Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 72 del 01/08/2023

IN SEDE REDIGENTE

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-terdel codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (FdI), relatore, illustra i disegni di legge in titolo, che introducono e disciplinano il procedimento di sequestro di dispositivi informatici e in particolare di smartphone e di personal computer.

Il disegno di legge n. 690 si compone di un solo articolo che al comma 1, inserisce nel codice di procedura penale, il nuovo articolo 254-ter, il quale disciplina il procedimento di sequestro di strumenti elettronici.

Quanto alla procedura, l'iniziativa spetta ancora al pubblico ministero, il quale, quando abbia fondato motivo di ritenere che uno strumento informatico contenga dati o documenti pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice competente l'autorizzazione a disporre il sequestro. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato qualora sussistano gravi indizi di reato. Qualora il reato per cui si procede rientri fra i delitti di criminalità organizzata, la convalida viene data anche in presenza di sufficienti indizi, da valutarsi secondo quanto previsto dall'articolo 203 del codice di procedura penale (commi 1 e 2 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale). Ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi e dei sufficienti indizi di reato, opera il divieto di acquisizione ed utilizzazione, prescritto dall'articolo 203 del codice di procedura penale, delle notizie assunte dalla polizia giudiziaria dai cosiddetti "informatori".

Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone direttamente il sequestro con decreto motivato, che è comunicato entro e non oltre 48 ore al giudice competente. Quest'ultimo, entro 48 ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde efficacia (comma 3 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale).

Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato, e una copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente (commi 4 e 5 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale).

Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 254- ter del codice di procedura penale, poi, il pubblico ministero deve ordinare di realizzare, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 72 ore dalla convalida del sequestro, una copia del contenuto dello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto. Sono fatti salvi i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.

Infine, la copia dei dati è immediatamente trasmessa al pubblico ministero ai fini della conservazione per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero deve provvedere alla distruzione della copia dei dati (comma 8 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale).

Il comma 2 modifica - per coordinamento - l'articolo 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevedendo che nell'archivio digitale riservato, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, venga custodita anche copia dei dati di strumenti elettronici. Attualmente - come noto - nell'archivio sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni cui afferiscono.

Il disegno di legge n. 806 reca, similmente al disegno di legge n. 680, una specifica disciplina per il sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali. La proposta n. 806 a differenza di quella appena illustrata non prevede una disciplina "diversa" nel caso in cui la richiesta di sequestro di dispositivi informatici si inserisca nell'ambito di un procedimento per un reato di criminalità organizzata.

Il disegno di legge n. 806 consta di un solo articolo che al comma 1, introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 254-ter. L'articolo 254-ter, al comma 1, prevede che l'autorità giudiziaria possa procedere al sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali, mediante decreto motivato. Il decreto deve indicare espressamente: le ragioni che rendono necessario il sequestro in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l'oggetto delle indagini; le operazioni tecniche da svolgere sul bene appreso e criteri che verranno utilizzati per selezionare, nel rispetto del principio di proporzione, i soli dati effettivamente necessari per il prosieguo delle indagini.

Il comma 2 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale, specifica che, ove vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato l'autorità giudiziaria adotti le misure tecniche e impartisca le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne a chiunque l'analisi e l'esame sino all'espletamento, in contraddittorio con gli interessati, delle operazioni di selezione dei dati, potendo disporre a tal fine che si proceda alla duplicazione integrale dei suddetti dispositivi su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.

Ai sensi del comma 3, entro cinque giorni dal sequestro, il pubblico ministero deve avvisare la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale la cosa è stata sequestrata, la persona alla quale la cosa dovrebbe essere restituita e la persona offesa dal reato e i relativi difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per l'affidamento dell'incarico da espletarsi ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura penale (che disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili) e della facoltà di nominare consulenti tecnici. La disposizione esclude espressamente l'applicazione del comma 4 dell'articolo 360 del codice di procedura penale, ai sensi del quale, qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio il pubblico ministero è tenuto a disporre che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto dei principi di necessità e di proporzione nella selezione e nell'apprensione dei dati ovvero l'apprensione di dati sensibili, il pubblico ministero decide entro 48 ore con decreto motivato. Entro le 48 ore successive il giudice per le indagini preliminari, con decreto motivato, convalida in tutto o in parte il provvedimento del pubblico ministero, eventualmente limitandone gli effetti solo ad alcuni dei dati selezionati, ovvero dispone la restituzione all'avente diritto del dispositivo informatico e della eventuale copia informatica nel frattempo realizzata (comma 4). Ai sensi del comma 5 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale entro dieci giorni dalla notifica del decreto, ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, la persona nei cui confronti sono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione contro il decreto di convalida, possono proporre richiesta di riesame anche nel merito a norma dell'articolo 324. Il pubblico ministero dispone che, in contraddittorio con i difensori e gli eventuali consulenti nominati, si proceda alla duplicazione dei soli dati selezionati nel contraddittorio o indicato dal giudice per le indagini preliminari nel decreto di convalida, con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità (comma 6).

Il mancato rispetto delle formalità previste per l'acquisizione dei dati informatici da parte del pubblico ministero comporta l'inutilizzabilità degli stessi (comma 7).

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 806, infine, integra il dispositivo dell'articolo 354 del codice di procedura penale, recante "Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro", prevedendo che la copia così realizzata debba essere immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché, ove lo ritenga necessario, proceda ad attivare senza ritardo e, comunque, nelle 48 ore successive, le procedure di selezione dei dati di eventuale interesse investigativo previste dall'articolo 254-ter, commi 3 e seguenti. In caso contrario il pubblico ministero procede all'immediata restituzione della copia informatica all'avente diritto.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) interviene per precisare, in qualità di primo firmatario di un delle proposte illustrate, che la sostanziale differenza tra il predetto disegno di legge e la proposta a firma del senatore Scarpinato risiede nella rilevanza data dal primo al contraddittorio tra le parti.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) domanda se sia previsto un limite edittale per l'accesso al sequestro.

Il relatore RASTRELLI (FdI) precisa che l'unica differenza tra i due articolati risiede nel fatto che il disegno di legge n. 690 prevede, nel caso di reati rientranti tra i delitti di criminalità organizzata, la convalida del sequestro anche in presenza di indizi non gravi, ma soltanto sufficienti. Non figura, invece, in nessuno dei due testi un limite edittale per l'accesso al sequestro.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.