Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 83 del 05/07/2023

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556

 

G/57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556 NT/1/1

Lisei, De Priamo

Il Senato,

        premesso che:

        il nuovo sistema di elezione a suffragio universale e diretto di province e città metropolitane prevede una circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale o metropolitano, ripartita in collegi;

            l'articolo 10 del testo in esame prevede il conferimento al Governo di una apposita delega legislativa per la determinazione dei collegi per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani;

            ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10, il Governo si avvale della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, o da un facente funzioni, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165;

            vista la complessità delle procedure concernenti la determinazione dei collegi, provinciali e metropolitani, e delle possibili connessioni con le varie consultazioni elettorali che terranno prossimamente, si rende necessario predisporre sin d'ora le attività istruttorie connesse all'acquisizione dei dati, degli elementi informativi e degli strumenti operativi sui quali potranno basarsi le determinazioni della Commissione di cui si avvale il Governo ai sensi del comma 2 del citato articolo 10 per la predisposizione dello schema di decreto legislativo;

            visto l'articolo 5, comma 2, lettera i) della legge 23 agosto 1988 n. 400;

        impegna il Governo:

        a costituire tempestivamente un gruppo di lavoro coordinato dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, o dal suo facente funzioni, e composto da esperti della materia, per la predisposizione della strumentazione e della metodologia tecnica, la creazione delle basi dei dati conoscitivi e di ogni altro elemento utile a fini istruttori per lo svolgimento dei lavori della Commissione di cui si avvale il Governo per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, per la determinazione dei collegi per le elezioni delle province e delle città metropolitane.

G/57, 203, 313, 367, 417, 443, 459, 490, 556 NT/2/1

Tosato, Spelgatti, Occhiuto, Ternullo, Borghese

Il Senato,

        premesso che:

        il nuovo sistema di elezione a suffragio universale e diretto di province e città metropolitane prevede una circoscrizione elettorale, coincidente con il territorio provinciale o metropolitano, ripartita in collegi plurinominali;

            l'articolo 10 del testo in esame prevede il conferimento al Governo di una apposita delega legislativa per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani;

            ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10, il Governo si avvale della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165;

            vista la complessità delle procedure concernenti la determinazione dei collegi plurinominali, provinciali e metropolitani, e delle possibili connessioni con le varie consultazioni elettorali che terranno prossimamente, si rende necessario predisporre sin d'ora le attività istruttorie connesse all'acquisizione dei dati, degli elementi informativi e degli strumenti operativi sui quali potranno basarsi le determinazioni della Commissione di cui si avvale il Governo ai sensi del comma 2 del citato articolo 10 per la predisposizione dello schema di decreto legislativo;

            visto l'articolo 5, comma 2, lettera i) della legge 23 agosto 1988 n. 400;

        impegna il Governo

            a costituire tempestivamente un gruppo di lavoro coordinato dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica e composto da esperti della materia, per la predisposizione della strumentazione e della metodologia tecnica, la creazione delle basi dei dati conoscitivi e di ogni altro elemento utile a fini istruttori per lo svolgimento dei lavori della Commissione di cui si avvale il Governo per la predisposizione dello schema di decreto legislativo, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, per la determinazione dei collegi plurinominali per le elezioni delle province e delle città metropolitane.

Art. 1

1.1

Paita, Gelmini, Enrico Borghi, Sbrollini, Fregolent, Scalfarotto

Al comma 2, sopprimere le parole da «; i componenti» fino alla fine del periodo.

Art. 2

2.1

Maiorino, Cataldi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Introduzione della giunta provinciale e funzioni fondamentali delle province)

        1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 54, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

        "a-bis) la giunta provinciale";

            b) al comma 55, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La giunta provinciale coadiuva il presidente della provincia nell'esercizio delle sue funzioni, nell'ambito delle deleghe ad essa attribuite e secondo quanto disposto dallo statuto";

            c) dopo il comma 65 è inserito il seguente:

        "65-bis. Il presidente della provincia nomina la giunta provinciale, composta da un massimo di quattro assessori scelti tra i sindaci dei comuni della provincia secondo criteri di rappresentanza territoriale e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dello statuto. Nella nomina dei componenti della giunta il presidente della provincia garantisce la presenza di entrambi i sessi. Il presidente della provincia dà comunicazione della nomina della giunta al consiglio provinciale nella prima seduta successiva alla nomina. Il presidente della provincia può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio";

            d) al comma 66, le parole: "scelto tra i consiglieri provinciali" sono sostituite dalle seguenti: "scelto tra i componenti della giunta";

            e) al comma 84, dopo le parole: "di consigliere provinciale" sono inserite le seguenti: ", di assessore provinciale";

            f) al comma 85:

        1) alla lettera a) è premessa la seguente:

        "0a) adozione di un piano strategico quadriennale del territorio provinciale, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio";

            2) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

        "f-bis) gestione dei servizi per il lavoro e di centri per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;

            f-ter) funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, nonché di assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'accesso e della gestione dei fondi strutturali europei";

            g) il comma 88 è abrogato.

        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province procedono all'aggiornamento dei propri statuti, ai fini del loro adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1.».

        Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

2.2

Paita, Gelmini, Sbrollini, Enrico Borghi, Scalfarotto, Fregolent

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) l'assemblea dei sindaci»;

            b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «presiede la giunta», aggiungere le seguenti: «e l'assemblea dei sindaci».

        c) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia, ha poteri deliberativi, propositivi,consultivi e di controllo, secondo quanto disposto dallo statuto. Il voto dei sindaci nell'assemblea può essere espresso anche per delega o a distanza attraverso appositi strumenti telematici. Ai fini delle deliberazioni dell'assemblea dei sindaci, la mancata espressione del voto del sindaco equivale a voto favorevole. L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.».

        Conseguentemente, all'articolo 15 sopprimere il comma 5.

2.3

Paita, Gelmini, Enrico Borghi, Scalfarotto, Fregolent, Sbrollini

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2:

        1) al primo periodo anteporre il seguente: «Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.»;

            2) al secondo periodo, sostituire le parole da:  «quattro assessori»  fino alla fine del periodo, con le seguenti: «tre assessori per le province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti; col numero massimo di due assessori per le province con popolazione fino a 1.000.000 di abitanti.»;

            3) sostituire i periodi dal quinto fino alla fine del comma con il seguente: «Il consigliere provinciale che assuma la carica di assessore della giunta provinciale cessa dalla carica di consigliere provinciale all'atto della relativa nomina e al suo posto subentra il primo tra i consiglieri non eletti»;

            b) dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. La giunta provinciale collabora con il presidente della provincia nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio provinciale o all'assemblea dei sindaci.»;

            c) al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia nello stesso giorno in cui è eletto il presidente della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.»;

            d) dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e controllo, propone all'assemblea lo statuto, approva regolamenti, piani, programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal presidente della provincia; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del presidente della provincia, il consiglio approva i bilanci dell'ente.»;

            e) sopprimere il comma 7.

        Conseguentemente sopprimere gli articoli 6, 7 e, all'articolo 11, sostituire le parole: «6, 7, 8 e 9» con le seguenti: «8 e 9».

2.4

Paroli, Occhiuto, Ternullo

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il presidente della provincia nomina una giunta, con un numero massimo di assessori pari al numero massimo di assessori previsto per il comune capoluogo della medesima provincia.».

2.5

Paroli, Occhiuto, Ternullo

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il presidente della provincia nomina una giunta, con un numero massimo di sei assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione sino a 500.000 abitanti; con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di dieci assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.».

2.6

Cataldi, Maiorino

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «nomina una giunta», inserire le seguenti: «, secondo criteri di rappresentanza territoriale,».

2.7

Occhiuto, Ternullo, Paroli, Silvestro

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km/q»;

            b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km/q».

2.8

Maiorino, Cataldi

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il presidente della provincia può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.».

2.9

Giorgis, Matera

Al comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.

        Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Il consigliere provinciale nominato assessore provinciale è sospeso dalla carica di consigliere provinciale per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio provinciale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore provinciale, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al presidente della provincia con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione».

2.10

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Il consiglio provinciale è composto, oltre che dal presidente della provincia, da un numero di componenti pari al numero dei consiglieri comunali del capoluogo della medesima provincia.».

2.11

Paroli, Occhiuto, Ternullo

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Il consiglio provinciale è composto, oltre che dal presidente della provincia, da ventidue componenti nelle province con popolazione sino a 500.000 abitanti; da ventisei componenti nelle province con una popolazione compresa fra 500.001 e 1.000.000 di abitanti; da trentadue componenti nelle province con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti.».

2.12

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

        «6. All'articolo 63 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima del numero 1) è premesso il seguente: "01) chi ricopra, al momento dell'elezione, la carica di sindaco o presidente della provincia;".

        6-bis. Sono fatte salve le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legislazione vigente. Si applicano le disposizioni in materia di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del presidente della provincia previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

2.13

Giorgis, Matera

Al comma 7, sopprimere la parola: «assegnati».

2.14

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 7, sopprimere la parola: «assegnati».

2.15

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

2.16

Tosato, Spelgatti

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Art. 3

3.1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Sopprimere l'articolo.

        Conseguentemente:

        - all'articolo 1 sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «città metropolitane»;

            -  all'articolo 6, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «, sindaco o sindaco metropolitano» con le parole: «o sindaco»;

            - sopprimere l'articolo 8;

            - sopprimere l'articolo 9;

            - all'articolo 10, comma 1:

        - al capoverso, sostituire le parole: «, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9" con le parole: "e dei consigli provinciali ai sensi degli articoli 6 e 7»;

            - alla lettera d), sostituire le parole: «di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane» con le parole: «di cui agli articoli 6 e 7 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali»;

            - alla rubrica, sostituire le parole: «, dei consigli provinciali, dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani" con le parole: "e dei consigli provinciali»;

            - sostituire l'articolo 11 con il seguente: «Art. 11 (Modalità transitoria di elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali) - 1. Nel caso in cui le prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge abbiano luogo prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10, la circoscrizione elettorale è articolata in un unico collegio elettorale coincidente con il territorio della provincia interessata.»;

            - all'articolo 12:

        - sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: «1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto le funzioni e il sistema di finanziamento delle province anche mediante aggiornamento del vigente decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il coordinamento e il riordino delle disposizioni devono essere finalizzati alla garanzia della regolare costituzione e funzionamento degli organi degli enti locali, rappresentativi del territorio e delle popolazioni, e dei loro compiti con riferimento a tutte le materie e oggetti considerati nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) ferme restando le funzioni fondamentali attribuite alle province dalla presente legge, riordino e adeguamento delle medesime alle mutate esigenze e caratteristiche dell'area vasta, che tenga conto e valorizzi le specificità di ciascuno dei due livelli di governo;

            b)  individuazione delle ulteriori funzioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), da attribuire, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, alle province, anche nell'ambito dei settori già indicati dagli articoli 19 e 20 del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e tenuto conto degli effetti determinati dall'applicazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56;

            c) l'individuazione delle ulteriori funzioni di cui alla lettera b) da attribuire alle province è conseguente alla definizione per ogni settore dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione e alla insussistenza di riconosciute esigenze unitarie ad un livello superiore di governo;

            d) valorizzazione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni; sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali;

            e) garanzia che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite alle province continuano a essere esercitate dagli enti cui sono già attribuite fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante;

            f) riordino del sistema di finanziamento delle province, sulla base dei principi e criteri direttivi, riferiti alle province, di cui agli articoli 2, 11, 12, 13, 25 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

            g) integrazione, ai fini di cui alla lettera f) delle disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in modo da assicurare l'adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni attribuite alle province, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        h) riordino della normativa in materia di indennità, gettoni di presenza e status degli amministratori delle province anche attraverso le innovazioni rese necessarie dal coordinamento con le disposizioni della presente legge»;

            - alla rubrica, sopprimere le parole: «e delle città metropolitane»;

            - all'articolo 15:

                    - sopprimere i commi 4 e 6;

                        - al comma 5, sopprimere le parole: «e alla conferenza metropolitana» e le parole: «o del consiglio metropolitano»;

            - al comma 7, sopprimere le parole: «o Sindaco metropolitano»;

            - sostituire il comma 9 con il seguente: «Le province adeguano i loro statuti e regolamenti entro sei mesi dalla prima applicazione sul territorio delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.».

3.2

Cataldi, Maiorino

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 3.

(Elezione del sindaco metropolitano, nomina della giunta metropolitana e funzioni fondamentali della città metropolitana)

        1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 7, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

        «a-bis) la giunta metropolitana»;

            b) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La giunta metropolitana coadiuva il sindaco metropolitano nell'esercizio delle sue funzioni, nell'ambito delle deleghe ad essa attribuite e secondo quanto disposto dallo statuto»;

            c) il comma 19 è sostituto dal seguente:

        «19. Il sindaco metropolitano è eletto con le modalità previste dai commi 58, 60, 61, 62, 63 e 64 del presente articolo e dura in carica cinque anni. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco metropolitano, sentita la giunta metropolitana, presenta al consiglio metropolitano le linee programmatiche del proprio mandato, che costituiscono le finalità da perseguire attraverso la pianificazione strategica metropolitana»;

            d) il comma 21 è sostituito dal seguente:

        «21. Il consiglio metropolitano dura in carica cinque anni e si rinnova in concomitanza con l'elezione del sindaco metropolitano»;

            e) il comma 22 è abrogato;

            f) al comma 24, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'incarico di consigliere metropolitano, di assessore metropolitano e di componente della conferenza metropolitana, anche con riferimento agli organi di cui ai commi da 12 a 18, è esercitato a titolo gratuito. Al sindaco metropolitano spetta un'indennità, determinata con le modalità di cui al comma 59»;

            g) dopo il comma 39 è inserito il seguente:

        «39-bis. Il sindaco metropolitano nomina la giunta metropolitana, composta da un minimo di tre a un massimo di sei assessori, scelti tra i sindaci dei comuni della città metropolitana secondo criteri di rappresentanza territoriale e nel rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni dello statuto. Nella nomina dei componenti della giunta il sindaco metropolitano garantisce la presenza di entrambi i sessi. Il sindaco metropolitano dà comunicazione della nomina della giunta al consiglio metropolitano nella prima seduta successiva alla nomina. Il sindaco metropolitano può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio»;

            h) al comma 40, le parole: «scelto tra i consiglieri metropolitani» sono sostituite dalle seguenti: «scelto tra i componenti della giunta»;

            i) al comma 44:

        1) alla lettera a), la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «quinquennale»;

            2) alla lettera f), dopo le parole: «in ambito metropolitano» sono aggiunte le seguenti: «e per gli enti locali»;

            3) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

        «f-bis) gestione integrata degli interventi di difesa del suolo e ambientali e attuazione di piani di risanamento delle aree a elevato rischio ambientale;

            f-ter) gestione integrata della programmazione, organizzazione e gestione dei servizi per il lavoro, ivi comprese le politiche per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;

            f-quater) funzione di stazione unica appaltante;

            f-quinquies) assistenza tecnica agli enti locali per quanto concerne la progettazione europea e la rilevazione statistica;

            f-sexies) gestione dei concorsi e formazione al personale per le amministrazioni locali».

        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le città metropolitane procedono all'aggiornamento dei propri statuti, ai fini del loro adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1.".

3.3

De Priamo, Della Porta, Lisei, Spinelli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sindaco metropolitano» con le seguenti: «presidente della città metropolitana».

        Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «sindaco metropolitano» con le seguenti: «presidente della città metropolitana».

3.4

Paita, Gelmini, Scalfarotto, Fregolent, Enrico Borghi, Sbrollini

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo la lettera c, aggiungere la seguente: "c-bis) la conferenza metropolitana;";

            b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "presiede la giunta metropolitana", aggiungere le parole: "e la conferenza metropolitana".

        Conseguentemente:

        a) all'articolo 14, sostituire le parole "da 24 a 43" con le seguenti: "da 24 a 41, 43,";

            b) all'articolo 15, sopprimere il comma 5.

3.5

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) la conferenza metropolitana».

3.6

Paita, Gelmini, Enrico Borghi, Scalfarotto, Fregolent, Sbrollini

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, al primo periodo, anteporre il seguente: "Il sindaco metropolitano e' di diritto il sindaco del comune capoluogo.";

         b) al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

  1. sostituire le parole "sei assessori" con le seguenti "tre assessori";
  2. sostituire la parola "vicepresidente", ovunque compaia, con le seguenti "vicesindaco, stabilendo le eventuali funzioni a lui delegate";
  3. sostituire le parole "otto assessori" con le seguenti "quattro assessori";

        c) Al comma 2, i periodi dal quarto fino alla fine del comma, sono sostituiti dai seguenti: "Il vicesindaco esercita le funzioni del sindaco metropolitano in ogni caso in cui questi ne sia impedito. Qualora il sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla titolarità dell'incarico di sindaco del proprio comune, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano. Il consigliere metropolitano che assuma la carica di assessore della giunta metropolitana cessa dalla carica di consigliere metropolitano all'atto della relativa nomina e al suo posto subentra il primo tra i consiglieri non eletti.";

            d) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. La giunta metropolitana collabora con il sindaco metropolitano nel governo dell'ente, opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio metropolitano o alla conferenza metropolitana.";

            e) sopprimere il comma 10.

        Conseguentemente,  sopprimere gli articoli 8 e 9 e all'articolo 11 sostituire le parole "6, 7, 8 e 9" con le seguenti: "6 e 7".

3.7

Paroli, Occhiuto, Ternullo

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

        "Il sindaco metropolitano nomina una giunta, con un numero massimo di assessori pari al numero massimo di assessori previsto per il comune capoluogo della medesima città metropolitana."

3.8

Paroli, Occhiuto, Ternullo

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

        "Il sindaco metropolitano nomina una giunta con un numero massimo di otto assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; con un numero massimo di dieci assessori, di cui uno con funzioni di vicepresidente, nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti."

3.9

Cataldi, Maiorino

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «nomina una giunta», inserire le seguenti:  «, secondo criteri di rappresentanza territoriale,».

3.10

Occhiuto, Ternullo, Paroli, Silvestro

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km/q";

            b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ovvero con superficie territoriale superiore a 5.000 km/q".

3.11

Maiorino, Cataldi

Al comma 2, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Il sindaco metropolitano può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.».

3.12

Giorgis, Matera

Al comma 2, sopprimere i periodi dal quinto al nono.

        Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Il consigliere metropolitano nominato assessore metropolitano è sospeso dalla carica di consigliere metropolitano per la durata dell'incarico di assessore. Il consiglio metropolitano, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore metropolitano, procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella graduatoria delle cifre individuali del gruppo di candidati cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto. Se i candidati di tale ultimo gruppo sono esauriti, il seggio è assegnato al candidato primo dei non eletti del gruppo di candidati collegati al sindaco metropolitano con la maggiore cifra elettorale. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione».

3.13

Della Porta, De Priamo, Lisei, Spinelli

Sopprimere il comma 3.

3.14

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire il comma 3 è con il seguente:

        «3. Il consiglio metropolitano è composto, oltre che dal presidente metropolitano, da un numero di consiglieri metropolitani equivalente al numero dei consiglieri del comune capoluogo dell'area metropolitana.».

3.15

Paroli, Occhiuto, Ternullo

Sostituire il comma 3, con il seguente:

        "3. Il consiglio metropolitano è composto, oltre che dal sindaco metropolitano, da ventisei componenti nelle città metropolitane con popolazione sino a 1.000.000 di abitanti; da trentadue componenti nelle città metropolitane con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti."

3.16

Paita, Gelmini, Fregolent, Sbrollini, Enrico Borghi, Scalfarotto

Al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il sindaco metropolitano presenta un programma di mandato su cui il consiglio è chiamato ad esprimersi."

3.17

Giorgis, Matera

Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i presidenti della provincia dalla legislazione vigente trovano applicazione anche nei confronti del sindaco metropolitano eletto ai sensi della presente legge».

3.18

Giorgis, Matera

Al comma 10, sopprimere la parola: «assegnati».

3.19

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

Al comma 10, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

3.20

Tosato, Spelgatti

Al comma 10, aggiungere, infine, le seguenti parole. "ai sensi all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".

3.21

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 10 inserire i seguenti: «10-bis. La conferenza metropolitana è organo permanente della Città Metropolitana, ed è composta dal sindaco del comune capoluogo, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana. L'incarico di componente della conferenza metropolitana è esercitato a titolo gratuito. Lo statuto determina le maggioranze per la validità delle sedute e delle deliberazioni della conferenza metropolitana.

        10-ter. La conferenza metropolitana ha poteri propositivi e consultivi, secondo quanto disposto dallo statuto, nonché i poteri di cui al comma 13.

        10-quater. La Conferenza metropolitana, secondo le modalità e nei termini stabiliti dallo statuto, esprime al Consiglio metropolitano parere obbligatorio:

        a) sulla proposta di statuto e sulle sue modifiche;

            b) sulla proposta di piano strategico metropolitano;

            c) sul progetto di piano territoriale metropolitano.

        Su tali atti il Consiglio metropolitano può discostarsi dal parere con motivazione espressa in relazione ai rilievi formulati. Qualora il parere non sia espresso nei termini stabiliti, si intende favorevole. Lo Statuto può individuare ulteriori provvedimenti di carattere generale per i quali sia previsto un previo parere obbligatorio da parte della Conferenza metropolitana.».

Art. 4

4.1

Paita, Gelmini, Scalfarotto, Fregolent, Sbrollini, Enrico Borghi

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        "1. All'articolo 1, comma 85, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) gestione dell'edilizia scolastica nonché compiti connessi all'istruzione secondaria di secondo grado e artistica e alla formazione professionale, attribuiti dalla legislazione statale e regionale";

            b) dopo la lettera d, è inserita la seguente: "d-bis) previa intesa con i comuni interessati, esercizio delle funzioni di centrale unica di committenza e di soggetto aggregatore, nonché di organizzazione di concorsi e procedure selettive;".

        Conseguentemente, all'articolo 14, sostituire le parole "da 58 a 88" con le seguenti: "da 58 a 84, da 86 a 88".

4.2

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola "triennale" con la seguente: "quadriennale"

4.3

Occhiuto, Ternullo

All'articolo 4 apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera a, sostituire le parole "delegate o assegnate" con le parole "attribuite o delegate";

            b) al comma 1, lettera b), sopprimere le parole "nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente";

            c) al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

        "b-bis) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;" 

            d) al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

        "l-bis) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

            l-ter) polizia locale nelle materie di propria competenza."

4.4

Gelmini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a), sostituire le parole «delegate o assegnate» con le seguenti: «attribuite o delegate»;

            b) alla lettera b), sopprimere le parole «nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente»;

            c) dopo la lettera b) inserire la seguente:

        "b-bis) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;"

            d) dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

        "l-bis) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali;

            l-ter) polizia locale nelle materie di propria competenza."

4.5

Paroli, Occhiuto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "supporto alle attività economiche" inserire le seguenti: ", d'intesa con le Camere di commercio che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, le funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 580,".

4.6

Tosato

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "supporto alle attività economiche" inserire le seguenti: ", d'intesa con le Camere di commercio competenti per territorio sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione,".

4.7

Paroli, Occhiuto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "supporto alle attività economiche" inserire le seguenti: ", d'intesa con le Camere di commercio competenti per territorio sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione,".

4.8

Paroli, Occhiuto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: "supporto alle attività economiche" inserire le seguenti: ", d'intesa con le Camere di commercio competenti per territorio,".

4.9

Maiorino, Cataldi

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

        "f-bis) funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, nonché di assistenza tecnica e amministrativa ai fini dell'accesso e della gestione dei fondi strutturali europei;".

4.10

Cataldi, Maiorino

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

        "f-bis) gestione dei servizi per il lavoro e di centri per l'impiego, fatte salve le competenze regionali in materia;".

4.11

Parrini

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire le seguenti: «l-bis) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;

        l-ter) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali; 

            l-quater) polizia locale nelle materie di propria competenza;

            l-quinquies) collocamento, politiche attive per il lavoro e formazione professionale.».

        Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente».

4.12

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 1, dopo la lettera l), inserire le seguenti: «l-bis) tutela e valorizzazione dell'ambiente, relativamente alle funzioni di disciplina e controllo degli scarichi delle acque industriali e delle emissioni atmosferiche e sonore, autorizzazione unica ambientale, programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, autorizzazioni e controlli per la protezione della flora e della fauna e in materia ittico-venatoria;

        l-ter) predisposizione e realizzazione di programmi provinciali di previsione e prevenzione delle calamità e coordinamento dei volontari di protezione civile, in armonia con i programmi nazionali e regionali; 

            l-quater) polizia locale nelle materie di propria competenza.».

        Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente».

4.13

Franceschelli

Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti: «l-bis) coordinamento delle strategie per le aree interne; l-ter) tartuficoltura, caccia e pesca.».

4.0.1

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Funzioni fondamentali delle città metropolitane)

        1. In sede di prima applicazione della presente legge, le città metropolitane, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano, nel proprio ambito territoriale, le seguenti funzioni fondamentali:

        a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza; all'uopo i comuni e le unioni danno atto, in sede di adozione del rispettivo Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170 del testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, della coerenza dello stesso con le previsioni del piano strategico;

            b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano; il piano territoriale metropolitano definisce gli obiettivi e gli indirizzi di governo del territorio per gli aspetti di rilevanza metropolitana e sovracomunale, in relazione ai temi individuati dalle norme e dagli strumenti di programmazione statali e regionali;

            c) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, caccia e pesca nelle acque interne, protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello metropolitano, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; interventi volti al risparmio energetico, azioni di contrasto dei cambiamenti climatici, provvedimenti riguardanti le limitazioni di traffico, e pianificazione di protezione civile di competenza;

            d) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano.

        e) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;

            f) pianificazione integrata dei servizi di trasporto in ambito metropolitano, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

            g) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);

            h) promuovere l'immagine unitaria del territorio metropolitano nelle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche, e concorrere allo sviluppo delle attività ed iniziative di promozione turistica del territorio di competenza;

            i) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

        l) programmazione della rete scolastica metropolitana, nel rispetto della programmazione regionale, e gestione dell'edilizia scolastica di competenza;

            m) politiche attive del lavoro, gestione dei centri per l'impiego, e controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio metropolitano;

            n) coordinamento della polizia locale in ambito metropolitano nel rispetto della legge dello Stato, ai fini dell'ottimale esercizio delle funzioni in materia di mobilità sostenibile, di viabilità e di regolazione della circolazione stradale di competenza;

            o) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive, ed i piani di formazione del personale;

            p) cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee, partecipazione a progetti di interesse comune per rafforzare il ruolo delle città metropolitane in ambito europeo.

        2. Le funzioni fondamentali di cui al comma 1 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

        3. Le città metropolitane, costituiscono, di norma, l'ambito territoriale ottimale per l'organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica relativi al servizio idrico integrato, allo smaltimento dei rifiuti, al trasporto pubblico locale, alla distribuzione del gas naturale, ed ai servizi di informatizzazione e digitalizzazione. Le regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente disposizione, adeguano le proprie leggi in materia di servizi pubblici locali.».

Art. 5

5.1

Paita, Sbrollini, Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto

Sopprimere l'articolo.

5.2

Gelmini

Al comma 1 sostituire le parole: «con territorio interamente montano che confinino con Stati esteri» con le seguenti: «con territorio montano pari o superiore al 60 per cento della loro superficie territoriale complessiva e che confinino con Stati esteri».

5.3

Gelmini

Al comma 1 dopo le parole: «province con territorio interamente montano», inserire la seguente: «o». 

5.4

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Sopprimere il comma 3.

5.5

Occhiuto, Ternullo

Sopprimere il comma 3.

5.0.1

Paita, Gelmini, Fregolent, Sbrollini, Enrico Borghi, Scalfarotto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

        «Art. 5-bis

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56)

            1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) il comma 35 è sostituito dal seguente: "35. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, il cui valore è ponderato ai sensi del comma 34, scrivendo il cognome, o in caso di omonimia, nome e cognome, di uno o due candidati compresi nella lista votata. Qualora siano espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza";

            b) al comma 50, le parole: "in materia di comuni" sono sostituite dalle seguenti: "in materia di province";

            c) il comma 51 è sostituito dal seguente: "51. Le province sono disciplinate dalla presente legge, dall'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dalle disposizioni del testo unico, in quanto compatibili. Nelle ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettere a) e c), del testo unico, si procede allo scioglimento del consiglio provinciale con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. In tale ipotesi decadono gli altri organi della provincia";

            d) al comma 60, le parole: ", il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni" sono soppresse;

            e) il comma 70 è sostituito dal seguente: "70. Le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si tengono in una domenica del mese di ottobre e sono indette, entro il quarantesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione, con decreto del presidente della provincia. Ciascuna candidatura alla carica di presidente della provincia è collegata ad una sola lista di candidati alla carica di consigliere provinciale. Le liste di candidati sono composte da un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere e sono collegate ad un candidato alla carica di presidente della provincia. Le liste devono prevedere un'adeguata rappresentanza dei comuni del territorio e devono essere composte da un numero pari di candidati uomini e donne, collocati in ordine alternato, in ottemperanza all'articolo 51 della Costituzione. Ciascun elettore esprime un unico voto sul contrassegno di una lista di candidati al consiglio provinciale, collegata ad un candidato alla carica di presidente. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia. La cifra elettorale di ogni lista è data dal totale dei voti ottenuti dalla lista stessa. Non sono ammesse all'attribuzione dei seggi le liste che abbiano ottenuto meno del tre per cento dei voti validi. Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è attribuito il sessanta per cento dei seggi del consiglio provinciale, con arrotondamento all'unità più prossima in caso di cifra decimale. I restanti seggi sono attribuiti alle altre liste di candidati in proporzione ai voti ottenuti, applicando il meccanismo previsto dal comma 36, secondo, terzo e quarto periodo";

            f) il comma 76 è sostituito dal seguente: "76. Ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome di uno o due candidati compresi nella lista votata. qualora siano espresse due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza. È nulla la scheda in cui siano stati votati il contrassegno di una lista ed il nominativo di un candidato a presidente non collegato a tale lista";

            g) il comma 77 è sostituito dal seguente: "77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale dei singoli candidati e procede al riparto dei seggi tra le liste e alle relative proclamazioni ai sensi del comma 70. A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il più giovane di età";

            h) al comma 78, primo periodo, la parola: "ponderata" è sostituita dalle seguenti: ", fermo restando quanto stabilito dal comma 70, ultimo periodo".

        Conseguentemente:

        a) sopprimere gli articoli da 6 a 11;

            b) all'articolo 14, sostituire le parole: "da 24 a 43" con le seguenti: "da 24 a 33, da 36 a 43," e le parole  "da 58 a 88" con le seguenti: "58, 59, da 61 a 69, da 71 a 75, da 79 a 88";

            c) all'articolo 15, sopprimere i commi da 1 a 3.

Art. 6

6.1

Cataldi, Maiorino

Sopprimere l'articolo

6.3

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire l'articolo con il seguente

        «Art. 6. - Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

        Conseguentemente, sopprimere gli articoli 7 e 10.

        .

6.4

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di presidente della provincia dichiara di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.».

6.5

Tosato, Spelgatti

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia o sindaco metropolitano in alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte nello stesso turno elettorale; »

6.6

Della Porta, De Priamo, Lisei, Spinelli

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere la parola: «sindaco»;

            b) sostituire le parole: «alcun altro ente locale eventualmente coinvolto» con le seguenti: «alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte».

6.7

Occhiuto, Ternullo

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere la parola: «, sindaco»;

        b) sostituire le parole: «alcun altro ente locale eventualmente coinvolto» con le seguenti: «alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte».

6.8

Gelmini, Sbrollini

Sostituire il comma 5 con il seguente

        "5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi".

        Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole «primo periodo,»

6.9

Maiorino, Cataldi

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. È proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi».

6.10

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 5, sostituire le parole: «il maggior numero di voti validi, purché corrispondente ad almeno il 40 per cento dei voti validi.», con le seguenti: «la maggioranza assoluta dei voti validi.».

6.11

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Al comma 5, sostituire le parole: «ad almeno il 40 per cento» con le seguenti: «ad almeno il 50 per cento più uno».

        Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «, primo periodo,».

6.12

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 5, sostituire le parole: «40 per cento», con le seguenti: «50 per cento più uno».

6.13

Giorgis, Matera

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno», con le seguenti: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio».

6.14

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno», con le seguenti: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio».

Art. 7

7.1

Cataldi, Maiorino

Sopprimere l'articolo

7.3

Balboni, Nastri, Della Porta, De Priamo, Lisei, Spinelli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Elezione del consiglio provinciale)

        1. Il consiglio provinciale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al presidente della provincia. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.

        2. Con il gruppo di candidati collegati sono presentati anche il cognome e il nome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio. Qualora più candidati al consiglio provinciale presentino lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia, essi presentano altresì il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

        3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

        4. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

        5. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

        6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

        7. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo o insieme di gruppi si determina, distintamente per il gruppo ovvero per l'insieme di gruppi beneficiari del predetto premio di maggioranza e per gli altri gruppi o insieme di gruppi di candidati, secondo i criteri di cui al comma 5.

        8. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 5.

        9. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. In secondo luogo, sino a concorrenza del numero degli ulteriori consiglieri da eleggere, sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.».

        Conseguentemente:

        a) all'articolo 6, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

        1) alla lettera a), sostituire le parole: «per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale» con le seguenti: «per uno dei candidati al consiglio provinciale»;

            2) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo nonché per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno, intendendosi così votato anche il candidato alla carica di presidente della provincia collegato. Di conseguenza, nel caso di voto espresso per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, nonché per uno dei gruppi di candidati al consiglio provinciale ad esso non collegato, la scheda è nulla.»;

            b) all'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il Governo è delegato a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione dei presidenti delle province e dei consigli provinciali e dei collegi plurinominali dei sindaci metropolitani e dei consigli metropolitani, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

        a) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i princìpi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993;

            b) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sia assegnato un numero di seggi di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio;

            c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

            d) attuare, integrare e coordinare le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali, definiti ai sensi delle lettere a), b) e c) del presente articolo.».

7.4

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7

(Elezione del Consiglio provinciale)

            1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

        2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.

        3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.

        4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.

        5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.

        6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.

        7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

        8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4 e successivamente sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

        9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.

        10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.

        11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

        12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.».

        Conseguentemente, all'articolo 10:

        - al comma 1:

        - alla lettera c), dopo la parola: «plurinominali» inserire le seguenti: «e di quelli uninominali per l'elezione del consiglio provinciale»;

            - alla lettera d) sostituire le parole: «delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali» con le parole: «dei collegi uninominali per l'elezione dei consigli provinciali e delle circoscrizioni elettorali metropolitane in collegi plurinominali»;

            - alla rubrica, dopo la parola: «collegi» inserire le seguenti: «uninominali e».

7.5

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 sostituire la parola: «plurinominali» con la seguente: «uninominali»;

        b) sostituire il comma 3 con i seguenti:

        "3. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa  utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome  di ciascun    candidato    alla    carica    di presidente della provincia, il  contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al  consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome   e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

        3-bis. Ciascun gruppo di candidati deve rispettare l'alternanza dei generi.

        3-ter. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale  tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può,  altresì votare   sia   per   un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un   segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul   relativo   contrassegno.  

            3-quater. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito   sia   al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al    contrassegno    votato    sia al candidato alla carica di presidente della   provincia.   Ciascun   elettore può, infine, votare per un  candidato alla   carica di presidente della provincia tracciando un segno sul
 relativo rettangolo. 

            3-quinquies. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo  al candidato alla carica di presidente della provincia."

        Conseguentemente:

        - sopprimere i commi 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12;

        - all'articolo 6, comma 8, sostituire le parole: «delegati dei gruppi interessati» con le seguenti: «candidati.»;

         - sopprimere ovunque ricorrano, le parole: «gruppi di».

7.6

Gelmini

Al comma 1, sostituire la parola: «otto», con la seguente: «dieci».

        Conseguentemente:

        all'articolo 10, comma 1, lettera a) sostituire la parola: «otto», con la seguente: «dieci».

7.7

Occhiuto, Ternullo

Al comma 1, sostituire la parola: «otto», con la seguente: «dieci».

7.8

Giorgis, Matera

Al comma 2, sostituire le parole: «14, commi secondo» con le seguenti: «14, commi primo».

7.9

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 2, sostituire le parole: «14, commi secondo» con le seguenti: «14, commi primo».

7.10

Cataldi, Maiorino

Al comma 5 sopprimere le parole: «e la data di nascita».

7.11

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Sopprimere il comma 6.

7.12

Giorgis, Matera

Al comma 9, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 10» con le seguenti: «Fermo restando quanto disposto dal comma 11».

7.13

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Al comma 9, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 10» con le seguenti: «Fermo restando quanto disposto dal comma 11».

7.14

Cataldi, Maiorino

Sopprimere i commi 11 e 12

7.15

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

Al comma 11, sopprimere le parole: «, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi».

7.16

Tosato, Spelgatti

 Al comma 11, sopprimere le parole: «superiore a 50 centesimi».

7.17

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

Al comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo:  «In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista».

7.18

Tosato, Spelgatti

Al comma 13, aggiungere ,in fine, il seguente periodo: «In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista».

7.0.1

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

        «Art. 7- bis.

            1. Il Consiglio provinciale e il Consiglio Metropolitano esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno   antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva alla scadenza.

        2. La durata in carica si computa dalla data delle elezioni.

        3. Si procede alla rinnovazione integrale del Consiglio provinciale ovvero del Consiglio Metropolitano quando, per dimissioni od altra causa, esso abbia perduto la metà dei suoi membri.

        4. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal verificarsi delle vacanze suddette.

        Art. 7-ter.

            1. In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione.  Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni, appartenenti   alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui   circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.

        2. L'ufficio   elettorale   circoscrizionale   è   composto di un   magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

        3. La Corte d'appello del capoluogo o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati dei quali uno presiede, nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

        Art. 7-quater.

            1. La presentazione delle candidature è fatta per gruppi contraddistinti da un unico contrassegno. Per ogni candidato deve essere indicato il collegio per il quale viene presentato.  Nessun candidato può accettare la candidatura per più di tre collegi.

        2. La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

            a)  da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

                b)  da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

                c)  da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province o nelle città metropolitane con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

               d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province o nelle città metropolitane con più di un milione di abitanti.

        3. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione di due delegati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate  con dichiarazione   autenticata da notaio,   i  rappresentanti  del  gruppo  presso  ogni seggio e presso i singoli  uffici elettorali circoscrizionali e l'ufficio elettorale centrale.

        4. La presentazione deve essere effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti  la  data  delle  elezioni  alla  segreteria dell'Ufficio elettorale centrale,  il  quale  provvede  all'esame  delle  candidature  e si  pronuncia sull'ammissione di esse secondo le norme in vigore per le  elezioni comunali

            5. La designazione  dei  rappresentanti  dei gruppi dei candidati  presso  gli  Uffici  elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio  elettorale  centrale  deve  essere effettuata alla segreteria degli  anzidetti  Uffici  entro  le  ore  12  del  giorno stabilito per la  votazione.

        6.  Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano anche in quanto compatibili le disposizioni di  cui  all'articolo  20,  quinto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e  successive  modificazioni.  Sono competenti   ad   eseguire   le   autenticazioni   delle   firme   di sottoscrizione delle liste, oltre ai soggetti di cui all'articolo  14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i giudici di  pace  e  i  segretari giudiziari.

        Art. 7-quinquies.

            1. Compiute le operazioni relative all'esame ed alla ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

              1)  procede,  per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio,  del  manifesto  coi  nomi  dei  candidati  ed i relativi contrassegni,   con  un  numero  progressivo  assegnato  ai  gruppi  mediante  sorteggio,  da effettuarsi alla presenza dei delegati dei  gruppi  dei  candidati,  di  cui  al quarto comma dell'articolo 14,  appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni  della   provincia,  i  quali  ne  cureranno  l'affissione  all'albo  pretorio  e  in  altri  luoghi  pubblici  entro l'ottavo giorno  antecedente quello della votazione;

                  2)  trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati   e  i  loro  contrassegni,  con  un  numero  progressivo  assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza  dei  delegati  dei  gruppi  dei  candidati e di cui al quarto comma  dell'articolo 14, appositamente convocati.

        2. Le  schede,  di  carta  consistente,  di tipo unico e di identico  colore,  sono  fornite  a  cura del Ministero dello interno, con le  caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed  F  allegate  alla  legge 23 marzo 1956, n. 136. I contrassegni sono riprodotti  sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'articolo 7 quater.

        3. Le  schede  devono  pervenire  agli  Uffici elettorali di sezione  debitamente piegate.

        Art. 7-sexies.

            1. I  presidenti  degli  uffici  elettorali  di  sezione  curano  il  recapito  del  verbale  delle  operazioni  e  dei relativi allegati all'ufficio elettorale circoscrizionale.

        2. Nei Comuni  ripartiti  in  due  o  più sezioni il verbale e gli  allegati  sono  consegnati  al  presidente  dell'ufficio elettorale  della prima sezione, che ne curerà il successivo inoltro.

        3. Per   le   sezioni   dei   Comuni sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale si osservano le disposizioni del primo comma.

        4. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art.  7 ter, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:

        a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;

            b) somma, i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

        5. L'Ufficio   elettorale   centrale, costituito presso  la  Corte  d'appello  o  il  Tribunale, nei termini dell'articolo 13, appena in  possesso  dei  verbali  trasmessi  da  tutti  gli Uffici elettorali  circoscrizionali,  procede, con l'assistenza del segretario ed alla  presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni:

        a) determina, la cifra elettorale per ogni gruppo di candidati;

            b) determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo.

        6. Di  tutte  le  operazioni  dell'ufficio elettorale centrale viene  redatto,  in  triplice  esemplare, apposito verbale un esemplare è  inviato subito alla segreteria dell'Amministrazione provinciale che  ne  rilascia ricevuta; un altro, con i verbali ed i plichi ricevuti  dagli   uffici   elettorali   circoscrizionali,   è  inviato  alla  Prefettura  ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte  d'appello  o  del  tribunale sede dell'ufficio elettorale centrale,  con facoltà agli elettori della provincia di prenderne visione nei  successivi quindici giorni.

        Art. 7-septies.

            1. I  seggi  di  consigliere provinciale che rimangono vacanti per  cause  anteriori  o sopravvenienti alla elezione sono attribuiti ai  candidati  che,  nel  medesimo  gruppo,  hanno ottenuto la maggiore  cifra individuale dopo gli ultimi eletti.

        Art. 7-octies.

            Nel   caso di contemporaneità della  elezione  del  Consiglio  provinciale  o del Consiglio metropolitano con  la  elezione  di Consigli comunali lo svolgimento  delle  operazioni  elettorali,  nei comuni interessati, è regolato  dalle disposizioni seguenti:

              1)  l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira  dal  presidente  del  seggio  le due schede che  devono  essere  di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le  riconsegna  contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne;

                  2)  il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;

                  3)  per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguenti dell'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

        Articolo 7 novies

            Le  spese  inerenti  all'attuazione  delle  elezioni dei Consigli  provinciali,   ivi   compresa   la  liquidazione  delle  competenze spettanti  ai  membri  degli uffici elettorali, sono a carico delle  Amministrazioni provinciali.

        Nel  caso  di  contemporaneità della  elezione  del Consiglio  provinciale o metropolitano con la elezione di Consigli comunali, vengono ripartite  in  parti  uguali,  tra  l'Amministrazione provinciale ed i singoli Comuni,  tutte le spese derivanti da adempimenti comuni ad entrambe  le  elezioni  e  che,  in  caso  di  sola  elezione  del  Consiglio  provinciale o metropolitano,    sarebbero    rimaste    a   carico   della   stessa  Amministrazione provinciale.»

        Conseguentemente, abrogare la legge 8 marzo 1951, n. 122.

        Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

        Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 9 con il seguente: «Si applicano alle elezioni del Consiglio Metropolitano le norme di cui ai precedenti articoli dal 7-bis al 7-novies della presente legge.».

Art. 8

8.1

Cataldi, Maiorino

Sopprimere l'articolo

8.3

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8.

         1. Il presidente metropolitano e il consiglio metropolitano sono eletti a suffragio universale e diretto, contestualmente al presidente metropolitano. La circoscrizione elettorale, coincide con il territorio della città metropolitana, è ripartita in collegi uninominali con il sistema elettorale previsto per le province dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

          2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 sono abrogati.»

        Conseguentemente abrogare l'articolo 9 e l'articolo 10.

8.4

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'atto di presentazione della propria candidatura, ciascun candidato alla carica di sindaco metropolitano dichiara di collegarsi ad uno o più tra i gruppi di candidati per l'elezione del consiglio metropolitano, di cui definisce altresì il programma amministrativo, da affiggere all'albo pretorio, con dichiarazione inefficace se non convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.».

8.5

Tosato, Spelgatti

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) di non aver accettato la candidatura quale presidente di provincia o sindaco metropolitano in alcuna provincia o città metropolitana eventualmente coinvolte nello stesso turno elettorale; ».

8.6

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Sostituire il  comma 5 con il seguente: «5. E' proclamato eletto presidente metropolitano il candidato alla carica che ottiene almeno il 50 per cento più uno dei voti validi.»

        Conseguentemente al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, primo periodo,».

8.7

Maiorino, Cataldi

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        "5. È proclamato eletto sindaco metropolitano il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi".

8.8

Giorgis, Matera

Al comma 8, sostituire le parole: «entro la prima domenica successiva alla conclusione del primo turno» con le seguenti: «entro la domenica precedente al turno di ballottaggio».

8.0.1

Durnwalder

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 8-bis

        (Durata del mandato del sindaco)

        1. All'articolo 51 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

        "2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche."».

Art. 9

9.1

Cataldi, Maiorino

Sopprimere l'articolo

9.3

Giorgis, Matera

Al comma 2, sostituire le parole: «14, commi secondo», con le seguenti: «14, commi primo».

9.4

Cataldi, Maiorino

Al comma 5 sopprimere le parole:  «e la data di nascita».

9.5

Giorgis, Matera

Al comma 9, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 10» con le seguenti: «Fermo restando quanto disposto dal comma 11».

9.6

Cataldi, Maiorino

Sopprimere i commi 11 e 12

9.7

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

Al comma 11, sopprimere le parole: «, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o all'insieme dei gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi».

9.8

Tosato, Spelgatti

 Al comma 11, sopprimere le parole: «superiore a 50 centesimi».

9.9

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

Al comma 13, inserire, infine, il seguente periodo:  «In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista».

9.10

Tosato, Spelgatti

Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di parità di cifra individuale è proclamato eletto il candidato che precede nell'ordine di lista».

Art. 10

10.1

Paita, Gelmini, Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto, Sbrollini

Sopprimere l'articolo.

10.2

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

10.3

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quindici»

        Conseguentemente:

        - all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;

            - sopprimere l'articolo 11;

            - all'articolo 12, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quindici»;

            - sopprimere l'articolo 13;

            - all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

10.4

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1:

        1) all'alinea:

        a) sostituire le parole: «un decreto legislativo» con le seguenti: «uno o più decreti legislativi»;

            b) dopo le parole: «per la determinazione» inserire le seguenti: «nell'ambito delle regioni a statuto ordinario»;

            2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione elettorale e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento della popolazione, dell'Istituto nazionale di statistica come riportati nella più recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sia assegnato un numero di seggi di norma, non inferiore a tre e non superiore a dieci, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio e proponendo la soluzione che definisce il minor numero di collegi plurinominali in ciascuna circoscrizione elettorale;»;

            3) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) a parità di soluzioni geograficamente ammissibili si preferisce, di norma, la soluzione che minimizza la variabilità della popolazione dei collegi rispetto al valore medio della circoscrizione;»;

            4) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto: 1) delle unità amministrative su cui insistono; 2) delle unioni di comuni; 3) dei sistemi locali; 4) di altre circoscrizioni sub-provinciali istituite dalle regioni e dagli enti locali a fini generali; 5) della continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari;»;

            5) aggiungere in fine le seguenti lettere: «d-bis) i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, debbano essere ripartiti su più collegi;

            d-ter) attuare, integrare e coordinare le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 in coerenza con la ripartizione delle circoscrizioni elettorali provinciali e metropolitane in collegi plurinominali, definiti ai sensi delle lettere a), b), c), d) e d-bis) del presente articolo.»;

            b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei consigli provinciali e metropolitani, il Governo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 3 novembre 2017, n. 165. Al termine dei lavori, la commissione produce una relazione sintetica descrittiva dei criteri utilizzati e una proposta di determinazione dei collegi plurinominali provinciali e metropolitani.»;

            c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato» con le seguenti: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati».

10.5

Tosato, Spelgatti

Al comma 1, sostituire le parole: «un decreto legislativo», con le seguenti: «uno o più decreti legislativi» e dopo le parole: «per la determinazione», inserire le seguenti: «, nell'ambito delle regioni a statuto ordinario,».

        Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo, sostituire le parole: «Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato» con le seguenti: «I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati».

10.6

Tosato, Spelgatti

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «circoscrizione» fino a: «statistica», con le seguenti: «circoscrizione elettorale e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente risultante dai dati dell'ultimo censimento della popolazione dell'Istituto nazionale di statistica, come riportati nella più recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale».

10.7

Occhiuto, Ternullo

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dieci»;

            b) al comma 3, dopo le parole: «Lo schema di decreto legislativo» inserire le seguenti: «previo parere dei consigli provinciali e metropolitani e della Conferenza unificata,».

10.8

Tosato, Spelgatti

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui al comma 5», con le seguenti: «per la determinazione dei collegi plurinominali per l'elezione dei consigli provinciali e metropolitani» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Al termine dei lavori, la commissione produrrà una relazione sintetica descrittiva dei criteri utilizzati e una proposta di determinazione dei collegi plurinominali provinciali e metropolitani.»

10.9

Gelmini

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:  «Lo schema del decreto legislativo» inserire le seguenti: «, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

Art. 11

11.1

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Sopprimere l'articolo.

11.3

Giorgis, Matera

Sostituire le parole: «prima della emanazione del decreto legislativo di cui al precedente articolo 10», con le seguenti: «prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10».

11.0.1

Paita, Gelmini, Scalfarotto, Sbrollini, Fregolent, Enrico Borghi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 11-bis.

            (Trasferimento delle risorse e delle funzioni)

        1. Con decreto del Presidente del Consi­glio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché quelli a tempo determinato in corso, fino alla scadenza per essi prevista. Nella definizione dei predetti criteri sono individuate, in particolare, le risorse finanziarie da trasferire dagli altri livelli di governo alle province. Nella predisposizione dello schema di decreto, per quanto attiene alle risorse umane, si procede alla consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con il medesimo decreto sono altresì dettate disposizioni in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale ed è stabilita la data dell'effettivo avvio dell'esercizio delle nuove funzioni attribuite alle province.

        2. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma dispone comunque in ordine alle funzioni amministrative delle province in materie di competenza statale.»

        Conseguentemente:

        a) sopprimere gli articoli 12 e 13;

            b) all'articolo 14, sostituire le parole: "da 58 a 88" con le seguenti: "da 58 a 84, da 86 a 88";

        c) all'articolo 15:

        1. sostituire il comma 8 con il seguente: "8. Lo Stato e le regioni adeguano la rispettiva legislazione alle disposizioni della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, anche sopprimendo e riordinando enti, agenzie o organismi che esercitano funzioni riconducibili alle città metropolitane e alle province, in attuazione degli articoli 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.".

        2. al comma 9, sostituire le parole da: "e regolamenti" fino alla fine del periodo con le seguenti: "entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge."

Art. 12

12.1

Paita, Gelmini, Fregolent, Enrico Borghi, Scalfarotto, Sbrollini

Sopprimere l'articolo.

12.2

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici».

        Conseguentemente:

        - all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;

            - sopprimere l'articolo 11;

            - sopprimere l'articolo 13;

            - all'articolo 15, sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

12.3

Della Porta, De Priamo, Lisei, Spinelli

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;

        b) al comma 2, lettera a), sostituire la parola: «riordino» con la seguente: «consolidamento».

12.4

Occhiuto, Ternullo

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seuenti: «dodici mesi»;

        b) al comma 2, lettera a) sostituire la parola: «riordino» con la seguente: «consolidamento».

12.5

Tosato, Spelgatti

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "diciotto mesi" con le seguenti: "dodici mesi".

12.6

Maiorino, Cataldi

Al comma 2, lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo:

        "Nella determinazione delle funzioni delle città metropolitane considerare le peculiari caratteristiche di consistenza urbana, demografica ed estensione territoriale delle stesse, nonché le connessioni e le dinamiche economiche, sociali, infrastrutturali del territorio metropolitano e le necessarie diversificazioni istituzionali ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione.".

12.7

Cataldi, Maiorino

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire, la seguente:

        «d-bis) nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della presente legge, disporre le modalità di ricognizione della rete stradale di competenza provinciale o delle città metropolitane, al fine di determinare lo stato di manutenzione della stessa e l'identificazione delle aree di miglioramento e di potenziamento, allo scopo di creare le migliori condizioni di sviluppo delle aree provinciali e metropolitane e di attrattività per investimenti produttivi;».

12.8

Cataldi, Maiorino

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

        «d-bis) al fine della corretta determinazione delle funzioni delle province individuare le caratteristiche orografiche, territoriali e demografiche delle stesse, sulla base dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, prevedendone la non proliferazione rispetto a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;».

12.9

Tosato, Spelgatti

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali; ».

12.10

Maiorino, Cataldi

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

        «f-bis) in attuazione dell'articolo 119, primo comma, della Costituzione e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica, definire le forme e le modalità di autonomia finanziaria delle province e delle città metropolitane al fine di garantire il regolare ed efficiente andamento dell'azione amministrativa nei territori;».

12.11

Cataldi, Maiorino

Al comma 2, dopo la lettera f) inserire la seguente:

       «f-bis) quantificare i costi per lo svolgimento delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane e garantirne la copertura, anche al fine di ottimizzare il trasferimento di eventuali ulteriori funzioni;».

12.12

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: «l-bis) assicurare alle Province e alle Città metropolitane adeguate risorse in termini di personale anche attraverso il trasferimento presso la Provincia di personale già trasferito alle dipendenze della Regione per effetto dell'articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 7 aprile 2014, n. 56, garantendo in tal caso il mantenimento della medesima posizione giuridica ed economica già goduta.».

12.13

Giorgis, Matera

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

12.14

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

12.15

Giorgis, Matera

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «Il Governo adotta il decreto legislativo tenendo conto dei pareri espressi» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera».

12.16

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera».

12.17

Giorgis, Matera

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse».

12.18

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Decorso il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della delega, insieme a una valutazione dell'efficacia delle funzioni attribuite alle province e alle città metropolitane, nonché dell'adeguatezza del meccanismo di finanziamento delle stesse.».

Art. 13

13.1

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Sopprimere l'articolo.

13.2

Paita, Gelmini, Enrico Borghi, Sbrollini, Fregolent, Scalfarotto

Sopprimere l'articolo.

13.3

Alfieri

Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. In sede di prima applicazione e con efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, è attribuito un contributo di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

        Conseguentemente, all'articolo 15, sostituire il comma 11 con il seguente: «11. Agli oneri derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 13, valutati in 600 milioni di euro dall'anno 2024 e fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 12, si provvede:

        - mediante l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli anni 2024 e 2025; mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di euro 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025;

            - mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 70 milioni di euro per l'anno 2024;

            - mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 200 milioni per l'anno 2024 e 200 milioni per l'anno 2025».

13.4

Giorgis, Matera

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Art. 14

14.1

De Cristofaro, Magni, Cucchi, Aurora Floridia

Sopprimere l'articolo.

14.2

Giorgis, Matera

Sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge».

14.3

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Sopprimere le parole: «, nonché le disposizioni incompatibili con la presente legge».

14.4

Della Porta, De Priamo, Lisei, Spinelli

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «1-bis. Dal rinnovo degli organi di governo delle Province, nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 1, della presente legge, sono abrogati il comma 3, i commi da 51 a 100 e i commi 150-bis e 150-ter dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

        1-ter. È abrogato il comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

14.5

Occhiuto, Ternullo

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «1-bis. Dal rinnovo degli organi di governo delle Province, nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 1, della presente legge, sono abrogati il comma 3, i commi da 51 a 100 e i commi 150-bis e 150-ter dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.

        1-ter. È abrogato l'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Art. 15

15.1

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia, del Consiglio provinciale, del Sindaco e del Consiglio metropolitano, svolte ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli metropolitani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

        Conseguentemente:

        - all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;

            - sopprimere l'articolo 11;

            - all'articolo 10, al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quindici»;

            - all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quindici»;

            - sopprimere l'articolo 13.

15.2

Meloni, Giorgis, Parrini, Valente

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia, del Consiglio provinciale, del Sindaco e del Consiglio metropolitano, svolte ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali, dei Sindaci e dei Consigli metropolitani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

        Conseguentemente:

        - all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;

            - sopprimere l'articolo 11;

            - all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici»;

            - sopprimere l'articolo 13.

15.3

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, sono prorogati i Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

        Conseguentemente:

        - all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;

            - sopprimere l'articolo 11;

            - all'articolo 10, al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quindici»;

            - all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «quindici»;

            - sopprimere l'articolo 13.

15.4

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Le prime elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 avranno luogo solo dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi degli articoli 10 e 12. Fino a tale momento, è prorogato il mandato dei Presidenti e dei Consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla conservazione dei requisiti per l'elezione.».

        Conseguentemente:

        - all'articolo 4, sostituire le parole: «In sede di prima applicazione della presente legge, le province,» con le seguenti: «Le province»;

            - sopprimere l'articolo 11;

            - all'articolo 12, al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici»;

            - sopprimere l'articolo 13.

15.5

Sbrollini, Gelmini, Scalfarotto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 6, 7 e 12 si applicano a decorrere dal primo turno elettorale ordinario successivo alla scadenza dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica da un anno dall'entrata in vigore della presente legge dura sino a scadenza naturale o scioglimento anticipato del consiglio.»

15.6

Gelmini

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dei consigli provinciali» con le seguenti: «del mandato dei presidenti di provincia»;

            b) al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «dei presidenti di provincia e»;

            c) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "consigli comunali" sono inserite le seguenti: ", provinciali e metropolitani";

            b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "consigli comunali" sono inserite le seguenti: ", provinciali e metropolitani".

        1-ter. Per le elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8 secondo comma, 12, 13, 14 commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, nonché le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81.»;

            d) dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. A partire dalle elezioni dei nuovi organi di governo ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, agli amministratori delle province e delle città metropolitane si applica la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza prevista per gli amministratori dei rispettivi comuni capoluogo.»;

            e) al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «I nuovi statuti delle province e delle città metropolitane disciplinano le forme di raccordo con i comuni e gli enti locali sulla base della specificità dei territori.»;

            f) al comma 10, al primo periodo anteporre il seguente: «Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia adeguano i relativi ordinamenti degli enti locali ai principi della presente legge.»;

            g) al comma 11, sostituire le parole: «articoli 6, 7, 8 e 9» con le seguenti: «articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9»

        Conseguentemente, all'articolo 12, comma 2, sopprimere la lettera l).

15.7

Occhiuto, Ternullo

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «dei consigli provinciali» con le seguenti: «del mandato dei presidenti di provincia» e al secondo periodo sopprimere le parole: «dei presidenti di provincia e»;

         b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo le parole: "consigli comunali" sono aggiunte le seguenti: "provinciali e metropolitani.

        1-ter. Per le elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8, secondo comma, 12, 13, 14, commi secondo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni.»;

            c) dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. A partire dalle elezioni dei nuovi organi di governo ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, agli amministratori delle province e delle città metropolitane si applica la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza prevista per gli amministratori dei rispettivi comuni capoluogo.»;

            d) al comma 9, in fine, aggiungere il seguente periodo: «I nuovi statuti delle province e delle città metropolitane disciplinano le forme di raccordo con i comuni e gli enti locali sulla base della specificità dei territori.»;

            e) al comma 10, premettere il seguente periodo: «Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia adeguano i relativi ordinamenti degli enti locali ai principi della presente legge.»;

            f) al comma 11, sostituire le parole: «articoli 6,7, 8 e 9» con le seguenti: «articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 14».

15.8

Gelmini, Sbrollini, Scalfarotto

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in carica da un anno dall'entrata in vigore della presente legge dura sino a scadenza naturale o scioglimento anticipato del consiglio».

15.9

Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo le parole: "consigli comunali" sono aggiunte le seguenti : "provinciali e metropolitani".

        1-ter. Per le elezioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 si osservano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni degli articoli 7, 8 secondo comma, 12, 13, 14 commi primo, quarto, quinto e sesto, 17, 18 e da 20 a 27 della legge 8 marzo 1951, n.122, e successive modificazioni, le disposizioni dell'articolo 3, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni.»

        Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 7 e il comma 2 dell'articolo 9.

15.10

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dopo le parole: "consigli comunali" sono inserite le seguenti: ", provinciali e metropolitani"»;

            b) dopo il comma 9 inserire il seguente: «9-bis. La regione Sardegna, la Regione Siciliana e la regione Friuli-Venezia Giulia adeguano i relativi ordinamenti degli enti locali ai principi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge.».

15.11

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. I sindaci metropolitani e i consigli metropolitani restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato dei sindaci. Con l'elezione del nuovo sindaco metropolitano si procede al contestuale rinnovo del consiglio metropolitano.».

15.12

Giorgis, Matera

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, continua ad applicarsi fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge».

15.13

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, continua ad applicarsi fino alle prime elezioni svolte ai sensi degli articoli 6 e 7 della presente legge».

15.14

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. A partire dalle elezioni dei nuovi organi di governo ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, agli amministratori delle province si applica la disciplina delle indennità e dei gettoni di presenza prevista per gli amministratori dei rispettivi comuni capoluogo.». 

15.15

Lisei, De Priamo, Della Porta, Spinelli

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle province e alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

        b) dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. In relazione alla elezione, alla nomina e al funzionamento degli organi di governo delle province e delle città metropolitane, si applicano le vigenti disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità previste, rispettivamente, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.».

        Conseguentemente:

        - all'articolo 2, sopprimere il comma 6;

        - all'articolo 3, sopprimere il comma 9.

15.16

Tosato, Spelgatti

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

        «5-bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, alle province e alle città metropolitane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

15.17

Sbrollini, Gelmini

Sostituire il comma 6, con il seguente:

        «6. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, dopo le parole: "carica di sindaco" sono aggiunte le seguenti: ", sindaco metropolitano";

        b) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Il limite previsto dal presente comma non trova applicazione per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti"».

15.18

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. I capoluoghi di provincia sono fissati per legge nel comune che dà denominazione alla provincia. Nel caso di province con doppia o tripla denominazione, il capoluogo è fissato in ciascuno dei comuni che ne danno denominazione.».

15.19

Valente, Giorgis, Meloni, Parrini

Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «I nuovi statuti delle province disciplinano le forme di raccordo con i comuni e gli enti locali sulla base della specificità dei territori.». 

15.20

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Al comma 11, sostituire le parole: «articoli 6, 7, 8 e 9» con le parole: «articoli 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 14».

TIT.1

Giorgis, Matera

Sostituire il titolo con il seguente: «Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle province e delle città metropolitane e deleghe al Governo per la determinazione dei relativi collegi elettorali nonché in materia di funzioni e sistema di finanziamento dei medesimi enti».

COORD. 1

La Relatrice

All'articolo 6:

                    al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: "eventualmente";

                        al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "uno o più tra i gruppi", con le seguenti: "una o più liste"; sostituire le parole: "dei gruppi interessati" con le seguenti: "delle liste interessate".

                    al comma 3, sostituire le parole: "del gruppo" con le seguenti: "della lista"; sostituire le parole: "dei gruppi" con le seguenti: "delle liste".

                    al comma 4, lettera a), sostituire le parole:"uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste".

                    al comma 4, lettera c), primo periodo, sostituire le parole:"uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegata";

            al comma 4, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste"; sostituire la parola: "collegato" con la seguente: "collegata";

            al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "i gruppi"  con le seguenti: "le liste";

            al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi"  con la seguente: "liste";

            al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: "dei gruppi interessati"  con le seguenti: "delle liste interessate";

            al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: "il cognome e"; dopo le parole: "il nome" aggiungere le seguenti: "e il cognome"; sostituire le parole: "dei gruppi" con le seguenti: "delle liste"; sostituire la parola: "collegati" con la seguente: "collegate".

        All'articolo 7:

                    al comma 2, sostituire la parola "secondo" con la seguente: "primo"; in fine, aggiungere le parole ", le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.";

                        al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "I gruppi"  con le seguenti: "Le liste";

            al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: "Nei gruppi" con le seguenti: "Nelle liste"; sostituire le parole: "nel gruppo di candidati", con le seguenti: "nella lista";

                        al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "il gruppo" con le seguenti: "la lista"; sopprimere la parola: "collegati"; sopprimere le parole: "il cognome e"; dopo le parole: "il nome", aggiungere le seguenti: "e il cognome";

            al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "gruppi" con la seguente: "liste", sostituire la parola: "essi", con la seguente: "esse"; sostituire la parola: "collegati"  con la seguente: "collegate";

            al comma 5, primo periodo, prima delle parole: "Ciascun elettore", aggiungere le seguenti: "Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta."; sostituire le parole: "nel gruppo votato", con le seguenti: "nella lista votata";

            al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "dello stesso gruppo", con le seguenti: "della stessa lista";

            al comma 6, primo periodo,sostituire le parole: "un solo gruppo", con le seguenti: "una sola lista"; sostituire la parola: "ultimo", con la seguente: "ultima";

            al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste"; sostituire le parole: "i gruppi", con le seguenti: "le liste"; sopprimere le parole: "nel collegio";

            al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista";

            al comma 7, sostituire la parola: "ammessi" con la seguente: "ammesse"; sostituire le parole: "i gruppi", con le seguenti: "le liste"; sostituire le parole: "nessuna coalizione di gruppi", con le seguenti: "nessun gruppo di liste";

            al comma 8, sostituire le parole: "ai gruppi", con le seguenti: "alle liste"; sopprimere la parola: "collegati";

            al comma 9, primo periodo, sostituire il numero: "10", con il seguente: "11"; dopo le parole: "per l'assegnazione", aggiungere le seguenti: ", nel turno di elezione del presidente della provincia,"; sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista"; sostituire le parole: "insieme di gruppi", con le seguenti: "gruppo di liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate"; sostituire le parole: "ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "ciascuna lista o gruppo di liste";

            al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: "Ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "Ciascuna lista o gruppo di liste";

            al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: "al gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "alla lista o gruppo di liste";

            al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: "un gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "una lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "gli altri gruppi o insiemi di gruppi", con le seguenti: "le altre liste o gruppi di liste";                                                                                                                                                                                                                                                        

            al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: "insieme di gruppi collegati", con le seguenti: "gruppo di liste collegate"; sostituire le parole: "ciascuno di essi", con le seguenti: "ciascuna di esse"; sostituire le parole: "all'insieme dei gruppi", con le seguenti: "al gruppo di liste".

                    al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppo", con la seguente: "lista";

                        al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: "al gruppo", con le seguenti: "alla lista";

                        al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: "un gruppo", con le seguenti: "una lista"; sostituire le parole: "gli altri gruppi collegati", con le seguenti: "le altre liste collegate";

                        al comma 11, sostituire le parole: "il gruppo o l'insieme dei gruppi", con le seguenti: "la lista o il gruppo di liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate"; sostituire le parole: "gruppo o all'insieme dei gruppi", con le seguenti: "lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "al gruppo o all'insieme dei gruppi", con le seguenti: "alla lista o al gruppo di liste";

                        al comma 12, sostituire le parole: "ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "ciascuna lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "il gruppo", con le seguenti: "la lista"; sostituire le parole: "l'insieme dei gruppi", con le seguenti: "il gruppo di liste"; sostituire le parole: "gli altri gruppi o insieme di gruppi", con le seguenti: "le altre liste o gruppi di liste";

                        al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista";

                        al comma 13, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste"; sostituire le parole: "ai gruppi", con le seguenti: "alle liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate";

                        al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con la parola: "ciascuna lista";

            All'articolo 8:

                    al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: "eventualmente";

                        al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "uno o più tra i gruppi", con le seguenti: "una o più liste"; sostituire le parole: "dei gruppi interessati", con le seguenti: "delle liste interessate";

                        al comma 3, sostituire le parole: "del gruppo", con le seguenti: "della lista"; sostituire le parole: "dei gruppi", con le seguenti: "delle liste";

                        al comma 4, lettera a), sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste";

                        al comma 4, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste"; sostituire la parola: "collegato", con la seguente: "collegata";

            al comma 4, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: "uno dei gruppi", con le seguenti: "una delle liste"; sostituire la parola: "collegato", con la seguente: "collegata";

                        al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "i gruppi", con le seguenti: "le liste";

            al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste";

            al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: "dei gruppi interessati", con le seguenti: "delle liste interessate";

                        al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: "il cognome e"; dopo le parole: "il nome", aggiungere le seguenti: "e il cognome"; sostituire le parole: "dei gruppi", con le seguenti: "delle liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate";

            All'articolo 9:

                    al comma 2, sostituire la parola: "secondo", con la seguente: "primo"; in fine, aggiungere le parole: ", le disposizioni dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.";

                        al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "I gruppi", con le seguenti: "Le liste";

            al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: "Nei gruppi", con le seguenti: "Nelle liste"; sostituire le parole: "nel gruppo di candidati", con le seguenti: "nella lista";

                        al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "il gruppo", con le seguenti: "la lista"; sopprimere la parola: "collegati"; sopprimere le parole: "il cognome e"; dopo le parole: "il nome", aggiungere le seguenti: "e il cognome";

            al comma 4, ultimo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste", sostituire la parola: "essi", con la seguente: "esse"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate";

            al comma 5, primo periodo, prima delle parole: "Ciascun elettore", inserire le seguenti: "Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 8, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta."; sostituire le parole: "nel gruppo votato", con le seguenti: "nella lista votata";

            al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "dello stesso gruppo", con le seguenti: "della stessa lista";

            al comma 6, primo periodo,sostituire le parole: "un solo gruppo", con le seguenti: "una sola lista"; sostituire la parola: "ultimo", con la seguente: "ultima";

            al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste"; sostituire le parole: "i gruppi", con le seguenti: "le liste"; sopprimere le parole: "nel collegio";

            al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista";

            al comma 7, sostituire la parola: "ammessi", con la seguente: "ammesse"; sostituire le parole: "i gruppi", con le seguenti: "le liste"; sostituire le parole: "nessuna coalizione di gruppi", con le seguenti: "nessun gruppo di liste";

            al comma 8, sostituire le parole: "ai gruppi", con le seguenti: "alle liste"; sopprimere la parola: "collegati";

            al comma 9, primo periodo, sostituire il numero: "10", con il seguente: "11"; dopo le parole: "per l'assegnazione", aggiungere le seguenti: ", nel turno di elezione del sindaco metropolitano,"; sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista"; sostituire le parole: "insieme di gruppi", con le seguenti: "gruppo di liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate"; sostituire le parole: "ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "ciascuna lista o gruppo di liste";

            al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: "Ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "Ciascuna lista o gruppo di liste";

            al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: "al gruppo o insieme di gruppi" con le seguenti: "alla lista o gruppo di liste";

            al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: "un gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "una lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "gli altri gruppi o insiemi di gruppi", con le seguenti: "le altre liste o gruppi di liste";                                                                                                                                                                                                                                                             

                        al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: "insieme di gruppi collegati", con le seguenti: "gruppo di liste collegate"; sostituire le parole: "ciascuno di essi", con le seguenti: "ciascuna di esse"; sostituire le parole: "all'insieme dei gruppi"; con le seguenti: "al gruppo di liste";

                        al comma 10, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppo", con la seguente: "lista";

                        al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: "al gruppo" con le seguenti: "alla lista".

                    al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: "un gruppo", con le seguenti: "una lista"; sostituire le parole: "gli altri gruppi collegati", con le seguenti: "le altre liste collegate";

                        al comma 11, sostituire le parole: "il gruppo o l'insieme dei gruppi", con le seguenti: "la lista o il gruppo di liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate"; sostituire le parole: "gruppo o all'insieme dei gruppi", con le seguenti: "lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "al gruppo o all'insieme dei gruppi", con le seguenti: "alla lista o al gruppo di liste";

                        al comma 12, sostituire le parole: "ciascun gruppo o insieme di gruppi", con le seguenti: "ciascuna lista o gruppo di liste"; sostituire le parole: "il gruppo", con le seguenti: "la lista"; sostituire le parole: "l'insieme dei gruppi", con le seguenti: "il gruppo di liste"; sostituire le parole: "gli altri gruppi o insieme di gruppi", con le seguenti: "le altre liste o gruppi di liste";

                        al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con le seguenti: "ciascuna lista";

                        al comma 13, secondo periodo, sostituire la parola: "gruppi", con la seguente: "liste"; sostituire le parole: "ai gruppi", con le seguenti: "alle liste"; sostituire la parola: "collegati", con la seguente: "collegate";

                        al comma 13, ultimo periodo, sostituire le parole: "ciascun gruppo", con la parola: "ciascuna lista".