Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 044 del 01/03/2023
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------
44a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 1° MARZO 2023
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Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CASTELLONE
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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 45 del 2 marzo 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,07).
Si dia lettura del processo verbale.
SILVESTRONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Inversione dell'ordine del giorno
PRESIDENTE. In relazione all'andamento dei lavori della 5a Commissione permanente circa l'espressione del parere sul decreto-legge recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente alla discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 531, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere», e successivamente alla deliberazione sull'adozione della procedura abbreviata in ordine al disegno di legge n. 486, recante «Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma».
Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:
(531) Deputato CAFIERO DE RAHO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cafiero de Raho ed altri; Provenzano ed altri; Donzelli ed altri; Richetti ed altri; Iezzi ed altri; Calderone ed altri)
(80) VERINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
(128) SCARPINATO e FLORIDIA Barbara. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
(235) MIRABELLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
(384) BALBONI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
(Relazione orale) (ore 10,12)
Approvazione del disegno di legge n. 531
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente dei disegni di legge nn. 531, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cafiero de Raho ed altri; Provenzano ed altri; Donzelli ed altri; Richetti ed altri; Iezzi ed altri; Calderone ed altri, 80, 128, 235 e 384.
Ilrelatore, senatore Lisei, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta. (Commenti).
Senatore Lisei, intanto cominciamo con la sua relazione. Nel frattempo gli Uffici mi aggiornano e poi ci regoliamo di conseguenza.
Ha facoltà di parlare il relatore.
LISEI, relatore. Signor Presidente, mi deve ancora pervenire il parere del Comitato per la legislazione, di cui evidentemente non potrò dare conto.
PRESIDENTE. Sì, la ringrazio, ho inteso; comunque non è un fattore ostativo. Grazie di aver informato l'Assemblea e la Presidenza. Possiamo intanto cominciare.
LISEI, relatore. Ne informavo appunto i colleghi.
Il disegno di legge n. 531 è stato approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati il 31 gennaio 2023; è stato successivamente trasmesso al Senato e assegnato alla 1a Commissione permanente, insieme agli altri disegni di legge collegati. La Commissione all'unanimità ha ritenuto di adottare il disegno di legge che era stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati. Quindi il testo del disegno di legge di cui trattiamo è appunto quello che ha già avuto il via libera dalla Camera dei deputati.
Tale Commissione parlamentare di inchiesta è ormai radicata all'interno del nostro ordinamento. Dalla XVII legislatura è divenuta una Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, subendo una prima modifica. Alla Commissione sono attribuiti compiti di verifica, di indagine e di formulazione di proposte.
Evidenzio che la normativa, ovviamente, è abbastanza ampia e fornisce diverse possibilità alla Commissione.
L'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione e ne definisce i compiti ed i poteri ad essa conferiti. In particolare, segnalo le lettere b), c), d) ed e), recanti la verifica dell'attuazione e dell'adeguatezza delle disposizioni riguardanti i soggetti che collaborano con la giustizia e che prestano testimonianza sui reati in questione, la tutela delle vittime di estorsione e di usura nonché dei familiari delle vittime delle mafie e il monitoraggio delle scarcerazioni delle persone imputate condannate per delitti di tipo mafioso.
La lettera l) si ripropone, altresì, di valutare la connotazione delle nuove tendenze del fenomeno mafioso e delle sue connessioni anche istituzionali, nonché il monitoraggio dei processi di internalizzazione di attività illecite contro la persona, l'ambiente ed i patrimoni, nonché delle associazioni a carattere segreto o riservato.
A tal proposito, la lettera n) riserva attenzione alle più recenti forme di criminalità organizzata di stampo mafioso connesse anche al fenomeno dell'immigrazione; con riferimento al rapporto tra le mafie in formazione, la lettera r) investe la Commissione di analizzare le diverse forme in cui si manifesta la violenza e l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, per contrastare questo fenomeno.
Con riferimento, invece, al rischio di inquinamento mafioso, ci sono le lettere t), q) e v) del testo, che tendono appunto a prevenire il rischio in tutte le ipotesi di riciclaggio di proventi per le attività illecite, con una particolare attenzione alle procedure attuative del PNRR, che sappiamo metterà in campo risorse importanti e significative e che quindi richiede un monitoraggio attento.
Il comma 2 dell'articolo 1, invece, conferisce alla Commissione gli stessi poteri e i limiti delle autorità giudiziarie nello svolgimento delle indagini, ovviamente fermo restando il divieto di adottare provvedimenti restrittivi della libertà personale, salvo l'accompagnamento coattivo degli auditi.
I commi 3 e 4 indicano le specifiche modalità di controllo sulle candidature e sulle assemblee elettive. Il comma 5 specifica che, in presenza di elezioni già indette alla data di entrata in vigore della presente legge, le liste provvisorie dei candidati vengono trasmesse in Commissione entro dieci giorni dalla medesima data. (Brusio. Richiami del Presidente).
L'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione.
L'articolo 3 dispone, in ordine, la possibilità della Commissione di costituire uno o più comitati, conferendo loro la gestione di attività istruttorie.
L'articolo 4 riguarda le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione e attiene anche al segreto professionale.
L'articolo 5 contempla il potere della Commissione di ottenere atti, copie e documenti.
L'articolo 6 prevede il vincolo del segreto, che è sanzionato anche penalmente, per tutti i componenti della Commissione.
L'articolo 7 demanda l'organizzazione dell'attività ed il funzionamento della Commissione ad un regolamento interno; in particolare, segnalo che il comma 5 si riferisce ai limiti di spesa per il funzionamento della Commissione e il comma 6 all'acquisizione di documentazione già prodotta nelle Commissioni antimafia delle precedenti legislature.
Si tratta di un provvedimento che ha una sua urgenza. Abbiamo la necessità di costituire quanto prima la Commissione. Il lavoro in Commissione è stato ovviamente approvato all'unanimità, essendo il testo già frutto di un vaglio da parte dell'altro ramo del Parlamento. Ritengo che possiamo pervenire a una rapida approvazione anche in Assemblea, per consentire alla Commissione di esercitare pienamente e velocemente le sue funzioni. (Applausi).
PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna. (Brusio. Richiami del Presidente).
Saluto a rappresentanze di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Einaudi-Ceccarelli» di Piombino e i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Edmondo De Amicis» di Rovigo che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge
nn. 531, 80, 128, 235 e 384 (ore 10,21)
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 531, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Prego i colleghi di prendere posto e, in considerazione della natura del provvedimento che stiamo per approvare, cioè l'istituzione della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie, di prestare attenzione e di abbassare sensibilmente il volume della voce.
Avverto anche che non essendo pervenute al momento richieste di votazione con procedimento elettronico, si procederà alla votazione per alzata di mano.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 5.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 6.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 7.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 8.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo e la soddisfazione dell'Alleanza Verdi e Sinistra per l'istituzione della Commissione antimafia. Nonostante la Commissione antimafia venga istituita da molti decenni, dal 1962, all'interno di questo Parlamento, considero assolutamente non rituale il passaggio che facciamo questa mattina. Continuo a considerare l'istituzione della Commissione un elemento assolutamente fondamentale e decisivo. Nel corso della XVII legislatura mi è capitato di esserne membro e poter così conoscere l'importanza del lavoro che la Commissione può svolgere.
Credo che tale lavoro sia ancora più importante oggi perché, nonostante nel corso del tempo si siano effettivamente determinati dei successi da parte dello Stato e ci sia stato sicuramente un salto di qualità positivo nel contrasto alla mafia, ritengo che su altri aspetti, invece, la sconfitta della mafia sia ancora tutta da venire. Si pensi anche alle recentissime vicende di cronaca, che abbiamo seguito e salutato con soddisfazione. Pensiamo anche banalmente all'arresto di Messina Denaro; un fatto positivo, sicuramente un successo dello Stato, che però anche e soprattutto a causa di una clamorosa, gigantesca e ingiustificabile latitanza, durata addirittura diversi decenni, evidentemente segnala un elemento di allarme.
Si pensi anche, Presidente, e lo dico anche ai miei colleghi perché questo per il per il Parlamento della Repubblica dovrebbe essere un elemento di particolare attenzione, a quanti Comuni negli ultimi anni sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa. Purtroppo tale numero in questi anni è aumentato e non diminuito. Anche questo evidentemente è un campanello d'allarme molto serio. Ho paura che sulla questione si sia decisamente abbassata la soglia di attenzione. Penso anche che in questo processo abbia inciso un elemento di cambiamento e di trasformazione della società italiana. È evidente che in una società più liquida anche i corpi intermedi, così come li abbiamo conosciuti, sono molto meno solidi di prima; pensiamo ai partiti, alle organizzazioni sindacali, ad una struttura sociale che nel corso degli anni ha fatto da argine rispetto ai fenomeni di criminalità. L'indebolimento di questi corpi sociali inevitabilmente li rende più attraversabili e in qualche maniera più permeabili a elementi di possibile infiltrazione.
Come si vede, è un tema di grande attualità e di grande riflessione e ritengo molto utile che la Commissione antimafia, per esempio, su questi punti specifici, su come si interviene nei Comuni, su come si costruiscono dei meccanismi che servono anche alle forze politiche a essere meno permeabili, possa mettere in campo un elemento di riflessione.
Presidente, noi in questi anni abbiamo imparato che le mafie e i fenomeni criminali sono profondamente cambiati. Si potrebbe dire con uno slogan che oggi il tema non sono più le lupare, ma la finanza e i colletti bianchi. Abbiamo anche imparato che esiste una vasta area grigia, una zona di confine molto permeabile e molto poco definita tra la legalità e l'illegalità. Penso si debba intervenire su quell'area grigia con grande nettezza e con grande forza.
Nella pratica politica di questi anni abbiamo imparato anche che gli strumenti repressivi sono necessari, importanti e decisivi; ciò è del tutto ovvio e nessuno si sogna di metterli in discussione. Gli strumenti repressivi e gli strumenti della legislazione non sono però sufficienti se non supportati dalla costruzione di una cultura della legalità. Fatemela definire così. Mi riferisco, ad esempio, al lavoro straordinario che fanno tutte le associazioni antimafia nelle scuole. Ecco, il lavoro nelle scuole e i percorsi formativi che parlano di cultura della legalità sono evidentemente molto utili e credo che anche sul punto sia molto opportuna una riflessione specifica della Commissione.
Penso anche che l'altro grande tema su cui la Commissione dovrà lavorare e indagare riguardi le modalità con cui i fenomeni corruttivi si intrecciano oggi al tema dell'infiltrazione criminale e mafiosa. Noi sappiamo che la mafia oggi probabilmente uccide di meno, ma sappiamo anche che corrompe di più, sappiamo che fornisce beni, servizi e fornisce denaro. Sappiamo che punta al controllo dei flussi della spesa pubblica. La corruzione è esattamente il grimaldello attorno al quale si definisce questo intervento.
Penso quindi che, se l'approccio della Commissione - come immagino sarà - riguarderà la complessità di questi aspetti, ancora una volta faremo un atto che non sarà rituale, ma sarà molto utile per questo Paese, innanzitutto per le generazioni più giovani. (Applausi).
PETRENGA (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRENGA (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati-MAIE al provvedimento. Nel farlo, mi preme ricordare che quest'Aula oggi è chiamata a dare, a mio avviso, un segnale di unità su questo importante tema.
La lotta alle mafie, la sicurezza dei cittadini e il valore della legalità sono sempre stati e saranno sempre per noi principi ispiratori della nostra azione politica. L'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta su fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali viene deliberata dalle Camere per la dodicesima volta e questo è un segnale della certezza della volontà dello Stato di battere e sconfiggere le mafie.
In quest'Aula vorrei esprimere la mia sincera gratitudine, certa di interpretare i sentimenti di ciascuno di voi, per il lavoro e l'impegno delle Forze dell'ordine. La nostra riconoscenza va anche alla magistratura, che da sempre è impegnata nella lotta alla criminalità organizzata. Ricordo qui le parole di un magistrato, Paolo Borsellino: «La lotta alla mafia dev'essere innanzitutto un movimento culturale»; alla bellezza della libertà si oppone il puzzo dell'indifferenza e peggio ancora della complicità. Le parole di chi, come Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, hanno sacrificato la propria vita sono estremamente attuali e rappresentano un monito per le nostre istituzioni. (Applausi). «Non li avete uccisi: le loro idee camminano sulle nostre gambe», come recitava uno slogan che qualche anno fa campeggiava in una manifestazione contro le mafie. È doveroso e per questo motivo oggi il disegno di legge che istituisce la Commissione antimafia assume una certa importanza per accertare e valutare le nuove forme con cui la criminalità organizzata di stampo mafioso agisce nei nuovi contesti economici e sociali nel territorio nazionale.
Prima di concludere, vorrei ricordare l'arresto avvenuto lo scorso gennaio del boss latitante Matteo Messina Denaro: è stata una vittoria delle istituzioni, una vittoria per chi crede nel valore della legalità. Ricordo con grande emozione le strade di Palermo e quelle di Castelvetrano il giorno dell'arresto: quelle manifestazioni di gioia e quegli applausi non erano organizzati, ma sono state assolutamente spontanei. È stato un grande segno di radicamento della cultura anticriminale. Il mio auspicio è che in nome di questa cultura e di questi principi oggi da quest'Aula possa levarsi un messaggio di unità. Dobbiamo marciare in questa battaglia contro le mafie, tutti uniti, perché - ne sono convinta - ci sono valori come quello della legalità che non hanno e non possono avere colori politici.
Per queste ragioni ribadisco il voto favorevole del Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati-MAIE all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno mafioso. (Applausi).
SPAGNOLLI (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPAGNOLLI (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Signor Presidente, annuncio anch'io il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie. La collega Petrenga ha appena menzionato Paolo Borsellino, e niente è meglio che ribadire il concetto per cui la lotta alle mafie è un fatto culturale, per cui si potrà vincere soltanto se le popolazioni interessate - sono numerose, in varie parti d'Italia - alla lotta alla mafia, quelle più colpite dalla presenza della mafia, cresceranno in una cultura della legalità e dello Stato, in una cultura che porti soprattutto i giovani ad avere fiducia nelle Istituzioni. Affinché questo sia possibile, le Istituzioni devono essere efficienti. Il problema è che la mafia ha saputo intrufolarsi nel corso del tempo, sempre di più e sempre meglio, negli ambiti in cui lo Stato è stato carente, e le carenze dello Stato hanno consentito alla mafia di farsi strada, di allargarsi, di creare traffici illeciti, di fare proseliti.
Tutto questo deve finire e il Parlamento, attraverso la Commissione che verrà costituita anche nella XIX legislatura, ha modo sia di incidere sul piano culturale, affinché vengano raggiunti gli obiettivi detti in precedenza, sia soprattutto facendo in modo che le strutture dello Stato nei diversi territori consentano di avere fiducia nella mano pubblica e quindi di poter competere, combattere, sconfiggere la mafia. Che la mafia si possa sconfiggere è stato dimostrato diverse volte, l'ultima con l'arresto di Matteo Messina Denaro, quindi le istituzioni che si battono in prima linea nella lotta alla mafia vanno ulteriormente ringraziate e sostenute. Ma, ripeto, la lotta alla mafia è un fatto complessivo. Noi siamo qui per dimostrare che tutto il Paese è convinto di dover marciare unito verso un mondo di legalità, verso un mondo più giusto e in cui ci sia uno Stato che sappia prendersi la responsabilità di scegliere e di governare la popolazione del nostro Paese.
Per queste ragioni, ribadisco il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie. (Applausi).
LOMBARDO (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOMBARDO (Az-IV-RE). Signor Presidente, onorevoli senatori, oggi in Aula votiamo sul tema dell'istituzione della Commissione d'inchiesta, una prassi ormai in uso nel nostro Parlamento e purtroppo necessaria, perché il tema del contrasto alle organizzazioni criminali muta nel contesto sociale, politico ed economico. Gli obiettivi di questa Commissione di inchiesta sono essenzialmente conoscitivi: la conoscenza ci è utile non solo per deliberare gli atti legislativi che più sono necessari per il contrasto al fenomeno criminoso, ma anche per comprendere come questo stesso fenomeno si modifichi nel tempo.
È molto interessante leggere le relazioni e gli atti con i quali si concludono i tanti incontri, le tante audizioni, le tante riunioni svoltesi nel corso delle diverse legislature, perché ogni elemento di conoscenza si aggiunge e deve diventare patrimonio comune per non partire sempre da zero, ma per recuperare il lavoro che è stato fatto negli anni precedenti. È così che al contrasto delle organizzazioni mafiose in senso in senso classico si sono aggiunti dei campi di attenzione per l'attività del Parlamento: penso al tema della corruzione e a quello dello scioglimento dei Comuni per mafia. Ci dovremmo interrogare su come mai lo scioglimento dei Comuni per mafia stia purtroppo diventando una prassi costante in alcune realtà. (Applausi).
Siamo davvero sicuri che questo sia l'unico strumento che abbiamo per cercare di capire come fare attività di prevenzione, da questo punto di vista? C'è il tema della confisca dei beni e del loro riutilizzo, perché peggio di un bene non confiscato è un bene inutilizzato dopo essere stato confiscato, perché è un messaggio di sconfitta dello Stato. (Applausi). Il riutilizzo di quei beni è fondamentale per restituire dignità e valore e per restituire alla comunità un territorio sottratto.
C'è un altro elemento che merita di essere approfondito ed è la dimensione transnazionale del fenomeno criminoso. Oggi non stiamo più parlando semplicemente di organizzazioni criminali nazionali: è stato con la strage di Duisburg che l'Europa ha aperto gli occhi su quanto il fenomeno criminoso ormai abbia una dimensione Europea ed internazionale. (Applausi). Finché non metteremo il patrimonio delle conoscenze a disposizione degli altri Parlamenti, degli altri Paesi o delle altre autorità giudiziarie non riusciremo a cogliere la globalità del fenomeno criminoso.
C'è il tema della sensibilizzazione e della cultura della legalità, che è un investimento sulla prevenzione e sugli anticorpi democratici che evitano che le organizzazioni criminali possano arruolare persone, cittadini e giovani. Consentitemi di dire che in alcuni territori del Sud, se vogliamo davvero contrastare questo rischio di reclutamento, la prima cosa da fare è investire sul lavoro. (Brusio. Richiami del Presidente). La prima cosa da fare, se vogliamo evitare che ci sia un'organizzazione criminale che parta magari dallo spaccio di stupefacenti per arrivare a fenomeni più minacciosi, è investire sul lavoro al Sud e sull'occupazione, soprattutto giovanile.
C'è, infine, un tema. Per adesso ho detto di cosa si deve occupare una Commissione d'inchiesta: conoscenza, sensibilizzazione e attività per la legislazione. Sarebbe stato utile, per esempio, raccogliere le indicazioni della relazione della presidente Bindi che in un emendamento parlava di valutare l'impatto della legislazione quando si interviene su temi che afferiscono al contrasto alla criminalità organizzata. Facciamo una valutazione d'impatto per capire quale efficacia hanno le nostre politiche rispetto al tema del contrasto.
C'è poi quello che una Commissione d'inchiesta non deve fare: non deve sostituirsi all'attività dei magistrati (Applausi), che ha ambiti e compiti diversi. Compito dei magistrati è accertare la responsabilità penale e verificare la verità processuale; compito della politica non è intralciare le attività della magistratura, né dare giudizi politici sull'attività dei magistrati, ma aiutarli a svolgerla correttamente, a partire dal ruolo degli organici che lavorano negli uffici giudiziari e nei tribunali e dagli strumenti che consentono un contrasto efficace alle attività criminali. I compiti di conoscenza, sensibilizzazione e promozione della cultura della legalità sono importanti.
Il nostro augurio è rivolto a tutti i componenti, invero un po' troppi: abbiamo ridotto il numero dei parlamentari, forse si poteva pensare di ridurre quello dei componenti. Il lavoro che verrà loro affidato sarà molto delicato, importante e richiederà la massima responsabilità.
Ricordate - mi rivolgo a tutti i componenti - il dovere di segretezza che si ha quando si acquisiscono elementi che possono mettere a rischio le attività dei magistrati, delle Forze di polizia e di chi svolge indagini pericolose. (Applausi). Mi rivolgo tanto alla maggioranza quanto alle opposizioni: mi raccomando, siate riservati nell'utilizzo delle documentazioni delle quali verrete a conoscenza in Commissione.
Signor Presidente, concludo dicendo che l'impegno che tutti noi dobbiamo avere è quello di mantenere alta la soglia dell'attenzione, perché non è detto che solo il fenomeno criminoso che si verifica con gli omicidi e le morti sulle strade significhi una presenza costante, perché la mafia, quando tace, spesso fa affari. È lì che dobbiamo contrastarla e aggredirla ed è lì che i nostri strumenti di conoscenza devono essere adeguati alla dinamicità con la quale purtroppo il fenomeno criminoso avvolge le nostre economie, le nostre amministrazioni pubbliche e, a volte, anche le dimensioni sovranazionali. (Applausi).
TERNULLO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TERNULLO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, siamo convintamente a favore dell'istituzione della dodicesima Commissione parlamentare antimafia. Ce ne sono state tre che potremmo definire storiche, prima del 1992: quella è la data che segna lo spartiacque, perché poi le ultime otto legislature hanno visto nascere ciascuna una Commissione antimafia. Dopo la strage di Capaci e la barbara uccisione del giudice Giovanni Falcone, si è formata una nuova coscienza repubblicana. La gravità del fenomeno era tale da meritare un presidio antimafia presso il Parlamento, il luogo della rappresentanza politica degli italiani, e le Commissioni costituite a partire dalla XI legislatura hanno visto partecipare tutte le forze politiche.
Signor Presidente, l'antimafia non ha colore: questo è uno dei primi insegnamenti che ci vengono dal lavoro delle ultime otto legislature. Forza Italia si è sempre adoperata per mettere in campo nuovi strumenti contro la criminalità organizzata. Fin dal primo Governo Berlusconi sono stati messi in atto strumenti normativi per contrastare le mafie. Uno dei primi atti del primo Governo Berlusconi, nel 1994, fu l'adozione del decreto-legge n. 399. Quel provvedimento venne emanato per impedire che imputati e condannati per gravi reati di criminalità organizzata potessero continuare ad avere la disponibilità di patrimoni sproporzionati all'attività svolta o al reddito dichiarato (Applausi), soprattutto quando non fossero in grado di giustificarne la provenienza lecita e quando la disponibilità dei beni potesse invece aggravare il reato contestato e quindi agevolare la commissione di altri reati.
Quelle norme sono tuttora vigenti e stabilmente inserite nel codice di procedura penale e nel codice penale. Esse sono state giudicate positivamente anche dagli interventi normativi in materia da parte di tutti i successivi Governi e Parlamenti, dal 1994 ad oggi. Quell'atto del Governo Berlusconi proseguiva quindi esattamente nella scia della legge Rognoni-La Torre, promulgata dopo l'assassinio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma anche nel solco dell'intuizione di Piersanti Mattarella, all'epoca Presidente della Regione siciliana, che fu barbaramente ucciso dalla mafia. In quel modo veniva implementata, in maniera concreta, l'azione volta ad aggredire i patrimoni delle organizzazioni mafiose e da allora è a disposizione degli inquirenti anche la cosiddetta confisca allargata, cioè l'inversione dell'onere della prova.
In altre parole, dopo quelle norme, è possibile porre in atto un provvedimento di confisca che viene irrogato in caso di condanna penale, anche previo sequestro preventivo. (Applausi).
Il provvedimento vale per i beni di cui il condannato o l'imputato, che abbia patteggiato in questo caso la pena, non possa giustificare la provenienza, ma anche per i beni che egli detiene o di cui abbia la disponibilità per interposta persona, fisica o giuridica. Il provvedimento colpisce pertanto anche soggetti terzi estranei al procedimento penale e rappresenta una vera e propria sanzione senza condanna ovvero senza reato (il terzo per esserne estraneo). Quindi, dopo quelle norme, è il mafioso che deve dimostrare la legittima provenienza dei propri beni, laddove risultino sproporzionati ai redditi ufficiali dichiarati e al tenore di vita condotto.
Si tratta dunque di disposizioni giuridiche di una portata straordinaria, ancora oggi vitali nella fondamentale azione di contrasto da parte dello Stato al crimine organizzato. (Applausi). Grazie a tali disposizioni sono stati confiscati e sequestrati alle mafie beni stimati in decine di miliardi di euro, mentre decine di migliaia sono i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, tra cui beni immobili e aziende, cercando di destinarli a una gestione più cristallina.
L'azione di contrasto alla criminalità organizzata da parte di Forza Italia è proseguita con l'inasprimento del carcere duro ai capi della mafia, vale a dire l'isolamento dei boss in carcere come condizione essenziale per stroncare il loro potere di condizionare le attività illegali di cui si nutrono le criminalità organizzate. (Applausi). Inoltre, dopo varie proroghe, con il secondo Governo Berlusconi, nel 2002 l'istituto del carcere duro è stato reso permanente con la legge n. 279, per cui il tribunale di sorveglianza può disporre dell'applicazione del regime di cui all'articolo 41-bis nei confronti dei mafiosi, basandosi su una disposizione inserita stabilmente nel nostro ordinamento giuridico. A supporto dell'eccezionale impegno contro la mafia, che ha visto in prima persona il nostro presidente Silvio Berlusconi, sta anche tutta l'azione dei Gruppi parlamentari del centrodestra. (Applausi).
Dalla XII legislatura, cioè da quasi trent'anni, lo sforzo dei parlamentari di Forza Italia è stato costante ed univoco nel contrastare la mafia. Oggi condividiamo la proposta, che andiamo ad approvare, che allarga il raggio d'attività della Commissione antimafia della XIX legislatura. Vengono introdotti nuovi spazi d'indagine parlamentare riferiti all'evoluzione del fenomeno mafioso e quindi sarà opportuno valutare nuovi canali, anche digitali, che muovono i patrimoni mafiosi e individuare specifiche misure finalizzate a prevenire il rischio di riciclaggio.
Il riciclaggio, signora Presidente, provoca ingiusta concorrenza alle attività economiche sane, ma non dimentichiamo che la mafia si muove e si arricchisce principalmente su affari legati ai territori. Sarà quindi importante programmare un'attività volta a monitorare i meccanismi di sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in generale, l'impiego dei fondi europei e delle risorse destinate alle opere pubbliche.
In questo caso, il monitoraggio è fondamentale per verificare l'assenza di anomalie sintomatiche, di infiltrazioni mafiose e masso-mafiose, perché, come sappiamo, è uno dei canali con cui cosa nostra intesse le proprie relazioni. Condividiamo quindi l'idea di verificare puntualmente l'adeguatezza degli strumenti legislativi e operativi per la tutela delle imprese e dell'economia legale.
La verifica è necessaria al fine di individuare, anche su indicazione di chi è in prima linea contro le mafie, strumenti ulteriori ovvero soluzioni normative ritenute utili per prevenire e impedire l'inquinamento mafioso della nostra economia. Accanto a questo, sta l'accertamento della natura e delle caratteristiche delle nuove forme di criminalità organizzata di tipo mafioso connesse all'immigrazione. Va quindi indagata e compresa la connessione di queste nuove mafie straniere con le mafie nazionali.
L'azione dello Stato dev'essere senza sconti nei confronti di ogni tipo di associazione mafiosa. (Applausi). Il lavoro che può fare la nuova Commissione contro le mafie e contro ogni tipo di comportamento o di mentalità mafiosi è importantissimo.
Ecco perché Forza Italia annuncia il proprio voto convinto a favore dell'istituzione della Commissione nella XIX legislatura. I rappresentanti di Forza Italia sono pronti a lavorare nel segno della continuità di un lavoro trentennale iniziato dal presidente Berlusconi contro ogni mafia. (Applausi).
SCARPINATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCARPINATO (M5S). Signora Presidente, il MoVimento 5 Stelle esprime voto favorevole alla legge d'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie. Il testo approvato alla Camera replica letteralmente nei contenuti il testo del disegno di legge che, unitamente al capogruppo Barbara Floridia, ho depositato il giorno stesso del mio primo insediamento al Senato, nella consapevolezza, maturata nel corso della mia precedente pluritrentennale attività di magistrato antimafia, della necessità di un urgente salto di qualità nella risposta dello Stato al fenomeno della criminalità organizzata, per renderla adeguata alle profonde evoluzioni che hanno caratterizzato la mafia nell'ultimo trentennio e che ne hanno mutato in modo significativo le forme organizzative e le modalità operative. Si tratta di evoluzioni che purtroppo restano ancora nella cognizione di un ristretto numero di specialisti e non sono divenute patrimonio di conoscenza collettiva.
Esiste infatti, nella pubblica opinione e in larghi settori della classe politica, un errore che altera la percezione della realtà attuale del crimine organizzato. Tale errore consiste nel guardare alla realtà delle mafie di oggi con gli stessi occhi del passato e nel ritenere dunque che le mafie esistano e costituiscano un grave pericolo solo quando si manifestano nelle forme tipiche sperimentate nella cosiddetta Prima Repubblica, cioè in quelle sanguinarie e predatrici, che si rendono visibili tramite atti di violenza palesi (sparatorie, omicidi e attentati) che turbano la pubblica opinione. Sicché, ove le mafie non si manifestino con tale modalità, se ne deduce che il fenomeno sia in fase recessiva, con l'ulteriore conseguenza che, essendo venuto meno il pericolo ed essendo cessata l'emergenza, sia venuto il momento di procedere a una revisione della legislazione antimafia approvata in passato, smantellando alcuni dei suoi istituti essenziali che si sono rivelati i più efficaci nell'esperienza.
Ed è preoccupante che tale opinione si sia radicata anche in alcuni vertici statali responsabili delle politiche criminali e dello stanziamento delle risorse, se è vero, com'è vero, che il Ministro della giustizia, nel corso del suo intervento alla Camera del 19 gennaio 2023, ha dichiarato che il pericolo delle mafie è sovradimensionato da una lettura deformante della realtà del Paese, frutto dei pregiudizi di pubblici ministeri antimafia.
Si tratta di un grave deficit culturale e conoscitivo di chi guarda alle mafie di oggi con gli occhi del passato e non tiene conto che le profonde e radicali trasformazioni economiche e sociali che hanno caratterizzato il sistema Paese, nella transizione dalla cosiddetta Prima Repubblica alla fase attuale, non hanno riguardato soltanto l'Italia legale, ma anche il vasto e variegato mondo dell'Italia illegale, di cui la mafia e la corruzione sono due componenti essenziali.
A seguito di tali profonde trasformazioni socioeconomiche si è innescata, nel mondo criminale, una sorta di selezione della specie, che sta relegando a un ruolo secondario le mafie popolari, tradizionali e tipiche della prima Repubblica, ancora ancorate a modalità violente e predatrici nei territori di insediamento, e sta invece premiando le componenti più evolute, che si sono adattate ai nuovi tempi e hanno scoperto nuove modalità di arricchimento, che consentono di integrarsi silenziosamente nei loro assetti sociali, rendendosi invisibili e accettate socialmente.
Proprio per definire queste nuove modalità di essere e di operare delle mafie, ormai da circa un decennio la Direzione nazionale antimafia e la Direzione investigativa antimafia hanno coniato una nuova terminologia per definire una realtà nuova. Si parla di mafie silenti, si parla di mafie mercatiste, si parla di mafio-corruzione, si parla di sistemi criminali: nuovi termini per definire un nuovo modo di essere della mafia.
Le mafie mercatiste hanno scoperto l'esistenza di una domanda di massa, alimentata da migliaia di cittadini normali, che vogliono beni e prodotti delle mafie: stupefacenti, gioco d'azzardo, prostituzione e prodotti contraffatti, in una dinamica di libero mercato. Non soltanto migliaia e migliaia di cittadini normali, ma migliaia di operatori economici chiedono alle mafie servizi che servono a ridurre i costi di produzione. Si pensi semplicemente allo smaltimento dei rifiuti industriali, il cui smaltimento in modalità illegale consente di abbattere i costi del 60 per cento.
Questo è il nuovo modo di integrarsi nelle mafie, soprattutto nei territori del Nord. Nelle relazioni che ho citato si parla di disastro ambientale ed ecologico in Regioni come la Lombardia, il Veneto, l'Emilia-Romagna e il Lazio, territori profondamente infiltrati dalle nuove mafie mercatiste. E si parla di mafio-corruzione, perché le mafie hanno capito una legge fondamentale della nostra società: quello che non esiste nei media non esiste nella realtà.
Perché uccidere, quando puoi corrompere? Hanno così adottato i metodi tipici dei colletti bianchi per arricchirsi, che sono quelli della corruzione, approfittando anche dello scudo impunitario che in questi anni è stato creato intorno alla condotte dei colletti bianchi. Questo è il livello dello scontro, che richiederebbe veramente uno sguardo nuovo sulla realtà della mafia.
Non possiamo pensare che, istituendo la Commissione parlamentare antimafia, come si dice dalle mie parti, ci siamo messi le carte a posto, perché abbiamo delegato a un'articolazione del Parlamento il compito di elaborare nuove strategie contro la mafia. No: l'antimafia si fa qui, non possiamo essere schizofrenici, incaricando la Commissione parlamentare antimafia di monitorare il settore degli appalti, quando abbiamo approvato un nuovo codice degli appalti che ha aperto vasti varchi all'infiltrazione mafiosa (Applausi), legittimando i subappalti a cascata, attribuendo ai sindaci di piccoli Comuni la facoltà di bandire appalti per 500.000 euro, laddove il Consiglio di Stato aveva messo un tetto massimo di 200.000 euro. (Applausi). Sindaci e amministratori, a seguito della riforma dell'abuso d'ufficio del 2020, hanno una discrezionalità incontrollata, tanto che la Corte dei conti ha detto che si è passati dall'abuso d'ufficio all'abuso di firma.
Non possiamo delegare alla Commissione parlamentare antimafia il compito di monitorare il riciclaggio, quando abbiamo elevato a 5.000 euro il tetto dell'uso del contante, autorizzando quindi tangenti da 60.000 euro! E non possiamo delegare alla Commissione parlamentare antimafia il compito di un nuovo regolamento per selezionare le candidature alle elezioni, quando, nella pratica, vediamo il ritorno in campo di soggetti condannati per concorso esterno in associazione mafiosa e favoreggiamento, che sono diventati i nuovi domini delle politiche regionali. (Applausi).
Questo è un Parlamento che deve mettersi in pace e d'accordo con se stesso.
Non possiamo tessere la tela di Penelope della legalità nella Commissione antimafia e poi disfarla ogni giorno con provvedimenti come quelli che ho citato, facendo finta che esistano due Parlamenti.
Credo quindi che la nuova Commissione parlamentare antimafia dovrà essere un terreno di confronto serio, dove questa classe politica dovrà smetterla di raccontarsi che la mafia è una patologia a parte e guardare sé stessa nello specchio e vedere come, a causa dei propri comportamenti, questa mafia si va trasformando e si va sempre più integrando nell'establishment di questo Paese. (Applausi).
CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, votiamo oggi l'istituzione della Commissione antimafia, che è nata in questo Paese nel 1962 per contrastare, oltre che con il potere giudiziario, anche politicamente e culturalmente, le criminalità organizzate.
Oggi si dice che le criminalità organizzate sparino di meno e per questo meno siano pericolose. Al contrario, quando le mafie sparano di meno diventano più pericolose, perché la Confederazione generale italiana dell'artigianato (CGIA) parla di un volume d'affari diretto delle criminalità organizzate di 50 miliardi, l'Eurispes arriva fare una stima di 200 miliardi considerando le infiltrazioni nell'economia legale. Su questo tranquillizzo il collega che è intervenuto prima: in Italia esiste ancora, fortunatamente, la presunzione d'innocenza, per cui paragonare a problemi di mafia tutta una serie di iniziative e atti che puntano sull'innocenza di imprenditori schiavi della burocrazia è semplicemente infamante. Aggiungo che forse chi ha detto queste cose si dovrebbe ricordare di quando due anni fa 350 mafiosi sono stati mandati a casa con un decreto svuota carceri vergognoso e sono uscite persone sottoposte al regime previsto dall'articolo 41-bis, dall'alta sicurezza 1, dall'alta sicurezza 2 e dall'alta sicurezza 3.
I numeri vanno guardati: due anni, fa in Commissione antimafia sentimmo il procuratore di Palermo, che ci disse che il 5 per cento del fatturato delle criminalità organizzate proviene da attività illecite non volute dalla società civile (pizzo, estorsioni e racket), il 25 per cento da attività illecite volute dalla società civile (droga, prostituzione e gioco d'azzardo) e il 70 per cento da economia legale. Nel 2021 sono state vendute 35.000 aziende nel nostro Paese e chi allora aveva la liquidità per comprarle? Sicuramente dovremo fare un lavoro di accertamento e di analisi, partendo però sempre dalla presunzione d'innocenza, cosa che negli ultimi anni in questo Paese si è andata perdendo.
Anche da un punto di vista internazionale, per capire che cos'è diventata la criminalità organizzata, negli Stati Uniti il Federal Bureau of investigation (FBI), ha detto che solo due anni fa la criminalità organizzata negli Stati Uniti ha riciclato due miliardi di dollari in bitcoin sui videogiochi dei nostri figli e questo dà la misura e la lunghezza d'onda di come si muovono le criminalità organizzate nel mondo.
La Commissione antimafia serve anche da un punto di vista conoscitivo. Due anni fa in Commissione antimafia abbiamo udito il primo pentito della mafia nigeriana, il quale, ritenuto attendibile perché coperto dal nostro Stato, ha dichiarato che le mafie nigeriane organizzano per il tramite delle organizzazioni criminali libiche lo sbarco puntuale di migranti in Italia e che in ogni centro d'accoglienza c'è un reclutatore della mafia nigeriana. Per chi si affilia alla mafia nigeriana il viaggio della speranza viene riconosciuto gratis. Sono stimate in non meno di 5.000 le persone affiliate alla mafia nigeriana in Italia.
Entrare quindi nel merito di questo serve, come la Commissione antimafia serve anche da un punto di vista culturale. Nel nostro Paese sta succedendo infatti una cosa grave. Non attacco personalmente Saviano, ma esperti psicopedagogici, pediatrici e della formazione affermano che le nuove fiction, come «Gomorra», «Suburra» e «Narcos», non hanno esempi positivi, ma solo negativi. (Applausi). I ragazzi sono quindi costretti a scegliere tra modelli negativi e inevitabilmente sceglieranno solo modelli negativi. Non esistono più modelli positivi. Non è un caso che esistano magliette con la scritta «mafia» o «narcos»; non è un caso che il primo videogioco a essere scaricato, al mondo e anche in Italia, dai nostri figli, sia Grand theft auto (GTA), nel quale i ragazzi guadagnano ammazzando poliziotti e spacciando droga.
La Commissione antimafia serve e dev'essere di supporto alla politica, a una politica che, quando Matteo Salvini è stato Ministro dell'interno, con i decreti sicurezza, smantellati dalla sinistra, ha potenziato la lotta alla mafia, dando fondi all'agenzia per i beni confiscati, assumendo 8.000 poliziotti e aumentando gli impianti di videosorveglianza.
Voglio dire un'altra cosa. Spesso, come italiani, quando si parla di criminalità organizzata, ci sentiamo inferiori rispetto a tutti gli altri Paesi del mondo. Non è così. Due anni fa, con la Commissione antimafia, abbiamo avuto l'onore di andare negli Stati Uniti, dove abbiamo udito i vertici dell'FBI, della Drug enforcement administration (DEA), il procuratore distrettuale di New York, giudici della Corte suprema e le massime agenzie investigative, che hanno riconosciuto all'Italia le migliori capacità investigative e la migliore legislazione antimafia al mondo. Ricordo sempre che l'unica statua nella sede dell'FBI a Quantico, non dedicata ad un americano è dedicata ad un italiano, che si chiama Giovanni Falcone. (Applausi).
Credo che dovremmo essere più orgogliosi della lotta quotidiana che facciamo alla mafia dal punto di vista sia giudiziario sia delle Forze dell'ordine. Non sono d'accordo con il collega che ha parlato prima, citando con un'incidentale l'arresto di Matteo Messina Denaro. Sono andato al comando generale dei Carabinieri, in nome e per conto del mio Gruppo, a complimentarmi. Sembrerà banale, ma voglio ricordare una cosa: i boss sono latitanti per anni a livello internazionale. Questo vale in Messico, in Venezuela, negli Stati Uniti, in Russia e in Cina. Cerchiamo di dare più onore e più dignità a chi, a differenza nostra, che viviamo in un mondo protetto, rischia la vita tutti i giorni. Non parlo solo delle Forze dell'ordine, ma dei giornalisti di giornali minori nelle zone dove si espongono per denunciare un boss locale e di tutti gli imprenditori che denunciano il pizzo.
L'istituzione della Commissione antimafia è un atto fondamentale per continuare a contrastare le criminalità organizzate non solo da un punto di vista giudiziario, ma anche politico e culturale.
Per tale ragione, come Gruppo Lega, voteremo a favore del provvedimento in esame. (Applausi).
RANDO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RANDO (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, Governo, oggi ci accingiamo a votare il disegno di legge già approvato alla Camera, per l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali anche straniere. Per me è una grande emozione e questa mia riflessione e dichiarazione di voto a nome del Partito Democratico la voglio dedicare a tutti i familiari delle vittime di mafia (Applausi), ai quali sono stata accanto per cercare la verità secondo il diritto alla verità, ogni giorno, nelle aule di giustizia, e ancora, ai familiari che cercano la verità su chi ha ucciso i loro cari. Il pensiero va a loro.
L'approvazione del disegno di legge chiama il Parlamento e noi, in Senato, a una grande responsabilità. Le questioni che riguardano le mafie, cioè la stessa qualità della nostra democrazia nel nostro Paese, ci devono vedere tutti dalla stessa parte. Dev'essere un segnale forte e un messaggio al Paese che il Parlamento deve dare (anzi, ha il dovere di farlo). I due rami del Parlamento con l'istituzione di una Commissione bicamerale si dotano di uno strumento importante, che ci deve consentire di conoscere, approfondire e indagare un fenomeno che è sempre in continua evoluzione e metamorfosi, che danneggia e comprime la nostra democrazia e le nostre economie. Le mafie sottraggono diritti, libertà e risorse economiche, per accumulare ricchezze private che rubano all'economia sana e quindi a tutti noi.
Le mafie danneggiano la sana convivenza civile di un territorio e di una comunità, cercano consenso per accaparrarsi mercato e cercano mercato per accaparrarsi consenso. Le mafie hanno bisogno di intrecciare relazioni per accrescere il loro potere e dominio economico. Le mafie, sia nei luoghi di origine, ma anche in quelli di nuovo insediamento, non hanno mai portato sviluppo ai territori; anzi, hanno sottratto risorse utili per lo sviluppo sociale e umano della comunità.
Le forme e le azioni che oggi le mafie utilizzano, che coniugano arretratezza e modernità, manifestano minore carica di violenza fisica, visibile, almeno in apparenza - non dobbiamo dimenticare quello che succede in alcuni luoghi della Campania e della Puglia - ma sono altrettanto violente, perché intimidiscono con forme diverse. Non possiamo dimenticare che oggi i gruppi mafiosi, specialmente al Nord, intimidiscono gli imprenditori che si sono rivolti loro per mancanza di liquidità, oppure a volte chiedendo loro servizi; a questi viene poi chiesta la cessione dell'azienda o di una quota, oppure che le aziende vengano utilizzate come società cartiere. I giovani, i minori, la meglio gioventù di questo Paese spesso diventano manovali delle organizzazioni mafiose, impoveriti e derubati della loro giovinezza, perché spesso vengono uccisi, oppure passano la vita in detenzione carceraria.
Combattere le mafie oggi significa più scuola pubblica a tempo pieno (Applausi), più attenzione e più risorse per le periferie urbane. Significa più sanità pubblica, più cultura, più teatri, più sport; più etica pubblica e privata, più inclusione sociale, più lavoro buono e legale. Questo Parlamento ha il dovere, quindi, di sollecitare il Governo a investire sempre più in cultura, perché è la stessa Costituzione che ce lo chiede: si tratta della qualità - come dicevo prima - della nostra democrazia e quindi del nostro modo di vivere la comunità inclusiva. La nostra Costituzione è il primo libro contro le mafie e noi dobbiamo attuarla.
Le mafie si combattono meglio e bene anche a livello repressivo - è compito della magistratura e delle Forze dell'ordine e in questo Paese c'è la migliore magistratura, la più preparata e competente - se ne conosciamo la loro evoluzione, la loro trasformazione, le vecchie e nuove condotte, la modalità di insediarsi anche in zone diverse da quelle di origine. Solo così si possono prevedere e approvare strumenti legislativi per combatterla alla radice. Solo così capiamo che le mafie sono sempre più forti e pervasive, perché intrecciano relazioni, rapporti di connivenza e collusione con quella che noi chiamiamo borghesia mafiosa.
Oggi le mafie non hanno più necessità di fare rumore: meglio essere silenziosi, inabissati. Si parla di mafia silente, nascosta nelle condotte che prima erano visibili (omicidi, incendi), ma sa essere molto rumorosa nell'infiltrarsi nell'economia legale, nella politica, nelle professioni. Ha necessità di mischiarsi, tutto per confondere: naturalmente questo avviene quando dall'altra parte si trovano porte aperte. Quindi, vi è la necessità di una maggiore etica, anche privata, delle professioni e dell'economia. Nessuno vuole generalizzare, ma bisogna essere chiari: oggi le mafie corrompono, la corruzione è la condotta che le mafie utilizzano per rimanere sempre più invisibile e penetrare il mondo legale. Forse, se apre le porte alla corruzione, di legale rimane poco.
La nostra legislazione è unica al mondo - lo si diceva - ed è una legislazione che non dobbiamo indebolire, ma dobbiamo rafforzare, partendo dalla prima e visionaria legge, quella che conosciamo e chiamiamo legge Rognoni-La Torre, scritta con il sangue dopo gli omicidi dell'onorevole Pio La Torre e del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. (Applausi). Vi sono poi la legge sui collaboratori di giustizia, la legge sulle misure di prevenzione, le interdittive, il sequestro e la confisca dei beni, la legge sul riutilizzo sociale dei beni confiscati, la legge che prevede il sostegno a coloro che denunciano fatti di usura, estorsione; vi sono il codice antimafia, la legge sui testimoni di giustizia e le vittime di mafia. Lo Stato che si prende cura e non lascia solo chi denuncia dà un segnale alle mafie, un segnale forte.
Certamente le mafie di oggi, che assomigliano a quelli di ieri, ma hanno e assumono connotazioni diverse, ci chiedono un'attenzione maggiore, una lettura più complessa. Le mafie si mimetizzano e ci chiedono strumenti nuovi, ma anche il rafforzamento di quelli che abbiamo e il Parlamento deve essere attento. La Commissione è al servizio del legislatore per sollecitare strumenti anche nuovi, per consentire alla nostra magistratura, agli uomini e alle donne delle Forze dell'ordine, di indagare meglio sulle mafie e sugli intrecci vecchi e nuovi.
Tutelare e custodire la democrazia significa conoscere, capire e agire per combattere questo terribile fenomeno.
Non possiamo dimenticare anche oggi che le organizzazioni mafiose hanno ucciso donne, uomini, bambini. Ci avviciniamo ora alla Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, istituita nel 2017 per ricordare e fare memoria di tutte le vittime innocenti, per rilanciare l'impegno di ognuno di noi. Tanti di noi hanno conosciuto donne e uomini che, per difendere la libertà, anche la nostra, sono stati uccisi. Il 21 marzo 2022 sono stati letti in una piazza di Napoli più di mille nomi e cognomi, che sono storie di vita, persone, bambini, sogni e vite spezzate. Molti di loro li conosciamo, altri non li conosciamo e molti non conoscono ancora la verità sugli omicidi dei loro cari.
La Commissione antimafia deve essere al servizio del Parlamento per aiutare a trovare strumenti sotto il profilo repressivo, ma deve rafforzare sempre - come dicevo - la legislazione esistente, come ad esempio quella sulla collaborazione; deve rafforzare l'istituto delle intercettazioni, e non indebolirlo, così come anche la collaborazione di giustizia. (Applausi). Ma deve agire anche sotto il profilo preventivo: la Commissione deve sollecitare investimenti utili da destinare ai giovani, anche ai figli e alle donne della mafia. Dobbiamo dare loro una possibilità e consentire di uscire dall'indottrinamento mafioso, che ricevono fin dalla nascita, per poter scegliere.
Non posso non ricordare qui - e c'è un impegno che deve prendere questo Parlamento - il protocollo "Liberi di scegliere", che è stato sottoscritto da diversi Ministeri, dalla procura nazionale antimafia, dall'Associazione Libera, dalla Conferenza episcopale italiana, che cerca di accompagnare e dare una mano alle mamme e ai minori che nascono in quei contesti mafiosi, perché anche loro hanno diritto - anche se non sono collaboratori di giustizia - di poter scegliere; e, per scegliere, bisogna conoscere. Dobbiamo guardare loro, perché solo togliendo fascinazione e consenso alle mafie possiamo dire che anche tutti noi abbiamo fatto la nostra parte.
Vorrei finire con un pensiero di Peppino Impastato. Dopo diversi depistaggi, finalmente è stata trovata la verità su chi lo ha ucciso e ricordo anche una relazione della Commissione antimafia sul caso Impastato, del 6 dicembre 2000. Peppino Impastato diceva: «Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la rassegnazione, la paura e l'omertà». E ancora: «bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l'abitudine e la rassegnazione, ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore».
Esprimo pertanto in maniera convinta il voto favorevole sulla proposta di legge sulla istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo e diamo il benvenuto agli studenti dell'Istituto d'istruzione secondaria superiore «Ugo Foscolo» di Canicattì, in provincia di Agrigento, che assistono ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione dalla sede redigente dei disegni di legge
nn. 531, 80, 128, 235 e 384 (ore 11,22)
IANNONE (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IANNONE (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà favorevolmente all'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. E lo farà convintamente, perché ritiene che non sia una liturgia che si consuma ormai ad ogni legislatura. E lo farà perché convinto che rappresenti uno strumento utile e indispensabile per condurre tutti insieme la lotta per l'affermazione dello Stato, che è il baluardo a difesa dei cittadini onesti, dei cittadini che fanno il loro dovere e vogliono essere rappresentati da quell'organizzazione che garantisce giustizia, libertà e soprattutto l'integrità morale dell'appartenenza alla comunità nazionale.
La nuova Commissione antimafia ci deve far ritrovare tutti su alcuni presupposti di fondo dell'attività di contrasto che assumono un peso prioritario. Penso intanto alla consapevolezza che il fenomeno mafioso si ristruttura continuamente ed è morfologicamente adattivo, cangiante e plurale sui territori. La realtà classica della mafia siciliana, già essa stessa in costante evoluzione, è affiancata da non meno minacciose e diverse dimensioni criminali: dalla stratificata realtà pugliese, che si differenzia per riserva di violenza, tradizioni e marchi di reità nell'ambito del territorio, alla micidiale dimensione affaristica 'ndranghetistica, dal tessuto criminale in costante ebollizione intorno a Napoli e in tutta la Campania, fino a giungere ai pesanti insediamenti in Nord e Centro Italia, fino a sfiorare la tragica realtà dei sodalizi criminali stranieri attivi sul nostro territorio, che in alcuni casi hanno addirittura soppiantato le mafie autoctone. Su queste realtà molto si è riflettuto nella scorsa legislatura, ma su di esse vi è ancora tanto da conoscere e da ideare per eradicarle.
Il disegno di legge oggi in esame si conferma sempre più articolato nei filoni di inchiesta e nelle attribuzioni di materie di pubblico interesse. È un tratto positivo, sul quale è auspicabile che la Commissione, una volta istituita, si possa concentrare articolando il proprio lavoro e, nel caso, mediante il ricorso a specifici comitati ad hoc interni alla Commissione. Siamo certi che i vantaggi di un'organizzazione pluralista e specializzata saranno superiori agli assestamenti organizzativi che si renderanno necessari nella pratica.
Occorre che il Presidente, una volta eletto, si faccia garante del coordinamento delle attività di tutti i comitati e mantenga una forte unitarietà nello studio e nell'elaborazione dei mezzi di contrasto. Io sono certo che in questa legislatura saremo capaci di assicurare alla Commissione una presidenza autorevole, equilibrata e all'altezza dell'alto senso istituzionale che la Commissione antimafia è chiamata a ricoprire. Nella scorsa legislatura, per chi ne ha fatto parte, non sempre è stato così e la funzione della Commissione è stata molto svilita con stravaganze - solo eufemisticamente voglio così definire - che hanno di fatto depauperato gli importantissimi compiti che le sono attribuiti. Avere una guida autorevole e capace di mettere a sistema il contributo che deve venire da tutte le forze politiche, se veramente accomunate nell'obiettivo, rappresenta per tutte un dovere e una presa di responsabilità.
Nella legge istitutiva sono contenute anche delle positive innovazioni: penso per esempio alla questione riportata alla lettera i) dell'articolo 1, su cui abbiamo lavorato nella scorsa legislatura insieme all'attuale sottosegretario Wanda Ferro, ovvero la funzione della Commissione nell'analisi delle liste elettorali, per evitare il cortocircuito che da troppi anni si verifica, per il quale il giudizio di impresentabilità dei candidati giunge soltanto nell'ultima settimana di campagna elettorale. Abbiamo previsto dunque la facoltà dei partiti di avvalersi della Commissione parlamentare antimafia in funzione preventiva, per far analizzare i profili che intendono proporre alle elezioni, in modo da dare a tutti uno strumento in più per difendersi, quando è ancora possibile farlo, e non quando purtroppo sono costretti a subire i nodi ormai venuti al pettine.
Credo che in questa legislatura sarà fatto un lavoro importante anche da questo punto di vista. Il Presidente del Consiglio lo ha detto in maniera chiara nel suo primo discorso alle Camere: la lotta alla criminalità organizzata rappresenta una priorità del Governo e la cultura della legalità è la stella polare del Governo e delle forze di maggioranza che lo sostengono. (Applausi). Dopo le enunciazioni è venuta immediatamente la pratica. In pochi mesi lo Stato ha messo a segno dei colpi epocali, che spiegano ai cittadini che non è vero che lo Stato resta a guardare. Penso all'arresto di Matteo Messina Denaro, e non solo. Voglio ricordare l'arresto di Edgardo Greco in Francia, il cosiddetto chef della 'ndrangheta, e l'arresto, poche ore dopo, sempre nei primi di febbraio, di Antonio Strangio a Bali, boss latitante della 'ndrangheta. Ricordo anche, pochi giorni fa, la demolizione, alla presenza del ministro Piantedosi, a Casapesenna, del covo di Michele Zagaria, che viene restituito allo Stato per la realizzazione di un parco urbano. (Applausi). Questa è la dimostrazione pratica che lo Stato offre ai giovani della volontà di continuare la lotta senza quartiere.
Mi sia consentito, in conclusione, da persona che ha avuto l'onore di far parte della scorsa Commissione parlamentare antimafia, di ringraziare tutti coloro che vi hanno lavorato: il segretario, dottor Piccione, e tutti i consulenti che hanno svolto un lavoro irreprensibile, a sostegno di tutti i commissari che ne hanno fatto parte.
Nell'esempio dunque dei nostri martiri, delle loro famiglie e di tutti i cittadini onesti che combattono facendo quotidianamente il loro dovere, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà favorevolmente all'istituzione della Commissione parlamentare antimafia. (Applausi).
PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 531, nel suo complesso.
È approvato. (Applausi).
Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 80, 128, 235 e 384.
Deliberazione sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata, prevista dall'articolo 81 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:
(486) MURELLI ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma (ore 11,34)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata, prevista dall'articolo 81 del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 486.
Ricordo che su tale richiesta l'Assemblea delibera senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse soltanto le dichiarazioni di voto.
Passiamo dunque alla votazione.
FREGOLENT (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FREGOLENT (Az-IV-RE). Signor Presidente, con il voto di oggi si delibera l'adozione di una procedura di urgenza per l'approvazione di una legge che riguarda il riconoscimento come bene storico da tutelare del Teatro Regio di Parma.
Si tratta di un teatro che ha una tradizione antica: i primi riscontri risalgono alla fine del 1600, con la famiglia Farnese Estense, ma fu modificato radicalmente per come lo conosciamo con l'arrivo di Maria Luigia D'Austria, la consorte di Napoleone, in esilio dopo il Congresso di Vienna e reggente del Ducato di Parma. Da quel momento l'opera, nata nel 1821 e completata nel 1829, è da tutti conosciuta per aver consentito a un grande artista come Giuseppe Verdi di poter cominciare a solcare i teatri italiani e far ascoltare la sua musica.
Ovviamente nelle celebrazioni di Giuseppe Verdi - di cui quest'anno ricorrono 250 dalla nascita - il Teatro di Parma dovrà essere protagonista. Mi rivolgo dunque al Ministro per i beni culturali e ambientali, affinché individui, d'accordo con il sindaco del Comune di Parma, una data in cui anche Parma possa venire inclusa nel percorso che riguarderà molte città emiliane che hanno visto i loro teatri solcati dal maestro Giuseppe Verdi. Mi auguro, quindi, che presto potremo celebrare completamente la fama di Verdi anche nel Teatro di Parma.
La deliberazione odierna riguarda la richiesta di una procedura d'urgenza per non riprendere dall'inizio il percorso. Azione-Italia Viva-RenewEurope voterà favorevolmente e speriamo che lo facciano tutti i colleghi, in modo tale che vi sia anche un riconoscimento artistico del Teatro di Parma, non solo come luogo per ascoltare la musica, ma anche come bene dalla bellezza incredibile al proprio interno, che invito tutti coloro che non conoscono a visitare, perché ne vale la pena.
Mi rivolgo poi al rappresentante del Governo presente in questo momento in Aula per dire che un'analoga procedura di urgenza dovrebbe essere avviata per il lavoro fatto nella passata legislatura per quanto riguarda il FUS, il Fondo unico per lo spettacolo: lo dico perché inspiegabilmente il Teatro di Parma non è una fondazione lirico-sinfonica. Il motivo per il quale non è entrato da subito nell'elenco dei luoghi delle celebrazioni verdiane risiede proprio nel fatto che è considerato un altro tipo di teatro. Forse allora dovremmo riscrivere la disciplina, e non soltanto per le fondazioni lirico-sinfoniche, ma anche per gli altri tipi di teatro per come vengono coinvolti nella programmazione ministeriale.
Non ho alcuna polemica da sollevare con il ministro Sangiuliano, che, anzi, so che sta interloquendo con il sindaco di Parma, per cui la soluzione politica al caso in questione c'è. In ogni caso, a prescindere dalle polemiche giornalistiche, come poteva avere senso tenere le celebrazioni verdiane senza includere il Teatro Verdi?
È vero che l'organizzazione è stata in mano alle associazioni lirico-sinfoniche, le quali hanno utilizzato un criterio oggettivo. Ma la politica - per fortuna - va anche oltre i criteri tecnici e ci mette il buon senso del buon padre di famiglia, che in fondo le è chiesto di avere.
Qui celebriamo un teatro bellissimo, uno dei tanti in Italia. E allora forse il Fondo unico dello spettacolo, così come l'abbiamo conosciuto, deve essere rivisto, in parte facendo un lavoro di coordinamento. Abbiamo cercato di farlo nella passata legislatura e sono stati fatti alcuni passaggi; poi il Governo è caduto e quell'elemento di studio non è stato terminato. Mi rivolgo al Governo per riprendere parte di quel lavoro svolto in maniera molto sapiente e trasversale da tutte le forze politiche e portarlo ad approdo.
Se una cosa ha insegnato la pandemia, è che dobbiamo vivere di bellezza. Quando questo Paese non è stato più invaso dai turisti, ci siamo sentiti molto più soli e poveri. La nostra è una tradizione culturale che attrae il turismo. Non mi riferisco soltanto ai nostri monumenti storici - oggi, con questa legge, aiutiamo il Teatro di Parma a diventare un monumento storico - ma anche alla nostra cultura. Siamo conosciuti per il bel canto, per la buona musica, per il grande balletto; siamo conosciuti per l'arte, per il grande cinema. Siamo conosciuti per la nostra arte. Quindi mi rivolgo a lei, come rappresentante del Governo, per far sì che anche lo spettacolo venga giustamente rimunerato e giustamente incluso tra quelle attività produttive non solo di bellezza, ma anche di PIL, perché grazie a esso attraiamo tantissimi turisti dall'estero, che ci invidiano ancora la nostra cultura. (Applausi).
OCCHIUTO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
OCCHIUTO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghe e colleghi, Governo, la procedura abbreviata di cui parliamo oggi, sulla dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma, è motivata dal fatto che lo stesso teatro è un centro nevralgico della cultura musicale italiana, e non solo per i suoi aspetti architettonici e artistici - si tratta di un teatro neoclassico, poi rimaneggiato neorinascimentale, contenente grandi opere d'arte di pittura e un orologio bellissimo - ma anche per l'enorme importanza del vissuto sociale che lo ha caratterizzato negli ultimi due secoli.
Il teatro, in origine Ducale, fu fortemente voluto da una donna: non una donna forte, non una donna che amava il potere, ma una donna sovrana dall'animo gentile, che ricercava il bello, amante della musica e dei fiori; quindi non una rivoluzionaria, ma una persona mite, passata poi alla storia come una sovrana culturalmente illuminata, che ha permeato anche lo spirito di quel luogo, lo spirito identitario di Parma, che in trent'anni è cambiata, lasciando alle generazioni future quella ricchezza culturale; una donna che era clemente con gli oppositori e che fece realizzare importanti opere pubbliche - c'era un ponte che era addirittura il più lungo d'Europa - e i cimiteri, e che fece anche molte opere a beneficio dei poveri, dei malati, degli ordini ecclesiastici e che si occupò della condizione femminile; una donna che ha precorso i tempi, in un mondo maschilista, e che, con la sua mitezza e la sua gentilezza, è riuscita a realizzare opere importantissime, tra cui appunto il teatro.
Tutto ciò che fece in ambito culturale e artistico, da quello che era allora il Teatro Ducale, alla riorganizzazione dell'università, a quella che oggi è la Pinacoteca, non fu solo pensato per frivolo intrattenimento, ma fu anche inquadrato in un vasto progetto culturale di riforma, che rese Parma più bella, più vivace, più ricca per le generazioni future e, quindi, anche per quella di oggi.
Il teatro di cui parliamo ha una storia importante; ha una storia che oggi forse è unica, in quanto i teatri sono le cattedrali della cultura nelle nostre città perché l'unica forma d'arte irriproducibile nell'epoca della riproducibilità totale, che vive di relazioni insostituibili tra gli attori e gli spettatori, che vivono nello stesso luogo la stessa esperienza immersiva.
L'arte, dunque, è qualcosa che noi dobbiamo aiutare a sviluppare, perché fa crescere la sensibilità, che poi può essere trasferita in ogni nostro altro comportamento: estetico, sociale, ma anche politico; politico, sì, perché chi sviluppa la sensibilità artistica non riesce a essere negativo, ad esempio, nei confronti del fenomeno migratorio, ma riesce a vederli nella loro giusta connotazione, come un fatto positivo.
L'arte, quindi, inizia in questo caso a essere politica quando crea personalità libere, armoniche, anche rivoluzionarie. Nella sua normalità, Maria Luigia d'Austria per trent'anni fu una donna rivoluzionaria, perché rivoluzionò quel luogo. Questo è un teatro, dunque, che non si può fermare dentro le mura, ma deve andare nella città, nei luoghi e incontrare anche i quartieri più popolari.
Concludo con una frase proprio di Maria Luigia, che riguarda il suo lascito. Ella scrisse a una sua amica, appena arrivata a Parma, dove poi rimase per trent'anni: «Il paese in cui vivo è un vero giardino, ho nelle mani il modo di rendere 400.000 anime felici, di proteggere le scienze e le arti, non sono ambiziosa ed ho la speranza di passare qui un gran numero di anni che si rassomiglieranno tutti ma che tutti saranno dolci e tranquilli». E poi, alla fine, scrisse: «Preferisco che il mondo conosca le mie debolezze di donna, anziché una ingiustizia da regnante». (Applausi).
PIRONDINI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIRONDINI (M5S). Signor Presidente, la richiesta di adozione della procedura abbreviata trova il Gruppo MoVimento 5 Stelle sicuramente favorevole. Già ci eravamo detti favorevoli a questo testo nella precedente legislatura. Quindi, se la domanda che il testo pone è se il Teatro Regio di Parma sia un monumento nazionale la nostra risposta è molto chiara ed è sì.
La risposta è sì per tanti motivi. Sappiamo bene essere, questo teatro, un tempio soprattutto dell'opera lirica, trovandosi in una zona del nostro Paese riconducibile evidentemente a Giuseppe Verdi, ma non soltanto. Ad esempio, nelle premesse di questo testo, io forse avrei citato anche Arturo Toscanini, che credo con quel teatro e con quelle zone avesse molto a che fare; e penso che sia un riferimento che si possa aggiungere, come per altri grandi artisti che sono passati da quel teatro.
Quindi, sul testo noi siamo assolutamente d'accordo. Non è poi la prima volta che ci occupiamo, anche in questo inizio di legislatura, di temi afferenti al mondo culturale e in particolare a Parma. Mi riferisco alla villa di Verdi, di cui ci siamo occupati a inizio legislatura; villa che dagli eredi poi è finita all'asta e che noi abbiamo chiesto con forza venisse acquisita dallo Stato. Ci sembrava normale che, così come viene considerato monumento nazionale il Teatro Regio di Parma, la casa di Verdi diventasse di proprietà dello Stato e diventasse anch'essa un monumento nazionale: perché questo è, oltre ad essere la casa del maestro di Busseto.
Ci poniamo a questo punto una domanda, che sentiamo di estendere all'Assemblea tutta: se sia solo questo il modo di valorizzare le risorse culturali del nostro Paese. Va benissimo dichiarare monumento nazionale il Teatro Regio di Parma, che sicuramente lo è, ma forse sarebbe importante stabilire dei criteri in base ai quali si decide cosa sia un monumento nazionale.
Dal nostro punto di vista, probabilmente tutti i teatri di tradizioni italiane sono dei monumenti; se si esplicita, infatti, all'interno di questo testo, il principio per cui si dichiara monumento nazionale il Teatro Regio di Parma per l'aspetto artistico, ma anche in termini di vissuto sociale, allora questi criteri crediamo siano applicabili a molti teatri italiani. Non credo che il Teatro Petruzzelli di Bari, il Teatro Carlo Felice di Genova o il Teatro Regio di Torino rappresentino meno dei monumenti rispetto al vissuto e alla funzione sociale che esercitano sul proprio territorio. Potrei fare molti altri esempi.
In un intervento precedente è stato richiamato quello che si chiamava FUS e che diventerà Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, che sicuramente va rivisto in alcuni punti. Rispetto a quello che ha detto il Ministro nelle prime uscite, quando ha parlato di favorire con il FUS chi saprà attrarre maggiori capitali privati, penso che, se questa è l'idea del Ministro, abbiamo un problema, che abbiamo anche esplicitato in Commissione, (Applausi). Quello di attirare capitali privati verso le fondazioni liriche, i teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO) è un progetto che va avanti nel nostro Paese da ventisei anni e che è fallito. Per cui, se si ricomincia da quello che è stato un fallimento, credo si debba rivedere la posizione del Governo al riguardo.
Crediamo che questo sia un documento assolutamente condivisibile, ma non il suo articolo 2, che dice che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Noi crediamo esattamente l'opposto, ovvero che la cultura e la sua valorizzazione passino attraverso nuovi investimenti e nuove risorse pubbliche per finanziare in modo corretto tutto il comparto culturale che oggi vive grosse difficoltà e problemi. Il ministro Sangiuliano ha detto, in una audizione in Commissione, che vorrà incrementare il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo: noi speriamo che questo sia vero. Sarà importante decidere e definire bene quali sono i criteri con cui si va ad aumentare questo fondo. Ci occuperemo in questi giorni in Commissione cultura delle ICO, un'altra realtà estremamente importante del nostro Paese. E ricordo che una l'abbiamo ospitata in Aula per il concerto di Natale in Senato.
Segnalo all'Assemblea che, mentre da una parte portiamo avanti un'operazione assolutamente corretta, come quella di riconoscere il Teatro Regio di Parma monumento nazionale, nella stessa città nelle ultime ore viene messo in discussione il fatto che il Conservatorio Arrigo Boito possa portare avanti la propria offerta formativa. È accaduto, dopo duecento anni, che alcuni professionisti che hanno lo studio di fronte al Conservatorio si sono accorti che da esso escono dei suoni e che addirittura qualcuno studia canto lirico, e alcuni di loro sono stati molto infastiditi da ciò. Questi potrebbero spostare il proprio studio da un'altra parte, piuttosto che chiedere che venga limitata l'azione di un conservatorio italiano in una città importante come Parma per Verdi, per Toscanini, per Bergonzi e anche per il suo Teatro Regio.
Ribadisco che comunque siamo estremamente favorevoli al documento in esame, ma crediamo che il comparto culturale nella sua totalità vada valorizzato attraverso non solo atti formali, ma anche attraverso investimenti economici che oggi sono ancora estremamente insufficienti. (Applausi).
MURELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MURELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, ho voluto presentare questo disegno di legge e naturalmente chiedere anche la procedura d'urgenza perché, essendo la senatrice eletta nel collegio uninominale di Piacenza, Parma e Reggio e originaria di Piacenza, ci tengo effettivamente che questo monumento sia dichiarato importante a livello nazionale. La procedura d'urgenza è richiesta anche perché - come è stato anche detto - è già stata votata nella precedente legislatura, ma non è passata alla Camera e, quindi, ritengo di saltare il procedimento di votazione e passare direttamente il tutto alla stessa Camera.
Il monumento è sicuramente importante dal punto di vista storico e culturale, in quanto nel 1821 è stata la stessa Maria Luigia D'Austria, moglie di Napoleone, dopo il Congresso di Vienna, a reggere il Granducato di Parma e Piacenza e a voler direttamente creare un'opera, visto che il teatro precedente costruito intorno al 1600 non era sicuramente culturalmente illuminante. Così lei, amante della musica e del canto, prendendo atto che il vecchio Teatro Ducale aveva delle criticità, sollecitò la costruzione di un nuovo edificio molto più moderno.
Il teatro è una delle tante opere costruite durante i trent'anni del Ducato di Maria Luigia, sovrana acculturata e illuminata, attuando un ricco programma di interventi finalizzati a trasformare l'abitato in un centro di cultura e civiltà.
Questo ha un impatto non solo dal punto di vista culturale, ma anche dal punto di vista sociale. L'iniziativa di dichiarare con legge il Teatro Regio di Parma monumento nazionale nasce infatti dalla considerazione dell'importanza del patrimonio custodito in esso non solo dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista del vissuto sociale che c'è stato dal 1800 fino ad ora, che la città assolutamente vive.
È per questo che questa dichiarazione si lega perfettamente con la dichiarazione di monumento nazionale che è stata fatta per la casa natale di Giuseppe Verdi a Busseto il 3 febbraio del 1901. Entrambi questi luoghi hanno significato molto per il maestro, legandosi tra loro in un intreccio indissolubile.
Il Governo sta facendo un lavoro importante, tramite il ministro Sangiuliano e il sottosegretario Borgonzoni, che ringrazio e vedo in Aula, sulla rivalutazione di Villa Verdi per riaverla come patrimonio. Ritengo quindi importante che anche il Teatro Regio di Parma sia dichiarato monumento nazionale. (Applausi).
RANDO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RANDO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentante del Governo, oggi quest'Aula torna a discutere di una proposta sulla quale il Gruppo Partito Democratico, così come era accaduto per tutti i Gruppi presenti nella scorsa legislatura, avevano già avuto modo di esprimersi in maniera favorevole. Lo scioglimento anticipato delle Camere tuttavia non ha permesso di portare a compimento l'iter che avrebbe permesso ad un grande teatro come il Teatro Regio di Parma di diventare monumento nazionale. Un riconoscimento giusto e prestigioso per un teatro con una grande storia alle spalle.
Quando si parla di monumento, la prima sensazione che ci restituisce questa parola somiglia forse a qualcosa di statico. I monumenti sono infatti indubbiamente un simbolo del passato, una testimonianza di quanto è accaduto nel tempo, ma sono anche, io penso, la rappresentazione di qualcosa che vive nel presente in modo dinamico. Sono innanzitutto simbolo di memoria. Nei monumenti nazionali del nostro Paese è infatti viva la memoria di cosa abbiano rappresentato quei luoghi e quegli spazi.
Nel caso del Teatro di Parma ciò vale ancor di più; parliamo di un luogo vivo, capace allo stesso tempo di testimoniare la storia del nostro Paese e di continuare a scrivere un pezzo di storia della nostra cultura e tradizione.
Con questo voto noi oggi diamo il giusto riconoscimento a quel luogo, a quel pezzo di storia e cultura della città di Parma e del Paese tutto. Parliamo di un teatro che, al pari del Teatro alla Scala di Milano e del Teatro La Fenice di Venezia, è considerato dagli appassionati dell'opera una delle case per eccellenza della grande tradizione operistica italiana. Un teatro che ha visto in passato artisti di fama nazionale. Ne cito due su tutti: Maria Callas e l'indimenticabile Luciano Pavarotti.
Questo voto dunque ha una portata simbolica e, a mio avviso, importante e la trasversalità con la quale la politica compie quest'atto credo sia un messaggio non banale. Come importante credo sia in questo tempo un maggiore investimento in cultura.
Per coincidenza poco fa abbiamo votato la proposta di istituzione della Commissione antimafia. Durante la discussione sono intervenuta per ribadire l'importanza degli investimenti in cultura per sconfiggere i fenomeni mafiosi e criminali, per nutrirci di cultura e di vita. Ecco, mi piacerebbe parlare di cultura come un fenomeno che unisce i popoli nella pace. In un tempo di guerra, come quello che soffia alle porte dell'Europa, l'arte, la cultura e la musica sono il rifugio da ricercare per promuovere la pace. In questo voto c'è anche un gesto simbolico per ribadire ancora una volta che la nostra società vive e vuole vivere di bellezza e di cultura, che la nostra società ripudia in tutti i modi guerra e violenza.
Vorrei rivolgere un ultimo pensiero agli operatori dello spettacolo; donne e uomini che negli ultimi anni, a causa della pandemia, hanno patito la chiusura dei teatri e dei luoghi dell'arte. Approvare questo provvedimento oggi è anche la dimostrazione del nostro ritorno alla normalità perché deve essere normale, in una società come la nostra, pensare di vivere e animare quei luoghi magici che sono i nostri meravigliosi teatri.
In conclusione, Presidente, oggi ci occupiamo di una questione che all'apparenza può sembrare più leggera dei tanti argomenti più complessi che trattiamo in quest'Aula, ma credo che il grande valore simbolico e l'importanza per il nostro territorio delle bellezze di cui il mondo può godere, da Parma a Napoli, da Milano a Venezia e tanti altri luoghi nei quali è presente un monumento nazionale, rendono la nostra discussione carica di significato.
Oggi riconosciamo un monumento nazionale, ma nello stesso tempo cogliamo l'occasione per ricordare qualcosa di intimamente collegato alla vita del nostro Paese: la cultura italiana e la bellezza presenti in ogni angolo della nostra bella Italia. Quindi, esprimo convintamente il voto favorevole del Gruppo PD al disegno di legge in esame. (Applausi).
BARCAIUOLO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARCAIUOLO (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Borgonzoni, ho chiesto di intervenire per annunciare il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia sia sull'adozione della procedura d'urgenza, sia sul merito del riconoscimento di status di monumento nazionale al Teatro Regio di Parma, che è uno dei più conosciuti e prestigiosi al mondo - come è stato ricordato negli interventi precedenti - proprio per quello che riguarda l'opera lirica.
Il Teatro Regio di Parma fu inaugurato 16 maggio del 1829 con un'opera «La Zaira», scritta appositamente da Vincenzo Bellini. È una costruzione, com'è già stato detto nel corso del dibattito, voluta dalla duchessa Maria Luigia, affidata all'architetto Bettoli. Gli otto anni di lavoro per la sua realizzazione ne hanno fatto un esempio identitario, non solo della città di Parma, ma di tutta Italia, proprio perché al suo interno sono state rappresentate le opere di Giuseppe Verdi, nato nella vicina Busseto. Ogni anno, infatti, il Teatro Regio è protagonista del Festival Verdi, che celebra appunto il grande grande compositore. Il Teatro Regio quindi è il tempio della lirica internazionale e rappresenta per il territorio parmigiano un elemento di identità e tradizione e ha un'importante capacità attrattiva, non solo da un punto di vista culturale, ma anche turistico.
Tuttavia, non possiamo non ricordare che negli ultimi anni c'è stata, per una precisa volontà della Fondazione del Teatro Regio, soprattutto sotto la guida delle giunte Pizzarotti, un sostanziale depauperamento di questo teatro, perché c'è stato un sottoutilizzo del coro e di fatto uno smantellamento dell'orchestra del Teatro Regio, che era la vera ambasciatrice in Italia e nel mondo delle opere verdiane. Vi sono state anche delle modifiche statutarie che definire bizzarre è quantomeno eufemistico: basti pensare che la principale cifra di queste modifiche è che il principale compito del teatro sia quello di creare coesione sociale, relegando in secondo piano la parte culturale e musicale. È qualcosa che oggettivamente non ho condiviso.
Ben venga quindi questo provvedimento, che può rendere di nuovo protagonista il Teatro Regio come monumento nazionale: questo deve essere il volano di una sua ripresa. Dopodiché, il semplice status di monumento nazionale - concordo in parte con alcuni dei colleghi che mi hanno preceduto - non è sufficiente per determinare di per sé una ripresa, così com'è giusto e logico valutare anche i paragoni con altri luoghi della cultura, che magari questo riconoscimento non l'hanno ancora ottenuto. Credo però che il dibattito odierno debba per forza mantenersi sul merito del provvedimento. Siamo dispostissimi a valutare l'elevazione a monumento nazionale di altri luoghi della cultura, perché sarebbe sicuramente importante, ma quando si fanno scelte di questo tipo la soggettività della proposta non permette paragoni con altri monumenti che meriterebbero pari dignità. Credo che il paragone con altro non sia la chiave di lettura giusta.
La valorizzazione del Teatro Regio serve a dare il lustro a uno dei migliaia di addendi che, sommati, fanno la cifra dell'identità culturale nazionale italiana.
Il nostro patrimonio culturale e artistico, come sappiamo, non ha pari al mondo; deve essere valorizzato non solo in funzione prodromica al turismo, ma anche per coloro i quali quei luoghi li vivono, consapevoli che le nostre città sono le sale del più grande museo a cielo aperto del mondo, che è l'Italia.
Sono convinto che Fratelli d'Italia, la maggioranza di centrodestra, il Governo Meloni, tramite il ministro Sangiuliano, il ministro Garnero Santanché e il Sottosegretario presente in Aula potranno far sì che la cultura possa tornare a essere protagonista di questa Nazione. (Applausi).
PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento per il disegno di legge n. 486.
È approvata.
Come preannunciato all'inizio dei lavori dell'Assemblea, poiché siamo ancora in attesa del parere della 5a Commissione sul decreto-legge ricostruzione, sospendo i lavori dell'Assemblea, che riprenderanno alle ore 15.
(La seduta, sospesa alle ore 12,06, è ripresa alle ore 15,01).
Presidenza del vice presidente CASTELLONE
In attesa che pervenga il parere della Commissione bilancio, sospendo la seduta fino alle ore 15,20.
(La seduta, sospesa alle ore 15,02, è ripresa alle ore 15,32).
Seguito della discussione del disegno di legge:
(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (Relazione orale)(ore 15,32)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 462.
Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, intervengo brevemente per una replica rispetto alla discussione che si è svolta ieri. Qualcuno, durante la discussione, ha detto che il decreto-legge al nostro esame non contiene di fatto le coperture economiche, lasciando intendere che il Governo non ha posto particolare attenzione su questo aspetto. Mi preme ricordare che gli interventi sulla ricostruzione devono essere visti nella loro globalità. Vorrei ricordare inoltre - così come avevo fatto anche durante il mio intervento - che nella legge di bilancio il Governo aveva mostrato un'attenzione che mai si era vista in passato in queste Aule; soltanto nel triennio 2023-2025 per il Comune di L'Aquila sono stati stanziati 53 milioni per le minori entrate e le maggiori uscite. (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, per favore, cerchiamo di ridurre il brusio, perché è davvero complicato.
SIGISMONDI, relatore. Grazie, Presidente.
Sono stati stanziati 5,3 milioni per i Comuni del cratere, un milione e mezzo per l'USR e ulteriori somme per la viabilità. Queste sono tutte cifre che, a differenza del passato (voglio ulteriormente evidenziarlo), sono state inserite nella legge di bilancio, evitando che i Comuni fossero costretti a chiedere emendamenti all'ultimo minuto al Governo, con una previsione triennale (cosa mai accaduta in precedenza), garantendo così la possibilità e l'opportunità di una maggiore programmazione.
Qualche altro senatore faceva riferimento a norme troppo burocratiche contenute all'interno del decreto. Anche su questo dobbiamo essere chiari e per farlo voglio darvi dei dati.
Per quanto riguarda la ricostruzione dopo il sisma 2009, dal quale sono passati quattordici anni, abbiamo una percentuale dell'84 per cento di avanzamento del privato e del 55 per cento per quanto riguarda la riparazione del patrimonio pubblico. Sono passati quattordici anni e questa lentezza è dovuta a norme che bloccano soprattutto il centro storico e gli aggregati. Non è un caso che questo decreto cerchi di dare la disponibilità alle pubbliche amministrazioni per poter intervenire nel caso in cui ci siano dei privati inadempienti. Quindi, è l'esatto contrario: noi stiamo semplificando, non riempiendo di ulteriore burocrazia.
Lo stesso tipo di discorso può essere fatto per il cratere del Centro Italia, dove, a fronte di circa 20 miliardi di danni per il patrimonio privato, si sono liquidati soltanto 2,5 miliardi. Stiamo parlando esattamente del 10 per cento del totale.
C'era bisogno di norme per la semplificazione e proprio in questi anni, grazie al lavoro dei commissari - mi riferisco al commissario Legnini e al commissario Castelli - si è visto che, grazie alle norme che sono state introdotte, i tempi per le autorizzazioni sono notevolmente diminuiti.
Un ultimo riferimento voglio farlo sulla prevenzione. Siamo tutti d'accordo che vi sia bisogno di prevenzione, ma dire in Aula, dove non siamo evidentemente in una trasmissione televisiva, che la prevenzione può essere fatta soltanto con il superbonus, mi sembra assolutamente riduttivo e voglio anche spiegare il motivo.
Purtroppo, per riuscire a fare una adeguata prevenzione, bisogna riuscire a capire quale sia la situazione non soltanto del singolo fabbricato, ma anche del territorio sul quale è stato costruito. Dico questo perché chi ha avuto la possibilità di visitare i Comuni colpiti dal terremoto si è sicuramente accorto che su un'unica strada ci sono degli edifici costruiti con le medesime tecniche costruttive nello stesso periodo: alcuni hanno subito danni, altri non ne hanno subiti. Questo dipende dal terreno su quale sono stati costruiti questi edifici.
Quindi, parlare di prevenzione vuol dire anche, come qualche collega ha detto durante la discussione, comprendere l'esatta natura non soltanto del fabbricato, con l'analisi della vulnerabilità sismica, ma anche del terreno sottostante, andando a ultimare le famose microzonizzazioni sismiche, che ci permettono di capire, in caso di scossa, come il terreno reagisce e se ci sono delle accelerazioni.
Soltanto se si ha il monitoraggio della situazione si può parlare di prevenzione. Fare provvedimenti a pioggia, senza capire e comprendere la storia del fabbricato e del DNA del terreno sottostante, significa fare un uso improprio di risorse, che potrebbero essere invece ottimizzate su fabbricati che hanno necessità di interventi proprio per il combinato disposto della tecnica costruttiva e del terreno sul quale sorgono.
Ci tenevo a fare queste precisazioni. Ritengo che siamo di fronte ad un testo che contiene norme di assoluto buonsenso e che su un argomento importante come quello della ricostruzione il Senato non debba dividersi. Auspico quindi, anche rispetto a una serie di emendamenti che sono stati condivisi con le minoranze, che si possa arrivare a un voto favorevole di tutto il Senato. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, non intendo intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, l'emendamento 1-bis.0.300.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.
Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.11.
PRESIDENTE. Senatore Liris, ritira l'emendamento 1.300?
LIRIS (FdI). Sì, signor Presidente, lo ritiro.
SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno, mi rimetto al Governo.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo sull'emendamento 1.11 è favorevole con la seguente riformulazione: «Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "dello stesso immobile" inserire le seguenti: "la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma del 2009, ma purché documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati"». Deposito ovviamente la riformulazione.
PRESIDENTE. Chiedo al Governo se questa riformulazione corrisponde a quella della 5a Commissione.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sì, Presidente.
PRESIDENTE. La senatrice Di Girolamo accetta la riformulazione.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sugli altri emendamenti il parere è conforme a quello del relatore.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno, sull'ordine G1.300 il Governo ha modificato il proprio parere, esprimendo parere favorevole con la riformulazione «a valutare l'opportunità di incrementare nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica».
Anche sull'ordine del giorno G1.301 il Governo ha modificato il parere, esprimendo parere favorevole con la riformulazione: «a valutare l'opportunità di incrementare nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica». Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.302, se riformulato come l'ordine del giorno G/462/2/8 (testo 2), approvato in Commissione, che impegnava il Governo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare gli opportuni provvedimenti finalizzati a rispondere alle esigenze evidenziate nelle premesse. Così anche per l'ordine del giorno G1.303, che fa riferimento sempre all'ordine del giorno approvato in Commissione.
Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G1.305. Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.304, il primo impegno è accolto come raccomandazione, mentre il parere è contrario sul secondo impegno.
PRESIDENTE. Ricordo che le votazioni avverranno per alzata di mano.
L'emendamento 1.300 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 1.11 (testo 2), presentato dalla senatrice Di Girolamo.
È approvato.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Di Girolamo, identico all'emendamento 1.301, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 1.302, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, chiedo scusa, stavo cercando il buco di bilancio, ma non lo trovo. (Ilarità). Rispetto al testo dell'emendamento 1.302, faccio presente che riguarda marginalmente il tema del superbonus, che, come noto, sulla questione del cratere sismico ha una previsione di durata addirittura fino al 2025. La formulazione attuale del comma 8-ter dell'articolo 119 lascia aperto un tema d'interpretabilità del riferimento al comma 8-bis che è stato modificato e che quindi prevede per le monofamiliari due requisiti soggettivi: il reddito inferiore ai 15.000 euro e l'essere proprietario di una prima casa, come abitazione principale.
Da com'è scritta la norma, nel coordinamento normativo, potrebbe sembrare che la deroga per l'area dei crateri valga, ma vengano mantenuti i requisiti dell'8-bis. Quindi, l'emendamento 1.302 (già 1.15) semplicemente chiarisce che per l'area del cratere non sono necessari quei requisiti. Chiediamo di fare particolare attenzione a quest'emendamento, che è semplicemente di coordinamento normativo e chiarisce che nell'area del cratere si può continuare ad avere l'agevolazione al 110 per cento fino al 2025, a prescindere dai requisiti reddituale e dell'abitazione principale.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.302, presentato dal senatore Patuanelli.
Non è approvato.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dalla senatrice Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 1.303, presentato dal senatore Sironi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Passiamo all'ordine del giorno G1.300, su cui è stata avanzata dal Governo una proposta di riformulazione. Chiedo al senatore Nicita se accetta tale proposta.
NICITA (PD-IDP). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.300 (testo 2) non verrà posto ai voti.
RUSSO (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO (FdI). Chiedo di poter aggiungere all'ordine del giorno G1.300 (testo 2) la mia firma e quella dei senatori Pogliese e Bucalo.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Anche i senatori Ternullo, Musolino, Bevilacqua, Damante, Lorefice e Rando chiedono di poter aggiungere la firma all'ordine del giorno G1.300 (testo 2).
Passiamo all'ordine del giorno G1.301, su cui è stata avanzata dal Governo una proposta di riformulazione. Senatore Nicita, accetta tale proposta?
NICITA (PD-IDP). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.301 (testo 2) non verrà posto ai voti.
BEVILACQUA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma all'ordine del giorno G1.301 (testo 2).
ROMEO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, noi chiediamo di poter aggiungere la firma all'ordine del giorno G1.300 (testo 2), precedentemente esaminato.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo all'ordine del giorno G1.302, su cui è stata avanzata dal Governo una proposta di riformulazione. Senatore Fina, accetta la riformulazione?
FINA (PD-IDP). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.302 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Passiamo all'ordine del giorno G1.303, su cui è stata avanzata dal Governo una proposta di riformulazione. Chiedo ai presentatori se accettano la riformulazione.
FINA (PD-IDP). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.303 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Passiamo all'ordine del giorno G1.304, su cui è stato espresso favorevole ad accoglierlo come raccomandazione limitatamente al primo impegno.
Senatore Irto, accetta la proposta di riformulazione?
IRTO (PD-IDP). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.304 (testo 2) è accolto come raccomandazione.
Passiamo all'ordine del giorno G1.305, su cui è stato espresso parere contrario.
Senatore Fina, insiste per la votazione?
FINA (PD-IDP). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1.305, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-bis, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 1-bis.0.300 è improponibile. Sugli emendamenti 1-bis.0.301 e 1-bis.0.302 il parere è contrario da parte sia del relatore sia della 5a Commissione.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 1-bis.0.300 è improponibile.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 1-bis.0.301, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 1-bis.0.302, presentato dalla senatrice Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.0.2.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.2.
*VERDUCCI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VERDUCCI (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 2.0.2 riguarda gli eventi sismici che nel 2016 hanno durissimamente colpito la dorsale appenninica del Centro Italia. Piangiamo le morti e siamo ancora adesso a fare i conti con danni ingentissimi che pesano sulle potenzialità di questi nostri territori.
In particolare, questo emendamento interviene nell'ambito delle problematiche relative ai danni lievi. Non è un termine gergale, ma riguarda in realtà la quotidianità; sono le ferite più diffuse, che colpiscono tantissimi nuclei familiari nei territori delle quattro Regioni del cratere e, in particolare, nei territori della Regione Marche, che è stata quella più duramente colpita per intensità e anche per diffusione degli eventi. Oltre il 62 per cento dei danni complessivi di quegli eventi sismici riguarda la Regione Marche.
Alle difficoltà della ricostruzione in un territorio che, com'è stato detto, è già stato colpito da tanti anni dai problemi legati allo spopolamento, alla mancanza di infrastrutture, di servizi, di opportunità lavorative, sappiamo come in questi anni recenti si siano aggiunti anche i contraccolpi della pandemia. Facciamo fronte a tutto questo. In questi anni abbiamo svolto un grande lavoro; in particolare, negli ultimi mesi il commissario Legnini ha svolto un lavoro straordinario - e voglio qui ringraziarlo pubblicamente - con i sindaci, con le autonomie locali e con tutte le forze associative dei nostri territori.
Voglio affidare questo emendamento non solo alla volontà dell'Assemblea del Senato e del Parlamento, ma in particolare all'attenzione del relatore, il senatore Sigismondi, e del senatore Castelli, che da poche settimane è il nuovo commissario per la ricostruzione, e al quale rinnovo qui, come ho già fatto, gli auguri di buon lavoro. Tutti noi, infatti, auspichiamo che l'incarico ricevuto dal senatore Castelli si svolga nel migliore dei modi, affinché si possa continuare la ricostruzione con efficienza.
Signor Presidente, signor commissario, signor relatore, voi sapete che questo è un emendamento di grande importanza e rilevanza, perché vuole dare ai borghi colpiti uno strumento in più sulla via della rinascita; è un emendamento che ha la finalità di far rientrare tutte le famiglie nelle proprie case e che ha l'obiettivo di mettere le piccole aziende familiari artigiane del territorio nelle condizioni di lavorare, di partecipare alla ricostruzione, cosa che oggi il più delle volte non avviene. Questo emendamento toglie il vincolo della scadenza temporale, per far sì che possano accedere ai contributi gli edifici residenziali e gli edifici produttivi, superando il vincolo procedimentale, che vogliamo invece venga rimesso alle ordinanze del commissario, per avere maggiore intelligenza e flessibilità nel percorso.
In conclusione, questo emendamento innalza la soglia richiesta alle imprese per l'attestazione di qualità, la cosiddetta Società organismo di attestazione (SOA), perché, se permanesse la norma attuale, la gran parte delle piccole imprese artigiane locali operanti nell'edilizia verrebbe esclusa, per via dell'esplosione dei prezzi delle materie prime, che impatta enormemente anche sui lavori di minore entità. Non possiamo escludere le aziende artigiane dalla ricostruzione; non possiamo costringerle ad abbandonare; non possiamo costringerle a lavorare esclusivamente in subappalto.
Vi chiediamo quindi di accogliere questo emendamento, perché fa parte di una visione strategica: mettere in campo iniziative di rinascita economica e sociale che permettano la partecipazione delle imprese locali, del tessuto connettivo reale, per fare in modo che la ricostruzione significhi davvero crescita attraverso il lavoro di chi, nelle nostre Regioni, nei nostri borghi, nel cratere, va avanti quotidianamente facendo i conti con una realtà difficilissima. Il vostro diniego non ha alcun senso; vi chiediamo di accogliere questo emendamento, per fare gli interessi dei territori colpiti. (Applausi).
CASTELLI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (FdI). Signor Presidente, vorrei rispondere, perché le questioni poste dal collega Verducci sono reali e autentiche e non nego che un'ipotesi molto simile a quella che egli ha avanzato è in corso di validazione.
L'elemento rispetto al quale abbiamo preferito soprassedere sulla proposta (e non ricusarla) è il fatto che la SOA, com'è noto, rappresenta una certificazione che comunque depone a favore della qualità dell'intervento. In questo caso, il tema è quello che prima ricordava il collega Verducci, ovvero il fatto che nel cratere sismico, anche per lavori di modesta entità (tutti quelli che sono superiori all'importo di 258.000 euro), è comunque richiesta da SOA e l'intendimento del proponente è quello di alzare questo tetto, in maniera tale che da 516.000 euro in giù sia possibile non avere la SOA. Essendo un tema che comunque impatta sulla qualità dell'organizzazione dei lavori dell'impresa che si mette in campo nella lavorazione, abbiamo ritenuto di approfondire e non di escludere questa proposta.
L'invito è, ove possibile, al ritiro o alla trasformazione in ordine del giorno, perché è un tema su cui vorremmo avviare un confronto anche con l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) e le associazioni degli artigiani che sul punto hanno anche posizioni divergenti. La nostra, quindi, non è una contrarietà nel merito, ma sulle modalità, che auspicabilmente dovrebbero arrivare a un punto di congiunzione e di accordo anche fra i rappresentanti del mondo che, in maniera articolata, lavora per la ricostruzione.
VERDUCCI (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VERDUCCI (PD-IDP). Signor Presidente, voglio sottolineare il fatto che le parole del commissario Castelli accolgono la nostra iniziativa e la sua importanza e, ringraziandolo per le sue parole e per la volontà di impegnarsi affinché quanto prima il contenuto del nostro emendamento diventi norma di legge, intendo quindi ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno.
PRESIDENTE. Chiedo pertanto al relatore e al rappresentante del Governo di pronunziarsi sull'ordine del giorno G2.0.2.
SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole al suo accoglimento.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.0.2 non verrà posto ai voti.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 3.300, presentato dalla senatrice Di Girolamo, identico all'emendamento 3.301, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 3.0.300, presentato dalla senatrice Fregolent, identico all'emendamento 3.0.8, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento, 3.0.302, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G3.300, che si intende illustrato e sul quale invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al parere del Governo.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G3.300.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G3.300 è accolto come raccomandazione.
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3-quater, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 3-quater.0.300, presentato dalla senatrice Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 3-quater.0.301, presentato dalla senatrice Di Girolamo, identico all'emendamento 3-quater.0.302, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3-quinquies, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, il parere sull'emendamento è contrario.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 3-quinquies.0.300, presentato dalla senatrice Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3-novies, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, il parere sugli emendamenti è contrario.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti, metto ai voti l'emendamento 3-novies.0.301, presentato dalla senatrice Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 3-novies.0.300, presentato dalla senatrice Damante, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Riccardo Lotti-Umberto I», di Andria, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi). Benvenuti.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 462 (ore 16,13)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno riferito all'articolo 3-decies e degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3-decies, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno G3-decies.300, mi rimetto al Governo; quanto invece agli emendamenti, il parere è contrario.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore sugli emendamenti.
Quanto all'ordine del giorno G3-decies.300, il Governo lo accoglie con la seguente riformulazione: all'ultimo capoverso delle premesse, sostituire le parole «di titolo in sanatoria» fino alla fine del periodo, con le seguenti «titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza».
PRESIDENTE. Chiedo al presentatore, senatore Cantalamessa, se accoglie la proposta di riformulazione del Governo.
CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az). Sì, Signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3-decies.300 (testo 2) non verrà posto ai voti.
DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.
Noto che l'ordine del giorno G3-decies.300(a prima firma del senatore Cantalamessa) è catalogato all'articolo 3-decies, mentre ci sono emendamenti, uno anche a mia prima firma, che hanno di fatto lo stesso contenuto. Se guardiamo il testo degli emendamenti dell'opposizione e il testo di quest'ordine del giorno, notiamo che il contenuto è lo stesso; gli emendamenti sono però catalogati in fondo al fascicolo, all'articolo 5. Chiederei se fosse possibile anticipare gli emendamenti, per procedere in maniera ordinata e in senso tematico.
PRESIDENTE. Può indicarci il numero di questi emendamenti o ordini del giorno a cui si riferisce?
DI GIROLAMO (M5S). Uno è l'emendamento 5-sexies.0.306, a mia prima firma, a pagina 46; poi ci dovrebbe essere quello del Gruppo Partito Democratico, alla pagina precedente.
PRESIDENTE. Quindi lei cosa chiede precisamente, senatrice Di Girolamo?
DI GIROLAMO (M5S). Giusto per avere un ordine tematico concreto, chiedo o di anticipare questi emendamenti all'articolo 3 oppure di posticipare l'ordine del giorno G3-decies.300 dopo gli emendamenti all'articolo 5.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno è già stato accolto, nel testo riformulato.
DI GIROLAMO (M5S). Allora posso chiedere di anticipare la votazione degli emendamenti sullo stesso tema? Non capisco perché, forse c'è stato un errore nella catalogazione; sono gli stessi temi, però distribuiti nel fascicolo con numerazioni completamente diverse.
PRESIDENTE. Senatrice Di Girolamo, intanto andiamo avanti con la votazione; poi, quando arriveremo a quel punto, faremo un'altra valutazione, se per lei va bene.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 3-decies.0.300, presentato dalla senatrice Bilotti e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 3-decies.0.301, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3-undecies, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 3-undecies.0.300, presentato dalla senatrice Di Girolamo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 3-undecies.0.301, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3-undecies.0.302, presentato dal senatore De Rosa e da altri senatori.
Non è approvato.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3-undecies.0.303, presentato dalla senatrice Aloisio e da altri senatori, fino alle parole «comma 1», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3-undecies.0.304.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 3-undecies.0.305, presentato dalla senatrice Castellone e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 3-undecies.0.306, presentato dal senatore Castiello e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3-duodecies, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 3-duodecies.0.300, mentre il parere è contrario sull'emendamento 3-duodecies.0.301.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, chiedo al relatore di specificare le ragioni del parere favorevole all'emendamento 3-duodecies.0.300.
LIRIS (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LIRIS (FdI). Signor Presidente, intervengo in qualità di primo firmatario dell'emendamento 3-duodecies.0.300. Mi rivolgo al Governo per notiziare di un voto che abbiamo affrontato, non senza entrare nel merito, all'interno della 5ª Commissione, dove abbiamo appurato che il parere negativo del MEF era subordinato all'assenza di una relazione tecnica da parte del commissario o comunque del Dipartimento della protezione civile.
Una volta acquisita questa relazione tecnica, in Commissione il rappresentante del Governo ha chiaramente potuto riconoscere non essere più presente quel vincolo di negatività che il MEF aveva rappresentato. Quindi, ha rimesso all'Aula della 5ª Commissione il parere. Si è votato e si è così dato parere favorevole all'emendamento 3-duodecies.0.300.
PRESIDENTE. Alla luce di quanto appena detto dal senatore Liris, chiedo nuovamente al Governo di esprimere il parere sull'emendamento 3-duodecies.0.300.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, se il relatore intende rimettersi all'Aula su questo emendamento, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
Il parere è conforme a quello del relatore anche sull'emendamento 3-duodecies.0.301.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3-duodecies.0.300, presentato dal senatore Liris e da altri senatori.
È approvato.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 3-duodecies.0.301, presentato dal senatore Fina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 4.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 4.300, presentato dal senatore Astorre e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 4.301, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, e 4.6, presentato dai senatori Di Girolamo e Trevisi, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 4.302, presentato dal senatore Fina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 4.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINA (PD-IDP). Signor Presidente, questo emendamento è una risposta alle vittime del terremoto. Abbiamo avuto diverse vicissitudini - chi le ha seguite le conosce - e si può dire che in alcuni casi le vittime sono state anche insultate, perché qualcuno ha pensato di chiamarle in causa come corresponsabili di quello che è accaduto. (Applausi).
Penso che un provvedimento che risponda al loro diritto sia sacrosanto. Chiedo quindi alla maggioranza e al Governo di ripensarci, e soprattutto lo chiedo a coloro che conoscono la situazione e hanno seguito anche le vicissitudini giudiziarie, perché penso che sarebbe un messaggio giusto.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.3, presentato dal senatore Fina.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 4.0.5, sostanzialmente identico all'emendamento 4.0.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINA (PD-IDP). Signor Presidente, anche su questo emendamento faccio un'unica dichiarazione di voto che comprende anche l'emendamento 4.0.6.
Si parla di supporto psicologico, sociale, educativo ai minorenni, alle loro famiglie, alle persone vulnerabili che necessitano, in quanto vittime di eventi emergenziali, supporto psicologico. L'emendamento successivo riguarda il patrocinio a spese dello Stato e anche il sostegno. Ci sono alcune associazioni - cito per tutte Save the Children - che su questo hanno fatto e fanno una giusta battaglia. Noi abbiamo ascoltato questa richiesta e la riteniamo più che giusta, basta leggerla. Anche in questo caso, chiediamo alla maggioranza e al Governo di riflettere, perché parliamo nuovamente di un supporto più che giusto alle vittime. (Applausi).
FREGOLENT (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FREGOLENT (Az-IV-RE). Signor Presidente, chiedo innanzitutto al senatore Fina se posso sottoscrivere gli emendamenti sui quali è appena intervenuto in dichiarazione di voto e chiedo al Governo una riflessione nel merito.
Quando c'è stato il Covid, abbiamo giustamente dato supporto psicologico alle persone che per uno o due anni erano state costrette, per motivi di sicurezza, a essere rinchiuse in casa. Soprattutto per gli adolescenti ne era derivato uno shock, e in quel caso si parla di un tempo comunque breve. In questo caso, si parla di un evento ancora più breve ma drammatico nelle conseguenze. Pertanto, dare voce e aiuto soprattutto a chi ha paura di continuare a stare in quei luoghi, che invece devono continuare a essere abitati, perché non ci si può permettere la desertificazione, è un elemento positivo.
Dobbiamo avere pietà delle vittime, ma dobbiamo avere soprattutto attenzione per chi è sopravvissuto. Chi è sopravvissuto piange infatti persone che non ci sono più e si trova in alcune circostanze ancora più solo. Il patrocinio a spese dello Stato è il minimo che si possa fare nei giudizi posti in essere in quel periodo per avere giustizia. L'unica cosa che non si può chiedere a chi ha perso tutto è proprio dover contribuire, a proprie spese, per cause che penso francamente si sarebbero evitati di iniziare, ma a cui sono costretti per vedere retribuiti i loro diritti da una giustizia che - come ricordava il senatore Fina - talvolta li considera corresponsabili. (Applausi).
DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere la cortesia al senatore Fina di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 4.0.5.
Vorrei altresì chiedere al Governo quale sarebbe il parere sulla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 4.0.300. La questione del supporto psicosociale potrebbe andare a influire anche su successive situazioni. Si potrebbe far prendere al Governo, che in questo momento magari non può procedere a causa di coperture manchevoli o quant'altro, un impegno come ordine del giorno a poter provvedere in tal senso. Il fatto che il Servizio sanitario nazionale possa provvedere e dotarsi di questo fondo per l'aiuto psicologico da mettere a disposizione per le vittime di calamità naturali potrebbe dare un maggiore supporto civile alla società che troppo spesso viene afflitta da grandi problemi legati anche i cambiamenti climatici.
PRESIDENTE. Le senatrici Fregolent e Di Girolamo chiedono di apporre la firma all'emendamento 4.0.5. La senatrice Di Girolamo chiede poi al Governo il parere sulla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 4.0.300.
Chiedo al Governo di esprimersi in tal senso.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, l'ordine del giorno dovrebbe premettere la formulazione «a valutare l'opportunità di», tenendo conto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
PRESIDENTE. La senatrice Di Girolamo accetta la formulazione proposta dal Governo.
Chiedo al senatore Fina, visto che il testo è sostanzialmente identico, se vuole trasformare anche il suo emendamento 4.0.5 in ordine del giorno, come richiesto dalla senatrice Di Girolamo, o preferisce che venga votato come emendamento.
FINA (PD-IDP). Signor Presidente, lo trasformo in ordine del giorno.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.0.300 non verrà posto ai voti.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 4.0.6, presentato dai senatori Fina e Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.300, 5.301 e 5.302.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 5.300, presentato dal senatore Trevisi, identico agli emendamenti 5.301, presentato dal senatore Astorre e da altri senatori, e 5.302, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5-sexies, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5-sexies.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5-sexies.0.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINA (PD-IDP). Signor Presidente, qui inizia tutta una serie di emendamenti che riguardano Ischia, di cui pure abbiamo discusso. Tutti questi emendamenti, rispetto ai quali adesso il relatore, in un unico blocco, ha espresso parere contrario, sono esattamente le stesse proposte che abbiamo discusso nel precedente provvedimento, rispetto alle quali si era detto che ce ne saremmo occupati in questo provvedimento, recuperando le cose che non potevamo approvare nel precedente, per non apportare modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati. Il parere ora è - lo ripeto - contrario su tutti gli emendamenti.
L'emendamento 5-sexies.0.300 chiede di dare risorse più adeguate ai Comuni di Ischia. Invito la maggioranza non tanto a questo punto a riflettere, quanto a parlare con i loro amministratori, la maggior parte dei quali sono della loro parte politica. (Applausi). Questo emendamento nasce dal territorio e, ancora una volta, così come alla Camera e al Senato durante l'esame del precedente provvedimento, questa maggioranza e questo Governo sono sordi alla richiesta del territorio rispetto a Ischia.
DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, innanzitutto chiedo al senatore Fina di voler accettare la mia firma all'emendamento 5-sexies.0.302.
Poi, vorrei evidenziare che di fatto non è stata esaudita la mia richiesta rispetto all'ordine del giorno all'articolo 3, precedentemente esaminato, mentre gli emendamenti 5-sexies.0.305 e 5-sexies.0.306 hanno lo stesso contenuto dell'ordine del giorno già accolto all'articolo 3.
Sulla questione di Ischia vorrei spendere due parole: sostanzialmente ad Ischia non stiamo dando nulla, così come le richieste degli ischitani non sono state soddisfatte nel decreto-legge emanato ad hoc per Ischia, il decreto Ischia appunto, che abbiamo licenziato qui al Senato pochissime settimane fa. Ci siamo fatti promotori di quelle richieste, che sono state avanzate nuovamente: parlo dei sindaci dei tre Comuni di Ischia interessati, parlo dello stesso commissario e parlo dei cittadini; terremotati tanto quanto gli altri, ma ai quali evidentemente viene riservato un trattamento diverso.
Allora, qui si parla della necessità di delocalizzare coloro che hanno diritto alla ricostruzione e non hanno più suoli utilizzabili per poter ricostruire le proprie abitazioni: un ulteriore emendamento di buon senso che prevede la delocalizzazione delle nuove abitazioni per cittadini che si rendono disponibili a spostarsi anche dall'isola, qualora fosse necessario. Sicuramente riprenderemo nuovamente questi temi, perché sono tutte questioni rimaste inevase e gli ischitani torneranno ancora sul tema, anche perché Ischia resta un'isola ad alto rischio sismico e ad alto rischio idrogeologico. Si tratta di questioni che non sono state affrontate - ripeto - né nel decreto-legge ad hoc su Ischia, né nel provvedimento al nostro esame.
PRESIDENTE. Senatrice Di Girolamo, le chiedo se intende trasformare il suo emendamento in un ordine del giorno con testo simile a quello a firma del senatore Cantalamessa.
DI GIROLAMO (M5S). Assolutamente no. Mi rendo conto di essere intervenuta tardivamente e che dovevo farlo notare prima dell'espressione dei pareri. Mi preme solo che resti agli atti la differenziazione tra l'ordine del giorno all'articolo 3 e gli emendamenti - aventi lo stesso contenuto - all'articolo 5, perché è evidente.
FREGOLENT (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FREGOLENT (Az-IV-RE). Signor Presidente, quello di Ischia è un tema che questa Camera non ha assolutamente avuto l'occasione di affrontare: per la farsa del bicameralismo, che di fatto non esiste più, i nostri colleghi non potranno analizzare il decreto-legge sul terremoto del Centro Italia. Ci era stata data come assicurazione dal Presidente e dai relatori di quel provvedimento che ci sarebbe stato spazio in occasione dell'esame del decreto-legge ricostruzione. Ma così non è stato. Mi chiedo se le forze politiche di maggioranza comprendano la gravità di non aver attribuito - parto dal primo emendamento - maggiori risorse ai Comuni colpiti dalla calamità di qualche mese fa.
Tra poco inizia la stagione turistica e Ischia ha bisogno di dare all'esterno la sembianza di un'isola dove tutto è tornato normale e dove per i turisti non c'è pericolo; altrimenti si rischia che la stagione turistica, che immagino per loro sia fondamentale per una ripartenza economica, non vada secondo le rosee prospettive che loro immaginano. Oltre a non dare le risorse che servono per la ricostruzione, non si danno neanche le risorse che servono a quella comunità per promuovere la propria immagine e per dire che tutto o quasi è tornato nella normalità. Quindi, è un doppio danno: non si permette la ricostruzione e si rischia di compromettere la stagione turistica che fra poco inizia.
Chiedo pertanto al Governo una riflessione aggiuntiva; inoltre, se - come immagino - in questo momento non hanno le coperture per approvare gli emendamenti, che almeno se ne chieda la trasformazione in ordine del giorno per il primo provvedimento utile. Ovviamente spetterà poi al firmatario accettare o meno, ma almeno avremmo la sensazione che il Governo ha un'attenzione verso quelle terre.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5-sexies.0.300, presentato dal senatore Fina.
Non è approvato.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 5-sexies.0.301, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 5-sexies.0.302, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Passiamo alla prima parte dell'emendamento 5-sexies.0.303, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINA (PD-IDP). Signor Presidente, alle tante contraddizioni se ne aggiunge un'altra, e qui si apre il capitolo delle delocalizzazioni. Ci troviamo di fronte - e il relatore, la maggioranza e il Governo lo sanno bene - a richieste dei commissari: il commissario del Governo e il commissario prefettizio. Un cittadino qualunque - compresi i ragazzi che oggi ci ascoltano e che saluto - giustamente si chiederebbe se la mano destra sa quello che fa la mano sinistra. Se il commissario del Governo dice che si tratta di una priorità, ma il Governo non riconosce la priorità che il suo stesso commissario indica, abbiamo un problema anche solo di logica classica. Il tema delle delocalizzazioni era ed è una priorità. Ci troviamo di fronte a un no alla richiesta che gli stessi rappresentanti del Governo fanno dal territorio nel quale sono stati inviati. (Applausi).
PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5-sexies.0.303, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, fino alle parole «un'opzione fra:».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 5-sexies.0.304 a 5-sexies.0.306.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5-sexies.0.307, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, fino alle parole «Commissario delegato.», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5-sexies.0.308.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 5-sexies.0.309, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 5-sexies.0.310, presentato dal senatore Astorre e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5-sexies.0.311, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINA (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei svolgere un ultimo intervento sulle proposte concernenti l'IMU, la Tari e i mutui MEF.
Come abbiamo già detto in Commissione, nel trattamento di questa tragedia rispetto alle altre siamo davvero alla disparità più assoluta. Intervengo su questo emendamento perché è il più emblematico. Faccio notare al Governo che noi diciamo ai cittadini e alle cittadine di Ischia che non possiamo sospendere l'IMU delle case inagibili, in cui loro non sono e non saranno nei prossimi mesi, perché ciò mette in pericolo i conti dello Stato. Lo ripeto: diciamo loro che non possiamo sospendere l'IMU, come invece abbiamo fatto per tutte le altre tragedie, anche quelle di cui discutiamo nel provvedimento in esame. Naturalmente per Ischia parliamo - come ha fatto notare la senatrice Fregolent in Commissione - di coloro che devono pagare l'IMU, e quindi nemmeno delle prime case. Pertanto, si può immaginare quante risorse economiche possono servire. Questo non è possibile perché il MEF e la Ragioneria generale dello Stato sostengono che ciò mette in pericolo i conti dello Stato.
SIGISMONDI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, l'argomento dell'isola d'Ischia è stato affrontato all'interno della Commissione e abbiamo anche approvato un emendamento condiviso da tutte le forze politiche anche per la stabilizzazione del personale, che è un risultato importante. Allo stesso modo ci siamo occupati di un altro provvedimento, quello dei ristori ai Comuni per le minori entrate derivanti proprio dal blocco dei tributi. Questo è un altro argomento, così come quello della delocalizzazione. Si ricorderà che sullo stesso tema il Senato, durante l'esame del decreto-legge aiuti-quater, aveva approvato un ordine del giorno che va proprio nel senso del suo emendamento che mirava a delocalizzare quegli immobili che rientrano sul territorio con alta pericolosità. Pertanto, così come si è detto in Commissione, su questo argomento ritorneremo sicuramente in occasione dell'esame di altri provvedimenti.
Tuttavia, nella fattispecie, vorrei chiedere se è possibile trasformare quest'ultimo emendamento in ordine del giorno, in maniera tale da tornarci per trovare anche una soluzione rispetto alla richiesta. Senatore Fina, le chiederei quindi di trasformarlo in un ordine del giorno.
PRESIDENTE. Senatore Fina, vuole trasformare l'emendamento 5-sexies.0.311 in ordine del giorno?
FINA (PD-IDP). Signor Presidente, capisco lo spirito, ma abbiamo già trasferito la discussione dal decreto-legge su Ischia ad oggi. Lo ripeto: capisco lo spirito, ma approvare un ordine del giorno è un messaggio che ai cittadini e alle cittadine di Ischia arriverebbe come equivoco. Se vogliamo prendere un impegno, più che al relatore chiedo al Governo di prenderlo subito, perché davvero non c'è alcuna sostanziale motivazione finanziaria o economica che lo impedisca. (Applausi).
FREGOLENT (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FREGOLENT (Az-IV-RE). Signor Presidente, chiedo veramente al Governo una riflessione aggiuntiva. Le case coinvolte dalla tragedia non sono numerosissime e spesso, purtroppo, sono anche prime case e quindi, di fatto, l'esenzione IMU sarebbe veramente residuale. È però questo un segnale che ci sono tragedie di serie A e tragedie di serie B e che per poche centinaia di euro non si ritiene di esentare dal pagamento dell'IMU per case distrutte. Non riesco neanche poi a comprendere il perché di questo accanimento. Il collega senatore Fina ricordava che ci avevate chiesto di fare in questa sede alcune modifiche.
Pensiamo al decreto-legge sul ponte di Genova: come sapete, il Partito Democratico all'epoca si astenne perché c'era una norma sul condono di Ischia, che non ci vedeva favorevoli, ma i Gruppi Forza Italia e Lega votarono a favore. Quindi, oggi non date soldi a persone a cui avevate detto che potevano rimanere lì, ovvero non date i soldi per esentare dall'IMU delle case che evidentemente non dovevano essere lì, ma non è colpa dei cittadini se sono state costruite lì. Quindi, oltre al danno, c'è la beffa: prima avete assicurato che quei cittadini erano nella norma nello stare in posti in cui forse non dovevano costruire e oggi fate loro pagare l'IMU. Mi sembra un non senso giuridico, come raramente ne ho visti. (Applausi).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5-sexies.0.311, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'emendamento 5-sexies.0.313, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
NAVE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NAVE (M5S). Signor Presidente, intervengo per portare la voce di Ischia, che sembra assente.
In realtà, come già detto precedentemente dai colleghi, per Ischia non è stato effettivamente fatto nulla, se non pochissimo, eppure le richieste venivano dai sindaci. Anche qui in Senato sono stati accolti i sindaci, che hanno portato le loro richieste. Nell'emendamento in esame si chiede una compensazione, proprio in virtù dei maggiori costi affrontati e dei minori introiti dei Comuni, giusto per garantire il servizio della Tari. Quindi, per altri Comuni e per altri tipi di disastro è stato usato un metodo differente. Si vede quindi un'Italia a due marce. In alcuni casi è stato dato di più, anche in modo corretto. In questo caso c'è un'isola, c'è un paese e ci sono cittadini di serie B che non riescono a ottenere nulla e non riescono a far sentire la propria voce. Chiedo quindi di votare a favore dell'emendamento in esame. (Applausi).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5-sexies.0.313, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.
Non è approvato.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 5-sexies.0.312, presentato dal senatore Basso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Essendone stata avanzata richiesta, metto ai voti l'emendamento 5-sexies.0.314, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione finale.
SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SALVITTI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge in conversione conferma e testimonia la grande attenzione che il Governo Meloni sta riservando alla ricostruzione del cratere del sisma del 2016. Del resto, già in occasione dell'intervento di insediamento per la fiducia, Giorgia Meloni ha voluto ricordare le condizioni di quanti da quasi sette anni cercano di vedersi riconosciuto il diritto a rientrare nelle proprie abitazioni, nelle proprie case. È probabilmente la ferita più profonda subita dall'Italia in questo secolo e che ha colpito una popolazione, quella del Centro Italia, che è molto radicata nel proprio territorio, alla cui difesa è sempre attenta.
È giusto, quindi, dare un sostegno attraverso la concretezza degli atti da far arrivare a terra sul territorio.
Molti sono gli esempi che si possono indicare rispetto a ciò che il decreto-legge prevede: si tratta di tanti piccoli interventi, ma tutti in una direzione, a sostegno delle popolazioni e della ricostruzione.
Vorrei citare una frase del senatore Guido Castelli: «È ora di passare dalla norma al cantiere», che è la cosa più importante da fare in questo momento, perché bisogna rivitalizzare quei territori e ridare dignità a quelle aree e a quelle popolazioni che hanno sofferto una enorme tragedia. Oltretutto, parliamo di un territorio che è stato colpito anche dall'alluvione nel 2022, per cui è un'intera popolazione, un'intera comunità che ha sofferto tantissimo aggressioni da parte della natura.
In conseguenza di ciò, tutti i piccoli atti che verranno messi in campo aiuteranno il processo di ricostruzione e ridaranno dignità a quelle persone che hanno desiderio di poter ricostruire la propria abitazione, la propria casa.
Un intervento da citare, secondo me importantissimo e fondamentale perché potrà evitare la desertificazione di quei territori, è la deroga rispetto al numero minimo per l'apertura delle scuole. Attraverso la scuola si mantiene comunque sul territorio la presenza dello Stato e si permette alle persone di non scappare e andare via, consentendo ai ragazzi di rimanere sul territorio e non costringendoli ad andare altrove.
Altro intervento fondamentale è quello legato al sostegno e quindi alla possibile stabilizzazione di quei professionisti che hanno permesso finora e che permetteranno in seguito di porre in campo tutte le progettualità atte a ricostruire quella zona. Si tratta di non farli allontanare, di mantenerli sul territorio e di dare loro una stabilità in termini occupazionali, perché sono presenze fondamentali: oltre al primo passo della ricostruzione, infatti, dovranno avere anche la capacità di accompagnare quei territori e le sue popolazioni a un futuro nuovo sviluppo.
Si tratta di tutti provvedimenti importanti, fondamentali e concreti perché, se è vero che le idee albergano nei nostri sogni e nella nostra testa, è altrettanto vero che camminano sulle gambe degli uomini. E penso che la persona più adatta a portare avanti questo processo sia realmente il senatore Castelli. Al di là delle sue capacità di carattere amministrativo e della profonda conoscenza di quelle aree, ha l'identikit perfetto della persona che può guidare il processo e la ricostruzione di quel territorio, che le sue gambe conoscono; egli conosce le disconnessioni che su quei territori sono avvenute ed è quindi il passo più sicuro per andare avanti nella ricostruzione e, soprattutto, per ridare dignità alle popolazioni.
Annuncio dunque il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame. (Applausi).
FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIDIA Aurora (Misto-AVS). Signor Presidente, colleghe e colleghi, quello che ci apprestiamo a votare è l'ennesimo decreto che interviene in un'ottica emergenziale su un problema che invece è strutturale nel nostro Paese e che necessiterebbe di un intervento complessivo e di prospettiva. Il nostro Paese ormai quotidianamente si trova ad affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici e non c'è Regione che non sia stata colpita da eventi estremi. Purtroppo non parliamo più di eventi circoscritti o saltuari: l'imprevedibile è parte della nostra quotidianità. Per non dipendere da tale imprevedibilità dovremmo farci carico di azioni lungimiranti, magari impopolari, ma necessarie.
Questo Governo, purtroppo, si sottrae di settimana in settimana e di provvedimento in provvedimento a quell'atto di responsabilità che il buon senso imporrebbe, limitandosi allo strettamente necessario (la tecnica del tappabuchi). Se da una parte non si può che concordare con la necessità di prorogare in carica il personale occupato nella ricostruzione, ad esempio, dall'altra non posso evitare di dire che troppo poco si è fatto, anche questa volta. E allora mi chiedo quando sarà il momento di affrontare davvero e compiutamente il problema. Ci limitiamo a tappare i buchi, ma non risolviamo le vere criticità, le cause.
L'Italia ha un territorio vulnerabile, flagellato da terremoti, alluvioni e frane; nell'ultimo mezzo secolo sono state sei le calamità sismiche devastanti. Ma non è solo colpa della geologia e del caso; è come se non si imparasse mai dall'ultima tragedia, dagli errori fatti. Bisognerebbe uscire dalla cultura infantile dell'emergenza, per entrare nell'età adulta della prevenzione. Ormai lo stato di emergenza è divenuto prassi. Stanziamo miliardi e miliardi, ciclicamente, sui territori martoriati; usiamo la manica larga per i rimborsi, ma quasi nulla in prevenzione. Mi si dice che ciò porta più voti; trovo questa logica terrificante.
Questo Governo ammette la fragilità del nostro territorio, certo, ma da tale ammissione non consegue ancora un impegno indirizzato a prevenire l'abusivismo edilizio o a limitare il consumo di suolo. Permettetemi quindi di dire che definite strategici, nei vostri provvedimenti, tutto ciò che fa comodo a voi, ma non ciò che è necessario al nostro Paese.
Ormai non si sa neanche più come dirlo: è indispensabile adottare subito una politica nazionale di riduzione del rischio, l'unica strategia spendibile, specie alle nostre latitudini. Mi sembra sia arrivato il momento di pensare a un codice delle ricostruzioni, un unico e organico strumento giuridico che faccia tesoro delle esperienze passate e semplifichi, omogeneizzandolo, il groviglio di discipline preesistenti. Un anno fa, il 21 gennaio 2022, il Consiglio dei ministri aveva approvato una legge delega in tal senso; un passo storico, richiesto e atteso per garantire equità, velocità e centralità delle persone e dei territori nei processi di ricostruzione e ripresa che riguardano gran parte degli italiani. Purtroppo il percorso si è interrotto con il tramonto della precedente legislatura e nessun passo è stato ancora fatto dall'Esecutivo subentrato.
Serve ricostruire rapidamente, ma bene, per evitare recidive future. È proprio l'assenza di un quadro normativo di riferimento che porta con sé enormi difficoltà e lentezze nell'identificare ruoli, responsabilità e procedure adeguate e agevolate, nonché gravi ripercussioni sulla vita dei cittadini colpiti. E ogni volta ci si trova a iniziare da capo, a sperimentare metodi e procedure. Non so voi, ma per me sarebbe bello un giorno poter dire qui in Aula che, a fronte di un evento catastrofico occorso nel nostro Paese, gli interventi preventivi hanno finalmente salvato le persone, e gioirne, invece di osservare il minuto di silenzio per chi perde la vita in queste catastrofi. È un sogno che può diventare realtà, anche se, con questa maggioranza, vedo solo un sommarsi di difficoltà su difficoltà.
I rischi sono, infatti, ben mappati e la ciclicità delle catastrofi è presente a chiunque. Negli ultimi cento anni si sono verificati oltre cento terremoti di magnitudo tra cinque e sei: dai cinque ai dieci superiori a sei. Negli ultimi trent'anni, la rete sismica nazionale ha registrato più di 190.000 eventi sismici in Italia e nei Paesi confinanti. Il 36 per cento dei Comuni è in zona sismica 1 e2, dove è altamente probabile o plausibile che avvengano eventi sismici e dove vivono 22 milioni di persone per un totale di 6 milioni di edifici, il 56 dei quali realizzato prima del 1970.
Secondo una recente ricerca del CNR, il 78 per cento delle abitazioni italiane è edificato in zone a rischio idrogeologico o sismico e tra il 2011 e il 2021 i danni subiti da questo patrimonio immobiliare ammontano ad oltre 52 miliardi, con un pesantissimo bilancio di vite umane. A questo si sommano i fenomeni meteorologici estremi, lievitati del 55 per cento nel 2022. Frane, alluvioni ed erosione costiera, assicura l'ISPRA, minacciano addirittura il 94 per cento dei nostri centri abitati, complici l'abusivismo e la cementificazione.
Non c'è più tempo da perdere. Io dico che è ora di avviare una programmazione di interventi che eviti la continua rincorsa all'emergenza, con la predisposizione di risorse che garantiscano la messa in sicurezza del territorio. Occorre investire per il nostro futuro e per il futuro delle giovani generazioni. Sappiamo che c'è ancora moltissimo lavoro da fare per la ricostruzione nelle quattro Regioni colpite dal sisma. Basti pensare che la stima complessiva dei costi necessari per il ripristino del patrimonio lesionato oscilla tra 26 e 28 miliardi di euro.
La ricostruzione pubblica, ancora tutta da realizzare, le problematiche che riguardano i borghi più devastati, la ricostruzione degli edifici con i danni più gravi sono solo alcuni dei principali ostacoli da superare. Il decreto che quest'Aula sta per approvare è stato integrato in Commissione, eppure restano aperte ancora troppe questioni. Tra queste, ad esempio, la difficoltà di cessione dei crediti del 110 per cento sulle ristrutturazioni edilizie, che nella ricostruzione post sisma possono essere attivati per coprire le spese eccedenti il contributo pubblico. Ancora, l'intervento sulle stabilizzazioni è troppo residuale e lascia fuori intere categorie di lavoratori e lavoratrici, soprattutto i più fragili.
Positiva la norma sui cantieri, così come quella che prevede la possibilità di riservare fino al 30 per cento dei posti a concorso di personale non dirigente a favore degli orfani, delle parti delle unioni civili e dei coniugi delle vittime dei sismi 2009-2016. Di rilievo anche la disposizione normativa tesa a fronteggiare le difficoltà finanziarie delle imprese relative agli interventi oggetto di contributo per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma 2016.
Concludo auspicando una presa di coscienza da parte di questa maggioranza sulla necessità di intervenire con misure preventive e strutturali su questo tema e annuncio l'astensione sul provvedimento del Gruppo Misto-Alleanza Verdi e Sinistra. (Applausi).
UNTERBERGER (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
UNTERBERGER (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)). Signor Presidente,questo è soltanto l'ennesimo provvedimento che dobbiamo adottare per rimediare alle conseguenze degli eventi calamitosi degli ultimi anni. Nel 2022 il cambiamento climatico ha causato in Italia 310 eventi climatici estremi, con un aumento del 55 per cento rispetto al 2021.
Sono morte 29 persone; si sono registrati ingenti danni alle abitazioni e alle infrastrutture e perdite per il settore agricolo stimabili nel 10 per cento della produzione nazionale annua. Scontato dire che per fronteggiare questi fenomeni, accanto a una forte politica per la messa in sicurezza del territorio, occorra invocare con decisione la strada della transizione ecologica.
Eppure, su questi fronti il Governo va in una direzione ostinata e contraria.
Il green new deal della Commissione europea viene definito ideologia di sinistra e ci si lamenta contro ogni iniziativa intrapresa dall'Europa. Siete contrari alla direttiva europea contro le auto inquinanti, senza rendervi conto che il problema della competitività con la Cina andrebbe affrontato puntando sull'idrogeno e non sulla difesa del passato. Siete contrari alle indicazioni sulle case a forte dispersione energetica a cui bisognerebbe rispondere con un grande piano per l'efficientamento energetico dell'edilizia popolare, che risolverebbe anche i problemi del settore edile. Siete contrari alle alternative alla carne da allevamenti intensivi, come se quest'ultima fosse sempre sicura per la salute umana, per non dire delle sofferenze cui sono sottoposti gli animali. Fate, insomma, una politica spacciata per difesa dell'interesse nazionale, ma che alla lunga danneggia l'ambiente e colpisce soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Il cambiamento climatico è già la prima causa di enormi flussi migratori, voi invece non ne parlate e preferite dare, come ha fatto Piantedosi, sprezzanti giudizi sulla disperazione umana. (Applausi).
Anche sull'ambiente, quindi, preferite prendere i timori che ogni cambiamento comporta per trasformarli in paura: l'Europa che ci vuole togliere la casa e l'automobile, l'Europa che ci vuole far perdere i posti di lavoro, l'Europa che ci vuole far mangiare la carne fatta in laboratorio. Creare paure adesso può essere efficace dal punto di vista del consenso, ma fa pagare un prezzo altissimo a tutti quanti: al sistema Paese che non si attrezza a tempo debito per ripensare i suoi modelli produttivi e quindi per non perdere competitività rispetto a chi lo sta facendo per tempo, alle giovani generazioni sulle cui spalle si lascia il debito pesantissimo delle mancate scelte di oggi, ai ceti meno abbienti, alla montagna, alle zone interne che sono quelle più esposte agli eventi calamitosi e che rischiano sempre più di spopolarsi.
E allora, Presidente, noi oggi votiamo a favore di questo provvedimento per stare vicini ai cittadini dell'Abruzzo e delle Marche, ma sottolineiamo tutto il nostro disagio per l'approccio di questo Governo sulla questione ambientale. Qualche avvisaglia l'avevamo già avuta quando venne rinominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero della sicurezza energetica. Continuare a non assumere il parametro ambientale come baricentro dell'azione politico-amministrativa è un grave errore, non possiamo più permetterci di separare la questione ambientale da quella economica e non possiamo sacrificare l'ambiente per un momentaneo vantaggio economico di pochi a scapito di tutti gli altri. (Applausi).
FREGOLENT (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FREGOLENT (Az-IV-RE). Signor Presidente, il decreto terremoto Centro Italia affronta un tema che in passato è stato esplicitato con altri decreti, tutti tendenti a dare risposte nell'immediato, come provvedere a una ricostruzione più veloce, dato che le regole italiane non sono adatte ad una ricostruzione più veloce. Fino a un paio di anni fa, nei decreti terremoto del Governo Conte 2, addirittura si parlava ancora di togliere le macerie; purtroppo non erano stati ancora completamente esplicitati gli elementi necessari per poter ricostruire. Insomma, siamo di fronte, di nuovo, a un decreto che affronta temi che sono stati già affrontati in passato e si rinnova, ancora, un tentativo di far ripartire la ricostruzione in quei territori che hanno visto andare perduti interi paesi, con centinaia di morti. Abbiamo la possibilità, oggi, di sapere che questo non è più sufficiente. Occorre - la speranza è che prima o poi venga fatto - una normativa che dica nero su bianco, in caso di calamità, cosa accade immediatamente dopo e che non sia quindi più necessario reinventarsi ogni volta una nuova procedura.
Noi abbiamo dei soggetti straordinari - la Protezione civile, i Vigili del fuoco, i volontari, le comunità locali e i sindaci - che ogni volta si attivano. Se però avessimo una procedura unificata da mettere in moto dopo un evento calamitoso, tutto sarebbe più facile, anche per quei sindaci che sono costretti a vedere i propri paesi distrutti. Invece, ancora una volta, non si fa questo; si tenta di ridare al commissario delle norme per procedere ad una costruzione più celere e a cercare di non vedere desertificate le attività economiche che ormai sono quasi scomparse in questi anni.
Francamente ci aspettavamo qualcosa di più perché decreti simili sono già stati fatti e oggi abbiamo delle risorse straordinariamente nuove, ad esempio quelle del PNRR, che potevano essere utilizzate al fine di rivedere completamente il modello di sviluppo economico ed edilizio di quei luoghi. Si fa invece come se nulla fosse, con delle risorse ordinarie che, ahimè, non sono sufficienti. Abbiamo visto come non siano stati ritenuti altrettanto degni di attenzione emendamenti riguardanti il terremoto dell'Emilia-Romagna, le tragedie di Ischia o della Sicilia. Sono stati presentati da tutti i colleghi, in maniera trasversale, emendamenti che davano risposte alle comunità e non agli elettori, che purtroppo però non sono stati accolti dal destinatario. Questo ci dispiace molto. Noi come Gruppo Azione-Italia Viva abbiamo presentato gli emendamenti che erano stati depositati dal commissario, che notoriamente non fa parte della nostra forza politica, perché ci sembrava giusto dare, a chi oggi ha l'onere di provvedere alla ricostruzione, strumenti concreti per agire in tal senso.
Chi vi parla non voterà contro il decreto-legge al nostro esame, anzi, voteremo a favore semplicemente per un motivo: le comunità del Centro Italia hanno bisogno di risposte, non hanno bisogno di polemiche e hanno necessità di vedere finalmente voltata pagina rispetto ad un dolore che le ha provate e che rischia effettivamente di desertificare una comunità economica che oggi è molto indebolita. C'è poi un però; ci aspettavamo delle regole univoche, che riguardassero le calamità naturali che purtroppo questo Paese ha in continuazione a causa dei cambiamenti climatici, della nostra morfologia, del modo in cui sono state costruite le case in passato o dei luoghi dove sono state costruite. Ritornando allora a Ischia, è veramente un controsenso aver approvato il condono e oggi non dare le risorse per far pagare l'IMU alle case distrutte. (Applausi). Da un lato si è detto che avevano ragione a stare lì, dove non dovevano stare, e oggi che chiedono di non pagare il mutuo per case che non erano adatte per abitarci, lo Stato non li sostiene; oltre il danno la beffa.
Noi pensiamo che quello che è successo in Centro Italia e la disorganizzazione ricostruttiva che si è avuta in questi anni dimostrano come la figura commissariale, quella che noi di Italia Viva, con uno slogan, abbiamo sempre definito come modello Genova, è necessaria nel nostro Paese necessaria per far andare avanti le grandi infrastrutture.
Apro qui una parentesi non inerente al provvedimento che stiamo approvando. Chiedo a gran voce che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini proceda a rinominare urgentemente (o a confermare, se pensa di non doverli cambiare) i commissari delle opere che sono state approvate durante il Governo Draghi con il ministro Giovannini (Applausi), e che oggi sono in uno stallo intollerabile. Penso, fra tutte, al terzo valico, all'opera Torino-Lione, ma non solo; pensiamo anche a tutte quelle opere che sono state approvate con decreto del Governo Draghi e che oggi vivono in un limbo per la mancata soluzione del problema commissariale.
In un Paese normale non ci sarebbe bisogno di Commissari; in un Paese normale ci sono regole necessarie e sufficienti per fari sì che in caso di tragedia ci sia uno strumento adatto a vedere ricostruiti i propri territori in tempi certi e rapidi. Questo Paese non è l'Italia. Questo purtroppo non avviene nel nostro Paese e dobbiamo sempre prevedere un'eccezione.
Adesso c'è una delega importante al Governo che riguarda il codice degli appalti. Tutte le persone che sono venute in audizione hanno bocciato, senza se e senza ma, quella delega (Applausi), considerata intempestiva, non chiarificatrice e soprattutto essa rischia di far perdere i soldi del PNRR. Ora, la delega è in mano al Governo e ci sono state reazioni anche da parte della maggioranza; ringrazio il presidente Fazzone per il lavoro svolto, in cui ha spesso ripreso le osservazioni delle minoranze, magari in maniera sfumata e meno dura, ma di fatto le ha riportate, dicendo che effettivamente il Governo dovrebbe apportare delle modifiche a quella delega. Allora si introduca in tale sede un elemento chiarificatore, affinché quando succedono tragedie come queste non si riparta sempre da zero, ma si diano certezze a quegli amministratori locali che, oltre a dover piangere le vittime del proprio territorio, si trovano di fronte un'immane tragedia.
Nonostante i limiti evidenti del provvedimento, che magari da parte di altre forze politiche avrebbero provocato urla, grida e forse la parola «vergogna», chi vi parla merita forse un sorriso, perché vi dice «Benvenuti al governo del Paese, mai nulla è così semplice». Il voto di Italia Viva-Azione-RenewEurope sarà comunque favorevole. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo statale «Giovanni XXIII» di Trabia, in provincia di Palermo, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 462 (ore 17,22)
ROSSO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, il provvedimento in esame testimonia la volontà del nostro Governo di proseguire nell'obiettivo di imprimere una forte accelerazione al processo di ricostruzione e rilancio del cratere sismico del Centro Italia, attraverso provvedimenti di semplificazione e velocizzazione delle procedure.
Secondo le stime presentate dall'Associazione dei costruttori, i danni prodotti dal sisma del 2016 al patrimonio pubblico e privato del Centro-Italia sono pari a 26,5 miliardi di euro, cifra destinata sicuramente a crescere visto l'aumento dei prezzi dei materiali edili, registrato negli ultimi anni.
Il rapporto di fine mandato del commissario Legnini, che tra l'altro ringrazio per il lavoro, ora avvicendatosi con il collega Castelli, al quale faccio i miei auguri di buon lavoro, ci dice che a fine 2022 sono stati liquidati alle imprese esecutrici per la ricostruzione, per i privati 2,5 miliardi di euro e per le opere pubbliche solo 935 milioni, cioè meno del 13 per cento del danno totale stimato. Quindi, la ricostruzione vera e propria stenta a interessare tutti i soggetti colpiti e tutti i danni subiti.
Il provvedimento in particolare imprime un'accelerazione e una semplificazione per le procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione dei Comuni colpiti dal sisma del 2009. A queste si applicano le semplificazioni della disciplina dei contratti pubblici, relativi agli investimenti finanziati dal PNRR. Maggiori poteri vengono riconosciuti al commissario per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, che potrà esercitare anche i poteri sostitutivi statali, limitandosi agli interventi che rientrano nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari del PNRR.
Nel provvedimento, inoltre, viene prevista la possibilità di prorogare fino al 2025 i contratti, anche dirigenziali, a tempo determinato di entrambi gli uffici speciali di L'Aquila e dei Comuni del cratere impegnati nella ricostruzione. Vengono stanziati 10 milioni di euro per rifinanziare il Fondo regionale per la protezione civile e potenziare il sistema regionale di protezione civile.
Il lavoro di Forza Italia, in sede di esame in Commissione, ha portato all'approvazione di un emendamento che prevede l'ammissione a procedure straordinarie di stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato che opera presso il centro funzionale decentrato della Regione Molise e presso la sala operativa regionale. È stato altresì accolto un ordine del giorno a mia prima firma, che impegna il Governo a valutare la possibilità di ampliare la pianta organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con un congruo numero di geologi, al fine di creare un vero e proprio nucleo operativo per l'espletamento delle fasi emergenziali. Molte altre positive modifiche sono state apportate in Commissione e ringrazio il relatore Sigismondi per il lavoro di sintesi che ha svolto.
In discussione generale, ieri ho sentito molto parlare di prevenzione ed è assolutamente una priorità che il Governo e il Parlamento dovranno affrontare, garantendo tra l'altro l'accesso a tutti i cittadini alle agevolazioni del sisma bonus. Ma oggi parliamo di ricostruzione e ben vengano quindi queste nuove norme per velocizzarla e semplificarla, perché chi ha subito la forza distruttiva della natura sa bene cosa vuol dire avere paura, sentirsi impotente e abbandonato.
Io sono un alluvionato piemontese del 1994. Era la notte tra il 5 e 6 novembre e fummo svegliati dall'acqua del Tanaro che invadeva tutto. Il piano terra della villetta in cui mi trovavo fu sommerso; ci rifugiammo al piano di sopra, che era anche l'ultimo piano. L'acqua continuava a salire e in casa viveva un'anziana, allettata da una recente operazione chirurgica. Fuori, dove prima c'era la strada, c'era un nuovo fiume. Trovai la forza di andare a cercare aiuto e i Vigili del fuoco con un gommone salvarono l'anziana signora. Poi l'acqua cominciò a scendere. Altri quella notte non furono fortunati come me. L'Italia si mobilitò, come si mobilita sempre. Grazie al cuore degli italiani, in poche settimane spalammo il fango da case e strade e nei campi tornò a crescere la vegetazione. Quella sensazione di normalità mi salvò e ricominciai a vivere.
Purtroppo, in caso di terremoto è più difficile. Le ferite e le crepe rimangono indelebili nel territorio. Ciò che fino a qualche istante prima consideravi casa, la tua comunità, le tue radici, la tua storia, la tua vita, un istante dopo scompare e rimane la sensazione che la vita è cambiata per sempre, e inizia la disperazione.
Di fronte a queste situazioni, lo Stato deve imparare ad agire più in fretta (Applausi), sia per dare un nuovo futuro ai sopravvissuti, sia per evitare la fuga e lo spopolamento delle aree colpite, ma anche per alleviare quell'angoscia che ritorna vivida ogni volta che si osserva, impressa nel territorio, l'ombra del disastro. Vedere il prima possibile la vita che torna alla normalità aiuta a elaborare i propri lutti e a non rivivere ogni giorno il dramma. Ecco perché sono felice di essere io ad annunciare il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia a questo provvedimento che imprime nuova spinta alla ricostruzione. (Applausi).
DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, in Commissione avevamo annunciato un atteggiamento costruttivo e collaborativo durante i lavori per la conversione del decreto-legge in esame ed effettivamente è quello che abbiamo tenuto. Su temi come questo, quando si parla di terremoto, ricostruzione, di territori che hanno bisogno di una mano per ripartire, non ci sono colori politici che tengano. Noi del MoVimento 5 Stelle la pensiamo così e quindi ci comportiamo di conseguenza.
Questo, però, non vuol dire che siamo soddisfatti del contenuto del decreto-legge in esame. Quando un Governo decide di intervenire su una materia così importante come quella del terremoto, in generale ci si aspetta un approccio di una certa importanza, che dia una certa impronta anche ai territori che hanno subito queste calamità naturali ed in questo caso effettivamente è stato così per tutto ciò che riguarda la semplificazione e l'accelerazione dei contratti pubblici per la ricostruzione dei crateri sismici del 2009 che poi, grazie ad un emendamento della Commissione, si è esteso anche al cratere 2016.
Questa previsione ci sta bene e ci ha visto soddisfatti e favorevoli, ma non ci stanno bene tante altre cose, ad esempio la sorte di iniziative emendative proposte sia dalla opposizione, ma anche da parte della maggioranza, nel merito sostanzialmente identiche ma anche nel drafting. Tante di queste proposte sono state cassate, come ad esempio quelle inerenti la possibilità di superare l'inerzia dei privati, la possibilità di equiparare le retribuzioni dei dipendenti degli uffici di ricostruzione (trattati in maniera differente non si capisce per quale motivo); è stata inoltre cassata la possibilità per gli uffici di ricostruzione dei Comuni del cratere di utilizzare un'istruttoria di tipo semplificato. In questo senso, di fatto, non abbiamo chiesto nulla di nuovo; è solo un fatto che già accade per il cratere sismico del 2016 e volevamo estendere questa semplificazione anche al cratere sismico del 2009. Ma niente di tutto ciò: occasioni perse che sinceramente lasciano l'amaro in bocca.
Potremmo poi parlare di come nel decreto-legge in esame è stato affrontato il tema del superbonus. Dobbiamo ricordare che questo provvedimento nasce poche settimane prima che venisse ideato dal Governo il successivo decreto-legge che ha bloccato la cessione dei crediti. Vorrei raccontare un episodio. Alcuni senatori del partito di maggioranza relativa che sostiene il Governo hanno pensato bene di proporre l'estensione del vecchio superbonus al 110 per cento, quindi il modello del MoVimento 5 Stelle, a tutti i territori del cratere sismico 2009 e 2016. Avrei voluto sottoscrivere quella proposta, se non fosse stata ritirata immediatamente, e devo dire che la maggioranza è stata sostanzialmente costretta al ritiro, perché il Governo non era d'accordo. È chiaro: come fa il Governo ad essere d'accordo su un emendamento simile quando ha appena bloccato la cessione dei crediti? È impensabile. (Applausi). Allora la maggioranza si è accontentata di un ordine del giorno, che sinceramente non avrei accettato, però la maggioranza lo ha accolto; un ordine del giorno blando e vincolato ai limiti della finanza pubblica. Voglio vedere quando verrà scavallato questo limite da parte della maggioranza.
Sul superbonus c'era anche un altro tema sollevato dalla categoria edile; un pasticcio che avete combinato con l'introduzione, nel decreto-legge aiuti-quater, del limite reddituale per le abitazioni unifamiliari che di fatto, come diceva anche il collega Patuanelli nell'illustrazione del suo emendamento, crea un dubbio interpretativo. Si è data la possibilità di trovare una soluzione con l'interpretazione autentica della norma, ma anche questo non è stato accettato. Gli emendamenti della maggioranza sono stati ritirati, quelli dell'opposizione bocciati, sono state proposte condizioni che bloccano la ricostruzione e ledono tutto il settore edile (tema superbonus); sono state fatte delle offerte alla maggioranza, che ha ritenuto invece opportuno fare come gli struzzi, mettere la testa sotto la sabbia e rimandare il problema ad un'altra soluzione, a un altro momento, a un altro tavolo, a un altro decreto-legge. (Applausi). Noi aspettiamo, così come l'intera filiera edile.
Signor Presidente, effettivamente potrei anche evitare di dire queste cose, perché in fondo non spostano nulla. È però difficile stare zitti quando si sentono accorati appelli, da parte di esponenti autorevoli della maggioranza, che invitano a fare massa affinché il Parlamento riacquisisca le proprie prerogative. Queste restano però parole al vento, perché di fatto, nuovamente, ancora una volta il Parlamento si è settato sulle volontà del Governo, si è seduto su quello che vuole il Governo e ha rinunciato alle proprie proposte. (Applausi).
C'è poi tutto il tema della stabilizzazione, su cui effettivamente qualcosa siamo riusciti a fare e a tal proposito ringrazio il Governo per l'apertura. Voglio ricordare che c'è un fattore molto importante: le persone che lavorano alla ricostruzione, attualmente, entrano in questi enti, negli uffici speciali territoriali, con contratti precari e a termine. Si tratta di persone che durante la loro esperienza si formano e acquisiscono una expertise, che rimane sul territorio, perché è un'esperienza maturata che permette di velocizzare i processi: una volta che uno conosce il meccanismo, è più semplice attuarlo. C'è stata dunque una proposta effettivamente condivisa da parte di tutti i Gruppi parlamentari e ringrazio il Governo per aver aperto all'opportunità di stabilizzare tutti gli operatori, che hanno al momento contratti precari e che operano all'interno dei crateri degli eventi sismici del 2002, 2009, 2012 e 2016. Peccato però che abbiamo lasciato fuori da questa possibilità i parchi nazionali, che pure di queste persone e di questi lavoratori ne hanno, ai quali invece è stata data solo la piccola concessione di lasciare loro il 50 per cento dei posti disponibili a bando. A mio avviso questo è poco e bisognava aprire completamente a questo tipo di soluzioni. Il fenomeno delle persone professionali e professionalizzate che scappano lì dove viene loro offerto un contratto di lavoro, con diritti e garanzie, che danno la possibilità di un futuro certo per le loro famiglie, andrebbe superato completamente se vogliamo veramente velocizzare e concludere questa maledetta ricostruzione. (Applausi).
Inoltre la necessità della stabilizzazione è richiesta anche dalla piccola isola di Ischia, da cui, come hanno ricordato i colleghi, sono pervenute numerose richieste, già nell'ambito del precedente provvedimento ad hoc, il cosiddetto decreto Ischia. Evidentemente in quella sede tali richieste non sono state recepite, perché nel decreto per la ricostruzione sono tornate di nuovo. Come Gruppo MoVimento 5 Stelle abbiamo deciso dunque di farci nuovamente promotori di queste richieste, ma non c'è stato niente da fare. C'è stata sempre la stessa dinamica, con emendamenti della maggioranza ritirati ed emendamenti dell'opposizione bocciati e poi c'è stato l'ultimo ordine del giorno approvato poco fa in Assemblea. Voglio solo evidenziare che su Ischia si è fatto veramente poco o nulla. Ischia rimane una terra ad alta intensità sismica, una terra alluvionale, che ha cittadini terremotati che di fatto il Governo classifica come cittadini di serie B. C'è dunque bisogno di maggiore rispetto per questi territori, che oggi ricevono di fatto un'elemosina dal provvedimento in esame. Si tratta di territori che, oltre al danno del sisma, stanno subendo l'ultima alluvione e tutti i disastri ambientali e idrogeologici ad essa legati, mentre ad Ischia non si è dato più di tanto: niente ristori per le attività economiche ischitane, niente misure alternative per gli alloggi, niente esenzione dagli oneri fiscali o esenzioni IMU, niente compensazioni della Tari. Come facciamo a votare a favore di un decreto-legge su un tema che ci mette tutti in linea? Signor Presidente, per i motivi che ho appena illustrato e visto che il MoVimento 5 Stelle vuole mostrarsi propositivo anche in Assemblea, dichiaro il voto di astensione del Gruppo. (Applausi).
MINASI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MINASI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il provvedimento sottoposto oggi alla nostra attenzione non può che essere accolto e salutato in maniera positiva da tutti noi.
Dopo gli eventi calamitosi che alla fine dello scorso anno si sono purtroppo abbattuti sull'isola di Ischia, il Governo è intervenuto immediatamente per dare il necessario supporto alla popolazione colpita, ma nel contempo ha inteso occuparsi anche di altre comunità ferite duramente da un altro evento catastrofico: mi riferisco alle comunità del Centro Italia, colpite dai terribili terremoti del 2009 e del 2016, nonché dagli eventi alluvionali delle Marche del settembre scorso.
Giustamente e lodevolmente il nostro Consiglio dei ministri è voluto tornare su una questione rimasta per troppo tempo irrisolta, anzi, direi quasi sospesa, nonostante i copiosi fondi messi a disposizione fin da subito per le popolazioni interessate. A soli due mesi dal suo insediamento ha mandato un forte segnale di discontinuità con il passato, sostanzialmente dicendo: «Ci siamo, lo Stato c'è e non si è dimenticato di voi». Sono passati infatti oltre sette anni da quando il sisma ha portato morte e devastazione nei territori del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo e addirittura quattordici anni da quello che ha devastato L'Aquila; eppure, la ricostruzione in tutte queste aree ancora è lontana dall'essere completata, anzi, in alcuni casi è solo all'inizio.
In particolare, vorrei soffermarmi brevemente sullo stato in cui versa la ricostruzione pubblica, quella che ci riguarda più direttamente e che purtroppo registra percentuali bassissime di avanzamento dei lavori. Nel caso del cosiddetto sisma del Centro Italia, quello cioè del 2016, secondo l'ultimo report dell'ufficio del commissario straordinario per la ricostruzione, rileviamo che, se è vero che sono stati avviati oltre 2.500 interventi, quelli necessari ammontano però a circa 4.600 su edifici e opere pubbliche, quindi poco più della metà è stato fatto.
Se andiamo a guardare in particolare le scuole, che stanno molto a cuore al nostro Gruppo parlamentare, degli oltre 600 interventi programmati, nel giugno 2022 soltanto 24 sono stati completati.
A L'Aquila poi, come ho già detto prima, a distanza di quattordici anni dal sisma, gli interventi per la ricostruzione ammontano a circa il 50 per cento, per cui sono solo la metà di quelli da portare a compimento.
Tutto questo è per sottolineare che c'è una parte dell'Italia che in pochi secondi, ormai tanti e forse troppi anni fa, ha visto crollare, insieme alle proprie case, alle proprie città e alle vittime, anche la propria esistenza e da tutti questi anni ancora oggi attende di poter ricostruire e tornare alle proprie abitudini, alle proprie cose e a una situazione di normalità.
È dunque proprio per questo che non possiamo che apprezzare le scelte del Governo e la sua tempestività nell'agire nell'interesse di quella parte d'Italia e con le modalità configurate nel decreto-legge in conversione.
La normativa si incentra su alcuni punti chiave. Innanzitutto, si tratta di velocizzare e semplificare le procedure per la ricostruzione pubblica attraverso un rafforzamento dei poteri del commissario straordinario, oltre che un'estensione degli ambiti di applicazione delle agevolazioni procedurali. Tutti noi sappiamo bene quanto la burocrazia italiana possa pesare sui rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione e quanto abbia la stessa rallentato la ricostruzione post-sisma.
Il decreto va pertanto nella giusta direzione, rispecchiando d'altronde le modalità encomiabili con le quali il Governo si sta muovendo proprio nel settore degli appalti per dare, attraverso un'opera di sburocratizzazione, la spinta propulsiva indispensabile per la ripartenza del Paese.
In secondo luogo, si prevede un potenziamento degli uffici preposti alla ricostruzione, quindi con nuove assunzioni di personale, che in alcuni casi potrà anche essere stabilizzato. Tale previsione dunque avrà anche un impatto positivo sul lungo termine, sull'occupazione e su eventuali nuovi eventi catastrofici, che speriamo ovviamente non debbano ripetersi mai. Grazie al nuovo personale, infatti, nel malaugurato caso, si potrà agire e operare con molta più efficienza e rapidità.
In terzo luogo, l'aver affidato a un decreto del Presidente della Repubblica la nomina del nuovo commissario straordinario per la ricostruzione, cosa che garantisce la migliore scelta possibile, slegata da interessi contingenti di parte e legata invece al nostro vero e primario interesse, quello pubblico, è la dimostrazione di quanto la nostra maggioranza abbia oggi una visione politica di ampio respiro, che guarda al dopo di noi e non alla convenienza personale o del momento. (Applausi).
Infine, il finanziamento del fondo regionale per la Protezione civile consente di fronteggiare le emergenze affrontabili a livello regionale senza la necessità di deliberare sempre e comunque lo stato d'emergenza nazionale. Tale misura, anche in questo caso velocizzando le procedure, dimostra ancora una volta l'attenzione della compagine governativa per le persone e per i territori, sui quali la Protezione civile ovviamente potrà intervenire subito, riducendo, limitando e in alcuni casi prevenendo i danni e salvando il numero più alto possibile di vite umane, qualora siano in pericolo.
Ovviamente non siamo arrivati qui dalla luna. Non dimentichiamo e anzi sappiamo bene che l'Italia presenta molte aree a rischio sismico o di dissesto idrogeologico, in alcuni casi anche molto elevato, ma siamo qui da soli tre mesi e quindi, se non possiamo ancora prevedere l'arrivo di un terremoto, sicuramente possiamo e dobbiamo prevenirne le conseguenze, con questa e con tante altre azioni che saranno messe in campo per la messa in sicurezza dei territori nei tempi più rapidi possibili.
C'è poi un altro aspetto su cui vorrei soffermarmi prima di chiudere. Mi riferisco all'emendamento presentato dalla Lega, che ha ricevuto il placet da parte del Governo, che riguarda le scuole e che mira a garantire la continuità didattica nelle aree colpite dal sisma e anche nell'isola di Ischia, così da consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative. Questa misura mostra un'attenzione particolare ai bambini e ai ragazzi, che diventa ancor più importante oggi dopo la pandemia, che li ha pesantemente e ulteriormente destabilizzati. Questa previsione, insieme agli altri emendamenti tesi a favorire la ripresa delle attività economiche e il potenziamento degli investimenti per le imprese ricadenti nelle aree terremotate, rappresenta senz'altro un'importante risposta al bisogno delle comunità colpite - come ho detto prima - di tornare alla normalità e di riprendere la propria vita quotidiana circondata dalle cose familiari.
Tutto ciò detto, concludo, non prima di aver ringraziato ovviamente il Presidente della Commissione, il relatore e tutti i componenti, con i quali si è cercato di arricchire e di migliorare questa proposta iniziale, sulla quale esprimo, da parte del Gruppo Lega, il voto favorevole. (Applausi).
*FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, Governo, c'è il partito di coloro che hanno visto con i propri occhi e quello di coloro che hanno sentito dire, ha detto qui ieri, con una citazione, il senatore e commissario Guido Castelli. Io, non per merito, faccio parte del primo partito, più precisamente di chi ha visto e rivisto, prima nel 2009 e poi nel 2016-2017, la devastazione dei terremoti di L'Aquila e del Centro Italia, vivendo in quei luoghi che sono tristemente definiti del doppio cratere.
Il 6 aprile 2009 avevo trent'anni ed ero assessore in Provincia di L'Aquila, segretario provinciale del PD. A chi vive l'impegno politico e istituzionale con passione, capitano non di rado notti insonni. Alle ore 3,32 di quella drammatica notte ero ancora sveglio e - come potete immaginare - i ricordi di quegli attimi e poi dei giorni e dei mesi che seguirono restano indelebili.
Tra questi voglio richiamarne solo due: la telefonata e l'immediata visita, all'ombra delle telecamere, dell'allora segretario del Partito Democratico Dario Franceschini e, insieme a lui, la deposizione di una corona di fiori a Onna, il seguente 25 aprile. E poi i mesi di lavoro senza sosta, gomito a gomito, al tavolo di coordinamento con le donne e gli uomini della Protezione civile, tra i quali il suo attuale capo, Fabrizio Curcio, con quelli delle Forze dell'ordine e con i tanti soggetti responsabili di fronte alle mille emergenze: 309 morti, 1.600 feriti, 65.000 sfollati e poi, nel 2016 e 2017, altre 303 vittime, 388 feriti e 41.000 sfollati.
Per questo sono onorato di aver potuto lavorare in Commissione a questo provvedimento (ringrazio il Presidente, il relatore, le senatrici e i senatori). Questo provvedimento affronta alcune problematiche indifferibili ed urgenti, a partire dalla stabilizzazione del personale che da anni si occupa di ricostruzione, ma è giusto ricordare lo sforzo che, negli anni, il nostro Paese ha compiuto per quest'area: quasi sette miliardi per L'Aquila e il cratere; per il fondo emergenze nazionale, un miliardo; per il piano complementare al PNRR, 1,78 miliardi; ancora, le temporanee sospensioni degli obblighi tributari, le esenzioni dell'imposta municipale propria (Imu), la sospensione dei mutui sugli immobili inagibili, il fondo ricostruzione, il contratto istituzionale di sviluppo e tutte le semplificazioni e agevolazioni per la ripresa economica, il sostegno agli enti locali e a tutti i gangli sociali vitali da rigenerare.
Dobbiamo un ringraziamento a chi, dal Governo e dal Parlamento, così come dalle amministrazioni locali e dal tessuto associativo e politico, si è battuto per ottenere questi risultati in questi quasi quindici anni.
Invece, al senatore Scurria, che ieri ha detto testualmente che, cinque anni fa, quando Biondi, attuale sindaco di L'Aquila, è stato eletto, quella era una città morta e che gli operai erano gli unici esseri umani a frequentarla, voglio dare un consiglio non richiesto e senza acrimonia: si vergogni e chieda scusa alla città di L'Aquila. (Applausi).
Noi siamo vincolati alla serietà e all'onestà intellettuale, sempre. Per questo abbiamo lavorato da mesi, già con il commissario Legnini, ai provvedimenti che sono qui contenuti, per le stabilizzazioni, per le Unioni dei Comuni, per gli enti parco, per la proroga della deroga al dimensionamento scolastico. Noi non votiamo contro queste giuste scelte, ma non possiamo votare a favore di un decreto in cui manca troppo: e voi lo sapete, come e meglio di noi.
Io voglio qui sinceramente esprimere la mia solidarietà alla maggioranza, maltrattata dal Governo. Signor Presidente, sa di quanti emendamenti, presentati dalla maggioranza, il Governo ha chiesto il ritiro, che la maggioranza ha supinamente accettato? Agevolo a tutti questa informazione numerica: 55 emendamenti, tanti quanti quelli bocciati all'opposizione, peraltro molto simili a quelli.
Abbiamo insieme audito i rappresentanti del territorio, i corpi intermedi, le forze economiche e sociali, gli esperti. Non si può che essere umanamente vicini a chi, come voi, raccoglie le istanze, impiega inchiostro, carta, tempo, fa riunioni per dare un senso all'essere rappresentante del popolo e poi si sente rispondere: invito al ritiro. È una legittima frustrazione, tra l'altro rispetto a richieste non marginali e nemmeno poco importanti.
Ieri il senatore Verini ne ha puntualmente ricordate alcune: vi sono l'emendamento dedicato alle vittime del terremoto; quello per il loro supporto psicologico e per il patrocinio legale gratuito; quello per il potenziamento della Protezione civile; quello per il contrasto ai cambiamenti climatici; ma, come ha già detto la senatrice Di Girolamo, in cima a tutto vi è il caos sul superbonus, che nelle aree colpite dal sisma è un supercaos.
In generale, sul 110 per cento, noi abbiamo ascoltato, proprio ieri l'altro, ABI, ANCE, CNA, Confartigianato, Rete Professioni Tecniche, Confesercenti, ingegneri, architetti, geometri, Confedilizia, Confapi, Alleanza delle Cooperative, Confindustria, Casartigiani e tutti i sindacati. Fatelo anche voi, colleghi della maggioranza, per capire il livello di disperazione che avete generato. (Applausi).
Come sappiamo, però, nelle aree colpite dal sisma c'è di più, perché, anche grazie a un superbonus rafforzato, in molti hanno rinunciato al contributo per la ricostruzione ed ora non possono tornare indietro. Sono come color che son sospesi, questo lo sapevate. Lo sapevate, perché i primi a dircelo sono stati gli uffici speciali. E voi, come noi, avete presentato più emendamenti, conditi da solenni impegni pubblici, comunicati, conferenze stampa. Niente: invito al ritiro dal Governo.
Avete fatto un misero ordine del giorno, per impegnare il Governo a garantire e nemmeno quello è stato accolto: è stata proposta una riformulazione con un vago impegno a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza. Siete passati dalla promessa di una legge alla lettera di Benigni e Troisi a Savonarola in «Non ci resta che piangere», solo che a piangere saranno migliaia di cittadine e cittadini confinati nel limbo. Adesso ci direte che di questo si occuperanno alla Camera su un altro provvedimento. Già, perché occuparsi di un problema che riguarda la ricostruzione in una legge che si occupa di ricostruzione? (Applausi). Sarà estraneo alla materia.
La credibilità di questa vaga promessa la misuriamo con la precedente promessa, quella su Ischia: ci avete detto che avreste messo in questo provvedimento quello che mancava nel precedente, invece c'è stato l'invito al ritiro di tutti gli emendamenti. Adesso possiamo e dobbiamo dirlo, come ieri vi ha spiegato bene il senatore Irto: per voi quello di Ischia è un disastro di serie B. Non siete riusciti nemmeno a sospendere l'IMU per le case non agibili, immagino per non mettere a repentaglio i conti dello Stato. Potete ben dirlo al MEF: ecce homo. Ma noi ci batteremo perché arrivi il giorno in cui potremo discutere un codice per la ricostruzione che possa prevedere un pari trattamento per tutti (su questo ha già detto anche la senatrice Fregolent) e, ancor prima, politiche di prevenzione e una visione - diceva ieri il senatore Spagnolli - sempre che non ci sia dal Governo, anche per questa, un invito al ritiro. (Applausi).
LIRIS (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LIRIS (FdI). Signor Presidente, mi sia consentito, in apertura, di rivolgere alcuni ringraziamenti, innanzitutto al presidente Meloni, quale deputata eletta nel collegio abruzzese L'Aquila-Teramo, che, guardate caso, individua proprio il territorio del primo e del secondo cratere, almeno per quanto riguarda la Regione Abruzzo. Un ringraziamento va ai Ministri, in particolar modo al ministro Musumeci, che si è speso su questo tema, ci ha ascoltato dal primo momento e a cui dobbiamo tante delle richieste provenienti proprio da quel territorio che si dice non abbiamo ascoltato, ma che sono state recepite all'interno di questo decreto e, ancora di più, all'attività degli altri esponenti del Governo, che ringrazio, che hanno recepito tanto con le loro strutture, quanto con la loro presenza, in termini di provvedimenti che sono nati tanto in Commissione quanto in quest'Aula.
L'emozione è tanta, ma il ringraziamento importante, che nasce dal cuore, lo voglio rivolgere a due persone che hanno collaborato gomito e gomito con me da questo punto di vista: una è il relatore, senatore Sigismondi, un amico ventennale, che si è speso a dismisura, che ormai è un aquilano d'adozione (Applausi); l'altra è il commissario Guido Castelli, che con me ha condiviso - anche perché eravamo entrambi assessori regionali al bilancio e ai crateri, lui nelle Marche e io in Abruzzo - ascoltato e combattuto, scrivendo pagine importanti di semplificazione, sin da quando il commissario era Giovanni Legnini, che qui ringrazio. L'attività di Giovanni Legnini è stata infatti importante ed è stata migliorata anche grazie alla sua capacità di ascoltare il contributo che eravamo capaci di dare.
Vorrei poi che questo mio intervento non fosse solo gonfio di emozione. Non ci sto alla sfida a chi è più terremotato, voi sapete che non voglio farlo, ci mancherebbe altro, perché essere terremotati non è una qualità, ma una condizione, che non si sceglie.
Da aquilano vi dico che, quando ho ricevuto la chiamata del presidente Malan, che ringrazio per la sensibilità (e non solo) per due-tre ore ho avuto qualche battito in più, perché da subito ho pensato al contenuto del mio intervento: emozione e gratitudine nei confronti del Governo, ma anche dei Governi che si sono succeduti, da quello Berlusconi in poi, passando per vari altri (il Governo Renzi ed anche i successivi), perché non è mai mancato il sostegno a L'Aquila e al cratere dell'Italia centrale.
Vi ringrazio di questo, perché molto spesso sentiamo la responsabilità delle tante risorse destinate ai crateri. La sentiamo soprattutto quando la coperta è corta, le energie sono poche e la spesa viene ridotta (come accaduto con il Covid e con il caro energia), per cui magari dire basta, perché la questione del sisma sta assorbendo troppe energie potrebbe essere una tentazione. Ringrazio quindi tutti, maggioranza e minoranza, perché non hanno ceduto a questa tentazione.
Per me l'emozione è tanta, perché questo per me è anche un motivo per omaggiare chi non c'è più: le 309 vittime del terremoto del 2009 e le 303 ed oltre di quelli del 2016-2017. (Applausi). A queste persone, a questi angeli, tributiamo tutti un omaggio e un applauso, che chiedo a tutta l'Assemblea. (Applausi). Parlando anche da medico, le vittime non sono soltanto quelle conteggiate ufficialmente, perché gli indici del disagio sociale - l'uso di droghe, l'abuso di alcool e psicofarmaci e i suicidi - hanno purtroppo aumentato le vittime ufficiali di quelle notti e di quelle giornate.
Il contenuto del provvedimento è importante, perché porta semplificazione, rafforzamento dei poteri della struttura commissariale, misure importanti per il personale, con la stabilizzazione dei precari del sisma, e anche un'apertura in deroga all'assunzione del personale impiegato per quanto riguarda i disagi di Ischia. Esso prevede inoltre una cifra di 10 milioni per la protezione civile regionale. Non dimentichiamo mai infatti che, nostro malgrado, siamo diventati troppo esperti di tragedie e di protezione civile in termini di emergenza e di capacità di dare risposte nell'immediato, ma probabilmente dobbiamo fare qualcosa in più in termini di prevenzione.
Con Giorgia Meloni si è data una spinta importante con questo decreto-legge, con un commissario scelto ad hoc. Si è messa la faccia su questo argomento, si sono scritte norme in questo provvedimento che vanno a sanare alcuni vulnus, si sono perfezionate pratiche e si è data una nuova energia alla ricostruzione.
Non ci vuole un sillogismo aristotelico tanto complicato per affermare, come hanno rilevato altri colleghi che mi hanno preceduto, con i quali sono d'accordo, che questo tipo di argomento non è di destra o di sinistra, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, della Lega o degli altri partiti di maggioranza, né, tantomeno, un argomento di minoranza. Non è di Bonaccini o della Schlein (così impareremo man mano a dire bene il nome della nuova leader).
Proprio su questo argomento - sarà l'unico passaggio leggermente polemico che farò - pesa ancora di più quell'affermazione: quando vai ad esultare perché hai vinto le primarie e vuoi essere il capo di una forza importante di minoranza e non di opposizione, non ti auguri di essere un problema per Giorgia Meloni. Non lo auspichi, perché Giorgia Meloni è il Presidente del Consiglio, è il Presidente di tutti gli italiani, è il Presidente anche del PD ed è il Presidente anche della Schlein. Essere contro Giorgia Meloni, augurarsi di essere contro il Governo Meloni ed essere un problema per Giorgia Meloni significa essere un problema per l'Italia. (Commenti).
Presidente, faccia rispettare il silenzio, per favore. Chiedo ai colleghi del Partito Democratico, molti dei quali conosco come brave persone, di dire alla loro nuova leader di anelare ad essere una risorsa per questo Governo e non un problema. Non è il momento della polemica, ma di dare forza a quel percorso di ricostruzione.
Mi avvio alla conclusione, signor Presidente. Abbiamo auspicato tutti che il provvedimento fosse non soltanto inerente alla ricostruzione fisica, ma anche a quella socioeconomica, motivo per il quale nel decreto-legge ci sono le best practice che abbiamo acquisito nella gestione dei crateri precedenti per poterle impiegare nel Centro Italia e in tutto quello che accadrà, purtroppo, perché ci saranno altri disastri naturali, come ve ne sono stati recentemente.
Chi vi parla rivela l'emozione di chi nel 2009, dal suo lungo percorso politico giovanile, è passato a uno amministrativo, proprio dopo il sisma di quell'anno. Questo è il motivo per il quale ringrazio tutti coloro che hanno dato forza al percorso di ricostruzione nel 2009, nel 2016, nel 2017 e dopo gli altri sismi che ci sono stati.
Io ringrazio questa Nazione, la più bella del mondo, per quello che ha fatto nei Governi passati, e il Governo attuale, per quello che facciamo, stiamo facendo e faremo tutti insieme. (Applausi).
PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile».
È approvato. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto Comprensivo «Falcone-Borsellino» di Favara, in provincia di Agrigento, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(379) PIROVANO ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 18,09)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 379.
Il 23 febbraio scorso l'Assemblea ha deliberato la procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento. Pertanto, la discussione sarà limitata ai soli interventi della relatrice, del rappresentante del Governo e dei proponenti di emendamenti e ordini del giorno, salve le dichiarazioni di voto finale.
La relatrice, senatrice Spelgatti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.
SPELGATTI, relatrice. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, a prima della senatrice Pirovano, ripropone il testo del disegno di legge n. 1196, già presentato ed approvato in prima lettura dal Senato nel corso della XVIII legislatura e ripresentato ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento.
Il provvedimento, composto di due articoli, interviene in materia di elezioni comunali.
L'articolo 1, comma 1, novella l'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, modificando il quorum strutturale di partecipazione alle elezioni per i Comuni con popolazione fino ai 15.000 abitanti, nel caso in cui una sola lista si presenti alle elezioni comunali. Tale quorum viene abbassato dal 50 al 40 per cento. Pertanto, per essere eletto sindaco, il candidato deve ottenere almeno il 50 per cento dei voti calcolato sul 40 per cento di elettori che si recano alle urne. Ai fini del raggiungimento del quorum strutturale, non vengono inoltre considerati gli elettori residenti all'estero che rientrano nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non abbiano votato. Qualora non si verifichino tali condizioni, l'elezione è nulla.
Per ragioni di coordinamento normativo, il comma 2 dell'articolo 71 abroga l'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960. Tale articolo, infatti, reca una disciplina parzialmente sovrapponibile a quella dell'articolo 71 del TUEL, sul quale interviene il comma 1 dell'articolo 1 della proposta in esame.
Si ricorda che i medesimi effetti del comma 1 dell'articolo 1 (conferma del quorum funzionale, riduzione del quorum strutturale e scomputo degli elettori iscritti all'AIRE ai fini della sua determinazione nei Comuni fino a 15.000 abitanti, ove sia ammessa e votata una sola lista) sono stati già anticipati - limitatamente agli anni 2021 e 2022 - rispettivamente dall'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 25 del 2021 e dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 41 del 2022, in considerazione del quadro epidemiologico da Covid-19.
L'articolo 2 interviene sulla legge n. 81 del 1993, che disciplina l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, modificando l'articolo 3, al fine di disciplinare la sottoscrizione delle liste nei Comuni sotto i 1.000 abitanti. Al riguardo, si ricorda che, attualmente, il testo unico sugli enti locali, in base all'articolo 3 della legge n. 81 del 1993, prevede che le firme vadano raccolte solo nei Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti.
Nello specifico, con la modifica proposta dal disegno di legge, si prevede un numero di firme adeguato al numero degli elettori. Pertanto, se il numero di abitanti del Comune è compreso tra 1.001 e 2.000, le firme richieste vanno da un minimo di 25 a un massimo di 50; nella fascia compresa tra i 751 e i 1.000 abitanti, il numero di firme è tra 15 e 30; nella fascia compresa tra i 501 e i 750 abitanti, il numero di firme è compreso tra 10 e 20; nella fascia sino ai 500 abitanti è invece tra 5 e10.
Conseguentemente, è abrogato il comma 2 del predetto articolo 3 della legge n. 81, ai sensi del quale non è richiesta alcuna sottoscrizione per la dichiarazione di presentazione delle liste nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti. (Applausi).
PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente e dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge in esame e sull'emendamento, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.
Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati un emendamento, che è stato ritirato, e un ordine del giorno.
FLORIDIA Barbara (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIDIA Barbara (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per prendere atto che il buonsenso e il senso del pudore sono diffusi anche nella maggioranza.
Dopo un'attenta e appassionata opposizione in Commissione, dove con un blitz stava per essere presentato un emendamento vergogna, per fortuna in maniera corretta - come correttamente si era mossa e si è mossa oggi l'opposizione - la maggioranza ha ritirato un emendamento che, a nostro avviso, era inopportuno presentare a questo provvedimento. (Applausi).
PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare l'ordine del giorno.
ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo anche per una dichiarazione di voto sull'ordine del giorno G1.100. Nelle recenti elezioni regionali tutti abbiamo purtroppo assistito ad una scarsa partecipazione al voto, che diminuisce sempre di elezione in elezione; inoltre, abbiamo constatato e verificato che molti cittadini non sono andati a votare non perché non volevano farlo, ma perché molti non sapevano che ci sarebbero state le elezioni e questo purtroppo è un dato di cui bisogna prendere atto.
Con l'ordine del giorno G1.100 si impegna quindi il Governo a fare in modo che si utilizzi la tecnologia di cui tanto si parla per far sì, con gli strumenti che ci sono oggi, che tutti i cittadini siano adeguatamente informati del fatto che in quelle date si terranno le elezioni. Dopo di che, saranno i cittadini a decidere e sarà compito dalla politica scegliere se e come ridarsi un po' di credibilità per far sì che la gente torni a votare, però già il fatto di informare è un elemento importante.
Allo stesso modo, riteniamo che, per esempio, il tema della tessera elettorale debba essere affrontato anche utilizzando lo strumento digitale. Infatti, se oggi dovessi perdere la tessera elettorale, sarei obbligato a recarmi in Comune per chiederne il duplicato, che il Comune naturalmente fornirebbe; tuttavia, con gli strumenti che abbiamo oggi, magari poterla scaricare digitalmente sul telefonino e stampare a casa faciliterebbe di gran lunga la possibilità di recuperare la tessera elettorale, magari non per la fascia più anziana della popolazione, ma per quella più giovane. Pensiamo a un'informazione attraverso l'utilizzo di SMS o di varie applicazioni, del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e quant'altro. A mio avviso, questi sono indubbiamente elementi importanti che possono essere introdotti e l'ordine del giorno va in questa direzione.
Vorrei poi fare alcune considerazioni rispetto all'intervento in cui la Capogruppo dei 5 Stelle ha accennato alla presentazione di un emendamento vergogna. Intanto, la definizione di emendamento vergogna rispetto a una proposta che sostanzialmente vuole riproporre in tutta Italia il sistema elettorale della Sicilia è stata usata da una senatrice siciliana; pertanto, la prossima volta la invito a stare un po' più attenta e a informarsi sul contenuto dell'emendamento, visto che si proponeva di esportare il modello Sicilia a tutte le elezioni comunali di tutta l'Italia. Per una volta che un leghista prende ad esempio la Sicilia, ci saremmo aspettati almeno un minimo di riconoscenza. (Applausi. Commenti).
A parte questo, abbiamo deciso di ritirare l'emendamento, consapevoli del fatto che la procedura d'urgenza su questo provvedimento è stata votata anche dall'opposizione e in segno di rispetto per un accordo che era stato preso da tutti, perché non ci sembrava il caso di forzare la mano. Tuttavia, dal punto di vista politico, riproporremo alla prima occasione possibile il tema di portare il modello delle elezioni comunali come avviene in Sicilia in tutto il Paese, perché questa è una volontà della maggioranza e quindi ci sarà sicuramente un provvedimento nel quale ci confronteremo. Voi avete le vostre idee e noi abbiamo le nostre. Per noi queste proposte possono aiutare a risparmiare risorse e a dare maggiore certezza, anche in vista della partecipazione dei cittadini alle elezioni, che sappiamo in molti casi al secondo turno essere assolutamente minimale. (Applausi). Questo può essere solo un auspicio che facciamo come maggioranza.
Ribadiamo pertanto la nostra posizione, ma nel rispetto di una procedura d'urgenza votata da tutti, abbiamo deciso di ritirarlo. (Applausi).
PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.
SPELGATTI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
FERRO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
Vorrei solo aggiungere, ovviamente, le parole: «previa individuazione delle risorse economiche».
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Signor Presidente, il Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope voterà a favore del provvedimento in esame. Non posso però esimermi, in sede di dichiarazione di voto, dal commentare quello che è successo quest'oggi, perché il colpo di mano che la maggioranza ha tentato è stato veramente molto grave e non per ragioni di merito. Signor Presidente, dico per il suo tramite al collega senatore Romeo che non è tanto la questione del contenuto dell'emendamento che si voleva presentare, anche se non posso non sottolineare che la legge elettorale per i sindaci dei Comuni da 15.000 abitanti in su, quella col ballottaggio, è universalmente riconosciuta, tra le varie leggi elettorali che utilizziamo, come la legge elettorale più efficiente. È una legge elettorale che dà rappresentatività, da un lato, e stabilità, dall'altro lato. Il fatto dunque che la maggioranza, come prima cosa, voglia cambiare una legge elettorale che funziona lascia veramente perplessi.
Senonché, se la maggioranza, per cambiare la legge elettorale, avesse presentato un disegno di legge come si fa di solito, nessuno avrebbe avuto niente da ridire. Avremmo avuto un disegno di legge, avremmo avuto una Commissione che se ne sarebbe occupata, avremmo avuto delle audizioni, avremmo potuto sentire illustri costituzionalisti darci le loro opinioni sulle modifiche. Avremmo potuto chiedere al Governo, di cui chiedo cortesemente l'attenzione, ad esempio alla sottosegretaria Ferro, di darci delle proiezioni e di spiegarci come la nuova legge elettorale avrebbe inciso sulla nostra realtà istituzionale. Avremmo potuto per esempio sentire l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), per avere anche un'idea, da parte dei Comuni, di come la modifica avrebbe impattato sul nostro assetto istituzionale e sui nostri enti locali.
Invece, cosa fa la maggioranza? La maggioranza oggi si è presentata in Senato con un emendamento agganciato a un provvedimento completamente diverso. Qui stiamo infatti discutendo di un provvedimento molto semplice, molto piccolo, che si riferisce soltanto ai piccoli Comuni e che incide sui quorum per la validità delle elezioni quando soltanto una lista è stata presentata - quindi in casi abbastanza residuali - prevedendo quindi che il quorum per la validità delle elezioni sia abbassato dal 50 per cento al 40 per cento, scorporando i residenti all'estero, per evitare l'annullamento delle elezioni nei piccoli Comuni, soprattutto in una fase di aumento dell'astensione. Si tratta quindi di un piccolo provvedimento, tra l'altro approvato all'unanimità nella scorsa legislatura. Ricordo, essendo stato il Sottosegretario con la delega in materia, che i lavori, con la relatrice Pirovano, procedettero con grande armonia, attenzione e condivisione. Ed è per questo che in questa legislatura siamo stati tutti d'accordo nel recuperare quel disegno di legge. Tra i vari effetti sciagurati dello scioglimento anticipato delle Camere, a causa della procurata caduta del Governo Draghi, c'è che abbiamo perso anche una serie di disegni di legge utili al Paese, che quindi stiamo andando a recuperare.
Quindi che cosa fa la maggioranza? Approfittando della procedura accelerata per recuperare un vecchio disegno di legge, infila all'interno di questo piccolo disegno di legge un carico da 90, una norma grandissima, che va addirittura a modificare la legge elettorale per i sindaci: una vera e propria riforma istituzionale fatta attraverso l'uso surrettizio e fraudolento di una procedura semplificata accordata da tutti, visto che il disegno di legge di cui stavamo discutendo era da tutti condiviso e già approvato nella stessa legislatura.
Mi sento di dire, signor Presidente, che è stato veramente un tentativo di colpo di mano, un atto di grande scorrettezza. Io non sono neanche troppo stupito dal fatto che l'emendamento sia stato ritirato, perché la sua sconvenienza procedurale è stata talmente plateale e macroscopica da creare un evidente imbarazzo in gran parte della maggioranza, tanto che la stessa sottosegretaria Ferro in Commissione ha dato più che altro una valutazione di merito.
Va benissimo, dunque, che l'emendamento sia stato ritirato; tuttavia, a parte gli aspetti di merito e procedurali, consentitemi di fare anche una valutazione di tipo politico.
Dall'inizio dell'attuale legislatura ci siamo sentiti dire che la maggioranza ha dei grandi progetti ambiziosi di modifica del nostro assetto istituzionale: abbiamo sentito parlare di presidenzialismo e di mille altre cose. Ci è però sempre stato detto che la maggioranza intende modificare e migliorare le istituzioni del Paese non a colpi di voti di maggioranza, ma con un'ampia condivisione. Ad esempio, siamo stati tutti invitati dal ministro Casellati a grandi incontri per poter condividere con lei le varie posizioni che esistono nel Parlamento italiano quanto alla riforma istituzionale, che pure tutti consideriamo necessaria. Ebbene, che cosa accade? Da un lato, il Governo ci convoca per riunioni di grande condivisione e poi la sua maggioranza parlamentare nottetempo - diciamo così - infila sotto il tappeto degli emendamenti - mi perdoni il collega che lo ha firmato per primo - piuttosto truffaldini quanto alla procedura.
Se, dunque, il messaggio è che le riforme costituzionali intendete farle con questo stile, penso che sia inutile venire alle riunioni con il ministro Casellati; anzi, devo dire che, se l'emendamento non fosse stato ritirato, gli incontri con il ministro Casellati sarebbero terminati questo pomeriggio.
In ogni caso, per fortuna tutto è bene quel che finisce bene. L'emendamento è stato ritirato. Siamo tornati a un disegno di legge condiviso e giusto. Come ho già detto, stiamo abbassando il quorum costitutivo; stiamo scorporando i residenti all'estero; stiamo istituzionalizzando un intervento che i Governi precedenti avevano già stabilito per le elezioni durante la pandemia del Covid: uno strumento che è già stato testato due volte, quindi, viene reso stabile dal Parlamento e va molto bene.
Aggiungo un'altra misura inserita nel disegno di legge in esame, che io credo sia utile: mi riferisco all'introduzione di un numero di firme molto contenuto, ma pur sempre di alcune firme, per la presentazione delle liste anche nei Comuni fino a 1.000 abitanti. Sino a oggi, infatti, non è richiesta alcuna firma per la presentazione delle liste nei piccolissimi Comuni e ciò spesso comporta una sorta di importazione di candidati magari da Comuni limitrofi, che non sono conosciuti da quella comunità. Credo che questo fosse un buco, un vuoto, un momento di incoerenza del nostro ordinamento, e quindi bene facciamo a stabilire che è necessario che anche nei piccoli o piccolissimi Comuni ci sia un legame tra il corpo elettorale e le liste.
Abbiamo passato dunque un pomeriggio non necessariamente agitato. Per fortuna - come ho già detto - tutto è bene quel che finisce bene e speriamo che la lezione di oggi sia stata appresa dalla maggioranza e che rientriamo tutti in un galateo istituzionale che aiuta di più, soprattutto quando si discute di riforme istituzionali.
Con questo, signor Presidente, non mi resta che annunciare il voto favorevole del Gruppo Azione-Italia Viva-RenewEurope al provvedimento in discussione.
PAROLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAROLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, devo dire che, pur nella simpatia per il collega Scalfarotto, non posso non rilevare che tante cose da lui citate sono assolutamente fuori dalla realtà. D'altra parte, credo che nascano da una sua preoccupazione: chi si definisce terzo polo non può che essere preoccupato del fatto che potrebbe non esserci un ballottaggio nelle elezioni dei Comuni.
Le nostre ragioni sono diverse, sono di serietà. Come ha già detto il collega Romeo, siamo persone serie, a fronte del fatto che l'opposizione ha rilevato - cosa esatta - che questo provvedimento è stato portato in Aula con una procedura d'urgenza che riguardava altri contenuti. Il provvedimento si collegava a questa materia, che non nasce dal nulla, a meno che uno abbia vissuto negli ultimi tre mesi in un altro mondo. Da dicembre in 1a Commissione sono stati presentati dei disegni di legge che riguardano l'elezione diretta del Presidente della Provincia, dove il metodo che viene assunto è quello dell'elezione diretta al primo turno se si arriva al 40 per cento, con un comma che riguarda i Comuni sopra i 15.000 abitanti, che avrebbero lo stesso trattamento. Nei Comuni sopra i 15.000 abitanti il candidato sindaco che raggiunge il 40 per cento viene eletto direttamente, con il suo premio di maggioranza; così come citato, è quanto prevede la legge regionale siciliana, dove non mi sembra che nessuno faccia le barricate, che nessuno la ritenga incostituzionale e che nessuno la ritenga una legge vergogna.
Quella per l'elezione diretta dei sindaci è una legge buona? Sì. È una legge che ha dato buoni frutti? Sì. È una legge che ha bisogno di manutenzione? Sì, perché un tagliando bisogna farlo. Ci sono cose che non vanno. Una di esse è che ci troviamo, sempre più spesso, ad avere il candidato sindaco eletto al ballottaggio con meno voti di quelli ottenuti da un altro candidato sindaco al primo turno. È un'anomalia che non può lasciarci indifferenti. Così come non può lasciarci indifferenti il fatto che l'astensionismo, soprattutto nel secondo turno, sta aumentando continuamente. È necessario dare più importanza al primo turno, ma senza eliminare il ballottaggio. Ripeto, per chi non avesse letto l'emendamento, che il ballottaggio rimane come possibilità. Il doppio turno rimane, ma solo se nessun candidato ha raggiunto la soglia del 40 per cento, che è una soglia seria e importante. Tale soglia, se raggiunta, accredita quel candidato sindaco ad avere immediatamente la possibilità di governare quella città.
D'altra parte - ripeto - se qualcuno fa i conti, si continuano a vedere secondi turni (ballottaggi) in cui l'affluenza raggiunge il 40 per cento e si viene eletti alla fine con il 22 per cento; ci sono candidati che diventano sindaci in questo modo. Possiamo pensare di continuare a guardare con positività e ottimismo a questa prospettiva? Credo che la maggioranza si sia fatta carico di un tema che riguarda tutti. Dopodiché io non so a chi convenga questo e se a qualcuno potrà convenire. Sinceramente non lo so, perché è evidente che poi la gente vota e voterà quello che vorrà votare. Certo, non conviene a chi si candida in mezzo, pensando di arrivare al ballottaggio e di vendere i propri voti - lo dico chiaramente - al miglior offerente o a chi ha più possibilità di vincere. Questo fenomeno deve cessare, almeno per come la penso io, perché questa non è buona politica, ma è una pratica che va eliminata.
Così come ci troviamo candidati che per un anno di campagna elettorale si scontrano, essendo alternativi su tutto, e in tre giorni, prima del ballottaggio, trovano una coesione per fare un apparentamento. Si tratta di un accordo di potere, di solo potere, che porta poi a mettere insieme quei voti, pensando alla fine di poter governare una città. Ma come? Lo lascio a voi pensare, perché evidentemente nascono molti quesiti. Questo vale soprattutto per il MoVimento 5 Stelle, che ricordo evocava il mercato delle vacche dei ballottaggi, dicendo che solo loro sarebbero andati da soli, sempre.
Oggi, invece, scopro che il MoVimento 5 Stelle vuole un ballottaggio, vuole la possibilità di arrivare anche ad apparentamenti: in modo sorprendente, ma è chiaro che ognuno può cambiare idea.
Per noi è molto semplice che una legge che funziona abbia bisogno di un tagliando. Come è già stato detto e come credo non stupisca alcuno, chi vive la Commissione sa che vi sono dei disegni di legge e delle proposte molto chiare, che vanno in questa direzione e che io ritengo vadano difese. Dopodiché, questa mattina noi avevamo presentato un emendamento in Commissione, che è stato ritirato poiché il Governo aveva chiesto una riformulazione.
A fronte della riformulazione del Governo, abbiamo ripresentato l'emendamento per l'Aula. Il Governo ha chiesto, anche rispetto all'emendamento presentato per l'Aula, una ulteriore riformulazione, sollevando delle preoccupazioni che - devo riconoscerlo al sottosegretario Ferro - erano preoccupazioni che meritavano una risposta. E noi avremmo dato la risposta, perché a noi la riformulazione andava bene.
A fronte del fatto che le opposizioni, su questo punto, abbiano ritenuto che vi fosse reato di lesa maestà, poiché noi siamo persone serie, abbiamo deciso di ritirare l'emendamento, per riprendere questo tema in un altro provvedimento il prima possibile. Questo perché è un tema che ci sta a cuore. Il mercato delle vacche del ballottaggio deve cessare. Il fatto che vi siano candidati sindaci che diventano sindaci con la metà dei voti di chi al primo turno ha magari preso il doppio dei voti, ma non è stato eletto sindaco, è un fenomeno che deve cessare.
Noi auspichiamo anche proposte ulteriori da parte delle opposizioni. Se hanno altre soluzioni o altre risposte per fenomeni che noi riteniamo ormai degenerativi, siamo in ascolto. Ma l'idea che vada tutto bene così, perché questa è la modalità con cui dobbiamo continuare a fare eleggere i sindaci, non è né auspicabile né condivisibile.
Su questo io vorrei che la Commissione potesse ritrovarsi a lavorare. Noi una proposta l'abbiamo fatta e l'abbiamo depositata. C'è un disegno di legge a prima firma della senatrice Ronzulli. Abbiamo fatto più audizioni. Io ho sentito in Commissione, contro questo emendamento, evocare che non è stato sentito l'ANCI, che non sono stati sentiti i costituzionalisti.
Evidentemente qualcuno si è dimenticato di venire in Commissione, perché ai primi di gennaio noi abbiamo avuto più audizioni. Io ricordo almeno tre o quattro costituzionalisti. Abbiamo audito l'ANCI, nelle persone di più sindaci in carica, e abbiamo audito anche l'UPI, perché in quel caso il disegno di legge riguardava anche l'elezione diretta del Presidente della Provincia.
Questo è quanto abbiamo fatto, con trasparenza e serietà, e per questo abbiamo voluto evitare di utilizzare un cavallo di Troia, che sinceramente non ci va bene se non è condiviso. Quello che voglio dire ai colleghi dell'opposizione è che la preoccupazione non può essere solo nostra. Io non so a chi potrà giovare: certamente non giova a chi si mette nel mezzo, a tanti fenomeni, che magari non sono rappresentati da partiti presenti in questa Aula.
Penso a tante liste civiche inventate, dove i candidati prendono il 6 per cento e poi lo vendono al ballottaggio. Io penso che tutti dovremmo definire questo come un fenomeno degenerato, fuori dai luoghi della serietà politica. Invece, mi sembra che vi sia chi voglia continuare su una strada che non ha futuro, che non può essere una strada educativa, anche dal punto di vista della crescita politica del nostro Paese.
Questo è quanto abbiamo proposto e - come dicevano i colleghi - lo riproporremo e lo riporteremo avanti, nel rispetto della democrazia e dei numeri, di questa come dell'altra Aula, che è la Camera dei deputati. Noi vogliamo, infatti, proporre qualcosa che possa andare in una direzione migliore. Questo è quanto abbiamo fatto.
Quindi, è fuori luogo definire emendamentovergogna qualcosa già attuato in una Regione importante del nostro Paese con esito positivo, e non perché lo diciamo noi, ma perché lo dite anche voi. Non mi risulta, infatti, che vi siano iniziative da parte di nessuno, in Sicilia, affinché questo metodo venga modificato.
Quindi, vuol dire che va bene a tutti. Allora, se va bene a tutti, ragioniamo se non sia applicabile anche nel resto del Paese, perché ci sono sacche di non serietà e di connivenza politica che non possiamo tollerare oltre.
Con queste valutazioni sull'emendamento, che è stato ritirato per la correttezza che non potete non riconoscerci, esprimo il nostro voto favorevole al provvedimento. (Applausi).
LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, colleghi, colleghe e Governo, siamo veramente felici della condotta della maggioranza, che ha ritirato un emendamento che di certo non era un'espressione della democrazia, dal momento che il MoVimento 5 Stelle propende sempre per una modalità di voto che sia espressione di una democrazia. La maggioranza ha presentato un emendamento in sede di Commissione, poi lo ha ritirato, poi lo ha riproposto, ma fortunatamente poi è tornata sui propri passi, vista anche la disponibilità già espressa dall'opposizione.
Questo provvedimento reca importanti innovazioni, precisazioni e migliorie alla vigente disciplina in materia di elezioni comunali. Nel corso degli anni sono emersi in questo ambito vari problemi che si è deciso di risolvere attraverso il provvedimento in esame.
Il primo problema riguarda la validità stessa delle elezioni. La norma vigente prevedeva che, qualora alle elezioni comunali fosse stata ammessa un'unica lista, la consultazione sarebbe stata valida solo nel caso in cui il numero dei votanti non fosse stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Orbene, colleghi, la norma in questione ha generato diverse complicazioni, in particolar modo nei Comuni più piccoli, massicciamente interessati ai fenomeni dell'immigrazione di massa. È noto, infatti, che coloro che si sono trasferiti all'estero restano iscritti nelle liste elettorali del Comune di ultima residenza. Tali elettori, chiaramente, lontani dall'Italia - secondo voi - proprio perché lontani, conoscono sempre la situazione del loro Paese? Purtroppo no e quindi non esercitano il voto e possono far mancare il quorum di validità della consultazione. È d'obbligo evidenziare che la questione concerne il computo degli elettori emigrati all'estero nel caso di votazione per il quale è previsto un quorum strutturale e non è per la verità affatto nuovo. Infatti, già in occasione del voto referendario del 2000 sul Titolo V si pose con asprezza di toni il problema di alcune centinaia di migliaia di cittadini trasferitesi all'estero che, pur risultando iscritti, erano da anni irreperibili e contribuivano di fatto a innalzare il quorum di validità del referendum. Ancora, Presidente, in occasione del referendum sulla procreazione medicalmente assistita del 2005, i promotori hanno fatto inutilmente notare le pesanti discrepanze tra il numero degli italiani residenti all'estero cui è riconosciuto il diritto al voto ai fini del calcolo del quorum strutturale che dicevo prima e il numero di coloro che risultano effettivamente reperibili.
A tal fine, il provvedimento in oggetto in materia di elezioni comunali per Comuni fino a 15.000 abitanti prevede di escludere gli elettori iscritti all'AIRE, cioè all'Anagrafe italiani residenti all'estero, che non hanno votato e che non incideranno pertanto sul quorum strutturale a cui è subordinata la validità delle elezioni stesse. L'elezione, ove sia stata ammessa una sola lista, è pertanto valida purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli lettori iscritti nelle liste elettorali. È bene ricordare, colleghi, che rimane garantita al cittadino residente all'estero che si presenti il giorno delle elezioni comunali nella sezione elettorale a lui assegnata la facoltà di esercitare in tal modo liberamente il proprio diritto elettorale. Quindi, non c'è alcuna violazione dell'uguaglianza del voto o una qualsiasi preclusione per i nostri cittadini all'estero.
Il secondo intervento va ad incidere invece sul numero di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste di candidature al Consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco. Sul tema vi è stato un profondo confronto tra le forze politiche che ha consentito di ottenere una sintesi efficace tra l'esigenza di rapportare il numero delle sottoscrizioni a quello degli abitanti per non penalizzare i Comuni più piccoli e al contempo di disincentivare la presentazione di liste totalmente disgiunte del territorio.
Ritengo pertanto, colleghi, che con questo provvedimento si possa favorire un ordinamento degli enti locali che sia la vera risposta alle esigenze del territorio, un sistema che in tal modo guardi al futuro.
Ribadisco quindi e sottolineo che il MoVimento 5 Stelle è estremamente felice della condotta della maggioranza, tesa a ritirare l'emendamento di cui sopra. Tale emendamento era volto infatti non ad incentivare un'espressione democratica della volontà dei cittadini, ma a farsi bastare i pochi cittadini pronti a votare.
In conclusione annuncio il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (Applausi).
PIROVANO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIROVANO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, la scorsa settimana, quando ho fatto la dichiarazione di voto sulla procedura abbreviata, vi avevo lasciati con uno spunto di riflessione che mi sembra non sia stato colto. C'è stato sicuramente poco tempo in questi giorni, ma purtroppo anche oggi, per motivi diversi, i grandi Comuni hanno cercato di oscurare i piccoli. In diverse dichiarazioni di voto infatti, come è legittimo - per carità - si è parlato quasi esclusivamente dei grandi Comuni che, pur avendo certamente dei problemi, hanno una dimensione diversa di problematiche rispetto a quella dei piccoli.
Vi ricordo che i piccoli Comuni, che sono l'oggetto del provvedimento al nostro esame, sono il 54 per cento del territorio del Paese - con riferimento ai Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, anche se il provvedimento parla di Comuni fino a 15.000 abitanti - e rappresentano il 70 per cento dei Comuni italiani. Stiamo parlando di una buona parte del territorio che merita la dovuta attenzione.
Mi piace chiamare il disegno di legge, a mia prima firma, con il nome del vero primo firmatario, il collega Luigi Augussori, che sedeva con noi nei banchi del Senato nella scorsa legislatura. Come è stato ricordato poc'anzi dal collega Scalfarotto, con cui abbiamo lavorato bene nella scorsa legislatura, lo abbiamo portato al voto finale in Aula per poi lasciarlo depositato alla Camera, dove purtroppo è rimasto bloccato per il termine anticipato della legislatura; io sono stata relatrice e, quindi, ho l'onore in questo in questa legislatura di essere la prima firmataria.
Il provvedimento è importante per diversi aspetti. Non è però un provvedimento che vuole risolvere i problemi dei piccoli Comuni. A parte la questione delle liste, sulla quale entrerò successivamente nel dettaglio, vuole mettere una pezza al problema generico della scarsa affluenza al voto. Non si tratta però tanto della scarsa affluenza al voto nei piccoli Comuni. Se infatti vogliamo guardare i dati, l'affluenza in generale sta diminuendo drasticamente dal Dopoguerra, con un po' di sali e scendi, ma diciamo che la situazione è in netto peggioramento in particolare per le elezioni politiche. Tale fenomeno si registra però anche nei Comuni più grandi. La dimensione dell'ente è inversamente proporzionale alla percentuale di affluenza al voto: più il Comune è piccolo, più l'affluenza alle urne è alta. Il problema si pone in questo caso quando c'è una sola lista. Purtroppo tanti cittadini non sono informati sulle conseguenze del mancato raggiungimento del quorum. Esso si attestava al 50 per cento. Noi chiediamo che venga abbassato al 40 per cento dei votanti, scomputando gli elettori AIRE, che non hanno espresso il voto. Lasciando ovviamente la possibilità agli elettori AIRE di partecipare al voto, che è un loro diritto, noi però chiediamo di abbassare il quorum. Tanti non sanno che, se non si raggiunge il quorum, c'è il rischio effettivo di commissariamento. Questo significa avere un commissario che può far svolgere solo l'ordinaria amministrazione e poco altro. Ciò fa parte di un problema più ampio che è sicuramente legato alla scarsa partecipazione di una parte della popolazione alla vita attiva amministrativa e politica di questo Paese. E sicuramente è responsabilità nostra far sì che i cittadini siano meglio informati non solo sulla data delle elezioni di qualsiasi livello, ma anche su cosa significa amministrare un Comune e quali sono le leggi basilari che regolano la sua vita.
Quindi - da una parte - i cittadini sono poco informati, e non per colpa loro, ma perché qualcuno probabilmente non li ha informati e - dall'altra parte - dobbiamo pensare anche a crescere delle nuove generazioni che, soprattutto attraverso la scuola e provvedimenti che noi qui possiamo fare perché siamo legislatori, possano avvicinarsi anche alle istituzioni locali in modo più semplice e con le dovute informazioni.
Perché ci sono così tante liste uniche per cui serve questo provvedimento, che - ripeto - non mi fa piacere dover presentare per la parte dell'abbassamento del quorum? Ciò accade perché c'è poca propensione a prendere parte attivamente alla vita amministrativa di un Comune, anche nei Comuni piccoli. Anzi, il problema si pone soprattutto nei Comuni più piccoli, perché più il Comune è piccolo, più un amministratore locale (sindaco, assessore o consigliere) deve occuparsi di ogni genere di cosa: dal netturbino alle piccole e grandi manutenzioni; se non ci sono i soldi per gli eventi bisogna trovare il volontariato e sono i primi che devono dare il buon esempio.
Io sono sindaco e conosco tanti colleghi sindaci e amministratori che lo fanno: sono proprio gli amministratori che devono dare l'esempio ai cittadini e fare i volontari per qualsiasi tipo di necessità, nello sport, per le manifestazioni, per qualsiasi cosa. Non dimentichiamo quello che è successo con la pandemia, quando proprio nei piccoli centri - anche nei più grandi, ma nei piccoli centri questo si è sentito molto di più, nella Bergamasca soprattutto - si è creata una rete incredibile di volontari che ha collaborato con le amministrazioni locali, che erano state lasciate praticamente da sole a gestire la situazione.
Quindi, fare l'amministratore in un piccolo Comune è anche un grande peso e una grande responsabilità e lascia poco tempo alla vita privata. Siccome i cittadini vedono i loro amministratori, quando vi dicevo che l'affluenza al voto è inversamente proporzionale al numero degli abitanti, parlando delle comunali, ma poi passando alle politiche, è anche perché - come ben sappiamo - nelle comunali, soprattutto nei piccoli centri, c'è un rapporto diretto: i cittadini conoscono il loro sindaco, conoscono l'assessore e il consigliere e c'è uno scambio diretto. C'è un programma che i cittadini votano e non solo; in base alla legge che qui è stata approvata, i Comuni devono anche fare il rendiconto di fine mandato, che è un obbligo; e nel rendiconto di fine mandato bisogna dire ai cittadini che cosa è stato fatto nei cinque anni di amministrazione e poi i cittadini decideranno, in caso di ricandidatura, se rivotare o meno i loro amministratori, in base a quello che hanno dimostrato di aver fatto rispetto alle promesse, quelle che nei Comuni non chiamiamo promesse ma programmi elettorali.
Questo impegno viene assunto in condizioni spesso critiche, perché i soldi sono sempre meno e le emergenze si susseguono: prima abbiamo avuto una pandemia, adesso ne subiamo ancora gli strascichi, ma abbiamo anche il problema legato alla guerra, all'aumento dei costi e ai problemi sociali in aumento in ogni settore della vita di un Comune. Quindi, un cittadino ci pensa due volte prima di buttarsi nell'avventura, che pure è straordinaria, di fare il sindaco. Noi dobbiamo aiutare i Comuni per aiutare la gente a riavvicinarsi ai Comuni stessi.
Passando alla questione della raccolta firme per le liste, questa parte del provvedimento non esiste ancora, mentre la parte relativa al quorum è stata inserita nel decreto milleproroghe. Quindi, per le elezioni comunali di quest'anno il quorum è già stato abbassato, ma non c'è ancora la parte della raccolta firme, che deve essere resa strutturale quando sarà reso strutturale anche l'abbassamento del quorum. Questo è stato fatto ovviamente per evitare che ci siano liste cosiddette farlocche e, quindi, con candidati che non hanno niente a che vedere con la vita del Comune, che non abitano nel Comune e non hanno nemmeno in esso legami perché è lecito e capita che si candidino nelle liste persone di Comuni vicini, fra l'altro anche come sindaco; magari sono nati lì o lì hanno degli interessi. Però, purtroppo, è capitato e capita ancora che ci si approfitti del fatto che nei Comuni sotto i mille abitanti non ci sia una raccolta firme per candidarsi e a volte ci si candidi solo per avere dei permessi retribuiti, a volte semplicemente per mettere una bandierina in quel Comune, magari andare a fare un'opposizione, più o meno litigiosa, comunque per creare un po' di scompiglio o magari per un tornaconto personale. Quindi, il numero di firme è ridotto: partiamo da cinque, che è il numero minimo di firme nei Comuni nella fascia fino ai 500 abitanti, e arriviamo a dieci-venti firme nella fascia fino a 750 abitanti, a quindici-trenta dai 750 ai mille abitanti. Stiamo parlando di numeri veramente ridotti, ma almeno c'è qualcuno residente nel Comune che mette la propria firma per dire che una determinata lista è bene che si presenti.
In chiusura, voglio ricordare che sono tanti i motivi per cui bisogna ancora crederci, avere la voglia di fare l'amministratore in un piccolo Comune e fare il sindaco. La prima cosa, che abbiamo ancora da imparare dai nostri amministratori locali, è l'amore e il rispetto per la propria gente. Meno gioco politico, più fatti, più dialogo, più condivisione, per guardare quali sono veramente i problemi della nostra gente e perdere meno tempo, perché da casa certi spettacoli vi assicuro che anche dai sindaci non sono ben visti. Questo perché noi in Comune - dico noi per deformazione professionale - abbiamo poco tempo per litigare perché abbiamo tanti problemi da risolvere, fin quando non sarà il Parlamento e il Governo a risolverli per noi.
Ovviamente, il voto del nostro Gruppo sarà favorevole. (Applausi).
PARRINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, dico subito che il Partito Democratico è favorevole ai contenuti di questo disegno di legge. Sono contenuti concreti e di buon senso e ringrazio la senatrice Pirovano per averli illustrati con la consueta attenzione alle condizioni delle comunità locali più piccole; attenzione che ci ha unito in Commissione nella scorsa legislatura e che spero possan unirci anche nella presente legislatura.
Avrei voluto dedicare al contenuto del provvedimento più tempo, ma non posso farlo perché devo dedicare del tempo a quello che è avvenuto oggi intorno ad esso. Oggi, infatti, intorno a questo provvedimento è andato in scena un tentativo di colpo di mano davvero pessimo. Devo dire che l'intervento del senatore Paroli, che si è arrampicato sugli specchi per difendere l'indifendibile, mi aiuta, perché mi permette di mettere in fila con grande facilità gli elementi di strumentalità che ci sono stati nelle posizioni che ha assunto oggi una parte della maggioranza su questo provvedimento.
Non posso però farlo prima di aver stigmatizzato una cosa che personalmente mi ha dato molto fastidio. Non penso che si possa attaccare una collega che ha manifestato una forte perplessità di merito sul contenuto di un provvedimento, dicendole che non ha diritto di criticarlo in quanto siciliana, visto che quel provvedimento riprende le norme che valgono per l'elezione del sindaco nei Comuni sopra i 15.000 abitanti in Sicilia. (Applausi). Caro Romeo, hai perso un'occasione per non dire una cosa di cattivo gusto, perché questa è estremamente di cattivo gusto. Conosco il senatore Romeo e non credo che volesse essere offensivo; voglio pensare che gli sia venuta male; diciamo che gli è venuta molto male. La senatrice Barbara Floridia ha tutto il diritto di pensare di questo provvedimento quel che crede di dover pensare, indipendentemente da dove è nata, da dove risiede e dalle norme che valgono nel luogo dove è nata e risiede.
Oggi abbiamo visto avvenire il tentativo di sfruttare la procedura d'urgenza data all'unanimità per un provvedimento di piccola portata, da tutti condiviso, per far passare una riforma elettorale del sistema di elezione dei sindaci nei Comuni sopra i 15.000 abitanti, che è una cosa non divisiva ma iperdivisiva e di portata molto grande. È come se a un rimorchio che avessimo approntato per trascinare una barchetta volessimo attaccare una nave da crociera. Questo è il tentativo che oggi ha voluto fare la maggioranza, ed è un tentativo molto sbagliato.
L'argomento del senatore Paroli, secondo cui alla fine l'emendamento è stato ritirato perché hanno capito che non andava bene, convince fino a un certo punto; l'hanno capito un po' in ritardo che non andava bene. In realtà non andava bene nemmeno questa mattina quando è avvenuto il primo tentativo (Applausi), e non andava bene nemmeno all'ora di pranzo quando è avvenuto il secondo tentativo. Questi ravvedimenti postprandiali li accogliamo con piacere, ma vorremmo anche dei ravvedimenti mattutini o prima di mezzogiorno, perché non va bene: così non si fa. È una cosa tra l'altro palesemente irregolare, a mio avviso anche tale da rendere inammissibile l'emendamento, ma questa della valutazione di un'ammissibilità è una potestà riservata in via esclusiva al Presidente di Commissione e al Presidente del Senato, per cui non voglio spendere parole più di tanto su questo punto.
C'è un'altra cosa - e concludo - su cui l'intervento del senatore Paroli mi ha fatto veramente preoccupare. Lui ha tutto il diritto di annunciarci che prossimamente presenterà un provvedimento per cercare di abbassare dal 50 al 40 per cento la soglia per la vittoria al primo turno nelle elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti; ritengo tuttavia che abbia anche il dovere di non prenderci in giro e di essere chiaro, perché la motivazione che ispira questa proposta di riforma è una soltanto, cioè il fatto che oggi la parte politica del senatore Paroli, il centrodestra, è un aggregato politico che fa più facilmente coalizione al primo turno, quindi ritiene che da una modifica della legge in questo senso possa ricavare un vantaggio elettorale. (Applausi). È la più unilaterale, strumentale, pretestuosa, di parte e faziosa delle modifiche possibili; poi in Parlamento si possono fare anche le modifiche faziose, di parte e pretestuose (se ne sono viste tante), ma non ammantiamole con un telo di nobiltà, tra l'altro citando dati palesemente inesistenti.
Mentre il senatore Paroli parlava, infatti, mi sono chiesto se fosse vero che nessuno va a votare al ballottaggio, allora sono andato a prendere i dati che ho potuto rintracciare più rapidamente. Nelle elezioni amministrative del 2021 sono andati al ballottaggio, tra gli altri, i Comuni di Torino, Bologna e Milano. Ebbene, nel Comune di Torino al primo turno hanno votato 397.000 persone e al secondo 378.000; (Applausi) nel Comune di Milano al primo turno hanno votato 550.000 persone e al secondo turno 521.000; nel Comune di Bologna, 179.000 al primo turno e 159.000 al secondo turno. Pertanto, se questa è la ragione, la motivazione è inesistente: mi dispiace, cari colleghi, ma state vedendo un film che non è stato proiettato in nessuna sala.
Anche continuare a dire che la modifica va bene perché riproduce quella che è stata fatta il 9 agosto 2016 in Sicilia, con una legge approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana a larga maggioranza, cioè la legge con cui venne portata al 40 per cento la soglia di vittoria al primo turno in Sicilia nelle elezioni dei Comuni sopra i 15.000 abitanti, è un argomento che inviterei a non riproporre. Lo dico perché in tanti anni quella legge non ha avuto nessuna imitazione, è stata provata in una Regione a statuto speciale, che non per caso è a statuto speciale; personalmente io e molti esponenti del Partito Democratico a livello nazionale l'abbiamo sempre ritenuta sbagliata. Pertanto non mi pare per niente un argomento a favore di questa modifica.
Vi è però un'altra questione su cui dovreste riflettere profondamente. Siamo di fronte alla legge elettorale che ha funzionato meglio negli ultimi trent'anni in Italia e che compirà trent'anni nel marzo del 2023 (perché fu approvata nel marzo 1993). Sapete qual è la caratteristica della legge elettorale per i Comuni, perché ha funzionato così bene e qual è stata la sua peculiarità costante in tutti questi decenni? È stata che tutte le modifiche e la prima approvazione che ha avuto sono avvenute a larga maggioranza. Questa legge entrò nel nostro ordinamento a larga maggioranza; la modifica che portò da quattro a cinque anni la durata del mandato del sindaco venne approvata a larga maggioranza; quando si sono fatte modifiche alla legge, si è sempre stati attenti a coinvolgere le opposizioni.
Non vorrei, quindi, che il coinvolgimento delle opposizioni venga celebrato dalla ministra Alberti Casellati, che ringrazio molto per averci fatto esporre le nostre idee in incontri istituzionali che abbiamo molto apprezzato, e dalla presidente del Consiglio Meloni, che addirittura prospetta la possibilità di fare Commissioni bicamerali per le riforme per coinvolgere l'opposizione e poi invece abbiamo in Parlamento chi, non solo non fa incontri prima né con i colleghi, né con esperti e costituzionalisti, non solo non pensa a nessuna forma di Commissione bicamerale e di legge di sistema per fare una riforma istituzionale, ma pensa di fare una riforma istituzionale (perché cambiare le norme sui sindaci questo significa) attraverso un emendamento di straforo presentato su un provvedimento avente tutt'altro oggetto. (Applausi). Qual è il metodo del centrodestra: quello della presidente del Consiglio Meloni e della ministra Alberti Casellati o quello dei firmatari di questo emendamento, che si sono accorti che non andava bene soltanto alle ore 5 del pomeriggio? Questa è la domanda che noi vogliamo fare. (Applausi).
DELLA PORTA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELLA PORTA (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Sottosegretario, arriviamo alla fine di questo percorso e mi preme l'obbligo, ovviamente, di fare anche una breve premessa su quello che è accaduto. Ci arriviamo nel modo in cui avevamo cominciato, dopo la dichiarazione di voto sulla procedura di urgenza ed è giusto arrivarci in questo modo. Abbiamo però sentito in quest'Aula parole che cozzano un po' con l'unanimità di consensi che ha avviato questo iter. Ho sentito dalla senatrice Floridia parlare di vergogna e di pudore. Voglio ricordare però, mutuando le parole del mio amico e collega Marco Lisei, che quando hanno inventato la vergogna e il pudore noi eravamo presenti sulla faccia della terra. Quindi chiedo comunque di abbassare i toni, perché a volte l'atteggiamento e le parole sguaiate non fanno bene all'Assemblea e anche a chi ci ascolta da fuori. (Commenti). Lo ricordiamo sempre: siete voi che lo dimenticate spesso. (Commenti).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per favore: lasciamo intervenire il senatore Della Porta!
DELLA PORTA (FdI). Nel merito, la norma contenuta nell'emendamento è attinente alla normativa di cui stiamo trattando, perché sempre di elezioni si parla. Senza entrare troppo nella polemica, perché farlo non è da par mio, non so cosa sarebbe successo a parti invertite. Anzi, ne sono sicuro: sareste andati avanti come treni. Ecco la differenza tra noi e voi: abbiamo corretto il tiro, perché nel metodo era giusto farlo. Nel metodo, non nel merito (Applausi), perché quella norma sui ballottaggi la riprenderemo e, in una visione globale di modifica del testo unico degli enti locali, metteremo anche quella. Come ricordava prima il senatore Parrini, del quale ho molta stima, in alcune grandi città al ballottaggio hanno votato poche persone in meno che al primo turno, ma voglio ricordare che, ad esempio, a Napoli, qualche anno fa, De Magistris fu eletto con il 25 per cento dei voti al ballottaggio e quindi non è una regola sempre certa. Voglio ricordare anche che le elezioni politiche, le regionali, le elezioni dei Comuni sotto i 15.000 abitanti si svolgono a turno unico e garantiscono comunque stabilità. Quindi ripeto che su questa norma torneremo, in un ragionamento complessivo di riforma del testo unico degli enti locali, e la modificheremo nel merito.
Per entrare invece nel merito della vicenda che ci occupa oggi, di questa norma che stiamo per votare, è ovvio che andiamo a eliminare una stortura, abbassando il quorum strutturale dal 50 al 40 per cento e, soprattutto, non conteggiando i voti degli iscritti all'AIRE, ovvero dei residenti all'estero, perché questo è un vero vulnus per la nostra democrazia. Porto l'esempio di un Comune del Molise, vicino al mio, che votò nel 2018. In questo Comune di 1.900 anime andarono a votare, su lista unica, quasi 1.000 persone, pari a circa il 70-80 per cento dei residenti effettivi, perché 700 erano iscritti all'AIRE, ma il Comune fu commissariato, con i danni che provoca un commissariamento. Quindi faccio i complimenti ai presentatori, alla collega Daisy Pirovano, perché l'intuizione è giusta. Oggi, con l'approvazione di questa norma, eliminiamo un vulnus nelle elezioni, perché cristallizziamo una norma emergenziale e la facciamo diventare definitiva. Quindi, mai come in questo momento ciò che era temporaneo è giusto che diventi definitivo.
È giusto anche aver previsto, anche se in piccole quote, la presenza del numero dei presentatori delle liste, perché ciò elimina il problema delle cosiddette liste fasulle e ci dà la stura anche per eliminare questo tipo di problema. Quindi è questo il senso della norma, che è giusto approvare all'unanimità, perché è una norma che ha una bontà, dal punto di vista sia della logica sia del diritto, e non ha lati fallaci, né da un punto di vista, né nell'altro. È una norma che assicura la stabilità dei Comuni e soprattutto allontana i commissariamenti dai Comuni, che provocano il blocco dell'attività amministrativa, la stasi politica e costi maggiori, che devono sopportare i Comuni stessi. Concludo dichiarando il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia al disegno di legge in esame. (Applausi).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi)
FERRO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, intervengo per ringraziare la relatrice, il Presidente della 1a Commissione e i colleghi senatori che ne fanno parte. Voglio esprimere un ringraziamento a coloro che avevano presentato, il primo testo, poi riformulato, devo dire anche, per essere chiari, con parere favorevole da parte del Viminale sulla seconda stesura, per come avevamo richiesto. I colleghi hanno voluto e scelto di rinviare rispetto alla procedura d'urgenza, che era stata espletata e chiesta e per la quale ovviamente avevate votato tutti insieme.
Ho letto solo un'agenzia, non me ne vogliate, non c'è imbarazzo, per quanto mi riguarda. C'è la volontà, insieme a tutti quanti, di scrivere delle norme che siano a tutela ovviamente di ognuno di noi e di voi, che rappresenta una parte politica e che rappresenta ovviamente, nelle competizioni elettorali, la necessità di andare incontro a dei sistemi agili e snelli, ma soprattutto a dei sistemi che guardino non soltanto alla vittoria, ma al buon governo e alla possibilità di governare. Troppo spesso, se oggi ci ritroviamo a parlare di Province, qualche norma è stata scritta, ma magari non ha raggiunto la meta voluta. Noi abbiamo voluto fermarci per rispetto dell'opposizione, perché credo che, quando si parli di pudore, obiettivamente mi sento, a nome del Governo, di dire che non accettiamo lezioni e credo neanche per quanto riguarda la maggioranza. (Applausi).
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
FINA (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINA (PD-IDP). Signora Presidente, era la mattina del 21 aprile 1945 quando le unità alleate del II corpo polacco, dell'VIII Armata britannica, della Divisione USA 91ª e 34a, dei gruppi di combattimento Legnano, Friuli e Folgore e della brigata partigiana Maiella entrarono a Bologna. La gente festeggiava lungo le strade per la liberazione della propria città, anche per mano di quei partigiani abruzzesi che risalivano la penisola verso nord, arruolati nella brigata Maiella, una formazione partigiana nata nell'autunno del 1943.
In Abruzzo, in quell'anno, il generale nazista Kesselring ordinò la politica della terra bruciata e furono molti i paesi, sul versante meridionale della Maiella, rasi al suolo e vittime di rastrellamenti e stragi, tra i più noti Pietransieri e Sant'Agata di Gessopalena. Furono in tanti, tra le popolazioni, a imbracciare le armi contro la cruenta occupazione, guidati da Ettore Troilo, un avvocato antifascista; si costituirono appunto nella brigata partigiana della Maiella. Tra gli ufficiali di questa gloriosa formazione un giovane, Gilberto Malvestuto, si guadagnerà un posto d'onore e sarà proprio lui tra i primissimi a entrare, il 21 aprile 1945, nella Bologna liberata. Primo di sette figli, adolescente a Sulmona negli anni Trenta, si era arruolato volontario nel gruppo Patrioti della Maiella, venendo assegnato alla compagnia pesante mista e, dal marzo 1945, al plotone mitraglieri, di cui fu comandante. Ha preso parte ai furiosi combattimenti sostenuti in Romagna ed in Emilia per la liberazione di Monte Castellaccio, Brisighella, Monte Mauro, Monte della Volpe Monte della Siepe, sul Senio, sul Lamone, sul fiume Idice ed infine alla liberazione di Castel San Pietro e di Bologna.
Decorato con la Croce di guerra al valor militare, nel dopoguerra è stato Presidente dell'Istituto storico della resistenza abruzzese e promotore della costituzione dell'associazione degli ex combattenti della brigata Maiella. Oggi, all'età di centouno anni, il comandante Gilberto Malvestuto ci ha lasciati, ma non ci lasceranno mai il suo ricordo, la sua umanità e il suo monito per la difesa della libertà e della Costituzione, figlia della Resistenza.
Da quest'Aula è un onore, ma anche un dovere, inviare un abbraccio commosso alla famiglia, alla sua comunità della città di Sulmona, per il tramite del sindaco Gianfranco Di Piero. Si perde un altro pezzo di testimonianza vivente della Resistenza, ma si accresce in tutti noi la responsabilità di continuare a ricordare i principi e i valori di democrazia e libertà che per tutta la vita Gilberto Malvestuto ha sostenuto e difeso, soprattutto dialogando con le giovani generazioni. Voglio ricordare, infine, con una sua frase, la sua eredità: « Il fascismo parlava tanto di giovinezza, ma poi ce l'ha portata via tutta. Dopo la guerra ci siamo ritrovati con il peso degli anni che sono passati, con la rabbia per il furto vigliacco che ci era stato combinato. Ma adesso penso che quella giovinezza abbia avuto un significato diverso. E che sia stato, il nostro sacrificio, un modo per farla vivere anche ai ragazzi di oggi, nella sua parte più pura, di coraggio e di speranza». (Applausi).
CROATTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROATTI (M5S). Signor Presidente, dopo due anni di attesa il SuperEnalotto ha regalato la settimana scorsa una delle vincite più alte al mondo, di 370 milioni di jackpot. Non capita spesso, in questa Aula, di rivendicare di essere i primi al mondo ed i primi in Europa. Oggi possiamo affermare siamo i primi a spennare i nostri cittadini. L'Italia è, in Europa, il Paese che spende di più nel gioco d'azzardo. Una raccolta che è passata da 47 miliardi nel 2008 a 110 miliardi nel 2019.
Nell'aumento vertiginoso di questi montepremi e di queste giocate, lo Stato, spesso e volentieri, favorisce in tutti i modi il gioco d'azzardo. Per essere più precisi, a livello fiscale le entrate per il nostro Stato sono pari a 13 miliardi annui.
Su questa vincita delle settimane scorse, la televisione, i giornali le testate, hanno rilanciato in maniera melliflua questo messaggio: che con pochi euro, con pochissimi soldi, si può cambiare la propria vita. In realtà, queste sirene arrivano proprio alle persone più in difficoltà, a persone che vivono tantissime privazioni, che vivono di stenti, che fanno fatica a sbancare il lunario.
Vi sono degli studi, come quelli di Milton Friedman e Leonard Savage, che spiegano, in maniera specifica, che l'individuo maggiormente propenso al gioco d'azzardo è proprio colui che è nella situazione economica più difficile. Questo cosa significa? Significa che in un periodo come quello che stiamo vivendo, un periodo di crisi, un periodo di difficoltà economiche, le persone spinte al gioco d'azzardo sono proprio quelle più in difficoltà. Non c'è niente di ludico nel gioco d'azzardo. Si è solamente spinti da un miraggio, quello di poter cambiare il proprio stato economico.
Sono molti gli svantaggi, ma ci sono dei vantaggi. Vantaggi per lo Stato, per i grandi concessionari, per le grandi lobby che gestiscono, anche per chi vende le schedine. Io questa la chiamo una truffa legalizzata. Il gioco d'azzardo è una truffa legalizzata e, per renderla più appetibile, si creano dei montepremi enormi.
Sapete come si arriva a questi montepremi enormi e in particolare al jackpot di cui ho appena parlato? Si struttura il gioco in modo che la percentuale più alta di tutte le giocate vincenti vada alla combinazione più difficile da realizzare e quindi si accantona un montepremi altissimo.
Ora pongo una domanda. Ma è moralmente accettabile che lo Stato costituisca un artificio di questo tipo per spingere le persone verso il gioco d'azzardo? Tutto questo non ha implicazioni riguardo al cuore della democrazia? L'azzardo mette a repentaglio i valori più importanti della persona, della società e del diritto dello Stato. Io sono orgoglioso del fatto che il MoVimento 5 Stelle si sia occupato di questo tema in maniera forte nei decreti dignità, con cui è stato introdotto il divieto della pubblicità del gioco d'azzardo nelle televisioni, soprattutto per tutelare i nostri giovani. (Applausi).
Ma queste sirene sono facili da intercettare. Sono sirene che, da una parte, arrivano allo Stato, che fa incassi faraonici; ma, dall'altra parte, è molto più difficile capire qual è la difficoltà dentro le famiglie, di coloro che giocano, qual è il problema delle persone che, prima di intraprendere un percorso sanitario, rovinano se stessi, la famiglia, e le persone vicine a loro.
Sono molto preoccupato da alcuni emendamenti che continuo a vedere presentare in quest'Aula e nelle Commissioni, con i quali si riapre la porta al gioco d'azzardo. C'è una precisa intenzione di spegnere i riflettori su una delle più grosse criticità del nostro Paese e le leggi non sono abbastanza in linea.
Da parte nostra, ci sarà la massima attenzione nel difendere il lavoro che abbiamo fatto con il decreto dignità per proseguire la lotta all'azzardopatia. Spero che riusciremo, collaborando tutti insieme, a rinunciare a questa leadership mondiale in fatto di jackpot e spero che sia uno sforzo trasversale di questa Assemblea. (Applausi).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 2 marzo 2023
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 2 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 19,21).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (531)
ARTICOLI DA 1 A 8 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
Approvato
(Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di seguito denominata « Commissione ». La Commissione ha i seguenti compiti:
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;
b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, e della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;
c) verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, in materia di tutela delle vittime di estorsione e di usura, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
d) verificare l'attuazione e l'adeguatezza della normativa in materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie;
e) verificare l'attuazione, nei confronti delle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso o per altri delitti associativi, delle disposizioni di cui agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché delle disposizioni di cui al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, anche con specifico riferimento agli effetti delle modifiche introdotte dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199;
f) acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia, sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono nonché sulla condivisione del patrimonio informativo al fine di un'azione investigativa coordinata;
g) accertare la congruità della normativa vigente alla luce delle più recenti evoluzioni delle mafie, con particolare riferimento alle cosiddette « mafie silenti » e « mafie mercatiste », all'integrazione o cooptazione di componenti apicali delle mafie in sistemi criminali più complessi, quali i cosiddetti « comitati criminal-affaristici », sistemi criminali o « massomafie », aventi strutture organizzative e modalità operative che travalicano le tipizzazioni normative vigenti, e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;
h) verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso;
i) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, anche in relazione al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;
l) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali, con particolare riguardo:
1) alle modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive, collusive o comunque illecite;
2) agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva;
3) all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato;
4) ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i beni comuni, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, allo sfruttamento della prostituzione e al commercio illecito di opere d'arte;
m) valutare la penetrazione nel territorio nazionale e le modalità operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna struttura mafiosa e individuare, se necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto;
n) accertare e valutare la natura e le caratteristiche delle nuove forme di criminalità organizzata di tipo mafioso connesse all'immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti sociali, economici e culturali di formazione più recente nel territorio nazionale, approfondendo a questo fine la conoscenza delle condotte sociali ed economiche delle attività criminali con particolare riguardo:
1) all'infiltrazione all'interno della comunità nigeriana, con attenzione anche allo sfruttamento di donne e minori;
2) al settore manifatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana tra Prato e Firenze, con attenzione allo sfruttamento del lavoro clandestino e alla sicurezza nei luoghi di produzione;
3) all'esportazione di capitali verso Stati esteri attraverso canali di trasferimento di denaro regolari o irregolari;
o) indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;
p) accertare le modalità atte a difendere dai condizionamenti mafiosi il sistema di affidamento degli appalti e dei contratti pubblici previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della realizzazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento all'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;
q) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi della libertà dell'iniziativa privata, della libera concorrenza nel mercato, della libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e della trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese, con particolare riferimento ai fenomeni del caporalato e delle cosiddette « agromafie », anche in considerazione delle frodi nell'impiego dei fondi europei per l'agricoltura;
r) programmare un'attività volta a monitorare, valutare e contrastare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, alla molteplicità delle loro cause, riferibili immediatamente alle organizzazioni criminali o ispirate da altri soggetti, quali esponenti di organizzazioni politiche o di gruppi di potere economico o finanziario, che pretendono il silenzio sui loro legami collusivi, nonché alle conseguenze degli atti di violenza o di intimidazione sulla qualità complessiva dell'informazione, esaminando la diffusione geografica del fenomeno, con attenzione particolare ai territori in cui queste conseguenze si manifestano in modo più evidente, e indicare eventuali iniziative ritenute opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei, con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie;
s) valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa, all'intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse anche per via telematica, verificando l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, e indicare eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;
t) valutare la congruità della vigente normativa riguardante i sistemi di pagamento elettronici e l'uso delle valute virtuali, in quanto canali privilegiati dalla rete criminale, e individuare specifiche misure finalizzate a prevenire il rischio di riciclaggio;
u) programmare un'attività volta a monitorare i meccanismi di sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per verificare l'assenza di anomalie sintomatiche di infiltrazioni mafiose e massomafiose, e valutare l'adeguatezza degli strumenti legislativi e operativi per la tutela delle imprese e dell'economia legale, anche individuando ulteriori soluzioni ritenute utili per prevenire e impedire l'inquinamento mafioso;
v) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;
z) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate;
aa) esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito; nell'ambito dei compiti di cui alla presente lettera la Commissione può procedere alla mappatura delle principali iniziative e pratiche educative realizzate dalla società civile e dalle associazioni attive nella diffusione della cultura antimafia e nel contrasto delle mafie, al fine di definire nuove e più efficaci strategie da attuare, anche attraverso forme di integrazione, in tale ambito;
bb) svolgere il monitoraggio sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali e sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
cc) esaminare la possibilità di impiegare istituti e strumenti previsti dalla normativa per la lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie, indicando eventuali iniziative ritenute utili a questo fine;
dd) riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature, di cui al comma 1, lettera i), la Commissione può chiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
4. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste provvisorie delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali, entro il settantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle liste provvisorie delle candidature. La Commissione, con un regolamento interno da essa adottato, disciplina le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:
a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;
b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie delle candidature;
c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie delle candidature siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.
5. Per le elezioni, già indette alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano scaduti i termini di presentazione delle candidature, le liste provvisorie delle candidature possono essere trasmesse alla Commissione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 4, entro dieci giorni dalla medesima data di entrata in vigore.
6. La Commissione può promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, la Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 1, lettera aa), del presente articolo.
7. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto operanti nel territorio nazionale, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.
Art. 2.
Approvato
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione, entro dieci giorni dalla nomina, dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XIX legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. L'ufficio di presidenza è rinnovato dopo il primo biennio; i componenti possono essere riconfermati.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Art. 3.
Approvato
(Comitati)
1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.
2. I comitati svolgono attività di carattere istruttorio nei riguardi della Commissione. La Commissione può affidare ai comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, compiti relativi a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.
3. I comitati non possono compiere atti che comportino l'esercizio dei poteri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono alla Commissione, ogniqualvolta ciò sia richiesto da essa, sulle risultanze delle proprie attività.
4. Gli atti formati e la documentazione raccolta dai comitati sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione.
5. La Commissione può assegnare i collaboratori di cui all'articolo 7, comma 3, ai comitati per lo svolgimento dei compiti a questi attribuiti. Il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, disciplina la partecipazione dei collaboratori medesimi alle riunioni del comitato.
Art. 4.
Approvato
(Audizioni a testimonianza)
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
Art. 5.
Approvato
(Richiesta di atti e documenti)
1. La Commissione può ottenere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità della presente legge.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 6.
Approvato
(Segreto)
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 7.
Approvato
(Organizzazione interna)
1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, ovvero privati con comprovata esperienza sulle materie trattate dalla Commissione. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalle analoghe Commissioni precedentemente istituite nel corso della loro attività e ne cura l'informatizzazione.
Art. 8.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (80)
ARTICOLI DA 1 A 7
Art. 1.
(Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di seguito denominata « Commissione ».
2. La Commissione ha i seguenti compiti:
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;
b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, e della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;
c) verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, in materia di tutela delle vittime di estorsione e di usura, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
d) verificare l'attuazione e l'adeguatezza della normativa in materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie;
e) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni per avvenuta esecuzione della pena o per altre cause;
f) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;
g) verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua applicazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle Forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso;
h) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali, con particolare riguardo:
1) alle modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive o collusive;
2) agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva;
3) all'infiltrazione all'interno di associazioni di carattere segreto o riservato;
4) ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio illecito di opere d'arte;
i) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, in relazione anche al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste elettorali delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;
l) indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali e accertare le modalità di difesa del sistema di affidamento degli appalti e di realizzazione delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi;
m) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi della libertà dell'iniziativa privata, della libera concorrenza nel mercato, della libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e della trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;
n) programmare un'attività volta a contrastare, monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, alla molteplicità delle loro cause, riferibili immediatamente alle organizzazioni criminali o ispirate da altri soggetti, quali esponenti di organizzazioni politiche o di gruppi di potere economico o finanziario, che pretendono il silenzio sui loro legami collusivi, nonché alle conseguenze degli atti di violenza o di intimidazione sulla qualità complessiva dell'informazione, esaminando la diffusione geografica del fenomeno, con attenzione particolare ai territori in cui queste conseguenze si manifestano in modo più evidente, e indicare eventuali iniziative ritenute opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei, con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie;
o) valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, verificando l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, e indicare eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;
p) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni posti nella disponibilità delle associazioni mafiose e sul loro uso sociale e produttivo e indicare eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie per renderne più efficace l'applicazione;
q) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate;
r) esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano nel contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito;
s) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla disciplina concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali, e indicare eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni;
t) riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
4. Ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste elettorali richiamato al comma 1, lettera i), la Commissione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
5. La Commissione può promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, e anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, la Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 1, lettera r), del presente articolo.
6. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto operanti nel territorio nazionale, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.
Art. 2.
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da sedici senatori e da sedici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste elettorali delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XIX legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati.
2. Il Presidente della Commissione è scelto dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, sentiti i presidenti dei gruppi parlamentari, al di fuori dei componenti della Commissione medesima. La Commissione elegge tra i propri componenti, a scrutinio segreto, due vicepresidenti e due segretari.
3. L'ufficio di presidenza della Commissione è composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
4. Per l'elezione a scrutinio segreto, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
Art. 3.
(Comitati)
1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.
Art. 4.
(Audizioni a testimonianza)
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti)
1. La Commissione può ottenere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 6.
(Segreto)
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 7.
(Organizzazione interna)
1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, ovvero privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui la Commissione può avvalersi.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2022 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalle analoghe Commissioni precedenti nel corso della loro attività e ne cura l'informatizzazione.
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N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 531.
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (128)
ARTICOLI DA 1 A 8
Art. 1.
(Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di seguito denominata « Commissione ». La Commissione ha i seguenti compiti:
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;
b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, e della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;
c) verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, in materia di tutela delle vittime di estorsione e di usura, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
d) verificare l'attuazione e l'adeguatezza della normativa in materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie;
e) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni;
f) acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia, sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono, nonché sulla condivisione del patrimonio informativo al fine di una azione investigativa coordinata;
g) accertare la congruità della normativa vigente alla luce delle più recenti evoluzioni delle mafie, con particolare riferimento allele cosiddette « mafie silenti » e « mafie mercatiste », all'integrazione o cooptazione di componenti apicali delle mafie in sistemi criminali più complessi, quali i cosiddetti « comitati crimino-affaristici », « sistemi criminali » o « massomafie », aventi strutture organizzative e modalità operative che travalicano le tipizzazioni normative vigenti e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia nell'ambito dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;
h) verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle Forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso;
i) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, anche in relazione al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste elettorali delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;
l) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali, con particolare riguardo:
1) alle modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive, collusive o comunque illecite;
2) agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva;
3) all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato;
4) ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte;
m) valutare la penetrazione nel territorio nazionale e le modalità operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna struttura mafiosa e individuare, se necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto;
n) indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali e accertare le modalità di difesa dai condizionamenti mafiosi del sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della realizzazione delle opere pubbliche;
o) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi della libertà dell'iniziativa privata, della libera concorrenza nel mercato, della libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e della trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;
p) programmare un'attività volta a monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, nonché l'infiltrazione occulta negli organi di informazione, e alle conseguenze sulla qualità complessiva dell'informazione, e indicare eventuali iniziative ritenute opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei, con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie;
q) valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa, all'intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, verificando l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, e indicare eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;
r) valutare la congruità della vigente normativa riguardante i sistemi di pagamento elettronici e l'uso delle valute virtuali, in quanto canali privilegiati dalla rete criminale, e individuare specifiche misure finalizzate a prevenire il rischio di riciclaggio;
s) programmare un'attività volta a monitorare i meccanismi di sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza per verificare l'assenza di anomalie sintomatiche di infiltrazioni mafiose e valutare l'adeguatezza degli strumenti legislativi e operativi per la tutela delle imprese e dell'economia legale, anche individuando ulteriori soluzioni ritenute utili per prevenire e impedire l'inquinamento mafioso;
t) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;
u) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate;
v) esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito; nell'ambito dei compiti di cui alla presente lettera, la Commissione può procedere alla mappatura delle principali iniziative e pratiche educative realizzate dalla società civile e dalle associazioni attive nella diffusione della cultura antimafia e nel contrasto delle mafie, al fine di definire nuove e più efficaci strategie da attuare, anche attraverso forme di integrazione, in tale ambito;
z) svolgere il monitoraggio sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali e sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
aa) esaminare la possibilità di impiegare istituti e strumenti previsti dalla normativa per la lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie, indicando eventuali iniziative ritenute utili a questo fine;
bb) riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste elettorali richiamato al comma 1, lettera i), la Commissione può chiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
4. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste provvisorie delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali, entro il settantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle liste provvisorie delle candidature. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:
a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;
b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati;
c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie delle candidature siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.
5. Per le elezioni, già indette alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano scaduti i termini di presentazione delle candidature, le liste provvisorie delle candidature possono essere trasmesse alla Commissione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 4, entro dieci giorni dalla medesima data di entrata in vigore.
6. La Commissione può promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, la Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 1, lettera v), del presente articolo.
7. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto operanti nel territorio nazionale, a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.
Art. 2.
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione , entro dieci giorni dalla nomina, dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste elettorali delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XIX legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Art. 3.
(Comitati)
1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.
Art. 4.
(Audizioni a testimonianza)
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti)
1. La Commissione può ottenere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 6.
(Segreto)
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 7.
(Organizzazione interna)
1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, ovvero privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2022 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalle analoghe Commissioni precedentemente istituite nel corso della loro attività e ne cura l'informatizzazione.
Art. 8.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 531.
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (235)
ARTICOLI DA 1 A 7
Art. 1.
(Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di seguito denominata « Commissione ». La Commissione ha i seguenti compiti:
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;
b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, e della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando le eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;
c) verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, in materia di tutela delle vittime di estorsione e di usura, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
d) verificare l'attuazione e l'adeguatezza della normativa in materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie;
e) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni;
f) acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia nonché sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono;
g) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;
h) verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle Forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso;
i) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, in relazione anche al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste elettorali delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;
l) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali, con particolare riguardo:
1) alle modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive, collusive o comunque illecite;
2) agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva;
3) all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato;
4) ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte;
m) valutare la penetrazione nel territorio nazionale e le modalità operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto delle specificità di ciascuna struttura mafiosa e individuare, se necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto;
n) indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali e accertare le modalità di difesa dai condizionamenti mafiosi del sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della realizzazione delle opere pubbliche;
o) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;
p) programmare un'attività volta a monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, nonché alle conseguenze sulla qualità complessiva dell'informazione, e indicare eventuali iniziative che ritenga opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie;
q) valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa, all'intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, verificando l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;
r) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;
s) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate;
t) esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito; nell'ambito dei compiti di cui alla presente lettera la Commissione può procedere alla mappatura delle principali iniziative e pratiche educative realizzate dalla società civile e dalle associazioni attive nella diffusione della cultura antimafia e nel contrasto delle mafie, al fine di definire nuove e più efficaci strategie da attuare, anche attraverso forme di integrazione, in tale ambito;
u) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
v) esaminare la possibilità di impiegare istituti e strumenti previsti dalla normativa per la lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie, indicando eventuali iniziative ritenute utili a questo fine;
z) riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste elettorali richiamato al comma 1, lettera i), la Commissione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
4. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), oppure il candidato sindaco o il candidato presidente della Giunta regionale cui afferisca una o più liste, possono trasmettere alla Commissione le liste provvisorie delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali nei giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle liste medesime. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare.
a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;
b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati;
c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.
5. Per le elezioni, già indette alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano scaduti i termini di presentazione delle candidature, le liste provvisorie delle candidature medesime possono essere trasmesse alla Commissione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 4, entro dieci giorni dalla medesima data di entrata in vigore.
6. La Commissione può promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, la Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 1, lettera t), del presente articolo.
7. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto operanti nel territorio nazionale, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.
Art. 2.
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da sedici senatori e da sedici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste elettorali delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XIX legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. L'ufficio di presidenza è rinnovato dopo il primo biennio ed i componenti possono essere confermati nuovamente.
6. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Art. 3.
(Comitati)
1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1. I Comitati svolgono attività a carattere istruttorio per conto della Commissione. La Commissione può affidare ai Comitati, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, compiti, relativamente ad oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.
2. I Comitati non possono compiere atti che richiedano l'esercizio dei poteri propri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono ogni qualvolta richiesto dalla Commissione o dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. Gli atti formati e la documentazione raccolta sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione. La partecipazione dei collaboratori esterni assegnati alle attività dei Comitati su decisione del presidente, sentito l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi alle riunioni dei Comitati, è disposta dai coordinatori.
Art. 4.
(Audizioni a testimonianza)
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti)
1. La Commissione può ottenere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 6.
(Segreto)
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 7.
(Organizzazione interna)
1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può decidere i casi nei quali si ricorre all'utilizzo della web-tv. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, ovvero privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui la Commissione può avvalersi.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2022 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalle analoghe Commissioni precedenti nel corso della loro attività e ne cura l'informatizzazione.
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N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 531.
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (384)
ARTICOLI DA 1 A 8
Art. 1.
(Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di seguito denominata « Commissione ». La Commissione ha i seguenti compiti:
a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;
b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, e della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;
c) verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, in materia di tutela delle vittime di estorsione e di usura, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali;
d) verificare l'attuazione e l'adeguatezza della normativa in materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie;
e) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni;
f) acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia nonché sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono;
g) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;
h) verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle Forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso;
i) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, in relazione anche al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste elettorali delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;
l) accertare e valutare la natura e le caratteristiche delle nuove forme di criminalità organizzata di stampo mafioso connesse all'immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti sociali, economici e culturali di formazione più recente sul territorio italiano, approfondendo a questo fine, la conoscenza delle condotte sociali ed economiche delle attività criminali con particolare riguardo:
1) all'infiltrazione all'interno della comunità nigeriana con attenzione anche allo sfruttamento di donne e minori;
2) al settore manifatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana nello specifico tra Prato e Firenze, con attenzione allo sfruttamento clandestino del lavoro e alla sicurezza nei luoghi di produzione;
3) all'esportazione di capitali verso Paesi esteri attraverso canali di trasferimento di denaro più o meno controllati.
m) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali, con particolare riguardo:
1) alle modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive, collusive o comunque illecite;
2) agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva;
3) all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato;
4) ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali e al commercio di opere d'arte;
n) valutare la penetrazione nel territorio nazionale e le modalità operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto delle specificità di ciascuna struttura mafiosa e individuare, se necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto;
o) indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali e accertare le modalità di difesa dai condizionamenti mafiosi del sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della realizzazione delle opere pubbliche;
p) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi di libertà dell'iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese;
q) programmare un'attività volta a monitorare e valutare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, nonché alle conseguenze sulla qualità complessiva dell'informazione, e indicare eventuali iniziative che ritenga opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie;
r) valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa, all'intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse, verificando l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;
s) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;
t) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate;
u) esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito; nell'ambito dei compiti di cui alla presente lettera la Commissione può procedere alla mappatura delle principali iniziative e pratiche educative realizzate dalla società civile e dalle associazioni attive nella diffusione della cultura antimafia e nel contrasto delle mafie, al fine di definire nuove e più efficaci strategie da attuare, anche attraverso forme di integrazione, in tale ambito;
v) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare le iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
z) esaminare la possibilità di impiegare istituti e strumenti previsti dalla normativa per la lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie, indicando eventuali iniziative ritenute utili a questo fine;
aa) riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste elettorali richiamato al comma 1, lettera i), la Commissione può richiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
4. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste provvisorie delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle liste provvisorie delle candidature. Con un regolamento interno adottato dalla stessa Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:
a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;
b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie di candidati;
c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.
5. Per le elezioni, già indette alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano scaduti i termini di presentazione delle candidature, le liste provvisorie delle candidature medesime possono essere trasmesse alla Commissione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 4, entro dieci giorni dalla medesima data di entrata in vigore.
6. La Commissione può promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, la Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 1, lettera u), del presente articolo.
7. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali, comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto operanti nel territorio nazionale, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.
Art. 2.
(Composizione della Commissione)
1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti la Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste elettorali delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XIX legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.
Art. 3.
(Comitati)
1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.
Art. 4.
(Audizioni a testimonianza)
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti)
1. La Commissione può ottenere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 6.
(Segreto)
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
Art. 7.
(Organizzazione interna)
1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, ovvero privati. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui la Commissione può avvalersi.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2022 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalle analoghe Commissioni precedentemente istituite nel corso della loro attività e ne cura l'informatizzazione.
Art. 8.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
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N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 531.
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (462)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: « della Parte II, titolo IV, di cui al medesimo decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « del titolo IV della parte II del medesimo decreto-legge » e dopo le parole: « eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo » sono inserite le seguenti: « e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, »;
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici ».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
« Art. 1-bis. - (Riserva di posti nei concorsi pubblici per i congiunti delle vittime dei sismi del 2009 e del 2016) - 1. All'articolo 17 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
"7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nei crateri dei sismi del 2009 e del 2016, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente in favore degli orfani, delle parti di unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, e dei coniugi delle vittime dei citati eventi sismici" ».
All'articolo 2:
al comma 1, capoverso 1-ter, le parole: « n. 1 » sono sostituite dalle seguenti: « numero 1 »;
al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: « Al compenso » sono inserite le seguenti: « del Commissario », dopo le parole: « comma 3, » è inserita la seguente: « del » e dopo la parola: « convertito » sono inserite le seguenti: « , con modificazioni, »;
al comma 3, al primo periodo, le parole: « L'articolo 38, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 38 » e dopo le parole: « n. 130, » sono inserite le seguenti: « il comma 1 » e, al secondo periodo, dopo le parole: « al comma 2 » sono inserite le seguenti: « del citato articolo 38 ».
All'articolo 3:
al comma 1, al primo periodo, le parole: « deve essere interpretato » sono sostituite dalle seguenti: « si interpreta » e, al secondo periodo, le parole: « Rimane ferma la durata massima degli incarichi dirigenziali prevista dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprensiva » sono sostituite dalle seguenti: « La durata degli incarichi di cui al periodo precedente non può eccedere, in ogni caso, il termine di cinque anni, comprensivo »;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. All'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" sono sostituite dalle seguenti: "la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alle annualità 2021, 2022 e 2023, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" »;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-septies, anche in deroga alla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato al citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016" »;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato ».
Nel capo I, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 3-bis. - (Risorse per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2016) - 1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'ultimo periodo, dopo la parola: "ricostruzione" sono inserite le seguenti: "e alla ripresa economica" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attività connesse alla ripresa economica possono essere finanziate esclusivamente con le risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione, finalizzate allo scopo".
Art. 3-ter. - (Anticipazioni per il pagamento dell'IVA in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 2016) - 1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti:
"7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, per la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3.
7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 3, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso".
Art. 3-quater. - (Criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016) - 1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche";
b) al comma 2, lettere a), b) e d), dopo le parole: "o dei titolari di diritti reali di godimento" sono inserite le seguenti: "o dei familiari che siano muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato";
c) al comma 12-bis, le parole: "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque" sono soppresse.
2. I contributi per i costi di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere attribuiti nell'ambito dei contributi concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 3-quinquies. - (Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016) - 1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 7, dopo le parole: "computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5," sono inserite le seguenti: "ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti,";
b) dopo l'articolo 20-bis è inserito il seguente:
"Art. 20-ter - (Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici) - 1. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis per finanziare le graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, delle condizioni e delle modalità stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20";
c) all'articolo 31, comma 6, dopo le parole: "con l'indicazione" sono inserite le seguenti: ", se nota," e dopo le parole: "l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione" sono inserite le seguenti: "delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni".
Art. 3-sexies. - (Modifica alla disciplina concernente i ruderi e gli edifici collabenti) - 1. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2".
Art. 3-septies. - (Interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione di aggregati edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016) - 1. All'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonché di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio".
Art. 3-octies. - (Individuazione dei comuni destinatari dei contributi per la ricostruzione dei beni danneggiati dal sisma del 2016) - 1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 1, commi 1 e 2,".
Art. 3-novies. - (Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti da eventi sismici) - 1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: "e 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029";
2) alla lettera a), le parole: "e 2023/2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029";
b) al comma 2, le parole: ", ed euro 2.437.774 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 4.062.957 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029";
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Misure per garantire la continuità didattica".
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.183 euro per l'anno 2024, a 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 2.437.774 euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 3-decies. - (Disposizioni in materia di personale dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017) - 1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti delle capacità assunzionali di ciascun comune disponibili a legislazione vigente e con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attività con procedure concorsuali o di selezione pubblica, in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo.
Art. 3-undecies. - (Criteri e modalità per l'erogazione di risorse ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno) - 1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I criteri e le modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023" ».
Alla rubrica del capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché per gli eventi calamitosi verificatisi nell'isola di Ischia ».
Nel capo II, all'articolo 4 è premesso il seguente:
« Art. 3-duodecies. - (Proroga del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) - 1. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "al 31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2024".
2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nel rispetto del relativo riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato ».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: « all'articolo 45 del » sono inserite le seguenti: « codice della protezione civile, di cui al »;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025";
b) al comma 2, primo periodo, le parole: "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025".
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 420.000 euro per l'anno 2023, 450.000 euro per l'anno 2024 e 450.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti ».
All'articolo 5:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il terzo periodo è soppresso ».
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
« Art. 5-bis. - (Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano comunale di protezione civile) - 1. Al fine di prevenire pericoli gravi per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nei confronti dei comuni ubicati in aree a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Art. 5-ter. - (Rendicontazioni dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali per emergenze) - 1. Al comma 4 dell'articolo 27 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora i Commissari delegati non producano la rendicontazione prevista dal presente comma, a tale attività provvedono le autorità individuate per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 26, comma 2".
Art. 5-quater. - (Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a favore del personale della protezione civile) - 1. È autorizzata la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 23.750 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 5-quinquies. - (Stabilizzazione di personale operante presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della regione Molise) - 1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, che opera presso il centro funzionale decentrato della regione Molise, di cui alla nota del 4 settembre 2009, prot. n. DPC/PREN/56378, nonché presso la sala operativa regionale, è ammesso a procedure straordinarie di stabilizzazione, previa verifica dei requisiti professionali previsti per le posizioni da ricoprire, nei ruoli della regione Molise, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Art. 5-sexies. - (Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021) - 1. All'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: "è autorizzata la spesa" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", nonché relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi nell'anno 2021, è autorizzata la spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione delle modalità di applicazione delle procedure previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 agli eventi verificatisi nell'anno 2021, ai fini dell'applicazione del comma 1 ».
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Capo I
MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NELLA REGIONE ABRUZZO NEL MESE DI APRILE 2009 E NEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016 NONCHÉ PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'ISOLA DI ISCHIA
Articolo 1.
(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni del titolo IV della parte II del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, che non siano finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
1.300
Ritirato
Dopo il comma 1 aggiungere in fine i seguenti:
«1-bis. L'esclusione dell'operatore economico avente sede legale nelle aree colpite da eventi sismici di cui al presente comma, derivante dalla perdita temporanea dei requisiti di gara di cui all'art. 38, comma 1 lett. i) del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163, avvenuta durante lo stato di emergenza pandemica da Covid-19, non trova applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai provvedimenti di esclusione già adottati dalle stazioni appaltanti non divenuti definitivi.»
1.11
V. testo 2
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "lo stesso immobile." aggiungere, in fine, le seguenti: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli immobili la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma 2009, purché documentata con scheda AeDES, non garantisca la salvaguardia della pubblica incolumità e la completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati".».
1.11 (testo 2)
Approvato
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "dello stesso immobile" inserire le seguenti: ", la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma del 2009, ma purché documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati".».
1.13
Respinto
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
"d-bis) degli interventi di demolizione di edifici privati, non compresi in interventi di contestuale ricostruzione e di cui risulti accertato il livello operativo, su domanda dei proprietari, fermi restando il recupero dei costi dell'intervento sul contributo concesso ai sensi del precedente articolo 6, o sull'indennità in caso di espropriazione nonché la facoltà dei sindaci di adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".»
1.301
Id. em. 1.13
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) degli interventi di demolizione di edifici privati, non compresi in interventi di contestuale ricostruzione e di cui risulti accertato il livello operativo, su domanda dei proprietari, fermi restando il recupero dei costi dell'intervento sul contributo concesso ai sensi del precedente articolo 6, o sull'indennità in caso di espropriazione nonché la facoltà dei sindaci di adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".»
1.302
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la continuità, la tempestività e l'efficacia dell'attività mirata alla ricostruzione nelle zone dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016, all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli interventi avviati a partire del 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), non si applica il terzo periodo del comma 8-bis e la detrazione spetta anche in assenza delle condizioni previste dal medesimo comma 8-bis.".»
Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la seguente parola: «pubblica».
1.18
Respinto
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi registrati nel corso dell'anno 2022 subiti dai materiali da costruzione derivanti anche dalle difficoltà di approvvigionamento degli stessi, che impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori, non si applicano i commi 5 e 5-bis dell'articolo 11 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125.».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «pubblica» inserire le seguenti «e privata».
1.303
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Per la realizzazione degli interventi connessi alla ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici di cui al presente articolo, ogni intervento edilizio relativo alla, demolizione, ricostruzione e realizzazione di opere, deve tener conto dell'indicatore «carbon footprint» utilizzato per il calcolo del carico ambientale derivante da tali interventi anche in relazione ad eventuali variazioni d'uso del suolo».
G1.300
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (A.S. 462);
premesso che,
il decreto in esame reca disposizioni in materia di ricostruzione nelle aree interessate da eventi calamitosi nell'aprile 2009, nell'agosto 2016 e nel settembre 2022, nonché in materia di rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);
una delle aree del Paese maggiormente colpite da recenti eventi calamitosi, vale a dire le alluvioni verificatisi nel novembre 2022 e nel febbraio 2023, è stata la Sicilia sud orientale, che ha registrato ingenti danni sul territorio coinvolto,
impegna il Governo:
a incrementare di almeno ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023 e la messa in sicurezza del territorio.
G1.300 (testo 2)
Nicita (*)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (A.S. 462);
premesso che,
il decreto in esame reca disposizioni in materia di ricostruzione nelle aree interessate da eventi calamitosi nell'aprile 2009, nell'agosto 2016 e nel settembre 2022, nonché in materia di rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);
una delle aree del Paese maggiormente colpite da recenti eventi calamitosi, vale a dire le alluvioni verificatisi nel novembre 2022 e nel febbraio 2023, è stata la Sicilia sud orientale, che ha registrato ingenti danni sul territorio coinvolto,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di incrementare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di almeno ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2023 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023 e la messa in sicurezza del territorio.
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Russo, Pogliese, Bucalo, Ternullo, Musolino, Bevilacqua, Damante, Lorefice, Rando, Sallemi, Romeo e i restanti componenti del Gruppo LSP-PSd'Az
G1.301
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (A.S. 462);
premesso che,
il decreto in esame reca disposizioni in materia di ricostruzione nelle aree interessate da eventi calamitosi nell'aprile 2009, nell'agosto 2016 e nel settembre 2022, nonché in materia di rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);
a distanza di tanti anni permangono difficoltà nel rimborsare gli importi indebitamente versati e delle ritenute indebitamente subite dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa,
impegna il Governo:
a prevedere uno stanziamento di risorse di almeno 20 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 finalizzati al graduale rimborso di tutte le istanze depositate e validate ai sensi dell'articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 16-octies del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91.
G1.301 (testo 2)
Nicita, Bevilacqua (*)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (A.S. 462);
premesso che,
il decreto in esame reca disposizioni in materia di ricostruzione nelle aree interessate da eventi calamitosi nell'aprile 2009, nell'agosto 2016 e nel settembre 2022, nonché in materia di rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);
a distanza di tanti anni permangono difficoltà nel rimborsare gli importi indebitamente versati e delle ritenute indebitamente subite dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di incrementare uno stanziamento di risorse di almeno 20 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 finalizzati al graduale rimborso di tutte le istanze depositate e validate ai sensi dell'articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 16-octies del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
G1.302
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (A.S. 462);
premesso che,
il decreto in esame reca disposizioni in materia di ricostruzione nelle aree interessate da eventi calamitosi nell'aprile 2009, nell'agosto 2016 e nel settembre 2022, nonché in materia di rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);
una strategia complessiva di contrasto agli effetti negativi delle calamità naturali sulla popolazione non può non agire anche sul lato della prevenzione, a partire da quella antisismica,
impegna il Governo:
a prorogare adeguatamente le disposizioni previste dall'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 al fine di sostenere politiche di prevenzione e adeguamento antisismico.
G1.302 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (A.S. 462);
premesso che:
il decreto in esame reca disposizioni in materia di ricostruzione nelle aree interessate da eventi calamitosi nell'aprile 2009, nell'agosto 2016 e nel settembre 2022, nonché in materia di rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);
una strategia complessiva di contrasto agli effetti negativi delle calamità naturali sulla popolazione non può non agire anche sul lato della prevenzione, a partire da quella antisismica,
impegna il Governo:
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare gli opportuni provvedimenti finalizzati a rispondere alle esigenze evidenziate nelle premesse.
G1.303
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (A.S. 462);
premesso che,
il decreto in esame reca disposizioni in materia di ricostruzione nelle aree interessate da eventi calamitosi nell'aprile 2009, nell'agosto 2016 e nel settembre 2022, nonché in materia di rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);
permangono tuttora eccessive lentezze nell'opera di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 situati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
impegna il Governo:
1) ad operare un'ampia revisione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel solco di quanto proposto dagli emendamenti 1.0.4 e 1.0.200/2;
2) a provvedere a una congrua estensione del campo di applicazione e dei termini delle disposizioni di cui all'articolo 119, commi 8-ter e 13, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per rilanciare la ricostruzione nei territori di cui in premessa.
G1.303 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (A.S. 462);
premesso che,
il decreto in esame reca disposizioni in materia di ricostruzione nelle aree interessate da eventi calamitosi nell'aprile 2009, nell'agosto 2016 e nel settembre 2022, nonché in materia di rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);
permangono tuttora eccessive lentezze nell'opera di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 situati nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,
impegna il Governo:
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare gli opportuni provvedimenti finalizzati a rispondere alle esigenze evidenziate nelle premesse.
G1.304
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (A.S. 462);
premesso che,
il decreto in esame reca disposizioni in materia di ricostruzione nelle aree interessate da eventi calamitosi nell'aprile 2009, nell'agosto 2016 e nel settembre 2022;
una strategia complessiva di contrasto agli effetti negativi delle calamità naturali sulla popolazione non può non agire anche sul lato della prevenzione, ivi incluso il contrasto al dissesto idrogeologico, in particolare nei territori colpiti da recenti eventi calamitosi, come l'isola di Ischia,
impegna il Governo:
1) al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, a incrementare di almeno 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 sia il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinando una quota pari a 5 milioni di euro di ciascuno di essi ai comuni dell'Isola di Ischia per sostenere gli oneri di demolizione delle opere abusive;
2) a operare di conseguenza una modifica e integrazione dell'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 per quanto concerne i casi di mancata demolizione secondo quanto proposto dagli emendamenti in questione.
G1.304 (testo 2)
Accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (A.S. 462);
premesso che:
il decreto in esame reca disposizioni in materia di ricostruzione nelle aree interessate da eventi calamitosi nell'aprile 2009, nell'agosto 2016 e nel settembre 2022;
una strategia complessiva di contrasto agli effetti negativi delle calamità naturali sulla popolazione non può non agire anche sul lato della prevenzione, ivi incluso il contrasto al dissesto idrogeologico, in particolare nei territori colpiti da recenti eventi calamitosi, come l'isola di Ischia,
impegna il Governo:
al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, a incrementare di almeno 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 sia il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinando una quota pari a 5 milioni di euro di ciascuno di essi ai comuni dell'Isola di Ischia per sostenere gli oneri di demolizione delle opere abusive.
G1.305
Fina, Astorre, Basso, Irto, Manca
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (A.S. 462);
premesso che,
il decreto in esame reca disposizioni in materia di ricostruzione nelle aree interessate da eventi calamitosi nell'aprile 2009, nell'agosto 2016 e nel settembre 2022,
impegna il Governo:
1) a consentire alle banche e a Poste S.p.A. di utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nel limite massimo dell'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, tenendo fermo quanto previsto dai commi da 3 a 6 del medesimo articolo, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
2) a estendere tali disposizioni anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore, risulti presentato il relativo titolo abilitativo.
ARTICOLO 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 1-bis.
(Riserva di posti nei concorsi pubblici per i congiunti delle vittime dei sismi del 2009 e del 2016)
1. All'articolo 17 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
« 7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricomprese nei crateri dei sismi del 2009 e del 2016, possono riservare fino al 30 per cento dei posti dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigente in favore degli orfani, delle parti di unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, e dei coniugi delle vittime dei citati eventi sismici ».
EMENDAMENTI
1-bis.0.300
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-ter
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
1. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si apportano le seguenti modificazioni:
a) il numero 1.5.6 è sostituito dal seguente:
"1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. Sono fatti salvi i prescritti requisiti tecnici ai fini antincendio";
b) il numero 1.6.15, è sostituito dal seguente:
"1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte facilmente da chiunque anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso, in ogni momento e dall'interno senza aiuto speciale".».
1-bis.0.301
Di Girolamo, Fina, Trevisi, Sironi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-ter.
(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016)
1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole "della Regione Abruzzo", inserire le seguenti: "nonché ai territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, di cui agli Allegati 1 e 2 al decreto legge del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,"».
1-bis.0.302
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-ter
(Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata nell'ambito dei comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila e da quelli fuori cratere)
1. Qualora gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati rientrino nel limite di 500.000 euro di importo richiesto, su espressa richiesta dei beneficiari gli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo, adottano il provvedimento di ammissione del contributo in deroga alla disciplina prevista dal D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4 e con le modalità successivamente stabilite con provvedimenti adottati dagli Uffici. La concessione avviene sulla base del progetto e della documentazione allegata alla domanda di contributo presentata dal professionista, che ne certifica la completezza e la regolarità amministrativa e tecnica, compresa la conformità edilizia e urbanistica, nonché sulla base dell'importo del contributo concedibile determinato dallo stesso professionista nei limiti del costo ammissibile, individuato con le modalità stabilite ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, art. 4, decurtato del 10%.
2. L'erogazione del contributo per stato di avanzamento lavori è condizionata dalla corretta presentazione da parte del beneficiario del contributo dei contratti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con successive modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
3. I beneficiari possono esercitare l'opzione per la procedura di cui al presente articolo entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto.
4. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 2.
(Poteri sostitutivi e nomina del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)
1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
« 1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. ».
2. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo stesso Commissario trasmette al Governo, entro il 31 maggio 2023, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione da applicare agli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
3. All'articolo 38 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il comma 1 è abrogato. Conseguentemente, al comma 2 del citato articolo 38, dopo le parole: « Al Commissario » sono inserite le seguenti: « straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 ».
EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO
2.0.2
Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.2
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)
1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è abrogato;
b) al comma 5, lettera c), le parole: "per lavori di importo superiore a 258.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per lavori di importo superiore a 516.000 euro".»
G2.0.2 (già em. 2.0.2)
Accolto
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 462,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.0.2.
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 3.
(Titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato nonché autorizzazione ad assunzioni a tempo indeterminato)
1. L'articolo 57, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si interpreta nel senso che tra il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i Comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono compresi, altresì, i titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere. La durata degli incarichi di cui al periodo precedente non può eccedere, in ogni caso, il termine di cinque anni, comprensivo delle proroghe disposte in via amministrativa, contrattuale o legislativa.
2. All'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 » sono sostituite dalle seguenti: « la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alle annualità 2021, 2022 e 2023, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ».
2-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-septies , anche in deroga alla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato al citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 ».
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
3.300
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 57, comma 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sostituire le parole "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:" con le seguenti "Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:" e la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»
3.301
Id. em. 3.300
Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
«2-ter. All'articolo 57, comma 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:" sono sostituite dalle seguenti: "Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:" e la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) quanto a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1141 della legge 30 dicembre 2020, n. 178".»
G3.300
Accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile (A.S. 462);
premesso che,
il decreto in esame reca disposizioni in materia di ricostruzione nelle aree interessate da eventi calamitosi nell'aprile 2009, nell'agosto 2016 e nel settembre 2022,
impegna il Governo:
ad estendere per i soggetti assunti con contratti di lavoro a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 i termini delle disposizioni sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3.0.300
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3.1.
(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)
1. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "nel limite di un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di due milioni di euro".
2. Alla copertura economica del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito della missione/programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.»
3.0.8
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Id. em. 3.0.300
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3.1.
(Modifiche e integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)
1. All'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole "nel limite di un milione di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di due milioni di euro".
2. Alla copertura economica del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito della missione/programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023.»
3.0.302
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3.1
1. Al comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 34 del 2020, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per gli interventi su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), non si applicano il secondo e il terzo periodo del comma 8-bis."».
ARTICOLI DA 3-BIS A 3-QUATER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 3-bis.
(Risorse per la ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2016)
1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'ultimo periodo, dopo la parola: « ricostruzione » sono inserite le seguenti: « e alla ripresa economica » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le attività connesse alla ripresa economica possono essere finanziate esclusivamente con le risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione, finalizzate allo scopo ».
Articolo 3-ter.
(Anticipazioni per il pagamento dell'IVA in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 2016)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-bis sono aggiunti i seguenti:
« 7-ter. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, oggetto di contributo ai sensi del presente decreto, per la ricostruzione o la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3.
7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 3, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso ».
Articolo 3-quater.
(Criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata nei territori colpiti dal sisma del 2016)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche »;
b) al comma 2, lettere a), b) e d), dopo le parole: « o dei titolari di diritti reali di godimento » sono inserite le seguenti: « o dei familiari che siano muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato »;
c) al comma 12-bis, le parole: « fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque » sono soppresse.
2. I contributi per i costi di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere attribuiti nell'ambito dei contributi concessi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
EMENDAMENTI
3-quater.0.300
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-quater.1
(Modifiche all'articolo119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. All'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Tale limite reddituale non si applica agli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari site nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."».
3-quater.0.301
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-quater.1
(Supporto per l'attuazione del Piano Complementare Sisma)
1. All'articolo 1, comma 760, lettera c) della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 'per l'anno 2022' con le parole: 'per gli anni 2022, 2023 e 2024' e al comma 2, dopo le parole: '2,5 milioni di euro per l'anno 2022' aggiungere le parole: 'e di 5 milioni di euro complessivamente per gli anni 2023 e 2024'.
2) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "c-bis) il comma 3 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 è sostituito dal seguente: 'Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro complessivamente per le due annualità 2023 e 2024, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Eventuali residui relativi alle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo potranno essere utilizzati dal Commissario per le stesse finalità nelle annualità successive'".»
3-quater.0.302
Id. em. 3-quater.0.301
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-quater.1
(Supporto per l'attuazione del Piano Complementare Sisma)
1. All'articolo 1, comma 760, lettera c), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modifiche:
1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole 'per l'anno 2022' con le parole: 'per gli anni 2022, 2023 e 2024' e al comma 2, dopo le parole: '2,5 milioni di euro per l'anno 2022' aggiungere le parole: 'e di 5 milioni di euro complessivamente per gli anni 2023 e 2024'".
2) dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "c-bis) il comma 3 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 è sostituito dal seguente: 'Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro complessivamente per le due annualità 2023 e 2024, il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Eventuali residui relativi alle risorse autorizzate ai sensi del presente articolo potranno essere utilizzati dal Commissario per le stesse finalità nelle annualità successive'".»
ARTICOLO 3-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 3-quinquies.
(Potenziamento degli investimenti in favore delle imprese nelle aree colpite dal sisma del 2016)
1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 7, dopo le parole: « computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, » sono inserite le seguenti: « ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti, »;
b) dopo l'articolo 20-bis è inserito il seguente:
« Art. 20-ter. - (Ulteriori misure per il potenziamento degli investimenti a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici) - 1. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis per finanziare le graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, delle condizioni e delle modalità stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2018.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20 »;
c) all'articolo 31, comma 6, dopo le parole: « con l'indicazione » sono inserite le seguenti: « , se nota, » e dopo le parole: « l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione » sono inserite le seguenti: « delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni ».
EMENDAMENTO
3-quinquies.0.300
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-quinquies.1
(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)
1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 20 bis, aggiungere il seguente:
"Art. 20-ter.1. Al fine di incrementare e potenziare gli investimenti delle imprese a beneficio delle aree danneggiate dal sisma, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie di cui all'articolo 20-bis per finanziare le graduatorie di cui all'articolo 20, ovvero per attivare un nuovo bando finalizzato a concedere i contributi nel rispetto dei criteri, condizioni e modalità approvati dal Ministero dell'Economia e Finanze con decreto del 10 maggio 2018.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i fondi non utilizzati di cui all'articolo 24 sono destinati al finanziamento delle misure di sostegno previste dall'articolo 20."»
ARTICOLI DA 3-SEXIES A 3-NOVIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 3-sexies.
(Modifica alla disciplina concernente i ruderi e gli edifici collabenti)
1. All'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis » sono sostituite dalle seguenti: « degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, con riferimento ai Comuni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 ».
Articolo 3-septies.
(Interventi sostitutivi dei comuni per la ricostruzione di aggregati edilizi nei territori colpiti dal sisma del 2016)
1. All'articolo 11, comma 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tali casi il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonché di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio ».
Articolo 3-octies.
(Individuazione dei comuni destinatari dei contributi per la ricostruzione dei beni danneggiati dal sisma del 2016)
1. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ».
Articolo 3-novies.
(Misure per le istituzioni scolastiche nei comuni colpiti da eventi sismici)
1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, le parole: « e 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 »;
2) alla lettera a), le parole: « e 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029 »;
b) al comma 2, le parole: « , ed euro 2.437.774 per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , euro 4.062.957 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 ed euro 2.437.774 per l'anno 2029 »;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Misure per garantire la continuità didattica ».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.625.183 euro per l'anno 2024, a 4.062.957 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e a 2.437.774 euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
EMENDAMENTI
3-novies.0.301
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-novies.1
(Disposizioni in materia di personale)
1 Al personale in servizio, in regime di comando, assegnazione o fuori ruolo presso gli uffici speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, può essere riconosciuto il trattamento accessorio già percepito presso l'Ente nel limite massimo delle risorse già a disposizione dell'Ufficio, anche derivanti da quelle accertate.
2. Gli Uffici Speciali di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, diretti dai rispettivi dirigenti di livello generale, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono incrementare la rispettiva dotazione organica sino ad un massimo di due unità di personale dirigenziale di livello non generale per ciascun ufficio, scelte ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Per l'attuazione delle previsioni di cui ai commi che precedono si provvede a valere sulle risorse già disponibili presso le rispettive contabilità degli uffici, previo controllo sulla compatibilità dei costi eseguito ai sensi dell'articolo 57-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126.».
3-novies.0.300
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-novies.1.
(Personale per interventi relativi al dissesto idrogeologico)
1. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, Componente 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e I soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto delle risorse di cui al successivo comma 3, e nel limite delle risorse assegnate, possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, anche in proroga e fino al dicembre 2025, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023.
2. I soggetti di cui al comma 1, trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo della copertura finanziaria prevista.
3. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
4. Per l'individuazione del personale le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.
5. All'onere derivante dal presente articolo pari a 20 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge23 dicembre 2014, n. 190.»
ARTICOLO 3-DECIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 3-decies.
(Disposizioni in materia di personale dei comuni dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017)
1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, nei limiti delle capacità assunzionali di ciascun comune disponibili a legislazione vigente e con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato reclutato in relazione alle medesime attività con procedure concorsuali o di selezione pubblica, in servizio presso i medesimi comuni e direttamente impegnato nelle attività di ricostruzione. Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
G3-decies.300
Cantalamessa, Germanà, Minasi, Potenti
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile,
premesso che:
a seguito degli eventi sismici di agosto 2017 e di quelli alluvionali di novembre 2022 che hanno interessato l'Isola di Ischia molti immobili ad uso abitativo o produttivo sono stati dichiarati inagibili;
ai soggetti proprietari dei suddetti immobili risulta di estrema rilevanza poter riconoscere la facoltà di esercitare la scelta tra un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare, in rispettando i criteri del Piano di ricostruzione post sisma come integrato dal Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione, e un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli;
al fine del riconoscimento del contributo, risulta necessario che gli immobili interessati siano muniti dei necessari titoli abitativi ai sensi dell'articolo 9- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di individuare misure alternative per la costruzione o la localizzazione ai proprietari di immobili dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici di agosto 2017 e degli eventi alluvionali di novembre 2022, che hanno interessato l'Isola di Ischia, sotto forma di contributo alla ricostruzione o di contributo per l'acquisto di un altro immobile, per contribuire in maniera concreta alla ripresa economica del territorio.
G3-decies.300 (testo 2)
Cantalamessa, Germanà, Minasi, Potenti
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile,
premesso che:
a seguito degli eventi sismici di agosto 2017 e di quelli alluvionali di novembre 2022 che hanno interessato l'Isola di Ischia molti immobili ad uso abitativo o produttivo sono stati dichiarati inagibili;
ai soggetti proprietari dei suddetti immobili risulta di estrema rilevanza poter riconoscere la facoltà di esercitare la scelta tra un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare, in rispettando i criteri del Piano di ricostruzione post sisma come integrato dal Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione, e un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli;
al fine del riconoscimento del contributo, risulta necessario che gli immobili interessati siano muniti dei necessari titoli abitativi ai sensi dell'articolo 9- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di individuare misure alternative per la costruzione o la localizzazione ai proprietari di immobili dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici di agosto 2017 e degli eventi alluvionali di novembre 2022, che hanno interessato l'Isola di Ischia, sotto forma di contributo alla ricostruzione o di contributo per l'acquisto di un altro immobile, per contribuire in maniera concreta alla ripresa economica del territorio.
3-decies.0.300
Bilotti, Sironi, Trevisi, Di Girolamo, Lopreiato, Castellone, Nave, De Rosa, Aloisio, Mazzella, Castiello
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-decies.1
(Disposizione in materia di personale degli uffici comunali connessi all'emergenza a seguito degli eventi eccezionali)
1. Per assicurare la funzionalità degli uffici impegnati nelle attività connesse all'emergenza e alla ricostruzione a seguito degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, i comuni dell'isola d'Ischia possono assumere personale rispettivamente nel limite di 8 unità il comune di Casamicciola Terme e di 2 unità i comuni di Lacco Ameno, Forio, Ischia, Barano d'Ischia e Serrara Fontana, con contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2024 e comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le assunzioni sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 900.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».
3-decies.0.301
Lopreiato, Sironi, Di Girolamo, Trevisi, Castellone, Nave, De Rosa, Aloisio, Mazzella, Castiello, Bilotti
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-decies.1.
(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)
1. Per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica dei soggetti colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, ai datori di lavoro che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, che sospendono o riducono l'attività lavorativa e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di tredici settimane fruibili nel periodo compreso tra il 27 novembre 2022 e il 31 marzo 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale.
2. Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 marzo 2023 e restano altresì sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 26 novembre 2022, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta, altresì, preclusa, nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
3. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si realizzi la cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
ARTICOLO 3-UNDECIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 3-undecies.
(Criteri e modalità per l'erogazione di risorse ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno)
1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « I criteri e le modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023 ».
EMENDAMENTI
3-undecies.0.300
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-undecies.1
(Istituzione della zona franca urbana nei Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022).
1. Nei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 è istituita una zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione dell'ambito territoriale interessato è definita con decreto, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022.
2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1 possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per l'anno successivo.
4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2023.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di regime «de minimis», mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
3-undecies.0.301
Lopreiato, Trevisi, Di Girolamo, Sironi, Castellone, Nave, De Rosa, Aloisio, Mazzella, Castiello, Bilotti
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-undecies.1
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 186 del 2022)
1. All'articolo 1 del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge si apportano le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) sopprimere le parole "di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno";
2) sostituire le parole, ovunque ricorrono, "30 giugno 2023." con le seguenti "31 dicembre 2023.";
b) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2023", con le seguenti "31 dicembre 2023";
c) al comma 5:
1) sostituire le parole "entro il 16 settembre 2023," con le seguenti" entro il 16 marzo 2024.";
2) sostituire le parole " a decorrere dal 16 settembre 2023" con le seguenti "a decorrere dal 16 marzo 2024"
3) sostituire le parole "30 settembre 2023." con le seguenti "31 marzo 2024.";
d) sostituire il comma 7 con il seguente: "7. Al fine di assicurare ai comuni dell'isola di Ischia il gettito dei tributi non versati per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1.360.000 euro per l'anno 2022 e di 1.390.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022, 2023 e 2024 dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.»
Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, valutati in 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e dal comma 1, del presente articolo, pari a 3,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede:
a) quanto a 6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 0,54 milioni di euro per l'anno 2023, 3,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 2,66 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.».
3-undecies.0.302
De Rosa, Trevisi, Di Girolamo, Sironi, Lopreiato, Castellone, Nave, Aloisio, Mazzella, Castiello, Bilotti
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Respinto
«Art. 3-undecies.1
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 gennaio 2023 n.9)
1. All'articolo 2 del decreto-legge n. 186 del 2022, si apportano le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole "decreto al 31 dicembre 2022" con le seguenti " decreto al 31 gennaio 2023"; sostituire "successiva al 31 dicembre 2022." con le seguenti " successiva al 31 gennaio 2023.";
b) al comma 2 sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti "31 gennaio 2023.";
c) al comma 3, si apportano le seguenti modificazioni:
1) sopprimere le parole, ovunque ricorrono, "di Casamicciola Terme o Lacco Ameno,";
2) sostituire le parole "31 dicembre 2022." con le seguenti "31 gennaio 2023.".
d) al comma 4, si apportano le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole "31 dicembre 2022"con le seguenti "31 gennaio 2023;
2) sostituire le parole "Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022", con le seguenti " Per il medesimo periodo dal 26 novembre 2022 al 31 gennaio 2023";
3) sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti "31 gennaio 2023";
e) al comma 8 sostituire le parole, ovunque ricorrono "31 dicembre 2022" con le seguenti "31 gennaio 2023".»
3-undecies.0.303
Aloisio, Sironi, Trevisi, Di Girolamo, Lopreiato, Castellone, Nave, De Rosa, Mazzella, Castiello, Bilotti
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-undecies.1
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 186 del 2022)
1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 186 del 2022, si apportano le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, si apportano le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole "31 dicembre 2022" con le seguenti "31 gennaio 2023";
2) sopprimere le parole "di Casamicciola Terme o Lacco Ameno";
b) al comma 2, sostituire le parole "31 dicembre 2022", con le seguenti "31 gennaio 2023".»
3-undecies.0.304
Mazzella, Trevisi, Sironi, Di Girolamo, Lopreiato, Castellone, Nave, De Rosa, Aloisio, Castiello, Bilotti
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-undecies.1
(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 186 del 2023)
1. All'articolo 3 del decreto-legge n. 186 del 2023, si apportano le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) sostituire le parole "31 dicembre 2023" con le seguenti "31 dicembre 2024";
2) sostituire la parola "2024" con la seguente "2025";
b) al comma 2, sostituire le parole "per l'anno 2023" con le seguenti "per ciascuno degli anni 2023 e 2024".»
3-undecies.0.305
Castellone, Di Girolamo, Trevisi, Lopreiato, Nave, De Rosa, Aloisio, Mazzella, Castiello, Bilotti
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-undecies.1
(Misure di ristoro per le aziende agricole dell'Isola d'Ischia danneggiate da eventi calamitosi)
1. Al fine di sostenere le aziende agricole danneggiate dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal 26 novembre 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è assegnato un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse per le aziende agricole con sedi o unità produttive nei territori colpiti dai suddetti eventi calamitosi.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 6 del presente decreto.»
3-undecies.0.306
Castiello, Di Girolamo, Trevisi, Sironi, Lopreiato, Castellone, Nave, De Rosa, Aloisio, Mazzella, Bilotti
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-undecies.1.
(Misure per il trasporto scolastico dell'isola d'Ischia)
1. Al fine di favorire l'attivazione o il potenziamento del servizio del trasporto pubblico scolastico sull'isola di Ischia compromesso dagli eventi alluvionali e franosi del 26 novembre 2022, ai comuni dell'isola d'Ischia è attribuito per l'anno 2023, un contributo straordinario pari a 500 mila euro.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma pari a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».
Capo II
FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE
ARTICOLO 3-DUODECIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 3-duodecies.
(Proroga del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)
1. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « al 31 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2024 ».
2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nel rispetto del relativo riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
EMENDAMENTI
3-duodecies.0.300
Liris, Petrucci, Leonardi, Zaffini, De Priamo
Approvato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-terdecies.
(Modifiche al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 142)
1. All'articolo 20-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: ", limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015" sono soppresse.».
3-duodecies.0.301
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-terdecies.
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente comma: "8-ter. 1. Le misure di cui al comma 8-ter si applicano a tutti gli immobili, anche laddove non classificati inagibili, ricadenti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027, a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033 e a 5 milioni di euro per il 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»
ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 4.
(Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)
1. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l'anno 2023, nella misura di euro 10 milioni.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025 »;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: « entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 ».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 420.000 euro per l'anno 2023, 450.000 euro per l'anno 2024 e 450.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
4.300
Respinto
Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2.1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo è prioritariamente destinato dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.».
4.301
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Sost. id. em. 4.300
Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2.1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo è prioritariamente destinato dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.».
4.6
Sost. id. em. 4.300
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, all'articolo 11 comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le risorse del fondo di cui al precedente periodo, sono destinate, prioritariamente, al potenziamento e al sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile."»
4.302
Respinto
Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:
«2-quater. Una quota pari a non meno del 25 per cento delle risorse di cui al presente articolo devono essere destinate a programmi e azioni di prevenzione e adattamento alle conseguenze dei cambiamenti climatici.»
4.0.3
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Per l'anno 2023 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle persone decedute di cui al comma 1, individua con proprio decreto i rispettivi familiari e determina la somma loro spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1 prevedendo, comunque, che ai familiari di ciascuna persona deceduta sia attribuita una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, stabilita tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.
3. Il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito ai familiari delle persone decedute secondo il seguente ordine:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
c) ai genitori;
d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
f) al convivente more uxorio.
4. In presenza di figli a carico della persona deceduta nati da rapporti di convivenza more uxorio, il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a).
5. I benefìci economici di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa e sono attribuiti in aggiunta ad ogni altra agevolazione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
6. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, concernenti il diritto al collocamento obbligatorio, sono estese agli orfani o, in alternativa, ai genitori o al coniuge superstite di coloro che sono deceduti a seguito di eventi calamitosi di origine naturale o causati dall'attività dell'uomo, ovvero sono deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi calamitosi.»
4.0.5
Fina, Di Girolamo (*), Fregolent (*)
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 4.0.300, nell'odg G4.0.300
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale ed educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitino in quanto vittime di eventi emergenziali, definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, atto a finanziare:
a) l'attivazione a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;
b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.
2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.
3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
4.0.300
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 4.0.5, nell'odg G4.0.300
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Supporto psicosociale per le vittime di eventi emergenziali)
1. Al fine di garantire il necessario supporto psicologico, sociale ed educativo ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili che ne necessitino in quanto vittime di eventi emergenziali, definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ogni annualità 2023, 2024 e 2025, atto a finanziare:
a) l'attivazione, a carico delle aziende sanitarie locali o degli enti locali, di sportelli informativi gratuiti dedicati ai minorenni, alle loro famiglie e a persone vulnerabili vittime degli eventi emergenziali per l'orientamento e l'informazione sui servizi sociosanitari, sulle misure agevolative previste dallo Stato e sulle procedure applicabili, tenendo conto delle particolari esigenze delle vittime stesse e indirizzandole verso i servizi più idonei o le associazioni operanti nei settori di interesse;
b) la previsione, in relazione alle esigenze specifiche di ciascun soggetto, di percorsi di supporto psicoterapeutico gratuito presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o convenzionate.
2. Tutte le prestazioni in favore dei soggetti indicati al comma 1 erogate dal Servizio sanitario nazionale sono esentate dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica nei due anni successivi all'evento.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
G4.0.300 (già emm. 4.0.300 e 4.0.5)
Accolto
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 462,
impegna il Governo a valutare l'opportunità, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica, di dare attuazione ai contenuti degli emendamenti 4.0.300 e 4.0.5.
4.0.6
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. I soggetti che hanno subìto un danno in conseguenza di eventi emergenziali definiti ai sensi dell'articolo 7 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legislazione vigente per i procedimenti civili e amministrativi, nonché per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali relativi al danno medesimo.
2. All'onere risultante dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nella misura di un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
3. Il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assume la denominazione di "Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, agli orfani per crimini domestici nonché degli eventi emergenziali".»
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 5.
(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022)
1. All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'ultimo periodo è soppresso.
1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il terzo periodo è soppresso.
EMENDAMENTI
5.300
Respinto
Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-ter. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:
a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente: 862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.";
b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Semplificazione gestione contabile delle emergenze da parte degli Enti locali e misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022».
5.301
Id. em. 5.300
Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-ter. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:
a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente: 862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.";
b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Semplificazione gestione contabile delle emergenze da parte degli Enti locali e misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022».
5.302
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Id. em. 5.300
Dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
«1-ter. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:
a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:
"862-bis. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.";
b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.»
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Semplificazione gestione contabile delle emergenze da parte degli Enti locali e misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022».
ARTICOLI DA 5-BIS A 5-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 5-bis.
(Esercizio del potere sostitutivo in caso di mancata adozione del piano comunale di protezione civile)
1. Al fine di prevenire pericoli gravi per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nei confronti dei comuni ubicati in aree a rischio elevato e molto elevato per frane e alluvioni, come individuati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che non abbiano adottato o aggiornato il relativo piano comunale di protezione civile, in caso di accertata e perdurante inerzia, si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Articolo 5-ter.
(Rendicontazioni dei Commissari delegati titolari di contabilità speciali per emergenze)
1. Al comma 4 dell'articolo 27 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora i Commissari delegati non producano la rendicontazione prevista dal presente comma, a tale attività provvedono le autorità individuate per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 26, comma 2 ».
Articolo 5-quater.
(Assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a favore del personale della protezione civile)
1. È autorizzata la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 23.750 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 5-quinquies.
(Stabilizzazione di personale operante presso il centro funzionale decentrato e la sala operativa della regione Molise)
1. Il personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, che opera presso il centro funzionale decentrato della regione Molise, di cui alla nota del 4 settembre 2009, prot. n. DPC/PREN/56378, nonché presso la sala operativa regionale, è ammesso a procedure straordinarie di stabilizzazione, previa verifica dei requisiti professionali previsti per le posizioni da ricoprire, nei ruoli della regione Molise, nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 5-sexies.
(Rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 234 del 2021 per gli eventi di rilievo nazionale verificatisi nell'anno 2021)
1. All'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: « è autorizzata la spesa » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « , nonché relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi nell'anno 2021, è autorizzata la spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 ».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 42 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla definizione delle modalità di applicazione delle procedure previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 agli eventi verificatisi nell'anno 2021, ai fini dell'applicazione del comma 1.
EMENDAMENTI
5-sexies.0.300
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-septies.
1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, le parole: "1.340.000 euro per l'anno 2022 e di 1.380.000 euro per l'anno 2023, di cui 884.000 euro nel 2022 e 911.000 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme e 456.000 euro nel 2022 e 469.000 euro nel 2023 in favore del comune di Lacco Ameno" sono sostituite dalle seguenti: "2.840.000 euro per l'anno 2022 e di 2.880.000 euro per l'anno 2023, di cui euro 1.873.552 nel 2022 e 1.901.217 euro nel 2023 in favore del comune di Casamicciola Terme e 996.448 euro nel 2022 e 978.783 euro nel 2023 in favore del comune di Lacco Ameno".
2. All'articolo 6 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,29 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "7,62 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,25 milioni di euro per l'anno 2023";
b) al comma 2, lettera a), le parole: "6,12 milioni di euro per l'anno 2022 e 10,75 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "7,62 milioni di euro per l'anno 2022 e 12,25 milioni di euro per l'anno 2023".»
5-sexies.0.301
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-septies.
1. All'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico della struttura commissariale è corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 50, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".
2. Per fare fronte agli oneri derivanti dal comma 1, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 700.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
5-sexies.0.302
Fina, Astorre, Basso, Irto, Di Girolamo (*)
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-septies.
1. Per l'attuazione degli interventi sul patrimonio pubblico danneggiato a seguito degli eventi sismici verificatisi sull'isola di Ischia nel 2017 o degli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e di risanamento ambientale delle aree dismesse a seguito di delocalizzazioni, la contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.»
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
5-sexies.0.303
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 5-septies.
(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)
1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo, resi inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e dagli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione ai sensi degli articoli precedenti è riconosciuta, secondo le modalità e i termini disciplinati dal Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:
a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza di cui al precedente articolo 5-bis e del Piano di cui all'articolo 5-ter;
b) un contributo per acquisto d'immobile sostitutivo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.
2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.
Art. 5-octies.
(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo nel comune di Casamicciola)
1. Il Commissario straordinario approva un piano di sistemazione temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche nel comune di Casamicciola, riguardanti i soggetti già occupanti gli immobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell'evento calamitoso, a condizione che gli stessi siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
2. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza dell'evento franoso nel comune di Casamicciola e di mettere in sicurezza le aree pertinenziali esterne, il Commissario delegato concede ai soggetti aventi titolo contributi anche ad incremento di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 per garantire l'integrale ristoro dei danni subiti.
Art. 5-nonies.
(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)
1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.
2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d'interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un bonus a titolo d'indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.
3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il bonus di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell'anno 2021.
4. L'INPS provvede all'erogazione del bonus di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.
Art. 5-decies. (Copertura finanziaria)
1. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-septies, 5-octies e 5-novies, trovano copertura finanziaria nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che è incrementata di euro 160 milioni per l'anno 2023 e di euro 100 milioni per ciascun anno 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-septies, 5-octies e 5-novies, il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 è autorizzato all'utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.»
5-sexies.0.304
Precluso
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 5-septies.
(Contributi economici per soluzioni abitative e produttive alternative)
1. Ai soggetti proprietari d'immobili ad uso abitativo o produttivo, resi inagibili in conseguenza dell'evento sismico del 21 agosto 2017 e dagli eventi eccezionali a partire dal 26 novembre 2022, di cui sia disposta la demolizione e delocalizzazione ai sensi degli articoli precedenti è riconosciuta, secondo le modalità e i termini disciplinati dal Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:
a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di urgenza di cui al precedente articolo 5-bis e del Piano di cui al precedente articolo 5-ter;
b) un contributo per acquisto d'immobile sostitutivo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.
2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, trovano applicazione i parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017.
3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui è previsto l'abbattimento siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
4. Le aree di sedime degli immobili con inagibilità, per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi delle presenti disposizioni, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta.
Art. 5-octies
(Misure per le sistemazioni temporanee degli aventi titolo nel comune di Casamicciola)
1. Il Commissario straordinario approva un piano di sistemazione temporanea per le esigenze abitative e la ripresa delle attività economiche nel comune di Casamicciola, riguardanti i soggetti già occupanti gli immobili di cui è stato disposto lo sgombero in conseguenza dell'evento calamitoso, a condizione che gli stessi siano muniti di titolo abilitativo ordinario, ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria ai sensi delle norme applicabili alla data di presentazione della relativa istanza, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
2. Al fine di favorire il rientro nelle abitazioni dei soggetti che hanno subito danni in conseguenza dell'evento franoso nel comune di Casamicciola e di mettere in sicurezza le aree pertinenziali esterne, il Commissario delegato concede ai soggetti aventi titolo contributi anche ad incremento di quanto previsto dall'articolo 4 dell'ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 per garantire l'integrale ristoro dei danni subiti.
Art. 5-novies
(Misure di sostegno in campo economico e occupazionale)
1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.
2. Ai dipendenti delle aziende di cui al comma 1, per la durata d'interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un bonus a titolo d'indennizzo salariale nella misura di euro 1.200 mensili.
3. Ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali rientranti nelle previsioni del comma 1 è riconosciuto il bonus di cui al comma 2 per le mensilità corrispondenti al periodo di prestazione lavorativa effettuata nel corso dell'anno 2021.
4. L'INPS provvede all'erogazione del bonus di cui ai commi 2 e 3 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.
Art. 5-decies.
(Copertura finanziaria)
1. Le misure previste dalle disposizioni di cui agli articoli 5-septies, 5-octies e 5-novies, trovano copertura finanziaria nella contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, che è incrementata di 160 milioni di euro per l'anno 2023 e di euro 100 milioni per ciascun anno 2024 e 2025. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate rese disponibili ai sensi del comma 2-ter.
2. I commi da 153 a 159 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono abrogati.»
5-sexies.0.305
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-septies.
1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022 è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate con ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:
a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione;
b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.
2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1.
3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario coordina e realizza gli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. f-bis), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.»
5-sexies.0.306
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-septies.
(Misure alternative per gli aventi titolo di immobili inagibili o resi inagibili)
1. Ai soggetti proprietari di immobili ad uso abitativo o produttivo, dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ovvero resi inagibili dagli eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022 è riconosciuta, secondo le modalità disciplinate con ordinanza del Commissario straordinario, la facoltà di esercitare un'opzione fra:
a) un contributo per la costruzione di un immobile sostitutivo da delocalizzare secondo le previsioni e le modalità attuative del Piano di ricostruzione post sisma, come integrato dalle previsioni del Piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione;
b) un contributo per l'acquisto di un immobile alternativo, per un ammontare equivalente al contributo ammissibile ai sensi della lettera a), sito in uno dei comuni dell'Isola di Ischia ovvero nel perimetro della città metropolitana di Napoli.
2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 trovano applicazione i medesimi parametri di calcolo utilizzati dal Commissario straordinario per la concessione, agli aventi titolo, dei contributi di ricostruzione degli immobili resi inagibili dall'evento sismico del 21 agosto 2017, per i quali è prevista la demolizione e ricostruzione. Il contributo non può in ogni caso essere superiore a quello riconoscibile per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici di cui al comma 1.
3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli immobili di cui si prevede la delocalizzazione o la demolizione siano muniti di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa istanza ovvero conseguibile con procedimento di sanatoria pendenti a legislazione vigente, previa verifica favorevole da parte delle amministrazioni competenti.
4. Le aree di sedime degli immobili per i quali siano disposte le misure di sistemazione alternativa in favore degli aventi titolo ai sensi del presente articolo, sono acquisite di diritto al patrimonio comunale ed assoggettate a vincolo d'inedificabilità assoluta. Il Commissario straordinario coordina e realizza gli interventi di demolizione dei fabbricati da delocalizzare, con le modalità e i criteri che saranno stabiliti con ordinanza ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi, non si dà luogo all'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 25 milioni di euro, con utilizzo delle risorse già finalizzate ad interventi di ricostruzione e disponibili nella contabilità speciale del Commissario.»
5-sexies.0.307
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-septies.
1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subìto danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi sismici del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.
2. Ai dipendenti delle aziende danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, per la durata di interruzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto un bonus a titolo di indennizzo salariale nella misura di euro 1.500 mensili.
3. L'INPS provvede all'erogazione del bonus di cui al comma 2 su domanda degli interessati, secondo le modalità regolate con circolare esplicativa da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sulle economie relative alle risorse di cui al comma 6-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, nei limiti di euro 6 milioni, già trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.»
5-sexies.0.308
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-septies.
(Misure in materia di attività economiche presenti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia)
1. Ai titolari di attività economiche che abbiano subìto danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi sismici del 2017 o dagli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 6-undecies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con successive modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nei limiti di euro 6 milioni, già trasferite sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».
5-sexies.0.309
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-septies.
(Disposizioni in materia di personale)
1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, ai comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i requisiti dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, possono essere maturati entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Il requisito di cui alla lettera b) del medesimo articolo 20, comma 1, si intende riferito a procedure concorsuali ovvero di selezione pubblica.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle economie dei fondi stanziati con l'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nei limiti di 700.000 euro a decorrere dal 2023.»
5-sexies.0.310
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-septies.
1. I proprietari degli immobili concessi in locazione ai soggetti danneggiati dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, per i quali si rende necessaria una sistemazione transitoria e alternativa, sono esentati dalla corresponsione di imposte e oneri fiscali relativi a detti immobili fino al 31 dicembre 2024.»
5-sexies.0.311
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-septies.
(Esenzione IMU)
1. I fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi alla data del 26 novembre 2022 purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 marzo 2023, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla rata con scadenza il 16 dicembre 2022 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2025. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2023, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al primo periodo.»
5-sexies.0.313
Nave, Di Girolamo, Trevisi, Sironi, Lopreiato, Castellone, De Rosa, Aloisio, Mazzella, Castiello, Bilotti
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-septies.
(Compensazione TARI)
1. Al fine di assicurare ai comuni dell'isola di Ischia la continuità dei servizi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5-sexies.0.312
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-septies
(Compensazione TARI)
1. Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi eccezionali verificatisi alla data del 26 novembre 2022 continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 mila euro da erogare nel biennio 2022-2023 per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. La definizione dei criteri e delle modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente è stabilita, anche nella forma di anticipazione, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
2. All'onere derivante dal presente articolo pari a 600 mila euro per il biennio 2022-2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
5-sexies.0.314
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-septies.
(Sospensione mutui MEF)
1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2022 e 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 6. Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2024, 2025, 2026, 2027 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
2. All'onere derivante dal presente articolo, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 6.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DISEGNO DI LEGGE
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni (379)
ARTICOLO 1
Art. 1.
Approvato
(Modifica all'articolo 71 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. All'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:
« 10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla. Ai fini del presente comma non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non hanno votato ».
2. L'articolo 60 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato.
EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO
G1.100
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 379, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni»;
premesso che:
il provvedimento in esame interviene per apportare alcune modificazioni alla disciplina vigente in materia di elezioni comunali;
nonostante l'Italia sia stata per moltissimi anni un Paese con altissima partecipazione alle consultazioni elettorali, negli ultimi trent'anni questa tendenza ha subito una forte battuta d'arresto, come denotano i tassi sempre decrescenti di partecipazione elettorale;
una democrazia rappresentativa si regge sulle elezioni, attraverso le quali il popolo sovrano individua i rappresentanti che vanno ad occupare le cariche rappresentative. La mancata partecipazione al voto, sempre crescente, determina un vulnus di rappresentatività e di legittimazione degli eletti e si ripercuote in modo molto negativo sull'azione dei decisori pubblici. Si pone dunque l'esigenza di predisporre misure per invertire questo trend e stimolare una maggiore partecipazione soprattutto delle giovani generazioni;
per contrastare il problema dell'astensionismo sarebbe importante agire su una corretta informazione circa la data di svolgimento della consultazione elettorale e sulla durata delle operazioni di voto: per tale ragione, al fine di inverare il principio costituzionale del diritto di voto, nonché il correlato principio del suo esercizio come dovere civico, sarebbe utile istituire un servizio di informazione, da realizzarsi anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione «IO», per dare informazioni sulla data di svolgimento delle consultazioni e sullo svolgimento delle operazioni di voto,
impegna il Governo:
a mettere in atto le misure necessarie affinché, a decorrere dalle prime competizioni elettorali siano garantite, a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, informazioni sulla data di svolgimento delle consultazioni e sulla durata delle operazioni di voto, attraverso una comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione «IO».
G1.100 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 379, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni»;
premesso che:
il provvedimento in esame interviene per apportare alcune modificazioni alla disciplina vigente in materia di elezioni comunali;
nonostante l'Italia sia stata per moltissimi anni un Paese con altissima partecipazione alle consultazioni elettorali, negli ultimi trent'anni questa tendenza ha subito una forte battuta d'arresto, come denotano i tassi sempre decrescenti di partecipazione elettorale;
una democrazia rappresentativa si regge sulle elezioni, attraverso le quali il popolo sovrano individua i rappresentanti che vanno ad occupare le cariche rappresentative. La mancata partecipazione al voto, sempre crescente, determina un vulnus di rappresentatività e di legittimazione degli eletti e si ripercuote in modo molto negativo sull'azione dei decisori pubblici. Si pone dunque l'esigenza di predisporre misure per invertire questo trend e stimolare una maggiore partecipazione soprattutto delle giovani generazioni;
per contrastare il problema dell'astensionismo sarebbe importante agire su una corretta informazione circa la data di svolgimento della consultazione elettorale e sulla durata delle operazioni di voto: per tale ragione, al fine di inverare il principio costituzionale del diritto di voto, nonché il correlato principio del suo esercizio come dovere civico, sarebbe utile istituire un servizio di informazione, da realizzarsi anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione «IO», per dare informazioni sulla data di svolgimento delle consultazioni e sullo svolgimento delle operazioni di voto,
impegna il Governo:
a mettere in atto, previa individuazione delle risorse economiche, le misure necessarie affinché, a decorrere dalle prime competizioni elettorali siano garantite, a tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali, informazioni sulla data di svolgimento delle consultazioni e sulla durata delle operazioni di voto, attraverso una comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione «IO».
1.0.100
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione al primo turno del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti)
1. All'articolo 72 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. È proclamato eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi, a condizione che abbia conseguito almeno il 40 per cento dei voti validi. Qualora due candidati abbiano entrambi conseguito un risultato pari o superiore al 40 per cento dei voti validi, è proclamato eletto sindaco il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato con la lista o con il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età. Alla lista o al gruppo di liste collegate al Sindaco proclamato eletto, viene assegnato il 60 per cento dei seggi."».
ARTICOLO 2
Art. 2.
Approvato
(Modifiche all'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)
1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;
c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;
d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;
e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;
f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;
i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 2.000 abitanti;
l) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 751 e 1.000 abitanti;
m) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 501 e 750 abitanti;
n) da non meno di 5 e da non più di 10 elettori nei comuni con popolazione fino a 500 abitanti »;
b) il comma 2 è abrogato.
Allegato B
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sui disegni di legge nn. 531, 80, 128, 235 e 384
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Parere espresso dal Comitato per la legislazione sui disegni di legge nn. 531, 80, 128, 235 e 384
Il Comitato per 1a legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
l'attribuzione alla Commissione d'inchiesta in titolo dei compiti di monitoraggio delle tendenze e dei mutamenti della criminalità di tipo mafioso; di verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge adottate contro la criminalità organizzata e della loro congruità rispetto agli obiettivi; di verifica dell'adeguatezza delle strutture per il contrasto e la prevenzione; di indirizzo e proposta; nonché di analisi dell'impatto negativo della criminalità organizzata sul sistema produttivo, costituisce un presupposto necessario per disporre di dati e informazioni essenziali ai fini dell'analisi di tali fenomeni criminali e della valutazione d'impatto della normativa di prevenzione e contrasto delle associazioni di stampo mafioso; un migliore coordinamento, temporale e per materia, tra i filoni di indagine della Commissione di inchiesta renderebbe le procedure e gli ambiti di indagine più funzionali ai tempi e ai contenuti degli interventi legislativi in materia penale; nei casi in cui la Commissione deliberi su relazioni tematiche o esamini documenti o atti che non richiedano la presenza di terzi, la pubblicità dei lavori potrebbe essere resa in forme più ampie;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,
i contenuti del disegno di legge sono formulati in modo funzionale e coerente con le finalità istitutive della Commissione d'inchiesta, anche sulla base delle esperienze legislative e applicative consolidate nel corso delle passate legislature;
in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-bis del Regolamento,
sotto il profilo della valutazione dell'impatto:
invita a definire meccanismi di raccordo tra la programmazione dei lavori parlamentari e la programmazione delle attività della Commissione d'inchiesta affinché le relazioni tematiche possano fornire elementi utili alla predisposizione di atti legislativi o di indirizzo; con riferimento al regime di pubblicità dei lavori della Commissione d'inchiesta, invita a valutare l'opportunità di consentire la trasmissione via web-tv delle sedute in cui non è prevista la partecipazione di auditi mediante l'introduzione di una disposizione facoltizzante nel regolamento della stessa Commissione;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
ritiene che non vi sia nulla da osservare.
Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 462 e sui relativi emendamenti
La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato c le Regioni, parere non ostativo.
Con riguardo agli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario sulle proposte 4.300 (già 4.4), 4.301 (già 4.5), 4.6 e 4.302 (già 4.7), in quanto lesive dell'autonomia finanziaria delle regioni, alle quali viene imposto un vincolo nella destinazione delle risorse del fondo regionale di protezione civile.
Sulle proposte 4.0.5 e 4.0.300 (già 5.0.1), il parere è non ostativo con la seguente osservazione: si rappresenta l'opportunità di prevedere che i criteri di erogazione delle risorge del fondo per il supporto psicosociale in favore delle vittime di eventi emergenziali siano definiti attraverso un'intesa in sede di Conferenza unificata.
Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 1.18, 1.300, 1.301 (già 3.0.24), 1.302 (già 1.15), 1.303, 1-bis.0.301, 1-bis.0.302 (già 1.0.1), 2.0.2, 3.300 (già 3.21), 3.301 (già 3.22), 3.0.300 (già 3.0.7), 3.0.8, 3.0.302 (già 3.0.32 (testo 3)), 3-quater.0.300 (già 3.0.33), 3-quater.0.301 (già em. 3.0.39), 3-quater.0.302 (già em. 3.0.40), 3-quinquies.0.300 (già em. 3.0.5), 3-novies.0.301 (già em. 3.0.41), 3-novies.0.300 (già em. 3.0.53), 3-decies.0.300 (già em. 5.0.30), 3-decies.0.301 (già em. 5.0.31), 3-undecies.0.300, 3-undecies.0.301 (già em. 5.0.5), 3-undecies.0.303 (già em. 5.0.8), 3-undecies.0.304 (già em. 5.0.9), 3-undecies.0.305 (già em. 5.0.26), 3.undecies.0.306 (già em. 5.0.40), 3-duodecies.0.301 (già 3.0.34), 4.300 (già em. 4.4), 4.301 (già 4.5), 4.6, 4.302 (già 4.7), 4.0.3, 4.0.5, 4.0.300 (già em. 5.0.1), 4.0.6, 5.300 (già em. 5.2), 5.301 (già em. 5.4) e 5.302 (già 5.5), 5-sexies.0.300 (già 5.0.6), 5-sexies.0.301 (già 5.0.11), 5-sexies.0.302 (già 5.0.15), 5-sexies.0.303 (già 5.0.16), 5-sexies.0.307 (già 5.0.24), 5-sexies.0.308 (già 5.0.25), 5-sexies.0.309 (già. 5.0.29), 5- sexies.0.313 (già 5.0.36), 5-sexies.0.312 (già 5.0.35), 5-sexies.0.314 (già 5.0.37), 5-sexies.0.304 (già 5.0.17), 5-sexies.0.305 (già 5.0.20), 5-sexies.0.306 (già 5.0.21), 5-sexies.0.310 (già 5.0.33) e 5-sexies.0.311 (già 5.0.34).
Sulla proposta 1.11, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "dello stesso immobile" inserire le seguenti: ", la cui condizione di inagibilità, anche pregressa al sisma del 2009, ma purché documentata con scheda AeDES, non garantisce la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati."».
Sulla proposta 1-bis.0.300 (già 1.0.9), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera b).
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 379 e sui relativi emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.0.100, trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge n. 379
Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, ha contenuto identico al disegno di legge, anch'esso di iniziativa parlamentare, già approvato in prima lettura dal Senato nella scorsa legislatura (AS 1196);
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
nel corso dell'esame in sede referente, l'Ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali ha svolto un ciclo di audizioni informali sull'AS 1196, all'esito del quale è emerso un orientamento condiviso sull'esigenza di ridurre il quorum strutturale richiesto per la validità delle elezioni amministrative nei comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista. Tale riduzione, che modifica i requisiti di validità delle elezioni amministrative, appare funzionale a rafforzate i diritti elettorali dei cittadini residenti rispetto a quelli dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.);
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
per modificare l'articolo 71, comma 10, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, all'articolo 1, comma 1, è utilizzata correttamente la tecnica della novella;
all'articolo 1 , comma 2, è disposta un'abrogazione esplicita dell'articolo 60 del Testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al DPR 16 maggio 1960, n. 570, al fine di abrogare formalmente una disciplina che presenta elementi di sovrapposizione con il citato articolo 71 del TUEL e prevenire, così, dubbi in sede applicativa;
al fine di modificare l'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, introducendo l'obbligo di sottoscrizione delle liste anche per i Comuni con meno di 1.000 abitanti, all'articolo 2 è utilizzata correttamente la tecnica della novella ed è disposta l'abrogazione espressa del predetto articolo 3;
in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento, ritiene che non vi sia nulla da osservare.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori:Ambrogio, Astorre, Augello, Barachini, Berlusconi, Biancofiore, Bilotti, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Casini, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, La Pietra, Leonardi, Marcheschi, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Napolitano, Ostellari, Petrucci, Rauti, Renzi, Ronzulli, Rubbia, Sbrollini, Segre, Sisto, Zambito e Zanettin.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Maiorino, per attività della 1ª Commissione permanente; Borghi Enrico, Craxi e Pucciarelli, per attività della 3ª Commissione permanente.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Romeo Massimiliano, Cantu' Maria Cristina, Murelli Elena, Minasi Tilde, Marti Roberto, Paganella Andrea, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Centinaio Gian Marco, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Germana' Antonino, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo
Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di introduzione dei corsi di primo soccorso BLSD (Basic Life Support - early Defibrillation) e della manovra di Heimlich nelle scuole secondarie di primo e secondo grado (566)
(presentato in data 27/02/2023);
senatori Balboni Alberto, Della Porta Costanzo, Rastrelli Sergio, Berrino Gianni, Spinelli Domenica, Fallucchi Anna Maria, Farolfi Marta, Ambrogio Paola, Zedda Antonella, Marcheschi Paolo, Iannone Antonio, Barcaiuolo Michele, Mancini Paola, Tubetti Francesca, Silvestroni Marco, Maffoni Gianpietro, Salvitti Giorgio, Zullo Ignazio, Ancorotti Renato, Satta Giovanni, De Priamo Andrea, De Carlo Luca, Bucalo Carmela, Russo Raoul, Sigismondi Etelwardo, Matera Domenico, Orsomarso Fausto, Nocco Vita Maria, Nastri Gaetano, Terzi Di Sant'Agata Giuliomaria
Estensione delle esenzioni e riduzioni previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni ordinistiche (567)
(presentato in data 28/02/2023);
senatore Pirondini Luca
Disposizioni per la promozione e a tutela e salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza (568)
(presentato in data 28/02/2023).
Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte
È stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori Romeo, Bizzotto, Pucciarelli, Stefani, Bergesio, Borghesi, Cantalamessa, Cantù, Murelli, Pirovano, Potenti, Spelgatti, Testor e Tosato. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta in tema di minori scomparsi" (Doc. XXII, n. 10).
Inchieste parlamentari, deferimento
È stata deferita, in sede redigente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:
alla 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, Ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):
Iannone, Menia, De Priamo, Rastrelli, Berrino, Calandrini, Marcheschi, Orsomarso, Rapani, Rosa, Russo, Spinelli. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della violenza politica in Italia negli anni '70 e '80 e per la pacificazione nazionale", previ pareri della 2a e della 5a Commissione permanente (Doc. XXII, n. 7).
Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 23 febbraio 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dell'articolo 1, comma 473, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci)-Latina nord (Borgo Piave), e la nomina del relativo commissario straordinario (n. 29).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.
Governo, trasmissione di atti e documenti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 febbraio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente la revoca di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Antonio Natali, viceprefetto appartenente al ruolo del Ministero dell'interno.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernente l'autorizzazione alla variazione dell'oggetto di interventi relativi all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per il progetto " Ministero della giustizia - Direzione Casa Reclusione Femminile di Venezia - Restauro conservativo della chiesa di Santa Maria Maddalena presso l'isola della Giudecca - Venezia".
Il predetto documento è trasmesso alla 2a e alla 5a Commissione permanente.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° marzo 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni d'inchiesta relative all'incidente occorso all'aeromobile Reims/Cessna FA150L, marche di identificazione I-FFSQ, in località Santa Severa nord (RM), in data 1° novembre 2019, e all'incidente occorso all'aeromobile PA-28-140, marche di identificazione I-SVBA, in località contrada Coccaro, Fasano (BR), il 20 luglio 2021.
La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (Atto n. 103).
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 febbraio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 10-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per l'anno 2023.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Doc. LIX, n. 1).
Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione
Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 21 febbraio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente gli sviluppi della procedura di infrazione n. 2022/0106, relativa al mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
La predetta comunicazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a, alla 4a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 9/2).
Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento
In data 28 febbraio 2023 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2022 dal Garante del contribuente per l'Umbria.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n.102).
Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento
La Commissione europea ha trasmesso, in data 28 febbraio 2023, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l'etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell'UE (COM(2023) 98 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 28 febbraio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;
la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (COM(2022) 677 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 28 febbraio 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.
Interrogazioni
BEVILACQUA, LOPREIATO, DE ROSA, LOREFICE, PATUANELLI, DAMANTE, LICHERI Sabrina, NATURALE, GUIDOLIN, PIRONDINI, CATALDI, DI GIROLAMO - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
l'espressione "trofei di caccia" comprende animali interi o loro parti, come la testa, la pelle o qualsiasi altra parte del corpo, ottenuti durante battute di caccia organizzate e preparati per la conservazione, quali le teste imbalsamate da appendere al muro o le pelli da stendere sul pavimento, che il cacciatore detiene come souvenir ed espone per esibire il proprio successo nell'attività venatoria;
tra il 2014 e il 2020, i cacciatori di trofei hanno importato legalmente in Italia ben 437 trofei di caccia provenienti da specie di mammiferi protette a livello internazionale come ippopotami, elefanti, leoni, leopardi, orsi polari e persino un rinoceronte nero (una specie in pericolo critico di estinzione). In tale periodo e nell'ambito dell'Unione europea, l'Italia è risultata uno dei due Paesi ad aver importato un trofeo di tigre, uno dei cinque Paesi ad aver importato un trofeo di rinoceronte nero, il quinto Paese importatore di trofei di elefanti africani e il primo Paese importatore di trofei di ippopotamo;
per quanto concerne i trofei di caccia di leone, occorre sottolineare che per un elevatissimo numero i leoni risultano allevati in cattività, grazie alla pratica del "canned hunting", ovvero "caccia in scatola", che prevede l'allevamento di tali animali e la loro caccia in spazi recintati, così da facilitare il cacciatore;
la maggior parte delle specie uccise al fine di ottenere tali trofei di caccia risulta elencata nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES);
considerato che:
la caccia al trofeo rappresenta un passatempo di stampo coloniale, che comporta uno sfruttamento di queste specie, molte delle quali già fortemente minacciate dal bracconaggio, dai conflitti tra umani e fauna selvatica, dalla crisi della biodiversità. A ciò si aggiunge il fatto che la caccia al trofeo non ha alcuna rilevanza per il sostegno alle comunità locali, alle quali in genere viene destinato solo il 3 per cento degli introiti;
la caccia al trofeo, inoltre, risulta fortemente osteggiata dalla maggioranza della popolazione italiana, come emerge dai risultati di un sondaggio condotto dalla società londinese specializzata in ricerche di mercato "Savanta ComRes", su incarico dell'organizzazione "Humane society international-Europe": l'86 per cento degli italiani intervistati condanna la caccia al trofeo di qualsiasi animale selvatico, che sia praticata in Italia, in Europa, in Africa o in altre parti del mondo;
divieti di importazione ed esportazione di trofei di caccia sono già stati adottati, tanto in Europa, quanto nel resto del mondo, anche tramite atti regolamentari direttamente approvati da Ministeri. Ad esempio, nel 2015 il Ministero dell'ambiente australiano ha approvato un divieto di importazione ed esportazione dei trofei di leone. Nel medesimo anno la Francia, come annunciato da Ségolène Royal, all'epoca Ministra dell'ecologia, dello sviluppo sostenibile e dell'energia, ha proibito l'importazione di trofei di caccia di leoni africani. L'anno successivo il Segretario di Stato per l'agricoltura, la natura e la qualità del cibo dei Paesi Bassi, Martijn Van Dam, ha approvato un divieto di importazione dei trofei di caccia di oltre 200 specie, inclusi i leoni, rinoceronti, elefanti, ghepardi, ippopotami e orsi polari. Nell'approvare tale divieto, il Governo dei Paesi Bassi ha anche esortato tutti gli altri Paesi dell'Unione europea a seguire il loro esempio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere specifiche iniziative finalizzate ad adottare il divieto di importazione ed esportazione di trofei di caccia delle specie di animali protette per e dall'Italia.
(3-00254)
LOMBARDO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Promesso che:
l'articolo 25 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, stabilisce che la vigilanza sul Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro sia esercitata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della giustizia;
l'attuale presidente del Consiglio nazionale dell'ordine è il dottor Rosario De Luca, marito dell'attuale Ministra del lavoro, dottoressa Marina Elvira Calderone, che peraltro ha ricoperto il medesimo incarico fino alla nomina a Ministra ed è stata sostituita proprio dal coniuge, che dovrebbe rimanere in carica fino alla scadenza naturale della consiliatura, prevista per il mese di ottobre 2023;
successivamente all'elezione a presidente del Consiglio nazionale, il dottor De Luca è stato eletto presidente del comitato unitario degli ordini e dei collegi professionali;
il dottor De Luca continua inoltre a ricoprire l'incarico, di cui era già precedentemente titolare, di presidente della fondazione Studi consulenti del lavoro;
la dottoressa Calderone e il dottor De Luca sono inoltre soci nella Calderone&DeLuca STP S.r.l., con varie sedi in Italia,
se chiede di sapere se, in base ai rapporti familiari, professionali ed economici descritti, il Ministro in indirizzo non ritenga quanto meno inopportuno, a causa di un evidente conflitto di interessi, il fatto che sia il marito a presiedere un ente sottoposto alla sua vigilanza e se non ritenga in ogni caso necessario risolvere la situazione, nella quale il controllore può apparire o considerarsi condizionato dai rapporti con il controllato.
(3-00255)
RAPANI, MALAN, BALBONI, LISEI, SPINELLI, DELLA PORTA - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Premesso che:
da quanto emerso nel ForumPA 2022, durante il quale è stata presentata la ricerca sul lavoro pubblico, entro il 2028 serviranno oltre 800.000 assunzioni;
in Italia, ad oggi, ci sono meno lavoratori pubblici rispetto agli altri Paesi europei e una pubblica amministrazione "anziana", con un'età media di 50 anni, scarsamente aggiornata (mediamente 1,2 giorni di formazione per dipendente all'anno), in difficoltà nell'offrire servizi adeguati a imprese e cittadini (il 76 per cento degli italiani li considera inadeguati, mentre gli europei insoddisfatti sono il 51 per cento);
al 1° gennaio 2021 la pubblica amministrazione italiana contava 3,2 milioni di dipendenti, 31.000 in meno rispetto all'anno precedente (0,97 per cento in meno), il minimo storico degli ultimi 20 anni; dopo un timido segnale di crescita del personale, nel 2020 il blocco dei concorsi per l'emergenza sanitaria e l'accelerazione dei pensionamenti non hanno permesso al turnover di ritrovare l'equilibrio sperato;
al 1° gennaio 2022, infatti, erano 3,083 milioni i pensionati da lavoro pubblico, in un rapporto di 94,4 pensioni erogate ogni 100 contribuenti attivi (erano 73 nel 2002) e tale esodo è destinato ad aumentare; come descritto nello stesso rapporto di ForumPA, nel prossimo triennio almeno 300.000 persone del pubblico impiego andranno in pensione ma probabilmente saranno molte di più se si considera che oltre 500.000 dipendenti hanno già oltre 62 anni e 183.000 hanno raggiunto oltre 38 anni di anzianità di servizio;
nonostante i dati impietosi, la pubblica amministrazione è chiamata ad essere il motore della ripresa disegnata con il PNRR;
lo stesso Ministro in indirizzo, con riferimento all'evoluzione degli organici della pubblica amministrazione, ha più volte annunciato che anche nel 2023, sulla scia di quanto iniziato nel 2022, quando sono stati immessi in ruolo 157.000 statali, il Governo garantirà una crescita del personale della pubblica amministrazione, con oltre 156.000 nuove assunzioni, sottolineando come la pubblica amministrazione non abbia bisogno solo di numeri, ma di conoscenze e competenze, da valorizzare al massimo;
un caso emblematico è quello del "concorso unico lavoro" RIPAM, bandito nel 2019 e tenutosi nel 2021, a causa delle misure di contenimento dei contagi da COVID-19: mirava all'assunzione di 850 figure di funzionario nel profilo CU-GIUL da ripartire presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INAIL e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
ad oggi, della relativa graduatoria, residuano circa 4.500 soggetti idonei ad occupare posti da funzionario,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere per favorire il rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione;
se intenda avvalersi del meccanismo dello scorrimento delle graduatorie dei soggetti risultati idonei, come ad esempio nel caso del concorso unico lavoro RIPAM, o permettendo che alla medesima graduatoria possano attingere altre amministrazioni interessate ad avvalersi di risorse già selezionate.
(3-00256)
BASSO, MALPEZZI, ASTORRE, FINA, IRTO - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
con il recepimento della direttiva dell'Unione europea Red II (decreto legislativo n. 199 del 2021), l'Italia ha compiuto un passo in avanti nel campo delle cosiddette comunità energetiche rinnovabili (CER), un modello innovativo di gestione dell'energia già ampiamente diffuso in altre aree europee;
le CER sono associazioni composte da enti pubblici locali, aziende, attività commerciali o cittadini privati, che scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione: una forma energetica collaborativa nata per favorire la gestione congiunta e ridurre la dipendenza energetica;
in Italia le CER faticano però a diffondersi. Nonostante siano una soluzione utile e concreta per contrastare il caro bollette, l'emergenza climatica e la povertà energetica, sono, infatti, pochissime quelle realmente attive o che stanno ricevendo gli incentivi statali erogati dal Gestore dei servizi elettrici (GSE);
a pesare sull'avvio delle CER si contano: lungaggini burocratiche, la mancanza degli incentivi da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il ritardo di ARERA sull'emanazione delle regole attuative, che si uniscono alle difficoltà nel ricevere le informazioni necessarie a identificare l'ambito di sviluppo delle CER, così come le registrazioni e il ricevimento degli incentivi o i preventivi onerosi per allacci alla rete;
in particolare, la norma contenuta nell'articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, che indicava 180 giorni per aggiornare i meccanismi di incentivazione, ovvero entro maggio 2022, risulta ad oggi disattesa;
sino all'adozione di tali provvedimenti, continua quindi ad applicarsi la disciplina sperimentale e transitoria di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, che prevede che i consumatori finali o produttori di energia possano associarsi per "condividere" l'energia elettrica localmente prodotta da nuovi impianti alimentati da fonte rinnovabile di piccola taglia con riferimento a nuovi impianti alimentati a fonti di energia rinnovabili (FER) con potenza complessiva non superiore ai 200 kilowatt, entrati in esercizio a partire dal 1° marzo 2020 e fino al 12 febbraio 2022 (intesi i 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 199 del 2021 di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 Red II);
considerato che:
il sostegno allo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili (CER) è un obiettivo di primaria importanza, sia per lo sviluppo e diffusione di energia da fonti rinnovabili, sia per le finalità di natura sociale;
la consultazione pubblica, necessaria per delineare lo strumento più adatto per il sostegno alle CER, si è conclusa ormai da tempo fornendo al Ministero dell'ambiente, grazie al contributo dei numerosi partecipanti, tutte le indicazioni utili per agevolare la diffusione capillare delle CER e garantire i benefici attesi, in termini sia economici che energetici, ai soggetti che vorranno aderire a questa modalità nuova di gestione dell'energia in condivisione;
le recenti vicende che hanno condizionato l'incremento dei costi energetici e le difficoltà del nostro Paese nell'approvvigionamento delle risorse energetiche rendono sempre più urgente la definizione di un apposito piano nazionale per il risparmio energetico e per interventi finalizzati ad aumentare drasticamente la quota di rinnovabili prodotte in Italia. In tale contesto, le CER potrebbero rappresentare un importante strumento di sviluppo, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo di almeno 85 gigawatt di rinnovabili in più entro il 2030 e alla creazione di circa 500.000 nuovi posti di lavoro;
i ritardi che si stanno accumulando sia nell'emanazione dei decreti di sostegno alle CER e la mancata definizione di un apposito piano nazionale per il risparmio energetico e per interventi finalizzati ad aumentare drasticamente la quota di rinnovabili prodotte in Italia, oltre a non risultare comprensibili, rischiano di allontanare il raggiungimento da parte del nostro Paese degli obiettivi di sviluppo e diffusione di energia da fonti rinnovabili e quelli di risparmio energetico e conseguentemente per il contrasto ai cambiamenti climatici,
si chiede di sapere:
in considerazione del ruolo strategico svolto dalle energie rinnovabili per il contrasto ai cambiamenti climatici, quando il Ministro in indirizzo intenda adottare i citati provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 199 del 2021 riguardanti la disciplina dell'autoconsumo e delle comunità energetiche, essendo i termini previsti già ampiamente scaduti, e se intenda chiarire le motivazioni che hanno determinato tale ritardo;
se non ritenga opportuno ed urgente adottare un piano nazionale per il risparmio energetico e per interventi finalizzati ad aumentare drasticamente la quota di rinnovabili prodotte in Italia, da affiancare al PNIEC e alle misure già previste nel PNRR, al fine di garantire un più rapido raggiungimento da parte del nostro Paese degli obiettivi di sviluppo e diffusione di energia da fonti rinnovabili e di risparmio energetico e conseguentemente per rafforzare le misure per il contrasto ai cambiamenti climatici.
(3-00257)
DE POLI - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:
l'Italia è uno dei Paesi OCSE con il più basso tasso di studenti di dottorato nella popolazione lavorativamente attiva (25-64 anni): l'ultimo rapporto "Education at a glance 2022", che considera dati aggiornati al 2020, registrava per l'Italia un numero non superiore a 31.000 dottorandi, a fronte di oltre 66.000 dottorandi in Francia, 182.000 in Germania e 92.000 della Spagna, che su questo fronte sta facendo un investimento importante;
il numero di dottorandi è un indicatore significativo e di prospettiva, in quanto rappresenta l'impegno effettuato da ciascun Paese al fine di accrescere le qualificazioni al suo interno, e quindi la capacità di innovare e di gestire processi complessi;
sul punto, il PNRR prevede un impegno rilevante al fine di colmare questo divario, con target numerici elevati e finalizzazioni specifiche, in ragione delle esigenze proprie del nostro sistema Paese: dottorati innovativi per la pubblica amministrazione, per il patrimonio culturale, nonché dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese;
i bandi PNRR per borse di dottorato 2022, per un totale di 7.500 posti messi a bando, hanno registrato segnali importanti, ma i risultati in termini numerici sembrano ancora lontani dal realizzare quanto necessario per colmare questo divario;
il 2023 costituisce un anno chiave per imprimere un segnale di svolta in questo senso, richiedendo un significativo incremento in termini di numeri assoluti e di impegno finanziario nel sostenere nuove borse di dottorato, nonché per individuare incentivi specifici al fine di rendere attrattive e prospettive lavorative dei futuri dottori di ricerca,
si chiede di sapere quali siano le azioni che il Ministro in indirizzo intende assumere al fine di agevolare il raggiungimento di target così impegnativi e, allo stesso tempo, strategici per il Paese, rendendo maggiormente attrattivi i percorsi di dottorato sia in generale, sia in particolare i dottorati innovativi che guardano al mondo produttivo.
(3-00258)
RONZULLI, SILVESTRO, BERLUSCONI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, TERNULLO, ZANETTIN - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Premesso che:
come evidenziato da alcuni fatti di cronaca, nonostante gli sforzi finora sostenuti, la relazione tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni appare difficile;
la pandemia, con il distanziamento sociale ed i limiti agli orari di apertura al pubblico degli uffici, ha mostrato alcune problematiche nell'accesso ai servizi;
la maggiore criticità deriva dalla difficoltà, da parte degli utenti, nella segnalazione di eventuali inadempienze delle amministrazioni pubbliche,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda sviluppare le opportune iniziative volte a prevedere strumenti idonei a facilitare la relazione tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese per implementare servizi sempre più efficienti.
(3-00259)
PAITA, FREGOLENT - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
l'Italia è l'unico Paese del G7 a essere sprovvisto di impianti di produzione di energia nucleare funzionanti, nonostante sia all'avanguardia nello sviluppo e sfruttamento della stessa energia, come testimonia la partecipazione a numerosi progetti sulla fusione nucleare a confinamento magnetico, nonché volti alla realizzazione di reattori di IV generazione;
il 27 febbraio 2023 la ministra francese per la transizione energetica ha annunciato l'intenzione di creare un'alleanza europea sul nucleare e "lanciare un segnale forte nei vari negoziati UE", individuando in tale fonte di energia uno strumento fondamentale, insieme alle rinnovabili, per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione sanciti a livello europeo a partire dal green deal;
l'iniziativa era stata già preannunciata nei mesi precedenti, con l'intenzione di avviare l'elaborazione della strategia di implementazione a margine della riunione dei Ministri dell'energia del 27 e 28 febbraio 2023;
il vice presidente del Consiglio dei ministri e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha affermato che l'investimento sul nucleare è un "dovere sociale, economico e ambientale", proprio in riferimento alla proposta del Governo francese di elaborare un'alleanza europea in materia di energia nucleare;
proprio nel corso del vertice informale dei Ministri dell'energia tenutosi a Stoccolma, nella giornata di martedì 28 febbraio 2023 il Ministro in indirizzo ha diramato una nota secondo la quale "non è prevista la presenza di nessun rappresentante italiano a incontri che avranno per oggetto la tematica del nucleare", nonostante il ritorno al nucleare fosse uno dei punti programmatici del programma elettorale delle forze di maggioranza;
l'assenza dell'Italia a un'iniziativa così determinante per la definizione di un programma energetico europeo che, con ogni probabilità, segnerà le sorti del nostro Paese e del vecchio continente nel medio-lungo periodo, con riflessi sul piano economico e geopolitico, rischia di collocare il nostro Paese al di fuori di un programma strategico e di fondamentale importanza anche alla luce della crisi energetica anche derivante dalla guerra russo-ucraina,
si chiede di sapere quali siano le intenzioni del Ministro in indirizzo in relazione all'elaborazione di un'alleanza europea sul nucleare e se e in quale misura sia prevista la partecipazione dell'Italia a una strategia europea di sviluppo dell'energia nucleare o, in subordine, di un programma di sviluppo nazionale della stessa.
(3-00260)
DE CRISTOFARO - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:
il diritto allo studio rappresenta uno dei principi fondamentali e inalienabili della persona, garantito dagli articoli 3, 33 e 34 e 97 della Costituzione, ovvero dal principio di uguaglianza sociale dei cittadini davanti alla legge, dalla libertà di scienze ed arti, dal diritto all'istruzione aperta a tutti e alla promozione meritocratica, dal principio d'imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione;
con l'entrata in vigore della legge n. 264 del 1999, il sistema universitario italiano ha adottato il numero chiuso o programmato per disciplinare l'iscrizione ad alcune facoltà;
numerose università hanno deliberato l'introduzione del numero chiuso per molti corsi;
considerato che:
attorno ai test d'accesso si è sviluppato un fiorente mercato di assistenza legale a causa dei vari ricorsi avviati al TAR nelle varie regioni d'Italia, nonché dei costosi corsi privati di preparazione che nulla hanno a che fare con le competenze richieste ai laureandi, con la conseguenza di un onere per le famiglie italiane, le quali si vedono discriminate ulteriormente di fronte al fondamentale diritto all'istruzione pubblica in ragione della loro capacità di spesa, e per lo Stato che deve anche farsi carico dei costi legati ai crescenti ricorsi amministrativi nelle varie sedi dei tribunali italiani;
di fronte alla crescente disoccupazione giovanile è quanto mai necessario investire in istruzione e formazione, garantendo uguali possibilità di accesso allo studio così come alla ricerca di un posto di lavoro;
oggi molti giovani ricorrono anche a trasferimenti all'estero, per esempio per i corsi di medicina e di odontoiatria, solo per conseguire la laurea e aggirare così la normativa italiana che prevede numeri programmati;
i corsi di laurea in scienze della formazione sono insufficienti a far laureare un numero sufficiente di maestri abilitati e corrispondenti al fabbisogno reale della scuola italiana;
preso atto che:
rispetto ai decenni precedenti, da dati statistici riscontrabili, è inferiore il numero dei laureati in Italia, dove il 40 per cento lascia gli studi prima di conseguire la laurea, e vi è un 12 per cento di matricole inattive (immatricolati che in un anno non sostengono alcun esame o non accumulano alcun credito);
i test di accesso spesso hanno poco a che fare con il futuro piano di studi degli aspiranti iscritti o, al contrario, richiedono conoscenze assai specifiche, addirittura specialistiche, delle discipline oggetto dei corsi di studio. La prassi, ormai consolidata, produce molteplici effetti: un numero assai rilevante di studenti ripiega verso facoltà nelle quali non è previsto il numero chiuso, altri decidono per l'iscrizione ad atenei stranieri e altri ancora si vedono costretti a rinunciare agli studi;
la necessità di premiare il merito deve essere un elemento di selezione durante il percorso di studi e non nell'accesso ad esso: in tal modo non si negherebbe il principio del riconoscimento del merito, ma lo si affermerebbe tramite la garanzia dell'effettivo diritto allo studio a tutti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda promuovere la modifica di queste disposizioni al fine di evitare di assistere a questa continua emigrazione di risorse umane qualificate che scelgono di lavorare e produrre al di fuori del nostro Paese;
se intenda attivarsi al fine di abolire, in particolare, il test di ingresso alle facoltà di medicina, e rimuovere definitivamente le barriere iniziali;
se e quali azioni, in alternativa, intenda promuovere al fine di garantire il libero acceso alla formazione universitaria e il diritto allo studio;
se non intenda incrementare i fondi per aumentare i docenti di riferimento dei corsi di laurea necessari a non abbassare il livello della qualità degli studi, secondo i parametri vigenti.
(3-00261)
MARTI, ROMEO - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:
le prove di ammissione per l'accesso ad alcuni corsi universitari sono state istituite allo scopo di consentire agli atenei di organizzare i corsi di laurea secondo parametri più prossimi a quelli in uso in Europa e nel resto del mondo. Per quanto riguarda soprattutto la facoltà di medicina, l'intento ha finito però con lo scontrarsi annualmente con una realtà che penalizza sia gli studenti, che non riescono a soddisfare le proprie scelte formative, che la politica e la programmazione sanitaria in termini di personale, che fatica a reperire risorse nuove da affiancare a quelle già presenti, ma sottodimensionate, e a sostituire quelle in uscita per quiescenza. Secondo una stima di ANAAO Assomed, uno dei principali sindacati di medici ospedalieri, entro il 2024 mancheranno almeno 40.000 medici a causa della programmazione sbagliata nel tempo;
negli anni scorsi numerosi sono stati i ricorsi presentati da studenti che contestavano non solo l'esito della loro prova di ammissione, ma anche la sua adeguatezza in termini di effettiva conformità al tipo di facoltà alla quale intendevano iscriversi, mettendo quindi in dubbio la reale capacità di valutazione di queste prove. Infatti molti dei test che venivano somministrati non erano parametrati sulle materie attinenti alle facoltà scelte dai candidati, ma riguardano argomenti del tutto estranei;
da un'analisi dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca era emersa la necessità di rivedere i criteri di analisi utilizzati allo scopo di garantire i necessari livelli qualitativi degli studenti che intendono iscriversi ai corsi universitari, ed ecco perché dal 2023 il test è cambiato completamente: si tratta di un "esame TOLC", ovvero test di orientamento e ingresso all'università. Il test si può ripetere più volte all'anno a partire dal quarto anno della scuola secondaria di secondo grado e il Ministero stabilisce poi una data in cui tutti i candidati devono registrare il migliore dei risultati ottenuti, così da definire la graduatoria nazionale e, in base ai posti disponibili negli atenei, assegnare gli spazi, tenendo conto delle preferenze indicate dai candidati;
in Italia il numero chiuso è regolato dalla legge n. 264 del 1999, approvata per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 27 novembre 1998, con la quale si chiedeva al legislatore di intervenire sulla materia degli accessi a numero programmato per disciplinare la materia;
da un'attenta analisi della normativa europea in materia, non vi è traccia di un'imposizione del numero chiuso. L'Unione europea chiede solo di armonizzare i sistemi formativi e gli standard di qualità, affinché i professionisti possano muoversi liberamente nello spazio europeo del lavoro, vedendo riconosciuti i propri titoli;
il sistema dei test di ingresso alle facoltà universitarie, oltre ad incidere pesantemente sul diritto allo studio costituzionalmente garantito, per quanto attiene particolarmente alle facoltà di medicina e chirurgia, sta letteralmente decimando la classe medica del futuro, costringendo il nostro Paese a importare medici da Paesi stranieri, come già avviene da anni nel settore infermieristico,
si chiede di sapere, stante la situazione emergenziale ampiamente descritta, quali iniziative siano allo studio per arrivare a soluzioni che consentano di allargare il plafond degli accessi alle facoltà di medicina, preservando al contempo la qualità dell'insegnamento, anche in considerazione della necessità, ugualmente improcrastinabile, di una riforma più ampia che dovrà riguardare le scuole di specializzazione e il conferimento delle borse di studio.
(3-00262)
PIRRO - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
a novembre 2022 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (già Ministero della transizione ecologica) ha emanato un avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza, misura 2 - componente 4 - investimento 3.1. "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" al cui scopo destina 330 milioni di euro con l'obiettivo di piantumare 6,6 milioni di alberi nelle città metropolitane entro il 2024;
è noto che le motivazioni alla base del necessario investimento della crescita del verde in città sono principalmente connesse alla crescita incontrollata dei centri urbani, la quale ha generato serie conseguenze a livello sia sociale che ambientale. Le stime, inoltre, restituiscono un dato quantomai allarmante che coinvolgerà il prossimo futuro: entro i prossimi 10 anni, infatti, il 70 per cento della popolazione vivrà in città, comportando, inevitabilmente, un vertiginoso aumento del consumo delle risorse naturali. È indubbio, infatti, che le pulsazioni vitali di una città sono composte da consumo di risorse ed energia che poi si trasformano in rifiuti, inquinamento e consumo massiccio del suolo;
l'aumento del verde urbano sembra essere necessario per tentare di mitigare le conseguenze negative dello sviluppo e crescita incontrollati delle aree urbane e per diminuire lo squilibrio esistente tra risorse naturali, ambiente e sviluppo urbano. È compito delle amministrazioni elaborare piani e politiche efficaci per lo sviluppo della forestazione urbana ed è proprio in questo contesto che si inserisce il bando citato;
considerato che:
l'investimento di cui all'avviso pubblico citato è finalizzato a: a) preservare e valorizzare la naturalità diffusa, la biodiversità e i processi ecologici legati a ecosistemi pienamente funzionali e resilienti; b) contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e alla rimozione del particolato nelle aree metropolitane, aiutando così a proteggere la salute umana; c) contribuire a ridurre le procedure di infrazione relative alla qualità dell'aria; d) recuperare i paesaggi antropizzati valorizzando le periferie e le connessioni ecologiche con le aree interne rurali (corridoi ecologici, reti ecologiche territoriali) e il sistema delle aree protette; e) frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili;
considerato anche che, tenendo conto degli obiettivi citati, le aree idonee ad ospitare interventi di rimboschimento sono prioritariamente: a) aree destinate alla rigenerazione urbana; b) ex aree industriali e commerciali; c) aree degradate, ad esempio discariche e cave, dismesse o parzialmente in uso, in ogni caso già oggetto di bonifica; d) aree agricole non più inserite nel processo produttivo utili per migliorare la connessione ecologica territoriale; e) le fasce ripariali in recessione e in cattivo stato di conservazione; f) aree boscate percorse da incendio;
considerato, in ultimo, che ai fini dell'ammissibilità, tra gli altri requisiti, i progetti devono essere realizzati su terreni di cui i Comuni delle città metropolitane abbiano la disponibilità giuridica,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia considerato la difficoltà nell'individuazione di aree idonee che rispondano a tutti i requisiti di ammissibilità previsti e, primariamente, a quello appena citato;
se abbia previsto l'attuazione di misure compensative nel caso di utilizzo di terreni pubblici dati in locazione ad agricoltori locali, al fine di non generare squilibri occupazionali.
(3-00263)
BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, ASTORRE, FINA, FURLAN, GIORGIS, LOSACCO, MARTELLA, MISIANI, NICITA, RANDO, ROJC, VALENTE - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
la legge 27 febbraio 2021, n. 134, recante "Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", all'articolo 2, commi 16 e 17 istituisce e disciplina il comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria;
il comitato si configura quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Inoltre, promuove la riorganizzazione e l'aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti internet istituzionali;
occorre evidenziare come le citate disposizioni di legge prevedano che il comitato tecnico-scientifico sia formato da un numero di componenti non superiore a quindici, che durano in carica tre anni, componenti ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati;
con decreto del 28 dicembre 2021 la Ministra della giustizia pro tempore, Marta Cartabia, ha costituito presso l'ufficio di gabinetto il predetto comitato, individuando quindici componenti, con mandato triennale previsto dalla legge e ribadito nell'articolo 1 del decreto stesso;
l'articolo 41, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", autorizza per l'operatività del comitato, ivi compreso il rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni, la spesa di 11.433 euro a decorrere dall'anno 2022;
tale organo, riunitosi sia sotto la presidenza della ministra Cartabia o di suo delegato, sia sotto la presidenza del ministro Nordio o di suo delegato, è un organo tecnico-scientifico privo di qualunque connotazione politica e composto da esperti di indubbia professionalità giuridica e scientifica, il cui operato è rigorosamente disciplinato dalle previsioni di cui alla citata legge n. 134 del 2021;
considerato che:
come riportato da un articolo pubblicato sul quotidiano "la Repubblica" in data 23 febbraio 2023, il Ministro in indirizzo avrebbe provveduto a "licenziare" anzitempo i componenti del comitato con modalità, a giudizio degli interroganti, discutibili, posto che, a quanto risulta, il decreto di nomina del Ministro in indirizzo sarebbe allegato in una comunicazione indirizzata per e-mail ai nuovi componenti e per sola conoscenza ai componenti sostituiti, che non avrebbero dunque ricevuto neanche una comunicazione formale diretta;
i componenti destituiti presentano profili di assoluta autorevolezza e indiscutibile qualità tecnica e scientifica, oltre ad essere privi di qualunque connotazione politica;
tra i membri destituiti figurano infatti giuristi, quali Francesco Palazzo, emerito di diritto penale a Firenze e già presidente dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale, Gabrio Forti, ordinario di diritto penale ed ex preside di giurisprudenza alla Cattolica di Milano, o ancora Paolo Pinotti, ordinario di economia e prorettore all'università Bocconi e due penalisti che, quali componenti di commissioni istituite presso l'ufficio legislativo del Ministero, hanno lavorato alla riforma della giustizia penale: Gian Luigi Gatta, ordinario di diritto penale alla Statale di Milano (che è stato con Ernesto Lupo vice presidente della commissione Lattanzi) e Mitja Gialuz, ordinario di procedura penale a Genova;
del comitato facevano parte, inoltre, anche due tecnici della Banca d'Italia e dell'ISTAT, rispettivamente Magda Bianco e Giuseppina Muratore, proprio per consentire una piena valutazione degli effetti in termini di efficienza della riforma;
la sostituzione di tali rilevanti personalità con altre, sia pure certamente di degno profilo, è contraria alle citate disposizioni di legge in relazione alla durata triennale del mandato dei componenti già nominati dal Ministro pro tempore con decreto 28 dicembre 2021 e mandato che, pertanto, sarebbe dovuto cessare il 28 dicembre 2024;
la sostituzione o, meglio, destituzione, è avvenuta ex abrupto, senza alcuna motivazione, e sembra configurarsi più come una scelta di spoil system motivato da ragioni puramente politiche e personali più che come decisione volta a dare maggiore rilievo e qualità ad un organismo strategico per monitorare l'andamento di una riforma tanto essenziale da essere considerata da Bruxelles decisiva ai fini dell'erogazione dei fondi del PNRR,
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni e, prima ancora, quale sia la formale legittimazione, sul piano giuridico, della sostituzione dei componenti del comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, prima della cessazione del mandato triennale, pertanto, per quali ragioni il Ministro in indirizzo non abbia emanato le disposizioni di legge citate, volte ad assicurare una stabilità alla composizione del comitato, organo che ha natura giuridica ben diversa dalle tante commissioni di studio che il Ministro può costituire presso il Ministero, modificandone ad libitum la composizione;
quali miglioramenti sul piano della qualità del lavoro del comitato si attenda il Ministro in indirizzo dalla scelta dei nuovi nominati;
per quali motivi siano stati destituiti, e non siano stati nemmeno sostituiti, i tecnici di Banca d'Italia e ISTAT che, insieme ai citati cinque professori ordinari, erano necessari a garantire al comitato la competenza scientifica per un effettivo monitoraggio degli effetti sul piano numerico e dell'efficienza del nuovo processo penale;
se il Ministro non ritenga opportuno valutare la revoca del decreto di sostituzione dei componenti del comitato, al fine di rispettare le previsioni di legge in relazione al mandato triennale, nonché al fine di non esporre l'amministrazione a possibili ricorsi per via amministrativa e a possibili responsabilità erariali in rapporto al rimborso delle spese dei nuovi componenti nominati;
se abbia provveduto o pensi di provvedere ad analoga sostituzione dei componenti del comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, di cui agli artt. 37-bis e seguenti della legge 26 novembre 2021, n. 206, dei quali pure è prevista una durata triennale.
(3-00264)
COSENZA - Al Ministro della cultura. - Premesso che:
nella Gazzetta Ufficiale 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici del 18 luglio 2022, n. 83, è stato reso noto che il Parco archeologico di Pompei ha indetto una procedura europea di manifestazione di interesse per l'attivazione di una forma speciale di partenariato, ai sensi dell'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, avente ad oggetto la gestione dei terreni attualmente nella disponibilità dello stesso Parco, destinati e da destinare a vigneti e al ciclo produttivo del vino;
tale procedura ad evidenza pubblica, tuttora in corso di istruttoria, mira a selezionare un operatore economico, singolo o associato, con cui l'Amministrazione possa condividere la gestione dei vigneti già presenti nelle Regiones I e II di Pompei e nel sito di Villa Regina a Boscoreale, estesi per quasi due ettari, cui si aggiungeranno altri cinque ettari di nuovi impianti nelle aree archeologiche di Pompei, Stabia, Boscoreale e presso il Polverificio Borbonico di Scafati;
considerato che:
la programmazione ricopre un ruolo preminente per la realizzazione di forme di partenariato pubblico-privato, ancor più in campo culturale ed è necessario che sussista, oltre al rispetto delle norme e della ritualità delle fasi della procedura, un'attenta pianificazione delle attività che si intendono realizzare, dei rischi connessi all'operazione, delle possibili implicazioni per l'amministrazione e per gli operatori economici privati;
ad un'approfondita analisi dei contenuti, dei criteri e delle condizioni presenti nell'avviso in esame sono emerse numerose criticità ed irregolarità, in violazione dei principi di correttezza, proporzionalità, non discriminazione, tracciabilità e trasparenza;
in primo luogo, la declinazione dei requisiti richiesti per l'operatore economico offerente si manifestano generici ed incongruenti, rispetto alla portata del progetto oggetto del bando. In particolare, è stabilito che l'operatore economico debba essere "coltivatore e produttore di vini biologici e/o naturali" e che possa, nel contempo, attestare una generale esperienza nella gestione dei vigneti di eccellenza, senza alcun specifico indicatore di performance, né criteri minimi sulla base dei quali poter valutare i dati esperienziali acquisiti. Salvo il rispetto dei criteri di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, non viene assegnato alcun rilievo al rating d'impresa, in base al quale valutare l'affidabilità e reputazione dell'offerente, tenendo pure conto di precedenti comportamentali dell'impresa candidata, avuto precipuo riguardo all'osservanza dei tempi e costi nell'esecuzione dei contratti, all'incidenza del contenzioso, sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in sede di esecuzione del contratto, alla regolarità contributiva, con riferimento almeno agli ultimi tre esercizi;
al di là del requisito formale di cui all'articolo 4, punto 1, dell'Avviso, non si riscontra alcun richiamo al "rating di legalità", che dovrebbe peraltro concorrere a determinare il rating d'impresa ed essere valutato dall'ANAC, in collaborazione con l'Antitrust, anche ai sensi dell'articolo 213, comma 7, del Codice degli appalti;
l'articolo 4, punto 4, dell'Avviso, sembra inoltre apparentemente allargare la platea dei potenziali offerenti, considerando un livello minimo di fatturato globale relativo alla somma degli ultimi 5 anni pari a 5.000.000 di euro, ma attesa la gravosità degli investimenti necessari, la peculiarità dei servizi prestazionali richiesti e l'imponente portata economico-finanziaria del progetto oggetto della procedura, risulta incontrovertibile che l'invito possa essere diretto solo ad un limitato novero di imprenditori, seppur in forma aggregata, deputati a soddisfare i requisiti idonei per l'attuazione del progetto medesimo;
gli evocati limiti, violativi del principio di non discriminazione e proporzionalità, sono aggravati dalla previsione di fattori di valutazione quali, in particolare, la prevalenza attribuita all'indicazione di una percentuale delle royalties "al rialzo" nella commercializzazione dei prodotti, in favore del Parco archeologico di Pompei;
valutato inoltre che:
sul fronte della programmazione condivisa, si riscontra una certa indeterminatezza, dal momento che ci si chiede, nello specifico, con quali misure e modalità verrà attuata l'Azienda agricola di Pompei e se questa dovrà inesorabilmente subentrare, a discrezione del Parco archeologico, all'operatore economico che si aggiudicherà il progetto, senza considerare il termine di durata del rapporto concessorio previsto dal bando, che deve necessariamente tener conto dei tempi di esecuzione del progetto medesimo e dell'effettiva ammortizzabilità del costo degli investimenti;
il bando non contempla poi affatto criteri premiali ai fini della valutazione dell'offerta, in relazione al maggior rating di legalità dell'offerente, nonché per agevolare la concreta partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole o medie imprese;
ritenuto che:
il Parco archeologico di Pompei ha deliberato la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate, dal punto di vista tecnico ed economico, composta da 5 membri, anziché il minor numero di 3 previsto nell'Avviso (art. 5), con inesorabile aggravio erariale, in ragione della misura dei compensi per ciascun commissario ed ha altresì disposto la nomina di figure tutte riconducibili alla Pubblica amministrazione, ovvero 1 funzionario dirigente dell'Agenzia per la Coesione territoriale, 2 dipendenti della Regione Campania e 2 dipendenti dello stesso Parco archeologico di Pompei; questi ultimi per giunta in conflitto d'interesse, stante la omessa previsione di commissari in rappresentanza delle aziende vinicole;
l'Avviso in esame non contempla alcun criterio, né stabilisce alcuna condizione in ordine all'imputazione o riparto dei diritti di proprietà intellettuale, connessi all'attività di ricerca scientifica e alle correlative iniziative di divulgazione culturale ed è stato pubblicato ben oltre 6 mesi dopo l'intervenuta cessazione, il 27 dicembre 2021, del lungo rapporto contrattuale intercorso tra il Parco archeologico di Pompei e la Mastroberardino Società Agricola S.r.l., concessionaria dei terreni da destinarsi a vigneto e dislocati nelle zone Regio I e Regio II dell'area archeologica, a partire dalla Convenzione n. 1155 dell'11 febbraio 1999 e successive integrazioni;
osservato infine che:
in seguito alla definitiva cessazione di tali convenzioni, le aree destinate all'allevamento dei vigneti, il cui accesso è stato definitivamente precluso alla Mastroberardino Società Agricola S.r.l. alla data indicata, versano in grave stato di abbandono, con evidenza, in particolare, di un forte attacco di oidio sui grappoli di aglianico e insidiati da peronospora sia sui grappoli che sulle foglie, come rilevabile da numerosi reperti video e fotografici ritualmente certificati;
nel corso del resto dell'annata agraria 2022, i vigneti insediati sono stati minati da un'opera di potatura assolutamente inappropriata, arbitrariamente affidata a soggetti terzi, oltre che trattati senza tenere in alcun conto le necessità, gli obiettivi di qualità e la salute delle piante, ponendo a serio rischio anche la prospettiva di durata dell'impianto;
il Parco archeologico di Pompei avrebbe potuto evitare tali effetti nefasti ed irreversibili, ove avesse rispettato, quanto meno, il termine di durata della menzionata annata agraria o, comunque, disposto una proroga tecnica dell'intercorsa concessione, a suo tempo in essere con la Mastroberardino Società Agricola S.r.l., per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gara di evidenza pubblica e a condizione che la proroga medesima non superasse, a norma di legge, i sei mesi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se, nei limiti delle proprie competenze, intenda disporre gli opportuni approfondimenti, onde verificare la conformità dell'operato del Parco archeologico di Pompei alle norme vigenti;
quali iniziative intendano intanto assumere allo scopo di salvaguardare i vigneti in stato di abbandono nelle aree archeologiche Regiones I e II del Parco Archeologico di Pompei.
(3-00265)
(già 4-00269)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
PAITA - Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
nella notte tra sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023, a largo delle coste di Crotone un barcone partito da Smirne (Turchia), con a bordo stimate 200 persone, si è rovesciato, causando la morte di 63 persone, di cui 13 bambini e un neonato;
alle ore 22.00 della notte del 25 febbraio un aereo di Frontex ha segnalato alle autorità italiane la presenza dell'imbarcazione a circa 40 miglia dalla costa di Crotone;
organi di stampa indicano come un primo allarme circa le condizioni dell'imbarcazione fosse stato lanciato ben 16 ore prima;
a un orario imprecisato della notte due unità di soccorso marittimo della Guardia di finanza hanno preso il largo per raggiungere l'imbarcazione, ma (non è noto dopo quanto tempo) sono rientrate in ragione delle condizioni del mare e del meteo;
non si hanno notizie di altre operazioni in mare, ma solo di un pattugliamento a terra lungo le direttrici di probabile contatto costiero, ma senza esito;
alle ore 4 del mattino di domenica 26 febbraio, quindi 6 ore dopo l'avvistamento di Frontex, il reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Vibo Valentia ha ricevuto, via telefono, una richiesta di aiuto, probabilmente partita da una delle persone a bordo: a quell'ora, secondo i superstiti, dal barcone si sarebbero viste le luci della costa e i trafficanti, temendo di essere localizzati, avrebbero gettato almeno 20 persone in mare per alleggerire l'imbarcazione e allontanarsi rapidamente;
ciononostante, il barcone si è spezzato in due parti su una secca, a cento metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro (frazione di Crotone), nella più totale assenza di personale di terra e unità di soccorso, con solo due pescatori a osservare la tragedia;
dalle prime ricostruzioni risulta che nessuna unità della guardia Guardia costiera sia stata impiegata nelle operazioni di soccorso, mentre la Capitaneria di porto, secondo organi di stampa, alle ore 5.40 avrebbe contattato uno dei pescatori per chiedergli di andare a verificare le condizioni di un'imprecisata imbarcazione segnalata in stato di avaria;
diversi aspetti circa le operazioni di soccorso (relativi a tempi e modalità) non sono definiti e la tragica perdita di vite umane derivata dalla vicenda impone un'attenta verifica della catena di soccorso,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano state le modalità e le tempistiche delle operazioni di soccorso poste in essere a partire dalla segnalazione dei Frontex delle ore 22.00 del 25 febbraio;
quale sia stato il ruolo delle capitanerie di porto e della guardia costiera in relazione alla vicenda.
(4-00275)
PAITA, SCALFAROTTO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
il comma 318 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, degli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recanti la disciplina legislativa relativa al reddito di cittadinanza;
l'articolo 7 del decreto-legge disciplina le sanzioni applicabili, ai sensi del comma 1, al richiedente o percettore del reddito di cittadinanza che rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute (reato punibile con la reclusione da due a sei anni), nonché, ai sensi del comma 2, al percettore che omette di comunicare le variazioni del reddito o del patrimonio e altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o riduzione del beneficio (reato punibile da uno a tre anni);
il comma 1 dell'articolo 7 prevede già che il reato ivi disciplinato si applichi "salvo il fatto costituisca più grave reato";
l'articolo 316-ter del codice penale disciplina il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque "mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee», prevedendo la sola sanzione amministrativa da euro 5.164 a 25.822 nel caso in cui la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a euro 3.999,96";
l'articolo 640-bis del codice penale disciplina il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, il quale prevede una pena da due a sette anni applicabile a chi pone in essere artifizi o raggiri per ottenere "contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee";
la portata applicativa dei predetti reati è stata precisata proprio di recente, con l'articolo 2 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, e con l'articolo 28-bis del decreto-legge n. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, attraverso cui si è inserito il termine "sovvenzioni" all'interno delle relative fattispecie criminose;
l'abrogazione dei reati specifici relativi all'indebita percezione del reddito di cittadinanza non farebbe venire meno la possibilità che la condotta di cui all'abrogando articolo 7 integri, a partire dal 1° gennaio 2024, le fattispecie criminose previste dal codice penale e sopra descritte;
tuttavia, mentre l'oggetto della condotta descritta dall'articolo 7 è l'utilizzo di "dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere" ovvero l'omissione di "informazioni dovute", viceversa queste condotte hanno ad oggetto l'indebita percezione, presupponendo il falso, rispettivamente, come lo strumento per ottenerla nell'ipotesi, di cui all'articolo 316-ter del codice penale o come l'artifizio e il raggiro contemplati dall'articolo 640-bis del codice penale per l'induzione in errore;
il regime sanzionatorio derivante dalle fattispecie criminose più generali risulta diverso, con sanzioni più miti o severe a seconda delle condotte;
le condotte descritte dall'articolo 7, quindi, non essendo identiche né tanto meno sovrapponibili a quelle previste dagli artt. 640-bis e 316-ter del codice penale, sembrano richiamare l'ipotesi descritta dall'art. 483 del codice penale relativa alla falsa attestazione commessa dal privato in atto pubblico, rappresentando una forma specifica di falso in considerazione del dolo specifico "al fine di ottenere indebitamente il beneficio" e, per questo, punita con una sanzione più grave;
sul piano processuale, sino al gennaio 2024, questa abrogazione differita dell'articolo 7 creerà non pochi problemi applicativi nella misura in cui i giudizi in corso fanno riferimento a fatti che saranno abrogati da gennaio 2024, mettendo quindi in crisi il sistema in ordine ad una rilevanza penale "a tempo";
il rischio di travolgimento di sentenze di condanna passate in giudicato e relative a chi, tramite raggiri e falsi, abbia conseguito il reddito di cittadinanza deve essere scongiurato alla base, senza lasciare margini di incertezze che possano tradursi nell'impunità di condotte tanto odiose;
il reddito di cittadinanza è costato circa 32 miliardi di euro: garantire un quadro sanzionatorio preciso e ben definito rappresenta una priorità posta direttamente a presidio degli interessi, sia dello Stato, che dei contribuenti,
si chiede di sapere:
se l'abrogazione prevista dal comma 318 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, abbia avuto o avrà effetti sul piano penale in termini di punibilità delle condotte descritte dall'articolo 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
se vi saranno effetti processuali dell'abrogazione sui procedimenti in corso e su quelli definiti con sentenza di condanna passata in giudicato;
quali saranno le conseguenze derivanti dall'abrogazione e dalla conseguente applicazione dei reati di cui al codice penale richiamati sul piano sanzionatorio e, cioè, se essi comporteranno l'applicabilità di pene edittali più o meno miti.
(4-00276)
GASPARRI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
il 24 febbraio 2023, in un'intervista rilasciata a "il Fatto Quotidiano", l'attuale presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, ha espresso delle critiche al Ministro della giustizia;
in particolare, si è fatto riferimento alle parole del ministro Nordio il quale, nei giorni scorsi, in sede parlamentare, in riferimento alle polemiche riguardanti la nota vicenda relativa a Cospito e ad altri detenuti e a materiali relativi a persone sottoposte al regime del 41-bis dell'ordinamento penitenziario, ha detto letteralmente: "Spetta al Ministero definire la qualifica degli atti dei quali si sta parlando";
a Santalucia nell'intervista è stato chiesto se fosse d'accordo con questa affermazione del Ministro;
lo stesso Santalucia, in riferimento al ministro Nordio, ha risposto letteralmente: "Su questo sbaglia. Ciò che è segreto lo stabilisce la legge, non le scelte discrezionali dei singoli operatori. Il guardasigilli avrà fatto le sue interpretazioni sull'esistenza del segreto o meno, ma in realtà questo compito spetta alla Magistratura che applica il codice penale, non a lui";
con queste parole il dottor Santalucia, ad avviso dell'interrogante, ha interpretato in modo opinabile la separazione tra i vari livelli giudiziario, esecutivo e legislativo,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito alle parole del dottor Santalucia che, ad avviso dell'interrogante, appaiono non adeguate alla funzione di magistrato che lo stesso riveste;
se ritenga fondate le affermazioni di Santalucia e come intenda esprimere la propria posizione, visto che lo stesso Ministro ha riferito in Parlamento alla luce di fatti precisi e di poteri che gli competono, mentre Santalucia ha usato un mezzo di stampa per lanciare un messaggio dai contenuti non chiari.
(4-00277)
PAITA - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
la Provincia di Savona, le segreterie confederali provinciali di CGIL, CISL e UIL e le rappresentanze territoriali di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, Lega Cooperative, Confcooperative, Coldiretti, CIA e Confagricoltura hanno costituito il "tavolo provinciale per lo sviluppo economico" con l'obiettivo di riflettere e operare in modo condiviso sulle scelte strategiche utili a rilanciare la crescita del territorio savonese;
la prima iniziativa del tavolo è stata la convocazione di un incontro tenutosi il 3 febbraio 2023 presso la Provincia di Savona, alla quale hanno partecipato parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e amministratori del territorio, oltre a rappresentanti delle organizzazioni di categoria;
dall'esame della situazione è emersa la necessità, comunicata con una lettera inviata all'attenzione del Ministro in indirizzo, di un impegno congiunto delle istituzioni nazionali e locali per scongiurare che le criticità del sistema economico e produttivo abbiano pesanti ricadute sociali e occupazionali e non trovino una pronta risposta sul piano delle politiche pubbliche;
le organizzazioni che hanno promosso l'iniziativa del tavolo concordano sull'esigenza di partire da un'analisi delle opportunità create dal riconoscimento dello stato di crisi industriale complessa per l'area savonese, ai fini della valorizzazione del suo tessuto industriale, del sistema portuale e logistico e dei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, dell'artigianato e del turismo,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda dare seguito e riscontro alle richieste del "tavolo provinciale per lo sviluppo economico" del territorio savonese e quali indirizzi intenda perseguire per promuoverne e supportarne il rilancio produttivo.
(4-00278)
LOREFICE, PIRRO, CASTELLONE, BEVILACQUA, NATURALE, MAZZELLA, CROATTI, TURCO, SIRONI, LOPREIATO, LICHERI Sabrina, NAVE, DI GIROLAMO, GUIDOLIN, DE ROSA, MARTON, DAMANTE, CATALDI, PIRONDINI, ALOISIO - Al Ministro della salute. - Premesso che:
il 22 marzo 2019 il Parlamento approvava all'unanimità la legge n. 29 del 2019, recante "Istituzione e disciplina della rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione";
l'articolo 1, al comma 2, prevede l'emanazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un regolamento da parte del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con il quale devono essere individuati e disciplinati i dati che possono essere inseriti nella rete, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla rete, i dati che possono essere oggetto dell'accesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR (regolamento (UE) 2016/679). Con il regolamento si provvede altresì a semplificare e razionalizzare gli obblighi informativi, in armonia con quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, nell'ambito di un sistema integrato ed unico di flussi di dati, evitando duplicazioni e sovrapposizioni di banche dati sanitarie;
l'art. 1, al comma 6, dispone che "Per le finalità della presente legge, il Ministro della salute può stipulare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con università, con centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che, da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori, secondo standard nazionali e internazionali, della formazione degli operatori, della valutazione della qualità dei dati, della definizione dei criteri di realizzazione e di sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei rispettivi siti internet, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e delle sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti";
l'articolo 4 prevede l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di consentire un controllo permanente dello di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità dei tumori e di altre patologie, con particolare riferimento alle aree più critiche del territorio nazionale;
infine, l'articolo 6 stabilisce: "Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge, con specifico riferimento al grado di raggiungimento delle finalità per le quali è stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 1, nonché sull'attuazione del referto epidemiologico di cui all'articolo 4";
considerato che:
sono passati quasi 4 anni dall'approvazione della legge ma, ad oggi, il regolamento non risulta adottato e non è stata trasmessa alle Camere alcuna relazione sull'attuazione della legge;
nonostante le croniche carenze di personale presso i registri tumori sul territorio, i ritardi nel consolidamento dei flussi informativi sanitari istituzionali, peraltro diversificati tra Regioni e Province autonome, e le limitazioni derivanti da interpretazioni talora restrittive dell'applicazione del GDPR, che non sembrano tenere nel debito conto le finalità di sanità pubblica connesse alla sorveglianza epidemiologica dei tumori, i registri tumori italiani stanno garantendo una capillare attività di registrazione della patologia oncologica;
il piano nazionale di ripresa e resilienza e il piano nazionale di investimenti complementari prevedono specifici interventi a supporto della digitalizzazione e dell'interoperabilità, anche tramite il rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati sanitari e ambientali;
sebbene l'Italia rappresenti in ogni caso un'eccellenza in materia, la piena attuazione della legge offrirebbe un quadro completo dell'incidenza dei vari tumori in Italia, garantendo agli addetti ai lavori un formidabile strumento per la ricerca, grazie a un sistema di dati interoperabili e omogenei in grado di svelare correlazioni e fattori di rischio associati ai tumori,
si chiede di sapere:
quali siano lo stato dell'arte e i tempi per l'emanazione del regolamento, nonché del decreto per l'istituzione del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione previsti dalla legge n. 29 del 2019;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere congiuntamente alle Regioni e alle Province autonome per non disperdere il patrimonio di competenze operanti presso i registri tumori italiani, nonché per preservare il capillare assetto organizzativo nel territorio della sorveglianza epidemiologica dei tumori, presupposti che garantiscono adeguati standard di qualità alla registrazione dei casi incidenti di tumore;
se intenda promuovere opportune intese con il Garante della privacy per assicurare un'ottimale ed uniforme applicazione del GDPR, tale da garantire gli obiettivi di sanità pubblica correlati alla sorveglianza epidemiologica dei tumori;
quali interventi nell'ambito delle misure del PNRR siano stati previsti a supporto del sistema di sorveglianza epidemiologica dei tumori, anche nell'ottica di favorire l'interoperabilità tra i sistemi informativi sanitari e di monitoraggio ambientale.
(4-00279)
SILVESTRO - Al Ministro della cultura. - Premesso che:
l'arco settecentesco di via Torre Cervati a Napoli, tra via Manzoni e via Caravaggio, che ricadeva nella tenuta dei marchesi Patrizi di Ripacandida, versa in una situazione di abbandono e di degrado;
la statica dello stesso arco, sormontato da una lapide del 1779, è a rischio a causa del progressivo sgretolamento, che rappresenta un pericolo per i passanti e per gli alunni del vicino istituto comprensivo "Nevio";
il transennamento del manufatto, che risale al 2017, è stato parzialmente rimosso e sotto l'arco vengono parcheggiate le auto;
i residenti protestano da tempo per l'abbandono, il degrado ed i rischi igienico-sanitari, confermati anche, come segnalano articoli di stampa, da un sopralluogo della ASL NA1,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dello stato di abbandono e dei rischi di crollo dell'arco di Torre Cervati, testimonianza significativa della Napoli settecentesca, e se ritenga di adottare disposizioni urgenti volte alla sua tutela.
(4-00280)
PAGANELLA, ROMEO - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:
nel nostro Paese il patrimonio edilizio scolastico è vecchio e ammalorato, visto che più del 40 per cento delle scuole è stato costruito prima del 1976 e per oltre la metà è privo delle certificazioni di agibilità statica e di prevenzione degli incendi;
si sono registrati 45 casi di crollo, negli istituti di ogni ordine e grado, fra settembre 2021 e agosto 2022, circa un episodio ogni 4 giorni di scuola;
il PNRR, per quanto riguarda il piano di edilizia scolastica, prevede 710 milioni di euro per i quali sono stati autorizzati 330 interventi. Il riparto delle risorse a livello regionale sarà effettuato per il 50 per cento sulla base del numero di scuole e per l'ulteriore 50 per cento in base al numero di studenti e le risorse saranno assegnate direttamente agli enti locali;
secondo le recenti stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio sui tempi medi di realizzazione delle opere pubbliche (fasi di pre-affidamento, affidamento ed esecuzione), si evidenzia che la durata media della sola fase di affidamento, quella che va dalla pubblicazione dei bandi all'aggiudicazione dei lavori, varia da 6,5 mesi (197 giorni) per le opere di importo inferiore al milione di euro, a circa 11 mesi (328 giorni) per quelle di importo superiore. Nel Mezzogiorno d'Italia si registrano mediamente periodi superiori di circa il 38 per cento rispetto a quelle del Centro-Nord (rispettivamente 258 e 187 giorni);
le criticità che rallentano gli interventi di edilizia scolastica perciò non sono da ravvisare in una carenza di risorse, quanto piuttosto nei tempi della burocrazia, non potendosi contare su un quadro normativo di semplice e veloce applicazione, analogo a quello previsto per le grandi opere strategiche;
il generalizzato rincaro dei prezzi ha causato il blocco dei lavori per molti enti locali e si pone quindi il problema della possibilità di riutilizzo delle risorse non spese e del reperimento di nuove risorse per fronteggiare gli aumenti dei costi per la realizzazione delle opere pubbliche,
si chiede di sapere se, oltre alle risorse derivanti dal PNRR, si preveda di reperire ulteriori fondi da dedicare alla messa in sicurezza, alla riqualificazione, all'adeguamento sismico, alla normativa antincendio e all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici e se al contempo si stia lavorando all'elaborazione di procedure semplificate di realizzazione degli interventi necessari.
(4-00281)
(già 3-00142)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
7ª Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-00265 della senatrice Cosenza, sulla conformità di un recente bando del parco archeologico di Pompei alle norme vigenti;
8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):
3-00254 della senatrice Bevilacqua ed altri, sulla pratica dei cosiddetti trofei di caccia di specie animali protette;
10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-00255 del senatore Lombardo, sul rapporto familiare tra il presidente dell'ordine dei consulenti del lavoro ed il Ministro del lavoro.
Interrogazioni, ritiro
È stata ritirata l'interrogazione 3-00253 del senatore Bazoli ed altri.