Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 107 del 28/09/2023
Azioni disponibili
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (854)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA
Art. 1.
1. Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 31 agosto 2023, n. 118, recante misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 118 del 2023.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE
L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
« Art. 1. - (Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali) - 1. Gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano anche nel caso in cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d'ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo faciliti, attui o comunque monitori un'intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante.
2. Ai fini dell'avvio del procedimento, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può tener conto della circostanza che le condotte di cui al comma 1:
a) sono praticate su rotte nazionali di collegamento con le isole;
b) sono praticate durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale;
c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento.
3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), è vietato l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporta un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 2, lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.
5. Se in esito a un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza. A tal fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorità può considerare, tra l'altro, i seguenti elementi: a) la struttura del mercato; b) le modalità di definizione dei prezzi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di gestione dei ricavi e algoritmi; c) i rischi per il processo concorrenziale e per i consumatori derivanti dall'utilizzo di algoritmi fondati sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti; d) le dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse alla stagionalità della domanda; e) le esigenze di territori difficilmente raggiungibili tramite mezzi di trasporto diversi dall'aereo; f) l'esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori. Nel corso dell'indagine conoscitiva, le imprese interessate possono presentare impegni tali da far venir meno i problemi concorrenziali e il conseguente pregiudizio per i consumatori. In tal caso, l'Autorità, valutata l'idoneità degli impegni e previa consultazione del mercato, può renderli obbligatori per le imprese con il provvedimento che chiude l'indagine conoscitiva. L'Autorità esercita i poteri di indagine di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-quater e 2-septies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
6. In caso di inottemperanza alle misure di cui al comma 5, si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 15, commi 1-bis e 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità può altresì raccomandare le iniziative legislative o regolamentari opportune, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati interessati.
7. All'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14, le parole da: ", secondo modalità da definirsi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Al fine di esperire le procedure di cui al primo periodo, nonché di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, i gestori di aeroporti sono tenuti a dare adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione nel proprio sito web, ai criteri di concessione degli incentivi e ai requisiti richiesti per il relativo accesso.";
b) al comma 15, dopo la parola: "comunicano" è inserita la seguente: "annualmente", dopo la parola: "competitività" sono aggiunte le seguenti: "nonché ai fini dell'attività di monitoraggio nell'ambito delle proprie competenze" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora le Autorità di cui al primo periodo ravvisino nell'ambito delle proprie attività di verifica elementi distorsivi del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività, ne danno comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro delle imprese e del made in Italy" ».
8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo le parole: "sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi," sono inserite le seguenti: "inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione dell'offerta,".
9. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio sito internet istituzionale un documento, costantemente aggiornato anche alla luce del diritto vigente, sui diritti degli utenti in relazione alla trasparenza delle condizioni di prezzo praticabili dalle compagnie aeree. Nei siti internet delle compagnie aeree è contenuto, nella pagina web visualizzata al momento della prenotazione, un rinvio ipertestuale a tale documento.
10. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze e dei poteri di cui ai commi da 1 a 6, la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata in misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo della carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 598.252 per l'anno 2024, di euro 1.263.374 per l'anno 2025, di euro 1.315.086 per l'anno 2026, di euro 1.379.730 per l'anno 2027, di euro 1.444.513 per l'anno 2028, di euro 1.509.296 per l'anno 2029, di euro 1.572.986 per l'anno 2030, di euro 1.638.000 per l'anno 2031, di euro 1.773.166 per l'anno 2032 e di euro 1.858.446 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente sufficiente a garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni ».
All'articolo 3:
al comma 1:
all'alinea, al primo periodo, le parole: « legge 10 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 11 febbraio 2019 » e le parole « a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale » sono sostituite dalle seguenti: « a eccezionali flussi di presenze turistiche » e, al terzo periodo, le parole: « Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze » sono sostituite dalle seguenti: « L'ulteriore licenza può essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza »;
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come modificato dal comma 9, lettera a), del presente articolo »;
al comma 2, la parola « internazionale » è soppressa, le parole: « 22 dicembre 2011, n. 104 » sono sostituite dalle seguenti: « 22 dicembre 2011, n. 214 », le parole: « punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) del medesimo articolo 37, comma 2, lettera m) » e le parole: « di g/km di CO2 » sono sostituite dalle seguenti: « g/km di CO2 »;
al comma 4, le parole: « concorso di cui al comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « concorso di cui ai commi 2 e 3 », le parole: « di g/km di CO2 » sono sostituite dalle seguenti: « g/km di CO2 » e le parole: « dai provvedimenti attuativi » sono sostituite dalle seguenti: « dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi »;
al comma 5, lettera a), le parole: « licenza taxi » sono sostituite dalle seguenti: « licenza per l'esercizio del servizio di taxi »;
al comma 6, le parole: « La misura di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuta » sono sostituite dalle seguenti: « L'incentivo di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuto » e le parole: « in misura » sono soppresse;
al comma 7, dopo le parole: « commi 4 e 5 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso e le parole: « dai provvedimenti attuativi » sono sostituite dalle seguenti: « dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi »;
al comma 8, le parole: « dell'articolo 9, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 9, comma 2 » e le parole: « dei servizi taxi » sono sostituite dalle seguenti: « dei servizi di taxi »;
al comma 9:
all'alinea, dopo le parole: « del 1992 » il segno di interpunzione: « , » è soppresso;
alla lettera a):
al capoverso 5-bis, le parole: « licenze taxi » sono sostituite dalle seguenti: « licenze per l'esercizio del servizio di taxi »;
al capoverso 5-ter, dopo le parole: « presenta al comune » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo le parole: « ai sensi del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;
alla lettera b), il segno di interpunzione: « ; » è sostituito dal seguente: « . ».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: « degli eventi eccezionali » il segno di interpunzione: « , » è soppresso, le parole: « ivi incluse » sono sostituite dalle seguenti: « ivi inclusi », le parole: « parchi divertimento » sono sostituite dalle seguenti: « parchi di divertimento », le parole: « i porti turistici, i campeggi » sono sostituite dalle seguenti: « i porti turistici e i campeggi » e le parole: « destinazioni turistiche dell'isola » sono sostituite dalle seguenti: « destinazioni turistiche delle isole ».
All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole: « dell'articolo 25 del » è inserita la seguente: « medesimo »;
al comma 3, dopo le parole: « attività di ricerca e sviluppo » sono inserite le seguenti: « relative al settore dei semiconduttori »;
al comma 4, dopo le parole: « credito d'imposta » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 » e la parola: « richiedono » è sostituita dalle seguenti: « possono richiedere »;
al comma 7, dopo le parole: « per la microelettronica » sono inserite le seguenti: « , di seguito denominato "Comitato" » e le parole: « e da uno » sono sostituite dalle seguenti: « e da un rappresentante »;
al comma 9, le parole: « e semiconduttori » sono sostituite dalle seguenti: « a semiconduttore »;
al comma 11, le parole: « nel 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;
alla rubrica, le parole: « di imposta » sono sostituite dalle seguenti: « d'imposta » e le parole: « nella microelettronica » sono sostituite dalle seguenti: « nel settore della microelettronica ».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
« Art. 5-bis. - (Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy) - 1. Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale foresta-legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, all'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)" sono sostituite dalle seguenti: "indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)" ».
All'articolo 6:
al comma 1:
all'alinea, le parole: « per le nano ed eterostrutture » sono sostituite dalle seguenti: « per le nanostrutture e le eterostrutture »;
alla lettera a), dopo le parole: « scientifica e tecnologica (FIRST) » sono inserite le seguenti: « , di cui all'articolo 1, commi da 870 a 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, »;
al comma 2, le parole: « 11 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 11 milioni », le parole: « per gli anni » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni » e le parole: « per il 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2028 »;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente:
"4-sexies. In caso di assunzione a tempo indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento utilizzato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali" »;
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Partecipazione dell'Italia al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo "Chips Joint Undertaking" ».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: « decreto-legge 5 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 15 marzo » e dopo le parole: « e nucleare, » è inserita la seguente: « e »;
al comma 2, le parole: « decreto-legge 5 marzo » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 15 marzo » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente articolo »;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è abrogato ».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: « Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 124/36 del 20 maggio 2003, » sono sostituite dalle seguenti: « raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 ».
All'articolo 9:
al comma 2, le parole: « del relativo progetto » sono sostituite dalle seguenti: « del progetto delle opere, degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 ».
All'articolo 10:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 »;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Nelle more della ridefinizione dei requisiti per l' accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche per le imprese di acquacoltura, al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro, per l'anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
« Art. 10-bis. - (Sanzioni in materia di riproduzione animale) - 1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 52 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403," sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa vigente", le parole: "dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403" sono sostituite dalle seguenti: "dalla normativa vigente";
b) al comma 5, le parole: "dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403," sono sostituite dalle seguenti: "delle disposizioni vigenti";
c) al comma 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, di requisiti e obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale nonché di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino;
b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonché del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici" ».
All'articolo 11:
al comma 2, le parole: « , previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » sono soppresse, dopo le parole: « Fondo di solidarietà nazionale » sono inserite le seguenti: « di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, » e le parole da: « dell'articolo 185-ter » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017 »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora »;
al comma 3, le parole: « come finanziato annualmente ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, » sono soppresse e le parole: « 1 milione di euro, per l'anno 2023, è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2. » sono sostituite dalle seguenti: « 7 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2. »;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
« 3-bis. Per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3-ter. Per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, possono omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023.
3-quater. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ».
Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:
« Art. 11-bis. - (Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) - 1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori" sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".
Art. 11-ter. - (Modifica all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) - 1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.
1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:
a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.
1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro." ».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: « ed Alitalia Cityliner » sono sostituite dalle seguenti: « e di Alitalia Cityliner », le parole: « decreto-legge 12 ottobre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 21 ottobre 2021 », le parole: « decorrente dal 1° gennaio 2024 sino al 31 ottobre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 » e le parole: « per il 2024 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;
al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: « ovvero » il segno di interpunzione « , » è soppresso e dopo le parole: « commi 10 e 11, del » è inserita la seguente: « citato », al secondo periodo, le parole: « Istituto nazionale di previdenza e assistenza » sono sostituite dalle seguenti: « Istituto nazionale della previdenza sociale » e, al terzo periodo, dopo le parole: « e delle finanze » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « trattamento di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e, al quinto periodo, le parole: « per il 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 » e dopo le parole: « per l'anno 2024 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;
al comma 4, dopo la parola: « lavoratore » il segno di interpunzione « , » è soppresso;
al comma 5, al primo periodo, le parole: « Alitalia-Sai S.p.a. » sono sostituite dalle seguenti: « Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. » e, al secondo periodo, le parole: « , del Fondo sociale per l'occupazione » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo sociale per occupazione »;
al comma 6:
all'alinea, al primo periodo, le parole: « Società area » sono sostituite dalle seguenti: « Società aerea », le parole: « ed Alitalia Cityliner » sono sostituite dalle seguenti: « e di Alitalia Cityliner », dopo le parole: « i predetti lavoratori » il segno di interpunzione « , » è soppresso, dopo le parole: « è riconosciuto » sono inserite le seguenti: « per ciascuno di questi ultimi » e le parole: « 3,1 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 3,1 milioni di euro » e, al quinto periodo, dopo le parole: « del presente comma » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « 3,1 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 3,1 milioni di euro », le parole: « di 1,8 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 1,8 milioni » e dopo le parole: « per l'anno 2029 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
alla lettera a), le parole: « 1,0 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « a 1 milione » e dopo le parole: « per l'anno 2027 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
alla lettera b), dopo le parole: « per l'anno 2029 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « Fondo sociale per l'occupazione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo sociale per occupazione ».
Nel capo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 12-bis. - (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) - 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo";
b) all'articolo 17, comma 3, alinea, dopo le parole: "sono adeguate al rischio rilevato" sono inserite le seguenti: "e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d)".
Art. 12-ter. - (Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) - 1. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti".
Art. 12-quater. - (Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico) - 1. Nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. I trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
b) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».
All'articolo 13:
al comma 3, primo periodo, la parola: « necessaria » è sostituita dalla seguente: « necessari »;
al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: « è adottata » il segno di interpunzione « , » è soppresso;
al comma 5, secondo periodo, le parole: « atti concessione, di autorizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « atti di concessione, autorizzazione » e la parola: « progetto » è sostituita dalla seguente: « programma »;
al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: « dell'autorizzazione unica » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 5 », dopo la parola: « approvazione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e la parola: « progetto » è sostituita dalla seguente: « programma » e al terzo periodo, la parola: « progetto » è sostituita dalla seguente: « programma », dopo le parole: « e costituisce titolo per la localizzazione delle opere » sono inserite le seguenti: « , che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale interessata, » e dopo le parole: « relativa indennità » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
« Art. 13-bis. - (Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico) - 1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi comprese l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2.525 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: « e all'articolo 19 del » sono inserite le seguenti: « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al »;
al comma 2, le parole: « decreto-legge 201 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge n. 201 » e le parole: « decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, »;
al comma 3, dopo le parole: « dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, » sono inserite le seguenti: « dopo le parole: "fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di" sono inserite le seguenti: "incarichi di studio, di consulenza e di" e » e alle parole: « nonché i limiti » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , »;
al comma 4, lettera b), capoverso 3, le parole: « d'intesa » sono sostituite dalle seguenti: « di concerto » e dopo le parole: « delle infrastrutture e dei trasporti » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
« 4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La società garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile".
4-ter. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:
"b-quater) la restituzione da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221" ».
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: « di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, » sono soppresse, le parole: « del titolo III, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328 » sono sostituite dalle seguenti: « del libro I, titolo III, capo VI, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 », le parole: « regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) » sono sostituite dalle seguenti: « medesimo regolamento » e le parole: « , e ferme restando le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 » sono soppresse;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, nonché dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 110 del 21 aprile 2023, l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202 ».
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: « piano economico finanziario » sono sostituite dalle seguenti: « piano economico-finanziario »;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. All'articolo 11, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermi restando i poteri di vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".
1-ter. All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: « una società per azioni » sono inserite le seguenti: "in house";
b) al secondo periodo, le parole: "quale organismo di diritto pubblico" sono sostituite dalle seguenti: "o il soggetto da essa interamente partecipato", la parola: "diretto" è sostituita dalle seguenti: "analogo congiunto" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", esercitato ai sensi dell'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
c) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Alla società possono altresì essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di progettazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria:
a) di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto, nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, anche secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) delle infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;
c) delle infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della medesima regione".
1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società di cui all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1-ter ».
All'articolo 17:
al comma 1:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
« a) al comma 2:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale";
2) la lettera e) è abrogata »;
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
"2-quater. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del presente articolo, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Alla determinazione delle quote del 50 per cento di cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui al primo periodo del presente comma" »;
alla lettera b), alle parole: « Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, » sono premesse le seguenti: « Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quater, »;
al comma 3, al primo periodo, le parole: « progettazione e affidamento » sono sostituite dalle seguenti: « alla progettazione e all'affidamento » e le parole: « per gli scopi » sono sostituite dalle seguenti: « per i predetti scopi » e, al terzo periodo, le parole: « nel limite del 2 per cento previsto per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte della medesima società Roma Metropolitane S.r.l. per le attività di investimento o, nel caso si tratti di interventi da finanziare, a carico di altri fondi inseriti nel bilancio di Roma Capitale ed assegnati agli interventi di cui al primo periodo »;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
« 3-bis. Per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, il Commissario straordinario di cui al comma 3 è autorizzato ad approvare, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato e di Roma Capitale, uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.p.A. ad integrale tacitazione delle rispettive pretese e azioni e a completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
3-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 478 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in ordine al limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte, per garantire la copertura finanziaria degli eventuali accordi transattivi di cui al comma 3-bis del presente articolo il Commissario straordinario è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili per gli scopi iscritte nel quadro economico e finanziario dell'opera, nonché la quota massima di 100 milioni di euro destinata dall'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della linea C.
3-quater. Il provvedimento di approvazione del Commissario straordinario, di cui al comma 3-bis, è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
3-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei. Il costo di installazione dei predetti dispositivi a bordo dei veicoli adibiti a servizi di linea è a carico dei gestori dei medesimi servizi.
3-sexies. Per la prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica è autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».
All'articolo 18:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: « è aggiunto, in fine, il seguente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », le parole: « della localizzazione, della conformità » sono sostituite dalle seguenti: « della localizzazione e della conformità » e le parole: « al soggetto gestore.". » sono sostituite dalle seguenti: « al soggetto gestore"; »;
alla lettera b), numero 2), dopo le parole: « dal terzo periodo » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: « sulle somme » sono sostituite dalle seguenti: « a valere sulle somme »;
al secondo periodo, dopo le parole: « di cui al primo periodo » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », dopo le parole: « nel limite massimo di cui al primo periodo » sono inserite le seguenti: « al netto di quanto stabilito al quarto periodo, », le parole: « ferme restando le eventuali modifiche dei contratti » sono sostituite dalle seguenti: « per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana Spa, nonché per le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo, stipulate entro il 30 giugno 2024, » e le parole: « del decreto legislativo n. 36 del 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;
dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: « Al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al secondo periodo derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel limite massimo di spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni di euro per l'anno 2023 e 278 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal terzo periodo si provvede, quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili già finalizzate all'intervento nell'ambito del vigente contratto di programma parte investimenti di Rete Ferroviaria Italiana Spa e, quanto a 278 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle somme individuate ai sensi del primo periodo »;
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine di consentire la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all'attuazione del PNRR, fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71, è aumentato a due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 assunti presso amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR »;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
« 3-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2026";
b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
"1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4".
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 1.500.000 per l'anno 2025 e a euro 1.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».
alla rubrica, le parole: « interventi PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « interventi del PNRR ».
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
« Art.18-bis. - (Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili) - 1. Al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano, i valori della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, e delle spese ammissibili di cui all'allegato I al medesimo decreto sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al fine di garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta nell'ambito dei meccanismi di asta e registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, all'articolo 9, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: "di nuova realizzazione", ovunque ricorrono, sono soppresse ».
All'articolo 19:
al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: « ai sensi del » sono inserite le seguenti: « codice della protezione civile, di cui al »;
al comma 2:
alla lettera b), dopo le parole: « all'articolo 50 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al »;
alla lettera d), le parole: « , primo periodo, » sono soppresse;
alla lettera e), dopo la parola: « erogazione » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
al comma 3, le parole: « Entro il 31 ottobre 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, » e dopo le parole: « umane e strumentali » il segno di interpunzione « , » è soppresso;
al comma 4, le parole: « Entro il 15 novembre 2023, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 3, », le parole: « con provvedimento del Capo del Dipartimento » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Capo del Dipartimento », le parole: « , è approvata » sono sostituite dalle seguenti: « sono approvati » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e sono concessi i finanziamenti »;
al comma 5, dopo le parole: « dell'investimento » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
al comma 7, dopo le parole: « commi 3, 4 e 5 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;
al comma 9, le parole: « S. Benedetto Po e Bagnolo S. Vito, » sono sostituite dalle seguenti: « San Benedetto Po e Bagnolo San Vito », le parole: « del fondo speciale di conto capitale iscritto » sono sostituite dalle seguenti: « dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, », dopo le parole: « allo scopo » è inserita la seguente: « parzialmente » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In considerazione dell'urgenza di garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità connessi al completamento degli interventi di cui al primo periodo, per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori si procede, ricorrendo i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
« 9-bis. In favore dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per lavori di ripristino, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, delle infrastrutture viarie danneggiate di propria competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-quater. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per gli interventi ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, può richiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente.
9-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la struttura commissariale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4-ter cessa alla scadenza del termine previsto per la nomina del Commissario di cui al comma 1 del suddetto articolo 4-ter. ».
Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
« Art. 19-bis. - (Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte) - 1. Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'esecuzione della Variante di Demonte, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La fase realizzativa dell'opera è finanziata nell'ambito del prossimo aggiornamento del contratto di programma stipulato con la società ANAS S.p.A., a valere sulle risorse stanziate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale.
2. Al Commissario straordinario di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
All'articolo 20:
al comma 1, dopo le parole: « dell'autotrasporto merci » il segno di interpunzione « . » è soppresso;
al comma 2, le parole: « dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci è soppresso » sono sostituite dalle seguenti: « non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci ».
All'articolo 21:
al comma 1, le parole: « a far data dal 1° gennaio 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « a far data dal 1° gennaio 2017 » e dopo le parole: « decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, » sono inserite le seguenti: « esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo, »;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione di cui al comma 1, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023 »;
al comma 2, dopo le parole: « L'anticipazione » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 »;
al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: « dell'anticipazione » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1 » e, al secondo periodo, le parole: « da emanare e pubblicare sul sito » sono sostituite dalle seguenti: « da pubblicare nel sito »;
al comma 4, al primo periodo, le parole: « predetta contabilità speciale » sono sostituite dalle seguenti: « contabilità speciale di cui al comma 3 » e, al secondo periodo, dopo le parole: « comma 2, del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
« 5-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 253, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. L'organo straordinario di liquidazione è tenuto a richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720" »;
b) all'articolo 256, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11-bis. L'organo straordinario di liquidazione, una volta approvato il rendiconto della gestione, è tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 253, comma 3-bis. Nell'ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da parte dell'organismo di liquidazione, il Ministero dell'interno procede, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento all'ente delle somme eventualmente residue. Nell'ipotesi in cui tra gli importi riversati all'ente locale siano presenti contributi assegnati dal Ministero dell'interno e non rendicontati, questi ultimi sono destinati dall'ente locale al soddisfacimento dei debiti censiti nel piano di rilevazione della massa passiva di cui all'articolo 254 e non ancora liquidati".
5-ter. Ai comuni il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di euro 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.
5-quater. L'anticipazione di cui al comma 5-ter è concessa a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La restituzione dell'anticipazione è effettuata secondo le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 »;
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « n. 267 del 2000 » il segno di interpunzione « , » è soppresso e le parole: « tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « tabella 1 allegata al presente decreto e che costituisce parte integrante del medesimo decreto ».
Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
« Art. 21-bis. - (Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio) - 1. All'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previsione che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpreta nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico.
2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.
Art. 21-ter. - (Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici) - 1. I comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro il 31 dicembre 2023, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
2. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1 presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dall'adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1 del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
4. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è applicabile al maggiore disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, determinato, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, dalla differenza tra il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2021, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2022 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2022 determinato nel rispetto dei princìpi contabili. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata a decorrere dall'esercizio 2024 solo dagli enti di cui al periodo precedente che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in data antecedente all'applicazione delle norme sull'armonizzazione contabile il cui risultato di amministrazione risulti peggiore di quello atteso nell'ultimo anno del piano in ragione dell'accantonamento delfondo crediti di dubbia esigibilità ».
All'articolo 22:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza » e, al secondo periodo, le parole: « , l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, » sono sostituite dalle seguenti: « e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione ».
All'articolo 23:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
« 0a) all'articolo 1, dopo il comma 12 è inserito il seguente:
"12-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a favore delle utenze individuate ai sensi del comma 12 che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo";
0b) all'articolo 7, comma 9, primo periodo, le parole: "620 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "372 milioni";
0c) all'articolo 8, comma 2, le parole: "253,6 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "53,6 milioni";
0d) all'articolo 20-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unità locali o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2";
0e) all'articolo 20-ter, comma 8, primo periodo, le parole: "e degli organismi in house delle medesime amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, nonché dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6" »;
alla lettera a), numero 2), le parole: « è aggiunto, in fine, il seguente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », le parole: « n. 1) » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1) » e dopo le parole: « l'articolo 27 del » sono inserite le seguenti: « codice di cui al »;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) all'articolo 20-sexies:
1) al comma 6, le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "490 milioni";
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3" »;
dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
« b-bis) all'articolo 20-septies:
1) al comma 1, lettera a), le parole: "e verificata dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: ", sulla base di apposito modello predisposto dal commissario straordinario";
2) al comma 8, le parole: "I comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis, i comuni";
3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni interessate. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.859.500 per l'anno 2023, a euro 11.438.000 per l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per l'anno 2025, si provvede, quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a 7.438.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
b-ter) all'articolo 20-octies, comma 4, le parole: "entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" sono sostituite dalle seguenti: "entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione";
b-quater) all'articolo 20-novies, comma 2, al primo periodo, le parole: "delegare ai comuni," sono sostituite dalle seguenti: "delegare ai consorzi di bonifica, ai comuni," e, al secondo periodo, le parole: "può individuare lo stesso ente locale titolare," sono sostituite dalle seguenti: "può individuare lo stesso consorzio di bonifica, lo stesso ente locale titolare," »;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), pari a 519,65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 149,65 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
b) quanto a 370 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate dalle disposizioni di cui alle lettere 0b) e 0c) del comma 1.
1-ter. Le risorse del fondo di cui all'articolo 14-quinquies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, per un importo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, sono assegnate ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di riparto delle somme di cui al primo periodo, tenendo conto della quantificazione dei danni subiti e sulla base dei fabbisogni individuati dal Commissario delegato e comunicati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione di congruità. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, sono stabilite le somme assegnate ai singoli comuni.
1-quater. Al fine di garantire tempestività agli interventi di cui al comma 1-ter, le regioni, sulla base degli importi assegnati con il decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-ter, possono anticipare le somme di cui al predetto decreto. In tal caso i comuni provvedono alla restituzione di quanto anticipato, a valere sulle somme assegnate con il citato decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-ter.
1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».
Al capo IV la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia fiscale ».
All'articolo 25:
al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 121, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 ».
All'articolo 26:
al comma 1, dopo le parole: « commi 2 e 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e dopo le parole: « all'articolo 1 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al »;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 »;
al comma 3 le parole: « pari allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 »;
al comma 4, le parole: « nel 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2024 »;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. In luogo del versamento di cui al comma 4, le banche di cui al comma 1 possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai sensi del presente articolo. Tale riserva rispetta le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1. In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta di cui al presente articolo, maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento di cui al comma 4, di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera »;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione »;
al comma 7, dopo le parole: « della legge 27 dicembre 2013, n. 147, » sono inserite le seguenti: « al finanziamento delle misure previste dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, »;
alla rubrica, le parole: « su incremento margine interesse » sono sostituite dalle seguenti: « sull'incremento del margine di interesse ».
Al capo V, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni finali ».
All'articolo 28:
al comma 1, sono premesse le seguenti parole: « Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ».
ARTICOLI DA 1 A 29 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI RIUNITE E TABELLA 1
Capo I
MISURE URGENTI A TUTELA DEGLI UTENTI
Articolo 1.
(Disposizioni per la trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali)
1. Gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1999, n. 287, si applicano anche nel caso in cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d'ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo faciliti, attui o comunque monitori un'intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante.
2. Ai fini dell'avvio del procedimento, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può tener conto della circostanza che le condotte di cui al comma 1:
a) sono praticate su rotte nazionali di collegamento con le isole;
b) sono praticate durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale;
c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento.
3. Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), è vietato l'utilizzo di procedure automatizzate di determinazione delle tariffe basate su attività di profilazione web dell'utente o sulla tipologia dei dispositivi elettronici utilizzati per le prenotazioni, quando esso comporta un pregiudizio al comportamento economico dell'utente. Si applicano gli articoli da 18 a 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai collegamenti nazionali diversi da quelli di cui al comma 2, lettera a), in presenza di uno stato di emergenza nazionale ovvero qualora gli spostamenti stradali o ferroviari lungo il territorio nazionale siano, in tutto o in parte, impediti da eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità.
5. Se in esito a un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza. A tal fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorità può considerare, tra l'altro, i seguenti elementi: a) la struttura del mercato; b) le modalità di definizione dei prezzi, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di gestione dei ricavi e algoritmi; c) i rischi per il processo concorrenziale e per i consumatori derivanti dall'utilizzo di algoritmi fondati sull'intelligenza artificiale o sulla profilazione degli utenti; d) le dinamiche concorrenziali e di prezzo connesse alla stagionalità della domanda; e) le esigenze di territori difficilmente raggiungibili tramite mezzi di trasporto diversi dall'aereo; f) l'esigenza di tutela di classi particolarmente vulnerabili di consumatori. Nel corso dell'indagine conoscitiva, le imprese interessate possono presentare impegni tali da far venir meno i problemi concorrenziali e il conseguente pregiudizio per i consumatori. In tal caso, l'Autorità, valutata l'idoneità degli impegni e previa consultazione del mercato, può renderli obbligatori per le imprese con il provvedimento che chiude l'indagine conoscitiva. L'Autorità esercita i poteri di indagine di cui all'articolo 14, commi da 2 a 2-quater e 2-septies, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
6. In caso di inottemperanza alle misure di cui al comma 5, si applicano le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 15, commi 1-bis e 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità può altresì raccomandare le iniziative legislative o regolamentari opportune, al fine di migliorare il funzionamento dei mercati interessati.
7. All'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 14, le parole da: « , secondo modalità da definirsi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « . Al fine di esperire le procedure di cui al primo periodo, nonché di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità ai meccanismi di incentivazione, i gestori di aeroporti sono tenuti a dare adeguata pubblicità, anche mediante pubblicazione nel proprio sito web, ai criteri di concessione degli incentivi e ai requisiti richiesti per il relativo accesso »;
b) al comma 15, dopo la parola: « comunicano » è inserita la seguente: « annualmente », dopo la parola: « competitività » sono aggiunte le seguenti: « nonché ai fini dell'attività di monitoraggio nell'ambito delle proprie competenze » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora le Autorità di cui al primo periodo ravvisino nell'ambito delle proprie attività di verifica elementi distorsivi del rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività, ne danno comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro delle imprese e del made in Italy ».
8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo le parole: « sono vietati le offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione del prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, » sono inserite le seguenti: « inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione dell'offerta, ».
9. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio sito internet istituzionale un documento, costantemente aggiornato anche alla luce del diritto vigente, sui diritti degli utenti in relazione alla trasparenza delle condizioni di prezzo praticabili dalle compagnie aeree. Nei siti internet delle compagnie aeree è contenuto, nella pagina web visualizzata al momento della prenotazione, un rinvio ipertestuale a tale documento.
10. Al fine di assicurare l'efficace esercizio delle competenze e dei poteri di cui ai commi da 1 a 6, la pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è aumentata in misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo della carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 598.252 per l'anno 2024, di euro 1.263.374 per l'anno 2025, di euro 1.315.086 per l'anno 2026, di euro 1.379.730 per l'anno 2027, di euro 1.444.513 per l'anno 2028, di euro 1.509.296 per l'anno 2029, di euro 1.572.986 per l'anno 2030, di euro 1.638.000 per l'anno 2031, di euro 1.773.166 per l'anno 2032 e di euro 1.858.446 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente sufficiente a garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.
Articolo 2.
(Oneri di servizio pubblico e tetto alle tariffe praticabili)
1. Nel caso in cui siano imposti oneri di servizio pubblico ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, l'amministrazione competente, nel valutare le misure esigibili, fissa in ogni caso i livelli massimi tariffari praticabili dalle compagnie aeree ove emerga il rischio che le dinamiche tariffarie possano condurre ad un sensibile rialzo legato alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali. Se l'amministrazione si avvale della facoltà di cui all'articolo 16, paragrafo 9, del predetto regolamento (CE) n. 1008/2008, il livello massimo tariffario è altresì indicato nel bando di gara quale requisito oggettivo dell'offerta.
Articolo 3.
(Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)
1. Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, possono rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche. Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata comunque non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo. L'ulteriore licenza può essere rilasciata esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali possono valorizzarle mediante:
a) l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992;
b) la gestione in proprio, anche secondo le modalità di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992, come modificato dal comma 9, lettera a), del presente articolo.
2. Al fine di far fronte al consistente e strutturale incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, nelle more della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e ai principi di cui al numero 1) del medesimo articolo 37, comma 2, lettera m), a incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO2 .
3. Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all'Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune può comunque procedere all'indizione del concorso straordinario. Il termine di cui al terzo periodo può essere interrotto dall'Autorità per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando.
4. Ai soggetti vincitori del concorso di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g/km di CO2 , da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli non inquinanti è altresì riconosciuto:
a) ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.
6. L'incentivo di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuto nel rispetto della normativa europea sugli aiuti « de minimis ».
7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5 si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi di taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le risorse finanziare disponibili a legislazione vigente e già finalizzate agli scopi. Dalla stipula dell'intesa di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Alla legge n. 21 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, ai titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi è sempre consentito avvalersi di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune, entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio nella turnazione integrativa.
5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. »;
b) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: « apposita commissione regionale » sono inserite le seguenti: « , con cadenza almeno mensile, ».
10. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le lettere a) e c) sono soppresse.
Articolo 4.
(Fondo a favore dei viaggiatori e degli operatori del settore turistico e ricettivo)
1. Al fine di tutelare i viaggiatori e gli operatori del settore turistico e ricettivo che hanno subito danni economici a causa degli eventi eccezionali determinati dai roghi e dagli incendi che, nel periodo tra il 17 luglio 2023 e il 7 agosto 2023, hanno colpito il territorio della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare ai viaggiatori e agli operatori del settore turistico e ricettivo, ivi inclusi le agenzie di viaggio e i tour operator, le strutture extra-alberghiere, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi di divertimento, gli agriturismi, gli operatori esercenti il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, i locali da ballo, i porti turistici e i campeggi, per l'erogazione di un contributo a totale o parziale rimborso dei costi sostenuti a causa dei predetti eventi eccezionali, quali le difficoltà nel raggiungimento delle destinazioni turistiche delle isole, la mancata fruizione dei servizi originariamente prenotati, l'acquisto di servizi non previsti e la riprotezione dei viaggiatori per i disagi nei collegamenti.
2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i costi ammessi a rimborso, le procedure di erogazione, le modalità di assegnazione e i criteri di determinazione del rimborso nel limite della dotazione del Fondo di cui al comma 1, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata, ai sensi degli articoli 107, paragrafo 2, lettera b), e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, fatta salva l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », e, ove non applicabile, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Capo II
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE
Articolo 5.
(Credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo nel settore della microelettronica e Comitato tecnico per la microelettronica)
1. Nelle more dell'attuazione della riforma fiscale, nonché in coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022, concernente « Una normativa sui chip per l'Europa », alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 11, un incentivo, sotto forma di credito d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dell'articolo 25 del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, in materia di « Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo ».
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi. Non si applicano i limiti di cui agli articoli 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l'effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall'impresa beneficiaria. In caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo relative al settore dei semiconduttori nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 19 settembre 1996.
4. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 le imprese possono richiedere la certificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 23, commi da 2 a 5, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
5. Il credito d'imposta previsto dal presente articolo è alternativo al credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 11. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio » aperta presso la Tesoreria dello Stato.
7. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Comitato tecnico permanente per la microelettronica, di seguito denominato « Comitato », composto da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca.
8. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle politiche pubbliche nel campo della microelettronica e della catena del valore dei semiconduttori, anche al fine di prevenire e segnalare al Ministro delle imprese e del made in Italy eventuali crisi di approvvigionamento. Il Comitato predispone e sottopone, ogni tre anni, all'approvazione del Ministro delle imprese e del made in Italy un Piano nazionale della microelettronica in cui sono indicate in modo organico le azioni da intraprendere e le fonti di finanziamento disponibili, nonché gli obiettivi attesi anche alla luce del monitoraggio di cui al primo periodo.
9. Per l'analisi tecnica necessaria allo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si avvale del Centro italiano per il design dei circuiti integrati a semiconduttore di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le attività di segreteria, il Comitato si avvale delle strutture amministrative del Ministero delle imprese e del made in Italy.
10. Per la partecipazione al Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022 n. 34.
Art. 5-bis.
(Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy)
1. Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale foresta-legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, all'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: « indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g) » sono sostituite dalle seguenti: « indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g) ».
Articolo 6.
(Partecipazione dell'Italia al finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo « Chips Joint Undertaking »)
1. In relazione alle accresciute esigenze di partecipazione dell'Italia al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito del partenariato europeo « Chips Joint Undertaking », nell'ambito della strategia di cui alla comunicazione della Commissione Europea (COM 2022) 45 Final, nonché per lo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca per le nanostrutture e le eterostrutture e per i materiali avanzati a semiconduttore:
a) lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, commi da 870 a 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028;
b) lo stanziamento annuale sul Fondo di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede, quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e a 4 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, a valere sulle somme di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante trasferimento dalla sezione nazionale del FIRST.
2-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente:
« 4-sexies. In caso di assunzione a tempo indeterminato, indipendentemente dal canale di reclutamento utilizzato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di specifici istituti contrattuali ».
Articolo 7.
(Poteri speciali per l'utilizzo delle tecnologie critiche)
1. All'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In ogni caso, quando gli atti, le operazioni e le delibere hanno ad oggetto attivi coperti da diritti di proprietà intellettuale afferenti all'intelligenza artificiale, ai macchinari per la produzione di semiconduttori, alla cybersicurezza, alle tecnologie aerospaziali, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, e alle tecnologie di produzione alimentare e riguardano uno o più soggetti esterni all'Unione europea, la disciplina del presente articolo si applica anche all'interno di un medesimo gruppo, ferma restando la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri speciali. ».
2. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguati alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1-ter del predetto decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
2-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è abrogato.
Articolo 8.
(Rafforzamento del contrasto alla delocalizzazione)
1. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: « dell'iniziativa agevolata » sono inserite le seguenti: « , ovvero entro dieci anni se trattasi di grandi imprese, individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 ».
Articolo 9.
(Interventi in materia di opere di interesse strategico)
1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture strettamente necessari alla realizzazione di osservatori astronomici sul territorio nazionale, nell'ambito di programmi coordinati e finanziati dall'Agenzia spaziale italiana o dall'Agenzia spaziale europea, sono considerati di rilevante interesse nazionale per lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e tecnologica.
2. L'approvazione del progetto delle opere, degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Gli interventi possono essere realizzati anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 142, comma 1, lettere d), f) e g), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché alle ulteriori limitazioni urbanistiche.
Articolo 10.
(Misure urgenti nel settore della pesca)
1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico a far data dal 1° agosto 2023, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.
2-bis. Nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche per le imprese di acquacoltura, al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 500.000 euro per l'anno 2023 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Articolo 10-bis.
(Sanzioni in materia di riproduzione animale)
1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 52 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: « dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, » sono sostituite dalle seguenti: « dalla normativa vigente » e le parole: « dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla normativa vigente »;
b) al comma 5, le parole: « dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, » sono sostituite dalle seguenti: « delle disposizioni vigenti »;
c) al comma 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
« a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, di requisiti ed obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale nonché di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino;
b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonché del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici ».
Articolo 11.
(Misure urgenti per le produzioni viticole)
1. Le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1; nel caso di domande riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017.
2-bis. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora.
3. La dotazione del « Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori », di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite di 7 milioni di euro per l'anno 2023, è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2.
3-bis. Per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3-ter. Per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, possono omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023.
3-quater. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Articolo 11-bis.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori » sono sostituite dalle seguenti: « Le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorsi i termini di cui al precedente periodo. Con il calendario venatorio le regioni possono modificare, per determinate specie, i termini di cui al comma 1 in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 »;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. In caso di impugnazione del calendario venatorio, qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ».
Articolo 11-ter.
(Modifica all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. All'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300.
1-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, sono qualificate zone umide le seguenti:
a) zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
b) zone umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) o in zone di protezione speciale (ZPS);
c) zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale.
1-quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere attività diverse dall'attività di tiro ».
Articolo 12.
(Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa)
1. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e consentire la realizzazione dei programmi formativi che possono essere cofinanziati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, può proseguire, anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile. La proroga del trattamento di cui al presente comma è riconosciuta, per l'anno 2024, nel limite di spesa di 51,2 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del presente comma, pari a 51,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Dal 1° gennaio 2024, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 non è dovuto dalla data di maturazione del primo diritto utile alla decorrenza della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, ovvero della pensione anticipata di cui all'articolo 24, commi 10 e 11, del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164. A tale scopo, il datore di lavoro invia i dati del personale interessato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che è autorizzato a certificare il primo diritto utile alla decorrenza della pensione entro il 31 ottobre 2024, tenendo conto, in via prospettica, anche dei periodi di integrazione salariale di cui al comma 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del presente comma.
3. In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 21 maggio 2016, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 1, nell'anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e, in ogni caso, nei limiti di quanto stabilito dal comma 4. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuta nei limiti di spesa di 5,8 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementato di 5,8 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal quarto periodo del presente comma, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. L'importo del trattamento complessivo di cui al comma 1, come integrato dalle previsioni di cui al comma 3, per ogni singolo lavoratore non può superare, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, l'importo massimo mensile di euro 2.500.
5. Le società Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a. che hanno usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite di spesa complessivo di 15,3 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 15,3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 21,9 milioni di euro per l'anno 2024 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che, a seguito delle domande accolte per la fruizione dei benefici di cui al primo periodo, è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande e pone in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle predette aziende gli oneri relativi ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Al fine di accompagnare i processi di ricollocazione e reimpiego dei lavoratori di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a., ai datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i predetti lavoratori è riconosciuto per ciascuno di questi ultimi, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e nel limite massimo di spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e alle minori entrate valutate in 0,3 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede:
a) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma;
b) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,72 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro per l'anno 2026, 1,6 milioni di euro per l'anno 2027 e 0,43 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di assicurare la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni.
Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. I soggetti obbligati assicurano che le procedure adottate ai sensi del presente articolo non escludano, in via preventiva e generalizzata, determinate categorie di soggetti dall'offerta di prodotti e servizi esclusivamente in ragione della loro potenziale elevata esposizione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo »;
b) all'articolo 17, comma 3, alinea, dopo le parole: « sono adeguate al rischio rilevato » sono inserite le seguenti: « e basate su informazioni aggiornate, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d) ».
Art. 12-ter.
(Misure in favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
1. All'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano già ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti ».
Art. 12-quater.
(Cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico)
1. Nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico, ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. I trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifica con cadenza mensile i flussi di spesa e, qualora dal monitoraggio medesimo, effettuato anche in via prospettica, emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa di cui al primo periodo, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
b) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Articolo 13.
(Realizzazione di programmi di investimento esteri di interesse strategico nazionale)
1. Il Consiglio dei ministri può con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura.
2. Per grandi programmi d'investimento esteri si intendono programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d'investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell'Unità di missione « attrazione e sblocco degli investimenti » di cui al comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le amministrazioni di cui al primo periodo si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 4, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d'investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal commissario straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.
6. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 5 sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione , assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel programma. L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d'investimento di cui al comma 1 e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del programma, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere, che avviene sentito il Presidente della Giunta regionale interessata, e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità, e per l'apposizione di vincolo espropriativo.
7. Rimane ferma in ogni caso l'applicazione, nei casi previsti, delle previsioni del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, nonché del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamento di operazioni attinenti a società di rilievo strategico)
1. Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico, ivi comprese l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2.525 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante uno o più versamenti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Articolo 14.
(Disposizioni urgenti per garantire l'operatività della società concessionaria di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158)
1. Alla società di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, fermo restando quanto previsto all'articolo 3-bis della medesima legge n. 1158 del 1971, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, relativamente al trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere ai dirigenti e ai dipendenti, e comma 7, e all'articolo 19 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
2. Ai dirigenti e dipendenti della società di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai fini della determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori della società di cui al comma 1, la medesima è classificata nella prima fascia del decreto attuativo di cui al predetto articolo 23-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011 e di cui all'articolo 11, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. All'articolo 20, comma 3-undecies, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: « fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di » sono inserite le seguenti: « incarichi di studio, di consulenza e di » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i limiti di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».
4. All'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della società allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché a quelle di cui all'articolo 4, comma 9, del presente decreto. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni dell'aumento di capitale di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. »;
c) al comma 4, al primo periodo le parole: « Al fine di » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per l'anno 2023, al fine di » e il secondo periodo è soppresso.
4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La società garantisce nel proprio ambito lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalla normativa applicabile ».
4-ter. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, dopo la lettera b-ter) è aggiunta la seguente:
« b-quater) la restituzione da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».
Articolo 15.
(Disposizioni urgenti in materia di servizi di ormeggio)
1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1331 del codice della navigazione e dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, il Governo provvede a modificare le disposizioni del libro I, titolo III, capo VI, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dettando una disciplina uniforme per i servizi di ormeggio svolti dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 208 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202, nonché dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 110 del 21 aprile 2023, l'aggiornamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, previsto dall'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è calcolato sulle misure unitarie individuate dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1989, ovvero sulla componente fissa del canone di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 dicembre 2022, n. 202.
Articolo 16.
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni autostradali)
1. All'articolo 44-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente
« 3-bis. Per i progetti esecutivi relativi agli interventi di cui al comma 1, già trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del medesimo comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quali sono scaduti i termini per l'approvazione previsti dal piano economico-finanziario, la relazione di cui al comma 1 è soggetta all'attività di verifica da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a), dell'Allegato I.7 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Per i progetti di cui al primo periodo non è richiesto il parere di cui al comma 3 del presente articolo. ».
1-bis. All'articolo 11, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . In tali casi, le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fermi restando i poteri di vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione di cui all'articolo 222 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ».
1-ter. All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: « una società per azioni » sono inserite le seguenti: « in house »;
b) al secondo periodo, le parole: « , quale organismo di diritto pubblico, » sono sostituite dalle seguenti: « o il soggetto da essa interamente partecipato », la parola: « diretto » è sostituita dalle seguenti: « analogo congiunto » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , esercitato ai sensi dell'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;
c) il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Alla società possono altresì essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di progettazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria:
a) di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto, nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, anche secondo le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) delle infrastrutture non autostradali, anche se non soggette a pedaggio, ricadenti nel territorio regionale;
c) delle infrastrutture logistiche necessarie a soddisfare esigenze di trasporto intermodale nell'ambito della medesima regione ».
1-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la società di cui all'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1-ter ».
Articolo 17.
(Misure urgenti per il trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale »;
2) la lettera e) è abrogata;
a-bis) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
« 2-quater. Limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del presente articolo, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020. Alla determinazione delle quote del 50 per cento di cui al comma 2, lettere a) e b), si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo, decurtate dell'importo di cui al primo periodo del presente comma »;
b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quater, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di assicurare la ripartizione del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, si provvede alla ripartizione integrale del medesimo Fondo con le modalità di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo ».
2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614, le parole: « e scelto, » e le parole: « fra i funzionari dell'amministrazione dello stato in servizio » sono soppresse. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma e per la realizzazione del sistema delle tranvie di Roma sono attribuiti i compiti relativi alla programmazione, alla progettazione e all'affidamento, nonché alla realizzazione di tutti gli interventi urgenti connessi al completamento delle linee della metropolitana di Roma funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, nei limiti delle risorse disponibili per i predetti scopi. A tal fine, il predetto Commissario è autorizzato ad avvalersi, senza soluzione di continuità, della struttura di Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione, anche in caso di operazioni di fusione o cessione temporanea in altra società sottoposta al controllo analogo di Roma Capitale. Gli oneri connessi a tale avvalimento sono posti a carico del quadro economico degli interventi di cui al primo periodo nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilità analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte della medesima società Roma Metropolitane S.r.l. per le attività di investimento o, nel caso si tratti di interventi da finanziare, a carico di altri fondi inseriti nel bilancio di Roma Capitale ed assegnati agli interventi di cui al primo periodo.
3-bis. Per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma, il Commissario straordinario di cui al comma 3 è autorizzato ad approvare, previo parere dell'Avvocatura generale dello Stato e di Roma Capitale, uno o più eventuali accordi transattivi tra Roma Metropolitane S.r.l. in liquidazione e Metro C S.C.p.A. ad integrale tacitazione delle rispettive pretese e azioni e a completa definizione dei relativi giudizi pendenti tra le parti, anche sulla base delle determinazioni rese dal collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
3-ter. Fermo restando quanto previsto al comma 478 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in ordine al limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte, per garantire la copertura finanziaria degli eventuali accordi transattivi di cui al comma 3-bis del presente articolo il Commissario straordinario è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili per gli scopi iscritte nel quadro economico e finanziario dell'opera, nonché la quota massima di 100 milioni di euro destinata dall'articolo 1, comma 478, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'adeguamento contrattuale per maggiori costi della tratta T3 della linea C.
3-quater. Il provvedimento di approvazione del Commissario straordinario, di cui al comma 3-bis, è soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
3-quinquies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottati i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei. Il costo di installazione dei predetti dispositivi a bordo dei veicoli adibiti a servizi di linea è a carico dei gestori dei medesimi servizi.
3-sexies. Per la prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica è autorizzata la spesa di 37 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Articolo 18.
(Misure urgenti per la realizzazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 48, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'articolo 44, la stazione appaltante è altresì abilitata a svolgere la conferenza di servizi di cui al presente articolo al fine di acquisire tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari, anche ai fini della localizzazione e della conformità urbanistica e paesaggistica, all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore »;
b) all'articolo 48-bis, comma 1:
1) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le procedure autorizzatorie di cui agli articoli 44 e 48 possono applicarsi anche nel caso in cui il progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai predetti articoli convocata per l'approvazione del progetto ferroviario. »;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I medesimi effetti si producono anche nel caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in conformità a quanto stabilito dal terzo periodo, disponga l'approvazione del progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture. ».
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, si provvede, nel limite massimo di 157 milioni di euro per l'anno 2023 e 841 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle somme, anche nel conto dei residui, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fino a concorrenza delle somme ivi stanziate a legislazione vigente. A seguito di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, le somme, nel limite massimo di cui al primo periodo al netto di quanto stabilito al quarto periodo, sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, a titolo di revisione dei prezzi, per le lavorazioni eseguite o contabilizzate entro il 31 dicembre 2024, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe di Rete Ferroviaria Italiana Spa, nonché per le modifiche dei contratti di cui al terzo periodo, stipulate entro il 30 giugno 2024, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c) , del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di garantire il rispetto degli impegni connessi all'attuazione del PNRR, per la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, le modifiche dei contratti di cui al secondo periodo derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause di forza maggiore o sorpresa geologica nel limite massimo di spesa di 700 milioni di euro, di cui 422 milioni di euro per l'anno 2023 e 278 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal terzo periodo si provvede, quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse disponibili già finalizzate all'intervento nell'ambito del vigente contratto di programma parte investimenti di Rete Ferroviaria Italiana Spa e, quanto a 278 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle somme individuate ai sensi del primo periodo. Gli importi riconosciuti ai sensi del presente comma sono inseriti nell'aggiornamento del contratto di programma parte investimenti con specifica evidenza.
3. È autorizzata la spesa di euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per lo svolgimento dei controlli sostanziali da parte dell'Unità di missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi finanziati a valere sul medesimo Piano. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 45.000 per l'anno 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Al fine di consentire la continuità nella gestione delle attività amministrative connesse all'attuazione del PNNR, fino al 31 agosto 2026 il termine di un anno di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71, è aumentato a due anni in relazione agli incarichi di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 assunti presso amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR.
3-bis. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2026 »;
b) all'articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
« 1-ter. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 sono attribuiti i compiti relativi al coordinamento e al monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova. Per le finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 opera con i poteri di cui al presente decreto. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Commissario straordinario per la realizzazione della nuova Diga foranea di Genova trasmette al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 si avvale della struttura di cui all'articolo 1, commi 2 e 4 ».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a euro 1.500.000 per l'anno 2025 e a euro 1.000.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Articolo 18-bis.
(Misure per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili)
1. Al fine di dare completa attuazione alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR, in materia di sviluppo della produzione di biometano, i valori della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, e delle spese ammissibili di cui all'allegato I al medesimo decreto sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa su base mensile, facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al fine di garantire una maggiore efficienza nelle dinamiche di offerta nell'ambito dei meccanismi di asta e registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, all'articolo 9, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: « di nuova realizzazione », ovunque ricorrono, sono soppresse.
Articolo 19.
(Interventi per la messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di competenza degli enti locali)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato « Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni », con una dotazione di 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate ai comuni individuati ai sensi del comma 2, lettera a), per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, di importo non superiore alla soglia determinata ai sensi del comma 2, lettera b). Sono considerate ammissibili anche le spese di progettazione, ove previste. Nell'anno 2023 le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente ai comuni per i quali nel medesimo anno sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 ottobre 2023, sono definiti:
a) i requisiti per la presentazione da parte dei comuni delle istanze di accesso al fondo, parametrati sul relativo numero di abitanti;
b) l'importo massimo del contributo complessivamente concesso a ciascun comune beneficiario, determinato in relazione alle soglie di cui all'articolo 50 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza di cui al comma 3;
d) i criteri e i parametri per l'elaborazione della graduatoria di cui al comma 4 nonché le modalità di scorrimento della medesima graduatoria;
e) le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate.
3. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, i comuni presentano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali apposita istanza di accesso al fondo di cui al comma 1. Gli interventi inclusi nell'istanza devono essere identificati tramite il codice unico di progetto (CUP).
4. Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 3, con decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono approvati la graduatoria degli interventi ammessi al finanziamento identificati dal CUP e l'elenco degli interventi beneficiari e sono concessi i finanziamenti.
5. Entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento, il comune beneficiario è tenuto a stipulare il contratto relativo ai lavori per la realizzazione dell'investimento, pena la revoca del finanziamento; i medesimi lavori devono in ogni caso concludersi entro i successivi centoventi giorni.
6. Il monitoraggio degli investimenti realizzati ai sensi del presente articolo è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; le opere sono classificate sotto la voce « Contributo investimenti stradali nei piccoli comuni ».
7. Per le annualità 2024 e 2025, i termini di cui ai commi 3, 4 e 5 sono definiti con provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, ferma restando la necessità che sia assicurata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.
8. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,6 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
9. Per l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po tra i comuni di San Benedetto Po e Bagnolo San Vito, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In considerazione dell'urgenza di garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità connessi al completamento degli interventi di cui al primo periodo, per l'affidamento congiunto dell'aggiornamento del progetto di fattibilità tecnico-economica, della redazione del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori si procede, ricorrendo i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo 76, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
9-bis. In favore dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 30 maggio 2023 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per lavori di ripristino, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, delle infrastrutture viarie danneggiate di propria competenza. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che provvede alla relativa ripartizione sulla base dell'ammontare dei danni segnalati dai comuni.
9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9-quater. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Per gli interventi ricompresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, può richiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o alla verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il competente ufficio del Ministero comunica al Commissario straordinario e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente.
9-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si interpreta nel senso che la struttura commissariale di cui al comma 3 del medesimo articolo 4-ter cessa alla scadenza del termine previsto per la nomina del Commissario, di cui al comma 1 del suddetto articolo 4-ter.
Art. 19-bis.
(Commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte)
1. Al fine di consentire la celere attuazione del piano di sviluppo delle infrastrutture viarie a servizio della provincia di Cuneo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La fase realizzativa dell'opera è finanziata nell'ambito del prossimo aggiornamento del contratto di programma stipulato con la società ANAS S.p.A., a valere sulle risorse stanziate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli investimenti sulla rete stradale di interesse nazionale.
2. Al Commissario straordinario di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi delle strutture della società ANAS S.p.A. senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 20.
(Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto)
1. All'articolo 37, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo le parole: « , nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti », sono inserite le seguenti: « ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci ».
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contributo di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del citato decreto-legge n. 201 del 2011, non è dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci.
Articolo 21.
(Interventi per le attività degli enti locali in crisi finanziaria)
1. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° gennaio 2017 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al medesimo articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.
1-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazioni di cui al comma 1, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno nel limite di 100 milioni di euro per ciascun anno, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. L'importo attribuito è erogato all'ente locale, che è tenuto a metterlo a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.
3. La restituzione dell'anticipazione di cui al comma 1 è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla contabilità speciale di cui al comma 3. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per le province e le città metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.
5-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 253, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. L'organo straordinario di liquidazione è tenuto a richiedere l'apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 »;
b) all'articolo 256, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
« 11-bis. L'organo straordinario di liquidazione, una volta approvato il rendiconto della gestione, è tenuto a richiedere la chiusura del conto aperto presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo 253, comma 3-bis. Nell'ipotesi di rilevata mancata chiusura del conto da parte dell'organismo di liquidazione, il Ministero dell'interno procede, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, alla richiesta di chiusura del conto di Tesoreria, con riversamento all'ente delle somme eventualmente residue. Nell'ipotesi in cui tra gli importi riversati all'ente locale siano presenti contributi assegnati dal Ministero dell'interno e non rendicontati, questi ultimi sono destinati dall'ente locale al soddisfacimento dei debiti censiti nel piano di rilevazione della massa passiva di cui all'articolo 254 e non ancora liquidati.
5-ter. Ai comuni il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di euro 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.
5-quater. L'anticipazione di cui al comma 5-ter è concessa a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La restituzione dell'anticipazione è effettuata secondo le disposizioni del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
6. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana, anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana, ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 243-bis e 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è assegnato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT nella misura indicata dalla tabella 1 allegata al presente decreto e che costituisce parte integrante del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 21-bis.
(Assunzioni di personale negli enti in riequilibrio finanziario pluriennale e in dissesto, anche in esercizio provvisorio)
1. All'articolo 163, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la previsione che gli enti possano impegnare solo spese correnti si interpretata nel senso che possono essere impegnate anche le spese per le assunzioni di personale, anche a tempo indeterminato, già autorizzate dal piano triennale del fabbisogno di personale, nonché dal bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'articolo 164, comma 2, del medesimo testo unico.
2. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della commissione per la stabilità finanziaria di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e già autorizzate, possono essere comunque perfezionate fino al 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'autorizzazione anche in condizione di esercizio provvisorio.
Articolo 21-ter.
(Riequilibrio finanziario dei comuni interessati da eventi sismici)
1. I comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, e che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro il 31 dicembre 2023, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
2. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1 presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dall'adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1 del presente articolo sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
4. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 3-bis. La facoltà di cui al comma 1 è applicabile al maggiore disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, determinato, indipendentemente dal metodo di calcolo utilizzato nella determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, dalla differenza tra il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2021, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2022 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel rendiconto 2022 determinato nel rispetto dei princìpi contabili. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata a decorrere dall'esercizio 2024 solo dagli enti di cui al periodo precedente che hanno adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 243-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 in data antecedente all'applicazione delle norme sull'armonizzazione contabile e il cui risultato di amministrazione risulti peggiore di quello atteso nell'ultimo anno del piano in ragione dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità ».
Articolo 22.
(Conferimento di funzioni in materia di bonifiche e di rifiuti)
1. Le Regioni possono conferire, con legge, le funzioni amministrative di cui agli articoli 194, comma 6, lettera a), 208, 242 e 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, agli enti locali di cui all'articolo 114 della Costituzione, tenendo conto in particolare del principio di adeguatezza. La medesima legge disciplina i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione, il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell'esercizio delle medesime. Sono fatte salve le disposizioni regionali, vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che hanno trasferito le funzioni amministrative predette.
Articolo 23.
(Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)
1. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 1, dopo il comma 12 è inserito il seguente:
« 12-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 a favore delle utenze individuate ai sensi del comma 12 che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o la fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa, sulla base dei criteri definiti dal Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter, nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo »;
0b) all'articolo 7, comma 9, primo periodo, le parole: « 620 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 372 milioni »;
0c) all'articolo 8, comma 2, le parole: « 253,6 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 53,6 milioni »;
0d) all'articolo 20-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Il comma 2 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies trovano applicazione, con le medesime modalità di cui al comma 2, anche ai soggetti privati che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale, la sede operativa o unità locali o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche di cui al comma 2, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2 »;
0e) all'articolo 20-ter, comma 8, primo periodo, le parole: « e degli organismi in house delle medesime amministrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, nonché dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6 »;
a) all'articolo 20-quinquies:
1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le somme iscritte nell'anno 2023 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla missione 29, programma 3, e alla missione 7, programma 5, soggette al piano approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze per i contributi pluriennali, possono essere finalizzate, anche in deroga al predetto piano e al correlato decreto di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per il completamento degli interventi infrastrutturali di edilizia pubblica e prevenzione del rischio sismico, nonché di quelli destinati al potenziamento delle infrastrutture, dei mezzi e della digitalizzazione. »;
2) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Commissario è altresì autorizzato all'apertura di apposito conto corrente bancario o postale limitatamente all'esigenza di procedere a pagamenti massivi già deliberati, con particolare riferimento alle attività residuali trasferite alla gestione commissariale straordinaria, di cui all'articolo 20-ter, comma 3, agli interventi di somma urgenza posti in essere nelle prime fasi emergenziali, nonché agli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), numero 1). Al predetto conto e alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. »;
b) all'articolo 20-sexies:
1) al comma 6, le parole: « 120 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 490 milioni »;
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
« 6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate agli interventi di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g) del comma 3 »;
b-bis) all'articolo 20-septies:
1) al comma 1, lettera a), le parole: « e verificata dall'autorità statale competente o da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « , sulla base di apposito modello predisposto dal Commissario straordinario »;
2) al comma 8, le parole: « I comuni » sono sostituite dalle seguenti: « Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis, i comuni »;
3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
« 8-bis. Gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo agli enti locali, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, fino a un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni interessate. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.859.500 per l'anno 2023, a euro 11.438.000 per l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per l'anno 2025, si provvede, quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a 7.438.000 euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;
b-ter) all'articolo 20-octies, comma 4, le parole: « entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione » sono sostituite dalle seguenti: « entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione »;
b-quater) all'articolo 20-novies, comma 2, al primo periodo, le parole: « delegare ai comuni, » sono sostituite dalle seguenti: « delegare ai consorzi di bonifica, ai comuni, » e, al secondo periodo, le parole: « può individuare lo stesso ente locale titolare, » sono sostituite dalle seguenti: « può individuare lo stesso consorzio di bonifica, lo stesso ente locale titolare, ».
1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), pari a 519,65 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 149,65 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
b) quanto a 370 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate dalle disposizioni di cui alle lettere 0b) e 0c) del comma 1.
1-ter. Le risorse del fondo di cui all'articolo 14-quinquies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, per un importo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, sono assegnate ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di riparto delle somme di cui al primo periodo, tenendo conto della quantificazione dei danni subiti e sulla base dei fabbisogni individuati dal Commissario delegato e comunicati al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della valutazione di congruità. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, sono stabilite le somme assegnate ai singoli comuni.
1-quater. Al fine di garantire tempestività agli interventi di cui al comma 1-ter, le regioni, sulla base degli importi assegnati con il decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-ter, possono anticipare le somme di cui al predetto decreto. In tal caso i comuni provvedono alla restituzione di quanto anticipato, a valere sulle somme assegnate con il citato decreto di cui all'ultimo periodo del comma 1-ter.
1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Articolo 24.
(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».
Articolo 25.
(Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui al comma 3 del predetto articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 l'ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.
2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.
3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Articolo 26.
(Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di interesse)
1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per l'anno 2023, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. L'ammontare dell'imposta straordinaria, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari allo 0,26 per cento dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale, determinato ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
4. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nell'anno 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.
5. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
5-bis. In luogo del versamento di cui al comma 4, le banche di cui al comma 1 possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, a una riserva non distribuibile a tal fine individuata un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta calcolata ai sensi del presente articolo. Tale riserva rispetta le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di classe 1. In caso di perdite di esercizio o di utili di esercizio di importo inferiore a quello del suddetto ammontare, la riserva è costituita o integrata anche utilizzando prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti a partire da quelli più recenti e successivamente le altre riserve patrimoniali disponibili. Si considerano destinati alla riserva non distribuibile gli utili destinati a riserva legale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta di cui al presente articolo, maggiorata, a decorrere dalla scadenza del termine di versamento di cui al comma 4, di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera.
6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
6-bis. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.
7. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al finanziamento delle misure previste dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Articolo 27.
(Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo)
1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte. ».
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 28.
(Disposizioni finanziarie)
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 29.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella 1
(Articolo 21, comma 6)
Ente | Popolazione al 1/1/2022 | Riparto |
PALERMO | 635.439 | 1.097.677 |
CATANIA | 301.104 | 520.136 |
MESSINA | 221.246 | 382.187 |
Totale | 1.157.789 | 2.000.000 |
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
01.7
Manca, Martella, Basso, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Fina, Irto, Misiani, Mirabelli, Nicita
Precluso
All'articolo premettere il seguente:
«Art. 01.
(Proroga dei termini per la presentazione delle domande al Fondo di garanzia prima casa)
1. All'articolo 4-sexies del decreto legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".»
1.1
Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:« 1. Al fine di favorire la crescita del traffico aereo passeggeri sul territorio nazionale, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, è istituto un Tavolo per la definizione di uno o più accordi tra governo e le compagnie aeree operanti nel nostro territorio, che, nel rispetto delle regole europee sulla concorrenza, della forma e degli aspetti di carattere giuridico, finalizzati a calmierare l'andamento dei prezzi di vendita dei biglietti aerei applicati su rotte nazionali e dei servizi accessori, in particolare durante i periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, nonché a garantire l'utilizzo di procedure di determinazione delle tariffe che non utilizzino sistemi di profilazione dell'utente. Al Tavolo partecipano i rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno nonché i rappresentanti designati dalle compagnie aeree operanti sul territorio nazionale e i rappresentanti dei consumatori.
Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.
1.350
Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Al fine di favorire la crescita del traffico aereo passeggeri sul territorio nazionale, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, è istituto un Tavolo per la definizione di uno o più accordi tra Governo e le compagnie aeree operanti nel nostro territorio finalizzati, nel rispetto delle regole europee sulla concorrenza, della forma e degli aspetti di carattere giuridico, a calmierare l'andamento dei prezzi di vendita dei biglietti aerei applicati sulle rotte nazionali e dei servizi accessori, in particolare durante i periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale o di eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità, le eventuali penalità a carico delle compagnie aeree in caso di mancato rispetto degli accordi, nonché a garantire l'utilizzo di procedure di determinazione delle tariffe che non utilizzino sistemi di profilazione dell'utente. Al Tavolo partecipano i rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno nonché i rappresentanti designati dalle compagnie aeree operanti sul territorio nazionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e i rappresentanti dei consumatori.».
Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
1.351
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole da:« ovvero» fino a:« o un abuso di posizione dominante, da cui derivino un incremento del livello dei prezzi fissati praticato sulle rotte di collegamento nazionali, con particolare riguardo ai periodi di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale o di eventi eccezionali dichiarati da pubbliche autorità e con conseguente pregiudizio per i consumatori.»
b) sopprimere il comma 2
c) al comma 3, sopprimere le seguenti parole:« Per le rotte e nei casi di cui al comma 2, lettera a) e b),»
d) sopprimere il comma 4
1.352 (già 1.1000/3)
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: «può tener conto» con le seguenti: «tiene conto»;
2) alla lettera a), dopo le parole: «con le isole;» aggiungere, in fine, le seguenti: «e con i territori geograficamente svantaggiati»;
3) alla lettera b), dopo la parola: «durante» aggiungere le seguenti: «ovvero verso»;
1.353 (già 1.1000/4)
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «può tener conto» con le seguenti: «tiene conto»
b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) conducono a un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 percento, praticata nell'anno precedente.»
1.354 (già 1.1000/5)
Precluso
Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «200» con la seguente: «50»
1.355
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi nei periodi di cui al comma 1, lettera b). Con il medesimo decreto sono definite le risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».
1.356
Precluso
Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. È fatto divieto, per le compagnie aeree, di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di sistemi biometrici nei casi in cui la prenotazione non sia effettuata direttamente dal passeggero".»
1.357
Precluso
Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. È fatto divieto, per le compagnie aeree, di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di sistemi biometrici nei casi in cui la prenotazione sia effettuata dal passeggero avvalendosi di soggetti terzi".»
1.8
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Nei casi di cancellazione del volo, le compagnie aeree che operano su rotte nazionali e rotte di collegamento tra il territorio nazionale e il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea le compagnie aeree assicurano l'applicazione della Carta dei dei diritti del passeggero ai sensi del Regolamento (CE) 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, riconoscendo in ogni caso, oltre al diritto al rimborso ovvero alla riprotezione, il diritto alla compensazione pecuniaria».
1.9
Precluso
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. In considerazione della grave fragilità del sistema di trasporto aereo in Sicilia, a causa dell'insufficiente sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e la frequenza con la quale l'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania sospende l'erogazione del servizio di trasporto aereo per le eruzioni dell'Etna, con conseguenti ricadute per i passeggeri, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di gestione delle emergenze del sistema di trasporto aereo siciliano, indicando le modalità di trasporto dei passeggeri ai luoghi di destinazione ove costretti ad atterrare in altre tratte, nonché la quota di rimborso a carico dello Stato per l'acquisto di titoli di trasporto alternativi. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le risorse aggiuntive con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 da stanziare a tal fine.»
1.10
Precluso
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. Con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi nei periodi di cui al comma 1, lettera b). Con il medesimo decreto sono definite le risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»
1.11
Precluso
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 9 è inserito il seguente: "9-bis. È fatto divieto, per le compagnie aeree, di utilizzare sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di sistemi biometrici nei casi in cui la prenotazione non sia avvenuta direttamente sul sito della compagnia".»
1.358
Precluso
Al comma 6, dopo le parole:« In esito all'indagine conoscitiva, l'Autorità» aggiungere le seguenti:« sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti»
1.359 (già 1.1000/10)
Precluso
Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 14, le parole da: "secondo modalità da definirsi" fino alla fine del medesimo comma, sono sostituite dalle seguenti: "garantendo il principio di rotazione degli operatori. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza e accessibilità alle incentivazioni, gli operatori di cui al periodo precedente sono tenuti a pubblicare sul proprio sito web, il programma complessivo delle incentivazioni che intendono attivare per l'anno successivo, nonché tutte le incentivazioni riconosciute nell'anno precedente e in quello in corso con specificazione:
1) della tipologia di ciascuna incentivazione, comprensiva di contributi, sussidi, o qualsiasi altra forma di emolumento o le diverse forme della prassi commerciale, con particolare riferimento agli accordi di promozione territoriale e di co - marketing;
2) della durata complessiva di ciascuna incentivazione;
3) con riferimento al programma delle incentivazioni per l'anno successivo, i requisiti di cui devono risultare in possesso i vettori.".»
b) alla lettera b), sostituire la parola: «annualmente» con la seguente: «semestralmente».
1.360
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
"7- bis. Con riferimento alle rotte nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti e nativi nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi durante un periodo di picco della domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale. Con il medesimo decreto sono definite le risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".
1.362
Precluso
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «otto unità» con le seguenti: «10 unità» e le parole: «due unità» con le seguenti: «quattro unità».
Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in misura strettamente sufficiente a garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.
G1.300
Sigismondi, Pogliese, Liris, Bucalo, Russo, Sallemi
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (AS 854),
premesso che:
il provvedimento in esame reca, tra le altre, misure concernenti il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
considerato che:
ancora oggi alcune regioni del Centro-Sud presentano un deficit infrastrutturale dovuto alla mancanza di linee ferroviarie ad alta velocità e a carenze della rete autostradale, che rendono difficili gli spostamenti verso questi territori e all'interno di essi;
recentemente alcune compagnie aeree hanno deciso di ridurre i collegamenti con alcuni scali aeroportuali;
nonostante gli sforzi compiuti dalle amministrazioni regionali, tali scelte stanno provocando inevitabili ripercussioni sul tessuto economico-produttivo dei diversi contesti territoriali coinvolti;
ritenuto inoltre che:
è di fondamentale importanza che nelle regioni del Mezzogiorno operino scali aerei capaci di incrementare il numero di voli e di destinazioni, ciò al fine di garantire collegamenti efficienti che assicurino ai cittadini-utenti il diritto di mobilità sul territorio nazionale e dell'Unione europea, favorendo al contempo lo sviluppo economico e del turismo nelle aree interessate;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere fin dalla prossima legge di bilancio adeguate risorse in favore degli aeroporti del Mezzogiorno, al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini, mediante l'imposizione degli oneri di servizio pubblico.
G1.301
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),
premesso che:
l'articolo 1 prevede un intervento legislativo al fine di evitare pratiche commerciali scorrette relative all'aumento prezzi praticati sui voli nazionali e, in particolare, il comma 1 dispone che sia vietata la fissazione dinamica delle tariffe da parte della compagnie aree qualora essa venga applicata su rotte nazionali di collegamento con le isole, durante un periodo di picco della domanda legata alla stagionalità, ovvero in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale, conducendo ad un prezzo di vendita del biglietto o dei servizi accessori, del 200 per cento superiore alla tariffa media del volo;
l'aumento di prezzo previsto dal comma 1, lettera c), rischia di essere passibile di eventuali contrasti con la normativa europea in tema di concorrenza, nonché rischia di vedere una riduzione dell'offerta di rotte aeree, con conseguente aumento della tariffa media del volo;
valutato che:
la ratio dell'articolo 1 dovrebbe consistere nella riduzione delle tariffe per le rotte nazionali di collegamento con le isole e che un eventuale aumento della tariffa media a seguito di una riduzione delle tratte aeree avrebbe l'effetto di una non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 medesimo;
uno dei maggiori problemi legati al collegamento con le isole, oltre il rincaro delle tariffe, consiste nell'assenza di collegamenti adeguati e costanti tali per cui, al di fuori dei picchi stagionali, vi è una assenza di collegamenti costanti ed adeguati,
impegna il Governo a:
prevedere l'istituzione di un tavolo, anche permanente, con le compagnie aeree interessate dalle suddette rotte nazionali di collegamento con le isole, al fine di pervenire a un'intesa che garantisca una stabilità delle tariffe senza ridurre il numero di rotte aeree nazionali con le isole.
2.1
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa, per gli affari regionali e le autonomie, nonché i Presidenti delle regioni Sardegna e Sicilia, previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, avvia le procedure di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per determinare i servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto delle suddette regioni ovvero le ulteriori tratte, cui applicare entro il 31 dicembre del 2023, gli oneri di servizio pubblico. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è definita l'entità del finanziamento aggiuntivo da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197.»
2.0.1
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche alla disciplina della continuità territoriale per la Sardegna)
1. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Tra i soggetti di cui al comma 3, lettera b), hanno diritto a una tariffa agevolata i residenti in Sardegna e i nati nella medesima regione, nonché il coniuge e i figli dei nati nella stessa, i disabili, gli studenti universitari fino al compimento del trentesimo anno di età, i giovani dai 2 ai 25 anni e gli anziani sopra i settanta anni di età.".»
2.0.2
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Al fine di contrastare gli incrementi di costi di trasporto da e verso per la Regione Sicilia dovuti ai fenomeni inflattivi e ai costi dell'energia, con apposito DPCM, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito, per i residenti della Regione Sicilia, il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettamento con veicolo tra la città di Messina e Villa S. Giovanni, nella misura del 200 per cento del costo medio di acquisto del carburante per i chilometri coperti, per categoria di veicolo, del mese precedente. Con il medesimo DPCM è determinata l'entità delle risorse da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n.197, da corrispondere agli operatori che effettuano il trasporto.»
2.0.3
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Al fine di contrastare gli incrementi di costi di trasporto da e verso per la Regione Sicilia dovuti ai fenomeni inflattivi e ai costi dell'energia, con apposito DPCM, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito, per i residenti della Regione Sicilia e della Regione Calabria, il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettamento con veicolo tra Villa S. Giovanni e la città di Messina, nella misura del 200 per cento del costo medio di acquisto del carburante per i chilometri coperti, per categoria di veicolo, del mese precedente. Con il medesimo DPCM è determinata l'entità delle risorse da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n.197, da corrispondere agli operatori che effettuano il trasporto.»
2.0.4
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
1. In favore dei soggetti residenti o domiciliati nel raggio di 30 chilometri da impianti di raffineria di petroli, è riconosciuto un contributo a copertura dei costi di acquisto di carburanti per autotrazione. Per tale finalità è stanziata la somma di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per l'accesso a beneficio di cui al comma 1.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»
2.0.5
Martella, Basso, Franceschelli, Fina, Giacobbe, Irto, La Marca, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)
1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022." »
3.1
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Articolo 3.
(Misure urgenti per far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma)
1. Verificata la promulgazione del DPCM e dei due decreti attuativi previsti all'art. 10 bis rispettivamente ai commi 8) , 3) e 4) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12 in esito della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa al- l'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in aggiunta a quanto previsto al punto c) dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono rilasciare e conseguentemente decidere di attivare, in via sperimentale titoli autorizzatori aggiuntivi per l'esercizio del servizio di taxi per fronteggiare lo straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale. I titoli autorizzatori di cui al primo periodo, hanno carattere temporaneo o stagionale e una durata, comunque, non superiore a dodici mesi, prorogabili per un massimo di altri dodici mesi per esigenze di potenziamento del servizio ulteriormente emerse dalla ricognizione dei dati di cui al primo periodo. I predetti titoli autorizzatori possono essere rilasciati, nella misura di una singola unità pro capite, esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di taxi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della citata legge n. 21 del 1992 alla data di entrata in vigore del presente decreto, e vengono eventualmente attivati dai comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, nel numero ritenuto congruo rispetto alle esigenze dell'utenza, con specifica turnazione paritaria tra tutti gli aventi diritto, i quali possono valorizzarle mediante:
a) l'affidamento, anche a titolo oneroso, a terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 21 del 1992;
b) la gestione in proprio, secondo le modalità di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 21 del 1992. Il complesso dei titoli autorizzatori temporanei rilasciati ai sensi del punto c) dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e integrato di quanto previsto al presente comma non può essere superiore al 10% delle licenze ordinarie in esercizio.
2. Verificata la promulgazione del DPCM e dei due decreti attuativi previsti all'art. 10 bis rispettivamente ai commi 8) , 3) e 4) c) del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12 al fine di far fronte al consistente incremento della domanda del servizio di trasporto pubblico locale non di linea, in esito della ricognizione di cui al comma 1, i comuni capoluogo di regione, i comuni capoluogo sede di città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale sono autorizzati, in deroga alla procedura di cui al l'articolo 37, comma 2, lettera m), secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 104, e ai principi di cui al punto 1) della lettera m) del medesimo articolo 37, comma 2, a incrementare il numero delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario per il rilascio, a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge n. 21 del 1992. Il concorso straordinario di cui al primo periodo prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli a basso livello di emissioni ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2.
3. Il contributo da versare ai fini dell'assegnazione della licenza è fissato da ciascun comune sulla base di una ricognizione del valore locale di mercato delle licenze per l'esercizio del servizio di taxi. Lo schema di bando, recante l'indicazione del contributo e le modalità di calcolo del medesimo, è trasmesso all'Autorità di regolazione dei trasporti per un preventivo parere. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione dello schema senza che l'Autorità si sia pronunciata o abbia chiesto ulteriori elementi istruttori il comune può comunque procedere all'indizione del concorso straordinario. Il termine di cui al terzo periodo può essere interrotto dall'Autorità per una sola volta per esigenze di approfondimento istruttorio e decorre nuovamente dal momento di ricezione del riscontro da parte del comune. Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto. I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati integralmente a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando.
4. Ai soggetti vincitori del concorso di cui al comma 3 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, ai fini dell'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2, da adibire al servizio taxi, un incentivo pari al doppio di quanto previsto per le medesime finalità dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2024, l'incentivo di cui al comma 4 per l'acquisto di veicoli non inquinanti è altresì riconosciuto:
a) ai titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
b) ai soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.
6. La misura di cui ai commi 4 e 5 è riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura «de minimis ».
7. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle disponibilità delle risorse presenti in bilancio derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, mediante la previsione di una riserva sino al limite complessivo di 40 milioni di euro. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dell'articolo 22 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34, le misure di cui al comma 5 possono essere prorogate sino al 31 dicembre 2026.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stipulata apposita intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'individuazione di soluzioni di regolazione del traffico e di corsie preferenziali nelle aree urbane, finalizzate ad accelerare la velocità commerciale dei servizi taxi, nonché per la realizzazione di aree di sosta, supportate dall'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, idonee a garantire un ordinato utilizzo del servizio specialmente nelle zone ad intenso traffico di passeggeri quali le stazioni ed aerostazioni, indicando contestualmente anche le risorse finanziare disponibili a legislazione vigente e già finalizzate agli scopi. Dalla stipula dell'intesa di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8-bis. Al fine di rispondere alle peculiarità ed alle esigenze territoriali ed assicurare una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale, le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio con conducente.
9. Alla legge n. 21 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'art 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono consentire ai titolari di licenze taxi di avvalersi, con modalità e nel numero ritenuti congrui dai comuni stessi di sostituti alla guida come seconde guide in turna zioni orarie, di norma, aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari. I sostituti alla guida devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 e devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
5-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, il titolare di licenza presenta al comune entro il giorno precedente all'avvio del servizio realizzato con la seconda guida, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al comma 5-bis, almeno il giorno precedente all'avvio del richiamato servizio.
5-quater. I comuni garantiscono idonee forme di controllo circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati.";
b) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: "apposita commissione regionale" sono inserite le seguenti: ", con cadenza, di norma, mensile,";
10. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 la lettera a) e' soppressa.»
3.2
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Nelle more della ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, connessa all'attuazione del decreto di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, rilasciano entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi. Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono rilasciate tramite concorso per esigenze di potenziamento strutturale del servizio».
3.3 (testo corretto)
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole da: «Nelle more della ricognizione» fino a: «10 febbraio 2019, n. 12,» con le seguenti: «Al fine di far fronte alle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma a fronte degli incrementi straordinari della domanda legata a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche superiori alla media stagionale, la ricognizione dei dati riguardanti la consistenza dei titoli abilitativi relativi agli autoservizi pubblici non di linea, di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2019, n. 12, è effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge.»
b) sostituire le parole da: «i comuni» fino a: «dalla medesima legge n. 21 del 1992» con le seguenti: «All'esito della ricognizione, i comuni, possono rilasciare, per periodi limitati, licenze aggiuntive per l'esercizio del servizio di taxi per far fronte alle situazioni di incremento straordinario della domanda sul proprio territorio e alle esigenze dell'utenza residente. Per tale finalità, il regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea stabilisce il numero dei veicoli aggiuntivi da adibire per periodi limitati al servizio di taxi la cui consistenza è definita in rapporto ai grandi eventi in programma sul territorio, all'andamento dei flussi stagionali delle presenze turistiche e alle esigenze dell'utenza residente, nonché la durata massima delle medesime, comunque non superiori a 12 mesi e rinnovabili per un massimo di ulteriori 12 mesi. Per il rilascio delle licenze aggiuntive si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.»
3.4
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, sostituire le parole: «possono rilasciare» con le seguenti: « entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, rilasciano»;
2) sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La licenza supplementare di cui al primo periodo è rilasciata a titolo gratuito ed è liberamente cedibile a terzi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 della medesima legge, come modificato dal successivo comma 9.La licenza supplementare è cedibile esclusivamente per il medesimo territorio per il quale ha validità la licenza originaria ed è ceduta dal soggetto licenziatario mediante inserimento in una piattaforma informatica aperta al pubblico istituita e gestita dall'Autorità per i Trasporti, per un corrispettivo determinato sulla base della contrattazione individuale, mediante contratto di cessione avente data certa. Il cessionario acquista la licenza senza limiti di validità e gode degli stessi diritti ed obblighi degli attuali licenziatari. I cessionari sono iscritti al ruolo a seguito di formale richiesta in cui venga documentato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2 della legge 15 gennaio 1992 n. 21 come modificato dal successivo comma 9.»;
b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Le licenze supplementari che non siano state cedute a terzi entro il termine di 24 mesi perdono validità e il Comune emittente le riemette ponendole in vendita per ulteriori 24 mesi attraverso la medesima piattaforma di cui al comma 2 sulla base di offerte competitive formulate dai singoli interessati purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 come modificato dalla presente legge e in possesso dei requisiti prescritti. Il ricavato della cessione è di pertinenza del Comune.»;
c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Espletata la procedura di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni possono bandire nuove licenze per far fronte a comprovate ulteriori esigenze del mercato sulla base delle verifiche condotte ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 come modificato dalla presente legge.»;
d) al comma 4, sostituire le parole: «vincitori del concorso di cui al comma 3» con le seguenti: «che acquistano le licenze supplementari di cui al comma 1, inclusi coloro che lo abbiano fatto attraverso la procedura di cui al comma 2»;
e) dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. Alle licenze di cui al presente articolo si applica la disciplina di sostituzione alla guida di cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.»;
f) al comma 9, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
«a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole "presso la sede o la rimessa" sono abrogate;
2) il comma 2 è abrogato.
b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente "2-bis Le regioni perseguono l'obiettivo della massima espansione possibile dell'offerta di autoservizi pubblici non di linea ed un sistema improntato a principi di equità e concorrenza a tutela dei consumatori e del maggior efficientamento del trasporto locale. A tal fine la regione ed i comuni e le città metropolitane istituiscono appositi uffici che curino la raccolta e pubblicazione degli indicatori e standard di qualità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m) punto 4 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n 214 e della disciplina regolamentare emanata in sua applicazione. Gli uffici di cui al periodo precedente si coordinano con i comitati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ove costituiti.";
2) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Le regioni verificano, d'intesa con i comuni e le città metropolitane, che siano utilizzati idonei aggiornati strumenti di intermediazione tra domanda ed offerta del servizio di trasporto mediante piattaforme tecnologiche aperte a tutti i fornitori dei servizi previsti dalla presente legge ed a tutti i consumatori ovvero clienti, in modo da assicurare facilità di accesso, trasparenza nella indicazioni delle condizioni e dei costi del servizio, con chiara evidenza degli sconti disponibili nonché tramite la possibilità di verificare l'adeguatezza del servizio da parte del consumatore e cliente.
6-ter. L'Autorità di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esercita i propri poteri di controllo sulle regioni e sui comuni e città metropolitane affinché sia garantita in favore dell'utenza la fornitura di una adeguata offerta in condizione di concorrenza e trasparenza".
c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I requisiti per l'iscrizione al ruolo di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) aver compiuto i 25 anni di età e possedere idonea patente di guida per il veicolo da destinare al servizio da almeno 5 anni;
b) avere a disposizione, anche a titolo di mero godimento ovvero di noleggio, un veicolo idoneo alla prestazione del servizio, dotato di idoneo sistema di navigazione, anche mediante applicazione informatica, che consenta il corretto orientamento all'interno dell'area comunale o comprensoriale. I comuni licenzianti possono stabilire ulteriori requisiti delle autovetture miranti alla riduzione dell'inquinamento;
c) avere conseguito un certificato di abilitazione professionale rilasciato ai sensi dell'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
d) non aver riportato condanna definitiva per reati non colposi puniti con pena detentiva superiore ad anni 2, ovvero per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, ovvero reati commessi alla guida di autoveicoli e/o mezzi di trasporto con uso di sostanze alcoliche o psicotrope;
e) non aver subito quale sanzione accessoria l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione da una professione o arte, interdizione legale, interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f) non essere sottoposto a misure antimafia ovvero a misure di prevenzione;
g) nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) aver ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 codice penale.".
d) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: "sono riferite ad un singolo veicolo o natante" sono sostituite dalle seguenti: "sono riferite al singolo soggetto che ottenga la licenza";
2) al comma 4 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "di cui al comma 1".»
e) all'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il servizio di taxi si effettua a richiesta diretta del trasportato o dei trasportati a fronte del pagamento di un corrispettivo calcolato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative.
2. Le tariffe di cui al comma 1 vengono determinate in applicazione dei seguenti criteri vincolanti:
a) le tariffe stabiliscono esclusivamente il valore massimo da calcolare in relazione alla distanza chilometrica ed eventuali tempi di attesa dal momento in cui il veicolo raggiunge il punto di prelievo del passeggero;
b) le tariffe possono in ogni caso prevedere condizioni favorevoli per le seguenti fattispecie:
1) in favore delle persone che abbiano compiuto almeno 65 anni di età;
2) in favore delle donne per i servizi prestati dopo le ore 22:00;
3) in favore delle persone con ridotta mobilità, ai sensi dell'articolo 14;
4) corse effettuate in giornate e orari nei quali è stato deciso dalle autorità competenti il blocco del traffico privato;
5) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo ospedali e/o case di cura;
6) corse che abbiano come punto di partenza o di arrivo locali notturni;
c) gli sconti riconosciuti in ragione delle condizioni di favore di cui alla lettera b) ovvero in ragione di specifiche iniziative promozionali devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti, nonché applicati sotto forma di riduzione percentuale della tariffa di cui alla lettera a);
d) devono essere previste modalità per l'erogazione del servizio cumulativo in favore di più persone che condividano l'intera tratta ovvero parte di essa e che provvedano a richiedere un servizio collettivo;
e) è fatta salva in ogni caso la possibilità di determinare la tariffa in misura fissa;
f) in ogni caso, qualora si applichi la tariffa chilometrica la stessa inizia ad esser determinata solo dal momento in cui il trasportato sale a bordo del veicolo ovvero raggiunga il punto di prelievo concordato;
g) gli eventuali supplementi per particolari servizi, quali a titolo esemplificativo, il prelievo presso il domicilio del cliente, la prenotazione, il trasporto di bagagli particolarmente ingombranti, il servizio notturno e/o festivo, devono essere sempre adeguatamente pubblicizzati e comunicati ai potenziali clienti prima dell'inizio della corsa e applicati sotto forma di quota fissa aggiuntiva»
2) al comma 3 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli esercenti il servizio di noleggio con conducente possono accettare i singoli servizi anche al di fuori delle rispettive rimesse o sedi";
3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Il pagamento del servizio deve esser sempre reso possibile, a scelta del cliente, anche mediante carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, incluse le carte prepagate. In caso di inadempienza la sanzione è quella prevista dalle disposizioni vigenti e in caso di ripetute violazioni può esser disposta la sospensione della licenza fino ad un massimo di tre giorni per ciascuna violazione segnalata.
4-ter. Il servizio di prenotazione può avvenire mediante servizio telefonico ovvero idonea applicazione informatica nel rispetto del principio di non discriminazione e con l'obbligo a carico dei gestori di tale servizio di gestire le chiamate e/o le prenotazioni in favore di soggetti che operino mediante il servizio di noleggio con conducente, qualora questi ne facciano richiesta."
g) dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
"9-bis. I soggetti che risultino già titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente iscritti al ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge restano iscritti al ruolo e devono adeguarsi ai requisiti introdotti con il presente articolo entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.»
9-ter. Il cessionario della licenza supplementare di cui al comma 1 può richiedere ai gestori del servizio di prenotazione di cui al comma 4-ter dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1992 n. 21, come introdotto dalla presente disposizione, di vedersi assegnare corse o prenotazioni.".».
3.5
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «licenze aggiuntive», aggiungere le seguenti «, non cedibili a terzi,»
3.350
Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Fina, Irto
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «legato a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche»;
2) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le licenze di cui al primo periodo, il cui numero è determinato in proporzione alle esigenze dell'utenza, sono attivabili dal Comune per periodi limitati e per una durata comunque non superiore a dodici mesi per far fronte ai picchi di domanda legati a grandi eventi o a eccezionali flussi di presenze turistiche.»;
3) al terzo periodo, dopo le parole: «L'ulteriore licenza può essere rilasciata,» aggiungere le seguenti: «previa procedura selettiva,»;
b) al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80% a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai Comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lette b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.»;
c) al comma 9, lettera a), capoverso "5-quater" aggiungere in fine le seguenti parole: «anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'effettiva offerta di trasporto e, dove disponibile, nella piattaforma MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati geolocalizzati sulla disponibilità in tempo reale di servizi multimodali di mobilità sul territorio».
3.18
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole:« in deroga alla» con le seguenti:« nel rispetto della procedura di cui all'articolo 37, comma 2, lettera m) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge »;
b) dopo le parole:« a incrementare» aggiungere le seguenti:« previo adeguamento del regolamento comunale sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea»
c) sostituire le parole: « in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate» con le seguenti:« secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto alla mobilità degli utenti.»
3.19
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, in misura non superiore al 20 per cento delle licenze già rilasciate,»
3.21
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2» inserire le seguenti: «, con priorità per i veicoli elettrici, ed esclusi i veicoli alimentati da motori endotermici.».
3.22
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2» inserire le seguenti: «, con priorità per i veicoli elettrici.».
3.24
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i comuni, su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma.».
3.28
Precluso
Al comma 3, sopprimere le parole «Il parere interlocutorio o definitivo emesso oltre il termine di legge è privo di ogni effetto».
3.30
Precluso
Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un Fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai Comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».
3.31
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: «ai fini dell'acquisto dei veicoli» con le seguenti: «ai fini dell'acquisto in proprietà, concessione in leasing o noleggio a lungo termine»
3.32
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 4, dopo le parole: «ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2» inserire le seguenti: «, con priorità per i veicoli elettrici, ed esclusi i veicoli alimentati da motori endotermici,».
3.33
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 4, dopo le parole: «ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 di g/km di CO2» inserire «, con priorità per i veicoli elettrici,».
3.35
Precluso
Al comma 5, sostituire le parole: «per l'acquisto di veicoli» con le seguenti: «per l'acquisto in proprietà, concessione in leasing o noleggio a lungo termine».
3.36
Precluso
Al comma 5, lettere a) e b), sostituire la parola: «sostituiscono» con la seguente: «rottamano».
3.38
Precluso
Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «nelle aree urbane,» inserire le seguenti: «distinguendo tra corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva dei soli mezzi propri del trasporto pubblico locale e degli autoservizi pubblici non di linea e corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva di velocipedi e motocicli,».
3.39
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Al fine di rispondere alle peculiarità ed alle esigenze territoriali ed assicurare una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale, le Regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo, se del caso, la possibilità di stipulare contratti di servizio con i titolari di licenza taxi o di autorizzazione per servizi di noleggio, con conducente.»
3.40
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Ai fini del riconoscimento delle malattie professionali e del lavoro usurante, agli autisti del trasporto pubblico non di linea, presso l'INAIL, è istituito il Registro elettronico delle patologie e dei decessi derivanti dall'attività professionale di autista del trasporto pubblico non di linea. I medici del lavoro e i medici del servizio sanitario nazionale devono indicare le patologie e le cause di decesso al Registro elettronico. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute adotta con decreto la istituzione e la regolazione del Registro di cui al presente comma.».
3.41
Precluso
Al comma 9, lettera a), capoverso «5-bis)» apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento ai livelli essenziali di offerta del servizio necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità i Comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono consentire ai titolari di licenze taxi di avvalersi, con modalità e nel numero ritenuti congrui dai comuni stessi, di sostituti alla guida come seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive, a carattere stagionale, diverse da quelle svolte dai titolari»;
b) sopprimere il terzo periodo.
3.42
Precluso
Al comma 9, dopo le parole: «degli utenti alla mobilità,» aggiungere le seguenti:«i comuni, previo adeguamento del proprio regolamento sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, possono consentire» e sostituire le parole da:« è sempre consentito avvalersi» con le seguenti:« di avvalersi, con le modalità e nel numero definiti nel medesimo regolamento»
3.47
Precluso
Al comma 9, lettera b) sostituire la parola: «almeno» con la seguente: «anche».
3.49
Precluso
Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 10, comma 5-quater, dopo le parole: "nei turni dichiarati" sono aggiunte le seguenti: "anche mediante integrazione del servizio nei sistemi locali di MaaS, in grado di reperire e utilizzare dati atti a geolocalizzare l'effettiva offerta sul territorio".».
3.53
Precluso
Al comma 10 aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati dai comuni ai sensi del citato articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».
G3.350
Magni, Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (atto senato 854-A);
premesso che:
il provvedimento in esame, prevede, tra le altre, anche disposizioni inerenti misure per fronteggiare le carenze del sistema di trasporto taxi su gomma (art. 3);
è evidente che il settore, negli ultimi tempi, abbia registrato deficit temporanei di offerta specialmente nelle grandi città metropolitane in virtù dell' incremento dell'afflusso turistico, fenomeno certamente stagionale, e che in ogni città metropolitana interessa un periodo che, nell'arco dell'anno, non supera i sei mesi;
nel provvedimento in esame si prevede la possibilità di concedere licenze temporanee fino a dodici mesi - prorogabili per altri dodici, quindi non tenendo conto della stagionalità- con l'attribuzione solo a chi sia già titolare di licenza (art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) che, a sua volta, può affidarla a terzi non meglio identificati, pur essendo, in ogni caso, il tassista un lavoratore autonomo che gestisce un servizio pubblico del Comune;
le previsioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3, in tema di licenze strutturali, evidentemente sono dettate dalla necessità di incrementare, con procedimento straordinario, tali licenze a seguito dei ritardi nella ricognizione della situazione del settore, nel bandire i concorsi e portarli a termine; nella fase transitoria, dunque, si possono rilasciare licenze temporanee (senza alcun limite percentuale rispetto agli organici della flotta) e bandire concorsi straordinari per un numero di titoli fino al 20% degli organici esistenti;
nell'articolo 3 non si fa alcun riferimento al Dpcm di regolazione delle piattaforme tecnologiche delle multinazionali di grandi gruppi economici, né al decreto sul foglio di servizio relativo agli NCC, strumenti essenziali per combattere l'abusivismo e l'uso distorto dei titoli autorizzativi del tpl non di linea;
peraltro, con la definizione del R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale) si sbloccherebbero i concorsi per le autorizzazioni degli NCC;
ad avviso dei firmatari, il provvedimento in esame, quanto alla materia taxi, rischia in tal modo di creare una flotta di sfruttati, come anche evidente al comma 10 dell'articolo 3, nel quale vengono soppresse, all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, le lettere a) e c), che già permetteva di erogare, da parte dei comuni, autorizzazioni temporanee cd. "acefale", in quanto rimanevano nella disponibilità del Comune che le affidava- previo esame con la categoria in riferimento al numero delle medesime- ai soggetti di cui all'articolo 7 della Legge 21/92, con preferenza (non esclusività) alle cooperative ed ai consorzi dei tassisti che organizzavano il servizio e fornivano i mezzi e gli operatori professionali;
quanto alle modalità esecutive per concretizzare la seconda guida (comma 9 dell'articolo 3), il provvedimento propone che sulla stessa vettura di una licenza strutturale possano operare diversi soggetti che non hanno titoli autorizzativi personali; anche rispetto a tale ambito, non compare alcun riferimento al Dpcm di regolazione delle piattaforme tecnologiche, alcuna limitazione temporale o numerica, ovvero alcuna necessaria condizione per attivarla: ogni titolare di licenza può, infatti, attivare la seconda guida con il solo obbligo di comunicarlo al Comune, e con il diritto ad un secondo turno di servizio di lavoro;
tale previsione non può non rappresentare una deregolamentazione vera e propria che rischia di far saltare ogni tipo di programmazione dell'ente territoriale; si rende necessaria una regolamentazione adeguata sul punto, con il coinvolgimento delle Amministrazioni e dei Rappresentanti dei tassisti nelle varie città metropolitane, alla luce delle particolari situazioni dei territori (flussi di lavoro, durata delle turnazioni, etc);
alla luce di tali osservazioni,
impegna il Governo:
ad intervenire, a livello normativo, con sollecitudine sui punti illustrati in premessa, in particolare ma puntando a misure strutturali realmente efficaci per il rafforzamento del servizio taxi.
3.0.1
Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni, Cucchi
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Misure urgenti per l'ampliamento dei contributi straordinari per il caro bollette)
1.All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022."»
3.0.2
Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni, Cucchi
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)
1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".».
4.1
Nicita, Martella, Basso, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Fina, Irto
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «7 agosto 2023» con le seguenti: «al 30 agosto 2023»;
b) dopo le parole: «Regione Sardegna» aggiungere le seguenti: «nonché a causa degli eventi atmosferici estremi che hanno colpito la Liguria e la Lombardia nel mese di Agosto»;
c) sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni»;
Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «15 milioni» con le seguenti: «25 milioni».
4.3
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «della Regione Siciliana e della Regione Sardegna» con la seguente: «nazionale».
4.4
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «territorio della Regione Siciliana» inserire le seguenti: «, della Regione Calabria, della Regione Puglia».
4.0.3
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020)
1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.
2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.
3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:
a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;
b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.
4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei comma da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dai comma da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo».
4.0.4
Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)
1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del D.M. 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.
2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.
3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:
a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;
b) il rimanente 50 per cemto è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.
4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commI da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dai comma da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».
4.0.5
Naturale, Nave, Sabrina Licheri
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Attuazione della misura di sostegno al settore termale nazionale)
1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 5 agosto 2021, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, quali costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.
2. Ai fini di cui al comma 1, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-quater del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021.
3. L'indennizzo di cui al comma 2 è determinato con le seguenti modalità:
a) preliminarmente, il 50% delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;
b) il rimanente 50% è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.
4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3, resta subordinata alla decisione della Commissione europea di approvazione del relativo regime di aiuto.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dai comma da 1 a 3, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo.».
4.0.9
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Misure a tutela dei viaggiatori)
1. All'articolo 37, comma 3, lettera h), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione" sono sostituite dalle seguenti "ferma restando la possibilità di proporre ricorso in sede giurisdizionale, è possibile esperire un tentativo di conciliazione".
2. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificate dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai processi iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto.».
4.0.350
Mirabelli, Martella, Basso, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Fina, Irto, Misiani
Precluso
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis
1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2023.
2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro Per l'anno 2023.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 120 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4.0.351
Misiani, Martella, Basso, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Fina, Irto
Precluso
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis
1. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: "e per i clienti domestici" sono sostituite dalle seguenti: "e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»
4.0.352
Misiani, Martella, Basso, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Fina, Irto, Nicita
Precluso
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis
1. Per gli anni 2023 e 2024, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica nei casi in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.
4.0.353
Misiani, Martella, Basso, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Fina, Irto
Precluso
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis
1. Per il quarto trimestre dell'anno 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 110 milioni di euro per l'anno 2023.
4.0.354
Misiani, Martella, Basso, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Fina, Irto
Precluso
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei carburanti in atto, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere alle famiglie con reddito ISEE fino a 35.000 euro, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto di carburanti. Il valore del buono non può superare l'importo di 200 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5.1
Martella, Basso, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Nicita, Misiani, Fina, Irto
Precluso
Al comma 1, premettere i seguenti:« 01. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022, riguardante "Una normativa sui chip per l'Europa", al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 400 milioni per l'anno 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 da destinare all'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati alla realizzazione nel territorio nazionale di uno o più stabilimenti per la produzione di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori.
01-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:
a) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 202e5 e 2026;
b) quanto a quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro 30 settembre 2024 presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022;
c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 agosto 2024 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nonché forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica e sono indicati i provvedimenti mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente lettera.»
G7.300
Martella, Basso, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Fina, Irto
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),
premesso che,
il decreto in esame prevede disposizioni in materia di microelettronica e tecnologie critiche;
considerato che,
i dispositivi a semiconduttore sono fondamentali per il funzionamento di numerose tecnologie e influenzano la vita quotidiana di miliardi di persone in tutto il mondo. Le vendite di semiconduttori sono in crescita, con una proiezione di superare i 1.000 miliardi di dollari entro il 2030;
gli Stati Uniti hanno perso la leadership nella produzione di semiconduttori, mentre Taiwan, Corea del Sud, Cina e Giappone ne sono diventati i principali produttori. L'Unione europea detiene solo il 10 per cento di questo mercato, principalmente a causa della mancanza di grandi aziende produttrici in Europa;
dal 2021 si è verificata una grave carenza globale di semiconduttori, causando problemi nell'approvvigionamento di prodotti come computer, telefoni, dispositivi medici e veicoli e portando a tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti;
gli Stati Uniti, in risposta alla grave carenza di offerta di dispositivi a semiconduttore a livello globale e alle predette tensioni strategiche, hanno adottato iniziative volte a rafforzare la propria autonomia strategica nell'approvvigionamento e a spostare il baricentro della produzione mondiale di chip, al momento in Asia orientale, la più importante delle quali è il CHIPS and Science act, approvato definitivamente il 9 agosto 2022;
in linea con gli indirizzi dell'amministrazione statunitense, a seguito della firma di una dichiarazione congiunta da parte di 22 Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, la Commissione europea ha lanciato nel giugno 2021 l'Alleanza sulle tecnologie di processori e semiconduttori finalizzata al rafforzamento delle filiere domestiche, con particolare riferimento alla capacità manifatturiera e l'8 febbraio 2022 lo European Chips Act;
nel luglio 2021, l'amministratore delegato della Intel Corporation Patrick Gelsinger, in linea con la strategia statunitense di sicurezza nazionale e di drastica riduzione della dipendenza dalla catena di approvvigionamento dei dispositivi a semiconduttore dai paesi asiatici, ha preso parte a importanti incontri istituzionali, con le istituzioni UE e i governi di Francia, Germania ed Italia, nonché con altri Stati membri dell'UE, nei quali ha manifestato interesse per la realizzazione in Europa di diverse tipologie di impianti per la fabbricazione di semiconduttori;
l'amministratore delegato di Intel, in occasione degli incontri con il Governo italiano, ha confermato l'interesse a collocare impianti per la produzione di semiconduttori anche nel nostro Paese e che la scelta della collocazione di tali impianti sarebbe stata presa a breve, esprimendo un sentimento di forte ottimismo nei confronti dell'Italia;
il 25 settembre 2022, come riportato da notizie di stampa, il Governo italiano e Intel avevano preannunciato un'intesa per la realizzazione in Italia, nel Comune di Vigasio, in provincia di Vicenza, di un impianto per il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, prevedendo un investimento iniziale di circa 4,5 miliardi di euro e la creazione di 1.500 posti di lavoro diretti e altri 3.500 nella filiera, anche grazie a un finanziamento da parte del Governo italiano del 40 per cento dell'investimento totale di Intel;
nel mese di gennaio 2023, il Governo italiano ha pubblicamente affermato di essere in contatto costante sia con Intel sia con le istituzioni europee per cercare di garantire l'insediamento in Italia di un impianto per la produzione di semiconduttori;
tra maggio e giugno 2023, la strategia delineata da Intel è stata tradotta in concreto con una serie di accordi per la realizzazione di impianti per la fabbricazione di semiconduttori in territorio europeo e in Israele;
lo scorso 16 giugno l'amministratore delegato di Intel ha dichiarato che Intel prevede di investire fino a 4,6 miliardi di dollari per la realizzazione di una nuova struttura di assemblaggio e collaudo di semiconduttori vicino a Breslavia, in Polonia, che darà lavoro a 2.000 lavoratori e creerà diverse migliaia di posti di lavoro aggiuntivi durante la fase di costruzione e l'assunzione da parte dei fornitori;
il 18 giugno, il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che Intel spenderà 25 miliardi di dollari per una nuova fabbrica a Kiryat Gat, in Israele, che aprirà nel 2027 e darà lavoro a diverse migliaia di addetti;
lo scorso 19 giugno 2023, Intel ha firmato un accordo con il governo tedesco per realizzare un investimento in Germania pari a 30 miliardi di euro, con 10 miliardi di finanziamenti a fondo perduto da parte dell'esecutivo nel sito di Magdeburgo;
da recenti notizie di stampa si apprende che a partire dal 2027, la Germania diventerà il punto di riferimento per il settore in Europa, con un investimento totale di 43 miliardi di euro da parte del governo tedesco, di cui 15 miliardi in aiuti di Stato per la costruzione di tre nuovi stabilimenti, uno da parte dell'azienda taiwanese TSMC e due da parte dell'azienda americana Intel, sfruttando le deroghe agli aiuti di stato previste dal citato European Chips Act. Oltre agli aiuti di Stato, la strategia tedesca prevede sgravi fiscali per le aziende già presenti nel Paese, azioni per incrementare il numero di studenti locali e stranieri che si laureano in discipline connesse alla microelettronica e per attrarre personale già formato dall'estero;
a fronte di tali importanti accadimenti non si hanno più notizie degli investimenti di Intel in Italia, la cui mancata realizzazione prefigurerebbe la perdita di una grande opportunità per la creazione di posti di lavoro di qualità, lo sviluppo territoriale, il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;
le ripercussioni negative della situazione che si è venuta a creare allontanano l'obiettivo del rafforzamento dell'autonomia strategica del nostro Paese, e più in generale europea, che consiste in una quota maggiore di approvvigionamento domestico di tali dispositivi, cruciali per la competitività tecnologica del nostro sistema economico e per la produzione di beni finiti indispensabili per il mantenimento di livelli elevati di qualità della vita,
su tali vicende, al Senato, sono stati depositati atti di sindacato ispettivo e una mozione (mozione 1/00055), a cui finora non sono state date risposte e su cui il Governo non ha assunto alcun impegno,
ritenuto che,
le misure contenute nel presente decreto-legge, alla luce di quanto descritto, appaiono del tutto insufficienti se confrontate con le strategie strutturate come quelle adottate da Germania, Stati Uniti, Francia, Israele, Polonia e Corea del Sud,
impegna il Governo:
1) ad adottare ogni iniziativa volta a favorire l'Italia come sede di attività di lavorazione di semiconduttori, e a rafforzare le semplificazioni burocratiche e le misure di incentivazione per l'attrazione di investimenti e lo stabilimento sul territorio nazionale di attività produttive finalizzate a rafforzare l'autonomia strategica italiana ed europea nell'approvvigionamento di semiconduttori;
2) a tentare di ravvivare il dialogo con il Gruppo Intel, allo scopo di assicurare la realizzazione in Italia di almeno un impianto per il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, adottando tutte le misure necessarie a tale fine, compresa la partecipazione ad una quota del finanziamento necessaria per la realizzazione dell'impianto;
3) ad adottare politiche ed interventi volti al conseguimento di adeguati livelli di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, al fine di accrescere le opportunità di creazione di nuovi posti di lavoro di qualità, di sviluppo territoriale, di trasferimento tecnologico e rafforzamento delle università e dei centri di ricerca italiani;
4) a farsi promotore, nelle sedi istituzionali europee, affinché tutti gli investimenti strategici in ambito tecnologico, della microelettronica e dell'intelligenza artificiale, siano sostenuti non soltanto da investimenti nazionali ma anche da un fondo comune europeo.
8.1
Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al comma 419 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni".
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
8.2
Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 227, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "duecentoquaranta giorni";
b) al comma 228, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché la possibilità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134";
c) al comma 235, le parole: "aumentato del 500 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "aumentato del 700 per cento".»
8.4
Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «delle somme di cui al primo periodo» sono inserite le seguenti: «non possono essere avviate le procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni e».»
G8.300
Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame concerne la predisposizione di misure a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici;
una situazione di particolare delicatezza occupazionale stanno vivendo i 312 lavoratori già occupati nell'area ''ex Whirlpool'' della zona Napoli Nord;
come noto, dopo essersi aggiudicato l'avviso pubblico, lo scorso 25 luglio, il gruppo Teatek ha costituito la società progetto Italian Green Factory Spa per la realizzazione dell'investimento, attività di impresa e del piano industriale per l'ex sito Whirlpool;
alla luce delle condizioni poste nel suddetto avviso pubblico, è previsto il rilevamento e quindi l'assunzione dei 312 lavoratori facenti parte del bacino dei licenziati ex Whirlpool con obbligo ed impegno specifico alla loro ricollocazione agli stessi patti e condizioni sia economiche che normative in godimento alla data di intervenuta risoluzione alle dipendenze della stessa Whirlpool;
medesimo obbligo di riqualificazione e trasformazione riguarda anche le aree su cui incidevano gli impianti ex Whirlpool, tenuto conto della nuova vocazione industriale che sarà riferibile allo sviluppo di impianti finalizzati al mondo delle energie rinnovabili;
i lavoratori in questione attualmente usufruiscono dell'indennità di sostegno al reddito (Naspi), il cui termine è fissato per il prossimo 31 ottobre;
è di tutta evidenza la necessità di individuare le soluzioni più opportune che assicurino la continuità reddituale per detti lavoratori, accompagnandoli durante tutto il percorso di riqualificazione professionale e in vista del progressivo reinserimento lavorativo, non appena saranno stati realizzati i dovuti interventi sulle aree e sugli impianti;
nella auspicata ipotesi dell'immediata assunzione dei lavoratori in questione, andrebbe resa disponibile la possibilità di ricorrere alla CIGS per i lavoratori in questione,
impegna il Governo:
a proseguire nell'azione di sostegno del rilancio produttivo dell'area ''ex Whirlpool'' della zona Napoli Nord, assicurando ogni misura utile ad assicurare la continuità occupazionale e reddituale dei 312 lavoratori già occupati in detti impianti, anche prevedendo specifiche misure normative volte ad autorizzare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria durante tutta la fase di riqualificazione delle aree e degli impianti e i percorsi di riqualificazione professionale.
9.2
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:
c-ter. Il Fondo di rotazione, di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare a enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per le attività di formazione, studio, ricerca scientifica, sviluppo di metodi e di nuovi approcci metodologici (NAM) che escludono gli esseri animali per le sperimentazioni scientifiche".
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
10.1
Naturale, Croatti, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: «1° agosto 2023» con le seguenti: «1° luglio 2023».
10.2
Martella, Franceschelli, Basso, Giacobbe, La Marca, Fina, Irto
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: "2,9 milioni di euro per l'anno 2023" con le seguenti: "15 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per l'anno 2024";
b) sostituire le parole: "che provvedono alla cattura ed allo smaltimento" con le seguenti: "colpiti, destinati al ristoro dei danni subiti nonché a favorire l'avviamento allo smaltimento a seguito della cattura";
c) sostituire le parole da. "dell'autorizzazione di spesa" fino alla fine del comma con le seguenti: "del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
10.3
Martella, Basso, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Fina, Irto
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «2,9 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;
b) sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Si applicano altresì le misure di sostegno di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la cui autorizzazione di spesa è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
10.4
Martella, Basso, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Fina, Irto
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «2,9 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;
b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
10.5
Naturale, Croatti, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) sostituire le parole «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» con le seguenti: «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione e trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;
2) sostituire le parole «ed allo smaltimento» con le seguenti: «, allo smaltimento e alla trasformazione ai fini alimentari, non alimentari e commerciali»;
b) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.».
10.6
Naturale, Croatti, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) sostituire le parole «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» con le seguenti: «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;
2) sostituire le parole «ed allo smaltimento» con le seguenti: «, allo smaltimento e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali»;
b) dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.».
10.7
Naturale, Croatti, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» con le seguenti: «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione e trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;
b) sostituire le parole «ed allo smaltimento» con le seguenti: «e alla trasformazione ai fini alimentari, non alimentari e commerciali».
10.8
Naturale, Croatti, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole «dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca» con le seguenti: «dei consorzi, delle imprese di acquacoltura e della pesca nonché delle imprese di lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca»;
b) sostituire le parole «ed allo smaltimento» con le seguenti: «e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali».
10.9
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «imprese di acquacoltura» inserire le seguenti: «, con particolare riferimento ai consorzi ed alle imprese di mitilicoltura,».
10.10
Naturale, Croatti, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Al comma 1 sopprimere le parole: «ed allo smaltimento».
10.11
Naturale, Croatti, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: «ed allo smaltimento» con le seguenti: «e alla trasformazione ai fini alimentari e commerciali».
10.12
Precluso
Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente, pari a 500.000 euro, è destinata al sostegno dei consorzi e delle imprese di miticoltura.»
10.13
Naturale, Croatti, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le operazioni di cattura e smaltimento di cui al comma 1 sono, rispettivamente, svolte attraverso l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e mediante l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre gli effetti dannosi a livello ambientale e sanitario.».
10.15
Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca, Basso, Fina, Irto
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le aree geografiche colpite dall'emergenza, i beneficiari, le modalità di presentazione delle domande, i costi ammissibili ed i criteri di riparto, nonché i criteri, le modalità e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi per il ristoro dei danni correlati alla diffusione del granchio blu.».
10.17
Naturale, Croatti, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «e delle foreste» inserire le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».
10.18
Franceschelli, Martella, Basso, Giacobbe, La Marca, Fina, Irto
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «e delle foreste» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni».
10.350
Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca, Basso, Fina, Irto
Precluso
Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
«2-ter. Per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati a studiare il comportamento della specie granchio blu (Callinectes sapidus) in funzione della rete trofica e ad individuare adeguate misure di prevenzione della diffusione è autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2023 e 1 milione di euro per il 2024. Con proprio decreto, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 500.000 euro per il 2023 e 1 milione di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
10.351
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
"2-bis.1 Gli stanziamenti economici, di cui al comma 1, sono corrisposti nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità e conservazione definiti dalla politica comune della pesca (PCP), ai sensi dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1139/2021, previa verifica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai consorzi e alle imprese dell'acquacoltura e della pesca per monitorare il rispetto dei criteri e delle priorità stabiliti dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA»), nonché le disposizioni normative relative alle acque di zavorra.".
10.352 (già 10.20)
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:
«2-ter. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è disposta nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità e conservazione stabiliti dalla politica comune della pesca (PCP) ed è elargita, previa verifica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai consorzi e alle imprese dell'acquacoltura e della pesca che rispettino i criteri e le priorità stabiliti dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura («FEAMPA»), nonché le disposizioni normative relative alle acque di zavorra.».
10.0.350 (già 10.0.1)
Naturale, Croatti, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10.1
(Piano di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu)
1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus) e di assicurare, nel contempo, il rispetto degli equilibri degli ecosistemi e della biodiversità acquatica, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano nazionale di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu e delle specie acquatiche non indigene.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
10.0.351 (già 10.0.3)
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10.1
(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese di acquacoltura e della pesca)
1. Al fine di fronteggiare le perdite economiche delle imprese operanti nel settore dell'acquacoltura e della pesca colpite dal fenomeno della diffusione della specie granchio blu (Callinectes sapidus), le predette imprese titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1 marzo 2023 e il 31 dicembre 2023 e senza oneri aggiuntivi, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle imprese di acquacoltura e della pesca.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempiano ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 ottobre 2023, senza oneri aggiuntivi.».
10.0.352 (già 10.0.2)
Naturale, Croatti, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10.1
(Misure di prevenzione)
1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito un piano di misure di prevenzione relativo all'introduzione accidentale di specie acquatiche aliene non incluse nell'elenco di cui all'articol0 4 del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, anche attraverso l'ausilio di sistemi di rilevamento precoce e di analisi sistematica dei fattori di rischio.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
10-bis.0.350
Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni, Cucchi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 10-bis.1 (Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi."
11.350
Franceschelli, Basso, Martella, Giacobbe, La Marca, Fina, Irto, Nicita
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sostituire le parole: «7 milioni» con le seguenti: «50 milioni»,
b) dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente: «3-quinquies. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»
11.351 (già 11.10)
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «7 milioni di euro» con le seguenti: «10 milioni di euro».
11.352 (già 11.11)
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente: «3-quinquies. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata altresì la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.0.350 (già 11.0.2)
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11.1
(Fondo per la ricerca sulla peronospora)
1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (plasmopara viticola) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante, aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca sulla peronospora», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.0.351 (già 11.0.4)
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11.1
(Contributo a fondo perduto per il settore viticolo)
1. Per l'anno 2023 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, in misura pari a 1 euro, rispettivamente, per ciascun litro di vino prodotto e per ciascun chilo di uva da tavola raccolto. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.0.352 (già 11.0.8)
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11.1
(Fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche)
1. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) in misura pari o superiore al 50% alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del fondo di cui al precedente comma sono assegnate prioritariamente alle micro aziende viticole e vitivinicole a filiera corta.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
11.0.353 (già 11.0.3)
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11.1
(Contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva a seguito degli attacchi di peronospora)
1. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.0.354 (già 11.0.1)
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11.1
(Piano straordinario per la rigenerazionedella viticoltura)
1. Al fine di sostenere la rigenerazione della viticoltura e di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione viticola, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
11.0.355 (già 11.0.13)
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11.1
(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)
1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.0.356 (già 11.0.9)
Turco, Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11.1
(Rafforzamento dei controlli anti-speculazione in campo agricolo)
1. Al fine di contrastare gli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi all'origine collegati alla diffusione del patogeno della peronospora (plasmopara viticola), anche riconducibili alle pratiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli riguardanti le relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di uva da vino e uva da tavola al fine di garantire la trasparenza, la correttezza, la proporzionalità e la reciproca corrispettività delle prestazioni.
2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.
3. Il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ICQRF), il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad un milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.0.357 (già 11.0.5)
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11.1
(Contributo a fondo perduto per il settore viticolo)
1. Per l'anno 2023 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.
2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.0.358 (già 11.0.6)
Naturale, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11.1
(Esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore viticolo)
1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere appartenenti al settore viticolo e contenere gli effetti negativi derivanti dagli attacchi di peronospora (plasmopara viticola), alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e uva da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da maggio 2023 ad agosto 2023. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.
2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore viticolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da maggio 2023 ad agosto 2023.
3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11-ter.0.350
Basso, Franceschelli, Martella, Giacobbe, La Marca, Fina, Irto
Precluso
Dopo l'articolo 11-ter inserire il seguente:
«Art. 11-quater
(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)
1. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi in primavera a partire dal mese di aprile 2023 possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2023.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
12.1
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024, non ulteriormente prorogabile.» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «51,2 milioni» con le seguenti: «61,4 milioni»;
c) al terzo periodo, sostituire le parole: «51,2 milioni» con le seguenti: «61,4 milioni»;
12.2
Patuanelli, Turco, Pirro, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «non ulteriormente prorogabile»;
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 3, sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «80 per cento» e sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «5,8 milioni» con le seguenti «7,7 milioni»
d) sopprimere il comma 4.
12.3
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:
«, non ulteriormente prorogabile».
12.6
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: «del primo diritto utile» con le seguenti: «dei diritti utili»;
b) al secondo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024»;
12.7
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «, ovvero, della pensione anticipata», fino alla fine del periodo.
12.8
Precluso
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «60 per cento» con le seguenti: «80 per cento»;
b) sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «5,8 milioni» con le seguenti: «7,7 milioni».
12.9
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «pari al 60 per cento», con le seguenti: «pari all'80 per cento».
Conseguentemente:
1) al comma 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «5,8 milioni», con le seguenti: «8 milioni»;
2) al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «8,3 milioni», con le seguenti: «12 milioni».
12.10
Pirro, Patuanelli, Sabrina Licheri, Nave
Precluso
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposto, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'incremento della percentuale di cui al primo periodo del presente comma fino al valore massimo dell'80 per cento.»
12.350 (già 12.14)
Precluso
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2024» con le seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «6.000 euro» con le seguenti: «12.000 euro»;
b) sostituire ovunque ricorrano le parole: «di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027» con le seguenti: «di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 6,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3,6 milioni di euro per l'anno 2027»;
c) dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 3,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.16
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis. Al fine di garantire il rispetto della clausola sociale, la Italia Trasporto Aereo S.p.A è tenuta al mantenimento dei livelli occupazionali di tutte le aree di business di Alitalia - Società Aerea Italia S.p.A. e di Alitalia Cityliner Sp.A. entrambe in amministrazione straordinaria, attingendo, in via prioritaria, per le nuove assunzioni dal bacino di lavoratori in cassa integrazione salariale.».
12.17
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Italia Trasporto Aereo S.p.A. è tenuta ad assumere prioritariamente dal bacino dei dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana S.p.a. ed Alitalia Cityliner S.p.a., collocati in trattamento straordinario di integrazione salariale, i lavoratori in possesso delle professionalità analoghe a quelle necessarie al proprio organico.».
G12.350
Magni, Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (atto senato 854);
premesso che:
il provvedimento in esame, prevede, tra le altre, anche disposizioni in favore dei lavoratori dipendenti, quali quelle contenute all'articolo 12;
a parere dei firmatari, non può non apparire grave che i lavoratori reintegrati giudizialmente, anche dopo diversi anni trascorsi dal licenziamento illegittimo subito, se hanno fruito per un periodo di tempo di ammortizzatori sociali a seguito del licenziamento, vengano raggiunti dalla richiesta dell'Inps di restituzione di quanto versato dall'Istituto previdenziale stesso;
tale situazione sta determinando gravi disagi a moltissimi lavoratori che, il più delle volte, hanno atteso per anni, anche dopo la fine dell'erogazione degli ammortizzatori sociali, l'emanazione di una sentenza che cancellasse l'illegittimo licenziamento subito ed imponesse la loro reintegrazione al lavoro ma che, nella quasi totalità dei casi, ha imposto al datore di lavoro - a titolo di sanzione per l'illegittima espulsione dal servizio comminata al dipendente- l'erogazione dei contributi previdenziali maturati dal giorno del licenziamento stesso, e di un indennizzo equivalente a sole dodici mensilità di retribuzione;
la Riforma Fornero ha, infatti, modificato le previsioni dell'articolo 18 della L.300/70, - anche modificate successivamente dal cd. "Job Act"- cancellando la previsione che un datore di lavoro potesse essere sanzionato, oltre che con l'obbligo della reintegrazione al lavoro del dipendente e con il versamento dei contributi previdenziali, anche con il pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento a quello della sentenza in questione;
a fronte delle modifiche intervenute con la cd. "Riforma Fornero", la sentenza di reintegrazione di un lavoratore non determina il ripristino delle retribuzioni, ma solo un indennizzo;
ad oggi sono molti i lavoratori che, ricevendo lettere dell'Inps di richiesta di restituzione degli importi ricevuti a titolo di mobilità e/o altre prestazioni di ammortizzazione sociale dopo il licenziamento, hanno impugnato tali comunicazioni, chiedendo invano un pronunciamento del Giudice in ordine alla inaccettabilità di tale richiesta;
al momento non c'è ancora una giurisprudenza univoca nel merito, anche se le pronunce dei Tribunali del Lavoro e delle Corti di Appello si stanno purtroppo consolidando- stante la normativa vigente- contro i ricorsi dei lavoratori avverso le richieste dell'Inps;
non può non segnalarsi il contrasto con l'articolo 3 Cost. per l'evidente differenziazione di trattamento tra i lavoratori trovatisi nel medesimo stato di disoccupazione involontaria. I lavoratori reintegrati entro i dodici mesi dal licenziamento non subirebbero alcuna perdita di copertura reddituale, a fronte dell'indennizzo (e magari potrebbero godere anche di una indennità risarcitoria superiore ai mesi di mancata occupazione); i lavoratori reintegrati a distanza di anni dal licenziamento, invece, non solo percepirebbero un indennizzo ragguagliato nella misura massima a dodici mensilità, ma sarebbero addirittura tenuti a restituire la già percepita indennità di mobilità o naspi;
anche l'articolo 24 Cost. sarebbe violato, in quanto è del tutto evidente che il rischio di dover restituire, a distanza di anni, decine di migliaia di euro, percepite a titolo di indennità di mobiltà o naspi, a fronte di una reintegra che ripristini, effettivamente, il rapporto di lavoro a distanza di anni, si tradurrebbe in un decisivo deterrente all'azione giudiziaria, comportando essa un potenziale costo non sostenibile da alcun lavoratore;
infine, sarebbero violati anche gli artt. 11 e 117 della Costituzione poiché la normativa italiana introdotta dalla Riforma Fornero confliggerebbe con quella europea, in particolare quanto:
1) al mancato rispetto del Codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964- Parte IV- Indennità di disoccupazione - nel quale si sostiene l'obbligatorietà del sostegno durante la disoccupazione involontaria;
2) all'aggiramento delle previsioni della Carta sociale europea (riveduta - del 3.5.1996), in base alla quale tutti i lavoratori ed i loro aventi diritto hanno diritto alla sicurezza sociale e tutti i lavoratori hanno diritto ad una tutela in caso di licenziamento;
3) alla mancata applicazione delle previsioni del Regolamento CE n. 883/2004del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, ed in specifico degli articoli da 61 e 65 che dispongono l'obbligatorietà di misure a copertura della disoccupazione involontaria;
impegna il Governo:
ad intervenire al più presto per sanare la situazione illustrata in premessa, in tal modo evitando che i lavoratori reintegrati nel posto di lavoro debbano restituire quanto percepito come ammortizzatore sociale a seguito del licenziamento illegittimo.
12-quater.0.350
Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni, Cucchi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 12- quater.1
1.Nel caso di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, le somme percepite dal lavoratore a titolo di prestazioni di disoccupazione, di indennità di mobilità e di integrazione alla stessa conseguenti alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro sono oggetto di ripetizione da parte dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nei limiti di quanto riconosciuto dal giudice a titolo di indennità risarcitoria."
12-quater.0.351
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-quinquies
(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)
1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»
12-quater.0.352
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-quinquies
(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)
1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
''d-bis) i lavoratori del settore siderurgico a ciclo continuo.'';
b) al comma 2, alinea, le parole: ''di cui alle lettere a), b), c) e d)'', sono sostituite dalle seguenti: ''a), b), c), d) e d-bis)'';
c) al comma 3, le parole: ''alle lettere a), b), c) e d)'', sono sostituite dalle seguenti: ''alle lettere a), b), c), d) e d-bis)'';
d) al comma 7, le parole: ''lettere a), b), c) e d)'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''lettere a), b), c), d) e d-bis)''.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, e a 50 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».
12-quater.0.353
Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni, Cucchi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 12- quater.1 (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 41, della legge numero 92 del 18 luglio 2012)
"1. L'articolo 2, comma 41, della legge numero 92 del 18 luglio 2012 si interpreta nel senso che il provvedimento giudiziale di reintegrazione disposto ai sensi del comma 4 dell'articolo 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, comporta decadenza solo a far data dall'effettivo ripristino del rapporto di lavoro, comportante l'obbligo di corresponsione della retribuzione. In ogni caso, la declaratoria di illegittimità del licenziamento non determina obbligo restitutorio delle somme medio tempore percepite dal lavoratore a titolo di trattamento previdenziale o di integrazione al reddito da qualsiasi fonte disposta; fermo restando il divieto di cumulo tra trattamento retributivo e le indennità di cui innanzi."
12-quater.0.354
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art.12 quater.1:
1. La disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto - legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio, n. 91, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per l'anno 2022, di un'indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.
2. Per l'anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita una indennità pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore.
3. L'indennità di cui al comma 2 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennità erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità-
4. Agli oneri di spesa derivanti dal comma 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - piano di gestione n. 1 del capitolo 2215
12-quater.0.355
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-quinquies
(Politiche attive di sostegno all'occupazione)
1. Al fine di favorire il mutamento ed il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per il finanziamento di specifici percorsi finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché per affrontare gli interventi di bonifica dall'amianto. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
13.3
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «made in Italy» inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,»;
b) sopprimere i commi 5 e 6.
13.6
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Sironi
Precluso
Al comma 1, dopo le parole «sul territorio italiano», aggiungere le seguenti:
«che non pregiudichino la conservazione e la tutela degli habitat e degli specie animali e vegetali delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" e che non interessino aree già dichiarate in stato di emergenza ambientale e ».
13.7
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni, Sironi
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «non inferiore all'importo di un miliardo di euro» inserire le seguenti: «, erogati secondo le modalità disposte dal regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e dagli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che definiscono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo all'ambiente, contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali come definiti all'articolo 17 del regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio.».
13.8
Precluso
Al comma 2, dopo le parole:« un miliardo di euro» aggiungere le seguenti:« ovvero 200 milioni di euro per opere portuali strategiche.»
13.11
Precluso
Al comma 4 sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».
13.12
Precluso
Al comma 4 sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».
13.14
Precluso
Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso la deroga non può riguardare la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale.»
13.17
Precluso
Al comma 6 apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: «anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio» con le seguenti: «ad eccezione di quelle in materia ambientale, igienico-sanitaria o antincendio»;
b) sopprimere le seguenti parole: «e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale».
13.18
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai grandi programmi d'investimento esteri nel settore della siderurgia.»
13.19
Precluso
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 non si applicano ai programmi d'investimento esteri nei settori dell'estrazione, superficiale o sotterranea, di risorse minerali, compresa l'estrazione per trivellazione o il trattamento del materiale estratto.»
G13.300
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Il Senato,
in sede di approvazione del disegno di legge (AS 854) di conversione del decreto legge n. 104/2023 recante: "Conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici",
premesso che:
l'articolo 13 del disegno di legge in esame prevede che il Consiglio dei ministri possa dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano;
per "grandi programmi d'investimento esteri" si intendono, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 citato, programmi di investimento diretto sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all'importo di un miliardo di euro;
il Gruppo Metinvest B.V. e Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (nel seguito, Danieli) avrebbe manifestato interesse a realizzare un investimento industriale in Italia, contemplante la realizzazione di uno stabilimento siderurgico, con riferimento al quale sono stati individuati alcuni siti sul territorio nazionale ed è in essere un'attività di approfondimento in ordine alla sua attuabilità;
lo stabilimento siderurgico verrebbe localizzato nei terreni di Punta sud nel Comune di San Giorgio Nogaro adiacenti la laguna di Marano e Grado individuata ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" rispettivamente quale zona speciale di conservazione (ZSC) e zona di protezione speciale (ZPS) all'interno della rete europea Natura 2000;
l'ambito lagunare riveste inoltre una particolare valenza ambientale, risultando sottoposto a molteplici vincoli e supporta la presenza di considerevoli attività nei settori commerciali e produttivi, della nautica da diporto turistico-ricreativa nonché nel settore della pesca e della molluschicultura;
con legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento di Bilancio per gli anni 2022-2024) la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è stata autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma, al fine di perseguire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo regionale e la crescita della filiera siderurgica presente nell'agglomerato industriale di interesse regionale dell'Aussa-Corno e più in particolare di un investimento industriale strategico di valenza sovranazionale da localizzarsi nei terreni di Punta sud, cui si provvede con un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022,
impegna il Governo
a escludere dalla normativa in oggetto i programmi di investimento che pregiudichino la conservazione e la tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali delle zone speciali di conservazione (ZSC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) della rete europea Natura 2000, come individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" o che interessino aree già dichiarate in stato di emergenza ambientale.
13-bis.351
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: "Ai fini della realizzazione di operazioni attinenti a società di rilievo strategico" aggiungere le seguenti: "e della salvaguardia del mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità di rapporto di lavoro del personale in forza alle suddette compagini societarie".
13-bis.352
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175" aggiungere le seguenti: " previa relazione illustrativa alle Camere in merito alle strategie, all'analisi d'impatto economico, industriale e occupazionale e agli assetti di governance societaria delle specifiche operazioni, alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione della partecipazione, alla necessità e urgenza dell'operazione rispetto alle finalità di interesse generale da conseguire, al collegamento dell'operazione con gli attivi di rilevanza strategica e l'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2015, n. 21 , e previo il rilascio del parere da parte delle commissioni pertinenti e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,".
13-bis.353
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: " Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove espressamente caratterizzata, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nella salvaguardia dei profili occupazionali, dalla realizzazione di una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN), a controllo pubblico, nella quale confluiscano contestualmente, con opportuna valorizzazione, tutte le infrastrutture di rete nazionali a controllo pubblico, esclusivo o congiunto, ivi incluse quelle attinenti il backhaul del 5G, nonché le infrastrutture di rete finanziate dai bandi PNRR. Inoltre, l'operazione deve prevedere espressamente la possibilità di confluenza di altre infrastrutture private in fibra ottica (VHCN) ovvero quelle per l'erogazione di servizi di connettività in 5G, su richiesta degli operatori interessati.".
13-bis.354
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove espressamente caratterizzata, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nella salvaguardia dei profili occupazionali, dalla realizzazione di una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN), a controllo pubblico, nella quale confluiscano contestualmente, con opportuna valorizzazione, tutte le infrastrutture di rete nazionali a controllo pubblico, esclusivo o congiunto, ivi incluse quelle attinenti il backhaul del 5G, nonché le infrastrutture di rete finanziate dai bandi PNRR".
13-bis.355
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove espressamente caratterizzata, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nella salvaguardia dei profili occupazionali, dalla realizzazione di una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN), a controllo pubblico, nella quale confluiscano contestualmente, con opportuna valorizzazione, tutte le infrastrutture di rete nazionali a controllo pubblico, esclusivo o congiunto, ivi incluse quelle finanziate dai bandi PNRR.".
13-bis.356
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: "per l'anno 2023" aggiungere le seguenti: "Nel caso in cui tali operazioni riguardino infrastrutture di società di rilievo strategico operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, la spesa è autorizzata ove la separazione tra rete e servizi sia:
(a) qualificata come rimedio pro-concorrenziale rispetto alla prioritaria strategia di aggregazione in una rete nazionale aggregata in fibra ottica (VHCN) di tutte le infrastrutture a controllo pubblico, aperta alla confluenza di reti private di altri operatori, ivi incluse quelle finanziate dal PNRR;
(b) corredata da un piano di salvaguardia occupazionale e delle competenze coerente con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa".
G13-bis.350
Magni, Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (atto senato 854);
premesso che:
con un emendamento governativo è stato aggiunto all'articolato del provvedimento in esame l'articolo 13-bis che raccoglie il contenuto dell'intero decreto legge 31 agosto 2023, n. 118 titolato "Misure urgenti in materia di finanziamento di investimenti di interesse strategico", attraverso il quale si acconsente di destinare parte delle risorse in conto residui di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ad operazioni di acquisizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di partecipazioni azionarie in società operanti in ambiti di rilievo strategico;
nel dettaglio, si tratta quindi di acconsentire all'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni azionarie definite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e a tal fine viene autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.525 milioni di euro per l'anno 2023;
si tratta con tutta evidenza delle risorse necessarie per acquistare azioni della compagnia TIM S.p.a e per consentire l'ingresso del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella compagine societaria e partecipare quindi tramite il Mef alla cordata guidata da KKR che entro il 30 settembre dovrebbe presentare a Tim l'offerta per la rete;
al Mef in conseguenza dell'operazione suddetta, andrebbe fino al 20% della società della rete fissa NetCo, per un impegno economico massimo di 2,2 miliardi di euro, al fondo Usa Kkr andrebbe invece il 65% della società; oltre alla quota del 20% che sarebbe in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, un altro 15% potrebbe essere suddiviso tra F2i, gestore italiano di fondi infrastrutturali, e Cassa deposti e prestiti: al primo andrebbe il 10% mentre Cdp avrebbe un ulteriore 5%; Cdp, partecipata dal Tesoro all'83%, possiede già, oltre al 10% di Tim il 60% del gestore infrastrutturale concorrente, Open Fiber;
la complessa operazione finanziaria condurrà ad un ridimensionamento di TIM Spa, con lo scorporo di rami di azienda che verrebbero acquisiti da altre società;
chiaramente, questa vicenda comporterà importanti conseguenze sul piano occupazionale e le questioni attinenti alle garanzie occupazionali per il personale attualmente in forza alla Società TIM avrà un peso rilevante nell'ambito delle trattative;
secondo numerose indiscrezioni di stampa, la società Vivendi punterebbe infatti ad acquisire un massimo di 8mila dipendenti in ServiceCo e a tal proposito gli analisti di Intermonte fanno notare che il paventato tetto degli 8mila dipendenti in ServiceCo comporterebbe un radicale riassetto occupazionale, posto che il piano di ristrutturazione di Tim prevede che sulla ServiceCo domestica restino circa 19mila dipendenti destinati a scendere a circa 17mila nel 2025-26, quindi più del doppio degli 8mila chiesti da Vivendi;
a rischio vi sarebbero quindi oltre 10mila posti di lavoro;
considerato che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato che la direzione intrapresa dal Governo sarebbe quella di "assumere il controllo strategico della rete di telecomunicazioni e salvaguardare i posti di lavoro";
si impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa praticabile al fine di salvaguardare il mantenimento dei livelli occupazionali e della continuità di rapporto di lavoro del personale in forza alle suddette compagini societarie.
14.1
Basso, Martella, Fina, Irto, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Manca
Precluso
Sopprimere l'articolo.
14.5
Basso, Martella, Fina, Irto, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Manca
Precluso
Sopprimere i commi 1 e 2.
14.6
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. La società di cui al comma 1 assicura, in tutte le fasi operative, il coinvolgimento degli enti locali dell'area metropolitana dello Stretto di Messina».
14.7
Basso, Martella, Fina, Irto, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Manca
Precluso
Sopprimere i commi 3 e 4.
14.0.2
Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni, Cucchi
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Integrazione della Cabina di regia del Codice appalti con rappresentanti di tutte le istituzioni territoriali)
1. Al fine di garantire il concorso di tutte le istituzioni della Repubblica alle attività di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per la piena applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, alla Cabina di regia di cui all'articolo 221, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, partecipano tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata.».
15.0.3
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime)
1. L'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 si interpreta nel senso che l'adeguamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, si determina assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400».
16.3
Basso, Franceschelli, Fina, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca
Precluso
Al comma 1, capoverso comma "3-bis", sopprimere l'ultimo periodo.
17.3
Basso, Franceschelli, Fina, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca, Misiani
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "con dotazione pari a 200 milioni di euro";
b) le parole: "un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro".
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 100 milioni per l'anno 2023 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»
17.4
Basso, Franceschelli, Fina, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca, Misiani
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, è incrementata di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024.
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 200 milioni per l'anno 2023 e a 700 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 200 milioni per l'anno 2023 e di 700 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»
17.0.3
Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni, Cucchi
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Semplificazione della procedura di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022 , n. 201)
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, primo periodo:
- le parole "o le loro eventuali forme associative" sono soppresse;
- dopo le parole "con popolazione superiore a 5.000 abitanti," sono inserite le seguenti: "o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito,";
- dopo le parole "servizi pubblici locali di rilevanza economica", sono inserite le seguenti: "da loro affidati";
2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
3) al comma 3, la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".».
17.0.350
Misiani, Martella, Basso, Franceschelli, Giacobbe, La Marca, Fina, Irto
Precluso
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n.5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti:« con dotazione pari a 200 milioni di euro»;
b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro»
2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 100 milioni per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per l'anno 2024, accertate con le modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
18.1
Precluso
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle autorità di sistema portuale che operano in qualità di stazioni appaltanti».
18.6
Basso, Franceschelli, Fina, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:« 2-bis. Entro il 31 gennaio 2024, e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle attività e gli interventi attuati in ogni semestre in applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.»
18-bis.0.350
Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni, Cucchi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Articolo 18-bis. 1 (Aggiornamento composizione della cabina di regia di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,)
1.Al comma 1 dell'articolo 1 dell'Allegato V.3 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) tre rappresentanti della Conferenza Unificata".
19.2
Basso, Franceschelli, Fina, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole da: «18 milioni» fino a: «per l'anno 2025» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni per l'anno 2025.»
Conseguentemente:
a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «da parte dei comuni» aggiungere le seguenti: «per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché dei piccoli comuni delle aree interne e del Mezzogiorno»
b) al comma 8, ovunque ricorrano, sostituire le parole:« 18 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 12 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti:« 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni per l'anno 2025.»
19.350
Precluso
Al comma 3, sopprimere le parole "Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2; al comma 4, sopprimere le parole " Entro quindici giorni dal termine di cui al comma 3."
19.352
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Dopo il comma 9-quinquies, aggiungere i seguenti:
"9-quinquies.1. È istituto un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute, con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024, al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, anche in relazione alla prevenzione e alla sicurezza stradale.".
"9-quinquies.2 Agli oneri derivanti dal comma 9-quinquies.1, si provvede, a decorrere dell'anno 2024, con la progressiva eliminazione dei Sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della Legge n. 221 del 28 dicembre 2015.".
19-bis.0.350
Basso, Franceschelli, Fina, Giacobbe, Irto, La Marca, Martella
Precluso
Dopo l'articolo 19-bis inserire il seguente:
«Art. 19-ter.
(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)
1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo".».
20.3
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole:« del settore autotrasporto merci» con le seguenti:« delle attività di trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse.»;
b) al comma 2, sostituire le parole:« operanti nel settore dell'autotrasporto merci» con le seguenti:« che svolgono attività di trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse»;
c) alla rubrica, sostituire la parola:« autotrasporto» con le seguenti:« trasporto, logistica e spedizioni delle merci e delle attività accessorie e connesse».
20.5
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «ad esclusione del settore dell'autotrasporto merci» inserire le seguenti: «e del settore ferroviario del trasporto merci»;
b) al comma 2, dopo le parole: «dovuto dagli operatori economici operanti nel settore dell'autotrasporto merci» inserire le seguenti: «e del trasporto ferroviario delle merci».
c) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e trasporto ferroviario merci».
20.10
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-bis del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma è abrogato;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale.".
2-quater. L'impresa di trasporto di merci su strada dimostra, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009».
20.11
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 1-bis del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, il requisito dell'idoneità finanziaria non sussiste se l'impresa di trasporto di merci su strada non ha provveduto al pagamento del contributo di cui all'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
2-ter. All'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 il comma secondo è soppresso; sostituire il quarto comma con il seguente:
"Il pagamento del contributo si esegue entro il 31 marzo dell'anno a cui esso si riferisce e la misura delle quote dovute annualmente dagli autotrasportatori è determinata, con deliberazione del Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso di pagamento oltre la scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso legale."
2-quater. L'impresa di trasporto di merci su strada dimostra, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento, la sussistenza del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009".»
21.350
Basso, Franceschelli, Fina, Irto, Martella, Giacobbe, La Marca
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole:« 100 milioni» con le seguenti:« 200 milioni»
Conseguentemente:
1) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole:« con decreto annuale del Ministero dell'interno» aggiungere le seguenti:« da emanare entro il 30 marzo di ciascun anno»;
b) sostituire le parole:« 100 milioni» con le seguenti:« 200 milioni»
2) al comma 5, sostituire le parole:« 20 euro» con le seguenti:« 40 euro»
21.351
Precluso
Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:« 5-ter.1. Al fine di consentire ai liberi consorzi comunali della Regione siciliana che si trovino in situazione di dissesto di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR, è attribuito ai medesimi liberi consorzi, tenuto conto delle riduzioni di risorse correnti operate fino all'anno 2022 in attuazione del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, un contributo una tantum di 10 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura parziale del disavanzo di bilancio.
5-ter.2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 ottobre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito, per i soli liberi consorzi di cui al comma 4-bis, l'ammontare della riduzione del prelievo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, necessaria a garantire il conseguimento dell'equilibrio di bilancio a decorrere dall'anno 2023 fino alla data di conclusione del PNRR.
5-ter.3. Ai maggiori oneri di cui al comma 5-ter.1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
21.14
Basso, Franceschelli, Fina, Giacobbe, Irto, La Marca, Martella
Precluso
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «in materia di sicurezza urbana» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato».
21.15
Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni, Cucchi
Precluso
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «in materia di sicurezza urbana» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato».
21.16
Precluso
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «in materia di sicurezza urbana» aggiungere le seguenti: «ivi comprese le assunzioni di personale di polizia locale a tempo determinato».
21.17
Precluso
Al comma 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:« 2 milioni di euro» con le seguenti:« 5 milioni di euro».
21.0.26
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Fondo di solidarietà comunale)
1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023".
21-bis.0.350 (già em. 21.0.1)
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 21-bis 01
(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)
1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione
temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no vembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello
Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il mero e l'importo delle singole rate.
21-bis.0.351
Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni, Cucchi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 21- bis.1 (Proroga del termine per la relazione sugli obiettivi di servizio 2022)
1.All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023"."
21-ter.0.350
Basso, Franceschelli, Fina, Giacobbe, Irto, La Marca, Martella
Precluso
Dopo l'articolo 21-ter inserire il seguente:
«Art. 21-quater.
1. All'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "entro il 31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2023".»
21-ter.0.351
Basso, Franceschelli, Fina, Giacobbe, Irto, La Marca, Martella
Precluso
Dopo l'articolo 21-ter, inserire il seguente:
«Art. 21-quater.
(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 32, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativo all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023";
b) al comma 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".»
22.8
Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni, Cucchi, Bizzotto, Cantalamessa, Germanà, Minasi, Potenti
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni»;
2) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni».
22.9
Basso, Franceschelli, Fina, Giacobbe, Irto, La Marca, Martella, Bizzotto, Cantalamessa, Germanà, Minasi, Potenti
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni»;
b) aggiungere in fine il seguente periodo: «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali agli enti cui sono trasferite le funzioni».
22.10
Fregolent, Bizzotto, Cantalamessa, Germanà, Minasi, Potenti
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «da parte della Regione,» sopprimere le seguenti: «il supporto tecnico amministrativo agli enti cui sono state trasferite le funzioni» ed, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La medesima legge attribuisce altresì le risorse finanziarie, umane e strumentali ai Comuni cui sono trasferite le funzioni».
22.350
Precluso
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la qualità delle acque dei laghi naturali e artificiali, gli enti locali possono provvedere allo sfalcio e rimozione delle alghe infestanti dall'interno del bacino idrico, durante tutto il periodo dell'anno ad eccezione del periodo di deposizione delle uova della fauna ittica e anfibia. Le attività di cui al presente comma sono considerate attività di manutenzione ordinaria del lago.»
23.350
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera 0c) aggiungere la seguente: "0d) all'articolo 5, al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di ulteriori 10 milioni di euro per investimenti in conto capitale per la messa in sicurezza degli edifici scolastici che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali» e al comma 4 sostituire le parole: «20 milioni» con le parole: «30 milioni» e aggiungere in fine le seguenti parole: «per 20 milioni, e quanto a 10 milioni destinati agli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
23.4
Precluso
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
«0a) il comma 12 dell'articolo 7 è abrogato».
23.351 (già 23.11)
Precluso
Al comma 1, lettera b) numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziate dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.»
23.7
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziate dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.» e, al secondo periodo, sostituire le parole «Le risorse di cui al primo periodo sono» con le seguenti «L'incremento delle risorse pari a 149,65 milioni di euro di cui al primo periodo è».
23.10
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso comma «6-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziate dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100».
23.13
Manca, Basso, Franceschelli, Casini, Delrio, Fina, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa, Giacobbe
Precluso
Al comma 1, lettera b), capoverso «6-bis», dopo le parole: «dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.», aggiungere il seguente periodo: «L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 è ulteriormente incrementata dalle risorse corrispondenti alle economie derivanti dal mancato utilizzo delle risorse stanziate dagli articoli 7, comma 9, 8 e 10.».
23.352
Manca, Basso, Franceschelli, Casini, Delrio, Fina, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa, Giacobbe
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera b.1):
«b.1) all'articolo 7, il comma 12 è soppresso;».
23.353
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera b-bis) con la seguente: "b-bis) all'articolo 20-ter, comma 8, primo periodo, le parole "e degli organismi in house delle medesime amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della società Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e delle società da questa controllate, nonché delle strutture delle amministrazioni delle regioni interessate,";
23.354
Precluso
Al comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: «all'articolo 20-ter,» inserire le seguenti: «dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi utili a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione del maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per le attività tecnico-ingegneristiche nonché le correlate attività di supporto, il Commissario può avvalersi direttamente, per il tramite di apposite convenzioni, dell'assistenza e del supporto tecnico-operativo fornito della società Fintecna S.p.a. e da società da essa direttamente o indirettamente controllate." e al»
23.355
Precluso
Al comma 1, lettera b-ter), al numero 2), sostituire le parole da: "8-bis. Gli enti locali" fino alle parole: "d'intesa con le regioni interessate" con le seguenti: "8-bis. Le regioni interessate e gli enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, per lo svolgimento delle attività disciplinate dagli articoli da 20-bis a 20-duodecies, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo ai suddetti enti, sono autorizzati ad assumere a tempo determinato, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, nonché a dotarsi di personale comandato o distaccato da altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici, fino ad un massimo complessivo di 250 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, di cui 6 dirigenti, 164 funzionari e 80 istruttori."
23.356 (già 23.1000/7)
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b- sexies), aggiungere la seguente:
«b-sexies- 1) al comma 2 e al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato nel rispetto del quadro economico degli interventi nonché dei relativi costi. Agli oneri derivanti dal precedente periodo paria 1 milione di euro, per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4 commi da 2 a 5 del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 203, n. 56".».
23.357
Manca, Basso, Franceschelli, Casini, Delrio, Fina, Irto, Losacco, Parrini, Rando, Verducci, Zambito, Zampa, Giacobbe
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b-septies) aggiungere la seguente: "b-octies) dopo l'articolo 21 è inserito l'articolo 21-bis:
"Art. 21-bis.
(Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)
1. I contributi destinati dal presente decreto ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023 nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, nei limiti stabiliti dal commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana con i provvedimenti di cui al comma 5, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti negli stessi territori possono concedere, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi suddetti, nel limite massimo di 4 miliardi di euro. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
3. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al commissario straordinario alla ricostruzione, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.
5. Con apposito protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono definiti i criteri e le modalità attuativi del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento e un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Il commissario straordinario definisce, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, in coerenza con il suddetto protocollo di intesa, tutte le conseguenti disposizioni attuative di competenza, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di 4 miliardi di euro di cui al comma 1 e dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6.
6. Al fine dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
7. I contributi di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
8. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3-quater, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».
23.358
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b-septies) aggiungere la seguente: «b-octies) all'articolo 20-novies, comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità danneggiata dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli enti territoriali proprietari delle infrastrutture stradali operano in qualità di soggetto attuatore e provvedono direttamente, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 7, comma 2 lettera e) ; ove necessario, gli enti interessati, in ragione della effettiva capacità operativa, possono richiedere ad ANAS S.p.a. l'esecuzione degli interventi, e a tal fine ANAS S.p.a. può operare anche in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità di cui al primo periodo."
23.359 (già 23.1000/12)
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «507.138.598 euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «510.138.598 euro per l'anno 2023»;
2) è aggiunta in fine la seguente: «e-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
b-ter) all'Allegato 1, Umbria, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
PG ASSISI Tutto il territorio comunale |
PG BASTIA UMBRA Tutto il territorio comunale |
PG NOCERA UMBRA Tutto il territorio comunale |
23.360 (già 23.1000/11)
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« all'articolo 22, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "507.138.598 euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "509.138.598 euro per l'anno 2023";
2) è aggiunta in fine la seguente: "e-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";
b-ter) all'Allegato 1, Emilia Romagna, aggiungere le seguenti:
RN BELLARIA- IGEA MARINA Tutto il territorio comunale |
RN MONTEFIORE CONCA Tutto il territorio comunale |
23.32
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. I soggetti attuatori degli interventi previsti nel decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, possono assumere personale a tempo determinato per la realizzazione degli stessi imputando nel quadro economico degli interventi i relativi costi».
23.361
Precluso
Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: « 1-sexies. In conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Riviera del Brenta a partire dal 19 luglio 2023, è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro per i primi interventi da destinare al ristoro dei danni subiti da cittadini, imprese ed enti locali. Ai relativi oneri pari a 20 milioni di euro si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»
23.362
Manca, Franceschelli, Basso, Casini, Delrio, Fina, Irto, Rando, Zampa
Precluso
Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente:«1-sexies. Con riferimento alle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e 23 maggio 2023, al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone interessate dai predetti eventi, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima Regione è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.»
23.0.3
Trevisi, Sironi, Croatti, Di Girolamo
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)
1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione è concessa temporaneamente in regime "de minimis", ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (o 1408/2013, o 717/2014). Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'art. 107, par. 2, b) del TFUE, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro 24 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
23.0.4
Croatti, Di Girolamo, Trevisi, Sironi
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie)
1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.
2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023 per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.
3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'Allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
23.0.5
Sironi, Croatti, Di Girolamo, Trevisi
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Compensazione TARI)
1. Al fine di assicurare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023 la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2023-2024 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 ottobre 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2023-2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
23.0.6
Croatti, Di Girolamo, Trevisi, Sironi
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Misure per il trasporto scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali)
1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1maggio 2023, attribuito per l'anno 2023, un contributo straordinario pari a 500 mila euro.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».
23.0.7
Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni, Cucchi
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023";
b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024".»
23.0.8
Manca, Franceschelli, Basso, Casini, Delrio, Fina, Irto, Rando, Zampa
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023)
1. Con riferimento alle conseguenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui alle delibere del Consiglio dei Ministri del 4 e 23 maggio 2023, al fine di consentire alla Regione Emilia-Romagna di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone interessate dai predetti eventi, l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo rurale 2023-2027 della medesima Regione è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.»
23.0.9
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Contributo straordinario agli enti locali per la continuità dei servizi erogati)
1. All'articolo 1, comma 29 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022"».
23.0.10
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
1. All'articolo 1, comma 29, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.".»
23.0.11
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Modifica delle condizioni per l'accensione di mutui a fini di investimento degli enti locali)
1. Al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico o esecutivo"».
23.0.13
Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni, Cucchi
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 23- bis.
(Controlli edilizia scolastica)
1. Su tutte le istanze e le relative rendicontazioni inerenti i finanziamenti non PNRR per l'edilizia scolastica, il Ministero dell'Istruzione e del Merito svolge controlli anche a campione.».
24.2
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 24.
(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 marzo 2024".
2. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "per quelle sostenute nell'anno 2025." sono aggiunte le seguenti: "Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) la detrazione spetta nella misura del 110 per cento entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024; nella misura del 65 per cento, per i medesimi interventi, per le spese sostenute nell'anno 2025".
3. Per le imprese che, alla data del 31 agosto2023, abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato, non ceduti e liquidati nell'anno, sono sospesi fino al 31 dicembre 2024 gli adempimenti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
4. Alle imprese e ai professionisti che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 agosto 2023, è concesso l'esonero dal pagamento di interessi di mora e sanzioni per il ritardo nel pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo dovuti per l'anno d'imposta 2022 e 2023.
5. La sopravvenienza attiva del 10 per cento per imprese e professionisti cessionari del credito d'imposta, ai sensi dell' articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, non costituisce componente di reddito imponibile ai sensi dell'articolo 88 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. I termini di scadenza relativi a ogni atto avente efficacia esecutiva sono sospesi nei confronti di soggetti con crediti, ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, giacenti nei cassetti fiscali fino alla data dell'avvenuta cessione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Per i soggetti di cui al primo periodo e sino al medesimo termine sono altresì sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, nonché le segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti nei confronti dei soggetti di cui al primo periodo. Con l'avvenuto pagamento del valore nominale del debito, per i medesimi soggetti e sino al predetto termine sono cancellate d'ufficio le azioni esecutive e le segnalazioni, senza ulteriori aggravi per il debitore relativi a spese, interessi di mora e sanzioni. La cessione dei crediti d'imposta di cui al primo periodo, a saldo e stralcio di ogni pretesa, è sempre ammessa previo accordo tra debitore e creditore.
7. All'articolo 119, comma 10-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita" sono aggiunte le seguenti: ", o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio.".
8. Il comma10-quater, dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è sostituito dal seguente:
"10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi, o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio.".
9. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. In deroga al comma 1, i committenti privati, che abbiano sostenuto le spese relative all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2022, e che non abbiano potuto effettuare la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, entro il 31 marzo 2023, per mancata individuazione di un cessionario, possono procedere alla cessione del credito fino al 30 novembre 2023 verso qualunque cessionario, mediante utilizzo dell'istituto della remissione in bonis, e il pagamento di una sanzione pari a 250,00 euro onnicomprensiva una tantum per ciascun codice fiscale, con le modalità di pagamento di cui alla Risoluzione dell'11 ottobre 2022, n. 58/E -F24 ELIDE dell'Agenzia delle entrate.".»
24.4
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 24.
(Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 marzo 2024".
2. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "per quelle sostenute nell'anno 2025" sono aggiunte le seguenti: "Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento entro la data di scadenza del titolo edilizio e comunque entro, e non oltre, il 31 dicembre 2024; nella misura del 65 per cento, per i medesimi interventi, per le spese sostenute nell'anno 2025".
3. Alle imprese e ai professionisti che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 agosto 2023, è concesso l'esonero dal pagamento di interessi di mora e sanzioni per il ritardo nel pagamento di imposte, tasse e contributi a qualunque titolo dovuti per l'anno d'imposta 2022 e 2023.
4. La sopravvenienza attiva del 10 per cento per imprese e professionisti cessionari del credito d'imposta di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che abbiano crediti giacenti nei cassetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per un valore non inferiore al 20 per cento del fatturato o del totale dei corrispettivi al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, non costituisce componente di reddito imponibile ai sensi dell'articolo 88 del TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
5. I termini di scadenza relativi a ogni atto avente efficacia esecutiva sono sospesi nei confronti di soggetti con crediti di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, giacenti nei cassetti fiscali fino alla data dell'avvenuta cessione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente alla data di entrata in vigore della presente legge. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente. Per i soggetti di cui al primo periodo e sino al medesimo termine sono altresì sospese le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, nonché le segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti nei confronti dei soggetti di cui al primo periodo. Con l'avvenuto pagamento del valore nominale del debito, per i medesimi soggetti e sino al predetto termine sono cancellate d'ufficio le azioni esecutive e le segnalazioni, senza ulteriori aggravi per il debitore relativi a spese, interessi di mora e sanzioni. La cessione dei crediti d'imposta di cui al primo periodo, a saldo e stralcio di ogni pretesa, è sempre ammessa previo accordo tra debitore e creditore.
6. All'articolo 119, comma 10-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: "è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell'atto di compravendita" sono aggiunte le seguenti: ", o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio.".
7. Il comma 10-quater dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente: "10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi, o, nel caso l'ultimazione dei lavori sia successiva al termine del periodo di trenta mesi, di ulteriori sei mesi dalla data di ultimazione lavori o dalla data di scadenza del titolo edilizio.".
8. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. In deroga al comma 1, i committenti privati, che abbiano sostenuto le spese relative all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 31 dicembre 2022, e che non abbiano potuto effettuare la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, entro il 31 marzo 2023, per mancata individuazione di un cessionario, possono procedere alla cessione del credito fino al 30 novembre 2023 verso qualunque cessionario, mediante utilizzo dell'istituto della remissione in bonis, e il pagamento di una sanzione pari a 250,00 euro onnicomprensiva una tantum per ciascun codice fiscale, con le modalità di pagamento di cui alla Risoluzione dell' 11 ottobre 2022, n. 58/E - F24 ELIDE."»
24.6
Di Girolamo, Nave, Sabrina Licheri, Trevisi, Naturale, Sironi
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:
«1-bis. All'articolo 119, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: 230 giugno 2024".
1-ter. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 894, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter, pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».
24.7
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:
«1-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), dell'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la detrazione del 110 per cento di cui al citato articolo 119 è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
24.11
Basso, Franceschelli, Fina, Giacobbe, Irto, La Marca, Martella, Manca
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis.Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.»
24.12
Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni, Cucchi
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.».
24.14
Basso, Franceschelli, Fina, Giacobbe, Irto, La Marca, Martella, Manca
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.».
24.15
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che al 31 dicembre 2023 abbiano realizzato almeno il 30 per cento delle opere previste. La detrazione è ammessa anche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.».
24.17
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023";
b) al comma 34, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024"».
24.18
Basso, Franceschelli, Fina, Giacobbe, Irto, La Marca, Martella
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.».
G24.350
Magni, Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (atto senato 854-A);
premesso che:
il provvedimento in esame, prevede, tra le altre, anche disposizioni inerenti misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica (art.24);
in particolare, l'articolo 24 prevede che in riferimento alle persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione del 110% spetti anche per le spese sostenute entro 31 dicembre 2023(rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;
tale disposizione non appare sufficiente, sia in riferimento all'estensione del termine temporale, sia rispetto all'ambito di applicazione;
nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite VIII e IX sono stati presentati diversi emendamenti sul tema, molti dei quali tesi a migliorare la portata della norma, nessuno dei quali purtroppo approvato;
sarebbe stato auspicabile estendere il termine alla data di scadenza del titolo edilizio o comunque entro il 31 marzo 2024, a titolo esemplificativo; come anche intervenire in riferimento alle imprese, i professionisti, i privati committenti e per i loro fornitori, che, a seguito della mancata monetizzazione dei crediti d'imposta, non abbiano potuto onorare i debiti contratti e siano stati oggetto di protesti, decreti ingiuntivi, azioni legali da parte di banche / fornitori / istituzioni finanziarie o segnalazioni in CRIF per mancati pagamenti, prevedendo la sospensione di tali azioni fino alla data dell'avvenuta cessione e liquidazione dell'intero credito d'imposta per l'importo esistente nel cassetto fiscale del contribuente, nonché disponendo, per tali soggetti, e sino al medesimo termine, la sospensione delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, che abbiano ad oggetto l'abitazione principale del debitore, le procedure esecutive di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, ovvero le segnalazioni alla Centrale Rischi Finanziari, per eventuali ritardi nei pagamenti, insoluti e protesti;
come noto, il problema degli incentivi in edilizia e dei cd. "crediti incagliati" ha ormai assunto, da oltre un anno e mezzo, proporzioni di carattere nazionale e necessita di soluzioni immediate e concrete per evitare il collasso socio-economico del Paese;
è assolutamente urgente, dunque, intervenire con misure mirate ed efficaci in riferimento a tutti gli aspetti del tema, nonché ai soggetti, nei diversi ruoli, interessati,
impegna il Governo:
ad intervenire al più presto al fine di introdurre misure e tutele quanto agli incentivi nell'edilizia e ai cd. "crediti incagliati", al fine di introdurre soluzioni immediate e concrete al fine di evitare il collasso socio-economico del Paese.
25.1
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 6% delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»
25.2
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Al fine di favorire la circolazione dei crediti fiscali edilizi detenuti dal sistema bancario e derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b) dall'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cessione a favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze da parte di banche, ovvero delle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è sempre ammessa anche in assenza del requisito della stipula di un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. Non è consentita la facoltà di successive cessioni. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adotta, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al precedente periodo.»
25.0.1
Aurora Floridia, De Cristofaro, Magni, Cucchi
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Disposizioni finanziarie per agevolare la cessione dei crediti d'imposta pregressi)
1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concede garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che acquistino crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.
2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
3. La garanzia di cui al comma 1 si applica anche nel caso di acquisto di crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con finalità di rivendita a terze parti, sulla base di accordi appositamente stipulati con queste ultime da parte di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, anche qualora l'acquisto del credito d'imposta sia effettuato oltre la capienza attuale e prospettica della posizione debitoria della banca, degli intermediari finanziari e delle società appartenenti a un gruppo bancario nei confronti dell'Erario e preveda la stipula di accordi di rivendita a controparti terze. Conseguentemente, in coerenza con le disposizioni della Banca d'Italia in merito al trattamento prudenziale dei crediti di imposta di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le esposizioni rivenienti dall'acquisto di tali crediti d'imposta sono assimilabili alle esposizioni verso Amministrazioni centrali e banche centrali e, nell'ambito del metodo standardizzato, le banche, gli intermediari finanziari e le società appartenenti a un gruppo bancario applicano alle suddette esposizioni un fattore di ponderazione per il rischio dello 0 per cento.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti beneficiari della garanzia di cui al comma 1 aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni più rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti cedenti crediti d'imposta che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri per la cessione dei crediti da parte di imprese con sede in Italia che rientrano nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati), nonché di professionisti e di privati committenti che abbiano realizzato interventi a norma dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a condizioni uniformi e trasparenti su tutto il territorio nazionale e in modo tale che il prezzo di acquisto espresso in percentuale del valore facciale del credito d'imposta nelle operazioni di cessione coperte dalla garanzia di cui al comma 1 sia superiore almeno del 2 per cento al prezzo di acquisto che sarebbe stato richiesto dal soggetto cessionario per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, effettuate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti cessionari.
5. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente:
"1-sexies. Al fine di garantire l'effettiva liquidazione in tempi brevi dei crediti d'imposta pregressi, le società partecipate dagli enti locali e territoriali e gli altri soggetti, non compresi nell'elenco ISTAT degli enti e dei soggetti che fanno parte delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) in applicazione del Sistema europeo dei conti (Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) alla data del 30 settembre 2022, possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b)."».
25.0.2
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Disposizioni finanziarie per agevolare la cessione dei crediti d'imposta pregressi)
1. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concede garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che acquistino crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77.
2. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
3. La garanzia di cui al comma 1 si applica anche nel caso di acquisto di crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, con finalità di rivendita a terze parti, sulla base di accordi appositamente stipulati con queste ultime da parte di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, anche qualora l'acquisto del credito d'imposta sia effettuato oltre la capienza attuale e prospettica della posizione debitoria della banca, degli intermediari finanziari e delle società appartenenti a un gruppo bancario nei confronti dell'Erario e preveda la stipula di accordi di rivendita a controparti terze. Conseguentemente, in coerenza con le disposizioni della Banca d'Italia in merito al trattamento prudenziale dei crediti di imposta di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le esposizioni rivenienti dall'acquisto di tali crediti d'imposta sono assimilabili alle esposizioni verso Amministrazioni centrali e banche centrali e, nell'ambito del metodo standardizzato, le banche, gli intermediari finanziari e le società appartenenti a un gruppo bancario applicano alle suddette esposizioni un fattore di ponderazione per il rischio dello 0 per cento.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti beneficiari della garanzia di cui al comma 1 aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e le associazioni più rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti cedenti crediti d'imposta che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri per la cessione dei crediti da parte di imprese con sede in Italia che rientrano nella categoria del codice ATECO 41 (costruzione di edifici residenziali e non residenziali) e 43 (lavori di costruzione specializzati), nonché di professionisti e di privati committenti che abbiano realizzato interventi a norma dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a condizioni uniformi e trasparenti su tutto il territorio nazionale e in modo tale che il prezzo di acquisto espresso in percentuale del valore facciale del credito d'imposta nelle operazioni di cessione coperte dalla garanzia di cui al comma 1 sia superiore almeno del 2 per cento al prezzo di acquisto che sarebbe stato richiesto dal soggetto cessionario per operazioni con le medesime caratteristiche, ma prive della garanzia, effettuate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti cessionari.
5. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente: "1-sexies. Al fine di garantire l'effettiva liquidazione in tempi brevi dei crediti d'imposta pregressi, le società partecipate dagli enti locali e territoriali e gli altri soggetti, non compresi nell'elenco ISTAT degli enti e dei soggetti che fanno parte delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) in applicazione del Sistema europeo dei conti (Regolamento Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 549/2013, SEC 2010) alla data del 30 settembre 2022, possono essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b)."»
26.2
Turco, Sabrina Licheri, Nave, Barbara Floridia
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 26.
(Contributo di solidarietà calcolato sul reddito netto incrementale)
1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo straordinario, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, a carico delle grandi imprese.
2. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.
3. Per l'anno 2023, l'imposta straordinaria è versata entro il dodicesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.
4. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»
26.350
Aurora Floridia, De Cristofaro, Cucchi, Magni
Precluso
Al comma 2 le parole "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento" e le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "5 per cento".
26.9
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. L'imposta straordinaria non è comunque dovuta se l'importo della voce 40 lett. b) risultante dallo stato patrimoniale del bilancio relativo dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, eccede quello della medesima voce relativa al bilancio dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 per almeno il 20 per cento».
26.351
Precluso
Al comma 3, dopo le parole:« in corso al 1° gennaio 2023» aggiungere le seguenti:« L'imposta straordinaria di cui al comma 1 non si applica alle banche di piccole dimensioni ed operanti in ambito locale che hanno destinato a riserva l'importo dell'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2»
26.12
Precluso
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non si applica alle banche locali e di credito cooperativo.».
26.358 (già 26.1000/5)
Precluso
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con la sola esclusione dei titoli di Stato.»
26.13
Precluso
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non si applica alle banche di piccole dimensioni ed operanti in ambito locale che hanno destinato a riserva le maggiori entrate derivanti dall'incremento del margine di interesse di cui al comma 2».
26.14
Precluso
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e non si applica alle banche locali che svolgono l'attività in ambiti territoriali circoscritti, che abbiano dimensioni operative contenute e specializzazione nel finanziamento delle famiglie e delle imprese di minori dimensioni.».
26.357 (già 26.1000/9)
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'imposta straordinaria di cui al presente articolo si applica, altresì, a carico dei soggetti operanti nel settore finanziario ed iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono individuate le modalità attuative del presente comma.»
26.354
Precluso
Sostituire il comma 5-bis, con i seguenti:« 5-bis. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa all'applicazione dell'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2, possono contribuire con versamenti volontari, alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Le modalità per la definizione del contributo volontario una tantum sono definite con accordo tra i soggetti di cui al comma 1 da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui consistenza non può comunque essere inferiore all'ammontare dovuto da ciascun soggetto di cui al comma 1 all'imposta straordinaria determinata ai sensi del comma 2, maggiorata del 20 per cento. Il contributo è versato in due annualità di pari importo. Per i soggetti di cui al comma 1 che versano contributi per importi superiori a quelli determinati nell'accordo possono versare il contributo dovuto in tre annualità di pari importo. I soggetti che aderiscono all'accordo sono esonerati dall'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al comma 1.
5-ter. Il Fondo di cui al comma 5-bis è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
5-quater. Il Fondo è gestito da un «Comitato» composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo di cui al comma 5-bis. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
5-quinquies. Il comitato di cui al comma 5-quater:
a) vigila sull'affluenza dei contributi dovuti ai sensi del comma 5-bis e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo;
b) delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo;
c) predispone i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione.
5-sexies. Il Fondo di cui al comma 5-bis, provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati:
a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro;
b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento;
c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie;
5-octies. Il Fondo di cui al comma 5-bis scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi una tantum versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.»
26.352
Precluso
Al comma 5-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:« Tale maggiorazione dell'importo non si applica alle banche di piccole dimensioni ed operanti in ambito locale.»
26.353
Precluso
Al comma 5-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: « Una quota fino al 50 per cento dell'importo calcolato ai sensi del primo periodo può essere altresì destinata dalle banche, con versamenti volontari, come contribuzione alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Il contributo è versato al Fondo in due annualità di pari importo. Il Fondo è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale ed è gestito da un «Comitato» composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. Il comitato vigila sull'affluenza dei contributi dovuti e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo e predispone i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione. Il Fondo provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati: a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro; b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento; c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie. Il Fondo scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi una tantum versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.
26.356 (già 26.1000/15)
Precluso
Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'imposta straordinaria di cui al presente articolo non si applica alle banche di credito cooperativo.»
26.23
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo le parole: «delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147», inserire le seguenti: «, delle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,»;
b) dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 26-bis.
(Misure in materia di mutui prima casa)
1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";
b) dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".
2. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";
b) il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 31 dicembre 2023 e, allo stesso comma, le parole "non superiore a 40.000 euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "30.000 euro annui"».
26.28
Precluso
Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
«7-bis. I soggetti di cui al comma 1, in alternativa all'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al presente articolo, possono contribuire con versamenti volontari, alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Le modalità per la definizione del contributo volontario una tantum sono definite con accordo tra i soggetti di cui al comma 1 da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la cui consistenza non può comunque essere inferiore all'ammontare dovuto da ciascun soggetto di cui al comma 1 all'imposta straordinaria di cui al presente articolo, maggiorata del 20 per cento. Il contributo è versato in due annualità di pari importo. Per i soggetti di cui al comma 1 che versano contributi per importi superiori a quelli determinati nell'accordo possono versare il contributo dovuto in tre annualità di pari importo. I soggetti che aderiscono all'accordo sono esonerati dall'applicazione dell'imposta straordinaria di cui al comma 1.
7-ter. Il Fondo di cui al comma 7-bis è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
7-quater. Il Fondo è gestito da un «Comitato» composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo di cui al comma 7-bis. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
7-quinquies. Il comitato di cui al comma 7-quater:
a) vigila sull'affluenza dei contributi dovuti ai sensi del comma 7-bis e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo;
b) delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo;
c) predispone i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione.
7-sexies. Il Fondo di cui al comma 7-bis, provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati:
a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro;
b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento;
c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie.
7-septies. Il Fondo di cui al comma 7-bis scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi una tantum versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.».
26.359 (già 26.1000/21)
Patuanelli, Turco, Nave, Di Girolamo, Sabrina Licheri
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:
7-bis. All'articolo 4-sexies, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".»
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione".
G26.300
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici (A.S. 854),
premesso che:
si ritiene opportuno incentivare l'acquisto della prima casa da parte dei giovani, facilitando tale possibilità;
la legge n. 244 del 2007, all'articolo 475 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa e ha anche previsto nei successivi commi la possibilità per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento delle rate;
impegna il Governo:
a ricomprendere nel provvedimento in esame quanto previsto dalle misure di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
a prevedere che il Fondo di garanzia per la prima casa non operi in via prioritaria ma esclusivamente per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età, con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui;
a prevedere che le misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile di cui all'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che riguardano il Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", si applichino, prorogandole, fino al 31 dicembre 2024", e che il termine di cui al comma 3, primo e secondo periodo, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, sia prorogato al 31 dicembre 2023, e che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente indicato nel non superiore a 30.000 euro annui.
G26.350
Magni, Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro
Precluso
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici (atto senato 854);
premesso che:
l'articolo 26 in una prima versione istituiva, per il 2023, un'imposta straordinaria a carico delle banche, applicando un'aliquota pari al 40 per cento e in ogni caso contenuta entro una quota pari allo 0,1 per cento del totale dell'attivo relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023;
le maggiori entrate derivanti dalla disposizione sarebbero affluite in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese;
in seguito alla presentazione di un emendamento governativo la disposizione ha subito rilevanti modifiche che ne hanno radicalmente mutuato la funzione e attenuato gli effetti: in particolare, l'imposta si calcolerà «applicando un'aliquota del 40% sull'ammontare del margine di interessi» dell'esercizio 2023 «che eccede per almeno il 10% il medesimo margine» dell'esercizio 2021;
è stato introdotto inoltre il divieto di traslare gli oneri derivanti dalla tassa sugli extraprofitti «sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente al Parlamento con apposita relazione;
il tetto massimo dell'imposta straordinaria sugli extra profitti delle banche sale da 0,1% a 0,26% "dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio su base individuale", (non più il totale dell'attivo, una precisazione che quindi esclude i titoli di Stato) ma è stata introdotta una alternativa al previsto versamento fiscale: le banche avranno infatti la possibilità di destinare un importo pari a due volte e mezza l'imposta a una riserva non distribuibile. Questa riserva verrà inclusa tra gli elementi del capitale primario di classe 1, contribuendo così a rafforzare il patrimonio delle banche;
considerato che:
ancora una volta l'onda lunga della crisi economica che ha portato ad una eccezionale instabilità del sistema economico statale, in particolar modo a causa delle fluttuazioni del mercato energetico nazionale derivante dall'impennata del costo del gas e dei prodotti energetici, per effetto della guerra in Ucraina e delle sanzioni economiche internazionali disposte nei confronti della federazione Russa, viene fronteggiata dal Governo con una misura redistributiva tiepida ed inadeguata;
il prelievo degli extraprofitti guadagnati nell'attuale contesto di crisi, dalle grandi aziende di particolari settori, come quello bancario, farmaceutico, energetico, a discapito dei piccoli consumatori, normato attraverso versamenti fiscali e attingendo anche solo in parte al totale delle somme accumulate negli ultimi anni, attraverso meccanismo di equa ridistribuzione, contribuirebbe ad alleviare gli effetti della crisi sulla fasce di popolazione più sofferenti e condurrebbe il Paese a positivi effetti di crescita nel medio periodo;
si impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre misure di prelievo fiscale sugli extraprofitti nei settori bancari, energetici, farmaceutici al fine di una più equa distribuzione delle risorse in funzione di una auspicabile riduzione delle disuguaglianze e della povertà.
26.0.4
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento delle reti di telecomunicazioni)
1. I soggetti che offrono attraverso la rete Internet servizi, contenuti e applicazioni di tipo "rich media", sia in presa diretta che in differita, responsabili di almeno il 5 per cento del traffico dati così come rilevato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, esclusi i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici che operano in Italia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono tenuti a contribuire agli investimenti necessari per l'adeguamento delle reti di telecomunicazioni alla crescita del traffico dati e per l'implementazione di infrastrutture di nuova generazione anche in coerenza con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 final del 9 marzo 2021, nonché agli investimenti nella sicurezza delle reti e delle infrastrutture di comunicazione elettronica a tutela delle attività economiche nazionali di rilevanza strategica.
2. Le modalità di attuazione della contribuzione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».