Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 310 del 29/05/2025
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------
310a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2025
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Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente ROSSOMANDO
e del vice presidente RONZULLI
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CASTELLONE
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,01).
Si dia lettura del processo verbale.
CROATTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Discussione dei disegni di legge:
(1308) BRAMBILLA ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali (Approvato dalla Camera dei deputati)
(11) UNTERBERGER. - Disposizioni in materia di tutela degli animali
(587) ROMEO ed altri. - Disposizioni in materia di reati contro gli animali e tutela degli animali di affezione e di compagnia
(984) MAIORINO ed altri. - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di tutela degli animali
(1398) POTENTI ed altri. - Sanzioni accessorie per i reati contro gli animali
(1405) SPINELLI. - Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di disposizioni per il benessere degli animali
(Relazione orale) (ore 10,07)
Approvazione del disegno di legge n. 1308
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 1308, già approvato dalla Camera dei deputati, 11, 587, 984, 1398 e 1405.
Il relatore, senatore Potenti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, con grande onore e soddisfazione diamo avvio in Aula legislativa ai lavori sul disegno di legge cosiddetto salva animali. È motivo di orgoglio che questo testo, dopo oltre vent'anni, andrà a integrare il codice penale con delle incisive modifiche. È un testo molto atteso, al quale ovviamente non va sottratta l'attenzione che molti colleghi e Gruppi parlamentari vi hanno destinato, attraverso proposte che non sono state, ovviamente, scelte quale testo di riferimento. Ricordo che il Senato riceve dalla Camera dei deputati, la proposta di corpo normativo, cui noi dovremo dare seguito.
Ringrazio anche i colleghi, in particolare la collega Spinelli, che hanno voluto aggiungere delle loro proposte in sede di esame in Commissione giustizia. Procedo all'illustrazione del corpo normativo al nostro esame, che reca disposizioni penali in materia di tutela degli animali, prevedendo, in particolare, un inasprimento delle pene previste per i reati contro gli animali.
Il testo del disegno di legge n. 1308, adottato come testo base e già approvato dalla Camera dei deputati, nel dettaglio contiene anzitutto una modifica della rubrica del titolo IX-bis del libro II del codice penale. Questa è forse la parte che racchiude la novità più importante e che riassume la filosofia di tutto il testo, ovverosia l'intenzione di dedicare direttamente agli animali, e non più al sentimento che l'uomo prova per gli animali, il contesto degli articoli del titolo IX-bis. Gli animali saranno direttamente portatori di diritti e saranno destinatari della tutela giuridica prestata dalle nostre norme.
L'articolo 1 modifica il nominativo dell'oggetto della tutela penale. All'articolo 2 interveniamo direttamente sugli aggravamenti delle pene. L'articolo 544-quater del codice penale, che attualmente punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali, vedrà un inasprimento di pena pecuniaria che sarà determinata tra un minimo di 15.000 e un massimo di 30.000 euro. L'articolo 3 interviene, invece, sul successivo articolo 544-quinquies, che disciplina il divieto di combattimenti tra animali.
In particolare, la disposizione inasprisce le pene per chiunque promuova, organizzi o diriga combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali, che possono metterne in pericolo l'integrità fisica, sostituendo l'attuale pena della reclusione da uno a tre anni con la reclusione da due a quattro, estendendo la pena attualmente applicata ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti anche a chiunque partecipi a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddette.
Un secondo comma dell'articolo prevede poi tre aggravanti a effetto speciale, in quanto comportano un aumento superiore a un terzo della pena edittale. Il concorso nell'attività delittuosa con minori è punito con una pena più aspra. Detta previsione è spiegabile dalla prassi invalsa nella criminalità organizzata di avvalersi, ai fini dell'esecuzione di attività illecite, di persone non imputabili. Quanto all'ipotesi di partecipazione di persone armate, anche in questo l'inasprimento della pena consegue a un maggiore allarme sociale e al disvalore della disponibilità di armi dei soggetti agenti. Le altre due aggravanti concernono le riproduzioni di scene di combattimenti e la pubblicità che si può fare di questi contenuti, interdicendone l'attività di riproduzione. È una disposizione diretta a evitare che le immagini possano diventare veicolo per messaggi distorti nei confronti della nostra comunità.
Il terzo comma prevede poi un'ipotesi autonoma di reato che opera per colui che abbia agito al di fuori dei casi di concorso, allevando o addestrando animali da destinare ai combattimenti. In questo caso c'è una pena che è individuata da tre mesi a due anni e una multa da 5.000 a 30.000 euro.
Una ulteriore ipotesi di reato è prevista dal quarto comma, che punisce le scommesse sui combattimenti e sulle competizioni vietate. Si prevede la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro.
L'articolo 4 introduce nel titolo IX-bis del libro II l'articolo 544-septies, che consta di un unico comma e introduce un'aggravante a effetto comune: pena aumentata fino a un terzo per i delitti di cui all'articolo 544-bis (Uccisione degli animali), 544-ter (Maltrattamento), 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati), 544-quinquies (Divieto di combattimenti), 638 (Uccisione o danneggiamento) qualora ricorra una delle seguenti circostanze: aver commesso il fatto in presenza di minori, aver commesso il fatto nei confronti di più animali, la diffusione fatta attraverso strumenti informatici o telematici.
L'articolo 5 interviene sull'articolo 544-bis (Uccisione di animali) e punisce con la reclusione da quattro mesi a due anni chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale. In questo caso si innalza la pena, prevedendo la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. Naturalmente, si prevede che, se il fatto sia commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze, ci sia un aumento sensibile della pena, che sarà della reclusione da uno a quattro anni e della multa da 10.000 a 60.000 euro.
Il comma 2 interviene poi sull'articolo 544-ter. Ne viene modificato il primo comma, al fine di innalzare la pena della reclusione, attualmente da tre a diciotto mesi, o della multa, attualmente da 5.000 a 30.000 euro, prevedendo una pena da sei mesi a due anni e non alternativamente, come nella norma attuale, alla pena della multa, la cui misura è rimasta invariata.
Il comma 3 sostituisce l'articolo 638 del codice penale (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). Nella nuova formulazione l'articolo 638 consta di un unico comma, che punisce con la reclusione da uno a quattro anni chiunque, senza necessità, uccida o renda inservibili o comunque deteriori tre o più animali raccolti in gregge o in mandria. Il comma 4 modifica all'articolo 727 del codice penale, che prevede la contravvenzione in caso di abbandono di animali, innalzando l'importo minimo dell'ammenda, che può essere comminata dagli attuali 1.000 a 5.000 euro. Rimane inalterato l'importo massimo, pari a 10.000 euro.
L'articolo 6 del disegno di legge apporta alcune modifiche al codice di procedura penale relative al sequestro e alla confisca di animali oggetto di reato. La nuova norma reca una disciplina che si pone in un rapporto di specialità rispetto alla ordinaria disciplina del sequestro, motivata ovviamente dalla peculiare natura di ciò che deve essere sottoposto a sequestro, ovverosia gli animali. Il nuovo articolo 260-bis del codice di procedura penale prevede che l'affidamento dei suddetti animali possa essere destinato alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater, ovvero alle associazioni o enti che ne facciano richiesta e siano individuati con decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell'interno.
Gli animali possono essere altresì affidati a singole persone fisiche, enti o associazioni individuate dagli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni transitorie del codice penale. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche degli animali affidati. L'affidamento avviene previo versamento di una cauzione per ogni animale affidato.
È da sottolineare che il comma 2 dell'articolo 6 dispone che a coloro che commettono abitualmente i reati relativi agli spettacoli vietati e che infrangono il divieto di combattimenti, si applicano anche le misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal libro I del codice delle leggi antimafia.
L'articolo 7 del disegno di legge aggiunge un ultimo comma all'articolo 544-sexies del codice penale, che introduce il divieto di abbattimento o alienazione a terzi degli animali nel corso delle indagini o durante il dibattimento fino alla pronuncia della sentenza definitiva, anche se non è stato disposto il sequestro degli animali, volti ad accertare la sussistenza di un reato nei confronti degli stessi. In particolare, fatta salva la possibilità di affido definitivo, viene posto a carico dell'indagato o imputato proprietario il divieto di abbattimento di animali o la loro alienazione a terzi quando si stia procedendo all'accertamento per uno dei reati del titolo IX-bis.
L'articolo 8 introduce un nuovo articolo al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali. Il comma 2 specifica che, in caso di condanna dell'ente per uno dei reati indicati al comma 1, si applichino altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto n. 231.
Il comma 3, infine, specifica che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applichino nei casi previsti dall'articolo 19-ter, recante disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, ovvero ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici e altre leggi speciali.
L'articolo 9 reca modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali da affezione e da compagnia. In primo luogo, viene modificato l'articolo 4 della citata legge in materia di traffico illecito di animali da compagnia con un inasprimento della cornice sanzionatoria. Vengono inoltre inasprite le pene in caso di introduzione illecita nel territorio nazionale di animali da compagnia. L'articolo 9, infine, inasprisce anche le sanzioni amministrative accessorie previste dall'articolo 6 della citata legge n. 201.
L'articolo 10 vieta al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione di custodirli nel luogo di detenzione e dimora, tenendoli legati con la catena o altro strumento simile che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie certificate dal medico veterinario o da temporanee esigenze di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato, è previsto che, in caso di violazione del predetto divieto, si applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro.
L'articolo 11 reca modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, relativamente alle sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle disposizioni in materia di identificazione e registrazione degli animali da compagnia.
L'articolo 12 reca disposizioni riguardanti la polizia giudiziaria nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati in danno degli animali. Si prevede, nello specifico, che debba essere sentito anche il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno che stabilisce le modalità di coordinamento tra le varie Forze di polizia.
L'articolo 13 interviene sul primo comma dell'articolo 727-bis del codice penale relativo alla contravvenzione per uccisione, cattura e detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette. In particolare, inasprisce la cornice sanzionatoria, prevedendo l'arresto da tre mesi a un anno e l'ammenda fino a 8.000 euro in luogo dell'attuale previsione dell'arresto da uno a sei mesi e dell'ammenda fino a 4.000 euro. Il comma 2 interviene sull'articolo 733-bis del codice penale relativo alla contravvenzione per distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, inasprendo le relative sanzioni. Si prevedono, infatti, l'arresto da tre mesi a due anni e l'ammenda non inferiore a 6.000 euro.
Abbiamo, quindi, in conclusione, due articoli che prevedono il divieto di utilizzare a fini commerciali pellicce e pelli di gatti della specie felis catus e la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale l'attuazione della legge non deve recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni provvedono alle attività previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.
NATURALE (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei sottolineare, riguardo questo provvedimento che stiamo analizzando in Aula sulla tutela degli animali, che stiamo ottemperando al dettato dell'articolo 9 della Costituzione, provando cioè a mettere a terra una legge dello Stato che disciplini i modi e le forme in cui tutelare gli animali. Vorrei però chiedere, attraverso di lei, signor Presidente, a tutti i colleghi, in che modo noi parlamentari siamo riusciti a dare il nostro contributo per questo provvedimento. Alla Camera, sono stati presentati emendamenti di cui nemmeno uno è stato accolto, mentre sono stati accolti ordini del giorno aventi tutti la dicitura che "verrà valutata l'opportunità di". Mi sembra che, come facciamo noi genitori con i nostri figli, si dica che poi si vedrà. Ci viene data, insomma, solo la facoltà di parlare, almeno questo fino ad ora non ci viene tolto. Cerchiamo, quindi, di dare il nostro contributo in tal senso sottolineando l'importanza di questo provvedimento, perché parlare di tutela degli animali significa, innanzitutto, rendere il cittadino consapevole di quello che significa rispetto per l'altro, così aumentando il grado di civiltà dello Stato, che, come diceva Gandhi, si può dedurre proprio osservando il grado di rispetto per gli animali. È proprio questo che vorrei sottolineare oggi.
Il provvedimento deve innanzitutto essere formativo, anche a beneficio di chi reputa che gli animali siano un orpello, come questo Governo, che nei fatti sta dimostrando proprio questo, per quanto sta facendo nello spingere all'estremo la libertà dei cacciatori, ai danni di tutta la fauna e quindi del nostro ambiente. Parlare di ambiente, però, significa parlare della nostra casa, di noi esseri umani, quindi non solo degli animali. Ritengo dunque fondamentale dare le giuste punizioni per i maltrattamenti, per le sevizie, per lo sfruttamento degli animali proprio per dare la misura, all'essere umano, del proprio limite, per definire cosa significa rispetto per l'altro, essere animale, essere vivente.
Fortunatamente, con l'evoluzione delle ricerche scientifiche l'animale è stato definito essere senziente, perché prima lo si riteneva un oggetto, perché si sa che ha sempre affiancato l'essere umano, ma era considerato una cosa da mangiare, da usare, un utensile da lavoro, qualcosa da sacrificare nei riti religiosi. Adesso invece abbiamo preso consapevolezza che si tratta di un essere vivente senziente. Anche l'inserimento in questo provvedimento dell'animale come soggetto giuridico che può essere destinatario della tutela penale è quindi un grande passo avanti che si compie oggi.
Sicuramente, dei diritti degli animali o quantomeno della tutela degli animali si parla da diverso tempo: già nella legge che vigeva nel Regno delle Due Sicilie nel 1819, si parlava di pene per chi danneggiava gli animali domestici, sempre intesi, però, come oggetti dell'essere umano.
Adesso c'è questo grande passo in avanti e ben venga, quindi ci si aspetterebbe, leggendo il disegno di legge, che ci fossero altri punti utili a dare importanza all'animale come destinatario diretto della tutela penale. Sicuramente un passo importante è dare la colpa all'essere umano quando compie abusi o situazioni che danneggiano l'animale, anche venendo privato dell'animale prima che si concluda il processo, affidando l'animale ad associazioni o privati che se ne prendano cura gratuitamente, vietando così la possibilità di venderli o di ucciderli.
La cosa che avrei voluto poter segnalare in maniera più evidente è quella che riguarda gli spettacoli che comportano sevizie agli animali (immagino tante realtà quali combattimenti, corse dei cavalli e quindi tutto quello che riguarda la mafia in questo ambito), rispetto ai quali sarebbero da punire anche gli spettatori in maniera evidente, scrivendo esplicitamente che anche gli spettatori verranno puniti. Torno a ripetere che questo è un segnale di sensibilizzazione per tutti, quindi tutti si devono sentire corresponsabili. Purtroppo succede che lo si diventa solo quando si puntualizza la pena e quindi si è direttamente interessati nelle punizioni. Questo avrebbe potuto essere un importante punto.
Si è poi persa l'occasione di assorbire nel reato di maltrattamento la fattispecie dell'abbandono e della detenzione degli animali in condizioni incompatibili con la loro natura tali da produrre gravi sofferenze. Ciò ha delle conseguenze negative anche in ordine alla possibilità di ricorrere alla confisca obbligatoria degli animali. Quindi l'articolo 727 del codice penale è stato oggetto solo di un minimo ritocco in relazione all'aumento della sanzione pecuniaria. Tornando al discorso degli spettatori, se noi non vietiamo loro di partecipare, è chiaro che anche una pena pecuniaria verrà annullata dal guadagno percepito nelle competizioni clandestine.
Riguardo all'attenzione all'ambiente e quindi alla fauna, tutto è stato bocciato, compresa la punizione per chi cattura, cede o rivende animali in estinzione, quindi specie protette. È assurdo che questo non sia stato sottolineato ed approvato, limitandosi a blandi ritocchi alle sanzioni di cui agli articoli 727-bis e 733-bis. Si è così persa un'occasione importante per tutelare la fauna e i siti protetti, ma questo - come ho già detto - rientra nel comportamento generale di questo Governo.
Inoltre non si estende l'attività delle guardie zoofile volontarie ad animali diversi da cani e gatti, quindi tutto rimane limitato agli animali domestici e non c'è una tutela tout-court degli animali. Anche il riconoscimento del personale medico veterinario come pubblico ufficiale in occasione dei controlli non viene valutato e non prevede la disposizione relativa all'utilizzo degli agenti sotto copertura per i reati zoomafiosi (scommesse clandestine, combattimenti, traffico di cuccioli). Resta tutto monitorato, ma senza reali ed utili provvedimenti.
Sicuramente si poteva fare di più, sicuramente è stato fatto un lavoro in maniera non precisa, con una spolverata qua e là che poi non dà effettivamente valore al provvedimento in discussione.
Dobbiamo dircelo: è fondamentale che il sistema giuridico italiano prosegua in un percorso di formazione, prevenzione e anche punizione, perché bisogna creare una società più giusta, più empatica, più rispettosa di ogni essere vivente. È questo il focus: dobbiamo essere più sensibili a tutto ciò che ci circonda, per poterlo rispettare e non danneggiare. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pucciarelli. Ne ha facoltà.
PUCCIARELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, oggi non parlo in qualità di senatrice, ma da profonda amante degli animali. Oggi siamo chiamati a fare molto di più che varare una norma: siamo chiamati a dare voce a chi voce non ha, a riconoscere dignità, dolore, bisogno e presenza viva negli occhi di chi troppo a lungo è stato considerato solo l'altro, solo una cosa, giuridicamente un bene mobile.
Questo provvedimento segna un momento di svolta, perché finalmente sposta l'asse della tutela penale dall'uomo all'animale. Non è più il sentimento dell'uomo ad essere leso, ma l'animale stesso. Non è più solo il dispiacere del padrone, ma la sofferenza reale di un essere e non di una cosa. È una rivoluzione culturale e normativa. Oggi stiamo dando forma giuridica all'empatia, stiamo dicendo che il diritto può e deve proteggere anche chi non parla, ma sente. E sente tutto: la paura, il dolore, la gioia, l'attaccamento.
Questa tutela deve essere piena, diretta, esplicita, non mediata. Gli animali non sono un'estensione del nostro ego, né un riflesso delle nostre emozioni; sono soggetti viventi dotati di sensibilità, parte integrante dei nostri ecosistemi ma anche, e sempre più spesso, delle nostre famiglie. Non solo gli animali da compagnia, ma tutti gli animali indistintamente meritano questa tutela, perché la loro sofferenza non è mai neutra e non è mai invisibile. Chiunque abbia avuto o ha accanto un animale sa di cosa parlo: lo sguardo che ti cerca nei momenti bui, la fiducia che ti viene consegnata senza condizioni, il silenzioso accompagnamento nei giorni duri. Sono presenze che curano, che educano e che spesso salvano.
È proprio questo che riconosciamo oggi, anche con forza normativa: il potere relazionale e trasformativo che gli animali esercitano in noi e con noi. Non è un caso che la pet therapy stia trovando sempre più spazio nelle scuole, negli ospedali, nei centri di recupero e soprattutto nel lavoro con le persone con disabilità, perché dove non arrivano le parole arriva la vicinanza senza giudizio, dove non arriva la medicina arriva la relazione, dove l'uomo è stanco arriva un animale che gli crea conforto, dove l'uomo è solo arriva un animale a ricordargli che c'è qualcuno che lo ama.
Non dimentichiamo che i primi gesti di crudeltà verso gli animali, spesso sottovalutati, sono campanelli d'allarme forti, perché - come dicono gli studi e raccontano le cronache - dove c'è violenza contro gli animali spesso ci sarà violenza anche verso gli esseri umani. Educare un bambino a prendersi cura di un cucciolo, che sia di un gatto, di un cane o di un coniglio, significa insegnarli a riconoscere il bisogno, a nutrire e a proteggere, a prendersi cura dell'altro; significa gettare le basi dell'empatia. E non c'è giustizia, non c'è pace sociale senza empatia.
Onorevoli colleghi senatori, questo disegno di legge è un'occasione. Ogni giorno in Italia si verificano episodi di crudeltà che lasciano sgomenti. Non sono episodi di cronaca nera, ma ferite sanguinanti di un tessuto sociale da correggere.
Oggi abbiamo la possibilità concreta di alzare il livello morale del nostro Paese, di dire con chiarezza che qui in Italia la sofferenza non è mai irrilevante; che qui in Italia, anche chi non può gridare merita ascolto; che la civiltà di una Nazione si misura dal modo in cui tratta i suoi essere più fragili.
Oggi l'invito che rivolgo a tutti i colleghi è quello di non votare solo con la ragione, ma di farlo anche con il cuore, perché stiamo scrivendo una pagina importante e lo stiamo facendo anche per loro, per chi ci ha aspettato dietro una rete, per chi ha sofferto in silenzio, per chi ci ha amato e ci ama tuttora, senza chiedere mai nulla in cambio. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tajani. Ne ha facoltà.
TAJANI (PD-IDP). Signora Presidente, la discussione che affrontiamo oggi in Aula è affatto banale e ci obbliga a conseguenze rispetto alle quali, in tutta sincerità, non so quanto siamo pronti e consapevoli.
I colleghi hanno richiamato il fatto che il cuore di questo provvedimento, che noi condividiamo nel suo principio, è il cambiamento di prospettiva tra i soggetti di tutela di diritto: dall'esclusiva tutela destinata agli esseri umani, ai sapiens, oggi passiamo ad una tutela destinata ad altri esseri senzienti, perché in quanto tali diventano soggetti di tutela di diritto e anche di diritto penale. Questo passaggio è conseguente alla modifica dell'articolo 9 della Costituzione, che pure abbiamo condiviso, e all'impostazione normativa dell'Unione europea che ha definito anche gli animali esseri senzienti, quindi capaci di provare dolore, paura, gioia e anche senso della morte. Una volta che abbiamo stabilito un principio così impegnativo, perché è un radicale cambiamento storico, anche nella filosofia del diritto del nostro Paese e di altri Paesi occidentali ed europei, questo ci obbligherebbe ad essere conseguenti in molte azioni, anche dal punto di vista culturale.
Il provvedimento ha avuto un lungo iter di discussione, con molte audizioni alla Camera, ad esito delle quali il testo è stato approvato con l'astensione del nostro Gruppo e di altre opposizioni e con l'impegno di provare a intervenire sugli aspetti più deboli del provvedimento nella discussione al Senato. Questo, con dispiacere, dobbiamo riconoscere che non è avvenuto, perché ci apprestiamo a votare lo stesso testo senza possibilità di intervenire, pur non avendo dei limiti e dei termini dettati da urgenze o scadenze di decreti.
Soprattutto, dal nostro punto di vista, l'aspetto più debole del provvedimento è il fatto che riduce questo principio e questa assunzione di responsabilità rispetto ad altri viventi ad una questione di definizione di pene, fatto che, se volete, è inevitabile e conseguente a quanto abbiamo detto prima, ma che non risolve ovviamente la questione, perché noi sappiamo quanto poco sia in grado di prevenire alcuni comportamenti e alcuni reati la definizione di pene, anche molto aspre. Questo ci distingue da questa maggioranza di Governo, che ha una fiducia incondizionata nella possibilità che le pene modifichino i comportamenti e nella loro capacità di fare da deterrente.
Noi avremmo voluto accompagnare - ed è questa la discussione che si è fatta anche alla Camera - la definizione di pene conseguenti ad alcuni comportamenti e ad alcuni reati con azioni positive di natura culturale e formativa, anche con la possibilità di investire qualche risorsa per meglio definire alcuni aspetti, come l'accoglienza e la tutela.
Tali articoli sono stati già richiamati in discussione generale dalle colleghe che mi hanno preceduto.
Con la clausola di invarianza finanziaria, ovviamente, il testo rimane soltanto una fissazione di un sacrosanto principio, nel quale noi ci riconosciamo, e una definizione di pene conseguenti, che possiamo giudicare più o meno severe, in ogni caso giuste nel momento in cui si compie un reato. Tuttavia, non vi è alcuna azione, né la definizione di un diverso approccio di natura culturale.
Verremo misurati a essere conseguenti con il testo che approveremo oggi. Il Governo e la maggioranza, infatti, hanno in discussione in questo momento, presso diversi Ministeri, altri provvedimenti che rischiano di contraddire i principi contenuti in questo. Mi riferisco, in particolare, al dibattito che si è scatenato intorno alla revisione della legge n. 157 del 1992 sulla caccia, che sappiamo essere in lavorazione presso il Ministero del ministro Lollobrigida, rispetto alla quale già molte associazioni, che pure hanno partecipato all'iter parlamentare di questo provvedimento, hanno denunciato limiti, manchevolezze e un atteggiamento divergente rispetto ai principi che stiamo oggi sancendo.
Pertanto, per evitare che la legge che approviamo oggi sia soltanto un fiocchetto da appuntarci per testimoniare il nostro amore verso gli animali domestici, bello per un selfie con un cagnolino o con un gattino, dovremo misurarci sui provvedimenti che seguiranno.
Anche rispetto a un'idea pan-penalista, per cui tutto si risolve definendo pene per alcuni reati, verremo chiamati a essere conseguenti, a considerare un approccio veramente più globale e più culturale rispetto ad alcune tematiche.
Quello odierno è un passo con cui stabiliamo un principio importante. Fissiamo una norma che poteva fare di più e che non chiude il dibattito: saremo chiamati, nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, a misurare la consapevolezza con cui stiamo approcciando un cambiamento di prospettiva nel nostro diritto, di cui spero siamo tutti profondamente consapevoli. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Spinelli. Ne ha facoltà.
SPINELLI (FdI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori e senatrici, oggi approviamo il disegno di legge n. 1308, recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di reati contro gli animali.
Il testo - come è stato già detto - è stato approvato alla Camera e ha avuto un'ampia condivisione. L'articolato è stato licenziato anche con l'approvazione di tanti emendamenti. Qui in Senato è arrivato in Commissione giustizia e il lavoro è stato svolto da tutti i commissari con interesse e approfondimento. Erano stati presentati diversi disegni di legge, uno anche a mia firma, ma per esigenze di tempo in Commissione il provvedimento è stato chiuso.
Come già detto, esso si compone di 15 articoli. La relazione svolta dal relatore, senatore Potenti, è stata esaustiva, per cui in questo mio intervento in discussione generale mi concentrerò su alcuni articoli che - secondo me - cambiano il paradigma rispetto al tema.
Nell'articolo 1 si elimina il riferimento al sentimento per gli animali e si specifica che, al centro della tutela penale, ci sono gli animali e questo è un elemento di grande novità. (Applausi).
Nel secondo articolo, pur lasciando ferma la pena della reclusione da quattro mesi a due anni, si inasprisce la pena pecuniaria per chi organizza spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie e strazio per gli animali: la multa passa da 15.000 euro a 30.000.
All'articolo 3 si aumenta la pena della reclusione da due a quattro anni, di cui all'articolo 544-quinquies, per chi promuove, organizza e dirige combattimenti e competizioni non autorizzate tra gli animali. Nell'articolo 4, invece, si interviene su alcuni articoli, il 544-ter, il 544-quater, il 544-quinquies e il 638, con il divieto di uccisione e danneggiamento di animali altrui, con la ricorrenza di alcune circostanze importanti, cioè quella di aver commesso il fatto in presenza di minori, quella di aver commesso il fatto nei confronti di più animali e quella di aver diffuso i fatti attraverso strumenti informatici e telematici. Quindi, sono previste maggiori condanne e maggiori tutele anche per le persone di minore età.
All'articolo 5 si punisce chiunque che, con crudeltà e senza necessità, provoca la morte di un animale con sevizie e prolungamento delle sofferenze dello stesso. La pena aumenta quando la morte deriva da somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate. Importante è anche l'articolo 6, in cui si apportano delle modifiche al codice di procedura penale relative al sequestro e alla confisca degli animali oggetto di reato.
L'articolo 7 prevede il divieto di combattimento degli animali nel corso di indagini o di dibattimento per accertare la sussistenza di un reato consumato. Quindi, interveniamo sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni al fine di stabilire anche le responsabilità e le sanzioni applicabili dagli enti coinvolti nei reati.
L'articolo 9 prevede la revoca di autorizzazione dell'esercizio di attività e di trasporto per chi commette reato, con l'introduzione illecita di animali. L'articolo 10 vieta di custodire gli animali legati con catena, tranne nei casi in cui ci siano delle imposizioni sanitarie e di sicurezza.
L'articolo 11 riguarda le sanzioni amministrative per i casi di violazione delle disposizioni in materia di identificazione. L'articolo 12 riguarda il tema di polizia giudiziaria per l'attività di prevenzione e di contrasto per i reati. L'articolo 13 prevede le contravvenzioni per uccisione, cattura, detenzione di esemplari di specie animali selvatiche protette. L'articolo 14 modifica la legge n. 189 del 2004 e prevede il divieto di utilizzare le pelli e le pellicce dei gatti di specie domestica. L'articolo 15 regola la clausola finanziaria.
Ho illustrato sommariamente gli articoli proprio per evidenziare il grande lavoro fatto di revisione di tutto il testo. In sintesi, ci tengo a sottolineare che il faro di questo provvedimento sono stati principalmente il rafforzamento della tutela penale degli animali e l'armonizzazione delle normative esistenti con i princìpi costituzionali e le direttive europee.
Per semplificare, le novità essenziali sono: il riconoscimento giuridico degli animali, che è un elemento di grande novità; la responsabilità degli enti, anch'esso elemento di grandissima novità; l'inasprimento delle pene, come quelle per il maltrattamento elevate sino a cinque anni di reclusione e per l'uccisione senza necessità dell'animale sino a sette anni. (Applausi).
Vi sono poi le misure di prevenzione, sulle quali dobbiamo impegnarci tutti, e il rafforzamento delle sanzioni e il coinvolgimento delle associazioni nei processi penali.
È chiaro che molto è stato fatto e che tantissimo bisogna fare, anche in virtù di tutte le proposte di legge che erano arrivate in Commissione giustizia e che sono rimaste indietro.
Anche io ho presentato un disegno di legge sul tema dei collari a strozzo progettati per esercitare pressioni sul collo dell'animale. (Applausi). Vorrei ricordare ai colleghi che questa tematica è stata sottoposta da esperti, veterinari e da comportamentalisti.
Sicuramente questo Parlamento dovrà continuare il confronto con le associazioni, che è già avvenuto per il testo che andiamo ad approvare oggi, e il dialogo con tutti gli esperti che si sono adoperati per presentare delle petizioni rispetto a questo tema. Oggi, comunque, compiamo un grande passo. Questo era un provvedimento atteso da tempo. Stiamo parlando di una rivoluzione normativa, ma soprattutto culturale, e dovremmo esserne tutti fieri.
Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto il principio della legalità e il suo rispetto e in questo caso estendiamo la legalità anche alla tutela degli animali che non hanno voce. Ci attende un grande lavoro. Questo Parlamento dovrà lavorare e io mi auguro che non si divida su siffatti temi. Buon lavoro a tutti. Evviva gli animali! (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
POTENTI, relatore. Signora Presidente, interverrò brevemente solo per ringraziare chi è intervenuto su questo disegno di legge e per confermare che inevitabilmente dovremo progredire nella nuova normazione, che va incontro alla sensibilità collettiva che avanza nel corso degli anni.
Quelle in esame sono proposte raccolte nel corso dei lavori parlamentari, anche grazie all'apporto delle tante associazioni che abbiamo audito. Mi rivolgo quindi anche a loro e a chi è intervenuto per assicurare - credo da parte di tutti - l'impegno a prendere in seria considerazione tutta una serie di future iniziative normative, con l'impegno di dover portare a termine un percorso iniziato alla Camera dei deputati, sul quale abbiamo faticosamente concentrato le forze e le attenzioni, grazie anche al Governo. Devo dire che il percorso è ancora lungo, come testimoniano le tantissime idee che sono pervenute sotto forma di disegni di legge e di proposte emendative. Ovviamente non c'è posto in un unico testo, che è stato anche oggetto di grande attività e concertazione. Ma la promessa che sento di poter fare a nome di tanti colleghi è che il percorso è ancora lungo e maturerà in base all'avanzamento civico della nostra società.
PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del disegno di legge, i seguenti emendamenti: 5.15, 9.0.2, 10.0.1, 10.0.2, 13.0.1, 13.0.2, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.5, 14.0.6, 14.0.7, 14.0.8, 14.0.13 e 14.0.14.
Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1308, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Passiamo all'esame degli emendamenti volti a premettere articoli all'articolo 1, che invito i presentatori ad illustrare.
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signora Presidente, colleghe e colleghi, noi stiamo trattando un disegno di legge per la tutela degli animali che incide soprattutto sulla legge penale e sulla procedura penale. Se, però, si vuole fare veramente un salto di qualità nella tutela degli animali, si deve in primo luogo incidere sul codice civile e cambiare la nozione di animale.
Nel nostro codice civile l'animale è ancora definito come un bene mobile, nonostante il Trattato di Lisbona del 2009 abbia certificato gli animali come esseri senzienti. Tanti altri Paesi dell'Europa si sono adeguati, ma l'Italia rimane nella dicotomia tra res e personae e in essa l'animale è equiparato alle res. Tale condizione dovrebbe essere cambiata quanto prima, perché ha conseguenze non solo teoriche, nel senso di una definizione, ma anche pratiche.
Per esempio, se pensiamo alle separazioni e ai divorzi, al momento non è possibile che un giudice, anche se richiesto, si pronunci in merito a dove l'animale debba rimanere e ai diritti (ad esempio, diritti di visita) e doveri (ad esempio, dovere di contribuire alle spese) dell'altro coniuge. L'animale, in ogni caso, rimane solo al proprietario.
In una società dove tante persone hanno animali da compagnia e ci tengono tanto, queste situazioni non dovrebbero più verificarsi. Pertanto, con l'emendamento presentato propongo che nel diritto civile gli animali vengano definiti esseri senzienti e non beni mobili, e che, per esempio in occasione di separazione o divorzio, il giudice, su richiesta, possa stabilire il coniuge presso il quale l'animale rimarrà, nonché i diritti e doveri dell'altro. Tutto questo è previsto nell'interesse prevalente dell'animale.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e gli ordini del giorno in esame.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno.
DELMASTRO DELLE VEDOVE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 01.1, presentato dalle senatrici Unterberger e Floridia Aurora.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 01.2, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 01.3, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, fino alle parole «condanna per».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 01.4.
Metto ai voti l'emendamento 01.5, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
Non è approvato.
Senatrice Cucchi, insiste per la votazione degli ordini del giorno a sua firma?
CUCCHI (Misto-AVS). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1.1, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
POTENTI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, vorrei specificare che sull'ordine del giorno G1.2 il parere è favorevole, previa riformulazione: «impegna il Governo a valutare le iniziative normative, anche con il coinvolgimento degli enti locali, a tutela degli equidi, nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie».
PRESIDENTE. Senatore Potenti, la riformulazione sembra identica al testo.
Il parere è quindi favorevole?
POTENTI, relatore. Sì.
PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di esprimersi sull'ordine del giorno G1.2.
DELMASTRO DELLE VEDOVE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.2 non verrà posto ai voti.
Metto ai voti l'ordine del giorno G1.3, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, mentre il parere è favorevole sull'ordine del giorno G2.1 previa riformulazione della parte finale derivante dalla esclusione delle premesse e che dunque «impegna il Governo: a valutare l'eventuale necessità di una revisione della normativa in materia di attività circensi e spettacoli viaggianti».
PRESIDENTE. Senatrice Cucchi, accetta la riformulazione appena proposta, volta a escludere le premesse?
CUCCHI (Misto-AVS). La accetto, signor Presidente.
DELMASTRO DELLE VEDOVE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalle senatrici Unterberger e Floridia Aurora.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.
Non è approvato.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, compresi quelli aggiuntivi.
DELMASTRO DELLE VEDOVE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alle parole: «con le seguenti: «da».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.3.
Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.0.3, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 4.
DELMASTRO DELLE VEDOVE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Bilotti e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alle parole «animali conviventi».
Non è approvato.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 4.3 a 4.5.
Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
SIRONI (M5S). Signor Presidente, in questo articolo si modificano e aumentano le pene per determinati reati.
Io in particolare ho presentato l'emendamento 5.13 - e mi rivolgo anche al relatore - che prende in considerazione i maltrattamenti relativi alla specie equina, in particolare ai cavalli sportivi. Il decreto legislativo n. 36 del 2021, all'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 e 7, prevede quali siano i comportamenti che possono essere considerati come maltrattamenti dell'animale, declinati in questa specifica situazione e disciplina. Chiedo che queste norme, in particolare l'articolo 544-ter, vengano estese e applicate anche nelle fattispecie previste da detto decreto legislativo.
Nel caso i pareri del Governo e del relatore fossero contrari, chiedo di valutare la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno, che peraltro ho già ottimisticamente preparato. (Applausi).
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signora Presidente - come ho già detto prima - nell'ordinamento italiano la tutela degli animali è affidata a circa dieci disposizioni del codice penale. I giuristi concordano sul fatto che queste disposizioni non sono applicabili a tutti gli animali disciplinati da leggi speciali, cioè all'80 per cento degli animali. Non sono applicabili per la caccia, l'allevamento, il trasporto, lo zoo e così via.
Purtroppo proprio negli allevamenti il trattamento degli animali è particolarmente cruento e, per vietarlo, si dovrebbe dirlo esplicitamente nel codice penale. Perciò ho presentato un emendamento che vieta esplicitamente pratiche come il debeccamento dei pulcini, la decornazione e la castrazione dei suinetti, nonché qualsiasi altra forma di mutilazione di specie animali non necessaria ed effettuata senza anestesia.
In più, nelle pratiche di abbattimento degli animali in Italia è ancora permesso l'abbattimento senza stordimento. C'è una direttiva europea che lo vieta, la quale purtroppo prevede un'eccezione all'articolo 4 per i riti religiosi; purtroppo in tanti Stati europei, tra cui l'Italia, questa eccezione è ammessa. La Corte di giustizia europea, nel caso del Belgio, che l'aveva vietato e dove associazioni religiose… (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, vi prego, per me è veramente complicato ascoltare la senatrice Unterberger con questo brusio.
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, Cb)). … dove associazioni religiose avevano cercato di impugnare la legge, la Corte europea ha dato ragione allo Stato del Belgio, dicendo che tutelare il benessere ed evitare la sofferenza inutile degli animali hanno priorità davanti a eventuali riti religiosi.
Sinceramente sono stupita che una maggioranza e un Governo che non si stancano di sottolineare che tutti quelli che vengono da noi devono adeguarsi, che le nostre tradizioni sono sacre, che si devono rispettare le nostre leggi, proprio su questo punto, che riguarda una sofferenza atroce degli animali, non dicono niente e lasciano in vigore una legge che permette appunto l'abbattimento senza stordimento.
Pertanto ho presentato un emendamento che vieta le mutilazioni degli animali senza stordimento e l'abbattimento degli animali senza stordimento. (Applausi).
MAIORINO (M5S). Signora Presidente, intervengo per sottoscrivere l'emendamento della collega Unterberger, ricordando che anche noi abbiamo un disegno di legge proprio in materia di obbligo di stordimento, al di là dei vari rituali religiosi.
Ricordo, per inciso, che c'era un disegno di legge analogo anche delle forze di maggioranza. Evidentemente nel corso del tempo hanno cambiato idea. È davvero molto spiacevole, perché - come ha ricordato correttamente la collega Unterberger - c'è una direttiva europea che vincola i Paesi a stordire gli animali per cercare quantomeno di minimizzare la loro sofferenza. Peraltro, l'emendamento prevede anche il divieto di triturazione dei pulcini, altra cosa vietata dall'Europa. Quindi, davvero non si capisce il motivo per cui questo emendamento non sia stato accolto.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, e anche sull'emendamento aggiuntivo 5.0.1.
DELMASTRO DELLE VEDOVE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Chiedo al relatore di esprimersi anche in merito all'eventuale trasformazione dell'emendamento 5.13 in ordine del giorno.
POTENTI (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, giustamente non potrò non collegarlo con il precedente parere che abbiamo espresso in riformulazione all'ordine del giorno a firma della senatrice Cucchi, che in realtà chiede di intervenire in maniera più generalista sulle normative e, quindi, ci dà la possibilità di ipotizzare un impegno in tal senso.
Diversamente, sulla trasformazione dell'emendamento 5.13, a prima firma della senatrice Sironi, in ordine del giorno appare difficoltoso esprimere un impegno positivo nel momento in cui si va a chiedere espressamente un'ipotesi di modifica normativa, che necessita inevitabilmente di approfondimenti. Allo stesso modo, del resto, il parere è contrario anche sugli emendamenti, le cui motivazioni sono pur pregevoli e non posso non condividerle anche rispetto a normative sovranazionali, ma abbiamo la necessità di coordinare un testo che interviene sul codice penale. Le norme del codice penale hanno la necessità di una certa omogeneità e precisione, anche di espressione, e ciò richiede ovviamente una valutazione e un confronto che non possiamo fare in questa sede.
PRESIDENTE. Senatrice Sironi, le propongo di mantenere l'emendamento, perché il parere sarebbe contrario anche all'ordine del giorno. Può sottoscrivere l'ordine del giorno Cucchi, che è più generico, ma è sulla stessa materia.
SIRONI (M5S). Signora Presidente, la ringrazio. Chiedo che sia posto in votazione l'emendamento 5.13 e sottoscrivo, con il suo consenso, l'ordine del giorno della senatrice Cucchi.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Bilotti e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.4, presentato dalle senatrici Unterberger e Floridia Aurora, fino alle parole: "«da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da»".
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 5.5 e 5.7.
Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.10, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti: «da».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 5.11 e 5.12.
Metto ai voti l'emendamento 5.13, presentato dalla senatrice Sironi e da altre senatrici.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.14, presentato dalla senatrice Bilotti e da altre senatrici.
Non è approvato.
L'emendamento 5.15 è improponibile.
Metto ai voti l'emendamento 5.16, presentato dalle senatrici Unterberger e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.17, presentato dalle senatrici Unterberger e Floridia Aurora.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.18, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alle parole «animale di affezione».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 5.20 a 5.22.
Metto ai voti l'emendamento 5.23, presentato dalla senatrice Maiorino e da altre senatrici.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.24, presentato dalla senatrice Maiorino e da altre senatrici.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.25, presentato dalla senatrice Naturale e da altre senatrici.
Non è approvato.
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 11,24)
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.26, presentato dalle senatrici Unterberger e Floridia Aurora, fino alle parole: «con l'arresto da».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.27.
Metto ai voti l'emendamento 5.28, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.29.
SIRONI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SIRONI (M5S). Signora Presidente, con questo mio emendamento 5.29 chiedo che venga aggiunto, al comma 4 dell'articolo 5, che riguarda l'articolo 727 del codice penale sull'abbandono degli animali, il seguente periodo: «e dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Chiunque abbandona animali da pascolo, compresi quelli allevati in modalità estensiva, lasciandoli incustoditi in condizioni tali da esporli a sofferenze, anche sotto forma di malessere psicofisico derivante dall'impossibilità di provvedere ai propri bisogni primari o dalla mancanza di cure ordinarie, ovvero a pericoli per la loro incolumità, inclusi quelli derivanti da attacchi predatori naturali, soggiace alla pena di cui al comma 1"».
In pratica, con questo emendamento, si fa riferimento alle zone in cui ci sia stata una ripopolazione di animali selvatici.
Ci sono degli accordi, presi anche in sede europea, che prevedono che gli animali a pascolo debbano necessariamente avere un custode umano e un cane da pascolo. Chiedo al relatore che venga presa in considerazione anche questa evenienza, vale a dire il caso in cui i proprietari degli animali a pascolo non si curino di prendere un custode per questi animali e li mettano in una situazione di pericolo, dal momento che senza custodia gli animali predatori attaccano.
Quindi, a mio avviso, anche questo tipo di abbandono degli animali deve essere preso in considerazione nell'elenco delle fattispecie sottoposte all'aggravante di cui all'articolo 727 del codice penale.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.29, presentato dalla senatrice Sironi e da altre senatrci.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.30, presentato dalla senatrice Maiorino e da altre senatrici.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.31, presentato dalle senatrici Unterberger e Floridia Aurora, fino alle parole: «del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201».
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.32.
Metto ai voti l'emendamento 5.190, presentato dalla senatrice Lopreiato.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 5.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dalla senatrice Bilotti e da altre senatrici.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, l'articolo 6 assegna alle associazioni animaliste una serie di compiti, in aggiunta a quelli che hanno già ai sensi delle leggi precedenti. Sono associazioni che, ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, hanno titolo a svolgere sostanzialmente funzioni di interesse pubblico e sono ricomprese in un elenco approvato in un decreto del Presidente della Repubblica.
Qui il loro potere di svolgere funzioni pubbliche viene ampliato. Io trovo che sia assolutamente corretto, però, come anche rispetto ai loro compiti precedenti, esse non devono mai rendicontare a nessuno quello che fanno. Io sono stupito che i proponenti di questo provvedimento, la maggioranza che ci governa, che è così attenta ai ruoli istituzionali, lasci alle associazioni fare quello che vogliono, senza mai andare a vedere se quello che fanno è fatto bene oppure no.
Quindi, il mio emendamento chiede, almeno alle associazioni incaricate di gestire i CRAS, i centri di recupero di animali selvatici, di documentare annualmente quello che fanno e spiegare se e come rispettino le leggi oppure no per determinati motivi. Questa è la ragione della presentazione di questo emendamento, che mi stupisce non venga accolto.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti, compreso l'emendamento aggiuntivo 6.0.2.
DELMASTRO DELLE VEDOVE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.
FLORIDIA Aurora (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIDIA Aurora (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma mia e del senatore Patton all'emendamento 6.5 del senatore Spagnolli.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.2 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dalla senatrice Bilotti e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dalla senatrice Bilotti e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.5.
SIRONI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SIRONI (M5S). Signora Presidente, con il benestare del senatore Spagnolli, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 6.5, che è oggettivamente meritevole di esser preso in considerazione, perché qualsiasi incarico pubblico deve essere rendicontato e verificato se è ben gestito. Mi sembra il minimo.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Spagnolli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 6.
È approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.0.2 è improcedibile.
Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
LOPREIATO (M5S). Signora Presidente, sono stati presentati a mia prima firma due emendamenti all'articolo 7. Quanto al primo, un emendamento identico era stato presentato anche da parte della Lega, mentre sul secondo abbiamo assistito a dinamiche - mi permetta, signora Presidente - forse un po' imbarazzanti: ci sarebbe quasi da ridere se l'argomento non fosse così serio. La maggioranza ha infatti ritirato il suddetto emendamento; tuttavia, siccome era in linea con l'attività emendativa dell'opposizione, ho ritenuto di farlo mio in Commissione e qui lo ripropongo a mia prima firma.
Siccome parte della maggioranza ha avuto un barlume di lucidità, io spero, così come è accaduto ieri in quest'Aula, che possa rinsavire e votare a favore di questo emendamento. (Applausi).
SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signora Presidente, l'articolo 7 è la dimostrazione che il diavolo si annida nei dettagli, perché sicuramente, senza volerlo, l'estensore della norma ha previsto che gli animali che subiscono maltrattamenti, violenze e che quindi sono oggetto successivamente di contenziosi in tribunale, debbano sopravvivere fino alla fine di ogni grado di giudizio.
Gli animali non sono oggetti, ma esseri viventi e, in particolare quando hanno subito maltrattamenti o sevizie, può essere che stiano male. A me l'idea che un animale che sta male debba vivere per anni in attesa che arrivi un giudizio che sancisca se chi l'ha maltrattato lo ha fatto davvero oppure no trovo che sia demenziale. È vero che l'articolo prevede ciò fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria, ma questo significa che chi può decidere se quell'animale che soffre può essere addormentato oppure no deve essere il giudice. Trovo anche questa cosa demenziale: chi decide se un animale va addormentato, normalmente, è un veterinario.
Nell'emendamento 7.3 propongo pertanto che, nel caso in cui ci siano animali che, per l'appunto, sono stati oggetto di maltrattamenti e sevizie e soffrono, possano essere anche fatti addormentare prima che finisca il giudizio che li riguarda, su proposta del veterinario competente. Mi sembra un segno di attenzione nei confronti degli animali. Evidentemente chi ha scritto questa norma non ci ha pensato. (Applausi).
LORENZIN (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LORENZIN (PD-IDP). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma a questo emendamento, che ritengo di estremo buonsenso. (Applausi).
PRESIDENTE. Analoga richiesta perviene dai senatori Patton, Unterberger, Floridia Aurora e Sironi. Gli Uffici hanno preso nota.
I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 7.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.
Sull'ordine del giorno G7.1, il parere è favorevole a condizione che vengano escluse le premesse e venga accettata la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, forme di supporto delle attività della Rete dei santuari degli animali liberi».
DELMASTRO DELLE VEDOVE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dalla senatrice Lopreiato.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dalla senatrice Lopreiato.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore Spagnolli e da altri senatori.
Non è approvato.
Senatrice Cucchi, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G7.1?
CUCCHI (Misto-AVS). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Metto ai voti l'articolo 7.
È approvato.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.0.1, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alle parole «procedura penale, per i reati previsti dagli articoli».
Non è approvato.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.0.2.
Metto ai voti l'emendamento 7.0.3, presentato dalle senatrici Unterberger e Floridia Aurora.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.0.4, presentato dalle senatrici Unterberger e Floridia Aurora, fino alle parole «alla prova».
Non è approvato
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.0.5.
Passiamo all'esame degli articoli 8 e 9, sui quali sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 9.1 riguarda animali di affezione e da compagnia che sono detenuti presso i rifugi permanenti in caso di focolai e il tipo di regolamentazione da applicare. Si parla, signor Presidente, colleghi, di animali salvati da maltrattamenti o dagli allevamenti intensivi. Si tratta, di fatto, di animali di affezione che non sono più in nessun modo destinati a diventare alimento, per cui anche in caso di focolai, è chiaro che si devono mettere in atto tutte le condizioni ottimali e tutti i presìdi per evitare che si possa diffondere un'epidemia, ma è possibile, in questo caso, parlare di animali di affezione. Ci sono stati dei casi abbastanza eclatanti, fra cui uno nel 2023, vicino Pavia, dove di fatto è dovuta intervenire la forza pubblica perché si stava procedendo all'uccisione di nove animali. La questione, signor Presidente, è che non c'è bisogno di sopprimerli. Si possono utilizzare delle misure non cruente di controllo, che peraltro rientrano ampiamente nel perimetro del regolamento (UE) 2016/429 e valutare un eventuale abbattimento sulla base delle condizioni cliniche di questi soggetti. Ai colleghi faccio presente, per il suo tramite, signor Presidente, che non stiamo parlando di animali infetti o di animali destinati a diventare alimento per gli umani, ma di animali di affezione che quindi possono e devono essere trattati come tutti gli altri animali di affezione, come già previsto dal regolamento.
Chiedo pertanto una valutazione su questo emendamento che non è oneroso da nessun punto di vista, ma che secondo me salva un principio minimo di umanità e di tutela. (Applausi).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento soppressivo dell'articolo 8 e sugli emendamenti riferiti all'articolo 9.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento soppressivo 8.1 e su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9, inclusi gli aggiuntivi.
DELMASTRO DELLE VEDOVE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentanti sull'articolo 8 altri emendamenti oltre a quello soppressivo 8.1, presentato dal senatore Spagnolli, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.
È approvato.
Rilevo che l'approvazione è avvenuta anche grazie al supporto del senatore De Carlo.
Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 9.3, presentato dalle senatrici Unterberger e Floridia Aurora.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dalla senatrici Unterberger e Floridia Aurora, identico all'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori, fino alle parole: "a diciotto mesi» con le seguenti:".
Non è approvata.
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.7.
Metto ai voti l'articolo 9.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.0.1, presentato dalle senatrici Unterberger e Floridia Aurora.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 9.0.2 è improponibile.
Metto ai voti l'emendamento 9.0.3, presentato dalle senatrici Unterberger e Floridia Aurora.
Non è approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti
e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
SPAGNOLLI (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, l'articolo 10 chiede che venga sanzionato il reato di custodire nel luogo di detenzione e dimora, tenendo legati alla catena, gli animali di affezione. Sostanzialmente dice che è vietato maltrattarli, ma c'è già un articolo del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali, e non si vede perché si debba specificare con questo articolo una delle forme di maltrattamento. Io poi non ho controfirmato le proposte emendative 10.4 e 10.5 della collega Unterberger nei quali lei per l'appunto integra l'articolo 10 con tutta una serie di altre forme di maltrattamento che ci sono. Perché c'è una forma di maltrattamento che deve essere ulteriormente evidenziata, quella di tenere l'animale alla catena, mentre altre no? O facciamo la lista oppure limitiamoci a mantenere la norma generale secondo cui è vietato il maltrattamento e su quella si applicano le sanzioni. Credo che articolare in maniera sempre più capillare le norme favorisca l'infrazione alle norme e non la sanzione per chi le contravviene. Questo è davvero un articolo che complica la vita a coloro che vogliono bene agli animali e favorisce coloro che non vogliono loro bene. Credo quindi che stiamo sbagliando.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 10, compresi gli emendamenti aggiuntivi. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G10.1, se riformulato nel seguente modo. Escluse le premesse, «impegna il Governo: a proseguire nell'azione volta alla informazione e formazione in merito al fenomeno della violenza contro gli animali, con particolare riferimento al personale impegnato nell'azione di prevenzione e repressione dei reati e alle scuole di ogni ordine e grado».
DELMASTRO DELLE VEDOVE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, compresa la riformulazione dell'ordine del giorno G10.1.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dalle senatrici Bilotti e Lopreiato, identico agli emendamenti 10.2, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, e 10.3, presentato dal senatore Spagnolli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dalle senatrici Unterberger e Floridia Aurora.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dalle senatrici Unterberger e Floridia Aurora.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dalle senatrici Bilotti e Lopreiato.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.8, presentato dalle senatrici Bilotti e Lopreiato.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.9, presentato dalle senatrici Bilotti e Lopreiato.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.10, presentato dalle senatrici Bilotti e Lopreiato.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.11, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 10.12, presentato dalle senatrici Unterberger e Floridia Aurora.
Non è approvato.
Senatrice Cucchi, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G10.1?
CUCCHI (Misto-AVS). Sì, signora Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Metto ai voti l'articolo 10.
È approvato.
Gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2 sono improponibili.
Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
MAZZI, sottosegretario di Stato per la cultura. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dalle senatrici Unterberger e Floridia Aurora.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 11.3, presentato dalla senatrice Maiorino e da altre senatrici.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 11.
È approvato.
Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 11,54)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
Esprimo parere contrario sugli ordini del giorno G12.1 e G12.3. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G12.2, previa riformulazione: escluse le premesse, «impegna il Governo a proseguire nell'azione volta all'informazione e formazione in merito al fenomeno della violenza contro gli animali, con particolare riferimento al personale impegnato nell'azione di prevenzione e repressione dei reati e alle scuole di ogni ordine e grado».
DELMASTRO DELLE VEDOVE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Senatore Verini, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G12.2?
VERINI (PD-IDP). No, signora Presidente.
PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.1 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dalla senatrice Sironi e da altre senatrici.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 12.3 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno G12.1, presentato dal senatore Verini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno G12.2, presentato dal senatore Verini e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno G12.3, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 12.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, anche su quelli aggiuntivi, e sugli ordini del giorno.
DELMASTRO DELLE VEDOVE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dalle senatrici Bilotti e Lopreiato.
Non è approvato.
Passiamo all'ordine del giorno G13.1. Chiedo alla senatrice Rossomando se insiste per la votazione.
ROSSOMANDO (PD-IDP). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G13.1, presentato dalla senatrice Rossomando e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo agli ordini del giorno G13.2 e G13.3. Chiedo alla senatrice Cucchi se insiste per la votazione.
CUCCHI (Misto-AVS). Sì, signora Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G13.2, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'ordine del giorno G13.3, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 13.
È approvato.
Gli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2 sono improponibili.
Metto ai voti l'emendamento 13.0.3, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti da 13.0.4 a 13.0.7 sono improcedibili.
Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, compresi gli aggiuntivi, e sugli ordini del giorno.
DELMASTRO DELLE VEDOVE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dalla senatrice Maiorino e da altre senatrici.
Non è approvato.
Metto ai voti l'articolo 14.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.0.1, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.0.2, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti da 14.0.3 a 14.0.8, sono improponibili.
Metto ai voti l'emendamento 14.0.9, presentato dalla senatrice Bilotti e da altre senatrici.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.0.10, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.0.11, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 14.0.12, presentato dal senatore Cataldi e da altri senatori.
Non è approvato.
Gli emendamenti 14.0.13 e 14.0.14 sono improponibili.
Metto ai voti l'articolo 15.
Il Senato approva.
Passiamo alla votazione finale.
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, Cb)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Prego i colleghi che intendano lasciare l'Aula di farlo in silenzio, in modo che la senatrice possa intervenire.
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signora Presidente, innanzitutto vorrei ricordare che con la legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022 è stata introdotta la tutela degli animali come principio costituzionale. Allo Stato è affidato il compito di disciplinare con legge i modi e le forme di tutela degli animali. Pertanto ci vorrebbe una legge completa, un testo unico, come quello che hanno tantissimi Paesi europei. I pochi articoli del codice penale nel nostro ordinamento sono del tutto inadeguati.
Questo disegno di legge, in sostanza, si limita ad aumentare le pene e a introdurre aggravanti per i reati contro gli animali. Per fare veramente un salto di qualità si dovrebbe iniziare dal diritto civile, nel quale gli animali, dal combinato disposto degli articoli 811 e 812, sono ancora definiti beni mobili, con tutte le conseguenze giuridiche che questo ha. Questo, nonostante l'articolo 13 del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, abbia definito gli animali «esseri senzienti». Altri Paesi europei, come Austria, Germania, Svizzera e Paesi Bassi, si sono adeguati e hanno oramai superato la classica dicotomia persona-res, riconoscendo agli animali lo status di entità distinte dalle cose e garantendo loro una specifica protezione.
Per questo ho presentato un disegno di legge, al pari di emendamenti in questo provvedimento, prevedendo la qualificazione degli animali come esseri senzienti, che hanno un diritto alla vita, alla salute e a condurre un'esistenza compatibile alle loro caratteristiche etologiche.
La dizione di bene mobile comporta, per esempio, che un animale da compagnia, in caso di separazione o divorzio, rimane sempre e solo al proprietario. L'altro coniuge non ha nessun diritto ad avere un contatto con l'animale, al quale può essere molto affezionato. Pertanto ho proposto che, in sede di separazione o divorzio, su richiesta, il giudice possa stabilire anche i diritti di visita per l'animale.
Tra l'altro, la maggior parte dei giuristi è dell'opinione che le norme del codice penale non valgono per l'allevamento, il trasporto, la macellazione, i circhi, gli zoo, la caccia e le manifestazioni storico-culturali disciplinate con leggi speciali. Si tratta, praticamente, dell'80 per cento degli animali. Per costoro, il trattamento crudele è del tutto legale.
Pertanto, ancora più inaccettabile è l'assenza di interventi espliciti sulla drammatica realtà degli animali da allevamento. Negli allevamenti ci sono consuetudini e pratiche barbare ed incivili. È del tutto illogico lavorare per contrastare i maltrattamenti, lasciando fuori dal campo di applicazione della legge gran parte degli animali.
Siamo nella situazione paradossale per cui le persone che bastonano un cane commettono un reato. Quelle che maltrattano quotidianamente milioni di animali negli allevamenti agiscono nella piena legalità. Ricordiamoci che la Costituzione non fa alcuna distinzione tra animali da compagnia o da allevamento. Pratiche come la triturazione e il debeccamento dei pulcini, la decornazione, la castrazione dei suinetti, la mutilazione senza anestesia, l'asportazione o le troncature delle unghie delle tacchine, l'ingozzamento forzato di anatre e oche per la produzione di fegato grasso dovrebbero essere esplicitamente vietate.
Si sarebbe dovuti intervenire anche sulla macellazione senza stordimento. Il Regolamento (CE) 1099/2009 all'articolo 4 prevede che gli animali siano abbattuti esclusivamente previo stordimento. Tuttavia, sempre all'articolo 4 è prevista un'eccezione per la cosiddetta macellazione rituale prevista dai riti religiosi. Diversi Stati europei la vietano e, a chi obietta sulla libertà religiosa, è da ricordare il caso del Belgio, che ha ottenuto un pronunciamento della Corte di giustizia europea che dichiara il divieto perfettamente lecito.
Secondo la Corte, il diritto alla libertà religiosa va controbilanciato con il diritto degli animali a non subire sofferenze atroci e superflue. Non dimentichiamo che l'EFSA, con un parere del 2020, ha detto che, poiché durante la macellazione senza stordimento tutti gli animali devono sopportare le conseguenze del rimanere coscienti durante il sanguinamento e quindi sperimentare forte dolore, paura e angoscia, la macellazione senza stordimento non dovrebbe essere praticata.
Sinceramente, mi sarei aspettata un divieto di certe pratiche da un Governo che ribadisce costantemente che chi arriva in Italia deve rispettare le sue regole e tradizioni. Eppure, proprio su una pratica tanto cruenta, certamente estranea alle tradizioni italiane, si è scelto di non agire.
Bisognava poi farsi carico delle nuove forme di maltrattamento. Mi riferisco al cosiddetto maltrattamento genetico, per accentuare caratteristiche fisiche e estetiche degli animali. Sebbene la selezione genetica venga praticata da tantissimo tempo, questa si è andata intensificando ed è diventata particolarmente pervasiva soprattutto a partire dagli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso.
Pur non trattandosi di una invenzione moderna, con l'avvento delle biotecnologie la selezione è diventata sempre più efficiente. Essa è focalizzata al miglioramento di pochi caratteri produttivi nel caso degli animali da allevamento o anche estetici per quelli da compagnia, senza riguardo alle enormi sofferenze che può causare negli animali.
Non avete voluto approfondire tutti questi aspetti nel vostro disegno di legge. Pertanto è rimasto un rimedio insufficiente, nonostante gli aspetti positivi che senz'altro ci sono. L'auspicio è che in futuro si possa giungere all'approvazione di una legge più organica e completa. Con questo spirito, annuncio il nostro voto favorevole al provvedimento. (Applausi).
MUSOLINO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSOLINO (IV-C-RE). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, in Italia circa 11 milioni di italiani hanno un animale cosiddetto d'affezione, da compagnia. È una fetta della popolazione enorme, consistente, pari al 33 per cento del totale della popolazione, che rappresenta non soltanto un dato statistico rilevante anche ai fini del monitoraggio della spesa, dell'evoluzione delle abitudini degli italiani. Questo dato, infatti, rispecchia anche quel mutato sentimento che ormai gli italiani, al pari di tutto il mondo occidentale, hanno sviluppato nei confronti degli animali, i quali certamente non possono più essere considerati come degli oggetti, come delle res, con la qualificazione giuridica che purtroppo ancora permane nei loro confronti, perché sempre più nella sensibilità individuale e anche in quella collettiva sono decisamente esseri senzienti e come tali vanno riconosciuti. Si impone, pertanto, per il legislatore la necessità di adeguare la normativa vigente al mutato spirito e alla mutata sensibilità che si è sviluppata da parte degli italiani nei confronti degli animali.
Non parlo però soltanto degli animali di affezione, perché oltre il dato relativo agli 11 milioni di italiani che hanno in casa almeno un animale da compagnia, ce n'è uno che non è rilevabile statisticamente, ma che certamente si impone alla nostra considerazione, cioè quello di tutte le persone che comunque hanno a cuore gli animali, che prestano anche opera di volontariato nelle associazioni che curano o si prendono cura degli animali (molto spesso gli animali maltrattati o quelli che sono stati oggetto di un provvedimento di sequestro), o comunque di tutte le persone che hanno un sentimento di affezione nei confronti degli animali, non soltanto quelli da compagnia, ma anche la categoria degli animali intesa in senso vasto.
Accanto a questo c'è certamente una mutata sensibilità anche dal punto di vista dei consumatori, che non accettano più passivamente, o anche beneficiando di un'ignoranza che ormai è stata dissipata, le pratiche di macellazione o comunque di allevamento intensivo o il modo in cui questi animali vengono tenuti negli allevamenti o vengono ancor peggio trasportati, con notizie che ormai sono di dominio pubblico e sono state oggetto anche di importantissimi documentari che hanno suscitato molta indignazione e anche scandalo, curati da giornalisti coraggiosi che sono entrati in questi allevamenti e hanno documentato cosa c'è dietro: è stato mostrato cosa succede prima che quell'animale si trasformi nell'alimento che poi noi mangiamo a tavola. Lo stesso discorso vale per quanto riguarda la sottrazione dei piccoli vitelli alle vacche, degli agnellini, le modalità con cui vengono alimentati a forza e separati dalla madre. Insomma, una grande materia che deve essere disciplinata e che non può essere più ignorata, perché la sensibilità è cambiata e con essa è maturata, si è sviluppata e si è imposta anche la necessità di disciplinare queste fattispecie, non dividendoci ideologicamente fra coloro che si alimentano di cibi di derivazione animale e coloro che invece non lo fanno. Su questa materia, infatti, noi non dobbiamo avere una posizione ideologica, ma dobbiamo, nell'ammettere e nel continuare a consentire l'alimentazione anche di prodotti derivati dagli animali, avere l'intelligenza normativa per evitare che si continuino a perpetrare atti di maltrattamento o di crudeltà, che sono assolutamente inutili.
Per questo, il disegno di legge in esame si presenta sotto un buon auspicio, che è quello di cominciare a trattare questo tema. Già nel suo primo articolo, laddove modifica la rubrica del titolo IX-bis del libro II del codice penale e introduce una nuova norma e una nuova nomenclatura, stabilendo che non si parla più di delitti contro il sentimento verso gli animali, ma di delitti contro gli animali, segna sicuramente un importante passo avanti che va apprezzato e va riconosciuto.
Come sempre, nel diritto le differenze non sono semplicemente nominali, ma dietro il nome c'è la sostanza, sono ontologiche.
In questo caso, la modifica del titolo della rubrica significa che, finalmente, il legislatore riconosce che gli animali sono investiti di una tutela, ancorché in questo momento sotto un profilo semplicemente passivo. Infatti, si riconosce la necessità di accordare loro una tutela non più per il sentimento dell'uomo che viene offeso dal maltrattamento degli animali, ma per il delitto di maltrattamento o uccisione compiuto nei confronti degli animali stessi. Questo è sicuramente un passo avanti importante nella nostra legislazione.
Oltre a questo, vi sono disposizioni di adeguamento del codice penale e del codice di procedura penale. Tuttavia, il fatto che il disegno di legge si incardini soltanto su norme penali e di procedura penale ci indica che, come sempre, si è guardato al profilo patologico (quindi all'inasprimento delle pene e anche alla previsione di aggravanti, che si possono condividere), senza fare quello sforzo necessario per introdurre anche delle norme di prevenzione e che guardino alla formazione delle persone.
Negli ultimi recentissimi anni abbiamo avuto spesso notizie di atti di estrema crudeltà, sovente compiuti da ragazzini, nei confronti di animali indifesi. Sono atti che non voglio richiamare, né ricordare espressamente per la brutalità con cui sono stati compiuti, che spesso mi lascia senza parole, e anche per la facilità della diffusione delle loro immagini sui social, che spesso innesca purtroppo un meccanismo di emulazione.
Un fenomeno del genere non può essere archiviato semplicemente con l'inasprimento delle pene per l'uccisione e il maltrattamento degli animali. C'è da fare uno sforzo e comprendere che manca una cultura e che va colmato un gap. Soltanto colmando questo vuoto si può avere certezza che nel futuro si parlerà non più soltanto di innalzare le pene per chi maltratta un animale, ma anche - finalmente - di un mondo in cui tutti gli esseri viventi vivono in armonia, uomini e animali insieme.
Per questo motivo, il disegno di legge rimane, sì, un buon principio, ma carente da tanti punti di vista per la mancanza di norme su prevenzione e formazione. Nella disposizione che conferisce poteri alla polizia giudiziaria per le azioni specifiche, demandando poi al Ministero per l'ambiente l'emanazione di successivi decreti attuativi, vi è un buon principio, ma la norma non è attuativa ed efficace, anche perché mancano le risorse economiche. Infatti, anche questo provvedimento, purtroppo, si propone a invarianza di spesa, mentre avrebbe davvero avuto bisogno di un investimento economico e di una copertura finanziaria importante.
Anche per le norme relative al sequestro, alla custodia e all'affido definitivo degli animali, non prevedere una copertura economica significa che tutto viene rimesso alla buona volontà di chi dovrà materialmente detenere gli animali. Da questo punto di vista, porto la mia esperienza di amministratore locale. Più volte, come Comune, ci capitò di avere la custodia di animali sequestrati e ciò genera una spesa imponente. Il sequestro di un animale e la cura presso le strutture sono attività dispendiose, cui non è facile far fronte, neanche per i Comuni (tecnicamente queste spese non rientrano in quelle di giustizia). Tutto questo viene rimesso un po' alla buona volontà anche delle associazioni che si occupano e si dichiarano disponibili a prendere in custodia questi animali.
Manca peraltro una filiera che ci dica come stanno gli animali ed è quindi necessario prevedere un sistema di controlli continuativi che segua l'evoluzione dell'affido per capire come va a finire.
Queste sono le ragioni per le quali, pur ravvisando in questo provvedimento sicuramente una buona partenza, ritengo, allo stesso tempo, che si potesse e si dovesse fare di più sulle materie di cui ho detto e sulla sensibilità che occorre che venga finalmente posta all'attenzione del legislatore affinché si trasformi da sensibilità individuale a riconoscimento di una posizione collettiva e quindi, conseguentemente, di un diritto che deve essere tutelato.
Per questa ragione, il Gruppo Italia Viva - Il Centro - Renew Europe dichiara il suo voto di astensione. (Applausi).
BIANCOFIORE (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCOFIORE (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signor Presidente, colleghi, nell'esaminare questo primo passo storico in materia di tutela degli animali, non posso che dare voce al pensiero di un compianto amico e grande giurista come l'ex Presidente del Consiglio di Stato Franco Frattini, che è noto per il suo aplomb istituzionale e diventava un vero e proprio talebano dei sentimenti quando si brutalizzavano o quando si faceva del male agli animali e che in punta di diritto, con sentenze e con un convegno ad hoc, il primo fatto al Consiglio di Stato, ha evidenziato come la tutela degli animali è valore primario e norma di grande civiltà giuridica.
Così si esprimeva all'indomani dell'approvazione della citata modifica dell'articolo 9 della Costituzione, che, per la prima volta nella storia della Repubblica, disciplina i modi e le forme di tutela degli animali e che, anche qui per la prima volta in un'Assemblea legislativa, siamo riusciti ad attualizzare, dando il permesso di entrata negli uffici - che è un piccolo passo anche questo - agli animali domestici, così come accade ormai in tutte le pubbliche amministrazioni, così come accade nelle RSA, negli ospedali pediatrici, nei pronto soccorso, nelle spiagge con i cani bagnini, e anche nelle aziende private, mettendoci in linea, con il sentimento popolare.
Per questo voglio ringraziare il presidente La Russa, tutti gli Uffici del Senato, il Segretario generale e il Collegio dei Questori, perché finalmente il Palazzo ha veramente dato un segnale di diversità e di continuità con lo spirito e il sentimento nazionale.
L'introduzione della tutela degli animali in Costituzione è stata una novità che oggi, con l'imminente approvazione di questo provvedimento, acquista ancora più forma e sostanza, invertendo finalmente, oserei dire, la prospettiva con cui ci siamo abituati a guardare alla tutela penale degli animali, non più, come è stato più volte già detto in quest'Aula, in quanto cose, ma in quanto esseri senzienti - per chi non sa cosa vuol dire, fuori da qua, essere senzienti significa essere sensibili, avere i propri sentimenti, le proprie paure, le proprie gioie, i propri dolori, la propria affezione - e che meritano rispetto e protezione.
L'animale passa finalmente ad essere soggetto di diritti e non più oggetto e ha ragione la senatrice Unterberger nel dire che bisogna mettere mano anche al codice civile - non faccio difficoltà a riconoscerlo - e che serve un testo unico che io sto predisponendo e sul quale spero che effettivamente ci sia l'unanimità di tutto il Parlamento.
Con questo agognato provvedimento, mettiamo al centro i diritti e la difesa degli animali, cogliendo anche l'indignazione della maggior parte degli italiani innanzi a cronache di inaudita e sconcertante violenza. Basta dare uno sguardo alla nuova rubrica del titolo IX-bis, come modificato dall'articolo 1 del presente provvedimento, che si intitola «Dei delitti contro gli animali» per renderci conto di quanto essa rappresenti dal punto di vista valoriale la consacrazione della rivoluzione culturale ed educativa e del radicale cambiamento che vogliamo imprimere, radicale cambiamento che si verifica quando muta quel paradigma basato sulla visione antropocentrica della tutela penale. In altri termini, quelli commessi non saranno più delitti contro il sentimento dgli animali e dell'uomo, ma contro gli animali in quanto esseri viventi dotati appunto di anima, a differenza talvolta di tanti uomini. Da oggi, insomma, possiamo dire di aver colmato una lacuna del nostro ordinamento, una lacuna che non era soltanto normativa, ma soprattutto valoriale. Voglio ricordare peraltro, ancora una volta, che la giurisprudenza negli anni ha precisato come gli animali siano esseri sensibili e in quanto tali meritevoli di una tutela diretta. Pensiamo, ad esempio, all'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che riconosce gli animali come esseri senzienti, partendo dalle prime norme in materia, che risalgono addirittura al 1974 e poi si sono evolute. Ecco quindi che, di fronte ad una sfida così importante per la tutela dei diritti degli animali, di fronte cioè ad una battaglia di civiltà, che non ha colore politico, voglio sperare, nei confronti di esseri viventi indifesi, capaci di provare, al pari dell'uomo, emozioni e sofferenze, il legislatore non poteva certo rimanere impassibile.
Come non poteva rimanere inerme di fronte alla quotidiana conta di orrendi crimini tanto efferati quanto scellerati e indicibili, commessi a danno di esseri sopraffatti da vigliacchi senza cuore - quelli sì - senza anima e senza Dio. Colleghi, sono certa che condividerete: l'ordinamento dello Stato non può permettersi di arretrare di un millimetro rispetto alla necessità punitiva di certi soggetti - chiamarli uomini sarebbe come irridere e svilire il termine - che costituiscono un oggettivo pericolo sociale.
Da qui discende anche la valenza culturale e sociale del provvedimento al nostro esame, che mira a fornire ai magistrati strumenti più efficaci ed adeguati a punire i responsabili di fatti particolarmente gravi. Pensiamo per un attimo all'uccisione del povero cane Angelo, torturato a morte nel cosentino; del cane Aron, bruciato vivo a Palermo; del gatto Leone, scuoiato vivo nel salernitano; della capretta uccisa a calci e pugni da una banda di ragazzini che un giorno saranno uomini (mi chiedo quali uomini e dove siano le famiglie); dell'orsa Amarena; del cervo Bambotto, per citarne soltanto alcuni. Ci sono tante altre piccole creature indifese e non basterebbero ore per citarle tutte, barbaramente trucidate o torturate per futili motivi o, peggio, per uccidere la noia, come si è spesso detto e come ebbero a dire alcuni autori.
Signora Presidente, rabbrividisco e mi commuovo solo a citare questi episodi, ma forse solo così il senso dell'inasprimento delle pene può apparirci più chiaro, perché rappresenta un'adeguata e direi ferma, decisa e consapevole risposta dell'ordinamento penale a tali fatti o, meglio, a tali crimini efferati. Fra l'assassinio e il maltrattamento di animali e la violenza contro la persona, contro l'essere umano, c'è una stretta, strettissima correlazione, così come ogni altra condotta deviante antisociale e criminale. La violenza e la crudeltà verso gli animali non sono altro che tratti specifici di pericolosità sociale, senza alcun dubbio. Chi uccide gli animali a scopo di divertimento, noia o crudeltà interiore è senza dubbio una persona che potenzialmente può uccidere un altro essere umano.
Ebbene, grazie a questo provvedimento finalmente chi organizza e promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio degli animali vedrà inasprirsi la pena prevista dal codice. Non è tutto: all'inasprimento delle pene per simili delitti abbiamo accompagnato - ed è questa la novità assoluta - un'estensione di pena nei confronti di chi prende parte e assiste a questi ignobili e indegni spettacoli di morte, e magari prova pure piacere nel vedere questi poveri animali scannarsi fino al decesso.
Colleghi, penso sia nota la mia biografia di animalista ragionevole, le battaglie e i successi che ho ottenuto e che condivido con quest'Assemblea sui diritti degli animali, non ultima anche la delibera dell'ENAC, grazie al ministro Salvini che ci ha accompagnato in questo ulteriore successo. Quando parlo di vittoria dal punto di vista culturale della lotta contro abusi e crudeltà sugli animali, che ci metta in linea con il sentimento fuori dal Palazzo, mi aspetto - come sta accadendo, per fortuna - che tutti all'unanimità possano metterci la faccia e il coraggio sostenendo con forza, senza se e senza ma, questo provvedimento e la bontà di tutte le aggravanti previste.
Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 12,28)
(Segue BIANCOFIORE). Tra le novità principali voglio ricordare ancora l'aumento delle pene per l'uccisione e il danneggiamento di animali altrui, una norma sacrosanta con il reato che diventa finalmente perseguibile d'ufficio, come avviene per quelli del titolo IX-bis. Ricordo a tutti che l'animale altrui per tante persone è il solo e unico affetto, quindi va assolutamente tutelato. Fare male a un animale significa dare un dolore anche ad una persona. La pena passa dai sei mesi a un anno nel minimo e da uno a quattro anni nel massimo, e per tutti questi reati sono previste nuove aggravanti se commessi in presenza di minori, o anche se commessi nei confronti di più animali, o se l'autore del video diffonde questo macabro spettacolo in Rete, come ha ricordato la senatrice Musolino.
Siamo ugualmente convinti che la spettacolarizzazione delle sofferenze debba essere sempre considerata alla stregua di un crimine: che si tratti di uomini o animali, non ci può essere differenza innanzi all'efferatezza. Rimane sempre tutto così profondamente indegno, così profondamente disumano, come disumani sono i casi di abbandono, come disumana è la detenzione di animali in condizioni incompatibili, come disumana è la strage silenziosa sulle strade che puntualmente si verifica ogni anno con l'arrivo della bella stagione. Per tutti questi fatti si prevede un inasprimento delle pene pecuniarie, perché l'odioso fenomeno degli abbandoni non conosce ferie: grazie all'aggravante inserita nel nuovo codice della strada, da oggi la pena potrà aumentare fino a un terzo.
Questo significa dare una prima risposta seria; significa far capire a questi soggetti senza cuore che lo Stato c'è, che lo Stato esiste e che non si girerà mai più dall'altro lato. Secondo me, non sarà sufficiente e dovremmo inserire gli animali nello stato di famiglia e altri accorgimenti, ma ne tratteremo in un apposito testo unico che è importante, e al quale dare avvio nell'immediato.
Mi avvio a concludere, Presidente, facendo mia una citazione esaustiva di Gandhi, tra le tante di grandi uomini e donne che hanno scritto la storia del mondo, religiosi come Madre Teresa di Calcutta, scrittori come Milan Kundera, politici di ogni estrazione, presidenti degli Stati Uniti: «La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali». È una frase che conosciamo tutti e non c'è molto da aggiungere a questo mio testo, in realtà, a giustificazione di quello che stiamo facendo con questo provvedimento in favore dei nostri fratelli con la coda, dei nostri compagni di vita, di coloro che amano senza conoscere l'egoismo, che purtroppo è tipico invece degli esseri umani.
È con orgoglio, convinzione e commozione, tanta commozione, che il mio Gruppo non può che dare l'assenso a questo provvedimento di legge, che - come dicevo - è un primo piccolo passo, però fondamentale e importante per aprire la via all'educazione e alla cultura necessarie per difendere e tutelare gli animali domestici. Annuncio pertanto il nostro voto favorevole. (Applausi).
CUCCHI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUCCHI (Misto-AVS). Signora Presidente, su questo provvedimento avevamo riposto grandi aspettative, forse persino eccessive, che purtroppo sono state in larga parte disattese dal testo oggi in votazione. Il punto di partenza, la proposta di legge dell'onorevole Brambilla, rappresentava una base solida e promettente. Tuttavia, nel corso dell'iter in Commissione alla Camera, il testo è stato progressivamente depotenziato, fino ad arrivare agli interventi restrittivi delle Commissioni agricoltura e bilancio. È inevitabile quindi sottolineare come le aspettative iniziali siano state in buona parte disattese.
È vero, rimane intatta la cornice penale di tutela (non avevamo dubbi che il Governo e la maggioranza volessero conservarla), ma ciò che serviva era un rafforzamento delle norme, poiché le sanzioni attualmente previste risultano inadeguate rispetto alla gravità dei fatti e alla crescente sensibilità sociale sul tema della protezione animale.
Detto questo, va riconosciuto che alcuni passi in avanti, seppur limitati, sono stati compiuti. Un esempio rilevante è la modifica della rubrica del titolo IX-bis del codice penale, che da «Dei delitti contro il sentimento per gli animali» diventa ora «Dei delitti contro gli animali». Apparentemente marginale sul piano operativo, si tratta in realtà di un significativo progresso culturale. Viene finalmente riconosciuto lo status degli animali come esseri senzienti, capaci di provare dolore e sofferenza, titolari di una tutela che prescinde dal solo sentimento umano nei loro confronti. È un cambio di paradigma che riteniamo davvero importante.
Positivo è anche l'inserimento dell'aggravante per i reati di cui agli articoli 544-bis e seguenti commessi alla presenza di minori. Si tratta, Presidente, di un elemento di rilievo, in linea con quanto indicato nel commento n. 26 del comitato ONU per i diritti dell'infanzia nell'agosto 2023, che, pur non vincolante, sollecita gli Stati membri ad aggiornare la normativa in materia. La violenza sugli animali e in particolare l'esposizione dei minori a tale violenza ha implicazioni profonde nello sviluppo psico-emotivo dei giovani. È anche per questo che come Gruppo, pur esprimendo forti riserve, non ci opponiamo al testo, scegliendo l'astensione.
Tuttavia non possiamo non evidenziare gravi lacune, una su tutte l'assenza di misure concrete in tema di formazione. Avevamo proposto l'introduzione di percorsi formativi obbligatori specifici e professionali per soggetti quali veterinari, Forze dell'ordine e operatori sociali; li avevamo proposti per coloro che si trovano a fronteggiare casi di maltrattamento animale. Riconoscere e intervenire tempestivamente su tali fenomeni è cruciale, anche perché spesso rappresentano indicatori di pericolosità sociale. Emerge chiaramente, anche dalla cronaca, un legame tra la violenza sugli animali in età giovanile e futuri comportamenti violenti verso le persone da adulti. La proposta di legge a prima firma dell'onorevole Dori, esaminata alla Camera congiuntamente a questo disegno di legge, affrontava tale correlazione sulla base di studi autorevoli. Sarebbe stato fondamentale intervenire con misure educative, scolastiche e familiari, sensibilizzando l'ambiente che circonda i minori e contrastando la sottovalutazione del problema.
Altra grande e grave assenza riguarda il sostegno alla rete dei santuari per animali liberi. Si tratta di realtà virtuose, spesso coinvolte nel recupero di animali sottratti a contesti di criminalità organizzata. Avevamo già posto questo tema in sede di legge di bilancio, ma anche qui non si è voluto intervenire.
Infine, Presidente, non possiamo ignorare la questione degli allevamenti intensivi. Far finta che non esistano le condizioni di sofferenza e maltrattamento in tali strutture equivale a mettere la testa sotto la sabbia. Occorre guardare in faccia la realtà. Si tratta di pratiche crudeli che, oltre a violare il benessere dell'animale, producono effetti negativi anche sulla salute pubblica e sull'ambiente.
In conclusione, Presidente, il nostro Gruppo si asterrà, tuttavia non possiamo che considerare questo provvedimento un'occasione mancata. Avremmo voluto un testo più ambizioso, coerente con le aspettative e le esigenze di una società che chiede maggiore giustizia e rispetto per gli animali. (Applausi).
ZANETTIN (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signora Presidente, sottosegretario Delmastro, il Gruppo di Forza Italia voterà con grande convinzione questo disegno di legge che mira alla tutela e al rispetto degli animali che vivono accanto a noi e ci circondano nell'ambiente.
Da sempre il nostro partito manifesta una grande sensibilità su questo tema, che fa parte, per certi versi, del nostro pantheon culturale. Senatrice Ronzulli, il nostro amato e sempre rimpianto presidente Berlusconi amava tantissimo gli animali, cani, gatti, a partire dal celeberrimo barboncino Dudù. Citava il nostro Presidente anche quella famosa frase di Totò: «I cani sono qualcosa a metà strada tra gli angeli e i bambini, e sono per tutti noi degli amici inarrivabili, sinceri e fedeli». È sempre bello e commovente ricordare il nostro Presidente nel giardino di Arcore, circondato dai suoi cani. Per questo motivo, anche in sua memoria, Forza Italia ha dato un significativo contributo ed impulso a questo disegno di legge, che costituisce un primo importante passo per adeguare la legislazione italiana ai princìpi introdotti dalla modifica costituzionale operata nel 2022 sull'articolo 9 della Costituzione, nel quale gli animali sono stati per la prima volta esplicitamente citati ed inclusi.
Da millenni gli animali convivono accanto a noi e fin dai tempi antichi l'uomo ha sentito il bisogno di riflettere sul suo rapporto con loro. Probabilmente, colleghi, i primi testi di legge che hanno parlato della tutela degli animali furono gli editti dell'imperatore Ashoka della dinastia Maurya durante il suo regno, che è durato dal 269 al 231 avanti Cristo in India. Oltre 2.000 anni fa questo sovrano illuminato, di fede buddista, aveva capito che gli animali meritavano rispetto e aveva fissato regole a loro tutela. Stabilì, tra l'altro, una restrizione del numero di animali che dovevano essere uccisi per consumo, protesse alcune specie e, in generale, condannò gli atti violenti contro gli animali, come la castrazione.
In tempi più recenti, tra il 1700 e il 1800 si iniziò a ripensare la tradizionale separazione tra umani e non umani. Nacquero le prime mobilitazioni per la tutela animale e nel corso dell'Ottocento conobbero una significativa espansione sia i contatti tra l'attivismo zoofilo e i movimenti per l'emancipazione della donna, sia la consuetudine dell'animale da compagnia. Da allora la convivenza tra umani e animali si è caricata di nuove implicazioni pratiche e morali e sono cambiati in modo irreversibile il modo di considerare il problema della sofferenza animale e la nostra relazione con gli animali da compagnia.
Sul piano legislativo si è passati da un approccio che considerava gli animali soltanto beni mobili, come hanno ricordato altri oratori oggi (secondo l'articolo 812 del codice civile del 1942), a un riconoscimento come esseri senzienti in grado di provare emozioni e sentimenti, secondo un'evoluzione giurisprudenziale maturata soprattutto all'interno della Suprema Corte di cassazione. Con la legge che andiamo ad approvare, oggi si realizza un ulteriore ed enorme passo in avanti e si instaura un nuovo sistema giuridico, preposto alla tutela degli animali, sia domestici che selvatici, da ogni forma di maltrattamento, incrudelimento e uccisione gratuita. Gli animali divengono quindi soggetti di diritto e oggetto di tutela diretta e non mediata da parte del nostro ordinamento giuridico.
Quindi, non si tratta di una legge che si limita a delineare nuove fattispecie di reato e aumentare le pene, ma di un testo che cambia invece radicalmente il presupposto giuridico di fondo. Il testo modifica diverse norme di diritto e procedura penale, a partire dal titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, che non si intitola più «Dei delitti contro il sentimento per gli animali», ma più correttamente «Dei delitti contro gli animali».
Il disegno di legge al nostro esame prevede numerose e sostanziali misure: dal rafforzamento dei delitti contro l'uccisione e il maltrattamento di animali a quelle contro i combattimenti, gli spettacoli e le competizioni non autorizzate tra animali attraverso l'inasprimento delle pene e l'introduzione di nuove procedure, anche in tema di sequestro e confisca.
Tra le novità, vi è il riconoscimento della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, al fine di stabilire le sanzioni applicabili agli enti coinvolti nella commissione di taluni reati contro gli animali.
Sono infine previste diverse misure volte a contrastare il traffico e l'abbandono di animali d'affezione.
Queste norme hanno lo scopo di colpire e sanzionare episodi di crudeltà - sono stati anche, in particolare dalla senatrice Biancofiore, descritti in modo specifico - che purtroppo si registrano pressoché quotidianamente, spesso filmati dagli autori, talvolta anche minorenni, e addirittura diffusi via social.
La crudeltà umana non ha purtroppo limiti e restiamo inorriditi di fronte agli episodi di cronaca, in cui i giovani infieriscono con sadismo su cuccioli di cani o gatti o in cui organizzazioni criminali gestiscono, a scopo di lucro o solo per sadismo, combattimenti tra animali.
Signor Presidente, spesso in passato l'inasprimento delle pene e l'introduzione di nuove fattispecie di reato non hanno comportato una significativa diminuzione degli episodi criminali. Speriamo che invece in questo caso contribuisca a risvegliare le coscienze e a diffondere nel nostro Paese una più profonda sensibilità per il rispetto degli animali.
Intendo concludere questo mio intervento, Presidente, ricordando una frase celeberrima che è stata pronunciata dal Mahatma Gandhi, il quale diceva che la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali. Spero davvero che, con la legge che votiamo oggi, si possa dare un contributo significativo e duraturo al miglioramento della nostra civiltà. Ce n'è, Presidente, purtroppo davvero bisogno. (Applausi).
BILOTTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BILOTTI (M5S). Signora Presidente, prima di addentrarmi nel vivo della discussione, mi preme fare, con lei e con l'Assemblea che vorrà ascoltarmi, due considerazioni preliminari. La prima è che, al netto di esternazioni, che pure ho sentito, del tipo "invece di pensare a tutelare le donne e i bambini", questo non è un argomento di serie B. Una legge - seria, però - contro la violenza sugli animali è assolutamente necessaria.
La seconda considerazione, che forse è strettamente connessa alla prima, è che stiamo parlando di violenze che si perpetrano nei confronti di esseri indifesi. E questo implica innanzitutto che, dinanzi a un maltrattamento di animali, la repulsione sociale dovrebbe essere la stessa che si prova nei confronti di qualunque altro essere vivente indifeso; pensiamo a minori, ad anziani, a persone disabili. Inoltre, chi si accanisce nei confronti di un animale in quanto essere indifeso è potenzialmente in grado di farlo contro quegli altri esseri indifesi di cui parlavo poc'anzi.
Rassicurato chi credeva che non stessimo impegnando fruttuosamente il nostro tempo, c'è ancora un'altra considerazione da fare. Più che di una premessa, parlerei di una dichiarazione di intenti. Signora Presidente, che cosa vogliamo ottenere con questa legge? Strizzare l'occhio, con qualche gattino in bacheca in più, a un certo tipo di elettorato, mentre autorizziamo il farwest targato Lollobrigida sulla caccia? (Applausi).
Oppure vogliamo approvare norme serie, che ci elevino a livello di civiltà, nel solco di quell'impostazione che ci ha portato a elevare la tutela degli animali a livello costituzionale, riconoscendo loro la natura di esseri senzienti? Guardate: non è necessario scomodare grandi pensatori come Gandhi per ribadire che il grado di civiltà di un Paese si misura dal modo in cui quel Paese tratta gli animali; è sufficiente che questa sedicente superiorità dell'essere umano nei confronti di creature indifese la dimostraste schierandovi dalla loro parte, dalla parte di chi non ha voce. Invece mi duole ammettere, Presidente, che anche stavolta abbiamo perso un'occasione. Le dico francamente che poco mi interessa se quest'occasione sia stata persa perché la maggioranza stranamente non si mette d'accordo.
Io sono molto rammaricata, oltre che per quelle creature che ancora una volta continueranno a subire violenza da mostri che andranno impuniti, per tutti quelli che una legge vera ce l'avevano chiesta e continuano a fare quello che possono, con i mezzi che hanno. Mi riferisco alle associazioni, che troppo spesso si trovano a dover colmare il vuoto di istituzioni inerti e silenti; alle Forze di polizia, che cercano di rispondere con i mezzi che hanno a disposizione alle segnalazioni che gli pervengono, o a semplici cittadini, che rabbrividiscono davanti ad ogni tipo di violenza e non si voltano dall'altra parte.
Purtroppo, il tempo a disposizione non mi permette di esaminare tutte le mancanze di un testo su cui, come MoVimento 5 Stelle, ci asterremo, ma proverò a parlarvi almeno di quelle più significative, di quelle che avrebbero dovuto trovare un consenso trasversale. Sono il frutto non di una posizione pregiudizievole, ma semplicemente dello sforzo di rispondere a dei fenomeni che stanno prendendo piede in modo preoccupante nella nostra società, soprattutto tra quei minori che dovrebbero essere in cima alle nostre priorità, in cima alle priorità di quegli adulti che hanno la responsabilità di educarli, oltre che di proteggerli.
Oggi, purtroppo, assistiamo a un fenomeno allarmante: sempre più spesso i maltrattamenti sugli animali coinvolgono minori, non soltanto come spettatori passivi, ma come partecipanti attivi, talvolta istigati da adulti. Pensiamo ai combattimenti clandestini, agli avvelenamenti, alle crudeltà filmate e condivise sui social. Con l'emendamento 4.1 avevamo chiesto di aggiungere cinque parole: «o in concorso con essi» alla circostanza aggravante che prevede l'aumento di pena per i reati commessi alla presenza di minori. Senza questa integrazione, il rischio è che chi agisce insieme a un minore, magari spingendolo a commettere una violenza, sfugga all'aggravante, perché tecnicamente il reato non è commesso alla presenza del minore, ma con il suo concorso. Se è grave, signora Presidente, esporre un minore alla violenza, è ancora più grave renderlo complice di quella violenza.
Avevamo tentato di modificare l'articolo che si occupa del trattamento dei condannati per maltrattamenti, inserendo anche i reati in danno degli animali tra quelli per i quali è necessario un trattamento psicologico del condannato. Avevamo chiesto una modifica dell'articolo 133 del codice penale che - come è noto agli addetti ai lavori - nel valutare la gravità di un reato e nel commisurare la pena, deve tenere conto di diversi fattori, come il danno cagionato alla vittima. Nel caso in cui la vittima sia l'animale, se è vero come è vero che è riconosciuto come essere senziente, occorre considerare la sofferenza inflitta all'animale nel determinare la pena. Abbiamo chiesto una modifica dell'articolo 727 del codice penale, che punisce l'abbandono e la detenzione incompatibile con le caratteristiche etologiche dell'animale, con un inasprimento delle pene previste, sia in termini di reclusione che di ammenda.
Tutto inesorabilmente bocciato, tutto. Perché veniva dall'opposizione? Lo dico io, voglio fare quella in malafede. In realtà volete solo mettere una bandierina che sventola pure a mezz'asta. Questa non è più malafede, ma cognizione di causa. (Applausi).
Ma spostiamoci su un altro fronte, quello che dovrebbe interessare chiunque si consideri un essere civile. Parliamo di uno degli atti più vigliacchi che può compiere sempre quell'essere umano che, a fronte di svariate prove contrarie, continuate a ritenere superiore: le esche avvelenate. Mi spiegate per quale ordine di ragioni un atto così crudele dovrebbe dividerci e non trovare un consenso trasversale? Su questo, per onestà intellettuale, devo dare atto al Sottosegretario di aver addotto problemi legati alla sistematicità della misura rispetto all'impianto giuridico preesistente. Va bene, signor Sottosegretario, nella sua attuale formulazione non può essere approvato.
Troviamo però un modo e subito, perché quelle creature muoiono tra atroci sofferenze adesso, e non quando avremo modo e tempo di rioccuparcene. (Applausi).
A proposito della sistematicità, vogliamo parlare della brillante disposizione sulla detenzione a catena? Mi riferisco a quella che stabilisce che non si può tenere il cane a catena, eccezion fatta per ragioni sanitarie - mi viene da chiedere: certificate da chi? - per esigenze di sicurezza - definite da chi? - o se la catena non ne impedisce il movimento. In altre circostanze avremmo sentenziato: fatta la legge, trovato l'inganno. Non so se parlando di donne e bambini, lo possa dire ugualmente. Tutto questo avviene mentre singole Regioni prevedono già il divieto assoluto di detenzione a catena.
Qui il problema del coordinamento e della sistematicità pare proprio non sia dirimente. Direi che, se rimaniamo sul piano della schizofrenia giuridica, non rischiamo di sbagliare.
Come se tutto questo non bastasse, non siamo riusciti ad avere la vostra attenzione, non dico il vostro consenso, su aspetti che riguardano più da vicino quell'essere superiore che tanto vi sta a cuore: sto parlando dell'uso di farmaci per finalità non terapeutiche, gli antibiotici somministrati negli allevamenti intensivi, non per curare, ma per accelerare la crescita degli animali; una pratica alla base del fenomeno dell'antibiotico resistenza. Queste ed altre sono pratiche diffusissime in quei luoghi di tortura legalizzata, gli allevamenti intensivi, che rappresentano una vera e propria bomba sanitaria.
Ma anche da questo orecchio siete stati sordi: sordi di fronte a chi non ha voce e impenetrabili davanti a chi cerca di dargliene e non si farà ammaliare dalle vostre bandierine sventolanti a metà. (Applausi).
STEFANI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, questo disegno di legge interviene in un mondo straordinario, quale quello rappresentato dagli animali, in particolare dagli animali da affezione.
Poco posso aggiungere a quanto già espresso dalla senatrice Pucciarelli in discussione generale. Certamente chi ha un animale o l'ha avuto può comprendere veramente quel forte sentimento che ci lega a queste meravigliose creature, che a volte cerchiamo per vanità, altre volte per necessità o passione, ma spesso sono loro che cercano e trovano noi.
Questo disegno di legge è stato fortemente voluto dal Governo e dalla maggioranza e individua un significativo passaggio nella storia giuridica delle tutele del mondo animale. Ringrazio il relatore, senatore Potenti, che tra l'altro è a capo del Dipartimento nazionale tutela del benessere degli animali, voluto e istituito da Salvini, a testimonianza di quanto questo mondo sia importante per noi; ciò non per questioni civettuole, ma perché il mondo animale è importante e non è rappresentato solo dal cagnolino o dal gattino che stanno a casa. È un mondo che deve avere le sue necessarie tutele.
Il disegno di legge interviene in modo pregnante all'interno di una tutela che per certi versi già esisteva, ma che è stata rafforzata e trasformata. Ricordiamo che l'ultimo importante intervento risale alla legge 20 luglio 2004, n. 189. Oggi arriviamo a un provvedimento che, per certi versi, è una pietra miliare perché prevede una sorta di rivoluzione dal punto di vista giuridico. Si incide proprio sulla previsione dell'oggetto della tutela, che non è più il sentimento della persona verso gli animali, ma è l'animale stesso. Si compie una sorta di rivoluzione copernicana nella previsione, che apre nuovi spazi per future modifiche.
Prima di illustrare gli elementi più importanti del disegno di legge, desidero ribadire - come già sottolineato da altri colleghi - che il grado di civiltà si misura proprio con il trattamento riservato agli animali.
Questo provvedimento interviene su alcuni punti e dà la dimostrazione anche di quanto il mondo animale spesso è anche oggetto di particolari crudeltà. Se pensiamo, ad esempio, agli spettacoli e alle manifestazioni che comportano anche delle sevizie e lo strazio degli animali, questo è un mondo terribile che purtroppo esiste. Con questo provvedimento si è inteso inasprire la pena prevista per questo tipo di condotte.
Parimenti, si sono inasprite le pene per quella che è veramente una manifestazione crudele, ovvero quella di utilizzare gli animali per i combattimenti, una pratica terribile che porta addirittura alla loro uccisione. È stato previsto un aggravamento della pena della reclusione che arriva fino a quattro anni per chi organizza o dirige questi combattimenti, ma è stata anche estesa la pena che era prevista per i proprietari e i detentori degli animali a chiunque partecipi a quei terribili, orrendi spettacoli di combattimenti o a quelle competizioni: non solo chi addestra o organizza, ma anche chi va a vedere quegli spettacoli allucinanti.
Sono state previste poi nuove ipotesi di reato, come quella, ad esempio, che prevede l'allevamento e l'addestramento degli animali per destinarli ai combattimenti. È stata prevista come ipotesi di reato anche la scommessa su quei combattimenti.
Si va ad affrontare anche una un altro tema veramente terribile, che è quello dell'uccisione degli animali adoperando particolari sevizie o prolungando le stesse loro sofferenze. Anche qui è stato previsto l'innalzamento della pena. Dobbiamo veramente combattere queste condotte che comportano la morte di un animale e sono perpetrate per mera crudeltà e senza alcuna necessità.
Un altro importante passaggio è quello dell'inasprimento della sanzione che è prevista per quel vigliacco modo di agire rappresentato dall'abbandono dell'animale. L'abbandono degli animali è una vera e propria vigliaccheria e per questa ragione - lo ricordiamo anche a tutti coloro che ci stanno seguendo - ciò comporterà l'applicazione di una sanzione economica che arriva fino a 5.000 euro. È vero che dovrebbe essere non solo la pena a disincentivare certe condotte, ma anche e soprattutto la cultura; ma è anche bene ricordare che chi intende farlo avrà una tale conseguenza.
Un'altra ipotesi che viene prevista all'interno di questo disegno di legge è l'utilizzo della catena per tenere un animale, creandogli una vera sofferenza e determinando anche situazioni critiche in termini di sicurezza e di incolumità.
Vi è poi un altro passaggio importante che riguarda ipotesi di aggravanti e che vuole collegarsi alla seconda parte di quello che intendiamo per tutela di tutto il mondo animale. Sono previste delle aggravanti quando si commettono questi reati nei confronti di più animali e quando si propaganda il maltrattamento degli animali con mezzi informatici. In questo diabolico mondo informatico la pubblicazione comporta anche il rischio di creare emulazione, cosa che noi dobbiamo assolutamente combattere. Vi è, in più, l'aggravante di avere commesso il fatto in presenza di minori. E penso che qui arriviamo a un altro passaggio importante sul quale dobbiamo veramente soffermarci a ragionare. Spesso, purtroppo, la violenza sugli animali è l'anticamera della violenza sull'uomo, come già osservava Ovidio - qui non stiamo parlando di qualcosa che si è scoperto oggi - quando diceva che «Crudelitas in animalia est tirocinium crudelitatis contra homines», e cioè che la crudeltà verso gli animali non è che antesignana della crudeltà contro gli uomini. Questo non è soltanto frutto di un'osservazione: vi sono anche corpi di ricerca, vi sono anche dati che dimostrano un collegamento inquietante fra la crudeltà sugli animali e quello che è un comportamento criminale. Dobbiamo soprattutto avere un riguardo particolare per i ragazzi, per i giovani.
È in quella età che magari si manifestano queste condotte spia che dimostrano una propensione verso la criminalità, che noi dobbiamo assolutamente combattere.
Sotto questo profilo, ringraziamo il Governo anche per avere accolto un ordine del giorno della Lega in Commissione, nel quale avevamo invitato a fare una considerazione e prevedere dei percorsi riabilitanti per i soggetti maltrattanti che hanno commesso questi deprecabili reati, per fare sì che vi sia una educazione a questo mondo. Se impari a rispettare le creature e gli esseri viventi, impari in primis a rispettare anche il tuo prossimo.
È per questa ragione che noi, come Gruppo Lega, condividiamo pienamente questo testo e gli obiettivi che vuole perseguire e voteremo a favore. (Applausi).
VERINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, devo essere sincero: ho apprezzato complessivamente il tono e il contenuto di molti interventi, perché credo che si possa dire che tutti, con modulazioni di toni e accenti diversi, hanno rivelato comunque una sincera sensibilità al tema della tutela degli animali. Non è un caso, del resto, che siano state fatte anche citazioni importanti che, nel corso della storia, hanno accompagnato il rapporto tra uomo e vivente non umano (per usare anch'io un'altra citazione che apparteneva a un importante uomo politico come Pietro Ingrao).
Tuttavia, il fatto che questo Parlamento qualche tempo fa abbia introdotto, rafforzando il concetto di tutela dell'ecosistema e della biodiversità anche nella Costituzione e anche in linea con direttive e normative europee, il tema della tutela degli esseri senzienti - come è stato ricordato - penso sia un patrimonio comune. Anche allora lo facemmo tutti insieme.
Tuttavia, nonostante il giudizio positivo sul dibattito e sul suo tono, esprimo anche una delusione, perché non c'è poi, rispetto alle cose dette e al come sono state dette, una coerenza normativa rispetto all'atto che anche questa Camera si appresta ad approvare. Eppure, ci sono delle normative - questa avrebbe potuto essere una di quelle - che meriterebbero una condivisione ampia, larga, trasversale, al di sopra delle politiche di appartenenza. La realtà, le criticità e i problemi che questa realtà ci presenta anche nel campo della tutela degli animali imporrebbero delle soluzioni comuni e delle scelte conseguenti alle affermazioni.
Sappiamo che nel nostro Paese i delitti sugli animali sono sempre più ricorrenti e spesso si intrecciano non solo con comportamenti violenti e deprecabili di singoli individui, ma anche con l'attività riferita alla criminalità organizzata. Non è un caso, infatti, che la Commissione parlamentare d'inchiesta che si occupa degli illeciti ambientali a fronte di una decisione parlamentare stia indagando anche per contrastare il fenomeno delle zoomafie. Stiamo parlando di cose serie, molto brutte: corse clandestine di cavalli, traffico di cuccioli, combattimenti tra animali, truffe nell'ippica, business dei canili, contrabbando di fauna e bracconaggio organizzato. Ci riferiamo a macellazioni clandestine, a un antico reato che si chiama abigeato, alla pesca di frodo, all'illegalità nel comparto ittico, all'uso di animali a scopo intimidatorio per lo spaccio di droga, a traffici di animali via Internet e zoocriminalità minorile. Ogni anno l'Osservatorio nazionale zoomafie ci consegna un rapporto dettagliato sulle attività criminali perpetrate sugli animali. È un fenomeno in crescendo, purtroppo.
Per questo, al Gruppo PD, alla Camera prima e al Senato poi, è sembrato giusto affrontare con delle norme adeguate, davvero adeguate, queste pesanti criticità. Con spirito collaborativo, fin dall'altro ramo del Parlamento, abbiamo dato disponibilità, con molte proposte migliorative, al rafforzamento delle norme inserite. Devo dire che lo hanno fatto anche gli altri parlamentari delle altre forze di opposizione.
Però - e lo abbiamo visto anche oggi - a fronte di questa disponibilità e a fronte di emendamenti e ordini del giorno, che io credo si possano definire seri, la maggioranza e il Governo hanno scelto una strada unilaterale, che ha portato all'indebolimento del provvedimento, anche probabilmente in seguito a differenti visioni tra le forze della maggioranza. Eppure, la prevenzione e il contrasto della violenza sugli animali sono un tema che avrebbe meritato ben altro coraggio e ben altra coesione.
Noi abbiamo condiviso i principi generali della legge e abbiamo votato a favore. Ricordava questo tipo di condivisione nel suo intervento anche la senatrice del nostro Gruppo Cristina Tajani. Riconosciamo che comunque qualche passetto in avanti c'è stato, a partire dalla modifica della norma penale che introduce la significativa novità per cui l'animale diventa un soggetto giuridico. Poi però, durante l'iter parlamentare, questa legge è stata privata di tantissime parti che non sono state inserite.
Troppe parti non sono state inserite, le ricordo brevemente: dalla sussistenza del reato di uccisione di animale e maltrattamento dello stesso per colpa all'estensione dell'aggravante in caso di animali conviventi; utilizzo di armi e attività commerciali e professionali; dall'ipotesi della radiazione del veterinario per condanne di maltrattamento e uccisione all'ipotesi di reato per l'utilizzo di esche e bocconi avvelenati; dal reato per uso di farmaci non terapeutici all'affido dell'animale sequestrato o confiscato; dall'ipotesi della banca dati delle Forze di polizia alla previsione di centri per gli animali vittime di questi reati; dai progetti scolastici per educare alla tutela degli animali all'attività illecita contro la fauna selvatica protetta.
Insomma, il testo finale si riduce a un mero inasprimento delle pene, che da sole, anche in questo caso, non sono esaustive e determinanti per affrontare concretamente il problema della violenza sugli animali. Inasprire le pene e le sanzioni per determinati reati può essere necessario, ma - come quasi sempre accade nei vostri provvedimenti - manca l'altra parte della medaglia, cioè la parte decisiva in chiave di prevenzione, informazione e dissuasione. Del resto, questo modo di procedere è un po' nel vostro DNA e non lo dico con particolare polemica. Lo vediamo anche da quello che sta accadendo e che è accaduto questa notte sul decreto sicurezza: una vergogna.
Aggiungo anche, e lo dico per fatto di cronaca attualissima, che stamattina Antigone ha presentato il rapporto sulle carceri. Il modo in cui voi state affrontando il tema carcerario in questo Paese è una vergogna nazionale. (Applausi). Su un piano leggermente diverso - ma l'ispirazione è sempre e solo quella della repressione, mai della prevenzione - è un po' così anche con questa legge. Colpire non basta. I reati contro gli animali, così come molti fenomeni che vivono drammaticamente nella società, richiederebbero una visione più larga, un'azione strutturale e mirata.
Noi eravamo disponibili: vi abbiamo proposto di rafforzare le infrastrutture prevedendo centri di rifugio per gli animali vittime di reati, per rieducare e per restituire, previa adozione controllata, gli animali alla piena normalità. Vi abbiamo chiesto di prevedere formazione anche in questo campo; specializzazione per le Forze di polizia, per la magistratura, per i veterinari, perché fossero pronti ad affrontare le emergenze sia in prevenzione che in interventi di repressione. Vi abbiamo chiesto di prevedere progetti educativi di sensibilizzazione, partendo ovviamente dalle scuole, finalizzati a promuovere la cultura del rispetto e della legalità verso gli animali. Vi abbiamo offerto anche una strada per ovviare alla necessità di disporre di risorse adeguate per applicare davvero la legge, attraverso il reinvestimento delle sanzioni previste.
È questo l'ultimo punto che tratto, Presidente. La maggioranza e il Governo, con i loro "niet", con i loro pareri contrari agli emendamenti e agli ordini del giorno, hanno fatto il contrario, tagliando le risorse previste, con il palese il rischio di trasformare in velleitarie le novità introdotte, perché non coperte da adeguato gettito.
D'altronde, l'ultimo articolo è quello che prevede l'invarianza finanziaria. E quando si fanno questi provvedimenti, che vorrebbero essere ambiziosi negli effetti, ma li si fanno e li si approvano in invarianza finanziaria, è evidente che la presa in giro è dietro l'angolo.
A noi non interessava un provvedimento bandiera, solo magari per pagare qualche pegno elettorale. Aggiungo anche qui - dobbiamo dirlo - senza particolare vis polemica: qualche pegno elettorale, magari a qualche parlamentare double-face, animalista di mattina e venditore di salmoni il pomeriggio, quegli stessi salmoni probabilmente che abbiamo visto come vengono barbaramente allevati grazie ai servizi della trasmissione «Report».
Insomma, sarebbe il caso di non etichettare questa legge nel dibattito pubblico con il nome di qualche parlamentare la cui condotta appare quantomeno discutibile. Insomma - lo ribadiamo - si è persa un'occasione: rimarranno agli atti, purtroppo, le occasioni perse in questa legislatura per vostra essenziale responsabilità.
Allora, per adesso il nostro voto è contrario per il vostro modo di fare e di astensione sulla proposta di legge. (Applausi).
PELLEGRINO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PELLEGRINO (FdI). Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi giungono finalmente alla loro definitiva approvazione i disegni di legge di iniziativa bipartisan sulla tutela degli animali, a partire da quello della collega Brambilla e di altri parlamentari, sul quale ovviamente ci accingiamo, come Fratelli d'Italia, a esprimere il nostro convinto voto favorevole.
Il testo è frutto di un attento e selettivo lavoro parlamentare, iniziato alla Camera nel 2023, tra i membri dell'Intergruppo per i diritti degli animali e la tutela dell'ambiente, su norme che introducono modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.
Colgo l'occasione intanto per ringraziare l'Intergruppo, tutto, non solo per questo progetto normativo, ma anche per la continua attenzione, la proattività, la passione, ma anche per l'emotività espressa quando si tratta di questi temi, perché solo mettendoci il cuore si può far alzare il livello di coscienza di un intero popolo.
Questo complesso di norme costituisce una vera e propria riforma, richiesta a gran voce dalla società civile, che vuole respingere con fermezza i tanti orrori di cui gli animali sono vittime indifese e chiede giustizia. La proposta di legge che stiamo per votare mira all'obiettivo di fornire ai magistrati strumenti più efficaci e adeguati per punire i responsabili, che hanno avuto - è proprio il caso di dirlo - il disonore delle cronache; fatti come l'uccisione, ripresa e passata sui social, del cane Angelo torturato a morte; quella del cane Aron, legato con un palo a una catena e dato alle fiamme dal suo compagno di vita disumano; quella del gatto Leone scuoiato vivo e tanti altri casi di uccisione e maltrattamento a danno di chi non ha neppure la voce per implorare aiuto; animali trattati, quindi, come oggetti da schiacciare senza pietà, sui quali sfogare la rabbia, i beceri istinti, la più forte delle crudeltà, magari solo per il gusto di riprendersi durante questi atti efferati con il telefonino e raccattare qualche like.
In base alla normativa vigente i responsabili rimanevano sostanzialmente impuniti. Di qui, dunque, la richiesta al legislatore di affrontare un'adeguata risposta aumentando le pene. Dare risposta - è bene evidenziarlo - tiene conto anche della stretta correlazione esistente fra l'uccisione e il maltrattamento di animali e la violenza interpersonale e altre condotte devianti antisociali e criminali. La violenza e la crudeltà verso gli animali sono infatti tratti specifici e predittivi di pericolosità sociale.
Link Italia, infatti, in collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, qualche anno fa ha condotto la prima raccolta dati nelle carceri italiane in merito alla correlazione fra maltrattamento e uccisione di animali e altre condotte criminali. Dal campione di 682 detenuti sono emersi i seguenti dati: il 64 per cento ha dichiarato di aver ucciso o seviziato animali da adulto e, di questi, il 96 per cento aveva già maltrattato animali da minorenne.
Eclatanti sono alcuni casi tristemente noti alle cronache. Essi dimostrano che, se si fosse intervenuti quando l'assassino già sperimentava le sue atrocità su quegli esseri indifesi, si sarebbe potuto evitare un tragico epilogo. Ad esempio, nei cellulari dei fratelli Bianchi, gli assassini di Willy Monteiro, sono stati rintracciati video di sevizie su animali messe in atto per puro sadismo. All'aggressore di Gessica Notaro, sfregiata con l'acido, il tribunale aveva sequestrato il cane per maltrattamenti, poi per assurdo riaffidandolo in custodia proprio allo stesso maltrattante.
Quello che più preoccupa, però, è l'ascesa di questi episodi di violenza. Soprattutto preoccupa il fatto che a compierli siano sempre più giovani e giovanissimi. Ecco perché serviva l'inasprimento delle pene rispetto alla gravità dei fatti compiuti. Come legislatori, noi dovevamo essere conseguenti alla maturata - finalmente - sensibilità della coscienza collettiva, che ora guarda sempre con più grande ripugnanza a queste atrocità.
Consentitemi però, per chiarezza e completezza, di ribadire alcune delle più significative modifiche contenute nel disegno di legge in esame, visto che qualcuno ha detto che non erano abbastanza. Penso anzitutto al radicale cambiamento di prospettiva contenuto nella novella della rubrica del titolo IX-bis del libro II del codice penale. La tutela da oggi sarà non più del sentimento di pietà dell'uomo verso l'animale, ma dell'animale stesso. Pertanto, l'approvazione di questo disegno di legge costituisce la prima significativa attuazione della riforma dell'articolo 9 della Costituzione. Vorrei ricordare un sondaggio condotto nel 2021 dall'Ipsos proprio sugli animali in Costituzione: l'88 per cento degli intervistati riteneva che la politica dovesse occuparsi subito della loro tutela. Molti Paesi a noi vicini, come Austria, Germania e Svizzera, avevano già compiuto questo passo decisivo. Il benessere e la salute degli animali hanno trovato poi ampio spazio nel dibattito anche a Strasburgo, dove si è più volte ribadito che la legislazione dell'Unione europea dovrebbe sempre tener conto del fatto che gli animali sono esseri senzienti, già così riconosciuti dall'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Tornando alla proposta, dunque, qui aumentiamo significativamente le pene per l'uccisione e il maltrattamento e per chi organizza spettacoli con sevizie e strazio per gli animali. Tra le altre novità c'è anche il divieto di tenere alla catena, finora previsto solo da alcune leggi regionali. Fatta salva la normativa maggiormente stringente posta in qualche Regione, che potrà continuare ad applicarsi, il divieto finalmente viene introdotto su tutto il territorio nazionale, sorretto da adeguate sanzioni. Importante è poi l'introduzione del nuovo articolo di procedura penale 260-bis, fortemente voluto dalle associazioni animaliste, sempre attente e infaticabili, relativo all'affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o sevizia.
Ritengo altamente rilevante, poi, che ai soggetti abitualmente dediti ai delitti di combattimenti tra animali e al traffico illecito dei cuccioli, come per coloro che organizzano manifestazioni vietate, vengano applicate le misure di prevenzione previste dal codice antimafia. D'altronde, questa è la legislatura in cui la Commissione antimafia finalmente ha aperto tre filoni di indagine sulle ecomafie, fenomeni che non solo riguardano la violenza perpetrata nei confronti degli animali, ma sono anche intrinsecamente connessi al sentimento mafioso che impernia ai nostri territori.
Nel concludere, perciò, oggi segniamo un primo passo che consegna dignità a degli esseri viventi che condividono con noi questo palcoscenico di vita, questa parte di Cosmo in cui tutti noi siamo connessi, dove proprio per questo tutti abbiamo il dovere del senso del rispetto. Se è vero che il grado di civiltà di un popolo si misura da come vengono trattati gli animali, dobbiamo chiederci che civiltà oggi stiamo costruendo: se vogliamo una comunità che vede un uomo prevaricatore sugli altri esseri viventi, dove il delirio di onnipotenza diventa lo strumento per sottomettere gli altri e dove la crudeltà è il normale modo di agire su di essi; oppure se voi, come noi, pensate che non debba essere così. Noi pensiamo che la dignità di un essere vivente debba essere riconosciuta dalle leggi e non solo quando si tratta di un animale di affezione. Abbiamo dovuto aspettare troppo tempo per capire, anche giuridicamente, che c'è una sottile essenza di reciprocità che ci lega gli uni agli altri; reciprocità che ci deve portare a considerare ogni essere senziente come una costola della nostra anima.
In conclusione, oggi stiamo compiendo un importantissimo passo in avanti di adeguamento a un nuovo sentire, approvando un'iniziativa legislativa parlamentare che modifica significativamente il codice penale e risponde alle aspettative di chi reclama giustizia per gli animali. Oggi stiamo mettendo, sì, un primo mattone per costruire una nuova coscienza collettiva ed è per questo che spiace che qualcuno si astenga o voti in senso contrario. Noi sappiamo invece cosa fare.
Dichiaro pertanto, con grande convinzione, il voto favorevole di Fratelli d'Italia. (Applausi).
PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1308, nel suo complesso.
È approvato. (Applausi).
Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 11, 587, 984, 1398 e 1405.
Svolgimento di interrogazioni (ore 13,22)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.
Saranno svolte per prime le interrogazioni 3-00566, 3-01593 e 3-01929 sulla regolarità nei pagamenti degli stipendi agli insegnanti precari.
Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere congiuntamente a tali interrogazioni.
MAZZI, sottosegretario di Stato per la cultura. Signor Presidente, gentili senatori, permettetemi di rendere un'unica risposta, dal momento che la problematica sollevata con le interrogazioni verte sul medesimo argomento.
Rappresento preliminarmente che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 agosto 2016, la liquidazione degli stipendi delle supplenze brevi e saltuarie avviene mediante cooperazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare, il MIM assegna le risorse alle istituzioni scolastiche, mentre il MEF cura l'emissione dei pagamenti e le segreterie scolastiche gestiscono i contratti di supplenza attraverso il sistema SIDI.
Nonostante l'interscambio strutturato tra i due sistemi informativi, alcuni passaggi della procedura di liquidazione non sono automatizzati e pertanto richiedono interventi manuali che non facilitano un controllo diretto e puntuale delle risorse assegnate e dei ratei effettivamente erogati da NoiPA.
Nella consapevolezza della complessità di questo sistema... (Brusio). Scusate, ma faccio fatica a parlare.
PRESIDENTE. Ha ragione. Chiedo ai senatori che non sono interessati di uscire dall'Aula, perché la seduta non è ancora finita.
Prego, sottosegretario Mazzi.
MAZZI, sottosegretario di Stato per la cultura. Grazie, signor Presidente.
Nella consapevolezza della complessità di questo sistema, segnalo che già il 20 aprile 2023 il ministro Valditara ha elaborato un piano di semplificazione amministrativa nel settore scolastico, di cui è stata anche data informativa in Consiglio dei ministri, in linea con le linee programmatiche illustrate alle Camere nel novembre 2022.
In particolare, tra le prime misure previste dal piano, una è specificamente dedicata alle supplenze brevi e saltuarie, con l'obiettivo di individuare soluzioni organizzative e digitali finalizzate a ridurre il carico operativo delle segreterie scolastiche, accelerare i tempi medi di pagamento, attualmente stimati in circa quattro mesi, e semplificare i meccanismi di monitoraggio della spesa. A tal riguardo, sono state avviate, in collaborazione con il MEF, iniziative mirate al rafforzamento della governance del processo e al miglioramento del controllo delle singole fasi procedurali.
Ebbene, i dati riferiti agli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 confermano l'efficacia di tali interventi.
Infatti, nel mese di settembre 2024 risultavano circa 9.000 stipendi da liquidare contro i 96.000 rilevati nello stesso mese dell'anno precedente, con una tendenza confermata anche nei mesi successivi. Questo significativo miglioramento è la conseguenza di un monitoraggio più puntuale e della costante interlocuzione con il MEF, per ottimizzare la condivisione dei dati e facilitare il reperimento di risorse aggiuntive. Allo stesso tempo, tenuto conto che per assicurare la tempestività dei pagamenti vi è anche bisogno che vi siano le corrispondenti risorse, segnalo che nel corso del 2024 sono stati reperiti 70 milioni di euro tra settembre e dicembre e che con la legge di bilancio per il 2025 sono stati stanziati circa 200 milioni di euro aggiuntivi rispetto alla precedente legge di bilancio, in modo tale da prevenire le maggiori criticità avvertite in passato. In questo modo, per quanto concerne il 2025, evidenzio che fino al mese di marzo alle istituzioni scolastiche sono stati già assegnati circa 380 milioni di euro lordo dipendente e che non si registrano al momento situazioni di mancato pagamento.
Inoltre, il Ministero ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di esaminare i molteplici aspetti connessi alla gestione delle supplenze brevi e saltuarie, ivi compresa la valutazione di modificare la natura della retribuzione, uniformandola a quanto già avviene nel caso degli stipendi del personale supplente in maternità, al fine di garantire la certezza dei pagamenti nei tempi stabiliti dalla normativa vigente, ciò a testimonianza dell'impegno dell'amministrazione a proseguire nel percorso di semplificazione e rafforzamento dell'intero processo per consentire la tempestiva corresponsione delle spettanze al personale interessato.
MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALPEZZI (PD-IDP). Signor Sottosegretario, capisco che sia qui lei a dover affrontare questo tema perché il cambio d'orario ha impedito di essere presente alla sottosegretaria Frassinetti, che di norma è sempre stimolata e interviene su questi temi. Signor Sottosegretario, nonostante la sua cronaca dei fatti, sono costretta qui a segnalare le date di queste interrogazioni, le date di ulteriori interrogazioni presentate e depositate alla Camera e la volontà di presentarne altre, perché non più tardi di una settimana fa, siamo stati sollecitati anche da una serie di insegnanti siciliani - il collega Nicita è rappresentante di quella Regione - che segnalavano lo stesso problema. Le mie due interrogazioni, solo per fare un po' di chiarezza, sono una del luglio del 2023 e l'altra del dicembre del 2023; quella del collega Giorgis, che ha la stessa risposta, come ci avete anticipato, è del gennaio del 2025. Ciò significa che il meccanismo, per quanto voi abbiate provato a migliorarlo, non funziona e quindi questo non basta, perché a me fa piacere sapere che i numeri sono diminuiti, ma penso che fossero anche solo cinque insegnanti supplenti che ci mettono cinque o sei mesi ad ottenere lo stipendio, vorrebbe dire che abbiamo un problema, perché ci sarebbero anche solo cinque o sei persone che insegnano nelle nostre scuole che non hanno poi i soldi per pagarsi il mutuo, per pagarsi l'affitto, per poter mangiare, con stipendi che di norma non sono mai superiori ai 1.400 euro al mese, quando va bene. (Applausi).
Noi ve le abbiamo fatte, le proposte, rispetto a un sistema che non funziona. Vi avevamo suggerito, per esempio, di potenziare il personale della segreteria perché, come lei giustamente ha illustrato, descrivendo tecnicamente tutta la procedura così come avviene, l'aggiornamento rispetto alle supplenze viene inserito dal personale delle segreterie, ma il personale delle segreterie è un personale che voi avete tagliato con l'ultima legge di bilancio. Se volevate darci una mano a risolvere questo problema, quel personale doveva essere potenziato, non diminuito, perché il problema può solo aggravarsi.
Aggiungo un altro grande tema.
Sempre nell'ultima legge di bilancio, voi avete eliminato il cosiddetto organico di potenziamento, nato nel 2015 con la legge n. 107, che consentiva alle scuole di avere una serie di insegnanti in più rispetto a quelli previsti dal normale quadro scolastico: tanti studenti, tante classi, quindi tanti insegnanti, ciascuno per la propria disciplina. Erano gli insegnanti che dovevano essere utilizzati dalla scuola per i progetti e anche per le supplenze, quindi pagati mensilmente per svolgere una serie di attività, tra cui anche le supplenze. Ebbene, avete tagliato anche quel personale.
Nonostante tutto questo, quindi non avendo provato a mettere in atto misure che noi ritenevamo un po' più efficaci, ci dite che quello che è stato messo in azione a partire dal maggio 2023 ha consentito di portare risultati. Molto probabilmente - ma lo dico senza nessuna polemica - tutto il meccanismo è da rivedere. Se il meccanismo è da rivedere, bisogna mantenere ciò che funziona e quindi, per esempio, il personale delle segreterie e l'organico di potenziamento, e intervenire su ciò che non funziona. Invece - mi dispiace dirlo - avete fatto l'opposto. Sottosegretario, tutte le interrogazioni che sono state depositate da tantissime forze politiche, compresa quella della maggioranza rispetto a questo tema, segnalano che c'è un'emergenza.
Il meccanismo per cui è il MEF che deve elargire gli stipendi a seconda che ci siano i fondi o meno deve essere assolutamente migliorato. Capisco che il MEF non possa effettuare i pagamenti se non ha le risorse, ma questa devono essere già computate all'inizio dell'anno scolastico, altrimenti quegli insegnanti rischiano di lavorare gratis: questo non è possibile, considerando anche il quadro di provenienza della maggior parte degli insegnanti d'Italia, che lavorano come insegnanti che hanno avuto origine nel Sud ma si sono trasferiti al Nord, perché ci sono più bambini e bambine, ragazzi e ragazze, quindi più studenti, al Nord. Questi insegnanti la maggior parte delle volte devono pagarsi l'affitto e non hanno neanche i soldi per mangiare. Se è lo stesso Stato che non riesce a rispettare il patto normale che dovrebbe esserci tra un lavoratore, quindi chi presta il proprio servizio, e la propria responsabilità in quanto Stato di dover pagare, che esempio diamo anche ai ragazzi delle nostre scuole (Applausi), se questo è il meccanismo?
Signor Sottosegretario, le chiederei la cortesia di farsi portavoce di questo tipo di problema con tutti i suoi colleghi. Noi possiamo apprezzare tutti i tentativi che porteranno a migliorare la situazione, ma capisce bene anche lei che prima erano 26.000 a settembre (un numero preoccupante), mentre oggi sono 9.000, e questi numeri continuano ad alternarsi a seconda dei mesi. Sono persone che lavorano, fanno gli insegnanti, curano i nostri ragazzi e le nostre ragazze e noi in cambio diciamo loro: fai la fame per quattro mesi e quando avremo i soldi ti pagheremo. Non mi sembra molto efficace come risposta. (Applausi).
PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01885 sul soggiorno in Italia del miliziano libico Abdel Ghani al-Kikli.
Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.
MAZZI, sottosegretario di Stato per la cultura. Signor Presidente, onorevoli senatori, in merito a quanto evidenziato dall'onorevole interrogante, va rilevato che il nominativo del cittadino libico Abdel Ghani al-Kikli non risulta censito in banca dati del sistema d'indagine (SDI) e nello Schengen information system, né destinatario di misure restrittive estese in ambito internazionale. Altre ricerche nelle citate banche dati effettuate con gli alias del succitato cittadino libico, estrapolati da rapporti delle Nazioni Unite sulla situazione libica, hanno avuto esito negativo.
Si soggiunge che nella banca dati del sistema informativo visti (VIS) è presente, con l'immagine del volto corrispondente al cittadino libico di cui stiamo parlando, il nominativo di al-Kekli Abdel Ghani, in possesso di visto Schengen rilasciato da Malta in data 21 novembre 2023 e valido fino al novembre 2025.
Aggiungo che, secondo quanto riferito dal Ministero della giustizia, non risulta alla Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria del Dipartimento degli affari di giustizia la sussistenza di procedure di cooperazione giudiziaria relative al cittadino libico in questione.
Infine, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha rappresentato che il cittadino libico risulta essere stato ucciso lo scorso 12 maggio a Tripoli, nel corso di scontri armati tra milizie.
ZAMPA (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZAMPA (PD-IDP). Signor Sottosegretario, io comprendo che lei lavora al Ministero della cultura e che questa è una materia enormemente complessa e delicata; pertanto si è limitato a leggere la risposta che le è stata preparata dagli uffici.
Ma il tema che era stato sottoposto è un tema di enorme gravità e delicatezza, perché il nome di Abdel Ghani al-Kikli, che è conosciuto con il nome di Gheniwa, è uno dei nomi di coloro che sono tranquillamente arrivati in Italia con un regolare permesso Schengen. Subito dopo è arrivata un'altra clamorosa irruzione in Italia di un altro pericolosissimo esponente libico, Almasri. Ma nei giorni scorsi è emerso anche un ulteriore nome, Abdul Ramadan, braccio destro di Almasri e sempre al suo fianco, conosciuto come il torturatore delle carceri libiche, nelle quali stanno i migranti, e che è tranquillamente entrato anche lui nel nostro Paese.
Stiamo parlando, in questo caso, di un esponente del terrorismo libico e comunque della guerra civile che è in corso in Libia. Stiamo parlando dell'esponente di una milizia attiva da lui guidata, la "Stability Support Apparatus", che si è reso colpevole di violazioni e abusi e che è stato in ogni modo segnalato. È stato riportato da diversi organi di stampa che la Corte intendeva arrestare Gheniwa e questo fatto era stato presentato all'European Centre for Constitutional and Human Rights, con una denuncia alla Corte penale internazionale.
Quest'uomo è venuto tranquillamente a fare visita al ministro libico per gli affari di Stato, che si trovava in un ospedale a Roma. Ci è stato confermato che è arrivato con un aereo privato (tra l'altro, viaggiano tutti in condizioni sempre straordinariamente comode). Era con un gruppo che è atterrato a Fiumicino a bordo di un aereo privato il 20 marzo e che subito dopo si è diretto tranquillamente in ospedale. Le immagini di questo atterraggio e dell'arrivo di questo gruppo sono state diffuse tra l'altro sui social network e questa immagine è stata prontamente diffusa dall'ONG "Refugees in Libya", che ha sottolineato come il nostro Paese continui ad offrire rifugio ai capi delle milizie libiche responsabili di atroci crimini contro i diritti umani nei lager libici.
Credo che questo faccia veramente molto disonore a questo Paese, ma aggiungo un secondo elemento, che io trovo ancora più preoccupante. Il nome di al-Kikli si trovava nel report degli ispettori ONU, che è stato al Consiglio di sicurezza nel 2022 (si parlava proprio di lui). Tra l'altro, quel panel di esperti che è purtroppo scaduto a febbraio o a marzo non è ancora stato rinnovato, perché gli americani hanno posto un veto.
La cosa che ancora più mi preoccupa, signor Sottosegretario, è che al Senato e al Ministero degli affari esteri italiano avevano pubblicato, nel dicembre 2022, un approfondimento di cui tutti noi possiamo disporre perché è stato diffuso alle caselle e-mail dei senatori, sulle milizie libiche, redatto dall'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), che parlava proprio di al-Kikli. Il suo nome ricorre a pagina 9, dove si ricorda che a Tripoli nel 2021 il Governo aveva nominato il famigerato leader della milizia, nota come unità Abu Salim, e si tratta esattamente di questo, accusato da Amnesty International nel 2013 e nel 2014 di rapimento, tortura e maltrattamento di prigionieri.
C'è molto da preoccuparsi, perché un Paese che non è in grado di difendersi e di fare in modo di costruire una rete più forte di protezione della sicurezza italiana non può che destare una grande preoccupazione, non solo in noi che siamo senatori dell'opposizione, ma dovrebbe suscitarla anche nella maggioranza e ancora di più in chi governa il Paese, oltre che ovviamente nei cittadini italiani. (Applausi).
PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01552 sulla valorizzazione dell'ex ospedale psichiatrico di Pratozanino, nel Comune di Cogoleto, in provincia di Genova.
Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.
MAZZI, sottosegretario di Stato per la cultura. Signora Presidente, onorevole collega, il quesito posto mi offre l'opportunità di aggiornare quest'Aula sugli sviluppi del progetto di tutela e valorizzazione del complesso dell'ex ospedale psichiatrico ed annessa chiesa in località Pratozanino, Comune di Cogoleto.
Il complesso immobiliare dell'ex ospedale psichiatrico di Cogoleto è un insieme di edifici strutturati in diversi padiglioni, circondati da vaste aree verdi, con annessa la chiesa di Pratozanino, che costituisce un unicum nel panorama dell'edilizia religiosa ligure e non solo, per la sua particolare conformazione e per la presenza delle pitture murali realizzate da Gino Grimaldi, uno dei degenti tra il 1933 e il 1939. Nei fondi del padiglione è collocato il presepe realizzato dagli ex pazienti, grande oltre 500 metri quadrati.
L'intero complesso è sottoposto a tutela ai sensi della normativa vigente. Ne è quindi vietata la destinazione ad uso residenziale privato con l'obbligo del mantenimento in sito del presepe polimaterico quale testimonianza di interesse artistico ed etnoantropologico di espressione dei pazienti ricoverati all'interno della struttura.
La Cassa depositi e prestiti immobiliare Srl ha acquisito l'insieme edilizio con vincolo di destinazione d'uso originaria, perché possa essere adibito ad uso culturale e a memoria del luogo ed essere regolarmente aperto al pubblico.
Si rappresenta che ad oggi sono stati effettuati numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, tra i quali: manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde, con creazione di piste a scopo tagliafuoco antincendio; custodia e vigilanza continuativa del sito con verifica dell'integrità del perimetro; messa in sicurezza ambientale; messa in sicurezza edile con l'attuazione di misure manutentive straordinarie, relative alla preservazione statica dei fabbricati; messa in sicurezza della copertura della chiesa.
Le scene pittoriche dell'artista Gino Grimaldi, conservate nella chiesa, sono state sottoposte ad interventi di messa in sicurezza con risorse rese disponibili dalla Fondazione San Paolo e gestite dall'Università di Genova. I dipinti sono stati traslati presso l'oratorio di San Lorenzo a Cogoleto, la cui confraternita si è da sempre dimostrata attenta custode e preservatrice dei valori non solo delle proprie opere, ma anche di quelle provenienti dalla Chiesa in oggetto. Ciò è stato confermato dalle recenti verifiche poste in essere dalla competente Sovrintendenza sullo stato di conservazione delle opere d'arte e dei beni vincolati.
La collocazione delle opere del Grimaldi presso l'oratorio di San Lorenzo assicura inoltre anche la fruizione pubblica. Il 19 febbraio 2020 si è svolto un sopralluogo che ha confermato la presenza in sito del presepe in discrete condizioni di conservazione.
Sono inoltre attualmente in corso di valutazione interventi di censimento, monitoraggio, spostamento, ricollocamento e restauro conservativo.
Sulle iniziative di valorizzazione del complesso si rileva che nel corso degli anni Cassa depositi e prestiti immobiliare ha effettuato numerosi tentativi di commercializzazione dello stesso legati a diverse ipotesi di sviluppo e riqualificazione, alcune delle quali hanno visto anche il coinvolgimento di enti pubblici. In considerazione dell'attuale stato di liquidazione di Cassa depositi e prestiti immobiliare, il complesso viene gestito in un'ottica liquidatoria. Pertanto sono in corso le necessarie valutazioni al fine di avviare nel più breve tempo possibile il relativo processo di dismissione.
Il complesso dell'ex ospedale di Cogoleto è stato inoltre coinvolto fin dal 2011 nel progetto ancora in corso, «Carte da legare», ideato al fine di tutelare il patrimonio archivistico delle istituzioni manicomiali in Italia. L'iniziativa ha consentito una serie di interventi, quali il censimento degli archivi, la ricognizione e la conservazione e la schedatura analitica di gran parte delle cartelle cliniche disponibili online.
Questo Ministero conferma la disponibilità a collaborare, per quanto di competenza, ad iniziative che prevedano la conservazione e il restauro degli edifici vincolati del complesso di Pratozanino, con particolare riferimento alla chiesa, ai dipinti, al presepe, in occasione anche di momenti celebrativi della figura di Franco Basaglia, coinvolgendo il complesso di Pratozanino come esempio di recupero e valorizzazione della memoria storica degli ex ospedali psichiatrici.
BASSO (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario perché sicuramente ha dimostrato che c'è stata un'attenzione a quello che rappresenta questo patrimonio ma, nello stesso tempo, non posso ritenermi totalmente soddisfatto perché manca ancora quel passo in più che ci auspichiamo, ovverosia la possibilità di andare oltre la messa in sicurezza e iniziare davvero una valorizzazione di questo patrimonio; lei lo ricordava Ministro, io vorrei che fosse patrimonio di tutti. Stiamo parlando di una realtà che è un unicum, perché non è solo un patrimonio storico e culturale. All'interno di questo complesso si trova la chiesa, che la invito a visitare se volesse venire: credo che sarebbe importante, perché al di là della descrizione di queste opere, questi dipinti murali sono di una rara intensità che si può provare soltanto guardandoli, non soltanto per come sono realizzati ma anche pensando a chi li ha realizzati, in quale contesto e in quali anni. Anche il presepe realizzato dai pazienti ha davvero un'intensità che non si può descrivere a parole. Sono opere testimonianza di profondi interrogativi sul dolore, sulla cura, sull'umanità, sulla marginalizzazione. Sono interrogativi che parlano alla coscienza civile del nostro Paese.
Quindi, di fronte a queste testimonianze, che non riguardano soltanto una Regione, ma hanno un valore nazionale e internazionale noi vorremmo ci fosse una possibilità di valorizzazione.
È un patrimonio che deve richiedere un'assunzione di responsabilità pubblica chiara e precisa. Non possiamo accettare che ci sia solo una messa insicurezza: vorremmo che queste opere rimanessero come un patrimonio fruibile per tutti gli italiani. Lo Stato, secondo me, ha il dovere di intervenire direttamente, non solo in quanto garante di questo patrimonio culturale ma in quanto custode della memoria e della dignità delle persone che in quei luoghi hanno vissuto, sofferto e creato. Per questo torniamo a chiedere al Governo di continuare il percorso di messa in sicurezza ma anche un piano diretto per il restauro del complesso e per la promozione attiva di un percorso museale e memoriale che non può essere demandato a Cassa depositi e prestiti: questo sito deve essere reso fruibile alla collettività; in particolare penso alle scuole, alle università ai centri di ricerca.
Vorremmo un progetto nazionale di valorizzazione degli ex ospedali psichiatrici nell'ambito del quale Pratozanino possa essere uno dei cuori pulsanti. Il nostro patrimonio culturale non è solo quello dei grandi monumenti è anche quello che ci obbliga a riflettere su chi siamo stati, su come abbiamo trattato la fragilità, su quali valori vogliamo custodire e tramandare. Il Governo non può voltarsi dall'altra parte: serve un impegno qui ed ora all'altezza della storia del nostro Paese e noi auspichiamo che questo voi possiate realizzarlo.
PRESIDENTE. Avverto che l'interrogazione 3-01657 è rinviata ad altra seduta.
Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.
(La seduta, sospesa alle ore 13,51, è ripresa alle ore 15).
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto question time), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e il Ministro per le disabilità.
Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.
La senatrice Petrucci ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01933 sulle azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e di prevenzione sismica, per tre minuti.
PETRUCCI (FdI). Signor Ministro, con questa interrogazione desideriamo porre alla sua attenzione una delle sfide più urgenti, trasversali e anche delicate del nostro Paese: il contrasto al dissesto idrogeologico e la prevenzione sismica rispetto a tutti i terremoti che interessano la nostra Italia.
Sono due ambiti che chiamano in causa la sicurezza dei nostri cittadini, la tutela dei nostri territori, ma anche e soprattutto la sostenibilità economica delle nostre aziende. Sappiamo che l'Italia è una Nazione geologicamente e geomorfologicamente molto fragile: frane, alluvioni, erosioni costiere e terremoti hanno causato e stanno causando gravi danni al nostro territorio, tanto che, secondo i dati Istat del 2021, oltre il 18 per cento del nostro territorio è soggetto al rischio di frane e alluvioni; si parla di rischi a medio-alta vulnerabilità, di grado medio-alto. È colpito il 93 per cento circa dei territori dei Comuni; oltre 1,3 milioni di cittadini risiedono in aree altamente vulnerabili dal punto di vista delle frane, mentre quasi 7 milioni sono a rischio di alluvioni.
Questa situazione crea molti disagi, soprattutto in alcune Regioni. Tra le più colpite vi sono la mia, la Toscana, l'Emilia Romagna, la Liguria, il Veneto; ne abbiamo altre, come la Lombardia e la Liguria. Dobbiamo iniziare a capire che tutti questi fenomeni non hanno più un carattere emergenziale, ma sono sistematici e stanno causando gravi danni alla nostra Nazione in maniera continua e costante.
Per questo, signor Ministro, sappiamo che la politica sulla sicurezza del nostro territorio necessita la massima attenzione. Soprattutto la prevenzione deve diventare il cuore della strategia nazionale e per questo chiediamo misure concrete e quali interventi il Governo sta attuando in questa fase. (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, senatore Musumeci, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
MUSUMECI, ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Signor Presidente, la senatrice interrogante ha ben ricordato come il grado di rischio idrogeologico e sismico che caratterizza il territorio nazionale comporti la necessità di prevedere politiche integrate di prevenzione basate sull'ottimale combinazione di interventi di prevenzione strutturale e non strutturale. Questo Governo è intervenuto in materia adottando numerose misure normative: ricordo solo il decreto-legge n. 13 del 2023, con cui è stata rafforzata la competenza della Presidenza del Consiglio nelle attività di coordinamento e di raccordo necessarie per affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate, quelle interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, e il decreto-legge n. 153 del 2024, attraverso cui il Governo ha assicurato un trattamento giuridico uniforme delle risorse statali destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in maniera da garantire la coerenza del complessivo intervento statale in materia.
La novità consiste in due programmi nazionali di prevenzione, uno per il dissesto idrogeologico, uno per il rischio sismico. Per la mitigazione del cambiamento climatico e il contenimento del rischio idrogeologico sull'intero territorio nazionale, abbiamo appena avviato un Programma nazionale - si chiama così - per la mitigazione del dissesto idrogeologico, da attuarsi nel quinquennio 2025-2030. Esso prevede una dotazione complessiva di 400 milioni di euro, suscettibile, naturalmente, di essere rimpinguato, a valere su risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Di questi, 200 milioni sono stati direttamente assegnati alla mia competenza con delibera CIPESS del 29 novembre 2024, ulteriori 200 milioni sono stati attribuiti con il recente decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65. Le risorse saranno destinate alla realizzazione di interventi strategici non polverizzati, ma superiori almeno a 8 milioni, in modo che si possa dotare il territorio di infrastrutture essenziali per scongiurare le calamità che abbiamo dovuto registrare ormai in decenni. Abbiamo concordato il programma con le Autorità di bacino distrettuali, che riteniamo vadano potenziate e ulteriormente valorizzate.
Gli interventi sono caratterizzati da una elevata valenza per i territori interessati e non finanziabili nell'ambito del Piano annuale degli interventi contro il dissesto idrogeologico che, com'è noto, restano in capo alle Regioni. Tale azione si inserisce nel più ampio disegno di rafforzamento della resilienza dell'Italia ai cambiamenti climatici e alla crescente vulnerabilità del territorio nazionale a causa di frane, alluvioni ed erosioni costiere.
Per quanto riguarda invece la prevenzione sismica, desidero segnalare che con la legge di bilancio del 2024 sono stati stanziati complessivi 285 milioni per il quinquennio 2024-2028. Come sa l'onorevole interrogante, non è tanto un problema di quantità di risorse, ma purtroppo i dati ci dicono che è la difficoltà nella spesa a rendere lenta l'infrastrutturazione del territorio, per una serie di ragioni che non sto qui a richiamare.
È stata istituita una cabina di coordinamento composta dai rappresentanti delle amministrazioni ministeriali interessate, competente a proporre, appunto, un Programma nazionale di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica delle infrastrutture pubbliche, quindi non solo arterie per la mobilità, ma anche edifici.
È un programma che nei prossimi giorni avrò il piacere di approvare con un decreto a mia firma. La cabina di coordinamento ha già approvato una bozza di interventi che oggi è all'esame per il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il programma, declinato attraverso linee d'azione, prevede interventi strutturali di riduzione del rischio sismico, potenziamento delle attività già in corso e svolgimento di verifiche di vulnerabilità. Vengono anche individuati il quadro finanziario, le priorità dell'intervento e le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e sulla revoca dei finanziamenti in caso di inadempienza del soggetto attuatore.
Devo infine segnalare importanti iniziative assunte in tema di prevenzione del rischio con il cosiddetto fondo infrastrutture, assegnato in gestione al Dipartimento prevenzione e ricostruzione che si chiama Casa Italia della Presidenza del Consiglio, ma rientrante fra le deleghe del sottoscritto. Mi riferisco, tra gli altri, all'attuazione di iniziative di prevenzione strutturale antisismica a sostegno delle isole minori, dove vivono 240.000 italiani che, nei mesi invernali, non ho difficoltà a considerare di serie B, perché non possono sempre godere degli stessi diritti e servizi di cui godono i connazionali sulla terraferma, ossia nel Continente.
Lo scorso anno è stato dato avvio a una prima procedura pubblica per il finanziamento di interventi di prevenzione del rischio sismico - parlo delle isole minori - e per trentanove interventi, con un importo di 74,2 milioni. A fine 2024 abbiamo avviato un'ulteriore procedura pubblica per le infrastrutture portuali nelle isole minori, che potranno disporre di 30 milioni di euro.
Infine, appare evidente come il Governo sia impegnato attivamente nelle azioni di prevenzione strutturale sismica e di contrasto del dissesto idrogeologico, che si sono concretizzate in una serie di ulteriori iniziative che non richiamo per brevità di tempo.
Vi è poi la prevenzione non strutturale: l'italiano medio non ha percezione di vivere su un territorio a rischio. Questo è un ostacolo di ordine culturale che frena e qualche volta vanifica gli sforzi che invece vengono compiuti dalle istituzioni sul territorio, a cominciare dal Governo nazionale. Dobbiamo quindi lavorare sulla prevenzione non strutturale, a cominciare dalle scuole. Non si può arrivare a rischio zero, ma dobbiamo abituare i cittadini a convivere in maniera vigile con molteplici rischi, in modo che si possa attenuare e ridurre la loro esposizione e quella dei loro beni alle calamità che purtroppo stanno sempre in agguato. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Petrucci, per due minuti.
PETRUCCI (FdI). Signor Ministro, la ringrazio per la risposta puntuale e precisa, che ha evidenziato aspetti che servivano a questo Parlamento. Molte volte nel dibattito sono venute fuori discussioni su cose che non esistono, che questo Governo in realtà sta facendo e che quelli precedenti invece non hanno fatto. Soprattutto, finalmente, ha messo al centro la pianificazione degli interventi che servono a ridurre il rischio. Non solo quindi si interviene nella fase emergenziale, non solo occorre mettere più soldi nella fase successiva al disastro ambientale che si verifica all'interno delle nostre Regioni, ma è importante la prevenzione e far capire come farla. Sappiamo che, per ogni euro speso in prevenzione, ne risparmiamo cinque per la ricostruzione.
Sono felice che questo sia stato ben illustrato e sarà mia premura farlo pervenire a tutte le altre forze politiche, per far capire finalmente quello che questo Governo sta facendo, quanti soldi sta finalmente mettendo con i vari Ministeri e con la grande persona che è il nostro ministro Musumeci, che da due anni sta portando all'attenzione dell'intera Italia la formazione e l'informazione per tutti gli italiani. Fratelli d'Italia la ringrazia per il grande lavoro che sta compiendo insieme al Governo Meloni. (Applausi).
Saluto ad una delegazione Pro Loco
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i rappresentanti della Pro Loco Sabatina, della provincia di Messina, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata,
ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15,14)
PRESIDENTE. La senatrice Musolino ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01935 sull'attuazione della legge delega in materia di disabilità, per tre minuti.
MUSOLINO (IV-C-RE). Signora Ministro, come sa, nel 2021, è stata approvata la legge delega sulla disabilità (la legge n. 227 di quello stesso anno). Successivamente, con il decreto attuativo n. 62 del 2024, si è deciso di avviare un periodo di sperimentazione, che si sarebbe dovuto concludere nel 2026, relativo alla nuova certificazione sulla disabilità e alla valutazione multidimensionale per poi portare a quello che doveva essere un progetto di vita per le persone con disabilità.
Senonché, con il milleproroghe approvato poco tempo fa, questo periodo di sperimentazione è stato ulteriormente prorogato fino al 2027. Quindi, paradossalmente, la sperimentazione va oltre il termine che era stato previsto dalla legge delega per l'emanazione dei decreti attuativi. Questa proroga è stata concessa evidentemente con il suo parere favorevole, perché, se nel milleproroghe è stato proposto lo slittamento del termine, il Ministero deve aver dato necessariamente parere favorevole. Non ci pare peraltro che questa proroga porti a una sperimentazione che stia dando dei risultati, anche a causa delle difformità sul territorio. Che finalità ha questa proroga? Quando si concluderà questa sperimentazione e come farete a fare i decreti attuativi, visto che siete già oltre il termine per la loro emanazione?
Con questa ulteriore fase di sperimentazione stiamo arrivando al 2027, mentre la legge delega è stata approvata nel 2021, quindi siamo sei anni avanti. Durante questa ulteriore fase di sperimentazione, avete intenzione di emanare quantomeno i decreti attuativi, per cominciare a dare attuazione alla legge delega, oppure questa proroga serve semplicemente a prendere tempo?
Signora Ministro, il mondo della disabilità aspetta che questa legge diventi reale e venga portata ad attuazione, perché ci sono persone che hanno diritto di avere un proprio progetto di vita, che riguardi la scuola, il lavoro, la possibilità di fare sport e di avere una vita sociale, affinché possano esplicare la loro esistenza in tutti gli ambiti della vita. Se tale legge continua a restare nel cassetto o comunque continua a essere rinviata, queste persone non potranno farlo e a perdere saremo tutti noi.
PRESIDENTE. Il ministro per le disabilità, dottoressa Locatelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
LOCATELLI, ministro per le disabilità. Signor Presidente, buongiorno a tutti e grazie agli onorevoli senatori interroganti, che mi danno modo di fare un po' di chiarezza su questo tema.
Prima di tutto, la sperimentazione è iniziata il 1° gennaio 2025. Qui parliamo di un'entrata in vigore progressiva, che è prevista dalla legge delega approvata nel 2021. Come tutti sanno o dovrebbero sapere, tale norma è legata proprio al PNRR, quindi abbiamo dovuto intraprendere un percorso insieme all'Europa.
Questa entrata in vigore progressiva e l'estensione della sperimentazione sono avvenute di concerto proprio con l'Europa, anche perché stiamo parlando di una legge fondamentale per il cambio di prospettiva della presa in carico delle persone con disabilità e delle loro famiglie sui territori. Questo significa che tutti gli operatori, nel contesto degli enti locali, degli enti sanitari, degli enti sociosanitari, della scuola e anche del mondo del terzo settore (tutti, direi) devono intraprendere un nuovo modo di lavorare. Questo richiede una formazione capillare e intensa, che oggi ci ha portato a intraprendere la formazione e la sperimentazione su 9 province, a cui a breve se ne aggiungeranno altre 11 e all'inizio del 2026, grazie all'entrata in vigore progressiva, altre 40. Entro l'entrata in vigore della norma su tutto il territorio intendo estendere la possibilità di formarsi in maniera così strutturata e capillare a tutto il territorio. Questo è davvero necessario, per non lasciare soli gli operatori e le famiglie davanti a ciò, anche perché la formazione prevede non solo gli aspetti legati ai tecnici e ai funzionari che operano nei servizi, ma anche un secondo livello che viene poi erogato dalle Regioni e naturalmente viene fatto in seguito e anche per il periodo successivo. A breve sarà disponibile, su un portale dedicato, una piattaforma con un sito su cui ci saranno anche pillole informative e formative per tutti coloro che vogliono proseguire nella formazione o documentarsi.
L'ultima cosa che voglio aggiungere, visto che son stati citati i decreti attuativi, è che la legge delega ha dato vita ai tre decreti attuativi, quelli del 2024, per la nostra parte della disabilità e che i cinque decreti attuativi sono stati tutti emanati.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Sbrollini, per due minuti.
SBROLLINI (IV-C-RE). Signora Ministra, abbiamo ascoltato bene le sue parole. Conosco il suo lavoro, facendo parte della 10a Commissione, ma non siamo assolutamente soddisfatti della sua risposta, dopo l'introduzione che ha fatto la mia collega Musolino.
Non è possibile ed è inaccettabile che, dopo quattro anni, ci troviamo ancora a parlare di una situazione che è nel caos più totale e in cui non c'è stato il coinvolgimento prima di tutto dell'Osservatorio nazionale sulle disabilità. L'emendamento inserito nel decreto milleproroghe all'ultimo momento - come può ben immaginare - ha portato allo sconvolgimento di tante famiglie e tante persone - com'è stato ben detto prima dalla mia collega - nella scuola, nel lavoro o semplicemente nel costruire i diritti sociali e civili che appartengono ad ogni cittadino e cittadina. Dopo quattro anni, a quelle persone e alle loro famiglie non possiamo ancora dare nessuna certezza in tempi brevi e con rapidità - è questo quello che le chiediamo - di potersi costruire un progetto di vita indipendente. Non sappiamo neanche quali risorse siano necessarie, quale valutazione sia stata fatta per arrivare a quegli obiettivi e a quei criteri sulla base della sperimentazione nei vari territori, sapendo che le differenze sono macroscopiche già oggi tra Regione e Regione.
Signora Ministra, per tutte queste ragioni il Gruppo Italia Viva sta portando avanti questa battaglia di civiltà da molti anni; ne approfitto, anche dall'Aula del Senato, per ringraziare tutto il Gruppo Italia Viva, che lavora su questi temi da tempo e anche una ex collega parlamentare che oggi ricopre il ruolo di consigliera regionale in Lombardia, l'onorevole Lisa Noja.
Noi, signora Ministra, siamo a disposizione per lavorare insieme e con lei. I tempi, però, sono troppo lunghi e quelle famiglie non possono più aspettare. È il motivo per cui ci riteniamo insoddisfatti della sua risposta.
PRESIDENTE. La senatrice Zampa ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01936 sul differimento dell'applicazione della riforma in materia di disabilità, per tre minuti.
ZAMPA (PD-IDP). Signora Ministra, intervengo anch'io su questo stesso argomento - e dovrebbe suggerire al suo Dicastero e alla sua attenzione la gravità e la serietà del tema che stiamo ponendo - per illustrare un'interrogazione urgente proprio sul rinvio dell'attuazione della riforma prevista dal decreto legislativo n. 62 del 2024, rinvio che ci obbliga a porre domande precise, alle quali però vogliamo ricevere risposte altrettanto puntuali.
Quella riforma - com'è stato ribadito - rappresentava un passaggio fondamentale per riconoscere alle persone con disabilità il diritto a una vita piena, autodeterminata, non più confinata dentro logiche assistenziali, ma finalmente costruita su progetti di vita personalizzati, con strumenti come la valutazione multidimensionale e il cosiddetto budget di progetto. Il rinvio al 2027 ha generato una grande delusione e un grande allarme, non solo perché questa scelta è stata presa senza alcun confronto con chi ogni giorno lavora, vive e sostiene un percorso di disabilità, ma anche perché rischia di disarticolare una riforma molto attesa, rendendola inattuabile nel medio periodo.
Ci preoccupano i segnali emersi, tra l'altro, dalla fase di sperimentazione avviata a inizio anno: le difficoltà nel trasferimento delle competenze all'INPS, la carenza di risorse professionali, il sovraccarico che si è riversato sui medici di base. Dati alla mano - e questo è un elemento che dovrebbe allarmare lei prima di tutto - assistiamo a un crollo delle domande di accertamento sanitario: da 26.000 certificati, nel 2024, a poco più di 12.000, nello stesso periodo del 2025. È evidente che qualcosa non sta funzionando.
Il sospetto - lo diciamo con chiarezza - è che il differimento sia la conseguenza di una riforma annunciata, ma non preparata dal Governo, priva delle condizioni minime per essere realmente avviata.
E allora ci chiediamo che ne sarà dei fondi già stanziati per il 2026 e quali risorse siano previste per garantire l'entrata a regime nel 2027; e ancora quali iniziative, signora Ministra, intenda assumere per correggere le criticità della sperimentazione e quali garanzie concrete possa offrire per assicurare che la riforma non resti un documento incompiuto, ma diventi realtà.
Non possiamo permetterci che il diritto all'autonomia, la libertà di scelta e il progetto di vita delle persone con disabilità vengano messi in attesa per colpa di un'inadeguata pianificazione politica. Servono trasparenza, responsabilità e un impegno serio, ma servono subito.
In sostanza, le vorrei chiedere se il Governo è o non è intenzionato ad affrontare seriamente questo tema.
PRESIDENTE. Il ministro per le disabilità, dottoressa Locatelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
LOCATELLI, ministro per le disabilità. Signor Presidente, ringrazio l'onorevole senatrice interrogante. Sì, siamo molto impegnati su questa riforma, che per me è il cuore di tutto il mandato elettorale che contraddistingue anche il mio impegno specifico nel Ministero delle disabilità. Sono profondamente convinta che servano buonsenso e responsabilità. È per questo che i tempi sono stati scanditi in maniera giusta. La legge delega è stata approvata a fine dicembre 2021; io sono stata nominata a ottobre 2022; nel 2023 abbiamo scritto i decreti attuativi, che sono stati approvati nel 2024 e il 1° gennaio 2025 è iniziata la sperimentazione con un processo di formazione che - come dicevo poco fa - è indispensabile.
Se con senso di responsabilità vogliamo avere tutti lo stesso obiettivo di cambiare e scardinare alcune procedure che non funzionano più perché la presa in carico delle persone con disabilità e delle loro famiglie sui territori viene fatta ancora con metodi obsoleti, con tanti tempi di attesa, con un sistema frammentato tra il mondo sanitario e sociale, sicuramente questa riforma non fallisce. È infatti il frutto dell'impegno condiviso, non solo delle risorse, che comunque a regime ammontano a 435 milioni di euro e potranno anche essere implementate nei prossimi anni, se lo vogliamo e se ci impegniamo tutti però a mettere al centro il progetto di vita per ogni persona con disabilità che lo chiede e vuole iniziare a decidere della propria vita. Dove sono le istituzioni che si muovono al servizio delle persone, mentre queste e le loro famiglie si muovono agli sportelli, tra i servizi, con file infinite?
Questo è l'impegno che ci contraddistingue, su cui non intendiamo tornare indietro. Siamo chiarissimi: il percorso di cambiamento è iniziato e indietro non si torna.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Zampa, per due minuti.
ZAMPA (PD-IDP). Signora Ministra, sono molto delusa dalla sua risposta. Non basta parlare. Le parole non bastano più. Lei ha detto che il Governo è seriamente intenzionato. A parte che lei continua a ripetere "noi tutti", ma è lei che deve procedere in questa direzione, perché è lei che esercita questa delega. C'è una generica chiamata in causa di non si sa chi.
Bisogna mettere da parte le risorse e smettere di far finta di occuparsi di questo tema. E, allora, non è solo una questione di tempo: è una questione di nodi irrisolti. L'INPS è un ente molto lontano dalle persone e dai servizi. Questo è il primo dei nodi che dovete ancora sciogliere, perché il crollo delle richieste che le ho citato poco fa in numeri dimostra che c'è qualcosa che non va e bisogna affrontare i punti che non vanno. La sperimentazione non è tale, perché entra nel merito solo della valutazione dei requisiti di accesso e non su tutto il resto che potrà caratterizzare la condivisione dei processi dei progetti di vita. Il numero delle richieste di accertamento, come le ho detto, certificano il crollo di fiducia nella riforma e in una sperimentazione che sta facendo vedere l'inconsistenza delle scelte politiche che la dilazionano, quindi le scelte vanno riorientate prima che sia troppo tardi e questa interrogazione la vuole richiamare esattamente a questo.
Lasci che le dica però un ulteriore punto. Nel silenzio più assoluto è emerso invece un dato che è bene che venga reso noto e cioè che dall'ultima legge di bilancio arriva addirittura una spallata alle agevolazioni delle famiglie fragili, perché mentre fino a tutto il 2024 un fratello e una sorella disabili potevano essere considerati fiscalmente a carico se conviventi e con un reddito inferiore a 2.840 euro (situazione già molto deplorevole nell'insieme), oggi improvvisamente non sarà più possibile neanche questo. Penso che lei di questo sia informata, che la legge di bilancio per il 2025 prevede uno specifico articolo, che è il cardine per individuare il concetto di familiari fiscalmente a carico, che riduce ulteriormente la possibilità di avere sgravi fiscali per i fratelli e le sorelle, che spessissimo in questo momento convivono con le famiglie e non possono essere soltanto i genitori o i figli. Se non lo sa, si documenti: è nella legge di bilancio 2025, nello specifico nell'articolo 12 del testo unico delle imposte dei redditi. Vi è quindi un ulteriore danno di cui evidentemente bisognava tener conto nel momento in cui è stata predisposta la legge di bilancio, perché ora cominceranno a pagare invece proprio le famiglie con disabili. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore Damiani ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01928 sul piano di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, per tre minuti.
DAMIANI (FI-BP-PPE). Signora Presidente, signor Ministro, è in dirittura di arrivo il nuovo Piano di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità. Lei, Ministro, lo ha annunciato qualche settimana fa in un Consiglio dei ministri: ha informato appunto tutti i colleghi Ministri che è un frutto di un lavoro che è stato fatto da gruppi all'interno dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, un lavoro di squadra, un lavoro che parte dal basso e appunto dall'ascolto di quelle che oggi sono veramente le necessità delle persone con disabilità e delle famiglie. Si tratta quindi di un piano e di un impegno oggi importanti del Governo e di un lavoro che serve anche oggi con la partecipazione di tanti soggetti quindi con più visioni: gli operatori del settore sanitario, dell'istruzione, del lavoro e del terzo settore. Si tratta di un piano, in particolar modo, che si sviluppa su sette direttrici relative alle accessibilità universali: abbattere le barriere architettoniche, soprattutto anche nel campo digitale e culturale; salute e benessere (quindi cure tempestive); inclusione lavorativa (quindi percorsi di formazione e accompagnamento, istruzione, università e formazione); progetti di vita; sicurezza inclusiva (quindi cooperazione internazionale, monitoraggio e scambio di buone pratiche con altri Paesi).
Finalmente assistiamo proprio a un cambio di prospettiva rispetto ai provvedimenti spot, perché, come abbiamo detto, parliamo innanzitutto di un piano che ha una visione a tre anni, che quindi è importante perché parte dall'ascolto cambiando anche l'impostazione: finalmente passiamo dall'assistenza alla valorizzazione delle persone con disabilità.
Non mancano sicuramente delle criticità, perché sono state anche riscontrate nella sperimentazione che si sta facendo soprattutto per quanto riguarda l'attuazione di alcune misure, in particolare attraverso gli enti locali - le Province soprattutto - dove vi sono alcuni progetti che stentano a partire e a dare risposte (i progetti di vita indipendente e quelli per l'inclusione lavorativa).
Passo ora ai quesiti che oggi poniamo a lei e alla sua attenzione e che sono in particolar modo tre: le risorse a disposizione per l'attuazione del piano; le azioni concrete proprio per attuarlo al fine di far venir meno queste criticità che le ho appena enunciato; se intenda potenziare anche l'attività dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro per le disabilità, dottoressa Locatelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
LOCATELLI, ministro per le disabilità. Signora Presidente, onorevoli senatori, il piano d'azione triennale è un impegno che è in carico soprattutto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Vorrei ringraziare davvero tutti coloro che ne fanno parte e i gruppi di lavoro che si stanno impegnando. Proprio lo scorso aprile abbiamo inviato a tutti i Ministeri la richiesta di visionare il lavoro dei gruppi sulle diverse linee d'azione, perché per la prima volta questo piano vuol essere operativo, quindi ottimizzare sia le azioni sia le risorse.
Non è sicuramente facile, perché nel corso dei tempi passati il piano era addirittura decennale, quindi forse aveva più aspetti che non definisco filosofici, ma che non erano legati proprio all'operatività e alla concretezza. Oggi, con la collaborazione di tutti i Ministeri, vogliamo cercare di dare linee d'azione che ottimizzino le risorse già a disposizione dei Dicasteri nella direzione giusta, nell'ottica anche del progetto di vita, della riforma e di quanto appunto l'onorevole interrogante ha sollevato.
Visto che abbiamo parlato della vita indipendente, sulla quale magari c'è poca chiarezza, colgo l'occasione per dire che, in termini di progetto di vita, già ai sensi della legge n. 328 del 2000, è possibile realizzare una presa in carico mirata e individualizzata. Naturalmente con la riforma diamo la possibilità agli enti locali, agli enti territoriali e a tutte le istituzioni di lavorare insieme; in realtà li obblighiamo a lavorare insieme per dare risposte.
Visto che l'interrogazione richiamava un aspetto molto attuale e centrale legato al lavoro, voglio sottolineare che questo è un tema importantissimo per la vita di tutti. Quel cambio di prospettiva, nella valorizzazione dei talenti e delle competenze, va proprio nella direzione di pensare all'inclusione lavorativa come elemento fondamentale per la vita di tante persone e per la loro indipendenza. Ecco perché uscirà a breve un bando importante da più di 300 milioni dal nostro Ministero che si indirizza a tre linee di intervento (abitativa, ricreativa e lavorativa), per cercare di dare ancora più concretezza al progetto di vita. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Damiani, per due minuti.
DAMIANI (FI-BP-PPE). Signora Ministro, attendiamo con grande attenzione l'attuazione del piano di azione, che è molto importante anche come obiettivo del Governo.
Oltre al suo lavoro, riconosciamo gli sforzi che l'Esecutivo sta facendo in quest'ambito, anche sull'attuazione della legge delega sulla disabilità. Ci ha appena detto che c'è un bando di circa 300 milioni di euro. Ricordiamo quindi gli sforzi anche economici che il Governo sta sostenendo, trovando risorse necessarie e utili proprio per questi progetti finalizzati.
Tuttavia, signora Ministro, ancora una volta dobbiamo fare attenzione affinché le risorse messe a disposizione, che sono tante, arrivino in maniera diretta e uniforme su tutto il territorio. Pertanto, semmai, dobbiamo controllare e monitorare affinché le risorse che questo Governo sta mettendo a disposizione con questi progetti arrivino davvero direttamente sul territorio. Per questo è importante dare massima attuazione all'Autorità garante, che può controllare e svolgere questa funzione.
Per noi di Forza Italia la persona dev'essere messa al centro, ancora più al centro se ha disabilità o se ogni giorno si prende cura di chi è disabile. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore Mazzella ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01931 sulla disciplina della mototerapia e delle altre forme di terapia complementare a beneficio delle persone in situazione di disabilità, per tre minuti.
MAZZELLA (M5S). Signora Ministra, la legge 16 dicembre 2024, n. 210, riconosce e promuove in modo uniforme la mototerapia come terapia complementare per migliorare l'esperienza ospedaliera, favorire la riabilitazione e aumentare l'autonomia, il benessere e l'inclusione di persone con disabilità di tutte le età.
Lei, ministra Locatelli, ha affermato che la mototerapia, come terapia complementare, mira a migliorare la qualità della cura e il benessere emotivo e la relazione dei pazienti.
Tuttavia, attualmente la letteratura scientifica non conferma la sua efficacia come terapia curativa o riabilitativa dell'autismo o di altre forme di disabilità. I limitati studi disponibili sono di scarsa rilevanza, basati su questionari e pubblicazioni di scarso impatto scientifico, senza trial controllati randomizzati. Pertanto, la comunità scientifica internazionale non riconosce la mototerapia come trattamento di supporto, soprattutto perché non ha evidenze scientifiche. Al più, può essere considerata un'attività ludico-ricreativa.
Pertanto, le chiedo se ritenga opportuno adottare le linee guida sulla mototerapia solo dopo un'attenta valutazione scientifica, coinvolgendo enti di ricerca indipendenti e specialisti qualificati per definirne limiti e potenzialità; se sia poi necessario promuovere studi clinici rigorosi, di alta qualità e replicabili per verificare l'efficacia e la sicurezza della mototerapia nel rispetto dei principi dell'evidenza scientifica e se intenda istituire una commissione permanente per regolamentare le terapie complementari e integrative, riconoscendo nuove terapie e garantendo un percorso di cura etico e scientificamente fondato. (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro per le disabilità, dottoressa Locatelli, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
LOCATELLI, ministro per le disabilità. Signora Presidente, l'Italia ha riconosciuto la mototerapia con una legge recente, con la quale andremo a definire linee guida per le quali abbiamo quasi istituito il tavolo (mancavano alcune nomine che verranno effettuate nelle prossime settimane). Questo starà a indicare un cammino che è quello del pieno riconoscimento di tutte le terapie complementari e, insieme, a dare un senso al grande lavoro che volontari e operatori, anche attraverso una loro formazione personale, svolgono, in particolare nei contesti ospedalieri, specialmente per i bambini che hanno complesse patologie, a volte anche allo stadio terminale, e che non possono certo stare in una camera di ospedale o nella propria camera a domicilio ad attendere che quell'ultimo giorno arrivi.
Lo scopo è quello di essere invece complementari a medicine e terapie indispensabili e di accompagnare la persona - il bambino o l'adulto - in un percorso che sia davvero pieno, che magari dia la possibilità di avere, attraverso un sorriso o un'emozione, ancora una volta una speranza fino alla fine. E di questo sono pienamente convinta: non si tratta solo di giochi, non si tratta solo di attività e, se qualcuno ancora non se n'è reso conto, dovrebbe entrare in qualcuna di quelle strutture e vedere quanto davvero i volontari, gli operatori e anche le stesse famiglie sentono e provano quando hanno la possibilità di avere il sollievo e un accompagnamento che sia meno triste di una condanna a un possibile infausto destino.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Mazzella, per due minuti.
MAZZELLA (M5S). Signora Ministra, siete da tre anni al Governo. Da tre anni lei è titolare di questo Dicastero: che cosa ha fatto per 3 milioni di persone con disabilità?
Ecco che cosa ha fatto fino ad oggi: questa ridicola legge che pretende di curare i bambini con autismo e con gravi problemi di disabilità con una pseudoterapia che non ha alcun fondamento scientifico. I bambini e le bambine con disabilità hanno bisogno di assistenza terapeutica vera, hanno bisogno di sostegno all'autonomia vera. Sono bambini e bambine che hanno difficoltà motorie, psicologiche, cognitive, funzionali e che si vedono negati o ostacolati nel godimento dei propri diritti fondamentali. Accanto a loro ci sono i caregiver, che aspettano un riconoscimento giuridico ed economico.
Lei, signora Ministra per la disabilità, cosa fa? Si dedica all'approvazione di un'attività ludico-ricreativa che è solo fumo negli occhi. I bambini e le bambine con gravissime disabilità hanno bisogno di altro che giocare con le moto da cross.
Aumentano gli alunni con disabilità e persistono criticità nell'inclusione scolastica. Le cito dei dati Istat 2024: il 60 per cento delle scuole non è accessibile ai bambini con disabilità motoria; l'83 per cento delle scuole non è attrezzato per i bambini con sordità; il 99 per cento delle scuole - lo sottolineo - non è accessibile ai bambini e alle bambine con cecità e ipovedenti. Lei e questa maggioranza date priorità a una legge per far giocare le persone disabili con la moto da cross?
Come Ministro della disabilità lei è inadeguata a rispondere alle reali esigenze delle persone con disabilità e dovrebbe rassegnare le dimissioni. La sua risposta nel merito per noi è inammissibile e io chiedo le sue dimissioni. (Applausi).
PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (question time) all'ordine del giorno è così esaurito.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di martedì 3 giugno 2025
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 3 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 15,45).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali (1308)
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
Approvato
(Modifica al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale)
1. La rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: « Dei delitti contro gli animali ».
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
01.1
Respinto
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01
1. Dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile è aggiunto il seguente:
«TITOLO XIV-bis.
DEGLI ANIMALI
Art. 455-bis. - (Diritti degli animali) - Gli animali sono esseri senzienti. La legge riconosce e tutela il loro diritto alla vita, alla salute e a condurre un'esistenza dignitosa, compatibile con le loro caratteristiche etologiche. La detenzione e l'impiego degli animali, a qualsiasi titolo, deve avvenire sempre nel rispetto di tali diritti.
Art. 455-ter. - (Affidamento degli animali in caso di separazione dei coniugi) - In caso di separazione dei coniugi, proprietari o detentori di un animale, il tribunale competente per la separazione, in mancanza di un accordo tra le parti, decide sull'affidamento dell'animale nel suo esclusivo interesse.
Qualora ne sussista la volontà, al fine di garantire il benessere dell'animale, quest'ultimo è affidato in via condivisa tra i coniugi, con obbligo di dividere le spese di mantenimento e di cura in misura proporzionale al reddito di ciascun coniuge.
Art. 455-quater. - (Accesso degli animali da compagnia nei locali pubblici e privati e sui mezzi di trasporto pubblico) - L'accesso di animali da compagnia di cui all'Allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo, del 9 marzo 2016, al seguito del proprietario o del detentore è sempre consentito nei locali pubblici o privati aperti al pubblico, nonché sui mezzi di trasporto pubblico o che forniscono un servizio pubblico.».».
01.2
Maiorino, Bilotti, Naturale, Lopreiato
Respinto
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01
(Circostanze aggravanti comuni)
1. All'articolo 61, numero 11-quinquies) del codice penale, dopo le parole: «la libertà personale» sono inserite le seguenti: «nonché contro gli animali».».
01.3
Maiorino, Bilotti, Naturale, Lopreiato
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01
(Obblighi del condannato)
1. All'articolo 165 del codice penale dopo il quarto comma è inserito il seguente capoverso: «Nei casi di condanna per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, nonché di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n.201, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o delle associazioni previsti dall'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale non prevedendo la possibilità di contatto diretto tra l'autore del reato e gli animali fino al termine del percorso, salvo che si tratti di percorsi di terapia assistita con animali sotto la guida ed il controllo di professionisti di zooantropologia assistenziale.».».
01.4
Maiorino, Bilotti, Naturale, Lopreiato
Precluso
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01
(Obblighi del condannato)
1. All'articolo 165 del codice penale dopo il quarto comma è inserito il seguente capoverso: «Nei casi di condanna per uno dei delitti previsti dal titolo IX-bis del libro secondo, nonché di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n.201, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore degli enti o delle associazioni previsti dall'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, nonché a favore di strutture pubbliche di rifugio per animali e a quelle volte alla gestione e alla tutela degli stessi, per un tempo determinato e comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità previste dal primo e dal secondo comma ».».
01.5
Maiorino, Bilotti, Naturale, Lopreiato
Respinto
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01
(Confisca obbligatoria)
1. All'articolo 240, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 2) è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis) degli animali utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, nonché di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n.201."».».
G1.1
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali,
premesso che:
il provvedimento in esame, è finalizzato a rafforzare la normativa per una maggior tutela degli animali, finalità di certo condivisibile;
il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport del 8 gennaio 2025 concernente "Requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, nelle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati" impone stringenti vincoli perché i galoppatoi possano ottenere le autorizzazioni e l'omologazione;
in Sardegna, le corse di cavalli sono espressione antica e storica dell'identità di una o più comunità. Fino alla stagione 2024, grazie alla deroga prevista nel decreto precedente per i galoppatoi comunali, nelle corse sarde sono stati impiegati cavalli di razza Purosangue inglese all'interno di apposite strutture sportive, seppure non omologate, che rispecchiassero le caratteristiche tecniche, di sicurezza (per animali e spettatori), di rispetto del benessere animale proprie delle strutture e degli impianti ippici ufficiali, che negli anni sono state oggetto di un continuo adeguamento tecnico alle normative vigenti;
con l'entrata in vigore del nuovo decreto numerose manifestazioni sarebbero a rischio per l'impossibilità di adempiere alle numerose prescrizioni ivi contenute, in particolare, la procedura omologatoria richiede infatti tempi tecnici incompatibili con l'imminenza della stagione ippica 2025;
numerosi galoppatoi comunali sardi pur essendo equiparabili alle strutture ufficiali autorizzate dal MASAF e dalla FISE, non potrebbero ospitare manifestazioni: nella sola regione sarda sarebbero sei i galoppatoi a rischio, ubicati nei comuni di Guasila, Bono (SS), Pozzomaggiore (SS), San Giovanni Suergiu (Sud Sard.), Fonni (NU) e Orgosolo (NU),
impegna il Governo:
a valutare di introdurre una proroga delle tempistiche di adeguamento alla nuova normativa, o una deroga nell'applicazione della stessa, per i casi in cui il galoppatoio presenti altissimi standard di sicurezza.
G1.2
Cucchi, De Cristofaro, Magni, Sironi (*)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali,
premesso che:
il provvedimento in esame, è finalizzato a rafforzare la normativa per una maggior tutela degli animali;
giova a tal fine ricordare la recente importante riforma dell'articolo 9 della Costituzione e in particolare il terzo comma del medesimo articolo, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, laddove si prevede che "la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali";
nell'ambito delle necessarie norme e disposizioni volte a potenziare e rendere più efficace la normativa vigente in materia di tutela degli animali, non va dimenticata la necessità di rivedere le norme ormai anacronistiche che regolamentano il trasporto a trazione animale delle carrozze turistiche;
nel nostro Paese sono diverse centinaia i cavalli ancora utilizzati per il traino delle carrozze turistiche anche in città frenetiche intasate di traffico come Ro, Firenze, Palermo;
il dibattito sulla sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, oltre ai maltrattamenti subiti dagli animali va avanti da anni anche a colpi di ordinanze, regolamenti, ricorsi e annullamenti;
come ci ricorda la LAV, ai contenziosi giudiziari si aggiungono le manifestazioni delle Associazioni per la tutela degli animali e la crescente sensibilità dell'opinione pubblica che ritiene le cosiddette "carrozzelle" o "botticelle" un retaggio del passato che costa sofferenza agli animali;
i cavalli che trainano le carrozze, infatti, sono costretti a lavorare per molte ore al giorno, con carichi fino a 900 kg, esposti a condizioni climatiche sempre più estreme, sottoposti a un elevatissimo livello di stress per muoversi nel traffico e forzati a eseguire un compito in cui non hanno modo di interagire positivamente con quello che li circonda;
inoltre ogni anno i cavalli sono vittime di incidenti, e durante la stagione estiva, si verificano malori ed episodi mortali dovuti alle proibitive condizioni in cui gli animali sono costretti a lavorare per via delle alte temperature,
impegna il Governo:
a valutare le iniziative normative, anche con il coinvolgimento degli enti locali, a tutela degli equidi, nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
G1.3
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali,
premesso che:
il provvedimento in esame, è finalizzato a rafforzare la normativa per una maggior tutela degli animali;
in questo ambito va sottolineata con forza l'importante riforma dell'articolo 9 della nostra Carta Costituzionale e in particolare il terzo comma del medesimo articolo, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, laddove si prevede che "la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali";
la proposta interviene in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedendo la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; modificando la rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale;
gli allevamenti intensivi sono allevamenti di animali stipati in fittizzi capannoni, spesso in condizioni igieniche penose e senza mai vedere la luce del sole;
gli animali vivono confinati in casse di gestazione, gabbie con filo spinato, terreni sterili o altri sistemi di confinamento estremamente crudeli;
questa intensificazione e meccanizzazione viene applicata in tutti gli allevamenti intensivi, coinvolgendo milioni di animali come mucche, pecore, maiali, polli, tenuti al chiuso in quelle che sono definite "le fattorie industriali", meglio note come allevamenti intensivi;
gli allevamenti intensivi non corrispondono affatto a quelli pubblicizzati dalle grandi multinazionali con "animali felici" che girano liberamente alla luce del sole in rigogliosi campi verdi: siamo lontani anni luce dalle immagini pubblicitarie;
Come spiega l'organizzazione senza fini di lucro PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), "Questi animali non potranno mai crescere le loro famiglie, rotolarsi sull'erba, costruire nidi o fare tutto ciò che è naturale e importante per loro, la maggior parte non sentirà nemmeno il sole sulla loro pelle, non respirerà aria fresca fino al giorno in cui saranno caricati su camion destinati al macello"
gli allevamenti intensivi sono progettati per garantire il massimo rendimento possibile al minor costo, operano senza riguardo per la salute pubblica, l'ambiente, la sicurezza alimentare, le economie rurali, la salute degli animali e delle comunità circostanti.
la forte presenza di allevamenti intensivi di suini e pollame nel nostro paese, oltre a pregiudicare il benessere animale, è responsabile della produzione del 75% delle emissioni di ammoniaca legata alle deiezioni e ai liquami prodotti da tali aziende, un gas nocivo per la salute umana e per l'ambiente, che concorre alla formazione del particolato secondario inorganico,
impegna il Governo:
ad individuare nell'ambito del Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell'aria misure per l'abbandono del sistema degli allevamenti intensivi, incentivando misure di sostegno per la riconversione delle attività agricole e zootecniche verso un modello compatibile con la salute, l'ambiente e il benessere animale.
ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 2.
Approvato
(Spettacoli o manifestazioni vietati)
1. All'articolo 544-quater, primo comma, del codice penale, le parole: « la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « la multa da 15.000 a 30.000 euro ».
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
2.1
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2
(Spettacoli o manifestazioni vietati)
1. All'articolo 544-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, diffonde immagini, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie, strazio o maltrattamento agli animali, è punito con la reclusione da quattro mesi a tre anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro.»;
b) al secondo comma, le parole: «da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «della metà».»
2.2
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 544-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio agli animali, lotterie con in palio animali vivi o esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi e con la multa da 15.000 a 30.000 euro";
b) al secondo comma, le parole: "da un terzo alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "della metà"».
2.3
Naturale, Sabrina Licheri, Bilotti, Lopreiato
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All'articolo 544-quater, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a quattro anni e sei mesi e con la multa da 15.000 a 30.000 euro».
2.4
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "da quattro mesi a due anni", sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni.»;
b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 544-quater, secondo comma, le parole: "da un terzo alla metà", sono sostituite dalle seguenti: «della metà».
2.5
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 544-quater del codice penale, al primo comma le parole: "quattro mesi a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni e mezzo a sette anni».
2.6
Naturale, Sabrina Licheri, Bilotti, Lopreiato
Respinto
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo il secondo comma è aggiunto, in fine il seguente: "Fuori dai casi di concorso, la pena per chi partecipa agli spettacoli o alle manifestazioni di cui al primo comma è diminuita della metà."».
G2.1
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di prevenzione dei processi di correlazione tra gli abusi sugli animali e la violenza contro le persone";
si ricorda che la riforma dell'articolo 9 della Costituzione (legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022) attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. Viene, poi, previsto che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali, con una normativa applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi Statuti);
la proposta interviene in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedendo la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; modificando la rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale;
l'articolo 2 aumenta le sanzioni amministrative di cui all'articolo 544-quater del codice penale nei confronti di chi organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportano sevizie o strazio per gli animali;
gli animali nei circhi sono prigionieri addestrati con metodi coercitivi, trasportati da un luogo all'altro del Paese e costretti ad esibirsi per un assurdo divertimento;
oltre il 76% degli italiani è contrario all'uso degli animali nei circhi e quasi 4 italiani su 5 (79%) sono favorevoli a destinare i fondi pubblici, attualmente devoluti ai circhi con animali, solamente a favore di circhi che si riconvertiranno, proponendo spettacoli con giocolieri, trapezisti e altri numeri, senza l'uso di animali;
del tutto simile (80%) la quota di popolazione che si dichiara propensa ad andare a vedere un circo senza l'uso di animali;
si stima infatti che ancora oggi siano circa 2.000 gli animali usati nei circhi italiani, costretti a esercizi innaturali, sottoposti ad addestramenti basati anche su violenza fisica e psicologica, rinchiusi in piccoli spazi, spesso in ambienti inadeguati e sottoposti a spostamenti che costituiscono per loro un ulteriore stress. Mentre sono già più di 50 i Paesi che nell'Unione Europea e nel resto del mondo hanno vietato o fortemente limitato l'uso degli animali nei circhi in diverse forme,
impegna il Governo:
a valutare l'eventuale necessità di una revisione della normativa in materia di attività circensi e spettacoli viaggianti.
G2.1 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308,
impegna il Governo:
a valutare l'eventuale necessità di una revisione della normativa in materia di attività circensi e spettacoli viaggianti.
ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 3.
Approvato
(Divieto di combattimenti tra animali)
1. All'articolo 544-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni »;
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo comma ».
EMENDAMENTI
3.1
Respinto
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al primo comma, dopo la parola: «organizza» sono inserite le seguenti: «, realizza, finanzia» e le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
2) dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al secondo comma, alinea, le parole: «da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «della metà».
3.2
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: «da due a quattro anni» con le seguenti: «da cinque a otto anni».
3.3
Naturale, Sabrina Licheri, Bilotti, Lopreiato
Precluso
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «da due a quattro anni» con le seguenti: «da tre a cinque anni».
3.4
Unterberger, Spagnolli, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «al terzo comma», inserire le seguenti: «, dopo le parole: "allevando o addestrando animali", sono inserite le seguenti: ", o somministrando loro sostanze dopanti o detenendoli a catena o in altre condizioni tali da stimolarne l'aggressività, e"».
3.5
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:
«b-bis) dopo il quarto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi, anche se non presente sul luogo del reato e fuori dei casi di concorso nel medesimo, consapevolmente concede a qualsiasi titolo un terreno o un edificio per consentire lo svolgimento dei combattimenti di cui al primo comma.
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al presente articolo è sempre ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero degli animali utilizzati e dei terreni o degli edifici concessi."».
3.6
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) è aggiunto in fine il seguente comma: «Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, diffonde scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro».
3.0.1
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali)
1. Dopo l'articolo 441 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 441-bis. - (Esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, senza autorizzazione abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche, metalli e materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o animali che li ingeriscono, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Nel caso le stesse esche o bocconi abbandonati vengano ingeriti da un animale e ne provochino la morte si applica la pena di cui all'articolo 544-bis.
È in ogni caso disposta la confisca delle esche o bocconi di cui al primo comma anche se non è stata pronunciata condanna».
3.0.2
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis
1. Dopo l'articolo 441 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 441-bis. - (Esche e bocconi avvelenati in danno della salute pubblica e degli animali) - Chiunque, fuori delle ipotesi consentite e senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, utilizza, colloca o abbandona esche o bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche, metalli e materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte di una persona o di un animale, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000.».»
3.0.3
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 3-bis
(Esche nocive o pericolose)
Dopo l'articolo 544-quinquies è inserito il seguente:
«Art. 544-quinquies.1. - (Esche nocive o pericolose) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, senza autorizzazione abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro.».
ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 4.
Approvato
(Circostanze aggravanti nei reati contro gli animali)
1. Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
« Art. 544-septies. - (Circostanze aggravanti) - Le pene previste dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 sono aumentate:
a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;
b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;
c) se l'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso ».
EMENDAMENTI
4.1
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 544-septies», lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o in concorso con essi».
4.2
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, capoverso «Art. 544-septies», dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
«c-bis) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi;
c-ter) se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale;
c-quater) se i fatti sono commessi con l'uso delle armi;
c-quinquies) se i fatti, fuori dalle ipotesi consentite e senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, sono commessi da chiunque prepari, detenga, utilizzi o sparga esche o bocconi avvelenati o sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche, metalli e materiale esplodente che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte di una persona o di un animale. È in ogni caso disposta la confisca delle esche, dei bocconi o delle sostanze nocive impiegate, anche se non è stata pronunciata condanna. I costi relativi alla bonifica dei luoghi sono a carico dei condannati;
c-sexies) se sono commessi atti sessuali con animali o se lo sfruttamento sessuale degli stessi è organizzato, controllato, gestito o favorito anche attraverso esibizioni o spettacoli pornografici ovvero attraverso la diffusione di materiale zoo-pornografico anche per via informatica o telematica;
c-septies) se i fatti sono commessi al fine di modificare, anche chirurgicamente, l'aspetto o la morfologia di un animale a fini non terapeutici, fatti salvi gli interventi finalizzati a impedire la riproduzione dell'animale;
c-octies) se i fatti sono commessi a fini intimidatori.».
4.3
Naturale, Sabrina Licheri, Bilotti, Lopreiato
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 544-septies», dopo la lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti:
«c-bis) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi;
c-ter) se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale;
c-quater) se i fatti sono commessi con l'uso di armi;
c-quinquies) se sono commessi atti sessuali con animali o se lo sfruttamento sessuale degli stessi è organizzato, controllato, gestito o favorito anche attraverso esibizioni o spettacoli pornografici ovvero attraverso la diffusione di materiale zoopornografico anche per via informatica o telematica;
c-sexies) se i fatti sono commessi al fine di modificare, anche chirurgicamente, l'aspetto o la morfologia di un animale a fini non terapeutici, fatti salvi gli interventi finalizzati a impedire la riproduzione dell'animale;
c-septies) se i fatti sono commessi a fini intimidatori.».
4.4
Unterberger, Spagnolli, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 544-septies», dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
«c-bis) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi;
c-ter) se i fatti, fuori delle ipotesi consentite e senza l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, sono commessi da chiunque prepari, detenga, utilizzi o sparga esche o bocconi avvelenati o sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche, metalli e materiale esplodente che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte di una persona o di un animale. È in ogni caso disposta la confisca delle esche, dei bocconi o delle sostanze nocive impiegate, anche se non è stata pronunciata condanna. I costi relativi alla bonifica dei luoghi interessati sono a carico dei condannati;
c-quater) se sono commessi atti sessuali con animali o se lo sfruttamento sessuale degli stessi è organizzato, controllato, gestito o favorito anche attraverso esibizioni o spettacoli pornografici ovvero attraverso diffusione di materiale zoopornografico anche per via informatica o telematica;
c-quinquies) se i fatti sono commessi al fine di modificare, anche chirurgicamente, l'aspetto o la morfologia di un animale a fini non terapeutici, fatti salvi gli interventi finalizzati a impedire la riproduzione dell'animale.»
4.5
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Al comma 1, capoverso: «Art. 544-septies», dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:
«c-bis) se i fatti sono commessi nei confronti di animali conviventi.».
4.6
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 544-septies», dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:
«c-bis) se i fatti sono commessi con l'uso di armi.».
4.8
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, capoverso: «Art. 544-septies», dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:
«c-bis) se i fatti sono commessi a fini intimidatori.».
4.9
Maiorino, Naturale, Bilotti, Sabrina Licheri, Lopreiato
Respinto
Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 544-septies», aggiungere il seguente: «Art. 544-octies. - (Delitti colposi contro gli animali) - Se taluno dei fatti di cui al presente Titolo è commesso per colpa, le pene previste sono diminuite di un terzo.».
Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole «è aggiunto, in fine, il seguente articolo:» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:»
4.10
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le pene di cui agli articoli 544-bis e 544-ter sono diminuite di un terzo se i fatti sono commessi per colpa.»-
Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «aggravanti» aggiungere le seguenti: «e attenuanti».
ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 5.
Approvato
(Modifiche agli articoli 544-bis, 544-ter, 638 e 727 del codice penale)
1. All'articolo 544-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « da quattro mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000 ».
2. All'articolo 544-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « da tre a diciotto mesi o » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a due anni e »;
b) al terzo comma, dopo le parole: « al primo » sono inserite le seguenti: « e al secondo ».
3. L'articolo 638 del codice penale è sostituito dal seguente:
« Art. 638. - (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) - Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni ».
4. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: « da 1.000 a 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 5.000 a euro 10.000 ».
EMENDAMENTI
5.1
Respinto
Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 133, primo comma, numero 2), del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o all'animale».
Conseguentemente, alla rubrica, prima delle parole «544-bis», inserire le seguenti: «133,».
5.2
Sost. id. em. 5.1
Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 133, primo comma, numero 2), del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o all'animale".»
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «agli articoli» inserire la seguente: «133,".»
5.3
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'articolo 544-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da due anni a sei anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro».
5.4
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da uno a cinque anni»;
b) alla lettera b), capoverso, sostituire le parole: «da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000», con le seguenti: «da tre a sette anni e dalla multa da euro 20.000 a euro 70.000.».
5.5
Maiorino, Bilotti, Naturale, Lopreiato
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da un anno a quattro anni e sei mesi»;
b) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 60.000
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte di più animali la pena è aumentata da un terzo alla metà.».
5.7
Naturale, Sabrina Licheri, Bilotti, Lopreiato
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da due anni e sei mesi a cinque anni».
5.8
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è aumentata di un terzo se, durante la commissione di un furto d'abitazione, il colpevole cagiona la morte di un animale d'affezione.».»
5.6
Naturale, Sabrina Licheri, Bilotti, Lopreiato
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «da uno a quattro anni» con le seguenti: «da tre a sei anni».
5.9
Maiorino, Bilotti, Naturale, Lopreiato
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 544-ter, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «etologiche» sono inserite le seguenti: «, compreso il suo utilizzo come richiamo vivo nell'attività venatoria, o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o produttive di sofferenze, o li sottopone ad atti sessuali» e le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro» e al terzo comma, dopo le parole: «al primo» sono inserite le seguenti: «e al secondo».
5.10
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «da sei mesi a due anni», con le seguenti: «da diciotto mesi a cinque anni».
5.11
Naturale, Sabrina Licheri, Bilotti, Lopreiato
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da uno a tre anni».
5.12
Maiorino, Bilotti, Naturale, Lopreiato
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «da sei mesi a due anni» con le seguenti: «da sei mesi a tre anni e sei mesi».
5.13
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) dopo il primo comma è inserito il seguente: "La stessa pena si applica a chiunque sottopone animali della specie equina a comportamenti contrari a quanto disposto dagli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, nonché li impiega in attività svolte in ambienti o con modalità incompatibili con le loro esigenze etologiche e fisiologiche, comprese quelle derivanti da turni lavorativi eccessivi o prolungati anche nell'utilizzo per carrozze turistiche a trazione animale"».
5.14
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al secondo comma, dopo la parola: «vietate» sono inserite le seguenti: «o farmaci per finalità non terapeutiche».
5.15
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Dopo l'articolo 544-sexies del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 544-septies. - (Maltrattamento genetico) - Sono vietati, su tutto il territorio nazionale, l'allevamento, l'importazione e la commercializzazione di animali, semi ed embrioni geneticamente selezionati con l'obiettivo di accentuare le caratteristiche fisiche di taluna specie con ripercussioni tali da provocare patologie o compromettere le normali funzioni vitali degli stessi.
La norma si applica a tutte le specie animali, siano essi d'affezione o finanche destinati alla produzione di alimenti, alla sperimentazione animale, alle manifestazioni sportive, agli spettacoli e alle attività lavorative, nonché destinati alla produzione di pelli e pellicce.
Chiunque vìoli le disposizioni del presente articolo è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.
Alla condanna consegue, in ogni caso, la confisca degli animali.»
5.16
Unterberger, Aurora Floridia, Maiorino (*)
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Dopo l'articolo 544-sexies del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 544-septies. - (Ulteriori forme di maltrattamento di animali) - Al fine di risparmiare agli animali dolori, ansia e sofferenze evitabili, gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento.
Sono considerati reato di maltrattamento di animali, ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale, sofferenze o angosce, il debeccamento dei pulcini, la decornazione e la castrazione dei suinetti, nonché qualsiasi altra forma di mutilazione di specie animali non necessaria ed effettuata senza anestesia.
Sono vietate la triturazione dei pulcini e l'asportazione o troncatura delle unghie delle tacchine.
È vietata la somministrazione e la vendita del fegato grasso di anatre e oche prodotto mediante ingozzamento.
Chiunque viola le previsioni del presente articolo è perseguito a norma degli articoli 544-bis e 544-ter.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
5.17
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Dopo l'articolo 544-sexies del codice penale, è inserito il seguente: "Art. 544-septies. - (Istigazione a pratiche contro gli animali e diffusione illecita di materiale audio-video attraverso strumenti informatici e telematici) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di animali, uno o più delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 e 727, anche mediante mera divulgazione degli atti di violenza attraverso strumenti informatici o telematici, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro.
2. Le pene per i fatti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 e 727 sono aumentate della metà se l'autore dei fatti, ne dà divulgazione attraverso strumenti informatici o telematici.»
5.18
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, è aggiunto in fine, il seguente numero:
«8-quater. Se il fatto è commesso su un animale di affezione».
2-ter. All'articolo 133, primo comma, numero 2) del codice penale sono aggiunte in fine le seguenti parole: «o dell'animale».».
5.20
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «8-quater) se il fatto è commesso su un animale di affezione.».»
5.21
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis) All'articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8) è inserito il seguente: «8.1) se il fatto è commesso su un animale di affezione».
5.22
Unterberger, Spagnolli, Aurora Floridia
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 625, primo comma, dopo il numero «8-ter», è aggiunto il seguente: "8-quater. se il fatto è commesso su un animale da affezione.»
5.23
Respinto
Al comma 3, capoverso: «Art. 638», sostituire le parole: «da uno a quattro anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».
5.24
Maiorino, Bilotti, Naturale, Lopreiato
Respinto
Sostituire il comma 4, con i seguenti:
«4. Dopo l'articolo 544-ter del codice penale, è inserito il seguente: «Art. 544-ter.1. - (Abbandono di animali) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000 euro. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo.
All'accertamento del reato di cui al primo comma consegue in ogni caso, ove il fatto sia commesso mediante l'uso di veicoli, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
La pena è aumentata della metà se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose.».
4-bis. L'articolo 727 del codice penale è abrogato.».
5.25
Naturale, Sabrina Licheri, Bilotti, Lopreiato
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Quando il fatto di cui al primo periodo avviene su strada o nelle relative pertinenze, la pena è aumentata di un terzo.»;
b) al secondo comma, le parole «, e produttive di gravi sofferenze» sono soppresse."
5.26
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'articolo 727, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due anni e mezzo a cinque anni e con l'ammenda da 5.000 a 30.000 euro»;
b) al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: ", e produttive di gravi sofferenze";
c) dopo il secondo comma, inserire il seguente: "Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova o per intervenuta prescrizione, per i reati previsti ai sensi del presente articolo è sempre ordinata la confisca dell'animale, nonché della prole nata anche dopo il provvedimento di sequestro, anche se appartenenti a persona estranea al reato."»
5.27
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con l'ammenda da 5000 a 25.000 euro»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 575, 582, 583, 589 e 590, la pena è aumentata della metà se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose».
5.28
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
« 4. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al primo comma le parole: "da 1.000 a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.000 a euro 10.000
b) Al primo comma sostituire le parole: "fino ad un anno" con le seguenti: "da diciotto mesi a cinque anni".
c) Al primo comma sostituire le parole: "o con l'ammenda" con le seguenti: "e con l'ammenda".
d) Al secondo comma eliminare le parole: ", e produttive di gravi sofferenze".»
5.29
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e dopo il secondo comma è inserito il seguente: "Chiunque abbandona animali da pascolo, compresi quelli allevati in modalità estensiva, lasciandoli incustoditi in condizioni tali da esporli a sofferenze, anche sotto forma di malessere psico-fisico derivante dall'impossibilità di provvedere ai propri bisogni primari o dalla mancanza delle cure ordinarie, ovvero a pericoli per la loro incolumità, inclusi quelli derivanti da attacchi di predatori naturali, soggiace alla pena di cui al comma 1."».
5.30
Maiorino, Bilotti, Naturale, Lopreiato
Respinto
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 131-bis, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: «anche in danno di animali» sono soppresse;
b) al terzo comma, dopo il numero 4-bis) è aggiunto, in fine, il seguente: «4-ter) per i delitti previsti dal titolo IX-bis del libro secondo, nonché di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n.201.».».
5.31
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:
«4-bis. All'articolo 131-bis, terzo comma, dopo il numero 4) è inserito il seguente: «4-bis) per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 727 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201 e all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189.».
4-ter. All'articolo 133, primo comma, al numero «2.», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o all'animale.».
4-quater. All'articolo 164, secondo comma, dopo il numero 2., è aggiunto il seguente: «3. In relazione ai delitti consumati o tentati di cui al Titolo IX, Libro II e all'articolo 727 del codice penale, nonché all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, e all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189.».
4-quinquies. All'articolo 168-bis, primo comma, dopo le parole: "codice di procedura penale," sono inserite le seguenti: «a esclusione dei delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, e all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189,».
5.32
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al comma 3 dell'articolo 131-bis, codice penale, dopo il punto 4, inserire il seguente: «4-bis. Per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 727 e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201».
4-ter. All'articolo 168-bis, primo comma, dopo le parole: «codice di procedura penale», sono inserite le seguenti: «a esclusione dei delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 727 e all'articolo 4 della legge n. 201 del 2010 e all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189».
4-quater. All'articolo 164, comma 2 del codice penale, dopo il punto 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. In relazione ai delitti consumati o tentati di cui al Titolo IX-bis, Libro II e all'articolo 727 del codice penale nonché all'articolo 4 della legge n. 201 del 2010 e all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189.».
5.190
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis: All'articolo 625, primo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero: "8-quater) se il fatto è commesso su un animale da affezione.".».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Modifiche agli articoli 544-bis, 544-ter, 625, 683 e 727 del codice penale»;
5.0.1
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Modifiche alle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale)
1. All'Articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, le parole: «di attività circense» sono soppresse.».
ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 6.
Approvato
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 257, comma 1, 322, comma 1, 322-bis, comma 1, 325, comma 1, e 355, comma 3, dopo la parola: « restituzione » sono inserite le seguenti: « nonché le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale »;
b) dopo l'articolo 260 è inserito il seguente:
« Art. 260-bis. - (Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca) - 1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale nonché all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, può, anche su istanza della persona offesa o dell'associazione di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui al medesimo articolo 19-quater o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Il provvedimento di rigetto dell'istanza dei soggetti indicati è impugnabile nel termine di trenta giorni.
2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito dall'autorità giudiziaria tenendo conto della tipologia dell'animale e dello stato sanitario dello stesso nonché delle cure e dei costi che la gestione dell'animale richiede nel lungo periodo a seguito dell'affidamento definitivo. Il versamento della cauzione è condizione di efficacia del decreto di affidamento definitivo.
3. Le associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso nei riguardi dell'affidatario individuato.
4. La cauzione è versata mediante bonifico bancario al Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza definitiva di condanna, la cauzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario.
5. La documentazione relativa al versamento della cauzione è inserita, in originale, nel fascicolo del procedimento.
6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell'esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca ».
2. Le misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I e II, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano anche a coloro che debbano ritenersi, ai sensi degli articoli 102 e 103 del codice penale, abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale o dei delitti previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201.
EMENDAMENTI
6.1
Respinto
Al comma 1, alla lettera b), al capoverso: «Art. 260-bis» sostituire le parole: «e 544-quinquies» con le seguenti: «544-quinquies e 727».
6.2
Improcedibile
Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 260-bis", al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di sentenza definitiva di condanna, la causale è restituita al soggetto che l'ha versata. Allo stesso modo si procede nei casi in cui il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi rispetto a quando viene pronunciata sentenza perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.».
6.3
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine la seguente: «b-bis) All'articolo 266, comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente: "f-sexies) delitti previsti dagli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201".».
6.4
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine la seguente: «b-bis) All'articolo 381 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "m-septies) delitti previsti dagli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201"».
6.5
Spagnolli (*)
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Le associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, che operano ai sensi delle disposizioni previste dalla presente legge, presentano ogni anno all'amministrazione pubblica che affida loro l'incarico di gestire un Centro di recupero di animali selvatici (CRAS), ovvero li autorizza in tal senso, una relazione puntuale sull'attività svolta con riferimento ad ogni singolo animale affidato o sub-affidato e alle modalità con cui è custodito.»
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Aurora Floridia, Patton e Sironi.
6.0.2
Improcedibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 6-bis
(Formazione dei Carabinieri nonché disposizioni volte al contrasto dei combattimenti tra animali)
1. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi dell'articolo 544-quinquies del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, a decorrere dall'anno 2025, è autorizzata una spesa di euro 350.000.
2. Al fine di promuovere la formazione tecnica e pratica specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri per le attività necessarie alla repressione del fenomeno criminoso del combattimento tra animali di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale, è autorizzata una spesa di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».
ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 7.
Approvato
(Divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento)
1. All'articolo 544-sexies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice e di cui all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, all'indagato, imputato o proprietario è vietato abbattere o alienare a terzi gli animali, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, fino alla sentenza definitiva ».
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
7.100
Respinto
Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei casi di condanna per i delitti consumati o tentati, di cui agli articoli previsti da 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del presente codice, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno settimanale e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, anche in relazione alle circostanze poste a fondamento del giudizio formulato ai sensi dell'articolo 164.»
7.101
Respinto
Al comma 1, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: «La condanna per taluno dei delitti previsti agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies importa la pubblicazione della sentenza».
7.3
Spagnolli (*)
Respinto
Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Qualora si tratti di animali allevati a scopo alimentare o di animali in stato di grave sofferenza a causa di patologie o di altri fondati motivi è possibile derogare alle disposizioni del presente comma previo parere del veterinario competente o di altra autorità preposta ai sensi di legge.»
________________
(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Lorenzin, Unterberger, Aurora Floridia, Patton e Sironi.
G7.1
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308,
premesso che:
il provvedimento in esame reca "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di prevenzione dei processi di correlazione tra gli abusi sugli animali e la violenza contro le persone";
si ricorda che la riforma dell'articolo 9 della Costituzione (legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022) attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. Viene, poi, previsto che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali, con una normativa applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi Statuti);
l'articolo 7 prevede uno specifico divieto di abbattimento o alienazione degli animali nelle more delle indagini e del dibattimento;
nel nostro Paese dal 2014 è presente una reta di Santuari di animali liberi, luoghi di accoglienza per animali in difficoltà, si tratta di un'aggregazione di progetti che si riconoscono essere molto vicini nel loro percorso e che hanno come obiettivo comune quello di contribuire ad un miglioramento dell'attuale relazione tra noi animali umani e tutti gli altri;
grazie alla loro attività, questi progetti hanno saputo creare dei luoghi di rifugio per molti soggetti, condannati e senza una casa. Per essere considerato un santuario, una struttura deve rispondere a determinati requisiti, ed è per questo che è stata redatta anche una Carta dei Valori;
salvare quanti più animali possibili da morte certa e creare un'alternativa in cui gli ospiti a quattro zampe possono vivere felicemente a contatto con la natura, liberi da obblighi nei confronti degli umani, soddisfacendo i propri bisogni di specie è la filosofia alla base di queste strutture postula che l'uomo non sia padrone incontrastato delle risorse del pianeta, ma parte di un ecosistema e- come tutte le altre creature- soggetto alle sue regole,
impegna il Governo:
a valutare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, forme di supporto delle attività della Rete dei santuari degli animali liberi.
G7.1 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308,
impegna il Governo:
a valutare, nel rispetto dei vincoli di bilancio, forme di supporto delle attività della Rete dei santuari degli animali liberi.
7.0.1
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Confisca e pene accessorie)
1. L'articolo 544-sexies del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie) - Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 727 consumati o tentati, è sempre ordinata la confisca dell'animale, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato.
È altresì disposta la sospensione da due a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o se il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.
Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna, per i reati previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727, consumati o tentati, siano pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo da un anno a cinque anni.
In caso di recidiva, è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.
Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni due. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.
Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo o in secondo grado per i reati previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 727 e, ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata.».».
7.0.2
Maiorino, Bilotti, Naturale, Lopreiato
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Confisca e pene accessorie)
1. L'articolo 544-sexies è sostituito dal seguente: «Art. 544-sexies - (Confisca e pene accessorie) - Nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies nonché all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n.201 è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da sei mesi a quattro anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime.
Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna per i reati di cui al primo periodo siano pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a sei mesi. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore a un anno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.».».
7.0.3
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Confisca e pene accessorie)
«1.All'articolo 544-sexies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale o di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del presente codice consumati o tentati e 727 è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. In pendenza di procedimento penale, è sempre disposto il sequestro dell'animale. Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, ai sensi del presente articolo, sono affidati ad associazioni o enti riconosciuti.»;
b) al secondo periodo, le parole: «da tre mesi a tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni».
7.0.4
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Confisca e pene accessorie)
«1. All'articolo 544-sexies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale", sono inserite le seguenti: «o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale o di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova»;
b) dopo le parole: "e 544-quinquies", sono inserite le seguenti: «del presente codice, consumati o tentati";
c) le parole: "è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga", sono sostituite dalle seguenti: «è sempre ordinata la confisca dell'animale nonché della prole nata anche dopo il provvedimento di sequestro, anche se appartenenti a persona estranea al reato»;
d) dopo le parole: "se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata", sono inserite le seguenti: «o il decreto penale di condanna è emesso»;
e) dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa a seguito dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 727 del codice penale e dall'articolo 4 della legge n. 201 del 2010, ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, dall'articolo 4 della legge n. 201 del 2010 e dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, è disposta altresì l'interdizione perpetua dalla detenzione di animali di affezione".»
7.0.5
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 7-bis
(Estensione della previsione della confisca degli animali e altre misure accessorie)
1. All'articolo 544-sexies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "dell'articolo 444 del Codice di procedura penale" sono inserite le seguenti: ", di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del Codice di procedura penale, di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova o di pronuncia ai sensi dell'articolo 131 -bis del Codice penale";
b) sostituire le parole: "e 544-quinquies" con le seguenti: "544-quinquies, 727 del Codice penale e 4 della Legge n. 201 del 2010, consumati o tentati,";
c) le parole: "è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è sempre ordinata la confisca dell'animale nonché della prole nata anche dopo il provvedimento di sequestro, anche se appartenenti a persona estranea al reato";
d) al comma 2, sostituire le parole "la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata" con le seguenti "i provvedimenti di cui al comma 1 sono pronunciati".
2. All'articolo 544-sexies del Codice penale sono aggiunti infine i seguenti commi:
"Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa a seguito dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 727 del Codice penale e 4 della Legge n. 201 del 2010 e si sia proceduto al sequestro, alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-bis del Codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, ovvero di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del Codice di procedura penale, di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova o di pronuncia ai sensi dell'articolo 131 -bis del Codice penale per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 727 del Codice penale, dall'articolo 4 della Legge n. 201 del 2010 e dall'articolo 2 della Legge 20 luglio 2004, n. 189, è disposta altresì l'interdizione perpetua dalla detenzione di animali d'affezione."
3. Nelle more del giudizio è sempre disposto il divieto di detenzione di animali sino alla sentenza di assoluzione.»
ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 8.
Approvato
(Introduzione dell'articolo 25-undevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l'articolo 25-duodevicies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
« Art. 25-undevicies. - (Delitti contro gli animali) - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni.
3. I commi 1 e 2 non si applicano ai casi previsti dall'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale ».
EMENDAMENTO
8.1
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.
ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 9.
Approvato
(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia)
1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, le parole: « e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » sono sostituite dalle seguenti: « o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » e le parole: « con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 »;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: « da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto »;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: « da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto »;
3) al comma 4, le parole: « da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto »;
c) all'articolo 6:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei mesi »;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei mesi »;
3) al comma 3, le parole: « commette cinque violazioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commette tre violazioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , senza possibilità di conseguirla nuovamente ».
EMENDAMENTI
9.1
Sensi, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: "a-bis) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Disposizioni in materia di protezione degli animali d'affezione e da compagnia detenuti presso rifugi permanenti o privati in caso di focolai) -
1. Nei casi di focolaio per una delle malattie animali trasmissibili di cui al Regolamento (UE) 2016/429 agli animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti per finalità da compagnia, detenuti anche all'interno di rifugi permanenti per animali diversi da cani, gatti e furetti o presso privati, si applicano le misure non cruente di controllo previste dall'articolo 61 paragrafo 1) del Regolamento (UE) n. 429 del 2016, ad esclusione della lettera b).
2. L'eventuale abbattimento, da effettuare unicamente tramite eutanasia ad opera di un medico veterinario nel rispetto del benessere animale, è valutato sulla base delle condizioni cliniche dei soggetti contagiati e disposto, in accordo tra l'autorità veterinaria competente e il medico veterinario di riferimento della struttura, nei casi di documentata prognosi infausta al solo scopo di risparmiare all'animale sofferenze non altrimenti evitabili.
3. Nei casi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale.»".
b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: "1-bis. Il Ministero della Salute adotta entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, appositi protocolli sanitari per la gestione dei focolai e l'attuazione o implementazione delle misure di biosicurezza e contenimento delle malattie di cui all'articolo 13, comma 3, lettere b) e c) del Regolamento delegato (UE) n. 687 del 2020."
9.2
Respinto
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente :
«Art. 3-bis
(Disposizioni in materia di protezione degli animali d'affezione e da compagnia detenuti presso rifugi permanenti o privati in caso di focolai)
1. Nei casi di focolaio per una delle malattie animali trasmissibili di cui al Regolamento (UE) 2016/429 all'interno di rifugi anche per animali diversi da cani, gatti e furetti o presso privati, che ospitano animali non impiegati in attività produttive ma detenuti per finalità da compagnia, si applicano le misure non cruente di controllo previste dall'art. 61 paragrafo 1) del Regolamento (UE) n. 429 del 2016, ad esclusione della lettera b).
2. L'eventuale abbattimento, da effettuare unicamente tramite eutanasia ad opera di un medico veterinario nel rispetto del benessere animale, è valutato sulla base delle condizioni cliniche dei soggetti contagiati e disposto, in accordo tra l'autorità veterinaria competente, il medico veterinario di riferimento della struttura e il proprietario, nei casi di documentata prognosi infausta al solo scopo di risparmiare all'animale sofferenze non altrimenti evitabili.
3. Il Ministero della Salute adotta entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, appositi protocolli sanitari per la gestione dei focolai e l'attuazione o implementazione delle misure di biosicurezza e contenimento delle malattie di cui all'articolo 13, comma 3, lettere b) e c) del Regolamento delegato (UE) n. 687 del 2020.
4. Per le violazioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione le sanzioni previste ai sensi degli articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale.
9.3
Sost. id. em. 9.2
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0-a). Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia detenuti presso rifugi permanenti o privati in caso di focolai)
1. Nei casi di focolaio per una delle malattie animali trasmissibili di cui al Regolamento (UE) 2016/429, all'interno di rifugi anche per animali diversi da cani, gatti e furetti o presso privati, che ospitano animali non impiegati in attività produttive, ma detenuti per finalità da compagnia, si applicano le misure non cruente di controllo previste dall'articolo 61, paragrafo 1), del Regolamento (UE) n. 429 del 2016, ad esclusione della lettera b).
2. L'eventuale abbattimento, da effettuare unicamente tramite eutanasia ad opera di un medico veterinario nel rispetto del benessere animale, è valutato sulla base delle condizioni cliniche dei soggetti contagiati e disposto, in accordo tra l'autorità veterinaria competente, il medico veterinario di riferimento della struttura e il proprietario, nei casi di documentata prognosi infausta al solo scopo di risparmiare all'animale sofferenze non altrimenti evitabili.
3. Il Ministero della salute adotta entro 120 giorni appositi protocolli sanitari per la gestione dei focolai e l'attuazione o implementazione delle misure di biosicurezza e contenimento delle malattie di cui all'articolo 13, comma 3, lettere b) e c) del Regolamento delegato (UE) n. 687 del 2020.
4. Per le violazioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione le sanzioni previste ai sensi degli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale.»
9.4
Respinto
Al comma 1, lettera a), le parole: «quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000", sono sostituite dalle seguenti: «tre anni a otto anni e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000».
9.5
Sost. id. em. 9.4
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000» con le seguenti: «tre a otto anni e con la multa da euro 10.000».
9.6
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «quattro a diciotto mesi» con le seguenti: «uno a quattro anni e sei mesi».
9.7
Precluso
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «quattro a diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi a due anni».
9.0.1
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «della somma da 2.000 euro a 6.000 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «della somma da 6.000 euro a 12.000 euro.»;
b) al comma 2, le parole: «della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «della somma da 3000 euro a 9.000 euro.»;
c) al comma 3, le parole: «della somma da 1.000 euro a 3.000 euro.» sono sostituite dalle seguenti: «della somma da 3000 euro a 9.000 euro.»;
d) al comma 4, le parole: «della somma da 300 euro a 700 euro» sono sostituite dalle seguenti: «della somma da 1.000 euro a 2.000 euro.».
9.0.2
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le attività di cattura, allevamento e utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietate.»;
2) il comma 4 è abrogato;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 6, le parole: «con l'uso di richiami vivi» sono soppresse;
4) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;
c) all'articolo 12, comma 5, capoverso, le parole: «Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco», sono soppresse;
d) all'articolo 13, comma 2, le parole: «, nonché l'uso dell'arco e del falco», sono soppresse;
e) all'articolo 21, comma 1:
1) le lettere p) e q) sono abrogate;
2) la lettera r) è sostituita dalla seguente:
«r) usare a fini di richiamo uccelli vivi e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono»;
3) la lettera ee) è sostituita dalla seguente:
«ee) detenere, acquistare, e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia»;
f) all'articolo 30, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 5000 a euro 10.0000 per chi esercita l'uccellagione. Le pene sono aumentate della metà se l'uccisione concerne uccelli canori;»;
g) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: «richiami non autorizzati», sono sostituite dalle seguenti: «richiami vivi».
9.0.3
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Riconoscimento degli equini come animali di affezione)
1. Il cavallo, il pony, l'asino, il mulo, il bardotto, gli ibridi di cavallo e zebra e gli ibridi di asino e zebra, di seguito denominati "equini", sono riconosciuti quali animali di affezione.
2. Sono vietati, su tutto il territorio nazionale, la macellazione degli equini e la loro esportazione a tale scopo, anche in via indiretta, nonché la vendita e il consumo delle loro carni.»
ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 10.
Approvato
(Divieto di detenzione di animali di affezione alla catena)
1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
10.4
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 1 con i seguenti: «1. Sono vietati la detenzione a catena o con altro strumento di contenzione similare di animali da compagnia, l'uso di collari o impulsi elettrici o a strozzo, nonché di collari con punte, oltre a ogni mezzo o strumento comunque in grado di causare ferite o dolori. 1-bis. È vietata la vendita di animali da compagnia presso negozi o altri esercizi commerciali, nonché tramite l'utilizzo di piattaforme digitali. È vietata altresì la vendita e la detenzione di animali esotici come animali da compagnia.»;
b) al comma 2, dopo le parole: «al comma 1», inserire le seguenti: «e al comma 1-bis».
Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: «Divieto di vendita e di detenzione di animali di affezione alla catena.»
10.5
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:«1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di tenere animali legati con la catena o con altro strumento di contenzione.».
10.6
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Al proprietario o al detentore di animali d'affezione, è fatto divieto di detenerli legati con la catena o con altro strumento di contenzione.».
10.7
Respinto
Al comma 1 sopprimere le parole: «similare che ne impedisca il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie o da temporanee esigenze di sicurezza».
10.9
Respinto
Al comma 1, sopprimere dalle parole: «, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie» fino alla fine del periodo.
10.10
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «, o da temporanee esigenze di sicurezza».
10.11
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 è punito con le pene previste dall'articolo 727 del codice penale.».
10.12
Sost. id. em. 10.11
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 soggiace alle pene previste dall'articolo 727 del codice penale.».
G10.1
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali,
premesso che:
il provvedimento in esame, è finalizzato a rafforzare la normativa per una maggior tutela degli animali;
giova a tal fine ricordare la recente importante riforma dell'articolo 9 della Costituzione e in particolare il terzo comma del medesimo articolo, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, laddove si prevede che "la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali";
l'articolo 10 prevede che lo Stato e le Regioni promuovono e realizzano con frequenza annuale l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche;
il tema della formazione, anche in considerazione del contenuto del provvedimento in esame, necessita il coinvolgimento del personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, del personale degli organi giudiziari, dei medici veterinari e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale,
impegna il Governo:
ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le attività di formazione, in relazione alla prevenzione, contrasto e repressione dei delitti contro gli animali di cui alla rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, sia rivolta anche al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari, dei medici veterinari e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado.
G10.1 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali,
impegna il Governo:
a proseguire nell'azione volta alla informazione e formazione in merito al fenomeno della violenza contro gli animali, con particolare riferimento al personale impegnato nell'azione di prevenzione e repressione dei reati e alle scuole di ogni ordine e grado.
10.0.1
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Fondo per allevamenti cage-free)
1. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di allevamento più sostenibili, che garantiscano un migliore livello di benessere animale e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze in tutte le fasi della loro vita, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo denominato "Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse di cui comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».
10.0.2
Bevilacqua, Bilotti, Lopreiato
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di trofei di caccia)
1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila»;
2) al comma 2, le parole: «si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la pena dell'arresto da due a tre anni e dell'ammenda da euro cinquantamila a euro trecentomila»;
3) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro trentamila»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila»;
2) al comma 2, le parole: «si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro duecentomila»;
3) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro ventimila»;
4) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro ventimila»;
c) all'articolo 3, le parole: «articoli 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1, 2 e 3-ter»;
d) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:
«Art. 3-ter. - 1. Ai fini del presente articolo, per "trofeo di caccia" si intende un animale, una parte di animale o un prodotto derivato ottenuto da un animale, accompagnato da una licenza o da un certificato CITES, che:
a) è grezzo, trasformato o lavorato;
b) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore nell'esercizio dell'attività venatoria;
c) è importato, esportato o riesportato, in Italia o dall'Italia, da parte o per conto del cacciatore o di soggetti terzi, per uso personale.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 1 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato A al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni previste all'articolo 2 chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate negli allegati B e C al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro diecimila a euro ottantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato D al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996.
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca dei trofei di caccia.
6. Per i trofei di caccia confiscati di cui al comma 5 è disposta, sentita la Commissione scientifica CITES, la conservazione a fini didattici o scientifici o la loro distruzione.».
ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 11.
Approvato
(Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, in materia di sanzioni amministrative)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, è inserito il seguente:
« 1-bis. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non è dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1, sempreché la violazione non sia stata già constatata ».
EMENDAMENTI
11.1
Respinto
Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l'operatore», con le seguenti: «ipotesi in cui il proprietario o il detentore».
11.2
Respinto
Al comma 1, al capoverso sostituire le parole: «, il detentore o l'operatore» con le seguenti: «o il detentore».
11.3
Sost. id. em. 11.2
Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «o l'operatore».
ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 12.
Approvato
(Disposizioni in materia di funzioni di polizia giudiziaria per i reati contro gli animali)
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo la parola: « sentiti » sono inserite le seguenti: « il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ».
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
12.1
Improcedibile
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12
(Formazione professionale)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, della salute e dell'istruzione e del merito predispongono un'apposita azione di formazione specifica, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura obbligatoria, continua e permanente, destinata al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari, al personale medico veterinario e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies e 733-bis del codice penale.
2. Al fine di assicurare l'omogeneità dell'azione formativa di cui al comma 1 i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della difesa, della giustizia e dell'istruzione e del merito.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».
12.2
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 12
(Disposizioni in materia di funzioni di polizia giudiziaria per i reati contro gli animali)
1. All'articolo 6, della legge 20 luglio 2004, n. 189 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «sentiti» sono inserite le seguenti: «il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,»;
b) al comma 2, le parole: «con riguardo agli animali di affezione» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e alle guardie venatorie volontarie».».
12.3
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Improcedibile
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. All'articolo 6, della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: ", con riguardo agli animali di affezione," sono soppresse;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Nella banca dati delle Forze di polizia è istituita un'apposita sezione riguardante i reati contro gli animali, suddivisa nelle seguenti categorie: uccisione, maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietati, combattimenti e competizioni non autorizzate, furto, avvelenamento mediante esche o bocconi, attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta, traffico illecito di animali da compagnia.
2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli derivanti dal presente comma si provvede corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
12.4
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: «, con riguardo agli animali di affezione» sono soppresse.
1-ter. All'articolo 9, comma 1, lettera a) della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «474» sono aggiunte le seguenti: «544-quater, 544-quinquies»;
b) dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono aggiunte le seguenti: «ai delitti in materia di traffico illecito di animali da compagnia previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201,».».
G12.1
Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali,
premesso che:
il Rapporto Ecomafia 2024 realizzato da Legambiente, relativo ai dati raccolti nel 2023, registra un numero di reati ambientali pari a 35.487, in crescita rispetto al 2022 (+15,6 per cento), con una media di 97,2 reati al giorno, 4 ogni ora;
35.487 illeciti penali con una media che sale a 97,2 reati al giorno, 8,8 miliardi il fatturato degli ecomafiosi;
nella classifica degli illeciti ambientali domina il ciclo illegale del cemento, 13.008 reati, +6,5 per cento, ma preoccupa il pressing dei reati nel ciclo dei rifiuti, 9.309, +66,1 per cento, al terzo posto i reati contro gli animali, dal bracconaggio alla pesca illegale, dai traffici di specie protette a quelli di animali da affezione fino agli allevamenti,
impegna il Governo:
ad adottare le necessarie misure volte alla istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di un'apposita sezione dedicata ai reati contro gli animali, che comprenda gli eventi legati all'uccisione, al maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietati, combattimenti e competizioni non autorizzate, furto, avvelenamento mediante esche o bocconi, attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta, traffico illecito di animali da compagnia, al fine di effettuare un monitoraggio finalizzato alla connessione di tali reati con le ecomafie e con la criminalità organizzata di cui riferire al Parlamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
G12.2
Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali,
premesso che:
la proposta di legge in esame affronta un tema di indubbia rilevanza, un tema che smuove universalmente le coscienze, cioè la prevenzione e il contrasto della violenza e dei delitti contro gli animali; si tratta, chiaramente, di un obiettivo importante, di cui non possiamo che condividere i principi generali anche di questa proposta di legge;
purtroppo ancora una volta, ci troviamo di fronte a un'occasione persa: è una proposta di legge al ribasso che valorizza molto di più l'aspetto di inasprimento delle pene e trascura il contesto;
la cronaca quotidiana ci insegna che il solo inasprimento delle pene non basta, che spesso è un approccio che si rivela inefficace non solo perché - ed è dimostrato - difficilmente dissuade i potenziali autori di reati, ma anche e soprattutto perché non affronta le cause profonde di un problema;
i reati contro gli animali, così come molti fenomeni sociali, richiederebbero un'azione più ampia, un'azione strutturale e mirata che, purtroppo, questa proposta tende a non considerare. Crediamo che questa legge potrebbe essere migliorata attraverso degli interventi più incisivi e concreti;
non è sufficiente dunque un approccio meramente repressivo, ma è assolutamente necessario fare prevenzione, educare e farlo in modo strutturale,
impegna il Governo:
nell'ambito delle sue proprie prerogative, a prevedere misure per un'azione volta alla formazione specifica, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura obbligatoria, continua e permanente, destinata al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari, al personale medico veterinario e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies e 733-bis del codice penale.
G12.3
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali,
premesso che:
la proposta di legge in esame affronta un tema di indubbia rilevanza, un tema che smuove universalmente le coscienze, cioè la prevenzione e il contrasto della violenza e dei delitti contro gli animali; si tratta, chiaramente, di un obiettivo importante, di cui non possiamo che condividere i principi generali anche di questa proposta di legge;
purtroppo ancora una volta, ci troviamo di fronte a un'occasione persa: è una proposta di legge al ribasso che valorizza molto di più l'aspetto di inasprimento delle pene e trascura il contesto;
la cronaca quotidiana ci insegna che il solo inasprimento delle pene non basta, che spesso è un approccio che si rivela inefficace non solo perché - ed è dimostrato - difficilmente dissuade i potenziali autori di reati, ma anche e soprattutto perché non affronta le cause profonde di un problema;
i reati contro gli animali, così come molti fenomeni sociali, richiederebbero un'azione più ampia, un'azione strutturale e mirata che, purtroppo, questa proposta tende a non considerare. Crediamo che questa legge potrebbe essere migliorata attraverso degli interventi più incisivi e concreti;
non è sufficiente dunque un approccio meramente repressivo, ma è assolutamente necessario fare prevenzione, educare e farlo in modo strutturale,
impegna il Governo:
ad adottare le necessarie misure volte alla istituzione nella banca dati delle Forze di polizia di un'apposita sezione dedicata ai reati contro gli animali, che comprenda gli eventi legati all'uccisione, al maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietati, combattimenti e competizioni non autorizzate, furto, avvelenamento mediante esche o bocconi, attività illecite riguardanti esemplari della fauna protetta, traffico illecito di animali da compagnia.
ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 13.
Approvato
(Modifiche agli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale)
1. All'articolo 727-bis, primo comma, del codice penale, le parole: « da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro ».
2. All'articolo 733-bis del codice penale, le parole: « fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro ».
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
13.1
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 13
(Modifiche all'articolo 727-bis del codice penale)
1. L'articolo 727-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 727-bis. - (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, possesso, detenzione e commercializzazione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) -
1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 10.000 a euro 30.000 chiunque, fuori dai casi consentiti:
a) uccide, cattura, preleva, possiede, detiene, commercializza o pone in offerta a scopi commerciali uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate nell'allegato IV o nell'allegato V della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, se le specie che figurano in quest'ultimo sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV;
b) uccide, cattura, preleva, possiede, detiene, commercializza o pone in offerta a scopi commerciali uno o più esemplari delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) commercia uno o più esemplari, o parti o prodotti derivati di essi, di specie animali o vegetali selvatiche elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio;
d) importa uno o più esemplari, o parti o prodotti derivati di essi, di specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio;
2. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso nell'esercizio di attività professionali o commerciali.
3. In relazione ai reati contro le specie selvatiche si applicano alle persone giuridiche le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) e d), si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
5. È sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.».».
13.2
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dopo l'articolo 544-quinquies è inserito il seguente: «Art. 544-quinquies.1. - (Uccisione o distruzione di specie protette) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 6.000 a 60.000 euro.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.».».
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. L'articolo 727-bis del codice penale è abrogato.».
13.3
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Art. 733-bis. - (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) - Chiunque distrugge o comunque deteriora o danneggia un habitat all'interno di un sito protetto è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 50.000 a euro 300.000.
Ai fini di cui al presente articolo per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata quale zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, o qualsiasi habitat naturale o habitat di specie per le quali un sito sia classificato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992».
G13.1
Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali,
premesso che:
il bracconaggio e il commercio illegale di specie animali e vegetali protette (Wildlife crime) rappresentano fenomeni tristemente molto diffusi nel nostro Paese; ogni anno sono centinaia di migliaia gli animali uccisi a causa di tali barbare pratiche, tra cui si contano non soltanto gli uccelli migratori e i piccoli passeriformi, ma anche rapaci, mammiferi come orsi, lupi, cervi, camosci, caprioli e molte specie acquatiche, marine e di acqua dolce (bracconaggio ittico);
l'approvazione della legge 22 maggio 2015, n. 68, in materia di delitti contro l'ambiente, ha indubbiamente rappresentato un punto di svolta fondamentale per la tutela e la protezione degli ecosistemi in Italia. Per completare quest'opera è tuttavia urgente, anche alla luce del novellato articolo 9 della Costituzione, introdurre nel nostro ordinamento alcune norme idonee a tutelare in maniera efficace le specie animali e vegetali e quindi contrastare il fenomeno del bracconaggio internazionalmente noto come Wildlife crime, particolarmente diffuso in Italia e stimato come la quarta fonte illegale di reddito delle criminalità organizzate;
a fronte di queste gravi conseguenze, la vigente normativa sanzionatoria volta a contrastare tali fenomeni è caratterizzata da fattispecie contravvenzionali associate a sanzioni pecuniarie irrisorie rispetto tanto alla rilevanza del bene giuridico leso, quanto alla entità degli illeciti profitti generati;
questa carenza determina l'impossibilità di ricorrere ad una serie di fondamentali strumenti di indagine e dunque la difficoltà di dare avvio all'azione penale, nonché la tendenziale prematura estinzione dei procedimenti incardinatisi nelle aule di giustizia. Dati forniti dal Ministero della giustizia e pubblicati da ISPRA confermano infatti, che solo un numero esiguo dei procedimenti riesce a giungere sino alla definizione con sentenza;
l'oggettiva carenza di funzione deterrente comporta, quindi, una forte propensione alla reiterazione delle condotte illecite e un diffuso senso di impunità e dall'altra parte svilisce il lavoro degli operatori di polizia che, in tale materia, richiede particolari specializzazioni e un forte impegno investigativo;
le sanzioni previste non si possono dunque considerare «efficaci, proporzionate e dissuasive», requisiti richiesti dalla Commissione europea a fronte di reati molto gravi e diffusi che colpiscono specie tutelate a livello internazionale ed europeo si ricordano, in tal senso, le direttive 92/ 43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (cosiddetta direttiva Habitat), e 2009/ 147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009;
è necessario inoltre che l'Italia recepisca la nuova direttiva che l'Unione europea ha recentemente adottato per rafforzare la tutela penale dell'ambiente. La direttiva (UE) 2024/1203, adottata dal Parlamento europeo ed entrata in vigore il 30 aprile 2024, abroga e sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. Tra gli obiettivi principali che l'Europa si è posta, vanno certamente annoverati quello di incrementare la deterrenza e l'efficacia delle sanzioni penali per i reati ambientali; ampliare il ventaglio di condotte considerate reati ambientali; migliorare le indagini e il perseguimento dei reati ambientali; promuovere la cooperazione tra gli Stati membri in materia di tutela penale dell'ambiente,
impegna il Governo:
nell'ambito delle sue proprie prerogative, a prevedere e sostenere adeguate sanzioni per chi uccide, cattura, preleva, possiede, detiene, commercializza o pone in offerta a scopi commerciali uno o più esemplari delle specie animali o vegetali selvatiche elencate nell'allegato IV o nell'allegato V della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, se le specie che figurano in quest'ultimo sono assoggettate alle stesse misure adottate per le specie di cui all'allegato IV, uno o più esemplari delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, oppure commercia uno o più esemplari, o parti o prodotti derivati di essi, di specie animali o vegetali selvatiche elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, così come per chi importa uno o più esemplari, o parti o prodotti derivati di essi, di specie elencate nell'allegato C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio.
G13.2
Respinto
Il Senato
premesso che:
il provvedimento in esame reca "Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di prevenzione dei processi di correlazione tra gli abusi sugli animali e la violenza contro le persone";
si ricorda che la riforma dell'articolo 9 della Costituzione (legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022) attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi. Viene, poi, previsto che la legge dello Stato disciplini i modi e le forme di tutela degli animali, con una normativa applicabile alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano (nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi Statuti);
la proposta interviene in primo luogo sul codice penale inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedendo la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; modificando la rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale;
la provincia autonoma di Trento ha recentemente approvato una legge che prevede per l'anno 2024 e 2025 la possibilità di abbattere fino a otto orsi all'anno - 4 adulti di cui non più di due femmine e non più di due maschi, e 4 cuccioli), ciò rappresenta un vero fallimento delle politiche di gestione e coesistenza pacifica tra uomo e animali selvatici e dimostra come per la provincia autonoma di Trento l'uccisione degli orsi problematici e/o confidenti sia la principale soluzione da adottare, senza lavorare su altri tipi di interventi;
dagli anni '90 ad oggi sull'arco alpino, secondo i dati disponibili, sono meno di 10 gli individui di orso che si sono resi protagonisti di attacchi alle persone con ferimento delle stesse, di cui uno fatale. Per fare un paragone, secondo i numeri del Soccorso alpino trentino, solo nel 2022 sono morte in montagna 62 persone e 819 si sono ferite per cause di varia natura;
sta assumendo i contorni del giallo la presunta aggressione da parte di un orso avvenuta nella zona del Bleggio Superiore lo scorso 19 ottobre: a un mese di distanza, come riportano diversi mezzi di informazione, è possibile affermare che nei reperti genetici analizzati dalla Fondazione Edmund Mach non c'è traccia di dna dio orso,
impegna il Governo:
ad adottare azioni di gestione della fauna selvatica atte a favorire una coesistenza pacifica tra uomo e orso con una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolte alla comunità, gli operatori locali, turisti e frequentatori della montagna, segnalando in maniera chiara all'inizio e lungo i sentieri l'eventuale presenza di femmine con piccoli e/o individui con comportamenti potenzialmente pericolosi;
a convocare un tavolo tecnico d'urgenza per confrontarsi sul futuro dell'orso in Trentino e sulle misure da prendere eventualmente nei confronti della recente legge della provincia di Trento.
G13.3
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 1308, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali,
premesso che:
il provvedimento in esame, è finalizzato a rafforzare la normativa per una maggior tutela degli animali;
in questo ambito va sottolineata con forza l'importante riforma dell'articolo 9 della nostra Carta Costituzionale e in particolare il terzo comma del medesimo articolo, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, laddove si prevede che "la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali";
una delle leggi più importanti del nostro ordinamento a tutela e salvaguardia degli animali, è sicuramente la legge 11 febbraio 1992, n.157 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
in questi trentadue anni, la legge n.157/1992, è stata un presidio decisivo a tutela della fauna selvatica, che è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale;
da tempo vi sono procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il mancato allineamento alle direttive Ue in materia di caccia e di protezione delle specie di uccelli selvatici;
nonostante le procedure di infrazione aperte, sono da diverso tempo all'ordine del giorno del Parlamento iniziative legislative parlamentari finalizzate a rivedere le norme sul prelievo venatorio e a indebolire fortemente le tutele della fauna selvatica garantite finora dalla legge 157/1992, nonché ad aumentare le prerogative delle regioni in materia di prelievi venatori a discapito della medesima fauna selvatica;
a questo si aggiungano le iniziative di questi ultimi tempi volte a indebolire il ruolo decisivo dell'ISPRA a tutela della fauna e della legge 157/1992, tanto che, il 24 ottobre scorso, numerosi docenti ed esponenti del mondo della ricerca, della conservazione della fauna e della caccia, hanno sentito la necessità di scrivere una lettera aperta alla Presidente del Consiglio, per manifestare una sincera e profonda preoccupazione per l'attacco subito da ISPRA per la sua attività di gestione della fauna selvatica,
impegna il Governo:
ad adottare tutte le iniziative di competenza al fine di tutelare la legge 157/1992, quale presidio fondamentale a tutela della fauna selvatica, da modifiche normative volte a rivedere le norme sul prelievo venatorio e a indebolire fortemente le tutele della fauna selvatica garantite finora dalla medesima legge 157;
a prevedere opportune iniziative a sostegno dell'ISPRA e del ruolo fondamentale assegnatogli dalla L. 157, e a difesa dagli attacchi di cui in premessa, a tutela della sua autonomia.
13.0.1
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, in materia di sanzioni penali in caso di importazione di specie animali e vegetali protette)
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'ammenda da euro 20.000 a euro 200.000 e con l'arresto da sei mesi a due anni»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.»;
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. È fatto divieto di far riprodurre in un ambiente controllato o in cattività ibridi di qualsiasi genere e specie. Chiunque viola il divieto di cui al presente comma è punito ai sensi del comma 2.».».
13.0.2
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Modifiche alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché di commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
1. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, alinea, le parole: «è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila» sono sostituite alle seguenti: «è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da euro trentamila a euro centocinquantamila»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1, alinea, le parole: «ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «a due anni»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In caso di recidiva, le pene dell'arresto e dell'ammenda sono aumentate del doppio. Qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni; in caso di recidiva reiterata la licenza è revocata.»;
3) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila»;
4) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro venticinquemila»;
c) all'articolo 5-bis, comma 7, le parole: «con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa da euro duemila a euro dodicimila»;
d) all'articolo 6, comma 4, le parole: «è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila».».
13.0.3
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Percorsi di recupero presso enti o associazioni)
1. Per i reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale, i percorsi di recupero da svolgere presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati ai sensi dell'articolo 165, quinto comma, del codice penale e dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, non devono prevedere la possibilità di contatto diretto tra l'autore del fatto penalmente rilevante e gli animali fino al termine del percorso di recupero, salvo che si tratti di percorsi di terapia assistita con animali sotto la guida e il controllo di professionisti di zooantropologia assistenziale.».
13.0.4
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Formazione professionale)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo sono destinate allo sviluppo di forme di formazione specifica, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura obbligatoria, continua e permanente, destinata al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari, al personale medico veterinario e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 733-bis del codice penale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione, della Transizione ecologica, dell'Interno, della Difesa, della Giustizia e dell'Istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
13.0.5
Improcedibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Percorsi di formazione)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, i Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, della salute e dell'istruzione e del merito attivano specifici percorsi di formazione, destinati a studenti e studentesse e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale.
2. A studenti e studentesse delle scuole del secondo ciclo che frequentano i corsi di cui al comma 1, sono concessi relativi crediti formativi.
3. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti, sentite le commissioni parlamentari competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, della salute e dell'istruzione e del merito.».
13.0.6
Improcedibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Formazione professionale)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, i Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, della salute e dell'istruzione e del merito attivano specifici percorsi di formazione, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari, ai medici veterinari e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale.
2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, della salute e dell'istruzione e del merito.».
13.0.7
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Improcedibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Educazione e prevenzione)
1. Presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del Fondo sono destinate alla promozione di un piano organico di interventi multisettoriali volti alla prevenzione e all'informazione in merito al fenomeno della violenza contro gli animali anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 14.
Approvato
(Modifica all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo le parole: « felis silvestris » sono inserite le seguenti: « e felis catus ».
EMENDAMENTI
14.1
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 14
(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n.189)
1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «o introdurre» sono sostituite dalle seguenti: «, introdurre, vendere, cedere o detenere a qualunque titolo» e dopo le parole «Felis silvestris» sono inserite le seguenti: «e Felis catus»;
b) al comma 2, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti di cui al comma 1 sono commessi a titolo di colpa»;
c) al comma 2-bis:
1) dopo le parole: «, del 16 settembre 2009,» sono inserite le seguenti: «e del regolamento (UE) 2015/1775 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, o comunque in violazione della normativa vigente»;
2) le parole: «con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 30.000 a 150.000 euro. La pena si applica anche in caso di titolo autorizzativo invalido o inefficace o utilizzato in violazione della normativa vigente. La pena è aumentata se sono impiegate etichettature false o contraffatte atte a trarre in inganno il consumatore. La pena è diminuita della metà se i fatti sono commessi a titolo di colpa»;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alla violazione, alla condanna o all'applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero all'emissione del decreto penale di condanna, di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale, conseguono in ogni caso la confisca e la distruzione dei materiali di cui ai commi 1 e 2-bis del presente articolo nonché l'interdizione perpetua dalla detenzione di animali»;
e) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. In caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero di emissione del decreto penale di condanna di cui, rispettivamente, all'articolo 444 e all'articolo 459 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis del presente articolo, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna dispone la sospensione da uno a tre anni dell'attività di commercio o trasporto. In caso di recidiva è altresì disposta l'interdizione dalle predette attività».».
14.0.1
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Circostanze aggravanti e sanzioni amministrative accessorie ai reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo alla sicurezza stradale)
1. L'utente della strada che abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 727, comma primo del codice penale aumentata da un terzo alla metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.
2. L'utente della strada che cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-ter, comma primo del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.
3. L'utente della strada che cagiona la morte di un animale soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-bis del Codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo. Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-quinquies del codice penale.».
14.0.2
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis
(Modifiche in tema di sanzioni amministrative accessorie)
1. All'articolo 20, quinto comma, della legge n. 689 del 1981, dopo le parole: «È sempre disposta la confisca amministrativa» aggiungere: «degli animali oggetto di violazione» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli animali oggetto di confisca sono affidati alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale o a privati che diano adeguate garanzie di corretta detenzione e gestione degli stessi».».
14.0.3
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis
(Modifiche in tema di esecutività di provvedimenti amministrativi)
1. All'articolo 21-quater, comma 1, della legge n. 241 del 1990, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi in cui i provvedimenti dispongano, anche in maniera irreversibile, della vita di animali, questi devono ritenersi sospesi fino al termine di dieci giorni liberi dalla data di pubblicazione per l'eventuale esercizio delle azioni a tutela degli interessi privati o diffusi.».».
14.0.4
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis
(Modifiche al Codice del processo amministrativo)
1. Al comma 2 dell'articolo 55 del Codice del Processo Amministrativo, decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la decisione riguardi la vita degli animali, gli effetti sono ritenuti irreversibili e la misura della sospensione cautelare è disposta fino all'udienza di merito da fissarsi entro massimo sei mesi dal provvedimento di sospensione».
2. Al comma 3 dell'articolo 56 del Codice del Processo Amministrativo, decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la decisione riguardi la vita di animali, gli effetti sono ritenuti irreversibili e la misura di sospensione cautelare urgente è disposta fino all'udienza di sospensiva da fissarsi entro massimo 30 giorni dal provvedimento di sospensione».».
14.0.5
Improponibile
Dopo l'articolo inserire i seguenti:
«Art. 14-bis
(Disposizioni in materia di spettacolo)
1. Dopo l'articolo 2 della legge 22 novembre 2017, n. 175, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis
(Disciplina per il riordino delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti)
1. Sono vietati a tutte le imprese circensi e dello spettacolo, incluse le mostre itineranti di cani e di altri animali, nonché alle imprese circensi e dello spettacolo straniere transitanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la detenzione, l'addestramento e l'impiego di animali a scopo di lucro o per fini espositivi, nonché per lo svolgimento di attività di intrattenimento che non rispettano la natura e l'indole dell'animale.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le imprese di cui al comma 1 comunicano alla Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il numero, il sesso e l'età degli animali posseduti. La stessa Direzione, con la collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali, provvede a valutare la possibilità di una nuova collazione degli animali nel territorio nazionale.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è vietata ogni tipo di acquisizione di animali da parte delle imprese di cui al comma 1, compresa quella derivante dalla riproduzione degli esemplari detenuti. Ai fini della presente legge, per acquisizione di animali si intendono gli scambi, le cessioni gratuite, gli affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra diversi circhi o tra diverse attività circensi appartenenti alla stessa impresa circense.
4. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione della licenza per nove mesi e, in caso di recidiva, con la reclusione da uno a due anni o con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. In caso di mancata comunicazione dei dati degli animali posseduti, ai sensi del comma 2, si applica la sospensione della licenza per un anno e la multa da 25.000 euro a 50.000 euro. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita con la sospensione della licenza per un anno e con la reclusione da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è individuata, all'interno della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione speciale con il compito di coadiuvare e di fornire assistenza alle imprese circensi nella dismissione e nella collocazione degli animali detenuti dalle stesse in strutture adeguate presso le quali non sono allestiti spettacoli che utilizzano animali.
6. Il decreto di cui al comma 5 individua, altresì, i compiti e le attività della sezione speciale ivi prevista, che si avvale della consulenza di un esperto in materie zoologiche, di un esponente delle associazioni di categoria del settore circense, di un rappresentante della Federazione italiana associazioni diritti animali e ambiente, nonché della collaborazione di enti nazionali preposti alla protezione degli animali.
7. Fino alla totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1, le regioni, le province e i comuni, con proprio provvedimento, possono disporre nel territorio di competenza il divieto di esposizione e di spettacolo per circhi e spettacoli viaggianti, italiani o esteri, che fanno uso di animali, anche qualora le imprese siano in fase di riconversione.
8. Sono esclusi da qualsiasi contribuzione pubblica gli spettacoli dal vivo che utilizzano animali, anche operanti all'estero, comprese le esibizioni di tipo circense o durante le quali gli stessi animali possono provare dolore, sofferenza, angoscia o stress prolungato.
9. Con decreto del Ministro della cultura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, finalizzati all'acquisto e alla ristrutturazione delle attrezzature delle imprese circensi in fase di riconversione, alla tutela dello spettacolo circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi, nonché contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti a eventi fortuiti. Con il medesimo decreto possono essere individuati i requisiti dei centri di accoglienza di cui al comma 10 ed eventuali forme di sostegno in loro favore.
10. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai precedenti commi, gli animali non più utilizzati dai circhi in fase di riconversione possono essere temporaneamente ospitati in centri di accoglienza.
11. L'erogazione dei contributi di cui al comma 9 è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il non utilizzo di animali o un comprovato impegno in tale senso, nonché, con riferimento ai centri di accoglienza, alla presentazione di documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti.
12. Il comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituito dal seguente: "1-bis. Il decreto di cui al comma 1 destina graduali incentivi in favore di esercenti attività circensi e spettacoli viaggianti senza animali, nonché di attività circensi in fase di riconversione e di esercenti di circo contemporaneo nell'ambito delle risorse ad essi assegnate"».».
14.0.6
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis
(Attuazione dell'articolo 2 comma 1 della Legge 15 luglio 2022, n. 106 )
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente Legge sono vietati, su tutto il territorio nazionale, i circhi e le esibizioni, itineranti e a sede fissa, nonché gli spettacoli viaggianti, che detengono o utilizzano animali.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle attività di cui al comma 1 di acquisire, anche temporaneamente, a qualunque titolo, animali. Dalla medesima data i proprietari e i detentori di animali assicurano l'adozione di misure idonee a impedirne la riproduzione.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Salute comunicano al Ministero della Cultura l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla detenzione degli animali dismessi dalle attività di cui al comma 1 nonché di quelli autorizzati in altri Paesi dell'Unione europea.
4. Nei casi di cessione degli animali a strutture diverse dagli stabilimenti di cui al comma 3 deve sempre essere garantito il rispetto delle condizioni di benessere animale fino al naturale termine della loro vita e misure idonee a impedirne la riproduzione.
5. Dall'entrata in vigore della presente Legge sono ammessi a presentare domanda per l'accesso ai contributi e a riceverne solo i circhi, le esibizioni e gli spettacoli viaggianti che non detengono e utilizzano animali.
6. Anche in concorso con eventuali reati, la violazione del divieto di impiego degli animali nelle attività di cui al comma 1 e dei commi 2 e 4 del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000,00 oltre alla confisca della struttura, dei mezzi e delle attrezzature. Eventuali risorse rinvenienti dalle sanzioni e dalle confische di cui al primo periodo del presente comma sono riassegnati alle attività che hanno presentato domanda ai sensi del comma cinque. È sempre disposta la confisca degli animali e restano a carico dei trasgressori i relativi costi di sistemazione e mantenimento. Le presenti violazioni impediscono, altresì, l'accesso a qualunque tipo di finanziamento pubblico.
7. Dall'entrata in vigore della presente Legge la Legge 18 marzo 1968, n. 337 è abrogata.
8. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per la riconversione e il reimpiego del personale impiegato nei circhi e negli spettacoli viaggianti che utilizzano animali di cui al comma 1 e 2, con una dotazione pari a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il Fondo è destinato al finanziamento di interventi di formazione, riqualificazione professionale e inserimento lavorativo in ambiti compatibili con le finalità della presente legge.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 500.000 annui per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14.0.7
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis
(Attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106)
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono vietati, su tutto il territorio nazionale, i circhi e le esibizioni, itineranti e a sede fissa, nonché gli spettacoli viaggianti, che detengono o utilizzano animali.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle attività di cui al comma 1 di acquisire, anche temporaneamente, a qualunque titolo, animali. Dalla medesima data i proprietari e i detentori di animali assicurano l'adozione di misure idonee a impedirne la riproduzione.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Salute comunicano al Ministero della Cultura l'elenco degli stabilimenti autorizzati alla detenzione degli animali dismessi dalle attività di cui al comma 1 nonché di quelli autorizzati in altri Paesi dell'Unione europea.
4. Nei casi di cessione degli animali a strutture diverse dagli stabilimenti di cui al comma 3 deve sempre essere garantito il rispetto delle condizioni di benessere animale fino al naturale termine della loro vita e misure idonee a impedirne la riproduzione.
5. Dall'entrata in vigore della presente legge sono ammessi a presentare domanda per l'accesso ai contributi e a riceverne solo i circhi, le esibizioni e gli spettacoli viaggianti che non detengono e utilizzano animali.
6. Anche in concorso con eventuali reati, la violazione del divieto di impiego degli animali nelle attività di cui al comma 1 e dei commi 2 e 4 del presente articolo comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100.000,00 oltre alla confisca della struttura, dei mezzi e delle attrezzature che potranno essere riassegnati alle attività che hanno presentato domanda ai sensi del comma 5. È sempre disposta la confisca degli animali e restano a carico dei trasgressori i relativi costi di sistemazione e mantenimento. Le presenti violazioni impediscono, altresì, l'accesso a qualunque tipo di finanziamento pubblico.
7. Dall'entrata in vigore della presente legge, la legge 18 marzo 1968, n. 337, è abrogata.».
14.0.8
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis
(Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 544-ter del codice penale nei casi di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 e 7, previste per gli animali impiegati in attività sportive, ivi compresi i cavalli.».
14.0.9
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis
(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)
1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nonché agli articoli» sono inserite le seguenti: «544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies,»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi, per atti persecutori e per delitti contro gli animali».».
14.0.10
Cataldi, Bilotti, Maiorino, Lopreiato
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis
(Interazione uomo animale in carcere)
1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, dopo il primo comma è inserito il seguente capoverso: «Ai detenuti e agli internati è consentito incontrare i propri animali domestici in appositi locali ad esso dedicati.».».
14.0.11
Cataldi, Maiorino, Bilotti, Lopreiato
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis
(Promozione dell'interazione uomo-animale in carcere)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n.354, dopo l'articolo 27, è inserito il seguente: "Art. 27-bis (Promozione dell'interazione uomo-animale in carcere) - 1. Al fine di promuovere il benessere psicofisico dei detenuti, anche nel quadro del trattamento rieducativo, sono individuati all'interno degli istituti penitenziari appositi spazi per lo svolgimento di attività assistite con animali.
2.Le attività di cui al comma 1 sono realizzate sotto la guida e il controllo di professionisti esperti in zooantropologia assistenziale, previa valutazione da parte della direzione dell'istituto penitenziario, d'intesa con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria."».
14.0.12
Cataldi, Maiorino, Bilotti, Lopreiato
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis
(Rapporti con la famiglia e con gli animali domestici)
1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n.354, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «e con gli animali domestici» e la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rapporti con la famiglia e con gli animali domestici».
14.0.13
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157)
1. All'articolo 21, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera e), è inserita la seguente: «e-bis) l'esercizio venatorio in tana ovvero nei luoghi di rifugio, riproduzione e sosta della fauna selvatica diversi dalle oasi di protezione di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a);'';
b) alla lettera r), dopo le parole: «usare a fini di richiamo» sono inserite le seguenti: «, o detenere nei luoghi di caccia,».».
14.0.14
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157)
1. All'articolo 30, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Per chi esercita la caccia sprovvisto di abilitazione all'esercizio venatorio, o con abilitazione scaduta di validità, sospesa o revocata, si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.».».
ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 15.
Approvato
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO
Disposizioni in materia di tutela degli animali (11)
ARTICOLI DA 1 A 13
Art. 1.
1. Dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile è aggiunto il seguente:
« TITOLO XIV-bis.
DEGLI ANIMALI
Art. 455-bis. - (Diritti degli animali) - Gli animali sono esseri senzienti. La legge riconosce e tutela il loro diritto alla vita, alla salute e a condurre un'esistenza dignitosa, compatibile con le loro caratteristiche etologiche. La detenzione e l'impiego degli animali, a qualsiasi titolo, deve avvenire sempre nel rispetto di tali diritti.
Art. 455-ter. - (Affidamento degli animali in caso di separazione dei coniugi) - In caso di separazione dei coniugi, proprietari o detentori di un animale, il tribunale competente per la separazione, in mancanza di un accordo tra le parti, decide sull'affidamento dell'animale nel suo esclusivo interesse.
Qualora ne sussista la volontà, al fine di garantire il benessere dell'animale, quest'ultimo è affidato in via condivisa tra i coniugi, con obbligo di dividere le spese di mantenimento e di cura in misura proporzionale al reddito di ciascun coniuge.
Art. 455-quater. - (Accesso degli animali da compagnia nei locali pubblici e privati e sui mezzi di trasporto pubblico) - L'accesso di animali da compagnia di cui all'Allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo, del 9 marzo 2016, al seguito del proprietario o del detentore è sempre consentito nei locali pubblici o privati aperti al pubblico, nonché sui mezzi di trasporto pubblico o che forniscono un servizio pubblico.
Art. 455-quinquies. - (Divieto di vendita di animali da compagnia presso i negozi e sulle piattaforme digitali) - È vietata la vendita di animali da compagnia presso negozi o altri esercizi commerciali, nonché tramite l'utilizzo di piattaforme digitali.
Art. 455-sexies. - (Divieto di detenzione di animali selvatici nei circhi e negli spettacoli viaggianti) - È vietata la detenzione, ai fini del loro utilizzo, di animali selvatici nei circhi e negli spettacoli viaggianti. ».
Art. 2.
1. Al fine di risparmiare agli animali dolori, ansia e sofferenze evitabili, gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento.
2. Sono considerati reato di maltrattamento di animali, ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale, il debeccamento dei pulcini, la decornazione e la castrazione dei suinetti, nonché qualsiasi altra forma di mutilazione di specie animali non necessaria ed effettuata senza anestesia.
3. È vietata la triturazione dei pulcini.
4. È vietata la somministrazione e la vendita del fegato grasso di anatre e oche prodotto mediante ingozzamento.
5. Chiunque viola le previsioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo è perseguito a norma degli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale.
Art. 3.
1. All'articolo 544-bis del codice penale le parole: « da quattro mesi a due anni », sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni ».
Art. 4.
1. All'articolo 544-ter, primo comma, del codice penale, le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro ».
Art. 5.
1. All'articolo 544-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro »;
b) al secondo comma, le parole: « da un terzo alla metà », sono sostituite dalle seguenti: « della metà ».
Art. 6.
1. All'articolo 544-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sette anni e con la multa da 70.000 a 180.000 euro. »;
b) al secondo comma, alinea, le parole: « da un terzo alla metà », sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;
c) al terzo comma, primo periodo, le parole: « da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. »;
d) al quarto comma, le parole: « da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. ».
Art. 7.
1. All'articolo 544-sexies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. In pendenza di procedimento penale, è sempre disposto il sequestro dell'animale. Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, ai sensi del presente articolo, sono affidati ad associazioni o enti riconosciuti. »;
b) al secondo periodo, le parole: « da tre mesi a tre anni », sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni ».
Art. 8.
1. Dopo l'articolo 544-sexies del codice penale, è aggiunto il seguente:
« Art. 544-septies. - (Istigazione a pratiche contro il sentimento per gli animali e diffusione illecita di materiale audio-video attraverso strumenti informatici e telematici) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di animali, uno o più delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 e 727 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro.
2. Le pene per i fatti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 e 727 sono aumentate della metà se l'autore dei fatti, ne dà divulgazione attraverso strumenti informatici o telematici ».
Art. 9.
1. All'articolo 638 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro. »;
b) al secondo comma, le parole: « La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « La pena è della reclusione da uno a cinque anni ».
Art. 10.
1. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: « con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 5.000 euro a 30.000 euro. ».
Art. 11.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « della somma da 2.000 euro a 6.000 euro. » sono sostituite dalle seguenti: « della somma da 6.000 euro a 12.000 euro. »;
b) al comma 2, le parole: « della somma da 1.000 euro a 3.000 euro. » sono sostituite dalle seguenti: « della somma da 3000 euro a 9.000 euro. »;
c) al comma 3, le parole: « della somma da 1.000 euro a 3.000 euro. » sono sostituite dalle seguenti: « della somma da 3000 euro a 9.000 euro. »;
d) al comma 4, le parole: « della somma da 300 euro a 700 euro » sono sostituite dalle seguenti: « della somma da 1.000 euro a 2.000 euro. ».
Art. 12.
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Le attività di cattura, allevamento e utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietate. »;
2) il comma 4 è abrogato;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: « , nonché il loro uso in funzione di richiami » sono soppresse;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 6, le parole: « con l'uso di richiami vivi » sono soppresse;
4) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;
c) all'articolo 21, comma 1:
1) le lettere p) e q) sono abrogate;
2) la lettera r) è sostituita dalla seguente:
« r) usare a fini di richiamo uccelli vivi e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono »;
3) la lettera ee) è sostituita dalla seguente:
« ee) detenere, acquistare, e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia »;
d) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: « richiami non autorizzati », sono sostituite dalle seguenti: « richiami vivi ».
Art. 13.
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e destinate alle associazioni o agli enti riconosciuti, individuati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 235.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1308.
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO
Disposizioni in materia di reati contro gli animali e tutela degli animali di affezione e di compagnia (587)
ARTICOLI DA 1 A 26
Art. 1.
(Princìpi e finalità)
1. In attuazione degli articoli 9, terzo comma, 41, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in accordo con il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, con la legge 14 agosto 1991, n. 281, e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003, nonché in armonia con la dichiarazione universale dei diritti dell'animale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), adottata a Parigi il 15 ottobre 1978, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201, la presente legge disciplina modalità e forme di tutela degli animali di affezione e di compagnia.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, per « animale d'affezione e di compagnia » si intende un animale accompagnato da una persona che non abbia interesse a ricavarne qualsivoglia profitto, e che abbia con lo stesso un legame affettivo o, comunque, di natura emozionale.
Art. 3.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi previsti dall'articolo 3, comma 1, primo capoverso, della legge 20 luglio 2004, n. 189.
Art. 4.
(Modifica al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale)
1. Alla rubrica del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, dopo la parola: « contro » sono inserite le seguenti: « gli animali e ».
Art. 5.
(Spettacoli o manifestazioni vietati)
1. Al primo comma dell'articolo 544-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: « promuove » sono inserite le seguenti: « o partecipa a »;
b) dopo la parola: « strazio » aggiungere le seguenti: « o sofferenze anche etologiche »;
c) le parole: « la multa da 3.000 a 15.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « la multa da 5.000 a 20.000 euro ».
Art. 6.
(Divieti di combattimenti tra animali)
1. Al primo comma dell'articolo 544-quinquies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « da uno a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da due a quattro anni »;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La stessa pena si applica anche a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni di cui al primo periodo ».
Art. 7.
(Estensione della previsione della confisca degli animali)
1. All'articolo 544-sexies, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) dopo le parole: « dell'articolo 444 del codice di procedura penale, » sono inserite le seguenti: « o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, »;
2) dopo le parole: « previsti dagli articoli » sono inseriti le seguenti: « 56, 544-bis, » e dopo la parola: « 544-quinquies, » sono inserite le seguenti: « consumati o tentati, »;
3) le parole: « confisca dell'animale, salvo che » sono sostituite dalle seguenti: « confisca dell'animale nonché di eventuale prole nata dopo il provvedimento di sequestro anche se »;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è disposta l'interdizione alla detenzione di animali nonché la confisca e la distruzione del materiale di cui agli articoli 544-ter e 544-quinquies »;
c) al secondo periodo:
1) le parole: « da tre mesi a tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a sei anni »;
2) dopo le parole: « di allevamento degli animali » sono inserite le seguenti: « o di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali »;
3) le parole: « è pronunciata » sono sostituite dalle seguenti: « o il decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale sono pronunciati »;
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
« Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies ed ove si sia proceduto alla confisca o all'affidamento definitivo degli animali ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia. Le spese di mantenimento e custodia degli animali oggetto di sequestro e confisca sono a carico dell'imputato; in caso di insolvenza sono a carico del comune ove si è consumato il reato, salve diverse disposizioni di legge ».
Art. 8.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 544-bis:
1) al primo comma, le parole: « per crudeltà o senza necessità » sono sostituite dalle seguenti: « salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di animali », e le parole: « da quattro mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni »;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici »;
b) dopo l'articolo 544-bis è inserito il seguente:
« Art. 544-bis-1. - (Strage di animali)-Chiunque, per crudeltà o senza necessità, al fine di uccidere animali, compie atti tali da porre in pericolo la vita di una pluralità di essi è punito, se dal fatto deriva la morte di più animali, con la reclusione da uno a quattro anni. Se è cagionata la morte di un solo animale, si applica la reclusione da dieci mesi a tre anni »;
c) all'articolo 544-ter:
1) al primo comma dopo le parole: « per crudeltà o senza necessità » sono inserite le seguenti: « e comunque salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di animali, », dopo la parola: « sevizie » sono inserite le seguenti: « o sofferenze anche etologiche », dopo la parola: « lavori » sono inserite le seguenti: « o a detenzione », dopo la parola: « etologiche » sono inserite le seguenti: « o incompatibili con le stesse », e le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da quattro mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro »;
2) al secondo comma, dopo la parola: « vietate » sono inserite le seguenti: « o sostanze medico-veterinarie non per finalità terapeutiche »;
3) dopo il terzo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:
« Alla pena di cui al comma 1 soggiace chiunque utilizzi collari elettrici o sottoponga un animale al taglio della coda o delle orecchie, ad esclusione dei casi in cui è ammesso dalle normative internazionali, nonché alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto, finalizzati a scopi non terapeutici.
I medici veterinari che effettuino interventi in violazione del quarto comma sono sospesi dalle proprie funzioni per almeno 12 mesi e viene revocata loro la licenza per il medesimo periodo, se liberi professionisti.
Sono esclusi dalla punibilità di cui ai commi quarto e quinto unicamente gli interventi chirurgici finalizzati a impedire la riproduzione dell'animale e quelli con finalità curative, ed effettuati con modalità conservative certificate da un medico veterinario che provvede contestualmente alla registrazione dell'intervento nell'anagrafe degli animali d'affezione.
Il veterinario che non rilascia il certificato o non provvede alla registrazione dell'intervento nella citata anagrafe è punito con la sanzione amministrativa da euro 3 mila a euro 5.000. Chiunque sia sprovvisto del certificato veterinario è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000.
Le pene di cui al presente articolo sono aumentate della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. Le pene sono diminuite della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici. »;
d) all'articolo 544-sexies del codice penale, primo comma, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Fatto salvo quanto disposto dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 260-bis del codice di procedura penale, è vietato abbattere o alienare a terzi animali in relazione ai quali si procede per i delitti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-ter.1, 544-quater, 544-quinquies, 544-septies e 638 del presente codice e all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, anche qualora sugli stessi non sussista il vincolo cautelare del sequestro, al fine di permettere la confisca obbligatoria degli stessi in caso di condanna o quanto previsto dall'articolo 260 bis del codice di procedura penale ».
e) all'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 1-bis. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono agire davanti al giudice civile, anche nell'ambito di azioni di classe, ai fini del risarcimento del danno, compreso il danno all'interesse diffuso perseguito, nonché della concessione dell'inibitoria, anche ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, dei comportamenti sanzionati ai sensi della presente legge. »;
f) all'articolo 638 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: « fino a un anno o con la multa fino a euro 309 » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a due anni o con la multa fino a 1000 euro e si procede d'ufficio »;
b) al secondo comma, le parole: « da sei mesi a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni ».
Art. 9.
(Contrasto della zooerastia e della zoopornografia)
1. Dopo l'articolo 544-ter del codice penale è inserito il seguente:
« Art. 544-ter.1. - (Contrasto della zooerastia e della zoopornografia) - Chiunque compie atti sessuali su animali o li utilizza per atti di zooerastia, o favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla lo sfruttamento sessuale di animali è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 10.000 a 30.000. Alla stessa pena soggiace chiunque, utilizzando animali, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale zoopornografico o ne fa commercio. Ai fini di cui al presente articolo, per zoopornografia si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un animale coinvolto in attività sessuali esplicite con umani, reali o simulate.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale zoopornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione da due a sei mesi e con la multa da 5.000 a 15.000 euro.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo e secondo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale zoopornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione da due a quattro mesi e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.
Nei casi previsti dai commi primo, secondo e terzo la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi, ove il materiale sia di ingente quantità.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente si procura o detiene materiale zoopornografico, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa non inferiore a 5.000 euro. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività sessuali con animali, o comunque comprendenti tale attività, è punito con la reclusione fino a dodici mesi e con la multa da 5.000 a 10.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere atti di zooerastia o reati relativi al materiale zoopornografico di cui al presente articolo, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da 5.000 a 10.000 euro. ».
Art. 10.
(Modifica all'articolo 54 del codice penale)
1. All'articolo 54 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle ipotesi in cui il fatto è commesso per salvare un animale dal pericolo attuale di morte o lesione grave, sempre che il fatto sia proporzionale al pericolo e fatta salva la legislazione speciale di cui all'articolo 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del presente codice. La disposizione di cui al presente comma non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo ».
Art. 11.
(Introduzione dell'articolo 25-terdecies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1. Dopo l'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
« Art. 25-terdecies.1. - (Delitti contro gli animali) - In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544- ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459 del codice penale, per i delitti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non superiore a due anni ».
Art. 12.
(Disposizioni in materia di funzioni di polizia giudiziaria nei reati contro gli animali)
1. All'articolo 6 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: « Fatta salva la competenza di qualsiasi organo di polizia giudiziaria statale e locale, »;
b) al comma 2, le parole: « anche, con riguardo agli animali di affezione, » sono soppresse.
2. All'articolo 55 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 3-bis. I delitti in danno dell'ambiente, della salute pubblica e degli animali sono di competenza obbligatoria e trasversale di tutti gli organi di polizia giudiziaria statali e locali a livello territoriale diffuso anche ai fini dei sequestri rituali; gli organi specializzati svolgono una funzione integrativa per casi di maggiore rilievo e interesse generale ».
3. Il personale medico veterinario appositamente incaricato dall'autorità sanitaria nazionale, regionale, provinciale o comunale che svolge attività di controllo sul benessere degli animali e sui reati in danno degli animali, nei limiti del servizio a cui è destinato e delle attribuzioni ad esso conferite, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: « 474, » sono inserite le seguenti: « 544-quater, 544-quinquies, »;
b) dopo le parole: « decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, » sono inserite le seguenti: « e ai delitti in materia di traffico illecito di animali da compagnia previsti dalla legge 4 novembre 2010, n. 201, ».
Art. 13.
(Centri per gli animali vittime)
1. Lo Stato realizza in tutto il territorio nazionale centri di accoglienza per gli animali vittime di reato anche utilizzando, su ordine del prefetto competente per territorio, strutture già esistenti.
2. Per la realizzazione dei centri di accoglienza e l'adeguamento delle strutture già esistenti di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare ai comuni che ne facciano richiesta.
3. Le modalità di acceso e di ripartizione delle risorse di cui al presente articolo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) quanto a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
Art. 14.
(Attività formative)
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 20 luglio 2004, n. 189, le parole: « possono promuovere » sono sostituite dalle seguenti: « promuovono e realizzano con frequenza annuale, ».
Art. 15.
(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia)
1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: « privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » sono sostituite dalle seguenti: « privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale », e le parole: « con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 »;
2) al comma 5 sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, »;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: « da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto »;
2) al comma 2, le parole: « da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto »;
3) al comma 4, le parole: « da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto »;
c) all'articolo 6:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni », e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei mesi »;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni », e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei mesi »;
3) al comma 3, le parole: « commette cinque violazioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commette tre violazioni », e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , senza possibilità di conseguirla nuovamente ».
Art. 16.
(Diritti degli animali d'affezione e di compagnia)
1. Gli animali sono esseri senzienti e la legge ne promuove e garantisce la vita, la salute e un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche etologiche.
2. La detenzione a qualunque titolo degli animali deve sempre avvenire nel rispetto del diritto alla vita, alla salute e a una esistenza dignitosa e rispettosa delle loro caratteristiche etologiche, fatto salvo quanto autorizzato da leggi speciali.
3. È vietato, salvo quanto previsto dal codice penale, l'allontanamento coatto di animali d'affezione e di compagnia dalla propria famiglia.
Art. 17.
(Affidamento degli animali d'affezione e di compagnia in caso di separazione dei coniugi)
1. In caso di separazione dei coniugi, proprietari o detentori di un animale d'affezione e di compagnia, il tribunale competente per la separazione, in mancanza di un accordo tra le parti, sentiti i coniugi e, se del caso, i familiari conviventi e la prole, nonché esperti di comportamento animale, nell'esclusivo interesse dell'animale, affida lo stesso in via esclusiva al coniuge che ne garantisce il migliore benessere psicofisico ed etologico.
2. Qualora ne sussista la volontà e ve ne sia l'opportunità per il benessere dell'animale comune, lo stesso è affidato in via condivisa, con obbligo di dividere le spese di mantenimento e di cura, in misura proporzionale al reddito di ciascun coniuge.
3. Ai fini della decisione concernente l'affidamento, la proprietà dell'animale desunta dalla documentazione anagrafica costituisce un criterio orientativo e non vincolante per il giudice, che decide nell'esclusivo interesse dell'animale quale sia la persona che meglio può garantirne il benessere, a condizione che non si provi che l'animale ha avuto un rapporto esclusivo con chi ne risulta proprietario.
4. Nel caso di cessazione della convivenza more uxorio o quando la questione sorga successivamente al procedimento di separazione, per l'affidamento di animali d'affezione e di compagnia è competente a decidere il tribunale del luogo dell'ultima residenza comune degli interessati, ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente articolo per l'individuazione del soggetto affidatario.
Art. 18.
(Affidamento degli animali di affezione e di compagnia in caso di morte del proprietario o del detentore)
1. Tra i diritti e i doveri che si trasmettono mortis causa è compreso anche il dovere di assicurare il benessere all'animale d'affezione e di compagnia di proprietà o comunque accudito dal de cuius. In caso di decesso del proprietario o del detentore di un animale d'affezione e di compagnia, l'eventuale curatore testamentario, previo assenso dell'erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, ne attribuisce l'affidamento temporaneo, fino all'affidamento definitivo, all'onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta potendo garantire il benessere dell'animale. In mancanza di accordo, decide il tribunale che provvede altresì, sentiti gli enti e le associazioni individuati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, per l'affidamento definitivo, adottando i provvedimenti necessari.
2. È legittima la devoluzione di beni mobili o immobili a una persona, a un ente o a un'associazione, con il vincolo che tali beni servano ad assicurare la custodia e il benessere del proprio animale d'affezione e di compagnia.
Art. 19.
(Accesso degli animali di affezione e di compagnia nei locali pubblici o privati e sui mezzi di trasporto pubblico)
1. L'accesso degli animali d'affezione e di compagnia al seguito del proprietario o detentore può essere consentito nei locali pubblici o privati aperti al pubblico nonché sui mezzi di trasporto pubblico o che forniscono un servizio pubblico. L'accesso degli animali di affezione e di compagnia, purché accompagnati, è altresì sempre consentito negli uffici pubblici, negli uffici aperti al pubblico, nelle strutture residenziali e semi-residenziali pubbliche e private, nelle scuole e nei luoghi di culto.
Art. 20.
(Obbligo di segnalazione di animali di affezione e di compagnia abbandonati)
1. Chiunque trovi un animale di affezione e di compagnia vagante è tenuto a darne avviso, anche tramite la polizia locale, al sindaco e al servizio veterinario del luogo in cui è effettuato il ritrovamento, indicando le relative circostanze.
2. Chiunque trovi un animale ferito o altrimenti in pericolo è tenuto, se in grado, a prestargli l'assistenza necessaria e, in ogni caso, a darne immediato avviso all'autorità competente.
Art. 21.
(Vendita di animali)
1. Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali in materia di animali o, in mancanza, dalle norme previste dagli articoli 1490 e seguenti del codice civile. La cessione, a qualsiasi titolo, di un animale è sempre effettuata con la contestuale consegna di una certificazione veterinaria che attesta le condizioni di salute dell'animale e di una certificazione in ordine alla precedente proprietà e del luogo di provenienza.
2. Le disposizioni in materia di vendita con riserva di gradimento e di vendita a prova, di cui agli articoli 1520 e 1521 del codice civile, non si applicano agli animali.
Art. 22.
(Diritto al risarcimento per danni agli animali di affezione e di compagnia e stato di necessità)
1. In caso di danno agli animali di affezione e di compagnia, i rispettivi proprietari o detentori sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il danno non patrimoniale è rapportato anche alla relazione affettiva con l'animale ed è valutato equativamente dal giudice.
2. È sempre riconosciuto il diritto di cui al comma 1 agli enti e alle associazioni individuati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, nei casi di danno provocato ad animali.
Art. 23.
(Rapporti dei detenuti con la famiglia e con gli animali di affezione e di compagnia)
1. Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie e con i loro animali familiari.
2. È consentito l'ingresso, negli istituti di detenzione, di animali la cui detenzione non sia vietata, purché accompagnati, con gli stessi modalità e tempi previsti per le visite delle persone.
Art. 24.
(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di atti persecutori e delitti contro gli animali)
1. All'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « nonché agli articoli » sono inserite le seguenti: « 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, »;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi, per atti persecutori e per delitti contro gli animali ».
Art. 25.
(Disposizioni in materia di divieto di importazione sul territorio nazionale, vendita, utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari elettronici, collari elettrici, collari con le punte, collari a strozzo o a semi-strozzo)
1. È fatto divieto di importare sul territorio nazionale, vendere, detenere, utilizzare o cedere collari elettronici, collari che arrecano malessere immotivato all'animale.
2. Non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 i collari dotati unicamente di sistema satellitare GPS.
3. Chiunque sia in possesso dei dispositivi o collari di cui al comma 1 è tenuto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a consegnarli al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, che provvede all'eliminazione degli stessi.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Qualora la violazione sia commessa nell'esercizio dell'attività di impresa, alla sanzione consegue la sospensione della licenza dell'attività da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni.
Art. 26.
(Assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita)
1. Ai residenti nel territorio nazionale collocati all'interno della prima fascia relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), proprietari di animali d'affezione e di compagnia, è riconosciuta l'assistenza sanitaria veterinaria di base gratuita entro il limite di 1000 euro annui per ogni nucleo famigliare, ed entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2. L'assistenza veterinaria di base è erogata gratuitamente dalle strutture veterinarie che abbiano stipulato apposita convenzione con le aziende sanitarie locali competenti. La gratuità dell'assistenza cessa in seguito al venir meno della collocazione nella prima fascia ISEE dei proprietari degli animali d'affezione.
3. Rientrano nelle prestazioni dell'assistenza veterinaria di base erogabili gratuitamente tramite la rete convenzionata:
a) le visite veterinarie preadottive di animali d'affezione e di compagnia;
b) l'inoculazione del microchip e la contestuale registrazione nell'Anagrafe nazionale degli animali d'affezione e di compagnia;
c) la sterilizzazione e la castrazione;
d) le vaccinazioni veterinarie previste dal protocollo vaccinale adottato dalla comunità veterinaria nazionale e quelle previste dal regolamento (UE) n. 5763/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013;
e) il primo soccorso veterinario per la stabilizzazione dell'animale d'affezione e di compagnia di proprietà in seguito a incidenti, con particolare riguardo a incidenti stradali;
f) il primo intervento veterinario in caso di intossicazione o di avvelenamento nei casi rientranti nel campo di applicazione dell'ordinanza del Ministro della salute del 13 giugno 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2016;
g) la soppressione eutanasica e le modalità di smaltimento della carcassa, in conformità alle normative vigenti.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
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N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1308.
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di tutela degli animali (984)
ARTICOLI DA 1 A 3
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. All'articolo 165 del codice penale dopo il quarto comma è inserito il seguente:
« Nei casi di condanna per uno dei delitti previsti dal titolo IX-bis del libro secondo, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore degli enti o delle associazioni previsti dall'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale nonché a favore di strutture pubbliche di rifugio per animali e a quelle volte alla gestione e alla tutela degli stessi, per un tempo determinato e comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità previste dal primo e dal secondo comma ».
2. Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: « il sentimento per » sono soppresse;
b) all'articolo 544-bis, le parole: « da quattro mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro » e sono aggiunte in fine le seguenti parole: « La pena è aumentata da un terzo alla metà se dalla condotta di cui al primo periodo deriva la morte di più animali »;
c) all'articolo 544-ter, primo comma, dopo la parola: « etologiche » sono inserite le seguenti: « , compreso il suo utilizzo come richiamo vivo nell'attività venatoria, o detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, o produttive di sofferenze, o li sottopone ad atti sessuali » e le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro »;
d) dopo l'articolo 544-ter è inserito il seguente:
« Art. 544-ter.1. - (Abbandono di animali) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 2.500 a 5000 euro.
La pena è aumentata della metà se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose.
Nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per il reato di cui al presente articolo è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da sei mesi a due anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna sono pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna per il reato di cui al presente articolo siano pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a sei mesi. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore a un anno. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.
Quando è stata ordinata la confisca ai sensi del comma precedente il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. Nel caso di mancato accertamento della responsabilità il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata »;
e) all'articolo 544-quater:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio agli animali, lotterie con in palio animali vivi o esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 4.000 a 30.000 euro »;
2) al secondo comma, le parole: « da un terzo alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;
3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
« La stessa pena si applica a chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico tra animali e esseri umani »;
f) all'articolo 544-quinquies:
1) al primo comma, dopo la parola: « organizza » sono inserite le seguenti: « , realizza, finanzia », le parole: « che possono metterne in pericolo l'integrità fisica » sono soppresse e le parole: « da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a cinque anni e con la multa da 100.000 a 250.000 euro »;
2) al secondo comma:
2.1) all'alinea, le parole: « da un terzo alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;
2.2) al numero 1), dopo le parole: « con minorenni » sono inserite le seguenti: « o con persone con disabilità »;
3) al terzo comma, le parole: « da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro »;
4) al quarto comma, le parole: « da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro »;
g) l'articolo 544-sexies è sostituito dal seguente:
« Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie) - Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-septies, consumati o tentati, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato. È altresì disposta la sospensione da due a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o se il decreto penale di condanna siano pronunciati nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Nel caso in cui la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale di condanna, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-septies, consumati o tentati, siano pronunciati nei confronti di chi svolge la professione di medico veterinario, è disposta l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore a un anno. In caso di recidiva, è disposta l'interdizione perpetua dall'esercizio delle attività medesime. Qualora il medico veterinario sia un pubblico ufficiale, è disposta l'interdizione dal pubblico ufficio per un periodo non inferiore ad anni due. In caso di recidiva è disposta l'interdizione perpetua dal pubblico ufficio.
Quando è stata ordinata la confisca ai sensi del comma precedente il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. Nel caso di mancato accertamento della responsabilità il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato può rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata »;
h) dopo l'articolo 544-sexies sono aggiunti i seguenti:
« Art. 544-septies. - (Uccisione o distruzione di specie protette) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 6.000 a 60.000 euro.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro.
Art. 544-octies. - (Esche nocive o pericolose) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, senza autorizzazione abbandona esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze nocive o tossiche, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplodente, che possono causare intossicazioni o lesioni o la morte degli esseri umani o animali che li ingeriscono, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro. Nel caso le stesse esche o bocconi abbandonati siano ingeriti da un animale e ne provochino la morte si applica la pena di cui all'articolo 544-bis o all'articolo 544-septies.
Art. 544-novies. - (Circostanze aggravanti speciali) - Oltre alle circostanze aggravanti comuni, aggravano i reati di cui al presente titolo:
a) l'aver agito alla presenza di minori;
b) l'aver agito a scopo di lucro;
c) l'aver agito con strumenti o modalità particolarmente efferati o con crudeltà;
d) se vi è diffusione attraverso strumenti informatici o telematici.
Art. 544-decies. - (Delitti colposi contro gli animali) - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 544-bis, 544-ter e 544-septies è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo ai due terzi ».
3. All'articolo 625, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
« 8-quater. se il fatto è commesso su animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività ».
4. Gli articoli 727 e 727-bis del codice penale sono abrogati.
5. All'articolo 733-bis del codice penale, le parole: « con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro ».
Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
« Art. 254-ter. - (Sequestro di animali vivi) - 1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-ter, 544-ter.1, 544-quater, 544-quinquies e 544-septies del codice penale e all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro di animali vivi può, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, previo versamento, da parte di queste ultime, di una cauzione relativa a ogni singolo animale affidato.
2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito, tenendo conto della tipologia dell'animale, dall'autorità giudiziaria e il versamento della stessa è presupposto di efficacia del decreto di affidamento definitivo.
3. Le associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche a cui affidare gli animali. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso a nome dell'affidatario individuato.
4. Il versamento della cauzione deve essere effettuato mediante bonifico bancario presso il Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza di condanna è restituita ai soggetti che l'hanno versata.
5. La documentazione relativa ai versamenti della cauzione deve essere conservata, in originale, nel fascicolo del procedimento.
6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati ».
2. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente:
« f-sexies) delitti previsti dagli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201 ».
3. All'articolo 321 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 3-quater. Qualora il giudice disponga il sequestro preventivo di animali vivi, il pubblico ministero, previa autorizzazione del giudice che ha emesso il decreto di sequestro preventivo, può procedere ai sensi dell'articolo 254-ter ».
4. Al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« m-septies) delitti di cui al libro secondo, titolo IX-bis, del codice penale ».
5. All'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 544-sexies del codice penale e dall'articolo 4, comma 4 , della legge 4 novembre 2010, n. 201, ».
Art. 3.
(Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281)
1. Sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo le parole: « tutela degli animali da affezione » sono inserite le seguenti: « e da compagnia »;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: « del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 5.000 »;
2) al comma 2, le parole: « una somma di lire centocinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « euro 500 ».
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N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1308.
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO
Sanzioni accessorie per i reati contro gli animali (1398)
ARTICOLO 1
Art. 1.
1. All'articolo 544-sexies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« La condanna per taluno dei delitti previsti agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies importa la pubblicazione della sentenza ».
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N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1308.
DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO
Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di disposizioni per il benessere degli animali (1405)
ARTICOLO 1
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, è inserito il seguente:
« Art. 2-bis. (Disposizioni in materia di divieto di importazione, vendita, utilizzo e cessione a qualunque titolo di collari a strozzo e di collari elettrici) - 1. Al fine di promuovere l'adozione per gli animali di pratiche di addestramento etiche basate su metodi non coercitivi, non violenti, non punitivi, di incentivare la diffusione di strumenti alternativi di conduzione che rispettino l'anatomia e il benessere psicofisico degli stessi e di scoraggiare una loro sottomissione attraverso il dolore e la paura, è vietato nel territorio nazionale importare, vendere, utilizzare, cedere o detenere, a qualunque titolo, collari a strozzo o elettrici per animali. Il divieto si applica anche al commercio e alla vendita effettuato attraverso la rete internet.
2. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal comma 1, presso il Ministero della salute, è istituito un Comitato etico nazionale per il benessere animale con il compito di predisporre delle linee guida. Il Comitato dura in carica un anno dalla data della sua costituzione. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro della salute, con proprio decreto, determina il numero dei componenti del Comitato e i soggetti che lo compongono, nonché provvede al suo funzionamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Ministro può, con successivo decreto, disporre deroghe sulla durata del Comitato, qualora ravvisi la necessità che le linee guida siano aggiornate con i progressi scientifici e le migliori pratiche per il benessere animale.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 e quanto disposto dalle linee guida adottate ai sensi del comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000. In caso di ciascuna ulteriore violazione del divieto la sanzione è raddoppiata. Qualora la violazione sia commessa nell'esercizio dell'attività di impresa, alla sanzione consegue la sospensione della licenza dell'attività da sei mesi a due anni.
4. Spetta alla polizia municipale, all'Arma dei carabinieri, alla polizia di Stato e al Corpo della Guardia di finanza verificare il rispetto di quanto previsto dal presente articolo ».
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1308.
INTERROGAZIONI
Interrogazioni sulla regolarità nei pagamenti degli stipendi agli insegnanti precari
(3-00566) (11 luglio 2023)
Malpezzi, D'Elia, Basso, Camusso, Fina, Furlan, Giacobbe, Losacco, Manca, Martella, Rando, Rojc, Rossomando, Valente, Verducci. - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione e del merito -
Premesso che:
molti docenti che hanno svolto supplenze, soprattutto brevi e saltuarie, stanno denunciando di non avere ancora ricevuto lo stipendio dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023;
è inaccettabile che molti insegnanti siano senza stipendio da più di tre mesi, a maggior ragione in un momento così difficile dal punto di vista economico e sociale e che si trovino, spesso, costretti a chiedere assistenza legale per ricorrere al giudice tramite la presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo;
il sistema prevede una modalità di pagamento degli stipendi mediante l'immissione dei dati contrattuali da parte delle singole scuole nel sistema informatico centralizzato, lasciando che sia direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze a pagare quelli relativi ai rispettivi supplenti d'istituto;
si tratta di un sistema, dunque, che non garantisce la regolarità della corresponsione delle liquidazioni mensili a causa dei farraginosi iter autorizzativi e di controllo da parte del Ministero dell'economia, del costante ritardo nel trasferire le risorse sui capitoli di bilancio delle scuole e della mancata e stringente interlocuzione con "NoiPA";
appare evidente come il ritardo nei pagamenti sia da addebitare interamente all'amministrazione centrale;
sono numerose le denunce, le segnalazioni e i solleciti al Ministero competente volti a risolvere questa grave situazione di insolvenza da parte dell'amministrazione centrale nei confronti dei lavoratori precari della scuola e a garantire la regolarità nel pagamento degli stipendi;
a ciò si aggiungano le gravose incombenze che devono affrontare le segreterie delle scuole che sono sempre più in affanno nella gestione di molti importanti capitoli di spesa anche in ragione delle esigenze connesse all'attuazione del PNRR,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per pagare gli stipendi dovuti al personale supplente delle scuole che attende la remunerazione talora anche da molti mesi;
se non ritengano di intervenire per cambiare un sistema che non garantisce la regolarità della corresponsione delle liquidazioni mensili e se il Ministro dell'istruzione e del merito non intenda intervenire per potenziare il personale delle segreterie scolastiche.
(3-01593) (14 gennaio 2025)
Giorgis, D'Elia, Malpezzi, Parrini, Furlan, Fina, Camusso, Franceschelli, Rojc, Verini, Casini, Zambito, Rossomando, Rando, Martella, Basso. - Ai Ministri dell'istruzione e del merito e dell'economia e delle finanze -
Premesso che:
l'anno scolastico 2024/2025 è segnato, come i precedenti, da un elevatissimo ricorso all'istituto delle supplenze brevi e saltuarie; le più recenti stime fornite dal Ministro dell'istruzione e del merito parlano di 250.000 incarichi di supplenza, tra brevi e saltuari, mentre secondo le organizzazioni sindacali il numero è destinato a salire ulteriormente nel corso dell'anno scolastico;
il ricorso all'istituto delle supplenze brevi o saltuarie è infatti ormai divenuto, contrariamente alla sua ragione ispiratrice, un dispositivo strutturale per far fronte alla cronica carenza di organico negli istituti scolastici: una situazione destinata ad aggravarsi a seguito dei significativi tagli, in termini di risorse finanziarie e di posti in organico, introdotti con la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025);
il ricorso massivo all'istituto delle supplenze brevi e saltuarie rende ulteriormente e oltremodo urgente affrontare la questione della regolarità dei pagamenti delle supplenti e dei supplenti;
risulta infatti agli interroganti che, come denunciato dalle organizzazioni sindacali e in particolare da FLC CGIL, nell'anno scolastico in corso siano migliaia le supplenti e i supplenti che, pur avendo prestato e prestando la propria opera, non hanno ancora ricevuto alcuna retribuzione;
gravissime le conseguenze di simile carenza, sul piano del concreto sostentamento delle supplenti e dei supplenti e della programmazione del corso della loro vita e di quella delle loro famiglie, unitamente all'aggravamento del disagio già strutturalmente derivante dalla condizione di precariato in cui si trovano; il tutto ulteriormente aggravato, nelle ultime settimane, dalla concomitanza con il periodo festivo e con i molti pagamenti in scadenza in occasione della fine dell'anno;
considerato che:
l'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, nell'assoggettare a unica disciplina il regime dei pagamenti per gli incarichi di supplenza breve e saltuaria, prevede, da un lato, che il pagamento debba comunque avvenire "entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilità delle risorse" e, dall'altro, che alle supplenze brevi e a quelle saltuarie sia assegnato, ai fini del pagamento, un codice identificativo unico;
in attuazione di tale disposizione è stato dapprima adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 agosto 2016 e, con successiva circolare del 28 ottobre 2016 il Ministero dell'istruzione ha diramato le prime indicazioni tecniche ed operative per l'attuazione del regime dei pagamenti;
il procedimento finalizzato al pagamento delle retribuzioni per gli incarichi di supplenza prevede diversi passaggi autorizzativi, legati ad adempimenti di competenza degli istituti scolastici, della piattaforma "NoiPA" e della Ragioneria generale dello Stato; tali passaggi sono condizionati, nel loro insieme, dall'effettiva disponibilità delle risorse sul relativo capitolo di bilancio del Ministero dell'istruzione; infatti, come precisato dalla stessa Ragioneria generale dello Stato il 14 febbraio 2023 in risposta a numerosi interpelli sul punto, la mancanza di fondi sul capitolo di bilancio, unitamente all'eventuale mancato adempimento da parte dell'istituto scolastico degli oneri di iscrizione e caricamento del rapporto, non consente il passaggio allo stato di "autorizzato pagamento", propedeutico alla successiva liquidazione della retribuzione;
considerato altresì che:
è noto agli interroganti che il Ministero dell'istruzione ha annunciato che il prossimo 17 gennaio 2025 sarà effettuata un'emissione speciale a saldo di tutte le rate autorizzate dalle scuole fino a gennaio 2025;
seppure tale emissione speciale, di cui si auspica l'effettiva attuazione, potrà dare un provvisorio sollievo alle migliaia di supplenti in attesa della retribuzione dovuta, nessuna garanzia è stata fornita in ordine alla ripresa dei pagamenti con cadenza certa e regolare; come osservato da FLC CGIL con nota del 9 gennaio 2025, la regolarità potrà essere assicurata unicamente qualora "la spesa per retribuire le prestazioni di supplenza breve e saltuaria venga trattata alla stregua di partita di spesa fissa, come già avviene nel caso degli stipendi del personale supplente in maternità";
il pagamento con cadenza certa e regolare delle retribuzioni degli incarichi di supplenza breve o saltuaria deve avvenire tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle due tipologie di incarico, attualmente assoggettate a un regime di pagamento unico, e si pone quale adempimento necessario e improrogabile, in diretta attuazione dell'articolo 36 della Costituzione; infatti, l'esistenza "libera e dignitosa" che è garantita al lavoratore dalla giusta retribuzione non si lega solo all'ammontare della retribuzione stessa, ma anche alla possibilità di fare affidamento sulla sua regolare erogazione,
si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per assicurare, tenuto conto delle diverse specificità degli incarichi di supplenza breve e saltuaria, la regolare disponibilità delle risorse destinate alla retribuzione del personale supplente nel relativo capitolo di bilancio del Ministero dell'istruzione, al fine di consentire la regolare liquidazione dei compensi.
(3-01929) (27 maggio 2025) (già 4-00908) (20 dicembre 2023)
Malpezzi. - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione e del merito -
Premesso che:
molti docenti che hanno svolto supplenze, soprattutto brevi e saltuarie, sono senza stipendio da mesi;
il sistema prevede una modalità di pagamento degli stipendi mediante l'immissione dei dati contrattuali da parte delle singole scuole nel sistema informatico centralizzato, lasciando che sia direttamente il Ministero dell'economia e delle finanze a pagare quelli relativi ai rispettivi supplenti d'istituto;
è un sistema, dunque, che non garantisce la regolarità della corresponsione delle liquidazioni mensili a causa dei farraginosi iter autorizzativi e di controllo da parte del Ministero dell'economia, del costante ritardo nel trasferire le risorse sui capitoli di bilancio delle scuole e della mancata e stringente interlocuzione con la piattaforma "NoiPA";
appare evidente come il ritardo nei pagamenti sia da addebitare interamente all'amministrazione centrale;
sono numerose le denunce, le segnalazioni e i solleciti al Ministero competente volti a risolvere questa grave situazione di insolvenza da parte dell'amministrazione centrale nei confronti dei lavoratori precari della scuola e a garantire la regolarità nel pagamento degli stipendi;
a ciò si aggiungano le gravose incombenze che devono affrontare le segreterie delle scuole, che sono sempre più in affanno nella gestione di molti importanti capitoli di spesa, anche in ragione delle esigenze connesse all'attuazione del PNRR;
in data 11 luglio 2023, con atto 3-00566, era stato chiesto quali fossero le ragioni dei mancati pagamenti dei docenti precari nei mesi di aprile, maggio e giugno ma i Ministeri competenti non hanno fornito alcuna risposta;
non si riesce a comprendere quali siano le difficoltà organizzative che impediscono il regolare pagamento di coloro che, con impegno e dedizione, lavorano tutti i giorni affrontando anche spese ingenti legate agli spostamenti e agli affitti,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per pagare gli stipendi dovuti al personale supplente delle scuole che attende la remunerazione talora anche da molti mesi;
se non ritengano di intervenire, con tutte le opportune iniziative, per cambiare un sistema che non garantisce la regolarità della corresponsione delle liquidazioni mensili e se il Ministro dell'istruzione e del merito non intenda adottare iniziative di competenza per potenziare il personale delle segreterie scolastiche.
Interrogazione sul soggiorno in Italia del miliziano libico Abdel Ghani al-Kikli
(3-01885) (13 maggio 2025)
Zampa, Bazoli, Rossomando, Verini, Parrini, Valente, Alfieri, Camusso, Malpezzi, Manca, Rojc, Zambito, D'Elia, Basso, Rando, Verducci. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'interno -
Premesso che:
a distanza di pochi mesi dalla visita del luglio 2024, in occasione della finale del campionato libico tenutasi in Italia, Abdel Ghani al-Kikli si trova nuovamente nel nostro Paese e precisamente a Roma. L'uomo, conosciuto anche con il nome di Gheniwa, dal 2021 è il capo dello "Stability Support Apparatus", una milizia libica attiva a terra e a mare, che, come denunciato da diverse organizzazioni internazionali, è stata ripetutamente coinvolta in violazioni e abusi e, inoltre, accusata dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti di "crimini contro l'umanità nelle prigioni di Ayn Zarah e Abu Salim";
anche se, come riportato da diversi organi di stampa, non è noto se il nome del capo della milizia libica sia tra quelli degli ufficiali e comandanti libici che la Corte intenderebbe arrestare, va comunque evidenziato il fatto che contro Gheniwa sia stata presentata dall'European Center for Constitutional and Human Rights una denuncia alla Corte penale internazionale (CPI), in cui viene accusato di almeno 501 episodi di torture, stupri, omicidi e sparatorie;
l'uomo sarebbe giunto in Italia per far visita al Ministro libico per gli affari di Stato, Adel Juma, ferito in un attentato lo scorso febbraio e trasferito in un ospedale romano per ricevere cure mediche. Secondo le prime indiscrezioni, diffuse dal dissidente libico Husam El Gomati, una delle vittime di spionaggio nell'ambito del noto caso "Paragon", il gruppo sarebbe atterrato a Fiumicino a bordo di un aereo privato in data 20 marzo e subito si sarebbe diretto in ospedale. A diffondere immagini dell'incontro sono stati gli stessi partecipanti, che non hanno esitato a diffonderle sui social network;
l'immagine è stata prontamente diffusa dall'ONG "Refugees in Libia", che ha sottolineato come il nostro Paese continui ad offrire rifugio ai capi delle milizie libiche, responsabili di atroci crimini contro i diritti umani nei lager libici, dove non è consentito l'accesso ad alcuna organizzazione internazionale;
il caso segue di poco quello della liberazione da parte delle autorità italiane del torturatore libico Njeem Osama Almasri, rimpatriato in Libia a bordo di un aereo di Stato, nonostante il mandato d'arresto spiccato dalla Corte penale internazionale;
il caso, come noto, ha portato all'apertura di una procedura di accertamento formale nei confronti dell'Italia da parte della Camera preliminare, l'organo giudiziario della CPI, per una condotta ritenuta «inadempiente» in merito alla mancata consegna del generale libico. L'organismo aveva, inoltre, invitato il Governo a fornire informazioni sul perché non abbia adempiuto alla richiesta della Corte ed a «presentare osservazioni in merito alla sua mancata perquisizione e al sequestro dei materiali in suo possesso»;
al riguardo, val la pena evidenziare come il Governo abbia chiesto una proroga per l'invio delle informazioni sollecitate dalla Corte penale internazionale. La richiesta è stata motivata dalla necessità di attendere gli esiti del lavoro del Tribunale dei ministri, che in merito alla tristemente nota vicenda ha aperto un fascicolo d'indagine sulla Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, l'Autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano, i ministri della Giustizia, Carlo Nordio, e dell'Interno, Matteo Piantedosi, dopo un esposto dell'avvocato Luigi Li Gotti, che aveva chiesto accertamenti per i presunti reati di favoreggiamento e peculato;
da fonti giornalistica è emerso come Abdel Ghani al-Kikli fosse in possesso di un regolare visto Shengen, fatto che, alla luce di quanto esposto, appare agli interroganti quantomeno singolare,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda intraprendere, mediante le dovute interlocuzioni con la CPI, per accertarsi che il criminale libico Abdel Ghani al-Kikli non sia tra gli ufficiali e i miliziani nei confronti dei quali la Corte penale intenda procedere con l'arresto, anche al fine di evitare il ripetersi di aperte violazioni dello Statuto di Roma, come accaduto nella vicenda Almasri;
quali siano i rapporti che il Governo intrattiene con i capi delle milizie libiche e quali interlocuzioni abbia con i medesimi, anche alla luce delle ripetute denunce e delle acclarate violazioni dei diritti umani di cui sono ritenuti responsabili;
se non ritenga opportuno approfondire i motivi che hanno portato alla concessione di un visto Shengen, nonostante le denunce contro al-Kikli presentate presso i competenti organismi internazionali.
Interrogazione sulla valorizzazione dell'ex ospedale psichiatrico di Pratozanino, nel Comune di Cogoleto (Genova)
(3-01552) (11 dicembre 2024)
Basso, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci. - Al Ministro della cultura -
Premesso che:
il complesso dell'ex ospedale psichiatrico di Pratozanino, situato a Cogoleto (Genova), è stato riconosciuto di rilevante interesse storico e artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
tale complesso, costruito tra il 1907 e il 1931 come "città manicomiale", comprende numerosi edifici sottoposti a vincoli di tutela, tra cui il nucleo centrale, che include una chiesa e un padiglione con un "presepe" polimaterico realizzato dai pazienti, dichiarato di interesse artistico ed etnoantropologico;
con l'entrata in vigore della "legge Basaglia" nel 1978, che sancì la chiusura dei manicomi, il complesso ha visto una progressiva dismissione delle sue funzioni originarie, fino alla chiusura definitiva nel 1998;
attualmente, parte dell'area è di proprietà della Cassa depositi e prestiti attraverso la sua controllata CDP Immobiliare S.r.l., che, secondo fonti di stampa, avrebbe avviato un piano di riqualificazione urbanistica per il recupero funzionale del sito, con l'integrazione di spazi residenziali, produttivi e destinati a parco tematico;
considerato che:
l'immobile vincolato e il suo patrimonio artistico e culturale necessitano di interventi costanti di manutenzione e messa in sicurezza, in particolare per quanto riguarda la chiesa e il "presepe", che costituiscono testimonianze uniche della storia del complesso e delle esperienze dei pazienti che vi erano ricoverati;
negli ultimi anni, sono state intraprese iniziative per la conservazione e la valorizzazione di questo patrimonio artistico. Nel 2014, il Comune di Cogoleto, in collaborazione con enti locali e nazionali, ha ottenuto un finanziamento dalla Compagnia di San Paolo di Torino per il progetto "Percorsi tra le storie di Cogoleto", un progetto che ha incluso interventi nella chiesa di Santa Maria addolorata, mirati al monitoraggio ambientale, al rilievo dei materiali e alla messa in sicurezza dei dipinti murali;
sono emerse segnalazioni riguardanti ritardi e difficoltà nell'attuazione dei piani di recupero, mentre mancano informazioni aggiornate, da parte della proprietà, sulle iniziative intraprese per garantire la tutela e la valorizzazione del bene vincolato;
il Comune di Cogoleto, in occasione del centenario della nascita di Franco Basaglia, ha organizzato la rassegna "Effebicento", con eventi culturali dedicati alla memoria del grande psichiatra, che hanno coinvolto direttamente l'ex manicomio di Pratozanino. Tra questi, la presentazione del libro "Il presepio dei folli" di Cosimo Schinaia, una mostra sull'artista Gino Grimaldi e lo spettacolo teatrale "Storie oltre il cancello", che hanno contribuito a valorizzare il patrimonio culturale e a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla storia della struttura,
si chiede di sapere:
quali siano le iniziative intraprese dal Ministro in indirizzo, in collaborazione con Cassa depositi e prestiti, per garantire la messa in sicurezza e la valorizzazione degli edifici vincolati del complesso di Pratozanino, con particolare riferimento alla chiesa, ai dipinti e al "presepe";
se siano stati programmati interventi specifici per assicurare la tutela e la fruizione pubblica del patrimonio artistico e architettonico del complesso anche in prospettiva futura, in considerazione dei vincoli di tutela esistenti;
se intenda promuovere iniziative culturali o commemorative in occasione dell'anniversario della nascita di Franco Basaglia, coinvolgendo il complesso di Pratozanino come esempio di recupero e valorizzazione della memoria storica degli ex ospedali psichiatrici;
se siano state effettuate verifiche recenti sullo stato di conservazione delle opere d'arte e dei beni vincolati, e quali misure siano state adottate per garantirne la sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Interrogazione sull'etichettatura dei prodotti alimentari derivanti da farina di larve
(3-01657) (04 febbraio 2025)
Rinviata
Bergesio. - Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste -
Premesso che:
la recente decisione dell'Unione europea di consentire l'immissione in commercio della polvere di larve intere di Tenebrio molitor (larva gialla della farina), trattata con raggi ultravioletti, ha riacceso un intenso dibattito all'interno dell'opinione pubblica;
la commercializzazione di insetti a scopo alimentare è stata resa possibile con il regolamento UE sui Novel Food, in vigore dal 1° gennaio 2018; sono tuttavia molti i dubbi legati alle procedure di produzione;
il ricorso a trattamenti con raggi UV modifica la composizione nutrizionale della farina di larve, aumentando il contenuto di vitamina D in modo artificiale. Vi sono dunque preoccupazioni in merito alla sicurezza alimentare di questo alimento, ultra trasformato e non naturale, in particolare per i soggetti allergici ai crostacei e agli acari della polvere;
la provenienza di molte di queste farine inoltre è da Paesi extra UE (Vietnam, Thailandia, Cina), noti per elevati livelli di allarmi alimentari;
per la tutela del made in Italy e della dieta mediterranea, che costituiscono un patrimonio alimentare e culturale a livello globale, e nel pieno rispetto delle scelte dei consumatori, è essenziale l'adozione di un sistema di etichettatura per l'immediato riconoscimento di questi prodotti,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire maggiore trasparenza nell'etichettatura di prodotti derivanti da farina di larve, a tutela dei consumatori nella scelta consapevole degli alimenti, e più in generale a difesa dell'agroalimentare made in Italy.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO
Interrogazione sulle azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e di prevenzione sismica
(3-01933) (28 maggio 2025)
Sigismondi, Malan, Rosa, De Priamo, Farolfi, Petrucci, Tubetti. - Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare -
Premesso che:
l'Italia è caratterizzata da un territorio strutturalmente fragile, a causa di terremoti, frane, alluvioni ed erosioni costiere;
come risulta dal rapporto ISTAT 2021 sul dissesto idrogeologico in Italia, complessivamente il 18,4 per cento (pari a 55.609 chilometri quadrati) del territorio nazionale è classificato a pericolosità frane elevata o molto elevata e a pericolosità idraulica media (tempo di ritorno tra 100 e 200 anni); complessivamente 7.423 comuni italiani (pari al 93,9 per cento) è a rischio per frane, alluvioni ed erosione costiera; un milione e trecentomila abitanti sono a rischio frane, mentre sei milioni e ottocentomila sono a rischio alluvioni;
le regioni con i valori più elevati di popolazione a rischio frane e alluvioni sono Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Veneto, Lombardia e Liguria; su un totale di oltre 14,5 milioni di edifici, quelli ubicati in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata sono oltre 565.000 (il 3,9 per cento), quelli ubicati in aree inondabili nello scenario medio sono oltre 1,5 milioni (10,7 per cento);
viene, inoltre, segnalato un aumento della frequenza degli eventi pluviometrici intensi e, come conseguenza, un aumento della frequenza delle frane superficiali, delle colate detritiche e delle piene rapide e improvvise;
in relazione al rischio sismico, il database "ITACA", che include dati provenienti anche dalle reti di monitoraggio nazionali dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e del Dipartimento della protezione civile, conta, al mese di maggio 2025, un totale di 43.282 forme d'onda accelerometriche e oltre 2.500 terremoti a partire dal terremoto di Ancona del 1972; i terremoti con magnitudo del momento sismico pari o superiori a 3,5 sono stati 1.951 per un totale di 38.965 forme d'onda;
il contrasto al dissesto idrogeologico e la prevenzione sismica rappresentano azioni di particolare rilievo per la nazione, in quanto volte alla tutela della vita e della salute della popolazione, dell'ambiente, della cultura, del paesaggio, oltre che dell'assetto economico e sociale italiano;
risulta importante anche una programmazione straordinaria accentrata in ambito statale, al fine di assicurare una sinergia interistituzionale per raggiungere i predetti obiettivi di tutela,
si chiede di sapere quali siano le iniziative che il Governo intende intraprendere per assicurare il coordinamento istituzionale nelle azioni di contrasto del dissesto idrogeologico e di prevenzione sismica.
Interrogazione sull'attuazione della legge delega in materia di disabilità
(3-01935) (28 maggio 2025) (già 4-01886) (06 marzo 2025)
Sbrollini, Renzi, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Scalfarotto. - Al Ministro per le disabilità -
Premesso che:
il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, detto "milleproroghe 2025", ha previsto la proroga dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 del termine di decorrenza dell'applicazione, nell'intero territorio nazionale, della disciplina relativa ai nuovi procedimenti pubblici generali per le persone con disabilità;
di fatto, durante l'iter parlamentare in Commissione, il Governo ha deciso di appoggiare l'approvazione di un emendamento che ha prorogato al 2027 i termini per l'attuazione del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che attua l'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d) e h), della legge 22 dicembre 2021, n. 227, volto ad assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti;
questa decisione del Governo è stata compiuta senza aver previamente consultato l'Osservatorio sulla disabilità, ossia l'organo consultivo che dovrebbe essere interpellato ogniqualvolta venga affrontato il tema della disabilità: la scelta di prorogare i termini della richiamata legge delega sulla disabilità è stata assunta senza alcun confronto con le parti interessate, affrontando un tema di estrema importanza in modo unilaterale e negando un confronto istituzionale con le associazioni rappresentative;
dal 1° gennaio 2025, la nuova riforma della disabilità, prevista dalla legge n. 227 del 2021 e dal decreto legislativo n. 62 del 2024, ha iniziato la sua fase sperimentale: tuttavia, appunto, l'art. 19-quater, comma 2, lettera a), e) ed f) del decreto-legge n. 202 del 2024, ha prorogato al gennaio 2027 l'attuazione su tutto il territorio nazionale, inizialmente prevista fino al 1° gennaio 2026;
in particolare, il periodo di sperimentazione attualmente previsto appare fortemente problematico, poiché per esso viene previsto un termine addirittura successivo al termine per l'adozione dei decreti legislativi correttivi previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 227 del 2021;
non è accettabile che dopo quattro anni il Governo decida di prorogare ulteriormente (per ancora due anni) l'attuazione della legge delega sulla disabilità, approvata nel 2021: così facendo si sta continuando a comprimere il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità, negando loro una maggior autonomia decisionale in ambiti estremamente personali e importanti, come la scuola e il lavoro, diritti che hanno tutte le altre cittadine e cittadini;
è necessario che la Ministra in indirizzo si attivi rapidamente affinché la legge delega sulla disabilità (l'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d) e h), della legge n. 227 del 2021) venga attuata in tempi rapidi e senza ulteriori proroghe, attivandosi altresì per individuare i fondi necessari per realizzare i diritti delle persone con disabilità,
si chiede di sapere:
se la Ministra in indirizzo, alla luce del fatto che la proroga della sperimentazione suddetta comporta il superamento del termine entro il quale è possibile adottare i decreti legislativi correttivi, intenda chiarire se il Governo sia già intenzionato a prorogare il termine per l'adozione dei decreti legislativi correttivi ovvero se intenda promuovere azioni volte a modificare la disciplina introdotta con altri atti legislativi successivi che prescindano dalla legge delega;
se non intenda esporre le ragioni per le quali è stato dato esito favorevole alla proroga dei termini richiamati e per quali ragioni non sia stato consultato previamente l'Osservatorio sulla disabilità;
quali iniziative intenda adottare affinché la legge delega sulla disabilità venga attuata in tempi rapidi e senza ulteriori proroghe.
Interrogazione sul differimento dell'applicazione della riforma in materia di disabilità
(3-01936) (28 maggio 2025)
Zampa, Boccia, Zambito, Camusso. - Al Ministro per le disabilità -
Premesso che:
l'articolo 19-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità), introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15, ha differito al 1° gennaio 2027 l'applicazione di numerose disposizioni del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato", adottato in attuazione della delega di cui alla legge 22 dicembre 2021, n. 227; contestualmente, ha prorogato di un ulteriore anno il periodo di sperimentazione disciplinato dall'articolo 33 del decreto legislativo estendendola, a decorrere dal 30 settembre 2025, a ulteriori 11 province;
il differimento dell'applicazione di molte parti della riforma in materia di disabilità ha suscitato la preoccupazione degli operatori, delle associazioni, delle stesse persone con disabilità e delle loro famiglie, per la mancata condivisione, da parte del Governo, di tale scelta e per il timore che esso nasconda difficoltà applicative, tali da pregiudicare la completa attuazione della riforma nel lungo periodo;
particolare preoccupazione desta la sorte dei fondi già accantonati per il bilancio 2026 e destinati al finanziamento dell'entrata a regime della riforma e l'assenza di garanzie in merito a un ulteriore accantonamento di risorse per il 2027 in conseguenza del differimento;
incerta è la sorte dell'attuazione del "nucleo" caratterizzante la riforma, ovvero il definitivo passaggio verso politiche per la disabilità incentrate sul riconoscimento, la promozione e la tutela dell'autonomia della persona con disabilità, mediante l'avvio di un progetto di vita personalizzato, cui venga associato un budget di progetto verso il quale possano essere dirette le risorse attualmente impiegate nel pagamento delle rette per gli inserimenti in struttura e che, invece, verrebbero destinate al sostegno della vita libera delle persone con disabilità: un cambiamento che richiede risorse, anche in termini di personale e formazione, e che, in assenza di uno strutturale intervento sul sistema di welfare e sull'offerta di servizi, rischia di essere difficilmente attuabile (e addirittura di indebolire le tutele già in essere);
i timori evocati sembrano confermati dall'andamento della sperimentazione, avviata il 1° gennaio 2025, nell'ambito della quale sono emerse serissime criticità; come evidenziato, tra gli altri, dalla CGIL, le principali riguardano il trasferimento delle competenze dalle ASL all'INPS e la variazione della procedura per il riconoscimento dell'invalidità che, nell'ambito della sperimentazione, dovrebbe ora avvenire mediante l'invio telematico del certificato medico introduttivo all'INPS e la successiva valutazione di base, consistente in un'unica visita medica effettuata da una commissione dell'INPS che, tuttavia, non è ancora dotato di risorse di personale idonee, specie in relazione al profilo medico-legale; allo stesso tempo, la preparazione del certificato medico introduttivo grava sulla rete dei medici di base, già come noto estremamente sovraccarica;
l'andamento insoddisfacente della sperimentazione emerge peraltro dalla registrazione di una drastica riduzione delle domande; in particolare, secondo uno studio della CGIL, nei primi due mesi di sperimentazione si è assistito a una drastica riduzione delle richieste di accertamento sanitario rispetto all'anno precedente, passando da circa 26.000 certificati introduttivi al 28 febbraio 2024 a 12.404 certificati al 28 febbraio 2025; mentre, secondo dati forniti da CISL Lombardia, si sarebbe passati da una media di 2.500 richieste al mese nel 2024 a sole 400 nel gennaio 2025;
sembra quindi di poter affermare che il sostanziale fallimento della sperimentazione rappresenti paradossalmente la migliore spiegazione delle ragioni del differimento dell'entrata a regime della riforma, rispetto alla quale evidentemente il Governo non ha ancora approntato le condizioni funzionali all'applicazione,
si chiede di sapere:
quali iniziative la Ministra in indirizzo intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, al fine di assicurare il superamento delle criticità rilevate nella fase di sperimentazione dell'applicazione del decreto legislativo n. 62 del 2024;
quali iniziative intenda altresì adottare per assicurare la piena attuazione della riforma, sia a livello sperimentale che a regime.
Interrogazione sul piano di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità
(3-01928) (27 maggio 2025)
Gasparri, Damiani, De Rosa, Fazzone, Galliani, Lotito, Occhiuto, Paroli, Ronzulli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Trevisi, Zanettin. - Al Ministro per le disabilità -
Premesso che:
il 30 aprile 2025 il Ministro in indirizzo ha informato il Consiglio dei ministri che il comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ha predisposto una prima bozza di proposta del piano di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità;
il piano ha l'obiettivo di organizzare una strategia migliore e condivisa per l'accessibilità universale e la valorizzazione delle potenzialità di ogni persona;
la bozza di piano è articolata in 7 linee di intervento: accessibilità universale; salute e benessere; inclusione lavorativa; istruzione, università e formazione; progetto di vita; sicurezza inclusiva e cooperazione internazionale e sistemi di monitoraggio delle politiche a favore delle persone con disabilità e del terzo piano d'azione;
permangono, in capo alle famiglie, agli enti del terzo settore, al volontariato, concrete preoccupazioni per l'andamento della sperimentazione della riforma nelle province, ove si sta svolgendo la concreta attuazione del progetto di vita indipendente e per l'inclusione lavorativa,
si chiede di sapere:
quali siano le risorse effettivamente in campo per il piano triennale e in particolare per l'inclusione lavorativa e il progetto di vita e quali le azioni concrete per attuarlo, anche in considerazione dell'andamento della sperimentazione in atto nelle province;
come si intenda potenziare anche l'attività del Garante dei diritti delle persone con disabilità.
Interrogazione sulla disciplina della mototerapia e delle altre forme di terapia complementare a beneficio delle persone in situazione di disabilità
(3-01931) (28 maggio 2025)
Mazzella. - Al Ministro per le disabilità -
Premesso che:
la legge 16 dicembre 2024, n. 210, recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia", riconosce e promuove la mototerapia, in maniera uniforme nell'intero territorio nazionale, quale terapia complementare per rendere più positiva l'esperienza dell'ospedalizzazione, per contribuire al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l'autonomia, il benessere psicofisico e l'inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità;
come più volte affermato dalla stessa Ministra in indirizzo, la mototerapia, così come altre terapie complementari (musicoterapia, arteterapia, terapia con gli animali, clownterapia), rappresenta un approccio che mira a favorire la dimensione umanizzata e la qualità della cura, intervenendo sul benessere emotivo e relazionale dei pazienti. Tuttavia, si deve sottolineare che attualmente la letteratura scientifica non supporta l'efficacia clinica della mototerapia come terapia curativa o riabilitativa della disabilità e dell'autismo;
la maggior parte degli studi disponibili sulla mototerapia si basa su dati di livello inferiore, come questionari somministrati senza disegni sperimentali rigorosi, pubblicazioni di basso impatto scientifico e assenza di trial randomizzati controllati (RCT). La comunità scientifica internazionale, quindi, non riconosce la mototerapia come trattamento con evidenze di efficacia comprovata per questa condizione;
considerato che:
il riconoscimento legislativo di questa pratica come "terapia" potrebbe generare aspettative infondate tra le famiglie, alimentando illusioni che rischiano di distogliere l'attenzione da interventi clinicamente validati, come le terapie comportamentali e neuropsicologiche, che sono supportate da robuste evidenze scientifiche e sono riconosciute come trattamento di prima scelta;
l'uso del termine "terapia" dovrebbe essere riservato a interventi con comprovata efficacia scientifica al fine di tutelare i diritti dei pazienti e prevenire abusi di natura commerciale o demagogica. La distinzione tra attività ludico-ricreative, utili per il benessere emotivo, e trattamenti riabilitativi o terapeutici, è fondamentale per garantire un sistema di cure etico e scientificamente fondato;
la mancanza di un quadro regolatorio condiviso e di linee guida basate su evidenze rappresenta un rischio concreto, poiché può favorire pratiche non controllate e l'adozione di interventi privi di validità clinica, con conseguente possibile danno alle persone con disabilità e alle loro famiglie;
valutato che:
la legge 16 dicembre 2024, n. 210, stabilisce all'articolo 2 che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'autorità politica delegata in materia di famiglia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le linee guida per garantire un'uniforme regolamentazione e attuazione della mototerapia nel territorio nazionale;
come dichiarato dalla ministra Locatelli in riferimento all'approvazione della legge n. 210 del 2024: "Questo provvedimento inaugura un modello di approccio importante per il riconoscimento anche delle altre terapie complementari quali musicoterapia, arteterapia, clownterapia, terapia con gli animali, che tutti conoscono e che già da tempo affiancano e supportano ospedali, strutture socio sanitarie e altre realtà",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno, anche d'intesa con il Ministro della salute, adottare le linee guida sulla mototerapia dopo un'attenta valutazione scientifica, coinvolgendo enti di ricerca indipendenti e specialisti qualificati, affinché si definiscano limiti e potenzialità di questa terapia complementare;
se ritenga necessario promuovere studi clinici di alta qualità, rigorosi e replicabili, per verificare l'efficacia e la sicurezza della mototerapia, nel rispetto dei principi dell'evidenza;
se intenda promuovere, per la parte di propria competenza, l'istituzione di una commissione tecnica permanente per la disciplina delle terapie complementari e integrative, al fine del riconoscimento di nuove terapie complementari e integrative volte ad alleviare la sofferenza fisica e psicologica delle persone con disabilità, con l'obiettivo di contribuire al loro percorso riabilitativo e di accrescerne il benessere psicofisico, in modo da migliorare l'esperienza dell'ospedalizzazione o del recupero.
Allegato B
Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1308 e sui relativi emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Per quanto riguarda gli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.2, 6.0.2, 10.0.1, 12.1, 12.3, 13.0.4, 13.0.5, 13.0.6, 13.0.7, 14.0.5 e 14.0.6.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori:Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Camusso, Castelli, Cattaneo, Delrio, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fazzone, Galliani, Garavaglia, Germana', Iannone, Irto, La Pietra, Leonardi, Meloni, Minasi, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Occhiuto, Orsomarso, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Ternullo.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fregolent e Rosso, per attività dell'8ª Commissione permanente;De Carlo, per attività della 9ª Commissione permanente; Giacobbe e La Marca, per partecipare a un incontro internazionale.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatore Scalfarotto Ivan
Disposizione per l'identificazione delle generalità delle persone migranti decedute durante la traversata del Mediterraneo (1504)
(presentato in data 28/05/2025);
senatori Zanettin Pierantonio, Gasparri Maurizio, Craxi Stefania Gabriella Anastasia
Modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di indagini informatiche (1505)
(presentato in data 28/05/2025);
senatori Damiani Dario, Gasparri Maurizio, Zanettin Pierantonio
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di furto d'auto (1506)
(presentato in data 29/05/2025);
senatrice Nocco Vita Maria
Norme per la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso anticipato alle prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto per un decennio (1507)
(presentato in data 29/05/2025);
senatori Fallucchi Anna Maria, Occhiuto Mario, Matera Domenico, Rapani Ernesto, Tubetti Francesca, Petrenga Giovanna, Pellegrino Cinzia
Introduzione del Piano Didattico Personalizzato Universitario (PDP-U) per Studenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) (1508)
(presentato in data 29/05/2025).
Disegni di legge, assegnazione
In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
Sen. Minasi Tilde
Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela della lingua delle popolazioni romene nel territorio nazionale (1486)
previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
(assegnato in data 29/05/2025);
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
Sen. Minasi Tilde ed altri
Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni concernenti l'impiego di personale collocato in ausiliaria o in aspettativa per riduzione dei quadri per compiti di addestramento e consulenza nell'ambito di accordi di cooperazione con Stati esteri nel settore della difesa (1461)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 29/05/2025);
8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
Sen. Misiani Antonio ed altri
Disposizioni per garantire il diritto alla mobilità degli studenti (1471)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 29/05/2025);
9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Gelmetti Matteo
Disposizioni per la promozione e l'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese italiane (1494)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica
(assegnato in data 29/05/2025);
9ª (Industria e agricoltura) e 10ª (Sanità e lavoro)
Sen. Bevilacqua Dolores ed altri
Disposizioni concernenti l'etichettatura di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda (1454)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 29/05/2025).
In sede referente
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Gaudiano Felicia
Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari (1383)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 29/05/2025).
Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il Ministro della cultura, con lettera del 29 maggio 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - gli schemi di decreto ministeriale recanti:
- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana (n. 268);
- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte, per la sostituzione degli impianti di elevazione della Biblioteca nazionale universitaria di Torino (n. 269);
- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte, per la messa in sicurezza dei soffitti della sala letture della Biblioteca nazionale universitaria di Torino (n. 270);
- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte, per interventi di restauro della cappella di San Pantaleone a Boccioleto e della cappella denominata del Trasporto del Sacro Monte di Oropa a Biella (n. 271);
- rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2025-2027, con riferimento alla regione Piemonte (n. 272).
-
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere su ciascuno di essi entro 20 giorni dall'assegnazione.
Governo, trasmissione di atti e documenti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 maggio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Fabrizio Magani, nell'ambito del Ministero della cultura.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 maggio 2025, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della deliberazione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 26 maggio 2025, per la concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del signor Gëzim Hajdari, poeta.
Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 27 maggio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione concernente la nomina del dott. Gianluca Mureddu a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara (n. 88).
Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 8a Commissione permanente.
Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 29 maggio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale, riferita all'anno 2024, con allegato il rapporto della Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica, redatto ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, riferito al medesimo anno.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Doc. LXIX, n. 3).
Con lettera in data 27 maggio 2025, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti l'affidamento della gestione del Comune di Aprilia (Latina) ad una commissione straordinaria; l'affidamento della gestione del Comune di Badolato (Catanzaro) ad una commissione straordinaria; l'affidamento della gestione del Comune di Casabona (Crotone) ad una commissione straordinaria; lo scioglimento del consiglio comunale di Caserta.
Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento
La Corte dei conti, con lettera in data 23 maggio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il conto consuntivo della Corte dei conti relativo all'esercizio finanziario 2024, corredato dalla relazione illustrativa.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 791).
Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dal 23 al 29 maggio 2025)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 100
CUCCHI: su un detenuto che avrebbe contratto la meningite in carcere a Roma (4-02017) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)
GASPARRI: su un comunicato del comitato "Antonio Gramsci" del Nuovo partito comunista italiano (4-01910) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)
Interrogazioni
IRTO, BASSO, FINA - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
in data 16 gennaio 2025, la Corte dei conti ha pubblicato la relazione annuale sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SACE S.p.A., il gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze, specializzato nei servizi assicurativi del commercio estero e nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, mettendo in evidenza una serie di rilievi critici sulla gestione operativa della società;
fra i rilievi mossi al management SACE, particolarmente preoccupante è quello relativo all'eccessiva concentrazione del rischio. Secondo la Corte il principale settore per esposizione di SACE si conferma quello crocieristico, con un'incidenza pari al 42,4 per cento, e sottolinea il rischio legato alla concentrazione settoriale. La Corte ha quindi ribadito la necessità che gli organi aziendali e l'azionista sorveglino con attenzione l'evoluzione dei rischi assunti da SACE, ponendo in atto azioni e strumenti che possano mitigare il rischio di concentrazione;
altro rilievo critico riguarda l'incremento del contenzioso passivo che, sulla base delle rilevazioni della Corte, sarebbe aumentato da 15 a 17 posizioni, con un petitum complessivo salito a 44,66 milioni di euro;
la spesa per il personale risulta aumentata da 42,3 milioni nel 2022 a 46,9 milioni nel 2023 (11 per cento in più), con un incremento significativo che potrebbe sollevare domande sull'efficienza gestionale e sulla sostenibilità dei costi;
secondo la Corte dei conti, nonostante l'esistenza di strutture di controllo quali audit interno, compliance, risk management, l'impianto non sembra orientato all'efficacia sostanziale dei controlli nel prevenire rischi concreti per la SACE;
la disponibilità liquida sul conto SACE è pari a 31 miliardi di euro, fondi pubblici collegati alla garanzia statale. Questi importi sono iscritti come "passività diverse", ma il documento non approfondisce la trasparenza nell'utilizzo né i criteri di allocazione, lasciando spazio a dubbi sulla piena accountability del management;
il ruolo assunto da SACE negli ultimi anni è stato profondamente ridefinito da norme emergenziali, spesso adottate con decreto-legge. La Corte segnala che SACE è stata spinta in ambiti nuovi, con un impianto regolatorio in continua evoluzione, che può aver inciso sulla stabilità della governance,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui rilievi formulati nella relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SACE;
quali misure intenda adottare affinché il management provveda alla riduzione della concentrazione dei rischi assunti dalla società e affinché sia ridotto il contenzioso passivo in essere e quali misure intenda adottare al fine di rafforzare l'efficacia sostanziale dei controlli interni allo scopo di prevenire l'emergere di rischi concreti per la SACE;
se intenda attivarsi per favorire una maggiore trasparenza nell'utilizzo dei fondi pubblici messi a disposizione di SACE per lo svolgimento delle proprie attività, con particolare riguardo ai criteri sottostanti l'allocazione delle risorse.
(3-01940)
VERDUCCI, CAMUSSO, DELRIO, NICITA, BASSO, MANCA, PARRINI, IRTO, FRANCESCHELLI, ROJC, VALENTE, GIACOBBE, RANDO - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:
con decreto della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione n. 47 del 20 febbraio 2025 il Ministro in indirizzo ha provveduto al riparto tra le Università di 37,5 milioni di euro, a valere sui Fondi destinati all'attuazione, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dell'investimento 1.2 "Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori" della Missione 4 "Istruzione e Ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", destinati all'attivazione dei contratti di ricerca previsti dall'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 14, comma 6-septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
in particolare, le risorse ripartite sono destinate a finanziare l'assunzione di almeno 250 giovani ricercatori post-dottorato, assegnando un contributo fino a 150.000 euro per ciascuna posizione di ricercatore da assumere; inoltre, una quota pari ad almeno il 40 per cento della dotazione di cui al precedente comma 1 è destinata al finanziamento dell'attivazione di contratti di ricerca, di ricercatori, che andranno a svolgere attività di ricerca in atenei o istituzioni di ricerca aventi sede legale o operativa nelle regioni del Mezzogiorno;
dalla lettura dell'elenco delle assegnazioni, allegato al citato decreto, si desume una ripartizione sostanzialmente omogenea delle risorse tra le diverse istituzioni destinatarie dei fondi, con un'assegnazione che oscilla, in media, tra le tre e le cinque unità per istituzione; ciò non tiene conto delle differenze esistenti tra gli atenei, sia in termini di volume di progetti in essere, sia in termini di qualità della ricerca, sia in termini di concreto fabbisogno di personale; inoltre, nessuna differenziazione viene operata tra università telematiche e università non telematiche e, anzi, le prime appaiono destinatarie, in media, di una quota di risorse superiore rispetto a quelle assegnate alle università e alle istituzioni di ricerca non telematiche; ciò non corrisponde, tra l'altro, alla reale capacità di molte università telematiche di raggiungere una soglia di qualità della ricerca coerente con i parametri di valutazione stabiliti dall'ANVUR;
l'assenza di qualunque criterio oggettivo di riparto delle predette risorse pone seri interrogativi sia in termini generali di compatibilità con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97) sia, più specificamente, con il combinato operare del principio di autonomia delle università (art. 33) e del principio di eguaglianza nel suo nesso costitutivo con i principi di proporzionalità e ragionevolezza,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti sulla base di quali criteri sia stata effettuata la ripartizione delle risorse evocate in premessa;
quali iniziative intenda assumere per assicurare che, in futuro, la ripartizione delle risorse avvenga secondo criteri obiettivi e rispettosi delle differenze esistenti tra gli atenei e le istituzioni di ricerca operanti nel nostro Paese, specie per quel che riguarda il raggiungimento degli standard qualitativi della ricerca;
se ritenga di favorire, pro futuro, lo stanziamento di ulteriori risorse destinate all'attivazione di contratti di ricerca, anche al fine di assicurare la soddisfazione di un'esigenza di ulteriore scorrimento delle graduatorie di cui al decreto evocato in premessa.
(3-01941)
FINA - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
nel 2022 le società Stellantis, Mercedes Benz e TotalEnergies hanno dato vita ad una joint venture denominata Automotive cells company (ACC), incaricata di realizzare gigafactory in Europa, di cui una in Italia presso l'esistente stabilimento Stellantis di Termoli (Campobasso), che avrebbe dovuto sorgere, secondo gli originari impegni, a partire dal 2026;
la gigafactory di Termoli prevedeva un investimento di oltre 2 miliardi di euro, di cui 370 milioni provenienti da un contributo pubblico a valere sui fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza e, secondo le stime fornite da ACC, avrebbe dovuto garantire lavoro a più di 1.800 addetti, da selezionare, in via prioritaria, tra i dipendenti di Stellantis dello stabilimento molisano, così come concordato con i sindacati;
l'annuncio ha rappresentato una concreta speranza di rilancio in un'area geografica soggetta a diverse criticità socio-economiche, che negli anni ha visto un progressivo calo della produzione industriale, e di conseguenza anche dei livelli occupazionali;
già nel mese di giugno 2024, la stampa nazionale aveva riportato la notizia di una revisione degli investimenti e dei programmi da parte di ACC sul progetto della gigafactory a Termoli;
nel mese di settembre 2024, i vertici di ACC hanno confermato l'incertezza sui tempi di realizzazione della gigafactory, a causa del mutato contesto di mercato dell'auto elettrica, delle incertezze sulla domanda futura di componenti per l'industria automotive e della possibilità di adottare nuove tecnologie produttive per la realizzazione di batterie meno costose del 20-30 per cento;
alla luce di ciò, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha deciso di ricollocare il contributo pubblico destinato alla realizzazione della gigafactory di Termoli verso altri investimenti coerenti con la transizione energetica del comparto, per non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e di allocare le risorse entro il 2026;
una tale decisione compromette in modo definitivo la realizzazione dell'importante progetto con gravi ricadute occupazionali e di sviluppo per il territorio;
considerato inoltre che:
nello stesso periodo, Stellantis ha raggiunto un accordo con il gruppo Catl per investire fino a 4,1 miliardi di euro in una joint venture con l'obiettivo di realizzare una gigafactory a Saragozza, in Spagna, operazione apparentemente in contrasto con le motivazioni addotte al tavolo con il Ministero relativamente alla rinuncia all'investimento sulla gigafactory di Termoli;
entro la fine del mese di maggio 2025, è prevista la chiusura definitiva dello storico reparto dedicato al motore "Fire" nello stabilimento Stellantis a Termoli, che oltre a segnare la fine di un'era industriale solleva forti preoccupazioni sul mantenimento dei livelli occupazionali;
se il reparto interessato occupa oggi circa 450 lavoratori, quando la nuova produzione del cambio entrerà a pieno regime occuperà circa 300 dipendenti, numero inidoneo a compensare, come numero di addetti, quelli attualmente impiegati nel reparto Fire;
si aggiunga che ad oggi non esistono piani produttivi o impegni reali utili a garantire l'operatività dello stabilimento e il mantenimento dei livelli occupazionali oltre il 2030,
si chiede di sapere:
quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo in merito ai fatti riportati, considerando che da una prospettiva di rilancio e di investimento legata alla gigafactory si è arrivati invece a mettere in discussione la sopravvivenza stessa dello stabilimento attualmente operante, con gravi conseguenze per l'intero territorio;
quali iniziative intenda intraprendere allo scopo di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, della competitività e dello sviluppo per lo stabilimento di Termoli;
quale sia il reale stato delle interlocuzioni tra il Governo italiano e Stellantis in merito allo stabilimento.
(3-01942)
PIRRO, NAVE, CROATTI, GAUDIANO, FLORIDIA Barbara, LICHERI Ettore Antonio, MARTON - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
la Costituzione italiana, all'articolo 40, riconosce il diritto di sciopero, stabilendo che "Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano";
la legge 12 giugno 1990, n. 146, successivamente modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, regola l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali è stata istituita per garantire un equilibrio tra il diritto di sciopero e la fruizione dei servizi essenziali da parte dei cittadini;
considerato che:
da parte della Commissione di garanzia, soprattutto negli ultimi mesi, si registra una crescente attività di intervento e limitazione del diritto di sciopero nei settori del trasporto aereo, ferroviario, pubblico locale, anche in casi in cui le modalità di proclamazione dello sciopero risultano analoghe ad altre precedenti non oggetto di contestazione;
è emerso, quindi, un evidente mutamento nell'interpretazione delle norme, con un atteggiamento più restrittivo e sanzionatorio, in particolare nei confronti delle organizzazioni sindacali non firmatarie dei contratti collettivi nazionali;
tali interventi sembrano rispondere a un indirizzo politico volto a comprimere ulteriormente il diritto di sciopero, come dimostrato da più dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
la Commissione, a parere degli interroganti, ha operato in più occasioni senza coerenza rispetto ai propri precedenti e con un grado elevato di discrezionalità non sempre trasparente né verificabile, utilizzando atti che di fatto hanno funzione normativa, in assenza di un mandato legislativo;
la Commissione ha ordinato la revoca di uno sciopero nazionale dell'intero comparto del trasporto aereo-aeroportuale-indotto, proclamato dalla CUB Trasporti, il 3 aprile 2025 per il 9 maggio 2025, con le stesse modalità di effettuazione operate per oltre 13 volte nel 2023 e 2024, senza che l'attuale Commissione eccepisse alcunché e con identiche modalità per 21 volte dal 2013 al 2022, senza che le precedenti commissioni eccepissero nulla. La Commissione ha valutato che tra le motivazioni poste a fondamento dello sciopero in questione (la guerra, l'economia di guerra e l'aumento delle spese militari, nonché i bassi salari, i licenziamenti, la precarietà, il peggioramento delle condizioni di lavoro, le privatizzazioni, la polverizzazione del settore, l'abbattimento delle tutele sulla salute e sicurezza sul lavoro), quelle riferite ai "bassi salari", ai "licenziamenti" e "all'abbattimento delle tutele sulla salute e sicurezza sul lavoro", non fossero di natura politico-economica e quindi il sindacato sarebbe stato costretto ad effettuare le procedure di raffreddamento nei confronti di oltre 6.000 aziende, imponendo un ritardo enorme all'effettuazione della mobilitazione e obbligando il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a tentare una mediazione impraticabile per il numero dei soggetti da convocare;
precedentemente, un'analoga azione della Commissione si è prodotta in occasione dello sciopero generale del 29 novembre 2024, indetto dapprima da CUB e SGB, poi da CGIL e UIL e dopo da COBAS, ADL COBAS e altre sigle di base, quando, a firma della presidente della Commissione stessa, si sollecitò la precettazione del ministro Salvini (che poi intervenne riducendo l'astensione a 4 ore nei trasporti), sostenendo che esistesse "il fondato rischio di una cospicua adesione anche da parte di lavoratori non iscritti alle Organizzazioni sindacali proclamanti (…)". Una valutazione della Commissione che mette in discussione il significato stesso e l'essenza ontologica dello sciopero,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda avviare un monitoraggio sull'attività recente della Commissione di garanzia, con particolare attenzione alla coerenza delle sue delibere rispetto alla legge vigente e alla tutela del diritto di sciopero;
se i Ministri in indirizzo ritengano legittimo l'utilizzo, da parte della Commissione, di criteri valutativi e delibere con valore quasi normativo, che finiscono per limitare sostanzialmente la possibilità di sciopero anche quando formalmente la legge lo consente;
se si intenda chiarire, in sede normativa o amministrativa, i criteri che la Commissione può adottare in materia di rarefazione, procedure di raffreddamento e fasce di garanzia, onde evitare trattamenti differenziati e discriminatori tra organizzazioni sindacali.
(3-01943)
MENIA - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
la nomina a console onorario si basa su un accordo formale tra il Governo del Paese rappresentato ed il Governo del Paese ospitante, come indicato nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari;
il vice consolato onorario di Ibiza e Formentera gestisce numerose situazioni di emergenza in cui vengono a trovarsi i cittadini italiani che vi risiedono o che sono in vacanza ed i servizi consolari per una comunità che, pur non essendo di dimensioni ragguardevoli, trova nel consolato onorario un punto di riferimento essenziale data la peculiare natura insulare della circoscrizione;
in data martedì 22 agosto 2017 la signora Monica Lacalamita è stata nominata vice console onorario in Ibiza, in sostituzione del signor Lanfranco Fabbro, che ha cessato dalle sue funzioni in data 21 agosto 2017. La signora Lacalamita è moglie del signor Lanfranco Fabbro e il consolato onorario continua ad avere la propria sede presso gli uffici dell'agenzia di viaggi di proprietà del signor Fabbro;
si pone la questione dei criteri di valutazione da parte degli uffici competenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale delle persone per gli incarichi di console onorario, in particolare per verificare se la persona infine selezionata sia in grado di rispondere adeguatamente all'assunzione di neutralità e responsabilità istituzionale e di rispettare lo status e le funzioni che le verranno attribuite e con esse il codice deontologico dei consoli onorari;
nel 2023 un consigliere del COMITES di Barcellona ha inviato segnalazioni a mezzo di posta elettronica al Consolato generale di Barcellona, all'Ambasciata e al Ministero per denunciare che il già console onorario signor Fabbro pubblicava sui canali social apprezzamenti non solo negativi ma spesso al limite dell'offesa nei confronti del Governo e dei suoi membri: il diritto di critica è riconosciuto a tutti ma è certo equivoca la conduzione familiare del vice consolato, la confusione di ruoli e la palese mancanza del dovuto profilo istituzionale che lo stesso dovrebbe mantenere;
il Consolato generale ha risposto alle segnalazioni pervenute nel seguente modo: "in merito a espressioni e manifestazioni di pensiero sull'account personale dell'ex vice console onorario, le segnalo che i canali social in questione mettono a disposizione dell'utenza modalità per segnalare eventuali utilizzi che ne violino le policy. Qualora lei ravvisasse nei post del Sig. Fabbro, pubblicati sulla sua pagina personale, profili di illiceità potrà sporgere denuncia presso le competenti autorità di polizia italiane"; "di avere portato all'attenzione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale la sua PEC, affinché possa essere effettuata una valutazione più approfondita su quanto da lei segnalato";
in recenti post volti a sollecitare un dibattito sul suo profilo "Facebook" il già vice console onorario scrive: "Non chiedo ai politici ma a quelle persone che appoggiano la destra al governo, la pensate come chi vi rappresenta? O vi fanno vergognare?" ed associa il fascismo alla situazione attuale del Paese, condendo il tutto con inni e immagini di Che Guevara. La scelta del fraseggio volgare ed inopportuno usato dal già vice console onorario stride con il ruolo che gli fu conferito dal Ministero e il persistere del gradimento della sede consolare onoraria,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda valutare l'opportunità di avvicendare l'attuale vice console onorario con altra persona per quanto detto in premessa.
(3-01944)
ROSA - Ai Ministri per lo sport e i giovani e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (S.S.D.R.L.) hanno quale oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale, senza scopo di lucro, dell'organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica, formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva;
le associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.) sono organizzazioni composte da più persone che decidono di associarsi stabilmente per realizzare un interesse comune, cioè la gestione di una o più attività sportive, senza scopo di lucro e per finalità di natura ideale, cioè praticate in forma dilettantistica;
ai sensi del comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le S.S.D.R.L. usufruiscono delle agevolazioni fiscali già previste a favore delle associazioni sportive dilettantistiche (A.S.D.) di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, quali l'accesso al "regime forfettario" di determinazione delle imposte sul reddito (IRES e IRAP), la "decommercializzazione" dei corrispettivi specifici ex articolo 148, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) ed ex articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'accesso al trattamento fiscale agevolato delle somme erogate agli sportivi e ai collaboratori amministrativo-gestionali di cui all'articolo 67, comma 1, lett. m), TUIR, all'articolo 69, comma 2, TUIR e all'articolo 25 della legge n. 133 del 1999, nonché la piena deducibilità fiscale delle spese di sponsorizzazione sportiva, entro il limite di euro 200.000;
nella pratica, alcune S.S.D.R.L. e A.S.D., anche con il medesimo marchio nella forma franchising o dell'affiliazione commerciale, gestiscono catene di palestre e di centri fitness svolgendo di fatto la medesima attività, nelle medesime forme, di regolari società a responsabilità limitata (S.r.l.) che non godono, tuttavia, delle menzionate agevolazioni;
considerato che:
sono stati segnalati all'Autorità garante della concorrenza e del mercato alcuni casi di concorrenza sleale da parte di talune S.S.D.R.L. e A.S.D., che hanno offerto al pubblico abbonamenti mensili con tariffe non sostenibili da società che assolvono con regolarità a tutti gli adempimenti fiscali e contributivi, proposte messe in atto anche attraverso pubblicità ingannevole;
alcune S.r.l., proprietarie di palestre e centri fitness, hanno segnalato i predetti casi anche all'Agenzia delle entrate per gli approfondimenti di competenza,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano mettere in atto controlli specifici ed approfonditi per evitare frodi fiscali e violazioni delle regole sulla concorrenza;
quali iniziative legislative si ritenga opportuno avviare al fine di definire, in modo inequivoco, le modalità di svolgimento delle attività di uso di marchi e di affiliazioni commerciali, nonché i limiti dimensionali, con riguardo al numero di palestre o siti, delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
(3-01945)
ROSA - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
la Polizia stradale svolge fondamentali attività di sicurezza e controllo della mobilità su strada, tra le quali non solo la prevenzione degli incidenti e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ma anche l'assistenza delle operazioni di soccorso e i servizi diretti alla regolazione del traffico;
in regione Basilicata i presidi operanti soffrono di una grave carenza di organico, come denunciato da alcune sigle sindacali, secondo le quali, la sezione di Matera, insieme al distaccamento di Policoro sarebbe priva del dirigente da quasi un anno e tutti i distaccamenti, tra i quali quelli di Melfi, Lagonegro e Moliterno, subiranno nei prossimi mesi un grave depauperamento di personale, a causa dei pensionamenti;
considerato che con decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025 è stato indetto il concorso pubblico per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda destinare parte dei neoassunti con il concorso di cui in premessa presso la regione Basilicata, al fine di coprire le carenze di organico o se comunque, a prescindere dalla fase concorsuale, sia previsto un potenziamento dei menzionati presidi territoriali.
(3-01946)
ALOISIO, NATURALE, NAVE, BILOTTI, CATALDI, SIRONI, DAMANTE, GUIDOLIN, GAUDIANO, MAZZELLA, DI GIROLAMO, FLORIDIA Barbara, SCARPINATO, MARTON - Al Ministro della salute. - Premesso che:
la pandemia di COVID-19, scoppiata nel dicembre 2019, ha rappresentato uno dei più gravi eventi sanitari, sociali ed economici della storia recente. La diffusione del virus ha evidenziato significative lacune nei sistemi di risposta globale, sottolineando la necessità di un coordinamento internazionale più efficace e di strumenti normativi condivisi per fronteggiare future emergenze sanitarie di vasta portata. Dopo tre anni di intensi negoziati e approfondite consultazioni, l'Assemblea mondiale della sanità, organo legislativo dell'Organizzazione mondiale della sanità, in data 20 maggio 2025, ha adottato formalmente il primo accordo pandemico globale. Questo strumento internazionale mira a rafforzare la preparazione e la risposta collettiva alle future pandemie, affrontando le criticità emerse durante la crisi da COVID-19;
l'accordo pandemico globale rappresenta il secondo accordo vincolante, negoziato sotto l'articolo 19 della costituzione dell'OMS, dopo la convenzione quadro per il controllo del tabacco del 2003. Il patto pandemico definisce principi, approcci e strumenti per un miglior coordinamento internazionale, con particolare attenzione all'accesso equo e tempestivo a vaccini, terapie e strumenti diagnostici. Tra gli obiettivi principali vi è anche la promozione di una maggiore trasparenza, collaborazione e solidarietà tra le nazioni, affinché si possa affrontare con maggiore efficacia le minacce sanitarie emergenti. Più specificamente, stabilisce principi, strumenti e meccanismi per rafforzare la cooperazione internazionale in caso di future emergenze sanitarie, con particolare attenzione all'accesso equo e tempestivo a vaccini, terapie e diagnostica;
secondo quanto sancito nel testo approvato, l'OMS non potrà in alcun modo imporre agli Stati membri misure specifiche quali lockdown, obblighi vaccinali o restrizioni ai viaggi. Questa disposizione ribadisce e rafforza il principio fondamentale della sovranità nazionale nelle politiche sanitarie, un punto chiave emerso nel corso delle negoziazioni, e testimonia l'impegno a rispettare l'autonomia decisionale degli Stati nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità;
il testo dell'accordo prevede altresì la creazione di un meccanismo finanziario di coordinamento, volto a ottimizzare le risorse e a garantire un supporto finanziario efficace durante le emergenze sanitarie. Inoltre, si prevede lo sviluppo di una rete globale per la logistica e la catena di fornitura, con l'obiettivo di superare le disuguaglianze nell'accesso ai prodotti sanitari essenziali, favorendo un intervento rapido ed efficiente su scala mondiale;
il presidente dell'Assemblea di quest'anno, il segretario alla salute delle Filippine, Teodoro Herbosa, ha evidenziato come l'accordo rappresenti "un'opportunità unica per garantire che le lezioni apprese dal COVID-19 non vadano sprecate". In tale contesto, ha sottolineato l'importanza di un approccio cooperativo e rispettoso delle diversità di approcci nazionali, volto a rafforzare la preparazione globale senza ledere la sovranità di ciascun Paese. Si ritiene che l'adozione di questo accordo rappresenti un passo importante verso un sistema internazionale nella gestione delle pandemie. Tuttavia, resta fondamentale il ruolo delle singole nazioni nel rispettare e attuare gli impegni assunti, garantendo così un'efficace tutela della salute pubblica a livello globale;
tra i prossimi passi previsti, si annovera l'avvio dei negoziati per la definizione del sistema globale di condivisione dei patogeni e dei benefici derivanti (PABS). Tale sistema sarà oggetto di ulteriori discussioni e decisioni nella prossima Assemblea mondiale, con l'obiettivo di garantire una distribuzione equa e tempestiva delle risorse sanitarie. In particolare, si prevede che almeno il 20 per cento della produzione globale di strumenti sanitari venga destinata rapidamente ai Paesi più a rischio e in maggiore necessità, con priorità per quelli in via di sviluppo. Per entrare in vigore, l'accordo pandemico richiede la ratifica di almeno 60 Paesi. Una volta raggiunto questo obiettivo, il documento diventerà obbligatorio, rafforzando la capacità globale di prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze sanitarie future;
considerato che:
l'adozione dell'accordo si è verificata durante una sessione plenaria dell'Assemblea, conclusasi con il voto favorevole di 124 Stati membri, mentre 11 Paesi si sono astenuti. Tra gli astenuti, oltre all'Italia, figurano anche Russia, Iran, Bulgaria, Polonia, Giamaica, Israele, Romania, Paraguay, Guatemala e Slovacchia. La decisione riflette l'importanza di un impegno condiviso nel rafforzare l'architettura sanitaria internazionale, pur rispettando le diversità di approccio e sovranità degli Stati coinvolti;
l'astensione dell'Italia, rappresentata in sede di voto, ha suscitato reazioni contrastanti. Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale policlinico "San Martino" di Genova e figura di rilievo nel periodo pandemico, ha espresso il suo rammarico: "Non è un bel segnale. Mi sembrava che il ministro della Salute, Orazio Schillaci, avesse sottolineato come l'Italia fosse parte integrante dell'OMS. Sfilarsi da un accordo così importante rischia di isolare il nostro Paese in un momento in cui l'unità internazionale e la collaborazione sono fondamentali per affrontare le emergenze sanitarie globali. Mi dispiace, perché l'unione dovrebbe essere la nostra priorità",
si chiede di sapere:
quali siano le ragioni che hanno portato l'Italia a decidere di astenersi dall'adozione dell'accordo pandemico globale dell'OMS, nonostante il voto favorevole di 124 altri Stati membri;
in che modo si intenda garantire l'attuazione efficace dell'accordo pandemico nel nostro Paese, considerando che l'Organizzazione mondiale della sanità non potrà imporre misure specifiche come lockdown, obblighi vaccinali o restrizioni ai viaggi;
quali iniziative si stiano considerando per rafforzare la collaborazione e l'impegno dell'Italia nel contesto multilaterale in materia di salute globale;
come intenda il Ministro in indirizzo monitorare e valutare l'effettivo rispetto degli impegni assunti dall'Italia e dagli altri Stati nella fase di attuazione dell'accordo, in modo da garantire che le misure prese siano efficaci nel rafforzare la prevenzione e la risposta alle pandemie;
quali misure siano state adottate o pianificate per migliorare l'autonomia nazionale nel garantirsi l'approvvigionamento di vaccini, terapie e strumenti diagnostici, nel rispetto degli intenti dell'accordo.
(3-01947)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
BORGHESE - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
il Ministro in indirizzo, nella conferenza stampa del 28 marzo 2025, ha fatto riferimento all'ipotesi di cinque passaporti consegnati a membri di Hezbollah;
risulta che anche un parlamentare della Repubblica italiana abbia dato notizie similari attraverso organi di stampa;
dalla stampa nazionale si apprende che, sul caso citato, vi sarebbero state ispezioni anche negli uffici consolari;
precisato che si tratterebbe di un evento gravissimo che coinvolgerebbe anche l'integrità del corpo diplomatico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle generalità delle cinque persone di cui si tratterebbe;
se vi siano, allo stato, funzionari o diplomatici sospesi o nei confronti dei quali siano stati disposti o avviati provvedimenti disciplinari per i casi citati;
se abbia trasmesso atti o relazioni alle Procure della Repubblica per le eventuali ipotesi di reato da perseguire.
(4-02140)
DE POLI - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2025, l'art. 7, comma 4-undecies, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito dalla legge n. 15 del 2025, ha sospeso la data di entrata in vigore del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività fino al 30 settembre 2025;
coerentemente, fino a tale data, essa potrà essere svolta dai soggetti in possesso dei certificati e brevetti previsti dalla legge che abbiano compiuto 16 anni;
agli assistenti ai bagnanti viene richiesto il possesso del certificato limitato di radiofonista per navi senza esami (RTF) che, dal settembre 2024, viene rilasciato esclusivamente attraverso il portale per le pratiche nautiche del Ministero delle imprese e del made in Italy, nato per semplificare l'accesso dei cittadini ai servizi amministrativi e ridurne il costo sotto vari profili;
allo stato attuale l'accesso al portale, che avviene attraverso le credenziali SPID, CIE ID o eIDAS, non è consentito ai soggetti che non abbiano compiuto i 18 anni di età;
il rilascio del certificato RTF attraverso il portale è dunque attualmente inibito ai soggetti minorenni. Le deleghe presenti, infatti, non consentono al genitore o al tutore di operare per il minore. È prevista la possibilità che l'interessato, persona fisica, deleghi la presentazione della domanda per il rilascio del certificato a una persona giuridica, che si occupi dei relativi servizi; questa possibilità, valida per i maggiorenni, non può trovare applicazione per i soggetti minorenni;
considerato che:
dai dati riferiti all'anno 2023 risulta che il 53 per cento degli assistenti ai bagnanti sia minorenne, con soggetti addetti al salvamento spesso sedicenni alla prima esperienza, e che il 75 per cento risulti inoltre essere costituito da studenti di scuole secondarie di secondo grado;
l'ostacolo di accesso al portale per il rilascio del certificato RTF si dimostra un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra i soggetti che possono svolgere l'attività di assistente ai bagnanti in conformità alle vigenti disposizioni di legge,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto descritto;
quali iniziative ritenga opportuno assumere per consentire ai soggetti di età inferiore ai 18 anni di operare sul portale per le pratiche nautiche, per il tramite del genitore o tutore, ai fini del rilascio del certificato limitato di radiofonista per navi senza esami, e comunque senza dover sopportare necessariamente costi superiori agli oneri amministrativi previsti dalla legge, per lo svolgimento dell'attività di assistenza ai bagnanti.
(4-02141)
PAITA, FREGOLENT - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
la regolamentazione e l'utilizzo degli autovelox ha originato, ormai da tempo, un confronto istituzionale tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Associazione nazionale Comuni italiani, confronto che, finora, non ha prodotto soluzioni definitive né chiarimenti normativi adeguati;
da oltre due anni si susseguono annunci riguardanti l'adozione di decreti attuativi in materia, l'ultimo dei quali risulta essere stato trasmesso alla Commissione europea per la notifica, salvo essere ritirato dopo pochi giorni, determinando incertezza circa l'indirizzo normativo del Governo;
il ritiro appare ancor più sorprendente, considerato che la problematica è oggetto di studio da parte del Ministero da almeno due anni e che una disciplina in merito avrebbe potuto trovare adeguato collocamento nell'ambito del nuovo codice della strada, la cui entrata in vigore è avvenuta nel corso dell'anno corrente;
a causa dell'assenza di una cornice normativa chiara, numerosi Comuni italiani si trovano attualmente in una situazione di vacatio legis, con effetti rilevanti, quali lo spegnimento di dispositivi regolarmente autorizzati dal Ministero tramite decreti tuttora vigenti;
inoltre, con l'ordinanza n. 1332/2025, pubblicata lo scorso 14 maggio 2025, la Corte di cassazione, ribadendo l'orientamento già espresso nelle ordinanze n. 10505/2024 e n. 20913/2024, ha ulteriormente consolidato la linea interpretativa secondo cui l'omologazione dell'autovelox è condizione necessaria per la legittimità delle sanzioni. Di qui la rilevata nullità di ben 13 verbali di accertamento e la revoca della decurtazione dei punti inflitta a un automobilista che aveva superato i limiti, 13 volte;
risulta che sulla rete autostradale italiana siano installati sistemi di controllo della velocità (Tutor) su 200 tratte, per un'estensione complessiva di circa 1.940 chilometri;
in data 20 giugno 2024, il Ministero ha approvato il sistema "Tutor 3.0", prodotto dalla società Movyon S.p.A., controllata da Autostrade per l'Italia S.p.A: tale approvazione risulta successiva alla sentenza della Corte di cassazione, depositata in data 18 aprile 2024, che ha sancito la necessità dell'omologazione dei dispositivi, rendendo pertanto dubbia la legittimità dell'approvazione stessa;
ad oggi, solo 26 delle 200 tratte risultano dotate del sistema Tutor 3.0, mentre le restanti 174 sono ancora monitorate tramite autovelox con il sistema precedente denominato "Sicve", approvato con decreto ministeriale 16 marzo 2016, ma anch'essi non omologati;
secondo i dati ufficiali della Polizia di Stato, autorità competente per l'accertamento delle violazioni in ambito autostradale ai sensi dell'articolo 12 del codice della strada, dal 1° gennaio al 22 dicembre 2024 sono state accertate 315.909 infrazioni per eccesso di velocità mediante l'utilizzo del sistema Sicve-Tutor,
si chiede di sapere:
se sia vero che il Ministero abbia proceduto all'approvazione del sistema Tutor 3.0 in data successiva alla sentenza della Corte di cassazione del 18 aprile 2024, nonostante fosse pienamente a conoscenza dell'obbligo di omologazione dei dispositivi di rilevamento automatico della velocità e, nel caso, per quale ragione;
quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per dirimere tempestivamente la questione, anche in considerazione dell'approssimarsi della stagione estiva e della concreta possibilità che si verifichi un contenzioso massivo in seguito alle sanzioni irrogate;
quali misure intenda adottare per garantire adeguati livelli di sicurezza stradale a tutela degli utenti della rete autostradale nazionale, alla luce della sospensione o inefficacia dei dispositivi di controllo non omologati.
(4-02142)
LISEI - Ai Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
lo scorso giugno 2024 hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'attraversamento pedonale conosciuto come "Ponte Blu" di Casalecchio di Reno (Bologna), posto sul fiume Reno tra il Parco Talon e via Allende;
il ponte, percorribile solo da pedoni e ciclisti, era molto frequentato da sportivi, escursionisti e da quanti quotidianamente percorrono la via della Lana e della Seta, e l'ancor più famosa via degli Dei, prima che l'avvio del cantiere ne rendesse totalmente interdetto l'utilizzo;
i lavori del cantiere finanziati con risorse PNRR per 1.452.403,73 euro, oltre oneri di sicurezza per 144.328,09 euro, secondo il cronoprogramma dell'intervento, avrebbero dovuto rispettare una durata di tre mesi e ricomprendere il consolidamento delle sottofondazioni dei piloni e il loro allungamento, oltre allo smontaggio, all'adeguamento e rimontaggio della struttura metallica;
considerato che ad oggi i lavori sul Ponte Blu non sono ancora conclusi e il cantiere è fermo da quasi un anno con grave danno per i frequentatori e fruitori del Parco Talon, degli escursionisti e camminatori appassionati di trekking e di tutta la comunità di Casalecchio di Reno e non solo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle motivazioni per le quali i lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'attraversamento pedonale conosciuto come "Ponte Blu" di Casalecchio di Reno (Bologna), dopo quasi un anno dall'inizio, non siano ancora stati ultimati, nonostante l'ingente stanziamento di risorse pubbliche.
(4-02143)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
3ª Commissione permanente(Affari esteri e difesa):
3-01944 del senatore Menia, sul vice consolato onorario di Ibiza e Formentera.