Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00534

Atto n. 3-00534

Pubblicato il 27 giugno 2023, nella seduta n. 81

MAIORINO, BEVILACQUA, LICHERI Sabrina, SIRONI - Al Ministro dell'interno. -

Premesso che:

con la legge 8 marzo 1994, n. 203, l’Italia ha ratificato la convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale (limitatamente ai capitoli A e B) adottata a Strasburgo il 5 febbraio 1992;

l’articolo 4 prevede che: “Ciascuna Parte fa in modo che sforzi effettivi siano posti in atto per associare i residenti stranieri alle inchieste pubbliche, alle procedure di pianificazione ed agli altri processi di consultazione sulle questioni locali”;

l'articolo 8, rubricato “Partecipazione popolare”, del testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), al comma 5 prevede che lo statuto comunale promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

ai sensi dell’articolo 4 della “Costituzione della regione Trentino-Alto Adige e delle province di Trento e di Bolzano”, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

come evidenziato nell’interrogazione regionale 160/XVI dell’8 maggio 2023, il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, fino ad oggi, ha ritenuto di non recepire quanto disposto a livello statale dal testo unico degli enti locali in materia di obblighi internazionali in materia di partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, tanto che il codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige non contiene alcuna disposizione per promuovere forme di partecipazione alla vita pubblica dei cittadini stranieri;

nonostante le Province autonome di Trento e di Bolzano non siano inibite ad introdurre forme di partecipazione di cittadini stranieri, senza previsioni vincolanti, risulta che sono rari i casi in cui siano previste forme di inclusione effettiva degli stranieri nelle scelte che riguardano le collettività locali,

si chiede di sapere se, compatibilmente con le disposizioni statutarie che garantiscono all’autonomia regionale la potestà di emanare norme legislative in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, il Ministro in indirizzo intenda attivarsi nelle sedi di competenza affinché si giunga ad un’armonizzazione del codice degli enti locali del Trentino-Alto Adige a quanto disposto dalla suddetta convenzione nel rispetto degli impegni assunti dal nostro Paese con la ratifica.