Legislatura 19ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 28 del 03/05/2023

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il presidente Stefania CRAXI informa che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca le interrogazioni n. 3-00196, presentata dai senatori Menia e Marcheschi, n. 3-00267, presentata dai senatori Giacobbe, La Marca e Alfieri, e n. 3-00285, presentata dal senatore Maffoni.

Si tratta di interrogazioni a risposta orale, assegnate alla Commissione affari esteri e difesa, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Il sottosegretario SILLI risponde all'interrogazione n. 3-00196, presentata dai senatori Menia e Marcheschi, sui requisiti per ottenere i visti di studio della lingua italiana.

Spiega come il Decreto Interministeriale n. 850/2011 costituisca ad oggi il testo normativo di riferimento per la disciplina dei visti d'ingresso in Italia. Esso ha recepito le modifiche apportate al Testo Unico sull'Immigrazione (Decreto legislativo n. 286/1998) e al Regolamento attuativo (Decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999). Queste modifiche sono state introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004, entrato in vigore il 25 febbraio 2005.

Inizialmente, il Testo Unico sull'Immigrazione aveva limitato l'ingresso per motivi di studio nel nostro Paese ai soli iscritti a corsi di formazione professionale ed in particolare a quelli tenuti dalle Università statali e pubbliche.

Il DPR 394/1999 ha poi esteso tale possibilità anche agli studenti iscritti a "corsi di studi superiori", ai borsisti e ai minori partecipanti a specifici programmi di scambio culturali.

In linea con il DPR 394/1999, il Decreto Interministeriale n. 850/2011 non indica tra le ipotesi di ingresso in Italia l'iscrizione a corsi di lingua italiana. Il Decreto menziona invece "corsi superiori di studio" o "corsi d'istruzione tecnico-professionale", purché siano a tempo pieno, di durata determinata e coerenti con la formazione acquisita nel Paese di provenienza.

È il T.A.R. del Lazio che ha esteso l'applicazione del DPR 394/1999 anche alla frequenza dei corsi di lingua, ma a due precise condizioni: che vi sia coerenza tra gli studi pregressi del richiedente e l'apprendimento della lingua italiana; e che i corsi di lingua siano di livello avanzato.

In questo quadro, gli Uffici consolari sono chiamati ad un'ampia e generale valutazione del rischio migratorio e all'accertamento del reale scopo del viaggio dello studente, con l'obiettivo di evitare l'aggiramento della normativa ai fini di immigrazione irregolare.

In tale valutazione può essere tenuta in considerazione anche la pregressa conoscenza della lingua italiana. La mancata o scarsa conoscenza della lingua italiana da parte dello studente che richieda un visto per frequentare un corso di studi tenuto in lingua italiana, può essere infatti indicativa del reale scopo del viaggio.

Il requisito di un'adeguata conoscenza linguistica contribuisce, inoltre, a promuovere le iscrizioni ai corsi organizzati all'estero dagli Istituti di Cultura, dalla Società Dante Alighieri e dagli altri enti promotori, i cui certificati di frequenza figurano tra la documentazione producibile dal richiedente ai fini dell'attestazione di conoscenza della lingua.

L'obiettivo di favorire lo studio della lingua italiana sul territorio nazionale, oltre che all'estero, è comunque perseguito attraverso la conclusione di accordi bilaterali. Un esempio è l'Accordo sui programmi Marco Polo e Turandot tra Italia e Repubblica Popolare Cinese, che consentono a studenti che non abbiano una sufficiente conoscenza della lingua italiana, di frequentare in Italia corsi propedeutici al loro inserimento nei programmi accademici.

Replica il senatore MENIA (FdI), dichiarandosi insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che reputa meramente ricognitiva della situazione di fatto esistente in materia.

In particolare, ritiene paradossale il persistere di una normativa che non consente a un qualsiasi studente di apprendere la lingua italiana, invocando una interpretazione rigida della disciplina vigente sull'immigrazione clandestina.

Purtroppo, ci si trova di fronte ad un atteggiamento dell'amministrazione che applica rigidamente delle norme per fattispecie che richiederebbero meno rigidità e viceversa, con ciò disincentivando la diffusione della cultura e della lingua italiana nei confronti di tutti coloro che, invece, sono desiderosi di assimilarla.

Il sottosegretario SILLI risponde poi all'interrogazione n. 3-00267, presentata dai senatori Giacobbe, La Marca e Alfieri sull'utilizzo dello SPID da parte degli italiani residenti all'estero.

Le attuali modalità per il rilascio dello SPID proposte dal provider InfoCert, in linea con il Regolamento AgId, garantiscono la possibilità di effettuare il riconoscimento online ai detentori di un documento o passaporto italiano. La questione si pone soprattutto per il rilascio dello SPID in Paesi extra UE. All'interno dell'Unione Europea è infatti possibile ottenere la Carta d'Identità Elettronica presso Ambasciate e Consolati. Va però ricordato che la richiesta di un documento non restringe in modo significativo la platea dei potenziali utenti se si considera la diffusione del passaporto tra gli italiani che vivono lontano dai nostri confini. Quanto al codice fiscale, è possibile ottenerlo presso Ambasciate e Consolati nel mondo.

La Farnesina continua a promuovere l'adozione dell'identità digitale da parte degli italiani all'estero. Una recente sperimentazione ha accreditato l'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv e il Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme in qualità di RAO, Registration Authority Officer, la struttura che verifica l'identità personale di chi richiede lo SPID all'estero.

Dal momento che è in corso una riflessione sulle modalità della futura identità digitale in generale, la Farnesina prosegue allo stesso tempo nello sforzo di facilitare una maggiore diffusione della Carta d'Identità Elettronica all'estero, canale fondamentale e alternativo allo SPID.

L'Agenzia per l'Italia Digitale sottolinea che la richiesta al cittadino di utilizzare specifici documenti al momento del video-riconoscimento è una misura necessaria a garantire la sicurezza dell'identificazione. Sempre l'AGID evidenzia che il cittadino italiano residente all'estero può ottenere lo SPID online, se già dispone di altra identità digitale o di documento di riconoscimento rilasciato da un'Autorità italiana. Oppure di persona, presso le Ambasciate e i Consolati che verranno abilitati come RAO pubblico. Per ora, come ricordato, solo in alcune Sedi a livello sperimentale.

Nel Decreto Milleproroghe è stata - come noto - inserita, anche su impulso del MAECI, un'ulteriore proroga del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo di accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione esclusivamente con credenziali SPID, CIE e CNS. L'obbligo è così stato posticipato al marzo 2026. Indipendentemente dal percorso che seguirà l'identità digitale, ciò garantirà la possibilità per i connazionali all'estero di continuare ad accedere ai servizi consolari in rete e ai relativi portali della Farnesina anche senza il possesso di SPID.

L'estensione dei servizi digitali è la soluzione più efficace in questo senso, tenuto conto che una riduzione della pressione allo sportello delle Sedi all'estero migliorerà ulteriormente anche la qualità dei servizi da erogare necessariamente in presenza.

Il senatore ALFIERI (PD-IDP), dichiarandosi soddisfatto della risposta ricevuta, premette che, come specificato nella sua interrogazione, l'utilizzo dello SPID si è rivelato un utile strumento nelle mani dei cittadini per sbrigare le loro pratiche amministrative, senza sovraccaricare le strutture consolari.

Accoglie con favore la circostanza, segnalata dal Sottosegretario, che alcune realtà consolari si stanno attrezzando per la sperimentazione in qualità di RAO: a suo modo di vedere, è questa l'occasione per esperire un vero e proprio salto di qualità nel quadro della transizione digitale prevista dal PNRR.

Il rappresentante del GOVERNO risponde infine all'interrogazione n. 3-00285 del senatore Maffoni sui ritardi nella concessione della licenza per l'esportazione del caviale.

L'Italia è tra i leader della produzione ed esportazione di caviale. Il caviale italiano risulta essere il primo a livello mondiale in termini di qualità e il Governo italiano intende, ovviamente, sostenere questo settore di assoluta eccellenza.

Il caviale, ottenuto dalla lavorazione delle uova di storione, è soggetto alla disciplina della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, la cosiddetta CITES.

Diverse sono le Amministrazioni coinvolte. Il MASE, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, è l'amministrazione tecnica di settore. Cura l'adempimento della CITES e rappresenta l'Autorità di gestione. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si occupa del rilascio delle licenze di import-export, previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Scientifica CITES incardinata nel Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le verifiche vengono effettuate dall'Arma dei Carabinieri.

Circa la questione della tempistica del rilascio delle licenze di importazione ed esportazione sottoposte al regime della Convenzione, in ragione dell'imminente scadenza della Commissione Scientifica CITES del MASE, nel periodo in esame la Farnesina ha predisposto l'istruttoria preliminare di tutte le istanze relative alla Convenzione, affinché la Commissione Scientifica avesse modo di esprimersi.

La Commissione scientifica CITES ha ritenuto di non doversi pronunciare sulle richieste di licenze di esportazione di caviale ottenuto da esemplari nati ed allevati in acquacolture note perché già oggetto di precedente parere.

Questo adempimento è coinciso con il trasferimento del personale e degli archivi CITES dalla Sede dell'ex Ministero dello Sviluppo Economico a Viale Boston - prima competente per le licenze - al Palazzo della Farnesina, insieme a una temporanea riduzione di personale dovuto a pensionamenti e turnazioni legate a partenze per Sedi estere.

Grazie al rafforzamento dell'inizio di quest'anno con l'assegnazione di operatori neo-assunti, l'organico del settore è stato reintegrato. Il processo istruttorio delle licenze CITES si svolge, quindi, ora secondo la normale tempistica.

È, inoltre, in corso un confronto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e con il Raggruppamento Carabinieri CITES (che gestisce di fatto il sistema informatico necessario al rilascio delle licenze) al fine di adottare procedure più snelle. L'ipotesi allo studio è quella di utilizzare formulari precompilati, che consentano un più celere rilascio delle licenze previste dalla Convenzione.

Il Governo continuerà a garantire la migliore conciliazione tra quanto previsto dalla Convenzione CITES e le esigenze delle imprese esportatrici, d'intesa con gli altri Stati Parte della Convenzione.

Replica il senatore MAFFONI (FdI) il quale, nel dichiararsi soddisfatto per la risposta enucleata dal Sottosegretario, auspica che il mentovato ritardo venga al più presto recuperato grazie al reintegro di personale che l'amministrazione sta realizzando. Si tratta di fornire un fondamentale supporto, in termini di servizi, a imprese italiane che operano, con grande professionalità, in un settore di fascia alta del mercato, dove vige, peraltro, un elevato livello di competitività tra le imprese.

Il presidente Stefania CRAXI dichiara, infine, concluso lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.