(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech
(Esame e rinvio)
La relatrice ZEDDA (FdI) illustra il provvedimento in titolo, ricordando come il disegno di legge intenda adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 (Capo I, sezioni da I a VI) e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech (Capo I, sezione VII). La sezione VIII del provvedimento contiene le disposizioni finanziarie e finali.
Il regolamento (UE) 2022/858, al fine di tenere conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito (in inglese Distributed Ledger, DLT), di cui le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle cripto-attività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. La regolamentazione UE viene incontro al fenomeno di c.d. tokenizzazione degli strumenti finanziari, ovvero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito.
In estrema sintesi un registro distribuito è un database, quindi un archivio di informazioni, condiviso e sincronizzato: ogni aggiornamento del registro stesso deve essere approvato secondo uno specifico processo di validazione. La natura distribuita del registro e le differenti modalità di funzionamento dei processi di validazione caratterizzano le criptovalute e le altre blockchain nelle quali il processo di validazione non è centralizzato ma può essere, in varia misura, anch'esso distribuito.
Al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza, ed evitando l'arbitraggio normativo e scappatoie, il regolamento UE crea un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Tale regime consente a talune infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari che, altrimenti, potrebbero impedire agli operatori di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, senza indebolire alcuno dei requisiti o delle garanzie esistenti applicati alle infrastrutture di mercato tradizionali. Si consente in tal modo all'autorità europea degli strumenti finanziari (ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici relativi alle criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e alle tecnologie sottostanti.
L'esperienza acquisita con il regime pilota è volta a individuare eventuali proposte pratiche per un quadro normativo idoneo al fine di apportare adeguamenti mirati alla normativa dell'Unione in materia di emissione, custodia e amministrazione delle attività, negoziazione e regolamento di strumenti finanziari DLT.
Per consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del predetto regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (DLT pilot regime), con le disposizioni del Capo I del decreto-legge sono disciplinate l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro distribuito o similari.
Il Capo I, sezione VII del decreto in esame introduce misure di semplificazione della sperimentazione FinTech. La sperimentazione Fintech è stata disciplinata dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. Crescita) il quale ha previsto una cd. regulatory sandbox, ovvero un ambiente controllato dove intermediari vigilati e operatori del settore FinTech possono testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti e servizi tecnologicamente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo. La sperimentazione avviene in costante dialogo con le autorità di vigilanza (Banca d'Italia, CONSOB e IVASS), potendo eventualmente beneficiare di un regime semplificato transitorio. Il Governo, nella Relazione illustrativa, rileva che la prima applicazione delle regole che governano la sandbox ha evidenziato alcune rigidità che potrebbero non consentire un pieno utilizzo del nuovo strumento a favore dell'innovazione. Con le norme in commento sono dunque introdotte misure di semplificazione volte a garantire la più ampia operatività della disciplina introdotta nel 2019.
Il PRESIDENTE ricorda che la fase istruttoria del decreto in titolo prevede l'audizione di Banca d'Italia, CONSOB e IVASS nella seduta di martedì 4 aprile.
I senatori CROATTI (M5S) e ZEDDA (FdI) propongono di acquisire la documentazione di ItaliaFintech, di AssoDeFi e del Consiglio Nazionale del Notariato.
Il PRESIDENTE prende atto di tale proposta.
Propone di sconvocare la seduta plenaria e l'Ufficio di Presidenza già convocato per domani.
Propone di fissare per le ore 12 di giovedì 6 aprile il termine per presentare ordini del giorno ed emendamenti.
Conviene la Commissione.
Il seguito dell'esame è rinviato.