Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 300 del 07/05/2025
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------
300a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2025
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Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente CENTINAIO,
del presidente LA RUSSA
e del vice presidente RONZULLI
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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 302 del 13 maggio 2025
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CASTELLONE
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,01).
Si dia lettura del processo verbale.
MAFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(1468) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni (Approvato dalla Camera dei deputati)(ore 10,04)
Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1468, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta di ieri il Presidente della 10a Commissione ha riferito sui lavori delle Commissioni riunite 1a e 10a, è stata respinta una questione pregiudiziale, ha avuto luogo la discussione generale, il rappresentante del Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge al nostro esame, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia.
Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1468, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
GELMINI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GELMINI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, la pubblica amministrazione costituisce il principale strumento di interazione fra lo Stato e i cittadini. È un elemento cardine per rafforzare la fiducia dei cittadini nello Stato e credo che questo debba essere lo spirito con cui affrontare il provvedimento in esame.
Oggi si impone con forza la necessità di garantire una pubblica amministrazione che sia efficiente, performante e produttiva, ma anche capace di cogliere le sfide che abbiamo davanti, legate all'innovazione tecnologica e all'intelligenza artificiale. È chiaro che le difficoltà con cui il Governo si trova a confrontarsi sono legate alla carenza di organico, ai blocchi del turnover, ai tagli legati alla spending review e alla necessità di far quadrare i conti con risorse che sono sempre scarse e insufficienti.
Non possiamo però permetterci che la pubblica amministrazione rimanga ancorata a modelli superati che la allontanano dalla società reale, né che i nostri giovani continuino a percepirla come un orizzonte burocratico e privo di opportunità lavorative concrete.
Si tratta di un obiettivo complesso e fondamentale, ma il Governo Meloni sta dimostrando una profonda attenzione al tema della pubblica amministrazione. Ci sono dati che giustificano e confortano questa mia affermazione e convincimento: concorsi per 70.000 posti banditi tra il 2024 e il 2025; 350.000 assunzioni nella pubblica amministrazione nel biennio 2023-2024; oltre 20 miliardi di euro stanziati per i nuovi contratti nelle ultime leggi di bilancio. Ciò è dimostrato anche dal taglio delle tempistiche delle procedure concorsuali, passate da quasi 800 a meno di 200 giorni.
L'efficientamento e la sburocratizzazione della pubblica amministrazione hanno ricadute importanti sulla competitività e sulla crescita del nostro Paese e permettono alle imprese di lavorare a pieno regime e contribuiscono ad attrarre investimenti stranieri. Questa è la portata della sfida che abbiamo davanti.
Per questo motivo, credo che questo sia non un provvedimento tecnico, ma un provvedimento con una grande natura politica e che deve rappresentare la ratio degli interventi che si dovranno fare anche in futuro in questo ambito, in piena sintonia con le riforme strutturali richieste dal PNRR.
Sicuramente il cuore del provvedimento è rappresentato dall'articolo 3, in materia di concorsi pubblici della pubblica amministrazione. Vengono favorite le assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni del personale dipendente precario. Tutto questo è coerente con la visione di un'Italia moderna e dinamica, che valorizza le competenze, ha il coraggio di premiare il merito e garantisce stabilità a chi vuole lavorare alacremente, e non a tutti. L'obiettivo ultimo rimane la costruzione di un impianto amministrativo snello e senza duplicazioni.
Vi è una battaglia contenuta all'interno di questo provvedimento che mi sta particolarmente a cuore, ossia quella di adeguare lo stipendio dei dipendenti pubblici degli enti locali a quello dei dipendenti delle amministrazioni centrali. È un obiettivo molto rilevante. Non ci possono essere funzionari di serie A e funzionari di serie B. Credo che far capire a chi lavora in periferia, magari nelle zone svantaggiate, nelle aree interne, nel Mezzogiorno, che quella funzione non è meno importante e meno retribuita di chi lavora nell'amministrazione centrale dello Stato, sia un fatto sacrosanto anche per ribadire la dignità dei dipendenti pubblici locali, a partire da quelli comunali.
L'articolo 6 punta ad avvicinare il salario del Corpo dei vigili del fuoco a quello delle Forze armate e di polizia. Abbiamo un contributo di 812.000 euro al fondo di incentivazione dei Vigili del fuoco, circa 30 milioni l'anno investiti nel fondo per l'ottimizzazione delle funzioni dei Vigili del fuoco e una riformulazione delle modalità di congedo di maternità per le donne del Corpo.
Per non parlare dell'articolo 21, che consolida le capacità operative della protezione civile.
L'articolo 10 prevede l'assunzione di personale di supporto anche alla ricostruzione delle zone alluvionate dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana. Ci soffermiamo spesso e giustamente su ciò che all'interno del nostro Paese non funziona, ma non possiamo dare per scontato l'impegno civile, la professionalità, la competenza di istituzioni come i Vigili del fuoco e la Protezione civile, che rappresentano un'eccellenza a livello mondiale e una realtà fatta di grande impegno, grande dedizione, grande solidarietà e aiuto alla popolazione civile, che, in occasione di alluvioni, frane, incendi e terremoti che hanno colpito duramente il nostro Paese negli ultimi 15 anni, hanno dimostrato cosa significa e come fare la differenza di fronte agli eventi catastrofici che purtroppo ci hanno riguardato.
Il provvedimento è importantissimo, poi, per motivi diversi e poiché contiene tantissimi punti, ne sottolineo alcuni, quelli che sento particolarmente. Un altro punto importante è l'autorizzazione agli enti locali a destinare fino al 15 per cento delle proprie facoltà assunzionali al reclutamento dei diplomati negli istituti tecnici superiori (ITS). Non mi stancherò mai di dire che la riforma dell'istruzione tecnica superiore è una grande opportunità per i nostri giovani, ma anche per la nostra manifattura: è un modo per superare il mismatching fra domanda e offerta. Rafforzare questa filiera vuol dire garantire l'occupabilità dei giovani e non solo piangere sui cervelli in fuga, dando a tante persone l'opportunità di mettere il loro talento al servizio del Paese, qui, in Italia.
La riforma degli ITS e l'attenzione che il provvedimento riserva alla questione è importante anche per agganciare la pubblica amministrazione alle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, nel quale le competenze digitali tecniche e specialistiche sono diventate sempre più cruciali.
Come dicevo, c'è anche molto altro, che riguarda per esempio le misure per la semplificazione e la messa a terra del piano Mattei, per la valorizzazione e il supporto delle persone con disabilità.
Per quanto riguarda l'attenzione all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ricordo che purtroppo in una stagione di guerra ibrida si tratta di risorse investite per la nostra difesa, per la nostra protezione e deterrenza, al fine di essere autorevoli a livello europeo e internazionale.
C'è poi un punto che, magari, è un aspetto minore, ma che secondo me rappresenta un'altra eccellenza italiana. Penso all'alta formazione artistica e musicale e alle fondazioni lirico sinfoniche. Entrambe le categorie contribuiscono a rendere grande l'Italia nel mondo, sono pilastri della nostra cultura. (Applausi). Purtroppo quando si hanno responsabilità di governo ci si occupa giustamente d'istruzione, formazione, scuola, lavoro, università e ricerca, facendo fatica ad arrivare a occuparsi anche dell'alta formazione artistica e musicale, che è però un fiore all'occhiello. È quindi assolutamente un fatto positivo e un merito del Ministro aver ricordato anche questo punto, che peraltro mi pare che all'interno della Commissione abbia avuto un impegno e una condivisione bipartisan.
Per tutte queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo a cui appartengo. (Applausi).
FURLAN (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FURLAN (IV-C-RE). Signora Presidente, onorevoli senatori e senatrici, in tutta fretta e con la mannaia del voto di fiducia, che ha neutralizzato di fatto il dibattito parlamentare, ci troviamo oggi a votare la conversione di un decreto-legge sulla pubblica amministrazione che nei contenuti tradisce in maniera clamorosa i titoli e gli annunci iniziali.
Nel titolo è presentato come disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità delle pubbliche amministrazioni, ma questo provvedimento nel suo iter ha visto venire fuori quale fosse l'urgenza che aveva a cuore il Governo: non l'efficientamento o addirittura il potenziamento della pubblica amministrazione, come ognuno di noi si augurava, bensì la sistemazione qua e là, senza alcuna visione e programmazione, di qualche agenzia governativa e il potenziamento di qualche struttura di staff dei Ministri, come forse mai si era visto prima. Siamo davanti a una legge senza respiro, che non tocca i nodi strutturali e le criticità del pubblico impiego, per provare a risolverli. Ognuno di noi sa quanti sono, quali sono e l'urgenza che ci sarebbe di risolverli.
Prima di entrare nel merito di questa discussione, è necessario porre una questione di metodo, perché ormai si è andati oltre ogni limite. La pongo a lei, signora Presidente, perché con questo disegno di legge siamo arrivati a superare ogni record dei record del voto di fiducia. Siamo a metà legislatura e sono già stati 84 i voti di fiducia, nell'ormai chiaro ed evidente tentativo di delegittimare il Parlamento e di ancorarne il dibattito alla stretta volontà dell'Esecutivo. Mai nessun Governo era arrivato a tanto.
Con questo provvedimento è ancora peggio, perché la fiducia è stata messa prima alla Camera e oggi qua al Senato, mandando un messaggio chiaro all'Assemblea: nessuna modifica e nessun confronto. Si procede a oltranza, senza ascoltare nessuno. Scegliete di andare avanti consegnando a questo Parlamento un compito di mera ratifica delle scelte di Palazzo Chigi, rinunciando alle vostre idee e al ruolo che hanno consegnato a tutti noi i cittadini e le cittadine italiane. (Applausi). Lo voglio sottolineare, signora Presidente, perché il ricorso al voto di fiducia, soprattutto nel caso della conversione di un decreto-legge, dovrebbe davvero avere un carattere di urgenza, ma non per i tempi di approvazione, bensì per i suoi contenuti. Esattamente il contrario di quello che state facendo.
Lo dico con rabbia, perché invece il tema (il futuro della nostra pubblica amministrazione) avrebbe richiesto un dibattito approfondito di alto livello. Dal futuro della pubblica amministrazione passa un pezzo importantissimo del futuro del Paese, non solo per le lavoratrici e i lavoratori pubblici, ma ancor prima per la capacità dello Stato di offrire servizi di qualità ai cittadini. Da anni ripetiamo che servono risorse importanti per assicurare il ricambio nel pubblico impiego, l'efficientamento e l'ammodernamento della pubblica amministrazione. È una sfida decisiva per il Paese. Ancora una volta, invece, siamo al terzo decreto su questo tema e di soluzioni non se ne vede alcuna traccia. (Applausi).
Una riforma che sia davvero in grado di rafforzare la pubblica amministrazione non può passare da provvedimenti come questo, frammentato, caotico e senza una programmazione seria.
Tale atteggiamento purtroppo non stupisce, perché già con altre scelte adottate dalla legge di bilancio, ad esempio, si sono colpiti dipendenti pubblici, enti locali e pubblico impiego. Eppure la questione esiste: il futuro della pubblica amministrazione è a rischio, se non si avvia un serio piano strutturale per innovare, digitalizzare il settore e ampliare gli organici. Da tempo chiediamo un piano straordinario di assunzioni, perché l'età media dei dipendenti del pubblico impiego è tra le più alte d'Europa e solo il prossimo anno oltre un milione di lavoratrici e lavoratori andrà in pensione. Serve un piano straordinario per gli organici che anche questa volta vi siete ben guardati dal fare.
Quanto al tema dell'amministrazione per avvicinare i giovani, il Governo, sollecitato più volte anche in quest'Aula, non ha dato nessuna risposta, ma si tratta di un tema importante. Per rinnovare, ammodernare e dare nuova linfa vitale alla pubblica amministrazione non vanno continuamente prolungati i termini per andare in pensione (Applausi), ma vanno assunti giovani: non sappiamo più come dirlo.
Mi soffermo su quello che avete fatto sugli idonei. Affermare che la figura dell'idoneo non è presente nei concorsi pubblici di altri Stati e che dovrebbero essere equiparati ai candidati che non hanno superato il concorso è un insulto ai tanti e alle tante giovani che si sono preparati, hanno studiato con grandi sacrifici e in questo modo vedono bocciato senza remissione il loro futuro. Se sono idonei, vuol dire che sono tali, non che devono essere buttati fuori dalle graduatorie, come avete fatto e continuate a fare.
Quanto agli incarichi che sono stati dati, anche qui vi sono tanti contentini a destra e a manca ai vari Ministeri, inventandosi altre scatole vuote. Non se ne può più di tutto questo. Continuiamo però a vedere una drammatica carenza di organici lì dove invece le assunzioni servirebbero. Penso alla sanità, quindi agli infermieri, ai medici e a tutte le figure sanitarie, ma penso anche ai nostri Comuni, quindi agli architetti e agli ingegneri per programmare quello che oggi gli stessi Comuni non sono in grado di fare, per la carenza di tali figure professionali. Penso anche agli ispettori, per andare a controllare aziende e cantieri (Applausi), dove ogni giorno abbiamo uomini e donne che si infortunano anche gravemente sul lavoro e poi muoiono.
Ebbene, signora Presidente, ancora una volta siamo davanti a una scatola vuota con poche risorse, con nulla di programmato e soprattutto con una visione assolutamente miope di quello che deve essere il futuro del Paese. Uno degli elementi - lo dico alle colleghe e ai colleghi - che qualsiasi agenzia seria di rating rispetto ai Paesi e ai bilanci tiene in grande considerazione è la funzionalità della pubblica amministrazione. Se la pubblica amministrazione è carente, non dà servizi ai cittadini, non dà servizi alle imprese e quindi non è agente di sviluppo, quel Paese viene penalizzato nella valutazione. E noi purtroppo da tanto, troppo tempo, in modo particolare in questi ultimi tre anni, assistiamo costantemente a una distrazione, una disattenzione e una negazione delle priorità e dei bisogni della pubblica amministrazione che creano un danno terribile a tutto il Paese. (Applausi).
Per questo, il nostro voto sarà contrario. (Applausi).
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, abbiamo già detto che il tema della pubblica amministrazione è cruciale: lo è per il numero di lavoratori e lavoratrici coinvolti; lo è perché un buon funzionamento della pubblica amministrazione condiziona la validità, l'efficienza e il rapporto con le persone, quindi il modo in cui viaggia questo Paese.
Con questo siamo al terzo decreto-legge sulla pubblica amministrazione, un testo che però, secondo noi, non risolve assolutamente nulla da questo punto di vista, in quanto interviene con urgenza. È stata posta un'ulteriore questione di fiducia, sostanzialmente senza tener conto delle proposte che le opposizioni avevano avanzato, cercando di dare un contributo in una certa direzione.
Eppure, una certa urgenza sarebbe anche stata giustificata, se però si fosse cercato di affrontare i problemi veri della pubblica amministrazione. Penso, ad esempio, a come risolvere la questione degli idonei, quella del turnover o quella del salario, visto che, com'è dimostrato dai dati, la pubblica amministrazione è il settore che più di tutti, in percentuale, ha perso in termini di potere d'acquisto, questo è il dato sostanziale.
Tra le tante questioni che bisognava affrontare, vorrei sottolineare un dato. Alcuni giorni fa, l'Istat ha segnalato che, nel 2024, 94.410 ragazzi e ragazze sono andati all'estero, il 30 per cento in più dell'anno precedente, quindi si consolida la realtà che chi studia e si prepara alla fine trova sbocco in altri Paesi, anziché nel nostro.
Eppure, l'Istat ci dice che, allo stesso tempo, nel giro di pochi anni milioni di persone usciranno dal mondo del lavoro, perché raggiungeranno l'età pensionabile. In sostanza, bisognerebbe ricostruire quel ciclo dal punto di vista del turnover, permettendo così, da una parte, di svecchiare la pubblica amministrazione e, dall'altra, di inserire i giovani in questa direzione.
La domanda che ci si dovrebbe porre è la seguente. Nel momento in cui chi rientra è meno di un terzo di chi esce e sempre meno giovani guardano alla pubblica amministrazione, questo dovrebbe portare tutti noi che facciamo politica e facciamo le leggi a interrogarci sul motivo. Gli anziani sono in uscita e i giovani preparati vanno all'estero, dove trovano soluzioni migliori per le loro aspettative, senza mostrare nessuna attenzione nei nostri confronti, verso di noi che abbiamo bisogno di una macchina più funzionante. E voi cosa pensate di fare, allora? Pensate di introdurre precariato, da una parte, e bassi salari, dall'altra, anche nella pubblica amministrazione. Avete inventato la figura dell'apprendistato, anche qui con una scala crescente: un anno, due anni, tre anni, per poi passare all'assunzione, però prevedete un salario; anzi, un contributo, che bisognerebbe capire in che modo si attua, in quale direzione e con che tipo di riferimento, perché, se si parla di un salario di circa 700 o 750 euro, siamo di fronte al fatto che, davanti a salari già più bassi del dato inflattivo, c'è un'ulteriore precarizzazione.
Come ho detto anche nel mio intervento in discussione generale a proposito di concorsi, da una parte, il giudizio che viene dato sugli idonei è davvero inaccettabile; dall'altro, con questo processo si vuole in qualche modo eludere il percorso dei concorsi, che è fondativo dal punto di vista della garanzia di autonomia e imparzialità, andando in qualche modo verso la costruzione di un percorso volto al superamento del concorso. Questo a noi sembra molto grave e lo vogliamo denunciare.
In sostanza, l'urgenza avrebbe anche avuto una sua giustificazione, se avessimo affrontato questi temi, ma di essi ovviamente non c'è traccia, anche perché, come si usa dire, senza i soldi, senza mettere a disposizione una certa quantità di risorse economiche, è difficile risolvere i problemi.
Avete prodotto anche un altro pasticcio, quello del salario accessorio degli enti locali, dichiarando a gran voce che avevate messo a disposizione risorse per intervenire su questo, ma in effetti non è così. C'è da dire che saranno solo pochi Comuni a poterlo fare, perché se un Comune deve assumere una persona o dare un salario accessorio con i soldi che ha a disposizione, deve decidere cosa fare. In sostanza, anche su questo, si deve scegliere tra favorire un livello di occupazione e riconoscere i termini economici: non possono essere misure alternative. In sostanza, non si possono mettere i Comuni in questa situazione, anche perché la maggior parte di loro - lo sapete benissimo - sono piccoli e non hanno una capacità autonoma di intervento.
Per questa ragione bisogna davvero mettere a disposizione i quattrini che invece non ci sono. Questa è un'altra situazione che vorrei sottolineare e che abbiamo cercato di discutere. Non è possibile pensare di avere sempre ragione, ma bisogna confrontarsi di fronte a fatti concreti quanto al modo in cui risolvere i problemi: il dato principale che vorrei sottolineare è la precarietà che esiste nel mondo della pubblica amministrazione, uno degli ostacoli a un suo funzionamento migliore. Allo stesso tempo, se il Ministro dichiara che i cosiddetti idonei sarebbero dei bocciati, è chiaro che si tratta di uno schiaffo alle persone che hanno acquisito un diritto dal punto di vista legale, avendo partecipato a un concorso; certo, non sono arrivati primi, però moralmente ed eticamente hanno il diritto di avere una risposta da noi, dalla pubblica amministrazione e quindi da voi in particolare.
Infine, c'è un altro elemento a cui - a questo sì - avete dato risposta: mi riferisco alle assunzioni - ho già denunciato anche questo - con cui sono state costruite le cabine di regia. In questo caso, le assunzioni sono di carattere molto politico e anche molto "in fedeltà" (non mi viene un altro termine).
Sottolineo un'altra volta che avete sbandierato un accordo sull'aumento salariale di un contratto: di fronte a un'inflazione del 15,6 per cento, avete dato un aumento del 6 per cento. Questo vuol dire programmazione della riduzione dei salari e degli stipendi: a casa mia si chiama così. Se ho un'inflazione al 15 per cento e l'adeguamento dei salari è del 6 per cento, nel giro di qualche anno la perdita del potere d'acquisto dei lavoratori sarà sempre più evidente. Anche questa è una delle cose che influiscono sulla pubblica amministrazione. Bisogna dare ai lavoratori un senso di partecipazione e di coinvolgimento, bisogna farli sentire protagonisti sul lavoro. Invece, la considerazione che viene fuori dai decreti precedenti è che la colpa del malfunzionamento è dei lavoratori e delle lavoratrici. Penso che questa concezione vada respinta e per questo, come Alleanza Verdi e Sinistra, voteremo convintamente contro la questione di fiducia.
ROSSO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSO (FI-BP-PPE). Signora Presidente, il decreto-legge al nostro esame è una parte essenziale del progetto di riforma della pubblica amministrazione fortemente voluto dal ministro Zangrillo per renderla più moderna, trasparente e responsabile.
Stiamo parlando della più grande azienda italiana, che impiega complessivamente circa 3,2 milioni di persone, e di una serie di comparti che forniscono servizi essenziali ai cittadini: scuola, università, sanità, Forze dell'ordine, enti locali e altre centinaia di amministrazioni pubbliche. Di fronte a questa enorme risorsa umana che è il personale della pubblica amministrazione, è doveroso stabilire regole più puntuali per l'accesso ai ruoli e per lo sviluppo delle carriere di chi si impegna ogni giorno in servizi fondamentali per i cittadini, così com'è necessario puntare a introdurre nel perimetro pubblico i concetti che sono già patrimonio del settore privato: ragionare e lavorare per obiettivi ed essere valutati in base al merito.
Modernizzare le pubbliche amministrazioni significa anche partire da regole più trasparenti per i concorsi pubblici e vuol dire responsabilizzare i dirigenti verso precisi criteri di valorizzazione del personale. In un contesto in cui la risorsa principale è quella umana, devono essere introdotti precisi percorsi affinché questa sia ottimizzata con criteri di trasparenza e imparzialità, attraverso un nuovo modo di considerare il lavoro pubblico. I dirigenti dovranno quindi occuparsi delle persone e valorizzarle, valutando sia i risultati attesi sia quelli raggiunti. È un cambio radicale di mentalità, che prevede percorsi di formazione continua anche sulle capacità di utilizzo delle nuove tecnologie, dopo aver individuato le aree di forza e di debolezza di ogni organizzazione. Aumentando il livello di preparazione del personale, si potranno migliorare i servizi per i cittadini e dare risposte in tempi più veloci alle imprese. Non si può continuare a prevedere un giudizio finalizzato solo ai benefit stipendiali.
Ecco quindi che in questo provvedimento vengono affrontati i temi dei concorsi, delle graduatorie, dei contratti, degli accessi alla dirigenza e dei comandi. Vi saranno criteri che valorizzano la preparazione e un approccio di lavoro volto all'utilizzo dell'innovazione, della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale e della sicurezza informatica. In questo modo ci si pone l'obiettivo di creare posti più attrattivi per i giovani di talento, che avranno percorsi e contratti dedicati, con un nuovo approccio al lavoro pubblico, per creare non più il miraggio del posto fisso, ma il "posto figo", come recita una riuscita campagna d'informazione del Ministero.
Ci si pone altresì l'obiettivo di digitalizzare e semplificare al massimo ogni incombenza per gli utenti, che è ciò che da tempo ci chiedono i cittadini e le imprese. Nasce un nuovo paradigma per il lavoro pubblico, fondato su percorsi di carriera basati sul merito e sulla soddisfazione dell'utente finale, che è il cittadino, e deve cambiare anche il modo in cui comunicare con il cittadino, in maniera più compiuta e con tutti i mezzi offerti dalle nuove tecnologie.
Va ricordato che non a caso la riforma della pubblica amministrazione occupa un ruolo importante negli impegni che l'Italia ha preso nei confronti dell'Europa, concretizzandoli in molti punti del PNRR. Di questo va ringraziato il ministro Zangrillo, che è partito innanzitutto dall'ascolto di chi lavora nella pubblica amministrazione e ha scritto e presentato un provvedimento concertato con tutti gli interessati, in cui si affrontano, come detto, i tre grandi temi del reclutamento, dell'organizzazione e della funzionalità.
Il Ministro ha poi seguito personalmente il provvedimento alla Camera, dove sono state apportate, dopo un esame approfondito, le modifiche ritenute opportune per integrare il testo. Tra queste, l'aumento del salario accessorio negli enti territoriali, l'assicurazione integrativa per il personale scolastico, la valorizzazione di coloro che abbiano prestato servizio presso le pubbliche amministrazioni per le procedure di accesso al PNRR, meno burocrazia per i grandi investimenti e l'individuazione della figura del social media manager nelle pubbliche amministrazioni.
Da sottolineare infine che viene finalmente avviato il tavolo per il contratto delle Forze di polizia, superando un ostacolo tecnico e consentendo alle trattative di proseguire.
I senatori di Forza Italia voteranno convintamente a favore di questo decreto-legge e della fiducia perché è urgentissimo e carico di contenuti che hanno l'obiettivo di modernizzare la pubblica amministrazione e anche perché il ministro Zangrillo con questo provvedimento disegna la pubblica amministrazione del futuro. (Applausi).
MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAIORINO (M5S). Signora Presidente, mi sono molto divertita - lo dico con rispetto - ad ascoltare le parole dei colleghi di maggioranza, che hanno tessuto le lodi di questo Governo e di questo provvedimento. Io vorrei sapere quando l'hanno letto. Quando hanno avuto il tempo di leggere, approfondire e capire quali emendamenti erano stati presentati? (Applausi).
Questo è il 25° decreto-legge del 2025 e faccio presente che siamo all'inizio di maggio. Il decreto-legge in esame è arrivato in Commissione affari costituzionali, di cui faccio parte, il 29 aprile. Dopo c'è stata la pausa, la lunga pausa, del 1° maggio ed è arrivato all'esame dell'Assemblea ieri, 6 maggio. Quando le avete lette le 540 pagine di dossier? (Applausi).
Voi prendete in giro i vostri stessi elettori, ma soprattutto prendete in giro voi stessi e il vostro ruolo di parlamentari. Vi siete dimenticati di essere stati eletti dai cittadini per rappresentarli in questo luogo della democrazia? (Applausi).
Vi limitate a fare le cheerleader del Governo, contenti di farlo.
Signor Presidente, nella mia Commissione - nella quale passano provvedimenti pesantissimi e importantissimi come quelli sull'autonomia differenziata, sul premierato e sulla separazione delle carriere, perché tutte le riforme passano da lì - non ho mai sentito la voce dei miei colleghi di maggioranza. Non parlano, muti come pesci, non hanno niente da dire. Io mi chiedo se abbiano qualcosa da pensare, se un'opinione ce l'abbiano.
Davvero questo Governo è riuscito nell'impresa di istituire un nuovo strumento, che ancora non conoscevamo: lo strumento della questione di fiducia, quella su cui ci accingiamo a votare oggi per l'ennesima volta - su cui noi, come MoVimento 5 Stelle, naturalmente voteremo no - è ben noto, ma la strumento della fiducia in bianco è una novità assoluta. Voi non sapete più neanche su cosa state votando. (Applausi).
La fiducia cieca e muta. Signor Presidente, mi permetto di dire, davvero con un brivido, che questa fiducia cieca e muta nel leader è qualcosa che prelude a scenari spaventosi, che nella storia non hanno mai portato a nulla di buono. Io veramente vi esorto, colleghe e colleghi, a un sussulto di dignità per voi stessi e voi stesse e non per noi che siamo all'opposizione. Il nostro dovere è parlare. Il nostro dovere è denunciare quello che sta accadendo in questo Parlamento, su cui questo Governo passa sopra come un rullo compressore, mentre tace.
Oggi finalmente, signore e signori, la premier Giorgia Meloni si paleserà nuovamente in quest'Aula, dopo un anno e mezzo di assenza (Applausi), e faccio presente - ma gli italiani e le italiane lo sanno benissimo - che si tratta di un anno e mezzo che non è che non sia stato denso di avvenimenti. Qualcosina degno di nota, in questo anno e mezzo, sarebbe anche successo. Noi ci siamo sgolati per chiedere che la Premier venisse a riferire in Parlamento, com'è suo dovere fare, per esempio per dare spiegazioni sul motivo per cui - io non dimentico, Presidente, e nessuno lì fuori dimentica - il nostro Governo abbia riaccompagnato a casa sua il criminale internazionale al-Masri con un volo di Stato. (Applausi). Non l'abbiamo mai saputo, mai. (Applausi).
Ieri però leggendo i giornali - come hanno fatto anche i parlamentari di maggioranza e voglio continuare a sottolineare che, come veniamo informati noi attraverso i giornali e non attraverso gli organismi preposti, vengono informati anche loro - abbiamo saputo che il Governo ha mandato una memoria difensiva alla Corte internazionale dell'Aia. Cos'ha scritto il nostro Governo nella memoria difensiva alla Corte internazionale dell'Aia? Lo possiamo sapere? (Applausi). No, non lo sappiamo, perché la Premier ha cancellato di fatto il Parlamento.
Noi abbiamo chiesto la presenza della Premier in quest'Aula, come umili rappresentanti del popolo, sul caso Paragon e sullo strumento Graphite, che si dà il caso abbia spiato eminenti giornalisti di un quotidiano in particolare, Fanpage, il suo direttore Cancellato e - come da poco abbiamo appreso - anche Ciro Pellegrino.
Guarda caso, è proprio il giornale che ha osato fare un'inchiesta sulla gioventù fascista della Premier. (Applausi). Eppure, la Premier ha completamente ignorato e cancellato il Parlamento.
Abbiamo chiesto la presenza o un sussulto, una parola, una sillaba, anche soltanto uno sguardo di dolore da parte della Premier su quanto sta avvenendo a Gaza. Niente, zero assoluto. Mentre i palestinesi - uomini, donne e bambini - continuano a essere sterminati in questo momento, mentre parliamo, la Premier non ha trovato il modo di dire una parola; anzi, il suo vice ministro Salvini ha anche ricevuto e stretto la mano al criminale di guerra Netanyahu (Applausi), e lei zitta. In compenso, manda qui i suoi colonnelli a cercare di zittire chiunque ricordi il dramma e il genocidio che sta andando avanti a Gaza. Oggi Israele parla apertamente di deportazione dei sopravvissuti, di deportazione dell'intera popolazione palestinese sopravvissuta allo sterminio; e zitti, ma manda avanti i suoi colonnelli a fare che cosa? Appena si prende il discorso, a gridare soltanto «7 ottobre, 7 ottobre, 7 ottobre!» e a dare degli antisemiti a noi.
Il senso dell'umano è completamente scomparso (Applausi), a meno che anche loro non pensino - come evidentemente pensa il Governo di Israele - che tutti i palestinesi siano terroristi. Questo è quello che è stato detto proprio oggi, con 31 nuovi morti: sono terroristi. Deduco quindi che per il Governo d'Israele il fatto di essere nato palestinese significhi essere terrorista. (Applausi).
Siamo qui però per parlare del decreto sulla pubblica amministrazione che - lo confesso - non abbiamo visto, ma non lo hanno visto neanche loro. Sappiamo però cosa contiene e sappiamo che, ancora una volta, i cittadini e le cittadine comuni non esistono e non hanno voce in capitolo. Si parla di assunzioni nella pubblica amministrazione. Peccato che sia stato deciso arbitrariamente che i cittadini risultati idonei a un concorso (cioè cittadini e cittadine che si sono spostati, hanno studiato e affrontato un esame), ma che, per scarsità di posti, semplicemente non hanno ottenuto il posto, pur essendo in graduatoria, per loro sono bocciati. Non contano più niente il loro sforzo, il loro impegno e le loro risorse impiegate. (Applausi). Non contano nulla, sono bocciati.
Un po' di risorse (mi sembra 16 milioni in tutto, spalmati tra il 2025 e il 2026) le hanno però trovate per cittadini che hanno un nome e cognome: i fortunati che entreranno a far parte dello staff rafforzato del ministro Zangrillo. Certamente quelli non sono cittadini qualunque, ma sono, ancora una volta, amici degli amici, e la tribù di Meloni si allarga - complimenti vivissimi! - per lasciare ancora una volta ai margini, nel buio, i cittadini e le cittadine comuni. Vi ricordo che sono loro che vi hanno votato. (Applausi). Sono sicura che tante e tanti di loro oggi si stanno pentendo amaramente di avervi mandato al Governo.
Concludo con un'altra chicca contenuta nel decreto in esame. Questo Governo non solo non ha soppresso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) che - come si diceva da tanto tempo - è un carrozzone inutile, ma l'ha ben rinverdito; soprattutto, ha rinverdito il conto in banca di Brunetta, assegnandogli 240.000 euro di stipendio, ma non basta il carrozzone del CNEL, e allora aiutiamo anche Giorgetti. In effetti, Giorgetti ha bisogno di aiuto, perché in questo Paese l'economia sta andando a picco, quindi organizziamo un altro bel carrozzone inutile e costoso, al cui interno mettere altrettanti amici di Giorgetti.
Questo è quello che contiene il decreto sulla pubblica amministrazione che oggi ci accingiamo a votare con una benda sugli occhi, perché nessuno di voi sa cosa contiene davvero.
Il Gruppo MoVimento 5 Stelle vota pertanto fieramente no alla fiducia a questo Governo. (Applausi).
CANTU' (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANTU' (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Ministro, colleghe, colleghi, non andrò a soffermarmi sulle cose già dette. Si rende necessario sciogliere un po' di lacci e lacciuoli, vincoli che limitano l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche mediante il reclutamento diretto nel limite del 15 per cento delle loro capacità assunzionali.
Molte delle misure previste sono di carattere temporaneo, ma proprio questo elemento caratterizzante ci consentirà, alla fine del periodo, di valutare o di renderle permanenti o cambiare rotta se non avranno dato il risultato sperato. Ci sembra quindi un metodo che valga la pena sostenere attivamente, fintanto che non ci sarà un definitivo e condiviso riordino del nostro sistema, compreso quello scolastico, muovendo dalla conoscenza delle nuove tecnologie, ma senza disperdere le competenze e le conoscenze acquisite.
Questa è la precipua finalità che noi vediamo nel decreto-legge che ci accingiamo a convertire con il nostro voto sicuramente favorevole, nella consapevolezza che l'evoluzione strutturale di un sistema pubblico ottimizzato al servizio dei bisogni dei cittadini e delle imprese debba essere efficientata per tempi e modi di risposta, vincendo sfide che si baseranno su nuovi capisaldi. Tutto ciò a cominciare da un cambio di prospettiva nella valutazione delle effettive necessità, avendo anche presente un nuovo concetto, che non mi stancherò mai di sottolineare in ogni occasione: vale a dire che non importa o, meglio, importa meno quello che sai, ma importa molto di più quanto sarai disponibile ad imparare (per esempio, 36 mesi sono un tempo congruo per dimostrarlo), anche sul versante dell'innovazione e della tutela delle fragilità che le istituzioni devono proteggere rispetto alla catena del valore.
Queste riflessioni dal nostro punto di vista sono più che congrue per annunciare, a nome del Gruppo, il nostro voto convintamente favorevole. (Applausi).
CAMUSSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, voteremo oggi l'84a fiducia su un provvedimento che ha visto meno di due ore di lavoro delle due Commissioni che dovevano occuparsene: il tempo di sapere che esisteva il provvedimento e di scoprire che non avremmo neanche discusso degli emendamenti o della possibilità di audire qualcuno, perché sarebbe arrivato in Aula senza relatore.
Si dice che è un provvedimento fondamentale e complesso, così fondamentale e complesso che non sappiamo neanche cosa contiene. L'unico strumento che, per fortuna, abbiamo avuto - e ringrazio gli uffici - è un dossier molto impegnativo, che almeno ci permette di sapere, più o meno, di cosa stiamo discutendo. Io credo che una democrazia che vede le Assemblee votare provvedimenti in queste condizioni abbia serissimi problemi, perché la prima regola fondamentale è che si sappia cosa si sta votando e cosa ciò determina.
Non possiamo nemmeno appellarci, in questo caso, al monocameralismo perfetto, che sembra essere il vostro obiettivo, perché questo provvedimento ha iniziato il suo iter con 22 articoli ed è diventato di 49 articoli, cambiando profilo. Forse neanche i nostri colleghi della Camera lo hanno discusso in modo effettivamente organico, perché dopo l'approvazione non sono tornati a valutarlo.
E poi è un decreto-legge. Il messaggio è sempre quello che c'è un'urgenza. Nella pubblica amministrazione c'è evidentemente una tale emergenza che siamo al terzo decreto-legge in meno di due anni, sempre per dire che bisogna renderla funzionale e migliore, ma in realtà continuare a invocare l'urgenza e l'emergenza è un giudizio pesantissimo sul nostro Paese e sulle sue istituzioni. Siccome ho sentito spiegare dai banchi della maggioranza che ci sarebbe un'opposizione che denigra il Paese, vorrei chiedere a voi: che giudizio ne deriva sul Paese se ogni singola questione la risolviamo dicendo emergenza, decreti e commissari? (Applausi). Sono più di 60 i commissari che avete nominato da quando siete al Governo. State dando l'indicazione di un Paese che è nel caos, che non è in grado di decidere e che non ha il tempo di misurare il senso delle riforme e delle scelte che vuole fare.
Forse però potremmo dire più banalmente che la vostra è un'iniziativa sulla pubblica amministrazione di perenne occupazione degli spazi, un'operazione di grande clientela e di abolizione di quel principio fondamentale dell'autonomia e terzietà della pubblica amministrazione che caratterizza l'equilibrio dei poteri di un Paese. In realtà, questo è esattamente il modo per non affrontare un tema che pure tutti sentiamo: anni e anni di tagli alla pubblica amministrazione, di blocco delle assunzioni e di difficoltà delle amministrazioni richiederebbero la capacità di pensare a una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini, che dia a loro e alle imprese la possibilità di interloquire con lei. Questo lo si fa avendo però un'idea organica di riforma, affrontando i problemi strutturali che ci sono e provando a immaginare le soluzioni che dovranno esserci.
Invece, a furia di fare decreti l'uno sull'altro, sempre nel segno dell'emergenza, cosa succede? Basta scorrere le pagine del dossier che abbiamo tutti in mano per vedere in quanti punti ci viene detto che bisognerebbe coordinarsi con le norme precedenti, verificare se non ci sia contraddizione con altre norme e delimitare una serie di affermazioni generiche, le quali - come sempre avviene quando le norme sono imprecise - rendono inapplicabili le cose che si scelgono. Forse anche questa però è una scelta. Probabilmente state già preparando il quarto decreto sulla pubblica amministrazione, che di nuovo urlerà all'urgenza e alla necessità di intervenire.
In verità, se lo guardiamo, non è che non ci siano anche norme di un qualche interesse; d'altra parte, in un malloppo così sarebbe forse impossibile. Non c'è dubbio che non vi siate accorti finalmente che c'è un tema di precarietà nella pubblica amministrazione e di risorse che vengono utilizzate in tutte le modalità più strane, che poi non hanno continuità. Il problema è che da un lato fate una cosa e nell'articolo dopo un'altra. Prima dite che bisogna ripartire con i concorsi, poi costruite una serie di riserve tali che quei concorsi non si sa più cosa siano. Da qualche parte, dopo aver fatto gaffe davvero imperdonabili, come quella secondo cui gli idonei sarebbero dei perdenti, avete costruito il tema dello scorrimento delle graduatorie, ma solo in alcuni punti e in qualcun altro con delle deroghe. Avete dovuto riconoscere che bisogna fare i concorsi (ve lo dice l'articolo 97 della Costituzione), ma li avete resi variabili, in qualche caso difficili, in qualche caso più facili e comunque con un mucchio di quote di riserva. Siccome però applicare il principio in sé, che sarebbe un elemento di universalità nella pubblica amministrazione, non vi piaceva, abbiamo introdotto anche tutta una serie di norme riguardanti gli staff, le relazioni dirette e così via. In questo modo la quota di personale che non risponde alle regole della pubblica amministrazione continua a crescere.
Inoltre, è tutto apicale: sembrerebbe che la nostra pubblica amministrazione sia priva di dirigenti, e non di personale. Abbiamo bisogno - nella sanità e nelle amministrazioni locali - di una pubblica amministrazione che rimpolpi organici diventati progressivamente troppo esigui. Parliamo quotidianamente di amministrazioni che, per mancanza di personale, non riescono a far fronte alle cose che devono fare; eppure evidentemente mancano solo i dirigenti. In questo caso, non è il terzo provvedimento che riguarda come ampliare la parte di direzione fiduciaria dei Ministeri, perché più o meno in tutti i provvedimenti che abbiamo visto passare per queste Aule, nascoste da qualche parte, c'erano un po' di assunzioni di dirigenti della sanità, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di questo o di quell'altro Ministero.
Evidentemente non avete letto il messaggio che pure il Ministro dell'economia e delle finanze continua a dare: stanno lievitando le spese e c'è un problema di bilancio. Evidentemente i problemi di bilancio ci sono solo quando bisogna parlare dei salari dei lavoratori.
Non solo avete rinnovato i contratti ben sotto i livelli d'inflazione, ma sugli enti locali, che evidentemente vi interessano poco - eppure sono la struttura portante dell'amministrazione del nostro Paese - avete proposto una scelta: se volete qualche organico in più, c'è meno salario accessorio; se date del salario accessorio, c'è qualche organico in meno. Anche questo devo dire che non stupisce, perché mi pare esattamente la contraddizione in cui cade sistematicamente questo Governo, che da un lato vuole dire che sull'occupazione e sul lavoro sta facendo di tutto, ma poi prova a negare quotidianamente che ci sia un tema di salari. C'è un tema di salari nel Paese, c'è un tema di salari nella pubblica amministrazione, ma si continua a non affrontarlo.
Quando vi diciamo che nel nostro Paese c'è un bisogno essenziale di definire il salario minimo, da cui partire per alzare i salari del Paese, ci rispondete sempre dicendo che la contrattazione è lo strumento fondamentale. Ebbene, questo provvedimento è una sequenza di interventi a piedi pari contro la contrattazione collettiva. È un intervento sistematico che, nella specializzazione, frantumazione e corporativizzazione delle varie strutture della pubblica amministrazione, dice che bisogna favorire differenze e che queste differenze negano la funzione del contratto nazionale di lavoro.
Non siamo quindi di fronte a un provvedimento che ha in sé elementi tali da permetterci di dire che siamo al cospetto di un cambiamento, che stiamo affrontando dei problemi. C'è una questione che pure il Governo agita molto: quella che bisogna qualificare e farlo attraverso il merito. Mi spiegate quale sarebbe il merito in una logica in cui esistono solo le figure apicali e strutture che improvvisamente hanno un potere di definizione di tutto ciò che succede e in cui i concorsi vengono sviliti? Dove sarebbe il merito? Non è invece questa una grande operazione clientelare nella pubblica amministrazione che fa tornare alla legge e che magari approverà gli aumenti alla vigilia delle elezioni? È l'opposto di un sistema contrattuale.
Noi voteremo no anche perché avete messo la fiducia, però vorrei dirvi una cosa: questa fiducia è in realtà un voto di sfiducia al Parlamento. La scelta sistematica di andare al voto di fiducia impedisce ai senatori di questa Repubblica di decidere e dare opinioni di merito. (Applausi). È una sfiducia - ve lo dico - non tanto alle opposizioni, ma fondamentalmente alla maggioranza e a quelle cose fondamentali che sono la rappresentanza dei cittadini e l'equilibrio dei poteri costituzionali. (Applausi).
DE PRIAMO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PRIAMO (FdI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe, colleghi, quello che ci apprestiamo a votare è un provvedimento importante che interviene sulla pubblica amministrazione e prosegue il lavoro già avviato su questo settore con l'intervento organico e innovativo operato dal Governo Meloni nel campo della pubblica amministrazione e dal ministro Zangrillo, che ringraziamo per il lavoro svolto da questo punto di vista.
È un comparto, quello della pubblica amministrazione, che, nella nostra visione, è assolutamente fondamentale in un progetto di crescita complessiva del benessere e della qualità della vita per la comunità nazionale. Non vi è infatti possibilità di crescita del mondo delle imprese e del mondo del lavoro, se non c'è una pubblica amministrazione adeguatamente formata, con un'adeguata qualificazione professionale e un'adeguata motivazione da parte degli organismi centrali dello Stato, che sia all'altezza delle sfide della modernità, delle sfide tecnologiche e delle sfide di uno Stato più efficiente.
Ciò deve riguardare le amministrazioni centrali dello Stato - e ovviamente le riguarda, con questo intervento e con quelli che lo hanno preceduto - ma anche e soprattutto quelle locali, che sono fondamentali, anche rispetto alle fragilità e alle difficoltà che si affrontano sul territorio; occorrono dunque amministrazioni più efficienti, capaci di rispondere alle istanze dei cittadini e di aiutarli a superare gli ostacoli della burocrazia, tramite un'amministrazione pubblica che non alzi le braccia di fronte al problema sollevato da un cittadino, ma che, grazie a un'adeguata formazione, molto presente in questo provvedimento, sia in grado di capire quali sono le strade per superarlo e affrontarlo.
Non ripeteremo quanto già detto in sede di esame della questione pregiudiziale, che abbiamo respinto ieri con adeguate e ampie motivazioni. Questo non è un provvedimento blindato, ma presenta problematiche ben note e annose relative al bicameralismo, che stiamo cercando di risolvere. Anzi, rinnoviamo l'appello alle opposizioni a collaborare costruttivamente in questo senso.
Tale provvedimento ha avuto sicuramente una lettura veloce qui al Senato, ma alla Camera è stato ampiamente discusso ed emendato. Respingiamo quindi, ancora una volta, le critiche di un provvedimento blindato da parte del Governo.
Nel complesso di ciò che questo provvedimento in origine prevedeva e di ciò che si è integrato alla Camera, vi sono interventi molto importanti. Ad esempio, sul tema del salario accessorio, citato dalla collega che mi ha preceduto, ricorderei che chi ha posto blocchi alla possibilità di integrarlo sono proprio i Governi che comprendevano il Partito Democratico al loro interno. Invece, con il provvedimento in esame vi è la possibilità di andare in deroga rispetto ai limiti del fondo risorse decentrate, proprio con l'obiettivo di eliminare le disparità nella pubblica amministrazione e consentire, anche a chi lavora in settori decentrati e locali della pubblica amministrazione, di sentire la stessa dignità. Questo punto è fondamentale, perché tutto ciò che abbiamo detto e tutto ciò che vogliamo fare rispetto alla pubblica amministrazione non può prescindere dalla dignità del lavoratore della pubblica amministrazione stessa.
L'intervento sull'aumento del salario accessorio e, altro elemento molto importante, il maggior collegamento del mondo dell'università e della formazione con quello della pubblica amministrazione, attraverso le assunzioni da ITS Academy e il progetto PA 110 e lode, sono quindi finalizzati proprio a questo.
Non può esservi una pubblica amministrazione che non riesce ad affrontare alcune sfide non per malafede o per mancanza di buona volontà, ma perché non vi sono le professionalità, le competenze e la costante formazione che viene introdotta con questo provvedimento, aumentando notevolmente - da sei a 24 ore annuali, con prospettive di ulteriori aumenti - la formazione dei dipendenti della pubblica amministrazione.
Vi sono poi norme sui segretari comunali. Ricordiamo che la cosiddetta riforma Madia, di fatto, portava alla loro eliminazione. Con il provvedimento in discussione i segretari comunali vengono invece tutelati attraverso la riassegnazione di alcune riforme. Sappiamo quanto le loro figure siano importanti in molti Comuni. Vi sono pure stabilizzazioni e assunzioni in determinati enti locali.
Parlavo prima di fragilità del territorio: alcuni enti, con il Governo Meloni e questa maggioranza, hanno avuto interventi mai fatti prima. Penso soprattutto a interventi legati a gravi emergenze territoriali, come i sismi del 2009 e del 2016 e gli eventi alluvionali in Emilia Romagna, in Toscana e nelle Marche, e a quelli legati alle infrazioni segnalate dall'Unione europea nella terra dei fuochi.
Sono tutti temi sui quali questo decreto-legge interviene in modo puntuale per le amministrazioni che devono affrontare e risolvere quelle problematiche.
C'è poi il tema dei concorsi, che in Italia storicamente sono frammentati e non hanno mai avuto una visione d'insieme. Non ci sono mai state, banalmente, regole uniche nazionali per far sì che fossero più trasparenti, più accessibili e anche, con la digitalizzazione, più veloci e meno costosi. La commissione Ripam coordinerà questo lavoro in un'ottica di pari opportunità per chi, in qualsiasi parte del territorio nazionale, voglia partecipare ai concorsi. Da questo punto di vista, dobbiamo essere anche attrattivi: chiamare ai concorsi nella pubblica amministrazione le migliori professionalità e non chi, magari, all'insegna di retaggi del passato, pensa che il concorso rappresenti - secondo un'ottica alla Checco Zalone - l'opportunità del posto fisso.
In questo decreto-legge sono previsti anche interventi per migliorare le valutazioni dell'operato della nostra pubblica amministrazione, superando quel livellamento verso il basso che non l'ha certo aiutata, promuovendo e valorizzando veramente il merito che per noi è un punto di riferimento assoluto nella pubblica amministrazione, come nella vita. Deve andare avanti chi si impegna, chi si sacrifica e chi merita. (Applausi).
Non vi è nessuna eliminazione delle graduatorie vigenti, contrariamente a quanto qualcuno ha detto; anzi, vi è sicuramente una volontà di razionalizzare il tema, perché è giusto dare agli idonei la possibilità di ottenere quel risultato per cui hanno lavorato e si sono impegnati, ma è assolutamente sbagliato - com'è stato fatto da Governi passati - tenere in vita graduatorie per decenni e poi assumere persone prossime alla pensione.
C'è poi l'impegno verso un reclutamento presso strutture centrali, che però, colleghi, anche rispetto a chi ironizzava su questo, è finalizzato a una maggior efficienza di elementi che per noi sono strategici. Quando si prevedono interventi, ad esempio, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy per realizzare un hub per l'intelligenza artificiale e lo sviluppo sostenibile, si mettono in campo energie assolutamente necessarie, in questo caso per la sfida del Piano Mattei, quindi per una cooperazione e la capacità che l'Italia sta mettendo in atto proprio in questi anni di tornare a essere protagonista negli scenari internazionali. Ben vengano allora gli impegni sul reclutamento di personale rispetto a queste grandi necessità.
Allo stesso modo, nel provvedimento in discorso, ma non solo, bensì in tutto l'operato del Governo di questa prima metà di legislatura, ci sono importanti interventi nel comparto per noi fondamentale delle Forze dell'ordine e degli uomini in divisa, che quindi per noi sono sempre da sostenere (Applausi) "senza se e senza ma" e con questo provvedimento ottengono risultati importanti.
Vi sono poi stabilizzazioni contro la precarietà e il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Potremmo dire ancora molto, ma vado a concludere, signor Presidente, affermando che chi critica oggi l'azione del Governo Meloni sulla pubblica amministrazione rappresenta in alcuni casi le stesse forze politiche che avevano mandato la pubblica amministrazione in crisi: penso ad esempio al Partito Democratico, dalla legge Madia in poi, fra blocchi del turnover e precarietà, o al modello di pubblica amministrazione dei 5 Stelle, che avevano creato la figura del navigator, che ben presto è diventato "naufragator" (Applausi), di cui si sono perse le traccia.
Non accettiamo lezioni, e non perché siamo presuntuosi, ma perché parlano i numeri. In questi due anni e mezzo ci sono state assunzioni come non se n'erano mai viste nella pubblica amministrazione, finalizzate a tutto ciò che dobbiamo realizzare, rinnovi contrattuali con una dinamica e una tempistica mai viste, già proiettati verso il triennio che ci porta al 2027, e interventi retributivi. Insomma, un insieme di interventi finalizzati a una pubblica amministrazione più efficiente, più attrattiva, più moderna e più vicina alle imprese, al mondo del lavoro e ai cittadini. (Applausi).
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1468, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome della senatrice Mennuni).
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Mennuni, quindi verranno chiamati per primi i Presidenti dei Gruppi per consentire loro di partecipare alla Conferenza dei Capigruppo prevista alle ore 11,45.
(La senatrice Segretario Murelli fa l'appello).
(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza il vice presidente CENTINAIO - ore 11,45 -, indi il vice presidente CASTELLONE - ore 11,47 -).
Dichiaro chiusa la votazione.
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1468, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
| Senatori presenti | 171 |
| Senatori votanti | 171 |
| Maggioranza | 85 |
| Favorevoli | 99 |
| Contrari | 70 |
| Astenuti | 2 |
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 25.
Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 13,30 con il Premier question time.
(La seduta, sospesa alle ore 11,53, è ripresa alle ore 13,30).
Presidenza del presidente LA RUSSA
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri (ore 13,30)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto question time), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderà il Presidente del Consiglio dei ministri.
Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.
Il senatore Calenda ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01867 sugli stanziamenti di bilancio destinati alle spese per la difesa, per tre minuti.
CALENDA (Misto-Az-RE). Signora Presidente, il nostro punto è semplice: riteniamo che su un argomento su cui non ci può essere confusione oggi ci sia una grande confusione e l'argomento su cui non ci può essere confusione è quello della difesa e della sicurezza nazionali.
Le dichiarazioni del ministro Crosetto sono nette e chiare: oggi l'Esercito italiano, il sistema d'arma, il sistema di difesa, che è molto più ampio, non è in grado di garantire la sicurezza del Paese in un contesto geostrategico così difficile e complicato. D'altro canto, lo stesso ministro Crosetto ha più volte ricordato che senza una deroga al patto di stabilità, la possibilità di avere una difesa all'altezza dei tempi e anche del Paese non è possibile. Il colpo di scena, signora Presidente, è però che il ministro Crosetto, nel corso dell'ultima audizione, ha detto che il 2 per cento (oggi siamo all'1,5) lo raggiungeremo attraverso meccanismi di spostamento di poste di bilancio: mi scusi se glielo dico, ma questo è un gioco delle tre carte che non può essere accettato. Un grande Paese non può pensare di prendere una posta, metterci dentro le pensioni dei Carabinieri e dire di aver raggiunto il 2 per cento.
Quello che chiediamo oggi a lei è cosa si vuole fare nel momento in cui tutta Europa si preoccupa perché i nostri confini - lo dico anche a chi ci ascolta - ai fini della difesa non sono solo l'Alto Adige e il Friuli, ma sono l'Estonia e la Polonia, e noi dobbiamo essere parte nella NATO, come lo fummo, con quella scelta anche impopolare di uno sforzo dell'Europa per rendersi indipendente. Su questo, quindi, abbiamo bisogno oggi di una parola chiara e, se la parola sarà chiara, saremo pronti a supportarvi, perché è un superiore interesse della Nazione.
PRESIDENTE. Senatore Calenda, la ringrazio anche per il perfetto rispetto dei tempi.
Il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
MELONI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, nel ringraziare il senatore Calenda, come ho avuto modo di dire in molte occasioni, ricordo che l'Italia e l'Europa devono rafforzare le proprie capacità difensive per poter far fronte alle sfide geopolitiche in atto e rispondere alle responsabilità a cui sono chiamate anche in ambito NATO. Lo ribadisco anche in questa sede, con la coerenza di chi, da patriota, ha sempre sostenuto un principio semplice, cioè che la libertà ha un prezzo e che, se fai pagare a qualcun altro la tua sicurezza, devi sapere che non sarai tu a decidere pienamente il tuo destino. Questo ha ricadute che vanno molto oltre la questione della sicurezza e coinvolgono anche le materie economiche e commerciali, in poche parole, la possibilità stessa di difendere appieno i propri interessi nazionali.
Questa convinzione mi ha spinto e ci ha spinto a credere sempre nella necessità di costruire un pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica, da affiancare a quello nordamericano, in un'ottica di complementarietà strategica, capace di incentivare anche la formazione di una solida base industriale europea.
Lei citava la Polonia, confine est dell'Alleanza. Devo dire che, pur rimanendo al fianco dei nostri alleati orientali, penso sia arrivato anche il momento in cui la NATO prenda in maggior considerazione il fianco sud dell'Alleanza (Applausi), che pure è particolarmente importante, soprattutto in tempo di minacce ibride.
Tuttavia sapete anche (perché l'ho già detto in quest'Aula) che per questo Governo rafforzare la difesa non vuol dire semplicemente occuparsi di potenziare gli armamenti (cosa che pure, ovviamente, è fondamentale), ma significa di più. Significa difesa dei confini, lotta al terrorismo, controllo del cyberspazio, presidio del dominio sottomarino e delle infrastrutture critiche, protezione delle catene del valore e attenzione al dominio spaziale.
Come sapete, nel 2014, al vertice NATO di Washington, gli Stati membri dell'Alleanza Atlantica si sono impegnati a raggiungere in 10 anni spese per la difesa pari al 2 per cento del prodotto interno lordo. Da allora, tutti i Governi hanno confermato questo impegno, senza eccezione di colore politico. L'Italia finalmente raggiungerà questo target nel corso del 2025, perché c'è un Governo che sa che mantenere gli impegni presi è fondamentale per farsi rispettare. (Applausi).
Lo faremo - e lo facciamo - sia rilanciando la traiettoria di potenziamento delle nostre capacità di difesa, sia inserendo nel computo delle spese rilevanti le voci che sono in linea con i parametri dell'Alleanza Atlantica, che altre Nazioni già considerano. Si tratta di spese che rientrano nell'approccio allargato multidimensionale della difesa, che è proprio sia del concetto strategico NATO, sia del Libro bianco dell'Unione europea, sia del piano Readiness 2030.
È quindi un percorso coerente con gli impegni internazionali dell'Italia, ma anche con la posizione che l'attuale maggioranza di Governo ha consacrato nel programma con il quale si è presentata agli italiani, perché senza difesa non c'è sicurezza e senza sicurezza non c'è libertà. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Calenda, per due minuti.
CALENDA (Misto-Az-RE). Signor Presidente, oggettivamente sono parzialmente soddisfatto. Condivido tutta la storia su come porsi nel campo della difesa. Vorrei però sapere se compriamo qualche missile in più rispetto ai 63 che, secondo il suo Ministro, abbiamo in caso di un attacco. Lo dico in modo esemplificativo. Per tutto quello che riguarda gli attacchi, anche ibridi, vorrei sapere se c'è uno stanziamento di bilancio che aumenta, e in che misura, al netto del riconteggio che faremo. Infatti, se pensiamo di affrontare questa fase della storia con un esercito che ha un'età media di 59 anni e non ha sufficienti capacità operative, diventiamo una nazione di serie C. Che io lo debba ricordare alla destra italiana francamente mi sembra un poco surreale. (Applausi).
PRESIDENTE. La senatrice Unterberger ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01864 sulle misure per rendere più efficaci le fattispecie di reato correlate alla violenza di genere, per tre minuti.
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, Cb)). Signor Presidente, signora presidente Meloni, colleghe e colleghi, nonostante il costante impegno di questi anni, nei primi mesi del 2025 si sono già consumati 13 femminicidi. Questa emergenza si affianca a un fenomeno altrettanto allarmante: l'odio di genere, in particolare online. Secondo l'Osservatorio italiano sui delitti di coppia e familiari, nel 2024 il 50 per cento dei contenuti d'odio analizzati era rivolto contro le donne, con picchi significativi nei giorni successivi a ogni femminicidio.
Preoccupa la diffusione di ambienti virtuali chiusi, composti solo da uomini, in cui le donne vengono derise e denigrate, come nella manosfera e nei movimenti incel. Questi spazi, che promuovono la superiorità maschile e l'odio verso le donne, rappresentano un terreno fertile per derive violente. I contenuti e le campagne organizzate in questi e altri spazi digitali, se rivolti a una specifica persona, sono teoricamente (anche se difficilmente) perseguibili, ma se sono rivolti alle donne in generale non è possibile attivare gli strumenti giuridici previsti per le ingiurie e le minacce o la diffamazione.
La recente direttiva europea n. 1385 del 2024, da recepire entro il 2027, impone agli Stati membri di prevedere sanzioni penali per l'istigazione all'odio e alla violenza basati sul genere.
A livello europeo tanti Paesi hanno già introdotto il reato d'odio. Per quel che riguarda il nostro ordinamento, sicuramente in questi anni ci sono stati importanti avanzamenti normativi: l'ultimo disegno di legge, l'Atto Senato 1433, punta a introdurre il reato di femminicidio, del quale l'odio contro le donne è elemento costitutivo, ma manca ancora una previsione penale che sanzioni l'incitamento all'odio e alla violenza contro le donne. Anche per questo, sulla scia della cosiddetta legge Mancino, ho presentato un disegno di legge, con il sostegno di 76 senatori di diversi Gruppi, che propone di estendere gli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale in materia di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione anche al genere.
Alla luce di quanto esposto, si chiede se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative normative in tal senso, anche valutando l'introduzione, nell'ambito del disegno di legge n. 1433, di una fattispecie di reato volta a reprimere le condotte di incitamento all'odio e alla violenza contro le donne.
PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
MELONI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, ringrazio la senatrice Unterberger per questo quesito, che mi consente di tornare su un tema molto caro al Governo, cioè la lotta alla violenza contro le donne.
L'Esecutivo sta portando avanti un'azione di sistema per contrastare questo fenomeno e anche per tutelare le vittime. Abbiamo aumentato i fondi per i centri e le case rifugio, reso strutturale il sostegno economico per le vittime e agevolato il loro reinserimento professionale. Stiamo lavorando sulla diffusione del 1522, il numero antiviolenza e antistalking della Presidenza del Consiglio, al quale ci si può rivolgere per chiedere aiuto e assistenza immediati, e stiamo intervenendo sulla formazione di chi lavora sul campo, sulla sensibilizzazione nelle scuole e sulla protezione dei minori online. In sede europea ci siamo battuti perché la direttiva europea antiviolenza potesse essere ancora più incisiva e con lo stesso impegno parteciperemo anche ai lavori per la sua attuazione.
Abbiamo poi promosso leggi importanti per potenziare un impianto normativo che in ogni caso - lo voglio sottolineare - si distingueva già per la sua solidità. La prima delle leggi che abbiamo promosso, che è già operativa, rafforza le misure di prevenzione e protezione e le rende più tempestive. La seconda, che è ora all'esame del Parlamento, introduce nell'ordinamento il delitto di femminicidio come reato autonomo. Non lo abbiamo fatto, ovviamente, perché riteniamo che uccidere un uomo sia meno grave che uccidere una donna, come pure a volte ho sentito dire; lo facciamo per riconoscere che nella violenza contro le donne c'è una specificità, cioè che troppe donne muoiono semplicemente perché sono donne e non per altre ragioni. (Applausi).
La vera novità del testo è quindi la tipizzazione del femminicidio, il riconoscimento di questa forma di violenza come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna. Pensiamo che riconoscere questo assunto possa portare a un nuovo modo di prevenire e contrastare il femminicidio e contribuire a un cambiamento culturale che risponde anche alle preoccupazioni che vengono segnalate da voi. Ricordo che, tra l'altro, le nuove norme prevedono anche la specializzazione degli operatori a tutti i livelli e i cosiddetti reati spia, che sono apparentemente minori, ma spesso preludono a condotte molto più gravi. Chiaramente, partendo da questo testo, il Parlamento potrà apportare le modifiche che reputerà opportune per renderlo ancora più efficace.
Francamente, senatrice Unterberger, credo che quella sia la sede nella quale presentare la sua proposta che, come ricordava, è stata sottoscritta da numerosi senatori, ed eventualmente ampliare lo spettro del reato. Personalmente, ritengo che quelli che si configurano come reati di opinione abbiano sempre un confine un po' labile, però posso dirle tranquillamente che troverà la maggioranza disponibile a discutere nel merito della proposta, con quello spirito unitario che ci ha consentito finora di fare molti passi in avanti e di dotare l'Italia di una normativa assolutamente all'avanguardia. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Unterberger, per due minuti.
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, Cb)). Presidente Meloni, la sua risposta purtroppo è solo parzialmente soddisfacente, perché lei ha sfruttato il tempo per elencare tutto quello che avete fatto e che io avevo già apprezzato, senza però dare risposta alla mia domanda volta a sapere se volete introdurre questa fattispecie di reato, come fatto in tanti altri Paesi europei.
Le faccio un esempio. Se sui social gli uomini scrivono "your body, my choice", "se investite una donna, non dimenticate di attivare la retromarcia" o "il tuo posto di lavoro è nella mia cucina", non sono punibili. Non si può pensare, a mio avviso, che questa diffamazione nel mondo virtuale non abbia conseguenze anche nel mondo reale.
Pertanto, se vogliamo veramente fare di tutto per evitare questi femminicidi, dobbiamo introdurre anche questa fattispecie di reato e forse sarebbe anche il caso di riportare in Italia i poliziotti e i carabinieri che adesso sono in Albania, per tutelare le donne per le strade, nelle stazioni e così via. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore Renzi ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01866 sulle riforme prioritarie nel programma di Governo, per tre minuti.
RENZI (IV-C-RE). Presidente del Consiglio, lei ha detto in una recente intervista che vuole essere valutata sulla base del rapporto tra le promesse elettorali e le riforme realizzate e ha sintetizzato dicendo: detto-fatto.
Noi vorremmo giudicarla su quello che ha detto, perché ha cambiato idea su tutto. Presidente, lei alla Camera ha detto che le infrastrutture strategiche debbono essere nazionalizzate o comunque in mano agli italiani. Da quando c'è lei, gli spagnoli sono in Sparkle, gli americani in Telecom, i tedeschi in Alitalia e gli australiani in Autostrade. Più che l'Internazionale sovranista, sembra Giochi senza frontiere. Era dai tempi del Britannia che non si vedeva una stagione di privatizzazione come questa. Non si sente in contraddizione con ciò che aveva detto?
Seconda questione: le riforme. Lei in campagna elettorale aveva detto "presidenzialismo", che è diventato elezione diretta del Premier, che poi è diventato elezione semidiretta e poi - puf!- è sparito. Hanno "ghostato" la ministra Casellati.
Presidente del Consiglio, la madre di tutte le riforme è diventata una suocera di cui non parla più nessuno. Ora però si parla di legge elettorale. Le chiedo una cosa: lei ha sempre detto, da 10 anni a questa parte, che vuole le preferenze, senza capolista bloccati, contro Italicum, senza collegi. È disponibile a dire qui: preferenze senza se e senza ma? Io voto a favore.
Terzo punto: siccome me l'aspetto… (Commenti). Io ho fermato il tempo, tanto so che oggi il presidente La Russa sull'extratime e sul recupero, dopo la partita di ieri, è sicuramente a disposizione.
PRESIDENTE. Prego, prosegua.
RENZI (IV-C-RE). Terzo punto: le riforme costituzionali. Me la chiamo da solo: "Tu sei quello che doveva…"; "hai perso il referendum…"; bene. Presidente, lei ha detto di no al Titolo V perché voleva abolire le Regioni. Ha cambiato idea? Detto-fatto. Ha detto di no al superamento del bicameralismo paritario, promettendo che non avrebbe mai fatto una lettura sola in Parlamento e invece ciò è accaduto anche con l'ultima legge di bilancio. Ha messo il CNEL, con il ministro Brunetta, a fare quello che sappiamo. Soprattutto dice che non si dimetterà, se i cittadini sfiduciano una legge del Governo. Davvero pensa che valga più il voto di fiducia in Parlamento che non il voto di fiducia dei cittadini? Io credo che su questo stia facendo il contrario di ciò che ha detto.
Concludo sulla giustizia: ha promesso una riforma garantista. Detto da voi fa quasi ridere, ma, se vogliamo credervi, fate una cosa: prima di approvare in via definitiva la riforma garantista sulla giustizia, perché non fate quello che avevate detto, cioè andate a Bibbiano, dove avevate detto: siamo i primi ad arrivare e saremo gli ultimi ad andarcene? Ecco, la stanno ancora aspettando per chiedere scusa a quella comunità, al sindaco Carletti (Applausi) e a quelli che sono stati ingiustamente e vigliaccamente insultati dal vostro giustizialismo. (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. Concluda.
RENZI (IV-C-RE). Dall'euro alla NATO, da Putin alle trivelle, lei è campionessa mondiale di incoerenza. Detto-fatto: ma su cosa la giudichiamo, visto che cambia idea su tutto? (Applausi).
PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
MELONI, presidente del Consiglio dei ministri. Senatore Renzi, francamente, a parte quella sulle preferenze, mi è sfuggita la domanda. (Applausi).
Comunque, molto velocemente, sui dossier strategici c'è da dire che abbiamo ereditato "situazioncine" un tantino compromesse, che cerchiamo di sistemare una ad una. (Commenti). È così: poi, quando volete e abbiamo più tempo, ne parlo volentieri nel merito, una per una, così raccontiamo anche cosa si è trovato.
Il premierato sta andando avanti ed è una legge che continuo a considerare la madre di tutte le riforme. Non dipende da me, ma dal Parlamento: sicuramente la maggioranza è intenzionata a procedere spedita su questa riforma (Applausi), esattamente com'è intenzionata a fare sulla riforma della giustizia. Quanto alle preferenze, le confermo di essere favorevole alla loro introduzione nella legge elettorale. (Applausi).
Per quello che riguarda il caso di dimissioni in caso di sconfitta al referendum, senatore Renzi, lo farei anche volentieri, ma non farò mai niente che abbia già fatto lei. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Renzi, per due minuti.
RENZI (IV-C-RE). Signor Presidente, mi fa piacere che la Presidente del Consiglio, leggermente innervosita, si sia vista sfuggire la domanda. Non era difficile: era da capire se siamo per le nazionalizzazioni o le privatizzazioni. Dicevate di essere per le nazionalizzazioni e siete per le privatizzazioni.
Vi abbiamo chiesto se siete coerenti o meno sull'abolizione delle Regioni. Avevate detto che le volevate abolire, ora siete per l'autonomia (poi ve l'ha bocciata la Corte costituzionale, ma questa è un'altra storia). Vi abbiamo chiesto se siete sempre quei giustizialisti che uccidono le persone sui media, e non solo, o se siete diventati davvero dei garantisti. Queste erano le tre domande semplici a cui non ha risposto.
Presidente, lei però risponde dicendo che non farà quello che ho fatto io. Che lei non faccia quello che ho fatto io ce ne siamo accorti, perché noi abbiamo fatto Industria 4.0 e la riforma del lavoro (Applausi); abbiamo messo 80 euro in busta paga; abbiamo permesso ai cittadini di questo Paese di avere non soltanto una stagione di riforme, ma persino la civiltà per cui, quando parlava l'opposizione con noi, la maggioranza stava ad ascoltare, anziché mugolare e continuare a digrignare i denti. (Applausi. Commenti).
PRESIDENTE. Ho appena chiesto all'opposizione di lasciar parlare, senza mugolare, il Presidente del Consiglio. Faccio lo stesso con voi nei confronti del rappresentante di Italia Viva.
RENZI (IV-C-RE). La ringrazio, Presidente, apprezzo il suo richiamo all'ordine.
Voglio dire soltanto una cosa. Quando i membri di una maggioranza cercano di zittire un'opposizione che fa le domande al question time, è la dimostrazione che sono non nervosi, ma preoccupati, tant'è che vogliono cambiare la legge elettorale. (Commenti).
PRESIDENTE. Senatore Renzi, la prego di non fare un colloquio: svolga il suo intervento e, se c'è qualche mugolio, ci penso io a fermarlo. Prego, prosegua.
RENZI (IV-C-RE). Mi sembrava strano che facesse un intervento netto da Presidente del Senato, senza richiamare all'ordine chi sta parlando, ma va bene; ho finito, Presidente.
La Presidente del Consiglio ha detto che non farà ciò che ho fatto io. Chiudo su questo: in una trasmissione del 2015 la presidente del Consiglio Meloni, interrogata dalla giornalista Lilli Gruber, disse che, tra il presidente russo Putin (era nella sua fase filo-Putin) e il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica italiana, lei stava dalla parte del presidente russo Putin. Presidente Meloni, tra lei e Putin, io sto dalla sua parte, perché sono un patriota vero, sono uno che crede all'Italia. Tra il Presidente del Consiglio italiano e il Presidente della Russia sto dalla parte del Presidente del Consiglio.
Lei però oggi ha perso l'ennesima occasione per rispondere nel merito e ha continuato soltanto con l'aggressione personale, segni di un nervosismo che passerà. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Corridoni-Campana» di Osimo, in provincia di Ancona, che stanno assistendo ai nostri lavori. Grazie della vostra presenza. (Applausi).
Ripresa dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata,
ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 13,55)
PRESIDENTE. La senatrice Biancofiore ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01856 sul profilo di politica internazionale del Governo italiano, per tre minuti.
BIANCOFIORE (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signor Presidente, Presidente del Consiglio, nel mio ultimo intervento in Aula, durante le comunicazioni sulla sua partecipazione al Consiglio europeo, ebbi a dire che lei era l'unico leader lucido d'Europa. La lettura attenta dei fatti della politica estera ed europea dall'inizio del suo mandato conferma la mia analisi: lei è riuscita infatti a restituire all'Italia centralità e protagonismo sullo scacchiere mondiale. Non è un caso che il nostro Paese sia il luogo scelto per la Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, che abbia fatto da cornice al dialogo tra USA e Iran sulla delicatissima questione nucleare e che la trattativa tra gli Stati Uniti e l'Unione europea in materia di dazi verrà realizzata probabilmente qui a Roma.
Non ripeterò tutte le azioni del suo Governo che fanno unanimemente considerare l'Italia ponte dell'Occidente. Mi soffermerò brevemente su quelle che restano scolpite nella storia: il vertice del G7 in Italia, che per la prima volta ha visto partecipare un Papa (il nostro rimpianto Papa Francesco, che voglio ricordare oggi nel giorno dell'inizio del Conclave); la fotografia storica della riappacificazione sul soglio di Pietro tra Zelensky e Donald Trump (Applausi), che ha confermato Roma come crocevia dei destini del mondo; il successo del suo recente incontro a Washington con il presidente Donald Trump, che ha avuto l'immediata conseguenza della sospensione dei dazi.
Presidente, lei non è solo riuscita a capovolgere la narrazione sull'Italia all'estero, ma con la frase-invito "Make the West great again" ha ricordato al mondo che l'Occidente è non solo un luogo geografico, ma un sistema di valori spirituali, politici e culturali, e di principi di libertà non negoziabili e non scontati, radicati nelle medesime radici giudaico-cristiane, all'insegna del simul stabunt vel simul cadent. L'individuazione di lei come amica prima di tutto degli Stati Uniti e interlocutore affidabile non è un dettaglio marginale nelle analisi delle azioni del Presidente americano. La cosa bella è che questo è avvenuto mantenendo una linea mai supina su questioni cruciali come il sostegno all'Ucraina e senza mettere in discussione l'appartenenza dell'Italia al fronte europeo. L'ultimo frutto dell'amicizia tra Italia e USA è l'annuncio, non privo di valore simbolico, di Trump di ripristinare il Columbus Day, una festa che cementa l'interdipendenza tra l'Italia e quelle terre d'America scoperte da un navigatore italiano, quindi un grande tributo alla comunità italiana. (Applausi).
Presidente, lei ha capito che, nonostante le apparenze, l'Unione europea si conferma il partner economico più rilevante per Washington e che Donald Trump vuole dar vita al fronte delle democrazie sorelle. La logica strategica è quella di un fronte compatto tra democrazie industrializzate, ovvero lo strumento più solido per contenere l'espansionismo economico cinese e ridurre la dipendenza dalle sue catene di fornitura.
Alla luce di quest'analisi, Presidente, chiedo di dire non a me, non a quest'Assemblea, ma agli italiani, quali siano i successi realmente da lei conseguiti che sono sotto gli occhi di tutti con grande evidenza e quali saranno le prospettive future della politica estera italiana sotto la sua sapiente, discreta, capace e operosa attività. (Applausi. Commenti).
PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
MELONI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, senatrice Biancofiore, chiaramente non è facile per me riassumere in tre minuti quello che è stato fatto in questi due anni a livello di politica estera.
Posso dire che in questi anni, dal mio punto di vista, la politica estera italiana ha avuto un'identità chiara e anche un protagonismo che hanno smentito chi aveva preconizzato una sorta di isolamento italiano con l'avvento del Governo di centrodestra. Sono soddisfatta della presidenza del G7 e del messaggio che abbiamo cercato di mandare, ossia di un G7 che vuole essere non una fortezza chiusa, ma un'offerta di valori aperta. Sono soddisfatta del tentativo, che continuiamo a portare avanti, di tenere uniti Europa e Stati Uniti, perché credo che solamente insieme possiamo garantire che l'Occidente sia all'altezza delle sfide del nostro tempo.
Come lei correttamente ricordava, siamo sempre stati e continueremo a essere al fianco dell'Ucraina e oggi sosteniamo gli sforzi dell'amministrazione americana per una pace giusta e duratura, che non può prescindere da garanzie di sicurezza efficaci per la Nazione aggredita. Rinnoviamo l'urgenza di un cessate il fuoco immediato e incondizionato. L'auspicio è che la Russia voglia dimostrare concretamente la volontà di costruire la pace, perché l'Ucraina lo ha già fatto.
In Medio Oriente continuiamo a lavorare per la fine permanente delle ostilità. Siamo attenti e appoggiamo il lavoro che stanno portando avanti questi Paesi, che credo siano la chiave di volta nella soluzione permanente del conflitto. C'è un piano di ricostruzione, dal mio punto di vista credibile, che questi Paesi hanno portato avanti a Gaza, anche per tracciare un quadro regionale di pace e sicurezza che, lo ribadisco, a nostro avviso deve includere anche la prospettiva dei due Stati.
Ricordo che non per scelta di questo Governo, ma per una lunga tradizione italiana, contribuiamo al mantenimento della pace in numerosi scenari di crisi. Lo dico per ringraziare i tanti uomini e le tante donne che ancora oggi sono impegnati in molti teatri. (Applausi).
In Europa abbiamo recuperato una centralità, come dimostrato dalla scelta di un Vice Presidente italiano della Commissione europea con deleghe molto importanti, ma anche dal cambio di passo su alcune materie, come ad esempio l'immigrazione. Credo però che il nostro ruolo principale, alla fine, debba essere quello di contribuire alla definizione di una rinnovata centralità del Mediterraneo, sostenendo la vocazione geostrategica dell'Italia come hub energetico e snodo di interconnessione. Riguarda ovviamente il rapporto con l'Africa (non torno sul Piano Mattei), ma anche diversi altri quadranti. Penso che quello di Mediterraneo allargato oggi debba lasciare il passo a un concetto più ampio, il Mediterraneo globale, cioè come via più breve tra i due grandi spazi marittimi del globo, l'Indo-Pacifico e l'Atlantico. In quest'ottica, abbiamo instaurato relazioni privilegiate con i Paesi del Golfo, ma cito anche l'India. Lo faccio in un giorno particolare, nel quale ovviamente il Governo sta seguendo le nuove tensioni tra India e Pakistan, anche in contatto con i nostri alleati. So che qualcuno ha chiesto che il Governo possa riferire in Aula e chiaramente siamo pronti a farlo.
Abbiamo rilanciato su nuove basi il rapporto con la Cina. Sto cercando lo spazio nei prossimi mesi per una missione molto ampia nell'Indo-Pacifico. Stiamo rinnovando la nostra relazione con l'America Latina, cui siamo profondamente legati, anche grazie a una straordinaria presenza di comunità italiane, che sono la nostra migliore e più ampia rete diplomatica.
Abbiamo affermato e stiamo affermando l'interesse nazionale. Lo abbiamo fatto, sì, ragionando in grande, perché banalmente siamo consapevoli della Nazione che rappresentiamo. Abbiamo agito con rispetto e rafforzato molti legami. Abbiamo aperto anche molte porte per il nostro sistema produttivo, perché, alla fine, se l'Italia torna centrale è un successo non del Governo, ma del sistema Italia, che sa affermarsi soprattutto quando riesce a fare in modo che tutti remino nella stessa direzione. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Biancofiore, per due minuti.
BIANCOFIORE (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signor Presidente, ringrazio il presidente Meloni per aver enucleato nei dettagli tutto quello che il Governo ha fatto e quello che farà, con una precisione e una dovizia che le appartengono totalmente.
Capisco che non sia stato facile, ma ciò mette in evidenza il motivo per il quale oggi l'Italia viene unanimemente considerata (non ultimo, oggi, anche dal CEO di Banca Intesa) un Paese non solo affidabile, ma che, come dicevo poc'anzi, ha ritrovato una centralità sullo scacchiere internazionale che non si vedeva da molti anni.
La voglio ringraziare e mi dichiaro pienamente soddisfatta, perché è evidente (non lo è soltanto a chi non vuole vederlo) che investire sulla politica estera significa investire sull'Italia. Per questo, a nome dei cittadini italiani, più che nostro e di quest'Assemblea, voglio ringraziarla per quello che sta facendo. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore De Cristofaro ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01861 su accordi con gli Stati Uniti per l'acquisto di gas e gli investimenti delle aziende italiane, per tre minuti.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, com'è stato appena ricordato, lo scorso 17 aprile la presidente Meloni ed il Governo hanno esibito come un grande successo questo incontro negli Stati Uniti con Trump. L'avete raccontato anche ora, qualche secondo fa, come un ponte tra l'Europa e l'America, il ritorno dell'Italia al centro della scena internazionale.
Lei stessa, presidente Meloni, si è rallegrata dei complimenti che il presidente Trump le ha fatto in mondovisione. Insomma, l'avete raccontata come una cosa un po' da Istituto Luce. L'obiettivo dichiarato del suo viaggio era però quello di ridurre Trump a più miti consigli rispetto alle decisioni sui dazi.
A questo proposito, oltre alle rappresentazioni un po' singolari che state facendo, vorrei ricordare dei fatti: ad esempio, l'Italia è uno dei Paesi più esposti alla guerra commerciale. L'anno scorso abbiamo superato i 64 miliardi di esportazioni e si calcola che i dazi potrebbero ridurre il PIL italiano addirittura di un punto percentuale. È una questione di prima grandezza, che rischia di determinare nel nostro Paese anche la perdita di molti posti di lavoro.
Alla fine il risultato a cui abbiamo assistito, Presidente, è però molto diverso dal suo racconto. La verità l'abbiamo appresa proprio dalla nota congiunta che è stata diramata. Lei, nell'ordine, ha promesso agli Stati Uniti: in primo luogo, l'aumento delle spese militari; in secondo luogo, l'aumento delle importazioni del costosissimo gas liquido americano (tanto le bollette le pagano gli italiani e anche il nostro sistema produttivo); in terzo luogo, 10 miliardi di investimenti delle nostre imprese pubbliche in America. A questo si aggiungono un poco chiaro programma nucleare e anche l'annullamento della tassa per gli oligarchi del web. Qui c'è un punto che peraltro denunciamo da molti mesi. Trump ha scatenato questa guerra commerciale per ripristinare il debito americano, quindi lei ha detto di andare in America per salvaguardare il PIL italiano, però ha promesso 40 miliardi dei soldi dei nostri cittadini agli Stati Uniti.
Allora la domanda è molto semplice: è consapevole che in questo modo sta obbedendo ai desideri del Presidente americano, che peraltro non aveva altra occasione per dividere l'Europa? Ancora, è consapevole che con queste scelte sta pagando - e lo sta facendo con i soldi degli italiani - almeno una parte dell'enorme debito pubblico americano? (Applausi).
PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
MELONI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, senatore De Cristofaro, lei, assieme agli altri interroganti, ha scritto nell'interrogazione e ha detto in quest'Aula che il Governo italiano avrebbe garantito a quello americano 40 miliardi di euro dei cittadini italiani. Mi dispiace, ma temo che questo sia un calcolo totalmente inventato e fatico anche a ricostruire le voci che vi hanno portato ad esso.
Devo dedurre, per esempio, che in questo bizzarro conto abbiate considerato l'impegno preso in ambito NATO, come ricordavo, molti anni addietro, del raggiungimento del 2 per cento del prodotto interno lordo in spese di difesa, solo che non si tratta di un impegno o di una promessa fatti da questo Governo, ciò al netto del fatto che sono convinta che la sicurezza dell'Italia e dell'Europa non sia un favore che si fa agli americani, ma semmai un favore che facciamo a noi stessi (Applausi), ma questo è un altro tema.
I 10 miliardi di investimenti delle aziende italiane negli Stati Uniti previsti per i prossimi anni non sono una mia promessa. Io mi sono limitata, prima di partire per gli USA, a fare una ricognizione degli investimenti che erano già programmati e ho utilizzato questo dato, banalmente, per ricordare quanto le nostre economie siano interconnesse, esattamente per arrivare all'obiettivo del quale lei discuteva, cioè trovare una soluzione ed evitare una guerra commerciale. Mi sono quindi limitata a segnalare che da sempre si fa un lavoro di investimenti statunitensi in Italia e di investimenti italiani negli Stati Uniti e - questo sì - ci siamo entrambi impegnati a rafforzare quegli investimenti reciproci, perché avrà letto anche che nella dichiarazione congiunta con il presidente Trump si fa riferimento per esempio alla zona economica speciale. Dovrebbe esserne soddisfatto, vista l'attenzione ad attrarre investimenti particolarmente nel Mezzogiorno d'Italia.
Riguardo all'energia, nell'ambito della mia visita a Washington, Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto una dichiarazione in cui si dice che vogliamo rafforzare la nostra cooperazione in campo energetico. Chiaramente a noi serve anche per continuare quel cammino di diversificazione delle forniture che, come sapete, è stato avviato dall'Italia all'indomani della guerra d'invasione russa in Ucraina. Grazie a questa scelta oggi siamo la Nazione con il più variegato mix di fonti di approvvigionamento esterno. Gli Stati Uniti sono già il secondo mercato di origine di gas naturale liquefatto (GNL) importato in Italia, con oltre 5 miliardi di metri cubi importati nel 2024. Partiamo quindi da una collaborazione consolidata che è iniziata con l'amministrazione Biden e che difficilmente può essere venduta come un favore che si sta cercando di fare a Donald Trump: nelle cose bisogna anche essere coerenti. (Applausi).
Penso che sia importante per l'Italia mantenere un'ampia diversificazione delle forniture, ma non ci sono impegni in questo senso. Anche qui, dobbiamo valutare in base alle nostre necessità e al nostro vantaggio, proseguendo però una strategia che non ha iniziato questo Governo.
Insomma, il fatto che avremmo deciso di garantire 40 miliardi di euro dei cittadini al Governo USA è - mi dispiace - pura propaganda. Gli unici 40 miliardi di investimenti che io ricordi sono quelli che gli Emirati Arabi Uniti si sono impegnati a portare in Italia. (Applausi).
Questo Governo fa le sue scelte seguendo una sola bussola, senatore, che è quella della difesa dell'interesse nazionale italiano. Del resto, abbiamo imparato dai Governi che ci hanno preceduto quanto sia controproducente per la Nazione pensare che la politica estera significhi assecondare gli alleati ideologici. Non così noi, che facciamo valere i nostri interessi con tutti i partner, con lealtà, ma senza subalternità, ed è esattamente la ragione per la quale veniamo rispettati. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore De Cristofaro, per due minuti.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signora Presidente, purtroppo non mi convince davvero su nulla. Peraltro, non ha potuto smentire dati di fatto né sulle spese militari, né sull'acquisto del gas liquido. Se la cava dicendo che non è subalterna al presidente Trump, ma io penso esattamente l'opposto di quello che dice lei: penso che il suo Governo sia profondamente subalterno al presidente Trump e questo si vede anche in queste ore, perché lei purtroppo è uno dei pochissimi, se non l'unico Presidente del Consiglio europeo a non aver detto mezza parola, come Trump, su quello che sta succedendo a Gaza. (Applausi). Nemmeno mezza parola. È l'unico Presidente del Consiglio ad averlo fatto. Perché? Un po' perché, evidentemente, condivide la politica dello Stato di Israele, un po' perché è talmente subalterna al Presidente degli Stati Uniti, che come sappiamo ha progetti molto conosciuti per Gaza, che evidentemente non può proferire verbo. È l'unica in Europa che non ha avuto la dignità di mettere in campo una proposta politica.
Penso peraltro che il Governo debba tornare il prima possibile in quest'Aula per discutere in maniera specifica su Gaza e per dirci con chiarezza se è d'accordo o meno con il piano di deportazione di Netanyahu. Ce lo deve dire con chiarezza. (Applausi).
In ogni caso, Presidente, penso che questa subalternità si veda in maniera molto evidente non solo su quanto ho detto sulla Palestina. In questo nostro Paese, che è il Paese dei bassi salari, dal quale i giovani se ne vanno via, con il lavoro povero e precario, con le liste d'attesa infinite, voi cosa fate? Buttate dalla finestra alcune decine di miliardi per ingrassare la lobby americana delle armi. Me la può raccontare come vuole, ma non parli di una scelta patriottica. È lei, Presidente, che confonde l'interesse nazionale con quello della sua parte politica, ma è la vostra l'Internazionale che fate con Trump, Orbàn, Netanyahu e gli altri. Non c'entra nulla con l'interesse nazionale. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore Gasparri ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01863 sui recenti dati macroeconomici e gli indirizzi di politica economica del Governo, per tre minuti.
GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente del Consiglio, membri del Governo, a proposito di interesse nazionale, credo che le scelte di politica estera ed economica di questo Governo abbiano portato a una credibilità internazionale dell'Italia ratificata, ad esempio, dalle agenzie di rating come Standard and Poor's, che di recente ha alzato il giudizio sul debito italiano, premiando i graduali progressi nella stabilizzazione delle finanze pubbliche con il segno più e l'outlook stabile. Il positivo andamento della bilancia dei pagamenti con i Paesi esteri vede nei 12 mesi terminati nel febbraio 2025 il conto corrente registrare un surplus di 22,5 miliardi di euro, pari all'1 per cento del PIL. Nei 12 mesi precedenti, per capire di cosa parliamo, era stato pari a 10 miliardi.
Si tratta quindi di un aumento molto importante e positivo.
Lo spread (il rapporto con i titoli del debito tedesco), che per anni ha giustamente preoccupato l'Italia, essendo la fotografia della situazione economica, è sceso da 236 a 100 punti. Questi numeri sono anche conseguenza di una gestione prudente dei conti pubblici, come il Documento di finanza pubblica ha confermato, e di un controllo della spesa, anche tenendo conto del contesto europeo.
Abbiamo avuto anche una riduzione del rapporto debito-PIL migliore di quanto si prevedesse e un rapporto deficit-PIL che si è portato al 3,4, mentre era atteso al 3,8.
Si tratta di dati che hanno consentito anche il successo della vendita dei buoni del tesoro poliennali, che sono un'opportunità. Quando si vende debito pubblico italiano, c'è una richiesta sui mercati ampiamente superiore a ciò che viene messo in vendita. Il che vuol dire che siamo considerati solidi e affidabili, almeno ora. Questo ha consentito anche un risparmio sugli interessi che bisogna pagare con risorse pubbliche, che sono quindi disponibili per altri scopi.
L'inflazione è al 2 per cento, ma nell'intera Unione europea è al 2,5. Gli investitori si sono fidati di più dell'Italia e l'indice di borsa da 22.000 punti è salito a 38.000.
Alla luce di questi dati, che il Gruppo Forza Italia giudica positivi - ci saranno molte altre cose da fare, ma questi sono i numeri, non le invenzioni - chiediamo al Governo di sapere quali ulteriori misure intenda mettere in campo per proseguire in quest'azione di rilancio, anche in termini di investimento all'estero e di investimenti esteri in Italia, come già spiegato, nonché in termini di difesa del libero mercato. Do atto a tutto il nostro Governo, a lei e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che difendiamo i liberi commerci contro una politica di dazi che consideriamo sbagliata, perché un Paese che ha una dinamica così importante nel commercio internazionale deve difendere una logica di libero commercio. Lei è andata a porre questi problemi, altri invece no.
Ci dica quindi quali sono i suoi orientamenti futuri. (Applausi).
PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
MELONI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, nel ringraziare il senatore Gasparri, faccio presente che la recente promozione di Standard & Poor's, che ha alzato il rating dell'Italia - cosa che, ricordiamolo, non accadeva dal 2017 - è, a mio avviso, l'ennesima riprova del lavoro di un Governo che è stato in grado di ridare all'Italia la serietà e conseguentemente l'attrattività che merita. Penso che sia un'altra smentita per coloro che avevano preconizzato conseguenze catastrofiche per i nostri conti pubblici, se il centrodestra fosse arrivato al Governo, perché i fatti e la storia di questi due anni e mezzo raccontano tutt'altro.
L'Italia si presenta in modo credibile di fronte a un quadro economico e finanziario oggettivamente molto complesso. È una credibilità che non riconosco io, ma che riconoscono i mercati, gli investitori e i risparmiatori. Lo testimoniano il ritrovato appeal dei titoli pubblici italiani e l'ottimo andamento della Borsa di Milano, che, per la prima volta, è andata ben oltre i livelli precrisi del 2008, nonostante le turbolenze delle ultime settimane. Lo dimostra lo spread, che piaceva tanto come elemento di valutazione: oggi è più che dimezzato rispetto a quando ci siamo insediati. Guardate, parliamo di una cosa che in realtà è molto concreta, perché uno spread più basso significa miliardi di interessi sul debito pubblico risparmiati dallo Stato, con risorse che possono essere destinate ad altre esigenze, alla sanità, all'istruzione o al sostegno ai redditi più bassi. L'Ufficio parlamentare di bilancio ha calcolato che, nel solo biennio 2025-2026, questo risparmio dovrebbe ammontare a circa 10,5 miliardi di euro.
È una credibilità che chiaramente abbiamo costruito con una politica seria sui conti pubblici, che hanno evidenziato un andamento migliore delle attese, nonostante l'eredità che avevamo raccolto (Commenti), che ha permesso all'Italia di tornare in avanzo primario già nel 2024. Siamo l'unica Nazione del G7 ad esserci riuscita dopo il Covid.
La legge di bilancio del 2025 va nella stessa direzione che abbiamo seguito dall'inizio: attenzione ai conti pubblici, senza rinunciare a destinare risorse record alla sanità, a sostenere i lavoratori, le famiglie con i redditi medio-bassi e le imprese, come abbiamo fatto con numerosi provvedimenti che ricorderete, dal taglio del cuneo fiscale alla detassazione dei premi di produttività e dei fringe benefit, all'Irpef premiale per le imprese che investono e assumono, alla decontribuzione, alla superdeduzione del costo del lavoro.
I dati Istat del primo trimestre 2025 relativi all'occupazione, all'andamento dei salari e alla stima dell'andamento del prodotto interno lordo confermano l'efficacia della strategia che abbiamo messo in campo, quindi penso che il nostro impegno debba essere quello di continuare su questa linea, con obiettivi a sostegno delle famiglie che sono e devono essere sempre più ambiziosi. Siamo partiti dai nuclei economicamente più fragili e abbiamo cercato di aiutarli a recuperare il potere d'acquisto perso. Penso che a tal proposito la sfida sia ampliare gradualmente la platea dei soggetti interessati e concentrarsi ora sul ceto medio.
Allo stesso modo, penso che dobbiamo continuare a lavorare a sostegno delle nostre imprese, rispetto a cui l'obiettivo più complesso e più ambizioso che ci poniamo è riuscire ad abbassare strutturalmente il costo dell'energia, che pesa come un macigno sulla loro competitività. Siamo al lavoro attualmente su questi due obiettivi: chiaramente ne conosciamo le difficoltà, però penso che una politica seria debba assumersi la responsabilità di affrontare le materie più complesse, se è necessario farlo. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Gasparri, per due minuti.
GASPARRI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, nel ringraziare il Presidente del Consiglio per le risposte, confidiamo nella continuità di quest'azione.
Nella domanda ho voluto citare dati reali, anche se sono poco scenografici: il giudizio delle agenzie di rating, che sono state brandite contro il nostro Paese in alcuni momenti, e lo spread; su altri temi credo che il dibattito potrà proseguire. Do quindi atto al Governo di fare una politica sana e di aver rinnovato i contratti del personale pubblico; pensiamo, anzi, a quello delle Forze di polizia e del comparto sicurezza e difesa, che aspettiamo nella sua concreta attuazione, e anche alle fragilità.
Pertanto, nel replicare con soddisfazione a quello che il Presidente del Consiglio ha detto e a quello che si intende fare verso i ceti medi, a cui il nostro movimento politico guarda con attenzione, ma anche alle categorie più fragili, e anche sui dazi, mi sono permesso di mandare al Presidente del Consiglio e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oggi qui presente, delle frasi che pronunciò Ronald Reagan, presidente degli Stati Uniti repubblicano, sui dazi e sui liberi commerci, che credo saranno utili a lei e anche al ministro Tajani - che sicuramente le conosce - nei prossimi colloqui internazionali.
A proposito di fragilità, la presenza al mio fianco del senatore Occhiuto mi suggerisce di dirle anche che pensiamo ai giovani più fragili, agli psicologi nelle scuole e all'attenzione a una fascia debole della nostra società. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore Patuanelli ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01862 sugli impegni di investimento negli Stati Uniti rispetto alle priorità economiche e sociali nazionali, per tre minuti.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, innanzitutto prima, rispondendo al senatore Renzi, il Presidente del Consiglio ha detto di non aver capito la domanda. Onestamente, non ho sentito quella del senatore Gasparri e le faccio i complimenti, perché è riuscita a rispondere a una non domanda. (Applausi).
Mi collego a questo perché il tema che vogliamo toccare riguarda sempre l'economia. Dalla risposta che ho appena sentito e anche dalle considerazioni fatte da chi mi ha preceduto capisco che c'è una piccola differenza tra ciò che pensavate nel 2011 di spread e agenzie di rating e quello che ne pensate oggi, quindi li andiamo a magnificare. (Applausi). Dico soltanto una piccola cosa: lo spread è quel gap che c'è tra gli interessi sul nostro debito e quelli tedeschi. Aveva un grande significato quando l'economia tedesca era stabile, trainava ed era la locomotiva europea. Oggi però la Germania è l'unico Paese che ha più problemi di noi, quindi non andrei a toccare proprio quello come elemento centrale rispetto alla politica economica. (Applausi).
Voi però raccontate un Paese in cui gli imprenditori sono finalmente liberi di esprimere il loro potenziale e la loro capacità d'impresa grazie all'azione del vostro Governo. Raccontate un Paese in cui tutti lavorano felici, gli stipendi, grazie al grande taglio del cuneo fiscale, sono aumentati tantissimo e la credibilità internazionale di questo Governo porta a maggiori investimenti in Italia. Se fosse vero, non avremmo 25 mesi consecutivi di calo della produzione industriale. Se fosse vero, non avremmo una crescita dello 0,6 per cento rivista al ribasso, che ci porta ad essere al penultimo posto (tra i grandi Paesi in Europa solo la Germania sta peggio di noi), ma saremo all'ultimo nel 2026. Non avremmo il 30 per cento di aumento delle ore di cassa integrazione nel primo trimestre del 2025 rispetto al 2024. Non avremmo oggi un calo dei salari reali e della capacità di acquisto degli italiani del 10 per cento rispetto al gennaio 2021. (Applausi). I dati Istat di oggi sono drammatici. Le persone non riescono più ad andare a fare la spesa, perché non hanno i soldi.
Di fronte a tutto questo, di cui credo siate consapevoli, vi rivolgiamo due domande semplici.
La prima: avete intenzione di sbloccare i 6,3 miliardi che sono fermi su Transizione 5.0, un piano folle (Applausi) del ministro Urso, che non sta portando a nulla, se non alla felicità di Giorgetti, che vede che quei soldi non verranno spesi? Se non volete metterli su Transizione 4.0, perché sarebbe come riconoscere che qualcuno che stava prima al Ministero dello sviluppo economico magari qualche idea l'aveva - casualmente ero io - e volete fare altro, fatelo. Se avete un'idea per sostenere le imprese italiane e, di conseguenza, le famiglie, fatelo. (Applausi). Transizione 4.0 industria è molto diversa, perché i crediti d'imposta sono una cosa diversa dagli ammortamenti.
Secondo elemento: sulle spese del 2 per cento è già stato detto qualcosa. Se si vuole passare, da un anno all'altro, al 2 per cento del PIL di spese militari, senza seguire una traiettoria di crescita che potrebbe essere lecita, o si tagliano le spese, o si aumentano le tasse o si fa un giochino contabile. Vorremmo capire qual è la posizione del Governo su questo punto. (Applausi).
PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
MELONI, presidente del Consiglio dei ministri. Senatore Patuanelli, intanto noi non raccontiamo una Nazione nella quale tutto è perfetto e tutti lavorano. Ci limitiamo a raccontare una Nazione nella quale le cose vanno meglio di quando governavate voi. (Applausi). Ne siamo soddisfatti e vuol dire che si poteva fare.
Detto questo, provo a rispondere per punti. Immagino che si sappia che la flessione della produzione industriale non è una dinamica italiana - come ricordava in parte anche lei - ma è un problema che caratterizza le principali economie europee e, al contrario, in un contesto di generale contrazione dell'attività produttiva, l'Italia, per paradosso, fa registrare una delle performance migliori.
L'indice della produzione industriale italiana è sceso rispetto al periodo pre-Covid del 2,4 per cento; quello della Germania - lei lo ricordava - è pari a -8,9 per cento; quello della Francia a -3,4 per cento. La congiuntura negativa è legata in gran parte al settore dell'automotive, che è stato schiacciato dalle follie ideologiche di una transizione ecologica incompatibile con la sostenibilità dei nostri sistemi produttivi (Applausi), che gli interroganti sostenevano e che questo Governo invece ha contestato fin dall'inizio, lavorando in Europa per una sua revisione. Nonostante questo scenario, l'Italia lo scorso anno ha esportato beni per un valore di 623 miliardi di euro, con una diversificazione del sistema produttivo che ci colloca tra i primi nel G20.
Transizione 5.0: abbiamo lavorato in queste settimane con la Commissione europea per renderla più semplice e accessibile per le imprese. I primi risultati in termini di tiraggio si vedono. Non abbiamo però alcun problema a valutare nelle prossime settimane la curva reale di crescita ed eventualmente a ridisegnarne l'impiego in armonia con la natura delle risorse. È un'opzione che il Governo ha già avanzato al tavolo con le categorie produttive nell'ambito di quel lavoro di revisione del PNRR che intendiamo avviare con la Commissione europea.
Aggiungo che riconosco l'efficacia di Industria 4.0, ed è una frase che non sentirò mai pronunciare da voi, perché non è detto che chi ha lavorato prima di te deve avere per forza fallito il 100 per cento di quello che ha fatto. Sono io che, in teoria, per voi ho fallito il 100 per cento di quello che ho fatto. Ma io, che sono una persona onesta, quando qualcosa ha funzionato, lo riconosco. (Applausi). Stiamo valutando se ci sono i margini con la Commissione europea per inserire entrambi i provvedimenti in questa revisione del PNRR.
Sulle spese della difesa ho già risposto. Nell'interrogazione chiedevate anche di sapere se l'Italia utilizzerà i fondi di coesione. Non intendiamo utilizzarli. Tanto per chiarirlo, è stata anzi l'Italia a impedire che una parte delle risorse dei fondi di coesione venisse automaticamente spostata sul piano della difesa.
Come ho detto, nell'ottica molto ampia che del concetto di difesa abbiamo e che è riconosciuto a 360 gradi, stiamo riconoscendo come spese della difesa quelle che i cittadini italiani pagano per la sicurezza. (Applausi). Mi sembra la cosa più naturale del mondo.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Patuanelli, per due minuti.
PATUANELLI (M5S). Presidente Meloni, onestamente non so se siamo in grado di dirci delusi dalla sua risposta, perché la delusione ha a che fare con l'aspettativa e noi ci aspettavamo una risposta elusiva e inconcludente, pronunciata però con convinzione e serietà, per confondere o ingannare l'interlocutore. Ho letto la definizione di "supercazzola" dell'enciclopedia Treccani. (Applausi). A me piacerebbe riconoscere le cose che funzionano di questo Governo: dateci un po' di materia su cui lavorare, perché altrimenti è un po' difficile dare atto dei vostri successi. (Applausi).
Sull'automotive non ho ben capito come incidano oggi le follie green, che casomai accadranno nel 2030 o nel 2035. Quello dell'automotive oggi è un problema di rapporto tra domanda e offerta relativo alla richiesta di mobilità dei cittadini, che non comprano più macchine. Questo è il problema, affrontato lungamente in quello che era il Ministero dello sviluppo economico e al quale è difficile dare una risposta. È cambiata l'abitudine dei cittadini, che comprano meno mezzi. D'altra parte, se questo era un tema centrale di politica industriale, mi spiega perché avete tolto 3 miliardi dal fondo automotive che avevamo lasciato? Me lo spiega? (Applausi).
A proposito dell'eredità che secondo lei incide sull'azione di questo Governo, perché la situazione che abbiamo lasciato era disastrosa, lei ha citato lo spread. L'ultimo giorno del Governo Conte II lo spread era a 112, esattamente come oggi, quindi non mi sembra che abbiamo lasciato una grande eredità negativa. (Applausi). Quando parla di produzione industriale, facendo riferimento al periodo pre-Covid, è chiaro che i dati tendenziali sono peggiori, perché noi avevamo creato una crescita industriale incredibile, con 29 miliardi di Transizione 4.0. (Applausi). Mi dispiace che non conosca la differenza tra Industria 4.0 e Transizione 4.0, perché gli ammortamenti… (Il microfono si disattiva automaticamente) …una piccolissima parte delle imprese di questo Paese, mentre i crediti d'imposta sono per tutte le sei milioni di partite IVA e di imprese italiane. Questo abbiamo fatto quando governavamo. (Applausi).
PRESIDENTE. La senatrice Murelli ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01850 sull'andamento dell'economia e la tutela dell'occupazione in Italia, per tre minuti.
MURELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, a differenza dell'intervento precedente, guardiamo i numeri reali, altrimenti, secondo le politiche del Governo precedente, dovremmo essere una super-Nazione.
Il Documento di finanza pubblica presentato ad aprile a queste Camere certifica dati estremamente positivi: la crescita del PIL reale allo 0,7 per cento, trainata dalla domanda interna; l'attuale occupazione cresciuta al 62,2 per cento, testimoniata dall'aumento dei contratti a tempo determinato; la riduzione della disoccupazione al 6,5 per cento; la crescita dei redditi reali e l'aumento del potere d'acquisto delle famiglie.
Non possiamo però fermarci a celebrare i traguardi raggiunti. È necessario consolidare questi risultati, rafforzare la crescita e promuovere una sempre maggiore equità sociale, alla luce anche delle problematiche geopolitiche. Inoltre, occorre particolare attenzione sul tema della salute e della sicurezza sul lavoro, che continua purtroppo a registrare troppi incidenti. Non si può morire di lavoro, non si può uscire di casa e non tornare più nel 2025. Non si può morire per patologie contratte a causa di comportamenti o usi non corretti sui luoghi di lavoro. Inoltre, va considerato l'invecchiamento della popolazione: il peso sanitario ed economico è aumentato, esercitando una pressione crescente sul sistema sanitario, caratterizzato da risorse limitate e da una capacità di spesa vincolata alla situazione demografica e sicuramente anche alla finanza pubblica.
Le chiedo pertanto, signor Presidente del Consiglio, quali saranno le linee di fondo della politica economica interna ed esterna che il Governo intende adottare nei prossimi mesi per consolidare questi ottimi risultati e quali ulteriori misure il Governo intenda adottare per la salute e la sicurezza sul lavoro. (Applausi).
PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
MELONI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, nel ringraziare la senatrice Murelli, sottolineo che la crescita occupazionale, la tutela del potere d'acquisto e l'aumento degli stipendi - come sa bene - sono priorità che questa maggioranza e questo Governo hanno ben chiare sin dal loro insediamento e che considerano irrinunciabili e fondamentali, dal punto di vista sia sociale sia macroeconomico, come mostrano i dati del 2024.
La ripresa del potere d'acquisto e dei consumi della famiglia, che ha chiaramente beneficiato dell'aumento, da una parte, dell'occupazione e, dall'altra, dei salari reali, è stata fondamentale per sostenere la domanda interna e la crescita del prodotto interno nazionale, in un periodo di rallentamento per l'economia mondiale. Ovviamente si tratta di priorità sulle quali intendiamo continuare a investire. Da quando siamo al Governo gli italiani che lavorano sono aumentati di oltre un milione - speriamo diventino molti di più, ma sono comunque un buon risultato - e la metà sono donne. Abbiamo raggiunto il livello massimo di occupati di sempre. Si tratta di lavoro stabile, perché aumentano i contratti a tempo indeterminato e diminuiscono i lavoratori precari. Da ottobre 2023, i salari, dopo tre anni, hanno ripreso a crescere più dell'inflazione, consentendo una seppur timida ripresa del potere d'acquisto.
A questo va aggiunto l'impatto positivo di alcune misure che abbiamo introdotto. È stato calcolato dall'Istat che la riforma dell'Irpef, insieme alle decontribuzioni previste nel 2024, ha comportato un miglioramento del reddito disponibile per circa 11,8 milioni di famiglie, per un ammontare medio annuo di 586 euro. Vogliamo proseguire su questa strada, senatrice Murelli, come abbiamo già fatto con la legge di bilancio 2025. La nostra volontà, come dicevo, è fare risorse permettendo, ogni anno, qualche passo in più a sostegno dei redditi, dell'occupazione e del mondo delle imprese.
La ringrazio per aver citato il tema della sicurezza sul lavoro, perché anche questa è una priorità del Governo. Sono d'accordo sul fatto che sia dovere di ognuno di noi fare tutto quello che è in nostro potere per contrastare una piaga che non possiamo più tollerare. È il motivo per il quale abbiamo messo questo tema al centro della nostra azione, già con diversi provvedimenti: l'abbiamo fatto con la patente a crediti, con l'assunzione del nuovo personale ispettivo e con le risorse per le imprese che investono in prevenzione.
Come sa, la scorsa settimana il Governo ha reperito insieme all'INAIL altri 650 milioni di euro, che si sommano ai 600 già disponibili dei bandi INAIL, per cofinanziare gli investimenti delle imprese in sicurezza: si parla di oltre 1,2 miliardi di euro. Domani incontreremo i sindacati e ci confronteremo con loro su come spendere al meglio queste risorse. Porteremo ovviamente anche le nostre proposte, come quella di potenziare il sistema di incentivi e disincentivi alle imprese in base alla loro condotta in materia di sicurezza, perché vogliamo premiare le imprese virtuose. Ovviamente incontreremo i sindacati anche per ascoltare le proposte che arrivano da loro, perché penso che questa sia una di quelle materie che coinvolgono tutti e sulle quali bisogna riuscire a lavorare nel merito delle proposte senza avere alcun tipo di pregiudizio. Intendo comportarmi esattamente così. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Murelli, per due minuti.
MURELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, ringrazio il Presidente del Consiglio per la sua risposta e per aver confermato la volontà del Governo di proseguire sulla strada della crescita, dell'inclusione sociale e della competitività. Condividiamo l'obiettivo di consolidare i successi economici finora raggiunti, continuando a sostenere le famiglie, le imprese e i lavoratori con politiche fiscali e sociali efficaci. È fondamentale sicuramente non abbassare la guardia e promuovere investimenti strategici, innovazione, formazione e semplificazione amministrativa.
Apprezziamo anche la particolare attenzione che il Governo sta rivolgendo alla sicurezza sul lavoro: è una priorità morale e sociale sulla quale serve un impegno continuo tramite potenziamento dei controlli, prevenzione, incentivi alle aziende, ma anche cultura della sicurezza - è proprio questa che manca - per individuare in autonomia le situazioni potenzialmente pericolose e cercare naturalmente di prevenirle. Ecco perché dobbiamo investire sulle scuole per diffondere la sicurezza del lavoro al loro interno e fare in modo che non dipenda direttamente dalla narrazione, ma venga percepita come benessere dei lavoratori.
Non dimentichiamo l'invecchiamento della popolazione, per cui i lavoratori vanno curati, pensando sempre di più a un invecchiamento attivo e investendo nella prevenzione. Abbiamo l'occasione di farlo, perché il New economic governance framework apre la possibilità fiscale di andare in deroga al Patto di stabilità, quindi di fare prevenzione sanitaria. Consideriamo anche questo un importante strumento nelle politiche del Governo.
Continueremo naturalmente a sostenere l'azione del Governo per rafforzare il nostro Paese e per essere sempre al fianco della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore Boccia ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01865 sulle intese tra i Governi italiano e statunitense e le criticità nel settore dell'energia e dei prezzi al consumo, per tre minuti.
BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, do il bentornato in Parlamento al presidente Meloni per il Premier question time. Vorremmo vederla più spesso: è passato un anno e mezzo dall'ultimo Premier question time.
Se non le dispiace, presidente Meloni, vorremmo tornare a parlare dei problemi delle italiane e degli italiani. Lei negli Stati Uniti si è quasi scusata del nostro surplus commerciale, mentre - voglio dirlo - ne dovrebbe essere orgogliosa quando parla con Donald Trump, perché è il risultato della grande storia industriale del nostro Paese. Non dobbiamo giustificarci con il Governo americano del nostro surplus commerciale, ma dobbiamo rivendicarlo. (Applausi).
Presidente Meloni, il suo Governo, proprio in quelle ore, tanto per cambiare, apriva un conflitto con le Regioni sulla sanità: 4,5 milioni di cittadini rinunciano alle cure. Il tanto strombazzato decreto sulle liste d'attesa, approvato in fretta e furia - come ricorderà - non era servito a nulla, tanto che il ministro Schillaci, seduto ai banchi del Governo, apriva un conflitto con il presidente Fedriga.
Torniamo però ai nostri quesiti, al caro-bollette e al carovita. Mentre noi le chiediamo quali misure intenda adottare per neutralizzare in bolletta i maggiori costi che ora le ricorderò, per contenere e invertire il trend dell'incremento delle tariffe, lei prometteva a Trump di acquistare più GNL. Presidente Meloni, noi dobbiamo acquistarne meno. Il fatto che fossero i secondi non significava che dovevamo aumentare l'acquisto: noi avremmo dovuto diminuirlo.
Dico ciò anche alle forze politiche che erano nel Governo precedente, che lei contesta. Mi riferisco a Lega e Forza Italia, che erano nel Governo precedente. Non lo critichi tanto, presidente Meloni, altrimenti in Consiglio dei ministri dovrebbe ricordare al vice presidente Tajani e al vice presidente Salvini che hanno condiviso una parte delle questioni che lei oggi critica e contesta.
Tutto questo, presidente Meloni, con un DEF fantasma. Lo chiamiamo ancora così perché la legge in vigore, signore senatrici e signori senatori, è ancora quella che lo prevede. Noi, però, abbiamo approvato il Documento di finanza pubblica. Il ministro Giorgetti, che è un fantasma anche oggi, lo cerchiamo da due mesi e oggi dobbiamo ringraziare il presidente La Russa per averci indicato la data del 28 maggio: addirittura due mesi ci metterà il Ministro dell'economia per venire in Aula.
Il Ministro dell'economia ha approvato un DEF senza dati programmatici, quindi le opposizioni e il Parlamento tutto non possono controllare quanto taglierete e dove taglierete e la cosa peggiore, signor Presidente, è che, varato l'ultimo decreto bollette, qualche giorno fa, il problema del costo dell'energia non è stato risolto. Nel primo trimestre del 2023, qualche mese dopo che lei si era insediata, ci attestavamo a 23,75 centesimi per kilowatt ora; oggi, signor Presidente del Consiglio, costa 30,54 centesimi per kilowattora.
Confindustria, e non un gruppo di bolscevichi pericolosi, ha espresso forte contrarietà per l'assenza di misure concrete a sostegno del cuore produttivo del Paese, definendo il vostro ultimo provvedimento una pazzia. Non sono parole nostre, signor Presidente: sono le parole del presidente di Confindustria.
Questo Governo sarà ricordato, almeno per questi due anni e mezzo, per aver tagliato gli oneri di sistema, aver diminuito il bonus sociale per le famiglie con ISEE basso e avere introdotto il piano Transizione 5.0, che il presidente Patuanelli vi ha ricordato essere stato un fallimento. (Applausi).
PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
MELONI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, anche qui non mi è chiarissimo quale sia la domanda che mi viene formulata, ma cerco di rispondere nel merito delle varie questioni. (Commenti).
Perfetto, senatore Boccia, arriviamo al tema del costo dell'energia, ma mi faccia prima fare un paio di passaggi. Nella domanda dite un sacco di cose, mi consenta di rispondere.
Intanto, un passaggio lo voglio fare sulla questione della sanità e delle liste d'attesa, perché qui devo fare io un appello alle Regioni. Ogni anno stanziamo risorse, ma non gestiamo quelle per le liste d'attesa: le gestiscono le Regioni, ma la responsabilità, per quello che riguarda voi, è tutta del Governo.
Allora, che cos'ha fatto il Governo? Ha approvato un decreto sulle liste d'attesa e ha chiesto in quel provvedimento di poter fare alcune cose, visto che la responsabilità, anche secondo voi, è sempre la nostra, potendo eventualmente intervenire con poteri sostitutivi quando non si riescono a governare le liste d'attesa, come riteniamo, cercando di dare una mano. (Applausi).
Le Regioni, trasversalmente in questo caso, sul punto non sono d'accordo: almeno gli italiani sappiano che abbiamo queste difficoltà, altrimenti siamo semplicemente quelli che devono stanziare i soldi ed essere responsabili di quello che non funziona. (Applausi). C'è un problema in questa cosa, che segnalo trasversalmente. (Commenti). Dopodiché, sul tema… (Vivaci commenti del senatore Licheri).
PRESIDENTE. Senatore Licheri, la richiamo all'ordine.
MELONI, presidente del Consiglio dei ministri. Senatore Licheri, non l'ho capita.
Dopodiché, sul tema delle promesse del GNL americano… (Commenti).
PRESIDENTE. Senatrice Floridia, grazie. Possibile che non riusciamo a svolgere ciascuno il proprio ruolo? Prego, Presidente del Consiglio, vada avanti.
MELONI, presidente del Consiglio dei ministri. Sul tema del GNL americano, ho già risposto e quindi non ritengo di doverci tornare, salvo farlo velocemente per ricordare solo una cosa: stiamo facendo e abbiamo fatto un lavoro di diversificazione che stavo dicendo che non è neanche iniziato con noi. (Commenti). Siamo d'accordo sul fatto che l'Italia debba continuare a diversificare le proprie fonti di approvvigionamento, perché questo garantisce maggiore sicurezza? Perfetto.
Allora, quelle forniture con cui abbiamo diversificato per liberarci dalla dipendenza russa - come si sa - arrivano dal Nord Africa, dal Caucaso e anche dal GNL americano. Banalmente, continuiamo a portare una strategia che abbiamo condiviso, benché fossimo all'opposizione, perché qualcosa con l'opposizione siamo riusciti a condividere nella nostra vita (Applausi), e che continuiamo a portare avanti. Altrimenti, ditemi qual è la strategia. Mi state dicendo, altrimenti, che, siccome negli Stati Uniti hanno vinto i repubblicani, riprendiamo il gas dalla Russia? (Applausi). Non vi sto seguendo. Continuiamo con una strategia che riguarda il Nord Africa, il Caucaso e anche il GNL americano.
Sul tema dei prezzi dell'energia, torno un attimo al testo dell'interrogazione, senatore Boccia, in cui, tra le altre cose, chiedete quali siano i motivi ostativi a iniziare il percorso per arrivare al disaccoppiamento del prezzo del gas da quello dell'energia e ci si accusa - tra le varie cose di cui ci si accusa - di non prendere una posizione chiara in merito. Questo però non è vero, perché il disaccoppiamento del prezzo di gas da quello dell'energia elettrica è una questione che il Governo ha posto fin dal suo insediamento. Sapete bene che la materia è di respiro europeo, ma su questo, sulla proposta italiana del disaccoppiamento, vogliamo fare una battaglia insieme, maggioranza e opposizione, in Europa? Io sono totalmente d'accordo, quindi, una volta tanto, possiamo lavorare insieme, tutti quanti, l'Italia nel suo complesso, per arrivare a soluzioni che interessano i nostri cittadini. (Applausi). Mi dichiaro disponibile davanti all'Italia intera.
Dopodiché, chiaramente, in ambito nazionale intanto abbiamo modificato la disciplina del cosiddetto Electricity release, che pone le basi per il disaccoppiamento della remunerazione di lungo termine dell'energia da fonti rinnovabili rispetto al prezzo di mercato. Il recente decreto bollette, tanto vituperato, contiene anche interventi di carattere più strutturale sul versante della formazione del prezzo al dettaglio di energia elettrica e gas, in particolare a tutela dei clienti più vulnerabili. Penso anche che sia importante quella norma di civiltà sull'obbligo di trasparenza delle bollette alla quale curiosamente nessuno prima di noi aveva pensato.
Dopodiché, concludo, signor Presidente, scusandomi per i tempi, ma vengono aggiunti altri temi: dall'inizio di questo Governo abbiamo destinato complessivamente oltre 60 miliardi di euro per aiutare le famiglie e le imprese. Sappiamo bene che la questione, se non si risolve strutturalmente, non la potremo mai continuare ad affrontare semplicemente mettendo risorse, perché non saranno mai sufficienti. Per esempio, questa è la ragione per la quale, tra le altre cose, oltre al disaccoppiamento e alle altre norme che vi ho elencato, il Governo ha avuto il coraggio di varare anche un disegno di legge che riapre la possibilità di produrre energia nucleare con minireattori sicuri e puliti, che penso possano consentirci di avere energia a basso costo e indipendenza strategica.
Quindi, c'è sicuramente molto altro lavoro da fare, ma penso che sia dimostrato come la materia è stata per noi fondamentale fin dall'inizio. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Boccia, per due minuti.
BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, sul disaccoppiamento tra prezzo del gas e dell'energia ci trova già lì. Il tema è che mentre in Europa non si fa quella battaglia che lei dice di fare, in Italia avete varato provvedimenti che non sono serviti a nulla, perché le ho letto i costi delle bollette e chi ci guarda in questo momento, se apre una bolletta, troverà i costi che ho citato. Quei costi fanno purtroppo il paio con la condizione dei salari. Per questo mi permetterà di ringraziare ancora una volta il Presidente della Repubblica (Applausi) che, nei giorni scorsi, ha ricordato a tutti noi che fondamentale resta il tema della dignità del lavoro e che i salari in questo Paese non sono sufficienti. Sono insufficienti, non bassi, colleghe e colleghi.
Ecco perché, signora Presidente, ho il dovere in questa replica di ricordarle che le accise sulla benzina non sono state abolite, ma purtroppo sono aumentate. A parità di costo al litro - da quando lei non governava ad oggi che governa, perché è andato su e giù in base a fenomeni che lei conosce - oggi paghiamo una tassa di 1,053 euro, che quando lei era all'opposizione era di 0,867 euro. Intervenga, signora Presidente, perché con quei salari non si riesce a pagare questa benzina.
Allo stesso modo, le chiediamo di intervenire sulle casse integrazioni: il presidente Patuanelli le ricordava i 25, 26 e 27 mesi consecutivi di produzione industriale negativa, ma purtroppo siamo anche nel terzo anno consecutivo di aumento delle casse integrazioni complessive, con un incremento di circa 170 milioni di ore, che sono già aumentate rispetto ai circa 490 milioni dell'anno scorso ed è tutto accaduto in questi tre anni. Ora potete dare tutte le responsabilità che volete a chi c'era prima, ma dopo tre manovre su cinque, quattro DEF - che poi avete chiamato DFP - su cinque e dopo metà legislatura, penso sia arrivato il tempo semplicemente di assumersi le proprie responsabilità. (Applausi).
Concludo, signor Presidente, dicendo solo una cosa: chiediamo più attenzione e più rispetto per il Parlamento. Come sa, oggi avremmo voluto parlare di Gaza, ma chiediamo al Presidente del Consiglio di convincere il vice presidente Tajani a venire presto qui a rispondere a un'informativa che abbiamo chiesto, ma per ragioni regolamentari non potevamo farlo oggi, perché tali quesiti, come sa, sono stati presentati tempo fa.
Signora Presidente, un consiglio dall'opposizione, ovviamente gratuito, quindi non richiesto, che non accetterà: governare con la propaganda rischia di provocare un'illusione ottica. Si proclamano riforme sulla Costituzione che poi speriamo non si facciano. Si parla di sicurezza, si lascia l'Italia isolata in Europa, impoverita e repressa. Lei oggi è apparsa concentrata sicuramente sul consolidamento del potere della vostra maggioranza (Commenti) più che sul benessere dell'Italia e degli italiani. (Applausi. Commenti).
PRESIDENTE. Anche il Presidente ha parlato qualche secondo in più, per cui non mi pare sia accaduto niente di drammatico.
Il senatore Malan ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01851 sulle misure per il contrasto all'immigrazione irregolare, per tre minuti.
MALAN (FdI). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, Ministri, colleghi, noi non pensiamo che sia propaganda parlare delle cose che sono state realmente fatte; imputare al Governo l'aumento della cassa integrazione, quando c'è un milione di posti di lavoro in più di quando si è insediato, credo sia davvero un tentativo di fare propaganda prendendo un numero parziale e facendolo sembrare più importante di quello reale. (Applausi).
Come preannunciato, Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione sulla questione dell'immigrazione. Nel programma di Fratelli d'Italia per le elezioni del 2022, abbiamo scritto che, tra i nostri punti importanti, c'erano il contrasto all'immigrazione irregolare, la gestione ordinata dei flussi legali e la difesa dei confini nazionali europei.
Secondo i dati del Ministero dell'interno, gli sbarchi dei clandestini sono diminuiti del 60 per cento nel 2024 e i rimpatri sono aumentati del 15 per cento nello stesso periodo. Questa tendenza si è confermata anche nei primi mesi del 2025, con un calo ulteriore degli sbarchi del 30 per cento rispetto al 2024, certificando che il Governo si sta muovendo nella giusta direzione.
Già con la Commissione europea precedente a quella attuale c'era stato un cambiamento, grazie all'azione del Presidente del Consiglio e del Governo, per cui, dopo aver avuto un passaggio in cui l'Unione europea si occupava solo dei movimenti secondari, si è passati a una fase in cui si occupa di limitare gli arrivi, di difendere i suoi confini, in particolare quello meridionale, verso il quale nel passato non c'era stata attenzione, forse perché c'era l'abitudine da parte di troppi esponenti del Governo italiano di accodarsi semplicemente alle necessità di altri Paesi, che evidentemente sono diverse dalle nostre.
Abbiamo poi preso atto con soddisfazione del fatto che la Commissione europea ha presentato una lista dei Paesi di origine sicuri che coincide con quella emanata dal Governo italiano, superando determinate posizioni (o almeno così dovrebbe fare) di certi magistrati che hanno ritenuto di applicare norme o sentenze europee che però in nessun altro dei Paesi dell'Unione europea vengono applicate.
La nostra domanda è quale linea d'azione intenda tenere il Governo per consolidare i risultati raggiunti in merito al contrasto all'immigrazione irregolare, per l'importanza che questo fenomeno riveste per l'Italia. (Applausi).
PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Meloni, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
MELONI, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, nel ringraziare il senatore Malan per questo quesito, rimarco che, come ricordava, la prevenzione e il contrasto all'immigrazione irregolare sono una priorità per questo Governo; penso che sia sotto gli occhi di tutti che abbiamo avuto il coraggio di aprire una nuova fase, di farlo in Italia e in Europa, incentrando la nostra azione su diverse direttrici: la difesa dei confini, la lotta ai trafficanti di esseri umani, procedure più rapide per le espulsioni e i rimpatri, contrasto alle frodi che si annidavano nei percorsi d'immigrazione legale (delle quali nessuno si era accorto), potenziando di contro i canali di ingresso legali, costruzione di un nuovo modello di cooperazione su base paritaria con l'Africa, soluzioni innovative come il protocollo Italia-Albania.
Questa strategia a tutto campo ci ha permesso, come si ricordava, di registrare un duplice obiettivo: da una parte, abbattere drasticamente gli ingressi irregolari, dall'altra, ridurre il numero dei morti e dei dispersi in mare. Questo non può che renderci orgogliosi, perché non c'è niente di più importante che salvare una vita o strapparla dalle grinfie degli schiavisti. (Applausi).
Stiamo andando avanti con determinazione sull'attuazione del protocollo Italia-Albania. Da questo punto di vista, consideriamo molto significativa la proposta della Commissione europea di anticipare l'entrata in vigore di alcune componenti del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo, in particolare la possibilità di designare Paesi di origine sicuri, con eccezioni territoriali per alcune categorie, e di applicare il criterio del 20 per cento. Penso anche che dobbiamo considerare un'ottima notizia la proposta di lista europea dei Paesi sicuri che è stata formulata dalla Commissione, che annovera i Paesi di provenienza di quei migranti i cui trattenimenti non erano stati convalidati dai giudici italiani. (Applausi). Anche in questo caso, si conferma che evidentemente non eravamo nel torto.
Come sapete, abbiamo anche deciso di utilizzare i centri realizzati in Albania come ordinari centri di permanenza per i rimpatri (CPR); abbiamo così iniziato a trasferire i migranti irregolari in attesa di rimpatrio. A seguito di questa nuova disposizione, alcuni tribunali pare stiano disponendo il ritrasferimento in Italia, ove il migrante avanzi una domanda di protezione internazionale, anche quando questa sia manifestamente infondata. Non voglio fare polemica, ma mi corre l'obbligo di condividere con voi quale sia il curriculum di queste persone a cui dovremmo considerare di dare protezione internazionale, perché quasi tutti i migranti trasferiti in Albania sono persone che si sono macchiate di reati molto gravi.
Tra questi reati si annoverano furti, rapine, porto abusivo d'armi, tentati omicidi, violenze sessuali, pedopornografia, adescamento di minore o atti osceni in prossimità di minori. Qualcuno vuole a ogni costo far restare queste persone in Italia, noi invece vogliamo rimpatriarle (Applausi) ed è quello per cui lavoriamo.
Alla fine di questa settimana oltre il 25 per cento dei migranti trattenuti in Albania sarà già stato rimpatriato in tempi che, come vedete, sono molto veloci, a dimostrazione di come le procedure e la strategia che abbiamo messo in campo, nonostante i tentativi di bloccarle per ragioni chiaramente ideologiche, stiano funzionando. (Applausi). Vogliamo un'Italia finalmente capace di far rispettare le regole, di essere intransigente con chi delinque e di difendere la sicurezza dei cittadini onesti. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Malan, per due minuti.
MALAN (FdI). Signor Presidente del Consiglio, il Gruppo Fratelli d'Italia è soddisfatto della sua risposta e delle informazioni che ci ha fornito. Siamo soddisfatti in generale dell'opera che state svolgendo lei e tutto il Governo su questo e su altri settori della vita italiana.
Riteniamo che sia fondamentale riportare l'immigrazione nell'ambito della legalità. Avere un'immigrazione regolata dalla legge significa infatti accogliere con più dignità coloro che arrivano da noi, avere in Italia meno persone a rischio di dedicarsi alla criminalità, spesso come manovalanza della criminalità organizzata sia di origine italiana sia di origine straniera, e meno persone che muoiono in mare. È dunque un'opera alla quale il Governo ha lavorato tantissimo, che è estremamente difficile perché, d'altra parte, abbiamo alcuni magistrati che hanno ritenuto di applicare l'ideologia invece che le leggi, l'ideologia invece che le leggi europee. Abbiamo purtroppo troppe forze dell'opposizione che si limitano a fare il tifo per questi magistrati e a spiegarci come qualunque cosa venga fatta per contrastare l'immigrazione clandestina non si possa fare. I centri in Albania e i respingimenti non si possono fare. Noi invece pensiamo che si possano fare con la sua opera, presidente Meloni, con il supporto del Governo e di tutta la maggioranza parlamentare. (Applausi).
PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (question time) all'ordine del giorno è così esaurito.
La seduta riprenderà alle ore 16,30 con le comunicazioni del Presidente sul Calendario dei lavori. Ci sarà quindi una votazione immediata.
(La seduta, sospesa alle ore 15,02, è ripresa alle ore 16,36).
Presidenza del vice presidente CENTINAIO
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato a maggioranza modifiche e integrazioni al calendario corrente.
L'ordine del giorno della seduta di oggi è integrato con la discussione sulla richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
Seguirà la discussione del disegno di legge di semplificazione normativa, con eventuale prosieguo nella seduta di domani.
Il previsto sindacato ispettivo di domani non avrà luogo; alle ore 15 rimane confermato il question time con la presenza dei Ministri delle infrastrutture, dell'università e per la famiglia.
Il calendario dei lavori delle settimane successive è modificato con la discussione dei seguenti decreti-legge: 13-15 maggio, inizio ministero del nuovo Pontefice e cittadinanza; 20-22 maggio, contrasto immigrazione irregolare, attualmente all'esame della Camera dei deputati, attuazione PNRR e avvio anno scolastico 2025-2026; 27-29 maggio, sicurezza, attualmente all'esame della Camera dei deputati; 10-12 giugno, acconti Irpef.
Martedì 13 maggio, alle ore 18, si terrà la votazione per l'elezione di un senatore Segretario.
Mercoledì 28 maggio, alle ore 10, sarà discussa la mozione a procedimento abbreviato sulla riforma della legge di contabilità e sugli strumenti del ciclo di bilancio, alla quale potranno essere presentate ulteriori mozioni presentate dai Gruppi.
Nella settimana dal 3 al 6 giugno la Presidenza si riserva di convocare le Commissioni permanenti per il loro rinnovo.
Nella stessa settimana il Comitato per la legislazione potrebbe convocarsi ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 2, del Regolamento.
Il calendario potrà essere inoltre integrato con le comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro e con informative del Governo sulla situazione nella Striscia di Gaza e sui dazi USA.
Restano confermati gli altri argomenti già previsti, con l'avvertenza che il calendario potrà essere integrato con la trattazione di decreti-legge presentati dal Governo o trasmessi dalla Camera dei deputati, e che l'ordine di trattazione degli argomenti potrà essere modificato in relazione all'andamento dei lavori nelle Commissioni.
Programma dei lavori dell'Assemblea
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato:
- Disegno di legge n. 1192 - Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 1407 - Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)
- Disegno di legge n. 104 - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita (ove concluso dalle Commissioni)
- Disegno di legge costituzionale n. 1279 - Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (approvato dalla Camera dei deputati) (prima deliberazione del Senato) (voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 1320 - Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate (voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 1265 - Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo (approvato dalla Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. 1308 e connessi - Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali (approvato dalla Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. 1055 e connesso - Legge quadro in materia di interporti (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)
- Disegno di legge n. 954 - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato
- Disegno di legge n. 1430 - Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)
- Disegno di legge n. 1415 - Disposizioni in materia di economia dello spazio (approvato dalla Camera dei deputati) (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 413 e connesso - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane (dalla sede redigente)
- Ddl n. 409 e connesso - Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli articoli 565 e 586 del codice civile
- Disegno di legge n. 1433 - Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime (dalla sede redigente)
- Disegno di legge n. 972 e connessi - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare (dalla sede redigente)
- Disegno di legge n. 1184 - Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 1372 - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica (voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 125 - Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi (dalla sede redigente) (ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)
- Disegno di legge n. 943 - Introduzione dell'educazione sentimentale, sessuale e affettiva nelle scuole (dalla sede redigente) (ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)
- Disegno di legge n. 6 - Modifiche al codice penale in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione di genere (dalla sede redigente) (ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)
- Disegno di legge n. 1211 - Disposizioni in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana e di riduzione dell'importo del contributo per le relative istanze (dalla sede redigente) (ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)
- Elezione di organi collegiali
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Mozioni
- Interpellanze e interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni
Reiezione di proposte di modifica
PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - a maggioranza modifiche e integrazioni al calendario corrente:
| Mercoledì | 7 | maggio | h. 10 | - Seguito disegno di legge n. 1468 - Decreto-legge n. 25, Personale delle pubbliche amministrazioni (approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 13 maggio)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri (mercoledì 7, ore 13,30)
- Richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (mercoledì 7)
- Disegno di legge n. 1192 - Semplificazione normativa (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 8, ore 15) |
| Giovedì | 8 | " | h. 10 |
Il calendario potrà essere integrato con la prima deliberazione del Senato sul disegno di legge costituzionale n. 1353 e connesso - Ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare (approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la presenza del numero legale), con i documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, con le Comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro e con informative del Governo sulla situazione nella Striscia di Gaza e sui dazi Usa.
Il calendario potrà essere integrato con la discussione dei decreti-legge presentati dal Governo o trasmessi dalla Camera dei deputati, anche con ulteriori sedute se necessario.
L'ordine di trattazione degli argomenti in calendario terrà conto dell'andamento dei lavori nelle Commissioni.
| Martedì | 13 | maggio | h. 16,30 | - Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Disegno di legge n. 1466 - Decreto-legge n. 54, Gestione esequie Papa Francesco e inizio ministero del nuovo Pontefice (voto finale entro il 23 maggio) (scade il 21 giugno)
- Votazione per l'elezione di un Senatore Segretario (voto a scrutinio segreto mediante schede) (martedì 13, ore 18)
- Disegno di legge n. 1407 - Partecipazione dei lavoratori agli utili delle imprese (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)
- Disegno di legge n. 1432 - Decreto-legge n. 36, Disposizioni in materia di cittadinanza (scade il 27 maggio)
- Disegno di legge n. 104 - Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita (ove concluso dalle Commissioni)
- Sindacato ispettivo (giovedì 15)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 15, ore 15) |
| Mercoledì | 14 | " | h. 10 | |
| Giovedì | 15 | " | h. 10 |
I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 1466 (Decreto-legge n. 54, Gestione esequie Papa Francesco e inizio ministero del nuovo Pontefice), 1432 (Decreto-legge n. 36, Disposizioni in materia di cittadinanza) e 104 (Disposizioni in materia di morte medicalmente assistita) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.
| Martedì | 20 | maggio | h. 16,30 | - Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Disegno di legge n. … - Decreto-legge n. 37, Contrasto immigrazione irregolare (ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 27 maggio)
- Disegno di legge n. … - Decreto-legge n. 39, Assicurazione dai rischi da calamità naturali (ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 30 maggio)
- Disegno di legge n. 1445 - Decreto-legge n. 45, Attuazione PNRR e avvio anno scolastico 2025/2026 (scade il 6 giugno)
- Disegno di legge costituzionale n. 1279 - Modifiche Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (approvato dalla Camera dei deputati) (prima deliberazione del Senato) (voto finale con la presenza del numero legale)
- Sindacato ispettivo (giovedì 22)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 22, ore 15) |
| Mercoledì | 21 | " | h. 10 | |
| Giovedì | 22 | " | h. 10 |
I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. … (Decreto-legge n. 37, Contrasto immigrazione irregolare), … (Decreto-legge n. 39, Assicurazione dai rischi da calamità naturali) e 1445 (Decreto-legge n. 45, Attuazione PNRR e avvio anno scolastico 2025/2026) e al disegno di legge costituzionale n. 1279 (Modifiche Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.
| Martedì | 27 | maggio | h. 16,30 | - Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Disegno di legge n. … - Decreto-legge n. 48, Sicurezza (ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 10 giugno)
- Mozione n. 136 a procedimento abbreviato, Boccia e altri, sulla riforma della legge di contabilità e sugli strumenti del ciclo di bilancio (mercoledì 28, ore 10)
- Disegno di legge n. 1320 - Delega al Governo per revisione disciplina Corpo militare volontario e Corpo infermiere volontarie Croce Rossa (voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 1265 - Riconoscimento sommergibile «Scirè» quale sacrario militare (approvato dalla Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. 1308 e connessi - Reati contro gli animali (approvato dalla Camera dei deputati)
- Sindacato ispettivo (giovedì 29)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 29, ore 15) |
| Mercoledì | 28 | " | h. 10 | |
| Giovedì | 29 | " | h. 10 |
I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. … (Decreto-legge n. 48, Sicurezza) e 1308 e connessi (Reati contro gli animali) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.
Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 1320 (Delega al Governo per revisione disciplina Corpo militare volontario e Corpo infermiere volontarie Croce Rossa) e 1265 (Riconoscimento sommergibile «Scirè» quale sacrario militare) dovranno essere presentati entro le ore 10 di giovedì 22 maggio.
La settimana dal 3 al 6 giugno sarà riservata ai lavori delle Commissioni, salvo l'eventuale esame di decreti-legge.
Nella settimana dal 3 al 6 giugno la Presidenza si riserva di convocare le Commissioni permanenti per il loro rinnovo. Il Comitato per la legislazione potrebbe convocarsi ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 2, del Regolamento.
| Martedì | 10 | giugno | h. 16,30 | - Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Disegno di legge n. 1467 - Decreto-legge n. 55, Acconti IRPEF (scade il 22 giugno)
- Disegno di legge n. 1055 e connesso - Legge quadro in materia di interporti (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)
- Sindacato ispettivo (giovedì 12)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 12, ore 15) |
| Mercoledì | 11 | " | h. 10 | |
| Giovedì | 12 | " | h. 10 |
Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1467 (Decreto-legge n. 55, Acconti IRPEF) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
| Martedì | 17 | giugno | h. 16,30 | - Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Disegno di legge n. 954 - Valore immobile espropriato |
| Mercoledì | 18 | " | h. 10 |
Nella giornata di giovedì 19 si terranno in Senato alcune iniziative legate alla celebrazione del Giubileo.
| Martedì | 24 | giugno | h. 16,30 | - Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Discussione sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno (data e orario da definire)
- Disegno di legge n. 1430 - Conservazione del posto di lavoro per malati oncologici (approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)
- Ratifiche di accordi internazionali
- Sindacato ispettivo (giovedì 26)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 26, ore 15) |
| Mercoledì | 25 | " | h. 10 | |
| Giovedì | 26 | " | h. 10 |
| Martedì | 1° | luglio | h. 16,30 | - Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Disegno di legge n. 1415 - Economia dello spazio (approvato dalla Camera dei deputati) (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 413 e connesso - Produzione e vendita del pane (dalla sede redigente)
- Sindacato ispettivo (giovedì 3)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 3, ore 15) |
| Mercoledì | 2 | " | h. 10 | |
| Giovedì | 3 | " | h. 10 |
Il termine di presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1415 (Economia dello spazio) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
| Martedì | 8 | luglio | h. 16,30 | - Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Ddl n. 409 e connesso - Modifiche agli articoli 468, 565 e 586 del codice civile in materia di successioni
- Disegno di legge n. 1433 - Introduzione del delitto di femminicidio (dalla sede redigente)
- Sindacato ispettivo (giovedì 10)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 10, ore 15) |
| Mercoledì | 9 | " | h. 10 | |
| Giovedì | 10 | " | h. 10 |
Il termine di presentazione degli emendamenti ai ddl n. 409 e connesso (Modifiche agli articoli 468, 565 e 586 del codice civile in materia di successioni) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
La settimana dal 14 al 18 luglio sarà riservata ai lavori delle Commissioni, salvo l'eventuale esame di decreti-legge.
| Martedì | 22 | luglio | h. 16,30 | - Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Disegno di legge n. 972 e connessi - Riduzione dello spreco alimentare (dalla sede redigente)
- Disegni di legge nn. ... e … - Rendiconto 2024 e Assestamento 2025 (votazioni finali con la presenza del numero legale)
- Sindacato ispettivo (giovedì 24)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 24, ore 15) |
| Mercoledì | 23 | " | h. 10 | |
| Giovedì | 24 | " | h. 10 |
Il termine di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. … e … (Rendiconto 2024 e Assestamento 2025) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
| Martedì | 29 | luglio | h. 16,30 | - Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Disegno di legge n. 1184 - Semplificazione attività economiche (collegato alla manovra di finanza pubblica) (voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 1372 - Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio (voto finale con la presenza del numero legale)
- Sindacato ispettivo (giovedì 31)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 31, ore 15) |
| Mercoledì | 30 | " | h. 10 | |
| Giovedì | 31 | " | h. 10 |
I termini di presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 1184 (Semplificazione attività economiche) e 1372 (Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni.
| Martedì | 5 | agosto | h. 16,30 | - Eventuale seguito argomenti non conclusi
- Sindacato ispettivo (giovedì 7)
- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (giovedì 7, ore 15) |
| Mercoledì | 6 | " | h. 10 | |
| Giovedì | 7 | " | h. 10 |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1192
(Semplificazione normativa)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 50' |
| PD-IDP |
| 34' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 30' |
| M5S |
| 29' |
| FI-BP-PPE |
| 25' |
| Misto |
| 18' |
| Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) |
| 18' |
| IV-C-RE |
| 18' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 17' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1466
(Decreto-legge n. 54, Gestione esequie Papa Francesco
e inizio ministero del nuovo Pontefice)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 50' |
| PD-IDP |
| 34' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 30' |
| M5S |
| 29' |
| FI-BP-PPE |
| 25' |
| Misto |
| 18' |
| Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) |
| 18' |
| IV-C-RE |
| 18' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 17' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1432
(Decreto-legge n. 36, Disposizioni in materia di cittadinanza)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 50' |
| PD-IDP |
| 34' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 30' |
| M5S |
| 29' |
| FI-BP-PPE |
| 25' |
| Misto |
| 18' |
| Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) |
| 18' |
| IV-C-RE |
| 18' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 17' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. …
(Decreto-legge n. 37, Contrasto immigrazione irregolare)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 38' |
| PD-IDP |
| 26' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 23' |
| M5S |
| 21' |
| FI-BP-PPE |
| 19' |
| Misto |
| 14' |
| Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) |
| 14' |
| IV-C-RE |
| 14' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 13' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. …
(Decreto-legge n. 39, Assicurazione dai rischi da calamità naturali)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 38' |
| PD-IDP |
| 26' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 23' |
| M5S |
| 21' |
| FI-BP-PPE |
| 19' |
| Misto |
| 14' |
| Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) |
| 14' |
| IV-C-RE |
| 14' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 13' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1445
(Decreto-legge n. 45, Attuazione PNRR e avvio anno scolastico 2025/2026)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 50' |
| PD-IDP |
| 34' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 30' |
| M5S |
| 29' |
| FI-BP-PPE |
| 25' |
| Misto |
| 18' |
| Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) |
| 18' |
| IV-C-RE |
| 18' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 17' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. …
(Decreto-legge n. 48, Sicurezza)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 38' |
| PD-IDP |
| 26' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 23' |
| M5S |
| 21' |
| FI-BP-PPE |
| 19' |
| Misto |
| 14' |
| Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) |
| 14' |
| IV-C-RE |
| 14' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 13' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1467
(Decreto-legge n. 55, Acconti IRPEF)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 50' |
| PD-IDP |
| 34' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 30' |
| M5S |
| 29' |
| FI-BP-PPE |
| 25' |
| Misto |
| 18' |
| Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) |
| 18' |
| IV-C-RE |
| 18' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 17' |
Ripartizione dei tempi per la discussione sulle
Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2025
(Gruppi 3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)
| Governo |
| 30' |
| Gruppi 3 ore, di cui: |
|
|
| FdI |
| 38' |
| PD-IDP |
| 26' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 23' |
| M5S |
| 21' |
| FI-BP-PPE |
| 19' |
| Misto |
| 14' |
| Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) |
| 14' |
| IV-C-RE |
| 14' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 13' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1415
(Economia dello spazio)
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 38' |
| PD-IDP |
| 26' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 23' |
| M5S |
| 21' |
| FI-BP-PPE |
| 19' |
| Misto |
| 14' |
| Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) |
| 14' |
| IV-C-RE |
| 14' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 13' |
Ripartizione dei tempi per la discussione dei disegni di legge nn. … e …
(Rendiconto 2024 e Assestamento 2025)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 50' |
| PD-IDP |
| 34' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 30' |
| M5S |
| 29' |
| FI-BP-PPE |
| 25' |
| Misto |
| 18' |
| Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) |
| 18' |
| IV-C-RE |
| 18' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 17' |
Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1184
(Semplificazione attività economiche)
(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)
| FdI |
| 50' |
| PD-IDP |
| 34' |
| L-SP-PSd'AZ |
| 30' |
| M5S |
| 29' |
| FI-BP-PPE |
| 25' |
| Misto |
| 18' |
| Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) |
| 18' |
| IV-C-RE |
| 18' |
| Aut (SVP-PATT, Cb) |
| 17' |
BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo per chiedere che il calendario uscito dalla Conferenza dei Capigruppo venga integrato con l'informativa urgente del ministro Tajani, da tenersi domani dopo il question time. Lo abbiamo chiesto nella Capigruppo; peraltro è una richiesta che abbiamo fatto già ieri in quest'Aula e che è stata ribadita anche durante il Premier question time. Riteniamo che sia doveroso, urgente e indispensabile che il ministro Tajani venga a riferire in Aula sulla posizione del Governo italiano rispetto alla situazione drammatica che sta vivendo Gaza, anche per effetto delle recenti dichiarazioni del premier israeliano Netanyahu, il quale ha annunciato la volontà di tornare nuovamente a invadere una parte del territorio di Gaza e di deportare pertanto centinaia di migliaia di abitanti di quel territorio.
Quindi, noi chiediamo che il Ministro venga in Aula e chiediamo che il Calendario venga integrato in questo senso. Ovviamente, non è solo questa la ragione per cui il capogruppo Boccia ha deciso, insieme agli altri Capigruppo di minoranza, di non accettare e di non votare all'unanimità le modifiche al calendario, così come è sempre stato fatto perché noi non siamo più disponibili ad accettare o tollerare quelle che riteniamo autentiche prevaricazioni o comunque forzature da parte del Governo e della maggioranza nei rapporti con il Parlamento e con l'opposizione, che si riflettono anche nei lavori di quest'Assemblea.
Non più tardi di questa mattina abbiamo votato un decreto-legge con l'ottantaquattresima fiducia dall'inizio legislatura: un decreto-legge che è arrivato in Aula senza relatore, che è passato dalle Commissioni competenti senza che avessero alcuna possibilità di esaminarlo. Il Senato, quindi, non è stato messo in grado di esaminare questo decreto, così come è capitato in tantissime altre circostanze.
Qualche giorno fa il Governo ha emanato un decreto-legge che ha assorbito completamente un disegno di legge, il disegno di legge cosiddetto sicurezza, che questa Camera stava esaminando da mesi. Il Governo ha di fatto espropriato il Parlamento del suo ruolo, attraverso questo decreto-legge che ha assorbito completamente quel disegno di legge, che è entrato quindi immediatamente in vigore, come decreto-legge, in assenza totale dei presupposti di necessità e urgenza, ma con un colpo di mano nei confronti del Parlamento e del Senato che noi riteniamo assolutamente intollerabile.
Così come riteniamo non ulteriormente tollerabile il fatto che non vengano accolte le richieste di calendarizzazione di disegni di legge, che vengono dalle opposizioni anche quando quei disegni di legge sono sottoscritti da oltre un terzo dei senatori e quindi dovrebbero avere una corsia privilegiata per l'esame in quest'Aula. Questo è ciò che capita al disegno di legge che riguarda il fine vita, un tema sul quale la Corte costituzionale da sei anni chiede al Parlamento di intervenire. Ebbene, noi non siamo più disponibili a tollerare che si continui a tergiversare e a trovare qualunque pretesto per rinviarne l'esame. Noi chiediamo che si discuta di questi argomenti e non si continui a trovare pretesti per procrastinarli ulteriormente in spregio alle regole e anche al ruolo dell'opposizione. (Applausi).
Così come non siamo disponibili a tollerare che una forza di maggioranza chieda che un disegno di legge di riforma della Costituzione, fatto dal Governo e passato dalla Camera senza emendamenti, arrivi in Aula senza relatore e senza che la Commissione di merito abbia avuto la possibilità di esaminare tutti gli emendamenti. (Applausi). È un disegno di legge che interviene in maniera pesante sulla nostra Costituzione e sulla magistratura.
Per questi motivi, signor Presidente, noi non siamo più disponibili ad accettare e tollerare queste forzature e quindi, ogni volta che non saremo d'accordo sul calendario dei lavori, lo faremo presente e chiederemo che lo si modifichi secondo quelle che sono le nostre decisioni e le nostre scelte. Noi non siamo più disponibili a tollerare queste forzature. (Applausi).
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, come abbiamo detto più volte in questi giorni, la drammaticità della situazione in Palestina è sotto gli occhi di tutti. Quindi, anche noi siamo dell'opinione che sia necessario integrare il calendario con una informativa del Ministro degli affari esteri, che venga a riferire al Parlamento italiano, e quindi a discutere con i senatori e le senatrici di questa situazione, per decidere insieme al Parlamento cosa fare.
È necessario infatti intervenire, far sentire la propria voce e lavorare perché le persone prima di tutto non muoiano di fame. Tutti abbiamo sotto gli occhi quello che sta avvenendo. Quindi, se ciò non si farà, se l'Occidente non interverrà - visto che ogni volta sottolineate il fatto che facciamo parte dell'Occidente - sarà la storia a condannarci.
Dobbiamo fare tutto quello che è possibile, non lasciare niente di intentato e fermare un Governo che da questo punto di vista ha responsabilità criminali nei confronti dei palestinesi. Come diceva il Presidente del mio Gruppo ieri, noi non dobbiamo e non intendiamo giustificare nulla, perché siamo nati e ci siamo formati nel sostegno alla battaglia contro l'antisemitismo e non c'è da speculare su questi temi. È pertanto necessario integrare il calendario e svolgere questa discussione.
Inoltre, rispetto a quello che diceva adesso il senatore Bazoli, il problema è che stiamo discutendo in questo Parlamento (ovviamente non ho esperienze precedenti, però l'esperienza che sto vivendo è che le questioni peggiorano ogni giorno di più) e siamo di fronte al fatto che le cose poi cambiano. Pensiamo, come abbiamo detto, al cosiddetto disegno di legge sicurezza, che avevamo discusso e su cui ci siamo confrontati in Commissione (in questo caso riconosco al Presidente della Commissione di aver permesso una discussione franca tra di noi), però poi si presenta un decreto-legge, si azzera la discussione e si cancella il lavoro dei parlamentari. Questo è inaccettabile dal punto di vista delle procedure e da un punto di vista democratico. È ovvio che alla fine ognuno di noi alza la mano, oppure schiaccia un bottone per dire se è d'accordo o non è d'accordo, però non siamo qui a fare il votificio, ma vorremmo contribuire a un confronto democratico e sereno, anche duro se necessario, però nel rispetto delle procedure democratiche.
Questo è il principio che rivendichiamo e mi pare normale - in un Parlamento e in una Nazione democratica, nata sull'antifascismo e sulla battaglia partigiana, con una Costituzione che garantisce tutti noi e tutti voi, perché la Costituzione ha garantito l'alternanza a chi è stato maggioranza prima e a chi lo è stato dopo - che sia possibile esercitare i poteri del Parlamento. Io vorrei esercitare il mio diritto a contribuire a costruire cose migliori in questo Paese.
Certo, la maggioranza se ne può anche fregare, ma se ne assume la responsabilità. Noi vi diciamo fermatevi e cerchiamo di discutere e far lavorare in modo diverso questo Parlamento. (Applausi).
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, la richiesta di modifica del calendario del MoVimento 5 Stelle è dovuta alla nostra esigenza di sentire il Governo e il Ministro degli esteri sul tema di Gaza, su quello che sta succedendo in Palestina e sulla follia di Netanyahu che vuole deportare il popolo palestinese, magari per dar seguito al villaggio turistico che Trump vuole veder realizzato in quell'area, cosa che si commenta da sola.
Io voglio fare però altre due piccole considerazioni, anzi una considerazione e un'ulteriore proposta di modifica del calendario. C'è un motivo per cui il disegno strutturale delle Aule di Camera e Senato ha questa conformazione nel nostro Paese? Non in tutti i Parlamenti europei è così: i banchi del Governo stanno sotto la Presidenza, a dimostrazione che è il Parlamento che sta sopra il Governo (Applausi) e ne verifica l'attività. Non è una cortesia o un favore che ci fanno i Ministri quando vengono a rispondere in quest'Aula. In quest'Aula devono venire quando il Parlamento chiede la presenza dei Ministri (Applausi), perché non è accettabile che noi chiediamo il Premier question time da marzo dell'anno scorso e l'abbiamo avuto dopo un anno e quattro mesi.
Chiediamo al ministro Giorgetti di riferire sul tema della legge di contabilità e viene fissato l'appuntamento il 28 maggio, se non ricordo male.
Non è che noi siamo qui a pettinare le bambole, come diceva qualcuno: quando chiediamo la presenza di un Ministro, il Ministro viene(Applausi), come ha sempre fatto chi come me ha avuto responsabilità di Governo.
Chiusa questa parentesi, chiedo di integrare il calendario anche con l'inserimento, ai sensi dell'articolo 74, comma 3 del Regolamento del Senato, dell'esame dell'Atto Senato 1196, disegno di legge di iniziativa popolare per il riconoscimento dello Stato di Palestina. (Applausi). È fondamentale continuare qui quella discussione che abbiamo iniziato o provato a iniziare con la nostra mozione che è stata bocciata, ma soprattutto per dare forza alla voce di quelle tante persone che hanno firmato quel disegno di legge di iniziativa popolare e che vogliamo portare in quest'Aula come da Regolamento. (Applausi).
PAITA (IV-C-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAITA (IV-C-RE). Signor Presidente, non capita sempre che in quest'Aula si decida di fare una votazione formale sul calendario, evidentemente accade perché nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo non siamo riusciti a trovare un'intesa che accogliesse anche le istanze delle opposizioni, che sono articolate come si evince anche dagli interventi che hanno preceduto il mio: c'è la richiesta della presenza del ministro Tajani, da parte dei colleghi del MoVimento 5 Stelle e poi c'è anche una priorità che Italia Viva ha indicato all'interno della Conferenza dei Capigruppo e cioè quella di discutere dei dazi che rischiano di travolgere il nostro Paese e della posizione subalterna che il Governo sta dimostrando nei confronti dell'amministrazione Trump e per rispondere in merito abbiamo chiesto la presenza del ministro Urso quanto prima in Aula.
Devo dire che ci è stata data una disponibilità di massima, ma tale disponibilità non si è ancora concretizzata in una data e siccome pensiamo - da questo punto di vista sono molto d'accordo con il collega Patuanelli - che il Parlamento debba necessariamente avere priorità rispetto alle indicazioni che di volta in volta il Governo fornisce e che divengono la priorità assoluta di questa Assemblea, la nostra richiesta di oggi di votare l'inserimento di questi punti nel calendario dei lavori è dovuta al fatto che non vediamo reciprocità e vediamo un Governo che sistematicamente mette in evidenza le proprie priorità, dimenticandosi che in quest'Aula è sovrano il voto dei parlamentari. (Applausi).
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione delle proposte di modifica del calendario.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dai senatori Bazoli, Magni, Patuanelli e Paita, volta a inserire l'informativa del Governo su Gaza.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Patuanelli, volta a inserire l'esame dell'Atto Senato 1196.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dalla senatrice Paita, volta a inserire l'esame della mozione sui dazi.
Non è approvata.
Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.
Discussione della richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Relazione orale) (ore 16,54)
Approvazione delle conclusioni della Giunta
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Discussione dalla richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in ordine alla documentazione fatta pervenire dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, con riferimento all'acquisizione di corrispondenza del dottor Gennaro Sangiuliano, Ministro della cultura pro tempore».
Il relatore, senatore Paroli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
PAROLI, relatore. Signor Presidente, come lei sa, è prevista non la consegna di una relazione scritta, ma lo svolgimento di una relazione orale, quindi chiedo ai colleghi un po' di pazienza.
Credo sia giusto, preliminarmente, far presente che in data 11 aprile 2025 il collegio per i reati ministeriali del tribunale di Roma ha trasmesso al Senato della Repubblica una richiesta di autorizzazione al sequestro della corrispondenza dell'ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989. La questione è stata affrontata nelle sedute della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 16 aprile e del 6 e 7 maggio 2025. La domanda in oggetto si iscrive nell'ambito del procedimento pendente innanzi al predetto tribunale dei Ministri a carico del dottor Sangiuliano e della dottoressa Maria Rosaria Boccia per il reato di cui all'articolo 314 del codice penale (peculato).
L'autorità procedente riferisce che dalle indagini effettuate sarebbe emerso che in data 23 luglio 2024, nell'ambito di una cerimonia ad hoc, veniva consegnato dalla città di Pompei all'allora ministro Sangiuliano, quale onorificenza, una chiave rappresentativa del Comune in questione e che detto monile non sarebbe stato mai messo a disposizione dell'amministrazione, benché di valore superiore al limite di 300 euro previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2007. Rileva il tribunale che, con una richiesta successivamente inviata al Ministero della cultura dallo stesso ex Ministro, quest'ultimo, comunicando di volersi avvalere delle facoltà di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2007, sosteneva di aver ritenuto in buona fede che tale oggetto fosse di valore di gran lunga inferiore alla somma di euro 300 e dichiarava di voler corrispondere l'importo eccedente tale limite (circostanza poi effettivamente verificatasi mediante l'effettuazione di bonifici in data 12 novembre 2024 e 27 gennaio 2025). Rappresentava peraltro di non avere il possesso del monile, essendo quest'ultimo nelle disponibilità della dottoressa Boccia.
In estrema sintesi, il collegio ritiene che risulterebbe non solo rilevante, ma indispensabile ai fini delle indagini, acquisire nel presente procedimento alcune conversazioni WhatsApp intercorse tra i due coindagati ed inerenti al predetto oggetto estrapolate dai dispositivi elettronici sequestrati alla dottoressa Boccia nell'ambito di altro procedimento penale a suo carico.
Alla luce di quanto chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023 in materia di messaggi di posta elettronica e WhatsApp, con princìpi da ritenersi applicabili anche all'autorizzazione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989, il collegio per i reati ministeriali chiede pertanto al Senato della Repubblica l'autorizzazione a procedere al sequestro probatorio, da eseguirsi sulla copia forense dei dispositivi già sequestrati in altro procedimento, delle sopracitate comunicazioni WhatsApp intercorse tra la dottoressa Boccia e l'ex ministro Sangiuliano, rilevanti ai fini della prova dei fatti in contestazione.
Si fa presente che in data 18 aprile 2025 l'ex ministro Sangiuliano ha trasmesso alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari una memoria scritta nella quale ha illustrato alcune considerazioni sia di merito, che procedurali relative alla richiesta, ricordando sul piano generale che l'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989 dispone che nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione della corrispondenza, ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente.
Si precisa che nel caso in esame, occorre preliminarmente inquadrare la vicenda dal punto di vista giuridico e procedurale, esaminando una serie di questioni di rilievo. Un primo aspetto problematico, emerso anche nelle nostre discussioni in Giunta, concerne la circostanza che la richiesta di sequestro sia arrivata prima dell'eventuale richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi della medesima legge costituzionale del 1989. Tuttavia, a tale possibile obiezione è possibile rispondere in senso positivo, esaminando una serie di circostanze. Innanzitutto la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2010 ha riconosciuto che per i reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione l'autorizzazione ad acta - nella fattispecie si trattava di autorizzazione ad eseguire intercettazioni - possa essere preventiva, essendo la fattispecie disciplinata dalla legge costituzionale n. 1 del 1989 e quindi in modo autonomo rispetto agli schemi procedurali dell'articolo 68 della Costituzione.
Va altresì considerato che l'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989 dispone che, compiute le indagini preliminari, il tribunale dei Ministri possa decidere di archiviare o chiedere l'autorizzazione a procedere. La lettera della norma conferma che il compimento delle indagini preliminari è anteriore rispetto alla richiesta di autorizzazione, essendo tale fase prodromica alla citata decisione del tribunale dei Ministri. Il compimento delle indagini presuppone sul piano logico e procedurale l'adozione di mezzi di ricerca delle prove, tra i quali rientra il sequestro di corrispondenza, con conseguente possibile attivazione, in una fase antecedente all'autorizzazione a procedere, dell'autorizzazione ad acta prevista dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989.
Inoltre, è da notare che l'articolo 10 citato non distingue tra il momento antecedente e susseguente alla richiesta di autorizzazione a procedere ai fini delle misure di ricerca della prova; anzi, la stessa acquisizione di elementi probatori attraverso il sequestro di corrispondenza potrebbe, come detto in precedenza, servire all'autorità procedente per suffragare il convincimento se proseguire il giudizio, emanando la richiesta di autorizzazione, oppure archiviare il procedimento per mancanza degli elementi indiziari a sostegno delle accuse.
In favore di tale tesi si sottolinea anche che mentre il tempo richiesto alla Camera competente per pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione ad acta del giudice è molto breve (15 giorni, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge costituzionale n.1 del 1989; anche per questo siamo qui oggi con una certa urgenza nel primo spazio utile dopo l'approvazione della Giunta), al contrario avviene invece per quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, della stessa legge costituzionale che indica il termine di 60 giorni per la deliberazione della Camera competente in merito alla richiesta di autorizzazione a procedere.
In particolare la Giunta, nelle ipotesi di richieste di autorizzazione al sequestro di corrispondenza, deve valutare la sussistenza o meno del fumus persecutionis. Tale fumus può rivestire una connotazione soggettiva, ossia riguardare una inimicizia o un'intenzione persecutoria del magistrato procedente. Tale fattispecie viene tradizionalmente connotata con l'espressione fumus persecutionis di primo grado.
È tuttavia possibile che il fumus sia di secondo grado, ossia che lo stesso rivesta una connotazione oggettiva legata alla modalità concreta con cui l'autorizzazione giudiziaria ha proceduto.
Sussiste poi anche un fumus di terzo grado quando vengano ravvisati i profili di illegittimità talmente macroscopici da radicare il sospetto di una persecutorietà vera e propria.
Per quel che concerne il documento in titolo, in primo luogo si ricorda preliminarmente che, in data 29 ottobre 2024, la Giunta ha deliberato il diniego dell'autorizzazione per tutta la corrispondenza telematica, cioè l'intera copia forense, estratta dai dispositivi elettronici della signora Boccia, nell'ambito della quale trova collocazione anche quella porzione di messaggi WhatsApp di cui ora si chiede l'autorizzazione al sequestro, sia pure per un diverso procedimento penale.
Con riferimento alla richiesta dell'11 ottobre 2024, la Giunta ravvisò un fumus persecutionis di secondo grado, evincendolo dall'assenza di un nesso specifico e motivato tra l'adozione del mezzo di ricerca della prova prescelto e la configurazione dei reati contestati.
Senza voler invocare il principio del ne bis in idem, quantomeno sul piano strettamente formale, in ogni caso, però, si può ritenere che la richiesta di sequestro di parte della stessa corrispondenza, sia pure ai fini di un procedimento penale diverso, non possa che comportare un identico esito di diniego, se non altro per ragioni di tipo logico-sistematico e di coerenza complessiva nelle decisioni parlamentari. Non appaiono infatti emergere, dall'analisi del caso in questione, argomentazioni idonee a rendere necessaria una modifica delle valutazioni espresse in precedenza dalla Giunta e dall'Assemblea relativamente alla richiesta dell'ottobre 2024, le quali si richiamano quindi integralmente per relationem anche con riferimento al documento in titolo.
Le considerazioni sul fumus svolte nel corso dell'esame della precedente richiesta potrebbero considerarsi ancor più evidenti in questa seconda richiesta di sequestro, che nuovamente si rivolge a captazioni già acquisite nell'ambito di un diverso procedimento incominciato sulla base della stessa denuncia del dottor Sangiuliano quale parte offesa. È quindi da rimarcare la circostanza che l'ex ministro abbia attivato un procedimento penale per tutelare sé stesso e, invece, ora tale procedimento sembra paradossalmente essersi rivolto contro di lui, essendo diventato uno strumento per acquisire materiale probatorio a suo carico in relazione al presunto reato ministeriale, come del resto evidenziato anche dall'interessato nella memoria presentata alla Giunta il 18 aprile 2025.
Infine, si fa notare che un eventuale orientamento in senso favorevole all'utilizzo delle captazioni, oltre che essere contraddittorio con il percorso logico-giuridico seguito nel caso precedente (del tutto analogo), potrebbe essere letto come un implicito avallo di una possibile prassi impropria, volta all'acquisizione preventiva del materiale probatorio in procedimenti diversi rispetto a quelli per reato ministeriale, ma poi da utilizzare in questo particolare ambito, protetto da precise garanzie costituzionali.
Per tali motivi, nella seduta del 7 maggio 2025 la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea la reiezione della richiesta del collegio per i reati ministeriali del tribunale di Roma.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Marco Pollione Vitruvio» di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione sulla richiesta di autorizzazione,
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (ore 17,10)
PRESIDENTE. Poiché non vi sono iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
MUSOLINO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSOLINO (IV-C-RE). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, abbiamo ascoltato la relazione del collega Paroli con l'attenzione che si dedica a un caso del genere, nel quale il Parlamento è chiamato a pronunciarsi e non ha a disposizione una relazione scritta, perché, a causa di tempi particolarmente contingentati… (Commenti). Io non l'ho ricevuta. Lo so, ma non era una polemica, senatore Paroli. Se avessi potuto completare il periodo, avrei detto… (Commenti). Ne prendo atto. Stavo riconoscendo una procedura particolarmente contingentata che consente al relatore di svolgere, appunto, una relazione orale; il che ovviamente richiede una particolare attenzione da parte dell'Assemblea nell'ascolto della relazione.
Presidente, mi dispiace fare presente che l'attenzione mi sembra sia mancata, perché c'era un brusio di sottofondo particolarmente insistente, a causa del quale sono stata costretta a sedermi in prima fila per cercare di ascoltare con attenzione. Lei purtroppo non ha richiamato l'Assemblea e quindi devo dirle, onestamente e sinceramente, come è mia abitudine, che questo ha richiesto un particolare sforzo nell'ascolto. Ma lo sforzo nell'ascolto significa che la decisione viene poi assunta con la serietà che il caso richiede.
Quindi, sintetizzando (perché la vicenda è stata già esposta chiaramente dal senatore Paroli), a noi sembra che nel caso di specie il tribunale dei Ministri abbia dato corretta attuazione alla sentenza della Corte costituzionale, che si è pronunciata specificamente sulla ammissibilità della messaggistica WhatsApp o comunque di messaggi elettronici, assimilandoli alla corrispondenza ordinaria. Quindi il tribunale dei Ministri, dandone corretta attuazione, chiede l'autorizzazione a questa Camera. La procedura è quindi corretta, vengono rispettati i termini e la natura di questa autorizzazione.
Quanto alla vicenda in sé, ovviamente noi non entriamo nel merito della stessa perché non compete al Senato e ai parlamentari esprimersi. In questo senso, siamo a favore dell'acquisizione della documentazione e quindi voteremo contro il parere della Giunta.
DAMANTE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DAMANTE (M5S). Signor Presidente, come nelle migliori tradizioni dei cinepanettoni, l'affaire Sangiuliano-Boccia si ingrossa e oggi va in scena in Assemblea il seguito, il secondo film, il Sangiuliano 2.
Il primo film, il primo atto, lo ricorderete un po' tutti: eravamo chiamati a decidere in merito alla richiesta di autorizzazione ad acquisire la corrispondenza dell'ex Ministro della cultura da parte del collegio per i reati ministeriali del tribunale di Roma. Quali erano i reati contestati? Indebita destinazione di denaro o cose mobili e rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio in relazione ad asserite irregolarità poste in essere in ordine all'utilizzo di beni, servizi e mezzi dello Stato o di altri enti punti pubblici in favore della dottoressa Boccia, nonché in ordine alla diffusione di informazioni riservate di origine ministeriale o governativa che sarebbero state portate a conoscenza della stessa Boccia. Tra l'altro, il tutto, come ricorderete, era stato ampiamente pubblicizzato dallo stesso ex Ministro in prima serata al TG1, offrendo, a mio avviso, uno degli spettacoli più squallidi dell'informazione italiana. Ciò anche prima di rassegnare le dovute dimissioni. (Applausi).
La relazione conclusiva, del relatore a quei tempi, fece propendere l'Assemblea a respingere la richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza in quanto sussistente il fumus persecutionis di secondo grado, ovvero legato alle modalità con le quali l'autorità giudiziaria ha proceduto. Ribadisco: questo, ovviamente, secondo i membri della maggioranza, perché noi abbiamo votato in quella sede in maniera convintamente contraria al diniego.
Parliamo ora del film Sangiuliano 2, il secondo atto. Un Ministro della Repubblica si reca a Pompei per una cerimonia, gli viene consegnata una chiave rappresentativa del Comune in oro, perfezionata con smeraldi, zaffiri e rubini, e poi come per magia questa chiave scompare. Il Ministro pensava in cuor suo che fosse una patacca di un valore ben inferiore a quello previsto dalla legge che pone un limite di valore dei beni di rappresentanza. Allora mi chiedo, signor Presidente, e secondo me se lo chiedono tutti gli italiani e anche i qui presenti, colleghi della maggioranza e dell'opposizione: come poteva pensare l'ex ministro Sangiuliano che una chiave d'oro con smeraldi, zaffiri e rubini potesse valere meno di 300 euro? Non sapremo mai la risposta, perché oggi in Assemblea negheremo l'accesso, da parte del tribunale che l'ha richiesto, alle conversazioni WhatsApp.
Sì, lo so, è tutto molto surreale. Sembra di essere tornati ai tempi della regina Maria Antonietta: invece di parlare dell'affare della collana, stiamo parlando dell'affare della chiave di Sangiuliano e Boccia; al posto della collana dei diamanti, abbiamo una chiave d'oro; al posto della regina, un ex Ministro; al posto della corte di Versailles, abbiamo le stanze di un Ministero; al posto delle lettere d'amore, abbiamo chat, post e selfie. Il potere cambia forma, ma non trama.
Il Parlamento che fa? Il Parlamento entra in gioco perché deve decidere se autorizzare il tribunale dei Ministri ad acquisire la corrispondenza tra l'ex Ministro della cultura e la signora Boccia per accertare la sorte di questa chiave.
Cosa succede allora? Quello che rende tutto ancora più assurdo, che si intreccia in questa trama, (che sembra quella di un film, ma è la realtà, purtroppo), è che le conversazioni la cui acquisizione negheremo oggi in Aula, sono le stesse che l'autorità giudiziaria ha già acquisito in un altro procedimento. Stiamo parlando di una quota parte di intercettazioni che già sono in possesso dell'autorità giudiziaria nel procedimento avviato a carico di Maria Rosaria Boccia proprio in seguito alla denuncia dell'ex ministro Sangiuliano.
In quel procedimento, le autorità hanno sequestrato i dispositivi elettronici della signora Boccia: telefoni cellulari, occhiali smart, da cui sono state estratte comunicazioni ritenute rilevanti per le indagini. Quindi, le stesse comunicazioni sono utilizzabili per indagare la Boccia, ma non possono essere utilizzate per accertare eventuali responsabilità dell'ex Ministro.
La logica conclusione è sempre la stessa: una Giunta al servizio della maggioranza di turno. C'è sempre una persecuzione quando un Ministro viene indagato e mai quando è lui a denunciare: ma è normale questa logica? (Applausi).
Noi ormai ci siamo abituati a questa logica della maggioranza. Ormai è chiara, ma io ve lo chiedo di nuovo: vi sembra normale che un soggetto possa trincerarsi dietro le proprie prerogative istituzionali e, allo stesso tempo, promuovere un'azione penale, sfruttando mezzi che alla controparte vengono preclusi proprio a causa del suo diniego all'autorizzazione imposto dalla maggioranza in quest'Aula?
Ci troviamo di fronte a un'ipotesi di reato infamante. Tutti i delitti contro la pubblica amministrazione commessi da un esponente pubblico lo espongono in modo incontrovertibile al giudizio del popolo. Non c'è reato più grave per un rappresentante della nazione. Sarebbe stato, quindi, anche e soprattutto nell'interesse dell'ex ministro Sangiuliano confutare punto per punto le tesi accusatorie della procura, per fugare ogni dubbio sulla irreprensibilità della sua condotta. Se non c'è nulla da nascondere, perché questo diniego? (Applausi).
Signor Presidente, onorevoli colleghi, visto che l'ex Ministro è molto legato al noto fisico e astronomo Galileo Galilei, termino con un'esortazione che è proprio di Galileo Galilei: meglio è una piccola verità, che una grande bugia. Colleghi della maggioranza, fate uno sforzo: concedete l'autorizzazione a procedere alla magistratura. Solo così, tra l'altro, renderete onore al vostro Sangiuliano. (Applausi).
STEFANI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, noi del Gruppo Lega apprezziamo come è stata costruita la proposta del relatore Paroli, che ringraziamo. Facendo seguito anche alle considerazioni svolte adesso da alcuni senatori, anche dell'opposizione, rilevo che qui non stiamo discutendo di una richiesta di autorizzazione a procedere.
La richiesta di autorizzazione a procedere può essere richiesta dal tribunale dei Ministri non appena compiute le indagini. Una volta che ha compiuto le indagini e ritiene di non archiviare, il tribunale chiede l'autorizzazione a procedere e ad iniziare il procedimento nei confronti del Ministro.
Quella che oggi stiamo decidendo è l'utilizzabilità di chat e intercettazioni, che, in realtà, sono dei documenti prodotti in un altro processo. Per questi documenti, invece, è richiesta una autorizzazione ad acta, che viene data nel momento in cui viene escluso il cosiddetto fumus persecutionis.
Senza entrare nei dettagli, che magari potrebbero anche annoiare i colleghi che non compongono la Giunta, è chiaro che, nel momento in cui il tribunale dei Ministri ritiene che, per poter procedere, vuole verificare se vi siano, all'interno di queste chat, delle ipotesi di reato, ciò significa che vi è bisogno di quelle intercettazioni e di quei documenti per motivare la richiesta a procedere. È come se si partisse dalla fine per tornare all'inizio.
Se il tribunale dei Ministri non ha la possibilità di strutturare un'accusa e ha bisogno di vedere queste chat per poter formulare le accuse, si dice che la visione di queste chat è meramente esplorativa: nel momento in cui io voglio accusarti e non so come farlo, chiedo di utilizzare delle chat. Si stravolge il meccanismo che è previsto dalla nostra legge. C'è una legge costituzionale che ce lo impone: compiute le indagini, il tribunale dei Ministri può chiedere l'autorizzazione a procedere nei confronti di un Ministro e non l'opposto, ossia chiedere di fare le indagini per poter poi strutturare una formula di accusa.
È per questa ragione e anche per coerenza con quanto abbiamo già deciso in una precedente fattispecie, strutturata similmente, che riguardava lo stesso Sangiuliano, che continueremo a insistere affinché non sia autorizzata l'utilizzabilità di queste chat.
BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, come correttamente ricordava la collega Stefani, qui non stiamo valutando l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Sangiuliano per un reato commesso, ma dobbiamo valutare se autorizzare il tribunale dei Ministri ad acquisire della documentazione che lo stesso ritiene necessaria ai fini dell'istruttoria e della prova di un'ipotesi di reato che è già formulata e circostanziata, a differenza di quello che ha detto la senatrice Stefani. Essa deriva da indagini svolte dai Carabinieri che hanno fornito un'informativa al tribunale dei Ministri sulla vicenda per cui è indagato l'ex ministro Sangiuliano e per cui lo stesso ha richiesto l'iscrizione dell'ex ministro Sangiuliano nel registro degli indagati.
Tra gli argomenti che sono stati utilizzati per giustificare la decisione della Giunta di negare l'autorizzazione all'acquisizione di questo materiale, c'è quello per cui la Giunta si è già pronunciata in passato, sullo stesso materiale, in maniera negativa in relazione a un procedimento penale riguardante l'ex ministro Sangiuliano, scaturito dall'esposto dell'onorevole Bonelli. È un'argomentazione che però, secondo noi, ha un po' i piedi d'argilla, perché qui stiamo parlando di un procedimento diverso. Per quanto la Giunta abbia già valutato negativamente in passato la possibilità del tribunale dei Ministri di acquisire quella documentazione in relazione ad altre ipotesi di reato, è chiaro che dobbiamo fare una valutazione diversa oggi, sebbene sullo stesso materiale o su una porzione. Infatti, stiamo parlando di ipotesi di reato diverse da quelle per le quali era stata originariamente richiesta l'acquisizione.
In relazione a questa nuova ipotesi di reato, la Giunta ritiene che sia evidente un fumus persecutionis a carico del Ministro: così come c'era nel caso precedente, si ritiene che ci sia anche in questo. È proprio questo il punto che ci convince meno, perché basta leggere gli atti trasmessi dal tribunale dei Ministri per avvedersi del fatto che, sull'esposto dell'onorevole Bonelli (e quindi sulle ipotesi di reato a carico dell'ex ministro Sangiuliano in esso contenute) il tribunale ha già deciso di chiedere l'archiviazione per l'ex ministro Sangiuliano, tant'è vero che lo stesso dice che, in relazione a quelle ipotesi di reato, non ritiene siano stati raccolti elementi tali da sostenere l'accusa in giudizio.
Quindi, ai sensi della normativa del codice di procedura penale, così come modificata dalla cosiddetta legge Cartabia, il tribunale dei Ministri ha già deciso, per quella parte, di chiedere l'archiviazione. Dove si ravvisa, dunque, il fumus persecutionis, se per una parte molto rilevante delle accuse mosse all'ex ministro Sangiuliano già il tribunale dei Ministri ha deciso di chiedere l'archiviazione?
Il tribunale dei Ministri, su questo secondo filone, che è figlio - ripeto - non del fatto che il tribunale si sia svegliato un giorno e abbia deciso di ipotizzare un altro reato, ma di un'informativa dei Carabinieri che è sopraggiunta alle indagini già svolte, si limita a chiedere l'acquisizione di chat. Punto. Non è che preordini o prefiguri una decisione che potrebbe giustificare una valutazione di fumus persecutionis del tribunale nei confronti dell'ex ministro Sangiuliano, ma si limita a chiedere che gli sia consentito di acquisire quelle chat in modo da essere messo nelle condizioni di capire se quell'ipotesi di accusa che è stata formulata in relazione a un'indagine fornita dai Carabinieri stia in piedi oppure no, se sia fornita di sufficienti riscontri da giustificare la possibile richiesta di rinvio a giudizio oppure no. Questo chiede il tribunale dei Ministri e noi, francamente, fatichiamo a individuare dove sia qui il fumus persecutionis.
Per queste ragioni, che ci sembrano abbastanza lineari, francamente non condividiamo la conclusione cui è arrivata la Giunta a maggioranza sulla richiesta di autorizzazione all'acquisizione di queste chat da parte del tribunale dei Ministri e quindi voteremo contro, perché riteniamo che in questo caso non ci siano ragioni per negare tale richiesta. (Applausi).
RASTRELLI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RASTRELLI (FdI). Signor Presidente, se è vero che nelle dinamiche di diritto in claris non fit interpretatio, a chi parla è difficile immaginare circostanza più chiara del disposto dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989, il quale prescrive che il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i parlamentari non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni, a perquisizioni personali o domiciliari, a sequestri o a violazioni della corrispondenza.
Eppure, nonostante questa evidenza, tocca ancora oggi ascoltare in quest'Aula palesi inesattezze, letture parziali, quando non anche dinamiche surreali e fantasiose o menzogne senza ritegno e ipocrisie senza pudore. Qui, signor Presidente, c'è chi ha ancora oggi allergia culturale alle garanzie costituzionali e alla dignità dei mandati pubblici. (Applausi). Noi oggi non stiamo decidendo a favore o contro il ministro Sangiuliano, ma stiamo difendendo le prerogative costituzionali e rispettando il dettato della Costituzione, della legge costituzionale e delle pronunce della Corte costituzionale.
Ricordo soltanto che, nel caso di specie, abbiamo già deciso, anche in quest'Aula, di rigettare per la stessa identica vicenda la richiesta di acquisizione del compendio delle conversazioni elettroniche del ministro Sangiuliano, quindi evidentemente ragioni di coerenza sistemica impongono di ribadire quella pronuncia. Ma oggi c'è qualcosa di più che evidenzia, senatore Bazoli, il fumus persecutionis.
Mi riferisco alla circostanza che il tribunale dei Ministri richieda di acquisire le conversazioni del ministro Sangiuliano contro il ministro Sangiuliano, sulla base di un esposto presentato dal ministro Sangiuliano nei confronti di terzo soggetto. Dove è il fumus persecutionis, se non in questo caso, come un palese tentativo di aggiramento delle protezioni costituzionali?
Allora, nel pronunciarci convintamente a favore della richiesta del relatore e quindi nella pronuncia di rigetto rispetto a un'indebita attività dell'autorità giudiziaria, ribadisco che noi non stiamo tutelando un galantuomo come il ministro Sangiuliano, ma stiamo difendendo le prerogative democratiche di quest'Aula. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di negare l'autorizzazione all'acquisizione di corrispondenza del dottor Gennaro Sangiuliano, ministro della cultura pro tempore, in ordine alla documentazione fatta pervenire dal collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Discussione del disegno di legge:
(1192) Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 17,31)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1192.
Il relatore facente funzioni, senatore Balboni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.
Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 17,32)
BALBONI, f. f. relatore. Signor Presidente, come Presidente della 1a Commissione sostituisco il senatore Tosato.
Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, a seguito dell'esame in 1a Commissione si compone di 23 articoli suddivisi in quattro capi. Il capo I riguarda la legge annuale di semplificazione normativa; in particolare, l'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in Commissione, prevede che il Governo presenti entro il 30 giugno di ciascun anno un disegno di legge annuale di semplificazione, individuando quale finalità del provvedimento la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente. Il disegno di legge potrà conferire deleghe legislative nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2.
L'articolo 2 contiene i princìpi e i criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge annuale di semplificazione normativa, di cui all'articolo 1. A seguito delle modifiche apportate in Commissione, i commi 2 e 3 disciplinano le modalità di adozione degli schemi di decreti legislativi delegati, per i quali deve essere acquisito anche il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione.
L'articolo 3, come modificato in Commissione, individua altresì alcune disposizioni di cui all'articolo 2 come princìpi fondamentali della legislazione statale nella materia di legislazione concorrente.
Il capo II stabilisce misure volte al miglioramento della qualità della normazione. Al suo interno l'articolo 4, modificato in Commissione, promuove l'equità intergenerazionale prevedendo che gli atti normativi siano accompagnati da un'analisi preventiva del Governo circa gli effetti ambientali e sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future (cosiddetta valutazione di impatto generazionale) da effettuarsi nell'ambito dell'analisi d'impatto della regolamentazione.
L'articolo 5, introdotto in Commissione, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio, l'Osservatorio per l'impatto generazionale delle leggi, al fine di monitorare la reale promozione dell'equità intergenerazionale tra generazioni future nella produzione normativa.
L'articolo 6, introdotto in Commissione, dispone che i metodi di analisi dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) ricomprendano tra i profili di indagine e valutazione l'impatto di genere nella legislazione.
L'articolo 7, anch'esso introdotto in Commissione, dispone che gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma medesimo e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne. Viene rimesso al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro per le pari opportunità, il potere di indirizzo in merito all'individuazione con appositi provvedimenti delle esigenze di rilevazione statistica funzionale alle politiche di contrasto alle diseguaglianze tra uomini e donne.
L'articolo 8, introdotto in Commissione, modifica l'articolo 20, comma 1, del codice per le pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, prevedendo che la relazione al Parlamento del consigliere o della consigliera nazionale per le pari opportunità sia integrata con i dati sulle ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali.
L'articolo 9, modificato in Commissione, conferisce una delega al Governo per la disciplina delle modalità digitale di produzione normativa e prevede la riunificazione in un regolamento unico delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di attività e procedimento di produzione normativa.
L'articolo 10 concerne i regolamenti ministeriali. Nello specifico prevede che un decreto del Ministro della giustizia individui le modalità di loro conservazione e raccolta. Entrato in vigore siffatto decreto, acquistano efficacia le disposizioni del presente articolo, le quali prevedono che i regolamenti ministeriali possano essere adottati con modalità digitale e sottoscritti con firma digitale secondo quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale.
L'articolo 11, introdotto in Commissione, reca una delega al Governo finalizzata alla semplificazione, al riassetto e al riordino del codice dell'amministrazione digitale. Il capo III contiene alcune deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente.
L'articolo 12 mira a modificare la disciplina del settore di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In particolare delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in tali ambiti di competenza, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 399 del 1999, con indicazione di princìpi e criteri direttivi specifici. Prevede altresì che le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato, adottate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dai suddetti decreti legislativi, siano riunite in un unico regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988.
L'articolo 13, introdotto in Commissione, reca una delega al Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua, contenute nel codice della navigazione e nelle altre leggi statali disciplinanti la materia, nonché per disciplinare la navigazione a uso privato e la navigazione in conto proprio nelle acque interne e nelle acque promiscue.
L'articolo 14, introdotto in Commissione, reca una delega al Governo per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, al fine di adeguare la disciplina vigente alle innovazioni in materia di dematerializzazione delle liste elettorali e di integrazione delle liste elettorali con l'anagrafe nazionale della popolazione residente.
L'articolo 15, modificato in Commissione, reca la delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di istruzione. Sono indicati i princìpi e i criteri direttivi specifici della delega e la procedura di adozione dei relativi decreti legislativi. Sono demandate al Governo sia l'adozione di un unico regolamento governativo di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi attuativi della delega, sia la riunificazione in un testo unico delle disposizioni e dei regolamenti ministeriali e interministeriali vigenti relativi alla materia in oggetto.
L'articolo 16, modificato in Commissione, reca una disciplina di delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità, prevedendo anche, tra i princìpi e i criteri direttivi, la semplificazione degli oneri di rendicontazione gravanti sui caregiver familiari, che al contempo rappresentano persone con disabilità beneficiarie di misure di protezione giuridica. Demanda inoltre al Governo l'adozione di un regolamento governativo recante la raccolta organica delle disposizioni di rango regolamentare nelle predette materie. Per l'esercizio della delega legislativa sono posti i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: coordinamento delle nozioni e dell'accertamento, nell'ambito delle normative previdenziali e assistenziali, relativi ai soggetti con disabilità; coordinamento testuale delle norme sulle agevolazioni lavorative relative ai medesimi soggetti con le nozioni giuridiche attuali inerenti alla disabilità; riordino e semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, nell'ottica del loro superamento in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, e semplificazione degli oneri gravanti sui rappresentanti delle persone interessate dai predetti istituti e delle quali i medesimi rappresentanti siano anche caregiver familiari.
L'articolo 17, introdotto dalla Commissione, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno e dei relativi procedimenti, sulla base di principi e criteri direttivi espressamente indicati, tra cui la revisione dell'interdizione e dell'inabilitazione, per il graduale superamento dei predetti istituti, con conseguente rimodulazione dell'amministrazione di sostegno in favore di misure di protezione giuridica che assicurino al beneficiario adeguata tutela nei casi di assenza o limitata capacità di autodeterminarsi, con attribuzione all'amministrazione di sostegno di poteri graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario, assicurando adeguati poteri di verifica e di controllo in capo al giudice.
L'articolo 18, modificato nel corso dell'esame in Commissione, contiene una nuova delega finalizzata alla semplificazione, all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni contenute nel codice della Protezione civile per la valorizzazione dei principi fondanti del Servizio nazionale della protezione civile, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché di ulteriori princìpi e criteri direttivi specifici.
L'articolo 19, introdotto dalla Commissione, reca una delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative vigenti sull'istituzione e l'organizzazione degli osservatori istituiti presso la Presidenza del Consiglio in materia di politiche per la famiglia, la natalità, l'infanzia e l'adolescenza, la pornografia e la pedopornografia, il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.
L'articolo 20, modificato nel corso dell'esame in Commissione, delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente in esame, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché di una serie di princìpi e criteri direttivi specifici. Anche in questo caso si prevede che i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alla materia in esame siano riuniti in un testo unico, adeguandoli, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
L'articolo 21, introdotto anch'esso in Commissione, reca una delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario.
Infine, nell'ambito del capo IV, dedicato alle disposizioni finali, l'articolo 22 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, facendo salve le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, mentre l'articolo 23 (l'ultimo) introduce la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del presente provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Amidei. Ne ha facoltà.
AMIDEI (FdI). Signor Presidente, ringrazio il ministro Alberti Casellati, il presidente Balboni, ma anche le Commissioni che si sono espresse su questo disegno di legge, su proposta del Presidente del Consiglio e di altri Dicasteri. Si tratta di un provvedimento che ogni anno si ripete, ma credo che particolarmente in questa occasione esso dimostri attenzione al cambiamento che ogni anno avviene, inteso come esigenza, come necessità, verso coloro che più abbisognano, verso quelle categorie che da anni chiedono che vengano riviste certe normative. Di fronte a un continuo cambiamento legato alla digitalizzazione e all'intelligenza artificiale, oggi più che mai questo provvedimento diventa fondamentale.
Io toccherò alcuni articoli, visto che già il presidente Balboni ha fatto una elencazione di tutti i ventitré articoli. Devo dire che il lavoro svolto nelle Commissioni è stato veramente particolare e utile per dare più spessore ai singoli articoli. Ne cito alcuni: ad esempio, il principio di delega specifico, di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 9, che prevede riordino e semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, nell'ottica del loro superamento in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, e semplificazione degli oneri gravanti sui rappresentanti delle persone interessate dai predetti istituti che ne siano al contempo caregiver familiari. Questo è un aspetto importante che segna in maniera tangibile un nuovo modo di approccio verso quello che era l'istituto dell'interdizione. È una materia delicata con una normativa specifica. Quindi - come ho detto poc'anzi - si ha il superamento dell'istituto dell'interdizione e inabilitazione in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno.
Direi che è un passaggio importante, ma vorrei toccare adesso, random, altri articoli di questo importante disegno di legge. Passo all'articolo 4 e ribadisco che ne toccherò alcuni e non tutti per ragioni di tempo, rappresentando quelli che possono essere aspetti significativi. All'articolo 4 si parla di valutazione di impatto generazionale delle leggi: la valutazione consiste nell'analisi preventiva dei disegni di legge del Governo in relazione agli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future. Quindi, la valutazione impatto generazionale (VIG) «costituisce uno strumento informativo riguardante l'equità intergenerazionale degli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti».
Passo all'articolo 5, che concerne l'osservatorio per l'impatto generazionale delle leggi, al fine di monitorare la reale promozione dell'equità intergenerazionale tra generazioni future nella produzione normativa. L'osservatorio ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per la definizione e l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 4.
Tocco anche l'articolo 6, che va visto insieme all'articolo 8, per quanto riguarda il fine di conseguire l'applicazione del principio di uguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità in ogni ambito della vita pubblica e privata.
Poi, l'articolo 8 modifica il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo dell'11 aprile 2006, n.198, il codice per le pari opportunità tra uomo e donna, prevedendo la valutazione dei dati sulle ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali.
In conclusione, mi piace ricordare un altro aspetto, quello legato all'articolo 16, per quanto riguarda la disabilità dei procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito disciplinato, con particolare riguardo alle materie di assistenza protesica, riabilitativa, nonché previsione dell'esonero della presentazione della documentazione già presente nelle piattaforme o nel fascicolo sanitario elettronico. Cito anche l'articolo 19 che riguarda il riassetto e le disposizioni legislative vigenti che disciplinano l'istituzione e l'organizzazione degli osservatori istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
E arrivo all'articolo 13, articolo che mi vede anche firmatario, insieme alla senatrice Mancini e al senatore Lisei, di un provvedimento importante, che va a rivedere una normativa riguardante la navigazione interna e nelle acque entro le tre miglia. Vi è un sistema che rivede il rapporto, sia delle maestranze sia di chi opera in questo settore particolare, con la semplificazione dei requisiti e l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi titoli professionali semplificati, in sostituzione di quelli esistenti.
Vi è l'istituzione anche di un sistema di equipollenza tra abilitazioni professionali marittime e titoli professionali della navigazione interna, senza obbligo di iscrizione delle matricole del personale navigante, conseguentemente mantenendo l'iscrizione delle sole matricole della gente in mare; vi è la semplificazione delle discipline in materia di lavoro a bordo, inclusa la previsione dell'esenzione dall'obbligo dell'annotazione di imbarco e sbarco nel caso di trasbordo di personale.
Mi fermo sull'ultimo aspetto, fondamentale, che prevede l'istituzione di una disciplina speciale in materia di navigazione promiscua, estesa al mare sino al limite della navigazione locale, come definita dall'articolo 1, comma 1, del vigente regolamento di sicurezza, con navi della navigazione interna, facendo rinvio, per gli specifici fini della sicurezza della navigazione, ai requisiti tecnici supplementari della nave, da accertare con rilascio da parte degli enti tecnici, che sono anche organismi autorizzativi, di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
Cosa comporta questo articolo 13 in termini di novità nella navigazione interna? Io provengo da un'area ricca di canali. Abbiamo il fiume Po, il grande fiume che ci riguarda tutti, ma abbiamo il Mincio e canali come il Canalbianco: sono realtà dove la navigazione interna, sia turistica che commerciale, necessitava di questo provvedimento, un provvedimento che consente, da un punto di vista sia turistico che commerciale, quindi per il trasporto di merci e persone, entro le tre miglia, rispettando le norme e tutto ciò che ne consegue, a chi opera in questo settore di non essere più tacciato da enti che, non per colpa loro, prima avevano certe competenze. Oggi superiamo, dopo alcuni lustri, questa grossa difficoltà.
Per concludere, voglio dire che questo disegno di legge di semplificazione rappresenta veramente un grosso passo in avanti che questo Governo sta compiendo: il Governo Meloni e chiaramente tutti i rappresentanti che in questo consesso vi partecipano. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbrollini. Ne ha facoltà.
SBROLLINI (IV-C-RE). Signora Presidente, signora Ministro, mi rivolgo al presidente Balboni e a tutta la 1ª Commissione, che hanno lavorato su questo provvedimento.
Ringrazio tutti i colleghi e le colleghe e anche la mia collega di partito, la senatrice Musolino, perché credo che il lavoro che è stato fatto in Commissione su un provvedimento quale la legge delega abbia portato dei miglioramenti sicuramente importanti su molti articoli, a cui cercherò di accennare ora in questo mio intervento.
La prima considerazione è che siamo appunto davanti a una legge delega che mette assieme molte materie complesse, che portano a definire questo un provvedimento omnibus. E lo è proprio perché - com'è stato ben illustrato anche dalla relazione del presidente Balboni - molte materie in esso contenute - secondo noi, secondo il Gruppo Italia Viva - meriterebbero dei provvedimenti ad hoc su ogni tema.
Sappiamo chiaramente che la legge delega in questione è finalizzata alla semplificazione normativa su molti temi che riteniamo certamente prioritari. Ma la prima considerazione che voglio fare - ed è il motivo per cui su molti aspetti positivi ci sono anche delle ombre - è che ancora una volta abbiamo purtroppo un provvedimento che non ha risorse economiche e che, affrontando molti temi complessi, rischia di diventare una lista di buoni propositi, dove però anche i tempi di applicazione sono necessariamente lunghi e non si possono esaurire forse con una legislatura.
Questi sono gli aspetti che ci rendono molto perplessi rispetto a un provvedimento che sicuramente ha delle finalità che consideriamo utili e importanti. Quando parliamo di semplificazione normativa, quando parliamo di semplificare il sistema burocratico su molti provvedimenti, questo necessariamente ci rende responsabili e favorevoli, così com'è stato espresso anche nella Commissione competente su quegli emendamenti che hanno portato sicuramente dei miglioramenti alla legge delega.
Vorrei soffermarmi su alcuni di essi in modo particolare: ad esempio, l'articolo 5, che prevede presso la Presidenza del Consiglio l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per l'impatto generazionale delle leggi e, quindi, la promozione dell'equità intergenerazionale tra generazioni future nella produzione normativa. Si tratta, quindi, di una sorta di monitoraggio e di analisi di strumenti che noi possiamo poi prevedere come utili a semplificare e a mettere insieme un osservatorio che sicuramente è uno strumento in grado di monitorare un tema per noi molto importante e su cui assolutamente siamo favorevoli.
Vi è poi l'articolo 7, recante disposizioni tese a favorire l'applicazione del principio di uguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità in ogni ambito della vita pubblica e privata; disposizioni in materia di valutazione dell'impatto di genere e in materia di statistiche di genere attraverso uffici, enti, organismi e soggetti privati che saranno obbligati a fornire dati, analisi e notizie utili al Governo in merito a provvedimenti che poi bisognerà adottare per contrastare le diseguaglianze sempre più gravi e in aumento tra donne e uomini. Mi riferisco alla modifica al codice delle pari opportunità tra donne e uomini, per esempio nella parte riguardante l'occupazione femminile, la formazione e le politiche sociali. Vi è poi l'articolo 15 sul riordino e riassetto in materia di istruzione e riguardo il personale scolastico, ovviamente nel rispetto delle autonomie scolastiche.
Veniamo però ad alcuni temi che noi consideriamo ancora di più.
E mi rivolgo alla signora Ministra, sempre molto attenta e puntuale su temi che riguardano il suo Ministero: proprio perché siamo in prima lettura, mi auguro che su questo si possa lavorare per migliorare ulteriormente il provvedimento, magari alla Camera, e trovare anche le risorse economiche necessarie, perché poi mettere insieme un provvedimento così complesso necessita di molte risorse. Parlo dell'articolo 16, perché è per noi molto complesso e delicato e riguarda, appunto, ambiti importanti, ad esempio in materia di disabilità, con la redazione di un codice negli ambiti ovviamente definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
In modo particolare, però, ci preoccupa l'articolo 17, che riguarda il riordino e la semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione degli amministratori di sostegno, una materia che noi qui pensiamo vada molto approfondita. Sappiamo che non ci sono state, ad esempio, audizioni su questo tema, che non c'è stata in Commissione la possibilità di approfondire un argomento così importante se guardiamo all'invecchiamento della nostra popolazione o a quello che accade già oggi nei nostri territori, alla responsabilità enorme dei tutori e degli amministratori di sostegno, non sempre e non solo nei confronti delle persone magari interdette o considerate gravi, ma pensiamo anche ad alcune normali funzioni quotidiane dei nostri anziani. Si tratta di una figura di responsabilità, di una funzione che noi consideriamo molto importante, che non si può svolgere con i criteri che conosciamo oggi, affidati alla buona volontà o comunque a persone dipendenti nell'ambito dei Comuni e dei tribunali, senza compensi, che si occupano di gestire quello che dovrebbe essere un bene prezioso per tutta la nostra comunità, ossia le persone e, non solo quelle disabili, ma anche gli anziani e i non autosufficienti.
Anche su questo vorremmo dire la nostra e contribuire al dibattito sia qui in Senato che alla Camera, prevedendo, ad esempio, alcuni criteri e strumenti per migliorare la parte relativa alla formazione e alla selezione del personale che dovrebbe gestire situazioni importanti di sostegno nei confronti di persone che non sono in grado di fare da soli e non hanno nessun altro o quella rete familiare in grado di aiutarle. Per questo si potrebbe, ad esempio, costituire un albo per fare in modo che i tutori e gli amministratori di sostegno abbiano una formazione e quindi siano consapevoli anche della responsabilità che hanno e che ci sia da parte del Governo un controllo chiaro e specifico nella gestione spesso non solo di funzioni normali e quotidiane, ma anche di patrimoni importanti di quelle persone.
Su questo vorremmo che ci fosse una maggiore attenzione alla Camera.
Mi avvio alla conclusione, tralasciando altri aspetti che volevo portare all'attenzione del Parlamento. Un altro tema che ci preoccupa è quello dell'istruzione e della ricerca, su cui stiamo lavorando anche in 7a Commissione. Credo che per tutte queste ragioni dovremmo avere la possibilità di portare questo provvedimento in seconda lettura, cercando di apportare altre modifiche, così come ha fatto finora il Parlamento, con esiti che noi riteniamo anche importanti, ma non esaustivi. Auspichiamo che quello che da parte nostra oggi sarà un voto contrario si possa invece trasformare, proprio perché ci sono tanti aspetti positivi, in un voto favorevole, magari nell'altro ramo del Parlamento. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gelmini. Ne ha facoltà.
GELMINI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, nel trattato «La scienza della legislazione» il filosofo del diritto Gaetano Filangieri si scagliava contro il caos della legislazione. Filangieri era fine lettore di Montesquieu che, nell'opera «Lo spirito delle leggi», sostiene che le leggi inutili indeboliscono quelle necessarie.
Questa premessa mostra come l'ipertrofia normativa esista da quando esiste lo Stato di diritto e in un certo senso si annidi nei meccanismi di funzionamento degli Stati moderni, con ricadute negative non solo sui tecnici del diritto, ma in particolare sulle persone normali, che molto spesso fraintendono cosa dica la legge, hanno difficoltà nel comprendere esattamente il significato di tante norme contraddittorie tra di loro. Il cittadino, invece, deve poter fare affidamento sulle leggi e nel diritto deve vedere un punto d'appoggio e non un ostacolo, anche perché questo mio ragionamento vale non soltanto per le norme prescrittive, ma anche per le leggi che erogano benefici fiscali, di cui è giusto che tutti siano messi in condizione di fruire.
Nel 2023 la Corte costituzionale si è definitivamente pronunciata in merito alle cosiddette leggi radicalmente oscure, cioè leggi così vaghe e imprecise che risulta impossibile un'interpretazione univoca. Ha fatto quindi bene la Consulta a ribadire il nesso inscindibile tra chiarezza e accessibilità delle norme a tutela delle libertà costituzionali. Se la chiarezza normativa è principio costituzionale, uno Stato incapace di razionalizzare e semplificare le norme tradisce sé stesso e i propri cittadini, perché è la certezza del diritto che permette ai ceti produttivi di lavorare alacremente e dare così un impulso forte all'economia del Paese. La correlazione tra certezza del diritto e capacità degli Stati di attrarre investimenti stranieri è assolutamente inscindibile.
Insomma, oggi c'era proprio bisogno della forza stabilizzante di un provvedimento come quello in esame. Ringrazio quindi il ministro Alberti Casellati e anche i colleghi della Commissione affari costituzionali per aver messo a punto un testo che risponde alle esigenze impellenti di efficienza e semplicità, di buon senso e trasparenza delle leggi. Vediamo come ciò accade.
All'articolo 1 il disegno di legge istituisce una nuova legge annuale di semplificazione. Si dirà che questa norma in realtà esisteva già. Eppure, in 26 anni sono state emanate solo quattro leggi annuali. Quindi, ironia della sorte, è stato necessario semplificare il procedimento volto all'adozione della legge di semplificazione. Al tempo stesso, all'articolo 2 del disegno di legge, che ne racchiude l'essenza, troviamo i criteri per l'esercizio delle deleghe legislative. Sono tecnicismi ma improntati al buon senso, anche facili da comprendere: abbiamo il riordino delle disposizioni in settori omogenei; l'adeguamento, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo, che deve essere il più possibile vicino al cittadino e comprensibile; la priorità assoluta della normativa di immediata applicazione. Quanti provvedimenti che noi qui votiamo poi in realtà non vengono attuati, se non dopo mesi, con la sensazione di una loro inefficacia, che in realtà è legata a processi farraginosi di attuazione? È poi prevista l'abrogazione esplicita delle norme che hanno esaurito la loro funzione.
Si tratta, insomma, di criteri semplici, ma proprio per questo ci auguriamo che siano estremamente efficaci nel rendere le norme comprensibili e accessibili ai cittadini.
Il capo II del provvedimento raccoglie misure volte al miglioramento della qualità normativa, ma legate anche al tema della digitalizzazione dell'attività normativa e dei regolamenti ministeriali. D'altronde, la sfida dell'innovazione e della digitalizzazione è di quest'epoca.
Occorre quindi che, attraverso la digitalizzazione, che diventa uno strumento importante, siano consentite la speditezza del procedimento, la classificazione degli atti normativi in formato digitale e la raccolta delle leggi in apposite banche dati. Ovviamente non siamo di fronte al digital only, perché è evidente che rimane anche la versione depositata in copia cartacea. Ma la digitalizzazione è uno strumento che non si può non utilizzare, a maggior ragione visto che siamo dentro la stesura e l'attuazione del PNRR e, quindi, dentro quel piano della digitalizzazione, denominato Italia digitale 2026. È necessario procedere attraverso lo stanziamento di fondi per il superamento del digital gap, la migrazione al cloud e l'incoraggiamento dell'interoperabilità tra gli enti pubblici e l'adozione del principio once only, per evitare doppioni di richieste di informazioni che sono odiose presso i cittadini, che sarebbe già da solo un principio molto importante per semplificare, sburocratizzare e migliorare la qualità di vita dei cittadini.
Concludo, signor Presidente, ricordando che il mese scorso abbiamo votato l'abrogazione di oltre 30.000 norme prerepubblicane completamente obsolete, che appesantivano l'apparato normativo del nostro Paese.
Nella giornata di ieri abbiamo approvato un provvedimento per il reclutamento nella pubblica amministrazione, sempre all'insegna della semplificazione e della modernizzazione. In 1a Commissione stiamo esaminando un corposo disegno di legge per la semplificazione delle attività economiche che condivide lo spirito, le prospettive e l'ambizione del disegno di legge in esame.
Del resto, sappiamo come la riduzione della burocrazia sia un impegno anche della stessa Unione europea. Il Governo Meloni ci è arrivato prima. Per questo noi esprimiamo un voto favorevole e mi auguro, da profonda e convinta europeista, che questa strada venga scelta anche dall'Unione europea perché, solo attraverso la capacità e il coraggio di abbandonare l'approccio regolatorio, potremo anche far rinascere l'Unione europea. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valente. Ne ha facoltà.
VALENTE (PD-IDP). Signor Presidente, partirei da un assunto: difficile non condividere l'obiettivo di questo provvedimento, come diceva la senatrice Gelmini, che mi permetto di riprendere. È difficile non condividere l'obiettivo e la necessità di semplificare il modo in cui in questo Paese costruiamo le norme e il nostro quadro normativo. Difficile non avvertire sulle nostre spalle, e come nostra responsabilità, che i cittadini, le imprese e le nostre comunità hanno bisogno di una maggiore chiarezza, di un quadro e di un sistema normativo più leggibili e utilizzabili. Spesso noi stessi, quando dobbiamo lavorare a modificare e costruire nuove norme, facciamo fatica a orientarci in un quadro che si affastella, che vede il moltiplicarsi di fonti e procedure, molto spesso complicate, che danno sicuramente origine a un complesso normativo nel quale diventa a volte veramente difficile dipanare le matasse, ma anche semplicemente trovare il bandolo della matassa e cercare così di capire come poter intervenire. Condividevamo quindi l'obiettivo di una semplificazione.
Il tema però è che ancora una volta diventa difficile condividere la modalità scelta con cui voi provate a raggiungere un obiettivo giusto. In questo caso è accaduto che intanto dite di voler fare una cosa, che poi però nei fatti smentite nel corpo del provvedimento, ossia semplificare. Questo non è un provvedimento sicuramente semplice, non è un provvedimento costruito in una maniera leggibile e con coerenza.
Lo dico partendo da una considerazione. La senatrice Gelmini ancora da ultimo faceva riferimento al fatto che non c'è stata tabula rasa prima. Nel 1997 Bassanini avviò un procedimento di semplificazione e da quel momento ci sono state numerose novelle. Arriviamo ad oggi. Ebbene, quel procedimento di semplificazione sicuramente mostra ad oggi molte criticità e di qui la necessità di intervenire. Per farlo, però - come voi giustamente recitate nel testo in questo provvedimento - è utile valutare l'impatto delle norme.
Io mi chiedo e vi chiedo se, rispetto alle modalità scelte in questo provvedimento, ci sia stata un'effettiva valutazione dell'impatto delle norme che avevamo adottato fino ad oggi. Abbiamo visto veramente dove facevano acqua, dove si costruivano le criticità, dove non funzionava il sistema? Perché, nonostante le norme votate, non abbiamo avuto una legge di semplificazione annuale? Perché non ha funzionato e oggi ci troviamo in questo quadro e in questo sistema di criticità? Credo sinceramente, viste le soluzioni approntate nel provvedimento, che questo non l'abbiamo fatto.
Qual è l'altra grande criticità, ancora se vogliamo di metodo, ma che si avvicina anche al contenuto? Il presidente Balboni ha detto che questo provvedimento è diviso in quattro parti, ma io fondamentalmente lo dividerei in due. Nella prima parte disciplinate il procedimento per arrivare a una semplificazione normativa, cioè il Parlamento, il Governo, gli attori, il legislatore cosa e quali procedure devono adottare per semplificare il quadro che abbiamo. Definite quindi una nuova procedura, semplificando quelle che c'erano. Attenzione, però: lo fate dicendo di voler semplificare, ma nei fatti delegando (ancora una volta con la mortificazione del Parlamento e una delega al Governo) con meno criteri stringenti, ed eliminate dal vecchio impianto la necessità di agire in un quadro sistemico complessivo. Ogni singolo Ministero, d'intesa con il Ministero delle riforme e della pubblica amministrazione, potrà chiedere ogni anno di modificare in qualche modo la sua materia, chiedendo una delega piena al Parlamento per intervenire e risistemare o riassettare la sua materia. Questo sicuramente esprime una grande criticità.
Ma cosa fate, secondo me, di ancora più incoerente con l'obiettivo? Nella prima parte di questa legge delega descrivete fondamentalmente questa nuova procedura, semplificata, ma che sostanzialmente sceglie per semplificare solo il sistema della delegificazione, che - consentitemi di dirlo - è una scelta rapida (sì, forse), sicuramente la più comoda e la più veloce, che però mortifica altri principi a noi cari. Nella seconda parte voi costruite nei fatti quelle leggi di delega al Governo da parte del Parlamento che dite, nella prima parte, di voler disciplinare con un altro procedimento. Quindi nella prima parte dite come bisogna fare e nella seconda parte addirittura già lo fate. Mettete in uno stesso provvedimento le procedure generali che avrebbero dovuto riguardare tutte le leggi delega, e quindi le future leggi di semplificazione, quelle che avremmo dovuto fare prima entro il 30 aprile e adesso entro il 30 giugno, e, nella seconda parte, le più diverse leggi delega. Ci può stare, ma non nello stesso provvedimento nel quale voi definite una nuova procedura. Questo noi l'abbiamo trovato distonico ed eccessivo: esattamente il contrario di quello che dovrebbe fare un procedimento semplice, leggibile e chiaro (quello che dite di voler fare).
Questo al netto, poi, di un'altra criticità, che pure abbiamo fatto rilevare nel dibattito in Commissione. Ci sono intere materie (penso all'istruzione e alla Protezione civile) rispetto alle quali mi sembra che in questi mesi noi tutti insieme, in questo Parlamento, abbiamo discusso su come delegare; voi avete scelto di delegare queste materie alle Regioni. Bene, su queste materie (norme generali sull'istruzione e sulla Protezione civile) voi chiedete al Parlamento una delega per affidare il loro riassetto al Governo, mentre nel frattempo decidevamo di delegarle alle Regioni. Sinceramente mi sembra abbastanza un controsenso (l'abbiamo fatto notare).
Come se non bastasse, su alcune materie, cui faceva riferimento prima la senatrice Sbrollini (penso in modo particolare agli istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione e al tema dell'amministratore di sostegno, materie delicate, difficili e complesse), voi cosa fate? Adottando i nuovi criteri dettati nella prima parte della norma, semplificate la procedura con pochissimi criteri di delega; c'è un perimetro molto largo per il Governo, sostanzialmente una delega in bianco al Governo a riscrivere una materia tanto delicata, espropriando ancora una volta il Parlamento. Potrei dire lo stesso anche per quanto riguarda il tema degli osservatori presso il Ministero delle pari opportunità, che in questi anni il Parlamento ha ritenuto necessari e indispensabili. Ha giocato un protagonismo giusto e legittimo, per definire adesso la delega alla Ministra per le pari opportunità a riassettare la materia; quindi si possono cancellare e riscrivere completamente, ignorando il volere del Parlamento.
Ciò perché i princìpi che in qualche modo delimitano questo perimetro sono i più labili, più ampi e più larghi possibili.
Vengo alla criticità che a noi personalmente sta più a cuore. La scelta che avete compiuto è ancora una volta una scorciatoia. Semplificare non voleva dire delegificare, non poteva voler dire solo questo. Si poteva anche scegliere la strada della delegificazione, ma con criteri che in qualche modo fossero più stringenti per le leggi delega. Invece voi cancellate questo principio e scegliete sostanzialmente di cancellare le norme che c'erano o semplicemente di affidare al Governo. Ancora una volta, per voi le soluzioni sono quelle più semplici, quelle scorciatoie che noi reputiamo però critiche, molto critiche e molto pericolose per il nostro impianto e assetto costituzionale. In modo particolare, ancora una volta vi è la mortificazione impietosa e direi gravissima del ruolo del Parlamento.
Voglio però riconoscere, in questo intervento sicuramente critico, un merito alla Ministra in modo particolare, al Presidente della Commissione, ai commissari tutti, di maggioranza e di opposizione, e al relatore. Avevamo infatti presentato degli emendamenti a noi molto cari e sono stati accolti: non era assolutamente scontato, anche in un atteggiamento di critica sostanziale al provvedimento. L'abbiamo fatto entrando nel merito e tenendo a cuore sempre e soltanto la funzionalità, l'efficacia e gli obiettivi che decidiamo di voler perseguire con onestà intellettuale. Abbiamo scritto, credo, una pagina di buona politica rispetto a nuovi articoli che vengono inseriti in questo provvedimento, in modo particolare quelli che riguardano la valutazione dell'impatto e l'analisi dell'impatto della regolamentazione rispetto al tema del genere, quindi rispetto a come le norme oggi hanno un'efficacia diversa a seconda che abbiano effetti sugli uomini o sulle donne. Chiediamo che questa valutazione sia fatta ex ante ed ex post. Le norme non impattano nella vita delle donne e nella vita degli uomini nella stessa maniera, perché partiamo da condizioni differenti.
Avere visto accolti questi nostri emendamenti e questa nostra impostazione ha dimostrato una certa sensibilità. L'abbiamo fatto anche chiedendo che i dati in materia di statistiche che vengono forniti dagli uffici pubblici, ma anche dagli uffici privati, e che contribuiscono a costruire il nostro sistema arrivino definiti e delineati per genere. Abbiamo chiesto, infine, che gli investimenti in materia di occupazione e formazione valutino anche l'impatto sul grandissimo tema dell'occupazione femminile. Potrei aggiungere che solo ieri Save the children ci ha detto qual è la condizione ancora una volta delle donne che in questo Paese non lavorano o che, se lavorano, fanno un lavoro precario, sottopagato e sicuramente più complicato e difficile. Ringrazio quindi per avere accolto questi emendamenti.
Nonostante l'accoglimento di questi emendamenti, sull'impianto complessivo avremmo potuto valutare sicuramente un voto di astensione, ma la gravità delle cose che ho provato a dire nella prima parte, cioè il fatto che ancora una volta la strada che scegliete per semplificare è mortificare il ruolo del Parlamento, delegare e accentrare le scelte nelle mani del Governo, in una logica che ha anche meno limiti, meno paletti e una delega sostanzialmente in bianco, non ci può mai vedere d'accordo. Crediamo infatti che questi siano i fondamenti del nostro impianto repubblicano e della qualità della nostra democrazia. Credo che ancora una volta abbiate dimostrato superficialità, non dico cattiva fede, ma sicuramente il mancato rispetto e amore per questa nostra democrazia. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Della Porta. Ne ha facoltà.
DELLA PORTA (FdI). Signora Presidente, signora Ministro, colleghe e colleghi, intanto comincerò con il dire che dissento da quanto ho appena sentito dalla collega Valente sul fatto che questo provvedimento mortifichi il Parlamento. Devo ricordare prima a me stesso che il provvedimento è entrato in Commissione con dodici articoli e ne è uscito con ventitré, a dimostrazione che la Commissione ha lavorato, che il Parlamento fa il suo lavoro e che addirittura integra e modifica i testi con un grande ascolto anche delle opposizioni. (Applausi).
D'altra parte, i disegni di legge che si occupano di semplificazione sono strumenti legislativi che mirano a ridurre la complessità della normativa, a semplificare i procedimenti amministrativi e a migliorare la qualità della normazione.
Non è la prima volta che accade questo in Italia. Lo ricordavamo prima: nel 1997 la legge n. 59 cominciò questo percorso virtuoso, che non è stato però portato a compimento. Nel 2021, ricordiamo ancora la legge sulla semplificazione, che voleva snellire le procedure per accedere ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
Questo disegno di legge, ne diamo atto al Governo Meloni ed al ministro Alberti Casellati, si pone l'obiettivo di guardare a tanti settori: alla digitalizzazione, al turismo, alla tutela dei disabili, alla prevenzione incendi, alla sanità. Quindi, ha questo ardito compito di valutare, in un testo corposo, una serie di norme che vadano a semplificare il contesto normativo in cui si muovono tutte le amministrazioni dello Stato.
Questo provvedimento non è altro che una tessera di un mosaico, insieme al decreto semplificazioni economiche, che da qui a qualche mese approveremo, e al disegno di legge di abrogazione norme, che abbiamo invece appena approvato. Sono tessere di un unico mosaico, che appunto prevedono la semplificazione dei processi amministrativi.
Tale semplificazione servirà non solo alla pubblica amministrazione, ma anche a rendere migliore la vita di migliaia di imprese e di milioni di cittadini italiani. Solo per fare qualche esempio, perché non abbiamo il tempo a disposizione per parlare di tutto il provvedimento, all'articolo 9 si parla di Italia digitale 2026. Lo dico perché questo dimostra, ancora una volta, che tutti i provvedimenti del Governo che il Parlamento istruisce sono tra di loro connessi, perché la visione del Governo è una visione complessiva.
Dico questo perché, sempre all'articolo 9, si parla di migrazione dei dati in cloud, cioè della messa in sicurezza delle nostre infrastrutture telematiche. Lo abbiamo fatto, ecco perché l'interconnessione con altri provvedimenti, con la legge n. 90 del 2024 sulla cybersicurezza. L'abbiamo fatto recependo la direttiva europea Network and Information Security 2 (NIS 2), che impone a tutti gli Stati membri di proteggere le infrastrutture telematiche del Paese. Con questo provvedimento, noi andiamo nell'ordine delle idee di proteggere l'agenda digitale italiana.
Ancora, guardiamo anche ai più deboli, alle persone più fragili. Lo facciamo recependo anche diversi emendamenti di maggioranza e opposizione, modificando gli strumenti dell'interdizione e dell'inabilitazione a vantaggio, invece, dello strumento dell'amministrazione di sostegno. Questo dimostra, ancora una volta, l'occhio vigile del Governo Meloni sulle fasce più deboli della popolazione. (Applausi).
Come anticipato prima, anche la Protezione civile è contenuta nel provvedimento, all'articolo 18. Noi, verosimilmente, siamo i migliori al mondo nella difesa del nostro territorio. Certo, dobbiamo fare molto ancora per la prevenzione, ma l'ultimo decreto sulle calamità molto prevede anche in quel campo.
Questo provvedimento cerca di riqualificare il sistema policentrico tra Stato, Regioni e Comuni, implementandolo con norme che mirano innanzitutto a formare i cittadini ad avere coscienza della difesa del loro territorio; questo a vantaggio, ovviamente, delle persone più fragili e degli anziani.
Non mi devo dilungare oltre, perché molto è stato già detto. Però, la visione del Governo si vede anche in quello che era il nostro programma elettorale. Qualcuno prima di me ha citato la VIG, cioè la valutazione di impatto generazionale, che è contenuta nel provvedimento e che va a rispettare gli articoli 9 e 97 della Costituzione.
Questi prevedono un principio sacrosanto, secondo il quale le leggi non si fanno per guardare alle questioni contingenti, ma si emanano rispettando le future generazioni e soprattutto si deve valutare l'impatto e gli effetti di quelle leggi sulle giovani generazioni.
Ebbene, mi preme ricordare che proprio nel programma elettorale di Fratelli d'Italia c'era il riferimento alle valutazioni di impatto generazionale (VIG). Quindi, com'è stato detto anche da esimi costituzionalisti, il Governo va nella giusta direzione, che è quella appunto di guardare alla nuova normazione secondo l'impatto e quello che sarà l'effetto sulle giovani generazioni. Quindi, questo è un provvedimento che mira alla tutela delle persone con disabilità e delle persone più fragili, ma che emette norme che andranno a tutela delle giovani generazioni. Credo che meglio di questo non si potesse fare, alla faccia di chi pensa che questo provvedimento abbia mortificato la nostra azione parlamentare. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Poiché il relatore facente funzioni rinuncia ad intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
ALBERTI CASELLATI, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Signor Presidente, signori senatori, il disegno di legge che oggi approda in quest'Aula rappresenta un tassello essenziale della strategia di semplificazione normativa del Governo, un intervento del quale è impossibile non cogliere l'urgenza.
È infatti evidente a tutti che l'Italia ha un endemico problema di ipertrofia normativa e di eccesso di burocrazia. Le leggi sono troppe, spesso difficili da applicare e talora addirittura oscure nei loro significati, al punto che la Corte costituzionale ha di recente rinvenuto, nell'irrimediabile oscurità della legge, un vero e proprio vizio di legittimità.
L'esigenza di semplificare e di ridurre il disordine regolatorio è oggettivamente pressante e trova la sua più profonda ragione d'essere nella necessità di liberare spazi di autonomia e di libertà individuale e collettiva dal groviglio di regole che rischia di soffocarli con beneficio per l'effettività dei diritti e la prosperità del sistema economico.
L'iper-regolazione e la burocrazia sono una zavorra che appesantisce il nostro sistema economico, mortificandone gravemente le potenzialità inespresse. Basti pensare che il peso della burocrazia sul sistema Paese è stato stimato in circa 230 miliardi l'anno e che la sola iper-regolazione dell'Unione europea, secondo il rapporto Draghi, ha un costo per le imprese di circa 150 miliardi di euro l'anno.
«Troppe leggi e di cattiva qualità» - avverte il professor Cassese in un editoriale del «Corriere della Sera» di domenica scorsa - «inceppano la macchina dello Stato e producono un effetto negativo sull'economia». Ancora, scrive il professor Cassese: «se le leggi dei trent'anni passati fossero state chiare, il prodotto interno lordo italiano sarebbe ora più alto di almeno il 10 per cento». La semplificazione è quindi la più potente leva di sviluppo economico della quale possiamo disporre nell'immediato e a costo zero.
Io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti per gli spunti che hanno offerto alla discussione. È stata oggetto di critica la scelta di inserire numerose deleghe in un disegno di legge che si pone come obiettivo quello di semplificare e si è giunti a ritenere un controsenso la moltiplicazione degli ambiti in cui il Governo è autorizzato a intervenire.
L'obiezione non coglie nel segno, per due ragioni concorrenti. La prima è che l'eterogeneità dei temi è un tratto naturale di leggi come la legge annuale di semplificazione o quella di concorrenza, che trovano la loro ratio non già nei vari settori coinvolti dalla disciplina, ma nel fine a cui sono funzionalmente preordinate e cioè il fine della semplificazione normativa e burocratica. La seconda ragione sta nel fatto che l'obiettivo dichiarato del Governo è proprio quello di riunire in un unico provvedimento misure di semplificazione normativa che altrimenti sarebbero disseminate in veicoli normativi diversi e temporalmente distanziati, finendo per complicare anziché ridurre il disordine regolatorio. La presenza di numerose deleghe nei più diversi settori dell'ordinamento in definitiva non può essere considerata un vizio, ma va vista, al contrario, come una delle principali virtù della nuova legge annuale di semplificazione.
Trattandosi poi di riordino e di semplificazione, non ci sono oneri di carattere economico. Questo lo dico per togliere qualche preoccupazione alla senatrice Sbrollini.
Secondo un altro rilievo critico della senatrice Valente, il disegno di legge concorrerebbe a marginalizzare il Parlamento, perché pur senza farsi ricorso in questo caso alla decretazione d'urgenza, sarebbero state conferite al Governo deleghe troppo ampie e sostanzialmente quasi in bianco; si è inoltre affermato che il provvedimento del Governo è ispirato a criteri di accentramento e che in sostanza, quindi, la funzione legislativa sarebbe sottratta al Parlamento, a cui resterebbe solo il compito di approvare o respingere le proposte dell'Esecutivo. Francamente, queste obiezioni mi sorprendono: se può concedersi, da un lato, che l'abuso della decretazione di urgenza marginalizza il Parlamento, lo stesso non può dirsi certo per lo strumento della delega legislativa. Mi appaiono decisivi due rilievi: da un lato la previsione nell'articolo 72, ultimo comma, della Costituzione, di una riserva di Assemblea per le leggi di delegazione legislativa che assicura la più ampia rappresentazione delle posizioni politiche presenti in Parlamento e offre anche all'opposizione la possibilità di fornire il proprio contributo nella definizione dei principi e dei criteri direttivi delle deleghe legislative; dall'altro lato, il Parlamento ha modo di intervenire anche successivamente, esprimendo sui singoli schemi di decreti legislativi i pareri delle Commissioni parlamentari, anche questa volta con un contributo di maggioranza e opposizione.
Tutto ciò è acclarato alla riflessione scientifica. Mi limito, tra i tanti, a una citazione testuale di Gustavo Zagrebelsky, Presidente emerito della Corte costituzionale, che non è sospettabile di nutrire simpatie per l'attuale maggioranza di Governo. L'illustre giurista afferma che «la delega legislativa offre, sotto il profilo della razionalità della formazione della volontà legislatrice, una serie di "virtualità positive" che appaiono "totalmente assenti nel decreto-legge e non sempre rinvenibili nemmeno nella legislazione parlamentare". Aggiungo a queste notazioni di ordine teorico sulla delega legislativa che, nel caso concreto dell'iter di questo disegno di legge, c'è stato un lungo e approfondito esame della Commissione affari costituzionali, iniziato nel settembre 2024 e concluso a fine aprile 2025, dunque otto mesi di lavoro in Commissione, con oltre 20 sedute, audizioni, emendamenti, discussioni proficue. Nel corso di questi otto mesi, la Commissione ha dato un contributo di grande importanza, come testimoniano efficacemente le modifiche apportate al testo originario del disegno di legge. Sono stati, in effetti, molti e significativi gli emendamenti approvati sia dalla maggioranza che dall'opposizione, che hanno migliorato e al contempo arricchito il testo. La stessa senatrice Valente, mentre criticava questo aspetto, in realtà poi diceva che nel corso dell'esame in Commissione ci sono stati moltissimi emendamenti che sono stati approvati e il testo è stato arricchito prevedendo, fra l'altro, che al fine di conseguire l'applicazione del principio di uguaglianza tra donne e uomini si veniva a considerare anche l'impatto di genere.
Queste innovazioni, che portano l'Italia in prima linea nel contesto dell'Unione europea, chiedono al Governo, nel momento in cui esercita la propria iniziativa legislativa, di misurare proprio gli effetti di lungo periodo delle politiche pubbliche e di valutarle anche relativamente all'impatto di genere.
Neppure si può poi sostenere che le deleghe presenti nel disegno di legge siano in bianco. Vi sono infatti nell'articolo 2 del provvedimento princìpi generali di semplificazione che valgono per tutte le deleghe presenti nel disegno di legge in esame e varranno anche per le deleghe dei futuri disegni di legge annuale di semplificazione normativa. Oltre a questi princìpi generali, validi trasversalmente per tutte le deleghe, ogni singola delega settoriale ha i suoi specifici e puntuali i princìpi e criteri direttivi. Tutto si può dire, tranne che le deleghe siano in bianco. Penso, ad esempio, alla delega in materia di revisione degli istituti delle inabilitazioni e interdizioni, per le quali si è tenuto conto proprio dell'apporto del Parlamento.
In materia di disabilità, con specifico riferimento alla revisione degli istituti della inabilitazione e interdizione, il Parlamento ha svolto un ruolo assolutamente cruciale. Al riguardo bisogna ricordare che il testo iniziale sulla disabilità, all'articolo 9, conteneva una delega e, tra i princìpi direttivi, il riferimento al riordino e alla semplificazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione era contenuto nell'ottica del loro superamento in favore dell'istituto dell'amministrazione di sostegno. Nel corso dell'esame in Commissione, la delega sulle misure di protezione giuridica ha raggiunto una sua autonomia, staccandosi dalla delega in materia di disabilità e differenziando anche i soggetti proponenti dei decreti legislativi. Questo è stato fatto in esito proprio a un approfondito dibattito parlamentare, anche con l'apporto di senatori con una peculiare esperienza sull'argomento e in particolare la senatrice Stefani, che ringrazio. (Applausi). Si è giunti così all'approvazione di un subemendamento che ha contribuito, assieme all'emendamento governativo, a modificare in profondità il disegno di legge iniziale. Mi pare dunque evidente, soprattutto su questo versante, che l'apporto parlamentare è stato pieno e decisivo.
In definitiva, avviandomi a concludere, il percorso del disegno di legge in esame dimostra che il Parlamento ha avuto un ruolo essenziale e che la delega legislativa, sommata in questo caso allo strumento della legge annuale, sia il mezzo più idoneo a fare ordine nell'intricato sistema normativo italiano. (Applausi).
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore facente funzioni e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BALBONI, f. f. relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario.
ALBERTI CASELLATI, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore facente funzioni.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
CATALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATALDI (M5S). Signora Presidente, si chiederà perché il MoVimento 5 Stelle dovrebbe essere contrario alla previsione di una legge di semplificazione normativa annuale. Il fatto è che ci siamo resi conto che il nomen iuris che avete dato a questo provvedimento è soltanto una scusa.
Voi di fatto state dando una delega in bianco al Governo, cedendo il potere legislativo che è del Parlamento. La Costituzione dice chiaramente all'articolo 76 che non si può delegare il potere legislativo se non entro chiari perimetri, che sono princìpi e criteri direttivi che qui sono talmente labili da aver trasformato tutto questo in una cambiale in bianco. Noi stiamo rinunciando al potere legislativo, ma non lo facciamo per materie accessorie. Noi stiamo delegando il potere legislativo anche sulle politiche della famiglia. Lo stiamo delegando per le politiche che riguardano la cooperazione internazionale, sulla disabilità, sul codice della navigazione (Applausi), sul codice civile, sui diritti delle persone fragili. Vogliamo davvero rinunciare al potere del Parlamento di legiferare in queste materie e dare carta bianca? Cosa ci rimane? Avete fatto soltanto decreti-legge e una volta che arriva in Parlamento un disegno di legge, peraltro di origine governativa, stiamo rinunciando a essere legislatori.
Cosa ci rimarrà? Rimangono quei pochi disegni di legge blindati, dei quali il ministro Nordio ci viene a dire che sono inemendabili. Ma come vi permettete? Le leggi si fanno in questo Parlamento. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BALBONI, f. f. relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBERTI CASELLATI, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BALBONI, f. f. relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBERTI CASELLATI, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.6.
GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIORGIS (PD-IDP). Signora Presidente, colgo l'occasione per illustrare questo emendamento, richiamando l'attenzione dei colleghi senatori anche sugli altri emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 4. Mi sarei aspettato, da parte del relatore e del Governo, una qualche spiegazione sul perché si esprima parere contrario ad introdurre emendamenti, ad esempio quello che abbiamo appena bocciato a prima firma Valente, che prevedono che si considerino anche gli effetti economici nella valutazione dell'impatto. Per quale motivo non si dovrebbero considerare anche gli effetti economici tra gli effetti che vanno considerati per valutare una determinata disposizione?
Abbiamo chiesto di inserire che il concerto avvenga anche con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. C'è una ragione per cui non è opportuno che la definizione dei decreti delegati avvenga di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali? Oppure, come nel caso dell'emendamento 4.7, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a seconda naturalmente della materia che è oggetto di semplificazione.
Questi non sono emendamenti ostruzionistici, ma si fanno carico di fare in modo che la definizione degli atti di semplificazione (in questo caso parliamo di deleghe e di decreti legislativi delegati) avvenga coinvolgendo le articolazioni del Governo, perché sono tutti emendamenti che prevedono il coinvolgimento delle articolazioni del Governo che hanno, su quelle specifiche materie, la competenza istituzionale. Il motivo che ci ha spinto a presentare questi emendamenti è il fatto che essi migliorano la qualità della legislazione. Ci saremmo aspettati una qualche considerazione sul perché non c'è disponibilità ad accoglierli. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, fino alle parole «con il Ministro».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 4.7 a 4.9.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BALBONI, f. f. relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBERTI CASELLATI, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.200, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.201, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.202, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.203, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BALBONI, f. f. relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
ALBERTI CASELLATI, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.200, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.201, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BALBONI, f. f. relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBERTI CASELLATI, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.200, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.201, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.202, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BALBONI, f. f. relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14.
ALBERTI CASELLATI, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.200, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.201, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.202, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.203, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BALBONI, f. f. relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBERTI CASELLATI, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.200, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.201, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.202, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.203, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.204, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.205, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, identico all'emendamento 15.206, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.207, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.208, presentato dalla senatrice Aloisio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.209, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.210, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio, emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BALBONI, f. f. relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, nonché sulla proposta di stralcio.
ALBERTI CASELLATI, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S16.200.
GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, la proposta di stralcio S16.200 propone di stralciare la delega relativa alla riscrittura, alla riforma di due istituti giuridici molto delicati: l'interdizione e l'inabilitazione. Sono istituti che, come sapete benissimo, incidono sulla capacità d'agire e sulla capacità giuridica, quindi su aspetti della personalità particolarmente delicati.
Noi non siamo pregiudizialmente contrari a una riforma di questi istituti, ma deve essere una riforma ponderata e adeguatamente istruita. L'invecchiamento della popolazione, come sappiamo, determina anche un aumento dei casi di perdita di autonomia e di capacità di autodeterminazione. È molto importante che il legislatore sappia intervenire con un equilibrio e una capacità di bilanciamento che soddisfino la tutela del soggetto che ha perso una parte della propria capacità di autodeterminazione, ma al tempo stesso sappia preservare quella autonoma determinazione che il soggetto può ancora esercitare.
È un tema davvero molto delicato e difficile, perché l'invecchiamento della popolazione richiede anche un adeguamento degli istituti a tutela delle persone più anziane e meno capaci di autodeterminarsi: ma dobbiamo fare molta attenzione affinché una riforma di questi istituti non faccia scivolare il legislatore in una normativa che rinunci a preservare quell'autodeterminazione che può essere in alcuni casi diminuita, ma che, fin dove rimane, anche in minima parte, deve essere tutelata.
Noi di questo tema avremmo voluto discutere come il legislatore dovrebbe fare e non in un articolo che delega al Governo nell'ambito di un disegno di legge di semplificazione. Il tema della riforma degli istituti dell'interdizione e della inabilitazione non di semplificazione: semplificazione di che cosa? Semplificare le procedure per procedere all'interdizione ed all'inabilitazione? Allora noi diciamo no alla semplificazione! (Applausi).
Se ci pensate bene, trattare questi istituti sotto la voce della semplificazione normativa è qualcosa che offende la dignità delle persone e la complessità del tema. (Applausi).
Io non ho una risposta su come oggi potremmo meglio bilanciare il difficile rapporto tra tutela e autodeterminazione, quindi l'intervento di una figura che si sostituisca alla persona che ha perso la capacità di autodeterminarsi. La sostituzione non deve mai arrivare a privare la persona sotto tutela delle possibilità di autodeterminarsi, se in essa ve ne rimane. Come si misura il grado di persistente capacità di autodeterminazione? Come si misura il rapporto di collaborazione e di cooperazione che ci deve essere tra la persona che si prende cura e quella che viene posta sotto tutela? Sono questioni di una delicatezza e profondità che non possiamo risolvere con un articolo che delega il Governo nel quadro di un provvedimento che ha come obiettivo la semplificazione normativa.
Ecco perché abbiamo chiesto, prima ancora che l'abrogazione, lo stralcio: per testimoniare la nostra disponibilità al confronto e all'approfondimento, perché - ripeto - i tempi sono profondamente cambiati. Gli istituti non hanno sempre dato buona prova di sé; non sempre l'interdizione e l'inabilitazione sono stati istituti applicati in maniera conforme a quell'esigenza di pieno rispetto della dignità della persona e di quella parte di autodeterminazione e capacità cognitiva che a volte permane.
Quindi, noi siamo pronti e disponibili a riflettere su come vanno riformati, però facciamolo non con un articolo nell'ambito di una delega che parla di semplificazioni. Quindi, insistiamo con questa proposta: stralciamolo e vedremo come affrontarlo. Affrontiamolo insieme con quella profondità che, non è stata possibile. Noi non abbiamo fatto, onorevoli senatori - lo dico a chi non è parte della Commissione - neanche un'audizione su questo specifico articolo, perché le audizioni ovviamente erano contingentate nel quadro di una pluralità di argomenti tra loro eterogenei. Voi capite che quando il provvedimento è eterogeneo, tutte le volte si determina questo problema. Non è solo un problema dell'eterogeneità dei decreti-legge, ma è anche dell'eterogeneità dei disegni di legge, perché o organizziamo le audizioni facendo un pacchetto per ogni singolo articolo, oppure obiettivamente è difficile.
Noi le audizioni le abbiamo fatte - devo darne atto - su questo disegno di legge, ma non abbiamo fatto neanche un'audizione su questo specifico articolo, che invece avrebbe meritato un approfondimento molto serio e una trattazione che in questo modo non è possibile svolgere. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di stralcio S16.200, presentata dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.200, presentato dalla senatrice Zampa.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.201, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.202.
GUIDOLIN (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUIDOLIN (M5S). Signora Presidente, anch'io ho presentato una serie di emendamenti su questo articolo, mossa dalle intenzioni che ho sentito esporre prima dai colleghi nel modo più chiaro possibile, ossia che un tema così delicato probabilmente avrebbe meritato una riflessione più ampia.
Io credo che non tutti qui dentro hanno avuto l'opportunità di toccare con mano i problemi che ci sono nel momento in cui si è in una condizione di fragilità che non permette nemmeno di esprimersi e di far capire quello che si vuole. Io ho avuto la possibilità di lavorare in parecchi contesti sociosanitari e ho toccato con mano quando una persona giovane con una malattia degenerativa, perde tutte le funzioni fisiche (non si muove, non parla e non riesce nemmeno a mangiare certe volte), però è cosciente e a volte riesce a comunicare quasi solo con gli occhi.
Sono situazioni veramente particolari. Le Regioni spesso non mettono a disposizione di queste persone gli strumenti adatti per poter comunicare, come dei tablet che permettano loro, con l'uso degli occhi, di esprimere quello che vogliono fare. C'è, quindi, tutta una serie di situazioni che rendono veramente difficile la posizione di queste persone malate.
In questa, che secondo me è quasi una delega in bianco, si va a toccare questo tema e credo che dobbiamo tutti fare una riflessione e mettere a disposizione di questa parte dei cittadini, che sono i più fragili, una legge seria. Avevo chiesto di coinvolgere in questi processi almeno i garanti regionali dei diritti della persona, ma non è stato fatto. Si coinvolge addirittura il caregiver facendo riferimento al comma della legge di bilancio del 2017 in cui si dà una definizione abbastanza larga dei caregiver familiari, ma ad oggi nel nostro Paese non esiste una legge che inquadri giuridicamente questa figura, nel senso che, se approviamo una norma che poggia su quel comma di quella legge di bilancio, prendiamo in considerazione una platea ampissima che non viene realmente definita.
Nel dichiarare il nostro voto favorevole all'emendamento 16.202, spero che la maggioranza accolga questo invito ad affrontare il tema in modo serio. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.202, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 16.203 e 16.204 sono inammissibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.205, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.206, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'ordine del giorno G16.200 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BALBONI, f. f. relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBERTI CASELLATI, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.200.
CATALDI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATALDI (M5S). Signor Presidente, stiamo rinunciando a esercitare la funzione legislativa in una materia delicatissima. Non so se ce ne rendiamo conto, ma stiamo mettendo mano al codice civile e abdicando alla nostra funzione legislativa su temi che riguardano le persone più fragili, quelle soggette a interdizione, a inabilitazione e all'amministrazione di sostegno.
Da giurista, le dico che sono stati scritti fiumi di parole su questo tema, che è talmente complesso da dover seguire un iter parlamentare che preveda anche audizioni di esperti. Sono ormai trascorsi vent'anni dall'introduzione dell'istituto dell'amministrazione di sostegno e uno degli esperti che hanno dato un contributo significativo a questa norma è Paolo Cendon, che ho avuto modo di conoscere personalmente e che, nonostante il tempo trascorso, è tornato a scrivere un volume che parla di questo istituto che è talmente delicato e con tante di quelle implicazioni che non possiamo permetterci di liquidarlo con una semplice delega al Governo.
Io stesso, come avvocato, ho avuto modo di seguire dei procedimenti di volontaria giurisdizione. Ci sono tanti piccoli dettagli che meritano un confronto parlamentare. Ho avuto modo di assistere una ragazza a cui è stato assegnato un amministratore di sostegno che era il fratello e non si è tenuto conto delle incompatibilità. Non si è tenuto conto dei problemi che ha vissuto questa ragazza, che aveva ereditato un patrimonio immobiliare consistente che avrebbe potuto consentirle una vita migliore, se l'amministratore di sostegno le avesse consentito di utilizzarlo e anche di dismetterlo gradualmente nell'arco della sua vita. Tuttavia, evidentemente c'erano altri interessi, che erano quelli ereditari. Questo è solo uno dei tanti elementi che emergono da una complessa casistica.
Se il Parlamento rinuncia a legiferare anche su norme che riguardano diritti fondamentali delle persone, cosa rimaniamo a fare qui? Stiamo assistendo soltanto a decreti-legge e quando arriva un disegno di legge deleghiamo tutto? Riappropriamoci del potere di legiferare, perché ce lo chiede la Costituzione. L'articolo 76 della Costituzione ci dice che la funzione legislativa non può essere delegata al Governo, se non entro rigidi parametri, criteri e princìpi direttivi, che in questo caso mancano. Non sappiamo cosa deciderà il Governo e non è soltanto un problema limitato all'amministrazione di sostegno; stiamo dando carta bianca su tutto, anche sulle politiche della famiglia. Stiamo dando carta bianca sulle politiche della famiglia a un Governo che ama soltanto la famiglia tradizionale e patriarcale. (Applausi).
STEFANI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, per certi versi posso anche comprendere la richiesta di uno stralcio e il mancato accoglimento della proposta originaria contenuta nel disegno di legge riguardante questa materia, che inizialmente era stata inserita all'articolo 16 con una mera lettera, in cui era prevista una delega per il riordino di questi istituti che riguardano una materia molto delicata e non meramente assistenziale. Stiamo parlando di questioni con cui si va a incidere sulla capacità di agire: quando parliamo dell'istituto dell'interdizione ci riferiamo a istituti che riguardano le persone che hanno perso la capacità di intendere e di volere e per questa ragione è previsto l'istituto della tutela.
Vorrei però ricordare ai colleghi e anche a chi segue i nostri lavori che con un primo parere della Commissione giustizia era stato suggerito che venissero meglio dettagliati i princìpi e i criteri direttivi nell'esercizio di questa delega in una materia così delicata. È stata quindi riformulata dal Governo una ipotesi su cui la Commissione giustizia è nuovamente intervenuta con un secondo parere, con cui è stata richiesta un'ulteriore specificazione.
Ringrazio formalmente e pubblicamente il ministro Alberti Casellati per la sua sensibilità di giurista, perché su questa materia occorre averla. Il provvedimento, infatti, è stato trattato in 1a Commissione, ma questa è una materia che sarebbe spettata alla Commissione giustizia (mi permetto di dirlo ancora). Solo grazie all'intervento del ministro Alberti Casellati siamo riusciti a riordinare la norma e redigere l'articolo 17, in cui questi princìpi e criteri direttivi si sono sviluppati in modo migliore. In sede di dichiarazione di voto cercherò magari di illustrare meglio la nostra posizione.
In Commissione è stato accolto un emendamento della Lega, con cui siamo arrivati a una formulazione dell'articolo 17 chiaramente migliorativa rispetto a quella originaria. Per questa ragione, il Gruppo Lega voterà contro questo emendamento. (Applausi).
GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIORGIS (PD-IDP). Signora Presidente, ha ragione la senatrice Stefani; su questo punto si è svolta una discussione che ha poi visto accogliere una modifica, suggerita dalla stessa senatrice Stefani e accolta dal Governo, tanto che noi qui ci troviamo con un testo che risulta essere proposto dalla Commissione. Non è il testo originario del disegno di legge.
Nonostante questo piccolo passo in avanti, vorrei che noi avessimo chiaro che in quest'Aula non c'è stata una sola parola - una - che abbia spiegato perché oggi gli istituti dell'inabilitazione e dell'interdizione non sono più adeguati a corrispondere a quella funzione di tutela dei soggetti che perdono o vedono limitata la propria capacità di autodeterminazione.
Colleghi, su un tema così delicato, non c'è stato un solo senatore, un solo esponente di maggioranza, che voterà a favore di questo articolo, che abbia sentito il dovere di intervenire per spiegare pubblicamente il motivo per cui ritiene che gli istituti non funzionino. Io penso, come ho detto prima, che questi istituti abbiano bisogno di un po' di manutenzione e vadano rivisti, ma prima di proporre un testo normativo, bisognerebbe conoscere bene quali sono oggi le modalità con le quali vengono applicati questi istituti. Bisognerebbe fare una fotografia reale, attenta e precisa di quella che è oggi la situazione di molte persone e di quella che è oggi la modalità attraverso la quale questi istituti vengono impiegati. Come si fa a proporre una riforma senza neanche spendere una parola sul perché questi istituti andrebbero riformati e sulla direzione nella quale si intende procedere alla riforma?
Questi princìpi e criteri direttivi, così come sono stati meglio precisati, si limitano a enunciare una serie di considerazioni molto generiche sulle quali non si può che essere d'accordo, ma poi, alla fine, il tratto saliente è quello che si riassume nella lettera b), procedere cioè alla progressiva abrogazione di questi due istituti a favore dell'introduzione di un unico istituto, l'amministrazione di sostegno.
Cosa si intende per amministrazione di sostegno? Si intende abrogare due istituti per muovere verso l'adozione generalizzata di un istituto di cui non si dice una sola parola. Noi qui stiamo per votare una delega che conferisce al Governo la possibilità di far entrare in vigore dei decreti delegati, sui quali noi potremo al massimo dare un parere neanche vincolante, in una direzione del tutto indeterminata e nemmeno spiegata dai proponenti. Ascoltando infatti delle parole che mi facciano capire ciò che non riesco a comprendere, potrei anche cambiare opinione.
Con l'articolo 17 noi affermiamo che i due istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione devono essere progressivamente superati a favore di un terzo istituto. Con quali caratteristiche? Da chi applicato? Con quali poteri del giudice? Con quale criterio per la definizione dell'amministratore di sostegno? Con la possibilità di revoca? Sì, quando, come e in che misura? Come detto prima dalla collega, c'è il tema delle persone che invecchiano e che purtroppo tendono in alcuni casi a perdere la capacità di autodeterminazione, ma c'è il problema di tutte quelle persone che invece perdono la capacità di autodeterminazione, tradizionalmente intesa, a seguito di una malattia e non a seguito dell'età. Le forme attraverso le quali si può manifestare una perdita di capacità di autodeterminazione sono molteplici; come facciamo noi a dire che stiamo procedendo verso un miglioramento, un'innovazione legislativa, se non abbiamo speso neanche una parola per dire che vogliamo distinguere a seconda del tipo di perdita di capacità di autodeterminazione e delle modalità attraverso le quali quella persona può manifestare il proprio residuo grado di consapevolezza e quindi di libertà di autodeterminazione, che deve essere tutelato?
Non lo dico con un intento polemico o pregiudizialmente ostruzionistico. Lo dico come un senatore che non si capacita che si accetti questa progressiva svalutazione… (Il microfono si disattiva automaticamente).
Ho finito, Presidente. Stiamo per introdurre una disposizione gravida di conseguenze, che avrà un impatto probabilmente molto significativo. Quando qualcuno leggerà il nostro confronto, non troverà una sola parola spesa per spiegare come e perché si è deciso di procedere in questa direzione. Noi siamo determinati nell'opporci, ma siamo anche nel non accettare questa svalutazione del Parlamento. Vi sembrerà in alcuni casi una ripetizione quasi pedante, ma noi, fino all'ultimo giorno di mandato, non accetteremo questa svalutazione del Parlamento. (Applausi).
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, noi proponiamo la soppressione dell'articolo perché non si capisce quale significato abbia semplificare una norma che interviene sulle condizioni delle persone. Si dà al Governo una delega per fare la semplificazione di cosa? Forse bisognerebbe avere un caro che ci impone di affrontare il tema dell'interdizione o dell'inabilitazione per capire che è complicato.
In questo disegno di legge c'è sostanzialmente la volontà di centralizzare tutto nelle mani del Governo. C'è un livello di centralizzazione delle competenze che bisogna semplificare, ma io vorrei capire cosa bisogna semplificare. Quali sono le condizioni? Più che semplificare, forse bisognerebbe individuare in modo chirurgico quali sono gli aspetti che non funzionano e cercare di capire insieme le proposte da fare. Noi siamo contrari nel merito e nel metodo e per questo abbiamo proposto non lo stralcio, ma la soppressione dell'articolo.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.200, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, identico all'emendamento 17.201, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.202, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.203, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio ed emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BALBONI, f. f. relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBERTI CASELLATI, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di stralcio S18.200, presentata dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.200, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 18.201, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, fino alle parole «ai diversi livelli,»;».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 18.202 e 18.203.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.204, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.205, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.206, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.207, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.208, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.209, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.210, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.211, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.212, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.213, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico agli emendamenti 18.214, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi, e 18.215, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.216, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico agli emendamenti 18.217, presentato dai senatori Cataldi e Maiorino, e 18.218, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.219, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico agli emendamenti 18.220, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 18.221, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.222, presentato dal senatore Meloni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.223, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, identico all'emendamento 18.224, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.225, presentato dai senatori Maiorino e Cataldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 18.226, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, fino alle parole «disciplina vigente».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 18.227.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.228, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.229, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.230, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.231, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BALBONI, f. f. relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 19, ad eccezione dell'emendamento 19.202, su cui esprimo parere favorevole.
ALBERTI CASELLATI, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.200, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.201, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.202, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.203, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.204, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.205, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.206, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.207.
MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAIORINO (M5S). Signor Presidente, in realtà sento il dovere di spiegare, soprattutto ai colleghi della maggioranza, nei cui volti ho visto qualche perplessità, in merito all'unico emendamento dell'opposizione approvato, cioè il 19.202.
In realtà, si tratta di una correzione, perché nel testo si legge che l'osservatorio si occupava di famiglia, natalità, infanzia, adolescenza, pornografia e pedopornografia. Naturalmente, l'accorgimento è stato di inserire che si occupa del contrasto alla pornografia e alla pedopornografia.
Questo è il motivo per cui l'emendamento è passato, ma esso spiega e illustra, ancora una volta, la fretta e la sciatteria con cui i provvedimenti vengono scritti. Per fortuna, dunque, almeno ci sono le opposizioni che vi danno una mano. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.207, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.208, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.209, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.210, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BALBONI, f. f. relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
ALBERTI CASELLATI, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore facente funzioni.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.200.
CASTELLONE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, intervengo per spiegare perché abbiamo sottoscritto questo emendamento presentato dal collega Verducci.
Signor Presidente, noi abbiamo, in questo momento, un'emergenza nel Paese, che è quella di non riuscire ad attuare il contratto di ricerca previsto nella legge n. 79 del 2022. Purtroppo, il Governo ha scelto, ancora una volta, di non investire in ricerca. L'emendamento del collega Verducci serviva a questo: permettere di rendere attuabile e attivabile il contratto di ricerca, defiscalizzando, riducendo la durata ad un anno, per renderlo di più semplice attuazione per le università.
La conseguenza, visto il parere negativo del Governo, sarà che purtroppo migliaia di ricercatori resteranno senza contratto. Sarà che le università non potranno attuare le borse di ricerca Marie Curie o tanti altri contratti di ricerca, perché il Governo ha altre priorità, che non sono certamente investire in università e ricerca; non sono investire sul futuro dei nostri giovani, ma sono invece investire in armi che per voi è l'unica e la sola priorità.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.200, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.201.
VERDUCCI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VERDUCCI (PD-IDP). Signora Presidente, chiedo di intervenire su questo articolo soppressivo e voglio collegarmi all'intervento appena fatto dalla senatrice Castellone che ringrazio.
Noi pensiamo che serva un altro tipo di intervento sull'università e la ricerca, non certo la delega che alla fine esproprierebbe il Parlamento di una funzione fondamentale. Com'è stato appena detto, noi chiediamo che ci sia finalmente un finanziamento stabile, strutturale e pluriennale per il reclutamento dei ricercatori nelle nostre università, giovani ricercatori che attendono, che sono oggi sottoposti a un precariato inaccettabile.
Stiamo chiedendo - come veniva detto - che la legge approvata da tutte le forze di questo Parlamento nel 2022 venga finalmente finanziata e non vogliamo invece stare sul terreno di un ricatto che vuole nuovamente, in assenza di finanziamenti, tornare indietro rispetto a norme che finalmente hanno conquistato, attraverso contratti di natura subordinata, il riconoscimento della dignità del lavoro della ricerca. Non vogliamo sottostare a questo ricatto. Chiediamo che ci siano finanziamenti per attuare la legge approvata tre anni fa per la dignità della ricerca, per il reclutamento di giovani ricercatori, per un sistema che sia finalmente attrattivo.
Per questo abbiamo presentato i nostri emendamenti, per fare in modo che il nostro Parlamento sia messo nella condizione di discutere e soprattutto non ci sia un ricatto per tornare indietro rispetto a diritti fondamentali conquistati tutti quanti insieme appena tre anni fa. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.201, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.202, presentato dal senatore Verducci e da altri senatori, identico all'emendamento 20.203, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.204, presentato dal senatore Pirondini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.205, presentato dalla senatrice Castellone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.206, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.207, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore facente funzioni ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BALBONI, f. f. relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sull'emendamento 21.203, sul quale il parere è favorevole.
ALBERTI CASELLATI, ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa. Esprimo parere conforme a quello del relatore facente funzioni.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.200, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.201, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.202, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.203, presentato dalla senatrice Minasi.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.204, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.205, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.206, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.207, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Avendo avuto notizia di un accordo intercorso tra i Capigruppo, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del lavoro e delle politiche sociali
«Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di Protezione civile» (1479).
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
PELLEGRINO (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PELLEGRINO (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il venerdì prima di Pasqua due ragazzi, mentre passeggiavano tranquillamente per strada, sono stati aggrediti da un gruppo di antagonisti in una scena inquietante, contornata da una escalation di minacce, insulti e conclusasi con lanci di bottiglie sui presenti. Marco e Andrea Gaetani hanno la grande colpa, per quei teppisti, di guidare il movimento giovanile di Fratelli d'Italia a Lecce e lo fanno con passione e spirito di iniziativa e proprio per questo, secondo quei vigliacchi, non hanno non solo il diritto di parola, ma neanche quello di godersi una chiacchierata con gli amici.
Quello di Lecce è uno tra i più recenti episodi di una escalation di atti violenti negli ultimi mesi da parte degli appartenenti ai centri sociali e nelle piazze di protesta della sinistra, che ha visto spesso come bersaglio preferito il Presidente del Consiglio. Non si contano più le volte che le sue immagini vengono bruciate in piazza o messe a testa in giù, con una strumentalizzazione feroce che non fa bene al Paese e alimenta un clima di intolleranza esasperata che non è giustificabile in alcun modo.
Siamo arrivati anche a incitamenti pericolosi, come quello perpetrato graficamente alcuni giorni fa da un corteo dei centri sociali a Milano: dopo aver danneggiato e imbrattato muri, vetrine e pensiline degli autobus, quegli arroganti hanno lasciato come ultimo regalo la scritta in rosso «spara a Giorgia».
Colleghi - vedo che sono già andati via dagli altri banchi - credo che tutte le buone parole dette da questi scranni sul tema del dialogo politico si stiano pericolosamente infrangendo su un muro di silenzio da parte di chi dimentica di condannare - e con veemenza - questi episodi e da penne e menti dell'intellighenzia, sempre pronte a cavalcare con noncuranza meschina un'inarrestabile ondata di odio e intolleranza.
Vedo che i tanto decantati valori di democrazia e libertà vengono ripetutamente distrutti in queste settimane da chi pensa di portare avanti la lotta violenta, mantenendo alta la tensione e volendo ad ogni prezzo riportare la nostra Nazione a rigurgiti bui che tutti - me lo auguro - vogliamo restino totalmente relegati al passato.
Avviandomi a concludere il mio intervento, rilevo che il 25 aprile e il 1° maggio avrebbero dovuto essere finalmente l'occasione per ribadire che tutti condanniamo con convinzione ogni forma di violenza e non per fare - come è accaduto anche in quest'Aula - una distinzione tra il sangue versato in morti migliori e morti peggiori. Vergogna, perché non è lo spirito esatto con cui bisogna avvicinarsi alle celebrazioni del 9 maggio, quelle che ricordano le vittime del terrorismo.
Concludo, quindi, dicendo che per Fratelli d'Italia il confronto democratico, ancora una volta, si fonda sul rispetto e sul dialogo e ribadiamo a chiare lettere che oggi non c'è spazio per l'odio politico, non c'è più. Continuare, invece, a sostenerlo con un pericoloso silenzio significa cancellare il sacrificio di quelle vittime e rappresentare, con una fumata grigia, la fine della nostra democrazia. (Applausi).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 8 maggio 2025
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 8 maggio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 19,50).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni (1468)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA
Art. 1.
1. Il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
All'articolo 1:
al comma 1, la parola: « infine » è sostituita dalle seguenti: « in fine », dopo le parole: « Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis, » sono inserite le seguenti: « le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, », le parole: « percentuale del 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « quota del 15 per cento », la parola: « , ovvero » è sostituita dalla seguente: « o », la parola: « nonché » è sostituita dalla seguente: « oppure », la parola: « incluso » è sostituita dalla seguente: « compreso » e le parole: « dei ministri, provvedono alla stipula » sono sostituite dalle seguenti: « dei ministri provvedono alla stipulazione »;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. All'articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi" sono sostituite dalle seguenti: "che siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in regola con il conseguimento dei crediti formativi universitari";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I requisiti per l'ammissione alle procedure selettive devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura medesima. Possono essere assunti in servizio anche i candidati vincitori che alla data dell'assunzione abbiano conseguito la laurea o abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età" ».
All'articolo 2:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: « dell'articolo 2-bis, del » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 2-bis del »;
al secondo periodo, dopo le parole: « di 44 » è aggiunta la seguente: « unità »;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: « nell'Area funzionari » sono sostituite dalle seguenti: « nell'Area dei funzionari »;
al terzo periodo, dopo le parole: « dei requisiti ivi previsti » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al quinto periodo, le parole: « dell'Area funzionari » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Area dei funzionari »;
al settimo periodo, le parole: « del presente comma, è » sono sostituite dalle seguenti: « del presente comma è » e le parole: « a euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di euro »;
all'ottavo periodo, dopo le parole: « a decorrere dall'anno 2026 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. Al fine di rafforzare le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2, è istituito il Nucleo end of waste (NEW), posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il NEW è composto da cinque membri scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente a enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto superiore di sanità e all'ENEA, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso del diploma di laurea o di laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale in materia ambientale, con particolare riferimento al settore dell'economia circolare. I cinque membri del NEW sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso dei requisiti di cui al secondo periodo, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Ai membri del NEW, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o appartenenti al personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. A ciascun membro del NEW spetta un compenso annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore a 40.000 euro.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica".
2-ter. Per il potenziamento delle attività finalizzate alla tutela del territorio e alla gestione delle acque nonché alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attività di pianificazione e di aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorità di bacino distrettuali, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate a utilizzare le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il reclutamento, nei limiti delle predette risorse e della vigente dotazione organica, di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze »;
al comma 3, le parole: « il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), » sono sostituite dalle seguenti: « i termini di cui all'alinea e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 » e le parole: « è differito » sono sostituite dalle seguenti: « sono differiti »;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. Al fine di potenziare l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia) e di recuperare e valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio presso la stessa, l'ARPA Sicilia può procedere, entro il 31 dicembre 2026, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale con la medesima qualifica posseduta, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione e sia stato reclutato attraverso procedure pubbliche conformi a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato o indeterminato per i profili professionali corrispondenti, espletate anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, quindici mesi continuativi di servizio presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
c) abbia conseguito una valutazione della performance positiva;
d) sia in possesso di tutti i requisiti, ivi compreso quello relativo al titolo di studio, previsti a legislazione vigente per l'assunzione nella pubblica amministrazione e per l'accesso alla qualifica di inquadramento ».
All'articolo 3:
al comma 1:
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, le parole: "nei limiti dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti dei posti complessivamente disponibili, al netto dei posti previsti dall'articolo 28-bis, comma 1" »;
alla lettera c), capoverso 2-bis:
al primo periodo, alle parole: « Le amministrazioni » sono premesse le seguenti: « A decorrere dall'anno 2026, », dopo le parole: « ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono inserite le seguenti: « , degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale », le parole: « presente articolo, » sono sostituite dalle seguenti: « presente articolo », dopo le parole: « facoltà assunzionali » sono inserite le seguenti: « impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale, », dopo le parole: « diretta collaborazione o equiparati » sono inserite le seguenti: « ovvero presso gli assessorati regionali alla sanità e gli uffici a essi afferenti » e le parole: « abbia conseguito » sono sostituite dalle seguenti: « abbiano conseguito »;
dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113-bis »;
al quinto periodo, dopo le parole: « di inquadramento » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e la parola: « PIAO » è sostituita dalle seguenti: « Piano integrato di attività e organizzazione »;
dopo la lettera c) è inserita la seguente:
« c-bis) all'articolo 30, comma 2-ter, le parole: "alla Presidenza del Consiglio dei ministri e" sono soppresse »;
alla lettera d):
al numero 1) è premesso il seguente:
« 01) al comma 3-bis, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché con una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele già stabilite dalla citata legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve" »;
al numero 1):
al capoverso 4-ter, primo periodo, le parole: « Fatta salva » sono sostituite dalle seguenti: « Fatte salve » e le parole: « non economici, » sono sostituite dalle seguenti: « non economici »;
al capoverso 4-quater sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , che, ove richiesto, possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica a svolgere autonomamente i concorsi pubblici per il reclutamento del personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità »;
al capoverso 4-sexies, dopo le parole: « Il Dipartimento della funzione pubblica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al capoverso 4-septies:
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
« b) organizza i concorsi unici applicando una riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele previste dalla legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve »;
alla lettera d), la parola: « assessor » è sostituita dalla seguente: « valutatori »;
al capoverso 4-octies, la parola: « parlamento » è sostituita dalla seguente: « Parlamento » e le parole: « quello cui di riferimento » sono sostituite dalle seguenti: « quello di riferimento »;
dopo il numero 3.2) è inserito il seguente:
« 3.2-bis) al sesto periodo, dopo le parole: "dalle province," sono inserite le seguenti: "dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura," »;
al numero 3.3), dopo le parole: « n. 101, convertito, con modificazioni » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », le parole: « o tempo indeterminato » sono sostituite dalle seguenti: « o a tempo indeterminato » e la parola: « b)-bis » è sostituita dalla seguente: « b-bis) »;
al numero 4):
al capoverso 5-quater:
al quinto periodo, le parole: « dal bando, sono pubblicate contestualmente » sono sostituite dalle seguenti: « dal bando sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, » e dopo le parole: « sul sito dell'amministrazione procedente » sono inserite le seguenti: « , anche tramite apposito collegamento ipertestuale, »;
al sesto periodo, le parole: « Resta ferma » sono sostituite dalle seguenti: « È assicurata »;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 »;
al capoverso 5-quinquies, dopo le parole: « danno evidenza » sono inserite le seguenti: « , in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, » e le parole: « ferma restando » sono sostituite dalle seguenti: « assicurando comunque »;
al capoverso 5-sexies, dopo le parole: « candidati idonei individuati » sono inserite le seguenti: « numericamente o » e la parola: « stipula » è sostituita dalla seguente: « stipulazione »;
alla lettera e):
al numero 1), le parole: « è inserito il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti » e dopo le parole: « requisiti di registrazione. » sono aggiunte le seguenti: « Il diario delle prove, il punteggio conseguito, l'eventuale convocazione alle prove e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova, con i relativi punteggi, sono pubblicati e messi a disposizione dei partecipanti in un'area ad accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalità del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Gli esiti delle prove orali, con l'elenco dei candidati esaminati, sono altresì affissi al termine di ogni sessione giornaliera d'esame nei luoghi fisici in cui si è svolta la prova e rimangono pubblicati fino al termine di ciascuna giornata »;
al numero 3), le parole: « quarto periodo". » sono sostituite dalle seguenti: « quarto periodo"; »;
dopo la lettera e) è inserita la seguente:
« e-bis) all'articolo 36, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2.1. Nei casi in cui il personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, fruisca dell'aspettativa non retribuita, le amministrazioni stesse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, previo svolgimento di procedure selettive conformi a quanto previsto dall'articolo 35, possono coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa mediante il ricorso a contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, comunque non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa. I contratti di cui al primo periodo si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa di cui al presente comma. Nel periodo di aspettativa non retribuita, il personale dipendente delle amministrazioni di cui al primo periodo non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è valorizzato nei concorsi per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, anche attraverso la previsione di riserve di posti in misura non superiore al 10 per cento di quelli messi a concorso" »;
alla lettera f), capoverso 3:
al secondo periodo, le parole: « sono ammessi a partecipare, ai concorsi di cui al primo periodo, con riserva » sono sostituite dalle seguenti: « sono ammessi con riserva a partecipare ai concorsi di cui al primo periodo »;
al terzo periodo, dopo le parole: « istanza di riconoscimento » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti non coperti mediante i corsi-concorsi selettivi di formazione indetti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sono destinati ai concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) »;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: « in tali posizioni » sono sostituite dalle seguenti: « in tale posizione »;
al quarto periodo, le parole: « con inquadramento » sono soppresse, dopo le parole: « da quella di inquadramento » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e la parola: « PIAO » è sostituita dalle seguenti: « Piano integrato di attività e organizzazione »;
al comma 3, la parola: « (PIAO) » è soppressa e le parole: « o già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « e banditi nell'anno 2025 »;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. Ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di tutte le autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati, si applica il regime di incompatibilità previsto dall'articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in deroga a qualunque diversa disposizione, la quale cessa di avere efficacia limitatamente ai componenti di detti organi »;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché in materia di incompatibilità dei componenti di organi collegiali cessati dall'incarico ».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
« Art. 3-bis. - (Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni) - 1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane con un numero di dipendenti pari o inferiore a cinquanta unità è subordinato, fino al 31 dicembre 2026, al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza ».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: « n. 125 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 125, »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione dell'esperienza acquisita, nell'ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, qualora al medesimo titolo non siano previste nel bando specifiche riserve di posti »;
al comma 4, le parole: « n. 64 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 64, »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Per la prosecuzione delle attività dei corpi civili di pace di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da realizzare nel rispetto, in quanto compatibili, delle disposizioni del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125 »;
al comma 6, primo periodo, le parole: « superare il caso EUP (2021)9915 » sono sostituite dalle seguenti: « risolvere il caso EU Pilot (2021)9915/Empl »;
al comma 7, dopo le parole: « comma 308 » sono inserite le seguenti: « del medesimo articolo 1 »;
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
« 7-bis. Le risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere utilizzate, nel limite del 50 per cento di quelle assegnate a ciascun ente, anche con gli strumenti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A tale fine gli enti di cui al primo periodo possono adottare anche nuovi bandi nonché avvalersi prioritariamente degli esiti delle procedure selettive già svolte.
7-ter. A decorrere dall'anno 2025, le università statali e le istituzioni universitarie a ordinamento speciale, in caso di assunzioni di personale con qualifica dirigenziale, aggiuntive rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2024, effettuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, certificato per l'anno 2024, in misura non superiore all'importo unitario corrispondente a 0,56 punti organico. Con riferimento alle predette risorse aggiuntive non si applica il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, purché l'incremento delle unità di personale dirigenziale non determini il superamento di un contingente finale superiore a 16 dirigenti per gli atenei con più di 3.500 unità di personale, a 12 dirigenti per gli atenei da 2.001 a 3.500 unità di personale, a 8 dirigenti per gli atenei da 1.001 a 2.000 unità di personale e a 4 dirigenti per gli atenei fino a 1.000 unità di personale. In caso di successiva riduzione del personale dirigenziale in servizio, il predetto fondo è adeguato in diminuzione garantendo l'invarianza del valore medio pro capite della retribuzione accessoria riferito all'anno 2024 »;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
« 8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è inserito il seguente:
"2-bis. Per l'anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili" »;
al comma 9, dopo le parole: « nell'anno 2025, » sono inserite le seguenti: « nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, »;
dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:
« 9-bis. Il Governo provvede ad apportare all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente l'ordine di preferenza dei titoli nei pubblici concorsi, le modificazioni necessarie per comprendere nelle fattispecie di cui alla lettera b) gli invalidi di guerra, con precedenza rispetto alle categorie ivi previste, e nelle fattispecie di cui alla lettera c) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra, con precedenza rispetto alle categorie ivi previste.
9-ter. Presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ad eccezione del Conservatorio di musica di Bolzano, è istituita, in numero non superiore a quello determinato ai sensi del comma 9-quater del presente articolo, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta. Il dirigente amministrativo di cui al primo periodo è scelto tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione aventi comprovata qualificazione professionale, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999.
9-quater. Le posizioni di dirigente amministrativo di seconda fascia, in numero non superiore a trentacinque, individuate sulla base di un'aggregazione territoriale delle istituzioni di cui al comma 9-ter, sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In sede di contrattazione collettiva nazionale relativa all'area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca sono stabilite la retribuzione di posizione di parte variabile e la retribuzione di risultato nei limiti del relativo fondo di cui al comma 9-quinquies.
9-quinquies. Al fine di istituire, a decorrere dall'anno 2026, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo determinato al di fuori delle dotazioni organiche vigenti, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca sono istituiti un fondo destinato alla copertura della retribuzione tabellare, con una dotazione pari a 2.538.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, e un fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, con una dotazione pari a 2.496.149 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
9-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quinquies, pari a 5.034.951 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
9-septies. Per la formazione delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche, compresi i concorsi a carattere regionale e quelli indetti dalle regioni a statuto speciale, ferma restando l'attestazione delle specifiche competenze del candidato, il merito sportivo può essere inserito tra le categorie dei titoli valutabili, ove congruente con le qualifiche messe a concorso.
9-octies. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, provvede, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad apportare le modificazioni necessarie per adeguare le norme regolamentari vigenti alle disposizioni del comma 9-septies.
9-novies. Al fine di rafforzare il processo di transizione digitale, di sfruttare al meglio e nel modo corretto l'applicazione delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, e di migliorare la qualità dei servizi destinati alle imprese e ai cittadini nonché la necessaria partecipazione dei cittadini stessi alla gestione delle politiche pubbliche, le pubbliche amministrazioni possono individuare, tra il personale in servizio e nell'ambito delle nuove assunzioni autorizzate a legislazione vigente, la figura professionale del social media e digital manager, con compiti di elaborazione di strategie comunicative specifiche per i social media, in conformità agli obiettivi istituzionali, anche fatte salve le attuali competenze, e di gestione delle piattaforme di reti sociali telematiche.
9-decies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-novies nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-undecies. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni ovvero nell'ambito di rapporti di collaborazione con gli enti locali, le medesime amministrazioni, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possono prevedere la valorizzazione del servizio prestato con pieno merito dal personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia prestato servizio sulla base dei predetti rapporti per almeno trentasei mesi ».
All'articolo 5:
al comma 2:
al secondo periodo, la parola: « velocizzare » è sostituita dalla seguente: « accelerare »;
al terzo periodo, dopo le parole: « euro 7.990.494 » nonché dopo le parole: « euro 336.000 » è inserita la seguente: « annui »;
al comma 6, le parole: « in capo allo » sono sostituite dalle seguenti: « di competenza dello », le parole: « e l'immigrazione, » sono sostituite dalle seguenti: « e l'immigrazione », dopo le parole: « dell'articolo 2, comma 2, del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al » e le parole: « sul territorio » sono sostituite dalle seguenti: « nel territorio ».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
« Art. 5-bis. - (Disposizioni per rafforzare la capacità amministrativa del Ministero della salute) - 1. Al fine di fare fronte agli ulteriori adempimenti relativi alla riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, di potenziare le attività di profilassi internazionale in materia di gestione dei flussi migratori, di garantire l'esercizio dei compiti istituzionali in materia di emergenze sanitarie nonché di rafforzare la capacità amministrativa e tecnologica del Ministero della salute connessa alle nuove esigenze di trasformazione digitale in adempimento degli obblighi europei, il Ministero della salute è autorizzato, per gli anni 2025 e 2026, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di otto dirigenti di seconda fascia, di ventitré dirigenti sanitari e di novanta unità di personale non dirigenziale dell'Area dei funzionari, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata in misura corrispondente. A tale fine è autorizzata la spesa di 4.451.981 euro per l'anno 2025 e di 8.903.962 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di 160.000 euro per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, di 363.000 euro per l'anno 2025 e di 484.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento, di 111.804 euro per l'anno 2025 e di 223.608 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative all'erogazione dei buoni pasto nonché di 166.319 euro per l'anno 2025 e di 332.637 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
2. Per fare fronte alle accresciute attività di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, è incrementato di dieci unità di personale non dirigenziale.
3. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze previste dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, è incrementata complessivamente di 830.280 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.083.384 euro per l'anno 2025 e a 10.774.487 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute ».
All'articolo 6:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: « articolo 16, comma 1, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al »;
al secondo periodo, dopo le parole: « di astensione obbligatoria » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al terzo periodo, dopo le parole: « presso il comando » sono inserite le seguenti: « competente per il luogo »;
al quarto periodo, le parole: « Fuori dai casi » sono sostituite dalle seguenti: « Fuori dei casi » e le parole: « dimissioni ed espulsioni » sono sostituite dalle seguenti: « dimissione ed espulsione »;
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
« 4-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale," sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile";
b) dopo le parole: "Polizia di Stato" sono inserite le seguenti: ", anche ai fini della promozione e della valorizzazione delle proprie attività,";
c) le parole: "Protezione civile e servizi antincendi" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" ».
Nel capo III del titolo I, dopo l'articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 6-bis. - (Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale e la funzionalità dell'Autorità "Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità") - 1. L'Autorità "Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità" è autorizzata, nei limiti della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2024, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale, di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, con procedura selettiva per titoli ed esame orale, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della professionalità specifica di soggetti che abbiano maturato, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'esperienza di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o presso enti od organismi internazionali, nello svolgimento di attività specialistica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale.
Art. 6-ter. - (Nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia in convenzione con altri comuni) - 1. All'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I comuni che, ai sensi del comma 1, sono tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere a tale obbligo in forma associata con altri comuni, anche di dimensione superiore, secondo le modalità previste dalle disposizioni della parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia può essere effettuata in forma associata anche dai comuni che non rientrano tra i soggetti obbligati" ».
All'articolo 7:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: « che possono essere scelte » sono sostituite dalle seguenti: « di cui 15 assunte attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie vigenti e 15 scelte »;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: « All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo è reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario »;
al terzo periodo, le parole: « quantificati in euro 1.269.174 per l'anno 2025 e di euro 1.692.231 a decorrere dall'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 1.663.105 euro per l'anno 2025 e a 2.494.656 euro annui a decorrere dall'anno 2026 »;
al comma 2, primo periodo, le parole: « a Formez PA - Centro servizi » sono sostituite dalle seguenti: « all'associazione Formez PA-Centro servizi, » e le parole: « della P.A. » sono sostituite dalle seguenti: « delle P.A. »;
al comma 3, dopo le parole: « della legge 30 dicembre 2021, n. 234 » sono inserite le seguenti: « , dopo le parole: "gestione corrente" sono inserite le seguenti: ", la manutenzione" e » e le parole: « scopro di lucro » sono sostituite dalle seguenti: « scopo di lucro »;
al comma 4:
al primo periodo, le parole: « il quadro euro unitario sul potenziamento della lotta alla tratta di essere umani » sono sostituite dalle seguenti: « la normativa dell'Unione europea in materia di potenziamento della lotta contro la tratta di esseri umani »;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: « All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo è reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario »;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 614.954 euro per l'anno 2025 e a 819.937 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 »;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
« 4-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "due uffici di livello dirigenziale non generale" sono sostituite dalle seguenti: "tre uffici di livello dirigenziale non generale" e, al secondo periodo, dopo le parole: "Il coordinatore" sono inserite le seguenti: "opera a titolo gratuito ed";
b) al comma 3, le parole: "due unità dirigenziali di livello non generale" sono sostituite dalle seguenti: "tre unità dirigenziali di livello non generale" e le parole: "quindici unità di personale non dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "quattordici unità di personale non dirigenziale".
4-ter. All'articolo 8, comma 7-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: "Limitatamente all'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026";
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e della struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei ».
Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 7-bis. - (Misure urgenti per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici) - 1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi comprese le indennità accessorie aventi carattere fisso e continuativo, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. In aggiunta al trattamento economico lordo previsto dal quarto periodo, ai medesimi dipendenti spettano altresì il trattamento economico accessorio disciplinato dal regolamento di cui al comma 3-ter e il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della spesa autorizzata dal quinto periodo del comma 3-bis";
b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta";
c) al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2025, l'importo previsto dal terzo periodo è aumentato a 350.000 euro annui";
d) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
"3-ter. Il Presidente rappresenta la Commissione, provvede alla sua convocazione e ne stabilisce l'ordine del giorno. La Commissione adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento, quelle concernenti il trattamento economico accessorio del personale operante presso la Commissione nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative alle indennità accessorie attribuite al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio".
2. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dai mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Al comma 8 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La Commissione è autorizzata alla formazione del ruolo ai fini della riscossione coattiva a mezzo dell'agente nazionale della riscossione. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi del comma 7 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato".
Art. 7-ter. - (Misure organizzative urgenti per la funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità) - 1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno 2023, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché il compimento delle funzioni della stessa, come integrate dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il relativo contingente è incrementato, a decorrere dal 1° giugno 2025 fino al 31 dicembre 2027, di un'unità di personale dirigenziale di livello generale, individuata sulla base delle attitudini e delle capacità professionali dirigenziali possedute nonché in ragione della specifica esperienza maturata in materia di politiche a favore delle persone con disabilità, per il cui incarico non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 181.703 euro per l'anno 2025 e a 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 181.703 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 311.491 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Art. 7-quater. - (Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari) - 1. A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione, le modalità attuative già adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017.
2. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attività sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative può continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis".
3. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente:
"i-ter) aspettativa sindacale non retribuita";
b) all'articolo 913-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa" ».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: « ricompresi nei crateri sisma 2009 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « compresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016 », dopo la parola: « demografica » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « ricostruzione del sisma 2009 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016 »;
al comma 2, le parole: « del sisma 2009 e del sisma 2016. » sono sostituite dalle seguenti: « del sisma del 2009 e del sisma del 2016, nonché, sino al 31 dicembre 2027, nei comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti che assicurano interventi funzionali all'attuazione del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti »;
al comma 3, le parole: « è aggiunto, in fine, il seguente periodo » sono sostituite dalle seguenti: « sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi », le parole: « e le province autonome di Trento e di Bolzano » sono soppresse, dopo le parole: « personale di ruolo » sono inserite le seguenti: « e personale proveniente da società a partecipazione pubblica » e dopo le parole: « propri dipendenti. » sono aggiunte le seguenti: « Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi »;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. All'articolo 3-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: "Per" sono inserite le seguenti: "le regioni,";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "accessori del personale" sono inserite le seguenti: "dall'ultimo periodo del comma 1,".
3-ter. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: "le province, i comuni" sono inserite le seguenti: ", le unioni di comuni" »;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: « e le province autonome di Trento e di Bolzano » sono soppresse, le parole: « all'Area funzionari » sono sostituite dalle seguenti: « all'Area dei funzionari » e le parole: « contrasto al dissesto » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto del dissesto »;
al secondo periodo, le parole: « Agli oneri di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « All'attuazione del »;
al comma 7, dopo le parole: « n. 267, » sono inserite le seguenti: « al primo periodo, le parole: "anche in primo grado" sono sostituite dalle seguenti: "anche con provvedimento non definitivo" e »;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
« 7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai giudizi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato »;
al comma 8, dopo le parole: « decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 » sono inserite le seguenti: « , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, »;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
« 8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 143:
1) al primo periodo:
1.1) alla lettera a), le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi";
1.2) alla lettera b), le parole: "entro dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro tredici mesi";
1.3) alla lettera c), le parole: "entro quindici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";
1.4) alla lettera d), le parole: "entro venti mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro ventitré mesi";
2) il sesto periodo è soppresso;
b) al comma 148-bis, il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 148-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i contributi assegnati con decreti del Ministero dell'interno 28 marzo 2023 e 19 maggio 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 30 giugno 2025 abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori, che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto".
8-ter. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "31 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025";
b) al quarto periodo, le parole: "30 aprile 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025" e le parole: "31 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".
8-quater. All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "15 maggio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "15 settembre 2025";
b) al secondo periodo, le parole: "31 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025";
al comma 9:
alla lettera a), numero 2), la parola: « stipulate » è sostituita dalla seguente: « stipulata »;
alla lettera b), le parole: « nell'ambito convenzioni » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito delle convenzioni » e dopo le parole: « all'articolo 30 del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al »;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
« 10-bis. All'articolo 1, comma 133, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "di cui alla legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31," sono inserite le seguenti: "e alla legge della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15,";
b) le parole: "70 unità" sono sostituite dalle seguenti: "252 unità";
c) dopo le parole: "aventi sede nel territorio regionale" sono inserite le seguenti: "e dall'Ente parco nazionale del Pollino".
10-ter. Al fine di garantire un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione, l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse del PNRR assegnate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
« Art. 8-bis. - (Misure urgenti in materia di edilizia scolastica)-1. Al fine di fare fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 in favore degli enti territoriali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Sono ammissibili a finanziamento interventi identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito ».
All'articolo 9:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: « al comune di Lampedusa e Linosa, » sono inserite le seguenti: « nonché agli altri comuni che presentino analoghe condizioni di marginalità geografica, criticità amministrative e gestionali connesse al fenomeno dell'immigrazione e particolari esigenze di rafforzamento tecnico e operativo, con particolare riguardo alla gestione dei fondi di sviluppo e coesione e del PNRR, »;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il trattamento economico dei segretari comunali di cui al presente comma è a carico dei comuni interessati »;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali nella prima fascia professionale, fino a quando non consegue la prima nomina, è tenuto, a pena di cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a partecipare annualmente ad almeno sei procedure di nomina pubblicizzate per la copertura delle sedi di segreteria della sezione regionale dell'albo di iscrizione per le quali è in possesso dei requisiti per la nomina ovvero, in mancanza, presso altre sezioni regionali, dandone comunicazione all'albo di competenza. Qualora non consegua la prima nomina entro il termine massimo di cinque anni dall'iscrizione all'albo, è comunque cancellato dall'albo medesimo ai sensi del citato articolo 13, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
2-ter. Per i segretari comunali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano già iscritti all'albo e non hanno ancora conseguito la prima nomina, il comma 2-bis si applica a decorrere dalla predetta data.
2-quater. I posti resi disponibili dalle cancellazioni disposte ai sensi del comma 2-bis si aggiungono alle facoltà assunzionali autorizzabili per i segretari comunali secondo la normativa vigente ».
All'articolo 10:
al comma 1, la parola: « implementazione » è sostituita dalla seguente: « attuazione » e le parole: « con l'ordinanza commissariale n. 18 del 9 gennaio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 18 del 9 gennaio 2024 »;
al comma 2, la parola: « propria » è sostituita dalla seguente: « sua », le parole: « il bagaglio esperienziale e di competenze maturato » sono sostituite dalle seguenti: « l'esperienza e le competenze maturate », le parole: « di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 », le parole: « decreto-legge n. 36 del 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 » e le parole: « n. 207, » sono sostituite dalle seguenti: « n. 207. »;
al comma 3, le parole: « decreto-legge n. 61 del 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 »;
al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR »;
al comma 5:
alla lettera a), la parola: « ricadenti » è sostituita dalla seguente: « insediate »;
alla lettera b), le parole: « al punto a) » sono sostituite dalle seguenti: « alla lettera a) »;
alla lettera f), le parole: « attuate e programmate » sono sostituite dalle seguenti: « attuati e programmati »;
al comma 6, la parola: « comunica » è sostituita dalla seguente: « comunicano »;
al comma 9, terzo periodo, le parole: « è resa pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « è pubblicata » e dopo le parole: « del sito » è inserita la seguente: « internet »;
al comma 11, dopo le parole: « a legislazione vigente » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 12:
al primo periodo, le parole: « decreto-legge n. 111 del 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 »;
al secondo periodo, dopo le parole: « la spesa di 659.290 » è inserita la seguente: « euro »;
al comma 13, primo periodo, le parole: « rendendo pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « e pubblica » e dopo le parole: « proprio sito » è inserita la seguente: « internet »;
alla rubrica, la parola: « implementazione » è sostituita dalla seguente: « attuazione ».
Nel capo II del titolo II, dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 10-bis. - (Trasferimento delle funzioni del Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1997, sono trasferiti al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011, che subentra nella titolarità della contabilità speciale n. 1420.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di permettere la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere, possono essere utilizzate le risorse giacenti nella contabilità speciale n. 1420 nel limite complessivo di 1 milione di euro fino al 31 dicembre 2028.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il gruppo di supporto tecnico-giuridico di cui all'articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è soppresso. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa si avvale dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
4. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa provvede allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028".
6. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10-ter. - (Differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva) - 1. Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.
Art. 10-quater. - (Disposizioni urgenti per il potenziamento e la funzionalità dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Ente parco nazionale della Maiella) - 1. Al fine di assicurare la costante funzionalità degli Enti parco nazionali, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è incrementata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di nove unità di personale non dirigenziale, di cui due funzionari e sette operatori.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica dell'Ente parco nazionale della Maiella è incrementata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ventiquattro unità di personale non dirigenziale, di cui tre funzionari, otto assistenti e tredici operatori ».
All'articolo 11:
al comma 1:
al capoverso 3-bis:
al terzo periodo, dopo le parole: « in materia di casellario giudiziale » sono inserite le seguenti: « , di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti »;
al quarto periodo, le parole: « I requisiti richiesti sono posseduti » sono sostituite dalle seguenti: « I prescritti requisiti devono essere posseduti »;
al capoverso 3-ter:
al secondo periodo, le parole: « per tutelare » sono sostituite dalle seguenti: « con modalità idonee a tutelare »;
al terzo periodo, dopo le parole: « sono indicate » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al sesto periodo, la parola: « potranno » è sostituita dalla seguente: « possono »;
al comma 2, la parola: « pure » è sostituita dalla seguente: « anche » e le parole: « della funzione del comitato anche di alta consulenza » sono sostituite dalle seguenti: « della competenza del comitato a svolgere anche funzioni di alta consulenza »;
il comma 3 è sostituito dai seguenti:
« 3. Al fine di coadiuvare le attività del Ministero dell'economia e delle finanze, anche relativamente all'attuazione della riforma fiscale e alla predisposizione del codice del diritto tributario, di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, presso il medesimo Ministero è costituito il Consiglio superiore dell'economia e delle finanze, organo di studio e alta consulenza per il Ministro dell'economia e delle finanze e, ove nominato, per il vice Ministro dell'economia e delle finanze nelle materie economico-finanziaria, fiscale e della disciplina antiriciclaggio.
3-bis. Il Consiglio superiore dell'economia e delle finanze è costituito da un numero di componenti non superiore a dieci, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza con grado non inferiore a generale di divisione e tra i dirigenti dell'amministrazione economico-finanziaria di qualifica non inferiore a quella di dirigente generale, anche in pensione, nonché tra professori universitari, magistrati e avvocati dello Stato in servizio. L'incarico conferito a un componente in pensione scade al compimento del suo settantesimo anno di età. Gli incarichi di studio o di consulenza sono attribuiti ai singoli componenti dal Ministro dell'economia e delle finanze o dal vice Ministro dell'economia e delle finanze, ove nominato.
3-ter. Ai componenti del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze spetta un compenso mensile determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel limite di un onere complessivo annuo massimo di 500.000 euro.
3-quater. Il conferimento dell'incarico e l'attribuzione del compenso a personale in pensione sono consentiti in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3-quinquies. Le funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze sono assicurate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un contingente massimo di trenta unità di personale non dirigenziale, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle agenzie fiscali e del Corpo della guardia di finanza e collocate fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
3-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 250.000 euro per l'anno 2025 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-septies. In attuazione delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, al fine di potenziare la misura organizzativa della rotazione ordinaria degli incarichi dirigenziali in funzione di prevenzione della corruzione, gli incentivi economici alla mobilità territoriale per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate possono essere corrisposti, previa contrattazione integrativa, nei limiti della disponibilità complessiva dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e di seconda fascia, in misura non superiore al 20 per cento delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato.
3-octies. All'articolo 9-quater del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata del numero dei dipendenti a tempo indeterminato della società SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia";
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
"10-bis. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali acquisite per effetto dell'incorporazione della società SIN S.p.A., a decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in incremento rispetto alla dotazione organica, tre unità di personale di livello dirigenziale non generale, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche. L'assunzione delle unità di personale dirigenziale di cui al primo periodo è finanziata con le risorse già stanziate nel bilancio della società SIN S.p.A. e trasferite al fondo di dotazione dell'Agenzia ai sensi del comma 6.
10-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 10-bis, a decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche:
a) ulteriori due unità di personale di livello dirigenziale non generale, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica;
b) un contingente di personale non dirigenziale pari a trentasei unità, di cui dieci unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, tredici unità nell'area dei funzionari e tredici unità nell'area degli assistenti, in incremento rispetto alla dotazione organica.
10-quater. Per le finalità di cui al comma 10-ter è autorizzata, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, la spesa di 103.160 euro per l'anno 2025 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, di 681.098 euro per l'anno 2025 e di 2.724.388 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di 76.878,85 euro per l'anno 2025 e di 14.307,38 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri connessi alle spese di funzionamento nonché di 17.290 euro per l'anno 2025 e di 58.520 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri relativi ai buoni pasto" »;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ».
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
« Art. 11-bis. - (Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro) - Al fine di rendere più efficiente il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di favorire la tempestività delle scelte gestionali dell'Ispettorato medesimo, di adeguare la governance alle modifiche apportate dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché di potenziare il coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, di legislazione sociale e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di garantire una maggiore efficienza nella gestione delle nuove competenze attribuite all'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi compresa quella al rilascio e alla gestione del Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, introdotto dall'articolo 29, comma 19, del medesimo decreto-legge n. 19 del 2024, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato";
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "non superiore a 7.846 unità" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 7.812 unità" e le parole: "ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale" sono sostituite dalle seguenti: "novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale". A tale fine l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 8 unità di personale dirigenziale non generale, al cui reclutamento si provvede per il 50 per cento mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e per il restante 50 per cento mediante scorrimento di graduatorie di concorsi banditi da altre amministrazioni. Al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede alla riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere ».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: « il periodo trascorso in malattia dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19 » sono sostituite dalle seguenti: « , per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di assenza per malattia dovuta al COVID-19 »;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2," sono soppresse;
b) le parole: « 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
c) le parole: « , non sono ripetibili » sono sostituite dalle seguenti: « non sono ripetibili ».
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la speciale forma della gestione per conto dello Stato disciplinata dall'articolo 127, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dal decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, oltre che ai dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, si applica altresì ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1-quater del presente articolo.
1-quater. Sono amministrazioni pubbliche in gestione per conto dello Stato, ai sensi del comma 1-ter, gli organi di rilevanza costituzionale, compresi il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, l'Avvocatura dello Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, le istituzioni scolastiche statali, le istituzioni universitarie pubbliche, le istituzioni pubbliche di alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto nazionale di astrofisica, l'Istituto nazionale di statistica, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia industrie difesa, l'Istituto superiore di sanità, l'Ispettorato nazionale del lavoro e le scuole e gli istituti scolastici delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'elenco di cui al primo periodo è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1-quinquies. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativi ai dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1-quater continuano a essere gestiti secondo il regime ordinario, se per l'anno in cui gli infortuni si sono verificati o le malattie professionali sono state denunciate l'amministrazione di appartenenza del dipendente ha versato il premio assicurativo dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate in anni per i quali non sia stato versato il premio assicurativo richiesto dall'INAIL si applica il regime della gestione per conto dello Stato e i premi e le sanzioni relativi alle predette annualità non sono dovuti.
1-sexies. In caso di passaggio dalla gestione per conto dello Stato al regime ordinario dal 1° gennaio 2026, quest'ultimo si applica con riferimento a tutti i dipendenti dell'amministrazione, istituto o ente, indipendentemente dalla data della loro assunzione. Tutti gli oneri relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2026 continuano a essere rimborsati all'INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto dello Stato o, in alternativa, mediante versamento di una riserva matematica, anche in forma rateizzata, secondo convenzioni da stipulare tra l'INAIL e l'amministrazione, l'istituto o l'ente interessato »;
al comma 3, le parole: « fuori dal ruolo » sono sostituite dalle seguenti: « fuori del ruolo »;
al comma 4, le parole: « All'art. 8 » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 8, », le parole: « sono aggiunti i seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « è inserito il seguente », le parole: « fondo del trattamento accessorio » sono sostituite dalle seguenti: « fondo per il trattamento accessorio » e la parola: « norma » è sostituita dalla seguente: « disposizione »;
al comma 5, capoverso c-bis), le parole: « e per assicurare la sicurezza informatica » sono sostituite dalle seguenti: « e per l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo all'intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e alla gestione dei big data »;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della pianificazione in materia di formazione, definiscono indirizzi in materia di transizione digitale correlati alla dimensione e alle proprie specifiche esigenze »;
al comma 8, dopo le parole: « articolo 19 del » sono inserite le seguenti: « testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al »;
al comma 9:
all'alinea, primo periodo, le parole: « decreto legge » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge »;
alla lettera a), le parole: « , e euro 252.969 annui, a decorrere » sono sostituite dalle seguenti: « e a euro 252.969 annui a decorrere » e le parole: « la riduzione di un numero di posizioni equivalente » sono sostituite dalle seguenti: « la soppressione di otto posizioni equivalenti »;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
« 9-bis. Al fine di assicurare la massima efficacia nell'attività di supporto al Servizio sanitario nazionale e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di personale, fino al 31 dicembre 2028 l'ente sanitario poliambulatorio "Montezemolo", di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, può avvalersi, sulla base di appositi accordi interistituzionali stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle disposizioni recate dallo statuto dell'ente medesimo, di un contingente massimo di 120 unità di personale, appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa, della Corte dei conti, della regione Lazio e delle relative aziende sanitarie, della Croce Rossa italiana, del Consiglio superiore della magistratura, della Corte suprema di cassazione, del Ministero della giustizia, della giustizia amministrativa, della giustizia tributaria e dell'Avvocatura dello Stato, con oneri a carico delle amministrazioni e degli enti di appartenenza »;
al comma 10:
al primo periodo, la parola: « strategico » è soppressa;
al secondo periodo, la parola: « Italy. » è sostituita dalla seguente: « Italy, »;
al terzo periodo, le parole: « dal 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2025 »;
al quarto periodo, le parole: « stanziamento di fondo speciale » sono sostituite dalle seguenti: « stanziamento del fondo speciale » e dopo le parole: « allo scopo » è inserita la seguente: « parzialmente »;
dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
« 10-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo delle attività economico-produttive nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Comitato di indirizzo della ZLS previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, è integrato da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente in relazione ai territori compresi nel perimetro della ZLS. Qualora i territori compresi nel perimetro della ZLS rientrino negli ambiti di competenza di due o più CCIAA, la designazione del rappresentante di cui al primo periodo è effettuata d'intesa tra loro. La composizione dei Comitati di indirizzo delle ZLS già istituiti è integrata mediante la designazione da parte della CCIAA territorialmente competente del proprio rappresentante, effettuata secondo le modalità di cui al primo e al secondo periodo e comunicata al presidente del medesimo Comitato di indirizzo e al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more della designazione del rappresentante della CCIAA ai sensi del terzo periodo, il Comitato di indirizzo della ZLS si intende validamente istituito a ogni effetto di legge. Per tutto quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2024.
10-ter. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: "per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni" sono sostituite dalle seguenti: "competente per gli affari amministrativi e la gestione del patrimonio";
b) al terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) al quarto comma, le parole: "per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati" sono sostituite dalle seguenti: "competente per gli affari giuridici e quelle";
d) al quinto comma, le parole: "sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale" sono sostituite dalle seguenti: « , di capo del servizio competente per gli affari giuridici, di vice capo del cerimoniale, di vice ispettore generale e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari".
10-quater. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: "è costituita una segreteria tecnica" sono inserite le seguenti: ", cui è assegnato un dirigente di livello non generale, a valere sulle risorse attribuite al Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con incarico che può essere conferito con le modalità di cui all'articolo 1, comma 446, quarto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e" e dopo le parole: "i compiti inerenti" sono inserite le seguenti: "al coordinamento delle attività e dei servizi di assistenza di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy destinati alle imprese estere, diversi da quelli attribuiti all'Unità di missione di cui all'articolo 30, comma 1-bis,";
b) all'articolo 30, comma 1-bis:
1) al primo periodo, le parole: « le finalità di cui all'articolo 25 » sono sostituite dalle seguenti: « coordinare le attività e i servizi di assistenza successivi all'investimento estero e relativi agli ulteriori impedimenti amministrativi connessi nella fase di relativa attuazione, », le parole: « cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale » sono sostituite dalle seguenti: « a cui è preposto un dirigente di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero medesimo, e a cui è assegnato un dirigente di livello non generale »;
2) il secondo periodo è soppresso.
10-quinquies. Alla nota (8) della tabella A dell'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: "Da assegnare all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti" sono aggiunte le seguenti: "e alla segreteria tecnica del Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri".
10-sexies. All'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "biennio 2023-2024" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2023-2025";
b) al quarto periodo, le parole: "due incarichi dirigenziali" sono sostituite dalle seguenti: "un incarico dirigenziale".
10-septies. Per le finalità di cui al comma 10-quater, lettera b), è autorizzata la spesa di euro 215.276 per l'anno 2025 e di euro 322.913 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, ai sensi del comma 10-octies del presente articolo.
10-octies. All'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il numero: "50" relativo alle assunzioni autorizzate presso il Ministero dello sviluppo economico è sostituito dal seguente: "42";
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 2.854.508 per l'anno 2025 e di euro 2.746.871 annui a decorrere dall'anno 2026".
10-novies. All'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica e al comma 1, la parola: "esteri" è soppressa;
b) al comma 2, la parola: "esteri" è soppressa e dopo le parole: "programmi di investimento diretto" sono inserite le seguenti: ", anche esteri, a eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche," »;
al comma 11, capoverso 164-bis, primo periodo, dopo le parole: « con un preavviso di » è inserita la seguente: « almeno », dopo le parole: « dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, » sono inserite le seguenti: « compresi i pubblici dipendenti di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, » e le parole: « al comma 10, dello » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 10 dello »;
al comma 13:
al primo periodo, le parole: « ai sensi di cui all'articolo 2 del » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al », le parole: « e all'articolo 1-ter » sono sostituite dalle seguenti: « , e dell'articolo 1-ter » e dopo le parole: « di alta formazione » sono inserite le seguenti: « per l'agricoltura »;
al secondo periodo, dopo le parole: « La Scuola » sono inserite le seguenti: « di alta formazione » e le parole: « della valutazione » sono sostituite dalle seguenti: « di valutazione »;
al quarto periodo, le parole: « sul proprio sito istituzionale » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero » e le parole: « dall'entrata in vigore del presente decreto-legge » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;
dopo il comma 13 è inserito il seguente:
« 13-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "lettere b), d) e f)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), d), e) e f)" e dopo le parole: "non statali legalmente riconosciute" sono inserite le seguenti: "ovvero a corsi accademici tenuti presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica";
b) al comma 2, la parola: "universitarie" è soppressa »;
il comma 14 è sostituito dai seguenti:
« 14. A decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 68 unità da inquadrare nell'area degli assistenti della sezione del ruolo agricoltura. Per la medesima sezione del ruolo agricoltura è autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità, di un'unità di personale dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a 28 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. A decorrere dall'anno 2025, per le specifiche esigenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità e alle procedure di mobilità, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un'unità di personale dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a 30 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, anche mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, a decorrere dall'anno 2026. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2025, una spesa complessiva pari a 300.000 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
14-bis. Gli organismi pagatori regionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, ai fini dell'adeguamento della loro struttura organizzativa alle condizioni di riconoscimento stabilite dal regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, fino al 31 dicembre 2027 possono assumere personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, nel limite della vigente dotazione organica e delle risorse finanziarie assegnate a tal fine dalla regione »;
al comma 15:
alla lettera a), le parole: « dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, » sono soppresse e la parola: « Stretto." » è sostituita dalla seguente: « Stretto."; »;
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
« 15-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'incarico di sovrintendente può essere conferito a soggetti che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età";
b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso.
15-ter. All'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, si provvede all'assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sulla base di atti di indirizzo delle Camere".
15-quater. All'articolo 1, comma 213, lettera h), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "o territoriale" sono sostituite dalle seguenti: ", territoriale o internazionale".
15-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 231, le parole: "per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2025 e 2026";
b) al comma 232, dopo le parole: "4 milioni di euro per l'anno 2025" sono aggiunte le seguenti: "e di 7 milioni di euro per l'anno 2026".
15-sexies. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "ad assumere" sono inserite le seguenti: ", per l'anno 2026,";
b) al comma 7:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le assunzioni di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 165.196.120 per l'anno 2026 e di euro 215.371.872 annui a decorrere dall'anno 2027.";
2) al secondo periodo, le parole: "ed una spesa pari ad euro 1.625.593 per l'anno 2025 e pari ad euro 198.244 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le spese di funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "e una spesa pari a euro 6.625.593 per l'anno 2025, di cui 5.000.000 per la gestione delle procedure concorsuali e 1.625.593 per le spese di funzionamento, e pari a euro 198.244 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento".
15-septies. All'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "sono autorizzate" sono sostituite dalle seguenti: "sono autorizzati";
b) le parole: "Autorità politica delegata in materia di disabilità nonché" sono sostituite dalle seguenti: "Autorità politica delegata in materia di disabilità nonché per il finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, compresi quelli a fini di riqualificazione sociale nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, individuati dalla predetta Autorità politica. A valere sulle risorse di cui al primo periodo è autorizzata, altresì,".
15-octies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 10,5 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Per le spese di funzionamento dell'Autorità "Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità", di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.
15-novies. Agli oneri derivanti dai commi 15-quinquies, 15-sexies, lettera b), numero 2), e 15-octies, pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti finanziari, mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 15-sexies, lettere a) e b), numero 1), pari a 51.629.183 euro per l'anno 2025 e a 50.175.700 euro per l'anno 2026.
15-decies. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della cultura", le parole: ", verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente," sono soppresse e le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";
b) il secondo periodo è soppresso;
c) al terzo periodo, le parole: "e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: ", a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027".
15-undecies. Agli oneri di cui al comma 15-decies, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura »;
dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
« 16-bis. In relazione alle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e delle correlate misure di diversificazione degli approvvigionamenti energetici, per gli incarichi di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3, 6 e 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, è autorizzata una spesa pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
16-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
16-quater. Al fine di adeguare l'organico dei gradi apicali del Corpo delle capitanerie di porto alle posizioni organizzative già esistenti a legislazione vigente, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 812-bis, comma 1, lettera b), la cifra: "27" è sostituita dalla seguente: "28";
b) all'articolo 814:
1) al comma 1, la cifra: "1069" è sostituita dalla seguente: "1070" e la cifra: "756" è sostituita dalla seguente: "757";
2) al comma 1-bis, lettera a), la cifra: "5" è sostituita dalla seguente: "6";
c) nel quadro V della tabella 2, di cui all'articolo 1136-bis, alla riga corrispondente al grado di cui all'articolo 814, comma 1-bis, lettera a), nella colonna relativa all'organico, la cifra: "5" è sostituita dalla seguente: "6".
16-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 16-quater e 16-sexies è autorizzata la spesa di 29.145,80 euro per l'anno 2025 e di 228.630,65 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
16-sexies. In attuazione della disposizione di cui al comma 16-quater e per colmare prontamente la vacanza esistente nel grado superiore, in deroga all'articolo 1079 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il 1° luglio dell'anno 2025 è, in via straordinaria, autorizzata un'ulteriore promozione aggiuntiva nel grado di cui all'articolo 814, comma 1-bis, lettera a), del medesimo codice.
16-septies. Agli oneri derivanti dal comma 16-quinquies, pari a 29.145,80 euro per l'anno 2025 e a 228.630,65 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
16-octies. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 68-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 66-bis e 68-bis" e dopo le parole: "se informatici," sono inserite le seguenti: "e delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata legge n. 89 del 1913, nonché per la tenuta di tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "degli atti formati su supporto informatico," sono inserite le seguenti: "delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata legge n. 89 del 1913 e dei repertori e registri dei quali è obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913,";
c) al terzo periodo, dopo le parole: "il trasferimento degli atti" sono inserite le seguenti: ", delle copie informatiche, dei registri e dei repertori" e le parole: "le strutture" sono sostituite dalle seguenti: "gli uffici periferici".
16-novies. All'articolo 66-bis, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole: "Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Ministro della cultura,".
16-decies. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 619, al secondo periodo, le parole: "all'Autorità portuale di Trieste" sono sostituite dalle seguenti: "all'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale" e, al quarto periodo, le parole: "presidente dell'Autorità portuale" sono sostituite dalle seguenti: "presidente dell'Autorità di sistema portuale";
b) dopo il comma 619 è inserito il seguente:
"619-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo di progetti unitari di riqualificazione e di gestione delle aree e degli immobili del Porto vecchio di Trieste, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale può delegare il comune di Trieste a svolgere, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia nonché in armonia con la normativa vigente in materia di demanio marittimo, la fase endoprocedimentale di individuazione del soggetto concessionario dei beni demaniali marittimi del Porto vecchio amministrati in via esclusiva dalla stessa Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, che è unico titolare del rapporto concessorio";
c) al comma 620, le parole: "dell'Autorità portuale di Trieste" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale".
16-undecies. Al fine di fare fronte agli interventi tecnologici e logistico-organizzativi necessari per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria di cui alla legge 14 marzo 2025, n. 26, lo stanziamento relativo alla fornitura dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del Ministero dell'università e della ricerca da destinare al Consorzio interuniversitario CINECA è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
16-duodecies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le esigenze di funzionamento della struttura commissariale di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 37.800 euro per l'anno 2025.".
16-terdecies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-duodecies, pari a 37.800 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
16-quaterdecies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'INDIRE è autorizzato a incrementare la propria dotazione organica di due unità di personale dirigenziale di livello non generale. Ai relativi oneri, pari a complessivi 258.116 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. L'INDIRE provvede alla variazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
16-quinquiesdecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) all'alinea, la parola: "trentasei" è sostituita dalla seguente: "trentanove";
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) tre sono nominati dal Ministro su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori, di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567";
b) al comma 8, terzo periodo, le parole: "che sia stato eletto nel" sono sostituite dalle seguenti: "componente del".
16-sexiesdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-quinquiesdecies, pari a 331.100 euro per l'anno 2025 e a 993.300 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
16-septiesdecies. Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nelle more dell'espletamento di procedure di mobilità e comunque fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e di distacco di personale non dirigenziale appartenente al comparto funzioni centrali presso il medesimo Ministero non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
16-duodevicies. Al comma 830 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ", le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale" sono soppresse;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le disposizioni del primo periodo si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026".
16-undevicies. Agli oneri derivanti dal comma 16-duodevicies, pari a 2.250.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16-vicies. Agli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo e ai tecnici di laboratorio in servizio presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è consentito, previa autorizzazione del direttore dell'istituzione di appartenenza, l'esercizio della libera professione nel settore artistico, a condizione che esso non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alle loro funzioni e che sia compatibile con l'osservanza dell'orario di servizio.
16-vicies semel. All'articolo 50 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis, è autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 556.960 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" ».
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
« Art. 12-bis. - (Ulteriori disposizioni per la funzionalità della pubblica amministrazione) - 1. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le cause di inconferibilità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente decreto si applicano esclusivamente agli incarichi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
b) all'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico".
Art. 12-ter. - (Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni) - 1. All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 19";
b) al comma 2, dopo le parole: "non lo ha commesso," sono inserite le seguenti: "ovvero con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione,".
Art. 12-quater. - (Misure urgenti per il reclutamento di personale del Servizio sanitario nazionale) - 1. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono prorogare, con il consenso degli interessati e comunque non oltre un anno successivo al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il rapporto con il personale medico in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Al fine di adeguare il reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale alla disciplina in materia di reclutamento nella pubblica amministrazione adottata in attuazione della riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, è aggiornata la disciplina per il reclutamento del personale dirigenziale dei ruoli sanitario, socio-sanitario, professionale, tecnico e amministrativo e del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.
3. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: "disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483" sono sostituite dalle seguenti: "disciplinato con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute".
Art. 12-quinquies. - (Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale) - 1. Al fine di garantire il rafforzamento, anche attraverso l'assunzione di personale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per l'esercizio delle nuove e maggiori funzioni in materia di cybersicurezza, derivanti dall'evoluzione del quadro regolatorio dell'Unione europea e nazionale e per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 902, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2025, di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per il personale appartenente ai segmenti professionali di direttore centrale e di direttore che abbia tenuto comportamenti che determinino un grave pregiudizio per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico è disposta la cessazione del rapporto di lavoro o di servizio con l'Agenzia, anche indipendentemente dalla sussistenza di profili di responsabilità disciplinare. Fermo restando quanto previsto dal quarto periodo, tale cessazione comporta, per il personale di ruolo, la ricollocazione, anche in sovrannumero, presso il Ministero di originaria appartenenza, ovvero, nei restanti casi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con salvaguardia della sola posizione giuridica maturata presso l'Agenzia. Resta in ogni caso esclusa la ricollocazione presso il contingente speciale del personale di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e nei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia. La ricollocazione di cui al secondo periodo è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali delle amministrazioni di destinazione e sulle risorse di cui al comma 5.
4. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di destituzione per motivi disciplinari recate dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al trasferimento delle risorse dal fondo alle amministrazioni interessate si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni medesime, previo utilizzo delle facoltà assunzionali. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».
All'articolo 13:
al comma 2:
alla lettera a), le parole: « armati e non dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « , armati e no, dello Stato, » e le parole: « degli articoli 24 e 57 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 24 e 57 »;
alla lettera b), capoverso 7, primo periodo, la parola: « gruppi » è sostituita dalla seguente: « Gruppi ».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
« Art. 13-bis. - (Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché deroghe al divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza) - 1. La designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che, oltre a possedere i requisiti individuati con le modalità di cui al comma 4 dello stesso articolo 12, sono costituite a livello provinciale e sovraprovinciale ovvero, in mancanza, a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessata.
2. Ai componenti degli organi degli enti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non si applica comunque il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. All'articolo 79, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175," sono inserite le seguenti: "dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,".
4. Restano in ogni caso ferme, con riferimento a quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni degli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5. Il quarto periodo dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica alle procedure concorsuali indette dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura successivamente alla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 2023, n. 112, le quali prevedono un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità.
6. All'articolo 3-ter, comma 4-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: "e le città metropolitane" sono sostituite dalle seguenti: ", le città metropolitane e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura". Al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni di cui al primo periodo, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è autorizzata a indire procedure per il reclutamento, con contratto di apprendistato, di personale in numero non superiore a sessanta unità in nome e per conto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ne abbiano fatto preventiva richiesta, nel rispetto delle procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2023. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fornisce altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la necessaria assistenza tecnica per l'intera durata dei contratti di apprendistato dalle medesime stipulati.
7. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, può avere luogo, comunque, per non meno di un'unità, a valere sulle facoltà assunzionali previste. Analoga possibilità è ammessa per l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ».
All'articolo 14:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali »;
al comma 2, le parole: « annualmente di 90.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « di 90.000 euro annui » e le parole da: « Agli oneri previsti » fino a: « n. 230. » sono trasposte alla fine del primo periodo, di seguito dopo le parole: « a decorrere dall'anno 2025. »;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: « dell'area/famiglia » sono sostituite dalle seguenti: « dell'area o della famiglia », dopo le parole: « dell'articolo 6, comma 5 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e la parola: « CCNL » è sostituita dalle seguenti: « contratto collettivo nazionale di lavoro del »;
al terzo periodo, le parole: « al presente comma, l'Agenzia » sono sostituite dalle seguenti: « al presente comma l'Agenzia » e dopo le parole: « valore finanziario » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 4, quinto periodo, dopo le parole: « indebitamento netto » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « comma 511 » sono sostituite dalle seguenti: « , comma 511, »;
al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « 2 milioni di euro » è inserita la seguente: « annui »;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: « 20.000.000 per l'anno 2025, di euro 50.000.000 per l'anno 2026 e di euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « 65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029 »;
al secondo periodo, le parole: « La definizione dei criteri e delle modalità » sono sostituite dalle seguenti: « I criteri e le modalità »;
il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito »;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
« 6-bis. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza dell'attività e dei servizi, la dotazione finanziaria destinata all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, è incrementata di 737.812 euro per l'anno 2025 e di 1.327.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e quella destinata all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 11, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è incrementata di 600.000 euro per l'anno 2025 e di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1.337.812 euro per l'anno 2025 e a 2.527.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 737.812 euro per l'anno 2025 e a 1.327.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) quanto a 600.000 euro per l'anno 2025 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
6-quater. All'articolo 22 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "si provvede destinando" sono inserite le seguenti: "una quota del fondo di cui all'articolo 32 e" e le parole da: "di componente del comitato" fino a: "della legge 24 febbraio 1992, n. 225" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dei compensi attribuiti ai sensi degli articoli 25 e 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1";
b) al comma 3, dopo la parola: "stabilendo" è inserita la seguente: "altresì".
6-quinquies. Al personale dirigente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, può essere attribuito, nel limite massimo di venti unità, l'incarico di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in deroga al contingente previsto dall'articolo 17, comma 3, del medesimo testo unico. Al predetto personale non spetta l'emolumento accessorio di cui all'articolo 19, comma 9, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
6-sexies. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113-bis, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata si intende determinata, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la copertura della dotazione organica di cui al comma 1 del medesimo articolo 113-bis, computando il valore medio pro capite individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n. 118, anche con riferimento al personale in servizio in posizione di comando ai sensi del citato articolo 113-bis, comma 4-ter, per un numero di unità comunque non superiore ai posti di qualifica non dirigenziale della dotazione organica dell'Agenzia non ancora coperti con le modalità previste dallo stesso articolo 113-bis. Per le ulteriori unità in servizio in posizione di comando nell'ambito dell'aliquota di cui al medesimo articolo 113-bis, comma 4-ter, il valore medio pro capite per i fini di cui al primo periodo è pari a quello considerato ai fini della determinazione dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 189, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6-septies. All'articolo 29, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: "per l'anno scolastico 2024/2025" sono soppresse ».
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: « degli edifici » sono sostituite dalle seguenti: « di edifici »;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: « si autorizza la regione Lazio a finalizzare » sono sostituite dalle seguenti: « la regione Lazio è autorizzata a utilizzare », dopo le parole: « 20 unità di personale » nonché dopo le parole: « nell'Area degli Istruttori » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e la parola: « pro-capite » è sostituita dalle seguenti: « pro capite »;
al secondo periodo, dopo le parole: « Le risorse » sono inserite le seguenti: « di cui al primo periodo », la parola: « finalizzate » è sostituita dalla seguente: « destinate » e la parola: « implementando » è sostituita dalla seguente: « incrementando »;
al terzo periodo, le parole: « assunzionali, e alle previsioni » sono sostituite dalle seguenti: « assunzionali e alle previsioni »;
al quarto periodo, dopo le parole: « di ore di » è inserita la seguente: « lavoro »;
al comma 4, le parole: « e non oltre » sono soppresse.
Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:
« Art. 15-bis. - (Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità) - 1. All'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Al fine di garantire l'efficace realizzazione degli interventi previsti dal programma di cui al comma 1, in ragione dell'innovatività, delle modalità e dei tempi di attuazione degli obiettivi in esso contenuti nonché del concomitante impegno degli enti destinatari delle risorse nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le deroghe in materia di conferimento di incarichi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79".
Art. 15-ter. - (Completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. a uso esclusivo delle Forze di polizia) - 1. Al fine di assicurare la continuità di funzionamento della rete nazionale Te.T.Ra. nell'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni a uso esclusivo delle Forze di polizia e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE Public Safety, il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere al completamento del piano di interventi per l'estensione del servizio a tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 7.639.145 euro per l'anno 2026, di 152.137.144 euro per l'anno 2027, di 147.532.357 euro per l'anno 2028 e di 82.078.200 euro per l'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 4.997.145 euro per l'anno 2026, a 92.686.942 euro per l'anno 2027, a 43.629.359 euro per l'anno 2028 e a 30 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) quanto a 2.642.000 euro per l'anno 2026, a 37.352.202 euro per l'anno 2027, a 79.026.798 euro per l'anno 2028 e a 34.288.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 22.098.000 euro per l'anno 2027, a 24.876.200 euro per l'anno 2028 e a 17.790.200 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».
All'articolo 16:
al comma 2, le parole: « n. 79, convertito con modificazione dalla legge del 28 maggio 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « , n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, ».
All'articolo 17:
al comma 1, quarto periodo, le parole: « contrasto all'utilizzo » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto dell'utilizzo »;
al comma 2:
all'alinea, le parole: « dipartimento del tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento del tesoro, »;
alla lettera a), le parole: « contrasto all'utilizzo » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto dell'utilizzo »;
al comma 3, dopo le parole: « dal comma 1 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».
Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
« Art. 17-bis. - (Ulteriori disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze, delle agenzie fiscali e del Corpo della guardia di finanza nonché in materia di enti e società a partecipazione pubblica) - 1. Al fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni istituzionali correlate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come incrementata dall'articolo 20, comma 3-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è ulteriormente incrementata di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'articolo 1, comma 1030, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "relative all'articolo 1, comma 350, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145," sono soppresse;
b) dopo le parole: "comprese le province autonome di Trento e di Bolzano," sono inserite le seguenti: "ad esclusione delle sette posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,".
3. All'articolo 36, comma 2-octies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: "e l'Agenzia delle entrate" sono sostituite dalle seguenti: ", l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza".
4. Le risorse del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, rispettivamente, di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma, pari complessivamente a 51 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle entrate;
b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 14.
5. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 4, pari a 14,42 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. All'articolo 6, comma 9-sexies, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "Direttore Generale del Tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore generale del Dipartimento competente del Ministero dell'economia e delle finanze" e le parole: "Dipartimento del tesoro, Direzione VI" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento dell'economia, Direzione I - Interventi finanziari in economia".
7. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 luglio 1966, n. 559, le parole: "del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze".
8. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La competenza ad applicare la sanzione amministrativa spetta alla direzione generale competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze".
9. Nelle more dell'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, la quota delle risorse destinate all'erogazione delle sovvenzioni, dei contributi e di altre prestazioni assistenziali prevista dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 1984 può essere modificata, anche al fine di prevedere benefìci di natura assistenziale destinati alla tutela della salute in favore degli iscritti in servizio e di quelli che saranno collocati in quiescenza, mediante variazioni compensative a valere sulle quote di cui alle lettere a), b), d) ed e) del primo comma del medesimo articolo 5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 17-ter. - (Istituzione della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali) - 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una Cabina di regia allo scopo di promuovere il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali, anche in relazione all'esercizio della delega di cui all'articolo 19 della legge 4 marzo 2024, n. 21, e delle eventuali ulteriori deleghe in materia. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, della Commissione nazionale per le società e la borsa e del Corpo della guardia di finanza. Alla Cabina di regia partecipa il direttore generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o un suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso e coordinamento in materia di promozione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e allo sviluppo del mercato dei capitali e del sistema complessivo del mercato finanziario al fine di sostenere la crescita del Paese, anche attraverso lo sviluppo di forme alternative di finanziamento per le imprese, provvedendo, in particolare:
a) all'effettuazione di studi e analisi sul sistema del mercato finanziario nazionale, anche in relazione agli altri mercati europei, al fine di individuare possibili aree di intervento, anche acquisendo dati e informazioni dagli enti e dai soggetti coinvolti;
b) a promuovere il coordinamento e il confronto tra gli enti pubblici nazionali, le autorità di vigilanza finanziaria e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;
c) a promuovere l'elaborazione di un piano nazionale delle politiche e degli interventi strategici per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali e le relative attività di aggiornamento e monitoraggio, anche con riferimento allo stato di avanzamento degli interventi.
3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale, da due unità di personale dirigenziale di livello non generale e da venti unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché tra il personale del Corpo della guardia di finanza. L'incarico di dirigente generale di cui al primo periodo può essere conferito anche a dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie indicate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Nell'ambito del contingente di cui al primo periodo può essere compreso, sulla base di apposite convenzioni non onerose per il Ministero dell'economia e delle finanze, anche personale proveniente da società a partecipazione pubblica nonché il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie indicate dal citato articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla citata legge 4 giugno 1985, n. 281. Nell'ambito del medesimo contingente di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni rinnovabili, a seguito di procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, quindici unità di personale, di cui cinque da inquadrare nell'Area degli assistenti, cinque nell'Area dei funzionari e cinque nell'Area delle elevate professionalità, previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali. Possono partecipare alla procedura pubblica per la selezione delle figure delle elevate professionalità coloro che abbiano svolto attività presso amministrazioni statali con esperienza acquisita per almeno dodici mesi, anche non consecutivi, e che abbiano conseguito, anche all'estero, un dottorato di ricerca o un master di secondo livello. Ai fini dell'attuazione dei periodi quarto e quinto, è autorizzata la spesa di 574.218 euro per l'anno 2025 e di 1.048.434 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata del numero di unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo del presente comma non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini di cui al presente comma, a eccezione dei periodi quarto, quinto e sesto, è autorizzata la spesa di 472.551 euro per l'anno 2025 e di 945.100 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
4. Al fine di coadiuvare l'attività della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 3 del presente articolo è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere istituito un consiglio tecnico-scientifico degli esperti con il compito di svolgere attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia. Il consiglio tecnico-scientifico è composto da membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del dirigente generale della struttura tecnica di cui al citato comma 3, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari ed esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attività della Cabina di regia, ivi compreso il personale appartenente agli enti che svolgono la loro attività nelle materie indicate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto di nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere sulle risorse di cui al comma 5 del presente articolo e nel limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di segreteria del consiglio tecnico-scientifico sono svolte dalla struttura tecnica di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Per le spese di funzionamento, per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività della Cabina di regia nonché ai fini della stipulazione di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è autorizzata la spesa massima complessiva di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per i compensi del contingente di esperti nonché dei membri del consiglio tecnico-scientifico di cui al comma 4 del presente articolo è autorizzata la spesa di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, da intendersi quale limite complessivo di spesa. Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, ai soggetti ivi indicati non spettano ulteriori compensi o emolumenti comunque denominati.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.346.769 euro per l'anno 2025 e a 3.293.534 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 17-quater. - (Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità del Ministero della giustizia) - 1. Al fine di assicurare, nell'ambito di una più ampia possibilità di stabilizzazione del personale in servizio presso l'ufficio per il processo, in coerenza con il Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nell'immediato, lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità per l'integrale copertura dei posti previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8, del PNRR, così da rendere lo stesso ufficio per il processo pienamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e, in prospettiva, lo stabile potenziamento degli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelli per i quali sussistono le maggiori carenze di organico, all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "L'assunzione avviene a decorrere dal 1° luglio 2026 per i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito formate all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato, alla data del 30 giugno 2026, dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. La dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia è conseguentemente aumentata di 2.600 unità nell'Area dei funzionari e di 400 unità nell'Area degli assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali";
c) al secondo periodo, dopo le parole: "al primo" sono inserite le seguenti: "e al quarto" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali";
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia".
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134, all'articolo 1, comma 867, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026.
4. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'amministrazione penitenziaria nonché il necessario supporto alla gestione del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano ai concorsi pubblici indetti per il reclutamento del personale dell'amministrazione penitenziaria fino al 31 dicembre 2026 ».
All'articolo 18:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1.1), le parole: « e delle elevate » sono sostituite dalle seguenti: « o nell'Area delle elevate » e dopo la parola: « professionalità", » sono inserite le seguenti: « la parola: "prevista" è sostituita dalla seguente: "previste", »;
al numero 1.2), le parole: « di cui primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al primo periodo » e le parole da: « Al fine di garantire » fino a: « per la gestione; » sono sostituite dalle seguenti: « Ai fini della compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalla riduzione di cui al precedente periodo, una corrispondente quota, in termini di saldo netto da finanziare, delle maggiori risorse destinate alle finalità di cui alla lettera b) è accantonata e resa indisponibile »;
al numero 2), la parola: « stipula » è sostituita dalla seguente: « stipulazione » e le parole: « di ricerca, » sono sostituite dalle seguenti: « di ricerca e »;
alla lettera b):
al capoverso 891-ter:
al primo periodo, dopo la parola: « comunicano » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e le parole: « nell'area », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « nell'Area »;
al terzo periodo, dopo le parole: « 30 giugno 2025 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al capoverso 891-quater, primo periodo, le parole: « di cui al comma 891-ter, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 891-ter »;
al comma 3, secondo periodo, le parole: « extra gerarchiche » sono sostituite dalla seguente: « extragerarchiche »;
al comma 4, la parola: « UE » è sostituita dalla seguente: « (UE) » e dopo la parola: « direttiva » è inserita la seguente: « (UE) »;
al comma 5, le parole: « è sostituito » sono sostituite dalle seguenti: « , è sostituita » e le parole: « , che ne costituisce parte integrante » sono soppresse.
All'articolo 19:
al comma 1:
al primo periodo, la parola: « stipula » è sostituita dalla seguente: « stipulazione »;
al secondo periodo, le parole: « Programma operativo complementare », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « programma complementare »;
al comma 2, quarto periodo, le parole: « comma, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « comma si provvede » e le parole: « umane e strumentali » sono sostituite dalle seguenti: « umane, strumentali e finanziarie »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Al fine di assicurare la piena ed effettiva operatività e sostenibilità della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Progetto Marine Ecosystem Restoration (MER), è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il potenziamento delle attività di monitoraggio, di caratterizzazione dell'ambiente marino e di mappatura dei fondali marini, da effettuare mediante l'impiego di mezzi navali appartenenti al medesimo Istituto, con particolare riferimento all'esplorazione per il reperimento di risorse geominerarie, all'identificazione di risorse geotermiche e ai procedimenti di compatibilità ambientale e di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di infrastrutture sottomarine di trasmissione di dati e di trasporto di energia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica »;
al comma 3, capoverso 3-bis, secondo periodo, la parola: « omnicomprensivo » è sostituita dalla seguente « onnicomprensivo »;
al comma 4, primo periodo, le parole: « all'imputazione » sono sostituite dalle seguenti: « al reintegro »;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 194, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le disponibilità residue del fondo istituito dal medesimo comma sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 »;
al comma 5:
al terzo periodo, le parole: « alla prima, sono » sono sostituite dalle seguenti: « alla prima sono » e dopo le parole: « del citato decreto-legge » sono inserite le seguenti: « n. 146 del 2021 »;
al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come modificato dal comma 7 del presente articolo »;
al comma 6, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 » e dopo le parole: « della medesima istanza » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;
al comma 7, lettera a), dopo le parole: « rinuncia al contenzioso, » sono inserite le seguenti: « da eseguire »;
al comma 9, le parole: « Agli oneri » sono sostituite dalle seguenti: « Alle minori entrate » e le parole: « quantificati in » sono sostituite dalle seguenti: « valutate in ».
All'articolo 20:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: « articolo 8, del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al »;
alla lettera a), capoverso 2-bis:
al primo periodo, la parola: « Codice » è sostituita dalla seguente: « codice », le parole: « 23 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 luglio 2021 », le parole: « del documento » sono sostituite dalle seguenti: « contenuta nel documento » e le parole: « fino ad un importo » sono sostituite dalle seguenti: « , fino all'importo »;
al terzo periodo, la parola: « esclusi » è sostituita dalla seguente: « escluse »;
al quarto periodo, le parole: « di cui all'allegato » sono sostituite dalle seguenti: « dell'allegato »;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione è istituita la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), che è designata quale punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. La Struttura di cui al primo periodo opera alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale del medesimo Ministero ed è retta da un dirigente di livello non generale, che coordina 12 unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui 8 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 4 unità nell'Area degli assistenti. Le assunzioni del personale non dirigenziale di cui al secondo periodo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero è incrementata di una unità dirigenziale di livello non generale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La Struttura di cui al primo periodo svolge le funzioni strumentali alla piena attuazione del regolamento (UE) 2024/1679, comprese le funzioni in materia di supporto e assistenza ai fini dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonché per la predisposizione del programma nazionale per i PUMS. La Struttura di cui al primo periodo può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 76.240 per l'anno 2025 e di euro 152.479 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali nonché di euro 125.000 per l'anno 2025 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti. Sono altresì autorizzate le spese per il funzionamento della Struttura di cui al primo periodo nel limite di euro 17.080 per l'anno 2025 e di euro 171 annui a decorrere dall'anno 2026, le spese per trasferte e missioni del personale della medesima Struttura nel limite di euro 9.000 per l'anno 2025 e di euro 18.000 annui a decorrere dall'anno 2026, nonché le spese per l'erogazione dei buoni pasto nel limite di euro 742 per l'anno 2025 e di euro 1.483 annui a decorrere dall'anno 2026.
2-ter. Al fine di rafforzare l'organizzazione e l'operatività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato l'incremento della dotazione organica del medesimo Ministero, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, con l'aggiunta di due posizioni di dirigente generale da destinare al Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative per l'istituzione di due ulteriori uffici dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Ai fini dell'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di euro 307.431 per l'anno 2025 e di euro 614.861 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali e la spesa di euro 34.160 per l'anno 2025 e di euro 342 annui a decorrere dall'anno 2026 per il funzionamento, nonché la spesa di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.
2-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 2-ter, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è incrementato di ulteriori due unità dirigenziali non generali. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire due incarichi di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 138.207 per l'anno 2025 e di euro 276.413 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali nonché di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.
2-quinquies. Il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è adeguato con il recepimento delle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Le corrispondenti modifiche sono adottate entro il 31 dicembre 2025 con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari complessivamente a euro 710.826 per l'anno 2025 e a euro 1.319.681 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-septies. In considerazione dell'urgenza di attuare i nuovi compiti derivanti dalle decisioni di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e del 7 maggio 2024, modificative della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia, entro il residuo periodo disponibile per realizzare le misure del PNRR, all'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite facoltà assunzionali straordinarie per un totale di due dirigenti di livello non generale con incarico a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il contingente di esperti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è incrementato di quattro ulteriori unità fino al 31 dicembre 2026. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 152.479 per l'anno 2025 e di euro 304.958 per l'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 100.000 per l'anno 2025 e di euro 200.000 per l'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti nonché di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 per l'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.
2-octies. L'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata a utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 35-bis, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a copertura degli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di unità di personale dirigenziale e di esperti di cui al comma 2-septies del presente articolo.
2-novies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 226, comma 9, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono disciplinate le modalità di accesso delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, al fine di assicurare, nel rispetto dell'articolo 50, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) l'accesso, previo accreditamento, alle informazioni contenute nella predetta banca dati e pubblicate, mediante interoperabilità, nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-ter del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
b) l'accesso a servizi ed elaborazioni di dati non disponibili nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati, previa stipulazione, a titolo oneroso, di apposita convenzione con la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-decies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del comma 2-novies nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;
alla rubrica, dopo le parole: « per la funzionalità » sono inserite le seguenti: « del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ».
All'articolo 21:
al comma 2, la parola: « medesime » è sostituita dalla seguente: « medesimo »;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a procedere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, alla stabilizzazione, nel ruolo speciale tecnico-amministrativo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, nella categoria A, posizione economica F1, previa selezione comparativa e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, dei dipendenti assunti con contratti di lavoro a tempo determinato attingendo da graduatorie formate per l'assunzione di personale a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che hanno prestato servizio per almeno ventiquattro mesi continuativi nella predetta categoria e che risultano in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».
Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
« Art. 21-bis. - (Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21) - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 677, le parole da: "il territorio della regione Marche" fino a: "marzo 2023" sono sostituite dalle seguenti: "i territori della regione Marche compresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023";
b) al comma 678, secondo periodo, le parole da: "agli interventi necessari" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233";
c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:
"678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata".
Art. 21-ter. - (Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria) - 1. Il Ministero dell'università e della ricerca partecipa con un contributo ordinario di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, al progetto già finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, di cui un importo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 a favore del Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro screening), nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Art. 21-quater. - (Disposizioni urgenti per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie) - 1. Al fine di definire i procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2024 davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, conclusi in primo grado con le sanzioni dell'avvertimento, della censura o della sospensione previste dal capo IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della giustizia e il Ministro della salute, è costituita presso la medesima Commissione una sezione stralcio, composta da un presidente, nominato tra i consiglieri di Stato, nonché da quattro rappresentanti, di cui due supplenti, indicati dalle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie. La partecipazione alla sezione stralcio non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, al fine di conformare la disciplina della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie al complessivo riordino delle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, il regolamento contenente la riforma complessiva della predetta Commissione.
Art. 21-quinquies. - (Misure urgenti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche) - 1. Per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, per l'anno 2025, un fondo con una dotazione di euro 23.276.969. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riassegnazione, a valere sulle risorse residue della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute tra le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard da ultimo disponibili, con vincolo di destinazione per l'erogazione, presso le comunità terapeutiche accreditate, di prestazioni di cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Tali prestazioni sono oggetto di specifica rendicontazione al Ministero della salute da parte delle regioni e delle province autonome. Le disposizioni di cui al presente comma sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Art. 21-sexies. - (Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ».
ARTICOLI DA 1 A 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO I
TITOLO I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Capo I
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL RECLUTAMENTO DI GIOVANI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO
Articolo 1.
(Misure urgenti per l'attrattività della pubblica amministrazione per i giovani)
1. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, una ulteriore quota del 15 per cento può essere destinata al reclutamento di soggetti in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate o del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, oppure dei diplomi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ove strettamente conferenti ai profili tecnici banditi. Alla scadenza dei contratti di cui al presente articolo, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ivi compreso quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate. Per agevolare il percorso di formazione del personale reclutato ai sensi del quarto periodo, le medesime amministrazioni e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvedono alla stipulazione di un protocollo d'intesa per l'applicazione del progetto denominato "PA 110 e lode" nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ».
1-bis. All'articolo 3-ter, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi » sono sostituite dalle seguenti: « che siano iscritti almeno al terzo anno del corso di studi e che siano in regola con il conseguimento dei crediti formativi universitari »;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I requisiti per l'ammissione alle procedure selettive devono essere posseduti dai candidati alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura medesima. Possono essere assunti in servizio anche i candidati vincitori che alla data dell'assunzione abbiano conseguito la laurea o abbiano compiuto il ventiquattresimo anno di età ».
Articolo 2.
(Disposizioni urgenti per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione)
1. Le modalità e i termini delle procedure di cui all'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano, nei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, anche alle assunzioni a tempo determinato di assistenti specializzati effettuate dall'Agenzia industrie difesa attraverso i concorsi banditi ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero dell'interno del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Nelle more dell'attuazione delle procedure di cui al presente comma, l'Agenzia industrie difesa è autorizzata a rinnovare per ulteriori 12 mesi i contratti di apprendistato di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel numero massimo di 44 unità. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 1.174.000 euro per l'anno 2025 e a 235.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche svolte secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 50 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, da inquadrare nell'Area dei funzionari, in possesso di laurea specialistica o magistrale. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nelle procedure concorsuali di cui al presente comma, il 50 per cento dei posti è riservato a soggetti in servizio, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto, alle dipendenze di società a partecipazione pubblica, attività di supporto tecnico specialistico e operativo in materia ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per almeno due anni, anche non continuativi, nel triennio anteriore alla predetta data. Per i candidati aventi i requisiti di cui al terzo periodo, la fase preliminare di valutazione consiste nella verifica dell'attività svolta. Per le finalità di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementata di 50 unità di personale dell'Area dei funzionari. A seguito del completamento delle procedure di cui al presente comma, le convenzioni stipulate fra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e la SOGESID Spa di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte in relazione agli oneri riferibili al personale della predetta società eventualmente assunto. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 675.806 per l'anno 2025 e di euro 2.703.223 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 505.057 per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, di euro 17.500 per l'anno 2025 e di euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative ai buoni pasto. Ai relativi oneri, pari a 1.198.363 euro per l'anno 2025 e 2.773.223 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al comma 317 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al quarto periodo, le parole: « nell'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2027 », le parole: « nell'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2028 », le parole: « nell'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2029 », le parole: « nell'anno 2029 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2030 » e le parole: « nell'anno 2030 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2031 ».
2-bis. Al fine di rafforzare le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in materia di cessazione della qualifica di rifiuto, all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
« 5-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di assicurare un supporto qualificato allo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2, è istituito il Nucleo end of waste (NEW), posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il NEW è composto da cinque membri scelti tra professori o ricercatori universitari, tra il personale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello appartenente a enti di ricerca, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, all'Istituto superiore di sanità e all'ENEA, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso del diploma di laurea o di laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale in materia ambientale, con particolare riferimento al settore dell'economia circolare. I cinque membri del NEW sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione motivata esclusivamente in ordine al possesso dei requisiti di cui al secondo periodo, durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. Ai membri del NEW, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o appartenenti al personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. A ciascun membro del NEW spetta un compenso annuo lordo, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore a 40.000 euro.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter, pari a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».
2-ter. Per il potenziamento delle attività finalizzate alla tutela del territorio e alla gestione delle acque nonché alla mitigazione del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, con particolare riguardo alle attività di pianificazione e di aggiornamento degli strumenti di pianificazione, le Autorità di bacino distrettuali, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono autorizzate a utilizzare le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il reclutamento, nei limiti delle predette risorse e della vigente dotazione organica, di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. I reclutamenti previsti dal presente comma sono effettuati previa emanazione di apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, nonché di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale i termini di cui all'alinea e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono differiti al 31 dicembre 2025.
3-bis. Al fine di potenziare l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia) e di recuperare e valorizzare la professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio presso la stessa, l'ARPA Sicilia può procedere, entro il 31 dicembre 2026, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale con la medesima qualifica posseduta, che sia in possesso di tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con contratti di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione e sia stato reclutato attraverso procedure pubbliche conformi a quanto previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato o indeterminato per i profili professionali corrispondenti, espletate anche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2025, quindici mesi continuativi di servizio presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
c) abbia conseguito una valutazione della performance positiva;
d) sia in possesso di tutti i requisiti, ivi compreso quello relativo al titolo di studio, previsti a legislazione vigente per l'assunzione nella pubblica amministrazione e per l'accesso alla qualifica di inquadramento.
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO
Articolo 3.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in materia di incompatibilità dei componenti di organi collegiali cessati dall'incarico)
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « Scuola superiore della pubblica amministrazione », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Scuola nazionale dell'amministrazione »;
a-bis) all'articolo 23, comma 1, terzo periodo, le parole: « nei limiti dei posti disponibili » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti dei posti complessivamente disponibili, al netto dei posti previsti dall'articolo 28-bis, comma 1 »;
b) all'articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. L'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico ai sensi dell'articolo 35, comma 4-ter. »;
c) all'articolo 30, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
« 2-bis. A decorrere dall'anno 2026, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 50, dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali impegnate in ciascun esercizio finanziario, nel caso in cui il piano assunzionale preveda un numero di assunzioni pari o superiore a 10 unità di personale, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale e con esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati ovvero presso gli assessorati regionali alla sanità e gli uffici a essi afferenti, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio da almeno dodici mesi e che abbiano conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni eventualmente non coperte all'esito delle predette procedure sono destinate ai concorsi. In caso di mancata attivazione delle procedure di mobilità entro l'anno di riferimento, le facoltà assunzionali autorizzate per l'anno successivo sono ridotte del 15 per cento, con conseguente adeguamento della dotazione organica, e i comandi in essere presso l'amministrazione cessano allo scadere del termine di sei mesi dall'avvio delle procedure concorsuali e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per il personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Le disposizioni del quarto periodo si applicano al personale, escluso quello delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, in posizione di comando ai sensi dell'articolo 113-bis, commi 3 e 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo al raggiungimento di una forza effettiva di ruolo pari almeno al 90 per cento della dotazione di cui al comma 1 del citato articolo 113-bis. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria, previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del Piano integrato di attività e organizzazione relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale. »;
c-bis) all'articolo 30, comma 2-ter, le parole: « alla Presidenza del Consiglio dei ministri e » sono soppresse;
d) all'articolo 35:
01) al comma 3-bis, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché con una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele già stabilite dalla citata legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve »;
1) dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:
« 4-ter. Fatte salve la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28, nonché le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, e le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici si svolge mediante concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui al comma 5, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari e del regime autorizzatorio in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Ove richiesto, il Dipartimento della funzione pubblica autorizza le amministrazioni a procedere autonomamente per il reclutamento di specifiche professionalità.
4-quater. Con le medesime modalità di cui al comma 4-ter si svolge il reclutamento delle figure professionali comuni e delle elevate professionalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, che, ove richiesto, possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica a svolgere autonomamente i concorsi pubblici per il reclutamento del personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità.
4-quinquies. Le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 4-ter e la Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento delle proprie procedure concorsuali, ivi comprese quelle relative al reclutamento delle figure professionali di cui al comma 4-quater, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione RIPAM.
4-sexies. Il Dipartimento della funzione pubblica, mediante la Commissione RIPAM, organizza i concorsi anche per il reclutamento di un'unica figura professionale e per una singola amministrazione.
4-septies. Al fine di rafforzare l'attrattività della pubblica amministrazione e i processi di reclutamento del personale, la Commissione RIPAM, per le amministrazioni di cui al comma 4-ter:
a) organizza i concorsi di cui ai commi da 4-ter a 4-sexies;
b) organizza i concorsi unici applicando una riserva del 10 per cento dei posti messi a concorso in favore delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. Restano ferme le tutele previste dalla legge n. 68 del 1999 in materia di assunzioni obbligatorie e relative riserve;
c) organizza concorsi unici per il reclutamento di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c-bis), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
d) pubblica, attraverso il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter, avvisi per l'individuazione di valutatori, specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane ed esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale per lo svolgimento dei concorsi unici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35-quater.
4-octies. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche tramite la Commissione RIPAM, trasmette al Parlamento e al Governo una relazione annuale sullo stato del reclutamento mediante concorsi unici entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. ».
2) al comma 5:
2.1) il primo periodo è soppresso;
2.2) al secondo periodo, le parole: « Tale commissione », sono sostituite dalle seguenti: « La Commissione RIPAM ».
3) al comma 5-ter:
3.1) al secondo periodo, dopo le parole: « da leggi regionali » sono inserite le seguenti: « e quelli stabiliti per gli enti locali dall'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;
3.2) il quinto periodo è sostituito dal seguente: « Entro il termine di validità delle graduatorie e nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate, le amministrazioni possono procedere allo scorrimento delle graduatorie nei limiti di cui al quarto periodo. »;
3.2-bis) al sesto periodo, dopo le parole: « dalle province, » sono inserite le seguenti: « dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, »;
3.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Espletata la verifica di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni, per ragioni di carattere organizzativo, purché in presenza di profili professionali sovrapponibili a quelli individuati nei propri atti di programmazione, possono reclutare il proprio personale, a tempo determinato o a tempo indeterminato, mediante utilizzo di proprie graduatorie vigenti ovvero, previo accordo, di quelle di altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. »;
4) dopo il comma 5-ter, sono inseriti i seguenti:
« 5-quater. Ai fini di cui al comma 5-ter, le commissioni di concorso, al termine dello svolgimento delle prove d'esame elaborano una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove. Su tale graduatoria sono applicati i punteggi relativi ai titoli previsti dal bando e, successivamente, sono applicate le precedenze e le preferenze. Su tale ultima elaborazione le commissioni applicano il limite di cui al comma 5-ter. Sulla graduatoria risultante si applicano, entro il limite del 20 per cento degli idonei, le riserve di posti previste dal bando. Al fine di assicurare la trasparenza della procedura concorsuale, la graduatoria di merito, quella risultante dall'applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando sono pubblicate contestualmente, anche in un unico documento, sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter e sul sito dell'amministrazione procedente, anche tramite apposito collegamento ipertestuale, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, utilizzando le specifiche funzionalità previste dal predetto Portale. È assicurata la minimizzazione dei dati personali. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5-quinquies. Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali.
5-sexies. La graduatoria si intende utilmente scorsa quando, entro il limite temporale di validità, l'amministrazione titolare individua, o cede ad amministrazioni terze, candidati idonei individuati numericamente o nominativamente, in ordine di graduatoria, per la successiva convocazione da parte dell'amministrazione procedente, a nulla rilevando il momento della stipulazione del contratto di assunzione. »;
e) all'articolo 35-ter, comma 2:
1) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « All'atto della registrazione l'interessato può chiedere l'invio, da parte del Portale, di notifiche relative alla pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai propri requisiti di registrazione. Il diario delle prove, il punteggio conseguito, l'eventuale convocazione alle prove e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova, con i relativi punteggi, sono pubblicati e messi a disposizione dei partecipanti in un'area ad accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalità del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Gli esiti delle prove orali, con l'elenco dei candidati esaminati, sono altresì affissi al termine di ogni sessione giornaliera d'esame nei luoghi fisici in cui si è svolta la prova e rimangono pubblicati fino al termine di ciascuna giornata »;
2) al quinto periodo, le parole: « terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quarto periodo »;
3) al sesto periodo, le parole: « terzo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « quarto periodo »;
e-bis) all'articolo 36, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2.1. Nei casi in cui il personale dipendente delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, fruisca dell'aspettativa non retribuita, le amministrazioni stesse, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, previo svolgimento di procedure selettive conformi a quanto previsto dall'articolo 35, possono coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa mediante il ricorso a contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, comunque non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa. I contratti di cui al primo periodo si intendono risolti alla data di rientro in servizio del personale collocato in aspettativa di cui al presente comma. Nel periodo di aspettativa non retribuita, il personale dipendente delle amministrazioni di cui al primo periodo non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il servizio prestato ai sensi del presente comma è valorizzato nei concorsi per l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione, anche attraverso la previsione di riserve di posti in misura non superiore al 10 per cento di quelli messi a concorso »;
f) all'articolo 38, il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi con riserva a partecipare ai concorsi di cui al primo periodo. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito. ».
1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i posti non coperti mediante i corsi-concorsi selettivi di formazione indetti dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sono destinati ai concorsi organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).
2. Per l'anno 2025, in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, modificato dal comma 1, lettera c) del presente articolo, le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando e abbia maturato, in tale posizione, almeno dodici mesi di servizio e conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole, ad esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. In caso di mancata attivazione della predetta procedura di mobilità entro l'anno 2025, i comandi in essere presso l'amministrazione interessata cessano alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30 aprile 2026 e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti di cui al presente comma avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del Piano integrato di attività e organizzazione relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale del triennio 2025-2027.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), numero 1), non si applicano ai concorsi inseriti nel Piano integrato di attività e organizzazione relativo all'anno 2025, che può essere presentato entro il 31 marzo 2025, e banditi nell'anno 2025.
3-bis. Ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di tutte le autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati, si applica il regime di incompatibilità previsto dall'articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in deroga a qualunque diversa disposizione, la quale cessa di avere efficacia limitatamente ai componenti di detti organi.
Articolo 3-bis.
(Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni)
1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dei comuni, delle unioni di comuni e delle città metropolitane con un numero di dipendenti pari o inferiore a cinquanta unità è subordinato, fino al 31 dicembre 2026, al nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.
Articolo 4.
(Misure urgenti in materia di reclutamento)
1. L'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si interpreta nel senso che il concorso è lo strumento ordinario e prioritario per il reclutamento di personale da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La presente disposizione si applica anche ai concorsi in corso di svolgimento o per i quali non si siano concluse le procedure assunzionali alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: « reclutamento di personale » sono inserite le seguenti: « non dirigenziale ».
2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a coloro che hanno prestato servizio presso le amministrazioni pubbliche per l'attuazione dei progetti del PNRR è riconosciuta una premialità, ai fini della valorizzazione dell'esperienza acquisita, nell'ambito delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, qualora al medesimo titolo non siano previste nel bando specifiche riserve di posti.
3. All'articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: « dirigenziale e non dirigenziale » sono inserite le seguenti: « in servizio presso i predetti enti ».
4. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: « servizio civile universale » sono inserite le seguenti: « ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, ».
4-bis. Per la prosecuzione delle attività dei corpi civili di pace di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da realizzare nel rispetto, in quanto compatibili, delle disposizioni del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
5. All'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: « in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'attuazione di tali misure ».
6. Al fine di esaurire il bacino storico dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, impiegati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia, e di risolvere il caso EU Pilot (2021)9915/Empl, le procedure di stabilizzazione avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere concluse entro il 31 dicembre 2025. Le assunzioni in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità di cui all'articolo 1, comma 495, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche utilizzatrici ivi previste fino al 31 dicembre 2025.
7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate, gli Enti di cui al comma 308 del medesimo articolo 1 possono adottare nuovi bandi nonché avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.
7-bis. Le risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca dall'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 1, comma 309, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono essere utilizzate, nel limite del 50 per cento di quelle assegnate a ciascun ente, anche con gli strumenti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A tale fine gli enti di cui al primo periodo possono adottare anche nuovi bandi nonché avvalersi prioritariamente degli esiti delle procedure selettive già svolte.
7-ter. A decorrere dall'anno 2025, le università statali e le istituzioni universitarie a ordinamento speciale, in caso di assunzioni di personale con qualifica dirigenziale, aggiuntive rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2024, effettuate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 297, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, possono incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, certificato per l'anno 2024, in misura non superiore all'importo unitario corrispondente a 0,56 punti organico. Con riferimento alle predette risorse aggiuntive non si applica il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, purché l'incremento delle unità di personale dirigenziale non determini il superamento di un contingente finale superiore a 16 dirigenti per gli atenei con più di 3.500 unità di personale, a 12 dirigenti per gli atenei da 2.001 a 3.500 unità di personale, a 8 dirigenti per gli atenei da 1.001 a 2.000 unità di personale e a 4 dirigenti per gli atenei fino a 1.000 unità di personale. In caso di successiva riduzione del personale dirigenziale in servizio, il predetto fondo è adeguato in diminuzione garantendo l'invarianza del valore medio pro capite della retribuzione accessoria riferito all'anno 2024.
8. Al fine di consentire la prosecuzione del regolare svolgimento delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, si applicano, per l'anno accademico 2025/2026, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è inserito il seguente:
« 2-bis. Per l'anno scolastico 2025/2026 le assunzioni dei docenti di religione cattolica sono effettuate per un numero pari a quello dei posti banditi con il concorso ordinario di cui al comma 1 e con la procedura straordinaria di cui al comma 2, tenendo conto delle assunzioni già autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025, nel limite dei posti vacanti e disponibili ».
9. Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9-bis. Il Governo provvede ad apportare all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente l'ordine di preferenza dei titoli nei pubblici concorsi, le modificazioni necessarie per comprendere nelle fattispecie di cui alla lettera b) gli invalidi di guerra, con precedenza rispetto alle categorie ivi previste, e nelle fattispecie di cui alla lettera c) gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra, con precedenza rispetto alle categorie ivi previste.
9-ter. Presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ad eccezione del Conservatorio di musica di Bolzano, è istituita, in numero non superiore a quello determinato ai sensi del comma 9-quater del presente articolo, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta. Il dirigente amministrativo di cui al primo periodo è scelto tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni o tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione aventi comprovata qualificazione professionale, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999.
9-quater. Le posizioni di dirigente amministrativo di seconda fascia, in numero non superiore a trentacinque, individuate sulla base di un'aggregazione territoriale delle istituzioni di cui al comma 9-ter, sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In sede di contrattazione collettiva nazionale relativa all'area dirigenziale dell'istruzione e della ricerca sono stabilite la retribuzione di posizione di parte variabile e la retribuzione di risultato nei limiti del relativo fondo di cui al comma 9-quinquies.
9-quinquies. Al fine di istituire, a decorrere dall'anno 2026, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia a tempo determinato al di fuori delle dotazioni organiche vigenti, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca sono istituiti un fondo destinato alla copertura della retribuzione tabellare, con una dotazione pari a 2.538.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, e un fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, con una dotazione pari a 2.496.149 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
9-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 9-quinquies, pari a 5.034.951 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
9-septies. Per la formazione delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche, compresi i concorsi a carattere regionale e quelli indetti dalle regioni a statuto speciale, ferma restando l'attestazione delle specifiche competenze del candidato, il merito sportivo può essere inserito tra le categorie dei titoli valutabili, ove congruente con le qualifiche messe a concorso.
9-octies. Il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani, provvede, ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ad apportare le modificazioni necessarie per adeguare le norme regolamentari vigenti alle disposizioni del comma 9-septies.
9-novies. Al fine di rafforzare il processo di transizione digitale, di sfruttare al meglio e nel modo corretto l'applicazione delle nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, e di migliorare la qualità dei servizi destinati alle imprese e ai cittadini nonché la necessaria partecipazione dei cittadini stessi alla gestione delle politiche pubbliche, le pubbliche amministrazioni possono individuare, tra il personale in servizio e nell'ambito delle nuove assunzioni autorizzate a legislazione vigente, la figura professionale del social media e digital manager, con compiti di elaborazione di strategie comunicative specifiche per i social media, in conformità agli obiettivi istituzionali, anche fatte salve le attuali competenze, e di gestione delle piattaforme di reti sociali telematiche.
9-decies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-novies nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9-undecies. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni ovvero nell'ambito di rapporti di collaborazione con gli enti locali, le medesime amministrazioni, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possono prevedere la valorizzazione del servizio prestato con pieno merito dal personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia prestato servizio sulla base dei predetti rapporti per almeno trentasei mesi.
Capo III
MISURE URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE
Articolo 5.
(Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale dell'amministrazione civile dell'interno destinato alla funzionalità di strutture territoriali del Ministero)
1. Al fine di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori, la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile dell'interno, area degli assistenti, è incrementata di 200 unità.
2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un corrispondente contingente di personale appartenente all'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per accelerare il reclutamento del personale di cui al primo periodo, il Ministero dell'interno può avvalersi della procedura di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.995.247 per l'anno 2025 e di euro 7.990.494 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 202.899 per l'anno 2025 e di euro 405.797 annui a decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 168.000 per l'anno 2025 e di euro 336.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025.
3. All'articolo 4, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: « all'area degli assistenti, » sono aggiunte le seguenti: « profilo di assistente amministrativo, ».
4. Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2, costituisce titolo di preferenza l'aver prestato nell'ultimo quinquennio nelle strutture di cui al comma 1, per almeno un anno entro il 30 aprile 2025, attività lavorativa con contratto a termine, anche per il tramite di agenzie di lavoro interinale, in compiti amministrativi connessi alla gestione dei flussi migratori per le corrispondenti esigenze del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187.
5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 4.814.146 per l'anno 2025 e a euro 8.732.291 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6. Ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti di competenza dello sportello unico di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il sistema informativo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, acquisisce dal Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le informazioni concernenti l'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, comunicandone gli esiti.
Articolo 5-bis.
(Disposizioni per rafforzare la capacità amministrativa del Ministero della salute)
1. Al fine di fare fronte agli ulteriori adempimenti relativi alla riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie, di potenziare le attività di profilassi internazionale in materia di gestione dei flussi migratori, di garantire l'esercizio dei compiti istituzionali in materia di emergenze sanitarie nonché di rafforzare la capacità amministrativa e tecnologica del Ministero della salute connessa alle nuove esigenze di trasformazione digitale in adempimento degli obblighi europei, il Ministero della salute è autorizzato, per gli anni 2025 e 2026, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di otto dirigenti di seconda fascia, di ventitré dirigenti sanitari e di novanta unità di personale non dirigenziale dell'Area dei funzionari, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata in misura corrispondente. A tale fine è autorizzata la spesa di 4.451.981 euro per l'anno 2025 e di 8.903.962 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di 160.000 euro per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche, di 363.000 euro per l'anno 2025 e di 484.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento, di 111.804 euro per l'anno 2025 e di 223.608 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative all'erogazione dei buoni pasto nonché di 166.319 euro per l'anno 2025 e di 332.637 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
2. Per fare fronte alle accresciute attività di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, è incrementato di dieci unità di personale non dirigenziale.
3. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze previste dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 195, è incrementata complessivamente di 830.280 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6.083.384 euro per l'anno 2025 e a 10.774.487 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
Articolo 6.
(Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Il personale femminile che frequenta il corso di formazione iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sospeso dal servizio per tutta la durata del congedo, con la conservazione dell'intera retribuzione fondamentale e degli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le disposizioni contrattuali. Il predetto personale è ammesso a partecipare al primo corso utile, successivo al periodo di astensione obbligatoria, e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nelle more, al termine del periodo di astensione obbligatoria, presta servizio presso il comando competente per il luogo di residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione degli istituti a tutela della maternità. Fuori dei casi previsti dal presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che disciplinano, per ciascun ruolo, i casi di dimissione ed espulsione dal corso.
2. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, i fondi di incentivazione del personale del Corpo medesimo sono incrementati complessivamente di 812.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ferma restando l'armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per il 2025, a euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal 2027. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. All'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 10 gennaio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
4-bis. All'articolo 17, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale, » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile »;
b) dopo le parole: « Polizia di Stato » sono inserite le seguenti: « , anche ai fini della promozione e della valorizzazione delle proprie attività, »;
c) le parole: « Protezione civile e servizi antincendi » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ».
Articolo 6-bis.
(Disposizioni urgenti per il reclutamento di personale e la funzionalità dell'Autorità « Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità »)
1. L'Autorità « Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità » è autorizzata, nei limiti della dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2024, a bandire i concorsi pubblici per l'assunzione di personale non dirigenziale, di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, con procedura selettiva per titoli ed esame orale, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 10 per cento e non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della professionalità specifica di soggetti che abbiano maturato, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'esperienza di almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o presso enti od organismi internazionali, nello svolgimento di attività specialistica in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità, anche in ambito sanitario, sociale e socio-assistenziale.
Articolo 6-ter.
(Nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia in convenzione con altri comuni)
1. All'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. I comuni che, ai sensi del comma 1, sono tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere a tale obbligo in forma associata con altri comuni, anche di dimensione superiore, secondo le modalità previste dalle disposizioni della parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia può essere effettuata in forma associata anche dai comuni che non rientrano tra i soggetti obbligati ».
TITOLO II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI
Articolo 7.
(Misure urgenti per la funzionalità della Commissione RIPAM e per il rafforzamento del Dipartimento per le pari opportunità e della struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei)
1. Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della sua autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento della funzione pubblica prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di un contingente costituito da non più di 30 unità di personale non dirigenziale, di cui 15 assunte attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante utilizzo di graduatorie vigenti e 15 scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo è reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.663.105 euro per l'anno 2025 e a 2.494.656 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. Allo scopo di incrementare le risorse annualmente assegnate all'associazione Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. è autorizzata, a decorrere dall'anno 2025, la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui, come contributo a favore del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per attività di supporto allo svolgimento dei concorsi pubblici per i medi e piccoli comuni. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. All'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « gestione corrente » sono inserite le seguenti: « , la manutenzione » e dopo le parole: « fascicolo elettronico del dipendente, » sono inserite le seguenti: « oltre che per le finalità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per la realizzazione di interventi per finalità sociali, culturali, per l'innalzamento della qualità delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza scopo di lucro, ».
4. Al fine di corrispondere alle urgenti necessità di rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento svolte dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, quale meccanismo equivalente, con riguardo agli interventi di prevenzione sociale del fenomeno della tratta degli essere umani e di assistenza delle relative vittime nonché di programmazione delle risorse finanziarie in ordine ai programmi di assistenza e di integrazione sociale concernenti tale fenomeno, assicurando un adeguato monitoraggio del fenomeno stesso, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di potenziamento della lotta contro la tratta di esseri umani, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito della propria autonomia, alla riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, prevedendo l'istituzione di un ufficio, articolato in due servizi, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di un contingente di personale non dirigenziale, in aggiunta a quello appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, costituito da non più di 6 unità di personale scelte nell'ambito del personale appartenente ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni, collocate in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza con conseguente incremento del contingente del personale di prestito. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale di cui al primo periodo è reso indisponibile nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il personale non dirigenziale scelto dai ruoli di amministrazioni diverse dai Ministeri mantiene il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico della stessa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 614.954 euro per l'anno 2025 e a 819.937 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4-bis All'articolo 4 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: « due uffici di livello dirigenziale non generale » sono sostituite dalle seguenti: « tre uffici di livello dirigenziale non generale » e, al secondo periodo, dopo le parole: « Il coordinatore » sono inserite le seguenti: « opera a titolo gratuito ed »;
b) al comma 3, le parole: « due unità dirigenziali di livello non generale » sono sostituite dalle seguenti: « tre unità dirigenziali di livello non generale » e le parole: « quindici unità di personale non dirigenziale » sono sostituite dalle seguenti: « quattordici unità di personale non dirigenziale ».
4-ter. All'articolo 8, comma 7-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: « Limitatamente all'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026 ».
Articolo 7-bis.
(Misure urgenti per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici)
1. All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « I dipendenti di cui al terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di appartenenza e beneficiano del medesimo trattamento economico lordo annuo in godimento al momento dell'incarico, ivi comprese le indennità accessorie aventi carattere fisso e continuativo, corrisposto a carico delle amministrazioni di appartenenza. In aggiunta al trattamento economico lordo previsto dal quarto periodo, ai medesimi dipendenti spettano altresì il trattamento economico accessorio disciplinato dal regolamento di cui al comma 3-ter e il compenso per le prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della spesa autorizzata dal quinto periodo del comma 3-bis »;
b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta »;
c) al comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'anno 2025, l'importo previsto dal terzo periodo è aumentato a 350.000 euro annui »;
d) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
« 3-ter. Il Presidente rappresenta la Commissione, provvede alla sua convocazione e ne stabilisce l'ordine del giorno. La Commissione adotta uno o più regolamenti recanti le norme di organizzazione e di funzionamento, quelle concernenti il trattamento economico accessorio del personale operante presso la Commissione nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative alle indennità accessorie attribuite al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio ».
2. Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dai mandati in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 290.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Al comma 8 dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La Commissione è autorizzata alla formazione del ruolo ai fini della riscossione coattiva a mezzo dell'agente nazionale della riscossione. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi del comma 7 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato ».
Articolo 7-ter.
(Misure organizzative urgenti per la funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità)
1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 giugno 2023, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nonché il compimento delle funzioni della stessa, come integrate dall'articolo 19-quater del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, il relativo contingente è incrementato, a decorrere dal 1° giugno 2025 fino al 31 dicembre 2027, di un'unità di personale dirigenziale di livello generale, individuata sulla base delle attitudini e delle capacità professionali dirigenziali possedute nonché in ragione della specifica esperienza maturata in materia di politiche a favore delle persone con disabilità, per il cui incarico non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 181.703 euro per l'anno 2025 e a 311.491 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede, quanto a 181.703 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 311.491 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Articolo 7-quater.
(Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)
1. A decorrere dall'anno 2018, ai fini della disciplina degli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e dei trattamenti accessori di cui al comma 1-bis dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, si applicano le disposizioni previste dai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo 46 del citato decreto legislativo n. 95 del 2017. In fase di prima applicazione, le modalità attuative già adottate con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui all'articolo 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017, sono estese, in quanto compatibili, alle aree negoziali dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ferme restando le peculiarità dei rispettivi ordinamenti, facendo riferimento alla data del 31 dicembre 2024 ai fini dell'individuazione di cui all'articolo 46, commi 3-bis e 3-ter, del citato decreto legislativo n. 95 del 2017.
2. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 7-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attività sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative può continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis ».
3. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente:
« i-ter) aspettativa sindacale non retribuita »;
b) all'articolo 913-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa ».
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Articolo 8.
(Misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: « le unioni di comuni » sono aggiunte le seguenti: « nonché gli enti del comparto funzioni locali compresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, a prescindere dalla relativa dimensione demografica, e gli Uffici speciali per la ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 2009 e del 2016 ».
2. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: « superiore a 100.000 abitanti » sono aggiunte le seguenti: « e, al fine di gestire la conclusione del processo di ricostruzione, per il periodo dal 2025 al 2030, nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma del 2009 e del sisma del 2016, nonché, sino al 31 dicembre 2027, nei comuni con popolazione superiore a 70.000 abitanti che assicurano interventi funzionali all'attuazione del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti ».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le regioni possono assegnare agli uffici di diretta collaborazione proprio personale di ruolo e personale proveniente da società a partecipazione pubblica, applicando gli istituti di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e altri analoghi istituti previsti dall'ordinamento, anche in favore dei propri dipendenti. Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi ».
3-bis. All'articolo 3-ter, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: « Per » sono inserite le seguenti: « le regioni, »;
b) al terzo periodo, dopo le parole: « accessori del personale » sono inserite le seguenti: « dall'ultimo periodo del comma 1, ».
3-ter. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: « le province, i comuni » sono inserite le seguenti: « , le unioni di comuni ».
4. All'articolo 8, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: « funzioni di stazione appaltante », sono sostituite dalle seguenti: « funzioni di centrale di committenza ».
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e non oltre il 31 dicembre 2025, le regioni possono procedere, nell'ambito delle rispettive dotazioni organiche, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale appartenente all'Area dei funzionari, assunto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e presso le stesse funzionalmente utilizzato per la realizzazione degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che abbia prestato servizio per il periodo di cui all'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, le parole: « in sede di approvazione del rendiconto 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « in sede di approvazione del rendiconto 2025 » e le parole « alla data del 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2025 »;
b) al comma 6-quater, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
c) al comma 6-quinquies, le parole: « al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2025 », le parole: « dall'esercizio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'esercizio 2026 » e le parole: « alla data del 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2025 »;
d) al comma 6-sexies, le parole: « , avvenuta entro il 31 dicembre 2024 » sono soppresse.
7. All'articolo 248, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al primo periodo, le parole: « anche in primo grado » sono sostituite dalle seguenti: « anche con provvedimento non definitivo » e dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: « Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo del presente comma non si applicano agli amministratori che, nei soli casi in cui la responsabilità sia attribuita per colpa grave, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 243-bis, entro due anni dall'insediamento del loro primo mandato e a seguito di delibera della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 148-bis, comma 3, di accertamento di gravi irregolarità o criticità relative agli esercizi precedenti l'elezione. ».
7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai giudizi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato.
8. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, è autorizzato a utilizzare risorse, nel limite di euro 8.300.000, disponibili sulla contabilità speciale 5142, intestata al Prefetto di Napoli, per la realizzazione dei medesimi interventi già previsti compatibili con le finalità di cui al predetto articolo. Con i provvedimenti commissariali di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 208 del 2024, sono definite le modalità per effettuare il versamento delle predette risorse nella contabilità speciale di cui al comma 5 del medesimo articolo 1 ».
8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 143:
1) al primo periodo:
1.1) alla lettera a), le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro nove mesi »;
1.2) alla lettera b), le parole: « entro dieci mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro tredici mesi »;
1.3) alla lettera c), le parole: « entro quindici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro diciotto mesi »;
1.4) alla lettera d), le parole: « entro venti mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventitré mesi »;
2) il sesto periodo è soppresso;
b) al comma 148-bis, il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 148-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i contributi assegnati con decreti del Ministero dell'interno 28 marzo 2023 e 19 maggio 2023, relativi alle opere per le quali alla data del 30 giugno 2025 abbia avuto luogo l'affidamento dei lavori, che si considera coincidente con la data di pubblicazione del bando ovvero con la data di invio della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto ».
8-ter. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: « 31 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 »;
b) al quarto periodo, le parole: « 30 aprile 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2025 » e le parole: « 31 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 ».
8-quater. All'articolo 1, comma 539, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « 15 maggio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre 2025 »;
b) al secondo periodo, le parole: « 31 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 ».
9. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il corso di formazione, da frequentare in presenza ovvero a distanza secondo le modalità definite con la convenzione di cui al sesto periodo, è erogato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione-SNA. »;
2) il sesto periodo è sostituito dal seguente: « Con apposita convenzione stipulata tra il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA sono stabilite le modalità organizzative del corso di formazione. »;
b) al comma 7, dopo le parole: « effetto analogo » sono aggiunte le seguenti: « , fatta salva la possibilità per le amministrazioni assegnatarie di utilizzare detto personale nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ».
10. All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al rimborso accedono tutte le regioni, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. ».
10-bis. All'articolo 1, comma 133, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « di cui alla legge della regione Calabria 8 novembre 2016, n. 31, » sono inserite le seguenti: « e alla legge della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, »;
b) le parole: « 70 unità » sono sostituite dalle seguenti: « 252 unità »;
c) dopo le parole: « aventi sede nel territorio regionale » sono inserite le seguenti: « e dall'Ente parco nazionale del Pollino ».
10-ter. Al fine di garantire un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione, l'attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse del PNRR assegnate dalla Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Articolo 8-bis.
(Misure urgenti in materia di edilizia scolastica)
1. Al fine di fare fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 in favore degli enti territoriali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Sono ammissibili a finanziamento interventi identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
Articolo 9.
(Disposizioni urgenti in materia di segretari comunali)
1. Al fine di potenziare la capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale, in ragione del fenomeno dell'immigrazione e delle particolari caratteristiche geografiche e territoriali, nonché della conseguente maggiore complessità dei processi sottesi alle funzioni e ai compiti svolti dall'ente locale, al comune di Lampedusa e Linosa, nonché agli altri comuni che presentino analoghe condizioni di marginalità geografica, criticità amministrative e gestionali connesse al fenomeno dell'immigrazione e particolari esigenze di rafforzamento tecnico e operativo, con particolare riguardo alla gestione dei fondi di sviluppo e coesione e del PNRR, su motivata richiesta del sindaco idonea a dimostrare che l'ente si trovi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere le maggiori spese, può essere assegnato in titolarità, con provvedimento del Ministero dell'interno, un segretario di fascia immediatamente superiore a quella prevista per l'ente. Il trattamento economico dei segretari comunali di cui al presente comma è a carico dei comuni interessati.
2. Le risorse finanziarie assegnate ai comuni individuati sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, non utilizzate e restituite, nel corso del medesimo esercizio finanziario, dalle predette amministrazioni, sono riassegnate nella stessa annualità di riferimento dal Ministero dell'interno, in ordine di graduatoria, ai comuni già individuati ma non destinatari dei benefici ivi previsti.
2-bis. Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali nella prima fascia professionale, fino a quando non consegue la prima nomina, è tenuto, a pena di cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, a partecipare annualmente ad almeno sei procedure di nomina pubblicizzate per la copertura delle sedi di segreteria della sezione regionale dell'albo di iscrizione per le quali è in possesso dei requisiti per la nomina ovvero, in mancanza, presso altre sezioni regionali, dandone comunicazione all'albo di competenza. Qualora non consegua la prima nomina entro il termine massimo di cinque anni dall'iscrizione all'albo, è comunque cancellato dall'albo medesimo ai sensi del citato articolo 13, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
2-ter. Per i segretari comunali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano già iscritti all'albo e non hanno ancora conseguito la prima nomina, il comma 2-bis si applica a decorrere dalla predetta data.
2-quater. I posti resi disponibili dalle cancellazioni disposte ai sensi del comma 2-bis si aggiungono alle facoltà assunzionali autorizzabili per i segretari comunali secondo la normativa vigente.
Articolo 10.
(Disposizioni urgenti finalizzate all'attuazione delle misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, nonché per la situazione emergenziale nella Terra dei fuochi)
1. Al fine di favorire l'effettiva e tempestiva attuazione delle misure di rafforzamento temporaneo degli enti locali interessati, di cui all'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ove risulti maggiormente efficace rispetto alle modalità già oggi previste, per i medesimi enti locali, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti dall'ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche n. 18 del 9 gennaio 2024, resta ferma la facoltà di provvedere, in alternativa all'assunzione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero al trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità corrispondenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Allo scopo di favorire l'immediata operatività della sua struttura di supporto, valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal personale durante i rispettivi periodi di servizio, per il Commissario straordinario alla ricostruzione, nominato ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, fermi restando i limiti numerici e finanziari stabiliti, rispettivamente, ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 20-ter e all'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, resta ferma la facoltà di provvedere, in alternativa alle modalità di individuazione delle unità ivi specificate, al conferimento di incarichi retribuiti avvalendosi delle facoltà previste dall'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ovvero a concordare, nell'ambito delle intese con le amministrazioni interessate, il trattenimento in servizio, entro il termine temporale stabilito, di unità di personale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
3. In considerazione della variegata articolazione delle funzioni alle quali è preposta la struttura di supporto al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, allo scopo di assicurare il pronto reperimento delle diverse tipologie di professionalità ed esperienze necessarie, al citato articolo 20-ter, comma 4, le parole: « di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali » sono sostituite dalle seguenti: « delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».
4. Fino al 31 dicembre 2026, la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si svolge ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.
5. Il Commissario unico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, provvede, con i medesimi poteri di cui allo stesso articolo 5, anche alla bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi » individuata dalle direttive dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute d'intesa con il Presidente della regione Campania, del 23 dicembre 2013, del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2024, n. 6, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:
a) ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati, nonché delle iniziative volte a garantire la salubrità dei prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio sanitario delle popolazioni insediate nell'area interessata;
b) ricognizione delle risorse stanziate e di quelle disponibili per l'attuazione degli interventi e delle iniziative di cui alla lettera a);
c) individuazione degli interventi e delle iniziative ulteriori da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonché stima delle risorse finanziarie necessarie e attuazione degli interventi medesimi;
d) individuazione e perimetrazione dei siti oggetto di contaminazione;
e) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente;
f) comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuati e programmati.
6. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni centrali e locali, nonché la regione Campania e le Province di Napoli e Caserta, a vario titolo competenti per gli interventi e le iniziative di cui al comma 5, lettera a), comunicano al Commissario di cui al medesimo comma le informazioni concernenti ogni intervento e iniziativa, attuati o programmati, e i relativi quadri finanziari.
7. Il Commissario di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione avente a oggetto le attività di cui al medesimo comma 5, lettere a), b) e c), nonché un piano di comunicazione e informazione del pubblico e, in particolare, dei cittadini e delle imprese dei territori rientranti nell'area denominata « Terra dei fuochi ».
8. La relazione di cui al comma 7 è trasmessa anche al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero della Salute, alla Regione Campania, nonché a tutti i soggetti di cui al comma 6, i quali provvedono, entro i successivi trenta giorni, a trasferire le pertinenti risorse presenti nei propri bilanci alla contabilità speciale intestata al Commissario di cui al comma 5.
9. Il Commissario di cui al comma 5 presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte e sulle eventuali criticità almeno trimestralmente. Per il primo anno, il Commissario presenta la relazione di cui al primo periodo con cadenza mensile. Ciascuna relazione è pubblicata in un'apposita sezione del sito internet istituzionale del Commissario.
10. I soggetti di cui al comma 6 comunicano altresì al Commissario ogni informazione che quest'ultimo ritenga necessario acquisire e prestano ogni eventuale collaborazione che il medesimo richieda ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 5.
11. Sono trasferiti al Commissario gli interventi di cui al comma 6 che risultano già integralmente finanziati a legislazione vigente, con contestuale trasferimento delle risorse da parte degli enti interessati, nonché ulteriori interventi previa individuazione della relativa copertura finanziaria.
12. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, il contingente di personale della struttura commissariale di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di dieci unità per il triennio 2025-2027. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 659.290 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
13. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) provvede allo svolgimento di attività di monitoraggio sull'espletamento dei compiti di cui al comma 5, lettere a), b) e c), e pubblica i relativi esiti in una apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, che garantisca il più ampio accesso ai dati stessi da parte della società civile e dei soggetti interessati. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
14. Agli oneri di cui ai commi 12 e 13, pari a 2.659.290 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Art. 10-bis.
(Trasferimento delle funzioni del Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1997, sono trasferiti al Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011, che subentra nella titolarità della contabilità speciale n. 1420.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di permettere la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere, possono essere utilizzate le risorse giacenti nella contabilità speciale n. 1420 nel limite complessivo di 1 milione di euro fino al 31 dicembre 2028.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il gruppo di supporto tecnico-giuridico di cui all'articolo 42, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è soppresso. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa si avvale dell'Avvocatura dello Stato ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
4. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa provvede allo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2028 ».
6. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10-ter.
(Differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva)
1. Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.
Articolo 10-quater.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento e la funzionalità dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e dell'Ente parco nazionale della Maiella)
1. Al fine di assicurare la costante funzionalità degli Enti parco nazionali, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica dell'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga è incrementata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di nove unità di personale non dirigenziale, di cui due funzionari e sette operatori.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, la dotazione organica dell'Ente parco nazionale della Maiella è incrementata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di ventiquattro unità di personale non dirigenziale, di cui tre funzionari, otto assistenti e tredici operatori.
TITOLO III
MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ E IL RAFFORZAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Capo I
DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Articolo 11.
(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità delle agenzie fiscali e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
« 3-bis. Il personale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità e presupposti di affidabilità dei dipendenti dell'Agenzia delle entrate. A tal fine, non possono essere assunti dall'Agenzia delle entrate-Riscossione coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia all'ente strumentale, anche al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale. I prescritti requisiti devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso di selezione, sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro e per tutta la durata del rapporto di lavoro.
3-ter. L'Agenzia delle entrate-Riscossione tratta i dati personali di cui al comma 3-bis in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. L'ente strumentale attua adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche per garantire che il trattamento dei dati personali, operato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, sia eseguito con modalità idonee a tutelare i dati dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto e dall'utilizzo improprio o illegittimo, nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali stessi. Nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché le eventuali misure poste a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. L'ente strumentale verifica, altresì, periodicamente, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali e adotta tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle finalità indicate nell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. I dati possono essere conservati per finalità di difesa di diritti, anche di terzi, in sede giudiziaria, per il periodo strettamente necessario, con riferimento a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose e comunque fino allo spirare dei termini prescrizionali per eventuali pretese o responsabilità ovvero fino al passaggio in giudicato della pronuncia giurisdizionale. Trascorso il periodo sopraindicato, i dati personali verranno cancellati o resi anonimi, in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato. ».
2. All'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in servizio, in ragione della competenza del comitato a svolgere anche funzioni di alta consulenza nei riguardi del direttore relativamente alle attribuzioni di competenza ».
3. Al fine di coadiuvare le attività del Ministero dell'economia e delle finanze, anche relativamente all'attuazione della riforma fiscale e alla predisposizione del codice del diritto tributario, di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, presso il medesimo Ministero è costituito il Consiglio superiore dell'economia e delle finanze, organo di studio e alta consulenza per il Ministro dell'economia e delle finanze e, ove nominato, per il vice Ministro dell'economia e delle finanze nelle materie economico-finanziaria, fiscale e della disciplina antiriciclaggio.
3-bis. Il Consiglio superiore dell'economia e delle finanze è costituito da un numero di componenti non superiore a dieci, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza con grado non inferiore a generale di divisione e tra i dirigenti dell'amministrazione economico-finanziaria di qualifica non inferiore a quella di dirigente generale, anche in pensione, nonché tra professori universitari, magistrati e avvocati dello Stato in servizio. L'incarico conferito a un componente in pensione scade al compimento del suo settantesimo anno di età. Gli incarichi di studio o di consulenza sono attribuiti ai singoli componenti dal Ministro dell'economia e delle finanze o dal vice Ministro dell'economia e delle finanze, ove nominato.
3-ter. Ai componenti del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze spetta un compenso mensile determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nel limite di un onere complessivo annuo massimo di 500.000 euro.
3-quater. Il conferimento dell'incarico e l'attribuzione del compenso a personale in pensione sono consentiti in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
3-quinquies. Le funzioni di supporto tecnico e di segreteria del Consiglio superiore dell'economia e delle finanze sono assicurate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un contingente massimo di trenta unità di personale non dirigenziale, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tra i dipendenti del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero delle agenzie fiscali e del Corpo della Guardia di finanza e collocate fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
3-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 3-ter, pari a 250.000 euro per l'anno 2025 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-septies. In attuazione delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190, al fine di potenziare la misura organizzativa della rotazione ordinaria degli incarichi dirigenziali in funzione di prevenzione della corruzione, gli incentivi economici alla mobilità territoriale per i dirigenti dell'Agenzia delle entrate possono essere corrisposti, previa contrattazione integrativa, nei limiti della disponibilità complessiva dei fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima e di seconda fascia, in misura non superiore al 20 per cento delle risorse complessivamente destinate alla retribuzione di risultato.
3-octies. All'articolo 9-quater del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
« 10. All'esito dell'inquadramento di cui ai commi 8 e 9, la dotazione organica dell'Agenzia è incrementata del numero dei dipendenti a tempo indeterminato della società SIN S.p.A. effettivamente trasferiti alle dipendenze dell'Agenzia »;
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
« 10-bis. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni istituzionali acquisite per effetto dell'incorporazione della società SIN S.p.A., a decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in incremento rispetto alla dotazione organica, tre unità di personale di livello dirigenziale non generale, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche. L'assunzione delle unità di personale dirigenziale di cui al primo periodo è finanziata con le risorse già stanziate nel bilancio della società SIN S.p.A. e trasferite al fondo di dotazione dell'Agenzia ai sensi del comma 6.
10-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 10-bis, a decorrere dall'anno 2025, l'Agenzia è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche:
a) ulteriori due unità di personale di livello dirigenziale non generale, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica;
b) un contingente di personale non dirigenziale pari a trentasei unità, di cui dieci unità da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, tredici unità nell'area dei funzionari e tredici unità nell'area degli assistenti, in incremento rispetto alla dotazione organica.
10-quater. Per le finalità di cui al comma 10-ter, è autorizzata, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, la spesa di 103.160 euro per l'anno 2025 per gli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali, di 681.098 euro per l'anno 2025 e di 2.724.388 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di 76.878,85 euro per l'anno 2025 e di 14.307,38 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri connessi alle spese di funzionamento nonché di 17.290 euro per l'anno 2025 e di 58.520 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri relativi ai buoni pasto ».
Articolo 11-bis.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro)
1. Al fine di rendere più efficiente il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di favorire la tempestività delle scelte gestionali dell'Ispettorato medesimo, di adeguare la governance alle modifiche apportate dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché di potenziare il coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro, di legislazione sociale e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di garantire una maggiore efficienza nella gestione delle nuove competenze attribuite all'Ispettorato nazionale del lavoro, ivi compresa quella al rilascio e alla gestione del Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti, introdotto dall'articolo 29, comma 19, del medesimo decreto-legge n. 19 del 2024, al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 5 è sostituito dal seguente:
« 5. La Corte dei conti esercita il controllo continuativo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e riferisce al Parlamento sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta nell'esercizio esaminato »;
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: « non superiore a 7.846 unità » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 7.812 unità » e le parole: « ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale » sono sostituite dalle seguenti: « novantaquattro posizioni dirigenziali di livello non generale ». A tale fine l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 8 unità di personale dirigenziale non generale, al cui reclutamento si provvede per il 50 per cento mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e per il restante 50 per cento mediante scorrimento di graduatorie di concorsi banditi da altre amministrazioni. Al fine di garantire la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Ispettorato provvede alla riduzione del fabbisogno assunzionale disponibile per le aree funzionali al 31 dicembre 2024 per un importo corrispondente al relativo onere.
Articolo 12.
(Ulteriori misure urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di assenza per malattia dovuta al COVID-19 non è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed è computabile ai fini del periodo di comporto. All'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il primo periodo è soppresso.
1-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « Al fine di tutelare il servizio sanitario e di fronteggiare l'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, » sono soppresse;
b) le parole: « 31 dicembre 2020, a seguito di prestazioni lavorative rese » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
c) le parole: « , non sono ripetibili » sono sostituite dalle seguenti: « non sono ripetibili ».
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, la speciale forma della gestione per conto dello Stato disciplinata dall'articolo 127, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dal decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, oltre che ai dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, si applica altresì ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1-quater del presente articolo.
1-quater. Sono amministrazioni pubbliche in gestione per conto dello Stato, ai sensi del comma 1-ter, gli organi di rilevanza costituzionale, compresi il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, l'Avvocatura dello Stato, i tribunali amministrativi regionali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i ministeri, le istituzioni scolastiche statali, le istituzioni universitarie pubbliche, le istituzioni pubbliche di alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'Istituto nazionale di astrofisica, l'Istituto nazionale di statistica, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia industrie difesa, l'Istituto superiore di sanità, l'Ispettorato nazionale del lavoro e le scuole e gli istituti scolastici delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'elenco di cui al primo periodo è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1-quinquies. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativi ai dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1-quater continuano a essere gestiti secondo il regime ordinario, se per l'anno in cui gli infortuni si sono verificati o le malattie professionali sono state denunciate l'amministrazione di appartenenza del dipendente ha versato il premio assicurativo dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate in anni per i quali non sia stato versato il premio assicurativo richiesto dall'INAIL si applica il regime della gestione per conto dello Stato e i premi e le sanzioni relativi alle predette annualità non sono dovuti.
1-sexies. In caso di passaggio dalla gestione per conto dello Stato al regime ordinario dal 1° gennaio 2026, quest'ultimo si applica con riferimento a tutti i dipendenti dell'amministrazione, istituto o ente, indipendentemente dalla data della loro assunzione. Tutti gli oneri relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi e alle malattie professionali denunciate prima del 1° gennaio 2026 continuano a essere rimborsati all'INAIL secondo le disposizioni che regolano la gestione per conto dello Stato o, in alternativa, mediante versamento di una riserva matematica, anche in forma rateizzata, secondo convenzioni da stipulare tra l'INAIL e l'amministrazione, l'istituto o l'ente interessato.
2. All'articolo 8, comma 5, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « a decorrere dall'anno 2024 sono riconosciuti integralmente, anche in aggiunta al trattamento eventualmente in godimento ai sensi del quarto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « a iniziare dagli importi già percepiti dall'anno 2021 sono in ogni caso riconosciuti integralmente, per i dipendenti pubblici anche in aggiunta al trattamento in godimento. ».
3. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nei confronti del personale non contrattualizzato in regime di diritto pubblico collocato fuori del ruolo organico della magistratura, titolare di incarichi dirigenziali anche apicali presso le strutture centrali e periferiche del Ministero della giustizia e responsabile del raggiungimento degli specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni, al quale è riconosciuta l'indennità prevista dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali è valutato in misura non inferiore al 30 per cento ai fini dell'erogazione della medesima indennità.
4. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: « La dotazione del fondo per il trattamento accessorio del personale dell'Ente, non ancora costituita alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è determinata quale somma del valore medio pro capite per aree riferito alle risorse stabili e variabili certificate e quindi erogate nell'anno 2022 riproporzionate al personale in servizio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento. »
5. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
« c-bis) in relazione alle caratteristiche e finalità di ciascuna amministrazione, il fabbisogno di personale per la realizzazione della transizione digitale e per l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo all'intelligenza artificiale, alla sicurezza informatica e alla gestione dei big data; ».
5-bis. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito della pianificazione in materia di formazione, definiscono indirizzi in materia di transizione digitale correlati alla dimensione e alle proprie specifiche esigenze.
6. All'articolo 8 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. Fino alla data di rideterminazione dei nuovi valori di area di cui alla sequenza contrattuale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, sono confermati i valori dell'indennità di ente attualmente applicati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse già assegnate al finanziamento della suddetta indennità. ».
7. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e le procedure di reclutamento del personale attraverso l'ottimizzazione della logistica e la razionalizzazione degli spazi, all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, gli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza e assistenza sociale destinano fino al quaranta per cento del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui ai commi 1, 8-ter e 8-quater, di cui una quota non superiore al venti per cento per la sottoscrizione dei fondi di cui al comma 1. Fermo restando il complessivo limite del quaranta per cento, la percentuale di cui al primo periodo può essere rimodulata su proposta della società di gestione del risparmio di cui al comma 1, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi. ».
8. All'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Resta fermo quanto previsto dall'articolo 19 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. ».
9. Al fine di soddisfare le esigenze e sviluppare i percorsi formativi di cui all'articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la dotazione organica dei professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori del Ministero della difesa è incrementata di 8 unità di professori, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 465.190 per l'anno 2025 e di euro 930.380 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a euro 465.190 per l'anno 2025 e ad euro 930.380 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a euro 126.484 per l'anno 2025 e a euro 252.969 annui a decorrere dall'anno 2026, a compensazione, mediante la soppressione di otto posizioni equivalenti dal punto di vista finanziario della famiglia professionale degli assistenti;
b) quanto a euro 338.706 per l'anno 2025, ed euro 677.411 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
9-bis. Al fine di assicurare la massima efficacia nell'attività di supporto al Servizio sanitario nazionale e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di personale, fino al 31 dicembre 2028 l'ente sanitario poliambulatorio « Montezemolo », di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, può avvalersi, sulla base di appositi accordi interistituzionali stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle disposizioni recate dallo statuto dell'ente medesimo, di un contingente massimo di 120 unità di personale, appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa, della Corte dei conti, della regione Lazio e delle relative aziende sanitarie, della Croce Rossa italiana, del Consiglio superiore della magistratura, della Corte suprema di cassazione, del Ministero della giustizia, della giustizia amministrativa, della giustizia tributaria e dell'Avvocatura dello Stato, con oneri a carico delle amministrazioni e degli enti di appartenenza.
10. In attuazione degli obiettivi di cooperazione allo sviluppo previsti dal Piano Mattei di cui al decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, nonché della dichiarazione interministeriale del G7 su Industria, Tecnologia del 15 marzo 2024 è istituito il programma « Hub per l'Intelligenza Artificiale dello Sviluppo Sostenibile » finalizzato a promuovere il trasferimento tecnologico in favore dei Paesi di cui al Piano Mattei, attraverso alleanze imprenditoriali, anche in cooperazione con gli Organismi internazionali. Le iniziative del programma sono approvate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per la gestione del programma è autorizzata la spesa complessiva di euro 5.281.400 annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
10-bis. Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo delle attività economico- produttive nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Comitato di indirizzo della ZLS previsto dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2024, n. 40, è integrato da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente in relazione ai territori compresi nel perimetro della ZLS. Qualora i territori compresi nel perimetro della ZLS rientrino negli ambiti di competenza di due o più CCIAA, la designazione del rappresentante di cui al primo periodo è effettuata d'intesa tra loro. La composizione dei Comitati di indirizzo delle ZLS già istituiti è integrata mediante la designazione da parte della CCIAA territorialmente competente del proprio rappresentante, effettuata secondo le modalità di cui al primo e al secondo periodo e comunicata al presidente del medesimo Comitato di indirizzo e al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more della designazione del rappresentante della CCIAA ai sensi del terzo periodo, il Comitato di indirizzo della ZLS si intende validamente istituito a ogni effetto di legge. Per tutto quanto non previsto dal presente comma, si applicano le disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2024.
10-ter. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: « per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni » sono sostituite dalle seguenti: « competente per gli affari amministrativi e la gestione del patrimonio »;
b) al terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
c) al quarto comma, le parole: « per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati » sono sostituite dalle seguenti: « competente per gli affari giuridici e quelle »;
d) al quinto comma, le parole: « sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale » sono sostituite dalle seguenti: « , di capo del servizio competente per gli affari giuridici, di vice capo del cerimoniale, di vice ispettore generale e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari ».
10-quater. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: « è costituita una segreteria tecnica » sono inserite le seguenti: « , cui è assegnato un dirigente di livello non generale, a valere sulle risorse attribuite al Ministero ai sensi dell'articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con incarico che può essere conferito con le modalità di cui all'articolo 1, comma 446, quarto periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e » e dopo le parole: « i compiti inerenti » sono inserite le seguenti: « al coordinamento delle attività e dei servizi di assistenza di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy destinati alle imprese estere, diversi da quelli attribuiti all'Unità di missione di cui all'articolo 30, comma 1-bis, »;
b) all'articolo 30, comma 1-bis:
1) al primo periodo, le parole: « le finalità di cui all'articolo 25 » sono sostituite dalle seguenti: « coordinare le attività e i servizi di assistenza successivi all'investimento estero e relativi agli ulteriori impedimenti amministrativi connessi nella fase di relativa attuazione, », le parole: « cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale » sono sostituite dalle seguenti: « a cui è preposto un dirigente di livello generale, con corrispondente incremento della dotazione organica del Ministero medesimo, e a cui è assegnato un dirigente di livello non generale »;
2) il secondo periodo è soppresso.
10-quinquies. Alla nota (8) della tabella A dell'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: « Da assegnare all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti » sono aggiunte le seguenti: « e alla segreteria tecnica del Comitato interministeriale per l'attrazione degli investimenti esteri ».
10-sexies. All'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: « biennio 2023-2024 » sono sostituite dalle seguenti: « triennio 2023-2025 »;
b) al quarto periodo, le parole: « due incarichi dirigenziali » sono sostituite dalle seguenti: « un incarico dirigenziale ».
10-septies. Per le finalità di cui al comma 10-quater, lettera b), è autorizzata la spesa di euro 215.276 per l'anno 2025 e di euro 322.913 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, ai sensi del comma 10-octies del presente articolo.
10-octies. All'articolo 26 del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il numero: « 50 » relativo alle assunzioni autorizzate presso il Ministero dello sviluppo economico è sostituito dal seguente: « 42 »;
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di euro 2.854.508 per l'anno 2025 e di euro 2.746.871 annui a decorrere dall'anno 2026 ».
10-novies. All'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica e al comma 1, la parola: « esteri » è soppressa;
b) al comma 2, la parola: « esteri » è soppressa e dopo le parole: « programmi di investimento diretto » sono inserite le seguenti: « , anche esteri, a eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche, ».
11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 164 è inserito il seguente:
« 164-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono risolvere, con un preavviso di almeno sei mesi, il rapporto di lavoro relativamente al personale in possesso di un'età anagrafica ridotta al massimo di due anni rispetto a quella prevista dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compresi i pubblici dipendenti di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a condizione che il personale interessato abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione di cui al comma 10 dello stesso articolo 24 e per la relativa prima decorrenza utile, e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale. »
12. Agli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 7,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 3,4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede, quanto a 0,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11 e quanto a 1,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 3 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano Mattei per lo sviluppo del continente africano nell'ambito della formazione superiore e di colmare il divario tra l'agricoltura tradizionale e le tecnologie moderne, in deroga ai limiti e ai divieti previsti nei decreti di programmazione per il triennio 2024-2026, adottati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, e dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è istituita, fermi restando i requisiti e le procedure per l'accreditamento previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, la Scuola superiore non statale ad ordinamento speciale, denominata Scuola di alta formazione per l'agricoltura - Institute of Advanced Science for Agriculture, a carattere residenziale nel territorio della provincia di Ferrara. La Scuola di alta formazione è attivata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere favorevole dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) in ordine al possesso dei sopraindicati requisiti. Con il decreto di cui al secondo periodo, oltre a disciplinare le modalità e i tempi di attivazione, si provvede alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico. Alla promozione della Scuola di alta formazione partecipano soggetti privati con una qualificata e pluriennale esperienza a livello internazionale nell'ambito della formazione e della ricerca, in collaborazione con altre università, in ambito agronomico, digitale, di sostenibilità ambientale ed economica, che presentano apposita istanza al Ministero dell'università e della ricerca sulla base delle indicazioni operative pubblicate nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla Scuola di alta formazione si applicano le disposizioni concernenti le università non statali legalmente riconosciute, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1991, n. 243.
13-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « lettere b), d) e f) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b), d), e) e f) » e dopo le parole: « non statali legalmente riconosciute » sono inserite le seguenti: « ovvero a corsi accademici tenuti presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica »;
b) al comma 2, la parola: « universitarie » è soppressa.
14. A decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 68 unità da inquadrare nell'area degli assistenti della sezione del ruolo agricoltura. Per la medesima sezione del ruolo agricoltura è autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità, di un'unità di personale dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a 28 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. A decorrere dall'anno 2025, per le specifiche esigenze dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere, a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici anche in deroga al concorso unico per il reclutamento di specifiche professionalità e alle procedure di mobilità, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un'unità di personale dirigenziale di livello non generale e un contingente di personale non dirigenziale pari a 30 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari, anche mediante lo scorrimento di graduatorie vigenti, a decorrere dall'anno 2026. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2025, una spesa complessiva pari a 300.000 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
14-bis. Gli organismi pagatori regionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, ai fini dell'adeguamento della loro struttura organizzativa alle condizioni di riconoscimento stabilite dal regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, fino al 31 dicembre 2027 possono assumere personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, in deroga alla normativa vigente in materia di spesa di personale, nel limite della vigente dotazione organica e delle risorse finanziarie assegnate a tal fine dalla regione.
15. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 524, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La società Stretto di Messina S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere un accordo con il Consorzio per le autostrade siciliane finalizzato alla definizione di meccanismi di compensazione in favore del Consorzio medesimo, per la sospensione del pedaggio relativo allo svincolo autostradale denominato "Villafranca Tirrena" della A-20 Messina-Palermo, nel limite delle risorse disponibili, allo scopo di agevolare il deflusso del traffico in seguito all'effettivo avvio dei lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto. »;
b) ai commi 898 e 899, le parole « da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « da ripartire »;
c) al comma 899, il secondo periodo è soppresso;
d) al comma 900, le parole « sulla base delle » sono sostituite dalle seguenti: « tra i ministeri, da individuare in considerazione dei rispettivi ambiti di competenza in relazione alle ».
15-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'incarico di sovrintendente può essere conferito a soggetti che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età »;
b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso.
15-ter. All'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, si provvede all'assegnazione delle risorse di cui al primo periodo sulla base di atti di indirizzo delle Camere ».
15-quater. All'articolo 1, comma 213, lettera h), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « o territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « , territoriale o internazionale ».
15-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 231, le parole: « per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2025 e 2026 »;
b) al comma 232, dopo le parole: « 4 milioni di euro per l'anno 2025 » sono aggiunte le seguenti: « e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 ».
15-sexies. All'articolo 9 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: « ad assumere » sono inserite le seguenti: « , per l'anno 2026, »;
b) al comma 7:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per le assunzioni di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 165.196.120 per l'anno 2026 e di euro 215.371.872 annui a decorrere dall'anno 2027. »;
2) al secondo periodo, le parole: « ed una spesa pari ad euro 1.625.593 per l'anno 2025 e pari ad euro 198.244 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per le spese di funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « e una spesa pari a euro 6.625.593 per l'anno 2025, di cui 5.000.000 per la gestione delle procedure concorsuali e 1.625.593 per le spese di funzionamento, e pari a euro 198.244 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento ».
15-septies. All'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « sono autorizzate » sono sostituite dalle seguenti: « sono autorizzati »;
b) le parole: « Autorità politica delegata in materia di disabilità nonché » sono sostituite dalle seguenti: « Autorità politica delegata in materia di disabilità nonché per il finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, compresi quelli a fini di riqualificazione sociale nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, individuati dalla predetta Autorità politica. A valere sulle risorse di cui al primo periodo è autorizzata, altresì, ».
15-octies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 10,5 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Per le spese di funzionamento dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.
15-novies. Agli oneri derivanti dai commi 15-quinquies, 15-sexies, lettera b), numero 2), e 15-octies, pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti finanziari, mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dal comma 15-sexies, lettere a) e b), numero 1), pari a 51.629.183 euro per l'anno 2025 e a 50.175.700 euro per l'anno 2026.
15-decies. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero della cultura », le parole: « , verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, » sono soppresse e le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 »;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) al terzo periodo, le parole: « e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ».
15-undecies. Agli oneri di cui al comma 15-decies, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
16. All'articolo 13-bis, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il dodicesimo periodo è sostituito dal seguente: « Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto possono essere, a domanda e secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione. »;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Segretario Generale, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un posto equivalente dal punto di vista finanziario. ».
16-bis. In relazione alle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e delle correlate misure di diversificazione degli approvvigionamenti energetici, per gli incarichi di cui all'articolo 29, commi 1, 2, 3, 6 e 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, è autorizzata una spesa pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
16-ter. Agli oneri derivanti dal comma 16-bis, pari a 761.000 euro per l'anno 2025 e a 1.065.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
16-quater. Al fine di adeguare l'organico dei gradi apicali del Corpo delle capitanerie di porto alle posizioni organizzative già esistenti a legislazione vigente, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 812-bis, comma 1, lettera b), la cifra: « 27 » è sostituita dalla seguente: « 28 »;
b) all'articolo 814:
1) al comma 1, la cifra: « 1069 » è sostituita dalla seguente: « 1070 » e la cifra: « 756 » è sostituita dalla seguente: « 757 »;
2) al comma 1-bis, lettera a), la cifra: « 5 » è sostituita dalla seguente: « 6 »;
c) nel quadro V della tabella 2 di cui all'articolo 1136-bis, alla riga corrispondente al grado di cui all'articolo 814, comma 1-bis, lettera a), nella colonna relativa all'organico, la cifra: « 5 » è sostituita dalla seguente: « 6 ».
16-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 16-quater e 16-sexies è autorizzata la spesa di 29.145,80 euro per l'anno 2025 e di 228.630,65 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
16-sexies. In attuazione della disposizione di cui al comma 16-quater e per colmare prontamente la vacanza esistente nel grado superiore, in deroga all'articolo 1079 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il 1° luglio dell'anno 2025 è, in via straordinaria, autorizzata un'ulteriore promozione aggiuntiva nel grado di cui all'articolo 814, comma 1-bis, lettera a), del medesimo codice.
16-septies. Agli oneri derivanti dal comma 16-quinquies, pari a 29.145,80 euro per l'anno 2025 e a 228.630,65 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
16-octies. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 68-bis » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 66-bis e 68-bis » e dopo le parole: « se informatici, » sono inserite le seguenti: « e delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata legge n. 89 del 1913, nonché per la tenuta di tutti i repertori e i registri dei quali è obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913, »;
b) al secondo periodo, dopo le parole: « degli atti formati su supporto informatico, » sono inserite le seguenti: « delle copie informatiche di cui all'articolo 62-ter della citata legge n. 89 del 1913 e dei repertori e registri dei quali è obbligatoria la tenuta ai sensi dell'articolo 66-bis della medesima legge n. 89 del 1913, »;
c) al terzo periodo, dopo le parole: « il trasferimento degli atti » sono inserite le seguenti: « , delle copie informatiche, dei registri e dei repertori » e le parole: « le strutture » sono sostituite dalle seguenti: « gli uffici periferici ».
16-novies. All'articolo 66-bis, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole: « Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per la semplificazione normativa, sentiti » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, sentiti il Ministro della cultura, ».
16-decies. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 619, al secondo periodo, le parole: « all'Autorità portuale di Trieste » sono sostituite dalle seguenti: « all'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale » e, al quarto periodo, le parole: « presidente dell'Autorità portuale » sono sostituite dalle seguenti: « presidente dell'Autorità di sistema portuale »;
b) dopo il comma 619 è inserito il seguente:
« 619-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo di progetti unitari di riqualificazione e di gestione delle aree e degli immobili del Porto vecchio di Trieste, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale può delegare il comune di Trieste a svolgere, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia nonché in armonia con la normativa vigente in materia di demanio marittimo, la fase endoprocedimentale di individuazione del soggetto concessionario dei beni demaniali marittimi del Porto vecchio amministrati in via esclusiva dalla stessa Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, che è unico titolare del rapporto concessorio »;
c) al comma 620, le parole: « dell'Autorità portuale di Trieste » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale ».
16-undecies. Al fine di fare fronte agli interventi tecnologici e logistico-organizzativi necessari per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria di cui alla legge 14 marzo 2025, n. 26, lo stanziamento relativo alla fornitura dei servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del Ministero dell'università e della ricerca da destinare al Consorzio interuniversitario CINECA è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
16-duodecies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le esigenze di funzionamento della struttura commissariale di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 37.800 euro per l'anno 2025 ».
16-terdecies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16-duodecies, pari a 37.800 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
16-quaterdecies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'INDIRE è autorizzato a incrementare la propria dotazione organica di due unità di personale dirigenziale di livello non generale. Ai relativi oneri, pari a complessivi 258.116 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. L'INDIRE provvede alla variazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».
16-quinquiesdecies. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) all'alinea, la parola: « trentasei » è sostituita dalla seguente: « trentanove »;
2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
« d-bis) tre sono nominati dal Ministro su designazione del Forum nazionale delle associazioni dei genitori, di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567 »;
b) al comma 8, terzo periodo, le parole: « che sia stato eletto nel » sono sostituite dalle seguenti: « componente del ».
16-sexiesdecies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16-quinquiesdecies, pari a 331.100 euro per l'anno 2025 e a 993.300 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
16-septiesdecies. Allo scopo di rafforzare la capacità amministrativa e di potenziare le attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nelle more dell'espletamento di procedure di mobilità e comunque fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e di distacco di personale non dirigenziale appartenente al comparto funzioni centrali presso il medesimo Ministero non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies , primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
16-duodevicies. Al comma 830 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « , le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale » sono soppresse;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le disposizioni del primo periodo si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale nell'anno 2026 ».
16-undevicies. Agli oneri derivanti dal comma 16-duodevicies, pari a 2.250.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16-vicies. Agli accompagnatori al pianoforte e al clavicembalo e ai tecnici di laboratorio in servizio presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è consentito, previa autorizzazione del direttore dell'istituzione di appartenenza, l'esercizio della libera professione nel settore artistico, a condizione che esso non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alle loro funzioni e che sia compatibile con l'osservanza dell'orario di servizio.
16-vicies semel. All'articolo 50 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis, è autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di 556.960 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».
Articolo 12-bis.
(Ulteriori disposizioni per la funzionalità della pubblica amministrazione)
1. Al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 2-bis. Le cause di inconferibilità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del presente decreto si applicano esclusivamente agli incarichi di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »;
b) all'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 4-bis. Le incompatibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti di ruolo di livello dirigenziale della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che conferisce l'incarico. ».
Articolo 12-ter.
(Ulteriori misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando il rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 »;
b) al comma 2, dopo le parole: « non lo ha commesso, » sono inserite le seguenti: « ovvero con declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ».
Articolo 12-quater.
(Misure urgenti per il reclutamento di personale del Servizio sanitario nazionale)
1. Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono prorogare, con il consenso degli interessati e comunque non oltre un anno successivo al raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 4, comma 9-octiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, il rapporto con il personale medico in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
2. Al fine di adeguare il reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale alla disciplina in materia di reclutamento nella pubblica amministrazione adottata in attuazione della riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, è aggiornata la disciplina per il reclutamento del personale dirigenziale dei ruoli sanitario, socio-sanitario, professionale, tecnico e amministrativo e del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale.
3. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: « disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 » sono sostituite dalle seguenti: « disciplinato con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute ».
Articolo 12-quinquies.
(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)
1. Al fine di garantire il rafforzamento, anche attraverso l'assunzione di personale, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per l'esercizio delle nuove e maggiori funzioni in materia di cybersicurezza, derivanti dall'evoluzione del quadro regolatorio dell'Unione europea e nazionale e per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 902, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2025, di 4 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
3. Tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per il personale appartenente ai segmenti professionali di direttore centrale e di direttore che abbia tenuto comportamenti che determinino un grave pregiudizio per la sicurezza nazionale nello spazio cibernetico è disposta la cessazione del rapporto di lavoro o di servizio con l'Agenzia, anche indipendentemente dalla sussistenza di profili di responsabilità disciplinare. Fermo restando quanto previsto dal quarto periodo, tale cessazione comporta, per il personale di ruolo, la ricollocazione, anche in sovrannumero, presso il Ministero di originaria appartenenza, ovvero, nei restanti casi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con salvaguardia della sola posizione giuridica maturata presso l'Agenzia. Resta in ogni caso esclusa la ricollocazione presso il contingente speciale del personale di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e nei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia. La ricollocazione di cui al secondo periodo è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali delle amministrazioni di destinazione e sulle risorse di cui al comma 5.
4. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di destituzione per motivi disciplinari recate dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Al trasferimento delle risorse dal fondo alle amministrazioni interessate si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle richieste pervenute dalle amministrazioni medesime, previo utilizzo delle facoltà assunzionali. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 13.
(Misure urgenti per la funzionalità dell'Unione italiana tiro a segno e dei Gruppi sportivi)
1. L'Unione italiana tiro a segno si avvale delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.a. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra l'Unione italiana tiro a segno e la società Sport e salute S.p.a. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale. All'attuazione del presente comma l'Unione italiana tiro a segno provvede nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25, comma 6, il settimo periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e ad atleti, tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi, armati e no, dello Stato, ai quali, indipendentemente dall'inquadramento, se riconosciuti di interesse nazionale od olimpico o paralimpico da parte del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, o sotto la loro egida, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e agli articoli 24 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nonché all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246. »;
b) all'articolo 48, il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Qualora non più idonei all'attività agonistica per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con la Sezione Paralimpica Fiamme Gialle, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei Gruppi sportivi militari, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati, secondo modalità e procedure da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione. ».
Articolo 13-bis.
(Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalità delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché deroghe al divieto di conferimento di incarichi a soggetti in quiescenza)
1. La designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che, oltre a possedere i requisiti individuati con le modalità di cui al comma 4 dello stesso articolo 12, sono costituite a livello provinciale e sovraprovinciale ovvero, in mancanza, a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessata.
2. Ai componenti degli organi degli enti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non si applica comunque il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. All'articolo 79, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, » sono inserite le seguenti: « dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ».
4. Restano in ogni caso ferme, con riferimento a quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni degli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
5. Il quarto periodo dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica alle procedure concorsuali indette dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura successivamente alla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 2023, n. 112, le quali prevedono un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità.
6. All'articolo 3-ter, comma 4-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: « e le città metropolitane » sono sostituite dalle seguenti: « , le città metropolitane e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ». Al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni di cui al primo periodo, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è autorizzata a indire procedure per il reclutamento, con contratto di apprendistato, di personale in numero non superiore a sessanta unità in nome e per conto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ne abbiano fatto preventiva richiesta, nel rispetto delle procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2023. L'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fornisce altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la necessaria assistenza tecnica per l'intera durata dei contratti di apprendistato dalle medesime stipulati.
7. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, può avere luogo, comunque, per non meno di un'unità, a valere sulle facoltà assunzionali previste. Analoga possibilità è ammessa per l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Articolo 14.
(Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici delle amministrazioni centrali e delle Agenzie)
1. Al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno 2025, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 190 milioni di euro annui, destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1-bis. A decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali. Ai fini del controllo della spesa, di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto dal presente comma. In caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali.
2. Al fine di consentire una più efficiente ed efficace operatività dell'Agenzia italiana per la gioventù la dotazione finanziaria del fondo risorse decentrate è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 90.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri previsti dal presente comma, pari a 90.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
3. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) procede all'inquadramento giuridico del personale trasferito dai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base dell'area o della famiglia professionale di appartenenza ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, disponendo che, a far data dal predetto trasferimento, al personale di ex Area I sia attribuita la corrispondente Area A del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali-tabelle ENAC, al personale di ex Area II sia attribuita la corrispondente Area B e al personale di ex Area III sia attribuita la corrispondente Area C. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale acquisita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle funzioni trasferite, al medesimo personale viene riconosciuta la posizione economica nell'ambito dell'area professionale di destinazione sulla base degli anni di servizio svolti nell'esercizio delle funzioni trasferite fino al 31 dicembre 2021, tenendo conto che ogni posizione economica equivale a cinque anni di anzianità di servizio. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma l'Agenzia provvede, a decorrere dalla data dell'inquadramento di cui al primo periodo, mediante la soppressione di un numero di posti nella propria dotazione organica di equivalente valore finanziario, con conseguente corrispondente riduzione delle relative facoltà assunzionali e dei fondi del trattamento accessorio.
4. Al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono riconosciute le somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dovute per il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022. La liquidazione delle somme di cui al primo periodo è disposta, in relazione al personale avente diritto, entro il 31 dicembre 2026 con modalità tali da garantire il rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. A tal fine l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a corrispondere al proprio personale la somma nel limite massimo di euro 5.455.680 per l'anno 2025 ed euro 5.000.000 per l'anno 2026. Al relativo onere si provvede a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, rispettivamente, per l'anno 2025 e per l'anno 2026, utilizzando l'avanzo di amministrazione disponibile. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 2.809.676 euro per l'anno 2025 e a 2.575.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
6. Per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola è autorizzata la spesa di euro 65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029. I criteri e le modalità di accesso al sistema di assistenza integrativa per il personale di cui al primo periodo sono definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
6-bis. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza dell'attività e dei servizi, la dotazione finanziaria destinata all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, è incrementata di 737.812 euro per l'anno 2025 e di 1.327.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 e quella destinata all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 11, del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è incrementata di 600.000 euro per l'anno 2025 e di 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1.337.812 euro per l'anno 2025 e a 2.527.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a 737.812 euro per l'anno 2025 e a 1.327.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
b) quanto a 600.000 euro per l'anno 2025 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
6-quater. All'articolo 22 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: « si provvede destinando » sono inserite le seguenti: « una quota del fondo di cui all'articolo 32 e » e le parole da: « di componente del comitato » fino a: « della legge 24 febbraio 1992, n. 225 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dei compensi attribuiti ai sensi degli articoli 25 e 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 »;
b) al comma 3, dopo la parola: « stabilendo » è inserita la seguente: « altresì ».
6-quinquies. Al personale dirigente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, può essere attribuito, nel limite massimo di venti unità, l'incarico di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in deroga al contingente previsto dall'articolo 17, comma 3, del medesimo testo unico. Al predetto personale non spetta l'emolumento accessorio di cui all'articolo 19, comma 9, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
6-sexies. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 113-bis, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la dotazione finanziaria del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata si intende determinata, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente per la copertura della dotazione organica di cui al comma 1 del medesimo articolo 113-bis, computando il valore medio pro capite individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, n. 118, anche con riferimento al personale in servizio in posizione di comando ai sensi del citato articolo 113-bis, comma 4-ter, per un numero di unità comunque non superiore ai posti di qualifica non dirigenziale della dotazione organica dell'Agenzia non ancora coperti con le modalità previste dallo stesso articolo 113-bis. Per le ulteriori unità in servizio in posizione di comando nell'ambito dell'aliquota di cui al medesimo articolo 113-bis, comma 4-ter, il valore medio pro capite per i fini di cui al primo periodo è pari a quello considerato ai fini della determinazione dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 189, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6-septies. All'articolo 29, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: « per l'anno scolastico 2024/2025 » sono soppresse.
Articolo 15.
(Misure urgenti per il Giubileo)
1. La Struttura commissariale, costituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e denominata « Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 », al fine di consentire il regolare svolgimento del Giubileo dei giovani, relativamente all'accoglienza dei partecipanti, può acquisire la disponibilità di edifici scolastici situati nella regione Lazio assumendo il coordinamento della gestione limitatamente al periodo di utilizzazione degli stessi edifici.
2. I dirigenti scolastici sono esonerati da ogni responsabilità amministrativa e patrimoniale per i danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico conseguente all'utilizzazione da parte dei partecipanti al Giubileo dei giovani nel periodo di gestione degli stessi da parte della Struttura commissariale di cui al comma 1.
3. Al fine di garantire l'efficiente risposta del sistema regionale di protezione civile per la gestione degli eventi giubilari, la regione Lazio è autorizzata a utilizzare la quota complessiva di euro 2.728.989 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c) della legge 30 dicembre 2024 n. 207, per il potenziamento della struttura organizzativa regionale di protezione civile, tramite il conferimento di n. 4 incarichi dirigenziali in deroga all'articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente alla durata minima e ai limiti ivi previsti, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, per la copertura dei relativi posti vacanti nella struttura regionale di protezione civile per la durata delle attività giubilari, nonché per l'assunzione a tempo determinato, fino al predetto termine del 31 dicembre 2025, di ulteriori 20 unità di personale, di cui 5 unità da inquadrare nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e 15 unità da inquadrare nell'Area degli Istruttori, e per il riconoscimento al personale non dirigenziale facente parte della struttura regionale di protezione civile di prestazioni di lavoro straordinario entro il limite mensile massimo di 50 ore pro capite, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. Le risorse di cui al primo periodo possono essere inoltre destinate al potenziamento del Numero unico di emergenza (NUE) 112, incrementando la dotazione di operatori NUE112 delle Centrali uniche di risposta di Roma e provincia di ulteriori 20 unità di personale a tempo determinato, da inquadrare nell'Area degli Istruttori attingendo dalla graduatoria dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dal presente comma, attuabili in deroga ai vincoli assunzionali e alle previsioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), sono a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Le deroghe relative alla autorizzazione di ore di lavoro straordinario possono essere riconosciute, su base convenzionale, anche al personale delle società in house impegnato nelle attività giubilari, a valere sulle risorse disponibili.
4. Per le opere inserite nel programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché per le opere pubbliche o di pubblica utilità i cui progetti definitivi o esecutivi erano già affidati alla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, possono continuare ad applicarsi, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, le previgenti norme tecniche per le costruzioni purché la consegna dei lavori avvenga entro il 31 marzo 2026.
Articolo 15-bis.
(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità)
1. All'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. Al fine di garantire l'efficace realizzazione degli interventi previsti dal programma di cui al comma 1, in ragione dell'innovatività, delle modalità e dei tempi di attuazione degli obiettivi in esso contenuti nonché del concomitante impegno degli enti destinatari delle risorse nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le deroghe in materia di conferimento di incarichi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 ».
Articolo 15-ter.
(Completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. a uso esclusivo delle Forze di polizia)
1. Al fine di assicurare la continuità di funzionamento della rete nazionale Te.T.Ra. nell'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni a uso esclusivo delle Forze di polizia e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra. e LTE Public Safety, il Ministero dell'interno è autorizzato a procedere al completamento del piano di interventi per l'estensione del servizio a tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 7.639.145 euro per l'anno 2026, di 152.137.144 euro per l'anno 2027, di 147.532.357 euro per l'anno 2028 e di 82.078.200 euro per l'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a 4.997.145 euro per l'anno 2026, a 92.686.942 euro per l'anno 2027, a 43.629.359 euro per l'anno 2028 e a 30 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) quanto a 2.642.000 euro per l'anno 2026, a 37.352.202 euro per l'anno 2027, a 79.026.798 euro per l'anno 2028 e a 34.288.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 22.098.000 euro per l'anno 2027, a 24.876.200 euro per l'anno 2028 e a 17.790.200 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Articolo 16.
(Razionalizzazione della disciplina relativa all'inabilità e inidoneità al lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
1. Nei confronti dei dipendenti assunti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali è prevista l'iscrizione alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS), alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (CPUG), al Fondo Pensioni del Personale delle Ferrovie dello Stato e al Fondo Quiescenza Poste, ai fini dell'accertamento dello stato di invalidità, inabilità e inidoneità al lavoro ed al servizio e dei conseguenti effetti previdenziali si applicano le norme in materia di invalidità pensionabile di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
2. Il trattamento di fine servizio e di fine rapporto o equipollenti per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo viene erogato nel termine di tre mesi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
3. Ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nei confronti del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 17.
(Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro è istituita la direzione generale per la prevenzione e il contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero è incrementata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale generale anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La direzione svolge funzioni in materia di prevenzione dei reati finanziari, di sicurezza, prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti, di vigilanza e controllo sui soggetti obbligati diversi dagli intermediari bancari e finanziari e di procedimenti sanzionatori.
2. Nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione, al fine di assicurare l'immediato funzionamento della nuova direzione, la stessa opera avvalendosi del personale, ivi comprese le unità dirigenziali non generali, incardinato presso la direzione V del Dipartimento del tesoro, che svolge le seguenti funzioni:
a) analisi dei rischi di vulnerabilità del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto dell'utilizzo dello stesso per fini illeciti;
b) procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria; segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 240.989 per l'anno 2025 e a euro 289.187 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Articolo 17-bis.
(Ulteriori disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze, delle agenzie fiscali e del Corpo della guardia di finanza nonché in materia di enti e società a partecipazione pubblica)
1. Al fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni istituzionali correlate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come incrementata dall'articolo 20, comma 3-quater, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è ulteriormente incrementata di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'articolo 1, comma 1030, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « relative all'articolo 1, comma 350, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, » sono soppresse;
b) dopo le parole: « comprese le province autonome di Trento e di Bolzano, » sono inserite le seguenti: « ad esclusione delle sette posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ».
3. All'articolo 36, comma 2-octies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « e l'Agenzia delle entrate » sono sostituite dalle seguenti: « , l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza ».
4. Le risorse del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, rispettivamente, di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma, pari complessivamente a 51 milioni di euro per l'anno 2025 e a 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle entrate;
b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle disponibilità esistenti nel bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
c) quanto a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 14.
5. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 4, pari a 14,42 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. All'articolo 6, comma 9-sexies, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « Direttore Generale del Tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore generale del Dipartimento competente del Ministero dell'economia e delle finanze » e le parole: « Dipartimento del tesoro, Direzione VI » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento dell'economia, Direzione I - Interventi finanziari in economia ».
7. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 luglio 1966, n. 559, le parole: « del tesoro » sono sostituite dalle seguenti: « competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze ».
8. All'articolo 2, comma 153, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La competenza ad applicare la sanzione amministrativa spetta alla direzione generale competente per materia del Ministero dell'economia e delle finanze ».
9. Nelle more dell'aggiornamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1984, n. 1034, la quota delle risorse destinate all'erogazione delle sovvenzioni, dei contributi e di altre prestazioni assistenziali prevista dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 5 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1034 del 1984 può essere modificata, anche al fine di prevedere benefìci di natura assistenziale destinati alla tutela della salute in favore degli iscritti in servizio e di quelli che saranno collocati in quiescenza, mediante variazioni compensative a valere sulle quote di cui alle lettere a), b), d) ed e) del primo comma del medesimo articolo 5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 17-ter.
(Istituzione della Cabina di regia per il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita una Cabina di regia allo scopo di promuovere il coordinamento strategico e la definizione di politiche e direttive efficaci in materia di valorizzazione e sviluppo del mercato dei capitali, anche in relazione all'esercizio della delega di cui all'articolo 19 della legge 4 marzo 2024, n. 21, e delle eventuali ulteriori deleghe in materia. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Banca d'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, della Commissione nazionale per le società e la borsa e del Corpo della guardia di finanza. Alla Cabina di regia partecipa il direttore generale del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze o un suo delegato. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso e coordinamento in materia di promozione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e allo sviluppo del mercato dei capitali e del sistema complessivo del mercato finanziario al fine di sostenere la crescita del Paese, anche attraverso lo sviluppo di forme alternative di finanziamento per le imprese, provvedendo, in particolare:
a) all'effettuazione di studi e analisi sul sistema del mercato finanziario nazionale, anche in relazione agli altri mercati europei, al fine di individuare possibili aree di intervento, anche acquisendo dati e informazioni dagli enti e dai soggetti coinvolti;
b) a promuovere il coordinamento e il confronto tra gli enti pubblici nazionali, le autorità di vigilanza finanziaria e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;
c) a promuovere l'elaborazione di un piano nazionale delle politiche e degli interventi strategici per la valorizzazione e lo sviluppo del mercato dei capitali e le relative attività di aggiornamento e monitoraggio, anche con riferimento allo stato di avanzamento degli interventi.
3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale, da due unità di personale dirigenziale di livello non generale e da venti unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività, da inquadrare nell'Area dei funzionari prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché tra il personale del Corpo della guardia di finanza. L'incarico di dirigente generale di cui al primo periodo può essere conferito anche a dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie indicate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Nell'ambito del contingente di cui al primo periodo può essere compreso, sulla base di apposite convenzioni non onerose per il Ministero dell'economia e delle finanze, anche personale proveniente da società a partecipazione pubblica nonché il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente ai dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie indicate dal citato articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla citata legge 4 giugno 1985, n. 281. Nell'ambito del medesimo contingente di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni rinnovabili, a seguito di procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio, quindici unità di personale, di cui cinque da inquadrare nell'Area degli assistenti, cinque nell'Area dei funzionari e cinque nell'Area delle elevate professionalità, previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali. Possono partecipare alla procedura pubblica per la selezione delle figure delle elevate professionalità coloro che abbiano svolto attività presso amministrazioni statali con esperienza acquisita per almeno dodici mesi, anche non consecutivi, e che abbiano conseguito, anche all'estero, un dottorato di ricerca o un master di secondo livello. Ai fini dell'attuazione dei periodi quarto e quinto, è autorizzata la spesa di 574.218 euro per l'anno 2025 e di 1.048.434 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Conseguentemente la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze è incrementata del numero di unità di personale dirigenziale e non dirigenziale individuate ai sensi del presente comma. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo del presente comma non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini di cui al presente comma, a eccezione dei periodi quarto, quinto e sesto, è autorizzata la spesa di 472.551 euro per l'anno 2025 e di 945.100 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
4. Al fine di coadiuvare l'attività della Cabina di regia, alla struttura tecnica di cui al comma 3 del presente articolo è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere istituito un consiglio tecnico-scientifico degli esperti con il compito di svolgere attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza della Cabina di regia. Il consiglio tecnico-scientifico è composto da membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del dirigente generale della struttura tecnica di cui al citato comma 3, scelti tra magistrati, avvocati dello Stato, docenti universitari ed esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifica e comprovata specializzazione scientifica o professionale nelle discipline oggetto dell'attività della Cabina di regia, ivi compreso il personale appartenente agli enti che svolgono la loro attività nelle materie indicate dall'articolo 2 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dalla legge 4 giugno 1985, n. 281. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi e la durata degli incarichi sono fissati con il decreto di nomina, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi, a valere sulle risorse di cui al comma 5 del presente articolo e nel limite di spesa complessivo ivi previsto. Le funzioni di segreteria del consiglio tecnico-scientifico sono svolte dalla struttura tecnica di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Per le spese di funzionamento, per l'acquisizione di beni e servizi strumentali alle attività della Cabina di regia nonché ai fini della stipulazione di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca e di accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è autorizzata la spesa massima complessiva di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per i compensi del contingente di esperti nonché dei membri del consiglio tecnico-scientifico di cui al comma 4 del presente articolo è autorizzata la spesa di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, da intendersi quale limite complessivo di spesa. Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, ai soggetti ivi indicati non spettano ulteriori compensi o emolumenti comunque denominati.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.346.769 euro per l'anno 2025 e a 3.293.534 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Articolo 17-quater.
(Misure urgenti per il potenziamento e la funzionalità del Ministero della giustizia)
1. Al fine di assicurare, nell'ambito di una più ampia possibilità di stabilizzazione del personale in servizio presso l'ufficio per il processo, in coerenza con il Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029, nell'immediato, lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità per l'integrale copertura dei posti previsti dalla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8, del PNRR, così da rendere lo stesso ufficio per il processo pienamente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e, in prospettiva, lo stabile potenziamento degli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelli per i quali sussistono le maggiori carenze di organico, all'articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « L'assunzione avviene a decorrere dal 1° luglio 2026 per i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito formate all'esito della selezione comparativa, a condizione che i medesimi abbiano maturato, alla data del 30 giugno 2026, dodici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e siano in servizio alla medesima data. Completata la procedura di stabilizzazione, le graduatorie sono rese disponibili anche per lo scorrimento da parte di altre pubbliche amministrazioni. La dotazione organica del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia è conseguentemente aumentata di 2.600 unità nell'Area dei funzionari e di 400 unità nell'Area degli assistenti previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali »;
c) al secondo periodo, dopo le parole: « al primo » sono inserite le seguenti: « e al quarto » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali »;
d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per lo svolgimento delle procedure selettive è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia ».
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria, ivi comprese quelle relative alle procedure di reclutamento straordinarie di cui all'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134, all'articolo 1, comma 867, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono esercitabili fino al 31 dicembre 2026.
4. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'amministrazione penitenziaria nonché il necessario supporto alla gestione del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano ai concorsi pubblici indetti per il reclutamento del personale dell'amministrazione penitenziaria fino al 31 dicembre 2026.
Articolo 18.
(Misure urgenti per il potenziamento delle competenze per le attività di analisi e valutazione della spesa)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 891:
1) alla lettera a):
1.1) al primo periodo, dopo le parole: « da inquadrare nell'Area dei funzionari » sono inserite le seguenti: « o nell'Area delle elevate professionalità », la parola: « prevista » è sostituita dalla seguente: « previste », le parole: « nei limiti delle vacanze di organico » sono sostituite dalle seguenti: « con corrispondente incremento della dotazione organica » e le parole: « dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e » sono soppresse;
1.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Dall'anno 2025 la percentuale di cui al primo periodo, può essere ridotta, anche temporaneamente, sino al 70 per cento, destinando le relative risorse alle finalità di cui alla lettera b) del presente comma. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalla riduzione di cui al precedente periodo, una corrispondente quota, in termini di saldo netto da finanziare, delle maggiori risorse destinate alle finalità di cui alla lettera b) è accantonata e resa indisponibile »;
2) alla lettera b), dopo le parole: « per l'eventuale restante quota » sono inserite le seguenti « all'acquisizione di competenze professionali ad elevata specializzazione in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa » e le parole « al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione », sono sostituite dalle seguenti: « mediante il conferimento di incarichi a esperti, la stipulazione di convenzioni con università e centri di ricerca e l'acquisto di servizi di consulenza e di formazione ».
b) dopo il comma 891, sono inseriti i seguenti:
« 891-bis. Per le finalità di cui al comma 891, lettera b), per elevata specializzazione si intende il possesso, da parte delle persone coinvolte nella realizzazione delle attività, dei seguenti requisiti:
a) dottorato di ricerca, o master universitario di secondo livello, in settori scientifici strettamente connessi all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche e della revisione della spesa;
b) documentata e qualificata esperienza professionale in analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa di durata almeno triennale, maturata presso università, enti di ricerca e società specializzate, ovvero organismi internazionali.
891-ter. In relazione alle assunzioni previste dal comma 891, le amministrazioni interessate comunicano, entro il 30 aprile 2025, al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, il contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari e il contingente da inquadrare nell'Area delle elevate professionalità da reclutare attraverso il concorso unico di cui al comma 891-quater. Una quota non superiore al 30 per cento del contingente di personale di cui al primo periodo può essere riservata al personale in servizio presso ciascuna delle predette amministrazioni che sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente per l'accesso a ciascuna delle due summenzionate Aree. Sulla base delle comunicazioni ricevute, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2025, è autorizzato il numero di unità di personale non dirigenziale assumibile nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili di cui al comma 891.
891-quater. Il concorso pubblico per la selezione delle specifiche professionalità autorizzate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 891-ter è svolto avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In deroga all'articolo 35, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i componenti delle commissioni esaminatrici sono indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze ».
2. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'articolo 1, comma 891-quater della legge 29 dicembre 2022, n. 197, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2025. Al relativo onere, pari a euro 800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. In considerazione delle attività connesse all'attuazione della nuova governance europea, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sono istituite quattro posizioni dirigenziali di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica del predetto Ministero. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante la soppressione di sette posizioni di livello dirigenziale non generale complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento, di cui due individuate tra quelle destinate ad attività di consulenza, studio e ricerca e cinque tra quelle dedicate a verifiche amministrativo-contabili extragerarchiche di normale complessità, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
4. All'articolo 2, comma 13-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole « Ai fini del monitoraggio » sono inserite le seguenti: « della nuova governance europea di cui ai regolamenti (UE) 2024/1263 e 2024/1264 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, e alla direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, nonché del monitoraggio ».
5. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 le parole: « Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo », sono sostituite dalle seguenti: « Ragionerie territoriali di Milano/ Monza e Brianza, Venezia, Bologna/Ferrara, Roma, Napoli, Bari/Barletta-Andria-Trani e Palermo ». La tabella di cui all'allegato I al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, è sostituita da quella di cui all'allegato I al presente decreto.
Articolo 19.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa relativa alla gestione ed utilizzazione dei fondi europei e delle risorse delle politiche della coesione nonché in materia di procedure di riversamento dei crediti d'imposta)
1. Al fine di garantire una maggiore e più efficace partecipazione dell'Italia ai progetti finanziati nell'ambito dei programmi europei a gestione diretta e di favorire la realizzazione di nuovi investimenti, anche di tipo innovativo, il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, della società in house Eutalia s.r.l. per l'attuazione di specifiche progettualità, ivi compreso lo svolgimento di attività di informazione, di accompagnamento, di supporto tecnico specialistico e di tutoraggio, in relazione alla elaborazione e alla presentazione di proposte, nonché alla partecipazione da parte delle pubbliche amministrazioni italiane a progetti a valere sui programmi a gestione diretta dell'Unione europea. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle risorse del programma complementare al Programma operativo nazionale « Governance e capacità istituzionale 2014-2020 », di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, nel limite delle risorse che non risultino impegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, nel rispetto delle procedure e dei criteri di ammissibilità del predetto programma complementare.
2. Al fine di garantire una più efficace realizzazione delle attività ad essa demandate, è autorizzata la trasformazione della società Eutalia s.r.l. in società per azioni, sulla base di un progetto approvato dall'amministratore unico, sentito il collegio sindacale, che definisce il programma e il nuovo statuto. Fermo restando quanto previsto dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri e ad essi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Nelle more dell'attuazione della trasformazione, l'organo di amministrazione della società Eutalia s.r.l. è prorogato fino alla nomina del nuovo organo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2-bis. Al fine di assicurare la piena ed effettiva operatività e sostenibilità della Missione 2, Componente 4, Investimento 3.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Progetto Marine Ecosystem Restoration (MER), è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025 in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per il potenziamento delle attività di monitoraggio, di caratterizzazione dell'ambiente marino e di mappatura dei fondali marini, da effettuare mediante l'impiego di mezzi navali appartenenti al medesimo Istituto, con particolare riferimento all'esplorazione per il reperimento di risorse geominerarie, all'identificazione di risorse geotermiche e ai procedimenti di compatibilità ambientale e di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di infrastrutture sottomarine di trasmissione di dati e di trasporto di energia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. All'articolo 12, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
« 3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al conferimento dell'incarico di responsabile unico del contratto (RUC) dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per lo svolgimento dell'incarico di RUC è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo, un compenso onnicomprensivo annuo, composto in pari misura da una parte fissa e da una parte variabile, compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 100.000. La parte variabile del compenso riconosciuto al RUC è strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi e al rispetto del cronoprogramma procedurale del contratto istituzionale di sviluppo. Con il decreto di nomina del RUC è, altresì, determinata l'entità del compenso riconosciuto in base al valore e alla complessità degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità.
3-ter. In relazione ai contratti istituzionali di sviluppo già stipulati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i tavoli istituzionali previsti dai medesimi contratti istituzionali possono, con apposita determinazione e senza pregiudizio per la realizzazione degli interventi previsti, riconoscere compensi ai relativi RUC nei limiti e secondo i criteri previsti dal comma 3-bis, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo e ancora disponibili. ».
4. Le risorse non utilizzate di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari a 87.920.202 euro, sono destinate al reintegro delle riduzioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, operate ai sensi dell'articolo 58, comma 4, lettera f), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. Eventuali ulteriori risorse non utilizzate, eccedenti l'importo di cui al primo periodo, rientrano nella disponibilità del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020, e sono destinate, ove necessario, ai fini dell'imputazione dell'eventuale fabbisogno residuo ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022.
4-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 194, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le disponibilità residue del fondo istituito dal medesimo comma sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
5. Il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riaperto sino al 3 giugno 2025. Per coloro che aderiscono, il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il suddetto termine e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. A decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge n. 146 del 2021, calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal comma 7 del presente articolo.
6. Nel caso in cui l'atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti per i quali è stata validamente presentata l'istanza di riversamento ai sensi del comma 5, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza, il riversamento deve essere effettuato per l'intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025.
7. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, da eseguire entro il termine del 3 giugno 2025. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso. »;
b) al comma 12, terzo periodo, le parole « è prorogato di un anno » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogato di due anni ».
8. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole « 31 ottobre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 giugno 2025 ».
9. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5, valutate in euro 5.773.589 per l'anno 2025 e in euro 2.886.795 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Articolo 20.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1. All'allegato I.11, articolo 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 47 del presente codice e all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi contenuta nel documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all'esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale, fino all'importo massimo di euro 100.000. L'esame del progetto o dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali da sottoporre al Consiglio Superiore o alla Sezione speciale è subordinato al versamento della predetta somma. Sono escluse dal versamento di cui al primo periodo le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale versamento dovrà essere detratto dall'importo stabilito dalla voce del quadro economico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5) "imprevisti", dell'allegato I.7 al presente codice.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2-bis sono destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f). »;
b) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: « c-bis) dalle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, nel limite di cui al comma 2-ter. ».
2. L'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, è abrogato.
2-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione è istituita la Struttura nazionale di supporto per i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), che è designata quale punto di contatto nazionale ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. La Struttura di cui al primo periodo opera alle dipendenze della Direzione generale per il trasporto pubblico locale del medesimo Ministero ed è retta da un dirigente di livello non generale, che coordina 12 unità di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cui 8 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e 4 unità nell'Area degli assistenti. Le assunzioni del personale non dirigenziale di cui al secondo periodo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del predetto Ministero è incrementata di una unità dirigenziale di livello non generale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire un incarico di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. La Struttura di cui al primo periodo svolge le funzioni strumentali alla piena attuazione del regolamento (UE) 2024/1679, comprese le funzioni in materia di supporto e assistenza ai fini dell'adozione e del monitoraggio dei PUMS, nonché per la predisposizione del programma nazionale per i PUMS. La Struttura di cui al primo periodo può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti, cui compete un compenso massimo annuo pari a euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 76.240 per l'anno 2025 e di euro 152.479 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali nonché di euro 125.000 per l'anno 2025 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti. Sono altresì autorizzate le spese per il funzionamento della Struttura di cui al primo periodo nel limite di euro 17.080 per l'anno 2025 e di euro 171 annui a decorrere dall'anno 2026, le spese per trasferte e missioni del personale della medesima Struttura nel limite di euro 9.000 per l'anno 2025 e di euro 18.000 annui a decorrere dall'anno 2026, nonché le spese per l'erogazione dei buoni pasto nel limite di euro 742 per l'anno 2025 e di euro 1.483 annui a decorrere dall'anno 2026.
2-ter. Al fine di rafforzare l'organizzazione e l'operatività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato l'incremento della dotazione organica del medesimo Ministero, prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 186, con l'aggiunta di due posizioni di dirigente generale da destinare al Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative per l'istituzione di due ulteriori uffici dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Ai fini dell'attuazione del presente comma sono autorizzate la spesa di euro 307.431 per l'anno 2025 e di euro 614.861 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali e la spesa di euro 34.160 per l'anno 2025 e di euro 342 annui a decorrere dall'anno 2026 per il funzionamento, nonché la spesa di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.
2-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 2-ter, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è incrementato di ulteriori due unità dirigenziali non generali. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le finalità di cui al presente comma, a conferire due incarichi di livello dirigenziale non generale, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 138.207 per l'anno 2025 e di euro 276.413 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali nonché di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.
2-quinquies. Il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è adeguato con il recepimento delle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Le corrispondenti modifiche sono adottate entro il 31 dicembre 2025 con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.
2-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, pari complessivamente a euro 710.826 per l'anno 2025 e a euro 1.319.681 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-septies. In considerazione dell'urgenza di attuare i nuovi compiti derivanti dalle decisioni di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e del 7 maggio 2024, modificative della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia, entro il residuo periodo disponibile per realizzare le misure del PNRR, all'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite facoltà assunzionali straordinarie per un totale di due dirigenti di livello non generale con incarico a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026, a integrazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il contingente di esperti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è incrementato di quattro ulteriori unità fino al 31 dicembre 2026. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 152.479 per l'anno 2025 e di euro 304.958 per l'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 100.000 per l'anno 2025 e di euro 200.000 per l'anno 2026 per i compensi spettanti agli esperti nonché di euro 1.483 per l'anno 2025 e di euro 2.966 per l'anno 2026 per l'erogazione dei buoni pasto.
2-octies. L'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata a utilizzare le risorse residue di cui all'articolo 35-bis, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, a copertura degli oneri derivanti dal conferimento degli incarichi di unità di personale dirigenziale e di esperti di cui al comma 2-septies del presente articolo.
2-novies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 226, comma 9, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono disciplinate le modalità di accesso delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle informazioni contenute nella banca dati della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, al fine di assicurare, nel rispetto dell'articolo 50, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
a) l'accesso, previo accreditamento, alle informazioni contenute nella predetta banca dati e pubblicate, mediante interoperabilità, nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-ter del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
b) l'accesso a servizi ed elaborazioni di dati non disponibili nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati, previa stipulazione, a titolo oneroso, di apposita convenzione con la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2-decies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del comma 2-novies nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 21.
(Misure urgenti finalizzate al mantenimento e consolidamento della capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
1. All'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « del sistema nazionale di protezione civile » sono inserite le seguenti « , con particolare riferimento alle esigenze connesse con lo specifico contesto di cui al presente articolo, »;
b) le parole « è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, » sono sostituite dalle seguenti: « è consentito il riconoscimento »;
c) le parole « delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 » sono sostituite dalle seguenti: « delle integrazioni al trattamento economico accessorio già previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa annuo di 1,5 milioni di euro. Le integrazioni di cui all'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004 sono riconosciute limitatamente alle prestazioni rese dal personale non dirigenziale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, per reperibilità, articolazioni dell'orario di lavoro e protrazioni dell'orario di lavoro ordinario fino a "cessate esigenze". In fase di vigilanza, le integrazioni di cui all'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011 e di cui all'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, sono riconosciute nella misura del 30% e limitatamente al personale non dirigenziale impiegato presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) e presso gli altri Presidi operativi attivati quali Funzioni di supporto in fase di vigilanza. »
2. Al fine di mantenere e consolidare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'esercizio delle attività di coordinamento delle attività emergenziali, delle funzioni istituzionali di coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e quale struttura di supporto alle funzioni in capo all'autorità nazionale di protezione civile di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché per consentire l'effettivo svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 8 del medesimo codice, con particolare riferimento al coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale nell'ambito dei contesti emergenziali in essere sul territorio nazionale, il limite percentuale entro il quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri può provvedere al conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia per il triennio 2025-2027, ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incrementato al 17% della relativa dotazione organica a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.
2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a procedere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, alla stabilizzazione, nel ruolo speciale tecnico-amministrativo di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, nella categoria A, posizione economica F1, previa selezione comparativa e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, dei dipendenti assunti con contratti di lavoro a tempo determinato attingendo da graduatorie formate per l'assunzione di personale a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che hanno prestato servizio per almeno ventiquattro mesi continuativi nella predetta categoria e che risultano in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Articolo 21-bis.
(Misure urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dai terremoti del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023 da parte del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 677, le parole da: « il territorio della regione Marche » fino a: « marzo 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « i territori della regione Marche compresi nei comuni di Ancona, Fano e Pesaro il 9 novembre 2022 e i territori della regione Umbria compresi nei comuni di Umbertide, Perugia e Gubbio il 9 marzo 2023 »;
b) al comma 678, secondo periodo, le parole da: « agli interventi necessari » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente e nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1, commi 5 e 7, 2, 3, 4, da 5 a 18, da 30 a 36, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, all'articolo 11, commi da 1 a 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, all'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, e all'articolo 20-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 »;
c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:
« 678-bis. Le disposizioni dei commi 677 e 678 possono applicarsi, altresì, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati situati in comuni delle regioni Marche e Umbria diversi da quelli indicati al comma 677, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici occorsi il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023, comprovato da apposita perizia asseverata ».
Articolo 21-ter.
(Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria)
1. Il Ministero dell'università e della ricerca partecipa con un contributo ordinario di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, al progetto già finanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, di cui un importo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 a favore del Consorzio CNCCS (Collezione nazionale di composti chimici e centro screening), nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Articolo 21-quater.
(Disposizioni urgenti per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)
1. Al fine di definire i procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2024 davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, disciplinata dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, conclusi in primo grado con le sanzioni dell'avvertimento, della censura o della sospensione previste dal capo IV del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della giustizia e il Ministro della salute, è costituita presso la medesima Commissione una sezione stralcio, composta da un presidente, nominato tra i consiglieri di Stato, nonché da quattro rappresentanti, di cui due supplenti, indicati dalle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie. La partecipazione alla sezione stralcio non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, al fine di conformare la disciplina della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie al complessivo riordino delle professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, il regolamento contenente la riforma complessiva della predetta Commissione.
Articolo 21-quinquies.
(Misure urgenti per la prevenzione e il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche)
1. Per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, al fine di garantire l'accesso alle prestazioni di cura e riabilitazione dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito, per l'anno 2025, un fondo con una dotazione di euro 23.276.969. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riassegnazione, a valere sulle risorse residue della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite con decreto del Ministro della salute tra le regioni, anche a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard da ultimo disponibili, con vincolo di destinazione per l'erogazione, presso le comunità terapeutiche accreditate, di prestazioni di cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche, ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e già finanziate con le risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Tali prestazioni sono oggetto di specifica rendicontazione al Ministero della salute da parte delle regioni e delle province autonome. Le disposizioni di cui al presente comma sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Articolo 21-sexies.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Articolo 22.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato I
(art. 18, comma 5)
Tabella - Ambiti territoriali
AREA | RTS | AMBITO TERRITORIALE |
Area Nord-Ovest | RTS Milano/Monza e Brianza | Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia |
Area Nord-Est | RTS Venezia | Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige |
Area Centro-Nord | RTS Bologna/Ferrara | Emilia-Romagna, Toscana e Marche |
Area Centro-Sardegna | RTS Roma | Lazio, Umbria, Sardegna |
Area Sud-Ovest | RTS Napoli | Campania, Basilicata |
Area Sud-Adriatica | RTS Bari/Barletta-Andria Trani | Puglia, Abruzzo, Molise |
Area Sud-Sicilia | RTS Palermo | Sicilia, Calabria |
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.1
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «pubblico impiego» inserire le seguenti: «e della conformità ai principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
1.2
Precluso
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Ai comuni montani e ai comuni delle piccole isole è destinato almeno il 5 per cento del personale reclutato».
Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «4,5 milioni di euro».
1.3
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «I contratti scaduti e non convertiti alla scadenza per incapienza della facoltà assunzionali degli enti, possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato, entro l'anno successivo a quello della loro scadenza, ove le facoltà medesime trovino successiva capienza ai sensi delle disposizioni di legge.».
1.4
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Alle assunzioni di cui al presente articolo si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.».
1.5
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La spesa del personale assunto ai sensi del presente articolo non si computa ai fini del rispetto del limite previsto all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
1.6
Precluso
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «3 milioni di euro» con le seguenti: «4,5 milioni di euro».
1.7
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1.1. I Comuni e le Città Metropolitane, per il triennio 2025-2027, per contratti di formazione lavoro possono beneficiare di una ulteriore percentuale del 5 per cento di personale da reclutare mediante convenzioni con le Università del territorio di giovani iscritti anche al terzo anno accademico purché siano in regola con il corso di studi, nel limite massimo di 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2012, n. 234.»
G1.100
Precluso
Il Senato,
premesso che:
numerose sono le segnalazioni di docenti, vincitori del Concorso straordinario ter (DDG 2575), - che hanno già conseguito l'abilitazione all'insegnamento su specifica classe di concorso - che affermano di attendere un trattamento equo in relazione all'anno di prova; tuttavia a causa della Nota MIUR n. 202382 del 26 novembre 2024, questa equità non risulta garantita, creando una disparità di trattamento che incide negativamente sui vincitori del Concorso straordinario;
nella Nota MIUR n. 202382 del 26 novembre 2024, dispone che: «A norma dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto comune nella scuola secondaria, in quanto vincitori del concorso bandito con DDG 2575 del 6 dicembre 2023 privi di abilitazione all'atto dell'assunzione, svolgeranno il periodo di prova e formazione dell'anno scolastico 2025/2026 a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, previo conseguimento dell'abilitazione stessa»;
questo determina che soggetti vincitori del medesimo concorso DDG 2575 e frequentanti il medesimo percorso abilitante a.a. 2023/24 possano svolgere l'anno di prova nel corrente a.s. solo in funzione della data in cui gli Usr avviano la fase II della procedura informatizzata di immissioni in ruolo in cui è necessario dichiarare se si possiede l'abilitazione, senza riserva e senza tener conto della nota MIUR n. 9171 con la quale gli stessi percorsi abilitanti sono stati prorogati con conclusione entro novembre/dicembre 2024;
questo favorisce i vincitori inseriti nelle GM pubblicate tardivamente rispetto ai primi, o addirittura coloro i quali non sono risultati vincitori e vengono successivamente chiamati in ruolo a causa delle rinunce, a discapito di chi si è classificato da subito nella Graduatoria di merito e ha rispettato i tempi e le procedure di immissione in ruolo avviate dagli Usr;
si segnalano quindi disequilibri importanti a parità di requisiti: a) il posticipo dell'anno di prova di un anno scolastico; un ulteriore anno di servizio, quindi, nella sede assegnata che si aggiunge ai tre anni di vincolo senza possibilità alcuna di mobilità; b) il rinvio immotivato di ben un anno dell'attivazione del contratto a tempo indeterminato finalizzato al ruolo pur avendo adempiuto a tutti i requisiti conseguiti a norma di legge;
i percorsi abilitanti, secondo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 agosto 2023, articolo 14, avrebbero dovuto concludersi tra febbraio e maggio 2024, ma sono stati prorogati dalla Nota MUR 9171 con termine a novembre/dicembre 2024. Così come si ricorda che le assunzioni da graduatoria di merito sono state prorogate al 31 dicembre 2024 con il decreto-legge n. 71 del 2024;
l'articolo 13.2 del decreto legislativo n. 59 del 2017 dispone che conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo,
impegna il Governo:
ad assumere le iniziative per garantire che tutti i vincitori del concorso DDG 2575/2023 immessi in ruolo entro dicembre 2024, in conformità al decreto-legge n. 71 del 2024, e che hanno conseguito l'abilitazione entro novembre/dicembre 2024, siano assunti a tempo indeterminato e sottoposti all'anno di prova nell'a.s. 2024/2025.
G1.101
Patuanelli, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Il Senato,
premesso che:
- l'articolo 61 del decreto legge 14 agosto 2020 n.104, convertito con modificazioni in legge 13 ottobre 2020 n.126, ha previsto le modalità e la tempistica con cui le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura erano tenute a completare i processi di accorpamento;
- l'articolo 1 comma 25-bis del decreto legge 30 dicembre 2021 n.228, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n.15, ha eliminato la gratuità degli incarichi dei componenti degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a decorrere dall'entrata in vigore della stessa legge;
- lo stesso articolo 1 comma 25-bis del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni nella legge 25 febbraio 2022, n.15, ha prorogato il divieto di corrispondere i compensi ai componenti degli organi delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura in corso di accorpamento, fino al 1° gennaio dell'anno successivo al completamento dell'accorpamento stesso;
- alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 15 2022, erano ancora 21 le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura che dovevano completare gli accorpamenti, nell'anno 2023 erano 13, nell'anno 2024 erano 8 e nell'anno 2025 sono ancora 3;
- con un emendamento al decreto legge 14 marzo 2025, n.25, approvato alla Camera dei deputati è stato prevista al comma 2 dell'articolo 13-bis che ai componenti degli organi degli enti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993 n.580, non si applica comunque il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135";
- è opportuno verificare il rispetto della disposizione che impedisce la corresponsione degli emolumenti sino all'anno successivo al completamento dei processi di accorpamento ai componenti degli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non hanno ancora completato i processi di accorpamento;
impegna il Governo:
a richiedere alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per il tramite dell'Unioncamere, una relazione entro il 30 giugno 2025 sulle modalità con cui viene data attuazione, con riferimento agli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 al comma 2 dell'articolo 13 bis del decreto legge 14 marzo 2025, n.25, al fine di verificare il rispetto del divieto di cui all'articolo 1 comma 25 bis del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n.15, relativo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che non hanno completato i processi di accorpamento.
1.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni per il superamento del precariato nei comuni della città metropolitana di Catania)
1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici dell'anno 2028, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-bis del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato suddetto personale, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026.
2. Ai fini di cui al presente articolo a decorrere dall'anno 2025, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con dotazione pari a euro 1.660.000 di euro al cui riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino all'esaurimento delle risorse, fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui al precedente comma 2.».
1.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni per il superamento del precariato nel comune di Catania)
1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie al rafforzamento delle capacità e attività operative, programmatiche, finanziarie nella gestione dei fondi europei, il comune di Catania è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato il personale vincitore del bando «Supporto al Rafforzamento delle Capacità e Attività Operative, Programmatiche, Finanziarie e Organizzative mediante assunzioni a T.D.» indetto in data 10 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni e sia in ancora in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026.
2. Ai fini di cui al presente articolo a decorrere dall'anno 2025 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con dotazione pari a euro 2.800.000 di euro le cui risorse vengono ripartite al comune di Catania mediante decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ragione dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.800.000 euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il comune di Catania è autorizzato a prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alla procedura di cui al presente articolo, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili.».
2.1
Precluso
Al comma 2, al primo periodo, sostituire le parole: «50 unità» con le seguenti: «100 unità»;
Conseguentemente, al medesimo comma, settimo periodo, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di euro 675.806 per l'anno 2025 e a euro 2.703.223 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a euro 505.057 per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a euro 17.500 per l'anno 2025 e a euro 70.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative ai buoni pasto. Ai relativi oneri, pari a 1.198.363 euro per l'anno 2025 e 2.773.223 euro annui» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di euro 1.351.612 per l'anno 2025 e a euro 5.546.446 annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a euro 505.057 per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a euro 35.000 per l'anno 2025 e a euro 140.000 annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese relative ai buoni pasto. Ai relativi oneri, pari a 2.396.726 euro per l'anno 2025 e 5.546.346 euro annui».
2.2
Precluso
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «laurea specialistica o magistrale» aggiungere le seguenti: «oppure di laurea triennale e Master degree conseguito all'estero».
2.3
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 2, sopprimere il terzo e quarto periodo.
2.4
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «il termine di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono differiti al 31 dicembre 2025» con le seguenti: «i termini di cui all'articolo 20, comma 1, alinea, e del comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2025.».
2.5
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2025.» con le seguenti: «31 dicembre 2026.».
2.6
Guidolin, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3.1. Per le finalità di cui al comma 3 nonché per garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di équipe integrate presso i punti unici di accesso, i Comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nel rispetto del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui ai commi 2 e 9 del presente articolo, all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020,n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».
2.7
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3.1. Per la medesima finalità di cui al comma 3, per ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.».
2.8
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3.1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 è abrogato.».
2.9
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 3-bis, inserire i seguenti:
«3-ter. Al fine di garantire il necessario rafforzamento delle capacità amministrative, tecniche e operative dei comuni siciliani impegnati nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni della Regione Siciliana sono autorizzati a procedere:
a) all'assunzione a tempo determinato di nuovo personale con contratti in scadenza non oltre il 30 giugno 2026, destinato esclusivamente alle attività connesse alla gestione, attuazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti finanziati dal PNRR e dai fondi strutturali europei;
b) alla proroga dei contratti a tempo determinato già in essere per il medesimo personale, al fine di garantire continuità amministrativa fino al completamento delle attività previste dal PNRR.
3-quater. Le assunzioni e le proroghe di cui al comma 3-bis devono avvenire nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente e in coerenza con i Piani triennali del fabbisogno del personale dei singoli enti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3- quinquies. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con una dotazione complessiva pari a 10 milioni di euro, destinato a sostenere i comuni siciliani nel finanziamento delle assunzioni e delle proroghe previste dal presente articolo. Le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della dimensione demografica, del numero di progetti PNRR in gestione e della necessità di rafforzamento amministrativo di ciascun ente.
3-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e mediante altre eventuali risorse disponibili a legislazione vigente destinate al potenziamento della capacità amministrativa degli enti locali.».
2.10
Nave, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 3-bis, inserire i seguenti:
«3-ter. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-bis del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, nonché i comuni dell'area dei Campi Flegrei soggetta a rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato suddetto personale, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a euro 1.660.000 di euro. Al riparto, fra gli enti di cui al presente comma, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
3-quater. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 3.».
2.11
Lorefice, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 3-bis, aggiungere in fine, il seguente:
«3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, al fine di potenziare le attività dalla Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia) connesse al progetto di bonifica dei SIN, l'ARPA Sicilia ha facoltà di istituire apposite unità speciali composte da personale con competenze specifiche, individuato tramite procedure ad evidenza pubblica, per il supporto alle attività connesse alle bonifiche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.12
Lorefice, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 3-bis, aggiungere in fine, il seguente:
«3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis, al fine di potenziare le attività dalla Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Regione siciliana (ARPA Sicilia) connesse al progetto di bonifica dei SIN, l'ARPA Sicilia ha facoltà di istituire apposite unità speciali, per il supporto alle attività connesse alle bonifiche. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
2.13
Guidolin, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 è abrogato e cessa i suoi effetti.»
G2.100
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 2 reca disposizioni per il superamento del precariato dei giovani nella pubblica amministrazione;
solo pochi giorni fa i dati ISTAT che riportano che nel 2024 sono 93.410 i ragazzi e le ragazze italiane fuggite all'estero, il 30 per cento in più rispetto all'anno precedente;
dal 2011 al 2023, 550.000 giovani tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato l'Italia. Di questi, solo 172.000 hanno fatto ritorno, con un saldo negativo di 377.000 unità;
per ogni giovane che arriva in Italia, otto italiani fanno le valigie e vanno all'estero. L'Italia si piazza all'ultimo posto in Europa per attrazione di giovani, accogliendo solo il 6 per cento di europei;
numerosi sono i giovani che se ne vanno fuori dall'Italia per intraprendere percorsi di studio sia partendo già con un percorso di laurea triennale fuori, sia per completare gli studi universitari già conseguiti in Italia. Il fenomeno è stato influenzato anche dalla mobilità internazionale e dai programmi di scambio, come Erasmus ed Erasmus+, che hanno visto una partecipazione elevata;
è molto complicato, per chi ha studiato all'estero e decida di tornare in Italia, ottenere il riconoscimento del titolo di studio e quindi poterlo utilizzare per lavorare. La procedura per il riconoscimento è lunga, farraginosa e molto costosa, con vari problemi burocratici e di inefficienza delle istituzioni che se ne occupano: c'è chi ha desistito dal chiedere il riconoscimento, e chi dopo anni di studi, anche molto prestigiosi, se l'è visto negare;
l'articolo 3, comma 1, lettera f), dispone, sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, nuove modalità di riconoscimento dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente;
al 1° gennaio 2024 si contano ufficialmente in Italia 5.307.598 stranieri residenti, che rappresentano il 9 per cento della popolazione complessiva, molti di questi hanno figli e figlie nati in Italia, che sono in possesso di titoli di studio che gli permetterebbero di partecipare ai concorsi pubblici se solo fossero cittadini italiani;
inoltre, solo nel 2023, in Italia sono state presentate oltre 196.000 domande di cittadinanza italiana da parte di cittadini non comunitari, molti convivono o sono coniugati da tempo con cittadini italiani, ma a causa delle lentezze burocratiche ancora non hanno ottenuto la cittadinanza nonostante ne abbiano pieno diritto;
sarebbe opportuno favorire l'integrazione graduale dei cittadini di Stati extracomunitari nati in Italia, dando loro la possibilità di accedere a posizioni non sensibili, favorendo così l'inclusione sociale senza compromettere la sicurezza nazionale,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettera f) del provvedimento in esame, con ulteriori iniziative di competenza volte a far sì che coloro che hanno ottenuto, con merito, diplomi di laurea e coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, avendone i requisiti, possano accedere ai concorsi pubblici che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale;
ad adottare un iter abbreviato e meno costoso per il riconoscimento di lauree e Master degree conseguiti all'estero.
3.1
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere la lettera b);
b) alla lettera d), sopprimere i numeri 1) e 2).
3.2
Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) all'articolo 30, comma 1, il secondo ed il quarto periodo sono soppressi;»
3.3
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 30, comma 1, il secondo ed il quarto periodo sono soppressi;».
3.4
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri,».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), numero 1), capoverso «4-quinquies», sopprimere le parole: «e la Presidenza del Consiglio dei ministri».
3.5
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: «, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri,».
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri».
3.6
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «,ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri,»;
b) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri».
3.7
Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «e degli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100».
3.8
Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole «non superiore a 50,» con le seguenti: «non superiore a 100,».
3.9
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), capoverso 2 bis, apportare le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «80 per cento» e le parole «dodici mesi» con le seguenti: «trentasei mesi»;
2) sopprimere il terzo periodo;
3) al quarto periodo, sopprimere le parole: «e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi»;
b) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «trentasei mesi,»;
2) al secondo periodo, sopprimere le parole: «e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato».
3.10
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, al primo periodo sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «80 per cento» e le parole «dodici mesi» con le seguenti: «trentasei mesi»;
b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «trentasei mesi».
3.11
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «5 anni»;
b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi di servizio» con le seguenti: «cinque anni di servizio».
3.12
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2), inserire il seguente:
«2-bis) al comma 5-bis, dopo le parole: "delle istituzioni scolastiche ed educative" sono inserite le seguenti: "e dei vincitori delle procedure concorsuali nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica";».
3.13
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3.1) con il seguente:
«3.1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche, ivi incluse le regioni e gli enti locali, rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione."; ».
3.14
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 3.1), inserire il seguente:
«3.1-bis) al quarto periodo, le parole: ", in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso" sono soppresse;»;
b) al numero 3.2), sopprimere le parole: «nei limiti di cui al quarto periodo»;
c) al numero 4), capoverso «5-quater», quarto periodo, sopprimere le parole: «entro il limite del 20 per cento degli idonei,».
3.15
Parrini, Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3.1), inserire il seguente:
«3.1-bis) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "La durata triennale di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale negli enti locali, si applica in ogni caso a tutte le graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, nonché a quelle per le quali alla medesima data sia scaduto il solo termine biennale, ma non quello triennale.";».
3.16
Camusso, Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 3.2), sopprimere le parole: «nei limiti di cui al quarto periodo»;
b) al numero 4), capoverso «5-quater», quarto periodo, sopprimere le parole: «entro il limite del 20 per cento degli idonei,».
Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quarto periodo, le parole: ", in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso." sono soppresse.».
3.17
Precluso
Al comma 1, lettera d), numero 3.3), dopo le parole: «possono reclutare» aggiungere le seguenti: «, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,».
3.18
Precluso
Al comma 1, lettera d), numero, 4), capoverso 5-quater, quarto periodo, sostituire le parole: «del 20 per cento» con le seguenti: «del 30 per cento».
3.19
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 1, lettera d), numero 4), capoverso 5-sexies, inserire, in fine, le seguenti parole: «, facendo salvo il diritto dell'idoneo a rimanere in graduatoria, entro il limite temporale di validità della graduatoria medesima, qualora il contratto di assunzione per qualsiasi ragione non sia stato stipulato».
3.20
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera e-bis).
3.21
Zambito, Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Rojc
Precluso
Al comma 1, lettera f), capoverso, secondo periodo dopo la parola: «riserva» aggiungere le seguenti : «e, qualora risultino vincitori, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'avvenuta pubblicazione della graduatoria, entro quindici giorni dalla medesima. Entro i successivi sessanta giorni, ove rilevi l'esistenza dei gravi motivi ostativi, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica può negare il riconoscimento, acquisito il parere del Ministero dell'università e della ricerca e nel contraddittorio con l'interessato. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, il riconoscimento si intende accordato».
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo periodo.
3.22
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente: "Art. 38-bis. - 1. I cittadini di Stati extracomunitari nati in Italia e coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale."».
3.23
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) all'articolo 52, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
"1-quater. Ai fini di accrescere con tempestività l'azione delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento agli obiettivi del PNRR, per gli anni 2025-2026-2027 l'accesso all'area dell'elevate professionalità di cui al secondo periodo del comma 1-bis, avviene in deroga, prioritariamente, tramite selezioni riservate al personale interno, con procedure semplificate tenendo conto delle competenze, dei titoli e delle professionalità acquisite."».
3.24
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Inserire, in fine, i seguenti commi:
«3-ter. Per le finalità di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la stabilizzazione dei dipendenti assunti a tempo determinato, ai sensi degli articoli 11, comma 1, primo periodo, e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia provvederà a elaborare specifico piano di fabbisogno attraverso l'utilizzo delle capacità assunzionali 2025-2027. Per lo stesso fine è autorizzata la spesa, di 409.060.914 euro a decorrere dall'anno 2027. Nelle more della stabilizzazione, i contratti sono prorogati alla data del 30 giugno 2028.
3-quater. Al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti" sono sostituite dalle seguenti: "complessive 12.000 unità per l'area dei funzionari e degli assistenti".».
3.25
Camusso, Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
« 3-ter. Il comma 165 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato.».
3.0.1
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3.1
(Distacchi e assegnazioni presso altre amministrazioni)
1. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il distacco o l'assegnazione presso altre amministrazioni del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dei comuni, delle Unioni di comuni, delle città metropolitane e delle province, è subordinato, sino al 31 dicembre 2026, al nullaosta dell'amministrazione di appartenenza.».
4.2
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «entrata in vigore» aggiungere le seguenti: «della legge di conversione.»
4.3
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ai fini del rafforzamento della funzionalità dell'azione amministrativa, onde ridurre le carenze di organico dell'amministrazione pubblica e rispondere, unitamente alle esigenze del turn over, all'esigenza del tempestivo potenziamento di personale, nell'ottica della maggiore efficacia ed efficienza delle risorse pubbliche e riduzione dei costi di reclutamento, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di nuovi posti e per i posti vacanti in organico, in corrispondenza dei titoli e delle professionalità richieste, ricorrono allo scorrimento, fino ad esaurimento, della graduatoria degli idonei del Concorso unico funzionari amministrativi (Cufa), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale n. 50 del 30 giugno 2020, la cui validità, in deroga alla disciplina vigente e ai fini di cui al presente comma, è prorogata al 31 dicembre 2025.».
4.4
Camusso, Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Nell'ambito dei rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, al personale reclutato mediante scorrimento di graduatorie relative a concorsi pubblici banditi prima del 1° novembre 2022 si applica, a decorrere dalla data di assunzione, la disciplina relativa all'attribuzione del differenziale stipendiale di cui all'articolo 52 del CCNL - comparto Funzioni centrali del 9 maggio 2022, al fine di garantire la piena applicazione del principio di non discriminazione nel trattamento economico tra lavoratori assunti a seguito delle medesime procedure concorsuali.».
4.5
Precluso
Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: «di euro 2 milioni» con le seguenti: «di euro 4 milioni».
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «pari a euro 2 milioni» con le seguenti: «pari a euro 4 milioni».
4.6
Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: «di euro 2 milioni» con le seguenti: «di euro 4 milioni».
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «pari a euro 2 milioni» con le seguenti: «pari a euro 4 milioni».
4.7
Lorefice, Bevilacqua, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
«6-bis. Al personale docente delle istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado immesso in ruolo, sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera i periodi di servizio prestati a vario titolo con contratti a tempo determinato presso le medesime istituzioni ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
4.8
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Ai soli fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e nei limiti delle risorse destinate alla progressione dei ricercatori e tecnologi dal III al II livello, nonché nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza della spesa pubblica, gli Enti di cui al comma 308 sono tenuti a dare prioritaria attuazione agli esiti delle procedure selettive avviate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2024. Contestualmente, al fine di promuovere il potenziamento dell'attività di ricerca e di riequilibrare la proporzione tra i livelli professionali, così come definita anteriormente all'avvio delle suddette procedure, gli enti pubblici richiamati sono altresì tenuti, nell'ambito delle proprie capacità assunzionali, a valorizzare prioritariamente gli esiti delle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di III e II livello, finalizzate rispettivamente all'accesso al II e al I livello, anch'esse avviate nel medesimo arco temporale.»
4.9
Precluso
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate per l'accesso di ricercatori/tecnologi dal III al II livello, e per rispettare il principio di economicità ed efficienza della spesa pubblica, gli Enti di cui al comma 308 devono prioritariamente avvalersi degli esiti delle procedure selettive avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2024. Parallelamente, al fine di assicurare il potenziamento della ricerca riequilibrando la necessaria proporzione tra i livelli professionali come individuata prima dell'avvio delle procedure anzidette, gli enti pubblici anzidetti, a valere sulle proprie risorse assunzionali, dovrebbero prioritariamente utilizzare gli esiti delle procedure selettive riservate a ricercatori/tecnologi di ruolo di III livello e di II livello per l'accesso, rispettivamente, al II livello e al I livello, avviate nello stesso periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2024».
4.10
Camusso, Zambito, Zampa, Giorgis
Precluso
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate per l'accesso di ricercatori/tecnologi dal III al II livello, e per rispettare il principio di economicità ed efficienza della spesa pubblica, gli enti di cui al comma 308 del medesimo articolo devono prioritariamente avvalersi degli esiti delle procedure selettive avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2024. Al fine poi di assicurare il potenziamento della ricerca riequilibrando la necessaria proporzione tra i livelli professionali come individuata prima dell'avvio delle procedure anzidette, gli enti pubblici di cui al primo periodo, a valere sulle proprie risorse assunzionali, utilizzano prioritariamente gli esiti delle procedure selettive riservate a ricercatori/tecnologi di ruolo di III livello e di II livello per l'accesso, rispettivamente, al II livello e al I livello, avviate nello stesso periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2024».
4.11
Precluso
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Solo ai fini dell'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nei limiti delle risorse assegnate per l'accesso di ricercatori/tecnologi dal III al II livello, e per rispettare il principio di economicità ed efficienza della spesa pubblica, gli Enti di cui al comma 308 devono prioritariamente avvalersi degli esiti delle procedure selettive avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2024.
Parallelamente, al fine di assicurare il potenziamento della ricerca riequilibrando la necessaria proporzione tra i livelli professionali come individuata prima dell'avvio delle procedure anzidette, gli enti pubblici anzidetti, a valere sulle proprie risorse assunzionali, dovrebbero prioritariamente utilizzare gli esiti delle procedure selettive riservate a ricercatori/tecnologi di ruolo di III livello e di II livello per l'accesso, rispettivamente, al II livello e al I livello, avviate nello stesso periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2024.».
4.12
D'Elia, Giorgis, Zampa, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7.1. Al fine di consolidare le attività scientifiche e di supporto alla ricerca connesse con il Programma nazionale per la ricerca 2021-2027 e con il Piano nazionale di ricerca e resilienza, il Ministero dell'università e della ricerca promuove l'assunzione straordinaria di personale negli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
7.2. Per le finalità di cui al comma 7-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituto un apposito fondo di 120 milioni a partire dal 2026.
7.3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri vigilanti sugli enti pubblici di ricerca, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il finanziamento viene ripartito tra gli enti pubblici di ricerca. Il criterio di riparto è proporzionale al personale impiegato con contratti a tempo determinato e flessibili nelle attività di cui al comma 7-bis alla data del 31 dicembre 2024.».
7.4. Gli enti impiegano il 50 per cento delle risorse ricevute per l'attivazione di procedure di valorizzazione del proprio personale impiegato con contratti a tempo determinato e flessibili, ivi incluso anche il Contratto di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4.13
D'Elia, Giorgis, Zampa, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7.1. Il quinto periodo del comma 309 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente: "Le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50 per cento, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.".
7.2. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50 per cento, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.".».
4.14
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. Il quinto periodo del comma 309 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente: "Le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50 per cento, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.".
7-ter. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50 per cento, in deroga ai vincoli previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.".».
4.15
D'Elia, Giorgis, Zampa, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7.1. Al fine di promuovere e sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca nella fase iniziale di carriera così come definita dalla Carta europea dei ricercatori, nonché di favorire la competitività e l'attrattività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 15 milioni per l'anno 2025 e di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare alla stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
7.2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università, tenendo conto degli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica.».
4.16
D'Elia, Giorgis, Zampa, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
«7.1. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca italiano, oltre che l'accesso dei giovani alla ricerca il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni nel 2026, di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato.
7.2. Le assunzioni sono in deroga rispetto alla normativa dei punti organico prevista dall'articolo 5, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.».
4.17
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7.1. Gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in accordo con il Ministero Vigilante e previo controllo dei revisori dei conti, sono autorizzati ad aumentare i fondi accessori negoziali per riconoscere al personale direttamente impegnato in riconosciute emergenze nazionali o locali un'indennità emergenziale.
7.2. L'aumento di cui al precedente comma non può superare lo 0,2 per cento del bilancio accertato per non più di un biennio e può essere applicato anche retroattivamente, quando lo stato emergenziale è stato riconosciuto ufficialmente. Le risorse vengono attribuite al personale incaricato con atti dirigenziali ai sensi della normativa vigente e con modalità e criteri stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di settore. La presente indennità emergenziale non è cumulabile con straordinari, turni o indennità di responsabilità se non nella quota differenziale.».
4.18
D'Elia, Giorgis, Zampa, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7.1. Per l'assunzione di ricercatori e tecnologi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni nel 2026, di 120 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, da ripartire in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), del Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), limitatamente al personale ex ISPESL, dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Le risorse del fondo sono ripartite fra gli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.»
4.19
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7.1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui per gli Enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 a valere sui propri bilanci, con i medesimi criteri e valori previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
4.20
D'Elia, Giorgis, Zampa, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
«7.1. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "«1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2026".
7.2. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e a valere dei propri bilanci, possono incrementare le risorse per la corresponsione dell'Indennità per oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998, nella misura non superiore al 5 per cento del monte salari 2021 riferito al personale interessato.».
4.21
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 591 è inserito il seguente:
"591-bis. Le disposizioni normative del comma 591 sono estese anche a tutti gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale in stabilizzazione viene mantenuto in servizio fino a stabilizzazione completata. Gli stabilizzandi sono considerati personale interno e gli enti destinano alle stabilizzazioni il 50 per cento del risparmio assunzionale accertato nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".».
4.22
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7.1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 591 è inserito il seguente: "591-bis. Le disposizioni normative del comma 591 sono estese anche a tutti gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale in stabilizzazione viene mantenuto in servizio fino a stabilizzazione completata. Gli stabilizzandi sono considerati personale interno e gli enti destinano alle stabilizzazioni il 50 per cento del risparmio assunzionale accertato nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".».
4.23
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7.1. Nel triennio 2025-2027 il personale delle università in servizio al 31 dicembre 2024 che abbia svolto per almeno tre anni negli ultimi otto attività tramite assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o con contratto a tempo determinato può accedere alle procedure concorsuali previste ai sensi dell'articolo 24-ter della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e finalizzate all'assunzione di tecnologi a tempo indeterminato. Con successivo decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è predisposto un piano straordinario di stabilizzazione del personale individuato ai sensi del presente comma.».
4.24
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7.1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-quinquies, è inserito il seguente: "4-quinquies.1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio.".».
4.25
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7.1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 309 e 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro il 30 maggio 2025, gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono autorizzati ad integrare le corrispondenti risorse tramite fondi, anche di natura negoziale ed accessoria, del proprio bilancio, con priorità alle selezioni già completate, anche ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 22, comma 15 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
4.26
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7.1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni di euro per l'anno 2026 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.27
D'Elia, Giorgis, Zampa, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7.1. Il fondo ordinario per gli enti e istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni nel 2026, di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, per l'assunzione di ricercatori e tecnologi. Le assunzioni sono in deroga rispetto alle normali facoltà esenzionali. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata rimane vincolata per le finalità di cui ai periodi precedenti.».
4.28
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
« 7-bis. Gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e a valere dei propri bilanci, possono incrementare le risorse per la corresponsione dell'Indennità per Oneri specifici dei profili di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998, nella misura non superiore al 5 per cento del monte salari 2021 riferito al personale interessato.».
4.29
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7.1. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, i soggetti che sono o sono stati titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 fino al 31 dicembre 2027.".».
4.30
D'Elia, Giorgis, Zampa, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Al fine di rendere maggiormente flessibile la costituzione dei fondi del salario accessorio delle Università e degli Enti pubblici di ricerca, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e della rispettiva autonomia, assicurando la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, a tali soggetti non si applica l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.».
4.31
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. Gli esiti delle selezioni interne disposte da normative contrattuali svolte nel corso degli anni 2024 e 2025 negli enti pubblici di ricerca inseriti nel decreto legislativo n. 218 del 2016 vengono utilizzati fino al 31 dicembre 2027.».
4.32
D'Elia, Giorgis, Zampa, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7.1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024 si provvede a carico del bilancio dello Stato.».
4.33
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2026".»
4.34
D'Elia, Giorgis, Zampa, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7.1 All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 825 è soppressa;
b) i commi 826 e 827 sono soppressi.».
4.35
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7.1. All'articolo 1, comma 825, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la lettera b) è abrogata.».
4.36
Precluso
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate sino al 31 dicembre 2027, nonché per le procedure concorsuali bandite nel medesimo termine, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
4.37
Valente, Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Zambito
Precluso
Sostituire il comma 9 con il seguente:
«9. Alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate sino al 31 dicembre 2027, nonché per le procedure concorsuali bandite nel medesimo termine, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
4.38
Precluso
Al comma 9, sostituire le parole: «nell'anno 2024 e nell'anno 2025, nonché a quelle relative ai concorsi banditi nell'anno 2025» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, nonché per le procedure concorsuali bandite nel medesimo termine.».
4.39
Precluso
Al comma 9, sostituire le parole: «nell'anno 2024 e nell'anno 2025» con le seguenti: «sino al 31 dicembre 2027.».
4.40
Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Al comma 9, sostituire le parole: «nell'anno 2024 e nell'anno 2025» con le seguenti: «sino al 31 dicembre 2027».
4.41
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Al comma 9, sostituire le parole: «nell'anno 2024 e nell'anno 2025» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, nonché per le procedure concorsuali bandite nel medesimo termine».
4.42
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Al comma 9, dopo le parole: «anno 2025» inserire le seguenti: «o comunque in corso di validità all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto-legge».
4.43
Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 9 inserire i seguenti:
«9.1. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025 o già scadute sono prorogate al 31 dicembre 2026.
9.2. Anche nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, procedono ad attivare convenzioni finalizzate ad attingere dalle graduatorie di idonei di altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico.».
4.44
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
«9.1. A decorrere dall'anno accademico 2025-2026, il turn over del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente, a cui si aggiunge, per il triennio accademico 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, un importo non superiore al 10 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico 2024-2025 per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato. Il predetto importo è assegnato al budget assunzionale delle istituzioni, in proporzione alle cattedre vacanti presso ciascuna istituzione, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.».
4.45
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
«9.1. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.».
4.46
Guidolin, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
«9.1. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, a decorrere dall'anno 2026, previa adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e la disciplina sul limite delle risorse per il trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».
4.47
Verducci, D'Elia, Zampa, Giorgis, Crisanti, Rando
Precluso
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
«9.1. Ai vincitori del concorso bandito con decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, che vi hanno partecipato durante la fase transitoria di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro il 31 dicembre 2024, è garantito lo svolgimento dell'anno di prova.».
4.48
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
«9.1. Ai vincitori del concorso bandito con decreto dipartimentale del 6 dicembre 2023, n. 2575, che vi hanno partecipato durante la fase transitoria di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento entro il 31 dicembre 2024, è garantito lo svolgimento dell'anno di prova.».
4.49
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9.1. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026.».
4.50
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
«9.1. All'articolo 35, comma 5-ter, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione."».
4.51
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9.1 Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quarto periodo, le parole: "in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso" sono soppresse.».
4.52
Pirondini, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Sostituire il comma 9-ter con il seguente:
«9-ter. Presso le istituzioni statali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ad eccezione del Conservatorio di Musica di Bolzano, è istituita, in numero non superiore a quello determinato ai sensi del comma 9-quater del presente articolo, la posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile per una sola volta. Il dirigente amministrativo di cui al primo periodo, in conformità agli articoli 19, comma 6, e 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga agli stessi quanto alle quote di riserva, è scelto tra il personale operante nelle Istituzioni AFAM inquadrato nell'area EQ in servizio a tempo indeterminato e con incarico a tempo indeterminato di direzione amministrativa (ex EP2), in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente, mediante procedure comparative adottate dalle singole istituzioni, con modalità uniformi stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999».
4.53
Pirondini, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 9 ter, dopo le parole «tra i dirigenti di altre pubbliche amministrazioni», inserire le seguenti: «, tra i dipendenti delle istituzioni AFAM di area EQ già titolari dell'incarico di direttore amministrativo».
4.54
Precluso
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«9-duodecies. Il comma 9 dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dai seguenti:
"9. Ai contratti di ricerca si applica quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
9-bis. Per l'attuazione del comma 9 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro a decorrere dal 2025.".
9-terdecies. Per far fronte agli oneri del comma 9-bis, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede all'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, al fine di assicurare maggiori risparmi pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».
4.55
Precluso
Dopo il comma 9-undecies, aggiungere i seguenti commi:
«9-duodecies. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025 o già scadute sono prorogate al 31 dicembre 2026.
9-tredecies. Anche nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, procedono ad attivare convenzioni finalizzate ad attingere dalle graduatorie di idonei di altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico.».
4.56
Camusso, Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
« 9-duodecies. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute, sono prorogate al 31 dicembre 2026.».
4.57
Precluso
Dopo il comma 9-undecies, aggiungere il seguente:
«9-duodecies. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzarne l'organizzazione, e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025, o già scadute negli ultimi tre anni, sono prorogate al 31 dicembre 2026.».
4.58
Precluso
Dopo il comma 9-undecies, aggiungere il seguente:
«9-duodecies. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quarto periodo, le parole: "in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso" sono soppresse.».
4.59
Precluso
Dopo il comma 9-undecies, aggiungere il seguente:
«9-duodecies. I commi 3 e 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, sono abrogati».
4.0.1
Camusso, Giorgis, Zampa, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni)
1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
b) al comma 1, lettera c), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
c) al comma 2, alinea, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
d) al comma 2, lettera b), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2026
4. Il quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso.
5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante il maggiore gettito derivante dall'aumento del prelievo fiscale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a seguito dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego.».
4.0.2
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni)
1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
b) al comma 1, lettera c), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
c) al comma 2, alinea e lettera b), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025 sono prorogate al 31 dicembre 2026.
4. Il quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è soppresso.
5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 milioni di euro, si provvede, fino al fabbisogno, a valere sui corrispondenti e maggiori risparmi derivanti, a decorrere dal 2025, dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, da stabilirsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».
4.0.3
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di assunzioni)
1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con la finalità di sostenere percorsi di stabilizzazione del personale già impiegato a tempo determinato presso le medesime amministrazioni, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
b) al comma 1, lettera c), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
c) al comma 2, alinea, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
d) al comma 2, lettera b), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
3. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2025, sono prorogate al 31 dicembre 2026.
4. Il quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso.
5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante il maggiore gettito derivante dall'aumento del prelievo fiscale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a seguito dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego.».
4.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Stabilizzazione precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 135, le parole da: "2.600 unità nell'area dei funzionari" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027";
b) dopo il comma 135 è inserito il seguente:
"135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027.".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 145.570.519 euro a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
c) quanto a 491.141.038 di euro a valere sui corrispondenti e maggiori risparmi derivanti, a decorrere dal 2027, dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro, da stabilirsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».
4.0.5
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Stabilizzazione precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 135 le parole da: "2.600 unità nell'area dei funzionari" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 di euro annui a decorrere dall'anno 2027";
b) dopo il comma 135 è inserito il seguente:
"135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 di euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 145.570.519 di euro per l'anno 2026 e 491.141.038 di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
4.0.6
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Stabilizzazione precari PNRR della Giustizia ordinaria e amministrativa)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 135 le parole da: "2.600 unità nell'area dei funzionari" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 di euro annui a decorrere dall'anno 2027";
b) dopo il comma 135 è inserito il seguente:
"135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 di euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 di euro annui a decorrere dall'anno 2027.".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 145.570.519 di euro per l'anno 2026 e 491.141.038 di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
4.0.7
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Assunzioni mediatori in materia di giustizia riparativa)
1. Al fine di procedere alla piena attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché del decreto ministeriale 9 giugno 2023 in materia di formazione mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e del decreto ministeriale 9 giugno 2023, in materia di istituzione elenco mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, da destinare all'assunzione di 100 mediatori esperti in materia di giustizia riparativa, da collocare presso ciascuna sede di corte d'appello. Le risorse stanziate sono destinate, altresì, alla copertura dei costi a carico dei comuni in ordine al concorso delle spese per il sostegno dei programmi di giustizia riparativa.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.0.8
Valente, Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni per la stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato per promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza»)
1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2026, con corrispondente aumento dei posti disponibili della vigente dotazione organica e incremento dell'orario di servizio del medesimo personale a trentasei ore settimanali, alla stabilizzazione del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 68 milioni di euro per l'anno 2026 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.0.9
Lorefice, Mazzella, Maiorino, Cataldi, Guidolin, Pirro
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Valorizzazione Lavoratori socialmente utili e personale delle società in house)
1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli e enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».
4.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti per il superamento del precariato)
1. All'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "contratto di lavoro flessibile:" sono inserite le seguenti: ", anche per il tramite di agenzie di somministrazione di lavoro,".».
4.0.11
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Turn over dinamico)
1. Al secondo periodo del comma 5-sexies dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: ", per il triennio 2022-2024," sono soppresse.».
4.0.12
Lorefice, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)
1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all' Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'lNPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.
2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.
3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.
4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.
5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
4.0.13
Lorefice, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis
(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali)
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021" e le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
b) al comma 10-ter, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"».
5.1
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «dei flussi migratori» aggiungere le seguenti: «e del rilascio della cittadinanza italiana.»
5.2
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «200 unità» con le seguenti: «1.000 unità»;
Conseguentemente:
al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «è autorizzata la spesa di euro 3.995.247 per l'anno 2025» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è autorizzata la spesa di euro 19.976.235 per l'anno 2025 e di euro 39.952.470 a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 1.014.495 per l'anno 2025 e di euro 2.028.985 annui a decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 840.000 per l'anno 2025 e di euro 1.680.000 a decorrere dall'anno 2026 per i buoni pasto»;
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «costituisce titolo di preferenza l'aver prestato» con le seguenti: «i bandi possono prevedere la valorizzazione mediante punteggio aggiuntivo per il personale che ha prestato»;
sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 21.830.730 per l'anno 2025 e a euro 43.661.455 a decorrere dall'anno 2026 si provvede:
a) quanto a euro 17.016.584 per l'anno 2025 e a euro 34.929.164 a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 4.814.146 per l'anno 2025 e a euro 8.732.291 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».
5.3
Giorgis, Camusso, Zampa, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «200 unità» con le seguenti: «1.000 unità».
Conseguentemente:
al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «è autorizzata la spesa di euro 3.995.247 per l'anno 2025» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è autorizzata la spesa di euro 19.976.235 per l'anno 2025 e di euro 39.952.470 a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri assunzionali di euro 1.014.495 per l'anno 2025 e di euro 2.028.985 annui a decorrere dall'anno 2026 per il compenso del lavoro straordinario nonché di euro 840.000 per l'anno 2025 e di euro 1.680.000 a decorrere dall'anno 2026 per i buoni pasto»;
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «costituisce titolo di preferenza l'aver prestato con le seguenti: i bandi possono prevedere la valorizzazione mediante punteggio aggiuntivo per il personale che ha prestato»;
sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 21.830.730 per l'anno 2025 e a euro 43.661.455 a decorrere dall'anno 2026 si provvede:
a) quanto a euro 17.016.584 per l'anno 2025 e a euro 34.929.164 a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 4.814.146 per l'anno 2025 e a euro 8.732.291 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».
5.4
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con priorità di intervento nella conclusione di pratiche ancora non ultimate.»
5.5
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «senza il».
5.6
Valente, Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Zambito
Precluso
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «costituisce titolo di preferenza l'aver prestato nell'ultimo quinquennio nelle strutture di cui al comma 1, per almeno un anno con le seguenti: i bandi possono prevedere, ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la valorizzazione con apposito punteggio, dell'esperienza professionale del personale che abbia prestato, nelle strutture di cui al comma 1, e per almeno un anno nell'ultimo quinquennio.».
5.7
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: «costituisce titolo di preferenza l'aver prestato nell'ultimo quinquennio nelle strutture di cui al comma 1, per almeno un anno,» con le seguenti: «i bandi possono prevedere, ai sensi dell'articolo 35 comma 3-bis lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la valorizzazione con apposito punteggio, dell'esperienza professionale del personale che abbia prestato, nelle strutture di cui al comma 1, e per almeno un anno nell'ultimo quinquennio».
5.8
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 4, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «nonché la valorizzazione, attraverso un'adeguata valutazione della professionalità maturata, dei candidati che abbiano prestato la loro attività, ai sensi dell'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»
5.9
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 4, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «prevedendo un'adeguata valutazione della professionalità maturata, attraverso il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo sulla base dell'anzianità maturata.».
5.0.1
Verini, Rando, Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 5.1
(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'Interno al fine di potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata, per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)
1. A decorrere dall'anno 2025 è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché per le spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali.
2. È autorizzata la spesa di 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e per il personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 al fine di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.
3. È autorizzata la spesa di 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento e del personale delle Prefetture, per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 2010, n. 150.»
6.1
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia in ordine alle indennità degli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
2-ter. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dall'anno 2025. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
2-quater. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».
6.2
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4.1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale».».
6.3
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 4-bis inserire i seguenti:
«4-ter. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione «Soccorso Civile», è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028.
4-quater. In relazione agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2025 al 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».
6.4
Lorefice, Bevilacqua, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 4-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:
«4-ter. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata entro il 31 dicembre 2025 alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.
4-quater. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori per le attività di cui al comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
6.5
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98:
1) le parole: "in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028," sono sostituite dalle seguenti: "in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025,":
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al personale che cessa dal servizio, per raggiunti requisiti anagrafici, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, a decorrere dall'anno 2025";
b) il comma 100 è sostituito dal seguente:
"100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2025 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 28 milioni a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".».
6.6
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
« 4-ter. Al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi di salvaguardia della vita umana e animale e di tutela dei beni e dell'ambiente, anche in relazione alle criticità connesse ai maggiori rischi determinati dai cambiamenti climatici e dagli incendi boschivi, possono partecipare al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche i cittadini in possesso di laurea magistrale in scienze e tecnologie forestali ed ambientali o lauree universitarie equipollenti ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270 del 2004.»
6.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165»;
b) al comma 99, le parole: «pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025»;
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 100, della legge n. 234 del 2021 è incrementata di 5.355.805 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5.355.805 di euro per l'anno 2025, 5.372.335 di euro per l'anno 2026 e 1.790.269 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
6.0.2
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6.1.
(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, le parole: «, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025,»;
b) al comma 99, le parole: «, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025»;
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 5.355.805 di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5.355.805 di euro per l'anno 2025, 5.372.335 di euro per l'anno 2026 e 1.790.269 di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
6.0.3
Valente, Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6.1
(Misure di natura previdenziale in favore del personale appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, le parole: «, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025,»;
b) al comma 99, le parole: «, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028» sono sostituite dalle seguenti: «e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2025»;
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 5.355.805 di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 5.355.805 di euro per l'anno 2025, 5.372.335 di euro per l'anno 2026 e 1.790.269 di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. All'articolo 1, terzo comma, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
2. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».
6.0.5
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6.1
(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. All'articolo 1, terzo comma, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".
2. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".».
6.0.6
Valente, Zampa, Giorgis, Camusso, Parrini, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 6.1
(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. All'articolo 1, terzo comma, numero 22), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».
2. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».
6.0.7
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6.1.
(Misure a sostegno dei servizi antincendio e di soccorso tecnico nei comuni delle isole minori della Regione Siciliana)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata, entro il 30 giugno 2025, ai comuni delle isole minori della Regione Siciliana, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate agli enti delle predette isole minori è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
7.1
Precluso
Al comma 3, dopo la parola: «sociali,» aggiungere la seguente: «ambientali,».
7.2
Precluso
Al comma 4, dopo le parole: «di prevenzione sociale del fenomeno» aggiungere le seguenti: «e delle cause.».
7.3
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, inserire, in fine, le seguenti parole: «e della struttura di missione per l'attuazione del Piano Mattei»;
b) sopprimere il comma 4-bis.
7-ter.0.1
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-ter.1.
(Disposizioni in materia di graduatorie)
1. Ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali permanenti del personale ATA riservate alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, i soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge, possono far valere, ai fini del computo del requisito dei 24 mesi di servizio, anche i periodi di supplenza prestati nelle istituzioni scolastiche paritarie e i servizi prestati in base a contratti a tempo determinato derivanti da ampliamenti di organico previsti da norme straordinarie, quali quelli emanati in risposta all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità attuative del presente articolo.»
7-ter.0.2
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-ter.1.
(Disposizioni in materia di graduatorie)
1. In via eccezionale e in considerazione delle difficoltà di accesso al lavoro per le persone con disabilità, per l'inserimento nelle graduatorie permanenti di prima fascia del personale ATA riservate alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, il requisito di 24 mesi di servizio effettivo, previsto dall'Ordinanza Ministeriale n. 21 del 23 febbraio 2009, è ridotto a 12 mesi, anche non continuativi, svolti presso istituzioni scolastiche statali o, in alternativa, presso istituzioni scolastiche paritarie o in servizi attivati da misure straordinarie di ampliamento dell'organico.»
7-quater.1
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: « dall'anno 2018» con le seguenti: «dall'anno 2022».
8.1
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole "per garantire l'invarianza" sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato";
b) al comma 1-bis dopo le parole "per garantire l'invarianza" sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato";
c) al comma 2 dopo le parole "per garantire l'invarianza" sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato".».
8.2
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 è abrogata la lettera c)».
8.3
Parrini, Zampa, Camusso, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «superiore a 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 50.000 abitanti e nei comuni capoluogo di provincia».
8.4
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «con popolazione superiore a 100.000 abitanti» sono inserite le seguenti: «e nei comuni capoluogo di provincia».
8.5
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nei comuni rientranti nel perimetro della caldera dei Campi Flegrei.»
8.6
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il comma 3-septies dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:
"3-septies. Ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non rilevano, per l'importo e per il periodo in cui sono garantite, le spese di personale coperte da specifico finanziamento a carico di altri soggetti pubblici o da trasferimenti di soggetti privati o che sono da questi soggetti rimborsate e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse. Le spese di personale a carico di altri soggetti non rilevano, altresì, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.".».
8.7
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «per garantire l'invarianza» sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;
b) al comma 1-bis, dopo le parole: «per garantire l'invarianza» sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato»;
c) al comma 2, dopo le parole: «per garantire l'invarianza» sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».
8.8
Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la lettera c) è abrogata.»
8.9
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
«a) sostituire le parole: "sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi" con le seguenti: "è aggiunto, in fine, il seguente periodo";
b) sopprimere il seguente periodo: "Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati dalle regioni in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.".»
8.10
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e personale proveniente da società a partecipazione pubblica».
8.11
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3.1. Al fine di razionalizzare l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri e per conseguire le opportune economie di spesa, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
b) l'articolo 6-ter, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, l'articolo 9-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e l'articolo 14, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170;
c) l'articolo 7-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
d) l'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
e) l'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
f) l'articolo 14, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e l'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
g) l'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
h) l'articolo 1, commi 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
i) l'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
l) l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20;
m) l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.»
8.12
Lorefice, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle Regioni qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento.».
8.13
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 536 è abrogato.»
8.15
Precluso
Al comma 5, dopo le parole: «nella qualifica ricoperta» aggiungere le seguenti: «nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica».
8.16
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
«5-bis. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei Comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, negli enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e 10-ter, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché nei comuni di frontiera e costieri oggetto di afflusso di immigrati, il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è incrementato con una dotazione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5-ter. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 5-bis sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.».
8.19
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Sostituire il comma 7 con i seguenti:
«7. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti locali in dissesto finanziario e di quelli strutturalmente deficitari, assicurando l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni euro per l'anno 2025. Le risorse del Fondo sono utilizzate dagli enti locali per l'assunzione a tempo determinato di figure professionali specializzate nel caso di assoluta carenza, all'interno dell'organico dell'ente, di funzionari infungibili. Le risorse del Fondo potranno, altresì, essere utilizzate per mantenere il contratto a tempo determinato di figure professionali specializzate e infungibili, assunte ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in servizio al momento della dichiarazione di dissesto. Il mantenimento dei contratti a tempo determinato di cui al precedente periodo deve essere comunicato entro trenta giorni dalla proroga alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7-bis. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 7.
7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 7-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.20
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Sostituire il comma 7 con il seguente:
«7. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.23
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 8, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nell'ambito della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, quota parte delle risorse di cui al periodo precedente, sono finalizzate a potenziare l'offerta culturale attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, teatri e sale cinematografiche in stato di abbandono e disuso, quali spazi di aggregazione sociale e presidi culturali per la legalità, da recuperare e rilanciare anche al fine di contrastare il disagio giovanile.».
8.24
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025» sono inserite le seguenti: «e per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».
8.25
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 dopo le parole: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024» sono inserite le seguenti: «, 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027».
8.26
D'Elia, Giorgis, Zampa, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Al comma 8-sexies dell'articolo 10, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: «che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi» sono soppresse.».
8.27
D'Elia, Giorgis, Zampa, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: «indice l'elezione dei presidenti degli albi» sono sostituite dalle seguenti: «indice l'elezione del consiglio territoriale dell'Ordine secondo quanto stabilito nel decreto di cui all'articolo 6, comma 1-bis, della presente legge».
8.28
Zambito, Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 10 inserire i seguenti:
«10.1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7-quinquies, è inserito il seguente:
"7-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quinquies del presente articolo si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251. A tal fine viene predisposto uno specifico elenco nazionale dei direttori di struttura complessa appartenenti alla qualifica unica di dirigente delle professioni infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. Per tutte le altre modalità di svolgimento della selezione si applicano le disposizioni di cui ai commi da 7-bis a 7-quinquies del presente articolo.";
b) dopo il comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente:
"9-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con l'eccezione del comma 7. Alla dirigenza indicata nel presente comma si accede con le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.".».
10.2. Dopo l'articolo 15-quaterdecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è inserito il seguente:
«15-quinquiesdecies. Le disposizioni di cui agli articoli 15-ter, 15-quinquies, 15-septies, 15-novies, 15-undecies, 15-terdecies del presente decreto si applicano anche alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251.".»
8.29
Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 10 inserire il seguente comma:
«10.1. All'articolo 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «direttore sanitario» sono inserite le seguenti: «o sociosanitario»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) la commissione riceve dall'azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la commissione indica al Direttore generale una terna di candidati maggiormente idonei sulla base di criteri fissati preventivamente. Il direttore generale dell'azienda sanitaria individua il candidato da nominare sulla base della terna indicata dalla commissione, motivando la scelta analiticamente. L'azienda sanitaria interessata può preventivamente stabilire che, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente a cui è stato conferito l'incarico, si procede alla sostituzione nominando uno degli altri due professionisti facenti parte della terna iniziale;".».
.
8.30
Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito, Franceschelli
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10.1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti locali destinatari finali delle risorse o attuatori dei progetti di cui ai Piani pluriennali di investimenti previsti dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 nell'ambito delle concessioni geotermiche, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato necessarie all'attuazione dei relativi progetti.
1-ter. Al fine di realizzare i Piani pluriennali di investimenti di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti Piani possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, esclusivamente per la durata temporale necessaria alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2030.»;
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «dai commi 1» sono inserite le seguenti: «, 1-bis, 1-ter».
8.31
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«10-quater. All'articolo 1, comma 20-ter, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025,» sono soppresse.»
G8.100
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame reca misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
l'articolo 14 interviene in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori;
nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali vi è la necessità di incrementare il limite per le risorse destinate al trattamento economico accessorio, in applicazione della norma disposta dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019;
l'incremento delle risorse per il trattamento economico accessorio è necessario qualora si sia registrato un incremento del personale rispetto a quello in servizio nell'anno 2018, anche in riferimento ai nuovi rapporti di lavoro a tempo determinato, comprensivi di quelli avviati per l'attuazione dei progetti relativi al PNRR;
si evidenzia, altresì, la necessità di una norma che si coordini con le indicazioni del MEF-RGS, secondo cui ai fini della determinazione del valore medio pro capite del salario accessorio per il personale in servizio nel 2018 si tiene conto anche dei rapporti di lavoro a tempo determinato;
le norme di legge vigenti prevedono l'incremento per nuove assunzioni in aumento e in diminuzione rispetto alla consistenza del fondo e del personale 2018. Il che si tramuta nel fatto che una volta cessati i rapporti a tempo determinato, i fondi tornano a calare, nel pieno rispetto delle proporzioni fissate dalla legge;
non di minore importanza è la necessità di confermare l'importante principio di diritto formulato dalla Corte dei conti, Sezione delle autonomie, con la Deliberazione n. 17 del 2024, secondo cui le risorse destinate dalla contrattazione decentrata alle misure di welfare integrativo di cui all'articolo 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettare al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall'articolo 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali,
impegna il Governo:
ad assumere le iniziative necessarie affinché sia incrementato il limite per le risorse destinate al trattamento economico accessorio, in applicazione della norma disposta dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, tenendo conto anche del personale assunto a tempo determinato per l'attuazione del PNRR;
a garantire che le risorse destinate dalla contrattazione decentrata alle misure di welfare integrativo data la loro natura assistenziale e previdenziale, non siano soggette al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 ma esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall'articolo 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali.
G8.101
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 8 del provvedimento in esame reca misure urgenti per gli enti locali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
l'articolo 14 interviene in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori;
le funzioni locali, sono il comparto con la media salariale più bassa di tutte le amministrazioni pubbliche;
le funzioni locali sono anche le uniche amministrazioni a non essere destinatarie di risorse ulteriori rispetto a quelle appostate dai rinnovi contrattuali;
si rende necessario e improrogabile un intervento straordinario attraverso il quale integrare le risorse destinate al salario accessorio, per consentire la definizione, attraverso la contrattazione, dell'aumento dell'indennità di comparto;
si tratta in definitiva di procedere ad una armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale del comparto Funzioni Locali, con i restanti comparti e aree della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
impegna il Governo:
ad individuare le risorse aggiuntive, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, da destinare all'incremento dei fondi risorse decentrati delle amministrazioni del comparto delle funzioni locali, da ripartire secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto e dell'area delle funzioni locali per il triennio 2022-2024.
G8.102
Precluso
Il Senato,
premesso che:
in sede di esame dell'Atto Senato 1468 recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni» nelle commissioni referenti sono emerse molteplici criticità;
il comma 1 dell'articolo 8 estende agli enti del comparto funzioni locali ricompresi nei crateri sisma 2009 (l'Aquila) e 2016 (Amatrice, Abruzzo e Marche), a prescindere dalla relativa dimensione demografica, e agli Uffici speciali per la ricostruzione la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali;
tali strutture hanno funzioni emergenziali e di pianificazione urbana connessa alla ricostruzione post-sisma;
i Campi Flegrei sono una vasta area di origine vulcanica situata a nord-ovest della città di Napoli, dove è presente un supervulcano (o grande caldera) tra i più pericolosi al mondo ed è famoso per il fenomeno del bradisismo, con fenomeni di innalzamento e abbassamento del livello del terreno;
i cittadini di questa zona, soprattutto della città di Pozzuoli, convivono da tempo con il bradisismo. Negli ultimi due anni il fenomeno di si è accentuato con sciami sismici più frequenti e terremoti con magnitudo anche di 4.4;
il territorio flegreo è occupato dai comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, nonché da buona parte del comune di Quarto e da alcuni settori dei comuni di Napoli (i quartieri di Bagnoli, Chiaia, Vomero, Arenella, Chiaiano, Pianura, Fuorigrotta, Agnano, Posillipo e Soccavo), di Giugliano in Campania (la frazione Lago Patria) e di Marano di Napoli. Gli abitanti complessivi sono circa 550.000;
sulla base della geometria delle faglie, dei dati di letteratura scientifica, e altre considerazioni geologiche, geofisiche e di ingegneria sismica, potrebbero verificarsi rotture in grado di produrre eventi con magnitudo anche intorno ai 5,5. Resta il fatto che terremoti di magnitudo cinque in un contesto densamente popolato, con un costruito esistente per lo più progettato con norme sismiche obsolete o in totale assenza di esse, rappresenta un rischio rilevante da considerare per le comunità locali,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative normative volte ad estendere anche alla caldera dei Campi Flegrei la possibilità, prevista dall'articolo 8 del provvedimento in esame, di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali al fine di analizzare lo stato delle abitazioni e predisporre, ove fosse necessario, interventi idonei a tutela degli abitanti e dell'immenso patrimonio archeologico presente nell'area.
8.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)
1. A decorrere dall'anno 2025, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2, dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3. Ai fini del corretto inquadramento del personale educativo per effetto delle procedure di cui all'articolo 93 del contratto collettivo nazionale 2019-2021 - comparto Funzioni locali, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, finalizzato a sostenere gli oneri sostenuti dai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori in servizio presso i medesimi comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna.
4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
8.0.2
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8.1
(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)
1. A decorrere dall'anno 2025, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3. Ai fini del corretto inquadramento del personale educativo per effetto delle procedure di cui all'articolo 93 del contratto collettivo nazionale 2019-2021 - comparto Funzioni locali, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, finalizzato a sostenere gli oneri sostenuti dai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori in servizio presso i medesimi comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna.
4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
8.0.3
Parrini, Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8.1
(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)
1. A decorrere dall'anno 2025, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
3. Ai fini del corretto inquadramento del personale educativo per effetto delle procedure di cui all'articolo 93 del contratto collettivo nazionale 2019-2021 - comparto Funzioni locali, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, finalizzato a sostenere gli oneri sostenuti dai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali in base al numero del personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori in servizio presso i medesimi comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna.
4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
8.0.4
Parrini, Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Valente, Zambito, Manca
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8.1
(Misure urgenti per il potenziamento dell'organico dei comuni fino a 5000 abitanti)
1. I comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono procedere, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente e, comunque, fino a un massimo di tre unità alle assunzioni di personale a tempo indeterminato necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito un apposito fondo nello Stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali e in proporzione alla base della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale delle singole amministrazioni, sono ripartite le risorse di cui al comma 2. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2025, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali.»
8.0.5
Franceschelli, Parrini, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8.1
(Rafforzamento amministrativo dei comuni destinatari delle risorse dei Piani pluriennali di investimenti per il rinnovo delle concessioni geotermiche)
1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti locali destinatari finali delle risorse o attuatori dei progetti di cui ai Piani pluriennali di investimenti previsti dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, nell'ambito delle concessioni geotermiche, limitatamente alle assunzioni a tempo determinato necessarie all'attuazione dei relativi progetti.
1-ter. Al fine di realizzare i Piani pluriennali di investimenti di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo del 11 febbraio 2010, n. 22, i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti Piani possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, esclusivamente per la durata temporale necessaria alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2030.".
b) al comma 5, dopo le parole: "previste dai commi 1" sono inserite le seguenti: ", 1-bis, 1-ter".
8.0.6
Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito, Manca, Fina
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8.1
(Rifinanziamento delle procedure di stabilizzazione dei precari degli Uffici Speciali per la ricostruzione)
1. Al fine di completare le procedure di stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti locali delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Umbria, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalla prosecuzione delle procedure di stabilizzazione previste dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, nonché alla stabilizzazione, con le medesime finalità e con i medesimi criteri, del personale in servizio presso gli enti locali della regione Emilia-Romagna. Al riparto, fra gli enti di cui sopra, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1 i termini per la maturazione dei requisiti per la procedura di stabilizzazione previsti dal comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2026.»
8.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Rifinanziamento delle procedure di stabilizzazione dei precari degli Uffici Speciali per la ricostruzione)
1. Al fine di completare le procedure di stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti locali delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Umbria, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalla prosecuzione delle procedure di stabilizzazione previste dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, nonché alla stabilizzazione, con le medesime finalità e con i medesimi criteri, del personale in servizio presso gli enti locali della regione Emilia-Romagna. Al riparto, fra gli enti di cui sopra, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicano le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1 i termini per la maturazione dei requisiti per la procedura di stabilizzazione previsti dal comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati al 31 dicembre 2026.»
8.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8.1
(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)
1. Nelle misure previste dal codice della strada, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada, svolti dalla polizia locale.»
8.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)
1. Nelle misure previste dal codice della strada, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada, svolti dalla polizia locale.»
8.0.10
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8.1
(Misure per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati)
1. Nelle misure previste dal codice della strada, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i proventi contravvenzionali di cui agli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada, svolti dalla polizia locale.».
9.1
Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le risorse del Fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.»
9.2
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le risorse del Fondo per il contributo ai piccoli comuni per le assunzioni a tempo determinato e per la copertura del trattamento economico del segretario comunale, di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate, in proroga, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.»
9.3
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2.1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2025. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.».
9.4
D'Elia, Giorgis, Zampa, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole: «per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025» sono inserite le seguenti: «e per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027».
9.0.1
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro nove mesi»;
b) alla lettera b), le parole: «entro dieci mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tredici mesi»;
c) alla lettera c), le parole: «entro quindici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;
d) alla lettera d), le parole: «entro venti mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventitré mesi»;
e) il sesto periodo è soppresso;
f) dopo l'ottavo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Per quanto concerne i progetti finanziati tramite decreti ministeriali emessi nel corso dell'anno 2023, le risorse di cui al comma 139 non sono revocate qualora risulti effettuato l'affidamento dei lavori entro il 30 settembre 2025.».
2. All'articolo 1, comma 148-bis, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.
3. All'articolo 1, comma 539, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 le parole: «15 maggio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2025» e le parole: «31 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».
9.0.2
Parrini, Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Segretari delle Unioni di comuni e delle Unioni di comuni montani)
1. All'articolo 32, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il presidente dell'Unione di comuni può avvalersi di un segretario comunale di fascia equiparata al comune di popolazione equivalente al numero di abitanti dell'unione. L'indennità è commisurata alla fascia di appartenenza del segretario.».
10.1
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100:
a) al primo periodo le parole: «e comunque sino al 31 dicembre 2025» sono soppresse;
b) al terzo periodo, dopo le parole: «compatibili con le esigenze» sono aggiunte le seguenti: «ovvero mediante applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
10.2
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare la piena ed effettiva operatività e sostenibilità dell'Investimento M2. C4. 3.5 del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Progetto MER - Marine Ecosystem Restoration) è autorizzata, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), una spesa pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025 per il potenziamento di attività di monitoraggio, caratterizzazione dell'ambiente marino e mappatura dei fondali marini, da effettuarsi con mezzi navali del medesimo Istituto, con particolare riferimento alla esplorazione per il reperimento di risorse geominerarie, all'identificazione di risorse geotermiche e ai procedimenti di compatibilità ambientale e di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di infrastrutture sottomarine di trasmissione di dati e il trasporto di energia. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
10.3
Precluso
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza è fissato in trenta giorni. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea.».
10.4
Precluso
Al comma 5, lettera a), dopo le parole: «delle popolazioni» aggiungere le seguenti: «e degli animali».
10.5
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) predisposizione di una accurata indagine epidemiologica sugli animali presenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguente adozione di tutti i provvedimenti necessari;».
10.6
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) realizzazione di una rete di monitoraggio e videosorveglianza al fine di evitare ulteriori sversamenti illeciti di rifiuti;.»
10.7
Precluso
Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) predisposizione di una accurata indagine epidemiologica sui residenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguente adozione di tutti i provvedimenti necessari;.»
10.8
Precluso
Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: "di dieci" con le seguenti: "di 20";
b) sostituire le parole: "la spesa di 659.290" con le seguenti: "la spesa di 1.318.380";.
Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: "pari a 2.659.290" con le seguenti: "pari a 3.318.580".
10.9
Precluso
Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: "di dieci" con le seguenti: "di 15";
b) sostituire le parole: "la spesa di 659.290" con le seguenti: "la spesa di 987.935";
Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: "pari a 2.659.290" con le seguenti: "pari a 2.987.935".
G10.100
Precluso
Il Senato,
premesso che:
in sede di esame dell'Atto Senato 1468 recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni» nelle commissioni referenti sono emerse molteplici criticità;
i commi 5 e seguenti dell'articolo 10, prevedono che il Commissario unico nominato per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale provvede, anche alla bonifica dell'area denominata «Terra dei fuochi» mediante lo svolgimento delle seguenti attività: a) ricognizione degli interventi di indagine ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica effettuati e programmati, nonché delle iniziative volte a garantire la salubrità dei 15 prodotti agroalimentari, il monitoraggio ambientale e il monitoraggio sanitario delle popolazioni ricadenti nell'area interessata; b) ricognizione delle risorse stanziate e di quelle disponibili per l'attuazione degli interventi e delle iniziative di cui al punto a); e) individuazione degli interventi e delle iniziative ulteriori da porre in essere nel breve, medio e lungo periodo, nonché stima delle risorse finanziarie necessarie e attuazione degli interventi medesimi; d) individuazione e perimetrazione dei siti oggetto di contaminazione; e) realizzazione di interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza operativa o permanente; f) comunicazione e informazione pubblica in merito agli interventi e alle iniziative attuate e programmate;
trattasi di una terra martoriata da incuria, abbandono e degrado. Un'area di 1.474 chilometri quadrati - di cui 832 in provincia di Napoli e 641 in provincia di Caserta - e 90 comuni;
lo studio Sentieri (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento) dell'Iss ha analizzato il profilo di salute dei cittadini con un approccio multi-esito basato su fonti di dati correnti accreditati per la mortalità, i ricoveri ospedalieri, l'incidenza dei tumori, le malformazioni congenite;
l'aggiornamento dello studio Sentieri riguarda 45 siti, che includono 319 Comuni, su un totale di circa 8.000 Comuni italiani, con una popolazione complessiva di 5.900.000 abitanti. Per la prima volta, Sentieri ha valutato anche lo stato di salute di bambini e adolescenti (1.160.000 soggetti di età 0-19 anni) e di giovani adulti (660.000 di età 20-29 anni). Nel primo anno di vita è stato rilevato un eccesso di 7.000 ricoveri, 2.000 dei quali per condizioni di origine perinatale. In età pediatrica (0-14 anni) è stato osservato un eccesso di 22.000 ricoveri per tutte le cause: 4.000 dovuti a problemi respiratori acuti e 2.000 ad asma. Per l'incidenza oncologica, sono disponibili dati relativi a 22 siti coperti da Registri Tumori per la popolazione generale, e a sei siti coperti da Registri Tumori pediatrici (0- 19 anni). Nella fascia d'età compresa tra 0 e 24 anni sono stati diagnosticati 666 nuovi casi, pari a un eccesso del 9 per cento, prevalentemente dovuti a sarcomi dei tessuti molli nei bambini, leucemie mieloidi acute nei bambini e nei giovani adulti, linfomi non Hodgkin e tumori del testicolo in giovani adulti;
gli eccessi tumorali si osservano prevalentemente nei siti con presenza di impianti chimici, petrolchimici e raffinerie, e nelle aree nelle quali vengono abbandonati rifiuti pericolosi, come appunto il litorale domitio-flegreo (1,5 milioni di abitanti) e l'area del Vesuviano (circa 800.000 abitanti);
ogni giorno, l'Iss con «Sentieri» conferma che i cittadini campani si ammalano e muoiono di inquinamento. La Corte europea dei diritti dell'uomo, lo scorso 30 gennaio, ha condannato l'Italia per non aver fatto tutto ciò che poteva per proteggere il «diritto alla vita» di chi vive nella «Terra dei fuochi», tra le province di Napoli e Caserta: 2,9 milioni di persone, distribuite in 90 comuni, vittime di un sistematico e diffuso smaltimento illegale di rifiuti, dalle discariche abusive ai roghi;
l'inquinamento da diossina dei terreni può essere molto pericoloso perché in grado di introdurre sostanze tossiche nella catena alimentare degli animali da allevamento, che possono raggiungere anche l'essere umano;
ora la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla Terra dei Fuochi richiama con forza il nostro governo alle proprie responsabilità. Il diritto a vivere in un ambiente sano e a non ammalarsi deve diventare la priorità delle istituzioni, di quelle stesse istituzioni che per troppo tempo hanno colpevolmente sottovalutato una bomba ambientale innescata da illegalità e criminalità organizzata. Non ci sono più scuse per non agire nei confronti di un'emergenza ambientale di proporzioni mastodontiche; le istituzioni devono rispettare quanto disposto dalla Corte e avviare immediatamente un piano straordinario di bonifica e contrasto ai crimini ambientali, con azioni concrete per tutelare la salute e l'ambiente e restituire ai cittadini di quest'area, troppo a lungo martoriata da un inquinamento criminale, un futuro più sicuro;
è assolutamente necessario predisporre una accurata indagine epidemiologica sugli animali presenti nel perimetro della terra dei fuochi e adottare conseguentemente tutti i provvedimenti necessari,
impegna il Governo:
in sede di attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 5, del provvedimento in esame, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni della recente sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo avviando con urgenza un piano straordinario di bonifica ambientale e di contrasto ai crimini ambientali;
a predisporre una accurata indagine epidemiologica sugli animali presenti nel perimetro della terra dei fuochi e conseguentemente adottare tutti i provvedimenti necessari.
10.0.1
Nave, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10.1
(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni a favore degli enti locali interessati dalla crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)
1. Ai comuni della Zona rossa dei Campi Flegrei per rischio vulcanico, così come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, è riconosciuto un contributo straordinario finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati e a concedere agevolazioni fiscali e tributarie a imprese e cittadini colpiti dalla crisi bradisismica in atto. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro per la protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con i sindaci degli enti locali interessati, da adottare entro il 31 maggio 2025, sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto del numero di abitanti e dell'esposizione agli effetti del fenomeno bradisismico.».
10.0.2
Nave, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10.1
(Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni a favore degli enti locali interessati dalla crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)
1. Ai comuni della «zona di intervento» dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, è riconosciuto un contributo straordinario finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati e a concedere agevolazioni fiscali e tributarie a imprese e cittadini colpiti dalla crisi bradisismica in atto. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Con decreto del Ministro per la protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con i sindaci degli enti locali interessati, da adottare entro il 31 maggio 2025, sono stabiliti i criteri di ripartizione del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto del numero di abitanti e dell'esposizione agli effetti del fenomeno bradisismico.».
10.0.3
Nave, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10.1
(Disposizioni urgenti in materia di permessi di lavoro a seguito di sospensione attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado nel territorio dei Campi Flegrei)
1. Per l'anno 2025, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalla crisi bradisismica in atto nel territorio dei Campi Flegrei, i genitori lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico, residenti nella Zona rossa dei Campi Flegrei per rischio vulcanico, così come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, che hanno almeno un figlio frequentante istituti scolastici di ogni ordine e grado, possono fruire, in aggiunta ai benefìci previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori trentadue ore di permesso retribuito in caso di sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado in attuazione di ordinanza del Sindaco degli enti locali interessati dal fenomeno bradisismico.
2. Il diritto di cui al comma precedente è concesso a condizione che nel nucleo familiare non vi sia genitore non lavoratore. In caso di nuclei familiari comprendenti due genitori lavoratori, il diritto di cui al comma precedente è concesso solo ad un richiedente.
3. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:
a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;
b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
4. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.».
10.0.4
Nave, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10.1
(Disposizioni urgenti in materia di permessi di lavoro al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalla crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)
1. Per l'anno 2025, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalla crisi bradisismica in atto nel territorio dei Campi Flegrei, i lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico, residenti nella «zona di intervento» dei Campi Flegrei, così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, possono fruire, in aggiunta ai benefici previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori dieci ore di permesso retribuito.
2. Per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive di cui al comma 1:
a) nel settore privato, il datore di lavoro domanda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale;
b) nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.
3. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire dei permessi aggiunti non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerare ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.».
10.0.5
Nave, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10.1
(Disposizioni urgenti in materia di potenziamento del personale della polizia municipale per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei)
1. All'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a):
1) le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
2) dopo le parole: «della struttura comunale di protezione civile» sono inserite le seguenti: «e di polizia municipale»;
b) al comma 5, le parole: «e di 2.333.000 euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 4.333.000 euro per l'anno 2025 e di 4 milioni di euro per l'anno 2026».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
10.0.6
Nave, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10.1
(Misure urgenti in materia di adeguamento sismico delle scuole ubicate nella zona d'intervento dei Campi Flegrei)
1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella "zona di intervento" delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.0.7
Nave, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10.1
(Misure urgenti in materia di adeguamento sismico delle scuole ubicate nella Zona rossa dei Campi Flegrei)
1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
10.0.8
Nave, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10.1
(Misure urgenti in materia di dimensionamento scolastico nella Zona rossa dei Campi Flegrei)
1. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, ai fini della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e ai fini della formazione delle classi e della relativa assegnazione degli organici, alle scuole di ogni ordine e grado ubicate nella Zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, non si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.».
10.0.9
Nave, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10.1
(Disposizioni urgenti in materia di lavoro agile per fronteggiare gli effetti della crisi bradisismica nel territorio dei Campi Flegrei)
1. Per l'anno 2025, al fine di fronteggiare gli effetti derivanti dalla crisi bradisismica in atto nel territorio dei Campi Flegrei, i genitori lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico, residenti nella Zona rossa dei Campi Flegrei per rischio vulcanico, così come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.».
10.0.10
Nave, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10.1
(Misure urgenti per il potenziamento dell'Osservatorio vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia)
1. Per valorizzare le attività di ricerca svolte dagli enti pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2025 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il reclutamento delle quattro unità di personale.
3. A partire dal 2025, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50.000 euro per l'anno 2025 e 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».
10.0.11
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10.1
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono esclusi altresì gli enti locali compresi nella "zona di intervento", così come delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, relativamente alle annualità 2025-2026-2027. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, quantificati in 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
10.0.12
Nave, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10.1
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono esclusi altresì gli enti locali compresi nella zona rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, relativamente alle annualità 2025-2026-2027. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, quantificati in 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
10.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Rafforzamento amministrativo dei comuni destinatari delle risorse dei Piani pluriennali di investimenti per il rinnovo delle concessioni geotermiche)
1. Al fine di consentire ai comuni sedi di impianti geotermici la realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le disposizioni di cui all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applicano anche agli enti locali destinatari finali delle risorse o attuatori degli interventi di cui ai suddetti Piani, limitatamente al personale necessario all'attuazione dei relativi interventi.
2. I comuni di cui al comma 1 possono assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, esclusivamente per la durata temporale necessaria alla realizzazione degli interventi previsti dai Piani pluriennali di investimenti e che non vada oltre il 31 dicembre 2030.»
11.1
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Sopprimere i commi da 3 a 3-sexies.
11-bis.1
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso 5, sostituire le parole: «controllo continuativo sulla gestione finanziaria» con le seguenti: «controllo sulla gestione finanziaria dell'Ispettorato».
11-bis.2
Camusso, Giorgis, Zampa, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «aree funzionali» aggiungere le seguenti: «,esclusa l'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza,».
12.1
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La disposizione di cui al precedente periodo non si applica a coloro ai quali sia stata certificata una grave e persistente sindrome clinica conseguente al COVID-19 o a coloro ai quali, a seguito del COVID-19, sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità superiore al 50 per cento.».
12.2
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 306, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono soppresse e le parole: "lo svolgimento della" sono sostituite dalle seguenti: "la possibilità di svolgere la";
b) al comma 307, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2025".
1-ter. Ove il lavoro agile di cui al comma 1-bis non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.».
12.4
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
3-ter. Il Ministro della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis.
3-quater. Per le finalità di cui al comma 3-bis è autorizzata una spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
3-quinquies. Ai maggiori oneri pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.5
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Al personale del comparto Funzioni Centrali operanti nel DAP e nel DGMC impiegato presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, tenuto conto dell'alto livello di professionalità e delle complessità operative delle attività svolte, strettamente legate al recupero delle persone condannate, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
3-ter. Il Ministro della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge definisce le modalità di attuazione di cui al comma 3-bis.
3-quater. Per le finalità di cui al comma 3-bis è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le suddette risorse confluiscono, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, nel fondo risorse decentrate per il riconoscimento di trattamenti accessori.
3-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-quater, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.6
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2.
3-ter. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto».
12.7
Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per l'assunzione straordinaria di unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l'immediata immissione in servizio del personale necessario.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
12.8
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni lavorative degli agenti di Polizia penitenziaria, in considerazione dell'elevato livello di stress e difficoltà che quotidianamente gli stessi sono costretti a fronteggiare, presso ogni Istituto di pena è introdotto in via strutturale un servizio di supporto psicologico per gli agenti di polizia penitenziaria.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, calcolati nel limite massimo di 50 milioni di euro, a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.9
Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 per l'incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
12.10
Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il comma 2 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020".».
12.11
Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale».
12.12
Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2023-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale».
12.13
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Per l'adeguamento della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria alle necessità operative derivanti dal numero crescente di detenuti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».
12.14
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. All'articolo 68, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "euro 1,55" sono sostituite con le seguenti: "euro 100". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 342.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
12.15
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: "biennio 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: "296 unità" sono sostituite dalle seguenti: "500 unità"».
12.16
Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: "biennio 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2024-2026" e le parole: "296 unità" sono sostituite dalle seguenti: "500 unità".».
12.17
Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: "triennio 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2023-2025" e le parole: "296 unità" sono sostituite dalle seguenti: "600 unità".».
12.18
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni della legge di conversione del presente decreto-legge definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».
12.19
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
12.20
Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico, al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere a un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
12.21
Precluso
Al comma 5, capoverso c-bis), aggiungere in fine le seguenti parole: «con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative».
12.22
Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5.1. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», è disposto lo scorrimento integrale delle graduatorie vigenti del concorso RIPAM per 3.946 unità di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia e quelle relative al personale tecnico e amministrativo a supporto dell'ufficio per il processo, di seconda e terza area».
12.23
Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".»
12.24
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, capoverso 164-bis:
1) al primo periodo sopprimere le parole: «limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative» e le seguenti: «e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni»;
2) al secondo periodo sopprimere le parole: «e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale»;
b) sostituire il comma 12 con il seguente:
«12. Agli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 8,7 milioni di euro per l'anno 2025, 47,3 milioni di euro per l'anno 2026 e in 22,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11 e quanto a 8,7 milioni di euro per l'anno 2025, 42,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 19,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
12.25
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 11, capoverso 164-bis, sopprimere le parole: «limitatamente agli anni 2025 e 2026, con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative»; sopprimere le parole: «e in ogni caso nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del quindici per cento dei soggetti in possesso congiuntamente dei predetti requisiti anagrafici e contributivi nei predetti anni»; sopprimere le parole: «e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale»;
b) sostituire il comma 12 con il seguente:
«12. Agli oneri derivanti dal comma 11, valutati in 8,7 milioni di euro per l'anno 2025, 47,3 milioni di euro per l'anno 2026 e in 22,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede, quanto a 4,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,7 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 11 e quanto a 8,7 milioni di euro per l'anno 2025, 42,6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 19,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
12.26
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 11, capoverso 164-bis, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «alle esigenze organizzative» inserire le seguenti: «, e comunque a domanda del lavoratore,»;
b) sopprimere il secondo periodo.
12.27
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 11, capoverso 164-bis, dopo le parole: «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,» sopprimere le seguenti: «compresi i pubblici dipendenti di cui all'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,».
12.28
Precluso
Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «e le tecnologie moderne» aggiungere le seguenti: «e sostenibili».
12.29
Precluso
Al comma 13, primo periodo, dopo le parole «for Agricolture» aggiungere la seguente: «Sustainable».
12.30
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13.1. L'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si interpreta nel senso che le disposizioni del medesimo decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), alle società da esse controllate e agli enti pubblici titolari di partecipazioni per le decisioni ad essi spettanti in qualità di soci.»
12.31
D'Elia, Giorgis, Zampa, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13.1. All'articolo 1, comma 678, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "canoni di locazione da corrispondere all'INAIL" sono inserire le seguenti: "per gli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente dall'INAIL e inseriti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".»
12.32
Franceschelli, Martella, Giacobbe
Precluso
Sostituire il comma 14, con il seguente:
«14. Al fine di favorire l'effettiva e tempestiva implementazione delle misure di rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2024, n. 101, a decorrere dall'anno 2026, il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere a tempo pieno e indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 96 unità, di cui 68 unità da inquadrare nell'area degli Assistenti e 28 unità da inquadrare nell'area dei Funzionari della sezione di ruolo Agricoltura. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata per l'anno 2025 la spesa complessiva pari a euro 300.000. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.»
12.34
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 15, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «è autorizzata» con le seguenti: «e la società ANAS S.p.a. sono autorizzate»;
b) sostituire le parole: «nel limite delle risorse disponibili, allo scopo di agevolare il deflusso del traffico in seguito all'effettivo avvio» con le seguenti: «, anche allo scopo di agevolare il deflusso del traffico tenendo conto dell'avvio.»
12.35
Precluso
Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «a sottoscrivere un accordo» aggiungere le seguenti: «, solo dopo l'entrata in esercizio del Ponte sullo Stretto.»
12.36
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 15, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, volto alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po è incrementato di 300 milioni per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante l'abrogazione dei commi da 272 a 275 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»
12.37
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 16, sopprimere la lettera a).
12.38
Precluso
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
«16.1. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026.
16.2. Per le suddette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.
16.3. Ai maggiori oneri derivanti dai precedenti commi 16-bis e 16-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
12.39
D'Elia, Giorgis, Zampa, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
«16.1. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026».
12.40
D'Elia, Giorgis, Zampa, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
«16.1. Al fine di snellire le pratiche di ricostruzione di carriera, trattamento di fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario.»
12.41
Precluso
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16.1. Al fine di snellire le pratiche di ricostruzione di carriera, trattamento di fine rapporto e collocamento a riposo, compito esclusivo delle istituzioni scolastiche ed educative è la trasmissione agli uffici competenti dei dati relativi a tali provvedimenti concernenti il personale docente e amministrativo tecnico e ausiliario.».
12.42
Precluso
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16.1. Per le assunzioni relative all'anno scolastico 2025/2026, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.».
12.43
Precluso
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
«16.1. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno scolastico 2024/2025";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2025/26, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate in via prioritaria per realizzare le immissioni in ruolo, prima di bandire ulteriori concorsi".»
12.44
D'Elia, Giorgis, Zampa, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
« 16.1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale Ata della scuola, per l'anno 2024 e per l'anno 2025 dal 1° gennaio al 31 agosto, sono riversate nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF) relativo all'anno scolastico 2024/2025 al fine di riconoscere il maggior impegno del personale Ata connesso allo svolgimento degli incarichi specifici, al supporto delle azioni previste dal PNRR, alla rivalutazione indennità Dsga, alle attività aggiuntive e di intensificazione della prestazione lavorativa svolte in sostituzione dei colleghi assenti. I criteri di distribuzione alle scuole, compresa l'eventuale misura dei compensi saranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa nazionale con le OOSS firmatarie del CCNL «Istruzione e Ricerca» 2019-2021.»
12.45
D'Elia, Giorgis, Zampa, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
« 16.1. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è prorogata sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.»
12.46
Verducci, D'Elia, Giorgis, Zampa, Crisanti, Rando
Precluso
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
«16.1. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.»
12.47
D'Elia, Giorgis, Zampa, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
«16.1. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge del 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno scolastico 2024/2025";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno scolastico 2025/26, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate in via prioritaria per realizzare le immissioni in ruolo, prima di bandire ulteriori concorsi".»
12.48
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
«16.1. Per i concorsi di accesso alla funzione di area del personale di elevata qualificazione di cui al CCNL del comparto sanità vigente, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino al 31 dicembre 2027, la riserva delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno può essere ridotta fino al 25 per cento.»
12.49
Verducci, D'Elia, Zampa, Giorgis, Crisanti, Rando
Precluso
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
«16.1. All'articolo 1, comma 830, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "le fondazioni lirico sinfoniche, i teatri nazionali e di rilevante interesse culturale" sono soppresse.»
12.50
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Sopprimere i commi 16-quinquiesdecies e 16-sexiesdecies.
12.51
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo il comma 16-vicies semel, aggiungere, in fine, il seguente:
«16-vicies bis. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.»
12.52
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«16-vicies bis. Le graduatorie dei concorsi indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 sono integrate con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto rispettivamente dai commi 2, 3, 4 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2575 del 2023 e dai commi 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto dipartimentale n. 2576 del 2023 e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.
12.53
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«16-vicies bis. La validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, integrate come stabilito dall'articolo 59, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 è prorogata sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo dei vincitori delle procedure concorsuali già espletate.».
12.54
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«16-vicies bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale Ata della scuola, per l'anno 2024 e per l'anno 2025 dal 1° gennaio al 31 agosto, sono riversate nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (FMOF) relativo all'anno scolastico 2024/2025 al fine di riconoscere il maggior impegno del personale Ata connesso allo svolgimento degli incarichi specifici, al supporto delle azioni previste dal PNRR, alla rivalutazione indennità Dsga, alle attività aggiuntive e di intensificazione della prestazione lavorativa svolte in sostituzione dei colleghi assenti. I criteri di distribuzione alle scuole, compresa l'eventuale misura dei compensi saranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa nazionale con le OOSS firmatarie del CCNL «Istruzione e Ricerca» 2019-2021.»
12.55
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«16-vicies bis. Al fine di garantire il principio di parità di trattamento tra tutti i docenti con requisiti omogenei, tutti i vincitori del concorso D.D.G. n. 2575 del 6 dicembre 2023 immessi in ruolo entro dicembre 2024, in conformità al decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, e abilitati entro il 31 dicembre 2024, sono assunti a tempo indeterminato a far data dal conseguimento dell'abilitazione e sottoposti all'anno di prova nel corrente anno scolastico 2024/2025, come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».
12.0.1
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12.1
(Disposizioni in materia di disciplina del lavoro da remoto)
1. Alla legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Art. 18. - (Diritto al lavoro da remoto) - 1. Il lavoratore è titolare del diritto al lavoro da remoto da intendersi come il diritto a svolgere la prestazione lavorativa nello spazio digitale e tramite connessione informatica ogni volta che le mansioni da svolgere lo consentano.
2. Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, pubblico e privato, il lavoro da remoto è effettuato su base volontaria mediante accordo tra le parti o accordo collettivo. In caso di accordo individuale, il lavoratore può avvalersi dell'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui lo stesso aderisce o dell'ente bilaterale competente per territorio ove esistente.
3. Il lavoratore è libero di svolgere la prestazione lavorativa da remoto in qualsiasi luogo e momento idonei a garantire la regolare esecuzione della stessa, nei limiti dell'orario di lavoro normale determinato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Resta fermo l'esercizio del diritto alla disconnessione di cui all'articolo 24-bis.
4. Ai fini del trattamento economico e normativo, il lavoratore da remoto è equiparato a tutti gli effetti al lavoratore in presenza.
5. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
6. Il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché i contratti collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, disciplinano:
a) il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche, dalle piattaforme informatiche e da qualsiasi strumento o applicativo di comunicazione;
b) le modalità e i limiti del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché l'individuazione delle condotte, connesse all'esecuzione dell'attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Per le imprese aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, le materie di cui alla presente lettera possono essere disciplinate mediante accordi stipulati tra il datore di lavoro o, per suo incarico, l'associazione di categoria alla quale eventualmente aderisca e le associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
7. L'accordo individuale di cui al comma 2 individua esplicitamente i termini e le condizioni del diritto alla disconnessione di cui al comma 6, a pena di nullità.
8. Le disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.»;
b) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Art. 19. - (Forma e recesso) - 1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro da remoto è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 6 dell'articolo 18, sono elementi dell'accordo:
a) l'eventuale alternanza tra i periodi di lavoro da remoto all'interno e all'esterno dei locali aziendali;
b) le eventuali fasce orarie di reperibilità;
c) l'informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d) il diritto all'apprendimento permanente in modalità formale, non formale o informale, e alla periodica certificazione delle relative competenze nonché l'attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in remoto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, l'accordo di cui al comma 1 coincide con la durata del rapporto di lavoro. Il recesso dall'accordo può avvenire con un preavviso non inferiore a dieci giorni. Nel caso di lavoratori con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire al lavoratore un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle proprie esigenze di vita e di cura.
4. Il datore di lavoro, pubblico e privato, mette a disposizione del lavoratore con disabilità la strumentazione tecnologica adeguata allo svolgimento di lavoro da remoto.».
5. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il trattamento economico è da intendersi comprensivo dei beni e servizi previsti dall'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riconosciuti in adempimento di accordi, contratti e regolamenti nazionali o aziendali.
c) al comma 1 dell'articolo 20, e ovunque ricorre nel Capo II, la parola: «agile» è sostituita dalle seguenti: «da remoto»;
d) l'articolo 21 è abrogato;
e) nel Capo II, dopo l'articolo 24 sono inseriti i seguenti:
«Art. 24-bis. - (Diritto alla disconnessione) - 1. Il lavoratore è titolare del diritto alla disconnessione da intendersi come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interromperne la connessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche in proprio possesso, senza che questo possa comportare effetti negativi di natura disciplinare o decurtazioni retributive. Il diritto alla disconnessione è garantito e attuato nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro secondo le norme di legge e di contrattazione collettiva.
2. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
3. Al lavoratore che segnala all'Istituto nazionale della previdenza sociale la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 novembre 2017, n. 179.
Art. 24-ter. - (Formazione digitale) - 1. Al fine di assicurare ai lavoratori da remoto una formazione continua e permanente, che consenta loro di utilizzare pienamente e in sicurezza le dotazioni tecnologiche, sono istituiti corsi di formazione e aggiornamento di livello operativo presso gli istituti secondari di secondo grado e gli istituti professionali, nonché corsi di aggiornamento sull'innovazione tecnologica presso enti e istituzioni di formazione accreditati per la formazione continua.
2. Per le finalità di cui al comma 1, sono utilizzate le risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le risorse del Programma nazionale per la garanzia e occupabilità dei lavoratori (GOL), adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021.
Art. 24-quater. - (Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici) - 1. Alle imprese e agli studi professionali associati che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione destinati ad agevolare le attività in modalità remota, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura e alle condizioni di cui all'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per il triennio 2023-2025.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è elaborato un indice, denominato "indice smart", che quantifichi la misura della sostenibilità ambientale e sociale ottenuta con l'utilizzo del lavoro da remoto. ?3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.
Art. 24-quinquies. - (Istituzione del Fondo per la promozione del lavoro da remoto) - 1. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative da remoto, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro da remoto, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'accesso alle risorse del Fondo è condizionato all'indice della sostenibilità ambientale e sociale degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 24-quater.
Art. 24-sexies. - (Convenzioni per la gestione di immobili inutilizzati) - 1. Le pubbliche amministrazioni stipulano convenzioni per la messa a disposizione di immobili inutilizzati, affinché siano impiegati come spazi di lavoro collettivo per lo svolgimento di prestazioni di lavoro da remoto, nonché convenzioni con le aziende di trasporto pubblico locale per l'adozione di tariffe scontate in favore degli utenti del servizio che svolgano l'attività lavorativa con modalità da remoto.
Art. 24-septies. - (Sanzioni) - 1. In caso di violazione del diritto alla disconnessione di cui all'articolo 24-bis, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 25.000 euro. Se la violazione è stata compiuta nei confronti di più di cinque lavoratori la sanzione si applica in misura doppia.
2. La mancata promozione delle procedure per la stipulazione degli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300.
3. In mancanza di esplicite previsioni degli accordi di cui all'articolo 18, comma 6, sulla disciplina delle materie ivi indicate, sono affetti da nullità i provvedimenti sanzionatori adottati dal datore di lavoro per condotte imputabili al lavoratore tenute durante l'esecuzione della prestazione di lavoro da remoto o sulla base di dati e informazioni acquisiti nel corso della stessa.».
2. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresi i rischi connessi o collegati alle attrezzature munite di videoterminali e alla connettività in rete, nonché quelli inerenti il trattamento dei dati personali, i modi e i tempi della disconnessione».
3. All'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) di prestazioni rese nell'ambito dell'esecuzione del lavoro da remoto».».
12.0.2
Camusso, Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12.1
(Disposizioni in materia di personale)
1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. Nell'ambito del Fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2025, le amministrazioni pubbliche, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono incrementare il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
12.0.3
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12.1
(Disposizioni in materia di personale)
1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. Nell'ambito del Fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2025, le amministrazioni pubbliche, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono incrementare il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».
12.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di personale)
1. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 27 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2025, le amministrazioni pubbliche, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono incrementare il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
12.0.5
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12.1
(Disposizioni per l'ampliamento della pianta organica del personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)
1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, la pianta organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali. All'attuazione del presente comma si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a euro 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.0.6
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12.1
(Estensione mansioni Ufficio per il processo presso i Tribunali di sorveglianza)
1. Gli addetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono impiegati anche a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l'attività dei magistrati. A tal fine l'attività dell'addetto all'ufficio per il processo, nell'ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:
a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell'esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all'approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull'autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all'autorizzazione all'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria, all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;
b) studio dei fascicoli e preparazione dell'udienza;
c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, attraverso l'organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, che tengano conto della priorità da assegnare a talune istanze provenienti dai soggetti detenuti, nonché attraverso la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.0.7
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12.1
(Ampliamento pianta organica e assunzioni mediatore culturale)
1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, nonché dell'incremento dei numeri dei suicidi, la pianta organica del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria presso il Ministero della giustizia, destinata al ruolo di mediatore culturale è aumentata fino al contingente di 300 unità.
2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, le relative procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 233 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate al ruolo di mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
3. Alle assunzioni finalizzate all'attuazione del comma 1 si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
4. Per l'attuazione delle suddette disposizioni è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 500.000 per l'espletamento delle relative procedure concorsuali.»
12.0.8
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12.1
(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile)
1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.
2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 500.000 euro da destinare all'espletamento delle relative procedure concorsuali.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, valutati nel limite massimo di 80,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.0.9
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12.1
(Assunzione personale non dirigenziale a tempo indeterminato di Funzionario Ministero giustizia)
1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.
2. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.0.10
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12.1
(Assunzioni funzionario giuridico pedagogico)
1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 300 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, di cui 500.000 euro per l'espletamento delle relative procedure concorsuali.
4. Agli oneri pari a 80,5 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.0.11
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12.1
(Assunzioni polizia penitenziaria)
1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 2.000 unità nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, nel 2025, e di ulteriori 2000 unità, a decorrere dal 2026.»
12.0.12
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)
1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.
3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata».
12.0.13
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 134, lettera a), e ovunque ricorrono nel comma, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2025, 2026 e 2027».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 20 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
12.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12.1
(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)
1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovunque ricorrono, le parole: «e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2025, 2026 e 2027».
12.0.15
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12.1
(Potenziamento ruolo organico magistratura ordinaria)
1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura alle esigenze dettate dal carico giudiziario, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025, in aggiunta alle facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2026, di duecentocinquanta unità da destinare alle funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo grado.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, è autorizzata una spesa pari a euro 1.291.000 per l'anno 2025 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2026, euro 20.299.158 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 24.893.578 per l'anno 2029, euro 29.070.178 per l'anno 2030, euro 32.327.551 per l'anno 2031, euro 32.354.564 per l'anno 2032, euro 33.514.488 per l'anno 2033, euro 33.611.149 per l'anno 2034 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2035.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 1.291.000 per l'anno 2025 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2026, euro 20.299.158 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 24.893.578 per l'anno 2029, euro 29.070.178 per l'anno 2030, euro 32.327.551 per l'anno 2031, euro 32.354.564 per l'anno 2032, euro 33.514.488 per l'anno 2033, euro 33.611.149 per l'anno 2034 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.0.16
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12.1
(Misure per la progressiva implementazione dei profili professionali del personale della sanità pubblica)
1. Allo scopo di favorire, all'interno dei Piani triennali di fabbisogno del personale del Servizio sanitario nazionale, la progressiva implementazione dei profili professionali dell'area di elevata qualificazione di cui all'articolo 16 ed all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2019-2021 del 2 novembre 2022, il valore dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, e il valore medio individuale del salario accessorio, sono posti a carico dei bilanci degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di tetti di spesa del personale.
2. Le risorse di cui alla scheda 3 del Patto per la salute 2019/21, prorogato dall'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nella misura del 2 per cento del monte salari di ciascuna regione, al netto degli oneri riflessi, sono destinate, a decorrere dall'anno 2025 e secondo le specifiche discipline contrattuali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area della Dirigenza medica e sanitaria, della Dirigenza TPA e per il personale del Comparto sanità pubblica, alla valorizzazione delle specifiche professionalità e delle condizioni di lavoro del personale di tutti i ruoli delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, sulla base delle linee di indirizzo definite da ciascuna regione, per favorire l'attrattività del lavoro, con particolare riferimento alle strutture e ai servizi collocati in aree interne e/o zone disagiate, alle strutture e ai servizi previsti dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per favorire l'implementazione della Missione 6 del PNRR. Tali risorse sono escluse dalle vigenti norme in materia di tetti di spesa del personale del Servizio sanitario nazionale».
12.0.17
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Misure per la progressiva implementazione dei profili professionali del personale della sanità pubblica)
1. Allo scopo di favorire, all'interno dei Piani triennali di fabbisogno del personale del Servizio sanitario nazionale, la progressiva implementazione dei profili professionali dell'area di elevata qualificazione di cui all'articolo 16 ed all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2019-2021 del 2 novembre 2022, il valore dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, e il valore medio individuale del salario accessorio, sono posti a carico dei bilanci degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di tetti di spesa del personale.
2. Le risorse di cui alla scheda 3 del Patto per la salute 2019/21, prorogato dall'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nella misura del 2 per cento del monte salari di ciascuna regione, al netto degli oneri riflessi, sono destinate, a decorrere dall'anno 2025 e secondo le specifiche discipline contrattuali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area della Dirigenza medica e sanitaria, della Dirigenza TPA e per il personale del Comparto sanità pubblica, alla valorizzazione delle specifiche professionalità e delle condizioni di lavoro del personale di tutti i ruoli delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, sulla base delle linee di indirizzo definite da ciascuna regione, per favorire l'attrattività del lavoro, con particolare riferimento alle strutture e ai servizi collocati in aree interne e/o zone disagiate, alle strutture e ai servizi previsti dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per favorire l'implementazione della Missione 6 del PNRR. Tali risorse sono escluse dalle vigenti norme in materia di tetti di spesa del personale del Servizio sanitario nazionale».
12.0.18
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Riconoscimento indennità infermieristica a professionisti sanitari ostetrici)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 352 è inserito il seguente:
«352-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 352, l'indennità di cui al medesimo articolo 104 del CCNL relativo al predetto comparto riferito al triennio 2019-2021, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è riconosciuta, nella stessa misura e disciplina, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica.».
2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
12-quater.1
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Sopprimere l'articolo.
12-quater.0.1
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-quater.1.
(Disposizioni per la funzionalità degli enti del Servizio sanitario nazionale e modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di nomina dei direttori generali, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari)
1. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) titolo di dottorato di ricerca, di master di secondo livello o di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero comprovata esperienza, almeno settennale, nel Servizio sanitario nazionale, in posizioni funzionali per le quali è richiesto il possesso del diploma di laurea di cui alla lettera a)»;
2) la lettera c) è abrogata;
3) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. La commissione valuta il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili nonché l'eventuale e comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato.»;
4) al comma 7, secondo periodo, le parole: «secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza» sono sostituite dalla seguente: «con»;
5) al comma 7-bis, le parole: «, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b),» sono soppresse;
6) al comma 7-quater, alinea, le parole: «60 punti» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta punti»;
7) al comma 7-sexies, le parole: «40 punti» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta punti»;
8) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per gravi e comprovati motivi, per gestione di disavanzo grave o in caso di manifesta violazione di norme di legge o regolamento o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione»;
b) all'articolo 2:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione rende noto, con apposito avviso pubblico pubblicato nel sito internet istituzionale della regione, l'incarico che intende attribuire, al fine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. È nominato direttore generale il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1 con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano. Non possono essere nominati coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il provvedimento di nomina, di conferma o di revoca del direttore generale è pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e delle aziende o degli enti interessati, unitamente al curriculum del nominato. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse e gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e di facile consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare in modo aggregato e analitico, tenendo conto dei criteri valutativi di cui al comma 3 e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico o nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna azienda o ente del Servizio sanitario nazionale nel triennio successivo. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale secondo le procedure di cui al comma 1. Il mandato del commissario ha la durata di sei mesi, prorogabile per un periodo massimo di ulteriori sei mesi.»;
c) all'articolo 3, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il direttore generale, al fine di procedere alla nomina, rende noto, con apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della regione e dell'azienda o ente interessato, l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti negli elenchi regionali. È nominato direttore amministrativo, direttore sanitario e, ove previsto dalle leggi regionali, direttore dei servizi socio-sanitari il candidato che ha espresso la propria manifestazione di interesse ed è collocato nell'elenco regionale di cui al presente articolo con il punteggio più alto. A parità di punteggio è nominato il candidato più anziano»;
d) all'articolo 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. L'incarico conferito ai direttori generali, ai direttori amministrativi, ai direttori sanitari e, ove previsto dalla legislazione regionale, ai direttori dei servizi socio-sanitari nonché a tutte le figure dirigenziali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è sospeso in caso di condanna, anche non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti.».
2. Per la nomina dei direttori sanitari di distretto si applicano le disposizioni di cui al comma 1, ove compatibili, anche qualora nell'atto aziendale la direzione del distretto sanitario non sia stata individuata come struttura complessa. Per l'istituzione della commissione di valutazione sono sorteggiati i direttori di struttura complessa titolari dell'incarico di direttore di distretto.».
12-quater.0.2
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-quater.1.
(Misure per la progressiva implementazione dei profili professionali del personale della sanità pubblica)
1. Allo scopo di favorire, all'interno dei Piani triennali di fabbisogno del personale del Servizio sanitario nazionale, la progressiva implementazione dei profili professionali dell'area di elevata qualificazione di cui all'articolo 16 ed all'allegato A del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2019-2021 del 2 novembre 2022, il valore dell'indennità di posizione di cui all'articolo 26 del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro, sia per la parte fissa che per la parte variabile, e il valore medio individuale del salario accessorio, sono posti a carico dei bilanci degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, in deroga alle vigenti disposizioni in tema di tetti di spesa del personale.
2. Le risorse di cui alla scheda 3 del Patto per la salute 2019/21, prorogato dall'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nella misura del 2 per cento del monte salari di ciascuna regione, al netto degli oneri riflessi, sono destinate, a decorrere dall'anno 2025 e secondo le specifiche discipline contrattuali previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area della Dirigenza medica e sanitaria, della Dirigenza TPA e per il personale del Comparto sanità pubblica, alla valorizzazione delle specifiche professionalità e delle condizioni di lavoro del personale di tutti i ruoli delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, sulla base delle linee di indirizzo definite da ciascuna regione, per favorire l'attrattività del lavoro, con particolare riferimento alle strutture e ai servizi collocati in aree interne e/o zone disagiate, alle strutture e ai servizi previsti dal decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per favorire l'implementazione della Missione 6 del PNRR. Tali risorse sono escluse dalle vigenti norme in materia di tetti di spesa del personale del Servizio sanitario nazionale.».
12-quater.0.3
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-quater.1.
(Riconoscimento indennità infermieristica a professionisti sanitari ostetrici)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 352 è inserito il seguente: «352-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 352, l'indennità di cui al medesimo articolo 104 del CCNL relativo al predetto comparto riferito al triennio 2019-2021, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è riconosciuta, nella stessa misura e disciplina, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica.».
12-quinquies.1
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Sopprimere i commi 4 e 5.
12-quinquies.0.1
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 12-sexies.
(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)
1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovunque ricorrono, le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021, 2025, 2026 e 2027".».
13-bis.0.1
Precluso
Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:
«Art. 13-ter
1. All'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità, si fa riferimento agli incarichi connessi con il mandato elettivo, ossia che la titolarità della carica elettiva è stato requisito necessario per il conferimento dell'incarico.»
14.1
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: «Al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «Al fine di armonizzare i trattamenti economici dei diversi comparti della pubblica amministrazione»;
b) al primo e al terzo periodo, sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «400 milioni»;
c) al primo periodo, dopo le parole: «all'incremento» inserire la seguente: «perequativo».
14.2
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «appartenente alle aree professionali e del personale».
14.3
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «ai comparti del Servizio sanitario nazionale».
14.4
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «al comparto Funzioni locali.».
14.5
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "dei Ministeri" aggiungere le seguenti: "dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù, quanto alle Agenzie fiscali per la quota parte del 50 per cento degli importi attualmente in godimento al personale delle indennità di amministrazione gravante sui rispettivi fondi di contrattazione integrativa";
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1.1. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per quanto previsto al comma 1, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, sono posti a carico dei rispettivi bilanci."
14.6
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "dei Ministeri" aggiungere le seguenti: "dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù, quanto alle Agenzie fiscali per la quota parte del 50 per cento degli importi attualmente in godimento al personale delle indennità di amministrazione gravante sui rispettivi fondi di contrattazione integrativa";
b) dopo il comma, inserire il seguente:
"1-bis. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per quanto previsto al comma 1, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, sono posti a carico dei rispettivi bilanci.".
14.7
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "dei Ministeri" aggiungere le seguenti: "dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù, quanto alle Agenzie fiscali per la quota parte del 50 per cento degli importi attualmente in godimento al personale delle indennità di amministrazione gravante sui rispettivi fondi di contrattazione integrativa";
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per quanto previsto al comma 1, da destinare alle medesime finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1, sono posti a carico dei rispettivi bilanci."
14.8
Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , nonché degli enti locali;
b) al primo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 250 milioni;
c) al terzo periodo, sostituire le parole: 190 milioni con le seguenti: 250 milioni;
d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri e le modalità di riparto tra i comuni delle risorse previste dal presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali.
14.9
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo:
1) dopo le parole: "dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri" inserire le seguenti: ", nonché degli enti locali";
2) sostituire le parole: "190 milioni" con le seguenti: "250 milioni";
b) al terzo periodo, sostituire le parole: "190 milioni" con le seguenti: "250 milioni";
c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I criteri e le modalità di riparto tra i comuni delle risorse previste dal presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali.".
14.10
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri" aggiungere le seguenti: ", nonché degli enti locali";
b) al primo periodo, sostituire le parole: "190 milioni" con le seguenti: "250 milioni";
c) al terzo periodo, sostituire le parole: "190 milioni" con le seguenti: "250 milioni";
d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I criteri e le modalità di riparto tra i comuni delle risorse previste dal presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali."
14.11
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1.1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro» sono inserite le seguenti: «, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù».
1.2. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2025 ed è ripartito in favore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e dell'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.
1.3. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
14.12
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1.1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro» sono inserite le seguenti: «, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù».
1.2. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2025 ed è ripartito in favore dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e dell'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.
1.3. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»
14.13
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1.1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è abrogato.»
14.14
Camusso, Zampa, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Al comma 1-bis, sostituire le parole: «le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni» con le seguenti: «tutti gli enti del comparto funzioni locali».
14.15
Precluso
Sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. Al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono riconosciute le somme previste per l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dovute per il periodo decorrente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022. La liquidazione delle somme di cui al primo periodo è disposta, in relazione al personale avente diritto, entro il 31 dicembre 2025 con modalità tali da garantire il rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. A tal fine l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato a corrispondere al proprio personale la somma nel limite massimo di euro 10.455.680 per l'anno 2025. Al relativo onere si provvede a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, per l'anno 2025, utilizzando l'avanzo di amministrazione disponibile. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4-bis. Al fine di proseguire il processo di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2025, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui, destinata all'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio destinati alla contrattazione collettiva integrativa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a complessivi 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»
14.16
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a 300 unità per l'anno 2025.».
14.17
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: «500 unità» sono sostituite dalle seguenti: «750 unità». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3.172.580 euro per l'anno 2025 e a 12.690.318 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 290.000 euro per l'anno 2025 per le spese relative alla gestione della procedura concorsuale, a 737.000 euro per l'anno 2025 e a 1.364.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
14.18
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: "Per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie del personale della scuola" con le seguenti: "Per il potenziamento della medicina scolastica e per l'assistenza agli alunni e alunne con disabilità";
b) sopprimere il secondo periodo;
c) al terzo periodo, sopprimere le parole: "quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2025 ed a euro 35.000.000 per l'anno 2026 e quanto a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche », di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2026, e le parole: allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito".
14.19
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole: "l'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie" con le seguenti: "incrementare il trattamento accessorio";
b) sopprimere il secondo periodo;
c) sostituire il terzo periodo, con il seguente: "Ai relativi oneri, pari a 20.000.000 di euro per l'anno 2025, 50.000.000 di euro per l'anno 2026 e di 50.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".
14.20
D'Elia, Giorgis, Zampa, Crisanti, Rando, Verducci
Precluso
Al comma 6, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
14.21
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027.».
14.22
Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
«6.1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».;
b) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».;
c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».
6.2. Al comma 124 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui alla disciplina del contratto collettivo di lavoro del comparto e dell'area delle funzioni locali, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti nel medesimo CCNL.».
14.23
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 6-septies, aggiungere, in fine, i seguenti:
«6-octies. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».;
b) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».;
c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».
6-novies. Al comma 124 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui alla disciplina del contratto collettivo di lavoro del comparto e dell'area delle funzioni locali, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti nel medesimo CCNL.».
14.24
Precluso
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«6-octies. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».;
b) al comma 1-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».;
c) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono inserite le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».
6-novies. Al comma 124 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti locali le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui alla disciplina del contratto collettivo di lavoro del comparto e dell'area delle funzioni locali, non sono da assoggettarsi al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti nel medesimo CCNL.».
14.25
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo il comma 6-septies, aggiungere, in fine, il seguente:
«6-octies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0.55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA della scuola, per l'anno 2024 e 2025, nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto, sono portate ad incremento del FMOF relativo all'a.s. 2024/25 al fine di riconoscere il maggior impegno del personale Ata connesso allo svolgimento degli incarichi specifici, al supporto delle azioni previste dal PNRR, alla rivalutazione indennità Dsga, alle attività aggiuntive e di intensificazione della prestazione lavorativa svolte in sostituzione dei colleghi assenti. I criteri di distribuzione alle scuole, compresa l'eventuale misura dei compensi, sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa nazionale con le OOSS firmatarie del CCNL «Istruzione e Ricerca» 2019-2021.».
14.26
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo il comma 6-septies, aggiungere, in fine, il seguente:
«6-octies. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 31 dicembre 2026. Per le finalità di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 164,71 milioni di euro per l'anno 2025 e di 282,36 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14.27
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo il comma 6-septies, aggiungere, in fine, il seguente:
«6-octies. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, sono riattivati fino al 30 giugno 2026. Per le suddette finalità, il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 164,71 milioni di euro per l'anno 2025 e di 141,18 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14.28
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo il comma 6-septies, aggiungere, in fine, il seguente:
«6-octies. Al fine di garantire una formazione completa per la gestione delle pratiche pensionistiche, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate all'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo delle istituzioni scolastiche e alla retribuzione degli incarichi specifici attribuiti al personale ATA. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
14.29
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 6-septies, aggiungere, in fine, il seguente:
«6-octies. Per il personale scolastico, in sede di contrattazione collettiva a decorrere dal triennio 2022-2024, è prevista la possibilità di usufruire del buono pasto. Alle risorse si provvede attraverso l'utilizzo delle economie di spesa del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.».
14.30
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 6-septies, aggiungere, in fine, il seguente:
«6-octies. Per il personale scolastico, in sede di contrattazione collettiva a decorrere dal triennio 2022-2024, è prevista un'indennità aggiuntiva in caso di servizio prestato in istituzioni scolastiche diverse dalla propria residenza.».
14.31
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo il comma 6-septies, aggiungere, in fine, il seguente:
«6-octies. All'articolo 29, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, le parole: «per l'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027».
14.32
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 6-septies, aggiungere, in fine, il seguente:
«6-octies. La trattenuta ENAM, di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 7 marzo 1957, n. 93, è abolita per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.»
14.0.1
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori delle amministrazioni locali)
1. Al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale del comparto Funzioni Locali, con i restanti comparti e aree della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dall'anno 2025 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo dedicato di risorse aggiuntive, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, destinato all'incremento dei fondi risorse decentrati delle amministrazioni del comparto delle funzioni locali, da ripartire secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto e dell'area delle funzioni locali per il triennio 2022-2024.»
14.0.2
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori delle amministrazioni locali)
1. Al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale del comparto Funzioni Locali, con i restanti comparti e aree della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dall'anno 2025 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo dedicato di risorse aggiuntive, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, destinato all'incremento dei fondi risorse decentrati delle amministrazioni del comparto delle funzioni locali, da ripartire secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto e dell'area delle funzioni locali per il triennio 2022-2024.».
14.0.3
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Misure urgenti per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori delle amministrazioni locali)
1. Al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale del comparto Funzioni Locali, con i restanti comparti e aree della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dall'anno 2025 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo dedicato di risorse aggiuntive, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, destinato all'incremento dei fondi risorse decentrati delle amministrazioni del comparto delle funzioni locali, da ripartire secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto e dell'area delle funzioni locali per il triennio 2022-2024.»
14.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Disposizioni per il riconoscimento economico al personale degli enti pubblici di ricerca nella partecipazione negli stati emergenziali)
1. Gli enti di ricerca di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, in accordo con il Ministero vigilante e previo controllo dei revisori dei conti, sono autorizzati ad aumentare i fondi accessori negoziali da riconoscere al personale direttamente impegnato in riconosciute emergenze nazionali o locali.
2. L'aumento non può superare lo 0,2 per cento del bilancio accertato per non più di un biennio e può essere applicato anche retroattivamente, quando lo stato emergenziale è stato riconosciuto ufficialmente.
3. Le risorse vengono attribuite al personale incaricato con atti dirigenziali secondo le normative di settore e a seguito di contrattazione nazionale di ente.
4. La presente indennità emergenziale non è cumulabile con straordinari, turni o indennità di responsabilità se non nella quota differenziale.»
14.0.5
Guidolin, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.)
1. Il comma 6 dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge, 11 agosto 2014, n. 114 è sostituito dal seguente:
«6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, comprese le ipotesi di transazione successiva a una sentenza favorevole per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali nei limiti dello stanziamento previsto, che non può eccedere l'importo stanziato per l'anno 2013. Fermo restando il diritto soggettivo alla percezione di tali compensi per gli avvocati di cui al primo periodo, gli stessi sono erogati nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, adottati in conformità alla contrattazione collettiva. Per gli Avvocati degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, i compensi professionali gravano sul fondo rischi, secondo le modalità previste dai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e non generano ulteriori spese in quanto derivanti da risparmi per patrocinio legale diretto. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni, nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.»
14.0.6
Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
1. Al fine di rispondere alla grave carenza di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è disposto lo scorrimento integrale della Graduatoria del concorso MAECI 2024 per 381 posti nell'area funzionale II - assistente contabile.»
15.1
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che provvederà con sollecitudine al ripristino dei luoghi messi a disposizione per l'accoglienza per il Giubileo dei giovani.»
15.2
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di danni eventualmente subiti dagli edifici scolastici e dal materiale didattico, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede all'immediato risarcimento e al completo ripristino dei locali e dei materiali danneggiati, nonché alla necessaria sanificazione degli stessi, al fine di garantire la tempestiva riapertura degli edifici scolastici nel mese di settembre per l'avvio dell'anno scolastico.».
15.3
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: "tramite il conferimento di n. 4 incarichi dirigenziali in deroga all'articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" con le seguenti: "tramite l'assunzione di personale dedicato all'assistenza dei pellegrini";
b) sostituire le parole: "di cui 5 unità da inquadrare nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e 15 unità" con le seguenti: "non dirigenziale".
15.5
Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine di garantire l'efficiente risposta agli eventi giubilari è disposta per Roma Capitale la facoltà di stipulare convenzioni per poter attingere alle graduatorie relative al «Concorso pubblico per titoli ed esami per copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale - Area II».
G15.100
Precluso
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento in esame, all'articolo 15, comma 1, dispone che la Struttura commissariale costituita per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 può utilizzare, per garantire il regolare svolgimento del Giubileo dei Giovani e l'accoglienza dei pellegrini, gli edifici scolastici ubicati nella regione Lazio, assumendone la gestione per tutto il periodo di utilizzazione;
l'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 stabilisce che al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella Città di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
con ordinanza n. 7 del 1 dicembre 2022 il Commissario straordinario di Governo ha approvato il Piano di Gestione dei rifiuti di Roma Capitale e i relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla Direttiva 2001/42/CE recepita con decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, prevedendo che il 90 per cento dei rifiuti indifferenziati vengano avviati interamente al recupero energetico diretto, tramite un impianto di termovalorizzazione della potenza di 600.000 t/a, senza alcun pre-trattamento dei rifiuti residui indifferenziati;
la scelta di indirizzare i rifiuti indifferenziati alla termovalorizzazione, senza alcun pre-trattamento, non è accompagnata da alcuna significativa analisi comparativa delle diverse opzioni di trattamento, che consideri vantaggi e svantaggi dell'opzione zero, con la valutazione delle opportune alternative impiantistiche capaci di ricevere e trattare i rifiuti urbani residui, per trasformarli in materie prime seconde (MPS), sottoprodotti e prodotti, che incorpori tutte le migliori BAT (Best Available Tecniques) e BRef (Best References) dell'Unione europea, in coerenza con gerarchia comunitaria e nazionale dei rifiuti;
in coerenza con il quadro normativo vigente di livello europeo (Pacchetto Economia Circolare UE del 2018) recepito nel TUA con il decreto legislativo n. 116 del 2020, va invece il vigente piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio, approvato il 5 agosto 2020, che definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, perseguendo l'obiettivo di decommissioning dal 2030 dell'incenerimento e prediligendo il recupero di materia a quello energetico;
il Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility) stabilisce che nessuna misura inserita nel Piano per la ripresa e la resilienza di uno stato membro (RRP, Recovery and Resilience Plan) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali. Ai fini del regolamento RRF, il principio DNSH va interpretato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia (UE) 2020/852, che definisce il «danno significativo» per i sei obiettivi ambientali, tra i quali: «4. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente»;
la stessa UE nel 2020 nel dettare i criteri d'impiego del Just Transition Fund (Jtf) e del Cohesion Fund nel periodo 2021-2027 ha escluso l'impiego dei fondi strutturali per finanziare nuovi inceneritori e nuove discariche nei paesi membri, indirizzo confermato dall'esclusione dalla tassonomia della finanza UE degli impianti che bruciano rifiuti per produrre energia,
impegna il Governo:
ad accompagnare le misure recate dall'articolo 15 del provvedimento in esame con ulteriori iniziative normative, volte ad escludere dai poteri del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quello di autorizzare nuovi impianti di incenerimento nel territorio di Roma Capitale la cui entrata in esercizio è prevista dopo il 6 gennaio 2026, nel rispetto del Pacchetto Economia Circolare dell'Unione europea e del principio di non arrecare danno agli obiettivi ambientali (DNSH).
15.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15.1.
(Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nel settore della mobilità)
1. Al fine di adeguare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie per la mobilità o similari, ovvero degli enti istituiti per l'esercizio associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, o di bacino, o regionale, come la pianificazione dei fabbisogni e dei servizi di mobilità, gli stessi enti, per il completamento della dotazione organica, possono assumere personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti associati, per effetto dell'adesione all'ente multilivello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. All'articolo 14 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire il più efficace dispiegamento degli interventi previsti dal Programma, alla luce dell'innovatività degli obiettivi in esso contenuti, delle modalità e dei tempi, nonché del concomitante impegno dei beneficiari sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si applicano le deroghe in materia di personale di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.».
15.0.2
Zambito, Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15.1
(Misure urgenti per favorire la prosecuzione delle attività di ricerca biomedica nell'ambito della salute pubblica)
1. Al fine di tutelare la continuità e la competitività della ricerca pubblica biomedica italiana, nonché il progresso scientifico volto alla tutela della salute collettiva, all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2026».
16.4
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «decorsi i quali sono dovuti gli interessi legali».
16.5
Guidolin, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «decorso il quale sono dovuti gli interessi».
16.6
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2025, in considerazione della ridotta aspettativa di vita, ai lavoratori e alle lavoratrici, pubblici e privati che abbiano subito un trapianto d'organo o che abbiano il diabete insulinodipendente da almeno 20 anni è riconosciuto il medesimo anticipo pensionistico previsto per i lavoratori che abbiano una percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento e che consente il collocamento in quiescenza all'età di 56 anni per le donne e 61 anni per gli uomini qualora abbiano versato almeno 20 anni di contributi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono adottate le necessarie disposizioni attuative.».
16.7
Camusso, Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Le modifiche dei limiti ordinamentali dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previste dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e modificato dall'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non determinano in ogni caso l'allungamento dei termini di pagamento dei trattamenti di fine rapporto.».
16.8
Guidolin, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Le modifiche dei limiti ordinamentali dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previste dall'articolo 24 comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modificato dall'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2024 n. 207, non determinano in ogni caso l'allungamento dei termini di pagamento dei trattamenti di fine rapporto.»
16.9
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 306, le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono soppresse e le parole: "lo svolgimento della" sono sostituite dalle seguenti: "la possibilità di svolgere la";
b) al comma 307, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2023".».
16.0.1
Guidolin, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di procedimento di contrattazione collettiva)
1. 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40:
1) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa,» sono sostituite dalle seguenti: «La contrattazione collettiva integrativa si svolge»;
2) al comma 3-quinquies, quarto periodo, le parole: «Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere» sono sostituite dalle seguenti: «Non possono in ogni caso essere sottoscritti»;
b) all'articolo 47:
1) al comma 2, ultimo periodo, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Tutti i termini previsti dal presente articolo sono perentori e non possono in alcun caso essere differiti. Trascorsi inutilmente tali termini, le valutazioni, i pareri, le osservazioni e la certificazione, cui i termini stessi afferiscono, si intendono formulati positivamente».
16.0.2
Guidolin, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
1. I dipendenti pubblici possono decidere di fruire, in tutto o in parte, dei trattamenti economici correlati alla performance ed ai risultati di cui all'articolo 45, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quelli di cui all'articolo 24 comma 1 del medesimo decreto legislativo beneficiando della non imponibilità fino alla concorrenza delle somme previste per i lavoratori privati dalla normativa vigente».
16.0.3
Guidolin, Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici)
1. All'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modificato dall'articolo 1 comma dall'articolo 1 comma 162 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le modifiche dei limiti ordinamentali dei lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 , comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non determinano modifiche nella quantificazione dei trattamenti pensionistici che dovranno essere calcolati sulla base del limite ordinamentale in vigore al momento dell'emanazione della legge 30 dicembre 2024, n. 213.».
17-TER.1
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Con cadenza trimestrale il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione illustrativa sugli esiti delle funzioni di cui al precedente comma 2 svolte dalla Cabina di regia.»
17-TER.2
Precluso
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: "ovvero, con trattamento economico complessivo a carico" fino a: "della legge 15 maggio 1997, n. 127".
Conseguentemente:
al medesimo comma, sesto periodo, sostituire le parole: "di euro 472.551 per l'anno 2025 e di euro 945.100 annui a decorrere dal 2026" con le seguenti: "di euro 230.000 per l'anno 2025 e di euro 470.000 annui a decorrere dal 2026";
al comma 4:
al secondo periodo, sopprimere le parole: e tra esperti anche estranei alla pubblica amministrazione;
sopprimere il quarto e il quinto periodo;
al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo;
al comma 6 del medesimo articolo aggiuntivo, sostituire le parole: "pari a euro 1.772.551" con le seguenti: "pari a euro 972.551" e sostituire le parole: "euro 2.245.100" con le seguenti: "euro 1.445.100".
17.2
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere il secondo periodo;
b) al comma 2:
1) dopo le parole: "provvedimenti di riorganizzazione," inserire le seguenti: "ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,";
2) sopprimere le parole: "non generali";
c) sopprimere il comma 3.
17-QUATER.3
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) al primo periodo, le parole: «previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti» sono soppresse e le parole: «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027».
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b):
al primo periodo, sopprimere le parole: "per i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa";
sopprimere il secondo periodo;
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 135, è inserito il seguente:
«135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno quindici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali.»;
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a-bis), e al comma 1-bis del presente articolo si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 145.570.519 euro per l'anno 2026 e a 491.141.038 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»
17-ter.3
Camusso, Giorgis, Zampa, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Al comma 3, sopprimere il quinto e il sesto periodo.
17-ter.4
Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: e può essere istituito un Consiglio tecnico-scientifico fino alla fine del comma.
Conseguentemente, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: ,nonché dei membri del Consiglio tecnico-scientifico di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 800.000 euro annui con le seguenti: è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui.
17-quater.1
Valente, Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Zambito
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) al primo periodo, le parole: «previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti» sono soppresse e le parole: «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027».
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b):
al primo periodo, sopprimere le parole: per i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito formatesi all'esito della selezione comparativa;
sopprimere il secondo periodo;
dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 135, è inserito il seguente:
«135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno quindici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali.»;
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a-bis), e al comma 1-bis del presente articolo si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 145.570.519 euro per l'anno 2026 e a 491.141.038 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»
17-quater.2
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo la lettera a), inserire la seguente:
"a-bis) al primo periodo, le parole: «previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, con possibilità di scorrimento tra i distretti» sono soppresse e le parole: «2.600 unità nell'area dei funzionari e di 400 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 68.176.819 euro per l'anno 2026 e di 136.353.638 euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «10.350 unità nell'area dei funzionari e di 2.645 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 291.341.171 euro annui per l'anno 2026 e di 582.682.342 euro annui a decorrere dall'anno 2027».";
2) alla lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: "per i soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito formate all'esito della selezione comparativa" e sopprimere il secondo periodo;
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
"1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 135, è inserito il seguente:
«135-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 135, il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che hanno lavorato per almeno quindici mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti di un contingente massimo di 250 unità nell'area dei funzionari e di 76 unità nell'area degli assistenti del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, con corrispondente aumento della dotazione organica del medesimo Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 4.229.348 euro per l'anno 2026 e di 8.458.696 euro annui a decorrere dall'anno 2027, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali.»;
1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a-bis), e al comma 1-bis del presente articolo si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 145.570.519 euro per l'anno 2026 e a 491.141.038 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".
19.1
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «e ad essi non si applicano le previsioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
19.2
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole da: "all'imputazione delle riduzioni del Fondo" fino alla fine del periodo con le seguenti: "a potenziare le strutture consultoriali al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i servizi dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405 con un rapporto, rispetto alla popolazione dei predetti territori, che non sia inferiore ad un consultorio per 20.000 abitanti";
b) al secondo periodo, sostituire le parole da: "rientrano nella disponibilità del citato Fondo" fino alla fine del periodo con le seguenti: "sono destinate alla medesima finalità".
19.3
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole da: "all'imputazione delle riduzioni del Fondo" fino alla fine del periodo con le seguenti: "a ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale attraverso il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali";
b) al secondo periodo, sostituire le parole da: "rientrano nella disponibilità del citato Fondo" fino alla fine del periodo con le seguenti: "sono destinate alla medesima finalità".
19.4
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole da: "all'imputazione delle riduzioni del Fondo" fino alla fine del periodo con le seguenti: "ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze";
b) al secondo periodo, sostituire le parole da: "rientrano nella disponibilità del citato Fondo" fino alla fine del periodo con le seguenti: "sono destinate alla medesima finalità".
19.5
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Sostituire i commi da 5 a 9 con i seguenti:
5. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7:
1) le parole: «possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «possono effettuare il riversamento del credito utilizzato, per un importo pari alla percentuale fissata con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 7-bis»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, purché ne sia stata fatta richiesta entro il termine di cui al comma 9»;
b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla scadenza del termine del comma 9, è stabilita, avuto riguardo al numero delle adesioni pervenute entro il predetto termine e al limite di stanziamento disponibile, la percentuale di riversamento, in misura comunque non inferiore al cinquanta per cento del dovuto.»;
c) al comma 9:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 3 giugno 2025»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in deroga all'articolo 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate»;
d) al comma 10:
1) al primo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 luglio 2025»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il versamento può essere effettuato in dieci rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 18 luglio 2025 e le successive entro il 18 luglio 2026, il 18 luglio 2027, il 18 luglio 2028, il 18 luglio 2029, il 18 luglio 2030, il 18 luglio 2031, il 18 luglio 2032, il 18 luglio 2033 e il 18 luglio 2034.»;
3) al terzo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «19 luglio 2025»;
e) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «4 giugno 2025»;
f) al comma 12, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali penda un contenzioso alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9, l'adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso, entro il termine del 3 giugno 2025, di cui al medesimo comma 9. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.»;
g) al comma 12, terzo periodo, le parole: «è prorogato di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato di due anni».
6. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, nella formulazione in vigore antecedentemente alle modifiche di cui al comma 5, hanno già iniziato il pagamento rateale, scomputano dalle successive rate residue le eventuali maggiori somme versate rispetto agli importi risultanti dall'applicazione della percentuale definita con il decreto di cui al comma 7-bis del richiamato articolo 5 e, nel caso in cui residuino ulteriori somme versate in eccesso, possono chiederne il rimborso all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione del citato decreto. Il rimborso degli importi versati in eccedenza è effettuato in tre rate annuali, senza applicazione di interessi.
7. Limitatamente ai crediti d'imposta di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, maturati nei periodi d'imposta ivi previsti, le certificazioni di cui all'articolo 23, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, possono essere richieste anche laddove le violazioni relative all'utilizzo dei medesimi crediti d'imposta siano già state contestate con un atto di recupero o altro provvedimento impositivo non resisi definitivi alla data della richiesta di certificazione e, sempreché, in caso di impugnazione, non sia intervenuta sentenza.
8. All'articolo 1, comma 458, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «31 ottobre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «3 giugno 2025».
9. Le risorse finanziarie, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni per l'anno 2026, 80 milioni per l'anno 2027 e 60 milioni per l'anno 2028, previste dal Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono destinate alle finalità di cui ai commi da 5 a 5-ter del presente articolo. Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 460 è abrogato.
9-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, lettera c), numero 1), quantificati in euro 5.773.589 per l'anno 2025 e in euro 2.886.795 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
19.6
Parrini, Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Al fine di rafforzare immediatamente le capacità amministrative degli enti locali e per le amministrazioni centrali e di valorizzare tutte le competenze selezionate, e in deroga al quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è disposto lo scorrimento integrale delle graduatorie in corso di validità del Concorso Ripam Coesione Sud 2200.»
19.7
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Al fine di rafforzare immediatamente le capacità amministrative degli enti locali e per le amministrazioni centrali e di valorizzare tutte le competenze selezionate, e in deroga al quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è disposto lo scorrimento integrale delle graduatorie in corso di validità del Concorso Ripam Coesione Sud 2200.».
19.0.1
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifica all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150)
1. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-quater. Nei confronti del personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti in servizio presso le amministrazioni pubbliche, di cui ai commi 1 e 2, non è ripetibile l'emolumento retributivo non occasionale a questi corrisposto dal datore di lavoro in modo costante, duraturo e senza riserve e percepito in buona fede.».
20.1
Precluso
Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sopprimere le parole: «, anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f)».
20.2
Precluso
Al comma 1, lettera a, capoverso 2-ter, dopo le parole: «con ulteriori tre esperti» aggiungere le seguenti: «indicati dalla conferenza dei rettori dell'università italiane (CRUI)».
20.3
Camusso, Zampa, Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Al comma 2-bis, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
20.4
Fina, Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito, Irto
Precluso
Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,nell'ambito di professionalità in possesso di competenze relative alla pianificazione della mobilità sostenibile.»
20.5
Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Sopprimere il comma 2-quinquies.
20.0.1
Manca, Irto, Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Disposizioni per la funzionalità e la qualificazione della domanda pubblica)
1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza) e del Piano nazionale degli interventi complementari al PNRR, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, denominato fondo per la qualificazione della domanda pubblica, con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 da ripartire a favore delle regioni per l'avvio di un piano straordinario di assunzioni di personale delle stazioni appaltanti, per fare fronte agli eccezionali aumenti dei prezzi, risultanti dagli indici ufficiali di riferimento e mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in corso aventi carattere periodico e continuativo in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi.
2. Con decreto della Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione tra le regioni e di accesso utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 ed il rifinanziamento del medesimo attraverso una quota parte del contributo di ogni singolo bando delle stazioni appaltanti.
3. All'onere derivante dall'attuazione della presente norma pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «del costo dell'opera» sono aggiunte le seguenti: «, della fornitura o del servizio»;
b) la lettera b) è soppressa.»
20.0.2
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di detrazioni fiscali)
1. Per gli anni 2026 e 2027, nel limite complessivo di 150 milioni di euro annui, per i dipendenti pubblici e privati, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti alle linee ad alta velocità ferroviaria, ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 500 euro.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
21.1
Zampa, Giorgis, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Al comma 1, lettera c), sopprimere il terzo periodo.
21.3
Giorgis, Zampa, Camusso, Meloni, Parrini, Valente, Zambito
Precluso
Al comma 2-bis, dopo le parole: «per almeno ventiquattro mesi» inserire le seguenti: «anche non».
21-QUINQUIES.5
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «riabilitazione dei pazienti» aggiungere le seguenti: «dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD)».
21-QUINQUIES.8
Precluso
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «al Ministero della salute» aggiungere le seguenti: «e alle competenti Commissioni parlamentari.»
21.0.1
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21.1
(Misure urgenti per garantire le politiche pubbliche di salvaguardia dei livelli occupazionali per l'anno 2025)
1. All'articolo 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La misura di cui al comma 1 può essere riconosciuta per un ulteriore periodo pari a dodici settimane a decorrere dal 1° febbraio 2025 fino al 31 dicembre 2025, nel limite massimo delle risorse complessive di cui al successivo comma 4»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole «è erogata» sono sostituite dalle seguenti «può essere erogata»;
c) al comma 3, terzo periodo, le parole «, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie,» sono soppresse, conseguentemente, si premettono le parole «In alternativa,»;
d) al comma 3, ultimo periodo «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 1 e 1-bis».
2. All'articolo 44, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
"1-ter. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro annui per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa di cui al presente comma non possono essere stipulati altri accordi.".».
21.0.2
Verducci, D'Elia, Zampa, Giorgis, Crisanti, Rando
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21.1
1. All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
21.0.3
Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 21.1
1. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico di sovrintendente può essere ricoperto sino al compimento del settantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato in corso».
21-quater.0.1
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 21-quater.1.
(Disposizioni in materia di permessi non retribuiti per le professioni sanitarie)
1. I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti di durata non superiore a otto ore lavorative mensili per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato.
2. I dipendenti che intendono usufruire dei permessi di cui al comma 1 devono farne richiesta scritta e motivata all'amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salve comprovate ragioni di urgenza.»
21-quinquies.1
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
«a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate";
b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "l'erogazione, presso le comunità terapeutiche convenzionate" fino alla fine del periodo con le seguenti: "incrementare le attività di testing e vaccinazione, con unità mobili, e attivare operazioni di drug-checking, anche intervenendo sul costo del naloxone spray e sulla sua prescrivibilità".
21-quinquies.2
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: "dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate";
b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "l'erogazione, presso le comunità terapeutiche convenzionate" fino alla fine del periodo con le seguenti: "potenziare i servizi sanitari pubblici dedicati all'uso di sostanze legali e illegali, prendendo in considerazione le nuove modalità di erogazione dei servizi, in particolare le consulenze, il counselling online, implementando la telemedicina e le soluzioni digitali".
21-quinquies.3
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: "dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate";
b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "l'erogazione, presso le comunità terapeutiche convenzionate" fino alla fine del periodo con le seguenti: "potenziare la partecipazione di tutti gli attori interessati alla programmazione dei percorsi terapeutici, come le persone che usano sostanze o alcol e i loro familiari, rafforzando le esperienze di auto-aiuto e quelle dei club alcologici territoriali (CAT), tramite il coinvolgimento degli operatori attivi sul territorio nel sistema di allerta precoce".
21-quinquies.4
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: "dei pazienti delle comunità terapeutiche accreditate";
b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: "l'erogazione, presso le comunità terapeutiche convenzionate" fino alla fine del periodo con le seguenti: "potenziare la risposta dei servizi sanitari, delle attività di screening e degli interventi brevi nell'assistenza primaria, nei contesti di vita comune e nei luoghi di lavoro".
21-quinquies.6
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sopprimere le parole: "ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e";
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per l'acquisto, presso le comunità terapeutiche convenzionate, di prestazioni di cura e riabilitazione dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche di cui al presente articolo, le Regioni assicurano l'espletamento di procedure selettive pubbliche e trasparenti.".
21-quinquies.7
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «ulteriori rispetto a quelle rendicontate dalle medesime strutture nell'anno 2024 e».
21-quinquies.9
Mazzella, Maiorino, Castellone, Cataldi, Gaudiano, Guidolin
Precluso
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «rendicontazione al Ministero della Salute da parte delle» inserire le seguenti: «strutture destinatarie, delle».
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazione sugli stanziamenti di bilancio destinati alle spese per la difesa
(3-01867) (06 maggio 2025)
Calenda, Lombardo. - Al Presidente del Consiglio dei ministri -
Premesso che:
in base agli impegni assunti nel 2014 e ribaditi nel 2016 con il "Defence investment pledge" (DIP), ciascun Paese membro della NATO avrebbe dovuto raggiungere entro il 2024 l'obiettivo del 2 per cento delle spese per la difesa rispetto al PIL;
nel documento programmatico pluriennale della difesa 2024-2026, presentato dal ministro Crosetto alle Camere il 12 settembre 2024, si legge a proposito del "bilancio integrato della difesa in chiave NATO" che "il valore del budget Difesa/PIL, che nel 2023 si era attestato sull'1,50%, per il 2024 prevede una stima pari all'1,49%. Un dato in ulteriore calo si prevede nel 2025 e nel 2026, con una percentuale dell'1,44% (...). Pertanto, l'Italia rimane ancora lontana dal parametro del 2%, diventato il livello minimo da raggiungere come concordato al Summit di Vilnius, ma anche dalla media degli altri Alleati europei e Canada";
il piano dell'Unione europea "Readiness 2030" prevede la facoltà per gli Stati membri di ricorrere alla clausola di salvaguardia prevista nell'attuale patto di stabilità e crescita, fino all'1,5 per cento annuo, dal 2025 al 2028 e l'attivazione, non ancora deliberata, di un nuovo strumento di finanziamento dell'Unione, per concedere agli Stati membri prestiti per investimenti in difesa (SAFE);
malgrado nel Documento di finanza pubblica 2025 le spese per la difesa stimate sino ad oggi siano allineate a quelle del documento programmatico pluriennale della difesa 2024-2026, nella sua audizione presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato il ministro Giorgetti ha dichiarato che "già da quest'anno saremo in grado di raggiungere l'obiettivo del 2 per cento del PIL", ma ha escluso il ricorso alla clausola di salvaguardia, ha parlato di una diversa contabilizzazione di alcune spese e non ha chiarito, in ogni caso, come il bilancio della difesa sarebbe passato dai 32 ai 44 miliardi di euro necessari per arrivare al 2 per cento del PIL nazionale;
più in generale, di fronte alle minacce globali e all'annunciato disimpegno statunitense, emerge l'urgenza della costruzione di un sistema di difesa europea e di progressiva integrazione politica, industriale e militare tra i principali Stati membri, per la costruzione di un vero e proprio pilastro europeo della NATO,
si chiede di sapere se l'obiettivo del 2 per cento nel 2025 sarà raggiunto attraverso una diversa contabilizzazione di spese già a bilancio o da un effettivo potenziamento delle capacità di difesa italiane, finalizzato a risolvere quei problemi di operatività e dotazione più volte sollevati dal Ministro della difesa e in che termini, anche su questa base, il Governo intenda partecipare alla costruzione di un pilastro europeo della NATO, sostenuto dai maggiori Paesi della UE e dal Regno Unito.
Interrogazione sulle misure per rendere più efficaci le fattispecie di reato correlate alla violenza di genere
(3-01864) (06 maggio 2025)
Unterberger, Cattaneo, Spagnolli, Durnwalder, Patton, Aurora Floridia. - Al Presidente del Consiglio dei ministri -
Premesso che:
nonostante la parità formale tra i sessi, la violenza contro le donne continua ad essere una piaga sociale in tutta Europa e i "femminicidi", che costituiscono la manifestazione più estrema di tale violenza, sono in costante aumento in tutti i Paesi europei: stando al report 2024 delle Nazioni Unite, si stima che le donne uccise in Europa da partner o familiari nel 2023 sono state all'incirca 2.300;
al continuo dilagare di varie forme di discriminazione e di atti di violenza contro le donne, l'Unione europea ha risposto, da ultimo, adottando la direttiva (UE) 2024/1385, la quale prevede tutta una serie di misure che gli Stati membri sono chiamati a recepire entro il 2027;
oltre a rafforzare i diritti alla protezione e al sostegno delle vittime di atti di violenza, la direttiva punta a criminalizzare anche alcune forme di discriminazione e di molestie contro le donne compiute attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, come il cyberstalking e l'incitamento alla violenza e all'odio con specifico riferimento al genere;
in particolare, all'articolo 8, comma 1, si prevede espressamente che "gli Stati membri provvedono affinché sia punita come reato la condotta intenzionale consistente nell'istigare alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di detto gruppo definito con riferimento al genere, diffondendo al pubblico tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) materiale contenente tale istigazione", prevedendo altresì che vengano puniti anche il favoreggiamento e il concorso al reato (articolo 9, comma 2);
come si legge, infatti, nelle considerazioni introduttive alla direttiva, negli ultimi anni, l'aumento dell'uso di internet e dei social media ha portato ad un'impennata dei casi di istigazione pubblica alla violenza e all'odio, anche basati sul genere: le donne sono spesso il bersaglio dell'odio sessista e misogino on line che può degenerare in reati generati dall'odio nel mondo reale;
al riguardo, suscita particolare preoccupazione la crescente presenza in rete di numerosi forum di discussione o gruppi chiusi composti esclusivamente da uomini, all'interno dei quali le donne vengono denigrate e insultate e i cui membri si istigano reciprocamente, anche sulla base di nuove teorie diffuse (manosfera e incel), all'odio verso l'altro sesso;
si tratta di un fenomeno molto pericoloso, nel quale rischiano di imbattersi anche i minori, che contribuisce alla diffusione e amplificazione su larga scala dei discorsi d'odio, incitando alla discriminazione e alla violenza contro le donne e aumentando il rischio di vittimizzazione ripetuta;
considerato che:
anche in Italia, la violenza contro le donne costituisce un fenomeno grave e persistente, come attestato dai più recenti dati relativi ai soli femminicidi: 113 nel corso del 2024 (99 dei quali perpetrati in ambito familiare o affettivo) e 11 nei primi mesi del 2025;
inoltre, secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio italiano dei diritti, le donne restano il primo bersaglio di messaggi discriminatori e rappresentano in assoluto la categoria più odiata sui social: su all'incirca un milione e 200.000 tweet d'odio, raccolti e analizzati nel 2024, il 50 per cento riguarda le donne. In particolare, si conferma un innalzamento dei picchi di odio in concomitanza con gli episodi di femminicidio, segno tragico della strettissima correlazione tra lo sciame d'odio on line e la violenza agita;
negli ultimi anni, anche sulla scorta della ratifica della Convenzione di Istanbul, l'Italia si è impegnata ad adottare misure volte a contrastare la violenza contro le donne. Da ultimo, alla vigilia dell'8 marzo 2025, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge, presentato in Senato (AS 1433), che introduce all'interno del codice penale il nuovo articolo 577-bis, in materia di "femminicidio", insieme ad una serie di altre misure finalizzate a reprimere la violenza contro le donne;
nello specifico, il disegno di legge prevede, per la prima volta in Europa, una nuova e autonoma fattispecie di reato, volta a sanzionare con la pena dell'ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto per motivi di odio verso la vittima in quanto donna, ovvero qualora il reato sia volto a reprimere l'esercizio dei diritti, delle libertà o della personalità della donna;
l'intervento normativo e la severità del regime sanzionatorio trovano giustificazione nella connotazione psicologica della condotta, qualificata sul piano motivazionale come atto motivato dall'odio verso la persona offesa in quanto donna, assumendosi pertanto l'odio contro le donne quale elemento costitutivo del reato e prevedendo che esso costituisca un'aggravante in relazione ad altri reati violenti contro le donne;
sebbene si tratti di un primo riconoscimento formale del movente di genere alla base del reato, il quale qualifica l'elemento soggettivo del reato come odio nei confronti della donna, quello che ancora manca nel nostro ordinamento e che sarebbe opportuno introdurre, sulla base anche delle misure indicate dalla direttiva (UE) 2024/1385, è un'autonoma fattispecie di reato relativa all'incitazione all'odio, alla discriminazione e alla violenza contro le donne;
considerato altresì che:
in molti Paesi esteri, i crimini di divulgazione di messaggi d'odio nei confronti delle donne sono già espressamente perseguiti dalla legge: il Canada (fin dagli anni '70), gli Stati Uniti e il Regno Unito (dagli anni '90) sono stati tra i primi Paesi ad adottare normative specifiche contro i "hate crimes", includendo tra questi anche quelli a sfondo sessista;
ad oggi, undici Paesi della UE, che salgono a 20 se si considerano altri Stati europei, contemplano nei propri ordinamenti reati specifici che puniscono la divulgazione di messaggi d'odio contro le donne, in taluni casi nella cornice più generale delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere: tra questi figurano Belgio, Francia, Svezia, Spagna, Portogallo, Grecia, Finlandia, Croazia, Malta, Irlanda, nonché, al di fuori della UE, Regno Unito, Norvegia, Islanda, Albania, Montenegro e altri;
l'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice per la propaganda e la divulgazione di messaggi d'odio contro le donne, con particolare attenzione alla diffusione on line, oltre ad essere in linea con le migliori pratiche internazionali, darebbe piena attuazione agli obblighi assunti dal nostro Paese in sede europea ed internazionale con la Convenzione di Istanbul in materia di lotta alla violenza di genere e ai crimini d'odio;
al riguardo, la prima firmataria di quest'interrogazione ha presentato come prima firmataria, con l'aggiunta di ulteriori 76 sottoscrizioni di senatori appartenenti anche ad altri Gruppi parlamentari, un apposito disegno di legge (AS 6), già presentato nella XVIII Legislatura e segnalato come prioritario dal Gruppo parlamentare presieduto dall'interrogante tra quelli per cui le minoranze hanno chiesto la calendarizzazione urgente;
il disegno di legge, in linea con l'impianto penalistico attuale e sulla scia della "legge Mancino", è volto ad inserire nel codice penale, nell'ambito della disciplina relativa ai delitti contro l'eguaglianza, un esplicito riferimento al genere, riproponendo in maniera pressoché analoga la fattispecie di reato già prevista e disciplinata dagli articoli 604-bis e 604-ter, relativamente alla discriminazione e all'odio razziale, con l'aggravante dell'utilizzo di strumenti informatici o telematici o dell'associazionismo,
si chiede di sapere se la Presidente del Consiglio dei ministri non concordi sulla necessità di adottare specifiche iniziative legislative, anche eventualmente accogliendo, in sede di esame del disegno di legge n. 1433 d'iniziativa governativa, proposte emendative volte ad introdurre nel codice penale un'autonoma fattispecie di reato in relazione all'istigazione all'odio, alla discriminazione e alla violenza contro le donne, sul modello di quanto già fatto per i crimini d'odio razziali, etnici e religiosi, con l'aggravante dell'utilizzo di strumenti informatici o telematici o quando il sentimento d'odio contro le donne costituisce lo scopo di un'organizzazione o associazione.
Interrogazione sulle riforme prioritarie nel programma di Governo
(3-01866) (06 maggio 2025)
Paita, Renzi, Enrico Borghi, Fregolent, Furlan, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto. - Al Presidente del Consiglio dei ministri -
Premesso che:
la Presidente del Consiglio dei ministri in occasione della campagna per le elezioni politiche del 2022 ha definito un programma elettorale e rilasciato dichiarazioni programmatiche del tutto conseguenti;
il quadro internazionale e finanziario e gli equilibri geopolitici, ad oggi, risultano profondamente mutati,
si chiede di sapere quali siano le riforme che il Governo ritiene ancora fondamentali e che intende realizzare entro la fine della Legislatura.
Interrogazione sul profilo di politica internazionale del Governo italiano
(3-01856) (06 maggio 2025)
Biancofiore, Salvitti, De Poli, Borghese, Guidi, Petrenga, Gelmini, Versace. - Al Presidente del Consiglio dei ministri -
Premesso che:
fin dall'inizio del suo mandato, il Governo ha dovuto agire in un contesto internazionale complesso e sfidante;
la politica estera è stata caratterizzata da un'intensa attività internazionale del Presidente del Consiglio dei ministri e del Governo per rafforzare le relazioni con partner storici da una parte e nell'espandere le opportunità di cooperazione globale dall'altra: dal vertice G7 al rafforzamento dei rapporti e della cooperazione con l'India, dalla sottoscrizione del piano d'azione per il partenariato strategico globale Cina-Italia (2024-2027) al piano Mattei per l'Africa, fino al successo del recente incontro bilaterale a Washington con il presidente degli Stati uniti d'America, Donald Trump;
la grande attenzione data al contesto internazionale ha restituito all'Italia una nuova centralità e un rinnovato protagonismo in ambito mondiale,
si chiede di sapere quali siano i risultati conseguiti e gli obiettivi futuri del Governo nell'ambito della politica estera e quali iniziative si ritengano utili per consolidare le relazioni internazionali dell'Italia.
Interrogazione su accordi con gli Stati Uniti per l'acquisto di gas e gli investimenti delle aziende italiane
(3-01861) (06 maggio 2025)
De Cristofaro, Cucchi, Magni. - Al Presidente del Consiglio dei ministri -
Premesso che, da quel che è dato sapere, il vertice bilaterale avvenuto a Washington il 17 aprile 2025, organizzato con l'intento di far retrocedere il Presidente americano Trump dalle ultime decisioni sui dazi, si è concluso con la promessa da parte della Presidente del Consiglio dei ministri di aumentare le spese militari e di aumentare l'importazione dagli Stati Uniti del gas liquido GNL, costoso e inquinante: una scelta che invertirebbe il trend di riduzione iniziato con la guerra in Ucraina e che rappresenterebbe un passo indietro nell'ottica di transizione verso le rinnovabili; in ultimo, con la promessa di investimenti diretti delle imprese italiane nel mercato statunitense per un controvalore di circa 10 miliardi di euro;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
l'Italia è uno dei Paesi più esposti ai dazi sulle importazioni dalla UE adottati da Donald Trump il 2 aprile, poi parzialmente sospesi dopo i preoccupanti scricchiolii del mercato obbligazionario. Gli Stati Uniti assorbono il 10 per cento delle esportazioni italiane e dal 2023 sono diventati il secondo mercato di destinazione dei nostri beni, per un valore che l'anno scorso ha superato i 64,7 miliardi di euro;
se l'amministrazione Trump dovesse confermare il dazio del 20 per cento sulle merci provenienti dalla UE dopo lo scadere della sospensione, le perdite per gli esportatori italiani sarebbero significative. I settori più colpiti includono macchinari e apparecchiature, prodotti farmaceutici, automotive e mezzi di trasporto, oltre a prodotti chimici, tessili e agroalimentare, con un impatto, sulla produzione industriale già ferma nel nostro Paese da ben 26 mesi, che potrebbe essere devastante. Si calcola infatti che i dazi americani potrebbero ridurre il PIL italiano di 0,5-1 per cento nel periodo 2025-2027;
a conti fatti, il tanto atteso incontro bilaterale ha prodotto un massiccio impegno economico a esclusivo carico dell'Italia: si tratterebbe complessivamente di circa 40 miliardi di euro, un importo elevatissimo, destinato agli "alleati ideologici" di questo Governo, rispetto ai quali continua a persistere uno svilente atteggiamento di sudditanza;
inoltre, desta grave preoccupazione il programma nucleare che è stato trattato in modo tanto superficiale da impedire di ricavare un bilancio preciso di costi e tempistiche;
in sostanza, la Presidente del Consiglio dei ministri è ufficialmente andata negli USA con l'obiettivo di ottenere la rimozione dei dazi ma ritorna a casa senza aver conseguito alcun risultato apprezzabile se non ai danni dell'Italia,
si chiede di sapere quali siano le ragioni a fondamento della decisione di garantire 40 miliardi di euro dei cittadini italiani al Governo USA.
Interrogazione sui recenti dati macroeconomici e gli indirizzi di politica economica del Governo
(3-01863) (06 maggio 2025)
Gasparri, Damiani, De Rosa, Fazzone, Galliani, Lotito, Paroli, Ronzulli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Trevisi, Zanettin. - Al Presidente del Consiglio dei ministri -
Premesso che:
le scelte di politica estera e di politica economica di questo Governo hanno portato a una credibilità internazionale dell'Italia ratificata dalle agenzie di rating internazionali, come Standard&Poor's che ha di recente alzato il giudizio sul debito italiano premiando i graduali progressi nella stabilizzazione delle finanze pubbliche (da BBB a BBB+, con outlook stabile);
il positivo andamento della bilancia dei pagamenti coi Paesi esteri vede nei 12 mesi terminanti in febbraio 2025 il conto corrente registrare un surplus di 22,5 miliardi di euro (pari all'1 per cento del PIL); nei 12 mesi precedenti era stato pari a 10,1 miliardi;
lo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi si è ridotto dai 236 punti base dell'ottobre 2022 a un livello che ormai è poco al di sopra, ma stabilmente a ridosso, dei 100 punti base;
questi numeri sono anche la conseguenza di una gestione prudente e responsabile dei conti pubblici, con un Documento di finanza pubblica che, oltre al controllo della spesa netta in coerenza con le nuove regole europee, registra per il 2024 un calo della percentuale tra debito e PIL al 135,3 per cento, meglio delle previsioni attese al 135,8, così come è migliorato il rapporto tra deficit e PIL portandosi al 3,4 per cento, mentre era atteso un 3,8 per cento;
si tratta di dati da cui consegue una riduzione del costo del debito italiano, dove i buoni del tesoro poliennali sono ormai un'evidente opportunità per gli investitori, anche esteri, e allo stesso tempo consentono allo Stato di risparmiare oneri sui titoli in emissione, con risorse economiche che potranno essere meglio impegnate all'interno del bilancio pubblico;
il dato dell'inflazione italiana, al 2 per cento ad aprile 2025, si colloca comunque al di sotto della media stimata dell'area euro (2,1 per cento) e della intera UE (2,5), segnalando un dato che salvaguarda il potere di acquisto degli italiani;
la fiducia degli investitori si riversa anche sui mercati regolamentati italiani, che hanno visto crescere di circa il 60 per cento gli indici di borsa (FTSE MIB) dai 22.000 punti dell'ottobre 2022, sino ai 38.000, riuscendo anche a resistere, meglio di altri mercati, alle turbolenze scatenate dall'incertezza sui dazi americani;
preso atto di questi dati positivi, alla luce degli obiettivi programmati da qui al 2027, un ruolo importante per la crescita economica sarà giocato anche dalla capacità delle nostre imprese di continuare ad essere competitive sui mercati internazionali,
si chiede di sapere quali ulteriori misure intenda mettere in campo il Governo per proseguire nell'azione di rilancio dell'economia, nel sostegno alle imprese e alle famiglie italiane.
Interrogazione sugli impegni di investimento negli Stati Uniti rispetto alle priorità economiche e sociali nazionali
(3-01862) (06 maggio 2025)
Patuanelli, Maiorino, Di Girolamo, Nave, Pirro, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Cataldi, Croatti, Damante, Barbara Floridia, Gaudiano, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Turco. - Al Presidente del Consiglio dei ministri -
Premesso che, a giudizio degli interroganti:
l'instabilità geopolitica, le politiche commerciali statunitensi, gli alti prezzi dell'energia e le irrisolte problematiche relative alla carente attuazione del PNRR stanno evidenziando l'incapacità del Governo di fronteggiare scenari politici ed economici complessi, meritevoli di essere affrontati con capacità decisionale e reale consapevolezza delle esigenze del Paese. A tal fine è emblematico il quadro delineato dal Documento di finanza pubblica (DFP) 2025, approvato dal Parlamento a fine aprile, con il voto contrario del M5S, che evidenzia la completa assenza di visione strategica che caratterizza l'azione dell'Esecutivo. Si tratta di una "scatola vuota", utile solo per ricevere l'assenso contabile da parte degli organismi di Bruxelles, ma completamente privo di misure che restituiscano una visione di Paese e che indichino una prospettiva di rilancio della sempre più asfittica economia italiana. Il Governo si è limitato a fornire previsioni solo fino al prossimo biennio, rifiutandosi di estenderle, come richiesto dalle opposizioni, almeno fino al 2028, motivando tale scelta con la difficoltà di definire un quadro chiaro a causa del complesso contesto geopolitico. Tale ritrosia appare però giustificabile dal punto di vista politico, i dati sulla crescita sono, infatti, mortificanti: il DFP ha sancito la riduzione del PIL del 2024, stimandolo allo 0,7 per cento e ha previsto il crollo di quello del 2025, che si dimezza dall'1,2 allo 0,6 per cento. Sono stime da considerare addirittura ottimistiche se confrontate con quelle appena pubblicate dal FMI, che inchiodano l'Italia a uno 0,4 per cento per il 2025;
purtroppo, la recente visita della Presidente del Consiglio dei ministri negli Stati Uniti alimenta fortissimi dubbi sull'incisività delle sue azioni per riportare il Paese verso un cammino di crescita e sviluppo. Gli unici risultati certi del viaggio statunitense, al di là delle generiche dichiarazioni di intenti, sono stati l'impegno italiano a investire 10 miliardi di euro negli Stati Uniti, anche attraverso l'aumento delle importazioni di gas naturale liquefatto statunitense, la volontà di non attuare politiche discriminatorie in termini di tassazione dei servizi digitali e la conferma dell'incremento delle spese militari del PIL. Sembra che la Presidente del Consiglio dei ministri si sia esercitata in una singolare declinazione "al contrario" del concetto di sovranismo, tanto caro a lei e alla destra al governo, tesa a tutelare più gli interessi stranieri, in questo caso statunitensi, di quelli italiani. Si tratta di questioni lontane dai bisogni di famiglie, imprese e lavoratori italiani ma che certamente stanno a cuore alle aziende USA e ai miliardari proprietari delle big tech oltre che ai produttori di armi e fornitori di commesse militari;
l'incertezza legata alle risorse e agli strumenti che verranno utilizzati per raggiungere l'obiettivo del 2 per cento del PIL in spesa militare, entro il 2025, rafforza le preoccupazioni ed evidenzia l'ambiguità dell'Esecutivo, che ha manifestato, tra l'altro, un'imbarazzante spaccatura tra i ministri interessati sulla proposta di scorporo delle spese militari dal patto di stabilità avanzata dalla Commissione UE. Sono importi di enorme portata, circa 10 miliardi di euro all'anno, che incideranno sugli spazi di indebitamento del Paese e che avranno pesanti ripercussioni sulle politiche destinate alla tutela dello stato sociale e dei servizi alla persona, con effetti sostanzialmente regressivi sull'economia italiana e incapaci di fungere da moltiplicatore economico. In definitiva, risorse destinate esclusivamente ad apportare nuovo debito pubblico, come rilevato dall'UPB;
considerato che, a giudizio degli interroganti:
l'ISTAT ha certificato un cedimento di quasi il 10 per cento del potere d'acquisto degli italiani e una crescita dei prezzi al consumo del 19,7 per cento tra il primo trimestre del 2021 e l'ultimo del 2024. I fallimenti tra le aziende italiane hanno ricominciato ad aumentare, nel 2024 è stato registrato un aumento del 17,2 per cento rispetto al 9,8 del 2023. La situazione è drammatica, ma il Governo, con l'ultimo "decreto bollette", è riuscito a scontentare tutti, deludendo le famiglie, bisognose di sostegni più concreti, e facendo infuriare il tessuto industriale per l'assenza di misure efficaci per sostenere gli alti prezzi dell'energia. L'impatto dei dazi imposti dall'amministrazione USA nei confronti dei prodotti commerciali europei rischia di assestare il colpo definitivo: secondo lo SVIMEZ possono costare all'Italia fino a 5,4 miliardi di euro di PIL, con una perdita occupazionale stimata tra 27.000 e oltre 76.000 unità lavorative annue. Su questi temi la Presidente del Consiglio dei ministri è diventata improvvisamente cauta e prudente, abbandonando i "toni barricaderi" che hanno caratterizzato il suo percorso politico fino a due anni e mezzo fa;
il Governo ritrova la voce per sbandierare i dati sull'occupazione (sempre più povera) ma dovrebbe, ad avviso degli interroganti, più responsabilmente preoccuparsi e adoperarsi per tutelare la qualità e il reddito dei lavoratori: il DFP attesta l'aumento della pressione fiscale sui dipendenti e l'incremento delle ore di cassa integrazione mentre, di converso, la produttività si riduce. Sono effetti di un modello produttivo basato sul lavoro povero e instabile che il Governo sembra addirittura avallare, attraverso le modifiche apportate recentemente dal "collegato lavoro" o mediante gli scomposti interventi sui lavoratori a basso reddito, danneggiati dai recenti interventi, solo parzialmente corretti, sulle detrazioni fiscali. L'Esecutivo balbetta anche in merito alle modifiche che intende apportare al PNRR e sull'effettiva capacità del Paese di spendere, entro 20 mesi, oltre 140 miliardi di euro, a fronte di una stima del 40 per cento di cantieri in ritardo e di circa 42 miliardi di euro di progetti per i quali ancora non sono stati identificati i soggetti attuatori. Non vi è nessuna chiarezza anche sulla volontà di richiedere un prolungamento del piano per cercare di non disperdere un patrimonio economico e di investimenti che il Paese ha conosciuto solo ai tempi del "new deal";
il dato più desolante, tuttavia, riguarda la produzione industriale italiana che ha appena stabilito un ulteriore record, ma in negativo: 25 mesi consecutivi di calo. Per invertire la rotta servono azioni e misure strutturali, da calibrare specificamente rispettando la peculiarità del nostro sistema produttivo. Il piano "Transizione 4.0", adottato dal primo firmatario della presente interrogazione durante il suo mandato di Ministro dello sviluppo economico, era stato pensato su misura per il sistema imprenditoriale italiano e ha costituito una delle più efficaci leve per l'incremento del PIL a seguito della pandemia. Il Governo in carica, mediante la pubblicazione del rapporto intermedio di valutazione redatto da Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e Ministero delle imprese e del made in Italy, ne ha addirittura esaltato il modello ma, in modo sconcertante, ha ritenuto più opportuno gettarlo al macero e optare per il fallimentare piano "Transizione 5.0", per il quale è stato costretto ad annunciare un'ancora oscura rimodulazione,
si chiede di sapere:
a fronte del trionfale annuncio relativo ai 10 miliardi di euro di investimenti delle imprese italiane negli Stati Uniti, quali iniziative di carattere strutturale il Governo intenda adottare per rilanciare gli investimenti e il rafforzamento della produzione industriale in Italia e se, a tal fine, non ritenga opportuno riproporre il modello virtuoso rappresentato dal piano Transizione 4.0;
quali impegni intenda assumere in merito all'incremento della spesa militare italiana e attraverso quali risorse, strumenti e procedure contabili intenda perseguire tale obiettivo e se ritenga di confermare che il Paese non farà ricorso in alcun modo alla proposta avanzata dal commissario europeo Raffaele Fitto di utilizzare le risorse del fondo di coesione per finanziare le spese militari.
Interrogazione sull'andamento dell'economia e la tutela dell'occupazione in Italia
(3-01850) (06 maggio 2025)
Romeo, Germanà, Bizzotto, Centinaio, Garavaglia, Marti, Stefani, Paganella, Murelli, Pucciarelli, Bergesio, Borghesi, Claudio Borghi, Cantalamessa, Cantù, Dreosto, Minasi, Pirovano, Potenti, Spelgatti, Testor, Tosato. - Al Presidente del Consiglio dei ministri -
Premesso che:
il Documento di finanza pubblica, presentato alle Camere lo scorso 10 aprile 2025, ai sensi del recente regolamento (UE) 2024/1263, del 29 aprile 2024, reca i principali dati macroeconomici relativi al nostro Paese, dai quali si evince, in particolare, che il tasso di crescita del prodotto interno lordo reale, per l'anno 2024, è stato pari allo 0,7 per cento;
la crescita dell'economia italiana è stata influenzata, anzitutto, dalla domanda interna, che è cresciuta dello 0,6 per cento, dato maggiore rispetto alle previsioni del piano strutturale di bilancio di medio termine;
la crescita della domanda interna è dipesa da un incremento dei consumi delle famiglie, le quali hanno potuto a loro volta beneficiare da un lato di un aumento dei livelli occupazionali e dall'altro di un aumento dei redditi reali dei lavoratori;
per quanto concerne i livelli occupazionali, nel corso del 2024 la crescita del numero di occupati ha registrato tassi sostenuti, pari al 2,2 per cento in termini di unità lavorative per anno, confermando un trend che ha caratterizzato gli anni scorsi;
il numero degli occupati è salito con un tasso pari all'1,4 per cento, portando così il tasso di occupazione al 62,2 per cento rispetto al 61,5 per cento del 2023;
dai dati si evince, inoltre, che l'aumento del tasso di occupazione ha riguardato principalmente i lavoratori dipendenti e, per il quarto anno consecutivo, il lavoro a tempo pieno a discapito di quello a tempo parziale;
ne è conseguita una diminuzione del numero di persone in cerca di occupazione, pari al 14,6 per cento, in misura più accentuata rispetto al 2023, con un tasso di disoccupazione medio del 6,5 per cento, che ha raggiunto un picco del 6 per cento nel mese di novembre 2024;
per quanto concerne il reddito delle famiglie, la crescita dei redditi da lavoro dipendente, pari al 5,2 per cento annuo, va attribuita prevalentemente alla contrattazione collettiva, che ha garantito rinnovi contrattuali nel settore privato che hanno permesso di bilanciare la "fiammata" inflattiva del biennio 2022-2023;
nel corso del 2024, il reddito delle famiglie è aumentato del 2,7 per cento in termini nominali e dell'1,3 per cento in termini reali, anche a motivo della netta riduzione del tasso di inflazione;
l'aumento del reddito delle famiglie si è quindi tradotto da un lato in un incremento della domanda interna, dall'altro in un aumento della propensione al risparmio delle medesime famiglie, salita dall'8,2 per cento del 2023 al 9 per cento del 2024;
l'aumento del potere d'acquisto delle famiglie, infine, è stato favorito dalle politiche fiscali degli ultimi anni, finalizzate a ridurre la pressione fiscale, attraverso la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il taglio del cuneo fiscale e le varie forme di decontribuzione, ma anche ad operare una revisione generale delle misure per l'inclusione sociale, tra cui l'introduzione dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro;
le tendenze descritte trovano puntuale riscontro negli ultimissimi dati ISTAT, relativi ai primi mesi del 2025, dai quali si evince un ulteriore aumento dei tassi di occupazione, con un incremento in termini assoluti di 199.000 unità di occupati, pari allo 0,8 per cento in più;
un altro tema che merita l'attenzione del legislatore è quello della salute e sicurezza sul lavoro, sempre attuale date le notizie di cronaca che registrano ancora numerosi incidenti,
si chiede di sapere quali saranno le linee di fondo della politica economica che il Governo intende adottare nei prossimi mesi al fine di consolidare gli ottimi risultati richiamati e quali misure si ritenga opportuno introdurre per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro.
Interrogazione sulle intese tra i Governi italiano e statunitense e le criticità nel settore dell'energia e dei prezzi al consumo
(3-01865) (06 maggio 2025)
Boccia, Bazoli, Lorenzin, Nicita, Mirabelli, Irto, Zambito, D'Elia, Basso, Zampa, Rossomando. - Al Presidente del Consiglio dei ministri -
Premesso che:
gli interroganti non sono certi che essere definiti "great person" dall'attuale Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald J. Trump, sia per il Presidente del Consiglio dei ministri italiano augurabile, in senso storico e prospettico, né di qualsivoglia utilità o vantaggio per il nostro Paese e per l'Europa;
si apprende dalla dichiarazione congiunta trasmessa dalle due amministrazioni all'indomani del bilaterale di Washington del 17 aprile 2025 la supposta special relationship tra il Presidente del Consiglio dei ministri italiano e il Presidente degli Stati Uniti d'America si sostanzia in una corposa promessa di acquisto di gas liquefatto (notoriamente più costoso delle altre modalità e fonti di approvvigionamento) a discapito di analoghe promesse di acquisto di fonti energetiche fatte a partner definiti strategici da questo stesso Governo (si pensi alla Libia e agli altri Paesi del Nord Africa) e senza un'analisi di impatto sui costi per cittadini e imprese;
tale promessa di acquisto era stata suggerita, in sede di audizione al Senato degli Stati Uniti d'America, dal nominando ambasciatore in Italia Tilman Fertitta, nell'immediatezza della proclamazione dei dazi statunitensi, allorquando dichiarò che "da una prospettiva energetica, vorremmo davvero che l'Italia stringesse più accordi con le aziende americane e riducesse l'acquisto di energia dalla Libia e da altri Paesi" e di "averne già discusso con le compagnie petrolifere americane";
non è affatto chiaro come questa solerzia nell'eseguire i compiti possa avere un qualsivoglia impatto positivo sul nostro Paese, pur volendo accedere all'approccio mercantilistico delle relazioni internazionali che evidentemente accomuna le due attuali amministrazioni, italiana e statunitense: né sui famigerati dazi, né sul ruolo dell'Europa nella trattativa diplomatica, né sull'approvvigionamento energetico per imprese e famiglie, né sul costo stesso dell'energia e, dunque, a cascata, sulle vaste questioni sociali emergenti, persistenti, ignorate e irrisolte di questo Paese: sanità, scuola, lavoro, previdenza sociale;
gli interroganti sono invece certi che, seppure la vaghezza e l'indeterminatezza e l'assenza continueranno ad essere le vere cifre di questo Governo, che ha presentato al Parlamento un DFP vuoto, perfettamente rappresentato dalla sedia vuota del Ministro dell'economia e delle finanze, la realtà delle cose e delle persone sarà ineludibile e chiederà il conto al Governo e che il conto non sarà pagabile con le tre lettere di un rating;
in questo vuoto, l'unica cosa che appare manifesta è la mancanza di una strategia per il rilancio del Paese, dimostrata proprio dal DFP 2025, dove il Governo ha nascosto numeri, dati e circostanze, peraltro in contrasto con quanto previsto non solo dalla vigente legge n. 196 del 2009 ma persino dalle stesse risoluzioni approvate dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, impedendo al Parlamento di esercitare appieno le funzioni di indirizzo e controllo;
in assenza di chiarezza su che strada si intende intraprendere per fronteggiare le emergenze economiche e sociali, l'Esecutivo si è limitato a presentare un documento tecnico, senza quadro programmatico, senza indicazioni sull'impatto dei dazi, né sulle spese per la difesa, né sulla spesa sociale e sulle misure a sostegno di cittadini e imprese;
ad opinione degli interroganti c'è con tutta evidenza una causa sostanzialmente politica, o addirittura partitica, di questa incapacità di affrontare le grandi questioni sociali, come la sanità: prova ne sia, a titolo di esempio, il conflitto in corso tra il ministro Schillaci e le Regioni, a partire dal Friuli-Venezia Giulia, e dal plateale fallimento del decreto sulle liste di attesa, con costi umani indicibili;
premesso, inoltre, che:
a partire dal mese di gennaio 2025, si registra un diffuso aumento di tariffe, imposte, tributi e prezzi su diversi beni e servizi essenziali che andranno ad incidere in misura consistente sui bilanci delle famiglie e sul loro potere d'acquisto, contribuendo ad incrementare la pressione fiscale posta a carico dei contribuenti. Il DFP 2025 certifica, infatti, una crescita della pressione fiscale passata dal 41,4 per cento del 2023 al 42,6 per cento nel 2024 ed ora prevista salire al 42,7 per cento nel 2025, per poi attestarsi in media intorno al 42,6 per cento fino al 2027. Si tratta dei livelli più alti tra quelli registrati nel corso degli ultimi 10 anni. Le retribuzioni contrattuali in termini reali rimangono comunque in media inferiori rispetto ai livelli del 2021 per effetto dell'inflazione e il potere di acquisto delle famiglie nel corso degli ultimi anni è stato eroso in misura ben superiore agli incrementi salariali riconosciuti con i rinnovi contrattuali. Tra il 2022 e il 2025, il drenaggio fiscale ha sottratto 25 miliardi di euro ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, senza che la riforma fiscale abbia minimamente posto rimedio o contribuito a diminuire tale impatto;
sulla base dei dati ISTAT e della Caritas, sale il numero delle famiglie in povertà assoluta e relativa. La povertà assoluta coinvolge il 9,7 per cento della popolazione italiana (5,7 milioni di persone e 2,2 milioni di famiglie), mentre la povertà relativa colpisce ormai il 22,8 per cento della popolazione;
il servizio sanitario nazionale versa in una crisi profonda e strutturale, con sempre minori risorse e liste d'attesa sempre più lunghe, e circa 4,5 milioni di italiani rinunciano alle cure perché non possono permettersi di rivolgersi al privato;
per l'anno 2025, la difficile situazione delle famiglie è aggravata da una serie di aumenti dei prezzi sul fronte dei servizi essenziali. Secondo quanto emerge dai dati dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, numerosi enti di governo d'ambito hanno già provveduto ad approvare consistenti incrementi delle loro tariffe per il servizio idrico per usi civili, che in alcuni ambiti territoriali oltrepassano anche il 15 per cento rispetto all'anno precedente. Nel primo trimestre del 2025, l'aumento della tariffa dell'energia elettrica è stato del 18,2 per cento per circa 3,4 milioni di clienti vulnerabili ossia per gli anziani over 75 anni, per i disabili, per i percettori di bonus sociale e altre categorie deboli rimasti nel servizio di maggior tutela, per diminuire lievemente (2,4 per cento in meno) nel secondo trimestre per effetto della stagionalità dei consumi. Analoghe difficoltà sono riscontrate anche sul fronte delle imprese, dove l'elevato costo dell'energia elettrica rappresenta un fattore determinante di svantaggio competitivo. Rispetto ai principali Paesi concorrenti, il prezzo dell'energia elettrica in Italia è più alto del 50 per cento rispetto alla Spagna e di oltre il 30 per cento rispetto alla Germania, per non parlare della Francia;
il decreto-legge n. 19 del 2025, emanato dal Governo per risolvere la questione delle bollette, è un provvedimento tardivo e assolutamente non risolutivo. I 3 miliardi di euro stanziati, di cui 1,6 per le famiglie e 1,4 per le imprese, vengono destinati soltanto a misure temporanee, a cominciare dal bonus di 200 euro per sostenere le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro, ed utilizzabili per un solo trimestre per il pagamento delle bollette,
si chiede di sapere:
quale sia il contenuto e il dettaglio dell'impegno preso dal Governo italiano nel bilaterale con il presidente Trump circa il promesso incremento degli acquisti di GNL dagli USA e se e quali misure il Governo intenda adottare per neutralizzare in bolletta i maggiori costi previsti che ricadranno su cittadini ed imprese e come si concili questo nuovo impegno internazionale con quelli già in essere con i Paesi del Nord Africa, in special modo con la Libia;
quali siano i motivi ostativi ad iniziare il percorso per arrivare al disaccoppiamento del prezzo del gas da quello dell'energia, considerato che il Governo non assume posizioni nette in merito in sede europea e contestualmente si rifiuta di mettere in campo strumenti nazionali, anche soltanto temporanei, che attenuino gli effetti pregiudizievoli per cittadini e imprese, come: tassazione degli extra profitti dei produttori che beneficiano del prezzo marginale; sussidi reali ed efficaci ai consumatori per sterilizzare l'impatto sulle bollette; stipula di contratti a lungo termine (come i contratti per differenza CFD) per le nuove rinnovabili, evitando che siano legate al prezzo del gas;
quali misure intenda adottare, e in che tempi e modalità, per contenere ed invertire il trend di incremento di tariffe e bollette che gravano su diversi beni e servizi essenziali per famiglie ed imprese, stante il palese fallimento degli strumenti finora impiegati, da ultimo il "decreto bollette".
Interrogazione sulle misure per il contrasto all'immigrazione irregolare
(3-01851) (06 maggio 2025)
Malan, Speranzon, Sallemi, Zedda, Scurria, Ambrogio, Amidei, Ancorotti, Balboni, Barcaiuolo, Berrino, Bucalo, Calandrini, Campione, Castelli, Cosenza, De Carlo, De Priamo, Della Porta, Fallucchi, Farolfi, Gelmetti, Leonardi, Liris, Lisei, Maffoni, Mancini, Marcheschi, Matera, Melchiorre, Menia, Mennuni, Mieli, Nastri, Nocco, Orsomarso, Pellegrino, Pera, Petrucci, Pogliese, Rapani, Rastrelli, Rosa, Russo, Satta, Sigismondi, Silvestroni, Sisler, Spinelli, Terzi Di Sant'Agata, Tubetti, Zaffini, Zullo. - Al Presidente del Consiglio dei ministri -
Premesso che:
il contrasto al fenomeno dell'immigrazione irregolare è una priorità del Governo e le politiche messe in campo hanno reindirizzato l'agenda politica internazionale, ponendo l'Italia al centro del dibattito sul tema;
secondo i dati del Ministero dell'interno, gli sbarchi dei clandestini sono diminuiti del 60 per cento nel 2024 e i rimpatri sono aumentati del 15 per cento nello stesso periodo. Il trend si conferma anche nei primi mesi del 2025, con un calo degli stessi sbarchi del 30 per cento rispetto al 2024 certificando che il Governo si sta muovendo sulla strada giusta;
lo scorso 16 aprile 2025, la Commissione UE ha presentato una prima lista di "Paesi di origine sicuri" dei migranti richiedenti asilo in Europa; l'elenco menziona sette nazioni extra UE: Kosovo, India, Marocco, Colombia, Bangladesh, Egitto, e Tunisia, confermando quanto già previsto dal "decreto flussi e Paesi sicuri" approvato in Italia lo scorso autunno;
la coincidenza della normativa italiana con quella europea nell'individuazione dei Paesi sicuri di provenienza permetterà di superare l'orientamento di certa giurisprudenza che ha ritenuto, nei mesi scorsi, di non convalidare il trasferimento o il fermo dei migranti nei centri in Albania;
il decreto-legge n. 37 del 2025, in corso di esame alla Camera dei deputati, prevede l'utilizzo delle strutture approntate in Albania, oltre che per l'espletamento delle procedure accelerate di frontiera, anche come ordinari centri di permanenza per il rimpatrio, consentendo il trasferimento in tali strutture di persone già presenti nei CPR in territorio italiano; alcuni tribunali stanno disponendo il ritrasferimento in Italia laddove il migrante avanzi una domanda di protezione internazionale, anche quando questa sia manifestamente infondata;
la Commissione ha, inoltre, proposto di anticipare l'applicazione di norme del patto per la migrazione e l'asilo, la cui entrata in vigore è prevista nel 2026, grazie alle quali sarà più efficiente il controllo dei flussi migratori,
si chiede di sapere quale sia la linea d'azione che il Governo intende tenere per consolidare i progressi ottenuti e proseguire l'attività di contrasto all'immigrazione irregolare, anche alla luce del ruolo decisivo che l'Italia sta svolgendo per cambiare l'approccio europeo nei confronti dei flussi migratori.
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie (1192)
Capo I
LEGGE ANNUALE DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato
(Legge annuale di semplificazione normativa)
1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia, entro il 30 giugno di ogni anno presenta alle Camere un disegno di legge recante il titolo: « Legge annuale di semplificazione normativa », seguito dall'anno di riferimento, per la semplificazione, il riordino e il riassetto della normativa vigente su determinate materie, anche mediante conferimento di deleghe legislative da attuare nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2. Sullo schema di disegno di legge è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Ai fini della presentazione del disegno di legge di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscono dai Ministri competenti proposte di semplificazione normativa, che tengono conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR) effettuate. Entro il medesimo termine, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione svolgono consultazioni pubbliche delle categorie e dei soggetti interessati, congiuntamente alle amministrazioni interessate, ai fini della raccolta di proposte e suggerimenti di semplificazione normativa, in relazione a profili di criticità della legislazione vigente in determinate materie.
3. La legge annuale di semplificazione normativa di cui al comma 1 indica altresì le materie di competenza esclusiva dello Stato per le quali il processo di semplificazione, riordino e riassetto è completato attraverso l'emanazione, anche contestualmente all'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, di un testo unico delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato.
EMENDAMENTO
1.3
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Respinto
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «amministrazioni interessate», inserire le seguenti: «e alle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato
(Disposizioni generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa)
1. Nell'esercizio delle deleghe conferite con la legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1, il Governo, fatti salvi i principi e i criteri direttivi specifici stabiliti per le singole materie, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi generali, ove non espressamente modificati o derogati dalla medesima legge annuale:
a) riordino delle disposizioni per settori omogenei, mediante la redazione o l'aggiornamento di codici di settore o testi unici, assicurando l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità della disciplina;
b) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche opportune per garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
c) previsione, ove possibile, di disposizioni di immediata applicazione, limitando il rinvio a successivi provvedimenti di attuazione;
d) riordino delle disposizioni legislative vigenti mediante abrogazione espressa delle norme che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
e) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di favorire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti individuali, della libertà di impresa e della concorrenza attraverso la riduzione di oneri e di adempimenti non necessari;
f) semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di risultato e i principi di proporzionalità in relazione alla dimensione dell'impresa e alle attività esercitate, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti e di sussidiarietà orizzontale, nonché favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati;
g) limitazione e riduzione di vincoli, adempimenti e prescrizioni ritenuti non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici coinvolti e in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate, fatti salvi quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea nelle materie da essa regolate.
2. I decreti legislativi attuativi delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa di cui all'articolo 1, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, del Ministro per la pubblica amministrazione e dei Ministri competenti per materia individuati dalle disposizioni di delega. La legge annuale di semplificazione normativa indica gli schemi di decreto legislativo per i quali è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata ovvero, ove necessario, in luogo del parere, è acquisita l'intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi di decreto legislativo recanti codici o testi unici è acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine di scadenza per l'esercizio della delega legislativa o successivamente, lo stesso termine è prorogato di sessanta giorni.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla legge annuale di semplificazione normativa, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive, nel rispetto della procedura di cui al comma 2 e dei principi e criteri direttivi generali previsti dal comma 1.
EMENDAMENTI
2.3
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) semplificazione, riordino e riassetto della normativa vigente, anche avvalendosi delle tecnologie più avanzate, al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa, la certezza del diritto e la tutela dei diritti fondamentali;»
2.4
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Respinto
Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «avvalendosi», inserire le parole: «, in via meramente integrativa,».
2.8
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Respinto
Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «, nonché favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati;».
2.200 (già 2.10)
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
«g-bis) adeguamento alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni, interne e sovranazionali.».
2.11
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
« g-bis) nuove disposizioni modificative della materia possono essere introdotte solo se modificano il codice di riferimento ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia».
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 3.
Approvato
(Normativa di principio)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), valgono quali principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Capo II
MISURE VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA NORMAZIONE
ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 4.
Approvato
(Valutazione di impatto generazionale)
1. Le leggi della Repubblica promuovono l'equità intergenerazionale anche nell'interesse delle generazioni future.
2. La valutazione di impatto generazionale (VIG) costituisce uno strumento informativo che consiste nell'analisi preventiva degli atti normativi del Governo, ad esclusione dei decreti-legge, in relazione agli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti, ricadenti sui giovani e sulle generazioni future, con particolare attenzione all'equità intergenerazionale.
3. La VIG degli atti normativi di cui al comma 2 è effettuata nell'ambito dell'analisi di impatto della regolamentazione prevista dall'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, secondo criteri e modalità individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 del medesimo articolo 14, adottato di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di giovani, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La VIG è, in ogni caso, necessaria se l'atto normativo determina effetti significativi di tipo ambientale o sociale a carico dei giovani e delle generazioni future. In tali casi restano fermi i criteri e le modalità individuati con il decreto di cui al comma 3.
EMENDAMENTI
4.5
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Respinto
Al comma 2, dopo la parola: «effetti», inserire la seguente: «economici,».
4.6
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 3, dopo la parola: «concerto», inserire le seguenti: «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e».
4.7
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Al comma 3, dopo la parola: «concerto», inserire le seguenti: «con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e».
4.8
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Precluso
Al comma 3, dopo la parola: «concerto», inserire le seguenti: «con il Ministro dell'istruzione e del merito».
4.9
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Precluso
Al comma 3, dopo la parola: «concerto», inserire le seguenti: «con il Ministro dell'università e della ricerca e».
ARTICOLI DA 5 A 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 5.
Approvato
(Osservatorio per l'impatto generazionale delle leggi)
1. Al fine di monitorare la reale promozione dell'equità intergenerazionale tra generazioni future nella produzione normativa, ai sensi dell'articolo 4, è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per l'impatto generazionale delle leggi.
2. L'Osservatorio ha funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per la definizione e l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 4.
3. L'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio sono disposti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 6.
Approvato
(Disposizioni in materia di valutazione dell'impatto di genere della regolamentazione)
1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. Al fine di conseguire l'applicazione del principio di uguaglianza tra donne e uomini e l'effettiva parità in ogni ambito della vita pubblica e privata, l'AIR e la VIR ricomprendono, tra i profili di indagine e valutazione, l'impatto di genere, secondo criteri e modalità individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 ».
Art. 7.
Approvato
(Disposizioni in materia di statistiche di genere)
1. Gli uffici, gli enti, gli organismi e i soggetti privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma medesimo e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.
2. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata per le pari opportunità il potere di indirizzo in merito all'individuazione, con appositi provvedimenti, delle esigenze di rilevazione statistica funzionali alle politiche di contrasto alle disuguaglianze tra uomini e donne.
Art. 8.
Approvato
(Modifica del codice delle pari opportunità tra uomo e donna)
1. All'articolo 20, comma 1, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo le parole: « pari opportunità nel lavoro » sono inserite le seguenti: « , sulle ricadute sull'occupazione femminile degli investimenti pubblici in materia di occupazione, formazione e politiche sociali ».
Art. 9.
Approvato
(Delega al Governo per la digitalizzazione dell'attività di produzione normativa)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina delle modalità digitali dell'attività di produzione normativa e in particolare della formazione, sottoscrizione, trasmissione, promulgazione, emanazione, adozione, pubblicazione, conservazione e raccolta degli atti normativi.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) disciplina dell'attività di produzione normativa secondo modalità digitali in coerenza con il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in modo da garantire l'efficienza, la speditezza e la sicurezza del procedimento, assicurando l'autenticità e l'integrità degli atti normativi;
b) graduale superamento delle procedure e degli adempimenti analogici previsti dalla normativa vigente, ivi inclusa l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709, assicurando comunque l'autenticità e l'integrità degli atti normativi anche nei casi di impossibilità di utilizzo o malfunzionamento degli strumenti digitali;
c) individuazione e disciplina delle modalità digitali di pubblicazione, di conservazione e di raccolta degli atti normativi, nel rispetto della disciplina vigente che ne dispone la pubblicazione e la raccolta, con modalità digitali, da parte del soggetto preposto alla gestione della Gazzetta Ufficiale e del portale Normattiva.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura e il Ministro per i rapporti con il Parlamento.
4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari vigenti negli ambiti di cui al comma 1 del presente articolo sono riunite in un regolamento unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
6. Gli organi costituzionali adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e delle prerogative ad essi costituzionalmente riconosciute.
EMENDAMENTI
9.200 (già 5.1)
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «dell'attività di produzione normativa e in particolare della formazione» con le seguenti: «di formazione degli atti normativi e in particolare della».
Conseguentemente, al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «di produzione normativa» con le seguenti: «di formazione degli atti normativi».
9.201 (già 5.2)
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «di produzione".»
Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «di produzione».
9.202 (già 5.3)
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «promulgazione, emanazione, adozione,».
ARTICOLI 10 E 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 10.
Approvato
(Disposizioni in materia di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali)
1. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 9, comma 1, della presente legge, i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere adottati con modalità digitali nel rispetto delle disposizioni in tema di formazione, trasmissione, sottoscrizione, gestione e conservazione degli atti previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle relative linee guida adottate in attuazione dell'articolo 71 del medesimo codice.
2. La sottoscrizione dei regolamenti di cui al comma 1 con firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di nastrini e sigilli di cui al regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092, convertito dalla legge 29 novembre 1928, n. 2709, e le altre procedure analogiche previste dalla normativa vigente per assicurare l'autenticità e l'integrità degli stessi.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere dell'Agenzia per l'Italia digitale, sono individuate le modalità di conservazione e raccolta dei regolamenti di cui al comma 1.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3.
Art. 11.
Approvato
(Delega al Governo in materia di semplificazione, aggiornamento e riassetto del codice dell'amministrazione digitale)
1. Al fine di valorizzare e rafforzare il patrimonio informativo pubblico, i processi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e l'erogazione di servizi in rete ai cittadini e alle imprese, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di semplificazione, modificazione e integrazione del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) aggiornare la disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari in coerenza con il quadro regolatorio europeo, al fine di semplificare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni e la fruizione dei medesimi;
b) garantire e rafforzare l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici, mediante la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure per l'accesso ai dati e la loro disponibilità tramite i servizi della piattaforma digitale nazionale dati nonché per la generazione e la conservazione dei documenti.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Si applica altresì l'articolo 2, comma 3.
EMENDAMENTI
11.200 (già 6.0.1000/1)
Respinto
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «dei servizi fiduciari» inserire le seguenti: «, implementando e migliorando, altresì, l'efficienza e l'accessibilità dei servizi già operativi,».
11.201 (già 6.0.1000/2)
Respinto
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, al fine di evitare che l'utente debba comunicare dati già in possesso della pubblica amministrazione.».
Capo III
DELEGHE AL GOVERNO PER LA SEMPLIFICAZIONE, IL RIORDINO E IL RIASSETTO DI DETERMINATE MATERIE DELLA NORMATIVA VIGENTE
ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 12.
Approvato
(Delega al Governo in materia di affari esteri e cooperazione internazionale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti nelle materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2 della presente legge e dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) unificazione e razionalizzazione delle discipline settoriali di rango primario afferenti agli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in un testo unico delle disposizioni legislative;
b) uniformazione della disciplina applicabile in casi simili, al fine di riordinare e semplificare i regimi vigenti e di superare irragionevoli disparità di trattamento;
c) indicazione dei criteri ai quali si attengono i regolamenti previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni di competenza dello Stato di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato adottate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
EMENDAMENTI
12.200 (già 7.1)
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero in più testi unici distinti per ambito di competenza».
ARTICOLI 13 E 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 13.
Approvato
(Delega al Governo per la revisione del codice della navigazione e di altre disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative statali in materia di navigazione interna e promiscua contenute nel codice della navigazione e nelle altre leggi statali regolanti la materia, nonché per disciplinare la navigazione ad uso privato e la navigazione in conto proprio nelle acque interne e nelle acque promiscue, attraverso l'adozione delle definizioni di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e di una disciplina specifica, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) semplificazione della disciplina in materia di iscrizione nelle matricole del personale navigante e in materia di formazione e certificazione professionale di tale personale, attraverso la semplificazione dei requisiti e l'istituzione di nuove qualifiche e di nuovi titoli professionali semplificati in sostituzione di quelli esistenti;
b) istituzione di un sistema di equipollenza tra abilitazioni professionali marittime e titoli professionali della navigazione interna, senza obbligo di iscrizione nelle matricole del personale navigante e conseguentemente mantenendo l'iscrizione nelle sole matricole della gente di mare;
c) semplificazione della disciplina in materia di lavoro a bordo, inclusa la previsione dell'esenzione dall'obbligo dell'annotazione di imbarco e sbarco nel caso di trasbordo di personale che, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, si obblighi a prestare servizio su una nave o galleggiante non determinati fra quelli appartenenti all'armatore o su più di essi successivamente e a condizione che, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di fare ruotare il personale tra le navi o i galleggianti medesimi;
d) semplificazione della disciplina in materia di carte e libri di bordo;
e) semplificazione e omogeneizzazione delle formalità amministrative di arrivo e partenza della nave della navigazione interna, con particolare riguardo alla fattispecie della navigazione promiscua;
f) istituzione di una disciplina speciale in materia di navigazione promiscua estesa al mare sino al limite della navigazione locale, come definita dall'articolo 1, comma 1, numero 41), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, con navi della navigazione interna, facendo rinvio, per gli specifici fini della sicurezza della navigazione, ai requisiti tecnici supplementari della nave da accertare con rilascio, da parte degli enti tecnici che sono anche organismi autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, del pertinente certificato addizionale che le abilita alla navigazione marittima;
g) previsione della possibilità per il capo del compartimento marittimo, d'intesa con il direttore dell'ispettorato compartimentale e sulla base della particolare conformazione della costa e delle condizioni meteo-marine prevalenti, di fissare limiti inferiori di distanza dalla costa per la navigazione di cui alla lettera f).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari europei, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'istruzione e del merito, del turismo, delle imprese e del made in Italy.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono resi entro venti giorni dalla data di trasmissione e indicano specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. Il Governo, esaminati i pareri, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.
5. Entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 1 e con le modalità di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.
6. Con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, al fine di assicurare piena compatibilità con le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega di cui al presente articolo.
7. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.
Art. 14.
Approvato
(Delega al Governo per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, al fine di adeguare la disciplina dell'elettorato attivo alle innovazioni in materia di dematerializzazione della tenuta e dell'aggiornamento delle liste elettorali e di integrazione delle liste elettorali stesse con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) ricognizione delle norme statali vigenti in materia di cause ostative del diritto di elettorato attivo, di composizione, nomina e funzionamento degli organi comunali e statali preposti alla regolare tenuta e al controllo delle liste elettorali, del relativo contenzioso, di sanzioni penali o amministrative per la violazione delle norme previste dal citato testo unico, al fine di provvedere al coordinamento, all'aggiornamento e alla semplificazione delle medesime norme, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza logica, giuridica e sistematica, nel rispetto delle norme costituzionali sul riconoscimento del diritto di voto e del principio di iscrizione automatica nelle liste elettorali al raggiungimento del prescritto requisito della maggiore età e in assenza di cause preclusive del diritto di elettorato attivo;
b) revisione delle procedure di tenuta e aggiornamento delle liste elettorali, anche in conseguenza dell'intervenuta integrazione delle liste elettorali con l'ANPR, con conseguente rideterminazione temporale delle revisioni ordinarie e straordinarie;
c) affidamento al responsabile dell'ufficio elettorale comunale degli adempimenti relativi alla tenuta, all'aggiornamento e alla revisione delle liste elettorali generali e sezionali, mantenendo in capo alle commissioni elettorali circondariali la competenza a decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti comunali di cancellazione o iscrizione, omissione di cancellazione o diniego di iscrizione nelle liste elettorali;
d) armonizzazione delle disposizioni del citato testo unico con quelle previste a livello nazionale e dell'Unione europea per la tutela dei dati personali nel rispetto dei principi di non eccedenza delle informazioni richieste ai fini della iscrizione nelle liste elettorali.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Garante per la protezione dei dati personali, da rendere entro trenta giorni.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
EMENDAMENTI
14.200
Respinto
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «al fine di provvedere» inserire le seguenti: «alla codificazione,».
14.201 (già 7.0.500/2)
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Respinto
Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le parole «all'aggiornamento e alla semplificazione»;
b) dopo la parola «apportando» inserire la seguente: «esclusivamente».
14.202 (già 7.0.500/4)
Respinto
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, anche al fine di rendere contestuale la revisione delle liste elettorali con i trasferimenti di residenza degli elettori».
14.203 (già 7.0.500/5)
Respinto
Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «al responsabile dell'ufficio elettorale comunale» con le seguenti: «agli uffici elettorali comunali,».
ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 15.
Approvato
(Delega al Governo in materia di istruzione)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative nelle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) unificazione e razionalizzazione delle discipline di livello primario afferenti alle materie di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito in un testo unico delle disposizioni legislative ovvero in più testi unici distinti per ambito di competenza;
b) riassetto della normativa in materia di personale scolastico, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e procedure ritenuti non più utili, nonché prevedendo interventi di deflazione del contenzioso relativo alla materia medesima;
c) riassetto, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione, degli adempimenti amministrativi delle scuole;
d) riordino e riassetto degli organi consultivi del Ministero dell'istruzione e del merito nonché razionalizzazione e concentrazione dei poteri di vigilanza sugli enti pubblici del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;
e) fermo restando il principio dell'autonomia scolastica, revisione della disciplina degli organi collegiali della scuola, in modo da definirne competenze e responsabilità, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni, nonché ridefinendone il rapporto con il ruolo, le competenze e le responsabilità dei dirigenti scolastici, come disciplinati dalla normativa vigente.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni dei regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al comma 1 sono riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
EMENDAMENTI
15.200 (già 8.1)
D'Elia, Giorgis, Crisanti, Parrini, Meloni, Rando, Valente, Verducci
Respinto
Sopprimere l'articolo.
15.201 (già 8.3)
Meloni, Giorgis, Parrini, Valente
Respinto
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ritenuti non più utili».
15.202 (già 8.4)
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Respinto
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «, nonché prevedendo interventi di deflazione del contenzioso relativo alla materia medesima».
15.203 (già 8.5)
Respinto
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: «, fatte salve le materie regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria;»;
b) Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «riordino e riassetto degli organi consultivi del Ministero dell'Istruzione e del merito»;
c) Al comma 1, sopprimere la lettera e).
15.204 (già 8.6)
D'Elia, Camusso, Giorgis, Crisanti, Parrini, Meloni, Rando, Valente, Verducci
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole «tenuto conto delle norme vigenti in tema di prerogative della contrattazione collettiva e della contrattazione integrativa;».
15.205 (già 8.7)
D'Elia, Camusso, Giorgis, Crisanti, Parrini, Meloni, Rando, Valente, Verducci
Respinto
Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).
15.206 (già 8.8)
Id. em. 15.205
Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).
15.207 (già 8.9)
Giorgis, D'Elia, Crisanti, Parrini, Meloni, Rando, Valente, Verducci
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
15.208 ([già 8.12 (testo 2)])
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:
«e-bis) aggiornamento dei piani di studio della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso l'implementazione e l'insegnamento dell'educazione emotiva, mediante istituzione di progetti-obiettivo specifici e percorsi formativi che esitino, per gli studenti, in un corretto e più completo sviluppo dell'affettività e dell'intelligenza emozionale ed emotiva.».
15.210 (già 8.15)
Valente, Giorgis, Parrini, Meloni
Respinto
Al comma 5, sopprimere le parole: «, ove necessario,».
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 16.
Approvato
(Delega al Governo in materia di disabilità)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto, anche tramite la redazione di un codice, delle disposizioni legislative in materia di disabilità, negli ambiti definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) coordinamento tra la definizione e l'accertamento dell'invalidità e dell'inabilità ai fini previdenziali e assistenziali, nonché coordinamento del sistema di agevolazioni lavorative in coerenza con le nozioni di condizione di disabilità, necessità e intensità dei sostegni introdotte dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;
b) aggiornamento e semplificazione, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti delle persone con disabilità, dei procedimenti amministrativi rientranti nell'ambito disciplinato, con particolare riguardo a quelli in materia di assistenza protesica e riabilitativa, nonché previsione dell'esonero dalla presentazione della documentazione già presente nelle piattaforme o nel fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
c) semplificazione dei procedimenti di rilascio e utilizzo, anche attraverso delega, della firma digitale e dell'identità digitale, garantendo piena accessibilità dei relativi servizi da parte delle persone con disabilità fisica o sensoriale, anche se prive di figure di protezione giuridica, nonché da parte delle persone con disabilità intellettiva assistite da figure di protezione giuridica, fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente per il rilascio della delega e dell'identità digitale e per l'apposizione della firma;
d) semplificazione delle modalità di ricezione della manifestazione di volontà espressa dalle persone con disabilità nel procedimento di formazione di atti pubblici, in modo che siano comunque garantite la provenienza e la genuinità della manifestazione di volontà e fermi restando i requisiti di capacità e di forma degli atti pubblici previsti dalla normativa vigente;
e) riordino, adeguamento e aggiornamento delle sanzioni, anche penali, nelle materie oggetto di delega, secondo criteri di adeguatezza, proporzionalità e dissuasività al fine di garantire una efficace tutela della persona con disabilità, nonché riordino, adeguamento, semplificazione e aggiornamento dei procedimenti finalizzati all'adozione delle sanzioni amministrative, riconducendoli, ove possibile, al modello generale di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;
f) semplificazione degli oneri di rendicontazione gravanti sui caregiver familiari, come definiti dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al contempo rappresentano persone con disabilità beneficiarie di misure di protezione giuridica.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro per le disabilità, del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Il Governo completa il processo di semplificazione, riordino e riassetto di cui al comma 1 emanando, anche contestualmente all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al medesimo comma 1, un regolamento recante la raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano le materie di competenza di cui al predetto comma 1, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
PROPOSTA DI STRALCIO
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
16.200 (già 9.1000/8)
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Il Governo è delegato a adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il superamento degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione previo rafforzamento e aggiornamento, quale unica misura di protezione giuridica, dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, nel rispetto delle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva con legge del 3 marzo 2009, n. 18, dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) superamento, mediante abrogazione, dell'interdizione e dell'inabilitazione;
b) rafforzamento e aggiornamento dell'amministrazione di sostegno, configurando la medesima quale unica misura di protezione giuridica, non sostitutiva della volontà della persona beneficiaria e che assicuri alla medesima una adeguata tutela nei casi di necessità di sostegno nei processi decisionali
anche ad elevata o elevatissima intensità, garantendo la migliore interpretazione delle sue preferenze e attribuendo all'amministratore di sostegno poteri strettamente graduati e proporzionati alla effettiva necessità di sostegno del beneficiario;
c) semplificazione degli adempimenti conseguenti alle misure di protezione giuridica;
d) in attuazione delle misure di cui alle lettere a) e b), prevedere che i riferimenti all'interdizione o all'inabilitazione siano sostituiti, ovunque ricorrano, da riferimenti all'amministrazione di sostegno;
e) previsione di una disciplina transitoria che assicuri l'attuazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) anche con riferimento alle misure di protezione adottate alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in attuazione della presente disposizione di delega;
f) riordino, adeguamento e rafforzamento delle sanzioni, anche penali, per le condotte contrarie al mandato o all'interesse del beneficiario tenute dai soggetti nominati in esecuzione di misure di protezione giuridica adottate a sua tutela;
g) previsione di una specifica disciplina finalizzata a privilegiare, nella nomina degli amministratori di sostegno, prioritariamente le figure che siano in una relazione affettiva o amicale con la persona beneficiaria ivi compresi operatori di enti del terzo settore operanti nel settore o fornitori di sostegno;
h) previsione di una specifica disciplina che vieti di gravare l'amministratore di sostegno e il beneficiario di costi relativi alle attività di verifica sulle rendicontazioni o di determinare oneri eccessivamente gravosi per le attività di amministrazione di sostegno svolte da professionisti».
16.201 (già 9.1000/1)
Guidolin, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Pirro, Mazzella, Castellone
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza» con le seguenti: «nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione e non discriminazione, con garanzia di tracciabilità delle fasi procedimentali e dei soggetti coinvolti».
16.202 (già 9.1000/2)
Guidolin, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Pirro, Mazzella, Castellone
Respinto
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa consultazione obbligatoria delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e previo parere vincolante dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali in merito alla sicurezza dei sistemi adottati.».
16.203
Guidolin, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Pirro, Mazzella, Castellone
Inammissibile
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «fermi restando i requisiti di capacità e di forma degli atti pubblici previsti dalla normativa vigente;» con le seguenti: «garantendo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, modalità assistite, tecnologicamente accessibili e validate da figure professionali competenti in comunicazione aumentativa o alternativa, nel rispetto dei requisiti di forma e capacità previsti dalla normativa vigente;».
16.204
Guidolin, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Pirro, Mazzella, Castellone
Inammissibile
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previa mappatura dei casi concreti di violazione dei diritti delle persone con disabilità, effettuata con il coinvolgimento diretto delle associazioni e dei garanti regionali o comunali per le persone con disabilità, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;».
16.206 (già 9.8)
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Respinto
Al comma 4, sopprimere le parole: «, ove necessario,».
G16.200
Ritirato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 1192-A, recante Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie;
premesso che:
l'articolo 16 del provvedimento in esame reca una disciplina di delega al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di disabilità, ivi compresi gli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno;
detti istituti sono previsti all'interno dell'ordinamento italiano al fine di fornire tutela a persone fragili e con forme di diminuzione della capacità di autodeterminarsi o di attendere alle cure quotidiane tanto da indurre a nominare un soggetto che le rappresenti o le assista;
la Convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti incapaci, che prevede forme di rafforzamento delle tutele dei soggetti fragili adulti, è entrata in vigore sul piano internazionale il 1° gennaio 2009, ma non è ancora stata ratificata dallo Stato Italiano;
essa si propone di rafforzare, nelle situazioni di carattere internazionale, la protezione degli adulti incapaci, al fine di evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati contraenti in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti: le misure di protezione previste possono vertere sulla determinazione dell'incapacità e sull'istituzione di un regime di protezione, sulla tutela, sulla curatela o su istituti analoghi, sul collocamento dell'adulto in istituto o in altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione, sulla conservazione dei beni, nonché sull'autorizzazione a compiere singoli atti,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di mettere in atto ogni azione necessaria per avviare l'iter di ratifica della Convenzione internazionale sugli adulti incapaci.
ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 17.
Approvato
(Delega al Governo in materia di misure di protezione giuridica di cui al libro I, titolo XII, del codice civile)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e la semplificazione degli istituti dell'interdizione, dell'inabilitazione, dell'amministrazione di sostegno e dei relativi procedimenti nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) revisione dell'interdizione e dell'inabilitazione, per il graduale superamento dei predetti istituti, con conseguente rimodulazione dell'amministrazione di sostegno in favore di misure di protezione giuridica che assicurino al beneficiario adeguata tutela nei casi di assente o limitata capacità di autodeterminarsi, di attendere alle ordinarie occupazioni e di provvedere ai propri interessi, con attribuzione all'amministratore di sostegno di poteri graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario, assicurando adeguati poteri di verifica e di controllo in capo al giudice;
b) sulla base dei criteri di graduazione fissati ai sensi della lettera a), semplificazione degli adempimenti conseguenti alle misure di protezione giuridica e previsione della rendicontazione in ragione delle specifiche esigenze di tutela del patrimonio del beneficiario e della sua condizione personale;
c) modifica, in coerenza con le misure adottate in attuazione della lettera a), degli istituti che dettano una disciplina specifica in presenza di una dichiarazione di inabilitazione o di interdizione;
d) previsione di una disciplina transitoria che assicuri la gradualità nell'attuazione delle disposizioni adottate ai sensi della lettera a) rispetto alle misure di protezione adottate alla data di entrata in vigore della nuova disciplina;
e) riordino, adeguamento e rafforzamento delle sanzioni, anche penali, per le condotte contrarie al mandato o all'interesse del beneficiario tenute dai soggetti nominati nell'ambito delle misure di protezione giuridica per la sua tutela e protezione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, su proposta altresì del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per le disabilità, il Ministro della salute e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
EMENDAMENTI
17.202 (già 9.1000/9)
Respinto
All'articolo apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:» con le seguenti: «limitatamente alla seguente materia:»;
b) sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, sopprimere le lettere b), c) e d).
ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 18.
Approvato
(Delega al Governo in materia di protezione civile)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, l'aggiornamento e l'integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nel rispetto della Costituzione, del diritto dell'Unione europea, dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) valorizzazione dei seguenti principi fondanti del Servizio nazionale della protezione civile:
1) organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e locale, promuovendo l'esercizio coordinato delle attività fra i diversi livelli di governo secondo il principio di sussidiarietà e garantendo l'unitarietà dell'ordinamento;
2) attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, agli enti locali e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, valutando l'opportunità di prevedere ulteriori livelli intermedi, secondo i principi di proporzionalità e adeguatezza e tenuto conto dell'esigenza di sostenibilità tecnico-economica degli stessi, anche ai fini del ricorso alle risorse disponibili a legislazione vigente;
3) partecipazione e responsabilità, in tutte le attività di protezione civile, dei cittadini, singoli e associati, con la consapevolezza dei diritti e dei doveri in materia di protezione civile, delle scelte di prevenzione da compiere e delle misure di autoprotezione da adottare in emergenza, anche mediante le formazioni di natura professionale, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità, con particolare attenzione alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità;
4) promozione del valore morale, civile e sociale del volontariato e sostegno delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile;
5) partecipazione e collaborazione della comunità scientifica alle attività di protezione civile;
b) rafforzamento e ampliamento delle attività di previsione, prevenzione, strutturale e non strutturale, nonché mitigazione dei rischi connessi ad eventi calamitosi naturali o di origine antropica, fermo restando che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possano determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini;
c) consolidamento della centralità della pianificazione ai vari livelli delle attività di protezione civile, promuovendo la condivisione di dati e informazioni da rendere fruibili a tutti i livelli operativi;
d) semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Servizio nazionale della protezione civile, anche mediante aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalità ritenuti non più utili, distinguendo tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa;
e) conservazione in capo all'autorità politica sia delle funzioni di indirizzo politico in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia, nonché di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile e di unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia del potere di adottare direttive e decreti, di chiedere al Consiglio di Stato di esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nonché di determinare le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale;
f) valorizzazione delle funzioni delegate alle province ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera o), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche mediante la previsione della disciplina di una funzione di coordinamento delle strutture tecniche, operative e amministrative ad esse afferenti, al fine di assicurare il più efficace concorso al coordinamento delle attività volte al superamento delle situazioni di emergenza;
g) conservazione in capo alle autorità territoriali di protezione civile, in base alle previsioni della normativa statale e delle normative concorrenti, delle funzioni di indirizzo politico, limitatamente alle articolazioni appartenenti alle rispettive amministrazioni o dipendenti dalle stesse;
h) revisione del perimetro d'intervento del Servizio nazionale della protezione civile sulla base della valutazione della straordinarietà dell'impatto dei relativi eventi, garantendo, in caso di attivazione degli strumenti di protezione civile, coerenza e continuità operativa, funzionale alle effettive esigenze, nelle attività di protezione civile previste dall'articolo 2 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
i) rafforzamento della capacità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile in caso di emergenze di rilievo nazionale, mediante:
1) revisione e semplificazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
2) accelerazione delle procedure amministrative e contabili nonché delle procedure amministrative e degli adempimenti relativi al reclutamento del personale di adeguata qualificazione con contratti a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile, allo scopo di favorire la più rapida ripresa delle condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati da eventi calamitosi;
3) salva l'ipotesi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite da eventi calamitosi in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture, ripristino delle funzioni, delle strutture e delle infrastrutture pubbliche, anche mediante l'accelerazione degli interventi strutturali urgenti, strettamente necessari al superamento della fase di emergenza, ivi compresi quelli di prevenzione strutturale di protezione civile, nei limiti delle risorse allo scopo individuate, definendone l'ambito territoriale e temporale di esecuzione, in raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione ordinari;
4) revisione e semplificazione delle procedure amministrative connesse alle misure di sostegno a favore dei soggetti danneggiati;
l) valorizzazione della centralità, del ruolo e delle funzioni delle sale operative, delle sale situazioni e dei centri funzionali, in particolare a livello statale e regionale, anche con riferimento alle attività di gestione dei sistemi di allertamento e di allarme pubblico, al fine di rafforzare l'integrazione tra le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e lo scambio di informazioni, assicurandone l'efficace trasmissione ai livelli decisionali responsabili;
m) potenziamento della capacità di mutuo sostegno tra gli enti locali, anche attraverso la colonna mobile degli enti locali da impiegare altresì per il supporto alle attività di continuità amministrativa, in occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale, anche mediante l'efficientamento e la sistematizzazione degli strumenti e la semplificazione e standardizzazione delle procedure previste dalla legislazione vigente;
n) formazione e addestramento continuo degli operatori professionisti e volontari in relazione al contesto in cui operano e ai relativi rischi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
o) diffusione della cultura di protezione civile tra la cittadinanza, mediante campagne di sensibilizzazione a partire dalle istituzioni scolastiche;
p) rafforzamento della capacità di intervento del volontariato organizzato alle attività di protezione civile, anche mediante la semplificazione degli adempimenti previsti dagli strumenti amministrativi e gestionali esistenti, l'introduzione di nuove e specifiche modalità di sostegno, la valorizzazione del servizio civile universale nel settore di intervento della protezione civile e la semplificazione delle forme di coordinamento con la disciplina vigente in materia di Terzo settore;
q) rafforzamento della capacità di concorso alle attività di protezione civile da parte delle professioni e degli ordini professionali, nella qualità di soggetti concorrenti al Servizio nazionale della protezione civile, mediante definizione di modalità semplificate e specifiche finalizzate a rendere tempestivo ed effettivo tale concorso in occasione di situazioni di emergenza;
r) previsione di disposizioni che individuino, a regime, anche sulla base di apposite norme di protezione civile o di settore, specifiche modalità di intervento del Servizio nazionale della protezione civile per consentire l'effettività delle relative misure e stabilirne l'efficacia limitata alla durata della situazione di emergenza, in ragione della gravità dell'evento calamitoso, nonché previsione, a tali fini, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, di trasparenti procedure di verifica delle singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti:
1) la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza;
2) la gestione degli interventi a tutela del paesaggio, in aree protette, dei siti della rete Natura 2000 e del patrimonio artistico e culturale;
3) la realizzazione di strutture temporanee ad uso abitativo ed economico-produttivo finalizzate allo svolgimento di servizi e funzioni pubbliche e ad attività socio-culturali funzionali a sostenere la resilienza delle comunità, regolando anche le fattispecie di rimozione o di eventuale riuso delle strutture medesime;
4) la gestione dei dati personali;
s) definizione del ruolo e delle responsabilità del sistema e degli operatori di protezione civile e relative specifiche funzioni e professionalità, anche con riferimento alle attività di gestione dei sistemi di allertamento e di allarme pubblico, di informazione della popolazione e di allertamento, di monitoraggio e di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali, nonché in ambito operativo, e alla relativa disciplina e regolamentazione, che tenga conto:
1) della soglia di incertezza scientifica e del contesto d'urgenza nei quali vengono effettuate le valutazioni e adottate le decisioni nonché dei limiti correlati alle disponibilità di dati e di strumenti di monitoraggio e di analisi, alle capacità tecnologiche disponibili e ai vincoli derivanti dalla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
2) dei principi della « giusta cultura » in base ai quali le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile favoriscono la raccolta e lo scambio delle informazioni relative agli eventi e alle attività di protezione civile per utilizzarle ai fini della migliore organizzazione, gestione del rischio e analisi delle tendenze, anche mediante l'adozione di raccomandazioni o azioni in materia;
3) del coinvolgimento, in sede di accertamento dei fatti e di valutazione delle responsabilità, delle componenti tecnico-scientifiche del Servizio nazionale della protezione civile;
4) dell'esigenza di graduare la colpa in relazione al fatto che l'operatore abbia o meno contribuito a originare il rischio specifico;
5) dell'esistenza e osservanza di protocolli o linee guida di settore, così che l'operatore che si attiene ad essi non risponda per colpa lieve;
6) della previsione di fattispecie di estinzione del reato mediante l'adempimento di prescrizioni obbligatorie emanate dall'autorità di vigilanza per le contravvenzioni, contestate all'operatore nell'esercizio delle funzioni, che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno ai beni di cui all'articolo 1 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;
t) definizione di ulteriori specifici strumenti per garantire l'effettività della funzione di protezione civile in capo alle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e relativi alla definizione del ruolo degli operatori, a livello centrale e territoriale e con specifico riferimento alle funzioni correlate all'allertamento del Servizio nazionale, anche tramite l'allineamento delle procedure previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale di protezione civile delle componenti del Servizio nazionale a quelle già previste per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nella gestione delle emergenze;
u) verifica del rispetto dei principi contenuti nelle direttive dell'Unione europea in materia;
v) adeguamento alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta.
PROPOSTA DI STRALCIO
EMENDAMENTI
18.200 (già 10.2)
Giorgis, Irto, Parrini, Meloni, Valente
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: «attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle regioni, agli enti locali e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile» con le parole: «distribuzione delle funzioni in materia di protezione civile, nel rispetto del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, tra lo Stato, le regioni, gli enti locali e le diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile».
18.201 (già 10.4)
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 3, dopo le parole: «partecipazione e responsabilità, in tutte le attività di protezione civile» inserire le seguenti: «ai diversi livelli,»;
b) alla lettera a), numero 3, dopo le parole: «allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità,» inserire le seguenti: «e la preparazione al rischio, anche attraverso l'adozione di misure di autoprotezione,»;
c) alla lettera d), dopo le parole: «semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi» inserire le seguenti: «contabili e in materia di ordinamento e reclutamento del personale».
18.202 (già 10.6)
Precluso
Al comma 1, lettera a), punto 3), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «partecipazione e responsabilità, in tutte le attività di protezione civile» inserire le seguenti: «ai diversi livelli,»;
b) dopo le parole: «allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità,» inserire le seguenti: «e la preparazione al rischio, anche attraverso l'adozione di misure di autoprotezione,».
18.203 (già 10.8)
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «partecipazione e responsabilità, in tutte le attività di protezione civile» inserire le seguenti: «ai diversi livelli,».
18.204 (già 10.9)
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità,» inserire le seguenti: «e la preparazione al rischio, anche attraverso l'adozione di misure di autoprotezione,».
18.205 ([già 10.10 (testo 2)])
Respinto
Al comma 1, lettera a), punto 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche attraverso la programmazione di esercitazioni annuali e specifici programmi per l'apprendimento dei comportamenti idonei da tenere in caso di rischi cui la popolazione è esposta e la formazione continua dei dipendenti pubblici in materia di protezione civile e cultura del rischio, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
18.206 ([già 10.11 (testo 2)])
Respinto
Al comma 1, lettera a), punto 5), sostituire le parole: «alle attività di protezione civile» con le seguenti: «e degli enti pubblici di ricerca al fine di assicurare, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'aggiornamento degli strumenti e delle procedure di previsione, prevenzione e mitigazione del rischio e costante aggiornamento degli operatori all'interno della protezione civile e in tutta la catena della gestione delle emergenze».
18.207 (già 10.12)
Parrini, Irto, Giorgis, Meloni, Valente
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «rafforzamento e ampliamento» con le parole: «razionalizzazione, semplificazione e riassetto della disciplina».
18.208 (già 10.13)
Meloni, Irto, Giorgis, Parrini, Valente
Respinto
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «consolidamento della centralità» con le seguenti: «razionalizzazione, semplificazione e riassetto della disciplina».
18.209 ([già 10.17 (testo 2)])
Respinto
Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi" inserire le seguenti: "contabili e in materia di ordinamento e reclutamento del personale compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
18.210 (già 10.18)
Valente, Irto, Giorgis, Parrini, Meloni
Respinto
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e formalità ritenuti non più utili».
18.211 (già 10.19)
Giorgis, Irto, Parrini, Meloni, Valente
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «razionalizzazione, riassetto e semplificazione della disciplina vigente, al fine di conservare in capo all'autorità politica le funzioni di indirizzo in qualità di autorità nazionale di protezione civile, di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile, nonché e di unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;».
18.212 (già 10.20)
Parrini, Irto, Giorgis, Meloni, Valente
Respinto
Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: «conservazione» con le seguenti: «razionalizzazione, semplificazione e riassetto della disciplina vigente al fine di conservare».
18.213 (già 10.24)
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) armonizzazione ed equivalente attribuzione di responsabilità tra le diverse Autorità territoriali di protezione civile;».
18.214 (già 10.25)
Id. em. 18.213
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) armonizzazione ed equivalente attribuzione di responsabilità tra le diverse Autorità territoriali di protezione civile;».
18.215 (già 10.26)
Id. em. 18.213
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) armonizzazione ed equivalente attribuzione di responsabilità tra le diverse Autorità territoriali di protezione civile;».
18.216 (già 10.29)
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) sviluppo delle prerogative di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42;».
18.217 (già 10.30)
Id. em. 18.216
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) sviluppo delle prerogative di Roma Capitale ai sensi dell'art. 114 della Costituzione e dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42».
18.218 (già 10.31)
Id. em. 18.216
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente: «g-bis) sviluppo delle prerogative di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione e dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42».
18.219 (già 10.500/1)
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) disciplina della somma urgenza in relazione allo stato di mobilitazione o di emergenza nazionale ai sensi degli articoli 23 e 24 del Codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;».
18.220 (già 10.500/2)
Id. em. 18.219
Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) disciplina della somma urgenza in relazione allo stato di mobilitazione o di emergenza nazionale ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;».
18.221 (già 10.500/4)
Id. em. 18.219
Al comma 1 dopo la lettera g) inserire la seguente:
«g-bis) disciplina della somma urgenza in relazione allo stato di mobilitazione o di emergenza nazionale ai sensi degli articoli. 23 e 24 del Codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;».
18.222 (già 10.32)
Meloni, Irto, Giorgis, Parrini, Valente
Respinto
Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «rafforzamento» con le seguenti: «razionalizzazione, semplificazione e riassetto della disciplina vigente al fine di rafforzare».
18.223 (già 10.36)
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Respinto
Al comma 1, lettera m) dopo le parole: «, anche mediante l'efficientamento e la sistematizzazione» inserire le seguenti: «delle forme di coordinamento, delle attività esercitative e di formazione e degli strumenti operativi».
18.224 (già 10.37)
Id. em. 18.223
Al comma 1, lettera m) dopo le parole: «, anche mediante l'efficientamento e la sistematizzazione» inserire le seguenti: «delle forme di coordinamento, delle attività esercitative e di formazione e degli strumenti operativi».
18.225 ([già 10.38 (testo 2)])
Respinto
Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «degli strumenti» con le seguenti: «delle forme di coordinamento, delle attività esercitative, di formazione e degli strumenti operativi, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente,».
18.226 (già 10.45)
Valente, Irto, Giorgis, Meloni, Parrini
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, lettera r), premettere le seguenti parole: «razionalizzazione, semplificazione e riassetto della disciplina vigente mediante la».
18.227 (già 10.46)
Giorgis, Irto, Parrini, Meloni, Valente
Precluso
Al comma 1, lettera s), premettere le seguenti parole: «razionalizzazione, semplificazione e riassetto della disciplina vigente per la».
18.228 (già 10.50)
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Respinto
Al comma 1, lettera s), dopo le parole: «anche con riferimento alle attività di gestione dei sistemi di allertamento e di allarme pubblico» inserire le seguenti:«, di informazione della popolazione».
18.229 (già 10.500/7)
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente
Respinto
Al comma 1, lettera s), numero 1), sostituire le parole: «, alle capacità tecnologiche disponibili e ai vincoli derivanti dalla disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie» con le seguenti: «e alle capacità tecnologiche».
18.231 (già 10.58)
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Al comma 1, lettera v), sopprimere la parola «superiori».
Respinto
ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 19.
Approvato nel testo emendato
(Delega al Governo in materia di politiche per la famiglia, la natalità e le pari opportunità)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la semplificazione, il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano l'istituzione e l'organizzazione degli osservatori istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di politiche per la famiglia, la natalità, l'infanzia e l'adolescenza, la pornografia e la pedopornografia, nonché il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordino e razionalizzazione degli osservatori di cui al comma 1, anche attraverso una revisione dell'assetto organizzativo e di governance degli stessi;
b) semplificazione e razionalizzazione delle procedure di adozione dei piani nazionali predisposte dagli osservatori di cui al comma 1, anche nella coerenza delle tempistiche;
c) riordino e revisione delle procedure e degli adempimenti relativi alla programmazione e alla valutazione degli effetti dei piani di cui alla lettera b);
d) introduzione di modalità di coordinamento fra gli osservatori di cui al comma 1, anche al fine di assicurare una maggiore interoperabilità e favorire lo scambio di informazioni e dati.
3. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, è adottato con cadenza quadriennale.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta dell'Autorità politica delegata per la famiglia e le pari opportunità.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 2, il Governo può adottare, con la procedura di cui al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
EMENDAMENTI
19.200 (già 10.0.500/1)
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «il riordino e il riassetto» inserire le seguenti: «, ferme restando le specifiche finalità e gli obiettivi,».
19.201 (già 10.0.500/2)
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «, la pornografia e la pedopornografia, nonché il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica».
19.202 (già 10.0.500/3)
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «la pornografia e la pedopornografia» con le seguenti: «il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile».
19.203 (già 10.0.500/5)
Respinto
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «e di governance degli stessi» aggiungere le seguenti: «, purché sia rispettata la specificità dei temi trattati da ciascuno di essi, quali: infanzia e adolescenza; violenza contro le donne; pornografia e la pedopornografia; contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica.».
19.204 (già 10.0.500/6)
Respinto
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «nella coerenza delle tempistiche» inserire le seguenti: «e aggiornamento delle tematiche».
19.205 (già 10.0.500/7)
Respinto
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «coerenza delle tempistiche» inserire le seguenti: «garantendo comunque la cadenza almeno biennale degli stessi».
19.206
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, nella predisposizione del Piano di cui all'articolo 1, comma 1250, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, promuove e orienta gli interventi volti a diffondere una cultura dell'equa ripartizione del lavoro di cura tra genitori e a incrementare l'utilizzo dei congedi riservati ai padri in tutto il territorio nazionale, anche tramite apposite campagne di comunicazione rivolte ai neogenitori e alle famiglie e al mondo del lavoro;».
19.207
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, nella predisposizione del Piano di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, prevede specifici orientamenti per favorire la diffusione dell'educazione emotiva e all'affettività sia in ambito famigliare che scolastico e formativo;».
19.208
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) l'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai fini della redazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne analizza e monitora, altresì, i fenomeni legati alla prostituzione e alla tratta di esseri umani, prevalentemente di sesso femminile, nonché le nuove forme di favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione attraverso piattaforme digitali.».
19.210 (già 10.0.500/13)
Respinto
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sessanta giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.».
ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 20.
Approvato
(Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordino e razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e governance interna delle università, fatte salve le materie regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
b) riordino e razionalizzazione delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le procedure di abilitazione scientifica nazionale e di valutazione dei prodotti della ricerca, nonché di mobilità all'interno del sistema nazionale della ricerca;
c) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di promozione dell'internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattività del sistema universitario italiano, con particolare attenzione alle procedure di chiamata diretta dall'estero di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario;
d) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, con particolare riferimento all'individuazione degli obblighi didattici e di ricerca, nonché alle condizioni e alle modalità di svolgimento di attività esterne all'istituzione di appartenenza, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali;
e) riordino delle disposizioni relative all'individuazione dei principi generali a tutela dell'autonomia didattica degli atenei, anche al fine di promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi;
f) riordino e razionalizzazione degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, con particolare riferimento a coloro che scelgono di intraprendere gli studi universitari in un comune diverso da quello di residenza;
g) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con particolare riferimento agli assetti istituzionali, amministrativi e contabili, agli ordinamenti didattici, allo stato giuridico ed economico del personale, all'attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della ricerca, della produzione artistica e scientifica e della didattica, alla qualificazione e al reclutamento del personale docente e non docente, nonché ai sistemi informativi, valorizzando l'autonomia delle istituzioni;
h) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento allo stato giuridico ed economico del personale, all'attività di ricerca, alla programmazione e valutazione della stessa e alla qualificazione e al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e della ricerca, nonché ricognizione e aggiornamento delle attività di vigilanza e di coordinamento strategico delle politiche della ricerca dei Ministeri vigilanti con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, lettera f), è acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che è trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al presente articolo sono riuniti in un testo unico, adeguandoli, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
EMENDAMENTI
20.200 (già 11.1)
Verducci, D'Elia, Giorgis, Crisanti, Parrini, Meloni, Rando, Valente, Castellone (*)
Respinto
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
20.202 (già 11.4)
Verducci, D'Elia, Camusso, Giorgis, Crisanti, Parrini, Meloni, Rando, Valente
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), sopprimere le parole: «in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario»;
b) alla lettera g) e alla lettera h), sopprimere le parole: «allo stato giuridico ed economico del personale,».
20.203 (già 11.5)
Id. em. 20.202
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), sopprimere le parole: «in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario»;
b) alla lettera g) e alla lettera h) sopprimere le parole: «allo stato giuridico ed economico del personale,».
20.204 (già 11.7)
Respinto
Al comma 1, lettera g) dopo le parole «, allo stato giuridico ed economico del personale» inserire le seguenti: «in ossequio ai principî di libertà e autonomia di cui al comma 6 dell'articolo 33 della Costituzione,».
20.205 ([già 11.9 (testo 2)])
Castellone, Lorefice, Maiorino, Cataldi
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera, h) aggiungere, infine, la seguente:
«h-bis) riassetto e riordino, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, della contrattazione pubblica nell'ambito dell'Aran con la creazione e definizione di un comparto specifico per i settori della ricerca, università e Afam, a partire dal triennio contrattuale 2025-2027.».
20.207 (già 11.13)
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Respinto
Al comma 5, sopprimere le parole: «, ove necessario,».
ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 21.
Approvato nel testo emendato
(Delega al Governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento della disciplina relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro il termine di cui al primo periodo, uno o più decreti legislativi per il coordinamento della disciplina di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e ai relativi decreti di attuazione, nonché della disciplina vigente in materia di trasporto ferroviario, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per la protezione civile e le politiche del mare e per la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e al decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e ai relativi decreti di attuazione, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi di cui al comma 1.
EMENDAMENTI
21.200 (già 11.0.1000/2)
Mazzella, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Pirro, Guidolin, Castellone
Respinto
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assicurando un livello di tutela dei lavoratori almeno equivalente a quello previsto dalla normativa vigente e tenendo conto delle specificità settoriali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».
21.201 (già 11.0.1000/1)
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81» aggiungere le seguenti: «, anche prevedendo che i gestori delle infrastrutture ferroviarie e le imprese ferroviarie, in coordinamento con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongano un piano di gestione delle operazioni di soccorso lungo la rete ferroviaria, compreso il trasporto degli infortunati».
21.202
Naturale, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone
Respinto
Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«Il Governo è, infine, delegato ad adottare, entro il termine di cui al primo periodo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere percorsi obbligatori di formazione e aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, calibrati sulle specificità delle attività marittime, portuali, della pesca e del trasporto ferroviario, con particolare riguardo ai lavoratori impiegati in mansioni a rischio elevato;
b) introdurre misure volte a incentivare l'adozione di strumenti digitali per la raccolta, l'analisi e la condivisione dei dati relativi agli incidenti e ai quasi incidenti, anche mediante l'impiego di tecnologie predittive e soluzioni innovative per il monitoraggio dei fattori di rischio e la prevenzione degli infortuni;
c) rafforzare le attività ispettive e di vigilanza, anche attraverso l'istituzione o il potenziamento di nuclei specializzati nei settori marittimo, portuale, della pesca e ferroviario, garantendo un coordinamento efficace con le autorità competenti e un presidio costante nei territori maggiormente esposti;
d) assicurare, nell'adozione dei decreti legislativi, il pieno coordinamento con le disposizioni dell'Unione europea e con le convenzioni internazionali, in particolare quelle dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), in materia di salute e sicurezza nei settori interessati;
e) tenere conto delle esigenze di tutela dei lavoratori vulnerabili, con particolare attenzione alle differenze di genere, età e condizione fisica, promuovendo misure di prevenzione e protezione mirate e proporzionate all'effettiva esposizione al rischio.»
21.203
Approvato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nei porti e a bordo delle navi, nel settore delle navi da pesca, nonché nel settore ferroviario, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
b) garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonché dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze già previsti dalle disposizioni vigenti;
c) applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente;
d) applicazione della normativa di sicurezza ed interoperabilità ferroviaria definita dal diritto unionale vigente;
e) applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi;
f) definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché dei contenuti relativi alla pianificazione dell'emergenza;
g) determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione."
21.204 (già 11.0.1000/5)
Mazzella, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Guidolin, Pirro, Castellone
Respinto
Al comma 2 aggiungere, in fine le seguenti: «, nonché previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei settori interessati.».
21.205 (già 11.0.1000/6)
Mazzella, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Pirro, Guidolin, Castellone
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alle Camere uno schema preliminare dei decreti legislativi di cui al comma 1, da sottoporre a consultazione pubblica e al parere delle competenti Commissioni parlamentari.».
21.206 (già 11.0.1000/7)
Naturale, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Pirro, Guidolin, Mazzella, Castellone
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Il Governo trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, con particolare riferimento agli effetti sull'efficacia delle misure di prevenzione e sicurezza nei settori interessati.».
21.207 (già 11.0.1000/8)
Naturale, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Pirro, Guidolin, Castellone, Mazzella
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque fino a quando non siano pienamente operativi i nuovi strumenti normativi e organizzativi che garantiscano livelli di tutela pari o superiori a quelli vigenti.».
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLI 22 E 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 22.
Approvato
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Sono fatte salve altresì le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Art. 23.
Approvato
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Allegato B
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1192 e sui relativi emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 16.203 e 16.204.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1192:
sull'emendamento 2.200, il senatore Guidi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 16.200, il senatore Giorgis avrebbe voluto esprimere un voto di astensione; sull'emendamento 20.200, la senatrice Mennuni avrebbe voluto esprimere un voto contrario.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Franceschelli, Garavaglia, Iannone, La Pietra, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Orsomarso, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto, Spelgatti, Ternullo, Tosato e Versace.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Scalfarotto, per partecipare a un incontro internazionale.
Alla ripresa pomeridiana sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lorefice e Spagnolli, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Scalfarotto, per partecipare a un incontro internazionale.
Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
Il Presidente del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:
7a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Campione, in qualità di sostituta del senatore Iannone, membro del Governo; cessa di farne parte il senatore Malan, in qualità di sostituto del senatore Iannone, membro del Governo.
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Ministro della difesa
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1477)
(presentato in data 07/05/2025)
C.2307 approvato dalla Camera dei deputati.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori La Marca Francesca, Rando Vincenza, Sensi Filippo, Camusso Susanna Lina Giulia, Giorgis Andrea, Manca Daniele, Martella Andrea, Verini Walter, Rossomando Anna, Nicita Antonio, Zambito Ylenia, Zampa Sandra, Verducci Francesco, Alfieri Alessandro, Delrio Graziano, Valente Valeria, Rojc Tatjana
Delega al Governo in materia di disciplina della rete consolare onoraria (1478)
(presentato in data 07/05/2025);
Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Ministro dell'economia e delle finanze
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, recante ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile (1479)
(presentato in data 07/05/2025).
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio, Ministro della difesa Crosetto Guido ed altri
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (1477)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
C.2307 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 07/05/2025).
Governo, trasmissione di atti e documenti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 5 e 6 maggio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:
- al dottor Angelo Piero Cappello, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero della cultura;
- alla dottoressa Daniela Rodorigo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero della salute;
- al dottor Rodolfo Sordoni, il conferimento di incarico ad interim di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito del Ministero delle imprese e del made in Italy.
-
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con lettera in data 7 maggio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al primo trimestre 2025.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (Doc. LXXIII-bis, n. 11).
Il Presidente del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e all'Aerospazio, con lettera in data 2 maggio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera q), del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, la relazione sulle attività e i risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale, riferita all'anno 2023.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente (Doc. LXVI, n. 2).
Nello scorso mese di aprile 2025 sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio finanziario 2025, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.
Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.
Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Una politica di coesione modernizzata. Riesame intermedio (COM(2025) 163 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna (COM(2025) 148 definitivo), alla 3a Commissione permanente e, per il parere, alla 1a, alla 2a e alla 4a Commissione permanente.
Interrogazioni
GASPARRI, OCCHIUTO, DAMIANI, DE ROSA, FAZZONE, GALLIANI, LOTITO, PAROLI, RONZULLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, TREVISI, ZANETTIN - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:
la riforma delle modalità di accesso a medicina rappresenta un vero e proprio cambio di paradigma per studenti e famiglie, ma anche per le stesse università;
l'utilizzo dello strumento della legge delega, che demanda al Governo l'adozione di decreti legislativi attuativi, previo parere delle Commissioni parlamentari, ha il pregio di consentire che anche la delicata fase dell'attuazione passi attraverso un iter legislativo di controllo democratico delle scelte effettuate;
ad oggi, primario obiettivo deve essere quello di rassicurare studenti e famiglie nell'intraprendere questo percorso tramite risposte chiare sulle modalità di applicazione della riforma;
lo schema di decreto legislativo, già approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 28 marzo scorso, è all'esame delle Commissioni parlamentari per il parere di competenza,
si chiede di sapere quali siano le misure volte a consentire che il nuovo accesso a medicina possa essere immediatamente operativo sin dal prossimo anno accademico e quali siano le tempistiche per l'adozione di tutti i provvedimenti attuativi della riforma.
(3-01873)
MALAN, SPERANZON, MARCHESCHI, COSENZA, BUCALO, FALLUCCHI - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:
l'Unione europea ha annunciato di voler aumentare i finanziamenti in favore della ricerca, circa 500 milioni di euro tra il 2025 e il 2027, per attirare i ricercatori esteri, anche statunitensi, e di voler creare una nuova "super sovvenzione" della durata di 7 anni nell'ambito del Consiglio europeo della Ricerca per offrire una prospettiva a lungo termine ai migliori talenti;
l'obiettivo dell'Unione europea, insieme agli Stati membri, è quello di raggiungere il 3 per cento del PIL per gli investimenti in ricerca e sviluppo entro il 2030, come di recente affermato dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso all'università "Sorbona" di Parigi, col quale ha annunciato che l'Europa presenterà un primo atto per l'innovazione e una strategia per startup e scaleup innovative per rimuovere barriere normative e di altro tipo anche per facilitare l'accesso al capitale di rischio;
la ricerca rappresenta un indiscusso punto di forza anche come volano dell'economia e la capacità degli Stati di attrarre ricercatori e studiosi rappresenta un tassello fondamentale per la crescita produttiva e sociale,
si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare perché il sistema della ricerca italiano divenga, nel contesto europeo e in questo particolare momento storico, attrattivo per ricercatori italiani e stranieri, valorizzando le infrastrutture e favorendo così la circolazione dei saperi e delle esperienze più virtuose.
(3-01874)
BERGESIO, ROMEO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
il passaggio attraverso il Colle di Tenda si inserisce in una direttrice nord-sud strategica e fondamentale che consente il collegamento diretto della Pianura Padana con la Costa Azzurra e la costa ligure, attraverso le propaggini occidentali delle Alpi Marittime lungo la valle Vermenagna, in Italia, e la valle della Roya, in Francia;
in particolare, dalla provincia di Cuneo, grazie alla strada statale 20, si raggiunge il Colle di Tenda in direzione sud per poi proseguire in Francia lungo la RD6204, dopo aver superato la galleria di valico e il confine. Il collegamento fa parte dell'itinerario europeo E74 e consente di unire agevolmente il sud del Piemonte con una parte importante del Ponente ligure e la Costa Azzurra;
già negli anni '90, il vecchio tunnel del Colle di Tenda non poteva più considerarsi un transito adatto alle esigenze di un traffico rapido e sicuro su una direttrice qualificata di rilievo europeo, pertanto, anni fa è stato elaborato un progetto che prevedeva la costruzione di una nuova galleria accanto a quella storica, una diretta verso la Francia e l'altra da allargare in direzione Italia, monodirezionali con una carreggiata effettiva di 6,50 metri, collegate tra loro da bypass pedonali e carrabili;
il progetto di realizzazione del tunnel del Tenda-bis rappresenta un'opera infrastrutturale strategica di fondamentale importanza per i collegamenti transfrontalieri tra Italia e Francia nella regione delle Alpi Marittime, nonché per i collegamenti dei territori italiani interessati, in particolare la provincia di Cuneo, che da anni versa in una condizione di sostanziale isolamento infrastrutturale;
i lavori di realizzazione dell'opera avviati proceduralmente nel 2012 hanno subito ripetuti ritardi, anche a causa dei gravi danni subiti durante l'alluvione (tempesta "Alex") del 2020 e dei successivi lavori di ampliamento, messa in sicurezza e ripristino;
la prolungata chiusura definitiva dal 2 ottobre 2020 ha causato gravi difficoltà economiche e sociali alle comunità locali, su tutte la provincia di Cuneo, con pesanti ripercussioni sulle attività economiche e sul comparto turistico (su tutti il comprensorio sciistico di Limone Piemonte), e ha contribuito a dirottare il traffico pesante su altre direttrici, che non hanno le caratteristiche adatte per reggere un simile sovraccarico;
a quanto si apprende da fonti non ufficiali e da organi di stampa, l'ultima ipotesi di riapertura, prevista per la fine del mese di giugno 2025, sarebbe stata confermata dalle autorità francesi,
si chiede di sapere se e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda promuovere al fine di rendere più celere il completamento e la piena funzionalità di quest'opera strategica, che porterà rilevanti benefici e ricadute positive in primis sulle regioni Piemonte e Liguria, per far sì che il traforo del Colle di Tenda venga aperto alla viabilità il prima possibile.
(3-01875)
PAITA, RENZI, FURLAN, BORGHI Enrico, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
dopo due anni dalla nomina a vertice del dicastero, è evidente agli interroganti la profonda inefficienza dell'azione del Ministro in indirizzo in merito alle opere di manutenzione e ampliamento delle infrastrutture, la quale sta bloccato lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, come plasticamente raccontano i ritardi dei diversi cantieri, su tutto il territorio nazionale, rispetto alle aperture previste;
emblematico è il caso della "gronda" di Genova, un'opera infrastrutturale essenziale per il nostro Paese, trattandosi di una nuova arteria autostradale che supera Genova nella sua parte nord, lunga 72 chilometri, 50 dei quali in 25 gallerie, a cui aggiungere 37 viadotti (16 nuovi e 21 ammodernati), ma che tuttavia da anni è soggetta a ritardi nell'avvio dei lavori: organi di stampa riportano come attualmente il mancato inizio dei lavori sia legato all'incognita finanziaria, non essendovi un piano economico-finanziario stilato da Autostrade per l'Italia, né tantomeno da parte del Ministero;
l'opera risulta essenziale altresì per la logistica nazionale nonché per il collegamento con il porto di Genova, e consentirebbe di dare profondo slancio non solo alle imprese liguri, bensì favorirebbe un sicuro risvolto positivo anche per tutta l'economia nazionale, già soggetta a un profondo calo finanziario, aprendo nuovi varchi per il commercio e le imprese;
non si può inoltre non ricordare come negli ultimi anni si siano susseguite diverse finte inaugurazioni del completamento dell'opera, nonostante la realtà dei fatti dimostrasse e dimostri il profondo ritardo nell'avvio dei lavori: è necessario che il Ministro in indirizzo si attivi al fine di adottare un serio ed efficiente piano economico-finanziario, affinché la gronda possa essere completata in tempi accettabili, senza ulteriori ritardi,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda esporre quale sia il piano economico-finanziario che intende adottare affinché possa essere completata la gronda di Genova e se non intenda dichiarare quanti miliardi di finanziamenti attualmente manchino per il completamente dell'opera e come intenda reperire tali cifre.
(3-01876)
ZAMBITO, BOCCIA, D'ELIA, ZAMPA, CAMUSSO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Premesso che:
lo schema di decreto legislativo recante la disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria (Atto n. 263), all'esame della 7ª Commissione del Senato e della VII Commissione della Camera dei deputati, è il primo provvedimento attuativo della legge 14 marzo 2025, n. 26, sulla riforma delle modalità di accesso a questi corsi di laurea magistrale;
all'articolo 2, lo schema di decreto legislativo reca, tra le altre, la definizione di "semestre filtro" che, come dichiarato in fase di discussione della legge delega, non supera il numero chiuso, ma rimanda la selezione al secondo semestre;
quindi, nonostante la "propaganda" fatta dal Governo, l'oggetto della legge delega e dello stesso schema di decreto legislativo non è il superamento del test di accesso che, per le modalità inique con cui si svolge, va superato, ma un tema ben più complesso, come la qualità della formazione;
l'iscrizione al semestre filtro, anche in assenza di investimenti, determinerà un notevole aumento delle iscrizioni, soprattutto nelle sedi più attrattive, l'aumento delle diseguaglianze territoriali, un sovraffollamento delle lezioni, a discapito della qualità formativa, un sovraccarico per il corpo docente, con possibile ricorso a personale non universitario e la prevalenza della didattica a distanza;
come risulta dalla relazione illustrativa, la norma demanda all'autonomia universitaria la scelta circa le modalità di erogazione della didattica più idonee, anche mediante l'integrazione tra didattica in presenza e modalità da remoto e, considerato il probabile aumento del numero di iscrizioni, il primo semestre rischia di essere svolto soprattutto in modalità telematica;
non c'è alcuna definizione di una programmazione del "sovrannumero" con la conseguenza che i corsi di laurea coinvolti nella riforma non potranno effettuare una programmazione adeguata alle proprie risorse economiche, ai propri spazi e alla disponibilità dei docenti;
inoltre, l'articolo 4, comma 1, definisce "gratuita" l'immatricolazione al secondo corso di studi, senza specificare le modalità di gestione della doppia iscrizione ai fini ISEE, le modalità di accesso ai benefici per il diritto allo studio e se siano da ritenersi inclusi contributi le tasse locali e i servizi;
è assente qualsiasi intervento volto ad incrementare il numero di docenti adeguato e gli spazi universitari adatti a garantire un percorso formativo serio e qualitativamente elevato per tutti gli studenti;
come evidenziato dalla stessa relazione illustrativa, lo schema di decreto legislativo non dà attuazione a quanto previsto dalle lettere g) e h) dell'articolo 2 della legge delega "di costruire un sistema di accesso sostenibile che tenga conto sia del fabbisogno effettivo del Servizio Sanitario Nazionale, sia della capacità delle università di garantire una formazione di elevata qualità. In tale prospettiva, occorre riorganizzare anche l'accesso alle scuole di specializzazione, affinché il numero di nuovi professionisti risponda efficacemente alle reali esigenze del Paese. Solo così sarà possibile formare un numero adeguato di professionisti qualificati, rispondendo alle esigenze di un SSN sempre più sotto pressione, superando definitivamente il problema del cosiddetto imbuto formativo";
inoltre, nello schema di decreto legislativo (composto da 11 articoli), in ben 4 articoli, recanti rispettivamente disposizioni in materia di procedure di iscrizione, discipline qualificanti comuni, graduatoria di merito nazionale e ammissione al secondo semestre e modalità di applicazione alle università non statali legalmente riconosciute, si rinvia la definizione delle relative disposizioni a successivi decreti ministeriali;
l'ulteriore rinvio a successivi decreti ministeriali rappresenta l'ennesima "presa in giro" delle ragazze e dei ragazzi interessati e delle loro famiglie che ancora non conoscono come verrà attuata questa "riforma";
da sottolineare poi che il parere del relatore, sen. Marti, approvato, a maggioranza, il 6 maggio 2025 dalla 7ª Commissione del Senato, contiene ben 9 osservazioni al Governo su punti cruciali, a conferma del fatto che anche la maggioranza è consapevole delle lacune e delle criticità del provvedimento,
si chiede di sapere:
se la Ministra in indirizzo non ritenga opportuno e doveroso fare chiarezza quantomeno sulle criticità descritte, nel rispetto di migliaia di studentesse e studenti e delle loro famiglie;
se intenda recepire le osservazioni previste dal parere della sua stessa maggioranza.
(3-01877)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
IRTO - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle imprese e del made in Italy e per gli affari europei. - Premesso che:
la "decontribuzione Sud" è un'agevolazione, introdotta dalla legge di bilancio per il 2021, che prevede un esonero contributivo per i datori di lavoro privati con sede in una delle regioni del Mezzogiorno;
la misura è indirizzata ai datori di lavoro privati, esclusi gli imprenditori del settore finanziario e agricolo e i datori di lavoro domestico, con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
in generale, quindi, l'esonero contributivo parziale disciplinato dal combinato disposto dell'articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020 e dell'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178 del 2020 prevede un esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro all'INPS in relazione a tutte le tipologie contrattuali di lavoro subordinato con sede di lavoro nelle citate regioni;
il decreto-legge n. 104 del 2020 inizialmente prevedeva l'esonero del 30 per cento per i periodi di paga ottobre-dicembre 2020;
successivamente la legge n. 178 del 2020 ha esteso fino al 2029 la riduzione contributiva con un décalage della misura: dal 2021 al 2025 una riduzione del 30 per cento; negli anni 2026 e 2027 una riduzione del 20 per cento; negli anni 2028 e 2029, del 10 per cento;
l'agevolazione si applica ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico;
dal 2021, l'articolo 1, comma 162, della legge n. 178 del 2020 ha previsto, altresì, l'esclusione anche per i seguenti soggetti: enti pubblici economici; istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP) e iscritte nel registro delle persone giuridiche; aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000; consorzi di bonifica; consorzi industriali; enti morali ed enti ecclesiastici;
la decontribuzione Sud, così come concepita, costituisce un aiuto di Stato, per cui la fruizione è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea. L'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza;
dopo la scadenza di validità del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nel periodo di emergenza da COVID-19, considerata l'esigenza di garantire la necessità di preservare l'occupazione delle imprese del Mezzogiorno ulteriormente rafforzata a causa del conflitto in Ucraina, le decisioni della Commissione europea di concessione dell'aiuto sono state rilasciate alle condizioni previste dal "temporary crisis framework" o TCF;
la Commissione europea, in virtù di ciò, ha concesso una proroga fino al 31 dicembre 2024 della decontribuzione Sud;
nel 2025, si è in attesa di ricevere un nulla osta per le grandi aziende da parte della Commissione europea, che dovrebbe confermare la misura deflattiva per l'anno in corso con conferma della percentuale del 30 per cento sui contributi a carico dell'azienda,
si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Governo in merito ai fatti esposti e quali misure ed iniziative intenda porre in essere, anche nelle sedi UE, al fine di assicurare la proroga della misura "decontribuzione Sud", fondamentale per i datori di lavoro e per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno.
(4-02065)
MALAN, SPERANZON, SALLEMI, SCURRIA, ZEDDA - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che:
nel mese di gennaio 2025 un componente della Camera dei deputati ha presentato un'interrogazione al Presidente del Consiglio dei ministri in merito all'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2007 recante la disciplina del regime per i doni di cortesia ricevuti dai componenti del Governo, per quanto riguarda il periodo successivo al 1° novembre 2022;
il 18 marzo la Presidenza del Consiglio ha risposto nell'aula di Montecitorio attraverso il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il quale ha riferito che i doni di rappresentanza, di cui all'articolo 2 del citato decreto, che il Presidente del Consiglio dei ministri ha ricevuto dal momento del suo insediamento fino a quel giorno sono stati iscritti, ai sensi della vigente normativa, in apposito registro in formato elettronico, tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, contenente la data, il luogo e l'occasione, l'autorità che ha offerto il dono, nel caso di doni ricevuti dal Presidente del Consiglio, e una descrizione del dono stesso;
il ministro ha riferito altresì di aver depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati l'estratto del suddetto elenco relativo ai doni di cortesia ricevuti dal Presidente del Consiglio con il valore stimato dei medesimi, e che tali oggetti sono nella disponibilità dell'amministrazione o sono custoditi dall'Ufficio del cerimoniale, per essere successivamente consegnati al Dipartimento per i servizi strumentali,
si chiede di sapere:
se la Presidenza del Consiglio sia in possesso dell'elenco dei doni ricevuti dai precedenti Presidenti del Consiglio dei ministri, con la relativa stima del valore;
quale sia stata la destinazione di tali doni e la loro attuale collocazione;
se la Presidenza del Consiglio intenda, analogamente a quanto fatto con l'altro ramo del Parlamento per quanto riguarda i doni ricevuti dal 22 ottobre 2022, mettere a disposizione del Senato l'elenco dei doni ricevuti dai Presidenti del Consiglio negli ultimi quindici anni.
(4-02066)
SCALFAROTTO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
nei giorni scorsi, a Napoli, come riportato da numerosi organi di stampa, è avvenuto un episodio grave: una ristoratrice, dopo aver identificato alcuni avventori come israeliani, li ha impropriamente ingaggiati in una discussione politica e li ha cacciati, a ragione della loro nazionalità, dal suo locale;
dal 7 ottobre 2023, come pure riportato da molti organi di stampa, gli episodi di antisemitismo e di intolleranza nei confronti della comunità ebraica nel nostro Paese si sono moltiplicati;
nel febbraio 2024 è stato presentato un disegno di legge al Senato (AS 1036) a firma dell'interrogante recante: "Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, ai fini della garanzia del principio di non discriminazione". Il disegno di legge, in particolare, è volto in primis ad escludere che le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età, dalla nazionalità e dall'orientamento sessuale siano riferite solo ai temi dell'occupazione e delle condizioni di lavoro e in secundis amplia il perimetro di applicazione del principio di non discriminazione, stabilendo che esso si applichi a tutte le persone nel settore sia pubblico che privato e sia suscettibile di tutela giurisdizionale anche con specifico riferimento all'accesso a prestazioni, offerte e servizi,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia in grado di produrre dati statistici relativi ai casi in cui beni e servizi siano stati negati da pubblici esercenti su base discriminatoria (cioè a dire a ragione della nazionalità, del credo religioso, dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, delle opinioni politiche e filosofiche o delle disabilità dell'avventore);
se in particolare siano disponibili dati di discriminazione relativi a clientela di fede ebraica nell'erogazione di beni e servizi nel nostro Paese, in particolare dopo il 7 ottobre 2023;
se intenda promuovere l'approvazione di una legge che estenda le norme antidiscriminatorie alla fornitura di beni e servizi, come proposto nel disegno di legge AS 1036 a prima firma dell'interrogante.
(4-02067)
MARTON, LICHERI Sabrina, BEVILACQUA, PIRRO, FLORIDIA Barbara, DAMANTE - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
secondo fonti di stampa, il Governo italiano ha stanziato circa 2 miliardi di euro a favore di STMicroelectronics nell'ambito del "Chips act" europeo, somma che sarebbe stata autorizzata dalla Commissione europea come aiuto di Stato;
nove mesi fa, STMicroelectronics, partecipata dagli Stati francese e italiano, aveva annunciato un investimento di 5 miliardi di euro per il nuovo stabilimento produttivo a Catania, con 2.000 nuovi posti di lavoro previsti, di cui 2 miliardi coperti da finanziamenti pubblici italiani;
la linea produttiva di Catania di STM è inoltre beneficiaria di 292,5 milioni di euro di fondi PNRR, su un progetto complessivo di 730 milioni di euro, dei quali 102,7 milioni risultano già erogati;
per lo stabilimento STM di Agrate Brianza (Monza e Brianza) sono stati stanziati ulteriori 686 milioni di euro tra fondi statali e PNRR, ma, secondo quanto riportato da "OpenPNRR", al momento tali fondi non risultano ancora materialmente erogati;
in contrasto con gli annunci di espansione industriale, nelle ultime settimane si è diffusa la notizia dell'attivazione della cassa integrazione per i reparti produttivi della sede di Catania, generando preoccupazione per la tutela occupazionale e l'effettivo ritorno dell'investimento pubblico,
si chiede di sapere:
quanti finanziamenti pubblici, suddivisi per fonte ("Chips act", fondi nazionali, fondi PNRR), siano stati complessivamente deliberati, impegnati ed effettivamente erogati a favore di STMicroelectronics e quali siano gli atti amministrativi con cui sono stati concessi tali finanziamenti, e i relativi termini di erogazione;
se siano stati stabiliti obblighi specifici in materia di livelli occupazionali, investimenti industriali e rendicontazione a carico di STM in cambio dell'ottenimento dei fondi pubblici;
quali strumenti di controllo e verifica siano stati previsti per monitorare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche erogate;
quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare nel caso in cui STMicroelectronics, pur beneficiando di ingenti fondi pubblici, proceda a tagli occupazionali o riduzioni produttive nei siti italiani.
(4-02068)
PAITA - Ai Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e per la protezione civile e le politiche del mare. - Premesso che:
l'aeroporto internazionale di Lamezia Terme da circa 20 anni è sede di una delle tre basi permanenti dei "Canadair" che compongono la flotta nazionale antincendio;
la base è dotata di tutte le infrastrutture operative, di manutenzione e di ricovero necessarie per i Canadair;
negli scorsi mesi è stato affermato da rappresentanti della SACAL (società che gestisce gli aeroporti di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria) che l'attività dei Canadair intralcia il normale traffico commerciale e passeggeri dell'aeroscalo lametino;
nell'area aeroportuale lametina sono presenti il reparto volo dei Vigili del fuoco, la base dell'elisoccorso, la sezione aerea della Guardia di finanza, il secondo reggimento aviazione dell'Esercito "Sirio" (con funzioni anche di protezione civile) e l'unica scuola di alta formazione nazionale per direttori delle operazioni di spegnimento (DOS), quest'ultima nata per la presenza della base Canadair;
la scuola, di primaria rilevanza anche a livello europeo, dalla sua nascita nel 2009 ha formato circa 1.300 DOS, di cui 100 circa provenienti da altri Paesi europei;
nelle intenzioni di SACAL la base Canadair andrebbe trasferita nell'area aeroportuale di Crotone, nonostante il parere contrario del Ministero dell'interno, più precisamente del Dipartimento nazionale dei Vigili del fuoco;
l'area aeroportuale di Crotone non è attrezzata per ospitare i Canadair e, di conseguenza, la SACAL vuole investire 20 milioni di euro per creare le infrastrutture necessarie per gli stessi aeromobili antincendio, infrastrutture già presenti nell'area aeroportuale lametina,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano intervenire per garantire la permanenza della base Canadair a Lamezia Terme;
se ritengano necessaria la spesa di 20 milioni di euro per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per ospitare i Canadair nell'area aeroportuale di Crotone, in considerazione delle infrastrutture esistenti nell'area aeroportuale di Lamezia Terme.
(4-02069)
MARTELLA, D'ELIA - Al Ministro della cultura. - Premesso che:
come appreso da fonti di stampa, in data 23 aprile 2025, sono stati all'improvviso rinviati o annullati gli eventi previsti negli archivi di Stato fino al 26 aprile, giorno dei funerali del Papa;
si sarebbe trattato di una comunicazione interna che ha esteso "in modo ampio" gli obblighi imposti dal lutto nazionale deciso dal Governo;
molti degli eventi sospesi o annullati riguardavano la ricorrenza del 25 aprile, giorno della Liberazione dal nazifascismo;
tra gli eventi annullati tra il 23 e il 26 aprile ci sono state le seguenti conferenze: "Nonostante il pericolo: donne partigiane della Resistenza anconetana", "I caratteri della resistenza a Genova", città scelta quest'anno dal Presidente della Repubblica per la celebrazione ufficiale, l'inaugurazione della mostra "Grido di libertà" a Cosenza, e altri eventi in tutta Italia, da Roma a Venezia,
si chiede di sapere quali siano state le motivazioni che hanno portato alla sospensione o annullamento di molte iniziative, già previste, indette dagli archivi di Stato sul territorio nazionale in occasione del 25 aprile.
(4-02070)
SCALFAROTTO - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
organi di stampa riportano come il Ministro in indirizzo avrebbe annunciato l'intenzione di promuovere modifiche alla disciplina riguardante l'accesso al concorso per la carriera diplomatica, prevedendo che qualsiasi titolo universitario conseguito permetta di partecipare al concorso;
la proposta è stata annunciata dal Ministro nel corso di un evento tenutosi nei giorni scorsi alla Camera dei deputati durante il quale, come riportano gli organi di stampa, avrebbe dichiarato: "vorrei un esame comune per tutti, poi uno di specializzazione", sostenendo inoltre di essere convinto che, più si allarga la base del reclutamento, "più bravi diplomatici si avranno in futuro";
secondo le parole del Ministro, di fatto, si vorrebbe consentire l'accesso al concorso diplomatico anche alle persone che hanno conseguito lauree che esulano dai tre grandi filoni delle scienze politiche e relazioni internazionali, giurisprudenza ed economia attualmente richiesti per concorrere, prevedendo che qualsiasi titolo universitario conseguito, anche non attinente alle competenze richieste dal delicato lavoro che i diplomatici sono chiamati a svolgere (compresa, ad esempio, la laurea in scienze motorie), dia la possibilità di partecipare al concorso;
se le intenzioni del Ministro dovessero essere confermate, si sarebbe davanti a una grave mancanza di rispetto per i diplomatici, allo svilimento di un ruolo essenziale e indispensabile per la tutela degli interessi del nostro Paese nel mondo, il quale richiede assoluta preparazione e anni di formazione e studio di materie inerenti alla carriera diplomatica;
è necessario che il Ministro esponga con chiarezza se intende realmente modificare la disciplina riguardante l'accesso al concorso per la carriera diplomatica come descritto,
si chiede di sapere se sia vero che il Ministro in indirizzo intende modificare i requisiti di accesso al concorso per la carriera diplomatica, prevedendo che qualsiasi titolo universitario conseguito permetta di partecipare al concorso, e in caso affermativo, se non ritenga che ampliare l'accesso alla carriera diplomatica anche a persone che hanno conseguito titoli universitari non coerenti con la carriera diplomatica sia una grave forma di svilimento della diplomazia italiana.
(4-02071)
FRANCESCHELLI - Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
il cambiamento climatico e l'accadimento di sempre più frequenti eventi meteorici di straordinaria intensità impongono alle amministrazioni un riassetto del governo del territorio che non può prescindere da interventi di regimazione, sistemazione e mitigazione del rischio idrogeologico;
le periodiche alluvioni che hanno interessato il territorio della Toscana nel corso degli ultimi anni hanno provocato danneggiamenti di rilevante entità ad infrastrutture e a beni immobili pubblici e privati e messo a rischio l'incolumità delle persone residenti. Nei casi più gravi è stato richiesto lo stato di calamità naturale e l'insediamento del commissario straordinario;
a seguito degli eventi sono state adottate nel territorio della Toscana iniziative e predisposti interventi per la riduzione del rischio idraulico e per prevenire ulteriori danneggiamenti dagli eventi atmosferici estremi a partire dalla realizzazione di casse d'espansione e laminazione;
il 18 maggio 2018, la Valdichiana è stata interessata da un evento atmosferico estremo con allagamenti in gran parte del territorio, con particolare intensità nel centro storico di Torrita di Siena e nel comune di Sinalunga. Ad un anno di distanza, in data 29 maggio 2019, un altro evento atmosferico estremo ha provocato danneggiamenti a Torrita di Siena con svariate centinaia di migliaia di euro di danni con l'acqua e il fango che hanno invaso aziende e magazzini privati, in prossimità del centro abitato del Paese;
nello stesso territorio, ripetutamente colpito da eventi atmosferici estremi e da ripetuti allagamenti, è emersa pertanto l'urgenza di predisporre interventi per ridurre il rischio idraulico ed evitare il ripetersi di situazioni di pericolo per i cittadini residenti e l'interruzione prolungata delle attività produttive;
al Comune di Torrita di Siena, nell'ambito dei contributi concessi per investimenti di "medie opere" di cui alla legge n. 145 del 2018, è stato attribuito contributo pari ad 1,4 milioni di euro per la realizzazione di casse d' espansione e laminazione in località Ciliano;
tale importante opera di sistemazione idraulica, una volta completata, consentirebbe al comune di Torrita di Siena e agli altri comuni limitrofi della Valdichiana di contenere efficacemente eventuali esondazioni del corso d'acqua di categoria 1 denominato fosso Acornio;
per la realizzazione dell'opera, il Comune si avvarrà di una centrale unica di committenza che dovrà eseguire la gara di appalto;
considerato che:
la realizzazione delle casse di espansione e laminazione è un intervento ad elevata complessità progettuale in quanto necessita di diverse ed approfondite indagini tecniche, autorizzazioni ambientali e amministrative che richiedono tempi lunghi per la loro conclusione;
le indagini condotte per la realizzazione della cassa di espansione e laminazione in località Ciliano, le movimentazioni di terra e le indagini geognostiche e geotecniche (di fatto opere necessarie in fase di realizzazione della cassa di espansione e laminazione) hanno richiesto tempi prolungati e rischiano di compromettere il pieno rispetto del cronoprogramma per la realizzazione dell'opera e di far perdere i finanziamenti necessari alla realizzazione della medesima;
ad oggi molte delle autorizzazioni propedeutiche non sono pervenute all'amministrazione committente;
il Comune di Torrita di Siena, ai fini della validità del contributo concesso per investimenti di "medie opere" di cui alla legge n. 145 del 2018, avrebbe dovuto aggiudicare i lavori entro il 21 gennaio 2025 e ultimarli entro il 31 marzo 2026, pena la decadenza del contributo;
l'eventuale definanziamento per cause non dipendenti dall'amministrazione committente prefigura la mancata realizzazione di un'opera fondamentale per la sicurezza idraulica nel comune di Torrita di Siena e nei comuni limitrofi della Valdichiana,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare, per quanto di rispettiva competenza, al fine di garantire la realizzazione delle casse d'espansione e laminazione a Torrita di Siena, in località Ciliano, necessaria alla riduzione del rischio idraulico per gran parte del territorio della Valdichiana;
se, a tal fine, intendano attivarsi al fine di prevedere una proroga dei termini inizialmente previsti nel cronoprogramma lavori per la realizzazione dell'opera e consentire al Comune di Torrita di Siena di mantenere per tale via il finanziamento di 1,4 milioni di euro ottenuto a valere sulle risorse stanziate per investimenti di "medie opere" di cui alla legge n. 145 del 2018.
(4-02072)