Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 131 del 30/11/2023

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

131a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2023

_________________

Presidenza del vice presidente RONZULLI,

indi del vice presidente CASTELLONE

e del vice presidente CENTINAIO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_________________

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente RONZULLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,11).

Si dia lettura del processo verbale.

PAGANELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Prima di dare inizio ai lavori, vorrei ringraziare tutti voi senatori per la fiducia che mi avete accordato. Per me è un onore essere qui. (Applausi).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(951) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (Approvato dalla Camera dei deputati)(ore 10,15)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 951, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Balboni, per riferire sui lavori della Commissione.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, devo purtroppo riferire che la 1a Commissione, che presiedo, non ha potuto completare l'esame di questo importante disegno di legge di conversione per i tempi troppo limitati a nostra disposizione e per il numero, relativamente alto, degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati. Ieri sera, nella seduta delle ore 20, abbiamo dovuto prendere atto che concretamente non c'era il tempo sufficiente per licenziare il provvedimento e votare il mandato al relatore entro questa mattina. Quindi, purtroppo, devo riferire che non è stato votato il mandato al relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Balboni, il disegno di legge n. 951, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che sono state presentate alcune proposte di questione pregiudiziale.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Cucchi per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

CUCCHI (Misto-AVS). Signora Presidente, prima di iniziare il mio intervento voglio augurarle buon lavoro.

Signora Presidente, colleghe e colleghi, è l'ennesima volta che il Governo decide di affrontare un fenomeno strutturale, quale quello delle migrazioni, in chiave e con strumenti di natura squisitamente emergenziale. È la quarta volta che dedicate a un decreto-legge ai migranti: la quarta. Disposizioni urgenti sono state anche quelle del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, il cosiddetto decreto mezzogiorno e immigrazione, così anche il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, che recava disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (Brusio. Commenti); così pure il decreto del 14 settembre 2023 del Ministro dell'interno, che indica l'importo e le modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero nel corso della procedura per accertarne il diritto di accesso in territorio nazionale. Quest'ultima è una previsione veramente ingiusta, Presidente, che è già stata disapplicata dai tribunali più volte, perché contrastante con la Costituzione e con la normativa comunitaria.

Signora Presidente, i presupposti di necessità ed urgenza, previsti dall'articolo 77 della Costituzione, sono presenti almeno stavolta? Io direi di no, assolutamente no. Il Governo, invece di affrontare la questione dell'immigrazione con iniziative organiche, in armonia con quanto disposto dall'articolo 10 della Costituzione, dalle convenzioni internazionali e dalla normativa europea, preferisce, anche con una produzione legislativa di qualità direi discutibile (tant'è vero che al vaglio della magistratura cade pietosamente), passare di emergenza in emergenza. Ce lo state dimostrando quotidianamente: il susseguirsi di decreti-legge ne è la conseguenza. Noi vi chiediamo di fermarvi.

Questo decreto-legge è per noi incostituzionale, come lo erano i precedenti.

Basta leggere l'articolo 5 che, al comma 1, alla lettera a), prevede che, in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee, il prefetto possa disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore ai sedici anni nelle strutture per adulti, per un periodo non superiore a novanta giorni, che, in taluni casi, può arrivare sino addirittura a centocinquanta giorni: centocinquanta giorni.

È evidente la violazione rispetto all'articolo 31 della Costituzione sulla protezione dell'infanzia e della gioventù, tanto più che il combinato disposto dell'articolo 7, comma 1, lettera c), prevede, in caso di estrema urgenza, cioè sempre, la deroga al limite di capienza fino al 50 per cento in più dei posti previsti, così determinando una situazione in cui i minorenni dovranno, in pratica, convivere con gli adulti.

In quale situazione poi? In una situazione di promiscuità e affollamento estremo, in contrasto anche con il diritto alla salute previsto dall'articolo 32 della Costituzione. Né vale l'utilizzo strumentale dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2013/33/UE, che prevede la possibilità di alloggiare i minorenni non accompagnati che abbiano compiuto i sedici anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti, ma solo se è nel loro interesse superiore. Questo perché, in questo caso, è evidente che ci si riferisca, ad esempio, all'ipotesi di un minore che non venga separato da un adulto di riferimento.

L'articolo 5 di questo decreto viola anche la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991, con la legge n. 176, in vigore tutt'oggi in 193 Stati, che prevede la collocazione di minori di età, privi di ambiente familiare, in adeguati istituti a loro dedicati. L'Italia, vi rammento, è stata già condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per la violazione dell'articolo 3 della CEDU, nel caso di un minore trattenuto in un centro per adulti a Como. La sentenza è del 31 agosto 2023.

Devo ricordarvi anche che l'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015, esclude che il minore non accompagnato possa essere trattenuto o accolto presso i centri governativi? Questo decreto consente anche di accertare l'età del migrante non accompagnato, che si dichiari minore, mediante rilievi antropometrici o altri accertamenti sanitari, anche radiografici. Questo non è accettabile. Già il famigerato decreto Cutro aveva eliminato l'assistenza psicologica, l'informazione legale e di orientamento per i migranti. Adesso, vi è questo nuovo decreto: ma fino a che punto vogliamo arrivare, signora Presidente?

Come se non bastasse, abbiamo anche la previsione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, che introduce un procedimento diretto a stanare, nell'intenzione del Governo, i maggiorenni che si fingerebbero minorenni. Ora, questa norma stabilisce un termine per impugnare che è di soli cinque giorni dalla notifica del provvedimento. Io direi che è chiaro e palese il contrasto con le garanzie processuali e con il diritto alla difesa previsto e garantito a tutti dalla Costituzione, anche agli immigrati.

Non mi soffermerò sulle nuove disposizioni sul gratuito patrocinio, anche queste in aperto contrasto con il diritto alla difesa garantito dalla Costituzione. Insomma, per tutti questi motivi, vi chiedo di non procedere alla conversione in legge di questo decreto e di votare a favore delle questioni pregiudiziali. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Malpezzi per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signora Presidente, innanzitutto le auguro buon lavoro. Io temo di essere estremamente pedante questa mattina, ma lo sono perché credo profondamente nel valore del potere legislativo del Parlamento. Quindi, mi serve essere pedante e tornare anche al mio vecchio mestiere di professoressa. Io dubito, ma magari sarò smentita dai colleghi, che all'interno di quest'Aula tutti i colleghi siano a conoscenza di che cosa in giornata voteremo.

Perché dico questo e per quale motivo noi abbiamo presentato la questione pregiudiziale QP2? Al netto del fatto che non è ancora chiaro, e che non riuscite a spiegarcelo, dove sia la straordinaria necessità e urgenza che ha spinto alla realizzazione di questo decreto, ci troviamo di fronte ad un ennesimo decreto-legge, che arriva di corsa (in questo ramo del Parlamento è arrivato ieri, alle ore 11,10), e la 1ª Commissione cui è stato assegnato ha stabilito il termine per gli emendamenti ieri alle 13,00.

Mi aspetto quindi che tutti i colleghi di questa Assemblea sappiano quali sono i contenuti di questo provvedimento; se neanche due ore sono state necessarie per approfondire il provvedimento, studiarlo, presentare gli emendamenti ed essere pronti ad una discussione, immagino che siamo tutti preparati. Siccome ne dubito, perché mi sono messa a leggere il provvedimento e ci ho impiegato parecchio (anche perché contiene tutta una serie di riferimenti a provvedimenti precedenti), mi sono detta che forse questa mattina poteva essere il caso di spiegare, come farebbe una professoressa in classe, il perché delle motivazioni che ci portano a dire che per noi è necessaria una pregiudiziale di costituzionalità ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, al fine di non procedere all'esame di quest'atto.

Vado con ordine e sono contenta che nelle tribune ci sia anche una scolaresca a cui magari poter lasciare qualche traccia del lavoro che stiamo facendo oggi. Partiamo dal capo II del provvedimento in esame, nel quale vengono introdotte alcune previsioni relative alla possibilità di accogliere in via provvisoria i minori ultrasedicenni nelle strutture di prima accoglienza e accoglienza straordinaria. Quali sono queste strutture? Non sono strutture per minorenni, ma per adulti. Tali disposizioni creano quindi un grave allarme sotto il profilo della promiscuità che verrebbe inevitabilmente a crearsi tra adulti e minori, con possibili conseguenze anche sotto il profilo della sicurezza del minore. (Brusio).

Scusi, signora Presidente, ma non riesco a parlare. (Richiami del Presidente).

Sono contenta se i colleghi sanno tutto ma io, non avendo questa certezza, vorrei spiegare e vorrei farlo in un clima di silenzio dell'Assemblea.

Come dicevo, tali centri non sono adatti a garantire l'accesso dei minori e tolgono dei diritti fondamentali come il primo colloquio o l'accesso ad un'assistenza psicologica adeguata alla loro condizione di vulnerabilità. Non potendo chiederlo a tutti i colleghi dell'Assemblea, mi rivolgo dunque ai colleghi che con me stanno facendo il percorso nella Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, che lei, presidente Ronzulli, ha presieduto nella scorsa legislatura. Come Commissione bicamerale infanzia e adolescenza siamo tenuti ad esaminare tutti i provvedimenti affinché sia sempre fondamentale e al centro di tutta l'azione il rispetto del superiore interesse del minore. (Applausi). Colleghi della Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, dov'è in questo caso il rispetto del superiore interesse del minore? Tralascio il fatto che questa norma porta a una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri, in palese violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Applausi) e delle numerose norme internazionali ed europee che tutelano i minori.

Aggiungo - abbiamo provato a trattare questo tema anche questa mattina con il collega Sensi nella Commissione sulle politiche dell'Unione europea - che forse dovremmo richiamare l'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva dell'Unione europea n. 33 del 2013. Tale paragrafo dice che ci può essere la possibilità - e lo dico al Governo, che magari l'ha anche sottolineata - di alloggiare i minorenni non accompagnati che abbiano compiuto sedici anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti, ma solo se è nel loro interesse superiore, e cioè per non rompere il legame con uno degli adulti lì presenti, quindi per mantenere un legame familiare o un rapporto già costituito; solo in questo caso. (Applausi). Lo dice - lo ripeto - una direttiva europea.

Ma andrei avanti, richiamando la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che è stata ratificata dall'Italia il 27 maggio del 1991 con la legge n. 176, nella quale si stabilisce che la collocazione dei minori di età privi di ambiente familiare debba essere fatta in adeguati istituti a loro dedicati e non opera alcuna distinzione nei confronti di chiunque abbia un'età inferiore ai diciotto anni, ma riconosce il diritto di ciascun minore a vivere e ad essere protetto e accolto come tale, difeso da rischi di abusi, sostenuto nel proprio sviluppo, senza condizioni né differenziazioni in base alla nazionalità, al sesso o alla disponibilità di documenti di riconoscimento. Chiedo allora al Governo dov'è il rispetto di questa Convenzione che per noi è contenuta nella legge n. 176 e in che punto di questo provvedimento tale legge viene rispettata. (Applausi).

Ma veniamo alla procedura introdotta dall'articolo 5 del provvedimento in esame, che prevede che in caso di arrivi consistenti multipli e ravvicinati, l'Autorità di pubblica sicurezza possa disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età. Ebbene, al Governo faccio rilevare che in questo modo ha derogato alle disposizioni dell'accordo stipulato in sede di Conferenza unificata, che ha stabilito il protocollo multidisciplinare per la determinazione dei trattamenti da tenere nei confronti dei minori stranieri non accompagnati e non è riscontrabile nessuna eccezione possibile da applicare in questo caso. Capisco che il Governo sia sicuro di quello che ha fatto, ma noi siamo certi che il Governo, quando ha predisposto questo provvedimento, fosse sicuro anche di voler smantellare una legge dello Stato italiano, che è la legge del 7 aprile 2017, n. 47, cosiddetta legge Zampa, (Applausi) recante disposizioni in materia di misure di protezione di minori stranieri non accompagnati, che declina punto per punto la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia che l'Italia ha recepito. Per smantellare una legge di iniziativa di una parlamentare del Partito Democratico, smantellate l'accordo e la Convenzione ONU, non so se ve ne siete resi conto. Già questo basterebbe a descrivere quello che avete fatto. Avete persino peggiorato la situazione e per questo riteniamo che non si debba procedere nell'esame del provvedimento. (Applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Noventa di Piave» di Noventa di Piave, in provincia di Venezia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 951 (ore 10,33)

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Scalfarotto per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, do per illustrata la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore De Cristofaro e da altri senatori (QP1), dalla senatrice Zampa e da altri senatori (QP2) e dal senatore Borghi Enrico e da altri senatori (QP3).

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Applausi).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente... (Brusìo). Immagino di recuperare tutto questo tempo dal momento in cui non si riesce a intervenire.

PRESIDENTE. Senatrice Camusso, non si preoccupi le daremo tutto il tempo.

CAMUSSO (PD-IDP). La ringrazio.

Signor Presidente, colleghe, colleghi, senatori e senatrici, componenti del Governo, capisco, dalla reazione alle questioni pregiudiziali poco fa presentate, che in questa Aula c'è uno scarsissimo interesse al nostro ruolo. (Applausi). C'è in realtà l'idea che non sia il Parlamento il luogo della legislazione - ruolo che ci affida la Costituzione, ma anche gli elettori quando ci eleggono in Senato e alla Camera - e ci sia invece l'idea che è meglio proteggersi, non aprire nessuna discussione, non provare ad avere dei livelli di confronto, forse perché altrimenti le scelte quotidiane di questo Governo metterebbero in difficoltà gli stessi rappresentanti della maggioranza.

Eppure, come organo legislativo quale siamo, abbiamo in realtà l'obbligo di rispettare non solo la Costituzione del nostro Paese, non solo la legislazione, ma tutte quelle convenzioni e quei trattati internazionali che regolano innanzitutto la convivenza tra i Paesi e il rispetto delle regole.

È stato già detto dalla collega Malpezzi che il decreto-legge che stiamo discutendo viola l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, interviene e viola la direttiva n. 33 del 2013 dell'Unione europea. Non sono due fatti indifferenti. Basterebbe infatti ricordarsi che quando chiediamo aiuto all'Europa e diciamo che l'Europa deve occuparsi del grande tema delle migrazioni e delle risposte necessarie, forse la prima cosa che dovremmo fare è rispettare le convenzioni e le direttive, proprio per avere quell'ascolto che oggi diciamo di non avere.

Vi abbiamo detto poco fa che basterebbero queste violazioni, oltre a quella dell'articolo 77 della Costituzione, per non procedere nella discussione sugli articoli 4 e 5 di questa legge. Una legge che la Camera ha peggiorato nelle sue previsioni, che presentano soprattutto un elemento. Possiamo infatti ripercorrere tutto quest'anno di legislatura e una domanda alla fine comincia a emergere: ma che cosa ci hanno fatto i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine per dover subire un costante livello di odio e di pregiudizio? Che rapporto pensiamo di avere con le nuove generazioni, che siano stranieri o meno, se è sempre fondato sulla diffidenza, la repressione, una voglia di una normalità che viola innanzitutto il loro star bene e crescere?

Devo dire che non ho trovato nessuna risposta a questa domanda e continuo a domandarmi, visto che abbiamo uno strano gusto che si ripete di decreto-legge in decreto-legge (come è stato ricordato, siamo al quarto decreto-legge nel giro di un anno sul tema delle migrazioni) se siamo coscienti, come senatori e senatrici e come onorevoli alla Camera, di essere un Paese sottoscrittore e quindi tenuto all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Come già ricordato, abbiamo ratificato tale atto nel 1991, facendone poi un'apposita legge. Ebbene quella legge, e non solo la legge n. 47 del 2017, viene in realtà smantellata da questo decreto-legge. Le previsioni che infatti sono determinate per i minori non accompagnati stranieri sono di pura violazione. Questa violazione non riguarda però solo i minori stranieri perché in un altro decreto-legge - tanto ne sfornate uno alla settimana - violazioni di quelle previsioni sono previste anche per i minori di nazionalità italiana laddove si afferma che i bambini potranno vivere in carcere con le loro madri, tornando indietro rispetto a tanti principi acquisiti.

Vorrei quindi ragionare con voi su che significato ha per il Parlamento italiano non attuare il concetto di interesse superiore del minore e chiedermi come facciamo a confrontare le scelte legislative che questo Parlamento dovrà fare nelle prossime ore con la convenzione europea secondo la quale i minori possono essere collocati con adulti solo se è nel loro interesse superiore. Mi chiedo, inoltre, come ci confrontiamo rispetto alla convenzione ONU con i relativi commentari, in particolare con il tredicesimo commentario del 2011 - quindi abbiamo avuto tempo di studiarlo e approfondirlo - secondo il quale il giudizio di un adulto in merito al superiore interesse del minore non può prevaricare l'obbligo di rispettare i diritti del minore stesso. Guardate che all'interno di questo commentario c'è un principio fondamentale, quello per cui bisogna occuparsi del minore e non di che cosa l'adulto vorrebbe che il minore facesse.

Ancora, innanzitutto - perché così viene detto - esiste il diritto del minore di essere libero da ogni forma di violenza; anzi, abbiamo l'onere e l'onore della loro protezione. Vorrei quindi domandare a voi se la reclusione, di fatto per la sola colpa di essere arrivato nel nostro Paese, è una forma di violenza; se cambiare il protocollo rispetto al trovare e verificare la certezza dell'età di un minore è una forma di violenza, quando appare lasciata alla discrezionalità di chiunque venga incontrato da quel minore e non più accertata, come stabiliva la norma precedente. Ancora, dire che non si segue il protocollo multidisciplinare perché ci può essere l'urgenza, non è forse esattamente un'invasione della vita di quel minore e della sua, invece, necessaria protezione?

Nel commentario delle Nazioni Unite n. 14 del 2013 si afferma che il superiore interesse del minore è diritto sostanziale che deve essere applicato dagli Stati, tenendone conto in qualunque procedimento decisionale; deve, inoltre, essere un diritto individuale che tenga conto delle condizioni di ciascun minorenne al fine di promuoverne e garantire il benessere in termini di bisogni primari, materiali, fisici, educativi, emozionali. Permettetemi allora di chiedervi, rispetto al decreto-legge in esame, alle norme che avete introdotto, allo smantellamento della normativa precedente, in che cosa rispondete al promuovere e garantire il benessere in termini di bisogni primari, materiali, fisici, educativi ed emozionali. Il colloquio, il supporto psicologico, lo studio, oltre che un luogo sicuro, non sono strumenti difficili da individuare, erano già tanta parte della nostra normativa.

Forse, però, per fare ciò dovreste uscire dall'ideologia dell'invasione, scendere dal piedistallo di chi decide, come qualcuno ha rivendicato nel dibattito di ieri, chi è un vero profugo e chi non lo è, perché poi vorrei ricordare a tutti noi quante condanne la Corte europea dei diritti dell'uomo ha già emesso nei confronti del nostro Paese parlando di Paesi come la Libia e il Sudan, rispetto ai quali vorrei capire se possiamo continuare a dire i profughi che provengono da lì non sono tali.

Potrei continuare su molti degli articoli e delle caratteristiche del decreto-legge in esame; lo faranno poi, anche con maggiore autorevolezza, i colleghi che interverranno. Vorrei però riproporre la seguente domanda: perché volete imporre al Paese la cancellazione del superiore interesse del minore? Perché non volete rispettare la nostra Costituzione? Ricordo che in queste Aule lo urlavate voi, anche con toni ben diversi da quelli che usa l'opposizione in questa legislatura. Ora che siamo ormai in grado di poter dire e testimoniare che altri Governi hanno fatto un uso più limitato di voi dei decreti-legge, dell'estrema urgenza, della legislazione immediata e così via, vi domando quanto segue: se non volete ascoltare le nostre ragioni, le ragioni dell'opposizione, perché non provate ad ascoltare voi stessi? (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Losacco. Ne ha facoltà.

LOSACCO (PD-IDP). Signora Presidente, quello che discutiamo è il quarto decreto-legge in un anno sul tema migranti ed è sempre lo stesso film, quello di norme in pericoloso attrito con il diritto internazionale, inasprimenti senza efficacia sul piano della deterrenza, ma che ogni volta segnano un sinistro arretramento sui principi di umanità e di tutela della dignità delle persone.

Sull'immigrazione il Governo ha messo in moto una spirale propagandistica senza precedenti, che si frantuma in mille pezzi davanti ai numeri: 152.000 sbarchi dall'inizio dell'anno, il 50 per cento in più rispetto al 2022, ennesima conferma che il modo con cui la destra affronta il tema migratorio non è la soluzione, ma è parte del problema. Sono più di vent'anni, da quella legge Bossi-Fini che introdusse il reato di immigrazione clandestina, che la destra vende all'opinione pubblica l'idea che la migrazione vada affrontata come una questione di ordine pubblico.

Invece le migrazioni sono - ahinoi - un tema che richiederebbe ben altra postura. Le migrazioni ci parlano di cambiamento climatico e di riassetto degli equilibri geopolitici; interpellano l'Europa e la sua ragion d'essere e dovrebbero porre una questione essenziale per un Paese che vive un drammatico inverno demografico. Oggi il più potente pull factor all'immigrazione non sono le ONG, come sostiene il ministro Piantedosi, ma ad esempio i negazionisti del clima. Se non si arresterà il cambiamento climatico, sulla direttrice Nord-Sud nei prossimi anni si metteranno in marcia milioni di persone. E non saranno certo gli accertamenti socio-sanitari sulla reale età dei migranti a convincerli a non partire.

Ma non è solo questo. L'Africa vive una condizione di estrema instabilità: la Libia, il quasi default della Tunisia, l'Egitto, su cui si scaricano parte delle tensioni del conflitto tra Israele ed Hamas, il Sahel, dove negli ultimi anni si sono verificati tutta una serie di colpi di Stato militari. E poi le mire della Cina sui Paesi più ricchi di terre rare, le strozzature russe nelle forniture di grano per scatenare nuovi flussi migratori e tramutarli in un'arma di pressione politica sull'Europa.

L'Africa e più in generale il Mediterraneo sono diventate il punto di caduta delle tensioni che attraversano il mondo, dimostrando che ciascuno di questi teatri appartiene a una crisi globale, che non si affronta in solitaria con un Piano Mattei dai contorni alquanto fumosi, che rischia di generare soltanto confusione tra la futura struttura di missione, il nostro corpo diplomatico e lo stesso Ministero degli esteri, ma che richiede un'Italia capofila all'interno delle sue storiche alleanze. Penso naturalmente all'Europa, con il superamento di Dublino, ma anche con quel protagonismo sulla scena globale che è clamorosamente mancato in questi mesi. E penso soprattutto alla NATO, attraverso un'azione di sensibilizzazione per il rafforzamento del fronte meridionale dell'Alleanza, che è quello ad oggi più trascurato e che invece richiede le stesse attenzioni destinate al fianco orientale o a quello dei partner dell'Indo-Pacifico, anche perché i punti di contatto e le connessioni con gli altri scenari sono molteplici. Il coinvolgimento dell'Europa e della NATO è essenziale per stabilizzare il Mediterraneo e l'Africa dalle potenziali minacce, non ultima quella per i nostri approvvigionamenti energetici, dopo che abbiamo giustamente sostituito Mosca con una serie di accordi siglati in Africa.

Poi c'è un'altra questione: nel 2050 il mondo avrà 9,7 miliardi di abitanti. Quanto può contare un Paese che rischia di scendere a 54 milioni? Per invertire la tendenza non bastano le politiche per la famiglia, ma serve una politica delle quote migratorie che accolga e formi nuovi italiani secondo le regole dell'integrazione. Occorre allora rispolverare parole che sono state completamente rimosse dal nostro vocabolario pubblico: quote di ingressi, canali umanitari, ius culturae. Occorre cioè smettere di pensare all'immigrazione come a un problema di ordine pubblico o, peggio ancora, come a una forma di devianza sociale, per fare finalmente i conti con la realtà. È la tenuta sociale ed economica del nostro sistema pensionistico, ad esempio, è il ruolo che l'Italia vuole avere nel mondo a chiedercelo.

Insomma, tutto serve, eccetto quello che sta facendo questo Governo, perché, anche a volerlo seguire nella strategia delle pene e degli inasprimenti, senza accordi per i rimpatri e senza il superamento di Dublino è soltanto una straordinaria messa in scena, una fiction girata sulla pelle di chi più soffre, con l'effetto non secondario di consegnare quote di disperati nelle mani dei caporali, degli sfruttatori della prostituzione e della criminalità organizzata. Vere e proprie bombe sociali piazzate nelle nostre città, in quei quartieri dove già è forte il malessere sociale, per alimentare l'equazione, sempre utile ai dividendi elettorali, dello straniero come minaccia per la collettività.

Non è così che si guida un grande Paese. Non è così che lo si dota di una visione del futuro. Non è così che si trattano i principi di umanità, parte fondante della nostra storia, della nostra Repubblica e della nostra collocazione europea.

E allora tornano alla mente le parole di un grande italiano: «i nostri confini, in alcuni casi, sono diventati confini tra morale e immorale, tra umanità e disumanità, muri eretti contro persone che chiedono riparo dal freddo, dalla fame, dalla guerra e dalla povertà»; «l'unica soluzione è una politica comune europea che salvaguardi il diritto d'asilo e regoli i flussi migratori». Quell'italiano era David Sassoli (Applausi): se potete, fatene tesoro e cominciate ad affrontare la questione per come merita e ad ascoltare le voci che anche nel vostro campo dicono che è il giunto il momento di governare l'immigrazione in un'ottica diversa, con le sue difficoltà, certo, ma anche con una prospettiva e un'idea di futuro che non scansi i principi di umanità. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Farolfi. Ne ha facoltà.

FAROLFI (FdI). Signor Presidente, mi consenta di farle le mie congratulazioni e di augurarle buon lavoro. Onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, l'instabilità politica e sociale del continente africano, in particolar modo nel Sahel, contribuisce a un incremento del fenomeno migratorio verso l'Italia e l'Europa. Dalla fascia saheliana, infatti, si possono gestire e indirizzare gran parte delle migrazioni dirette verso l'Europa, a maggior ragione oggi che, se la notizia viene confermata, il Niger ha abrogato una legge del 2015 che considerava illegale il traffico dei migranti.

È quindi innegabile che i paramilitari legati alla Russia presenti nell'area stiano incentivando le partenze, con l'obiettivo di mettere in difficoltà i Paesi considerati ostili dal Cremlino.

Nella zona sono inoltre in corso conflitti tribali, religiosi e politici, e negli ultimi anni si sono sviluppate importanti connessioni tra gruppi criminali e organizzazioni terroristiche di matrice islamica. Diventa perciò oggettivo riconoscere che l'immigrazione irregolare può rappresentare una minaccia per la sicurezza della nostra Nazione e dell'Europa, a maggior ragione dopo i tragici fatti del 7 ottobre scorso in Medio Oriente.

Il caso dell'autore dell'attentato del 16 ottobre a Bruxelles dimostra che sui barconi che arrivano sulle coste italiane si possono confondere anche soggetti radicalizzati, pronti a colpire nelle principali città europee noi, l'Occidente, le nostre radici, la nostra cultura e la nostra identità.

In modo preventivo e lungimirante, quindi, il Governo italiano con questo decreto ha previsto importanti misure per aumentare la sicurezza sul nostro territorio e in materia d'immigrazione, come il divieto d'ingresso in Italia degli stranieri condannati, anche con sentenza non definitiva, per il reato di lesioni personali, fra cui voglio ricordare la mutilazione dei genitali considerata reato in Italia dal 2006, con la legge Consolo.

Il decreto prevede inoltre espulsioni più rapide per motivi di ordine pubblico e sicurezza anche per i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo; prevede il contrasto al fenomeno delle domande reiterate presentate in modo pretestuoso e dilatorio mentre è in corso la procedura di rimpatrio e nuove regole che consentiranno di accertare celermente l'età reale dei migranti minori non accompagnati, soprattutto nella fascia tra i sedici e i diciassette anni (che sono più del 70 per cento), al fine di offrire le tutele destinate ai fragili solo a chi ne ha veramente diritto e non a chi mente.

A proposito di diritto non ho sentito dire nulla, ma grazie al Governo Meloni le tutele previste solo per le donne migranti in gravidanza e con minori sono state estese a tutte le donne, senza distinzioni. (Applausi). Si tratta di una misura di grande civiltà, cui nessun Governo aveva mai pensato prima. In questo modo, si riduce la possibilità di promiscuità nei centri e che le donne possano subire violenze o essere preda di sfruttatori della prostituzione, ma non solo.

Il decreto prevede anche l'aumento di 400 unità del contingente Strade sicure da destinare alle principali stazioni ferroviarie italiane, al fine di consentire la piena e sicura fruibilità di questi luoghi ai cittadini, ma anche ai turisti. Prevede inoltre il rafforzamento del contingente della Guardia costiera e vari stanziamenti fino al 2030 a favore di Polizia di Stato, Vigili del fuoco, Forze armate, Carabinieri e Guardia di finanza per il contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo e anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale flusso migratorio.

In questo anno il Governo Meloni ha affrontato la questione dei migranti irregolari con una determinazione e un pragmatismo apprezzati anche in Europa, tanto che la stessa Ursula von der Leyen, quando è venuta a Lampedusa, ha usato le stesse parole del nostro Presidente per dire che non spetta agli scafisti decidere chi debba entrare in Europa (Applausi); concetto che ha anche ribadito non più tardi di due giorni fa alla Conferenza per un'alleanza globale contro i trafficanti di esseri umani. Tutto ciò a dimostrazione di quanto sia cresciuta la credibilità dell'Italia in Europa grazie al lavoro del nostro Presidente del Consiglio.

L'impegno degli altri Stati europei, da un lato, e la collaborazione con i Paesi africani, dall'altro, sono strategici per gestire la questione dei migranti irregolari. L'accordo con la Tunisia lo dimostra: da ottobre, per la prima volta dal 2022, si è registrato un calo degli arrivi di migranti provenienti dalla costa tunisina e questo non lo dice il Governo, ma un'autorevole fonte terza, cioè Frontex. La guardia costiera tunisina, dal 22 ottobre al 23 novembre, ha bloccato 63 operazioni di migrazione clandestina via mare, intercettando e salvando ben 1.267 persone, arrestando scafisti e sequestrando barche. Questo è un chiaro segnale da parte della Tunisia di voler rispettare con serietà e fermezza gli accordi siglati con l'Italia.

Voglio ricordare in questa sede anche il patto con l'Albania; un patto di portata storica che, in un momento di fortissima pressione migratoria, permette di alleggerire il carico sull'Italia grazie alla delocalizzazione delle procedure logistiche legate alla prima accoglienza e ai rimpatri. Un altro successo del nostro Presidente del Consiglio sul piano internazionale, che, assieme all'accordo con la Tunisia, rappresenta un modello replicabile di cooperazione tra Stati nella lotta al traffico di esseri umani e per la gestione dei flussi migratori in un quadro di legalità e a cui molti Stati europei stanno guardando con interesse e - io aggiungerei - anche con ammirazione. (Applausi).

L'annuncio ha chiaramente colto di sorpresa la sinistra, che pensava che quest'estate Giorgia Meloni fosse andata in vacanza in Albania perché si spendeva meno che in Italia. Una sinistra che, come ha detto al Premier question time il presidente Meloni, non ci ha visto arrivare e che, non sapendo cosa dire pur di criticare a prescindere, è addirittura arrivata a paragonare i centri che verranno realizzati a luoghi di deportazione, come a voler insinuare che in Albania i diritti umani non vengono rispettati, offendendo il popolo albanese, dimenticando che l'Albania fa parte della NATO e del Consiglio d'Europa ed è candidata ad entrare nell'Unione europea. Ma a far loro notare lo scivolone (e uso un eufemismo) ci ha pensato lo stesso primo ministro Rama, per cui non mi dilungo.

Il Governo Meloni, però, vuole fare di più. Vuole sradicare le motivazioni che spingono tanti africani a migrare. Il Piano Mattei va proprio in questa direzione, perché prevede un modello di cooperazione e di supporto reciproco con gli Stati africani. Noi - ma anche l'Europa - abbiamo bisogno degli Stati africani sia per affrontare la questione della migrazione irregolare, sia per diversificare le nostre fonti di approvvigionamento al fine di continuare ad affrancarci dal monopolio del gas russo. Si tratta, fra l'altro, di una strategia lungimirante premiata anche dall'agenzia di rating Moody's. Gli Stati africani hanno bisogno di noi per svilupparsi, per progredire e perché i cittadini africani non siano più costretti a migrare per necessità.

Purtroppo, favorendo le cosiddette primavere arabe, l'Europa e l'Occidente, sbagliando, hanno lasciato campo libero a Cina e Russia. È quindi fondamentale fornire agli Stati africani una valida alternativa all'espansionismo russo e cinese, garantendo un nuovo sistema di sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, istituendo una cooperazione che possa comprendere un aumento delle esportazioni e aumentare gli investimenti in istruzione, formazione professionale, ricerca e innovazione.

Con il Governo Meloni non ci sarà più un'immigrazione incontrollata, al contrario: la priorità sarà stipulare accordi e creare le condizioni per permettere l'arrivo di immigrati regolari compatibili con le caratteristiche e le necessità del nostro tessuto sociale ed economico, evitando quanto fatto negli anni precedenti, ovvero un'accoglienza indiscriminata e ideologica, penalizzante non solo per l'Italia, ma anche per gli stessi immigrati, dovuta all'incapacità dei Governi precedenti di avere una visione strategica e lungimirante di un fenomeno di dimensioni mondiali.

Il Governo Meloni, invece, una visione strategica ce l'ha. Non solo perché è un Governo politico, che prende decisioni e se ne assume le responsabilità; non solo perché è un Governo che banalmente segue dei criteri molto semplici, ossia l'interesse nazionale, il pragmatismo, il buon senso, che ormai è diventato merce rara; ma anche e soprattutto perché è un Governo che ha il coraggio di cercare soluzioni strutturali e non di facciata ai problemi della Nazione.

Vede, Presidente, avviandomi alla conclusione, noi non siamo come quelli che volevano abolire la povertà con l'assistenzialismo del reddito di cittadinanza. (Applausi). Noi non siamo come quelli che volevano rimettere in moto l'economia col superbonus, senza pensare alle conseguenze, senza pensare che la povertà si combatte creando posti di lavoro e senza pensare che il superbonus avrebbe scassato le casse dello Stato. Ecco, noi non siamo così; noi vogliamo lasciare a chi verrà dopo di noi un'Italia migliore. Questo è l'impegno che ci siamo presi con gli italiani e su questa via proseguiremo. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Guidi. Ne ha facoltà.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signora Presidente, colleghi, membri del Governo, intanto esprimo molta gioia nel vederla sedere al banco della Presidenza: è un'ottima scelta che ho condiviso.

Devo dire subito che sui diritti dei minori, impegno al quale ho dedicato tutta la mia vita, non faccio sconti a nessuno, né politici, né partitici. Fa parte della mia vita non difendere, ma occuparmi nel modo migliore dei minori.

Secondo: rispetto all'immigrazione, anche la persona migliore deve arrossire, perché tutti noi siamo stati manchevoli, da qualsiasi punto di vista: la destra, la sinistra, palla al centro, sopra e sotto, tutti abbiamo mancato. Vedete, la migrazione di popoli nel lontano passato era spinta dal voler vedere cosa c'era oltre, oltre i confini: era un atto positivo. Gli uomini di Neanderthal hanno scoperto nuovi spazi, nuovi territori, nuovi modi di amare e di essere amati.

Oggi è inutile che ci diciamo bugie: qualunque migrazione è figlia del dolore, il dolore per chi parte, lasciando situazioni dolorose. È dolore quando ci si imbarca su navi, battelli o canottini di negrieri, che ci ostiniamo indirettamente a difendere. Stiamo difendendo dei negrieri che sfruttano la vita di persone disperate. Ma ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo, in un insano - ripeto - insano buonismo? Perché è facile dire che la terra è di tutti, ci mancherebbe altro, come l'aria, purtroppo troppo inquinata, anche qua dentro, da chi pensa che solo le sue idee siano quelle giuste e sono escrementi le idee degli altri. Ma ci rendiamo conto che danno psicologico, politico e umano creiamo in questo?

Attacchiamo il Governo attuale di Giorgia Meloni perché tempestivamente cerca di dare risposte, a mio avviso ottime, anche se scomode in certi casi, e consideriamo questa tempestività figlia di un voler chiedere consenso e pigliare in giro le persone. Quindi, se siamo tempestivi, sbagliamo. Se non interveniamo, come troppi Governi di grilli parlanti fanno in quest'Aula, pensando al non fatto precedente, insomma, questo doppiopesismo, per cui è meglio non fare nulla piuttosto che fare, mi sembra assolutamente tragicomico, se non ridicolo.

Ma veniamo al punto, alla decisione di dire no a persone che si sono macchiate, o per le quali è in corso il giudizio, proprio di quei terribili delitti dei quali in questi giorni abbiamo parlato, soprattutto delitti a carico di minori e di donne. Dobbiamo dire che non è giusto dire no a persone riprovevoli, veri e propri mostri? Come si fa a dire questo? Come si fa a dire: ma vengano pure coloro che provocano mutilazioni ai genitali femminili? Ma siamo tutti matti? Vogliamo inquinare anche i valori per i quali solo una settimana fa ci siamo battuti?

Io provo veramente ribrezzo per questa decisione di non riconoscere la scelta, coraggiosissima, fatta da questo Governo. Si comincia a parlare di qualità di chi deve entrare in Italia: certe volte, come ricchezza; troppe volte, creando uno stato di assedio. Dobbiamo dirlo, infatti: perché difendere solo l'immigrato e non chi vive e lavora da sempre nel nostro territorio? Questa cosa mi ha sempre provocato orrore, al di là della politica, al di là dei partiti. Ora parlo da tecnico.

Sui minori, intanto stiamo parlando non di una penalizzazione teorica di tutti i minori non accompagnati. Tra l'altro, mi permetto di dire che, da Ministro della famiglia, nel 1994 cercai di potenziare tutte le azioni in favore dei minori non accompagnati. E proprio la sinistra mi impedì di fare di molto di più, perché dissero che facevo propaganda aiutando i minori non accompagnati.

Provo ancora dolore per quell'accusa assolutamente sciocca, legata anche al traffico di organi. Mi presero per matto quando denunciai la cosa. Oggi se ne parla e si interviene a livello mondiale, riconoscendo che è uno dei pericoli più gravi dell'immigrazione non controllata.

Ma torniamo ai minori. Intanto, non parliamo di tutti i minori. Li dividiamo in due fasce teoriche inferiori ai sedici e ai diciassette anni. Intanto, parliamo di emergenza, parliamo di decisioni momentanee per salvaguardare le due fasce, anche con accertamenti, per vedere chi utilizza l'età in maniera impropria, per ottenere vantaggi impropri. Quindi, parliamo di accertamenti seri, scientificamente provati, che sinceramente sono facili da gestire.

Poi, per i minori inferiori di età, parliamo di luoghi assolutamente loro dedicati. In casi particolari, sarà il prefetto, che non credo sia un cretino, ma persona incapace di gestire i diritti dei minori, a gestire momentaneamente, nella prima fase, una possibilità di accoglienza dei minori accanto agli adulti, ma sempre in spazi dedicati e controllati.

Se poi voi, perché non sono dei vostri, nutrite sfiducia totale nei prefetti, sfiducia totale nei tecnici che gestiscono i centri, allora andiamo tutti a casa. Infatti, nutrendo sfiducia per qualcuno solo perché non è della vostra parte politica, io credo, molto sommessamente, che non si va da nessuna parte.

Insisto sul fatto che attualmente l'immigrazione, soprattutto irregolare, è sempre contrassegnata da dolori per chi impropriamente lascia il proprio Paese. Ha detto bene - sono abbastanza laico per poterlo dire - il Santo Padre: il diritto più importante è quello di avere le garanzie... (Il microfono si disattiva automaticamente).

Finisco subito e la ringrazio, Presidente. Va rispettato il dolore di chi sta nella propria terra e si sente prevaricato, di chi deve lasciare la propria terra e si sente sradicato. Credo dunque che la cosa migliore sia rispettare le scelte del Governo Meloni attuale, che quantomeno ci prova dopo anni di completo - mi consenta di dirlo, Presidente - menefreghismo di chi oggi fa il grillo parlante, però stonando molto. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, colleghi, sottosegretario Molteni, ci troviamo a discutere dell'ennesimo decreto-legge: credo che ormai vi sia una media di un decreto-legge a settimana, tolte le vacanze estive e quelle di Natale. Ciò dimostra che l'articolo 77 della Costituzione è saltato; non c'è nessuna necessità e urgenza, non c'è in particolare in questo caso e dirò subito perché. Il Parlamento viene umiliato per l'ennesima volta. Stiamo parlando di un decreto-legge che abbiamo a stento potuto leggere: lo abbiamo ricevuto ieri in Commissione; sono state date due ore per presentare degli emendamenti su un provvedimento di questo genere. Siamo in una situazione di monocameralismo di fatto.

Credo che la Presidenza del Senato - come ha fatto già il presidente Balboni, che io compiango per l'imbarazzo che deve vivere ogni volta quando arriva in quest'Aula per dire che non si è potuto conferire il mandato al relatore - dovrebbe farsi portatrice presso il Governo della difesa della dignità di questa Camera. Signora Presidente, le chiedo di voler informare il presidente La Russa perché credo che, soprattutto quando discutiamo di temi così importanti, avremmo il dovere, che la Carta costituzionale ci impone, di approfondire e di poter conoscere per poter deliberare. Qui, per definizione, si delibera senza conoscere. (Applausi). Non c'è stato il tempo e trovo che questa circostanza vada denunciata chiaramente. Questa è la Costituzione vigente, noi abbiamo provato a cambiarla e purtroppo non ci siamo riusciti; forse sarebbe stato meglio.

Detto questo, perché poi non possiamo considerare validi i requisiti di necessità di urgenza? Semplicemente per il fatto che qui non c'è nessun fenomeno straordinario. Il fenomeno migratorio è strutturale, come già altri colleghi hanno evidenziato, e dovrebbe essere affrontato in maniera strutturale. Il Governo cosa fa, invece? Questo credo che sia il quarto decreto-legge in tema migratorio e il Governo continua a sfornare norme che non danno una visione d'insieme e che soprattutto non servono a nulla. Ricordiamo che abbiamo avuto 152.000 sbarchi. Io ho avuto l'onore di servire il Governo e nello specifico al Ministero dell'interno, insieme al sottosegretario Molteni, eravamo colleghi, e devo dire che i Governi nei quali eravamo seduti insieme con la tanto vituperata ministra Lamorgese facevano risultati di gran lunga migliori di questo: l'anno scorso gli sbarchi sono stati la metà e due anni fa erano un terzo degli attuali, a dimostrazione che le politiche di freno agli sbarchi non hanno nessuna efficacia. Ma soprattutto, la cosa che preoccupa è che il Governo continui a gestire questo come un fenomeno emergenziale, non rendendosi conto che abbiamo dei problemi strutturali. Signora Presidente, l'anno scorso sono nati 393.000 bambini; siamo scesi per la prima volta nella storia sotto i 400.000. In Calabria si è parlato di medici cubani, in Sicilia il Governo regionale ha appena aperto un bando per l'assunzione di medici stranieri. Viviamo un inverno demografico che già sappiamo ci metterà nelle condizioni di dover coprire posti di responsabilità con risorse umane, come si dice nel mondo aziendale, che l'Italia in questo momento non ha. Capisco benissimo che dobbiamo incentivare la natalità, ma per definizione la natalità è un progetto a lungo termine: concepire un medico oggi significa che quel medico sarà pronto ad andare in corsia tra trent'anni. Allora, la domanda che dobbiamo porre al Governo è come intenda riempire questi trent'anni, cioè come vogliamo gestire questo inverno demografico - l'Italia che invecchia - se non utilizzando la leva migratoria come fanno i Paesi più avanzati del mondo e come questo Governo non fa. Anzi, non solo non lo fa, ma prova a mettere in campo delle politiche che, tra l'altro, falliscono il più delle volte perché i suoi alleati in Europa impediscono che vadano in porto. La questione è semplicemente questa: in Italia non esiste un modo reale per immigrare in modo regolare. Quando ci si chiede perché i migranti arrivino sui barchini spendendo 8.000-10.000 euro, che sono costati il sangue delle loro famiglie, e con quei soldi non si comprino un biglietto per la business class per poter arrivare in aereo, la risposta è che non lo possono fare perché il biglietto di business class non è in vendita, non si può arrivare in Italia con un aereo, perché se si va a chiedere un visto ai nostri consolati, quelli non lo rilasciano. L'unico modo per arrivare qui, quindi, è appunto il barchino, affidandosi ai trafficanti, che poi vorremmo rincorrere intorno al globo terracqueo quando basterebbe tagliare loro la linfa e consentire di avere delle quote migratorie reali. Sappiamo, infatti, che per come funziona la legge Bossi-Fini si dovrebbe avere il visto per venire a lavorare in Italia quando ancora si è all'estero. È come se le nostre famiglie, per assumere una badante dal Perù, offrissero a una persona che vive a Lima e che non hanno mai visto né sentito un contratto con il quale può recarsi al consolato e ottenere il visto. Non funziona così, i nostri click day sono delle vere e proprie sanatorie mascherate, perché è chiaro che si tratta di lavoratori che stanno già in Italia, che poi magari devono andare a Lima a far finta di andarsi a prendere il visto in Perù, ma sono già qui, sono persone che conosciamo, che dovremmo regolarizzare subito, perché sono già in Italia, stanno già lavorando, stanno già curando i nostri anziani e le persone che hanno bisogno di cura. Noi invece le facciamo andare in Perù nella finzione che siano lì e che noi le abbiamo assunte lì, ma è ridicolo, perché sappiamo che di queste persone abbiamo bisogno.

Quello che vorremmo sentire dal Governo è qual è il piano per far fronte a questo gelo demografico. Noi ci ritroviamo addirittura in una condizione in cui stiamo scoraggiando gli italiani che sono andati all'estero e che vogliono tornare, perché questo Governo nella legge di bilancio inserisce delle norme che sono contrarie al rientro di quelli che definiamo, con una bruttissima espressione, i nostri cervelli in fuga. Ci sono quindi degli italiani che sono all'estero e che non possono più rientrare, non nascono bambini, non facciamo un utilizzo intelligente del fenomeno migratorio e qual è la risposta del Governo? Arrivare qui con un decreto-legge trimestrale che va a stringere le maglie di un fenomeno che invece è vitale per il Paese. (Applausi).

Con tutto il rispetto e la stima per il senatore Guidi, quando ci parla di emergenze, faccio notare che il nostro è il quinto Paese in Europa per richiedenti asilo. L'Austria, che ha meno di 9 milioni di abitanti, ha più richiedenti asilo dell'Italia e - udite, udite - l'Austria non ha confini marittimi e confini esterni, perché confina con la Slovenia e con l'Italia, quindi i richiedenti asilo che arrivano in Austria sono movimenti secondari che in Austria non dovrebbero arrivare mai. Quando andiamo in Europa a parlare di emergenza, il Governo austriaco ci guarda in faccia e ride, perché l'Austria ha 9 milioni di abitanti e ha più richiedenti asilo dell'Italia che di abitanti ne ha 60 milioni. Se i numeri sono questi, che credibilità possiamo avere quando andiamo in Europa?

In conclusione, signora Presidente, dispiace che il Governo con questi decreti-legge mostri sommo spregio per due valori importantissimi della nostra Costituzione. Il primo è la libertà personale che l'articolo 13 della Costituzione afferma essere inviolabile; nessuno può essere privato della libertà personale se non per atto dell'autorità giudiziaria. Voi state utilizzando invece misure di privazione della libertà personale. Caro sottosegretario Molteni, la gente che infatti va in questi centri è privata della propria libertà personale - non c'è niente da fare - e lo è per atto amministrativo; ciò è contrario non soltanto al buon senso, all'umanità e alle convenzioni internazionali, che pure vigono in Italia ancor prima della legge, ma è contrario alla Costituzione.

C'è poi una seconda cosa nei cui confronti questo Governo mostra grande spregio: l'infanzia. (Applausi). Se infatti metto insieme il decreto-legge Caivano e il decreto-legge che oggi stiamo discutendo, vedo che il Governo non manda facilmente in galera solo gli adulti, ma anche i ragazzini. Grazie a questo provvedimento ragazzini verranno misurati con un calibro per vedere qual è la misura dell'arcata dentale. Una cosa di questo genere ricorda certi mercati precedenti la guerra di secessione in Georgia e in Alabama. (Applausi).

Ricordo che in questa Camera è stato difficile far accettare anche semplicemente l'educazione sentimentale nelle scuole per un senso di protezione dei bambini, e allora i bambini proteggeteli non mandandoli in galera con gli adulti perché questo state facendo con una leggerezza che, credetemi, cari colleghi, fa spavento. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, dico subito che mi unisco con molta convinzione alle cose che ho ascoltato dal senatore Scalfarotto che, secondo me, nel metodo e anche nel merito ha detto parole giuste, che dal mio punto di vista sono molto condivisibili.

Come ha detto lui e ripeto io, questo è il quarto decreto-legge in un anno dedicato alla questione migratoria. Peraltro, in questo caso, battendo davvero ogni record. Come il Sottosegretario sa, ieri ho scelto di non parlare in Commissione, facendolo sostanzialmente per segnalare un disagio molto profondo. So bene che quella che si sta determinando in questa legislatura non è una novità e che ci sono alle spalle anche una serie di precedenti molto indicativi. Non è la prima volta che l'attività parlamentare va avanti solo ed esclusivamente attraverso l'uso dei decreti-legge, è un problema antico che, anno dopo anno, peggiora sempre di più. Mi sento però di poter dire che con questo Governo abbiamo battuto qualunque record non fosse già stato immaginato nel corso degli anni passati. Andiamo al ritmo di una fiducia a settimana, come abbiamo detto più volte. Addirittura ieri in Commissione ci è arrivato un testo - peraltro di grande rilevanza e importanza - e c'è stata data un'ora e mezza per poterlo emendare. Oggi in Assemblea voteremo la fiducia.

Insomma, come si vede, siamo dinanzi a una totale mortificazione dell'attività parlamentare, alla quale, io penso, si debba in qualche maniera reagire, impedendo che essa possa addirittura essere codificata, come si pensa di fare con la riforma costituzionale. Questo però è un altro discorso che verrà naturalmente quando affronteremo la riforma.

Torniamo invece al merito del decreto-legge. Come ho già detto, si tratta del quarto decreto-legge in un anno dedicato ai migranti. Veramente un'ossessione, lo dico al Sottosegretario che conosce il mio pensiero in materia. Io non voglio fare esercizio di benaltrismo, però in questo caso viene davvero da dirlo; in un Paese come il nostro, con la situazione sociale che conosciamo, con i problemi ben noti dei mutui, degli affitti insostenibili, dei salari fermi da trent'anni, dell'assistenza locale ridotta a brandelli, dei costi altissimi dell'energia, delle materie prime, del dissesto idrogeologico, dell'inflazione, delle varie questioni, come le ultime di queste ore, legate al mercato tutelato e alle persone che non sanno come pagare le bollette, in una situazione così drammaticamente clamorosa, noi individuiamo il nemico perfetto, i migranti, proprio l'esplicitazione massima della guerra tra poveri. L'idea è che attorno a questa grande operazione propagandistica si nascondano le grandi questioni sociali aperte.

Mi rendo conto, signor Sottosegretario, che siete costretti a farlo, perché quando si passano tutti i mesi della campagna elettorale, annunciando le "magnifiche sorti e progressive", spiegando al Paese che si risolverà la crisi sociale, che invece poi si presenta in maniera ancora più acuta e le varie ricette che vengono presentate non trovano nessun tipo di riscontro, allora diventa facilissimo utilizzare la questione migratoria come arma di distrazione più efficace: si parla dei migranti per nascondere il fallimento sulle politiche sociali che si sta determinando nel corso di questi mesi. Purtroppo questo mi sembra essere un elemento sul quale c'è poco da aggiungere, perché ho l'impressione che sia sotto gli occhi di tutti. È una ossessione quella che inseguite; peraltro siete quelli che hanno provato a chiudere i porti, a ostacolare i soccorsi delle organizzazioni non governative (ONG); siete la maggioranza di Governo che ha parlato di sbarchi selettivi, dei carichi residuali. Insomma, la vostra è una vera e propria operazione di propaganda. Peraltro considero non soltanto davvero molto contestabile anche dal punto di vista etico, ma anche molto sbagliata, molto grave e finanche completamente inutile questa scelta di realizzare i cosiddetti nuovi centri di permanenza per il rimpatrio, di allungare i tempi di trattenimento, fingendo peraltro di ignorare che le rivolte, i morti, gli atti di autolesionismo, i suicidi, le quotidiane vessazioni, gli abusi, sono una realtà con la quale bisognerebbe avere a che fare e, peraltro, signor Sottosegretario, signor Presidente, sono ampiamente documentate dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, da associazioni e da attivisti.

Aggiungo - e su questo davvero mi sento di sottoscrivere alcuni interventi che ci sono stati in Aula stamattina, fra tutti quello del senatore Scalfarotto - che anche io considero particolarmente gravi e in questo caso davvero non mi spavento ad utilizzare l'aggettivo «disumano», le scelte che sono state introdotte sulla questione specifica dei minorenni. È probabile che su questo ci sia davvero un'ossessione, perché dei minorenni abbiamo sentito parlare lungamente, anche in quel caso secondo me in termini molto sbagliati, quando qualche settimana fa abbiamo esaminato il decreto-legge Caivano; in questo caso penso che abbia davvero ragione chi in queste ore, in queste settimane, sostiene che avete introdotto una nuova fattispecie di maggiorenni, in maniera secondo me davvero improvvida, costituita da quei minori non accompagnati che paiono essere di almeno sedici anni e per i quali è disposto un trattamento insieme ai migranti adulti. Devo dire che a me ciò provoca qualche elemento di raggelamento del sangue, proprio per le vicende che sono state ricordate e anche per alcuni paragoni macabri e drammatici che hanno a che fare con la storia non soltanto di questo Paese degli ultimi anni. Di questo ha parlato ieri, secondo me con parole adeguate in Commissione, la senatrice Maiorino e personalmente mi unisco alle sue parole di ieri.

Devo dire che raggiungete davvero il peggio con il famigerato articolo 5, che prevede che nelle situazioni di momentanea mancanza di strutture di accoglienza per minori il prefetto possa ordinare l'inserimento del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione specifica dei centri di accoglienza per adulti, in totale spregio alla cosiddetta legge Zampa, al decreto legislativo n. 142 del 2015, al cosiddetto decreto-legge accoglienza, che aveva come principio base proprio l'idea che il minore non accompagnato non possa in nessun caso essere trattenuto, oppure accolto presso i centri di permanenza per i rimpatri e i centri governativi di prima accoglienza. Quella che era per l'appunto una misura di civiltà viene radicalmente e clamorosamente messa in discussione e modificata, a mio avviso in maniera molto sbagliata.

Alla Camera, in Commissione, la maggioranza parlamentare è riuscita nell'impresa, che sembrava impossibile, di peggiorare il testo del Governo. Il testo era già pessimo, intendiamoci, ma la Commissione alla Camera è riuscita in questa impresa impossibile: ha prolungato il limite dei giorni di trattenimento da trenta a quarantacinque per chi ha meno di sedici anni e da novanta a centocinquanta giorni per quelli che hanno più di sedici anni (centocinquanta giorni significa cinque mesi, per capire di cosa stiamo parlando). Da questo punto di vista, questa modalità e queste novità che vengono introdotte lasciano davvero sbigottiti.

Io non capisco nemmeno bene di cosa abbiate paura esattamente e penso davvero che, dietro queste scelte, ci sia l'ossessiva ricerca di un nemico, se posso dire così. Si tratta di un meccanismo che peraltro conosciamo bene: utilizzare e immaginare la guerra tra poveri come possibile risposta mediatica a una serie di problemi del Paese. Francamente questo mi sembra un modo di governare molto discutibile e molto sbagliato. Non vi rendete nemmeno conto - e non capisco come facciate a non rendervene conto - dei rischi di promiscuità e di sicurezza e dei riflessi che la permanenza in un centro di permanenza per i rimpatri (CPR) può avere finanche sulla salute mentale dei migranti più giovani; tali sofferenze e tali disagi si aggiungono peraltro ai disagi di persone che, come sappiamo, affrontano viaggi particolarmente drammatici e quindi arrivano nel nostro Paese in una condizione già profondamente vulnerabile.

Stiamo parlando (non dimentichiamolo mai) di 23.500 minori stranieri non accompagnati presenti sul nostro territorio e, siccome i posti disponibili nel sistema di accoglienza (SAI) sono 6.150, la differenza è presto fatta. (Applausi). Non capisco cosa vogliamo fare di tutte queste persone: chiuderle tutte all'interno dei CPR? È questa la soluzione che immagina il Governo? Naturalmente, come se non bastasse, avete previsto una piena discrezionalità nell'incrementare la capienza delle strutture e dei centri di accoglienza dei migranti anche del doppio rispetto a quella consentita, in questo caso in spregio ai requisiti igienico-sanitari, ai parametri di agibilità e agli spazi abitativi e di convivenza, con evidenti accresciuti rischi di disagio e di sicurezza all'interno dei centri e per le aree del territorio nazionale che si trovano al loro esterno.

Ho finito il tempo a mia disposizione e non posso aggiungere altre considerazioni. Mi sarebbe piaciuto parlare degli accordi con Paesi come l'Albania, che avete fatto recentemente per esportare l'immigrazione; avremo modo di discuterne nel corso delle prossime settimane. Si tratta peraltro di un accordo fatto, anche in questo caso, lasciando il Parlamento in una condizione di assoluto silenzio. Non avete coinvolto il Parlamento, e già questa cosa di per sé rappresenta un elemento di grande problematicità. Insomma, penso che siamo dinanzi alla solita cosa che abbiamo visto sin dall'inizio della legislatura: propaganda, propaganda e propaganda, ma nessun tentativo reale di affrontare i problemi e di guardare alla vicenda immigrazione come a una grande vicenda strutturale. Continuate a considerarla una questione di pura emergenza; penso che con questa linea e con questa idea non risolverete i problemi e non metterete il nostro Paese in una condizione migliore di quella in cui si trova ora. (Applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo economico-sociale «Madre Mazzarello» di Torino, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 951 (ore 11,34)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ternullo. Ne ha facoltà.

TERNULLO (FI-BP-PPE). Signora Presidente, le auguro anzitutto buon lavoro.

Gentili colleghi, Governo, l'immigrazione è un problema che ci portiamo dietro almeno dagli anni Novanta e che difficilmente vedrà diminuire i flussi negli anni a venire. È quindi necessario adeguare le risposte a questo fenomeno in modo strutturale e non solo con delle misure di emergenza. Bisogna però essere soprattutto consapevoli che l'Italia, per la sua collocazione geografica e la sua conformazione orografica, rappresenta l'anello debole della catena europea. Gli arrivi ormai segnano presenze provenienti da tutto il mondo in via di sviluppo, non solo dai Paesi africani, ma anche da molte realtà del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico.

Per dare risposta a decine di migliaia di persone che scappano da Paesi in guerra, in cui i diritti individuali sono compressi, o semplicemente da Paesi poveri serve un approccio diverso: adesso le risposte devono venire soprattutto dall'Unione europea. Non basta indicare il Paese di primo ingresso, ovvero fermare i migranti alle frontiere e mandarli indietro per stabilire chi sia responsabile della presa in carico e della gestione di coloro che hanno fatto ingresso nell'Unione europea. Serve una nuova politica europea sulle migrazioni e il tema riguarda l'Europa nel suo insieme, posto che, come hanno evidenziato le politiche del Regno Unito in tema, molti migranti intendono addirittura andare oltremanica, proprio perché lì spesso trovano amici oppure parenti.

L'Italia deve quindi dare le proprie risposte e trovare anche le proprie soluzioni normative, il più possibile strutturali. Lo deve fare anche in attesa che l'Europa prenda atto del nuovo fenomeno migratorio, a partire dalla difesa delle frontiere europee, che sono frontiere di singoli Stati, ma anche i confini di un'Unione di Paesi europei.

Questo decreto pone il controllo delle frontiere e il contrasto all'immigrazione clandestina come punti fondamentali e disegna un articolato preciso, innanzi tutto per collegare il fenomeno migratorio alla questione di sicurezza delle nostre città e dei nostri territori. Le norme che ora individuano le persone straniere cui non è consentito l'ingresso per ragioni giudiziarie o che devono essere espulse per motivi di pubblica sicurezza pongono limiti ben precisi. Vengono quindi potenziati i controlli sulle domande di protezione internazionale e migliorate talune procedure per concederla. Vengono poi introdotte disposizioni più puntuali per gestire il delicato tema dei minori non accompagnati, innanzi tutto perché spesso è difficile identificare il minorenne in assenza di documenti e sappiamo poi quanto sia delicato il confine della minore età per come la intendiamo noi in Italia, anche perché molto spesso in alcune zone del mondo alcuni minorenni non hanno fisici da minorenni, ma sembrano maggiorenni e anche i loro atteggiamenti e modi di fare sembrano da adulti.

Queste norme quindi, Presidente, come quelle sulla conversione dei permessi di soggiorno, servono a garanzia del minore stesso, oltre che del suo eventuale inserimento nelle nostre comunità. Il tema dell'identificazione di chi chiede protezione in Italia dev'essere vagliato attentamente, perché ne consegue la sua eventuale vita futura in Italia.

Accogliamo quindi con favore anche tutte le disposizioni che rafforzano il ruolo e aumentano le risorse a favore delle Forze dell'ordine e di coloro che in divisa sono sempre in prima linea per gestire il fenomeno migratorio.

Per concludere, diamo il nostro pieno sostegno a queste norme puntuali sugli aspetti della migrazione legale, che punta ad inserire soggetti integrabili, perché è quello che ci chiedono le nostre comunità.

Ora però l'Europa deve fare la sua parte e considerare una volta per tutte quello migratorio come un fenomeno europeo, perfezionando le proprie regole e rafforzando le istituzioni e i presidi già previsti. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cataldi. Ne ha facoltà.

CATALDI (M5S). Signora Presidente, ritengo dovute alcune considerazioni preliminari, perché mi sembra di tutta evidenza che questa sia l'ennesima umiliazione del Parlamento. Lo dimostra il fatto che avete votato contro le questioni pregiudiziali di costituzionalità ed emerge un elemento costante in questa politica che porta avanti il Governo: la sistematica violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Usate il pretesto dei casi di straordinaria necessità ed urgenza per continuare ad affollare quest'Aula di decreti-legge. In questo caso addirittura ci avete dato poco più di ventiquattr'ore per concludere l'iter legislativo in Senato, mettendoci in estrema difficoltà nel fare il nostro lavoro: in questo caso non possiamo toccare palla e non possono toccare palla neppure i vostri parlamentari, i parlamentari della maggioranza. Ve lo abbiamo già detto? Sì, ve l'abbiamo detto, lo abbiamo detto milioni di volte, ma ve lo ripetiamo perché sembra che ancora non vogliate capirlo, che facciate finta di non volerlo capire. (Applausi).

State continuando a calpestare la Costituzione. Diciamo pure che ci avete preso l'abitudine a calpestare la Costituzione perché, fondamentalmente, a voi la Costituzione non piace, è un fastidioso ostacolo. Cosa fare, allora, se non piace? O decidete di ignorarla, con un criterio di interpretazione giuridica creativa, oppure la cambiate. Avete immaginato adesso di introdurre un sistema folle di premierato, che non ha precedenti in nessun altro Paese del mondo. Costringerete i cittadini italiani a dare carta bianca a chi avrà fatto promesse elettorali e, se le tradirà, non ci sarà alcun modo di sfiduciarlo. (Applausi).

Mi viene da pensare - e l'esperienza di oggi ce lo conferma - che a voi non piace proprio la democrazia rappresentativa; volete non governare, ma semplicemente comandare e state sostituendo la democrazia con il pretesto di dover avere la possibilità di governare. La governabilità!

Ci sono disposizioni in questo decreto-legge veramente aberranti. Mi riferisco in particolar modo alle disposizioni che riguardano i bambini, gli adolescenti. Eravamo anche abituati a vedere un Governo che fa la voce grossa con i più deboli, ma quando si vanno a toccare i minorenni, se permettete, questa diventa una vigliaccheria istituzionale. Presidente, glielo dico da giurista: queste norme generano un sentimento che è di smarrimento giuridico. Qualunque giurista si rende conto che sono norme al di fuori di ogni contesto giuridico e culturale del nostro Paese. Si prova sconcerto. Ne hanno già parlato alcuni colleghi e se ne era parlato nelle due questioni pregiudiziali. Avete inventato - è questa l'aberrazione giuridica - una sorta di presunzione di maggiore età, attraverso queste misurazioni che trattano le persone come se fossero bestiame. Fate le misurazioni pensando che quelle siano adatte per stabilire se quel bambino abbia compiuto diciotto anni. Una presunzione che mi sembra anche contraria ai vostri principi di garantismo, a meno che voi non siate garantisti con i più forti e giustizialisti con i più deboli, perché questo mi sembra che sia l'atteggiamento del Governo. (Applausi).

Trovo poi geniale questo aumento della capienza dei centri di accoglienza. Mi dico: cavolo, stanno facendo qualcosa per migliorarne le condizioni. E invece no. Che cosa leggo? Aumentate il numero delle presenze, legittimate il sovraffollamento dei centri di permanenza. (Applausi).

E ancora - entrando sempre nel merito - state dimostrando l'amore per quel tipo di burocrazia che, piuttosto che avere il coraggio di dire un no, cerca di inserire un ingranaggio folle, che è la peggiore forma di diniego. Mi sto riferendo alla domanda di protezione internazionale. Abbiate il coraggio di dire che non vi piace la protezione internazionale, oppure non fate finta che tutto prosegua come prima, perché la state ostacolando attraverso un meccanismo burocratico, che andrà a penalizzare gli aventi diritto.

Noi, come MoVimento 5 Stelle, Presidente, vogliamo essere custodi della democrazia, custodi dei valori della Costituzione e custodi dei valori della nostra società, che voi state purtroppo tradendo. Ma parliamo dell'efficacia, perché voi siete andati al potere con la promessa elettorale di essere pronti a governare. Siete stati talmente pronti che state ancora rimaneggiando le vostre regole. Avete cominciato con un decreto sulle ONLUS, che non ha prodotto effetti; avete avuto la consapevolezza che effetti non ce ne sono stati e quindi, al successivo sbarco, avete varato il decreto Cutro: avete dato l'illusione ai vostri elettori - come li avevate già d'altra parte illusi in campagna elettorale - e avete visto che gli sbarchi sono aumentati. Anche quella misura è inefficace. L'esperienza non insegna, perché fate adesso quest'altro decreto-legge, che - attenzione - è già in vigore da quasi sessanta giorni. Penso che i sessanta giorni li maturiamo tra un paio di giorni. Ebbene, neanche questo decreto sta funzionando. Allora, Presidente, qualche domanda ve la volete fare? Oppure pensate che si possa risolvere il problema dell'immigrazione con le stesse logiche fallimentari che avete adottato fino ad oggi? C'è bisogno di cambiare rotta.

Cosa manca in tutti questi provvedimenti? Manca quello che normalmente un Governo dovrebbe fare per risolvere un problema del Paese, perché è come trovarsi su una nave che sta affondando e preoccuparsi di buttare via l'acqua a secchiate, senza pensare che bisogna anche riparare i motori, che bisogna riparare la falla. Manca la pianificazione. Non c'è nulla su cosa potrà succedere nei prossimi anni e non soltanto in questa legislatura. Non c'è nulla sulla cooperazione internazionale, che non si fa con il Piano Mattei, che non porterà ricchezza in nessuno di questi Paesi. In questi Paesi servono scuole, serve garantire il diritto all'istruzione e il diritto alla salute e servono iniziative dello Stato italiano indirizzate verso una diplomazia che sappia contrastare le guerre, perché non ci dimentichiamo che la gente scappa dalle guerre, scappa da situazioni in cui si rischia di morire per la puntura di una zanzara e non ci si può curare. Scappano perché non si sa come dare un futuro ai figli, se non ci sono le scuole. Non c'è nulla in questo provvedimento, sempre messo in piedi sulla fretta istituzionale e su questa corsa, che poi vi costringe a un continuo rimaneggiamento e correzione di quello che avete precedentemente fatto.

In questo caso, però, c'è un altro elemento, per cui mi rivolgo ai giuristi: l'esigenza di sicurezza è legittima, ma va contemperata con il rispetto dei diritti umani. Bisogna bilanciare la sicurezza con questo rispetto. Non può la sicurezza diventare il pretesto per calpestarli e voi state calpestando i diritti umani dei migranti e soprattutto dei minori. Questo francamente, Presidente, mi fa inorridire, ma quello che mi fa ancora più inorridire è la narrazione e l'uso del linguaggio, questa retorica anti-migranti, questa retorica che vuole alimentare la paura del diverso, questa paura atavica che forse può rafforzare il potere; la paura che il diverso sia sempre e comunque un pericolo. È una narrazione che fa trattare i migranti e li fa definire come un carico residuale, come persone su cui si fanno delle misurazioni antropometriche. Ma vi rendete conto che qui c'è un problema di narrazione ed è questo che ha portato a questo impianto normativo? Sono aberrazioni giuridiche.

Però, vedete, io vi parlo dei diritti umani, ma non ne parlo solo io, non ve ne sta parlando soltanto il MoVimento 5 Stelle. Un articolo del «Corriere della Sera» di due giorni fa titola: «Minori migranti detenuti illegalmente»: la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia per l'hotspot di Taranto. Una notizia per un fatto datato, d'accordo, ma che contiene dei principi. È un fatto datato, l'ho detto, Sottosegretario; è datato come le sentenze della Corte di cassazione, che decidono su un fatto datato, ma stabiliscono un principio che ha una valenza attuale. Quindi, la risposta che deve dare un Governo di fronte alle indicazioni che ci dà la Corte europea...(Commenti). Fatemi finire.

PRESIDENTE. Diamo la possibilità al senatore Cataldi di finire il suo intervento, ma le ricordo che le ho già concesso un minuto in più.

CATALDI (M5S). Signora Presidente, in conclusione, noi non possiamo che prendere le distanze da questo tipo di politica. Anzi, signora Presidente, forse è anche meglio che non ci abbiate dato la possibilità di emendare questo provvedimento, perché questo provvedimento non ha bisogno di modifiche normative.

Questo provvedimento ha bisogno di una ristrutturazione etica, di una ristrutturazione reale, perché esso non rispecchia i valori della nostra civiltà. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, desidero semplicemente mettere in evidenza una questione. Io posso capire che i colleghi dell'opposizione sostengano di non condividere alcuni provvedimenti del Governo. Però, continuare sempre a sentir dire, tutte le volte che affrontiamo alcuni temi, che il Governo presenta tematiche che vanno contro la Costituzione e che hanno carattere di disumanità, significa avere mancanza di rispetto anche nei confronti della Presidenza della Repubblica.

Lo dico a gente che ha anche governato. Io dubito che, nel nostro sistema parlamentare, vi sia la possibilità, da parte di un Governo, di portare in Consiglio dei ministri un provvedimento che vada contro le regole della Costituzione. Lo vedo molto difficile. Lo vedo molto, molto complicato. (Applausi).

Così come vedo molto complicato che un Presidente della Repubblica promulghi un decreto-legge (Commenti) che va palesemente contro la Costituzione o che contenga caratteri di disumanità. Dubito, per esperienza politica ed amministrativa, che questo possa accadere. Quindi, si possono presentare le questioni pregiudiziali, si possono avere delle idee, ma la tesi che introduciamo regole contro la Costituzione e che sono disumane non rispetta i criteri delle istituzioni del nostro Paese. È chiaro? (Applausi).

Lo dico visto che c'è anche grande sensibilità su tematiche come quella dei minori da parte di tutte le nostre istituzioni, e anche delle più alte. Capisco che dia fastidio sentirlo dire.

In secondo luogo, con questo provvedimento, noi cerchiamo di dare una risposta ai tanti sindaci che sono in difficoltà, molti dei quali anche di colori politici diversi dai nostri. Sindaci che hanno già il problema dei minori nelle comunità, minori italiani, e che rischiano di averne anche di più con la presenza dei minori stranieri. (Commenti).

Signor Presidente, chiedo se è possibile parlare, oppure se c'è qualcosa che non va. (Commenti). Io sto intervenendo in discussione generale e sto parlando del decreto: ma quale ordine dei lavori? Cosa state dicendo?

PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Romeo è iscritto a parlare in discussione generale.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Io sto parlando in fase di discussione generale del decreto e ho tutto il diritto di poter dire che quello che sostenete voi non è corretto! Non siete voi che potete dire quello che posso o non posso dichiarare durante la discussione generale. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatore Romeo, la invito però a rivolgersi alla Presidenza.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Stavo dicendo che il provvedimento cerca di rispondere alle esigenze di tantissimi amministratori, i quali chiaramente vorrebbero vedere risolta questa problematica, tenuto conto che la legge che è stata approvata, la famosa legge Zampa, la n. 47 del 2017, purtroppo ha incontrato elementi di difficoltà nell'applicazione: difficoltà nel creare i centri governativi, nel creare i centri di accoglienza straordinaria (CAS) per i minori (tra l'altro, questo provvedimento va proprio nella direzione di cercare comunque di realizzarli il prima possibile), difficoltà sulla gestione e l'applicazione dell'affido familiare, sui tutori legali. Ci sono tantissime difficoltà e quindi il Governo è intervenuto per cercare di trovare una soluzione.

Non vi sono, dunque, aspetti di disumanità, ma aspetti di gestione corretta per venire incontro ai nostri amministratori locali, che sono quelli che su queste tematiche soffrono tremendamente, perché questo Governo ha avuto il coraggio di ascoltare il loro grido di allarme. Questo è quello che abbiamo fatto. (Applausi).

Non solo. Abbiamo sentito parlare di questioni legate sempre al fatto che siamo disumani. Eppure la recente condanna CEDU sui trattamenti inumani e degradanti sui minori nell'hotspot di Taranto si riferisce a fatti del 2017, quando non eravamo noi al Governo. Ci ricordiamo chi governava, eppure quei fatti vengono attualizzati; va bene inventarsi tutto e il contrario di tutto, però che quei fatti vengano attualizzati mentre si riferiscono ad eventi del 2017 è una cosa che mi vergognerei un po' a sostenere, con tutto il rispetto. (Applausi).

Chiudo sul tema dell'immigrazione ricordando ai colleghi di centrosinistra, visto che cerchiamo di porre un freno e di gestire il fenomeno, che l'immigrazione incontrollata l'hanno sempre voluta i capitalisti: lo scriveva un certo Karl Marx nel 1870 a proposito della questione irlandese. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Delrio. Ne ha facoltà.

DELRIO (PD-IDP). Signora Presidente, in primo luogo le auguro buon lavoro in questa sua prima seduta da Vice Presidente.

Voglio rassicurare il senatore Romeo che non si voleva contestare il suo diritto a intervenire; semplicemente il suo nome non era nell'elenco degli iscritti a parlare in discussione generale e si pensava che il suo fosse un intervento sull'ordine dei lavori. Non volevamo impedirle di intervenire nel merito, senatore; lo preciso per chiarezza, perché non siamo matti.

Signor Sottosegretario, la ringrazio della sua presenza e della sua attenzione. Credo che ci sia un problema di metodo del Governo, come è stato già sottolineato da tanti colleghi. Il metodo in questo caso è anche sostanza e questo mi permette anche di rispondere indirettamente, signora Presidente, al presidente Romeo. Il problema di metodo è che continuare a porre fiducie su fiducie su questioni che riguardano la vita e la convivenza comune, le libertà personali e fatti penali è un segno di debolezza da parte vostra, oltre che di mancato rispetto delle prerogative del Parlamento. (Applausi). Penso che non ci sia la possibilità - lo dico ai colleghi di maggioranza - di fare dei confronti. Avete detto più volte in quest'Aula che siete una maggioranza politica, che disponete di un'ampia maggioranza politica. Un conto è porre la fiducia quando si ha un voto di vantaggio, ma con ampie maggioranze politiche e con l'opposizione che non ha intenzione di fare ostruzionismo perché non dibattere, se questo era il problema, delle concretezze, delle cose di cui ha bisogno il Paese? Perché non fare di questo il luogo in cui questi temi si discutono? Che fretta abbiamo? Che paura abbiamo? Con una maggioranza così ampia avete paura di non avere i voti? Quindi il decreto-legge già è uno strumento sbagliato.

La seconda questione è la seguente: porre la fiducia continuamente con una maggioranza politica è un segno di grande debolezza, oltre che di mancanza di rispetto del Parlamento (Applausi), e non facciamo confronti con altre maggioranze su questo aspetto.

Signora Presidente, signor Sottosegretario, oltre al problema di metodo c'è un problema di contenuti. Infatti ogni tanto ci aspetteremmo che dentro i decreti-legge del Governo ci fossero due punti: concretezza e visione. Parliamo di concretezza, perché questo è uno degli elementi più importanti che dobbiamo mettere in campo quando parliamo del problema migratorio, sapendo che nessuno di noi ha la ricetta magica. Noi abbiamo fatto decreti-legge sull'accoglienza dei minori nel 2015 e nel 2017; abbiamo fatto una legge che riteniamo organica e molto valida; abbiamo fatto numerosi interventi con il Ministro dell'interno, a suo tempo, per potenziare alcune questioni burocratiche e per semplificarle, ma nessuno di noi ha la ricetta magica.

Non stiamo quindi facendo lezione al Governo, ma stiamo dicendo che la concretezza avrebbe richiesto, ad esempio, di considerare alcune questioni molto importanti. La prima è che siamo in presenza di una quantità di arrivi fuori misura, oltre i record precedentemente stabiliti anche da noi; siamo in presenza di flussi migratori totalmente fuori controllo.

Guardo con grande simpatia alle dichiarazioni della collega di Fratelli d'Italia, che prima ci parlava di ben due accordi storici, ormai è tutto storico quello che fa questo Governo, forse sarebbe bene che si occupasse dell'ordinario, la storia la facciamo anche in altri momenti. (Applausi). Ebbene, fra questi due accordi storici, prendiamo quello con l'Albania. Intanto, diciamo al Paese, signora Presidente, che ancora nessun migrante sta in Albania, perché questo accordo è ancora da implementare e probabilmente servirà tutto il 2024 per farlo. Ci saranno da chiarire numerosi problemi dal punto di vista dell'ordine giuridico internazionale e ci saranno da chiarire numerosi problemi interni al Parlamento albanese, perché mi pare che il presidente del Consiglio albanese Edi Rama abbia detto al suo Parlamento che non saranno più di 3.000 i migranti che verranno esaminati, non 30.000 come è stato annunciato. Ma stiamo parlando di cose futuribili, che verranno. Lo stesso si dica per l'accordo storico con la Tunisia, che per adesso non sta funzionando.

Per parlare di cose concrete, invece, siamo in presenza di flussi straordinari ed eccezionali e questo è un elemento su cui tutti insieme dobbiamo darci una mano, perché se la risposta è il Piano Mattei, che consiste nell'istituire una cabina di regia a Palazzo Chigi, rimango un po' allibito a sentirla definire concretezza. Se il Piano Mattei è questo, allora siamo nei guai. Vogliamo parlare di una cosa concreta? Parliamo delle file davanti alle questure per il rinnovo del permesso di soggiorno. (Applausi). È dignitoso che un Paese civile continui a sottoporre a procedure burocratiche infinite persone che lavorano qui, che sono già qui da tempo, che non hanno nessun precedente penale, semplicemente perché non siamo in grado di mettere in piedi un sistema informatico di esame delle domande? Parliamo di cose concrete, parliamo del fatto che per la richiesta di protezione internazionale non bastano due anni, le commissioni territoriali hanno tempi lunghissimi e questo è un problema di diritto, certamente, perché nessuno vuole che rimangano qui persone che non ne hanno diritto. Nessuno di noi vuole che l'immigrazione venga decisa dagli scafisti, ma se vogliamo guardare in faccia la realtà, le risposte concrete che ci aspettavamo non erano sul piano penale, ma erano sul piano dell'esame più veloce, del potenziamento delle commissioni territoriali.

Se vogliamo parlare del problema concreto, anzi concretissimo dei Comuni sottoposti a questa fortissima pressione migratoria, allora dovevamo parlare in maniera più forte dell'aumento dei posti nel sistema di accoglienza, dell'aumento e del coinvolgimento maggiore dei Comuni nel sistema SPRAR. (Applausi). Sappiamo - l'ha detto molto bene il senatore De Cristofaro - che allo stato attuale abbiamo fra i migranti sul territorio 25.000 minori. Guardi, signor Sottosegretario, non penso che i comunisti mangiassero i bambini e non penso che i leghisti vogliano mangiare gli immigrati. (Applausi). Le dico subito che rispetto la vostra posizione, non penso che voi facciate queste cose per torturare i bambini, ma sto parlando di concretezza. Se ci sono 25.000 ragazzi minori sul territorio italiano e i Comuni sono 8.000, facciamo una divisione e vediamo che toccherebbero tre bambini a Comune. È un problema insormontabile per una delle sette potenze mondiali? Forse dobbiamo metterci a sedere un attimo e capire perché, come risulta dai resoconti dei Comuni, non ci sono ancora i centri di prima accoglienza previsti dalla legge Zampa. Abbiamo bisogno di metterci insieme per capire come possiamo fare. Forse dobbiamo mettere più soldi nel sistema SPRAR, perché quei minori che non rientrano nei 6.000 posti già previsti dal sistema di accoglienza e integrazione (SAI), signor Sottosegretario, signora Presidente, ci costano di più che nel sistema di accoglienza. Se quindi vogliamo essere pragmatici, aumentiamo le risorse del Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI).

Sono d'accordo con il presidente Romeo: bisogna andare incontro ai Comuni e bisogna mettere le prefetture nelle condizioni di istituire i centri di prima accoglienza per i minori. Non penso sia un problema insormontabile, ma allora perché non invitiamo i Comuni ad aderire al SAI invece che scoraggiarli? Questo è un punto fondamentale, secondo la mia modesta opinione, senza alcuna pretesa.

Abbiamo una quantità di problemi concreti e quindi ci aspetteremmo concretezza e visione.

Questa concretezza noi non la troviamo, non crediamo che questo provvedimento aiuterà in alcun modo, per esempio, ad aumentare il numero di espulsioni. Come lei sa, infatti, il problema delle espulsioni è legato agli accordi che si fanno e non alla velocità o all'arbitrarietà con cui un questore decide su una procedura.

Pensiamo anche che le condanne che abbiamo ricevuto rispetto al sistema dei minori siano serie e non finte. Le vorrei ricordare, essendo stato messo in dubbio, che sono state ben due le condanne della Corte di giustizia europea sul fatto che i minori non possono essere accolti in strutture per adulti. Noi non possiamo far finta che questo non ci sia, è un grave errore perché ciò ci metterà nei guai ancora di più.

Con questa serie di decreti-legge continuiamo a mancare di un approccio sia pragmatico che di visione; pragmatico per i motivi che ho detto prima, di visione perché, a fronte di tutto questo, ci dovremmo dire con molta chiarezza che abbiamo bisogno di una nuova legge sull'immigrazione. (Applausi). Una legge diversa... (Il microfono si disattiva automaticamente). Ho concluso, Presidente. Una legge che veda nel problema migratorio, come è stato detto da tanti miei colleghi, un problema strutturale e serio, ma anche una grande opportunità. I minori stranieri non accompagnati sono infatti una grande opportunità per questo Paese se inseriti in percorsi di cittadinanza. Una legge che non veda più l'immigrazione come un problema semplicemente di ordine pubblico, ma, come detto ieri in maniera efficace dal Cardinal Parolin nella sua lettura magistrale alla Camera, come un problema strutturale che va affrontato con politiche interculturali, di rispetto, di convivenza e di assunzione dei valori più importanti della nostra convivenza civile.

Questo è l'approccio giusto. Abbiamo bisogno di una nuova legge sull'immigrazione che non abbia paura di aumentare i flussi di ingresso regolari e che non abbia paura di favorirne il potenziamento. Avevate dato un timido segnale positivo in tale direzione, lo riconosco. Il decreto-legge flussi infatti ha dato qualche timido segnale. Si può fare molto di più, si possono trovare le procedure anche in esperienze di altri Paesi moderni, come il Canada o l'Australia, dove le procedure di immigrazione sono semplici, ma garantiscono i veri diritti delle persone, senza trattarle come un pericolo. Non bisogna avere paura dello straniero se viene qui per lavorare, per mantenere la sua famiglia e per rispettare le nostre leggi. Non è uno straniero, è un cittadino come noi. Sono stranieri quelli che delinquono, che siano italiani o provengano da altri Paesi, non quelli che rispettano le leggi e vengono qui per mantenere la loro famiglia, come hanno fatto i nostri nonni per tantissimi anni quando in Italia non c'erano le possibilità che ci sono oggi. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.

BERRINO (FdI). Signora Presidente, le rivolgo anch'io un in bocca al lupo per il suo nuovo ruolo.

Ci si poteva aspettare che su questo decreto-legge si dicesse e si focalizzasse tutto solo su una piccola parte di quello che esso contiene. Abbiamo ascoltato infatti un'unica discussione incentrata sul tema dei minori. Da questo decreto-legge però, che deve essere visto all'interno delle politiche sull'immigrazione di questo Governo e di questa maggioranza, bisogna trarne alcuni spunti, mettendone in evidenza altri che non sono stati trattati.

Come dicevo, il provvedimento si inserisce in una politica del Governo che tende a dimostrare che l'Italia non è il Paese dove è importante entrare in qualsiasi modo, specialmente illegalmente, tanto poi dall'Italia non si esce più. Questo concetto è ribaltato dalla politica del Governo, da quello che la premier Meloni e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale hanno fatto, dall'ottobre del 2022 fino ad oggi, con le varie discussioni con i capi di Stato, africani e non, con il Piano Mattei e anche con quegli accordi che è giusto definire storici perché, non essendo mai stati fatti, sono innovativi rispetto al passato.

Quello con l'Albania, che sappiamo dare molto fastidio perché nessuno ci aveva mai pensato, non è un accordo banale, perché si inserisce proprio in questo cambio di filosofia teso a dimostrare a tutti gli irregolari che continuano ad arrivare sul nostro territorio, ma soprattutto a quelli che stanno pensando di arrivarci, che non basta più mettere piede a Lampedusa o in un altro hotspot italiano per avere la certezza di rimanerci vita natural durante, con o senza permesso di soggiorno, con o senza status di rifugiato. Anzi, questa certezza diventava assoluta quando si usciva dal circuito; diventava assoluta per tutti coloro a cui in cui veniva negato lo status di rifugiato o scappavano o non si presentavano ai posti di polizia quando dovevano declinare le loro generalità per mandare avanti la loro pratica, sia di permesso di soggiorno che di rifugiato.

Nel decreto-legge in discussione tutto questo è previsto. Voi pensate che ci sia qualcuno che mette a repentaglio i propri averi economici per essere poi mandato in un hotspot in Albania, che non è territorio italiano e da cui, se si esce, si è in uno Stato che non è l'Italia? Pensate che ci sia lo stesso numero di persone di prima disposte a venire in Italia, se il tempo in cui si può essere trattenuti all'interno di un centro è raddoppiato rispetto a prima? Pensate che il fatto che si arrivi in centinaia di migliaia, e che quindi non si può controllare chi arriva, possa essere messo a base del poter rimanere sul territorio nazionale? Noi pensiamo di no ed è per questo che il decreto-legge in esame si inserisce in un contesto maggiore di cambio di filosofia sull'immigrazione.

Mi spiace che si sia posta tutta l'attenzione sui minori e desidero ribadire a chi si è definito giurista - e io non ho nessun problema ad ammettere che lo sia - che bisogna anche dire che le misure antropometriche per decidere se una persona è minore o meno non sono state introdotte dal presente decreto-legge, ma sono figlie della cosiddetta legge Zampa del 2017. Pertanto non è questo Governo inumano o contrario ai minori ad affermare che se non c'è altro metodo o altro modo per provare l'identità di una persona che si dichiara minorenne, se ne misurano le ossa. Era già stato scritto nel 2017. A oggi, viste le decine di migliaia di sbarchi, o di arrivi attraverso la frontiera Est del nostro Paese, si dice che se non ci sono i tempi per riuscire a determinare se chi si dichiara minorenne lo è, come prevede la cosiddetta legge Zampa, verifichiamo se attraverso la misurazione delle ossa o altri parametri fisici è possibile determinare l'età di questa persona. Ciò al fine di non incorrere in una nuova condanna, come quella che è stata inflitta all'Italia per i fatti del 2017, per aver collocato minori nei centri insieme a maggiorenni.

Ritengo che ciò sia apprezzabile e che non sia assolutamente inumano. Tuttavia, il fatto di voler dimostrare che il Governo, la premier Meloni e questa maggioranza sono inumani e non hanno a cuore i diritti dei minori vi ha spinto a non mettere in evidenza alcuni passaggi importanti del decreto-legge all'ordine del giorno, cioè che l'estensione delle tutele destinate ai fragili e l'inserimento nel circuito della seconda accoglienza è per tutte le donne e non solo per quelle in gravidanza. Si tratta di un provvedimento di grande civiltà che voi della sinistra e del MoVimento 5 Stelle non avete mai messo in atto negli anni precedenti. E allora ci stanno le vostre critiche, ma perché non dire che ci sono anche queste decisioni e queste norme di alta umanità? Perché non dirlo, proprio nel momento in cui, a pochi giorni dal 25 novembre, queste norme vanno a favore delle donne, non solo di quelle incinte, ma di tutte le donne? (Applausi). Perché non dire che finalmente c'è una norma che impedisce a monte l'ingresso in Italia di chi si è reso colpevole delle mutilazioni genitali, che è uno dei reati più schifosi che può essere compiuto verso le donne, o di tutti quegli uomini che all'estero hanno provocato lo sfregio per rendere irriconoscibile il viso delle donne? Perché non si può essere moralmente onesti e affermare che in questo decreto, a parte le cose che non vi piacciono, ci sono anche cose che per forza vi devono piacere? Non è possibile che su queste cose non siate d'accordo.

Invece c'è il silenzio. Come giustamente ha detto il Capogruppo della Lega, noi e il nostro Governo siamo sempre accusati di proporre provvedimenti che andrebbero contro la Costituzione. Il MoVimento 5 Stelle, attraverso di lei, Presidente, ha detto che i nostri provvedimenti non seguono l'etica italiana e qualcuno ha addirittura detto che noi siamo ossessionati dai migranti. La verità è che gli italiani sono ossessionati da quella parte di migranti che non vengono in Italia per studiare o per lavorare, ma vengono per delinquere e alimentano la microcriminalità nelle nostre periferie e non solo. (Applausi). Sapete tutti benissimo che oggi la microcriminalità è nel centro delle nostre città, è nelle stazioni ferroviarie e in altri luoghi frequentati da giovani e non giovani. Se abbiamo, dobbiamo avere e crediamo nel rispetto per i minori stranieri, dobbiamo avere anche rispetto per i nostri minori tenendoli al riparo da certa criminalità che per la maggior parte è fatta da quella piccola parte di criminali stranieri che vengono in Italia per delinquere. (Applausi).

Per tutto questo noi siamo orgogliosi di questo provvedimento, che è stato già approvato dalla Camera con alcune modifiche significative, importanti e positive, e che oggi sarà approvato dal Senato della Repubblica. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, colleghi senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 951, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,18, è ripresa alle ore 13,02).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

Sui lavori del Senato
Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione del dibattito sulla questione di fiducia posta dal Governo sul decreto-legge immigrazione e sicurezza, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, con inizio alle ore 14. Seguirà la chiama.

Il calendario dei lavori della prossima settimana è integrato con la discussione, dalla sede redigente, del disegno di legge sull'oblio oncologico.

La Conferenza dei Capigruppo ha inoltre stabilito i termini per la presentazione degli emendamenti ai decreti-legge previsti dal calendario.

Gli emendamenti al decreto-legge prevenzione del rischio sismico nei Campi Flegrei dovranno essere presentati un'ora dopo il termine stabilito per gli emendamenti in Commissione.

Il termine di presentazione degli emendamenti al decreto-legge cosiddetto anticipi sarà fissato un'ora dopo la trasmissione ai Gruppi del testo redatto dalla Commissione.

È stato inoltre stabilito che mercoledì 13 dicembre, con inizio alle 9,30, avrà luogo il dibattito sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023. La consegna del testo delle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio alla Camera dei deputati avrà luogo nel corso della seduta di martedì 12 dicembre.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi martedì 5 dicembre, alle ore 15, per definire il calendario dei lavori sulla legge di bilancio.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 13,03, è ripresa alle ore 14,03).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 951
e della questione di fiducia (ore 14,03)

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 951, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Ministri, il Governo di centrodestra si è posto l'ambizioso obiettivo di affrontare i problemi nazionali e internazionali con serietà e lucidità e la conseguenza è che il nostro Premier risulta, per questo, il politico più influente d'Europa, per coerenza e schiena dritta, che non le fanno difetto.

Ergo, in merito al provvedimento in questione, i nostri sforzi sono stati a maggior ragione focalizzati sulla ricerca, non facile, di soluzioni in grado di governare il fenomeno migratorio e non solo di cavalcare quell'onda emotiva che troppo spesso tenta di dividere i buoni dai cattivi, alimentando l'innalzarsi di steccati ideologici e di tifoseria politica, distorcendo purtroppo la realtà dei fatti.

In ballo non c'è solo il futuro del nostro Paese, ma c'è anche quello dell'Europa intera e delle risorse umane, economiche e di visione che sapremo mettere in campo. Il decreto-legge in esame arriva dopo l'eccezionale afflusso di migranti del 2023, con le conseguenze che inevitabilmente ne sono derivate sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Mi preme premettere che il Governo ha sempre avuto come stella polare quella di provare a tutelare innanzitutto le vite dei migranti, cercando di combattere con tutte le forze il vergognoso traffico illecito di vite umane: uomini e donne che, con tutto il loro carico di speranze e di fiducia nei loro carnefici, troppe volte non arrivano nemmeno a sbarcare nel nostro Paese e il Mediterraneo diventa non un ponte verso la libertà, ma troppo spesso il loro cimitero.

Il Governo Meloni, dunque, si è trovato a dover gestire, fin dall'inizio della legislatura, una vera e propria emergenza, peraltro sospettosamente anomala. E lo ha fatto seguendo le linee del programma, intervenendo sul fronte della politica estera e di raccordo con i Paesi dell'Unione europea, affrontando il fenomeno migratorio in senso strutturale, per tentare di eliminare alla radice la causa della pressione migratoria.

Con un approccio di ricerca della complicità e di coinvolgimento, anche emotivo, delle istituzioni europee, il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta giocando sullo scacchiere internazionale un ritrovato ruolo da protagonista dell'Italia; sta creando una sinergia inimmaginabile precedentemente con l'Unione europea; sta trattando singolarmente con gli Stati africani e con gli alleati al fine di costruire una fitta rete di relazioni che possano aiutarci ad affrontare seriamente il problema migratorio. Cito, ad esempio, la trattativa per la riforma del nuovo Patto europeo per la migrazione e l'asilo o il memorandum europeo con la Tunisia del 16 luglio scorso, come pure il recente Accordo tra Italia e Albania in materia di immigrazione, che ha mostrato chiaramente la postura che questo Governo e questa maggioranza hanno inteso assumere di fronte al problema dell'immigrazione, ovvero fornire risposte sistemiche a una problematica strutturale che non faccia dell'Italia il campo profughi dell'Europa.

Nessuno prima di noi aveva fatto tanto per la regolamentazione dell'immigrazione e coloro che, presi in contropiede, gridano allo scandalo, perché le soluzioni chiudono la bocca, sappiano che la Germania, l'Austria e la Francia stanno seguendo l'esempio italiano di hotspot fuori dall'Europa, che in fondo sono in linea con la mia proposta di isola artificiale europea, da più sbeffeggiata, nel Mediterraneo, per accogliere chi ha diritto a rimanere e rimandare nei propri Paesi i clandestini. A questo proposito esorto il Governo a utilizzare anche l'isola privata da 60 milioni di euro a Dubai che il narcotrafficante pentito ha lasciato allo Stato italiano.

Quello che voteremo oggi sarà un'ulteriore provvedimento dedicato completamente all'immigrazione, dopo il decreto ONG e il decreto Cutro, a cui hanno fatto seguito gli altri importanti interventi sul territorio di Lampedusa e Linosa, approvati con il decreto Sud e il Piano Mattei. Le reazioni dell'opposizione, che ha paragonato le iniziative del Governo addirittura a una nuova Guantanamo o a un confino, sono state condannate dallo stesso leader socialista d'Albania, Edi Rama, che si è vergognato di essere estrazione della sinistra, ma anche - come detto sopra - dagli altri Paesi europei. Questi accordi, peraltro, ci hanno permesso di registrare un sensibile calo degli sbarchi nei mesi di ottobre e novembre rispetto ai mesi precedenti, perché anche la prevenzione aiuta. Ebbene sì, la rotta dalla Tunisia ha segnato un netto crollo, a meno di non voler contestare anche le affermazioni della Commissaria europea degli affari interni Johansson, che ha dichiarato che c'è stato un calo dell'80-90 per cento dopo la sottoscrizione dell'accordo tra Unione europea e Tunisia.

Per anni in quest'Aula ci siamo sentiti ripetere dalle sinistre che, se avessimo concesso la cittadinanza a tutti gli immigrati, essa sarebbe stata motivo di integrazione; che se avessimo introdotto lo ius soli nel nostro Paese, esso sarebbe stato un viatico per i futuri cittadini italiani per rispettare la nostra cultura, le nostre leggi, nonché motivo d'orgoglio e senso di appartenenza al nostro Paese. Per anni ci siamo sentiti ripetere che la soluzione per un'integrazione effettiva era l'accoglienza diffusa e distribuita tra i piccoli Comuni, perché - si diceva - è normale che nelle grandi città, in assenza di luoghi di aggregazione e in presenza di maggiori rischi di ghettizzazione periferica, gli immigrati fatichino a integrarsi. Forse, però, costoro non si sono accorti di una cosa: ci sono interi quartieri delle nostre periferie, nelle nostre città, che sono diventati invivibili; interi quartieri dove la tanto decantata integrazione è miseramente fallita dietro le decisioni, anzi, sotto le decisioni dei Governi con targa a sinistra. Persino nella mia città, che secondo tutti gli standard è la migliore in cui vivere, Bolzano, in realtà siamo ormai a un'involuzione sociale.

Capiamo bene perché l'attività intensa e costante di questo Governo sul tema immigrazione sta facendo venire all'opposizione una crisi di nervi: per anni hanno subìto - e dico volutamente - un fenomeno che noi oggi governiamo e quello che proprio non riesce ad accettare è che ci stiamo riuscendo. Ci vuole tempo innanzi a decenni di lassismo, ma ci stiamo riuscendo. Continuano a ripeterci che l'emergenza non c'è, mentre i loro sindaci ripetono che l'emergenza c'è; i loro governatori dicono di no. I loro amministratori locali dicono di sì. Capisco voler fare opposizione, ma farla anche a se stessi mi pare francamente un po' troppo.

La verità è che l'emergenza immigrazione c'è, cari colleghi, e noi la stiamo doverosamente affrontando, anche perché i cittadini italiani che pagano le tasse hanno diritto a vivere nel decoro e nella sicurezza. Quanto ai minori non accompagnati, nel 2022 sono scomparsi più di 13.000 minori stranieri dall'Italia, quasi il doppio dell'anno precedente. Rappresentano oltre il 75 per cento dei giovani di cui si perdono le tracce in Italia, e, per la stragrande maggioranza, hanno tra i quindici e i diciassette anni. Se quasi il 75 per cento dei minori italiani spariti viene ritrovato, per gli stranieri non si arriva nemmeno al 30 per cento. Nella migliore delle ipotesi, quei ragazzi sono riusciti a proseguire clandestinamente il loro viaggio. Al contrario, le ipotesi peggiori sul loro destino sono molte, troppe, agghiaccianti: accattonaggio, droga, pedofilia, prostituzione, traffico di organi. Le maglie delle reti criminali in cui possono finire questi ragazzi non lasciano molte possibilità di scampo.

Abbiamo ancora la presunzione di pensare, sentendo questi dati, che avvolgerli in una coperta al loro arrivo sia sufficiente, magari con un panino e una bottiglietta d'acqua? Noi dobbiamo riservare adeguate tutele ai minori, a chi davvero ne ha diritto. Non basta farli entrare in Italia, se poi dobbiamo guardarli finire di nuovo, ancora una volta, nelle mani della criminalità, prima ancora che dei trafficanti di esseri umani.

Se abbiamo il dovere di accogliere chi scappa da guerre, da carestie, chi fugge insieme ai propri figli o chi li lascia partire da soli, nella speranza di offrire loro un futuro migliore, abbiamo, allo stesso tempo, il dovere di decidere chi entra in Italia e quindi chi entra, di fatto, in Europa. Questo compito è delle istituzioni italiane e non possiamo delegarlo a scafisti privi di scrupoli. Il ritorno alla legalità, all'ordine sociale è la principale richiesta che il popolo italiano ci ha fatto con il suo voto.

Questo decreto interviene per arginare proprio i problemi di legalità e sicurezza persistenti in alcune aree del nostro Paese e per evitare una escalation futura come quella cui abbiamo purtroppo assistito attoniti in Francia: in sintesi, quindi, procedure più rapide per le espulsioni degli irregolari e dei migranti pericolosi, tutela dei minori veri, non di quelli finti, allungamento dei tempi di trattenimento nei centri di accoglienza, ma con priorità di riguardo verso le donne che giungono da noi e, soprattutto, rinforzo degli organici delle Forze dell'ordine.

Negare oggi la fiducia al Governo, amici delle sinistre, significa dunque negare la fiducia alle nostre Forze dell'ordine, di tutti gli italiani, che sono in prima linea ogni giorno per contenere gli effetti della criminalità crescente, anche e soprattutto dovuta alla presenza di immigrati irregolari, ai tanti operatori del terzo settore, alla Croce Rossa internazionale, a tutti coloro che si impegnano quotidianamente per debellare questa piaga.

Come si può essere contrari alla rapida espulsione di soggetti ritenuti dediti a traffici delittuosi o che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica e morale dei minorenni, che offendono la sanità, che mettono in dubbio la sicurezza, la tranquillità pubblica? Come si può essere contrari alla più rapida espulsione di soggetti indiziati di reati di particolari gravità come il terrorismo? Noi la pensiamo come i cittadini. Siamo sempre dalla parte degli italiani e quindi daremo convintamente la fiducia al premier Meloni, al Governo e al sistema Italia.

Concludo questa mia dichiarazione di voto, signor Presidente, con un ringraziamento particolare al ministro Piantedosi, al sottosegretario Molteni e al Ministero dell'interno per il lavoro quotidiano portato avanti nel contrasto all'immigrazione irregolare, per la sicurezza nelle nostre città e ai nostri confini.

Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo che presiedo, ripeto che continueremo convintamente a sostenere questo principio: in Italia si entra solo legalmente. Non arretreremo di un millimetro. Andremo avanti, perché vogliamo un'Italia più sicura, vicina ai propri territori, alle famiglie, alle imprese; perché vogliamo continuare a garantire legalità, certezza del diritto, attenzione ai più fragili e vulnerabili, come pure una sempre maggiore integrazione, ma solo per chi arriva legalmente nel nostro Paese. Stare a destra, nel centrodestra, come nell'accezione inglese right, significa stare dalla parte giusta, dalla parte del diritto. (Applausi).

MUSOLINO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (IV-C-RE). Signor Presidente, colleghi e colleghe, signori del Governo, il testo di decreto-legge che ci accingiamo a discutere, sul quale poi è stato annunciato e richiesto dal Governo il voto di fiducia, è il terzo provvedimento d'urgenza con il quale il Governo tenta di affrontare il tema dell'immigrazione.

Il terzo decreto-legge: per la terza volta si ricorre a questo strumento per introdurre correttivi, principi, misure, in questo caso nuovi reati, nuove sanzioni, addirittura nuovi istituti, quale l'espulsione al posto della sanzione, per il soggetto che viene riconosciuto colpevole di avere dichiarato l'età falsa. Quindi, si tratta di una serie di misure e di provvedimenti tutti introdotti con un decreto-legge.

Noi non possiamo accettare e continuare a subire questa forma di decretazione continua da parte del Governo; una forma di decretazione che non è accettata, non è condivisa, neanche dal Presidente della Repubblica, che ha richiamato più volte il Governo sull'utilizzo corretto degli strumenti della legiferazione. Non è soltanto un modo artificioso attraverso il quale, invece di far legiferare entrambe le Camere, si ricorre a una forma parlamentare con una sola Camera che legifera, ma addirittura retrocede il ruolo della seconda Camera, in questo caso del Senato, a un mero organo ratificante. Questo provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni - e in questo caso, per quello che mi concerne, alla 1a Commissione affari costituzionali - ieri alle ore 11,30, fissando il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13; quindi un'ora e mezza per presentare gli emendamenti, con la consapevolezza che, dovendo il testo essere convertito in legge entro il 4 dicembre, cioè il prossimo lunedì, in ogni caso non ci sarebbe stato il tempo neanche per esaminare quegli emendamenti, per dibatterli e spiegarli, per stimolare un confronto tra di noi. Quindi, tutte le opposizioni hanno presentato degli emendamenti perché ognuno cerca di svolgere il proprio ruolo e di onorare la carica e l'istituzione che rappresenta. Ma sapevamo che era un mero esercizio di stile, perché comunque non ci sarebbe stato neanche il tempo per parlarne, neanche per presentarli in Commissione, figurarsi in Aula.

Questo mortifica il ruolo del Parlamento, mortifica il ruolo di questa Camera, che diventa un organo che ratifica, e non è questa la nostra funzione. È per questo che, in premessa, sulla metodologia con la quale stiamo lavorando da un anno a questa parte, non solo non possiamo che esprimere il nostro dispiacere, ma anche stigmatizzare questa prassi che non ci piace, non ci appartiene e non è corretta per la storia parlamentare della nostra Repubblica. (Applausi).

Inoltre, questo provvedimento si espone a una serie di osservazioni, riflessioni e anche critiche molto pesanti. Alcune riguardano lo strumento attraverso il quale il Governo pensa di gestire l'immigrazione, rifuggendo sempre da quella che sarebbe la soluzione più semplice, e cioè avviare un percorso legislativo tradizionale; mettere mano a una riforma, a un testo unico sull'immigrazione e, con il coinvolgimento di tutte le forze politiche, finalmente introdurre un assetto di regole nuove che tengano conto degli elaborati giurisprudenziali che si sono formati negli anni.

Siccome questa strada non è percorribile, ad avviso del Governo, si continua a emanare decreti-legge sempre in conseguenza di un evento di cronaca di particolare scalpore: abbiamo una legislazione che non è soltanto d'urgenza, ma è anche di sensazione, poiché si muove sull'onda di una sensazione, di un evento che stimola la produzione di un decreto-legge. Invece di fare quello che si dovrebbe fare, continuiamo ad assistere a normative introdotte tramite decreto-legge che scalfiscono in ordine sparso i diritti dei cittadini e delle persone, in questo caso degli immigrati; ancor peggio, in questo caso si va a incidere anche sui diritti dei minori non accompagnati che arrivano in Italia dopo viaggi della speranza, mettendo a rischio la propria vita, dopo essere stati trattenuti in centri di detenzione in condizioni inumane. Per tutta risposta, invece di trovare un'accoglienza che tenga anche conto della loro età giovanissima, vengono trattenuti nei centri in un regime di sospensione di diritti civili: chi è trattenuto in questi centri non è detenuto, ma non è neanche libero; si trova in una sorta di sospensione dei diritti civili che è francamente inaccettabile, con un tempo che va via via aumentando.

In questo periodo di tempo il Governo, invece di cercare di capire cosa si può fare, come gestire, in che modo accertare l'età dei minori che arrivano in Italia senza accompagnamento, introduce un nuovo strumento che è affidato alla pura valutazione arbitraria, in senso letterale, dell'autorità di pubblica sicurezza. Non c'è quindi un parametro certo, ma si dice soltanto che l'autorità di pubblica sicurezza, quindi il questore, in occasione di sbarchi ravvicinati e particolarmente numerosi - cosa che non vuol dire nulla e lascia tutto alla libera interpretazione di chi deve agire - può disporre che, ai fini dell'accertamento dell'età del minore non accompagnato, vengano eseguiti degli esami antropometrici con delle misurazioni, ivi compresi anche gli esami radiografici. Come lo dispone l'autorità che è amministrativa? Lo dispone e lo comunica alla procura, la quale dà la propria autorizzazione con un provvedimento specifico o addirittura in forma orale.

Quindi siamo arrivati a dire e a pensare che si possa prevedere che il questore lo chieda e il procuratore della Repubblica lo autorizzi al telefono. Questo è uno svilimento dei ruoli e delle funzioni tanto del questore, quanto della procura. (Applausi).

Ove ciò non bastasse, voglio anche ricordare che i trattamenti sanitari in Italia - siamo in Italia e queste leggi si applicano a tutti - possono essere disposti obbligatoriamente soltanto nei casi previsti dalla legge e mai quando essi possono nuocere alla salute del soggetto nei cui confronti vengono disposti. Mi dovete dire, allora, qual è lo scopo di sottoporre a un trattamento sanitario come l'esame radiografico un minore che arriva non accompagnato in Italia e dichiara di avere una certa età. Lo Stato italiano, che ha previsto addirittura di estendere il tempo del suo trattenimento fino a centocinquanta giorni, in questo lasso di tempo non è in grado di avviare un procedimento, di chiedere i documenti, di fare anche quelle verifiche che prevede la legge Zampa per stabilire quale età lui abbia; ma trova più utile, corretto e giusto dire che in quei centocinquanta giorni lo sottoporrà a misurazioni antropometriche e addirittura a esami radiografici, sperando così di ottenere un indicatore della sua età. Sottolineo che parliamo di un indicatore, perché non c'è nessuna oggettività in quegli esami. Se non c'è nessuna oggettività, significa che quegli esami non sono necessari e, se non sono necessari, sono illegittimi. Scusatemi, ma è così. (Applausi).

C'è anche un'altra questione che forse è passata un po' in sordina, ma che è ancora più grave, che è quella della lesione dell'esercizio del diritto per i soggetti richiedenti protezione internazionale. Tra le maglie della discussione alla Camera, sono state inserite delle norme che hanno ulteriormente aggravato il testo e hanno limitato l'esercizio del diritto di difesa. Innanzitutto, il termine per fare ricorso avverso il provvedimento con il quale si nega la protezione internazionale è stato ridotto da trenta a quindici giorni. Perché? Eppure, i minori non accompagnati li tratteniamo per centocinquanta giorni. Tant'è, per il provvedimento di asilo si hanno quindici giorni di tempo per fare ricorso.

In questo provvedimento è stato previsto che addirittura, nel caso in cui la protezione speciale internazionale venga negata e il soggetto ne faccia un'ulteriore richiesta, se non introduce argomenti nuovi - la legge sovverte così l'ordine, però, perché questa è una valutazione prognostica di un giudizio che può essere dato soltanto ex post, cioè prima si fa il ricorso e poi si vede se ci sono o meno gli elementi nuovi - il ricorso viene dichiarato inammissibile. Si ha così un'ulteriore conseguenza, ovvero che il soggetto nei cui confronti il ricorso viene dichiarato inammissibile perde anche il beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio e il suo difensore, cioè quell'avvocato che si è onorato di presentare il ricorso, perde il beneficio alla liquidazione del compenso: cioè è come se lo Stato gli dicesse che la responsabilità è sua, in quanto ha proposto il ricorso ma non c'erano elementi nuovi e, quindi, ha lavorato e non ha diritto di essere pagato, neanche con il gratuito patrocinio. Questa è una lesione del diritto di difesa,. È una lesione di diritti civili. È una lesione macroscopica. È un sovvertimento dell'ordinamento giudiziario. È come dire che tutto diventa un arbitrio. (Applausi). Chi lo sa? Lo facciamo questo ricorso? E poi se ce lo bocciano? Bene, a quel punto perdiamo anche il diritto al compenso, come se il lavoro non fosse lavoro, come se la professione non fosse sempre meritevole di essere rispettata, anche quella dell'avvocato che difende i diritti civili dell'immigrato che chiede di essere ammesso alla protezione internazionale.

In conclusione, signor Presidente, sono molto scoraggiata e abbattuta, perché la storia insegna una lezione che evidentemente non abbiamo imparato bene: quando il potere, nella forma in cui lo stesso si esercita all'interno di uno Stato, decide di colpire una collettività, che siano dei cittadini, che siano dei portatori di interesse, che sia una eterogenea composizione di persone, agisce in due modi.

Il primo nodo è attuare una legislazione specifica attraverso la quale vengono punite le condotte che quelle persone, la collettività che si vuole arginare e mortificare compie perché molto spesso versa in uno stato di bisogno o non ha l'alternativa. E allora si introducono delle norme che prevedono che quelle condotte diventino illegali.

Addirittura, proprio per dare concretezza a quello che vi sto dicendo, con questo decreto-legge si introduce la sanzione sostitutiva dell'espulsione per il minore che sia riconosciuto colpevole del reato di falsa dichiarazione di età. Questa è la norma speciale sulla norma speciale. Più discriminatorio di questo, signor Presidente, non c'è niente. Un cittadino italiano che fornisca infatti false generalità compie un reato e viene sottoposto alla pena prevista dalla legge; un cittadino straniero, immigrato irregolare, che fornisca una falsa dichiarazione sulla propria età e viene riconosciuto colpevole di questo reato, invece di scontare la pena prevista dal codice penale, può essere espulso dallo Stato italiano, sempre su richiesta dell'autorità amministrativa. Se questa non è una specificità che davvero sa di discriminazione, io non saprei farle un caso più chiaro e più specifico di questo.

Per tutte queste ragioni, con grande amarezza, esprimo il voto contrario del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe sul provvedimento in esame. (Applausi).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire con grande forza che oggi siamo chiamati di nuovo a votare l'ennesima questione di fiducia e penso - lo dico con grande determinazione - che ciò avvenga in spregio al Parlamento che viene offeso, in quanto chiamato, ormai per la quarantesima-cinquantesima volta, a votare provvedimenti che arrivano nelle Commissioni il giorno prima, a cui si concedono un'ora o due di tempo per presentare gli emendamenti, perché tanto poi sarà posta la questione di fiducia.

Questo è quanto avvenuto ieri sul provvedimento in esame. Ritengo che ciò non sia solo uno sfregio al Parlamento, ma sia anche un'offesa al ruolo di parlamentare. E vorrei discuterne con voi non perché ho le ragioni in tasca, ma perché siamo al quarto decreto-legge sull'immigrazione e non abbiamo risolto niente. Nulla è stato risolto.

Possiamo discutere insieme? Il primo decreto affrontava la questione delle ONG: si volevano bloccare le navi delle ONG perché erano i cosiddetti taxi dell'immigrazione. Da quando abbiamo fatto quel decreto-legge che cosa è successo? Addirittura abbiamo dovuto ripristinarle, registrando un aumento smisurato degli arrivi da tutti i punti di vista; quando non c'erano le navi delle ONG, tali arrivi sono avvenuti con i barchini o altro. Discutiamone. Forse bisogna ragionare su questo terreno.

Siete andati a Cutro e avete definito un decreto-legge Cutro, in spregio a una catastrofe avvenuta, a un naufragio. Ebbene, che cosa avete fatto? Avete abolito la protezione speciale.

Avete poi affrontato ancora questo tema nel cosiddetto decreto-legge Mezzogiorno, nel quale avete inserito una norma in materia di immigrazione che aumenta la detenzione - sottolineo la detenzione - nei centri di permanenza per diciotto mesi. Si tratta di centri che in sostanza non hanno niente di educativo, niente volto alla preparazione o alla formazione, essendo centri puramente di detenzione, sostanzialmente delle prigioni. E se ne vogliono realizzare a dismisura.

Arriviamo al provvedimento di oggi, con il quale fondamentalmente volete la possibilità di rinchiudere anche i minori per cinque mesi nei centri di permanenza con gli adulti. Aumentate i centri esistenti da cinquanta a cento posti. In sostanza adesso fa freddo, è necessario scaldarsi e aumentiamo la presenza di quei soggetti, così almeno si scaldano.

Ora francamente i migranti vengono sostanzialmente trattati non come persone, ma in quanto soggetti che - come ho sentito dire - provocano il degrado e addirittura la delinquenza e via dicendo. A parte che il principio del rispetto del minore è fissato nel diritto internazionale, ma stiamo a questo ragionamento. A voi sembra normale che, ad esempio, molte aziende funzionino grazie all'immigrazione? Tuttavia, se c'è l'immigrazione, è possibile fare un ragionamento in cui si discute di condizioni sociali? Ad esempio, le imprese devono solo utilizzare la forza lavoro come manodopera o si devono preoccupare anche di dare un tetto a quei lavoratori e quelle lavoratrici? Si devono preoccupare e ci dobbiamo preoccupare di sviluppare la formazione, l'insegnamento, la scuola? Altrimenti, è certo che, oggettivamente, se si vive nel degrado, aumenta la condizione di malessere generalizzato. Voi pensate che sia solo la repressione a risolvere il problema e che dobbiamo aumentare l'edilizia attraverso la costruzione delle carceri dove mettere le persone che vengono in Italia scappando dalle guerre e dalla fame? Molto spesso i Paesi più ricchi hanno sfruttato i territori da cui provengono quelle persone che oggi fuggono, che oggi si sentono depauperate del proprio territorio e vivono in una condizione insostenibile. Pensate questo oppure possiamo discutere? Io non ho la ricetta in tasca, non ho la soluzione per tutti i problemi. Vorrei però discutere nel Parlamento e per questo prima ho fatto riferimento allo spregio del Parlamento e del ruolo dei parlamentari. Voi dite che il vostro è un Governo politico. Un governo politico dovrebbe avere la forza di discutere con le proprie idee e le proprie ideologie, come si vuole, ma dovrebbe discutere e confrontarsi. Invece, ci si impone con la forza, perché l'idea è la seguente: avete deciso e, quindi, noi non possiamo solo protestare e intervenire cercando di dare un contributo su questo terreno. Andate a vedere nel porto di Genova, ad esempio, cosa producono molti immigrati e quale ricchezza producono per noi; andate nei campi a vedere che cosa fanno quelli che noi facciamo finta di non vedere, oppure andiamo a vedere cosa fanno nelle serre; andiamo nelle case a vedere che accudiscono i nostri anziani. Questo è il dato fondamentale.

Noi, invece, mettiamo in galera anche i minori, proprio in violazione del principio del diritto internazionale. Questo è il dato fondamentale.

Per questa ragione noi dell'Alleanza Verdi e Sinistra siamo estremamente convinti e abbiamo presentato anche una mozione di incostituzionalità, perché pensiamo che queste misure siano anticostituzionali. La nostra Costituzione fa determinate affermazioni e, invece, voi vi comportate in questo modo. Avete addirittura superato quello che avete previsto nel decreto-legge precedente, secondo cui, se uno aveva 5.000 euro, poteva pagarsi la propria libertà e uscire dai centri di permanenza. Doveva avere 5.000 euro e, quindi, doveva essere in grado di pagare. Capite che, secondo questa concezione, la persona umana viene trattata come un pezzo di ferro.

Questo tema, volenti o nolenti, noi dovremo affrontarlo e anche voi lo dovrete affrontare perché - come ho detto all'inizio - questo è il quarto decreto-legge nella materia che stiamo esaminando e non abbiamo risolto nessun problema; addirittura adesso pensiamo di decentrare i centri di detenzione - come li chiamo io - in Albania, per poi accorgerci che forse farlo non è così facile. Quindi, in sostanza, agite solo su un terreno sicuritario, cioè sostanzialmente di controllo. Mentre invece - insisto - la necessità è come si fa l'inclusione; come si fa in modo che chi produce e contribuisce a produrre ricchezza si senta e diventi cittadino italiano; come si fa a fare in modo che quelle persone non solo contribuiscano a produrre il PIL del nostro Paese - quindi producono per noi - ma abbiano anche una casa, la possibilità di avere un tetto sopra la testa, senza essere costretti a dormire per strada o presso la Caritas. È necessario trovare una soluzione in tale direzione. Queste sono le cose che noi dovremmo affrontare.

Per questa ragione, noi voteremo convintamente contro l'ennesima fiducia e vi invitiamo, con grande forza, a non fare i decreti, ma ad aprire una discussione seria su come siamo in grado di affrontare, tutti insieme, il problema dell'immigrazione. A una condizione: bisogna abolire prima di tutto la legge Bossi-Fini. (Applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo statale «Massaia» di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 951 (ore 14,36)

GASPARRI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo e colleghi, comprendo che vi siano idee diverse e quindi anche sensibilità e polemiche su questo tema, che è uno dei temi più delicati e controversi del dibattito politico, culturale e sociale internazionale: il tema dell'immigrazione. Dico, però, ai colleghi che, alla fine, non possono immaginare che le elezioni e un Governo di un certo tipo non abbiano comportato un diverso orientamento sulle materie dell'immigrazione, dell'integrazione e delle sue modalità e delle politiche di sicurezza.

Questo provvedimento non dovrò nemmeno descriverlo nei dettagli, perché è stato al centro di tante discussioni. Purtroppo noi siamo in seconda lettura e - come accade a volte ai colleghi della Camera - le approfondite discussioni in prima lettura sacrificano la Camera che arriva dopo. Succede anche alla Camera sui provvedimenti che affronta il Senato. C'è un problema complessivo di funzionamento dei lavori parlamentari, sul quale è lecito riflettere; da qui le fiducie, da qui tutte le cose che oggi sono state dette e che hanno anche un fondamento rispetto alla dinamica e alla vita parlamentare. Tuttavia, è un dato di fatto che il fattore politico della diversità delle impostazioni c'è, e noi non lo nascondiamo dietro un dito.

Noi abbiamo su questa materia una lunga storia, perché il fenomeno si è accentuato e la movimentazione dei popoli nel pianeta si è accelerata negli ultimi trent'anni. La legge Martelli, che per molto tempo ha regolato questa materia, risale agli anni Novanta. Ricordo poi la legge Turco-Napolitano, con Giorgio Napolitano ministro dell'interno e Livia Turco ministro per la solidarietà. Ci fu un'accesissima discussione e molti istituti che oggi vengono contestati, come i centri di trattenimento e altri, erano dentro la legge Turco-Napolitano, che era una legge "di sinistra", di un Governo, quello Prodi, di sinistra. Oggi vorrei fare un esame a trabocchetto a qualche collega della sinistra, con qualche articolo. Mi direbbero: «Eh, che orrore!». Ma anche la legge Turco-Napolitano conteneva molte vicende discutibili, dal nostro punto di vista, e altre che potrebbero oggi essere considerate perfino troppo severe.

Poi c'è stata la legge Bossi-Fini, che per molti versi è ancora in vigore e che era una legge più severa. Però vorrei ricordare - questa cosa si è ripetuta anche adesso - che a volte la sinistra fa le polemiche, dicendo che abbiamo fatto le grandi sanatorie. Quando si fece la legge Bossi-Fini, fu consentita la regolarizzazione di un numero enorme di stranieri presenti in Italia. C'era il problema delle badanti, più grave di quanto sia oggi, quando ormai ha assunto una sua dimensione fisiologica; allora era quasi una novità che ci fossero persone, provenienti da vari Paesi, che assistevano le persone anziane. Addirittura ci furono delle norme per evitare i matrimoni di comodo. Bisogna ricordarsi la legislazione, perché a volte, nei confronti dell'anziano italiano, c'era il tentativo facile che l'assistenza portava a un'affettività e poi casomai il matrimonio era strumentale per ottenere il permesso di rimanere in Italia, magari si acquisivano anche i diritti patrimoniali ed ereditari. Sono tutti dibattiti che ci sono stati in questo Paese, cari colleghi, e quindi non stiamo arrivando da Marte.

Dopodiché ci sono stati anche altri provvedimenti. Adesso non voglio fare una polemica facile, ma penso al primo Governo della scorsa legislatura, il cosiddetto Governo giallo-verde, con Salvini Ministro dell'interno.

E anche alcuni partiti, che oggi sono indignati di fronte ad alcuni provvedimenti, erano in quel Governo e hanno sostenuto, anche in quest'Aula, le politiche dell'allora ministro dell'interno Salvini, quando ci sono stati, almeno nella prima fase, scontri sui problemi dell'immigrazione, con la nave che arrivava o non arrivava, che sbarcava o non sbarcava. Anzi, noi stavamo all'opposizione e personalmente le ho condivise; a maggior ragione chi stava nella maggioranza col ministro Salvini le ha condivise e votate. Noi a volte dovevamo votare contro il Governo, ma su alcune cose ero d'accordo e non ricordo neanche se ho votato sempre contro o se qualche volta sono uscito, perché non mi andava di contrappormi a norme che avrei potuto condividere. A volte le ragioni di schieramento non consentono quello che dovrebbe essere normale in un Paese: se si condivide un provvedimento altrui, lo si fa con la libertà del proprio mandato parlamentare. È però andata come è andata.

Oggi c'è una politica molto equilibrata. Ho citato prima quella regolarizzazione che avvenne ai tempi della legge Bossi Fini. Il Governo in carica ha fatto un piano triennale che supera le 400.000 unità e non vi nascondo che, di fronte a quel numero, io stesso ho avuto qualche perplessità. È vero che le associazioni di categoria e quelle agricole dicono che serve la manodopera; ma non vorrei che poi, in alcuni casi, la manodopera che arriva serva per calmierare il costo del lavoro, grazie a fenomeni di sfruttamento, che vanno combattuti, e di lavoro nero, oppure attraverso l'accettazione di condizioni salariali diverse. Se uno viene da zone poverissime, in condizioni di fame, è ovvio che già il fatto di arrivare in Italia a lavorare lo porta ad accettare condizioni salariali diverse da quelle di un nostro connazionale, che sta qui dalla nascita, da sempre, e richiede una serie di riconoscimenti diversi.

Occorre quindi fare attenzione, perché a volte ampliare troppo gli ingressi può favorire fenomeni di sfruttamento. Non voglio fare la polemica su quelli che poi si sono autorganizzati. Non so se i parenti dell'onorevole Soumahoro sono innocenti o colpevoli: non emetto sentenze. Abbiamo però visto che anche gli stranieri si organizzano: la cooperativa, l'associazione, è tutto in regola, quella casa va bene, l'assistenza è adeguata. C'è quasi una forma di autorganizzazione e dei fenomeni discutibili: definiamoli discutibili, poi saranno accertati, dove saranno accertati.

Quindi, questo è il problema e il Governo ha dato spazio, con una programmazione triennale, ad oltre 400.000 ingressi: non ricordo nemmeno il numero esatto, ma è superiore. Dopodiché, il provvedimento in esame si inquadra in una politica complessiva. Il Piano Mattei riuscirà o non riuscirà? Risolvere i problemi dell'Africa e della sua esplosione demografica non è compito di un solo Stato. L'Italia ha il dovere di affrontarli, perché è nel Mediterraneo e ha una sensibilità. È stato questo Governo, con il presidente del consiglio Meloni e il ministro degli affari esteri Tajani, che ha convocato alla Farnesina i Paesi africani, per una politica di solidarietà, di aiuto e dialogo (Applausi), e non per una politica di repressione o di razzismo.

Dopodiché, ci vuole l'Europa, ci vuole il mondo e i soldi vanno spesi bene: non è che il problema dell'Africa lo risolviamo solo noi italiani, che abbiamo già tutti i problemi dei contratti, dei medici, della pensione e dell'occupazione. Ne abbiamo di problemi nel Paese, eppure stiamo facendo una politica attiva. Poi si è fatta la guerra a Gheddafi, perché bisognava ammazzare Gheddafi che era cattivo, ma la situazione si è destabilizzata ancora peggio. Allora c'era la Tunisia con cui si poteva dialogare, ma ora, secondo alcuni, la Tunisia non si può aiutare. Stiamo facendo un piano di aiuti alla Tunisia e alcuni esponenti dell'Unione europea di sinistra hanno rallentato quelle erogazioni. Di questo do anche una lettura politica: si discute tutte le volte sugli alleati del centrodestra, ma io discuto del boicottaggio di alcuni socialisti dell'Unione europea delle politiche di aiuto alla Tunisia (Applausi). Ciò è più scandaloso di Tizio o Caio che, per carità, sono distinti e distanti da noi del Partito popolare europeo, ma credo che Fratelli d'Italia e la Lega siano partiti che governano l'Italia e sono pronti a fare la loro parte, in un quadro alternativo alla sinistra, in Europa.

Quindi, onorevoli colleghi, stiamo facendo una politica di aiuto, di apertura, di dialogo e anche di maggiore fermezza. A proposito anche del controllo maggiore sui minori: quanti vengono fatti entrare passandosi per minori? Tutti a piangere dicendo che non si fanno sbarcare minori; poi, però, quando quei minori, se donne o uomini, vengono mandati sulle strade, a prostituirsi o a fare reati, nessuno si commuove più. (Applausi). Essere più attenti vuol dire anche prevenire fenomeni di sfruttamento di tanti minori che finiscono in condizioni deplorevoli. Non c'è infatti solo il problema di farli entrare, ma occorre sapere anche che fine fanno e se avranno un lavoro, una scuola e una casa. Quindi, un Governo che dà 400.000 permessi in tre anni si pone le politiche dell'integrazione come obiettivo. Invece fate entrare tutti, ma poi ci si gira dall'altra parte se in una campagna della Capitanata o in una fattoria della Sicilia o in una periferia di Roma o Milano un lavoro agricolo viene fatto da un lavoratore sfruttato o una donna viene fatta prostituire o se ad un bambino vengono fatti commettere crimini, perché poi ci sarà l'impunità, in quanto minorenne. Dovete preoccuparvi anche dopo della fine che fanno le persone che entrano. (Applausi).

Allora noi votiamo convintamente a favore di questo decreto-legge: misure più severe sul controllo dell'età dei minori, maggiori poteri alle autorità di polizia, i temi della sicurezza e le procedure di espulsione, che sono complicate - lo sappiamo bene - perché non sono questioni che si risolvono facilmente. Io non ho una visione "teologica" della legge, altrimenti basterebbero i dieci comandamenti e tutto funzionerebbe bene. Le leggi si fanno nella speranza che migliorino le situazioni. Alcune hanno funzionato, altre non hanno funzionato.

Vado alla conclusione. Noi facciamo una politica di grande accoglienza, ma anche di maggiore severità. Abbiniamo piani per l'Africa al controllo delle nostre frontiere. Vogliamo essere solidali e non fare sfruttare quelle persone in maniera cinica, ma ne vogliamo fare entrare un numero programmato. Vogliamo dialogare con la Tunisia, con la Libia, con l'Egitto e con chiunque, perché il mondo è quello che è, e non è quello che noi sogniamo.

Quindi, votiamo con convinzione questo decreto-legge e la fiducia al Governo, augurandoci - colleghi, dovreste farlo anche voi - che queste norme funzionino. Ne ho elencate tante, il bilancio si farà in sede storica. Queste sono norme che noi condividiamo e che speriamo possano abbinare la solidarietà possibile con la sicurezza necessaria.

Per questo - ripeto - votiamo a favore di questo decreto e la fiducia al Governo. (Applausi).

MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, intanto mi faccia esprimere il mio personale compiacimento per aver assistito a un inedito Gasparri, quanto mai conciliante nei toni. Evidentemente le inchieste giornalistiche fanno bene (Commenti. Applausi) e l'emersione della non dichiarazione presso il Senato dei propri incarichi, così come le eventuali vicinanze con i Servizi di sicurezza stranieri riportano anche a più miti consigli.

PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, la prego di attenersi all'ordine del giorno.

MAIORINO (M5S). Sul tema, contrariamente a quanto è stato poc'anzi detto, questo decreto-legge è lo specchio della totale incapacità e disperazione del Governo rispetto al fenomeno della migrazione. (Applausi).

Dico disperazione perché questo è probabilmente il quarto decreto nella stessa materia, il Cutro 2.0; disperazione perché sono di fronte alla loro incapacità di tenere fede alla propaganda fatta durante la campagna elettorale. (Applausi). Oggi assistiamo, come fa un pipistrello che sbatte contro le pareti di una stanza chiusa, alla ricerca di una via d'uscita. Ma la loro incapacità è stata certificata dalle stesse parole della premier Meloni, la quale, per sua stessa ammissione, ha detto che in Europa non le rispondono neanche al telefono. Da qui il totale fallimento delle politiche che cercano di mettere in atto.

Un'altra delle conseguenze a cui abbiamo assistito in questi giorni è stata l'umiliazione che Roma, la mia città, ha dovuto subire con una votazione per l'Expo 2030 assolutamente umiliante e questa maggioranza, ancora una volta, non ha saputo ricorrere ad altra spiegazione se non nuovamente "ha stata la Raggi" (Applausi), quando anche quella votazione dimostra invece l'assoluta inconsistenza del peso politico dell'Italia di Meloni sulla scena internazionale.

Veniamo a questo decreto, che calpesta tutto ciò che si può calpestare, tutto ciò, anzi, che non si dovrebbe mai calpestare: la Costituzione, i Regolamenti di Camera e Senato, i diritti umani, le convenzioni internazionali e, in ultima analisi, la ragione stessa. Mai come in questo decreto-legge le questioni di metodo e di merito sono inestricabilmente intrecciate. Il metodo è portato avanti con la violazione della Costituzione: noi siamo anche stanchi di ripetere la violazione dell'articolo 77 della Costituzione per la decretazione d'urgenza, perché voi siete andati oltre il monocameralismo, voi siete arrivati al mezzo cameratismo. Voi, infatti, avete umiliato anche la Camera, contingentando i tempi di esame di questo decreto alla Camera. Al Senato è arrivato ieri in Commissione. Oggi vola qui in Aula con il voto di fiducia: tempi di approfondimento, zero. Infatti, i risultati si vedono. (Applausi).

Su questo torneremo, ma dicevo che il metodo si intreccia quanto mai con il merito, perché qui il metodo ha delle ricadute dirette sulla violazione dei diritti umani e in particolare sulla violazione dei diritti umani dei minori, che voi, con questo decreto, istituzionalizzate. Faccio notare che è con questo stesso atteggiamento autoritario che questa maggioranza e questa compagine governativa vorrebbe mettere mano, vorrebbe manomettere, la Costituzione repubblicana.

È di ieri pomeriggio la notizia della condanna dell'Italia da parte della Corte europea dei diritti umani rispetto al trattamento dei minori. «Italia bocciata sui minori»: così apre il giornale «Avvenire». (Commenti).

Signor Presidente, giustamente chiedono quando. Ecco gli effetti della scarsità di approfondimento. Diciamo, intanto, cosa è successo. L'Italia è stata condannata per quattro minori detenuti per due mesi, insieme agli adulti, nell'hotspot di Taranto. Quando? Nel 2017.

Ora, si parla di analfabetismo funzionale quando da un testo non si riesce ad estrapolare l'informazione principale, distinguendola dalle informazioni accessorie. L'informazione accessoria è che il fatto risale al 2017. L'informazione principale è che non si possono detenere i minori insieme agli adulti nei CPR e voi, con questo decreto, ce li detenete non per due mesi, come nel caso di Taranto, ma per cinque mesi e lo mettete per iscritto! Mi rivolgo al presidente Romeo, anche se è assente adesso dall'Aula, per dirgli che questo è analfabetismo funzionale.

Ma voi fate di più, fate molto di più. Ho dovuto sentire parole secondo le quali tutto questo viene fatto a tutela dei minori. Allora, a tutela dei minori, da oggi, in base alle volontà di questo Governo, l'Italia misurerà, anche attraverso radiografie, attraverso esami antropometrici, le ossa, la circonferenza toracica. L'Italia farà esami sanitari: ai maggiorenni o ai presunti minorenni che si dichiarano maggiorenni? Questo non è ben chiaro, ma, a quanto pare, il pericolo che oggi attanaglia il nostro Paese sono i maggiorenni che arrivano in Italia e si dichiarano minorenni.

Innanzitutto, questo è falso. È falso, signor Sottosegretario, e lei lo sa. Rispondo anche al senatore Gasparri, che ha fatto una tirata retorica sostenendo che poi i minorenni finiscono nei campi, sfruttati dal caporalato, e le minorenni finiscono, purtroppo, come ben sappiamo, nel giro della prostituzione. È esattamente il contrario. Il pericolo è che i minorenni che arrivano in Italia, come succede la maggior parte delle volte, si dichiarino maggiorenni appositamente per poter lavorare perché vengono qui per lavorare ed è così che finiscono nelle reti dello sfruttamento, sessuale e lavorativo. Quindi, è esattamente il contrario di quello che fate voi.

La previsione contenuta in questo decreto, di misurare le persone antropometricamente, addirittura utilizzando i raggi X, davvero ricorda altri tempi. Ricorda altre misurazioni, in cui l'essere umano veniva catalogato in base, appunto, alle misure del cranio ed in base ad altre caratteristiche fisiche; tempi cui non vorremmo assolutamente neanche ripensare. Oppure, tale previsione ricorda le misurazioni degli animali. È inutile che si dica che sono strumenti che in parte sono già in vigore. Allora andrebbero aboliti, perché sono strumenti inumani e degradanti; andrebbero aboliti, mentre voi li sostenete, li ampliate (Applausi) e li volete usare sui minori: questa è la cosa che più desta sconcerto.

Poi c'è una questione anche di fallibilità di questi strumenti, che non danno nessuna certezza. Cosa facciamo con un ragazzo o una ragazza che ha diciassette anni e mezzo? Gli facciamo i raggi X per vedere se invece ne ha diciotto? È veramente una follia, una cosa assolutamente senza senso, come l'intero decreto-legge, che - lo ripeto - è frutto della disperazione e della vostra incapacità di gestire un fenomeno purtroppo strutturale, perché il dato di fatto che rimane è che voi siete il Governo che detiene il record assoluto di sbarchi. (Applausi). Questo è il dato di fatto che rimane.

Mai come questa volta il mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, non può votare la fiducia ad un Governo che calpesta la Costituzione, il Parlamento, i diritti umani e i minori. (Applausi).

TOSATO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, innanzitutto voglio chiarire che il provvedimento in esame, a nostro avviso, non è dettato dalla disperazione, ma dalla coerenza che questo Governo e la nostra forza politica hanno sempre avuto nel gestire questo fenomeno che rappresenta per noi un'emergenza soprattutto in questo periodo, in cui ci sono fattori esterni che hanno accelerato l'arrivo nel nostro Paese di immigrati irregolari. Siamo quindi convinti che la decretazione d'urgenza sia uno strumento opportuno per affrontare quella che per noi - lo ripeto - è un'emergenza, a differenza di qualche altra forza politica che ritiene che questo fenomeno rappresenti un'opportunità. Quindi sì alla decretazione d'urgenza, che non ci scandalizza; anzi riteniamo che bene abbia fatto il Governo nel corso di questo anno di legislatura a intervenire per ben due volte e, se sarà necessario, anche nei prossimi anni, perché è un fenomeno in evoluzione che necessita di continui aggiornamenti delle normative, di correzioni, di adeguamento alle fasi in cui questo fenomeno va modificandosi. Quindi fa bene il Governo a intervenire con correttivi puntuali laddove, per l'esperienza sul campo degli uomini dello Stato, si renda necessario farlo costantemente.

Per quanto ci riguarda, si tratta di interventi importanti, ma evidentemente non sufficienti; sappiamo anche noi che non sono sufficienti, perché è un fenomeno di tale portata che nessuno oggi è in grado di porvi un freno efficace. Però dobbiamo riconoscere al Governo che i primi risultati ci sono stati, soprattutto sul fronte degli arrivi dalla Tunisia, che era in fase di crescita costante e molto preoccupante; un fronte nuovo rispetto ai flussi provenienti da altre parti del Mediterraneo, dalla Libia in particolare. I dati danno ragione al Governo: ci sono dei cali grazie all'accordo voluto dal Governo italiano con la Tunisia. Da soli, come sempre, abbiamo affrontato questo tema e lo stiamo affrontando in modo efficace e nessuno può controvertere questi dati, che sono un fatto reale e acquisito.

Il tema dell'immigrazione, a differenza della sinistra, per noi va gestito, governato, per cui servono regole non solo in Italia ma anche a livello europeo. Rigettiamo al mittente tutte le accuse che sono state mosse dalla sinistra quest'oggi e in passato, che a nostro avviso evidenziano solo la differenza che esiste tra la nostra impostazione, quella del centrodestra e della Lega, nell'affrontare questo tema e l'impostazione delle forze della sinistra.

È stato detto che questo decreto-legge aumenta la clandestinità. Ma io chiedo: qual è la risposta della sinistra?

Se portassi agli estremi le vostre posizioni, potrei ritenere legittimamente, dalle parole che voi pronunciate in ogni occasione, che a vostro avviso chiunque arrivi in Italia debba ricevere la legittimità a soggiornare nel nostro Paese senza limite di sorta. Noi riteniamo, invece, che debbano esistere delle regole e che vadano applicate, che le forme di espulsione vadano rafforzate, che i rimpatri vadano perfezionati e quindi diciamo sì anche per questo motivo a questo decreto. (Applausi).

Si dice anche, da parte della sinistra, che serve manodopera, che servono lavoratori. Lo diciamo anche noi, ma con flussi regolari e la dimostrazione che questo Governo è coerente è quel provvedimento che è stato citato anche dal collega Gasparri, che prevede un aumento di quote di flussi regolari per dare una risposta di manodopera alle nostre imprese, a chi lavora nel turismo, ma soprattutto nell'agricoltura e che avanza queste richieste. Noi crediamo nella regolarità dei flussi, non nell'afflusso irregolare nel nostro Paese, che spesso e volentieri non è indirizzato al lavoro, ma anche ad altre attività fatte di espedienti sul nostro territorio. Questo decreto stabilisce un criterio chiaro: chi delinque non è gradito nel nostro Paese e va espulso. Diciamo quindi sì anche per questa ragione agli articoli che sono stati presentati dal Governo in questo decreto.

Il terzo tema rispetto al quale rimproverate il Governo è che i minori vanno tutelati. Anche noi siamo d'accordo che vadano tutelati, ma i veri minori, non i sedicenti minori che creano affollamento in quei centri dove i minori andrebbero tutelati. (Applausi).I numeri parlano chiaro: il 66 per cento dei minori ospitati nei centri a loro dedicati hanno più di sedici-diciassette anni. È evidente che è un numero enorme, che spinge a ritenere legittimamente che alcuni di questi minori effettivamente non lo siano, che si autodichiarino tali, ma non c'è nessun accertamento. Ricordo che l'accoglienza dei minori ha costi ben superiori a quelli dei migranti maggiorenni, un costo per le nostre comunità, per i Comuni e per lo Stato e quindi è giusto e corretto che il Governo intervenga in questo decreto per stabilire chi veramente è minore e chi non lo è. Questo, fra l'altro, non avviene con interventi invasivi, perché l'accertamento dell'età non è certamente un intervento invasivo e già esiste, è stato già chiarito anche questo aspetto.

C'è un altro elemento che ci distingue dalla sinistra. Noi riteniamo che purtroppo flussi irregolari di migrazione aumentino la criminalità nelle nostre città, nelle nostre comunità. Lo dicono i dati della popolazione carceraria, i dati forniti dalle questure e dalle prefetture. Questa realtà è evidente a tutti noi e ai cittadini, è solo la sinistra che continua a parlare di una distorta percezione della sicurezza, come se questi episodi che accadono ormai quotidianamente nelle nostre grandi città in particolare vadano ormai accettati come impossibili da evitare, come una condizione a cui ci dobbiamo adattare. Ebbene, noi non ci adattiamo alla criminalità dilagante all'interno delle nostre città e alle situazioni di degrado, quindi riteniamo necessario e opportuno che il Governo intervenga e in questo decreto ci sono alcune risposte: le quattrocento nuove unità di militari dedicati al progetto «Strade sicure» che il Governo PD e Cinque 5 Stelle aveva depotenziato in modo irreparabile; altri interventi che finanziano gli straordinari per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; l'acquisto di beni strumentali per le Forze armate, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza. Si tratta di risposte concrete all'emergenza sicurezza e gestione dell'immigrazione.

I numeri dell'immigrazione ci preoccupano perché il nostro Paese non è in grado di gestire questi numeri, non lo è il Governo, ma non lo sono nemmeno le comunità e gli enti locali di qualunque colore politico, che chiedono al Governo di farsene carico. È quindi giusto che il Governo intervenga a livello nazionale, con una legislazione costante e coerente con il fenomeno, che va aumentando, e agisca a livello internazionale. Questo Governo sta facendo una cosa e l'altra con il massimo dell'impegno.

Chi è assente in questa partita, a parte la sinistra - ripeto - per la quale il fenomeno non va gestito, non va controllato, ma semplicemente accettato? È l'Europa, che forse solo negli ultimi tempi - quantomeno a parole - ha deciso di intervenire.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 15,06)

(Segue TOSATO). Vi è poi un problema di fondo: l'immigrazione è un'opportunità o rappresenta anche un problema per il nostro Paese? Con i numeri attuali è un problema. Per la sinistra non lo è, tanto è vero che ho sentito dire anche oggi che l'immigrazione è la risposta al calo demografico degli italiani. Noi non accettiamo questo teorema, non accettiamo l'idea che l'Italia debba diventare un Paese popolato a maggioranza da immigrati. L'accoglienza e l'integrazione sono giuste, ma è necessario che l'Italia - e noi crediamo in questo - rimanga il Paese degli italiani, non degli immigrati. (Applausi). Diciamo no alla distruzione della nostra società e del nostro modello culturale, che per noi rimane un valore da coltivare e difendere. La sinistra italiana ed europea non la pensa allo stesso modo, ma i cittadini stanno dalla nostra parte ed è per questo che appoggiano l'azione del nostro Governo, che gli confermano la fiducia, che continuano a bocciare le politiche della sinistra, come abbiamo potuto vedere in ogni elezione che si è svolta dalle elezioni politiche. Abbiamo fiducia dei cittadini e quindi anche fiducia convinta su questo decreto-legge e sull'attività del Governo da parte del Gruppo Lega. (Applausi).

ZAMPA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMPA (PD-IDP). Signor Presidente, «tre volte indifesi perché minori, perché stranieri, perché inermi, quando, per varie ragioni, sono forzati a vivere lontani dalla loro terra di origine e separati dagli affetti familiari». (Brusìo). Io parlo quando...

PRESIDENTE. Colleghi, possiamo far parlare la senatrice?

ZAMPA (PD-IDP). Signor Presidente, non è per la senatrice, ma perché stiamo parlando di diritti umani. (Applausi). Tre volte indifesi perché minori, perché stranieri, perché inermi, quando, per varie ragioni, sono forzati a vivere lontani dalla loro terra di origine e separati dagli affetti familiari. Tornerò su queste parole, pronunciate da Papa Francesco nel gennaio 2017, qualche mese prima che la legge n. 47 (che io preferisco chiamare così; sono orgogliosa di aver legato il mio nome a questa legge, ma è una legge e preferisco chiamarla con il suo numero), arrivasse all'approvazione e venisse votata dal Parlamento italiano, che l'ha voluta e votata con una larghissima partecipazione e adesione delle forze politiche. (Applausi). Una legge che oggi voi di fatto smantellate per coprire il fallimento delle vostre politiche in materia di immigrazione.

Tornerò sulle parole di Papa Francesco, ma non senza prima dire che oggi è un giorno di profonda tristezza non solo per lo schiaffo - l'ennesimo - che il Governo Meloni assesta al Parlamento e alla sua stessa maggioranza; dovreste essere voi i primi a indignarvi per come sta funzionando la democrazia e per come venite trattati.

Ieri, in Commissione, vi abbiamo ascoltato infatti ammettere di fronte a noi che non avete avuto nemmeno il tempo di leggere queste norme. (Applausi). E si capisce da quello che dite in quest'Aula che non le avete nemmeno potute leggere. Non solo per noi che crediamo nella capacità di questo Paese di costruire una risposta all'altezza della sfida più complessa del futuro, quella della migrazione; fenomeno strutturale che non ha più nulla di emergenziale. Non solo per tutte quelle persone - in carne ed ossa - che saranno colpite da questo provvedimento.

È il quarto decreto-legge sull'immigrazione, il quarto di oltre 45 decreti-legge, di 43 fiducie in totale; avete emanato quattro decreti-legge in materia per non concludere nulla di utile al Paese, nulla di rispettoso del diritto su cui è stato edificato lo Stato italiano. Questo, però, è un giorno profondamente triste per chi difende i diritti umani, a partire da quelli che tutelano le persone di minore età indicate nella Convenzione di New York, sottoscritta e ratificata dall'Italia; è un giorno triste per i destini di quei ragazzi che attraversano a piedi Paesi interi, con mezzi di fortuna, mettendo a rischio la propria vita, subendo violenze indescrivibili, a cui noi non sapremmo sopravvivere un giorno; è un giorno triste per quelle ragazze che lasciano la propria comunità di origine, convinte di venire a lavorare in Italia o in un altro Paese europeo che loro sognano accogliente e si trovano, invece, a subire ogni genere di sfruttamento, a partire da quello fisico e sessuale.

Queste norme sono gravi, calpestano la Costituzione, colpiscono lo Stato di diritto laddove, ad esempio, si prevedono misure restrittive sul diritto di difesa del soggetto espulso, in violazione di ben tre sentenze della Corte costituzionale.

Tuttavia, il decreto-legge in esame resterà nella storia per la sua inedita volontà politica di colpire i fragili e gli indifesi, di cui il Papa parlò al mondo e alle istituzioni politiche, sperando - io credo che lui lo sperasse - di far comprendere a tutti che le migrazioni oggi non sono un fenomeno limitato ad alcune aree del pianeta, ma toccano tutti i continenti e vanno sempre più assumendo le dimensioni di una drammatica questione mondiale e che sono in primo luogo i minori a pagare i costi gravosi dell'emigrazione, provocata quasi sempre dalla violenza, dalla miseria, dalle condizioni ambientali, fattori a cui si associa anche la globalizzazione nei suoi aspetti negativi. Ogni studio, ogni analisi pubblicata da organizzazioni internazionali di tutela dell'infanzia e della migrazione, la stessa Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, al termine di una lunga indagine conoscitiva, hanno certificato che quelle ragazze e quei ragazzi arrivano alla ricerca di una vita migliore per sé, ma intenzionati anche ad aiutare la madre o i fratelli rimasti a casa, ignari dei pericoli enormi che li attendono nei viaggi infiniti e pieni di un coraggio che colpisce. Non tutti ce la fanno. Io porto con me da anni la foto di due bambine, una siriana e una palestinese, tanto simili fisicamente che il nonno della piccola partita dalla Siria con la famiglia, non avendo mai più avuto notizia di nessuno di loro, informato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) del lavoro che andavamo facendo sui minori migranti, si mise in contatto con me, sperando che fossero la stessa persona, dato che una risultava sbarcata da sola in Sicilia. Purtroppo non era così: la piccola siriana era morta in mare con i fratelli. Per la palestinese io conto, so che ha trovato e abbia potuto trovare una famiglia accogliente, un tutore volontario, come previsto dalla legge n. 47 del 2017, che al momento della sua approvazione suscitò una risposta straordinaria nella società italiana: in poco tempo e con minima pubblicità si iscrissero all'albo dei tutori e delle tutrici volontari oltre 5.000 persone, per lo più donne.

Li abbiamo ascoltati, li abbiamo incontrati, li abbiamo visti arrivare ai confini del nostro Paese e ai confini dell'Europa. Ad oggi il numero complessivo di bambini, bambine e adolescenti non accompagnati presenti in Italia risulta di circa 23.000, con una forte presenza di minori che provengono dall'Egitto, dall'Ucraina, dalla Tunisia, dalla Guinea, dal Gambia, dalla Costa d'Avorio e dall'Albania. Quello stesso Paese a cui chiedete di aprire centri di detenzione per i migranti che arrivano da noi, in una sorta di subappalto delle vite umane, una cosa grottesca: 23.000-24.000 minori, in un Paese che rientra tra le dieci potenze del mondo, di fronte ai quali gettate la spugna e certificate il fallimento delle vostre stesse politiche. Erano 25.000 nel 2016, quando, spinto dalla volontà di dare una risposta che facesse onore al Paese e alla sua storia (lo dico a voi, che vi presentate come patrioti) e che ci facesse stare con onore nei consessi internazionali a discutere di diritti dei migranti e dei minori migranti, il Parlamento italiano, con una larghissima convergenza tra le forze politiche tutte, approvò quella legge, scommettendo sulla capacità di accogliere questi giovani, come un'opportunità in un Paese che invecchia, che è già invecchiato, che stenta a trovare le risorse necessarie per il sistema produttivo, per sostenere il sistema pensionistico, per costruire una società capace di convivere.

Il sottosegretario Molteni ha detto che era necessario un tagliando e lo ha ribadito più volte; ho tremato la prima volta che gliel'ho sentito dire. Convengo con lui, però: era necessario un tagliando. Tuttavia era necessario per implementare la realizzazione delle misure previste dalla legge, non per demolirla. (Applausi). E allora mi domando, se era necessario questo, perché avete smantellato lo SPRAR? Perché avete smantellato un sistema di accoglienza diffuso che funzionava? Perché non avete cominciato voi a realizzare i CAS dedicati? Perché non avete aumentato i posti nel SAI e nel FAMI?

No, non lo si poteva fare, perché è molto più facile cambiare le norme sul riconoscimento dell'età, mettere questi giovani per un tempo lunghissimo in un limbo senza senso, quello dei centri, in promiscuità con gli adulti, dove voi non mettereste mai un vostro figlio o un vostro nipote. Mai. (Applausi). Tanto che cosa importa? Sono stranieri. Questo oggi si è capito dai vostri interventi in quest'Aula: esistono due specie di esseri umani, gli stranieri e quelli che non sono stranieri. Solo questo avete dimostrato oggi. State approvando norme che disonorano questo Paese e certificate il fallimento della vostra politica.

Torno a dare la parola a Papa Francesco e concludo: ognuno è prezioso, le persone sono più importanti delle cose e il valore di ogni istituzione si misura sul modo in cui tratta la vita e la dignità dell'essere umano, soprattutto in condizioni di vulnerabilità, come nel caso dei minori migranti. Bene, noi su questo vi misuriamo ed è per questo che votiamo "no" convintamente a questo decreto. (Applausi).

LISEI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LISEI (FdI). Signor Presidente, membri del Governo, cari colleghi umani e non umani (perché ormai siamo distinti tra categorie di umani e non umani) e futuri candidati alla Corte costituzionale (visto che sono diventati tutti i costituzionalisti e sanno tutti per certo che qualsiasi norma facciamo in qualsiasi momento è incostituzionale), questo decreto-legge interviene su alcuni temi che ovviamente sono stati completamente ignorati dalle opposizioni, perché fa loro comodo ignorarli. La misura delle offese che sono state pronunciate in Aula la dice lunga sulla volontà di approfondire veramente questo decreto. (Applausi). Tutta questa volontà di approfondirlo forse non c'era. E vi dico anche che non siamo stati noi in Commissione a dire di non aver letto il decreto, ma è stato qualcun altro dell'opposizione.

Noi il decreto lo abbiamo letto, nonostante il poco tempo; voi evidentemente no, altrimenti ci avreste spiegato il motivo per il quale siete contrari al fatto che impediamo che entrino sul nostro territorio a persone che mutilano altre persone (Applausi), persone che gettano l'acido in faccia e distruggono la vita di altre persone, persone che fanno lesioni superiori ai venti giorni a disabili e incapaci. Ci avreste spiegato il motivo per il quale siete contrari all'accelerazione delle espulsioni delle persone che sono pericolose per il nostro territorio (Applausi) e per la sicurezza del nostro Stato.

Ci avreste spiegato perché siete contrari al fatto che questo Governo metta fine alle domande reiterate in continuazione per paralizzare l'azione delle istituzioni (Applausi). Siete contrari al fatto che ci siano delle persone che prendono in giro lo Stato italiano e si approfittano del fatto che lo Stato italiano accoglie tutti, ma non siamo disponibili ad accogliere i criminali, non siamo disponibili ad accogliere chi non ha titolo per entrare sul nostro territorio (Applausi), non siamo disponibili ad accogliere le persone che sono un pericolo per la sicurezza.

Ci chiamate inumani, senza cuore, cattivoni, l'evergreen dei nazifascisti, perché quello è un evergreen che va sempre bene. Cari colleghi, ho già provato a dirlo non mi ricordo neanche quanto tempo fa: voi e nessun altro qua dentro può dare patenti di umanità agli altri. (Applausi). Nessuno lo può fare e dovreste avere la decenza di stare in silenzio su questo, perché gli unici che hanno avuto una certificazione di inumanità siete voi, nel 2017, quando governavate. (Applausi). Oggi fate le prediche sull'umanità, ma gli unici che hanno avuta la certificazione a Strasburgo siete voi e governavate anche nel 2016 e nel 2015, salvo che non vogliate dare la colpa al primo Governo Berlusconi per la vostra certificazione di inumanità. Magari qualcuno ci crede nelle vostre sedi del PD, ma non altrove.

Allora vi dico che la verità è davvero molto semplice e gli italiani l'hanno capita bene: da una parte c'è chi vuole gestire il fenomeno dell'immigrazione, chi vuole mettere delle regole e frenare l'immigrazione clandestina che genera i morti in mare. Ripeto: più barconi partono, più morti in mare ci sono; purtroppo questa è la realtà statistica (Applausi). C'è chi vuole contrastare gli scafisti e vuole gestire il fenomeno che è in una fase emergenziale; poi, dall'altra parte, mi dispiace dirlo, c'è una sinistra ipocrita e ignava, perché questa è la verità, che nel corso degli ultimi dieci anni è stata complice dell'immigrazione illegale, perché girarsi dall'altra parte di fronte a fenomeni di illegalità così diffusa è essere quantomeno ignavi.

Odiare il fatto che esistano dei confini ha danneggiato questo Paese; pensare che la parola "stranieri" sia una parolaccia (come ha detto, in modo molto garbato, il senatore Delrio: non chiamiamoli stranieri) parte proprio dalla logica distorta del fatto che esistano dei confini. Voi li odiate i confini, noi invece i confini li vogliamo difendere. (Applausi). Credo che sia legittimo pensare di difendere i confini, così come credo che sia legittimo pensare che, se si vuole veramente accogliere, bisogna farlo con qualità.

Certo, l'emergenza diffusa ha funzionato e molte cooperative dicono che ha funzionato molto bene per i loro bilanci. Dobbiamo essere sinceri. Ora io non ho capito però qual è la soluzione che viene proposta, perché ho sentito tante offese, ma poche soluzioni.

In questi dieci anni, infatti, avete distrutto tutto il sistema che gestiva l'immigrazione. Avete smantellato i CPR, che tra l'altro avevate creato voi, con la legge Turco-Napolitano, con la denominazione CPT (centri di permanenza temporanea) nel 1998. Li avete creati e poi siete andati di fronte ai CPT e ai CPR, che voi avevate creato, con le bandierine della pace, dicendo che lì c'erano trattamenti inumani e avete iniziato a chiuderli sul territorio. Abbiamo ereditato un Paese senza una struttura per rimpatriare: questa è la verità! (Applausi).

Ma qual è la soluzione per rimpatriare i clandestini, per rimpatriare i delinquenti, per rimpatriare chi non ha diritto? Qual è la soluzione, senza i CPR? Non lo so: pensate che la situazione si risolvesse mandando una PEC? Pensavate che si risolvesse con il teletrasporto? (Applausi) Magari in questi dieci anni stavate lavorando al teletrasporto e così li riportavate in patria.

In questi dieci anni avete allargato le maglie dei permessi di soggiorno, anche se dire che avete allargato le maglie è riduttivo: è un colabrodo. Al motto di "un permesso di soggiorno non si nega a nessuno", avete fatto una sanatoria costante sul nostro territorio. Era necessario, dunque, era indispensabile ripristinare le regole. Ed è il motivo per il quale siamo intervenuti sui permessi di soggiorno reiterati, perché vi prendevano e ci prendevano in giro come Stato, quelli che erano clandestini e che restano clandestini. (Applausi).

Avete distrutto gli accordi internazionali. Avete provato anche a boicottare e distruggere quelli fatti dall'Italia. Un accordo internazionale buono esisteva, che non avete distrutto. Ma non potendo eliminare l'accordo in questione, il memorandum con la Libia, avete quindi eliminato politicamente chi l'aveva fatto, cioè Minniti. Quell'accordo era uno straordinario esempio di cooperazione, che questo Governo vuole riprendere e che ha ripreso, ad esempio, con l'Albania. Evidentemente è un modello che a qualcuno piace, ad esempio ai socialisti e ai progressisti europei normali, nel senso che ragionano in termini di difesa della propria Nazione; ad esempio alla Germania, e ad alcuni altri Paesi, piace e lo vogliono riproporre.

Quindi, rispetto a questo decreto, avreste dovuto mostrare coraggio, invece di lanciare solo offese. E vi dico che noi saremo analfabeti funzionali, ma voi siete incompetenti istituzionali. Chi lo ha detto è un incompetente istituzionale e l'ha dimostrato nel precedente mandato. (Applausi).

Ma qual è, dunque, la soluzione che proponete ai problemi che vi ho illustrato prima? Non ce n'è stata una. Come pensate e come avreste pensato di agire nei confronti di questi farabutti che mutilano i genitali o fanno cose simili? Come pensavate di intervenire per accertare l'età di un minore? Ma come pensate che si faccia? Come pensate che facciano oggi i tribunali per accertare l'età di un minore? Cosa pensate che chiedano, all'interno di quei tribunali, quegli stessi minori cui lo Stato nega il fatto di esserlo, se non le perizie antropometriche e questo tipo di strumenti?

Date una risposta. Come pensate di accertare se un soggetto è minore o non è minore? Facciamo produrre le foto con le candeline della torta di compleanno per capire se è minore? Come vogliamo fare? Spiegatelo! Date delle soluzioni alternative! Non le avete date! A meno che a voi non vada bene che entri chiunque! (Applausi. Commenti.).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a lasciar proseguire il senatore Lisei.

LISEI (FdI). Chiedo ai colleghi del Partito Democratico di lasciarmi terminare. Non siamo ad Atreju, dove potete decidere di sottrarvi al confronto. (Commenti del senatore Magni).

PRESIDENTE. Senatore Magni, così come prima ho chiesto ai colleghi di Fratelli d'Italia di lasciar terminare la collega, è giusto lasciare terminare il senatore Lisei.

LISEI (FdI). La vostra soluzione è sempre stata non dare una soluzione. Questa, purtroppo è la verità. È vero, è una questione di postura, come qualche collega ha detto. Se devo essere sincero, la vostra postura a me sembra un po' più da decubito (Applausi), sono indeciso se prona o semiprona rispetto al fenomeno dell'immigrazione. Sicuramente la nostra postura è eretta, abbiamo la schiena dritta e guardiamo al fenomeno emergenziale dell'immigrazione che già quest'anno abbiamo cercato di affrontare. Se, dicendo che abbiamo fatto tanti decreti-legge, qualcuno pensa che li facciamo perché non sappiamo come intervenire, rispondo che l'Italia ci guarda con favore, perché fare tanti decreti-legge vuol dire che c'è la volontà di intervenire e di mettere una pezza ai danni fatti in passato. E i risultati... (Commenti). Venite ad Atreju a confrontarvi, se avete il coraggio.

Come dicevo, i risultati si stanno vedendo, che vi piaccia o meno. I dati di ottobre e di novembre, rispetto a quelli del 2022 e del 2021, sono in calo. Poi voi potete raccontare tutte le scemenze... (Vivaci commenti).

PRESIDENTE. Senatore Lisei, le ho già concesso due minuti in più rispetto ai colleghi. La prego di concludere e di utilizzare delle terminologie consone. Un'altra cosa che le chiedo, e la chiedo a tutti i colleghi, è di rivolgersi alla Presidenza. (Applausi).

LISEI (FdI). Chiedo scusa ai colleghi per l'eccesso di verve, anche se mi interrompono in continuazione. Starò loro antipatico, evidentemente.

Comunque è davvero antipatico essere insultati per un'intera discussione come è accaduto e non dover replicare alle accuse di inumanità, anche perché poi bisognerebbe capire qual è il vostro modello di umanità. È Luca Casarini? Abbiamo visto quanto era umano: invece di salvare i migranti, si preoccupava di come sfilare dei soldi alla Santa Sede con uno stipendio da 6.000 euro, stando a quello che dicono le inchieste. (Applausi). Intendiamoci su questo, così capiamo il parametro dell'umanità.

Ribadisco che, di fronte all'emergenza dell'immigrazione, abbiamo scelto di scegliere, abbiamo deciso di decidere e ci siamo determinati di determinare, di bloccare le migrazioni clandestine... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatore Lisei, le chiedo di dire se... (Commenti). Senatore, l'hanno interrotta tantissime volte, però io le ho dato tre minuti in più, non trenta secondi. Le chiedo quindi di concludere.

LISEI (FdI). Abbiamo deciso di decidere e non saremo ignavi come chi ci ha preceduto. Ci hanno votato per fare questo e il mandato degli elettori non lo tradiremo. (Applausi).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 951, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Manca).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Manca.

(Il senatore Segretario Paganella fa l'appello).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 951, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti

164

Senatori votanti

163

Maggioranza

82

Favorevoli

97

Contrari

65

Astenuti

1

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 133.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 5 dicembre 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 5 dicembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 16,05).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno (951)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinta (*)

Il Senato,

     premesso che:

     è all'esame del Senato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

          con il decreto all'esame prosegue un indirizzo politico, legislativo e amministrativo che affronta un fenomeno strutturale come quello dei flussi migratori esclusivamente in chiave e con strumenti emergenziali;

          le disposizioni urgenti contenute in questo provvedimento precedono solo di qualche giorno: quelle contenute negli articoli 20 e 21 del decreto-legge 19 settembre 2023 cosiddetto Mezzogiorno e Immigrazione, n. 124; il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare definitivamente approvato il 4 maggio 2023, il decreto 14 settembre 2023 del Ministro dell'interno «Indicazione dell'importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato»;

          appare, quindi, evidente come il Governo abusi in questa materia dei presupposti della necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione, stravolgendone le finalità;

          il Governo, al fine di alimentare la propria strumentale narrazione della immigrazione esclusivamente come tema di ordine e sicurezza pubblica, alimenta emergenze con emergenze con il susseguirsi uno dietro l'altro di decreti leggi e singoli provvedimenti, senza affrontare anche con proprie iniziative legislative in modo organico e sistematico il fenomeno, garantendo la conformità delle norme emanate e/o approvate all'articolo 10 della Costituzione, alle convenzioni internazionali e alla normativa europea;

          con il decreto-legge n. 133 del 2023, il Governo ha disposto un'ulteriore stretta in materia di immigrazione, ma anche queste misure, unitamente alle precedenti, non sembrano essere risolutive per contrastare efficacemente il fenomeno migratorio, mentre gli sbarchi proseguono incessantemente soprattutto a Lampedusa;

          alcuni dei provvedimenti contenuti nel decreto-legge n. 133 del 2023, come quelli previsti nei decreti-legge che lo hanno preceduto, sono quanto meno di dubbia costituzionalità quando non lo siano con evidenza, così come contrastano in molte parti con le convenzioni internazionali e la normativa europea, oltre a contenere previsioni di difficile realizzazione e formulate in modo non chiaro e confuso;

          infatti l'applicazione di queste norme spesso non supera l'esame di merito e di legittimità affidato alla magistratura;

          dall'esame anche limitato ad alcune norme decreto-legge n. 133 del 2023 si evidenziano vizi di costituzionalità;

          la previsione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), il quale stabilisce che «in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni» viola l'articolo 31 della Costituzione sulla protezione dell'infanzia, oltre che le convenzioni internazionali e le normative comunitarie, tanto più che l'articolo 7, comma 1, lettera c) prevede nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti, determinando così una inevitabile promiscuità tra minori e adulti in luoghi che diventeranno ancor più affollati ed invivibili;

          la previsione di cui all'articolo 5, comma 1 lettera b), il quale stabilisce un termine di impugnazione, pari a 5 giorni, degli atti rivolti ad accertamenti volti all'individuazione dell'età, contrasta con i principi costituzionali costituzionalmente garantiti delle garanzie processuali;

          la richiamata previsione dell'articolo 7, comma 1, lettera c), aumentando l'affollamento delle strutture a cui si riferisce, pone con tutta evidenza coloro che vi saranno ospitati ad un serio rischio sanitario, ponendosi in contrasto con il diritto alla salute di cui all'articolo 32 della Costituzione;

          il supporto delle forze armate previsto dall'articolo 9 decreto-legge n. 133 del 2023 unitamente alla previsione contenuta nel decreto-legge n. 124 del 2023 della realizzazione dei Centri di permanenza dei rimpatri quali opere destinate alla difesa ed alla sicurezza nazionale, non solo preoccupa per la visione di "militarizzazione" della gestione dei flussi migratori, ma solleva anche seri dubbi di costituzionalità relativamente all'utilizzo improprio rispetto alle funzioni e ai compiti delle nostre forze armate.

          In ragione di tutto quanto illustrato, delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'A.S. 951.

QP2

Zampa, Malpezzi, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Respinta (*)

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge A.S. 951, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

     premesso che:

     sussistono anzitutto, con riferimento all'intero decreto-legge, profili di evidente violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, a causa del difetto del requisito della "straordinaria necessità" dei presupposti per la sua adozione;

          si è in presenza dell'ennesimo decreto-legge e si assiste all'ennesima compressione dei tempi concessi al Parlamento per l'esame e la conversione dei decreti-legge: basti pensare che l'esame del provvedimento è iniziato in 1ª Commissione il 29 novembre 2023, alle ore 11,10 e il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 13.00 dello stesso giorno, rendendo ancora una volta evidente la mortificazione dei tempi del dibattito e, di conseguenza, la lesione della dignità del Parlamento;

     considerato che:

     particolarmente problematico è il Capo II del provvedimento in esame laddove vengono introdotte alcune previsioni relative alla possibilità di accogliere, in via provvisoria, i minori ultrasedicenni nelle strutture di prima accoglienza ed accoglienza straordinaria per adulti, disposizioni che creano grave allarme sotto il profilo della promiscuità che verrebbe inevitabilmente a crearsi tra adulti e minori, con possibili conseguenze anche sotto il profilo della sicurezza del minore, non essendo tali centri attrezzati a garantire l'accesso dei minori a taluni diritti fondamentali come il primo colloquio, o l'accesso ad una assistenza psicologica adeguata alla loro condizione di vulnerabilità;

          una scelta che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri, in palese violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle numerose norme internazionali ed europee che tutelano i minori;

          né è sufficiente a tal proposito richiamare l'articolo 24, paragrafo 2 della direttiva 2013/33/UE che prevede la possibilità di alloggiare i minorenni non accompagnati che abbiano compiuto i sedici anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti, ma solo «se è nel loro interesse superiore», ad esempio per non venire separato da un legame con un adulto di riferimento, interesse superiore del minore che non è mai preso in considerazione nel decreto in esame;

          è bene ricordare che la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 e in vigore a tutt'oggi in 193 Stati, prevede la collocazione dei minori di età, privi di ambiente familiare, in adeguati istituti a loro dedicati e non opera alcuna distinzione nei confronti di chiunque abbia un'età inferiore ai diciotto anni, ma riconosce il diritto di ciascun minore a vivere e ad essere protetto e accolto come tale, difeso dai rischi di abusi, sostenuto nel proprio sviluppo, senza condizioni né differenziazioni in base alla nazionalità, al sesso, né alla disponibilità di documenti di riconoscimento;

          le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame appaiono pertanto lesive sia dell'articolo 10 della Costituzione, laddove prevede che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali, sia dell'articolo 117, comma primo, della Costituzione, laddove prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

          altrettanto grave è la procedura introdotta dall'articolo 5 del provvedimento in esame che prevede che, "in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza" possa disporre "lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età", così derogando alle disposizioni dell'accordo stipulato in sede di Conferenza unificata che ha stabilito il protocollo multidisciplinare per la determinazione dei trattamenti da tenere nei confronti dei minori stranieri non accompagnati; né è riscontrabile alcun criterio di urgenza atto a giustificare l'uso di un decreto-legge per introdurre novità legislative in merito all'accertamento della minore età;

          la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati - che viene di fatto smantellata - declina la convenzione Onu sui diritti dell'infanzia che l'Italia ha sottoscritto e recepito;

          in sede di esame alla Camera dei deputati, il testo è stato - per quanto difficile a credersi - ulteriormente peggiorato: è stato esteso da trenta a quarantacinque giorni il tempo massimo di permanenza dei minori nelle strutture governative di prima accoglienza a loro destinate e si prevede che ove i CAS minori non risultino disponibili, il prefetto disponga l'accoglienza dei minori nei centri governativi ordinari e straordinari di accoglienza sostanzialmente riservati agli adulti, ma in una "sezione" appositamente dedicata ai minori;

          la disposizione limita la possibilità di accoglienza in tali centri ai minorenni di età almeno pari a sedici anni e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. Durante l'esame alla Camera dei deputati è stata aggiunta la possibilità di una proroga per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni;

          tali disposizioni contrastano con i criteri previsti dal parere del Consiglio Superiore della Sanità del 2009 e dalle raccomandazioni dell'UNHCR del 2014, atti che incorporano alcuni principi fondamentali volti a garantire il rispetto dei diritti dei minori nel caso in cui la valutazione dell'età sia sottoposta ad accertamenti tramite procedure mediche;

          nel marzo del 2014, inoltre, l'UNHCR ha pubblicato un documento relativo all'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati dal quale si evince l'orientamento prevalente in merito al fatto che la valutazione sanitaria dell'età, gli esami medici necessari e in particolare quelli radiologici, siano ammessi solo come extrema ratio, evitando di ricorrere ad automatismi che porterebbero alla lesione di una pluralità di diritti costituzionalmente garantiti;

          tali previsioni derogatorie, oltre ad essere inutilmente coercitive nei confronti dei minori non accompagnati, finiscono per introdurre una differenza immotivata anche sulla metodologia utilizzata per determinare l'età del minore in relazione al momento in cui è giunto in Italia (se ad esempio con arrivi consistenti, multipli e ravvicinati oppure no) che sembrano violare in modo palese il principio di ragionevolezza come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, prevedendosi procedimenti e standard diversi per conseguire il medesimo obiettivo, ovvero condurre in modo rigoroso l'accertamento dell'età;

          va infine segnalato che l'articolo 4, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame prevede la decadenza della domanda di asilo qualora il migrante non si presenti presso l'ufficio di polizia per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, anche qualora questa sia già stata espressa in precedenza;

          tale disposizione, che finisce per complicare ulteriormente i meccanismi per avanzare domanda di protezione internazionale, sembra costituire un vulnus alla reale esigibilità di un diritto universalmente riconosciuto, così come l'assenza di termini temporali certi entro i quali doversi presentare, e di una previsione in merito al fatto che l'eventuale ritardo sia dovuto a motivi di forza maggiore, sembrano profilare un'ulteriore violazione dell'articolo 10, comma terzo, della Costituzione,

          delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'A.S. 951.

QP3

Enrico Borghi, Scalfarotto, Sbrollini, Musolino

Respinta (*)

Il Senato,

     premesso che:

          è all'esame dell'Aula la conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

          l'introduzione di alcune previsioni relative alla possibilità di accogliere, in via provvisoria, i minori ultrasedicenni nelle strutture di prima accoglienza ed accoglienza straordinaria per adulti, creano grave allarme sotto il profilo della promiscuità che verrebbe inevitabilmente a crearsi tra adulti e minori, con possibili conseguenze anche sotto il profilo della sicurezza del minore, non essendo tali centri attrezzati a garantire l'accesso dei minori a taluni diritti fondamentali come il primo colloquio, o l'accesso ad una assistenza psicologica adeguata alla loro condizione di vulnerabilità;

          non è sufficiente a tal proposito richiamare l'articolo 24, paragrafo 2 della Direttiva 2013/33/UE che prevede la possibilità di alloggiare i minorenni non accompagnati che abbiano compiuto i 16 anni in centri di accoglienza per adulti richiedenti, ma solo «se è nel loro interesse superiore», ad esempio per non venire separato da un legame con un adulto di riferimento, interesse superiore del minore che non è mai preso in considerazione nel decreto in esame;

          è bene ricordare che la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176 e in vigore a tutt'oggi in 193 Stati, prevede la collocazione dei minori di età, privi di ambiente familiare, in adeguati istituti a loro dedicati e non opera alcuna distinzione nei confronti di chiunque abbia un'età inferiore ai diciotto anni, ma riconosce il diritto di ciascun minore a vivere e ad essere protetto e accolto come tale, difeso dai rischi di abusi, sostenuto nel proprio sviluppo, senza condizioni né differenziazioni in base alla nazionalità, al sesso, né alla disponibilità di documenti di riconoscimento;

          le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame appaiono pertanto lesive sia dell'articolo 10 della Costituzione, laddove prevede che la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali, sia dell'articolo 117, comma primo, della Costituzione, laddove prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

          altrettanto grave è la procedura introdotta dal provvedimento in esame che prevede che, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza - in deroga alle disposizioni di carattere generale previste dal comma 6 dell'articolo 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 - possa disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, così derogando le disposizioni dell'accordo stipulato in sede di Conferenza unificata che ha stabilito il protocollo multidisciplinare per la determinazione dei trattamenti da tenere nei confronti dei minori stranieri non accompagnati; né è riscontrabile alcun criterio di urgenza atto a giustificare l'uso di un decreto-legge per introdurre novità legislative in merito all'accertamento della minore età;

          tali disposizioni contrastano inoltre con i criteri previsti dal parere del Consiglio Superiore della Sanità del 2009 e dalle raccomandazioni dell'UNHCR del 2014, atti che incorporano alcuni principi fondamentali volti a garantire il rispetto dei diritti dei minori nel caso in cui la valutazione dell'età sia sottoposta ad accertamenti tramite procedure mediche;

          nel marzo del 2014, inoltre, l'UNHCR ha pubblicato un documento relativo all'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati dal quale si evince l'orientamento prevalente in merito al fatto che la valutazione sanitaria dell'età, gli esami medici necessari e in particolare quelli radiologici, siano ammessi solo come extrema ratio, evitando di ricorrere ad automatismi che porterebbero alla lesione di una pluralità di diritti costituzionalmente garantiti;

          tali previsioni derogatorie, oltre ad essere inutilmente coercitive nei confronti dei minori non accompagnati, finiscono per introdurre una differenza immotivata anche sulla metodologia utilizzata per determinare l'età del minore in relazione al momento in cui è giunto in Italia (se ad esempio con arrivi consistenti, multipli e ravvicinati oppure no) che sembrano violare in modo palese il principio di ragionevolezza come elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, prevedendosi procedimenti e standard diversi per conseguire il medesimo obiettivo, ovvero condurre in modo rigoroso l'accertamento dell'età;

          la decadenza della domanda di asilo qualora il migrante non si presenti presso l'ufficio di polizia per la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, anche qualora questa sia già stata espressa in precedenza, finisce per complicare ulteriormente i meccanismi per avanzare domanda di protezione internazionale, sembra costituire un vulnus alla reale esigibilità di un diritto universalmente riconosciuto, così come l'assenza di termini temporali certi entro i quali doversi presentare, e di una previsione in merito al fatto che l'eventuale ritardo sia dovuto a motivi di forza maggiore, sembrano profilare un'ulteriore violazione dell'articolo 10, comma terzo, della Costituzione;

          il ricorso spregiudicato del Governo alla decretazione d'urgenza risulta comprimere il calendario dei lavori con un'intensità senza precedenti, trasformando uno strumento "straordinario" in un vero e proprio mezzo di legislazione ordinaria;

          tale circostanza risulta tanto più aggravata ove accompagnata - come in questo caso - dalla "blindatura" del provvedimento in seconda lettura, consentendo solo a metà (alternata) del Parlamento di esercitare una funzione - quella legislativa - che l'articolo 70 della Costituzione attribuisce "collettivamente" alle due Camere;

          il difetto dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del decreto-legge oggi in conversione appare evidente sia alla luce del fenomeno affrontato (quello migratorio, di cui l'Italia è oggetto da circa trent'anni), sia per il fatto che già in precedenza il Governo si era detto obbligato ad ricorrere allo strumento di cui all'articolo 77 della Costituzione;

     delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 951.

________________

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

All'articolo 1 è premesso il seguente:

« Art. 01. - (Disposizioni in materia di ingresso nel territorio dello Stato) - 1. All'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale" sono inserite le seguenti: ", per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale," ».

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), le parole: « e 16, del » sono sostituite dalle seguenti: « e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al » e le parole: « n. 159. » sono sostituite dalle seguenti: « n. 159 »;

al numero 3), le parole: « Nei confronti » sono sostituite dalle seguenti: « 10. Nei confronti » e le parole: « e si applicano » sono sostituite dalle seguenti: « ; si applicano »;

alla lettera b), le parole: « e 16, del » sono sostituite dalle seguenti: « e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al » e le parole: « n. 159. » sono sostituite dalle seguenti: « n. 159 »;

alla lettera c):

al numero 1), le parole: « , è aggiunto infine il seguente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », le parole: « Titolo VIII del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « titolo VIII del libro primo del codice penale » e dopo le parole: « quinto e sesto periodo » sono inserite le seguenti: « del presente comma »;

al numero 2), le parole: « e all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « del presente articolo e all'articolo » e le parole: « primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo, »;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« d-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: "può ordinare" sono sostituite dalla seguente: "ordina" »;

al comma 2, le parole: « Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo", all'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), le parole » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: » e dopo le parole: « dalle seguenti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « : »;

al comma 3, le parole: « primo periodo. » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo »;

al comma 4:

alla lettera a), le parole: « dei cittadini stranieri » sono sostituite dalle seguenti: « degli stranieri »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: "entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni" »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il giudice, nel pronunciare nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un reato non colposo, quando ritiene di dover irrogare la pena della reclusione entro il limite di tre anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, nel rispetto dei criteri indicati ai commi 4 e 5 del presente articolo, può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo corrispondente al doppio della pena irrogata.

3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, l'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

b) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: "commi 11 e 12" sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 11 e 12".

4-ter. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parole: "entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni" ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « per il posto rispettivamente » sono sostituite dalle seguenti: « , per il posto, rispettivamente, »;

al comma 4, al primo periodo, la parola: « annua » è soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: « dall'anno 2024 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - (Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) - 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame";

b) all'articolo 35, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il questore, eseguita l'espulsione nei casi di cui all'articolo 28-bis, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 28-ter, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera e), ne dà comunicazione alle Commissioni territoriali, che tempestivamente la trasmettono al giudice ai fini di cui all'articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo";

c) all'articolo 35-bis:

1) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo";

2) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

"17-bis. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, la comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-bis".

2. Al comma 1 dell'articolo 130-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "al difensore non è liquidato alcun compenso" sono sostituite dalle seguenti: "il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio" ».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 3-bis, la parola: « presenta » è sostituita dalla seguente: « presenti »;

alla lettera b), le parole: « al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 2, al primo periodo » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , al secondo periodo, le parole: "la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento" sono sostituite dalle seguenti: "il procedimento è estinto" e, al terzo periodo, le parole: "successivamente alla dichiarazione di estinzione" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente all'estinzione" »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) all'articolo 28-ter, il comma 1-bis è abrogato »;

alla rubrica, dopo le parole: « di presentazione » sono inserite le seguenti: « e di manifesta infondatezza ».

All'articolo 5:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) all'articolo 19:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque";

1.2) al secondo periodo, dopo le parole: "è situata la struttura," sono inserite le seguenti: "secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entità degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci," e le parole: "anche in convenzione con gli enti locali" sono soppresse;

1.3) al terzo periodo, le parole: "in coerenza con la normativa regionale" sono sostituite dalle seguenti: "in attuazione della vigente normativa";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-bis ed è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati";

3) al comma 3, primo periodo, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 3-bis";

4) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore a quattordici anni ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio" »;

alla lettera b), numero 3):

al capoverso 6-bis, le parole: « dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante il Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, » sono sostituite dalle seguenti: « dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, »;

al capoverso 6-ter:

al primo periodo, le parole: « presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « presso il tribunale per i minorenni, »;

al terzo periodo, le parole: « presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie » sono sostituite dalle seguenti: « presso il tribunale per i minorenni »;

al quinto periodo, le parole: « tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni » sono sostituite dalle seguenti: « tribunale per i minorenni » e la parola: « notifica » è sostituita dalla seguente: « notificazione ».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 32 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;

al capoverso 1-bis.1, secondo periodo, le parole: « periodo, consegue » sono sostituite dalle seguenti: « periodo consegue ».

All'articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a), la parola: « prefettura » è sostituita dalle seguenti: « prefettura-ufficio territoriale del Governo »;

alla lettera b), le parole: « le parole "in stato di gravidanza" sono soppresse » sono sostituite dalle seguenti: « dopo le parole: "le donne" sono inserite le seguenti: ", con priorità per quelle" »;

la lettera c) è soppressa;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: "in stato di gravidanza" sono soppresse ».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: « n. 142 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al transito di migranti nei comuni di frontiera situati presso il confine con altri Stati europei »;

al comma 2, le parole: « al comma 1, è » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 è » e dopo le parole: « all'articolo 50 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al »;

al comma 3, dopo le parole: « nelle strutture di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « e delle presenze di migranti in transito riscontrate nel territorio dei comuni di frontiera »;

al comma 4, le parole: « pari a euro » sono sostituite dalle seguenti: « di euro » e le parole: « e a euro » sono sostituite dalle seguenti: « e di euro ».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

« Art. 9-bis. - (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia) - 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle seguenti: "trentadue anni".

2. Al fine di dare immediata attuazione alla disposizione di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento, i bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico di Polizia, indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono prevedere, quale requisito per la partecipazione, il limite di età non superiore a trentadue anni.

Art. 9-ter. - (Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e arruolamento di contingenti aggiuntivi) - 1. Al fine di consentire il mantenimento di adeguati livelli operativi e un'opportuna flessibilità organizzativa per far fronte al costante coinvolgimento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera nelle attività connesse al fenomeno migratorio e in ragione dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, all'articolo 2217 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nuovamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028".

2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzato, per l'anno 2024, l'arruolamento di un contingente aggiuntivo fino a 200 volontari in ferma prefissata quadriennale e, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100 volontari in ferma prefissata triennale, nei limiti della dotazione organica definita dall'articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e degli oneri determinati dall'articolo 585 del medesimo codice ».

All'articolo 10:

al comma 1, alinea, le parole: « all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981. n. 121 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di sicurezza nazionale, anche in relazione ai maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 2,147 milioni di euro »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,147 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 2,147 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

All'articolo 11:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « afflusso migratorio » sono inserite le seguenti: « e all'accresciuta necessità di presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto altresì della crisi mediorientale » e le parole: « di potenziamento » sono sostituite dalle seguenti: « , per il potenziamento » ;

alla lettera a), le parole: « 3.750 migliaia di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 3,75 milioni di euro », le parole: « alla criminalità organizzata e al terrorismo » sono sostituite dalle seguenti: « della criminalità organizzata e del terrorismo » e le parole: « per il settore » sono sostituite dalle seguenti: « per i settori »;

alla lettera b), le parole: « 1.250 migliaia di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1,25 milioni di euro » e le parole: « per l'acquisto e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel settore dei dispositivi di protezione individuale, dell'innovazione tecnologica » sono sostituite dalle seguenti: « , in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per interventi di acquisto e di potenziamento nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica »;

al comma 2, le parole: « allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento » sono sostituite dalle seguenti: « allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è abrogato »;

al comma 3, le parole: « nel settore » sono sostituite dalle seguenti: « nei settori » e le parole: « e di innovazione » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'innovazione »;

al comma 4, le parole: « 2024, e 2025, si provvede quanto » sono sostituite dalle seguenti: « 2024 e 2025, si provvede, quanto », le parole: « dei fondi speciali di parte corrente iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « del fondo speciale di parte corrente iscritto », dopo le parole: « del Ministero dell'economia e delle finanze », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « per l'anno 2023 », le parole: « e quanto a 5 milioni euro » sono sostituite dalle seguenti: « e, quanto a 5 milioni di euro » e le parole: « dei fondi speciali di conto capitale iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « del fondo speciale di conto capitale iscritto »;

al comma 5, le parole: « nel settore » sono sostituite dalle seguenti: « nei settori » e le parole: « e di innovazione » sono sostituite dalle seguenti: « e dell'innovazione »;

al comma 6, le parole: « dei fondi speciali di parte corrente iscritti » sono sostituite dalle seguenti: « del fondo speciale di parte corrente iscritto » e dopo le parole: « del Ministero dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2023 ».

ARTICOLI DA 01 A 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE IRREGOLARE

Articolo 01.

(Disposizioni in materia di ingresso nel territorio dello Stato)

1. All'articolo 4, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale » sono inserite le seguenti: « , per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale, ».

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) al comma 4, al secondo periodo, le parole « nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 » sono sostituite dalle seguenti « negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 »;

2) al comma 7, lettera b), le parole « al comma 9 », sono sostituite dalle seguenti « al comma 10 »;

3) il comma 10, è sostituito dal seguente: « 10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato dal Ministro dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione è disposta dal prefetto. Avverso il provvedimento del prefetto può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Si applica l'articolo 13, comma 3. »

b) all'articolo 9-bis, comma 6, secondo periodo, le parole « nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 » sono sostituite dalle seguenti: « negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 »;

c) all'articolo 13:

1) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Salvo quanto previsto all'articolo 235 del codice penale, quando lo straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al titolo VIII del libro primo del codice penale, l'espulsione è disposta ai sensi dell'articolo 200, quarto comma, dello stesso codice e del presente testo unico. Il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al magistrato di sorveglianza che ha disposto la misura. Si applicano le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del presente comma. »;

2) al comma 11, dopo le parole « al comma 1 » sono inserite le seguenti « del presente articolo e all'articolo 9, comma 10, primo periodo, »;

3) al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole « Nei casi di espulsione disposta ai sensi » sono inserite le seguenti: « dell'articolo 9, comma 10, nonché ai sensi »;

d) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole « non è stata disposta ai sensi dell'articolo » sono inserite le seguenti: « 9, comma 10, e dell'articolo »;

d-bis) all'articolo 15, comma 1, le parole: « può ordinare » sono sostituite dalla seguente: « ordina »;

e) all'articolo 17, al comma 1:

1) al primo periodo, le parole « è autorizzato » sono sostituite dalle seguenti « può essere autorizzato »;

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica, l'autorizzazione è rilasciata dal questore, anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del destinatario del provvedimento di allontanamento o del suo difensore. Avverso il diniego di autorizzazione può essere proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, al giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile entro trenta giorni dal deposito dell'opposizione. Nel corso delle indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari. ».

2. All'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: « ai sensi dell'articolo 13, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi degli articoli 9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1, ».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole « 9, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti « 9, comma 10, primo periodo ».

4. All'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dopo le parole « controversie in materia di » sono inserite le seguenti: « espulsione per gravi motivi di pubblica sicurezza degli stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché »;

b) al comma 1, dopo le parole « l'impugnazione del provvedimento di », sono inserite le seguenti « espulsione disposta dal prefetto per gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero di »;

b-bis) al comma 3, primo periodo, le parole: « entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro trenta giorni ».

4-bis. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Il giudice, nel pronunciare nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per un reato non colposo, quando ritiene di dover irrogare la pena della reclusione entro il limite di tre anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, nel rispetto dei criteri indicati ai commi 4 e 5 del presente articolo, può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo corrispondente al doppio della pena irrogata.

3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, l'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;

b) all'articolo 20-bis, comma 1, le parole: « commi 11 e 12 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3-bis, 11 e 12 ».

4-ter. Al comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, le parole: « entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro venti giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro quaranta giorni ».

Articolo 2.

(Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia)

1. Per potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso per l'Italia, possono essere destinate presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il predetto personale opera altresì secondo le linee di indirizzo del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo minimo e massimo di permanenza in sede è fissato rispettivamente in due e quattro anni.

2. Al personale del ruolo ispettori e a quello del ruolo sovrintendenti spetta il trattamento economico previsto dalla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per il posto, rispettivamente, di assistente amministrativo e di coadiutore. All'erogazione di detto trattamento provvede il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che, nelle more dell'istituzione dei posti di organico ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante.

3. Il trattamento economico previsto per il servizio prestato in Italia rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua a essere erogato dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 125.000 per l'anno 2023 e di euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 125.000 per l'anno 2023 e a euro 3,7 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Articolo 3.

(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Fuori dei casi di cui al comma 1, quando la domanda reiterata è presentata nella fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento dello straniero dal territorio nazionale, convalidato dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il questore, sulla base del parere del presidente della Commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), fermi restando i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi del predetto articolo 19, la Commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame »;

b) all'articolo 35, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il questore, eseguita l'espulsione nei casi di cui all'articolo 28-bis, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 28-ter, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera e), ne dà comunicazione alle Commissioni territoriali, che tempestivamente la trasmettono al giudice ai fini di cui all'articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo »;

c) all'articolo 35-bis:

1) il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, procede in conformità all'articolo 74 e provvede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Se non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, ne indica le ragioni nel decreto di cui al comma 13, primo periodo, del presente articolo »;

2) dopo il comma 17 è aggiunto il seguente:

« 17-bis. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Nello stesso modo procede quando è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione adottata dalla Commissione territoriale e perviene, prima dell'adozione del decreto decisorio di cui al comma 13, primo periodo, la comunicazione dell'avvenuta espulsione, di cui all'articolo 35, comma 2-bis ».

2. Al comma 1 dell'articolo 130-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « al difensore non è liquidato alcun compenso » sono sostituite dalle seguenti: « il difensore non ha diritto alla liquidazione del compenso e il giudice dell'impugnazione ne dà atto nel provvedimento decisorio ».

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di presentazione e di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato dei richiedenti dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Nel caso in cui lo straniero non si presenti presso l'ufficio di polizia territorialmente competente per la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato. ».

b) all'articolo 23-bis, comma 2, al primo periodo, le parole: « entro dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti « entro nove mesi », al secondo periodo, le parole: « la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « il procedimento è estinto » e, al terzo periodo, le parole: « successivamente alla dichiarazione di estinzione » sono sostituite dalle seguenti: « successivamente all'estinzione »;

b-bis) all'articolo 28-ter, il comma 1-bis è abrogato.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, la parola: « trenta » è sostituita dalla seguente: « quarantacinque »;

1.2) al secondo periodo, dopo le parole: « è situata la struttura, » sono inserite le seguenti: « secondo le esigenze del territorio medesimo, tenuto conto dell'entità degli arrivi alla frontiera ovvero dei rintracci, » e le parole: « anche in convenzione con gli enti locali » sono soppresse;

1.3) al terzo periodo, le parole: « in coerenza con la normativa regionale » sono sostituite dalle seguenti: « in attuazione della vigente normativa »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di cui ai commi 1 e 3-bis ed è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 416 del 1989, da riprogrammare annualmente, e del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati »;

3) al comma 3, primo periodo, le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2 e 3-bis »;

4) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Le strutture di cui al precedente periodo possono essere realizzate anche in convenzione con gli enti locali, con oneri a valere anche sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145. Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di cui al primo periodo sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore a quattordici anni ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui al comma 2 del presente articolo. In caso di momentanea indisponibilità delle strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, prorogabile al massimo di ulteriori sessanta giorni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente allo scopo destinate. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio »;

b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

« 3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-bis, il soggetto è condannato per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena può essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. »;

2) al comma 6, dopo le parole « L'accertamento socio-sanitario dell'età » sono inserite le seguenti: « è concluso entro sessanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e »;

3) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. L'accertamento socio-sanitario è effettuato dalle équipe multidisciplinari e multiprofessionali previste dal Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati, adottato con accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono costituite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nelle quarantotto ore successive. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per i minorenni entro 5 giorni dalla notificazione, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza. ».

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati)

1. All'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-bis.1. La verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di cui al comma 1-bis è demandata ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti di cui al primo periodo consegue la revoca del permesso di soggiorno e di ciò viene data notizia al pubblico ministero competente. ».

Capo III

MISURE IN MATERIA DI ACCOGLIENZA

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di accoglienza)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « In tali casi, tenuto conto delle esigenze di ordine pubblico e sicurezza connesse alla gestione dei flussi migratori, si può derogare ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalità attuative delle deroghe di cui al precedente periodo sono definite da una commissione tecnica, istituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata dal prefetto e composta da referenti della prefettura-ufficio territoriale del Governo, del comando provinciale dei Vigili del fuoco e dell'azienda sanitaria locale, competenti per territorio, nonché della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. »;

b) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: « le donne » sono inserite le seguenti: « , con priorità per quelle ».

1-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera h-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: « in stato di gravidanza » sono soppresse.

Articolo 8.

(Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti)

1. Al fine di supportare i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al transito di migranti nei comuni di frontiera situati presso il confine con altri Stati europei può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente fino al 31 dicembre 2025.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è consentito il ricorso alle procedure di affidamento diretto, anche in deroga all'articolo 50 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base di parametri relativi alla media degli ospiti accolti su base annua nelle strutture di cui al comma 1 e delle presenze di migranti in transito riscontrate nel territorio dei comuni di frontiera, gli ambiti territoriali per i quali si applica la disposizione di cui al comma 1 e gli importi da attribuire ai prefetti interessati dalle procedure previste dal medesimo comma, nel limite delle risorse finanziarie di cui al comma 4.

4. Agli oneri connessi alle attività di cui al comma 1, nella misura massima di euro 500.000,00 per l'anno 2023 e di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Capo IV

MISURE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI SICUREZZA E LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Articolo 9.

(Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza)

1. Al fine di rafforzare i dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 1023, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato sino al 31 dicembre 2023 di ulteriori 400 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.819.426, di cui 2.576.071 per l'anno 2023 ed euro 243.355 per l'anno 2024.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.576.071 per l'anno 2023 e a euro 243.355 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 9-bis.

(Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: « trenta anni » sono sostituite dalle seguenti: « trentadue anni ».

2. Al fine di dare immediata attuazione alla disposizione di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento, i bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico di Polizia, indetti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono prevedere, quale requisito per la partecipazione, il limite di età non superiore a trentadue anni.

Articolo 9-ter.

(Consistenze organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto e arruolamento di contingenti aggiuntivi)

1. Al fine di consentire il mantenimento di adeguati livelli operativi e un'opportuna flessibilità organizzativa per far fronte al costante coinvolgimento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera nelle attività connesse al fenomeno migratorio e in ragione dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, all'articolo 2217 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nuovamente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 ».

2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzato, per l'anno 2024, l'arruolamento di un contingente aggiuntivo fino a 200 volontari in ferma prefissata quadriennale e, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di un contingente aggiuntivo fino a 100 volontari in ferma prefissata triennale, nei limiti della dotazione organica definita dall'articolo 815 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e degli oneri determinati dall'articolo 585 del medesimo codice.

Articolo 10.

(Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 15 milioni di euro, come di seguito specificato:

a) Polizia di Stato 5,7 milioni di euro;

b) Arma dei Carabinieri 5,7 milioni di euro;

c) Corpo della Guardia di finanza 2,85 milioni di euro;

d) Polizia penitenziaria 0,75 milioni di euro.

1-bis. Per l'anno 2023, al fine di garantire le esigenze di sicurezza nazionale, anche in relazione ai maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 2,147 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,147 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 2,147 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 11.

(Misure per il potenziamento e per il finanziamento di interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio e all'accresciuta necessità di presidiare obiettivi sensibili, tenuto conto altresì della crisi mediorientale, nei settori motorizzazione, armamento, manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, nonché di quelli del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica, in favore del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, da destinare:

a) quanto a 3,75 milioni di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, alla Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dell'armamento speciale per il contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi per i settori motorizzazione, armamento, di acquisto e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture;

b) quanto a 1,25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per interventi di acquisto e di potenziamento nei settori dei dispositivi di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2-bis. Il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è abrogato.

3. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nei settori dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e dell'innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari complessivamente a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

5. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di finanza, anche alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al potenziamento e al finanziamento di interventi diretti all'ammodernamento, al supporto logistico, all'acquisto di beni e servizi nei settori dell'equipaggiamento, dell'armamento, degli strumenti telematici e dell'innovazione tecnologica, nonché all'acquisto, alla manutenzione e all'adattamento di mezzi, infrastrutture e impianti.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

01.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Sopprimere l'articolo

1.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

         «0a) all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: "di soggiorno per motivi di lavoro", sono aggiunte le seguenti: "per motivi di studio, per motivi di ricongiungimento familiare".»

1.3

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il prefetto dispone il provvedimento amministrativo di espulsione allorché costui costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la pubblica sicurezza, sulla base degli elementi indicati nel comma 4 e nel comma 11 e mai per motivi economici».

1.4

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere in fine i seguenti periodi: «Il magistrato si pronuncia sulla richiesta quando lo straniero è ancora detenuto o internato in un istituto penitenziario e mancano meno di tre mesi dalla fine dell'esecuzione della pena detentiva. Il Magistrato si pronuncia sentito lo straniero e il suo difensore, con l'ausilio di un interprete se non conosce la lingua italiana, e adotta un decreto scritto e motivato con cui autorizza l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione se persiste la pericolosità sociale dello straniero, se è stata accertata la sua identità e nazionalità, se non sussistono e i divieti di espulsione previsti nell'articolo 19. Lo straniero al quale non sia stata revocata la misura di sicurezza dell'espulsione non può essere ammesso a misure alternative alla detenzione prima della pronuncia del magistrato di sorveglianza e dopo il provvedimento che autorizza l'esecuzione dell'espulsione, lo straniero sottoposto alla misura di sicurezza dell'espulsione. Qualora sussistano gli impedimenti temporanei indicati nell'articolo 14, comma 1 il magistrato di sorveglianza insieme con l'accoglimento della domanda del questore dispone che al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario lo straniero sia trattenuto in un centro di permanenza per il rimpatrio per almeno tre mesi e in tal caso si applica l'articolo 14, comma 5.»

1.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, dopo lettera d), aggiungere la seguente:

          «d-bis) all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: "dispone che lo straniero", aggiungere la parola: "maggiorenne"»

1.6

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

          «e-bis) All'articolo 29, comma 1, lettera d) punto 1-bis) dopo le parole: "al rilascio delle certificazioni," sono aggiunte le seguenti: "da considerarsi a tutti gli effetti certificazioni originali".»

G1.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;

          ad oggi sono diversi i provvedimenti - quattro decreti legge - adottati e annunciati (come l'intesa con il Governo Albanese) dal Governo Meloni per fronteggiare la crisi emigratoria;

          si ricorda che i dati forniti dal Ministero dell'interno con riguardo agli ingressi irregolari in Italia per l'anno in corso, al 13 novembre, risultano essere 147 mila persone a fronte delle 91 mila del 2022 e delle 57 mila del 2021, a fronte di ciò non risulta che siano stati assicurati alle patrie galere nessun trafficante, nonostante l'impegno della Premier, sbandierato ai quattro venti, di una caccia spietata lungo tutto il globo terraqueo contro gli scafisti;

          già l'Alto Commissario per i rifugiati, Filippo Grandi, in più occasioni ha dichiarato che il numero di persone costrette a migrare è superiore ai 70 milioni e, di questi, 8 su 10 sono accolti da Paesi in via di sviluppo. Ritiene quindi che non ci sia una crisi relativa al numero dei migranti, bensì una crisi culturale, alimentata, tra l'altro, dal Governo italiano che punta sulla narrativa del "nemico alle porte" e del "rischio di sostituzione etnica";

          le norme dell'articolo 1, in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

          le norme del decreto, peggiorano sensibilmente l'istituto del ricongiungimento familiare serve a consentire ai migranti che si sono stabilizzati in Italia di riunirsi alla propria famiglia, aggiungendo alla raggiunta stabilizzazione economica anche la stabilizzazione affettiva e sociale, che rappresenta una garanzia di sicurezza anche per il Paese ospitante;

          addirittura, si stabilisce che in assenza di posti nelle strutture appositamente dedicate a minori il sedicenne possa essere collocato nelle strutture dedicate agli adulti, con evidenti rischi di promiscuità, di sicurezza e con pesanti riflessi sulla salute mentale dei giovani migranti, che indubbiamente per quanto hanno visto e vissuto durante il viaggio sono da considerare soggetti vulnerabili;

          secondo gli ultimi dati comunicati dal Ministro dell'interno sono presenti sul nostro territorio 23.500 minori stranieri non accompagnati a fronte di 6.150 posti disponibili nel sistema accoglienza integrazione (SAI),

     impegna il Governo:

     ad ampliare i posti del sistema SAI e a evitare la detenzione per reati e illeciti amministrativi;

          ad avviare, in sede europea, iniziative atte ad ottenere regole eque di re-distribuzione dei migranti, per cambiare il Regolamento di Dublino.

G1.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;

          la vicenda del naufragio di Steccato di Cutro è l'emblema del fallimento dell'accordo concluso dall'Unione europea con la Turchia. L'imbarcazione naufragata, infatti, era partita proprio dalla Turchia che, nonostante l'ingente quantità di denaro riscossa dall'Unione europea, non è riuscita a contenere le partenze dei migranti;

          le norme dell'articolo 1, in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

          il nuovo decreto inquadra il fenomeno migratorio secondo l'ottica di un'emergenza di ordine pubblico negando le ragioni di fondo legate anche ai bisogni delle persone coinvolte alla ricerca di opportunità di promozione della propria situazione, non solo economica e sociale;

          il Rapporto sull'economia dell'immigrazione 2023 che la Fondazione Moressa ha recentemente presentato alla Camera, sottolinea come i 2,4 milioni di lavoratori immigrati presenti sul territorio nazionale produrranno circa il 9 per cento del prodotto interno lordo nel 2023 e che la previsione di aumento di ingressi tra il 2023 e il 2026 sia insufficiente rispetto al fabbisogno di manodopera;

          inoltre, osserva che gli stranieri in Italia sono circa 5 milioni e la loro età media è di 35 anni, rispetto ai 47 di quella italiana;

          infine, sottolinea che il lavoro degli imprenditori immigrati risulta positivo anche per l'impatto fiscale, in quanto gli immigrati hanno versato nell'ultimo anno 9,6 miliardi di euro di IRPEF;

          tali dati meriterebbero la centralità nel dibattito parlamentare, dimostrano come la produzione normativa del Governo in materia di immigrazione dovrebbe essere rivolta a favorire la regolarizzazione degli stranieri e, in determinate situazioni e a condizioni rigorose anche la regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio del nostro Paese,

     impegna il Governo:

     a favorire anche attraverso le opportune iniziative legislative la regolarizzazione gli stranieri già presenti sul territorio del nostro Paese;

          a favorire la modifica della legge sulla cittadinanza, affinché si tenga realmente conto di quanti da anni lavorano e studiano nel nostro Paese.

G1.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;

          la vicenda del naufragio di Steccato di Cutro è l'emblema del fallimento dell'accordo concluso dall'Unione europea con la Turchia. L'imbarcazione naufragata, infatti, era partita proprio dalla Turchia che, nonostante l'ingente quantità di denaro riscossa dall'Unione europea, non è riuscita a contenere le partenze dei migranti;

          le norme dell'articolo 1, in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

          il decreto in esame inquadra il fenomeno migratorio secondo l'ottica di un'emergenza di ordine pubblico negando le ragioni di fondo legate anche ai bisogni delle persone coinvolte alla ricerca di opportunità di promozione della propria situazione, non solo economica e sociale;

          il Rapporto sull'economia dell'immigrazione 2023 che la Fondazione Moressa ha recentemente presentato alla Camera, sottolinea come i 2,4 milioni di lavoratori immigrati presenti sul territorio nazionale producono il 9 per cento del prodotto interno lordo nel 2023 e come la previsione di aumento di ingressi tra il 2023 e il 2026 sia insufficiente rispetto al fabbisogno di manodopera;

          osserva gli stranieri in Italia sono circa 5 milioni e la loro età media è di 35 anni, rispetto ai 47 di quella italiana;

          ricorda che gli stranieri occupati, prevalentemente in lavori manuali, sono 2,4 milioni, principalmente nel settore dell'agricoltura e dell'edilizia;

          sottolinea che il lavoro degli imprenditori immigrati risulta positivo anche per l'impatto fiscale, in quanto gli immigrati hanno versato 9,6 miliardi di euro di IRPEF;

          tali dati meriterebbero la centralità nel dibattito parlamentare, dimostrano come la produzione normativa del Governo in materia di immigrazione dovrebbe essere rivolta a favorire la regolarizzazione degli stranieri e, in determinate situazioni e a condizioni rigorose anche la regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio del nostro Paese,

     impegna il Governo:

     a valutare l'opportunità di favorire un processo legislativo che riforma la legge sulla cittadinanza (Ius soli) mettendola al passo con i tempi e che sia rispondente alla domanda di appartenenza delle nuove generazioni come già accade in molti altri Paesi europei per rispondere alla domanda di appartenenza da parte di bambini e giovani che sono nati in Italia e/o arrivati da piccoli e qui cresciuti. Minori che di fatto si sentono italiani ma formalmente non lo sono, e che per questo motivo non possono partecipare pienamente e attivamente alla vita sociale, e in prospettiva futura anche politica ed economica, del Paese.

G1.4

Scalfarotto, Musolino

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     Il provvedimento in esame introduce norme che, nelle intenzioni del governo, dovrebbero essere volte a dare maggiore garanzia di efficacia alla esecuzione dei provvedimenti di espulsione e ai controlli, ma sempre in un'ottica emergenziale;

          l'Italia è tra i pochi Paesi europei a non essere dotato di una organica normativa in materia di asilo, in quanto si continua ad adottare un approccio emergenziale a fronte di un fenomeno strutturale, costante e che colpisce regolarmente il nostro Paese per via della sua posizione geografica e dei numerosi accessi via mare;

          nell'intento di produrre norme che garantiscano, nella situazione di emergenza, una gestione più o meno efficace del sistema di identificazione, accoglienza e protezione o espulsione dei migranti, si rischia, direttamente o indirettamente di comprimerne i diritti loro garantiti dalle norme nazionali, comunitarie e internazionali;

          tale eventualità si concretizza certamente nel comma 17-bis, introdotto dal decreto oggetto di conversione, all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il quale prevede che, quando il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di una decisione adottata dalla Commissione territoriale, ex art. 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

          tale previsione, tra l'altro aperta a molteplici e differenti interpretazioni applicative, rischia di scoraggiare il patrocinio da parte dei professionisti, con il risultato di produrre una carenza di legali che seguano i molteplici casi di richiesta di protezione internazionale e, conseguentemente, un'ingiustificata ed illegittima compressione dei diritti dei migranti;

          ancora più critica risulta la modifica introdotta all'articolo 130-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2022, n. 115, la quale prevede che, quando l'impugnazione sia dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto ad alcun compenso, pur avendo predisposto gli atti del ricorso;

          risulta evidente che l'impugnazione di un provvedimento rientra nell'esercizio dei diritti del migrante e la previsione legislativa che disponga che il legale che ha esercitato la difesa, non abbia diritto al proprio onorario, oltre a scoraggiare i professionisti ad assumere la difesa di migranti nell'ambito di una richiesta di protezione internazionale, potrebbe apparire passibile di censura costituzionale;

          relativamente ad un precedente articolo del medesimo DPR 30 maggio 2022, n. 115, che prevedeva che, in particolari, casi gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico, fossero decurtati della metà, la Corte Costituzionale si è già espressa dichiarandone la parziale l'incostituzionalità,

     impegna il governo:

    a verificare l'impatto delle disposizioni di cui in premessa e a emanare norme, anche di natura correttiva, che garantiscano tanto il pieno diritto alla difesa, quanto il diritto del professionista a vedersi riconosciuto il proprio onorario, anche al fine scongiurare possibili censure da parte della Consulta.

G1.5

Fregolent, Musolino

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     il provvedimento in esame reca, tra le altre, disposizioni per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno, investendo le prefetture di compiti importanti per la gestione dell'immigrazione e per l'accoglienza;

          il ministero dell'interno, in particolare per il tramite proprio delle prefetture, è altresì investito di diverse funzioni relative alla certificazione antimafia, anche per tipologie di aziende con un relativo impatto sul tessuto economico del paese;

          un esempio di questo impegno è quello previsto dalla normativa sulla certificazione antimafia relativa alle aziende agricole che ricevono finanziamenti anche esigui da parte dello Stato o dell'Unione europea;

          in generale, il Codice delle leggi antimafia (d.lgs. 6 novembre 2011, n. 159) dispone correttamente che le pubbliche amministrazioni sono tenute alla verifica della relativa documentazione precisando però anche i casi in cui tale documentazione non deve essere richiesta e, tra questi, la norma in vigore fino al 18 novembre 2017 ha incluso "i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro";

          successivamente, la legge 17 ottobre 2017, n. 161 ha introdotto una disposizione per la quale la documentazione antimafia di cui all'articolo 83 e l'informativa antimafia di cui all'articolo 91 del Codice antimafia fossero sempre necessarie in caso di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che usufruiscono di contributi per la politica agricola comune (PAC) a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei;

          questa norma non solo ha rischiato di bloccare l'erogazione dei fondi della PAC, ma ha determinando anche un aumento degli adempimenti per le aziende in fase di presentazione delle domande, e soprattutto un aumento degli adempimenti in fase di istruttoria per le pubbliche amministrazioni, tra le quali appunto le prefetture;

          già con la legge di conversione del dl 148/2017, entrata in vigore solo 17 giorni dopo, il 6 dicembre, il legislatore ha iniziato a introdurre modifiche, deroghe e proroghe di questa disposizione introducendo, in questo caso, una soglia di finanziamento minimo pari a 5.000 euro per i terreni agricoli;

          la legge di bilancio per il 2018 oltre a precisare che le disposizioni per i terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017, ha anche disposto una proroga al 31 dicembre 2018 dell'esonero, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro;

          detta proroga è stata ripetutamente rinnovata di anno in anno fino a quella al 31 dicembre 2021 e infine, con la legge di conversione del DL 152/2021 si è finalmente stabilizzata la soglia a 25.000 euro come livello minimo di finanziamento europeo;

          questo ripetuto susseguirsi di proroghe, deroghe e modifiche delle soglie è certamente un indizio di quanto la norma sia controversa e di dubbia efficacia, ma soprattutto ha generato incertezza, non ha risolto l'aggravio in termini di risorse impiegate e tempo perso per le amministrazioni coinvolte e crea un grave danno alle aziende non solo per il peso burocratico, ma anche perché la normativa prevede che a seguito della richiesta di certificazione o di informativa da parte del soggetto istruttore debbano decorrere 30 giorni prima di poter procedere alla liquidazione o alla autorizzazione della domanda di pagamento se la prefettura competente non abbia risposto;

          in ragione dell'intasamento burocratico generato anche dalla stessa normativa ciò comporta spesso un ulteriore ritardo nell'erogazione del contributo;

          per venire incontro alle difficoltà del tessuto produttivo e per liberare le amministrazioni dal peso degli adempimenti che le distolgono da vecchie e nuove funzioni loro assegnate a tutela della sicurezza pubblica, si ritiene necessario uno strumento di semplificazione -

     impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire sulla legislazione vigente per rendere omogena la soglia di finanziamento sotto la quale non sono necessarie la documentazione e l'informativa antimafia per tutte le aziende, sia che esse non detengano terreni, sia nel caso li detengano, innalzandola per queste ultime.

2.0.1

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130)

          1. All'articolo 1, comma 2-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, come modificato dal decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 15, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.»

2.0.2

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Interpretazione autentica del fermo amministrativo della nave ai sensi dell'articolo 1, comma 2-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130)

          1. In applicazione dell'articolo 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, per «fermo amministrativo della nave» si fa riferimento alla sola unità navale principale ad esclusione delle lance di salvataggio di pertinenza, comunque denominate.»

2.0.3

Maiorino, Cataldi

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Potenziamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle sue articolazioni territoriali)

          1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere entro il 30 giugno 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

3. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, la lettera a) è soppressa.

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

2.0.4

Maiorino, Cataldi

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 2-bis

(Istituzione di corridoi umanitari europei)

          1. Al fine di contrastare gli afflussi irregolari di migranti e il traffico di esseri umani, favorire l'ingresso nei territori nazionali in condizioni di sicurezza e legalità di potenziali beneficiari di protezione internazionale, in specie dei soggetti più vulnerabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e degli affari esteri, adotta le iniziative, nelle competenti sedi europee e internazionali, al fine di realizzare un numero adeguato di corridoi umanitari europei.».

2.0.5

Maiorino, Cataldi

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Potenziamento degli uffici immigrazione e degli sportelli unici per l'immigrazione del Ministero dell'interno)

      1. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito di un anno.

      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.6

Maiorino, Cataldi

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Procedura semplificata del rilascio del visto di ingresso)

          1. Al fine di agevolare e semplificare il rilascio dei visti di ingresso in favore delle donne provenienti da Paesi di origine in cui sia vietato o non garantito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, nonché siano in atto forme di discriminazione contro esse, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alla procedura semplificata e le forme di agevolazione per la trattazione delle domande di visto di ingresso di cui al presente articolo.»

2.0.7

Maiorino, Cataldi

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure di semplificazione per le procedure di apertura di conti di pagamento con caratteristiche base o carte prepagate con codice iban per i lavoratori stranieri)

          1. Per consentire l'erogazione della retribuzione o degli emolumenti, nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all'articolo 22 comma 6 del D.Lgs. del 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nelle more del rilascio del permesso di soggiorno elettronico per lavoro subordinato o autonomo, il lavoratore straniero ha diritto all'apertura di un conto base di cui all'art. 126-noviesdecies del D.Lgs. del 01 settembre 1993, n. 385 recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o all'attivazione di una carta prepagata con codice Iban, presentando presso le banche o la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati, un documento di identità in corso di validità, internazionalmente riconosciuto, senza la necessità di traduzioni giurate, il proprio codice fiscale provvisorio o definitivo e copia del nulla osta al lavoro o della ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno.»

3.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3.2

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

          «01. All'articolo 9 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, il comma 3 è abrogato.»

3.3

Musolino

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere le parole: «questore, sulla base del parere del»;

          b) sostituire le parole: «ne dichiara l'inammissibilità, senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando» con le seguenti: «, acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda, ne dichiara l'inammissibilità quando».

3.4

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», primo periodo, sopprimere le parole: «questore, sulla base del parere del.»

3.5

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole da: «questore» fino a: «procedura di allontanamento», con le seguenti: «presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e, acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda, ne dichiara l'inammissibilità».

3.6

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», primo periodo, sostituire le parole da: «questore» fino a: «procedura di allontanamento», con le seguenti: «presidente della commissione territoriale del luogo in cui è in corso il predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e, acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda, ne dichiara l'inammissibilità.».

3.7

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «sulla base del parere» aggiungere le seguenti: «vincolante reso, anche per le vie brevi, con atto scritto e motivato,.»

3.8

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «è in corso il predetto allontanamento» aggiungere le seguenti: «sentito il Ministero dell'interno».

3.9

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «procede con immediatezza all'esame preliminare della domanda e», aggiungere le seguenti: «, acquisito il fascicolo relativo alla prima domanda,».

3.10

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», primo periodo, sopprimere le parole: «senza pregiudizio per l'esecuzione della procedura di allontanamento.»

G3.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;

          ad oggi sono diversi i provvedimenti - prevalentemente decreti legge - adottati e annunciati (come l'intesa con il Governo Albanese) dal Governo Meloni in tema di flussi migratori;

          il protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini extra-Ue, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o trasferirli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;

          il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove giungono. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania che agirebbe in sua vece senza averne titolo;

          si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;

          Le norme dell'articolo 1, in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

          le modifiche, tra l'altro, dispongono che è il Ministro dell'interno l'autorità deputata a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo se costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, mentre, nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza, l'espulsione è disposta dal prefetto;

          la norma ora introdotta consente l'espulsione amministrativa anche quando lo straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice penale, mentre a legislazione previgente era possibile solo per lo straniero sottoposto a procedimento penale e che non si trovasse in stato di custodia cautelare in carcere;

          si modifica anche la disciplina del diritto alla difesa: nel testo previgente la norma disponeva che lo straniero, parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale, fosse autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali fosse necessaria la sua presenza;

          per effetto della modifica ora introdotta l'autorizzazione al rientro non è più automatica, ma può essere negata qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica;

          ulteriori norme recate dal testo in esame prevedono che il rito abbreviato si applichi anche nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti di espulsione dei cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti dal Ministro dell'interno per gravi motivi di ordine pubblico e/o sicurezza dello Stato;

          tale articolo peggiora le previsioni contenute nel testo unico sull'immigrazione, non solo interviene nei confronti di persone che vivono da lungo periodo nel territorio dello Stato ma ne riduce anche il diritto di difesa che invece andrebbe sempre salvaguardato;

     impegna il Governo:

     ad avviare, in sede europea, iniziative atte ad ottenere regole eque di re-distribuzione dei migranti, per cambiare il Regolamento di Dublino e sviluppare reali rapporti di cooperazioni con i Paesi Africani rispettosi dei diritti umani;

          ad avviare in sede europea e nelle sedi internazionali, iniziative dirette alla creazione di corridoi umanitari e di strutture di accoglienza che sottraggano ai trafficanti e ai lager come quelli libici quanti fuggono dai conflitti, dalle crisi provocate dai cambiamenti climatici o dai paesi in cui sono negati i loro diritti;

          a recedere dall'accordo sottoscritto tra il Presidente del Consiglio italiano Meloni e il Presidente del Consiglio albanese Rama e a non procedere a iniziative legislative dirette alla sua ratifica, prevedendo che i fondi destinati alla attuazione di tale accordo siano destinati a potenziare il nostro sistema di accoglienza e a finanziare le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché l'ampliamento degli organici delle Questure e delle Prefetture preposte alle attività di regolarizzazione e rilascio di permessi.

G3.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;

          l'annunciato protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini extra-Ue, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o delocalizzarli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;

          il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché tutti migranti hanno diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza resta l'Italia, non l'Albania che agirebbe, in questo caso, in sua vece senza averne titolo;

          si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;

          le norme del decreto, peggiorano sensibilmente l'istituto del ricongiungimento familiare che serve a consentire ai migranti che si sono stabilizzati in Italia di riunirsi alla propria famiglia, aggiungendo così alla raggiunta stabilizzazione economica anche quella affettiva e sociale: una garanzia di sicurezza in più per il Paese ospitante;

          i migranti presenti nel nostro Paese, a causa del calo demografico, contribuiscono, come specificato dalla Nadef e dell'Istat, in gran parte al welfare italiano poiché senza il loro contributo già ora non si sarebbe in grado di garantire diversi servizi sociali;

          nel 1912 il Parlamento, poiché l'Italia aveva bisogno di nuovi cittadini ed era felice di accoglierli, approvò il 13 giugno la legge n. 555, recante norme "Sulla cittadinanza italiana" che riconosceva il diritto di cittadinanza italiana sia agli stranieri residenti nel nostro Paese da almeno cinque anni, sia a quelli nati in Italia,

     impegna il Governo:

     a promuovere iniziative legislative, così come già fatto nel 1912, dirette a modificare la legge sul diritto di cittadinanza affinché ai nati in Italia siano riconosciuti pieni diritti e doveri attraverso l'approvazione della Ius soli.

G3.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;

          il protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini extra-Ue, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o delocalizzarli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;

          il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché tutti migranti hanno diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania che agirebbe in sua vece senza averne titolo;

          si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;

          anche la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha affermato che il memorandum tra Roma e Tirana solleva diverse preoccupazioni in materia di diritti umani e si aggiunge a una preoccupante tendenza europea verso l'esternalizzazione delle responsabilità in materia di asilo. Esprime perplessità per la creazione di un regime di asilo extraterritoriale ad hoc e si interroga sulla normativa da applicare agli stranieri detenuti nei centri dislocati in Albania e sulla loro libertà di movimento;

          le disposizioni dell'articolo 4 (Presentazione della domanda di protezione internazionale e sospensione dell'esame per allontanamento ingiustificato) modificano il decreto legislativo n. 25 del 2008, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e introducono due modifiche alla disciplina dell'instaurazione del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, le modifiche introdotte prevedono: il mancato perfezionamento della domanda di protezione internazionale in caso di mancata presentazione del cittadino straniero presso la questura; la riduzione da dodici a nove mesi del termine entro il quale può essere chiesta la riapertura dell'esame della domanda di protezione internazionale a seguito della sospensione decisa dalla Commissione territoriale nel caso in cui il richiedente si allontani senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottragga alla misura del trattenimento negli hotspot o nei Centri di permanenza per i rimpatri;

          è necessario e improcrastinabile mettere a sistema un percorso di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati - dall'accertamento dell'età, all'accoglienza, alla possibilità di inserire minori in famiglie attraverso l'affido - e la possibilità di seguire un percorso di formazione e integrazione con l'estensione del permesso di soggiorno almeno fino a 21 anni;

          il ricongiungimento familiare e il diritto allo studio favoriscono i processi di integrazione;

          il decreto in esame finisce per complicare ulteriormente i meccanismi per avanzare domanda di protezione internazionale e sembra costituire un vulnus alla reale esigibilità di un diritto universalmente riconosciuto,

     impegna il Governo

          a rivedere la previsione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno del 14 settembre 2023 ove si prevede la non trascurabile cifra di 4.938 euro che il richiedente asilo è chiamato a sostenere quale condizione per il sostanziale riacquisto della propria libertà di movimento;

          a rendere meno complesse le procedure dei migranti che per motivo di studio e/o di ricongiungimento familiare si recano in Italia;

          a riconoscere come originali le certificazioni dei familiari rilasciate dagli uffici consolari.

G3.4

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;

          l'annunciato protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini extra-Ue, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o delocalizzarli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;

          il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché tutti migranti hanno diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania che agirebbe in sua vece senza averne titolo;

          si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;

          le norme del decreto, peggiorano sensibilmente l'istituto del ricongiungimento familiare serve a consentire ai migranti che si sono stabilizzati in Italia di riunirsi alla propria famiglia, aggiungendo alla raggiunta stabilizzazione economica anche la stabilizzazione affettiva e sociale, che rappresenta una garanzia di sicurezza anche per il Paese ospitante;

          i migranti presenti nel nostro Paese, a causa del calo demografico, contribuiscono in gran parte al welfare italiano e senza il loro contributo già ora non si sarebbe in grado di garantire i servizi sociali;

          la presenza di alunni e alunne con background migratorio nelle nostre scuole è strutturale da anni ormai: sono più di 870 mila gli studenti e studentesse con cittadinanza non italiana che lo scorso anno frequentavano le nostre scuole, di cui quasi 7 su 10 nati in Italia. Bambine, bambini e adolescenti "italiani" di fatto ma non di diritto;

          da anni in Italia si attende una riforma sostanziale della legge sulla cittadinanza che riconosca pienezza di diritti ai bambini e alle bambine che nascono o giungono nel nostro Paese, ma il processo legislativo non ha mai portato ad una riforma,

     impegna il Governo:

     a favorire un processo legislativo che riconosca pieni diritti di cittadinanza ai ragazzi e ragazze che abbiano terminato nel nostro Paese il ciclo scolastico della scuola dell'obbligo, attraverso l'approvazione di una normativa che preveda lo ius scholae.

4.1

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.3

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

          «3-bis. L'ufficio di polizia di fronte al quale lo straniero ha manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale contatta immediatamente i competenti uffici della Questura per fissare la data, l'orario e il luogo in cui si svolgeranno i rilievi fotodattiloscopici indicati negli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 e la verbalizzazione entro i termini indicati dall'articolo 26, nonché la verifica dell'identità dal medesimo dichiarata e la formalizzazione della domanda di protezione internazionale. Tali date, orari e luoghi sono indicati in atto scritto e tradotto in lingua comprensibile allo straniero che è a lui immediatamente consegnato. Nel caso in cui lo straniero, senza giustificato motivo e salvi i casi di forza maggiore, non si presenti nel giorno e nel luogo che gli sia stato indicato nell'atto a lui consegnato, la manifestazione di volontà precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato.».

4.4

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», dopo le parole: «lo straniero» inserire le seguenti: «, senza impedimento dovuto a circostanze al di fuori del proprio controllo,».

     Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso:

          dopo le parole: «protezione internazionale» inserire le seguenti: «e omette di contattare tale ufficio nei trenta giorni successivi»;

          sostituire le parole: «non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato» con le seguenti: «si intende ritirata e il procedimento è estinto. La successiva domanda non è considerata reiterata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-bis)».

4.5

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: "lo straniero" inserire le seguenti: ", senza impedimento dovuto a circostanze al di fuori del proprio controllo,";

          b) dopo le parole: "protezione internazionale" inserire le seguenti: "e omette di contattare tale ufficio nei trenta giorni successivi,";

          c) sostituire le parole: "non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato" con le seguenti: "si intende ritirata e il procedimento è estinto. La successiva domanda non è considerata reiterata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b-bis).".

4.6

Musolino

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «lo straniero», inserire le seguenti: «, senza impedimento dovuto a circostanze al di fuori del proprio controllo,»;

          b) dopo le parole: «protezione internazionale», inserire le seguenti: « e omette di contattare tale ufficio nei trenta giorni successivi,»;

          c) sostituire le parole: «non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non è instaurato.» con le seguenti: «si intende ritirata e il procedimento è estinto. La successiva domanda non è considerata reiterata ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera b-bis).».

4.7

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis» apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: "lo straniero" inserire le seguenti: ", salvi i casi di forza maggiore,";

          b) inserire, in fine, le parole: ", salvo che ricorrano obiettive e motivate ragioni di ritardo.".

4.8

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, lettera a) capoverso 3-bis), dopo le parole: «non si presenti», sono aggiunte le seguenti: «senza un giustificato motivo».

4.9

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.10

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b-bis).

4.0.1

Maiorino, Cataldi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni per la designazione di un paese di origine sicuro ai fini della presentazione della domanda di protezione internazionale)

          1. Qualora uno straniero, richiedente protezione internazionale, provenga da un paese di origine designato come sicuro, si applica quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo del 28 gennaio 2008, n. 25, se in tale paese di origine sono vigenti nell'ordinamento penale disposizioni per la criminalizzazione delle condotte relative a rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso adulte e consenzienti.».

5.1

Zampa, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

         - la lettera a) è soppressa;

         - la lettera b) è sostituita dalla seguente:

         «b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modifiche: 1) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente: "3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-bis, il soggetto è condannato per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena può essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";

          2) alla lettera b) capoverso 6-ter, dopo le parole: "le famiglie nelle quarantotto successive", aggiungere: "Fino all'emanazione delle norme di cui all'art. 1, comma 25 Legge 206 del 2021, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni."

          3) alla lettera b) capoverso 6-ter, dopo le parole: "del codice di procedura civile", aggiungere: "La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenne sia sottoposto alla procedura prevista dal presente articolo"».

5.4

Musolino

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

     a) sopprimere la lettera a);

     b) alla lettera b), numero 3):

          1) sostituire le parole: "sono aggiunti i seguenti" con le seguenti: "è aggiunto il seguente:"

          2) sopprimere il capoverso «6-ter».

5.5

Parrini, Giorgis, Zampa, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

     Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso «6-ter».

5.6

Giorgis, Zampa, Parrini, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.7

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

          «a) all'articolo 19, comma 3-bis, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto può disporre, solo nell'esclusivo e prevalente interesse del minore, così come previsto dalle normative vigenti, la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. La scelta dell'invio del minore presso una sezione separata di un centro per adulti deve essere comunicata al Tribunale dei Minori per la conferma della valutazione che ciò sia nell'effettivo interesse del minore stesso"».

5.8

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

          «a) All'articolo 19, al comma 3-bis, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: "In caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto, sentita l'autorità giudiziaria competente, può disporre la provvisoria accoglienza di età non inferiore a diciassette anni in una struttura dedicata nei centri di cui all'articolo 9 per un periodo comunque non superiore a trenta giorni."».

5.9

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, la lettera a) apportare le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 19, il comma 3-bis è così modificato:

          «In caso di momentanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 1, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a quarantacinque giorni»

5.10

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «agli articoli 9 e 11», con le seguenti: «all'articolo 9».

5.11

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, trascorsi i quali il minore è posto senza indugio in libertà».

5.12

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, trascorsi i quali il minore è posto senza indugio in una struttura idonea».

5.13

Parrini, Giorgis, Zampa, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1.

5.14

Valente, Zampa, Giorgis, Parrini, Meloni

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1.1).

5.15

Giorgis, Zampa, Parrini, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1.2) con il seguente:

          «1.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, per un numero di posti commisurato all'effettivo numero di stranieri che hanno presentato domanda di protezione internazionale e tenendo conto delle esigenze del territorio. Le strutture di prima accoglienza sono gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali.».»

5.16

Parrini, Giorgis, Zampa, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 1.2), sopprimere le parole: «e le parole «anche in convenzione con gli enti locali» sono soppresse»

5.17

Zampa, Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

          «1.3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, i servizi da erogare e le risorse finanziarie necessarie in modo da assicurare un'accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all'articolo 18, in coerenza con la normativa nazionale."»

5.18

Giorgis, Zampa, Parrini, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma 2, con il seguente:

          «2. A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative, di cui al comma 1, i minori non accompagnati sono trasferiti nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema deve a tal fine essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di prima accoglienza di cui al comma 1, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente e rideterminate semestralmente sulla base della previsione dei posti necessari. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.».

5.19

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

5.20

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il numero 3) con il seguente: «3) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune individuato secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. Ai Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma si applicano, ove possibile, le disposizioni relative al sistema di accoglienza ed integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e accedono al finanziamento ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."»;

          b) al numero 4), capoverso «3-bis», sopprimere il penultimo e l'ultimo periodo.

5.21

Giorgis, Zampa, Parrini, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

          «3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          «3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune individuato secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. Ai Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma si applicano, ove possibile, le disposizioni relative al sistema di accoglienza ed integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e accedono al finanziamento ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».»

5.22

Musolino

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

5.23

Zampa, Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», sopprimere il terzo e il quarto periodo.

5.24

Giorgis, Zampa, Parrini, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», sopprimere il sesto periodo.

5.25

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», sesto periodo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: "in una sezione dedicata" inserire le seguenti: ", separata ed autonoma nell'ambito degli spazi";

          b)  inserire, in fine, le parole: "nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e dei requisiti di agibilità".

5.26

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», sesto periodo, sostituire le parole: "non superiore a novanta giorni" con le seguenti: "non superiore a quarantacinque giorni".

5.27

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «3-bis», inserire, in fine, il seguente periodo: "Al predetto minore, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, è garantita l'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, sociale e psicologica, di mediazione linguistico-culturale, di orientamento legale e al territorio nonché delle attività ricreative unitamente alla somministrazione di corsi di lingua italiana, per tutto il periodo di permanenza.".

5.28

Parrini, Zampa, Giorgis, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.29

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

5.30

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il numero 1);

b) al numero 3), capoverso «6-ter», sostituire il quarto periodo con il seguente: "Si applicano i commi 7 e 8.".

5.31

Zampa, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

5.32

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

5.33

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, lettera b) sopprimere il numero 3).

5.34

Musolino

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole: "sono aggiunti i seguenti" con le seguenti: "è aggiunto il seguente:"

          b) sopprimere il capoverso «6-ter».

5.35

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «6-bis», sostituire le parole da: «di cui», fino a: «n. 281», con le seguenti: «il 19 luglio 2020».

5.36

Zampa, Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso «6-ter».

5.37

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere il capoverso «6-ter».

5.38

Valente, Zampa, Giorgis, Parrini, Meloni

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso «6-ter» con il seguente:

          «6-ter. In deroga al comma 6, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici e di altri accertamenti sanitari, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Il verbale delle attività compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quarantotto ore successive. Fino all'emanazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 25, della legge n. 206 del 2021, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro 10 giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenne sia sottoposto alla procedura prevista dai commi 6 e 6-bis.».

5.39

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso «6-ter» con il seguente:

          "6-ter. In attuazione del comma 4, nel caso di afflussi massicci e continui, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di accertamenti socio-sanitari dell'età nel rispetto delle modalità di cui ai commi 5 e 6, previa richiesta alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che si esprime per iscritto nel termine di cinque giorni. Si applicano i commi i commi 7, 8 e 9."

5.40

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «6-ter», primo periodo, sopprimere le parole: "a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera.".

5.41

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «6-ter», sostituire le parole: «può disporre», con la seguente: «dispone».

5.42

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, lettera b) al numero 3), capoverso «6-ter», dopo le parole: «rilievi antropometrici», aggiungere le seguenti: «, una valutazione psicologica o neuropsicologica, una visita pediatrica auxologica».

5.43

Zampa, Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «6-ter», primo periodo, sopprimere le parole: «anche radiografici,».

5.44

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «6-ter», primo periodo, sopprimere le parole: «anche radiografici,».

5.45

Giorgis, Zampa, Parrini, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «6-ter», sopprimere il secondo periodo.

5.46

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «6-ter», sopprimere il secondo periodo.

5.47

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, lettera b) al numero 3), capoverso «6-ter», dopo le parole: «confermata per iscritto», aggiungere le seguenti: «dall'autorità giudiziaria minorile comunque investita del caso».

5.48

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, lettera b) al numero 3), capoverso «6-ter», sostituire le parole: «i minorenni entro cinque giorni», con le seguenti: «i minorenni entro 60 giorno e comunque fino alla nomina del tutore provvisorio».

5.49

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, lettera b) al numero 3), capoverso «6-ter», sostituire le parole: «i minorenni entro cinque giorni»,  con le seguenti: «i minorenni entro 30 giorni e comunque fino alla nomina del tutore provvisorio».

5.50

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «6-ter», quinto periodo, sostituire le parole: «entro 5 giorni dalla notificazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile», con le seguenti: «entro 15 giorni dalla notifica, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.».

5.51

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, lettera b) al punto 3), capoverso «6-ter», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «entro 5 giorni», con le seguenti: «entro 60 giorni».

5.52

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, lettera b) al punto 3), capoverso «6-ter», ovunque ricorrano, sostituire le parole: «entro 5 giorni»,con le seguenti: «entro 30 giorni».

5.53

Zampa, Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «6-ter», quinto periodo, sostituire le parole: «entro 5 giorni dalla notifica», con le seguenti: «entro 10 giorni dalla notifica».

5.54

Valente, Zampa, Giorgis, Parrini, Meloni

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «6-ter», sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: «La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenne sia sottoposto alla procedura prevista dai commi 6 e 6-bis

5.55

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «6-ter», sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: "La presentazione del ricorso sospende automaticamente ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne fino alla conclusione del giudizio. Ai fini della decisione del giudizio, il giudice può disporre che il minorenne sia sottoposto alla procedura prevista dai commi 6 e 6-bis.".

5.56

Zampa, Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «6-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino all'emanazione delle norme di cui all'articolo 1, comma 25 della legge 26 novembre 2021, n. 206, il Tribunale competente è il Tribunale per i Minorenni.».

5.57

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Dopo la lettera b) aggiungere le seguenti lettere:

      «b-bis) all'articolo 19, il comma 1 è così modificato:

          - al primo periodo dopo le parole «protezione immediata,» è aggiunta la parola «tutti». Dopo le parole «comunque non superiore a» la parola «trenta» è modificata con la parola «quarantacinque».

          - al secondo periodo dopo le parole «è situata la struttura,» sono aggiunte per parole «per un numero di posti commisurato all'effettiva entità di arrivi in frontiera ovvero rintracci sul territorio,». Dopo le parole «dal Ministero dell'interno» sono eliminate le parole «anche in convenzione con gli enti locali».

          - al terzo periodo dopo le parole «gli standard strutturali,» sono eliminate le parole «in coerenza con la normativa regionale». Dopo le parole «e i servizi da erogare» sono aggiunte le parole «e le risorse finanziarie necessarie». Dopo le parole «di cui all'articolo 18,» sono aggiunte le parole «in coerenza con la normativa nazionale.»;

      b-ter) all'articolo 19, il comma 2 è così modificato:

          - al primo periodo sono inserite le seguenti parole «A conclusione della fase di prima accoglienza nelle strutture governative, di cui al comma 1, tutti ». Dopo le parole «i minori non accompagnati sono» la parola «accolti» è sostituita dalla parola «trasferiti».

          - dopo le parole «nell'ambito del» le parole «Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati » sono sostituite da «Sistema di accoglienza e integrazione»

          - al secondo periodo dopo le parole «la capienza del Sistema» la parola «è» viene sostituita dalle parole «deve a tal fine essere».

          - dopo le parole «non accompagnati» sono aggiunte le parole «nelle strutture di prima accoglienza di cui al comma 1, a valere sulle» e sono eliminate le parole «nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle»

          - dopo le parole «da riprogrammare annualmente » sono aggiunte le parole «e rideterminate semestralmente sulla base della previsione dei posti necessari».;

      b-quater) all'articolo 19, il comma 3 è così modificato:

          «In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al comma 2, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune individuato secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all'articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. Ai Comuni che assicurano l'attività di accoglienza ai sensi del presente comma si applicano, ove possibile, le disposizioni relative al sistema di accoglienza ed integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e accedono al finanziamento ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».»

5.58

Maiorino, Cataldi

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          "1-bis. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di euro 187.500.000,00 annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di euro 26.000.000,00 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 187.500.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

5.59

Maiorino, Cataldi

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          "1-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Con le medesime modalità previste per i minori italiani, i minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, accedono al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale.»".

5.60

Maiorino, Cataldi

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          "1-bis. Al fine di fronteggiare l'accresciuto afflusso di minori stranieri non accompagnati, garantire interventi adeguati in loro favore e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.".

G5.1

Giorgis, Valente, Meloni, Parrini

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     l'articolo 5 tratta dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

          a Milano e in molti comuni il sistema di accoglienza è saturo e la mancanza di un meccanismo di redistribuzione nazionale, che si basi sulle reali capacità ricettive di ogni territorio, rischia di influire negativamente sulla qualità dell'accoglienza e dei percorsi dei ragazzi e delle ragazze che, una volta rintracciati, vengono collocati in altre città o sono costretti ad aspettare per giorni che si liberi un posto nelle strutture;

          in assenza di un sistema di accoglienza coordinato il sistema di determinazione dei costi rispetto ai comuni rischia di essere iniquo,

          impegna il Governo:

     a prevedere l'attivazione di almeno un centro di prima accoglienza in Lombardia che si occupi delle necessarie procedure di accoglienza e di successiva ricollocazione dei minori stranieri in strutture a loro dedicate;

          ad avviare, nel medio periodo, un meccanismo di redistribuzione a livello nazionale specifico per i minori stranieri non accompagnati, come previsto dalla legge n. 47 del 2017, rafforzando, nel contempo, il sistema di seconda accoglienza e coinvolgendo gli enti locali nella riorganizzazione.
 

G5.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;

          le disposizioni dell'articolo 5 in materia di minori stranieri non accompagnati modificano e integrano il decreto legislativo n. 142 del 2015 (norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), introducono significative penalizzazioni in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive per migranti;

          l'articolo in esame introduce alcune novità particolarmente pesanti in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché per l'accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore;

          al comma 1, lettera a), si stabilisce che "in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto può disporre la provvisoria accoglienza del minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture per migranti, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni" ciò viola l'articolo 31 della Costituzione sulla protezione dell'infanzia, oltre che le convenzioni internazionali e le normative comunitarie, tanto più che l'articolo 7, comma 1, lett. c) prevede "nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50% rispetto ai posti previsti, determinando così una inevitabile promiscuità tra minori di anni 16 e adulti in luoghi che diventeranno ancor più affollati ed invivibili;

          infine, particolarmente negativa è la previsione del, comma 1, lettera b), il quale stabilisce un termine di impugnazione, pari a 5 giorni, degli atti rivolti ad accertamenti volti all'individuazione dell'età, ciò contrasta con i principi costituzionali costituzionalmente garantiti delle garanzie processuali,

     impegna il Governo:

     a garantire che i tempi e le modalità di impugnazione degli atti di espulsione siano accompagnati da sufficienti garanzie procedurali, che comprendono chiaramente, sia il diritto interno che in quello dell'Unione europea, nonché la partecipazione informata alla procedura di determinazione.

G5.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;

          le disposizioni dell'articolo 5 in materia di minori stranieri non accompagnati modificano e integrano il decreto legislativo n. 142 del 2015 (norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), introducono significative penalizzazioni in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al

          bisogna preliminarmente sottolineare che l'articolo art. 5 del decreto modifica in modo restrittivo la Legge 47/2017 limitando in maniera estremamente preoccupante i diritti dei minori stranieri che giungono in Italia;

          diverse sono le novelle introdotte come: a)la previsione che i minori di età non inferiore a 16 anni possano essere accolti in una sezione dedicata nei centri di accoglienza per adulti, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni; b) in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti alla valutazione dell'età, di cui deve essere redatto un verbale da notificare all'interessato e all'autorità giudiziaria;

          si ricorda che la Corte EDU ha rilevato che l'interesse degli Stati nel controllo delle frontiere in materia di immigrazione non deve privare i minori stranieri, specialmente se non accompagnati, della protezione giustificata dal loro status;

          si devono pertanto conciliare la tutela dei diritti fondamentali e le restrizioni imposte dalla politica di uno Stato in materia di immigrazione, fermo restando che l'estrema vulnerabilità del minore è il fattore decisivo e prevale sulle considerazioni relative al suo status di immigrato. A tal fine fondamentale per una piena tutela del minore è l'applicazione del principio della presunzione della minore età, che la Corte ritiene essere un elemento inerente alla tutela del diritto internazionale e costituzionale che sostengono il sistema dei diritti riconosciuti ai minori stranieri che giungono in Italia;

          in tema di accertamento dell'età, la Convenzione sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata con risoluzione dell'Assemblea generale 45/158 del 18 dicembre 1990, stabilisce espressamente che "Gli Stati dovrebbero astenersi dall'utilizzare metodi medici basati su analisi ossee e dentali, che possono essere imprecise, con ampi margini di errore, e possono anche essere traumatiche e dare luogo a procedimenti legali non necessari. Gli Stati dovrebbero assicurare che le loro decisioni possano essere riesaminate o appellate dinanzi a un idoneo organismo indipendente";

          nella sua decisione del 15 giugno 2018, il Comitato europeo dei diritti sociali ha ritenuto, tra l'altro, che "le determinazioni mediche dell'età applicate attualmente possano avere gravi conseguenze per i minori e che l'uso dell'esame osseo per determinare l'età dei minori stranieri non accompagnati sia inopportuno e inattendibile. L'uso di tale esame viola pertanto l'articolo 17.1 della Carta sociale europea;

          il principio di presunzione implica che la procedura pertinente debba essere accompagnata da sufficienti garanzie procedurali, che comprendono chiaramente, sia nel diritto interno che in quello dell'Unione europea, la nomina di un rappresentante legale o di un tutore, l'accesso a un difensore e la partecipazione informata alla procedura di determinazione dell'età della persona la cui età sia considerata dubbia;

          le garanzie previste dal diritto dell'Unione europea e internazionale disegnano una procedura di determinazione dell'età olistica e multidisciplinare, che non può essere garantita attraverso l'esecuzione di soli esami sanitari, già ritenuti condotta in violazione dell'articolo 8 della Convenzione EDU;

          la giurisprudenza della Corte, ha sottolineato che gli Stati devono fornire ai minori non accompagnati condizioni di accoglienza adeguate allo loro esigenze. In particolare, le condizioni di accoglienza dei minori richiedenti asilo devono essere definite in relazione alla loro età, per assicurare che non creino una situazione di stress e ansia, con conseguenze traumatiche, che potrebbero addirittura raggiungere la soglia di gravità richiesta per essere comprese nell'ambito della proibizione di cui all'articolo 3 della Convenzione,

     impegna il Governo

          ad evitare di infliggere a minori e a persone fragili esami fisici che possano creare situazioni di stress e ansia, per stabilire l'esatta età del minorenne migrante;

          a fornire ai minori non accompagnati condizioni di accoglienza adeguate allo loro esigenze anche attraverso l'allestimento di nuove strutture in spazi attualmente disponibili.

G5.4

Musolino

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     il sistema italiano per l'accoglienza dei migranti è un insieme complesso, in continuo mutamento, da un lato per l'avvicendarsi di numerose modifiche legislative varate nel giro di una manciata di anni, dall'altro lato per il decentramento del sistema stesso, che individua in Regioni e Comuni enti di particolare importanza, portando ad una estrema differenziazione territoriale e a una grande frammentazione degli interventi;

          si potrebbe anche ritenere che l'Italia sia tra i pochi Paesi europei non dotati di una organica normativa in materia di asilo, in quanto si continua ad adottare un approccio emergenziale a fronte di un fenomeno strutturale, costante e che colpisce regolarmente il nostro Paese per via della sua posizione geografica e dei numerosi accessi via mare;

          l'articolo 5 del provvedimento oggetto di conversione reca nuove disposizioni in merito agli stranieri non accompagnati, modificando quanto previsto nella previgente versione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

          le disposizioni introdotte prevedono, al fine di perseguire le dovute esigenze di soccorso e di protezione immediata, che i minori non accompagnati siano accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate per il tempo strettamente necessario all'identificazione, comunque non superiore a quarantacinque giorni;

          il fatto che la norma disponga che il processo di identificazione debba concludersi entro dieci giorni, mentre la permanenza massima sia fissata in quarantacinque, rende la previsione nebulosa, aperta a interpretazioni estensive e che appaiono lontane dal principale obiettivo che dovrebbe essere la garanzia dell'interesse del minore;

          al termine della fase di prima accoglienza i minori non accompagnati sono poi inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili;

          in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con capienza ridotta ad un massimo di 50 posti, che, prevedono le disposizioni, può essere eccezionalmente aumentata fino al 50 per cento in più;

          inoltre, infine, in caso di momentanea indisponibilità di tali strutture temporanee dedicate, su disposizione del Prefetto, si dispone una provvisoria accoglienza del minore, ma soltanto di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 medesimo decreto legislativo 142/2015;

          l'estrema incertezza delle norme fin qui illustrate, in combinato disposto con le disposizioni che regolano l'accertamento dell'età anagrafica dei minori non accompagnati, pure previste nell'articolato, rischiano di comportare incertezze, difficoltà e l'inserimento di minori al di sotto dei 16 anni, o peggio dei 14, in strutture non adatte e comunque dannose per la loro condizione di soggetti vulnerabili,

     impegna il Governo:

          1) ad avviare un monitoraggio sulle modalità applicative delle nuove disposizioni introdotte, con particolare riferimento a quelle relative all'accoglienza dei minori non accompagnati, all'esito del quale, introdurre nuove norme, anche di natura correttiva, che garantiscano certezza sui tempi e sulle procedure di inserimento dei minori in strutture adeguate alle loro condizioni di soggetti vulnerabili;

          2) ad avviare in tempi brevi la realizzazione di nuove strutture dedicate ai minori, tanto di prima e seconda accoglienza che di accoglienza straordinaria, la cui capacità sia realmente commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio e che siano in grado di garantire, l'una rispetto all'altra, una omogeneità di servizi tale da assicurare una ordinata permanenza del minore, senza arrecare pregiudizio alle sue necessità e in considerazione della sua condizione di soggetto vulnerabile.

G5.5

Enrico Borghi, Musolino

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     il provvedimento in esame introduce norme che, nelle intenzioni del governo, dovrebbero essere volte a dare maggiore garanzia di efficacia alla esecuzione dei provvedimenti di espulsione e ai controlli;

          alcune norme attengono alle attività svolte per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, introducendo un irrigidimento della normativa, che tradisce una grave disattenzione verso i diritti di soggetti vulnerabili, che, in quanto fragili, risultano bisognosi di maggior tutela;

          la disposizione si dimostra particolarmente carente sul piano degli accorgimenti necessari per assicurare ai minori stranieri adeguati livelli di accoglienza e di tutela, nel rispetto delle direttive europee in materia e, tra le altre misure poco attente alle cautele che sarebbero necessarie nell'approccio all'accoglienza, all'ospitalità e alla libera espressione dei minori, emerge in particolare quella che modifica l'articolo 19-bis del decreto legislativo 142/2015;

          detto articolo disciplina, tra l'altro, la procedura da seguire nel caso sussistano dubbi sull'età dichiarata dal medesimo, rimettendo alle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali e alla presenza del tutore o dei tutori provvisori, se già nominati, l'accertamento dell'età dell'interessato, da effettuarsi secondo modalità che vengono modificate dal presente provvedimento;

          in particolare, al citato articolo 19-bis vengono introdotti due nuovi commi, il 6-bis e il 6-ter;

          con il nuovo comma 6-ter dell'articolo 19-bis si introduce, nel citato decreto legislativo 142/2015, una deroga al comma 6 che consente, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, all'autorità di pubblica sicurezza, di procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici e di disporre, nell'immediatezza, anche lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età del minore medesimo;

          non sono meglio specificati nel provvedimento quanto questi accertamenti possano essere invasivi nei confronti di un minore, già fisicamente debilitato e accolto in strutture spesso non adeguate né, con conoscendo nel dettaglio la loro natura se ne può comprendere l'affidabilità;

          In considerazione che, a tutela dei minori, da un lato l'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici, dall'altro i minori di sedici anni non devono essere inseriti, neppure in una sezione dedicata, in centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 del citato decreto legislativo 142/2015, tali accertamenti, ove eccessivamente invasivi o non sufficientemente affidabili, esporrebbero la salute, la tutela, i diritti e la sicurezza del minore a grave pregiudizio,

     impegna il governo

          Ad attivare, sin dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un accurato e celere monitoraggio al fine di accertare gli effetti distorsivi delle norme citate, con particolare riferimento all'ambito interpretativo e applicativo delle stesse, all'esito del quale, emanare urgenti disposizioni, anche di natura correttiva, che garantiscano, nell'ambito del processo di identificazione, accoglienza e protezione del minore, i diritti e le peculiarità che devono essere oggetto di particolare tutela, in considerazione del suo status di soggetto vulnerabile.

G5.6

Giorgis, Meloni, Valente, Parrini

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;

          risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;

          una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionale ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;

          la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;

          il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,

         impegna il Governo

          a trasmettere alle Camere, entro un mese dall'approvazione della legge di conversione, una relazione dettagliata che dia conto delle condizioni dei minori stranieri non accompagnati all'interno delle strutture di accoglienza per adulti tenuto anche conto del sopraffollamento che si potrebbe verificare all'interno di tali centri determinato anche dal possibile aumento di capienza previsto dal decreto stesso.

G5.7

Giorgis, Valente, Parrini, Meloni

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;

          risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;

          una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionale ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;

          la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;

          il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,

           impegna il Governo:

          a trasmettere alle Camere, entro un mese dall'approvazione della legge di conversione, una relazione dettagliata sullo stato di applicazione della normativa europea ed internazionale relativa alla tutela e alla salvaguardia dei diritti fondamentali dei minori.
 

G5.8

Meloni, Valente, Parrini, Giorgis

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;

          risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;

          una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionale ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;

          la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;

          il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,

           impegna il Governo:

          a trasmettere, entro un mese dall'approvazione della legge di conversione, una relazione dettagliata che sulle condizioni in cui versano i minori stranieri non accompagnati all'interno delle summenzionate strutture per adulti e, ove non si riscontrino i presupposti per garantire ai minori i diritti riconosciuti dalla normativa nazionale ed internazionale, ad individuare strutture alternative.
 

G5.9

Valente, Parrini, Giorgis, Meloni

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;

          risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;

          una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionali ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;

          la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;

          il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,

     impegna il Governo

          a trasmettere al Parlamento, con cadenza mensile, una relazione dettagliata che dia conto del numero delle presenze e del tempo di permanenza dei minori stranieri non accompagnati all'interno dei singoli centri di accoglienza per adulti.
 

G5.10

Giorgis, Meloni, Parrini, Valente

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;

          risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;

          una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionale ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;

          la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;

          il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,

     impegna il Governo

          a trasmettere al Parlamento, con cadenza bimestrale, una relazione dettagliata che dia conto del numero delle presenze all'interno dei singoli centri di accoglienza, di tutte le tipologie previste, e dei CPR, anche specificando la capienza massima prevista per ogni struttura.
 

G5.11

Valente, Parrini, Giorgis, Meloni

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     il decreto-legge oggi in discussione, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale;

          ogni persona, ogni richiedente asilo, ogni rifugiato che arriva sulle nostre coste porta con sé la propria storia, la propria ragione per aver lasciato il suo paese e il proprio percorso migratorio che, in molti casi, può rappresentare già di per sé un evento altamente traumatico;

          tra tutti quelli che arrivano, vi è sicuramente una categoria particolarmente meritevole di tutela, i minori e tra questi quelli che arrivano in Italia senza genitori, ovvero i minori stranieri non accompagnati (Msna);

          dopo un'estate di sbarchi e di polemiche politiche sia a livello nazionale che europeo, il nuovo decreto-legge si concentra proprio sui Msna, comprimendone diritti e garanzie, impattando gravemente su molti giovani e ragazzi senza per altro aiutare a gestirne il fenomeno migratorio;

          il decreto, infatti, introduce la possibilità di tenere i minori in centri per adulti. Situazione altamente inadeguata che, infatti, è prevista per un periodo di 90 giorni ed esclusivamente nei confronti di minori di età non inferiore a sedici anni;

          al di là di come, in queste primissime fasi, venga determinata l'età del minore (non di rado i minori che arrivano in Italia non dispongono di documenti di identità, ma l'assenza di documenti non può pregiudicare la sua tutela come minore) è bene sottolineare che la disposizione riguarderà oltre due terzi dei minori stranieri non accompagnati;

          la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza non fa alcun distinguo tra italiani o stranieri, maschi o femmine, con o senza documenti. I minori, in quanto tali, vanno difesi e sono uguali davanti al diritto internazionale, come per la nostra Costituzione e il nostro diritto interno;

          per tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti che abbiano meno di 18 anni, nessuno escluso, la stessa Convenzione, la più firmata al mondo prevede un'accoglienza in affidamento in famiglia o in strutture loro dedicate, mai in promiscuità con adulti e certamente non in sezioni di centri destinati a questi ultimi, dei quali peraltro è nota la realtà di profonda inadeguatezza per un minorenne;

          oltre a non costituire una strategia sostenibile per affrontare un fenomeno strutturale e in aumento come la migrazione, il nuovo decreto comprime anche i diritti dei minori che possono essere scambiati per adulti in seguito ad accertamenti che rischiano di essere approssimativi,

     impegna il Governo

          a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di rivedere le disposizioni che consentono la possibilità di tenere i minori non accompagnati che arrivano sulle nostre coste in centri per adulti poiché chiunque abbia meno di 18 anni è un minorenne e ha diritto a vivere e ad essere protetto e accolto come tale, difeso dai rischi di abusi, sostenuto nel proprio sviluppo, senza condizioni e senza distinzioni come affermato dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
 

G5.12

Valente, Meloni, Giorgis, Parrini

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

          particolarmente gravi sono poi le nuove disposizioni introdotte sulla determinazione dell'età dei minori, in base alle quali in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta;

          tale disposizione supera l'approccio sin qui seguito dalla legislazione vigente in base alla quale sono state sino ad oggi applicate metodologie multidisciplinari, con gradualità e con la minore invasività possibile allo scopo, trattandosi di minori di età e dunque di soggetti più fragili, di scongiurare il rischio che un minore di età potesse essere per errore considerato un adulto,

     impegna il Governo

          ad adottare una circolare interpretativa atta a chiarire che anche nel caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, gli accertamenti sanitari radiografici ai fini dell'individuazione dell'età di un presunto minore possono essere disposti solo come estrema ratio una volta espletate tutte le procedure con un minor grado di invasività.

G5.13

Giorgis, Meloni, Valente, Parrini

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

          particolarmente gravi sono poi le nuove disposizioni introdotte sulla determinazione dell'età dei minori, in base alle quali in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta;

          tale disposizione supera l'approccio sin qui seguito dalla legislazione vigente in base alla quale sono state sino ad oggi applicate metodologie multidisciplinari, con gradualità e con la minore invasività possibile allo scopo, trattandosi di minori di età e dunque di soggetti più fragili, di scongiurare il rischio che un minore di età potesse essere per errore considerato un adulto,

     impegna il Governo

          ad adottare una circolare interpretativa atta a chiarire che anche nel caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati gli accertamenti sanitari radiografici ai fini dell'individuazione dell'età di un presunto minore possono essere disposti solo se ogni ulteriore metodologia o tentativo, in un approccio multidisciplinare, si sia rivelato di per sé insufficiente ad accertare l'età del presunto minore..

6.1

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Precluso

Sopprimere l'articolo.
 

6.2

Maiorino, Cataldi

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Sopprimere l'articolo.

6.4

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

          "01. Al comma 1-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «previo parere positivo» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere, da esprimersi entro il termine di trenta giorni,»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata espressione del parere di cui al periodo precedente non preclude il rilascio del permesso di soggiorno»."

6.5

Maiorino, Cataldi

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          "1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1-bis è abrogato.".

6.6

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce il mandato», con le seguenti: «sentito il Ministero del lavoro e gli uffici territoriali dei servizi per l'impiego».

6.7

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

AL comma 1, capoverso «1-bis», dopo le parole: «dei datori di lavoro», sono aggiunte le seguenti: «e delle organizzazioni sindacali».

6.8

Musolino

Precluso

Al comma 1, capoverso «1-bis.1», sopprimere l'ultimo periodo.

G6.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;

          le disposizioni contenute all'articolo 6 modificano l'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U.I) intervenendo sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età;

          si ricorda che il T.U.I. in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 32, commi 1- bis e 1-ter) prevede che al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo;

          il decreto-legge n. 20 del 2023 ha specificato che tale permesso può essere rilasciato "previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente", nonché ha limitato ad un anno il periodo massimo di validità del permesso che può essere concesso;

          in particolare, la disposizione in esame individua nei consulenti del lavoro o in altri professionisti (avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali) e nelle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale i soggetti ai quali è demandata la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della conversione, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

          si dispone, inoltre, la revoca del permesso di soggiorno nell'ipotesi di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti;

     Impegna il Governo:

     a prevedere che al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possano ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di ricongiungimento familiare, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo.

G6.2

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di esame del disegno di legge AS 951 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, "Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno", sono emerse molteplici criticità;

          le disposizioni contenute all'articolo 6 modificano l'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U.I) intervenendo sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età;

          si ricorda che il T.U.I. in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 32, commi 1- bis e 1-ter) prevede che al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo;

          lunedì 20 novembre si è celebrata la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, occasione in cui ci si interroga sugli sforzi internazionali e le azioni intraprese per garantire ai bambini e alle bambine i diritti fondamentali come quello alla vita, alla famiglia, alla salute, alla protezione da ogni forma di abuso e sfruttamento, al gioco e allo svago;

          questa data, come sostiene Amnesty International segna il fallimento del raggiungimento dei diritti per bambine e bambini nel mondo: ce lo dimostra quanto sta avvenendo nella Striscia di Gaza. Tra le vittime civili israeliane dell'attacco di Hamas del 7 ottobre si contano anche 33 minori innocenti uccisi e circa 30 rapiti. Atti ingiustificabili. Ma al tempo stesso non è giustificabile e accettabile la reazione militare israeliana che si traduce in una punizione collettiva sulla popolazione della Striscia di Gaza e in atti di violenza diffusa in tutta la Palestina, che hanno causato l'uccisione di almeno 11.078 palestinesi a Gaza, di cui almeno 4.506 bambini e bambine: uno ogni 10 minuti. Almeno altre 6.000 persone, tra cui 4.000 minori risultano dispersi sotto le macerie. 15.500 bambine e bambini sono rimasti feriti e 17.500 orfani. In Cisgiordania, dal 7 ottobre si contano almeno 53 bambine e bambini uccisi;

          Almeno 900.000 bambine e bambini nella Striscia di Gaza non hanno più accesso ad acqua potabile, cibo, medicine e cure mediche per le quali sono essenziali carburante ed energia elettrica;

          Il 31 ottobre scorso i vertici dell'UNICEF hanno dichiarato che "Gaza è diventata un cimitero per migliaia di bambine e bambini. Per tutti gli altri è un inferno";

          Uccidere civili è un crimine di guerra inaccettabile, non ammesso da diritto e convenzioni internazionali;

     Impegna il Governo:

     a realizzare, previa intesa le Organizzazioni nazioni unite rifugiati palestinesi (UNRWA), un corridoio umanitario per l'arrivo in sicurezza in Italia dei minori orfani di guerra che ne fanno richiesta;

          ad adoperarsi, in ambito europeo ed internazionale, per un immediato cessate il fuoco umanitario, per il rilascio dei bambini e delle bambine presi in ostaggio da Hamas senza porre condizioni e vengano scarcerati i minori palestinesi detenuti arbitrariamente da Israele

          a favorire ogni iniziativa utile a riprendere il processo di pace in Medio Oriente, quello che guarda alla soluzione dei due popoli e due Stati, perché sia israeliani che palestinesi hanno diritto di vivere in pace e sicurezza.

6.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Misure di assistenza nei confronti dei minori orfani di guerra nella striscia di Gaza)

          1. Previa intesa con le autorità locali della striscia di Gaza, il Ministro degli affari esteri è autorizzato a garantire in sicurezza l'arrivo in Italia dei minori orfani di guerra che ne fanno richiesta.

          2. Ai comuni, agli enti del Terzo settore, ai Centri di servizio per il volontariato, agli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all' articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che accolgono minori, di cui al comma 1, provenienti dalla striscia di Gaza, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è riconosciuto, dal Dipartimento della protezione civile, il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite, nel limite di spesa complessiva di euro 200.000 per l'anno 2023. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di euro 200.000 per l'esercizio finanziario 2023.

          3. Agli oneri derivanti dal comma 1, nei limiti di euro 200.000 per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

7.1

Maiorino, Cataldi

Precluso

Sopprimere l'articolo.

7.2

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Precluso

Sopprimere l'articolo.
 

7.3

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

          "01. Ai beneficiari delle misure di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono assicurati, nel corso e alla scadenza del periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del medesimo Sistema, il monitoraggio e la verifica dello stato di salute psico-fisica e dello stato di salute mentale, in particolare con riguardo alla rilevazione precoce di segnali di rischio o di disagio.".

7.4

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

          "01. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2023, 2024 e 2025, le risorse di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 10 del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e all'articolo 21 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, destinate alla realizzazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente e per ciascuno dei predetti anni, al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo.".

7.5

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

          "0a) all'articolo 6-bis, il comma 2 è abrogato."

7.6

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

          «0a) all'articolo 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

          «1-bis. Sono garantiti servizi di assistenza psicologica, che attraverso l'impiego di personale qualificato, devono consistere in colloqui individuali, almeno settimanali, atti a stabilire la sussistenza di condizioni minime di serenità psicologica e psichica, in considerazione delle esperienze vissute, tali da garantire la sicurezza personale e nei rapporti con gli altri. Deve essere assicurata, nell'ambito dell'erogazione di servizi di mediazione linguistico-culturale, una informativa di cultura legale riguardo i principi e i valori comunemente riconosciuti nella Comunità Europea, con particolare riguardo al rispetto delle differenze di genere, al rispetto dell'individuo e in generale a tutte le abitudini di convivenza diverse da quelle abitualmente usate nel paese di origine».»

7.7

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.8

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.9

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «si può derogare» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «nell'individuazione delle strutture di accoglienza provvisoria, previo apposito accordo con il Ministero della salute e di intesa con le regioni, in attuazione del modello di accoglienza diffusa, è possibile utilizzare le strutture sanitarie dismesse e non più in uso.».

7.10

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «ai parametri di capienza» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, solo ed esclusivamente per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo ove non siano presenti sezioni dedicate ai minori di cui all'articolo 19, comma 3-bis, e sempre garantendo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, dei parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, nonché del divieto di trattamenti degradanti di cui all'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore alla metà dei posti previsti dalle medesime disposizioni.».

7.11

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: «ai parametri di capienza», fino alla fine del periodo con le seguenti: «, per il tempo strettamente necessario al reperimento di posti in strutture adeguate, ai parametri di capienza previsti, per i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1 del presente articolo, dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni e in ogni caso idonea ad assicurare condizioni di vita e servizi adeguati alle esigenze degli ospiti presenti.».

7.12

Musolino

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a):

          1) dopo le parole: "si può derogare" inserire le seguenti: ", per il tempo strettamente necessario al reperimento di posti in strutture adeguate,"

          2) dopo le parole: "medesime disposizioni" inserire le seguenti: "e in ogni caso idonea ad assicurare condizioni di vita e servizi adeguati alle esigenze degli ospiti presenti.";

     b) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: "e dopo le parole «genitori singoli», sono inserite le parole «o le famiglie»";

7.13

Musolino

Precluso

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: "si può derogare" inserire le seguenti: ", per il tempo strettamente necessario al reperimento di posti in strutture adeguate,";

          b) dopo le parole: "medesime disposizioni" inserire le seguenti: "e in ogni caso idonea ad assicurare condizioni di vita e servizi adeguati alle esigenze degli ospiti presenti.".

7.14

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, lettera a) le parole: «al doppio dei posti» sono sostituite dalle seguenti: «al 20 per cento dei posti».

7.15

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «al doppio dei posti», con le seguenti: «al 25 per cento dei posti».

7.16

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, lettera a), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "La commissione tecnica provvede, altresì: ad adeguare l'erogazione e la qualità dei servizi di accoglienza, i requisiti igienico-sanitari e i parametri di agibilità degli spazi rispetto alla capienza dei predetti centri e delle predette strutture; a garantire l'effettiva separazione, autonomia ed adeguatezza degli spazi delle sezioni dedicate ai minori di cui all'articolo 19, comma 3-bis; ad assicurare l'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, sociale e psicologica, di mediazione linguistico-culturale, di orientamento legale e al territorio nonché delle attività ricreative unitamente alla somministrazione di corsi di lingua italiana, per tutto il periodo di permanenza dei predetti minori; a verificare la congruità delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente in ordine all'attuazione delle misure previste e delle funzioni assegnate dal presente comma.".

7.17

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

          "b) all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «genitori singoli» sono inserite le seguenti: «o le famiglie».".

7.18

Musolino

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e dopo le parole "genitori singoli", sono inserite le parole "o le famiglie"».

7.19

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Precluso

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: «e dopo le parole: "genitori singoli", sono inserite le seguenti: "o le famiglie"».

7.20

Maiorino, Cataldi

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          "b-bis) all'articolo 22:

          1) al comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il permesso di soggiorno di cui al periodo precedente può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;

          2) il comma 2 è abrogato.".

7.21

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

          «1-bis. Nei casi in cui su richiesta della Prefettura territorialmente competente e sulla base di accordi tra le amministrazioni pubbliche in forza dell'art. 15 della Legge 241/1990, i Comuni gestiscono direttamente o avvalendosi di un soggetto terzo strutture destinate all'accoglienza temporanea delle persone migranti, è assegnato il termine di 12 mesi per l'avvio delle procedure previste all'articolo 4 del DPR 151 del 2011 ed il termine di 36 mesi per l'adeguamento.»

7.22

Maiorino, Cataldi

Precluso

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

          «1-ter. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri e delle strutture di cui al comma 1, lettera a), in particolare in ordine all'erogazione dei servizi di accoglienza, al rispetto degli standard e dei criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero.»

7.23

Maiorino, Cataldi

Precluso

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

          «1-ter. Nei casi in cui su richiesta della Prefettura territorialmente competente e sulla base di accordi tra le amministrazioni pubbliche in forza dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i comuni gestiscono direttamente o avvalendosi di un soggetto terzo strutture destinate all'accoglienza temporanea delle persone migranti, è assegnato il termine di dodici mesi per l'avvio delle procedure previste all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ed il termine di trentasei mesi per l'adeguamento.».

7.24

Maiorino, Cataldi

Precluso

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

          «1-ter. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

7.25

Maiorino, Cataldi

Precluso

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

          «1-ter. Le donne straniere immigrate vittime di violenza accertata dai servizi socio-sanitari di riferimento, possono essere indirizzate alle reti territoriali antiviolenza, ai fini della relativa presa in carico. All'attuazione del presente comma le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

7.26

Maiorino, Cataldi

Precluso

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

          «1-ter. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, l'articolo 6-ter è abrogato.».

7.27

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Precluso

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

          «1-ter. Nei casi in cui su richiesta della Prefettura territorialmente competente e sulla base di accordi tra le amministrazioni pubbliche in forza dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i comuni gestiscono direttamente o avvalendosi di un soggetto terzo strutture destinate all'accoglienza temporanea delle persone migranti, è assegnato il termine di dodici mesi per l'avvio delle procedure previste all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ed il termine di trentasei mesi per l'adeguamento.»

G7.1

Zampa, Giorgis, Valente, Parrini, Meloni

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

          tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

          altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

          più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

          è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

     impegna il Governo

          a consentire la provvisoria accoglienza del minore ultrasedicenne in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture per adulti solo se, conformemente alla normativa internazionale e dell'Unione europea, sia stato certificato il superiore interesse del minore.
 

G7.2

Zampa, Meloni, Parrini, Giorgis, Valente

Precluso

Il Senato,

     premesso che,

          questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

          tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

          altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

          più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

          è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

     impegna il Governo

          a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani fondamentali, per adulti e minori all'interno dei centri.
 

G7.3

Parrini, Giorgis, Valente, Meloni

Precluso

Il Senato,

     premesso che,

          questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

          tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

          altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

          più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

          è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

     impegna il Governo

          a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani, per adulti e minori all'interno dei centri, con particolare riguardo alle differenti posizioni giuridiche ed esigenze delle persone trattenute.

G7.4

Valente, Parrini, Giorgis, Meloni

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

          tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'Unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

          altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

          più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

          è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

     impegna il Governo

          a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani, con particolare riguardo alla condizione dei minori di età.
 

G7.5

Parrini, Valente, Giorgis, Meloni

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     come emerso durante il dibattito parlamentare una condizione di particolare fragilità è rappresentata dalla condizione delle donne migranti vittime di violenza che necessitano di percorsi adeguati e specifici in relazione alla loro presa in carico, al fine soprattutto di non pregiudicare ulteriormente la salute fisica e psicologica di persone già molto provate;

          è evidente infatti, specie nei casi in cui tali violenze siano state accertate dai servizi socio-sanitari di riferimento, che tali donne debbano essere indirizzate alle reti territoriali anti-violenza e in sezioni specifiche nell'ambito dei centri Sai, affinché possano seguire percorsi mirati e con personale preparato per fronteggiare questa condizione di particolare vulnerabilità,

     impegna il Governo

          ad indirizzare le donne migranti vittime di violenza accertata dai servizi socio-sanitari territoriali di riferimento a percorsi presso le reti territoriali anti-violenza e a creare sezioni specifiche nell'ambito dei centri Sai, prevedendo in tempi rapidi le risorse necessarie.
 

G7.6

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale;

          il decreto-legge 2 gennaio 2023, numero 1 (convertito dalla legge numero 15 del 2023) reca disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare;

          il provvedimento ha di fatto inasprito, in modo inaccettabile, il codice di condotta per i salvataggi in mare delle navi umanitarie prevedendo multe e sanzioni per i trasgressori;

          la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha infatti chiesto ripetutamente all'Italia di ritirare il decreto sulle navi umanitarie o almeno di rivedere alcune norme perché in palese violazione dei trattati internazionali e dei diritti umani dei migranti;

          nonostante le richieste europee, navi umanitarie sono state multate e sottoposte a fermo amministrativo dopo aver salvato vite in mare: l'ultima in ordine temporale la nave Open Arms il 30 settembre 2020 «colpevole» di aver soccorso in tre differenti operazioni 176 persone (di cui 94 minori in un gommone, senza familiari e provati dal viaggio). In tutti e tre i casi Open Arms era l'unica nave nei pressi delle imbarcazioni in pericolo ed ha informato preventivamente le autorità competenti senza però ricevere alcuna risposta;

          Open Arms sarebbe stata interdetta e multata solamente per aver soccorso alcune imbarcazioni in difficoltà, dopo aver effettuato il primo intervento di recupero coordinato con le autorità, durante la navigazione verso il porto di sbarco assegnato, peraltro uno degli approdi più lontani rispetto alle operazioni di salvataggio;

          si tratta peraltro di una nave umanitaria (che collabora fattivamente con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto) già sanzionata dalle autorità italiane nello scorso mese di agosto 2023 soltanto per aver soccorso alcune imbarcazioni in difficoltà durante la navigazione verso il porto di sbarco assegnato;

          punire e sanzionare le navi umanitarie è una condotta apertamente in contrasto con i principi e le norme consuetudinarie e pattizie del diritto internazionale che garantiscono il diritto a tutti gli individui di essere soccorsi in mare, parallelamente all'obbligo degli Stati di prestare soccorso;

          appare inoltre incomprensibile l'atteggiamento delle autorità italiane che vorrebbero imporre alle navi umanitarie quanti e quali imbarcazioni soccorrere, senza valutare preventivamente la gravità degli eventi;

          è altrettanto palese come l'intervento delle navi umanitarie sia sempre più necessario, a causa dell'aumento incontrollato degli sbarchi di migranti, raddoppiato secondo i dati del Viminale rispetto al 2022 e pari a oltre 89 mila nei primi sette mesi dell'anno;

          limitare, rallentare e bloccare le navi umanitarie non ha quindi come conseguenza la riduzione degli sbarchi ma soltanto l'aumento esponenziale di morti in mare, spesso bambini. A maggior ragione visto che, a fronte dell'aumento consistente degli arrivi, si registra una riduzione significativa della percentuale dei salvataggi da parte delle navi delle Ong, che passano dall'11 per cento del 2022 al 4 per cento del 2023;

          appare quindi necessario modificare la normativa attuale ed abrogare, in particolare, le norme che prevedono l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo per 20 giorni della nave utilizzata per commettere l'illecito amministrativo che si configura qualora il comandante della nave o l'armatore non forniscano le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare, nonché, dalla struttura preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni,

     impegna il Governo

          ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad abrogare, in relazione a quanto espresso in premessa e nel primo provvedimento utile, i periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1, comma 2-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2020, numero 130, come modificato dal decreto-legge 2 gennaio 2023, numero 1.

G7.7

Parrini, Valente, Meloni, Giorgis

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     nel provvedimento in esame sono presenti disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale;

          il decreto-legge 2 gennaio 2023, numero 1 (convertito dalla legge numero 15 del 2023) reca disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare;

          il provvedimento ha di fatto inasprito in modo inaccettabile, il codice di condotta per i salvataggi in mare delle navi umanitarie prevedendo multe e sanzioni per i trasgressori;

          la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha infatti chiesto ripetutamente all'Italia di ritirare il decreto sulle navi umanitarie o almeno di rivedere alcune norme perché in palese violazione dei trattati internazionali e dei diritti umani dei migranti;

          nonostante le richieste europee navi umanitarie sono state multate e sottoposte a fermo amministrativo dopo aver salvato vite in mare: l'ultima in ordine temporale la nave Open Arms il 30 settembre 2020 «colpevole» di aver soccorso in tre differenti operazioni 176 persone (di cui 94 minori in un gommone, senza familiari e provati dal viaggio). In tutti e tre i casi Open Arms era l'unica nave nei pressi delle imbarcazioni in pericolo ed ha informato preventivamente le autorità competenti senza però ricevere alcuna risposta;

          Open Arms sarebbe stata interdetta e multata solamente per aver soccorso alcune imbarcazioni in difficoltà, dopo aver effettuato il primo intervento di recupero coordinato con le autorità, durante la navigazione verso il porto di sbarco assegnato, peraltro uno degli approdi più lontani rispetto alle operazioni di salvataggio;

          si tratta peraltro di una nave umanitaria (che collabora fattivamente con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto) già sanzionata dalle autorità italiane nello scorso mese di agosto 2023 soltanto per aver soccorso alcune imbarcazioni in difficoltà durante la navigazione verso il porto di sbarco assegnato;

          nel caso specifico del fermo della nave Open Arms dello scorso settembre, il fermo ha creato ulteriori problemi in quanto alla nave è stato imposto di ormeggiare non al porto, ma in rada, e costretta ad utilizzare per gli spostamenti da e verso il porto un'agenzia che per ogni viaggio ha chiesto il pagamento di 300 euro. Tutto ciò è avvenuto nonostante Open Arms abbia gommoni abilitati, ma in quel caso non autorizzati a tali spostamenti;

          appare francamente incomprensibile gravare ulteriormente logisticamente ed economicamente sulle navi umanitarie già costrette a fermi incomprensibili dopo aver collaborato attivamente con le Capitanerie di Porto,

     impegna il Governo

          ad adottare ulteriori iniziative normative volte a chiarire, in relazione a quanto espresso in premessa e nel primo provvedimento utile, che per «fermo amministrativo della nave» (di cui all'articolo 1, comma 2-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130) si intenda riferirsi alla sola unità navale principale ad esclusione delle lance di salvataggio di pertinenza, comunque denominate.
 

G7.8

Meloni, Giorgis, Valente, Parrini

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     il decreto-legge in esame segna l'ennesimo provvedimento emergenziale in materia di immigrazione dall'inizio della legislatura che, lungi dall'affrontare in modo strutturale il tema dell'immigrazione nella sua complessità, introduce ulteriori misure di natura repressiva senza intervenire sui nodi del sistema di accoglienza italiano;

          contestualmente, con il decreto-legge n. 161 del 2023, recante «disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano», il Governo ha manifestato l'intenzione di adottare il cosiddetto «Piano Mattei» quale nuovo paradigma nuovo modello di cooperazione, sviluppo e partenariato paritario con i Paesi del continente africano, nel tentativo di arginare i flussi migratori contrastandone le cause profonde nei Paesi di origine;

          in quest'ottica, è da ritenersi fondamentale il contributo delle associazioni e degli enti, profit e no profit, che negli anni hanno accumulato esperienza e know-how in materia di cooperazione, così come quello delle diaspore, strumento fondamentale nello sviluppo di efficaci politiche di cooperazione allo sviluppo in quanto ponte tra i Paesi e le società e attori chiave nello scambio economico, culturale e sociale tra l'Italia e i Paesi di provenienza dei migranti residenti o dei cittadini italiani con background migratorio;

          il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, normato dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), già contiene già molti strumenti per favorire lo sviluppo socio-economico dei Paesi di origine e transito dei flussi migratori che spesso non vengono sufficientemente valorizzati;

          la sopracitata legge n. 125 del 2014, ha istituito, al capo III, articolo 16, comma 1, il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai principali soggetti pubblici e privati, profit e no profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, delle università e del volontariato;

          al Capo III, articolo 16, comma 2 della medesima legge è stipulato che il Consiglio nazionale strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce almeno annualmente su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione;

          tale Consiglio non si riunisce da più di un anno a causa della mancata convocazione da parte del Ministero competente, in aperta contraddizione con l'intenzione dichiarata dal Governo nel contesto dell'approvazione del Piano Mattei di investire sulle politiche di cooperazione allo sviluppo;

          nella legge di bilancio per il 2023 sono stati tagliati i fondi alla cooperazione allo sviluppo, ferma allo 0,31 per cento, allontanando sempre più la possibilità per l'Italia di raggiungere l'obiettivo dello 0,70 per cento entro il 2030, come indicato dall'obiettivo 17 dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile,

     impegna il Governo:

          a convocare il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo entro la fine dell'anno;

          a riferire con sollecitudine al Parlamento le ragioni della sua mancata convocazione nel primo anno di Governo;

          a ripristinare nel primo provvedimento utile i fondi alla cooperazione tagliati con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, riportandoli in linea con l'obiettivo ONU dello 0,7 per cento del PIL al 2030.

7.0.1

Maiorino, Cataldi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Permesso di soggiorno per le vittime del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso)

          1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «per taluno dei delitti previsti dagli articoli 558-bis, 572, 582, 583, 583-bis,» è inserita la seguente: «583-quinquies,».».

7.0.2

Maiorino, Cataldi

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 4)

          1. Alla legge 11 gennaio 2018 n. 4, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis.

(Cambio del cognome per le vittime di reato di matrimonio forzato)

          1. Le vittime del reato di cui all'articolo 558-bis del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome.

          2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome è presentata, a norma dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dalla persona vittima del reato di cui al medesimo comma 1.

          3. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire.

          4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.

          5. Alla modificazione del cognome di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».».

7.0.3

Maiorino, Cataldi

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per il riconoscimento in deroga delle qualifiche delle professioni sanitarie delle rifugiate provenienti dall'Afghanistan)

          1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario alle professioniste cittadine afghane, residenti in Afghanistan prima del 15 agosto 2021 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.
2. Le professioniste di cui al comma 1 possono esercitare le professioni sanitarie o socio-sanitarie a seguito del rilascio del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati ai sensi dell'articolo VII della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997 e ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 148.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni e delle Province autonome, le strutture sanitarie e sociosanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professioniste, a seguito, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.».

7.0.4

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Precluso

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

          1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000,00 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

7.0.5

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

          «Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000,00  di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000,00 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con  disagio mentale o con  necessità di  assistenza  sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»

7.0.100 (già 7.28)

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Precluso

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

          1 Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 130.000.000 per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di richiedenti protezione internazionale che rientrano nelle condizioni di vulnerabilità indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e che necessitano di un'assistenza specifica al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.».

7.0.101 (già 7.29)

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Precluso

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure ulteriori per il Sistema di accoglienza e integrazione)

          1. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 187.500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000 per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.»

8.1

Maiorino, Cataldi

Precluso

Sopprimere l'articolo.

8.2

Maiorino, Cataldi

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

         «4-bis. Al fine di fronteggiare la grave ed eccezionale situazione sanitaria nell'isola di Lampedusa e garantire la tutela del diritto alla salute e alle cure a tutta la popolazione dei bacini territoriali limitrofi i cui nosocomi sono interessati dall'eccezionale afflusso della popolazione immigrata, l'Azienda ospedaliera «San Giovanni di Dio» di Agrigento è autorizzata a bandire procedure concorsuali straordinarie, anche in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per assicurare l'integrale copertura dei posti previsti nella propria dotazione organica, con particolare riferimento al personale medico ed infermieristico.».

8.3

Maiorino, Cataldi

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

          «4-bis. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani è concesso un contributo ulteriore pari a 200.000 euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

G8.1

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

    nel corso dell'esame dell'AS 951 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

          l'articolo 8 in particolare ha introdotto alcune minime misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, prevedendo alcune misure come quella che prevede che fino al 31 dicembre 2025 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente;

          tuttavia, proprio nelle scorse settimane, il delegato Anci alla Finanza locale è stato audito dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato in occasione dell'esame della legge di bilancio e ha denunciato che il taglio in atto alle risorse dei comuni porterà inevitabilmente o ad un aumento delle tariffe per i cittadini o ad un taglio dei servizi garantiti dai comuni;

          specie alla luce della forte inflazione che ha portato ad un aumento considerevole dei costi in tutti i settori, dai servizi mensa, all'assistenza degli anziani, dal costo del lavoro, all'adeguamento dei contratti collettivi fino ai servizi di trasporto pubblico, appare indispensabile reperire quanto prima le risorse necessarie per mettere tutti i comuni nella condizione di offrire i servizi ai cittadini, e in particolare per quelli i cui costi sono ulteriormente accresciuti da arrivi consistenti di migranti,

     impegna il Governo

          a reperire tutte le risorse necessarie per mettere i comuni nelle condizioni di erogare i servizi essenziali ai cittadini, con particolare riguardo al comune di Taranto, interessato anche da arrivi consistenti di migranti.
 

G8.2

Parrini, Giorgis, Valente, Meloni

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     nel corso dell'esame dell'AS 951 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

          l'articolo 8 in particolare ha introdotto alcune minime misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, prevedendo alcune misure come quella che prevede che fino al 31 dicembre 2025 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente;

          tuttavia, proprio nelle scorse settimane, il delegato Anci alla Finanza locale è stato audito dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato in occasione dell'esame della legge di bilancio e ha denunciato che il taglio in atto alle risorse dei comuni porterà inevitabilmente o ad un aumento delle tariffe per i cittadini o ad un taglio dei servizi garantiti dai comuni;

          specie alla luce della forte inflazione che ha portato ad un aumento considerevole dei costi in tutti i settori, dai servizi mensa, all'assistenza degli anziani, dal costo del lavoro, all'adeguamento dei contratti collettivi fino ai servizi di trasporto pubblico, appare indispensabile reperire quanto prima le risorse necessarie per mettere tutti i comuni nella condizione di offrire i servizi ai cittadini, e in particolare per quelli i cui costi sono ulteriormente accresciuti da arrivi consistenti di migranti,

     impegna il Governo

          a reperire tutte le risorse necessarie per mettere i comuni nelle condizioni di erogare i servizi essenziali ai cittadini, con particolare riguardo ai comuni della provincia di Brindisi interessati da arrivi consistenti di migranti.
 

8.0.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 8-bis

(Misure di sostegno economico ai Comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione)

          Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30.374.400 milioni di euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione del, di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementato di 30.374.400 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30.374.400 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del   Fondo   di   cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 8-ter

(Assunzioni a tempo determinato personale polizia locale)

          1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei Comuni che titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli artt. 9, 11 e 11 bis del d.lgs. 142/2015  e 10 ter co 1 bis del d.lgs. 286/98 il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'art. 35-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

          2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

          a) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

          4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché' i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 8-quater

(Incentivi monetari per attività connesse al SAI)

          Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale  politiche dell'asilo , possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto  SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.»

8.0.2

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Programmazione e ripartizione nazionale e regionale delle diverse strutture di accoglienza)

          1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis.

(Programmazione e ripartizione nazionale e regionale delle diverse strutture di accoglienza)

          1. Il piano nazionale di accoglienza indicato all'articolo 16 provvede a pianificare le seguenti strutture:

          1) i centri governativi di accoglienza di cui all'articolo 9;

          2) gli eventuali centri di accoglienza straordinaria di cui all'articolo 11;

          3) le strutture governative di prima accoglienza per minori non accompagnati di cui all'articolo 19, comma 1;

          4) le strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione.

          2. Il piano nazionale di accoglienza fissa i criteri di ripartizione regionale indicati nell'articolo 16 in osservanza degli articoli 118, 119 e 120 della Costituzione e stabilisce con cadenza biennale il numero complessivo annuo di posti immediatamente disponibili ogni anno per l'accoglienza nell'ambito delle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, non inferiore alla media del numero complessivo annuo delle persone, inclusi i minori, che negli ultimi cinque anni hanno ottenuto in Italia la protezione internazionale e il permesso di soggiorno per protezione speciale e hanno presentato domanda di protezione internazionale, anche tenendo conto degli alloggi messi a disposizione in Italia da privati che si convenzionino col Sistema di accoglienza e integrazione o da enti abilitati a supportare gli ingressi per motivi umanitari. La programmazione annuale è differenziata, anche in relazione ai numero dei posti, tra i richiedenti protezione internazionale che abbiano concluso le operazioni di identificazione, di soccorso, di orientamento e di prima accoglienza nei centri indicati all'articolo 9, non siano trattenuti ai sensi dell'articolo 6 e siano sprovvisti dei mezzi sufficienti di sussistenza indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 14, e i beneficiari di protezione internazionale o speciale, che siano tuttora sprovvisti di tali mezzi, e tra i posti ordinari e i posti da riservare alle diverse tipologie di persone portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 e, nei limiti indicati al comma 4, tiene conto anche degli indicatori socio-economici e demografici dei diversi territori in caso di sensibile modifica delle previsioni di arrivo e in ogni caso in cui il numero complessivo nazionale dei posti da mettere a disposizione sia superiore alla media annuale dei cinque anni precedenti il Piano è aggiornato su base annuale.

3. In caso di insufficienza dei posti immediatamente disponibili o attivabili rapidamente nell'ambito dei posti pianificati ai sensi del comma 2 nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione il Ministero dell'interno, autorizza i Prefetti ad attivare i centri di accoglienza straordinaria ai sensi dell'articolo 11 il Ministero stesso convoca i componenti del Tavolo al fine di adeguare il prima possibile il piano nazionale di accoglienza in modo da reperire nuovi posti nell'ambito del sistema di accoglienza ed integrazione sufficienti a soddisfare le nuove ed imprevedibili esigenze.

4. La ripartizione tra le regioni dei posti nelle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione è effettuata in proporzione della popolazione residente. I posti spettanti ad ogni regione sono ripartiti in modo che in ogni comune siano operativi posti in strutture di accoglienza in numero proporzionale alla popolazione residente. Sono esclusi dal computo in ambito nazionale e regionale i comuni in cui sia in vigore lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, emanato con decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e i comuni che si trovano nelle zone rosse dei piani di evacuazione per rischio vulcanico. Possono essere altresì esclusi dal computo in ambito nazionale e regionale i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, i comuni, la cui superficie terrestre comprende soltanto una o più isole minori, i comuni la cui superficie si trova interamente in zone in cui è molto elevato il livello di attenzione per il rischio idrogeologico e i comuni, diversi dai capoluoghi di provincia o di regione, i quali abbiano una popolazione residente fino a cinquantamila abitanti e nel cui territorio siano collocati i punti di crisi ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i centri di permanenza per il rimpatrio, i centri governativi di accoglienza di cui all'articolo 9 e i centri di primo soccorso e accoglienza.

5. Il piano indicato al comma 1 prevede anche i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere assicurate da ogni Comune, sia nell'ambito delle proprie funzioni amministrative ordinarie, sia nell'ambito di ogni struttura di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione, in relazione alle peculiarità e ai requisiti di ciascuna tipologia di struttura, nonché il fabbisogno standard per l'erogazione di ogni prestazione, anche in relazione alla diversa tipologia di ospiti, nel rispetto del presente decreto legislativo, e il costo standard dell'adeguamento e della gestione di tali strutture e dell'erogazione delle prestazioni.

6. Lo Stato, anche mediante fondi dell'Unione europea o di altre organizzazioni internazionali, provvede con la massima tempestività all'integrale finanziamento ad ogni comune in cui è collocata una struttura di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione dei costi standard necessari per l'adeguamento e per la gestione di tali strutture e per l'erogazione delle prestazioni, in relazione ai posti delle strutture di accoglienza collocate nel suo territorio nell'ambito della programmazione annuale e nei limiti del fabbisogno standard per i livelli essenziali, nonché all'integrale finanziamento dei costi per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività delle strutture di accoglienza.

7. Eventuali ulteriori prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dai livelli essenziali possono essere predisposte dal comune o dalla regione in cui si trova la struttura, con costi a carico del sistema di assistenza comunale o regionale.

8. Lo Stato può altresì predisporre a proprie spese, anche con le procedure previste dall'articolo 21 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che determinati edifici appartenenti al demanio dello Stato o al patrimonio dello Stato ovvero gestiti dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, siano riadattati all'uso quali strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione e siano poi trasferiti o concessi gratuitamente in uso al comune in cui si trovano al fine della successiva gestione da parte del comune nell'ambito del Sistema stesso.

9. L'effettivo funzionamento delle strutture di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione collocate nel proprio comune e l'effettiva erogazione delle prestazioni che devono erogate ad ogni straniero sono garantiti dal comune stesso, anche consorziato con altri comuni, mediante l'utilizzo in tutto o in parte di proprio personale o di propri enti o di qualificati enti del terzo settore, individuati attraverso procedure di accreditamento e di successiva co-progettazione degli interventi e mediante la previsione di procedure e strumenti di verifica permanente del buon funzionamento di ogni struttura."».
 

8.0.3

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure di sostegno economico ai comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione)

      1. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è autorizzata la spesa di 30.374.400 euro per l'anno 2023. A tal fine, la dotazione di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 30.374.400 euro per l'anno 2023.

      2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

      3. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio trimestrale, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2023. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30.374.400 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

8.0.4

Giorgis, Parrini, Meloni, Valente

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Risorse in materia di sicurezza urbana)

          1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei comuni destinatari dei finanziamenti del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e 10-ter, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

    2. Alla copertura dei relativi oneri si provvede:

          a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

          b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.

    3. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.»

8.0.5

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi monetari per attività connesse al SAI)

          1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

8.0.6

Maiorino, Cataldi

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incentivi monetari per attività connesse al SAI)

          1. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

9.1

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «delle Forze armate», aggiungere le seguenti: «esclusivamente per specifiche esigenze di prevenzione della criminalità internazionale».

11.1

Parrini, Giorgis, Meloni, Valente

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Misure per il potenziamento dell'organico di Questure e Prefetture per lo svolgimento dei servizi connessi al rilascio e rinnovo di permessi di soggiorno e alla registrazione delle domande di asilo)

      1. Al fine di rafforzare i servizi per l'immigrazione, si dispone, presso le Prefetture, l'ampliamento dell'organico nella misura di 100 unità di personale della carriera prefettizia e 2500 unità di personale tra dirigenti e altri funzionari.

      2. Al fine di rendere maggiormente rapide ed efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, e la registrazione delle domande di asilo presso le Questure, la pianta organica del Ministero dell'interno, in aggiunta ai lavoratori in somministrazione attualmente impiegati, è ampliata di 5000 unità, da selezionarsi mediante procedure concorsuali pubbliche.»

11.2

Maiorino, Cataldi

Precluso

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

          "2.bis. Allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

          2.ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."

11.0.1

Valente, Giorgis, Parrini, Meloni

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno)

          1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi alle procedure d'appalto per la gestione delle strutture ricettive temporanee per cittadini extracomunitari da parte del Ministero dell'interno e delle Prefetture, il personale della ex carriera direttiva di ragioneria, assunto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982 tab. 1 confluisce in un ruolo ad esaurimento, con il medesimo trattamento economico in godimento previsto dal C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali. Al personale del predetto costituendo ruolo ad esaurimento potranno essere conferiti incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di livello dirigenziale non generale, nei limiti della vigente dotazione organica dei posti di funzione di dirigente di II fascia, in deroga ai limiti percentuali previsti dallo stesso articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai destinatari dei predetti incarichi e per l'intera durata dei medesimi sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno.»

 

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 951

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica esprime, per quanto di sua competenza parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:Amidei, Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, Craxi, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, La Pietra, Monti, Morelli, Murelli, Occhiuto, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Speranzon.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Petrucci, per attività dell'8ª Commissione permanente; Casini e Silvestro per partecipare a un incontro internazionale; Valente per partecipare a un incontro istituzionale; Naturale e Rojc, da considerarsi in missione ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 29 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:

- alle dottoresse Conte e Pietrasanta e al dottor Castrichino, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

- alla dottoressa Isola, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della difesa.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 30 novembre 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317 la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero delle imprese e del made in Italy, concernente la notifica 2023/0660/IT - S00E relativa allo schema di regolamento recante "Inserimento di prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell'elenco delle biomasse a uso combustibile e aggiornamento dei parametri relativi a prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale".

La predetta documentazione è deferita alla 4ª, alla 8ª e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 304).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 29 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, corredata dalla relazione sulla sicurezza delle ferrovie e dalla relazione sulle reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale, riferita all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, all'8a Commissione permanente (Doc. CLXXX, n. 1).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di tiacloprid in o su determinati prodotti (COM(2023) 739 definitivo), alla 9a e alla 10a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 29 novembre 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (Fondazione ENPAIA) per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 154);

della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, per l'esercizio 2020. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 155);

dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 156);

della Cassa italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (Doc. XV, n. 157).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 29 novembre 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione (COM(2023) 660 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 29 novembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª;

in data 30 novembre 2023, la Proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT) (COM(2023) 532 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 30 novembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Valente e il senatore Sensi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00865 della senatrice La Marca ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 24 al 30 novembre 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 41

STEFANI, BORGHI Claudio: sulla mancata convalida di un fermo di immigrati irregolari da parte di un magistrato (4-00755) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)

Interpellanze

SIRONI, GUIDOLIN, FLORIDIA Barbara, MAZZELLA, PATUANELLI, LICHERI Sabrina, DAMANTE, BEVILACQUA, CASTIELLO, NAVE, TURCO, LOPREIATO, PIRRO, TREVISI, MARTON, ALOISIO - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:

il 10 novembre 2023 il ministro Salvini ha annunciato di aver designato, d'intesa con il sindaco di Venezia Brugnaro, l'urbanista dottor Roberto Rossetto quale presidente dell'Autorità per la laguna, di cui all'articolo 95 del decreto-legge n. 104 del 2020;

la nomina, che dovrà essere perfezionata con l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che dovrà essere trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per il parere, ad avviso degli interpellanti non sembra coerente con il dettato normativo del citato articolo 95, non avendo l'interessato ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo, e appare altresì in contrasto con il comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, che vieta l'attribuzione di incarichi ai lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

a tal riguardo non sovvengono le disposizioni derogatorie approvate con l'articolo 11 del decreto-legge n. 105 del 2023, che si riferiscono ad ambiti diversi e a precisi presupposti soggettivi dei beneficiari;

considerato che, immediatamente dopo la nomina, Rossetto ha dichiarato di ritenere fondamentale l'approvazione del piano morfologico della laguna;

ritenuto che:

un piano morfologico è vigente, ed è quello del 1992, e contiene impegni precisi e vincolanti molti ancora inattuati o perfino traditi;

il Governo del 2001 ha imposto un "aggiornamento" dello stesso piano, per inserirvi, tra le indicazioni prescrittive, il "potenziamento degli interventi per la riattivazione dei dinamismi naturali", il "contrasto delle azioni distruttive dell'ambiente naturale", la "realizzazione delle opere necessarie al riequilibrio idrogeologico e morfologico della laguna";

entrambe le proposte di tale "aggiornamento" del piano sono state bocciate dalla commissione valutazione impatto ambientale e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: più precisamente, con riferimento alla prima versione, del 2014, il decreto ministeriale del 2018 lo ha riconosciuto totalmente evasivo sia delle indicazioni delle leggi speciali e relativi indirizzi governativi del 1975, sia delle indicazioni della deliberazione del Governo del 2001 con cui è stato richiesto tale aggiornamento, e ne ha prescritto un'integrale revisione, fornendo a tal fine indicazioni prescrittive precise;

sulla seconda versione, del 2022, che doveva provvedere in tal senso, la commissione VIA-VAS nel proprio parere, poi trasmesso e reso pubblico dalla Direzione generale del Ministero, ha invece rilevato che tutte le più importanti indicazioni sia della normativa speciale sia della deliberazione del Governo del 2001 e del decreto ministeriale del 2018 sono rimaste ancora del tutto inevase;

anche la versione ultima di tale aggiornamento non può quindi essere approvata e deve essere integralmente rivista per disporre azioni concrete che attuino finalmente le indicazioni vincolanti della normativa e delle deliberazioni governative;

non sembra pertanto possibile "approvare" il piano morfologico (l'aggiornamento del piano), bensì occorre riscriverne totalmente sia i contenuti programmatici che le misure attuative, dando attuazione alle indicazioni per una vera ed efficace salvaguardia delle città e della laguna;

agli interpellanti appare altresì remota l'ipotesi di affidamento della revisione al Consorzio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (CorRiLa), il quale, oltre ad essere in sostanziale conflitto di interessi (per l'incarico professionale della redazione di tale ultima versione del 2022), non sembra aver dimostrato negli anni di essere adeguato al ruolo, come dimostrano gli scarsi risultati nella progettazione degli interventi che sarebbero stati necessari a partire dalla legislazione speciale per Venezia, che risale a 50 anni fa;

la bocciatura, da parte del Ministero competente, delle proposte di aggiornamento del piano rende necessario l'avvio di una nuova elaborazione, per la quale si auspica il coinvolgimento, fin dall'inizio, dell'Autorità di bacino: a) in primis rispettando e attuando le indicazioni del suo più recente piano gestione acque e del suo piano alluvioni (approvati e vigenti) specificamente formulati per la laguna; b) più in generale, dando attuazione concreta anche all'assetto istituzionale definito con la riforma generale del sistema di tutela del suolo (e delle acque e della sicurezza idrogeologica), che ha sottratto le precedenti competenze di pianificazione dell'allora magistrato alle acque (e quindi anche al provveditorato per le opere pubbliche), e ha incentrato appunto nell'Autorità di bacino i poteri sovraordinati di pianificazione della sicurezza del suolo (e delle acque) anche dell'intero territorio lagunare; alla stessa autorità di bacino spetta la parola definitiva, come autorità procedente, sulla relativa pianificazione (a fianco del Ministero dell'ambiente, Direzione generale valutazioni ambientali, e Ministero della cultura, per i relativi impatti ambientali-paesaggistici),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano particolarmente importante e urgente dare precise indicazioni, per quanto di competenza, per garantire che le norme vigenti relative all'aggiornamento del piano morfologico della laguna di Venezia vengano rispettate, e che venga data finalmente attuazione al piano aggiornato e agli interventi previsti;

se abbiano effettuato le necessarie verifiche sulla piena legittimità della nomina del dottor Roberto Rossetto per la presidenza dell'autorità per la laguna di Venezia, anche alla luce delle perplessità espresse.

(2-00012)

Interrogazioni

SALLEMI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

il 16 luglio 2019 fu firmato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un decreto volto ad imporre gli oneri di servizio pubblico su alcune rotte da e per gli aeroporti di Trapani e Comiso (Ragusa) e per assicurare la continuità territoriale aerea siciliana attraverso servizi aerei che siano adeguati, regolari, continuativi e da svolgersi con voli di linea;

le rotte soggette a oneri di servizio pubblico individuate riguardavano le tratte da Comiso a Roma Fiumicino e Milano Linate e viceversa, da Trapani a Trieste, Brindisi, Parma, Ancona, Perugia e Napoli e viceversa;

per assicurare la continuità territoriale da e per gli aeroporti di Comiso e Trapani si è stimato un fabbisogno finanziario massimo complessivo di 48.373.020,30 euro, di cui 31,057 milioni di euro a carico dello Stato e 17,315 milioni a carico della Regione Siciliana;

considerato che:

la pandemia da COVID-19 e la chiusura della compagnia Alitalia, che si era aggiudicata il servizio per l'aeroporto di Comiso, hanno nei fatti compresso il diritto dei residenti in Sicilia, e in particolare nell'area del sudest, di fruire delle agevolazioni derivanti dal decreto volto a favorire la continuità territoriale;

con decreto 11 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 203 del 31 agosto 2023, il Ministero ha inteso indire una nuova gara con l'imposizione di "oneri di servizio pubblico" anche sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa, Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa;

il sudest siciliano soffre, in maniera atavica, per la mancanza di una reale e concreta continuità territoriale, con la piaga del caro voli che continua a falcidiare i bilanci familiari di migliaia di emigrati siciliani per motivi di lavoro, studio e salute;

il Governo nazionale è intervenuto sul tema del caro voli attraverso il "decreto asset" (decreto-legge n. 104 del 2023), conferendo maggiori poteri di vigilanza e approfondimento alle autorità di controllo per contrastare i fenomeni distorsivi di mercato sui prezzi dei biglietti aerei;

rilevato inoltre che l'aeroporto di Comiso "Pio La Torre" risulta essere un asset infrastrutturale fondamentale per lo sviluppo del territorio del sudest, che, anche in occasione dell'emergenza occorsa nello scalo di Catania durante il mese di luglio 2023, ha dimostrato capacità tecniche e gestionali apprezzabili e foriere di prospettive lusinghiere per quanto concerne l'incremento del traffico aereo,

si chiede di sapere:

quali siano le tempistiche definite per le gare espletate da ENAC per la continuità territoriale e le date di avvio dei servizi di continuità territoriale per lo scalo di Comiso;

quali strategie e quali azioni di vigilanza e incentivazione siano previste per lo scalo di Comiso e quali azioni a supporto di una reale e concreta integrazione con lo scalo di Catania, al fine di addivenire a un sistema integrato di infrastrutture per il sudest siciliano;

quali iniziative, oltre a quelle già messe in campo dai Ministeri delle infrastrutture e delle imprese e del made in Italy, e più recentemente dalla Regione Siciliana, si abbia intenzione di adottare per agevolare la continuità territoriale per i residenti in Sicilia.

(3-00804)

SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, ROSA, SALVITTI, TUBETTI, ZAFFINI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

gli incentivi tecnici nell'ambito dei contratti pubblici si configurano come trattamento economico aggiuntivo rispetto a quello ordinario e la normativa vigente in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture li riconosce solo per specifiche attività, di natura meramente tecnica, svolte dai dipendenti pubblici, tra cui quelle di programmazione, predisposizione, controllo delle procedure di gara e di esecuzione del contratto;

come disciplinato dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, "le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti";

per calcolare la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo il comma 3 ha previsto che "L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche";

la norma quindi prevede in capo alle amministrazioni interessate l'obbligo di adottare un regolamento aziendale per la ripartizione, con lo scopo di esplicitare le modalità e i criteri di ripartizione del fondo degli incentivi;

considerato che:

molte amministrazioni non hanno tempestivamente adempiuto a tale previsione e hanno adottato il regolamento anche a distanza di diversi anni, negando quindi ai propri dipendenti la possibilità di accedere all'incentivo;

tale mancanza è stata riscontrata ufficialmente dall'Autorità nazionale anticorruzione nel 2021 (atto di segnalazione n. 1 del 9 marzo 2021), la quale ha richiamato al legislatore la necessità di conferire valore retroattivo a tutti i regolamenti che fossero stati tardivamente adottati;

il Governo nel 2021 ha provveduto a colmare il vulnus mediante l'articolo 5 del decreto-legge n. 121 del 2021, il quale dispone che: "Il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto Regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti";

considerato ulteriormente che:

ANAS, che rientrava nel novero delle amministrazioni che non avevano adottato tempestivamente le previsioni regolamentari, ha adottato a luglio 2021 il proprio "regolamento per l'erogazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.", prevedendo tuttavia che l'incentivo fosse riconosciuto solo per gli incarichi tecnici conferiti successivamente al 30 luglio 2021, ossia successivamente all'entrata in vigore del regolamento stesso;

ad oggi, ossia a distanza di più di due anni dall'entrata in vigore del suddetto decreto, tale distorta previsione regolamentare non è ancora stata adeguata alle disposizioni normative nonostante la richiesta, mossa dalla direzione legale alla Direzione risorse umane di ANAS, di provvedere a tale adeguamento al fine di consentire ai dipendenti aventi diritto di fruire dell'incentivo economico loro spettante per i lavori eseguiti fra il 2016 e il 2021,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali opportune iniziative, per quanto di sua competenza, voglia intraprendere affinché i dipendenti di ANAS, che svolgono un ruolo così determinante nell'iter di realizzazione e compimento delle infrastrutture della nazione, possano vedere riconosciuto il diritto all'incentivo che è stato previsto dal legislatore nel 2016 ma che è stato fino ad oggi negato a causa dell'inerzia della società stessa.

(3-00805)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CENTINAIO - Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - Premesso che:

nell'area presente nel comune di Broni (Pavia) insistente fra via dei Mille e via Casalagnello, l'ente comunale ha deliberato un parere favorevole al progetto definitivo redatto da RFI per la realizzazione di opere sostitutive del passaggio a livello al chilometro 59+622 lungo la linea Alessandria-Piacenza, denominato Broni3;

in particolare le opere constano nella realizzazione di un nuovo tratto di strada tangenziale a collegamento fra le citate strade ad opera di RFI in prossimità del collegamento autostradale A21;

nelle aree limitrofe oggetto dell'intervento, nel confinante comune di Cicognola, in località Vicomune, è altresì stato previsto, nell'iter di programmazione urbanistica e territoriale del competente ente comunale, l'insediamento di una nuova struttura di logistica di oltre 100.000 metri quadrati che, presumibilmente, per lo svolgimento della propria attività, necessiterà di un collegamento con il vicino svincolo della A21 in località Broni;

l'esecuzione delle due opere, seppure su piani differenti, rischia di incidere in modo notevole sul già delicato equilibrio ambientale della zona interessata;

nello specifico, come emerso da articoli di stampa e dalla mobilitazione della popolazione locale, l'esecuzione della tangenziale nel comune di Broni va ad incidere su terreni ove si trovano delle colture vitivinicole di particolare pregio e di notevole interesse;

l'esecuzione delle opere comporterebbe irrimediabilmente lo sradicamento di una coltura che prosegue da oltre 100 anni e da tre generazioni, la cui produzione, di particolare importanza per la qualità, ha valorizzato nel tempo una microzona portando lustro alla produzione agricola locale;

in particolare il venire meno delle colture porterebbe al trasferimento o addirittura alla chiusura di aziende agricole locali che hanno da sempre portato lustro alla produzione vitivinicola locale;

ad oggi, pertanto, lo stato di fatto e di diritto delle procedure in atto rischia di nuocere gravemente all'equilibrio ambientale dei luoghi nonché di ledere in modo irreversibile un aspetto della produzione agricola locale particolarmente importante e di pregio,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, siano a conoscenza delle realizzande opere e del loro impatto sul territorio sia dal punto di vista viabilistico sia dal punto di vista paesaggistico, ambientale e agricolo e quali iniziative siano previste per evitare o quantomeno limitare la penalizzazione delle aree interessate e di tutti i soggetti coinvolti.

(4-00867)

DI GIROLAMO, SIRONI, MARTON, BEVILACQUA, CATALDI, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, TURCO, NAVE - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:

il sistema delle aree protette rappresenta uno straordinario strumento per la tutela della biodiversità e per lo sviluppo sostenibile di molti territori marginali del nostro Paese, tuttavia molti enti parco risultano da anni limitati nelle loro funzioni, a causa di ritardi nelle nomine degli organi di gestione previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

ad oggi, in Italia, numerosi parchi nazionali sono sprovvisti della figura del presidente, altri non dispongono del direttore, mentre soltanto alcuni hanno adottato il piano del parco, strumento di gestione indispensabile per garantire l'operatività degli enti;

considerato che:

con riferimento al parco nazionale della Majella, si rileva che nel 2012 il presidente del parco procedette all'adozione di una delibera per l'avvio delle procedure di selezione del direttore. Tuttavia il procedimento fu interrotto, a causa della mancata costituzione del consiglio direttivo. Solo nel 2016, dopo due anni dalla costituzione del consiglio, fu deliberata una nuova procedura concorsuale per l'individuazione della figura del direttore, senza, tuttavia, addivenire a conclusione;

a completare il quadro, a parere degli interroganti del tutto anomalo, che caratterizza la governance istituzionale dell'ente, si rileva che, negli anni di vacatio, il ruolo di direttore sarebbe stato ricoperto da una persona che non aveva i requisiti di legge, raggiunti solo a marzo 2018;

solo a seguito di continui solleciti da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nello stesso 2018 il parco ha individuato una terna di possibili candidati, che, tuttavia, è stata bocciata dall'organo vigilante dal momento che il consiglio direttivo aveva scelto persone non più idonee a ricoprire tale ruolo, per motivi di età o per altre ragioni, escludendo tutti quei richiedenti, tra cui ex direttori di altri parchi, i quali avevano tutti i requisiti necessari per ricoprire l'incarico;

ad agosto 2023 è stata selezionata una nuova terna in cui compaiono due persone di 68 anni, quindi inidonee per motivi di età, con la medesima conseguenza dell'esclusione di ex direttori di parchi nazionali ancora disponibili e in possesso dei requisiti per assumere l'incarico;

lo stesso presidente in carica del parco della Majella ha denunciato alla stampa l'impasse del competente Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dopo aver chiesto di poter procedere con un bando di evidenza pubblica al fine di scegliere il miglior direttore possibile;

tutto ciò concorre a delineare un quadro preoccupante in merito all'effettiva operatività dell'ente, chiamato a tutelare un territorio tra i più ricchi di biodiversità nel bacino mediterraneo,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda attivare per garantire l'operatività gestionale del parco nazionale della Majella e con essa l'effettiva tutela del patrimonio naturale, storico e culturale del territorio;

quali iniziative, inoltre, intenda assumere per garantire l'operatività gestionale dei numerosi parchi nazionali ancora sprovvisti delle figure di presidente e direttore e dei piani di gestione.

(4-00868)

DI GIROLAMO, PIRONDINI, NAVE, LOPREIATO, TREVISI, SIRONI, MARTON, BEVILACQUA, CATALDI, LICHERI Sabrina - Al Ministro della cultura. - Premesso che:

con la legge delega sullo spettacolo n. 106 del 2022, il Ministro della cultura è chiamato a presentare in Consiglio dei ministri uno schema di decreto legislativo attuativo che contenga l'attuazione del principio e del criterio del "superamento dell'utilizzo degli animali nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti";

secondo l'indagine "DOXA BVA", commissionata dalla Lega anti vivisezione (LAV) nel settembre 2023, in ordine alle opinioni degli italiani sull'utilizzo e lo sfruttamento degli animali nei circhi, è emerso che oltre il 76 per cento della popolazione è contraria all'uso degli animali nei circhi e quasi 4 italiani su 5 (79 per cento) sono favorevoli a destinare fondi pubblici, attualmente destinati ai circhi con animali, solamente a favore di circhi che si convertiranno, proponendo spettacoli con giocolieri, trapezisti e altri numeri, senza l'uso di animali;

considerato che:

con la legge di conversione del decreto-legge n. 198 del 2022, cosiddetto milleproroghe, è stato prorogato dal 18 maggio 2023 al 18 agosto 2024 il termine per la presentazione del decreto attuativo, quindi 15 mesi nei quali il Ministro potrà portare in Consiglio dei ministri il decreto legislativo. Si allungano pertanto i tempi per il superamento dell'utilizzo degli animali nei circhi;

l'art. 9 della Costituzione prevede: "La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali". L'inserimento in Costituzione degli animali nella parte dei principi fondamentali della Repubblica italiana costituisce un fondamentale punto di partenza che dovrebbe permettere di ottenere tutela e rispetto degli animali;

considerato infine che:

risulta da notizie di stampa che il testo del decreto legislativo attuativo, che allineerebbe l'Italia agli altri 50 Paesi del mondo in cui sono in vigore leggi sul tema, sarebbe già pronto da tempo al Ministero;

ad oggi lo schema di decreto non è stato ancora presentato e la stragrande maggioranza della popolazione si ritiene maggiormente favorevole ad una riconversione dei circhi, in cui lo spettacolo non preveda l'uso di animali;

attualmente si stima che ci siano oggi ancora 2.000 animali nei circhi italiani, costretti a esercizi innaturali, sottoposti ad addestramenti basati anche su violenza fisica e psicologica, rinchiusi in piccoli spazi, spesso in ambienti inadeguati e sottoposti a spostamenti che costituiscono ulteriore stress;

attraverso tale riconversione possono essere portati in salvo molti animali vittime dello sfruttamento dei circhi, liberi da sevizie e abusi,

si chiede di sapere se corrisponda al vero che lo schema di decreto legislativo attuativo sia già stato redatto e, comunque, quali siano le reali tempistiche per l'emanazione del decreto stesso, atteso dalla stragrande maggioranza degli italiani a tutela degli animali e per il rilancio dell'attività artistica umana, garantendo l'operatività della legge delega sullo spettacolo n. 106 del 2022.

(4-00869)

VERINI, VERDUCCI - Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. - Premesso che:

la regione Marche, specificatamente le province di Ancona e Pesaro Urbino, e la regione Umbria in alcuni comuni sono state colpite, tra il 15 e il 16 settembre 2022, da una violenta alluvione, che ha provocato nelle Marche 13 vittime, 50 feriti, 150 persone sfollate e danni stimati per un miliardo di euro ed in Umbria nei comuni di Scheggia, Pietralunga e Gubbio danni stimati per 43 milioni di euro;

successivamente agli eventi alluvionali, il capo del Dipartimento della protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, ha emanato l'ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022, l'ordinanza n. 924 del 20 settembre 2022 e l'ordinanza n. 946 del 22 novembre 2022;

con le ordinanze n. 922 e n. 946, al fine di fronteggiare l'emergenza, sono stati nominati commissari delegati per i territori di rispettiva competenza il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei;

i commissari non hanno ritenuto, nonostante le richieste circostanziate avanzate da parte dei Comuni di Umbria e Marche, a 14 mesi dall'evento catastrofico, di dotarsi di uno specifico staff, con personale e specifiche figure professionali, da mettere a disposizione anche dei Comuni colpiti, per garantire una rapida azione di intervento e di ricostruzione;

i Comuni colpiti non sono in grado di ottemperare al lavoro straordinario dovuto all'emergenza, potendo contare solo sui tecnici in forza nel loro organico già impegnati nel lavoro ordinario e gravoso delle rispettive amministrazioni; la rinuncia appare agli interroganti incomprensibile, visto che ben diverse sono state le decisioni al riguardo da parte dei commissari, alcuni dei quali oggi nella doppia veste, con alluvioni successive di altre regioni. Ci si trova dunque di fronte ad una palese diversità;

alla rilevazione dei danni stimati ed accertati, per quanto attiene sia ai Comuni dell'Umbria che a quelli delle Marche, le disponibilità finanziare messe a disposizione da parte dei rispettivi commissari, come sottolineato da alcuni sindaci attraverso lettere e comunicazioni a mezzo stampa, sono risultate insufficienti ed inadeguate e peraltro le somme stabilite dagli uffici commissariali tardano ad arrivare, nella loro interezza, agli stessi Comuni e si segnalano disparità di valutazioni e disponibilità economiche, in rapporto al danno subito, da Comune a Comune,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti e se, di fronte ad un quadro di gestione del post alluvione così critico e complesso, sia dal punto di vista organizzativo, sia per tempistica e sia per insufficienza delle risorse, non intenda intervenire per assumere conseguenti decisioni che ristabiliscano, d'intesa con i Comuni interessati, un quadro di certezze per le popolazioni e le imprese colpite, tale da permettere una più rapida fase della ricostruzione, assumendo formale impegno per il rimborso totale dei danni subiti.

(4-00870)

DE POLI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

a partire dal 10 dicembre 2023, secondo i piani aziendali di Trenitalia, il treno Ravenna-Roma verrà modificato da "Frecciabianca" a "Frecciargento";

ciò permetterà di aumentare i comfort di viaggio e l'attrattiva del treno quale alternativa di viaggio veloce in molti centri delle Marche;

il Frecciargento fermerà a Pesaro, Falconara Marittima, Jesi e Fabriano (ma senza cambiamenti aggiuntivi nelle fermate);

si è privilegiato, anche in questa circostanza, solo l'aspetto della qualità dei servizi offerti ai viaggiatori e non anche l'opportunità di offrire un servizio di collegamento rapido, funzionale ed equidistribuito a tutti i centri più importanti delle Marche;

osservato che:

la città di Fano rimarrà esclusa dalle fermate lungo tutta la linea ferroviaria;

Fano è la terza città della regione;

ritenuto che:

a giudizio dell'interrogante dovrebbe essere ponderata meglio la decisione presa da Trenitalia, poiché il bypass ferroviario nella cittadina di Fano esiste già da tempo e può quindi essere tranquillamente usato;

ad oggi, per prendere un treno a lunga percorrenza e di qualità, si è costretti ad andare a Pesaro con tutti i disagi del caso, perché non sempre le coincidenze da Fano sono le migliori;

altrettanto accade quando si arriva alla stazione di Pesaro, poiché, scesi dal treno per raggiungere Fano, si deve sperare in una coincidenza, in un taxi o chiamare un amico o un familiare;

la terza città delle Marche, Fano appunto, ha 60.000 abitanti, è una località turistica e culturale e la stazione ferroviaria serve 140.000 abitanti delle vallate del Cesano del Metauro e della vicina città universitaria di Urbino, che come tutti sanno è patrimonio UNESCO;

molti studenti universitari, che viaggiano in treno, provenienti da altre regioni italiane, hanno Fano come punto di riferimento e si servono dei pullman per raggiungere l'università di Urbino, così come ci sono tanti cittadini immigrati a Fano da altre regioni per motivi di lavoro, che necessitano di un treno diretto che fermi in città;

tutti i passeggeri, compresi quelli di Fano, hanno certamente diritto a viaggiare in modo adeguato lungo una linea che da anni attraversa molteplici difficoltà,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno nell'ambito della fornitura dei servizi di trasporto alla provincia di Pesaro-Urbino, rivedere i piani degli stazionamenti previsti, rivalutando lo stato delle infrastrutture e le linee ferroviarie sul territorio, e consentendo che il Frecciargento effettui delle fermate anche a Fano;

se non ritenga di potenziare, in generale, il servizio ferroviario della regione Marche istituendo un collegamento infra regionale con il sud, garantito da almeno alcuni treni intercity;

se non ritenga opportuno assicurare il decoro e la manutenzione della stazione ferroviaria di Fano, avendo cura di garantire i servizi e le strutture idonee per sostenere la mobilità dei viaggiatori con disabilità che scendono o partono da Fano.

(4-00871)

MARTON - Ai Ministri della giustizia e dell'interno. - Premesso che:

in data 6 settembre 2021 è stata pubblicata la sentenza n. 06213/2021 del Consiglio di Stato che, confermando la pronuncia del TAR Lombardia, sezione prima, n. 412/2021, ha dichiarato l'illegittimità della delibera del Comune di Seregno (Monza e Brianza), con la quale era stato approvato un complesso progetto di integrazione societaria tra una propria partecipata, AeB S.p.A., e A2A S.p.A., per carenza di procedura ad evidenza pubblica nella selezione del partner dell'operazione;

per la medesima vicenda la Procura di Monza aveva svolto approfondite indagini e formulato l'ipotesi di reato di turbativa d'asta a carico di diversi esponenti politici e delle società interessate dall'operazione societaria. Nel luglio 2023, la Procura della Repubblica di Monza ha notificato gli avvisi di conclusione delle indagini relative alla complessa attività di indagine preliminare inerente all'aggregazione industriale tra AeB e A2A e nel novembre 2023 è seguita la richiesta di rinvio a giudizio;

considerato che:

in precedenza, il medesimo schema è stato adottato per le operazioni tra LGH-Linea group holding S.p.A. e A2A come riportato nella delibera ANAC n. 172/2018 (fascicolo n. 2789/2016, recante "Acquisizione da parte di A2A S.p.A. del 51% del capitale sociale di Linea Group Holding S.p.A.") con cui l'Autorità ebbe a dichiarare l'illegittimità dell'operazione per gli stessi motivi, ossia che la vendita avrebbe dovuto essere preceduta da un confronto concorrenziale tra gli altri operatori economici del settore, tramite una procedura ad evidenza pubblica;

il TAR del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso dei soci LGH contro la delibera ANAC n. 172/2018 che dichiarava illegittima l'acquisizione da parte di A2A del 51 per cento del capitale di LGH, a conferma che l'operazione di fusione LGH-A2A era irregolare;

anche la Guardia di finanza di Pavia ha aperto degli accertamenti a seguito di indagine disposta dalla Corte dei conti: "Insieme a Cremona, Crema, Lodi e Rovato, Pavia è tra le realtà che detengono le partecipazioni in Linea Group (Lgh) ed è da qui, da questo 'reparto operativo' che è partita l'indagine disposta dalla Corte dei Conti sulla fusione tra LGH e il colosso milanese A2A" ("cremonasera.it", 18 novembre 2021);

considerato infine che la modalità di azione di A2A per "ampliare" il mercato di riferimento è quella di influire sul processo decisionale degli enti locali proprietari di aziende pubbliche locali operanti nel settore del gas e dell'energia elettrica, tramite la proposta di operazioni di integrazione societaria in violazione della disciplina ad evidenza pubblica e passibile di turbativa d'asta,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano edotti della complessa situazione che vive il Comune di Seregno, ove la magistratura contabile amministrativa e ordinaria, specificatamente quella inquirente, è fortemente impegnata a fare chiarezza sulle complesse vicende di un settore, quale quello degli appalti e delle norme penali e amministrative che lo tutelano, particolarmente importante per il territorio brianzolo.

(4-00872)

DE PRIAMO - Al Ministro della salute. - Premesso che il glucagone spray "Baqsimi" è un farmaco salvavita somministrato alle persone con diabete tipo 1 e tipo 2 trattate con insulina, semplicissimo da usare ed essenziale in caso di ipoglicemia grave;

considerato che:

in presenza di casi di ipoglicemia grave, che generalmente determina la perdita di conoscenza, tale farmaco consente di ristabilire il livello di zuccheri nel sangue del paziente con un semplice spruzzo nel naso, al posto di un'iniezione intramuscolare;

questo spray salva quindi la persona dal coma ipoglicemico ed in particolare, per il suo facile utilizzo, consente a chi si trova vicino alla persona in crisi ipoglicemica di salvarle la vita;

considerato inoltre che:

con la determina 10 ottobre 2023, l'Agenzia italiana del farmaco ha deciso di spostare nella classe di rimborsabilità C il medicinale Baqsimi (glucagone) e, di conseguenza, ha reso il farmaco non più a carico del Servizio sanitario nazionale, ma dei cittadini;

è evidente come tale provvedimento assuma conseguenze pregiudizievoli per i pazienti che hanno bisogno del farmaco, in ragione del costo che deve essere ora sostenuto;

ritenuto che a giudizio dell'interrogante è essenziale promuovere le opportune iniziative affinché tale provvedimento possa essere riesaminato nel quadro delle politiche intraprese dal Governo e dal Ministero competente per il miglioramento delle condizioni di salute della popolazione,

si chiede di sapere quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze, intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di assicurare la gratuità del farmaco menzionato per i pazienti e, in particolare, se intenda attivarsi presso AIFA, affinché sia rivalutata la decisione assunta e riclassificato il medicinale Baqsimi in fascia A.

(4-00873)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):

3-00804 del senatore Sallemi, sulle misure per assicurare la continuità territoriale in Sicilia;

3-00805 del senatore Sigismondi ed altri, sul diritto all'incentivo tecnico dei dipendenti ANAS.