Legislatura 19ª - 7ª e 10ª riunite - Resoconto sommario n. 1 del 28/02/2023
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IN SEDE REDIGENTE
(236) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico
(Discussione e rinvio)
Il senatore OCCHIUTO (FI-BP-PPE), relatore per la 7ª Commissione, fa presente che il disegno di legge in questione è in linea con i seguenti principi di rilevanza costituzionale: l'inclusione e la tutela del segmento della popolazione scolastica con determinate difficoltà, nonché l'uguaglianza, che esige per tutti i territori dello Stato medesimi livelli di qualità del servizio. Il provvedimento in esame disciplina l'inserimento degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali nei ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito, mentre la normativa vigente demanda l'attivazione di tale figura agli enti locali, ed affianca tale figura a quella dei docenti di sostegno.
L'articolo 1 del disegno di legge reca alcune novelle alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. La novella di cui al comma 1, lettera a), prevede, per gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, il trasferimento dall'ambito degli enti locali a quello del suddetto Ministero.
Le novelle di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), dello stesso articolo 1, comma 1, inseriscono la figura degli assistenti in oggetto nella composizione del Gruppo per l'Inclusione Territoriale (GIT) e del Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GIT, in base alla normativa vigente, è previsto per ciascun ambito territoriale provinciale o metropolitano, ed è composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione (anche con riferimento alla prospettiva bio-psico-sociale) e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative. Il GLI, in base alla normativa vigente, è previsto a livello di ciascuna istituzione scolastica ed è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno - ed eventualmente da personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) -, nonché da specialisti dell'azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica; nell'ambito di tale composizione, la novella dispone l'inserimento degli assistenti in esame, nonché degli specialisti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio.
L'oratore ricorda che sia il GIT che il GLI hanno la loro specifica rilevanza, supportando le istituzioni scolastiche e il personale docente a vari livelli, sia per la definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI), sia per la realizzazione del Piano per la Inclusione, cioè gli strumenti elaborati, in una dimensione di corresponsabilità tra le varie professionalità della scuola, affinché questa sia il più inclusiva possibile pur in presenza di situazioni critiche.
L'articolo 2 del disegno di legge, composto da un unico comma, reca "Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", incidendo, nello specifico: alla lettera a), sull'articolo 3 del predetto decreto legislativo; alla lettera b), sull'articolo 7 dello stesso; alla lettera c), sull'articolo 10; alla lettera d), sull'articolo 13, comma 2; alla lettera e), sull'articolo 16.
La lettera a) reca 4 novelle all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017, in materia di prestazioni e competenze. Una prima novella integra il comma 2, lettera a), del suddetto articolo 3, prevedendo che lo Stato provveda all'assegnazione nella scuola statale oltre che dei docenti per il sostegno didattico - come previsto a legislazione vigente - anche degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione. È questa la disposizione che sottrae agli enti locali una competenza che - prosegue l'oratore - è esercitata dagli stessi con livelli di qualità non uniformi sul territorio nazionale, anche in ragione delle difficoltà finanziarie in cui versano i medesimi enti. Inoltre, dalla formulazione della disposizione (con particolare riferimento all'espressione "oltre che dei docenti per il sostegno didattico"), emerge con chiarezza che la figura dell'insegnante di sostegno e la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione sono ben distinte.
Con un'ulteriore novella, si abroga la lettera a) del comma 5 del medesimo articolo 3. Tale lettera prevede - a legislazione vigente - che gli enti territoriali provvedano ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici.
La lettera b), prosegue il Relatore per la 7ª Commissione, reca due novelle all'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017, in materia di piano educativo individualizzato (PEI); nello specifico: i) modifica il comma 2, lettera d), prevedendo che gli interventi di inclusione nell'ambito della classe e in progetti specifici, indicati dal PEI, siano svolti oltre che dal personale docente - come previsto a legislazione vigente - anche dall'assistente per l'autonomia e la comunicazione. La novella dispone, inoltre, che il PEI indichi la proposta del numero di ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, e non più - come previsto attualmente - la proposta «delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3»; ii) integra il comma 2-ter del citato articolo 7. Tale comma prevede - a legislazione vigente - che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti le modalità, anche tenuto conto dell'accertamento dell'handicap di cui all'articolo 4 della legge n. 104/1992, per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui al medesimo articolo 7 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. La novella in commento prevede che tale decreto definisca anche le modalità per l'assegnazione degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
La lettera c), poi, reca due novelle all'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 del 2017, in materia di individuazione e assegnazione delle misure di sostegno. In particolare, la prima novella integra il comma 1 del suddetto articolo 10. Tale comma prevede - a legislazione vigente - che il dirigente scolastico, sulla base del PEI di ciascun alunno, raccolti le osservazioni e i pareri del GLI, sentito il GIT, al fine di realizzare un ambiente di apprendimento favorevole allo sviluppo dell'autonomia delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, invii all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno. La novella in commento prevede che il dirigente scolastico invii al medesimo ufficio scolastico regionale anche la richiesta complessiva dei posti di assistenza per l'autonomia e la comunicazione. La seconda novella al richiamato articolo 10 incide sul comma 2 del medesimo articolo, prevedendo che l'ufficio scolastico regionale assegni le risorse nell'ambito non solo di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno ma anche nell'ambito delle omologhe risorse relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione.
La lettera d) integra l'articolo 13, comma 2, del citato d.lgs. 66/2017, in materia di formazione in servizio del personale della scuola, prevedendo che le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa, individuino le attività rivolte non solo ai docenti - come previsto a legislazione vigente - ma anche agli assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
La lettera e), infine, inserisce il comma 1-bis nell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 66/2017. Il nuovo comma prevede che le disposizioni sull'istruzione domiciliare previste dal medesimo articolo 16 si applichino anche all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione.
Il senatore RUSSO (FdI), relatore per la 10a Commissione, rileva che l'articolo 3 prevede lo svolgimento di una procedura concorsuale pubblica per l'assunzione, da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, dei soggetti che già svolgono le funzioni di assistente per l'autonomia e la comunicazione.
Dà quindi conto della procedura prevista, che deve essere indetta entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, svolgersi su base regionale e dare luogo a una graduatoria di merito su base provinciale. I commi 2 e 3 specificano i requisiti richiesti per la partecipazione, anche in riferimento alla lingua italiana dei segni, al metodo di lettura e di scrittura Braille e all'assistenza degli alunni con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo. Il comma 5 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità di svolgimento della procedura concorsuale.
Le disposizioni illustrate configurano un percorso di internalizzazione degli assistenti alla comunicazione, idoneo a permettere ai professionisti che hanno maturato una corretta esperienza sul campo di svolgere la propria attività in modo stabile, sulla base di livelli di qualificazione omogenei, assicurando così l'efficacia complessiva del servizio, spesso affidato a personale privo di preparazione professionale specifica.
Il PRESIDENTE concede la parola alla senatrice BUCALO (FdI) che, in qualità di prima firmataria del disegno di legge in titolo, rivolge un sentito ringraziamento ai relatori per la completezza delle relazioni svolte.
La senatrice D'ELIA (PD-IDP) chiede che le Commissioni riunite possano svolgere un ciclo di audizioni al fine di acquisire elementi istruttori prima dell'avvio della discussione generale.
Il presidente MARTI, d'intesa con la senatrice CANTU' (LSP-PSd'Az), vicepresidente della 10ª Commissione permanente, propone di fissare per le ore 18 di lunedì 6 marzo il termine per la trasmissione di eventuali proposte riguardanti soggetti da audire sul provvedimento in titolo.
Sulla proposta concordano le Commissioni riunite.
Il seguito della discussione è rinviato.
La seduta termina alle ore 16.