Legislatura 19ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 42 del 01/08/2023

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della legge 28 aprile 2022, n. 46, nel codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare (n. 56)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c) e dell'articolo 16, comma 2, della legge 28 aprile 2022, n.46. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GASPARRI (FI-BP-PPE) illustra l'atto del Governo in titolo, evidenziando che la Commissione è chiamata a rendere un parere, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, lettere a) b) e c), e 2 della legge n. 46 del 2022 di disciplina dell'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare", sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riassetto della stessa legge n. 46 del 2022, nel Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e per il coordinamento normativo delle ulteriori disposizioni legislative che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare.

Il provvedimento è finalizzato a dare parziale ed ulteriore attuazione - dopo l'adozione del decreto legislativo n. 206 del 2022, recante «Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti" - alle deleghe legislative recate dalla recente legge n. 46 del 2022, per la parte riferita al coordinamento normativo delle fonti primarie.

Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, la delega - nello specifico - è finalizzata alla abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli istituti della rappresentanza militare, alla novellazione del Codice dell'ordinamento militare al fine di inserirvi le disposizioni della legge n. 46 del 2022, nonché alle modificazioni e integrazioni normative necessarie per il coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le norme della legge n. 46 del 2022. La funzione generale dell'intervento è, infatti, quella di superare la frammentarietà della vigente disciplina in materia di rappresentanza militare, riconducendola ad un unico corpus normativo, modificando le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, delle leggi e degli atti aventi forza di legge, prevedendo l'attribuzione delle competenze e delle funzioni riconosciute agli Organi della rappresentanza militare alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale. Ulteriori disposizioni novellano il Codice dell'ordinamento militare, sostituendo in particolare gli articoli da 1476 a 1482 con le varie disposizioni di cui alla legge n. 46 del 2022, che vengono contestualmente abrogate. Le disposizioni di cui agli articoli da 1476 a 1482 riguardanti la Rappresentanza militare sono confluite nell'articolo 2257-bis recante "Disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare", non potendo essere abrogate fino a quando è in corso il mandato dei delegati della rappresentanza militare in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 46 del 2022.

Composto di 4 articoli, prosegue il relatore, il presente schema di decreto legislativo reca modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (articolo 1), ad ulteriori disposizioni legislative (articolo 2), dispone l'abrogazione di alcune disposizioni della legge n. 46 del 2022 (articolo 3) e stabilisce una clausola di invarianza finanziaria (articolo 4).

Più in dettaglio, l'articolo 1, nel recare modifiche al Codice dell'ordinamento militare, interviene innanzitutto sul libro secondo (relativo ai Beni), disponendo, rispettivamente, l'adeguamento degli articoli 286, 287, 294, 296 e 297 in materia di alloggi di servizio, sostituendo i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale (comma 1).

Il comma 2 interviene sul libro terzo (relativo all'amministrazione e alla contabilità), disponendo l'adeguamento dell'articolo 546, concernente il servizio di vettovagliamento delle Forze armate.

Il comma 3 reca numerose modifiche al libro quarto del Codice dell'ordinamento militare (dedicato al personale militare): la lettera a) integra l'articolo 875, aggiungendo il distacco sindacale tra le posizioni di stato in servizio permanente ivi previste; le lettere b) e c) inseriscono, rispettivamente, gli articoli 904-bis e 913-bis, per disciplinare le due nuove posizioni di stato giuridico introdotte dalla legge, l'aspettativa sindacale non retribuita e il distacco sindacale; la lettera d) sopprime l'articolo 980 riguardante la mera individuazione dell'articolo del Codice che disciplina il trasferimento del delegato di un organo di rappresentanza militare; la lettera e), modifica l'articolo 1470 in materia di libertà di riunione, allo scopo di consentire le speciali riunioni di natura sindacale introdotte dalla legge n. 46; la lettera f) integra l'articolo 1475 in materia di limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero, precisando che il diritto di costituire associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciuto dalla Corte costituzionale può essere esercitato secondo le disposizioni previste dal capo III (dedicato attualmente agli Organi della Rappresentanza militare) del titolo IX del libro IV e dal relativo regolamento di attuazione previsto dall'articolo 16, comma 3 della legge; la lettera g) sostituisce proprio la rubrica del titolo IX, capo III relativa alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che, per effetto della sostituzione degli articoli da 1476 a 1482 con le disposizioni di cui alla legge, n. 46, contiene la disciplina organica delle associazioni in parola; la lettera i) sostituisce l'articolo 1476 per definire il diritto di associazione professionale a carattere sindacale in ambito militare, allo scopo di recepire le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge e coordinarle con quelle di cui all'articolo 8, comma 1, al duplice scopo di limitare il divieto di esercizio del diritto di libera organizzazione sindacale al solo personale in congedo "assoluto" e di consentire l'iscrizione alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari al personale in "ausiliaria" espressamente prevista dal citato articolo 8, comma 1. Al riguardo la relazione illustrativa evidenzia come l'elenco delle Autorità di vertice che non possono aderire alle associazioni professionali a carattere sindacale previsto dalla legge 46 è stato aggiornato, allo scopo di adeguarlo alla nuova configurazione dei Vertici militari discendente da disposizioni normative intervenute dopo l'entrata in vigore della legge n. 46, includendo il Comandante del Comando operativo di vertice interforze, il Direttore nazionale degli armamenti e il Segretario generale della difesa; la lettera l) introduce gli articoli 1476-bis, 1476-ter e 1476-quater allo scopo di recepire, rispettivamente, gli articoli 2, 5 e 4 della legge. In particolare, al testo dell'articolo 5 della legge le parole «del Corpo della guardia di finanza» sono state sostituite «delle Forze di polizia a ordinamento militare» allo scopo di utilizzare la medesima locuzione utilizzata in tutte le altre disposizioni della legge per indicare sia l'Arma dei carabinieri che la Guardia di finanza; la lettera n) sostituisce l'articolo 1477, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge in tema di costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari; la lettera o) introduce gli articoli 1477-bis e 1477-ter, allo scopo di recepire, rispettivamente, gli articoli 6 e 8 della legge, rispettivamente in tema di articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e di cariche direttive; la lettera p) inserisce la Sezione III sulle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale all'interno della quale sono state inserite le disposizioni della legge n. 46 riguardanti le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative e le prerogative alle stesse attribuite; la lettera q) sostituisce l'articolo 1478 in tema di rappresentatività, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge; la lettera r)sostituisce l'articolo 1479 in materia di procedure di contrattazione, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge; la lettera s)inserisce gli articoli 1479-bisin materia di diritti e tutela dei militari che ricoprono cariche elettive e 1479-tersugli obblighi informativi, al fine di recepire, rispettivamente gli articoli 14 e 12 della legge; la lettera u)sostituisce l'articolo 1480 in tema di svolgimento dell'attività sindacale, nel quale sono confluite le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge; la lettera v)inserisce gli articoli 1480-bis, 1480-ter e 1480-quater, i quali recepiscono, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 10, 15 e 7 della legge in tema di diritto di assemblea, informazione e finanziamento e trasparenza dei bilanci; la lettera aa) sostituisce l'articolo 1481 in materia di giurisdizione che riunisce e recepisce in maniera organica le varie disposizioni relative alla giurisdizione del Giudice amministrativo contenute nella legge; la lettera bb)sostituisce l'articolo 1482 al fine di recepire le disposizioni dell'articolo17 dedicate al tentativo di conciliazione; la lettera cc)inserisce l'articolo 1482-bis, al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge in materia di Commissioni di conciliazione; la lettera dd)integra l'articolo 2316, prevedendo, a soli fini ricognitori, che le disposizioni di alla sezione III-bis relativa al distacco sindacale e del titolo IX, Capo III relativo alle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, rispettivamente introdotte dall'articolo 1, comma 3, lettere c) e g) si applichino al personale della Guardia di finanza; le lettere ee) e ff)dispongono, rispettivamente, l'adeguamento degli articoli 2188-quinquies (relativo alle disposizioni transitorie attuative dei programmi di revisione dello strumento militare nazionale) e 2209-octies (relativo alle disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare), sostituendo i riferimenti agli Organi della rappresentanza militare con le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; la lettera gg)sopprime i commi 21, 22, e 23 dell'articolo 2214-quater riguardanti gli organi di rappresentanza militare del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri.

Il comma 4 interviene sul libro nono del Codice (relativo alle disposizioni di coordinamento, transitorie e finali), introducendo disposizioni transitorie relative alla rappresentanza militare e alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. In particolare: la lettera b)sostituisce l'articolo 2257 in materia di "durata del mandato degli organi della rappresentanza militare", al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge; la lettera c)introduce: l'articolo 2257-bisrecante "disposizioni transitorie in materia di rappresentanza militare", nel quale sono confluite le disposizioni di cui agli articoli da 1476 a 1482 concernenti la Rappresentanza militare, allo scopo di disciplinare il periodo transitorio nel quale la Rappresentanza militare continuerà a svolgere le relative funzioni fino a quando non sarà emanato il primo decreto del Ministro della Pubblica amministrazione di riconoscimento delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale cui saranno devolute le attribuzioni delle citate Rappresentanze militari; l'articolo 2257-ter recante "disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari" al fine di recepire le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, della legge, relativamente alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari che hanno già conseguito l'assenso del Ministro competente ai sensi delle disposizioni amministrative vigenti prime dell'entrata in vigore della legge, e all'articolo 13, comma 5, in tema di riduzione delle percentuali di deleghe necessarie ai fini della dichiarazione di rappresentatività.

L'articolo 2 reca modifiche a ulteriori disposizioni legislative allo scopo di sostituire i riferimenti agli organi della rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale.

In particolare: i commi 1 e 2 dispongono, rispettivamente, l'adeguamento dell'articolo 8 della legge n. 831 del 1986, in tema di alloggi di servizio del Corpo della Guardia di finanza, e dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 68 del 2001, concernente i compiti e l'ordinamento del citato Corpo, sostituendo i riferimenti agli organi della rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; il comma 3 interviene sull'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, riguardante l'applicazione nei riguardi delle Forze armate e di Polizia della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sostituendo il riferimento agli organismi rappresentativi del personale militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; il comma 4 modifica l'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 relativo alla specificità delle Forze armate e di Polizia, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; il comma 5 modifica l'articolo 9 della legge n. 119 del 2022 recante la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, sostituendo il riferimento al Consiglio centrale di rappresentanza militare con le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale; il comma 6 reca modifiche agli articoli 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 195 del 1995 in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, lettera a), 13 e 16, comma 3, della legge con i contenuti dei medesimi articoli, ovvero con i riferimenti ai corrispondenti articoli del Codice dell'ordinamento militare nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46; il comma 7 modifica l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017 recante la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di sostituire i riferimenti agli articoli 11, comma 3, lettera a), e 13 della legge con il contenuto dei medesimi articoli, ovvero con il riferimento ai corrispondenti articoli del Codice dell'ordinamento militare nei quali sono stati recepiti gli articoli della legge n. 46.

L'articolo 3 dispone l'abrogazione delle disposizioni di cui alla legge n. 46 del 2022, ad eccezione di taluni articoli o commi che non è possibile abrogare giacché contenenti modifiche a disposizioni legislative o disposizioni transitorie (che - specifica la relazione illustrativa - non è opportuno riassettare) o deleghe al Governo.

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, in linea con quanto stabilito dall'articolo 16, comma 6, della legge, il quale dispone che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il relatore dà, infine, conto di un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARTON (M5S) chiede se è possibile mettere a disposizione della Commissione una sorta di lista delle associazioni sindacali riconosciute ai sensi della legislazione de jure condendo.

Il sottosegretario Isabella RAUTI fa presente che, allo stato, non esiste ancora un elenco del genere anche perché, essendo stata messa in campo una delega per l'anno 2024, non è stato possibile definire, in pratica, le associazioni suscettibili di essere considerate "rappresentative".

Soffermandosi brevemente sulle condizioni necessarie per ottenere tale riconoscimento, assicura, tuttavia, il senatore Marton che provvederà a svolgere una verifica delle associazioni cosiddette "in sospeso", ovvero di quelle che potrebbero essere in possesso dei requisiti richiesti.

Il PRESIDENTE, dopo aver appurato che nessun altro senatore vuole intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole del relatore, che risulta approvato.