Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 155 del 07/02/2024
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Allegato A
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (808)
PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI
NP1
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Irto
Respinta
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, A.S. 808-A";
considerato che il provvedimento de quo dispone all'articolo 1, comma 1, lettera b), l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale e che tale disposizione desta particolare allarme anche alla luce delle ricadute negative che tale abrogazione può comportare rispetto alla lotta alla corruzione;
sta destando preoccupazioni anche nelle sedi europee, oltre al fatto che appare esporsi a vizi di costituzionalità per il contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione che, come noto, chiarisce come la potestà legislativa vada esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
l'abrogazione del reato dunque rischia di abbandonare il privato a qualunque forma di abuso da parte della pubblica amministrazione privandolo della tutela giurisdizionale, creando un sistema nel quale i pubblici ufficiali diverrebbero titolari esclusivi di una potestà di cui non rendere conto a nessuno e minando finanche le fondamenta del principio stesso della separazione dei poteri su cui ogni Stato di diritto è fondato;
tale risultato peraltro appare in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, venendosi a creare con l'abolizione della fattispecie penale di abuso d'ufficio, una palese disparità tra cittadini sottoposti al controllo del giudice e cittadini che, peraltro nell'esercizio delle funzioni pubbliche, non vi sarebbero sottoposti,
delibera, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, di non passare all'esame degli articoli.
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 322-bis:
1) al primo comma, alinea, le parole: « , 322 » sono sostituite dalle seguenti: « e 322 » e le parole: « e 323 » sono soppresse;
2) alla rubrica, le parole: « , abuso d'ufficio » sono soppresse;
b) l'articolo 323 è abrogato;
c) all'articolo 323-bis:
1) al primo comma, le parole: « e 323 » sono sostituite dalle seguenti: « e 346-bis »;
2) al secondo comma, le parole: « e 322-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , 322-bis e 346-bis »;
d) all'articolo 323-ter, primo comma, dopo le parole: « ivi indicati, » è inserita la seguente: « 346-bis, »;
e) l'articolo 346-bis è sostituito dal seguente:
« Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite) - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.
La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio ».
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
1.3
Improponibile
Sostituire l'articolo con i seguenti:
«Art. 1
(Princìpi generali)
1. I titolari di cariche di governo statali, regionali o locali, nonché il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché a evitare l'insorgenza di conflitti di interesse tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.
«Art. 1-bis
(Ambito soggettivo di applicazione)
1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo statali si intendono: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai titolari di cariche di governo il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
3. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale.
4. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale.
«Art. 1-ter
(Conflitto di interessi)
1. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo statali, regionali o locali indicate all'articolo 1-bis sia titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto.
2. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 1-bis versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 1-quater e 1-quinquies.
«Art. 1-quater
(Incompatibilità generali statali, regionali e locali)
1. Le cariche di governo statali, regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, sono incompatibili con:
a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva, ad eccezione, limitatamente alle cariche di governo statali, delle cariche di deputato e di senatore;
b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del governo statale ovvero del governo regionale o locale;
d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti pubblici o privati;
e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.
2. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.
3. L'incompatibilità di cui alla lettera e) del comma 1 non si determina per i titolari di cariche di governo locale in enti con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
4. Il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 1-bis, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.
5. I titolari delle cariche di cui all'articolo 1-bis iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica medesima.
6. Il divieto previsto dalle lettere b), c) e d) del comma 1 è valido per tre anni dal termine della carica di cui al medesimo comma 1, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.
7. L'incompatibilità di cui al comma 6 per il presidente e i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve intendersi riferita alle attività professionali svolte nei settori di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
8. I dipendenti pubblici o privati che assumono una delle cariche di cui all'articolo 1-bis sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la loro posizione professionale e per la loro progressione di carriera.
9. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.
«Art. 1-quinquies
(Incompatibilità derivanti da attività patrimoniali)
1. Le cariche di governo statali, le cariche di governo regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono incompatibili con la proprietà, il possesso o la disponibilità, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone stabilmente conviventi, salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese di interesse nazionale.
2. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 1, non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei diciotto mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.
3. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, i titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mantenimento della carica di governo con l'adozione delle misure indicate dall'articolo 1-undecies.
4. Il titolare di cariche di governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi.
5. I contratti conclusi in violazione del divieto di cui al comma 4 sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
«Art. 1-sexies
(Obblighi di dichiarazione)
1. Entro dieci giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 1-bis, il titolare della stessa dichiara all'AGCM:
a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;
b) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo;
d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita e svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o privati;
e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro, pubblico o privato.
2. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 1-bis, il titolare della carica è tenuto a trasmettere all'AGCM una dichiarazione in cui sono indicati:
a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;
b) la titolarità di imprese individuali;
c) le quote di partecipazione in società, possedute anche per interposta persona;
d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;
e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) i trust di cui sia disponente, beneficiario, trustee o guardiano;
g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o un'attività di qualunque natura;
h) i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolti all'estero.
4. Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di cui all'articolo 1-bis sono tenuti a trasmettere all'AGCM una copia della dichiarazione stessa.
5. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 1-bis all'AGCM, entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi dell'articolo 1-undecies.
6. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i soggetti di cui all'articolo 1-bis sono tenuti a presentare all'AGCM una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 5, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 5 e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi dell'articolo 1-undecies.
7. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere presentate all'AGCM, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
8. L'AGCM accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e, in qualunque momento, può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 7.
9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'AGCM, nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 7 entro i termini previsti, ovvero nel caso in cui accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.
«Art. 1-septies
(Obbligo di astensione)
1. I titolari delle cariche di governo indicate all'articolo 1-bis che versino in una delle situazioni indicate dall'articolo 1-ter hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. L'obbligo di astensione si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
2. L'AGCM, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, con proprio provvedimento, invita l'interessato ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa compromettere la cura esclusiva degli interessi pubblici ad esso affidati e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
3. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione l'AGCM verifica l'azione del titolare delle cariche di governo.
4. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui al comma 2 o di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'AGCM applica al titolare della carica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. La stessa Autorità dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
«Art. 1-octies
(Funzioni dell'AGCM)
1. L'AGCM vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, applica le relative sanzioni ed esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, nei confronti dei titolari di cariche di governo statali o regionali.
2. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dei membri di governo locale e del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, secondo le modalità indicate dai decreti legislativi di cui all'articolo 1-terdecies.
3. Con regolamento dell'AGCM sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.
4. L'AGCM presenta una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge con riferimento all'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo effettuata e alle eventuali sanzioni applicate.
5. In ogni momento del procedimento, l'AGCM può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, richiedere ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.
6. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'AGCM può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.
7. Ogni provvedimento adottato dall'AGCM in attuazione della presente legge deve essere motivato.
8. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.
9. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'AGCM è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi della presente legge si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
11. Per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, l'AGCM e l'ANAC sono autorizzate a rideterminare le proprie dotazioni organiche nel limite massimo di incremento di dieci unità di personale ciascuna.
«Art. 1-novies
(Procedimento per l'accertamento preventivo della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere generale e relative sanzioni)
1. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1-sexies e, comunque, durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dall'articolo 1-quater e ne verifica l'effettiva rimozione.
2. L'AGCM, nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-quater, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a cessare, entro dieci giorni, dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo.
3. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo che versa in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 1-quater sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica di governo fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
4. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di cui al comma 2 con cui l'AGCM lo invita a cessare dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo, la medesima Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.
5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
6. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
«Art. 1-decies
(Procedimento per l'accertamento preventivo della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere patrimoniale e relative sanzioni)
1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1-sexies e comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-quinquies.
2. L'AGCM, sentito, ove occorra, il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e delle altre autorità di settore eventualmente interessate, nel caso in cui accerti la sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-quinquies, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della carica di governo e il conferimento del patrimonio ai sensi dell'articolo 1-undecies, ovvero il mantenimento della posizione incompatibile.
3. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 2 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo. In questo caso gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e a ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
4. Nel caso in cui l'interessato abbia optato per il mantenimento della carica di governo, l'AGCM assegna al soggetto in posizione di conflitto di interesse un termine entro il quale provvedere all'attuazione delle misure di cui all'articolo 1-undecies. Nel caso di decorso infruttuoso di tale termine, l'Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.
5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in un apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
6. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere, che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, che è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
«Art. 1-undecies
(Disciplina del mandato fiduciario)
1. Nei casi di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, i soggetti di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, conferiscono tutte le attività ivi indicate, compresi gli elementi patrimoniali oggetto di atti di disposizione ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 2, ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo.
2. Il mandato con cui il titolare di una carica di governo conferisce fiduciariamente le attività di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere le seguenti disposizioni:
a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;
b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;
c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;
d) deve essere espressamente prevista l'irrevocabilità del mandato fiduciario ai sensi dell'articolo 1723 del codice civile, in quanto conferito anche nell'interesse pubblico;
e) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'AGCM, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria.
3. Il mandato fiduciario conferito ai sensi del presente articolo deve inoltre prevedere l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti di cui al comma 2, lettera e).
4. La società fiduciaria non può essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente o un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria, inoltre, nonché il gruppo societario cui eventualmente appartiene, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado.
5. Gli esperti di cui al comma 2, lettera e), se costituiti in forma giuridica, non devono essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente, da un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. Gli esperti, inoltre, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti e gli affini fino al secondo grado. Un analogo divieto si applica in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.
6. La società fiduciaria e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno l'obbligo di assicurare e di mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni conferiti dal titolare della carica di governo e circa i beneficiari. A tale fine, la società fiduciaria e gli esperti non possono comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione. Qualunque comunicazione relativa alla gestione deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'AGCM.
7. La società fiduciaria e gli esperti devono astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la loro attività, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi la stessa società fiduciaria, gli esperti, i loro soci, gli enti o le società facenti parte del gruppo societario cui la società fiduciaria o l'esperto appartengono, ovvero con un soggetto di cui hanno la rappresentanza.
8. La società fiduciaria e gli esperti devono informare l'AGCM circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado.
9. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza semestrale, esclusivamente l'ammontare quantitativo dei beni conferiti, nonché l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.
10. Il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con il presente articolo e, a tal fine, è sottoposto all'approvazione dell'AGCM.
11. L'AGCM vigila sull'attività della società fiduciaria e sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal presente articolo.
12. L'AGCM può impartire alla società fiduciaria le istruzioni che ritenga necessarie alle quali essa ha l'obbligo di attenersi.
13. Qualora la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro.
14. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM può imporre al mandante di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti. In tale caso la società fiduciaria o gli esperti il cui mandato è stato revocato non possono più rendere in futuro servizi ai sensi del presente articolo.
15. In caso di revoca della società fiduciaria o degli esperti da parte dell'AGCM, il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.
16. Per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale e tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante.
«Art. 1-duodecies
(Sanzioni alle imprese)
1. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. Nell'ipotesi in cui le stesse imprese abbiano conseguito un vantaggio di carattere patrimoniale, la sanzione non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.
2. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, l'AGCM può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.
«Art. 1-terdecies
(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 1-octies del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti dei componenti delle citate autorità e ne sono indicate le modalità.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
«Art. 1-quaterdecies
(Organi di governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei presidenti e dei componenti delle giunte regionali uniformandosi ai princìpi generali desumibili dalla presente legge, nonché nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165.
«Art. 1-quinquiesdecies
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-octies, comma 11, della presente legge, valutati in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
«Art. 1-sexiesdecies
(Abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 215)
1. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata.
«Art. 1-septiesdecies
(Divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i deputati e i senatori della Repubblica, i presidenti delle regioni e i componenti delle giunte regionali non possono accettare, durante il proprio mandato e nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro in ragione d'anno erogate, anche indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.
2. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per le remunerazioni e le pensioni alle quali i soggetti ivi indicati abbiano diritto per attività prestate prima dell'assunzione della carica.
3. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per i contributi, le prestazioni e le altre utilità percepite, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, da chi riceveva un'erogazione di eguale natura, da parte dello stesso soggetto estero, prima di assumere la carica di cui al medesimo comma 1.
4. I soggetti indicati nel comma 1, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, trasmettono all'ANAC copia della medesima dichiarazione, presentata all'amministrazione finanziaria.
5. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1, i soggetti ivi indicati trasmettono all'ANAC una dichiarazione, resa nelle forme previste dall'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indicano i contributi, le prestazioni e le altre utilità, provenienti dagli Stati, dagli enti e dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, da essi percepiti nell'anno precedente, il valore di ciascuno di essi e la causa dell'erogazione.
6. L'ANAC verifica le dichiarazioni rese avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in quanto compatibili.
7. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dall'ANAC sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. È garantita la partecipazione dell'interessato al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. L'ANAC, ove accerti la violazione del divieto, lo dichiara con proprio provvedimento motivato, nel quale sono indicati i contributi, le prestazioni e le altre utilità la cui accettazione costituisce violazione del divieto. Il provvedimento è immediatamente comunicato al soggetto interessato.
9. All'accertamento della violazione del divieto conseguono l'ineleggibilità e l'incompatibilità rispetto alle cariche indicate nel comma 1 per cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'ANAC.
10. Quando la dichiarazione di cui al comma 5 non sia presentata nel termine ivi previsto, ovvero risulti non veritiera o incompleta, si applica la pena prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale. In tali casi, l'ANAC riferisce all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.».
Conseguentemente:
Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di conflitto di interessi nonché modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.»
1.4
Improponibile
Sostituire l'articolo con i seguenti:
«Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1.Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.
2.La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:
a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;
e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.
«Art. 1-bis
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge sono definiti:
a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;
b) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;
c) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;
d) «comitato di sorveglianza»: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 1-septies presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
«Art. 1-ter
(Esclusioni)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;
b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;
c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;
d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;
e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;
f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;
g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;
h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
«Art. 1-quater
(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)
1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.
3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.
4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:
a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;
b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;
c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.
5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:
a) i minori di anni diciotto;
b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;
c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;
d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;
e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;
f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;
g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;
h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;
i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;
l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.
6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.
«Art. 1-quinquies
(Agenda degli incontri e relazione annuale)
1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:
a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;
b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
c) oggetto dell'incontro;
d) soggetti partecipanti all'incontro.
«Art. 1-sexies
(Codice deontologico)
1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.
«Art. 1-septies
(Comitato di sorveglianza)
1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.
2. Il Comitato di sorveglianza è composto:
a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;
b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;
c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:
a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;
b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 1-octies, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;
c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;
d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.
7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.
«Art. 1-octies
(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)
1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.
2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.
3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:
a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;
b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);
c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.
4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.
5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 1-septies, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.
«Art. 1-novies
(Procedura di consultazione)
1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.
2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.
3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.
4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.
5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.
«Art. 1-decies
(Sanzioni)
1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-novies si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) censura;
c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
d) cancellazione dal Registro.
2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:
a) la censura;
b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.
5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.
7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.
«Art. 1-undecies
(Disposizioni finali)
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.
«Art. 1-duodecies
(Modifiche al codice penale)
1. L'articolo 346-bis è sostituito dal seguente: «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite) - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Al di fuori delle ipotesi di svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Conseguentemente:
Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi e traffico di influenze illecite, modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.».
1.5
Improponibile
Sostituire l'articolo con i seguenti:
«Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.
2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:
a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;
e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.
«Art. 1-bis
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge sono definiti:
a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;
b) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;
c) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;
d) «comitato di sorveglianza»: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 1-septies presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
«Art. 1-ter
(Esclusioni)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;
b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;
c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;
d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;
e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;
f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;
g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;
h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
«Art. 1-quater
(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)
1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.
3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.
4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:
a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;
b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;
c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.
5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:
a) i minori di anni diciotto;
b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;
c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;
d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;
e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;
f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;
g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;
h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;
i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;
l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.
6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.
«Art. 1-quinquies
(Agenda degli incontri e relazione annuale)
1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:
a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;
b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
c) oggetto dell'incontro;
d) soggetti partecipanti all'incontro.
«Art. 1-sexies
(Codice deontologico)
1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-septies, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.
«Art. 1-septies
(Comitato di sorveglianza)
1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.
2. Il Comitato di sorveglianza è composto:
a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;
b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;
c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:
a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;
b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 1-octies, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;
c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;
d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.
4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.
7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.
«Art. 1-octies
(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)
1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.
2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.
3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:
a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;
b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);
c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.
4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.
5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 1-septies, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.
«Art. 1-novies
(Procedura di consultazione)
1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.
2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.
3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.
4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.
5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.
«Art. 1-decies
(Sanzioni)
1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-novies si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) censura;
c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
d) cancellazione dal Registro.
2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:
a) la censura;
b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.
5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.
6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.
7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.
«Art. 1-undecies
(Disposizioni finali)
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.
Conseguentemente:
Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi nonché modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.».
1.7
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
1. L'articolo 323 del codice penale, è sostituito dai seguenti:
"Art. 323 (Prevaricazione) Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, arreca intenzionalmente ad altri un danno che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire venti milioni.
Art. 323.1 (Favoritismo affaristico) - Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, al fine di favorire taluno gli procura un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 323.2 (Sfruttamento privato dell'ufficio) - Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, si procura intenzionalmente un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da due a cinque anni».
Conseguentemente, nel codice penale, le parole: «articolo 323» sono sostituite ovunque ricorrano con le seguenti: «articoli 323, 323.1 e 323.2».
1.8
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
1. All'articolo 323 del codice penale, le parole: "o negli altri casi prescritti" sono soppresse».
1.6
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1
(Norma di interpretazione autentica)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 323 del codice penale, relative al riferimento ivi previsto della violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge, si interpretano nel senso che, quando la legge si specifica mediante una norma di fonte secondaria attraverso il rinvio per la specificazione di elementi tecnici di disciplina, la violazione di quest'ultima si traduce nella violazione della stessa fonte primaria.».
1.9
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e d).
1.100
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);
b) alla lettera c), sopprimere il numero 1);
c) dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50:
1) il comma 1 è sostituto dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;
2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;
3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.";
b) all'articolo 54, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge".
c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."»
Conseguentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
________________
N.B. La parte evidenziata in neretto è improponibile
1.101
Parrini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);
b) alla lettera c) sopprimere il numero 1);
c) dopo il comma 1 inserire i seguenti:
«1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50:
1) il comma 1 è sostituto dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;
2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;
b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
1-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il termine di cui al comma 2 non si applica qualora l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia esercitata nei confronti del sindaco».
Conseguentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76".
________________
N.B. La parte evidenziata in neretto è improponibile
1.102
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Al comma 1, sopprimere le lettere a e b).
Conseguentemente, sopprimere il numero 1) della lettera c)
1.103
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e il numero 1) della lettera c)
1.104
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la lettera a);
b) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente «Art. 323. - (Interesse privato in atto d'ufficio) -Il pubblico ufficiale che prende o mantiene, direttamente o indirettamente, un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, che possa compromettere la sua imparzialità in un affare o in un'operazione di cui, al momento del fatto, è responsabile, in tutto o in parte, di assicurare la supervisione, l'amministrazione, la liquidazione o il pagamento, è punito con la con la multa da 5.000 a 150.000 euro.
Se dal fatto è derivato un danno per la pubblica amministrazione si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.
Le condotte di cui al primo comma non sono punibili se commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione»".
Conseguentemente, sopprimere il numero 1) della lettera c).
1.105
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la lettera a);
b) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) l'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 323. - (Abuso d'ufficio) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero consapevolmente omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, arreca direttamente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il danno direttamente causato ha un carattere di rilevante gravità».
Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c)
1.106
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la lettera a);
b) sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente: «Art. 323. - (Abuso d'ufficio. Prevaricazione) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento arrecando intenzionalmente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è aumentata nei casi in cui il danno è di rilevante gravità»".
Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c)
1.107
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la lettera a);
b) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 323 le parole da: "nello svolgimento" a "ovvero" sono soppresse"»
Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c)
1.18
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la lettera a)
b) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
Se dall'azione o dall'omissione deriva soltanto un danno ingiusto, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 30.000 euro.
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità e la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici"».
1.19
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la lettera a)
b) sostituire la lettera b) con la seguente:
«a) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:
"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in violazione dell'interesse pubblico inerente alle funzioni o al servizio, commette fatti o produce atti contrari alle regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecando ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Qualora, in violazione dell'interesse pubblico inerente alle funzioni o al servizio, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio omette di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione fino a due anni.
La pena non può essere inferiore a due anni se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nella appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque la autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza.
Agli effetti del presente articolo, è ingiusto il vantaggio o il danno che costituisce l'unico risultato perseguito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, quando non sono realizzate le finalità di pubblico interesse cui le norme violate sono preordinate"».
1.21
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) l'articolo 346-bis è sostituito dal seguente: «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite) - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
Per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.
La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.»
1.23
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente: "Art. 323. - (Abuso d'ufficio) - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni".».
1.109
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Respinto
Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 1), con il seguente: «1) al primo comma, le parole "e 323" sono sostituite dalle seguenti: ", 323 e 346-bis"».
1.28
Ritirato e trasformato nell'odg G1.28
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) dopo l'articolo 326 è inserito il seguente:
«Art. 326-bis. - (Rivelazione e pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate) - Chiunque, nel corso delle indagini preliminari e fino al deposito della sentenza di primo grado, rivela o pubblica conversazioni o immagini relative a operazioni di intercettazioni poste in essere nel corso di un procedimento penale è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione o la pubblicazione è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso della registrazione o del relativo supporto informatico, la pena è della reclusione fino a un anno.
La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36»;
b) dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
«e-bis) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento ovvero era a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.
Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni";
e-ter) dopo l'articolo 617-septies sono inseriti i seguenti:
"Art. 617-octies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale) - Chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.
«Art. 617-novies. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti) - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-quater del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
«Art. 617-decies. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni ";
e-quater) all'articolo 684 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "o a guisa d'informazione" sono sostituite dalle seguenti: "o nel contenuto" e le parole da: "con l'ammenda da euro 51 a euro 258" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000";
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36"».
G1.28 (già em. 1.28)
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 808,
impegna il Governo a valutare in senso positivo le soluzioni delle problematiche di cui all'emendamento 1.28.
________________
(*) Accolto dal Governo
1.29
Improponibile
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) dopo l'articolo 328 è inserito il seguente: "Art.328-bis. - (Omessa comunicazione di cariche rilevanti ai fini del mandato parlamentare) - L'omessa comunicazione di cariche rilevanti ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità con il mandato parlamentare entro i termini previsti da norme di legge o di regolamento, è punita con la reclusione da 6 mesi a due anni.
La stessa pena è prevista nei casi di nei casi di comunicazione falsa o incompleta.
Alla condanna per i reati di cui ai commi primo e secondo consegue l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ai sensi dell'articolo 32-bis."».
1.33
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 346-bis», dopo le parole: «indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità» inserire la seguente: «anche».
1.110
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis»., sopprimere ovunque ricorra la parola: «economica».
1.35
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 346-bis», dopo le parole: «indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità» sopprimere la seguente: «economica».
1.111
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis.», sopprimere il secondo comma.
1.38
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Sost. id. em. 1.111
Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 346-bis», secondo comma, sopprimere dalle parole: «Ai fini di cui al primo comma» alle parole: «derivare un vantaggio indebito».
1.112
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis., secondo comma, sopprimere le parole: «costituente reato» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o un danno ingiusto ad altri».
1.113
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
"e-bis) all'articolo 353 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene di cui al presente articolo, ridotte di un terzo, si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto."
1.269
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale ovvero ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno».»
1.43
Improponibile
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti:
«e-bis) all'articolo 582 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;
2) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»;
e-ter) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;
e-quater) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;
e-quinquies) all'articolo 614 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo comma, dopo le parole: «sei anni» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;
2) il quarto comma è abrogato;
e-sexies) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625»;
e-septies) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono inserite le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero».»
1.253
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) all'articolo 617, dopo le parole "le impedisce" sono inserite le seguenti: ", ovvero per chiunque richieda, autorizzi o non interrompa le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, ambientali o a mezzo di captatore informatico nei confronti di soggetti per i quali la legge non le consenta" e la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Cognizione, interruzione, impedimento e intercettazione illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche, telefoniche e telematiche».»
1.254
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) dopo l'articolo 617-septies è inserito il seguente:
«Art. 617-octies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale) - Chiunque, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;"
1.44
Improponibile
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) l'articolo 633-bis è abrogato».
1.47
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) All'articolo 684 le parole: "è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258" sono sostituite dalle seguenti: "è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 50.000".
G1.100
La Commissione
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 808-A, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare,
premesso che:
il disegno di legge reca numerose disposizioni di modifica del codice penale, del codice di procedura penale, dell'ordinamento giudiziario e del codice dell'ordinamento militare;
l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, prevede la sospensione di diritto dalle cariche presso gli enti locali di coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo n. 235 del 2012, di coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, abbiano riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, nonché di coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria abbia applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso;
le cariche interessate sono: presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane; la sospensione dalla carica in conseguenza di una condanna non definitiva vìola il principio di non colpevolezza, secondo cui un imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva, previsto nell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione,
impegna il Governo:
ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a sopprimere l'istituto della sospensione dalle cariche richiamate in premessa in conseguenza di condanna non definitiva, nonché a disporre una revisione generale del richiamato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in tema di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;
a costituire un tavolo di lavoro per un riordino dei reati contro la pubblica amministrazione e un osservatorio volto ad operare un monitoraggio che valuti l'impatto nel sistema dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio.
G1.101
Rossomando, Parrini, Bazoli, Mirabelli, Verini
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, A.S. 808-A,
premesso che:
il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ha introdotto nel nostro ordinamento alcune importanti disposizioni anticorruzione, intervenendo sulla materia dell'incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze;
nel complesso tale normativa, che intende far convergere anche il nostro Paese su rigorosi standard in materie comuni alle altre principali democrazie, appare ancora attuale;
non sono apparse quindi convincenti le argomentazioni recentemente avanzate a favore dell'abrogazione dell'intero testo. Tuttavia vi è anche da rilevare come le disposizioni contenute nello stesso appaiano tra loro disomogenee;
in gran parte comportano l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo come conseguenze di una condanna definitiva e queste disposizioni appaiono tuttora frutto di una scelta ragionevole;
tuttavia negli ultimi anni è emerso un problema oggettivo di bilanciamento tra lotta all'illegalità da una parte e salvaguardia dell'efficienza e della stabilità delle amministrazioni dall'altra. In particolare appaiono problematiche, salvo che per i delitti di particolare allarme sociale, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del predetto decreto legislativo n. 235 del 2012 che prevedono la sospensione di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive e dunque suscettibili di cambiamento nel corso dell'iter processuale;
in tali casi, risulta opportuno un nuovo bilanciamento che rispetti parimenti le esigenze di legalità e il principio di garanzia costituzionale di cui all'articolo 27 della Costituzione, in particolar modo in relazione ai reati che appaiono senza dubbio di minore pericolosità sociale;
tale bilanciamento può certamente ottenersi attraverso una modifica degli articoli 8 e 11 del predetto decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, prevedendo che la sospensione dalla carica per gli amministratori regionali e locali a seguito di una condanna non definitiva abbia luogo soltanto nelle ipotesi di condanne per delitti di particolare allarme sociale come quelli di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1985, n.354, recante norme in materia di Ordinamento penitenziario o nelle ipotesi di gravi reati di corruzione,
impegna il Governo
ad adoperarsi in accordo con il Parlamento, a partire dai testi di disegni di legge già presentati, per approntare modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in maniera tale da consentire la sospensione dalla carica di amministratore locale e regionale a seguito di condanna penale non definitiva, nelle sole ipotesi di delitti che destano particolare allarme sociale, coniugando così il rispetto di rigorosi standard di legalità e l'esigenza di una continuità nell'attività dell'amministrazione fino a quando non vi sia una sentenza penale di condanna definitiva.
G1.102
Parrini, Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, A.S. 808-A,
premesso che:
il disegno di legge de quo interviene nel codice penale sopprimendo il delitto di abuso di ufficio di cui all'articolo 823 del codice penale;
l'esigenza di garantire gli amministratori locali dalla cosiddetta paura della firma può essere certamente perseguita attraverso altre strade che mantengano però il delitto di abuso d'ufficio quale presidio di legalità e di tutela dei cittadini di fronte agli abusi della pubblica amministrazione;
una strada percorribile è certamente intervenire in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, modificando l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL) in materia di competenze del sindaco e del presidente della provincia, ridisegnando la responsabilità politica e amministrativa dei suddetti soggetti e prevedendo, in modo chiaro e netto, che il sindaco e il presidente della provincia siano gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia;
appare opportuno, inoltre, ridefinire il confine tra la responsabilità politica del sindaco e la responsabilità esclusiva in capo ai dirigenti dell'attività amministrativa, sopprimendo quella parte dell'articolo 50, comma 2, del TUEL che attribuisce al sindaco il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
infatti, come evidenziato più volte dall'ANCI, l'attuale formulazione letterale del TUEL, che attribuisce al sindaco il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, ha fatto sì che una parte importante della giurisprudenza penale riconoscesse in capo allo stesso una posizione di garanzia e dunque una responsabilità penale ex articolo 40, secondo comma, del codice penale, per il mancato esercizio dei poteri impeditivi;
inoltre, appare opportuna una modifica della disciplina in materia di responsabilità erariale che preveda la stabilizzazione -senza termini temporali e per i soli sindaci - della disposizione introdotta dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che limita, fino al 30 giugno 2023, al solo dolo la responsabilità erariale,
impegna il Governo:
ad intervenire, in accordo con il Parlamento e a partire dai testi di disegni di legge già presentati, in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, modificando l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL);
ad intervenire altresì e sempre in accordo con il Parlamento, sulla disciplina in materia di responsabilità erariale prevedendo una limitazione della stessa alla sola condotta dolosa.
G1.103
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Lorefice, Bevilacqua
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare";
premesso che:
l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, annovera la corruzione tra i reati aventi particolare dimensione transnazionale ed autorizza il Parlamento europeo ed il Consiglio a stabilire norme minime necessarie alla definizione dei reati di corruzione e alle relative sanzioni deliberando mediante direttive secondo la procedura ordinaria;
l'articolo 83, paragrafo 2, TFUE, autorizza il Parlamento europeo e Consiglio a stabilire le norme minime necessarie alla definizione di reati e sanzioni ove l'approssimazione delle norme penali degli Stati membri si dimostri necessaria per assicurare l'efficace attuazione di una politica dell'UE in settori che sono già stati interessati da misure di armonizzazione;
l'articolo 82, paragrafo 2, lettera d), TFUE, consente al Parlamento europeo ed al Consiglio di statuire misure atte a favorire la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli stati membri in relazione a procedimenti penali e all'esecuzione delle decisioni, come l'adozione di norme comuni concernenti la giurisdizione in questioni penali;
considerato che:
è in corso di esame in sede dell'Unione Europea l'aggiornamento del quadro giuridico unionale in materia di lotta contro la corruzione [Atto Com (2023) 234], il quale prevede, per gli Stati membri, l'adozione di norme di armonizzazione minima delle fattispecie di reato riconducibili alla corruzione e delle relative sanzioni, nonché di misure per la prevenzione del fenomeno corruttivo e di strumenti per rafforzare la cooperazione nelle relative attività di contrasto;
la corruzione rappresenta un fenomeno endemico che assume forme e aspetti molteplici nei vari settori della società. La Commissione osserva che, pur essendo la corruzione per sua stessa natura difficile da quantificare, stime prudenziali ne indicano un costo per l'economia dell'UE pari ad almeno 120 miliardi di euro l'anno. L'accertata transnazionalità del fenomeno corruttivo renderebbe insoddisfacente l'adozione di misure a livello esclusivamente nazionale o anche a livello di Unione in assenza di coordinamento e cooperazione. Infatti, una definizione condivisa dei reati in materia di condotte corruttive agevolerebbe la collaborazione tra gli Stati membri e il relativo contrasto a tali delitti;
l'assenza di un quadro europeo coerente, che contempli disposizioni punitive per tutti i reati connessi alla corruzione individuati dalle norme internazionali, costituisce una fonte di problemi legislativi ed operativi per il contrasto alla corruzione. L'ampio fenomeno corruttivo abbraccia una serie di condotte penalmente rilevanti che si estrinsecano attraverso la commissione di una serie di gravi delitti tra i quali sicuramente rientrano il traffico di influenze e l'abuso d'ufficio;
in un periodo storico complesso come quello attuale, laddove ingenti investimenti sono in corso per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, proprio nel momento in cui dovrebbe innalzarsi il livello di guardia sul rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori, si assiste ad un depotenziamento delle misure di protezione che inevitabilmente alimenta il pericolo di effetti distorsivi della concorrenza e di gestione clientelare del potere pubblico. Il nuovo codice dei contratti pubblici introduce, per le stazioni appaltanti qualificate, la possibilità di procedere agli affidamenti diretti per quei lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro che, unitamente al paventato alleggerimento della normativa delle intercettazioni verso i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione già estromessi dal regime ostativo previsto dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, sono un esempio di come non si dovrebbe legiferare in un momento così importante e allo stesso tempo complesso quale l'attuale. Infatti, l'ordinamento è proprio adesso che dovrebbe offrire una maggiore protezione verso chi avrà effettivamente la capacità di indirizzare la spesa delle somme derivanti dai progetti approvati con il PNRR. Tali soggetti nella maggior parte dei casi, quali centri di spesa, saranno identificati nei vari amministratori locali, sui quali - ben si comprenderà - convergerà la pressione affinché i fondi possano essere distorti rispetto al loro reale impiego oppure utilizzati a beneficio di taluni comitati d'affari;
in un siffatto quadro un'eventuale abolitio criminis dell'abuso d'ufficio avrebbe molteplici effetti negativi per l'ordinamento tra i quali si segnala:
1) il far venir meno gli impulsi all'azione penale nei confronti di alcuni reati che non sono quasi mai, come avviene per la corruzione, oggetto di specifiche denunce. Dallo studio delle carte messe a disposizione dal Ministero della giustizia ai componenti della Commissione è emerso, in particolare, che l'impulso ai procedimenti penali, che hanno per oggetto il reato di abuso d'ufficio, proviene da esposti da parte di persone singole o associate, le cui indagini non di rado fanno emergere fenomeni di malaffare, se non di vera e propria corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione. Da ciò se ne deduce che la contestazione originaria della fattispecie di abuso d'ufficio si rivela un prezioso grimaldello per scoprire ulteriori reati di rilevante gravità;
2) la molteplicità di reati contestati congiuntamente all'abuso d'ufficio - soprattutto per quanto attiene gli amministratori locali - tra i quali figurano (su tutti) la truffa e gli abusi edilizi e paesaggistici, resterebbero comunque in capo all'indagato/imputato. Infatti, la soppressione del citato delitto non garantirebbe l'immunità a tali soggetti ma, a contrario, lascerebbe sussistere le ulteriori gravi ipotesi criminose e i procedimenti a carico degli stessi. Sarebbe quindi irragionevole lasciare scoperti dal presidio penalistico abusi di poteri e di funzioni dall'indubbio disvalore penale;
3) l'espansione per via giurisprudenziale di altri delitti che (molto probabilmente) andrebbero ad assorbire le condotte previste dall'abuso d'ufficio: omissione di atti d'ufficio, peculato per distrazione, turbata libertà delle gare e del procedimento di scelta del contraente ne sono un esempio. Tali ipotesi delittuose che andrebbero ad assorbire le condotte previste a legislazione vigente per il delitto di cui all'articolo 323 del codice penale, sarebbero applicabili solo per le condotte poste in essere successivamente rispetto all'abrogazione, quindi, garantendo l'impunità per tutti i soggetti che abbiano commesso tali reati e non siano in esecuzione di pena passata in giudicato;
4) l'operare del principio del favor rei che avrebbe, nei confronti dei soggetti ai quali non sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna, l'effetto di far cessare le misure in essere in relazione a tale delitto;
occorrerebbe, inoltre, valutare la bontà di un eventuale sviamento dalle direttrici indicate dalla proposta di direttiva in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) in ragione delle modifiche che la stessa propone. La riscrittura del comma 1-bis dell'articolo 335 del codice di procedura penale ha reso decisamente più stringenti i presupposti per l'iscrizione di taluno nel registro degli indagati (Mod. 21). Infatti, il pubblico ministero provvederà all'iscrizione del nome della persona al quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato, o successivamente, indizi a suo carico. Letta in combinato disposto con quanto previsto per la nuova regola con la quale il pubblico ministero sia tenuto a richiedere l'archiviazione (quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna), unitamente alla modifica prevista nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 110-quater), laddove l'iscrizione nel registro degli indagati non può da sola produrre effetti pregiudizievoli in sede civile e amministrativa, non si comprende la paura della maggioranza nel continuare ad annunciare il pericolo del c.d. abuso dell'abuso d'ufficio. Quindi piuttosto che addivenire ad un'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio sic et simpliciter occorrerebbe attendere e valutare la portata di novità ingenerata da tale Riforma e misurare nel tempo gli effetti che tali disposizioni produrranno nell'ordinamento anche in ragione dell'elevato tasso di archiviazioni/proscioglimenti già previste per tale tipologia di reato;
l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, unitamente alla modifica del delitto del traffico di influenze, alla già citata possibilità di previsione di affidamenti diretti (quindi con impossibilità di contestazione del delitto di cui all'articolo 353 del codice penale) rappresentano fattori idonei a creare delle zone di anomia fuori controllo atte a determinare una messa in pericolo del danaro pubblico sia per quanto riguarda ipotesi di illecita destinazione delle risorse che sulla retribuzione di logiche clientelari. Sul punto, a contrario, sarebbe necessario intervenire per mezzo di una adeguata normazione volta, da un lato, a regolamentare le lobbies e, dall'altro, ad adeguare la normativa sul conflitto di interessi;
considerato, in fine, che:
l'abrogazione dell'abuso d'ufficio significherebbe prefigurare una ipotetica procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese che, per giunta, sul piano internazionale veicolerebbe un messaggio opposto rispetto a quello del rigore nel contrasto all'illegalità nella pubblica amministrazione perpetrato dalla direttiva; a tacere anche sul fatto che dall'analisi delle informazioni comunicate dagli Stati membri nell'ambito della predisposizione della direttiva, emerge che tutti i paesi prevedono, nella propria normativa nazionale, reati di corruzione nei settori pubblico e privato, peculato, appropriazione indebita, intralcio alla giustizia e abuso d'ufficio. L'Italia, quindi, in virtù dell'abrogazione sarebbe un unicum a livello europeo per quanto concerne il mancato contrasto al delitto di abuso d'ufficio;
l'esistenza di una norma penale a presidio dell'uso legittimo delle funzioni di ufficio, pur con tutte le tipizzazioni ritenute necessarie, appare indispensabile quale forma di tutela della cittadinanza. A ciò si collega anche il corrispondente dovere dell'azione amministrativa del rispetto della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione,
impegna il Governo:
a rivalutare la sua posizione sull'abolizione del reato di abuso di ufficio alla luce del diritto europeo cogente e in via di approvazione, al fine di prevenire l'apertura di una possibile procedura d'infrazione e favorire il contrasto al fenomeno corruttivo in un quadro giuridico armonizzato a livello europeo.
1.0.1
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti di provincia)
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50:
1) il comma 1 è sostituto dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;
2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;
b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1.I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati».»
1.0.2
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali)
1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, risponde esclusivamente per dolo o colpa grave per violazione dei doveri d'ufficio».»
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 103, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
« 6-bis. È parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.
6-ter. L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate »;
b) all'articolo 114, comma 2-bis, le parole: « non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis o 454 » sono sostituite dalle seguenti: « se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento »;
c) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato »;
d) all'articolo 268:
1) al comma 2-bis, dopo le parole: « degli interlocutori, » sono inserite le seguenti: « nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti »;
2) al comma 6, dopo le parole: « dati personali » sono inserite le seguenti: « o soggetti diversi dalle parti »;
e) all'articolo 291:
1) al comma 1-ter, dopo le parole: « conversazioni intercettate » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione »;
2) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
« 1-quater. Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.
1-quinquies. Nel caso di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.
1-sexies. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1.
1-septies. L'invito contiene:
a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato;
d) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
1-octies. L'invito di cui al comma 1-sexies contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati »;
1-novies. L'interrogatorio di cui al comma 1-quater deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all'articolo 141-bis »;
f) all'articolo 292:
1) al comma 2-ter, dopo le parole: « articolo 327-bis » sono aggiunte le seguenti: « e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio »;
2) al comma 2-quater, dopo le parole: « brani essenziali » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti »;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater, nonché quando l'interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo »;
g) all'articolo 294:
1) al comma 1, dopo le parole: « ha proceduto » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater, oppure »;
2) al comma 4-bis, dopo la parola: « disposta » sono inserite le seguenti: « dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, »;
h) all'articolo 299, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies »;
i) all'articolo 309, comma 5, dopo le parole: « alle indagini » sono aggiunte le seguenti: « e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-quater »;
l) all'articolo 313, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-quinquies, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva »;
m) all'articolo 328, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
« 1-quinquies. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere »;
n) all'articolo 369:
1) al comma 1, la parola: « Solo » è sostituita dalle seguenti: « A tutela del diritto di difesa, », le parole: « con indicazione » sono sostituite dalle seguenti: « contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione » e le parole: « con invito » sono sostituite dalle seguenti: « l'invito »;
2) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
« 1-quater. La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, può essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario.
1-quinquies. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2 »;
o) all'articolo 581, il comma 1-ter è abrogato e, al comma 1-quater, dopo le parole: « del difensore » sono inserite le seguenti: « di ufficio »;
p) all'articolo 593, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 ».
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
2.2
Improponibile
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 45 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. È considerata grave situazione locale, non altrimenti eliminabile ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, l'eccessiva esposizione mediatica attraverso la violazione del segreto istruttorio e delle norme di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188.»
2.3
Respinto
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) all'articolo 103, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 5 dopo la parola "difensori" sono aggiunte le seguenti "nominati ai sensi dell'articolo 96 nonché quando emerge un rapporto fiduciario connesso alla funzione difensiva", e sono aggiunte infine le seguenti parole: "qualunque sia l'utenza o il sistema informatico o telematico oggetto di intercettazione";
2) al comma 7, dopo le parole "neanche sommariamente" sono aggiunte le seguenti: "e non può essere oggetto di annotazione di servizio o di altra informativa, anche orale, all'autorità giudiziaria che procede".
3) dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-bis. Per chiunque richieda, autorizzi o non interrompa le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, ambientali o a mezzo di captatore informatico in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 617 del codice penale.»
2.100
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
1) al capoverso "6-bis" aggiungere, in fine il seguente periodo: «, ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta e non riguardi fatti conosciuti per ragione della professione esercitata»;
2) sopprimere il capoverso 6-ter.
2.101
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Precluso
Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:
1) al capoverso "6-bis" aggiungere, in fine il seguente periodo: «, ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta»;
2) sopprimere il capoverso 6-ter.
2.102
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «6-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando gli atti investigativi di cui ai commi 4, 5, 6 e 6-bis sono compiuti nei confronti di un difensore indagato o imputato.».
2.104
Respinto
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 114:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, su qualsiasi mezzo di informazione, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare";
2) al comma 2-bis, le parole: "non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-biso 454" sono sostituite dalle seguenti: "se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento";
3) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: "2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis ";
4) il comma 7 è sostituito dal seguente: " 7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter del presente articolo, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto dopo l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-bis"»;
b) sostituire la lettera c) con le seguenti:
«c) all'articolo 116:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato";
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. L'autorità che riceve la richiesta da parte di soggetti terzi rispetto al procedimento ha il dovere di annotare, secondo un ordine cronologico, le generalità di chi richiede le copie e l'indicazione degli atti del procedimento rilasciati in un apposito registro gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica";
c-bis) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4- bis. I risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi del presente codice o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità";
c-ter) all'articolo 200, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e ai pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato di cui all'articolo 329-ter e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o al pubblicista di indicare la fonte delle sue informazioni";
c-quater) all'articolo 269, comma 1, il secondo periodo è soppresso;
c-quinquies) all'articolo 270, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1";
c-sexies) all'articolo 321, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1- bis. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati";
c-septies) nel titolo I del libro quinto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 329-bis. - (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari) - 1. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. 2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro».
«Art. 329-ter. - (Divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni) - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque a essi inerente sono coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Anche quando le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte dal segreto ne è vietata, comunque, la pubblicazione o la diffusione, anche per estratto, sui mezzi di informazione fino al deposito della sentenza di primo grado. 2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto"»
2.105
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 114, comma 2-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, comunque, dei contenuti che palesemente non rivestono carattere di pubblico interesse."»
2.106
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.».
2.107
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) All'articolo 114, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».
2.108
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) dopo l'articolo 114, è inserito il seguente:
"Art- 114-bis. I procedimenti relativi alla violazione degli articoli 326 e 684 del codice penale sono di competenza dell'ufficio giudiziario determinato ai sensi dell'articolo 11."»
2.109
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) Il comma 2 dell'articolo 115 è sostituito dal seguente:
"2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi".»
2.111
Ritirato e trasformato nell'odg G2.111
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) all'articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti. Le spese sono a carico dello Stato e, in caso di condanna, sono rimborsate dal condannato. Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-bis, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato".
G2.111 (già em. 2.111)
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 808,
impegna il Governo a valutare le soluzioni delle problematiche di cui all'emendamento 2.111.
________________
(*) Accolto dal Governo
2.112
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) all' articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere, con richiesta motivata, il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguardi intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse."»
2.113
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguardi intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse."»
2.114
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.».
2.115
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
c-bis) All' articolo 266, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:
«2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è consentita esclusivamente nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e comunque, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa».
c-ter) All'articolo 267, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1, le parole: «, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4», e le parole: «anche indirettamente determinati» sono soppresse;
2) al comma 2-bis le parole: «soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 266, comma 2».
2.116
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) All'articolo 267, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti senza l'inserimento di captatore informatico e l'acquisizione dei dati di traffico di cui all'articolo 266 comma 1, 2 e 2-ter del codice di procedura penale. Il pubblico ministero richiede al tribunale in composizione collegiale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266 commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale"».
2.117
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) All'articolo 267, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati."».
2.118
Gelmini, Scalfarotto (*)
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) All'articolo 267, al comma 1 le parole "che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" sono sostituite dalle seguenti: "per le quali la prova non può essere acquisita con modalità diverse".»
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
2.119
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) All'articolo 267, al comma 1 sono aggiunti infine i seguenti periodi: "E' vietata qualunque altra operazione effettuata con captatore informatico al di fuori dell'intercettazione tra presenti ed i relativi risultati sono inutilizzabili. Si applica l'articolo 240, comma 2."»
2.122
Respinto
Al comma 1, lettera d), al numero 2) aggiungere infine le parole: «e sono aggiunte infine le parole: "I supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni sono consegnati ai difensori degli indagati a titolo gratuito".»
2.123
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali sono state originariamente disposte, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266."».
2.124
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti connessi, ai sensi dell'articolo 12, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266."».
2.125
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) All'articolo 270, al comma 1-bis le parole: "indicati dall'articolo 266, comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater"».
DOCUMENTI
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1)
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1)
PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1 E 2
(6-00073) n. 1 (07 febbraio 2024)
Il Senato,
esaminate congiuntamente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1);
premesso che:
la Relazione programmatica annuale rappresenta, insieme alla Relazione consuntiva, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il principale strumento per l'esercizio della funzione di partecipazione del Parlamento alla funzione di governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;
la Relazione programmatica riferita al 2023 è stata trasmessa dal Governo con un ritardo di quasi sei mesi rispetto al termine di presentazione del 31 dicembre previsto dall'articolo 13, comma 1, della richiamata legge n. 234 del 2012, con la conseguenza che il Parlamento si ritrova ora ad esaminare e a esprimersi su orientamenti e priorità politiche relative, non all'anno successivo, ma a quello ormai concluso;
è di tutta evidenza che un tale ritardo, attribuibile in primo luogo alla mancata presentazione nei tempi della Relazione programmatica da parte del Governo, impedisca di fatto di svolgere, nell'ambito dell'esame parlamentare, considerazioni di carattere generale sulle strategie politiche dell'Unione europea e sulle priorità del nostro Paese al riguardo, e svuoti in gran parte di significato gli obiettivi che il Governo aveva indicato come prioritari, nonché le azioni volte a perseguirli nel contesto del processo di integrazione europea per l'anno 2023 ormai concluso. Ne consegue che la Relazione programmatica riporta in molte parti informazioni non aggiornate e non tiene conto delle nuove proposte legislative avanzate da parte della Commissione europea;
risulta altrettanto incongruente l'analisi contenuta nella Relazione programmatica sulla necessità di adeguare periodicamente il diritto interno a quello unionale e di ridurre le procedure di infrazione. Nonostante l'impegno proferito dal Governo nella Relazione per assicurare tale adeguamento periodico attraverso i disegni di legge europea e di delegazione europea l'Esecutivo ha presentato alle Camere il disegno di legge di delegazione europea 2023 con notevole ritardo rispetto alla tempistica dettata dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, impedendo di fatto il regolare e tempestivo esame parlamentare del suddetto disegno di legge;
svilente per le prerogative parlamentari è la previsione da parte del Governo di avvalersi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, con la possibilità di adottare atti urgenti legislativi in fase discendente sull'applicazione della normativa europea e la riduzione del numero delle procedure di infrazione, come già fatto con il decreto-legge n. 69 del 2023, dimenticando che, in caso di necessità di ulteriori adempimenti europei, ai sensi dell'articolo 29 della stessa legge è possibile presentare disegni di legge europea e di delegazione europea di carattere semestrale;
tutto ciò considerato:
respinge il contenuto dei due Documenti in esame e impegna il Governo a presentare al Parlamento le Relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea ,sia consuntiva che programmatica, le annuali o semestrali legge europea e di delegazione europea nel rispetto dei termini previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine del rispetto delle prerogative parlamentari.
(6-00074) n. 2 (07 febbraio 2024)
Terzi Di Sant'Agata, Murelli, Zanettin, De Poli, Matera.
Il Senato,
esaminate la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell 'Italia all 'Unione europea per l'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1)
premesso che:
le Relazioni consuntiva e programmatica annuali, definite dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, rappresentano un importante strumento a disposizione del Parlamento per la valutazione dell'operato del Governo nell'anno pregresso e per la partecipazione alla definizione dell'orientamento politico del Governo in relazione alle singole politiche dell'Unione europea per l'anno in corso;
considerato che:
entrambe le Relazioni presentano una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della citata legge n. 234 del 2012;
la Relazione programmatica 2023 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea è stata presentata al Parlamento il 19 giugno 2023, mentre la Relazione consuntiva 2022 il 20 dicembre 2023;
tenuto conto:
dei molteplici fronti di conflitto internazionale, tra cui in particolare le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, che coinvolgono le grandi potenze globali, compresa I'Unione europea;
del Vertice Italia-Africa, svolto in Senato il 29 gennaio 2024, nel solco del Piano Mattei per l'Africa tra il Governo italiano, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi africani e i rappresentanti dell'Unione europea, dell'Unione africana e di altri Stati e organizzazioni,
approva il contenuto delle due Relazioni e impegna il Governo:
a presentare al Parlamento le Relazioni consuntiva per l'anno 2023 e programmatica per il 2024, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nel rispetto dei termini previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire un più efficiente coinvolgimento dei competenti organi parlamentari, anche alla luce dei molteplici contesti internazionali di crisi che 1'Unione europea dovrà affrontare nell 'immediato futuro;
a presentare al Parlamento il disegno di legge europea per il 2024 in cui sia data priorità, anzitutto, alla chiusura delle procedure di contenzioso ex articolo 260 del TFUE relativo a sentenze che già danno luogo al pagamento di sanzioni pecuniarie e alle procedure di infrazione allo stadio del medesimo articolo 260, che rischiano di approdare a sentenza, e successivamente alle procedure ex articolo 258 del TFUE giunte a sentenza, indi quelle allo stadio del parere motivato e, infine, quelle avviate con la lettera di messa in mora, nonché in cui sia dato comunque conto dei criteri utilizzati nella valutazione e nella decisione di quali misure inserire nel provvedimento;
a presentare quanto prima al Senato della Repubblica il nuovo disegno di legge di delegazione europea per il 2024, per consentire un esame approfondito e sollecito, finalizzato a evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione;
a portare avanti con determinazione le iniziative del Piano Mattei per l'Africa, in piena sinergia con la strategia europea del Global Gateway, improntato sul modello del partenariato, per instaurare con i Paesi del continente africano relazioni vantaggiose per entrambe le parti, evitando rapporti di dipendenza e predatori, come avviene da parte di talune grandi potenze mondiali.