Legislatura 19ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 61 del 29/06/2023
Azioni disponibili
PROCEDURE INFORMATIVE
Programmazione del seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni
Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 20 giugno.
Il PRESIDENTE ricorda che l'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, deliberata il 20 dicembre 2022, e successivamente autorizzata dal Presidente del Senato, ha impegnato i lavori della Commissione Giustizia dal 12 gennaio 2023 fino allo scorso 20 giugno: durante la fase conoscitiva sono stati auditi 46 esperti in un totale di 17 sedute e sono stati svolti due sopralluoghi, uno presso la Procura della Repubblica di Milano e uno presso la Procura della Repubblica di Roma, al fine di visitare i locali in cui sono ospitati i server dell'Archivio Digitale delle Intercettazioni e acquisire informazioni sui problemi logistici ed organizzativi del sistema nel suo complesso.
Esprime quindi, a nome della Commissione, un ringraziamento a tutti gli auditi intervenuti, che con grande disponibilità e senso di responsabilità istituzionale hanno arricchito il patrimonio conoscitivo del Parlamento e dell'opinione pubblica. Analogo ringraziamento rivolge a tutti i componenti della Commissione per il contributo ai lavori, che ha consentito sia di svolgere un dibattito articolato già durante le audizioni, sia di individuare i possibili temi oggetto di interventi di riforma normativa.
In generale - prosegue - l'attività della Commissione è stata diretta ad acquisire elementi conoscitivi sul fenomeno generale delle intercettazioni, anche alla luce delle modifiche normative in materia entrate in vigore nel 2020. Inoltre, l'indagine ha avuto particolare cura nell'analizzare l'impatto delle nuove tecnologie, sia per la prevenzione della criminalità organizzata, sia per la necessità di introdurre tutele ulteriori rispetto all'utilizzo del captatore informatico e di strumenti tecnologici particolarmente invasivi.
Il compito del legislatore è quello di migliorare la disciplina che regola le intercettazioni, pur nella consapevolezza che non esistono norme perfette e che in alcuni casi le disposizioni, pur formulate correttamente, non sono applicate secondo il tenore letterale. Al riguardo, fa riferimento ad esempio all'articolo 267 del codice di procedura penale che al comma 1 limita l'intercettazione di comunicazioni ai casi in cui, oltre ai gravi indizi di reato, questa sia "assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini". Il requisito dell'indispensabilità dell'intercettazione non sempre risulta interpretato in maniera rigorosa; pertanto il legislatore ha il compito di segnalare la questione ed intervenire dove possibile con delle integrazioni normative.
Indica quindi tre iniziali spunti di riflessione emersi dall'indagine, utili ai fini della redazione della proposta di documento conclusivo. Sotto un primo profilo segnala il tema delle cosiddette intercettazioni "a strascico", ovvero l'utilizzazione delle intercettazioni disposte ed effettuate in un procedimento diverso, anche quando i procedimenti siano privi di collegamento strutturale e non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 270 del codice di procedura penale. Il tema infatti non è stato del tutto superato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 51 del 2020, cosiddetta "sentenza Cavallo".
Un secondo aspetto meritevole di approfondimento riguarda le lacune normative in ordine all'utilizzazione di alcuni strumenti tecnologici. Non si tratta soltanto dell'utilizzo del captatore informatico, ma anche dell'uso di nuovi strumenti informatici da parte della criminalità organizzata, come i criptofonini. Il tema, di particolare importanza nelle indagini contro la criminalità organizzata, riguarda sia i rapporti internazionali tra Stati - alcuni dei quali hanno già una specifica disciplina sul punto - sia la necessità di fornire strumenti normativi adeguati alla polizia giudiziaria per contrastare queste forme gravi di criminalità e tracciare le conversazioni che si svolgono sulle piattaforme criptate o nel dark web.
Infine, un aspetto generale che merita una riflessione da parte della Commissione riguarda l'effettività del diritto di difesa nel momento successivo a quello del deposito delle intercettazioni ritenute rilevanti da parte del pubblico ministero. Sia dalle audizioni, sia dai sopralluoghi effettuati presso le Procure, è emerso un evidente vulnus al diritto di difesa con riferimento ai limiti che incontrano gli avvocati difensori per l'ascolto delle intercettazioni non ritenute rilevanti, che pure potrebbero contenere invece elementi utili per la difesa. Queste intercettazioni, infatti, debbono essere ascoltate dagli avvocati difensori in sale apposite presso le procure della Repubblica, comportando spesso moltissime ore di ascolto senza che di tali conversazioni la difesa possa estrarre copia. Strettamente collegato a questo tema è inoltre quello del principio generale della inviolabilità delle comunicazioni tra avvocato e assistito, principio che deve essere affermato con forza in quanto diretta espressione delle disposizioni costituzionali in tema di inviolabilità del diritto di difesa e del giusto processo.
Non dovrebbe invece - prosegue - essere affrontato nel documento conclusivo il tema della divulgazione delle intercettazioni, pur oggetto di alcune audizioni. Infatti, la questione, secondo quanto riportato dal comunicato del Consiglio dei ministri del 15 giugno scorso, è affrontata nel disegno di legge d'iniziativa governativa di riforma della giustizia, che sarà presentato al Parlamento. In tale sede, a suo parere, sarà possibile per i commissari valorizzare il patrimonio conoscitivo emerso dall'indagine ai fini della presentazione di eventuali emendamenti.
Poiché il contributo conoscitivo che la Commissione è tenuta a dare a seguito di questo percorso è di particolare complessità tecnica e necessita di una valutazione complessiva di sintesi, informa infine che la bozza di Documento conclusivo dell'indagine sarà redatta da lei e dai senatori Berrino e Zanettin.
Tuttavia, prima di predisporre una bozza di Documento da sottoporre alla Commissione per eventuali integrazioni e la successiva deliberazione, chiede che sia svolto un dibattito preliminare in cui tutti i Commissari potranno intervenire per fornire indicazioni sulle linee direttrici da inserire nella proposta di Documento conclusivo, enucleando i temi più importanti tra i numerosi segnalati dagli auditi e durante i sopralluoghi.
Chiede se vi siano già iscritti a parlare.
Il senatore SCARPINATO (M5S), rinviando il suo intervento nel merito del dibattito ad altra seduta, ritiene che uno degli elementi segnalati dal Presidente, in particolare quello relativo agli operatori sulle tecnologie criptate, sia di particolare rilevanza. Chiede pertanto di acquisire le legislazioni straniere e in particolare quella francese, possibilmente avendone una traduzione, per poter avere un punto di riferimento su come gli altri Paesi si siano orientati per intervenire normativamente sulla materia.
Il PRESIDENTE fa presente che il Servizio studi ha già predisposto un dossier sullalegislazione comparata in tema di intercettazioni ma che sarà certamente possibile enucleare la parte segnalata dal senatore Scarpinato per un'eventuale traduzione.
Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.