Legislatura 19ª - 4ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 82 del 01/08/2023

SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII-BIS, N. 2 IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLA FILIAZIONE

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA svolge comunicazioni sui seguiti dati alla risoluzione Doc. XVIII-bis, n. 2, da parte della Commissione europea e del Governo.

Ricorda anzitutto che sulla proposta di regolamento COM(2022) 695, relativa alla filiazione europea, la 4ª Commissione, il 14 marzo 2023, ha adottato un parere motivato, con la predetta risoluzione, in cui vengono contestati i principi di sussidiarietà e proporzionalità. Anche il Senato francese, il 22 marzo, ha emesso un parere motivato, mentre altre 21 Camere parlamentari hanno esaminato la proposta, alcune sollevando criticità nell'ambito del dialogo politico.

Ricorda inoltre che si era convenuto di tornare sul tema della filiazione, una volta pervenuta la risposta della Commissione europea.

La Commissione europea ha risposto, il 6 luglio scorso, con nota n. C(2023) 4686, alle osservazioni contenute nella risoluzione della 4ª Commissione, soffermandosi su due aspetti fondamentali.

Il primo riguarda il riconoscimento della filiazione accertata in un altro Stato membro. Al riguardo, la Commissione europea, da un lato conferma che la proposta lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di decidere se regolamentare o vietare la maternità surrogata nel proprio territorio. D'altra parte afferma che "la proposta imporrebbe che, una volta accertata in uno Stato membro, la filiazione di un figlio nato da maternità surrogata sia riconosciuta da altri Stati membri. Tale obbligo si basa sul diritto dei minori alla non discriminazione sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a tutela dell'interesse superiore del minore".

In questo senso, secondo la stessa Commissione europea, "la proposta impedirebbe a uno Stato membro di negare il riconoscimento per il solo motivo che esiste una discrepanza tra il diritto dello Stato membro d'origine e quello dello Stato membro in cui tale riconoscimento è richiesto".

Quanto alla possibilità di invocare i motivi di ordine pubblico per negare il riconoscimento, prevista dalla proposta, la Commissione europea ricorda che "la Corte di giustizia ha statuito che la clausola dell'ordine pubblico deve essere interpretata restrittivamente" e che "in una causa in cui la filiazione accertata in un altro Stato membro non era compatibile con il diritto dello Stato membro in cui se ne chiedeva il riconoscimento, la Corte [il 14 dicembre 2021] ha dichiarato che l'obbligo degli Stati membri di riconoscere la genitorialità nell'ambito della libera circolazione non viola di per sé l'ordine pubblico o l'identità nazionale di uno Stato membro".

Il secondo aspetto riguarda il riconoscimento del certificato europeo di filiazione. Anche qui, la Commissione europea conferma che la proposta di regolamento non prevede la possibilità di invocare l'ordine pubblico per non riconoscere il certificato europeo e giustifica tale impossibilità per il fatto che il certificato è disciplinato dal diritto europeo e soprattutto per il fatto che esso "non costituirebbe in alcun caso un accertamento della filiazione, bensì solo la prova di quella già accertata da uno Stato membro in forza del diritto nazionale applicabile".

In ogni caso, il certificato europeo avrebbe validità giuridica opponibile in giudizio solo nell'ambito relativo all'esercizio della libera circolazione.

In conclusione, la Commissione europea conferma che, nell'ambito dell'esercizio della libera circolazione, il regolamento non consentirebbe in nessun caso di disconoscere la filiazione accertata in un altro Stato membro, comprovata con i documenti nazionali o con il certificato europeo, e pertanto imporrebbe anche il riconoscimento della filiazione derivante da maternità surrogata.

Sui confini dell'ambito della libera circolazione, la proposta si limita a precisare all'articolo 3 che il regolamento si applica alla filiazione in "situazioni transfrontaliere", senza definire tale nozione, e che sono esclusi dal suo ambito di applicazione: il matrimonio, la responsabilità genitoriale, la capacità giuridica delle persone fisiche, l'emancipazione, l'adozione internazionale, le obbligazioni alimentari, i trust e le successioni, la cittadinanza, e la disciplina sull'iscrizione anagrafica.

Il Governo ha trasmesso una relazione redatta dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012, in riferimento alla risoluzione della 4ª Commissione, in cui dà la sua valutazione sui singoli punti sollevati.

Il Ministero, anzitutto, richiamando il principio del superiore interesse del minore, afferma che, stando anche alla recente pronuncia della Corte di Cassazione, l'interesse del minore non può portare all'automatico riconoscimento di atti stranieri di filiazione quando questa derivi dal ricorso a pratiche di maternità surrogata, potendosi invece trovare adeguata tutela nel ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari.

Pur consentendo la proposta il ricorso alla clausola dell'ordine pubblico, il Ministero assicura che la delegazione italiana - in seguito alla risoluzione della 4a Commissione - sta valutando di proporre un'integrazione all'attuale formulazione della lettera a) degli articoli 31 e 39, ove si prevede tale clausola, per espungere l'avverbio "manifestamente" dal requisito della contrarietà all'ordine pubblico e per specificare che il riconoscimento può essere negato anche "se, al di fuori dei casi di adozione, il rapporto di filiazione con il genitore non biologico deriva da maternità surrogata".

Similmente, in riferimento all'articolo 53, che conferisce al certificato europeo una validità in tutti gli Stati membri, senza necessità di ulteriori requisiti, il Ministero della giustizia prefigura di proporre in sede negoziale di aggiungere al comma 1 la clausola per la quale "il certificato non produce effetti se, al di fuori dei casi di adozione, il rapporto di filiazione con il genitore non biologico deriva da maternità surrogata".

In riferimento all'articolo 17, che individua la legge applicabile all'accertamento della filiazione nella legge del luogo di residenza abituale della partoriente, il Ministero riferisce inoltre che, in sede di negoziato, la delegazione italiana ha chiesto l'inserimento della seguente clausola: "Se la legge designata comporta il riconoscimento del rapporto di filiazione instauratosi tra il figlio nato dalla maternità surrogata e l'aspirante genitore, l'autorità richiesta può applicare la legge del foro".

Per quanto riguarda lo stato attuale dell'iter legislativo europeo sulla proposta in esame, il Parlamento europeo ha adottato, il 15 giugno 2023, in sede di Commissione affari giuridici, uno schema di relazione, nel quale tra l'altro si citano i pareri motivati del Senato italiano e del Senato francese.

La relazione della Commissione JURI prevede modifiche al testo originario della proposta nel senso di un ulteriore rafforzamento dell'obbligo di riconoscimento della filiazione accertata in un altro Stato membro, senza eccezioni. Viene, in particolare, soppressa, in tutto il testo del regolamento, la possibilità di invocare la clausola del ricorso all'ordine pubblico come motivo del diniego del riconoscimento e viene aggiunto un considerando in cui si chiarisce che il mancato riconoscimento della filiazione influisce in particolare sulle "famiglie arcobaleno" e sugli altri tipi di famiglia dove manca il legame biologico tra il figlio e i genitori. La relatrice in Commissione è la socialista portoghese Maria-Manuel Leitão-Marques.

Il 20 novembre 2023 è prevista la discussione della relazione della Commissione JURI in plenaria al Parlamento europeo.

Per quanto riguarda i lavori in Consiglio, la proposta è in corso di discussione nei gruppi di lavoro. Si ricorda che la proposta è sottoposta alla procedura legislativa speciale che richiede l'unanimità in Consiglio e la mera consultazione del Parlamento europeo. Sarà quindi molto difficile che questa venga approvata, nella sua attuale formulazione, vista la contrarietà di principio già manifestata da alcuni Governi degli Stati membri (Ungheria, Polonia, Slovacchia).

Il Consiglio si è soffermato in particolare sugli articoli 6 e 17 della proposta, relativi alla legge applicabile (art. 17) e al coordinamento con la giurisdizione applicabile (art. 6) per l'accertamento della filiazione.

In particolare, l'articolo 6 consente di scegliere tra sei diversi criteri per individuare lo Stato "membro" competente, che sono: la residenza abituale o la cittadinanza del figlio alla data del ricorso, o dell'uno o dell'altro genitore alla data del ricorso, oppure la residenza abituale del convenuto alla data del ricorso o il luogo di nascita del figlio.

L'articolo 17 invece riguarda la legge applicabile ed è preceduto dall'articolo 16, secondo cui la legge applicabile può anche essere quella di uno Stato terzo extraeuropeo. Si individua anzitutto la legge dello Stato di residenza abituale della partoriente al momento della nascita. In subordine, la legge dello Stato di nascita del figlio.

Qualora, però, la legge così individuata non consente di accertare la filiazione anche per il secondo genitore, allora, in deroga alla predetta norma, si può scegliere tra la legge dello Stato di cittadinanza dell'uno o dell'altro genitore, o quella dello Stato di nascita del figlio.

In base all'articolo 17, quindi, la legge applicabile può ben essere la legge di uno Stato terzo, per esempio dove si è svolta la maternità surrogata. Tuttavia, tale possibilità contrasta palesemente con l'articolo 3 della proposta, secondo cui il regolamento non si applica al riconoscimento dell'accertamento della filiazione reso in uno Stato terzo.

I lavori del Consiglio pertanto si soffermeranno su questi aspetti, ritenuti fondamentali, prima di affrontare anche gli altri.

La senatrice BEVILACQUA (M5S) si riserva di intervenire nella prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15.