Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 016 del 12/12/2022
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------
16a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2022
_________________
Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente GASPARRI
e del vice presidente ROSSOMANDO
_________________
(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 19 del 15 dicembre 2022
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
_________________
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CASTELLONE
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12,03).
Si dia lettura del processo verbale.
PAGANELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 6 dicembre.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
PRESIDENTE. Comunico che in data 6 dicembre 2022 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» (393).
Discussione e deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge:
(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (ore 12,05)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione e la deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge n. 274.
Ha facoltà di parlare la senatrice Cucchi per illustrare la questione pregiudiziale QP1.
CUCCHI (Misto-AVS). Signora Presidente, colleghe e colleghi, quest'Assemblea si appresta ad approvare un provvedimento che presenta a nostro avviso evidenti profili di incostituzionalità; criticità gravi che ci hanno portato a porre una questione pregiudiziale e che non sono state risolte neppure nell'ambito dei lavori effettuati dalla Commissione giustizia.
Punto nodale della questione pregiudiziale è l'introduzione della nuova figura di reato di invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica, che presenta criticità di anticostituzionalità irrisolte anche nella nuova formulazione disciplinata dall'articolo 5, che ha sostituito quello originale. (Brusio). Chiedo scusa, si può avere un po' di silenzio?
PRESIDENTE. Colleghi, è davvero difficile ascoltare la collega. Vi invito ad abbassare il tono della voce.
CUCCHI (Misto-AVS). La ringrazio, signora Presidente.
Dico subito che i rilievi di incostituzionalità sono stati evidenziati da numerosi costituzionalisti auditi dalla Commissione giustizia. Non è superfluo ricordare che anche lo strumento del decreto-legge d'urgenza era ed è fuori luogo per trattare la materia legislativa in argomento, tanto che la Corte costituzionale impone che l'esistenza di requisiti di necessità ed urgenza non può essere solo enunciata, ma deve essere oggetto di specifica motivazione e certo non può bastare il coinvolgimento del Parlamento nella conversione in legge a sanare questo vulnus originario.
Sempre la Corte costituzionale ha richiamato il principio della separazione dei poteri e l'articolo 70 della nostra Costituzione stabilisce in tal senso che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Questo profilo appare ancora più delicato quando si tratta di introdurre nuove fattispecie di reato.
Il provvedimento è poi carente sotto il profilo della omogeneità ed infatti si passa dall'introduzione di un nuovo reato in materia penale fino a norme in materia di obblighi vaccinali.
Venendo poi al merito del provvedimento, confermo pienamente le nostre preoccupazioni e la nostra contrarietà in merito all'introduzione nel sistema penale del nuovo reato di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge, che anche nell'attuale formulazione riteniamo si ponga in contrasto con numerosi principi costituzionali.
Insuperabili sono i rilievi in materia di riserva di legge di cui all'articolo 25 della Costituzione, poiché in questo modo si intende introdurre un inaccettabile sistema penale di emanazione governativa. Il vero problema è la formulazione (anche quella attuale) dell'articolo 5. Quella che si intende introdurre è una norma che contrasta ancora con i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale. La norma è ancora fortemente generica, lascia alle Forze dell'ordine in un primo momento e successivamente alla magistratura il compito di decidere cosa è punibile e cosa invece non lo è. La nuova formulazione non ha risolto i profili di indefinitezza evidenziati in audizione dagli esperti. È poi evidente il contrasto con l'articolo 17 della Costituzione, che tutela il diritto di riunione, il quale prevede che i cittadini abbiano il preciso diritto di riunirsi pacificamente e che le autorità possono vietare le stesse riunioni soltanto per comprovati motivi di sicurezza ed incolumità pubblica.
Infine, evidente è la sproporzione nella disciplina delle sanzioni (fino a sei anni di reclusione per chi promuova o organizzi l'invasione), senza alcun accenno alla condotta o al tipo di pericolo che si può generare.
Profili di incostituzionalità palesi sono presenti anche altrove nel testo del decreto-legge, non mitigati nelle riformulazioni proposte e accolte dalla Commissione giustizia. Faccio riferimento alla riforma della normativa relativa al carcere ostativo, che, invece di seguire il tracciato segnato dalla Corte costituzionale, predispone un sistema di regole che è in contrasto con la finalità rieducativa imposta dall'articolo 27 della Costituzione. Quello introdotto ci appare un inutile aggravamento della disciplina in materia. La riforma non sembra neanche orientata - come dichiarato da esponenti del Governo - ad evitare possibili allentamenti della pena nei confronti dei responsabili di crimini mafiosi sottoposti attualmente a tale disciplina, in quanto nel nostro ordinamento costituzionale vige il principio della irretroattività sfavorevole della legge penale, di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, e quindi sarà applicabile solo per il futuro.
Signor Presidente, queste sono le ragioni fondamentali per le quali noi di Alleanza Verdi e Sinistra riteniamo che questo provvedimento sia incostituzionale e pertanto chiediamo che non si proceda oltre all'esame dell'Atto Senato 274. Grazie, Presidente, e mi perdoni per la voce. (Applausi).
PRESIDENTE. Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, noi voteremo a favore della pregiudiziale di costituzionalità, perché riteniamo che questo decreto-legge, dal punto di vista costituzionale, sia un vero e proprio colabrodo. La collega Cucchi ha già espresso bene le preoccupazioni legate all'introduzione di un nuovo reato, la cui descrizione, sebbene sia stata poi emendata dal Governo, risulta del tutto indeterminata nel testo del decreto-legge, violando una serie di criteri e di requisiti che la norma penale deve avere. Il fatto stesso che il Governo abbia deciso di emendare una norma penale che aveva inserito in un decreto-legge, sfidando la prudenza necessaria quando si utilizza la decretazione d'urgenza in materia penale, rappresenta in qualche modo la prova che la norma fosse scritta malissimo. Anzi, da questo punto di vista mi permetto di invitare il Governo ad apprendere dalla pessima esperienza vissuta, visto e considerato che avete usato la decretazione in materia penale come debutto dell'attività... (Brusio).
PRESIDENTE. Scusi, senatore Scalfarotto. Colleghi, è davvero difficile ascoltare, se non abbassiamo un po' il tono di voce.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Dato che il Governo ha sostanzialmente debuttato con questo decreto-legge, utilizzando la decretazione d'urgenza in materia penale e sfidando quella prudenza che sarebbe richiesta in questi casi, io spero che abbia imparato la lezione. L'avete fatto questa volta; non lo fate più. È vero che la materia penale non è esclusa, dal punto di vista costituzionale, dalla decretazione d'urgenza, ma è evidente - come dice anche la Corte costituzionale - che bisogna essere estremamente attenti e rigorosi nell'applicare i requisiti costituzionali.
Ricordiamo che tali requisiti sono in primo luogo la necessità e l'urgenza. Cari colleghi, è evidente che il potere legislativo risiede in questa Camera e alla Camera dei deputati. Il Governo dovrebbe utilizzare la decretazione d'urgenza soltanto per far fronte a materie impreviste e a situazioni non prevedibili, e non è sicuramente questo il caso. Andiamo a guardare come nel decreto e nella relazione vengano illustrate la necessità e l'urgenza: per quanto riguarda l'ergastolo ostativo, l'urgenza sarebbe causata dall'imminenza della data dell'8 novembre 2022, fissata dalla Corte costituzionale per adottare la decisione in assenza di un intervento del legislatore. Era un evento certamente non straordinario, un evento che conoscevamo e sapevamo sarebbe arrivato. Per il differimento della riforma Cartabia, si parla di consentire una più razionale programmazione degli interventi organizzativi di supporto alla riforma.
Che la riforma Cartabia dovesse entrare in vigore lo sapevamo e certamente non era necessario, né urgente un decreto-legge. Per i rave party si prevede di prevenire e contrastare il fenomeno dei raduni dai quali possa derivare un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica incolumità e la salute pubblica. Dove stanno la necessità e l'urgenza, cari colleghi?
Ancora, si prevede di far fronte alla preoccupante carenza degli esercenti le professioni sanitarie mediante il reintegro del personale sanitario nell'esercizio delle relative funzioni. Questa sarebbe l'urgenza per quanto riguarda le norme sui medici No Vax. Come capisce anche una persona - un concittadino, una concittadina - che non ha mai studiato diritto, né si è mai avvicinata a queste materie, di necessità e urgenza non si vede l'ombra.
Del resto, che non se ne veda l'ombra è dimostrato anche dal fatto che si tratta di un decreto-legge che non va a sistemare una questione che si è verificata e rispetto alla quale c'è da prendere una decisione immediata. Il decreto-legge riguarda situazioni e vicende completamente diverse l'una dall'altra. Basta leggere il titolo del provvedimento: «Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali». Cari colleghi, la necessità e l'urgenza qui non ci sono. Non è nient'altro che un indebito intervento del Governo nell'esercizio del potere legislativo che, se noi lasciassimo passare, introdurrebbe un principio per il quale il Governo non sarebbe più l'Esecutivo, ma prenderebbe decisioni imminenti e immediatamente applicabili, come è successo con questo disgraziato reato di rave party che avete inserito in questo provvedimento, evidentemente in violazione della lettera e dello spirito della Costituzione.
Aggiungo un'altra cosa. Con il presente decreto si rinvia l'applicazione della riforma Cartabia e questo è un elemento di grande preoccupazione. Il Governo, infatti, ha deciso di posticipare l'entrata in vigore di tutta la riforma Cartabia, ossia non soltanto di quegli aspetti che - è stato detto - possono appesantire gli uffici giudiziari, ma anche di quelli più favorevoli al reo. Sappiamo benissimo che nel nostro ordinamento vige il principio della irretroattività della norma penale, ma sappiamo altrettanto bene che anche in virtù di obblighi internazionali vige il principio della non ultrattività della norma più sfavorevole al reo.
Ci troviamo quindi in una condizione per cui una serie di reati che sono stati dichiarati perseguibili soltanto a querela di parte e non più di ufficio si trovano in una sorta di limbo, tant'è che questo decreto-legge ha stabilito un record del mondo: dopo dieci giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Tribunale penale di Siena l'ha già sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, caricandolo di una serie di dubbi di costituzionalità che non possono non riguardare la nostra discussione. Se non è soltanto la politica, ma anche l'operatore, il magistrato, a dover applicare quella norma e la rimanda immediatamente alla Corte perché ha un sospetto non infondato di anticostituzionalità, evidentemente questo non può che interessare anche noi.
Aggiungo un altro aspetto che sembra un po' più formale, ma si tratta - anche qui - di una violazione evidente dello spirito e della lettera della Carta costituzionale. Sappiamo che la vacatio legis, cioè il tempo che decorre tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l'entrata in vigore di una legge, è normalmente di quindici giorni e può essere abbreviata a condizione che sia previsto nella legge stessa. Quando il Parlamento approva una legge, può decidere che la stessa entra in vigore in un tempo più rapido. Non è data facoltà al Parlamento e a fortiori al Governo cambiare la vacatio legis e stabilire che un'altra legge, completamente separata, entri in vigore in un termine diverso. Questo può sembrare un elemento secondario e formale al profano, mentre è, in realtà, un elemento molto preciso che va a tracciare una linea di confine rispetto alle cose che possiamo e non possiamo fare come legislatori e, ancor di più, che il Governo può e non può fare.
Concludo dicendo che sfortunatamente tutto il provvedimento è comunque ispirato fondamentalmente da uno spirito giustizialista e, diciamocelo pure, "manettaro". Quando, infatti, si va a stabilire per decreto tutto il contrario di quanto la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte costituzionale dicono, vale a dire che l'ergastolo ostativo è un trattamento inumano e degradante, che va quindi rivisto in direzione più favorevole al reo e noi, invece, stabiliamo che per potere accedere ai benefici dell'ordinamento penitenziario si passi da ventisei a trenta anni di reclusione, è evidente che stiamo tradendo lo spirito dell'invito, anzi, del monito della Corte costituzionale, la quale ci chiede di operare in una direzione. Noi diciamo che cambieremo, ma cambiamo nella direzione opposta.
Tutti gli emendamenti presentati in senso garantista sono stati respinti, nonostante gli impegni politici del Ministro della giustizia, che ha usato parole altissime in Commissione circa il garantismo al quale egli vorrà ispirare la propria opera.
Abbiamo visto un fronte molto compatto, con colleghi anche della Sinistra che purtroppo - dispiace dirlo - hanno votato, per esempio, contro l'espunzione dei reati contro la pubblica amministrazione dai reati ostativi o che, ancora, hanno consentito che un cittadino o una cittadina siano privati della libertà personale addirittura per venti giorni, nell'attesa che arrivi una querela da parte di chi non si è disturbato a farla fino a quel momento e che magari la vuole fare dopo: noi teniamo fermo un cittadino per venti giorni, privandolo della propria libertà personale.
Concludendo, dato che la nostra Costituzione è garantista, il fatto stesso che il Governo si riunisca e assuma come primo atto politico un decreto di questo tipo, così smaccatamente giustizialista, è in sé un tradimento alla lettera e allo spirito della nostra Carta costituzionale. (Applausi).
ZANETTIN (FI-BP-PPE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, questa pregiudiziale di costituzionalità dovrà essere respinta e pertanto il Gruppo Forza Italia voterà contro.
Va riconosciuto che, quando il decreto che stiamo discutendo è stato varato, effettivamente sussisteva qualche criticità di natura costituzionale.
Forza Italia è stata tra i primi a sollevare perplessità e riserve sulla sua stesura. Il testo tradiva probabilmente la fretta con la quale era stato varato; peraltro qualche attenuante per questa fretta al Governo davvero dobbiamo riconoscerla: si era insediato da pochi giorni, i gabinetti dei Ministri non erano del tutto rodati e incombeva, in particolare, la scadenza imposta dalla Corte costituzionale sull'ergastolo ostativo.
La necessità di operare in tutta urgenza si è notata nella prima stesura dell'articolato: in particolare, il reato di rave difettava evidentemente del requisito della tassatività.
Ma, se qualche criticità c'era - e lo abbiamo riconosciuto - va detto che oggi è stata decisamente superata. Va riconosciuto che stavolta il Parlamento e soprattutto il Senato hanno fatto appieno il loro dovere.
Il testo del decreto, dopo il lavoro svolto in Commissione giustizia, è stato ampiamente emendato, raccogliendo i suggerimenti degli operatori del settore (avvocati, accademici e magistrati) che abbiamo audito in Commissione giustizia. Come Forza Italia avevamo proposto che i raduni oggetto della norma incriminatrice fossero solo quelli musicali, che fossero caratterizzati dallo spaccio di sostanze stupefacenti e che fossero distinte le posizioni dei semplici partecipanti da quelle dei promotori e organizzatori dei rave. Tutti questi nostri emendamenti sono stati effettivamente trasfusi nel testo votato dalla Commissione.
Merita di essere sottolineato, in particolare, che dal testo del decreto è stato cancellato, proprio su nostra richiesta, il riferimento all'ordine pubblico. Credo sia noto a tutti in quest'Assemblea che non a caso il pericolo per l'ordine pubblico non venne inserito dai Padri costituenti nel testo dell'articolo 17 della Costituzione a fianco del pericolo per la sicurezza e per l'incolumità pubblica.
Era un termine che, se vogliamo, evocava lo Stato di polizia. Era un riferimento troppo vago e discrezionale per giustificare una regola alla fondamentale libertà di riunione e tantomeno sarebbe stato congruo e opportuno inserire ora il termine «pericolo per l'ordine pubblico» per vietare i rave. Ci tengo molto a sottolineare questo rilievo, per giustificare il rigetto della pregiudiziale di costituzionalità. Va precisato che il Gruppo Forza Italia non è mai stato contrario a punire con norma incriminatrice il fenomeno del rave, una fattispecie astratta nuova, frutto della moda del momento, uno spazio di illegalità dove tutto è consentito, in particolare lo spaccio di droga. Il testo del vigente articolo 633 del codice penale era effettivamente inadeguato a reprimere questo nuovo fenomeno. Abbiamo preteso tuttavia che la nuova disciplina fosse varata con equilibrio costituzionale. Abbiamo chiesto che fossero eliminate le misure di prevenzione, presenti nel testo originario - troppo ardito appariva parificare i ragazzi che organizzano i rave ai mafiosi - e così è stato. Oggi, contrariamente a quanto sostenuto poco fa dalla presentatrice della questione pregiudiziale, senatrice Cucchi, dopo questo poderoso lavoro emendativo possiamo tranquillamente concludere che il reato di rave è stato sufficientemente tipizzato e non presenta più criticità di ordine costituzionale.
La questione pregiudiziale che stiamo discutendo, secondo l'assunto dei proponenti, si fonda altresì su una presunta assenza dei requisiti di necessità e urgenza, ma anche questo rilievo appare del tutto infondato. In primo luogo, la necessità e l'urgenza del decreto-legge nascevano dall'incombente scadenza dell'8 novembre, termine ultimo fissato dalla Corte costituzionale per un intervento del Parlamento sulla delicata questione dell'ergastolo ostativo. L'obbligo di disciplinare in tempi ristrettissimi tale fattispecie giustifica quindi appieno il ricorso al decreto-legge e del resto la stessa Corte, con la sua ordinanza successiva, la n. 227 del 10 novembre scorso, di rimessione degli atti alla Cassazione per la valutazione della nuova disciplina, conferma ex post la correttezza e la legittimità dell'operato del Governo, che così ha evitato, con una pronuncia nel merito della Corte, di veder travolta in toto la disciplina dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario italiano.
In secondo luogo vi è la necessità e l'urgenza di intervenire, perché alcune scadenze per l'entrata in vigore della riforma Cartabia apparivano impossibili da rispettare senza gravissimi disagi negli uffici giudiziari. Del resto era per certi versi inevitabile che una riforma di così vasta portata, varata in fretta per rispettare il calendario concordato in Europa in sede di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualche smagliatura applicativa potesse manifestarla. Con il decreto-legge in esame e con la sua conversione in legge si sono così potuti aggiustare taluni termini, troppo frettolosi e impossibili da rispettare nel concreto.
In conclusione, signor Presidente, possiamo tranquillamente affermare che la disciplina del decreto-legge che passeremo a discutere nel merito è priva di criticità di ordine costituzionale. Del resto, sui temi della giustizia il Gruppo Forza Italia si erge, in Parlamento, a garante del rispetto dei principi costituzionali. La nostra grande tradizione liberale ci impone di essere sempre garantisti e rispettosi, in particolare dell'articolo 27 della Costituzione. Non siamo garantisti à la carte, ma a 360 gradi. Siamo garantisti quando siamo all'opposizione, così come quando siamo in maggioranza, garantisti nei confronti degli amici e altrettanto nei confronti degli avversari politici, garantisti in tutte le fasi del processo, esecuzione compresa. Questo è il nostro DNA, il nostro patrimonio culturale e ne siamo molto orgogliosi. (Applausi).
STEFANI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo un po' troppo abituati a quest'Aula per non capire la portata della questione pregiudiziale di costituzionalità, così come è stata proposta. È pur vero che il sindacato sulla necessità e urgenza è un atto di natura prettamente politica e invito ancora i colleghi, soprattutto coloro che hanno proposto la questione di costituzionalità, a riflettere sul fatto che una cosa è la questione riguardante la necessità e l'urgenza del provvedimento e altra cosa è guardare al merito del testo e alla sua conformità alla Costituzione, che sarà eventualmente valutata nelle sedi proprie.
Uno dei temi posti riguarda l'omogeneità dei contenuti e in verità questo decreto tratta insieme tre grandi questioni: il rinvio della riforma, che ha preso il nome del Guardasigilli del Governo Draghi, la professoressa Cartabia, il decreto legislativo n. 150, i reati ostativi - altro tema delicatissimo - ed infine quello dei famigerati raduni, conosciuti sotto il nome più giornalistico di rave party. Non possiamo sorprenderci per il fatto che vi siano norme di necessità e urgenza sul tema della giustizia, in quanto purtroppo, per molti anni, la giustizia ha versato in una situazione di emergenza che forse non è ancora risolta. La necessità ed urgenza forse sono note anche a chi non è uso a queste tematiche. Forse è stato necessario anche il PNRR, con le sue tempistiche, per dare spunti migliori finalizzati ad apportare modifiche fondamentali, riforme sostanziali come quelle in materia di processo civile e processo penale. Non possiamo però negare che oggi vi siano molti temi che hanno carattere di emergenza e rispetto ai quali vi sono la necessità e l'urgenza di provvedere. Purtroppo, possiamo dire che vi sono necessità ed urgenza di intervenire sui reati ostativi, sull'entrata in vigore di una riforma importante come quella Cartabia, per dare degli strumenti atti a fermare questi strani raduni che fino ad oggi, fino all'entrata in vigore del decreto-legge, non erano previsti come fattispecie normativa penale.
Passo a trattare ciascuno di questi punti. Per quanto riguarda la riforma Cartabia, fin dal momento in cui è stata varata erano emerse delle problematicità, una delle quali, senza nasconderci dietro a un dito, riguarda la capacità degli stessi uffici giudiziari di affrontare le nuove procedure e le nuove tempistiche imposte, oltre alla necessità di perfezionare le misure organizzative. Il senatore Scalfarotto faceva un riferimento al fatto che la riforma Cartabia sia stata rinviata in blocco, ma per chi frequenta, conosce ed è abituato agli ambienti giudiziari, recepire la norma in modo spezzettato avrebbe creato non poche problematiche e forse è stato più utile e più opportuno rinviare l'intera riforma per permettere di affrontare in maniera sistematica alcuni problemi. È stata anche l'occasione, come abbiamo visto in Commissione, di elaborare proposte emendative allo stesso decreto legislativo n. 150 per poter rimediare ad alcune situazioni. Il problema dell'intervento strutturale, però, è molto frequente nel sistema italiano e anche la più bella norma, purtroppo, soccombe o rischia di soccombere di fronte ad un apparato che soffre di una mancanza di innovazione, di investimenti e di qualifiche negli anni. La lotta sic et simpliciter alla burocrazia e ai burocrati ha purtroppo travolto anche competenze e qualifiche. Abbiamo bisogno di creare una struttura. Una riforma così importante, qualificata anche dal dottor Gianluigi Gatta come la più ampia e trasversale riforma della giustizia penale approvata negli ultimi trent'anni, necessita di un rispetto adeguato e che si faccia in modo che la sua entrata in vigore avvenga pienamente e senza problematiche.
Passando al tema dei reati ostativi, siamo di fronte certamente ad un intervento della Corte costituzionale che ha indirizzato al legislatore un vero e proprio monito a provvedere, invitando il Parlamento a fare delle scelte di politica criminale. La stessa ordinanza n. 97 del 2021 aveva sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuino nella collaborazione l'unica possibile strada a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo e per accedere a dei benefici.
È stata necessaria questa scelta di politica criminale, che peraltro era già stata posta in essere dal Parlamento nella precedente legislatura ed elaborata in un testo che non ha avuto la fortuna di diventare legge. La grande necessità è proprio quella di contemperare le esigenze di prevenzione e sicurezza collettiva con il rispetto del principio di rieducazione della pena, come affermato dalla nostra Costituzione, ma i tempi che ci aveva imposto la Corte costituzionale ci hanno costretto, appunto, all'emanazione di un decreto-legge. Incombeva la data dell'8 novembre e questa data è stata rispettata.
Passiamo all'altro punto, riguardante i raduni. Questi raduni, che non avevano fino ad oggi una qualificazione, sono degli pseudo-spettacoli, ammassamenti di persone che si riuniscono non si sa per quali fini e con esiti a volte drammatici. Non occorre ricordare i fatti occorsi al rave party di Viterbo di un paio di anni fa: stupri, giovani in coma etilico, un focolaio di Covid-19, un morto. Senza andare così indietro nel tempo basta ricordare quando, non molto tempo fa a Modena, sempre durante uno di questi rave, uno dei partecipanti dichiarò: «Qui non ci sono regole, siamo uno Stato a tutti gli effetti». Questa è diventata un'emergenza, vista la situazione di questi ragazzi coinvolti in tali manifestazioni, trattandosi di giovani che già avevano delle deviazioni. Signori, mi dispiace, ma è diventato necessario e urgente intervenire.
Come ha correttamente detto il senatore che mi ha preceduto, il testo originario del decreto-legge ha avuto necessità di alcuni miglioramenti, che sono stati apportati dalla Commissione, perché il Parlamento lavora, il Parlamento si esprime e non ha fatto altro che esercitare le sue prerogative. Siamo arrivati oggi in Aula con un testo che dà veramente l'opportunità di definire strumenti significativi e determinanti ad evitare fenomeni che possono avere gravi ripercussioni proprio sulla sicurezza e sulla salute di questi giovani ragazzi.
Per queste ragioni, il Gruppo della Lega voterà contro la questione pregiudiziale di costituzionalità QP1.
GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIORGIS (PD-IDP). Signora Presidente, onorevole colleghe, onorevoli colleghi, Governo, noi voteremo a favore della questione pregiudiziale in esame e lo faremo non solo e non tanto per esprimere la nostra contrarietà al contenuto politico del decreto-legge, ma per serie ragioni di merito costituzionale.
Il decreto-legge in conversione presenta infatti, a nostro avviso, gravi ed evidenti vizi di legittimità. Innanzitutto, appare carente del fondamentale requisito dell'omogeneità, così come delineato dalla giurisprudenza ormai consolidata della Corte costituzionale. Fin dalla sentenza n. 22 del 2012, la Corte ha chiarito che il decreto-legge, adottato per far fronte a casi straordinari di necessità e urgenza, deve per ciò stesso presentare un fondamentale requisito di omogeneità, consistente nell'essere le disposizioni del decreto, seppur diversificate tra loro, tutte riconducibili a un medesimo singolo caso di necessità e urgenza. In particolare, nella richiamata sentenza, la Corte ha sottolineato che il presupposto del caso straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento, inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno, e che pertanto la scomposizione atomistica delle condizioni di validità prescritte dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente e il caso che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale.
Orbene, onorevoli colleghi, a noi pare difficile individuare un collegamento stringente tra le diverse disposizioni contenute nel decreto-legge e sostenere che esse sono volte a fare fronte a un singolo caso straordinario di necessità e urgenza.
Gli articoli da 1 a 4 intervengono sulla disciplina della concessione di benefici penitenziari ai condannati per i reati cosiddetti ostativi; l'articolo 5 introduce, invece, una nuova fattispecie di reato, quella di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, che ci sembra abbia poco a che fare con il tema dei benefici penitenziari del cosiddetto ergastolo ostativo.
Lo stesso si dica per la questione trattata dal successivo articolo 6, che differisce al 31 dicembre del 2022 l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, di attuazione della delega per la riforma del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa; o dell'articolo 7, che contiene infine disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti Covid-19.
Il decreto-legge disciplina materie molto diverse tra loro, il cui legame non risulta dal contenuto delle disposizioni né viene in alcun modo reso esplicito o chiarito in sede di premesse. Esso si presenta proprio, secondo le parole della Corte, quale "congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale", con ciò violando l'articolo 77, comma 2, della Costituzione.
Il decreto-legge non risulta solo eterogeneo, bensì anche carente degli altrettanti fondamentali requisiti di necessità e urgenza, specie in relazione ad alcune disposizioni. Quali sarebbero le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per introdurre una nuova fattispecie di reato come quella contenuta all'articolo 5? Sarebbe forse l'urgenza di affrontare situazioni analoghe a quelle che, il giorno precedente l'adozione del decreto, erano state efficacemente affrontate a Modena attraverso l'applicazione della previgente disciplina? (Applausi).
Altrettanto incerte e fragili appaiono le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per riammettere in servizio medici che si rifiutarono di sottoporsi all'obbligo vaccinale. Ben altre, onorevoli colleghi, sono le necessità e le urgenze del nostro Paese. (Applausi).
Non è questa, lo so, la sede per ricordare al Governo la difficile situazione economica in cui si trovano molte famiglie, molti pensionati, molte persone disoccupate e anche molti lavoratori, precari e non. Ma certo non si può tacere lo scarto tra la gravità di tali condizioni e ciò che il Governo ha considerato prioritario, come appunto l'introduzione di una nuova e per altri indeterminata fattispecie di reato o l'immediata ed urgente cancellazione dell'obbligo vaccinale per gli esercenti professioni sanitarie e, più in generale, per coloro che lavorano in strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali, senza alcuna ponderata valutazione dei rischi di una ripresa dei contagi, dei rischi per la salute dei pazienti più fragili, nonché dei rischi di un ulteriore indebolimento dei doveri di solidarietà che strutturano una comunità e sostanziano i legami che la fanno vivere e rendono possibile l'esercizio dei diritti per tutti.
Se l'indirizzo politico che ispira la maggioranza è quello dei condoni, delle sanatorie, dell'allentamento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale, si capisce forse il perché di tanta insofferenza e leggerezza verso ogni dovere di solidarietà, anche in ambito sanitario. (Applausi).
In ogni caso, tornando alla puntuale disamina dei profili di legittimità, più disposizioni appaiono non solo eterogenee rispetto al fine e carenti del requisito della straordinarietà e della necessità e urgenza, ma anche contrarie, nel merito, ad alcuni fondamentali principi costituzionali.
La formulazione dell'articolo 5 presenta, infatti, molti aspetti di dubbia legittimità e di carenza dei presupposti di necessità e urgenza, di cui si è già detto. Per come è configurata la fattispecie, infatti, contiene significativi profili di sovrapposizione delle condotte sanzionate con altre disposizioni del codice penale, segnatamente quantomeno con l'articolo 614 e con l'articolo 633.
In secondo luogo, la fattispecie appare gravemente carente del requisito di tassatività, prescritto dall'articolo 25 della Costituzione, nella misura in cui non individua con sufficiente chiarezza il perimetro delle condotte sanzionate in relazione in particolare alle forme, ai modi e ai criteri di valutazione della loro pericolosità, oltre alla mancata individuazione del soggetto competente ad effettuare tale valutazione.
In terzo luogo, esso presenta intrinseci profili di irragionevolezza, con conseguente violazione dell'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della quantificazione della pena, che appare irragionevolmente aggravata rispetto a quella prevista per la fattispecie largamente analoga di cui all'articolo 633 del codice penale.
Sussiste infine una violazione dell'articolo 17 della Costituzione, nella misura in cui la nuova fattispecie di reato, così come è configurata, appare potenzialmente suscettibile di applicazione a tutte le riunioni, ivi comprese quelle in luogo pubblico, seppur carenti di preavviso. L'articolo 17 della Costituzione prevede che la riunione in luogo pubblico possa essere sciolta solo nel caso di «comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica» e la disposizione in esame anzitutto aggiunge alle ragioni di pericolosità anche l'esistenza di rischi per l'ordine pubblico e la salute pubblica. Inoltre, soprattutto là dove la Costituzione parla di motivi comprovati e dunque di un pericolo attuale e concreto per la sicurezza o l'incolumità pubblica, la nuova fattispecie di reato sembra invece configurare una valutazione anticipata e in astratto del rischio, peraltro senza chiarire da quali soggetti tale valutazione debba provenire, in quali forme e secondo quale modalità.
I tempi limitati della dichiarazione di voto non mi consentono purtroppo una disamina puntuale anche degli altri articoli del decreto-legge in discussione, i quali tuttavia, come è scritto nella pregiudiziale, non paiono esenti da altrettanti seri dubbi di legittimità. Per questi motivi, come anticipato, voteremo a favore della pregiudiziale sperando che questo primo decreto-legge non dia il verso ad una legislatura che, se prosegue su questa strada, espone il nostro Paese al rischio di una recessione sia sul piano economico, sia sul piano sociale, sia su quelli istituzionale, del pluralismo e dei diritti. (Applausi).
RASTRELLI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RASTRELLI (FdI). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, gli interventi dei Gruppi parlamentari che si sono susseguiti, tanto quelli in sintonia quanto quelli in dissenso, hanno trovato il Gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia talvolta concorde, quando non anche compiaciuto, e talaltra perplesso, quando non anche sbalordito, ma sempre particolarmente accorto e rispettoso della altrui sensibilità politica, consapevoli - come siamo - che il deposito di una questione pregiudiziale è un tema, ancor prima che tecnico-giuridico, dal fortissimo impatto politico. E questo è tanto più evidente ad una forza come Fratelli d'Italia che si è forgiata sui banchi dell'opposizione. È chiaro infatti che il ricorso ad una questione di pregiudizialità costituzionale è talvolta per le forze di opposizione uno dei pochi strumenti per rivendicare la centralità e la dignità di un ruolo. Proprio per il rispetto delle minoranze, nella logica di una corretta dialettica parlamentare, Fratelli d'Italia farà uno sforzo per argomentare nel merito delle rilevate criticità costituzionali evidenziando sin da subito che, a nostro avviso, non ve ne sono né in termini di generali presupposti né in termini di omogeneità e ragionevolezza della proposta del decreto-legge, né meno che mai con riferimento alle precedenti pronunce della Corte costituzionale.
Tendenzialmente il disegno di legge di conversione del decreto-legge solleva con la questione pregiudiziale tre ordini diversi di presunta incostituzionalità. Uno, più generale, è legato alla sussistenza o meno di quei requisiti straordinari di necessità e urgenza che devono presiedere la decretazione d'urgenza, e quindi un rilevato tema di incostituzionalità ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, con un richiamo all'articolo 70.
Un secondo tema più specifico attiene all'articolo 5, la norma cosiddetta anti-rave, con un doppio profilo rilevato; uno della ritenuta riserva di legge, quindi di una violazione dell'articolo 25 della Costituzione, anche immaginando possa essere una norma liberticida con una presunta violazione dell'articolo 17 e, infine, un ultimo profilo attiene agli articoli da 1 a 4 del disegno di legge di conversione e cioè al tema dell'ergastolo ostativo e dell'accesso ai benefici premiali per una determinata categoria di soggetti che sono i condannati all'ergastolo non collaboranti.
Ebbene, con questa stessa logica e con questa stessa perimetrazione delle questioni, il Gruppo Fratelli d'Italia ritiene che il primo tema, quello della sussistenza dei requisiti straordinari di necessità e urgenza, non si possa assolutamente porre nel caso specifico proprio avendo contezza dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale sul punto. Nel corso degli anni, sistematicamente, il giudice delle leggi è intervenuto sul tema dell'articolo 77 a volerne disegnare quello che è stato definito il volto costituzionale della decretazione di urgenza, proprio perché si tratta di una norma cruciale nell'ambito della produzione legislativa, quindi assolutamente rilevante sia dal punto di vista formale che dal punto di vista sostanziale. Ebbene, già ai tempi dell'Assemblea costituente era chiaro che non potessero essere stabiliti dei criteri rigidi all'interno dei quali disporre la decretazione di urgenza, ma soltanto dei criteri particolarmente elastici, variabili nel tempo e nello spazio, sui quali nel corso del tempo è stata la giurisprudenza della Corte costituzionale ad affiancare al criterio dell'omogeneità oggettiva il tema del vincolo funzionale e finalistico. Il Governo quindi, assumendosene naturalmente ogni responsabilità, ben può decretare d'urgenza su materie particolarmente sensibili.
In questo senso allora vale soltanto la pena di ricordare che il primo garante del sistema complessivo è il Presidente della Repubblica che interviene in sede di decretazione d'urgenza addirittura in tre momenti successivi; preventivamente, all'atto dell'emissione del decreto-legge, successivamente, con l'autorizzazione alla presentazione del disegno di legge di conversione e, infine, con la promulgazione del provvedimento finale.
Lo stesso ragionamento vale naturalmente anche per il decreto anti-rave, su cui troppo spesso si è insistito strumentalmente perché si tratta di una norma che noi rivendichiamo con forza. (Applausi). Per la prima volta infatti un Governo non si è chinato dinanzi al tema dello scempio di ogni norma e di ogni controllo, quasi si volesse istituzionalizzare il diritto al delirio ed è stata posta in termini di necessità e urgenza perché andava a proteggere beni costituzionalmente garantiti, come la sanità e l'incolumità pubblica. Peraltro, il lavoro svolto in Commissione e gli stessi emendamenti del Governo pongono questo elemento al sicuro da rischi di incostituzionalità.
Ultimo tema: l'ergastolo ostativo. Come si fa ad assumere che non vi siano necessità e urgenza quando c'è stato un monito della Corte costituzionale indirizzato al Parlamento, a più e più riprese, con l'ordinanza n. 97 del 2021 che voleva evitare l'effetto demolitorio da parte della Corte in una logica di leale collaborazione rispetto a un presidio della nostra sicurezza pubblica, le leggi di prevenzione e di sicurezza antimafia. Il decreto-legge che oggi andremo a convertire garantisce non soltanto rispetto all'attualità dei collegamenti mafiosi, dei condannati all'ergastolo non collaboranti, ma soprattutto presidia il rischio del ripristino di quei legami.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è lo scenario che ci troviamo oggi ad affrontare, e onestamente a noi appare surreale, assurdo, grottesco che proprio chi ha fatto un uso sistematico della decretazione d'urgenza, chi ha configurato in quest'Aula la prassi malata della sua sostituzione rispetto alla legislazione ordinaria, chi ha prodotto nel tempo decreti-legge addirittura ad efficacia differita, chi ha spesso posto persino il vincolo del voto di fiducia in prima lettura con l'umiliazione del Parlamento, oggi voglia porre tali questioni. (Applausi). È infatti assolutamente inammissibile che chi ha fatto strame della centralità del Parlamento, chi ha conculcato diritti e libertà individuali senza neppure osservare la sacralità di questo ruolo, oggi voglia ergersi a vestale della tutela costituzionale.
Nell'anticipare il voto contrario di Fratelli d'Italia alla questione pregiudiziale di costituzionalità, mi permetto non di lanciare una sfida o un monito, ma semplicemente di formulare un auspicio ai colleghi dell'opposizione.
Oggi che il voto popolare vi ha non confinato, ma affidato il ruolo sacro della minoranza, con i poteri di controllo, di denuncia, di alternativa, senza strumentalità, mostrate di possedere la cultura del confronto, nel merito, esattamente come noi - che ci siamo forgiati sui banchi dell'opposizione - abbiamo dimostrato di aver maturato fino in fondo la cultura di governo. (Applausi).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, riferita al disegno di legge n. 274.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Discussione del disegno di legge:
(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (Relazione orale)(ore 12,59)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 274.
La relatrice, senatrice Bongiorno, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice. (Brusio).
Colleghi, se volete uscire dall'Aula vi prego di farlo qualora non vogliate partecipare alla discussione, altrimenti abbassate cortesemente il tono della voce. Prego, relatrice.
BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, cercherò di essere sintetica e completa.
Il disegno di legge n. 274, approvato in sede referente dalla Commissione giustizia, prevede la conversione del decreto-legge n. 162 del 2002.
Il provvedimento d'urgenza recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, constava di nove articoli nella sua formulazione originaria. Nel corso dell'esame della Commissione sono state introdotte nuove disposizioni nel testo.
Illustrerò brevemente le quattro tematiche, la prima delle quali riguarda l'accesso ai benefici penitenziari per gli autori dei reati ostativi. Riguardo al merito, gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge intervengono sul tema dell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte dei detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia. Si ricorda che il tema, sulla base di una indicazione al legislatore da parte della Corte costituzionale, è stato affrontato nella XVIII legislatura, con l'approvazione di una proposta di legge che però non aveva concluso il suo iter parlamentare. Il decreto-legge in esame riprende in larghissima parte il testo di quella proposta. Più in dettaglio, il comma 1, lettera a), numero 1), dell'articolo 1, novella il comma 1 dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, estendendo il regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari previsto per i reati ostativi, anche in caso di esecuzione di pene inflitte per delitti diversi da quelli ostativi. Nel corso dell'esame in sede referente è stata introdotta un'ulteriore modifica del comma 1 dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, volta ad escludere i delitti contro la pubblica amministrazione dal catalogo dei reati ostativi.
La lettera a), numero 2), prevede l'integrale sostituzione del comma 1-bis dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e l'aggiunta di tre nuovi commi.
La nuova disciplina trasforma da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti, che vengono ora ammessi alla possibilità di farne istanza, sebbene in presenza di stringenti e concomitanti condizioni diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo. In particolare, si modifica la disciplina dettata dal comma 1-bis dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. La novella, in particolare, sopprime l'istituto della impossibilità e o inesigibilità, irrilevanza della utile collaborazione con la giustizia e ridefinisce le condizioni di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione attraverso la riformulazione integrale del comma 1-bis dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, che dunque viene scomposto nei già ricordati commi 1, 1-bis, 1-bis.1 e 1-bis.2.
In particolare, sono ricompresi nel nuovo comma 1-bis i condannati, tra gli altri, per i delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, mediante il compimento di atti di violenza e per i reati di mafia. Quanto ai detenuti e agli internati per tali delitti associativi, i benefici possono essere loro concessi purché dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento, nonché alleghino elementi specifici che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti, tramite terzi.
Nel nuovo comma 1-bis sono invece ricompresi i condannati per alcune residuali fattispecie non associative. Per tali reati si richiede il rispetto delle medesime condizioni depurate tuttavia da indicazioni non coerenti con la natura dei reati che vengono in rilievo. Il testo originario del decreto-legge includeva nella sottocategoria dei reati di cui al comma 1-bis anche i delitti contro la pubblica amministrazione; in conseguenza dell'esclusione di tali delitti dal catalogo dei reati ostativi, la Commissione ha soppresso altresì l'inserimento degli stessi nel comma 1-bis.1.
Nel corso dell'esame in sede referente è stata fatta una serie di correzioni, di modifiche e di integrazioni. In particolare la Commissione ha introdotto nell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario il nuovo comma 1-bis.1.1 teso a prevedere la possibilità che il provvedimento di concessione dei benefici sia accompagnato da prescrizioni volte a rendere impossibile il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva, e impedire ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possano portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva.
La lettera a), numero 2) introduce infine, nell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, il nuovo comma 1-bis.2, il quale specifica che i condannati per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di uno dei delitti elencati nel comma 1-bis.1, ai fini della concessione dei benefici, sono inclusi nella categoria dei condannati di cui al comma 1-bis.
La lettera a), numero 3) interviene sul comma 2 dell'articolo 4-bis, per introdurre una nuova disciplina del procedimento per la concessione dei benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti condannati per i reati cosiddetti ostativi. Fra gli obblighi gravanti sul giudice di sorveglianza è stato introdotto, proprio nel corso dell'esame in sede referente, anche quello di acquisire informazioni relative al perdurare della operatività del sodalizio criminale. La riforma subordina inoltre la concessione dei benefici ai detenuti soggetti al regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario alla previa revoca di tale regime.
La Commissione ha poi modificato, sempre alla lettera a), il numero 5, in primo luogo prevedendo l'inserimento nell'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario del nuovo comma 2-bis.1; in secondo luogo, laddove il predetto numero 5 introduce il nuovo comma 2-ter - volto a specificare che il pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto dove è stata pronunciata la sentenza di primo grado può svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza del tribunale di sorveglianza che abbia a oggetto la concessione dei benefici nei confronti di condannati per i gravi reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater - la Commissione ha aggiunto un'ulteriore disposizione con la quale si specifica che in tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza.
La lettera a) numero 6) è volta ad abrogare il comma 3-bis dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Nel corso dell'esame in sede referente, infine, la Commissione ha soppresso lettera b) e la lettera c) del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge. Pertanto, con le modifiche apportate in Commissione, la competenza in materia di concessione del lavoro esterno e dei permessi premio spetta al magistrato di sorveglianza.
L'articolo 2, in relazione al quale la Commissione non ha approvato modifiche, interviene sulla disciplina in materia di liberazione condizionale. L'articolo 3 prevede una disciplina transitoria. L'articolo 4 non è stato modificato dalla Commissione.
Passiamo ora brevemente alla norma che un po' tutti, anche in sede di interventi sulla questione pregiudiziale, avete chiamato "norma rave". Giusto per precisazione: non si vuole sanzionare nessuna riunione giocosa. È stato introdotto il reato per raduni illegali e pericolosi; non è un rave giocoso che vogliamo sanzionare, ma soltanto quando c'è un pericolo e quando c'è effettivamente illegalità e pericolosità. Per questo si è mossa la Commissione, con una serie di modifiche. In particolare ha apportato una serie di modifiche all'articolo 5 del decreto-legge, che sarà utile illustrare brevemente. Nella sua formulazione originaria, introduceva nel codice penale all'articolo 434-bis il reato di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica. La Commissione ha modificato in primo luogo la collocazione sistematica del reato, inserendo il nuovo delitto tra i reati contro il patrimonio. In secondo luogo, ha apportato una serie di modifiche alla fattispecie, finalizzate a rendere la condotta maggiormente tassativa. Pertanto il nuovo reato punisce, con la reclusione che era già stata indicata dal Governo, chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui (pubblici o privati) al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi. Quindi è stata precisata la fattispecie incriminatrice.
C'è stata una serie di modifiche sulla riforma Cartabia; molte di queste modifiche sono intervenute su suggerimento del Governo. Infine c'è una serie di norme, dall'articolo 7 in poi, in tema di vaccinazioni. La Commissione ha aggiunto due ulteriori commi all'articolo 7. L'articolo 8 infine reca una clausola di invarianza finanziaria. (Applausi).
Chiedo, signor Presidente, di consegnare il testo integrale della relazione affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Luigi Vanvitelli» di Lioni, in provincia di Avellino, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 274 (ore 13,10)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Zampa. Ne ha facoltà.
ZAMPA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, vorrei anzitutto citare alcuni numeri che parlano e descrivono la situazione della pandemia da Covid in Italia.
In queste ore sono stati diffusi i dati elaborati dalla fondazione indipendente GIMBE: in sette giorni i decessi sono cresciuti dell'8 per cento. Siamo a 686 decessi in una settimana. Vorrei chiedere a chi ha pensato bene di anticipare la reimmissione del personale sanitario se pensa che questo sia un numero trascurabile: 686 decessi, pari all'8 per cento in più in una settimana. Più 15 ricoverati in terapia intensiva corrispondono a un 4,7 per cento tendenziale. Ricoverati con sintomi: più 9 per cento, con 757 persone in una settimana. Isolamento domiciliare: più 3 per cento. Resta fermo il dato della cosiddetta stabilità della circolazione virale.
Tutte le fondazioni di ricerca e studio ci dicono che in realtà siamo di fronte a casi settimanali assolutamente sottostimati di almeno il 50 per cento, in ragione dell'utilizzo dei tamponi fai da te e del mancato testing di persone asintomatiche e paucisintomatiche. Siamo quindi in realtà di fronte a numeri che hanno tutti il segno positivo.
Pertanto, visti questi numeri, penso che abbia il sapore di una beffa il trovarci qui oggi a decidere o - meglio - a ratificare la decisione già assunta dal Governo di anticipare al 1° novembre la scadenza dell'obbligo vaccinale per il personale esercente tutte le professioni sanitarie negli ospedali, nelle RSA e nelle strutture residenziali. Il dato suona ancora più beffardo sapendo che nei giorni scorsi la Corte costituzionale ha sentenziato che non sono irragionevoli, né tantomeno sproporzionate le scelte che legislatore ha adottato sull'obbligo vaccinale del personale sanitario.
Chiunque di noi ha ascoltato le testimonianze rese in audizione in Commissione giustizia da parte degli esperti chiamati dai diversi Gruppi parlamentari ha certamente registrato un dato. Mi riferisco, in modo particolare, all'audizione del Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Filippo Anelli, il quale ha sostenuto che per nessun medico e infermiere dovrebbe essere tollerata la messa in discussione dell'obbligo vaccinale. Quello che aggiunge beffa alla beffa è l'argomento con il quale il Governo ha motivato questa decisione, inserita veramente a casaccio in un provvedimento che tratta di rave party e obbligo ostativo.
La ragione addotta dal Ministero della salute e dal Governo ha a che fare con l'attuale carenza nei numeri del personale medico, delle professioni sanitarie e infermieristico. Ebbene, noi sappiamo - i dati ci sono stati forniti dalla Federazione nazionale degli ordini - che sono 1.878 i medici che rientrano in servizio a seguito di questo decreto e fino al 31 ottobre... (Il microfono si disattiva automaticamente). Un minuto soltanto e concludo, signor Presidente.
Questi numeri così minimali di rientro in servizio, tra l'altro, confliggono con la decisione che i direttori sanitari stanno prendendo di non ricollocarli proprio nei reparti in cui questa carenza pesa di più.
Per questa ragione abbiamo ritenuto dunque, fin dall'inizio, che si trattasse di un provvedimento del tutto ideologico, che non ha davvero nessun argomento, né scientifico, né di carattere amministrativo o organizzativo. Per questa ragione ci siamo opposti; continueremo a denunciare e, soprattutto, a fare conoscere numeri che evidentemente il Governo pensa di dovere tenere il più nascosti possibile. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.
DAMIANI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, quello che ci apprestiamo a convertire oggi in Aula, il n. 162, è il primo decreto-legge del Governo di centrodestra, un decreto che ha avuto, non soltanto un impatto politico, ma anche sull'opinione pubblica.
È un primo decreto che è arrivato dopo le elezioni, dopo la legittimazione del corpo elettorale, dettato anche e soprattutto dalla necessità e dall'urgenza del momento particolare in cui è stato adottato, nel quale vi erano due questioni riguardanti la sicurezza e la giustizia che andavano normate con una certa celerità. C'è stata quindi, in quel momento particolare, un'assunzione di responsabilità soprattutto sul tema della sicurezza da parte del nostro Governo che, come dicevo, si era appena insediato e che doveva necessariamente intervenire sulla vicenda del rave party di Modena, di cui dirò, con una certa urgenza.
Come ho già detto, il decreto interviene sulla sicurezza, sulla giustizia e anche sulla sanità, temi centrali della stessa attività politica del centrodestra.
Per quanto riguarda la questione dei rave party, era necessario intervenire in quel momento perché era in corso il rave di Modena. Ricordo, però, che lo scorso anno ce n'è stato uno ben diverso tenutosi a Viterbo.
A Modena 1.500 persone durante quelle giornate avevano occupato abusivamente una proprietà privata abbandonata e pericolante, per cui c'erano problemi di sicurezza. Grazie all'intervento delle Forze di polizia - alle quali siamo grati sempre, in ogni momento, per il lavoro che svolgono con tante difficoltà - nonché grazie all'azione di conciliazione e mediazione svolta in quell'occasione dalla Polizia con i partecipanti, tutto è finito bene. Non possiamo dimenticare però che un anno prima, a Viterbo, c'è stata una situazione abbastanza grave che si è protratta per più giorni e che ha portato anche alla morte di un ragazzo.
Era dunque necessario in quel momento proprio scrivere una norma che disciplinasse i rave party considerando che non sono eventi eccezionali.
Sono invece, oggi, fenomeni non marginali, come possiamo leggere grazie alle indagini svolte da alcuni osservatori. In Italia si tengono circa 100 rave party con più di 500 persone ogni anno, quindi ciò significa che in Italia si tiene circa un rave party ogni tre giorni. Tali rave party, come dicevamo, sono illegali, non c'è sicurezza e conosciamo tutti l'uso di droga che si fa in queste situazioni. Non vi è dubbio quindi che la norma, così come era stata scritta originariamente, ha portato ad un confronto politico. Soprattutto noi del Gruppo Forza Italia abbiamo alzato il livello di confronto con il Governo e, proprio grazie all'azione della maggioranza e di Forza Italia, la norma è stata scritta in maniera più specifica. Così siamo arrivati al risultato odierno: abbiamo dunque migliorato la normativa, che rispecchia i requisiti base di ogni norma penale. Dunque, la norma sull'invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute o l'incolumità pubblica, per come è stata riscritta, punisce solamente chi organizza l'invasione e mette a repentaglio la sicurezza pubblica, anche considerando i rischi per la salute e l'inosservanza della normativa sulle droghe. Quest'ultimo è infatti un aspetto specifico proprio dei rave party.
Così come l'abbiamo scritta, la norma risulta quindi applicabile subito a specifiche situazioni che sono state ben individuate, secondo il principio della tipizzazione della norma. Oggi possiamo dirlo: non c'è alcuna violazione di diritti individuali e collettivi, perché, come al solito, tutta una parte politica si era sollevata parlando di violazione dei diritti individuali e collettivi. Finalmente anche in Italia abbiamo una norma sull'organizzazione di questo tipo di feste illegali e abusive, che occupano le proprietà, che arrecano danni e in cui si fa uso di droghe. Finalmente oggi l'Italia si adegua a tanti altri Paesi europei, come Francia, Germania, Belgio e Olanda, che, pur in maniera diversa, hanno delle norme e prevedono dei livelli di sicurezza e delle autorizzazioni specifiche, che devono essere rilasciate quando viene organizzata una festa con musica. Quindi, finalmente, in Italia, che era il Paese dei balocchi nell'organizzazione dei rave party - abbiamo visto infatti con quale facilità venivano organizzati - abbiamo una norma e di questo siamo tutti contenti e felici. Abbiamo migliorato la normativa in Parlamento, perché il nostro compito è soprattutto quello di confrontarci e di migliorare i testi, e questo lo abbiamo fatto anche noi, all'interno della maggioranza.
Passiamo invece a trattare un altro aspetto di rilievo, relativo all'articolo 3 del decreto-legge n.162 del 2022, in materia di concessione di benefici penitenziari. Anche in questo caso sappiamo tutti della norma già scritta dalla Camera dei deputati e poi c'è stato l'intervento della Corte costituzionale. Quindi, anche in questo caso il Governo si è visto costretto ad operare in fretta e furia, perché entro l'8 novembre bisognava intervenire su questa norma e per questo ha inteso agire in maniera urgente.
Il decreto-legge varato dal Governo segue quindi le indicazioni arrivate dalla Consulta e prevede che, ai fini della concessione dei benefici del condannato per i reati cosiddetti ostativi, non basterà la sola buona condotta carceraria o la partecipazione al trattamento, ma servirà anche l'obbligo di risarcire i danni, nonché dei requisiti che consentano di escludere l'attuale collegamento con la criminalità organizzata. Inoltre, ai fini della liberazione condizionale, si prevede che la richiesta possa essere presentata solo dopo aver scontato trenta anni di pena. Ci risultano, a questo punto, ancora una volta incomprensibili le proteste di una parte politica, che dichiara l'allentamento della morsa che indebolisce la forza e la capacità dello Stato di combattere le mafie e la corruzione A meno che - voglio arrivare ad un aspetto particolare e specifico - questi giudizi sollevati dalle opposizioni e soprattutto da una parte politica non facciano riferimento ad un importante emendamento presentato da Forza Italia, che prevede la cancellazione dei reati contro la pubblica amministrazione dall'elenco di quelli ostativi.
Se così fosse, vorrei ricordare agli amanti del giustizialismo - che tanto hanno, in questi anni, osannato la legge spazzacorrotti approvata nel 2019 e che loro definiscono sempre la migliore legge anticorruzione - che questa legge in tre anni è stata censurata non soltanto in svariate situazioni, ma anche e soprattutto da molti profili della dottrina e della giurisprudenza. Vorrei ricordare, su tutti, l'intervento della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 32 del 26 febbraio 2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 6, lettera b) del provvedimento. Basterebbe soltanto questo per farci rendere conto di come non sia stata sicuramente una delle migliori leggi. Tuttavia, ormai - finalmente e per fortuna - l'ondata della marea giustizialista, che aveva travolto in questi anni il nostro Paese, è passata e quindi se ne facciano una ragione tutti gli appassionati del tintinnio delle manette: ora finalmente c'è un Governo che sta riportando l'ordinamento nell'alveo della nostra straordinaria civiltà giuridica garantista, basata su pilastri fondamentali dello Stato di diritto, come la certezza del diritto, la certezza della pena e il rispetto della Costituzione. Forza Italia ha una storia e una tradizione liberale e garantista, per cui con assoluta convinzione anticipo che voteremo a favore di questa legge e, soprattutto, di questi suoi aspetti. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bilotti. Ne ha facoltà.
BILOTTI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il Governo è in carica da appena cinquantadue giorni, eppure queste poche settimane sono state sufficienti a chiarire dove si ritroverà il Paese a fine corsa. La destinazione che prospettate è il passato. La nostalgia è un sentimento contrastante, che però può divenire molto pericoloso nel momento in cui lo si eleva a baluardo di un'azione politica. Con l'abbattimento della spazzacorrotti, la migliore legge anticorruzione che abbiamo conosciuto (Applausi), il Paese farà il suo primo decisivo passo indietro nella storia. Se continuerete a gestire la giustizia in questo modo, ci ritroveremo in breve tempo a rivivere le origini della storia, con il primato del padre famiglia che stabilisce la vita e la morte e poi assisteremo ad un arretramento in tema di assistenza, istruzione, diritti. È davvero questo il Paese che immaginate? Il cambiamento può essere un'ottima opportunità, se si hanno delle nobili intenzioni. Le vostre, tuttavia, sono orientate alla restaurazione di un mondo con il quale credevamo di aver chiuso. I tagli alle intercettazioni e alla polizia penitenziaria, l'indebolimento o addirittura l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, l'innalzamento del tetto al contante sono delle intenzioni riprovevoli che produrranno l'assalto ai fondi del PNRR da parte del vasto e variegato mondo della corruzione.
Le ingenti risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza hanno allertato gli interessi di mafie e comitati d'affari cui questo Governo si rivolge con un'unica e dolce parola: benvenuti.
Presidente, la corruzione è un cancro e il Paese ha il dovere di estirparla con tutti i mezzi e le risorse a sua disposizione. È un male che aggredisce la società dalle sue fondamenta, a partire dalla politica, passando per l'economia, per il lavoro, per le istituzioni, per la sanità ed arreca all'economia italiana un danno di almeno 237 miliardi di euro, pari al 13 per cento del PIL.
Se noi proiettiamo questi dati sui fondi del PNRR ci rendiamo conto che sono a rischio di finire nelle mani di mafiosi e corrotti fino a 27 miliardi. Tuttavia, questo Governo, decidendo di sottrarre i reati contro la pubblica amministrazione al meccanismo ostativo, dimostra di andare in direzione ostinata e contraria al buon senso, perché Presidente, concedere l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati per i reati di peculato, concussione e corruzione è indecente. (Applausi). Pensare addirittura di concedere l'accesso a questi benefici a coloro che sono condannati per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di questi delitti è vergognoso, perché significa ammettere che possono accedere a questi diritti quelle grandi reti corruttive che non hanno collaborato con la giustizia, che non hanno fatto i nomi dei loro complici e che non hanno interrotto i loro rapporti con le organizzazioni criminali.
La nostra forza politica, Presidente, si è impegnata sin dal primo giorno per rispondere all'esigenza di rispettare le indicazioni fornite dalla Corte, badando bene però a tutelare una normativa cruciale in tema di lotta alle mafie: il condannato che intende accedere ai benefici deve allegare degli elementi che dimostrino che non ha più alcun rapporto con l'organizzazione criminale di provenienza e che non vi è il pericolo che tali collegamenti vengano ripristinati, acciocché il giudice possa decidere sulla sua istanza.
Ora vi state assumendo la responsabilità di indebolire il Paese nella sua capacità di combattere mafia e corruzione, proprio nel momento in cui un fiume di risorse finanziarie è in arrivo nel nostro Paese. L'innalzamento di questa diga travolgerà il Paese, lo lascerà a se stesso, privato anche della speranza di un futuro migliore. A questo si aggiunga che nel mondo capovolto che ci prospettate i magistrati dovranno soggiacere alle indicazioni politiche, mandando praticamente all'aria le prerogative di imparzialità e di indipendenza. Questo enorme buco nero di impunità a chi giova? Sicuramente non agli italiani e sicuramente non a quegli italiani in difficoltà che a breve, grazie a questo Governo, perderanno l'unico sostegno che fino ad ora li ha salvati dalla miseria. Siete appena arrivati, ma la sensazione è che abbiate già perso il contatto con la realtà. Tutto questo è allarmante.
Presidente, il nostro è un popolo resiliente, ma cinque anni sono davvero tanti per riuscire a sostenere il peso delle vostre scelte scellerate. Fermatevi, finché siete in tempo. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rando. Ne ha facoltà.
RANDO (PD-IDP). Signor Presidente, onorevole colleghe e onorevoli colleghi, i primi quattro articoli di questo provvedimento si concentrano su una disciplina, quella dei reati ostativi, su cui già nella precedente legislatura il Parlamento aveva lavorato dopo l'intervento della Consulta.
Quando si tocca una materia così delicata, come il diritto penale, servirebbe la massima serietà. Sono stata volontaria per anni, fino a diventare vice presidente, dell'associazione «Libera contro le mafie»: un impegno costante e lungo, vissuto al fianco di tantissime famiglie che nel nostro Paese sono state coinvolte nella lotta alle mafie. Forse per questo - consentitemelo - sento la serietà del nostro lavoro in quest'Aula, che sia in grado di produrre una conseguenza concreta nella vita delle persone.
Dopo la sentenza della Consulta nella scorsa legislatura erano stati trovati dei punti di mediazione e chiedevamo di partire da lì.
Con questo provvedimento si è invece deciso di andare oltre: un atteggiamento che non condividiamo affatto. Non è condivisibile la scelta di cancellare i reati contro la pubblica amministrazione dall'elenco dei reati ostativi. Anche per questo abbiamo presentato un emendamento, che ci auguriamo possa essere accolto, con il quale chiediamo quantomeno l'introduzione dell'associazione a delinquere finalizzata a reati di corruzione nel novero dei reati ostativi.
La particolare pericolosità di queste condotte, troppo spesso associata a mondi della criminalità organizzata, non può lasciarci indifferenti. Il poco tempo a disposizione non mi permette, purtroppo, di entrare nel dettaglio del provvedimento e di spiegare bene le ragioni della nostra contrarietà, però vorrei spendere pochi minuti per spiegare le ragioni che mi hanno spinto, invece, a presentare un ordine del giorno con il quale impegnare il Governo a introdurre una norma che preveda il diritto delle vittime dei reati mafiosi di essere informate in merito alla concessione, ai detenuti e agli internati per i delitti di criminalità mafiosa, dei benefici penitenziari e dell'ammissione alla liberazione condizionale.
Sarebbe un segnale forte verso le famiglie e i numerosi familiari delle vittime della criminalità organizzata, che purtroppo ancora oggi hanno un ruolo marginale nel percorso processuale. Sono certa che, su questi temi, in quest'Aula ci sarà la giusta sensibilità e la possibilità di lavorare in modo trasversale, senza divisioni. La lotta alle mafie e il sostegno alle vittime di mafia non dovrebbe conoscere alcun colore politico e dovrebbe vederci uniti.
Tornando alla trattazione del provvedimento, come dicevo all'inizio, quando si tocca la materia penale servirebbe la massima serietà. Leggendo l'articolo 5 di questo provvedimento, però, mi viene veramente difficile pensare che il Governo sia intervenuto con la serietà necessaria. Parliamo di una disposizione pensata male e scritta peggio, che rischia di limitare la libertà e i diritti previsti dalla nostra Costituzione, sulla quale la stessa maggioranza si è spaccata.
Di fronte alle vere emergenze, il primo atto del Governo ha riguardato un rave party. Ho avuto modo di dirlo e lo ribadisco anche qui: a Modena la legalità e la sicurezza sono state garantite con le norme esistenti. Non c'è alcun bisogno di ricorrere al populismo giudiziario e mediatico.
Se proprio serviva dare una risposta, quella doveva concretizzarsi in investimenti in cultura, in sapere e in conoscenza. Di questo avrebbero bisogno le nuove generazioni, perché la cultura e il sapere sono il vero nutrimento della testa, del cuore e dell'anima, il miglior cibo da mangiare. Tuttavia, la legge di bilancio e le risorse ridicole stanziate sulla cultura sono la plastica dimostrazione di quale idea di Paese abbiate. Per noi, signor Presidente, la vera urgenza è questa.
Concludo dicendo che non ci aspettavamo certo che questa maggioranza fosse in grado di governare l'Italia e di partire dai bisogni e dalle speranze delle persone. L'Italia, però, merita molto di più e per questa ragione noi continueremo la nostra azione di ferma opposizione. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lisei. Ne ha facoltà.
LISEI (FdI). Signor Presidente, oggi discutiamo il primo atto di questo Governo, anche se, francamente, sentendo gli interventi che mi hanno preceduto, mi sono anche un po' confuso, perché ho sentito parlare di molti interventi che saranno oggetto della legge finanziaria.
Si tratta di un Governo che ha scelto di non stare a guardare e subire gli eventi, ma di intervenire: sulla scelta dei benefici dei reati ostativi, come richiesto dalla Corte Costituzionale, però stringendo fortemente; sulla norma anti-rave e sulla proroga dell'entrata in vigore della riforma Cartabia (intervento fortemente sentito dagli uffici giudiziari); sull'anticipo dell'ingresso dei medici nelle corsie (che tutti dicono essere sprovviste di medici, e così sono).
La discussione, però, si è concentrata particolarmente sulla norma anti-rave. La critica si è concentrata su questo e su questo mi piacerebbe intervenire. Ovviamente, in Italia qualcuno non è abituato a Governi che intervengono celermente per risolvere i problemi. Le opposizioni, però, se ne facciano una ragione: questo sarà lo stile di questo Governo.
Bisogna dire chiaramente, perché sembra che qualcuno se lo sia scordato, che i rave sono un problema. Sono un problema, ma non solo per i ragazzi che vanno lì per divertirsi, magari in maniera anche troppo trasgressiva, o per il disturbo alla quiete pubblica o per la musica troppo alta e anche poco digeribile, francamente (ma, se piace a loro, va bene tutto). Sono un problema per quello che accade in quei luoghi; sono un problema per la tutela della salute; sono un problema per la tutela della sicurezza; sono un problema per la tutela della vita proprio dei ragazzi che vanno a quei rave.
Vogliamo allora dire chiaramente, visto che qualcuno dice che la normativa precedente era sufficiente e si chiede che bisogno ci fosse di intervenire, che a quei rave in questi anni e con queste leggi ci sono stati spaccio e persone finite in coma etilico o ricoverate per overdose? (Applausi). Vogliamo dire chiaramente che a quei rave, in questi anni e con queste leggi, ci sono stati stupri, ragazze che hanno partorito in mezzo al nulla, senza che nessuno le seguisse, e animali morti? Vogliamo dire chiaramente che, in questi anni e con queste leggi, ci sono stati ragazzi morti ai rave? Ce li vogliamo ricordare? Vogliamo ricordarci di Federico Diana, diciannove anni, morto per overdose a Pordenone; di Gianluca Santiago, che a venticinque anni è stato trovato morto in un lago; di Diego Lucchetti, che a diciotto anni è stato investito a San Severino? Vogliamo ricordare queste giovani vite che sono state spezzate ai rave? Vogliamo dire che i rave sono un problema e che tutte le sciocchezze che sono state dette intendevano celare l'inettitudine a risolvere un problema che in questo Paese ha spezzato delle vite?
Noi capiamo i dubbi sulla legittimità costituzionale; d'altronde, le ultime pronunce di legittimità costituzionale su alcuni decreti-legge hanno riguardato il decreto-legge Ilva del Governo Renzi e il decreto-legge salva Italia del Governo Monti, tutti Governi ai quali chi oggi parla di incostituzionalità ha partecipato. Capiamo anche i timori per queste fantasiose privazioni delle libertà personali a cui questo decreto era finalizzato, secondo qualcuno. D'altro canto, non è sicuramente questo il Governo che inseguiva coi droni la gente sulle spiagge (Applausi); non è certo questo il Governo che privava i lavoratori della possibilità di lavorare, perché non avevano un vaccino.
Ricordatevi che, se a Modena le cose sono andate bene, non è perché le norme erano inadeguate, ma perché eravate inadeguati voi a governare questo Paese; era inadeguato il ministro Lamorgese a governare quel fenomeno. (Applausi). Alla vostra inadeguatezza ci ha pensato il popolo italiano e noi facciamo quello che abbiamo detto nel programma: risolveremo l'inadeguatezza normativa, perché bisogna assumersi la responsabilità di fare delle scelte e di governare il Paese.
Com'è stato osservato in più occasioni, le leggi in vigore non ci mettevano in condizione di contrastare questi rave illegali, come avviene nel resto d'Europa. Serve un intervento per rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto: non l'ho detto io, ma il ministro Lamorgese; non l'ha detto Fratelli d'Italia (Applausi), ma era il ministro Lamorgese a dire che questa normativa non era sufficiente a contrastarli. Perché non l'avete fatto? Strano, perché il ministro Lamorgese diceva anche che stavano lavorando a una fattispecie criminosa che consenta la confisca e la possibilità di ricorrere agli altri strumenti investigativi. Che dite? A me sembra francamente che questa normativa introdotta dall'articolo 633-bis vada proprio in quella direzione, nella quale non avete avuto il coraggio o probabilmente il tempo di andare, mentre in Italia accadeva quel che accadeva.
Credo che bisogni ringraziare questo Governo, il ministro Piantedosi, Giorgia Meloni e i colleghi che hanno lavorato in Commissione giustizia anche per fugare i dubbi, seppur pretestuosi, che questa normativa volesse raggiungere altre finalità; vanno ringraziati anche per la stretta ai benefici, che qualcuno qui ormai non cita neanche più. Questo è ciò che deve fare un Governo: intervenire e risolvere i problemi. È finito il tempo dei pavidi, di chi si volta dall'altra parte, di chi non sa risolvere i problemi; è finito il tempo di chi è inerte e guarda l'illegalità; è finito il tempo di chi voltava le spalle ai ragazzi morti. Questo è il tempo di un'Italia che sarà più libera e più sicura e che combatte l'illegalità; questa è l'Italia che vogliamo. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bazoli. Ne ha facoltà.
BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, il decreto-legge che oggi convertiamo in legge è un provvedimento che è stato scritto male, ha già prodotto guasti ed è in aperta contraddizione con tanti proclami sul tema della giustizia che abbiamo sentito dal ministro Nordio.
In tema di giustizia, esso affronta tre argomenti. Il primo riguarda i reati ostativi, l'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, per adeguare il nostro ordinamento a una sentenza della Corte costituzionale. Il secondo argomento è quello testé citato dal collega, la norma finalizzata a punire i rave party. Il terzo argomento è il rinvio dell'entrata in vigore della cosiddetta riforma Cartabia.
Partirò da quest'ultimo tema. Si tratta di un rinvio di due mesi, che ha già prodotto danni ingenti al nostro sistema processuale penale. Dal momento infatti che tale riforma introduce norme di favore per gli imputati, la stragrande maggioranza degli avvocati alle prese con procedimenti penali con loro clienti ha chiesto il rinvio di quei procedimenti per aspettare l'entrata in vigore delle norme previste dalla citata riforma. Ciò ha prodotto una paralisi dei procedimenti penali e un accumulo di ritardi nei tempi di definizione dei procedimenti in aperta contraddizione con gli obiettivi della riforma Cartabia e con quelli sbandierati anche da questo Governo, il primo dei quali è l'efficienza della giustizia e quindi la rapidità del funzionamento dei processi. Il rinvio di due mesi tout court dell'entrata in vigore della riforma Cartabia ha già prodotto guasti rilevanti denunciati da tutti gli avvocati alle prese con i procedimenti penali e dagli osservatori del funzionamento della giustizia italiana.
Cosa doveva fare il Governo? Doveva semplicemente fare quello che ha fatto successivamente, predisporre cioè norme transitorie per l'entrata in vigore della riforma Cartabia, che sono state oggetto di emendamenti del Governo al provvedimento, che avrebbero evitato il rinvio tout court dell'entrata in vigore della riforma Cartabia e questa paralisi del processo penale. È stato fatto quindi un grave errore, che ha prodotto guasti rilevanti sull'accelerazione dei tempi del processo sull'efficienza della giustizia. Questa è la prima questione affrontata dal decreto-legge.
Seconda questione: il cosiddetto decreto rave party. Se qualcuno di voi ha figli che frequentano la facoltà di giurisprudenza, sa che la norma inserita nel decreto-legge, cosiddetta anti-rave party, viene portata nelle facoltà di giurisprudenza a esempio di come non si legifera sul piano penale. (Applausi). Quella norma infatti contraddiceva in maniera evidente e palese ogni più elementare principio di tassatività, di offensività e di proporzionalità, mettendo a rischio addirittura le libertà costituzionali e l'articolo 17 della Costituzione, che prevede la libertà di riunione e di manifestazione. Si tratta di una norma scritta malissimo e, per fortuna, il Governo è intervenuto per migliorarla, anche perché, come ho detto in Commissione, peggiorarla era difficile. Si è intervenuti quindi per mettere a posto le questioni più palesemente prive di razionalità. La norma è quindi certamente migliorata. Il nostro giudizio conclusivo è che essa rimane però in parte inutile, andando a colpire condotte che già erano previste dalla normativa penale attuale e prevedendo una sanzione penale smisurata per chi organizza questi raduni musicali, che va da un minimo di tre a un massimo di sei anni. Sappiamo che il minimo edittale della pena è quello che segnala l'offensività come giudicata dal legislatore. Tre anni è un minimo altissimo, se si misura e si fa la proporzione con altri reati analoghi. Ci è stato spiegato però in Commissione che in realtà questo minimo e soprattutto questo massimo edittale, pari a sei anni, erano finalizzati a garantire le intercettazioni: questa è bella; ma non ha detto il Ministro che il grande problema nel nostro Paese è l'uso smisurato delle intercettazioni? (Applausi). E la prima norma che fa il Governo è una nuova norma penale che garantisce le intercettazioni! Ma vi rendete conto della contraddizione in cui siete incorsi con questa norma? Avete giustificato i sei anni di pena proprio per garantire le intercettazioni e poi oggi il Ministro in un'intervista ha detto che sono previste, ma non sono obbligatorie, augurandosi che siano poco utilizzate. Hai capito!
È questo che intendete quando dite che bisogna ridurre le intercettazioni? Intanto introduciamo un reato che aumenta la facoltà di intercettare e poi ci auguriamo che non venga utilizzato: vi pare una cosa sensata? Quindi, anche questo è un reato inutile e scritto male.
Da ultimo, vi è il tema dei reati cosiddetti ostativi. In questo caso, il Governo ha fatto una cosa giusta, secondo noi: per introdurre la nuova disciplina dei reati ostativi in conformità con la sentenza della Corte costituzionale, ha deciso di riprendere il lavoro fatto nella scorsa legislatura, che era stato concordato tra le forze politiche della maggioranza composita di allora, che, secondo noi, era un buon compromesso. Il Governo ha fatto quindi una cosa giusta, senonché, nel corso dell'istruttoria in Commissione, lo ha peggiorato, a nostro modo di vedere, per due aspetti fondamentali. Anzitutto, si è deciso di contraddire quanto era stato chiesto a gran voce da tutte le forze di maggioranza di allora al ministro Cartabia, e cioè di introdurre, per i benefici di legge per i detenuti appunto appartenenti a categorie criminose particolarmente importanti, la competenza funzionale del tribunale di sorveglianza e non del singolo magistrato di sorveglianza.
Era stata questa una richiesta fatta da tutti concordemente, volta a evitare che a decidere su misure alternative alla detenzione che riguardassero boss mafiosi fosse un singolo magistrato che può essere soggetto a condizionamenti (Applausi), proprio per il fatto che si tratta di decidere dei destini di boss mafiosi, quindi di criminali di grande caratura.
Avevamo richiesto che la decisione spettasse al tribunale di sorveglianza e non al singolo magistrato. Ebbene, una delle poche modifiche della normativa che è stata introdotta è stata esattamente questa: è stato tolto il tribunale di sorveglianza ed è stato inserito il singolo magistrato di sorveglianza.
Signori, guardate che questo è un problema: si sottopone a un condizionamento enorme chi dovrà decidere se un detenuto deve uscire oppure no, nonostante sia sottoposto al regime previsto dall'articolo 4-bis. È un grave problema.
È stata poi eliminata l'estensione del regime ostativo ex articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario ai delitti contro la pubblica amministrazione. Ebbene, noi siamo stati sempre contrari all'estensione del regime ostativo ex articolo 4-bis a tali reati; per noi era un errore equiparare quei reati, ai fini del trattamento penitenziario, a quelli di mafia o di terrorismo; attenzione, però: la normativa che abbiamo introdotto, che era oggetto del decreto, già prevedeva una differenziazione tra i reati di grandi criminalità organizzate e terrorismo e i delitti contro la pubblica amministrazione. Già c'era la distinzione e non c'era più la necessità di togliere interamente quei delitti, quantomeno - e questo è oggetto di nostri emendamenti - nelle ipotesi in cui quei reati (corruzione, concussione) siano vincolati da un'associazione a delinquere. Se, cioè, c'è un'associazione a delinquere finalizzata al compimento di quei reati, a noi pare ragionevole che ci sia un trattamento penitenziario particolare per verificare che non ci siano collegamenti con la criminalità che possano essere ostativi alla concessione di quei benefici. Perché li avete eliminati? Quale messaggio state dando all'opinione pubblica italiana, togliendoli del tutto dal regime dell'articolo 4-bis? È un messaggio sbagliato, tanto più se si tiene conto del fatto che nel 4-bis ci sono reati come i delitti contro il diritto d'autore. Avete lasciato i delitti contro il diritto d'autore e avete tolto quelli contro la corruzione e la concussione: è un messaggio sbagliato che state dando all'opinione pubblica italiana.
Queste sono le ragioni per le quali voteremo serenamente contro la conversione di questo decreto-legge. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Paroli. Ne ha facoltà.
PAROLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, colleghi, impiegherò pochi minuti per ribadire che questo provvedimento, cosiddetto anti-rave per quella parte del testo che si occupa dei rave, non nasce da un accanimento, perché, da alcuni interventi di colleghi dell'opposizione, sembra quasi che sia nato un accanimento contro qualcuno o contro qualcosa. Non nasce certo da questo, ma dalla constatazione di una situazione reale, che credo dovrebbe preoccupare tutti noi e non solo una parte politica. Per questa ragione, ci siamo confrontati per trovare una soluzione, una risposta non facile, perché doveva coniugare diritti da riconoscere e fenomeni illegali da vietare.
Innanzitutto è stato bene circoscrivere giustamente il tipo di occupazione da sanzionare, così si sono escluse le manifestazioni politiche, studentesche o comunque pubbliche, limitando il reato a chiunque organizza e promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avendo altro scopo di intrattenimento, quando dall'invasione derivi un concreto pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, a causa anche dell'inosservanza di norme su droga, sicurezza e igiene. Era ed è un reato difficile da tipizzare, credo che questo lo riconoscano tutti, ma è stato bene operare un distinguo netto tra organizzatori - perseguibili - e partecipanti.
Tuttavia, colleghi, non nascondiamoci, il vero tema, altrimenti parliamo dell'architettura di un provvedimento senza voler guardare veramente fino in fondo con serietà al suo contenuto. Il vero tema - anche in questo caso, voglio pensare che tutti noi siamo concordi - rimane l'inaccettabilità di queste feste da sballo. Non è possibile accettarle, né pensare che rientrino nelle libertà costituzionali. Non è così. Sono organizzate su proprietà altrui; vige l'illegalità, che viene quasi accettata passivamente, vi si distribuiscono droghe alla stregua di analcolici e la legalità è diventata un optional. Non c'è più un criterio oggettivo, ma l'inventiva personale e si accetta tutto.
Si doveva quindi fare qualcosa; lo dovevamo ai nostri ragazzi e non solo. È troppo forte il rischio da parte di troppi giovani di non avere più chiaro cosa sia lecito e cosa non lo sia. Si è fatto ciò che si doveva fare, non il possibile, ma il meglio che era possibile, come anche altri Paesi europei hanno già fatto. Anche in questo senso, sinceramente non capisco alcune levate di scudi che non sono coerenti con dettati di altri Paesi, che alcune volte vengono citati come più progrediti del nostro e altre volte come meno. Credo che l'Europa debba marciare insieme e che il nostro Paese non abbia nulla da imparare da nessuno, ma allo stesso tempo su alcune questioni siamo anche in ritardo, come rispetto a questo tema.
Allo stesso modo, non condivido alcune valutazioni con le quali veniamo accusati di mancare di coerenza sulle intercettazioni; anche in questo caso, però, queste levate di scudi provengono da chi ha sempre difeso le intercettazioni di vasta portata, quasi a strascico, come se tutto ciò fosse all'interno di un dettato costituzionale che invece non le può accettare. Lo stesso discorso vale per la pena: un minimo di tre anni di pena forse è alto, ma, se pensiamo a ragazzi che perdono la vita o che comunque all'interno di feste di questo tipo acquistano una dipendenza dalle droghe che si porteranno dietro tutta la vita o a situazioni per le quali le vere conseguenze non sono ancora state valutate fino in fondo, allora forse tre anni non solo non sono tanti, ma forse rischiano di diventare anche pochi.
È per questo che il Governo è intervenuto bene, perché il fenomeno non era più accettabile. L'intervento del Governo è quindi positivo ed è bene che sia arrivato con tempestività. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verini. Ne ha facoltà.
VERINI (PD-IDP). Signora Presidente, vorrei sottolineare qualche altro aspetto della nostra opposizione. La parte che riguarda gli obblighi di vaccinazione - lo ha già detto bene la senatrice Sandra Zampa - è per noi un segnale favorevole a chi non ha rispettato le regole che la nostra comunità si diede durante il Covid, mettendo anche a rischio la salute di tutti. Del resto, mentre siamo qui, la Camera discute una manovra finanziaria che, su un altro piano, perdona e premia altri che non hanno rispettato le regole del patto di cittadinanza, quelli che hanno evaso le tasse. Materie diverse, ma una sola logica: dire che non rispettare le leggi, praticare furbizia e avere scarso senso di cittadinanza si può fare, anzi conviene. (Applausi).
Abbiamo poi criticato il rinvio dell'applicazione della legge votata con il ministro Cartabia, su cui è intervenuto già Alfredo Bazoli in maniera molto condivisibile. Sarebbe bastata la norma transitoria, ma, se leghiamo questo rinvio ad alcune delle cose che il ministro Nordio ha detto alle Commissioni, la nostra opposizione si rafforza. Per noi è il tempo di applicare davvero le riforme della scorsa legislatura, non di rinviarle, e non solo per evitare di rischiare di perdere i fondi del PNRR. È il tempo di lavorare davvero per abbattere i tempi dei processi penali e civili, come le riforme consentono, e di affermare garanzie per tutti, indagati e imputati, per cui deve valere la presunzione di non colpevolezza, ma anche per le vittime dei reati, che hanno diritto a un giusto processo, di durata ragionevole. Sì, le vittime dei reati, anche quando vittime siamo tutti, cioè la collettività, come nel caso dei gravissimi reati contro la pubblica amministrazione, quelli di corruzione e concussione, per esempio. Su questo punto vogliamo dire che la lotta alla corruzione dovrebbe essere al centro delle preoccupazioni di Governo e Parlamento, ma così non è, visto che - com'è stato ricordato - avete deciso in questo decreto di togliere dai reati ostativi quelli corruttivi. È un altro segnale grave di allentamento del contrasto a questi fenomeni.
Visto che parliamo di questo tema (corruzione e concussione), mi sia consentita una parentesi. Noi siamo contro le gogne mediatiche, ma siamo anche per tenere insieme il diritto costituzionale alla libertà d'informazione, tanto più quando le vicende riguardano personaggi pubblici e politici. Voglio dire, su questo punto, che abbiamo apprezzato le parole del ministro Nordio, che questa mattina, in un'intervista al "Corriere della Sera", ha detto testualmente: dopo anni di divulgazione forsennata, ora il pendolo è completamente dall'altra parte e occorre ripristinare una par condicio tra le parti. Ministro, lavoriamoci.
In generale, è tempo che il Paese conosca, secondo noi, una nuova stagione di riforme della giustizia, applicando quelle di sistema approvate con la ministra Cartabia e chiudendo definitivamente la guerra dei trent'anni, quella iniziata con una politica che pretendeva impunità e colpiva la magistratura e con qualche pezzo della magistratura che reagiva con qualcosa di più di un eccesso di legittima difesa. È ora di finirla; dobbiamo marginalizzare, sul piano politico, da un lato, il populismo penale e, dall'altro, un garantismo degradato troppe volte da nobile principio a pratica da sventolare per i più forti. È l'ora del giusto processo, della velocizzazione delle assunzioni, della digitalizzazione, dell'ammodernamento delle sedi e delle garanzie, non dello scontro tra politica e magistratura. È l'ora anche di una profonda autorigenerazione della magistratura stessa, dopo fatti gravissimi che ne hanno minato la credibilità.
Infine, sui rave avete dovuto togliere le parti più pericolose, che avrebbero potuto colpire un presidio democratico: la libertà di manifestare, ma avete lasciato una pena gravemente alta e la possibilità di intercettare. Come ha detto Bazoli, però, non dovevano diminuire le intercettazioni, signor Ministro? O devono diminuire solo quelle legate ai reati di corruzione? Questo è inaccettabile. (Applausi).
Da ultimo, il carcere. Abbiamo letto in questi giorni proposte e propositi condivisibili in qualche intervento del Ministro. Come si conciliano allora quelle parole non solo con i tagli alle spese per le carceri e la Polizia penitenziaria, ma anche con il parere contrario dato in Commissione da Governo e relatore agli emendamenti del nostro Gruppo e del senatore Giorgis per trasformare in affidamento in prova la semilibertà o comunque per prorogare la possibilità di non tornare a dormire in carcere? Si tratta di un provvedimento adottato durante il Covid, che riguarda 282 detenuti che la mattina uscivano dal carcere per andare a lavorare e tornavano a dormire in cella. Per evitare rischi di contagio, ai tempi del Covid, fu deciso giustamente di consentire loro di rimanere a dormire a casa a domicilio in comunità. Un anno fa il Parlamento accolse la nostra proposta di prorogare questa possibilità, che scade tra pochi giorni, ossia il prossimo 31 dicembre. Sono persone in semilibertà, perché hanno compiuto percorsi rieducativi e negli ultimi anni non hanno violato alcuna regola. Farli tornare a dormire in carcere è crudele e aggrava anche il sovraffollamento. Com'è possibile dire di no a questi emendamenti? (Applausi). Ripensateci. Lo diciamo al Ministro e alla presidente Bongiorno: sarebbe un segnale di umanità, civiltà e - questo sì - autentico rispetto delle garanzie per le persone. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.
GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, mi soffermerò specificamente sulla questione principale (anche se ve ne sono tante importanti nel decreto), che, a mio avviso, è quella relativa ai famosi rave party e all'introduzione di una nuova norma all'interno del nostro codice, con lo svolgimento di discussioni approfondite. Non trascuro le altre questioni, che pure adesso ho sentito evocare dai colleghi, affrontate dal decreto: il carcere ostativo e alcuni aspetti della riforma penale che probabilmente dovranno avere una sede di trattazione più idonea e ampia. Bene hanno fatto i colleghi del mio Gruppo a porre una serie di questioni: alcune sono state recepite e altre rinviate a un momento diverso. Penso alla possibilità di considerare definitiva una sentenza che in primo grado dichiara assolto un imputato. Riteniamo che il tema del diminuire i gradi di giudizio in caso di assoluzione dovrà essere ripreso nel corso della legislatura.
Penso anche ad altri aspetti della riforma del diritto penale o della stessa magistratura, che devono essere affrontati. Ho sentito il collega Verini citare positivamente Nordio. Faccio tesoro di questa sua affermazione, perché spero che nel corso della legislatura l'apprezzamento a Nordio verrà confermato, quando si dovranno affrontare nodi delicati. Nordio ha anche detto che non si deve avere paura di affrontare una discussione sulla Costituzione, se si deve trattare il tema della separazione delle carriere o la riforma che deve investire la magistratura, ma di questo finalmente si discuterà - immagino e spero - nel corso della legislatura.
Nel decreto-legge in esame alcune questioni vengono affrontate, ma molto verrà fatto dopo. Alcuni dei nostri emendamenti sono diventati anche ordini del giorno. Si tratta di un percorso che, per quanto riguarda Forza Italia, ha assoluta priorità e, per quanto riguarda la coalizione di centrodestra, è stata scandita nel programma comune che abbiamo sottoscritto e che ci vedrà impegnati sul tema della riforma della giustizia.
Tuttavia, come detto all'inizio dell'intervento, vorrei soffermarmi sul tema dei rave party (uso questo termine perché in effetti non ce ne sono altri significativi). Apprezzo molto il fatto che il Governo sia intervenuto. Qualcuno ha detto che a Modena la questione è stata risolta senza bisogno di altre norme. Io credo che la questione sia stata affrontata e risolta anche per la deterrenza dell'azione del Governo, perché si è evocata immediatamente l'introduzione di nuove norme.
Io mi sono occupato direttamente di una vicenda analoga verificatasi l'estate scorsa. Non voglio fare critiche al Governo dell'epoca (il mio Gruppo votò la fiducia). Ricordo che a Ferragosto scoppiò la vicenda del rave party che si tenne tra Grotte di Castro e Valentano. Dico alle autorità di Governo e a noi stessi che è importante una normativa nuova. Questi episodi infatti - per fortuna rari, ma ce ne sono stati - si verificano spesso in aree remote, in modo tale che ci siano meno controlli e per riuscire a mettere insieme migliaia di persone senza che le autorità se ne possano accorgere: sarebbe più difficile fare un rave party a piazza Navona o al Circo Massimo.
Quell'estate ho parlato con il sindaco di Valentano Bigiotti, ma anche con il sindaco Camilli del vicino Comune di Grotte di Castro: li cito perché mi sono trovato il giorno di Ferragosto - non avevo incarichi di Governo, né allora, né oggi - come politico il cui numero telefonico è reperibile, ad assistere moralmente sindaci di paesi di poche centinaia di abitanti, con un numero esiguo di vigili urbani che vi lascio immaginare, in aree interne del Lazio centrale (in quel caso era il viterbese, che è una zona bella, ma anche un po' "isolata"), che si sono trovati con migliaia di persone, nel disordine totale, con coltivazioni distrutte, capi di allevamento soppressi, devastazione e distruzioni. In effetti, ci fu un problema anche per le autorità pubbliche: ricordo che, quando parlai col prefetto Bruno, che si attivò immediatamente, nonché con la ministra Lamorgese e il capo della Polizia - era in corso la riunione rituale che le autorità di pubblica sicurezza tengono proprio a Ferragosto - furono presi un po' alla sprovvista.
Questi appuntamenti - lo dico anche alle autorità di Governo - vengono preparati sui social, anche se spesso si usa il lato più oscuro della rete. Abbiamo discusso dell'eccesso di intercettazioni, al quale siamo contrari, ma non all'attività investigativa sul cosiddetto lato oscuro della rete, dove questi fenomeni si alimentano. Non arrivano migliaia di persone a Valentano o a Grotte di Castro, se non c'è un'organizzazione di un certo tipo, per cui occorre anche affinare la capacità preventiva di controllo per stroncare questi fatti. Ben vengano quindi le nuove norme.
Il fatto che poi a Modena la questione sia stata risolta è perché probabilmente c'è stata la sensazione anche da parte degli organizzatori di avere di fronte un Governo che non avrebbe tollerato più fatti del genere.
E tutti i discorsi sul fatto che non vogliamo fare le feste o che vogliamo impedire le manifestazioni sono tutte fesserie che sono state alimentate per settimane. Ve lo dico, colleghi: la legislatura durerà cinque anni. Fate dunque l'opposizione, com'è giusto che sia, ci mancherebbe altro, ma non dite che, se uno vuole impedire le truffe sulla cultura, è contrario al bonus cultura; non dite che, se uno vuole impedire un rave party, vuole impedire la manifestazione del sindacato o del movimento politico, perché non è assolutamente vero.
Vogliamo rivedere alcune cose: ad esempio, come si usa un'app, in modo che i giovani possano davvero comprare dei libri o andare a un museo, meglio se sono poco abbienti (perché mia figlia non ha bisogno dell'app, visto che il mio reddito mi consente di comprarle libri o di mandarla a un concerto), com'è giusto che sia, per cui quei soldi li usino le persone che hanno bisogno.
Allo stesso modo, per quanto riguarda le manifestazioni, sono liberissime e se ne ha tutto il diritto. Abbiamo fatto bene anche noi di Forza Italia - poi il Governo ha fatto il suo emendamento - a circoscrivere meglio la questione. Noi lo abbiamo detto fin dall'inizio: sembravamo quelli contrari alla norma e quindi a favore del rave party. No, volevamo che la tipicità del reato fosse meglio definita. I numeri non sono stati più scritti (50 o 52), altrimenti si rischiava di far finire nel ridicolo la norma. Le autorità sapranno vedere quali sono le manifestazioni lecite o quelle che, al di là del numero, possano presentare una pericolosità.
Come Forza Italia abbiamo contribuito a sgombrare il campo da equivoci per fare in modo che si combattesse un fenomeno. Abbiamo anche condiviso molto che fosse esplicitato il richiamo alle droghe. Quello che qualcuno deve capire, infatti, è che vogliamo anche combattere la diffusione delle droghe, perché la musica è un diritto di tutti, ma la musica con la droga, concepita in quella maniera, è un abuso intollerabile.
A questo proposito, segnalo che c'è una certa cultura della tolleranza. Qualche giorno fa anche un noto rapper si vantava di bere la vodka lemon e farsi anche una canna. Qualcuno ha detto: «Ora Gasparri dirà qualcosa». Non ho detto nulla per non fargli pubblicità, ma disapprovo il comportamento tollerante nei confronti delle droghe. (Applausi). Anche un'emittente importante come Sky faccia casomai un programma sui pericoli delle droghe, lasciando al rapper di turno di dire le fesserie che vuole, ma dando anche un'informazione corretta. Mi accontenterei quantomeno di un bilanciamento, per evitare la pubblicità gratuita a personaggi che quello vanno trovando; hanno milioni di follower, cari colleghi, e purtroppo a volte riescono a diffondere con facilità messaggi sbagliati.
Il riferimento alle droghe quindi è importante e in questa legislatura - credo di avere quasi esaurito il tempo a mia disposizione, signora Presidente - ci dovremo impegnare per un'attività positiva sul tema della lotta alle droghe. Negli anni passati, abbiamo dovuto impedire i tentativi falliti di legalizzare le droghe. In questa legislatura, non mi sembra che i numeri lascino spazio a tentativi del genere, ma bisognerà fare una normativa per dare messaggi positivi contro le droghe, per spiegare i danni che fanno. In questo decreto si parla di carcere, di ergastolo.
In Italia c'è una norma, da decenni, che consente a un tossicodipendente, condannato fino a sei anni, di uscire dal carcere, se però va in una comunità e non se torna nel quartiere, nell'abbandono, nelle mani dello spacciatore. Siccome il ministro Nordio vuole giustamente evitare l'affollamento carcerario, usiamo di più la norma che fa uscire il tossicodipendente dal carcere se va in una comunità a ritrovare la vita, la salute e la possibilità di guardare al futuro. Non è una detenzione, ma è certamente una residenza che comporta degli obblighi.
Quindi il decreto-legge in esame ci consente, parlando dei rave party, avendo circoscritto in maniera più chiara la norma e avendo evocato le feste dello sballo e della droga, di riproporre, fin dall'inizio della legislatura, la necessità di una legislazione più severa in materia di uso di droghe, di recupero e di prevenzione, perché coloro che sono contro le droghe sono anche coloro che vogliono i tossicodipendenti fuori dal carcere in una comunità, o avviati a un percorso di recupero. Quindi colgo nel decreto-legge in esame un primo segnale, ma sulla lotta alle droghe, con buona pace di Sky e dei rapper, faremo molte cose, non per reprimere in maniera ottusa, ma per restituire la vita a tante persone in maniera ariosa. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sallemi. Ne ha facoltà.
SALLEMI (FdI). Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, ho avuto il privilegio, in qualità di componente della Commissione giustizia, la settimana scorsa, di ascoltare l'intervento programmatico che il ministro della giustizia, Nordio, ha reso in sede di Commissione. Non a caso parlo di privilegio, signor Presidente. Ascoltare e osservare il Ministro nella sua esposizione mi ha consentito - ci ha consentito - non solo di comprendere meglio il quadro generale in cui versa il nostro sistema giudiziario, ma anche di intuire una sua forte e intima volontà di cambiare le cose, anche a costo di sacrificare il suo dicastero, se ciò non fosse possibile. Questo rende chiaro quale sia la volontà del Governo.
Sono impietosi i numeri che ha rilasciato il Ministro in sede di Commissione, a proposito di una giustizia che in Italia soffre di infinite criticità, con ripercussioni importanti anche sulla nostra economia già fortemente provata, che si concretizzano in una perdita del PIL che arriva quasi al 2 per cento. Basti pensare che oggi un investitore, un imprenditore, preferisce desistere dall'azione giudiziaria piuttosto che difendersi in giudizio. Signor Presidente, servono anche sette anni per poter ottenere la garanzia di un credito, nelle more di un procedimento ordinario e, sempre nelle more di quel procedimento, probabilmente, quando spireranno i termini e ci sarà una sentenza, la società sarà stata posta in liquidazione, possibilmente scomparsa, e quindi il creditore non avrà più neanche la possibilità di ottenere ciò che era frutto del suo lavoro. Pertanto, perché un imprenditore dovrebbe investire in Italia? Questa è la domanda che dobbiamo porci principalmente.
Accogliamo pertanto con grandissimo favore le parole del Ministro in ordine alla riforma delle norme sull'insolvenza già adottata, che persegue l'obiettivo di offrire nuovi e più efficaci strumenti agli imprenditori, per sanare quelle situazioni di squilibrio che oggi ci sono. Occorre però dare una sterzata a temi troppo spesso dimenticati - signor Presidente, mi consenta questo passaggio - come quello che attanaglia molte famiglie, specialmente nel Sud Italia, che riguarda le case all'asta e il prezzo vile, che spesso vede intere famiglie private della propria abitazione, buttate sulla strada, con una logica tortuosa e complicata, che va sconfitta.
Sulla giustizia penale alcune riflessioni del Ministro tracciano un quadro nitido e preoccupante della situazione nella quale versa il nostro sistema giudiziario. Rimbombano ancora nella mia mente, di avvocato prima e di cittadino poi, le preoccupazioni del Ministro sulla presunzione di innocenza. Voglio riportare in questa sede le parole del Ministro rese in Commissione giustizia, a monito del tragico momento che vive da troppo tempo la nostra Nazione, quando ha fatto riferimento a: «l'uso eccessivo e strumentale delle intercettazioni, la loro oculata selezione con la diffusione pilotata, l'azione penale diventata arbitraria e quasi capricciosa, l'adozione della custodia cautelare come strumento di pressione investigativa, lo snaturamento dell'informazione di garanzia diventata condanna mediatica anticipata e persino strumento di estromissione degli avversari politici».
Troppo spesso abbiamo visto amministratori locali devastati da avvisi di garanzia che automaticamente l'opinione pubblica trasforma in sentenze di condanna e che troppo spesso innescano processi penali che si concludono con assoluzioni, ma nel frattempo vengono distrutte e massacrate intere vite, a cui nessuno spesso potrà ridare la dignità perduta. Un dato che il Ministro ci dà è eloquente: nel 2021, il rapporto registrato è di 5.400 inchieste per corruzione e 23 condanne. Quanto ha pagato, in termini di vita, di serenità, di prospettiva, ogni singola persona che ha subito un processo ingiusto in quel momento? Quanti amministratori locali, sindaci, consiglieri comunali, rappresentanti democraticamente eletti sono stati distrutti nel tritacarne di un processo mediatico, spinti spesso alle dimissioni per poi essere assolti?
Sono questi i temi importanti su cui bisogna riflettere. Sono questi alcuni sintomi di una grave patologia che questo Governo e questa legislatura devono curare, lo dobbiamo al concetto stesso di Stato di diritto, ai nostri padri che hanno lottato per uno Stato giusto e garantista.
Il garantismo e la giustizia, però, non possono essere scambiati per miope tolleranza, che si tramuta spesso in un dannoso arbitrio, figlio di un senso di impunità che i precedenti Governi hanno spalleggiato, ed è un fatto storico. Questo è ciò che è successo con i rave party, nel cui ambito per troppo tempo sono state tollerate dai Governi precedenti condotte di gruppi che facevano passare feste illegali, dove si commettevano atti criminali, per innocui raduni musicali. Sorprende come l'opposizione abbia attaccato il decreto sui rave party, contestando tra l'altro l'opportunità dell'utilizzo del decreto-legge, non sussistendone i presupposti di necessità e urgenza, quando lo stesso ex Ministro chiedeva con forza una legge anti-rave, e qui vado in aiuto dei colleghi dell'opposizione. A tal proposito, è opportuno rammentare i fatti gravi accaduti sul lago di Mezzano a Viterbo tra il 13 e il 19 agosto 2022. Come diceva il collega che è intervenuto poc'anzi, in tale circostanza - lo ricorderete - ci fu un morto, vi furono stupri e situazioni di degrado. Vi fu, allora, l'impossibilità da parte del Ministero dell'interno, e dell'allora prefettura di intervenire, di completare lo sgombero di un'area diventata ormai ingestibile.
Ebbene, allora il Ministro disse che bisognava avere necessariamente una legge e rilasciò una dichiarazione al «Messaggero» nella quale affermava testualmente: «Sono convinta che serva una intervento normativo per rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto. Il Ministero dell'interno sta lavorando ad un'ipotesi di fattispecie criminosa che consenta di disporre la confisca obbligatoria dei veicoli e degli strumenti necessari per l'organizzazione dell'intrattenimento e che preveda l'obbligo di ripristino dei luoghi. Sul piano preventivo, potremmo introdurre la possibilità di ricorrere ad altri strumenti investigativi, come già avviene per diversi reati di particolare gravità». Questa era il ministro Lamorgese. Allora, nessuno ebbe a lamentarsi di derive liberticide o antidemocratiche. (Applausi). Ma questo è il solito gioco della sinistra, Presidente, che quando non riesce a fare le cose che altri riescono a fare, inneggia alla democrazia, grida alla deriva fascista, alla privazione della libertà, alla privazione dei diritti. Per Fratelli d'Italia, questa è una norma necessaria, a difesa non solo della sicurezza e dell'incolumità delle persone, ma anche dell'inviolabilità della proprietà privata. Ebbene, proporre l'introduzione di un simile provvedimento servirà ad allinearsi ad altri Paesi europei.
Non da ultimo, colleghi, è inaccettabile che molti nostri imprenditori del turismo siano costretti a pagare tasse, a pagare la SIAE, a pagare i controlli, a pagare i Vigili del fuoco, quando in realtà si è consentito per tempo ad altri di organizzare feste illegali e clandestine a cui questo Governo una volta per tutte, con orgoglio, dice no. È questa la strada tracciata, Presidente, è questa la strada che seguirà Fratelli d'Italia. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petrenga. Ne ha facoltà.
PETRENGA (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, onorevoli senatori, membri del Governo, la priorità di questa maggioranza è sempre stata quella di attribuire alle Forze dell'ordine gli strumenti adeguati per contrastare un fenomeno come quello dei rave party, che - voglio ricordarlo - negli ultimi dieci anni ha fatto registrare anche alcuni decessi causati dall'abuso di sostanze stupefacenti, nonché feriti tra gli operatori di Polizia.
L'adeguatezza di questi strumenti è irrinunciabile per tutelare l'incolumità delle persone e il diritto di proprietà. Basti ricordare che i precedenti Governi non hanno certo brillato in questa materia: vedi, ad esempio, quanto accadde al rave party di Viterbo nell'agosto del 2021, i danni causati (oltre 300.000 euro) e le polemiche che ne seguirono.
A tal proposito, è opportuno rammentare che in conseguenza dei gravi fatti accaduti sul lago di Mezzano, in conseguenza cioè di quel rave party non autorizzato, si sono registrati casi di violenza sessuale, ricoverati per coma etilico, ricoverati in overdose e un morto. Il rave era andato avanti per giorni, non si riusciva a provvedere allo sgombero e l'allora ministro dell'interno Luciana Lamorgese, messa sotto pressione anche dall'allora leader dell'opposizione Giorgia Meloni, rilasciava un'intervista a «Il Messaggero» in cui dichiarava espressamente che era necessaria una legge anti-rave, così come prevista dalla legislazione di molti Paesi stranieri.
Ora, grazie all'azione del Governo Meloni e del ministro Piantedosi, si apre un nuovo scenario, uno scenario nel quale - per carità - c'è la disponibilità ad accettare consigli per migliorare il testo del decreto-legge, a patto che le critiche non siano pretestuose. L'obiettivo sostanziale della norma è impedire che non si rispettino le leggi dello Stato italiano, perché la storia di chi non vuole rispettare le leggi è finita e questo perché dobbiamo interrogarci sul concetto stesso di libertà. Nessuno vuole impedire il legittimo diritto dei giovani a divertirsi, ma dobbiamo porci una domanda: i rave sono da considerarsi legali o no? Questo è il punto. Pertanto, il diritto alla libertà si scontra anche con il rispetto delle leggi: se i rave sono da considerarsi illegali, allora il diritto alla propria libertà incontra un limite proprio in questo, nel rispetto delle norme vigenti. Nei rave è accaduto di tutto in termini di mancato rispetto delle norme vigenti. Per cui, a nostro modo di vedere, questo decreto-legge è sacrosanto per poter affermare questo principio: la legge va sempre rispettata.
Tuttavia, anche al fine di migliorare e calibrare la risposta normativa data dal Ministero dell'interno, nell'immediato il Governo ha provveduto a presentare l'emendamento che riscrive il testo del decreto anti-rave presentato a inizio novembre, in buona sostanza escludendo esplicitamente le manifestazioni e le occupazioni studentesche dal profilo di reato. La legge punirà solo i raduni musicali.
Il Governo inoltre, in risposta alle critiche sollevate in ordine alla presunta indeterminatezza della norma, ha riportato la fattispecie nell'alveo della disciplina dell'articolo 633 del codice penale, non solo riscrivendo il testo della disposizione, ma anche cambiando il numero dell'articolo: non più il 434-bis, ma il 633-bis. Con questo emendamento il reato è limitato a: «chiunque organizza e promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento» e viene punito con una reclusione da tre a sei anni e la multa da 1.000 a 10.000 euro, quando dall'invasione: «deriva un concreto pericolo per la salute o per l'incolumità pubblica a causa della inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi».
Ribadisco che per la maggioranza questa è una norma necessaria, non solo a difesa della sicurezza e dell'incolumità delle persone, ma anche dell'inviolabilità della proprietà privata. Non si vogliono colpire né raduni musicali né tantomeno ledere il diritto a manifestare. Ciò che si vuole impedire è che i rave vengano organizzati illegalmente. Occorre inoltre aggiungere che nei principali Paesi europei già da anni i rave party illegali vengono duramente sanzionati con legislazione ad hoc.
Per questo si rinvia ad un recente articolo del «Sole 24 Ore», che fa una panoramica su Paesi come Francia, Gran Bretagna e Spagna, dove sono previste pene severe, oltre alla confisca dei beni strumentali. Peraltro, proprio la normativa più permissiva rispetto a questo tipo di condotte porta gli organizzatori esteri a scegliere l'Italia come meta dei propri raduni illegali. Ebbene, proporre l'introduzione di un simile provvedimento servirebbe dunque ad allinearsi agli altri Paesi e a mettere dei paletti alla celebrazione di eventi pericolosi e dannosi. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ovviamente noi, come componente Alleanza Verdi e Sinistra, abbiamo presentato una questione pregiudiziale, perché riteniamo incostituzionale il decreto-legge che stiamo discutendo e approvando oggi.
La nostra posizione l'ha già illustrata la senatrice Cucchi, però, avendo la possibilità di intervenire dopo aver sentito molti colleghi, ho deciso di cambiare un po' il mio intervento, cercando di rispondere e di ragionare su un punto che è stato citato da molti. Questo decreto è stato scritto male ed in fretta. Intanto, vorrei sottolineare che è stato scritto dopo che a Modena la questione dei rave party era già risolta. Quindi, il decreto ha un'impronta giustizialista, come si diceva in un intervento di stamattina, e cercherò di spiegare tale punto.
La discussione di oggi mi ha fatto tornare indietro di cinquanta anni. Se leggo il decreto che avete scritto subito dopo i fatti di Modena, avendo fatto il lavoro che ho fatto io, se torno indietro agli anni settanta, allora avrei continuamente commesso violazione dei diritti di proprietà: non ci sarebbe stato il diritto di fare le assemblee dentro le fabbriche, di fare scioperi e picchetti e ci avrebbero portato dentro. Oppure, ricordo il tempo in cui molti giovani organizzavano il festival del Re Nudo o manifestazioni di questo genere: tutti eventi che voi ritenete illegali.
Ciò che mi spaventa è che non ho sentito nessuno parlare del perché migliaia di giovani si radunano. Io non sto giustificando questo fatto, ma mi chiedo come mai. Forse bisogna chiedersi perché e non solo pensare alla repressione. Forse bisogna interpretare e cercare di dare risposte ai bisogni che quei giovani esprimono.
Invece, l'unica risposta è reprimere. Difatti, il decreto-legge al nostro esame prevede solo repressione e addirittura il carcere. Introduce un reato che non esisteva perché si pensa di reprimere. Ma pensate davvero sia possibile affrontare questo tema immaginando uno Stato di polizia, in maniera puramente repressiva?
Oppure vi domandate e ci domandiamo tutti insieme come dare risposta a queste nuove generazioni, che molto spesso non trovano lavoro, che molto spesso hanno un lavoro sottopagato e precario e non hanno prospettiva. Non riescono a costruire un futuro a causa delle condizioni economiche e sociali in cui vivono, non perché pensano solamente alla trasgressione. Questo è il dato fondamentale.
Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 14,35)
(Segue MAGNI). Occorre ragionare, cercare di capire e dare delle risposte. Non bisogna essere lassisti da questo punto di vista e concedere tutto, però certamente bisogna affrontare questo tema. Prima ho sentito accennare alla questione delle droghe. Incominciamo ad affrontare, ad esempio, il problema della legalizzazione della cannabis, che molto spesso è invece in mano ai criminali: questo è quello che dovremmo fare. Invece qui si dice che bisogna mettere in galera, che bisogna solamente dare il carcere.
In questo decreto-legge si affronta un'altra questione a proposito di carcere: anziché favorire l'applicazione dell'articolo 27 della Costituzione sulla rieducazione e il reinserimento nella società, si estende il ricorso alle manette. Questo è un po' incomprensibile. Dite che non è ideologico il decreto-legge che avete proposto, ribadite sempre e giustamente che questo è un Governo politico, che avete vinto le elezioni, ma allora abbiate il coraggio di dire che questa è la vostra linea, ossia quella della repressione, non del reinserimento e dell'inclusione.
D'altronde, in un articolo del decreto-legge in discussione avete premiato chi non ha rispettato le leggi dello Stato: avete dato una risposta ai no vax perché vi siete impegnati in campagna elettorale. Questo è il dato vero.
Per farla breve e senza bisogno di utilizzare tutto il tempo a mia disposizione, noi riteniamo tutto questo illegittimo, per tale ragione avevamo proposto la pregiudiziale di costituzionalità ed è ovvio che siamo totalmente contro questo decreto-legge. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fregolent. Ne ha facoltà.
FREGOLENT (Az-IV-RE). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, faccio mie le parole che ho sentito in quest'Aula da alcuni colleghi della maggioranza e che sentii il giorno in cui la presidente Meloni prestò giuramento e dichiarò il suo programma, fornendo alcune risposte: le regole vanno rispettate, la legge va rispettata, la legge è uguale per tutti, nessuno si può esimere dal rispettare quello che viene scritto nel nostro codice sia penale che civile e nelle nostre regole di comportamento. Ho sentito anche alcuni colleghi della maggioranza pochi minuti fa dire che la libertà altrui non può sfociare nella mancanza di libertà di altre persone, non può esondare e comprimere altri diritti. Ho sentito parlare esclusivamente dei rave da parte dei colleghi della maggioranza, e si è detto che le regole vanno rispettate, che il diritto al divertimento e alla propria libertà di divertirsi non può esondare nel fatto che vengano occupate proprietà altrui, che vengano commessi reati come quello di spaccio e di violenza alle persone.
Date queste premesse, mi stupisce alquanto la parte di questo decreto-legge relativa ai medici no vax, perché anche a tale proposito c'è una legge che obbliga i sanitari a vaccinarsi; una legge fatta dallo Stato, in un momento di emergenza sanitaria e che prescrive a chi deve prendersi cura di altre persone di immunizzarsi per non diventare un pericolo.
E allora la domanda è la seguente: quanto la libertà personale in questo caso viene lasciata illimitata? Quanto le regole, in questo caso, possono essere bellamente superate? Nel momento in cui si dice liberi tutti, dal primo novembre l'obbligo non esiste più, aggiungendo anche che chi ha violato queste regole e aveva ricevuto giustamente delle ammende, di fatto non deve più pagare perché viene prevista una sanatoria per i no vax, non esiste più il principio secondo cui la propria libertà non deve sconfinare nel diritto altrui, nel comprimere l'altrui diritto alla tutela.
Si parla di persone fragili che devono essere tutelate; sono i nostri anziani, i nostri malati, sono 182.000 morti (Applausi). Quanti morti ci sono stati nei rave-party 182.000? Eppure voi fate carta straccia di 182.000 morti. Ciò è grave perché in questo momento il virus non è regredito, anzi, i dati di questi giorni dicono che dal 2 all'8 dicembre i casi sono aumentati, le vittime sono passate da 635 a 686 alla settimana, da 91 a 98 al giorno in media. I reparti ordinari registrano un più 9 per cento, le terapie intensive più 4,7 per cento. Non è che non parlando più di Covid questo si esorcizza e non esiste più. Esiste eccome e, anzi, le vaccinazioni sono drammaticamente crollate da quando ci siete voi al Governo. Dico drammaticamente perché quando sento un componente del Governo dire che non è provato che sono stati i vaccini a far superare l'emergenza sanitaria, me ne dispiaccio. Ritengo infatti che chi rappresenta le Istituzioni, anche se non l'ho votato e non fa parte della mia forza politica, debba avere rispetto di tutti e soprattutto deve essere una persona inattaccabile dal punto di vista del diritto. Quando si parla di questi argomenti come se fossero chiacchiere da bar, temo che si leda il senso di rispettabilità delle Istituzioni, ma soprattutto se non si crede alle forze di opposizione, forse bisognerebbe credere a virologi, come Bassetti o Burioni, che di fronte a questa scelta, che viene considerata scellerata, hanno fortemente protestato perché ancora una volta si è premiata una minoranza. Sì, una minoranza, perché rispetto al 99,3 per cento dei medici che si sono vaccinati, voi avete deciso di salvare lo 0,7 per cento, una minoranza. Ma come? Non avete detto fino ad ora che la maggioranza dei cittadini onesti deve essere salvaguardata dalla barbarie di pochi? Non avete detto fino ad ora che le regole devono essere rispettate perché rispetto ai cittadini onesti, i pochi che non rispettano le regole devono essere puniti? Di fronte invece alla salute dei cittadini fate «tana libera tutti»? Di fronte a quelli che non hanno fatto quello che una legge diceva, vaccinarsi cioè per la tutela del prossimo, del fragile, di coloro che hanno una salute debole e che rischiano la vita di fronte a persone non vaccinate, le regole non valgono? Non è vero che la legge è uguale per tutti? Qui i furbi possono essere furbi e, anzi, gli si dà anche una pacca sulla spalla.
Ecco io credo che il motivo per cui noi non voteremo il provvedimento al nostro esame sia anche e soprattutto questo. Penso che l'immagine dei carri pieni di vittime, che ha riempito di lacrime gli occhi di tutti noi, quando a Bergamo tante persone non c'erano più, non possa essere dimenticata, non sia possibile far finta che non sia esistita. C'è ancora nei nostri ospedali. Basta parlare con i medici di base che ci dicono che il Covid sta ritornando e sono disperati perché si sentono soli. Si sentono soli perché lasciati soli dallo Stato che dovrebbe proteggerli. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ronzulli. Ne ha facoltà.
RONZULLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, è doverosa una premessa.
Intervengo in questa discussione generale esclusivamente a titolo personale, non nascondendo un certo travaglio nel dover sottolineare l'unico aspetto che ritengo negativo di un provvedimento condivisibile sotto tutti gli altri punti di vista, che va a normare importanti lacune nel nostro ordinamento relative ai rave e ai reati ostativi.
Non nascondo il mio rammarico per la decisione di avere inserito una materia così delicata, come la tutela della salute pubblica, in un decreto-legge altrettanto importante che, per la gran parte del testo, si occupa di giustizia, e su cui esprimo ovviamente grande soddisfazione. In poche settimane, infatti, abbiamo avviato un percorso di rigore, garantista, di rispetto delle regole.
La mia storia e quella delle battaglie condotte da Forza Italia fin dall'inizio della pandemia, sempre in nome della scienza e della verità, meritano una riflessione.
Siamo stati noi a ispirare, con la mia proposta di legge, il decreto-legge in materia di obbligatorietà dei vaccini per gli operatori sanitari: un provvedimento che ritroviamo confermato nella sua legittimità nella recente sentenza della Corte costituzionale, laddove non la politica, ma la giustizia e il buonsenso si sono incaricati di fare chiarezza sulle questioni contrarie alla salute, in particolare alla salute dei più fragili.
Le battaglie che ho combattuto in questi anni - fuori e dentro il Parlamento - a difesa della salute dei cittadini e della sicurezza sanitaria, e che mi sono costate incomprensioni e attacchi anche violenti, sono il bagaglio che mi porto sulle spalle nell'esercizio dell'incarico che sono chiamata non a ricoprire ma a servire.
Tutti noi ci auguriamo che un evento drammatico come la pandemia non si ripeta più, ma, se così non dovesse essere, avallare oggi il reintegro del personale sanitario che non si è sottoposto a vaccinazione significherebbe creare un pericoloso precedente. (Applausi).
Con l'articolo 7 di questo decreto noi legislatori stiamo dicendo ai sanitari che si sono vaccinati che avrebbero anche potuto non farlo.
Non posso dire sì al reintegro in servizio del personale sanitario che ha deciso in questi due anni di non sottoporsi alla vaccinazione, mancando a un codice etico e morale che la professione impone. Non posso dire sì per coerenza e per credibilità.
Si tratta, però, lo ripeto di una posizione personale, che prescinde dalla collocazione e dalla lealtà incondizionata, verso questa maggioranza e questo Governo, di tutta Forza Italia, che non sono e non devono essere mai messe in discussione. Per questo, con senso di responsabilità, il Gruppo parlamentare di Forza Italia voterà in linea con la maggioranza.
Io - e so che comprenderete e rispetterete la mia posizione - non parteciperò né alle votazioni relative all'articolo 7 né, ovviamente, al voto sull'intero provvedimento. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune gli studenti e i docenti dell'Istituto superiore statale «Taddeo da Sessa» di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che salutiamo e ringraziamo per la loro visita. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 274 (ore 14,49)
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lopreiato. Ne ha facoltà.
LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, membri del Governo, l'Assemblea si accinge a convertire il decreto-legge in materia di concessione dei benefici penitenziari ai condannati per particolari delitti rientranti nel meccanismo ostativo, di istituzione del delitto di rave party, di anticipazione della scadenza dell'obbligo vaccinale, di proroga della riforma Cartabia e delle relative norme transitorie: una varietà di temi che avrebbe reclamato un approfondimento disgiunto e che non ha giustificato il nostro voto favorevole alla pregiudiziale, in quanto un'eventuale approvazione avrebbe comportato la reiezione dell'intero testo.
Proprio per evitare questo effetto preclusivo, e quindi al fine di salvaguardare la battaglia politica del MoVimento 5 Stelle nel corso della scorsa legislatura in tema di reati ostativi, il Gruppo ha inteso astenersi.
Fatta questa breve ma doverosa premessa, passerei all'analisi del testo, così come risultante dalle modifiche in Commissione.
L'inizio non è sicuramente dei più promettenti. Sono una senatrice neoeletta, non ho esperienza parlamentare, ma mai mi sarei immaginata che, non appena messo piede in Senato, il primo voto in Commissione (non il secondo o il terzo) fosse sulla cancellazione dei delitti contro la pubblica amministrazione dal meccanismo ostativo, (Applausi) e - aggiungerei - non solo per quanto concerne quelli monosoggettivi, ma anche per quelli commessi in forma associativa. Tra tutte le urgenze che necessitano di attenzione in questo momento storico, tra tutti i problemi relativi alla giustizia in Italia, come voto inaugurale della legislatura in Commissione è stata portata la norma in favore dei reati commessi dai cosiddetti colletti bianchi. Bene, direi che si tratta di un buon inizio. (Applausi).
Inoltre, durante l'esame in Commissione abbiamo proposto vari emendamenti, come è nostro dovere. Chiaramente eravamo certi del parere contrario, perché la nostra idea di giustizia è opposta a quella del Governo e ciò rappresenta un vanto. Il problema è che nella foga del dover per forza esprimere parere contrario, il Governo ha redatto emendamenti che in sede di Commissione ha ritenuto di dover riformulare per poi evidenziare in sede di votazione la necessità di ulteriori integrazioni o correzioni. Credo che la fretta sia veramente cattiva consigliera (Applausi); invitiamo pertanto ad un attento esame dei nostri emendamenti, riproposti per l'Assemblea, e siamo fiduciosi di un ravvedimento operoso della maggioranza.
Passando a un altro argomento, la grave piaga sociale che ora affligge il nostro Paese è quella dei rave party. Mi chiedo se il Governo che ha scritto il decreto-legge è lo stesso che ha formulato gli emendamenti. Ci sono due distinti Governi che lavorano sulla giustizia? Sembrerebbe proprio di sì. Il primo testo dettava una norma pasticciata dalla tipizzazione indefinita, con la possibilità di applicazione dell'arresto obbligatorio in flagranza, della custodia cautelare in carcere, nonché dell'intercettazione anche di partecipanti a una festa con musica popolare frequentata da più di 50 anziani o adolescenti, ovvero anche a una manifestazione studentesca di opposizione all'attuale Governo (ipotesi, quest'ultima, forse più realistica). Fortunatamente, il cosiddetto secondo Esecutivo ha copiato la nostra proposta di riforma presentata dal senatore Scarpinato ed è riuscita laddove il primo Governo non è riuscito, ovvero a definire una migliore tipizzazione della fattispecie finalmente circoscritta ai rave party. Avrebbe però fatto meglio a copiare il nostro primo emendamento in materia, ovvero quello recante la soppressione tout court dell'articolo. La pena prevista per organizzatori e promotori rimane assolutamente troppo alta e squilibrata rispetto al disvalore della condotta; fortunatamente però il senatore Scarpinato li ha fatti ragionare sull'eliminazione della punibilità per i partecipanti.
Inoltre, anche in questa sede va segnalato che questa norma è nata il giorno dopo lo sgombero del rave party a Modena; il che vuol dire che già in virtù delle norme vigenti era possibile operare senza clamore e senza produrre norme da Stato di polizia che le elezioni hanno giustamente bocciato senza appello. (Applausi).
La settimana scorsa in Commissione abbiamo avuto l'onore di audire il Ministro. Non ci troviamo. Abbiamo sentito, ma non compreso, né condiviso un pensiero ultragarantista verso l'utilizzo delle intercettazioni, che evidentemente al Ministro deve apparire dissennato, e favorevole ad una depenalizzazione di alcuni reati contro la pubblica amministrazione, tra gli altri l'abuso di ufficio. Sulla depenalizzazione o depotenziamento della lotta ai reati contro la pubblica amministrazione siete assolutamente coerenti, infatti li eliminate immediatamente dal meccanismo ostativo. Tuttavia, leggendo la normativa sui rave party ci accorgiamo che in quel caso la forbice edittale è da tre a sei anni e proponete l'arresto obbligatorio in flagranza, le misure cautelari e le intercettazioni. Scusate, ma il ragionamento non fila: va bene disporre le intercettazioni a chi partecipa a un rave party, ma non per un corruttore? (Applausi). Come si può intervenire allora per rompere il rapporto tra corrotto e corruttore? In quei casi ci si trova di fronte a un rapporto sinallagmatico tra corrotto e corruttore e permettetemi di dire che l'unico modo per scardinarlo è proprio lo strumento delle intercettazioni.
Concludo, Presidente. Ci sono dei senatori che mi portano a riflettere. L'eliminazione dei delitti contro la pubblica amministrazione dal meccanismo ostativo, la struttura illogica e sproporzionata dell'inutile delitto sui rave, la limitazione delle intercettazioni, la paventata riforma dell'abuso d'ufficio, la modifica della legge Severino, la separazione delle carriere - tra l'altro, bruciata dal voto popolare del referendum - l'ordine del giorno approvato in Commissione sull'inappellabilità delle sentenze di assoluzione da parte del pubblico ministero, la riduzione degli stanziamenti sulle carceri, sulle intercettazioni e sulla giustizia minorile in legge di bilancio fanno pensare ai cittadini di trovarsi di fronte a un Governo forte con i deboli e debole con i forti. (Applausi). Ma io sono una senatrice neoeletta e, quindi, sicuramente nel torto, per cui quindi mi taccio. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.
POTENTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento che oggi ci occupa è di certo il primo importante banco di prova che il Governo e il Parlamento di questa XIX legislatura hanno avuto occasione di affrontare. L'iter è in corso; ma, se fossimo tenuti a esprimere un giudizio su come i lavori si sono svolti anche nel corso delle attività della 2a Commissione (giustizia), questo interventore non avrebbe alcun dubbio a esprimere un giudizio positivo. Da parte di tutte le forze politiche è arrivato un contributo fattivo per definire e migliorare il testo e, infine, è stato approvato un mandato al relatore.
La materia che ci occupa disciplina due rilevanti temi, quali l'ergastolo ostativo e, per ragioni mediatiche, la norma anti-rave, oltre a un'importante addendum di emendamenti del Governo, che hanno risolto delle criticità nella fase transitoria dell'entrata in vigore della riforma Cartabia sul processo penale. Dopo un percorso articolato sulla prima questione (ergastolo ostativo), che è passata attraverso la sentenza CEDU del 13 giugno 2019 - la cosiddetta Viola contro Italia, che condannò come pena de iure e de facto il regime ostativo, che non avrebbe offerto reali condizioni di riesame sull'attualità della misura - siamo arrivati alla sentenza della Corte costituzionale n. 253, una sentenza cosiddetta additiva, che ha denunciato l'impercorribilità di un percorso di risocializzazione per quel tipo di detenuti, perché le istanze di accesso ai benefici verrebbero rigettate a priori. Infine, c'è stata la ben nota ordinanza monito n. 97 del 2021, ancora della Corte costituzionale. Il Governo ha almeno temporaneamente chiuso la partita con il decreto-legge in esame, perché, introducendo una nuova disciplina sulla ostatività, ha permesso alla Corte costituzionale già in data 8 novembre, tra le varie opzioni disponibili, di rinviare gli atti al giudice remittente, ovverosia la Corte di cassazione; quest'ultima dovrà adesso rivalutare se i nuovi requisiti del decreto-legge e della sua legge di conversione consentono di ritenere superati i rilievi di costituzionalità.
Ebbene, su questo tema alcuni commentatori ritengono ancora rilevante e fondata una questione, alla luce della natura particolarmente stringente dei requisiti introdotti con il provvedimento di urgenza rispetto ai principi elaborati dalla Corte di Strasburgo. Da parte di chi interviene pare che questa preoccupazione prefigurata sia fondata su mere speculazioni e necessiterebbe, per il suo corretto apprezzamento, perlomeno di una base statistica. Non siamo quindi di questa opinione. E non lo siamo per il fatto che stiamo parlando di un buon testo, ulteriormente migliorato dai passaggi parlamentari, anche e soprattutto attingendo alla migliore esperienza degli operatori giudiziari del Paese, auditi dalla nostra Commissione, grazie ai quali i suoi componenti sono stati in grado di migliorare la norma e di renderla ancor più aderente al dettato costituzionale. Rivolgo quindi un grazie ai numerosi auditi che hanno permesso questo.
Naturalmente stiamo parlando non di comuni detenuti, ma degli autori dei più gravi reati codificati che la nostra comunità percepisca come devastanti, pericolosi e ripugnanti per l'ordine sociale e la democrazia. Stiamo parlando di garantire la necessità per l'intero Paese, se non per il resto del mondo, circa la capacità della nostra giustizia di legiferare e mantenere limitato qualunque rischio di ripristino di attività criminali tra le più costose per la loro capacità di sovvertire, con un metodo economicamente asfissiante, il modus vivendi di una comunità.
La Corte costituzionale, del resto, ha demolito soltanto il mero effetto generalizzante, cioè quel concetto e quell'automatismo per cui, se non collabori, questo è indice che non hai spezzato i legami con la criminalità. Va notato che la Corte costituzionale ritiene non irragionevole il fondamento di una presunzione di pericolosità sociale e che la collaborazione con la giustizia non è sintomo di credibile ravvedimento (il vincolo associativo può infatti rimanere inalterato anche dopo lunghi periodi in carcere). Afferma che afferisce alla discrezionalità legislativa (cioè di questo Parlamento e non già della Corte) decidere quali e ulteriori scelte risultino opportune per distinguere la condizione di un tale condannato alla pena perpetua rispetto a quella degli altri ergastolani.
A carico del detenuto non collaborante c'era infatti una presunzione di perdurante pericolosità dovuta alla mancata rescissione dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata. Il complesso normativo censurato comportava che le richieste del detenuto di accedere alla liberazione condizionale fossero dichiarate inammissibili senza essere oggetto di un vaglio concreto da parte del giudice di sorveglianza. Questa disciplina dichiarata incostituzionale, in altri termini, trasformava il condannato che naturalmente fosse non collaborante in un soggetto sottoposto a una pena perpetua de iure e anche de facto.
Quindi scegliamo una via costituzionale per cui la scelta collaborativa, peraltro, non rappresenterà l'unico parametro per identificare e misurare un percorso di effettiva risocializzazione, ma anzi sarà necessario che la presunzione in esame diventi relativa e possa essere vinta da prova contraria valutabile, quindi, in maniera rigorosa. Il legislatore ha quindi consentito il superamento di questo scoglio costituzionale introducendo una indispensabile, seria e rigorosa verifica della condizione di non pericolosità personale e finanziaria e anche del pericolo riassociativo del soggetto. Le nuove norme distinguono quindi in due categorie gli autori di reati: gli associativi sui reati maggiormente allarmanti e, dall'altra, reati contro pubblica amministrazione e in materia di violenza e abuso sessuale, filtrando le casistiche attraverso una serie di rigorose attività di verifica di inesistenza di ogni collegamento con organizzazioni criminali, fino alle dettagliate informazioni che il giudice acquisirà sulla persistenza del sodalizio al pubblico ministero e al procuratore nazionale antimafia e terrorismo, e attente verifiche finanziarie e patrimoniali.
Sempre nel decreto in esame è disciplinata l'introduzione della norma cosiddetta anti-rave. Il testo anti-rave, come inizialmente proposto, ha generato un inevitabile dibattito, in specie per una ritenuta non felice formulazione di fronte alla quale il Governo ha dimostrato di saper rispondere senza dismettere la necessità di intervenire contro un fenomeno sociale di non indifferente portata. La norma ha beneficiato di una revisione nel passaggio di Commissione che ha rafforzato la tassatività di questa proposta penale; tassatività che - ricordiamolo - è una garanzia di libertà: restringe il reato a una fattispecie omogenea in un momento in cui, in questi anni, la proposta legislativa penale ha purtroppo assunto una tendenza del tutto opposta. È superata quindi l'indicazione di una soglia analitica dei 50 partecipanti, introducendo la più precisa connotazione delle finalità del raduno ora musicale a scopo di intrattenimento con la condizione che ne derivi un pericolo per la salute pubblica o l'incolumità delle persone, a causa di inosservanza di norme in materia di stupefacenti, sicurezza o igiene degli spettacoli. La norma era indispensabile e non rinviabile e la dobbiamo ai giovani che nelle sedi di quelle aggregazioni hanno trovato la morte per un perverso coinvolgimento nella trasgressione, nello sballo senza limiti e senza regole e nella profonda degradazione dell'intrattenimento portato in quelle sedi ai limiti dell'umana resistenza psichica, fisica e sanitaria.
Prima un collega di Fratelli d'Italia ha ricordato il triste elenco dei morti giovani, che non voglio ripetere. Desidero però citare una ragazza di trent'anni che nel 2019 è deceduta all'interno della propria autovettura ed è stata ritrovata dopo molte ore dalla fine di un rave tenutosi nella ex fabbrica Trw di Livorno.
Il testo del decreto in questione, quindi, ha visto la necessità di intervenire puntualmente - come dicevo all'inizio - sugli effetti della nuova entrata in vigore della riforma del processo penale voluta dal ministro Cartabia; norme - e vado a concludere - attese dal mondo dell'avvocatura e della magistratura, utili a non vanificare attività di indagine processuale e di difesa, che avrebbero rischiato altrimenti di sacrificare l'ineludibile diritto di difesa, come ad esempio, quello degli imputati alle prese con impugnazioni pendenti.
Ebbene, tutto questo ci sembra un buon inizio con il quale auguriamo al Governo e alla maggioranza che lo sostiene piena operatività e tutta la nostra convinta partecipazione. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.
MIRABELLI (PD-IDP). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, molto è stato detto dai senatori del mio Gruppo che mi hanno preceduto sulle ragioni per cui voteremo contro il decreto-legge in esame.
Io voglio intervenire solo sul tema dell'ergastolo ostativo di cui in questi anni ci siamo occupati, sia in Commissione giustizia che in Commissione antimafia, dopo che la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il principio per cui solo chi collaborava poteva accedere ai benefici previsti dalla norma. Si trattava di conciliare questo principio con la necessità di impedire che mafiosi esponenti della criminalità organizzata potessero sfruttare i benefici per ritornare a operare nella propria organizzazione e sul territorio. Si trattava, cioè, di garantire la collettività sul fatto che avrebbero avuto accesso ai benefici comunque solo persone che dimostrassero appieno la loro estraneità alla criminalità organizzata.
Su questo si è lavorato molto. La Camera dei deputati ha prodotto un testo importante che - voglio ricordarlo a tutti - è stato approvato senza voti contrari, con il consenso della stragrande maggioranza delle forze politiche.
Si tratta quindi di un buon testo, che il Governo ha di fatto inserito integralmente nel decreto, compiendo certamente un atto positivo da questo punto di vista. Stiamo parlando, infatti, di un testo che garantisce l'equilibrio della norma; si trattava semmai in Commissione di provare a raccogliere alcune sollecitazioni che, senza mettere in discussione l'equilibrio del testo, consentissero di migliorarlo. Ora purtroppo - dobbiamo dirlo - il lavoro in Commissione da parte della maggioranza ha peggiorato il testo su almeno due questioni di cui ha già parlato il mio Capogruppo Alfredo Bazoli.
La prima questione riguarda il fatto di aver eliminato il tribunale di sorveglianza come soggetto che, almeno in prima istanza, deve esaminare in sede collegiale la richiesta di un mafioso di accedere ai benefici. Quella scelta è stata fatta per evitare che il giudice di sorveglianza fosse lasciato solo di fronte a possibili interventi, pressioni, sollecitazioni e pericoli che l'appartenenza alle organizzazioni mafiose poteva comportare. Avete deciso non di consentire che la seconda richiesta fosse valutata dal magistrato di sorveglianza, cosa che aveva senso anche per evitare l'ingorgo dei tribunali di sorveglianza. Avete, invece, tolto l'organo collegiale come organo che, in prima istanza, deve decidere sui benefici. È un errore e siamo ancora in tempo a risolverlo: credo possa creare un nocumento alla norma.
La seconda questione riguarda l'aver tolto i reati contro la pubblica amministrazione, anche in forma associativa, dai reati ostativi. Mi domando perché, anche se so che è una domanda retorica. Nella scorsa legislatura il catalogo dei reati ostativi si è allungato a dismisura e noi non eravamo d'accordo, ma oggi togliere solo i reati contro la pubblica amministrazione, anche in forma associativa, è un segnale. D'altra parte, quello al nostro esame è un provvedimento che di segnali ne dà tanti. State dando tanti segnali - chiamiamoli così - contraddittori. C'è il rigore contro chi organizza i rave, ma c'è meno rigore nei confronti dei corrotti e dei corruttori. C'è rigore sull'uso delle intercettazioni, considerate indispensabili nella lotta contro i rave; ma, dall'altra parte, non c'è lo stesso rigore quando si spiega che bisogna intervenire per restringere le intercettazioni per reati ben più gravi. È, in sostanza, una legge ricca di contraddizioni e di segnali negativi. Si abbassa la guardia, ancora una volta, nei confronti di chi compie reati contro la pubblica amministrazione: è una legge sbagliata. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.
BERRINO (FdI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, anch'io mi ero preparato un intervento differente, ma tantissimi interventi svolti finora hanno toccato, anche dal punto di vista tecnico, moltissimi degli aspetti che si sono dibattuti, prima in Commissione e poi in Aula, nei giorni precedenti e oggi. Rimane però un dato politico che ha lasciato un po' perplessi: su un decreto-legge importante, il primo che la maggioranza porta all'esame dell'Assemblea, si è detto di tutto e di più.
Si sono fatte le accuse più disparate, che spesso si sono tramutate nel loro stesso contrario. È stato detto che questo decreto conteneva al suo interno l'istituzione del cosiddetto reato di rave, per punire appunto i rave, come se il Governo non avesse null'altro da pensare che a varare una norma per impedire lo svolgimento dei rave. Questo Governo e questa maggioranza riescono a fare più cose nello stesso momento, hanno più teste pensanti, hanno più mani che scrivono le norme. E noi, scrivendo il decreto rave, non abbiamo portato via nulla a tutte le altre necessità impellenti che questo Paese ha, molte delle quali lasciate dal Governo precedente e dalla maggioranza precedente. Non abbiamo sottratto risorse economiche per scrivere e approvare il decreto rave. Ma abbiamo pensato, alla luce del fatto che proprio all'inizio di questa legislatura, quasi a sfidare il nuovo Governo, si era organizzato un rave, fosse necessario intervenire per far sì che non ci fosse più, in futuro, la possibilità di avere zone in cui la legalità non è garantita. I rave, infatti, non si organizzano per semplice divertimento, non si organizzano per comunicare qualche cosa: ma sono il luogo in cui, senza alcuna norma e senza alcuna regola, i ragazzi ballano, ascoltano musica - è vero, e questa è la parte buona dei rave - ma si sballano e vivono al di fuori di ogni regola. Vi siete chiesti come mai nei rave esistono macchinari sonori da 150.000 a 200.000 euro e non si paga nulla per entrare? Vi siete chiesti come ragazzi e ragazze possano sopravvivere qualche giorno in una bolla in cui tutto è possibile? Voi, che spesso ci avete attaccati come coloro che favoriscono l'evasione, vi siete chiesti come mai nei rave non c'è un POS? Voi, che siete ossessionati dal POS, non vi siete chiesti come mai migliaia di persone mangiano, si divertono, ballano, bevono, si drogano - ma per quello neanche fuori dai rave c'è il POS - senza poter utilizzare un metodo di pagamento elettronico? Voi paladini del POS ve lo siete mai chiesto? Vi siete chiesti come mai una persona normale, un imprenditore del turismo che vuole organizzare concerti o serate in discoteca, deve invece avere tutto ciò che è possibile per essere in regola con la legge? Deve avere la sicurezza sanitaria e non solo: deve avere le casse automatiche, deve garantire di non dare da bere ai minori di diciotto anni?
Nel non volere la disciplina sui rave, prima ci avete attaccato sul fatto che non fosse costituzionale - ne abbiamo parlato prima e questo aspetto lo mettiamo da parte - ma poi volevate dimostrarvi aperti a ciò che i giovani vogliono. Quelli, però, non sono la maggior parte dei giovani: fortunatamente sono una minoranza dei giovani e forse anche non solo dei giovani. Forse, allora, è opportuno che noi garantiamo che i giovani, se si vanno a divertire, lo facciano in posti dove si segue la normativa di legge dal punto di vista sia sanitario, sia della pubblica sicurezza, sia fiscale. Chiedete a noi perché vogliamo punire i rave e perché non ci chiediamo invece perché i giovani vanno ai rave. Ce lo chiedete dopo undici anni di vostri Governi? Non vi siete posti prima la domanda perché dopo undici anni i giovani vogliono andare ai rave. Avete avuto molto più tempo di noi per chiedervelo. Noi un'idea di cosa vogliono i giovani ce l'abbiamo, perché magari li stiamo a sentire. Ma pensiamo che la soluzione sia dargli non tutto quello che vogliono, indipendentemente da cosa vogliono, ma quello che vogliono secondo le leggi di uno Stato. Pensiamo che questo sia fare politica ed è per questo che comunque, nonostante non fosse la prima cosa da fare, abbiamo portato avanti tale norma. L'abbiamo portata avanti perché crediamo che bisogna dare dei segnali e uno di questi è che in ogni cosa che si fa in Italia va rispettata la legalità. (Applausi). Questo decreto rave segna che anche nel mondo del divertimento è necessario rispettare la legalità.
Mi dispiace che vi abbiamo deluso. C'è chi ha detto che vi sono due Governi; no, ne esiste uno solo e forte, che noi sosterremo a lungo. Esiste una sola maggioranza, che è in grado - forse in modo diverso da quello che è stato fatto negli ultimi anni - di dibattere al suo interno e trovare le soluzioni migliori, affinché anche i decreti-legge possano essere migliorati durante i loro passaggi in Commissione. Questo abbiamo fatto, come ha detto prima l'esponente di Forza Italia: c'è stato un dibattito tra forze della maggioranza che ha portato anche il Governo a cambiare la norma sul rave e a farla migliore. È vero: è migliore di quella che era stata scritta in un primo tempo, ma è migliore anche per evitare che qualcuno speculasse sul fatto che noi vogliamo impedire la libertà di manifestare, perché noi quella libertà, oltre a usarla, l'abbiamo sempre difesa, perché altrimenti non saremmo qui. (Applausi).
Se non avessimo lottato per poter continuare a dire la nostra e le nostre idee, forse non saremmo qui. Invece noi quella libertà l'abbiamo sempre difesa e la continueremo a difendere, perché chi occupa le scuole può essere criticato o non criticato, ma fa qualcosa per esprimere le proprie idee. Chi organizza un rave di idee non ne porta: porta solo droga e delinquenza. Su questo dobbiamo essere chiari e con questo decreto l'abbiamo voluto essere.
Dico un'altra cosa, perché siamo stati accusati di essere fuori dalla realtà. Il MoVimento 5 Stelle ci ha detto che, volendo modificare l'abuso d'ufficio, abbiamo perso il contatto con la realtà, perché permetteremo alle mafie e alla delinquenza di usufruire, con meno controlli, del fiume di denaro che arriverà attraverso il PNRR. Forse voi siete fuori dalla realtà, perché non sapete che quella norma, se non viene modificata, blocca i Comuni. E non è un caso che l'ANCI, che sicuramente è un'associazione politicamente trasversale, ha chiesto a gran voce che l'abuso d'ufficio fosse modificato per impedire che i Comuni venissero bloccati, anche nello spendere i soldi del PNRR che voi più volte avete giustamente difeso. Bisogna dare all'Italia, agli italiani, ai Comuni e agli enti locali la possibilità di spendere quei soldi in tranquillità: non in modo illegale, ma con tranquillità. Noi rivendichiamo anche questa scelta.
Concludendo, devo dire che la vicenda dei medici e del loro reintegro al 1° novembre l'avete criticata tutti, ma nessuno di voi ha detto che sarebbero stati reintegrati dal 1° gennaio: due mesi dopo. Oggi è il 12 dicembre; al 31 dicembre sarebbero comunque stati reintegrati. Vi devo dire anche, visto che siamo stati accusati di non favorire con la nostra politica la quarta vaccinazione, che i dati sulle vaccinazioni ci dicono che al 13 ottobre solo il 7 per cento degli italiani ha fatto la quarta dose, mentre oggi siamo saliti al 9,4 per cento. Quindi, vi chiedo: da aprile a metà ottobre erano il 6,7 per cento; oggi, dopo cinquanta giorni, sono il 9,4 per cento. Abbiamo fatto così tanta paura agli italiani da non farli vaccinare? Forse è meglio, quando fornite i dati, che li diate tutti completamente.
In conclusione, noi siamo fermamente convinti che questo decreto-legge sia un buon decreto da convertire in legge. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice.
BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, rinunzio alla mia replica.
PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.
Sospendo i nostri lavori, perché alle ore 16 - com'è noto - avrà inizio la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, all'esito della quale sarà comunicato l'andamento successivo dei lavori.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 17,12).
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Colleghi, do lettura dell'esito della Conferenza dei Capigruppo, che ha approvato le modifiche al calendario corrente.
La seduta di oggi proseguirà fino alle ore 20,30 con l'esame e la votazione degli emendamenti presentati al decreto-legge in materia di benefici penitenziari, Covid e contrasto ai raduni illegali. Ove non conclusa, il seguito della discussione del provvedimento proseguirà nella parte pomeridiana della seduta di domani.
Domani mattina, alle ore 9,30, il Ministro della difesa renderà comunicazioni ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2022. I tempi sono stati ripartiti in base a specifiche richieste dei Gruppi.
L'ordine del giorno della seduta di domani prevede inoltre la consegna del testo delle comunicazioni rese alla Camera dei deputati dal Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre.
La discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri avrà luogo nella seduta di mercoledì 14, a partire dalle ore 9,30. La replica del Presidente del Consiglio dei ministri e le dichiarazioni di voto avverranno con trasmissione diretta televisiva.
Il calendario della settimana prevede inoltre la prima deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale per la modifica dell'articolo 33 della Costituzione e, ove concluso dalla Commissione, l'esame del decreto-legge in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, approvato dalla Camera dei deputati.
Giovedì 15 dicembre, alle ore 15, si svolgerà il question time con la presenza dei Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'università.
Il calendario della prossima settimana prevede, oltre all'eventuale seguito della discussione del decreto-legge in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, la deliberazione sulla proposta di questione pregiudiziale in ordine al decreto-legge aiuti quater e la discussione nel merito del medesimo decreto-legge.
La seduta di martedì 20 dicembre sarà sospesa dalle ore 16,30 alle ore 19 per la cerimonia degli auguri di fine anno al Capo dello Stato.
La seduta di mercoledì 21 sarà sospesa alle ore 11,30 per la cerimonia degli auguri alla stampa parlamentare.
Resta confermato che l'articolazione della sessione di bilancio sarà stabilita in relazione ai tempi di trasmissione del disegno di legge dalla Camera dei deputati, presumibilmente da martedì 27 fino a giovedì 29 dicembre, se necessario.
La convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura, già prevista per domani, alle ore 16, è rinviata a martedì 17 gennaio 2023, alle ore 16.
Calendario dei lavori dell'Assemblea
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente:
| Lunedì | 12 | dicembre | h. 12-20,30 | - Seguito disegno di legge n. 274 - Decreto-legge n. 162, Benefici penitenziari, COVID e contrasto ai raduni illegali (scade il 30 dicembre)
- Comunicazioni del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2022 (martedì 13, ore 9,30)
- Consegna del testo delle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022 (martedì 13)
- Discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022 (mercoledì 14, ore 9,30)
- Disegno di legge costituzionale n. 13 e connessi - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva (prima deliberazione del Senato) (voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 393 - Decreto-legge n. 173, Riordino attribuzioni ministeri (approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 10 gennaio 2023) (ove concluso dalla Commissione)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 15, ore 15) |
| Martedì | 13 | " | h. 9,30-20 | |
| Mercoledì | 14 | " | h. 9,30 | |
| Giovedì | 15 | " | h. 9,30 |
Gli emendamenti ai disegni di legge costituzionale n. 13 e connessi (Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva) dovranno essere presentati entro le ore 12 di martedì 13 dicembre.
Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 393 (Decreto-legge n. 173, Riordino attribuzioni ministeri) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
| Lunedì | 19 | dicembre | h. 15 | - Eventuale seguito disegno di legge n. 393 - Decreto-legge n. 173, Riordino attribuzioni ministeri (approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 10 gennaio 2023)
- Deliberazione su proposta di questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 345 - Decreto-legge n. 176, Aiuti-quater
- Disegno di legge n. 345 - Decreto-legge n. 176, Aiuti-quater (voto entro il 22 dicembre) (scade il 17 gennaio 2023) |
| Martedì | 20 | " | h. 9,30 | |
| Mercoledì | 21 | " | h. 9,30 | |
| Giovedì | 22 | " | h. 9,30 | |
| Venerdì | 23 | " | h. 9,30 (se necessaria) |
Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 345 (Decreto-legge n. 176, Aiuti-quater) saranno stabiliti in relazione ai lavori della Commissione.
La seduta di martedì 20 sarà sospesa dalle ore 16,30 alle ore 19 per la cerimonia degli auguri di fine anno al Capo dello Stato.
La seduta di mercoledì 21 sarà sospesa alle ore 11,30 per la cerimonia degli auguri alla stampa parlamentare.
| Martedì | 27 | dicembre | h. 14 | - Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di bilancio* (ove approvato il disegno di legge di bilancio dalla Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. … - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (ove approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale) |
| Mercoledì | 28 | " | h. 9,30 | |
| Giovedì | 29 | " | h. 9,30 (se necessaria) |
* L'articolazione della sessione di bilancio sarà stabilita in relazione ai tempi di trasmissione del disegno di legge dalla Camera dei deputati.
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 274
(Decreto-legge n. 162, Benefici penitenziari, COVID e contrasto ai raduni illegali)
(Gruppi 5 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI | 1 h | 3' |
| PD-IDP |
| 44' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 38' |
| M5S |
| 37' |
| FI-BP-PPE |
| 30' |
| Az-IV-RE |
| 23' |
| Aut (SVP-Patt, Cb, SCN) |
| 23' |
| Misto |
| 22' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 21' |
Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Ministro della difesa
ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2022
| Gruppi (68 minuti, escluse dichiarazioni di voto): |
|
|
| FdI |
| 10' |
| PD-IDP |
| 10' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 10' |
| M5S |
| 10' |
| FI-BP-PPE |
| 8' |
| Az-IV-RE |
| 5' |
| Aut (SVP-Patt, Cb, SCN) |
| 5' |
| Misto |
| 5' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 5' |
Ripartizione dei tempi per la discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2022
| Governo |
| 30' |
| Gruppi (2 ore e 40 minuti, incluse dichiarazioni di voto): |
|
|
| FdI |
| 20' |
| PD-IDP |
| 27' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 20' |
| M5S |
| 22' |
| FI-BP-PPE |
| 18' |
| Az-IV-RE |
| 14' |
| Aut (SVP-Patt, Cb, SCN) |
| 14' |
| Misto |
| 13' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 13' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 393
(Decreto-legge n. 173, Riordino attribuzioni ministeri)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 38' |
| PD-IDP |
| 27' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 23' |
| M5S |
| 22' |
| FI-BP-PPE |
| 18' |
| Az-IV-RE |
| 14' |
| Aut (SVP-Patt, Cb, SCN) |
| 14' |
| Misto |
| 13' |
| Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE |
| 13' |
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 274 (ore 17,15)
PRESIDENTE. Poiché siamo ancora in attesa del parere della 5a Commissione, sospendo la seduta fino alle ore 17,45.
(La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa alle ore 17,56).
Ricordo che si è conclusa la discussione generale e che il relatore e il rappresentante del Governo hanno rinunciato agli interventi di replica.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Sulle esecuzioni capitali in Iran
BALBONI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, intervengo molto brevemente perché le agenzie hanno appena battuto la notizia che è stato giustiziato - si fa per dire - il secondo manifestante in Iran: un ragazzo di ventitré anni, impiccato soltanto perché ha avuto il coraggio di manifestare per la libertà delle donne e del proprio Paese.
La pregherei, Presidente, di chiedere al Governo - nella persona del Ministro degli affari esteri - quali iniziative urgenti il Governo intenda intraprendere per manifestare tutto il nostro sdegno e tutta la nostra indignazione nei confronti di queste esecuzioni, che ledono in modo inaccettabile principi su cui la Repubblica italiana, tutto l'Occidente e tutti i Paesi liberi si basano, e cioè verso chi punisce con la morte la libera espressione del pensiero.
La pregherei veramente, Presidente, di chiedere immediatamente al Governo di venire a riferire sulle iniziative che intende intraprendere per condannare nel modo più fermo queste esecuzioni, anche perché, purtroppo, questa è la seconda, ma se ne preannunciano anche altre. (Applausi).
PAITA (Az-IV-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAITA (Az-IV-RE). Signor Presidente, mi associo alle parole del senatore Balboni su questo punto; anzi, stiamo predisponendo alcuni atti di indirizzo nel merito.
Credo sia molto importante che il Governo venga a riferire e anche ad annunciare quali iniziative ritenga di assumere e, al contempo, che il Parlamento nel suo complesso arrivi a una risoluzione su questo punto che sia la più rapida e anche la più unitaria possibile. (Applausi).
ALFIERI (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALFIERI (PD-IDP). Signora Presidente, mi unisco alle parole del collega di Fratelli d'Italia, d'altronde ci stiamo già muovendo in questo senso, come immagino dirà anche la Presidente della Commissione affari esteri e difesa, perché stiamo proprio lavorando su una proposta di risoluzione che va nel senso della condanna della repressione in atto in Iran, della tutela dei diritti umani fondamentali, della vicinanza a tutte le donne, studentesse universitarie, giovani e meno giovani che stanno manifestando.
La vera novità è che la protesta non si svolge solo nei centri urbani, nelle università e nelle scuole, ma anche nelle periferie e nelle realtà rurali, dove prima non era arrivata; adesso sta diventando una protesta del popolo iraniano in generale, che ha bisogno della vicinanza di tutti i Paesi europei.
Oltre alle iniziative che ricordava la collega Paita, che sono partite anche grazie al protagonismo delle senatrici del Partito Democratico, penso che ne occorrano anche di concrete. Mercoledì daremo le indicazioni alla presidente del Consiglio Meloni, che dovrà partecipare al suo primo Consiglio europeo ufficiale; all'interno del Consiglio c'è una parte che viene definita «fuori sacco», in cui si parlerà proprio delle proteste in Iran. In quel contesto, dovremo chiedere che sia tutta l'Europa, senza distinzioni, a dire basta alla repressione del regime iraniano e a prendere una posizione forte, com'è stato fatto in passato, ed evitare che anche un solo Paese si smarchi (abbiamo visto, infatti, che in passato l'Ungheria si è opposta a questo tipo di manifestazione), perché davanti a violazioni di questo tipo serve l'unità di tutti i Paesi europei per dire che siamo tutti contro la repressione dei diritti delle donne e in generale dei diritti umani in quel regime liberticida. (Applausi).
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signora Presidente, vorrei solo associarmi alle cose che hanno detto i colleghi, che condivido molto, in particolare l'ultimo intervento. Anch'io penso che mercoledì, quando la presidente del Consiglio Meloni sarà qui in Aula, sarebbe cosa buona e giusta se tutti quanti noi chiedessimo con forza al Governo italiano di portare questa posizione nella sede del Consiglio europeo. Penso anch'io che non dobbiamo limitarci semplicemente alla vicinanza, che ci vuole certamente, ma che dobbiamo lavorare per far sì che l'Italia e l'Europa mettano in campo atti concreti, una vera e propria pressione internazionale. L'Europa deve condannare la repressione, quindi naturalmente anche il nostro Gruppo è convinto e completamente d'accordo con quanto è stato detto. (Applausi).
MAIORINO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAIORINO (M5S). Signora Presidente, anche il Gruppo M5S ringrazia il presidente Balboni per la richiesta, cui si unisce, che il Governo venga in Aula a riferire, perché è essenziale che l'Italia prenda una posizione molto ferma rispetto a quanto sta avvenendo oggi in Iran, dove la violenza non è più soltanto cruenta, ma è diventata anche sfacciata. Le vittime ormai non si contano più, comprese quelle di regime, morte per impiccagione o comunque condannate a morte da questo regime estremamente repressivo. La resistenza di tutto il popolo iraniano non può rimanere inascoltata ed è importante che il Governo italiano non soltanto, prenda una posizione molto ferma, ma la porti in sede europea, affinché l'intera Europa condanni quanto sta avvenendo, senza se e senza ma. (Applausi).
CRAXI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRAXI (FI-BP-PPE). Signora Presidente, vorrei solo segnalare che, come sanno i colleghi della Commissione esteri e difesa, da giorni è pronta una proposta di risoluzione che impegna il Governo a portare in tutte le sedi l'appoggio alla lotta di libertà delle donne e degli uomini dell'Iran. Vorrei anche annunciare che mercoledì mattina in Commissione affari esteri e difesa (stiamo aspettando l'autorizzazione anche su questo) sarà audito un gruppo di studenti iraniani che vivono in Italia. Penso però che appoggiare questa lotta in tutte le sedi, da parte del Governo e del Parlamento, questa lotta sia fondamentale: non dobbiamo lasciarli soli. Nessuno spegnerà il sorriso delle donne iraniane. (Applausi).
PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, anch'io mi unisco all'appello di chi mi ha preceduto, ma vorrei anche che riuscissimo a tradurlo in atti concreti, attraverso un'iniziativa che ci potrà contraddistinguere. Al di là di tante parole, oggi abbiamo un focus sull'Iran, ma dovremmo anche renderci conto che nel 2022 si parla di 500 esecuzioni già avvenute. Quello che oggi stiamo affrontando è la punta di un iceberg che sta andando avanti da molto tempo.
Occorre un'iniziativa forte, a partire dall'ONU, perché anche l'ONU in questo contesto dovrebbe farsi sentire, ma in questo momento non mi sembra di aver visto iniziative intraprese in tal senso.
Il mio appello va quindi a unirsi a quello dei colleghi: ritengo che dobbiamo realmente trovare una misura che faccia distinguere l'Italia in questo percorso per aiutare realmente l'Iran a essere un Paese libero. (Applausi).
PRESIDENTE. Riferirò immediatamente al presidente La Russa sulla richiesta che ha avanzato il senatore Balboni. Mi sembra che ci siano comunque diverse iniziative nelle sedi delle Commissioni e dell'Aula nell'immediato futuro. Personalmente, solleciterò il presidente La Russa a portare a una vicinissima Conferenza dei Capigruppo un'iniziativa di coordinamento e di rafforzamento molto forte del Parlamento, dedicando appositi momenti a questo argomento.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Giulio Lusi» di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 274 (ore 18,07)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.
Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, a eccezione dell'emendamento 1.121 del relatore. Sull'ordine del giorno G1.100 mi rimetto al Governo.
OSTELLARI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo pareri conformi a quelli del relatore. Preciso che l'emendamento del relatore 1.121 sarà riformulato rispetto al testo presentato dal relatore stesso (abbiamo già un accordo). Sostanzialmente, rispetto alla formulazione attuale dell'emendamento 1.121, viene espunta la lettera a), quindi la lettera b) diventa lettera a) e la lettera c) diventa lettera b).
PRESIDENTE. Cosa dice il relatore di questa riformulazione?
BONGIORNO, relatrice. La accetto, signor Presidente.
OSTELLARI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere è favorevole all'ordine del giorno G1.100, a condizione che venga riformulato nel seguente modo: «a valutare se sussista un difetto di informazione in danno delle vittime di reati mafiosi in ordine alla concessione ai detenuti o internati autori di delitti di criminalità mafiosa dei benefici penitenziari di cui alla citata legge 26 luglio 1975, n. 354, e, in caso affermativo, a valutare l'opportunità di introdurre un'apposita previsione normativa, che prescriva il diritto della vittima di reati mafiosi di essere informata in merito alla concessione ai detenuti o internati per i delitti di criminalità mafiosa dei benefici penitenziari di cui alla citata legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché in merito all'ammissione alla liberazione condizionale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».
PRESIDENTE. Senatrice Rando, accoglie la proposta di riformulazione?
RANDO (PD-IDP). Signor Presidente, accetto la proposta di riformulazione, anche se effettivamente c'è una criticità in merito all'informazione. La valutazione va però bene.
PRESIDENTE. Mi è sfuggito il parere espresso sull'ordine del giorno G1.101.
BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, il parere è contrario.
OSTELLARI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.
LICHERI Ettore Antonio (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LICHERI Ettore Antonio (M5S). Signor Presidente, onorevoli senatori, vi imploro di votare il nostro emendamento, perché, cancellando il reato di concussione e corruzione dall'elenco di quelli gravi ostativi ai benefici penitenziari, come sapete, vi assumete due gravi responsabilità.
Quanto alla prima, state uccidendo la cosiddetta legge spazzacorrotti, che solo pochi giorni fa ha incassato l'ennesimo elogio internazionale. Transparency International, un'agenzia che monitora la corruzione nei pubblici uffici, ha fatto fare all'Italia un balzo in avanti in graduatoria, con il passaggio dal cinquantaduesimo al quarantaduesimo posto. Voi pensate che questo balzo in avanti nella graduatoria della trasparenza e contro la corruzione sia frutto del caso? No, colleghi, non è frutto del caso: è il risultato di una legislazione italiana finalmente adeguata, incisiva ed efficace. (Applausi). Voi oggi state smantellando questa normativa, perché non vi piace la firma del MoVimento 5 Stelle. Tuttavia, smantellando la legge spazzacorrotti non fate un torto al MoVimento 5 Stelle, in quanto smantellate la legalità di questo Paese.
C'è poi la seconda grave responsabilità. Con questa scelta decidete di concedere i benefici penitenziari ai condannati per associazione a delinquere finalizzata ai reati contro la pubblica amministrazione (Applausi): ma vi rendete conto? Indebolite lo Stato e aprite i ponti alle reti corruttive, consegnando loro le grandi risorse del PNRR e facendo finta di non sapere che corruzione e mafia sono due facce della stessa medaglia. (Applausi).
Vi imploriamo: votate i nostri emendamenti, votate questo emendamento! Cerchiamo di ripristinare lo spirito della legislazione della legge spazzacorrotti. Tornate indietro sui vostri passi: difendete la gente comune, non i colletti bianchi! (Applausi).
BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAZOLI (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo per motivare il nostro voto di astensione su questo emendamento, nonché per motivare la nostra posizione sugli emendamenti successivi presentati sul medesimo tema dal Partito Democratico.
Ci opponemmo alla scelta fatta a suo tempo dal Governo gialloverde (Lega e MoVimento 5 Stelle) di introdurre nell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario anche i reati contro la pubblica amministrazione; ci opponemmo perché consideravamo un errore l'accostamento dei reati contro la pubblica amministrazione ai reati di criminalità organizzata e di terrorismo internazionale. Peraltro, l'articolo 4-bis¸ che si riferisce al trattamento penitenziario, impediva o comunque rendeva più difficile l'accesso ai benefici di legge per i detenuti al fine di bloccare il ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata, cosa che per i reati monosoggettivi di corruzione e concussione non aveva alcun senso, per cui quell'equiparazione era sbagliata.
Tuttavia, con il provvedimento presentato dal Governo con il decreto-legge quell'equiparazione era già venuta meno. Tale provvedimento, infatti, lo stesso che nella scorsa legislatura fu approvato alla Camera con una larghissima maggioranza, aveva già distinto e differenziato i reati di criminalità organizzata e di terrorismo dai reati contro la pubblica amministrazione. Inoltre, riteniamo che sia doveroso che rimanga una verifica particolare per l'accesso ai benefici di legge dei detenuti anche per i reati contro la pubblica amministrazione, quando questi reati siano commessi da un'associazione per delinquere; quando cioè c'è un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di concussione e corruzione, allora è necessario che ci sia una verifica puntuale dell'assenza di collegamenti con quei vincoli criminosi che rischiano di essere ripristinati, se manca una verifica puntuale.
Ci asterremo dunque dal voto su questo emendamento, che ripristina integralmente i reati contro la pubblica amministrazione all'interno dell'articolo 4-bis, in qualche modo rimettendoli a contatto con i reati contro la criminalità organizzata e di terrorismo, ma faremo emendamenti, che speriamo l'Aula voglia valutare con attenzione, per ripristinare una verifica puntuale, quando c'è un'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e alla concussione, perché in quel caso è doveroso che ci sia una verifica puntuale e analitica delle ragioni che consentono l'accesso ai benefici penitenziari per evitare che si ricrei l'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e alla concussione. (Applausi).
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Signor Presidente, intervengo per annunciare il nostro voto contrario sull'emendamento 1.101.
Vorrei dire al collega Licheri che non abbiamo nessuna intenzione di favorire la corruzione alla mafia, ma pensiamo che in uno Stato di diritto nella cui Costituzione è previsto che la pena debba avere una finalità rieducativa, la privazione dell'accesso ai benefici previsti dalla legge, con tutte le severe condizioni previste dalla legge stessa, quindi l'esclusione a priori da quei benefici, va ridotta il più possibile soltanto a reati gravissimi. (Applausi). Non si può pensare - e, avendo sentito il Ministro della giustizia, credo che sarà probabilmente d'accordo con me - che la sanzione penale (chiudere cioè la gente in galera e buttare la chiave) sia la soluzione. Noi dobbiamo avere un sistema giudiziario che persegua e punisca, ma che allo stesso tempo consenta sempre al reo e al condannato di poter accedere a quella riabilitazione che sta scritta in Costituzione e, quindi, se esistono le condizioni, ai benefici penitenziari previsti dal nostro ordinamento. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.103, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.106, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.109, presentato dal senatore Scalfarotto, sostanzialmente identico all'emendamento 1.110, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.111, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.113, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.114, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.115, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.116, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.117, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.118, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.119.
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, mi consenta in premessa di dire che la maggioranza si sta dimostrando, nei provvedimenti economici, forte con i deboli e debole con i forti e si sta dimostrando giustizialista in una fattispecie, quella sui rave party, e garantista con i colletti bianchi e con chi commette reati contro la pubblica amministrazione (Applausi). L'occasione che è stata offerta da molti nostri emendamenti non è stata colta. Spero che possa essere colta questa, di un emendamento tecnico, che pone rimedio a un errore di coordinamento normativo. Ciò si sostanzia nel fatto che per alcune ipotesi di reati associativi, come l'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, alla tratta, all'acquisto e all'alienazione di schiavi, nonché l'associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione illegale e al traffico di clandestini, con riferimento ad ipotesi aggravate, verrebbe contemporaneamente prevista l'applicazione di due distinte procedure per la concessione di benefici penitenziari tra loro contraddittorie: mi riferisco alle modifiche introdotte all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, che non toccando però il comma 1-ter, prevedono per i medesimi reati procedure diverse.
Quindi la domanda è quale procedura applicare per l'associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù: quella prevista al comma 2, cioè il parere al procuratore distrettuale antimafia, o quella più blanda prevista al comma 2-bis, ovvero il semplice parere al questore? Ovviamente, con questo emendamento si chiede alla maggioranza di porre rimedio a questo errore di coordinamento nel testo. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.119, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto d'istruzione superiore «Leonardo Da Vinci» di Sapri, in provincia di Salerno, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 274 (ore 18,26)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.120, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.121 (testo 2), presentato dal relatore.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.122, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.123, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.124, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.125, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.126, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.127, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Chiedo al senatore Mirabelli se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.101, sul quale il Governo ha espresso parere contrario.
MIRABELLI (PD-IDP). Signor Presidente, insisto perché l'ordine del giorno G1.101 venga posto in votazione. Francamente, faccio fatica a capire le ragioni del parere contrario che è stato dato ad un ordine del giorno che chiede al Governo di pensare a nuovi incentivi per la collaborazione contro la mafia. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.
OSTELLARI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.101, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, fino alle parole «di sorveglianza».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.102.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.103, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.104, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alla parola «ventisei».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.105.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.106 presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Annullo la votazione. Vuole intervenire sull'emendamento 2.106, senatore Scalfarotto?
Vi prego di segnalarmelo per tempo se volete intervenire.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Signor Presidente, devo dire che le votazioni qui in Senato - io sono nuovo del Senato - sono sempre molto rapide. Comunque ho alzato la mano.
PRESIDENTE. Perché i senatori sono performanti. (Applausi).
Ne ha facoltà, senatore Scalfarotto.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Così smentiamo i luoghi comuni.
Molto brevemente, noi abbiamo presentato due emendamenti che riportano a ventisei e a cinque anni le barriere per poter accedere ai benefici anche per gli ergastolani. In realtà, questi emendamenti riportano tutto allo status quo ante (perché il Governo li ha portati a trent'anni e a dieci) e lo abbiamo fatto perché ci sembra che questa modifica in realtà neghi in nuce direttamente quello che ci chiedono la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo.
Molto rapidamente, l'ergastolo, il "fine pena mai", la privazione completa della speranza non è qualcosa che possiamo stabilire come pena nei confronti di nessuno. Noi dobbiamo avere sempre la luce e la possibilità della riabilitazione, che la persona che ha sbagliato paghi e torni ad essere parte della nostra società. Questo ci chiede la Corte europea dei diritti dell'uomo quando ci dice che quel tipo di ergastolo è un trattamento inumano e degradante e questo ci ha chiesto anche la Corte costituzionale. E noi cosa facciamo? Diciamo sì, giusto, cambiamo la legge e poi con questo decreto, invece di migliorarla e andare incontro al reo, diciamo che da ventisei anni si passa a trenta. A me sembra che questo sia sostanzialmente irrispettoso nei confronti di queste alte magistrature, ma soprattutto neghi questo concetto. Che la maggioranza abbia portato a trent'anni e a dieci anni queste pene soglia mi stupisce moltissimo, dopo aver ascoltato in Commissione giustizia il ministro Nordio che ci ha detto esattamente il contrario.
Quindi, ripeto: qui non si vuole creare del lassismo. Noi stiamo parlando di benefici penitenziari che sono previsti per persone che hanno commesso reati molto gravi e in condizioni molto precise. Però, ripeto, il messaggio che abbiamo ricevuto chiaro e forte dell'Europa e dalla Corte costituzionale è un messaggio di speranza, anche per chi ha commesso reati molto gravi. Noi con questo atto, con il decreto-legge che andiamo a convertire, facciamo finta di ascoltare quell'appello, ma in realtà andiamo in direzione assolutamente contraria. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.106, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento presentato all'articolo 3.
OSTELLARI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, durante l'emergenza sanitaria, per ridurre il sovraffollamento carcerario, con il decreto-legge n. 18 del 2020 sono state adottate alcune misure straordinarie, volte ad incrementare l'esecuzione della pena detentiva fuori dal carcere presso il domicilio. In particolare, com'è noto, sono state previste licenze e permessi straordinari per i detenuti in regime di semilibertà e per quelli non ammessi al lavoro esterno. È stata inoltre prevista la detenzione domiciliare per i detenuti che devono scontare una pena residua non superiore ai diciotto mesi.
Entrambe le misure, come altrettanto noto, non possono essere applicate ai delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge n. 352 del 1975 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale: mafia, terrorismo e i delitti di più grave allarme sociale, compresi i delitti di maltrattamento e gli atti persecutori.
La detenzione domiciliare non può inoltre essere applicata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai detenuti che nell'ultimo anno sono stati sanzionati o oggetto di rapporto disciplinare per disordine o sommosse, ai detenuti privi di un domicilio effettivo ed idoneo, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato e nei casi in cui il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
Ora, dal giorno della loro introduzione, non risulta che tali misure abbiano prodotto alcun allarme sociale o che vi siano stati casi di revoca per condotte illecite da parte dei detenuti che ne hanno beneficiato. Se è così, se si tratta di misure che hanno dato buona prova di sé, perché non renderle strutturali o perlomeno prorogarle ulteriormente, dal momento che il prossimo 31 dicembre dovrebbero venire meno?
Noi vorremmo, come ha chiesto anche il senatore Verini quest'oggi, che il Governo ci desse una risposta e soprattutto riconsiderasse l'incomprensibile parere negativo che ha dato a questi emendamenti, volti appunto a prorogare la vigenza o ancora meglio a rendere strutturali le misure. (Applausi).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 4.
OSTELLARI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.0.100, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori, fino alle parole «prorogati al 31 dicembre».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.0.101.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.102, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.103, presentato dal senatore Verini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5, ad eccezione di un emendamento del relatore che è di mero coordinamento. Mi riferisco all'emendamento 5.150, che riguarda l'articolo 634, in particolare con la nuova introduzione dell'articolo 633-bis, che ovviamente aveva bisogno di un coordinamento al fine di inserire la nuova norma.
OSTELLARI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100, identico agli emendamenti 5.101 e 5.102.
VERINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, noi abbiamo presentato anche un emendamento soppressivo, perché riteniamo, nonostante il Governo e la maggioranza abbiano dovuto compiere delle marce indietro molto significative su questa parte del decreto-legge (perché la prima formulazione avrebbe potuto mettere in discussione perfino elementari libertà costituzionali, come ad esempio quella di manifestare), che il provvedimento sia inaccettabile. Lo diceva stamattina la senatrice Rando nel suo intervento. Il caso Modena, quello che mediaticamente ha originato il decreto rave, è stato un caso di scuola, perché norme vigenti hanno consentito, con la collaborazione del prefetto e quindi del rappresentante del Governo, delle Forze dell'ordine e della sicurezza di quel territorio, del sindaco e dell'amministrazione comunale di Modena, di risolvere potenziali problemi nella maniera più tranquilla, pacifica e serena possibile, senza bisogno di provvedimenti come questi. Ma voi volevate dare un segnale securitario, anche di criminalizzazione di eventi che tra l'altro - lo dico a titolo personale - a me non piacciono, ma non è questo il problema.
In alcuni Paesi, ad esempio, i rave sono regolamentati, perché rappresentano tendenze di cultura musicale e di cultura giovanile. A me non piace la cultura dello sballo, anzi noi la combattiamo, anche se siamo contrari al proibizionismo; siamo favorevoli al dialogo con i giovani, all'educazione, a sviluppare la lotta contro la dispersione scolastica, alla formazione; siamo favorevoli ad incrementare le spese per la cultura e non ad abbattere per esempio il bonus cultura, come state provando a fare. (Applausi). Siamo favorevoli alle politiche di impegno civile dei giovani e non, ad esempio, a stabilire quaranta giorni di servizio militare, come se fossimo nel secolo scorso.
Pensiamo che sia giusto votare contro e sopprimere addirittura questa parte del decreto-legge in esame, perché riteniamo che ancora permangano, oltre a un grave un messaggio sbagliato, delle pene troppo alte, delle sanzioni sproporzionate, con un minimo edittale che è davvero troppo alto, mentre rimangono le intercettazioni, che volete lasciare nei confronti dei giovani che partecipano ai rave e non volete lasciare per indagare su gravi reati come quelli di corruzione. (Applausi).
MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAIORINO (M5S). Signor Presidente, ringrazio il collega che mi ha preceduto perché ha cercato di spiegare una cosa ovvia; la norma sui rave party è pura propaganda securitaria, è semplicemente una bandierina ideologica con la quale viene anche istituito un nuovo reato, completamente inutile, fondato su un'emergenza che non esiste. Il codice penale prevedeva già ampiamente pene adeguate e questo provvedimento risponde soltanto alle vostre esigenze di usare il pugno duro ai margini, nelle periferie, mentre vi girate dall'altra parte di fronte ai reati dei colletti bianchi. (Applausi). Avete mosso un attacco frontale alla cosiddetta legge spazzacorrotti, concedendo benefici penitenziari a chi compromette l'economia e la società con ben più gravi e odiosi reati contro la pubblica amministrazione, alle grandi reti corruttive pronte a mettere le mani sui soldi del PNRR.
Non solo, la vostra controriforma della giustizia prevede altri favori sempre ai colletti bianchi, come la stretta contro le intercettazioni, che sono e restano invece l'arma più efficace per contrastare mafia e corruzione, e lo smantellamento dell'abuso d'ufficio, a conferma della cifra distintiva di questo Governo: essere forte con i deboli e compiacenti con i forti. (Applausi).
Il testo originario peraltro prevedeva addirittura l'arresto in flagranza, misure cautelari in carcere e intercettazioni. Il Governo ha capito poi che aveva presentato un abominio giuridico e copiando dalle nostre correzioni ha cercato di provare quantomeno a dettagliare e tipizzare il reato.
Il testo che oggi ci accingiamo a votare rimane però comunque irricevibile perché prevede una pena del tutto sproporzionata, da tre a sei anni; tanto per capirci una pena superiore a reati come l'attentato alla sicurezza dei trasporti, l'attentato alla sicurezza degli impianti elettrici a gas, crollo di una costruzione, invasione di terreno commesso da persona palesemente armata. Davvero, sopprimete questo abominio e votate il nostro emendamento. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.101, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, e 5.102, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.103.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Signor Presidente, con l'emendamento 5.103 noi proviamo a mettere in pratica i messaggi che il ministro Nordio ci ha dato in Commissione giustizia. Si tratta di messaggi che abbiamo molto apprezzato. Cosa ha detto il Ministro? Non serve un reato per tutto e la galera non è l'unica sanzione. Noi abbiamo votato l'emendamento soppressivo, ma non lo abbiamo presentato, perché riconosciamo che il fenomeno del rave party vada disciplinato e che ci sia un certo allarme sociale intorno ad esso. Per farlo però basta utilizzare le norme che già ci sono e soprattutto rendersi conto che la sanzione può essere forte ed efficace anche senza arrivare a sei anni di prigione, che credo a chiunque sembra una cosa completamente fuori dalla realtà.
Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), che all'articolo 68 stabilisce che senza una licenza del questore non si possono fare spettacoli o aprire circoli o sale da ballo.
La formulazione iniziale che il Governo ci aveva sottoposto parlava di invasioni e di raduni in modo così generico da perdere completamente la mira rispetto al fenomeno che voleva gestire, che è fondamentalmente un ritrovo di ragazzi che ascoltano musica con grandi altoparlanti per molte ore e con molte persone. Quindi, abbiamo cercato di descriverlo in questo modo e abbiamo poi utilizzato le sanzioni previste dal codice penale all'articolo 666, che parla di spettacoli e trattenimenti senza licenza - perché questo è un rave party - che sono sanzioni amministrative, pecuniarie. Non serve parlare di anni e anni di reclusione.
Se a questo aggiungiamo sempre la possibilità dello sgombero e della confisca di questi grandi impianti - quello sì che fa male agli organizzatori - e consideriamo che eventuali reati già esistenti, se commessi in quel luogo o in quel ritrovo non autorizzato, sono un aggravante, vediamo che possiamo dare una risposta a quell'allarme sociale senza ricorrere a un panpenalismo che il Governo dice di combattere a parole, ma non nei fatti.
Considerate che questo è il primo provvedimento politico di questo Governo. Cosa fa il Governo la prima volta che si riunisce il Consiglio dei ministri? Crea un nuovo reato con sei anni di reclusione, nuove intercettazioni, tutto il contrario di quello che dice. Speriamo che non siano così coerenti fino alla caduta del Governo medesimo.
Questa, peraltro, è la ricetta che è già stata sperimentata in Francia: la cosiddetta legge Mariani, adottata nel 2001, che ci sembra un punto di equilibrio di un Paese giuridicamente civile, dove si reprimono i reati, dove non si ricorre soltanto alla prigione, tra l'altro tagliando i fondi per l'amministrazione penitenziaria nella legge di bilancio; si dà un messaggio all'opinione pubblica, si reprime, si fa prevenzione e si dà una risposta non allarmistica, che non crea il panico e - ripeto - che non utilizza la reclusione come unica soluzione per un caso di questo genere. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.103, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Il senatore Guidi non è riuscito a votare nella precedente votazione ma intendeva votare conformemente al proprio Gruppo di appartenenza.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.104, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.105, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
La senatrice Rojc comunica di non essere riuscita a votare e di voler votare conformemente al proprio Gruppo.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.106, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Anche il senatore Verini comunica di non essere riuscito a votare e di voler votare conformemente al proprio Gruppo.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.107, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.108, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.109, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, fino alle parole «quattro anni».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 5.110 e 5.111.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.112, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.113, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, fino alle parole «sei mesi».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 5.114 e 5.115.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.116, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, fino alle parole «tre anni».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 5.117, 5.118 e 5.119.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.120, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.121, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, fino alle parole «sei mesi».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 5.122 e 5.123.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.124, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, fino alle parole: «sei mesi».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.125.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.126, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risulta pertanto precluso l'emendamento 5.127.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.128, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risulta pertanto precluso l'emendamento 5.129.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.130, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risulta pertanto precluso l'emendamento 5.131.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.132, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.133, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, fino alle parole «da euro».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 5.134 a 5.144.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.145, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.146, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.147, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.148, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.150, presentato dal relatore.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 5-bis.101.
OSTELLARI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 5-bis.100 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5-bis.101.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Signor Presidente, intervengo molto volentieri su questo emendamento, perché secondo me è estremamente significativo di un certo umore giustizialista che comunque pervade gran parte di quest'Aula. Di cosa si tratta?
Noi sappiamo che questo Governo sta rimandando la riforma Cartabia, che, oltre a norme organizzative, contiene anche norme dettate più favorevolmente nei confronti di chi va incontro a un'azione penale. In particolare, alcuni reati che erano perseguibili d'ufficio adesso diventano perseguibili soltanto a querela di parte. Con l'emendamento del Governo si stabilisce che, se una persona è in condizioni di custodia cautelare per un reato per il quale è venuta meno la procedibilità d'ufficio, lo Stato può tenere detta persona in prigione per venti giorni, nell'attesa che il querelante faccia la sua querela. Noi, cioè, abbiamo il caso di qualcuno che evidentemente una querela non l'ha fatta prima e, soltanto per attendere che la persona danneggiata dal reato disciplinato in modo più favorevole e quindi non più punibile sporga la querela, noi non diciamo più al nostro concittadino o concittadina che non c'è ragione di tenerli e di privarli della libertà personale. Noi gli diciamo invece di stare venti giorni in galera, nell'attesa che la procura possa ottenere la querela. A me sembra una norma veramente riprovevole, direi piuttosto vergognosa, che dimostra che non abbiamo il senso di cosa significa stare venti giorni in prigione.
Cari colleghi, noi abbiamo tutti quanti la prerogativa di visitare le nostre carceri. Se non l'avete mai fatto, fatelo. Una volta che avrete visitato le nostre carceri e avrete visto quali sono le loro condizioni, quanto sono fatiscenti e affollate, quanto siano un luogo infernale, dire di restare in prigione, perché, per venti giorni, si aspetta che il querelante si ricordi di sporgere querela, ci sembrerà molto più anomalo di quanto non sia.
Con questo emendamento, quindi, noi chiediamo di ridurre il tempo a quarantotto ore, che è il tempo massimo per il quale un cittadino può essere trattenuto con un fermo di polizia. Chiediamo di non dire assolutamente che aspettiamo venti giorni il querelante. È una questione di civiltà e rispetto. La prigione è una extrema ratio. Dire «io ti lascio in prigione per venti giorni» dovrebbe ripugnare alle nostre coscienze. Se, come ordinamento, abbiamo deciso che quel reato non è più perseguibile d'ufficio e la querela non c'è, bisognerebbe dire «quella è la porta, chiediamo scusa, vada pure, lei è un cittadino o una cittadina libero o libera». Dire a una persona che deve stare in carcere venti giorni in attesa del querelante mi sembra una cosa che veramente ripugna alla coscienza di un Paese civile. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5-bis.101, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 5-ter.100 e 5-quater.100 sono stati ritirati.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-quinquies del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, il parere è contrario.
OSTELLARI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. L'emendamento 5-quinquies.100 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5-quinquies.101, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-sexies del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, il parere è contrario.
OSTELLARI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. L'emendamento 5-sexies.100 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5-sexies.101, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5-sexies.102, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 5-septies.100 e 5-octies.100 sono stati ritirati.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-novies del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, il parere è contrario.
OSTELLARI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5-novies.100, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 5-novies.101 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5-novies.102, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 5-decies.100 e 5-undecies.100 sono stati ritirati.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-duodecies del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, il parere è contrario.
OSTELLARI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. L'emendamento 5-duodecies.100 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5-duodecies.0.100, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5-duodecies.0.101, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-terdecies del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, sull'emendamento 5-terdecies.101 vorrei fare una precisazione. L'emendamento è volto a sostituire le parole «casellario giudiziario», che sono tecnicamente non corrette, ma che nel linguaggio comune troviamo spesso abbinate forse perché fanno rima, con le seguenti: «casellario giudiziale».
OSTELLARI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. L'emendamento 5.terdecies.100 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5-terdecies.101, presentato dal relatore.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5-quaterdecies del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, il parere è contrario.
OSTELLARI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 5-quaterdecies.100 è stato ritirato.
Mi risulta che sia stato ritirato anche l'emendamento 5-quaterdecies.0.100. Chiedo alla presentatrice, senatrice Biancofiore, di darmi conferma in tal senso.
BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Sì, signor Presidente, è stato ritirato.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5-quaterdecies.0.101, presentato dalla senatrice Rossomando.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, desidero intervenire per illustrare l'ordine del giorno G6.100, che è già stato accolto dal Governo, ma al quale noi come Forza Italia attribuiamo un grande valore politico.
L'ordine del giorno riguarda l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del pubblico ministero. Io avevo presentato un emendamento, che è stato vagliato dalla Presidenza e dichiarato ammissibile nell'ambito della discussione...
PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Zanettin, ma a me risulta che l'ordine del giorno G6.100, a pagina 52 del fascicolo, già accolto in Commissione, non riguarderebbe l'argomento che lei stava illustrando, vale a dire l'inappellabilità.
ZANETTIN (FI-BP-PPE). In verità riguarda proprio l'inappellabilità. Basta leggere il dispositivo.
PRESIDENTE. Ha ragione e mi scusi.
ZANETTIN (FI-BP-PPE). Come stavo dicendo, sulla questione avevo presentato un emendamento al testo, che il Governo mi ha invitato a ritirare e a trasformare in un ordine giorno, richiesta cui ho personalmente aderito.
Il tema è di grande rilevanza politica, perché riguarda il concetto del ragionevole dubbio, che è stato ormai declinato nella dottrina giuridica da quasi trent'anni ed è stato già oggetto di un intervento legislativo, la cosiddetta legge Pecorella, che è stata poi travolta da una sentenza della Corte costituzionale nel 2007.
Credo, signor Presidente, che sia giunto il momento di tornare sul tema, che tra l'altro faceva parte del programma elettorale comune a tutto il centrodestra. Abbiamo dunque aderito volentieri alla richiesta del Governo di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un ordine giorno, con il quale il Governo si è a sua volta impegnato a inserire una nuova disciplina in materia nel quadro generale della riforma delle impugnazioni.
PRESIDENTE. Mi scusi per poco fa, senatore, ma ho fatto confusione, essendo stato l'ordine del giorno già accolto in Commissione.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.
BONGIORNO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, il parere è contrario sugli emendamenti, mentre sull'ordine del giorno il parere è favorevole.
OSTELLARI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G6.100, mentre esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (Az-IV-RE). Signor Presidente, intervengo sul tema del rinvio dell'entrata in vigore della riforma Cartabia.
Naturalmente, essendo stato deciso con un decreto-legge, è già successo, per cui la previsione normativa non è entrata in vigore quando invece avrebbe dovuto. Ovviamente siamo molto preoccupati, perché il tempo che ci si è presi è sostanzialmente fino al 31 dicembre e oggi, se non vado errato, è il 12 dicembre. La ragione per la quale il Governo si è preso questo tempo era di dare la possibilità agli uffici di organizzarsi. Non so se due mesi bastino per potersi riorganizzare, ma me lo auguro di cuore. Voglio sperare che questo rinvio non sia il prodromo di un ulteriore rinvio. E lo dico perché, pur essendo la riforma Cartabia una riforma di grande coalizione, nella quale ognuno ha dato un po' di sé per arrivare a questo compromesso, è indiscutibile - come dicevo già in precedenza - che ci siano delle norme che vanno in direzione anche garantista. Quindi non vorrei che, con riferimento a quelle norme - hanno creato anche delle legittime aspettative e hanno stabilito che il Parlamento ritiene che quelle figure di reato vadano disciplinate in modo meno severo - i possibili continui rinvii vadano avanti, creando sicuramente una situazione di grande disagio, che credo sarebbe anche moralmente molto ingiusta.
Quindi il nostro emendamento prevede di sopprimere l'articolo: essendo oggi il 12 dicembre e avendo il Governo già preso tempo, non possiamo dargliene altro. Questo comporterebbe che il 1o gennaio avremo la garanzia che la riforma Cartabia entri in vigore. Non dimentichiamo che si tratta anche di un obiettivo del PNRR, per cui votare questo emendamento significa garantirci che la tanto attesa riforma entri in vigore. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.100, presentato dal senatore Scalfarotto, identico all'emendamento 6.101, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.102, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 non verrà posto ai voti.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100, presentato dal senatore Verini e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
La Presidenza dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, l'emendamento 7-bis.0.101.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BONGIORNO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti, a eccezione dell'emendamento 7.0.100 (testo 2): sono state apportate delle piccole modifiche formali ed è già in distribuzione la riformulazione, su cui il parere è favorevole.
Anticipo inoltre la contrarietà a tutti gli emendamenti all'articolo 7-bis e il parere favorevole sull'emendamento al titolo Tit.100.
OSTELLARI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. La riformulazione anticipata è in distribuzione?
BONGIORNO (LSP-PSd'Az). È già in distribuzione un testo 2. Si tratta veramente di piccole correzioni, che posso anche leggere.
PRESIDENTE. Mi dicono che si tratta di mere correzioni formali che, quindi possiamo darle per lette.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.100, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, identico all'emendamento 7.101, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.102, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alle parole «commi 1».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.103.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.104, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.100 (testo 2), presentato dal senatore Zaffini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-bis.100, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 7-bis.0.100 è stato ritirato.
L'emendamento 7-bis.0.101 è improponibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-bis.0.102 (testo 2), presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 7-bis.0.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIRRO (M5S). Signor Presidente, abbiamo fatto una proposta emendativa che ci sembrava di buonsenso. Credo che nessuno di noi abbia dimenticato quello che abbiamo visto nei due anni di pandemia. Nessuno di noi dimentica quello che sta succedendo ancora oggi, perché i soggetti più fragili sono ancora vittime del Covid. Ma facciamo finta che tutto sia passato, che non ci siano più contagi, che non ci siano più morti. Vogliamo assolutamente tornare alla normalità e ci dimentichiamo ancora una volta di tutelare la parte più fragile della nostra popolazione. Ancora una volta fate i forti con i deboli.
Posso anche arrivare a capire per quale ragione viene eliminato anticipatamente l'obbligo vaccinale per i sanitari e perché siano stati riammessi in servizio. Quello che non riesco assolutamente a capire è per quale ragione non possiamo tutelare i soggetti più fragili (Applausi), coloro che sono affetti da patologie oncologiche, chi ha problemi di immunosoppressione o immunodeficienza; per quale ragione non possiamo organizzare le nostre strutture sanitarie per quei pochi sanitari che dovrebbero affidarsi alla scienza e invece si affidano ancora agli stregoni medievali, che non vogliono sottoporsi a vaccinazione a meno che non siano un pericolo per i soggetti più fragili. Infatti, sono sempre di più ormai le pubblicazioni scientifiche che confermano l'efficacia dei vaccini anche nel prevenire l'infezione, anche se non al cento per cento; efficacia che tutela i soggetti più fragili e che noi vogliamo ignorare.
Non capisco perché questa maggioranza si rifiuti di andare dietro alla scienza e vada dietro a chissà quali altre credenze e non ci consenta neanche parzialmente di difendere i fragili. (Commenti).Non so a che cosa vi affidate, ma la scienza è un'altra cosa. (Applausi).
PRESIDENTE. Colleghi, ovviamente c'è la possibilità di intervenire in dichiarazione di voto, mentre non c'è la possibilità di interrompere o di sovrapporvi a chi sta intervenendo.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-bis.0.103, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7-bis.0.104.
MAZZELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, ho avuto il piacere di vedere un mio emendamento approvato da tutti voi, quello che riguarda l'applicazione del Panflu, e cioè il Piano epidemico influenzale 2022-2023. Questo piano, che spero tutti quanti abbiate letto, prevede delle misure per la salvaguardia e la tutela della collettività.
Tra le misure in esso contenute - tralascerei, per evitare polemiche, quelle sulle vaccinazioni - ve ne sono alcune che riguardano gli operatori sanitari e che sono dichiarate, all'interno del Panflu, sia nel capitolo iniziale che nella descrizione dei cosiddetti dispositivi di protezione individuale. Capisco che approvare un emendamento che non si è letto sia difficile da parte di tutti, ma vi inviterei a leggerlo con attenzione. Le parole che ho usato nell'emendamento al nostro esame sono esattamente quelle che sono scritte nel Panflu e che sono state approvate all'interno dell'emendamento riformulato dal Governo, che ha approvato anche il finanziamento che permetterà alle amministrazioni centrali, con circa 30 milioni di euro, di applicare il Panflu.
Di che cosa sto parlando? Lo ripeto: voglio entrare nel merito non delle vaccinazioni, ma dei dispositivi di protezione individuale che riescono, secondo il Panflu, a limitare e mitigare il rischio delle infezioni di tipo respiratorio. Ora ci troviamo di fronte a un periodo che viene definito inter-pandemico e, cioè un periodo nel quale si sovrappongono diversi virus. Io, proprio leggendo il Panflu, quindi lo stesso piano epidemico influenzale che è stato approvato e finanziato (quindi un mio emendamento che è stato approvato e finanziato con riformulazione) avevo scritto semplicemente, cari senatori tutti, che, dal primo gennaio 2023 al 31 marzo 2023, che è il picco influenzale stagionale, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie e degli hospice.
Insomma, richiamavo un po' quella che è la letteratura internazionale. Quindi, non una norma costrittiva per un intero anno; non una norma o qualcosa di definitivo per 365 giorni all'anno, ma qualcosa di buon senso che serviva a tutti, ovviamente eliminando dall'obbligo anche chi non la deve portare, cioè i bambini di età inferiore ai sei anni oppure le persone con disabilità.
Un emendamento, dunque, scritto richiamando esattamente quello che sta scritto nel Panflu. Io vi prego, dunque, di rivalutare questo emendamento, il 7-bis.0.104 e di dare un voto favorevole. Se, infatti, date un voto favorevole al mio emendamento, riformulandolo e chiedendo alle amministrazioni centrali di finanziare il Panflu, significa che queste cose verranno fatte.
Questo emendamento andava a circostanziare in modo preciso, solo per tre mesi (lo ripeto, solo per tre mesi), l'utilizzo obbligatorio delle mascherine negli ospedali, dove siamo tutti abituati a metterle. Ciò avrebbe consentito anche quello che prevede il Panflu e cioè l'autonomia di produzione delle mascherine. Voi sapete che le mascherine sono anche prodotte dallo Stato, dal Ministero dell'interno, e che noi abbiamo una carenza di mascherine prodotte. Quindi, si trattava semplicemente di produrle. Chiedo, pertanto, il voto favorevole. (Applausi).
LORENZIN (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LORENZIN (PD-IDP). Signor Presidente, ho chiesto di parlare per sostenere questo emendamento o quantomeno per chiedere al Governo una possibile riformulazione, per esempio rinviando al Ministro della salute la possibilità di indicare i periodi nei quali consigliare vivamente l'utilizzo della mascherina nelle strutture sanitarie.
Il collega Mazzella ha detto una cosa di molto di buon senso. Tutte le circolari antinfluenzali, tutte, prevedono al loro interno l'utilizzo delle mascherine, nelle fasi in cui ci sono i picchi influenzali, come strumento di protezione dal virus.
Dopo il Covid-19, questa, che è sempre stata una buona prassi di fatto disapplicata, dovrebbe entrare nelle nostre abitudini normali e quotidiane, ovviamente seguendo le indicazioni date dal Ministero, nelle fasi in cui si prevede, per esempio, l'arrivo dei picchi influenzali.
Quindi, io ritengo che questo sia un emendamento di grande buon senso, che ci richiama tutti ad un principio di precauzione e a considerare l'influenza, soprattutto dopo l'esperienza che abbiamo avuto, come qualcosa che dobbiamo maneggiare sempre con grande cautela, non sapendo esattamente quello che ci aspetterà nel futuro e a protezione delle fasce più deboli.
Il Governo potrebbe approvare o accantonare tale emendamento, valutarne una riformulazione, eventualmente rinviando al Governo, quindi al Ministro, che può avvalersi di un dipartimento sulla prevenzione che analizza i criteri del Panflu, il compito, per esempio, di individuare esattamente il periodo (che una volta può essere coincidente con questi mesi ed altre volte essere in anticipo o in ritardo) dell'andamento dell'influenza, che non è sempre uguale. Ciò costituirebbe un buon lavoro, nell'analisi che facciamo di questo decreto.
Concludo, signor Presidente, chiedendo di aggiungere la mia firma a tale emendamento. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Chiedo al rappresentante del Governo se mantiene il parere contrario sull'emendamento in esame.
OSTELLARI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-bis.0.104, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7-bis.0.105, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento Tit.100, presentato dal relatore.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Colleghi, facendo seguito alle intese stabilite nella Conferenza dei Capigruppo, dovremmo passare alle dichiarazioni di voto finali sul provvedimento. Ma direi che, apprezzate le circostanze, queste potranno tenersi nella seduta di domani pomeriggio, così come era già stato in qualche modo concordato, salvo diverso avviso.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di martedì 13 dicembre 2022
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 13 dicembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 19,37).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali (274)
PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
QP 1
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Respinta
in sede di discussione del disegno di legge AS 274, di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali;
premesso che:
- al fine di limitare interventi potenzialmente arbitrari in materia legislativa l'articolo 77 della Costituzione subordina il ricorso allo strumento del decreto-legge da parte del Governo alla sussistenza di particolari condizioni straordinarie di necessità e urgenza, tali da richiedere un intervento legislativo immediato. Profili di cui il decreto-legge in esame appare del tutto carente;
- come ampiamente chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 171 del 2007) l'esistenza di tali requisiti di necessità ed urgenza non può essere ricondotta all'apodittica enunciazione degli stessi ma deve essere invece motivata in modo oggettivo, senza ridursi alla mera valutazione della ragionevolezza del contenuto normativo del decreto. In tal senso l'iter parlamentare di conversione non può in alcun modo essere configurato quale sanatoria della suddetta carenza;
- nella sentenza 171/2007 la Corte ha richiamato il principio della separazione dei poteri, chiarendo come negli Stati che vi si ispirano l'adozione delle norme primarie spetti agli organi o all'organo il cui potere deriva direttamente dal popolo: l'articolo 70 della nostra Costituzione stabilisce, in tal senso, che "la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere";
- il decreto in esame appare altresì carente sotto il profilo dell'omogeneità -requisito che la Consulta ha configurato di rango costituzionale (sentenza n. 22 del 2012) - violando l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che disciplina la decretazione di urgenza. Il titolo stesso del decreto manifesta l'eterogeneità della materia trattata, che passa dall'introduzione di un nuovo reato in materia penale a misure relative a benefici penitenziari e reati ostativi sino a norme in materia di obblighi vaccinali;
- il contenuto del decreto appare poi in aperto contrasto con alcuni principi costituzionali, attinenti in primis alla materia penale. Nello specifico, l'introduzione dell'articolo 434-bis all'interno del codice penale, di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge, desta numerose perplessità;
- l'articolo 25 della Costituzione dispone infatti che "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso", stabilendo in modo netto una riserva di legge in materia. Nonostante sussista la possibilità di considerare tale riserva in senso relativo, la mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza nell'esame di un decreto-legge che attenga alla materia penale è particolarmente stigmatizzabile, poiché tale riserva ha proprio lo scopo di cementare il portato garantista dell'articolo 25 e di assicurare il controllo democratico. Il rischio è quello di configurare invece un inaccettabile diritto penale di emanazione governativa, potenzialmente in contrasto con le necessarie esigenze di ponderazione dovute in sede di criminalizzazione delle condotte umane;
- la formulazione dell'articolo 5, poi, contrasta altresì con i principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, che la Corte Costituzionale ha più volte ricondotto nell'ombrello dell'articolo 25 della Carta. La Consulta ha infatti chiarito che "il principio di tassatività soddisfa plurime e connesse istanze: quella di circoscrivere «il ruolo creativo dell'interprete», in omaggio al principio della divisione dei poteri, scongiurando la transizione dallo «Stato delle leggi» allo «Stato dei giudici»; quella di presidiare la libertà e la sicurezza del cittadino, il quale può conoscere, in ogni momento, cosa gli è lecito e cosa gli è vietato soltanto alla stregua di leggi precise e chiare, contenenti direttive riconoscibili di comportamento.";
- il suddetto articolo 5, al contrario, pone in mano alle forze dell'ordine in un primo momento e successivamente alla magistratura l'identificazione del perimetro del reato, che rimane del tutto indefinito nella formulazione del testo: il raduno richiamato dal nuovo articolo 434-bis deve essere pericoloso per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica, elementi che rendono la fattispecie non tassativa e la allontanano dal principio di legalità;
- il reato introdotto merita poi un'ulteriore riflessione, ove si dispone che "l'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste in un'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno". L'invasione, ossia, deve essere finalizzata a un raduno, che il vocabolario Treccani definisce come «riunire insieme, raccogliere in uno stesso luogo persone sparse»: una riunione, dunque;
- riunioni che, tuttavia, sono costituzionalmente protette dall'articolo 17 della Costituzione, il quale prevede che «I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi» e che le autorità possano vietare le stesse soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. Vale la pena segnalare come l'intenzione del legislatore non incida affatto sulle modalità con cui la legge può essere applicata: l'utilizzo della nozione di "ordine pubblico" e il fatto che basti l'ipotesi di tale pericolo configura la norma come estendibile in modo indeterminato. Un'interpretazione estensiva potrebbe condurre a una punibilità inaspettata e senza limiti, come segnalato negli ultimi giorni da alcuni costituzionalisti: una festa per bambini, una raccolta di frutti, una riunione finalizzata ad una protesta politica;
- la norma risulta, infine, del tutto sproporzionata nella disciplina delle sanzioni: fino a sei anni di reclusione per chi promuova o organizzi l'invasione, senza alcun accenno alla condotta o al tipo di pericolo che si può generare;
- una ulteriore stigmatizzazione va ricondotta al contenuto degli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame, concernenti la concessione di benefici penitenziari ai detenuti e agli internati non collaboranti. Si ricorda in tal senso come la necessità di intervenire sull'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario sia stata generata da alcune pronunce della Corte Costituzionale, la quale ha sollecitato una revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti che non collaborano con la giustizia o che non sono nelle condizioni di collaborare con la giustizia;
- la normativa in materia dovrebbe garantire l'obiettivo di rieducazione del condannato enunciato all'articolo 27 della Costituzione, che presuppone una possibilità di ritorno alla libertà: il regime vigente è dunque incostituzionale, poiché prevede l'ergastolo senza speranza di uscita;
- sul tema si era espressa anche la Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo nel caso Viola c. Italia, definitiva dal 7 ottobre 2019, sollecitando una revisione della normativa. La Corte Costituzionale inoltre, con l'ordinanza 97/2021, aveva chiarito - pur senza dichiararla apertamente in nome della collaborazione istituzionale - l'incostituzionalità del meccanismo ostativo contenuto nell'art. 4-bis comma 1 dell'ordinamento penitenziario, che collega la concepibilità di permessi premio, autorizzazione al lavoro all'esterno, misure alternative disciplinate nella legge penitenziaria e liberazione condizionale solamente all'avvenuta collaborazione con la giustizia;
- nel merito, la Corte EDU aveva sottoposto a critica la disciplina che assumeva iuris et de iure la permanenza di collegamenti con associazioni criminali di chi non collabori con la giustizia, riconoscendo aprioristicamente la collaborazione come un sintomo eloquente di abbandono della scelta di vita criminale. Allo stesso modo, la sentenza n. 253 del 2019 della Consulta stigmatizzava come la presunzione assoluta di pericolosità a carico del non collaborante fosse irragionevole, basandosi su una generalizzazione confutabile dai dati empirici. Inoltre, la Corte aveva chiarito come per il condannato all'ergastolo a seguito di un reato ostativo, lo scambio di informazioni potesse assumere una portata drammatica, poiché lo obbliga a scegliere tra la possibilità di riacquisire la libertà e il suo contrario, cioè una reclusione senza fine. In casi limite può configurarsi come una "scelta tragica" tra la propria (eventuale) libertà, che può tuttavia comportare rischi per la sicurezza dei propri cari, e la rinuncia a essa, per preservarli da pericoli;
- la formulazione prevista dal decreto in esame non appare in linea con le indicazioni della Corte, prevedendo un inutile aggravamento della disciplina in materia. Non appare nemmeno orientata, come dichiarato da esponenti del Governo, ad evitare possibili allentamenti della pena nei confronti di responsabili di crimini mafiosi sottoposti attualmente a tale disciplina, in quanto nel nostro ordinamento costituzionale vige il principio della irretroattività sfavorevole della legge penale di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione;
delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 274.
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1), dopo le parole: « al comma 1 » sono inserite le seguenti: « , al primo periodo, le parole: "o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale" e le parole: "314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis," sono soppresse ed »;
al numero 2), capoverso 1-bis.1, le parole: « della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale » e le parole: « 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, » sono soppresse;
al numero 2), dopo il capoverso 1-bis.1 è inserito il seguente:
« 1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefìci di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato »;
al numero 3), primo periodo, le parole: « , prima di decidere sull'istanza, » sono sostituite dalle seguenti: « acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice »;
al numero 5):
l'alinea è sostituito dal seguente: « dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: »;
al capoverso 2-ter è premesso il seguente:
« 2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi più di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio »;
al capoverso 2-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza »;
le lettere b) e c) sono soppresse.
All'articolo 3:
al comma 2, le parole: « le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975 » sono sostituite dalle seguenti: « i benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis della citata legge n. 354 del 1975 ».
All'articolo 5:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 633-bis. - (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica) - Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto" »;
i commi 2 e 3 sono soppressi.
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
« Art. 5-bis. - (Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità) - 1. All'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi";
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.
2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto".
Art. 5-ter. - (Introduzione dell'articolo 85-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile) - 1. Dopo l'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
"Art. 85-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile) - 1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5-quater. - (Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico) - 1. All'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: ", e dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176" sono soppresse e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato";
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
6-ter. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis.
6-quater. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.
6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge".
Art. 5-quinquies. - (Introduzione dell'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze) - 1. Dopo l'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
"Art. 87-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze) - 1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.
3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.
4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.
5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile:
a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;
c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.
8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2".
Art. 5-sexies. - (Introduzione dell'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari) - 1. Dopo l'articolo 88 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
"Art. 88-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari) - 1. Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5-septies. - (Introduzione dell'articolo 88-ter del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere) - 1. Dopo l'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
"Art. 88-ter. - (Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5-octies. - (Introduzione dell'articolo 89-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale) - 1. Dopo l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
"Art. 89-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma l, lettera d), relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5-novies. - (Modifica all'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa) - 1. All'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all'articolo 7, comma 1, lettera c), all'articolo 13, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all'articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all'articolo 25, comma 1, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all'articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all'articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all'articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all'articolo 41, comma 1, lettera c), all'articolo 72, comma 1, lettera a), all'articolo 78, comma l, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5-decies. - (Introduzione dell'articolo 93-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento) - 1. Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
"Art. 93-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento) - 1. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023".
Art. 5-undecies. - (Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per le videoregistrazioni) - 1. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: "decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi sei mesi".
Art. 5-duodecies. - (Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione) - 1. All'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo".
Art. 5-terdecies. - (Introduzione dell'articolo 97-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive) - 1. Dopo l'articolo 97 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
"Art. 97-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive) - 1. Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 5-quaterdecies. - (Proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici) - 1. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e conseguentemente delle federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), fino al 31 dicembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ».
All'articolo 7:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
1-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
b) al comma 2, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e, al terzo periodo, le parole: "1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023";
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";
d) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" ».
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
« Art. 7-bis. - (Finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 261, al secondo periodo, le parole: "350 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "314,2 milioni di euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per consentire l'assolvimento dei compiti attribuiti alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto superiore di sanità per le medesime finalità per l'anno 2023";
b) al comma 258, primo periodo, le parole: "in 126.061 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "in 126.025,2 milioni di euro per l'anno 2023" ».
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 1.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis:
1) al comma 1, al primo periodo, le parole: « o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale » e le parole: « 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati. »;
2) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
« 1-bis. I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefìci, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
1-bis.1. I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefìci, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefìci di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato.
1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis. »;
3) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quarto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefìci il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quarto periodo. I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato. »;
4) al comma 2-bis, le parole: « Ai fini della concessione dei benefici » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi »;
5) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
« 2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi più di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio.
2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefìci di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado. In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza »;
6) il comma 3-bis è abrogato.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
1.101
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi, Maiorino, Di Girolamo, Pirro, Aloisio, Castellone, Castiello, Damante, Ettore Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Patuanelli, Pirondini, Trevisi, Turco
Respinto
Al comma 1, lettera a), al numero 1), sopprimere le seguenti parole: «al primo periodo, le parole: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale» e le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,» sono soppresse ed».
1.102
Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da «è aggiunto,» fino alla fine del numero con le seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.".»;
1.103
Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, premettere il seguente periodo:
«I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.»
Conseguentemente all'articolo 3 sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Ai condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.»
1.104
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, dopo le parole: «9 ottobre 1990, n.309, purché gli stessi» inserire le seguenti: «dichiarino le ragioni della mancata collaborazione,».
Conseguentemente:
Al comma 1, lett. a), numero 2, capoverso 1-bis, sopprimere le seguenti parole: «delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione».
1.105
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso 1-bis:
1) al primo periodo, sostituire le parole: "e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità" con le seguenti: "conseguenti alla condanna o l'impossibilità";
2) al primo periodo, sostituire le parole : "con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi," con le seguenti: "con il contesto specificamente attinente al reato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti,";
3) al secondo periodo sostituire la parola "accerta" con la seguente: "valuta";
b) al capoverso «1-bis.1:
1) al primo periodo, sostituire le parole: «e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità» con le seguenti: «conseguenti alla condanna o l'impossibilità»;
2) al primo periodo, sostituire le parole: «anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso" con le seguenti: "anche indiretti, con il contesto specificamente attinente al reato commesso»;
3) al secondo periodo sostituire la parola «accerta» con la seguente: «valuta».
1.106
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso 1-bis) apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le seguenti parole: «assoluta»;
b) sopprimere le seguenti parole: «, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo».
c) sopprimere le seguenti parole: «, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile».
1.107
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: «e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi,».
1.108
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso 1-bis sostituire le parole: «della revisione critica della condotta criminosa» con le seguenti: «dell'avvenuto ravvedimento».
1.109
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante.».
1.110
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Sost. id. em. 1.109
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante.».
1.111
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi, Maiorino, Di Girolamo, Pirro, Aloisio, Castellone, Castiello, Damante, Ettore Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Patuanelli, Pirondini, Trevisi, Turco
Respinto
Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso 1-bis.1 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «dell'articolo 58-ter» inserire le seguenti: «della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale,»;
b) dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,».
1.112
Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso 1-bis.1, dopo le parole «58-ter,» inserire le seguenti: «ai detenuti e agli internati per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice,».
1.113
Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:
a) al capoverso 1-bis.1 sopprimere le parole «609-octies»;
b) sopprimere il capoverso 1-bis.2.
1.114
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis.1, dopo le parole: «630 del codice penale, purché gli stessi» inserire le seguenti: «dichiarino le ragioni della mancata collaborazione,».
Conseguentemente:
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-bis.1, sopprimere le parole: «delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione».
1.115
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso 1-bis.1 sostituire le parole: «della revisione critica della condotta criminosa» con le seguenti: «dell'avvenuto ravvedimento».
1.116
Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso 1-bis.2, dopo le parole «ivi indicati» inserire le seguenti: «, nonché per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice».
1.117
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi, Maiorino, Di Girolamo, Pirro, Aloisio, Castellone, Castiello, Damante, Ettore Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Patuanelli, Pirondini, Trevisi, Turco
Respinto
Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso 1-bis.2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale.».
1.118
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, lettera a), al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «1-bis.3 I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis e 416-ter del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, nei casi in cui il giudice accerta che la collaborazione con la giustizia sia inesigibile a causa dell'impossibilità, dovuta a circostanze oggettive, di apprestare misure di protezione ai prossimi congiunti dei condannati o degli internati. Il giudice, qualora il condannato dichiara di non potere collaborare con la giustizia per timore di ritorsioni nei confronti di prossimi congiunti, la cui identità deve essere specificatamente indicata, richiede al pubblico ministero competente di trasmettere entro trenta giorni informazioni sulla attualità e sulla potenzialità lesiva del gruppo criminale da cui il condannato teme azioni ritorsive. Il giudice inoltra le predette informazioni alla Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione che entro i successivi trenta giorni comunica se sono attivabili misure di protezione idonee a garantire l'incolumità e la sicurezza dei prossimi congiunti indicati o se sussistono circostanze oggettive e insuperabili che non consentono l'apprestamento di tali misure. Nei casi di inesigibilità della collaborazione il giudice prima di decidere sulla concessione dei benefici di cui al comma 1 procede ai sensi del comma 2 come previsto per i detenuti e gli internati per i reati di cui al comma 1-bis. Ai detenuti e agli internati per i delitti di cui al comma 1 nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, i benefici di cui al comma 1, possono essere concessi, secondo la procedura di cui al comma 2 purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ad eccezione dei condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i quali il giudice prima di decidere sulla concessione dei benefici di cui al comma 1, procede ai sensi del comma 2 come previsto per i detenuti e gli internati per i reati di cui al comma 1-bis. Nei casi di cui al presente comma, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152. Nondimeno la libertà vigilata disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2), del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.».
Conseguentemente:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera a), al numero 3), sostituire le parole: «ai commi 1-bis, e 1-bis.1» con le seguenti: «ai commi 1-bis, 1-bis.1 e 1-bis.3»
b) all'articolo 3 sopprimere il comma 2.
1.119
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:
«2-bis) al comma 1-ter le parole: «e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni» sono soppresse.».
Conseguentemente:
a) al comma 1, lett. a), al numero 1), premettere il seguente: «01) al comma 1 le parole: "all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"»;
b) al comma 1, lett. a), numero 2), capoverso "1-bis", sostituire le parole: «all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» con le seguenti: "all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
c) al comma 1, lett. a), numero 2), capoverso "1-bis.2" aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano in ogni caso per i delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice e dagli articoli 609-bis e 609-quater del codice penale, nonché delitti cui all'articolo 416 allo scopo di commettere i delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.».
1.120
Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente: "2-bis) al comma 1-ter dopo le parole «del medesimo testo unico,» sono inserite le seguenti: « all'articolo 416 del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice,»";
1.121
Il Relatore
V. testo 2
Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: «Il giudice» con le seguenti: «Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice»;
b) al terzo periodo, sostituire le parole: «accertamenti di cui al quarto periodo» con le seguenti: «accertamenti di cui al quinto periodo»;
c) al settimo periodo, sostituire le parole: «ai sensi del quarto periodo» con le seguenti: «ai sensi del quinto periodo».
1.121 (testo 2)
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, sostituire le parole: «accertamenti di cui al quarto periodo» con le seguenti: «accertamenti di cui al quinto periodo»;
b) al settimo periodo, sostituire le parole: «ai sensi del quarto periodo» con le seguenti: «ai sensi del quinto periodo».
1.122
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, lettera a), al numero 3), apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole da: «e dispone, nei confronti del medesimo,» fino alle parole: «e degli esiti degli accertamenti richiesti» con le seguenti: «. Acquisisce dal detenuto o internato che ha presentato l'istanza, dichiarazione con la quale assevera di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale, o specifica dettagliatamente tali beni e utilità non ancora individuati. Dispone, nei confronti del medesimo istante, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Acquisisce dal pubblico ministero competente, ogni utile informazione idonea a valutare la veridicità o meno della dichiarazione con la quale l'istante ha Asseverato di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto, sesto e settimo periodo, sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in Assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti»;
b) dopo le parole: «acquisiti ai sensi del quarto periodo» inserire le seguenti: «e avuto riguardo in ordine al rigetto dell'ammissione al beneficio della liberazione condizionale come disposto dal comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.».
1.123
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da «degli appartenenti al suo nucleo» fino a «personali» con le seguenti: «accertamenti in ordine alla definitività di misure di prevenzione personali e»
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice, dopo l'accoglimento dell'istanza, su richiesta del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, di-spone nei confronti del soggetto, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza di misure di prevenzione personali o patrimoniali. L'esito dell'accertamento è trasmesso entro trenta giorni dalla richiesta. Quando dall'istruttoria emergono elementi tali da ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero il pericolo di ripristino di tali collegamenti, il giudice può disporre la revoca dei benefici concessi, indicandone specificamente le ragioni.».
1.124
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente: «4-bis). Dopo il comma 2-bis inserire il seguente comma 2-bis. 1: "«Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2 bis non si applicano quando deve essere modificato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno già divenuto esecutivo a norma dell'art. 21 comma 4 ovvero ai fini della concessione di ulteriori permessi premio in favore di condannati che siano già stati ammessi a fruirne. In ogni caso, i pareri, le informazioni e gli accertamenti di cui ai commi 2 e 2 bis devono essere rinnovati con cadenza annuale».
1.125
Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
«a-bis) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando sono ammessi, per la prima volta, al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza e del collegio fa parte il magistrato di sorveglianza cui è affidata la giurisdizione sull'istituto di pena di appartenenza dell'istante."»;
a-ter) all'articolo 30-ter:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "magistrato di sorveglianza" sono inserite le seguenti: "o, quando si tratta di provvedere, per la prima volta, su istanza di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,";
2) al comma 7, dopo le parole: "permessi premio" sono aggiunte le seguenti: ", emesso dal magistrato di sorveglianza," e dopo le parole: "le procedure di cui all'art. 30-bis" sono inserite le seguenti: ",entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo"».
Conseguentemente all'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "del codice penale," inserire le seguenti: ", gli istituti di cui agli articoli 21 e 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché";
b) aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. Resta ferma la competenza del magistrato di sorveglianza per le istanze di concessione di permessi premio e per l'ammissione al lavoro esterno presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto."
1.126
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere, in fine, la seguente:
«a-bis) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, l'Assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza di condanna.»;
b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza.».
1.127
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere, in fine, la seguente:
«a-bis) all'articolo 30-ter:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bisdel codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»;
2) al comma 4 lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei confronti dei condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, dopo l'espiazione di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza di condanna."».
3) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all'art. 30-bis» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo».»
G1.100
Rando, Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini
V. testo 2
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, (A.S. 274);
premesso che,
l'articolo 1, del decreto legge 162 del 2022, è volto a modificare la disciplina previgente in tema di accesso ai benefici penitenziari da parte di detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà in assenza di collaborazione con la giustizia, c.d. reati ostativi;
la peculiare ratio della disciplina di cui al citato articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario previgente all'emanazione del decreto legge in esame è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati "comuni", subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. Per tali delitti, infatti, opera una presunzione di pericolosità sociale assoluta;
in particolare, il comma 1, dell'articolo 4-bis dell'Ordinamento Penitenziario elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del citato Ordinamento Penitenziario, esclusa la liberazione anticipata. Per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari, previsto all'art. 4-bis., si estende anche al regime della liberazione condizionale;
tale condizione giuridica era superabile sulla base della disciplina previgente il presente decreto esclusivamente in presenza di un'avvenuta collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter dell'Ordinamento Penitenziario;
il tema è stato oggetto di ripetuti interventi da parte della Corte costituzionale che ha indirizzato al legislatore un monito a provvedere ed è stato affrontato, nella XVIII legislatura, dalla Camera con l'approvazione di una proposta di legge che non ha concluso tuttavia l'iter parlamentare (A.S. 2574);
la Corte costituzionale, infatti, con l'ordinanza n. 97 del 2021 ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo per accedere alla liberazione condizionale e analogamente ha sostenuto con riguardo ai permessi premio con la sentenza n. 253 del 2019;
il provvedimento in titolo giunto all'esame dell'Aula di questo ramo del Parlamento dopo aver concluso il suo iter presso la Commissione Giustizia, si propone dunque di sanare tali censure, consentendo l'accesso a tali benefici, in presenza di stringenti requisiti, anche a coloro che non abbiano scelto di collaborare con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter dell'Ordinamento Penitenziario;
l'accesso a tali benefici tuttavia richiede la concomitante presenza di una serie di elementi. Al riguardo si rileva come, nell' ordinanza n. 97 del 2021, la Corte costituzionale abbia sottolineato che "la presunzione di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo che non collabora, per quanto non più assoluta, può risultare superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione. A fortiori, per l'accesso alla liberazione condizionale di un ergastolano (non collaborante) per delitti collegati alla criminalità organizzata, e per la connessa valutazione del suo sicuro ravvedimento, sarà quindi necessaria l'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, tali da escludere, sia l'attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino";
nello specifico, per i condannati ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale per i delitti di associazione di tipo mafioso, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste o ancora per i condannati ai sensi dell'articolo art. 416-ter del codice penale nei casi di scambio elettorale politico-mafioso, il superamento del divieto di ammissione ai benefici in assenza di collaborazione potrà avvenire - anche in caso di collaborazione impossibile e inesigibile - in presenza delle concomitanti condizioni: la dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilita` di tale adempimento; l'allegazione di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità` organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione; la revisione critica della condotta criminosa;
occorre rilevare come la nuova formulazione del comma 1-bis richiami un passaggio della sentenza. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale che, in relazione ai permessi-premio, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, dell'Ordinamento Penitenziario, nella parte in cui non prevede che tali permessi possano essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia, abbia sottolineato la necessità che «siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti» nonché «la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa»;
rilevato che:
le associazioni di vittime di reati mafiosi negli anni hanno più volte sottolineato il ruolo estremamente marginale nel percorso processuale delle vittime dei predetti reati, potendo i medesimi fruire di diritti limitati, in tal senso basti pensare allo stesso linguaggio normativo adottato che definisce le misure di sostegno per le vittime delle mafie "benefici" e non diritti, laddove la Direttiva europea 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, regolamenti i diritti delle vittime, senza far mai riferimento ai benefici;
tuttavia, occorre precisare con chiarezza che la lamentata marginalità processuale non ha mai portato le associazioni delle vittime di reati mafiosi a sostenere che le garanzie e i diritti del reo e del detenuto debbano essere minati in alcun modo. L'intento perseguito è stato sempre quello di creare una consapevolezza relativa alla posizione della vittima, in particolare della vittima di criminalità organizzata, al fine di determinare un cambiamento culturale e normativo conseguente;
alla luce di quanto esposto appare dunque opportuno occuparsi sia del comportamento in fase processuale dell'interessato ad ottenere i benefici nei confronti alla vittima, che delle eventuali conseguenze sulle medesime del riconoscimento di benefici penitenziari per i detenuti o gli internati per delitti di così grave allarme sociale, ciò al fine di riconoscere alla vittima di tali reati e ai suoi diritti una piena dignità,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di impegnarsi ad introdurre, già in sede di primo provvedimento utile e in un rapporto di sinergia con il Parlamento, un'apposita previsione normativa, che prescriva il diritto della vittima di reati mafiosi di essere informata in merito alla concessione ai detenuti o internati per i delitti di criminalità mafiosa dei benefici penitenziari di cui alla citata legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché in merito all'ammissione alla liberazione condizionale ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 .
G1.100 (testo 2)
Rando, Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini
Accolto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, (A.S. 274);
premesso che,
l'articolo 1, del decreto legge 162 del 2022, è volto a modificare la disciplina previgente in tema di accesso ai benefici penitenziari da parte di detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà in assenza di collaborazione con la giustizia, c.d. reati ostativi;
la peculiare ratio della disciplina di cui al citato articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario previgente all'emanazione del decreto legge in esame è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati "comuni", subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. Per tali delitti, infatti, opera una presunzione di pericolosità sociale assoluta;
in particolare, il comma 1, dell'articolo 4-bis dell'Ordinamento Penitenziario elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del citato Ordinamento Penitenziario, esclusa la liberazione anticipata. Per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari, previsto all'art. 4-bis., si estende anche al regime della liberazione condizionale;
tale condizione giuridica era superabile sulla base della disciplina previgente il presente decreto esclusivamente in presenza di un'avvenuta collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter dell'Ordinamento Penitenziario;
il tema è stato oggetto di ripetuti interventi da parte della Corte costituzionale che ha indirizzato al legislatore un monito a provvedere ed è stato affrontato, nella XVIII legislatura, dalla Camera con l'approvazione di una proposta di legge che non ha concluso tuttavia l'iter parlamentare (A.S. 2574);
la Corte costituzionale, infatti, con l'ordinanza n. 97 del 2021 ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo per accedere alla liberazione condizionale e analogamente ha sostenuto con riguardo ai permessi premio con la sentenza n. 253 del 2019;
il provvedimento in titolo giunto all'esame dell'Aula di questo ramo del Parlamento dopo aver concluso il suo iter presso la Commissione Giustizia, si propone dunque di sanare tali censure, consentendo l'accesso a tali benefici, in presenza di stringenti requisiti, anche a coloro che non abbiano scelto di collaborare con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter dell'Ordinamento Penitenziario;
l'accesso a tali benefici tuttavia richiede la concomitante presenza di una serie di elementi. Al riguardo si rileva come, nell' ordinanza n. 97 del 2021, la Corte costituzionale abbia sottolineato che "la presunzione di pericolosità sociale del condannato all'ergastolo che non collabora, per quanto non più assoluta, può risultare superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione. A fortiori, per l'accesso alla liberazione condizionale di un ergastolano (non collaborante) per delitti collegati alla criminalità organizzata, e per la connessa valutazione del suo sicuro ravvedimento, sarà quindi necessaria l'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, tali da escludere, sia l'attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino";
nello specifico, per i condannati ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale per i delitti di associazione di tipo mafioso, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste o ancora per i condannati ai sensi dell'articolo art. 416-ter del codice penale nei casi di scambio elettorale politico-mafioso, il superamento del divieto di ammissione ai benefici in assenza di collaborazione potrà avvenire - anche in caso di collaborazione impossibile e inesigibile - in presenza delle concomitanti condizioni: la dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento; l'allegazione di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità` organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione; la revisione critica della condotta criminosa;
occorre rilevare come la nuova formulazione del comma 1-bis richiami un passaggio della sentenza. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale che, in relazione ai permessi-premio, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, dell'Ordinamento Penitenziario, nella parte in cui non prevede che tali permessi possano essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia, abbia sottolineato la necessità che «siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti» nonché «la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa»;
rilevato che:
le associazioni di vittime di reati mafiosi negli anni hanno più volte sottolineato il ruolo estremamente marginale nel percorso processuale delle vittime dei predetti reati, potendo i medesimi fruire di diritti limitati, in tal senso basti pensare allo stesso linguaggio normativo adottato che definisce le misure di sostegno per le vittime delle mafie "benefici" e non diritti, laddove la Direttiva europea 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, regolamenti i diritti delle vittime, senza far mai riferimento ai benefici;
tuttavia, occorre precisare con chiarezza che la lamentata marginalità processuale non ha mai portato le associazioni delle vittime di reati mafiosi a sostenere che le garanzie e i diritti del reo e del detenuto debbano essere minati in alcun modo. L'intento perseguito è stato sempre quello di creare una consapevolezza relativa alla posizione della vittima, in particolare della vittima di criminalità organizzata, al fine di determinare un cambiamento culturale e normativo conseguente;
alla luce di quanto esposto appare dunque opportuno occuparsi sia del comportamento in fase processuale dell'interessato ad ottenere i benefici nei confronti alla vittima, che delle eventuali conseguenze sulle medesime del riconoscimento di benefici penitenziari per i detenuti o gli internati per delitti di così grave allarme sociale, ciò al fine di riconoscere alla vittima di tali reati e ai suoi diritti una piena dignità,
impegna il Governo:
a valutare se sussista un difetto di informazione in danno delle vittime di reati mafiosi in ordine alla concessione ai detenuti o internati autori di delitti di criminalità mafiosa dei benefici penitenziari di cui alla citata legge 26 luglio 1975, n. 354 e, in caso affermativo, a valutare l'opportunità di introdurre un'apposita previsione normativa, che prescriva il diritto della vittima di reati mafiosi di essere informata in merito alla concessione ai detenuti o internati per i delitti di criminalità mafiosa dei benefici penitenziari di cui alla citata legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché in merito all'ammissione alla liberazione condizionale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».
G1.101
Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini
Respinto
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, (A.S. 274);
premesso che,
l'articolo 1 del decreto legge 162 del 2022 è volto a modificare la disciplina previgente in tema di accesso ai benefici penitenziari da parte di detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà in assenza di collaborazione con la giustizia, c.d. reati ostativi;
la peculiare ratio della disciplina di cui al citato articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario previgente all'emanazione del decreto legge in esame è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati "comuni", subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. Per tali delitti, infatti, opera una presunzione di pericolosità sociale assoluta;
in particolare, il comma 1 dell'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del citato Ordinamento penitenziario, esclusa la liberazione anticipata. Per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari, previsto all'art. 4-bis., si estende anche al regime della liberazione condizionale;
tale condizione giuridica era superabile sulla base della disciplina previgente il presente decreto esclusivamente in presenza di un'avvenuta collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter dell'Ordinamento Penitenziario;
il tema è stato oggetto di ripetuti interventi da parte della Corte costituzionale che ha indirizzato al legislatore un monito a provvedere ed è stato affrontato, nella XVIII legislatura, dalla Camera con l'approvazione di una proposta di legge che non ha concluso tuttavia l'iter parlamentare (A.S. 2574);
infatti, la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 97 del 2021 ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, analogamente ha sostenuto con riguardo ai permessi premio con la sentenza n. 253 del 2019;
il decreto di legge de quo, attualmente all'esame della Commissione Giustizia del Senato, si propone dunque di sanare tali censure, consentendo l'accesso a tali benefici, in presenza di stringenti requisiti, anche a coloro che non abbiano scelto di collaborare con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter dell'Ordinamento Penitenziario;
tuttavia non può tacersi il ruolo fondamentale che negli anni hanno svolto per lo Stato i collaboratori e tantomeno il fatto che con la nuova disciplina i non collaboratori, sebbene con le dovute differenze già evidenziate, si trovino ad accedere ai medesimi benefici penitenziari prima riconosciuti solo per i collaboratori;
ebbene, seppur nel rispetto delle indicazioni della Corte Costituzionale appare opportuno introdurre meccanismi premiali per quanti abbiano negli anni scelto una condotta collaborativa con la giustizia, arrecando un indubbio vantaggio per tutti i procedimenti inerenti i reati di particolare pericolosità sociale elencati dall'articolo 4- bis, comma 1 della citata legge 354 del 1975,
impegna il Governo:
ad adottare in sede di primo provvedimento utile, anche in un rapporto di sinergia con il Parlamento, una serie articolata di misure premiali volte a valorizzare il ruolo svolto dai collaboratori di giustizia anche al fine di incentivare il ricorso alla collaborazione.
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 2.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni indicate nello stesso articolo 4-bis per la concessione dei benefìci. Si osservano le disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975. »;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, la pena dell'ergastolo rimane estinta e le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo sono revocate, ai sensi dell'articolo 177, secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale e la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere. ».
EMENDAMENTI
2.100
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis I condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste possono essere ammessi alla liberazione condizionale anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 purché la mancata collaborazione non sia motivata dal timore di subire ritorsioni contro la propria persona, dalla volontà di non rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di correi e di terzi ovvero non sia stato accertato il mendacio della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis della citata legge con la quale hanno asseverato di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale. La liberazione condizionale è revocata se il mendacio viene accertato dopo l'ammissione del condannato alla liberazione condizionale.».
2.101
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti: «a-bis) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza.;
a-ter) all'articolo 30-ter:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»;
2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all'art. 30-bis» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo».
2.102
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza."».
2.103
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 30-ter:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»;
2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all'art. 30-bis» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo».»
2.104
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «ventisei».
b) sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».
2.105
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «ventisei».
2.106
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 3.
(Disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari)
1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), non si applica quando il delitto diverso da quelli indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stato commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, i benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione condizionale possono essere concesse, secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. In tali casi, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.
EMENDAMENTO
3.100
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Sopprimere il comma 2.
ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 4.
(Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646)
1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « nei cui confronti » sono inserite le seguenti: « sia stato adottato un decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, »;
b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Copia del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1. ».
EMENDAMENTI
4.0.100
Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2024.».
4.0.101
Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11 )
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.».
4.0.102
Giorgis, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)
1. Al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente: "Art. 28 - Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà - 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.".;
b) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:"1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.";
c) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:
1) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all' articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;
2) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
3) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;
4) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
5)detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
6) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato."»
4.0.103
Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di licenza premio straordinarie)
1. I detenuti in regime di semilibertà ammessi alle licenze premio straordinarie di cui all'articolo 28, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che abbiano rispettato le prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza per tutta la durata dei successivi rinnovi della misura sono ammesse all'affidamento in prova al servizio sociale.»
ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 5.
(Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali)
1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 633-bis. - (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica) - Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.
È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto ».
EMENDAMENTI
5.101
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi, Maiorino, Di Girolamo, Pirro, Aloisio, Castellone, Castiello, Damante, Ettore Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Patuanelli, Pirondini, Trevisi, Turco
Id. em. 5.100
Sopprimere l'articolo.
5.103
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5
(Disposizioni in materia di manifestazioni musicali- "Rave Party")
1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 68, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
"Per le manifestazioni musicali organizzate in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico avente una diversa destinazione d'uso, con un numero di partecipanti superiore a 50 e che prevedano una permanenza nei luoghi, anche non continuativa, superiore alle ventiquattro ore, oltre alla segnalazione certificata di inizio attività di cui al primo comma, è trasmessa una comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'evento. La comunicazione contiene, altresì, le generalità dei promotori, la data, il luogo e la durata dell'evento, il numero previsto dei partecipanti, l'autorizzazione del proprietario o del titolare all'occupazione del terreno o dei locali interessati e nella loro disponibilità, nonché il progetto degli interventi che si intendono intraprendere per garantire sicurezza, salubrità, igiene e tranquillità pubblica, anche avuto riguardo alle operazioni di ripristino del normale stato del luogo ove si svolge l'evento. L'autorità di pubblica sicurezza può dettare, entro 15 giorni dalla data dell'inizio dell'evento, prescrizioni e condizioni avuto riguardo alla particolare conformazione dei luoghi";
b) All'articolo 82,
1) al primo comma, dopo le parole "al buon costume,", sono inserite le seguenti "ovvero di violazione dell'articolo 68, secondo comma," e le parole "e, se occorre, lo sgombro del locale" sono sostituite dalle seguenti "o della manifestazione musicale e, se occorre, lo sgombro dei luoghi ove essi si svolgono";
2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "In caso di violazione dell'articolo 68, secondo comma, si applicano le pene previste dall'articolo 666 del codice penale e può sempre farsi luogo alla confisca amministrativa degli apparecchi e dei congegni musicali ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689."».
2. All'articolo 666 del codice penale, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:
"Se i fatti indicati negli articoli 588, 609-bis, 609-octies, 613, 628, 633 , 635, 659, del codice penale, nonché nell'articolo 73 di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono commessi nel corso di una manifestazione musicale organizzata in violazione dell'articolo 68, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la pena è aumentata."»
5.104
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi, Maiorino, Di Girolamo, Pirro, Aloisio, Castellone, Castiello, Damante, Ettore Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Patuanelli, Pirondini, Trevisi, Turco
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5
(Norme in materia di invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)
1. Dopo l'articolo 434 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 434-bis (Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente).- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade o occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere o organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato ad un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da uno a tre anni e sei mesi.
Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.
È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le condotte di cui al primo comma. La confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.".».
2. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è, in fine, aggiunta la seguente:
«f-sexies) delitto previsto all'articolo 434-bis del codice penale.».
5.105
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella, Cataldi, Maiorino, Di Girolamo, Pirro, Aloisio, Castellone, Castiello, Damante, Ettore Antonio Licheri, Lorefice, Marton, Patuanelli, Pirondini, Trevisi, Turco
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 5
(Norme in materia di invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)
1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 633-bis(Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente).- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade o occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere o organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato ad un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da uno a tre anni e sei mesi.
Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.
È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le condotte di cui al primo comma. La confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.".».
2. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente:
«f-sexies) delitto previsto all'articolo 434-bis del codice penale.».
5.106
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis" sostituire il primo comma con il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade o occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere o organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato ad un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da uno a tre anni e sei mesi.»
5.107
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento» con le seguenti: «clandestinamente un grande raduno musicale».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente».
5.108
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis" al primo comma, sopprimere le seguenti parole: «o avente altro scopo di intrattenimento».
5.109
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis" al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da due anni e sei mesi a quattro anni e sei mesi»
Conseguentemente, al comma 1, capoverso "Art. 633-bis" aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.".».
5.110
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da due anni e sei mesi a quattro anni»
Conseguentemente:
Al comma 1, capoverso "Art. 633-bis", aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.".».
5.111
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da due anni e sei mesi a quattro anni».
5.112
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da due a quattro anni».
5.113
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a due anni e sei mesi».
5.114
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a tre anni e sei mesi».
5.115
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da sei mesi a tre anni e sei mesi».
5.116
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "Art.633-bis" al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da uno a tre anni»;
b) dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:
1-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente:
«f-sexies) delitto previsto all'articolo 434-bis del codice penale.».
5.117
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da uno a tre anni;
b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è, in fine, aggiunta la seguente:
«f-sexies) delitto previsto all'articolo 434-bis del codice penale.».
5.118
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da uno a tre anni».
5.119
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso "Art.633-bis" al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da uno a tre anni e sei mesi»;
b) dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:
1-bis) All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è, in fine, aggiunta la seguente:
«f-sexies) delitto previsto all'articolo 434-bis del codice penale.».
5.120
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis" al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da uno a due anni e sei mesi».
5.121
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a tre anni;
b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è, in fine, aggiunta la seguente:
«f-sexies) delitto previsto all'articolo 434-bis del codice penale.».
5.122
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a tre anni e sei mesi;
b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è, in fine, aggiunta la seguente:
«f-sexies) delitto previsto all'articolo 434-bis del codice penale.».
5.123
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a)al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni;
b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è, in fine, aggiunta la seguente:
«f-sexies) delitto previsto all'articolo 434-bis del codice penale.».
5.124
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «fino a sei mesi».
Conseguentemente:
Al comma 1, capoverso "Art. 633-bis" aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.".».
5.125
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «fino a sei mesi».
5.126
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «fino a un anno».
5.127
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «fino a un anno e sei mesi».
5.128
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «fino a 2 anni».
5.129
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «fino a 2 anni e sei mesi».
5.130
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «fino a 3 anni».
5.131
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «fino a 3 anni e sei mesi».
5.132
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «fino a 4 anni».
5.133
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 500 a euro 3.000».
5.134
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 600 a euro 3.000».
5.135
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 700 a euro 3.000».
5.136
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 800 a euro 3.000».
5.137
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 900 a euro 3.000».
5.138
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 3.000».
5.139
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000».
5.140
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 5.000».
5.141
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 6.000».
5.142
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 7.000».
5.143
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 8.000».
5.144
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Precluso
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «da euro 1.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 9.000»
5.145
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art. 633-bis", al primo comma, sostituire le parole: «quando dall'invasione deriva» con le seguenti: «se dal fatto deriva».
5.146
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al primo comma, sopprimere le parole: «per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica»
5.147
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma al comma 1, capoverso "Art. 633-bis", dopo il primo comma inserire il seguente: «Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.".».
5.148
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, capoverso "Art.633-bis", al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.».
5.150
Il Relatore
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 634 del codice penale, al primo comma le parole "nell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: " negli articoli 633 e 633-bis"».
ARTICOLO 5-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 5-bis.
(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)
1. All'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi »;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.
2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto ».
EMENDAMENTI
5-bis.101
Respinto
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quarantotto ore».
ARTICOLO 5-TER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 5-ter
(Introduzione dell'articolo 85-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile)
1. Dopo l'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
« Art. 85-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile) - 1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto ».
EMENDAMENTO
ARTICOLO 5-QUATER DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 5-quater.
(Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico)
1. All'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: « , e dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 » sono soppresse e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato »;
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
« 6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
6-ter. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis.
6-quater. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.
6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge ».
EMENDAMENTO
ARTICOLO 5-QUINQUIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 5-quinquies.
(Introduzione dell'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)
1. Dopo l'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
« Art. 87-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze) - 1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.
3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.
4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.
5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile:
a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;
c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.
8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2 ».
EMENDAMENTI
5-quinquies.101
Respinto
Al comma 1, capoverso «art. 87-bis,» comma 7, sopprimere la lettera b).
ARTICOLO 5-SEXIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 5-sexies.
(Introduzione dell'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari)
1. Dopo l'articolo 88 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
« Art. 88-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari) - 1. Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto ».
EMENDAMENTI
5-sexies.101
Respinto
Al comma 1, capoverso «art. 88-bis», comma 1, sostituire le parole: «degli articoli 335-quater, 407-bis e» con le parole: «dell'articolo» e sopprimere le parole da: «, nonché in relazione» fino alla fine del comma.
5-sexies.102
Respinto
Al comma 1, capoverso «art. 88-bis», comma 1, sopprimere le parole «335-quater» e le parole da: «, nonché in relazione» fino alla fine del comma.
ARTICOLO 5-SEPTIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 5-septies.
(Introduzione dell'articolo 88-ter del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere)
1. Dopo l'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
« Art. 88-ter. - (Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto ».
EMENDAMENTO
ARTICOLO 5-OCTIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 5-octies.
(Introduzione dell'articolo 89-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale)
1. Dopo l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
« Art. 89-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale) - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma l, lettera d), relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto ».
EMENDAMENTO
ARTICOLO 5-NOVIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 5-novies.
(Modifica all'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa)
1. All'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all'articolo 7, comma 1, lettera c), all'articolo 13, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all'articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all'articolo 25, comma 1, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all'articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all'articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all'articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all'articolo 41, comma 1, lettera c), all'articolo 72, comma 1, lettera a), all'articolo 78, comma l, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».
EMENDAMENTI
5-novies.100
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Sopprimere l'articolo.
5-novies.102
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Al comma 1, capoverso "2-bis", sostituire le parole: «decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore» con le seguenti: «decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore».
ARTICOLO 5-DECIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 5-decies.
(Introduzione dell'articolo 93-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)
1. Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
« Art. 93-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento) - 1. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023 ».
EMENDAMENTO
ARTICOLO 5-UNDECIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 5-undecies.
(Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per le videoregistrazioni)
1. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: « decorso un anno » sono sostituite dalle seguenti: « decorsi sei mesi ».
EMENDAMENTO
ARTICOLO 5-DUODECIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 5-duodecies.
(Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)
1. All'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo ».
EMENDAMENTI
5-duodecies.0.100
Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art.5-duodecies.1
(Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)
1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le lett. a) e o), sono soppresse.».
5-duodecies.0.101
Scarpinato, Lopreiato, Bilotti, Barbara Floridia, Cataldi, Croatti, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Guidolin, Sironi, Mazzella
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art.5-duodecies.1
(Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)
1. All'articolo 41, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il capoverso "Art. 175-bis" è soppresso.».
Conseguentemente:
L'articolo 344-bis del codice di procedura penale è soppresso.
ARTICOLO 5-TERDECIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 5-terdecies.
(Introduzione dell'articolo 97-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive)
1. Dopo l'articolo 97 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:
« Art. 97-bis. - (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziario di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive) - 1. Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto ».
EMENDAMENTI
5-terdecies.101
Il Relatore
Approvato
Sostituire le parole: «casellario giudiziario», ovunque ricorrono, con le seguenti: «casellario giudiziale».
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«2. Nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: "casellario giudiziario", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "casellario giudiziale"».
ARTICOLO 5-QUATERDECIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 5-quaterdecies.
(Proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici)
1. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e conseguentemente delle federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), fino al 31 dicembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
EMENDAMENTI
5-quaterdecies.0.100
Biancofiore, Borghese, Guidi, Petrenga, Salvitti
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5 -quinquiesdecies
1. Se i fatti oggetto di accertamento in sede penale hanno, in tutto o in parte, formato oggetto di valutazione da parte di una pubblica amministrazione ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo lesivo della sfera giuridica individuale dell'imputato, in epoca anteriore al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione, la pubblica amministrazione, su istanza dell'imputato assolto, è tenuta a rimuovere gli effetti del provvedimento precedentemente adottato, nel rispetto dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo, anche se sullo stesso si è formato un giudicato. L'istanza può essere presentata anche da una persona giuridica per fatti contestati ai propri amministratori o dipendenti.
5-quaterdecies.0.101
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-quinquiesdecies
(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150)
1. All'articolo 22, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150 il comma 5-ter è sostituito dal seguente: ''5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il giudice ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il giudice rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.''».
ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 6.
(Modifica dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)
1. Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è aggiunto il seguente:
« Art. 99-bis (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022. »
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
6.102
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni processuali di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 si applicano, altresì, a tutti i procedimenti non conclusi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del predetto decreto".
G6.100
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 274 di conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali,
impegna il Governo a valutare l'inserimento di una nuova disciplina delle impugnazioni anche con riferimento alla inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento, in un prossimo provvedimento organico della materia, in conformità con il programma di Governo.
6.0.100
Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis.
(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)
1. All'articolo 76, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme percepite dall'interessato a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli minori e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente sono escluse dal computo del reddito complessivo familiare ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio.";
b) il comma 4-ter è sostituito dal seguente: "4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 570, secondo comma, numero 2) e 570-bis, ove commessi in danno di figli minori o inabili al lavoro, 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 612-bis e 613-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609- quinquies e 609-undecies del codice penale, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, può essere ammessa al patrocinio in tutti i procedimenti civili conseguenti o connessi alla commissione dei suddetti reati, ivi compresi quelli di esecuzione forzata nei casi in cui ricorrono una delle seguenti condizioni:
1) in caso di condanna in via definitiva o anche a seguito di applicazione ella pena su richiesta della parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui al presente comma del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell' unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;
2) in caso di arresto in fragranza di reato per uno dei delitti di cui al presente comma del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;
3) in caso di confessione dei reati di cui al presente comma da parte del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.".»
ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 7.
(Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2)
1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 »;
2) al comma 5, alla fine del primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 »;
3) al comma 6, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 »;
b) all'articolo 4-bis, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 »;
c) all'articolo 4-ter, commi 1 e 3, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° novembre 2022 ».
1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
1-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;
b) al comma 2, al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 » e, al terzo periodo, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2023 »;
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 »;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».
EMENDAMENTI
7.102
Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Sopprimere i commi 1 e 1-bis.
7.103
Zampa, Lorenzin, Unterberger, Camusso, Furlan, Spagnolli, Zambito
Precluso
Sopprimere il comma 1.
7.0.100
Zaffini, Malan, Berrino, Zullo
V. testo 2
Dopo l'articolo inserire i seguenti:
«Art. 7-bis
(Disposizioni in materia di green pass)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'articolo 1-bis, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-sexies.1 e 1-septies sono soppressi;
b) al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 2-bis e 2-quater sono abrogati.
Art. 7-ter
(Modifiche all'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)
1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: "fino al decimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "fino al quinto giorno";
2) le parole: "e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto" sono soppresse;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: "e 2" sono soppresse;
2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.».
7.0.100 (testo 2)
Zaffini, Malan, Berrino, Zullo
Approvato
Dopo l'articolo inserire i seguenti:
«Art. 7-ter
(Disposizioni in materia di green pass)
1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'articolo 1-bis, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-sexies.1 e 1-septies sono abrogati;
2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 2-bis e 2-quater sono abrogati.
Art. 7-quater
(Modifiche all'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di autosorveglianza)
1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: "fino al decimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "fino al quinto giorno";
2) le parole: "e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto" sono soppresse;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1»;
2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.».
ARTICOLO 7-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 7-bis.
(Finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 261, al secondo periodo, le parole: « 350 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 314,2 milioni di euro » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per consentire l'assolvimento dei compiti attribuiti alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto superiore di sanità per le medesime finalità per l'anno 2023 »;
b) all'articolo 1, comma 258, primo periodo, le parole: « in 126.061 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « in 126.025,2 milioni di euro per l'anno 2023 ».
EMENDAMENTI
7-bis.0.100
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7 -ter
1. In considerazione della limitatezza delle conoscenze scientifiche nella prima fase della pandemia da Sars-Cov2 e sulle terapie appropriate, della scarsità delle risorse umane e dei dispositivi sanitari effettivamente disponibili in relazione ai casi da trattare, della non adeguata esperienza e competenza tecnica del personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza, tutti i provvedimenti di revoca dell'accreditamento istituzionale definitivo di cui all'art.8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni, adottati dalle regioni e dalle province autonome durante il periodo emergenziale nei confronti di strutture sanitarie e socio-sanitarie private e motivati esclusivamente dal mancato rispetto delle disposizioni adottate per contrastare la diffusione del virus Sars-Cov2 e delle relative varianti, si intendono automaticamente revocati e privi di effetti, con contestuale ripristino dell'accreditamento istituzionale definitivo precedentemente revocato. Sono fatti salvi, in ogni caso, i provvedimenti adottati direttamente dall'autorità giudiziaria.
7-bis.0.101
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-ter
(Tutela dei lavoratori fragili)
1. Fino al 30 giugno 2023 per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I predetti periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano l'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
7-bis.0.102
Zampa, Lorenzin, Unterberger, Camusso, Furlan, Spagnolli, Zambito
V. testo 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-ter
(Campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19)
1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero della salute promuove una campagna di informazione sull'importanza della vaccinazione anti Covid-19 e sulla necessità che gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie continuino ad agire nel rispetto delle indicazioni e delle evidenze scientifiche a tutela della salute dei cittadini.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»
7-bis.0.102 (testo 2)
Zampa, Lorenzin, Unterberger, Camusso, Furlan, Spagnolli, Zambito
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-ter
(Campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19)
1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero della salute può promuovere una campagna di informazione sull'importanza della vaccinazione anti Covid-19 e sulla necessità che gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie continuino ad agire nel rispetto delle indicazioni e delle evidenze scientifiche a tutela della salute dei cittadini.
2. Agli adempimenti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»
7-bis.0.103
Pirro, Guidolin, Mazzella, Lopreiato, Barbara Floridia, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Sironi, Cataldi
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-ter
(Disposizioni per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario in contatto con i soggetti fragili, immunodepressi o immunocompromessi)
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 marzo 2023, al fine di tutelare la salute pubblica, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che non si sono sottoposti a vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non possono svolgere le prestazioni lavorative presso i reparti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, delle residenze sanitarie assistenziali, degli hospice, delle strutture riabilitative, delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nei reparti delle strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dove sono ricoverati i soggetti fragili, gli immunodepressi o immunocompromessi.
2. Per il periodo di cui al comma 1, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 1, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.».
7-bis.0.104
Mazzella, Pirro, Guidolin, Lopreiato, Barbara Floridia, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Sironi, Cataldi, Lorenzin (*)
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-ter
(Disposizioni concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
1. Dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
7-bis.0.105
Pirro, Guidolin, Mazzella, Lopreiato, Barbara Floridia, Sabrina Licheri, De Rosa, Naturale, Bevilacqua, Nave, Sironi, Cataldi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 7-ter
(Disposizioni per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario in contatto con i soggetti fragili, immunodepressi o immunocompromessi)
1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 marzo 2023, al fine di tutelare la salute pubblica, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che non si sono sottoposti a vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non possono svolgere le prestazioni lavorative presso i reparti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, delle residenze sanitarie assistenziali, degli hospice, delle strutture riabilitative, delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nei reparti delle strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dove sono ricoverati i soggetti fragili, gli immunodepressi o immunocompromessi.
2. Per il periodo di cui al comma 1, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 1, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.».
Art. 7-quater
(Disposizioni concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)
1. Dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.».
ARTICOLI 8 E 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Articolo 8.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 9.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DECRETO-LEGGE
Tit.100
Il Relatore
Approvato
Al titolo del decreto-legge, sostituire le parole: «di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2» con le seguenti: «di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale»
Allegato B
Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 274 e sui relativi emendamenti
La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo sul testo.
In merito all'emendamento 7-bis.0.100 il parere è contrario.
Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.
In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5-quaterdecies.0.100, 6.0.100 (già 6.0.1), 7-bis.0.100, 7-bis.0.101, 7-bis.0.103 e 7-bis.0.105.
In ordine alla proposta 7-bis.0.102 (già 7.0.4), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che, al comma 1, la parola: "promuove", sia sostituita dalle seguenti: "può promuovere".
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.
Testo integrale della relazione orale della senatrice Bongiorno sul disegno di legge n. 274
Il disegno di legge n. 274-A, approvato in sede referente dalla Commissione giustizia, prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2022.
Il provvedimento d'urgenza, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali constava di 9 articoli, nella sua formulazione originaria.
Nel corso dell'esame in Commissione, oltre ad essere state approvate modifiche alle originarie disposizioni del decreto-legge, sono state introdotte nuove disposizioni nel testo del provvedimento d'urgenza.
Passiamo al merito; gli articoli da 1 a 3 del decreto legge in esame intervengono sul tema dell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi, e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia (cosiddetti reati ostativi, di cui all'articolo 4-bis O.P.).
E' appena il caso di ricordare che il tema, sulla scorta di una indicazione al legislatore da parte della Corte costituzionale, era stato affrontato, già nella XVIII legislatura, dalla Camera con l'approvazione di una proposta di legge, che però non aveva concluso il suo iter parlamentare.
Il decreto-legge in esame riprende in larghissima parte il testo della proposta di legge approvata nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati.
Più nel dettaglio, il comma 1, lettera a), n. 1) dell'articolo 1 novella il comma 1 dell'articolo 4-bis, estendendo il regime differenziato per l'accesso ai benefici penitenziari previsto per i reati ostativi anche in caso di esecuzione di pene inflitte per delitti diversi da quelli ostativi, quando il giudice della cognizione o dell'esecuzione accertino che tali delitti sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati ostativi ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.
Nel corso dell'esame in sede referente è stata inoltre introdotta una ulteriore modifica del comma 1 dell'articolo 4-bis O.P., volta ad escludere i delitti contro la pubblica amministrazione dal catalogo dei reati ostativi.
La lettera a), n. 2), prevede l'integrale sostituzione del comma 1-bis dell'articolo 4-bis O.P., e l'aggiunta di 3 nuovi commi (1-bis.1; 1-bis 1.1 e 1-bis.2).
La nuova disciplina trasforma da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti, che vengono ora ammessi alla possibilità di farne istanza, sebbene in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati che vengono in rilievo. In particolare si modifica la disciplina dettata dal comma 1-bis dell'articolo 4-bis O.P., che nella formulazione precedente all'entrata in vigore del decreto - per i cosiddetti reati ostativi - consentiva la concessione di benefici e misure nelle ipotesi in cui fosse accertata l'inesigibilità o l'impossibilità della collaborazione: in tali casi, non sussistendo margini per un'utile cooperazione con la giustizia, veniva meno la preclusione assoluta stabilita dal comma 1, purché fossero acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
La novella sopprime l'istituto della impossibilità e/o inesigibilità-irrilevanza della utile collaborazione con la giustizia e ridefinisce le condizioni di accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione attraverso la riformulazione integrale del comma 1-bis dell'articolo 4-bis O.P. che viene scomposto nei già ricordati commi 1-bis, 1-bis.1 e 1-bis.2. I reati ostativi di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis O.P. sono così distinti in due sottocategorie per ciascuna delle quali si prevedono presupposti di accesso ai benefici e misure alternative in parte diversi.
Più precisamente sono ricompresi nel nuovo comma 1-bis i condannati, fra gli altri, per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza e per i "reati di mafia". Quanto ai detenuti e agli internati per tali delitti associativi, i benefici possono essere loro concessi purché dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o «l'assoluta impossibilità di tale adempimento», nonché alleghino elementi specifici - diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza - che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile, nonché, ancora, la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
Nel nuovo comma 1-bis.1 sono invece ricompresi i condannati per alcune residuali fattispecie, non associative (fra le quali il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, il delitto di violenza sessuale di gruppo e il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione). Per tali reati si richiede il rispetto delle medesime condizioni, depurate, tuttavia, dà indicazioni non coerenti con la natura dei reati che vengono in rilievo, e dunque la richiesta allegazione deve avere ad oggetto elementi idonei ad escludere l'attualità dei collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso.
Il testo originario del decreto-legge ricomprendeva nella sottocategoria dei reati di cui al comma 1-bis.1 anche i delitti contro la pubblica amministrazione. In conseguenza dell'esclusione di tali delitti dal catalogo dei reati ostativi, la Commissione ha soppresso altresì l'inserimento degli stessi nel comma 1-bis.1.
Inoltre, nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione ha introdotto nell'art. 4-bis O.P., il nuovo comma 1-bis.1.1, volto a prevedere la possibilità che il provvedimento di concessione dei benefìci sia accompagnato da prescrizioni volte ad impedire: il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possano portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Si prevede inoltre che a tal fine il giudice possa disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato.
La lettera a), n. 2) introduce infine, nell'articolo 4-bis O.P., il nuovo comma 1-bis.2 il quale specifica che i condannati per il delitto di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di uno dei delitti elencati nel comma 1-bis.1 (reati non associativi), ai fini della concessione dei benefici sono inclusi nella categoria dei condannati di cui al comma 1-bis (reati associativi).
La lettera a), n. 3), interviene sul comma 2 dell'articolo 4-bis per introdurvi una nuova disciplina del procedimento per la concessione dei benefici penitenziari per i detenuti non collaboranti condannati per reati cosiddetti ostativi. Fra gli obblighi gravanti sul giudice di sorveglianza è stato introdotto, nel corso dell'esame in sede referente, anche quello di acquisire informazioni relative al perdurare della operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato; al profilo criminale del detenuto e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione.
La riforma subordina inoltre la concessione dei benefici ai detenuti soggetti al regime carcerario speciale previsto dall'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, alla previa revoca di tale regime.
La Commissione ha poi modificato, sempre alla lettera a), il numero 5, in primo luogo prevedendo l'inserimento all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario del nuovo comma 2-bis.1 il quale esclude l'applicazione della disciplina procedurale per la concessione dei benefici per la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno quando non sono decorsi più di 3 mesi dal momento in cui il provvedimento stesso è divenuto esecutivo; nonché per la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne quando non sono decorsi più di 3 mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio. In secondo luogo, laddove il suddetto n. 5 introduce nell'articolo 4-bis O.P. il nuovo comma 2-ter - volto a specificare che il pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado può svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefìci nei confronti di condannati per i gravi reati di cui all'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater c.p.p. -la Commissione ha aggiunto una ulteriore disposizione con la quale si specifica che in tale caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza.
La lettera a), n. 6), è volta - in conseguenza dell'introduzione della nuova disciplina sul procedimento per la concessione dei benefici - ad abrogare il comma 3-bis dell'articolo 4-bis O.P., concernente l'impossibilità di concedere benefici penitenziari ai condannati per delitti dolosi quando il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il procuratore distrettuale comunica l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
Nel corso dell'esame in sede referente infine la Commissione ha soppresso la lettera b) e la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, che incidevano, rispettivamente, sulla disciplina del lavoro all'esterno e dei permessi premio per attribuire alla competenza del tribunale di sorveglianza - in luogo dell'attuale competenza del magistrato di sorveglianza - l'autorizzazione ai predetti benefici quando si tratti di condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale; di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; di associazione mafiosa cui all'articolo 416-bis c.p. o commessi avvalendosi delle condizioni previste da tale articolo ovvero al fine di agevolare le associazioni mafiose. Pertanto con le modifiche apportate in Commissione la competenza in materia di concessione del lavoro esterno e dei permessi premio spetta al magistrato di sorveglianza.
L'articolo 2, in relazione al quale la Commissione non ha approvato modifiche, interviene sulla disciplina in materia di liberazione condizionale quanto alle condizioni di accesso all'istituto per i condannati all'ergastolo per i cosiddetti reati ostativi, non collaboranti, di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis.
L'articolo 3 prevede una disciplina transitoria da applicare ai condannati non collaboranti per reati "ostativi" commessi anteriormente all'entrata in vigore della riforma, con riguardo alle specifiche disposizioni che rendono più gravoso il regime di accesso ai benefici penitenziari (la Commissione si è limitata unicamente a sostituire il riferimento "alle misure alternative alla detenzione" di cui al Capo VI del titolo I della legge n. 354 del 1975 con il più opportuno richiamo ai "benefici penitenziari") e alla liberazione condizionale.
L'articolo 4, non modificato dalla Commissione, estende la platea dei soggetti nei confronti dei quali la Guardia di finanza ha la facoltà di procedere ad indagini fiscali e patrimoniali, ricomprendendovi tutti i detenuti ai quali sia stato applicato il regime carcerario previsto dall'art. 41-bis OP.
Passiamo alla norma sui raduni illegali pericolosi.
La Commissione ha, invece, apportato una serie di modifiche all'articolo 5 del decreto-legge. Nella sua formulazione originaria, introduceva nel codice penale, all'articolo 434-bis, il reato di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica. Più nel dettaglio la Commissione ha modificato, in primo luogo, la stessa collocazione sistematica del reato, inserendo il nuovo delitto tra i reati contro il patrimonio (nuovo articolo 633-bis codice penale). In secondo luogo la Commissione ha apportato alcune modiche alla stessa fattispecie, finalizzate a rendere la condotta maggiormente tassativa: il nuovo reato punisce, con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro (è stato confermato quindi l'originario impianto sanzionatorio), chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.
Rispetto alla formulazione iniziale è stata poi esclusa la punibilità dei partecipanti. Nel testo riformulato, per la configurabilità del reato vengono in rilievo le sole occupazioni dirette a realizzare all'interno dei luoghi occupati un raduno musicale o comunque un raduno con finalità di intrattenimento. Inoltre, al fine di meglio tipizzare le modalità di offesa ai beni giuridici dell'incolumità e della salute pubblica - è stato soppresso il riferimento all'ordine pubblico - la Commissione ha ritenuto opportuno valorizzare la violazione delle norme di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, nonché dello stato dei luoghi. Nel nuovo testo, è opportuno rilevare, è stato espunto altresì il riferimento al numero dei partecipanti. Ancora, la Commissione ha modificato la disposizione relativa alla confisca: il nuovo articolo 633-bis del codice penale prevede infatti che è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto. Da ultimo sono stati soppressi i commi 2, il quale consentiva l'applicazione delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati del delitto in questione, e 3, che prevedeva che le disposizioni di cui all'articolo 5 trovassero applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale.
Alla luce dell'inserimento dell'articolo 633-bis si rende necessario un coordinamento con l'articolo 634 del codice penale in materia di turbativa violenta del possesso.
Il coordinamento è diretto ad escludere sia l'articolo 633 che il nuovo 633-bis dal campo di applicazione dell'articolo 634.
Spostiamo l'attenzione sulla cosiddetta riforma Cartabia.
Al fine, poi, di ovviare ad alcuni dubbi interpretativi di diritto intertemporale sorti con riguardo al decreto legislativo n. 150 del 2022, di riforma della giustizia penale (la cosiddetta riforma Cartabia, la cui entrata in vigore è stata rinviata al 30 dicembre 2022 proprio dall'articolo 6 del decreto-legge in conversione) sono stati introdotti nel decreto-legge dodici ulteriori articoli (dall'articolo 5-bis all'articolo 5-terdecies).
Più dettagliatamente l'articolo 5-bisapporta modifiche alla disciplina transitoria prevista dall'articolo 85 del decreto legislativo n. 150 del 2022, che ha modificato il regime di procedibilità di alcuni reati, rendendoli perseguibili a querela. L'articolo 5-bis prevede, in primo luogo, una specifica disciplina circa la sorte delle misure cautelari personali, eventualmente in essere. Solo limitatamente ai casi in cui siano in corso di esecuzione tali misure è mantenuto l'onere in capo all'autorità giudiziaria che procede di ricercare la persona offesa allo scopo di verificare se intenda coltivare la volontà di punizione. Le misure cautelari adottate perdono efficacia, in base alla nuova normativa, se, entro venti giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela della persona offesa. Attualmente tale onere "informativo" grava sull'autorità giudiziaria con riguardo a tutti i procedimenti pendenti: il giudice o il pubblico ministero sono infatti tenuti ad informare la persona offesa del sopravvenuto regime di procedibilità a querela. Il nuovo articolo 5-bis, poi, con riguardo ai delitti previsti dagli articoli 609-bis (Violenza sessuale), 612-bis (Atti persecutori) e 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) c.p., commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, specifica che per essi si continua a procedere comunque di ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto in seguito alla riforma perseguibile a querela della persona offesa.
L'articolo 5-ter introduce nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, l'articolo 85-bis, il quale reca disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile nei procedimenti penali. Più nel dettaglio, si prevede che con riguardo ai procedimenti in cui, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022, siano già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti durante la celebrazione dell'udienza preliminare non trovi applicazione la nuova disciplina dettata dal decreto legislativo.
I successivi articoli 5-quater e 5-quinquies recano disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico e di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze. L'articolo 5-quater disciplina le diverse modalità di deposito degli atti processuali, operando una distinzione tra quelli che possono ancora avvenire in forma analogica, presso la cancelleria del giudice, ad opera delle sole parti, e quelli che debbono avvenire obbligatoriamente in modalità telematica, con particolare riferimento al deposito dell'atto di impugnazione per le parti che si trovino all'estero. E' inoltre definita la disciplina concernente il deposito telematico degli atti, le casistiche relative agli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile tale deposito e le disposizioni regolatorie delle ipotesi di malfunzionamento del sistema di trasmissione. L'articolo 5-quinquies è invece volto a consentire l'utilizzo della casella di posta elettronica certificata (PEC) per il deposito di alcuni atti del processo penale nelle more della completa attuazione della disciplina del processo penale telematico secondo le specifiche scansioni temporali indicate nel decreto legislativo n. 150 del 2022.
L'articolo 5-sexies introduce nel decreto attuativo della riforma del processo penale (decreto legislativo n. 150 del 2022) un nuovo articolo (articolo 88-bis) recante la disciplina transitoria in materia di indagini preliminari per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della riforma in relazione alle notizie di reato già iscritte a tale data ovvero iscritte successivamente ma relative a procedimenti connessi o per determinati reati collegati a livello investigativo.
In particolare, si prevede il differimento per tali procedimenti dell'applicazione delle nuove disposizioni procedurali introdotte dal decreto in materia di: retrodatazione su richiesta di parte in caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo nell'iscrizione nel registro delle notizie di reato; forme e termini per l'avvio dell'azione penale; rimedi alla stasi del procedimento dovuta alla mancata tempestività dell'esercizio dell'azione penale.
L'articolo 5-septies prevede, poi, che le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 150 del 2022 con riguardo all'inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse successivamente al 30 dicembre 2022. Pertanto con riguardo ad esse non varrà l'estensione della inappellabilità anche ai casi in cui esse riguardino delitti puniti con la pena della multa o con pena alternativa.
L'articolo 5-octies reca disposizioni transitorie in tema di operatività della disciplina inerente l'udienza predibattimentale. Allo scopo di dirimere ogni potenziale dubbio interpretativo e applicativo, viene espressamente chiarito che le norme che disciplinano l'udienza predibattimentale non siano immediatamente applicabili rispetto a procedimenti in cui i decreti di citazione a giudizio siano stati emessi prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, ma solo per quelli in cui i decreti di citazione vengano emessi successivamente.
L'articolo 5-novies dispone che l'entrata in vigore delle norme che introducono l'istituto della giustizia riparativa nell'ambito del diritto penale e processuale penale sia differita di sei mesi rispetto all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022 (attuativo della legge delega n. 134 del 2021 per l'efficienza del processo penale).
L'articolo 5-decies specifica che le novelle apportate dal decreto legislativo n. 150 del 2022 con riguardo alla facoltà della parte che vi ha interesse di richiedere - nel caso di mutamento del giudice nel corso del dibattimento - la rinnovazione degli esami già svolti salvo che essi siano stati integralmente documentati con registrazione audiovisiva, non si applichino quando le dichiarazioni di cui si chiede la rinnovazione siano state rese anteriormente al 1° gennaio 2023.
L'articolo 5-undecies modifica il comma 1 dell'articolo 94 del decreto legisaltivo n. 150, il quale aveva previsto che l'obbligo di registrazione audiovisiva (in aggiunta alla modalità ordinaria di documentazione) per tutti gli atti processuali destinati a raccogliere le dichiarazioni di persone che possono o devono riferire sui fatti, dovesse trovare applicazione a decorrere da un anno dall'entrata in vigore del decreto. L'articolo 5-undecies interviene su tale termine, prevedendo che la nuova disciplina in materia di videoregistrazioni possa trovare applicazione già decorsi 6 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo n. 150.
L'articolo 5-duodecies è volto ad assicurare l'avvicendamento dei regimi applicativi che disciplinano le impugnazioni nell'ambito processo penale, modificando la disciplina transitoria originariamente prevista dal decreto legislativo n. 150.
Da ultimo l'articolo 5-terdecies reca l'inserimento nel decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della riforma del processo penale, di una disposizione transitoria volta a prevedere che ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di iscrizione nel casellario giudiziale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della riforma del processo penale.
La Commissione ha poi inserito nel decreto-legge un'ulteriore disposizione, l'articolo 5-quaterdecies il quale prevede che fino al 31 dicembre 2025 le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) possano essere trattate attraverso la disciplina speciale - che prevedeva un procedimento semplificato e abbreviato - dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica.
Infine, in tema di vaccinazioni, l'articolo 7 reca disposizioni in materia di vaccinazione anti Sars-Cov-2. In particolare il comma 1 dell'articolo, non oggetto di modifica da parte della Commissione, stabilisce che le norme transitorie sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per i lavoratori che operano nei settori sanitario, sociosanitario e socioassistenziale non trovano più applicazione dal 2 novembre 2022, in luogo del termine finale previgente del 31 dicembre 2022. La Commissione ha aggiunto due ulteriori commi all'articolo 7: il nuovo comma 1-bis stabilisce la sospensione (dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino al 30 giugno 2023) delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, obbligo stabilito per molteplici categorie di soggetti; il nuovo comma 1-ter prevede invece il differimento dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 dell'applicazione della disciplina transitoria che ha disposto la costituzione di un'unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia (da Covid-19), di conseguenza, si prevede la decorrenza dal 1° luglio 2023 - anziché dal termine vigente del 1° gennaio 2023 - del subentro del Ministero della salute nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta unità.
La Commissione ha, poi, introdotto nel decreto-legge il nuovo articolo 7-bis, che reca disposizioni volte al finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023.
L'articolo 8 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 274:
sugli emendamenti 2.106 e 6.102, la senatrice Paita avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 7.104, la senatrice Lopreiato avrebbe voluto esprimere un voto di astensione; sull'emendamento 7-bis.100, la senatrice Di Girolamo avrebbe voluto esprimere un voto contrario.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Augello, Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Cattaneo, Crisanti, De Poli, De Rosa, Durigon, Fazzolari, Gelmini, La Pietra, Melchiorre, Monti, Morelli, Napolitano, Orsomarso, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Silvestro, Sisto, Spagnolli e Turco.
.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gasparri, per attività di rappresentanza del Senato; Calenda, per partecipare a un incontro internazionale.
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Ministro delle imprese e del made in Italy
Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Ministro dell'istruzione e del merito
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (393)
(presentato in data 06/12/2022)
C.547 approvato dalla Camera dei deputati.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatore Potenti Manfredi
Istituzione della Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse (394)
(presentato in data 07/12/2022);
senatori Meloni Marco, Nicita Antonio
Istituzione di un Fondo per le politiche di contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità (395)
(presentato in data 07/12/2022);
senatore Borghi Enrico
Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione dei sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali (396)
(presentato in data 07/12/2022);
senatori Meloni Marco, Nicita Antonio
Istituzione della Commissione parlamentare per il contrasto agli svantaggi derivanti dall'insularità (397)
(presentato in data 07/12/2022);
senatrice Paita Raffaella
Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, numero 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e altre disposizioni per favorire l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta (398)
(presentato in data 07/12/2022);
senatrice Paita Raffaella
Disposizioni concernenti l'adozione di programmi di intervento strategico per la realizzazione di opere di interesse pubblico (399)
(presentato in data 07/12/2022);
senatori De Priamo Andrea, Balboni Alberto, De Carlo Luca, Della Porta Costanzo, Farolfi Marta, Iannone Antonio, Leonardi Elena, Liris Guido Quintino, Lisei Marco, Maffoni Gianpietro, Matera Domenico, Mennuni Lavinia, Nocco Vita Maria, Rosa Gianni, Russo Raoul, Salvitti Giorgio, Satta Giovanni, Scurria Marco, Sigismondi Etelwardo, Silvestroni Marco, Spinelli Domenica, Terzi Di Sant'Agata Giuliomaria, Tubetti Francesca, Zedda Antonella
Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante (400)
(presentato in data 07/12/2022).
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
Gov. Meloni-I: Pres. Consiglio Meloni, Ministro affari esteri e coop. inter.le Tajani ed altri
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri (393)
previ pareri delle Commissioni 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Comitato per la legislazione
C.547 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 06/12/2022);
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
Sen. Romeo Massimiliano ed altri
Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (367)
previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 07/12/2022).
Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 07/12/2022 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali" (274)
(presentato in data 31/10/2022)
Inchieste parlamentari, deferimento
È stata deferita, in sede redigente, in data 6 dicembre 2022, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:
alla 10a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
Zaffini, Malan e Lisei. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione dell'epidemia da COVID-19, sulla gestione dell'emergenza pandemica, sulle misure adottate per prevenire e contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2 e sulle conseguenze derivanti al Sistema sanitario nazionale", previ pareri della 1a, della 2a e della 5a Commissione permanente (Doc. XXII, n. 2).
Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 7 dicembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale(n. 8).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 9 dicembre 2022 - alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 dicembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE, per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (n. 9).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 dicembre 2022 - alla 9ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 9ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.
Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 dicembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 13 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (n. 10).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 dicembre 2022 - alla 2ª Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4ª e 10ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 2ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.
Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 dicembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (n. 11).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 dicembre 2022 - alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2ª, 4ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.
Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 dicembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (n. 12).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito - in data 10 dicembre 2022 - alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4ª, 5ª e 10ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 8ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.
Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 dicembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (n. 13).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 dicembre 2022 - alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2ª, 4ª, 5ª e 9ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.
Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 dicembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (n. 14).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 dicembre 2022 - alla 2ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 4ª, 5ª e 9ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 2ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.
Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 dicembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 21 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (n. 15).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 dicembre 2022 - alla 10ª Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 4ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 10ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.
Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 dicembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (n. 16).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 dicembre 2022 - alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2ª, 4ª e 5ª potranno potrà formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.
Il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 9 dicembre 2022, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2021/2261 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (n. 17).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 10 dicembre 2022 - alla 6ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. Le Commissioni permanenti 2ª, 4ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.
Governo, trasmissione di atti e documenti
Con lettera in data 1° dicembre 2022, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale Albugnano (Asti).
Il Ministro della salute, con lettera del 7 dicembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, la relazione concernente gli esiti del monitoraggio sull'attuazione delle prescrizioni del decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca da parte degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero della salute, riferita all'anno 2022.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 10a Commissione permanente (Doc. CXXXII, n. 2).
Il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr, con lettera in data 6 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sull'attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), riferita all'anno 2021.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 6a e alla 8a Commissione permanente (Doc. LV, n. 1).
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 21 novembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la relazione sull'attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, riferita all'anno 2021.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 7a Commissione permanente (Doc. LXXX, n. 1).
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera pervenuta in data 21 novembre 2022, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la relazione sulle iniziative finanziate con le risorse del Fondo destinato a interventi di sostegno alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, riferita all'anno 2021.
La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (Doc. LXXXI, n. 1).
Il Ministro dell'interno, con lettera in data 29 novembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, la relazione sul funzionamento del sistema di accoglienza predisposto al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri nel territorio nazionale, riferita all'anno 2021.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Doc. LI, n. 2).
Mozioni, apposizione di nuove firme
I senatori Romeo, Stefani, Pucciarelli, Bergesio, Bizzotto, Cantù, Dreosto, Minasi, Murelli, Potenti e Testor hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00001 p.a. della senatrice Segre ed altri.
I senatori Alfieri, Astorre, Basso, Bevilacqua, Biancofiore, Camusso, Croatti, D'Elia, Delrio, Durwalder, Fina, Floridia Aurora, Giacobbe, Giorgis, Guidi, Lorefice, Magni, Martella, Nicita, Patton, Pirovano, Rando, Rossomando, Scalfarotto, Sironi, Spagnolli, Verducci, Verini, Zambito, Zampa e Zullo hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00005 della senatrice Cattaneo ed altri.
A norma dell'articolo 157 del Regolamento del Senato, la mozione 1-00005, della senatrice Cattaneo ed altri, deve intendersi a procedimento abbreviato.
Interrogazioni
MARTELLA - Ai Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, prevede che "per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022";
secondo il predetto comma 13, a decorrere dall'esercizio finanziario 2000 "gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato";
dal testo della disposizione, dunque, il contributo incrementato è quello finalizzato al mantenimento delle "scuole elementari parificate" e alla "realizzazione del sistema prescolastico integrato";
considerato che:
il permanere della condizione di criticità per l'approvvigionamento energetico e l'incremento dei costi continuano ad incidere in maniera rilevante sugli istituti scolastici;
a risentirne sono soprattutto gli istituti che si trovano su determinati territori, come nel caso della regione Veneto in relazione alla sua particolare orografia, con particolare riferimento agli istituti privati;
si tratta di istituti che spesso rappresentano l'unico "presidio" che offre un servizio essenziale per le famiglie, e che comunque integrano l'offerta formativa soprattutto laddove i servizi pubblici sono carenti o del tutto assenti,
si chiede di sapere quali iniziative, per quanto di propria competenza, i Ministri in indirizzo intendano attivare al fine di prevedere che il contributo alle scuole paritarie per fronteggiare l'aumento dei costi energetici possa essere esteso anche agli istituti privati ubicati nei territori di cui in premessa, a tutela e sostegno della domanda formativa delle famiglie.
(3-00085)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
MAZZELLA - Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
il bacino del fiume Sarno si estende lungo le province di Salerno, Napoli e Avellino, attraversando 39 comuni. In una conferenza sui fiumi meno salubri del globo tenutasi a New York nel 2018, è risultato il sesto bacino più inquinato del pianeta, soprattutto a causa delle attività industriali, commerciali o artigianali delle aziende che operano nei pressi del Sarno. Analogamente, un rapporto dell'Organizzazione mondiale della sanità del 1997 segnalò nella zona fluviale un indice di mortalità per cancro e leucemia superiore del 17 per cento rispetto alle altre zone del mondo;
la Commissione parlamentare d'inchiesta, istituita nel 2003, sulle cause dell'inquinamento del bacino idrografico del fiume Sarno, nel confermare le fonti principali di contaminazione, "squalificò" l'infrastruttura della valle del Sarno, ritenendola non degna di un Paese civile;
in data 8 e 10 novembre 2022, la testata "La città di Salerno" riportava una notizia allarmante, secondo cui nei corpi idrici del rio Santa Marina le acque sarebbero contaminate dal tetracloroetilene con un valore di concentrazione potenzialmente superiore ai valori soglia previsti dalle normative vigenti. In particolare, il tetracloroetilene, è stato classificato dall'International Agency for research on cancer (IARC) come possibile cancerogeno;
analogamente, altri organi di stampa segnalavano la probabile presenza di triclorometano e cloroformio. Più specificamente, risulterebbe che in data 27 ottobre 2022 l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) avrebbe rappresentato quanto descritto al Comune di Salerno, all'ASL di Salerno, alla Provincia di Salerno, alla Regione Campania e alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore;
il sito di interesse nazionale (SIN) bacino idrografico del fiume Sarno è stato inserito tra i siti da bonificare d'interesse nazionale con legge n. 266 del 2005, ed è stato perimetrato con decreto ministeriale n. 308 del 2006. Tuttavia, con decreto ministeriale n. 7 del 2013, l'area è stata soggetta a una declassificazione e le competenze sono state trasferite ai poteri ordinari della Regione Campania. A parere dell'interrogante la derubricazione ha generato una declassificazione delle criticità insite nel bacino, le cui problematiche non attengono solo all'inquinamento del fiume, ma anche alla necessità di procedere, ad horas, ad un risanamento del sito, atteso i contaminanti presenti nelle falde acquifere;
nel marzo 2018, in occasione del convegno annuale del Rotary tenutosi nella città di Sarno (Salerno), il professor Maurizio D'Amora, già direttore di medicina del laboratorio e di tossicologia della ASL Napoli 3sud, affermò che negli ultimi anni è stata accertata la contaminazione di tetracloroetilene nelle acque sotterranee, di cui è stata rilevata la presenza anche nel pozzo gestito dal consorzio di bonifica in località San Mauro nel comune di Nocera Inferiore (Salerno);
al fine di conoscere l'attendibilità delle notizie riportate dalla stampa e di sapere le concentrazioni di tetracloroetilene, triclorometano, cloroformio o altre sostanze pericolose rilevate dall'ARPAC, in data 9 novembre 2022 l'interrogante ha chiesto agli organi competenti di prendere visione dei documenti inoltrati dall'Agenzia. A seguito dell'istanza di accesso agli atti, in data 18 novembre 2022, il responsabile del procedimento, dirigente della UOC Area territoriale, decideva di accoglierla, trasmettendo copia della documentazione. In particolare, l'atto datato 19 ottobre 2022, riportava testualmente: "Nell'ambito di un programma di monitoraggio in oggetto emarginato, è stato effettuato da questo dipartimento in data 10/10/2022 un campionamento di acque sotterranee nel punto di prelievo indicato con codice Ave5. (...) Si evidenzia la presenza di triclorometano a valore di concentrazione potenzialmente superiore al valore soglia di cui alla tabella 3 del DM del 06/07/2016, la cui conformità deve essere calcolata attraverso la media dei risultati del monitoraggio ottenuti in ciascun corpo idrico (...). Relativamente al parametro ci triclorometano, il campione in esame presenta valori di concentrazioni superiore alla concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee". Analogamente, il documento datato 10 dicembre 2022, riportava testualmente: "In riferimento alla nota ARPAC 1992 Emu del 26/10/2022 (...) si precisa che erroneamente si è trascritto alla pagina 2 (...) il superamento del tetracloroetilene anziché del triclorometano",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano condurre un'attività ispettiva al fine di accertare quanto descritto;
se, attesa la "derubricazione" del bacino idrografico del fiume Sarno da SIN a sito di interesse regionale (SIR) nel 2013, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ritenga opportuno classificare nuovamente il bacino idrografico quale area SIN, con l'obiettivo di perimetrare i poteri in seno ad un commissario di Governo, dotato di poteri straordinari d'intervento;
se siano a conoscenza dei risultati dei prelievi di tetracloroetilene e di tricolorometano effettuati negli ultimi 10 anni presso il pozzo San Mauro e della sorgente Santa Marina e se ritengano condivisibile pubblicizzarne i dati;
se si ritenga che quanto riportato nell'atto dell'ARPAC del 19 ottobre 2022, relativamente alla presenza di triclorometano a valore di concentrazione potenzialmente superiore al valore soglia la cui conformità doveva essere calcolata attraverso la media dei risultati del monitoraggio ottenuti in ciascun corpo idrico, indichi che il monitoraggio non sia ancora completo;
se si condivida l'opportunità di procedere a ulteriori monitoraggi, più stretti nel tempo ed estesi nello spazio circostante, atteso che le acque sotterranee non sono ferme e stagnanti.
(3-00086)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
ASTORRE - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
a quanto risulta, i cittadini ed i commercianti di Ardea (Roma) vivono "nel terrore" dei sempre più numerosi furti che vengono consumati all'interno delle attività commerciali e delle abitazioni private;
lo scorso giovedì 1° dicembre 2022 alle ore 9.30 del mattino, in pieno giorno, anche l'ex consigliere comunale di Ardea, Antonino Abate, ha subito l'ennesimo tentativo di furto ad un suo punto vendita oltre che negli ultimi mesi anche alle sue abitazioni, dove nella notte tra il 17 e 18 novembre scorso si è visto tagliare e portare via fisicamente i cancelli di ingresso;
lo stesso Abate dichiara di essere riuscito a sventare un recente tentativo di rapina del 30 settembre solo grazie alla personale detenzione legale di arma da fuoco;
considerato che l'ex consigliere, stanco di presentare innumerevoli denunce alle competenti autorità locali senza aver mai ricevuto alcun, seppur minimo, riscontro, ha inviato una lettera al prefetto di Roma nel quale descrive accuratamente i fatti e le situazioni di cui lui stesso è stato vittima nell'ultimo periodo e, facendosi portavoce dello stato d'animo che accomuna tutta la comunità locale, denuncia che la cittadinanza tutta vive nel terrore e le forze dell'ordine sono numericamente poche per una città che supera di ben oltre i 50.000 abitanti, raggiungendo anche punte di quasi 100.000,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e se intenda sollecitare un intervento del prefetto tramite il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di ristabilire un clima di serenità e garantire l'incolumità dei cittadini.
(4-00073)
LISEI - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:
le assemblee studentesche di istituto costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi relativi alla scuola ed alla società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti;
tali assemblee, sia di classe che di istituto, prevedono il diritto-dovere, ma non l'obbligo, di partecipazione da parte degli studenti;
considerato che:
in base alla normativa vigente, il preside, un suo delegato e i docenti che lo desiderino possono assistere alle assemblee studentesche ed inoltre, dei lavori di ogni assemblea, viene redatto un verbale, il quale viene conservato agli atti dell'istituto;
è consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore di durata;
alle assemblee svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno; la partecipazione di esperti deve essere autorizzata dal consiglio d'istituto;
nel corso di queste riunioni gli studenti possono ritrovarsi nelle forme che essi ritengono più opportune per lo svolgimento dei lavori;
l'assemblea di istituto è l'organo di decisione e di espressione dell'orientamento degli studenti per quanto di loro pertinenza;
considerato, inoltre, che:
l'articolo 14 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede che l'assemblea di istituto debba darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene poi inviato in visione al consiglio di istituto;
il medesimo articolo prevede che l'assemblea di istituto venga convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10 per cento degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere preventivamente presentati al dirigente scolastico;
tale normativa, inoltre, prevede che il preside abbia potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea;
ritenuto che:
a quanto risulta all'interrogante, secondo diverse segnalazioni relative all'assemblea di istituto, convocata per il 19 novembre 2022, presso l'istituto di istruzione secondaria superiore "J. M. Keynes" di Castel Maggiore, in provincia di Bologna, fra le attività alle quali gli studenti potevano partecipare all'interno della convocazione, vi sarebbe stato il laboratorio di educazione sessuale;
nella convocazione di detta assemblea di istituto è stato chiaramente specificato che vi sarebbero stati corsi di educazione sessuale inclusiva; quindi, si sarebbe parlato di sesso e dell'affettività in tutte le sue sfumature e varianti;
a parere dell'interrogante, l'argomento è palesemente non conforme ed incoerente con il contesto normativo vigente ed inoltre, alla base dell'autorizzazione dell'assemblea, da parte del dirigente scolastico, si ritiene che ci sarebbe dovuto essere il preventivo consenso informato dei genitori, obbligatorio e previsto per ogni attività integrativa o esterna al piano triennale dell'offerta formativa, in quanto gli istituti secondari sono frequentati per lo più da studenti minorenni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritegna opportuno una richiesta di chiarimenti sull'autorizzazione dell'assemblea da parte del dirigente scolastico pro tempore dell'istituto di istruzione secondaria superiore menzionato;
se non ritenga che l'autorizzazione durante l'assemblea di istituto di attività di educazione sessuale, nelle quali si sarebbe parlato esplicitamente di sesso e dell'affettività in tutte le sue sfumature e varianti, sia stato lesivo del principio di libertà educativa ed abbia generato legittime preoccupazioni da parte delle famiglie.
(4-00074)
SPINELLI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
sin dalla rimodulazione dei profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria, operata dal decreto ministeriale 9 novembre 2017, al cancelliere, al quale per l'occasione è stato associato l'appellativo esperto, sono stati attribuiti tutti i tradizionali compiti, propri e di supporto alla giurisdizione, facenti capo istituzionalmente all'amministrazione della giustizia;
la varietà e la molteplicità delle prestazioni esigibili dal cancelliere costituiscono l'essenza dei compiti ai quali è chiamata ad operare in prima linea l'amministrazione giudiziaria e rappresentano la manifestazione qualitativa e quantitativa più rilevante dei servizi che essa, quotidianamente, deve assicurare al cittadino;
i compiti propri e di supporto alla giurisdizione assegnati al cancelliere esperto sono, oltre che numerosi, anche assai eterogenei e solo per questo richiedono conoscenze ampie e di livello medio-alto;
il carattere medio-alto delle competenze e delle conoscenze richieste al cancelliere non può che guardare alla terza area di inquadramento;
considerato che:
i compiti affidati al cancelliere esperto (attualmente collocato nella seconda area) e quelli assicurati dal funzionario (il quale è collocato nella terza area ed è chiamato a garantire il presidio di tutti i compiti assegnati al cancelliere esperto) sono, anche sul piano linguistico offerto dalle declaratorie ministeriali, sostanzialmente identici ed interscambiabili, mentre presentano numerose ed ampie divergenze con le attribuzioni dell'operatore e dell'assistente, impiegati ai quali proprio il cancelliere è paradossalmente apparentato, per via dell'appartenenza alla medesima area;
una qualche differenza tra il cancelliere ed il funzionario permane con riferimento al grado di responsabilità in seno all'organizzazione interna degli uffici amministrativi: resta il fatto che sia al cancelliere che al funzionario è attribuita la capacità di coordinare unità operative, ma, sebbene per il funzionario si parla di coordinamento, direzione e controllo, per il cancelliere si parla più semplicemente di coordinamento con assunzione di responsabilità di risultato; la quale, tuttavia, esige parimenti un'attività etero-direttiva ed un'organizzazione della coordinazione;
l'unica attribuzione esclusiva del funzionario concerne le attività didattiche e di studio, cioè competenze ulteriori, peraltro previste solo dal 2010;
tralasciando le questioni circa l'effettiva rilevanza delle attività didattiche e di studio, giova qui segnalare che esse, da sole, non sono sufficienti a giustificare l'esclusione del cancelliere dalla terza area;
ritenuto che:
l'interfungibilità e l'equivalenza delle mansioni, oltre all'omogeneità delle conoscenze e delle competenze necessarie per espletarle, costituiscono le coordinate entro le quali la contrattazione decentrata è chiamata a definire, in modo coerente, le "famiglie impiegatizie" indicate dai contratti collettivi nazionali del lavoro (cioè le aree), in modo da associarvi, con altrettanta coerenza, le singole figure professionali;
il criterio già imposto dall'art. 6 del contratto collettivo comparto ministeri 2006-2009 e dall'art. 15 del contratto integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia 2010, viene ora ribadito dall'art. 13 dell'ultimo contratto collettivo nazionale funzioni centrali e rappresenta lo strumento per misurare la logicità e la congruità tra i contenuti dei singoli profili professionali e l'area alla quale risultano assegnati dalla contrattazione decentrata;
rispetto alla professionalità del cancelliere esperto, emerge una macroscopica discrepanza tra le attribuzioni a lui spettanti e quelle riconosciute alle altre figure professionali dell'area seconda alla quale risulta assegnato e ciò è condizione necessaria e sufficiente per giustificarne l'inquadramento nella terza area;
l'amministrazione giudiziaria è l'unica che tra il personale del settore amministrativo della seconda area prevede ben tre figure professionali: l'operatore giudiziario F1, l'assistente giudiziario F2 ed il cancelliere esperto F3;
tutte le altre amministrazioni prevedono nella seconda area del settore amministrativo solo due figure: la prima è nella fascia iniziale F1 e, a seconda delle amministrazioni, viene denominata operatore amministrativo o addetto amministrativo o di amministrazione; la seconda figura, nella fascia iniziale F2, viene denominata assistente o assistente amministrativo o collaboratore di amministrazione (quest'ultima nel Ministero degli affari esteri);
valutato che:
l'ultimo concorso bandito per il reclutamento di 2.700 cancellieri esperti ha richiesto per l'accesso al profilo un grado di competenze, conoscenze e preparazione assai elevate e ben al di sopra di quelle minime previste dalla legge, visto che per la partecipazione alle prove sono stati previsti "prerequisiti" estremamente stringenti, la cui mancanza ha di fatto precluso l'accesso alla prova orale alla maggior parte degli aspiranti;
il regime concorsuale adottato dalle commissioni è stato particolarmente selettivo: in diversi distretti il numero dei vincitori è stato minore dei posti messi a concorso;
gli esiti delle prove hanno dato luogo ad una selezione senza precedenti, che ha arricchito l'amministrazione della giustizia di risorse umane preparate e professionali,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda assumere, al fine di garantire alla figura professionale del cancelliere esperto un riconoscimento giuridico più consono, proporzionato ed adeguato alle attribuzioni demandate dalla legge;
se intenda procedere, in occasione della prossima contrattazione decentrata ai sensi dell'art. 18 del contratto collettivo nazionale funzioni centrali, ad nuova, più logica e adeguata sistemazione del profilo impiegatizio di cancelliere esperto, deliberandone, senza alcuna modifica in ordine alle attribuzioni amministrative ed alla denominazione professionale (che rimarrebbe, per l'appunto, quella di cancelliere esperto) l'inserimento nella terza area del sistema di classificazione del personale amministrativo del comparto funzioni centrali.
(4-00075)
SBROLLINI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
in un tragico incidente avvenuto a Montebello Vicentino, il 30 novembre 2022, è morto a 51 anni Davide Rebellin, ciclista con alle spalle una lunghissima carriera da professionista, che aveva da poco più di un mese abbandonato le competizioni agonistiche;
l'episodio è analogo a quello che nel 2017 causò la morte di un altro famoso ciclista italiano, Michele Scarponi, morto a Filottrano, mentre si allenava per il Giro d'Italia;
la dinamica dell'incidente induce il sospetto che l'autista del tir che ha investito e trascinato Rebellin si sia accorto di quanto stava succedendo e si sia dileguato, dopo essersi reso conto delle conseguenze dell'incidente;
nel 2021, sulla base dei dati forniti dall'ACI, sono stati 15.771 gli incidenti che hanno coinvolto i ciclisti sulle strade italiane, con 207 vittime;
nel disegno di legge di bilancio per il 2023 presentato dal Governo al Parlamento il fondo per la realizzazione di piste ciclabili urbane risulta definanziato per 94 miliardi di euro,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti che nel luogo in cui è avvenuto l'incidente mortale di Davide Rebellin le telecamere siano state in grado di filmare adeguatamente il fatto;
se la viabilità fosse adeguata per un traffico normalmente intenso e se la segnaletica fosse ben posizionata;
se non ritenga urgente una modifica del codice della strada, proposta da numerose organizzazioni, sulla scorta dell'esempio di altri Paesi, per imporre la distanza minima di 1,5 metri per il sorpasso laterale di un ciclista, che potrebbe limitare fortemente sia l'incidentalità sia il numero delle vittime;
se non ritenga necessario rifinanziare, anche per ragioni di sicurezza, il programma per la realizzazione di piste ciclabili urbane.
(4-00076)
FINA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
la strada statale 690 Avezzano-Sora, meglio conosciuta come "superstrada del Liri", è un'importante arteria che collega l'Abruzzo al Lazio lungo il percorso del fiume Liri e in parallelo alla strada statale 82;
il collegamento viario è di strategico interesse, in quanto consente una connessione trasversale tra il versante tirrenico e quello adriatico, rafforzando e completando il collegamento autostradale che attraversa il centro Italia;
il traffico veicolare, nel corso degli anni, si è via via intensificato, in particolare quello dei mezzi pesanti per il trasporto merci;
considerato che:
l'arteria stradale è stata più volte oggetto di interventi e programmi di messa in sicurezza, a causa dell'alto numero di gravi incidenti stradali;
in data 26 aprile 2021, nel corso di un incontro pubblico presso il Comune di Balsorano (L'Aquila), il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio ha presentato agli amministratori e alla stampa il progetto di raddoppio della ex superstrada del Liri, con la previsione di un investimento pari a circa 960 milioni di euro;
in data 20 aprile 2022 il presidente Marsilio ha dato notizia dell'avvenuto svolgimento della conferenza dei servizi decisoria per l'avvio dell'iter tecnico-economico per la realizzazione dell'opera, con esito favorevole e unanimità dei sindaci intervenuti;
in riferimento alla medesima riunione, tuttavia, alcuni sindaci interessati hanno dichiarato di non aver potuto intervenire alla conferenza dei servizi, ancora in fase preliminare e non decisoria come erroneamente riportato; proprio per questo motivo, inoltre, hanno ribadito come, nella riunione tenutasi il 20 aprile, non fosse stato dato un parere alla realizzazione dell'infrastruttura, ma che tale riunione avrebbe consentito "all'Anas di dare corso "alle successive fasi di definitivo affinamento progettuale"; inoltre, i sindaci avrebbero ribadito di riservarsi di "produrre in sede di conferenza dei servizi, quando verrà convocata, i rilievi, le osservazioni ed i pareri del caso";
considerato altresì che:
nell'ipotesi prospettata, il tracciato di raddoppio si sviluppa sostanzialmente vincolato dalla direttrice esistente e via via alternativamente impedito dalla posizione della ferrovia e del fiume Liri: in ogni tratto risulta dunque necessario un adattamento alla situazione esistente, non potendo usare una scelta progettuale libera ed ottimale come si converrebbe in caso di intervento ex novo;
numerose sono le problematiche rilevabili: non sono riportate le soluzioni geometriche di tracciato e gli ingombri dei nuovi svincoli, che costituiranno il maggiore impatto in prossimità dei diversi centri abitati; non sono riportati gli ingombri reali di nuovi corpi stradali (occupazioni comprensive delle scarpate) sia in rilevato che in trincea, tranne alcuni esempi di soluzioni tipo, che quasi sempre non trovano rispondenza con la realtà, soprattutto altimetrica; si palesa una stridente disomogeneità strutturale nei viadotti (affiancamenti degli attuali viadotti aventi travi in calcestruzzo con altro tipo di impalcato recante strutture in acciaio) e si propone l'adozione di pile aventi posizione e geometria diverse da quelle esistenti;
il vincolo della posizione della ferrovia e del fiume Liri, con asse già impegnato dalle attuali strutture, impone inammissibili deviazioni dei tracciati, spesso attraverso la realizzazione di nuove gallerie o viadotti fuori contesto, nei tratti di svincolo di Canistro, Pero dei Santi, Morino, Pantaleo, Balsorano-Collepiano;
non risultano ammissibili i sovrapassaggi o sottopassaggi nei punti di intersezione per cambio di posizione della nuova direttrice rispetto ai tratti esistenti;
in molti dei tratti raddoppiati, inoltre, non sembrano essere rispettati i vincoli che l'Autorità di bacino impone per il fiume Liri, soprattutto per ciò che concerne gli ingombri in alveo che comporteranno gli alloggiamenti delle fondazioni delle nuove pile sui viadotti affiancati,
si chiede di sapere:
quale sia lo stato dell'iter tecnico-autorizzativo dell'opera, e quali risorse pubbliche siano state individuate per far fronte all'investimento;
se sia stato redatto il progetto definitivo dell'opera, e, in caso affermativo, se sia possibile ottenerne la presa visione ed estrazione di copia;
quali siano le iniziative che ANAS ritiene di attivare al fine di garantire la più ampia condivisione con le istituzioni del territorio interessate all'opera, in merito a tutti i passaggi progettuali propedeutici all'eventuale sua realizzazione, come previsto dalla legge.
(4-00077)
FLORIDIA Aurora, MAGNI - Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno e della cultura. - Premesso che:
da notizie di stampa locale e nazionale si apprende di ampie polemiche riguardanti il progetto edilizio, da realizzare nel territorio comunale di Ferrara, denominato "Fe.Ris", acronimo di "Ferrara è rigenerazione, innovazione, sostenibilità", diretto alla riqualificazione dell'ex caserma "Pozzuolo del Friuli" e di altre aree cittadine, quali quelle di viale Volano e via Caldirolo;
in particolare, a far discutere è la realizzazione di nuova area commerciale a ridosso delle mura cittadine, che ha provocato la ferrea opposizione delle associazioni ambientali operanti sul territorio, le quali rilevano numerose criticità nel progetto e hanno evidenziato irregolarità nel procedimento di approvazione;
in sostanza, si evincerebbe nella bozza di accordo, sottoscritta dall'amministrazione comunale con una società privata, l'impegno del soggetto privato in ordine alla rigenerazione del comparto delle caserme di via Cisterna del Follo, irrisolto da decenni, recuperandolo ad usi privati (studentato, abitazioni e attività commerciali);
inoltre, si prevede la realizzazione di una quota di parcheggi pubblici da realizzare in area al di fuori delle mura, precedentemente acquisita dal medesimo soggetto privato, ancora vincolata ad area verde secondo il vigente piano regolatore;
l'accordo, inoltre, condiziona i punti precedenti alla costruzione di un nuovo ipermercato con superficie di vendita di oltre 3.700 metri quadri in via Caldirolo, anch'essa ad oggi destinata ad area verde dal piano regolatore, quindi del tutto inedificabile;
il piano regolatore, come quelli antecedenti a far data dal 1975, considerava patrimonio intangibile le aree verdi residue, alcune ancora ad uso agricolo, in prossimità del lato est della cerchia muraria;
a parere degli interroganti, sono legittime le preoccupazioni di chi ritiene che con il pretesto di riqualificare alcune zone della città si ottenga di realizzare, su zone attualmente vincolate ad area verde e adiacenti alle mura cittadine, un imponente progetto edilizio costituito sia dai parcheggi che, soprattutto, dalla grande struttura commerciale;
a rendere ulteriormente discutibile l'operazione edilizia è anche il fatto che tale progetto sia stato approvato in Consiglio comunale per un solo voto di differenza e che in occasione della seduta sia stata impedita la partecipazione di una consigliera comunale, palesemente contraria al progetto e che quindi avrebbe votato in senso avverso, la quale aveva ottenuto dal Consiglio di Stato un provvedimento di annullamento delle proprie dimissioni;
in particolare, infatti, si apprende che con sentenza n. 9913/2022 il Consiglio di Stato, su ricorso della consigliera Arquà, ha annullato la deliberazione consiliare del 28 giugno 2021, P.G. n. 72252, con la quale il Consiglio comunale di Ferrara, dando atto delle dimissioni della Arquà dalla carica di consigliere comunale, aveva disposto la surroga della stessa;
il provvedimento ha disposto altresì, in conseguenza di tale annullamento, che la consigliera Rossella Arquà dovesse essere reintegrata nella sua carica di consigliera in seno al Consiglio comunale di Ferrara;
a tale provvedimento il sindaco e la Giunta comunale non hanno inteso dare seguito e proprio nel periodo in cui alla consigliera Arquà non è stato consentito l'accesso al Consiglio comunale è stata approvata la discutibile delibera riguardante il progetto "Fe.Ris";
considerato che tale progetto è stato approvato nonostante comporti, ad avviso degli interroganti, un'evidente speculazione edilizia a discapito della tutela ambientale di luoghi di pregio e di rilevanza storica e artistica, e che tale decisione è stata adottata a dispetto delle ritenute opportune valutazioni in ordine all'imponente impatto ambientale del progetto e senza tener conto dell'opposizione di numerose associazioni civiche e ambientaliste estensi,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda;
quali provvedimenti il Ministro dell'interno intenda adottare, affinché venga ripristinata la legalità dell'attività del Consiglio comunale di Ferrara;
se, ciascuno per la propria competenza, non intendano intervenire per tutelare dalle speculazioni edilizie l'area di alto pregio ambientale, storico e artistico circostante le mura estensi.
(4-00078)
MAZZELLA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. - Premesso che:
in data 17 novembre 2022, come riportato dalla testata "Corriere del Mezzogiorno", si è verificato un attacco hacker al Comune di Torre del Greco (Napoli), che ha causato il blocco delle attività degli uffici;
quanto accaduto è stato denunciato dal sindaco, dottor Giovanni Palomba, che lamenta una richiesta di pagamento di 200.000 euro da parte dei criminali per ripristinare la regolare attività amministrativa. Nel rifiutare la proposta, il primo cittadino ha chiesto un incontro al prefetto, al fine di addivenire ad un tavolo di concertazione;
in data 28 novembre 2022, come riportato dal portale "TorreChannel.it", il sindaco ha firmato una comunicazione urgente rivolta al segretario generale e ai dirigenti comunali, nella quale ha ribadito la "linea della fermezza a tutela e salvaguardia dei servizi obbligatori per legge";
in particolare, secondo quanto trascritto nell'atto deliberativo, il sindaco ha conferito formale indirizzo ai dirigenti comunali di assicurare l'implementazione delle procedure e l'adozione degli atti prioritari per garantire l'adempimento degli obblighi di legge, la continuità dei servizi essenziali e tutte le fattispecie che, se non poste in essere, causerebbero danni certi e gravi all'ente;
inoltre, come si apprende in data 28 novembre 2022 dall'emittente "VideoNola", il rischio più grande è di perdere i dati digitali d'archivio. In più, anche i fondi stanziati per la città sono bloccati;
secondo quanto riportato dalla stampa "a due settimane dall'attacco informatico, si brancola nel buio. Entro 10 giorni partiranno i pagamenti-base a impiegate e ditte di servizi", ma intanto i "lavoratori resteranno senza stipendio fino al 7 dicembre". Inoltre, sempre secondo notizie di stampa, risulterebbero essere a rischio l'archivio digitale, bandi delibere e documenti dell'amministrazione ("metropolisweb.it", 30 novembre),
si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se intendano attivarsi nelle sedi di competenza affinché venga fatta chiarezza su quali archivi digitali abbiano subito l'attacco e quali dati siano andati perduti o bloccati e che sia verificato se sussista il rischio di una diffusione di dati sensibili, se vi sia la possibilità di recuperare gli archivi digitali coinvolti e se sia presente un sistema di sicurezza e di protezione dei dati nei confronti di tali attacchi;
se risulti che siano state adottate misure per far fronte a tale attacco, limitandone le conseguenze, e soprattutto al fine di ripristinare lo stato dell'arte;
quali iniziative, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano adottare per consentire l'incremento di strumenti di difesa più efficaci per far fronte al pericolo di attacchi hacker, al fine di scongiurare il rischio di una paralisi informatica e della sottrazione di dati sensibili per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni.
(4-00079)
VALENTE, CAMUSSO, NICITA, ROSSOMANDO, D'ELIA, RANDO, ROJC, ZAMBITO, FURLAN - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
in data 1° giugno 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 22, prima serie speciale, la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 262 del codice civile, nella parte in cui prevede che, in caso di riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio assuma il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
in tale decisione la Corte ha inoltre sottolineato, richiamando quanto già detto con la sentenza n. 286 del 2016, che "la proiezione sul cognome del figlio del duplice legame genitoriale è la rappresentazione dello status filiationis: trasla sull'identità giuridica e sociale del figlio il rapporto con i due genitori. Al contempo, è il riconoscimento più immediato e diretto del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali";
nella medesima decisione la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale", della norma desumibile dagli articoli 262, comma 1, e 299, comma 3, del codice civile, dall'articolo 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Diritto del minore ad una famiglia", e dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, di attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
in data 1° giugno 2022, il Ministero dell'interno ha indirizzato tempestivamente ai prefetti la circolare n. 63 relativa alle norme sul momento attributivo del cognome al figlio, rappresentando che la richiamata sentenza si sarebbe applicata dal giorno successivo alla sua pubblicazione e che, in sua attuazione, l'ufficiale dello stato civile "dovrà accogliere la richiesta dei genitori che intendono attribuire al figlio il cognome di entrambi, nell'ordine dai medesimi concordato, al momento della nascita, del riconoscimento o dell'adozione, fatto salvo l'accordo per attribuire soltanto il cognome di uno di loro soltanto";
a fronte delle difficoltà riscontrate in questi primi mesi di applicazione delle nuove previsioni appare evidente la necessità di integrare le prime indicazioni fornite con la circolare;
inoltre, in attuazione della declaratoria di incostituzionalità relativa alla normativa in materia di patronimico occorre, a parere degli interroganti, dare corso alla modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno provvedere ad indicare, mediante una seconda circolare, criteri uniformi affinché i Comuni siano in grado di fornire, anche attraverso i propri siti istituzionali, adeguate e tempestive informazioni e, nel contempo, i rispettivi uffici anagrafici adottino procedure e modulistiche idonee a garantire la corretta ed omogenea applicazione della sentenza su tutto il territorio nazionale;
se non ritenga, altresì, opportuno intraprendere le iniziative di propria competenza, al fine di avviare le procedure per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000.
(4-00080)
MAGNI - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
da notizie di stampa si apprende che la società milanese Develog S.r.l. avrebbe elaborato un progetto per la realizzazione di un nuovo polo logistico nel territorio di Lonato del Garda (Brescia), al confine con Castiglione delle Stiviere (Mantova);
la struttura sorgerebbe a ridosso del sito di importanza comunitaria valle di Castiglione, inserito nella rete di parchi di "Natura 2000", vicino ad un importante polmone verde dell'alto mantovano;
l'intervento interesserebbe un'area a destinazione produttiva di circa 93.000 metri quadrati, in cui sarebbe prevista la costruzione di un ponderoso cantiere dotato di due magazzini con 35 baie di carico, un manufatto destinato agli uffici amministrativi e di direzione, un capannone da 35.000 metri quadrati e alto 10 metri, e uno spazio di 17.000 metri quadrati da adibire a parcheggi;
nella fase di cantiere verrebbero movimentati circa 100.000 metri cubi di terreno, comportando un notevole impatto sul territorio;
a parere dell'interrogante, il progetto presenta molteplici criticità: infatti, come rilevato da diverse associazioni ambientaliste e gruppi ecologisti attivi sul territorio, desta preoccupazione e sconcerto la localizzazione del polo a poca distanza dal SIC, caratterizzato da un delicato ecosistema che sarebbe inevitabilmente turbato dal transito di centinaia di mezzi pesanti e cumuli di materiali vari;
sussistono, poi, problematiche idrauliche per lo scarico delle acque, ma anche notevoli ricadute sul traffico veicolare della zona, che si colloca sul territorio di Castiglione;
nel complesso, appare evidente che si tratti di trasformazioni suscettibili di compromettere ed alterare le condizioni di naturalità e funzionalità ecosistemica di tutta l'area interessata;
il 30 settembre 2022 si è tenuta presso la sede di Lonato del Garda la prima seduta della conferenza dei servizi preliminare e in quell'occasione gli enti partecipanti hanno evidenziato numerose criticità, e, in alcuni casi, hanno manifestato espressamente il proprio parere negativo sul progetto;
nella stessa data si è tenuto un sit-in di protesta contro il progetto del nuovo polo logistico;
il comitato "no polo logistico" di Castiglione, il "tavolo ambiente del Garda", il comitato "Parco colline moreniche del Garda", Legambiente Garda e l'associazione "Basta veleni" si stanno battendo contro tale progetto;
il procedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale sul progetto proposto dalla Develog non risulta essere ancora definito;
considerato che:
come più volte affermato dalla giurisprudenza e in particolare di recente dalla sentenza n. 27466 del 15 luglio 2022 emessa dalla Corte di cassazione, "il concetto di 'aree naturali protette' è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve nazionali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette";
i siti di importanza comunitaria sono classificati come aree protette,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione e se intenda, per quanto di competenza, porre in essere azioni volte a promuovere un'interlocuzione con tutti i soggetti ed enti coinvolti al fine di evitare la realizzazione del nuovo polo logistico di Lonato del Garda, in modo da garantire la tutela e la conservazione delle aree naturali protette ed evitare ulteriore consumo di suolo.
(4-00081)
MENIA - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
Andrea Costantino, imprenditore milanese del settore "oil and gas" con doppia residenza a Milano e Dubai, è stato arrestato il 21 marzo 2021 e quindi posto in detenzione presso il carcere di Al Wathba di Abu Dhabi con l'accusa fumosa e generica di aver favorito il terrorismo;
dopo 15 mesi di detenzione, il 31 maggio 2022, è stato scarcerato e da allora è "ospite" presso la dependance dell'ambasciata di Italia ad Abu Dhabi;
considerato che:
Andrea Costantino non può rientrare in Italia, in quanto grava su di lui un'ammenda pecuniaria di 550.000 euro, il cui pagamento è prodromico alla sua libera circolazione e rientro in patria;
come lui stesso ha riferito, la confisca di tutti i conti e beni posseduti lo ha ridotto in condizioni di indigenza, impedendogli di fatto la possibilità di pagare la sanzione;
la sua scarcerazione, dopo la dura detenzione nelle carceri di Abu Dhabi, è avvenuta a seguito della visita del Presidente della Repubblica Mattarella negli Emirati arabi, che ha riaperto un canale di dialogo positivo;
ritenuto che:
sulla vicenda, il direttore generale per gli Italiani all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in un'intervista sul "Corriere della Sera", ha sostenuto l'innocenza di Costantino, connettendo di fatto la sua detenzione coatta nel Paese del Golfo ad una "condizione difficile";
secondo quanto hanno affermato molteplici organi di stampa, il caso del connazionale è da ritenersi direttamente correlato alle pessime relazioni diplomatiche con gli Emirati arabi uniti, determinate dalla revoca delle licenze di esportazione di materiali della difesa intervenuta con atto unilaterale a firma del Ministro pro tempore Luigi Di Maio ed avallata dal Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore Giuseppe Conte;
in questa condizione, tanto più appare inopportuna, a parere dell'interrogante, la candidatura dello stesso Di Maio al ruolo di inviato speciale europeo per le politiche del Golfo, "salutata" dal capo del Centro di ricerca sulle politiche pubbliche di Dubai, Mohammed Baharoon, come "nomina umoristica il cui senso sfugge",
si chiede di sapere:
quale sia il quadro generale risultante al Ministro in indirizzo sul caso di Andrea Costantino e quali siano i passi mossi dall'ambasciata italiana in loco per giungere ad una soluzione positiva del caso;
quali siano comunque le iniziative già intraprese o che si stiano intraprendendo, anche nei confronti dell'ambasciata degli Emirati arabi uniti a Roma, non solo per rivendicare il doveroso rispetto del diritto alla difesa, apparso assai lacunoso nel caso del connazionale, ma soprattutto per consentirgli di fare rientro in Italia senza pericolo di ulteriori violazioni della propria libertà personale.
(4-00082)
SIRONI, LICHERI Sabrina, BEVILACQUA, TREVISI, DE ROSA, NAVE, MARTON, BILOTTI, PIRONDINI, ALOISIO, GUIDOLIN, MAZZELLA, CATALDI, LOREFICE, DAMANTE, DI GIROLAMO, NATURALE - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
l'Agenzia delle entrate, con atto n. 146687 del 29 ottobre 2010, ha bandito un concorso pubblico per 175 posti da dirigenti di seconda fascia;
tra i titoli menzionabili dai partecipanti vi era anche l'aver svolto incarichi dirigenziali a tempo determinato presso l'Agenzia delle entrate, anche tramite assegnazione, senza concorso;
considerato che:
la Corte costituzionale con sentenza n. 37 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, come convertito, che ha contribuito all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori, senza provvedere alla copertura dei posti dirigenziali vacanti da parte dei vincitori di una procedura concorsuale aperta e pubblica;
a seguito della sentenza della Consulta, che ha pertanto sancito l'illegittimità degli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti a funzionari dell'Agenzia dell'entrate non titolari di qualifica dirigenziale secondo l'art. 8, comma 24, del decreto-legge n. 16 del 2012, alcuni partecipanti al concorso impugnarono il bando chiedendo di dichiararne l'illegittimità con riferimento proprio ai titoli di cui sopra;
il TAR del Lazio nel 2016 diede ragione ai ricorrenti con la sentenza n. 7636 contro la quale l'Agenzia fece ricorso, al Consiglio di Stato, ma senza trarne esito favorevole;
il concorso riprese quindi il suo iter secondo i dettami del TAR Lazio e del Consiglio di Stato;
con determinazione del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 173327 del 30 giugno 2021, è stata approvata la graduatoria finale di merito, poi rettificata con determinazione n. 0198385 in data 22 luglio 2021;
tale graduatoria è stata impugnata presso il TAR del Lazio da alcuni tra i partecipanti al concorso in quanto, a loro avviso, la commissione esaminatrice aveva arbitrariamente attribuito eccessivo valore alla valutazione del colloquio rispetto a quella data ai titoli e ciò in contrasto con quanto previsto dallo stesso bando;
nei giorni scorsi il Tribunale amministrativo del Lazio, seconda sezione ter, come portato in evidenza da "Italia Oggi" del 16 novembre 2022 e "La Verità" del 1° dicembre 2022 nonché dai siti internet "unsognoitaliano.eu" e "italianioggi.com", ha accolto diversi dei ricorsi presentati dai partecipanti avverso lo svolgimento del concorso proprio in relazione alla mancanza di un equilibrato bilanciamento nell'attribuzione del punteggio per titoli e per colloquio. Il giudice amministrativo nella sentenza n. 14859 del 14 novembre 2022 evidenzia che l'Agenzia delle entrate, nel bando, aveva "chiaramente inteso affidare la selezione dei candidati meritevoli ad un equilibrato bilanciamento tra, da un lato, il percorso formativo e professionale degli aspiranti (espresso dalla valutazione dei titoli puntualmente individuati nell'art. 7 del Bando, quali i titoli accademici e di studio, i titoli di servizio e gli incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni, nonché le pubblicazioni scientifiche e accademiche) e, dall'altro lato, le competenze acquisite, le capacità manageriali e la preparazione teorica dei medesimi (da valutare, per contro, nell'ambito della prova orale)";
il giudice amministrativo, chiamato a giudicare sulla richiesta di annullamento della graduatoria finale di merito, ha osservato che la commissione esaminatrice, nell'attribuzione del peso ai titoli, ha "talmente diluito il peso in termini di punteggio attribuibile, da rendere, nella pratica, impossibile non soltanto il conseguimento, in una delle sottocategorie, del punteggio massimo previsto dal Bando, ma pure il conseguimento di un punteggio anche soltanto significativo rispetto al valore assegnato dal medesimo Bando alla valutazione dei titoli, sia con riguardo al peso ponderato delle categorie di titoli, che con riguardo al peso dei titoli sulla valutazione finale";
in particolare dalla sentenza si apprende che, nell'ambito dei titoli accademici e di studio, per i quali "il Bando stabiliva il punteggio massimo di 20, la Commissione ha deciso di attribuire ad ogni laurea magistrale ulteriore rispetto a quella utilizzata come requisito di accesso al concorso, se conseguito in materie attinenti alle attività istituzionali dell'Agenzia, il punteggio di appena 0,5, per ogni master universitario di secondo livello e di primo livello (sempre attinenti all'attività dell'Agenzia) rispettivamente i punteggi di 0,75 e 0,5.; pertanto un candidato teoricamente in possesso di sedici lauree avrebbe conseguito un punteggio di 15 punti su venti";
la stessa discrasia si è verificata per le pubblicazioni per le quali nel bando "era previsto un punteggio massimo di 10 punti. La Commissione ha indicato il punteggio di 0,6 per ciascun 'Libro' pubblicato dal candidato come 'Autore', 0,3 per ciascun 'Libro' pubblicato dal candidato come 'Coautore', 0,05 per ciascun 'articolo' pubblicato sulle 'riviste di settore' e quello di 0,01 per 'Pubblicazioni in atti congressuali': ciò significa in altri termini che pure se si fosse verificata l'ipotesi, in verità di scuola, di un candidato che avesse scritto e pubblicato 5 monografie come unico autore e 3 monografie come coautore, 40 articoli e 50 pubblicazioni in atti congressuali, tutti attinenti alle materie rilevanti, lo stesso non avrebbe comunque conseguito il massimo punteggio previsto";
considerato infine che la sentenza del TAR Lazio ha annullato la graduatoria del concorso con conseguente presumibile sospensione delle funzioni di coloro i quali le avessero assunte a seguito della pubblicazione della graduatoria stessa e dell'immissione nei ruoli,
si chiede di sapere:
quali siano le conseguenze per l'amministrazione a seguito dell'annullamento della graduatoria da parte del TAR del Lazio;
quali iniziative si intenda assumere per garantire la prosecuzione dell'ordinaria attività degli uffici;
quali iniziative infine si ritenga di intraprendere per evitare il ripetersi di simili evenienze.
(4-00083)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
7ª Commissione permanente(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-00085 del senatore Martella, sui contributi agli istituti scolastici privati per fronteggiare i maggiori costi dell'energia.