Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01607

Atto n. 3-01607

Pubblicato il 15 gennaio 2025, nella seduta n. 262
Svolto il 13 marzo 2025 nella seduta n. 285 dell'Assemblea

ZAMPA, MALPEZZI, RANDO, SENSI, LA MARCA, ROSSOMANDO, GIACOBBE, FURLAN, TAJANI, IRTO, ALFIERI, MANCA, DELRIO, ZAMBITO, PARRINI, VALENTE, ROJC, VERINI - Ai Ministri della giustizia e dell'interno. -

Premesso che:

in sede di disciplina della protezione dei minori stranieri non accompagnati, la legge 7 aprile 2017, n. 47, introduce la figura del tutore volontario; in particolare, l’articolo 11 dispone che presso ogni tribunale per i minorenni sia costituito un elenco di tutori volontari, “a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati (...) disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni”;

il tutore volontario è figura fondamentale per favorire e guidare l’inserimento del minore nel contesto sociale di arrivo, sopperendo alle molte fragilità e criticità del sistema di accoglienza; come rilevato dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, da ultimo nella relazione presentata al Parlamento per il 2023, la nomina tempestiva del tutore volontario è essenziale per garantire i diritti del minore straniero non accompagnato; secondo l’autorità garante, infatti, “il tutore non è soltanto un rappresentante legale ma anche e soprattutto un intermediario tra il minore e il contesto circostante e il promotore dell’affermazione dei suoi diritti e dei suoi bisogni specifici”;

secondo gli ultimi dati censiti dalla stessa autorità, risalenti ormai al 2022, il numero dei tutori volontari iscritti negli elenchi istituiti presso i tribunali per i minorenni al 31 dicembre 2022 è pari a 3.783 (così il rapporto di monitoraggio pubblicato nel 2023), mentre i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale, al 30 novembre 2024, sono 19.228; la proporzione è pari, all’incirca, a un tutore potenzialmente disponibile ogni 5 minori stranieri non accompagnati e dunque superiore a quella prefigurata dall’articolo 11 della legge n. 47 del 2017; si tratta di un numero assolutamente insufficiente a far fronte alle esigenze dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale;

considerato che:

si riscontrano significative criticità nella gestione dell’iter che conduce all’inserimento dei tutori volontari negli elenchi, nelle fasi di nomina e, successivamente, anche nel concreto espletamento delle funzioni e dei compiti del tutore, specie con riguardo alle necessarie interlocuzioni con i competenti tribunali per i minorenni e, più in generale, all’effettività delle sinergie tra tutori e sistema di accoglienza;

numerosi tribunali per i minorenni sono in una situazione di oggettiva sofferenza nella tenuta degli elenchi e nella gestione dei procedimenti di nomina dei tutori volontari per insufficienza degli organici; ciò impedisce, in particolare, di costituire moduli organizzativi dedicati alla gestione dei procedimenti di nomina e all’assistenza ai tutori volontari, una volta nominati; al fine di ovviare a simili criticità, il Garante per l’infanzia e per l’adolescenza ha provveduto periodicamente ad avviare progetti, nell’ambito del fondo asilo e migrazioni (FAMI), finalizzati a supportare i tribunali per i minorenni per una più efficace gestione delle nomine dei tutori volontari; si tratta tuttavia di iniziative che, sebbene lodevoli e proficue negli esiti, mantengono un carattere di occasionalità e discontinuità e, dunque, non configurano interventi di carattere strutturale;

ulteriori criticità si registrano in relazione ai criteri di nomina dei tutori, specie sotto il profilo del loro abbinamento al minore: si tratta, in particolare, di criteri non omogenei e talora poco sensibili alla prossimità geografica e alla valutazione di competenze specifiche del tutore (linguistiche, professionali, umane) che potrebbero invece rivelarsi utili e decisive nella buona riuscita dell’esperienza di tutela; come segnalato dalle associazioni di tutori, accade che ad alcuni tutori vengano proposte nomine a ripetizione ed in numero superiore alla proporzione prevista dall’articolo 11, mentre altri non vengano presi in considerazione per periodi anche molto lunghi, con conseguente rischio di disaffezione rispetto alla permanenza negli elenchi; ancora, spesso molto lunghi sono i tempi dei procedimenti di nomina, con conseguenze molto gravi e pregiudizievoli sui minori già prossimi al raggiungimento della maggiore età (quasi il 70 per cento sul totale) che si vedono sostanzialmente privati della possibilità di costruire un rapporto proficuo con il tutore; si aggiungano le notevoli discrasie nell’applicazione del prosieguo amministrativo e, quindi, nella possibilità di consolidare il rapporto con il tutore volontario anche dopo il raggiungimento della maggiore età;

criticità di questo tipo sono molto frequenti, secondo quanto risulta agli interroganti e dai dati forniti dalle associazioni di tutori operanti sul territorio, in relazione al Tribunale per i minorenni di Bologna e, dunque, in Emilia-Romagna, dove nei primi 8 mesi del 2024 su 149 richieste di apertura di tutela ne risultano riscontrate solo 10 e, nello stesso periodo, su 315 presenze complessive si riscontrano ben 213 minori stranieri in attesa di tutela; egualmente critico il numero di neomaggiorenni che escono dal sistema di protezione senza aver mai avuto accesso alla tutela volontaria, così come l’incidenza del fenomeno di tutori plurinominati a fronte di soggetti mai considerati per la nomina o ancora l’abbinamento del tutore a minori lontani dal luogo di residenza;

notevoli difficoltà investono, inoltre, l’organizzazione della formazione dei tutori volontari; tra gli episodi più gravi si segnala, ad esempio, la vicenda del corso di formazione per tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati presenti nel Lazio, bandito dal Consiglio regionale del Lazio con determinazione 23 maggio 2022 (n. A00429) e i cui termini sono stati riaperti con comunicazione dell’11 ottobre 2023; il corso, svolto in collaborazione con l’istituto di studi giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo”, si è concluso il 3 luglio 2024 con lo svolgimento delle prove finali; ad oggi, oltre 6 mesi dopo lo svolgimento delle prove finali, gli oltre 50 partecipanti al corso non sono stati inseriti nell’elenco tenuto dal Tribunale per i minorenni di Roma;

la situazione è infine aggravata dalla difficoltà nell’accesso ai dati relativi al numero e alla distribuzione territoriale dei tutori volontari e al numero delle tutele avviate; i dati, raccolti dai garanti regionali per l’infanzia e, più di rado, dai tribunali per i minorenni, non sono oggetto di monitoraggio, aggregazione ed elaborazione; ciò rappresenterebbe invece uno strumento utile per indirizzare le relative politiche pubbliche a risolvere le criticità riscontrate; come ricordato, l’ultimo monitoraggio è fermo al 31 dicembre 2022 e solo alla fine del 2024 è stato avviato dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza, nell’ambito del fondo asilo e migrazioni un nuovo progetto per la raccolta e l’elaborazione dei dati (“progetto tutela”);

considerato altresì che le misure sin qui poste in essere, ivi compreso l’avvio del progetto tutela, che pure mette in campo iniziative fondamentali per ovviare alle difficoltà, non presentano il carattere stabile, definitivo e strutturale che appare necessario a rendere pienamente effettivo e rispondente ai suoi scopi l’istituto della tutela volontaria, chiave di volta dell’intero sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati delineato dalla legge n. 47 del 2017 e dispositivo fondamentale per garantire l’inclusione dei minori, garantendo loro adeguata qualità di vita e pieno godimento dei diritti civili e sociali,

si chiede di sapere quali iniziative intendano porre in essere i Ministri in indirizzo per fare fronte alle criticità descritte al fine di assicurare, attraverso interventi di carattere strutturale, l’effettività dell’istituto della tutela volontaria, così garantendo ai minori stranieri non accompagnati adeguate condizioni di vita e il pieno godimento dei diritti civili e sociali.