Legislatura 19ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 32 del 21/02/2023

IN SEDE REFERENTE

(553) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore DELLA PORTA (FdI) riferisce sul disegno di legge di iniziativa governativa in titolo, avente a oggetto la conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2 gennaio 2023, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Il testo si compone di tre articoli, recanti disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare.

L'articolo 1, attraverso modifiche dell'articolo l, comma 2, del decreto-legge n. 130 del 2020, mira a definire le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali, con la conseguenza che, nei confronti di tali navi, non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta nel mare territoriale.

In particolare, sono introdotti sei nuovi commi all'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020. Il comma 2-bis riprende e integra il contenuto dell'abrogato secondo periodo del comma 2, prevedendo che il provvedimento del Ministro dell'interno di interdizione al transito o alla sosta non sia adottato in caso di operazioni di soccorso. Come già previsto, di queste operazioni deve essere data immediata comunicazione al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilità si svolge l'evento e allo Stato di bandiera. Le operazioni di soccorso devono essere effettuate nel rispetto delle indicazioni non più della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, come previsto dalla norma previgente, bensì del centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e delle autorità dello Stato di bandiera. Tali indicazioni devono essere emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo. Viene fatto salvo, infine, quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge n. 146 del 2006.

La disposizione in esame, in aggiunta a queste prescrizioni già vigenti, pur con diversa formulazione, individua alcune ulteriori condizioni che devono ricorrere congiuntamente per escludere l'adozione del provvedimento di limitazione o divieto del transito e della sosta.

Tra tali condizioni rientrano le seguenti: che la nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare operi secondo le certificazioni e i documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di bandiera e sia mantenuta conforme agli stessi, ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e dell'addestramento del personale marittimo, nonché delle condizioni di vita e lavoro a bordo; che le persone prese a bordo siano informate tempestivamente della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, siano raccolti i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità; che sia richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco; che sia raggiunto il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso; che siano fornite alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini della ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso intrapresa; che le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non abbiano concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco.

Il comma 2-ter garantisce comunque il transito e la sosta di navi nel mare territoriale ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo, a tutela della loro incolumità.

L'articolo disciplina poi gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale, sostituendo alla precedente sanzione penale una sanzione amministrativa pecuniaria (da un minimo di 10.000 a un massimo di 50.000 euro). Sono inoltre fatte salve le sanzioni penali nel caso la condotta integri un reato. Oltre alla sanzione pecuniaria, il nuovo comma 2-quater prevede che la nave sia sottoposta a fermo amministrativo per due mesi. Ai sensi del comma 2-quinquies, in caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave. In tale caso si procede immediatamente al sequestro cautelare della stessa.

Con il comma 2-sexies viene anche introdotta una nuova sanzione amministrativa pecuniaria (da 2.000 a 10.000 euro) in caso di mancata risposta alle informazioni richieste o mancata ottemperanza alle indicazioni impartite da parte delle navi, nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo per venti giorni della nave. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica la confisca dell'imbarcazione.

Il comma 2-septies individua l'autorità che irroga le sanzioni nel prefetto territorialmente competente per il luogo di accertamento della violazione. Dispone, inoltre, in merito alla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie: questi sono versati in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per l'erogazione di contributi in favore dei Comuni di confine con altri Paesi europei e dei Comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori (di cui

all'articolo 1, commi 795 e 796, della legge n. 178 del 2020), per l'erogazione, a decorrere dal 2023, dei contributi ivi previsti.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 3, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento, stabilita nel giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è quindi vigente dal 3 gennaio 2023.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore CATALDI (M5S) sottolinea l'esigenza di risolvere un problema annoso e particolarmente complesso, evitando però di introdurre eccessive complicazioni burocratiche. Basti pensare alle conseguenze nefaste che si sono verificate nell'attivazione degli aiuti in occasione della tragedia di Rigopiano, oppure ai ritardi nella ricostruzione dopo il sisma dell'Aquila, proprio a causa di un sistema di regole farraginoso.

A suo avviso, sarebbe preferibile affrontare la questione con senso di umanità, favorendo migliori condizioni di vita nei luoghi di provenienza dei flussi migratori.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che la decadenza del decreto-legge è prevista per il 2 marzo, e che il disegno di legge di conversione è già calendarizzato per l'esame in Assemblea, propone di lasciare aperta la discussione generale e di fissare il termine per presentare eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 21 di oggi, martedì 21 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.