Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 206 del 04/07/2024

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

206a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2024

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Presidenza del vice presidente CENTINAIO,

indi del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (Relazione orale)(ore 10,04)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1138.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una proposta di questione pregiudiziale, hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo e il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1138, di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, questo provvedimento finalmente interviene in un settore per troppi anni completamente dimenticato e che, invece, grazie alla caparbia dedizione del ministro Lollobrigida, non priva anche di implicazioni emotive, è tornato ad essere strategico per la nostra economia. Non si tratta solo di una questione economica: l'agricoltore e l'agricoltura sono soprattutto un grande valore da preservare; rappresentano da sempre le nostre tradizioni, la nostra storia e la nostra cultura; sono le radici di fatto del nostro Paese. Un valore così importante per la nostra filiera alimentare, fattore fondamentale e indispensabile per tutte le eccellenze del made in Italy, ci rende orgogliosi e fa troneggiare il nostro Paese come hub, come punto di riferimento nel mondo.

Ricordo a chi ci ascolta che l'Italia, il nostro grande e ineguagliabile Paese, ha un record mondiale di denominazioni di origine protetta (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP). Per questo il settore agricolo e agroalimentare rappresenta il comparto strategico fondamentale del passato, del presente, ma ancor più per il futuro dell'economia nazionale. E, forse più di ogni altro, presenta quel carattere di interconnessione capace di agire da moltiplicatore economico anche nel settore industriale, enogastronomico e soprattutto turistico; valore che, per fungere da volano strategico, necessita sempre più di politiche capaci di rafforzare l'appeal, ma soprattutto necessita di sostegno alla produttività, all'innovazione e al rispetto delle tradizioni, affrontando le sfide con la consapevolezza di essere il Paese leader sotto il profilo dell'agroalimentare. Questo è un approccio voluto dal Governo Meloni e portato avanti con passione e competenza dalla Commissione della quale faccio parte, la 9a Commissione, per la quale ringrazio il presidente De Carlo e il relatore Bergesio.

È un comparto che - come è noto - sta attraversando un momento particolarmente complesso a causa della concomitanza di congiunture avverse, come il cambiamento climatico, il perdurare del conflitto in Ucraina, la diffusione di fitopatie. È una situazione di crisi che purtroppo determina gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale del nostro Paese, al quale il Governo Meloni ha inteso porre mano. Alla luce di questa realtà il Gruppo che presiedo plaude al merito del ministro Lollobrigida e del Governo per aver dedicato quasi esclusivamente alle imprese agricole e della pesca l'intero provvedimento, un'attenzione che mai come in questa legislatura si è voluta porre al settore.

È un corposo provvedimento necessariamente all'altezza dell'importanza del settore, che prevede sostegno al lavoro in agricoltura, contrasto alle pratiche sleali e alla piaga del caporalato, stop alla diffusione della peste suina africana e alla brucellosi, nonché alla proliferazione delle specie alloctone come il granchio blu; ancora, misure per razionalizzare la spesa, migliorare l'efficienza del sistema informatico agricolo nazionale. Ciò avviene nel solco già tracciato da altre misure recentemente approvate, che hanno sancito la costituzionalizzazione dell'agricoltore custode del territorio, o permesso di incentivare l'imprenditoria giovanile agricola.

Si tratta quindi di un provvedimento che nasce dal desiderio di ascoltare il grido di dolore delle imprese e delle associazioni del settore, pianificando interventi, investimenti e tutele, senza dimenticare la messa a terra delle ingenti risorse che il PNRR destina all'agricoltura.

Dopo quattro lunghi anni, per esempio, si pone fine all'installazione selvaggia del fotovoltaico a terra, limitando ai soli terreni produttivi questo divieto; quindi, consumo di suolo zero per quanto riguarda il terreno fertile agricolo e nessuna speculazione.

Sì, dunque, al fotovoltaico sulle coperture delle aziende agricole; no al fotovoltaico sul suolo agricolo, ciò al fine di fermare anche le speculazioni dei grandi fondi di investimento che, in molte aree del Paese, stavano mettendo in difficoltà la produzione agricola, specie delle piccole e medie aziende agricole.

Ci sono poi il tema della fauna selvatica, che mi sta molto a cuore, e la battaglia per il contrasto alla peste suina, una piaga che necessitava di aiuti precisi ai nostri imprenditori, ai nostri allevatori, incentivando gli investimenti in termini di biosicurezza, andando a potenziare il fondo proprio dedicato con un rifinanziamento di cinque milioni di euro per il 2024 e di quindici milioni di euro per il 2025, permettendo anche l'utilizzo delle Forze armate e delle organizzazioni di volontariato e di protezione civile per contrastare il dilagante fenomeno della peste.

Il tema che personalmente però mi sta più a cuore, signor Presidente, come a tutti noi e che ha colpito tutti gli italiani, è la lotta allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura: quella piaga odiosa, orribile e disumana che spesso si consuma nel silenzio, che è il silenzio di quei lavoratori, per lo più stranieri, pagati l'equivalente di un tozzo di pane che, nei campi di grano e pomodori, rischiano ogni giorno di perdere la vita per far fiorire le nostre eccellenze.

Signor Presidente, vogliamo che l'orrore che tutti abbiamo provato per la morte di Satnam Singh non sia solamente un altro evanescente moto di indignazione generale popolare, ma diventi un esempio per dichiarare guerra senza confini allo sfruttamento in agricoltura. Stupisce il fatto che qualche organizzazione sindacale si renda conto solo ora del problema. Dov'era chi per anni avrebbe dovuto vigilare, tutelare e assistere i lavoratori del comparto?

Signor Presidente, colleghi, noi non volteremo le spalle a chi quelle stesse spalle e mani le ha bruciate dal sole e dalla fatica per noi, per il nostro interesse. Con gli emendamenti a firma dei relatori, che come Gruppo abbiamo saldamente sostenuto, abbiamo posto le basi per la costituzione del sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura, che coinvolgerà non solo i Ministeri competenti, ma anche tutta la filiera istituzionale, dall'Inps, che curerà anche la banca dati degli appalti in agricoltura, fino ad AGEA, potendo contare su una mole di dati che, incrociati tra loro, ci permetteranno di individuare già sulla carta le situazioni anomale e, quindi, poter intervenire con azioni mirate di prevenzione e contrasto.

A noi piacciono i fatti e gli atti concreti. Per questo abbiamo chiare la visione e la strategia di contrasto al fenomeno, attuando concretamente efficaci forme di prevenzione. Solo così si sconfigge il caporalato, non di certo con la propaganda politica proprio di quella parte che, per anni - come ho detto - ha predicato bene e poi evidentemente razzolato male. Credo sia importante enunciare qui misure altrettanto efficaci come quelle relative al rafforzamento del ruolo del commissario per la siccità e al piano straordinario per riuscire a efficientare il sistema idrico italiano, nonché, come da riferimento alle imprese di interesse strategico nazionale, quelle per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva di Taranto, garantirne la sicurezza e disciplinare le procedure relative all'amministrazione straordinaria.

La salute e il lavoro sono per il Governo Meloni una priorità non certo indifferibile. Il cuore del provvedimento riguarda dunque la nostra terra, la visione che vogliamo avere di un comparto fondamentale per la crescita del Paese, qual è quello agricolo. Sono questi i pilastri su cui far appoggiare le nostre certezze e quelle degli imprenditori agricoli, pur nella consapevolezza che la concorrenza dei prodotti esteri è spietata, spesso anche sleale.

Di fronte alle sfide di Paesi senza regole non possiamo e non dobbiamo arretrare di un millimetro, né ridurre la capacità produttiva dell'agricoltura europea e italiana. Al nostro comparto servono meno oneri fiscali inutili, meno burocrazia inutile e più controlli a carico degli agricoltori che sottraggono risorse al settore. Questa è la direzione e per questa ci stiamo battendo e ci batteremo, senza dimenticare il tema del libero scambio con i Paesi extra UE che producono prodotti alimentari e trasformano prodotti agricoli senza i vincoli che abbiamo qui in Italia.

Signor Sottosegretario, ci auguriamo che questo sia oggetto dei prossimi tavoli europei, perché sappiamo quanto, soprattutto lei, tenga la salvaguardia della nostra sovranità alimentare, quanto il vostro Ministero tenga alla sovranità alimentare e alla nostra sicurezza alimentare.

Signor Presidente, l'agricoltura è il DNA stesso del nostro Paese. Il Governo Meloni è dimostratamente sempre al fianco degli agricoltori e dei produttori; è dalla parte di chi lotta ogni giorno per difendere il made in Italy e l'agricoltura italiana. Noi questo lo condividiamo profondamente come Gruppo.

Per questi motivi, annuncio con orgoglio il voto positivo del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE al testo che sta per entrare in vigore. (Applausi).

DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, il provvedimento che stiamo per votare contiene norme importanti in materia di finanziamenti, di tutela del lavoro e di minore burocrazia e prevede una serie di interventi volti a fronteggiare situazioni di crisi. Esso è quindi, sotto molti aspetti, un provvedimento condivisibile e di aiuto per l'agricoltura, primo custode dell'ambiente. Di questo impegno va giustamente e correttamente dato atto al ministro Lollobrigida e al Governo.

In questa cornice, come Gruppo Per le Autonomie, avevamo presentato in Commissione una serie di emendamenti legati ad alcune specifiche problematiche del territorio che rappresentiamo. Purtroppo nessuno di questi emendamenti è stato accolto. Eppure, si trattava di proposte che, con un minimo di attenzione in più, potevano tranquillamente essere inserite nel testo, senza stravolgerne l'impatto o richiedere particolari ulteriori impegni di spesa. Mi riferisco in particolare al rifinanziamento del fondo per il bostrico: la disposizione, così come approvata, sembra voler escludere le Province autonome, che originariamente erano incluse e che sono quelle maggiormente colpite dal fenomeno; fino alle norme sui guardacaccia, che sono anch'essi pubblici ufficiali a tutti gli effetti e vigilano sulla tutela del territorio. Parlo di problemi che possono apparire marginali rispetto ad alcuni grandi temi, ma che impattano in maniera significante sull'agricoltura delle nostre Province.

Penso si sia persa un'opportunità per licenziare un provvedimento più completo e all'altezza delle numerose sfide ed emergenze che la nostra agricoltura, in tutte le sue articolazioni, è chiamata ad affrontare. Come sa, Presidente, nel nostro Gruppo convivono differenti provenienze politiche e, quindi, ciascuno si esprimerà a modo proprio sulla questione di fiducia.

Di certo, pur riconoscendo la bontà di molte norme, non possiamo non notare le criticità, a partire dalla mancata attenzione rispetto ai temi e alle problematiche di cui il nostro Gruppo si è fatto carico, che tuttavia ci auguriamo possano essere risolti nei prossimi provvedimenti, anche attuativi.

FREGOLENT (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, prima della dichiarazione di voto, voglio ringraziare senza fingimenti il sottosegretario La Pietra e i relatori Bergesio e De Carlo per l'attenzione che hanno prestato alle richieste delle opposizioni.

Ieri ho letto un'importante comunicato del ministro Lollobrigida, secondo cui con questo provvedimento si delinea quella che lui definisce l'agricoltura della Nazione. A me preoccupa che questa sia l'agricoltura della Nazione. Lo dico perché quello in esame è un provvedimento che non guarda al futuro, ma lascia completamente inalterate tutte le grandi sfide tecnologiche che la futura agricoltura dovrà affrontare. C'è un progetto Fastweb con alcuni produttori di frutta del senese, che con i droni individuano e monitorano gli alberi e valutano l'impiego di eventuali fitofarmaci e quando irrigare le piante. Di tutto questo, del futuro, del bisogno di tecnologia, del bisogno di investimenti per gli agricoltori in questo provvedimento non c'è nulla.

Non c'è neanche il superamento di alcune emergenze. Non sono state valutate tutte le criticità relative ai patogeni che stanno fortemente mettendo in ginocchio la nostra agricoltura e che dovrebbero stimolare l'avvio di una riflessione più completa sui cambiamenti climatici, al fine di emanare un provvedimento, insieme al Ministero dell'ambiente, che guardi all'agricoltura in maniera innovativa.

Pertanto, se questa è l'agricoltura della Nazione, è un'agricoltura del passato o, meglio, è un'agricoltura che finge di guardare al passato, sapendo che più di tanto non si può fare, perché per fortuna la modernità è andata avanti nonostante gli intendimenti di questo Governo.

Parto da tre punti. Durante la campagna elettorale per le europee, un importante sindacato di agricoltori si è presentato, con le sue belle divise gialle, ai confini del Brennero dicendo che là non passerà più nessun prodotto e, accusando un'altra importante associazione di agricoltori, insieme ai grandi trasformatori e ai grandi produttori alimentari del nostro Paese, di essere responsabili di fare accordi per quella che loro definiscono agricoltura sleale. Io mi sarei aspettata un intervento del Governo a dire che neanche Landini contro la CISL sarebbe arrivato a tanto.

Ho notato invece un certo silenzio, per cui ho pensato che stavano in campagna elettorale e avrei aspettato le elezioni europee. Invece il silenzio è stato rotto dalla norma contro le contraffazioni contenuta in questo decreto, che oggettivamente sposa quella linea. Ciò mi ha stupito molto. Diciamo in maniera trionfale che facciamo export per 52 miliardi, ma ricordo che l'export lo facciamo con le grandi aziende, e non con l'agricoltore della domenica che produce il pomodoro per la sottoscritta; nella fattispecie sto parlando del mio compagno che è iscritto a quella categoria, che non fa quel lavoro, ma è un suo hobby. Noi andiamo avanti con le grandi aziende per cui, averle mortificate e definite come quel provvedimento «l'agricoltura della Nazione», vorrà dire che la Nazione ha deciso di farne a meno.

Il secondo punto che a me ha molto stupito: c'è una mancanza di visione. Ripeto: a parte delle piccole sovvenzioni in piccoli settori, non c'è una visione d'insieme di come portare l'agricoltura nel futuro tecnologico, come dicevo prima. Ci sono sempre più emergenze ambientali e non si può lasciare l'agricoltore ad affrontarle da solo, né si può soltanto sovvenzionare successivamente quando il danno è avvenuto.

Visto che non c'è stata attenzione verso l'impresa agricola, mi aspettavo che ci fosse almeno attenzione rispetto agli imprenditori che in questo momento stanno attendendo le autorizzazioni per le rinnovabili. Possiamo pensare che le rinnovabili non siano il futuro - non sono così innamorata del green da non vederne i limiti - ma percepisco anche che siamo arrivati a una crisi energetica senza avere un adeguato e maturo mix energetico. Visto che abbiamo ottenuto 90 milioni per avere dei progetti del PNRR sul solare, rinunciare a quei soldi è una follia. Avete fatto dei cambiamenti, ma - ve ne do atto - sono cambiamenti furbi: non toccando il mondo agricolo, avete detto che si possono fare le rinnovabili nelle cave e nelle discariche; una cosa che non toccava quell'articolo perché si parlava di terreni agricoli. Quindi, avete sottolineato che si possono fare le rinnovabili, in particolare il solare a terra, nelle cave e nelle discariche. Avete aumentato la possibilità di fare l'agrifotovoltaico, e quindi non con il solare a terra, ma diversamente da esso, però avete messo una norma che di fatto bloccherà tutto questo: la norma sulle locazioni. Di fatto avete detto: se richiedo un terreno per fare il solare, devo avere da subito la locazione (sei più sei). Voi sapete che prima si chiede il terreno e, nelle more dell'autorizzazione, quel terreno viene più o meno impiegato; non è detto che venga dato: se non c'è l'autorizzazione, quel terreno verrà utilizzato per altro. Aver subito previsto la firma della locazione comporta che un proprietario si troverà di fronte a un bivio: darlo a chi vuole produrre energia, con il dubbio che poi questo avvenga, o continuare nella produzione. Nel dubbio, voi sperate nella seconda scelta e non nella prima. Ancora una volta c'è un divieto velato verso un mondo che ha fatto degli investimenti. Fino a ieri si era detto che quello era il futuro ed era il modo con il quale si sarebbe superata la futura crisi energetica, perché di crisi energetiche, ahimè, ce ne saranno di continuo.

Allora mi è venuto da sorridere nel leggere il comunicato del ministro Lollobrigida, perché ho pensato che, quando vi siete insediati due anni fa, nello storytelling per chiedere la fiducia a questo Parlamento avete iniziato dicendo che è finita la politica dei no, dei no alla TAP, no alla TAV. È come se voi non aveste mai detto no alla TAP e no alla TAV. Lasciamo però perdere. Voi avete detto in questa sede che la politica dei no era finita. Io invece vedo tanti no. A parte infatti delle promesse mirabolanti sul ritorno al nucleare o su un grande ponte, che però poi non è sovvenzionato e supportato in maniera pratica, poi alla fine nei vostri provvedimenti ci sono continuamente dei no, che vanno verso la produzione industriale e verso un modo nuovo di intendere questo Paese, forse, banalmente, più moderno.

E, allora, anche se non aveste messo la fiducia, io avrei chiesto al mio Gruppo di votare contro questo decreto-legge perché non è il provvedimento che mi aspettavo per un comparto così importante come quello agricolo. I portatori di interessi, in quanto tali, devono essere ascoltati e il legislatore deve fare gli interessi, in primo luogo, del Paese e, in secondo luogo, dei cittadini e deve trattarsi di interessi diffusi. Credo invece che in questo provvedimento non ci siano interessi diffusi.

Concludo con un'ultima battuta. La peste suina è una tragedia che sta colpendo il settore produttivo del prosciutto che merita veramente rispetto. Si è pensato di risolverla mettendo l'Esercito e la Protezione civile. In realtà, però, i poteri del commissario sono parziali, non prevedono decisioni istantanee e in due anni è stato fatto veramente il delirio, nel senso del nulla, salvo poi sentire lo stesso commissario dire che a Tortona e a Roma non ci sono più cinghiali. Vorrei che facesse una passeggiata a Roma, ma anche purtroppo a Tortona, che conosco molto bene. Mi auguro che sia prestata maggiore attenzione a un comparto che rappresenta, quello sì, il nostro made in Italy migliore e che rischia veramente uno stop ingiustificato e incolpevole.

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ovviamente vi disturberò ancora e mi ripeterò, visto che sono intervenuto già più volte sul tema.

Vorrei però sottolineare subito che noi voteremo contro la fiducia, ma anche contro il provvedimento, come abbiamo rilevato anche in Commissione. Siamo infatti di fronte ad un decreto omnibus. Come abbiamo già denunciato, ciò si ripete continuamente. Questa settimana c'è stato il decreto d'urgenza sulla questione del sindacato militare, oggi sarà quello sull'agricoltura e domani quello sulle liste d'attesa. Sostanzialmente si va avanti solo a decreti-legge e, in alcuni casi, a voti di fiducia come quello odierno. Anzi, ciò avviene la maggior parte delle volte. È un metodo che mortifica il Parlamento e il ruolo dei parlamentari e che in grandissima parte non offre la possibilità di una discussione in cui si cerca di capire.

Vorrei partire da un dato. Ieri sono stato qui - eravamo in pochi, almeno delle opposizioni in questo caso - ad ascoltare il ministro Lollobrigida. Sono rimasto oggettivamente esterrefatto. In sostanza, il Ministro ha fatto un lungo discorso. Mi sarei aspettato che qualcuno spiegasse o desse una risposta, dicendo che non è d'accordo per questa o per un'altra ragione, che cercasse di interloquire rispetto alle motivazioni di altri. Capisco che l'Ilva non è suo compito, non è Ministro dell'industria e non mi aspettavo una risposta al riguardo. Non ho capito poi la polemica sulle clientele e sulla questione delle agevolazioni. Vorrei magari una risposta a una delle questioni presentate con la proposta di questione pregiudiziale; cosa c'entra, ad esempio, l'incorporazione SIN SpA in Agea?

Abbiamo letto tutti i giornali e, pur non essendo un esperto, mi pare che ci sia qualche discussione sul punto, per cui credo che la questione forse meriterebbe una risposta, anche se non è un obbligo. Invece si parla d'altro, si fa un comizio e si dice che sono altri i problemi.

Anche sul caporalato - su cui poi tornerò - ho ripetuto e ripeto adesso che nel decreto iniziale non c'era nulla. Quindi, si ha un bel dire che ci si preoccupa di quelli che lavorano in campagna: non c'era nulla in proposito ed è stato inserito dopo che è avvenuta una tragedia. Quindi, in sostanza non c'era un'idea di prevenzione o di intervento su questo tema. Quella che si pone in merito alla decretazione è una questione democratica, per quanto ci riguarda, che inerisce al ruolo partecipativo: utilizzare continuamente la decretazione e la fiducia mortifica il Parlamento e quindi viola, secondo noi, la Costituzione.

Quanto al merito, sottolineo ancora una volta che, ad esempio, poteva esserci almeno un impegno a fare una discussione. A differenza di altri, continuo a dire che non c'è una soluzione, visto e considerato che da anni si va avanti in una situazione di grande difficoltà, in una grande impresa come Ilva. Siamo però al settimo decreto e, se non c'è alcuna prospettiva, se siamo tutti coscienti che, stabilito che diamo 150 milioni, bisognerà poi immediatamente intervenire di nuovo per tirarne fuori altri 300 o 400 - altrimenti non solo non si tengono aperti gli impianti, ma non si può pagare e dare risposta all'indotto, a meno che l'indotto non lo facciamo saltare - proviamo a ragionare su questo: che cosa si può e si deve fare? Personalmente, non credo che troveremo un imprenditore privato, perché ciò è successo solo due volte: una volta quando si è regalato la fabbrica a Riva, che l'ha distrutta nel modo che sappiamo, e un'altra con Mittal, che in sostanza ci ha mangiato parte del mercato. Il problema è che, per trovare degli imprenditori privati, forse - lo sapete anche voi - bisogna ragionare su quale scelta viene fatta a livello pubblico sull'acciaio nel nostro Paese e su come produrlo. Se vogliamo che il nostro rimanga un Paese che vuole pensarsi manifatturiero e industriale, la questione dell'acciaio è fondamentale. Ovviamente va cambiato il modo di produrlo, e ciò mi pare sia chiaro a tutti. Per fare questo, penso che il Governo, cioè in questo caso il pubblico, debba prendere in mano la situazione e dire come intende andare in questa direzione, e in tal caso, coinvolgere i privati in una discussione per sapere se partecipano o no a un indirizzo, ma ci vuole un'idea del pubblico prima. Non si può andare continuamente alla cieca. Su questo non pretendevo una risposta dal ministro Lollobrigida, perché non rientra nei suoi compiti, ma almeno potevo prendere un impegno a fare una tale discussione.

Il secondo elemento di merito è la questione del caporalato. Anche su questo - come ho cercato di spiegare ieri - credo che oggi non basti pensare di aumentare le pene e, quindi, agire dal punto di vista della repressione. Credo sia giusto farlo, perché chi delinque deve essere punito, e su questo non c'è dubbio. Ma è chiaro a tutti che, senza il caporalato, dobbiamo comunque mettere in campo un altro modello di produzione, a partire dal fatto che la remunerazione, quindi i salari, deve aumentare.

Oggi la nostra agricoltura regge in quanto migliaia di lavoratori prendono 3, 4, 5 euro l'ora e magari in nero. Questo è il dato fondamentale. O vogliamo far finta di niente e mettere a testa sotto la sabbia per non vedere? Cosa determinerebbe questo dal punto di vista della produzione di filiera, cosa cambierebbe? Nello stesso tempo a pagare sono quei lavoratori e gli agricoltori che non guadagnano su questo terreno; a guadagnare sono le grandi imprese, cioè le grandi filiere di trasformazione, e non quelli che producono la materia prima. Questa è la discussione da fare; dobbiamo parlare su come interveniamo e quindi modifichiamo questo stato di cose, perché ho cercato di dimostrare con i numeri quante sono le aree in tutto il nostro Paese. Ad esempio, si dice che il caporalato è in Brianza - dico questo così non metto in campo nessun altro - ma non è così: è diffuso e, se salta questa realtà, salta un modello, che è fatto su questa impostazione. C'è un modello sistemico che va affrontato.

Tuttavia, nel decreto-legge in discussione non c'è nulla al riguardo e, pertanto, io continuo a insistere sul fatto che si tratta di un provvedimento sostanzialmente privo di visione, che dà delle risposte temporanee, ma non ha alcuna visione nel senso di affrontare siffatti temi.

Per questa ragione, dal punto di vista del metodo per l'uso dei decreti-legge e della fiducia, ma anche dal punto di vista del merito, voteremo contro. (Applausi).

PAROLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAROLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, i colleghi che mi hanno preceduto, facendo il proprio lavoro, si oppongono al decreto-legge in esame, come si oppongono a tanti provvedimenti. Certo, nessuno pensava che questo testo potesse dare risposte addirittura definitive a problemi annosi e a tutti i problemi che riguardano l'agricoltura. Tuttavia, il decreto-legge in esame è il classico esempio di provvedimento necessario, che fa fronte a temi che richiedono risposte urgenti, per dare soluzione a disposizioni già vigenti, quindi continuare in una normativa positiva che possa dare le risposte che ci vengono chieste dal mondo agricolo. Per questa ragione esso contiene sia norme in materia di agricoltura sia norme che affrontano l'annosa questione dello stabilimento Ilva, che certamente non ha inventato questo Governo.

Allo stesso modo, purtroppo, la morte del giovane lavoratore agricolo indiano Satnam Singh, che ha colpito e ha lasciato tutti noi in uno sconcerto terribile, pensando che una cosa del genere non potesse accadere, ha però messo in evidenza, purtroppo, nella sua triste e disumana brutalità, il problema del caporalato. Un emendamento dei relatori è quindi ulteriormente e opportunamente intervenuto in Commissione sul tema dello sfruttamento dei lavoratori invisibili, che non sono solo stranieri. Non che questo faccia la differenza, ma ci deve far riflettere. Tuttavia, le norme per contrastare quella che è a tutti gli effetti una concorrenza sleale tra aziende agricole sane e aziende che non lo sono, o che comunque non rispettano la normativa, ci sono e vanno fatte rispettare in modo rigoroso.

Nel corso dell'esame in 9a Commissione sono state approvate nuove disposizioni che mirano a contrastare il caporalato, aumentando i controlli di prevenzione e lo sfruttamento lavorativo, così come il lavoro sommerso e irregolare, sviluppando un'apposita strategia di contrasto. Certo - come ci ha detto anche ieri il Ministro - si tratta di un inizio, non è una risposta definitiva e non è certo la soluzione al problema in modo definitivo. Ci sono norme che puntano anche a rafforzare i controlli in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo. E sono state approvate disposizioni per gli ammortizzatori sociali in agricoltura volti ad affrontare le emergenze stagionali.

Il decreto-legge era nato dall'esigenza di prevedere interventi per sostenere il lavoro e contrastare pratiche sleali in agricoltura. L'esame da parte della Commissione ha aggiunto anche un articolo che prevede il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare, ma il provvedimento è stato anche l'occasione per affrontare altre tematiche assolutamente urgenti: fermare la diffusione della peste suina africana e la brucellosi, limitare la diffusione e la riproduzione del granchio blu, ottimizzare la spesa, migliorare l'efficienza del sistema informatico agricolo nazionale e rinforzare i controlli nei settori agroalimentari e faunistico-venatori.

Per le altre imprese agricole sono previste misure per affrontare le emergenze climatiche, contrastare la scarsità d'acqua e potenziare le infrastrutture idriche, posto che le aziende - lo sappiamo tutti - sono ormai il motore dell'economia agricola. Viene prevista la sospensione della rata dei mutui per la parte capitale, come accade in tante altre situazioni, o dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura quando si verifica una drastica riduzione di fatturato. Viene altresì rimodulato, secondo le esigenze, il credito d'imposta riconosciuto per il 2024 a favore delle imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli, della pesca o dell'acquacoltura che acquistano beni strumentali destinati a strutture produttive della ZES. Considerati i danni causati dalle alluvioni del 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, viene ampliata la platea dei datori di lavoro agricoli nelle zone colpite cui spettano le agevolazioni contributive. Anche questo è un importante risultato.

Un nostro emendamento consente poi un più puntuale riconoscimento dei danni per le mancate produzioni causate dalle alluvioni lo scorso anno, utilizzando i fondi della gestione commissariale. Viene affrontata dal decreto-legge e dalle modifiche parlamentari la questione dell'installazione di pannelli fotovoltaici con disposizioni puntuali in zona agricola, ma anche con deroghe per l'attuazione del PNRR in determinate zone demaniali o pubbliche.

A proposito di Piano nazionale di ripresa e resilienza, abbiamo avuto la notizia che l'Italia ha già ottenuto il via libera della Commissione europea per la quinta rata di 11 miliardi. L'Italia ha intanto già richiesto la sesta rata ed è stata gratificata con una rata maggiore proprio perché ha persino anticipato alcuni target previsti dalla settima rata per gli interventi nella lotta all'evasione fiscale.

In tema di pannelli fotovoltaici, i nostri emendamenti chiariscono il concetto di impianti fotovoltaici con moduli a terra estesi su aree agricole in modo ragionevole. È evidente che il modo ragionevole va sempre calato nella realtà.

C'è poi tutta la parte che riguarda le aziende in crisi, in particolare l'Ilva, come già ricordavo, con misure per assicurare la continuità produttiva del complesso aziendale dell'acciaio. Credo che siamo tutti concordi nel ritenere che questo sia un tema che deve stare a cuore a tutti e che questa produzione e questa presenza devono assolutamente continuare.

In conclusione, si tratta di un complesso di norme e di modifiche al decreto iniziale che auspicavamo e a cui il Gruppo Forza Italia conferma il voto favorevole. (Applausi).

NATURALE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATURALE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario La Pietra, durante la discussione di ieri sulla questione pregiudiziale si è ampiamente discusso del motivo per cui ci troviamo nuovamente di fronte a un decreto-legge, ossia sul perché questa maggioranza continua a sottrarre al Parlamento il suo potere legislativo, venendo meno agli articoli 76 e 77 della Costituzione. La risposta è stata che si tratta di un decreto d'urgenza. In questa legislatura si procede per decretazioni d'urgenza. È una presa in giro intollerabile, che tutti stiamo notando. Il Quirinale vi sta ripetutamente mettendo in guardia al riguardo, ma voi state facendo un braccio di ferro. Inserire nel titolo degli articoli e dei capi la parola «urgente» non è altro che una distorsione della realtà per mettere in campo quello che è un vero e proprio abuso di potere, una prova di forza che lede alla base il principio della democrazia.

Vediamo quali sono le urgenze. Di davvero urgente è forse solo quanto contenuto nell'articolo 1, cioè la sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui per le imprese che hanno subìto una riduzione del volume di affari di almeno il 20 per cento. Tale provvedimento è stato chiesto giustamente a gran voce da tutti. Noi abbiamo anche riportato l'alert, presentato in Commissione dall'ABI (Associazione bancaria italiana), circa la trappola insita nel provvedimento e cioè che le aziende che accedono a questa sospensione del mutuo possono incorrere in problematiche legate alla definizione della loro posizione debitoria, cioè potrebbero essere inserite tra le aziende deteriorate: aspetto molto importante sul quale abbiamo depositato un ordine del giorno che però non è stato accolto.

Andiamo avanti tra i commi e gli articoli del decreto-legge. Appare chiaro che la gestione ordinaria, ponderata e condivisa non possa esistere per questo Governo. Infatti, si gestiscono le problematiche lasciando le patate bollenti ai commissari straordinari, che in questo decreto-legge sono ben due: uno per la zoonosi della brucellosi e l'altro per la diffusione spropositata del granchio blu. Poi c'è da capire perché per il secondo, il commissario per il contenimento del granchio blu, siano stati stanziati 10 milioni e per il primo nulla. La risposta fornitami non mi è stata chiara, ma c'è da dire che noi, come MoVimento 5 Stelle, già nel decreto asset abbiamo insistito per un piano di contenimento del granchio blu e adesso vedo che dopo un anno vi siete decisi a proporlo.

Ancora, si procede con le disposizioni urgenti e questa volta per il sostegno del lavoro in agricoltura. È un altro grande tema che non può non essere affrontato con il mezzo della decretazione d'urgenza. L'urgenza si potrebbe ravvedere nelle azioni da mettere in campo per dare dignità ai lavoratori sfruttati per le interminabili ore sui campi di raccolta infuocati; parlo delle criticità legate al caporalato e alla sicurezza sui campi agricoli per lavoratori troppo spesso lasciati senza nessuna tutela e diritto. Invece, proprio questo aspetto il Governo l'ha inizialmente dimenticato ed è dovuto ricorrere agli emendamenti del relatore una volta che le terribili notizie di cronaca hanno imposto di attenzionare quello che colpevolmente si stava tralasciando. Così è apparso un emendamento che istituisce il sistema informativo per la lotta al caporalato: uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e regionali. Alla sua costituzione è scritto che concorrono il Ministero del lavoro, il Ministero dell'agricoltura, il Ministero dell'interno, l'INPS, l'Inail, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Agea e l'Istat, che finalmente dialogano tra loro, ma è un provvedimento che noi parlamentari - come tutti voi fuori da questi palazzi - recepiamo facendoci solo un'idea di cosa sia. Ha tutta l'aria di un annuncio vuoto, buttato nel decreto in tutta fretta, non prevedendo nessun impegno di spesa o programma, affinché possa essere davvero operativo.

Allo stesso modo vi è la banca dati degli appalti in agricoltura, a cui si iscrivono le imprese che intendano partecipare ad appalti richiesti dalle imprese agricole: sicuramente un mezzo utile alle imprese sane, in un mondo ideale, ma non di certo un modo per far emergere il lavoro nero e lo sfruttamento. Anche questo credo sia stato buttato lì senza alcuna forza operativa. Dobbiamo augurarci che con il tempo il tutto possa prendere forma, ma intanto la soluzione urgente non l'abbiamo trovata.

Altro articolo urgente è il 3, che è quello dei ristori, che dovrebbe correre in soccorso degli agricoltori in ginocchio a causa delle varie fitopatie, quale la moria del kiwi, la peronospora o la flavescenza dorata; peccato che, ad esempio, per la peronospora, in urgenza l'anno scorso, abbia stanziato solo un milione, poi aumentato a sette milioni: il nulla. L'urgenza, quella vera, è passata così. Gli agricoltori che hanno subìto i danni da queste fitopatie hanno dovuto risollevarsi da sé. Penso ai viticoltori che hanno visto marcire le piante prima della scorsa vendemmia ed in questa vendemmia forse nemmeno ci sono arrivati, visti i danni ai tralci.

Stanziare delle cifre spot, tra l'altro in alcuni casi dagli importi assolutamente risibili, quali anche i quattro milioni per la moria del kiwi, è un comportamento da spot elettorale decisamente fuori luogo. Sulla questione della moria del kiwi, la scorsa legislatura, ad esempio, si è fatto un lavoro di approfondimento con un affare assegnato, poi conclusosi con una risoluzione che potrebbe ancora oggi essere d'ispirazione per l'attuale Governo.

Non si possono inseguire le emergenze. Servono indagini approfondite con linee di ricerca specifiche, partendo da una mappatura della diffusione delle fitopatie supportata da un costante monitoraggio e valutazione degli effetti delle nuove pratiche agronomiche messe in atto e soluzioni varie per la definizione di linee guida di coltivazione, a cui dare poi la più ampia divulgazione.

All'articolo 4 si passa al contrasto delle pratiche sleali. Si punta alla determinazione del costo medio di produzione da parte di Ismea, dato che da sempre presenta enormi criticità e che nei fatti non ha mai contenuto la spropositata forbice che c'è tra il prodotto venduto sul campo e quelli sugli scaffali dei supermercati. L'ortofrutta subisce un ricarico di circa il 300 per cento rispetto alla cifra corrisposta ai produttori. Per non parlare degli squilibri che si registrano nel settore cerealicolo, versante trainante delle produzioni del made in Italy. Queste evidenze, insieme alle recenti proteste del mondo agricolo di tutta Europa, mostrano inequivocabilmente che i tempi sono maturi per specificare in maniera chiara cosa si intende per costo di produzione. È necessario specificare che nel costo di produzione entrano in gioco delle componenti che non possono essere trascurate, quali la collocazione geografica delle colture, le caratteristiche territoriali, le tecniche di produzione medio-ordinarie, il differente costo della manodopera negli areali produttivi.

Parlando dei campi di grano, vengono subito in mente i cospicui danni generati dai cinghiali, situazione ora aggravata dalla diffusione della peste suina africana. Nessuno ha le bende davanti agli occhi, ma la militarizzazione degli interventi non è una risposta strategica. Serve professionalità nel rispetto dell'ambiente e nel contenimento degli elementi di contaminazione, altrimenti rischiamo danni peggiori, con la trasmissione della malattia alla filiera suinicola. Inoltre vergognoso è stato il tentativo di inserire emendamenti sulla caccia per tener fede ad accordi politici bellamente rivendicati dal deputato Bruzzone, fiero di definirsi grande cacciatore e dunque portatore di interessi personali e di settore, completamente fuori luogo nel decreto agricoltura. Riguardo alla caccia al cinghiale effettuata entro la mezzanotte con i visori notturni c'è la nostra ferma contrarietà, perché rappresenta un accanimento solo ai fini del godimento di quello che non è uno sport, ma un macabro gioco ad alta pericolosità per tutti. (Applausi).

Meno male che riguardo all'istituzione del dipartimento per le politiche del mare non si parla di urgenze, visto che parte proprio in ritardo. Va a sostituire una struttura di missione già esistente in seno alla Presidenza del Consiglio, con la scusa che entro il 31 luglio bisognerà provvedere all'aggiornamento del piano del mare. Realisticamente entro tale data non si riuscirà nemmeno ad avviarne le strutture organizzative, ancor più vero considerati i tempi biblici di altre esperienze di gestione e realizzazione di questo Governo. Insomma, sembra l'ennesima norma ad hoc per rimpinguare la corte dei miracoli al servizio dell'Esecutivo.

Un punto a favore va dato riguardo all'istituzione del Granaio Italia, cioè l'attivazione del registro telematico che permetterà di avere dati certi riguardo all'acquisizione e alla vendita delle produzioni cerealicole da parte di tutti i soggetti della filiera. Esso rappresenta anche uno strumento indispensabile per monitorare le giacenze dei cereali e dunque per riportare trasparenza sui mercati e tutelare le produzioni made in Italy. È una proposta che risale alla scorsa legislatura, sostenuta dall'ex deputato del MoVimento 5 Stelle Cillis con un suo emendamento di modifica alla legge n. 178 del 2020 in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole.

Riguardo alle misure sulla scarsità idrica - vado a concludere - ci sarebbe tanto da dire, ma conteniamo giustamente i tempi. Viene da interpretare l'articolo sulle misure per la scarsità idrica come un sollecito che il Governo fa a se stesso e agli organismi che ha creato rispetto alla necessità di individuare le misure più urgenti e di immediata attuazione per contrastare la scarsità idrica. Peccato che queste erano tutte attività che dovevano essere espletate sin dall'emanazione del decreto legge siccità, che risale a 14 aprile dell'anno scorso. Dunque già entro metà maggio dell'anno scorso la cabina di regia avrebbe dovuto effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve tempo alla crisi idrica.

Secondo l'ultima relazione annuale dell'ARERA, nel nostro Paese il 23 per cento delle acque reflue è potenzialmente destinabile al riuso, ma ne viene effettivamente riutilizzato solo il 4 per cento in agricoltura. Questi sono i dati che devono far accendere le lampadine sugli impegni di spesa, e invece qui si va in urgenza a finanziare provvedimenti spot per far passare il messaggio che si lavora al problema della siccità ora con 15 milioni per la Sicilia, dove mancano proprio le infrastrutture. Non serve un giocoliere dei milioni; il ministro Lollobrigida li sposta con disinvoltura, così come i 30 milioni per la xylella sottratti ai distretti del cibo. Ma sicuro che il gioco vale… (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere.

NATURALE (M5S). Grazie, Presidente, concludo in trenta secondi.

PRESIDENTE. Le ho già concesso due minuti in più.

NATURALE (M5S). Grazie, Presidente.

Questo giocare a spostare i milioni vale la candela o non sfuggirà di mano al Governo? Accontentare con la fuffa non porta alla lunga i risultati, ma porta allo scasso. (Applausi).

BERGESIO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGESIO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario e, per il suo tramite, il Ministro. Il decreto-legge oggi in approvazione mette in campo circa 600 milioni di euro di risorse supplementari per i prossimi tre anni, 150 milioni per l'ex Ilva e il resto per l'agricoltura, con una lunga serie di interventi ampi e diversificati che spaziano dal credito d'imposta per gli investimenti sulle ZES agli incentivi per la copertura totale o parziale degli interessi passivi pagati dalle imprese agricole e per accedere ai finanziamenti bancari. Una tutela importante su questo tema, signor Presidente, perché sappiamo quante aziende agricole sono in difficoltà come sappiamo della mancanza di produzione e di redditività.

Questo provvedimento è una buona notizia per il settore primario, segno dell'attenzione del Governo, del Parlamento e della Commissione di cui facciamo parte verso gli agricoltori quali custodi dell'ambiente e del territorio, depositari di tradizioni millenarie. Molteplici gli obiettivi, che vanno dal sostegno alle imprese in difficoltà agli indennizzi per le emergenze, dalla trasparenza nei mercati all'utilizzo consapevole del suolo agricolo, dal contrasto alla peste suina africana (PSA) al contenimento del granchio blu e al contrasto alla brucellosi e tubercolosi, senza tralasciare gli interventi a tutela dei territori colpiti dalla siccità e soprattutto del sistema assicurativo, che va naturalmente rivisto.

Vi è poi l'introduzione di misure per un più efficace contrasto al fenomeno del caporalato, a partire dall'istituzione di un sistema informativo pubblico dove saranno condivise le informazioni degli organismi statali e regionali, a partire da INPS, Inail, Ispettorato nazionale del lavoro, collegandosi con Agea e con un database informatico organico per prevenire e combattere gli abusi. La piaga del caporalato va debellata; sicuramente non vi si riesce solo con questi emendamenti al decreto, però sono un primo passo importante, per cui riteniamo, come relatori, di aver fatto il nostro dovere inserendoli nel provvedimento. (Applausi).

È stato poi approvato un emendamento, che ritengo di fondamentale importanza, sull'operatività di Granaio Italia, che permette la registrazione informatizzata delle operazioni di carico e scarico dei cereali: una misura volta a garantire la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare. I nostri produttori e gli agricoltori sono vessati dalla concorrenza di prodotti che arrivano dall'estero. Non c'è trasparenza, non c'è chiarezza e con questo sistema riusciamo a monitorare meglio la situazione.

Abbiamo lavorato poi tutti insieme ad alcuni correttivi della disposizione relativa alla limitazione all'uso del suolo agricolo, per un suo uso consapevole, soprattutto con il divieto di installare gli impianti fotovoltaici con moduli collegati a terra nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici. Tale intervento non si applicherà all'agrivoltaico innovativo finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alle coperture dei fabbricati, ai moduli sollevati, ma neppure agli impianti a terra in cave, miniere, in aree in concessione a Ferrovie dello Stato e aeroporti. Insomma, si è tutelata ancora una parte del decreto legislativo n. 199 del 2021 per dare continuità allo sviluppo delle rinnovabili. La moratoria di dodici mesi sui mutui alle imprese agricole è fondamentale. Noi speriamo che entri in vigore al più presto e di questo abbiamo parlato anche con ABI affinché gli istituti di crediti siano consapevoli che è fondamentale aiutare la nostra agricoltura e i nostri agricoltori. (Applausi).

Rientra sempre tra le azioni volte alla trasparenza, alla tracciabilità del mercato, al contrasto alle truffe e alle false denominazioni, l'emendamento a prima firma del vice presidente Centinaio e di tutta la Lega che rende tracciabile il vino, dalla vite alla bottiglia, con il collegamento tra lo schedario viticolo e i registri dei produttori vitivinicoli. Tale misura è volta a far sì che in questo settore, così importante per il nostro Paese, si abbia la possibilità di avere una garanzia, di sapere da dove arriva il vino che consumiamo e di fare delle scelte consapevoli.

Sono anni che i settori della zootecnia e delle razze autoctone italiane aspettano un sostegno diretto da parte del Ministero e del Governo. Ricordo allora il fondo da quattro milioni di euro a favore degli allevatori di specie di razze autoctone iscritte al libro genealogico e a rischio di estinzione. Parliamo della razza piemontese, della chianina, della romagnola, della maremmana, della marchigiana e della podolica, più alcune pochissime razze a rischio di estinzione. È un passaggio fondamentale, molto atteso dai 10.000 allevatori di questo settore che sono in gravissima difficoltà. Il tema delle vacche nutrici che ogni anno diminuiscono è sintomo di non avere più garanzia per il futuro di quell'8 per cento di consumo di carne bovina italiana prodotta da razze italiane che abbiamo fino ad oggi.

E allora qui abbiamo collegato un altro provvedimento, con un emendamento che poi, per la sua complessità, abbiamo trasformato in ordine del giorno, volto a dare garanzia di tracciabilità della carne zootecnica dall'allevamento alla tavola. Troppo spesso infatti abbiamo verificato e siamo stati informati di abusi soprattutto a livello di menù che riportavano una razza autoctona italiana, dietro la quale alla fine vi era un prodotto non italiano. Si tratta allora di un ordine del giorno importante, che condivideremo con tutti gli stakeholder del settore delle misure e con il Governo per arrivare anche qui ad una tracciabilità certificata certa e importante.

A questo è stato collegato il fondo di sviluppo delle filiere, con ben 32 milioni di euro di stanziamento destinati ai produttori di grano duro per finanziare i contratti di filiera e soprattutto gli interventi in conto capitale per lo sviluppo del settore. Anche in tal caso è stata svolta dalla Commissione un'importante azione e ringrazio il senatore De Carlo perché era già accaduto che un suo emendamento attivasse il meccanismo contro la diffusione del granchio blu che è veramente un dramma per i nostri pescatori e rappresenta un tema che va affrontato con decisione. La nomina del commissario sicuramente contribuirà su questo fronte.

Per quanto riguarda il contrasto alla peste suina africana, come abbiamo detto più volte, dobbiamo proteggere il settore suinicolo nazionale, che va dall'allevamento ai prosciutti, ai salumi, ai culatelli e a tutti quelli che sono i prodotti straordinari della salumeria italiana, che vale 20 miliardi. Si rende necessario a tal fine un intervento strutturale. Lo dico a lei, Presidente, e, per suo tramite, voglio trasmettere alla senatrice Naturale che ha parlato poc'anzi, che noi non siamo assolutamente d'accordo sul fatto che il nostro collega Bruzzone agisca per interessi personali perché questo non è assolutamente vero. (Applausi). Io le chiedo anche di chiedere scusa perché sappiamo tutti bene che la legge n. 157 del 1992 è ormai superata. Parlavamo di milioni di cacciatori mentre oggi sono poche centinaia di migliaia. Coloro che possono intervenire direttamente sono meno di 100.000 per dare una mano a questo settore. Allora con l'utilizzo consapevole di un contingente specializzato di 177 unità del personale delle Forze armate per l'attuazione dei piani di controllo e soprattutto per dare una mano al settore e limitare i danni della PSA perché l'eradicazione è complicata e difficile e dobbiamo arrivarci in questo modo, abbiamo attivato un percorso nuovo e importante. Vengono inoltre potenziati anche i poteri del commissario nazionale alla PSA e di tre subcommissari, ai quali vanno dati poteri chiari e legittimi.

Qui avremo la possibilità di abbattere e di catturare questi benedetti capi infetti che stanno contagiando in modo drammatico molte Regioni, tra cui quella da cui provengo, che è la Regione Piemonte, dove si trova anche un patrimonio suinicolo molto importante.

La figura, già chiesta più volte - il collega Cantalamessa l'ha sollecitata anche in Commissione - del Commissario straordinario per il contrasto della diffusione della tubercolosi e della brucellosi, è importantissima e fondamentale per la Regione Campania e ringraziamo il Governo per questa azione importante. È stato potenziato il Fondo mutualistico relativo ai danni derivanti dalla siccità, ma anche dalle alluvioni. Abbiamo ancora negli occhi le drammatiche immagini dell'alluvione che in questi giorni ha colpito il Piemonte e la Valle d'Aosta. In appena sei mesi l'Italia è stata devastata da oltre mille eventi estremi tra laghi e fiumi in piena al Nord, siccità al Sud, 257 grandinate anomale dall'inizio dell'anno, 86 trombe d'aria, 10 valanghe, 25 fulmini con vittime e danni e 611 nubifragi. Questi sono dati dell'Osservatorio europeo, non sono dati stimati da qualche giornalista. È quindi una priorità quella di individuare le strategie per ridurre i danni e tutelare le colture. L'ha detto bene ieri anche il ministro Lollobrigida e lo condividiamo, perché purtroppo - lei lo sa bene, Presidente - che il ristoro dei danni in agricoltura ad oggi è ancora molto variabile e non quantificabile. Abbiamo bisogno di attivare attraverso il Fondo di solidarietà nazionale - è stato fatto per la Regione Sicilia e qui, come detto bene ieri il collega Pogliese, questo tema è stato molto dibattuto - ma va attivato a livello nazionale un meccanismo di sostegno attraverso il fondo assicurativo Agricat, perché oggi purtroppo le compagnie assicurative non garantiscono più gli agricoltori con le loro polizze. (Applausi). È un dramma che va superato e questo sforzo è stato fatto attraverso questo provvedimento. Qui voglio ringraziare il ministro Lollobrigida e tutta la sua struttura per l'impegno, il sottosegretario La Pietra, che ringrazio per la sua disponibilità, e il presidente Luca De Carlo, con il quale sono stato relatore sul provvedimento. Pensate che a questo provvedimento, checché ne dica una parte dell'opposizione, sono stati presentati 863 emendamenti, li abbiamo analizzati tutti per arrivare ad approvare 77 emendamenti e 14 ordini del giorno. Questo contributo del Parlamento, dei senatori e delle senatrici è fondamentale, perché molti di questi emendamenti, che sollevavano temi che non è stato possibile inserire, sicuramente faranno da database per la Commissione per sviluppare altri provvedimenti importanti.

Oggi esprimiamo quindi, come Gruppo Lega-Salvini Premier, un voto favorevole all'approvazione di questo importante provvedimento, in cui crediamo, perché non è un provvedimento privo di risorse, dal momento che - lo ripeto - stanzia 600 milioni di euro, ma basta leggere la nota dei nostri uffici legislativi per vedere che in questo provvedimento ci sono decine di misure a favore dell'agricoltura e dei nostri agricoltori. (Applausi).

Continuiamo a difendere gli agricoltori, presidio del territorio e veri e propri custodi dell'ambiente e della nostra biodiversità. (Applausi).

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCHELLI (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei partire dalle parole del senatore Bergesio, quando ha fatto un'analisi di tutti i fenomeni atmosferici che hanno colpito il nostro Paese, dalla Val d'Aosta alla Sicilia. In Val d'Aosta abbiamo visto i disastri di questi ultimi giorni, che fanno il paio con la siccità della Sicilia, che vengono dopo gli eventi alluvionali della Toscana, che susseguono a quelli dell'Emilia-Romagna e chissà, purtroppo, quanti altri disastri avverranno ancora, anche se l'auspicio è che ciò non avvenga, ma purtroppo l'esperienza di questi ultimi anni ci insegna il contrario. Bisognerà allora prendere coscienza che i cambiamenti climatici esistono, perché in quest'Aula non sempre da parte di chi governa c'è stato un riconoscimento del fatto che c'è un cambiamento climatico in atto e che di pari passo è necessario che siano fatte anche politiche volte a prevenire questi fenomeni. È chiaro che sono fenomeni rispetto ai quali non possiamo decidere singolarmente, ma non possiamo nemmeno pensare che o si fa tutti insieme o non si fa nulla. Bisogna cioè intervenire sulle infrastrutture, bisogna essere preparati e bisogna fare quelle politiche energetiche e di salvaguardia ambientale che sono necessarie a contenere questa parabola e ad evitare che diventi irreversibile.

È chiaro che il provvedimento in esame ha degli aspetti che sono necessari (si è parlato dei ristori in vari settori), ma è anche chiaro che una serie di ristori deriva da una mancata gestione di problematiche che sono presenti, sono a carico dei nostri agricoltori, ma non sono state né contenute né risolte anche in questi ultimi due anni. Lo abbiamo detto ieri sul tema del granchio blu, rispetto al quale la situazione in questi ultimi due anni è gravemente peggiorata, o sul tema della peste suina africana, rispetto alla quale non c'è stato un contenimento, ma il fenomeno si è reso sempre più dilagante.

Si evoca il principio per cui fa bene solo questo Governo e non i precedenti, ma io vengo da una Regione e da un territorio che di agricoltura vive e di cui fa vanto per sé e per il Paese. Ricordo con piacere l'ex ministro Maurizio Martina, come gli ex ministri Centinaio, Patuanelli e gli altri che si sono susseguiti. E sentir dire sempre in quest'Aula che quelli che c'erano prima non hanno fatto niente e che sono bravi solo quelli che gestiscono ora mi sembra mortificante per tutti quelli che hanno lavorato al servizio del Paese. (Applausi). Mi sembra poi altrettanto mortificante per tutti quegli agricoltori che nel Dopoguerra avevano un Paese e dei poderi in rovina e che si sono fatti i calli alle mani ristrutturando i poderi, impiantando i vigneti, portandoli in giro per il mondo ed inventando il made in Italy, che non è stato creato in questi due anni. (Applausi). Oggi parliamo di made in Italy perché dal dopoguerra (e anche da prima) ad oggi sono state fatte politiche di un certo tipo, che non sono state inventate in questi due anni. Oggi si parla di mancata redditività delle aziende, di crisi del mercato, di epidemie, si parla di problemi, forse anche perché in questi ultimi due anni non si è fatto a sufficienza per lenirli e forse perché quella redditività che le aziende hanno avuto per tanti anni con tante difficoltà oggi è venuta meno.

Allora poniamoci un problema: forse sarebbe meglio condividere le azioni e le politiche che si vanno a fare. Sarebbe meglio ascoltarci gli uni con gli altri e non pensare di essere gli unici ad avere la verità in tasca. Invece quando si pone un problema quasi non si viene considerati nei contenuti che cerchiamo di denunciare, anche se la materia agricola noi la conosciamo bene, come la conoscono bene tanti colleghi del centrodestra. Anche in questo decreto-legge il confronto è stato pari a zero. Questo non perché la Commissione ha voluto che non ci fosse (devo infatti ringraziare il Presidente, i commissari, i relatori e il Sottosegretario), ma perché i decreti-legge strozzano la democrazia parlamentare, non consentono di affrontare i problemi in profondità, non consentono di intervenire in quei punti normativi che avrebbero bisogno di piccoli o grandi interventi per migliorarli, non nell'interesse della parte politica che governa, ma nell'interesse del Paese. (Applausi). Questo è uno dei temi.

Certo, quando sono entrato in Parlamento, uno degli insegnamenti di un collega con esperienza parlamentare era che quando si parla spesso non si viene ascoltati. Questo sta avvenendo anche ora e mi dispiace anche che non mi ascolti nemmeno il Presidente della 9a Commissione, però lei, signor Presidente, mi ascolta con piacere. Una cosa è certa, però: quello che si dice resta agli atti e questo vale anche per quello che ha detto ieri il Ministro, cioè che non sarà consumato un metro quadrato di suolo. Egli ci ha dato tutta un'illustrazione; ebbene, fra qualche mese, fra qualche anno andremo a prendere quello che si è dichiarato e lo constateremo con i fatti, sperando di essere smentiti, perché se l'agricoltura cresce, progredisce, prosegue nel suo percorso di questi anni, noi siamo contenti, perché il settore primario ha avuto le sue giuste soddisfazioni ed un bene nell'interesse del Paese.

Come ho detto ieri, al Partito Democratico si potrà contestare tutto, ma non di non essere stati collaborativi e di non aver accettato i provvedimenti che lo richiedevano.

Qui con un piccolo sforzo e piccoli interventi, magari accantonando alcune norme, si può fare qualcosa. Sulla questione Agea e SIN non siamo contrari per definizione, ma dobbiamo dire che il direttore di Agea, venuto in audizione il 3 aprile scorso, non ci ha detto niente di quello che avveniva e ci siamo trovati sul tavolo la riorganizzazione di un'agenzia che eroga quattro miliardi di contributi alle aziende agricole che sono vitali per pagare anche i mutui. Infatti, è inutile fare una moratoria se poi i soldi non arrivano in cassa alle aziende per pagare quanto devono. Se si efficienta (e io credo che sia corretto efficientare perché è giusto che ciò che nasce in un modo poi si evolva) deve almeno esserci una capacità conoscitiva. Non sappiamo niente e questo non è possibile.

Noi non diciamo che non debba essere fatto. Sarebbe stato sufficiente accantonarlo, presentare un altro atto di iniziativa legislativa e confrontarci per valutare intervenire per migliorare il sistema delle erogazioni, che è essenziale per il Paese in ambito agricolo. Non vogliamo che le nostre parole siano strumentalizzate in tal senso. È evidente che, quando si presentano 873 emendamenti, che devono poi essere esaminati e discussi in Assemblea, ci si trova di fronte a un mero votificio. Sono convinto che molti di noi commissari non sapremmo neanche rispondere se ci fosse domandato cosa è scritto nell'articolo 5, piuttosto che nell'articolo 4. Avremmo difficoltà ad arrivare a una definizione precisa e completa. Chi fa il parlamentare ha il dovere di votare con coscienza e consapevolezza. (Applausi). Non è chiamato qui solo per alzare una mano.

Avviandomi alla conclusione, voglio dire che noi siamo con il mondo agricolo, nella sua interezza. Infatti, una cosa che non mi piace di questo decreto è che si distingue tra piccoli, medi e grandi, con una contrapposizione tra produzione e trasformazione: le aziende piccole che presidiano il territorio e che sono essenziali e le grandi aziende. Esse sono funzionali le une alle altre. Il sistema funziona se la produzione dialoga con la trasformazione, se le piccole aziende dialogano con le grandi, se il sistema di gestione faunistico-venatorio (cioè il mondo dei cacciatori) dialoga con l'agricoltura e l'agricoltura dialoga con l'ambiente e viceversa. Diversamente, il sistema va in crisi. E se si pensa che un settore possa agire autonomamente, commettiamo un grande errore perché l'agricoltura è un sistema produttivo che ha molti più aspetti di tanti altri settori. Tra questi, ci sono la gestione faunistico-venatoria, l'ambiente e il mercato. Sono troppe le incertezze che i nostri agricoltori, purtroppo, oggi non vedono risolte con i provvedimenti in esame. Ci sono poi parti necessarie, come quella dei ristori, che in parte riteniamo insufficienti, ma comprendiamo le pieghe del bilancio del Paese. Dobbiamo però dire che l'agricoltura non può vivere di ristori, ma deve vivere di strategia e collaborazione. (Applausi).

ANCOROTTI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANCOROTTI (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, questo decreto, fortemente voluto dal Governo, è un'ulteriore dimostrazione della centralità che il Governo Meloni ha voluto dare a settori come quelli dell'agricoltura e della pesca, che sono strategici per il nostro Paese. Questo Governo ha messo a disposizione, in meno di due anni, più risorse di ogni altro Governo.

Il provvedimento tocca punti fondamentali per sostenere le nostre imprese impegnate in un settore particolarmente provato da fattori climatici avversi e dalla situazione internazionale che, per esempio, nel caso dei produttori di grano duro, alla luce delle recenti crisi sanitarie, nonché della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, hanno comportato e stanno comportando ancora una forte sofferenza della filiera.

Non mancano misure per il contrasto della peste suina che mette a dura prova un settore di eccellenza apprezzato in tutto il mondo per la qualità e la bontà dei nostri prodotti. Per affrontare con più incisività la questione abbiamo previsto l'aumento dei poteri del Commissario. Ci sono poi misure tese a evitare il consumo di suolo coltivabile a vantaggio dell'agrivoltaico (e lo facciamo senza andare a toccare i progetti già avviati o quelli di diretta derivazione del PNRR). Abbiamo stanziato ingenti risorse per il contrasto alla peronospora e alla xylella, prevedendo anche la nomina di un commissario, e per il contrasto al granchio blu.

Prevediamo misure di contrasto alle pratiche sleali, con l'introduzione della nozione di costo medio di produzione. La pratica sleale falsa il mercato a discapito della sicurezza dei lavoratori e della qualità del prodotto. Non da ultimo, cosa di cui sono orgoglioso, visti anche gli ultimi episodi di cronaca, è stata introdotta la misura tesa a combattere quell'infame pratica, troppo spesso presente in alcune realtà, che è il caporalato (Applausi), grazie agli emendamenti del relatore, presidente De Carlo, all'articolo 2.

Era giusto che ci occupassimo anche della grave situazione connessa alla scarsità idrica, di assicurare continuità operativa all'ex Ilva e di supportare le imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale. Per deformazione professionale sono portato come sempre a guardare i numeri per capire quanto importante ed incisivo sia il settore nell'ambito economico nazionale. Ebbene, il valore del sistema agroalimentare italiano complessivamente si aggira intorno ai 621 miliardi di euro di fatturato, il 15 per cento del PIL nazionale, confermandosi un pilastro economico del nostro Paese.

Per quanto riguarda l'export, nel 2023 il settore agroalimentare italiano ha raggiunto la quota di 64 miliardi di euro: un risultato storico mai raggiunto prima, in aumento di circa il 6 per cento rispetto all'analogo dato del 2022. Il dato è destinato ad aumentare se, come già da tempo sta facendo questo Governo, si contrasta il fenomeno dell'italian sounding, che oggi è stimato in un valore di oltre 100 miliardi di euro, e promuovendo sempre con forza il nostro made in Italy. Sono 100 miliardi di euro quelli spesi sul mercato estero da consumatori che pensano di comprare prodotti italiani, ma che invece di italiano hanno solo un'assonanza, cioè il sounding, che richiama il nome italiano, senza la qualità e la sicurezza che contraddistinguono i nostri prodotti.

Ricordo solo il vitivinicolo, come esempio del made in Italy, che vale 45 miliardi ed è un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale. Dal punto di vista occupazionale, con oltre 1,5 milioni di lavoratori impiegati nel 2022, il settore si colloca al 7 per cento del totale di tutto il mondo lavorativo nazionale, in controtendenza rispetto ad altri settori. L'Italia si conferma al primo posto per numero di riconoscimenti conferiti dall'Unione europea: tra il 2020 e il 2021 questi passano da 312 a 315, inclusi DOP, IGP e STG.

Vorrei anche ricordare che proprio lo scorso maggio è stato sottoscritto un accordo tra il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e forestale e Cassa depositi e prestiti, con la collaborazione di un'importante banca italiana, per rendere nuovamente competitivo uno dei comparti che nobilita maggiormente l'industria italiana, incidendo in maniera importante sul PIL nazionale. Alla base dell'accordo c'è la volontà di promuovere politiche creditizie e sinergie destinate allo sviluppo del sistema agricolo rurale e agroalimentare, potendo anche attingere a risorse del PNRR.

Il programma prevede un'azione congiunta per investimenti destinati a filiere agroalimentari, ricerca, innovazione, accesso ai mercati esteri, maggiore efficienza per il risparmio energetico, più attenzione all'economia circolare e al passaggio generazionale, che ha da sempre rappresentato una delle maggiori sfide per l'agricoltura europea, in particolare per quella italiana.

In particolare, la strategia per i giovani e il ricambio generazionale saranno realizzati in maniera diretta attraverso il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e l'intervento di sviluppo rurale per l'insediamento dei giovani nelle nostre imprese agricole. Il fine è quello di offrire uno strumento per attrarre i giovani nel settore agricolo e per consentire di attuare le loro idee imprenditoriali, il tutto da realizzare entro e non oltre il 31 dicembre 2027. Questo a testimoniare, ove ve ne fosse ulteriore bisogno, l'attenzione che il Governo sta dando all'intero comparto, puntando fortemente sul rilancio e sullo sviluppo.

Tornando al decreto, è evidente che sono tanti i temi del settore toccati dal provvedimento, che è stato lungamente oggetto di discussione in Commissione. A tal proposito, consentitemi di ringraziare i relatori, il presidente De Carlo e il senatore Bergesio.

I temi sono tanti, perché ancora una volta il Governo Meloni deve affrontare e risolvere problemi che erano giacenti a causa del poco dinamismo dei Governi precedenti. (Applausi). Non per aprire polemiche, ma da due anni a questa parte è invalsa in quest'Aula la deprimente pratica di criticare a prescindere l'operato del Governo, senza fornire nessuna valida alternativa se non demagogiche quanto inapplicabili proposte che ci portano a fare una sola domanda: dove eravate fino a due anni fa?

Allora, Presidente, è fisiologico che la gente lì fuori, con la quale non abbiamo mai perso il contatto, a differenza di altri, perché rivendichiamo con forza la nostra appartenenza al popolo, ci premi quando si tratta di andare alle urne e di esprimere una preferenza. Il popolo ci premia perché abbiamo presentato un programma e lo stiamo portando avanti con coerenza. La coerenza è il tratto distintivo di questo Governo. Quello che abbiamo detto che avremmo fatto lo stiamo in effetti facendo, con buona pace di chi, uscito precedentemente perdente dalle urne, oggi rivendica soluzioni miracolose che, non si sa perché, non ha attuato quando aveva la forza e i numeri per farlo.

Scusi lo sfogo, Presidente, ma sono anche stanco di essere additato come sostenitore di un Governo antidemocratico, quando è stata proprio la democrazia, con i suoi meccanismi condivisi e accettati, che ci ha dato la possibilità di portare avanti un programma annunciato agli elettori prima delle elezioni, premiato dagli stessi come valido e che oggi abbiamo la sola colpa di attuare come promesso in campagna elettorale.

Pertanto, signor Presidente, ringraziando anche il ministro Lollobrigida e il sottosegretario La Pietra per l'impegno profuso, con l'orgoglio per l'appartenenza a questo Gruppo parlamentare, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia al provvedimento in esame. (Applausi).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1138, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Bongiorno).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Bongiorno.

(Il senatore Segretario Iannone e, successivamente, la senatrice Segretario Valente fanno l'appello).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1138, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti

160

Senatori votanti

159

Maggioranza

80

Favorevoli

99

Contrari

59

Astenuti

1

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 63.

Sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 15).

Presidenza del vice presidente RONZULLI

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto question time), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per le disabilità.

Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

La senatrice Paita ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01234 sulla detenzione della cittadina italiana Nessy Guerra in Egitto, per tre minuti.

PAITA (IV-C-RE). Signor Ministro, Nessy Guerra, cittadina italiana di venticinque anni, è stata arrestata in Egitto e posta sotto processo dopo le accuse di adulterio avanzate dal marito italo-egiziano dal quale si sta separando, rischiando così due anni di carcere e di perdere la custodia della figlia. In Italia, quest'uomo è stato condannato in via definitiva per violenza sessuale, stalking e lesioni verso la precedente compagna, ma il consolato egiziano di Milano non ha trasmesso al tribunale il certificato di condanna, pur essendo stato questo tradotto.

Gli avvocati egiziani che assistono Nessy Guerra hanno nel frattempo presentato appello e convinto sua madre a convertirsi all'islam, con la speranza che, concluso il processo per adulterio, la figlia possa essere almeno affidata alla nonna materna, la quale si trova attualmente con la figlia e la nipote in una località segreta dopo le costanti e violenti minacce ricevute dal marito. Gli avvocati difensori hanno ribadito più volte la fondamentale importanza per le sorti del processo del certificato di condanna del marito di Nessy Guerra, attualmente fermo nel consolato egiziano di Milano, il quale consentirebbe una svolta nel processo e aumenterebbe la possibilità che la figlia venga affidata alla donna italiana o, in alternativa, alla nonna materna, gettando luce sulla capacità vessatoria e la natura violenta del marito.

Gli organi di stampa riferiscono di uno sconcertante e assoluto disinteresse del consolato italiano in Egitto e del Ministro, nonostante i numerosi solleciti della famiglia e dei difensori di Nessy Guerra. È assolutamente urgente che le autorità diplomatiche italiane si attivino rapidamente instaurando appositi canali con le autorità egiziane per sbloccare al più presto l'invio del casellario penale del marito di Nessy Guerra verso il tribunale di Hurghada, al fine di fornire una essenziale prova nel processo.

Signor Ministro, io ho riferito notizie degli organi di stampa, mi auguro però e spero moltissimo di essere smentita. Le chiedo pertanto di sapere quali siano le condizioni di Nessy Guerra e di capire quali sono le azioni che intende adottare per sollecitare la trasmissione di questo certificato e scongiurare l'ipotesi che la figlia di questa persona venga affidata al padre, anche con riferimento a quello che abbiamo appreso circa le condanne a lui attribuite per accuse gravissime.

È necessario quindi che il Governo faccia la propria parte e si attivi in modo tempestivo. Le chiediamo, quindi, di sapere che cosa state facendo, con quali iniziative e con quali tempistiche.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

TAJANI, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Signora Presidente, abbiamo seguito fin dall'inizio il caso della signora Nessy Guerra e della piccola Aisha. È una vicenda che ci sta molto a cuore, come ho ribadito molto chiaramente anche al nuovo ministro degli esteri egiziano Abdelatty, nominato ieri sera, in una lettera che gli ho appena inviato.

La nostra ambasciata mantiene costanti contatti con la connazionale, con i familiari e i suoi legali. Al momento la signora Guerra si trova in Egitto con la bambina ed entrambe sono in buone condizioni di salute. La signora Guerra infatti non è più in stato di detenzione: era stata arrestata il 12 aprile a seguito della denuncia di adulterio presentata dal marito, ma è stata rilasciata due giorni dopo anche grazie all'immediato intervento della nostra ambasciata. La bambina, essendo anche cittadina egiziana, non può lasciare il Paese senza il consenso di entrambi i genitori. Sul punto l'ambasciata sta intraprendendo ogni possibile iniziativa anche in qualità di giudice tutelare per giungere a una soluzione condivisa. Sul piano legale la connazionale ha nominato un avvocato e promosso un giudizio in loco per ottenere l'affido della bambina. Lo scorso 26 giugno il tribunale della famiglia egiziana ha emesso la sentenza di primo grado e ha deciso di non concedere l'affidamento alla madre. In vista del giudizio d'appello, l'avvocato ha chiesto di acquisire e legalizzare il casellario giudiziale del marito della signora Guerra. Abbiamo prontamente sensibilizzato il consolato generale egiziano a Milano e la documentazione legalizzata è ora disponibile. L'ambasciata ne ha dato pronta comunicazione al legale italiano della signora Guerra ai fini della trasmissione alle competenti autorità egiziane. Come facciamo su ogni caso che riguardi i minori, abbiamo dato massima priorità alla questione, assicurando ogni possibile assistenza alla signora Guerra e alla piccola Aisha.

Continueremo a lavorare per difendere la dignità e i diritti delle nostre due concittadine. Lo faremo con le strutture del nostro Ministero, con serietà e riservatezza.

Il nostro obiettivo è giungere a una soluzione positiva e rapida della vicenda nel superiore interesse della minore. Continueremo al contempo a tenere alta l'attenzione politica su questo caso nei nostri contatti con le autorità governative egiziane.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Scalfarotto, per due minuti.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Ministro, la ringrazio. È diventata purtroppo ormai una abitudine per noi vederci in questa situazione per parlare di italiani all'estero. Abbiamo avuto il caso Salis, quelli di Filippo Mosca in Romania e Matteo Falcinelli in Florida e adesso il caso di Nessy Guerra.

Ho ascoltato volentieri la sua risposta, conosco la professionalità e l'operosità dei nostri diplomatici e so che sia quelli a Roma che quelli nella rete diplomatica e consolare si danno da fare al massimo delle loro possibilità. Chiederei però a lei di avere un atteggiamento anche in questo caso un po' meno felpato di quello che ci ha illustrato nei casi precedenti. Sono infatti un po' preoccupato del fatto che i nostri connazionali riescano ad avere l'attenzione del Ministero soltanto quando il loro caso finisce sui giornali. Sempre più spesso accade e, se accade, è perché c'è evidentemente una percezione del fatto che il Ministero, sotto la sua guida, non riesca ad assistere quelle persone nel modo necessario. Altrimenti infatti non diventerebbero casi di cronaca. Si tratta di casi che poi alla fine hanno anche ragione. Lei diceva che Salis farebbe meglio a star zitto. Ma, dal punto di vista di Roberto Salis, sua figlia è uscita di prigione proprio grazie al rumore che ha fatto, al contrario dei consigli che ha ricevuto.

È chiaro che normalmente se si lascia lavorare il Governo nel silenzio, questo può agevolare i contatti diplomatici. Se però poi i risultati non arrivano, capisco che i nostri concittadini ricorrano alla stampa. Anche nel caso di Nessy Guerra, quindi, continueremo a seguire la vicenda.

La preghiamo di farsi sentire e di alzare anche un po' la voce, perché il tono felpato va bene, ma, se poi diventa un sopire, troncare di manzoniana memoria, è evidente che non portiamo i risultati a casa.

PRESIDENTE. Il senatore Paroli ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01241 sull'avvio della nuova divisione centrale del tribunale unificato dei brevetti di Milano - lo dico a beneficio dei cittadini che ci guardano da casa: inaugurato proprio lunedì di questa settimana - e le sue ricadute sul commercio con l'estero, per tre minuti.

PAROLI (FI-BP-PPE). Gentile Ministro - come già si è detto - so che lei ha presenziato lunedì alla importante inaugurazione della divisione centrale del tribunale unificato dei brevetti di Milano, che affiancherà le divisioni di Parigi e Monaco di Baviera e avrà competenza sui contenziosi relativi ai settori medicale-farmaceutico, agroalimentare, fitosanitario e moda, settori davvero importanti per il nostro Paese.

L'assegnazione di una delle divisioni centrali del TUB è un riconoscimento all'Italia quale seconda economia manifatturiera d'Europa e mette Milano, la città che lo ospita, sempre più al centro del nuovo sistema europeo di protezione della proprietà intellettuale, strumento essenziale per tutelare la competitività delle imprese italiane sui mercati esteri. Il risultato è stato ottenuto al termine di un complesso negoziato a livello europeo, in cui il nostro Paese è stato in grado di ottenere questo importante risultato. E non va dimenticato che l'avvio a pieno regime del nuovo sistema brevettuale unificato coincide con l'inizio di una nuova legislatura europea. Anche questo contesto ci deve far riflettere. Ora l'Unione è chiamata a dotarsi di una politica industriale ambiziosa e pragmatica, in grado di rilanciare la competitività e far fronte alle nuove sfide per i settori produttivi. Pensiamo ai rischi geopolitici, alla diversificazione dei mercati di approvvigionamento e di sblocco, all'innovazione tecnologica e ai cambiamenti climatici.

Le chiediamo, signor Ministro, quali ricadute potrà generare effettivamente il nuovo polo giurisdizionale di Milano sulle imprese, sugli operatori del diritto nel settore della proprietà industriale, e quali ulteriori iniziative vogliate promuovere lei e il Governo anche a livello europeo per favorire la competitività delle imprese italiane sui mercati esteri. (Applausi).

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

TAJANI, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Signora Presidente, la nuova sede del tribunale unificato dei brevetti è un risultato dal grande significato politico per l'Italia in ambito europeo: un successo importante anche perché ottenuto al termine di quello che considero un esempio di negoziato europeo virtuoso; un negoziato che il Governo ha condotto con pazienza e pragmatismo. Abbiamo lavorato tutti insieme, a differenza di altre iniziative in passato - Governo, Regione, Comune, magistratura ed esperti - e abbiamo avuto come unica stella polare l'interesse nazionale. Il risultato ottenuto è tangibile e non era affatto scontato, e per questo voglio anche ringraziare i diplomatici e i funzionari della nostra rappresentanza diplomatica presso l'Unione europea. È con il gioco di squadra e con un approccio concreto e non ideologico che si ottengono i risultati in Europa.

Avere in Italia la sede del tribunale unificato dei brevetti è una scelta europeista che fa sempre più di Milano una delle capitali europee dell'innovazione. Le competenze della divisione centrale di Milano riguardano settori chiave del sistema industriale italiano. Penso al settore farmaceutico, alla moda, al design, al fitosanitario e all'agroalimentare: tutti ambiti in cui il saper fare italiano è motore di innovazione, e lo dimostrano i numeri in evidente crescita. L'Italia è al terzo posto per domande di brevetto europeo. Nel 2023 le richieste italiane di brevetti, anche nei settori tecnologici di punta, sono state superiori alla media europea. Grazie alla giurisdizione unificata, le nostre imprese potranno ora tutelare i propri investimenti e brevetti senza dover affrontare procedimenti paralleli in diversi Paesi.

La certezza delle regole è d'altronde il migliore strumento per attirare investimenti stranieri in Italia e sostenere le nostre esportazioni, che sono in costante aumento; merito del dinamismo delle nostre aziende, il cui export vogliamo rafforzare anche con la diplomazia della crescita che ho messo in atto fin dall'inizio del mio mandato. A dicembre organizzeremo a Milano gli stati generali dell'export e li faremo coincidere con la conferenza degli ambasciatori italiani nel mondo.

Anche a livello europeo la competitività deve essere una priorità assoluta, insieme a una politica industriale che metta al centro le imprese e le metta nella condizione di investire e innovare. Nella nuova legislatura europea vogliamo creare un ambiente sempre più favorevole agli investimenti e per questo serve un quadro normativo chiaro e semplificato, che non gravi sulle imprese e tuteli i lavoratori. Il nostro approccio è sempre stato chiaro: portare l'Unione europea su posizioni pragmatiche e non ideologiche, lontane dagli estremismi e più vicine ai bisogni dell'economia reale e dei cittadini.

L'Italia in Europa ha molte cose da dire e da dare. Andiamo avanti sulla scia di un successo come quello del tribunale dei brevetti. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Paroli, per due minuti.

PAROLI (FI-BP-PPE). Signora Presidente, devo dire che ci riteniamo particolarmente soddisfatti dalle risposte del signor Ministro e dalle strategie che il Governo intende attuare per favorire la competitività delle nostre imprese. E questo tanto più alla luce del boom che c'è stato nel 2023: si registrano, infatti, 5.053 nuove domande di brevetti ed è un nuovo record per l'Italia.

È quindi un bene che si guardi all'internazionalizzazione delle nostre imprese senza lasciarle da sole e capendo che strumenti come il tribunale dei brevetti sono fondamentali per la crescita dell'export e delle nostre aziende.

Pertanto, la ringrazio ancora, Ministro, e le auguro buon lavoro. (Applausi).

PRESIDENTE. Il senatore Menia ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01244 sugli accordi con la Spagna volti a consentire la doppia cittadinanza, per tre minuti.

MENIA (FdI). Signor Ministro, il tema che pongo è stato annunciato poc'anzi dalla Presidente, ma vorrei fare un discorso più ampio.

In Italia si parla molto della questione della immigrazione, ma assai poco è dibattuto il tema della nuova emigrazione italiana: pochi italiani sanno, per esempio, che nell'ultimo ventennio risultano emigrati nel mondo circa 1,5 milioni di concittadini, di cui molti sono giovani. È un'emigrazione atomizzata, non come quella di un tempo quando si muovevano intere comunità, magari alla ricerca di un nuovo destino nel nuovo mondo; in questo caso, spesso, si tratta invece di gente formata, di cervelli, di risorse reali che perdiamo.

Vi è poi un altro aspetto, che le pongo, che riguarda la Spagna, e non solo. Parliamo della Spagna, anche perché si tratta di un Paese della Unione europea. Negli ultimi dieci anni abbiamo avuto un movimento di circa 300.000 italiani verso la Spagna: secondo i dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) nel 2021 erano 233.000, mentre secondo l'ultimo approfondimento fatto a Madrid in sede di riunione della rete consolare sono oltre 290.000.

L'ordinamento giuridico spagnolo, come principio generale, impone agli stranieri che chiedono e acquisiscono la cittadinanza spagnola l'obbligo di rinunciare a quella di origine, per cui abbiamo un doppio depauperamento. La Spagna ammette però eccezioni: ci sono Paesi sui quali in sede bilaterale (per esempio Spagna e Francia) è stata ammessa la doppia cittadinanza.

A noi risulta che l'Italia stessa abbia in itinere un accordo da concludere con la Spagna - mi auguro presto, e sono queste le notizie che chiedo di fornirci al signor Ministro - per consentire la doppia cittadinanza e, quindi, il mantenimento per i cittadini italiani della loro cittadinanza. È un fatto che ritengo interessi tutti noi e il sistema Italia. (Applausi).

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

TAJANI, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Signora Presidente, Italia e Spagna sono legate da relazioni particolarmente strette, relazioni tra popoli prima ancora che fra Stati e Governi. La comunità italiana residente in Spagna e quella spagnola in Italia contribuiscono significativamente alla vita economica, sociale e culturale dei due Paesi. La nostra presenza in Spagna è particolarmente significativa, avendo ormai superato le 300.000 unità: è praticamente triplicata nell'ultimo quindicennio. Parliamo - come diceva lei - di un'immigrazione nuova, giovane, qualificata, che si sente europea.

Sin dall'inizio del mio mandato mi sono concentrato sull'efficienza della nostra rete consolare, sulla quantità e qualità dei servizi ai nostri connazionali, in particolare nei Paesi con importanti e crescenti comunità italiane, come appunto la Spagna. Anche per questo ho deciso di riaprire il consolato generale d'Italia a Madrid, che è operativo dallo scorso lunedì.

Sappiamo che molti italiani residenti in Spagna vorrebbero poter acquisire la cittadinanza spagnola, senza però dover rinunciare a quella italiana. Diversamente dalla legge italiana - come lei ricordava - quella spagnola impedisce la doppia cittadinanza. Le uniche eccezioni alla regola in ambito europeo valgono per i tre Paesi confinanti, Francia e Portogallo ed Andorra. Per venire incontro alle aspettative della nostra collettività, abbiamo proposto al Governo spagnolo di siglare un accordo bilaterale in materia. Le autorità di Madrid hanno avviato le procedure interne per la revisione del testo, in un periodo che è però coinciso con le elezioni parlamentari anticipate e la successiva articolata formazione del nuovo Governo a Madrid. Abbiamo letto con favore le parole del ministro degli esteri Albares sull'accordo. Confidiamo ora che il Governo spagnolo passi dalle parole ai fatti. Contiamo quindi sull'impegno fattivo del Governo di Madrid per finalizzare l'intesa quanto prima, nell'interesse dei nostri connazionali che sono ormai pienamente integrati in Spagna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Menia, per due minuti.

MENIA (FdI). Signor Ministro, la ringrazio per la risposta. Il suo impegno, l'impegno del Governo, ci rassicura. Dobbiamo confidare - come è logico - nella volontà del Governo spagnolo, ma era giusto che arrivassero rassicurazioni e, se me lo permette, le chiederò qualcosa in più.

Il tema che ho citato è più vasto - è una questione simile - e riguarda la vicenda dei molti italiani che richiedono di poter riavere la cittadinanza italiana. Parlo dei molti naturalizzati che sono stati costretti alla scelta di rinunciare alla cittadinanza italiana per poter lavorare laddove erano andati. Pur avendo acquisito un'altra cittadinanza, si sentono legati al nostro Paese, sono italiani come noi, hanno la nostra formazione, i nostri valori spirituali, culturali, parlano la nostra lingua.

Su questo, l'ultima legge che incide sulla cittadinanza, la n. 91 del 1992, aveva aperto una finestra proprio perché i naturalizzati possedessero riacquisire la cittadinanza. Io credo sarebbe opportuno da parte del Governo riflettere proprio su questo: ossia far sì che non soltanto coloro che oggi si trovano in Spagna in questa situazione, ma anche i tanti che si trovano in Australia, in Canada - sono lontani, ma si sentono italiani - possano accedere nuovamente a quella cittadinanza che sentono nel sangue, sentono nel cuore, sentono nel loro essere.

Questi sono il mio auspicio e il suggerimento che mi permetto di avanzare al Governo. La ringrazio ancora per la risposta. (Applausi).

PRESIDENTE. La senatrice Sironi ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01245 sulle diverse tipologie di valutazione di impatto ambientale delle opere connesse ai Giochi olimpici di Milano-Cortina del 2026, per tre minuti.

SIRONI (M5S). Signor Ministro, nel 2019 il Comitato olimpico internazionale ha assegnato alle città di Milano e di Cortina l'organizzazione dei Giochi olimpici invernali del 2026. Nel dossier di candidatura si legge che il piano complessivo di realizzazione dei giochi prevedrà una valutazione ambientale strategica complessiva (VAS), che sarà condotta da una commissione ad hoc, e sarà inoltre sottoposto ad una specifica valutazione per evitare ogni possibile impatto sulla conservazione della biodiversità e del patrimonio culturale, al fine di garantire che si tengano in conto dei fattori ambientali in sede di sviluppo delle azioni strategiche.

Le autorità coinvolte dovranno stabilire se i progetti dovranno essere preliminarmente sottoposti a una valutazione di impatto ambientale (VIA) specifica, sotto la responsabilità delle Regioni. Già l'allora Ministro della transizione ecologica aveva informato che, tra i diversi interventi previsti all'interno di siti della rete Natura 2000, alcuni hanno comportato o comporteranno la necessità di attuare la procedura di deroga prevista dalla direttiva habitat, a seguito di valutazione di incidenza conclusa con esito negativo, e che il Ministro stava curando la trasmissione alla Commissione europea delle misure di compensazione.

Va considerato che il piano degli interventi interessa l'intera regione alpina; che le Dolomiti dal 2009 sono patrimonio Unesco; che la nuova pista da bob, che si è deciso di iniziare a costruire a Cortina nonostante il parere contrario dello stesso CIO, occupa un intero crinale della conca d'Ampezzo, che è uno dei più importanti contesti montani al mondo, interamente sottoposto a vincolo paesaggistico; che il progetto non è stato sottoposto alla valutazione di impatto ambientale prevista dalla direttiva del 2011, nonostante l'infrastruttura abbia un impatto ambientale, idrogeologico, forestale, paesaggistico ed ecosistemico significativo; che per la realizzazione della pista è stata tagliata una foresta di larici secolari di 20.000 metri quadrati, senza alcuna valutazione ambientale, nonostante il taglio degli alberi sia una delle attività elencate nell'allegato 2 della direttiva.

Nelle Regioni coinvolte sono diverse le opere da realizzare o su cui insistono i progetti di ristrutturazione. In Lombardia, per esempio, si pensi ai villaggi olimpici: quello di Milano impermeabilizza il 90 per cento dei 250.000 metri quadri dell'intera superficie; o, sempre a Milano, il PalaItalia Santa Giulia, il palazzetto destinato ad ospitare le gare di hockey maschile, per il quale nel gennaio del 2019 il dossier dava atto della necessità della preliminare pubblicazione della valutazione ambientale strategica. Tuttavia, nel decreto del Presidente del Consiglio del 2022 si afferma che il piano degli interventi rileva quale programma finanziario non assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica e quindi approva il piano predisposto dalla Simico senza alcuna indicazione della VAS.

Anche il piano complessivo delle opere olimpiche, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio nel settembre del 2023, non è stato sottoposto alla valutazione ambientale prevista dalla direttiva, che viceversa la procedura di VAS deve essere effettuata su piani e programmi che possano avere significativi impatti sull'ambiente.

Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda procedere alle valutazioni ambientali omesse, prima della completa realizzazione delle opere olimpiche, in ossequio alle direttive europee e alla legislazione nazionale di settore; quale sia la tempistica entro cui si procederà alla nomina dei membri della nuova Commissione VIA-VAS e quando avrà inizio la procedura stessa. (Applausi).

PRESIDENTE. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, onorevole Pichetto Fratin, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

PICHETTO FRATIN, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Signora Presidente, con riferimento a quanto richiesto dalla senatrice interrogante, che ringrazio, occorre premettere che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha da sempre monitorato, in stretta collaborazione con la società infrastrutture Milano-Cortina 2026 SpA e la Fondazione Milano-Cortina 2026, tutti gli aspetti relativi alle valutazioni ambientali connesse alle opere relative ai Giochi olimpici.

Dall'esame della documentazione fornita dalla predetta società, si è rilevato che alcune opere rientravano nell'ambito della pianificazione di settore e degli strumenti urbanistici già vigenti. Pertanto non era necessario lo svolgimento di un'ulteriore e autonoma valutazione ambientale strategica (VAS). Resta fermo che, qualora le opere costituiscano variante, i relativi piani di riferimento debbano essere sottoposti a VAS. Invece, alcuni degli interventi sono sottoposti a VIA o a verifiche di assoggettabilità, nonché a valutazione di incidenza ambientale in presenza di interferenze con i siti della rete Natura 2000, che lei ha citato.

In ogni caso, nell'espletamento delle varie procedure di valutazione è stata evidenziata la necessità di garantire per tutti gli interventi la valutazione degli effetti cumulativi derivanti dall'insieme delle progettualità che insistono sullo specifico territorio. Inoltre, in relazione al programma di realizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, è prevista una procedura di VAS complessiva per l'intero territorio interessato dai giochi, sulla base di un protocollo d'intesa tra le Regioni e le Province autonome interessate. Le valutazioni ambientali dovranno svolgersi nel rispetto della normativa nazionale ed euro-unitaria.

Per quanto concerne la nomina dei membri della nuova commissione VIA-VAS, ad oggi sono stati nominati 41 componenti sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute; le restanti nomine sono in corso di perfezionamento e garantiranno il giusto equilibrio tra le diverse professionalità richieste per la commissione, oltre che quelle di genere. È mia intenzione procedere rapidamente alla nomina degli ulteriori componenti per garantire il plenum della commissione, la cui operatività è sempre stata garantita anche in questa breve fase di transizione, perché comunque era in prorogatio e continuava ad operare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Sironi, per due minuti.

SIRONI (M5S). Signor Ministro, non sono per nulla soddisfatta della risposta, anche perché questa valutazione cumulativa degli interventi sinceramente non l'ho vista, come non l'hanno vista i cittadini, nel senso che non esiste un elenco esaustivo delle opere, sia stabili, sia temporanee, legate all'iniziativa, registrando di fatto mancanza di comunicazione, pubblicità e trasparenza.

Apparirebbe opportuno, a questo punto, quantomeno la realizzazione di un portale unico della trasparenza dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, che dia la possibilità di individuare tutte le opere sia di competenza della Fondazione sia della Simico sia di Anas, di monitorare passaggi e l'iter delle opere, sia stabili che temporanee, le spese relative all'organizzazione, alla promozione dei giochi, oltre alle valutazioni di impatto ambientali con dati disaggregati in formato aperto. Di fatto, si sta intervenendo su un territorio già molto fragile e si sta intervenendo senza una valutazione preventiva dell'effetto cumulativo degli interventi che vengono posti in essere. Penso semplicemente al fatto di aver privilegiato i collegamenti via strada invece di quelli via ferro. Non si è fatto il collegamento dall'aeroporto Orio al Serio, non si sono collegate le città di Cortina e di Bormio con un trenino, magari anche carino dal punto di vista turistico. Si sono costruite strade, si è consumato suolo. L'impatto ambientale è altissimo, ma ciò non risulta da nessuna parte, come non risultano le misure di compensazione dovute. (Applausi).

PRESIDENTE. Il senatore Nicita ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01243 sulle misure per fronteggiare la crisi idrica nel Mezzogiorno, per tre minuti.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico interroga il Ministro e, per suo tramite, il Governo, su quella che chiamare emergenza diventa ormai un termine desueto, perché è una urgenza che è emersa. Ieri «Il Sole 24 ore» in prima pagina evidenziava questo disastro ambientale in corso. Noi non abbiamo soltanto una Italia spaccata dalle iniziative legislative di questo Governo, ma ormai spaccata anche dal punto di vista dell'urgenza climatica.

Tale urgenza riguarda tutto il Mezzogiorno, la Puglia, la Campania, la Calabria, la Basilicata, anche la Sardegna e soprattutto la Sicilia. Vengo ad alcuni dati. Come noi diciamo da tempo (da mesi e anche l'anno scorso abbiamo iniziato a sottolineare questi aspetti al Governo) tali Regioni registrano una situazione insostenibile.

In questo momento, in Sicilia, più di cento Comuni hanno l'interruzione della fornitura di acqua potabile. Il lago di Pergusa, un luogo storico raccontato anche dalla nostra letteratura antica, si è prosciugato: un ecosistema distrutto e urgenza dal punto di vista del turismo. Nella Sicilia orientale, abbiamo raggiunto un livello di precipitazioni, negli ultimi sei mesi, inferiore a quello che già vi era stato, più di dieci anni fa, con la crisi climatica e idrica della Sicilia.

Sono state fatte diverse iniziative, anche dai Governi precedenti, che hanno impostato il tema della siccità sul piano nazionale, in alcuni casi con un piano, Italia Sicura. Niente è stato fatto in particolare nella Sicilia. Pensate che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, persino l'associazione che raggruppa diversi centri di dialisi ha lanciato l'allarme per la carenza dell'acqua.

È un tema che riguarda tutto il Mezzogiorno, ma il punto fondamentale è che i dati pubblicati sembrano non interessare il Governo. Quindi, la prima cosa che noi chiediamo a lei, signor Ministro, e al Governo, è se siete a conoscenza di questi dati, se siete a conoscenza del fatto che non si parla ormai soltanto di emergenza, ma di vera e propria desertificazione. I danni che sono stati calcolati, per esempio in Sicilia, raggiungono ormai i due miliardi. Abbiamo intere parti del territorio agricolo desertificate, con una crisi irreversibile anche nel settore della zootecnia. A fronte di questo, tutta una serie di attività, che pure erano state promesse dal Commissario che voi avete nominato, non sono state realizzate.

Da questo punto di vista, la nostra richiesta è, innanzitutto, se siete a conoscenza di questi dati. Poi, di sapere che cosa avete fatto fino a questo momento, ma soprattutto se non ritenete che sia necessaria, per quanto ormai tardiva, una cabina di regia di tutto il Governo con il Commissario per cercare di capire come fare, a partire da quei fondi PNRR che avete spostato, soprattutto per il Sud, sul Fondo di sviluppo e coesione. Stiamo parlando di diversi miliardi che non hanno trovato applicazione, così come su tutta la parte che riguarda il dissesto idrogeologico.

Noi possiamo semplicemente dare voce alle tante persone che in questo momento vivono una disperazione, non soltanto per le proprie attività agricole del momento e i danni che subiscono, ma perché vedono e sono consapevoli del fatto che c'è una irreversibilità che si è mantenuta. Quindi, da questo punto di vista siamo già in una zona di danno, non di ricostituzione di ciò che c'era prima. Ci chiediamo a questo punto perché questo Governo, che pure ha nominato un ministro della siccità che per ironia della sorte si chiama Dell'Acqua, ritenga che noi si debba avere non soltanto un'autonomia differenziata, ma anche un'autonomia di desertificazione. (Applausi).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Nicita. Per correttezza non è un Ministro, ma un commissario.

Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, onorevole Pichetto Fratin, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

PICHETTO FRATIN, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Grazie, Presidente, e grazie agli interroganti.

In merito ai quesiti posti, lo scorso 6 maggio il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, per la durata di dodici mesi, in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio siciliano. Per l'attuazione dei primi interventi sono stati stanziati 20 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato, con successiva ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile, commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti, attraverso la predisposizione di un piano che deve garantire in primis l'approvvigionamento idropotabile della popolazione. Il piano può essere chiaramente rimodulato ed integrato, anche con ulteriori risorse finanziarie, sulla base della necessità di finalizzare o ampliare le misure previste. Lo scorso 7 giugno è stato approvato il piano degli interventi, comprensivo di 138 attività, per un importo complessivo pari ai 20 milioni di euro già stanziati, più 1 milione e 200.000 euro a valere sulle risorse regionali. Il Dipartimento della protezione civile segnala che, a seguito di interlocuzione con il commissario delegato, sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare la necessità di azioni aggiuntive per fronteggiare l'emergenza in atto.

Per quanto attiene alle altre Regioni meridionali, si segnala che attualmente nelle Regioni Basilicata e Calabria vi sono alcune zone classificate in criticità con grado di severità media, connessa al mancato soddisfacimento dei fabbisogni idrici. Siamo in fase di valutazione degli effetti di "medicazione" delle azioni poste in essere. In ogni caso, allo stato attuale non sono comunque pervenute richieste di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale.

Accanto alle ordinarie competenze attribuite al MASE in materia di prevenzione dei fenomeni siccitosi, si ricordano le azioni messe in atto sin dallo scorso anno con il decreto-legge siccità, contenente una serie di misure utili ad incrementare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e la riduzione della dispersione di risorse idriche, anche attraverso la nomina del Commissario straordinario nazionale, che si avvale, nella propria azione, dei dati forniti dagli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorità di bacino.

Lei ha detto che l'Italia è spaccata dalle iniziative del Governo. La realtà è antica, mi permetta. Ahimè, abbiamo 2.391 gestori del servizio idrico. Proprio in Sicilia c'è ancora la situazione di maggiore difficoltà nel creare l'accorpamento, per ragioni locali. L'ultima rimasta è la Provincia di Trapani, in questo caso. Stiamo andando avanti spingendo le realtà, proprio per arrivare a ridurre quei 2.391 gestori, che è il disegno nazionale che ha passato tre Governi (quindi non è da accreditare a questo Governo), a una forza tale da permettere di superare una situazione che, a livello nazionale, ci dà il 42 per cento di perdite sul sistema idrico e ci crea difficoltà su questo sistema. Naturalmente queste sono poi le conseguenze di interventi che sono sempre di emergenza e invece non dovrebbero essere di emergenza. Al di là del cambiamento climatico, che non è imputabile al Governo, in questo caso rispetto alla siccità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Nicita, per due minuti.

NICITA (PD-IDP). Grazie, signor Ministro. Questa risposta per me è la resa del Governo alle questioni che abbiamo evidenziato, perché pensare di avere un'iniziativa il 6 maggio e un'altra il 7 giugno, con 20 milioni per 140 interventi, significa assicurare poche decine di migliaia di euro per ogni intervento. D'altra parte lei, per la posizione che riveste, cioè quella di Ministro dell'ambiente, si rende conto che qui non siamo di fronte ad un evento, ma ad un fenomeno, che viene annunciato da tendenze che sono misurate ormai da anni. Quindi non si può pensare che si scopre l'emergenza il 6 maggio, e il 7 giugno si fa qualcosa tra cui, tra l'altro, dare soltanto 20 milioni rispetto ad una questione che ha già superato i 2 miliardi di danni solo in Sicilia, per non parlare delle altre Regioni d'Italia. In realtà questo ritardo è dovuto sia all'inerzia del Governo sia, in fondo, all'eco di un forte negazionismo climatico che solo questo Governo ha, che si misura adesso con la consapevolezza dei danni e che produce questo effetto. Non credere al fatto che non piove significa semplicemente non rendersi conto non soltanto delle esigenze che ci sono oggi, ma soprattutto di quelle che riguardano le generazioni future.

La Sicilia in questo momento è assetata, come la Sardegna, la Calabria, la Campania, la Basilicata. C'è un Sud che non ha ricevuto attenzione e che nei prossimi mesi vivrà situazioni ancora più drammatiche. Non è possibile avere questo tipo di risposte né tantomeno affidarsi al presidente Schifani, che è commissario di tutto ma che sostanzialmente si sta caratterizzando per aggiungere ai danni della Sicilia il danno della sua inerzia personale. (Applausi).

PRESIDENTE. La senatrice Murelli ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01242 sulla programmazione del G7 inclusione e disabilità, per tre minuti.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, ministro Locatelli, nell'ambito della Presidenza del G7, l'Italia ha promosso per la prima volta in assoluto a livello ministeriale il G7 Inclusione e disabilità, una nuova linea ministeriale che consentirà ai Paesi del G7 di confrontarsi sui temi dell'inclusione e della disabilità, di condividere strategie e impegni per contrastare le discriminazioni e garantire il diritto alla piena partecipazione civile, sociale, lavorativa ed economica. In particolare, il tema della disabilità è sempre stato affrontato nella prospettiva dell'inclusione, ma bisogna andare oltre e valorizzare la persona investendo sui talenti e sulle competenze di ognuno. In questa prospettiva è stato organizzato il G7 che potrà costituire un'occasione concreta per rafforzare gli impegni e valorizzare anche l'esperienza che l'Italia sta portando avanti recentemente, adottando i decreti attuativi sulla riforma in materia di disabilità, e che molti Paesi ci riconoscono come un modello da seguire.

Il G7 è stato organizzato in Umbria e si terrà il 14, 15 e 16 ottobre 2024. La prima sarà una giornata di inclusione, perché avverrà in piazza ad Assisi, con il coinvolgimento delle associazioni e delle famiglie.

Signor Ministro, le chiedo pertanto se ci siano altre informazioni sull'organizzazione del G7 e se vi siano prime indicazioni sui temi che verranno trattati. (Applausi).

PRESIDENTE. Il ministro per le disabilità, dottoressa Locatelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.

LOCATELLI, ministro per le disabilità. Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti. Un G7 è sempre un'occasione importante e un altissimo livello di confronto tra i Paesi, ma credo che questa volta, con la linea ministeriale sull'inclusione e la disabilità, avremo un confronto ancora più importante perché parleremo di persone. Per la prima volta nella storia da quando esistono questi confronti, quindi dagli anni Settanta quando sono stati creati i G7, e per la prima volta nella storia, il Governo italiano, che ha la Presidenza del G7 del 2024, ha inserito nel documento finale dei leader un paragrafo destinato all'inclusione e alla disabilità. Credo quindi che sarà un evento davvero storico e importante, che ho voluto realizzare nella maniera più concreta e più partecipata possibile, per rendere davvero un'idea di condivisione, di partecipazione, di pace. Un segnale che daremo nella piazza di Assisi il 14 ottobre, dove sono invitati tutti a partecipare: anche questa è una modalità che si usa per la prima volta nella storia. Andiamo a scardinare qualche prassi, perché il 14 ottobre la stretta di mano ce la daremo come Italia insieme alle persone, insieme alle famiglie, insieme alle associazioni, insieme ai cittadini. Questo è quello che vogliamo dimostrare, ossia che l'Italia sta trainando non solo nel nostro Paese il cambiamento, con la riforma per la disabilità che mira a una prospettiva diversa, mira a valorizzare le potenzialità e non a guardare i limiti nelle persone. Diciamo che stiamo scardinando davvero alcune prassi che sono consolidate anche nella presa in carico della persona con disabilità e della sua famiglia, tante complicazioni burocratiche, con la promozione ad esempio del progetto di vita e la semplificazione dell'accertamento dell'invalidità civile. Vogliamo chiederlo però anche a tutti gli altri Paesi, in Europa e nel mondo. Vogliamo fare da traino in Italia, in Europa e nel mondo per dimostrare concretezza. Non si può sempre e solo parlare, sempre e solo usare parole o filosofie per descrivere la disabilità. Noi sappiamo bene che ci sono dei problemi che riguardano anche l'integrazione sociosanitaria e la vita quotidiana, ma dobbiamo parlarne. Questo è il momento di cambiare e possiamo farlo a tutti i livelli istituzionali, anche ai più alti.

Mi aspetto quindi dal G7 degli impegni concreti, che guardino anche al futuro, all'intelligenza artificiale, per esempio, oppure alla messa in sicurezza delle persone con disabilità nei momenti di emergenza umanitaria, nelle crisi delle emergenze climatiche o magari anche nei conflitti. Serve davvero una strategia condivisa su temi storici, ma anche su temi che sono attuali e molto innovativi.

Il 15 ottobre ci sarà questa giornata con cinque panel, dove porteremo all'attenzione otto priorità, alcune delle quali ho appena anticipato. Ci sarà poi la giornata del 16 ottobre nel corso della quale, seguendo tutte le prassi e i protocolli, i Ministri firmeranno la Carta di Solfagnano con degli impegni concreti per cercare di rinnovare il nostro Paese insieme agli altri Paesi ed avere una voce più forte, un'unica voce che metta al centro la persona. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Murelli, per due minuti.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, ringrazio la ministra Locatelli per l'importante lavoro che sta portando avanti per far conoscere il modello italiano anche in altri Paesi e trovare accordi di collaborazione e cooperazione tra diversi Stati in modo che le persone disabili, le famiglie, i caregiver, ma anche gli stessi professionisti (sociali, sanitari ed educatori) non si sentano lasciati soli, migliorando la loro vita quotidiana, sociale e lavorativa, pensando al loro futuro.

Le famiglie e le associazioni le riconoscono il lavoro che sta facendo, come ho visto diverse volte ed anche quindici giorni fa quando siamo andati ad inaugurare Casa bella, inaugurata a Bettola, in provincia di Piacenza, per una realtà straordinaria per il Dopo di noi.

Si è trattato sicuramente di un percorso complesso, creato grazie alla partecipazione delle associazioni, superando il mero assistenzialismo e investendo sulle competenze di ogni persona.

Grazie, Ministro, per la sua risposta e per farsi ambasciatrice del modello Progetto di vita nel mondo, dando voce ad ogni persona disabile e ad ogni associazione. (Applausi).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (question time) all'ordine del giorno è così esaurito.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 16 luglio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 16 luglio, alle ore 11, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 15,48).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (1138)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

         Per l'Allegato recante le modificazioni apportate dalla Commissione al decreto-legge, si rinvia all'Atto Senato 1138-A (pagg. 12-42). Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 205.

ARTICOLI DA 1 A 16 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE E ALLEGATI I E II

Capo I

INTERVENTI A TUTELA DELLE IMPRESE DEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA E PER LA TRASPARENZA DEI MERCATI

Articolo 1.

(Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, florovivaistiche, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di contenere le congiunture avverse derivanti dal conflitto russo-ucraino, ivi incluso l'approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria, nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo, al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico e a quello della pesca e dell'acquacoltura sono realizzati gli interventi urgenti di cui ai seguenti commi.

2. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 « Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina », relativi agli aiuti di importo limitato.

2-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo le parole: « e della pesca » sono inserite le seguenti: « nonché alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, disciplinate dalla legge 20 novembre 2017, n. 168 ».

3. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e agroalimentare » sono sostituite dalle seguenti: « , agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura »;

b) dopo le parole: « degli approvvigionamenti alimentari, » sono inserite le seguenti: « nonché attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, ».

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 3, tenendo conto, quale criterio di assegnazione del beneficio della copertura degli interessi, dell'avvenuta stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti e prevedendo che l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente, la dotazione del Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4-bis. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate le particolari criticità produttive e la necessità di recupero e di rilancio della produttività e della competitività, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei settori indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle relative organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori. I contributi di cui al presente comma sono concessi tramite l'ISMEA.

4-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 4-bis.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, complessivamente pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario;

b) quanto a 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario;

c) quanto a 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e al contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu.

5-bis. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, sono concessi contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al precedente periodo, nonché il limite del contributo per singolo intervento.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

6. All'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attività di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge, i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025. ».

7. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« Art. 16-bis. - (Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 - 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. ».

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024, con riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per investimenti effettuati da imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell'acquacoltura fino al 31 dicembre 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sono determinate le modalità per il rispetto del predetto limite. Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli investimenti di cui al precedente periodo risultino inferiori al predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il credito di imposta di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato a cura dell'Agenzia delle entrate e riassegnazione in spesa.

9. Agli oneri di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

9-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di produzioni vegetali » sono inserite le seguenti: « con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali »;

b) le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

9-ter. Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, l'accesso a tutte le funzionalità del sistema Carta dell'uso dei suoli, i termini di cui al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 6 del medesimo regolamento sono stabiliti, limitatamente all'anno 2024, al 31 agosto. Sono fatte salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9-quater. L'articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è abrogato.

Articolo 1-bis.

(Disposizioni urgenti relative alla carta di pagamento « Dedicata a te »)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Al fine di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere sul fondo di cui al comma 2, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a valere sulle risorse del medesimo fondo, è autorizzato a trasferire, previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso, la somma di euro 4 milioni all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede alla successiva erogazione ai comuni sulla base delle documentate richieste da questi pervenute. L'ANCI fornisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la rendicontazione delle somme erogate ».

Articolo 1-ter.

(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100)

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

« i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4;

i-ter) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli interventi di cui al capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2023, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 »;

b) dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

« 3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter), il soggetto gestore del Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, le denunce di danno ricevute, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere i-bis) e i-ter) del comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies ».

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura)

1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti per il proprio personale dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;

b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. All'articolo 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, il primo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione, l'INPS procede alla pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

7-ter. L'INPS è autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità. ».

4. All'attuazione del comma 3, l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2-bis.

(Interventi in materia di ammortizzatori sociali)

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. I periodi di trattamento di cui al presente comma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

2. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente comma non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, può essere concesso, per l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le risorse relative al limite di spesa di cui al primo periodo possono essere destinate anche a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Articolo 2-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro)

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « la decadenza dal beneficio » sono inserite le seguenti: « e di rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e irregolare »;

b) dopo le parole: « il personale ispettivo dell'INL » sono inserite le seguenti: « , compreso il personale ispettivo del Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL, ai sensi dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ».

2. L'INPS è autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 403 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 111 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ai fini dei commi 2 e 3, l'INPS e l'INAIL sono autorizzati per l'anno 2024 a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta per titoli ed esami, su base regionale, anche svolta mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, le amministrazioni possono coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previ interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.

Articolo 2-quater.

(Disposizioni urgenti in materia di Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura)

1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo; il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica nonché il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del settore agricolo ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 2-quinquies.

(Disposizioni urgenti in materia di Banca dati degli appalti in agricoltura)

1. Al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo è istituita, presso l'INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui contenuti, sia in forma analitica che aggregata, accede il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL.

2. Alla Banca dati di cui al comma 1 si iscrivono le imprese, in forma singola o associata, di cui all'articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge 31 marzo 1979, n. 92, che intendono partecipare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentiti l'INPS, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono individuati i requisiti di qualificazione dell'appaltatore, in relazione alla struttura imprenditoriale, all'organizzazione di mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione oggetto di appalto, la documentazione per la verifica del loro possesso, le informazioni relative alle imprese di cui al comma 2 già disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti pubblici, le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle competenze tecnico-specialistiche e dell'apparato organizzativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa a garanzia dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto nonché delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti dell'impresa stessa impiegati nell'appalto. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, l'INPS rilascia all'impresa richiedente un'attestazione di conformità.

4. Alla stipula del contratto di appalto le imprese di cui al articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge n. 92 del 1979 rilasciano al committente la polizza fideiussoria assicurativa di cui al comma 3.

5. La stipula o l'esecuzione del contratto di appalto in violazione di quanto disposto dai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, a carico del committente e dell'appaltatore, della sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000, senza applicazione della procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. L'irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo di un anno a decorrere dalla notifica dell'illecito, l'iscrizione o la permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

6. Alle attività di cui ai commi da 1 a 5 l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 3.

(Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora, dalla flavescenza dorata e dalla Xylella fastidiosa e per garantire il funzionamento della società AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali)

1. Le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa del fenomeno denominato « moria del kiwi », dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4 del presente articolo. Le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della « moria del kiwi » sul proprio territorio, come definita dal Servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni è effettuata sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della « moria del kiwi ».

4. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 44 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali 4 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e 40 milioni di euro per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario;

c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

5. Il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, quanto a 1 milione di euro, e mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che restano acquisite all'erario, quanto al restante milione di euro.

5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 855 è inserito il seguente:

« 855-bis. Il fondo di cui al comma 855 può essere altresì utilizzato dalle regioni per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus ».

5-ter. La dotazione del fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

6. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di consentire l'operatività del Fondo e la sua gestione, compreso il sostegno alla realizzazione dei sistemi informatici e all'implementazione delle procedure finanziarie. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 225, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

7. La dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali, di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

8-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per l'attuazione di misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura di cui al periodo precedente. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

8-ter. Le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio 2023 e fino al mese di maggio 2024 e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, previa verifica del nesso di causalità tra l'evento siccitoso e i danni riportati, possono accedere, nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 5. Per la relativa procedura, si applicano le disposizioni di cui ai comma 1, 2 e 3 del presente articolo.

8-quater. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare esclusivamente agli interventi di cui al comma 8-ter. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Articolo 3-bis.

(Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli)

1. I registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono collegati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, attraverso la digitalizzazione degli adempimenti. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio decreto definisce le modalità attuative del presente articolo, sentite le organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola.

Articolo 4.

(Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

« o-bis) "costo medio di produzione": il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e comunicata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

o-ter) "costo di produzione": il costo relativo all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento. »;

b) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter). »;

c) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: « comprese quelle relative ai prezzi » sono inserite le seguenti: « stabiliti nel rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter) »;

d) all'articolo 3, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Nelle convenzioni e nei regolamenti che disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari è inserito l'obbligo di osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

6-ter. I titolari e i gestori dei mercati di cui al comma 6-bis, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all'interno dei mercati, inoltrano tempestiva denuncia ai sensi dell'articolo 9 all'ICQRF.

6-quater. L'accertata violazione della normativa in materia di pratiche sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, commessa da un fornitore titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso, costituisce ipotesi di grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato. »;

d-bis) all'articolo 8, comma 2, lettera b), dopo le parole: « tutte le informazioni necessarie » sono inserite le seguenti: « , in particolare mediante l'acquisizione dei documenti contabili relativi alle attività di vendita e ai relativi servizi, ».

e) all'articolo 10, dopo il comma 12 è inserito il seguente:

« 12-bis. In deroga al comma 12, al contraente al quale sia stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è consentito, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell'illecito. In relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma 2, costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione. ».

2. Al fine di potenziare i sistemi informatici a disposizione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per lo svolgimento delle attività di propria competenza finalizzate alla piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono assegnati al suddetto Istituto 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al relativo onere, pari ad 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Al fine di finanziare le spese di funzionamento dei sistemi informatici a disposizione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) di cui al comma 2, sono assegnati al suddetto Istituto 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 4-bis.

(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 139 a 142 sono sostituiti dai seguenti:

« 139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenuti a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a: a) 30 tonnellate annue per il frumento duro; b) 40 tonnellate annue per frumento tenero; c) 80 tonnellate annue per il mais; d) 40 tonnellate annue per l'orzo; e) 60 tonnellate annue per il sorgo; f) 30 tonnellate annue per l'avena; g) 30 tonnellate annue per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola. Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.

140. Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale e dell'Unione europea, ovvero importate da Paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui al comma 139 entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

141. Le modalità di applicazione dei commi da 139 a 142 sono stabilite con uno o più decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

142. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno provveduto a comunicare con le modalità e nei tempi previsti dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A chiunque non rispetta le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma 141 ».

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4-ter.

(Interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese ».

2. Al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese »;

b) all'articolo 9, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il beneficio di cui alla presente lettera non si applica se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 ».

3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al primo periodo sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese ».

4. All'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese ».

Articolo 5.

(Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. ».

2. L'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

2-bis. La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a sei anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intende scaduto alla data di cessazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per sei anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitare con le modalità previste dal secondo periodo nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2-ter. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 423 è inserito il seguente:

« 423-bis. Le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dal comma 423, primo periodo, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari ».

2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano agli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.

Articolo 5-bis.

(Misure urgenti per garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole)

1. Al fine di garantire la continuità di produzione di energia da biogas funzionale all'esercizio delle attività di produzione primaria, nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive agricole, all'articolo 24, comma 8, alinea, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: « che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi » sono sostituite dalle seguenti: « i cui regimi incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ».

2. Per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l'utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera a), del medesimo decreto per biometano autoconsumato è da intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale anche per il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in altro sito purché il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d'origine e che consenta un beneficio analogo a quello che deriverebbe dall'applicazione delle predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito.

Capo II

MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA), DELLA BRUCELLOSI BOVINA, BUFALINA, OVINA E CAPRINA E DELLA TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA, NONCHÉ PER IL CONTENIMENTO DEL GRANCHIO BLU

Articolo 6.

(Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana)

2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, il Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2-bis. Al fine di contenere la diffusione della peste suina africana e dare attuazione al Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA), sino al 31 dicembre 2028 è consentita la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo.

3. Al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione »;

2) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi del comma 1-bis anche nelle zone indenni adiacenti alla zona infetta ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali ai fini di contrastare la diffusione dell'epidemia »;

3) dopo il comma 9-ter è inserito il seguente:

« 9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6 del presente articolo »;

b) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. - (Misure urgenti per la tutela della salute pubblica correlate alla diffusione della peste suina africana attraverso il potenziamento delle Forze armate e l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile). - 1. Al fine di prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla diffusione della peste suina africana (PSA), i piani di cui agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'articolo 1 del presente decreto, nonché le misure adottate dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sono attuati anche mediante il personale delle Forze armate ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, un contingente composto di un massimo di 177 unità del personale delle Forze armate è autorizzato a svolgere le attività di cui al comma 1 per un periodo non superiore a dodici mesi, nei limiti delle risorse di cui al terzo periodo del presente comma. Le relative spese di personale e le spese di funzionamento, nel limite massimo di euro 1.750.000 per l'anno 2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025, sono a carico del Commissario straordinario di cui all'articolo 2. Al personale impiegato nell'ambito delle attività di cui al comma 1 del presente articolo possono essere corrisposti compensi per prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, in misura non superiore a 55 ore mensili pro-capite per il personale impiegato nei gruppi operativi territoriali e a 20 ore mensili pro-capite per il restante personale.

3. Limitatamente all'esecuzione delle attività di cui al comma 1, al personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri, che agisce nei Gruppi operativi territoriali di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 5/2023 del 24 agosto 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2023, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e lo stesso personale può procedere alla identificazione di persone, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l'attività, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

4. Il personale militare di cui al comma 3, nell'esecuzione delle operazioni di bio-regolazione, può utilizzare le dotazioni di armamento di cui è fornito, ove compatibili con le attività di cui al comma 1.

5. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale militare di cui al comma 1 del presente articolo, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sono a carico di quest'ultimo.

8. Il Commissario straordinario è autorizzato a integrare la pianificazione degli interventi e delle iniziative occorrenti per fronteggiare il contesto d'urgenza, entro il giorno 15 giugno 2024. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite le competenze funzionali dei sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, anche rispetto all'attuazione della pianificazione commissariale. ».

3-bis. All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185 ».

Articolo 7.

(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu - Callinectes sapidus)

1. Al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus), di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, di promuovere e di sostenere la ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e di acquacoltura, nonché di contribuire alla difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato il Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus). Il Commissario straordinario è individuato tra i soggetti dotati di professionalità specifica e di competenza gestionale per l'incarico da svolgere e resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Con la medesima procedura di cui al primo periodo si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Al Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, spetta un compenso nella misura massima di 132.700 euro comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal quarto periodo, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

2. Con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto, che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni, collocata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La struttura opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.

3. Alla struttura di cui al comma 2 è assegnato un contingente di personale non dirigenziale, dipendente dalle seguenti pubbliche amministrazioni:

a) n. 1 unità dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) n. 1 unità dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

c) n. 1 unità dal Ministero dell'economia e delle finanze;

d) n. 1 unità dal Ministero del turismo;

e) n. 1 unità dal Reparto Pesca Marittima del Corpo delle capitanerie di porto;

f) n. 1 unità dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) n. 1 unità dal Ministero della salute.

4. Il contingente di cui al comma 3 è integrato, nei limiti di ulteriori 6 unità, dal personale non dirigenziale degli enti territoriali interessati dagli interventi, previa intesa con gli enti predetti. Il personale assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 non appartenente al Ministero presso cui è collocata la struttura è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Per la corresponsione al personale della struttura di cui al comma 2 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto è autorizzata la spesa di euro 65.841 per l'anno 2024 e di euro 112.871 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali »" della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario trasmette al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu (Callinectes sapidus). Nel piano di intervento di cui al primo periodo sono individuate, tra le altre, le seguenti misure:

a) misure di difesa della biodiversità degli habitat colpiti dall'emergenza;

b) misure di prelievo della specie granchio blu, incentivando la progettazione e la realizzazione di nuovi attrezzi per la cattura;

c) interventi di messa in opera di strutture idonee a contenere l'invasione delle suddette specie;

d) altri investimenti atti a impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico;

e) investimenti a sostegno alla ripresa delle attività economiche esercitate dalle imprese di pesca e acquacoltura.

6. Per la redazione del piano di intervento di cui al comma 5 il Commissario straordinario può avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentite le regioni interessate dalle misure attuative del piano, approvano con proprio decreto il piano di intervento di cui al primo periodo.

7. Il Commissario straordinario provvede, altresì, all'attuazione delle misure previste dal piano di intervento di cui al comma 5, a mezzo di ordinanze adottate previa intesa con le regioni e le provincie autonome interessate dalla misura o dall'intervento oggetto di attuazione. Il Commissario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

8. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 5 e 6, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, senza alcun onere a suo carico, delle strutture del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, sulla base di apposita convenzione.

9. All'attuazione del piano di cui al comma 5 sono destinati 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, 3 milioni di euro per l'anno 2025 e 6 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

10. Il Commissario straordinario riferisce periodicamente al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate.

11. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi del comma 9.

Articolo 8.

(Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina)

1. Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina e di valutare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, è nominato un Commissario straordinario nazionale. Il Commissario straordinario nazionale è nominato per un periodo di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario straordinario nazionale e dei soggetti che collaborano con lo stesso è compatibile con altri incarichi pubblici.

2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dall'allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4, e parte II, capitolo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, e adotta provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite, anche promuovendo e sovraintendendo i processi afferenti all'attuazione dei piani di autocontrollo aziendale e all'applicazione di programmi vaccinali in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.

3. Il Commissario straordinario nazionale di cui al comma 1 può avvalersi di un sub-commissario, dallo stesso designato, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità analoghi a quelli richiesti per il Commissario straordinario nazionale. Al sub-commissario sono attribuiti specifici settori di intervento, nonché funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Commissario. L'incarico di sub-commissario è compatibile con altri incarichi pubblici.

4. La Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso la quale opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni dello stesso, provvedendo in tale ambito al solo rimborso delle spese, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento di missione, eventualmente sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al fine di supportare le predette funzioni, alla Direzione generale della salute animale può essere assegnato un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente da pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

5. Al commissario straordinario e al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese nei limiti di cui al comma 4.

6. Per la corresponsione al contingente di personale di cui al comma 4 di compensi per lavoro straordinario e di buoni pasto e missioni è autorizzata la spesa di euro 76.720 per l'anno 2024, di euro 125.160 per l'anno 2025 e di euro 54.800 per l'anno 2026. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede, quanto a euro 76.720 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026, e, quanto a euro 125.160 per l'anno 2025 e a euro 54.800 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

Capo III

MISURE URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA, PER L'EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) E PER IL RAFFORZAMENTO DEI CONTROLLI NEL SETTORE AGROALIMENTARE

Articolo 9.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)

1. Allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, nonché nello svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione in materia di tutela agroalimentare demandati all'Arma dei carabinieri, preservando i controlli nell'ambito delle competenze in materia ambientale, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel libro primo, titolo IV, capo V, sezione I, dopo l'articolo 161-bis è aggiunto il seguente:

« Art. 161-ter. - (Personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare). - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.

2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:

a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia agroalimentare;

b) i requisiti che il predetto personale deve possedere, nonché le relative attività di formazione e aggiornamento. »;

b) all'articolo 174-bis, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, che, ferme restando la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il Comandante generale, per i compiti militari, e la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale altresì del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per lo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni del relativo Ministero. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari è retto da un generale di corpo d'armata che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi dipendenti, collocato in soprannumero rispetto all'organico. L'incarico di vicecomandante del Comando è attribuito al generale di divisione in servizio permanente effettivo del ruolo forestale; »;

c) all'articolo 174-bis, il comma 2-quater è sostituito dal seguente:

« 2-quater. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce gli obiettivi strategici generali del Comando di cui al comma 2, lettera a), nelle materie riconducibili alle attribuzioni dei Ministeri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica. ».

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9-bis.

(Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1, 2 e 4-bis entro i termini previsti è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Nel caso di un piccolo produttore che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 2, le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024 ».

Articolo 9-ter.

(Disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche)

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, entro trenta giorni non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore ».

2. All'articolo 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Gli incaricati della revisione legale dei soggetti di cui all'articolo 59, comma 1-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, certificano che il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della suddetta legge sia stato calcolato sulla pertinente quota di fatturato e che sia stato versato all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei tempi e con le modalità previste dal comma 6 del presente articolo. Le certificazioni devono essere inserite sul portale informatico del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

3. Le disposizioni cui al comma 2 si applicano anche ai contributi dovuti a partire dall'anno 2020.

4. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9-quater.

(Incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA)

1. Al fine di razionalizzare e di aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, implementando la gestione e lo sviluppo del SIAN, nonché al fine di razionalizzare e di contenere la spesa pubblica, la società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - SIN S.p.A. è incorporata di diritto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata « Agenzia ».

2. L'Agenzia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di SIN S.p.A., ivi inclusi i compiti e le funzioni a essa attribuiti dalle disposizioni vigenti.

3. Il Registro delle imprese provvede alla cancellazione di SIN S.p.A. su richiesta dell'Agenzia, da presentare successivamente al completamento delle attività di cui al comma 4.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il bilancio di chiusura di SIN S.p.A. e la situazione patrimoniale della società sono deliberati dagli organi in carica alla data dell'incorporazione e trasmessi all'Agenzia, che informa il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Ai componenti degli organi di SIN S.p.A. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati, fino alla data dell'incorporazione di cui al comma 1. Per gli adempimenti di cui al comma 4, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute entro il termine di cui al medesimo periodo.

6. Le risorse finanziarie e i beni strumentali materiali e immateriali di SIN S.p.A., come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui al comma 4, sono trasferiti al fondo di dotazione dell'Agenzia di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, per trasferire sul capitolo 1525 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a decorrere dall'anno 2024, le risorse stanziate sul capitolo 1982 del medesimo stato di previsione della spesa.

8. Il personale a tempo indeterminato di SIN S.p.A., in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per effetto dell'incorporazione di cui al comma 1, è trasferito alle dipendenze dell'Agenzia, previo espletamento di una procedura di selezione pubblica finalizzata all'accertamento dell'idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere anche sulla base dell'esperienza maturata presso la società di provenienza. La procedura di selezione pubblica, da svolgere secondo le modalità indicate con atto del direttore dell'Agenzia, è completata entro due mesi dalla data della pubblicazione del decreto di approvazione della tabella di comparazione di cui al comma 9.

9. Il direttore dell'Agenzia provvede all'inquadramento del personale di SIN S.p.A. nei corrispondenti ruoli dell'Agenzia, sulla base di una tabella di comparazione definita con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, assicurando che la spesa massima sostenuta dall'Agenzia per il personale proveniente da SIN S.p.A. non ecceda quella prevista nel bilancio di previsione di SIN S.p.A. per l'anno 2024 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia è modificata in misura corrispondente al numero dei dipendenti presenti in servizio e di un numero di posti equivalente sul piano finanziario alle facoltà assunzionali dell'Agenzia maturate e disponibili a legislazione vigente, incrementato del numero dei dipendenti a tempo indeterminato di SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia.

11. Il direttore dell'Agenzia provvede altresì all'adozione delle modifiche necessarie ad adeguare lo statuto, il regolamento di organizzazione e il regolamento del personale in conseguenza dell'incorporazione di cui al comma 1.

12. Dalla data dell'inquadramento di cui al comma 9, al personale proveniente da SIN S.p.A. si applica mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 7:

a) il trattamento economico fondamentale in godimento al restante personale dipendente dell'Agenzia;

b) un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, in caso di trattamento economico fondamentale percepito in SIN S.p.A. alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto maggiore rispetto al trattamento economico fondamentale in godimento al personale dipendente dell'Agenzia, fatti salvi gli elementi del trattamento economico qualificati non riassorbibili da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva;

c) un trattamento retributivo accessorio fino a concorrenza dell'eventuale differenza tra il trattamento economico complessivo spettante, a parità di inquadramento, al personale dell'Agenzia e il valore complessivo dei trattamenti economici di cui alle lettere a) e b) con corrispondente incremento del Fondo risorse decentrate e del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato dei dirigenti;

d) il regime previdenziale in godimento.

13. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il direttore dell'Agenzia predispone un piano triennale, che trasmette al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, contenente le azioni necessarie ad assumere in proprio le attività di gestione unitaria del SIAN e finalizzato alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'intervento pubblico in materia di controlli nel settore agroalimentare e di digitalizzazione, al fine di conseguire il maggior risparmio di spesa possibile.

14. Per l'attuazione degli obiettivi previsti dal piano di cui al comma 13 del presente articolo, all'articolo 01 del decreto legislativo del 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « il Ministero » sono sostituite dalla seguente: « AGEA »;

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) indirizzo, coordinamento e monitoraggio del SIAN di cui all'articolo 15. Ad AGEA sono attribuiti i compiti di organizzazione, governo e sviluppo del SIAN, fatti salvi gli ambiti di competenza del Ministero, come individuati in un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

Capo IV

NORME IN MATERIA FAUNISTICA E VENATORIA NONCHÉ MISURE IN MATERIA DI UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA E DI RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE DEL MARE

Articolo 10.

(Guardie venatorie)

1. All'articolo 27, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, delle associazioni agricole rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. ».

1-bis. Al fine di potenziare l'azione di contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA), all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa) ».

Articolo 10-bis.

(Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2024, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni avviene, limitatamente all'anno 2024, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Articolo 11.

(Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

1. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge, 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Entro il 30 giugno 2024 la Cabina di regia approva la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica, elaborata ai sensi del comma 4-ter »;

2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Entro il 31 maggio 2024 le autorità di bacino distrettuali individuano e trasmettono al Commissario straordinario di cui all'articolo 3, per il territorio di competenza, le misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica. Per le finalità di cui al presente comma gli enti competenti in materia di tutela e gestione delle risorse idriche collaborano con le autorità di bacino distrettuali.

Entro il 31 ottobre 2024 le autorità di bacino distrettuali trasmettono al Commissario straordinario la ricognizione delle risorse che concorrono al contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, già contenute nelle programmazioni dell'ultimo quinquennio. Ai fini di cui al terzo periodo, per programmazioni si intendono il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, di cui al comma 516 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché le programmazioni relative ad interventi finanziati a valere su linee di finanziamento europee, comprese quelle di competenza di amministrazioni diverse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ultimo quinquennio.

4-ter. Entro il 15 giugno 2024, il Commissario straordinario di cui all'articolo 3 trasmette alla Cabina di regia, sulla base dei dati comunicati dalle autorità di bacino distrettuali, la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, per il contrasto della scarsità idrica. »;

3) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 5. In coerenza con il programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3 e con la ricognizione delle risorse disponibili risultante dalle comunicazioni di cui al comma 4, sono destinate agli interventi di urgente realizzazione di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, le risorse, complessivamente pari a 102,030 milioni di euro, derivanti dalla rimodulazione delle risorse del Piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il Commissario di cui all'articolo 3 provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione dei predetti interventi di cui all'Allegato 1 e all'Allegato 2. Le relative risorse confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2. Per gli interventi di cui all'Allegato 2, il Commissario straordinario stipula con i soggetti attuatori previsti a legislazione vigente un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il coordinamento delle modalità di attuazione delle opere finanziate a valere sulle distinte fonti di finanziamento.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 18,105 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,640 milioni di euro per l'anno 2025, a 23,095 milioni di euro per l'anno 2026, a 22,877 milioni di euro per l'anno 2027, a 12,119 milioni di euro per l'anno 2028, a 9,864 milioni di euro per l'anno 2029 e a 1,327 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede a valere sulle somme autorizzate dall'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 » e, al quinto periodo, le parole « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;

2) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: « opera » sono inserite le seguenti: « , anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, »;

3) al comma 3, lettera f), le parole da: « ; provvede » fino alla fine della lettera sono soppresse;

4) al comma 3 lettera g), le parole « , da finanziare nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, per favorirne il recupero in alternativa alla dismissione » sono soppresse;

5) al comma 3, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti:

« h-bis) coordina la ricognizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 4-bis, terzo periodo;

h-ter) verifica e coordina la proposta di elenco delle misure più urgenti, di immediata e breve attuazione, strutturali e gestionali, di cui all'articolo 1, comma 4-ter. »;

6) al comma 6, all'ottavo periodo, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 »;

c) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati.

2. Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, all'allegato A sono premessi gli Allegati 1 e 2, di cui agli Allegati I e II al presente decreto.

2-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni sono predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico già fissati ».

Articolo 12.

(Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un dipartimento denominato « Dipartimento per le politiche del mare », da disciplinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012. Il Dipartimento cura l'attuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche del mare, previste dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del comma 1, è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento per le politiche del mare. A decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi del comma 1, la Struttura di missione per le politiche del mare istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2022 è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche del mare di cui al comma 1.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, presso il Dipartimento per le politiche del mare sono istituiti due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata di due unità di personale dirigenziale generale e di due unità di personale dirigenziale non generale, aggiuntive rispetto all'unità di personale dirigenziale generale e alle due unità di personale dirigenziale non generale già assegnate alla struttura di missione di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo e l'incarico di Capo del Dipartimento possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di 930.791 euro per l'anno 2024 e di 1.595.642 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.

4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato, in aggiunta al contingente di 15 unità di personale non dirigenziale già assegnato alla struttura di missione di cui al comma 2, un ulteriore contingente di sette unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e di quattro unità di personale non dirigenziale equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 612.278 euro per l'anno 2024 e di 1.049.619 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.

5. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, al Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi degli articoli 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e 12, comma 11, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, già attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 2 del presente articolo. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 50.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 204.167 euro per l'anno 2024 e di 350.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sulle risorse di cui al comma 7 del presente articolo.

6. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 2 alla data di cui al medesimo comma 2, secondo periodo, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 3 nell'ambito del contingente di ventisei unità complessive di cui al comma 4, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche del mare alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al comma 2, secondo periodo, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 3 e gli incarichi di lavoro dipendente non dirigenziale di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al primo periodo del presente comma, non possono avere decorrenza anticipata rispetto alla data di soppressione della Struttura di missione ai sensi di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 2, secondo periodo, si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

7. Agli oneri derivanti dai commi 3, 4 e 5, pari a 1.747.236 euro per l'anno 2024 e a 2.995.261 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 1.010.744 euro per l'anno 2024 e a 1.732.704 euro a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a 736.492 euro per l'anno 2024 e a 1.262.557 euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 12-bis.

(Disposizioni in materia di conferimento di incarichi)

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché agli incarichi dei relativi vice impegnati nella cura delle attività di vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico intero comparto di materia ».

2. L'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli iscritti agli ordini professionali già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che proseguono la loro attività professionale. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Capo V

MISURE URGENTI PER LE IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

Articolo 13.

(Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA)

1. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. ».

2. All'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'attuazione del presente comma il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 728, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».

2-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 39 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, fino a concorrenza dell'ammontare delle spese e dei costi sostenuti ».

2-ter. All'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo le parole: « salute, di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente » sono inserite le seguenti: « . Ove le bonifiche ambientali siano completate, le ulteriori disponibilità che eventualmente residuano possono essere destinate » e la parola: « , nonché » è soppressa.

Articolo 14.

(Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale)

1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali non deriva un rischio grave e imminente, il CTR dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione di esercizio è disposta con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o alla infrastruttura cui è specificamente riferibile la carenza rilevata. ».

2. Al fine di assicurare la pronta operatività e l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle previste dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, finalizzate a prevenire incidenti rilevanti negli impianti di interesse strategico nazionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2022, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane. Agli oneri derivanti dal presente comma e dall'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, per il personale specialista con decorrenza 1° gennaio 2020, per il quale non si è conclusa nell'anno 2023 la selezione interna, complessivamente pari a euro 535.173 per l'anno 2024, si provvede quanto a euro 300.000 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno e quanto a euro 235.173 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 del presente articolo, all'articolo 17-bis, comma 5, alinea, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, dopo le parole: « specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori » sono inserite le seguenti « ovvero, nel limite di 25 unità, al personale che, nell'ambito dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, espleta le predette funzioni specialistiche ».

Articolo 15.

(Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale)

1. All'articolo 1, comma 8.4, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Sino a tale data può essere prorogato, su istanza dei commissari, in deroga al termine massimo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero a qualsiasi altro termine massimo previsto dalla legge, anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie dei predetti complessi aziendali. ».

2. All'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Se ricorrono ragioni di urgenza nelle more della prevista vendita, l'affittuario può essere individuato anche in deroga a quanto sopra prescritto. In tal caso il contratto di affitto è risolutivamente condizionato alla vendita. Il commissario straordinario redige una relazione sulle ragioni di urgenza riscontrate e la trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy e al comitato di sorveglianza. ».

Articolo 15-bis.

(Tutela degli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico)

1. Nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria di imprese di interesse strategico nazionale, nel caso in cui la vendita dei compendi aziendali, effettuata all'esito di una procedura di evidenza pubblica, sia dichiarata nulla o sia annullata in conseguenza di vizi di atti della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita, gli effetti della vendita restano fermi nei confronti degli acquirenti e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente.

Articolo 15-ter.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato I

(di cui all'articolo 11, comma 2)

« ALLEGATO 1

(di cui all'articolo 1, comma 5)

Regione

Intervento

Emilia-Romagna

 

Riqualificazione e tele-controllo delle opere di derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo lungo l'asta principale

Emilia-Romagna

 

Opere di stabilizzazione e di ripristino dell'efficienza nel tratto Attenuatore (progressiva 0,098 km) - Reno (progressiva 2,715 km) del Canale Emiliano Romagnolo

Lazio

 

Interconnessione per riutilizzo dall'impianto di depurazione di Fregene - adduttrice consorzio bonifica

Piemonte

 

Canale Regina Elena e Diramatore Alto Novarese-Interventi di manutenzione straordinaria delle gallerie e di vari tratti di canale per il miglioramento della tenuta idraulica, del trasporto della risorsa idrica e del risparmio idrico, nei comuni di Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, Bellinzago Novarese e Cameri in provincia di Novara - 1° lotto-2°, 3° e 4° stralcio funzionale

 ».

 

Allegato II

(di cui all'articolo 11, comma 2)

« ALLEGATO 2

(di cui all'articolo 1, comma 5)

Regione

Intervento

Lombardia- Trentino-Alto Adige

Realizzazione nuove opere di regolazione del lago d'Idro

Veneto

Lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell'Adige con bacinizzazione dal fiume per il contenimento dell'acqua dolce a monte dello stesso

 ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di contenere le congiunture avverse, derivanti dal conflitto russo-ucraino» inserire le seguenti: «e dall'incremento dei prezzi dei carburanti».

1.450 (già em. 1.4)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole:  «settore cerealicolo» inserire le seguenti:  «, al settore vitivinicolo»;

          b) dopo le parole: «granchio blu" (Callinectes sapidus)» inserire le seguenti:  «ed agli attacchi di peronospora della vite (Plasmapora viticola),»

1.451 (già em. 1.7)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all'anno precedente,» con le seguenti: «Le imprese agricole, singole e associate, anche in forma cooperativa, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023 o in un periodo consecutivo di dodici mesi che decorre dal primo giorno di uno dei mesi del 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari e/o una riduzione delle quantità prodotte e/o abbiano registrato un incremento dei costi delle materie prime e di quelli energetici, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno o ai dodici mesi precedenti».

1.452 (già 1.8)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: «Le imprese agricole» fino alle parole: «rispetto all'anno precedente, » con le seguenti: «Le imprese agricole, singole e associate, anche in forma cooperativa, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023 o in un periodo consecutivo di dodici mesi che decorre dal primo giorno di uno dei mesi del 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari e/o una riduzione delle quantità prodotte e/o abbiano registrato un incremento dei costi delle materie prime e di quelli energetici, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno o ai dodici mesi precedenti.».

1.453 (già em. 1.12)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»

          b) sostituire le parole: «possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento» con le seguenti: «è sospeso, per dodici mesi il pagamento»

1.11

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con le seguenti: «Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» e le parole: «possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento» con le seguenti: «è sospeso, per dodici mesi il pagamento».

1.16

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: "dell'acquacoltura," inserire le seguenti: "nonché le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,".

1.454 (già em. 1.21)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «nell'anno 2023» inserire le seguenti: «e nell'anno 2024»

          b) sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

1.25

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «pari almeno al 20 per cento» con le seguenti: «pari almeno al 10 per cento».

1.455 (già 1.27)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «pari almeno al 20 per cento» ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «ovvero che abbiano registrato un incremento dei costi delle materie prime».

1.456 (già sub 1.28/1)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 2 sostituire le parole: "o hanno subito una riduzione della produzione pari almeno al 30 per cento", con le seguenti: "o che hanno subito una riduzione della produzione pari almeno al 40 per cento.".

1.31

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «della parte capitale».

1.33

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel caso in cui il mutuo oggetto della sospensione sia nella fase iniziale del periodo di ammortamento e la quota interessi risulti prevalente nell'importo della rata medesima, la sospensione per la durata di 12 mesi del pagamento della rata del mutuo si applica sia alla quota capitale sia alla quota interessi.» e al secondo periodo, dopo le parole: «delle misure di cui al primo» inserire le seguenti: «e al secondo».

1.457 (già em.1.38)

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese del settore agroalimentare, anche attraverso il sistema dei confidi, all'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 11-quater è sostituito con il seguente: "11-quater. Per l'adozione dei provvedimenti di revoca ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al venir meno di un volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, i tre esercizi consecutivi rilevanti iniziano a decorrere non prima dell'esercizio 2024".»

1.458 (già em. 1.41)

Fregolent, Musolino

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

          «b) dopo le parole: «degli approvvigionamenti alimentari,» sono inserite le seguenti: «nonché attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", relative agli aiuti di importo limitato.».

          b)  al comma 4, dopo le parole: «anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)», sono inserite le seguenti: «I decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono altresì modificati al fine di sostituire i riferimenti ai regimi di aiuti "de minimis" con quelli al "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", relative agli aiuti di importo limitato.».

1.42

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) dopo le parole: "degli approvvigionamenti alimentari," sono inserite le seguenti: "nonché attraverso interventi destinati alla copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31 dicembre 2021, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», relative agli aiuti di importo limitato"»;

          b) al comma 4, dopo le parole: «anche attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)», inserire le seguenti: «I decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono altresì modificati al fine di sostituire i riferimenti ai regimi di aiuti "de minimis" con quelli al "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", relative agli aiuti di importo limitato.».

1.47

Aurora Floridia, Giacobbe

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «stipulazione di una polizza assicurativa contro i», con le seguenti: «certificazione dei».

1.459 (già 1.52/1)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «1 milione», ovunque ricorrano, con le seguenti: «5 milioni».

1.53

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «Con decreto» con le seguenti: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti»;

          b) sostituire le parole: «possono essere destinate» con le seguenti: «sono destinate, per l'anno 2024,»;

          c) dopo la parola: «nonché» aggiungere le seguenti: «nel limite complessivo di 32 milioni per l'anno 2024»;

          d) dopo il comma 7, aggiungere le seguenti: «quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.54

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «Con decreto» con le seguenti: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti» e le parole: «possono essere destinate» con le seguenti: «sono destinate, per l'anno 2024,».

1.56

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 5, dopo la parola: «nonché» aggiungere le seguenti: «nel limite complessivo di 32 milioni per l'anno 2024».

     Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere le seguenti: «quanto a 32 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.460 (già em. 1.59)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 5, dopo le parole «imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura» aggiungere le seguenti: «, nella misura di almeno 12 milioni di euro,»

1.461 (già em. 1.68)

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          «5-quater. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono essere destinate nel limite complessivo di 5 milioni di euro ai produttori di soia».

1.462 (già 1.61/1)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 5-bis, sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «7 milioni».

     Conseguentemente, al comma 5-ter sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «7 milioni».

1.463 (già sub 1.61/2)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 5-ter, sostituire le parole: «delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.», con le seguenti: «corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

1.464 (già 1.70)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo il comma 5-ter aggiungere il seguente:

          «5-quater. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024". Ai maggiori oneri di cui al presente comma pari a 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.81

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 7, lettera b), capoverso «Art. 16-bis», comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo quelli riguardanti il solo acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature effettuati dai coltivatori diretti per importi complessivi non inferiori a 15.000 euro.».

     Conseguentemente al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

          b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, per un ammontare pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.82

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 7, lettera b), capoverso «Art. 16-bis», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelli riguardanti il solo acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature effettuati dai piccoli imprenditori della pesca per importi complessivi non inferiori a 10.000 euro.».

     Conseguentemente al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «40 milioni» con le seguenti: «50 milioni»;

          b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, per un ammontare pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.84

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

          «7-bis. Al fine di garantire l'erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi nella percentuale massima prevista dal Piano di gestione del rischio in Agricoltura per l'anno 2024, per l'anno 2024 è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro nel Fondo di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

          7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

     a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.».

1.465 (già em. 1.94)

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          «9-quinqies. All'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite con le seguenti: «160 milioni di euro per l'anno 2024».

1.466 (già em. 1.102)

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

          «9-quinques. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete».

1.467

Cattaneo

Precluso

Al comma 9-bis, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) le parole: "31 dicembre 2024" sono soppresse.»

1.468 (già 1.91)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo il comma 9-quater, aggiungere i seguenti:

          «9-quinquies. All'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "100 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite con le seguenti: "160 milioni di euro per l'anno 2024".

          9-sexies. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-quinquies, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.469 (già 1.103)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

          «9-quinquies. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete".».

1.470 (già 1.109)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo il comma 9-quater, inserire il seguente:

          «9-quinquies. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,".».

1.471 (già em. 1.111)

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 9-quater, aggiungere il seguente:

          «9-quinquies. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «la propria qualifica» sono aggiunte le seguenti: «,compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"».

G1.450

Rojc

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138);

     premesso che:

          sono recentemente emersi, in sede di interpretazione, alcuni dubbi circa la qualifica come rifiuti dei residui derivanti da manutenzione e, in particolare, della gestione forestale e della manutenzione del verde, che oltre a generare dubbi e rischi di contestazione sui regimi autorizzativi, ne disincentivano l'applicazione da parte degli operatori, con una destinazione alla gestione rifiuti di una significativa quantità di sostanze ed oggetti che potrebbero essere utilmente destinati ad altri cicli produttivi; ciò ha determinato una situazione complessa, con il rischio di chiusura di molti impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili, di danni per le imprese e di aumento di costi per le amministrazioni locali;

          in un'ottica di economia circolare e di promozione delle fonti rinnovabili di energia, occorre fare chiarezza in merito alla possibilità di applicare la qualifica di sottoprodotti anche ai residui derivanti da attività di cura del verde e gestione forestale, dei residui derivanti da attività di manutenzione e servizio, nonché dei prodotti agricoli o alimentari invenduti in quanto non più destinati al mercato o al consumo umano e che vengano impiegati in altri cicli produttivi, come ad esempio l'impiego energetico, se non determinano rischio ambientale o sanitario, ovvero che non risultino contaminati da materiali misti o che non necessitino comunque di operazioni di cernita prima del loro impiego;

          sarebbe opportuno inoltre specificare che, in merito alla nozione di cura e manutenzione, l'attività di gestione e cura del verde, pubblico o privato, così come le attività di servizi e di manutenzione svolte in altri settori, siano da considerarsi attività economiche e produttive, realizzando servizi e risultati in termini di cura e gestione dei beni su cui vengono effettuate;

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità, in un'ottica di economia circolare e di promozione delle fonti rinnovabili di energia, di chiarire l'estensione della qualifica di sottoprodotto, al fine di ridurre la produzione di rifiuti valorizzando le risorse naturali riutilizzandole per produzione energetica da fonte rinnovabile riducendo l'utilizzo del fossile.

1.0.450 (già 1.0.11)

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

          «Articolo 1-0.bis (Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61)

          1. Al comma 3 dell'articolo 20-sexies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

          "i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto indennizzi parziali di cui all'art. 12.".»

1-bis.450 (già 1.0.30/1)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, capoverso "2-bis" sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «6 milioni».

1-ter.0.450 (già 1.0.10)

Nicita

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quater

(Compensazioni per arresto definitivo dell'attività di pesca)

          1. In merito alle procedure di compensazione inerenti le demolizioni derivanti dall'arresto definitivo dell'attività di pesca, di cui all'articolo 20 del Reg. (UE) 1139/2021, esaurite le graduatorie di merito per ciascuna GSA, le eventuali risorse residue previste nei rispettivi GSA ed inerenti i sistemi di pesca ivi indicati sono ripartite nella medesima GSA sulla scorta di sistemi di pesca individuati a prescindere dalla LFT, senza alcun trasferimento ad altre GSA.».

1-ter.0.451 (già 1.0.12)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quater

(Credito di imposta gasolio utilizzato in agricoltura e pesca)

          1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

          2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

          3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2024.

          4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

          5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

          6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 140,1 milioni di euro per l'anno 2024.».

1-ter.0.452 (già 1.0.14)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-quater

(Moratoria per imprese agricole, acquacoltura e pesca)

          1. Le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e della pesca e dell'acquacoltura che alla data del 1° luglio 2022 risultino essere contraenti di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, a tasso di interesse variabile, nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2024 sia sospeso sino al 31 dicembre 2024. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

          2. La richiesta prevista al comma 1 è inviata da debitore al soggetto finanziatore il quale con richiesta telematica, con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera A), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 31 dicembre 2024 e che siano state sospese ai sensi del comma 1.

          3. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 2, ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 1. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 per cento dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

          4. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 1, le procedure esecutive in relazione all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 1. In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 1, corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. La garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 giugno 2024. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

          5. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50 per cento del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 2 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo.

          6. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

          7. La sezione speciale di cui al comma 2 viene finanziata con risorse pari a 200 milioni per l'anno 2024.

          8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.».

2.1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter , della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera a), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81".

2.450 (già em. 2.2)

Fregolent, Musolino

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter , della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera a), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.».

2.6

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Precluso

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatte salve le disposizioni di maggior favore,».

2.7

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «contributi dovuti  per il proprio personale dipendente dai», aggiungere le seguenti: «coltivatori diretti e dai».

2.9

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: "nelle zone agricole" con la seguente: "nei territori".

2.10

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 31 luglio 2023, n. 100," aggiungere le seguenti: "nonché nelle zone agricole dei comuni indicati dalle ordinanze del Commissario delegato per la della Regione Toscana n. 98 del 15 novembre 2023, n. 108 del 1° dicembre 2023 e n. 128 del 22 dicembre 2023 ricadenti nell'ambito territoriale delle Province individuate con le delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023,".

2.451 (già 2.12)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: « trovano applicazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «trovano applicazione nella misura del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;»

     Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: « 67,45 milioni di euro» con le seguenti: « 104,7 milioni di euro».

2.452 (già em. 2.13)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono fatte salve eventuali agevolazioni contributive di miglior favore spettanti ai datori di lavoro agricolo interessati.».

2.14

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "Sono fatte salve eventuali agevolazioni contributive di miglior favore spettanti ai datori di lavoro agricolo interessati.".

2.453 [già sub. 2.0.100/8 (testo corretto) (])

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli eventi atmosferici alluvionali, siccitosi, e alle grandinate, frane e inondazioni occorsi nei mesi di maggio e giugno 2024»

2.20

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, nel limite di spesa complessiva di 50 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni per l'anno 2025, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

          2-ter. L'esonero di cui al comma 2-bis si applica anche in caso assunzione con contratto a tempo determinato di durata almeno triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate per ciascuno anno.

          2-quater. L'esonero contributivo di cui al presente articolo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

          2-quinquies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 50 milioni per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

          a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.".

2.23

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

          «2-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024".

          2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.33

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 156, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano al personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima."

     Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e nel settore della pesca".

2.36 (testo 2)

Verducci, Franceschelli, Martella

Precluso

          Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: «4-bis. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, si avvale dei funzionari di gara addetti al controllo e disciplina delle corse e manifestazioni ippiche.

          4-ter. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, e della delibera commissariale n. 98 del 20 novembre 2001 approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali il 19 marzo 2002, i funzionari di gara partecipano allo svolgimento delle corse e manifestazioni ippiche e provvedono al controllo sulla regolarità tecnica e sportiva delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella e all'adozione dei provvedimenti disciplinari loro riservati in base alle rispettive competenze come definite dalla vigente normativa regolamentare. Le finalità di controllo e disciplina vengono perseguite dai funzionari di gara nelle diverse qualifiche loro attribuite dai Regolamenti delle corse e manifestazioni sella.

          4-quater. Il reclutamento. la formazione e la nomina dei funzionari di gara spetta al Dipartimento della sovranità alimentare e dell'Ippica - Direzione generale per l'Ippica, secondo le norme disciplinate dal "Regolamento per l'istituzione e la tenuta del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 e adottato con decreto ministeriale del 23 febbraio 2015, n. 11930.

          4-quinquies. I funzionari di gara esercitano la loro attività verso un corrispettivo definito dalla "Disciplina dei compensi spettanti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano" approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 2017, n. 82001. I funzionari di gara sono "funzionari onorari", in quanto l'attività lavorativa prestata costituisce oggetto di servizio volontariamente prestato su incarico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

          I lavoratori dipendenti di Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricoprire l'incarico di funzionario di gara, prestando la propria collaborazione fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione e autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza.

          4-sexies. I compensi ai funzionari di gara di cui al comma 4-quinquies, sono soggetti all'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi fino a 15.000 euro non costituiscono base imponibile ai fini fiscali, né ai fini del calcolo delle detrazioni da lavoro dipendente. Qualora l'ammontare complessivo dei compensi superi il limite di 15.000 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo, su cui si applicheranno gli scaglioni secondo le norme del Testo unico delle imposte sui redditi.

          4-septies. I compensi dei funzionari di gara sono assoggettati alla tutela previdenziale INPS Gestione separata cui il funzionario di gara dovrà iscriversi. Le trattenute INPS si applicano sulla parte di compenso che eccede i 5.000 euro, di cui due terzi a carico del committente e un terzo a carico del funzionario di gara. Il funzionario di gara provvede a stipulare una autonoma assicurazione per la copertura dei rischi inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa.

          4-octies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4-bis a 4-septies, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.37

Verducci, Franceschelli, Martella

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti: « 4-bis. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella italiano spetta, per ciascuna giornata di corse ovvero per ciascun incarico ricevuto, un'indennità di funzione e il rimborso delle spese nonché, in casi specifici, un'indennità aggiuntiva. L'ammontare delle indennità, le condizioni e le modalità per la loro erogazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.

          4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»".

2.38

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

          "4-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

          4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

2.454 (già em 2.40)

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".».

2.41

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          "4-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore".

2.455 (già em.2.42)

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore.».

2.456 (già em. 2.45)

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

          «4-bis. .Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono procedere alla raccolta del prodotto presso le aziende dei soci come attività accessoria al conferimento oppure nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, utilizzando propri lavoratori dipendenti.»

2.457 (già em. 2.47)

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

          «4-bis. Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021, non si applica per lavori inerenti ad attività forestali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34 effettuate da imprese forestali iscritte in apposito Albo Regionale che applicano il contratto collettivo nazionale del settore agricolo o forestale stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.»

2.0.450 (già em. 2.29)

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 )

          1. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: «i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto gli indennizzi parziali di cui all'articolo 12.»

2-bis.450 ([già 2.0.100 (testo corretto)/2)])

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «straordinarie ondate di calore,» inserire le seguenti: «ciascuna Regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, con apposita ordinanza urgente di sanità pubblica e igiene, ad efficacia immediata, definisce i presupposti e le condizioni,»;

          b) sostituire la parola: «effettuate» con le seguenti: «da effettuare»;

          c) dopo le parole: «31 dicembre 2024» inserire le seguenti: «e conseguentemente»;

2-bis.451 ([già 2.0.100 (testo corretto)/3)])

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «agli operai agricoli a tempo» inserire la seguente: «determinato»

     Conseguentemente:

          1) al medesimo comma 1, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «15 milioni di euro»

          2) al comma 3, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «15 milioni»

2-bis.452

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          - al comma 1, sostituire le parole: "2 milioni" con le seguenti: "20 milioni";

          - al comma 2, sostituire le parole: "11 milioni" con le seguenti: "50 milioni";

          - sostituire il comma 3, con il seguente:

          «3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

          - sostituire il comma 4, con il seguente:

          «4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

2-bis.453 ([già 2.0.100 (testo corretto)/5)])

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 6-bis, le parole da "e che abbiano" a "n. 102," sono soppresse;

          b) dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti commi:

          "6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

          6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.".»

2-bis.454 ([già 2.0.100 (testo corretto)/6)])

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto a sospendere l'attività lavorativa secondo le modalità, le condizioni e i presupposti definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, con apposita ordinanza urgente di sanità pubblica e igiene, ad efficacia immediata, salvaguardando gli accordi anche su base provinciale di miglior favore.».

2-bis.455 ([già 2.0.100 (testo corretto)/7)])

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il datore di lavoro deve procedere alla redazione e all'aggiornamento del Documento di valutazione del rischio prevedendo i rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature e individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate.».

2-bis.456 ([già 2.0.100 (testo corretto)/1)])

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «straordinarie ondate di calore,» inserire le seguenti: «ciascuna Regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, con apposita ordinanza urgente di sanità pubblica e igiene, ad efficacia immediata, definisce i presupposti e le condizioni,»;

          b) sostituire la parola: «effettuate» con le seguenti: «da effettuare»;

          c) dopo le parole: «31 dicembre 2024» inserire le seguenti: «conseguentemente alla quale»;

2-bis.457 ([già 2.0.100 (testo corretto)/9)])

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «lettere m), n) e o)» inserire le seguenti: «, nonché alle imprese che svolgono attività lavorative all'aperto caratterizzate da un intenso lavoro fisico, quali la movimentazione di merci, la manutenzione di parchi e giardini, la cantieristica stradale con riferimento a lavori di idraulica e di manutenzione della rete elettrica e del gas, l'allestimento di ponteggi e impalcature.».

     Conseguentemente:

          1) al medesimo comma 2, sostituire le parole: «11 milioni» con le seguenti: «20 milioni di euro»

          2) al comma 4, sostituire le parole: «11 milioni» con le seguenti: «20 milioni»

2-bis.458 ([già 2.0.100 (testo corretto)/10)])

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          «2-bis. Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è riconosciuta una indennità integrativa, ai sensi dell'articolo 47-quater, comma 3, del decreto legislativo 81 del 2015, pari al 90 per cento della retribuzione minima prevista dal contratto.

          2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

2-bis.459 ([già 2.0.100 (testo corretto)/11)])

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. I lavoratori di cui al comma 2 hanno diritto a sospendere l'attività lavorativa secondo le modalità, le condizioni e i presupposti definiti da ciascuna Regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, con apposita ordinanza urgente di sanità pubblica e igiene, ad efficacia immediata, salvaguardando gli accordi anche su base provinciale di miglior favore.».

2-bis.460 ([già 2.0.100 (testo corretto)/12)])

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Il datore di lavoro deve procedere alla redazione e all'aggiornamento del Documento di valutazione del rischio prevedendo i rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature e individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate.».

2-bis.461 (già sub. 2.0.400/6)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 3, inserire, infine, il seguente periodo: «L'attestazione di conformità deve essere rilasciata dall'INPS entro 30 giorni dalla richiesta. In assenza di risposta entro il predetto termine, la richiesta si intende accolta».

2-bis.462 ([già em 2.0.100 (testo corretto)/14)])

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole «7,5 milioni di euro» con le seguenti «10 milioni di euro».

     Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente emendamento pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-ter.450 (già 2.0.200/1)

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL,» inserire le seguenti: «ai fini della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dalle imprese agricole ai fini della prevenzione e del contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare,».

2-ter.451 (già 2.0.200/2)

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

           «1-bis. Al fine di rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a bandire, su base regionale, ulteriori procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica, un contingente di 500 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore ordinario, di 800 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, di 500 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari e di 500 unità di personale amministrativo, a decorrere dall'anno 2024. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa annua. Ai relativi oneri, pari a euro 13.900.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

2-ter.452

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          - al comma 2, sostituire le parole da: ", nei limiti delle economie utilizzabili" fino alla fine del comma, con le seguenti: ". Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.";

          - al comma 3 sostituire le parole da: ", nei limiti delle economie utilizzabili" fino alla fine del comma, con le seguenti: ". Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di spesa pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2-ter.453

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole da: ", nei limiti delle economie utilizzabili" fino alla fine del comma, con le seguenti: ". Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

          .

2-ter.454 (già 2.0.200/5)

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Precluso

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché ad assumere a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, ulteriori 1.200 unità di personale, da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnico, ai cui oneri, pari a euro 7.300.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»

2-ter.455

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole da: ", nei limiti delle economie utilizzabili" fino alla fine del comma, con le seguenti: ". Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di spesa pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."

2-ter.456 (già 2.0.200/11)

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Precluso

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché ad assumere a tempo indeterminato, previo espletamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, ulteriori 250 unità di personale, da inquadrare nell'area funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnico, ai cui oneri, pari a euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

2-ter.457

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Precluso

Al comma 4, sopprimere le parole: "Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando."

2-quater.450 (già 2.0.300/1)

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Precluso

Al comma 1, capoverso "5-bis", dopo le parole: «anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale» inserire le seguenti: «, nonché della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dalle imprese agricole e del relativo DURC ai fini della prevenzione e del contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare.» e dopo le parole: «l'ispettorato nazionale del lavoro (INL)» inserire le seguenti: «la Guardia di finanza, l'Arma dei Carabinieri» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Alla formazione e all'aggiornamento del Sistema informativo concorrono, altresì, i verbali ispettivi della Guardia di finanza e dell'Arma dei Carabinieri nonché ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza nei confronti delle aziende agricole, ivi compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.»

     Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa agricola, nonché i criteri e le modalità per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il possesso del documento unico di regolarità contributiva costituisce lo strumento necessario all'impresa agricola, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, per l'accesso a qualsiasi agevolazione, contributo o finanziamento previsto per il settore agricolo dalla normativa nazionale e comunitaria.»

2-quater.451

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «4-bis. Tutte le risorse derivanti dalla inflizione delle sanzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, di cui agli articoli 8 e 9 decreto legislativo del 23 maggio 2016, n. 103, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297 e di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 15 dicembre 2017, n. 231, confluiscono in un fondo denominato "Fondo per le vittime del reato di caporalato", istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato per i due terzi al risarcimento dei danneggiati, siano essi vittime o loro superstiti e per un terzo a campagne informative di contrasto al fenomeno del caporalato.

          Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono stabiliti criteri e modalità di assegnazione.»

          .

2-quater.452

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «4-bis. Con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, è istituito un marchio che certifichi l'adozione di princìpi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato «Caporalatofree», da rilasciare a quelle aziende che intraprendono un percorso di legalità, impegnandosi, con la sottoscrizione di un apposito protocollo con le prefetture, a contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera sull'intera filiera produttiva.»

2-quinquies.450

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, con cadenza periodica, una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del cosiddetto caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso. Per le medesime finalità le stesse amministrazioni prevedono appositi spazi nei propri siti informatici, anche con riferimento ai social network. Alle campagne di cui al presente comma si applicano gli articoli 13 e seguenti della legge 7 giugno 2000, n. 150. Le regioni concorrono all'attuazione del presente articolo per quanto di propria competenza e secondo proprie norme. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e dunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

2-quinquies.451 (già 2.0.400/4)

Franceschelli, Zampa, Martella, Giacobbe, Camusso, Furlan, Zambito

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: «2-bis. Per la partecipazione agli appalti di cui al comma 2, le imprese di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) e e) devono possedere il documento unico di regolarità contributiva, nonché la congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa medesima.

          2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri di congruità dell'incidenza della manodopera nell'attività svolta dall'impresa agricola, nonché i criteri e le modalità per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Il possesso del documento unico di regolarità contributiva costituisce, altresì, lo strumento necessario alle imprese di cui al comma 2-bis per l'accesso a qualsiasi agevolazione, contributo o finanziamento previsto per il settore agricolo dalla normativa nazionale e comunitaria.»

2-quinquies.452 [già sub. 2.0.100/16 (testo corretto) (])

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          «5-bis. Il medesimo trattamento è riconosciuto agli operai agricoli a tempo determinato che risultino in forza alla data del 1 giugno 2024 e siano stati assunti per un numero di giornate non inferiore a cinquanta.»

2-quinquies.453

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

          «6-bis. L'erogazione di contributi, finanziamenti e aiuti derivanti da risorse nazionali, regionali e dell'Unione europea rivolti agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, è subordinata al possesso, alla data di presentazione della domanda di accesso ai relativi benefici, dei seguenti requisiti:

          a) rispetto dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

          b) rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;

          c) rispetto delle disposizioni in materia di contribuzione previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

          Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici erogatori a qualsiasi titolo dei benefici di cui al presente comma provvedono, qualora necessario, ad adeguare le disposizioni che regola mentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al presente comma. In caso di reiterazione dell'inosservanza, oltre alla revoca e al recupero forzoso, ad adeguare le disposizioni che regola mentano l'erogazione, al fine di prevederne la revoca e il recupero forzoso, previa diffida a regolarizzare le inadempienze, in caso di accertata inosservanza dei requisiti di cui al presente comma.»

2-quinquies.454

Magni, Cucchi, De Cristofaro

Precluso

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

          «6-bis. All'articolo 22, comma 12-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "AI denunciante è riconosciuta inoltre una misura premiale che prevede il diritto al collocamento lavorativo"».

2-quinquies.0.450 (già 2.0.4)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 2-sexies.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro agricolo)

          1. I soggetti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e i lavoratori autonomi di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, che non hanno provveduto, ai sensi del comma 3 del citato articolo 5 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476, alla presentazione della denuncia aziendale di iscrizione e variazione nei termini ivi previsti, possono provvedervi entro il 30 giugno 2025 senza l'applicazione delle sanzioni per il ritardo e senza recupero degli importi degli eventuali contributi previdenziali dovuti anche relativamente alle annualità antecedenti alla predetta data.

          2. Le denunce aziendali di iscrizione e variazione di cui al precedente comma sono presentate esclusivamente con modalità telematiche. Con provvedimento dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) è predisposta la relativa modulistica e sono disciplinate le modalità di compilazione e presentazione della stessa.

          3. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, valutati in 50.000 euro per l'anno 2024 e 50.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-quinquies.0.451 (già 2.0.13)

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Franceschelli

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-sexies

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)

          1. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il quarto comma è sostituito dal seguente: "4. A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma."

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2-quinquies.0.452 (già 2.0.19)

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-sexies

(Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61)

          1. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: »i-bis). Interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto indennizzi parziali di cui all'articolo 12.«.

2-quinquies.0.453 (già 2.0.22)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-sexies

(Disposizioni urgenti in materia di obbligo di assicurazione per mezzi agricoli)

          1. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "Fino al 30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2025".»

3.450 (già 3.1)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il contributo in conto capitale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) è elevato al 100 per cento del danno accertato.».

3.2

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « del presente decreto» con le seguenti: « della legge di conversione del presente decreto».

3.3

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. Le imprese agricole che nel corso della campagna 2023 hanno subito perdite produttive a causa delle gelate tardive e di altri eventi climatici avversi e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Per le medesime cause, si dispone l'innalzamento della percentuale di copertura dello strumento Agricat, prevedendo parametri risarcitori più alti per gli indennizzi dei danni alle produzioni frutticole per l'annata 2023, in modo da poter garantire almeno la produzione dell'annata stessa.».

3.4

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Al fine di fronteggiare le perdite produttive di raccolto, registrate nell'annata 2023, derivanti dalle eccezionali situazioni climatiche, le imprese agricole che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere alle misure previste per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4.».

3.451 (già 3.22)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «di ulteriori 2 milioni di euro» con le seguenti: «di 10 milioni di euro».

3.452

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «di ulteriori 2 milioni» con le seguenti: «di 10 milioni di euro»

3.453 (già 3.25)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 5, primo periodo sostituire le parole: «ulteriori 2 milioni» con le seguenti: «ulteriori 5 milioni» e al secondo periodo dopo le parole: «si provvede» inserire le seguenti: «per un ammontare pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per un ammontare pari ad 1 milione di euro».

3.454 (già 3.27/1)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «5 milioni»;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: "si provvede" inserire le seguenti: "per un ammontare pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per un ammontare pari ad 1 milione di euro" e sopprimere le parole da "quanto a 1 milione" fino alla fine del periodo.

3.455 (già 3.28/1)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 5-ter, sostituire le parole: «3 milioni» con le seguenti: «5 milioni».

3.456 (già em. 3.33)

Musolino, Fregolent

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

          «8-quinquies. Ai pagamenti effettuati alle imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che accedono agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo non si applica la verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e la verifica del documento unico di regolarità contributiva di cui alla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»

3.457 (già em. 3.39)

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

           «8-quinquies. All'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «finalizzato alla erogazione di contributi per la» sono aggiunte le seguenti: «estirpazione e».

3.458

Musolino, Fregolent

Precluso

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

          «8-bis. Ai pagamenti effettuati alle imprese agricole con sede operativa in Sicilia, colpite dall'emergenza siccità per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva  non si applica la verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e la verifica del documento unico di regolarità contributiva di cui alla legge 28 gennaio 2009 n. 2.»

3.459

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

          «8-quinquies. Le  imprese  agricole,  della  pesca  e  dell'acquacoltura  che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari in seguito alla comparsa di danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola), possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di  cambiali  agrarie,  in  scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di  cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati  alla  concessione  di  credito  in  Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le  imprese le cui esposizioni debitorie non  siano,  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli  intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della  sospensione e' modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga  durata della sospensione, unitamente agli elementi  accessori,  tra  cui  le eventuali garanzie pubbliche  e  private,  senza  alcuna  formalita', nonche' assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le  parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui  all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare  (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo  2004,  n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di  cui  al  primo periodo  e'  automaticamente  differita  del  medesimo   periodo   di sospensione  o  proroga. Le disposizioni di cui al presente comma saranno concessi ai sensi dell'art 26 del regolamento UE 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022.».

3.460 (già 3.36)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo il comma 8-quater, aggiungere il seguente:

          «8-quinquies. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari in seguito alla comparsa di danni da attacchi di peronospora (Plasmopara viticola), possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché' assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni di cui al presente comma saranno concessi ai sensi dell'articolo 26 del regolamento UE 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022.».

3.461 (già 3.40)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo il comma 8-quater, aggiungere infine il seguente: «8-quinquies. All'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "finalizzato alla erogazione di contributi per la" sono aggiunte le seguenti: "estirpazione e".».

3-bis.0.450 (già 3.0.2)

Nicita

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 3-ter

(Misure urgenti per contrastare i danni derivanti dal fenomeno della 'vendemmia verde' in Sicilia)

          1. Al fine di contrastare l'incremento dei costi e le limitazioni della produzione determinati dal fenomeno della "Vendemmia Verde" in Sicilia, è riconosciuto un contributo alle cantine sociali che hanno subito l'aumento dei costi di gestione conseguente al minore ammasso delle uve.

          2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 5 milioni di euro per gli anni 2024-2026, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

3-bis.0.451 (già 3.0.3)

Nicita

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-ter

(Ristoro danni climatici al comparto vinicolo in Sicilia)

          1. Al fine di sostenere il comparto vitivinicolo e ristorare i produttori del settore danneggiati dalle condizioni climatiche avverse dell'estate 2023 in Sicilia, viene determinato un contributo per la perdita di ricavi calcolato sulla base del calo di produzione provinciale, desunto dalle dichiarazioni della raccolta delle uve ai sensi del DM n. 5811 del 26 ottobre 2015, e compreso tra un minimo di 2 mila di euro e un massimo di 25 mila di euro per azienda.

          2. Ai fini di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026.

          3. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce termini e modalità di erogazione delle misure di cui al presente articolo.

          4. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 2024-2026, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»

3-bis.0.452 (già em. 3.0.9)

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter

(Misure urgenti per contrastare i danni da gelate tardive)

          1. Le imprese agricole che nel corso della campagna 2023 abbiano subito perdite produttive a causa delle gelate tardive e di altri eventi climatici avversi e che non abbiano beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Per le medesime cause, si dispone l'innalzamento della percentuale di copertura dello strumento Agricat, prevedendo parametri risarcitori più alti per gli indennizzi dei danni alle produzioni frutticole per l'annata 2023, in modo da poter garantire almeno la produzione dell'annata stessa.»

3-bis.0.453 (già 3.0.10)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-ter

(Misure urgenti per la produzione di pere)

          1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici, naturali e consequenziali alla crisi geopolitica, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di euro 10 milioni per l'anno 2024.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione delle risorse di cui al precedente comma.

          3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.».

3-bis.0.454

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter

(Misure urgenti per la produzione di pere)

          1. Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici, naturali e consequenziali alla crisi geopolitica, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di euro 10 milioni per l'anno 2024.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione delle risorse di cui al precedente comma.  

          3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

4.450 (già em. 4.2)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c).

4.6

Giacobbe

Precluso

Al comma 1, lettera a) sopprimere il capoverso «o-bis.

4.7

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso o-bis.), aggiungere in fine le seguenti parole: «L'ISMEA, nell'elaborazione della metodologia di calcolo dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli e alimentari, tiene conto almeno del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie, della campagna agricola di riferimento, delle differenti dimensioni aziendali, del rispetto dei disciplinari di produzione e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione, alle quote di ammortamento degli impianti di produzione dei prodotti agricoli e alimentari.».

4.8

Nicita, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso o-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: «L'ISMEA, nell'elaborazione della metodologia di calcolo dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli e alimentari, tiene conto delle specifiche condizioni strutturali in cui versano le regioni insulari, con particolare riferimento alla dimensione delle piccole imprese, dei costi di trasporto, delle condizioni metereologiche sulla piovosità media, dell'accesso effettivo e continuato alle risorse idriche e ai relativi costi, all'impatto esercitato dalle variazioni climatiche, al costo del reperimento, mantenimento e soggiorno di manodopera stagionale».

4.9

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso o-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il prezzo minimo, corrisposto alle aziende agricole non è inferiore al costo medio di produzione identificato dall'ISMEA;».

4.16

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e devono essere superiori agli stessi costi di produzione»

b) alla lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e in misura superiore agli stessi costi di produzione»

c) alla lettera d) dopo le parole: «all'articolo 3,» inserire le seguenti: «dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei contratti di cessione il prezzo di cui al precedente comma deve essere superiore ai costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1 lettera o-ter).»

d) dopo la lettera d) aggiungere la seguente: «d-bis) all'articolo 6, comma 2 sono aggiunte infine le seguenti parole: «rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 comma 2-bis.».

4.22

Nicita, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «, e devono essere superiori agli stessi costi di produzione e, nelle regioni insulari, dei costi di trasporto»

          b) alla lettera c) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e in misura superiore agli stessi costi di produzione e, nelle regioni insulari, dei costi di trasporto».

4.19

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) sono aggiunte infine le seguenti parole: "o in alternativa sono determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato."

          b) alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: "o determinati sulla base delle quotazioni stabilite dalle Commissioni Uniche Nazionali di riferimento per il prodotto scambiato.".

4.27

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Il contratto quadro di cui al precedente comma non è richiesto e si può assolvere l'obbligo della forma scritta direttamente con la forma equipollente nei confronti di realtà commerciali al dettaglio iscritte alla sezione artigianato o di loro intermediari. Il suddetto contratto quadro non è altresì richiesto per transazioni unitarie al di sotto dei 10.000 euro.".».

4.33

Giacobbe

Precluso

Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso «6-bis» inserire il seguente: "6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione di prodotti agroalimentari con contratto di commissione ai sensi dell'articolo 1731 c.c., il fornitore e il titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso definiscono le condizioni generali della fornitura dei prodotti in conto commissione mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti stessi, in cui sono indicati la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti, le modalità di consegna e di pagamento. I prezzi dei beni forniti vengono determinati dal commissionario tenendo conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).".

4.451 (già em. 4.34)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «6-bis», aggiungere il seguente:

          «6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione di prodotti agroalimentari con contratto di commissione ai sensi dell'articolo 1731 del codice civile, il fornitore e il titolare di uno spazio di vendita all'interno dei mercati all'ingrosso definiscono le condizioni generali della fornitura dei prodotti in conto commissione mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti stessi, in cui sono indicati la durata, le quantità e le caratteristiche dei prodotti, le modalità di consegna e di pagamento. I prezzi dei beni forniti vengono determinati dal commissionario tenendo  conto dei costi di produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).»

4.452 (già em. 4.35)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso «6-bis», aggiungere il seguente:

          «6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento differito del prezzo pattuito, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le forme equipollenti di cui al comma 3 del presente articolo.»

4.39

Giacobbe

Precluso

Al comma 1, alla lettera d), dopo il capoverso 6-bis inserire il seguente: "6-bis.1 Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma precedente, in caso di cessione con contestuale consegna e pagamento differito del prezzo pattuito, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le forme equipollenti di cui al comma 3 del presente articolo.".

4.453 (già 4.40)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, alla lettera d), dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente: «6-ter.1. Alle denunce sulla mancata osservazione della normativa in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare nell'ambito dei mercati all'ingrosso dei prodotti agroalimentari presentate da singoli operatori, da singole imprese o da associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agro-alimentare, è garantita la tutela dell'anonimato.».

4.454 (già em. 4.42)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «12-bis», le parole: «entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione nella misura ridotta del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'annullamento della sanzione erogata.»

4.43

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso «12-bis» sostituire le parole: «50 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

4-ter.0.450 (già 4.0.9)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater

(Osservatorio per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)

          1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi medi di produzione agricola ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli.

          2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al precedente comma, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.198.

          3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui ai al primo comma si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

          4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.

          5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.

          6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di­sponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

5.450 (già em. 5.1)

Fregolent, Musolino

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.3

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.5

Giacobbe

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

          b) al comma 8, le lettere c-ter) e c-quater) sono soppresse.».

5.7

Giacobbe

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;

          b) sostituire il capoverso 1-bis. con i seguenti: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo si applica anche alle imprese agricole e cooperative agricole che realizzano impianti fotovoltaici a terra nell'ambito di comunità energetiche, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

          1-ter. Il primo periodo del comma 1 non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati rivolti in modo esclusivo ad imprese agricole e/o cooperative agricole, nel rispetto di limiti dimensionali parametrati ad una produzione non eccedente il doppio del fabbisogno aziendale, per le quali non siano disponibili adeguate o sufficienti superfici per l'installazione a tetto. Il suddetto fabbisogno è determinato in base al picco di consumo annuale rilevabile nell'ultimo triennio di esercizio normale dell'attività, al netto degli eventi calamitosi accertati o documentati.

          1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano alle Associazioni temporanee di imprese (Ati) ed alle altre forme aggregative in cui ci sia separazione tra il gestore della produzione energetica ed il conduttore della produzione agricola.».

5.451 (già em. 5.8)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-bis». sostituire il primo periodo con il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8, fermo restando la possibilità di  richiedere una variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»

5.452 (già em.5.11)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 1, dopo le parole «dai piani urbanistici vigenti,» inserire le seguenti «se interessa oltre il cinquanta per cento dell'area agricola».

5.453 (già em. 5.18)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «a condizione che non comportino incremento dell'area occupata,»  è inserita la seguente: «b)»

5.454 (già 5.22)

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-bis» primo periodo, sostituire le parole: "c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo.", con le seguenti: "b), c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n.1), n. 2), n. 3) e c-quater) del comma 8".

5.455 (già em. 5.19)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo sostituire le parole:  «c-bis), c-bis.1) e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8» con le seguenti: «b), c), c-bis), c-bis.1), c-ter) n.1), n. 2), n. 3) e c-quater) del comma 8»;

          b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti agrivoltaici di cui alle lettere d) ed e) delle definizioni delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici", pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 27 Giugno 2022, ovvero nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR

5.456 (già em. 5.30)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-bis» primo periodo, sopprimere le parole: «numeri 2) e 3)»

5.457 (già 5.28)

Giacobbe

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «c-bis.1), e c-ter), numeri» inserire le seguenti: «1),» e dopo le parole: «dell'articolo 31 del presente decreto» inserire le seguenti: «agli impianti agrivoltaici ai sensi dell'articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1».

5.35

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: «Il primo periodo non si applica», inserire le seguenti: «agli impianti di cui all'articolo 65, comma 1-quater del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e».

5.36

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: «nel caso di», inserire le seguenti: «progetti che prevedano impianti agrivoltaici, di cui alle lettere d) ed e) delle definizioni delle "linee guida in materia di impianti agrivoltaici", adottate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in data 27 giugno 2022, e di».

5.458 (già em. 5.41)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «obiettivi del PNRR», aggiungere le seguenti: «nonché per quelli agrivoltaici che adottano soluzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, volte a preservare le attività di coltivazione agricola e/o pastorale sul sito di installazione».

5.42

Misiani

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-bis», secondo periodo, dopo le parole: «obiettivi del PNRR» inserire le seguenti: «nonché per quelli agrivoltaici che adottano soluzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e/o pastorale sul sito di installazione.».

5.459 (già em. 5.45)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «obiettivi del PNRR» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero di progetti agrivoltaici conformi alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sezione 1.1 lettera d)»

5.460 (già em. 5.46)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «obiettivi del PNRR» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero di progetti agrivoltaici conformi alle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici pubblicate dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sezione 1.1 lettera e)»

5.461 (già em. 5.47)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «obiettivi del PNRR» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra realizzati sulle aree di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199»

5.462 (già em. 5.50)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «obiettivi del PNRR» aggiungere le seguenti: «nonché agli impianti agrivoltaici.»

5.463 (già 5.51)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-bis»,  è aggiunto in fine il seguente periodo:

          «Il primo periodo non si applica, inoltre, ai progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra che rientrino nelle seguenti casistiche:

          a) impianti di potenza fino ad 1 MW realizzati da aziende agricole;

          b) impianti di qualsiasi potenza realizzati dalle imprese, la cui produzione è finalizzata all'autoconsumo;

          c) impianti realizzati su aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale;

          d) impianti realizzati su aree non coltivate da almeno 5 anni;

          e) impianti realizzati su siti oggetto di bonifica alla data del presente provvedimento.»

5.54

Giacobbe

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.».

5.464 (già em. 5.55)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica, altresì, in caso di progetti finalizzati a soddisfare i consumi di energia delle imprese industriali site sul territorio nazionale, realizzati, anche a distanza, dalle imprese medesime o da soggetti terzi con cui le stesse sottoscrivono contratti di approvvigionamento a termine per l'energia rinnovabile. Le aree di cui alla lettera b) del comma 8 di proprietà di soggetti pubblici sono offerte in concessione per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 1».

5.57

Giacobbe

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere in fine le seguenti parole: «L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è consentita in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti qualora le aree non siano state adibite ad attività agricole nell'ultimo decennio».

5.59

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei siti Unesco e nelle zone tampone e coni visivi degli stessi, nonché nelle aree appartenenti a Rete Natura 2000, l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è consentita solamente ove prevista dai piani urbanistici comunali.».

5.63

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente: «1-ter. Le disposizioni, di cui al comma 1-bis, e la disciplina per l'individuazione di superfici idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, di cui all'articolo 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, si applicano fino all'individuazione delle aree idonee da parte delle singole Regioni sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1.».

     Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «è aggiunto il seguente», con le seguenti: «sono aggiunti i seguenti».

5.465 (già em. 5.62)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis e le aree idonee così come previsto dal comma 8 si applicano fino all'individuazione delle aree idonee da parte delle singole Regioni sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1».

5.65

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          «1-bis. Nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici vigenti è comunque consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui alla parte prima, paragrafo 1.1, lettere d) ed e) delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici - Giugno 2022", prodotto nell'ambito di un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica - Dipartimento Energia, e composto da: CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria; GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A.; ENEA - Agenzia nazionale per le 9 nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e RSE - Ricerca sul sistema energetico S.p.A.».

5.466 (già em. 5.66)

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. In ogni caso dall'installazione degli impianti fotovoltaici nelle zone di cui al comma 1 da parte del proprietario che abbia affidato, a qualsiasi titolo, ad altri l'attività agricola non può pregiudicare la continuità dell'attività degli stessi e, se da tale installazione deriva una diminuzione dell'area disponibile, a questi è riconosciuto un giusto indennizzo, a titolo di compensazione».

5.467 (già em. 5.70)

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2025»;»

5.73

Misiani

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. Per i progetti di impianti fotovoltaici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti avviato un procedimento ambientale di cui alla Parte Seconda, Titolo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero autorizzativo, ivi inclusa la presentazione di dichiarazioni e comunicazioni di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, laddove applicabile, i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 4 comma 2 del medesimo decreto legislativo nonché i relativi procedimenti ambientali, laddove previsti, sono conclusi ai sensi della normativa previgente. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considerano avviati i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano decorsi i termini previsti dalle relative norme di settore senza che l'amministrazione ne abbia comunicato la non procedibilità».

5.468 (già em. 5.74)

Fregolent, Musolino

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

          «2. Per i progetti di impianti fotovoltaici per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti avviato un procedimento ambientale di cui alla Parte Seconda, Titolo III, del decreto-legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero autorizzativo, ivi inclusa la presentazione di dichiarazioni e comunicazioni di cui agli articoli 6 e 6-bis del decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28, laddove applicabile, i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo nonché i relativi procedimenti ambientali, laddove previsti, sono conclusi ai sensi della normativa previgente. Ai fini dell'applicazione del presente comma si considerano avviati i procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano decorsi i termini previsti dalle relative norme di settore senza che l'amministrazione ne abbia comunicato la non procedibilità.».

5.469

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le parole: «per le quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione è stata presentata l'istanza di attivazione, nonché le relative procedure da avviarsi successivamente per l'ottenimento dei titoli necessari alla costruzione e all'esercizio degli impianti»;

5.470

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «presente decreto»  inserire le seguenti: «e quelle successive finalizzate al completamento dell'iter per il conseguimento del titolo abilitativo e/o autorizzativo» ;

5.471 (già em. 5.87)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai fini di cui al presente comma, si intendono avviate anche le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale per le quali sia stato richiesto alle autorità competenti almeno uno degli atti di assenso nelle materie di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241."

5.472 (già 5.95)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo il comma 2-quater, inserire il seguente:

          «2-quinquies. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e sue modificazioni e integrazioni, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2024-2025, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato nell'allegato I-bis, di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, differenziato per zona di mercato.».

5.473

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

          «2-quinquies. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423, articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i. relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2024-2025, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento individuato dall'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 differenziato per zona di mercato.».

5.474 (già em. 5.99)

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 2-quater, inserire il seguente:

          «2-quinquies. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure per l'accesso agli incentivi per gli impianti agrivoltaici di natura sperimentale ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 436 del 22 dicembre 2023, da parte delle aziende agricole, singole o associate, in deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 3, lettera b) del medesimo decreto, per gli impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica, accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di iscrizione al Registro o alle Aste.»

5.475 (già 5.106)

Giacobbe

Precluso

Dopo il comma 2-quater, inserire il seguente:

          «2-quinquies. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.».

5.476 (già em. 5.107)

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

          «2-quinquies. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto del Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.»

5.477 (già 5.110)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo il comma 2-quater, inserire il seguente:

          «2-quinquies. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.».

5.478

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

          «2-quinquies. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare di cui la Missione-C 2-I 2.2, Sviluppo Agrivoltaico di cui la Missione 2-C2 I.1.1 ed Autoconsumo diffuso di cui la Missione 2-C2-I 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.»

5.479

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente comma:

          «2-quinquies. I valori delle tariffe incentivanti determinate in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,  per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW, alimentati a biogas o a biomasse, sono aggiornati annualmente, a decorrere dalla prima procedura di iscrizione a registro, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del provvedimento.»

5.480

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

          «2-quinquies. All'articolo 24, comma 8, del decreto-legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole «per la produzione da impianti alimentati da biogas e biomassa, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono aggiunte le seguenti parole: «non più incentivati o»;

          b) alla lettera c) dopo le parole «gli impianti» sono aggiunte le parole: «, fatta eccezione per gli impianti a biogas di potenza fino ad 1 MW elettrico,»

5.0.450 (già 5.0.17)

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

          1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

          2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

          3. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.".

          4. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.".

          5. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";

          dopo le parole "di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".»

5-bis.0.450

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere  il seguente:

«Art. 5-ter

(Tassazione agroenergia)

          1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive nonché relativamente al riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, di cui al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazione, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, la componente soggetta a tassazione è quella riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, e deve essere intesa come il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete dei prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. La componente riconducibile al valore dell'energia ceduta, determinata secondo i criteri del presente comma, non può comunque essere maggiore del valore complessivo della tariffa o del prezzo minimo di riferimento. Tale disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

5-bis.0.451

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo l'articolo,  aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

          All'articolo 2135 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."

          b) al comma 3 le parole: "nonché le attività dirette" sono eliminate».

5-bis.0.452 (già 5.0.12)

Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter

(Tassazione agroenergia)

          1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive nonché relativamente al riconoscimento dei prezzi minimi garantiti, di cui al decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazione, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, la componente soggetta a tASsazione è quella riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, e deve essere intesa come il valore derivante dall'applicazione all'energia immessa in rete dei prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero del prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012. La componente riconducibile al valore dell'energia ceduta, determinata secondo i criteri del presente comma, non può comunque essere maggiore del valore complessivo della tariffa o del prezzo minimo di riferimento. Tale disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.».

5-bis.0.453 (già 5.0.14)

Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Tassazione agroenergia)

          1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012.

          2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.».

5-bis.0.454 (già 5.0.20)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter

(Disposizione in materia di Comunità energetiche rinnovabili e rete elettrica nazionale di distribuzione)

          1. Al fine di conseguire fattivamente i target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previsti dalla Missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo), deve essere garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.

          2. Per la finalità di cui al comma 1, entro 15 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto legge in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituisce una Cabina di Regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, il Gestore dei Servizi Energetici, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le Regioni e gli Enti Locali, per verificare i Piani di investimento relativi alle reti di distribuzione e trasmissione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.

          3. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "3. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.".

          4. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera c) è aggiunto infine il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi.".

          5. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole "fino a 200 kW" sono sostituite con le parole "fino ad 1 MW";

          b) dopo le parole "di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".».

5-bis.0.455 (già 5.0.21)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

          1. All'articolo 2135 codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."

          b) al terzo comma le parole: "nonché le attività dirette" sono soppresse.».

5-bis.0.456 (già 5.0.28)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

          Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter

(Decorrenza tassazione diritti di superficie)

          1. L'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023 n.213, si interpreta nel senso che la disposizione in esso recata si applica con riguardo ai redditi derivanti dagli atti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2024».

5-bis.0.457 (già 5.0.40)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter

(Disposizioni in materia di circolazione stradale)

          1. Le macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, impiegate per l'esercizio delle attività agricole e forestali su fondi rustici sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.

          2. L'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è abrogato.».

5-bis.0.458 (già 5.0.41)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Disposizioni urgenti per la circolazione delle macchine agricole)

          1. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

5-bis.0.459 (già 5.0.44)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 139 è sostituito dal seguente: «Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono, a qualsiasi titolo, cereali sono tenute a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito, nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa, le operazioni di carico e scarico trimestralmente effettuate, se la quantità del singolo cereale è superiore a:

          a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;

          b) 40 tonnellate annue per il frumento tenero;

          c) 80 tonnellate annue per il mais;

          d) 40 tonnellate annue per l'orzo;

          e) 60 tonnellate annue per il sorgo;

          f) 30 tonnellate per l'avena;

          g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, sorgo, miglio, frumento, segalato e scagliola.

          Per le imprese di prima trasformazione, l'obbligo di cui al periodo precedente si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni relative ai cereali trasformati. Sono escluse le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.»;

          b) il comma 140 è sostituito dal seguente: «Le operazioni di carico e di scarico per la vendita e la trasformazione di cereali e di sfarinati a base di cereali, di provenienza nazionale e unionale ovvero importate da Paesi terzi, devono essere comunicate nel supporto telematico di cui al comma 139, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento»;

          c) il comma 142 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati, non hanno comunicato, nelle modalità e nei tempi previsti dal comma 139, i dati relativi al carico dei cereali nazionali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000; a chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è designato quale autorità competente allo svolgimento dei controlli e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma.».

          2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 139 a 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche previste dal comma 1.».

5-bis.0.460

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter

(Tassazione agroenergia)

          1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato  resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

          2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212».

6.1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza e di incrementare gli indennizzi a favore degli allevatori colpiti dalle restrizioni sanitarie, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e  funzionali in materia di biosicurezza ed il Fondo di parte corrente, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono rifinanziati rispettivamente di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse aggiuntive del "Fondo di parte corrente" sono destinate esclusivamente agli allevatori che operano nelle aree in restrizione delimitate a seguito di decisioni sino a tutto maggio 2024 e sono utilizzate per compensare i danni indiretti subiti a causa di tali restrizioni, che includono i cali di quotazione di mercato rispetto alle quotazioni ordinarie. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 15 milioni di euro per il 2024 e 35 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.».

6.450

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Precluso

Sopprimere il comma 2-bis.

6.451 (già 6.3)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente: «2-ter. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese del settore agricolo e zootecnico che hanno subito comprovati danni diretti dalla diffusione della PSA a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo è concesso, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo. I contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.6

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 3, alla lettera a), premettere le seguenti: «0a) all'articolo 2, comma 1,  dopo le parole: "è nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa) e di concorso alla relativa attuazione", sono inserite le seguenti: ", che opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

          01a) all'articolo 2 comma 2-bis, dopo le parole: "Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II," sono inserite le seguenti: "o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche.».

6.452 (già em. 6.9)

Fregolent, Musolino

Precluso

Al comma 3, lettera a) premettere la seguente:

          «0a1) all'articolo 2, comma 2-bis, dopo le parole: «Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II,» sono inserite le seguenti: «o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche».».

6.19

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 3, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», sopprimere i commi 3 e 4.

6.453 (già 6.20)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 3, lettera b), capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Il Commissario straordinario redige e trasmette, con cadenza trimestrale, ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. La relazione è tempestivamente trasmessa dai Ministri alle competenti commissioni parlamentari.».

6.454

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Precluso

Sopprimere il comma 3-bis.

6.455 (già sub 6.100/2)

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma  3-bis, capoverso "2-ter" dopo le parole: "cinghiale (Sus scrofa)," aggiungere la seguente: "non" e sostituire le parole: "a eccezione" con le seguenti: "né quelle".

6.0.4

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

          «Art 6-bis

          (Fondo per la prevenzione e per gli indennizzi dei danni diretti ed indiretti causati

dalla fauna carnivora, dai lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti)

          1. Al fine  di  prevenire i danni alle produzioni zootecniche arrecati  dalla fauna carnivora, da lupi e canidi e per assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati dalla fauna carnivora, da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il "Fondo per la prevenzione  e per gli  indennizzi dei danni diretti ed indiretti causati dalla fauna carnivora, dai lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti" sia diretti che indiretti, da destinare alle Regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

          2. Con apposito decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.».

6.0.450 (già 6.0.2)

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Contributo sui maggiori costi sostenuti per la raccolta latte nelle zone di montagna)

          1. Alle imprese cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001 ubicate in comuni classificati montani o parzialmente montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, ed esercenti  attività di raccolta, manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del latte dei soci allevatori, è riconosciuto,   a   parziale   compensazione   degli  oneri effettivamente sostenuti per  la raccolta del latte presso i soci, un contributo pari a 2 centesimi di euro per ogni litro di latte conferito dai soci. Il contributo è comprovato mediante le dichiarazioni mensili effettuate dalle suddette cooperative, in qualità di primi acquirenti ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle relative disposizioni applicative nazionali, relative alle quantità di latte crudo e di latte crudo biologico consegnati da produttori italiani che risultino soci della cooperativa. La cooperativa, ai fini della riscossione del contributo, invia il 31 dicembre di ogni anno, per il tramite del Sistema Agricolo Nazionale, apposita domanda alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, allegando:

          a) copia del libro soci di cui agli articoli 2421, 2528, comma 1, 2530, comma 4, e 2521, comma 1, del Codice civile ed indicando, per ciascuno dei soci iscritti nel libro, il Codice Unico di Identificazione Aziende Agricole (CUUA) di cui al D.P.R. n. 503/1999.

          b) copia visura camerale in cui risulti l'ubicazione in zona montana della sede legale della richiedente;

          c) l'ammontare del contributo richiesto;

          d) indicazioni delle coordinate bancarie presso cui la cooperativa intende accreditare il contributo.

          2. L'Ente destinatario della domanda procederà all'istruttoria della relativa istanza avvalendosi anche delle Regioni e delle Provincie autonome presso le quali la cooperativa ha ottenuto il riconoscimento come primo acquirente e provvede alla erogazione del contributo entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.»

          3. L'Agenzia per le Erogazione in Agricoltura emanerà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, procedure operative al fine di implementare il Sistema Agricolo Nazionale per l'invio della domanda di contributo.

          4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Agenzia per le Erogazione in Agricoltura, cui affluiscono, a partire dall'anno 2024, risorse pari a 25 milioni di euro per anno. 

          5. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata  all'autorizzazione   della Commissione europea ai sensi dell' articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»

7.1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, premettere i seguenti: «01. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a far data dal 1° gennaio 2024, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 01.

          01-bis. Al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo.

          01-ter. Ai maggiori oneri di cui ai commi 01 e 01-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.3

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente: «01. Per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati a studiare il comportamento della specie granchio blu (Callinectes sapidus) in funzione della rete trofica e ad individuare adeguate misure di prevenzione della diffusione è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2024. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

7.2

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente: «01. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato alla concessione di un contributo a fondo perduto in favore delle imprese del settore ittico che hanno subito comprovati danni diretti dalla diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo è concesso, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) in materia di aiuti de minimis. I contributi non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.15

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 10, aggiungere in fine le seguenti parole: «La relazione è tempestivamente trasmessa dai Ministri alle competenti Commissioni parlamentari.».

7.0.1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese e programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)

          1. Al fine di contrastare il diffondersi di specie viventi che rappresentano una minaccia per la biodiversità degli ecosistemi acquatici, ivi comprese le acque interne, con particolare riferimento al granchio blu (callinectes sapidus) ed alle altre specie invasive classificate come IAS (Invasive Alien Species), in grado di compromettere la sopravvivenza di specie di interesse commerciale, con inevitabili ricadute economiche e sociali sui territori e sulle imprese di pesca e di acquacoltura ivi operanti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2024 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

          2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1. Tra le misure finanziate dal fondo rientrano le spese per prelievo, le spese per la manutenzione delle reti, le spese per la progettazione e realizzazione di attrezzi necessari alla cattura delle specie infestanti, le spese sostenute per il corretto smaltimento delle specie infestanti prelevate, compresi l'eventuale stoccaggio e refrigerazione, nonché il trasporto presso il sito di smaltimento, opportunamente documentate. Sono altresì spese per consulenza tecnica e finanziaria, se direttamente connesse all'operazione, nonché le spese inerenti ad iniziative per favorire il ripopolamento attivo delle aree colpite dalle specie infestanti.

          3. In coerenza con il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, in particolare l'articolo 41, paragrafo 2, nonché con le altre pertinenti disposizioni unionali, per i soggetti che operano in forma collettiva, quali cooperative di pescatori e loro consorzi, il contributo per gli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1 viene riconosciuto nella misura del 100% della spesa riconosciuta ammissibile, rispondendo ai criteri previsti:

          a) beneficiario collettivo;

          b) interesse collettivo per la ricaduta positiva per l'ecosistema oggetto dell'intervento, volto a limitare la presenza di specie infestanti e per la salvaguardia dell'esercizio dell'attività di pesca professionale o di acquacoltura che rappresenta una componente fondamentale per il mantenimento delle condizioni economiche e sociali dell'area;

          c) elementi innovativi, rappresentati dal coinvolgimento coordinato dei pescatori o degli acquacoltori associati in cooperativa, che assicura migliori strategie di azione e di gestione delle varie fasi di prelievo, stoccaggio e avvio allo smaltimento delle specie prelevate.

          4. Tra i criteri di assegnazione delle risorse disponibili si tiene conto altresì del numero di pescatori od acquacoltori associati, operanti nell'area oggetto di ogni singolo intervento.

          5. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n° 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n° 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n° 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2024, sulla base delle necessità della programmazione.

          6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.450 (già em 8.6)

Fregolent, Musolino

Precluso

Sostituire il  comma 2 con il seguente:

          «2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2, e adotta provvedimenti contingibili e urgenti nonché, per i territori dove già sono previste disposizioni per la eradicazione delle zoonosi, suggerisce alle Regioni eventuali provvedimenti contingibili e urgenti che queste possono adottare, anche a integrazione o modifica dei Piani regionali in vigore, già approvati dal Ministero della Salute, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate finalità perseguite. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.

8.5

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni da brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina, secondo quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, Allegato IV, parte I, capitoli 3 e 4 e parte II capitolo 2, e indica alle Regioni eventuali provvedimenti contingibili e urgenti da adottare, anche a integrazione o modifica dei Piani regionali di eradicazione delle zoonosi in vigore, già approvati dal Ministero della Salute, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute umana, animale e dell'ecosistema o per far fronte a situazioni eccezionali, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate finalità perseguite.".

8.7

Camusso, Franceschelli

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. il Commissario straordinario definisce piano di intervento per contenere e contra­ stare il fenomeno della diffusione della prolificazione della brucellosi. il piano di intervento dovrà essere condiviso con le parti interessate attraverso le loro rappresentanze nei territori colpiti da brucellosi.".

8.451 (già em. 8.10)

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

          «6-bis. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza e di incrementare gli indennizzi a favore degli allevatori colpiti dalle restrizioni sanitarie, il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza ed il Fondo di parte corrente, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono rifinanziati rispettivamente di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse aggiuntive del "Fondo di parte corrente" sono destinate esclusivamente agli allevatori che operano nelle aree in restrizione delimitate a seguito di decisioni sino a tutto maggio 2024 e sono utilizzate per compensare i danni indiretti subiti a causa di tali restrizioni, che includono i cali di quotazione di mercato rispetto alle quotazioni ordinarie. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a 15 milioni di euro per il 2024 e 35 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»

8.0.450 (già 8.0.2)

Fregolent, Musolino

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Commissario straordinario nazionale per fronteggiare l'emergenza della Xyella fastidiosa)

          1. Al fine di fronteggiare ed eradicare dal territorio italiano l'emergenza fitosanitaria connessa alla diffusione della Xylella fastidiosa, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è nominato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su indicazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per gli affari regionali e le autonomie, un Commissario straordinario nazionale.

          2. Il Commissario straordinario nazionale svolge compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni poste in essere nei territori non indenni dalla Xylella fastidiosa e adotta provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire la diffusione della fitopatia e i suoi rischi sul sistema economico e ambientale territoriale, e per eradicare l'emergenza su tutto il territorio dove essa è presente.

          3. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi, prorogabile, per una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di ventiquattro mesi. L'incarico del Commissario nazionale straordinario e di soggetti che con lo stesso collaborano, è compatibile con altri incarichi pubblici.»

9.1

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9-quater.450 (già 9.0.1/1)

Franceschelli

Precluso

Sopprimere il comma 1.

9-quater.451 (già 9.0.1/2)

Franceschelli

Precluso

Sopprimere il comma 2.

9-quater.452 (già 9.0.1/3)

Franceschelli

Precluso

Sopprimere il comma 3.

9-quater.453 (già 9.0.1/4)

Franceschelli

Precluso

Sopprimere il comma 4.

9-quater.454 (già 9.0.1/5)

Franceschelli

Precluso

Sopprimere il comma 5.

9-quater.455 (già 9.0.1/6)

Franceschelli

Precluso

Sopprimere il comma 6.

9-quater.456 (già 9.0.1/7)

Franceschelli

Precluso

Sopprimere il comma 7.

9-quater.457 (già 9.0.1/8)

Franceschelli

Precluso

Sopprimere il comma 8.

9-quater.458 (già 9.0.1/9)

Franceschelli

Precluso

Sopprimere il comma 9.

9-quater.459 (già 9.0.1/10)

Franceschelli

Precluso

Sopprimere il comma 10.

9-quater.460 (già 9.0.1/11)

Franceschelli

Precluso

Sopprimere il comma 11.

9-quater.461 (già 9.0.1/12)

Franceschelli

Precluso

Sopprimere il comma 12.

9-quater.462 (già 9.0.1/13)

Franceschelli

Precluso

Sopprimere il comma 13.

9-quater.463 (già 9.0.1/14)

Franceschelli

Precluso

Sopprimere il comma 14.

9-quater.464 (già 9.0.1/16)

Franceschelli

Precluso

Alla Rubrica del Capo III, sopprimere le parole da: «per l'efficientamento» a: «(SIAN)».

10.450

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Sopprimere l'articolo.

10.2

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Precluso

Sopprimere l'articolo.

10.3

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Nuove disposizioni in materia di Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157)

          1. All'articolo 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo la parola: "nonché" sono aggiunte le seguenti: "il Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e).

          2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 453, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992 n. 157".

          3. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale)

          1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), composto da un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia, da un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA), da tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

          2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato.

          3. Al Comitato è attribuita la funzione di organo tecnico-consultivo e svolge attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione in merito all'applicazione della presente legge.

          4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.".

          4. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta e dal quale le regioni non possono discostarsi. Decorsi i termini di cui al precedente periodo il parere si intende negativo.".

          5. In sede di prima applicazione dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n.157, così come modificato dal comma 3 del presente articolo, il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 8 della legge 11 febbraio 1992 n.157, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10.5

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Modifiche agli articoli 19 e 19-ter della legge 157 dell'11 febbraio 1992)

          1. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

          "2. Ai fini di tutelare e garantire una migliore gestione del patrimonio zootecnico, la difesa del suolo, la selezione biologica e la sanità pubblica, il patrimonio storico-artistico, le produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, è demandato alle regioni il compito di provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale attività di controllo, esercitata selettivamente, viene praticata di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, dietro parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia o l'inadeguatezza dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono indicare espressamente il numero di capi abbattibili in totale per ciascuna specie di cui all'articolo 18, che siano oggetto di controllo, il periodo entro il quale si deve attuare il controllo numerico, e i confini dell'area soggetta alle operazioni di controllo. I piani di abbattimento devono altresì indicare i tempi e i modi della verifica del rispetto degli stessi piani, nonché indicare l'ente preposto alla raccolta dei dati sugli abbattimenti in tempi utili per sospendere tempestivamente il piano dei prelievi nel caso siano raggiunti gli obiettivi prefissati. Detti piani sono attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali, le quali potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi cui sono destinati i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

          3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

          4. L'articolo 19-ter della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è soppresso".».

10.7

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Modifica all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

          1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta" sono sostituite dalle seguenti: "da tre rappresentanti indicati dalle associazioni venatorie nazionali riconosciute".».

10.451

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Piani faunistico-venatori)

    1-bis. L' articolo 10 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è così modificato:

"Art. 10

(Piani faunistico-venatori)

          1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico -venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Per la determinazione del territorio agro-silvo-pastorale si applica il metodo Corine Land Cover, anche ai fini del computo delle quote percentuali di cui ai successivi commi 3, 5 e 6. Da tale determinazione, le fasce di rispetto di strade e ferrovie sono di escluse.

          2. Le regioni e le province autonome, con le modalità previste al comma 8, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

          3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 50 al 60 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 40 al 50 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Ai fini di una maggiore tutela della fauna selvatica, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono, attraverso la propria legislazione, modificare la quota di cui al precedente comma solo nel senso di aumentare quella minima del 50 per cento o quella massima del 60 per cento.

          4. Del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica fanno parte ai fini del raggiungimento della quota dal 50 al 60 per cento, i parchi nazionali, i parchi naturali regionali, le riserve naturali statali, le riserve naturali regionali e provinciali, i monumenti naturali, le oasi di protezione faunistica di cui al comma 8, lettera f), le zone di ripopolamento e cattura di cui al comma 8, lettera g), i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di cui al comma 8, lettera h), le zone militari e le foreste demaniali, ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell' Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

          5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

          6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le Regioni e le Province autonome promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14. Del rimanente territorio agro-silvo-pastorale, fanno parte anche le zone addestramento cani.

          7. I piani faunistico -venatori di cui al comma 7 comprendono:

          a. i parchi nazionali;

          b. i parchi naturali regionali;

          c. le riserve naturali statali;

          d. le riserve naturali regionali e provinciali;

          e. i monumenti naturali;

          f. le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

          g. le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

          h. i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

          i. i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

          j. le zone militari;

          k. i demani forestali;

          l. le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

          m. i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere f), g) e h);

          n. i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere f) e g);

          o. l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi;

          p. le zone boscate percorse dal fuoco, da destinare a protezione della fauna selvatica per dieci anni ai sensi della legge 353/2000.

          8. I Piani faunistici sono rinnovati ogni cinque anni. Eventuali proroghe sono concesse per la durata massima di un anno, in tal caso il Piano prorogato è sottoposto a valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

          9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale trasmette al Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste e al Ministro dell'ambiente e e della sicurezza energetica, il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico -venatoria. I ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

          10. Il piano faunistico -venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico -venatorie, di aziende agri-turistico -venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, la cui superficie complessiva non può superare la percentuale massima del 15 per cento di cui al precedente comma 5.

          11. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere f), g) e h), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

          12. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

          13. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

          14. Le regioni e le province autonome, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, anche al fine di assicurare la quota minima del 40 per cento a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

          15. Qualora le regioni e le province autonome non assicurino nella pianificazione faunistico venatoria la quota minima da destinare a protezione della fauna selvatica, di cui al precedente comma 3, lo Stato dispone la costituzione coattiva di aree naturali protette o di istituti di protezione della fauna selvatica.

          16. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico -venatoria."»

10.452

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Precluso

Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:

          «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 le parole ", la vendita e la detenzione" e le parole ", nonché il loro uso in funzione di richiami" sono abrogate".

          1-ter. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così modificato:

          "2. I possessori di uccelli appartenenti alla fauna selvatica ed utilizzati come richiamo fino all'entrata in vigore della presente legge devono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicare alla Regione di residenza o alle Province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla Regione o alla Provincia autonoma entro ventiquattro ore."

          1-quater. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, le parole "con l'uso dei richiami vivi" sono cancellate.

          1-quinquies. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 sono soppressi.»

10.453

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Precluso

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

          «1-bis. Dopo l'articolo 30 della legge 157 dell'11 febbraio 1992 è inserito il seguente:

"Art. 30-bis

(Istituzione del DAVE, Divieto di Attività Venatoria temporaneo in seguito ad atti di caccia illegale.)

          1. Qualora, sulla base di elementi di fatto, emerga il ferimento o l'uccisione in un ambito territoriale di caccia, in un comprensorio alpino, in un'azienda faunistica venatoria, in un'azienda agri-turistico-venatoria di una delle specie particolarmente protette, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n.157 e successive modificazioni, è immediatamente sospesa nei suddetti istituti ogni attività venatoria per un periodo che va da 2 a 10 mesi, da scontarsi anche in differenti stagioni venatorie. Qualora il momento dell'accertamento del ferimento o dell'uccisione non cada nel corso della stagione venatoria, la sospensione decorrerà a far data dalla successiva apertura dell'attività venatoria. Ai fini della presente norma è considerato ferimento la menomazione dell'animale da chiunque cagionata, anche colposamente, con qualunque mezzo finalizzato all'abbattimento o alla cattura di fauna ancorché non consentito ai sensi all'articolo 13 della Legge 11 febbraio 1992 n.157 e successive modificazioni o vietato ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge, e uccisione la morte dell'animale da chiunque cagionata, anche colposamente, con qualunque mezzo finalizzato all'abbattimento o alla cattura di fauna ancorché non consentito ai sensi dell'articolo 13 della Legge 11 febbraio 1992 n.157 e successive modificazioni o vietato ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge.

          2. Qualora nel medesimo ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino, azienda faunistica venatoria, azienda agri-turistico-venatoria emerga il ferimento o l'uccisione di più animali, il periodo di sospensione è aumentato di un terzo. Qualora il ferimento o l'uccisione si verifichi durante un periodo di sospensione dell'attività disposto ai sensi dei precedenti commi, o comunque entro due anni dal termine della sospensione, il periodo di sospensione da irrogarsi in ragione del ferimento o dell'uccisone è aumentato della metà. Qualora per effetto della fattiva collaborazione di un soggetto dotato di tesserino per l'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 12, comma 12, della Legge 11 febbraio 1992 n.157, venga individuato il soggetto autore del ferimento o dell'uccisione il periodo di sospensione da irrogarsi, o in corso di esecuzione, può essere ridotto fino a due terzi.

          3. I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono emessi dal prefetto territorialmente competente. La tutela giurisdizionale è disciplinata dal codice del processo amministrativo."»

10.454

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Precluso

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

          «1-bis. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così sostituita:

          "e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di trecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, da terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, da campi sportivi, da parchi pubblici e privati, dai confini di aree protette individuate ai sensi della legge 394/91 e oasi di protezione e a distanza inferiore a centocinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;"

          2. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così sostituita:

          "f) sparare da distanza inferiore a trecento metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di tre volte la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di terreni ove vi è presenza di persone al lavoro, di campi sportivi, di parchi pubblici e privati, dei confini di aree protette individuate ai sensi della legge 394/91 e oasi di protezione; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;"

          3. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, sono aggiunte infine: "esercitare la caccia in caso di nebbia, foschia o comunque scarsa visibilità;"

          4. Alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, le parole "al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5" sono cancellate.

          5. La lettera q) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è soppressa.

          6. Alla lettera u) sono aggiunte infine: "usare munizioni contenenti piombo"

          7. Alla lettera aa) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, le parole "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e)" sono cancellate

          8. La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così sostituita:

          "cc) il commercio di esemplari vivi di fauna selvatica non provenienti da allevamenti di cui all'articolo 17 comma 1 della presente legge."

          9. Alla lettera ee) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, le parole da "dei capi utilizzati" fino a "dalla presente legge e" sono cancellate.»

10.455

Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Precluso

Sostituire il comma 1-bis con il seguente:

          «1-bis. L'articolo 17 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così modificato:

          "1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare e di ripopolamento."

          2. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è soppresso

          3. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge 157 dell'11 febbraio 1992, è così modificato:

          "4. La detenzione e l'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale, fermo restando quanto stabilito dalla legge 150 del 1992 e dalla Convenzione internazionale sul commercio internazionale di specie in pericolo (CITES), è vietato nei confronti di tutte le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Coloro che possiedono al momento dell'entrata in vigore della presente legge esemplari di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale devono, entra trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicare alla Regione di residenza o alle Province autonome di Trento e di Bolzano di residenza il numero degli esemplari detenuti, suddivisi per specie, indicando per ogni esemplare il numero identificativo dell'anello. Eventuali cessioni, fughe, decessi sono comunicati alla Regione o alla Provincia autonoma entro ventiquattro ore".»

11.1

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

          «0a) all'articolo 1 premettere il seguente:

"Art. 01

(Fondo per gli interventi urgenti per il contrasto della scarsità idrica)

          1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi finalizzati a contrastare la scarsità idrica e favorire il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche cui al presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo, con dotazione pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate agli interventi di urgente realizzazione individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, quale contributo aggiuntivo alle risorse individuate ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1.

          3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 pari a 300 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."»

11.6

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo il numero 1) inserire il seguente: "1-bis) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa con i presidenti di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti di province e comuni e degli altri soggetti attuatori partecipanti alla Cabina di regia»;

          b) al numero 2), dopo le parole: "al comma 2" inserire le seguenti: "primo periodo, la parola: «provvede» è sostituita dalle seguenti: «acquisisce, dalle regioni territorialmente competenti, tenuto conto degli atti adottati dalle autorità competenti, i dati relativi» e al".

11.8

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

          "c-bis) dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Piano straordinario per la realizzazione di invasi multifunzionali)

          1. Per incrementare la capacità di resilienza dei territori rispetto alle crisi idriche, aumentando la capacità di trattenere l'acqua piovana, e calmierarne l'insufficienza o l'eccesso, agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva è demandata la realizzazione di invasi multifunzionali secondo un Piano straordinario 2025 - 2030.

          2. Per la realizzazione del Piano straordinario è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

          3. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione trasmettono alla segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica i progetti, le informazioni e i documenti necessari.

          4. Entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, si provvede all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia, d'intesa con la Conferenza unificata, sentite le Autorità di bacino distrettuali. Il decreto approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto della capacità di soddisfare +i seguenti obiettivi: diffusività della rete, basso impatto paesaggistico, equilibrio territoriali, realizzazione con l'impiego di materiali naturali locali, pluralità degli usi (civile, irriguo, di accumulo idroelettrico mediante pompaggio, ambientale, industriale, di laminazione delle piene, ricreativo, ecc.).

          5. Il decreto di cui al comma 4 ripartisce le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 2.

          6. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi del Piano straordinario di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

          7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

11.10

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          «c-bis) Al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

          "6-bis.
(Piano straordinario per la realizzazione di invasi multifunzionali)

          1. Al fine di contribuire all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, alla realizzazione e al completamento di piccoli e medi invasi sostenibili e multifunzionali a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, è adottato un Piano straordinario, predisposto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui attuazione è demandata agli Enti gestori dell'irrigazione collettiva per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

          2. Gli invasi, previsti dal Piano straordinario, sono realizzati senza uso di cemento e con materiali naturali locali. Gli invasi sono destinati ad un uso plurimo, in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e alla creazione di nuovi siti di potenziale valenza ecologica, sono utilizzati esclusivamente alla raccolta di acque piovane, non possono essere alimentati tramite sollevamento meccanico e non possono intercettare corsi d'acqua naturali o prevedere come opere accessorie nuovi sbarramenti lungo corsi d'acqua naturali.

          3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva, d'intesa con la Conferenza unificata, sentite le Autorità di bacino distrettuali e la Cabina di regia per la crisi idrica, approva, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per gli interventi in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

          a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

          b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati con materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

          c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

          4. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario, di cui al comma 1, definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati con materiali naturali locali.

          5. Per la realizzazione del Piano straordinario, di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030.

          6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni.".».

11.11

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) all'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. In considerazione della situazione di scarsità idrica in atto, al fine di accelerare le operazioni di manutenzione straordinaria degli invasi e di incrementare i volumi di accumulo di risorse a scopo potabile e irriguo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, sono definite le procedure semplificate, da attuare da parte dei soggetti gestori o concessionari, in relazione alle attività di rimozione ed estrazione dei sedimenti derivanti da operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento che riducono la capacità di accumulo degli invasi e di gestione del materiale estratto a seguito dei predetti interventi di manutenzione straordinaria."». 

11.15

Parrini, Franceschelli, Zambito

Precluso

Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine le seguenti righe:

REGIONE

INTERVENTO

TOSCANA

Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (Provincia di Grosseto).

TOSCANA

Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (Provincia di Firenze).

TOSCANA

Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

TOSCANA

Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

TOSCANA

Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia).

TOSCANA

Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto di valle.

11.16

Parrini, Franceschelli, Zambito

Precluso

Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine la seguente riga:

REGIONE

INTERVENTO

TOSCANA

Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

11.17

Parrini, Franceschelli, Zambito

Precluso

Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine la seguente riga:

REGIONE

INTERVENTO

TOSCANA

Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel Comune di Manciano (provincia di Grosseto).

11.18

Parrini, Franceschelli, Zambito

Precluso

Al comma 2, Allegato I, aggiungere in fine la seguente riga:

REGIONE

INTERVENTO

TOSCANA

Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze).

11.450

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Precluso

Sopprimere il comma 2-bis.

11.0.5

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo straordinario per la manutenzione degli invasi fino a 15 metri di altezza)

          1. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

          2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

          3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede:
          a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
          b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
          c) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

11.0.8

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)

          1. Al fine di contribuire all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione e al completamento di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane è adottato, un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con la collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

          2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

          a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

          b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

          c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio.

          3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di  potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali;

          4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome.

          5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.».

12-bis.450

Naturale, Sabrina Licheri, Nave

Precluso

Sopprimere l'articolo.

013.1

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

All'articolo 13, premettere il seguente:

«Art. 013

(Tavolo istituzionale)

          1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative agli stabilimenti siderurgici ex Ilva, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy,  entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle istituzioni territoriali e locali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto, finalizzato all'individuazione e alla valutazione dei soggetti presenti sul mercato intenzionati ad acquisire il controllo e ad investire negli stabilimenti siderurgici Ex Ilva sulla base di un apposito Piano industriale compatibile con gli obiettivi di rilancio occupazionale ed industriale, di sostenibilità ambientale della produzione dell'acciaio, di attuazione degli interventi di  risanamento e tutela ambientale, di tutela della salute e di attuazione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro, e che risponda all'interesse strategico del Paese e dei territori sede degli stabilimenti.».

13.1

Aurora Floridia

Precluso

Sopprimere l'articolo.

13.3

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Misure finanziarie urgenti per assicurare la salute dei lavoratori degli impianti ex ILVA)

          1. Al fine di garantire la salute delle lavoratrici e dei lavoratori diretti e indiretti dell'ex ILVA e degli abitanti del quartiere Tamburi di Bari, sono destinati 150 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura del dieci per cento, dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

13.4

Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13

(Struttura tecnico-scientifica per le bonifiche degli impianti ex ILVA)

          1. Al fine di garantire la creazione e il funzionamento di una struttura tecnico-scientifica di supporto al Commissario straordinario per accelerare la realizzazione degli interventi urgenti di bonifica, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito con modificazioni dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, sono destinati 150 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione, nella misura del dieci per cento, dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

13.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Precluso

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «Le risorse di cui al primo periodo possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.» con le seguenti: «Le risorse di cui al primo periodo sono incrementate di 470 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

13.450 (già 13.5)

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole "comma 1" e sostituire le parole da: «è aggiunto» fino alla fine del comma con le seguenti: «il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, sono assegnati 150.000.000 di euro, a valere sulle risorse di cui Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

13.7

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: « possono essere incrementate fino a 150 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 » con le seguenti: « sono essere incrementate di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024»

     Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024.».

13.8

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.0.3

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Valutazione di impatto sanitario per le imprese strategiche)

          1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «per i progetti riguardanti» sono aggiunte le seguenti parole: «gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché quelli».».

13.0.4

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Valutazione di impatto sanitario per lo stabilimento siderurgico di Taranto)

          1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'Istituto superiore di sanità (ISS), entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.».

13.0.5

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

(Incremento dei trattamenti di integrazione salariale in favore dei dipendenti di stabilimenti di interesse strategico nazionale)

          1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata del 10 per cento. Il medesimo incremento è applicato ai trattamenti di integrazione salariale eventualmente corrisposti in favore dei dipendenti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva alla data del 3 febbraio 2024.

          2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.6

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis

          1. Al fine di evitare la formazione di ulteriori oneri per lo Stato, scongiurare ulteriori ripercussioni a danno dei creditori della società Ilva in amministrazione straordinaria, salvaguardare i livelli occupazionali e retributivi dei dipendenti dei relativi stabilimenti e mantenere la destinazione d'uso dell'intero ammontare delle risorse attualmente disponibili per l'effettuazione delle opere di bonifica di Taranto, l'articolo 1 del decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, è abrogato.»

     Conseguentemente, sopprimere gli articoli 13 e 15.

13.0.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 13-bis.

(Ulteriori misure indifferibili per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA)

          1.  Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di continuità produttiva e aziendale, indispensabile a preservare la continuità produttiva degli impianti siderurgici della Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria e per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, l'approvvigionamento di risorse, beni e servizi, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro, sono stanziati 150 milioni di euro in favore delle imprese che risultino creditrici per mancati pagamenti di forniture di beni o servizi entro i termini contrattuali prescritti nei confronti delle imprese committenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

          2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle predette risorse.

          3. Ai relativi oneri si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

13.0.8

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

          «Art. 13-bis
(Risorse aggiuntive per gli interventi di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione

          del SIN di Taranto)

          1. Al fine di sostenere la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di interventi urgenti finalizzati alla bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di di cui all'articolo 6 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 4 atte a garantire la tutela della salute e l'innalzamento del livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse ai fini dell'attuazione dei predetti interventi.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».

13.0.9

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per il riconoscimento delle imprese dell'indotto degli stabilimenti siderurgici Ex ilva come imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano)

          1. Le imprese dell'indotto che concorrono in modo essenziale al sostentamento degli stabilimenti siderurgici Ex Ilva, sono riconosciute imprese strategiche nell'ambito del settore siderurgico italiano e inserite nel Piano nazionale per la siderurgia.

          2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del made in Italy predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito elenco delle imprese che contribuiscono in modo essenziale alla continuità produttiva e al funzionamento degli stabilimenti siderurgici Ex Ilva.

          3. Al fine di garantire la continuità operativa delle imprese inserite nell'elenco di cui al comma 2, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle imprese di cui al medesimo comma 1.

          4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.».

13.0.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni a garanzia della continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della ILVA S.p.A in Amministrazione Straordinaria)

          1. All'articolo 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

                    a) alla lettera a), le parole: "secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima" sono sostituite dalle seguenti: "secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 luglio 2024, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima";

                    b) alla lettera b), le parole: "da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima" sono sostituite dalle seguenti: "da convertire, entro il 31 luglio 2024, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima.".

          2. A decorrere dal 1° agosto 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle imprese con stabilimenti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nelle more dell'individuazione del nuovo socio privato, uno o più finanziamenti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2024, di cui 1750 milioni di euro al fine di assicurare la continuità produttiva aziendale e la funzionalità produttiva dei predetti stabilimenti di interesse strategico nazionale, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali, la bonifica dei luoghi, la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro, e 250 milioni di euro per il pagamento delle imprese fornitrici di beni e servizi e di quelle in subappalto che risultino creditrici per mancati pagamenti entro i termini contrattuali. Tali finanziamenti prevedono l'applicazione di un tasso d'interesse calcolato a condizioni di mercato ed è soggetto a restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione rispetto ad ogni altra posizione debitoria, a seguito dell'acquisizione da parte del nuovo soggetto investitore delle quote di maggioranza del capitale delle suddette imprese.

          3. Agli oneri del presente articolo si fa fronte attraverso le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

14.3

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente: «01. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'attuazione di interventi volti a garantire la prevenzione degli incidenti e la messa in sicurezza degli altoforni presso gli stabilimenti siderurgici della Società ILVA S.p.A. in a.s., nonché per assicurare l'attuazione dei necessari interventi di risanamento ambientale e tutela della salute. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

          a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 50 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.".

14.2

Aurora Floridia

Precluso

Sopprimere il comma 1.

14.4

Aurora Floridia

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

          «1. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

          "Per gli impianti di interesse strategico nazionale, se dalla valutazione del rapporto di sicurezza emergono carenze dalle quali deriva un rischio grave e imminente, il Comitato tecnico regionale (CTR) dispone in via cautelativa la limitazione o la sospensione provvisoria delle attività, con riferimento all'impianto, al deposito, alla attrezzatura o all'infrastruttura cui è specificatamente riferibile la carenza rilevata. Il CTR dispone le misure da adottare per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti e assegna un termine non superiore ai sei mesi per la trasmissione del rapporto di sicurezza opportunamente adeguato. Decorso tale termine, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti risultino insufficienti, è disposto il divieto di esercizio delle attività.".».

14.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «quarantotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

14.8

Camusso, Martella

Precluso

Al comma 1, le parole:" quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

14.9

Furlan, Martella

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: "quarantotto mesi" con le seguenti: "trentasei mesi".

14.10

Camusso, Martella

Precluso

Al comma 1, sopprimere la parola: "nettamente".

15.1

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Sopprimere il comma 2.

15.2

Aurora Floridia, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Precluso

Sopprimere il comma 2.

15-ter.0.450 (già 15.0.2)

Franceschelli, Martella, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-quater

(Misure per il sostegno delle imprese fornitrici degli stabilimenti siderurgici Ex Ilva)

          1. Per il sostegno immediato delle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, già fornitrici e creditrici nei confronti degli stabilimenti siderurgici Ex Ilva in As, allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un apposito Fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024.

          2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 in favore delle piccole e medie imprese di cui al medesimo comma 1.

          3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          b) quanto a 100 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.».

15-ter.0.451 (già 15.0.3)

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-quater

(Misure per favorire il pagamento delle piccole e medie imprese delle forniture di beni e servizi alle agli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in As)

          1. Per l'anno 2024, è stanziata la somma iniziale di euro 150 milioni da destinare al pagamento, entro i termini contrattuali concordati, delle piccole e medie imprese fornitrici di beni e servizi per la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria.

          2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.».

15-ter.0.452 (già 15.0.4)

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-quater

(Misure per l'accesso al credito per le imprese fornitrici degli stabilimenti siderurgici ADI in As)

          1. Per l'anno 2024, una ulteriore quota fino ad un importo massimo di 150 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese fornitrici beni e servizi nei confronti degli impianti di interesse strategico nazionale in As, con priorità per quelle che non abbiano già avuto accesso alle medesime garanzie di cui al decreto legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali.

          2. Le garanzie di cui al comma 1 sono concesse, a titolo gratuito e senza valutazione, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al medesimo comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla misura:

          a) dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;

          b) del 90 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

          3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità semplificate per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

15-ter.0.453 (già 15.0.7)

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-quater

          1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, delle Regioni Puglia, Liguria e Piemonte, della provincia e dei Comuni di Taranto, Genova e Novi Ligure, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle imprese, ivi comprese quelle dell'indotto, finalizzato all'individuazione delle condizioni e delle risorse necessarie ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo, l'incremento sostenibile della produzione degli impianti delle imprese con stabilimenti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e la conservazione dell'attrattività di mercato degli stabilimenti, come soluzione per individuare sul mercato nuovi soci che siano intenzionati ad acquisire il controllo azionario e ad investire nei medesimi, da giudicare sulla base di un apposito Piano industriale compatibile con gli obiettivi di rilancio occupazionale ed industriale, di decarbonizzazione e di tutela dell'ambiente e della salute e che risponda all'interesse strategico del Paese.».

15-ter.0.454 (già 15.0.8)

Martella, Franceschelli, Giacobbe

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-quater

          1. All'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 12,5 milioni per l'anno 2024 e di 4,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2025".

          2- Agli oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO

Interrogazione sulla detenzione della cittadina italiana Nessy Guerra in Egitto

(3-01234) (02 luglio 2024)

Scalfarotto, Paita, Fregolent. - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale -

                    Premesso che:

            Nessy Guerra, cittadina italiana di 25 anni, è stata arrestata in Egitto e posta sotto processo dopo le accuse di adulterio avanzate dal marito italo-egiziano, dal quale si sta separando, rischiando così due anni di carcere e di perdere la custodia della figlia: in Italia, l'uomo è stato condannato in via definitiva per violenza sessuale, stalking e lesioni verso la precedente compagna, ma il consolato egiziano di Milano non ha trasmesso al tribunale il certificato di condanna, pur essendo stato questo tradotto;

            durante il processo, il marito di Nessy Guerra ha fornito come prove foto intime scattate insieme a Nessy Guerra, oscurando il proprio volto, al fine di dimostrare falsamente come la donna si frequentasse di nascosto con altri uomini nel tentativo di ottenere la custodia della figlia: con la sentenza di primo grado, arrivata in tempi record, il tribunale egiziano ha deciso di toglierle la custodia della figlia affidandola al padre, con il rischio che in futuro venga affidata a un istituto;

            gli avvocati egiziani che assistono Nessy Guerra hanno nel frattempo presentato appello e convinto sua madre a convertirsi all'Islam, con la speranza che, concluso il processo per adulterio, la figlia possa essere almeno affidata alla nonna materna, la quale si trova attualmente con la figlia e la nipote in una località segreta dopo le costanti e violenti minacce ricevute dal marito;

            gli avvocati difensori hanno ribadito più volte la fondamentale importanza, per le sorti del processo, del certificato di condanna del marito di Nessy Guerra, attualmente fermo nel consolato egiziano di Milano, il quale consentirebbe una svolta nel processo e aumenterebbe la possibilità che la figlia venga affidata alla donna italiana o in alternativa alla nonna materna, gettando luce sulla capacità vessatoria e la natura violenta del marito;

            lo stato di detenzione di Nessy Guerra e l'allontanamento dalla figlia rappresentano una grave e arbitraria violazione dei diritti umani, che vede il presente e il futuro di una nostra concittadina in serio pericolo per ragioni meramente burocratiche;

            organi di stampa riferiscono di uno sconcertante e assoluto disinteresse del consolato italiano in Egitto e del Ministro in indirizzo, nonostante i numerosi solleciti della famiglia e dei difensori di Nessy Guerra, cui sarebbe stato risposto sottolineando l'inopportunità di compromettere "i buoni rapporti" con l'Egitto: una circostanza che, se confermata, richiederebbe uno specifico chiarimento da parte del dicastero in indirizzo;

            è di assoluta urgenza che le autorità diplomatiche italiane si attivino rapidamente instaurando appositi canali con le autorità egiziane per sbloccare al più presto l'invio del casellario penale del marito di Nessy Guerra verso il tribunale di Hurghada, al fine di fornire una prova essenziale per il processo;

            è altresì di fondamentale importanza che la diplomazia italiana compia un costante e attento monitoraggio del processo, dello stato di detenzione e delle condizioni psicofisiche di Nessy Guerra, fornendo a lei, alla figlia e alla famiglia tutto il supporto e le tutele necessarie per scongiurare un'eventuale ingiusta condanna basata su prove e fatti faziosi e su un impianto probatorio volutamente penalizzante,

            si chiede di sapere:

            quali siano le condizioni di Nessy Guerra e quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia intrapreso e intenda intraprendere per garantire a lei, alla figlia e alla famiglia assistenza e supporto;

            quali iniziative intenda adottare per sollecitare la trasmissione e la presa in considerazione del certificato di condanna richiamato in premessa e, in ogni caso, per scongiurare un trattamento e un'eventuale condanna del tutto sproporzionata, soprattutto alla luce del carente e fazioso impianto probatorio considerato dal tribunale di Hurghada;

            quali azioni stia adottando o intenda adottare al fine di scongiurare l'ipotesi che la figlia di Nessy Guerra venga affidata al padre (soggetto che è stato accertato in via definitiva violento, prevaricatore e instabile), o a un istituto egiziano, anziché alla nonna, al fine di non interrompere del tutto il legame famigliare e metterla al riparo da eventuali condotte violente del padre.

Interrogazione sull'avvio della nuova divisione centrale del tribunale unificato dei brevetti di Milano e le sue ricadute sul commercio con l'estero

(3-01241) (03 luglio 2024)

Gasparri, Damiani, De Rosa, Fazzone, Galliani, Lotito, Occhiuto, Paroli, Ronzulli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Zanettin. - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale -

                    Premesso che:

            si è svolta il 1° luglio 2024, a Milano, l'inaugurazione dei locali della Divisione centrale del Tribunale unificato dei brevetti (TUB), che affiancherà le divisioni di Parigi e Monaco di Baviera e avrà competenza sui contenziosi relativi ai settori medicale-farmaceutico, agro-alimentare, fitosanitario e moda;

            a Milano è già operativa dal 1° giugno 2023 la Divisione locale italiana del TUB, parte integrante della giurisdizione brevettuale europea;

            l'assegnazione di una delle divisioni centrali del TUB, giunta al termine di un complesso negoziato a livello europeo, è un riconoscimento dell'Italia quale seconda economia manifatturiera d'Europa e mette Milano sempre più al centro del nuovo sistema europeo di protezione della proprietà intellettuale, strumento essenziale per tutelare la competitività delle imprese italiane sui mercati esteri;

            l'avvio a pieno regime del nuovo sistema brevettuale unificato coincide con l'inizio di una nuova Legislatura europea, nel corso della quale l'Unione è chiamata a dotarsi di una politica industriale ambiziosa e pragmatica, in grado di rilanciare la competitività e far fronte alle sfide che i settori produttivi si trovano ad affrontare: rischi geopolitici, diversificazione dei mercati di approvvigionamento e di sbocco, innovazione tecnologica e cambiamenti climatici,

            si chiede di sapere quali ricadute potrà generare il nuovo polo giurisdizionale di Milano sulle imprese e sugli operatori del diritto nel settore della proprietà industriale e quali ulteriori iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere, anche a livello europeo, per favorire la competitività delle imprese italiane sui mercati esteri.

Interrogazione sugli accordi con la Spagna volti a consentire la doppia cittadinanza

(3-01244) (03 luglio 2024) (già 4-01278) (18 giugno 2024)

Menia, Malan, Barcaiuolo, Mieli, Speranzon, Zedda. - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale -

                    Premesso che:

            i cittadini italiani iscritti all'AIRE residenti in Spagna al 31 dicembre 2022 erano 233.886; rispetto al 2021, le migrazioni annuali verso la Spagna erano aumentate oltre il 7 per cento;

            secondo i dati dell'ufficio statistica del Ministero dell'interno, tra i Paesi dell'Unione europea la Spagna rappresenta la quarta destinazione per scelta dei nostri connazionali che decidono di trasferirsi all'estero;

            la tendenza migratoria dall'Italia verso la Spagna è in continua crescita, circa del 10 per cento nell'ultimo anno, come emerso dall'ultima riunione della rete consolare in Spagna, tenutasi a Madrid, lo scorso gennaio, che assiste circa 290.000 connazionali regolarmente registrati;

            l'ordinamento giuridico spagnolo, come principio generale, impone agli stranieri che acquisiscono la cittadinanza spagnola l'obbligo di rinunciare a quella di origine;

                    considerato che:

            tale obbligo non sussiste per i cittadini di alcuni Stati con i quali la Spagna ha stipulato specifici accordi, come da ultimo con la Francia, grazie alla Convenzione di Montauban;

            risultano in corso delle interlocuzioni con il Governo spagnolo per la redazione di una convenzione sul modello dell'accordo tra Spagna e Francia,

            si chiede di sapere se tali interlocuzioni siano effettivamente in corso e, in questo caso, quale sia lo stato di avanzamento dei lavori al fine di garantire il mantenimento della cittadinanza italiana ai connazionali che, molto numerosi, si stabiliscono in Spagna.

Interrogazione sulle diverse tipologie di valutazione di impatto ambientale delle opere connesse ai Giochi olimpici di Milano-Cortina del 2026

(3-01245) (03 luglio 2024)

Sironi. - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica -

                    Premesso che:

            nel 2019 il Comitato olimpico internazionale ha assegnato alle città di Milano e Cortina d'Ampezzo l'organizzazione dei giochi olimpici e paralimpici invernali 2026: nel dossier di candidatura si legge che "il piano di realizzazione di Milano Cortina 2026 prevedrà una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) complessiva (...) La VAS sarà condotta da una commissione ad hoc alla quale concorreranno tutte le Autorità Regionali coinvolte nei Giochi: Regione Lombardia, Regione Veneto e Province Autonome di Bolzano e Trento. Il piano di realizzazione complessivo dei Giochi sarà inoltre sottoposto, nel quadro della VAS, a una specifica valutazione per evitare ogni possibile impatto sulla conservazione della biodiversità e del patrimonio culturale" e che "La VAS complessiva espletata per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 garantirà che si tenga conto dei fattori ambientali in sede di sviluppo delle azioni strategiche";

            le autorità interessate dovranno stabilire se i progetti dovranno essere sottoposti o meno a una valutazione di impatto ambientale (VIA) specifica. La conduzione della VIA rientrerà nelle responsabilità delle Regioni e sarà condotta preliminarmente durante la fase di progettazione, come previsto dall'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalla normativa regionale applicabile (legge n. 4 del 2016 della Regione Veneto e legge n. 05 del 2010 della Regione Lombardia);

            il dossier inoltre dà atto che "Il Pala Italia Santa Giulia è una struttura privata che fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione denominato Montecity - Rogoredo, nella parte sudorientale di Milano. L'organizzazione responsabile della progettazione e della realizzazione della sede - Risanamento S.p.A. - procederà secondo le seguenti fasi di realizzazione: a) pubblicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - gennaio 2019";

            la Direzione generale per il patrimonio naturalistico dell'allora Ministero della transizione ecologica aveva informato che stava curando la trasmissione alla Commissione europea delle misure di compensazione per interventi per i quali la valutazione di incidenza fosse giunta a conclusioni negative e che fra i diversi interventi previsti "all'interno di siti della rete Natura 2000, alcuni hanno comportato o comporteranno la necessità di attuare la procedura di deroga prevista dall'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva 92/43/CEE 'Habitat', a seguito di valutazione di incidenza conclusa con esito negativo";

            nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 926 del 2022, tuttavia, si afferma che "il Piano degli interventi è stato predisposto effettuando la ricognizione degli interventi già ricompresi in piani e programmi di livello territoriale, per i quali sono state già effettuate specifiche procedure di valutazione ambientale strategica (VAS)" e che esso "rileva quale programma finanziario e che, in coerenza con quanto previsto dall'art. 6, comma 4, lettera b), del d.lgs. 152/2006 lo stesso non è assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica". L'art. 1 approva: "1. (...) il Piano degli interventi predisposto dalla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., (...) 2. Il suddetto Piano degli interventi effettua una ricognizione delle opere con indicazione del relativo codice unico di progetto (CUP), del costo dell'intervento, del soggetto attuatore, delle priorità di realizzazione degli interventi, delle relative fonti e coperture finanziarie, suddividendole in essenziali ed essenziali-indifferibili, secondo quanto specificato nell'articolo 2 del presente decreto", senza alcuna indicazione della VAS;

            considerato che il piano interessa l'intera regione alpina e che la procedura di VAS deve essere effettuata su piani o programmi che possano avere significativi impatti sull'ambiente, al fine di individuare la strategia più sostenibile per l'ambiente, valutando tutte le alternative e comparando gli obiettivi di sviluppo del piano o programma con gli effetti significativi, singoli e cumulativi che la sua attuazione potrebbe avere sull'ambiente,

            si chiede di sapere:

            se il Ministro in indirizzo intenda procedere alle valutazioni ambientali omesse prima della completa realizzazione delle opere olimpiche, in ossequio alle direttive europee e alla legislazione nazionale di settore;

            quale sia la tempistica entro cui si procederà alla nomina dei membri della nuova commissione VIA-VAS.

Interrogazione sulle misure per fronteggiare la crisi idrica nel Mezzogiorno

(3-01243) (03 luglio 2024)

Nicita, Boccia, Bazoli, Mirabelli, Lorenzin, Zambito, Irto, Basso, D'Elia, Zampa, Alfieri, Camusso, Casini, Crisanti, Delrio, Fina, Franceschelli, Franceschini, Furlan, Giacobbe, Giorgis, La Marca, Losacco, Malpezzi, Manca, Martella, Meloni, Misiani, Parrini, Rando, Rojc, Rossomando, Sensi, Tajani, Valente, Verducci, Verini. - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica -

                    Premesso che:

            in Sicilia perdura una condizione di grave siccità con una forte anomalia della precipitazione cumulata: a fine maggio 2024 le precipitazioni accumulate in Sicilia negli ultimi 12 mesi, con una media regionale di 453 millimetri, sono scese sotto la soglia di 500 millimetri medi, valore che non si registrava dalla grande siccità del 2002, quando nello stesso periodo l'accumulo medio risultava essere stato di 415 millimetri. Spiccano alcune aree della regione, principalmente nella Sicilia centro-orientale e sulla fascia centro-meridionale, dove gli accumuli annuali sono inferiori a 300 millimetri, con deficit che arrivano a superare il 60 per cento a livello annuale, come a Catania, dove con soli 240 millimetri caduti in un anno mancano all'appello oltre 400 millimetri di pioggia;

            nelle zone del Catanese e del Siracusano si registrano le anomalie più alte. Catania città registra addirittura un'anomalia del 70 per cento, il che vale a dire che nel periodo compreso tra luglio 2023 ed aprile 2024 a Catania vi è stato il 70 per cento in meno delle precipitazioni. A Linguaglossa si tocca il 79 per cento in meno, a Mineo si arriva al 67 per cento, a Paternò al 71. Nel Catanese non cadeva così poca pioggia dal 1969. Nel Siracusano, invece, i centri più in crisi sono Augusta e Lentini, con percentuali analoghe;

            la condizione di grave siccità riguarda in ogni caso l'intera regione Sicilia: le 29 le dighe siciliane mostrano quasi tutte una portata dell'acqua dimezzata rispetto all'anno precedente e una parte significativa di questa è da tempo bloccata o dispersa per gli ostacoli alla distribuzione, alla pulitura degli alvei, al blocco delle perdite;

            per il comparto agricolo e zootecnico quest'anno si stima una perdita pari in media al 50 per cento della produzione nello scenario di "improbabili precipitazioni estive" e del 75 per cento nel caso in cui queste non dovessero verificarsi. Grano, cereali e foraggi, segnala la Coldiretti, fanno registrare un calo nella produzione con punte del 100 per cento, per non parlare dei danni al settore zootecnico;

            il piano di razionamento dell'acqua coinvolge quasi un milione di persone, circa un quinto della popolazione siciliana. La riduzione forzata di forniture d'acqua potabile da parte di Siciliacque, la società che gestisce le reti idriche dell'isola, riguarda già 93 comuni nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani. Sono previste riduzioni della portata d'acqua fra il 10 e il 45 per cento, con punte più alte in 15 centri del nisseno e dell'agrigentino. Secondo i dati ANBI, in alcuni invasi dell'isola per uso potabile manca oltre il 90 per cento dell'acqua;

            nei giorni scorsi è stato lanciato un allarme dai centri di dialisi alla Regione. Per ognuno dei 4.000 pazienti sotto trattamento nelle 81 strutture dell'isola, servono 1.500 litri di acqua a seduta, mentre in molti comuni l'acqua viene erogata ogni 15 giorni;

            anche le associazioni del settore turistico hanno lanciato l'allarme circa la fornitura di acqua potabile e sul costo dell'impiego delle autobotti;

            ad oggi, l'intervento del presidente della Regione Siciliana risulta assolutamente insufficiente: solamente 20 milioni di euro per misure compensative, ma la stima della perdita economica complessiva va, a seconda degli scenari ipotizzati, da un miliardo a 2 miliardi e 686 milioni di euro;

            nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, il Governo ha dato parere negativo su un emendamento a prima firma del primo interrogante (emendamento 14.0.9 (testo 2), poi respinto, che destinava tra l'altro 600 milioni al contrasto urgente all'emergenza siccità in Sicilia e in Sardegna;

            in Sardegna, l'emergenza siccità è rappresentata dal passaggio delle scorte nelle dighe dal 62,8 al 57,4 per cento. In numeri assoluti ciò significa che in un mese (l'ultimo dato è relativo al 30 giugno 2024) l'isola ha a disposizione 100 milioni di metri cubi in meno negli invasi, la cui portata è passata da 1145.63 milioni di metri cubi a 1048.06 milioni. A soffrire maggiormente la sete sono le campagne della parte centro-orientale dell'isola, Ogliastra e Nuorese, ma c'è vi sono aree in cui la situazione è addirittura peggiore, come nel Sulcis;

            in tutte le regioni meridionali, in ogni caso, nessuna significativa precipitazione piovosa ha mitigato la gravissima aridità, che attanaglia da quasi un anno il Mezzogiorno. Mentre al Nord i corpi idrici sono al colmo, in Basilicata le riserve d'acqua stoccata nei bacini artificiali sono calate di 12 milioni di metri cubi in una settimana ed il deficit sul 2023 è salito a quasi 194 milioni di metri cubi; in Puglia sono 12 i milioni di metri cubi d'acqua rilasciati dagli invasi della Capitanata ed il deficit rispetto ai volumi invasabili è di circa il 56 per cento; nel basso Salento, da inizio 2024, la pioggia caduta è stata mediamente di 169 millimetri (a Santa Maria di Leuca, solo 125,5 millimetri) registrando quindi un 45 per cento in meno sull'andamento climatico consueto. La Regione Basilicata si accinge a richiedere lo stato di emergenza; la Calabria occupa, insieme a Basilicata, Sicilia e Puglia, il primo posto della classifica delle regioni sottoposte a un elevato tasso di stress idrico, analizzando il rapporto tra prelievi idrici totali e disponibilità di acqua superficiale e sotterranea. Le sorgenti idriche sono in calo del 50 per cento e gli invasi sono pochi e obsoleti. Le coltivazioni della vite di Bivongi, Palizzi, Pellaro, la produzione bergamotticola hanno avuto un crollo importante rispetto agli scorsi anni, mettendo in pericolo la tenuta economica e sociale del tessuto produttivo e delle aziende stesse. Le produzioni di olio d'oliva e quelle orticole si sono ridimensionate in maniera trasversale sia sulla fascia ionica che su quella tirrenica del Reggino che nei territori del Vibonese. Nelle ultime settimane tutte le fonti regionali che alimentano l'acquedotto campano Torano-Biferno (sorgenti del Maretto, del Torano e del Biferno, per il tramite dell'acquedotto molisano) stanno registrando un "severo e perdurante decremento della capacità di alimentazione". Nel 2017, anno nel quale fu dichiarata l'emergenza idrica, nel mese di maggio la portata delle fonti era pari a 4.156 litri al secondo. Dal 1° al 19 giugno è stata di 4.077 litri al secondo;

            considerata la necessità di un'azione rapida e coordinata a livello nazionale per affrontare la crisi climatica ed idrica e garantire la sopravvivenza del settore agricolo e zootecnico, fondamentale per l'economia e la sicurezza alimentare del Paese, la sostenibilità dei flussi turistici e le stesse condizioni di vivibilità della popolazione residente,

            si chiede di sapere:

            se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei dati riportati e quali azioni di propria competenza abbia posto in essere sino a questo momento per fronteggiare la crisi idrica;

            quali urgenti e improcrastinabili misure, sia di carattere emergenziale che di carattere strutturale, il Governo intenda mettere in atto per fronteggiare la gravissima crisi che le regioni insulari e meridionali stanno attraversando sia sotto il profilo ambientale che sotto quello economico-sociale.

Interrogazione sulla programmazione del G7 inclusione e disabilità

(3-01242) (03 luglio 2024)

Murelli, Romeo. - Al Ministro per le disabilità -

                    Premesso che:

            nell'ambito della presidenza del G7, l'Italia ha promosso per la prima volta in assoluto a livello ministeriale il G7 Inclusione e disabilità, una nuova linea ministeriale che consentirà ai Paesi del G7 di confrontarsi sui temi dell'inclusione e della disabilità e di condividere strategie e impegni per contrastare le discriminazioni e garantire a tutti il diritto alla piena partecipazione civile, sociale e politica alla vita quotidiana;

            come annunciato, il G7 Inclusione e disabilità si terrà in Umbria il 14, 15 e 16 ottobre 2024 e, nella giornata di accoglienza delle delegazioni, si svolgerà un evento pubblico in piazza ad Assisi dedicato all'incontro, al mondo associativo e alle famiglie al quale tutti potranno partecipare;

            il tema della disabilità è generalmente declinato nella prospettiva dell'inclusione, che è imprescindibile per tutelare i diritti fondamentali, ma è indispensabile andare oltre e puntare anche sulla valorizzazione delle persone, investendo sui talenti e sulle competenze di ognuno;

            in questa prospettiva, è necessario lavorare sui temi prioritari della vita autonoma e indipendente delle persone con disabilità e dell'inclusione lavorativa, ma anche sui diritti che costituiscono una precondizione per l'inclusione sociale, come il diritto all'accessibilità, che deve essere universale e riguardare tutti gli aspetti della vita;

            il G7 Inclusione e disabilità potrà costituire un'occasione concreta per rafforzare gli impegni in questi ambiti e per valorizzare anche l'esperienza dell'Italia che ha recentemente adottato i decreti attuativi della riforma in materia di disabilità,

            si chiede di sapere come sarà organizzato il G7 Inclusione e disabilità e se vi siano prime indicazioni in merito alle tematiche che saranno trattate.

 

 

 

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, De Rosa, Durigon, Fazzolari, Furlan, Garavaglia, Germanà, Guidi, La Marca, La Pietra, Lorenzin, Meloni, Minasi, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Ostellari, Patton, Rauti, Rojc, Rubbia, Segre, Sisto e Tajani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Lorefice, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Borghesi, Losacco e Malpezzi, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Licheri Ettore Antonio, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bilotti, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Mennuni, per partecipare a un incontro internazionale.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Ternullo, Zaffini e Zambito, per attività della 10ª Commissione permanente; Lorefice, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Borghesi, Losacco e Malpezzi, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Licheri Ettore Antonio, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bilotti, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Mennuni, per partecipare a un incontro internazionale.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 10a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), approvata nella seconda seduta pomeridiana del 2 luglio 2024, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini («direttiva sui tirocini») (COM(2024) 132 definitivo) (Doc. XVIII, n. 14).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-bis, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.

Insindacabilità, richieste di deliberazione. Deferimento

Il Giudice del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione dibattimento penale monocratico, con lettera in data 3 luglio 2024, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - copia degli atti di un procedimento penale (n. 3457/2019 R.G.N.R. - n. 979/2023 R.G. Dib.) nei confronti dell'onorevole Vanna Iori, senatrice all'epoca dei fatti.

La predetta documentazione è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (Doc. IV-ter, n. 8).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Delrio Graziano, Boccia Francesco, Zampa Sandra, Nicita Antonio, Alfieri Alessandro, Basso Lorenzo, Bazoli Alfredo, Camusso Susanna Lina Giulia, D'Elia Cecilia, Fina Michele, Franceschelli Silvio, Franceschini Dario, Furlan Annamaria, Giacobbe Francesco, Giorgis Andrea, Irto Nicola, La Marca Francesca, Lorenzin Beatrice, Malpezzi Simona Flavia, Manca Daniele, Martella Andrea, Mirabelli Franco, Parrini Dario, Rando Vincenza, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Sensi Filippo, Tajani Cristina, Valente Valeria, Verducci Francesco, Verini Walter, Zambito Ylenia

Modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro (1182)

(presentato in data 04/07/2024).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

dep. Battilocchio Alessandro ed altri

Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane (1178)

previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

C.1737 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 04/07/2024).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettere del 3 luglio 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - gli schemi di decreto ministeriale di approvazione dei seguenti programmi pluriennali di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento):

- SMD 4/2023, denominato "Joint Strike Fighter (JSF) - Armamento F-35B MM", relativo all'acquisizione dell'armamento necessario alla Full Operational Capabilities (FOC) della componente aerotattica imbarcata di quinta generazione (n. 173);

- SMD 11/2023, denominato "MCO/MLU Classe Doria", relativo al mantenimento delle capacità operative - Mid Life Update dei Cacciatorpediniere della classe Doria (n. 174);

- SMD 15/2023, relativo all'acquisizione di una piattaforma navale da destinare alle specifiche attività di bonifica dell'ambiente marino e al recupero degli oggetti inquinanti e potenzialmente dannosi per l'ecosistema giacenti sul fondale (U.Bo.S. - Unità navale per bonifiche subacquee), nonché al relativo supporto tecnico-logistico (n. 175);

- SMD 1/2024, relativo all'acquisizione di n. 24 velivoli F-2000 e al supporto tecnico-logistico dell'intera flotta (n. 176).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 3ª Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 3ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 giugno 2024, ha inviato, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2024, in ordine all'esercizio dei poteri speciali, recante la revoca delle prescrizioni imposte a Vivendi S.E. con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 504).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 2 luglio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione - con i relativi allegati - sull'attività della Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e i Segretari Giudiziari, riferita all'anno 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 505).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 114 del 5 giugno 2024, depositata il successivo 1° luglio 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169 (Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 196 (Doc. VII, n. 84) alla 1a, alla 2a e alla 10a Commissione permanente;

sentenza n. 116 del 5 giugno 2024, depositata il successivo 2 luglio 2024, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non prevede come reato la condotta di colui che - sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida - si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada (Doc. VII, n. 85) alla 1a, alla 2a e alla 8a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 4 luglio 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria di Cinecittà S.p.A., per l'esercizio 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 263).

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 20 giugno al 4 luglio 2024)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 65

BERRINO ed altri: su indagini su avvocati del foro di Milano (4-01252) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)

POTENTI: sui criteri nazionali delle allerte meteo, in particolare per quanto riguarda le scuole (4-00820) (risp. MUSUMECI, ministro per la protezione civile e le politiche del mare)

sullo smaltimento dei rifiuti, speciali e non, derivanti dall'alluvione in Toscana (4-00828) (risp. MUSUMECI, ministro per la protezione civile e le politiche del mare)

SCALFAROTTO: sulla situazione del carcere di Biella (4-01153) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)

sulle misure per potenziare gli organici della Polizia penitenziaria (4-01242) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)

VERDUCCI ed altri: sugli adeguamenti all'inflazione degli stipendi del personale docente universitario (4-01179) (risp. BERNINI, ministro dell'università e della ricerca)

Interrogazioni

PARRINI, ZAMBITO, ZAMPA - Al Ministro della salute. - Premesso che:

la cataratta congenita è una patologia oculare infantile alquanto rara, che colpisce il cristallino rendendolo opaco e dunque riducendo in parte o del tutto la visione; vi si può rimediare mediante la sostituzione chirurgica del cristallino che, tuttavia, non può essere eseguita nei primi anni di vita; nell'attesa, il bambino deve indossare occhiali specifici o, specialmente in età molto precoce, utilizzare speciali lenti a contatto;

le lenti Silsoft, a differenza di altri dispositivi in commercio, consentono al bambino un utilizzo prolungato (diurno e notturno), evitando continue sostituzioni e così assicurando una migliore condizione di convivenza con la patologia;

nel marzo 2023 la vendita di queste lenti era stata bloccata nell'Unione europea non per una scelta di carattere commerciale, ma a causa dell'impossibilità, così come precisato dalla stessa azienda e confermato al tempo dall'Associazione cataratta congenita, di soddisfare i requisiti posti dalla normativa in materia di produzione e commercializzazione dei dispositivi medici e in particolare alla difficoltà di soddisfare i requisiti della direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE e del relativo regolamento europeo n. 2017/745;

nel giugno 2023, il Ministero della salute ha concesso la deroga al blocco che aveva tolto il dispositivo dal mercato a marzo, sulla base, in particolare, dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2017/745, in modo da consentire alle autorità competenti di autorizzare, su richiesta debitamente motivata, l'immissione sul mercato o la messa in servizio, nel territorio dello Stato membro interessato, di dispositivi specifici per i quali le procedure applicabili di cui ai detti articoli non sono state espletate, ma il cui impiego sia nell'interesse della salute pubblica o della sicurezza o salute dei pazienti;

a distanza di un anno, dal 30 giugno 2024, il farmaco risulta essere tornato indisponibile in Italia per il mancato rinnovo dell'autorizzazione all'immissione sul mercato e alla messa in servizio;

considerato che:

questa patologia oculare rappresenta una fonte di grave disagio per i bambini che ne sono affetti e per loro famiglie che, in assenza della possibilità di reperire le lenti Silsoft, vedrebbero il disagio aggravarsi ulteriormente dovendo ricorrere a dispositivi di più faticosa applicazione e, soprattutto, meno performanti dal punto di vista del benessere del bambino;

il disagio si aggiunge alla diffusione non omogenea, sul territorio nazionale, di presidi sanitari attrezzati per il trattamento della patologia, sia con riferimento alla diagnosi e alla terapia, che con riferimento alla riabilitazione specialistica e multidisciplinare che è necessaria a garantire una migliore condizione di vita a bambini già pesantemente gravati dall'insorgenza della malattia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, per rendere possibile la ripresa della commercializzazione delle lenti Silsoft nel nostro Paese;

quali iniziative abbia avviato o intenda avviare, per promuovere, su tutto il territorio nazionale, la conoscenza della patologia, nonché concrete possibilità di diagnosi e trattamento, e per sostenere, anche dal punto di vista economico, le persone affette da cataratta congenita e le loro famiglie.

(3-01247)

TREVISI, PIRRO - Ai Ministri della difesa e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, dopo il grave incidente sul lavoro con 5 vittime in un cantiere edile di Firenze, il 21 febbraio 2024 ha svolto un'informativa al Consiglio dei ministri in merito alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, soffermandosi sull'attività ispettiva e sulla necessità di potenziare le tutele e gli organici ispettivi;

al riguardo, le misure di rafforzamento delle tutele hanno trovato spazio nel secondo decreto di attuazione del PNRR, approvato il 24 febbraio 2024 dal Consiglio dei ministri e pubblicato il successivo 2 marzo (decreto-legge n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2024);

nella citata informativa il Ministro ha messo in evidenza, sulla scorta dei dati rilevati dalle recenti relazioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, il seguente quadro: su un totale di 92.658 accessi, 20.755 sono risultati inerenti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza, con un incremento di 3.720 ispezioni rispetto all'anno precedente; per quanto riguarda gli accessi ispettivi in edilizia, il livello di irregolarità è stato pari al 76,48 per cento, con un tasso che supera l'85,2 per cento nel caso di aziende impegnate in lavori collegati al superbonus 110 per cento; secondo l'ultimo rapporto INAIL, le denunce di infortuni sul lavoro presentate tra gennaio e dicembre 2023 sono state 585.356 (16,1 per cento in meno rispetto al 2022), 1.041 delle quali con esito mortale (4,5 per cento in meno);

il Ministro ha altresì ricordato che il personale a disposizione dell'INL è oggi pari a 3.198 ispettori civili, dei quali 846 tecnici, a cui si aggiunge il personale ispettivo dei nuclei Carabinieri, dell'INPS e dell'INAIL;

il decreto-legge n. 19 del 2024, vista l'altissima incidenza di irregolarità nel campo della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha previsto, tra l'altro, all'art. 31, comma 5, che "a decorrere dal 1° settembre 2024, il contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri, di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 50 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale";

considerato che:

per il personale ispettivo del nucleo Carabinieri, di stanza in ogni capoluogo di provincia, a seguito della circolare n. 912001-1/T-5-1/PERS.MAR, datata 14 maggio 2018, riguardante la "Pianificazione delle procedure d'impiego e limiti di permanenza massima nei Comparti di Specialità", si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un periodo di permanenza massima nei comparti di specialità di 15 anni, suscettibile di una o più dilazioni biennali, su motivata proposta dei comandanti di Corpo, avanzata esclusivamente nei confronti di coloro che abbiano conseguito la massima qualifica caratteristica da almeno un quinquennio;

tale previsione era stata inizialmente estesa a tutti i reparti speciali dell'Arma (comandi per la tutela della salute, del patrimonio culturale e del lavoro, al comando antifalsificazione monetaria, ai comandi per la tutela ambientale e agroalimentare) e successivamente, per mancanza di personale, è stata "adottata" quasi esclusivamente dal comando Carabinieri per la tutela del lavoro, pur contando lo stesso diverse deficienze d'organico in campo nazionale;

la circolare prevede che i militari, seppure abbiano superato i 15 anni di presenza all'interno del reparto specializzato, possano fruire di diverse proroghe, anche in ragione della professionalità maturata negli anni all'interno del comparto;

considerato inoltre che:

è importante incrementare l'attività di vigilanza nei settori ove si verificano maggiormente gli infortuni;

il bagaglio professionale dei militari tornerebbe di grande utilità al servizio ispettivo degli ispettorati territoriali del lavoro in cui sono incardinati, dal momento che possono garantire una continuità nell'espletamento dell'attività di vigilanza tecnica;

con l'attuazione del decreto-legge n. 146 del 2021, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", che ha inasprito alcune sanzioni sulla sicurezza e il lavoro irregolare, le varie Procure della Repubblica usano delegare con molta più frequenza ai nuclei ispettorato del lavoro presso gli uffici periferici dell'INL gli accertamenti riguardanti gli infortuni sul lavoro e gli accessi ispettivi inerenti alle verifiche sulla sicurezza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di un avvicendamento di personale specializzato dell'Arma in un momento storico in cui si cerca di effettuare il 40 per cento in più delle ispezioni, con conseguente incremento dei militari in servizio presso i nuclei Carabinieri ispettorato del lavoro, mentre in altri reparti speciali si tende a trattenere il personale specializzato;

se e quali iniziative intendano intraprendere per evitare la dispersione del personale specializzato dell'Arma dei Carabinieri in servizi presso i nuclei ispettorato del lavoro, avendo esso acquisito ottime conoscenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, atte a garantire una costante vigilanza nel settore della sicurezza sul lavoro in piena sinergia con gli ispettori civili;

se intendano adottare ulteriori iniziative per favorire la massima trasparenza nella conoscenza dei criteri adottati negli avvicendamenti, considerato che non di rado non si terrebbe conto degli anni di servizio maturati nel reparto specializzato.

(3-01248)

BORGHI Enrico - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. - Premesso che:

secondo quanto riportato dagli organi di stampa, durante l'ultima campagna elettorale per il Parlamento europeo, alcuni partiti politici avrebbero utilizzato l'intelligenza artificiale per generare immagini "false", che sarebbero state utilizzate come propaganda politica per ottenere consenso a discapito dei principi di democrazia e corretta informazione, i quali dovrebbero essere assolutamente rispettati dai soggetti politici che si presentano alle elezioni;

le suddette immagini presentavano situazioni mai accadute, al fine di ingannare gli elettori e mettere in cattiva luce gli schieramenti avversi alle elezioni: si fa riferimento all'immagine della presunta invasione degli immigrati in Unione europea, ai trattori che partecipano alle proteste degli agricoltori oppure alla caricatura di alcuni politici europei di spicco, ritratti in una luce poco lusinghiera al fine di screditarli davanti all'opinione pubblica;

la vicenda testimonia la rappresentazione plastica dei danni e della manipolazione che l'utilizzo incontrollato delle nuove tecnologie può cagionare sui processi democratici e sulle libere competizioni elettorali, sottolineando ancora una volta l'ineludibilità di interventi volti a contrastare disinformazione e fake news,

si chiede di sapere:

quali azioni il Governo intenda adottare al fine di evitare che immagini generate dall'intelligenza artificiale possano essere utilizzate in campagna elettorale per diffondere messaggi non veritieri e finalizzati a screditare gli avversari politici per meri interessi elettorali, infrangendo così i principi fondamentali come la tutela della democrazia e la corretta informazione;

se sia in grado di confermare quanto riportato dagli organi di stampa circa l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte di partiti politici italiani per la creazione di fake news e quali iniziative intenda adottare per stigmatizzare condotte elettorali chiaramente volte a manipolare il consenso e diffondere disinformazione tra la popolazione.

(3-01249)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ALOISIO, CASTIELLO, PIRONDINI, LICHERI Sabrina, DAMANTE, LOREFICE, MAZZELLA, LOPREIATO, NAVE, FLORIDIA Barbara, BEVILACQUA - Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della salute. - Premesso che:

la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, nella relazione finale sulla Campania approvata nel 2006, rileva che il quadro complessivo emerso dalle indagini descrive una situazione di degrado ambientale dei suoli, delle acque e dell'aria tale da comportare potenziali conseguenze pregiudizievoli per la stessa salute della popolazione residente;

spesso, nelle discariche abusive veniva sversato illegalmente materiale tossico e radioattivo utilizzando il meccanismo del "giro bolla": i camion carichi di rifiuti pericolosi che partivano dalle ditte, transitavano attraverso aziende intermedie, ove venivano riscritte le bolle di accompagnamento dei rifiuti, declassando i materiali da "tossico-nocivi" ad "innocui". Dopo tale operazione la spazzatura poteva essere finalmente introdotta, senza temere controlli, nelle discariche campane o negli impianti di trattamento dei rifiuti urbani. La presenza di rifiuti abusivi è correlata con un incremento significativo dell'incidenza di specifiche patologie, della mortalità per leucemie e altri tumori, nella popolazione locale;

negli anni passati, presso Chiaiano (Napoli) sono stati individuati dei siti, tra cui ex cave, in cui è stato sversato materiale tossico altamente nocivo per la salute umana. In particolare, si evidenzia che il Movimento 5 Stelle da oltre 10 anni conduce battaglie ambientaliste per ottenere la bonifica dei luoghi e delle discariche contaminate presso l'ottava municipalità di Napoli, organizzando diversi sopralluoghi, che hanno coinvolto anche i Parlamentari 5 stelle, oltre a numerosi attivisti partenopei;

considerato che:

si apprende da fonti di stampa che in data 3 giugno 2024, la Guardia di finanza e i Carabinieri del nucleo operativo ecologico, su mandato della Procura della Repubblica di Napoli, hanno sequestrato l'ex cava "Suarez", un invaso usato un tempo per estrarre tufo che sarebbe stato utilizzato come enorme discarica abusiva per un decennio. Al suo interno, secondo le indagini, sarebbero stati rinvenuti amianto e metalli pesanti, per una mole di rifiuti pericolosi pari a circa 270.000 tonnellate ("fanpage.it", 17 giugno 2024);

più specificamente, come riferiscono alcuni tecnici, i rifiuti pericolosi accumulati presso la cava Suarez, per effetto delle piogge, si sarebbero dispersi anche in altre zone, molto distanti dalla selva di Chiaiano. Una parte dei rifiuti sarebbe, con il tempo, scivolata a valle verso il vallone di San Rocco, tra i quartieri di Miano e Capodimonte, zone densamente popolate di Napoli;

come riporta sempre la testata "Fanpage.it", la cava è di proprietà dell'augustissima arciconfraternita dei padri pellegrini, un ente religioso che nella città di Napoli possiede numerosissimi immobili, terreni ed appunto cave. Proprio loro erano i proprietari dell'ex cava del poligono che nel 2008, con l'intercessione dell'allora vescovo di Napoli, Crescenzio Sepe, fu donata alla Presidenza del Consiglio dei ministri per realizzare una discarica;

secondo Giancarlo Chiavazzo, responsabile scientifico di Legambiente Campania, proprio in quegli anni inizia invece la storia dell'ex cava Suarez: "Nel 2010 fu accertato che la cava era stata usata come discarica abusiva di rifiuti, anche pericolosi, ci furono dei rilievi dell'Arpa ed un intervento istituzionale. Al tempo venne intimata la bonifica della cava, ma nel 2012 l'Arciconfraternita diede mandato alla ditta 'Edil Sansone' di effettuare dei lavori di riconfigurazione morfologica. La stessa ditta, in una memoria che si trova all'interno della documentazione relativa al Piano Cave della Regione Campania, scrive che il mandato ricevuto è stato quello esclusivamente della riconfigurazione morfologica della cava" ("fanpage.it", 17 giugno 2024);

la riconfigurazione morfologica comporta un riempimento della cava, con terra ed altri materiali naturali o inerti, e serve proprio ad impedire che la cava venga usata come sversatoio abusivo. Pertanto, "il lavoro di riempimento della cava avrebbe consentito una maggiore tenuta idrogeologica dell'area. Ma nelle documentazioni non vi è traccia di una bonifica rispetto all'inquinamento già accertato nel 2010";

secondo quanto dichiarato alla stampa da Nicola Nardella, presidente dell'ottava municipalità del Comune di Napoli, "qui siamo al confine tra diverse municipalità ed anche diversi Comuni, quello di Napoli e quello di Marano, ma soprattutto siamo vicini alle abitazioni dei cittadini, il rischio sanitario è altissimo. (...) L'attività di indagine della Procura ci dice che oggi è impossibile anche definire esattamente un perimetro dell'area inquinata, visto che hanno contaminato un'area vasta. (...) A farsene carico deve essere il governo, perché nessuna delle istituzioni locali potrà da sola garantire la messa in sicurezza e la bonifica dell'area. Deve farsene carico il governo per un motivo semplice, quando nel 2008 qui a Chiaiano, manu militari fu realizzata una discarica per l'emergenza rifiuti, questo territorio ha maturato un credito ambientale. Dopo più di 10 anni vediamo che i problemi si sono acuiti e tutt'altro che risolti". Inoltre aggiunge Nardella: "Se nella cava Suarez è avvenuto quello che la Procura sta accertando, quindi un disastro ambientale, nelle altre cave cosa sta succedendo?";

considerato infine che:

ai sensi del decreto ministeriale n. 269 del 29 dicembre 2020, per "sito orfano" si intende un'area potenzialmente contaminata per la quale il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede a tutti gli adempimenti normativi previsti. In tutti questi casi l'onere degli interventi sostitutivi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale è in carico alla pubblica amministrazione;

secondo quanto riportato sul portale del Governo, il PNRR prevede uno stanziamento di mezzo miliardo di euro per i siti orfani, con l'obiettivo di recuperare il suolo potenzialmente contaminato delle aree industriali abbandonate per cui non è individuabile il responsabile dell'inquinamento e dare al terreno di questi siti un nuovo utilizzo, favorendone il reinserimento nel mercato immobiliare e promuovendo l'economia circolare,

si chiede di sapere:

quali siano le modalità attraverso cui i Ministri in indirizzo intendano risolvere, ad horas, le criticità descritte, così da tutelare l'ambiente e la salute umana, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

se condividano l'opportunità di utilizzare le risorse del PNRR, disposte per la rigenerazione dei "siti orfani", così da bonificare l'ex cava Suarez e gli altri siti inquinati di Chiaiano ovvero se, per la bonifica del sito e degli altri luoghi inquinati, intendano utilizzare altre risorse ministeriali e, in caso affermativo, quali siano le fonti di finanziamento disponibili;

se si intenda avviare un'attività ispettiva al fine di accertare le responsabilità connesse all'inquinamento di cava Suarez e se il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica intenda costituirsi parte civile.

(4-01309)

CUCCHI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

l'interrogante ha appreso che i detenuti della sezione ottava della casa circondariale di Sollicciano a Firenze hanno denunciato alla Procura competente le condizioni disumane in cui vivono;

in particolare, l'esposto riguarda la presenza di cimici e insetti che hanno invaso gli ambienti e che pizzicano i detenuti creando prurito, oltre a essere veicolo di malattie infettive. Pare che per questo motivo il carcere effettui vaccini per tubercolosi e epatite, malattie molto rare al di fuori delle strutture penitenziarie;

la denuncia riguarda anche il fatto che la disinfestazione verrebbe fatta in modo approssimativo, senza spostare i mobili;

inoltre, i detenuti dell'ottava sezione sono i più lontani dalle vasche di deposito dell'acqua e quindi spesso si ritroverebbero a non poter usare la doccia o i rubinetti perché non arriva abbastanza acqua in tutte le sezioni. La mancanza di acqua comporta anche la scarsa pulizia delle celle;

considerato che:

i detenuti pagano una quota di mantenimento in carcere che dovrebbe garantire loro condizioni di vita dignitose. Al di là della quota di mantenimento, è lo Stato a dover garantire condizioni di vita dignitose ai carcerati, affinché sia rispettato il fine rieducativo della pena e la misura detentiva non si tramuti in una pena afflittiva, contraria ai principi costituzionali in materia;

da organi di stampa si apprende che i detenuti la notte scorsa (3 luglio 2024) hanno deciso di protestare e di non rientrare in cella, preferendo dormire nei corridoi;

anche gli agenti della Polizia penitenziaria che vivono il carcere tutti i giorni sarebbero indignati per le condizioni in cui sono costretti a lavorare e uno di loro ha affermato al giornale "La Nazione" che queste condizioni di vita per i detenuti sono una tortura;

si rammentano anche le numerose sentenze del Tribunale di sorveglianza che affermano che il carcere fiorentino non è a norma di legge e infatti, per tali motivi, ai reclusi sono applicati sconti di pena,

si chiede di sapere:

che cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per far sì che i detenuti del carcere di Firenze, e in generale tutti i detenuti, possano vivere in modo dignitoso la loro condizione di restrizione;

se non ritenga opportuno chiudere il carcere di Sollicciano, o quanto meno le sezioni in cui non c'è acqua e dove è presente l'infestazione di insetti, per il tempo necessario alla ristrutturazione e al ripristino dei luoghi, in modo tale da renderli adeguati ad accogliere i detenuti.

(4-01310)

BILOTTI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

numerose fonti di stampa riportano come, nei primi sei mesi del 2024, i suicidi di persone detenute in carcere abbiano raggiunto il numero di 49, due delle quali decedute in ospedale a seguito di atti di autolesionismo. A questi si aggiungono quattro suicidi tra gli agenti di Polizia penitenziaria, seppure ve ne sia stato anche un quinto, di un agente suicidatosi nel 2023, ma il cui cadavere è stato rinvenuto solamente quest'anno;

il numero di suicidi, dunque, risulta in crescita anche rispetto a quello degli ultimi due anni, che già avevano fatto registrare record negativi, con 85 suicidi nel 2022 e 70 nel 2023, numeri che negli ultimi 30 anni non erano mai stati raggiunti, ma solamente sfiorati nel 2001, con 69 suicidi, con tassi che si aggirano tra 12 e 15 ogni 10.000 persone detenute. Appare necessario sottolineare come si tratti di numeri decisamente superiori a quelli di chi vive al di fuori delle carceri in Italia, per i quali il tasso di suicidi si attesta ben al di sotto di una persona ogni 10.000;

tali numeri non fanno altro che sottolineare il disastroso stato delle carceri italiane. Risulta, infatti, che alcune strutture superino il tasso del 200 per cento di sovraffollamento. Secondo il XX rapporto dell'associazione "Antigone" al 31 marzo 2024 sarebbero state 61.049 le persone detenute, a fronte di una capienza ufficiale di 51.178 posti, con un tasso di affollamento ufficiale a livello nazionale pari al 119,3 per cento. Giova ricordare che i calcoli di Antigone vengono svolti sulle strutture a capienza massima, ma numerosi posti sono spesso indisponibili per manutenzioni o ristrutturazioni, individuati dal Ministero a una soglia di circa il 5 per cento sul totale;

l'associazione ha anche raccolto, analizzando le fonti giornalistiche, alcuni dati relativi ai suicidi del 2023, che mostrano come almeno 22 delle 70 persone che si sono tolte la vita soffrivano di patologie psichiatriche; almeno 12 avevano già provato a togliersi la vita in precedenza; almeno 7 persone presentavano un passato di tossicodipendenza; infine, almeno 6 persone risultavano senza fissa dimora;

considerato che:

numerosi studi indicano come l'uso primario della detenzione, soprattutto in condizioni quali quelle che, attualmente, le persone detenute sono costrette a sopportare negli istituti penitenziari italiani, non riduca le recidive e non scoraggi la criminalità in generale e non permetta un vero e proprio reinserimento delle persone detenute nella società civile una volta che queste hanno scontato il loro debito con la giustizia;

la gestione dell'attuale sistema carcerario risulta avere costi elevatissimi per l'Italia, che secondo numerosi studi si avvicinano ai 3 miliardi di euro annui,

si chiede di sapere se e quali iniziative urgenti intenda adottare il Ministro in indirizzo per migliorare la vita delle persone detenute all'interno delle carceri, così da ridurre il senso di marginalizzazione e isolamento, anche con un aumento delle attenzioni psicologiche e psichiatriche, nonché delle attività formative, culturali e lavorative.

(4-01311)

BEVILACQUA - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che con l'approvazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) il Governo aveva destinato circa 6 miliardi di euro per garantire un impulso al settore cultura, centrale per la ripartenza del Paese. Tra i 14 progetti strategici previsti dal Consiglio dei ministri nel piano per i grandi attrattori culturali dal valore complessivo di 1,460 miliardi di euro, era stato inserito, con un investimento di 33 milioni di euro, l'intervento di riqualificazione dell'ex manifattura tabacchi di Palermo con obiettivi propriamente culturali e turistici, ovvero la realizzazione di un auditorium e di un centro polifunzionale in chiave culturale, oltre a quello di "contribuire alla creazione diretta e indiretta di posti di lavoro e di competenze 'green' e 'digitali' e 'migliorare la coesione e l'inclusione sociale'";

considerato che:

l'ex manifattura tabacchi di Palermo è un complesso di proprietà di Cassa depositi e prestiti, composto da diversi corpi architettonici confinanti col cantiere navale di Fincantieri e a ridosso dello stesso;

nell'ambito di tale intervento di recupero, anche in considerazione dell'ingente investimento pubblico per il rilancio delle infrastrutture del cantiere, per un valore di 120 milioni di euro, era stata ventilata l'ipotesi, proponendo la partecipazione della stessa Fincantieri assieme alla Leonardo S.p.A., di una destinazione di alcuni immobili dell'ex manifattura tabacchi alla realizzazione di un polo di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica e formazione specialistica, legata all'ambito di sviluppo sostenibile (green) e di formazione mirata e specialistica collegata alle rispettive prospettive industriali, che potesse anche fungere da supporto dell'attività del cantiere navale;

all'interno dell'area insiste anche un complesso sportivo, che include un campo di calcio, storicamente gestito dall'associazione sportiva dilettantistica di Fincantieri, la società sportiva del quartiere, da sempre collegata ai lavoratori del cantiere navale. Il campo rappresenta un punto di riferimento per diverse società sportive e associazioni con una ferma vocazione territoriale e sociale;

a causa del mancato rispetto da parte dell'amministrazione comunale di Palermo delle scadenze previste, lo stanziamento di 33 milioni è andato perso. Ciò nonostante, Cassa depositi e prestiti ha proseguito le interlocuzioni con la stessa amministrazione comunale, finalizzate alla riqualificazione dell'area;

nell'ambito di tali interlocuzioni, rispetto alle progettualità presentate per la riqualificazione, risulta sussistere oggi un reale rischio di smantellamento dell'impianto sportivo: infatti, è stata richiesta ai gestori la restituzione immediata delle strutture, mettendo in tal modo in pericolo le attività sportive di bambini e giovani che usufruiscono di quel campo e godono delle iniziative che vi vengono organizzate. Sul punto si segnala, ad esempio, l'utilizzo dello stesso da parte dell'associazione sportiva dilettantistica "Palermo calcio popolare", che promuove attività sportiva per giovani dei quartieri a maggior rischio di esclusione sociale di Palermo, in sinergia con realtà nazionali come "Save the children" o locali come "Calciando in rete", manifestazione sportiva nata tramite la rete dei centri aggregativi di Palermo e che per sei mesi, ogni anno, organizza un torneo che coinvolge un numero notevole di ragazzi e ragazze, bambini e bambini, in tutti i quartieri popolari della città. Durante l'edizione 2024, sono state ben 34 le squadre coinvolte, delle quali 4 interamente femminili;

già in passato, alcune idee progettuali sembravano orientate a spostare il campo da calcio dalla sua attuale posizione, riducendone inoltre la dimensione e non fornendo alcuna indicazione rispetto al futuro modello di gestione che, data la lunga storia di attenzione verso le esigenze sociali del territorio, non può rispondere a una mera logica economica;

considerato infine che Cassa depositi e prestiti, anche in considerazione del suo controllo pubblico da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per una percentuale del capitale azionario che supera l'80 per cento, dovrebbe portare avanti azioni di recupero del proprio patrimonio immobiliare che siano sostenibili, non solo economicamente ma anche socialmente,

si chiede di sapere quali iniziative di sua competenza intenda promuovere il Ministro in indirizzo al fine di salvaguardare l'impianto sportivo esistente e la sua posizione, puntando al suo ammodernamento e al mantenimento della sua storica vocazione sociale e territoriale, e quali siano, a oggi, le interlocuzioni relative al recupero e rifunzionalizzazione dell'ex manifattura tabacchi, anche nell'ottica di valorizzare la dimensione connessa alla formazione di competenze "verdi" e "digitali", e alla promozione dell'innovazione tecnologica e produttiva, garantendo piena integrazione con il territorio circostante e la vocazione industriale e occupazionale di quell'area.

(4-01312)

STEFANI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

da notizie di stampa si apprendeva che l'8 ottobre 2015 l'imprenditore Mario Bozzoli, 50 anni, titolare insieme al fratello Adelio della fonderia di famiglia, la Bozzoli S.r.l., era scomparso nel nulla a Marcheno (Brescia). Le ricerche si erano concentrate intorno all'azienda e i sospetti erano ricaduti sul nipote Giacomo Bozzoli, che lavorava anche lui in fonderia;

il corpo di Mario Bozzoli non è stato rinvenuto. Secondo gli inquirenti, Giacomo Bozzoli avrebbe ucciso lo zio e lo avrebbe gettato nell'altoforno;

nel 2020 Giacomo Bozzoli è stato rinviato a giudizio, accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e distruzione di cadavere. L'uomo è stato poi condannato all'ergastolo in primo grado nel 2022 e in secondo grado nel 2023. Infine, il 1° luglio 2024 la Cassazione ha confermato l'ergastolo in via definitiva; Giacomo Bozzoli non ha presenziato in aula alla lettura della sentenza in Cassazione;

quando, a seguito della sentenza di terzo grado, le forze dell'ordine si sono recate nella sua villa a Soiano, sul lago di Garda, per tradurlo in carcere, non lo hanno rinvenuto, constatando altresì l'assenza della moglie e del figlio di 9 anni;

la sua auto è stata avvistata il 23 giugno 2024 in provincia di Brescia, si sarebbe dunque allontanato volontariamente con la moglie e il figlio prima della lettura della sentenza;

conseguentemente nei suoi confronti è stato emesso un mandato di arresto europeo;

considerato che:

il nostro ordinamento prevede per alcune tipologie di reati l'applicazione di misure cautelari, anche nella forma più afflittiva della custodia cautelare in carcere, sussistenti le esigenze cautelari previste dalla legge fra cui il pericolo che il soggetto si dia alla fuga;

nei confronti di Giacomo Bozzoli non è stata applicata nessuna misura cautelare, tanto che egli oggi risulta latitante e pertanto si è sottratto all'esecuzione della pena,

si chiede di sapere quali misure, anche di carattere ispettivo, il Ministro in indirizzo ritenga opportuno attivare al fine di verificare se siano state adottate tutte le procedure necessarie atte ad evitare la fuga dell'imputato.

(4-01313)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10ª Commissione permanente(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-01247 del senatore Parrini ed altre, sulla commercializzazione delle lenti Silsoft per la cura della cataratta congenita.