Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 123 del 09/11/2023

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

123a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2023

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Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,

indi del presidente LA RUSSA,

del vice presidente GASPARRI,

del vice presidente CENTINAIO

e del vice presidente CASTELLONE

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione: Misto-Az.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,07).

Si dia lettura del processo verbale.

STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

MAIORINO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, intervengo p erché è importante mettere al corrente quest'Assemblea, e possibilmente anche i cittadini e le cittadine, che in data 6 novembre la Presidenza del Senato, nonché la Presidenza della Commissione affari costituzionali, ha ricevuto una lettera da parte del professor Villone in ordine alle procedure previste dal Regolamento e dalla legge per quanto riguarda l'esame delle leggi d'iniziativa popolare.

PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, mi anticipi l'argomento del suo intervento.

MAIORINO (M5S). È sulla modifica costituzionale.

PRESIDENTE. Ho capito. Mi ricordano gli Uffici che la questione è già stata trattata dalla Conferenza dei Capigruppo, quindi non sta intervenendo sull'ordine dei lavori, però se mi dice il punto a cui vuole arrivare io capisco se posso consentirle di proseguire.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, so benissimo che la questione è già stata portata all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo. Intervengo per evitare che questo Parlamento possa commettere un errore logico e poi sostanziale. Visto che in Commissione affari costituzionali siamo ormai giunti alla fine dell'esame del disegno di legge ordinario per l'autonomia differenziata, vorremmo evitare che possa arrivare in Aula prima un disegno di legge ordinario e che poi si passi all'esame, come obbligatoriamente previsto dal comma 3 dell'articolo 74 del Regolamento, di una legge invece di modifica costituzionale, quindi sovraordinata. Questa eventualità va assolutamente scongiurata, per questo ci tenevo ad informare l'Assemblea e tutta la cittadinanza di questo possibile pericolo, che dobbiamo assolutamente evitare.

Il disegno di legge di iniziativa popolare, che peraltro ha raccolto 106.000 firme, quindi ha superato del doppio il numero di quelle necessarie perché venga esaminata da questo Parlamento, deve passare in Aula prima del disegno di legge ordinario per l'autonomia differenziata. (Applausi).

PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, questa è materia di competenza della Conferenza dei Capigruppo, quindi certamente questa Presidenza porrà la questione al presidente La Russa e alla prima Conferenza dei Capigruppo che sarà convocata.

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

(622) Deputati SILVESTRI Francesco e ASCARI. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori (Approvato dalla Camera dei deputati)

(501) CALENDA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi

(Relazione orale) (ore 10,12)

Approvazione del disegno di legge n. 622

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 622, già approvato dalla Camera dei deputati, e 501.

Ilrelatore, senatore De Priamo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

DE PRIAMO, relatore. Signora Presidente, inizierò la relazione con un rapido esame dell'articolato di questo provvedimento, per poi svolgere qualche riflessione più nel merito.

Il disegno di legge in esame, d'iniziativa dei deputati Silvestri e Ascari, è stato approvato dalla Camera dei deputati lo scorso 23 marzo, successivamente trasmesso al Senato, che lo ha approvato in sede redigente presso la 1a Commissione il 27 giugno scorso, e arriva ora per l'approvazione finale in Aula.

L'articolo 1 istituisce, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, la Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, per l'intera durata della XIX legislatura. I suoi compiti specifici sono legati alla ricostruzione puntuale della dinamica delle suddette scomparse, all'esame del materiale acquisito tramite inchieste giudiziarie e giornalistiche, alla verifica di eventuali condotte commissive od omissive che abbiano comportato ostacoli o ritardi tali da cagionare un allontanamento dalla ricostruzione veritiera dei fatti e dunque dall'accertamento delle relative responsabilità. All'esito dei lavori, la Commissione dovrà presentare una relazione contenente le risultanze dell'inchiesta, con eventuali relazioni di minoranza.

L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione, che è di venti deputati e venti senatori, con l'obbligo di assicurare la presenza di almeno un deputato e un senatore per ciascun Gruppo della Camera e del Senato. Si precisa che è fatto obbligo ai commissari di non aver ricoperto ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta della Commissione. Si disciplina l'elezione dell'Ufficio di presidenza, composto da un Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, eletti a scrutinio segreto tra i componenti della Commissione.

L'articolo 3 estende l'applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale per quanto riguarda le audizioni a testimonianza, rispetto alle quali sono inopponibili eventuali segreti d'ufficio, professionali o bancari.

L'articolo 4 specifica i poteri e i limiti della Commissione, compresa la facoltà di ottenere documenti processuali dall'autorità giudiziaria, e stabilisce l'obbligo del giudice di provvedere tempestivamente alla trasmissione dei suddetti atti. La Commissione ha altresì l'obbligo di mantenere il regime di segretezza degli atti trasmessi, con particolare riguardo a quelli legati alle fasi delle indagini preliminari. La Commissione ha anche poteri di acquisizione di documenti in possesso di ogni pubblica amministrazione, rispetto ai quali è inopponibile il vincolo del segreto funzionale. Inoltre, qualora sia necessario acquisire documenti custoditi al di fuori dello Stato, si applicano le pertinenti disposizioni del Capo II del Titolo III del Libro XI del codice di procedura penale e dei trattati internazionali. Pertanto, tutti i commissari, i funzionari e il personale di ogni ordine e grado sono ovviamente obbligati al mantenimento del segreto intorno alle informazioni e ai documenti recepiti nell'esercizio delle loro funzioni, con responsabilità penale rispetto alla violazione del segreto in oggetto.

L'articolo 6 demanda l'organizzazione dei lavori a un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei suoi lavori. Inoltre, nella gestione delle proprie funzioni, la Commissione può avvalersi di agenti e di ufficiali della Polizia giudiziaria, nonché del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti della Camera e del Senato, d'intesa tra loro.

Infine, per quanto riguarda le spese di funzionamento, si individua un limite massimo di 50.000 euro annui, per metà a carico del bilancio interno del Senato e per metà a carico del bilancio interno della Camera. (Brusio).

PRESIDENTE. Colleghi, così non si può proseguire. L'argomento è anche di un certo rilievo, quindi invito i colleghi non soltanto a prendere posto, ma anche a parlare a bassissima voce o ad evitare di parlare del tutto mentre c'è l'esposizione di una relazione. Prego, senatore De Priamo.

DE PRIAMO, relatore. Grazie, Presidente, la ringrazio davvero.

Svolgerò ora qualche riflessione nel merito. Parliamo di una vicenda risalente a quarant'anni fa; chiaramente, per inquadrarla, bisogna contestualizzare l'Italia e la Roma di quarant'anni fa. Un'Italia che voleva dimenticare rapidamente e lasciarsi alle spalle la stagione del decennio precedente, la stagione degli anni di piombo, la stagione delle violenze di piazza e del terrorismo. Lo faceva sostituendo le manifestazioni politiche con i festeggiamenti magari per la vittoria in eventi sportivi e sostituendo la musica impegnata con canzoni molto più di evasione. In quell'Italia e in quella Roma, proprio a pochi metri dal luogo in cui parliamo, quarant'anni fa scomparve una ragazza di quindici anni, cittadina vaticana, Emanuela Orlandi, così come pochi mesi prima era scomparsa un'altra cittadina romana, in questo caso Mirella Gregori.

Sono passati quarant'anni, come dicevo, e ci sono state due indagini, purtroppo tristemente archiviate, da parte della procura di Roma.

Ci sono state in questa vicenda false piste e piste probabilmente non adeguatamente esplorate, ma un'unica certezza, ad oggi, quella della mancanza assoluta della verità, che sia ufficiale o anche ufficiosa, rispetto alla sorte di Emanuele Orlandi e Mirella Gregori. È come se questa storia fosse diventata un grande buco nero nel quale, a pochi giorni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, si sono inseriti tutti gli intrighi e i conflitti, anche internazionali e geopolitici, di quegli anni, a partire dalla fantomatica richiesta, pochi giorni dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi, di uno scambio tra l'attentatore del Papa ed Emanuela Orlandi stessa, forse per contrastare un Pontefice, oggi un Santo, che proprio in quei giorni e in quegli anni stava mettendo in moto le leve della storia. Infatti, solo sei anni dopo (altra coincidenza: proprio oggi ricorre quell'anniversario), il 9 novembre sarebbe caduto il muro di Berlino e con esso l'ideologia del comunismo. In tutto questo, in tale buco nero, si innesta una fitta selva di mestatori, di mitomani e di personaggi in cerca d'autore che vi ci hanno sprofondato dentro la verità ed anche la speranza di conoscere la verità e di riabbracciare quelle due ragazze, da parte delle loro famiglie.

Dopo quarant'anni - e vengo anche al lavoro che è stato svolto dalla 1a Commissione, per il quale ringrazio il presidente Balboni e tutti i Commissari - ha senso mettere in campo una Commissione di questo tipo, una Commissione bicamerale di inchiesta su questa vicenda? Ce lo siamo chiesti in Commissione e tra il voto della Camera e l'esame in Commissione vi è stato anche un fatto importante: l'apertura questa volta non di una, ma di due indagini, una presso la procura dello Stato Vaticano, una presso la procura di Roma, sempre rispetto alla vicenda in oggetto. Ci siamo quindi chiesti in Commissione se questi strumenti di indagine, propri della magistratura italiana e anche vaticana, e quelli di una Commissione di inchiesta parlamentare fossero compatibili e coerenti rispetto all'obiettivo che ci si pone. Abbiamo fatto su questo un ciclo di audizioni: alcuni degli auditi hanno espresso anche contrarietà sul punto, altri perplessità. Voglio anche ricordare che in un'audizione abbiamo avuto purtroppo l'ultima apparizione pubblica di un grande giornalista, Andrea Purgatori. La coerenza di questi strumenti è quindi stata valutata e abbiamo alla fine deciso di procedere affinché il Parlamento possa dare un contributo alla ricerca della verità, non di una verità, in ossequio a questo o quel teorema, ma della verità, per Emanuela Orlandi, per Mirella Gregori e per le loro famiglie, che tanto hanno sofferto in questi quarant'anni.

A conclusione di questa relazione, avverto che però non ci dobbiamo illudere che la Commissione possa fare miracoli. Credo che non la dovremmo neanche caricare di significati che non può avere, né strumentalizzare rispetto a una verità precostituita che si vuole dimostrare; credo anche però che non dobbiamo sottrarci - ed è per questo che poi è stato espresso un voto favorevole in sede redigente dalla 1a Commissione - all'impegno di fare quello che possiamo, perché da quell'angoscioso buco nero di cui ho parlato possa finalmente riemergere un bagliore di verità per Emanuela Orlandi e per Mirella Gregori. (Applausi).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo, sottosegretario Ostellari, non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 622, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, alle 16,30 del 22 giugno 1983, quasi quarant'anni fa, Emanuela Orlandi esce di casa per andare a lezione di canto e non fa più ritorno; anche Mirella Gregori, quindici anni, non ha più fatto ritorno a casa da quel pomeriggio di inizio maggio del 1983 in cui era uscita per incontrare un amico, un mese prima della sparizione di Emanuela: due casi che hanno avuto più di un doloroso punto in comune nel corso delle indagini e delle piste seguite.

A quattro decenni di distanza da quei maledetti giorni in cui sono uscite di casa senza dare più notizie, lasciando soprattutto - e questa credo sia la cosa più dolorosa - i loro cari senza nemmeno una lapide sulla quale poter piangere, oggi possiamo dare un contributo qualificato a ricostruire la verità storica, togliendo dalle cronache il rumore di fondo che ha accompagnato ogni fase e ogni pista di questa lunga e tragica vicenda, depurandola dal sensazionalismo, mettendo in fila dati oggettivi e decontestualizzando i fatti rispetto all'inevitabile emotività.

Quello di cui stiamo parlando non è un caso di cronaca comune come tutti gli altri e non lo è per diverse e complesse ragioni: per le implicazioni che la sparizione di una ragazza, figlia di un dipendente del Vaticano, ha avuto sulla vita del nostro Paese; per gli incroci veri o presunti con la criminalità organizzata, con la finanza allegra o con i furti di documenti; forse e soprattutto perché è stato necessario confrontarsi con le leggi e con le consuetudini di uno Stato straniero, sebbene in Italia, che ha una storia millenaria.

Avremo dunque il compito di tracciare nuovi contorni, promuovendo un esame approfondito e organico delle inchieste giudiziarie e di quelle giornalistiche che si sono susseguite. Ricostruire, audire, ma soprattutto capire, vagliare i vari documenti ed eventualmente acquisirne di nuovi: questo sarà il compito dei vari commissari, perseguendo l'interesse pubblico. Possiamo riuscirci mantenendo un clima di unità, perché questo non è un film, ma una storia tragica di grande dolore. Non esistono tante verità; esiste una sola verità e noi quella vogliamo scoprire, con serietà e obiettività. Lo dobbiamo non solo a chi ha voluto e vuole bene a Emanuele e a Mirella, ma anche alle migliaia di donne e di uomini che sono vittime di violenza (tra poco, tra l'altro, celebreremo la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne), ma anche a coloro che nei decenni sono stati coinvolti nelle ricerche e nelle indagini, ossia magistrati, diplomatici, Forze dell'ordine, giornalisti e anche alti prelati. Non saranno un lavoro e un compito facili. L'esito e il successo sono tutt'altro che scontati, ma è un dovere provarci.

Questi non sono cold case. Sono tasselli mancanti della storia del nostro Paese, una macchia che il Parlamento ha il dovere di rendere delebile. Questa vicenda non riguarda solo le famiglie Orlandi e Gregori e le loro sofferenze, ma il preciso scopo di fare in modo che vicende simili a quelle che le hanno coinvolte non si ripetano oltre che, ovviamente, di fare luce e verità, anche se questa dovesse essere per certi versi sconvolgente.

Per tutti questi motivi, il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE dà convintamente l'appoggio all'istituzione di questa Commissione. (Applausi).

PRESIDENTE. Colleghi, ricordo che, come da accordi, le dichiarazioni di voto saranno della durata di cinque minuti per ciascun Gruppo. Rinnovo dunque l'invito ai colleghi a diminuire molto il volume della voce, perché seguire i lavori è complicato anche per la Presidenza che, diversamente, si vedrà costretta a richiamare singolarmente i senatori o i Gruppi, dei quali da qui ha un'ampia visuale.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, noi consideriamo questo voto di stamattina, che consentirà l'istituzione di una Commissione di inchiesta sulla sparizione di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, molto importante e anche molto diverso da quello che in quest'Aula si è tenuto ieri. L'istituzione di questa Commissione rappresenta, secondo me, un utilizzo - in questo caso, sì - nobile dello strumento dell'inchiesta parlamentare, come definito dall'articolo 82 della Costituzione, e non, come in tanti peraltro abbiamo avuto modo di sottolineare ieri, un suo uso distorto e strumentale. Va bene quindi ed annunciamo il voto favorevole.

Oggi il Parlamento fa bene ad assumere su di sé la responsabilità di fare luce, anche perché, come sappiamo e com'è stato anche ricordato, per quarant'anni su questa drammatica vicenda hanno regnato l'oscurità, il dubbio e il silenzio colpevole. Credo sinceramente che, anche a distanza di tutti questi anni, non sia mai troppo tardi per cercare la verità e la giustizia, perché la scomparsa di due ragazze, peraltro appena adolescenti, quell'alone di mistero intorno alla loro sorte, la sofferenza cui sono stati sottoposti da allora, ogni giorno, i loro parenti e familiari rappresentano una pagina davvero vergognosa, che abbiamo il dovere istituzionale di chiudere o perlomeno di cercare di chiudere in tutti i modi.

Dopo tanti anni di attesa e di silenzi colpevoli, è arrivato finalmente il momento di provare a scostare un tale velo di silenzio e di omertà da questa storia. È il momento di provare a dare nomi e volti ai responsabili, affinché si possa provare a far luce sulle trame che hanno prodotto decenni di bugie, di omissioni e di connivenze, non solo per la memoria di Emanuela e di Mirella o per tutti coloro che, in tutti questi anni, non hanno mai smesso di cercare la verità e hanno aspettato di capire, ma anche per garantire forza allo Stato di diritto.

Credo che questo sia un punto decisivo: lo Stato di diritto non può accettare che resti impunito un fatto intollerabile come la sparizione nel nulla di due giovani donne. (Applausi). Da questo punto di vista, grazie allo strumento dell'inchiesta parlamentare, che peraltro in passato si è effettivamente mostrato utile per fare luce anche su fatti gravissimi che pure hanno attraversato la storia di questo Paese, si è riuscito, per l'appunto, in alcune situazioni, a far luce anche su particolari casi in cui la stessa magistratura non era riuscita a raggiungere l'obiettivo della verità. Penso per esempio alla vicenda drammatica del DC9 di Ustica o al disastro della Moby Prince. In quei casi, il lavoro delle Commissioni di inchiesta, secondo me e secondo noi, ha contribuito in maniera davvero decisiva a sgomberare il campo da misteri e segreti e ad offrire alla magistratura nuovi spunti d'indagine.

Daremo tutto il nostro contributo a questa giusta e, a mio avviso, e inevitabile ricerca della verità e pertanto daremo il nostro voto favorevole all'istituzione di questa Commissione d'inchiesta. (Applausi).

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, desidero soltanto annunciare il nostro voto favorevole.

In questa settimana, casualmente, i nostri lavori ci hanno portato molto a parlare di Commissioni di inchiesta e abbiamo avuto occasione di riflettere sull'articolo 82 della Costituzione, estremamente ampio nella definizione del loro perimetro. La Costituzione dice che le Camere possono creare Commissioni di inchiesta su materie di pubblico interesse. Detto questo, sostanzialmente qualsiasi cosa potrebbe entrare dentro una Commissione di inchiesta. Mi pare però che, quando parliamo del caso Orlandi e del caso Gregori, il pubblico interesse sia fuori discussione. Se andiamo a verificare quanti libri, quante serie televisive e quante inchieste giornalistiche sono stati fatti e quanto gli italiani si sono chiesti cosa sia successo a quelle due giovanissime ragazze, possiamo dire che questa vicenda, che va avanti da quaranta anni, è entrata addirittura nella nostra cultura popolare. Tra l'altro, Emanuela Orlandi, che fu rapita o sparì, fu vista l'ultima volta in corso Rinascimento, a pochissimi metri da Palazzo Madama. L'Italia si è sempre chiesta giustamente che fine avessero fatto ed è chiaramente memoria collettiva anche quanto sia stata intricata la vicenda e quanto rientri a pieno titolo in quelli che apparentemente sono insolubili misteri italiani. Sappiamo che scavando nel calderone di questa grande vicenda sono emersi oltre a rapporti internazionali (perché ricordiamo che Emanuela Orlandi era cittadina vaticana), anche vicende che hanno avuto a che fare con la criminalità locale.

Pensiamo quindi che certamente una Commissione di inchiesta abbia un suo senso. Devo però dire la verità: dal mio punto di vista, sarà un lavoro difficile. Il tempo è infatti passato e, quando si va a operare su vicende di cronaca, più ci si allontana da quel momento e più la prospettiva storiografica finisce per prevalere sulla ricostruzione minuziosa dei fatti. È chiaro che dove non sono riuscite ad arrivare la polizia e l'autorità giudiziaria è naturalmente dubbio che possa arrivarci un organo collegiale come una Commissione d'inchiesta. Può essere più probabile, se si è a distanza da fatti più recenti, ma noi qui chiediamo alla Commissione un compito molto impegnativo, ripercorrere una storia datata a quarant'anni fa.

Ciò non toglie l'esigenza di cercare di dare una risposta non soltanto alle famiglie delle due ragazze, di cui dobbiamo segnalare l'attivismo (quella di Emanuela Orlandi ha sicuramente avuto un ruolo importante nel tenere viva l'attenzione, nonostante il passaggio del tempo su questa storia), ma anche all'intero Paese, che ce la chiede.

Per quanto ci riguarda, tendo a pensare che una Commissione parlamentare di inchiesta come quella sul Covid, di cui abbiamo discusso nelle giornate precedenti, che investe una parte della nostra storia repubblicana, abbia un significato più pregnante e pieno perché la mette in condizione di fare una valutazione tutta politica di un certo periodo di tempo. È chiaro però che anche in questa particolare materia, se c'è un fatto di cronaca da approfondire, da un lato, c'è anche, dall'altro, da dare una lettura di questo quarantennio e del periodo storico nel quale quegli eventi si sono consumati e dunque, con le difficoltà che prevediamo, la Commissione potrà sicuramente aggiungere valore.

Visto che ci muoviamo dentro l'amplissimo perimetro dell'articolo 82 della Costituzione, che ci dice che è nostra facoltà costituire una Commissione d'inchiesta, se la materia è di pubblico interesse, essendo il pubblico interesse assolutamente fuori discussione, pur con qualche dubbio sulle possibilità di riuscire ad arrivare a una conclusione, il nostro voto sarà favorevole. (Applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti e a componenti della famiglia Orlandi

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico statale «Cornelio Tacito» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Informo che stanno assistendo ai nostri lavori componenti della famiglia Orlandi. (Applausi).

Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 622 e 501 (ore 10,41)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

*GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, il senatore Scalfarotto, concludendo il suo intervento, ha espresso con realismo dubbi circa la possibilità che la Commissione che ci apprestiamo a istituire possa darci quella verità che non solo la famiglia, ma che tutti cercano e che tutti vogliamo, la cui ricerca spinge il Gruppo Forza Italia a non volersi opporre alla sua istituzione. La speranza è infatti l'ultima a morire, dopo quarant'anni. Tuttavia i miei dubbi, senatore Scalfarotto, colleghi, sono ancora più forti dei suoi e ieri il presidente Casini, intervenendo su altra materia, dall'alto anche dalla sua esperienza, ha espresso con realismo analoghi dubbi.

In questa legislatura si stanno moltiplicando le Commissioni d'inchiesta, quasi che la riduzione dei parlamentari, una polemica costante sul Parlamento che dovrebbe e potrebbe fare di più, rispetto anche alla dialettica sui decreti-legge e su altre materie, trovi una sorta di compensazione con le Commissioni di inchiesta. Vedremo cosa scopriranno. Io ho dei dubbi fortissimi sulla possibilità - e lo dico anche al relatore - che si scopra una verità. Ovviamente, noi non siamo contrari alla ricerca della verità, quindi la posizione di Forza Italia è, in questo senso, molto laica: si ricerchi.

Questa è la valutazione che si è fatta al Senato. Io sono stato, col nostro Gruppo, tra coloro che hanno chiesto delle audizioni, che non credo siano state fatte alla Camera. Le audizioni hanno fatto emergere una serie di questioni non banali. Da un lato, l'attuale procuratore della Repubblica di Roma Lo Voi ci ha parlato (nell'audizione, quindi non rivelo segreti di Stato) delle indagini in corso e della speranza, di fronte alla quale è lecito esprimere un po' di scetticismo, che si possa arrivare a dei risultati, che attendiamo da quarant'anni. Era presente l'ex procuratore della Repubblica di Roma Pignatone, nella sua veste attuale di magistrato del Vaticano, che ha espresso, anche lui, molta prudenza. Questo perché anche autorità importanti, che svolgono oggi ruoli diversi rispetto all'epoca dei fatti, hanno espresso con realismo l'auspicio di concludere le indagini. E, da parlamentare, invito il dottor Lo Voi, se la procura di Roma ha delle verità da accertare, a farlo, perché sono passati quarant'anni e i termini sono tutti ampiamente scaduti.

In occasione delle audizioni, però, come ricorderanno il relatore e il presidente Balboni, c'è stato anche il procuratore di giustizia del Vaticano Diddi, che il Parlamento ha invitato. Il procuratore Diddi, che lavora per uno Stato estero (ricordiamo queste cose, ricordiamo la Costituzione, ricordiamo i Patti lateranensi, rinnovati negli anni Ottanta e lo dico in Aula affinché restino agli atti parlamentari), si è presentato con una lettera del segretario di Stato Parolin (che cito a memoria, perché presi degli appunti in quell'occasione) con la quale ci ha ricordato che appartengono a un altro Stato; noi abbiamo sollecitato l'avvocato Diddi a rispondere all'invito rivoltogli, come gli ricordò, mi pare, anche il presidente Balboni, noi lo abbiamo invitato, non avremmo potuto coartare una persona e neanche una Commissione d'inchiesta lo potrà fare, colleghi (quindi intelligenti pauca). Diddi rispose all'invito e lesse, chiedendo che rimanesse agli atti, una lettera di Parolin, segretario di Stato del Vaticano (credo, presidente Balboni, che in Commissione questa lettera ci sia). Ricordo che sostanzialmente si consentiva a Diddi di partecipare alla Commissione, ricordando però che questo fatto non crea un precedente. Non sto parlando di cose banali, colleghi, quindi poi si vedrà.

Allora, se la Commissione d'inchiesta deve cercare la verità, ben venga; se deve diventare un teatrino mediatico, come quello di alcuni programmi televisivi che hanno messo sotto processo Giovanni Paolo II, questo il Senato della Repubblica o la Camera dei deputati non lo possono fare.

Lo diciamo ora per allora, perché in televisione questo si è fatto e la televisione fa quello che vuole. Sentimmo anche Purgatori, purtroppo poi scomparso, autore di trasmissioni. Perché poi, quando si fanno le trasmissioni televisive, la cosa diventa diversa, si parla di tutto. Presidente, abbiamo ridotto il tempo per gli interventi a cinque minuti, ma la prego di darmi due minuti in più, perché l'argomento è delicato, concluderò presto.

Nelle trasmissioni si è parlato anche di altri personaggi, anche di Meneguzzi, su cui ci sono dei sospetti. Noi rispettiamo le famiglie, ma la Commissione di inchiesta non deve essere luogo di aggressione ai Santi, dove poi però non si debba parlare di altri (perché poi qualcuno dice «di questo non si parla»). Io vorrò far parte della Commissione - lo dico al mio Gruppo - per controllare il rispetto delle leggi vigenti, della Costituzione, dei Patti lateranensi e della ricerca della verità, perché poi dobbiamo parlare da Meneguzzi a tutto il resto, ma io l'aggressione mediatica ai Santi che già ho visto su La7 non sono disposto a tollerarla e lo dico con chiarezza assoluta. (Applausi). Cerchiamo la verità, non il teatrino e siccome di Commissioni - essendo senatore da tempo - ne ho viste di tutti i tipi, spesso sono più che altro teatrino. Anche quanto alle convocazioni, io non so chi la presiederà, chiederò di farne parte, ma non si potrà fare un processo multinazionale e internazionale, quindi noi vogliamo e siamo a favore della ricerca della verità, ma mettiamo agli atti dei lavori dell'Assemblea del Senato che le regole vigenti in questo Paese valgono per il Parlamento e ci sono state ricordate in Commissione. Se si vuol fare televisione si può fare anche stasera senza la Commissione e dire quel che si vuole, poi ognuno si assume le proprie responsabilità. Nessuno, quindi, è interdetto dal fare quello che vuole: il Parlamento deve fare quello che deve e non quello che qualcuno pensa di fare ad libitum.

Questo è il senso della nostra posizione che non ostacola la nascita della Commissione, ma non si presterà a messe in scena mediatiche che non possono servire alla carriera di nessuno, che sia nel Parlamento o che ci voglia entrare. (Applausi).

MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, per prima cosa mi preme rivolgere nuovamente un saluto a Pietro Orlandi e alla famiglia Orlandi qui presente che ha a lungo dovuto aspettare perché questa giornata si realizzasse. In secondo luogo, sottolineo come purtroppo nei decenni trascorsi abbiamo imparato che spesso proprio gli esponenti politici che parlano di teatrini sono i primi a farne per avere su di sé i fari dell'attenzione mediatica. (Applausi). Ma utilizzare questo espediente per infangare le istituzioni e paragonare le istituzioni e una Commissione del Parlamento a degli studi televisivi dove si tengono dibattiti, eventualmente anche scadenti, credo che sia contrario alla dignità delle stesse istituzioni che purtroppo gli stessi personaggi di cui sopra rappresentano e quindi è un corto circuito davvero molto spiacevole.

Devo anche correggere quanto è stato detto in precedenza dal senatore Gasparri. Le audizioni di cui ha parlato sono audizioni che si sono tenute in una forma che è conosciuta come Ufficio di Presidenza, quindi sono state audizioni chiuse, di cui infatti i resoconti non sono pubblici e su cui un qualunque cittadino o cittadina che consultasse le pagine del Senato non troverebbe assolutamente nulla. (Applausi). La lettera del cardinale Parolin è eventualmente disponibile a richiesta dei commissari, quindi di pubblico e trasparente agli atti del Senato, per l'opinione pubblica non c'è assolutamente niente. Voglio ricollegarmi a tale proposito anche alle parole che il presidente Casini ha speso ieri in quest'Aula. Sulla scorta della sua lunga esperienza parlamentare, il presidente Casini ha fatto un discorso per ciò stesso secondo me pericoloso. Mi spiego, signor Presidente, attraverso lei, anche al Presidente Casini. Lo definisco pericoloso, perché è un discorso che, a rigor di logica, non fa una piega.

Il presidente Casini, un po' alla maniera sofista, ha usato l'argomento forte, l'argomento debole e li ha messi insieme equiparando sostanzialmente la Commissione d'inchiesta sul Covid che è stata votata ieri, che è una strumentalizzazione politica, un plotone di esecuzione puntato contro il Governo precedente, con questa Commissione di inchiesta, che non si occupa di una scomparsa qualunque per cui si potrebbe dire che allora il Parlamento dovrebbe lavorare su ogni scomparsa senza finirla più, perché - io non lo sapevo - ho fatto una verifica e ho visto che in Italia le persone che risultano attualmente scomparse sono oltre 60.000.

Cosa caratterizza questa vicenda? Perché oggi siamo qui, a quarant'anni di distanza? Noi, come MoVimento 5 Stelle, siamo orgogliosi di aver compiuto un percorso accidentato, di cui rendo merito anche ai colleghi di maggioranza e di opposizione della Commissione affari costituzionali e al presidente Balboni. Il percorso è stato accidentato proprio perché la materia è delicata e necessita di un approfondimento e di un faro acceso per verificare se vi sia la possibilità, anche a distanza di così tanto tempo, di scoprire qualcosa di più.

Vorrei rispondere al presidente Casini non con parole non mie, ma proprio della famiglia Orlandi, di Pietro Orlandi: una cosa che spesso si dice è perché una Commissione dovrebbe occuparsi di questa vicenda. Quello che sento spesso è perché c'è una famiglia che soffre da quarant'anni per una figlia e una sorella scomparsa. Far partire una Commissione parlamentare solo perché una famiglia soffre sarebbe una mancanza di rispetto per le centinaia, migliaia di famiglie che vivono la nostra stessa situazione e soffrono quanto noi, perché allora tutti meriterebbero una Commissione. Nel nostro caso una Commissione è necessaria perché quello che è accaduto intorno a questo fatto, anche se si continua a parlare di scomparsa - sono le parole di Pietro Orlandi - non è una scomparsa ma un rapimento, per i depistaggi e i comportamenti poco chiari da parte di apparati dello Stato, come il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), perché vi sono coinvolti alti livelli che sono a conoscenza di quanto è accaduto e anche uno Stato estero, oltre ai servizi di sicurezza stranieri.

È questo che ha tenuto con il fiato sospeso l'intero Paese: l'incertezza rispetto all'accaduto e alle responsabilità. Per questo per noi, invece, è un onore e un orgoglio il fatto che oggi finalmente si possa, sebbene a distanza di così tanto tempo, partire con dei lavori che speriamo possano portare sollievo alla famiglia Orlandi, ma anche all'intero Paese, per fugare ogni dubbio ed ogni ombra su questa terribile vicenda di Emanuela Orlandi e anche di Mirella Gregori. (Applausi).

PIROVANO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, innanzitutto saluto la famiglia di Emanuela e anche l'avvocato Sgrò, che ho avuto il piacere di conoscere durante le audizioni informali della 1a Commissione.

A volte immaginare la verità è molto peggio che sapere una brutta verità: la certezza può essere dolore, l'incertezza è pura agonia. Questa frase non è mia, ma di Giorgio Faletti e credo che possa riassumere bene questi quarant'anni della famiglia Orlandi e non solo, anche di tutti gli amici di Emanuela e di Mirella Gregori. Noi parliamo più di Emanuela, ma ricordiamo anche i familiari e gli amici di Mirella. (Applausi).

L'agonia è una cosa terribile. Forse qualcuno di noi l'ha provata, magari per questioni più intime, magari per la malattia di un familiare, o quando sai che il tuo familiare sta per morire, ma non sai quando succederà e tu sei lì che vivi con questa angoscia terribile, perché non sai che cosa succede, però conservi in fondo ancora una speranza che, anche se sai che è impossibile, qualcosa di magico o un miracolo possa succedere.

L'agonia di questa famiglia, di una mamma che ora ha novant'anni e di un fratello che non ha mai smesso di lottare, aiutato anche, in quest'ultimo periodo, da un avvocato e da un giornalista, che per tutta la sua carriera, da quando aveva solo trent'anni, ha seguito la vicenda della scomparsa di Emanuela. Parlo di Andrea Purgatori ovviamente, che ho conosciuto sempre durante queste audizioni; e mi dispiace tantissimo che questa Commissione non sia stata votata prima, perché avrei preferito che fosse ancora in vita oggi. (Applausi). Questa è stata anche una sua grande battaglia e lui ha rischiato e ha avuto delle ripercussioni gravi sul lavoro, per tutte le indagini che ha fatto non solo su questo caso, ma su tanti altri casi che conosciamo bene, partendo da Ustica fino agli anni di piombo e al sequestro Moro; insomma sappiamo che cosa ha fatto nella sua vita. Poi si può essere d'accordo o no su come una persona fa il suo lavoro, magari sull'enfasi e sulla rabbia che mette in certe sue indagini. Credo che proprio la rabbia sia da tenere in considerazione, soprattutto quando cerchiamo di capire e di comprendere certe frasi che possono essere considerate sopra le righe.

Il fratello Pietro è stato criticato, a volte, per alcuni modi che ha avuto nell'essere così fermo nelle sue posizioni. Ma io credo che ci debbano sempre essere delle attenuanti quando per quarant'anni si prova rabbia per i depistaggi e perché qualcuno ha cercato di nascondere la verità sotto la sabbia. (Applausi). Noi non siamo implicati personalmente in questa vicenda e non potremmo avere alcuna attenuante se oggi non approvassimo l'istituzione di questa Commissione.

Ci auguriamo possa emergere una verità dai lavori di questa Commissione, anche se non sarà semplice. Magari sarà una verità parziale, ma bisogna provarci. Una verità parziale, ricordo, come quella che c'è ancora oggi e che c'è stata per Elisa Claps. Anche la sua vicenda, sebbene il suo assassino sia in galera, ad oggi non è ancora chiara. Anche in quel caso c'è stato un fratello eccezionale, che non solo non ha mai mollato per trovare l'assassino di sua sorella, ma ha anche dato vita a un'associazione, l'associazione Penelope, che aiuta tutti i familiari delle persone scomparse ad avere rapporti con le istituzioni e con i media. (Applausi). Credo che questo sia fondamentale e che mostri come da qualcosa di terribile possa nascere qualcosa di utile per gli altri.

So che il tempo a disposizione purtroppo oggi è poco, però devo dire anche un'altra cosa. Proprio grazie alle audizioni informali che ci sono state in Commissione e a quello che è stato detto quel giorno, non ho avuto più alcun dubbio sul fatto che questa Commissione fosse necessaria e indispensabile. Vorrei semplicemente dire che dedico questo voto favorevole da parte del Gruppo della Lega a Emanuela, a Mirella e a tutta la gente che in questo Paese ha tanta sete di verità e di giustizia. Spero che chi parteciperà ai lavori di questa Commissione faccia tutto il possibile per portare un po' di giustizia per la famiglia Orlandi, per la famiglia Gregori e per tutti quei casi che richiedono una nostra lucida partecipazione al dolore delle famiglie, ma anche al dolore di questo Stato. Grazie a tutti e ancora un saluto alla famiglia Orlandi. (Applausi).

MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signora Presidente, che peccato, lo dico davvero. È un peccato, perché potevamo cominciare questa giornata di lavori con dei toni normali, quelli di un Parlamento che ha votato già all'unanimità, in uno dei suoi rami, l'approvazione e l'istituzione di questa Commissione e quella di un altro ramo del Parlamento che ha ascoltato la relazione seria del collega De Priamo, relatore del provvedimento.

Invece ci troviamo ancora a portare avanti tutta una serie di sfumature, perché forse qualcuno qui dentro non ha ben chiaro - e lo ha dimostrato anche ieri - quale sia la funzione, quali siano i compiti e quale sia il ruolo di una Commissione d'inchiesta, che non è il grimaldello sulla testa di qualcuno, che non parte mai per nessuna Commissione d'inchiesta, o meglio non dovrebbe partire mai con una verità in tasca o con delle risposte precostituite.

È per questo - mi rivolgo a lei, Presidente - che ho trovato particolarmente fuori luogo i termini utilizzati dal collega Gasparri. Perché questo suo grido di allarme rispetto al teatrino che questa Commissione potrebbe portare è un grido di allarme che mi sento di dover respingere al mittente. (Applausi). Il teatrino lo fanno quelli che pensano ogni volta di esercitare il loro ruolo di rappresentanti delle istituzioni in questo modo, quelli che pensano che ci si debba approcciare al lavoro di una Commissione senza spogliarsi - cosa che invece sarà necessaria - di tutto quello che noi abbiamo letto e che è stato raccolto in questi anni, perché tutto ciò che c'è stato in questi quarant'anni ha creato incrostazioni, l'una sopra l'altra, e ha davvero impedito il raggiungimento di qualsivoglia verità.

Allora, Presidente, ricordiamoci quali sono le funzioni di una Commissione d'inchiesta: provare a trovare il filo dentro un labirinto, il filo di Arianna, ricostruirlo per trovare, oltre all'ingresso, la via d'uscita, per togliere tutto quello che c'è stato in quarant'anni di depistaggi, di ricostruzioni a volte fantasiose, di mitomani che si sono sovrapposti o hanno provato a cancellare qualsivoglia percorso che potesse portare alla verità.

Dovrei rifarmi ai Vangeli per dire che cos'è la verità. Ricordate tutti voi, che avete anche più esperienza di me, la frase di Pilato. Io direi che la nostra ambizione, l'ambizione del Parlamento, dovrebbe essere quella di rispondere ad un'esigenza del nostro Paese, che è quella di provare a dimostrare come le Istituzioni non hanno paura nei fatti ad essere vicine a famiglie che vogliono la verità, perché la vogliono non per se stessi, ma per il bene del nostro Paese. Questo è quello che le Istituzioni dovrebbero fare (Applausi) senza porsi alcun altro problema: un approccio laico e serio a qualunque materia - in questo caso una materia estremamente delicata - per provare a trovare quelle risposte.

Mi rivolgo al collega De Priamo, che nella sua relazione ha sottolineato come forse non ci dovremmo illudere rispetto al raggiungimento dei risultati di questa Commissione. Io non penso che si debba parlare di illusione, ma di volontà. Noi siamo chiamati, collega De Priamo, lo dico sempre tramite la Presidente, semplicemente a fare il nostro lavoro, a fare quello che i Commissari di una Commissione d'inchiesta sono chiamati a fare, con la serietà, il senso del dovere e il ruolo che sappiamo di ricoprire, sapendo di dover fare questa cosa perché è il Paese che lo chiede, perché ci sono due famiglie, quelle di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, che hanno passato in questi quattro decenni tutta una serie di vicende che penso nessuno di noi vorrebbe mai augurare a nessuno e perché - e concludo Presidente - questa verità o questo tentativo di ricostruire un percorso ci vengono chiesti anche dalla testimonianza di molti che hanno lavorato una vita su questo.

Fatemi ricordare in questa sede ancora Andrea Purgatori (Applausi), perché anche a noi dispiace - lo avevamo invitato noi in un'audizione informale - che lui non possa esserci; sarebbe partito anche lui con lo stesso metodo che ha sempre utilizzato, senza pregiudizi, senza verità in tasca, ma desideroso di andare a vedere perché ancora una volta muri di gomma si sono inseriti e insinuati tra i fatti e la storia raccontata.

Per queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. (Applausi).

CAMPIONE (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPIONE (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il caso Orlandi non è soltanto la storia della scomparsa di una ragazza, ma molto di più: è una pagina buia della nostra storia; è un mistero che ci accompagna da quarant'anni. Tutti noi in quest'Aula siamo cresciuti con quest'ombra che si è allungata anche sulle nostre vite, perché il 22 maggio 1983 a Roma scompare una ragazza normale, che viveva in una famiglia normale e che conduceva una vita normale. Insomma, una di noi, come Mirella Gregori, che scompare anche lei a Roma un mese prima di Emanuela. Mirella Gregori esce di casa dicendo ai genitori che sarebbe ritornata di lì a poco e viene inghiottita dal nulla. Le due vicende sono collegate? Non lo sappiamo. Come non sappiamo il perché e il come, né conosciamo lo svolgersi di queste due vicende.

Manuela Orlandi scompare in un pomeriggio di giugno, a due passi dall'Aula in cui ci troviamo in questo momento. Dopodiché il vuoto o forse il troppo pieno, perché da quel momento si affastellano ipotesi di complotti, di intrighi internazionali; si ipotizza il coinvolgimento di bande criminali; assistiamo alle dichiarazioni di millantatori che si ha autoaccusano del rapimento per poi ritrattare tutto; vediamo indagini via via avviarsi e fermarsi tutte su un binario morto.

È morta; no, è viva. È stata portata all'estero; è stata sempre in Italia. Siamo vicini alla verità; no, siamo lontanissimi. Ecco, lontanissimi, perché ogni volta che abbiamo creduto di aver intrapreso la strada giusta che potesse condurci alla verità, siamo dovuti tornare sui nostri passi, siamo dovuti tornare indietro come in un tragico, crudele, grottesco gioco dell'oca. Ma lo Stato non può arrendersi, non può accettare che nel buio si agitino ombre che turbano la coscienza collettiva. (Applausi). Dove c'è buio, lo Stato deve portare luce, deve fare chiarezza e lo deve fare con ogni mezzo a sua disposizione, compresa l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta che riavvolga il nastro e ci riporti indietro di quarant'anni, a quando queste due ragazze sono scomparse; e raccolga tutti i dati, separando i dati inattendibili e fuorvianti da quelli utili, e ci dica finalmente che cosa è successo. Lo dobbiamo al nostro Paese, alla famiglia Orlandi, alla famiglia Gregori e anche a noi stessi.

Per tutte queste ragioni, Fratelli d'Italia voterà a favore. (Applausi).

CASINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CASINI (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto ringrazio chi, pur avendo pareri diversi (ma questo è il sale della democrazia), ha fatto riferimento al mio intervento di ieri. Io ieri ho denunciato quello che, secondo me, è un uso improprio delle Commissioni di inchiesta. So benissimo che esse sono previste dalla Costituzione. Ritengo che nel nostro sistema istituzionale oggi ci sia una patologia, che moltiplica impropriamente le Commissioni d'inchiesta. Ieri ne abbiamo avuta una prova di un tipo.

Senatrice Maiorino, lei ieri, giustamente o no, ha concordato con quello che io ho detto in riferimento al rischio che una Commissione d'inchiesta venisse usata strumentalmente da una maggioranza politica attuale. Siamo stati d'accordo. Non ho paura della solitudine: ieri eravamo d'accordo, oggi siamo in disaccordo. Con gli amici della maggioranza, eravamo in disaccordo ieri come oggi. Io ritengo che vi sia un dovere, soprattutto da parte di chi ha più esperienza in quest'Aula, che possa comportare anche la solitudine. Secondo me, oggi assistiamo a un uso altrettanto improprio di una Commissione d'inchiesta su una vicenda tristissima, che ha coinvolto le famiglie, che dura da quarant'anni e che merita tutto il rispetto.

Ieri ho letto su Facebook una dichiarazione polemica del fratello di Emanuela Orlandi. Io mi inchino al fratello, alla famiglia e al loro dolore. Non farò mai polemiche di questo tipo, perché so rispettare le opinioni diverse di chi, su vicende come questa, ha versato lacrime e ha sofferto. Ma io ho un dovere, come rappresentante di una piccola parte, di un frammento del Parlamento, di sostenere e di continuare a sostenere quello in cui credo profondamente. Ci sono indagini giudiziarie in corso. A questo punto la Commissione si farà, perché evidentemente il mio voto è di astensione: e mi astengo proprio per rispetto verso il dolore delle famiglie. Non voto contro proprio perché voglio dare una dimostrazione di rispetto verso quello che so che essi stanno provando e hanno provato in tutti questi anni.

A questo punto, però, il mio unico auspicio è che non si segua la traccia, di sollecitazioni esterne, giornalistiche, di talk show, ma che si abbia il rigore di una indagine e che si rispetti anche il dovere, del Parlamento, di non interferire rispetto alle indagini giudiziarie in corso, proprio per il rispetto che noi abbiamo verso la magistratura.

Colleghi, è importante, in quest'Aula, che ciascuno sostenga liberamente le proprie idee. Questo significa dare un contributo alla vita democratica. Essere d'accordo o in disaccordo è un fatto inevitabile, che proprio la democrazia comporta. Per questo penso di dover annunciare il mio voto di astensione sulla istituzione di questa Commissione d'inchiesta. Dico infine all'onorevole Maiorino, di cui rispetto l'intervento, che mi auguro profondamente che i fatti smentiscano il mio scetticismo.

(Applausi).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 622, nel suo complesso.

È approvato. (Applausi).

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 501.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(825) Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 11,14)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 825.

La relatrice, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

CRAXI, relatrice. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata all'esame del disegno di legge di iniziativa governativa recante disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e di revisione dello strumento militare nazionale.

Il disegno di legge, composto di tre articoli e approvato con modificazioni della Commissione affari esteri e difesa, è finalizzato a consentire la proroga e il rinnovo dell'efficacia delle disposizioni vigenti di cui alla legge n. 46 del 2022, in materia di definizione delle limitazioni all'esercizio delle libertà sindacali per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa e formativa, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente - ciò al fine di valorizzare il ruolo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate - nonché a delegare il Governo all'adozione di uno più decreti legislativi per la revisione dello strumento nazionale militare.

Più in dettaglio l'articolo 1 del disegno di legge in esame proroga da diciotto a trenta mesi il termine che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per disciplinare particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa formativa ed esercitativa, al fine di consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare, salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa, correlate alle specifiche operazioni militari.

La scadenza per esercitare la delega è di conseguenza fissata al 27 novembre 2024, come si evince dalla relazione illustrativa. L'ulteriore proroga si rende necessaria giacché la delega in parola non può essere oggettivamente esercitata dal Governo entro il termine inizialmente stabilito in ragione del fatto che il nuovo sistema di relazioni sindacali in ambito militare è ancora in via di perfezionamento.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del provvedimento uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento nazionale militare.

L'intervento in esame, come sottolinea la relazione illustrativa, risulta di fondamentale importanza per il Ministero della difesa poiché consente di adottare provvedimenti per la revisione dello strumento militare nazionale in linea con la rimodulazione in aumento dell'organico delle Forze armate a 160.000 unità in corso di perfezionamento.

Il rinnovo della delega legislativa si rende necessario in quanto, oltre alla considerevole complessità tecnica, i decreti legislativi in esame devono essere adottati all'esito di un iter complesso che prevede oltre al concorso di diversi Ministri, anche l'acquisizione della previa intesa in sede di conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio centrale di rappresentanza militare.

L'articolo 3, comma 1, lettera a), prevede una proroga da sedici a ventiquattro mesi delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, legge n. 118 del 2022, che prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche rinnovabili.

La proroga si è resa necessaria per consentire al Governo di disporre uno spazio temporale utile per tener conto della nuova disciplina dell'Unione europea in materia di fonti rinnovabili in via di adozione.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo.

PEREGO DI CREMNAGO, sottosegretario di Stato per la difesa. Signora Presidente, in merito al provvedimento in esame mi preme sottolineare come il Ministro della difesa si sia profuso in uno sforzo considerevole negli ultimi mesi al fine di adottare le disposizioni discendenti dalla legge n. 46 del 2022. Come anticipato dal relatore, la senatrice Craxi, il disegno di legge in esame dispone un'estensione di dodici mesi, quindi al 27 novembre 2024, per l'esercizio della delega finalizzata all'emanazione del decreto legislativo volto alla definizione della disciplina delle limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa e formativa. Per questo decreto è necessario il parere delle associazioni professionali a carattere sindacale, che tuttavia non sono ancora state dichiarate rappresentative e, quindi, non possono esprimere tale parere.

Sarà un importante momento di verifica, in questo percorso di transizione verso le associazioni professionali a carattere sindacale, il 31 gennaio 2024, quando verrà misurata la rappresentatività delle stesse associazioni e quindi eventualmente ci sarà un decreto discendente del Ministero della pubblica amministrazione che ne definirà l'effettiva rappresentatività.

Non meno importante è la disposizione che interviene a rinnovare, fino al 28 agosto 2025, il termine per l'esercizio delle deleghe concernenti la revisione dello strumento militare, previste dalla legge n. 119 del 2022. La legge prevede alcune norme che riguardano i poteri fondamentali e le funzioni essenziali dello strumento militare. In particolare, ci tengo a sottolinearne due: il potenziamento del sistema sanitario militare e la creazione di una riserva ausiliare dello Stato, che possa prevedere l'impiego di personale militare volontario dislocato sul territorio anche con funzioni di protezione civile in caso di calamità, come stiamo vedendo in questi giorni, con un contributo significativo del Ministero della difesa, in Toscana.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento che invito i presentatori ad illustrare.

MARTON (M5S). Signor Presidente, in realtà ritiriamo tutti gli emendamenti. Si trattava di proposte di riduzione dei termini delle proroghe e volevano fungere da pungolo per accelerare l'iter sulla rappresentanza militare. Mi rendo conto che, però, è un argomento complesso e quindi quel tempo è necessario.

Approfitto della presenza del Sottosegretario per chiedere se in questo periodo non sia il caso di accelerare anche tutta la parte regolamentare prevista per il tesseramento, perché ovviamente le associazioni in questo momento sono in difficoltà e non sanno quali siano le modalità per il tesseramento. Se si potesse accelerare questo iter, porteremmo a casa un provvedimento molto importante.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti, passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Verifica del numero legale

BOCCIA (PD-IDP). Chiediamo la verifica del numero legale, ai sensi dell'articolo 107 del Regolamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

MALAN (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FdI). Signor Presidente, si chiede la verifica del numero legale su un articolo. Se lei annuncia la votazione dell'articolo 1, si chiede la votazione sull'articolo 1.

PRESIDENTE. L'ho annunciata, infatti.

MALAN (FdI). No, ha detto che saremmo passati agli articoli.

PRESIDENTE. No, l'ho annunciato. Tant'è vero che, se me l'avesse chiesto un secondo dopo, probabilmente sarei stata più in difficoltà. Quindi, ho annunciato che stavo aprendo la votazione. Non mi avrebbe messo in difficoltà lei, ma mi avrebbe messo in difficoltà una richiesta tardiva.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 825 (ore 11,26)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

NICITA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, il problema è che abbiamo chiesto una votazione e - com'è noto alla Presidenza e anche ai colleghi, con alcuni dei quali mi congratulo, perché devo dire che sono entrati in Aula con un passo molto veloce - quando si chiede l'appoggio, le porte si chiudono. Il motivo per cui si chiede l'appoggio è verificare se in quel momento esiste il numero legale. (Applausi). Per il tramite della Presidente, sulla base della mia memoria, nonostante la velocità, ricordo che il senatore Lisei, la senatrice Zedda, la senatrice Ambrogio, il senatore De Poli e il senatore Zaffini e tanti altri sono entrati in Aula molto trafelati e, essendo io recentemente caduto, li esorto a fare attenzione, perché si può cadere rovinosamente sia fisicamente che politicamente. (Applausi).

Signor Presidente, penso quindi che dovremmo fare una verifica - ci sono dei dipendenti che hanno gli strumenti per farla - per capire se quelle persone sono entrate o no, altrimenti è inutile chiedere ed evocare l'applicazione del nostro Regolamento, se non abbiamo gli strumenti per verificarne l'attuazione. (Applausi. Commenti).

PRESIDENTE. Senatore Nicita, mi dà modo, nella concitazione del susseguirsi dei nostri atti parlamentari, di dare un'ulteriore spiegazione all'Assemblea.

La chiusura delle porte è prevista dal Regolamento per la controprova. Quindi, chiaramente abbiamo chiuso la votazione, poi si è conteggiato chi ha votato al momento della chiusura della votazione e, quindi, in quel momento non era possibile. Naturalmente, nella concitazione del momento non è stato chiarissimo a tutti.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Voglio dire al senatore Nicita, che è nuovo di questi ambienti, che la chiusura delle porte viene proclamata dalla Presidenza. La Presidenza non ha proclamato la chiusura delle porte e i colleghi potevano raggiungere l'Aula. Così funziona nel voto. Non lo proclama lei, anche se a lei piacerebbe.

PRESIDENTE. Presidente Gasparri, la ringrazio del contributo, ma l'interpretazione della spiegazione che ha già dato la Presidenza non è esattamente conforme. Non è a discrezione della Presidenza. Il Regolamento stabilisce che la chiusura delle porte è per la controprova e non per la verifica del numero legale, per cui correttamente la Presidenza non poteva in quel momento disporla. (Applausi).

ZAFFINI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (FdI). Signora Presidente,non c'è bisogno, ma vorrei solo confermare la circostanza, a beneficio dei colleghi dell'opposizione che, purtroppo, avendo frequentato solo i banchi della maggioranza, hanno perso un po' di appeal e di capacità di stare al Regolamento.

La chiusura delle porte avviene per la controprova, collega Boccia. Forse occorrerebbe riscrivere il Regolamento e, se fate una proposta, possiamo metterci mano insieme. (Applausi).

PRESIDENTE. Intanto per un momento abbiamo fatto un ripasso collettivo del Regolamento e io sono sempre molto favorevole ai momenti collettivi. Adesso possiamo riprendere i nostri lavori.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, con il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare si contribuisce concretamente a rendere completa e coerente la revisione dello strumento militare nazionale, unitamente alla definizione di una specifica disciplina per le attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari.

Si tratta, evidentemente, di interventi da attuare con delega al Governo, molto tecnici ma anche sostanziali, tutti assolutamente imprescindibili, che vanno a disciplinare particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale per il personale impiegato in attività operativa e addestrativa, anche al di fuori del territorio nazionale, in contingenti o a bordo di unità navali; consentono il perfezionamento del neocostituito sistema di relazioni sindacali in ambito militare, ed è un dettaglio, questo, apparentemente formale, ma realmente necessario per assicurare l'effettivo esercizio delle attività sindacali da parte dei militari; consentono l'esercizio di deleghe legislative in linea con la rimodulazione di un aumento da 160.000 unità degli organici delle Forze armate, per esempio in materia di concorsi per il reclutamento, di formazione dei volontari in ferma, di sanità militare e di riserva ausiliaria dello Stato.

Si tratta di misure la cui considerevole complessità tecnica e procedimentale coinvolge in pieno e in maniera assolutamente trasparente il Parlamento. Nel caso dei decreti delegati, infatti, questi saranno poi trasmessi alle Camere per il previsto parere da parte delle Commissioni competenti sia per materia sia per i profili finanziari.

Questo disegno di legge, presentato dal ministro della difesa Crosetto, insieme al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministro per la pubblica amministrazione, che, a una lettura distratta, potrà apparire come un provvedimento solo per gli addetti ai lavori, risponde certamente alle esigenze delle nostre Forze armate, ma allo stesso tempo risponde alle esigenze di tutto il Paese, soprattutto in questo momento storico di forte instabilità sul piano geopolitico internazionale, che rischia di compromettere l'ordine mondiale.

Si tratta quindi di rispondere a imprescindibili esigenze di sicurezza, ma anche di più immediata percezione, come nel caso della delega sulla formazione dei volontari in ferma, che prevede di associare all'addestramento militare basico e specialistico anche l'acquisizione di competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro civile, qualora il giovane decida di non proseguire la carriera militare. Oppure penso alla delega per l'adeguamento delle strutture sanitarie militari per la loro utilizzazione anche a supporto del Servizio sanitario nazionale e, in definitiva, dell'intero sistema Paese. Ciò a dimostrazione del superamento del concetto di Forze armate come autoreferenziali o distaccate dalle reali esigenze del Paese.

Mai più di ora avvertiamo l'esigenza di uno strumento militare evoluto e idoneo a generare sicurezza sia attraverso la deterrenza, sia attraverso l'impegno effettivo. Non dimentichiamoci infatti che le nostre Forze armate sono tra le più apprezzate nel mondo, specie in settori dove le crisi e le guerre - ahimè - sono ormai alle cronache correnti. (Applausi). Ricordo l'impegno del nostro contingente come forza di interposizione in Libano nell'ambito della missione UNIFIL; così come lo schieramento dei velivoli della nostra Aeronautica militare in Polonia per eseguire missioni di air policing al fine di scongiurare rischi per i Paesi della NATO; le operazioni di pattugliamento nel Mediterraneo della nostra Marina e, non ultima, la professionalità dei Carabinieri internazionalmente riconosciuta e richiesta in tutto il mondo, in particolare nel contesto europeo e atlantico. L'Arma, corpo che si fa apprezzare per la sua presenza in qualsiasi scenario, presta la sua opera sia dimostrando la sua grandissima professionalità, sia in termini di grande e assoluta umanità che gli viene riconosciuta.

Si tratta quindi di riconoscere il contributo delle nostre Forze armate per la sicurezza del Paese e parimenti per lo sviluppo economico e occupazionale, nell'ottica di una rinnovata sinergia.

Sono questi i motivi per cui il nostro Gruppo sosterrà questa proposta di legge. (Applausi).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, onorevoli colleghi, anche se prima non si è capito, noi ci siamo astenuti sulla votazione degli articoli. Oggi non possiamo consentire l'approvazione di questo provvedimento, perché non possiamo ignorare le preoccupazioni profonde di tutti noi rispetto all'evoluzione del conflitto tra la Federazione Russa e l'Ucraina e al nuovo conflitto in Medio Oriente. Di fronte a un'escalation militare di cui, in entrambi i casi, non si vede la fine, credo che in quest'Aula debba salire con forza la richiesta verso una de-escalation militare, che deve puntare alla pace; una pace che restituisca dignità alle posizioni di tutte le parti coinvolte. Occorre lavorare affinché al più presto le atrocità che stanno avvenendo in Medio Oriente abbiano termine. E vorrei ricordare un attimo quello che sta avvenendo in Palestina.

Cogliamo questa occasione per rinnovare la richiesta al Governo affinché promuova tutte le iniziative diplomatiche che siano in grado di innescare un'azione parallela a quella della deterrenza militare, per provare a trovare le condizioni innanzitutto di un cessate il fuoco e poi della ricerca di nuovi equilibri per la sicurezza in Europa e in Medio Oriente. Questa ci pare la cosa che dovremmo discutere.

Questo provvedimento rinnova la delega al Governo per ridefinire lo strumento militare nazionale, inserendo alcune previsioni che, lette con gli occhi del 2019, avevano un significato, ma, lette con gli occhi di oggi, ovviamente ne hanno un altro. Si individua infatti l'istituzione di una riserva ausiliare dello Stato di 10.000 unità. Noi non pensiamo si debba aumentare questa riserva, perché non siamo uno Stato in cui dobbiamo fare delle riserve, come ad esempio 10.000 unità, in questa direzione.

Penso sia importante evidenziare che l'unico ruolo di un esercito moderno in un Paese come l'Italia, che nella propria Costituzione fa la scelta precisa di ripudiare la guerra, sia quello di protezione civile, esempio virtuoso nel recente impegno del personale proveniente dalle Forze armate in ambito medico nel corso del periodo pandemico. Voglio ricordare il ruolo importante dei medici e delle professioni sanitarie, così come dei tecnici di laboratorio dell'esercito militare, messisi a disposizione delle strutture del Servizio sanitario nazionale, per collaborare insieme in una fase di grandissima carenza, com'è stata la fase più acuta della pandemia. Il ruolo dell'esercito è stato molto importante e credo sia giusto ricordarlo in questa sede.

Altro ruolo importante del nostro esercito è quello che svolge e potrebbe svolgere sempre di più in futuro nell'ambito della salvaguardia del territorio, come la possibilità di utilizzare il Genio militare, ad esempio, per la demolizione delle opere abusive. Cito questi esempi per dire che in questi compiti civili, di grande aiuto al Paese, sia per la salvaguardia ambientale, sia per le esigenze di calamità naturale, come quelle purtroppo avvenute negli ultimi mesi e giorni, è evidente che occorre avere la capacità di inserire competenze di altissima specializzazione.

Si parla addirittura - come si legge sui giornali - dell'idea di ripristinare il servizio di leva. Dovremmo invece affrontare la questione del servizio civile ed è importante non modificare la logica e l'impostazione che abbiamo dato in questi anni al nostro esercito: un esercito professionale che svolge nelle aree di conflitto internazionale solo compiti di pace; un esercito quindi pensato per essere pienamente rispondente all'articolo 11 della nostra Costituzione. È utile ricordare sempre che l'Italia ripudia la guerra come strumento per la risoluzione dei conflitti tra gli Stati.

È in queste impostazioni che diamo allo Stato che devono essere inserite la visione e la condivisione di atteggiamenti di non aggressione, al di là delle logiche retoriche, militaristiche e belliciste che in questi giorni circolano.

Per queste ragioni, come Alleanza Verdi e Sinistra, ci asterremmo dalla votazione. (Applausi).

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, sarò veramente telegrafico.

Ascoltata la relazione della senatrice Craxi e ascoltato l'intervento del rappresentante del Governo, l'onorevole Perego di Cremnago, abbiamo compreso che si tratta di un disegno di legge di soli tre articoli che prevedono semplicemente il differimento di termini per ragioni tecniche e plausibili.

Detto questo, non mi resta che annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, questo provvedimento riguarda alcune questioni fondamentali: accompagnare il processo di passaggio dai Cocer, come rappresentanza della base militare, alle associazioni di carattere sindacale, che sono state istituite dopo una lunga discussione parlamentare tra mille dubbi e con esiti che giudicheremo nel tempo, ma sulla base di una sentenza della Corte costituzionale, che pertanto doveva essere attuata. Ora che si sta passando dai Cocer alle associazioni sindacali e i Cocer vorrebbero confermare la loro vigenza, le associazioni sindacali scalpitano, ma devono avere una base di iscritti consistente per esercitare il loro diritto, noi non possiamo che attenerci alle sentenze della Corte costituzionale e alle leggi che ne sono scaturite. Il tempo ci dirà se la Corte costituzionale abbia fatto bene o male. Io ho espresso in varie occasioni i miei dubbi, ma vedremo in futuro quali saranno stati gli effetti.

Dopodiché bisogna dare voce alla base militare: su questo non c'è dubbio. Quindi, il senso di questa delega riguarda la possibilità di attuare tutta una serie di provvedimenti collaterali che garantiscano a queste nuove associazioni l'agibilità per poter svolgere il loro mandato. Quindi, noi siamo assolutamente d'accordo che ci vorrà del tempo; tutto questo però non deve ostacolare la dinamica e il confronto costante.

Questo provvedimento - e tornerò al primo punto - però prende anche altro tempo per garantire quell'ampliamento dello strumento militare: 10.000 militari in più previsti da una legge. Servono altri tempi per l'organizzazione pratica di tutto ciò, e questo può servire anche per altri reparti di altra natura che concorrono alla sicurezza nazionale. Quindi, è un'attuazione di un potenziamento delle Forze armate ancora insufficiente.

Ieri le Commissioni difesa del Senato e della Camera si sono recate a una visita presso la Marina; c'era anche il sottosegretario Perego Di Cremnago. In quell'occasione il Capo di stato maggiore della Marina ci ha raccontato quanto sia grave il problema per la Marina di 5.000 unità in meno e inoltre delle Forze armate nel loro complesso, mentre la Turchia ha una Marina del doppio della dimensione di quella italiana. Il Mediterraneo, la sicurezza dei confini, la partecipazione alla NATO, le preoccupazioni del Medio Oriente o della Libia, i flussi migratori: non devo qui perdere tempo per sottolineare quanto è importante lo strumento militare sia per la pace che per la sicurezza.

Voglio concludere l'intervento - ci siamo dati tempi più brevi - ringraziando il Governo di aver accolto la proposta, che è venuta anche fortemente da Forza Italia, di dedicare - credo nel mese di novembre - una seduta del Consiglio dei ministri all'argomento monotematico del comparto sicurezza difesa. Voglio ringraziare il Governo di avere accantonato cifre adeguate per il rinnovo dei contratti, e il ministro Zangrillo è già pronto a sedersi al tavolo. Ma, se poi le Forze armate non ci dicono quali sono le associazioni rappresentative, è ovvio che non si avvia la trattativa. Colgo quindi l'occasione per invitare il Governo, dopo il 31 gennaio, a darci gli elementi che consentano ai ministri Zangrillo, Crosetto, Piantedosi e altri di fare questa trattativa e rinnovare i contratti. Ci sono norme non onerose che da questo Consiglio dei ministri vogliamo che emergano raccogliendo proposte del Parlamento a tutela del personale aggredito, vilipeso delle Forze di polizia, ma anche delle Forze armate che partecipa a Strade sicure.

C'è inoltre il tema della previdenza complementare delle Forze armate, ma non è in questo provvedimento. Poco fa nel votare il parere favorevole della Commissione difesa e esteri alla manovra di bilancio, la Commissione ha ribadito l'opportunità di stanziare fondi per dar luogo alla previdenza integrativa. Questo nelle manovre di bilancio - lo dico anche ai colleghi della Commissione - e nella riunione monotematica del Consiglio dei ministri di novembre sarà un tema da affrontare.

Signor Presidente, noi votiamo a favore di questo provvedimento per quello che esso comporta, ossia una delega temporale per attuare in modo migliore il passaggio da una fase all'altra della vita democratica nella rappresentanza delle Forze armate. Votiamo a favore perché ciò consente di attuare meglio nel tempo un aumento di organico. Ma votiamo a favore anche per un atto di fiducia verso le Forze armate e il comparto sicurezza, difesa e pubblico soccorso, visto che non ci sono solo le Forze armate, ma ci sono anche le Forze di polizia a ordinamento civile, i Vigili del fuoco ed altri.

Con la legge di stabilità, con le risorse stanziate per i contratti, con gli impegni ulteriori sulle norme non onerose sulla previdenza complementare, questo Governo di centrodestra e questa maggioranza diano al popolo in divisa quelle risposte che attende e che il Governo e il Parlamento daranno, e a cui serve anche questo provvedimento, a cui Forza Italia, per tutte queste ragioni, vota con convinzione a favore. (Applausi).

DE ROSA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ROSA (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, oggi ci troviamo qui per discutere e votare l'Atto Senato 825, che riguarda principalmente i sindacati militari e la revisione dello strumento militare nazionale, oltre a due proroghe dei termini per l'esercizio di deleghe legislative in materia di energie rinnovabili e controlli sulle attività economiche.

Non mi soffermo su queste ultime due proroghe, che il MoVimento 5 Stelle sostiene in quanto consentono di procedere con semplificazioni burocratiche che sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Voglio invece sottolineare l'importanza delle proroghe dei termini in materia militare. La prima consente di procedere entro un anno con la piena attuazione della legge che istituisce la rappresentanza sindacale in ambito Forze armate. È un tema molto sentito dai nostri militari, perché introduce quella libertà sindacale che, purtroppo, per tempo è stata loro negata e ingabbiata in strutture di vertice inadeguate a tutelare i diritti di tutti i lavoratori in divisa. Il problema è che la procedura di riconoscimento delle associazioni rappresentative procede a rilento, perché è molto complessa e articolata. Si pensi solo al procedimento di verifica della rappresentatività delle associazioni. Finché questo percorso non sarà completato, non sarà possibile risolvere il problema molto delicato delle limitazioni all'esercizio della libertà sindacale per il personale, soprattutto quello in missione all'estero.

L'altra proroga, altrettanto necessaria, prevede altri due anni di tempo per procedere con il previsto aumento di organico di 10.000 unità militari, che consentirà alle nostre Forze armate di far fronte alle esigenze di personale specializzato, in particolare in ambito sanitario, logistico e informatico, emerse dopo l'emergenza Covid-19 per far fronte alle cresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza.

Si tratta di un'ondata di nuove assunzioni che ha lo scopo anche di svecchiare e rendere più operativo ed efficace il nostro strumento militare in termini di personale, con maggiore attenzione al reclutamento di giovani per la cyber difesa e destinati a ruoli operativi specialistici.

Alla luce di quanto detto, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto, a nome dell'Assemblea, i docenti e gli studenti del Liceo classico, linguistico e delle scienze umane «Sesto Properzio» di Assisi, in provincia di Perugia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 825 (ore 11,55)

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, oggi ci ritroviamo ad approvare un disegno di legge che il nostro Governo ha presentato al Parlamento e che riguarda un tema di grandissima importanza per il nostro Paese, la difesa nazionale e il ruolo delle nostre Forze armate. Si tratta di un provvedimento che intende rafforzare e modernizzare il nostro strumento militare, adeguandolo, in pratica, alle molteplici sfide e alle opportunità del presente e del futuro.

Alcuni colleghi prima di me hanno sintetizzato i punti cardini di questo provvedimento e non voglio quindi ripetermi. Ma ci tengo ad evidenziare come questo Governo sia particolarmente attivo in questo momento storico su di un tema importante come quello della difesa, vero e proprio asset per il Paese, strumento di influenza geopolitica, fondamentale moltiplicatore di valore, di occupazione e attore protagonista per la salvaguardia della nostra sovranità strategica.

Proprio questo disegno di legge rappresenta un atto di riconoscimento e di valorizzazione del ruolo fondamentale che le nostre Forze armate svolgono per la sicurezza, la libertà e la democrazia del nostro Paese. Ed è poi importantissimo anche per la pace e la stabilità internazionale.

È importante essere consapevoli che la difesa nazionale richiede una normativa adeguata, in grado di stare al passo con i tempi e soprattutto di accompagnare il ruolo dello strumento militare nel futuro, visti soprattutto i repentini cambiamenti che vediamo su scala globale.

In questi giorni, parallelamente all'approvazione di questo disegno di legge, vi è stata anche la presentazione, da parte del Ministero della difesa, del Documento programmatico pluriennale per il triennio 2023-2025, uno dei documenti più importanti per capire in che direzione sta andando e intende andare la difesa italiana, la difesa del nostro Paese. Esso ci ricorda che, oltre ad una adeguata normativa, è altrettanto fondamentale e importante che lo strumento militare sia sostenuto da investimenti in difesa sufficienti e soprattutto ben distribuiti.

Per questo motivo, ritengo importante sottolineare che il nostro Governo certifica l'impegno a potenziare questi investimenti, ma anche a distribuirli in maniera più equilibrata. Vogliamo che le nostre Forze armate siano in grado di assolvere al loro primo compito, la difesa dello Stato, ma anche di partecipare alle missioni internazionali per la ricerca di una stabilità, soprattutto nel Mediterraneo allargato, che è evidentemente la nostra principale area di interesse strategico.

Quando si chiede giustamente all'Italia un ruolo da protagonista nel Mediterraneo, in quello che dovrebbe tornare a essere il Mare nostrum, non si può prescindere dall'importanza delle Forze armate in questo ambito: dalla sicurezza dei corridoi per l'approvvigionamento energetico ai cavi sottomarini per la trasmissione dei dati, ai flussi migratori che possono essere utilizzati - come abbiamo visto - da attori ostili come arma per una guerra ibrida, al mantenimento anche della sicurezza delle rotte commerciali navali, il Mediterraneo è cruciale per la sicurezza non solo del nostro Paese, ma anche dell'intera Europa.

L'Italia ha la possibilità di essere capofila tra gli alleati per ricoprire un ruolo strategico per la sicurezza di quest'area e per accrescere anche il suo peso specifico nei consessi internazionali.

Vogliamo che le nostre Forze armate siano dotate di mezzi moderni e adeguati alle sfide del presente e del futuro, ma anche di personale qualificato e soprattutto motivato. Vogliamo che le nostre Forze armate siano un pilastro della nostra sicurezza, ma anche un fattore di sviluppo e di innovazione per il nostro Paese. Vogliamo, infine, dare alle Forze armate tutti quegli strumenti per operare al meglio, per lavorare in sicurezza e per difendere evidentemente gli interessi nazionali.

Alcuni - come abbiamo ascoltato anche in quest'Aula - caldeggiavano gli smantellamenti delle Forze armate e consideravano estinta una minaccia militare esterna. Dovrebbe essere ormai chiaro a tutti che non è più così ed è quindi necessario avere un Esercito, una Aeronautica e una Marina capaci di saper proteggere il Paese e di reagire, ove e quando necessario, con tutti i sistemi e gli strumenti di ultima generazione. Si tratta di un investimento per il comparto difesa che si è riscoperto cruciale in questo momento storico. Bene quindi l'apertura del dibattito anche sui tempi di rimpiazzamento degli armamenti che abbiamo deciso di offrire e il lavoro per il completamento dei sistemi di difesa nazionali, cercando il mantenimento degli strumenti tecnologici e hi-tech necessari per la difesa territoriale del Paese.

Non smetteremo mai infine di ringraziare tutte quelle donne e quegli uomini in divisa che quotidianamente operano, anche a rischio della loro vita, in contesti difficili sia sul territorio nazionale che all'estero per la sicurezza nostra e della nostra Patria. (Applausi).

Rivolgo poi un particolare ringraziamento alle Forze armate che in questi giorni sono impegnate sul confine nord-orientale del Friuli-Venezia Giulia, terra che qui ho l'onore di rappresentare.

E ancora un ringraziamento al Ministero della difesa e al Ministro dell'interno, che hanno ascoltato le richieste dei nostri territori, che chiedevano più controlli e più sicurezza, in particolar modo in questo momento storico, complicato e difficile.

Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega. (Applausi).

ALFIERI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (PD-IDP). Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame è una misura essenzialmente di proroghe su provvedimenti già votati dal precedente Governo, su cui era stato fatto un lavoro anche bipartisan, in particolare per la parte che riguarda le disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Si è trattato di un lavoro lungo e attento al fine di tenere insieme le esigenze di un ordinamento come quello militare, ma, allo stesso tempo, rivolto anche al bisogno, all'esigenza e alla tutela di un comparto, nelle prerogative individuali dei singoli militari e nelle loro richieste di veder riconosciuti diritti dal punto di vista giuridico ed economico.

È un lavoro oggettivamente non facile, complicato, soprattutto nella definizione del profilo della rappresentanza delle singole associazioni all'interno della singola arma e trasversali alle diverse armi. Penso quindi sia anche corretto che il Governo possa prendersi qualche tempo in più per arrivare a definire correttamente un inizio che è sicuramente un punto di svolta per le Forze armate, per la tutela dei diritti più importanti legati al loro lavoro e al loro impiego.

Per quanto riguarda l'articolo 2, che disciplina lo strumento sul dispositivo militare, anche in tal caso si tratta di un lavoro in corso, che deve essere portato a termine. Questa proroga deve essere quindi, allo stesso tempo, un messaggio al Governo per accelerare e portare a compimento il lavoro iniziato.

Vorrei spendere poi due parole in più sull'articolo 3, rivolgendomi anche alla Presidenza, per segnalare come su questo provvedimento, affidato alla 3a Commissione, sono stati chiesti dei pareri, ma non è stato chiesto il parere della Commissione ambiente. Ricordo che all'articolo 3 si prevede proprio la proroga di una misura importante, la delega di un provvedimento del 2001 sul delicato tema relativo alla nuova normativa sulle energie rinnovabili. Forse è stata una svista. Lo segnalo perché vorrei dire invece qualcosa in più.

Alla fine il nostro voto sarà favorevole, però voglio stigmatizzare un fatto: seppure siamo in presenza di un avanzamento a livello di trilogo e a livello europeo nella definizione della direttiva cosiddetta RED III, che porterà innovazioni importanti e fondamentali nell'attuazione della nostra strategia di avanzamento e potenziamento sul versante delle energie rinnovabili, non vorrei che questa proroga diventasse un modo per non procedere in tempi veloci e non affrontare un tema estremamente delicato come quello delle energie rinnovabili e della transizione ecologica e digitale.

Pertanto, nel riaffermare il nostro voto favorevole su queste deleghe e nel chiedere al Governo di accelerare su tutti e tre i punti, sollecito un'attenzione particolare della Presidenza (e mi dispiace che non ci sia anche un rappresentante del Governo per il Ministero della transizione ecologica) su temi delicati che riguardano l'ambiente e la transizione ecologica, affinché sia interessata anche la Commissione competente. (Applausi).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Alfieri. Non formalmente, ma di fatto, questa sua sottolineatura sarà fatta presente sia alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi che alla Presidenza.

SPERANZON (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERANZON (FdI). Signor Presidente, passo direttamente all'articolato per motivare le ragioni della posizione di Fratelli d'Italia.

L'articolo 1 riguarda le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e proroga a trenta mesi, invece degli iniziali diciotto previsti dalla legge n. 46 del 2022, la delega al Governo per adottare un decreto legislativo volto a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività sindacale da parte del personale militare impiegato in attività operative, addestrative, formative o esercitative. La proroga quindi, com'è stato ricordato anche da alcuni colleghi che mi hanno preceduto, si rende necessaria perché la delega attualmente potrebbe essere esercitata solo fino al 20 novembre, ma il sistema di relazioni sindacali a cui il provvedimento si riferisce dev'essere ancora perfezionato e ultimato.

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 2, relativo alla revisione dello strumento militare, in particolare con riferimento alla dotazione organica (riserva ausiliare, concorsi, formazione del personale e servizio sanitario militare), tratta temi strategici per tutto il comparto delle Forze armate e di elevata complessità tecnica, per cui una loro revisione complessiva richiede tempi molto lunghi. Anche in questo caso, riteniamo assolutamente necessaria la proroga di ventiquattro mesi.

Analogamente, l'articolo 3 apporta due modifiche alla legge sulla concorrenza 2021: la prima sul tema dell'energia, prorogando di otto mesi, fino alla fine dell'agosto 2024, la scadenza per esercitare la delega legislativa in materia di razionalizzazione e semplificazione delle fonti energetiche rinnovabili, adeguando tale disciplina al diritto europeo; la seconda, invece, sulla semplificazione dei controlli pubblici sulle attività economiche, abrogando il precedente termine del giugno 2023 per l'adozione di almeno uno dei decreti legislativi in materia. La razionalizzazione della disciplina delle energie rinnovabili e la revisione del sistema di controlli pubblici su attività private sono due obiettivi importanti del PNRR e costituiscono parte integrante di un processo di semplificazione normativa a tutti i livelli, che questo Governo e questa maggioranza parlamentare vogliono attuare.

Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia sul provvedimento. (Applausi).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(927) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (Approvato dalla Camera dei deputati)(ore 12,05)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 927, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 5a Commissione permanente, senatore Calandrini, per riferire sui lavori della Commissione.

CALANDRINI (FdI). Signor Presidente, devo comunicare all'Assemblea che il numero notevole di emendamenti presentati al provvedimento oggi all'ordine del giorno dell'Assemblea non ha consentito alla Commissione bilancio e programmazione economica di valutarli nella loro totalità. Non ci sono state pertanto le condizioni, questa mattina, per concludere l'esame del provvedimento all'ordine del giorno e per conferire mandato al relatore di riferire all'Assemblea.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato è possibile sempre porre una questione pregiudiziale sul provvedimento prima di iniziare la discussione generale ed è quello che intendo fare.

Nella brevissima discussione che si è svolta su questo articolato è emersa, segnalata anche dalla Commissione bilancio, una certa irritualità costituzionale rispetto all'articolo 16, che reca il credito d'imposta per la zona economica speciale (ZES) unica. Come noto, qualsiasi provvedimento che afferisca a iniziative che hanno necessità di una copertura economica deve provvedere anche a individuare le fonti di finanziamento e questo non soltanto per le leggi che regolano il bilancio dello Stato, ma anche per la Costituzione. Il comma 6 dell'articolo 16 di questo provvedimento, dopo i primi cinque commi che definiscono il quadro complessivo dei crediti d'imposta, stabilisce una quantificazione non certa per il 2024 da gestire attraverso provvedimenti attuativi dei Ministeri.

Su questo presupposto, poniamo una questione pregiudiziale e riteniamo che non si debba procedere all'analisi di questo provvedimento. Su questo ovviamente sarà possibile intervenire per ciascun Gruppo per dieci minuti. Chiediamo poi che sia votata la questione pregiudiziale. (Applausi).

PRESIDENTE. Per dare conto all'Assemblea, ai sensi del Regolamento ovviamente è legittima ed è consentita l'illustrazione orale di una questione pregiudiziale, che infatti è stata illustrata. Ora è consentito un unico intervento per Gruppo sia per l'illustrazione sia per la dichiarazione di voto.

Chiedo quindi ai Gruppi se intendono intervenire sulla questione pregiudiziale che è stata avanzata e illustrata dal presidente Patuanelli.

FINA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signora Presidente, la questione pregiudiziale posta dal senatore Patuanelli è del tutto ragionevole; ritengo peraltro che un confronto anche con coloro che hanno lavorato su questo provvedimento, nello specifico di questa osservazione, sia utile e rispettoso, perché penso che sia giusto.

Tra l'altro, siamo di fronte a una discussione abbastanza cruciale, che riguarda il nostro Paese e che purtroppo incrocia diversi provvedimenti, tutti quanti contro il Sud e mi permetto di dirlo anche perché vengo da quella terra. Non mi riferisco solo a provvedimenti di carattere generale, che stiamo discutendo in parallelo (penso all'autonomia differenziata), ma ad altri provvedimenti più di carattere economico e sociale, che colpiscono in particolare il Mezzogiorno di questo Paese.

Il decreto-legge denominato Sud, che potremmo tranquillamente chiamare decreto-legge contro il Sud, è una foglia di fico e un modo per lavarsi la coscienza, ma la condizione materiale delle cittadine e dei cittadini del Sud Italia è quella che vivono loro sulla loro pelle e che possono testimoniare probabilmente molto meglio di me.

Tra l'altro, mi permetto di dire che vengo da una Regione probabilmente disgraziata - lo dico anche ai parlamentari che vengono dalla stessa Regione - perché dal punto di vista geografico e storico siamo parte del Regno delle due Sicilie e siamo Sud di questo Paese, infatti alle elezioni europee l'Abruzzo vota con il Sud; ciononostante, tutti i provvedimenti sul Mezzogiorno non riguardano l'Abruzzo, per ragioni antiche, perché c'è stato un passaggio di uscita dall'Obiettivo 1. Noi, quindi, non siamo Centro Italia, né Sud Italia, ma siamo in mezzo al guado e paghiamo tutto ciò che si deve pagare per una condizione così particolare e disgraziata.

Abbiamo sollevato questo problema, chiedendo che vi si ponesse una soluzione e ci si potesse ragionare, ma non lo si è fatto. Lo stesso decreto-legge in esame ha caratteristiche che non parlano alla nostra Regione, ad esempio quando pone il limite dei 200.000 euro di investimento. Noi abbiamo verificato che negli ultimi anni, in un territorio che ha molte piccole e piccolissime imprese, la media degli investimenti è di 90.000 euro (il 90 per cento); un intero comparto economico rischia pertanto di essere escluso; si tratta quindi di un'ulteriore ingiustizia nell'ingiustizia.

Naturalmente in tutto questo, per come siamo usciti male dal reddito di cittadinanza e per la mancata volontà di intervenire sul salario minimo, l'ingiustizia che riguarda il Mezzogiorno d'Italia è ancora più grave.

Ora davvero mi interrogo sul patto di potere che c'è tra autonomia differenziata e premierato: da una parte, l'antico sogno secessionista, che conosciamo, viene da lontano (questo decreto-legge Sud sembra scritto a Pontida, come qualcuno ha detto); dall'altra, invece, vi è un'idea antica, un po' ideologica, dell'elezione del capo (o della capa). (Applausi). Di preciso, vorrei rivolgermi a Fratelli d'Italia, cioè a una forza politica che si immagina e si racconta come forza della Nazione e dell'unità della Nazione, che ha raccolto anche molti consensi al Sud che invece nel tempo, almeno dal 2019, la Lega ha ceduto, tornando ad essere, anche per caratteristiche elettorali, una Lega Nord. A Fratelli d'Italia, questa ulteriore spaccatura del Paese, questo maltrattamento del Sud e questi provvedimenti che colpiscono in particolare le aree interne e il Sud del Paese esattamente che cosa dicono? Ve lo chiedo, colleghi di Fratelli d'Italia, perché li state scrivendo e approvando e li pagherete elettoralmente. Voi stessi, infatti, vi state facendo strumento - e non so se il premierato risolva questi problemi, perché non credo che dia da mangiare risorse a un pezzo di Paese - della divisione dell'Italia, al contrario di quello che raccontate (per vostra stessa autoconvinzione) ideologicamente di essere.

Penso noi abbiamo anche il dovere, senatore Patuanelli, di sottolineare i limiti di carattere normativo e procedurale, che in questo caso credo siano stati evidenziati opportunamente; poi andremo nel merito, su cui vi inchioderemo punto per punto sulle vostre responsabilità, che non dovrete raccontare solo a questo Parlamento e, attraverso di esso, in generale al Paese, ma ad uno ad uno alle amministratrici e agli amministratori anche del vostro partito che nel Sud pagheranno, a partire dalla manovra. (Applausi).

Gli stessi tagli agli enti locali colpiscono di più il Sud, perché è chiaro che tagliare i servizi sociali a un Comune che fa più fatica al Sud, che spesso ha più problemi, è più grave che farlo al Centro o al Nord del Paese. Tutte le ingiustizie, le iniquità e le ineguaglianze che sono dentro i provvedimenti di questo Governo sono più gravi al Sud di questo Paese. I cittadini lo percepiscono e ve lo stanno urlando; basta vedere quante centinaia di ordini del giorno sono stati approvati nei Consigli comunali e provinciali contro l'autonomia differenziata, votati da consiglieri comunali dei partiti di maggioranza.

Noi ve lo ricorderemo emendamento per emendamento e lo facciamo adesso, nello specifico, in via preventiva sulle questioni sollevate dal senatore Patuanelli, perché è giusto che vi prendiate le vostre responsabilità fin dall'inizio. (Applausi).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, onorevoli colleghi, Ministro, non solo concordo con la pregiudiziale posta dal senatore Patuanelli, ma vorrei anche discuterne con voi, visto che si parla di Mezzogiorno, di Sud e di coesione sociale.

Partiamo da un dato: per ridurre le disuguaglianze e per parlare di coesione sociale ci vorrebbero provvedimenti di carattere generale. C'era uno strumento, certamente discutibile e che si poteva correggere con maggiori controlli, il reddito di cittadinanza, che è stato abolito. È chiaro che in questo caso ci sono maggiori disuguaglianze, perché avete scaricato i problemi dei cittadini sui Comuni, sugli enti locali e sui servizi al welfare, senza però dare loro le risorse per fare questa cosa. Come voi sapete, ogni Comune, a seconda delle sue dimensioni e delle sue condizioni economiche, può farvi fronte o no, quindi, anziché ridursi, le disuguaglianze continuano ad aumentare. Avete fatto un atto scellerato e scientificamente voluto per andare in questa direzione.

State pensando poi a un sistema volto a strutturare il nostro Paese attraverso l'autonomia differenziata, pensando a enti staterelli; nello stesso tempo pensate di fare il premierato, che centralizza la distribuzione delle risorse, concedendo, dall'altro lato, l'autonomia, come se la Lombardia fosse uguale al Molise o la Sicilia fosse uguale alla Basilicata. Ci troveremo di fronte una situazione nella quale vengono sostanzialmente aumentate le disuguaglianze.

Io abito in Lombardia. Mi dovete spiegare come si fa a fare la coesione sociale dividendo l'Italia in venti Stati e allo stesso tempo a solidarizzare. Pensate che i cittadini lombardi siano disponibili a peggiorare la propria condizione? Penso proprio di no. Sarà molto complicato, ma i vostri atti vanno sostanzialmente in questa direzione. Inoltre, si vuole fare il tutto a costo zero, cioè a spesa invariata; come possiate farlo, non lo so. È davvero complicato seguirvi su questa cosa.

E poi pensate addirittura, su questo terreno, di costruire un sistema - ne parleremo anche dopo - in cui il Mezzogiorno è considerato unico. Come ho già avuto modo di dire ieri in un mio intervento su un'altra questione, le zone del Mezzogiorno non sono tutte uguali e le stesse Regioni non sono tutte uguali. Bisognerebbe avere una proposta molto articolata e molto precisa, che specificasse in quale direzione si intende andare.

Invece qui c'è una delega in bianco su una situazione però che, dal punto di vista generale, modifica completamente la cultura di questo Paese e peggiora, secondo me, tutte le condizioni attuali.

Infine, vi è la questione dell'immigrazione. Anche qui, rispetto alla genialità di costruire centri di detenzione - li chiamo così volutamente - in un altro Paese, affidando però all'Italia il controllo di quelle aree, in cui persone che non hanno commesso alcun reato possono rimanere chiuse per diciotto mesi, mi dovete spiegare se queste sono umanità, coesione e correttezza in materia di immigrazione. Datevela da solo la risposta, la mia è chiara. (Applausi).

PIRRO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signora Presidente, mi meraviglio profondamente di come il testo di questo decreto-legge possa aver passato il vaglio della Commissione bilancio, ma soprattutto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato con un articolo del genere. Non è possibile che ci sia una norma che preveda così tanti crediti d'imposta che non siano quantificati e coperti nel dettaglio. È inaccettabile che si calpesti in questo modo l'articolo 81, che partiti di questa maggioranza hanno fatto inserire nella nostra Costituzione e poi calpestano così beatamente. Quanto costeranno questi crediti d'imposta? Dov'è la quantificazione e dov'è la copertura? Non è possibile in alcun modo che venga approvata una norma senza coperture.

Pur condividendo la ratio eventualmente di questa ZES unica al Sud, che sicuramente va prevista per risollevare le zone depresse del nostro Paese, non possiamo farlo in maniera così indiscriminata. Ho visto calare la mannaia dell'articolo 81 su emendamenti sciocchi che prevedevano l'invio di un'email: un'email è stata cassata ex articolo 81 per oneri non quantificati e non coperti e poi prevediamo la copertura di crediti d'imposta così, in maniera intuitiva, con un decreto-legge che sarà a divenire, con quantificazioni non ipotizzate. Mi domando poi questo come vada ad incastrarsi nel disegno dell'autonomia differenziata che questo Parlamento e la Commissione affari costituzionali stanno prevedendo. Siamo sicuri che tutti i membri e tutte le forze di maggioranza abbiano letto con attenzione e abbiano ben compreso la portata di questo emendamento? O anche questo viene reso merce di scambio con l'ignominiosa riforma costituzionale che state per presentare a questa Camera? È questo, quello che mi domando: davvero pensate che da questa parte ci siano degli sciocchi che non leggono i provvedimenti che portate e che non ne capiscono il significato? (Applausi). Io davvero mi domando quando il vostro essere spudorati, la vostra faccia tosta e il vostro calpestare le istituzioni e la Costituzione avranno finalmente un limite e quando finalmente riuscirete a provare un po' di vergogna per le schifezze che continuate a propinare a questo Parlamento e al Paese (Applausi): quando finalmente riuscirete a squarciare quel velo di ipocrisia che vi avvolge continuamente.

Presidente, c'è solo una cosa da dire: vergogna. Vergogna per come distorcete le norme dello Stato (Applausi); vergogna per come calpestate la Costituzione continuamente; vergogna per lo sfacelo che state facendo per il nostro Paese. (Applausi). Questa è solo l'ennesima dimostrazione dello spregio e dell'incapacità di questa maggioranza di governare il Paese e di avere una visione per il nostro Paese, perché questo è solo l'ennesimo passo, oltre a una legge di bilancio senza visione, che ci porterà ad essere di nuovo fanalino di coda.

Mario Draghi - non io, non il MoVimento 5 Stelle - ha detto che l'Europa si avvia verso la recessione. L'Italia, che fino all'anno scorso era prima per aumento del PIL in Europa, si avvia ad essere di nuovo fanalino di coda, come in tutti gli anni in cui avete governato voi (Applausi). Non lo dico io, ma lo dicono Draghi, il Fondo monetario internazionale, e questa mattina anche la BCE. Non c'è visione e non c'è crescita. Ci state portando di nuovo alla recessione e sarà tutta colpa vostra (Applausi). Questa è la dimostrazione che non sapete neanche fare i conti e coprire le vostre norme. State distruggendo il Paese. (Applausi. Commenti).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Pietro Cuppari-Serafino Salvati» di Jesi, in provincia di Ancona. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 927 (ore 12,26)

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per sottoporre all'attenzione delle colleghe e dei colleghi di tutti i Gruppi parlamentari che ci troviamo in una situazione abbastanza anomala. Infatti, alcuni nostri colleghi sono convocati in Consiglio di Presidenza e noi siamo in pieno dibattito e nel pieno del confronto. Ovviamente, siamo nelle pieghe di un Regolamento che paragonare a una selva è un complimento per la selva. Le chiedo, signora Presidente, di valutare l'ipotesi di sospendere i nostri lavori per consentire ad alcune Commissioni, in particolar modo alla Commissione bilancio, di ritrovare la retta via. (Applausi).

Il Presidente della commissione bilancio, che l'aveva convocata alle ore 12 per esprimere semplicemente i pareri sul decreto-legge concorrenza, che ha completato tutto il suo iter nella Commissione di merito - quindi la Commissione bilancio dovrebbe semplicemente espletare i doveri che normalmente assicura sempre a questo Parlamento - ha rinviato sine die la Commissione stessa. Pensavamo che l'avesse rinviata per i lavori dell'Assemblea, invece non ci pare che ci sia una nuova convocazione.

Penso che sia necessario capire dove stiamo andando, perché non l'abbiamo capito (a sbattere certamente, ma non vorremmo andarci senza sapere che tipo di muro abbiamo di fronte). Quindi, signora Presidente, le chiedo di sospendere i lavori dell'Assemblea e di consentirci di capire che cosa si sta facendo: forse è il caso di ritrovarci in Conferenza dei Capigruppo; oppure, alternativamente, diteci quando la Commissione bilancio è convocata e a che ora e quando sospenderemo i nostri lavori per la pausa. Il Consiglio di Presidenza avrebbe senso farlo quando l'Assemblea ha terminato i propri lavori. (Applausi).

PRESIDENTE. Intanto, sulla questione del Consiglio di Presidenza, siccome anche questa Presidenza si era fatto carico del tema, ho fatto verificare: ancora non è iniziata la seduta, proprio perché la questione... (Commenti). Certo, ho fatto immediatamente una verifica perché anche questa Presidenza aveva posto la questione.

Per quanto riguarda la Commissione bilancio, adesso ce ne occupiamo, ma intanto farei intervenire il senatore Scalfarotto sulla questione pregiudiziale, approfittando del suo intervento per orientarmi sulle questioni che sono state poste.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, cercherò di darle il tempo per fare tutti gli accertamenti.

Voglio ringraziare innanzitutto il collega Patuanelli per aver sollevato il tema. Egli lo solleva, in realtà, su una questione estremamente importante che però, visto che ci addentriamo in una discussione sulla costituzionalità di questo decreto-legge, non possiamo esimerci da valutare nella sua interezza.

Capisco che questa questione pregiudiziale sia stata sollevata all'impronta, dal momento che il nostro Regolamento, per fortuna, ci consente di approfondire fino all'ultimo istante i provvedimenti sottoposti alla nostra attenzione; però, aperta giustamente la strada alla perplessità del collega Patuanelli, lasciate che io ne sollevi almeno altre due.

Una e forse anche l'altra sembrano, a questo punto, più questioni di stile. Essendo eccezioni profondamente radicate nella nostra Costituzione, sono diventate una consuetudine, che però, essendo contra legem (e mi viene da dire contro la legge costituzionale), non può mai darsi per acquisita per acquiescenza del Parlamento.

La prima è l'evidente mancanza dei requisiti di necessità e urgenza. Credo che questo sia il quarantacinquesimo decreto-legge che ci apprestiamo a ratificare in cinquantaquattro settimane di vita dell'attuale Governo. Se sottraiamo le vacanze estive, le vacanze di Natale e qualche ponte, la media matematica è fatta. Noi abbiamo, sostanzialmente, un decreto-legge a settimana.

Ora, anche a voler sfidare la statistica e pensare che sull'agenda di un Governo si presenti una questione talmente necessitata, urgente e imprevedibile da dover convertire un decreto-legge alla settimana, le ipotesi sono due: o ci troviamo davanti al Governo più sfortunato della storia del Paese (ma, come si sa, anche Napoleone Bonaparte sceglieva generali fortunati, perché, insomma, non bisogna neanche sfidare la scaramanzia); oppure, più probabilmente, è il Governo che abusa dell'istituto del decreto-legge.

D'altro canto, basta leggere una parte del titolo di questo decreto, recante disposizioni urgenti in materia di politica e di coesione e per il rilancio dell'economia delle aree del Mezzogiorno del Paese. Non è precisamente una questione sorprendente. Diciamo che, tra le varie questioni straordinarie che si possono porre davanti a un Governo, tali da fargli dire che non se l'aspettava, la questione meridionale la portiamo avanti dall'unificazione del Paese, dai Mille di Garibaldi, dunque, dover fare un decreto-legge oggi - perché non si aveva il tempo di mettere sul tavolo una visione organica, di crescita, di sviluppo e strategica sul Mezzogiorno - che arriva qui con i requisiti di necessità e d'urgenza, è una contraddizione in termini.

Cari signori del Governo, se avete una visione per il Mezzogiorno fatecelo sapere, ma fatecelo sapere come si deve. (Applausi). Secondo me bisognerebbe svolgere una sessione parlamentare sul tema del Mezzogiorno. Sia ben chiaro, infatti, che questo Paese o va avanti tutto insieme o certamente non sarà all'altezza delle sfide che lo attendono.

D'altro canto, se nella maggioranza di questo Governo vi è un partito che ha propagandato l'esistenza di una mitica regione territoriale chiamata Padania, è evidente che poi non possiamo pensare che tale maggioranza metta in piedi politiche che prevedano la crescita del Mezzogiorno. (Applausi).

Il massimo che ci si può aspettare è un altro decreto-legge che si occupa di un Comune, il comune di Caivano, che ha sicuramente problemi enormi, ma non maggiori, a mio avviso, di quelli dei problemi dei Comuni di Frattamaggiore o Casal di Principe o di altri della zona. L'unica misura che abbiamo visto finora, però, è un intervento nel Comune di Caivano.

Avendo il Mezzogiorno d'Italia più o meno 4.000-5.000 Comuni, uno a decreto-legge, penso che per il 2641 (Applausi) probabilmente il Governo Meloni avrà fatto un decreto-legge per ogni Comune del Mezzogiorno e avrà risolto tutti i problemi. Questa è la prima questione.

La seconda che vorrei sottolineare, cari colleghi e cari rappresentanti del Governo, è che è vero che nella Costituzione non esiste una norma che vieti tassativamente il ricorso al decreto-legge per norme penali o che incidano sullo stato di libertà dei cittadini. Colleghi, ormai credo di esservi venuto a noia e questa sarà una battaglia alla quale non intendo rinunciare per tutta la legislatura. Credo di essere però nel giusto dicendo, come la migliore dottrina penalistica confermerebbe, che non è pensabile continuare a incidere sullo stato di libertà dei cittadini per decreto-legge, perché è contrario non solo a una norma della Costituzione, ma all'intero impianto costituzionale. Anche in questo decreto-legge ci sono norme che prevedono l'allungamento della presenza nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) da sei a diciotto mesi per i migranti che aspettano di essere rimpatriati o rimandati. Verso dove poi è un'altra questione, che avete messo nel decreto-legge, ma non vediamo passi avanti sulle politiche migratorie. Anzi, se vogliamo parlare di Costituzione, ci interesserebbe sapere se, sul piano costituzionale e sul piano del diritto internazionale, accordi di livello amministrativo con altri Paesi possano provocare e produrre obblighi giuridici in capo a un Paese, quindi diritti e obblighi giuridici anche in capo a noi, sulla base - lo ripeto - di una mera stretta di mano tra due capi di Governo. In un Paese che si rispetti gli accordi internazionali stanno dentro un quadro molto preciso, che prevede trattati, ratifiche e il vaglio del Parlamento (Applausi) sugli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

Basta con queste strette di mano, di cui non sapremo niente e sulle quali dovremo fare la fatica di rincorrere la cronaca che i giornali generosamente provano a offrirci, quando su tale questione sarebbe stata più opportuna un'informativa all'Assemblea del Ministro degli affari esteri (che pare però non sapesse nulla dell'accordo).

Emerge anche un tema di libertà personale. Parliamoci chiaramente: stare in un CPR equivale a essere privati della propria libertà personale e - aggiungo - senza le garanzie del processo penale. Infatti, chi commette un reato e viene ristretto nella sua libertà personale per ragioni legate alla violazione del codice penale, almeno ha diritto a un avvocato, a un tribunale del riesame. Se qualche proposta del ministro Nordio mai diventerà legge in questo Parlamento, speriamo che ci sia anche l'interrogatorio di garanzia prima della restrizione della libertà personale con la custodia cautelare. Anche questa però, a mio avviso, è un'evidente violazione dei princìpi e dell'assetto complessivo della Costituzione.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 12,38)

(Segue SCALFAROTTO). Inoltre, come giustamente diceva il collega Patuanelli, qui dentro noi non sappiamo che tipo di oneri portiamo con questi crediti di imposta sulle casse dello Stato.

Siamo perfettamente d'accordo con chi denuncia, come spesso la maggioranza fa, il grande buco di bilancio che il superbonus ha procurato nei conti dello Stato, però è molto singolare che le forze politiche che lamentano per via del superbonus di non essere in grado di fare una legge di bilancio che si rispetti facciano poi norme che prevedono buchi nel bilancio dello Stato. Allora, scusatemi, per un minimo di coerenza, se teniamo alla bollinatura della Ragioneria e al fatto che l'articolo 81 della Costituzione sia rispettato, non lo si può chiedere soltanto a chi vi ha preceduti al Governo, dando magari le giuste responsabilità, perché, quando ci sono, vanno riconosciute, in capo a chi ha governato prima di voi.

Per tutte queste questioni, annuncio il voto fortemente convinto del mio Gruppo a favore della questione pregiudiziale di costituzionalità e credo che questo costituisca anche un precedente. Io credo che dovremmo essere ancora più attenti nell'esame di questi provvedimenti e presentare questioni pregiudiziali di costituzionalità così ben fondate anche per i provvedimenti che seguiranno. (Applausi).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Patuanelli, riferita al disegno di legge n. 927.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Calandrini, il disegno di legge n. 927, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il Presidente di turno sospenderà la seduta nel momento in cui inizierà il Consiglio di Presidenza e sarà mia cura avvisarlo non appena inizieranno i lavori, benché la prassi consentirebbe di lavorare anche in pendenza.

È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 12,43)

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in parte sono già intervenuto precedentemente. Il disegno di legge in esame affronta alcune questioni, due in particolare su cui voglio soffermarmi: quella della coesione sociale e quella dell'immigrazione.

In sostanza, si individua, nel percorso attraverso il quale promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno, una grande area meridionale. Ho già detto prima che siamo di fronte a una situazione che nel Mezzogiorno vede condizioni molto diverse tra loro: bisognerebbe intervenire con proposte davvero concrete (è complicato), ad esempio individuando le aree in base alle loro prerogative. Quando si intende fare una politica di sviluppo bisogna conoscere ovviamente l'area, quali sono le sue capacità produttive, quali sono le condizioni economiche, quali sono le condizioni della formazione, della scuola. Solo così si può pensare a uno sviluppo finalizzato, altrimenti ad attirare i capitali - ammesso che ci siano - saranno sempre le aree più forti, in questo caso tra le aree meridionali, nel momento in cui si va in questa direzione.

Quindi, oltre allo squilibrio tra Nord e Sud del Paese, avremo uno squilibrio interno al Mezzogiorno. Ma basterebbe guardare un po' indietro, io che ho una certa età mi ricordo che anche in Lombardia c'erano le aree depresse, ma erano individuate, selezionate e finalizzate e gli investimenti pubblici andavano in una certa direzione e favorivano anche l'intervento dei privati. Nello stesso tempo, ovviamente, si sviluppava una condizione dal punto di vista delle conoscenze e quindi della costruzione della manodopera sufficiente per andare incontro a questo sviluppo. Questo è sostanzialmente quello che si dovrebbe affrontare.

Qui, invece, c'è un'idea di omogeneità che penso sia davvero un'impostazione sbagliata, ma non perché è sbagliato in sé ragionare nell'ottica di favorire gli investimenti nelle aree che hanno maggiore difficoltà. Vorrei sollecitare quindi anche il ministro Fitto, che è il responsabile per il Governo per le aree del Mezzogiorno, sottolineando il fatto che bisognerebbe ascoltare ogni tanto anche quello che diciamo come opposizione, perché siamo contrari a priori. Quello che diciamo è solo che questa impostazione rischia di non produrre l'effetto di coesione perseguito, ma di produrre al contrario ulteriori disuguaglianze. Questo è il dato fondamentale. Siamo invece di fronte a una maggioranza che è totalmente sorda. In tutti questi mesi si è cercato di indirizzare delle proposte rispetto alle quali non c'è nessun ascolto. In più, bisognerebbe capire quante e quali sono le risorse, in che modo vengono finalizzate, qual è la formazione professionale che si prevede. Faccio questo collegamento perché quando avete eliminato il reddito di cittadinanza avete detto che era sbagliato perché bisognava favorire l'occupazione. Ebbene, per favorire l'occupazione bisogna prima di tutto favorire il lavoro e quindi in qualche modo le attività produttive oppure commerciali. Per fare questo, nel momento in cui si decide quali sono le attività su cui puntare, si individua la formazione professionale che va in quella direzione, quindi coinvolgendo i centri per l'impiego. C'è il problema di costruire un rapporto tra domanda e offerta, ma non si discute di nulla di tutto questo, perché si continua a ricorrere alla decretazione, anziché fare una discussione e una riflessione complessiva, come diceva pocanzi il senatore Scalfarotto, sulla situazione del Mezzogiorno, che non è colpa del Governo Meloni. La responsabilità del Governo Meloni è, semmai, che in questo momento ha a disposizione tanti soldi che questo Paese non ha mai avuto da spendere e che vanno spesi in modo fattivo. Se il Mezzogiorno versa in queste condizioni è certamente a causa di come è stato gestito in questi anni dai Governi che si sono succeduti, ma la responsabilità di oggi è finalizzare questo dato. Ci troviamo invece di fronte al fatto che le aziende e le Regioni del Nord sono maggiormente in grado di spendere le risorse del PNRR rispetto a quelle del Sud e quindi il divario continua ad aumentare.

Infine, sul terreno dell'immigrazione, vi posso dire che sono stato a fare delle audizioni in una realtà in cui c'è il lavoro e ci sono migliaia di lavoratori stranieri. Nelle audizioni che si fanno, normalmente le imprese dicono che manca la manodopera. Ebbene, il Governo ripete che bisogna favorire la natalità, ma chi nasce oggi probabilmente potrà dare il suo contributo lavorativo fra diciotto o vent'anni e nel frattempo cosa facciamo? Le imprese denunciano mancanza di manodopera. Allora forse il terreno dell'immigrazione va affrontato in un altro modo, cioè in modo tale che individuiamo e governiamo i flussi, dando anche indicazione su come preparare queste persone prima di tutto sotto l'aspetto linguistico.

Sottolineo, ad esempio, che nell'edilizia, uno dei settori con il maggior numero di infortuni, ciò non avviene solo perché è un lavoro più a rischio, ma perché molta manodopera non conosce nemmeno l'italiano, quindi mi chiedo come faccia ad applicare le norme. Bisogna pertanto imparare la lingua.

Occorre dunque costruire dei flussi e affrontare il tema delle migrazioni, ma voi non siete capaci di farlo perché siete partiti pensando di fare le barricate, cioè di mettere navi per bloccare l'immigrazione. Ora ci ritroviamo con più immigrazione di prima, quindi avete pensato di istituire i centri di detenzione (in questo caso si favorisce certo l'edilizia carceraria): si fanno 15 centri di accoglienza nei quali si può rimanere non sei mesi ma addirittura diciotto mesi, senza avere nessuna aggravante dal punto di vista penale (perché non ha niente di penale) e addirittura si pensa anche di collocarli in altri Paesi.

Il problema vero che noi contestiamo è il fatto che non avete una politica su questo terreno e la questione dell'immigrazione, volente o nolente, è il problema che abbiamo oggi, che avevamo ieri e che domani avremo ancora di più, perché insisto nel dire che non si può distinguere tra chi scappa dalla guerra e chi scappa dal problema della fame, perché la nostra storia è questa: i nostri nonni e bisnonni sono andati via dall'Italia non perché volevano andare a fare una gita turistica, ma perché andavano dove c'era il lavoro, che poteva garantire il sostentamento loro e della loro famiglia, che magari rimaneva qui. Insomma, non dobbiamo inventare niente da questo punto di vista. Pertanto, anziché affrontare la questione puramente da un punto di vista securitario, va affrontata pensando all'accoglienza vera, che va costruita. Per questa ragione noi pensiamo che il decreto-legge in esame sia profondamente sbagliato. (Applausi).

PRESIDENTE. Colleghi, come già annunciato dal presidente La Russa, siccome credo che sia iniziato o stia iniziando il Consiglio di Presidenza, sospendiamo i lavori fino alle ore 13,20.

(La seduta, sospesa alle ore 12,52, è ripresa alle ore 13,24).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

Riprendiamo i lavori.

È iscritta a parlare la senatrice Bevilacqua. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, parto da un fatto noto a tutti, ovvero quello che è accaduto tra il 12 e il 14 settembre a Lampedusa, quando, oltre ai 700 migranti già presenti nell'hotspot dell'isola, che ricordo può contenere al massimo 400 persone, si vedono arrivare e sfilare un numero direi infinito di barchini, a bordo dei quali sull'isola, in quarantotto ore, approdano 8.000 migranti.

Tenete conto che l'isola di Lampedusa conta 6.300 residenti.

È chiaro che l'hot spot di Lampedusa non può reggere questa ondata, nonostante l'encomiabile lavoro incessante della Croce rossa italiana, delle Forze dell'ordine e il grande, grandissimo cuore dei lampedusani, che hanno aperto letteralmente le porte ai migranti, sfamandoli. Lo hanno fatto dopo che questi poveretti avevano cercato riparo all'ombra dei container ammassati sul molo commerciale, dopo che avevano divorato i fichi d'India che crescono spontaneamente sull'isola. Chi è arrivato successivamente, dopo aver tolto la parte con le spine delle pale di fico, che sono evidentemente coperte di spine, ha mangiato anche quelle. Dopo aver divorato le pale di fico si sono avvicinati sommessamente alle case dei lampedusani, che con il loro grande cuore hanno aperto le porte di casa e sfamato i migranti che erano approdati in quelle ore sull'isola di Lampedusa.

Ebbene, il 7 settembre, poco prima che questa ondata record invadesse l'isola di Lampedusa era stato varato in Consiglio dei ministri il decreto-legge di cui oggi ci troviamo a discutere. Un decreto-legge in cui vengono annunciati 45 milioni, stanziati per l'emergenza migratoria per l'isola di Lampedusa e Linosa. Il problema però è che questo decreto, così come tutte le azioni intraprese dal Governo Meloni in tema di fenomeno migratorio, è assolutamente inadeguato a fronteggiare l'emergenza reale che sta vivendo il Paese.

Giusto per ricordare da dove siete partiti, vi rammento che Giorgia Meloni ha vinto il consenso e il voto degli italiani sulle base delle parole con cui lei, in campagna elettorale, diceva che l'unica risposta seria al fenomeno della migrazione era l'immediato blocco navale e che eravate pronti a farlo. Ebbene, siamo a novembre del 2023 e tutta questa prontezza non l'ho vista, mentre ho continuato a vedere un susseguirsi di proclami e di roboanti annunci. Ne cito alcuni, giusto per ricordarvi la tempistica, partendo dal Consiglio dei ministri dell'8-9 giugno, in cui si annunciava la svolta storica: l'Italia protagonista spinge l'Europa alla solidarietà sul tema migranti. E qui scroscio di applausi da tutte le forze del centrodestra. Ricordo le parole della senatrice Licia Ronzulli, che dichiarò ovviamente che l'Italia era meno sola sul tema migranti grazie alla forza del Governo di Giorgia Meloni.

La forza di questo Governo continua a infrangersi con la realtà, una realtà che parla di sbarchi più che raddoppiati, di oltre 140.000 arrivi in Italia che determinano e certificano senza ombra di dubbio l'incapacità del Governo Meloni di fronteggiare e di maneggiare un dossier così serio. Un insuccesso dietro l'altro, ma la vostra propaganda continua, con l'annuncio del memorandum storico con la Tunisia: il 16 luglio la presidente Meloni parla di un modello da applicare a tutti i Paesi del Nord Africa, di una svolta memorabile che avrebbe finalmente dato una soluzione alla gestione del fenomeno migratorio.

Ebbene, dal 16 luglio a metà settembre, in soli due mesi Lampedusa dimostra come per l'ennesima volta la vuota propaganda del Governo Meloni si infrange contro la realtà dei numeri e di questo non possiamo che prendere atto, colleghi.

Il problema però è un altro: di fronte all'esplodere in maniera così vigorosa del fenomeno migratorio, cosa fa il Governo Meloni? Ritorno ai fatti di metà settembre e al decreto-legge di cui stiamo parlando. Il Governo stanzia 45 miliardi per le isole di Lampedusa e Linosa. Il 17 settembre, la presidente Meloni si reca in visita a Lampedusa - e mi dispiace dirlo - solo per l'ennesima passerella elettorale, perché prevede che durante la sua permanenza a Lampedusa non debba esserci un incontro con i cittadini dell'isola. La Meloni incontra i cittadini solo perché quelli che erano riuniti in assemblea permanente sull'isola bloccano il corteo delle auto dove viaggiavano la Meloni e la von der Leyen e chiedono di essere ascoltati. La Meloni non aveva previsto di incontrare la cittadinanza.

I cittadini di Lampedusa chiedono interventi: c'è una petizione che è stata firmata, mandata a tutte le segreterie e di cui tutti immagino abbiate notizia, se realmente, come dite, siete attenti alle esigenze dell'Italia e dei cittadini che subiscono l'impatto dei fenomeni migratori. Ebbene, i cittadini nella loro petizione chiedono interventi che riguardino l'impatto che ha il fenomeno migratorio sulla vita dei cittadini di Lampedusa, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della sanità e dell'aggravamento di tutta una serie di situazioni che già patiscono i cittadini di Lampedusa per il fatto di essere un'isola minore (faccio riferimento alla continuità territoriale).

Andiamo a vedere cosa c'è nel decreto-legge che stiamo discutendo oggi. Anzi, prima faccio un passo indietro. Questa passerella elettorale della presidente Meloni dimostra ancora una volta come lei arrivi a questi appuntamenti importanti fondamentalmente impreparata sugli atti del suo Governo. Infatti, quando i cittadini la fermano, la fanno scendere dall'auto e le chiedono ciò di cui vi ho parlato, lei risponde: ma noi vi stiamo dando 50 milioni. Quindi non ricorda nemmeno che i milioni stanziati erano 45.

A proposito dei barchini, il 18 settembre il ministro Salvini dichiara che è un dovere morale affondare i barchini e i barconi che arrivano perché i trafficanti non possano usarli più. Ora vi chiedo, perché a questo punto devo dubitare del fatto che il Ministro Salvini ne sia a conoscenza: voi, colleghi, sapete che l'isola di Lampedusa è una riserva naturale, vero? Sapete cosa significa affondare e lasciare lì i relitti dei barchini? Significa sconvolgere l'intero ecosistema che è alla base della peculiarità dell'isola; non solo, significa travolgere l'esistenza stessa da un punto di vista turistico dell'isola, che ha fondato la propria peculiarità e la propria attrattività su questo. Inoltre, riempire il molo di barchini affondati significa paralizzare le attività dei pescatori e dei turisti che vogliono usufruire e godere delle coste dell'isola, perché le barche dei residenti che svolgono questa attività non possono circolare liberamente e muoversi nel porto, perché impediti dai barchini che sono lì affondati.

Non c'è niente nemmeno per la sanità. C'è stato un fatto gravissimo a Lampedusa.

Un bambino che doveva nascere ha iniziato ad avere problemi durante la gestazione ed è stato perciò richiesto l'intervento e il trasporto urgente con l'eliambulanza della mamma gestante. È stato fatto un esposto da parte della famiglia. Ho anche presentato un'interrogazione sul tema, perché questo bambino, purtroppo, è morto durante il trasporto. (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatrice Bevilacqua, la invito a concludere, perché le ho già dato un minuto in più.

BEVILACQUA (M5S). Grazie, signor Presidente. Come dicevo, questo bambino doveva partire con l'eliambulanza alle 11. È stato dato l'ordine di attendere l'arrivo di un barchino, su cui viaggiava un migrante che probabilmente avrebbe avuto bisogno di essere trasportato con l'eliambulanza. Il fatto che ci fosse a disposizione dell'isola solo una eliambulanza ha forse determinato il decesso del bambino.

Non so quale sarà la verità giudiziaria che verrà accertata. Di certo è però inaccettabile che possa esserci anche un solo dubbio sul fatto che i residenti debbano subire una disattenzione totale a temi così fondamentali per la loro vita, vedendo un Governo capace solo di fare proclami che si risolvono in un nulla di fatto. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Germanà. Ne ha facoltà.

GERMANA' (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, ministro Fitto, onorevoli senatori, questo decreto, che introduce importanti novità, ha un grande punto di forza, che è proprio il suo punto di partenza: cioè cosa fino ad oggi non ha funzionato, sull'utilizzo delle risorse che riguardano la coesione e lo sviluppo.

Lo dico da parlamentare del Sud, dove c'è un problema innegabile, quello dell'incapacità della spesa dei fondi europei. Purtroppo, non si può continuare a fare finta di nulla. Proprio per questo, viene da sorridere o da piangere - bisogna vedere da quale punto di vista si approccia l'argomento - sulle tante dichiarazioni che si sono susseguite, negli anni, da parte di governatori o amministratori di sinistra del Sud, fortunatamente ormai pochi, che strumentalmente attaccano la riforma dell'autonomia differenziata che ha come unico obiettivo quello di responsabilizzare le Regioni e di esaltare le eccellenze di ogni territorio. (Applausi). Questa è una battaglia storica della Lega che grazie al lavoro del nostro ministro Calderoli, vedrà la luce in questa legislatura. (Applausi). Questo decreto è quindi il sussulto di una classe dirigente meridionale e ritengo che questo Governo, proprio oggi in quest'Aula, abbia raggiunto un importante obiettivo, cioè quello di riportare la centralità del Mezzogiorno nel dibattito odierno. Una centralità che parte proprio dalle deleghe affidate durante la formazione del Governo ad un Ministro, il ministro Fitto, che viene proprio da quella terra, che viene proprio dal Sud, quindi con una visione più complessiva, con la strategia di chi ha la delega degli affari europei del Sud e delle politiche di coesione per riparare ai tanti danni fatti dai colleghi di sinistra.

Quindi, cosa succede? Qual è la grande novità, la visione complessiva, la strategia contenuta in questo decreto? Vorrei partire dalle ZES, che mentre prima erano sparse a macchia di leopardo nel Sud e davano, la possibilità di investire con vantaggi fiscali e semplificazioni amministrative, solo in alcune piccole parti del nostro Paese, adesso diventeranno un'unica grande ZES, che abbraccia tutto il Meridione d'Italia. Una unica ZES, che sarà la più grande d'Europa, in grado di attrarre investimenti non soltanto dal nostro Paese, ma da ogni parte d'Europa.

Per la prima volta, quindi, una grande macro area d'Europa è riconosciuta come Zona economica speciale. Basterebbe già questo a definire come un successo il risultato che oggi portano a casa questo Governo e questa maggioranza che lo sostiene. Proprio questo ragionamento di macro area è in linea con quanto stanno facendo altri Ministri, come il nostro ministro Matteo Salvini, il Ministro delle infrastrutture, con il ponte sullo Stretto. Il ponte non unirà soltanto Messina a Reggio Calabria, cioè una grande area metropolitana, ma il senso è proprio quello di unire tutti i territori del Sud, creando una grande regione, che è proprio il Sud.

Quindi, con la ZES unica non sarà più lo Stato a dover dare soldi a pioggia, ma saranno le imprese che dovranno investire con i loro progetti, ovviamente aiutate dallo Stato, in una zona che non soltanto darà la possibilità al territorio di crescere, ma anche ai lavoratori del Mezzogiorno di non dover lasciare i propri territori.

Per far questo è fondamentale dare spazio alle capacità propositive che ci sono nel Mezzogiorno e con questo provvedimento siamo certi che stimoleremo l'iniziativa imprenditoriale dell'intero Sud.

Da oggi investire nel Mezzogiorno d'Italia conviene, da oggi sarà possibile attrarre autentici investimenti e insediamenti produttivi; un'economia reale per restituire dignità al nostro Sud, troppo spesso preso in giro con misure di assistenzialismo come il reddito di cittadinanza.

È prevista anche una nuova disciplina per i contratti istituzionali di sviluppo (CIS) che adesso, grazie al limite dai 200 milioni in su, vedranno la vera attuazione rafforzata delle politiche di coesione. Con il piano strategico nazionale delle aree interne saranno delineate le priorità strategiche e gli ambiti di intervento in materia di istruzione, mobilità e servizi sociosanitari che sono certamente tra le cause che più hanno contribuito allo spopolamento delle aree interne.

Vi è poi un tema che sta molto a cuore alla Lega; in questo decreto-legge abbiamo trovato spazio per l'isola di Lampedusa e Linosa, con 45 milioni di euro per le infrastrutture viarie, per le opere di urbanizzazione primaria, per gli impianti di depurazione, per un deposito di carburante e per nuovi edifici pubblici che il Comune di Lampedusa realizzerà grazie al supporto strategico garantito da Invitalia per la progettazione.

Ci viene da sorridere quando i colleghi del MoVimento 5 Stelle attaccano proprio sull'argomento dell'immigrazione il ministro Salvini. Siete poco credibili. (Applausi).

E ancora, onorevoli senatori, un emendamento, approvato dai colleghi della Camera dei deputati, accende la speranza in un territorio straordinario quale è proprio la Provincia di Agrigento per la realizzazione di un aeroporto nella Provincia della Valle dei Templi.

Tutto questo, signor Presidente, perché questo Governo, con i suoi Ministri del Sud e del Nord, è consapevole che non ci può essere un'Italia che viaggia a due velocità. Il Sud viaggerà al pari del Nord e a trarne beneficio sarà l'intero Paese.

Onorevoli colleghi, tutto questo per dire che non esiste una questione meridionale, ma una questione nazionale. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, ho già avuto modo di esprimermi sul provvedimento al nostro esame durante la discussione sulla questione pregiudiziale. Abbiamo visto infatti che, al di là di tutte le critiche che sono state già espresse dalla collega che mi ha preceduto, abbiamo un problema di coperture. La pregiudiziale non è passata, ma il problema della copertura rimane perché nel testo del decreto-legge non c'è traccia della quantificazione della copertura degli oneri per quanto attiene ai crediti di imposta previsti dall'articolo 16 sull'istituzione delle ZES al Sud.

Ci sono però altri problemi nel decreto-legge. Ci sono per esempio le questioni sulla governance e su chi dovrà gestire e organizzare le ZES. Ci sono problemi per quanto riguarda i fondi per le Regioni del Sud con una costrizione delle peculiarità delle autonomie locali sull'utilizzo e la gestione di questi fondi. I partiti che vogliono farci approvare l'autonomia differenziata - mi dispiace dovermi ripetere, ma le contraddizioni di questa maggioranza emergono in ogni provvedimento che portate all'attenzione di quest'Aula - non fanno altro che parlare di maggiore autonomia, di devoluzione di impegni dal livello statale a livello regionale o ancora più giù e, poi, ogni volta che possono accentrano. Mi sembra il gioco delle tre carte. Vorremmo capire anche noi che tipo di gioco volete fare; o volete l'autonomia o la centralizzazione. Questo ibrido multiforme non può che far male al nostro Paese e si conferma, ancora una volta, quello che - ahimè - ho già detto, cioè che non avete un disegno per il Paese, ma procedete a tentoni, una toppa qua, un'altra di là. (Applausi).

In questo modo la macchina del Paese non può che finire fuori strada. E di nuovo uso una metafora che ho già utilizzato anche ieri in Commissione sanità. Ci avete detto che la coperta è corta, che non ci sono le risorse - sempre la solita storia - che vi abbiamo consegnato una macchina che non cammina. E a me tocca ripetermi: noi vi abbiamo consegnato una macchina che correva e anche abbastanza, perché avevamo una crescita del PIL superiore alla media europea e invece voi in due anni siete riusciti a tirare il freno a mano, a scendere dalla macchina e a inforcare il triciclo. Questo è quello che state facendo. (Applausi). Questo decreto ne è l'ennesima dimostrazione, perché rattoppa di qua e di là, ma dove va non si sa.

Al di là di questi aspetti generali, mi soffermo particolarmente sulla questione dell'immigrazione: anche quella doveva essere il vostro cavallo di battaglia, dovevate avere le idee chiarissime, dovevate sapere benissimo come gestirla e invece non gestite un cavolo e andate a traino, a ruota, cercando di fare qualcosa per accontentare gli appetiti del vostro elettorato, ma non riuscite neanche in quello. Non riuscite neanche ad accontentare le vostre maggioranze nei Consigli regionali, perché stamattina nel corso dell'audizione presso il Comitato Schengen l'assessora responsabile della questione immigrazione per la Conferenza Stato-Regioni, a proposito di minori non accompagnati, ha riferito che è un disastro su tutta la linea. Quello che ci sarebbe da fare è chiaro, peccato che la maggioranza non lo fa, ancora una volta. Siamo arrivati persino al paradosso di dover sentire uno degli auditi dire che è un problema l'accertamento dell'età dei minori, come se la medicina fosse una scienza esatta, cosa che tutti sappiamo non essere. Ho capito che avete un grave problema con la scienza e con tutto quello che attiene alle discipline scientifiche, ma andare persino a contestare i metodi di accertamento dell'età dei minori è davvero troppo. (Applausi).

Il sistema non funziona così com'è, ci sarebbe bisogno di risorse per la Sicilia, ma anche per il Friuli, perché anche da lì è arrivato un grido d'allarme, con strutture private che fanno strozzinaggio nei momenti di emergenza, una situazione veramente denigrante e vergognosa per un Paese che si vuole considerare civile. Ebbene, che soluzione proponete? Attribuire indiscriminatamente un'età più alta per evitare che un ventenne finisca in mezzo ai diciassettenni. E allora il rischio che invece un sedicenne finisca in mezzo ai ventenni? Non vi interessa. Voi dimenticate sistematicamente e metodologicamente che la nostra Costituzione prevede la tutela dei diritti del più fragile e non la colpevolizzazione del più forte. (Applausi). Tutta la nostra Costituzione è permeata di princìpi solidaristici e voi li calpestate sistematicamente, ogni volta, nei decreti che presentate, nelle dichiarazioni che fate e questo vale per qualsiasi campo, dalla sanità all'immigrazione. Persino per il sistema pensionistico fate discriminazioni sulle spalle dei più fragili. Quando inizierete a provare una sana vergogna per tutto questo?

Signor Presidente, ritengo che gli elementi di critica siano stati già ampiamente evidenziati all'Assemblea e per queste ragioni, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, chiedo di non passare all'esame degli articoli. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, se mi è permesso, inizierei il mio intervento suggerendo al Governo di cambiare titoli dei decreti-legge, perché quello in esame dovrebbe recare disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno. Ho provato a guardare il testo da tutti i lati, ma in realtà mi sono trovata di fronte a un decreto-legge che ha lo scopo principale di sottrarre potestà alle Regioni e ai Comuni meridionali e di trasferirle tutte nelle nuove unità di missione e cabine di regia che vengono istituite a Palazzo Chigi. È come se voi aveste l'ossessione che chiunque possa determinare qual è la finalità delle risorse sia un pericoloso nemico che complotta contro di voi e quindi, in ragione del vittimismo diffuso, avete il problema di controllare tutto. Lo vedremo poi rispetto al tema delle zone economiche speciali, perché in quel caso determinate davvero il blocco di una politica che invece stava funzionando.

Vorrei però ricordare al Governo, in particolare al ministro Fitto, tramite lei, signor Presidente, che noi stiamo ancora cercando di capire quei famosi tagli fatti ai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza che riguardano in particolare le amministrazioni comunali e che dovevano essere risolti dal fatto che venivano invece affidati ai fondi di coesione. Mi chiedo come pensiate di rendere praticabile tutto ciò quando in realtà sul Fondo di coesione state facendo la stessa operazione che avete fatto coi tagli al Piano nazionale di ripresa e resilienza, e cioè decidete che sono di gestione nazionale, che vengono sottratti al rapporto con le amministrazioni locali e al massimo considerate di poterne discutere con le Regioni. In realtà, i fondi di coesione dovevano essere essenziali non solo per raggiungere gli obiettivi di sviluppo che la stessa Unione europea ci ha sempre riconosciuto, ma anche per costruire quell'infrastrutturazione di base che in vaste aree del Mezzogiorno purtroppo non abbiamo ancora. Non è questa la priorità, perché in realtà, rispetto alle famose misure urgenti per il rilancio delle aree del Mezzogiorno, non c'è una parola che sia una che dica in quale direzione si vuole muovere questo rilancio, quali sono le priorità, perché c'è bisogno di sottrarre la gestione dei fondi di coesione alle Regioni per portarli dentro una dimensione centralizzata. E neanche si dice, per esempio, che infrastrutturazioni fondamentali potrebbero essere gestite meglio all'interno di una capacità interregionale di coordinarle. Tuttavia, per dire questo bisogna avere un'idea di quali sono le infrastrutture verso le quali ci si muove. Credo, in verità, che noi siamo di fronte non a un decreto-legge recante misure urgenti per il Sud, ma a un decreto-legge - credo che sia almeno il terzo, ce ne sono stati già due sulla pubblica amministrazione - che si occupa di riorganizzare i poteri centrali del Governo, in particolare a Palazzo Chigi (Applausi): centralizzare tutto, riorganizzare, determinare assunzioni, determinare quali sono gli uffici di direzione, quali sono i compiti. Sono tutte cose essenziali, per carità, ma che non danno alcuna informazione rispetto a quali sono invece gli obiettivi che ci si vuole proporre.

Se questa è la sensazione generale rispetto al provvedimento in esame, vorrei poi sottolineare che la scelta che in esso viene fatta di costruire la zona economica speciale unica è davvero incomprensibile. Non è un caso se si chiama zona economica speciale. Quindi, se metà del Paese diventa una zona economica speciale, mi permetto di dirle che giustamente Regioni come le Marche o l'Abruzzo, che hanno la stessa condizione di essere qualche volta obiettivo 1 e poi tornano obiettivo 2, poi ripassano a obiettivo 1, si domandano perché loro non ne fanno parte. Qual è il criterio rispetto al quale si decide? Qual è la specialità? Sono il Mezzogiorno? Poco fa ho sentito un collega dire che la questione meridionale è una questione nazionale. Io direi una cosa diversa: è un problema nazionale che esista una questione meridionale. Dove mettiamo quella linea, sulla base di quali criteri?

Vorrei anche dire che dentro quella logica dell'essere zone speciali c'era non solo l'indicazione che si faceva una politica speciale, differente, indicando delle caratteristiche, ma quelle caratteristiche erano indicate; c'erano dei criteri rispetto ai quali erano state selezionate e vorrei citarne alcuni. Sono zone economiche speciali perché sono connesse ai problemi di avere fattori di sviluppo positivi che permettano di crescere (porti, aeroporti, sistemi logistici, interporti e così via).

Adesso che facciamo, un aeroporto per ogni Comune d'Italia? Vorrei dirle che sono migliaia i Comuni, perché otto Regioni del nostro Paese fanno migliaia di Comuni; forse quel territorio avrebbe invece bisogno di risposte diverse.

La seconda cosa che vorrei ricordare è che erano zone economiche speciali perché avevano condizioni di tassazione differente, esattamente in ragione del fatto che agli investitori in quell'area si ponevano dei criteri: non potevano andarsene se non fossero passati almeno dieci anni e dovevano avere delle politiche occupazionali che non permettessero la riduzione del personale. Questi criteri ci sono ancora? Diventano i criteri di tutto il Mezzogiorno d'Italia, di otto Regioni e di migliaia di Comuni? Credo che dovreste dare queste risposte, altrimenti l'operazione si chiama in un altro modo: aboliamo le otto zone speciali economiche speciali che oggi ci sono, per fare un gigantesco imbuto, in quel di Palazzo Chigi, che non sarà più in grado di determinare l'attrattività degli investimenti nel Mezzogiorno e farà esattamente l'operazione opposta a quella che ci state contrabbandando. (Applausi).

Un po' di dati ci dicono che le otto zone economiche speciali avevano cubato attività e attrazione di investimenti per 2,2 miliardi all'anno. Se abbiamo capito bene, dentro questo decreto prevediamo 1,8 miliardi. Quindi la prima opzione è allargare la zona, allargare la platea di coloro che dovrebbero ricevere delle risorse, le quali risorse intanto diminuiscono. Dentro lo schema di attrazione degli investimenti, che deve essere decisa dalla cabina che sta a Palazzo Chigi composta da 60 persone che devono occuparsi di otto Regioni e migliaia di Comuni, si dice che, però, quelle che sono interessate da cifre inferiori a 200.000 euro non vengono prese in considerazione. Questo, detto nel Paese della piccola media e impresa degli artigiani e della costruzione di un tessuto produttivo che è fatto così, è uno schiaffo in faccia e una dichiarazione di non voler dare una risposta al Mezzogiorno. (Applausi).

Vorrei ricordarle che l'Abruzzo - lo cito perché un mio collega precedentemente diceva esattamente la stessa cosa - è una di quelle Regioni che non si capisce mai da che parte sta, tra il Nord e il Sud del Paese. Il 90 per cento delle attività che si sono svolte nella zona economica speciale era sotto i 200.000 euro. Quindi, voi state dicendo che le opere che erano già in corso, che si dovevano fare e che avevano quella cifra spariscono nel limbo. Ma sparisce così nel limbo la possibilità dell'attività economica di quei territori.

Ancora, la zona economica speciale era caratterizzata non solo dall'esistenza del credito d'imposta, di cui voi riducete la cifra, ma anche dal fatto che c'era la diminuzione fino alla metà dell'IRES. Che fine fa quella norma? Sparisce? Cioè noi pensiamo che il credito d'imposta diventa come la decontribuzione? Quando non sappiamo cosa fare, diciamo che c'è il credito d'imposta per questo e per quello, ma non si distingue mai una politica, e il risultato in realtà è che non siamo in grado di avere effettive politiche di attrazione.

Vorrei spendere una parola, nel tempo che mi rimane, anche sul tema delle aree interne. Le aree interne, da sole, rappresentano 1.904 Comuni. Sulle aree interne si sono fatte le missioni speciali e le unità, si sono indicate tante cose e si continuano a moltiplicare i progetti; ma quello che continua a mancare sono le risorse. Il punto fondamentale delle aree interne è il bisogno di avere una rete di servizi che permetta alle persone di vivere in quelle aree. (Applausi). Se non si fa questo, tutto il resto è di nuovo un'opera di centralizzazione.

Vorrei chiudere, Presidente, dicendo che io credo che in quest'Aula, nei decenni che abbiamo alle spalle della Repubblica, si siano spese parole molto importanti sulla questione meridionale, che è stata una grandissima questione di questo Paese. Purtroppo devo usare il passato, perché è stata una grandissima questione, anche dialettica, di opinioni e di idee della politica, ma poi si è progressivamente racchiusa dentro l'idea che poteva contrapporsi a una questione settentrionale, come se si potesse ragionare della necessità di congiungere questo Paese attraverso il fatto che ognuno rivendicava un pezzetto per sé, senza alcuna idea di unità nazionale. Allora è vero che noi affronteremo significativamente la questione del Mezzogiorno solo nel momento in cui saremo convinti che è davvero una questione nazionale.

Una questione nazionale è tale se i vincoli che ci si è dati si rispettano: si rispetta il 40 per cento delle risorse del PNRR; si rispetta l'80-20 rispetto al decreto-legge di cui stiamo discutendo; si rispetta il fatto che, se ci sono delle cose che non funzionano - come dite voi nella presentazione di questo decreto - se gli enti locali non sono in grado di spendere, ci si deve interrogare sul fatto che il primo grande danno che è stato fatto al Mezzogiorno è stato sottrargli la capacità di avere strutture, competenze, possibilità di assumere nelle Regioni e nei Comuni, capacità di affrontare le spese di programmazione. Noi affronteremo davvero la questione, da un lato con un grande piano per l'occupazione nella pubblica amministrazione, non a Palazzo Chigi, ma nella pubblica amministrazione diffusa nel Paese; dall'altro lato, quando non sarà la responsabilità del Governo giudice decidere se qualche provvedimento si possa fare o meno, ma saranno le Regioni in grado di determinare la loro programmazione.

Io penso che inventando la questione settentrionale abbiamo fatto un grande danno al Paese, ma questi decreti continuano esattamente quel danno, perché promettono cose che poi non contengono e non mantengono. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO (FdI). Signor Presidente, colleghi e colleghe, al di là di quello che è stato detto, ritengo che questo decreto sia fondamentale, sia perché il Paese ha urgenza di interventi coordinati e incisivi sulle politiche di sviluppo, che per tanto, troppo tempo sono state lasciate alla deriva; sia e soprattutto perché, dopo il lavoro che è stato svolto in un anno dal ministro Fitto per una ricognizione delle energie e delle risorse in campo e di tutti fondi disponibili, il Fondo sviluppo e coesione, il PNNR e quant'altro, ci si è accorti che serve una regia forte che possa interloquire con le autonomie locali, con le Regioni e con chi poi deve materialmente mettere a terra i famosi investimenti.

Per questo servivano degli strumenti nuovi. Per esempio, in questo provvedimento si sono individuati gli Accordi per la coesione, che tracceranno un percorso comune attraverso la responsabilizzazione delle amministrazioni, che tendono a non spendere queste importanti risorse. Questa responsabilizzazione passa dal mettere nero su bianco in un accordo di coesione non solo l'individuazione degli interventi strategici, ma anche e soprattutto la tempistica della loro realizzazione.

Molto spesso è stato richiamato il tema delle aree interne e proprio questo decreto-legge traccia, nel Piano strategico nazionale delle aree interne, una programmazione finalmente organica, che passa attraverso una ricognizione delle risorse in campo, che abbia realmente l'intenzione di avviare una strategia che sia non semplicemente parcellizzata, ma di attenzione a quel che succede nelle aree interne e agli svantaggi che soffrono.

Anche in questo caso, il tema affrontato sono le isole di Lampedusa e Linosa, che è stato richiamato anche in alcuni interventi precedenti, con importanti investimenti: ben 45 milioni di euro. Sono investimenti importanti relativi a oggettive carenze infrastrutturali che hanno quelle isole e che evidentemente negli anni precedenti non erano state affrontate. Questo Governo le sta affrontando con serietà e impegno, avendo anche chiarezza che queste isole, che sono una frontiera d'Europa, vivono una costante emergenza da anni. La visita del presidente Meloni, che ha portato direttamente il Presidente della Commissione europea a Lampedusa, ha permesso all'Europa di conoscere veramente i problemi drammatici di questa isola.

Quindi, al di là degli incontri che ci sono stati con la popolazione, sia pur fugacemente, c'è stata una presa d'atto di quanto fosse grave la situazione. Anche per questo nel decreto ci sono delle importanti misure sul tema dell'immigrazione clandestina, che danno la possibilità di costruire nuovi centri di rimpatrio e di aumentare i periodi di detenzione per gli stranieri non in regola con le norme dell'asilo.

Da un lato, dobbiamo certamente essere umani e garantire accoglienza, ma, dall'altro, dobbiamo anche e soprattutto garantire la sicurezza dei nostri cittadini, e sappiamo bene quanto questi fenomeni abbiano degli impatti negativi importanti nelle nostre realtà.

Si è parlato della zona economica speciale (ZES) nel Mezzogiorno. Se si arriva alla determinazione di fare uno strumento così importante, anche a seguito di una importante interlocuzione con l'Unione europea, non è perché si vogliono mortificare i territori e quello che è stato fatto fino ad ora, ma perché ci si è resi conto che serviva qualcosa che - come è stato evidenziato prima - rimettesse realmente la questione meridionale al centro della politica nazionale, e quindi con una politica veramente di impatto. Occorre considerare tutto il Meridione d'Italia come una zona da attenzionare con investimenti attraverso il credito di imposta e il monitoraggio di tutte le risorse che si possono mettere in campo, anche in relazione al PNRR, che si è dovuto modificare visto lo stato di non attuazione di alcuni interventi previsti in illo tempore.

Alla ZES si è affiancato un importante piano di rafforzamento della struttura amministrativa che deve seguire gli investimenti. Attenzione: è un piano che passa da ben 2.000 assunzioni, di cui solo 71 a livello centrale; il resto è destinato alle Regioni e ai Comuni, che erano i principali centri di spesa che soffrivano della difficoltà di poter portare avanti le gare di appalto e le progettazioni esecutive degli interventi che si andavano via via programmando. Quindi, è tutt'altro che una semplice centralizzazione: è un centro forte che dialoga con degli enti locali e delle realtà territoriali che vengono rafforzate.

Oggettivamente stiamo rendendo possibile, anche attraverso lo strumento del credito d'imposta, seriamente la costruzione dello sviluppo nel Mezzogiorno. Lo stiamo facendo via via costruendo degli atti che hanno una loro coerenza di fondo, perché abbiamo deciso di cambiare rotta per il futuro di questo Paese: non più politiche meramente assistenzialistiche, non più paghette per chi vuole rimanere a casa, ma una regia forte per garantire realmente la possibilità di investire nel Mezzogiorno d'Italia e nella nostra Nazione. Dobbiamo costruire un qualcosa che duri negli anni, una possibilità di sviluppo serio e concreto per le nuove generazioni che sia legata non alla estemporaneità di misure spot, ma a una strategia di fondo che stiamo delineando, provvedimento dopo provvedimento. (Applausi).

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 14,08)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FITTO, ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. Signor Presidente, ringrazio lei e tutti i senatori intervenuti in questo dibattito. A conclusione dell'iter di questo decreto-legge, mi sembra molto importante poter svolgere delle riflessioni che siano per la prima volta complessive, visto che si è trattato di un iter abbastanza ampio di confronto. Parto da questo dicendo che molte critiche non corrispondono al vero, visto che il decreto-legge in esame ha avuto la possibilità di essere arricchito, modificato o integrato sia nel passaggio alla Camera dei deputati, sia anche e soprattutto - voglio sottolinearlo - nel confronto con il sistema delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Partirei da qui per sgombrare il campo da una prima critica che semplicemente non esiste. Ho ascoltato critiche rivolte al fatto che il Governo toglie i poteri alle Regioni e che il Governo con questo decreto non interviene rispetto a quello che è il ruolo delle Regioni, delle Province e dei Comuni. Ho ascoltato critiche abbastanza pesanti anche rispetto al fatto che toglieremmo competenze alle Regioni. Ecco, voglio dare all'Assemblea una notizia: il decreto-legge in esame ha avuto il parere favorevole della Conferenza unificata. (Applausi). Mi sembra che questo sia un modo molto chiaro per smentire una serie di critiche che non poggiano sul nulla. Anzi, colgo l'occasione per rivalutare molto positivamente il lavoro svolto in Conferenza unificata, poiché nel confronto con le Regioni, le Province e i Comuni abbiamo accolto diverse indicazioni, abbiamo implementato e migliorato il provvedimento e quindi abbiamo messo in campo delle soluzioni adeguate rispetto al tema in esame.

Il decreto, sostanzialmente, tocca cinque grandi questioni, che danno proprio l'idea opposta alla critica che ho ascoltato. Danno cioè l'idea di una strategicità e di una visione. Per la prima volta si mettono insieme diversi ambiti delle politiche del Mezzogiorno e lo si fa utilizzando anche le risorse messe a disposizione. Soprattutto, lo si fa mettendo in campo delle correzioni, su una serie di strumenti molto importanti, che - lo vorrei ricordare - sono state condivise anche con la Commissione europea. Infatti, nell'ambito del percorso messo in campo, c'è una soluzione che è stata assolutamente definita e condivisa preventivamente anche con la Commissione europea.

Il primo punto che vorrei toccare è quello degli accordi di coesione. Dico, alla senatrice Camusso in modo particolare, che mi dispiace, ma nessun potere viene tolto alle Regioni. Basta leggere gli articoli del decreto e vedere quello che è accaduto anche sugli accordi di coesione già sottoscritti. Le risorse sono state imputate a ogni singola Regione. Con una delibera CIPES a luglio abbiamo attivato un tavolo con ogni Regione e abbiamo sottoscritto due accordi di coesione.

L'accordo di coesione non toglie risorse a nessuno. È la Regione che propone gli interventi da realizzare e sottoscrive con il Governo un accordo di coesione che - a differenza di quanto accadeva nel passato - prevede in modo specifico un cronoprogramma che stabilisce e scandisce i tempi e gli aspetti finanziari, con le eventuali sanzioni laddove non dovesse essere realizzato questo intervento.

Questo perché il Governo, appena insediato, ha messo in campo un monitoraggio dell'utilizzo delle risorse della programmazione europea e nazionale per il periodo 2014-2020. In quel monitoraggio è emerso che, a fronte di 126 miliardi di euro disponibili dopo nove anni, le risorse spese erano pari al 34 per cento. Sono dati della Ragioneria generale dello Stato, confermati - ahi noi - dalla Corte dei Conti italiana e confermati anche dall'ottavo Rapporto sulla coesione.

Tale rapporto, approvato dalla Commissione europea, definisce l'Italia e quindi il Sud Italia come l'area nella quale oggi non solo vi è una condizione di trappola di sviluppo - uso le parole della Commissione europea - ma vi sono anche le condizioni per dover modificare l'area con maggiori difficoltà dal punto di vista della qualità e della quantità della spesa delle risorse messe a disposizione.

Ecco perché il Governo si è mosso con un meccanismo che interviene sul fronte della capacità di utilizzo delle risorse. E lo stiamo facendo mettendo in campo quanto previsto all'interno degli accordi di coesione, che non mette in alcun modo in discussione l'utilizzo e la quantificazione delle risorse. Le risorse ci sono e sono disponibili, a condizione che le si usino per gli investimenti, che sono la ragione per la quale vengono assegnate e non vengano invece parcellizzate in una spesa corrente, che ci porta lontano dai parametri dello sviluppo di cui il Mezzogiorno ha bisogno.

Su questo, sì, abbiamo una visione differente. E abbiamo una visione differente anche sugli altri punti, che sono punti centrali di questo decreto e che sono stati oggetto anche di considerazioni. La senatrice Bevilacqua ha fatto un riferimento al tema di Lampedusa. Lampedusa è una fotografia lampante di quello che noi stiamo dicendo. Negli anni passati sono stati assegnati venti milioni di euro per intervenire a compensazione in quell'isola e ad oggi, dopo almeno sei anni, le risorse impegnate e spese sono pari a 3,7 milioni di euro.

Noi ne abbiamo assegnati 45, ma con un metodo differente. Voglio informare il Senato e la senatrice che ha posto il problema che noi abbiamo già, mentre il decreto era in fase di conversione, attivato il primo tavolo di confronto, convocando il sindaco e la società che dovrà assistere il Comune nella realizzazione e individuazione degli interventi, alla presenza dei ministri Urso e Salvini per individuare delle soluzioni organiche rispetto all'utilizzo delle risorse.

Rispetto alla critica che ho ascoltato sul tema delle aree interne, aggiungo che a me appare paradossale, per il semplice fatto che le aree interne sono sempre state solamente una strategia delineata con alcune delibere CIPES. Per la prima volta, noi normiamo la politica per le aree interne del nostro Paese con un intervento organico, che riguarda una serie di Comuni e diversi milioni di cittadini italiani, per i quali ci poniamo il problema di affrontare complessivamente non solo le questioni collegate alla infrastrutturazione, ma anche il tema collegato allo spopolamento, cercando di dare una risposta chiara sul fronte dei servizi, che sono gli elementi fondamentali per dare una risposta in questa direzione.

Aggiungo la terza questione che mi sta a cuore evidenziare all'interno di questo decreto-legge. Si è parlato del tema della centralizzazione, che sinceramente non viene mai delineata con riferimenti specifici. Parliamo quindi della centralizzazione. Essa ha portato il nostro Governo a trattare con la Commissione europea e a ottenere il via libera sul progetto Capacità per la coesione, che prevede la possibilità di assumere con risorse europee a tempo indeterminato, nei Comuni per l'85 per cento e con solo 70 persone a livello centrale, ben 2.200 funzionari che andranno a rafforzare la capacità amministrativa del sistema dei Comuni. Questo è quanto previsto nel decreto-legge.

Voglio affrontare un altro elemento che è stato oggetto della discussione che abbiamo avuto, ossia la zona economica speciale. Non voglio recuperare o ricordare le numerose dichiarazioni di chi oggi contesta la zona economica speciale e ieri ci spiegava che essa sarebbe stata l'unica soluzione per l'intero Mezzogiorno. (Applausi). Ometto questo richiamo, questo riferimento perché non sarebbe utile alla nostra discussione. Ma noi oggi abbiamo un tema di contesto di carattere generale che va affrontato. La ZES non è uno strapuntino di discussione dal punto di vista gestionale, sul quale dirò pure qualcosa, rispetto al quadro esistente.

La ZES è un grande progetto (Applausi) che, piaccia o non piaccia, è una strategia di questo Governo, che vuole collocare, in un momento molto complesso per l'economia a livello mondiale e per il nostro Paese, questo progetto in una dimensione molto più ampia. Darò una risposta anche di dettaglio sul tema delle singole aree di riferimento. Ma sinceramente mi sembra che sia veramente poca cosa - lo dico con molto rispetto - immaginare una critica sulla governance della ZES o sui suoi strumenti, quando noi stiamo giocando una partita rilevantissima per una delle più grandi aree, come zona economica speciale, all'interno e al centro del Mediterraneo per provare a far competere il nostro Paese e il Mezzogiorno d'Italia con il resto d'Europa e del mondo.

Lo dico soprattutto in riferimento a quelli che sono i numeri oggetto della zona economica speciale. Ho ascoltato una serie di considerazioni e critiche che semplicemente non sono realistiche; non sono vere. Non voglio tornare indietro sul dibattito sulla compatibilità finanziaria del decreto-legge relativamente al finanziamento del credito d'imposta. Mi limito a dire però che il credito d'imposta è finanziato per un miliardo e 800 milioni di euro e che bisogna essere attenti nel fare le moltiplicazioni rispetto a quanto è accaduto precedentemente per due ragioni. In merito alla prima, noi utilizziamo esattamente lo stesso metodo che è stato votato negli anni precedenti per finanziare annualmente il credito d'imposta. Non c'è alcuna differenza. In secondo luogo, vorrei ricordare che il credito d'imposta per l'anno 2022, da quantificazione ufficiale, è pari a un miliardo e 400 milioni di euro e la parte aggiuntiva relativamente al credito d'imposta maggiorato nelle otto aree ZES previste è di soli 45 milioni di euro.

Quindi nel 2022, ultimo dato disponibile, noi abbiamo un miliardo e 400 milioni di euro di credito d'imposta per tutto il Mezzogiorno, e quindi per tutta l'area che diventerà ZES, ai quali si aggiungono i 45 milioni di euro destinati ai singoli progetti delle otto ZES.

Vorrei chiarire anche un altro elemento che mi sembra rischi di essere oggetto di una strumentale discussione che non corrisponde alla verità, ossia quali sono i numeri delle 8 ZES. Avremmo potuto, appena insediatici, sostituire gli otto commissari delle ZES e decidere che con gli otto commissari delle ZES, di colore politico differente, si potesse andare avanti. Il Governo non ha fatto niente di questo. Non abbiamo sostituito gli otto commissari delle ZES o pensato allo strapuntino della nomina. Abbiamo costruito un disegno e messo in campo un meccanismo che allarga complessivamente a tutte le otto Regioni interessate i tre elementi fondamentali, perché sono non due, ma tre. Il primo è la semplificazione, il secondo è costituito dalla parte relativa ai crediti d'imposta che, nella previsione maggiorata prevista dalle otto ZES, viene allargata all'intero territorio del Sud Italia e il terzo solo le infrastrutture.

È evidente che anche nel raccordo operativo con le previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nella proposta di modifica che abbiamo fatto del Piano stesso, abbiamo previsto questa indicazione. E lo abbiamo fatto esclusivamente perché la nostra visione rispetto all'utilizzo delle risorse per le ZES va esattamente in questa direzione. E va in questa direzione anche per un'altra ragione, molto importante, che desidero sottolineare come elemento centrale nell'ambito del dibattito che abbiamo messo in campo. Ed è quello collegato alle modalità con le quali le risorse vengono spese.

È evidente che in questo contesto non possiamo ascoltare una critica che parte da elementi che semplicemente non ci sono e che ignora invece i dati reali della spesa, della sua incapacità, della sua mancanza di efficacia, che ci vengono consegnati non solamente dagli indicatori economici, ma soprattutto dalla dimensione limitata della spesa.

Voglio, anche qui, suggerire un altro elemento di confronto. Si è parlato delle aree non previste all'interno delle ZES, creando anche sui territori la polemica. Ma le domande sono semplici: perché, nell'ambito della previsione delle otto ZES, all'epoca non sono state previste le ZES in quelle aree nelle quali oggi rivendicate l'allargamento della ZES? (Applausi). Sarebbe bastato, anziché fare otto ZES, farne nove o dieci. Ma non lo avete fatto perché non era possibile farlo, perché l'ambito di dimensione viene regolato nell'ambito delle aree di coesione; perché il credito d'imposta per il Sud riguarda le Regioni e le aree nelle quali questo si può fare. E non è un caso che una Regione come l'Abruzzo abbia una parte che può accedere a questo e una parte che può utilizzare esclusivamente la semplificazione. Per dare una risposta in questo senso, si è messo in campo il meccanismo delle zone logistiche semplificate (ZLS), concentrato nelle aree del Nord del Paese, che potrà essere nei prossimi mesi lo strumento necessario per dare una risposta anche a quelle aree che inevitabilmente, essendo di confine, potrebbero avere dal punto di vista competitivo dei problemi rispetto alla nuova organizzazione della ZES. C'è, quindi, una idea non di escludere dei territori, ma di chiarire le cose come stanno e per costruire un intervento organicamente finalizzato a dare una prospettiva al Mezzogiorno d'Italia.

Ho voluto rapidamente indicare i punti centrali del decreto che abbiamo messo in campo e dire che esiste un altro elemento sul quale ci stiamo confrontando e ci confronteremo, che è relativo alla modalità di coinvolgimento dell'intero sistema istituzionale del nostro Paese. Il piano strategico per la ZES delineerà molti degli ambiti ai quali abbiamo fatto riferimento. Il piano strategico anche per le aree interne avrà analoga funzione e due punti programmatici fondamentali saranno definiti in quegli ambiti, con la partecipazione e il coinvolgimento dell'intera filiera istituzionale, sociale ed economica del nostro Paese. Questo è l'impegno, l'approccio che abbiamo messo in campo.

Sento avanzare critiche rispetto a un decreto che sarebbe contro il Sud, ma ritengo di poter dire che questo decreto, per la prima volta, inizia ad affrontare i nodi veri del mancato sviluppo del Sud (Applausi), dà l'idea di uno scenario alternativo.

Se l'idea è quella di continuare sul profilo assistenziale della spesa pubblica che interviene senza immaginare investimenti che realmente possano modificare le condizioni dello sviluppo di quel territorio, noi non ci siamo. Se l'idea è quella, invece, di costruire una dimensione che possa guardare a questo, noi ci siamo. Siccome è stato un punto che è ritornato spesso nella polemica - lo dico anche alla presenza del mio collega di Governo Calderoli - il tema dell'autonomia è invece esattamente in linea con quanto stiamo portando avanti. Ed è un criterio di responsabilizzazione che mettiamo in campo per le classi dirigenti. Lo voglio ricordare, perché fino ad oggi, al di là del dibattito nel merito, nel quale non entro, sul tema dell'autonomia, siamo in presenza di una situazione molto complessa che è stata certamente determinata dalla modifica del Titolo V della Costituzione, ma qui si aprirebbe un altro dibattito che ci porterebbe molto lontano. (Applausi).

Per un'informativa urgente del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sul recente accordo tra il Governo italiano e il Governo albanese in tema di migranti

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, vorrei chiedere che il ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Tajani, venga quanto prima in Aula a informare il Parlamento del contenuto dell'accordo stipulato.

PRESIDENTE. Riferiremo al Ministro per i rapporti con il Parlamento.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Mi faccia dire il perché. Il Parlamento non ha contezza di quello che è successo, di questo accordo così importante che è stato stipulato tra i due Capi di Governo (Rama per l'Albania e Meloni per l'Italia). Il Parlamento non ne sa niente al momento, tranne quello che riportano i giornali.

PRESIDENTE. Abbiamo capito che parla dell'Albania: le ho fatto esporre l'argomento soltanto e ha fatto una richiesta, ma capisce che il suo intervento non è sull'ordine dei lavori attuali.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Come no, più di così! La richiesta è di far venire in Aula un membro del Governo; credo sia un caso da manuale di intervento sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Non apriamo questa disquisizione.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Mi permetta di farlo, Presidente: lei ha molta esperienza, ma ormai qualche capello bianco ce l'ho anche io.

PRESIDENTE. Posso interromperla un momento? Prendo atto della sua richiesta, che ha motivato e che trasferirò immediatamente al Governo. Ho compreso e la ringrazio.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Prendo atto che non mi viene dato modo di illustrarla, però so che la richiesta è nelle sue buone mani e confidiamo che il Ministro degli affari esteri venga presto in Aula.

PRESIDENTE. La richiesta non va illustrata.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 927 (ore 14,26)

PRESIDENTE. Nel corso della discussione generale la senatrice Pirro ha illustrato una proposta di non passaggio all'esame degli articoli. Ho avuto modo di parlarne anche coi Capigruppo dell'opposizione e credo sia opportuno non dare subito la parola al Ministro per porre la questione di fiducia, perché ciò annullerebbe tale proposta.

Metto quindi ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dalla senatrice Pirro.

Non è approvata.

Ritengo opportuna una controprova. Ordino pertanto la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 927, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 124, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, passiamo subito alle dichiarazioni di voto sulla fiducia. Informalmente, sentirò i Presidenti dei Gruppi al termine o durante le dichiarazioni di voto.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 927, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, con la conversione in legge del decreto Sud possiamo affermare che investire nel Mezzogiorno d'Italia conviene. Finalmente sarà possibile attrarre investimenti autentici, insediamenti produttivi ed economia reale. La più grande intuizione contenuta in questo decreto è la creazione della ZES unica per tutte le Regioni del Mezzogiorno: un intervento che punta a risolvere ciò che non ha funzionato. Le autorizzazioni fin qui realizzate sono state appena 121 in otto ZES e sono solo 70 i nuovi investimenti. Da oggi, gli imprenditori non saranno costretti a inseguire perimetrazioni spesso incomprensibili. Restituiremo così al Sud il sogno produttivo cancellato in passato da misure di mero assistenzialismo e cambieremo il paradigma di chi vede in quelle Regioni d'Italia un paradiso turistico o un inferno mafioso.

A chi critica il provvedimento voglio dire che non accettiamo lezioni da chi pensava che il Sud potesse ripartire solo con il reddito di cittadinanza, il più grande voto di scambio istituzionalizzato mai perpetrato. Non accettiamo lezioni da chi è intervenuto al Sud solo con misure spot da campagna elettorale. Cambieremo la visione del Sud: non più periferia degradata, ma nuovo centro di identità ricca e molteplice, un'idea autenticamente mediterranea.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 14,33)

(Segue SALVITTI). Questo decreto-legge, Presidente, ha un grande pregio, che è il punto di partenza da cui si muove, ossia la presa d'atto che qualcosa fin qui non ha funzionato sull'utilizzo di tutte le risorse che riguardano la coesione e lo sviluppo. Quel mancato utilizzo delle risorse è forse tra le principali responsabilità che tutta la politica, coralmente e trasversalmente, dovrebbe assumersi rispetto ai temi del Sud. Altrimenti, saranno soltanto chiacchiere e prese di posizione pregiudiziali, alle quali intendiamo sottrarci e alle quali piuttosto abbiamo risposto con un decreto-legge, non a caso pensato, immaginato e realizzato da un uomo del Sud come il ministro Fitto, che ha la pretesa, assolutamente legittima, di risolvere ciò che non ha funzionato.

Come noi finora abbiamo rifiutato quel segmento di dibattito volto all'esclusiva attribuzione di responsabilità, parlando piuttosto delle soluzioni, così continuerò a fare io, menzionando tutte le novità e tutti i miglioramenti rispetto a ciò che non ha funzionato, a partire dagli accordi di coesione. Nei giorni scorsi, alcune Regioni li hanno già firmati. Questi accordi tracceranno un percorso comune attraverso la responsabilizzazione delle amministrazioni, che devono e dovranno spendere quei soldi. La responsabilizzazione passa dal mettere nero su bianco, in un accordo di coesione, non solo l'individuazione degli interventi strategici, ma anche e soprattutto la tempistica delle loro realizzazioni.

Infatti, Presidente, sovente questi fondi europei soggiacciono a scadenze e ad agende che non necessariamente coincidono con quelle della politica italiana. È dunque bene che chi, in un determinato frangente, si trova ad amministrare si assuma la responsabilità di quella spesa, che sarà attentamente monitorata grazie al sistema Regis, che tutte le amministrazioni conoscono, e all'istituzionalizzazione del portale OpenCoesione, che favorirà una trasparenza grazie alla quale chiunque voglia partecipare a questo grande processo di sviluppo potrà assumere i dati necessari.

Presidente, sento spesso echeggiare in quest'Aula il mantra dei ragazzi che se ne vanno, ma finora non ho visto una soluzione strutturale allo spopolamento delle aree interne. La vedo adesso con il piano strategico nazionale delle aree interne, nel quale saranno delineati le priorità strategiche e gli ambiti di intervento in materia di istruzione, mobilità e servizi sociosanitari, forse i tre principali elementi che finora hanno contribuito a un oggettivo spopolamento delle aree interne. (Applausi). E quella strategia che finora è mancata sarà realizzata dalla cabina di regia.

Poi, signor Presidente, vi è forse la più grande delle intuizioni felicemente declinate in questo decreto: la ZES unica nel Mezzogiorno, una zona economica speciale che abbraccerà tutte le Regioni del Mezzogiorno, senza costringere gli imprenditori e gli investitori a inseguire perimetrazioni spesso incomprensibili, con uno strumento innovativo che consentirà, ad avviso di Fratelli d'Italia, di superare quello che nelle otto ZES non ha funzionato.

Signor Presidente, tutti noi auspichiamo di trovarci qui tra qualche mese a dire che la struttura di missione ha bisogno di nuove assunzioni e di essere allargata, perché vorrà dire che la ZES unica del Mezzogiorno avrà funzionato, ma se dovessi guardare ai dati delle autorizzazioni fin qui rilasciate, ossia 121 da otto ZES, di cui solo 70 attrattive di nuovi investimenti, vorrebbe dire che, evidentemente, qualcosa non ha funzionato in passato, perché queste torme di imprenditori che hanno preso d'assalto le otto ZES e che ora sono preoccupati dal dover mandare una PEC alla struttura di missione io non li vedo, ma evidentemente non li conosce nessuno.

Allora, qual è il dato unico e incontrovertibile di questo decreto? Da oggi investire nel Mezzogiorno d'Italia conviene. Da oggi sarà possibile attrarre investimenti autentici, insediamenti produttivi ed economia reale per restituire al nostro Sud il sogno produttivo che troppo spesso negli anni è stato cancellato da misure di mero assistenzialismo. Ecco perché siamo convinti che la struttura di missione saprà fronteggiare nel migliore dei modi questo procedimento per l'autorizzazione unica con un credito d'imposta significativo per gli investimenti per i beni strumentali, con la consapevolezza che erano necessarie e sono state abbondantemente previste le assunzioni per la struttura di missione (su 2.200, appena 71 per la struttura di missione, e altre 250 per le Regioni e 1.879 per i Comuni).

Sono state già declinate le misure salienti di questo decreto-legge, ma vorrei concludere con una considerazione: per la prima volta nei confronti del Sud dell'Italia, con la consapevolezza che non esiste una questione meridionale, ma solo una questione nazionale, perché, se il Sud viaggia a velocità ridotta, è un problema per la Nazione, con questo decreto-legge restituiamo al Sud un grande diritto: quello di avere un Governo che esercita un mandato politico e che ha un orizzonte temporale di legislatura che offre soluzioni strutturali, non interventi spot calati in questo o in quel provvedimento, ma un intero provvedimento a misura di Mezzogiorno. Questo lo facciamo perché abbiamo deciso di cambiare il paradigma. (Applausi).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, come ho cercato di fare stamattina, vorrei provare a ragionare, perché francamente, signor Ministro, lei ha fatto una replica facendo una serie di affermazioni generali, però il dato vero su cui insisto è che era necessario intervenire, perché qui si fa un'unica area ZES a fronte di otto aree precedenti. Occorre anche ragionare, però, su quale sia stato il fallimento del modello del Mezzogiorno. Il fallimento del Mezzogiorno è stato fare grandi cattedrali nel deserto: questo è il dato fondamentale. Sono stati collocati i grandi impianti senza un contesto strutturato nel rapporto con il locale. Se è vero questo, che quindi va visto in modo critico, è chiaro che non basta coinvolgere le Regioni, le Province e i Comuni.

La domanda è: quale discussione avete fatto con le parti sociali, imprenditoriali e sindacali, quelle che in sostanza in questi anni hanno dovuto gestire i processi e affrontare i problemi che loro stessi, da una parte, hanno creato? Vorrei ricordare che negli anni Sessanta i due soggetti che hanno sviluppato il Mezzogiorno erano le partecipazione statali e la Fiat. La Fiat ha impiantato in quasi tutte le Regioni del Mezzogiorno una grande fabbrica e non ha portato alcun indotto, cioè non è stato creato un modello di coinvolgimento e di nascita di piccole e piccolissime aziende.

Addirittura voi mettete in discussione anche questo modello.

Vorrei ricordarvi che il più grande sciopero dei metalmeccanici avvenne il 2 dicembre 1977 (segnate bene questa data). Il Governo allora era democristiano e la maggioranza stessa si reggeva sull'astensione di numerosi partiti, fra cui il Partito Comunista Italiano. Eppure i metalmeccanici fecero sciopero proprio per l'industrializzazione del Mezzogiorno, perché l'idea del Mezzogiorno è sempre stata pensata in questo modo. Davvero pensate, anziché otto aree, di farne una sola o si pensa di ragionare e di coinvolgere, come invece non avete fatto? Una delle cose che questo Governo non fa - lo dico in modo fortemente critico - è la negoziazione con il sindacato e con le parti sociali; al massimo, li convoca e informa. Francamente, questo mi pare un modello non accettabile.

Se vogliamo fare in modo che si affronti il problema, insisto sul fatto che bisogna coinvolgere in modo davvero fattivo le parti sociali. Nello stesso tempo, oltre ad esse, bisogna coinvolgere il sistema del credito, la scuola. In sostanza, se si vuole fare quello che il ministro Fitto ha affermato in termini di enunciazione, bisogna mobilitare le migliori forze di questo Paese, come la ricerca e l'università, altrimenti son parole vuote. Inoltre, bisogna fare le infrastrutture, il che non significa fare il Ponte sullo Stretto di Messina. In Sicilia impiego otto ore per andare da Palermo a Ragusa; il Ponte sullo Stretto può anche andar bene - anche se sono di parere diverso - ma rimane il problema delle otto ore necessarie per muovermi tra le due città. In sostanza, questo dato viene derubricato.

Per affrontare la questione del Mezzogiorno, come diceva ad esempio il senatore Scalfarotto, avremmo dovuto e dovremmo fare una grande riflessione sulla situazione del Paese. Il Mezzogiorno non è solo un problema del Sud Italia, ma di questo Paese - almeno, io la penso così - altrimenti la divisione continuerà ad esserci. Questo è il dato che manca e non lo si fa con un decreto-legge, per di più su cui si è posta la fiducia. Nessuno qui ha la ricetta magica per risolvere il problema; se tale problema strutturale c'è da settant'anni, vuol dire che c'è qualcosa di più e che andrebbe approfondito maggiormente. Ma su questo non c'è nulla nel decreto-legge in esame, se non la buona volontà; bisognerebbe fidarsi delle cose che ci ha spiegato il Ministro, che ovviamente è diventato un superministro, perché è diventato il Ministro di mezza Italia. A me francamente interessa poco questa cosa, perché non risolve nessun problema.

Ho già parlato tantissimo di questo tema, però ho cercato anche di affrontare problemi diversi e vi sfido a dire che quanto sto affermando non sia vero. Mi spiegate ad esempio, secondo voi, come può avvenire lo sviluppo in modo razionale in Campania, secondo la situazione attuale, secondo l'attuale fotografia? Come può avvenire ad esempio in Puglia, di fronte all'Ilva che rischia di chiudere domani mattina? Me lo spiegate voi qual è lo sviluppo, se non si parte dai problemi esistenti? Certo, in Puglia ci sono anche altre aree che hanno avuto uno sviluppo diverso da quello delle grandi concentrazioni, difatti vanno meglio di altre.

Bisogna intervenire allora sull'innovazione, la robotica, l'ingegneria, la formazione, il problema dell'università e le piccole e medie imprese, che sono l'ossatura.

Vengo da un territorio che ancora oggi, percentualmente, per il rapporto tra settore manifatturiero e abitanti, è il primo in Italia. Le aziende sono microimprese, ma c'è un sistema, di credito, di formazione e di scuole professionali. Vorrei ricordare che, ad esempio, il mio territorio ha questa ricchezza perché, alla fine della guerra, industriali e sindacati si misero d'accordo per costruire la formazione professionale, prima ancora che lo decidesse lo Stato nazionale.

Sono d'accordo su questo punto esposto dal ministro Fitto, ma sono contro l'assistenzialismo: non me ne importa nulla, perché serve solo in casi eccezionali. Noi dobbiamo produrre ricchezza per lo sviluppo del Paese, ma la dobbiamo produrre maggiormente in determinati settori. Vorrei perciò capire, sulla rigenerazione urbana e sulla transizione ecologica, visto che questi sono i temi, dove e quale sia il progetto. Si parla di Mezzogiorno, di sviluppo e di coesione: dove sono questi progetti?

Questo è il dato fondamentale, altrimenti rischiamo di tornare qui fra un anno a ripeterci le stesse cose. Vorrei invece riconoscere che magari qualcosa è stato fatto e che è possibile sperimentare in un altro territorio. Questo è il dato.

Bisogna saper ascoltare. Invece, siamo di fronte a una situazione in cui non c'è assolutamente ascolto, ma addirittura c'è il voto di fiducia (in sostanza, come si suol dire, mangia questa minestra o salta dalla finestra, per fare una battuta). Questo però non sta in piedi e non si può procedere in questa direzione. Ho fatto l'esempio della Campania e una battuta sulla Puglia, ma vogliamo andare in Sicilia?

Si parla di sviluppo, ma cosa si fa nell'area di Siracusa e di Priolo? Lì che cosa succederà? Dov'è la proposta per affrontare questo problema? (Applausi). A Catania, ovviamente, c'è una realtà di un certo tipo, ma allora si discuta di cose concrete. Che cosa si fa a Priolo? Cosa si fa nel siracusano, visto che quello che oggi produce non è il futuro, ma è un'altra cosa?

Eppure c'è una realtà positiva a Catania, dove la STMicroelectronics ha avuto un certo tipo di sviluppo e ha creato ricchezza, cultura e anche lavoro qualificato, di alta tecnologia. Esistono quindi zone con esperienze che hanno la loro positività, tant'è che vorrei ricordare che, nel momento in cui nel nostro Paese si parlava di andare a prendere gli ingegneri in India, Pasquale Pistorio diceva che bastava andare alla STMicroelectronics a Catania per vedere che avevamo prodotto un'esperienza di grande positività nel Paese.

Voglio sottolineare che questo è il dato e posso andare avanti. In Sardegna, nella zona del Sulcis, che cosa si produce? Che cosa si intende produrre? Altrimenti, sono chiacchiere.

Per questa ragione, come Alleanza Verdi e Sinistra votiamo contro, non solo perché ponete la fiducia, ma perché questo è un modello vuoto. E non parlo della questione immigrazione, perché oggi mi sono già dilungato parecchio. (Applausi).

MUSOLINO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOLINO (IV-C-RE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, senatrici e senatori, inizio subito ponendo questa domanda al ministro Fitto. Le chiedo a viso aperto, come di consueto ci confrontiamo, signor Ministro, che idea e che visione ha questo Governo del Mezzogiorno: ancora non lo capisco o, meglio, ho un'impressione, leggendo gli atti di questo anno di Governo, che non mi soddisfa e, anzi, mi fa preoccupare parecchio.

Poco più di un anno fa, la premier Meloni, seduta lì al banco del Governo, ha chiesto la fiducia e, fra i temi che ha trattato nelle linee programmatiche del suo Governo, ha posto la questione meridionale. Vi sono i documenti, le registrazioni, i video e gli articoli di giornale, dunque è storia e lo diciamo perché così lo ricordiamo tutti: si è impegnata formalmente a risolvere la questione meridionale, dicendo che sarebbe intervenuta sulle risorse, sulle infrastrutture, sui trasporti e sull'economia, per ridurre finalmente il divario strutturale, economico e sociale che esiste tra il Sud e il resto d'Italia.

In quell'occasione, quando mi astenni dalla votazione della fiducia, dissi che avrei fatto un'opposizione costruttiva, rimanendo vigile ed opponendomi a tutto ciò che non avrebbe rispettato tali impegni, e che sarei stata costruttiva e favorevole su quanto avrei trovato coerente con la programmazione.

Ebbene, signor Ministro, non ho trovato e continuo a non trovare programmazione coerente e soprattutto devo denunciare, come hanno fatto già i miei colleghi che mi hanno preceduto, una intima e palese contraddizione fra le misure di questo Governo, tra la sbandierata autonomia differenziata che si vuole portare avanti (Applausi) e tutti questi provvedimenti che si continuano ad adottare, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno, che non sono altro che una mortificazione continua e costante dell'autonomia delle Regioni e delle autonomie territoriali, anche dei Comuni e delle Province. La vera visione che infatti voi avete del Mezzogiorno e, in generale, dello Stato è quella di uno Stato centralista in un'ottica paternalistica. (Applausi). Diciamocelo francamente: si tratta di uno Stato che, quando si rende conto che ci sono Regioni che non riescono a spendere e hanno un deficit strutturale perché le politiche di sviluppo economico le hanno comunque danneggiate, invece di intervenire e dar loro gli strumenti per essere puntuali e capaci nella spesa e di rispettare i programmi, le sottopone a un programma di verifica semestrale nell'arco della programmazione di sei anni del Fondo strutturale di coesione. Se non si rispetta per la fine della scadenza o del periodo, ma la prima programmazione, alla prima verifica semestrale, il risultato è che i fondi vengono tolti, definanziati e ritirati. (Applausi). Dove vengono portati? È previsto per caso un intervento suppletivo? Si tende a riparare quello che la Regione non ha saputo fare? No: i fondi vengono ripresi e distribuiti a favore delle Regioni che hanno rispettato le scadenze, con un criterio di premialità. Ministro, lei mi dice che è vero e che ho ragione: il principio di premialità è corretto, ma non lo è in termini di coesione sociale (Applausi), perché i fondi strutturali e la coesione sociale servono a questo, a riparare le storture di un sistema.

Quando a una Regione si sottraggono i fondi per destinarli, con un criterio di premialità, a chi, per la storia del suo sviluppo economico può ed è capace di spendere, il divario non si colma, ma aumenta.

Per quanto riguarda l'Italia a due velocità, già la Banca d'Italia più di un anno fa in una relazione sul PNRR disse di prestare attenzione, perché, senza la ripartenza del Sud, il sistema Italia non sarebbe ripartito e si sarebbe fermato. Altro che Italia a due velocità: l'Italia diventa a una velocità, quella delle Regioni del Nord che sanno spendere, mentre quelle del Centro e del Sud restano ferme. Ci fermiamo a un'Italia a una sola velocità; spendono soltanto queste Regioni, le altre le abbandoniamo al loro destino, leviamo loro pure le risorse e via, pazienza così. Se questo è il modo in cui si vuole risolvere la questione meridionale o si vuole fare ripartire l'economia nazionale, francamente allargo le braccia, perché non lo capisco. (Applausi).

La ZES unica, francamente, ma che cos'è? Un provvedimento anacronistico, diciamocelo francamente. Prima abbiamo istituito le Zes, poi abbiamo detto ad ogni Regione di individuare le proprie e perimetrarne il territorio, cercando di trovare le soluzioni per farlo. Poi, di fronte all'incapacità di alcune Regioni del Sud di intervenire sulle ZES, troviamo una soluzione, anche qui sempre centralistica e paternalistica, e ne istituiamo una unica di tutte le Regioni del Sud. Per fare che cosa? Accorpando Regioni che sono a statuto speciale (la Sicilia e la Sardegna) a Regioni che sono a statuto ordinari, diciamo loro che ci sarà un'unica struttura di missione che interverrà, decidendo cosa e dove si farà e quali interventi verranno finanziati, ma soprattutto con quali risorse (ancora non ce l'avete detto); ci sarà la possibilità di decontribuzione di risorse che non abbiamo neanche calcolato. Ce lo siamo detti già nella discussione sulla questione pregiudiziale.

È questo il modo per intervenire sul divario e sull'arretratezza economica del Mezzogiorno? È un modo, al solito, per mettere una leva e dire che lo Stato decide dove, come e quanto intervenire e, se non si rispettano le regole che ha dato, ad invarianza della spesa - vi piace questa espressione - della dotazione strutturale e del personale, che al Sud è minore e meno preparato, i fondi vengono ritirati e via, avanti così: chiudiamo gli occhi e andiamo avanti.

Questo però - e mi dispiace se faccio un brutto paragone - sembra davvero il gioco delle tre carte. Il Governo e lei stesso, Ministro, è venuto più volte in quest'Aula e ha detto di aver riprogrammato il PNRR e che alcuni interventi erano stati eliminati, perché non arrivavano o mancava la proiezione del rispetto delle scadenze, ma non erano stati definanziati, perché sarebbero stati finanziati con altre risorse. Allora, una volta li finanziamo col PNRR, poi forse li spostiamo sui fondi FSC; adesso, diciamo che forse se ne occuperanno i privati con gli interventi sulle ZES; alla fine, però, spostiamo queste carte, ma non troviamo mai le risorse. Dove sono? (Applausi). Cosa volete mettere per il Meridione? Che cosa volete investire? Non si sa, il dato non c'è, non lo troviamo, mi dispiace.

Anche il riferimento che nel testo del disegno di legge compare all'articolo 119 della Costituzione desta profonda preoccupazione e mi convince sempre di più che non sarà attuata l'autonomia differenziata, con la quale le Regioni dovrebbero trattenere le risorse sul territorio per realizzare e garantire ai cittadini i LEP, mentre il Governo, all'articolo 8 del disegno di legge sull'autonomia differenziata, ci dice che provvederà a garantire i servizi di cui all'articolo 119, compreso il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità. Già lì si capiva che il Governo intendeva fare riferimento ai fondi FSC. Oggi ce lo dice apertamente nella misura in cui ci dice che anche con la ZES vuole contrastare gli svantaggi dell'insularità. Ma decidiamoci! Le risorse sono sempre le stesse e i progetti sono sempre gli stessi, ma di concreto non c'è mai nulla e mi dispiace enormemente. (Applausi).

Per finire, nel decreto al nostro esame compaiono anche alcuni articoli relativi all'immigrazione. L'abbiamo discusso prima in fase di discussione sulla questione pregiudiziale. È sempre un modo di legiferare che cura - o, meglio, vuole attaccare - il sintomo, ma non si vuole fermare a pensare di risolvere la causa del problema. Abbiamo interventi sintomatici, alla stregua di un antinfiammatorio. Se ho la febbre e prendo un farmaco sintomatico, ma non vado dal medico per capire perché ce l'ho, va da sé che sarò un malato cronico, anzi, mi andrò aggravando, che è quello che è successo in questo primo anno di governo con l'immigrazione. (Applausi). La situazione si è semplicemente aggravata.

Questo sarà almeno il quarto decreto-legge che facciamo in un anno di governo in cui aggiustiamo la mira sui flussi migratori e sugli interventi come il cosiddetto decreto Cutro e quello al nostro esame, che riguarda Lampedusa. Aggiustiamo il tiro, ma non correggiamo la strategia, o meglio non impostiamo la rotta. Facciamo piccoli aggiustamenti, ma la rotta rimane invariata.

Non è questo il modo, anche in questo caso, a proposito di Lampedusa. Aborro una misura che prevede di affondare i barchini in mare: è questo il rispetto dell'ambiente? Direi proprio di no. (Applausi). Lampedusa è una riserva naturale, ma, se anche non lo fosse, non si affondano i barchini: è in contrasto anche con i trattati internazionali e le leggi del mare, che da almeno cinquant'anni prevedono il recupero dal fondale dei relitti marini, non il loro abbandono. (Applausi). Anche su questo credo che il Governo dovrebbe rivedere quello che vuole fare.

Soprattutto prorogare fino a diciotto mesi il trattenimento degli immigrati ai fini del rimpatrio è una misura che trovo veramente aberrante non soltanto dal punto di vista dei diritti civili, perché li sospende, ma soprattutto testimonia un'incapacità. Se c'è difficoltà a reperire i documenti necessari alla valutazione sul rimpatrio e se c'è difficoltà, perché il soggetto che dev'essere rimpatriato oppone resistenza al suo rimpatrio (e vorrei vedere: se così non fosse, va da sé che non sarebbe arrivato come immigrato clandestino in Italia (Applausi), attraversando il mare e sopportando periodi di prigionia nei territori dai quali parte), lo Stato è allora invitato a fare una cosa molto più semplice: stipulare accordi internazionali che favoriscano la collaborazione e la impongano ai Paesi di provenienza per la rapida trasmissione dei documenti e il rapido rimpatrio, quando ne ricorrono le condizioni.

Aggiungo però una specificazione in conclusione: questi accordi non si fanno in televisione e non si leggono sui giornali; si stipulano, si sottopongono all'approvazione del Parlamento e poi si rendono ufficiali e vincolanti per entrambi gli Stati. (Applausi).

Per tutti questi motivi, signor Ministro e signora Presidente, annuncio il voto contrario del Gruppo. (Applausi).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 15)

DAMIANI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIANI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, Governo, colleghi senatori, prima di entrare nel merito del provvedimento che ha animato il dibattito politico, quest'oggi e non solo, in queste settimane tra maggioranza e opposizione, ora mi preme fare una riflessione sul sistema economico del Mezzogiorno d'Italia, ma dell'Italia intera, perché la questione meridionale è tema aperto da tantissimi anni, aperto dalla storia, ma è utile fotografarla anche alla luce di qual è oggi la situazione economica del nostro Paese.

Il dibattito sul Sud, quindi, è antico, ma voglio subito precisare una cosa molto importante: questo Governo ha posto da subito, a distanza di pochi mesi dall'insediamento del Parlamento e del Governo, la questione meridionale e del Sud come prioritaria nell'agenda politica, ma soprattutto nel dibattito del nostro Paese.

La particolarità, anche oggi, delle proposte che ci vengono fatte è quella di una discontinuità rispetto a un passato in cui il Mezzogiorno d'Italia veniva considerato come una zavorra: solo finanziamenti a pioggia, solo assistenzialismo. Oggi, invece, viene considerato - ed ecco perché la discussione è importante - come il motore di una rinascita che darà sicuramente una forza maggiore anche alla crescita del Nord Italia.

A questo proposito, dal momento che non dobbiamo leggere soltanto la politica, ma anche i dati, voglio fare riferimento a quelli forniti da Svimez, secondo i quali negli ultimi anni, da sempre, il Sud è il Mediterraneo, la globalizzazione, la logistica dei porti e il commercio. Oggi l'arretratezza di una parte del nostro Paese, e quindi del Sud Italia, porta anche poche risorse a tutto il Paese e al sistema economico. Il Sud oggi non è un socio di minoranza del Paese (Applausi)e questo ce lo dice Svimez e non certamente un partito politico. Sull'interdipendenza economica che esiste oggi tra Nord e Sud è l'Eurispes a fornirci alcuni dati: 100 euro di investimento al Sud Italia generano oggi 40 euro di ricchezza al Nord; 100 euro di investimento nel Nord Italia generano 5 euro di ricchezza al Sud. Questi dati significano che oggi il Paese deve camminare insieme e che la crescita del Mezzogiorno d'Italia serve a far crescere l'Italia intera.

La filiera aeronautica oggi al Sud Italia genera il 31,5 per cento del valore aggiunto nazionale; l'agroalimentare al Sud Italia apporta un valore aggiunto al Paese del 30 per cento e questi sono dati inconfutabili, che ci fanno capire come è importante quello che sta facendo oggi il Governo, perché sostiene lo sviluppo di queste filiere mettendo a disposizione risorse importanti, come fa anche questo provvedimento.

Passiamo all'analisi del provvedimento, che oggi si regge su due capisaldi fondamentali: la nuova governance per la gestione e l'utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione e la nuova istituzione di una zona economica speciale unica per tutto il Mezzogiorno d'Italia rispetto alle otto che hanno operato fino ad oggi e che continuano ad operare, perché si andrà anche in continuità. Sono stato un sostenitore e un fautore della ZES e mi sono impegnato in prima persona sul territorio, ho tastato con mano cosa significa oggi avere strumenti come la ZES, che continuerà ad essere a disposizione per l'economia del Mezzogiorno. Ho visto negli imprenditori accendersi una luce di speranza per la possibilità di utilizzare le risorse che hanno a disposizione e i finanziamenti che mettono anche con risorse proprie, ma se ci sono uno Stato e un Governo che oggi li accompagnano con questi strumenti alla crescita, la crescita del Mezzogiorno d'Italia aiuterà la crescita di tutto il Paese.

Quindi la zona economica speciale oggi è importante, è un unicum non soltanto nel nostro Paese, ma anche in Europa. Come dicevo, si andrà in continuità: gli imprenditori continueranno a utilizzare tutte le risorse a disposizione, i crediti d'imposta, lo sportello digitale, l'autorizzazione unica, che è una semplificazione: si fa solo una domanda e si riceve un'autorizzazione in quarantacinque giorni. (Applausi). Questo è stato già sperimentato nelle otto ZES. Si andrà in continuità. Inoltre anche l'imposta sul reddito delle società (IRES) sarà dimezzata per ulteriori sette anni. Con il decreto-legge in esame - come hanno detto molti colleghi - si istituisce la ZES più grande d'Europa. Non ci sono ricette semplici per problemi complessi. Oggi bisogna razionalizzare le risorse, utilizzarle bene, programmare gli obiettivi, che sono le infrastrutture, l'istruzione, la ricerca; obiettivi che il Governo si è posto anche all'interno del provvedimento in esame.

Negli ultimi anni il sistema produttivo del Sud è stato anche fortemente penalizzato dalla situazione economica congiunturale europea e mondiale. Peraltro, l'innalzamento dei tassi di interesse operato dalla Banca centrale europea non è stato d'aiuto, perché ha portato gli imprenditori ad essere un po' freddi, quindi a risparmiare sugli investimenti da fare, perché se c'è un'incertezza nel Paese, non ci si butta, ma si aspetta. Allo stesso modo, le banche hanno ridotto il credito alle imprese. Questa è una tempesta perfetta che non viene a nostro favore. Per questo oggi servono quegli strumenti e quelle risorse che il Governo ha a disposizione e con il decreto-legge in esame, anche grazie alle nuove regole, riusciamo a metterli a disposizione. Dobbiamo aiutare le imprese tutti i giorni e questo Governo lo sta facendo, non solo oggi con il provvedimento in esame, ma lo ha già fatto con altri provvedimenti che sono stati adottati. Proprio perché il momento è difficile, solo in questo modo oggi possiamo aiutare e sostenere il nostro Paese.

Le imprese del Mezzogiorno vanno aiutate perché possono fare del bene a tutto il sistema Italia. La ZES è, quindi, un passaggio importante, che si estende per 12 milioni di ettari e, quindi - come diceva qualche collega - non ci saranno più le perimetrazioni che c'erano sui territori. In questo caso tutto il Mezzogiorno d'Italia sarà zona unica, per cui un terzo del Paese è zonaeconomica speciale; saranno interessati 2.550 Comuni dal provvedimento. Per la prima volta, quindi, il Governo di centrodestra ha una visione di sviluppo del Mezzogiorno utile a tutto il Paese.

Capisco che le sinistre sono arrabbiate, perché con questo provvedimento cambiamo registro, togliamo l'assistenzialismo, che a loro è stato tanto caro in questi anni anche per creare clientele. (Applausi). Noi oggi tagliamo quei ponti e diamo al Paese una visione differente a quella del passato, eliminando l'assistenzialismo fine a se stesso. Quello in discussione viene definito decreto-legge Sud, ma è per la dignità del Sud del nostro Paese. (Applausi).

L'Unione europea guarda con attenzione al testo, perché vuole adottare la zonaunica speciale anche in altri Paesi per poi metterla a confronto con il Sud Italia.

Rivolgo pertanto un ringraziamento particolare innanzitutto al Governo e al Presidente del Consiglio, che ha avuto la visione di tenere insieme le politiche del Sud, i fondi di sviluppo e di coesione, in questo caso la ZES, con un accentramento in un unico soggetto anche politico, il ministro Fitto, che ringrazio insieme alla sottosegretario Matilde Siracusano, che ha curato l'iter del provvedimento nelle due Camere.

Vorrei menzionare non solo la ZES, ma anche la nuova governance per riorganizzare le procedure, perché tutti i soldi a disposizione vanno spesi fino all'ultimo centesimo. Occorre quindi velocizzare gli investimenti, evitare gli sprechi di risorse. Le Regioni non sono assolutamente penalizzate.

Ricordava il ministro Fitto che oltre 2.000 unità saranno assunte proprio per continuare a lavorare, per snellire le pratiche e per aiutare - come dicevo - non solo il Mezzogiorno d'Italia. Ci troviamo in una situazione non dico favorevole, ma almeno abbiamo la necessità e la capacità; dobbiamo farlo, perché il Sud può camminare con le sue gambe. Noi dobbiamo essere qui, attenti, a mettere a disposizione del Sud non soltanto gli strumenti, ma tutte le risorse a disposizione. (Applausi).

DAMANTE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMANTE (M5S). Signora Presidente, da tempo i decreti vengono battezzati con nomi evocativi, come si fa tra l'altro anche con gli uragani, e questo Governo mantiene questa usanza e denomina un ulteriore decreto "Sud". Colleghi, lo devo ammettere: questo nome mi ha riempito di speranza; questo Governo esprime Ministri e Sottosegretari del Sud - li vediamo oggi seduti sui banchi - e ha fatto tante promesse in campagna elettorale al Sud, anche nella mia terra. Ora fa un decreto denominato "Sud", per cui è davvero forte la speranza che finalmente vengano affrontati i problemi del Sud. Lo sappiamo tutti, tutte le forze politiche hanno detto la stessa cosa oggi: se riparte l'economia del Sud, riparte l'economia dell'Italia. Il Sud rappresenta la locomotiva dell'Italia. Questa speranza e questa convinzione mi hanno fatto abbandonare pure le mie posizioni ideologiche, che sono lontanissime dalla destra. Concorrerete con me, colleghi, che la possibilità di dare una mano alla mia terra può e deve attenuare lo scontro ideologico.

E allora con coscienza, anche in virtù del mandato elettorale che ho avuto, perché rappresento in quest'Aula una Regione del Sud, analizzo questo decreto, un decreto ancora una volta d'urgenza, e non ne capisco la ragione. Già tanti colleghi che mi hanno preceduto hanno spiegato che forse non era il caso di intervenire con un decreto d'urgenza, ma opporsi al modus operandi di questo Governo ormai mi sembra quasi inutile. Tuttavia, in virtù del fatto che voglio dare una mano al Sud e alla mia terra, mi faccio anche piacere una tale modalità di procedere.

In maniera più asettica possibile ho letto il decreto, così come è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Man mano che leggo, soprattutto l'articolo 1 e l'articolo 2, mi accorgo che sono di fronte non a un uragano, ma forse a una leggera brezza, a un venticello. Man mano che leggo, mi accorgo pure che questo venticello non emana un buon odore, Ministro. Colleghi, non ho trovato un solo elemento a vantaggio del Sud, non ho trovato un solo elemento a vantaggio delle Regioni del Sud. Basta leggere il primo e il secondo articolo, colleghi, per accorgersi subito che siamo di fronte non a un vero e proprio decreto per il Sud, ma a un decreto per il Ministero del Sud, un decreto scritto appositamente per il Ministero del Sud e per Palazzo Chigi.

Ho letto tempo fa un articolo di una testata giornalistica che non è proprio vicina al MoVimento 5 Stelle. Sapete come si intitolava l'articolo? "Centralizzazione fitta". Non ci sono un solo comma, un solo articolo, un solo passaggio che cercano di aiutare le Regioni del Sud a spendere bene, meglio e in fretta, ma addirittura si pongono paletti e condizioni e si penalizzano le Regioni. Se non riescono a rispettare le condizioni così come previsto dall'accordo di coesione, con un cronoprogramma annuale, nonostante il Fondo di sviluppo e coesione sia un programma pluriennale, vengono penalizzate e quelle risorse vengono definanziate. A vantaggio di chi, mi chiedo? Bene, leggendo l'accordo di coesione sottoscritto con la Liguria e leggendo anche l'articolo 2 del testo in esame, mi pare chiaro: le Regioni perderanno le risorse. A vantaggio forse di altre Regioni? O forse solo per consentire al Ministero del Sud di avere ancora una montagna di risorse da allocare?

Quindi, di nuovo il Fondo sviluppo e coesione, di nuovo la politica di coesione, che poi è stata il vero male al Sud per non averlo speso, non è più lo strumento finanziario per fare delle opere, ma serve solo per fare politica allocando le risorse.

Centralizzazione fitta, dicevo, perché oltre al PNNR - l'abbiamo visto nei precedenti decreti - che centralizza tutto in mano a Palazzo Chigi, si centralizza in mano a Palazzo Chigi e al Ministero per il Sud la governance del Fondo di sviluppo e coesione, la governance delle ZES. Altro che autonomia differenziata, mi dispiace. (Applausi). È un'autonomia differenziata a corrente alternata, perché quando si parla di sanità e di istruzione le Regioni se la devono suonare e cantare; ma quando parliamo di risorse allora no, le risorse vengono centralizzate, perché abbiamo degli obiettivi da raggiungere di medio e lungo periodo. Governance e finanziamenti tutti in mano al Governo, buttando a mare non solo il Sud, non solo la politica regionale del Sud, ma anche e soprattutto la politica di coesione. Ma che cos'è il Fondo di sviluppo e coesione? Non è altro che lo strumento nazionale per eccellenza per attuare la politica di coesione. La coesione è sussidiarietà, solidarietà e politica regionale. Le Regioni attuano la politica di coesione, non il Governo centrale. (Applausi).

Invito anche i colleghi della maggioranza a riflettervi. Ieri sono stata in missione insieme ad altri colleghi e ho partecipato proprio a un convegno sulla politica di coesione 2021-2027 e sul post 2027, dove più volte è stato puntualizzato che politica di coesione è politica regionale. Forse anche i colleghi della maggioranza dovevano andare a quel convegno, dovevano sentirselo dire, e non solo dal Presidente della Commissione per lo sviluppo regionale (REGI), ma anche dalla commissaria Ferreira. Quando si parla di politiche di coesione - l'hanno pure detto in quella sede - non si parla di PNNR e invece qui abbiamo agganciato un'altra volta il Fondo di sviluppo e coesione solo e soltanto al PNRR. Onestamente è stato un po' riscritto alla Camera e un po' aggiustato, associandolo agli obiettivi dei fondi strutturali, ma viene distrutto il Piano per il Sud 2030, viene tolta la pianificazione del Sud del 2030 e quella pianificazione ci garantiva. Lo sappiamo: sia nelle Regioni o sia a Roma, il Fondo di sviluppo e coesione, come tutti gli altri strumenti messi a disposizione della politica di coesione, è stato usato più per fare politica e non per fare infrastrutture, asili, servizi ai cittadini. (Applausi).

Togliendo il Piano abbiamo rimesso tutto alla discrezionalità di un Ministero, di una parte politica che governa in un determinato momento. Vi ricordo colleghi che il Piano per il Sud è passato da questo Parlamento e noi l'abbiamo anche votato. Con questo atto abbiamo pure tolto un'altra volta una prerogativa a questo Parlamento, che ha votato non solo le risorse, ma anche la pianificazione e come dovevano essere spese quelle somme: obiettivi, modalità, strategie e visione. Io questa visione non ce l'ho più, non ho più un piano, Presidente.

Governance che cambia e rallenta l'attuazione. Sappiamo bene che le Regioni del Mezzogiorno sono impegnate fino al 31 dicembre 2023 a chiudere i programmi dei fondi strutturali 2014-2020. Allora, mi chiedo: come faranno quelle Regioni a elencare e individuare gli interventi che devono essere messi nell'accordo di coesione, se fino al 31 dicembre sono impegnate a chiudere quella programmazione? Ritarderanno, non riusciranno, perché è complessa la macchina, ma l'abbiamo visto anche quando abbiamo parlato di PNRR. La centralità in mano a Palazzo Chigi e al Ministero per il Sud non ha accelerato la spesa del PNNR.

Oggi un articolo sul «Sole 24 ore» diceva chiaramente che siamo fermi sui progetti e anche lì c'è un po' di confusione: questi progetti sono definanziati o non sono definanziati, parliamo dei tredici miliardi e mezzo destinati ai Comuni, si finanzieranno col Fondo di sviluppo e coesione. In questo decreto ancora non c'è, forse sì, forse no, non si sa ancora nulla. Non c'è alcuna certezza.

E poi è ancora più paradossale per me vedere come ci si vanta di aver già stipulato degli accordi di fusione. In Liguria c'è una dotazione finanziaria del Fondo sviluppo e coesione pari a 265 milioni di euro. La Sicilia dovrebbe avere, proprio in virtù della delibera CIPESS, che lei ha già indicato, 6,8 miliardi: sono un po' diversi da 265 milioni. Che dire dei 6,5 miliardi per la Campania? Che dire della Puglia, della Sardegna e della Calabria? Con l'articolo 2, forse la Liguria - ha la clausola - perderà poche risorse. Ma se le perdono la Sicilia, la Sardegna, la Puglia, la Campania e la Calabria, il malloppo aumenta. Stiamo parlando non più di bruscolini, ma di miliardi che tornano nelle disponibilità di questo Governo accentratore. (Applausi). È questo a cui mi riferisco quando parlo di accentramento: accentramento delle risorse. Lo sappiamo tutti: la funzione principale è solo allocare le risorse, non risolvere i problemi del Mezzogiorno.

Signor Presidente, i miei colleghi hanno già detto tanto in discussione generale e ci sono stati diversi interventi sulle ZES e sulle aree interne, per cui non mi dilungherò. Voglio soltanto ribadire che non possiamo che essere contrari a un decreto-legge per il Sud. Voteremo no alla fiducia, ma avremmo votato no convintamente al decreto-legge anche se ci aveste permesso di discutere, in Assemblea come in Commissione, di tutti gli emendamenti. (Applausi).

CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Ministro, signora Sottosegretario, onorevoli colleghi, parto con una battuta dopo aver ascoltato le opposizioni, nel senso che mi fa strano che le opposizioni accusino questo Governo di essere al tempo stesso troppo accentratore e troppo autonomista. Secondo me, hanno le idee un po' confuse e credo che le opposizioni siano nervose e indispettite. E perché? Risulta abbastanza banale che c'è un Governo scelto dal popolo con una larga maggioranza e questo ha regalato all'Italia il ritorno alla politica, alla politica che ci mette la faccia, che ha il coraggio di fare il suo mestiere e che si assume tutte le responsabilità. È per questo che il centrodestra, dalle elezioni politiche in poi, ha vinto di fatto in tutte le elezioni regionali che ci sono state.

Oggi le opposizioni criticano il Governo e la maggioranza perché abbiamo avuto l'ardire di avere una priorità: far ripartire il Sud per far ripartire tutto il Paese. Per decenni - lo diceva il collega di Forza Italia prima - abbiamo visto una classe dirigente di sinistra che ha alimentato al Sud il suo potere, puntando e alimentando la dipendenza dei cittadini del Sud dalla politica per trarne potere. Gli investimenti erano finalizzati non a una crescita economica del Meridione, ma semplicemente ad avere il totale controllo della società civile, che era obbligata a ringraziarli o, peggio ancora, a prostituirsi il giorno delle elezioni. Per supportare queste mie affermazioni do qualche dato: il rapporto Svimez del 2017 dice che, in quindici anni, 2 milioni di meridionali hanno lasciato per sempre il Meridione d'Italia; 1 milione di ragazze e di ragazzi al di sotto dei trentacinque anni ha lasciato per sempre il Meridione d'Italia. Nel 1948, nelle Regioni meridionali nascevano 515.000 bambini; nel 2018, poco più di 200.000: 300.000 nascite in meno al Sud. E questo perché siamo più poveri rispetto al 1948? No, perché nel 1948 era una festa anche mettere una fetta di carne sulle tavole al Sud. Il problema è che i giovani al Sud non sognano più un loro futuro al Sud, e senza sogni non si avrà mai la forza di lottare e di costruire qualcosa.

Napoli, meno 14 per cento; Palermo, meno 17 per cento; Reggio Calabria, meno 18 per cento; Messina e Taranto, meno 19 per cento: sono questi i dati emersi dalle previsioni demografiche a livello comunale realizzate dall'Istat per il ventennio 2022-2042 nell'ambito del programma di statistiche sperimentali. E tutto ciò avviene non solo per un crollo delle nascite, che purtroppo è un problema generale, ma soprattutto per un preoccupante fenomeno migratorio.

Non è un caso che nello stesso ventennio, fino al 2042, la differenza percentuale di popolazione per Milano, Brescia, Bologna, Bergamo, Bolzano, Verona, Padova non abbia un meno davanti, in tutte le città al Sud invece sì. In undici anni, tra il 2001 e il 2012, il calo degli investimenti industriali nazionali e stranieri al Sud è arrivato al 50 per cento, contro il 14 per cento delle altre Regioni d'Italia. Tra il 2008 e il 2012 la produzione industriale è diminuita del 22 per cento, contro il 12 per cento della media nazionale. Sono 142.000 i posti persi nell'industria al Sud. Sono numeri agghiaccianti che hanno mortificato il nostro Mezzogiorno. Le cause? Non certo l'autonomia, che non è ancora partita; autonomia voluta, tra l'altro, dal governatore De Luca, dal governatore Bonaccini e potrei continuare.

Abbiamo visto per decenni l'Italia meridionale governata a prevalenza dalla sinistra e questo ha significato la presenza di una burocrazia alimentata, nel corso dei decenni, dalla logica perversa del clientelismo. Anestetizzare ogni capacità di reazione con droghe di Stato - sì, droghe di Stato - fatte di contributi a pioggia, di assunzioni a tempo indeterminato in enti senza che vi fosse una reale esigenza, dell'uso distorto e dell'abuso del reddito di cittadinanza.

Tutto questo, in cambio di voti, ha generato l'insicurezza di chi avrebbe potuto investire e non l'ha fatto, la mancanza di infrastrutture, la scarsa qualità dei servizi, l'assenza di prospettive di Governo per questa realtà.

Noi, come Lega e come maggioranza, vogliamo che si cambi definitivamente passo. Il decreto Sud, insieme all'autonomia differenziata, è l'esatto contrario di quello che è stato fatto sinora: una maggiore responsabilizzazione della classe politica a favore dei cittadini del Sud e di tutto il Paese e valorizzazione delle cui risorse si attendeva da tempo e memoria il riscatto.

Così come il progetto del Ponte sullo Stretto, voluto e rilanciato dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, è la rappresentazione plastica del cambio di passo. Ci saranno 100.000 posti di lavoro tra Calabria e Sicilia. Tra investimenti già concretizzati e in previsione, nelle sole due Regioni che ho citato, ci saranno 75 miliardi complessivi per strade e ferrovie.

Grazie alla Lega e al ministro Salvini, per la Campania sono stati previsti anche 100 milioni per opere di ammodernamento delle ferrovie regionali. In Italia sono stati attivati 4.000 cantieri per migliorare la circolazione di auto e treni. Sappiamo che questi numeri creano l'orticaria all'opposizione, perché i numeri sono molto più forti di qualsiasi fake news. Ed è per questo che continuiamo e non ci stancheremo mai di ripeterli.

Venendo più specificamente al tema di oggi, l'istituzione della ZES per il Sud, da un lato, va esattamente nella direzione della semplificazione e razionalizzazione, riducendo le attuali otto zone economiche speciali del Meridione ad una sola, che si estende a tutte le Regioni del Sud e, dall'altro, è una misura che getta le basi per un reale ulteriore sviluppo economico e infrastrutturale di tutto il territorio.

Per il 2024, si prevede un credito d'imposta per la ZES a favore delle imprese che effettueranno l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni meridionali. I progetti inerenti alle attività economiche, produttive e all'interno delle ZES saranno soggetti a un'autorizzazione unica, purché relativi a settori individuati dal piano strategico di pubblica utilità. Lo scopo è quello di evitare che ci siano intoppi nel procedimento amministrativo. Troppe volte al Sud abbiamo visto rimandare indietro miliardi di euro e questa cosa grida vendetta da parte di tutti i cittadini meridionali; intoppi che vanno a mortificare l'iniziativa imprenditoriale.

Non possiamo dimenticare che l'impresa non è esclusivamente l'imprenditore che ne è il titolare, ma rappresenta un valore aggiunto, per i propri dipendenti e per tutto il contorno delle persone che vivono con loro. La ZES unica è una straordinaria intuizione, perché allarga la zona economica speciale al Sud del Paese, con il coinvolgimento di tutte le Regioni, mettendo al centro le Regioni e le amministrazioni regionali.

È tutto il contrario di quello che sostengono le opposizioni. Qualcuno ci accusa addirittura di aver partorito questo provvedimento perché pensiamo che il Sud non possa farcela: mera retorica speculativa. Questo Governo sta agendo nella direzione esattamente opposta. Le Regioni avranno una centralità straordinaria e quindi anche tutte le responsabilità. La ZES unica, inoltre, prevede anche dei risparmi di svariati milioni di euro rispetto alla somma delle otto ZES precedenti.

La vera sfida sarà attrarre nel Mezzogiorno investimenti nazionali ed esteri in grado di favorire l'ampliamento e l'integrazione del sistema produttivo meridionale nelle filiere strategiche europee, innescando un circolo virtuoso che potrà creare nuova occupazione qualificata.

In altre esperienze europee le zone economiche speciali hanno contribuito in modo decisivo nel favorire i processi di sviluppo. La sfida della ZES unica è duplice: da un lato, superare le inefficienze dimensionali e, dall'altro, costruire un modello che consenta di rendere concreti i potenziali benefici dello strumento. Il percorso delle otto ZES introdotte dal Governo Gentiloni è stato molto accidentato, per dire il meno. Non sappiamo esattamente quanti investimenti sono stati spinti dalle ZES, quante procedure sono state avviate, non si è saputo nulla o quasi.

Uno dei tanti problemi delle otto ZES era proprio quello di perimetrazione da una strada all'altra, da un Comune all'altro, potevi essere dentro o fuori dalla ZES, senza un reale collegamento con l'obiettivo di valorizzare le potenzialità portuali logistiche.

Qualcuno sostiene che c'è una contraddizione con l'autonomia differenziata, con questa scusa il decreto-legge per difendere la riforma della Lega. Quindi, aiutatemi a capire, abbiamo nuovi fan dell'autonomia differenziata o parlate solo a caso senza capire per cosa stiamo lavorando? La ZES unica rappresenta una importante opportunità di rilancio e sviluppo del Mezzogiorno, puntando a ridurre i divari di questi territori con il resto dell'Europa e anche all'interno dei confini nazionali.

All'inizio del mio intervento parlavo dei sogni dei ragazzi. Ora parlo dei sogni dei genitori. Siamo stanchi - e parlo da genitore di due ragazzi adolescenti - di dover vedere e di fare un sogno contro natura e, cioè, vedere i nostri figli il più lontano da noi solo per vederli felici e realizzati. I nostri figli devono avere la possibilità di scegliere di partire, non devono sentirsi obbligati a farlo. Trasparenza, autonomia, responsabilità, efficienza e buona amministrazione sono la colonna portante di queste iniziative che possono garantire crescita, semplificazione e sostegno alle imprese e nuovo slancio per tutti.

Il Mezzogiorno ha bisogno non di carità, ma di giustizia; chiede non aiuto, ma libertà. Stiamo dando al Sud la possibilità di distruggere ogni complesso di inferiorità che qualcuno prima di noi ha imposto. Stiamo dicendo che con la libera iniziativa, seguendo l'esempio dei figli migliori, tutto questo potrà essere più bello.

Per tutti questi motivi dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo. (Applausi).

NICITA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, sono stati ripresi diversi argomenti, in particolare dalle opposizioni, ai quali mi riferirò senza entrare nel dettaglio. C'è un punto di partenza metodologico che qui va richiamato anche alla luce degli interventi degli ultimi colleghi della maggioranza. Una maggioranza ha il diritto e l'ambizione di cambiare la storia, ma compie un gravissimo errore di presunzione quando pensa che la storia inizia dal giorno del suo Governo. (Applausi). L'idea di pensare che noi siamo in un luogo nel quale tutto quello che c'è stato prima, semplicemente perché non è detto che produca in alcuni casi, per una serie di ragioni, risultati, disegno delle politiche, sia per ciò stesso sbagliato e perciò stesso riformabile è un errore di presunzione. Diventa un errore politico - come avevo già detto in un'altra occasione al ministro Fitto - quando l'esigenza di una riforma non parte soltanto dalla valutazione dell'impatto di ciò che è stato fatto, ma non analizza le alternative possibili.

Lei ha portato diverse volte in Aula e in Parlamento l'analisi dell'efficacia delle politiche regionali ed è vero che sulle politiche di coesione noi abbiamo una difficoltà di spesa. Il tema però è che quella difficoltà di spesa va analizzata e affrontata sulle cause e quindi vanno individuate delle politiche che aiutino le Regioni, i soggetti decentralizzati, a migliorare la capacità di decisione di spesa. L'alternativa di dire che, se non li sapete spendere, ve li tolgo e li spendo altrove con un procedimento di accentramento, è una opzione possibile. Ma lei non ci ha dimostrato per quali ragioni o per quali calcoli di probabilità questo dovrebbe essere meglio rispetto all'alternativa di migliorare le attuali condizioni attraverso investimenti anche in capitale umano, in formazione e attraverso quelle nuove assunzioni che lei ha annunciato.

Il tema è questo: c'è un dibattito fra decentramento e accentramento, e mi fa piacere che sia presente in Aula il ministro Calderoli, perché secondo me - lo dico per il tramite della Presidente anche al ministro Calderoli - si è fatta un po' di confusione tra i banchi della maggioranza. Alcuni servizi essenziali, per i quali abbiamo bisogno di accentramento, sono oggetto di autonomia differenziata, mentre altri servizi, che invece avrebbero bisogno di un decentramento efficiente, subiscono il fenomeno opposto dell'accentramento.

Per quanto riguarda le ZES, noi avremmo bisogno di un concetto nuovo, cioè quello della ZES differenziata. In tal caso avremmo davvero bisogno di questo concetto (Applausi). Quando abbiamo introdotto delle zone economiche speciali, perché lo abbiamo fatto? Come ha ricordato oggi la senatrice Camusso, lo abbiamo fatto perché abbiamo ritenuto che all'interno del Sud vi fossero due questioni: diversità, e quindi tante realtà diverse, e divari. Allora, per tener conto della differenza delle diversità entro questa grande parola che si chiama Sud, abbiamo immaginato nel corso del tempo di individuare misure specifiche. Bisognava differenziare e creare incentivi per le parti più arretrate all'interno del Mezzogiorno. Nel momento in cui parliamo di ZES unica, di fatto stiamo dicendo a tutti i soggetti che vogliono investire, a maggior ragione quando poi mettiamo un tetto minimo di investimento di 200.000 euro, che sostanzialmente devono andare nelle zone del Sud che sono più redditizie. È inutile andare in quelle che sono in divario, perché non avrete vantaggi ulteriori, come invece accade oggi per le otto ZES.

A me potrebbe anche andar bene il concetto di ZES unica, se però si mantiene un concetto di ZES differenziata, e cioè se si immaginano delle super-ZES, se si aumentano e se in qualche modo si differenzia anche la governance. Invece quello che accade, purtroppo, dal punto di vista politico è un accentramento che ha come funzione quella di alimentare il coordinamento, ma indubbiamente anche quella di aumentare la discrezionalità.

Ora, dal punto di vista teorico la discrezionalità può anche comportare un incremento di efficienza. Il problema è che diventa un incremento di efficienza credibile politicamente quando tale discrezionalità è capace di definire ed assoggettare dei vincoli a sé stessa, quando è capace di autolimitarsi. Quando la discrezionalità diventa totale flessibilità, senza vincoli che ne limitino il comportamento, allora quella discrezionalità si chiama potere. E, quando quel potere è uno strumento di affermazione di politica strategica, diventa anche un elemento preoccupante, perché potenzialmente esposto a interessi che non sono legati - e non mi riferisco a lei, Ministro, ma a tutte le possibili riforme future - all'indirizzo politico del momento.

Ora, noi qui abbiamo un processo complessivo che cambia le politiche regionali nel senso che rende endogeno questo benedetto finanziamento europeo. Lo troviamo effettivamente da tutte le parti; è venuto fuori anche nelle discussioni in Commissione con il ministro Calderoli. Abbiamo scoperto che l'FSC è anche lo strumento attraverso il quale generare l'eventuale perequazione laddove si dovesse approvare l'autonomia differenziata. Adesso ritorna come possibile scambio di rifinanziamento del PNRR. Comunque c'è il rischio che questi fondi vengano definanziati se non si rispetta - come è stato detto prima - tutta una serie di condizioni. Allora mi pare che questo progetto si affidi semplicemente a un principio, che d'altra parte ho sentito dire negli interventi della maggioranza. Ci si dice: fidatevi di noi perché questa riforma funzionerà, perché è la nostra riforma e quindi deve funzionare per forza.

Allora effettivamente non è un caso che vi si chieda la fiducia, perché molti di questi provvedimenti si basano effettivamente sulla fiducia. Non abbiamo indicatori per valutarli, non abbiamo indicatori per capire quali possono essere gli impatti e quindi semplicemente dobbiamo aspettare di capire che cosa succede.

Rispetto, però, ad alcuni dati che, per esempio, sono stati citati dal senatore Damiani, e che parlano comunque di un Sud, che in effetti esiste, anche abbastanza dinamico al proprio interno, voglio citare i dati della Svimez, che dicono che un ragazzo della scuola primaria del Sud ha 200 ore in meno di scuola rispetto ad un ragazzo del Nord. Voglio citare il fatto che il 79 per cento degli studenti delle scuole primarie al Sud è senza mensa rispetto a quelli del Nord. Voglio citare il dato che il 60 per cento degli studenti al Sud rispetto a quelli del Nord è senza palestra. Anziché fare queste contrapposizioni, allora, cerchiamo di capire quali possono essere le politiche che superano i divari. In questo momento, stiamo facendo un percorso opposto: anziché basarci sul decentramento, stiamo accentrando dove non dovremmo farlo e stiamo cercando di decentrare dove invece è peggio farlo. (Applausi). Credo che nella furia del contrasto e del contratto politico fra Fratelli d'Italia e Lega, si rischi di andare d'accordo su due strade che realizzano un'Italia completamente diversa rispetto a quello che gli uni e gli altri pensate.

Dopodiché, non mi voglio lamentare per il Sud - come è stato detto - visto che si dice sempre che al Sud ci si lamenta, ma c'è una parte di questo decreto che mi ha fatto venire in mente una poesia di Salvatore Quasimodo, siciliano nato nella Provincia di Siracusa, per quanto poi quella Provincia si è ristretta, che si chiama «Lamento per il Sud». Mi è venuta in mente questa poesia perché Quasimodo parla, nel suo componimento, del suo essere migrante venendo dal Sud e vivendo ormai altrove. Forse questa è la ragione che vi ha in qualche modo suggerito di parlare di migranti in un decreto che parla del Sud; vi siete ricordati di questa poesia di Quasimodo, nella quale si associa il concetto del Sud al concetto della migrazione; solo che nella sua poesia si legge un verso particolare, che non si trova nel vostro disegno dei CPR: «Ma l'uomo grida dovunque la sorte d'una patria». Qualunque luogo ci ospiti deve essere la nostra patria, se siamo degli uomini. Il fatto che voi abbiate inserito in questo decreto sul Meridione, luogo di produzione di migranti nella storia, una norma che di fatto non fa altro che andare di nuovo contro la normativa europea, portando a diciotto mesi, attraverso i CPR, la forzatura del trattenimento di persone che hanno il diritto di non essere trattenute, la dice lunga sia su cosa pensate del Sud, sia su cosa pensate dei migranti. Quella poesia, però, finisce in un altro modo: «Oh, il Sud è stanco di trascinare morti [...] è stanco di solitudine, stanco di catene».

Ciò che più mi dispiace è che in questo accentramento della politica vedo riaffermarsi la solitudine del Sud. Ad oggi non ho sentito parlare di investimenti, RePowerEU per la Sicilia o per la Sardegna, con alcune eccezioni che riguardano i collegamenti energetici. Non ho sentito, al di là delle fantasie sul Ponte, parlare di nuovi investimenti che riguardano infrastrutture. Non ho sentito parlare di realizzazione di investimenti aggiuntivi, di una strategia di rilancio del Sud. Voi confondete la governance con la strategia, o perlomeno la governance cui pensate forse è la strategia a cui voi pensate, ma non è una strategia per il Paese.

Quasimodo concludeva la sua poesia «Lamento per il Sud» parlando di «un lamento d'amore senza amore». Ebbene, mi sembra che questo sia il modo in cui voi trattate il Sud e coloro che dal Sud provengono, ovvero, senza amore. (Applausi).

IANNONE (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (FdI). Signora Presidente, onorevoli colleghi, fin dall'insediamento del Governo Meloni è stato chiaro che ci sarebbe stato un cambio di paradigma. Debbo ringraziare il ministro Fitto per quello che ha realizzato in quest'anno, ma anche per la presenza e il rispetto istituzionale nei confronti del Parlamento, che è stato massimo in entrambe le Camere. Ricordo infatti a me stesso e a tutti i colleghi presenti nella scorsa legislatura, che in quest'Aula abbiamo votato il PNNR senza neanche conoscerlo, né in Commissione né in Aula, e vale sia per i parlamentari allora alla maggioranza, sia per quelli allora all'opposizione. (Applausi).

A mio avviso, il decreto-legge in esame concretizza una visione, esattamente quello che mancava non soltanto nella scorsa legislatura, ma nella politica per il Sud e nella politica industriale italiana, che da troppi anni è latitante. Sinceramente, ascoltando il dibattito odierno (ho cercato di farlo con la massima attenzione possibile) sembra che fino a un anno fa il Sud fosse un Eden e che il Governo con questo provvedimento finirà per distruggerlo. Io non torno al Sud nel fine settimana, ma a me non sembra di vivere o di aver mai vissuto questa realtà. (Applausi).

Forse qualcuno piove da Marte. Forse qualcuno vuole ignorare quello che è stato fatto e, ancor di più, quello che non è stato fatto per il Meridione d'Italia. Il Governo ha detto che la questione meridionale è nazionale e non lo ha detto semplicemente istituendo un Ministero al Sud, come hanno fatto anche altri Governi, ma non ce ne siamo accorti nella maniera più assoluta. Invece adesso, legittimamente, il Governo Meloni e il ministro Fitto mettono in campo una visione che dispiega la sua governance e io sono sicuro che i risultati saranno molto migliori di quelli che abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo del precedente Governo.

Si è parlato di ZES. Il ministro Fitto ci ha detto quante autorizzazioni uniche sono state rilasciate: sono pochissime e già questo la dice lunga sull'efficienza e sull'efficacia. Inoltre, considero assurdo criticare una visione che non discrimina nessuna area del Sud. (Applausi). Peraltro, essendo campano, ricordo che solo pochi giorni prima che il Governo varasse questo provvedimento, il governatore che ho la sfortuna di avere in Campania disse testualmente: se la Meloni volesse fare la vera rivoluzione per il Sud, dovrebbe rendere tutto il Sud zona economica speciale. (Applausi). De Luca ha scritto il libro «Nonostante il PD»; oggi, raccogliendo gli interventi del PD, dovremmo scrivere un libro intitolato «Nonostante De Luca». (Applausi).

A De Luca però capita di non essere d'accordo con nessuno e riesce a non essere d'accordo neanche con se stesso, perché, quando il Governo ha varato questo provvedimento, se ne è immediatamente uscito dicendo che è una cosa demenziale. È stato folgorato sulla strada che porta a Damasco, ma mi sembra che sia in buona compagnia, perché la confusione regna nel non rendersi conto di quale sia la vera condizione del Meridione. Non lo diciamo noi; lo dicono istituti indipendenti, che dicono, sempre nel caso della mia Regione, che la Campania è ultima in tutti gli indicatori sociali ed economici. La responsabilità di chi è? Dell'autonomia differenziata, che ancora non c'è? Del Governo Meloni, che non c'era? (Applausi). O di una classe dirigente che per anni ha somministrato soltanto il metadone di Stato del reddito di cittadinanza, accompagnato da quello del reddito di clientela di politici come De Luca? (Applausi).

Credo che la risposta sia semplice e credo che, se si guardasse con oggettività alla realtà, bisognerebbe dare almeno l'onere della prova e della dimostrazione ad un nuovo Governo, che non solo fa, ma che fa diversamente e cambia rotta rispetto alla storia più o meno recente. Il ministro Fitto è stato puntualissimo nel rispondere a quelle che voglio definire inesattezze. Purtroppo, poiché qualcuno pratica l'antico principio del ripeti una bugia e diventerà una verità, debbo per forza pensare che ci sia malafede in quello che viene affermato, perché non solo quello che viene detto non è scritto, ma quello che viene affermato è tutto da dimostrare. L'unica cosa che sappiamo benissimo finora è che il Sud non è un Eden. Allora chi ha governato si pigli il proprio fardello di responsabilità e non faccia in modo che gli alunni asini di ieri diventino i professori di oggi, se non si vuole diventare ridicoli a se stessi. (Applausi).

Ho sentito parlare di "selva oscura" e di "vittorie di Pirro", delle quali il Sud sta morendo. Ho addirittura ascoltato che a noi è stata lasciata una Ferrari; a me sembra che ci sia stata lasciata una macchina a rotelle, nel migliore dei casi, ma quella per i bambini. I vostri governatori sui territori pensano a scrivere libri e a parlare di terzo mandato, avendo la facoltà di legge per farlo, anziché governare. Abbiamo persone come De Luca, che sono come preti che, anziché leggere il Vangelo in chiesa, spiegano ai fedeli le procedure per diventare cardinale. (Applausi).

Allora chiedo a voi: il male del Sud è il decreto Sud che fanno il Governo Meloni e il ministro Fitto, l'accentramento e il decentramento o quello che è stato fatto e non è stato fatto in questi anni da chi ha governato tutto? Com'è possibile che si critichi una strategia per le aree interne che estende la possibilità di intervento a tutti i Comuni che fanno parte delle aree interne? A chi dice che abbiamo un'Italia a due velocità, io rispondo che magari avessimo un'Italia a due velocità.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 16,03)

PRESIDENTE. Si avvii a concludere.

IANNONE (FdI). Concludo, Presidente. Abbiamo un un'Italia a tantissime velocità, perché all'interno degli stessi territori, delle stesse Regioni e delle stesse Province, la vita dei cittadini è diversa a seconda che si viva sulla costa o nell'entroterra. Noi pensiamo che non esistano e non possano esistere cittadini di serie A e di serie B, perché ovunque c'è un italiano, quell'italiano paga le tasse esattamente come le paga l'italiano che vive nei grandi centri. Per questo c'è una norma che riguarda anche Lampedusa...

PRESIDENTE. Però, deve proprio concludere, le ho già dato un minuto in più.

IANNONE (FdI). Sto concludendo: dicevo che c'è una norma che riguarda anche Lampedusa e Linosa, la frontiera dell'Europa, quell'Europa a trazione socialista che sfratteremo e che ha lasciato sola l'Italia, ma il Governo italiano e il Governo Meloni non lasciano sola Lampedusa. (Applausi).

Sul 34° anniversario dalla caduta del Muro di Berlino

PRESIDENTE. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). Prima di passare al voto dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, volevo ricordare all'Assemblea che oggi vi è una ricorrenza che, a mio avviso, merita di essere segnalata. È quella del 9 novembre del 1989, trentaquattro anni fa, quando l'Europa ha riconquistato interamente con la caduta del Muro di Berlino la libertà, la democrazia e la lontananza dalle dittature che si completava dopo la Seconda guerra mondiale in quella data. È una data che oggi dobbiamo e possiamo ricordare come foriera dell'abbattimento di tutti i muri, che ancora dividono popoli e Paesi, lasciano spazio a guerre e dittature e a morti innocenti e che ci fanno dimenticare gli orrori che fino a quella data ancora segnavano cicatrici sulla pelle dell'Europa.

Nel ricordo dei tanti, non solo giovani, ma anche donne e anziani, che morirono nel tentativo di superare quel muro e di venire nella parte dell'Europa che si aspettavano foriera di libertà e di possibilità di una vita migliore, nel ricordo di quelle vittime, vi prego di osservare un minuto di silenzio. (L'Assemblea osserva un minuto di silenzio). (Applausi).

Sui lavori del Senato

ROMEO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo per chiedere a nome della maggioranza, rispetto alla programmazione, alla fine del voto di fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto-legge Sud, di rinviare gli altri punti all'ordine del giorno alla settimana prossima, in quanto il disegno di legge sulla concorrenza è tuttora privo del parere della 5a Commissione e il decreto milleproroghe non ha ancora concluso il suo iter in Commissione. Quindi, seguendo un ragionamento che più volte è stato fatto in quest'Aula, li affronteremo quando le Commissioni di merito e la 5a Commissione avranno espresso il parere su entrambi i provvedimenti.

PRESIDENTE. Vi anticipo che o c'è unanimità su questa proposta oppure sarà posta in votazione.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, mi stupisce un po' la proposta del collega Romeo, posto che lei, Presidente, poco prima dell'inizio della discussione generale sulla fiducia, aveva detto che ci saremmo sentiti informalmente come Capigruppo e che era quella la sede in cui parlare.

PRESIDENTE. Lo so, ma è arrivata una richiesta di intervento e non ho potuto fare a meno di dare la parola.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, credo che sia surreale che il Governo chieda di inserire all'ordine del giorno, prima della legge di bilancio, il decreto-legge annuale sulla concorrenza e poi faccia ostruzionismo a se stesso non facendo arrivare il parere della Commissione bilancio. (Applausi). Ritengo quindi che si debba gestire la prosecuzione dei lavori di oggi e della prossima settimana attraverso una Conferenza dei Capigruppo, che chiedo venga convocata immediatamente. (Applausi).

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, siamo abbastanza stupiti delle richieste del presidente Romeo, perché, come sa, eravamo intervenuti prima e avevamo chiesto al Presidente della Commissione bilancio, attraverso i componenti del Gruppo in quella sede, di esprimere i pareri sul decreto-legge sulla concorrenza. Mi risulta che quei pareri fossero già stati dati in Commissione e che per l'Assemblea - lo dico per conoscenza di tutti - il numero di emendamenti sia minore di quelli già andati in Commissione e che non ce ne siano di nuovi. Ripeto che i pareri erano già stati espressi in Commissione. Certo, quando si vota il mandato al relatore, poi vanno ridati i pareri, ma abbiamo la netta sensazione che il Governo abbia deciso di fare ostruzionismo a se stesso. Possiamo chiederlo a numerosi e autorevoli esponenti di Governo qui presenti. (Brusio. Richiami del Presidente).

Noi siamo disposti ad aspettare, signor Presidente. Abbiamo in calendario sia il provvedimento sulla concorrenza, sia il proroga termini. Come sa il vice presidente della Commissione finanze Melchiorre, siamo pronti a fare notte qui e a lavorare anche domani per completare il calendario. Ci ritroviamo però, signor Presidente, la maggioranza che fa ostruzionismo a se stessa e il Governo che prende tempo (capiamo anche perché lo fa: Lega e Fratelli d'Italia non son d'accordo su nulla, altrimenti, il presidente Romeo non avrebbe preso la parola).

Capisco che c'è anche in parte la sindrome da trolley. Se volete, vi veniamo incontro. Siamo qui per lavorare oggi, domani e sabato, ma state scappando, perché non avete il coraggio di assumervi le responsabilità su due provvedimenti. (Commenti).

PRESIDENTE. Calma, colleghi. Si rivolga a me, senatore Boccia.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, la maggioranza, quando deve occuparsi dello scambio tra la Lega - e ne sa qualcosa il ministro Calderoli - e Fratelli d'Italia del provvedimento sull'autonomia e quello sulle riforme, è sempre presente. Quando invece dobbiamo dare una risposta sulla casa, sugli affitti, sul caro-carburante, sul caro-vita o sui salari, la maggioranza si volatilizza.

Noi siamo qui e aspettiamo i pareri. Signor presidente La Russa, non abbiamo nessuna fretta. Siamo qui e aspettiamo i pareri. Possiamo votare sia il disegno di legge concorrenza sia quello sulla proroga dei termini. (Applausi).

RONZULLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Se prendete la parola qui, colleghi, poi non facciamo la Capigruppo, ma è giusto così.

Ne ha la facoltà.

RONZULLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, se non vuole fare la Capigruppo, noi siamo assolutamente a favore per non farla. Mi associo, come Gruppo Forza Italia, alla proposta del senatore Romeo.

Voglio essere molto breve. A pensar male si fa peccato, ma di solito ci si azzecca sempre. Probabilmente, senatore Boccia, il motivo non è quello di andare avanti a lavorare, perché tutta questa voglia di lavorare da parte dell'opposizione non l'abbiamo mai vista. (Applausi. Proteste).

PRESIDENTE. Allora, non si può parlare di sindrome del trolley e poi protestare per la risposta. Censuratevi tutti su questo tema.

RONZULLI (FI-BP-PPE). La ringrazio, signor Presidente, ma la reazione rivela un nervo scoperto. Vado avanti, però, perché a pensar male si fa peccato, ma ci si azzecca sempre. Probabilmente, la settimana scorsa non avete voluto lavorare e questa settimana, invece, volete lavorare per due motivazioni: la prima è che sabato avete un convegno, quindi dovete necessariamente restare qua. Usate la scusa del Senato, perché dovete evidentemente restare. (Proteste).

PRESIDENTE. Si rivolga a me, senatrice Ronzulli, ed esprima concetti.

RONZULLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, lo faccio per suo tramite: l'altro motivo per cui evidentemente le opposizioni vogliono andare avanti con i lavori dell'Aula è che non vogliono far fare le audizioni alla Commissione bilancio, essendo in sessione di bilancio. Ed è questa la grande vergogna!

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, mi rivolgo a lei per dire che non accetto lezioni da chi è intervenuto adesso, perché io sono qui sempre a lavorare, lei no, è chiaro, senatrice Ronzulli? Lei no e deve guardare la mia produttività.

PRESIDENTE. Senatore Magni, come ho detto anche agli altri colleghi intervenuti, anche lei si rivolga a me, per favore.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, ripeto che non accetto lezioni. Dopodiché, è prevista la convocazione della Conferenza dei Capigruppo. Allora, faccia la Conferenza dei Capigruppo e decida come continuare. Comunque, noi siamo qui per lavorare, discutere e trovare soluzioni.

Siete voi ad avere dei problemi, perché questo è il dato. Io, infatti, sono in Commissione bilancio e lo so che non ci sono tutti i pareri, come non ci sono in Commissione finanze. Quindi, è ovvio che non si può decidere di questioni che in Commissione non sono ancora state discusse fino in fondo, ma ciò accade perché il Governo non ha espresso i pareri. Questo è il dato fondamentale. Pertanto, la Capogruppo di Forza Italia queste opinioni se le tiene per lei, perché i "lazzaroni" stanno da un'altra parte! È chiaro?

PRESIDENTE. Colleghi, poiché non vi sono altri rappresentanti dei Gruppi che hanno chiesto di intervenire, rispetto alla richiesta del senatore Patuanelli, stavo per proporre di convocare velocemente una Conferenza dei Capigruppo. Mi sembra però che si siano già espresse in maniera chiara sia l'area dell'opposizione sia l'area della maggioranza.

Il punto in questione è una proposta di modifica del calendario. A fronte di questa proposta, una volta capito l'orientamento, che, visto il clima, non mi pare portare all'unanimità, è inutile che io convochi una Conferenza dei Capigruppo.

Come prescrive il Regolamento, se il senatore Romeo insiste e pone esattamente il quesito sulla proposta di modifica del calendario, lo pongo in votazione.

Ha dunque facoltà di intervenire il senatore Romeo.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, al di là delle polemiche, l'Assemblea è convocata stasera fino alle ore 20. Dobbiamo votare la fiducia su questo decreto e ripeto che sul disegno di legge sulla concorrenza non c'è ancora il parere della 5ª Commissione.

Pertanto, insisto nella richiesta di votazione sulla proposta di modifica del calendario, spostando alla settimana prossima l'esame del disegno di legge sulla concorrenza e sul decreto-legge di proroga dei termini.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Romeo.

È approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata. (Applausi).

È la prima volta che vedo un applauso su un voto di rinvio dell'ordine del giorno. Ve lo devo dire, io non ho peli sulla lingua su queste cose.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 927
e della questione di fiducia (ore 16,11)

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 927, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Ho una lista un po' troppo lunga di senatori che hanno chiesto di votare per primi. Per adesso la limito a Ministri e Sottosegretari, esaminando man mano le altre richieste.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Murelli).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Murelli.

Prima di votare vorrei fare gli auguri al senatore Irto per la nascita del figlio Giovanni Maria.

(Il senatore Segretario Stefani fa l'appello).

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente CASTELLONE - ore 16,21 -).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 927, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti

168

Senatori votanti

167

Maggioranza

84

Favorevoli

102

Contrari

64

Astenuti

1

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 124.

Saluto al Comitato Giovani di Mezzocorona

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea il Comitato Giovani di Mezzocorona, in provincia di Trento, che sta assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 14 novembre 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 14 novembre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 16,40).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori (622)

ARTICOLI DA 1 A 6 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica della scomparsa di Emanuela Orlandi e quella della scomparsa di Mirella Gregori;

b) verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti la scomparsa di Emanuela Orlandi e quella di Mirella Gregori;

c) esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti necessaria all'accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse agli eventi, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate ad ottenere documenti o altri elementi di prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione della vicenda;

d) verificare, mediante l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il sistema giudiziario nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

3. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alle Camere una relazione sulle risultanze dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

Approvato

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati.

2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza di non avere ricoperto o di non ricoprire ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

Approvato

(Audizioni a testimonianza)

1. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto d'ufficio, professionale o bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 4.

Approvato

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di ottenere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

6. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità della presente legge.

7. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

9. Ove occorra chiedere lo svolgimento di accertamenti o l'acquisizione di documenti fuori del territorio dello Stato, si applicano le pertinenti disposizioni del capo II del titolo III del libro XI del codice di procedura penale e dei trattati internazionali.

Art. 5.

Approvato

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 8.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

Approvato

(Organizzazione dei lavori)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi (501)

ARTICOLI DA 1 A 8

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi, scomparsa a Roma il 22 giugno 1983, di seguito denominata « Commissione ».

2. Il compito della Commissione è di verificare, attraverso l'esame degli atti investigativi e giudiziari e l'acquisizione di documenti e testimonianze, gli ostacoli che sono stati opposti all'attività di indagine e all'accertamento della verità e della responsabilità dei fatti.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla costituzione, presentando alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nella prima votazione nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è eletto chi ha riportato la maggioranza, anche relativa, dei voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

3. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 2.

Art. 3.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, nelle materie attinenti all'oggetto dell'inchiesta, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

2. La Commissione, a maggioranza assoluta dei membri, stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati. Devono comunque essere coperti da segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta, oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti coperti da segreto o di cui la Commissione abbia deliberato il divieto di divulgazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa dopo l'elezione dell'ufficio di presidenza e prima dell'inizio dell'attività di inchiesta.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. La Commissione può dotarsi di ulteriori specifiche collaborazioni, deliberate dall'ufficio di presidenza, nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7.

(Spese di funzionamento)

1. Le spese di funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di euro 200.000 e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 622.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi (825)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta mesi ».

EMENDAMENTO

1.1

De Rosa, Marton, Ettore Antonio Licheri

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

          1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024».»

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di stato, sentito, per le sole materie di sua competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in particolare quelli attuativi dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

EMENDAMENTO

2.1

De Rosa, Marton, Ettore Antonio Licheri

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le seguenti: «diciotto mesi».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni in materia di termini legislativi)

1. All'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « sedici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;

b) al comma 7, le parole: « e del Ministro della transizione ecologica » sono sostituite dalle seguenti: « , del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione (927)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Alla rubrica del capo I, le parole: « in materia coesione » sono sostituite dalle seguenti: « in materia di coesione ».

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 178:

alla lettera a), dopo le parole: « con le politiche settoriali » sono inserite le seguenti : « , con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 » e le parole: « Piano nazionale per la ripresa e la resilienza » sono sostituite dalle seguenti: « Piano nazionale di ripresa e resilienza »;

alla lettera c):

all'alinea, le parole: « numero 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) » e le parole: « e tenuto conto » sono sostituite dalle seguenti: « dato atto »;

al numero 1), le parole: « Consiglio di ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Consiglio dei ministri »;

al numero 4), le parole: « articolato per annualità » sono sostituite dalle seguenti: « , articolato per annualità, » e le parole: « numero 2 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2) »;

al numero 6), le parole: « di assegnazione; a detti » sono sostituite dalle seguenti: « di assegnazione, a detti »;

alla lettera d):

all'alinea, le parole: « numero 2 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 2) », le parole: « e tenuto conto » sono sostituite dalle seguenti: « dato atto » e la parola: « nazionale » è sostituita dalle seguenti: « nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 » ;

al numero 1), le parole: « Consiglio di ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Consiglio dei ministri »;

al numero 3), le parole: « nel territorio regionale di Città metropolitana » sono sostituite dalle seguenti: « di città metropolitane nel territorio regionale » e le parole: « ai sensi dell'articolo 53 » sono sostituite dalle seguenti: « ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 »;

al numero 5), le parole: « della citata legge n. 178 del 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « della presente legge »;

al comma 3, la parola: « profilli » è sostituita dalla seguente: « profili », le parole: « delibera CIPESS », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « delibera del CIPESS » e dopo le parole: « è sottoposta » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5, la parola: « sostitute » è sostituita dalla seguente: « sostituite » e le parole: « del 2020" » sono sostituite dalle seguenti: « del 2020," ».

All'articolo 2:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « delibera CIPESS » sono sostituite dalle seguenti: « delibera del CIPESS »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « Entro il primo semestre di ciascun anno finanziario » sono sostituite dalle seguenti: « Entro ciascun anno finanziario », dopo le parole: « di cassa » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », dopo le parole: « viene erogata » sono inserite le seguenti: « , anche in più soluzioni, » e dopo le parole: « di cui all'articolo 4 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, » sono inserite le seguenti: « sulla base delle spese sostenute dai beneficiari, » e, al secondo periodo, dopo le parole: « spese sostenute » sono inserite le seguenti: « dai beneficiari »;

al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , alinea, primo periodo »;

al comma 5, primo periodo, la parola: « indicate » è sostituita dalla seguente: « indicati »;

al comma 6, le parole: « risultanti del Sistema » sono sostituite dalle seguenti: « risultanti dal Sistema »;

al comma 7, al secondo periodo, le parole: « alle quali » sono sostituite dalle seguenti: « ai quali » e, al terzo periodo, la parola: « inserite » è sostituita dalla seguente: « inseriti ».

All'articolo 3:

al comma 1 e alla rubrica, le parole: « Fondo sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo per lo sviluppo e la coesione ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « decreto - legge » sono sostituite dalla seguente: « decreto-legge » e le parole: « i relativi » sono sostituite dalle seguenti: « il relativo »;

al comma 3, le parole: « , del monitoraggio » sono sostituite dalle seguenti: « nonché del monitoraggio »;

al comma 4, la parola: « Fermo » è sostituita dalle seguenti: « Fermo restando » e le parole: « dei dati, è » sono sostituite dalle seguenti: « dei dati è ».

All'articolo 5:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « di cui all'articolo 4 » sono sostituite dalle seguenti: « del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ».

All'articolo 6:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « , è aggiunto, in fine, il seguente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », la parola: « esclusivamente » è soppressa, dopo le parole: « di valore unitario non inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al » e dopo le parole: « di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del » sono inserite le seguenti: « citato codice di cui al »;

alla lettera b), capoverso 6, dopo le parole: « del cronoprogramma » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In relazione agli interventi di incremento dell'efficienza energetica eseguiti nell'ambito delle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell'ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell'ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli incentivi riconosciuti sulla base dei predetti strumenti possono essere cumulati con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura. In tali casi il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento ».

All'articolo 7:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « e il PNRR, e composto » sono sostituite dalle seguenti: « e il PNRR e composto », dopo le parole: « dal Ministro delle imprese e del made in Italy, » sono inserite le seguenti: « dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, » e dopo le parole: « dal Ministro per lo sport e i giovani, » sono inserite le seguenti: « dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici »;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché i presidenti delle regioni e delle province autonome »;

al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con tali risorse, con l'indicazione dei cronoprogrammi e dei soggetti attuatori nonché, nel caso di interventi, del codice unico di progetto, il cui monitoraggio è effettuato attraverso i sistemi informativi di cui alla lettera d) »;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: « , di seguito PSNAI » sono sostituite dalla seguente: « (PSNAI) »;

al secondo periodo, dopo le parole: « della mobilità » sono inserite le seguenti: « , ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilità, »;

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ferme restando le assegnazioni già disposte e le regole di gestione dei fondi europei per la politica di coesione »;

al comma 4, la parola: « livelli » è sostituita dalla seguente: « soggetti »;

al comma 5, le parole: « i monitoraggi » sono sostituite dalle seguenti: « i dati risultanti dai monitoraggi »;

al comma 6, le parole: « le funzioni » sono sostituite dalle seguenti: « lo svolgimento delle funzioni ».

All'articolo 8:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: « cittadini » è sostituita dalla seguente: « stranieri », le parole: « alle manutenzione » sono sostituite dalle seguenti: « alla manutenzione » e le parole: « reflue, di deposito di carburante, alla » sono sostituite dalle seguenti: « reflue e di deposito di carburante e alla »;

al terzo periodo, dopo le parole: « ai periodi precedenti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », la parola: « assegnate » è sostituita dalle seguenti: « e sono assegnate » e le parole: « complessivo di euro » sono sostituite dalle seguenti: « complessivo di »;

al quarto periodo, dopo le parole: « dell'articolo 63 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al » e dopo le parole: « del CIPESS » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « valutazioni di incidenza » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 6, lettera a), dopo le parole: « comma 8, del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al » e le parole: « la soglia massima » sono sostituite dalle seguenti: « il limite massimo di spesa »;

al comma 7, primo periodo, le parole: « che costituiscono la rete » sono sostituite dalle seguenti: « compresi nella rete ».

Nel capo II, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

« Art. 8-bis. - (Strutture strategiche per l'area centro-meridionale della Sicilia) - 1. Al fine di promuovere un adeguato sviluppo economico, sociale e turistico dell'area centro-meridionale della Sicilia comprendente la provincia di Agrigento, la medesima provincia di Agrigento, d'intesa con la Regione siciliana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi necessari alla realizzazione dell'aeroporto di Agrigento, corredato dell'analisi costi-benefìci ai fini di una preliminare verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell'opera e delle infrastrutture ad essa collegate. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Alla rubrica del capo III, la parola: « SUD » è sostituita dalle seguenti: « per il Mezzogiorno ».

All'articolo 10:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, » sono inserite le seguenti: « dal Ministro per lo sport e i giovani, », dopo le parole: « dal Ministro delle imprese e del made in Italy, » sono inserite le seguenti: « dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, », dopo le parole: « all'ordine del giorno » sono inserite le seguenti: « di ciascuna riunione » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia o da un suo delegato e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato »;

al terzo periodo, le parole: « nuovi e maggiori oneri » sono sostituite dalle seguenti: « nuovi o maggiori oneri »;

al quarto periodo, le parole: « Alla prima riunione » sono sostituite dalle seguenti: « Nella prima riunione »;

al comma 3:

dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di verificare l'andamento delle attività, l'efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della ZES unica »;

alla lettera e), la parola: « centrali » è soppressa;

al comma 4, al quinto periodo, le parole: « primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « secondo periodo » e, al sesto periodo, dopo le parole: « può essere composto » è inserita la seguente: « anche »;

al comma 5, primo periodo, la parola: « definiti » è sostituita dalla seguente: « definite »;

al comma 8, al primo periodo, le parole: « del 2017, cessano » sono sostituite dalle seguenti: « del 2017 cessano » e, al secondo periodo, le parole: « sul sito istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito internet istituzionale »;

al comma 9, dopo le parole: « comma 6-bis » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « dei ministri, una » sono sostituite dalle seguenti: « dei ministri una »;

al comma 11, le parole: « quantificati in » sono sostituite dalle seguenti: « pari a », dopo le parole: « al 2034 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », dopo le parole: « mediante utilizzo » sono inserite le seguenti: « di quota parte » e la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: « in coerenza con il PNRR » sono inserite le seguenti: « e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonché nel rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale », dopo le parole: « gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica » sono inserite le seguenti: « , ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità, nelle regioni Sicilia e Sardegna »;

al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla predisposizione del Piano partecipano, altresì, tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di tali zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta.

3-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

All'articolo 12:

al comma 2, le parole: « l'accessibilità » sono sostituite dalle seguenti: « l'accesso ».

All'articolo 13:

al comma 1, dopo le parole: « dall'articolo 14 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto » e dopo le parole: « (SUAP), di cui al » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e » sono soppresse;

alla lettera b), dopo le parole: « intervento edilizio » è inserita la seguente: « produttivo »;

al comma 3:

al secondo periodo, dopo le parole: « dell'articolo 43-bis del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al »;

il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attività localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017; per le attività localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES unica, ai SUAP territorialmente competenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmettono immediatamente, secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni definite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del presente decreto ».

All'articolo 14:

al comma 1:

al primo periodo, la parola: « , nonché » è sostituita dalla seguente: « e », dopo le parole: « del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonché quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio, », dopo le parole: « di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e dopo le parole: « non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività » sono inserite le seguenti: « di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo »;

al secondo periodo, dopo le parole: « abilitativi e autorizzatori » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « al trasferimento, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « al trasferimento nonché »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, purché relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11 »;

al comma 4:

il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ciascuna regione interessata può presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa una o più proposte di protocollo o di convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali »;

al secondo periodo, la parola: « semplificazioni » è sostituita dalla seguente: « semplificazione »;

al terzo periodo, le parole: « dell'accordo o protocollo » sono sostituite dalle seguenti: « del protocollo o della convenzione »;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza ».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « Le imprese » sono sostituite dalla seguente: « Coloro », le parole: « presentano, allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, l'istanza » sono sostituite dalle seguenti: « presentano la relativa istanza allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, » e dopo le parole: « e assensi » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4:

all'alinea, dopo le parole: « tre giorni » è inserita la seguente: « lavorativi »;

alla lettera a), le parole: « e in caso di » sono sostituite dalle seguenti: « ; per le »;

alla lettera b), le parole: « il soggetto attuatore » sono sostituite dalle seguenti: « l'amministrazione procedente »;

alla lettera c), le parole: « 14-quinquies, della legge » sono sostituite dalle seguenti: « 14-quinquies della legge »;

alla lettera d), dopo le parole: « di progettazione » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 5, secondo periodo, le parole: « costituisce, variante » sono sostituite dalle seguenti: « essa costituisce variante »;

al comma 6, primo periodo, la parola: « trova » è sostituita dalla seguente: « trovi »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano altresì ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o privati, di competenza delle Autorità di sistema portuale. Nel caso di progetti di iniziativa privata, la Struttura di missione ZES trasmette, entro il termine di cui al comma 4, alinea, tramite il S.U.D. ZES, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente, che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi e a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Nel caso di progetti di iniziativa pubblica, l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, acquisisce direttamente l'eventuale istanza e la documentazione necessaria, comprendente i codici unici di progetto da sottoporre a monitoraggio mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e provvede a convocare la conferenza di servizi, informando la Struttura di missione ZES tramite il S.U.D. ZES, nonché a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità di sistema portuale partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia fatto constare il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quinto periodo del presente comma, si applicano le disposizioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo »;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 14 non si applicano alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica ».

All'articolo 16:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « gli aiuti sono concessi » sono sostituite dalle seguenti: « il credito d'imposta è riconosciuto »;

al comma 2, secondo periodo, il segno: « % » è sostituito dalle seguenti parole: « per cento »;

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: « dei trasporti » sono inserite le seguenti: « , esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, » e le parole: « nonché ai settori » sono sostituite dalle seguenti: « nonché nei settori »;

al secondo periodo, le parole: « punto 18 » sono sostituite dalle seguenti: « , punto 18, »;

al comma 6, terzo periodo, la parola: « definite » è sostituita dalla seguente: « definiti »;

alla rubrica, dopo le parole: « Credito d'imposta » sono inserite le seguenti: « per investimenti nella ».

All'articolo 17:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « sul sito istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito internet istituzionale » e, al secondo periodo, le parole: « e documenti » sono sostituite dalle seguenti: « e dei documenti »;

al comma 2, le parole: « SACE S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « la società SACE S.p.A. », la parola: « standard » è sostituita dalla seguente: « criteri » e dopo la parola: « fermi » è inserita la seguente: « restando »;

al comma 3, le parole: « SACE S.p.A. dà » sono sostituite dalle seguenti: « La società SACE S.pA. dà » e le parole: « da SACE » sono sostituite dalle seguenti: « dalla medesima SACE, »;

al comma 4, la parola: « rinvenienti » è sostituita dalla seguente: « rivenienti » e le parole: « decreto - legge n. 76 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge n. 76 »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR in materia di collegamenti ad alta velocità con l'Europa, all'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "comprese tra i siti di interesse nazionale 'ex SLOI ed ex Carbochimica' e" sono soppresse;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate, oltre che per gli interventi di cui al primo periodo, anche per un intervento di progettazione di natura specialistica e per le relative attività connesse, concernente le predette aree, finalizzato a individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico e operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree, previsto nei documenti di programmazione della provincia autonoma di Trento, unitamente alle necessarie forme di finanziamento. Agli eventuali oneri eccedenti l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo provvede la provincia autonoma di Trento con le risorse stanziate nel proprio bilancio" »;

al comma 6, dopo le parole: « dell'Allegato V.3 al » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al ».

All'articolo 18:

al comma 1:

alla lettera a), la parola: « 30.000 » è sostituita dalle seguenti: « euro 30.000 » e la parola: « 50.000 » è sostituita dalle seguenti: « euro 50.000 »;

alla lettera b), dopo le parole: « coesione territoriale » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e la parola: « anteriore » è sostituita dalla seguente: « antecedente ».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: « dall'anno2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2024 », le parole: « dei comuni, appartenenti » sono sostituite dalle seguenti: « dei comuni appartenenti » e dopo le parole: « a tempo indeterminato » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « sul proprio sito istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet istituzionale »;

al comma 3, alinea, dopo le parole: « tramite la manifestazione di interesse » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 2, »;

al comma 4:

al secondo periodo, dopo le parole: « comma 2, del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « del Consiglio dei ministri » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », la parola: « destinato » è sostituita dalla seguente: « destinate » e le parole: « afferenti le » sono sostituite dalle seguenti: « afferenti alle »;

al comma 6:

al secondo periodo, le parole: « da Formez PA » sono sostituite dalle seguenti: « dall'associazione Formez PA »;

al terzo periodo, la parola: « diposizione » è sostituita dalla seguente: « disposizione »;

al sesto periodo, le parole: « con Formez PA » sono sostituite dalle seguenti: « con l'associazione Formez PA »;

al comma 8, alinea, le parole: « per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « annui a decorrere dall'anno 2025 »;

al comma 9, le parole: « rispettivamente di cui al comma 8, lettere c), d), e) ed f) » sono sostituite dalle seguenti: « di cui rispettivamente alle lettere c), d), e) e f) del comma 8 »;

dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali, di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, comprese nell'obiettivo europeo "Convergenza", e di migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive fino a duecentosessantasei unità di personale, di cui settantaquattro da inquadrare nel profilo professionale degli assistenti, venticinque da inquadrare nel profilo professionale degli operatori e centosessantasette da inquadrare nel profilo professionale dei funzionari, per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale, con orario di diciotto ore settimanali, per la durata di diciotto mesi. Alle procedure selettive di cui al primo periodo sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro attivati presso il Ministero della cultura e il Ministero della giustizia. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente comma si provvede nell'ambito della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al presente comma possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'associazione Formez PA. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche ».

All'articolo 20:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « All'articolo 14 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al »;

alla rubrica, dopo le parole: « all'articolo 14 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al ».

All'articolo 21:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « decreto legislativo 15 marzo 2010, n 66 » sono sostituite dalle seguenti: « codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 »;

alla lettera a):

dopo le parole: « al comma 1 » è inserita la seguente: « , alinea » e le parole: « "e sicurezza" » sono sostituite dalle seguenti: « "e alla sicurezza" »;

al capoverso s-bis), le parole: « decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, »;

alla lettera b):

all'alinea, la parola: « 1-bis) » è sostituita dalla seguente: « 1-bis »;

al capoverso, la parola: « 1-ter) » è sostituita dalla seguente: « 1-ter. » e dopo le parole: « all'articolo 140 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) alla rubrica, dopo la parola: "difesa" sono inserite le seguenti: "e alla sicurezza" »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, » e le parole: « di seguito piano » sono sostituite dalle seguenti: « di seguito denominato "piano" »;

al secondo periodo, dopo le parole: « risorse umane » è inserita la seguente: « , strumentali »;

al comma 3, le parole: « di Difesa Servizi S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Difesa Servizi S.p.A. » e le parole: « e sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « e alla sicurezza »;

al comma 4, dopo le parole: « del piano » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 6, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « euro per l'anno 2023 »;

al comma 7, le parole: « relativi al » sono sostituite dalle seguenti: « derivanti dal » e le parole: « per l'anno 2023 e » sono sostituite dalle seguenti: « euro per l'anno 2023 e a ».

All'articolo 22:

al comma 1, lettera b):

al numero 1) è premesso il seguente:

« 01) all'alinea, le parole: "nella ZES" sono sostituite dalle seguenti: "nella ZES unica" »;

il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) al comma 1, le lettere a-bis), a-quater), a-quinquies) e a-sexies) sono abrogate »;

il numero 3) è soppresso;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: « , comunque, » è soppressa;

al secondo periodo, dopo le parole: « al comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 3, lettera c), le parole: « Ionica - Interregionale » sono sostituite dalle seguenti: « Ionica Interregionale »;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: « n. 91 del 2017 e del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al »;

al secondo periodo, dopo le parole: « n. 91 del 2017 e del » sono inserite le seguenti: « citato regolamento di cui al ».

ARTICOLI DA 1 A 23 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE NAZIONALI ED EUROPEE IN MATERIA DI COESIONE

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di programmazione ed utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di assicurare un più efficace coordinamento tra le risorse europee e nazionali per la coesione, le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, e le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, l'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d). La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con le politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie dei fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027 e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo princìpi di complementarità e di addizionalità;

b) con una o più delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto delle percentuali previste dal primo periodo dell'alinea del presente comma e tenuto conto delle assegnazioni già disposte:

1) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entità delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali;

2) le risorse del Fondo eventualmente destinate alle regioni e alle province autonome, con l'indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse;

c) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 1), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene:

1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente al Ministero interessato, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale, nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;

3) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;

4) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione, articolato per annualità, definito in considerazione dei cronoprogrammi finanziari di cui al numero 2);

5) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'accordo, nonché di monitoraggio dello stesso;

6) l'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione;

d) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma definiscono d'intesa un accordo, denominato « Accordo per la coesione », con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. Sullo schema di Accordo per la coesione è sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene con il coinvolgimento e il ruolo proattivo delle Amministrazioni centrali interessate, con particolare riferimento al tema degli interventi infrastrutturali e alla loro coerenza con gli interventi nazionali, nell'ottica di una collaborazione interistituzionale orientata alla verifica della compatibilità delle scelte allocative delle regioni con le priorità programmatiche nazionali e con quelle individuate dai fondi strutturali europei del periodo di programmazione 2021-2027. In particolare, ciascun Accordo per la coesione di cui alla presente lettera contiene:

1) la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione suscettibili di finanziamento, selezionati all'esito dell'istruttoria espletata, congiuntamente alla regione o alla provincia autonoma interessata, dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di programmazione europea e nazionale nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento o linea d'azione;

3) in caso di presenza di città metropolitane nel territorio regionale, l'entità delle risorse ad esse destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo 53 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

4) l'indicazione del contenuto degli impegni reciprocamente assunti;

5) l'entità delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento dei programmi regionali e provinciali europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della presente legge, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

6) il piano finanziario dell'Accordo per la coesione articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi;

7) i principi per la definizione del sistema di gestione e controllo dell'Accordo per la coesione, nonché di monitoraggio dello stesso;

8) l'indicazione degli interventi già finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, mediante anticipazioni o assegnazioni specifiche disposte con delibera del CIPESS; compatibilmente con i vincoli previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi si applicano le modalità di attuazione e di monitoraggio dell'Accordo per la coesione;

e) con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, si provvede all'assegnazione in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o d), delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027; con delibera del CIPESS, si provvede, altresì, all'assegnazione, a valere sulle disponibilità del citato Fondo, delle risorse afferenti alle iniziative e alle misure relative alle politiche di coesione di cui alla lettera a);

f) a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo della delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse è autorizzata ad avviare le attività occorrenti per l'attuazione degli interventi ovvero delle linee d'azione strategiche previste nell'Accordo per la coesione, nonché per l'attuazione delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di coesione di cui alla lettera a);

g) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può individuare i casi nei quali per gli interventi, finanziati con le risorse del Fondo, di valore complessivo non inferiore a quello previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, ovvero, a prescindere dal loro valore complessivo, per quelli di notevole complessità o per quelli di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011 e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta al CIPESS, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione;

i) le risorse assegnate ai sensi della lettera e) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni di cui agli Accordi per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonché da altre disposizioni di legge, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte a eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato;

l) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera i) anche le altre risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 assegnate a diverso titolo, nonché le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate nella medesima lettera i). ».

2. Ferme restando le regole di gestione delle fonti finanziarie diverse dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, per gli interventi e le linee d'azione strategici inseriti negli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d) del comma 178 del medesimo articolo 1, come modificato dal presente articolo, possono essere utilizzate anche le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, le risorse dei Programmi complementari 2014-2020 che risultano non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei di competenza di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma destinataria delle risorse di cui alle delibere del CIPESS adottate ai sensi della lettera e) del predetto articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, nonché le risorse di cui all'articolo 51, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità previsti a legislazione vigente. Le risorse complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 178 del 2020 sono prioritariamente destinate al completamento dei progetti non conclusi al termine del ciclo della programmazione europea 2014-2020, nonché alla realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento sulla programmazione europea ma non destinatari di risorse per esaurimento delle stesse.

3. Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, gli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020 possono essere modificati d'intesa tra le Parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse. La modifica dell'accordo, qualora preveda un incremento o una diminuzione delle risorse del Fondo assegnate ovvero una modifica dei profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, è sottoposta, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, all'approvazione del CIPESS e, in tal caso, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, comma 178, lettera f), della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo. La modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo per la coesione, è consentito esclusivamente qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.

4. Al fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per le politiche di coesione, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, stipulando apposite convenzioni e nei limiti delle risorse assegnate allo scopo ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, nonché delle risorse a titolarità del medesimo Dipartimento nell'ambito della programmazione europea dei fondi strutturali relativi alle politiche di coesione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A..

5. All'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al primo periodo, le parole: « e previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, » sono sostituite dalle seguenti: « , nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 1, comma 178, lettera d), della predetta legge n. 178 del 2020, ».

Articolo 2.

(Disposizioni per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027)

1. Le risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per la realizzazione degli accordi per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, sono trasferite, su richiesta dell'Amministrazione centrale o regionale o della Provincia autonoma assegnataria delle medesime e compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, attraverso il riconoscimento di anticipazioni nei limiti previsti dal comma 2, l'effettuazione di pagamenti intermedi e il pagamento del saldo, a seguito del completamento del programma degli interventi. In casi particolari, la delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse può stabilire specifiche modalità di trasferimento delle stesse, anche diverse da quelle definite dal presente comma nonché dai commi 2 e 3.

2. Entro ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, per ciascun Accordo per la coesione di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, viene erogata, anche in più soluzioni, un'anticipazione fino al 10 per cento del piano finanziario annuale indicato nell'Accordo, determinata avendo riguardo al valore dei progetti censiti nel Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 del presente decreto, decurtata dell'importo delle anticipazioni degli anni precedenti che non hanno dato luogo a pagamenti. Per le Amministrazioni assegnatarie, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva dell'Accordo per il quale sono erogate.

3. In coerenza con le risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio, ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse presenta la domanda di rimborso di spese sostenute, a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, sulla base delle spese sostenute dai beneficiari, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2, le Amministrazioni possono presentare la domanda di rimborso di cui al primo periodo, esclusivamente laddove il valore delle spese sostenute dai beneficiari per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, risulti non inferiore alla metà dell'importo delle risorse complessivamente trasferite a titolo di anticipazione.

4. Il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale, quale risultante dal piano finanziario dell'Accordo per la coesione, previsto per l'attuazione degli interventi e delle linee d'azione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale preventivata, come indicata nel cronoprogramma, e i pagamenti effettuati, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178, alinea, primo periodo.

5. Ciascuna Amministrazione assegnataria delle risorse assicura la costante alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4, nonché l'invio, con cadenza almeno semestrale, al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri di una relazione relativa all'attuazione degli interventi e delle linee d'azione indicati nell'Accordo per la coesione, con l'evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni del cronoprogramma e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione predispone e rende disponibile la modulistica da utilizzare per l'elaborazione delle relazioni di cui al primo periodo, e indica le modalità di trasmissione delle stesse.

6. Nei casi previsti dal comma 4, entro il 31 marzo di ciascun anno, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sulla base dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sulla base dei dati risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4 e del contenuto delle relazioni semestrali di cui al comma 5, è accertato il definanziamento di cui al medesimo comma 4, nonché sono individuati gli interventi e le linee di azione definanziati.

7. In caso di mancata alimentazione del Sistema nazionale di monitoraggio da parte delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse ovvero di mancato invio della relazione di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta per non più di quindici giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR può proporre al CIPESS l'adozione della delibera di definanziamento dell'intervento ovvero delle linee d'azione in relazione ai quali non siano stati inseriti i dati nel Sistema nazionale di monitoraggio. In caso di mancata trasmissione della relazione semestrale, la proposta di definanziamento può riguardare, tenuto conto dello stato di avanzamento della fase attuativa, anche tutti gli interventi e le linee d'azione inseriti nell'accordo.

Articolo 3.

(Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

1. Al fine di favorire il tracciamento puntuale del processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, le regioni garantiscono l'evidenza contabile delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale, del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari, nonché del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 attraverso l'istituzione di appositi capitoli all'interno del bilancio finanziario gestionale che, nel rispetto delle classificazioni economiche e funzionali, consentono l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di monitoraggio dell'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione - Sistema nazionale di monitoraggio)

1. Le Amministrazioni titolari di risorse nazionali e europee per la coesione del periodo di programmazione 2021-2027 rendono disponibili nel sistema informatico di cui all'articolo 50, comma 18, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti finanziati con le predette risorse, identificati con il codice unico di progetto (CUP) e riportando, per tutte le procedure di gara con cui vengono attuati, il relativo codice identificativo gara (CIG).

2. Nelle more della definizione dell'accordo di collaborazione previsto dall'articolo 50, comma 18, del decreto-legge n. 13 del 2023, saranno comunicate alle Amministrazioni di cui al comma 1 le modalità tecniche per il monitoraggio degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del trasferimento delle risorse finanziarie nazionali alle Amministrazioni beneficiarie nonché del monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale di ciascun progetto o intervento, si tiene conto esclusivamente dei dati risultanti dal sistema informatico di cui al comma 1.

4. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, l'omessa, l'inesatta ovvero l'incompleta alimentazione del sistema informatico di cui al comma 1 da parte delle strutture preposte all'inserimento dei dati è sempre valutata anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato dei dirigenti di dette strutture.

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi all'utilizzazione delle risorse in materia di politiche di coesione)

1. I documenti di programmazione delle risorse nazionali per la coesione, nonché i relativi dati in formato di tipo aperto, sono pubblicati, congiuntamente agli analoghi dati per i Programmi cofinanziati dalle risorse europee per la coesione ai sensi dei Regolamenti vigenti, sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it) gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono altresì pubblicati sul medesimo portale i dati anagrafici e di avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti presenti nei sistemi informatici del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « È ammessa la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo per la realizzazione di interventi finanziati a carico delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro e di valore unitario non inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In deroga alle previsioni di cui al secondo periodo, i contratti istituzionali di sviluppo possono prevedere la realizzazione di interventi di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del citato codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, qualora si tratti di interventi complementari ad interventi principali di valore unitario superiore alle citate soglie. »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma, e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, si applicano le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. ».

2. All'articolo 44, comma 7-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la parola: « infrastrutturali » è soppressa.

2-bis. In relazione agli interventi di incremento dell'efficienza energetica eseguiti nell'ambito delle attività connesse all'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo o dei contratti di sviluppo nell'ambito dei progetti applicativi del PNRR o nell'ambito di investimenti agevolati tramite le risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'articolo 1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, gli incentivi riconosciuti sulla base dei predetti strumenti possono essere cumulati con i certificati bianchi, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa dell'Unione europea e nel rispetto delle norme che disciplinano ciascuna misura. In tali casi il numero di certificati bianchi spettanti è ridotto del 50 per cento.

Capo II

STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E INTERVENTI IN FAVORE DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Articolo 7.

(Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne)

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, di seguito denominata « Cabina di regia », organo collegiale presieduto dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della cultura, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro dell'università e della ricerca, dal Ministro delle salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le disabilità, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal presidente dell'Unione delle province d'Italia, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani. Alle sedute della Cabina di regia possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, i Ministri interessati nonché i presidenti delle regioni e delle province autonome.

2. La Cabina di regia:

a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

b) approva il Piano strategico nazionale di cui al comma 3;

c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le strategie territoriali delle singole aree interne recanti l'indicazione delle scelte strategiche e delle direttrici di intervento a valere sulle risorse nazionali, in coordinamento con l'utilizzo delle risorse europee o regionali, nonché l'elenco e la descrizione delle operazioni da finanziare con tali risorse, con l'indicazione dei cronoprogrammi e dei soggetti attuatori nonché, nel caso di interventi, del codice unico di progetto, il cui monitoraggio è effettuato attraverso i sistemi informativi di cui alla lettera d);

d) monitora lo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, anche sulla base dei dati ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente, anche fornendo misure di accompagnamento ai soggetti attuatori per la risoluzione di eventuali criticità;

f) svolge attività di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo, anche attraverso la corretta alimentazione delle banche dati esistenti.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato « Piano strategico nazionale delle aree interne » (PSNAI). Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità, ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilità, e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia, si provvede alla definizione delle modalità operative del PSNAI, ferme restando le assegnazioni già disposte e le regole di gestione dei fondi europei per la politica di coesione.

4. L'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne di cui al comma 2, lettera c), è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi soggetti istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che si avvale, a tal fine, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Per le funzioni di cui al comma 2, la Cabina di regia acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i dati risultanti dai monitoraggi periodici sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con le risorse nazionali ed europee, destinate alle aree interne, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

6. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Cabina di regia si avvale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assicura anche lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8.

(Interventi in favore del Comune di Lampedusa e Linosa)

1. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di stranieri provenienti dai Paesi del Mediterraneo, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, d'intesa con il Comune di Lampedusa e Linosa, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentita la Regione Siciliana, un piano degli interventi finalizzati alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di strade e altre opere di urbanizzazione primaria, alla realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue e di deposito di carburante e alla realizzazione di nuovi edifici pubblici nonché di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico di quelli esistenti. Il piano degli interventi di cui al primo periodo tiene conto degli interventi inseriti nel piano di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per il quale, con istruttoria svolta dalle Amministrazioni di cui al primo periodo, può essere prevista la rimodulazione, e del fabbisogno finanziario complessivo occorrente per la loro realizzazione. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, è approvato il piano complessivo degli interventi di cui ai periodi precedenti, identificati dal codice unico di progetto (CUP), e sono assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e in coerenza con le disponibilità finanziarie annuali dello stesso, nonché stabiliti i casi e le modalità di revoca delle risorse medesime. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. svolge le funzioni di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del piano complessivo degli interventi, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal secondo periodo del presente comma, come determinato nella delibera del CIPESS, e comunque nel limite massimo del 2 per cento dell'importo assegnato del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui al periodo precedente.

2. Le opere e gli interventi di carattere infrastrutturale inseriti nel piano complessivo di cui al comma 1 sono di preminente interesse strategico, in quanto necessari per gestire le esigenze logistiche, sanitarie, igieniche, nonché di tutela dell'economia locale, indotte o connesse ai flussi migratori.

3. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, costituisce intervento necessario, ai sensi del comma 2, e connotato da carattere di urgenza.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono aggiuntivi rispetto a quelli inseriti nel piano di cui al comma 1 e alla loro realizzazione si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente a tal fine destinate.

5. Nel caso di conclusione negativa delle valutazioni di incidenza, alle opere di cui ai commi 1 e 3, in quanto rispondenti a finalità imperative di rilevante interesse pubblico, può applicarsi la disciplina di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992. Si applicano, altresì, le disposizioni di semplificazione e accelerazione di cui agli articoli da 17 a 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

6. Al fine di prevenire l'accumulo di relitti in ambito portuale e di consentire il rapido smaltimento dell'ingente numero di imbarcazioni utilizzate dai migranti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) sino al 31 dicembre 2023, nelle more della conclusione delle procedure di evidenza pubblica già bandite, può essere disposto, ai sensi dell'articolo 140, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in via eccezionale e nella misura strettamente necessaria a fronteggiare l'emergenza, l'affidamento diretto del servizio di alaggio e trasporto delle barche dall'isola di Lampedusa verso i siti della Regione Siciliana attrezzati per lo smaltimento. L'affidamento diretto dei servizi di cui al primo periodo è ammesso, sino al 31 dicembre 2023, entro il limite massimo di spesa di un milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

b) gli interventi relativi allo stoccaggio e alla riduzione volumetrica delle imbarcazioni ai fini del trasporto verso i luoghi di smaltimento costituiscono finalità imperative di rilevante interesse pubblico. Per la realizzazione degli interventi anzidetti sono individuate in via definitiva apposite aree del territorio isolano, appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato.

7. Con riferimento agli interventi di cui ai commi 1, 3 e 6, lettera b), ove gli stessi rientrino in siti compresi nella rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è conclusa entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata conclusione della valutazione di incidenza entro il termine di cui al primo periodo, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministri delle imprese e del made in Italy, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e delle infrastrutture e dei trasporti, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In caso di conclusioni negative delle valutazioni di incidenza, si applica quanto previsto dal comma 5.

8. Gli interventi di cui al comma 7, in relazione ai quali sono comunque ammessi il taglio di alberi senza sostituzione, interventi di ripristino di opere preesistenti e opere interrate, possono essere realizzati anche in deroga alla normativa paesaggistica, se ricorrono le seguenti condizioni:

a) le strutture o i manufatti di nuova installazione siano ancorati semplicemente al suolo senza opere murarie o di fondazione, amovibili o di facile rimozione;

b) la demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti sia realizzata con volumetria, sagoma e area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti.

Articolo 8-bis.

(Strutture strategiche per l'area centro-meridionale della Sicilia)

1. Al fine di promuovere un adeguato sviluppo economico, sociale e turistico dell'area centro-meridionale della Sicilia comprendente la provincia di Agrigento, la medesima provincia di Agrigento, d'intesa con la Regione siciliana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi necessari alla realizzazione dell'aeroporto di Agrigento, corredato dell'analisi costi-benefìci ai fini di una preliminare verifica della sostenibilità economico-finanziaria dell'opera e delle infrastrutture ad essa collegate. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III

ZONA ECONOMICA SPECIALE PER IL MEZZOGIORNO - ZES UNICA

Articolo 9.

(Istituzione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica)

1. Per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.

2. A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata « ZES unica », che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Articolo 10.

(Organizzazione della ZES unica)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro per lo sport e i giovani, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno di ciascuna riunione, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia o da un suo delegato e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Nella prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata « Struttura di missione ZES », alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.

3. La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;

c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

c-bis) svolge compiti di monitoraggio, con cadenza almeno semestrale e sulla base degli indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale definiti dalla Cabina di regia ZES, degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica, anche al fine di verificare l'andamento delle attività, l'efficacia delle misure di incentivazione concesse e il raggiungimento dei risultati attesi come indicati nel Piano strategico della ZES unica;

d) sovraintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

e) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La Struttura di missione di cui al comma 2 è composta da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unità dirigenziali di livello non generale e di sessanta unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate, nel limite di trenta unità, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite di trenta unità, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del secondo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto anche da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

6. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

7. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 6, la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.

9. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

10. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.

11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, pari a complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).

12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, le parole: « di progetti infrastrutturali » sono sostituite dalle seguenti: « di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche ».

Articolo 11.

(Piano strategico della ZES unica)

1. Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce, anche in coerenza con il PNRR e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi strutturali europei nonché nel rispetto dei princìpi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica, e le modalità di attuazione. Una specifica sezione del Piano è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari, necessari a rimuovere, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, gli svantaggi dell'insularità, nelle regioni Sicilia e Sardegna.

2. La Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, predispone lo schema di Piano strategico della ZES unica, garantendo la piena partecipazione delle regioni interessate. Alla predisposizione del Piano partecipano, altresì, tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, è approvato il Piano strategico della ZES unica.

3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite, in coerenza con gli obiettivi definiti dal Piano strategico della ZES unica, zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di tali zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, anche su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle regioni competenti, ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data della proposta.

3-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12.

(Portale web della ZES unica)

1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, il portale web della ZES unica.

2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantisce l'accesso allo sportello unico digitale ZES di cui all'articolo 13.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

Articolo 13.

(Sportello unico digitale ZES - S.U.D. ZES)

1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno, come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14 del presente decreto, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES ha competenza in relazione:

a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;

b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l'intervento edilizio produttivo, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;

c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l'ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.

3. Il S.U.D. ZES opera secondo i migliori standard tecnologici ed in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 5 dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti sottoposti ad autorizzazione unica sono acquisiti, ai sensi dell'articolo 43-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al fascicolo informatico d'impresa previsto dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Il fascicolo d'impresa rende disponibili i documenti di cui al secondo periodo a tutte le pubbliche amministrazioni interessate. Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate: per le attività localizzate o da localizzare nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, agli sportelli unici digitali attivati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del medesimo decreto-legge n. 91 del 2017; per le attività localizzate o da localizzare negli altri territori della ZES unica, ai SUAP territorialmente competenti di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che le trasmettono immediatamente, secondo le modalità di interazione tra i SUAP e le altre pubbliche amministrazioni definite ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021, agli sportelli unici digitali attivati presso i Commissari straordinari territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del presente decreto.

4. Agli oneri derivanti dalla realizzazione dello Sportello unico di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

Articolo 14.

(Procedimento unico)

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e infrastrutture energetiche, in materia di opere ed altre attività ricadenti nella competenza territoriale degli aeroporti e in materia di investimenti di rilevanza strategica come definiti dall'articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e dall'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonché quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche di cui al comma 2 del presente articolo all'interno della ZES unica, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero in relazione ai quali non è previsto il rilascio di titolo abilitativo, sono soggetti ad autorizzazione unica, rilasciata ai sensi dell'articolo 15 su istanza di parte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori, comunque denominati, necessari alla localizzazione, all'insediamento, alla realizzazione, alla messa in esercizio, alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonché alla cessazione o alla riattivazione delle attività economiche, industriali, produttive e logistiche.

2. Sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti i progetti di soggetti pubblici o privati inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, purché relativi ai settori individuati dal Piano strategico di cui all'articolo 11.

3. Nell'ambito del procedimento unico non è ammesso il frazionamento del procedimento per l'acquisizione asincrona dei diversi titoli abilitativi necessari per il medesimo intervento.

4. Ciascuna regione interessata può presentare al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa una o più proposte di protocollo o di convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazione, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1. Sono parti del protocollo o della convenzione la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di propria competenza.

Articolo 15.

(Autorizzazione unica)

1. Coloro che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZES unica, presentano la relativa istanza allo sportello unico digitale di cui all'articolo 13, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

2. Dell'avvenuta presentazione dell'istanza e dei relativi documenti allegati è rilasciata, in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza.

3. Su richiesta delle amministrazioni competenti, entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza e previa verifica della completezza documentale, il S.U.D. ZES può richiedere al proponente eventuale documentazione integrativa, necessaria allo svolgimento dell'istruttoria. Al fine di adempiere la richiesta, il proponente può chiedere la sospensione del procedimento per un massimo di trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia trasmessa entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta.

4. Entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, la Struttura di missione ZES indice la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi di cui al primo periodo si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni; per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, alla tutela della salute o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14-bis, comma 5, della citata legge n. 241 del 1990, l'amministrazione procedente svolge, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni, con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della medesima legge n. 241 del 1990, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale, preso atto delle rispettive posizioni, procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi, tenendo altresì in considerazione i potenziali impatti nella realizzazione del progetto o dell'intervento oggetto dell'istanza nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica;

c) contro la determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

d) ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, tutti i termini sono ridotti della metà e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.

5. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. Ove necessario, essa costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. La determinazione motivata comprende, recandone l'indicazione esplicita, la valutazione di impatto ambientale e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta, anche ai fini di cui al comma 7-ter del citato articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'intervento. Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice, entro dieci giorni dalla richiesta, una riunione preliminare con la partecipazione delle amministrazioni che hanno espresso valutazioni contrastanti. In tale riunione i partecipanti formulano proposte, in attuazione del principio di leale collaborazione, per l'individuazione di una soluzione condivisa, che sostituisca, in tutto o in parte, il diniego di autorizzazione. Qualora all'esito della suddetta riunione l'intesa non sia raggiunta, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.

7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano altresì ai progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche, presentati da soggetti pubblici o privati, di competenza delle Autorità di sistema portuale. Nel caso di progetti di iniziativa privata, la Struttura di missione ZES trasmette, entro il termine di cui al comma 4, alinea, tramite il S.U.D. ZES, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente, che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi e a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Nel caso di progetti di iniziativa pubblica, l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, acquisisce direttamente l'eventuale istanza e la documentazione necessaria, comprendente i codici unici di progetto da sottoporre a monitoraggio mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, e provvede a convocare la conferenza di servizi, informando la Struttura di missione ZES tramite il S.U.D. ZES, nonché a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi da 1 a 6. Alla conferenza di servizi indetta dall'Autorità di sistema portuale partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia fatto constare il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quinto periodo del presente comma, si applicano le disposizioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.

8. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

8-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 14 non si applicano alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica.

Articolo 16.

(Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica)

1. Per l'anno 2024, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

4. Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone assistite di cui al comma 1, nelle quali è stato realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo, per l'anno 2024, determinato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con il decreto di cui al primo periodo sono definiti le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

Articolo 17.

(Disposizioni in materia di investimenti)

1. Ai fini della redazione e dell'aggiornamento del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico, il termine, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 516-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte delle Autorità di bacino distrettuali, degli enti di governo dell'ambito e degli altri enti territoriali delle informazioni e dei documenti necessari alla definizione del Piano medesimo è fissato, per l'anno 2023, in centotrenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso nel sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entro il termine di cui al primo periodo sono ammesse eventuali integrazioni documentali da parte dei soggetti proponenti che già abbiano provveduto alla trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti.

2. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR e del Piano degli investimenti complementari al PNRR (PNC) e supportare il rilascio delle cauzioni che le imprese forniscono per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della normativa vigente, la società SACE S.p.A., con riferimento alle garanzie su cauzioni, rilasciate, entro il 31 dicembre 2023, a condizioni di mercato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può ricorrere, operando secondo adeguati criteri prudenziali, a strumenti e tecniche di mitigazione del rischio e avvalersi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato, anche per ridurre i livelli di concentrazione degli impegni gestiti a valere sulle risorse disponibili rispettivamente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fermi restando i limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento.

3. La società SACE S.p.A. dà comunicazione, con le modalità previste rispettivamente dalla convenzione di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, e dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-quinquies, del decreto-legge n. 269 del 2003, del ricorso agli strumenti e alle tecniche di cui al comma 1 e dei relativi effetti in termini di diversificazione e miglioramento qualitativo del portafoglio di garanzie perfezionate, gestito dalla medesima SACE, e di facilitazione dell'accesso delle imprese al credito, per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica strumentali alla realizzazione degli interventi e all'assolvimento degli impegni previsti dal PNRR e dal PNC.

4. Gli eventuali proventi rivenienti dal ricorso a riassicuratori e contro-garanti del mercato privato sono versati a seconda dei casi al Fondo di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 o al Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge n. 269 del 2003, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

5. Dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi del PNRR in materia di collegamenti ad alta velocità con l'Europa, all'articolo 1, comma 694, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « comprese tra i siti di interesse nazionale "ex SLOI ed ex Carbochimica" e » sono soppresse;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate, oltre che per gli interventi di cui al primo periodo, anche per un intervento di progettazione di natura specialistica e per le relative attività connesse, concernente le predette aree, finalizzato a individuare le modalità necessarie, sotto il profilo giuridico, tecnico e operativo, per l'utilizzo pubblico delle medesime aree, previsto nei documenti di programmazione della provincia autonoma di Trento, unitamente alle necessarie forme di finanziamento. Agli eventuali oneri eccedenti l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo provvede la provincia autonoma di Trento con le risorse stanziate nel proprio bilancio ».

6. All'articolo 1, comma 1, lettera m), dell'Allegato V.3 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: « un rappresentante della Conferenza unificata; » sono sostituite dalle seguenti: « tre rappresentanti della Conferenza unificata; ».

Capo IV

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

Articolo 18.

(Ulteriori disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR)

1. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, secondo periodo, le parole: « euro 30.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 50.000 »;

b) al comma 14, le parole: « cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale, indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se antecedente ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 19.

(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. A decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle città metropolitane, delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni appartenenti alle predette regioni, nonché per rafforzare le funzioni di coordinamento nazionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, le predette amministrazioni, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, sono autorizzate ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, personale non dirigenziale, da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni locali - ovvero della categoria A del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite massimo complessivo di duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, nel proprio sito internet istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale richieste e i relativi profili professionali in coerenza con l'attuazione delle politiche di coesione, contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale reclutato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale effettuata tramite la manifestazione di interesse di cui al comma 2, sono definiti i criteri di ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e delle unità di personale di cui al comma 1, entro i seguenti limiti di spesa:

a) euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

c) euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle città metropolitane appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

d) euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare alle province appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

e) euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per le unità di personale da destinare agli enti locali appartenenti alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

4. Al fine di favorire l'acquisizione, il rafforzamento e la verifica delle competenze specifiche in materia di politiche di coesione, in coerenza con le finalità e la titolarità del citato Programma Nazionale FESR FSE+ Capacità per la coesione 2021-2027, il reclutamento del personale di cui al comma 1 è effettuato, attraverso una o più procedure per esami, dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la quale adotta gli atti di propria competenza d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 ed all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono nominati dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma la spesa è quantificata nel limite massimo di 3.000.000 di euro per l'anno 2024.

5. L'assegnazione alle amministrazioni di destinazione dei vincitori collocati utilmente nella graduatoria di merito conclusiva del concorso avviene in conformità ai criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 3. Coloro che, pur avendo superato il concorso, sono collocati nella graduatoria di merito conclusiva oltre i posti autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di detta graduatoria in un elenco, istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono attingere non oltre il termine previsto dall'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, per il reclutamento di unità di personale a tempo indeterminato, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, da inquadrare nell'area dei funzionari di cui al comma 1 e destinate allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

6. Al termine della procedura selettiva i vincitori del concorso pubblico frequentano un corso di formazione sulle politiche di coesione di durata non superiore a tre mesi. Il corso di formazione, da frequentare in presenza, è erogato dall'associazione Formez PA ovvero da istituzioni universitarie specificamente selezionate dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dell'università e della ricerca. Il corso di formazione prevede, altresì, l'espletamento di apposita sessione formativa mediante l'apposita piattaforma di formazione messa a disposizione dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione al corso di formazione è riconosciuta una borsa di studio di mille euro mensili lordi. Il pagamento della borsa di studio di cui al secondo periodo è effettuato, successivamente all'assunzione, da parte dalle Amministrazioni di assegnazione. Con apposite convenzioni stipulate tra il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e le istituzioni universitarie di cui al primo periodo ovvero con l'associazione Formez PA sono stabilite le modalità organizzative del corso di formazione. Per l'erogazione delle borse di studio e per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dal presente comma la spesa è quantificata nel limite massimo di 11.000.000 di euro per l'anno 2024.

7. Fino al 31 dicembre 2029, il personale reclutato secondo le modalità di cui al comma 5 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4, e 6, pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ « Capacità per la coesione 2021-2027 » approvato con decisione di esecuzione C(2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

b) quanto a euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a euro 11.278.750 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d) quanto a euro 3.010.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) quanto a euro 5.805.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) quanto a euro 71.982.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

9. A decorrere dall'anno 2030, le risorse di cui al comma 3, lettere b), c), d) ed e) non utilizzate sono ridestinate, per il corrispondente esercizio finanziario, alle autorizzazioni di spesa di cui rispettivamente alle lettere c), d), e) e f) del comma 8.

9-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali, di promuovere la rinascita occupazionale delle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, comprese nell'obiettivo europeo « Convergenza », e di migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive fino a duecentosessantasei unità di personale, di cui settantaquattro da inquadrare nel profilo professionale degli assistenti, venticinque da inquadrare nel profilo professionale degli operatori e centosessantasette da inquadrare nel profilo professionale dei funzionari, per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale, con orario di diciotto ore settimanali, per la durata di diciotto mesi. Alle procedure selettive di cui al primo periodo sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro attivati presso il Ministero della cultura e il Ministero della giustizia. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico. Per i contratti di cui al presente comma si provvede nell'ambito della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al presente comma possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'associazione Formez PA. Le graduatorie approvate all'esito delle procedure sono utilizzabili, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo determinato anche da parte di altre amministrazioni pubbliche.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTENIMENTO PRESSO I CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI E DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI PRIMA ACCOGLIENZA, PERMANENZA E RIMPATRIO

Articolo 20.

(Modifiche all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di trattenimento degli stranieri)

1. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre mesi. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi può essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento sia durata più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. Lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di sei mesi può essere trattenuto presso il centro alle condizioni e per la durata indicati nel periodo precedente. Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento. ».

Articolo 21.

(Progettazione e realizzazione delle strutture di accoglienza, permanenza e rimpatrio)

1. All'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo la parola: « difesa » sono inserite le seguenti: « e alla sicurezza » e dopo la lettera s) è inserita la seguente:

« s-bis) le strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; »;

b) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

« 1-ter. Per la realizzazione delle opere di cui al presente articolo, il Ministero della difesa è autorizzato ad avvalersi delle procedure di cui all'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. »;

b-bis) alla rubrica, dopo la parola: « difesa » sono inserite le seguenti: « e alla sicurezza ».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate alla realizzazione di un numero idoneo di strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, anche attraverso la valorizzazione di immobili già esistenti, e delle conseguenti attività, di seguito denominato « piano ». Alla realizzazione del piano si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il piano può essere aggiornato periodicamente, anche a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Restano ferme le ordinarie procedure per la realizzazione e la gestione delle medesime strutture previste dalla legislazione vigente.

3. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare, l'impiego delle Forze armate e avvalendosi della società Difesa Servizi S.p.A., è incaricato della progettazione e della realizzazione delle strutture individuate dal piano, dislocate sul territorio nazionale. Tali opere sono dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e alla sicurezza nazionale.

4. Per la realizzazione del piano, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un apposito fondo, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2023.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 20 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per euro 10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. È autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024 quale contributo al funzionamento delle strutture di cui al presente articolo e di 400.000 euro per l'anno 2023 per gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22.

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 4 è abrogato;

b) all'articolo 5:

01) all'alinea, le parole: « nella ZES » sono sostituite dalle seguenti: « nella ZES unica »;

1) le parole: « nelle ZES », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « nella ZES unica »;

2) al comma 1, le lettere a-bis), a-quater), a-quinquies) e a-sexies) sono abrogate;

3) al comma 1, le lettere a-bis), a-quater) e a-quinquies) sono soppresse;

4) al comma 2, il primo, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

5) i commi 3, 4 e 5 sono abrogati;

c) l'articolo 5-bis è abrogato.

2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'articolo 10, comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, svolgono tutte le funzioni e le attività attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al coordinatore della predetta Struttura.

3. Per le finalità di cui al comma 2, a far data dal 1° gennaio 2024:

a) le competenze dei Commissari straordinari sono estese all'intero territorio regionale di riferimento;

b) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Adriatica Interregionale Puglia-Molise sono estese all'intero territorio della regione Molise, nonché ai territori della regione Puglia diversi da quelli indicati alla lettera c);

c) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Ionica Interregionale Puglia - Basilicata sono estese all'intero territorio della regione Basilicata, della provincia di Taranto, nonché dei comuni della provincia di Brindisi inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;

d) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Orientale sono estese all'intero territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta inseriti nel piano di sviluppo strategico allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo della predetta Zona economica speciale;

e) le competenze del Commissario straordinario della Zona economica speciale Sicilia Occidentale sono estese all'intero territorio delle province di Agrigento, Palermo e Trapani, nonché dei comuni della provincia di Caltanissetta diversi da quelli di cui alla lettera d).

4. Resta fermo per le imprese beneficiarie, alla data del 31 dicembre 2023, delle agevolazioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché di altre tipologie di agevolazioni previste o comunque connesse in relazione all'insediamento o allo svolgimento di attività economiche ovvero all'effettuazione di investimenti nei territori delle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 91 del 2017 e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, l'obbligo di osservare tutte le condizioni previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data del 31 dicembre 2023 ai fini del riconoscimento delle citate agevolazioni. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro per l'anno 2027, 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, 4,6 milioni di euro per l'anno 2029, 5,4 milioni di euro per l'anno 2030 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto, del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, e del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

Articolo 23.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

Damante

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.2

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: "per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione, come definite dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione di cui alle lettere c) e d)" con le seguenti: "per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano medesimo, compresi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche.".

1.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), dopo le parole: le politiche di coesione e il PNRR aggiungere le seguenti:, d'intesa con le regioni interessate;

     Conseguentemente:

          al medesimo comma:

          alinea, primo periodo, sostituire le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

          lettera d), alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: e il ruolo proattivo e dopo il medesimo terzo periodo aggiungere il seguente: Qualora l'Accordo non sia definito entro sei mesi, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi;

          lettera i), sopprimere gli ultimi due periodi.

          al comma 3:

          primo periodo, sopprimere le parole da: , sulla base degli esiti fino alla fine del medesimo periodo ;

          sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, può essere modificato qualora, sulla base di valide motivazioni tempestivamente fornite, le amministrazioni assegnatarie ne facciano richiesta.

1.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), primo periodo, dopo le parole: le politiche di coesione e il PNRR aggiungere le seguenti: , d'intesa con le regioni interessate.

1.5

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove la dotazione finanziaria del suddetto Fondo è impiegata per interventi già previsti dal PNRR, la medesima è impiegata nel rispetto del criterio territoriale di ripartizione nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord.

1.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al numero 2), dopo le parole: regioni aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna,;

          b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente: 2-bis) le risorse del Fondo destinate alle regioni Sicilia e Sardegna, con l'indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse

     Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso comma 178:

          a) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: provincia autonoma aggiungere le seguenti: , ad esclusione di quelli delle regioni Sicilia e Sardegna,;

          b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2-bis), il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e i presidenti della regione Sicilia e della regione Sardegna individuano attraverso i Piani di sviluppo e coesione aree tematiche e obiettivi strategici da perseguire per ciascuna area. Il CIPESS, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ripartisce tra le due regioni la dotazione finanziaria.

1.7

Nicita

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al numero 2), dopo le parole: regioni aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle regioni Sicilia e Sardegna,;

          b) dopo il numero 2), aggiungere il seguente: 2-bis) le risorse del Fondo destinate alle regioni Sicilia e Sardegna, con l'indicazione dell'entità delle risorse per ciascuna di esse

     Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso comma 178:

          a) alla lettera d), primo periodo, dopo le parole: provincia autonoma aggiungere le seguenti: , ad esclusione di quelli delle regioni Sicilia e Sardegna,;

          b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 2-bis), il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e i presidenti della regione Sicilia e della regione Sardegna individuano attraverso i Piani di sviluppo e coesione aree tematiche e obiettivi strategici da perseguire per ciascuna area. Il CIPESS, con propria deliberazione, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ripartisce tra le due regioni la dotazione finanziaria.

1.8

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera c), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

          b) alla lettera d), alinea:

          1) al primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

          2) al secondo periodo, sostituire le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

          c) alla lettera d), numero 1), sostituire le parole: congiuntamente alla regione o alla con le seguenti: d'intesa con la regione o con la;

          d) alla lettera h), sostituire le parole: 10 settembre con le seguenti: 15 ottobre;

          e) alla lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole: sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato con le seguenti: d'intesa con l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato, sempre nell'ambito del medesimo Accordo per la coesione.

     Conseguentemente:

          a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei fino alla fine del medesimo periodo;

          b) al comma 3:

          1) sopprimere il secondo periodo;

          2) al terzo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e sostituire la parola: dimostrazione con la seguente: comunicazione.

1.9

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera c), alinea, primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

          b) alla lettera d), alinea:

          1) al primo periodo, sopprimere le parole: e tenuto conto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, e sopprimere le parole: , anche con il concorso di più fonti di finanziamento;

          2) al secondo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

1.10

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera c), alinea, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

1.11

Nicita, Furlan

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: cicli di programmazione, aggiungere le seguenti: su proposta della regione o provincia autonoma interessata;

          b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Ciascuna regione o provincia autonoma interessata perviene alla elaborazione della propria proposta di Accordo per la coesione con il coinvolgimento attivo degli enti locali e dei soggetti sociali ed economici rappresentati nei tavoli di partenariato istituiti o da istituire nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

1.12

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'alinea, primo periodo, dopo le parole: attraverso la realizzazione aggiungere le seguenti: di linee di azione o e sopprimere il terzo periodo;

          b) al numero 1), sostituire le parole: la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione con le seguenti: le eventuali linee d'azione o la specificazione degli interventi;

          c) al numero 6), sopprimere le parole: articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi;

     Conseguentemente:

          a) al medesimo comma 1, capoverso comma 178:

          1) alla lettera f), sostituire le parole: a seguito con le seguenti: nelle more e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salva la revoca nell'ipotesi di mancata registrazione;
2) alla lettera i), sopprimere il quarto e il quinto periodo;
3) sopprimere la lettera l);

          b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dal presente articolo, aggiungere le seguenti: su richiesta di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma interessata e dopo le parole: che risultano aggiungere le seguenti: dalle stesse;

          c) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dal terzo periodo con le seguenti: dal terzo e dal quarto periodo e dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le modifiche dell'Accordo consistenti nella previsione di ulteriori interventi finanziati a valere sulle economie maturate sugli interventi o linee d'azione previsti dall'Accordo sottoscritto, ovvero derivanti dal definanziamento totale o parziale degli stessi, sono comunicate dalla regione interessata al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la presa d'atto da parte del Ministro.

1.13

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, primo periodo, dopo le parole: attraverso la realizzazione aggiungere le seguenti: di linee di azione

     Conseguentemente, al medesimo comma 178, lettera d):

          a) all'alinea, sopprimere il terzo periodo;

          b) al numero 1), sostituire le parole: la specificazione degli interventi e delle eventuali linee d'azione con le seguenti: le eventuali linee d'azione o la specificazione degli interventi.

1.14

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, terzo periodo, sopprimere le parole: e il ruolo proattivo.

1.15

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), alinea, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Qualora l'Accordo per la coesione non sia definito entro sei mesi, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi.

1.16

Misiani

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), sostituire le parole: e delle eventuali linee con le seguenti: o delle linee e sopprimere le parole: nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

          b) al numero 2), sostituire le parole: di ciascun intervento o linea d'azione con le seguenti: dell'Accordo per la coesione;

          c) sostituire il numero 5) con il seguente: 5) l'entità e il relativo utilizzo delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento di tutti i programmi regionali e provinciali europei cofinanziati dai fondi europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della citata legge n. 178 del 2020, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

     Conseguentemente:

          a) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La modifica del piano finanziario dell'Accordo per la coesione è consentita qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione;

          b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dopo le parole: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal fondo europeo FEASR della programmazione 2023-2027» e le parole: «15 punti» sono sostituite dalle seguenti: «30 punti».

1.17

Misiani

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1), sostituire le parole: e delle eventuali con le seguenti: o delle linee e sopprimere le parole: nonché l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento previste;

          b) al numero 2), sostituire le parole: di ciascun intervento o linea d'azione con le seguenti: dell'Accordo per la coesione;

          c) sostituire il numero 5) con il seguente: 5) l'entità e il relativo utilizzo delle risorse del Fondo eventualmente destinate al finanziamento della quota regionale di cofinanziamento di tutti i programmi regionali e provinciali europei cofinanziati dai fondi europei ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della citata legge n. 178 del 2020, nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazione, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

1.18

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), numero 1), sostituire le parole: congiuntamente alla regione o alla con le seguenti: d'intesa con la regione o con la.

1.19

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera d), numero 6), sopprimere le parole: articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi.

1.20

Nicita, Furlan

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) agli Accordi per la coesione si applicano le disposizioni sui Comitati di sorveglianza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

1.21

Lorenzin

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , comprese quelle destinate alla competitività del sistema produttivo.

1.22

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera f), sostituire le parole: a seguito con le seguenti: nelle more e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salva revoca nell'ipotesi di mancata registrazione.

1.23

Nicita, Furlan

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera g), dopo le parole: il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR aggiungere le seguenti: , anche su richiesta di uno degli enti interessati,.

1.24

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera h), sostituire le parole: 10 settembre con le seguenti: 15 ottobre.

1.25

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), sopprimere le parole da: Per far fronte a eventuali carenze di liquidità fino alla fine della medesima lettera.

1.26

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole: sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato con le seguenti: d'intesa con l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato, sempre nell'ambito del medesimo Accordo per la coesione.

1.27

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e provvede a riassegnare all'amministrazione titolare dell'intervento definanziato un pari ammontare di risorse.

1.28

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 178, sopprimere la lettera l).

1.29

Damante

Precluso

Sopprimere il comma 2.

1.30

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dal presente articolo, aggiungere le seguenti: su richiesta di ciascuna amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma interessata e dopo le parole: che risultano aggiungere le seguenti: dalle stesse.

1.31

Damante

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 31 dicembre 2024.".

          .

1.32

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , i fondi strutturali afferenti ai Programmi europei fino alla fine del medesimo periodo.

1.33

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dal terzo periodo con le seguenti: dal terzo e dal quarto periodo e dopo il terzo periodo inserire il seguente: Le modifiche dell'Accordo consistenti nella previsione di ulteriori interventi finanziati a valere sulle economie maturate sugli interventi o linee d'azione previsti dall'Accordo sottoscritto, ovvero derivanti dal definanziamento totale o parziale degli stessi, sono comunicate dalla regione interessata al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la presa d'atto da parte del Ministro.

1.34

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: , sulla base degli esiti fino alla fine del medesimo periodo .

1.35

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere il secondo periodo;

          b) al terzo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e sostituire la parola: dimostrazione con la seguente: comunicazione.

1.36

Misiani

Precluso

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La modifica del piano finanziario dell'Accordo per la coesione è consentita qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.

1.37

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il cronoprogramma, come definito dall'Accordo per la coesione, può essere modificato qualora, sulla base di valide motivazioni tempestivamente fornite, le amministrazioni assegnatarie ne facciano richiesta.

1.38

Damante

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di promuovere la coesione territoriale e la solidarietà sociale e garantire una condivisione degli obiettivi di sviluppo economico tra lo Stato e le regioni e una piena concertazione degli interventi e dei progetti a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si riunisce con cadenza semestrale ai fini di valutare gli obiettivi raggiunti e delineare le linee di indirizzo e coordinamento.".

1.39

Damante

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis. Nel caso in cui intervengano modifiche ai sensi del comma 3, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, gli Accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo.".

1.40

Damante

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 15 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale» sono sostituite dalle seguenti: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus, dal Fondo per una transizione giusta (JTF), dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) della programmazione 2021-2027, al fine di ridurre nella misura massima di 20 punti la percentuale di tale cofinanziamento regionale sia per interventi relativi a spese di investimento che di spesa corrente».".

1.41

Misiani

Precluso

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , dopo le parole: «cofinanziati dai fondi europei FESR e FSE plus della programmazione 2021-2027» sono aggiunte le seguenti: «nonché dal fondo europeo FEASR della programmazione 2023-2027» e le parole: «15 punti» sono sostituite dalle seguenti: «30 punti».

G1.1

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Il Senato,

          in sede d'esame della proposta di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (1416),

     premesso che:

     l'articolo 1 reca disposizioni volte a modificare l'attuale disciplina in ordine alle modalità di programmazione e di utilizzo delle risorse FSC (FSC) stanziate per il ciclo 2021-2027;

          in particolare, il comma 1 dell'articolo in esame sostituisce il comma 178 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), che reca la disciplina per la programmazione, la gestione finanziaria e per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del FSC per la programmazione 2021-2027.

     Il comma 178 aveva definito, alle lettere da a) a m), i meccanismi procedurali di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, in analogia con quelli del precedente ciclo di programmazione 2014-2020, definiti dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014;

          tale disciplina - che prevedeva l'impiego della dotazione del Fondo per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione sulla base delle 5 missioni del "Piano Sud 2030", in coerenza con gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei 2021-2027, e l'attuazione degli interventi finanziati con il FSC mediante lo strumento dei "Piani Sviluppo e Coesione", attribuiti alla titolarità di ciascuna delle Amministrazioni Centrali, Regionali o Città ed approvati dal CIPESS - viene ora completamente sostituita dall'articolo in esame;

     considerato che:

     la norma di cui alla lettera a) del riscritto art. 1, comma 178, della legge 178/20, oggi stabilisce che la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per iniziative e misure afferenti alle politiche di coesione come definite dal Min. affari europei, nonché per l'attuazione degli Accordi per la coesione che costituiscono i nuovi strumenti operativi per la gestione del FSC 2021-2027;

          precedentemente, per l'impiego della dotazione del FSC 2021-2027, si faceva riferimento ad "obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni del «Piano Sud 2030»" - presentato nel 2020 dall'allora Ministro per il Sud e la coesione territoriale - dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel suddetto Piano, compresi quelli relativi al rafforzamento delle PA e anche in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti per il periodo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei (oltre che con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel PNRR, come confermato nel testo in esame). Tale riferimento non viene ripreso dal testo riformulato della lettera a);

          la nuova formulazione della lettera a) del comma 178 sembra, pertanto, prescrivere un vincolo di coerenza dell'impiego delle risorse del FSC 2021- 2027 rivolto unicamente alle politiche settoriali e alle politiche di investimento e di riforma previste nel PNRR, sganciando operativamente l'impiego della dotazione finanziaria del FSC, per altro verso, dagli obiettivi e dalle strategie definiti per il ciclo 2021-2027 dei Fondi strutturali e di investimento europei;

     impegna il Governo:

     ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di prescrivere un vincolo di coerenza dell'impiego delle risorse del FSC 2021- 2027 rivolto anche agli obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione sulla base delle 5 missioni del "Piano Sud 2030", in coerenza con gli obiettivi e le strategie dei Fondi strutturali europei 2021-2027.

2.1

Barbara Floridia, Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Sopprimere l'articolo.

2.2

Misiani

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: viene erogata aggiungere le seguenti: , anche in più soluzioni,.

     Conseguentemente:

          a) al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: , a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, aggiungere le seguenti: sulla base della spesa sostenuta dai beneficiari, e al secondo periodo, dopo le parole: spese sostenute aggiungere le seguenti: dai beneficiari;

          b) sostituire il comma 4 con il seguente:

          4. Il mancato rispetto del piano finanziario dell'Accordo per la coesione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un ammontare corrispondente alla differenza tra l'importo della dotazione nel piano finanziario per l'anno n, e i pagamenti complessivamente effettuati entro l'anno n+3, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente decreto, secondo criteri di premialità nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178;

          c) al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale e sostituire le parole: e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi con le seguenti: e delle eventuali azioni correttive poste in essere;

          d) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

          e) sostituire il comma 7 con il seguente: 7. In caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio, imputabile alla diretta responsabilità delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse, ovvero di mancato invio della relazione annuale di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a quarantacinque giorni per motivare il mancato monitoraggio e le azioni poste in essere per porvi rimedio.

2.3

Misiani

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: viene erogata aggiungere le seguenti: , anche in più soluzioni,.

2.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 10 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento.

     Conseguentemente:

          a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, entro il primo semestre 2024 viene, in ogni caso, erogata alle regioni e alle province autonome un'anticipazione del 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 ad essi imputate da utilizzare per le spese di progettazione esecutiva.;

          b) sopprimere il comma 4;

          c) al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale;

          d) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

          e) al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.5

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 10 per cento con le seguenti: pari al 20 per cento.

2.6

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. Nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, entro il primo semestre 2024 viene, in ogni caso, erogata alle regioni e alle province autonome un'anticipazione del 20 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2017 ad essi imputate da utilizzare per le spese di progettazione esecutiva

2.7

Misiani

Precluso

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: , a titolo di pagamenti intermedi e di saldo, aggiungere le seguenti: sulla base della spesa sostenuta dai beneficiari;

          b) al secondo periodo, dopo le parole: spese sostenute aggiungere le seguenti: dai beneficiari.

2.8

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Sopprimere il comma 4.

     Conseguentemente:

          a) al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale;

          b) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

          c) al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.9

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Sopprimere il comma 4.

     Conseguentemente:

          a) al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.

          b) sopprimere il comma 6;

          c) al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

2.10

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Sopprimere il comma 4.

     Conseguentemente:

          a) sopprimere il comma 6

          b) al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

2.11

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Sopprimere il comma 4.

     Conseguentemente, al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

2.12

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Sopprimere il comma 4.

2.13

Misiani

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Il mancato rispetto del piano finanziario dell'Accordo per la coesione determina il definanziamento dell'Accordo medesimo per un ammontare corrispondente alla differenza tra l'importo della dotazione nel piano finanziario per l'anno n, e i pagamenti complessivamente effettuati entro l'anno n+3, come risultanti dal Sistema nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 4. Le risorse derivanti dal definanziamento di cui al primo periodo rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, per essere nuovamente impiegate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dal presente decreto, secondo criteri di premialità nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178.

2.14

Damante

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

          a) al primo periodo, dopo la parola: determina aggiungere le seguenti: , previa verifica con l'Amministrazione assegnataria delle risorse delle motivazioni del mancato rispetto del cronoprogramma,;

          b) dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il definanziamento non è disposto ove siano comunque intervenute, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, obbligazioni giuridicamente vincolanti. A tale specifico fine, si intendono per obbligazioni giuridicamente vincolanti quelle derivanti dalla stipulazione del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2.15

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, sostituire le parole: dell'Accordo medesimo con le seguenti: dell'intervento e aggiungere, in fine, le parole: , salvo che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici risulti che il ritardo è dovuto a causa non imputabile all'Amministrazione beneficiaria e comunque sia recuperabile nel periodo di programmazione;

          b) al secondo periodo, sostituire le parole: secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178 con le seguenti: dall'Amministrazione centrale o regionale assegnataria delle medesime risorse.

     Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.

2.16

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dell'Accordo medesimo con le seguenti: dell'intervento e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo che dall'istruttoria svolta dai competenti uffici risulti che il ritardo è dovuto a causa non imputabile all'Amministrazione beneficiaria e comunque sia recuperabile nel periodo di programmazione.

2.17

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: secondo criteri di premialità, nei limiti della ripartizione di cui al medesimo articolo 1, comma 178 con le seguenti: dall'Amministrazione centrale o regionale assegnataria delle medesime risorse.

2.18

Misiani

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale e sostituire le parole: e delle azioni poste in essere per porre rimedio agli stessi con le seguenti: e delle eventuali azioni correttive poste in essere.

     Conseguentemente:

          a) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

          b) al comma 7, sopprimere la parola: semestrale.

2.19

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.

     Conseguentemente:

          a) al comma 6, sopprimere la parola: semestrali;

          b) al comma 7, sopprimere la parola: semestrale.

2.20

Damante

Precluso

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: "semestrale" con la seguente: "annuale".

2.21

Misiani

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente: 7. In caso di mancata alimentazione del sistema di monitoraggio, imputabile alla diretta responsabilità delle Amministrazioni assegnatarie delle risorse, ovvero di mancato invio della relazione annuale di cui al comma 5, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri assegna all'Amministrazione inadempiente un termine non superiore a quarantacinque giorni per motivare il mancato monitoraggio e le azioni poste in essere per porvi rimedio.

2.22

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 7, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

3.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Sopprimere l'articolo.
 

3.2

Damante

Precluso

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

"Art. 3.

(Disposizioni per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

          1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari della programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione.".

3.0.1

Misiani

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

          1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna Provincia.»

4.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Sopprimere il comma 4.

6.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

6.2

Lorenzin, Nicita

Precluso

Al comma 1, lettera a), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo la parola: interventi aggiungere le seguenti: o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi;

          b) dopo le parole: 31 marzo 2023, n. 36 aggiungere le seguenti: , e interventi di notevole complessità o interventi di sviluppo integrato relativi a particolari ambiti territoriali a prescindere dal valore complessivo.

6.3

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, al primo periodo dopo le parole: "diinterventi" inserire le seguenti: "o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi.".  

6.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6, sopprimere le parole: anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea.

7.1

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere l'articolo;

          b) alla rubrica del Capo II, sopprimere le parole: "STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E".

7.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Sopprimerlo.

     Conseguentemente, alla rubrica del Capo II, sopprimere le parole: STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELLE AREE INTERNE E

7.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dal Ministro per lo sport e i giovani, nonché aggiungere le seguenti: dal presidente del CNEL,.

7.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7.5

Misiani

Precluso

Al comma 2:

          1) sostituire la lettera a) con la seguente:

          a) esercita funzioni di indirizzo nei settori di competenza in materia di servizi essenziali e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

          2) sostituire la lettera c) con la seguente:

          c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, la parte finanziaria a valere sulle risorse nazionale di ciascuna Strategia Territoriale elaborata in condivisione tra regioni e comuni capofila di ciascuna Area Interna;

          3) alla lettera e), sopprimere le parole: ai soggetti attuatori.

          b) sostituire il comma 3 con il seguente:

          3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne», di seguito PSNAI. Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, esclusivamente con riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio-sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

          c) sostituire il comma 4 con il seguente:

          4. L'attivazione delle risorse per l'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne sia a valere sulle risorse nazionali o regionali che su quelle europee, è in capo a ciascuna regione o provincia autonoma che sottoscrive apposito Accordo con l'area in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilità, ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi.;

          d) al comma 5, sostituire le parole: dagli enti e dai soggetti attuatori con le seguenti: dalle regioni o dalle province autonome e sopprimere le parole: ed europee.

7.6

Misiani

Precluso

Al comma 2 , sostituire la lettera a) con la seguente: a) esercita funzioni di indirizzo nei settori di competenza in materia di servizi essenziali e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese;

     Conseguentemente:

          a) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          1) sostituire la lettera c) con la seguente:

          c) approva, in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui alla lettera b), la parte finanziaria a valere sulle risorse nazionale di ciascuna Strategia Territoriale elaborata in condivisione tra regioni e comuni capofila di ciascuna Area Interna;

          2) alla lettera e), sopprimere le parole: ai soggetti attuatori;

          b) sostituire il comma 3 con il seguente:

          3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia approva un documento programmatico, denominato «Piano strategico nazionale delle aree interne», di seguito PSNAI. Il PSNAI individua gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, esclusivamente con riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità e dei servizi socio - sanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).;

          c) sostituire il comma 4 con il seguente:

          4. L'attivazione delle risorse per l'attuazione degli interventi, individuati nelle strategie territoriali delle singole aree interne sia a valere sulle risorse nazionali o regionali che su quelle europee, è in capo a ciascuna regione o provincia autonoma che sottoscrive apposito Accordo con l'area in cui sono declinati gli interventi, completi di CUP, e sono stabilite le rispettive responsabilità, ai fini della successiva attivazione e monitoraggio degli interventi medesimi.;

          d) al comma 5, sostituire le parole: dagli enti e dai soggetti attuatori con le seguenti: dalle regioni o ovvero dalle province autonome e sopprimere le parole: ed europee.

7.7

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera c);

          b) sostituire il comma 4 con il seguente:

          4. In coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le regioni approvano le strategie territoriali delle rispettive aree interne per la cui attuazione è assicurata la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, anche attraverso la sottoscrizione di Accordi di programma quadro.

7.8

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

7.9

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "servizi socio-sanitari" inserire le seguenti: "nonché per lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese".

7.10

Lorenzin, Nicita

Precluso

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: socio-sanitari aggiungere le seguenti: nonché per lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese.

7.11

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: salvaguardando quanto realizzato in attuazione dell'Accordo di Partenariato per Italia 2014-2020 e del ciclo di programmazione 2021-2027.

7.12

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

          4. In coerenza con il Piano strategico nazionale di cui al comma 3, le regioni approvano le strategie territoriali delle rispettive aree interne per la cui attuazione è assicurata la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, anche attraverso la sottoscrizione di Accordi di programma quadro.

7.0.1

Bevilacqua, Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istituzione delle zone franche montane nella Regione Siciliana)

          1. Al fine di favorire dinamiche di ripopolamento e di sviluppo economico e occupazionale delle aree di montagna site nel territorio della Regione Siciliana, sono istituite le Zone franche montane.

          2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per le attività produttive, sono individuate le zone franche montane, le zone di esenzione e i parametri per l'allocazione delle risorse sulla base dei seguenti criteri: oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico registrato in tali aree negli ultimi cinquanta anni.

          3. Le imprese e le microimprese che hanno la sede principale o operativa in un comune ubicato all'interno di una zona franca montana beneficiano delle seguenti agevolazioni fiscali, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

          a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i periodi di imposta successivi l'esenzione è limitata, per i primi cinque anni al 60 per cento, per il sesto e settimo anno al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo anno al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2023 e per ciascun periodo d'imposta, maggiorato di un importo pari ad euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana;

          b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive sul valore della produzione netta per i primi tre periodi di imposta dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per ciascun periodo di imposta;

          c) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2024 e fino all'anno 2026 per gli immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per attività economiche avviate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

          d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca montana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo, nono e decimo al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

          4. Le agevolazioni possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana in data antecedente al 1° gennaio 2024 nonché da coloro che trasferiscono nelle zone franche montane della Regione Siciliana la sede legale e operativa della loro attività, nei limiti del Regolamento (UE) n. 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

          5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 267,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

8.1

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: "Comune di Lampedusa e Linosa" inserire le seguenti: "e il comune di Porto Empedocle";

          b)  al terzo periodo, sostituire le parole: "assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di euro 45 milioni di euro" con le seguenti: "sono assegnate le relative risorse ai Comuni di Lampedusa e Linosa e Porto Empedocle, nel limite complessivo di 65 milioni di euro".

8.2

Nicita, Furlan

Precluso

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il piano è sottoposto alle procedure di VAS ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8.3

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere i commi 3,4 e 5;

          b) al comma 7 sopprimere le parole: ", 3" e l'ultimo periodo.

8.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Sopprimere il comma 3 e il comma 8.

     Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

8.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Sopprimere il comma 3.

     Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

8.6

Bevilacqua, Lorefice, Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 6, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          "a-bis) nelle more dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica, entro la soglia massima di 1 milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sino al 31 dicembre 2023, è ammesso l'affidamento diretto per le operazioni di recupero dei relitti delle imbarcazioni dei migranti arenate nell'area portuale, nelle aree di pesca e nel perimetro della riserva marina dell'isola di Lampedusa e Linosa.".

8.7

Nicita, Furlan

Precluso

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: si applica quanto previsto dal comma 5 con le seguenti: l'intervento per cui si è proceduto alla VIncA non è realizzabile.

8.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Sopprimere il comma 8.

8.9

Nicita, Furlan

Precluso

Al comma 8, alinea, dopo le parole: normativa paesaggistica aggiungere le seguenti: ma nel rispetto delle disposizioni poste a tutela dell'area marina protetta - Isole Pelagie e della Riserva naturale orientata - Isola di Lampedusa.

8.10

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

          "8-bis. Al fine di fronteggiare la grave ed eccezionale situazione sanitaria nell'isola di Lampedusa e garantire la tutela del diritto alla salute e alle cure a tutta la popolazione dei bacini territoriali limitrofi i cui nosocomi sono interessati dall'eccezionale afflusso della popolazione immigrata, l'Azienda ospedaliera «San Giovanni di Dio» di Agrigento è autorizzata a bandire procedure concorsuali straordinarie, anche in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per assicurare l'integrale copertura dei posti previsti nella propria dotazione organica, con particolare riferimento al personale medico ed infermieristico.

          8-ter Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 300 mila euro per l'anno 2023 e di 2 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

G8.1

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Il Senato,

          in sede d'esame della proposta di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (1416),

     premesso che:

     al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di persone provenienti dai Paesi del Mediterraneo, l'articolo 8 prevede la predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del CdM, di un piano di interventi strategici, da approvare con delibera del CIPESS con cui saranno assegnate al Comune di Lampedusa e Linosa risorse nel limite complessivo di 45 milioni di euro, a valere sul FSC (commi 1 e 2);

          la finalità perseguita dalla norma in esame attiene similmente anche al Comune di porto Empedocle che, insieme a Lampedusa e Linosa, è crocevia di un flusso migratorio continuo e disperato e, pertanto, direttamente investito dalla medesima grave situazione socio-economica;

          se tra luglio, agosto e settembre a Lampedusa sono arrivati 68mila migranti, moltissimi di questi, immediatamente dopo lo sbarco, sono stati condotti a Porto Empedocle;

          Porto Empedocle, città a vocazione turistica, non può e non deve diventare una città hotspot, così come non è accettabile che si continuino a verificare episodi gravi come la fuga di persone in cerca di acqua e cibo, lo stato di shock di essere umani ammassati e disperati, condizioni igienico sanitarie precarie;

          per quanto la popolazione empedoclina, i commercianti, e tanti abbiano teso la mano e aiutato con cibo, acqua, vestiti, biberon e altro, dimostrandosi la concretezza dell'accoglienza, nel Comune di Porto Empedocle vanno contrastare le pratiche di sfruttamento e business umanitario connesse all'ingente flusso migratorio alla stregua degli sforzi che vengono effettuati per Lampedusa e Linosa;

     impegna il Governo:

     a prevedere, nella prossima legge di bilancio, un incremento delle risorse di cui all'articolo 8, pari a 20 milioni di euro, da destinare specificatamente anche al Comune di Porto Empedocle.

9.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Sopprimere gli articoli da 9 a 17.

9.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Sopprimerlo.

     Conseguentemente:

          a) sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10.

(Cabina di regia ZES)

          1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dai Commissari straordinari delle Zone Economiche Speciali e dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Alle riunioni della Cabina di regia possono partecipare singoli Ministri in ragione dei temi da trattarsi e possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.

          b) sopprimere l'articolo 11;

          c) sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«Art. 12.

(Portale web delle ZES)

          1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità delle ZES e dei benefici connessi, è istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri il portale web dedicato alle ZES.
2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nelle diverse ZES e garantisce l'accessibilità allo sportello digitale di ciascuna ZES.
3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

          d) sopprimere gli articoli 13, 14 e 15;

          e) all'articolo 16, alla rubrica, sopprimere la parola: unica;

          f) sopprimere l'articolo 22.

9.3

Damante, Sabrina Licheri

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. A far data dal1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - Zes unica, di seguito denominata «Zes unica», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia.";

          b) dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis In ragione degli svantaggi derivanti dall'insularità, così come previsto dal comma 6 dell'art. 119 della Costituzione, delle regioni a statuto speciale, nei territori della Sardegna e Sicilia, non si applicano le disposizioni di cui al comma 5, secondo periodo, e 8, dell'articolo 10 del presente decreto, conseguentemente si prevede l'istituzione di una Zes insulare, dotata di un'apposita struttura organizzativa denominata «Struttura Zes Insulare» alle dirette dipendenze del Presidente di Regione a cui compete l'organizzazione degli uffici. In relazione agli interventi del precedente periodo si provvede tramite le risorse del Fondo perequativo, di cui al comma 3 dell'art. 119 Cost.

9.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché, ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

     Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: Unione europea aggiungere le seguenti: nonché dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

9.5

Lorenzin, Manca, Misiani

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

     Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 aggiungere le seguenti: nonché nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

9.6

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

9.7

Verducci, Misiani, Manca

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e Marche.

     Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: della regione Abruzzo aggiungere le seguenti: e della regione Marche.

9.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. In ragione della peculiarità delle regioni a statuto speciale, rimangono in essere le ZES istituite alla data del 31 dicembre 2023 nei territori della Sardegna e Sicilia, alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5, secondo periodo, e 8, nonché di cui all'articolo 22, comma 4.

     Conseguentemente:

          a) all'articolo 10, sostituire il comma 11 con il seguente: 11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

          b) all'articolo 22, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:

          a) le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

          b) all'articolo 5:

          1) le disposizioni di cui al comma 1, lettere a-bis), a-quater) e a-quinquies), si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

          2) al comma 1, lettera a-sexies), le parole: «e nelle ZES interregionali» sono soppresse;

          3) le disposizioni di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo, si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

          4) le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

          c) le disposizioni di cui all'articolo 5-bis si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna.

9.9

Nicita

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          2-bis. In ragione della peculiarità delle regioni a statuto speciale, rimangono in essere le ZES istituite alla data del 31 dicembre 2023 nei territori della Sardegna e Sicilia, alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5, secondo periodo, e 8, nonché di cui all'articolo 22, comma 4.

     Conseguentemente:

          a) all'articolo 10, sostituire il comma 11 con il seguente: 11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

          b) all'articolo 22, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123:

          a) le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

          b) all'articolo 5:

          1) le disposizioni di cui al comma 1, lettere a-bis), a-quater) e a-quinquies), si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

          2) al comma 1, lettera a-sexies), le parole: «e nelle ZES interregionali» sono soppresse;

          3) le disposizioni di cui al comma 2, primo, secondo e terzo periodo, si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

          4) le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna;

          c) le disposizioni di cui all'articolo 5-bis si applicano limitatamente alle regioni Sicilia e Sardegna.

G9.1

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

     premesso che:

     l'articolo 9 del provvedimento in esame istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e sostituisce le attuali ZES istituite nei territori del Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2017;

          ai sensi dell'articolo 11, la politica di sviluppo della ZES unica per il Mezzogiorno è definita nell'ambito dell'omonimo Piano strategico, all'interno del quale sono individuati i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica e le modalità di attuazione degli interventi;

     considerato che,

          tra le novità normative di maggior rilievo introdotte nel corso della XVIII legislatura vanno annoverate le disposizioni riguardanti le Zone Economiche Ambientali (ZEA);

          l'articolo 4-ter del c.d. "decreto Clima" (d.l. n. 111 del 2019), recante misure volte a contrastare i cambiamenti climatici e migliorare le qualità dell'aria, ha istituito le zone economiche ambientali (ZEA), ossia aree coincidenti con i territori dei parchi nazionali, nelle quali sono previste misure di agevolazione fiscale e di  incentivazione economica, sul modello delle zone economiche speciali, per le imprese eco-compatibili che operano al loro interno, al fine di favorire investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale;

          ulteriori risorse sono state stanziate anche dalla legge di bilancio 2021 che ha, altresì, previsto l'istituzione di un Fondo volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni delle ZEA e in altre aree protette naturalistiche;

          la rinnovata missione attribuita ai parchi e alle aree marine protette per effetto dell'istituzione delle ZEA, all'interno delle quali la vocazione naturale si coniuga con la sperimentazione di forme di economia sostenibile, sta dando risultati incoraggianti ed è auspicabile che il contributo delle aree naturalistiche nella definizione di un sistema di economia geo-circolare possa essere ulteriormente rafforzato anche nell'ambito della nuova pianificazione strategica prevista dall'articolo 11 del provvedimento in esame;

     impegna il Governo,

          ad adottare idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte ad introdurre, nell'ambito del Piano strategico della ZES unica per il Mezzogiorno, apposite misure finalizzate allo sviluppo delle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111.

G9.2

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

     premesso che:

     l'articolo 9 del provvedimento in esame istituisce, a far data dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e sostituisce le attuali ZES istituite nei territori del Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2017;

          l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità che i Paesi membri si sono impegnati ad attuare attraverso il raggiungimento di 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs);

          gli SDGs rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti che accomunano tutte le nazioni, come il contrasto al cambiamento climatico, la lotta alla povertà, l'eliminazione della fame, e tutti i Paesi sono chiamati a contribuire alla sfida per portare il mondo su un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo;

     considerato che,

          al fine del perseguimento dei predetti obiettivi e degli obiettivi definiti dall'Agenda Europea 2030 per lo sviluppo sostenibile, è quanto mai necessario promuovere iniziative volte ad incentivare comportamenti rispettosi dei valori espressi dai criteri ESG (Environment, Social & Governance) e dell'Economia Circolare, relativi alle buone prassi ambientali, sociali e di buona gestione aziendale, anche in relazione alle recenti iniziative promosse dalle Nazioni Unite;

          come noto i criteri ESG permettono di affrontare i temi del cambiamento climatico, della tutela dell'ambiente e dei nuovi modelli di produzione e consumo mediante la misurazione, sulla base di parametri standardizzati e condivisi, delle performance ambientali, sociali e di governance di un'azienda e dunque a porre la sostenibilità al centro della trasformazione aziendale,

     impegna il Governo

          ad introdurre, nel primo provvedimento utile, specifici interventi volti ad incentivare il percorso di miglioramento delle performance ESG delle piccole, medie e grandi imprese interessate a investire nel territorio della Zona economica speciale per il Mezzogiorno, così da promuovere la crescita sostenibile da un punto di vista economico, ambientale e sociale e raggiungere gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.

G9.3

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (1416),

     premesso che:

     con il provvedimento in titolo, si dispone, al capo III, una riforma complessiva del sistema delle Zone economiche e speciali, attraverso l'istituzione, a far data dal 1° gennaio 2024, di una ZES unica per il Sud, che ricomprende l'intero territorio meridionale, in sostituzione delle attuali otto aree;

          tale riforma snatura radicalmente il disegno originario e la ratio dello strumento, facendo venir meno la definizione di zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata delle ZES, nonché il requisito di specialità in base al quale tali zone erano state istituite, con ripercussioni sul lavoro fin qui svolto dalle strutture commissariali;

          preoccupano, in particolare, sia l'assenza di connessione della istituenda ZES unica e della relativa struttura di missione nazionale con il tessuto regionale e le amministrazioni locali, sia i rischi che un accentramento decisionale in capo alla Struttura di missione presso Palazzo Chigi potrebbe avere per il tessuto regionale in termini di ingorghi burocratici e mancato coinvolgimento dei territori - analogamente a quanto già previsto per la nuova gestione dei fondi di sviluppo e coesione - sia ancora l'effettiva capacità della struttura di missione nazionale di svolgere per l'intero territorio meridionale la funzione di sportello unico delle autorizzazioni;

          le misure previste dal decreto, che dovrebbero fungere da incentivi per la ZES unica, tra cui le modalità per attuazione del credito di imposta  integralmente rimesse al Ministro per gli Affari europei, appaiono inoltre del tutto insufficienti e inadeguati a sostenere l'ampliamento e l'integrazione del sistema produttivo del Mezzogiorno, essendo il suddetto credito riconosciuto solo per l'anno 2024 e rinviando il Governo ad una fonte normativa secondaria sia per la determinazione di alcuni aspetti essenziali (modalità di accesso al beneficio, criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, limite massimo di spesa, controlli), sia per l'individuazione degli oneri che effettivamente discenderanno dall'operatività del credito d'imposta medesimo; preoccupa inoltre l'abrogazione della riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, disposta dal 1° gennaio 2024;

          in conclusione, le misure di cui al provvedimento in esame rischiano di essere una mera concessione di contributi a pioggia al Mezzogiorno, senza un reale piano di sviluppo delle regioni del Sud, mancando così l'obiettivo di renderle realmente attrattive per nuovi investimenti, anche in termini di funzionalità rapportata alle esigenze di chi vorrebbe avviare nuove imprese.

     impegna il Governo

          - ad adottare iniziative normative volte a rivedere la riforma inerente all'istituzione della Zona Economica Speciale Sud - Zes unica, con particolare riguardo alla sua organizzazione e al sistema della governance, a partire dall'estensione della durata della concessione del credito di imposta ZES, almeno su base triennale, al fine di garantire al tessuto imprenditoriale il necessario orizzonte temporale atto a garantire una maggiore certezza negli investimenti.

     - ad intraprendere altresì le necessarie iniziative finalizzate ad incentivare all'interno della ZES unica, il recupero degli immobili esistenti, includendo, a tal fine, tra gli investimenti oggetto di agevolazione del credito di imposta, anche la ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, limitando in tal modo il consumo del suolo, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nonché ad eliminare la soglia attualmente prevista al 50% del valore dei terreni e degli immobili rispetto al valore complessivo degli investimenti agevolabili, anche per garantire continuità di condizioni a chi ha già ricevuto l'Autorizzazione Unica e cha già in corso investimenti;

          - ad adottare iniziative volte ad abbassare a 100 mila euro la soglia al di sotto della quale i progetti di investimento effettuati nella ZES unica non possono godere delle agevolazioni derivanti dall'applicazione del credito di imposta;

          - ad adottare, con urgenza, interventi specifici volti a riconoscere, a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, l'agevolazione relativa alla riduzione dell'imposta sul reddito del 50%.

G9.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di approvazione del disegno di legge AS 927 recante: "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" è emersa con decisone l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

          con le disposizioni di cui al Capo III (Artt. 9-17) del provvedimento  si superano le ZES, così come concepite sei anni fa con la Legge 123/2017, per sostituirle con una ZES unica, evidenziandosi la volontà del governo di centralizzare la gestione delle politiche economiche e industriali rivolte al Sud: di fatto le disposizioni svuotano di senso la Zona Economica Speciale, che è uno strumento a disposizione delle vocazioni produttive territoriali e che quindi non dovrebbe essere caratterizzata da un approccio "generalista", ma da specifiche direzioni di specializzazione e differenziazione;

          le Zes (zone economiche speciali) sono identificate come aree territoriali di ristrette dimensioni, dotate di idonee infrastrutture e accessibilità, all'interno delle quali sono previste particolari opportunità di insediamento, servizi e agevolazioni fiscali a favore delle imprese, e rappresentano oltre ad uno strumento a disposizione delle vocazioni produttive territoriali anche un importante fattore di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali;

          la sostituzione delle attuali Zes con la Zes Unica sarebbe giustificata dal governo dall'esigenza di superare le inefficienze dimensionali e funzionali delle precedenti zone speciali e di costruire un modello che consenta di rendere concreti i potenziali benefici dello strumento;

          l'efficacia del progetto del governo dipende da alcune condizioni e azioni di coordinamento affidate ad una Cabina di regia Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR con il compito di definire le politiche di sviluppo e individuare i settori da promuovere e da consolidare, nonché gli interventi infrastrutturali prioritari da realizzare. Pertanto, molto dipenderà dalla volontà e capacità di attuare le norme, di coordinare le politiche e di gestire, con un apparato centralizzato, un sistema sicuramente complesso;

          con la riforma prevista nel PNRR da un paio di anni erano stati nominati dei commissari straordinari per gestire le ZES esistenti che decadono con l'entrata in vigore del provvedimento all'esame dell'Aula, rischiando di compromettere quanto fin qui già realizzato nei territori.  E', infatti, fondato il timore che con le nuove previsioni possano sfumare i progetti territoriali già avviati; inoltre la gestione centralizzata degli interventi non valorizza le potenzialità territoriali che le otto ZES italiane già istituite ed operanti avrebbero potuto garantire;

          le ZES sono lo strumento per cogliere una importante prospettiva di sviluppo utile anche a rafforzare la capacità dei porti del meridione di accogliere il crescente traffico di merci nel Mediterraneo;

          l'articolo 12 del provvedimento prevede che la Cabina di regia è composta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dai Ministri per la pubblica amministrazione, per la protezione civile e le politiche del mare, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del turismo, della cultura, degli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Inoltre alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi;

          i numerosi protocolli fino ad oggi siglati dai commissari straordinari delle otto Zes sono la testimonianza dell'importanza di operare in sinergia con le forze sociali e datoriali, al fine di coniugare l'attrazione di nuovi investimenti con il mantenimento e l'incremento dei livelli occupazionali, la garanzia della sicurezza sul lavoro e l'arginamento della delocalizzazione aziendale. Eppure si tratta di categorie non rappresentate nella Cabina di regia;

          l'espresso coinvolgimento delle parti interessate, attraverso la previsione di adeguati luoghi, metodi e strumenti di coinvolgimento del partenariato economico e sociale, è fondamentale per dare voce alle esigenze e all'opinione di coloro che sono direttamente coinvolti negli investimenti all'interno della ZES;

     impegna il governo

          ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere adeguati luoghi, metodi e strumenti di coinvolgimento del partenariato economico e sociale e della filiera istituzionale, includendo nella composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 12 del provvedimento il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le  parti sociali maggiormente rappresentative, il Presidente del CNEL, il Presidente dell'Anci, i Presidenti delle Autorità di sistema portuale ed i rappresentanti dei consorzi di sviluppo industriale presenti sul territorio della ZES unica. 

G9.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di approvazione del disegno di legge AS 927 recante: "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" è emersa con decisone l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

     Premesso che:

     il decreto-legge in fase di conversione (AC 1416- A) detta disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione;

          il provvedimento si compone di 23 articoli le cui previsioni spaziano dalla crescita e il consolidamento economico delle aree meridionali del Paese all'attuazione del PNRR, dall'istituzione di un'unica Zona economica speciale per il SUD, al ricorso di un nuovo piano di assunzioni, dal ricorso ai contratti istituzionali di sviluppo a interventi in favore dei Comuni di Lampedusa e Linosa, fino alla gestione dei flussi migratori e all'istituzione di Centri di permanenza per i rimpatri;

          in particolare, con le previsioni del Capo III (artt. 9-17) che provvedono ad istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2024, una nuova ZES unica per il Mezzogiorno di durata triennale, da una parte si eliminano le otto ZES attualmente esistenti, e  dall'altra, con la previsione della loro gestione da parte di una specifica struttura di missione - Cabina di regia -  la cui governance è accentrata alla  Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene drasticamente ridotto il ruolo decisionale delle istituzioni locali e regionali, in concomitanza con un momento storico del tutto peculiare, posto che è in fase di attuazione il processo dell'autonomia differenziata, attualmente all'esame del Senato (AS 615);

          nell'ambito del vaglio da parte della Commissione competente è stato approvato un emendamento che interviene sull'articolo 10 del provvedimento e introduce al primo comma un periodo che prevede che in attuazione del sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, presso la Cabina di regia sia costituita una Sezione speciale, cui partecipano i Ministri competenti e, anche separatamente, i Presidenti della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, avente il compito di individuare gli interventi necessari a superare gli svantaggi dell'insularità, a valere sulla quota riservata di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 16;

          la citata proposta emendativa non comporta oneri economici a carico dello Stato, e nel resto del provvedimento nessuna altra disposizione prevede fondi a sostegno degli svantaggi correlati all'insularità;

     considerato che:

     per quanto concerne la Sardegna in particolare, il grave e permanente svantaggio naturale correlato allo stato di insularità, ha comportato negli anni un gap infrastrutturale certificato da un'indebolita coesione nei trasporti, all'interno dell'isola sarda e tra questa e la terraferma, nei ritardi nelle reti energetiche e di comunicazione, nel freno allo sviluppo socio-economico;

          la Sardegna è rientrata fra le regioni dell'Obiettivo 1 dell'Unione Europea e ha un indice di competitività del 23,75%, contro quello medio europeo del 60,3% e del 57% della Lombardia;

          si conta che ogni anno migliaia di giovani sardi, in gran parte laureati e diplomati, lascino l'isola perché non vi trovano alcuna opportunità di lavoro;

          dall'atlante infrastrutturale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) emergono i dati del ritardo della Sardegna nel confronto con il resto del Paese: per quanto riguarda le reti energetiche, l'indice è di 100 per l'Italia, di 64,54 per il Mezzogiorno e di 35,22 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti stradali, l'indice è di 100 per l'Italia, di 87,10 per il Mezzogiorno e di 45,59 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti ferroviarie, l'indice è di 100 per l'Italia, di 87,81 per il Mezzogiorno e di 15,06 per la Sardegna; per quanto riguarda le infrastrutture economico-sociali, l'indice è di 100 per l'Italia, di 84,45 per il Mezzogiorno e di 66,16 per la Sardegna;

          le analisi compiute dal Centro ricerche economiche, sociologiche e di mercato (CRESME) relativamente alle risorse finanziarie pro capite e territoriali stanziate negli ultimi dieci anni relativamente alle infrastrutture evidenziano che: con riferimento allo stanziamento per chilometro quadrato, considerato che il valore medio nazionale del costo dell'intero programma infrastrutturale risulta pari a circa 1.190.000 euro per chilometro quadrato, la Sardegna risulta essere penultima nella graduatoria, con un investimento di 237.000 euro per chilometro quadrato; con riferimento allo stanziamento pro capite, il valore pro capite del costo dell'intero programma infrastrutturale ad oggi stimato è pari a una media di circa 6.000 euro per abitante, ma la Sardegna si attesta su 3.423 euro;

          gravissimi i dati dello spopolamento (in 304 comuni su 377 i morti negli ultimi anni hanno superato i nuovi nati), le proiezioni demografiche a 30 anni vedono la Sardegna l'isola con la più bassa densità demografica del Continente europeo, seconda soltanto all'Islanda; 

          la detta condizione di svantaggio oggettivo comporta la necessità di adeguate politiche nazionali ed europee, che compensino fattivamente gli svantaggi derivanti dall'insularità e riducano gli effetti negativi dell'isolamento fisico;

          in quest'ottica la legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2 ha introdotto nell'articolo 119 Cost. il riconoscimento delle peculiarità delle isole e il superamento degli avantaggi derivanti dall'insularità;

          la condizione di insularità comporta in capo allo Stato un obbligo giuridico in attuazione del dettato costituzionale a sostegno di una strategia di sviluppo paritario dei propri territori, e tale sostegno non può prescindere da adeguate risorse finanziarie, anche in accordo con l'articolo 13 dello Statuto sardo.

     Si impegna il Governo:

     a prevedere nei prossimi provvedimenti utili, idonee misure finanziarie dirette al concreto superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità e degli effetti negativi dell'isolamento fisico della Sardegna.

10.1

Lorenzin

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Organizzazione della ZES unica)

          1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dal Ministro del turismo, dal Ministro della cultura, dagli altri Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché dai Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, una Struttura di missione denominata «Struttura di missione ZES», alla quale è preposto un coordinatore, articolata in due direzioni generali ed in quattro uffici di livello dirigenziale non generale. La Struttura di missione è rinnovabile fino al 31 dicembre 2034.
3. La Struttura di missione ZES provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

          a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11;

          b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;

          c) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

          d) sovraintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

          e) definisce, in raccordo con le amministrazioni centrali competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

          f) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

          g) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione procedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 15;

          h) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica di cui all'articolo 12, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

          4. La Struttura di missione di cui al comma 2 è composta da un contingente di tre unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, di quattro unità dirigenziali di livello non generale e di sessanta unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate, nel limite massimo di trenta unità nel rispetto dei criteri di cui al comma 5, tra il personale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, nel limite minimo di trenta unità, nel rispetto dei criteri di cui al comma 5 del presente articolo, anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico.
5. Il personale non dirigenziale di cui al comma 4 potrà essere individuato in funzione della pianta organica, come definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, comprensiva del personale amministrativo e tecnico atto a garantire il funzionamento dello Sportello Unico Digitale S.U.D.-ZES di cui al successivo articolo 13.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 30 giugno 2024, sono definiti l'organizzazione della Struttura di missione ZES e le competenze degli uffici, ivi compresi gli uffici territoriali presso i quali incardinare alcune delle funzioni dell'unità di missione, come definite dal piano strategico della ZES unica, in particolare quelle rivolte alla promozione degli investimenti da parte delle piccole e medie imprese ed allo sviluppo delle aree industriali. Con il medesimo decreto è individuata altresì la data, comunque successiva alla approvazione del Piano Strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del presente decreto, a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
7. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR relativi alla infrastrutturazione della ZES unica, dalla data di passaggio delle funzioni dai Commissari di Governo a favore della struttura della Unità di missione di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, la Struttura di missione ZES può assumere le funzioni di stazione appaltante e operare, in tal caso, secondo le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
8. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 3 e 7, la Struttura di missione ZES può avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
9. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui all'ultimo periodo del comma 6, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, cessano dal proprio incarico così come gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 ed i contratti stipulati dalla Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4,comma 6-bis del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico.
11. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il comma 3 è abrogato.
11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, quantificati in complessivi euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).
12. All'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «di progetti infrastrutturali» sono sostituite dalle seguenti: «di progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche».

     Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, comma 3, dopo le parole: Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, inserire le seguenti: previo parere vincolante delle Regioni interessate nonché;

          b) all'articolo 13:

          1) al comma 2, alinea, dopo le parole: e ha competenza aggiungere le seguenti: esclusiva;

          2) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nelle more della piena operatività dello sportello unico digitale, le domande di autorizzazione unica sono presentate al SUAP attualmente istituiti presso i Commissari di Governo della ZES ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater dell'articolo articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

          c) all'articolo 14:

          1) al comma 2, dopo le parole: I progetti aggiungere le seguenti: di autorizzazione unica;

          2) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia, qualora il proponente disponga già di alcuni titoli autorizzatori necessari all'insediamento, gli stessi saranno inglobati, rinnovati e, ove richiesto dal proponente medesimo, modificati con la conferenza di servizi di cui al successivo articolo 15 comma 3;

          d) all'articolo 15, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora alla data di scadenza dei termini della conferenza di servizi siano resi tutti i pareri e la determinazione conclusiva del provvedimento non possa essere adottata per assenza di un singolo parere ovvero del giudizio sulla valutazione di impatto ambientale e quindi con provvedimenti non suscettibili di essere superati con l'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Struttura di missione ZES può statuire, a richiesta del soggetto proponente, l'improcedibilità del procedimento indicando le ragioni ed il soggetto la cui omissione ha determinato la paralisi della conferenza di servizi;

          d) all'articolo 16:

          1) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          1-bis. Al fine di fruire del credito di imposta di cui al presente articolo, le imprese devono aver presentato, preliminarmente a qualsiasi atto autorizzatorio (CILA, SCIA, autorizzazione unica o similari), la Comunicazione preventiva allo sportello S.U.D.-ZES preannunciando la richiesta di concessione del credito di imposta, previo deposito del progetto, del business plan e di un computo metrico preciso delle spese che si intende realizzare secondo un crono programma indicato; la presentazione della comunicazione preventiva non determina il sorgere di alcun diritto al credito di imposta ma costituisce presupposto per il suo rilascio al fine di garantire i successivi controlli dell'Agenzia delle entrate;

          2) al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale limite non si applica alle piccole e medie imprese.
 

10.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministri competenti in base all'ordine del giorno, nonché, aggiungere le seguenti: dal Presidente del CNEL,.

10.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "dei comuni italiani o di un suo delegato" aggiungere le seguenti: "nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

10.4

Nicita

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e dai Presidenti delle Autorità di sistema portuale e dai rappresentanti dei consorzi di sviluppo industriale presenti sul territorio della ZES unica.

10.5

Nicita

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e dai Presidenti delle Autorità di sistema portuale.

10.6

Nicita

Precluso

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e dai rappresentanti dei consorzi di sviluppo industriale presenti sul territorio della ZES unica.

10.7

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Cabina di regia ZES è composta, inoltre, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, delle Autorità di sistema portuale, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4:

          al primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecento;

          al secondo periodo sostituire, ovunque ricorre, la parola: trenta con la seguente: cento;

          b) sostituire il comma 11 con il seguente:

          11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 26.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede, quanto a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).

10.8

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La Cabina di regia ZES è composta, inoltre, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e dei professionisti, del settore bancario, finanziario e assicurativo, delle Autorità di sistema portuale, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10.9

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: Alle riunioni della Cabina di regia, aggiungere le seguenti: partecipano stabilmente le Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e

          b) al comma 3, lettera e), dopo le parole: con le amministrazioni centrali aggiungere le seguenti: e territoriali;

          c) al comma 4:

          1) al primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: seicentosessanta;

          2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le restanti unità di personale di cui al primo periodo sono individuate tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 19;

          d) al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Conclusi i procedimenti volti a garantire la concreta entrata in funzione della Struttura di missione ZES, comprese le procedure di selezione e reclutamento dell'intero contingente di personale di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono trasferite alla Struttura di missione ZES.;

          e) all'articolo 19:

          1) al comma 1, le parole: duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento sono sostituite dalle seguenti: duemilaottocento unità, di cui seicentosettantuno unità riservate al predetto Dipartimento;

          2) al comma 3, lettera a), le parole: euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 sono sostituite dalle seguenti: euro 20. 631.154 per l'anno 2024 ed euro 50.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025.;

          3) al comma 8:

          3.1) all'alinea, le parole: pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 sono sostituite dalle seguenti: pari a euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000;

          3.2) alla lettera a), le parole: euro 62.669.029 per l'anno 2024 ed euro 97.338.057 sono sostituite dalle seguenti: euro 80.000.000 per l'anno 2024 ed euro 145.000.000;

          3.3) alla lettera b), le parole: 5.262.307 sono sostituite dalle seguenti: 50.000.000;

          f) all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Ferme restando le funzioni decisorie attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al suo coordinatore, fino alla piena operatività della Struttura di missione ZES e all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, secondo periodo, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3, svolgono le attività istruttorie inerenti alle funzioni attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES, garantendo il coordinamento con gli altri livelli istituzionali e il coinvolgimento, ai fini dell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 11, delle Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti.

10.10

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: alle riunioni della Cabina di regia aggiungere le seguenti: partecipano stabilmente le autorità dei Sistemi Portuali, le Camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e.

10.11

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: "possono essere invitati" con le seguenti: "sono invitati" e le parole: "e dei portatori di interessi" con le seguenti: "e possono essere invitati i portatori di interessi".

10.12

Misiani

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: possono essere invitati come osservatori con le seguenti: sono invitati a partecipare.

10.13

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: coordinatore aggiungere le seguenti: , nominato d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2 e con il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani,;

          b) al comma 3:

          1) alla lettera e), sopprimere la parola: centrali;

          2) alla lettera g), premettere le seguenti parole: previa intesa sulle modalità attuative acquisita nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,;

          c) al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La congruità del personale di cui al comma 2 è monitorata, con cadenza almeno semestrale, dalla Cabina di regia di cui al comma 1;

          d) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: adottato aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,;

          e) al comma 6, dopo la parola: assumere aggiungere le seguenti: , previa intesa con le Regioni territorialmente interessate,;

          f) sostituire il comma 8 con il seguente: 8. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, costituiscono articolazioni territoriali della Struttura di missione di cui al comma 2. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui al comma 4 del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma 5 del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.;

          g) al comma 9, dopo le parole: del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: nonché alle regioni territorialmente interessate.

10.14

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: con le amministrazioni centrali aggiungere le seguenti: e territoriali.

10.15

Nicita, Furlan

Precluso

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: promuovendo anche la stipula di appositi protocolli con le Prefetture territorialmente competenti ai fini della verifica dei profili di legalità con riguardo all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge nella ZES unica.

10.16

Nicita, Furlan

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

          h-bis) cura l'inserimento dei dati identificativi di ogni singola iniziativa, nonché i dati di avanzamento delle iniziative stesse nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

10.17

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 4, sostituire la parola: sessanta con la seguente: seicentosessanta.

     Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al medesimo comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le restanti unità di personale di cui al primo periodo sono individuate tramite le procedure concorsuali di cui all'articolo 19.;

          b) all'articolo 19:

          1) al comma 1, sostituire le parole: duemiladuecento unità, di cui settantuno unità riservate al predetto Dipartimento, con le seguenti: duemilaottocento unità, di cui seicentosettantuno unità riservate al predetto Dipartimento;

          2) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: euro 20. 631.154 per l'anno 2024 e euro 50.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025.

          3) al comma 8:

          3.1) all'alinea, sostituire le parole: pari a euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 con le seguenti: pari a euro 80.000.000 per l'anno 2024 e euro 145.000.000;

          3.2) alla lettera a), sostituire le parole: euro 62.669.029 per l'anno 2024 e euro 97.338.057 con le seguenti: euro 80.000.000 per l'anno 2024 e euro 145.000.000;

          3.3) alla lettera b), sostituire le parole: 5.262.307 con le seguenti: 50.000.000.

10.18

Nicita

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: duecento.

     Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al medesimo comma 4, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorre, la parola: trenta con la seguente: cento;

          b) sostituire il comma 11 con il seguente:

          11. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantificati in complessivi euro 26.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 si provvede, quanto a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a euro 8.250.579 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a).

10.19

Misiani

Precluso

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

10.20

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

          b) sopprimere il comma 8.

10.21

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Conclusi i procedimenti volti a garantire la concreta entrata in funzione della Struttura di missione ZES, comprese le procedure di selezione e reclutamento dell'intero contingente di personale di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono trasferite alla Struttura di missione ZES.

     Conseguentemente, all'articolo 22, sostituire il comma 2 con il seguente:

          2. Gli articoli 14 e 15 del presente decreto si applicano alle istanze, comunque, presentate a far data dal 1° gennaio 2024. Ferme restando le funzioni decisorie attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES e al suo coordinatore, fino alla piena operatività della Struttura di missione ZES e all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, secondo periodo, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nei termini di cui al comma 3, svolgono le attività istruttorie inerenti alle funzioni attribuite dagli articoli 14 e 15 alla Struttura di missione ZES, garantendo il coordinamento con gli altri livelli istituzionali e il coinvolgimento, ai fini dell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 11, delle autorità dei Sistemi Portuali, le Camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali territorialmente competenti.

10.22

Nicita, Furlan

Precluso

Sopprimere il comma 12.

10.0.1

Nicita, Furlan

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

     1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR assicura il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica.

     2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR individua con proprio decreto, un piano di monitoraggio che, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, consente di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti principali indicatori di realizzazione e risultato:

          a) numero di nuove imprese insediate nella ZES suddivise per settore merceologico e classe dimensionale;

          b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES;

          c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES unica suddivise per classe dimensionale;

          d) valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale.

          e) valore dei benefici fiscali e delle agevolazioni concessi suddivise per classe dimensionale e settore merceologico delle imprese.

     3. Gli esiti del monitoraggio sono pubblicati, con periodicità almeno semestrale, sul sito Opencoesione.

     4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

11.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «in coerenza con il PNRR» aggiungere le seguenti: «e con le strategie regionali di specializzazione intelligente e con i piani regionali finanziati con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e con il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) già approvati.»

11.2

Manca

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «in coerenza con il PNRR» aggiungere le seguenti: «e con le programmazioni nazionali e regionali dei fondi SIE».

     Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo le parole: «e le modalità di attuazione» aggiungere le seguenti: «assicurando specifica attenzione al sistema dei porti e interporti, alle infrastrutture e alle aree retro-portuali».

11.3

Nicita, Furlan

Precluso

Al comma 1 dopo le parole: «in coerenza con il PNRR» aggiungere le seguenti: «e con le politiche di coesione dell'Unione europea relative alla programmazione 2021-2027».

11.4

Nicita, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «di sviluppo della ZES unica» aggiungere le seguenti: «ponendo particolare attenzione all'accessibilità garantita dalla filiera dei trasporti,».

11.5

Nicita, Furlan

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «settori da promuovere e quelli da rafforzare» con le seguenti: «le priorità produttive e le specializzazioni strategiche da promuovere e da rafforzare, le modalità per accompagnare le imprese innovative con politiche per la formazione e la valorizzazione del capitale umano, le iniziative per sostenere l'ampliamento e l'integrazione del sistema produttivo meridionale nelle filiere strategiche indicate nella Strategia industriale europea».

11.6

Barbara Floridia, Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito del Piano strategico sono altresì definite le misure volte allo sviluppo delle zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 che ricadono nel territorio della ZES unica».

11.7

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «predispone» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e sentite le Autorità dei sistemi portuali, le Camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle medesime regioni,».

     Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «, previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1» aggiungere le seguenti: «e d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2».

11.8

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, dopo la parola: «predispone» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, e sentite le Autorità dei sistemi portuali, le camere di commercio e i rappresentanti regionali e territoriali delle organizzazioni datoriali e sindacali delle medesime regioni,».

          .

11.9

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «in sede di conferenza di servizi istruttoria».

     Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

11.10

Lorenzin

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dell'ANCI».

     Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «, previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1» aggiungere le seguenti: «e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

11.11

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in sede di conferenza di servizi istruttoria.»

11.12

Lorenzin

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del partenariato economico e sociale, ai sensi del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014.»

11.13

Nicita, Furlan

Precluso

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dell'ANCI e dell'Unione Province d'Italia, delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, della rappresentanza delle Università e dei Centri di ricerca. Le regioni attivano nelle fasi di elaborazione del piano strategico i tavoli del partenariato istituiti nell'ambito delle politiche di coesione ai quali partecipano, ove non già presenti, le Università e i centri di ricerca presenti nella regione.»

11.14

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in sede di conferenza di servizi istruttoria».

     Conseguentemente:

          a) al comma 3, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

          b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle Regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.»

11.15

Nicita, Furlan

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. Il piano strategico della ZES unica tiene conto dei piani strategici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, dei piani strategici definiti dalle città metropolitane e dei documenti di programmazione strategica di sistema definiti dalle autorità di sistema portuale ricadenti nei territori della ZES unica.»

11.16

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.»

11.17

Barbara Floridia, Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'articolo 10, comma 1», aggiungere le seguenti: «e sentite le parti sociali».

11.18

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: «previo parere della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1», aggiungere le seguenti: «e d'intesa con i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2».

11.19

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          «3-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è individuata, altresì, la data a decorrere dalla quale sono trasferite alla Struttura di missione ZES le funzioni già di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2021, n. 123. A decorrere da tale data i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del citato decreto-legge n. 91 del 2017, cessano dal proprio incarico. Gli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto dei Commissari straordinari di cui al predetto articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge n. 91 del 2017 cessano automaticamente, ove non confermati nell'ambito del contingente di unità dirigenziali non generali assegnato alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 4, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri del decreto di cui al comma 5. I contratti stipulati dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi del secondo periodo del comma 7-quater del medesimo articolo 4, del decreto-legge n. 91 del 2017 alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente alla data indicata nel decreto di cui al comma precedente del presente articolo, fatta salva l'eventuale scadenza anteriore contrattualmente prevista.»

11.20

Nicita, Furlan, Lorenzin, Misiani

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle Regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta».

11.21

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 3-bis dopo le parole: "ovvero delle regioni competenti," aggiungere le seguenti: "previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

12.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «e la visibilità di ulteriori strumenti regionali di agevolazione dei progetti di investimento».

13.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. Al fine di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio nazionale, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2024, è istituito, presso la Struttura di missione di cui all'articolo 10, comma 2, lo sportello unico digitale per le attività produttive, denominato S.U.D. nazionale, nel quale confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ed al quale sono attribuite, nei casi previsti dall'articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.»

     Conseguentemente:

          a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «Nell'ambito dell'area della ZES unica il S.U.D. ZES rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e» con le seguenti: «Il S.U.D. nazionale»;

          b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «S.U.D. ZES» con la seguente: «S.U.D. nazionale»;

          c) all'articolo 14, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «all'interno della ZES unica»;

          d) all'articolo 14, comma 2, sopprimere le parole: «all'interno della ZES unica»;

          e) all'articolo 15, comma 1, sopprimere le parole: «all'interno della ZES unica»;

          f) all'articolo 15, comma 3, sostituire le parole: «S.U.D. ZES» con la seguente: «S.U.D. nazionale»;

          g) all'articolo 15, comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «nonché il conseguimento degli obiettivi indicati nel Piano strategico della ZES unica».

13.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo sportello unico digitale ZES è articolato in sedi regionali presenti in ciascuna delle regioni di cui all'articolo 9, comma 2, competenti per territorio ad esercitare le funzioni attribuite al S.U.D. ZES ai sensi degli articoli 14 e 15.»

13.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, alinea, sopprimere le parole: «rappresenta il livello essenziale delle prestazioni e».

13.4

Nicita, Furlan

Precluso

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «da realizzarsi ad iniziativa e con risorse di soggetti imprenditoriali privati».

14.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività» aggiungere le seguenti: «o comunque non soggetti a un titolo abilitativo espresso».

     Conseguentemente:

          a) al comma 4, sopprimere le parole: «entro sessanta giorni dalla data di cui all'articolo 22, comma 2»;

          b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di loro competenza. In tali casi, per gli interventi privi di rilevanza strategica individuati dal piano di cui all'articolo 11, è data la facoltà all'impresa di avvalersi dello Sportello unico per le attività produttive.»

14.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività» aggiungere le seguenti: «o comunque non soggetti a un titolo abilitativo espresso».

14.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Sopprimere il comma 2.

14.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i procedimenti per i quali, in ragione dell'ubicazione, del settore di attività, della rilevanza economica dell'investimento, del numero di enti coinvolti o delle particolari caratteristiche dell'intervento, si applica l'autorizzazione unica di cui all'articolo 15.»

14.5

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          «4-bis. Sono in ogni caso fatti salvi i livelli ulteriori di semplificazione, rispetto alla normativa nazionale, previsti dalle regioni e dagli enti locali nella disciplina dei regimi amministrativi di loro competenza. In tali casi, per gli interventi privi di rilevanza strategica individuati dal piano di cui all'articolo 11, è data la facoltà all'impresa di avvalersi dello Sportello unico per le attività produttive.»

15.1

Nicita, Furlan

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis. All'istruttoria delle istanze si provvede seguendo l'ordine cronologico della presentazione.»

15.2

Nicita, Furlan

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          «5-bis. Nel caso in cui la realizzazione dell'intervento comporti una variante dello strumento urbanistico e l'intervento sia assoggettato alle procedure di via, il parere del comune interessato dalla variante è espresso dopo la conclusione del procedimento di via.»

15.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Sostituire il comma 6 con il seguente:

          «6. Qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e trovi applicazione l'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla conferenza di servizi indetta dall'autorità competente partecipa sempre il rappresentante della Struttura di missione ZES. Qualora siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti che abbiano condotto ad un diniego di autorizzazione, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 14-quinquies, comma 6, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990. L'intera procedura deve svolgersi nel termine massimo di sessanta giorni.»

15.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

15.5

Nicita

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

          «7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere pubbliche e private e alle altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale, ivi incluse le aree immediatamente retroportuali. Nel caso di investimenti privati, la Struttura di missione ZES provvede a trasmettere, entro il termine di cui al comma 4, l'istanza e la documentazione presentata all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi. Per le opere pubbliche da realizzare nei porti l'Autorità di sistema portuale competente, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi, informandone tramite lo sportello unico digitale di cui all'articolo 13 la Struttura di missione ZES, ed a rilasciare l'autorizzazione unica ai sensi della presente legge. Alla conferenza di servizi partecipa sempre un rappresentante della Struttura di missione ZES, il quale rappresenta le amministrazioni statali invitate ed è abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni stesse su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Qualora il rappresentante della Struttura di missione ZES abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, il coordinatore della Struttura di missione ZES può chiedere al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il deferimento della questione al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, entro dieci giorni dalla comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. In caso di deferimento della questione al Consiglio dei ministri ai sensi del quarto periodo, si applicano le previsioni del comma 6, quarto, quinto, sesto e settimo periodo.»

15.6

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Sostituire il comma 7 con il seguente:

          «7. Le previsioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, altresì, alle opere e altre attività ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale. In tal caso, l'istanza e la documentazione è presentata per il tramite dello Sportello Z.E.S. all'Autorità di sistema portuale competente che, in qualità di amministrazione procedente, provvede a convocare la conferenza di servizi ed a rilasciare l'autorizzazione unica prevista dai citati commi.»

15.7

Nicita

Precluso

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

          «8-ter. Con riguardo alla posa in opera di reti di comunicazione elettronica all'interno della ZES unica, relative al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, continua ad applicarsi in ogni caso il procedimento autorizzatorio previsto dagli articoli da 44 a 54 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.»

15.8

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente:

          «8-ter. Il rispetto dei termini previsti dal presente articolo viene monitorato, con cadenza almeno semestrale, dalla Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, che individua le opportune misure in caso di mancato rispetto degli stessi.»

16.1

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6».

     Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

          «6. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro il 30 dicembre 2023, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»

16.2

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Per l'anno 2024» con le seguenti: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026»;

          b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          1) al primo periodo, dopo le parole: «investimenti» aggiungere, in fine, le seguenti: «o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite»;

          2) sopprimere il secondo periodo;

          c) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

          1) al primo periodo, sopprimere le parole: «Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6,»;

          2) al primo periodo, sostituire le parole: «dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2026»;

          3) al secondo periodo, sostituire le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro».

          d) dopo il comma 6, inserire il seguente:

          «6-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2016, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

          e) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Credito d'imposta e riduzione IRES ZES unica».

16.3

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Per l'anno 2024» con le seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026»;

          b) al comma 4, sostituire le parole: «15 novembre 2024» con le seguenti: «15 novembre 2026»;

          c)  al comma 6, sostituire le parole: «per l'anno 2024» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».

16.4

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027", aggiungere le seguenti: "nonché nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646,".

16.5

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «acquisto di terreni» aggiungere le seguenti: «o fabbricati anche già utilizzati».

16.6

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «acquisto di terreni» inserire le seguenti: «o fabbricati anche già utilizzati».

16.7

Barbara Floridia, Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ovvero all'ampliamento» inserire le seguenti: «o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica».

16.8

Barbara Floridia, Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «agli investimenti» aggiungere, in fine, le seguenti: «o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite».

16.9

Lorenzin

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento»

16.10

Trevisi, Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: "Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6" con le seguenti: "Fermo restando il limite complessivo di spesa eventualmente definito ai sensi dei commi 6 e 6-ter";

          b)  sostituire il comma 6 con i seguenti:

          "6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, sono individuate le risorse necessarie al riconoscimento, per l'anno 2024, del credito di imposta di cui al presente articolo, assicurando la più ampia diffusione dei benefici tra le imprese. L'individuazione delle risorse di cui al precedente periodo è effettuata a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure di utilizzo delle citate risorse. Gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, garantendo l'equilibrato accesso agli incentivi tra le diverse categorie di imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché privilegiando meccanismi automatici di riconoscimento del beneficio.

          6-bis. Le autorità preposte alla gestione dei crediti d'imposta assicurano il costante monitoraggio dell'andamento degli investimenti e dell'utilizzo dei crediti d'imposta in funzione delle risorse individuate ai sensi del precedente comma, trasmettendo le relative informazioni al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e il Ministero dell'economia e delle finanze. Con il decreto di cui al precedente comma sono definite le procedure per il monitoraggio dei crediti di imposta assicurando la piena e trasparente pubblicazione dei dati in favore delle imprese, con particolare riferimento alla disponibilità delle risorse.

          6-ter. In ogni caso, all'esito della ricognizione di cui al precedente comma 6, ove sia necessaria l'individuazione di un limite complessivo di spesa, una quota parte di almeno il 50 per cento delle risorse individuate è riservata al riconoscimento dei crediti d'imposta in favore delle piccole imprese, fermo restando la possibilità di destinare eventuali residui non utilizzati in favore delle altre categorie di imprese, tenuto conto delle risultanze del monitoraggio degli investimenti ai sensi del precedente comma 6-bis.".

16.11

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 4, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti nei beni indicati nel comma 2, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro».

16.12

Trevisi, Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

16.13

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.

16.14

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese».

16.15

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «100.000».

     Conseguentemente:

          a) al comma 4, sostituire la parola: «quinto» con la seguente: «settimo»;

          b) al comma 5, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sette»;

          c) al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Una quota non inferiore al 40 per cento del totale del limite di spesa complessivo determinato ai sensi del precedente periodo è riservato ai progetti di investimento di importo inferiore a 500.000 euro».

16.16

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro».

     Conseguentemente, al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Una quota non inferiore al 40 per cento del totale del limite di spesa complessivo determinato ai sensi del precedente periodo è riservato ai progetti di investimento di importo inferiore a 500.000 euro».

16.17

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro».

16.18

Barbara Floridia, Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro».

16.19

Barbara Floridia, Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «200.000 euro» con le seguenti: «50.000 euro».

16.20

Nicita

Precluso

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «200.000 euro» aggiungere le seguenti: «per le grandi imprese, a 150.000 per le medie imprese e a 75.000 per le piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione».

16.21

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «inferiore a 200.000 euro» aggiungere le seguenti: «per le medie imprese e 1 milione di euro per le grandi imprese».

16.22

Misiani

Precluso

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e, per le imprese, anche diverse dagli enti del terzo settore, che svolgono attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, i progetti di investimento relative alle suddette attività di importo inferiore a 50.000 euro».

16.23

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 4, quinto periodo, sostituire la parola: «quinto» con la seguente: «settimo».

     Conseguentemente, al comma 5, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sette».

16.24

Lorenzin

Precluso

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Gli Accordi per la coesione di cui al precedente articolo 1 possono prevedere l'integrazione del credito d'imposta con gli strumenti d'incentivazione delle regioni previsti nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali europei 2021-2027».

16.25

Barbara Floridia, Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «cinque anni» con le seguenti: «dieci anni».

16.26

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «da adottare» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e».

     Conseguentemente, al medesimo comma 6, sopprimere la parola: «nazionali» ovunque ricorre.

16.27

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «entro il 30 dicembre 2023» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

     Conseguentemente, al medesimo comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «e nazionali».

16.28

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «entro il 30 dicembre 2023,» aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

16.29

Lorenzin

Precluso

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «procedure di utilizzo delle citate risorse» aggiungere le seguenti: «, garantendo una quota pari ad almeno il 50 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese».

16.30

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "procedure di utilizzo delle citate risorse" inserire le seguenti: ", garantendo una quota pari ad almeno il 50 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese.".

16.31

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «e nazionali».

16.32

Nicita

Precluso

Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare, d'intesa con i Presidenti delle regioni del Mezzogiorno, la priorità nell'accesso al credito d'imposta agli investimenti nei settori da promuovere e rafforzare, come individuati dal Piano strategico ZES unica, e il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»

16.33

Nicita

Precluso

Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo nonché della equilibrata distribuzione del beneficio tra le regioni del Mezzogiorno.»

G16.1

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

     premesso che:

     l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

          il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

          si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

          tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

          il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

     considerato che:

     l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un "incentivo a rubinetto", rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

          da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate delle imprese di maggiori dimensioni;

          è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensioni, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

     impegna il governo

          nella definizione delle modalità di accesso al credito d'imposta, a preservare l'automatismo dell'incentivo, al fine di salvaguardare indistintamente l'accesso alla misura, ferme restando le ordinarie attività di controllo in merito alla spettanza del credito.

G16.2

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

     premesso che:

     l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

          il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

          si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

          tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

          il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

     considerato che:

     l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un "incentivo a rubinetto", rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

          da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate delle imprese di maggiori dimensioni;

          è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensione, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

     impegna il Governo

          nella definizione delle risorse finanziarie necessarie al riconoscimento della misura, a destinare, ove ritenute non sufficienti a coprire la totalità degli investimenti, quota parte delle risorse a riserva in favore delle micro, piccole e medie imprese.

G16.3

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

     premesso che:

     l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

          il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

          si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

          tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

          il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

     considerato che:

     l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un "incentivo a rubinetto", rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

          da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate delle imprese di maggiori dimensioni;

          è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensione, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

     impegna il governo

          a valutare gli effetti della disposizione al fine di prevedere, con il prossimo provvedimento utile, la eliminazione o quantomeno la riduzione del limite minimo di investimento al fine di favorire gli investimenti delle imprese di minore dimensione.

G16.4

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

     premesso che:

     l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

          il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

          si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

          tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

          il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

     considerato che:

     l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un "incentivo a rubinetto", rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

          da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate delle imprese di maggiori dimensioni;

          è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensione, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

     impegna il governo

          a introdurre misure che garantiscano il costante monitoraggio dell'andamento degli investimenti e dell'utilizzo dei crediti d'imposta in funzione delle risorse, trasmettendo le relative informazioni al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, e il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, ove necessario, delle risorse sufficienti alla copertura degli investimenti programmati.

G16.5

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

     premesso che:

     l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

          il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

          si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

          tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

          il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

     considerato che:

     con riferimento all'applicazione dell'incentivo alle spese per l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel corso degli anni vi sono state diverse richieste di interpello all'Agenzia delle entrate in merito alla portata della disposizione, vigente già dal 2017 in relazione al credito d'imposta ZES;

          la posizione dell'Agenzia delle entrate (v. risp. Interpello 332/2022) è stata di favore nei confronti del contribuente con riferimento al riconoscimento dell'incentivo anche alle spese relative alla ristrutturazione edilizia di immobili strumentali esistenti;

          l'intervento normativo rappresenta un'occasione per definire normativamente quanto ribadito in via interpretativa dall'Agenzia delle entrate, al fine di garantire la certezza del diritto in merito al perimetro dell'incentivo, 

     impegna il governo

          a definire normativamente, con il prossimo provvedimento utile, il perimetro di applicazione dell'incentivo chiarendo, in linea con l'orientamento già espresso dall'Ade, l'inclusione, tra le spese agevolabili, anche delle spese per la riqualificazione di immobili esistenti, indipendentemente dal relativo ampliamento, ivi inclusi gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e sismico degli edifici. 

G16.6

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione,

     premesso che:

     l'articolo 16 introduce, per l'anno 2024, il credito di imposta per la ZES unica, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

          il comma 4 specifica che il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro, senza distinzione tra piccole, medie e grandi imprese;

          si prevede l'esclusione dell'agevolazione per i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro (comma 4);

          tra gli investimenti agevolabili vengono considerati anche l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, nel limite del 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato;

          il comma 6 rinvia al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, l'individuazione della misura del credito d'imposta spettante e, soprattutto, il limite complessivo di spesa in termini di risorse finanziarie da impiegare per l'erogazione dell'agevolazione;

     considerato che:

     l'introduzione del tetto massimo di spesa con la finalità, dichiarata dallo stesso Ministro Fitto nel corso delle audizioni sul provvedimento, di trasformare la misura in un "incentivo a rubinetto", rischia di penalizzare gli investimenti delle piccole imprese nonché compromettere l'automatismo dell'incentivo, punto di forza del credito d'imposta finora vigente;

          da considerare inoltre che le nuove disposizioni, contrariamente alla normativa vigente, non prevedono differenziazioni in base alla dimensione di impresa con l'ulteriore rischio che le risorse disponibili, in assenza di una riserva finanziaria, finiscano per essere interamente utilizzate delle imprese di maggiori dimensioni;

          è necessario garantire un diffuso ed equilibrato accesso agli incentivi tra le imprese, con particolare riferimento alle imprese di minori dimensione, al fine di garantire l'uniforme avanzamento e ammodernamento tecnologico delle aziende e dei processi produttivi sul territorio della ZES,

     impegna il governo

          a individuare risorse finanziarie in grado di assicurare la più ampia diffusione dei benefici tra le imprese, anche tenuto conto dell'andamento degli incentivi negli anni pregressi, ed al fine di garantire l'integrale copertura degli investimenti.

G16.7

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (1416)";

     premesso che:

     l'articolo 16, comma 6, del provvedimento in esame, in merito all'istituito credito di imposta in favore delle imprese operanti nella nuova ZES unica per il Mezzogiorno, rinvia a un decreto del Ministero per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 dicembre 2023, sia l'individuazione del limite di spesa complessivo, sia la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e i relativi controlli;

          in particolare, la misura in oggetto è concessa entro un limite massimo di spesa che la norma non individua, ma la cui fissazione è demandata al successivo citato decreto ministeriale, "a valere sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

          a riguardo, la relazione tecnica non fornisce elementi di maggior dettaglio circa la quantificazione o la copertura, così come nulla si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari che pare non considerare la disposizione;

          come si evince dal dossier degli Uffici Camera, una simile circostanza si rinviene, di regola, o quando la norma non produce effetti sui saldi di finanza pubblica o quando, come nel caso particolare in esame, la norma modifica la finalizzazione di risorse già destinate a spesa, ossia quando all'attuazione della norma medesima si provvede "a valere" su risorse già stanziate cui si attribuisce, purché disponibili, una nuova finalizzazione e non quando agli oneri si provvede "mediante riduzione" delle stesse;

     considerato che:

     la disposizione presenta diversi profili di criticità, anzitutto in quanto non consente di verificare ex ante, come prescritto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica), né l'ammontare degli oneri da essa derivanti, né quello della relativa copertura finanziaria;

          la relativa determinazione di oneri e copertura, infatti, è rinviata ad un meccanismo amministrativo di verifica ex post e, in specie, a un decreto ministeriale che, partendo dalla ricognizione delle eventuali risorse disponibili, giunge, sulla base di quest'ultime, alla determinazione di un tetto di spesa da utilizzare per la concessione del credito di imposta;

          da un lato, un simile meccanismo potrebbe anche concludersi senza l'erogazione del credito di imposta, nell'ipotesi in cui, all'esito della citata verifica, non risultassero disponibili risorse (incentivi cd. "a rubinetto"); dall'altro, lo stesso non appare sufficientemente definito per quanto riguarda le risorse potenzialmente utilizzabili, posto che il credito d'imposta viene riconosciuto a valere "sulle risorse europee e nazionali della politica di coesione" senza ulteriori precisazioni;

          tra l'altro, la questione attiene a risorse che potrebbero essere assolutamente non trascurabili, giacché l'analoga misura (come da ultimo prorogata a tutto il 2023 dal comma 265 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022), prevedeva oneri - in tal caso stimati ex ante - pari a 1.467 milioni di euro per il medesimo anno 2023, posti a carico delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) - ciclo di programmazione 2021-2027;

          rilevato che:

     inoltre, in merito ai profili di compatibilità del comma 6 dell'articolo 16 in esame, rispetto all'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, va sottolineato che la medesima disposizione della legge di contabilità e` stata posta alla base del parere con il quale, all'interno della proposta di legge C. 1275, in materia di introduzione del salario minimo legale, e` stato soppresso l'articolo 7, riguardante il riconoscimento di incentivi in favore dei datori di lavoro;

          il contrasto della risoluzione di fattispecie simili è aggravato anche dall'osservazione per cui, mentre il meccanismo previsto oggi non preveda alcuna procedura che consenta di assicurare, neppure ex post, il necessario controllo delle Camere sugli oneri derivanti dalla disposizione e sulla relativa copertura finanziaria, lo stesso si distingue semmai negativamente rispetto a quanto previsto nella citata proposta C. 1275 sul salario minimo, in cui invero, all'articolo 7, la esatta quantificazione degli oneri e la relativa indicazione della fonte di copertura erano attribuiti ad una fonte primaria - la legge di bilancio - che, seppur atto ad iniziativa governativa, resta fonte primaria di cui il Parlamento è pienamente investito, anche dentro un arco temporale predeterminato e certo secondo Costituzione;

     valutato che:

     su un piano più generale, nella bozza del disegno di legge di bilancio per il 2014 già in circolazione sembrerebbe figurare la copertura del credito d'imposta in favore delle imprese operanti nella nuova ZES unica per il Mezzogiorno;

          la questione è stata puntualmente sollevata durante i lavori della Commissione competente in sede referente;

          la circostanza riportata, qualora effettivamente confermata, è da accogliere favorevolmente in quanto indice di una marcia indietro del Governo rispetto alla discutibile scelta di rinviare ad una fonte normativa secondaria - il decreto ministeriale già citato - l'individuazione degli oneri che effettivamente discenderanno dall'operatività del credito d'imposta ZES unica,;

          d'altra parte, però, con ciò si inciderebbe sul corretto dispiegarsi dei reciproci rapporti tra Governo e Parlamento e tra gli stessi schieramenti di maggioranza e opposizione, nonché si arrecherebbe grave pregiudizio all'esercizio delle funzioni svolte dal Parlamento, eluse laddove le proposte emendative presentate in Commissione Bilancio con riguardo alla copertura suddetta hanno ricevute parere negativo dal Governo che, nel frattempo, vi provvedeva invero in altro provvedimento;

          da ultimo, laddove si confermasse che la copertura finanziaria del credito citato è iscritta nella legge di bilancio 2024, correrebbe l'obbligo da parte del Governo, non fosse altro che per coerenza dato il precedente formatosi, di rivedere, nella prima occasione utile nel corso dell'iter legis relativo alla proposta di legge C. 1275 sul salario minimo - appena ripreso in sede referente presso la Commissione Lavoro di questa Camera - il proprio parere sull'articolo 7, in merito ai profili di copertura finanziaria, conseguentemente venendo meno - in fatto oltreché in diritto - la premessa che ha condotto alla soppressione dello stesso dal testo;

     impegna il Governo:

     a fornire, nel più breve tempo possibile, una relazione alle Commissioni parlamentari competenti che dia conto della esatta perimetrazione delle risorse afferenti alla politica di coesione cui si intende - sia pure all'esito del citato processo di ricognizione - concretamente attingere al fine di coprire finanziariamente l'istituendo credito d'imposta in favore delle imprese operanti nella nuova ZES unica per il Mezzogiorno.

16.0.1

Trevisi, Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Maggiorazione del credito d'imposta in favore delle imprese ricadenti nella ZES per investimenti in beni strumentali 4.0)

          1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali ai sensi dei commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, la misura del credito d'imposta è elevata nel modo seguente:

          a) per gli investimenti di cui al comma 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con Ministero degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro;

          b) per gli investimenti di cui ai commi 1058-bis e 1058-ter della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il credito d'imposta è elevato al 50 per cento.

          2. Le maggiorazioni di cui al presente articolo trovano applicazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 15 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

16.0.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle nuove Zone economiche speciali per il Mezzogiorno d'Italia)

          1. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nella ZES unica, come definita ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta al 15 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

          2. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

          a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;

          b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

          3. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

          4. L'agevolazione di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura.»

16.0.3

Trevisi, Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Maggiorazione del credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nell'area della ZES unica)

          1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono al ZES unica, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuato dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

          2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 106,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.»

16.0.4

Misiani

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riconversione immobiliare nelle aree del Mezzogiorno)

          1. Al fine di evitare o contenere il consumo ulteriore di suolo, per favorire la riqualificazione, la rigenerazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, garantendo la presenza e promuovendo la migliore intrapresa industriale per salvaguardare l'occupazione, la regione o le regioni interessate, appartenenti alla ZES unica di cui all'articolo 9, mediante deliberazione della giunta regionale, presentano al Ministro delle imprese e del made in Italy un progetto di riconversione e riqualificazione di immobili inutilizzati presenti nelle aree di propria competenza.

          2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in coerenza con le proposte della regione o delle regioni interessate, è riconosciuto l'interesse dell'area in cui ricadono gli immobili di cui al comma 1 ed è affidato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, di seguito Invitalia, l'incarico di elaborare una proposta di riconversione degli immobili stessi da presentare, entro il termine di tre mesi dalla data di adozione del decreto, eventualmente prorogabile di un altro mese, ai soggetti interessati di cui al comma 1. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di riconversione i medesimi soggetti interessati possono richiedere eventuali integrazioni o modifiche del piano proposto da Invitalia. Invitalia presenta entro venti giorni la modifica del piano che gli enti interessati di cui al comma 1 sono tenuti ad accettare a pena di decadenza, autorizzando Invitalia ad effettuare l'investimento previsto nel piano approvato.»

16.0.5

Verducci, Nicita, Furlan

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Finanziamento «Resto al Sud»)

          1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziate, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.»

16.0.6

Verducci, Nicita, Furlan

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Finanziamento «Resto al Sud»)

          1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziate, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.»

16.0.7

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 16-bis.

          1. In considerazione della istituzione della ZES unica di cui al presente decreto, le regioni interessate possono presentare direttamente proposte di istituzione di zone franche doganali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-sexies), del decreto- legge 20, giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, entro il termine del 30 giugno 2024.

          2. Nella ZES unica di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui ai commi da 173 a 176 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»

16.0.8

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riduzione IRES nella ZES unica)

          1. L'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuta alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175 e 176 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

G17.1

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Il Senato,

          esaminato il provvedimento in titolo recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione;

          valutate le misure inserite nell'articolo 17 che dispone in materia di investimenti;

          considerato, a tal riguardo, il cosiddetto Bonus per gli Investimenti al Sud misura, istituita con la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) che prevede un credito d'imposta c.d. «Bonus Investimenti sud» per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e successivamente estesa Molise e Abruzzo);

          rilevato che tale misura, in vigore dal giugno 2016, si è rivelata fondamentale per le imprese agricole delle Regioni interessate, tanto da essere ritenuto uno strumento utile a stabilizzare il sistema produttivo del Mezzogiorno, prevedendo un regime di aiuti che consente le imprese che acquistano macchinari, impianti e attrezzature destinate a strutture produttive nuove o esistenti, con la garanzia di un credito di imposta a liquidità immediata;

          tale strumento, invero, oltre a contribuire all'incremento e alla crescita del Mezzogiorno ha coadiuvato l'occupazione lavorativa;

          alla luce della centralità di tale misura, da anni se ne chiede, anche in Parlamento, l'estensione alle aziende agricole con reddito agrario e dominicale, ma non di impresa, che non ne risultano beneficiarie, pur costituendo tale tipologia imprenditoriale la gran parte delle realtà produttive in agricoltura in tutto il Paese;

          considerando infine l'obiettivo del provvedimento in esame che è quello di rilanciare l'economia nelle aree del Mezzogiorno;

     impegna il Governo

          a prorogare, nel prossimo provvedimento utile, la misura del Bonus Investimenti Sud e ad inserire tra i beneficiari della stessa le imprese con reddito agrario e dominicale.

17.0.1

Barbara Floridia, Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Estensione del Bonus Investimenti Sud alle aziende agricole produttrici di reddito agrario)

          1. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell'11 dicembre 2013» sono aggiunte le seguenti: «indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito».»

17.0.2

Furlan

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Nuove sedi SACE S.p.A.)

          1. In considerazione della necessità di supportare adeguatamente il nostro sistema produttivo ed in particolare l'allocazione di nuovi insediamenti industriali nel Mezzogiorno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze adotta un decreto per l'istituzione di una nuova sede SACE S.p.A. per ciascuna regione del Mezzogiorno a partire dalla Basilicata e la Calabria che ne sono attualmente sprovviste.
 

18.0.1

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazione della misura «Decontribuzione Sud»)

          1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 161:

          1) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive»;

          2) alla lettera c), le parole: «gli anni 2028 e 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive»;

          b) al comma 165, le parole: «Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029» sono soppresse;

          c) al comma 167, dopo le parole: «per l'anno 2030» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni successivi».

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e di utilizzo delle citate risorse.»

19.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: "rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni" inserire la parola: "Abruzzo, ";

          b) le parole: "duemiladuecento, di cui settantuno" sono sostituite dalle parole: "duemilanovecentosettantuno, di cui ottanta".

     Conseguentemente:

          al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Ai fini del rafforzamento strutturale della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni di interesse di cui al presente comma, possono indicare prioritariamente le unità di personale nonché i relativi profili professionali relativi alle unità di personale reclutate tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la Coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 50, comma 17 del medesimo decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13."

          al comma 3, lettera a), le parole: "euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025" sono sostituite dalle parole: "euro 3.298.207 per l'anno 2024 e euro 5.929.360 a decorrere dall'anno 2025";

          al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente e-bis):

          "e-bis) euro 32.955.250 annui a decorrere dall'anno 2024 per le unità di personale da stabilizzare come comunicate tramite le manifestazioni di interesse di cui al comma 2.";

          al comma 8, prima della lettera a) è inserita la seguente 0a):

          "0a) quanto a euro 33.622.303 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;".

19.2

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «delle regioni» aggiungere la seguente: «Abruzzo,;»

     Conseguentemente:

          a) al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del rafforzamento strutturale della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo, le medesime manifestazioni di interesse di cui al presente comma, possono indicare prioritariamente le unità di personale nonché i relativi profili professionali relativi alle unità di personale reclutate tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione ai sensi dell'articolo 50, comma 17, del medesimo decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13»;

          b) al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «euro 2.631.154 per l'anno 2024 ed euro 5.262.307 annui a decorrere dall'anno 2025» con le seguenti: «euro 3.298.207 per l'anno 2024 ed euro 5.929.360 annui a decorrere dall'anno 2025»;

          c) al comma 3, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

          «e-bis) euro 32.955.250 annui a decorrere dall'anno 2024 per le unità di personale da stabilizzare come comunicate tramite le manifestazioni di interesse di cui al comma 2, terzo e quarto periodo;».

          d) al comma 8, lettera a), premettere la seguente:

          «0a) quanto a euro 33.622.303 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»
 

19.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «delle regioni» aggiungere la seguente: «Abruzzo,;»

     Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: «duemiladuecento unità, di cui settantuno» con le seguenti: «tremilanovecentosettantuno, di cui ottanta».

19.4

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "le predette amministrazioni" inserire le seguenti: ", inclusi i comuni che versino in stato di dissesto o predissesto,."

20.1

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Sopprimere l'articolo

20.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Sopprimere l'articolo.

20.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Sopprimere l'articolo.
 

20.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, il capoverso:"5" è sostituito dal seguente: "5. La convalida comporta la permanenza nel cento per un periodo massimo di 90 giorni".

20.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1 capoverso:"5" , sopprimere il secondo periodo.

20.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, capoverso "5" il terzo periodo è soppresso.

20.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, capoverso "5" , terzo periodo, dopo le parole: "il questore esegue l'espulsione o il respingimento," sono aggiunte le seguenti: "solo per gravi e documentati motivi di ordine pubblico".

20.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, capoverso "5", terzo periodo, dopo le parole: ", il questore esegue l'espulsione o il respingimento, " sono aggiunte le seguenti: "escluso i minori e le donne".

20.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, capoverso "5" , terzo periodo, dopo le parole: ", il questore esegue l'espulsione o il respingimento, " sono aggiunte le seguenti: "escluso i minori non accompagnati".

20.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, quarto periodo le parole: "ad altri dodici mesi" sono sostituite dalle: "ad altri 30 giorni"

20.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, quarto periodo,  le parole: "ad altri dodici mesi" sono sostituite dalle: "ad altri 60 giorni".

20.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, capoverso "5", quarto periodo le parole: "ad altri dodici mesi" sono sostituite dalle: "ad altri 90 giorni".

20.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, capoverso "5", quarto periodo, le parole: "da parte dello straniero o" sono soppresse.

20.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, capoverso "5", il quinto periodo è soppresso

20.15

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 1, capoverso 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ogni domanda di proroga del trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio prevista dal presente comma deve essere scritta e specificamente motivata, munita di traduzione in lingua comprensibile allo straniero, deve pervenire alla cancelleria del giudice, allo straniero trattenuto e al suo difensore, unitamente ai documenti e agli atti a sostegno della richiesta, tra il quindicesimo e il decimo giorno precedente la scadenza del precedente periodo di trattenimento. Ogni quarantacinque giorni dalla convalida o dalla proroga il giudice provvede d'ufficio al riesame periodico del trattenimento, sentito lo straniero e il suo difensore, il Questore o un suo delegato. Nei giudizi sulle richieste di proroga e nei giudizi di riesame del trattenimento il giudice effettua comunque una valutazione specifica della situazione individuale dello straniero trattenuto, della perdurante legittimità del provvedimento di respingimento o di espulsione, di quello di accompagnamento e di quello di trattenimento, dell'inesistenza di cause ostative indicate all'articolo 19 e del mantenimento delle condizioni per il trattenimento, inclusa l'impossibilità di adottare l'intimazione ai sensi del comma 5-bis, allorché nel caso concreto manchino o vengano a mancare concrete possibilità di un effettivo allontanamento dello straniero espulso o respinto. Il giudizio sulle richieste di proroga e il riesame del trattenimento previsti nel presente comma spettano alla sezione per l'immigrazione, la protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del tribunale ordinario, in composizione monocratica, competente per il luogo in cui si trova il centro in cui lo straniero è trattenuto. Nei giudizi di proroga e di riesame indicati dal presente comma e nello svolgimento delle relative udienze si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi 4 e 4-bis. In ogni caso l'identificazione e la preparazione dell'allontanamento dello straniero espulso, il quale si trovi detenuto o internato in un istituto penitenziario, sono effettuate durante la sua permanenza nell'istituto penitenziario in esecuzione di pena detentiva o in esecuzione di misura cautelare in carcere o di misure di sicurezza e le forze di polizia provvedono all'accompagnamento alla frontiera al momento della dimissione dall'istituto penitenziario, a qualsiasi titolo, previa autorizzazione del giudice che dispone la cessazione o la revoca della misura cautelare o del magistrato di sorveglianza per il detenuto in esecuzione di pena, i quali, sentito lo straniero, il suo difensore e il Questore o un suo delegato, verificano la perdurante sussistenza dei presupposti per l'espulsione e l'inesistenza dei divieti indicati all'articolo 19 e dispongono il trattenimento nel centro di permanenza qualora ne sussistano i presupposti e la detenzione in un istituto penitenziario sia durata meno di diciotto mesi, durante i quali non è stata comunque possibile l'identificazione o l'esecuzione dell'accompagnamento, nonostante il compimento di ogni ragionevole sforzo; il periodo di detenzione penitenziaria è in ogni caso sottratto alla durata massima complessiva del trattenimento ammissibile in un centro di permanenza per il rimpatrio.»

G20.1

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Il Senato,

          in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (1416),

     premesso che:

     tramite l'indefesso e reiterato ricorso alla reiterata decretazione d'urgenza nonché allo stato di emergenza, dal suo insediamento il Governo tenta di fronteggiare l'ondata di sbarchi di migranti;

          con il provvedimento in titolo, scavalcando e ignorando competenza, coinvolgimento e ruolo delle Regioni, dispone, all'articolo 20, il trattenimento dei migranti nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) fino a 18 mesi e, all'articolo 21, la realizzazione sul territorio nazionale di un numero attualmente indefinito di nuovi CPR - "in numero congruo" recita il testo normativo, "almeno uno" per ogni regione dichiara il Governo; 

          la contrarietà dei firmatari al portato dell'articolo 21 è da leggersi anche in combinato disposto ad altre disposizioni adottate dal Governo, cui esso si cumula: gli articoli 5-bis e 10 del decreto legge n. 20/2023, c.d. "Cutro", che prevedono anch'essi la realizzazione di (nuovi) CPR; l'articolo 7 del decreto legge n. 133/2023, in fase di conversione contestualmente al provvedimento in titolo, che prevede l'incremento fino al doppio della capienza consentita per i centri di accoglienza dei migranti sparsi nel territorio nazionale, "in deroga alle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali";

          in aperta discrasia con le dichiarazioni del Governo e con gli asseriti propositi di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione dei flussi migratori, per come maturata e scaturita nell'anno in corso, in particolare a fronte delle nuove disposizioni ora in esame, configura, ad avviso dei firmatari, il rischio di trasformare il territorio nazionale in un gigantesco hot spot di trattenimento a lungo termine di migranti e pone un serio problema di sicurezza: i sindacati di Polizia hanno prefigurato il rischio di "bombe sociali" e chiarito che occorrono almeno cento agenti al giorno, tra poliziotti, carabinieri e finanzieri e militari, al giorno per ciascuna struttura, con cio' sguarnendo gli uffici gli uffici sui territori, ma il provvedimento in titolo, al pari di quelli finora adottati, non prevede alcuna misura di prevenzione e sicurezza né strumenti che possano garantire la convivenza civile, all'interno e all'esterno dei CPR, per una tempistica che vede i migranti in detenzione amministrativa fino a 18 mesi né l'incremento delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri;

          gran parte dei posti dei nove CPR attualmente attivi sul territorio nazionale non sono utilizzabili soprattutto in ragione dei danneggiamenti causati dagli stessi soggetti trattenuti e, in proposito, ai firmatari preme rammentare che il decreto "Cutro" ha eliminato dai servizi resi ai migranti l'assistenza psicologica - da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture,

          la teoria del Governo, in base alla quale l'incremento dei CPR, necessario alla luce dell'allungamento a 18 mesi del trattenimento di migranti, consentirebbe un incremento dei rimpatri è smentita dai dati: anche in passato, in costanza della vigenza di un trattenimento pari a diciotto mesi, il numero dei rimpatriati è rimasto costante, pari al 50 per cento dei migranti trattenuti; 

     impegna il Governo

          ad astenersi dalla realizzazione di nuovi centri per la permanenza e i rimpatri dei migranti sul territorio nazionale.

G20.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di approvazione del disegno di legge As 927 recante: "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" è emersa con decisone l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

          il provvedimento in esame all'articolo 20 interviene in materia di trattenimento presso Centri di permanenza per i rimpatri estendendo da sei a diciotto mesi il limite massimo di permanenza nei medesimi Centri, qualora lo straniero non collabori, o per i ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dei Paesi terzi;

          tale misura rischia di aggravare notevolmente la condizione dei migranti presenti nei CPR, visto che il termine precedentemente previsto era di tre mesi prorogabile per altri tre mesi. Così si rischia di peggiorare pesantemente la vita all'interno dei CPR sia per quanto riguarda le condizioni igienicosanitarie, sia per il rispetto dei diritti civili, poiché sono strutture che già adesso non offrono gli standard previsti dalla normativa europea e dalle convenzioni internazionali;

          basta qui ricordare come diversi Tribunali italiani hanno già disapplicato le norme del decreto Cutro, nella parte che prevede il trattenimento dei richiedenti asilo nel Cpr, poiché violano gli articoli 3 e 10 della Costituzione e le norme dell'Ue, in maniera particolare la direttiva 2013/33/Ue - norme sull'accoglienza dei richiedenti asilo -;

          si ricorda una decisione della Corte di giustizia dell'Ue, che afferma come: "il trattenimento di un richiedente protezione internazionale sia una misura coercitiva che priva tale richiedente della sua libertà di circolazione e lo isola dal resto della popolazione, imponendogli di soggiornare in modo permanente in un perimetro circoscritto e ristretto";

          la Corte di Cassazione ha stabilito che: "la normativa interna incompatibile con quella dell'unione va disapplicata dal giudice nazionale";

          si ricorda come, in occasione della conversione del decreto-legge 20/2023 c.d. decreto Cutro, avevamo denunciato come la maggioranza nell'inserire norme contro la costituzione, le norme europee e le convenzioni internazionali, avrebbe lasciato alla magistratura il compito di dirimere nelle aule giudiziarie il riconoscimento dei loro diritti negati;

          si ricorda, ancora una volta, che le nuove disposizioni non faranno altro che complicare la vita di migliaia di bambini, donne e persone bisognose di protezione internazionale, che rinchiusi in CPR - fino a 18 mesi - non faranno altro che assumere uno nuovo status indefinito, questo a tutto svantaggio dell'interesse pubblico, anche in termini economici, ma soprattutto in contrasto con la Costituzione, le norme europee e le convenzioni internazionali;

          la nuova normativa rischia seriamente di confliggere con la direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 che ha introdotto norme chiare, trasparenti ed eque nell'ambito di una politica di rimpatrio efficace, necessaria per una corretta gestione della politica di immigrazione. Le procedure di rimpatrio, come stabilito dall'art. 1, devono essere eseguite nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto considerati principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale e sempre nel rispetto degli obblighi previsti in materia di rifugiati e di diritti dell'uomo. Gli Stati dovrebbero considerare come preminente l'interesse superiore del bambino, come sottolineato nel "considerando n. 22" e previsto anche dall'articolo 5, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Inoltre, deve essere rispettato il principio del non respingimento dei richiedenti asilo, e devono essere tenute in debita considerazione la vita familiare e le condizioni di salute dell'interessato.

     in ogni caso, la direttiva prevede una serie di garanzie procedurali volte a tutelare i destinatari delle decisioni di rimpatrio: al cittadino di un Paese terzo devono essere concessi mezzi di ricorso effettivo avverso le decisioni connesse al rimpatrio o per chiederne la revisione, e deve essere garantita la necessaria assistenza o rappresentanza legale gratuita;

     Impegna il Governo:

     a porre in essere tutti gli atti e provvedimenti necessari affinché sia evitato a minorenni, donne e persone fragili la permanenza nei CPR con persone maggiorenni e/o autori di reati.

G20.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di approvazione del disegno di legge AS 927 recante: "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" è emersa con decisone l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

          l'articolo 20 del provvedimento rimodula i termini del trattenimento degli stranieri che entrano illegalmente nel nostro Paese presso i Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) stabilendo che il termine iniziale di permanenza a seguito del provvedimento del questore è di 3 mesi, prorogabile dal giudice, su richiesta del questore, di ulteriori 3 mesi qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà. Ulteriori proroghe possono essere disposte dal giudice, sempre su richiesta del questore, per ulteriori periodi di 3 mesi e per una durata complessiva non superiore ad altri 12 mesi;

          i centri per il rimpatrio (CPR) sono strutture di detenzione amministrativa dove vengono trattenuti i migranti sottoposti a un ordine di espulsione, in attesa di essere rimpatriati e rappresentano ancora oggi lo stato della detenzione amministrativa, sottoponendo a regime di privazione della libertà personale individui che hanno violato una disposizione amministrativa, come quella del necessario possesso di permesso di soggiorno. Si tratta di vere e proprie prigioni, dove sono rinchiuse persone che di fatto non hanno commesso alcun crimine e che pertanto non hanno alcuna utilità visto che, a differenza di altre strutture detentive, non avviano percorsi finalizzati all'inclusione della persona. Questa, infatti, giunta al termine della sua detenzione, è irregolare quanto lo era in precedenza: in questo senso i Cpr generano un circolo vizioso che finisce per creare ancora più irregolarità, vista anche l'inefficace politica dei rimpatri, con effetti deleteri sui migranti stessi, che vengono esclusi e relegati alla marginalità, ma anche sulle comunità, che deve gestire ulteriori ed evitabili conflitti e tensioni sociali;

          nonostante i cittadini stranieri si trovino all'interno dei CPR con lo status di trattenuti o ospiti, la loro permanenza nella struttura corrisponde di fatto ad una detenzione, in quanto sono privati della libertà personale e sono sottoposti ad un regime di coercizione che, tra le altre cose, impedisce loro di ricevere visite e di far valere il fondamentale diritto alla difesa legale;

          secondo il garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale "la detenzione amministrativa assume nella prassi prevalentemente i tratti di un meccanismo di marginalità sociale, confino e sottrazione temporanea allo sguardo della collettività di persone che le Autorità non intendono includere, ma che al tempo stesso non riescono nemmeno ad allontanare";

          lo stesso Garante, in un rapporto sulle visite effettuate nei CPR relative al biennio 2019-2020, dichiara:"L'ampliamento della rete dei Centri ha fatto quindi segnare un'intensificazione nell'utilizzo del trattenimento amministrativo  senza alcun superamento dei problemi che riguardavano le vecchie strutture, oggi replicati in quelle di recente apertura previste dal decreto-legge n. 13 del 2017. Nel contempo, il raddoppio dei tempi di trattenimento da 90 a 180 giorni previsto dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 - poi nuovamente mutati - ha determinato ulteriori, purtroppo tangibili, elementi di stress su un sistema già largamente deficitario."; 

          le previsioni contenute nel provvedimento all'esame dell'aula dimostrano che il governo ha voluto investire sulla detenzione dei migranti ponendosi in perfetta continuità con quanto già a dicembre 2022 la legge di bilancio aveva anticipato, ossia un sostanziale aumento dei fondi per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr).Insomma una serie di misure che manifestano una scelta politica molto chiara: di non investire nell'accoglienza, ma piuttosto nell'esclusione;

          all'interno dei CPR, non essendo il fine ultimo il reinserimento in società ma l'espulsione, non viene avviato nessun percorso lavorativo o formativo, né viene realizzata alcuna attività ricreativa, con la conseguenza che le persone detenute concludono la loro permanenza in una situazione di rinnovata illegalità;

          gran parte dei trattenuti nei CPR sono già ex detenuti delle carceri. Tale circostanza sembra legittimare il governo a rinchiuderli operando in tal modo una scelta politica esecrabile poiché chiunque sia stato già sottoposto ad una pena ed ha ultimato il suo percorso di recupero non dovrebbe mai essere sottoposto ad un suo prolungamento surrettizio;

          la percentuale di persone detenute nei CPR e che successivamente vengono effettivamente rimpatriate si aggira attorno al 45%, di conseguenza dovrebbero essere riservati solo ai casi per i quali esiste una reale prospettiva di rimpatrio. Per i restanti casi, a rischio di reale espulsione, l'identificazione potrebbe essere effettuate direttamente in carcere, evitando così di trattenere rinchiuse a carico dello Stato ed in condizioni disumane ed incivili, persone per ulteriori 18 mesi;

          da numerose indagini giudiziarie è emerso che i cittadini stranieri vengono trattenuti nei CPR in condizioni lesive della loro dignità, disumane, degradanti ed in contrasto con le norme di legge che presiedono al funzionamento di tali strutture;

          deliri psicotici, lamette ingerite, suicidi tentati, fiumi di psicofarmaci, acqua non potabile, mancanza di cure, degrado igienico-sanitario, socialità negata, sono alcune delle istantanee-denuncia scattate da alcuni parlamentari in visita ad alcuni CPR del Paese;

     impegna il Governo

          ad adottare tutte le iniziative di propria competenza atte a consentire l'accesso ai CPR ad operatori della società civile quali giornalisti, medici, psicologi, organizzazioni no profit e del terzo settore in grado di realizzare report e campagne informative e di sensibilizzazione sulla condizione dei migranti trattenuti nei CPR.

20.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, in materia di ingresso nel territorio dello Stato)

        1. Al comma 4, dopo le parole: "di soggiorno per motivi di lavoro", sono aggiunte le seguenti: "per motivi di studio, per motivi di ricongiungimento familiare".»

20.0.2 (già 20.16)

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Disposizioni ai sensi al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

          1. Al fine di favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima del 1 giugno 2023 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale.

          2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 1 giugno 2023, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 16, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi dodici dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data del 1 giugno 2023, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 1 giugno 2023, comprovata secondo le modalità di cui al comma 16. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai seguenti settori di attività:

          a) agricoltura, allevamento e zootecnia;

          b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per componenti della sua famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

          c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

          4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di ulteriore attività lavorativa.

          5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1 dicembre 2023 al 1 marzo 2024, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presso:

          a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i

          lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea;

          b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art.  22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

          c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.

          6. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo è pari a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 15 che restano comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di acquisizione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

          7. Costituisce causa di inammissibilità delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

          a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600 del codice penale;

          b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;

          c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

          8. Costituisce altresì causa di rigetto delle istanze di cui ai commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

          9. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri:

          a) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione;

          b) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

          10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

          a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;

          b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

          11. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma, de decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la pena prevista al primo comma dello stesso articolo è aumentata fino ad un terzo.

          12.  Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonchè il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento.

          13. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 è presentata dal cittadino straniero al Questore, dal 1 novembre 2023 al 15 aprile 2024, unitamente alla documentazione in possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a comprovare l'attività lavorativa svolta nei settori di cui al comma 3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui l'istanza è altresì diretta. All'atto della presentazione della richiesta, è consegnata un'attestazione che consente all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, di svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attività di cui al comma 3, nonchè di presentare l'eventuale domanda di conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. È consentito all'istante altresì di iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, esibendo agli Uffici per l'impiego l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo. Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39, commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo onere a carico dell'interessato è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

          14. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 9. Nei casi di cui al comma 1, la sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 12 e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 9.

          15. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e successive modificazioni.

          16. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, è punito ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 5.000 euro. La pena è aumentata fino ad un terzo se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale. »

21.1

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Sopprimere l'articolo

21.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Sopprimere l'articolo.

21.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Sopprimere l'articolo.
 

21.4

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Alla progettazione e alla realizzazione delle strutture individuate dal piano di cui al comma 2 si applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e si provvede nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.";

          b) al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

21.5

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

21.6

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

 Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          "1-bis. Al comma 1, dell'articolo 354 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo la parola: «difesa», sono inserite le seguenti: «e sicurezza»."

21.7

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze", inserire le seguenti: "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti,".

21.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze", aggiungere: "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano".

21.9

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "All'individuazione dell'area o delle aree ai fini della realizzazione delle strutture di cui al primo periodo si procede previa intesa con il Presidente della regione ove esse insistono.".

21.10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: "dislocate sul territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione (ZSC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE «Habitat» e della Direttiva 2009/147/CEE «Uccelli»

21.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: "dislocate sul territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aree ricomprese in zona soggetta a pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani urbanistici o da specifici piani di settore."

21.12

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: "dislocate sul territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aree ricomprese nei Parchi e riserve naturali nazionali o regionali"

21.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: "dislocate sul territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aree ad alta o medio alto rischio sismico".

21.14

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: "dislocate sul territorio nazionale", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aree sottoposte ai vincoli di tutela dei piani paesaggistici di cui all'articolo 134 e ss del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

21.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Al comma 3, sopprimere le parole: "Tali opere sono dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale"

G21.1

Damante, Patuanelli, Castellone

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" (1416)";

     premesso che:

     l'articolo 21 del decreto-legge in esame aggiunge all'elenco delle opere di cui all'articolo 233, comma 1, del codice dell'ordinamento militare (COM), le strutture di cui agli articoli di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, definendole opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale. In particolare, si tratta di punti di crisi (hotspot), centri di permanenza per i rimpatri (CPR), centri di accoglienza governativi (ex Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e Centri di accoglienza (CDA), centri di accoglienza straordinaria (CAS);

          per la realizzazione di tali strutture viene incaricato il Ministero della difesa per la progettazione e la realizzazione, mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare, con l'impiego delle Forze armate e avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A;

          la norma prevede un numero idoneo di strutture, all'occorrenza anche attraverso la valorizzazione di immobili già esistenti. Tali opere, dispone il comma 3, sono considerate "di diritto" quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale, nonostante la loro precipua natura. Sono, dunque, accomunate alle opere destinate alla difesa nazionale, al pari di basi missilistiche, basi navali, caserme, stabilimenti e arsenali, poligoni e altro, con quanto ne consegue in termini di applicazione della disciplina derogatoria e speciale rispetto, in particolare, alle procedure di appalti e affidamenti e in materia di tutela paesaggistica;

          inoltre, stante il processo decisionale disposto dalla norma in relazione all'individuazione, progettazione e realizzazione, emerge la totale estromissione degli enti locali e l'assenza di concertazione Stato- Regioni;

     impegna il Governo:

     a riconsiderare l'opportunità della disposizione di cui in premessa, al contempo concentrando l'azione di Governo nelle opportune sedi internazionali ed europee al fine di sostenere il superamento dell'attuale disciplina della gestione dei flussi migratori, basata su uno strumento, il Regolamento di Dublino, penalizzante per i paesi di primo approdo come l'Italia, per arrivare ad una redistribuzione con quote obbligatorie di migranti per tutti gli Stati europei, con sistemi solidaristici automatici e non volontari.

G21.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

     in sede di approvazione del disegno di legge AS 927 recante: "Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione" è emersa con decisone l'ennesima forzatura del governo di inserire misure in materia di immigrazione in decreti-legge che affrontano ambiti di tutt'altra natura;

          l'articolo 21 aggiunge all'elenco delle opere di difesa e sicurezza nazionale di cui al codice dell'ordinamento militare (COM) i punti di crisi (hotspot) e i centri di accoglienza, permanenza e rimpatrio;

          demanda a un successivo DPCM l'approvazione del piano straordinario per l'individuazione delle aree interessate dalla realizzazione di tali strutture;

          il Ministero della difesa è incaricato della realizzazione di tali strutture, che vengono qualificate come opere di difesa e sicurezza nazionale: di fatto si aggiungono alle opere "destinate alla difesa e sicurezza nazionale" (in cui figurano, tra l'altro, caserme, basi navali, stabilimenti e arsenali, ecc.);

          il comma 1 nel qualificare come opere per la difesa e la sicurezza nazionale ai sensi dell'articolo 233 del COM gli hotspot, i centri per il rimpatrio e i centri di accoglienza ordinari e straordinari, dispone che il Ministero della difesa per la loro realizzazione possa avvalersi della procedura accelerata prevista dall'articolo 140 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) per i lavori di somma urgenza e protezione civile;

          la qualificazione come opera per la difesa e la sicurezza nazionale potrebbe poi comportare che anche alle strutture sopra richiamate si applichino le procedure accelerate e speciali di cui agli articoli 352 (disciplina urbanistica), 353 (disciplina edilizia) e 354 (disciplina paesaggistica) del codice dei beni culturali e del paesaggio;

          si tratta, più in dettaglio delle seguenti strutture per migranti: punti di crisi (hotspot); centri di permanenza per i rimpatri (CPR); centri di accoglienza governativi (ex Centri di accoglienza per i richiedenti asilo (CARA) e Centri di accoglienza (CDA); centri di accoglienza straordinaria (CAS);

          Le opere destinate alla difesa nazionale sono assoggettate ad uno speciale regime derogatorio, che è assoluto in materia urbanistica ed edilizia in quanto le opere destinate alla difesa militare non sono soggette all'accertamento di conformità alle previsioni urbanistiche né al rilascio di titolo: per tali opere non occorre l'accertamento di conformità urbanistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;

          si ricorda che nell'ottica di conseguire gli obiettivi di cui al PNRR, sono già previste una serie di semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile viene identificato quale organo individuato ad esprimere le valutazioni di natura tecnica sui progetti inerenti la realizzazione di opere pubbliche, nonché sulla fase autorizzatoria, creando un procedimento ad hoc per una serie di opere. Nello specifico, nei casi di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le citate misure di semplificazione potranno essere applicate alle nuove opere. Inoltre, il Ministero della difesa è autorizzato ad avvalersi delle procedure previste dall'art. 140 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), in caso di somma urgenza e protezione civile. In tali casi, l'art. 140 del Codice dei contratti pubblici dispone in particolare l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500.000 euro. L'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi e delle forniture di somma urgenza può essere affidata in forma diretta e in deroga alle procedure ordinarie del Codice a uno o più operatori economici individuati dal RUP o da altro tecnico dell'amministrazione competente. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui sopra;

          Il Ministero della difesa realizza tali opere mediante le proprie competenti articolazioni del Genio militare avvalendosi di Difesa Servizi S.p.A., è una società per avente come socio unico il Ministero della difesa, che svolge, come organo in house, la sua attività in favore del Ministero della difesa, sotto la vigilanza dello stesso Ministero;

     Impegna il Governo:

     a tenere conto, nell'individuazione delle aree di cui al comma 2 dell'articolo 21, di un parere obbligatorio, da parte degli enti locali interessati, al fine di non pregiudicare programmi di riqualificazione urbana e, o ambientale già stabiliti dalle amministrazioni; comunque limitando, il più possibile, l'insediamento delle strutture dentro le aree ricomprese nelle zone speciali di conservazione e nelle zone di protezione speciale della rete europea Natura 2000, come individuate dalle vigenti direttive europee;

          a evitare in ogni modo che nei suddetti centri siano alloggiati contemporaneamente minorenni, donne e persone fragili con persone maggiorenni e/o autori di reati.

22.1

Nicita

Precluso

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 con le seguenti: 1° gennaio 2025.

     Conseguentemente:

          a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 con le seguenti: 1° gennaio 2025;

          b) al comma 3, alinea, sostituire le parole: 1° gennaio 2024 con le seguenti: 1° gennaio 2025;

          c) al comma 4, ovunque ricorrono, sostituire le parole: 31 dicembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2024;

          d) sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,4 milioni di euro per l'anno 2026, 2,2 milioni di euro per l'anno 2027, 3 milioni di euro per l'anno 2028, 3,8 milioni di euro per l'anno 2029, 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, 5,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

22.2

Lorenzin

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

          e-bis) le competenze dei Commissari straordinari si riferiscono esclusivamente alle istanze di autorizzazione per le attività economiche ed i progetti in possesso dei requisiti per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 16. Ogni altra istanza di autorizzazione resta di competenza dei SUAP;

22.3

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

     Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

22.4

Nicita, Manca, Lorenzin, Misiani

Precluso

Al comma 4, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica ricadente nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale, ivi incluse le aree immediatamente retroportuali, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui dall'articolo 1, commi da 173 a 176 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

     Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

22.0.1

Verducci

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis

           1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.

          2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 9 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a 6 milioni per gli anni 2026 e 2027 e a 3 milioni di euro per gli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 622 e 501

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 825 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 825

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

l'articolo 1 intende consentire l'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, in materia di definizione delle limitazioni all'esercizio delle libertà sindacali per il personale militare impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, in scadenza il 27 novembre 2023;

l'articolo 2 rinnova la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, prevista dall'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, scaduta il 28 agosto 2023;

l'articolo 3 estende al 25 agosto 2024 il termine della delega di cui all'articolo 26, comma 4, della legge n. 118 del 2022 per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili, ai fini dell'adeguamento della normativa vigente al diritto dell' Unione europea;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

il disegno di legge in esame è accompagnato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

in relazione all'articolo 1, che estende di dodici mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 15, della legge n. 46 del 2022, si ravvisa l'opportunità di acquisire maggiori elementi circa le ragioni che hanno ritardato l'attuazione della delega, al fine di evidenziare se esistono criticità riferibili alle previsioni di delega o alla sua fase di attuazione;

con riferimento all'articolo 2 che estende di ventiquattro mesi il termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, si ravvisa l'opportunità di acquisire maggiori elementi circa le motivazioni che portano a determinare in complessivi tre anni il termine di adozione di uno o più decreti legislativi in luogo degli originari dodici mesi e circa le ragioni che hanno ritardato l'attuazione della delega, al fine di identificare criticità riferibili alle previsioni di delega o relative alta fase di attuazione;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo all'omogeneità di contenuto,

le disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 non risultano omogenee per materia, né tra loro, né con quelle recate dall'articolo 3;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

al fine di individuare princìpi e criteri direttivi della relativa delega legislativa, l'articolo 2 rinvia alle lettere b), d), e), f), g) e h) dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 119 del 2022. Sarebbe stato preferibile riportare ex novo tali princìpi e criteri direttivi, evitandone il richiamo per relationem a una delega scaduta;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'oggetto della disposizione introdotta dall'articolo 1 non coincide con quello del disegno di legge, né con quello della rubrica dello stesso articolo. Sarebbe stato preferibile riformularla come segue: «Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di attività sindacale tra militari»;

la rubrica dell'articolo 3 non chiarisce i contenuti della disposizione che si intende introdurre e sarebbe stato preferibile riformularla come segue: «Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di fonti energetiche rinnovabili»;

sarebbe stato opportuno riformulare il titolo del disegno di legge, coerentemente con il suo contenuto, come segue: «Disposizioni in materia di termini legislativi per l'esercizio delle deleghe relative all'attività di carattere sindacale tra militari, per la revisione dello strumento nazionale militare nonché in materia di fonti energetiche rinnovabili»;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

in relazione agli articoli 1 e 2, si chiede di acquisire elementi informativi circa le ragioni che hanno ritardato l'attuazione delle deleghe e i criteri di determinazione dei nuovi termini di delega;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla omogeneità dei contenuti, alla formulazione tecnica dell'atto legislativo e alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

richiama le considerazioni esposte in premessa.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 927

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

in relazione all'articolo 16, si rileva che la determinazione dell'ammontare del credito di imposta è rinviata a un meccanismo di verifica ex post che, attraverso un decreto ministeriale, a seguito della ricognizione delle risorse disponibili, giunge alla determinazione di un tetto di spesa da utilizzare per la concessione del credito di imposta: così come formulata, la disposizione rappresenta una deroga ai principi fissati dall'articolo 17 della legge di contabilità, in ordine alla quantificazione degli oneri e all'indicazione della relativa copertura.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 825:

sulla votazione finale, la senatrice Camusso avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Guidi, La Pietra, Monti, Morelli, Ostellari, Paroli, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre e Sisto.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Fregolent, Lorefice, Potenti e Spagnolli, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

Con lettera del 9 novembre 2023, il senatore Enrico Borghi ha comunicato che l'assemblea del Gruppo da lui presieduto, composta dai senatori Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Paita, Renzi, Sbrollini e Scalfarotto, ha deliberato, all'unanimità, di confermare la variazione della denominazione del Gruppo stesso in "Italia Viva - Il Centro - Renew Europe".

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione e denominazione di componente

Il Presidente del Gruppo Misto, con lettera del 9 novembre 2023, ha comunicato l'adesione dei senatori Calenda, Gelmini, Lombardo e Versace al Gruppo stesso e la costituzione all'interno del Gruppo della componente denominata "Azione".

Senato, Consiglio di Presidenza

Con lettera in data 9 novembre 2023, la senatrice Versace ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Senatore Segretario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Carloni Mirco, Molinari Riccardo, Bergamini Davide, Bruzzone Francesco, Pierro Attilio, Barabotti Andrea, Billi Simone, Bof Gianangelo, Bordonali Simona, Caparvi Virginio, Cavandoli Laura, Cecchetti Fabrizio, Comaroli Silvana Andreina, Furgiuele Domenico, Loizzo Simona, Marchetti Riccardo Augusto, Toccalini Luca, Gatta Giandiego, Frassini Rebecca

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo (931)

(presentato in data 09/11/2023)

C.752 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

2ª (Giustizia) e 10ª (Sanità e lavoro)

sen. Scalfarotto Ivan

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche (772)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 09/11/2023).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione 2024 - Trasformare il presente e prepararsi al futuro (COM(2023) 638 definitivo), alla 4a Commissione permanente e, per il parere, alla 1a, alla 2a, alla 3a, alla 5a, alla 6a, alla 7a, alla 8a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Rendere più ecologico il trasporto merci (COM(2023) 440 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:

sentenza n. 201 del 25 ottobre 2023, depositata il successivo 9 novembre, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 74, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. (Doc VII, n. 45) - alla 1a, alla 2a e alla 10a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 9 novembre 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento (COM(2023) 529 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 novembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 4ª e 9a;

la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e le direttive (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 e (UE) 2020/1828 (COM(2023) 649 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 9 novembre 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a e alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 1° al 9 novembre 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 38

ALOISIO ed altri: sulle risorse per incrementare gli organici dei magistrati di sorveglianza, in particolare in Campania (4-00638) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)

CUCCHI: sull'uccisione di un detenuto nel carcere di Velletri da parte del suo compagno di cella (4-00535) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)

sulle circostanze della morte di Carmine Garofalo, detenuto nel carcere "Regina Coeli" di Roma (4-00652) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)

sulle misure per arginare il fenomeno del sovraffollamento nelle carceri (4-00705) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)

DE CRISTOFARO: sull'assunzione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole (4-00472) (risp. VALDITARA, ministro dell'istruzione e del merito)

DE POLI: sulle criticità del carcere "Due Palazzi" di Padova (4-00664) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)

GUIDOLIN: sulla stabilizzazione di 1.500 operatori sociosanitari in carcere assunti durante la pandemia (4-00538) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)

POTENTI: su un caso di una donna malata cui il figlio non può prestare assistenza, in relazione ad un'ordinanza di allontanamento (4-00455) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)

PUCCIARELLI ed altri: sugli episodi di violenza nelle carceri (4-00709) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)

SBROLLINI: sulla situazione del carcere di Verona (4-00619) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)

sulla situazione della casa circondariale di Vicenza (4-00620) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)

Interrogazioni

FINA - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria (PRAP) sono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero della giustizia, competenti in materia di personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, rapporti con gli enti locali, le regioni ed il servizio sanitario nazionale; essi esercitano tali funzioni a livello locale secondo i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, anche al fine di assicurare l'uniformità dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale;

il regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, ha ridefinito numero e aree di competenza dei provveditorati dell'amministrazione penitenziaria;

ai sensi del medesimo decreto è stato istituito il provveditorato Lazio-Abruzzo-Molise, che comprende gli istituti penitenziari di cui alla tabella B ed è stata stabilita la sede a Roma, scelta giustificata dalla centralità della città, dal numero di istituti penitenziari, nonché dalle unità di personale in servizio presso le strutture;

il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, ufficio IV, ha trasmesso uno schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero, di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015 nel quale, con la modifica della tabella A, è stata proposta l'istituzione di un nuovo provveditorato Umbria-Abruzzo-Molise, con sede a Perugia;

considerato che:

la fissazione della sede del provveditorato a Perugia reca grave pregiudizio alle regioni Abruzzo e Molise, specie in ragione dell'assenza di centralità e delle difficoltà di raggiungimento;

nella regione Abruzzo, inoltre, vi sono 8 istituti penitenziari, mentre nelle regioni Umbria e Molise vi sono tre istituti ciascuna; nella regione Abruzzo il personale di Polizia penitenziaria supera le 1.000 unità, a fronte del personale presente in Umbria, pari a circa 700 unità, e in Molise pari a circa 250 unità;

considerato altresì che:

nella città di Pescara esiste un immobile recentemente ristrutturato, che sarebbe idoneo ad ospitare la nuova sede del provveditorato dell'amministrazione penitenziaria;

inoltre, la città di Pescara è baricentrica e meglio raggiungibile rispetto alle tre regioni accorpate secondo il prospettato nuovo riordino,

si chiede di sapere sulla base di quali ragioni sia stata individuata la città di Perugia quale sede dell'istituendo provveditorato Abruzzo-Molise-Umbria e per quali ragioni non si sia considerata la città di Pescara quale possibile sede del richiamato provveditorato.

(3-00776)

NAVE, PIRRO, DI GIROLAMO, MAIORINO, MARTON, PIRONDINI, ALOISIO, BILOTTI, DAMANTE, FLORIDIA Barbara - Ai Ministri dell'interno, delle imprese e del made in Italy e della salute. - Premesso che:

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, all'art. 6 ha previsto la realizzazione sul territorio nazionale del servizio "numero unico di emergenza europeo 112", in ossequio alla decisione del Consiglio delle Comunità europee 91/396/CEE, del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza;

il numero unico per le emergenze (NUE) 112, definito anche "uno uno due", funziona secondo il modello della "centrale unica di risposta" (CUR 1.1.2), nella quale vengono convogliate le linee 112, 113, 115 e 118;

il servizio 112 in diversi Paesi europei già rappresenta il modello unico di servizio per le emergenze;

l'art. 1, comma 2, della decisione del 1991 recita: "Il numero unico europeo per chiamate di emergenza viene introdotto, ove opportuno, parallelamente a ogni altro numero nazionale esistente per tali chiamate";

la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo, all'art. 26, prevede che: "Gli Stati membri provvedono affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali specificati dalle autorità nazionali di regolamentazione, tutti gli utenti (...) possano chiamare gratuitamente i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo 112";

le direttive, come strumento legislativo europeo, non impongono agli Stati una precisa normativa, ma degli "obblighi di risultato", ovvero lo Stato deve conseguire gli obiettivi previsti dalla direttiva, ma il modo in cui lo fa è affidato alla sua discrezionalità;

lo scopo per il quale è stato introdotto il NUE è quello di agevolare i cittadini, in viaggio nei Paesi europei nell'accesso alle richieste di soccorso per le emergenze, fornendo un numero che sia uguale per tutti gli Stati dell'Unione europea;

in considerazione del fatto che molti Stati europei possedevano dei sistemi di richiesta di soccorso per diversi tipi di emergenza con numeri dedicati, è stato specificato che l'introduzione del 112 quale NUE dovesse evitare ulteriori sviluppi divergenti nel settore a causa di motivi legislativi, di regolamentazione o amministrativi;

la decisione citata parla, chiaramente, di introduzione parallela del 112 NUE e non sostitutiva delle altre numerazioni nazionali esistenti per tali chiamate;

i Paesi europei hanno adottato misure per l'introduzione del 112 con tempi diversi. L'Italia ci è arrivata in ritardo, tanto che nel 2009 era stata aperta una procedura d'infrazione, chiusa poi nel 2011 dopo le prime introduzioni del numero unico di emergenza nel nostro Paese, ma nel frattempo ha ricevuto, e tuttora riceve, altre sanzioni per i disservizi e le mancate introduzioni tecnologiche all'uopo necessarie ed altrove esistenti;

ai Paesi membri dell'Unione europea è stata data la libertà di scegliere come introdurre il numero unico d'emergenza 112 e a quali servizi di emergenza collegarlo: in alcuni Paesi è diventato l'unico numero per le emergenze (anche se le chiamate ai numeri vecchi vengono reindirizzate), mentre in molti altri è stato introdotto in modo parallelo, cioè come numero da chiamare quando non si sa a che servizio di soccorso specifico rivolgersi;

in Italia, il 112 è stato introdotto in modo sostitutivo e non parallelo rispetto agli altri numeri, con costi enormemente maggiori, con ritardo aggiuntivo certificato sui tempi d'intervento correlato al doppio passaggio tra centrali operative;

considerato che:

nel nostro Paese pur essendo disponibile il sistema tecnologico advanced mobile location (AML), grazie al quale, anche in assenza di rete internet, dallo smartphone, quando qualcuno richiede il soccorso, parte immediatamente un "SMS" al 112, che comunica le coordinate GPS corrispondenti esattamente al punto in cui si trova l'utente, con un grado di approssimazione inferiore ai 100 metri, mentre, quando si chiama il 112 e si parla con l'operatore, questi spesso non riesce a localizzare in automatico la chiamata e chiede informazioni al chiamante perdendo così secondi preziosi, ancor più quando il territorio in cui sta operando non è ben noto;

i servizi di localizzazione automatica della chiamata, già previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico nel 2009, risultano fondamentali per chi chiama i servizi di emergenza e non può fornire la propria posizione, perché, per esempio, non sa dove si trova, o è un bambino o è ferito in modo talmente grave da non riuscire a comunicare;

ogni anno, circa 500.000 persone si trovano in questa situazione ed è evidente che conoscere la posizione esatta di chi chiama e la dislocazione sul territorio dei soccorsi più limitrofi in quel momento potrebbe aiutare chi opera i soccorsi a reagire rapidamente salvando vite umane;

la geolocalizzazione delle chiamate di emergenza doveva essere introdotta nel nostro Paese entro e non oltre il 2020, ma ad oggi, in molti casi, le centrali 112 non sono in grado di localizzare né il chiamante, né pattuglie ed ambulanze sul territorio;

negli ultimi anni, il numero di addetti alle centrali 112 NUE è calato drammaticamente e ciò si ripercuote con enormi ritardi nella gestione delle chiamate con tempi di attesa indecenti per un Paese civile. Inoltre i requisiti di ammissione e la preparazione di base necessaria per diventare operatore 112 NUE andrebbero aggiornati e rivisti completamente, poiché si sono rivelati al momento insoddisfacenti in moltissimi casi;

le notizie di cronaca, anche recenti, ricordano impietosamente come la gestione intempestiva delle chiamate d'emergenza e la mancata localizzazione determinano spesso esiti fatali. Non a caso nella puntata della trasmissione televisiva "Le Iene" dello scorso 31 ottobre 2023 è stato dedicato un servizio a questa problematica con testimonianze e dati allarmanti,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano tempestivamente porre in essere ai fini del superamento di tutte le criticità descritte, con particolare riguardo all'introduzione della localizzazione immediata ed automatica del chiamante, all'assunzione di personale specializzato, ai dati del tempo di risposta media nelle varie regioni e alla riduzione drastica dei tempi di attesa e di invio sul posto dei soccorsi.

(3-00777)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

ALOISIO, CASTIELLO, PIRONDINI, DI GIROLAMO, NAVE, LOPREIATO, BILOTTI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

il Tribunale di Vallo della Lucania (Salerno) è privo del presidente, essendo stato collocato in quiescenza, dal 4 gennaio 2023, il dottor Gaetano De Luca, titolare dell'incarico presidenziale;

a distanza di circa un anno non si è ancora provveduto alla nomina del successore, lasciando il Tribunale in condizione di ridotta efficienza;

il territorio del Cilento, al quale appartiene il Tribunale di Vallo della Lucania, è oggetto, negli ultimi tempi, di "particolare interesse" da parte delle organizzazioni criminali che tendono ad espandersi dall'agro nocerino-sarnese verso il sud della provincia di Salerno e delle organizzazioni criminali del cosentino che tendono, a loro volta, ad espandersi verso nord, nella stessa area, entrambe praticando l'usura, lo spaccio di stupefacenti, il riciclaggio;

l'invasività della criminalità organizzata nel Cilento si è accentuata durante la pandemia da COVID-19, profittando, in particolare per quanto riguarda l'usura, dell'indebolimento del sistema delle imprese locali, prevalentemente di modeste dimensioni e in forma di ditte individuali che, per la loro fragilità patrimoniale, non hanno facilità di accesso al credito bancario. Tutto ciò richiede un'efficace funzione di prevenzione e di repressione dei reati a tutela dell'ordine pubblico, che non può essere disgiunta dall'integrale composizione degli organi di giustizia competenti sul territorio;

la situazione è divenuta tanto più critica se si considera che anche la Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale è oggi acefala, dal momento che il procuratore capo dottor Antonio Ricci ha lasciato il suo incarico in quanto trasferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, senza che ancora si sia provveduto alla sua sostituzione. In definitiva sia il Tribunale di Vallo della Lucania che la Procura presso lo stesso Tribunale sono attualmente privi degli organi apicali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della critica situazione nella quale versa il Tribunale di Vallo della Lucania, in particolare per l'incarico di presidente vacante sin dal 24 gennaio 2023, senza che a tutt'oggi si sia provveduto alla nomina del successore, e quali misure intenda adottare, per quanto di sua competenza, per porre termine a questa grave e incresciosa circostanza.

(4-00831)

BORGHI Claudio - Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. - Premesso che "IT-alert" è un nuovo sistema di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama attraverso i telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso, si chiede di sapere:

se nell'imminenza della tragica alluvione della Toscana dei giorni scorsi sia pervenuta agli uffici di competenza una qualche richiesta da parte della Regione Toscana per l'attivazione del servizio IT-alert seppur ancora in fase di sperimentazione, o in ogni caso una richiesta da parte della Regione sull'eventuale possibilità di funzionamento dell'applicazione;

qualora tale richiesta non fosse pervenuta, se sarebbe stato possibile attivarne il funzionamento in una situazione urgente ed emergenziale anche prima dell'entrata in funzione prevista per febbraio 2024.

(4-00832)

BORGHI Claudio - Al Ministro della salute. - Premesso che:

"Immuni" è l'applicazione della società Bending Spoons per iOS e Android che è stata scelta dal Governo italiano per il tracciamento automatico (contact tracing) dei soggetti risultati positivi al coronavirus; invero è un'app che era stata pensata per aiutare a combattere le epidemie, a partire da quella del COVID-19, consentendo di ricostruire i contatti fra le persone. Se qualcuno fosse risultato positivo al virus, avrebbe permesso di intervenire tempestivamente minimizzando la diffusione, infatti era previsto che a seguito di un test positivo, le autorità sanitarie avrebbero inviato notifiche a chiunque avesse incontrato quella persona abbastanza a lungo e abbastanza vicino da essere in pericolo;

il 31 dicembre 2022, è stata dismessa la piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta COVID-19 e la relativa app Immuni;

l'idea di allertare chi era stato in contatto stretto con un positivo era volta a frenare la corsa del virus, ma l'inadeguatezza del sistema collegato a finalizzare il tracciamento da una parte e la necessità di comunicare la propria positività tramite l'autorità medica competente dall'altra, ne hanno annullato il potenziale, relegandola a un ruolo marginale sin dalle prime battute. A ciò ha contributo anche la necessità di tenere il bluetooth sempre attivo sullo smartphone, senza il quale Immuni non funzionava;

da strumento per contenere la pandemia, dunque, l'app è divenuta un mero contenitore dove scaricare il green pass e visualizzarlo all'occorrenza. Ed è ormai indubbio che l'app Immuni sia stata un gran fallimento nel nostro Paese, almeno rispetto ai suoi scopi iniziali;

la dimostrazione del flop sta nei numeri. A fine dicembre 2021, un anno e mezzo dopo la disponibilità di Immuni negli store delle applicazioni mobile di Apple, Google e Huawei, i download dell'app ammontavano a poco più di 18,5 milioni. Su circa 60 milioni di italiani (considerando inoltre che l'Italia è uno dei Paesi con la più alta diffusione di smartphone al mondo: secondo il "Global digital report" del 2022 in Italia sono attivi 78,2 milioni di telefonini) significa che solo un connazionale su tre aveva scaricato l'applicazione. E i risultati non migliorano guardando il rapporto tra i cittadini positivi al coronavirus e il numero degli utenti che hanno condiviso il proprio stato via app (dopo 9 mesi il totale era vicino ai 15.000), poiché nel complesso si è sotto il 10 per cento;

sono dati che lasciano intuire perché Immuni sia stata gradualmente utilizzata in maniera esclusiva per scaricare e avere a portata di mano il green pass, così da aprire l'app e mostrare la certificazione post vaccino o tampone durante i controlli di rito per accedere ai luoghi frequentati durante la pandemia;

da altri Paesi si ha qualche indicazione che un'app per il tracciamento può avere un impatto significativo nella gestione della pandemia. Per esempio il 12 maggio 2021 su "Nature" è stata pubblicata uno studio (realizzato, tra gli altri, dal ricercatore dell'università di Oxford Luca Ferretti) dove si stima che la "NHS Covid-19 App", ossia l'equivalente britannica di Immuni, ha permesso di evitare tra i 300.000 e i 600.000 contagi tra settembre e dicembre 2020. Ad oggi calcoli simili per l'Italia non esistono, ma i numeri a disposizione suggeriscono che il contributo di Immuni sia stato praticamente nullo per limitare i contagi. "Con un calcolo spannometrico, possiamo dire che l'impatto di Immuni sia stato tra le dieci e le cento volte inferiore a quello della app inglese", ha spiegato a "Italian.tech" Luca Ferretti, che ha contribuito alla progettazione dell'app britannica. Dati alla mano, le statistiche di Immuni parlano da sole,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo alla luce delle osservazioni in ordine al fallimentare esito dei sistemi di tracciamento relativi alla passata epidemia da COVID-19 non ritenga opportuno fornire i dati in ordine ai costi per la progettazione, l'acquisto e l'implementazione dell'app Immuni e a chi abbia percepito tali fondi.

(4-00833)

PUCCIARELLI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

da notizie di stampa si apprende che alla signora M.T., deceduta il 16 gennaio 2023 all'età di 95 anni, nel 2020, per motivi non noti, è stato assegnato dal Tribunale di Genova un amministratore di sostegno, incarico svolto prima da A.B. e poi da C.M.;

successivamente la signora T. risulta essere stata condotta in una RSA, peraltro contro la sua volontà, e in seguito trasferita in una parrocchia di Genova, dove ha conosciuto padre B. e l'avvocato M.V.V.;

nell'ottobre 2022 attraverso l'avvocato M.V.V. la signora T. ha presentato una denuncia contro l'amministratore di sostegno C.M., sostenendo la presenza di modalità opache nell'amministrazione e nella gestione dei propri beni e segnalando, altresì, movimenti bancari sospetti, bonifici senza causale e senza destinatario per decine di migliaia di euro;

in seguito alla denuncia della signora T., l'amministratrice di sostegno C.M. ha sporto a sua volta una denuncia contro l'avvocato V. e padre B., per aver impedito, a suo dire, oltre ad altre cose, lo svolgere di una perizia sullo stato di salute dell'anziana;

da quanto viene descritto dai quotidiani che si stanno occupando della vicenda, la sezione famiglia e volontaria giurisdizione del Tribunale di Genova non avrebbe esercitato un controllo puntuale sulle operazioni bancarie e di altro genere compiute sui beni della signora T., anche per somme e valori ingenti,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, per quanto di sua competenza, in relazione a quanto descritto in premessa.

(4-00834)

DI GIROLAMO, NAVE, NATURALE, TREVISI, SIRONI - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:

con l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 68 del 2022, al fine di favorire la transizione ecologica, è stato istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 destinato all'incentivo alla nautica da diporto sostenibile;

nel dettaglio, la norma ha previsto l'erogazione di contributi per la sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate e fino a un massimo di 3.000 euro;

tra le spese ammesse rientra l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica, ed eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili;

l'attuazione della misura sarebbe dovuta avvenire tramite un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dell'economia e delle finanze che avrebbe dovuto definire i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi;

nonostante il termine di 60 giorni previsto dalla norma, il decreto attuativo non è ancora stato emanato;

considerato che:

il settore nautico vira sempre più verso una maggiore sostenibilità non soltanto intesa in termini ecologici ma anche economici e di innovazione, come già ribadito da Confindustria nautica, secondo cui le aziende si stanno già preparando a questa transizione che permetterà di attrarre nuovi consumatori, oltre a maggiori investimenti e talenti;

l'industria nautica, come ogni altro settore, non può raggiungere tali obiettivi in autonomia. La collaborazione tra produttori, Governo e consumatori resta un prerequisito indispensabile affinché possano essere messi a disposizione quegli strumenti e quelle risorse necessarie ad accompagnare efficacemente in ogni sua fase la realizzazione della transizione;

in questa prospettiva, l'incentivo darebbe notevole spinta all'intero settore della nautica da diporto che, nonostante la crisi, continua a pesare sul PIL del Paese per oltre 5 miliardi di euro,

si chiede di sapere quali siano le reali tempistiche per l'emanazione del decreto attuativo in grado di garantire l'operatività della norma sul "retrofit nautico".

(4-00835)