Legislatura 19ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 39 del 18/07/2023
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IN SEDE REFERENTE
(782) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012
(Esame e rinvio)
Il relatore BARCAIUOLO (FdI) dà conto del disegno di legge, di iniziativa governativa, recante la ratifica del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg nel novembre 1999, nonché delle modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo stesso, adottate a Ginevra nel maggio 2012, spiegando che esso è finalizzato all'incremento degli sforzi per raggiungere gli obiettivi di tutela a lungo termine della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso più rigorosi impegni nazionali di riduzione delle emissioni. Con tali strumenti è infatti stata estesa l'applicazione delle misure di riduzione delle polveri sottili (il particolato PM2,5) ed è stata data priorità alle misure che contribuiscono a ridurre il black carbon (ossia il nero di carbonio o nerofumo, prodotto dalla combustione di prodotti petroliferi pesanti), elementi che sono causa di gravi malattie cardiopolmonari e cancerogeni. Le misure normative prevedono altresì riduzioni delle emissioni dei composti organici volatili (COV) derivanti da prodotti per uso domestico, architettonico o privato e introducono disposizioni per la raccolta e lo scambio di informazioni sulle concentrazioni nell'ambiente delle sostanze e sulle proiezioni delle emissioni, che devono essere rese note al pubblico.
Più in dettaglio, il relatore ricorda che la Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, nota come Convenzione sull'Aria, è una convenzione quadro finalizzata alla definizione di impegni precisi e verificabili per il controllo delle emissioni di inquinanti atmosferici e la protezione dell'ambiente e della salute. Firmato a Ginevra nel novembre 1979 e ratificato dall'Italia con legge n. 289 del 1982, il testo convenzionale costituisce il primo trattato internazionale legalmente vincolante sui problemi di inquinamento atmosferico, ed è finalizzato alla prevenzione, al controllo e alla riduzione delle emissioni e dei flussi transfrontalieri degli inquinanti atmosferici.
Alla Convenzione hanno fatto seguito una serie di Protocolli attuativi, attraverso cui sono stati definiti impegni specifici per le diverse classi di inquinanti e fissate regole per il monitoraggio e la verifica della progressiva riduzione dell'inquinamento atmosferico.
Uno dei protocolli di maggiore rilevanza è quello sulla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, firmato a Göteborg nel novembre 1999 ed entrato in vigore nel maggio 2005, che si pone l'obiettivo di controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili (COV) causate dalle attività antropiche e suscettibili di avere effetti nocivi sulla salute, gli ecosistemi naturali, i materiali e le colture agrarie. Basato sugli effetti causati dai questi inquinanti, il testo prevede per essi limiti alle emissioni, differenziati per ogni singolo Paese Parte, da rispettare a partire dal 2010, nonché misure di controllo sulle fonti fisse e mobili, sui prodotti contenenti COV e sull'ammoniaca proveniente da attività agricole e di attività zootecniche.
Nel maggio 2012 è stato poi adottato un emendamento al Protocollo, entrato in vigore nell'ottobre 2019, finalizzato ad estendere l'applicazione delle misure di riduzione delle emissioni ad alle polveri sottili (il materiale particolato PM2,5) e ad aggiornare gli allegati tecnici, prevedendo obiettivi di riduzione delle emissioni al 2020. Rispetto ai limiti imposti dal Protocollo originario per il 2010, l'emendamento in esame stabilisce per il 2020 obiettivi di riduzione valutati come percentuali di riduzione delle emissioni rispetto al 2005, considerato come anno base.
Il Protocollo del 1999 - composto di 19 articoli e di IX Allegati - e la decisione 2012/2 recante l'Emendamento contenente le modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo stesso - composta a sua volta di 3 articoli e di un allegato - costituiscono oggetto del disegno di legge di ratifica in via di esame.
Senza entrare in dettagli di natura estremamente tecnica, il relatore evidenzia come l'obiettivo del Protocollo, ai sensi dell'articolo 2, sia quello di controllare e ridurre le emissioni di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili non metanici causate dalle attività antropiche e suscettibili di avere effetti nocivi sulla salute, gli ecosistemi naturali, i materiali e le colture agrarie, dovuti all'acidificazione, all'eutrofizzazione o alla formazione di ozono troposferico, come conseguenza del trasporto atmosferico transfrontaliero a lunga distanza degli inquinanti, in modo che le deposizioni o le concentrazioni atmosferiche non superino, nel lungo termine attraverso un approccio per passi successivi, i carichi o i livelli critici descritti nell'allegato I. Si tratta pertanto di un Protocollo che prevede quote di riduzione delle emissioni, differenziate per ogni singolo Paese, nonché basato sugli impatti degli inquinanti stessi.
Gli obblighi basilari che le Parti contraenti si impegnano a rispettare - indicati nell'articolo 3 - concernono i tetti nazionali alle emissioni annuali, i valori limite alle fonti di emissione (fisse e mobili), l'applicazione delle migliori tecniche disponibili alle fonti mobili e agli impianti nuovi ed esistenti, la riduzione delle emissioni dei composti organici volatili associati all'uso di prodotti, per uso domestico, non inclusi negli allegati VI e VIII, l'applicazione di misure per il controllo delle emissioni di ammoniaca (allegato IX) e, ove ritenuto appropriato, delle migliori tecniche disponibili. Fra gli obblighi da rispettare - sempre ai sensi dell'articolo 3 - tetti alle emissioni di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca, dal 2010 in poi, misure di controllo sulle fonti fisse e mobili, sui prodotti contenenti composti organici volatili (COV) e sull'ammoniaca proveniente da attività agricole.
Il Protocollo prevede, inoltre, all'articolo 4, l'impegno delle Parti a favorire lo scambio di informazioni, tecnologie e tecniche allo scopo di ridurre le emissioni di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH3), nonché per il contenimento delle emissioni e per lo sviluppo di sistemi di trasporto poco inquinanti, la creazione di banche dati sulle migliori tecnologie disponibili (BAT) e il loro aggiornamento, la cooperazione e gli scambi diretti tra le industrie.
Ulteriori disposizioni del Protocollo riguardano gli obblighi per le Parti ad informare il pubblico (articolo 5), rendendo noti i dati sulle emissioni, sulle concentrazioni e sulle deposizioni nazionali annuali di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e ammoniaca, i livelli dell'ozono a livello del suolo, le strategie e le misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, nonché ad adottare programmi, strategie, politiche nazionali (articolo 6) che facilitino l'attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 3 mediante misure volte a promuovere il contenimento delle emissioni degli inquinanti in oggetto e lo sviluppo di tecnologie meno inquinanti.
Le Parti sono chiamate altresì ad incoraggiare la ricerca, lo sviluppo e la cooperazione (articolo 8) al fine di armonizzare i metodi per il calcolo e la valutazione degli effetti nocivi delle sostanze in oggetto, a perfezionare le banche dati sulle emissioni, a quantificare i benefici all'ambiente e alla salute umana provenienti dalla riduzione dei livelli atmosferici, nonché a rivedere gli obblighi assunti nel Protocollo (articolo 10) alla luce dell'adeguatezza degli obblighi e dei progressi effettuati verso il raggiungimento degli obiettivi e dello sviluppo tecnologico e dei progressi nelle tecniche di abbattimento delle emissioni.
Il menzionato emendamento al Protocollo ha esteso l'applicazione delle misure di riduzione delle emissioni e di controllo al particolato PM2,5 e ha aggiornato gli allegati tecnici, inclusi gli obiettivi di riduzione delle emissioni riportati nell'allegato II, che sono stati estesi al 2020 come percentuali di riduzione delle emissioni al 2020 rispetto all'anno base 2005. Nell'introdurre misure per il rispetto dei tetti di materiale particolato, l'emendamento stabilisce inoltre che priorità dovrebbe essere data a quelle misure che riducono in maniera significativa il black carbon (BC), al fine di ridurre i danni causati all'ambiente e alla salute e di facilitare la mitigazione dei cambiamenti climatici, a breve termine.
Resta peraltro da precisare come l'Italia, nonostante non abbia ancora proceduto alla ratifica del Protocollo di Göteborg, possa tuttavia contare su una normativa rispettosa degli adempimenti individuati da quello strumento internazionale, e ciò sia per scelta autonoma, sia in virtù del fatto che tali adempimenti sono già previsti dalla normativa europea di settore ed in particolare dalla direttiva dell'Unione europea 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, recepita nel nostro Paese dal decreto legislativo n. 81 del 2018.
Il disegno di legge di ratifica del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico e delle modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo medesimo si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il provvedimento di ratifica - come evidenzia l'analisi tecnico-normativa allegata - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.
Il presidente CRAXI ringrazia il relatore per l'esaustiva esposizione e dichiara aperta la discussione generale.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
La seduta termina alle ore 15,50.