Legislatura 19ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 14 del 13/12/2022
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 4
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
- con riferimento all'articolo 4 comma 1, lettera b), che introduce il comma 5-quinquies all'articolo 8 del decreto legislativo n. 288 del 2003, viene precisato che la promozione e lo sviluppo da parte degli IRCCS di imprese start-up e spin-off avviene nell'ambito delle risorse di ciascun Istituto, risorse da intendersi in senso ampio, come risorse strumentali, di personale e di spazi fisici di cui sono dotati, quindi, mediante quella medesima attività di ricerca che gli Istituti svolgono in ogni caso per adempiere alla propria mission istituzionale e non mediante delle attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali. La garanzia della predetta neutralità finanziaria sarà peraltro oggetto di espressa disciplina nel regolamento interno di cui si dovrà dotare ciascun Istituto, da adottarsi sulla base di linee guida e del relativo schema di regolamento sulle quali è già impegnato il Ministero della salute in modo coordinato con le altre Amministrazioni interessate;
- con riferimento al successivo comma 5-sexies, viene rappresentato che con il termine "Albo" deve intendersi un elenco formale e qualificato, di cui ogni IRCCS si deve dotare. Ogni istituto deve implementare questo elenco a seguito dello svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica. La tenuta dello stesso non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle attività istituzionali proprie dell'IRCCS. Non si tratta pertanto di un Albo nazionale analogo a quello istituto in seno agli ordini professionali esistenti, ma di un elenco che riporta le imprese start up o spin off che hanno presentato la loro candidatura a seguito della richiesta di manifestazione di interesse pubblicata dall'IRCCS che svolgono le medesime attività di ricerca svolte dall'IRCCS. Si tratta, pertanto, di imprese cui gli Istituti possono rivolgersi per stipulare accordi di collaborazione finalizzati a fronteggiare nuove esigenze tipiche del campo della ricerca;
- in relazione all'articolo 7, si fa presente che la disposizione è diretta a responsabilizzare maggiormente le regioni circa la proposizione al Ministero della salute del riconoscimento di nuovi IRCCS, stabilendo quindi che una quota del finanziamento sanitario corrente possa essere vincolata ai nuovi riconoscimenti. Si ricorda che il riparto del fabbisogno sanitario è oggetto di Intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per cui si potrà dare luogo all'applicazione della disposizione solo in condizioni di equilibrio di bilancio sanitario. In ordine al comma 3-septies, invece, in merito alla previsione dell'adozione da parte delle Regioni di accordi con gli IRCCS, preliminarmente giova rappresentare che la disposizione in questione ha l'intento di stabilire che le Regioni in cui insistono diverse sedi di un medesimo IRCCS debbano tra di loro collaborare, stipulando specifici accordi volti allo sviluppo di tutte le sedi di IRCCS presenti con le rispettive strutture su più regioni del territorio nazionale, sedi sia principale che secondaria, affinché tutte possano rispondere alla mission propria di un IRCCS che è quella di svolgere la funzione di ricerca traslazionale e clinica in modo inscindibile dall'attività di assistenza. Tale previsione deriva dal principio di delega di cui alla lettera f) della legge delega n. 129 del 2022. Quindi la disposizione non prevede accordi tra Regioni e IRCCS ma tra le stesse amministrazioni regionali che vedono nel proprio territorio insistere sedi di uno stesso IRCCS, accordi i cui contenuti specifici sono lasciati all'autonomia regionale ma il cui intento, come stabilito dalla riforma in questione, dovrà essere quello che è previsto dal comma in questione, ossia, definire un piano di sviluppo valido per le diverse sedi dell'Istituto anche con riferimento ad un sistema di accreditamento e di convenzionamento uniforme, disciplinando l'implementazione dei percorsi di diagnosi e cura dei pazienti, i piani assunzionali, nonché la copertura di perdite di bilancio o di squilibri finanziari, anche relative all'attività di ricerca. Tale previsione è volta a superare quanto accade attualmente, per cui le regioni, in cui insistono le sedi secondarie di un IRCCS di diritto pubblico, non riconoscono né valorizzano le medesime. A ciò si aggiunga la considerazione che ciò permetterebbe di contaminare di know-how più realtà territoriali, consentendo alle stesse di svilupparsi e crescere;
- con riferimento all'articolo 8, si ribadisce che l'intento è quello di correlare il termine quadriennale per l'invio della documentazione per la conferma del carattere scientifico con i relativi tempi di ricerca; gli attuali due anni infatti risultano troppo brevi per essere realmente funzionali e necessari ai fini della verifica dei requisiti di eccellenza degli Istituti, considerato che l'attività di ricerca è caratterizzata necessariamente da una durata pluriennale. A tale considerazione, viene aggiunto che se la valutazione complessiva degli IRCCS è passata dai due anni ai quattro, permettendo una verifica realmente funzionale ai fini dell'esame per la permanenza della qualifica di IRCCS, tuttavia si rileva che l'attività di ricerca e assistenza degli IRCCS continua ad essere soggetta ad una valutazione annuale ai fini dell'erogazione dei contributi ministeriali per l'attività di ricerca corrente. Inoltre, viene sottolineato quanto previsto dagli articoli 6 e 9 della riforma in questione secondo cui il Ministero può verificare in ogni momento il mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento scientifico e che, come continua ad essere disposto dal decreto legislativo n. 288 del 2003 all'articolo 15, comma 1, non novellato dalla predetta riforma, in caso di sopravvenuta carenza delle condizioni per il riconoscimento, il Ministero informa la regione competente ed assegna all'ente un termine non superiore a sei mesi entro cui reintegrare il possesso dei prescritti requisiti;
- con riferimento all'articolo 9, in materia di vigilanza, si precisa che tale attività non determina aggravi di oneri tenuto conto che la stessa già rientra tra quelle istituzionalmente svolte dal Ministero, pertanto, essa verrà svolta nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- in relazione all'articolo 10, si segnala che il rapporto di lavoro del citato personale, assunto con le modalità previste dall'articolo 1, comma 424, della legge n. 205 del 2017 - contratto di lavoro subordinato a tempo determinato -, è regolato, come previsto dall'articolo 1, comma 423, della medesima legge 205 del 2017, dall'apposita sezione contrattuale dedicata al personale appartenente al ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, istituita nell'ambito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto sanità relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 21 maggio 2018 e che la predetta sezione contrattuale, tenuto conto delle specificità di tale tipologia di personale rispetto al restante personale del comparto sanità, non prevede progressioni di carriera correlate all'anzianità di servizio. Relativamente poi al paventato irrigidimento nelle scelte gestionali degli Istituti, occorre rilevare che si tratta di una necessaria attività di programmazione interna volta a predeterminare sia le quote riservate per il personale a tempo determinato sia i posti per il personale a tempo indeterminato;
- con riferimento all'articolo 11, recante disposizioni in materia di prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS in favore dei pazienti extraregionali, si osserva che il comma 1 della predetta disposizione prevede l'acquisto delle prestazioni sanitarie di alta complessità in coerenza con la programmazione regionale e nazionale: ne consegue che l'incremento della potenzialità di spesa è finanziato nell'ambito del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard, e pertanto senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il livello di 40 milioni di euro rappresenta un potenziale di spesa per l'acquisto di tali prestazioni che potrà essere tradotto in concreto attraverso l'assegnazione di tetti di spesa agli istituti fino a concorrenza degli importi assegnati ad ogni regione, verificando a consuntivo l'esaurimento o meno del budget. La regolazione degli importi avverrà nell'ambito della matrice di mobilità e quindi con impatto sulle complessive risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. La rivalutazione del fondo di 40 milioni di euro potrà avvenire solo previa valutazione dell'intera produzione degli IRCCS registrata a consuntivo, e non solo di quella corrispondente al finanziamento dei 40 milioni di euro. La quantificazione del fondo indicato al comma 2 è stata determinata tenendo in considerazione i tassi medi di occupazione dei posti letto degli stessi IRCCS corrispondenti all'82 per cento circa (ponderati rispetto al valore di produzione di alta complessità), e favorendo quindi un aumento delle prestazioni da erogare dagli IRCCS, fino a prevedere margini per giungere ad un tasso di occupazione del 90 per cento;
acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.