Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 292 del 08/04/2025
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------
292a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 8 APRILE 2025
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Presidenza del vice presidente RONZULLI
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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 295 del 15 aprile 2025
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente RONZULLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,38).
Si dia lettura del processo verbale.
STEFANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 3 aprile.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
PRESIDENTE. Comunico che in data 7 aprile 2025 è stato presentato il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'istruzione e del merito, dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e dal Ministro del turismo
«Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026» (1445).
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1322) Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,41)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1322, già approvato dalla Camera dei deputati.
Il relatore, senatore Berrino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
BERRINO, relatore. Signor Presidente, rappresentante del Governo, il disegno di legge n. 1322, che è già stato votato dalla Camera, è frutto e sintesi di un ampio lavoro che è stato portato avanti per andare incontro alle richieste, anche pressanti, di una grande platea di servitori dello Stato che hanno subito in questi anni gravissime lesioni in merito alle loro rivendicazioni.
Oggi con il voto del Senato su questo disegno di legge colmiamo finalmente le lacune legislative di fronte a uomini e donne responsabili, tra cui molti - dobbiamo ricordarlo - hanno continuato a lavorare anche durante il difficile periodo del Covid, così come molti altri, ma senza alcuna tutela previdenziale e assistenziale, di fronte - questo devo dirlo - all'intera collettività e con rilievi che sono stati posti proprio all'Italia dalla Comunità europea.
Come ha giustamente già detto il Presidente, il disegno di legge n. 1322 è collegato alla manovra finanziaria ed è già stato approvato dalla Camera. Si sottolinea che tale intervento si propone anche di rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea all'Italia con l'apertura della procedura di infrazione n. 4081 del 2016 per la violazione dei diritti dei lavoratori e dei magistrati onorari relativi al trattamento previdenziale di questi ultimi. Su alcuni aspetti oggetto di contestazione era peraltro intervenuto l'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, già convertito nella legge n. 166 del 2024, che ha introdotto disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e per infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Passando all'esame del provvedimento, il disegno di legge governativo, che non è stato modificato nel corso dell'esame in Commissione, si compone di 4 articoli. L'articolo 1, comma 1, lettera a), innova le previsioni relative al regime di incompatibilità con le funzioni di magistrato onorario, disciplinato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 116 del 2017, stabilendo che la causa di incompatibilità inerente all'esercizio di attività professionale prestata in favore di imprese di assicurazione bancaria o di intermediazione finanziaria che operano nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie, trova applicazione nei confronti di coloro che, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di cui al successivo articolo 6, abbiano esercitato in maniera abituale e prevalente la professione di avvocato per conto degli istituti e delle imprese citate.
L'articolo 1, comma 1, lettera b), introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, modifica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che reca disposizioni in materia di coordinamento e organizzazione dell'Ufficio del giudice di pace, prevedendo che il Presidente del tribunale possa avvalersi, nello svolgimento dei predetti compiti, anche di uno o più giudici onorari di pace, oltre che dei giudici professionali.
L'articolo 1, comma 1, lettera c), modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, intervenendo sulla disciplina del rapporto di lavoro della magistratura onoraria tramite l'inserimento di norme in materia di esclusività delle funzioni, cessazione dal servizio e applicazione ai magistrati onorari del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto funzioni centrali, per quanto riguarda permessi, assenze e congedi.
L'articolo 1, comma 1, lettera d), modificato nel corso dell'esame presso la Camera, introduce nel decreto legislativo n. 116 i nuovi articoli 29-bis e 29-ter in materia rispettivamente di impegno dei magistrati onorari confermati e di incompatibilità.
In particolare, l'articolo 29-bis si compone di due commi, in cui, oltre ad affidare al presidente del tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale, la definizione del programma di lavoro dei magistrati onorari, si distingue l'impegno lavorativo richiesto ai magistrati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni, equivalente a trentasei ore settimanali, e quello richiesto ai magistrati che non abbiano esercitato tale opzione che risulta di sedici ore a settimana.
L'articolo 29-ter del decreto legislativo n. 116 prevede alcune novità per i magistrati confermati che abbiano optato per il regime di esclusività: non possono svolgere le funzioni in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge, i conviventi o la persona unita civilmente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario nel quale esercitano la funzione di magistrato onorario i coniugi, i conviventi, la persona unita civilmente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Ad essi si applicano cause di incompatibilità stabilite dagli articoli 18 e 19 di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
L'articolo 1, comma 1, lettera e), come modificato durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, interviene sulla disciplina relativa ai compiti e alle funzioni dei giudici e dei vice procuratori onorari confermati, sostituendo integralmente l'articolo 30 del decreto legislativo n. 116. In primo luogo, la nuova disposizione prevede che ai magistrati onorari che esercitavano le funzioni di giudice di pace continuino a essere assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge ai giudici di pace. In secondo luogo, è stabilito che ai giudici onorari di tribunale confermati che sono impiegati nell'ufficio per il processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica siano assegnate la trattazione e la definizione con funzioni monocratiche di tutti i procedimenti civili e penali, ad eccezione di quelli non assegnati al giudice di pace, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 30.
La norma in esame chiarisce inoltre che l'applicazione dei magistrati onorari confermati al collegio è ammessa solo qualora ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali, salvo che per procedimenti inerenti a specifiche materie determinate dalla legge. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 esercitavano le funzioni di vice procuratore onorario si applicano gli articoli 16 e 17.
L'articolo 1, comma 1, lettera f), alla luce delle modifiche attuate nel corso dell'esame presso la Camera, introduce nel decreto legislativo, agli articoli da 30-bis a 30-septies, disposizioni in materia di destinazioni in supplenza, nei casi di assenza o impedimento dei magistrati professionali, limitatamente a eccezionali esigenze di servizio, di disciplina delle ferie, di trattamenti a domanda dei magistrati onorari. Nello specifico, i magistrati onorari possono essere sia destinati a compiti di supplenza dei magistrati assenti o impediti, se è previsto nell'ambito delle tabelle organizzative dell'ufficio e nelle stesse sono determinati i criteri per l'individuazione dei giudici onorari da destinare in supplenza, sia assegnati con provvedimento del presidente del tribunale in supplenza presso l'ufficio del giudice di pace del circondario.
Ai sensi del nuovo articolo 30-ter, i magistrati onorari confermati non prestano servizio nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio. Tuttavia, se il magistrato onorario ha svolto le sue funzioni durante tale mese, costui ha il diritto di non prestare attività per un corrispondente numero di giorni nel periodo ordinario.
L'articolo 30-quater, introdotto dal disegno di legge in esame, disciplina il trasferimento dei magistrati onorari confermati, stabilendo che coloro che esercitano le funzioni di giudice di pace possano essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultino assegnati purché la sede richiesta presenti una scopertura.
Il nuovo articolo 30-quinquies delinea una procedura di valutazione, a cadenza quadriennale, articolata in due fasi, diretta a confermare la permanenza dell'idoneità professionale dei magistrati onorari confermati. Tale giudizio viene trasmesso al Consiglio superiore della magistratura e deve essere motivato in caso di non idoneità.
L'articolo 30-sexies regola il regime disciplinare, prevedendo una graduazione delle sanzioni a fronte delle violazioni dei doveri inerenti alle funzioni. Ad esempio, in caso di grave inadempimento agli impegni assunti è prevista la sanzione della decadenza, mentre nelle ipotesi di minore gravità possono essere disposti, in ragione della concreta rilevanza del fatto, l'ammonimento o la sospensione del magistrato dall'esercizio delle funzioni per la durata massima di un anno.
Infine, la lettera f) introduce l'articolo 30-septies, secondo il quale l'incarico dei magistrati onorari confermati può essere temporaneamente sospeso a domanda e senza diritto ad alcun trattamento economico per consentire lo svolgimento di attività incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie.
L'articolo 1, comma 1, lettera g), dispone che ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 116 continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio, di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021.
L'articolo 1, comma 1, lettera h), reca disposizioni in materia di regime retributivo, previdenziale e fiscale per i magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati, tramite l'introduzione nel decreto legislativo n. 116 degli articoli 31-bis, 31-ter e 31-quater. Nello specifico, è previsto un compenso definito in via autonoma sia per i magistrati che abbiano optato per l'esercizio in via esclusiva delle funzioni, sia per quelli che esercitano tali funzioni in via non esclusiva. Tale compenso viene qualificato ai fini fiscali come reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente.
L'articolo 1, comma 2, inserito dalla Camera dei deputati, reca due modifiche formali dell'articolo 50 del Testo unico delle imposte sui redditi.
L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, disciplina la possibilità per il CSM di bandire ulteriori procedure valutative qualora all'esito delle precedenti procedure dovessero residuare risorse finanziarie disponibili, nonché la rimessione nei termini per la richiesta di conferma a favore dei magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della domanda.
L'articolo 3, in considerazione delle modifiche effettuate nell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, reca disposizioni transitorie in materia di autorizzazione all'esercizio delle funzioni per i magistrati onorari, che sono pubblici dipendenti, e di termine per l'adesione al regime di esclusività delle funzioni onorarie. Costoro devono chiedere autorizzazione, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; qualora venga rilasciata in favore dei magistrati onorari che abbiano optato per i regimi di esclusività, questi ultimi sono collocati in aspettativa senza assegni con diritto al mantenimento della qualifica.
Infine, l'articolo 4 del disegno di legge in esame dispone l'autorizzazione di spesa necessaria alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento. In particolare, è prevista una clausola di invarianza finanziaria che prevede che dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Durante l'esame in Commissione - come ricordato - non sono state approvate modifiche al testo del provvedimento. Devo tuttavia segnalare che è stato accolto dal Governo, in una riformulazione, l'ordine del giorno G/1322/12/2 (testo 2), che impegna l'Esecutivo a valutare l'opportunità, in presenza di valutazioni positive, di riconoscere una progressione anche economica ai magistrati onorari. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.
MUSOLINO (IV-C-RE). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il provvedimento in esame scaturisce da una censura mossa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che aveva fatto una segnalazione e aperto una procedura d'infrazione contro l'Italia con riferimento alla situazione della magistratura onoraria, richiamando il legislatore italiano a porre fine a una sperequazione e a un trattamento deteriore di cui erano destinatari i giudici di pace.
Il Governo, in più tappe e con un avvicinamento progressivo (già alcune disposizioni erano state adottate in precedenza), ha cercato di ascoltare e dare una soluzione all'accorato appello della magistratura onoraria, introducendo queste disposizioni, dalla cui lettura emergono dei chiaroscuri. Su alcune cose continuiamo a pensare che questo Governo difetti di una capacità di concretizzazione delle sue risposte: parte bene, ma - non si sa perché - è come se non riuscisse mai a finalizzare il suo risultato in maniera completa e compiuta.
Perché dico questo? Innanzitutto rivolgiamo alla magistratura onoraria un sentito ringraziamento per quello che fa e per come svolge la funzione giurisdizionale (Applausi), perché ben il 40 per cento del contenzioso civile grava sulle spalle dei giudici di pace, e anche il contenzioso penale dei reati minori in gran parte è comunque gestito da loro. Sulla magistratura onoraria, la cosiddetta giustizia di prossimità, c'è quindi un impatto fortissimo: è la risposta dello Stato alle istanze del cittadino e, pertanto, non va sottovalutata, né va pensato che sia una magistratura di serie B. Prendere atto di questa situazione e introdurre una serie di correttivi e di risposte sicuramente sono fatti meritori.
È come poi si arriva alle risposte e alle soluzioni adottate che lascia sempre un po' l'amaro in bocca. Dico questo perché creiamo un ruolo a esaurimento per i giudici di pace che già esercitano questa funzione, però diciamo che devono essere comunque sottoposti a un giudizio di idoneità per mantenere il ruolo che svolgono. Non si capisce perché: se lo stanno svolgendo con merito, senza censura e senza rilievi, perché sottoporli a un nuovo giudizio di idoneità? È come se ci fosse bisogno di fare un bollino di qualità, che francamente non meritano proprio per il grande lavoro che svolgono tutti i giorni.
Parallelamente, creiamo un nuovo ruolo e diciamo ai giudici di pace di scegliere tra un impegno esclusivo, dedicandosi esclusivamente alle funzioni di giudice onorario, oppure di optare per un ruolo non esclusivo. Li vincoliamo e in qualche modo operiamo una discriminazione, che non è soltanto nel ruolo e nella tipologia d'impegno che gli si chiede, con un orario rigido (trentasei ore per i primi e sedici ore per i secondi), come se ignorassimo che lo svolgimento delle funzioni giudiziarie non è ancorato a un rigido parametro orario: non si può pensare che a un certo orario si finisca l'udienza semplicemente perché si sono raggiunte le trentasei ore mensili. Questa è forse espressione anche di poca conoscenza del settore.
Poi gli si dice anche che il trattamento retributivo sarà diverso. I primi accedono finalmente a una retribuzione degna anche della funzione che svolgono, mentre i secondi vengono particolarmente danneggiati da una retribuzione che è sempre inferiore a quella che spetterebbe loro.
Forse l'apoteosi di questa discriminazione si raggiunge con riferimento al trattamento previdenziale: i primi accedono alle tutele del contratto collettivo nazionale con parti centrali, mentre i secondi vengono obbligati a iscriversi alla gestione separata dell'INPS. E addirittura non è prevista neanche una misura per il ricongiungimento dei contributi previdenziali versati magari alla cassa forense (perché molti giudici onorari provengono dalla professione forense). Inoltre, per fare questo ricongiungimento, probabilmente dovranno attingere ai loro risparmi in maniera consistente, perché purtroppo è un istituto sempre particolarmente oneroso.
Perché si fanno queste disparità? Il senso di questo provvedimento alla fine si diluisce, si perde e purtroppo naufraga nel momento in cui si rilevano delle diversità e delle disparità di trattamento che non tengono conto della unità della funzione. Non è che perché scelgo un regime di non esclusività sono meno giudice di pace rispetto al collega che sceglierà il sistema dell'esclusività: questo potrebbe giustificare un diverso trattamento salariale e stipendiale, ma non un diverso riconoscimento dei trattamenti previdenziali o della mobilità, che pure non è stata prevista. Non si capisce perché la magistratura onoraria non possa accedere allo stesso istituto al quale accede la magistratura ordinaria.
Ancora più inspiegabile è il trattamento sanzionatorio: si prevede un sistema di sanzioni disciplinari che vanno dall'ammenda alla sospensione, fino addirittura alla decadenza, senza però tipizzarle, quindi lasciando all'arbitrarietà di un successivo giudizio l'applicazione di una censura e di un provvedimento disciplinare che può comportare anche la fine della carriera.
Se la magistratura onoraria svolge le stesse funzioni della magistratura ordinaria, francamente non si comprende quale sia la ratio di non prevedere l'assimilazione anche del codice disciplinare.
La sensazione che si ha, quindi, leggendo ed esaminando questo provvedimento, è che, come sempre, il Governo parta animato da buone intenzioni e da grandi aspettative - come diceva Charles Dickens - ma poi, quando è al punto in cui si potrebbe finalmente portare a casa un provvedimento di senso compiuto, è come se gli mancassero sempre lo strumento, la capacità, la voglia, l'attenzione e la conoscenza per completare, per definire, per dare un senso serio, compiuto e completo al lavoro che svolge, che è proprio quello che succede nel testo in esame.
Ma, se tutto questo non bastasse a esprimere le nostre perplessità e a confermarle anche nel corso di questo esame in Senato, aggiungo la considerazione che è stata fatta già nel corso dei lavori in Commissione sul decreto milleproroghe e che è stata ribadita anche con un'interrogazione che abbiamo presentato successivamente, durante il sindacato ispettivo, di cui è prima firmataria la senatrice Fregolent, riferita alla grave carenza di organico del giudice di pace. In questo provvedimento inserite la procedura per la carriera esclusiva, per quella non esclusiva, per il trattamento previdenziale, per il trattamento contributivo, per le ferie, per l'orario di lavoro, ma dimenticate il problema più importante, cioè la carenza di organico. Si tratta di una carenza gravissima: sono presenti mediamente 37 giudici su 100 nelle Regioni, ma la percentuale si esaspera ancora di più nelle isole, dove operano soltanto 128 giudici di pace rispetto ai 317 di organico e di più ancora nelle grandi città, dove questa percentuale scende addirittura al 20,8 per cento: pensate che a Palermo operano 18 giudici di pace sui 99 di organico. Questa carenza così grave incide, ovviamente, sull'amministrazione della giustizia e costituisce una denegata giustizia. Quando c'è un ritardo tale per cui le sentenze, i provvedimenti, le pronunce arrivano con ritardi imponenti, di anni, è come se non ci fosse più la giustizia. Quel diritto costituzionale del cittadino è frustrato all'origine e non aver previsto in questo provvedimento alcuna misura per agire sulla carenza di organico e per assegnare finalmente il personale ai giudici di pace è molto grave e costituisce veramente la più grande esemplificazione dell'occasione mancata che con esso si consuma.
Tutto ciò è ancor più grave se pensiamo che a breve entrerà in vigore la riforma della magistratura onoraria, che amplierà le competenze dei giudici di pace e devolverà agli stessi più materie per valori anche superiori rispetto a quelli attuali. Quindi, se già abbiamo una carenza di organico che mette in sofferenza gli uffici così come sono, con l'attuale carico di lavoro, immaginate quello che succederà a ottobre, quando entrerà in vigore la riforma: immutati gli organici, immutate le possibilità di trattare le cause, ma al contrario aumentate le materie, le discipline e i giudizi iscritti al ruolo. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Vespucci-Murmura» di Vibo Valentia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1322 (ore 17,03)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.
POTENTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli senatori, giungere all'esame di questo provvedimento è motivo di piacere e di grande soddisfazione, dopo anni di un lavoro che è iniziato, almeno per la mia personale esperienza parlamentare, sin dalla scorsa legislatura, allorché, con il sottosegretario di Stato per la giustizia Jacopo Morrone, abbiamo iniziato a lavorare sulla tanto attesa riforma della magistratura onoraria. Ricordo la volontà di raccogliere anche i più significativi ma poco rappresentativi spunti che provenivano dalle associazioni, a volte composte anche da tre o quattro magistrati onorari di un determinato circondario.
Abbiamo fatto anche questo: li abbiamo ascoltati tutti, più volte. Ma non ce n'era bisogno per chi svolge la professione forense, poiché, ogni volta che abbiamo varcato la soglia di un'aula di giustizia, specie ovviamente in primo grado e ancor più qualora fosse quella di un giudice di pace, ci siamo spesso trovati a contatto con una sorta di figli di un dio minore. Ci siamo trovati con una giustizia amministrata in maniera volenterosa, ma - ahimè - in forza di un articolo della Costituzione (l'articolo 106, secondo comma), con una sorta di pregiudizio durato fino ad oggi e che durerà fino alle prossime ore, allorché questo testo finalmente porrà la parola fine a una discriminazione lavorativa che rimarrà pur sempre nella forma. Ci saranno pur sempre dei magistrati onorari, che però avranno finalmente la dignità di lavoratori.
Perché dico questo? Qualcuno può pensare che questa materia riguardi solo gli addetti ai lavori. No, cari signori: dobbiamo riconoscere l'importanza della magistratura onoraria, proprio perché ritenuta una magistratura che fino ad oggi si è occupata di casi minori, che sono i più numerosi e quelli a cui i cittadini fanno maggiormente affidamento per la soluzione di questioni a volte anche bagatellari, ma purtroppo dirimenti delle tante vicende della nostra comunità.
Come ricordavo, i magistrati onorari sono giudici che non accedono alla magistratura tramite concorso, ma vengono nominati attraverso altre procedure, che adesso troveranno una degna collocazione normativa. Questa storia parte con la figura dei giudici di pace, che nel 1991 videro conferite alla loro attività specifiche attribuzioni funzionali nel settore civile, che poi si estesero anche alla materia penale. Con la generale previsione, poi, di un giudice unico di primo grado (organo che può anch'esso essere impersonato da un magistrato onorario) si è inciso su aspetti dello status del magistrato onorario, di volta in volta stabilendo requisiti e criteri selettivi per l'accesso alla carica, articolando in maniera diversa il procedimento di nomina e riconoscendo un'indennità per il lavoro svolto.
Vi posso assicurare, per esperienza personale, che non sempre i magistrati onorari hanno avuto l'accesso a una minima corresponsione di indennizzo, perché tra di loro ci sono anche i delegati, ad esempio i vice procuratori delegati, i quali ricevevano e ricevono ancora una delega da parte del procuratore capo e, attraverso la frequentazione di una scuola di specializzazione per le professioni legali, hanno titolo per intervenire in un'aula dibattimentale in primo grado (con un limite per segnare la gravità di alcune fattispecie di reato) con le funzioni di pubblico ministero.
Devo dire che questa riforma pone anzitutto un freno a quello che è stato un utilizzo finalizzato talvolta a soddisfare non già esigenze aventi un carattere provvisorio, ma un'esigenza strutturale del sistema giudiziario italiano: non per tamponare un aumento improvviso e imprevedibile del contenzioso, ma per sopperire a vere e proprie esigenze permanenti e durevoli.
È quindi assolutamente condivisibile la scelta oggi compiuta dal legislatore, dopo aver raccolto le pronunce provenienti dalla giustizia comunitaria, che hanno ben inquadrato i limiti oltre i quali la normativa nazionale non poteva spingersi a sminuire e denigrare - addirittura attraverso la mancanza di un'indennità e di un periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie, in costanza di un vero e proprio rapporto di lavoro - queste esigenze di rispetto nel rapporto continuativo con l'amministrazione della giustizia e di punti fermi e imprescindibili per un qualunque rapporto di lavoro. Non ho sentito la sinistra strillare, in mancanza addirittura di indefettibili diritti che spettano a qualunque lavoratore (di questa categoria fino ad oggi nessuno aveva mai sostenuto le ragioni), alzando la voce nello stesso modo in cui spesso si fa in quest'Aula su questioni per lo più teoriche e forse anche ideologiche; non ci si sofferma mai sulla storia personale dei lavoratori.
Concludo quindi con la nostra vicinanza ai magistrati onorari, ai giudici onorari di tribunale, ai vice procuratori onorari e ai giudici di pace, ai quali da oggi faremo un grande dono, potendo fornire loro strumenti, considerazione e dignità per svolgere parimenti le medesime funzioni della magistratura ordinaria, attraverso una qualità e una qualificazione professionali che assolutamente non possono più trovare differenza in termini di esercizio di funzioni con la magistratura professionale. Si tratta quindi di un grande passo in avanti verso la civiltà, che ovviamente dovrà essere portato avanti e affiancato per le nuove funzioni che presto ricopriranno i giudici di pace, i quali vedranno ampliata in maniera consistente la loro competenza per materia e ulteriormente accresciuto l'onere a loro carico nelle aule di giustizia.
Se la riforma troverà il perimetro di queste nuove funzioni nelle quantità indicate, si stima che assorbirà un 50-60 per cento del carico di lavoro dei tribunali ordinari. È bene quindi pensare sin da subito alle ulteriori novità che potremo portare anche in termini di geografia giudiziaria, come, perché no, vedere attribuite alle Regioni la possibilità e le risorse per gestire, ad esempio, la funzione onoraria della magistratura in via esclusiva, cosa che ad oggi è prevista.
Siamo assolutamente convinti che questa sia la strada giusta, in luogo delle scellerate riforme che hanno tagliato tribunali e sezioni distaccate, che avevano addirittura la pretesa di cancellare i giudici di pace, lasciando ad oggi in carico ai Comuni le spese per il mantenimento di quegli uffici: è giunto il momento di garantire anche al sistema della magistratura onoraria un supporto degno di questo nome e anche del ruolo e delle funzioni esercitate quotidianamente in favore di tutti i cittadini. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rastrelli. Ne ha facoltà.
RASTRELLI (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il provvedimento in esame, volto al riordino organico della disciplina della magistratura onoraria, quindi con un intervento riformatore di grande spessore, oggi saniamo un vulnus e paghiamo un debito antico, perché con la sua approvazione il Senato della Repubblica non soltanto pone rimedio a una procedura d'infrazione, ma finalmente riconosce il contributo meritorio della magistratura onoraria.
Quel che più conta per noi è che, con il provvedimento odierno, ancora una volta Fratelli d'Italia mantiene un impegno (Applausi): grazie al nostro sottosegretario Delmastro Delle Vedove, ancora una volta noi rispettiamo la parola data.
Questo perché, dopo venticinque anni di troppe e vane parole, dopo gestioni disastrose del Ministero, dopo Guardasigilli improbabili, noi finalmente interveniamo con un intervento riformatore di qualità. Finalmente poniamo la debita attenzione a una categoria di professionisti straordinari, che ha operato sinora scrivendo pagine importanti di giustizia e redigendo provvedimenti in nome del popolo italiano; una categoria di professionisti che sinora non ha avuto diritti commisurati alle sue responsabilità e che, al contrario, ha dimostrato quanto preziosa e insostituibile sia oggi questa sorta di giustizia ancillare, che è riuscita a permettere al sistema giudiziario italiano di reggere l'onda d'urto di una straordinaria, immane mole di procedimenti civili e penali. Essa ha dimostrato quanto valida sia quella giustizia di prossimità, accessibile, capillare, qualificata, veloce, attraverso cui si può rendere un servizio al popolo italiano; quella stessa magistratura onoraria, finora mortificata e misconosciuta, che permette non soltanto di riassorbire le procedure di infrazione, ma anche di raggiungere gli obiettivi di qualità ai quali sono legati i finanziamenti europei.
In ogni luogo, in ogni tempo, in ogni ordinamento accade che la giustizia regga su un equilibrio delicatissimo. Soprattutto in Italia, essa ha storicamente sempre fatto ricorso a figure di integrazione e di supplenza, se consideriamo che, già nel 1865, all'indomani dell'Unità d'Italia, in un Senato del Regno che non era ancora a Roma (perché non ancora annessa al Regno d'Italia), già veniva varato un regio decreto sull'ordinamento giudiziario che istituiva le figure del conciliatore e del vicepretore onorario, addirittura recependo un'intuizione del Regno delle due Sicilie di Ferdinando di Borbone, che stabiliva che a livello territoriale per ogni amministratore dovesse essere individuato un soggetto il cui unico requisito fosse la probità agli occhi dell'opinione pubblica. (Applausi).
Questo stesso requisito ha poi consentito a quelle figure di ausilio alla magistratura professionale togata di reggere, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, circa l'80 per cento del contenzioso. Era quindi inevitabile che, immediatamente dopo, anche il legislatore fascista, nel senso della piena simmetria ideale tra Stato e Nazione, le recepisse come figure strategiche all'interno dell'ordinamento statuale. Successivamente, con l'ordinamento repubblicano e con il varo della Costituzione, quelle medesime figure sono state ritenute non soltanto vitali, ma anche strategiche. Tale era stato il contributo nella definizione delle pendenze giudiziarie e nella evoluzione della giurisprudenza, che si era passati da un criterio di mera sussidiarietà e occasionalità della prestazione all'individuazione di una vera e propria risorsa per l'amministrazione della giustizia.
Noi affrontiamo oggi il paradosso per cui la lettura sempre operata, datata e miope dell'articolo 106 della Costituzione aveva finora individuato soltanto i limiti negativi per la magistratura onoraria: la gratuità dell'incarico, che non poteva essere retribuito se non attraverso delle indennità; la occasionalità della prestazione; la non continuità dell'attività professionale; addirittura l'impedimento ad accedere alle finanze statali per gli oneri previdenziali, pur dovuti.
Noi oggi, con il provvedimento in esame, invertiamo la tendenza e riportiamo in asse, in una lettura costituzionalmente orientata, quella necessità. Infatti, il nuovo inquadramento che immaginiamo per i magistrati onorari procede in simmetria con l'articolo 36 della Costituzione, che parla di una retribuzione adeguata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato.
Va, altresì, in simmetria con l'articolo 38, che obbliga a fornire i mezzi in caso di malattia, vecchiaia, impedimento, con l'articolo 101 e con l'articolo 104, che impongono una retribuzione adeguata a chi abbia funzioni decisorie, proprio per preservare autonomia e indipendenza di chi amministra la giustizia nel nome del popolo italiano.
Dunque, se sul piano funzionale i magistrati onorari esercitano oggi funzioni giurisdizionali in ambito civile e penale pari a quelle dei magistrati togati, non si può non riconoscere loro le garanzie e uno status adeguati ad una figura che può emettere provvedimenti che possono assumere il rango di cosa giudicata.
Noi, con il provvedimento di oggi, riconosciamo valore al lavoro, all'attività, alla qualità, alla competenza, al ruolo primario dei magistrati onorari. Noi poniamo il loro trattamento nell'ambito e nell'orbita dei principi europei; noi facciamo in modo di riconoscere finalmente loro un trattamento giuridico, economico e previdenziale che preveda tredici mensilità, l'accesso al fondo pensioni, la possibilità di avere oneri previdenziali ed assistenziali, le assicurazioni per le malattie professionali e per gli infortuni sul lavoro. (Applausi). Permettiamo loro di avere ferie, maternità, malattia, stabilizzazione del rapporto contrattuale all'interno della funzione del comparto lavoro delle funzioni centrali. Soprattutto, permettiamo che abbiano, con la dignità del trattamento di fine rapporto, una prospettiva di perfezionare il loro percorso sempre svolto al servizio dello Stato.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa legislatura sarà ricordata, tra le altre cose, per i profondi interventi riformatori, non soltanto in tema di assetto costituzionale, ma anche in materia di giustizia. Questa legislatura e questo Governo saranno ricordati per l'avanzata dei diritti e delle tutele. Questo Governo sarà ricordato, anche su questo fronte, per il passaggio definitivo dalle parole alla forza dei fatti. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Sui recenti attacchi rivolti a donne che rivestono ruoli istituzionali
VERINI (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VERINI (PD-IDP). Signora Presidente, vorrei esprimere, a questo punto dei lavori, solidarietà a due donne che, in modi e forme diverse, sono state oggetto di odiosi attacchi a insopportabile sfondo sessista. La prima di queste donne è lei, signora Presidente, e mi spiace che sia lì a presiedere. (Applausi).
Ieri, a Milano, lei è stata bersaglio di inaccettabili attacchi durante la presentazione di un libro, quando un giornalista capace, che nel suo modo di argomentare, secondo me, usa troppo spesso il turpiloquio, le ha rivolto espressioni inaccettabili, intollerabili, che colpiscono la sua persona e anche la sua funzione istituzionale. Ed è per questo che esprimiamo la nostra solidarietà.
L'altra donna cui è giusto esprimere vicinanza e solidarietà è Stefania Proietti, Presidente della Regione Umbria, la mia Regione. (Applausi).
Anche lei è stata oggetto di una vera e propria campagna social di odio, con espressioni vergognose, di inaccettabile ed esplicito sessismo. La presidente Proietti si è rivolta alla Polizia postale e ha sporto denuncia, giustamente, in procura. Ha fatto bene, perché anche in questo modo occorre colpire odiatori, professionisti del dileggio e attacchi indegni. Ed è giusto anche da qui, da quest'Aula, solidarizzare con queste donne e con Stefania Proietti, come hanno fatto in Umbria tutte le forze di maggioranza e di opposizione. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatore Verini, la ringrazio di cuore per la vicinanza e la solidarietà espressa da lei e dal suo Gruppo; solidarietà e vicinanza che da donna e da Vice Presidente del Senato desidero rivolgere alla Presidente della Regione Umbria, pensando di interpretare anche il sentimento della Presidenza. (Applausi).
ZAFFINI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZAFFINI (FdI). Signora Presidente, vorrei unirmi alle parole del collega Verini riguardo ai sentimenti di vicinanza e solidarietà nei confronti della presidente della Regione Umbria Proietti.
Mi lasci, però, Presidente, allargare questo sentimento di solidarietà verso la Presidente dell'Umbria alla sua diretta precedente, la presidente Tesei, anche lei fatta oggetto, dall'altra parte evidentemente, di insulti sui social - e non solo sui social - anche da parte di rappresentanti politici, anche iscritti al partito del collega Verini, documentabili. Peraltro, credo che anche lei, Presidente, abbia fatto le spese di questa deriva, che è figlia di un uso distorto dei social, al quale non sarebbe male che come legislatori tentassimo di porre in qualche modo rimedio.
Faccio solo un ulteriore cenno a quello che accade nei confronti del nostro Primo ministro (Applausi), il primo Presidente del Consiglio donna di questo Paese, che quotidianamente riceve insulti sessisti per il fatto di essere donna e per il fatto di essere, ovviamente, dall'altra parte della barricata.
Siamo tutti d'accordo, colleghi. Dopodiché non mi dilungo, Presidente, su quello che in questi giorni sta accadendo in Umbria, perché non è oggetto dell'intervento del collega Verini e quindi non ne faccio più di tanto cenno. (Applausi).
ROMEO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, anche il Gruppo Lega del Senato si associa alla solidarietà espressa nei suoi confronti per gli inaccettabili insulti che sono stati rivolti a lei e anche alla Presidente dell'Umbria.
Forse nel nostro Paese manca davvero un po'di rispetto per le persone, in primis rispetto istituzionale, visto che tante volte facciamo degli interventi in quest'Aula, anche legislativi; passano gli anni, passa il tempo, ma la situazione non migliora. Le violenze e gli insulti aumentano, quindi evidentemente, di fronte a questi episodi, dobbiamo forse pensare ad una strategia diversa, ritenendo che le misure che abbiamo messo in campo fino adesso probabilmente non sono sufficienti a educare in generale la politica e la nostra popolazione al rispetto, che è la cosa principale, in primis rispetto per le donne e per le istituzioni. (Applausi).
PRESIDENTE. Grazie senatore Romeo e grazie anche al Gruppo Lega.
GASPARRI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GASPARRI (FI-BP-PPE). Signora Presidente, anche il nostro Gruppo non può non denunciare gli episodi di intolleranza di vario tipo che ci sono stati nelle manifestazioni, con fotografie ed effigie di Ministri e del Presidente del Consiglio imbrattate, bruciate e quant'altro.
Ci sono stati insulti e minacce nei confronti della Presidente della Regione Umbria. Per quanto riguarda la Rete si ripropone il problema delle minacce che l'anonimato favorisce. Uno dei problemi della Rete è l'anonimato, che poi ha sviluppato i cosiddetti leoni da tastiera, gli insulti e un clima che il più delle volte, appunto, si deve a persone che, usando sistemi che garantiscono l'anonimato, evitano le meritate conseguenze giudiziarie.
Non possiamo che esprimere la piena solidarietà anche a lei, ma quel caso è diverso, perché non siamo nell'anonimato. Non uso parole offensive e non desidero a mia volta offendere nessuno, perché il tempo a volte trascorre inclemente nei confronti di alcune persone, che pure si sono rese protagoniste nel dibattito e nel giornalismo e poi a un certo punto si sono abbandonate a linguaggi e a stili assolutamente intollerabili. Per fortuna un ex Presidente del Consiglio, da quello che ho letto dalle cronache, ha frenato di fronte a certe affermazioni.
Il fatto però che fosse presente anche lui in un contesto spiacevole, mi potrebbe portare a commenti che non voglio fare perché vogliamo condannare discorsi, atteggiamenti e comportamenti violenti, esprimere solidarietà alla Presidente della Regione Umbria, a lei e a tutte le persone, a maggior ragione alle donne, nei cui confronti c'è una componente di aggressività, di insulto e di violenza supplementare per evidenti ragioni sessiste e di discriminazione.
Il mio Gruppo si associa a queste espressioni di solidarietà; ci auguriamo che questi fatti non si ripetano, anche se temiamo, purtroppo, che non sarà così. (Applausi).
PRESIDENTE. Grazie, senatore Gasparri.
PAITA (IV-C-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAITA (IV-C-RE). Signora Presidente, mi unisco ovviamente alle parole di solidarietà che le sono state espresse in primo luogo dal Partito Democratico e poi dagli altri Gruppi rispetto ad affermazioni che reputo anch'io completamente sbagliate e anche molto gravi. D'altronde lei ricorderà quello che forse è stato l'inizio del nostro primo incontro, quando abbiamo partecipato insieme ad una trasmissione e, proprio a fronte di alcuni attacchi che lei aveva ricevuto, forse sono stata tra le primissime persone che ha voluto affermare il completo dissenso rispetto a parole che ovviamente non devono riguardare la sua Presidenza, così come nessun'altra donna che siede in queste istituzioni o rappresenta le istituzioni in altri ruoli. Giustamente il senatore Verini ha anche richiamato l'episodio della presidente Proietti.
Penso che siano state parole sbagliate e, a conferma di tutto ciò, ci sono state le parole immediate e molto nette del presidente Renzi, che era presente in quella circostanza e ha immediatamente chiesto al giornalista Feltri di ritirarle perché ovviamente quelle parole non possono essere tollerate in questa istituzione, ma neanche in altro luogo pubblico.
A lei vanno le nostre parole per cercare di affermare quanto questo modo di interpretare la vita politica e il commento nei confronti delle donne che si impegnano nelle istituzioni siano gravi e assolutamente sbagliati. (Applausi).
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, vorrei associarmi profondamente a quanto già detto in particolare dal senatore Verini. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà nei confronti suoi e anche della Presidente della Regione Umbria.
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, esprimo anche da parte del mio Gruppo solidarietà nei suoi confronti, della Presidente della Regione Umbria e di tutte le donne che ogni giorno devono subire purtroppo ancora attacchi sessisti di natura davvero inqualificabile. Il MoVimento 5 Stelle è al suo fianco e a fianco di tutte le donne che ogni giorno devono combattere l'idiozia del sessismo. (Applausi).
PRESIDENTE. Grazie senatore Patuanelli, anche al suo Gruppo.
*GUIDI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUIDI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, io non esprimo solidarietà; io esprimo rabbia, indignazione, sentimenti attivi che ritrovo con la stessa caratura di offese, il cosiddetto pugnale nel cuore, anche rispetto alla disabilità. Purtroppo vengono considerate persone fragili le donne, che proprio fragili non sono e hanno qualche valore in più; forse c'è dell'invidia dietro (anche questa censurabile). Vengono usate le stesse espressioni che si ritrovano rispetto alle disabilità, anche in quest'Aula, nella quale nessuno mi ha mancato di rispetto apparentemente, ma il sorriso, il pietismo, lo scherzo del cicalino del motorino (accetto, anzi mi fa piacere, soltanto quello che fa il senatore De Carlo. Perché lo fa con gli occhi che non irridono ma ridono di amicizia!) - tutta invidia anche quella, perché è comodo - sono veramente un pugnale nel cuore.
Io cerco di reagire sorridendo, facendo vedere che ho uno schermo, ma non ce l'ho. Il dolore del pietismo non passa, anzi peggiora. Certe ferite, poi cicatrici che non guariscono mai, non ti lasciano in pace.
Colleghe e colleghi, facciamo nostro l'impegno di offendere meno, non solo con le cattive parole, ma anche con il pietismo che forse ferisce ancora di più. In questi giorni introdurremo in Costituzione, spero con il contributo di tutti, il termine disabilità, con degli articoli che tengono conto di questa fragilità che io non provo.
Signora Presidente, con tutto il cuore, dopo tanti anni di attività di neuropsichiatra e anche politica, magari con la rabbia di qualcuno forse non sarò all'altezza, io non nomino la mia voglia di riscattare le persone in difficoltà, ma di riscattarle con orgoglio, con un sentimento che non è mai di guarigione, ma di ribellione, chiaramente pacifica, rispetto a certi abusi. Secondo me ferisce più una carezza pietistica, che una parolaccia cattiva che spero non venga più detta.
Grazie, Presidente, e come sempre viva la vita e la solidarietà. (Applausi).
PRESIDENTE. Grazie, senatore Guidi.
Ringrazio personalmente e di cuore tutti i Gruppi per la solidarietà e la vicinanza che mi avete espresso. Penso anche che il rispetto dei ruoli istituzionali e il rispetto per le donne sia un patrimonio di civiltà per tutti in quest'Assemblea, senza appartenenza di partito o distinzioni di parte, o almeno così mi piace credere. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1322 (ore 17,37)
PRESIDENTE. Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, dal momento che vi sono pochi emendamenti, vorrei porre l'attenzione su un paio di essi, se lei mi autorizza, così non intervengo più.
In particolare, vorrei accendere un faro su un emendamento cui tengo molto. Mi faccio portavoce delle istanze di tutti gli avvocati che desidero rappresentare in quest'Aula e non solo dei magistrati, ma anche dei cittadini che sperano in una celere giustizia.
Sappiamo benissimo che ad ottobre aumenteranno le competenze del giudice di pace - lo ha detto prima il collega Potenti - ma purtroppo gli uffici non sono pronti. Si parla di un sottorganico per quanto riguarda sia il numero dei magistrati, che del personale amministrativo, pertanto si spera in una proroga dell'ampliamento delle competenze.
Mi sono già espressa durante l'esame del cosiddetto provvedimento milleproroghe e della manovra di bilancio e ho reiterato il mio pensiero in Commissione su questo provvedimento. So che il Governo è cosciente della problematica e ho sentito in vari interventi, anche in occasione di eventi, che è impegno del ministro Nordio che ciò avvenga. Sottolineo che potrebbe essere un'occasione approvare l'emendamento 1.1.
Gli altri emendamenti del MoVimento 5 Stelle, a mia prima firma, sono volti a incentivare, più che il tema del monte ore previsto per i magistrati onorari, la capacità degli stessi di alleggerire il contenzioso, anche in prospettiva della possibilità di parlare degli emolumenti riconosciuti in questo provvedimento. La fonte da cui attingere sono i fondi di intervento strutturale. Sappiamo bene infatti che con il decreto-legge cosiddetto giustizia sono stati eliminati i fondi per la magistratura ordinaria per dare risorse al commissario per le carceri.
Credo che da questo punto di vista si possa accogliere il mio appello, per far sì che la magistratura onoraria e tutti i giudici di pace, nati per un intervento che doveva essere solo momentaneo ma che hanno invece acquisito importanza tanto da vedersi ora aumentate le competenze, siano veramente sostenuti. (Applausi).
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, ho presentato tre emendamenti all'articolo 1 che servono in sostanza a scardinare un approccio un po' meccanicistico tenuto dal Governo e dalla maggioranza con questo provvedimento. Credo che tali emendamenti vadano a restituire dignità alla funzione giurisdizionale che questi magistrati, sebbene onorari, svolgono. Alla fine il servizio della giustizia dipende anche - anzi, direi in larga parte - da loro.
Un emendamento afferma che il lavoro del giudice onorario non si misura un tanto al chilo, ma che bisogna avere una certa flessibilità nello stabilire quanto tempo il magistrato onorario debba passare in ufficio. Non si può misurare in modo precisissimo con un bilancino, come se fosse un lavoratore d'ordine, il tempo di adibizione al lavoro d'ufficio.
Con un altro emendamento abbiamo suggerito che ai magistrati onorari si applichino le stesse disposizioni esistenti per i magistrati professionali - e già è brutto chiamarli professionali perché sembra che queli onorari non siano professionali, quindi chiamiamoli ordinari - in tema di mobilità territoriale. Non si capisce per quale motivo non si possano applicare le stesse norme.
Abbiamo inoltre presentato un ulteriore emendamento che equipara le sanzioni disciplinari dei magistrati ordinari - non professionali - a quelli onorari, perché per qualche motivo nel caso dei magistrati onorari non è prevista la censura, che poi è la sanzione disciplinare minima e quindi almeno statisticamente immagino sia la più applicata. Per i magistrati ordinari esiste una sanzione minima di ingresso, diciamo così, mentre per quelli onorari si parte già da una sanzione più elevata; francamente non si capisce la ragione per la quale ciò accada, quindi ci siamo proposti di presentare un emendamento che risistemi la questione.
Si tratta di emendamenti - poi tornerò più ampiamente su questo nella mia dichiarazione di voto - che tendono ad attribuire pari dignità al magistrato giurisdicente, indipendentemente dal fatto che sia di carriera e che abbia vinto un concorso o sia un magistrato onorario. Alla fine, per il cittadino che riceve la sentenza e la decisione del giudice una differenza non c'è.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BERRINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno in esame.
BERRINO, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda gli ordini del giorno G1.3, G1.10, G1.11, G1.12 e G1.14, mi rimetto al Governo.
Sui restanti ordini del giorno, esprimo parere contrario.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G1.3 il parere è favorevole, escludendo le premesse, a condizione della seguente riformulazione dell'impegno: «a proseguire nell'attività di adeguamento della disciplina vigente, al fine di effettuare una complessiva riorganizzazione della disciplina della magistratura onoraria, che includa i magistrati nominati ed assunti ai sensi del decreto-legislativo n. 116 del 2017».
PRESIDENTE. Senatore Bazoli, accetta la riformulazione proposta dal Governo?
BAZOLI (PD-IDP). Sì, signora Presidente.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sull'ordine del giorno G1.10 il parere è favorevole, escluse tutte le premesse tranne le prime quattro, con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare ogni iniziativa diretta a risolvere le criticità relative all'organico ed alle dotazioni strumentali dei giudici di pace».
PRESIDENTE. Senatore Bazoli, accetta la riformulazione?
BAZOLI (PD-IDP). La accetto, signora Presidente.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sull'ordine del giorno G1.11 il parere è favorevole, escluse tutte le premesse, con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare ogni iniziativa diretta a risolvere le criticità relative all'organico ed alle dotazioni strumentali dei giudici di pace».
PRESIDENTE. Senatrice Lopreiato, accetta la riformulazione?
LOPREIATO (M5S). La accetto, signora Presidente.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sull'ordine del giorno G1.12 il parere è favorevole, escluse tutte le premesse, con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a differire al 30 giugno 2026 l'entrata in vigore delle disposizioni richiamate in premessa, in connessione con l'attuazione del PNRR».
PRESIDENTE. Senatrice Lopreiato, accetta la riformulazione?
LOPREIATO (M5S). La accetto, signora Presidente.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sull'ordine del giorno G1.14 esprimo parere favorevole, con l'esclusione di tutte le premesse e con la seguente riformulazione: «impegna il Governo ad effettuare un monitoraggio completo su tutte le carenze di organico degli uffici dei giudici di pace e del personale amministrativo a loro supporto al fine di avviare, con la massima urgenza, tutte le procedure necessarie per ottemperare alle carenze di organico».
Sui restanti ordini del giorno il parere è contrario.
PRESIDENTE. Senatore De Cristofaro, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G1.14?
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Sì, signora Presidente.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.1, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.2, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.3 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.4, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altre senatrici.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.5, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.6, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.7, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.8, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.9, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.10 (testo 2), G1.11 (testo 2) e G1.12 (testo 2) non verranno posti ai voti.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.13, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.14 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BERRINO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Scalfarotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, vorrei partire dall'ultimo intervento in discussione generale, quello del senatore Rastrelli, che, concludendo il suo intervento, ci ha dipinto un mondo della giustizia italiano di cui veramente non so dove trovi traccia: una giustizia che riconosce i diritti, una giustizia che funziona, un sottosegretario, come il sottosegretario Delmastro Delle Vedove, che merita gli applausi da parte dell'esimio collega.
Ebbene, io francamente non mi ci raccapezzo, signora Presidente: quella che vedo è una giustizia che non funziona in questo Paese; i processi - quelli penali, per non parlare delle cause civili - continuano ad essere intollerabilmente lunghi; la situazione delle nostre carceri costituisce e continua a costituire una macchia indelebile sulla coscienza civile di questo Paese. Sul sottosegretario Delmastro Delle Vedove, quello che dice di essere contento quando i detenuti non respirano, cosa devo dire? Credo che la frase si commenti da sola.
Andiamo allora su un testo, diciamo così, che ci collega e ci unisce tutti, cioè l'articolo 110 della nostra Carta costituzionale, secondo cui: «ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia». Mi dispiace quindi, ma il giochino di dire che la colpa è di quelli che c'erano prima, dopo ormai oltre due anni e mezzo di Governo, non funziona più; quello che si sta facendo il Paese lo osserva e, signora Presidente, è poco, anzi è sostanzialmente niente, perché il poco che ricorderà la Repubblica di questi due anni e mezzo di Governo Meloni e di Ministero Nordio è soltanto un'enorme moltiplicazione e proliferazione di reati e pene, nella convinzione che ciò che serve e risolve i problemi che toccano la giustizia siano nuovi reati e nuove pene. Non è così, neanche dal punto di vista dell'organizzazione della giustizia, di cui parla l'articolo 110 della Costituzione. Ne è dimostrazione il presente disegno di legge, signora Presidente, rispetto al quale già annuncio un voto di astensione da parte del Gruppo Italia Viva, perché almeno succede qualcosa, per così dire, nel senso che, nella situazione indecorosa nella quale hanno storicamente operato i nostri magistrati onorari, almeno qualcosina succede.
Ora lei mi obietterà che, dopo aver criticato tanto il ministro Nordio, sto dicendo che finalmente il Governo qualcosina l'ha fatta. Ebbene, signora Presidente, la tranquillizzo subito: la ragione di tutto questo è una procedura d'infrazione che è stata aperta a carico del Paese, per cui il Governo, per così dire, si è dovuto svegliare dal suo torpore, per evitare di pagare le sanzioni che l'Unione europea avrebbe imposto al nostro Paese. E lo fa davvero con un compitino da cinque e mezzo (non dico neanche sei meno meno), nel senso che alla sufficienza non ci arriviamo. Infatti, signora Presidente, quello che manca in questo caso è il riconoscimento oggettivo del fatto che i nostri concittadini che hanno la ventura d'imbattersi nella macchina della giustizia questa realtà la conoscono: senza la magistratura onoraria, il nostro sistema giustizia semplicemente collasserebbe e noi, a queste professionalità, che con dedizione, capacità, competenze tecniche e spirito di abnegazione, forniscono un servizio basilare ai cittadini, abbiamo consentito di lavorare in situazioni appunto inenarrabili; praticamente possiamo dire che si trattava di lavoratori a cottimo, sostanzialmente pagati più o meno a sentenza (pur con tutto il rispetto per gli altri lavoratori a cottimo: diciamo che vorrei risolvere la situazione di tutti i lavoratori a cottimo, compresi i giudici onorari).
In questo caso, però, lo si fa con modalità veramente curiose, perché - come diceva bene prima la mia collega senatrice Musolino - si prende per esempio questo fior di professionisti che lavorano nei nostri tribunali da tempo e si dice loro che per continuare a fare quello che già fanno benissimo - e approfitto dell'occasione per ringraziarli molto per quello che fanno - devono essere rivalidati e confermati per qualche misteriosa ragione (Applausi).
Secondo me, se stiamo dicendo che stiamo mettendo tale competenza nelle mani di persone che non la potrebbero esercitare, allora Houston, abbiamo un problema. Oppure, se diciamo che queste persone sono giurisdicenti, io non capisco per quale motivo dobbiamo andare a confermarli.
Vi è poi tutta una serie di norme che sono veramente buffe. Per esempio, a questi giudici onorari viene chiesto di optare per un regime di esclusività oppure no, quindi non possono fare nient'altro. E qui entrano in due gabbie inamovibili, per cui vengono stabilite una serie di condizioni rispetto al loro rapporto di lavoro estremamente rigide. Faccio l'esempio di quell'emendamento che ho illustrato precedentemente: trentasei ore, non una di più; sedici ore, non una di più, come se fosse un lavoro d'ordine, un lavoro di conteggio, non un lavoro di impegno intellettuale. Un lavoro che, ovviamente, richiede la flessibilità che la complessità del caso che il giudice onorario si trova a discutere e a dover decidere stabilirà.
Poi vi è tutta una serie di norme legate alla retribuzione che, per qualche motivo, non è proporzionale tra i giudici che optano per l'esclusività e quelli che non lo fanno: un sistema disciplinare che io non esito a definire incredibile. Chiunque, infatti, si sia occupato di provvedimenti disciplinari nel mondo del lavoro sa che esistono tutta una serie di garanzie, di tipizzazioni, di sanzioni crescenti, un sistema che, in questo caso, appare estremamente labile.
Prima, illustrando un emendamento, dicevo che qui, per esempio, manca la sanzione più bassa prevista per i magistrati che la legge chiama professionali, ma che io preferisco chiamare ordinari, perché altrimenti sembra che gli onorari non siano professionali. Ebbene, di solito si comincerebbe con la censura. Non si sa perché, invece, il giudice onorario la censura non la può ricevere e già deve andare al gradino successivo.
Ci sono rigidità assurde, inspiegabili. Per esempio, sulla mobilità territoriale volontaria non si capisce perché le norme applicabili ai magistrati ordinari non siano applicabili ai magistrati onorari. Proprio per mostrare quanto poi la norma vada nel dettaglio in modo così cavilloso e meccanico, vi è tutta una questione legata anche semplicemente alla difficoltà di andare in ferie e quindi di conciliare il proprio lavoro con i propri carichi di famiglia, con gli impegni personali.
Insomma, sono delle norme scritte veramente come un compitino scritto male. Certo, meglio averle che non averle, però, visto che mettevamo mano a questa riforma, conveniva farlo bene.
Signora Presidente, la verità è che il problema sta nel manico, nel senso che questa è la modalità con la quale questo Governo lavora in tema di giustizia. Non siete capaci, diciamolo chiaramente. I sintomi e gli indizi sono notevoli e, anche in questo caso, per esempio, non c'è una lira. Il tema è che qui si lavora in tribunali e anche questi giudici lavorano senza sufficienti attrezzature informatiche e senza gli investimenti necessari. Le scoperture di organico sono amplissime e non ci si può mettere mano.
Il problema è che, fin quando crederemo di risolvere i problemi della giustizia italiana con dei pannicelli caldi e pure fatti male, evidentemente non ne verremo a capo. Quindi, al nostro buon cuore, la decisione è quella di astenerci, perché l'Unione europea, con la minaccia di una procedura di infrazione, vi ha costretti a fare qualcosa. Che questo qualcosa sia degno di un voto favorevole, mi perdoni, signor Presidente, ma anche no. (Applausi).
PETRENGA (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETRENGA (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, oggi ci troviamo a discutere di un tema di fondamentale importanza per il corretto funzionamento della nostra giustizia e per la dignità dei magistrati onorari.
Il disegno di legge in esame, presentato dal ministro Nordio, si propone di revisionare il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari, figure essenziali per l'amministrazione della giustizia del nostro Paese. Il provvedimento interviene in un settore nevralgico, quello della magistratura onoraria, con l'obiettivo di superare le criticità evidenziate dalla Commissione europea e adeguare la normativa nazionale agli standard europei. Si tratta di un intervento necessario per garantire ai magistrati onorari un trattamento equo e dignitoso, in linea con il ruolo fondamentale che svolgono.
Il disegno di legge si articola in diversi punti chiave: in primo luogo, si interviene sulla disciplina del rapporto di lavoro, chiarendo le funzioni e i compiti dei giudici onorari, regolamentando l'impegno lavorativo e prevedendo specifiche tutele in materia di permessi, assenze e congedi. Si tratta di un passo avanti importante per riconoscere il ruolo di questi magistrati e per garantire loro condizioni di lavoro adeguate.
In secondo luogo, il provvedimento si occupa del trattamento economico e previdenziale, prevedendo un compenso annuo certo e un sistema di tutele previdenziali e assistenziali. Si tratta di un riconoscimento doveroso per il lavoro svolto e di un segnale di attenzione da parte dello Stato nei confronti di questi magistrati.
Infine, il disegno di legge introduce disposizioni transitorie e finanziarie per garantire la corretta applicazione della riforma. Si tratta di un quadro normativo completo e coerente, volto a dare una risposta concreta alle esigenze della magistratura onoraria.
In conclusione, colleghi, ritengo che questo disegno di legge rappresenti un passo avanti significativo per la giustizia italiana. Invito tutti voi a sostenerlo per dare un segnale di concretezza e di attenzione nei confronti di una categoria di magistrati che svolgono un ruolo fondamentale per il nostro Paese. Non si può che esprimere un voto favorevole. (Applausi).
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame si pone nel solco della complessiva riforma della magistratura onoraria che sostanzialmente prende le mosse dalla procedura di infrazione contestata all'Italia nel 2016 da parte dell'Unione europea, a causa del trattamento iniquo riservato per decenni ai magistrati onorari.
Si tratta, nello specifico, della procedura infrazione comunitaria n. 4081 del 2016, che ha sollevato dubbi concreti sulla compatibilità tra la regolazione nazionale e il diritto dell'Unione. Sono dubbi concernenti l'inquadramento del ruolo e tutta una serie di diritti riconosciuti ai lavoratori; a titolo di esempio, l'orario di lavoro, il riposo settimanale, la malattia, il diritto alle ferie, il congedo di maternità: una molteplicità di ambiti, insomma, in cui i magistrati onorari hanno scontato un deficit di diritti essenziali, perché formalmente assimilati a prestatori di servizio a titolo onorario e, dunque, esclusi dalle tutele spettanti allo status dei lavoratori dipendenti.
Oggi, con il disegno di legge in discussione, si tenta di colmare alcuni vuoti normativi ancora esistenti. Utilizzo il verbo «tentare» non a caso, perché non pensiamo che questo sia un testo che risolve le criticità esistenti. Sono numerosi i temi che restano aperti, ad esempio quello dell'indennità dei cosiddetti non esclusivisti; con questo testo avranno un compenso lordo di 25.000 euro, mentre sappiamo che attualmente era superiore ai 33.000 euro lordi. Si crea, quindi, di fatto, una discriminazione e un diverso trattamento indennitario rispetto a coloro che hanno fatto la scelta di svolgere tale incarico in via esclusiva. Infatti, il valore retributivo orario è decisamente inferiore per coloro che sono non esclusivisti.
Un tema che rimane aperto è la questione previdenziale, sempre per i non esclusivisti, i quali sono obbligati, per norma di legge, a iscriversi alla gestione separata dell'INPS; invece, la possibilità che è data soprattutto a coloro che sono già iscritti alle casse previdenziali, come ad esempio la cassa forense, è quella di scegliere a quale regime e a quale gestione previdenziale aderire.
Un altro problema che rimane aperto è quello del ricongiungimento pensionistico.
Il vero problema legato alla magistratura onoraria, inoltre, è rappresentato dallo status di magistrato onorario e, poi, più in generale, dalla collocazione dello stesso nella giurisdizione italiana. Già il primo Presidente della Corte di cassazione, nell'ultima relazione all'inizio dell'anno, aveva ricordato come ormai la metà delle sentenze in Italia, soprattutto nell'ambito civile, gravi sulle spalle della magistratura onoraria. Pensiamo che i giudici onorari presidiano addirittura il 90 per cento delle udienze penali monocratiche e la quasi totalità di quelle di interdizione e inabilitazione. Già questi dati ci fanno capire l'importanza della magistratura onoraria e, quindi, la necessità di dare loro un giusto riconoscimento sul piano indennitario. La magistratura onoraria, complessivamente, si occupa del 40 per cento della giurisdizione civile e di tutti i reati di minore rilievo.
A fronte di questo, però, abbiamo gravissime scoperture nella pianta organica, tanto che negli uffici dei giudici di pace mancano due giudici su tre. Basta questo dato per rendere conto di come ciò crei un effetto di intasamento negli uffici. Si parla di valorizzare queste figure, ma non ci sono risorse economiche, né dal punto di vista occupazionale. Rischiamo quindi di arrivare a una vera e propria paralisi della giustizia.
Il disegno di legge in esame, che pure ha finalità che potrebbero essere condivisibili, non risolve il problema e si occupa soltanto dello status del magistrato onorario, lasciando in piedi tutte le criticità che ho evidenziato prima.
Rimane poi del tutto aperto il tema dell'organico: su 3.500 posti in organico ne abbiamo occupati meno di 1.000 e sono ancora carenti le risorse umane e il personale amministrativo. Anzi, il provvedimento non parla proprio del ruolo tecnico e amministrativo, che è quello che porta avanti il lavoro. Insomma, è un'occasione mancata, altro che una risoluzione.
Per questi motivi, dichiaro il voto di astensione della componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto.
ZANETTIN (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, il disegno di legge che oggi andiamo ad approvare, con il voto convintamente favorevole del Gruppo Forza Italia, chiude definitivamente una pagina decisamente poco gloriosa del pianeta giustizia italiano.
Per decenni la magistratura onoraria ha contribuito in modo determinante ad evitare un definitivo tracollo della macchina della giustizia nel nostro Paese; lo ha fatto e continua tuttora a farlo, supplendo in modo sistematico alle tuttora gravissime carenze di organico di tutte le parti in causa (magistrati ordinari, cancellieri e personale amministrativo). Lo ha fatto sobbarcandosi oneri e responsabilità, talvolta addirittura impropri.
I magistrati onorari, dall'Alpe alla Sicilia, si sono cimentati con abnegazione in tutte le diverse funzioni della giurisdizione: giudici di pace, giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario, nel civile, nel penale e nella volontaria giurisdizione, con esempi assai illustri. Il sottosegretario Ostellari, prima di sedere in Parlamento, era vice procuratore onorario al tribunale di Bassano del Grappa e così l'ex vice presidente del CSM Davide Ermini, vice procuratore onorario presso il tribunale di Firenze.
In compenso, i magistrati onorari hanno subito per tanti anni dallo Stato continue umiliazioni e un totale misconoscimento del loro ruolo sociale, a fronte di un trattamento economico del tutto indecoroso; trattati come semplici cottimisti, senza diritto alle ferie, al trattamento pensionistico, alle malattie e alla maternità. Stimati professionisti hanno spesso sacrificato la loro carriera nel privato, la famiglia e il tempo libero per rendere giustizia ai cittadini, ma nonostante gli enormi sacrifici sono sempre stati lasciati ai margini della giurisdizione. I giudici onorari sono stati essenziali e insostituibili. Non credo di sbagliare se dico che nell'ultimo decennio hanno trattato un buon 30 per cento delle pratiche complessive dei tribunali. Ma guai a parlarne, a ricordarli e ad esaltarne la loro funzione. I giudici onorari sono stati spesso dimenticati addirittura nelle ampollose celebrazioni in occasione dell'inaugurazione degli anni giudiziari. Si sono dovuti addirittura rivolgere al giudice della Corte di giustizia dell'Unione europea per veder affermati i loro basilari diritti.
Dopo tanti anni di battaglie sindacali, giudiziarie e politiche, finalmente con questo provvedimento si rende loro parziale e tardiva giustizia e si pone anche fine a una procedura di infrazione, la n. 4081 del 2016, per violazione dei diritti dei lavoratori. Tale procedura, assai datata, era stata avviata a seguito della riforma della magistratura onoraria operata dalla cosiddetta legge Orlando; riforma a sua volta adottata per rispondere ai rilievi formulati in una precedente procedura di infrazione. La riforma Orlando, i cui punti principali risiedevano nella temporaneità dell'incarico di magistrato onorario e nell'esclusione che dall'assunzione di tale incarico derivasse l'insorgere di un rapporto di pubblico impiego, non aveva tuttavia superato il vaglio della Commissione europea, che ha appunto avviato nel luglio 2021 l'ultima procedura di infrazione, che viene sanata con il provvedimento in esame.
Dunque, finalmente, dopo tante traversie, oggi viene riconosciuta al giudice onorario la dignità che merita, introducendo disposizioni organiche per la revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e regolando compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie (cosiddetti esclusivisti), sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione. Ai magistrati onorari viene finalmente riconosciuto un adeguato trattamento economico, ferie, tredicesima e un trattamento previdenziale. Questa è sicuramente una riforma importantissima ed attesa che, come già abbiamo sottolineato, rende giustizia ad un percorso travagliato e doloroso.
Ma se è giusto esaltare gli indubbi meriti di questo provvedimento, non possiamo evitare di affrontare le criticità che permangono nel settore. Partiamo dagli organici: se per i magistrati ordinari i vuoti di organico sono gravi; se sono gravissimi quelli del personale amministrativo, quelli dei giudici di pace sono addirittura drammatici, da autentica débâcle della giustizia. In sede di sindacato ispettivo, lo scorso 27 febbraio abbiamo ad esempio discusso con il sottosegretario Delmastro Delle Vedove della situazione dei giudici di pace di Vicenza: una situazione assolutamente disastrosa, poiché in quell'ufficio risultano coperti solo cinque posti su un organico previsto di dodici, registrandosi una scopertura addirittura del 58 per cento. A Bassano del Grappa c'è un solo giudice di pace sui cinque in organico. Se oggi un avvocato iscrive una causa davanti al giudice di pace di Vicenza, ottiene la prima udienza a settembre 2026; se invece la iscrive davanti al giudice di pace di Bassano, ottiene udienza addirittura a novembre 2027. Tra l'altro, fra la prima udienza e la successiva udienza endoprocedimentale poi passa un termine ulteriore di sei-nove mesi. Non è una situazione solo locale. Nella stessa seduta si è parlato anche del giudice di pace di Torino, che ha 13 giudici effettivi sui 120 che dovrebbero essere operativi. A Napoli, i giudici di pace in pianta organica sono oltre 250, ma solo 28 sono quelli effettivamente in servizio. La piattaforma telematica per i giudici di pace, che è diversa da quella dei giudici ordinari (personalmente non ho ancora capito perché), non funziona. Il processo telematico è ancora una chimera per i giudici di pace e va considerato che la competenza per valore e per materia dei giudici di pace continua ad aumentare. A fronte di questi dati drammatici, meglio farebbe il Ministero a indirizzare tutte le poche risorse disponibili ad organizzare meglio gli uffici giudiziari esistenti, piuttosto che disperderle inseguendo il sogno di un fantomatico tribunalino della Pedemontana, di cui francamente non si avverte alcun bisogno. Mi spiace dissentire sul punto dal collega Potenti.
Veniamo alla questione previdenziale. L'articolo 15-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito con modificazioni nella legge n. 112 del 2023, ha provveduto ad assimilare i compensi dei magistrati onorari ai redditi da lavoro dipendente, disponendo l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS per gli esclusivisti e l'iscrizione alla gestione separata per i magistrati onorari confermati e non esclusivisti. Per quelli esclusivisti, che in precedenza in quanto avvocati erano iscritti alla cassa forense, l'opzione ha determinato un grosso problema sul piano previdenziale: con l'opzione sono stati infatti costretti ad abbandonare la cassa di previdenza degli avvocati e ad iscriversi - come abbiamo ricordato - all'INPS.
Gli interessati si sono informati per il ricongiungimento previdenziale, ma sono stati subito raggelati: il ricongiungimento, allo stato attuale della legislazione, costa tantissimo, in taluni casi sfiora i 100.000 euro, cifre oggettivamente insostenibili. Per questo, nel corso della discussione in Commissione, avevamo proposto un ordine del giorno per impegnare il Governo a individuare, con un successivo atto normativo, la possibilità di ricongiunzione previdenziale a oneri ridotti e non eccessivamente penalizzanti. Purtroppo, il Governo ha dato parere negativo e l'ordine del giorno è stato ritirato. Il problema, però, signor Sottosegretario, persiste, perché a queste condizioni si rischia di creare una categoria di professionisti che la pensione non la raggiungeranno mai.
A questo proposito, mi viene in mente che pochi giorni fa è venuto a mancare, a seguito di una grave malattia, l'avvocato Gianluca Falso, di cinquantatré anni, giudice onorario di tribunale qui a Roma e a Velletri, applicato alla sezione civile del contenzioso di diritto di famiglia e giudice tutelare per almeno un ventennio, che lascia la moglie e due figli ancora piccoli, senza aver maturato nessun trattamento pensionistico. A questo leale servitore dello Stato voglio dedicare con commozione il mio voto di oggi.
Per quanto riguarda la previdenza, sorte diversa, invece, ha avuto un altro ordine del giorno riguardante la posizione dei non esclusivisti. In questo secondo caso, il Governo si è impegnato a intervenire per evitare effetti pregiudizievoli dalla frammentazione della previdenza. Credo che esclusivisti e non esclusivisti meriterebbero uguale attenzione e sul punto credo che ci sia la necessità di interventi in occasione di successivi provvedimenti.
Vengo al compenso dei non esclusivisti entrati in funzione dopo il 2017. Balza agli occhi in modo evidente la lesione del principio di uguaglianza che si viene a determinare tra i magistrati del ruolo ad esaurimento non esclusivisti e i magistrati onorari entrati in funzione dopo il 2017, a seguito della modifica del compenso prevista dall'articolo 31-ter in discussione. A fronte del medesimo impegno settimanale richiesto e di identiche mansioni, questi ultimi percepirebbero in modo manifestamente irragionevole un compenso lordo inferiore di circa 6.000 euro annui. Per i magistrati del ruolo ad esaurimento non esclusivisti, infatti, il compenso non risulta in alcun modo legato alla valutazione di performance. Sarebbe quindi il caso di evitare, con un prossimo intervento ad hoc, futuri contenziosi e gli inevitabili ritardi nelle liquidazioni che si registrano per la parte variabile dell'indennità dei non esclusivisti. Qui ho colto con favore il fatto che il Governo abbia espresso parere favorevole con riformulazione a un ordine del giorno che è intervenuto proprio sulla questione.
Come già abbiamo sottolineato, il provvedimento in esame è assolutamente doveroso, atteso da lungo tempo e ripara tante ingiustizie patite dai magistrati onorari; avrà certamente il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, ma restano diverse questioni aperte nella magistratura onoraria, sulle quali il legislatore dovrà necessariamente ritornare. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo economico sociale «Giordano Bianchi Dottula» di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1322 (ore 18,23)
LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, l'Assemblea si accinge ad approvare un disegno di legge di iniziativa governativa collegato alla manovra di finanza pubblica, al fine di rispondere ai rilievi della Commissione europea, sperando di aver fatto un lavoro che effettivamente risponda alle indicazioni fornite da Bruxelles, da cui speriamo di non ricevere una tiratina di orecchie. Credo che si sia imboccata la strada giusta. Abbiamo portato avanti un'attività, dall'opposizione, in linea con il disegno di legge, che sicuramente si poteva migliorare, perché nessun provvedimento nasce perfetto e si può sempre comunque rifinire. L'attività emendativa non è stata accolta perché si voleva seguire un iter veloce. Apprezzo che almeno in quest'Aula siano stati accolti alcuni nostri ordini del giorno e che, quanto meno per questo provvedimento, la mia attività di parlamentare non sia stata svilita, come invece è accaduto - mi permetta, signora Presidente - con il disegno di legge sicurezza. In occasione dell'esame di quel provvedimento abbiamo presenziato a sedute notturne in Commissione e abbiamo svolto un'attività emendativa assolutamente non ostruzionistica, ma il risultato finale è stata la sua trasformazione in un decreto-legge che ha annullato tutto il lavoro svolto in Commissione; e questo solo perché la Lega doveva portare al congresso un lavoro compiuto, in verità svilendo di fatto la nostra attività parlamentare.
Ma concentriamoci sul presente disegno di legge. Noi, come opposizione, abbiamo evidenziato quali erano i suoi vulnus e quali erano i punti che bisognava limare, in particolare per quanto riguarda sia i non esclusivisti della magistratura onoraria - esistono infatti gli esclusivisti e i non esclusivisti - sia gli emolumenti agli stessi riconosciuti, sia lo status previdenziale degli stessi.
Per quanto riguarda gli emolumenti, sappiamo bene che questo disegno di legge prevede un monte ore pari a 36 ore per gli esclusivisti e a 16 ore per i non esclusivisti. Ai primi viene riconosciuto un emolumento di euro 58.840, a differenza dei 25.000 euro riconosciuti ai non esclusivisti - questa cifra alla Camera è stata aumentata, perché inizialmente era pari a 20.000 euro - lontano dall'importo che era stato stabilito dalla cosiddetta legge Cartabia (33.426 euro), quindi comunque abbiamo infierito contro i non esclusivisti. In verità ho sottolineato che, facendo una proporzione con il monte ore, i non esclusivisti vengono penalizzati. Mi rifaccio anche ai miei colleghi avvocati che decidono di seguire una carriera ibrida, diventando giudici onorari, e che si vedono riconosciuto un compenso non proporzionato alle ore riconosciute ai non esclusivisti. Ho fatto un calcolo matematico, secondo il quale la cifra avrebbe dovuto essere intorno ai 21.000 euro.
Abbiamo parlato anche della questione previdenziale. I non esclusivisti - come dicevo prima - sono molto spesso avvocati a fine carriera, che hanno versato i contributi alla cassa forense. Ora, il non poter sommare i contributi versati alla cassa forense con quelli versati alla gestione separata dell'INPS, prevista appunto per i magistrati onorari, comporta una frammentazione della contribuzione, che chiaramente danneggia i magistrati non esclusivisti. Anche qui bisognava intervenire. Avevo presentato un emendamento in tal senso che è stato addirittura dichiarato inammissibile e, quindi, non ho potuto ripresentarlo in Aula. È stato allora presentato un ordine del giorno, che è stato accolto. Sono contenta che il Governo sia cosciente del fatto che c'è un problema, una criticità relativa a questo disegno di legge.
Penso che in tutti gli interventi sia stato detto che la magistratura onoraria riveste un'importanza notevole per lo smaltimento del ruolo negli uffici giudiziari. Questo è assolutamente innegabile, considerando anche come è nata la magistratura onoraria, che doveva avere soltanto una valenza temporanea e che poi è stata talmente di supporto che ormai si è consolidata la figura del magistrato onorario. Testé il senatore Zanettin ha fatto riferimento al giudice di pace di Vicenza, che cita sempre; io a questo punto non posso non citare anche Napoli, non posso non citare quelli del mio distretto. Se parliamo di Napoli - come è già stato anticipato - parliamo di un organico di magistrati che dovrebbero essere 250. Il senatore Zanettin aveva detto 28; io ero più ottimista e credevo che fossero 34, ma comunque chiaramente sono in misura estremamente ridotta rispetto a quello che dovrebbe essere l'organico.
Parliamo non solo della carenza dei magistrati onorari, ma anche della carenza di personale amministrativo. Colgo sempre l'occasione, visto che è il mio distretto, di evidenziare che sul punto giovedì mattina alle ore 11, presso il tribunale di Napoli Nord, ci sarà una protesta in questo senso, per l'impossibilità di questo tribunale di andare avanti a causa della carenza di personale amministrativo.
Ma potrei citarne tante altre, tant'è che ci sono state proteste degli avvocati anche a Torino, a Roma e a Napoli e so che prossimamente ce ne sarà una a Caserta. C'è un problema che bisogna assolutamente affrontare; un problema che sarà amplificato nel momento in cui - come ho già detto prima nel corso dell'illustrazione dell'ordine del giorno G1.12 a mia prima firma, che è stato accolto dal Governo, anche se riformulato - ci sarà l'aumento delle competenze del giudice di pace. Se già oggi, con le competenze che riconosciute, si parla dell'impossibilità degli uffici di svolgere normalmente le udienze - e non dico quali sono le difficoltà degli avvocati nell'udienza stessa - figuriamoci se verranno aumentate le competenze dei giudici.
Vedremo le prime udienze fissate, se tutto va bene, nel 2027, per poi avere un rinvio nel 2030 e chissà quando la sentenza: chiaramente quindi tutto ciò è lesivo per i cittadini, che a questo punto chissà se si rifaranno mai a un avvocato o resisteranno, in considerazione dei tempi così lunghi. In ogni caso, tale andamento è lesivo dei diritti dei cittadini.
I colleghi hanno anche accennato prima al problema del processo telematico. Ho più volte evidenziato come ci siano difficoltà che in verità poi potrebbero essere superate con poco: parliamo addirittura della mancanza di connessione a Internet all'interno degli uffici giudiziari. Ho, cioè, colleghi avvocati che hanno difficoltà a fare il deposito delle note di trattazioni scritte; girano con il proprio cellulare per cercare campo e poter così depositare il verbale di udienza, ma con la difficoltà da parte del giudice di elaborarlo e fare il relativo provvedimento, perché neanche la console del giudice si può collegare. Si comprenderà bene quindi che in tal modo, se i giudici hanno sul ruolo 15 cause e finiscono le quattro ore, di quelle 15 cause se ne discuteranno soltanto 5, quindi poi ci sarà un rinvio delle altre al 2027.
Non voglio toccare chiaramente il discorso dell'app penale, perché sappiamo benissimo che l'app non funziona assolutamente per il processo penale. Sfido qualsiasi collega a fare un deposito telematico il fine settimana: se l'avvocato ha una scadenza la domenica, ultimo giorno di una memoria, può anche morire, perché il processo civile telematico non funziona mai.
Per tutti questi problemi, che - secondo me - questa era l'occasione per affrontare, solo per questo e, per quanto riguarda la magistratura onoraria, proprio per le criticità evidenziate (per la retribuzione e il sistema previdenziale per i magistrati non esclusivisti), il MoVimento 5 Stelle esprimerà un voto di astensione su questo provvedimento, con la speranza che in futuro se ne possa parlare ancora. (Applausi).
STEFANI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANI (LSP-PSd'Az). Signora Presidente, questa è forse una lunga epopea per i magistrati onorari. Se pensiamo al magistrato onorario o al giudice di pace, essi trovano origine in una vecchia figura, quella del giudice conciliatore, che era addirittura eletto dal popolo, nei primi decenni dell'unità d'Italia: era considerato dal Cesare Lombroso l'onnipotente e parzialissimo. Da allora, tutte le figure dei magistrati onorari si sono sviluppate in un percorso veramente tortuoso.
Dalla disposizione della Carta costituzionale, in cui possono essere ammesse le nomine di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli, era nata una figura quasi relegata alla cosiddetta giustizia minore. A far tempo da allora, si sono avuti vari interventi, in un processo veramente a tappe, in cui si sono addirittura moltiplicate le figure dei giudici onorari: quando con la riforma del 1991 venne prevista l'introduzione del giudice unico, già allora si iniziò a prevedere questa nuova figura; da quel momento c'è stato, però, un proliferare di tantissime sigle: c'erano le sezioni stralcio, prima ancora di tutto; la connessa creazione dei giudici onorari aggregati; si sono poi moltiplicati acronimi al punto che chi frequenta le aule di giustizia da qualche anno trova usuale sentir parlare di giudice onorario di tribunale, vice procuratore onorario e giudici di pace.
Nel momento in cui si sono create queste numerose figure, sono nati però vari problemi di chiara disparità di trattamento retributivo e previdenziale, tant'è che lo stesso stato giuridico del magistrato onorario aveva sollevato non pochi equivoci: quando è nato, il giudice onorario era un magistrato a tempo parziale, che poteva svolgere anche un'altra attività, spesso ovviamente la professione forense, con varie incompatibilità, ma addirittura non percepiva uno stipendio, bensì un'indennità, e non aveva lo stato giuridico di un lavoratore dipendente.
Soprattutto, aveva un impiego che veniva considerato puramente temporaneo, una sorta di giudice di complemento, al quale però sono stati affidati ruoli decisori non irrilevanti. All'atto pratico, il suo impegno poteva anche non distinguersi da quello di un giudice professionale che operasse all'interno, magari, della stessa sezione del tribunale.
In realtà, quindi, questo impiego a tempo parziale e temporaneo è restato puramente sulla carta. Di proroga in proroga, ci si è trovati, ad un certo punto, di fronte a dei magistrati onorari che garantivano, da più di vent'anni, lo stesso impegno di lavoro di un giudice professionale, ma in realtà non avevano in cambio alcuno dei diritti di un lavoratore dipendente: ferie, malattie, maternità, pensione, che sono restate veramente per molto tempo lontane chimere, pur avendo dei ruoli impegnativi e delle responsabilità non da poco.
Quindi, alle domande di questi giudici considerati minori, almeno per il passato, il legislatore finalmente ha dato una risposta ed oggi arriviamo a darne una ulteriore, la quale nasce da una riforma organica della magistratura onoraria che è ancora del 2016. Oggi diamo veramente, se non definitivamente, forse una risposta che deve rispettare la dignità e l'indipendenza delle funzioni svolte da questi magistrati, che non sono né occasionali né temporanei.
Inoltre, con la legge Cartabia sono addirittura aumentate le competenze e, nel corso di quest'anno, era stato previsto che, ad ottobre, i giudici di pace avrebbero avuto un ulteriore aumento delle competenze. Stiamo parlando di competenze che, se non vengono ad assorbire quasi la maggior parte delle liti che normalmente insorgono e portano il cittadino a rivolgersi alla giustizia, rappresentano un notevole carico, che non sempre viene ripagato con gli emolumenti e gli stipendi oggi previsti.
La questione è perché sono nati i magistrati onorari. Essi sono nati in un periodo in cui vi era la necessità di far fronte a degli arretrati, a dei carichi che avevano i magistrati togati. Da una soluzione che forse doveva essere provvisoria, si è arrivati a ciò che accade spesso in Italia, dove tutto ciò che è provvisorio resta quasi eterno. Ci siamo trovati in una situazione come quella odierna, dove il sistema giustizia non può fare a meno dei magistrati onorari.
Abbiamo bisogno di loro, per il numero che essi rappresentano e per il carico di lavoro che riescono anche ad assumersi. Sono dei validissimi collaboratori del magistrato togato. In realtà, non lavorano insieme: ognuno ha le proprie competenze, ma vengono a far parte del vero e proprio sistema della giustizia giudicante.
Quindi, noi non possiamo che ringraziare Governo e Parlamento per essere arrivati con questo provvedimento a dare una ulteriore definizione non solo degli interventi, ma anche degli aspetti previdenziali e delle compatibilità e incompatibilità, riuscendo a comprendere chi e che cosa possa fare. Oggi, infatti, il magistrato onorario può non essere esclusivista e può svolgere anche l'attività forense, ma chiaramente lo deve fare con i giusti limiti, affinché la giustizia sia sempre un principio insopprimibile e indiscutibile.
Per tutte queste ragioni, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega. (Applausi).
ROSSOMANDO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSOMANDO (PD-IDP). Signora Presidente, naturalmente, come emerso da tutti gli interventi che mi hanno preceduto, quella della magistratura onoraria è una lunga storia, che nasceva, ab origine, in un modo e poi, nella realtà, nella concretezza, è diventata una vera e propria magistratura con un ruolo di supplenza, con un ruolo molto importante. Pertanto, naturalmente, anche da parte nostra va un ringraziamento a questi operatori del mondo della giustizia, sulle cui spalle ha pesato molto del lavoro, tra l'altro su un tema importante, che è quello della giustizia di prossimità. È un qualcosa, appunto, che riguarda molto la quotidianità delle persone e poi, in definitiva, il rapporto tra il cittadino e lo Stato.
È, quindi, sicuramente un bene che si intervenga nuovamente, dopo diverse azioni, sullo status, perché poi il problema è stato quello di definire lo status e di conferirlo alla magistratura onoraria, anche per le procedure di infrazione dell'Europa, perché c'era davvero uno sbilanciamento gigantesco tra il ruolo e il lavoro svolto e il riconoscimento in quanto a diritti e a status.
Però, come mai di nuovo, dinanzi a una serie di proposte e richieste assolutamente ragionevoli da parte dell'opposizione, non ne è stata approvata neanche una? Era l'occasione per migliorare questo provvedimento e dargli una maggiore compiutezza su punti che - poi ci arriverò - non sono assolutamente banali. Queste sottolineature le ha fatte perfino il collega di Forza Italia Zanettin e sono giunte dalla maggioranza, devo dire con onestà intellettuale.
La risposta è che, per poter fare delle riforme degne di siffatto nome, bisogna metterci qualche euro. Invece, questa maggioranza continua a intervenire sulla giustizia senza voler spendere niente, su un argomento che in qualche modo era diventato anche un cavallo di battaglia, perlomeno di alcuni Gruppi di questa maggioranza. La risposta la troviamo concretamente nel taglio che è stato previsto nel cosiddetto decreto giustizia per conferire i fondi all'ormai fantomatico e leggendario commissario per le carceri, laddove si dice espressamente ed esplicitamente che i fondi per questo commissario e per il suo staff verranno presi alla giustizia riparativa, al fondo destinato all'indennizzo degli imputati assolti - sottotitolo: siamo sempre garantisti - e, inoltre, alla magistratura onoraria.
Il ministro Nordio in Aula, a questo appunto già da me evidenziato, ha candidamente risposto che erano aggiustamento di bilancio, perché altrimenti questi fondi sarebbero rimasti inutilizzati per la magistratura onoraria. Peggio mi sento, perché il compito del Governo è soprattutto destinare i fondi in una situazione che è drammatica. C'è una carenza di organico che ha fatto sì che in tutta Italia ci fossero proteste veramente molto forti, con l'avvocatura al fianco della magistratura onoraria per le carenze di organico, com'è stato detto e anche rimarcato negli ordini del giorno che avete in parte accolto con la formula: «a valutare la possibilità di». Vedete come stride il fatto che valuterete «la possibilità di», quando a Torino c'è il 94 per cento di scopertura dell'organico? Valuteremo «la possibilità di» e li dobbiamo togliere, li tagliamo, perché non siamo riusciti a utilizzarli. Non so se sia peggio la colpa o il dolo da questo punto di vista.
Allora veniamo a quello che manca, oltre alla questione degli organici, che fa sì che le udienze vengano fissate al 2030. Questa sarebbe la giustizia di prossimità: vengono fissate al 2030. Allora quali sono le carenze? Innanzitutto, c'è una questione previdenziale gigantesca, su cui erano stati presentati gli emendamenti dell'opposizione, anche del Partito Democratico, perché si chiedeva di assicurare il riconoscimento dei diritti previdenziali maturati, senza sollevare problemi sotto il profilo della copertura finanziaria, perché poi c'è un futuro oltre che un presente. Ci sono diritti che per un lungo periodo di tempo non sono stati rispettati e allora bisognava prevedere, a fronte della rinuncia all'indennizzo che è stata richiesta, una serie di altre questioni.
Un'altra questione molto importante è che l'obbligo di gestione separata INPS per i non esclusivisti addebita a questi lavoratori, che tanto hanno dato, i costi del ricongiungimento pensionistico, quando invece nella nostra richiesta è appunto un diritto che deve essere gratuito.
Gli oneri per questo ricongiungimento, per un lavoro svolto, sono molto onerosi. Il ricongiungimento previdenziale avrebbe dovuto essere gratuito, perché hanno dovuto sopportare decenni di regole incerte. Ora invece li obblighiamo a pagare di tasca loro per ottenere la continuità lavorativa.
C'è un'altra questione che è già stata detta, ma che provo a ripetere. L'indennità stabilita per i non esclusivisti è minore di quanto percepiscono oggi. Attualmente percepiscono circa 32.000 euro annui e voi l'avete fissata a 25.000 euro, senza contare che anche la quantificazione oraria è straordinariamente sproporzionata rispetto a quella degli esclusivisti.
Altra questione è prevedere un meccanismo di progressione economica in caso di giudizi positivi, riconoscendo le competenze e il lavoro svolto quotidianamente da questi protagonisti, sulle cui spalle grava molto del funzionamento della giustizia di prossimità. Così si garantirebbe anche un buon funzionamento della macchina giudiziaria. Non eravate quelli del merito, mi chiedo io? Il tema della questione previdenziale farà sì, poi, che ci saranno ancora procedure d'infrazione.
Concludo tornando, ancora una volta, sulla scopertura di organico e sulle insufficienti dotazioni della strumentazione informatica. Non si può parlare di giustizia se non si mettono risorse. Noi avevamo una straordinaria opportunità perché, a differenza degli ultimi trenta, quarant'anni, dove la voce in bilancio era sempre zero virgola qualcosa, ci sono i fondi del PNRR, più altri fondi di bilancio che prevedono quasi tre miliardi a disposizione del comparto giustizia. Il problema è che bisogna poi lavorare per organizzare questa macchina e impegnarsi in ciò, piuttosto che produrre provvedimenti in maniera schizofrenica. Nessuno più si raccapezza sulle intercettazioni e sul loro funzionamento, neanche chi le studia e chi le ha votate. Sfido chiunque a rispondere a che punto siamo arrivati con le intercettazioni. Peggio ancora si lavora su provvedimenti che scardinano l'architettura costituzionale dello Stato in un conflitto esasperato e perenne con la magistratura che non fa le sentenze che questa maggioranza vorrebbe sentirsi pronunciare.
Sulla magistratura onoraria c'è una concordia assolutamente trasversale, quindi questa era l'occasione per adottare un buon provvedimento. L'occasione è però andata persa e ci costringe a esprimere un voto di astensione. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico economico per il turismo di Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1322 (ore 18,48)
SALLEMI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SALLEMI (FdI). Signor Presidente, il provvedimento che oggi sottoponiamo al voto dell'Assemblea ha il grande pregio di porre fine, unitamente alla procedura d'urgenza contenuta nell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, a una situazione che si protraeva da troppi anni.
Con l'approvazione della riforma della magistratura onoraria facciamo un altro passo decisivo per riconoscere diritti e tutele a questi nobili servitori dello Stato, da troppo tempo relegati a una condizione di incertezza e precarietà. Dopo oltre venticinque anni di attesa, questa riforma assicura stabilizzazione fino all'età pensionabile, tutele previdenziali e assistenziali, malattie, ferie, trattamento di fine rapporto e un inquadramento retributivo adeguato. In una parola: dignità.
Come è noto, il provvedimento in esame intende fornire una serie di risposte ai rilievi formulati dalla Commissione europea all'Italia, con l'apertura di una procedura d'infrazione per violazione dei diritti dei lavoratori e dei magistrati onorari. Vengono introdotte disposizioni per la revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e una disciplina più compiuta e articolata del rapporto di lavoro sia per chi sceglie l'esercizio esclusivo delle funzioni, sia per chi invece questa scelta non la compie.
Se la previsione di un corpo di magistrati onorari risultava coerente con il ruolo di giudice di prossimità, tale previsione mal si concilia con il ruolo attualmente svolto dai magistrati onorari nell'amministrazione della giustizia. Il giudice onorario di pace e i vice procuratori onorari spesso sono stabilmente inseriti nell'organizzazione degli uffici giudiziari. Infatti, abbiamo avuto sinora moltissimi vice procuratori onorari che esercitavano le funzioni proprie dell'ufficio della procura della Repubblica, spesso affrontando interminabili sedute di udienza, consentendo ai procuratori ordinari dell'ordine giudiziario di svolgere attività di indagine e garantendo quindi un migliore funzionamento della giustizia. Abbiamo avuto magistrati, giudici onorari di tribunale e giudici di pace che hanno emesso sentenze nel nome del popolo italiano alla stregua dei loro colleghi ordinari. Eppure, per moltissimi anni le loro prerogative di lavoratori non sono state riconosciute.
Questo provvedimento ha il pregio di mettere a segno una serie di obiettivi in maniera organica. Un ringraziamento particolare va al sottosegretario Delmastro Delle Vedove, a cui va la mia personalissima e la solidarietà del Gruppo per le continue minacce che subisce da parte di camorristi e mafiosi, essendosi impegnato più di tutti gli altri per la risoluzione di questo problema fin dall'inizio della legislatura. Ha tenuto molti tavoli e molti incontri con le principali rappresentanze e lo ha fatto per contemperare tutte le esigenze in campo e arrivare al migliore testo e alla migliore sintesi possibile.
In Parlamento abbiamo arricchito e perfezionato ulteriormente il testo con i contributi delle opposizioni e delle forze di maggioranza, che hanno partecipato con autentico spirito costruttivo al perfezionamento e alla limatura di ciò che ancora si poteva perfezionare. Con il provvedimento in esame il Governo Meloni restituisce dignità a una categoria fondamentale per l'intero sistema giudiziario italiano. Colgo l'occasione per rivolgere un ringraziamento anche a tutti quei professionisti - in tutto 4.268 magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento - che da lungo tempo adempiono a funzioni giudicanti e requirenti in un'attività impegnativa e soprattutto indispensabile, senza la quale l'amministrazione della giustizia in Italia si troverebbe in una situazione di sofferenza ancora maggiore.
Infine, signor Presidente, non posso non rilevare, da avvocato prima ancora che da parlamentare e da componente della Commissione giustizia, la funzione encomiabile svolta dai magistrati onorari che hanno consentito di rendere giustizia a migliaia di cittadini, garantendo professionalità quotidiana al servizio della giustizia e quindi della comunità. Sono soddisfatto perché le promesse fatte da questo Governo si tramutano in atti e fatti concreti, dando corpo alle battaglie condotte storicamente da Fratelli d'Italia sul tema della giustizia e sulla magistratura onoraria nello specifico. Restituire dignità e diritti ai magistrati onorari infatti non solo è giusto, ma è essenziale per la tutela del sistema giustizia italiano. Per questo, signor Presidente, oggi finalmente vede la luce un altro fondamentale tassello della riforma della giustizia e il voto da parte del Gruppo Fratelli d'Italia non può essere che favorevole. (Applausi).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Ricordo che, in relazione alle iniziative collegate alla visita del re Carlo III e della regina Camilla, la seduta di domani inizierà alle ore 16,30 con la discussione generale del disegno di legge n. 1241 in materia di prestazioni sanitarie.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
VALENTE (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTE (PD-IDP). Signor Presidente, Roberto De Simone è stato musicista, musicologo, etnomusicologo, compositore, regista, antropologo, studioso delle tradizioni popolari, scrittore: certamente, quindi, un uomo e un artista poliedrico. Fondatore della Nuova compagnia di canto popolare, direttore artistico del Teatro San Carlo dal 1981 al 1987, direttore del conservatorio di San Pietro a Majella dal 1995 al 2000, è stato sicuramente al servizio delle istituzioni artistico-culturali. «La gatta Cenerentola», «Masaniello», «Requiem in memoria di Pasolini», «Eleonora» dedicato alla splendida figura di Eleonora de Fonseca Pimentel per il bicentenario della rivoluzione napoletana del 1999, lo «Stabat Mater», fino all'ultimo impegno letterario su Giovanna d'Arco. Riccardo Muti, Irene Papas, Peppe Barra, Isa Danieli, le regie liriche per la Scala, l'Opera di Vienna, il San Carlo, le sue rappresentazioni e le sue opere che raggiungono anche il Sud America. In tutto il mondo, riceve l'apprezzamento di artisti, musicisti e non solo di caratura internazionale.
È fatica impossibile riassumere in poche righe e in pochi minuti la straordinaria attività del maestro Roberto De Simone, spentosi in queste ultime ore a Napoli nella sua casa museo di via Foria; una stella polare, una scintilla della cultura non solo partenopea, ma italiana, conosciuto e apprezzato, direi riconosciuto globalmente come espressione della genialità napoletana, della nostra grande tradizione creativa.
De Simone ha indubbiamente saputo sintetizzare innovazione e tradizione, sperimentando e sperimentandosi nei più diversi campi artistici, mantenendo come stella polare sempre la storia di Napoli e la complessità delle culture popolare e classica, che ha interpretato, lavorando per escludere sterili contrapposizioni e costruendo piuttosto ogni volta, tra le stesse, originali sintonie. Arte come contaminazione pura di ambiti, di settori, di strumenti, di linguaggi, di temi e di tempi, dal Settecento all'epoca contemporanea, senza confini: questo è stato forse il tratto distintivo di una genialità che evidentemente muoveva dal suo tratto umano più caratteristico, ossia la curiosità, la grande leva che spinge il sapere in ogni sua declinazione, che genera e produce cultura.
Napoli e De Simone: un rapporto ambivalente, complesso, conflittuale, ad essere onesti, anche con la critica locale e con gli ambienti culturali della città, con il mondo dell'impresa artistica e con le istituzioni. Il suo carattere, come capita spesso nel genio, non ha mai reso facile la relazione. Certamente un intellettuale scomodo, fuori dalle regole e dai codici prestabiliti e, come li poteva definire lui, piccoli borghesi. Scomodo come dovrebbe essere ogni intellettuale, forte della propria sapienza non ebbe timori a palesare la sua contrarietà verso altri totem della nostra storia e cultura. Nonostante tutto, a Napoli è stato fino alla fine: evidentemente indissolubile si è rivelato il legame con la tradizione e la cultura popolare, che da raffinato conoscitore ha saputo maneggiare, consentendo che parlasse col presente e per questo è stato apprezzato in tutto il mondo e continuerà ad esserlo.
Buon viaggio, maestro. Ci mancherai. (Applausi).
NAVE (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NAVE (M5S). Signor Presidente, vorrei portare a conoscenza dell'Assemblea il fatto che ormai, da gennaio a oggi, sono undici i casi di femminicidio e il fenomeno continua a palesarsi con numeri allarmanti, colpendo donne di ogni età e contesto sociale, volti e vissuti, esistenze spezzate. Non dimenticare le vittime consente di cogliere l'entità di questa emergenza sociale e di mantenere altissima l'attenzione su tanta violenza.
È quindi con profonda indignazione e dolore, signor Presidente, che ho appreso della storia di Gaia, una donna di Bacoli, in provincia di Napoli, che è stata aggredita dall'ex compagno, il quale, insieme a due amici, ha provato a ucciderla e solo con la sua determinazione è riuscita a resistere alla ferocia di quei criminali. Ebbene, questa vile aggressione è l'ennesimo segnale della persistenza di una cultura malata, che legittima il controllo, la sopraffazione e l'annientamento della donna.
Ebbene, signora Presidente, ritengo che serva promuovere una cultura del rispetto, dell'uguaglianza, della consapevolezza. Servono più centri antiviolenza, strutture realmente operative e vicine alle vittime, e una risposta tempestiva da parte delle istituzioni. Bisogna risvegliare le coscienze, rafforzare i presidi di tutela e agire subito e con determinazione; così come bisogna dare seguito alla richiesta di portare nelle scuole materie come l'educazione affettiva.
Ebbene, sempre questa cultura malata, signora Presidente, è stata alla base dell'ennesimo episodio di omicidio avvenuto ieri a Marano, in provincia di Napoli, dove solo il caso ha scelto la vittima: l'uomo, il compagno, e non la donna. Il suo ex compagno ha aggredito l'uomo inseguendolo e colpendolo con cinque colpi di pistola, tra l'altro nelle vicinanze di una scuola, di un asilo nido. Poi si è allontanato e si è suicidato con la stessa pistola. Anche in questo caso quell'uomo aveva più volte denunciato le aggressioni e le minacce di morte da parte dell'ex della sua compagna; però nulla è accaduto, se non l'ennesimo omicidio. Anche in questo caso si tratta di un episodio che solleva interrogativi sulla prevenzione della violenza e sull'importanza di intervenire tempestivamente in situazioni di rischio. (Applausi).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 9 aprile 2025
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 9 aprile, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 19,01).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria (1322)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
Approvato
(Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)
1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, lettera e), le parole: « svolgono abitualmente attività professionale per conto di » sono sostituite dalle seguenti: « abbiano esercitato in maniera abituale e prevalente, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, attività di avvocato per conto di »;
b) all'articolo 8, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, in aggiunta, di uno o più giudici onorari di pace »;
c) all'articolo 29:
1) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
« 6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, che è incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio se non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3.
8. Ai magistrati onorari confermati si applica, in quanto compatibile, il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni centrali, per la disciplina dei permessi, delle assenze e dei congedi.
9. I magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie nel termine indicato al comma 6 possono esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo; in tale caso, ogni effetto decorre dall'anno successivo a quello nel quale è esercitata l'opzione »;
2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio »;
d) dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:
« Art. 29-bis. - (Impegno complessivo dei magistrati onorari confermati) - 1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, svolgono la loro attività secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana.
2. I magistrati onorari che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell'orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all'udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all'articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell'orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana, in modo tale da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative o professionali.
Art. 29-ter. - (Incompatibilità) - 1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti dell'unione civile. Si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 »;
e) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:
« Art. 30. - (Funzioni e compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei vice procuratori onorari confermati) - 1. Il ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria di cui all'articolo 29 è costituito da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati e vice procuratori onorari confermati.
2. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di giudice di pace continuano ad essere assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace.
3. Ai giudici onorari di tribunale confermati che, ad eccezione dei magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace, sono impiegati nell'ufficio per il processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica sono assegnate la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, degli affari indicati ai commi 4 e 5.
4. Per il settore civile, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:
a) dei procedimenti in materia di famiglia, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137;
b) dei procedimenti in materia societaria e concorsuale;
c) dei procedimenti in materia di lavoro;
d) dei procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;
e) dei procedimenti relativi a beni mobili di valore superiore ad euro 50.000 nonché relativi al pagamento, a qualsiasi titolo, di somme di denaro eccedenti il medesimo valore, salvo che si tratti di procedimenti in materia di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, nel qual caso possono essere assegnati procedimenti nei quali il valore non eccede euro 100.000;
f) dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito.
5. Per il settore penale, al giudice onorario possono essere assegnati tutti i procedimenti, ad esclusione:
a) dei procedimenti relativi a reati diversi da quelli indicati all'articolo 550 del codice di procedura penale;
b) dei procedimenti assegnati al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare;
c) dei giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;
d) dei procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale con il conseguente giudizio.
6. Ove ricorrano esigenze temporanee o situazioni emergenziali, il giudice onorario può essere destinato a comporre il collegio salvo che si tratti, per il settore civile, di procedimenti in materia concorsuale o di competenza di sezioni specializzate e, per il settore penale, di procedimenti di competenza del tribunale del riesame.
7. In ogni caso, del collegio non può far parte più di un giudice onorario.
8. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di vice procuratore onorario si applicano gli articoli 16 e 17, salva la possibilità di assegnare al magistrato onorario, con delega del procuratore della Repubblica, anche le funzioni che la legge attribuisce al pubblico ministero in tutti i giudizi in materia civile, di lavoro o fallimentare »;
f) dopo l'articolo 30 sono inseriti i seguenti:
« Art. 30-bis. - (Destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati)-1. Ad eccezione dei procedimenti esclusi ai sensi dell'articolo 30, commi 4, lettere a), c) e d), e 5, lettere b), c) e d), nei casi di assenza o impedimento temporaneo dei magistrati professionali, i giudici onorari di tribunale confermati possono essere destinati, ove sussistano eccezionali esigenze di servizio, a compiti di supplenza dei magistrati assenti o impediti, se ciò è previsto nell'ambito delle tabelle organizzative dell'ufficio e se nelle stesse sono predeterminati i criteri per l'individuazione dei giudici onorari da destinare in supplenza.
2. I giudici onorari di tribunale confermati possono essere assegnati, con provvedimento del presidente del tribunale, in supplenza presso un ufficio del giudice di pace del circondario, in caso di assenza, impedimento temporaneo o vacanza di uno o più giudici onorari di pace.
3. L'attività di supplenza di cui ai commi 1 e 2 non può comportare un impegno complessivo superiore a quello previsto dall'articolo 29-bis.
4. Ai magistrati onorari destinati in supplenza ai sensi dei commi 1 e 2 non è dovuto alcun trattamento economico aggiuntivo o di missione, intendendosi per sede di servizio il circondario del tribunale.
Art. 30-ter. - (Attività dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e godimento del periodo feriale) - 1. I magistrati onorari confermati non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; qualora il magistrato onorario sia stato impiegato durante il periodo feriale, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un numero di giorni corrispondente, con l'aggiunta di un numero di giorni pari ai giorni festivi inclusi nel periodo feriale e alle giornate di riposo di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Il compenso previsto dagli articoli 31-bis e 31-ter del presente decreto è corrisposto anche durante il periodo di cui al presente articolo.
Art. 30-quater. - (Trasferimento dei magistrati onorari confermati) - 1. I magistrati che esercitano le funzioni di giudice di pace possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, purché la sede richiesta presenti una scopertura. La nuova assegnazione è disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, adottata dopo avere sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto. La domanda non può essere accolta se l'ufficio di provenienza presenta una scopertura dell'organico dei magistrati onorari superiore al 60 per cento. La domanda può essere riproposta solo decorsi due anni dal precedente decreto di nuova assegnazione.
2. I magistrati che esercitano le funzioni di magistrato onorario di tribunale o vice procuratore onorario possono essere assegnati, a domanda, ad una sede diversa da quella cui risultano assegnati alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La nuova assegnazione è disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, adottata dopo avere sentito, rispettivamente, i presidenti dei tribunali o i procuratori della Repubblica nelle cui circoscrizioni sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto.
3. Quando sussista alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 29-ter, la domanda di nuova assegnazione può essere accolta anche in deroga ai presupposti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. La domanda di nuova assegnazione non può essere accolta quando, rispetto all'ufficio richiesto, sussistono, per i magistrati che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, le incompatibilità di cui all'articolo 29-ter e, per i magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, le incompatibilità di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4.
4. I giudici onorari di tribunale confermati possono, a domanda, essere trasferiti presso un ufficio del giudice di pace che presenti scopertura di organico. Il trasferimento è disposto con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, su proposta della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, adottata dopo avere sentito i presidenti dei tribunali nel cui circondario sono situati l'ufficio di provenienza e quello richiesto.
5. Il Consiglio superiore della magistratura individua con cadenza annuale i posti disponibili per i quali possono essere presentate le domande di trasferimento di cui ai commi da 1 a 4.
6. Ai magistrati onorari confermati si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 30-quinquies. - (Valutazione di idoneità professionale del magistrato onorario confermato) - 1. I magistrati onorari confermati sono sottoposti con cadenza quadriennale a valutazione diretta a confermare la permanenza dell'idoneità professionale.
2. Per il fine di cui al comma 1 sono trasmessi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario:
a) un rapporto del capo dell'ufficio sull'attività svolta dal magistrato, nel quale sono indicati i fatti rilevanti per le valutazioni di cui ai commi 3 e 4;
b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, estratti a campione in conformità ai criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura;
c) l'autorelazione del magistrato onorario;
d) le statistiche comparate sull'attività svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, e ogni altro documento ritenuto utile;
e) l'attestazione rilasciata dalla struttura della rete della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3;
f) le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
3. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 2, esprime, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneità o non idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura, con onere di motivare il solo giudizio di non idoneità. I giudizi di idoneità non comportano alcun passaggio economico ad un livello retributivo superiore.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 3, quando conferma il giudizio di non idoneità del magistrato onorario confermato dispone, per un biennio, l'assegnazione all'ufficio del processo o all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con esclusione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali. Al termine del biennio il magistrato onorario confermato è sottoposto a nuova valutazione di idoneità professionale, che tiene conto del lavoro svolto nell'ufficio del processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, e, in caso di seconda valutazione di non idoneità, è dispensato dal servizio con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 30-sexies. - (Violazione dei doveri inerenti alle funzioni) - 1. Il presidente del tribunale, per i giudici onorari confermati, e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, per i vice procuratori onorari, vigilano sul rispetto degli impegni assunti dal magistrato in conformità alle disposizioni degli articoli 20 e 29-bis, commi 1 e 2, del presente decreto. Per i magistrati onorari che hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni, la vigilanza ha ad oggetto anche l'osservanza del divieto previsto dall'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e del regime di incompatibilità previsto dall'articolo 29-ter del presente decreto. Per i magistrati onorari che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni, la vigilanza ha ad oggetto anche l'osservanza del regime di incompatibilità previsto dall'articolo 5 del presente decreto.
2. In caso di grave inadempimento degli impegni assunti o di grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1, il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica presso il tribunale, rispettivamente per i giudici onorari e per i vice procuratori onorari, investe del caso la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formulando proposta di decadenza. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, sentito l'interessato, quando ritiene la proposta non fondata dispone, con provvedimento motivato, che essa non abbia seguito; quando ritiene la proposta fondata, la trasmette, con il proprio parere motivato, al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura, con provvedimento motivato, dispone la decadenza dall'incarico se accerta il grave inadempimento o la grave violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1.
3. Nei casi di minore gravità, con la procedura di cui al comma 2 possono essere disposti, in ragione della concreta rilevanza del fatto, l'ammonimento o la sospensione del magistrato onorario dall'esercizio delle funzioni per la durata massima di un anno, con gli effetti di cui al comma 6, terzo periodo.
4. Il Consiglio superiore della magistratura respinge la proposta quando non ricorrono i presupposti di cui ai commi 2 o 3 oppure quando la violazione dei doveri o dei divieti indicati al comma 1 è di scarsa rilevanza.
5. Nei casi di particolare gravità, da cui derivi incompatibilità con l'esercizio delle funzioni, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato dalle funzioni fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura sulla proposta di cui al comma 2. Se la decisione del Consiglio superiore della magistratura non interviene nel termine di due mesi dalla proposta, la sospensione decade.
6. In ogni caso, quando è pendente un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto della proposta di cui al comma 2, il Consiglio superiore della magistratura può sospendere la procedura amministrativa e disporre, con provvedimento motivato, la sospensione del magistrato onorario dalle funzioni fino alla conclusione del procedimento penale. La sospensione può sempre essere revocata. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari a due terzi del compenso di cui all'articolo 31-bis.
Art. 30-septies. - (Ulteriori disposizioni) - 1. Ai magistrati onorari di cui al presente capo si applicano gli articoli 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21, comma 5, 22 e, per i soli magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, anche l'articolo 5.
2. L'incarico dei magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29 può essere temporaneamente sospeso, a domanda e senza diritto ad alcun trattamento economico, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, per consentire lo svolgimento di attività incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie »;
g) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole: « all'articolo 29, » sono inserite le seguenti: « le disposizioni dell'articolo 30, nel testo vigente alla data del 31 dicembre 2021, nonché »;
h) al capo XI, dopo l'articolo 31 sono aggiunti i seguenti:
« Art. 31-bis. - (Compenso e regime contributivo dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva) - 1. Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto che esercitano le funzioni in via esclusiva è corrisposto un compenso annuo di euro 58.840, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità.
2. Ai magistrati di cui al comma 1 è riconosciuto un trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere in ogni caso di cessazione del rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.
3. I magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 29, che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto, e sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonché alle seguenti forme di previdenza e assistenza sociale:
a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;
b) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
4. I contributi previdenziali dovuti per il finanziamento delle forme di previdenza e assistenza sociale di cui al comma 3 sono versati all'INPS e all'INAIL secondo le disposizioni, le modalità e i termini previsti per il versamento dei contributi dovuti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
5. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo.
6. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.
7. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali.
Art. 31-ter. - (Compenso e regime contributivo dei magistrati confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva) - 1. Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, confermati ai sensi dell'articolo 29 del presente decreto, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo di euro 25.000, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità.
2. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; si applicano per intero le aliquote contributive pensionistiche e aggiuntive previste per i lavoratori parasubordinati e le figure assimilate, anche per i periodi in cui svolgono attività lavorative aggiuntive. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del presente decreto.
3. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 2 è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i magistrati onorari di cui al comma 1 che hanno titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono altresì l'iscrizione alla medesima Cassa in relazione ai compensi percepiti per l'esercizio della professione forense.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i magistrati onorari di cui al comma 1 che svolgono attività lavorative aggiuntive, diverse da quelle indicate al comma 4, mantengono altresì il corrispondente regime contributivo in relazione ai compensi o alle retribuzioni percepiti per quelle attività. In caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'INPS.
6. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo.
7. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.
8. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali.
9. Ai magistrati di cui al comma 1 è riconosciuto un trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere in ogni caso di cessazione del rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.
Art. 31-quater. - (Adeguamento del compenso) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i compensi previsti dagli articoli 31-bis e 31-ter sono adeguati con cadenza triennale nella misura dello 0,98 per cento ».
2. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: « contingente ad esaurimento » sono sostituite dalle seguenti: « ruolo ad esaurimento »;
b) il comma 3 è abrogato.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera h), è autorizzata la spesa di euro 161.145.499 per l'anno 2025, di euro 160.333.814 per l'anno 2026, di euro 156.061.104 per l'anno 2027, di euro 158.468.594 per l'anno 2028, di euro 153.855.135 per l'anno 2029, di euro 152.981.804 per l'anno 2030, di euro 150.010.605 per l'anno 2031, di euro 148.793.916 per l'anno 2032 e di euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
1.1
Lopreiato, Bilotti, Lorefice, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) gli articoli 27 e 28 sono abrogati.».
1.5
Respinto
Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 29-bis, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. I magistrati onorari che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura. Il programma lavorativo di cui al primo periodo, assegna ai magistrati onorari affari, compiti ed attività, da svolgersi sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare che la durata dell'orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana.
2. I magistrati onorari che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all'articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura. Il programma lavorativo di cui al primo periodo, assegna ai magistrati onorari affari, compiti ed attività, da svolgersi sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare che la durata dell'orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana, e comunque, complessivamente non superiore a due giorni per ogni settimana, al fine di assicurare la compatibilità con lo svolgimento di altre attività lavorative o professionali.
2 bis. Nell'orario di lavoro cui ai commi 1 e 2 si computano l'attività di udienza, quella di studio dei fascicoli e di stesura dei provvedimenti, nonché le giornate, o loro frazioni, dedicate alle attività di formazione obbligatoria. Il programma lavorativo definito ai sensi dei commi 1 e 2 consente, di norma, lo svolgimento delle attività previste fuori dall'ufficio giudiziario, salvo quelle che ne richiedano per sua natura la necessaria presenza all'interno dell'ufficio medesimo».
1.6
Lopreiato, Bilotti, Lorefice, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 29-bis", apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «la durata dell'orario di lavoro» con le seguenti: «l'impegno richiesto»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «la durata dell'orario di lavoro» con le seguenti: «l'impegno richiesto»;
c) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis) I programmi di lavoro degli uffici devono in ogni caso individuare i carichi esigibili e richiedere la presenza del magistrato onorario presso l'ufficio solo per le attività per cui questa sia necessaria, qualora sia prevista attività di udienza o turni.».
1.7
Respinto
Al comma 1, lettera d), capoverso: «Art. 29-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I programmi di lavoro di cui al presente articolo individuano i carichi di lavoro esigibili e richiedono la presenza del magistrato onorario presso l'ufficio solo per le attività per cui questa sia necessaria.»
1.8
Lopreiato, Bilotti, Lorefice, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera e), capoverso "Art. 30", comma 4, sopprimere la lettera c).
1.9
Respinto
Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 30-quater, sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:
«1. Ai magistrati onorari confermati si applicano le disposizioni vigenti per i magistrati professionali in materia di mobilità territoriale volontaria».
1.13
Respinto
Al comma 1, lettera f) capoverso «Art. 30-sexies», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Nei casi di minore gravità possono essere disposte, in ragione della concreta rilevanza del fatto, le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006».
1.28
Respinto
Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 30-sexies», comma 3, sostituire le parole: «di un anno» con le seguenti: «di sei mesi».
1.27
Lopreiato, Bilotti, Lorefice, Di Girolamo
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
«3-bis) All'articolo 6, comma 4, del decreto legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito con modificazioni dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4, lettera a), le parole: "fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213" sono sostituite dalle seguenti: "fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».
G1.1
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,
premesso che:
con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;
una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;
la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;
con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;
tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto legge 16 settembre 2024, n. 131;
con il disegno di legge in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;
tuttavia il disegno di legge in esame impone ai magistrati onorari non esclusivisti l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS, impedendo la prosecuzione dell'iscrizione presso la Cassa forense, e in materia previdenziale l'eventuale ricongiungimento dei contributi per quanti abbiano effettuato versamenti presso istituti diversi può determinare costi, anche molto elevati, di cui nel provvedimento in esame non vi è menzione,
impegna il Governo
nell'ambito delle proprie prerogative con atti successivi a prevedere che tale ricongiungimento avvenga senza costi.
G1.2
Lopreiato, Bilotti, Di Girolamo
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria",
premesso che:
il provvedimento, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026, è composto di 4 articoli, il primo dei quali modifica il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introducendo disposizioni organiche in materia di revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento - ossia quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo - e regolando compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onoraria, sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;
in particolare, la lettera h) del comma 1 dell'articolo 1 - interpolando tre nuovi articoli nel decreto legislativo n. 116 del 2017 - reca disposizioni in materia di regime retributivo, previdenziale e fiscale per i magistrati onorari confermati del ruolo ad esaurimento, prevedendo un compenso definito in via autonoma, anziché parametrato al trattamento del personale amministrativo giudiziario di Area III, sia per i magistrati in esame che abbiano optato per l'esercizio in via esclusiva delle funzioni, sia per quelli che esercitano tali funzioni in via non esclusiva;
per quanto concerne il regime previdenziale, il provvedimento in esame recepisce il sistema già introdotto dall'articolo 15-bis del decreto-legge 22 giugno 2023. n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e ribadito dall'articolo 1, comma 372 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), che prevede l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria INPS dei lavoratori dipendenti o alla gestione separata dell'INPS. Nel dettaglio, ai sensi del comma 3 dell'articolo 31-bis, i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie sono assicurati (presso l'INAIL) contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e sono iscritti al Fondo pensioni relativo ai lavoratori dipendenti privati dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché alle altre forme di previdenza e assistenza sociale dell'INPS, quali assicurazione contro la disoccupazione involontaria, assicurazione contro le malattie, assicurazione di maternità;
per quanto riguarda invece i magistrati onorari che esercitano le funzioni in via non esclusiva, viene confermata la disciplina di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede la loro iscrizione alla Gestione separata dell'INPS, e si stabilisce che si applicano per intero le aliquote contributive, pensionistiche e aggiuntive, previste per i lavoratori parasubordinati e figure assimilate, anche per i periodi in cui i magistrati onorari svolgano attività lavorative aggiuntive;
dunque, modificando la disciplina vigente, l'atto in esame prevede che le aliquote in oggetto siano applicate nella misura integrale, e non in quella ridotta prevista (nel regime della Gestione separata) per gli iscritti alla Gestione che siano assicurati anche presso altre forme obbligatorie di previdenza o che siano già titolari di pensione diretta;
infine, il comma 3 specifica che la ripartizione dell'onere delle contribuzioni relative alla Gestione separata dell'INPS e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia;
appare evidente agli scriventi come la disciplina previdenziale contenuta nel provvedimento in esame penalizzi i magistrati non esclusivisti, in particolare di coloro che, essendo anche avvocati, hanno da sempre provveduto autonomamente alla propria previdenza, attraverso il versamento dei contributi alla Cassa Forense. Infatti, non si pone rimedio alla normativa che, ingiustamente, ha previsto che i contributi previdenziali dei magistrati non esclusivi, vengano versati alla gestione separata Inps, indistintamente che essi siano avvocati o pubblici dipendenti;
orbene, non si considera che tale futuro versamento contributivo non garantirà mai agli stessi, in considerazione dell'età media molto avanzata, un trattamento pensionistico adeguato; e, nello stesso tempo, si costringe ad interrompere l'alimentazione contributiva alla Cassa forense, con ciò sostanzialmente vanificando i contributi versati per decenni,
impegna il Governo
nel rispetto delle prerogative parlamentari, a monitorare la novella contenuta nell'atto in esame rispetto al sistema previdenziale per i magistrati non esclusivisti, valutando di intervenire con il primo provvedimento utile, per porre rimedio agli effetti pregiudizievoli per i già iscritti alla Cassa Forense, che debbano obbligatoriamente procedere all'iscrizione alla Gestione separata INPS, allo scopo di impedire la frammentazione della contribuzione tra Cassa Forense e Gestione separata INPS, che determinerebbe un notevole pregiudizio per chi abbia maturato decenni di contribuzione su base retributiva attraverso l'iscrizione alla Cassa Forense.
G1.3
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,
premesso che:
con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;
una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;
la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;
con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;
tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto legge 16 settembre 2024, n. 131;
con il disegno di legge in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;
il disegno di legge è teso alla revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento - quelli, cioè, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 - e regola compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che, tra essi, hanno optato oppure opteranno per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie, sia di quelli che hanno optato oppure opteranno per un impegno più circoscritto e compatibile con il concorrente esercizio di ulteriori attività lavorative;
non interviene, dunque, sulla condizione dei magistrati onorari entrati in servizio dopo l'entrata in vigore della data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, rischiando di creare due categorie di giudici onorari;
per la categoria dei magistrati onorari entrati in servizio successivamente alla riforma n. 116 del 2017 non è previsto alcun intervento normativo e, di fatto, resteranno nella stessa situazione che l'Unione europea censura,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative, a prevedere le tutele anche in favore dei magistrati onorari entrati in servizio dopo l'entrata in vigore della data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
G1.3 (testo 2)
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,
impegna il Governo
a proseguire nell'attività di adeguamento della disciplina vigente, al fine di effettuare una complessiva riorganizzazione della disciplina della magistratura onoraria, che includa i magistrati nominati ed assunti ai sensi del decreto legislativo n. 116 del 2017.
G1.4
Lopreiato, Bilotti, Di Girolamo
Respinto
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026, è composto di 4 articoli, il primo dei quali modifica il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introducendo disposizioni organiche in materia di revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento - ossia quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo - e regolando compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onoraria, sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;
in particolare, il nuovo articolo 31-bis introdotto dall'atto in esame concerne i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva. Si prevede, in primo luogo, che il loro compenso non sia più parametrato a quello previsto per il personale amministrativo giudiziario di Area III, ma che sia definito in via autonoma: il compenso annuo, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in tredici mensilità, è fissato nella misura di 58.840 euro, oltre a un trattamento di fine rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile (commi 1 e 2 del nuovo articolo 31-bis). Il compenso corrisposto è assimilato, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) e costituisce base imponibile previdenziale (comma 5);
per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, il nuovo articolo 31-ter stabilisce che ad essi sia corrisposto un compenso annuo al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità, di 25.000 euro (comma 1) - diversamente all'importo originariamente fissato in 20.000 euro -, oltre a un trattamento di fine rapporto (comma 9), determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile;
il disegno di legge in esame crea una discriminazione tra i magistrati onorari esclusivisti - la cui retribuzione verrebbe notevolmente migliorata - ed i magistrati non esclusivisti - la cui retribuzione invece verrebbe inspiegabilmente peggiorata - in spregio dei diritti legittimamente acquisiti a seguito di una procedura di valutazione che li ha stabilizzati, in forza dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per come modificato dall'articolo 1, comma 629, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022);
la riduzione del trattamento economico dei non esclusivisti appare agli scriventi illegittima, specie se si considera la disparità di trattamento nella determinazione del compenso orario rispetto al monte ore previsto (36 ore per gli esclusivisti e 16 ore per i non esclusivisti), in quanto non risulta rispettata la proporzione,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare il compenso previsto per i magistrati onorari non esclusivisti secondo quanto previsto dalla precedente disciplina, pari a 33.426,24 o, in subordine, ad applicare il medesimo calcolo adottato per l'adeguamento dei compensi per i magistrati esclusivisti, nel rispetto delle corrette proporzioni relative al monte ore lavorate.
G1.5
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,
premesso che:
con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;
una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;
la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;
con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;
tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto legge 16 settembre 2024, n. 131;
con il disegno di legge oggi in esame sono disciplinati, tra l'altro, il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del Ccnl del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;
inoltre, se esiste una procedura di infrazione per la mancanza di compatibilità con il diritto dell'Unione, in occasione di un intervento normativo di chiusura, appare necessario prevedere anche un indennizzo per il mancato rispetto dei diritti del lavoratore avvenuto nel periodo precedente e per il mancato rispetto dei diritti previdenziali, anch'esso verificatosi nel periodo precedente; con l'indennizzo è possibile anche chiedere una rinuncia ai diritti pregressi; altrimenti, la previsione contenuta nel disegno di legge - che impone la rinuncia ai diritti pregressi per continuare l'attività, ma al contempo non prevede indennizzo per la rinuncia ai diritti pregressi - rischia di essere un peso insopportabile nei confronti dei magistrati onorari,
impegna il Governo
nell'ambito delle sue proprie prerogative, a fare salvi i diritti previdenziali maturali dai magistrati onorari.
G1.6
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,
premesso che:
con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;
una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;
la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;
con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;
tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto legge 16 settembre 2024, n. 131;
con il disegno di legge in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;
tuttavia il disegno di legge in esame impone ai magistrati onorari non esclusivisti l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS, impedendo la prosecuzione dell'iscrizione presso la Cassa forense,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di consentire al magistrato onorario che svolge attività forense il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa Forense.
G1.7
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,
premesso che:
con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione della magistratura onoraria nei successivi 5 anni;
una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione in materia di rapporto di lavoro;
la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;
con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;
tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto legge 16 settembre 2024, n. 131;
con il disegno di legge in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;
tuttavia il regime indennitario per i non esclusivisti, che prevede 25 mila euro lordi annui, è inferiore al regime indennitario attualmente esistente, e senza riconoscere indennizzi per il periodo antecedente oggetto di procedura di infrazione,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine ad attivarsi nell'ambito delle sue proprie prerogative, al fine di introdurre modifiche al regime indennitario dei magistrati onorari non esclusivisti fissandolo in 39 mila euro, così come ipotizzato nei lavori della precedente legislatura.
G1.8
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,
premesso che:
con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;
una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;
la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;
con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;
tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto legge 16 settembre 2024, n. 131;
con il disegno di legge oggi in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;
tuttavia il regime indennitario per i non esclusivisti, che prevede 25 mila euro lordi annui, è inferiore al regime indennitario attualmente esistente, e senza riconoscere indennizzi per il periodo antecedente oggetto di procedura di infrazione,
impegna il Governo
a mantenere inalterato, senza peggioramenti, l'attuale sistema indennitario diviso in tre fasce.
G1.9
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,
premesso che:
con la legge Caroli del 1998 fu stabilito di procedere ad una riorganizzazione nei successivi 5 anni;
una prima procedura di infrazione fu aperta contro l'Italia per violazione del diritto dell'Unione europea in materia di rapporto di lavoro;
la riforma Orlando, con decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è intervenuta disciplinando, tra l'altro la procedura per titoli, la durata dell'incarico la destinazione agli uffici l'individuazione delle categorie;
con la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 è stata, poi, prevista la stabilizzazione dietro verifica dei titoli e l'attribuzione dei diritti lavorativi e previdenziali previa rinuncia ai diritti pregressi;
tuttavia, è stata aperta una seconda procedura di infrazione per violazione dei diritti dell'Unione, non risolta con i due ulteriori interventi normativi recenti in materia, decreto legge 22 giugno 2023, n. 75 e decreto legge 16 settembre 2024, n. 131;
con il disegno di legge in esame sono disciplinati tra l'altro il regime delle incompatibilità, le modalità di coordinamento e organizzazione degli uffici, il rapporto di lavoro, l'utilizzo del CCNL del comparto funzioni centrale, il numero degli impegni, il sistema delle sanzioni, la valutazione professionale e il regime retributivo;
nel testo del provvedimento è contenuta una disposizione che prevede il rinnovo del nulla osta per i magistrati onorari che siano già dipendenti della Pubblica amministrazione, dunque già autorizzati dalle amministrazioni di appartenenza, al concomitante svolgimento dell'attività giurisdizionale,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di rivederla nell'ambito delle sue proprie prerogative poiché essa rischia di introdurre un nuovo ostacolo all'esercizio della giurisdizione per i dipendenti della Pubblica amministrazione per i quali la scelta di non esclusività è obbligata.
G1.10
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,
premesso che:
il disegno di legge in esame introduce disposizioni volte a revisionare il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari;
i giudici di pace rientrano tra i magistrati onorari ai quali sono assegnate temporaneamente funzioni giurisdizionali;
il giudice di pace assume un ruolo fondamentale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia e per fronteggiare il notevole carico di lavoro degli uffici giudiziari, anche al fine di perseguire con efficacia il principio di ragionevole durata del processo;
la riforma del processo, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): in questo contesto è quindi fondamentale il ruolo, l'apporto e l'attività dei giudici di pace;
da quanto emerge sulla stampa, la situazione della giustizia di prossimità dei giudici di pace sta assumendo connotati di vera e propria emergenza anche in considerazione delle numerose competenze attribuite a tali organi giurisdizionali; sempre secondo i media vi sarebbero udienze fissate al 2030;
dall'indagine effettuata dall'organismo congressuale forense emerge una situazione critica in tutto il Paese: nel nord Italia, nei tribunali monitorati, sono previsti 690 giudici, ma solo 252 sono attualmente in servizio; nel centro, su 357 giudici previsti, ne operano soltanto 122; nel sud, si registrano 166 giudici attivi su 406 previsti, e nelle isole, sono in servizio 128 giudici rispetto ai 317 necessari. Solo il 37 per cento dei giudici previsti è in servizio: una circostanza negativa che accomuna le grandi città ed i centri minori;
a peggiorare questo scenario contribuiscono inoltre le numerose cessazioni previste per il prossimo anno e non affiancate da ricambio di personale;
la citata indagine dell'organismo congressuale forense fa emergere inoltre criticità anche sui ritardi sul processo di digitalizzazione dei giudici di pace: in molti uffici mancano ai giudici i necessari strumenti informatici per la gestione del processo civile telematico, non è presente una connessione stabile telematica; i verbali di udienza sono spesso cartacei e non digitalizzati; vi è carenza di sistemi di sicurezza per i device;
questo combinato disposto di carenze di organico e di dotazioni informatiche determinano l'allungamento della durata dei procedimenti civili: i tempi di pubblicazione delle sentenze superano i 6 mesi nel 29 per cento dei casi. In quasi nella metà degli uffici decorrono molto tempo per la concessione di un decreto ingiuntivo, per la fissazione della prima udienza di comparizione, per lo svolgimento dell'udienza di prove e per la rimessione in decisione della causa;
appare quindi indifferibile ed urgente risolvere le criticità relative all'organico ed alle dotazioni informatiche dei giudici di pace, per garantire il corretto adempimento della giustizia civile ed attuare le riforme concordate con il PNRR nei tempi previsti e senza ulteriori ritardi,
impegna il Governo
ad assumere iniziative urgenti per risolvere le gravissime criticità, citate in premessa, relative all'organico ed alle dotazioni informatiche dei giudici di pace, anche al fine di garantire la piena attuazione della riforma del processo.
G1.10 (testo 2)
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, A.S. 1322,
premesso che:
il disegno di legge in esame introduce disposizioni volte a revisionare il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari;
i giudici di pace rientrano tra i magistrati onorari ai quali sono assegnate temporaneamente funzioni giurisdizionali;
il giudice di pace assume un ruolo fondamentale nell'ambito dell'amministrazione della giustizia e per fronteggiare il notevole carico di lavoro degli uffici giudiziari, anche al fine di perseguire con efficacia il principio di ragionevole durata del processo;
la riforma del processo, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è uno degli obiettivi concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): in questo contesto è quindi fondamentale il ruolo, l'apporto e l'attività dei giudici di pace,
impegna il Governo
a valutare ogni iniziativa diretta a risolvere le criticità relative all'organico ed alle dotazioni strumentali dei giudici di pace.
G1.11
Lopreiato, Bilotti, Di Girolamo
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria",
premesso che:
il provvedimento, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026, è composto di 4 articoli, il primo dei quali modifica il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introducendo disposizioni organiche in materia di revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento - ossia quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo - e regolando compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onoraria, sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;
in particolare, la lettera b) dell'articolo 1 modifica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che reca disposizioni in materia di coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, prevedendo che il presidente del tribunale nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione e coordinamento, possa avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali. Con la modifica in parola si prevede che il presidente del tribunale, oltre che dei giudici professionali, possa avvalersi nello svolgimento dei predetti compiti, anche di uno o più giudici onorari di pace;
sotto altro profilo, si consideri che gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 116 del 2017 estendono la competenza per valore e per materia del giudice di pace. Come previsto dall'articolo 32 del citato decreto, tali previsioni entreranno in vigore nel 2025;
dalle disposizioni richiamate emerge con chiara evidenza come, per effetto di molteplici interventi normativi, il carico di lavoro dei giudici onorari di pace sia notevolmente aumentato, senza, tuttavia, aver preventivamente posto rimedio alla grave scopertura di organico che interessa da tempo l'intero territorio nazionale;
destano notevole preoccupazione, invero, i risultati del monitoraggio condotto dall'Organismo Congressuale Forense sugli uffici dei giudici di pace su tutto il territorio nazionale, pubblicato lo scorso 18 luglio: 191 uffici del giudice di Pace registrano una significativa carenza di personale giudicante e amministrativo, ma anche difetti e interruzioni di servizio nella piattaforma telematica, carenze nella connessione internet, ritardi nella gestione delle cause civili di oltre 4 mesi, depositi di sentenze in cronico ritardo;
come denunciato dal medesimo OCF, in molte realtà territoriali la macchina della giustizia è sul punto di fermarsi. In servizio sono solo il 37 per cento dei giudici che sarebbero previsti dalle piante organiche: 252 al nord su un totale di 690 previsti. 122 su 357 al centro, 166 su 406 al sud, e 128 su 317 nelle isole;
tale percentuale si abbassa al 20,8 per cento nei Fori più grandi dove la pianta organica supera le 50 unità: a Napoli su 250 giudici in organico solo 37 sono in servizio, a Roma su 210 giudici ce ne sono 58, a Milano su 180 sono 39 gli effettivi, a Torino sono 7 su 139 e a Palermo 18 su 99;
appare lapalissiano come le carenze del personale giudicante causino inevitabilmente un allungamento dei tempi della Giustizia, soprattutto nelle attività consistenti nel deposito delle sentenze e nell'emissione dei decreti ingiuntivi;
è grave anche la carenza di personale amministrativo, con il 75 per cento di effettivi in servizio rispetto alle piante organiche, per le quali OCF auspica in ogni caso un aggiornamento che non c'è stato neppure dopo lo sciagurato accorpamento degli Uffici giudiziari che è seguito alla revisione della geografia giudiziaria del 2014;
a peggiorare lo scenario contribuiscono, certamente, anche le molte domande di pensionamento presentate per il biennio 2024/2025 e non seguite da un ricambio di personale;
sotto altro profilo, assume rilievo anche il ritardo riguardante il processo di digitalizzazione dei giudici di pace: in molti uffici mancano ai giudici i necessari strumenti informatici per la gestione del PCT, difetta una connessione stabile e sono troppe le interruzioni di servizio; i verbali di udienza sono spesso cartacei e vengono poi scansionati dai cancellieri, e sono ancora molti i fascicoli cartacei non informatizzati e depositati nei corridoi; mancano sistemi di sicurezza per i device, ma anche stampanti e scanner;
dai dati su citati, emerge come le carenze di organico e di dotazioni informatiche determinino l'allungamento della durata dei procedimenti civili: i tempi di pubblicazione della sentenza superano i 6 mesi nel 29 per cento dei casi;
quasi nella metà degli uffici decorrono più di 4 mesi per la concessione di un decreto ingiuntivo, per la fissazione della prima udienza di comparizione, per lo svolgimento dell'udienza di prove e per la rimessione in decisione della causa;
la durata media dei procedimenti penali supera l'anno nel 72 per cento degli uffici, con rischio di prescrizione dei processi già in primo grado:
da quanto qui rappresentato, appare evidente il rischio concreto di una possibile paralisi della giustizia di prossimità, soprattutto in vista dell'incremento di competenze del giudice di pace previsto dalla Riforma Cartabia,
impegna il Governo
ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per destinare specifiche risorse per assumere nuovi giudici di pace e personale amministrativo, così da ovviare alle gravissime carenze di organico esposte in premessa, nonché per potenziare la piattaforma telematica e le dotazioni informatiche.
G1.11 (testo 2)
Lopreiato, Bilotti, Di Girolamo
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria",
impegna il Governo
a valutare ogni iniziativa diretta a risolvere le criticità relative all'organico ed alle dotazioni strumentali dei giudici di pace.
G1.12
Lopreiato, Bilotti, Di Girolamo
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria",
premesso che:
il provvedimento, collegato alla manovra di bilancio 2024-2026, è composto di 4 articoli, il primo dei quali modifica il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, introducendo disposizioni organiche in materia di revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari del contingente cosiddetto ad esaurimento - ossia quelli già in servizio alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo - e regolando compiutamente sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie, sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;
in particolare, la lettera b) dell'articolo 1 modifica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che reca disposizioni in materia di coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace, prevedendo che il presidente del tribunale nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione e coordinamento, possa avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali. Con la modifica in parola si prevede che il presidente del tribunale, oltre che dei giudici professionali, possa avvalersi nello svolgimento dei predetti compiti, anche di uno o più giudici onorari di pace;
gli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 116 del 2017 estendono la competenza per valore e per materia del giudice di pace;
come previsto dall'articolo 32 commi 3 e 4 del citato decreto legislativo, le suddette previsioni entreranno in vigore solo il 31 ottobre 2025;
inoltre, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cosiddetta Riforma Cartabia, ha modificato l'articolo 7 del codice di procedura civile, incrementando i limiti della competenza per valore del giudice di pace, di guisa che, dal 1° marzo 2023, la competenza del giudice di pace è passata da 5.000 a 10.000 euro per le liti relative a beni mobili e da 20.000 a 25.000 euro per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti;
se si considera che il suddetto incremento va coordinato con quanto già previsto dagli articoli 27-28 del decreto legislativo n. 116 del 2017, ne deriva come dal 31 ottobre 2025 la cognizione del giudice di pace si estenderà per le liti su beni mobili fino al valore di 30.000 euro e per i danni da circolazione fino a 50.000;
dalle disposizioni richiamate emerge con chiara evidenza come, per effetto di molteplici interventi normativi, il carico di lavoro dei giudici onorari di pace sia notevolmente aumentato, senza, tuttavia, che sia stato preventivamente posto rimedio alla grave scopertura di organico che interessa da tempo l'intero territorio nazionale,
impegna il Governo
con il primo provvedimento utile, a differire al 2027 l'entrata in vigore delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adeguare preventivamente il personale degli uffici del giudice di pace all'aggravio del carico di lavoro che deriverà dall'entrata in vigore delle norme in commento, anche attraverso l'espletamento di nuove ed ulteriori procedure concorsuali.
G1.12 (testo 2)
Lopreiato, Bilotti, Di Girolamo
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria",
impegna il Governo
a differire al 30 giugno 2026 l'entrata in vigore delle disposizioni richiamate in premessa, in connessione con l'attuazione del PNRR.
G1.13
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria",
premesso che:
il disegno di legge governativo recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria (A.S. 1322) introduce disposizioni volte a revisionare il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e ha lo scopo di rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea all'Italia con l'apertura di una procedura di infrazione (n. 2016/4081) per violazione dei diritti di lavoratori dei magistrati onorari;
il 7 aprile 2022 la Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa circa l'equiparazione delle condizioni di lavoro dei giudici di pace - quindi di tutti i magistrati onorari - a quelle dei magistrati togati, ritenendo che debbano essere assicurati, anche ai magistrati onorari, gli stessi diritti in materia previdenziale e assistenziale;
per anni nel nostro Paese si è fatto massiccio ricorso ai magistrati onorari per rispondere alle perenni emergenze in tema di giustizia, nell'impossibilità di rispondere alle pressanti esigenze con la sola magistratura togata, il tutto però senza una completa regolamentazione della materia;
il provvedimento in esame, introduce disposizioni organiche per la revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e regola sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;
si ricorda che l'articolo 15-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112, del 2023, ha provveduto ad assimilare i compensi dei magistrati onorari ai redditi da lavoro dipendente e a disciplinare il regime previdenziale ad essi applicabile, disponendo l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS per i magistrati onorari che hanno optato per il regime esclusivo e l'iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva;
all'articolo 1, il nuovo comma 9 consente ai magistrati onorari confermati che non abbiano immediatamente optato per il regime di esclusività delle funzioni di esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo;
ai sensi del comma 2 del citato articolo 15-bis, i magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 che esercitano le funzioni in via esclusiva sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria INPS dei lavoratori dipendenti, mentre i soggetti omologhi che esercitano invece le funzioni in via non esclusiva sono iscritti - ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 15-bis - alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (inoltre, questi ultimi soggetti, qualora abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa);
nello specifico, si applicano le medesime modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata; in particolare, l'onere contributivo è fissato nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia. Ne consegue che sulla totalità dei compensi corrisposti ai magistrati onorari in relazione all'attività esercitata in regime di non esclusività deve essere calcolata la contribuzione previdenziale secondo le modalità e con l'applicazione delle aliquote previste per legge per i prestatori assicurati alla Gestione separata, ivi comprese, se dovute, le aliquote aggiuntive per maternità/paternità, malattia, degenza ospedaliera;
pertanto, i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e pertanto non vengono colmate le criticità più volte evidenziate in sede referente e dai soggetti auditi;
giova ricordare che in risposta all'interrogazione n. 4-00127, il Ministro Nordio affermava che: «questo Dicastero, valutato il fondamentale contributo quotidianamente fornito dalla magistratura onoraria al funzionamento del servizio giustizia, è comunque disponibile ad "...aprire un tavolo di confronto con le rappresentanze della magistratura onoraria..." volto ad affrontare e risolvere tutte le residue tematiche concernenti lo stato giuridico ed economico di tale magistratura»,
impegna il Governo
a valutare in un successivo provvedimento la possibilità di consentire ai magistrati onorari non esclusivisti la scelta di un regime previdenziale abbandonando l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps, con la possibilità di aderire su base volontaria ad altre forme di previdenza come per esempio la Cassa forense, affinché vengano superate le criticità evidenziate sia in sede referente alla Camera che dai soggetti auditi in detta sede.
G1.14
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria",
premesso che:
il disegno di legge governativo recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria (A.s. 1322) introduce disposizioni volte a revisionare il regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e ha lo scopo di rispondere ai rilievi formulati dalla Commissione europea all'Italia con l'apertura di una procedura di infrazione (n. 2016/4081) per violazione dei diritti di lavoratori dei magistrati onorari;
il 7 aprile 2022 la Corte di giustizia dell'Unione europea si è espressa circa l'equiparazione delle condizioni di lavoro dei giudici di pace - quindi di tutti i magistrati onorari - a quelle dei magistrati togati, ritenendo che debbano essere assicurati, anche ai magistrati onorari, gli stessi diritti in materia previdenziale e assistenziale;
il provvedimento in esame, introduce disposizioni organiche per la revisione del regime giuridico, economico e previdenziale dei magistrati onorari e regola sia il rapporto di lavoro di coloro che optano per l'esercizio esclusivo delle funzioni onorarie sia di coloro che non hanno esercitato tale opzione;
all'articolo 1, comma 1, la lettera b), modifica il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 116 del 2017 che reca disposizioni in materia di coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Nello specifico, il comma 3 del citato articolo 8 prevede che il presidente del tribunale nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione e coordinamento, può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali. Con la modifica in commento si prevede che il presidente del tribunale, oltre che dei giudici professionali, possa avvalersi nello svolgimento dei predetti compiti, anche di uno o più giudici onorari di pace;
l'articolo 1, comma 1, lettera d), modificato nel corso dell'esame in sede referente, in primo luogo, demanda al presidente del tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale la definizione del programma di lavoro dei magistrati onorari, fissando comunque un limite alla durata di lavoro settimanale; in secondo luogo, reca la disciplina delle incompatibilità per i magistrati confermati che abbiano optato per il regime di esclusività;
i magistrati devono svolgere la loro attività sulla base di un programma di lavoro definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale, elaborato nel rispetto delle indicazioni fornite dal Consiglio superiore della magistratura;
la lettera f) del comma 1 dell'articolo 1, modificata nel corso dell'esame in sede referente, introduce nel decreto legislativo disposizioni in materia di destinazione in supplenza, nei casi di assenza o impedimento dei magistrati professionali, limitatamente a eccezionali esigenze di servizio, di disciplina delle ferie e di trasferimenti a domanda dei magistrati onorari. Viene poi disciplinata la procedura di valutazione di idoneità professionale e viene introdotto uno specifico regime di responsabilità disciplinare;
l'articolo 2 prevede che, qualora residuino risorse finanziarie dalle precedenti procedure di conferma concluse, il Consiglio superiore della magistratura, con propria delibera, possa bandire una nuova procedura valutativa ai sensi dell'articolo 29, comma 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili;
recentemente l'Associazione italiana magistratura onoraria (Aimo), consapevole della necessità di una giustizia al passo con i tempi e vicina alle istanze del Paese, ha ribadito la disponibilità della categoria a fornire il proprio apporto, in un momento così delicato, per assicurare sia risposte celeri alla domanda di giustizia, sia per garantire l'apporto dei fondi del PNRR, sia perché velocizzare i tempi dei processi significa recuperare almeno l'1 per cento di Pil;
solo per fare un esempio a Bergamo i fascicoli aperti contemporaneamente sul tavolo di ogni giudice di pace variano da un minino di 800 a 1.000, con un totale di quasi 10 mila pratiche da trattare e un personale ridotto di un terzo, solo 8 su 21, per occuparsi di tutti quei procedimenti penali o civili che seppur di valore economico minore, rappresentano tuttavia il mare magnum della domanda di giustizia;
in risposta all'interrogazione Dori n. 4-00127, il Ministro Nordio affermava che: «questo Dicastero, valutato il fondamentale contributo quotidianamente fornito dalla magistratura onoraria al funzionamento del servizio giustizia, è comunque disponibile ad "...aprire un tavolo di confronto con le rappresentanze della magistratura onoraria..." volto ad affrontare e risolvere tutte le residue tematiche concernenti lo stato giuridico ed economico di tale magistratura»;
si rammenta che i giudici di pace affrontano e decidono già ora del 40 per cento della giurisdizione civile e di tutti i reati di minore rilievo in ambito penale, considerando poi che dal 1° gennaio 2025, su uffici che sono già al collasso, aumenteranno le loro competenze per alleggerire i tribunali ordinari è facile prevedere, senza un efficace aumento della pianta organica, il caos e la paralisi più totale,
impegna il Governo
ad effettuare un monitoraggio completo su tutte le carenze di organico degli uffici dei giudici di pace e del personale amministrativo a loro supporto al fine di avviare, con la massima urgenza, tutte le procedure necessarie per ottemperare alle carenze di organico.
G1.14 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria",
impegna il Governo
ad effettuare un monitoraggio completo su tutte le carenze di organico degli uffici dei giudici di pace e del personale amministrativo a loro supporto al fine di avviare, con la massima urgenza, tutte le procedure necessarie per ottemperare alle carenze di organico.
ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 2.
Approvato
(Rimessione in termini e disciplina della conferma)
1. Quando, all'esito delle procedure di conferma già concluse, residuano risorse finanziarie disponibili, da accertare con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, bandisce una nuova procedura valutativa secondo le modalità indicate dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili, indicando altresì i criteri per la formazione, all'esito della selezione, della graduatoria dei candidati.
2. Nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, i magistrati onorari non confermati per mancata presentazione della domanda di partecipazione alle prove valutative già concluse, oppure per avere rinunciato a sostenere il colloquio orale pur avendo presentato domanda di conferma, possono presentare domanda per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1 fino al compimento del settantesimo anno di età.
3. All'esito delle procedure di cui al comma 1, i magistrati confermati hanno l'obbligo di restituire integralmente l'indennità di cui all'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, ove percepita.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 70.000 per l'anno 2026, cui si provvede ai sensi dell'articolo 4.
Art. 3.
Approvato
(Disposizioni transitorie)
1. I magistrati onorari confermati che sono anche pubblici dipendenti devono chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se rilasciata in precedenza.
2. Qualora l'autorizzazione di cui al comma 1 sia rilasciata, i magistrati onorari che hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie ai sensi dell'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, sono collocati in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento della qualifica, nel rispetto del limite massimo di durata del periodo di fruizione dell'aspettativa previsto dalle disposizioni normative o contrattuali applicabili.
3. I magistrati confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui al comma 6 dello stesso articolo, possono, in aggiunta a quanto previsto dal comma 9 del medesimo articolo, chiedere di esercitare l'opzione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, entro il trimestre successivo provvede sulla domanda. In caso di accoglimento, ogni effetto decorre dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda.
EMENDAMENTO
3.1
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. I magistrati onorari confermati che sono anche pubblici dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi quelli di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo possono, a domanda, anche in deroga ai termini e alle condizioni previsti dalla contrattazione collettiva o dagli ordinamenti di settore, trasformare a tempo parziale il rapporto di lavoro con le predette amministrazioni od optare per il collocamento in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per l'intera durata dell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Salvo diverso accordo e salve le più favorevoli disposizioni della contrattazione collettiva o degli ordinamenti di settore, l'opzione del dipendente per uno dei suddetti regimi è vincolante per un periodo non inferiore a dodici mesi ed è modificabile con un preavviso non inferiore a sei mesi».
ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 4.
Approvato
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 3, e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4, pari a euro 161.145.499 per l'anno 2025, a euro 160.403.814 per l'anno 2026, a euro 156.061.104 per l'anno 2027, a euro 158.468.594 per l'anno 2028, a euro 153.855.135 per l'anno 2029, a euro 152.981.804 per l'anno 2030, a euro 150.010.605 per l'anno 2031, a euro 148.793.916 per l'anno 2032 e a euro 137.603.884 annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:
a) quanto a euro 158.000.000 per l'anno 2025, a euro 151.799.930 per l'anno 2026, a euro 147.457.220 per l'anno 2027, a euro 149.864.710 per l'anno 2028, a euro 145.251.251 per l'anno 2029, a euro 144.377.920 per l'anno 2030, a euro 138.000.000 per l'anno 2031, a euro 136.000.000 per l'anno 2032 e a euro 124.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) quanto a euro 3.145.499 per l'anno 2025 e a euro 8.603.884 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
c) quanto a euro 3.406.721 per l'anno 2031, a euro 4.190.032 per l'anno 2032 e a euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
Allegato B
Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1322 e sui relativi emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
In relazione agli emendamenti, esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.27.
Il parere è non ostativo su tutti í restanti emendamenti.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1322:
sull'articolo 2, la senatrice Pellegrino avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, il senatore Gasparri avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Bucalo, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Cosenza, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fregolent, Galliani, Garavaglia, Iannone, Irto, La Pietra, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Pellegrino, Pera, Rauti, Rojc, Rubbia, Segre e Sisto.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Alfieri, Barcaiuolo e Craxi, per attività della 3ª Commissione permanente; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Floridia Aurora, Maiorino, Mieli, Scurria, Spinelli, Verducci e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;
Losacco, Malpezzi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Casini, per attività dell'Unione interparlamentare.
Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
Il Presidente del Gruppo parlamentare Fratelli d'Italia, senatore Malan, con lettera in data 7 aprile 2025, ha comunicato di entrare a far parte della 7a Commissione permanente in qualità di sostituto del senatore Iannone, membro del Governo.
Commissioni permanenti, approvazione di documenti
La 5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), nella seduta del 2 aprile 2025, ha approvato, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, una risoluzione a conclusione dell'esame della proposta di risoluzione n. 7-00020 sul contenuto del documento in materia di finanza pubblica da trasmettere alle Camere nel mese di aprile 2025 (Doc. XXIV, n. 25).
Il predetto documento è inviato al Ministro dell'economia e delle finanze.
Commissioni permanenti, trasmissione di documenti
È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 9a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), approvata nella seduta del 2 aprile 2025, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare (COM(2024) 577 definitivo) (Doc. XVIII, n. 16).
Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-bis, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea.
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di documenti
Il Presidente della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 3 aprile 2025, ha inviato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui disturbi dell'alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione, approvato nella seduta del 2 aprile 2025 dalla Commissione stessa (Doc. XVII-bis n. 3).
Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione
Con lettera in data 3 aprile 2025, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i reati ministeriali, previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 31 marzo 2025, l'archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penale nei confronti di Gennaro Sangiuliano, Ministro della cultura pro tempore.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Verini Walter, Sensi Filippo, Rando Vincenza, Irto Nicola, Camusso Susanna Lina Giulia, Malpezzi Simona Flavia, D'Elia Cecilia, Delrio Graziano, Verducci Francesco, Rojc Tatjana, Manca Daniele, Giacobbe Francesco, La Marca Francesca, Nicita Antonio, Franceschelli Silvio, Tajani Cristina, Valente Valeria, Basso Lorenzo, Rossomando Anna, Alfieri Alessandro
Misure di agevolazione fiscale, contributiva e di riduzione dei tributi e canoni locali per il sostegno alle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nonché di semplificazione per lo svolgimento di attività economiche addizionali (1444)
(presentato in data 04/04/2025);
Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro dell'istruzione e del merito
Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Ministro del turismo
Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 (1445)
(presentato in data 07/04/2025);
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023 (1446)
(presentato in data 07/04/2025);
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (1447)
(presentato in data 07/04/2025);
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montréal il 4 aprile 2014 (1448)
(presentato in data 07/04/2025);
senatrice Pellegrino Cinzia
Norme per assicurare l'esercizio del ruolo genitoriale in presenza di separazione o di scioglimento del matrimonio. Modifica degli articoli 316-bis e 337-ter del Codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 186 (1449)
(presentato in data 07/04/2025);
Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Ministro dell'interno
Disposizioni in materia di cittadinanza (1450)
(presentato in data 08/04/2025);
senatori Malan Lucio, Romeo Massimiliano, Gasparri Maurizio, Biancofiore Michaela
Modifica agli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in materia di elezione al primo turno del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (1451)
(presentato in data 08/04/2025);
senatori Malan Lucio, Romeo Massimiliano, Gasparri Maurizio, Biancofiore Michaela
Modifica all'articolo 14 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali (1452)
(presentato in data 08/04/2025);
senatore Crisanti Andrea
Disposizioni in materia di TARI per i cittadini residenti all'estero (1453)
(presentato in data 08/04/2025);
senatori Bevilacqua Dolores, Spagnolli Luigi, Pirro Elisa, Mazzella Orfeo, Licheri Sabrina, Bilotti Anna, Gaudiano Felicia
Disposizioni concernenti l'etichettatura di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda (1454)
(presentato in data 08/04/2025).
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport
Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro dell'istruzione e del merito Valditara Giuseppe ed altri
Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026 (1445)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali, Comitato per la legislazione
(assegnato in data 08/04/2025).
Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 7 aprile 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 6, 11, 16, 17 e 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie (n. 262).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 6ª Commissione permanente e, per i profili finanziari, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i rispettivi pareri entro 30 giorni dall'assegnazione. La 2ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 6ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.
Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento
Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera del 2 aprile 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 - le proposte di nomina del professor Umberto Lago a presidente della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche (n. 60), nonché della professoressa Ariela Caglio (n. 61), del professor Alessandro Zavaglia (n. 62), della professoressa Francesca Di Donato (n. 63) e del professor Giuseppe Marini (n. 64) a componenti della medesima Commissione.
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, le proposte di nomina sono deferite alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione, nel caso di cui al quinto periodo del comma 6 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ed eventualmente ulteriori 20 giorni, nel caso di cui al sesto periodo del predetto comma 6.
Governo, trasmissione di atti e documenti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 3, 4 e 7 aprile 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:
- al dottor Giuseppe Fichera, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia;
- al dottor Lucio Bedetta, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della giustizia;
- al professor Massimo Osanna, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della cultura;
- al dottor Sergio Iavicoli, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della salute.
-
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 3 aprile 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione di nomina del dottor Luciano Guerrieri a Commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale (n. 85).
Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 8a Commissione permanente.
Il Ministro della giustizia e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 3 aprile 2025, hanno inviato, ai sensi dell'articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 149 del 2001, recante modifica alla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al Titolo VIII del libro primo del codice civile, riferita agli anni dal 2021 al 2023.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Doc. CV, n. 1).
Con lettere in data 3 aprile 2025, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Casandrino (Napoli) e Laviano (Salerno).
Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi per quanto riguarda i requisiti per le operazioni di finanziamento tramite titoli nell'ambito del coefficiente netto di finanziamento stabile (COM(2025) 146 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;
- Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (COM(2025) 122 definitivo), alla 3a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.
Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento
Il Garante del contribuente per la Lombardia ha inviato, in data 2 aprile 2025, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2024.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 751).
Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento
La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la seguente sentenza, che è deferita, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:
sentenza n. 38 del 27 febbraio 2025, depositata il successivo 4 aprile 2025, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 104-bis, comma 1-bis.2, delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, limitatamente alle parole «Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.» (Doc. VII, n. 117), alla 1a, alla 2a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente.
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 7 aprile 2025, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente Nazionale Risi, per l'esercizio 2023.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9a Commissione permanente (Doc. XV, n. 366).
Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento
La Commissione europea ha trasmesso, in data 4 aprile 2025, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 al fine di introdurre ulteriore flessibilità per quanto riguarda il calcolo della conformità dei costruttori ai livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi per gli anni civili dal 2025 al 2027 (COM(2025) 136 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 4 aprile 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.
Mozioni
SPELGATTI, ROMEO, BERGESIO, CANTALAMESSA, CANTÙ, MINASI, MURELLI, PUCCIARELLI, STEFANI - Il Senato,
premesso che:
il "piano Mattei", istituito con il decreto-legge n. 161 del 2023, mira a rafforzare la cooperazione con i Paesi africani, promuovendo sviluppo economico, stabilità e gestione dei flussi migratori attraverso un approccio innovativo e paritario;
nella sua prima fase, il piano Mattei individua 6 settori d'intervento: sanità, istruzione e formazione, agricoltura, acqua, energia e infrastrutture;
nell'ambito dell'istruzione e della formazione, il piano punta a sviluppare nel continente africano l'acquisizione di competenze, l'occupazione e l'indipendenza economica personale e familiare, con particolare attenzione all'istruzione tecnica in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro locale, alla diffusione dell'e-learning e alla collaborazione con le imprese;
l'Italia dispone di un'esperienza consolidata nei settori del turismo e dell'agricoltura, che potrebbe costituire una risorsa esportabile, frutto di una cooperazione solida e multilivello;
l'integrazione di programmi di formazione professionale e tecnica nel piano Mattei potrebbe rappresentare un pilastro strategico per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nei Paesi africani;
considerato che:
l'Africa è il continente più giovane al mondo, con il 70 per cento della popolazione sotto i 35 anni, il 60 per cento sotto i 25 anni e un'età media di 19 anni; in particolare, l'Africa subsahariana registra il 43 per cento di abitanti sotto i 15 anni, configurandosi come la regione con la popolazione più giovane a livello globale;
in Italia si registra una carenza di manodopera, soprattutto nei settori stagionali come turismo e agricoltura, e il piano Mattei, nell'ambito dell'istruzione e della formazione, potrebbe integrarsi in una missione più ampia di cooperazione, sopperendo a tali necessità con lavoratori qualificati;
considerato inoltre che:
avviare percorsi di formazione permetterebbe di acquisire competenze tecniche e professionali utili al futuro sviluppo economico dell'Africa, apportando al contempo benefici anche al mercato del lavoro italiano che fatica a trovare manodopera altamente specializzata;
la collaborazione con enti locali, associazioni di categoria e istituzioni educative potrebbe garantire un'attuazione efficace di questi programmi, assicurando standard qualitativi e il rispetto dei diritti dei lavoratori stranieri;
tale iniziativa potrebbe essere altresì finanziata attraverso partenariati pubblico-privati, valorizzando le risorse già previste nel piano Mattei;
l'avvio di iniziative volte ad una formazione di secondo livello in Italia, attraverso accordi di partenariato che includano permessi di soggiorno per il periodo lavorativo stabilito, permetterebbe ai giovani cittadini africani di lavorare nel nostro Paese in settori come turismo e agricoltura, in cui la mano d'opera è carente; allo stesso tempo tale periodo di lavoro in Italia permetterebbe loro di specializzarsi e perfezionare la loro formazione, diventando lavoratori qualificati; al termine del periodo lavorativo, il rientro nei loro Paesi d'origine favorirebbe la creazione di una classe lavoratrice preparata e pronta alle sfide del mercato globale, importando il know how italiano dei settori di eccellenza,
impegna il Governo a prevedere ogni iniziativa utile ad un ampliamento e perfezionamento del piano Mattei, seguendo le modalità indicate, al fine di favorire un modello di cooperazione internazionale basato su benefici reciproci.
(1-00139)
Interrogazioni
MATERA - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione. - Premesso che:
l'Agenzia delle entrate è chiamata a perseguire compiti molto delicati e sensibili in materia fiscale, catastale, immobiliare e di assistenza ai contribuenti, come indicati nell'articolo 2 del suo statuto;
il piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026 dell'Agenzia rileva che nonostante le immissioni di 3.021 unità personale avvenute nel 2023, a seguito delle procedure concorsuali bandite negli anni precedenti, la sua pianta organica rimane sottodimensionata;
nonostante le assunzioni fatte nel 2024, attualmente (dati al 31 dicembre 2024) risulta una carenza di organico di 7.431 unità di cui 6.854 nell'area funzionari ed oltre 600 nell'area assistenti;
gli idonei non possono essere discriminati in base al punteggio raggiunto con le prove di concorso, non avendo l'Agenzia predeterminato il punteggio fino al quale avrebbe proceduto allo scorrimento della graduatoria degli idonei; inoltre tutti i candidati che hanno superato la soglia minima per l'idoneità sarebbero in grado di garantire il corretto adempimento delle attività e delle mansioni assegnate;
l'Agenzia delle entrate, negli anni, ha sempre proceduto ad assumere attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei, anche se non vincitori, ed oggi una scelta diversa comporterebbe la violazione dei principi di cui all'articolo 3 della Costituzione;
i principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa consiglierebbero di procedere alle assunzioni attraverso lo scorrimento delle graduatorie, essendoci la copertura finanziaria, anche per rispondere tempestivamente al fabbisogno di personale;
al fine di un contenimento degli oneri di spesa derivanti dall'organizzazione di un concorso pubblico, risorse finanziarie che potrebbero essere canalizzate verso altri investimenti utili per l'Agenzia, gli idonei ai concorsi rappresentano una risorsa che permetterebbe di far fronte in tempi rapidi a ciò che richiede la sua complessa, articolata e tecnica struttura;
tale opzione (utilizzo delle graduatorie degli idonei ancora vigenti) è compatibile anche con il piano assunzione del piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027 attesa la grave carenza di organico, e sarebbe in linea con i principi generali del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione);
da ultimo, l'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, ha stabilito che "alle graduatorie dei concorsi per il reclutamento di personale nelle amministrazioni pubbliche, approvate nell'anno 2024 e nell'anno 2025, non si applica il limite di cui all'articolo 35, comma 5-ter, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; ciò significa che, per queste graduatorie (di qualsivoglia concorso pubblico), non si pone un problema di "limite" degli idonei utilizzabili nello scorrimento,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo reputino utile e funzionale ai compiti dell'Agenzia un potenziamento del suo organico con l'assunzione di personale favorendo lo scorrimento integrale delle graduatorie in corso di validità, tenuto conto che nella sua attività si ispira a criteri di efficienza, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.
(3-01814)
SBROLLINI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
la psoriasi è una malattia cronica immuno-mediata, caratterizzata da un'infiammazione persistente della pelle che impatta significativamente sulla qualità della vita dei pazienti, con effetti fisici, psicologici e sociali, tanto da essere riconosciuta come una malattia ad alta disabilità (OMS);
la psoriasi si manifesta in diverse forme, tra cui la psoriasi a placche, la psoriasi inversa, la psoriasi pustolosa e la psoriasi eritrodermica. Sebbene esistano trattamenti farmacologici efficaci, non esiste una cura definitiva, e i pazienti necessitano di un approccio terapeutico personalizzato e continuativo;
secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la psoriasi affligge circa il 2-3 per cento della popolazione mondiale, con una prevalenza globale che aumenta nei Paesi con un maggior indice di sviluppo;
in Italia, la psoriasi colpisce circa 2 milioni di persone, di cui una percentuale significativa (circa 200.000) presenta forme gravi o molto gravi della malattia;
la psoriasi è frequentemente associata a comorbidità, tra cui malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, sindrome metabolica, depressione e malattie infiammatorie croniche intestinali. La presenza di queste comorbidità aumenta il rischio di complicazioni e peggiora la qualità della vita dei pazienti, rendendo necessario un approccio e una presa in carico multidisciplinare nella gestione della malattia;
un'indagine del CENSIS ha rilevato che il 70 per cento dei pazienti ha dovuto consultare più specialisti prima di ricevere una diagnosi corretta e il 50 per cento ha visitato in media quattro centri differenti o specifici prima di ricevere una cura adeguata;
i pazienti colpiti da psoriasi non dispongono di Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA) specifici per malati cronici e non esiste una programmazione nazionale che stabilisca criteri per la loro gestione, mentre la spesa sanitaria per i soli farmaci è destinata ad aumentare;
la psoriasi, purtroppo, non è ancora inclusa tra le malattie croniche all'interno del Piano nazionale delle cronicità, nonostante il suo impatto sanitario e sociale sia evidente, con una prevalenza crescente tra la popolazione;
considerato che:
come riportano diversi studi di economia sanitaria, la gestione della psoriasi può comportare una notevole spesa economica per il sistema sanitario, sia in termini di costi diretti (trattamenti, ricoveri) sia indiretti (assenteismo lavorativo, riduzione della produttività);
è emersa, inoltre, una necessità urgente di uniformare il trattamento e l'assistenza ai pazienti affetti da psoriasi su tutto il territorio nazionale, creando percorsi diagnostico-terapeutici chiari e accessibili a tutti;
le malattie croniche rappresentano un'importante sfida per il sistema sanitario nazionale, e la psoriasi, in tutte le sue forme, merita di essere riconosciuta come una di queste, così da garantirne un trattamento adeguato e continuativo, evitando disuguaglianze nell'accesso alle cure, nell'offerta terapeutica e un Servizio sanitario selettivo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda inserire la psoriasi, in tutte le sue forme, nel Piano nazionale delle cronicità, al fine di garantire un accesso equo e uniforme alle cure per tutti i pazienti, indipendentemente dalla gravità della malattia e dalla regione di residenza;
quali siano le azioni che intenda intraprendere per favorire l'adozione di un PDTA nazionale, che consenta una gestione più efficace della psoriasi, basata su evidenze scientifiche e pratiche cliniche avanzate;
se intenda destinare risorse adeguate per supportare la ricerca, la formazione del personale sanitario e la sensibilizzazione sulla psoriasi, in tutte le sue forme, per migliorare la qualità della vita dei pazienti e ottimizzare l'efficienza del sistema sanitario.
(3-01815)
TURCO, CROATTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
dalle recenti audizioni in Commissione Finanze del Senato della Banca d'Italia e dell'Agenzia delle entrate, è emerso che il "magazzino della riscossione" ha registrato una costante crescita e, ormai da tempo, ha assunto una consistenza anomala, raggiungendo ad oggi l'ammontare di un terzo del debito pubblico;
il dato ultimo stima come la crescita dei crediti "nella pancia" dell'erario sia di circa 1.272 miliardi di euro, ripartiti tra 3,5 milioni di persone giuridiche e ben 18,9 milioni di persone fisiche;
i soggetti debitori coinvolti sarebbero circa 23 milioni e per riscuotere queste somme sarebbero state emesse 163 milioni di cartelle;
l'importo dei crediti residui alla data del 31 marzo 2024 sembrerebbe, per circa il 40 per cento, di difficile recuperabilità, tenuto conto delle condizioni soggettive che caratterizzano i debitori;
dalle quattro rottamazioni delle cartelle decise dal 2016 erano attesi 111,2 miliardi di euro, ma il conto finale porterà gli incassi a 48,2 miliardi;
per il restante 56,7 per cento, pari a circa 63 miliardi, occorrerà riprovare con strumenti ordinari;
considerato che:
rispetto al debito totale iniziale, comprensivo di sanzioni, la flessione è di 113,5 miliardi, circa il 70,2 per cento;
un magazzino di cartelle non riscosse da 1.272 miliardi e il fatto che ci siano 22 milioni di contribuenti che hanno debiti fiscali sono chiari sintomi di una patologia grave del sistema fiscale;
per l'8 per cento dei crediti (circa 100,4 miliardi di euro) l'attività di riscossione, alla data del 31 dicembre 2023, era sospesa per effetto di provvedimenti di sospensione delle procedure di recupero, a cui sono riconducibili anche gli importi residui dei carichi indicati nelle domande di adesione alla "rottamazione quater" e per i quali sono in corso i piani rateali di pagamento agevolato;
la quota residua del 52 per cento, pari a 502,5 miliardi di euro, risultava composta per il suo 81 per cento da crediti verso contribuenti nei cui confronti erano già state svolte azioni esecutive o cautelari;
nel corso delle audizioni in Commissione Finanze del Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino fiscale da parte dell'ente della riscossione, stanno emergendo numerose proposte percorribili per consentire di recuperare almeno in parte del debito fiscale;
valutato che:
le politiche adottate dal Governo in carica non sembrano aver dato l'atteso effetto fiscale nel recupero dei crediti erariali;
basti pensare che a febbraio 2024 il magazzino della riscossione contava oltre 1.206,6 miliardi di euro, che riguardano circa 163 milioni di cartelle e avvisi di accertamento e 22,4 milioni di contribuenti, di cui 3,5 milioni in capo a fondazioni, società ed enti e 18,9 persone, di cui 3 milioni titolari di attività economica;
il dato ad oggi risulta pari a circa 1.272 miliardi di euro, registrando una crescita di circa 70 miliardi,
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni che hanno portato ad un così notevole aumento del magazzino fiscale in un arco temporale così ristretto;
quali politiche intenda adottare il Governo per arginare tale fenomeno, posto che le soluzioni normative adottate negli ultimi due anni non hanno portato ai risultati attesi e tanto declamati.
(3-01816)
MARTELLA - Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 aprile 1973, n. 171, deve essere considerata una priorità dal Governo nazionale;
la barena di Passo Campalto è un'area con una superficie pari a circa 27 ettari, che ricade nel comune di Venezia. Tale area, fino agli anni '80, è stata usata per oltre 20 anni come discarica di rifiuti urbani e speciali;
la suddetta area è oggi ricompresa all'interno del cosiddetto "Grande Parco di Mestre affacciato nella laguna", quale estensione del Parco San Giuliano, così come indicato nel Piano Guida del 1995 ed evidenziato nella successiva planimetria generale di inquadramento approvato dal Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 19 gennaio 1996;
nel periodo compreso tra il 1998 e il 2010 sono stati realizzati e conclusi interventi di messa in sicurezza del sito contaminato, comprendendo anche il monitoraggio post operam del sito (2004- 2010), che ha consentito di risolvere le principali criticità ambientali e sanitarie;
allo stato attuale rimane da risolvere la questione attinente alla permeabilità residua del capping superficiale del sito;
con la deliberazione n. 15 del 26 gennaio 2021 della Giunta comunale, concernente l'Accordo tra il Provveditorato Opere Pubbliche del Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ed il Comune di Venezia, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 per la realizzazione di una serie di interventi nel territorio del Comune di Venezia di ripristino ambientale e recupero e restituzione agli usi civici e manutenzione e scavo di canali acquei, al fine della loro navigabilità in sicurezza, aventi carattere di estrema urgenza, si è avviato un percorso di completamento degli interventi ulteriori per l'area. Fra gli interventi previsti dalla richiamata delibera era inserita anche l'area delle Barene di Campalto;
la piena fruizione in sicurezza dell'area delle Barene di Campalto è una priorità per la città di Venezia e, trattandosi di interventi di enorme rilevanza ambientale ed economica, richiedono il pieno sostegno da parte di tutte le amministrazioni coinvolte, a partire da quella del Governo nazionale,
si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare, per quanto di rispettiva competenza, al fine di risolvere le criticità esposte in premessa e per restituire alla città di Venezia la piena fruizione in sicurezza dal punto di vista ambientale dell'area denominata Barene di Passo Campalto, stanziando a tal fine le necessarie risorse finanziarie per gli interventi.
(3-01817)
GASPARRI, DAMIANI, DE ROSA, FAZZONE, GALLIANI, LOTITO, PAROLI, RONZULLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, TREVISI, ZANETTIN - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Premesso che:
la Corte dei conti, nella deliberazione 13 maggio 2024, n. 62 riguardante le "segnalazioni inviate alla Corte dei conti dagli OIV e istituti di premialità riconosciuti al personale dipendente (2020-2022)", ha rilevato "l'appiattimento verso l'alto delle valutazioni del personale" e "l'attribuzione di premialità senza adeguati presupposti meritocratici";
nello specifico, dai dati pubblicati dalla delibera, emerge con chiarezza come la quasi totalità dei dipendenti pubblici abbiano ottenuto una valutazione eccellente con la conseguenza di un forte sbilanciamento verso l'alto;
appare evidente, dunque, come l'attuale sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti pubblici risulti piuttosto inefficiente nel determinare la qualità delle prestazioni del personale pubblico,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di dotare la Pubblica amministrazione di sistemi di misurazione e valutazione della performance efficaci e al contempo di implementare un approccio volto a individuare e premiare i più meritevoli.
(3-01818)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
CATALDI, SIRONI, MARTON, BILOTTI, ALOISIO, PIRONDINI, GAUDIANO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
il decreto attuativo relativo al bonus assunzioni per giovani under 35 è stato pubblicato il 27 febbraio 2025. In particolare, il decreto, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce i criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo denominato "bonus giovani", un incentivo, previsto dal "decreto coesione" (decreto-legge n. 60 del 2024), per agevolare trasformazioni e assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 alla prima occupazione stabile, prevedendo un esonero contributivo del 100 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato, con un tetto massimo di 500 euro mensili (650 euro per le regioni del Mezzogiorno);
il decreto coesione aveva stabilito che l'agevolazione fosse applicabile alle assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, mentre il decreto attuativo ha ristretto il periodo di validità ai contratti firmati dopo il 31 gennaio 2025, escludendo dunque le assunzioni già effettuate nel periodo originariamente previsto;
inoltre, il decreto attuativo richiede la presentazione di una domanda all'INPS prima dell'assunzione, condizione non prevista inizialmente e che ha generato incertezza tra le imprese;
in data 4 marzo 2025, il decreto attuativo è stato ritirato dal sito ufficiale del Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, risultando ora come "non adottato", senza alcuna comunicazione ufficiale sulle ragioni di tale scelta;
risulta che il testo del decreto attuativo fosse stato già bollinato e firmato dai Ministri competenti, e che fosse disponibile per il download fino al giorno precedente alla sua rimozione;
l'autorizzazione dell'Unione europea del 31 gennaio 2025 (caso SA.114799) non prevede limitazioni in merito alla retroattività dell'agevolazione, autorizzando l'Italia ad adottare la misura così come delineata nel decreto coesione, che prevedeva l'applicazione del beneficio per le assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025;
tale incertezza normativa compromette la fiducia delle imprese e dei lavoratori, che avevano fatto affidamento sull'agevolazione per pianificare le assunzioni e gli investimenti,
si chiede di sapere:
per quali motivi il decreto attuativo, già bollinato e firmato, sia stato ritirato e dichiarato "non adottato";
se si intenda ripresentarlo e, in tal caso, con quali eventuali modifiche rispetto alla versione precedentemente pubblicata;
se si intenda garantire che l'agevolazione venga applicata retroattivamente alle assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 gennaio 2025, evitando così di penalizzare le imprese che hanno agito in buona fede sulla base della normativa iniziale;
quali iniziative urgenti si intenda adottare per evitare che simili episodi di incertezza normativa si ripetano in futuro, minando la fiducia degli operatori economici nelle politiche governative di incentivo all'occupazione giovanile.
(4-01987)
CATALDI, SIRONI, MARTON, BILOTTI, LOPREIATO, ALOISIO, PIRONDINI, GAUDIANO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
l'Ispettorato nazionale del lavoro svolge un ruolo essenziale nel controllo e nella tutela delle condizioni di lavoro, garantendo il rispetto delle normative in materia di sicurezza e diritti dei lavoratori;
si registra una crescente fuga di personale dall'INL verso altri enti pubblici (INPS, INAIL, agenzie fiscali) ritenuti più attrattivi sotto il profilo economico e del welfare;
l'emorragia di risorse umane è aggravata da una carenza di personale amministrativo, che costringe molti ispettori a distogliere tempo e competenze dalla vigilanza per svolgere mansioni di natura amministrativa (convalide di dimissioni, conciliazioni monocratiche, autorizzazioni di telecamere, gestione del personale);
il buono pasto attualmente previsto per gli ispettori del lavoro, pari a 7 euro, risulta del tutto insufficiente, in particolare nelle grandi città del Nord, e andrebbe rivisto superando i limiti imposti dall'art. 5, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012;
non è stata ancora completata la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori, prevista dall'art. 19 del decreto-legge n. 44 del 2023 e dall'art. 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019, con il risultato che i dipendenti dell'INL percepiscono indennità e premi inferiori rispetto ai colleghi di altri Ministeri e dell'INPS, INAIL e agenzie fiscali;
sarebbe opportuno prevedere la detassazione del salario accessorio, applicando l'aliquota agevolata del 5 per cento, già prevista nel settore privato;
inoltre, gli ispettori del lavoro, pur essendo ufficiali di polizia giudiziaria, non ricevono l'apposita indennità riconosciuta ad altre categorie con funzioni simili;
considerato che:
risulta necessario concludere rapidamente l'iter per l'estensione della polizza sanitaria integrativa ASDEP (associazione nazionale per l'assistenza sanitaria dei dipendenti degli enti pubblici) al personale INL, in linea con quanto già previsto per INPS, INAIL e ACI;
le difficoltà di reclutamento nel settore pubblico, in particolare al Nord, sono un problema strutturale destinato ad aggravarsi con la pubblicazione dei prossimi bandi di concorso per ispettori di vigilanza e funzionari INPS e INAIL, che potrebbero causare un ulteriore esodo degli ispettori dell'INL;
considerato infine che:
la Corte costituzionale con sentenza n. 4 del 2025 ha chiarito che l'indennità premiale riconosciuta agli ispettori del lavoro nel 2022 non può essere scomputata dalle somme corrisposte a titolo di perequazione dell'indennità di amministrazione per la stessa annualità. Per la Corte, in definitiva, a fronte di un "premio" corrisposto nel 2022 in ragione di carichi di lavoro momentaneamente più gravosi (in quanto da svolgere prima del programmato aumento di organico) e ulteriori rispetto a quelli "ordinari", che giustificano invece la corresponsione dell'indennità di amministrazione, risulta manifestamente irragionevole prevedere lo scomputo di tale emolumento dagli incrementi dovuti per quest'ultima;
il decreto-legge n. 25 del 2025, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni", all'art. 14, comma 1, esclude il personale dell'Ispettorato dall'armonizzazione dei trattamenti economici dei Ministeri,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di intraprendere, senza ulteriore indugio, iniziative anche di carattere normativo atte a risolvere le criticità evidenziate;
quali misure di competenza intenda adottare per frenare la fuga di ispettori del lavoro verso altri enti pubblici e garantire la piena operatività dell'INL;
se sia previsto un intervento per completare l'armonizzazione dei trattamenti economici accessori, riducendo le disparità salariali tra il personale dell'INL e quello di altri Ministeri;
se intenda rivedere l'importo dei buoni pasto attribuiti al personale delle amministrazioni pubbliche, ivi compresi gli ispettori del lavoro, superando il limite attuale di 7 euro, per adeguarlo al costo della vita nelle città più onerose;
se intenda valutare la detassazione del salario accessorio per il personale INL, in analogia con quanto avviene nel settore privato;
se vi sia l'intenzione di riconoscere agli ispettori del lavoro l'indennità di polizia giudiziaria;
quali siano i tempi previsti per l'estensione della polizza sanitaria integrativa ASDEP anche ai dipendenti INL;
se sia stato valutato l'impatto che i nuovi concorsi INPS e INAIL avranno sulla tenuta occupazionale dell'INL e quali strategie intenda adottare per evitare una crisi nel reclutamento di nuovi ispettori.
(4-01988)
CATALDI, SIRONI, MARTON, ALOISIO, GAUDIANO, PIRONDINI - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
il Comune di Castignano (Ascoli Piceno) ha impugnato un provvedimento amministrativo con cui la Provincia di Ascoli Piceno ha autorizzato l'ampliamento del sito di smaltimento rifiuti denominato "Vasca 0" per rifiuti non pericolosi, ubicato in località Alta Valle del Bretta;
tale autorizzazione è stata rilasciata con determinazione dirigenziale n. 49GEN del 12 febbraio 2025, pubblicata il 14 febbraio 2025, in forza della deliberazione della Giunta regionale n. 36 del 22 gennaio 2024 e delle linee guida VIA (paragrafo 7.14);
il provvedimento è stato adottato nonostante la presenza di due discariche già esistenti nella zona (GETA e IPG), determinando un'evidente concentrazione di impianti con possibili impatti negativi sull'ambiente e sulla salute dei cittadini;
il Comune di Castignano denuncia la violazione del principio di pressione del sito, evidenziando che l'area di insediamento dell'impianto è a ridosso del centro abitato di Ripaberarda, con possibili conseguenze in termini di inquinamento e vivibilità;
il TAR Marche e il Consiglio di Stato si sono già espressi in passato sulla necessità di garantire il rispetto delle distanze minime tra impianti di smaltimento e centri abitati, proprio per evitare situazioni di impatto ambientale negativo;
il Comune ha inoltre sollevato profili di illegittimità amministrativa per carenza di motivazione e violazione dei principi di urgenza e necessità, in quanto non risulta alcuna emergenza rifiuti nella provincia di Ascoli Piceno, né risultano delibere dell'assemblea territoriale d'ambito che giustifichino l'implementazione di un nuovo sito di smaltimento;
risulta inoltre che nell'iter decisionale non siano stati acquisiti i pareri dei Consigli comunali, provinciali e regionali, elementi fondamentali per un corretto processo decisionale politico e amministrativo,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta e se ritenga conforme alla normativa ambientale vigente la localizzazione di un nuovo impianto di smaltimento dei rifiuti in un'area già gravata da discariche esistenti;
se intenda attivare una verifica sull'impatto ambientale e sanitario derivante dalla presenza di più discariche nello stesso territorio e sulle effettive necessità di ampliamento di impianti di smaltimento rifiuti nella provincia di Ascoli Piceno;
se intenda promuovere un'indagine sulle autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni locali in materia di smaltimento dei rifiuti, per accertare la corretta applicazione delle normative nazionali ed europee in materia di valutazione di impatto ambientale e gestione del territorio;
se non ritenga opportuno prevedere, nell'ambito di una riforma della disciplina in materia di gestione dei rifiuti, criteri più stringenti per l'approvazione di nuove discariche, in particolare nei territori dove la presenza di impianti sia già elevata, al fine di garantire una maggior tutela ambientale e sanitaria per i cittadini;
se sia a conoscenza del fatto che l'iter amministrativo, che ha portato alla delibera regionale e al rilascio dell'autorizzazione, si sarebbe svolto senza l'acquisizione dei pareri dei Consigli comunali, provinciali e regionali, e se intenda verificare se ciò abbia comportato un'anomalia procedurale o un eccesso di potere da parte dell'amministrazione regionale;
quali iniziative intenda adottare per garantire il rispetto delle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato in materia di distanze tra impianti di smaltimento e centri abitati, onde evitare l'insorgere di contenziosi e il sacrificio delle esigenze di tutela ambientale e della salute pubblica.
(4-01989)
FAROLFI - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
sabato 22 marzo 2025, durante l'orario scolastico all'interno del Polo tecnico professionale di Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna, scuola frequentata da circa 1.700 studenti di ben 9 comuni limitrofi, si è verificato un gravissimo episodio di violenza, ripreso anche da alcuni video, in cui uno studente è stato aggredito da un gruppo di coetanei, riportando lesioni poi giudicate guaribili in 25 giorni;
tale episodio non sembrerebbe essere isolato, in quanto in passato ne sarebbero accaduti di analoghi presso il medesimo istituto scolastico;
la dirigente scolastica, da quanto si apprende da fonti di stampa, tenderebbe a minimizzare l'accaduto, che ha invece destato molta preoccupazione non solo tra i genitori degli studenti, ma anche nell'opinione pubblica locale, in quanto simili comportamenti, se non adeguatamente puniti, potrebbero poi ripetersi anche al di fuori dell'ambiente scolastico;
in tali episodi i dirigenti scolastici non sarebbero intervenuti per individuare e punire gli studenti, neppure nei ripetuti casi in cui alcuni hanno attivato l'allarme antincendio, al fine di interrompere la normale attività scolastica o perpetrato atti di vandalismo su beni della scuola,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda effettuare opportune ispezioni per verificare l'adeguato e corretto comportamento dell'autorità scolastica preposta, non solo in seguito allo specifico episodio di violenza di cui in premessa, ma anche alla luce dei precedenti casi, in modo tale da garantire un clima sereno e favorevole per gli oltre 1.700 studenti del Polo tecnico professionale di Lugo.
(4-01990)
FALLUCCHI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
la provincia di Foggia, nota anche come «Capitanata», è stata frequentemente identificata come un'area ad alta incidenza criminosa, con fenomeni associativi riconducibili a quella che viene definita la "quarta mafia";
i dati oggettivi e i rapporti annuali dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza e dell'Autorità giudiziaria evidenziano un incremento di reati gravi tra cui estorsioni, rapine, traffico e spaccio di stupefacenti, usura, furti e sfruttamento della manovalanza;
emerge, alla luce dei recenti fatti di cronaca, la necessità di un coordinamento più efficace tra le forze di polizia, comprese le polizie locali, per garantire una risposta adeguata alle crescenti esigenze di sicurezza della popolazione;
la recente decisione di elevare la Squadra Mobile foggiana al rango di prima dirigenza comporterà l'assegnazione di maggiori risorse con un rafforzamento operativo e rappresenta un primo passo concreto a fronteggiare la complessità del fenomeno criminale presente sul territorio;
un esempio fondamentale è rappresentato dal comune di San Severo, uno dei più grandi della provincia foggiana, dove il Commissariato, come in molte altre città, affronta sfide legate alla sicurezza pubblica, come la criminalità organizzata e i reati minori che richiedono interventi mirati e controlli più rigorosi;
considerato che:
per rispondere alle problematiche dettate dalla presenza criminale nella provincia di Foggia, sono auspicabili una maggiore presenza e frequenti interventi delle forze di polizia, intensificando il coordinamento tra le forze dell'ordine;
risulta altresì opportuno implementare sistemi di sorveglianza avanzati e strumenti di analisi dei dati per monitorare le aree più critiche e prevenire situazioni di rischio; a tal fine l'uso di droni o telecamere intelligenti potrebbe rappresentare un'opzione efficace,
si chiede di sapere:
quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare, per quanto di sua competenza, al fine di potenziare le risorse dei Commissariati di pubblica sicurezza nella provincia di Foggia, in particolare a San Severo e Cerignola, per garantire un servizio di pronto intervento efficace e tempestivo e se si valuti la possibilità di elevare l'ufficio della Polizia di Stato di San Severo al grado di prima dirigenza, considerando l'importanza strategica del territorio e il numero di abitanti serviti;
quali iniziative siano in programma per rafforzare ulteriormente il coordinamento tra le forze di polizia e le autorità locali, al fine di ottimizzare le operazioni di controllo del territorio e garantire una maggiore sicurezza per i cittadini e se si ritenga opportuno considerare l'adozione di tecnologie innovative, come l'impiego di droni per il pattugliamento e il monitoraggio delle aree a rischio.
(4-01991)
FALLUCCHI - Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'interno. - Premesso che:
il traffico illecito di rifiuti è un'attività criminale che consiste nella gestione e nello smaltimento non autorizzato di rifiuti industriali tossici o pericolosi, che danneggia gravemente ambiente e salute pubblica;
tra i territori colpiti da tale attività c'é la provincia di Foggia, area agricola di eccellenza dove in alcune zone affacciate su strade comunali e provinciali, i rifiuti vengono scaricati e in alcune circostanze dati alle fiamme;
considerato che:
l'inquinamento da fanghi di depurazione e rifiuti illeciti compromettono matrici ambientali, biodiversità ed economia agricola del territorio;
le misure di contrasto agli eco-reati non hanno ancora posto fine a queste attività illecite;
sarebbe opportuno, a parere dell'interrogante, sollecitare le competenti autorità locali a monitorare il territorio anche con apparecchiature video sulle arterie viarie, principali e secondarie più soggette al rilascio abusivo di rifiuti anche domestici e quotidiani,
si chiede di sapere:
quali azioni specifiche i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, intendano intraprendere per contrastare il traffico illecito di rifiuti nelle aree agricole, in particolare nel territorio foggiano e se ritengano necessario provvedere al potenziamento dei controlli sul territorio, rafforzando il numero delle forze dell'ordine nelle aree maggiormente a rischio e se intendano valutare l'opportunità di inasprire le sanzioni per reati ambientali;
se ritengano opportuno istituire un fondo speciale per la bonifica delle aree compromesse.
(4-01992)
GASPARRI, ZULLO - Al Ministro della salute. - Premesso che:
l'interrogante è venuto a conoscenza tramite l'associazione scientifica SIPRe (Società italiana procreazione responsabile), che dal 2009 è venduta in Italia la pillola "ellaOne" (ulipristal acetato, UPA, 30 milligrammi), proposta come contraccettivo di emergenza e presentata come farmaco che ritarda o inibisce l'ovulazione;
dal 2015 tale farmaco è dispensato senza necessità di prescrizione medica e liberamente venduto nelle farmacie, parafarmacie e nei supermercati;
il 23 gennaio 2025, sulla più prestigiosa rivista scientifica internazionale "New England journal of medicine", è stato pubblicato l'articolo: "A proof-of-concept study of ulipristal acetate for early medication abortion" (NEJM Evid 2025; 4 (2). DOI: 10.1056/EVIDoa2400209). Gli autori, Winikoff et alii, evidenziano che la somministrazione orale di due sole compresse di ellaOne è stata in grado di determinare l'aborto fino alla nona settimana di gravidanza in 127 donne su 131, con efficacia pari al 97 per cento, del tutto sovrapponibile a quella del mifepristone (RU-486), la pillola usata per l'aborto farmacologico;
è utile evidenziare che la SIPRe ha ripetutamente segnalato ad AIFA che il farmaco non è anti ovulatorio ma prevalentemente antinidatorio e potenzialmente abortivo;
le modalità di accesso all'aborto sono disciplinate nel nostro ordinamento dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza". La distribuzione al pubblico, senza prescrizione, del farmaco ellaOne pare porsi in contrasto con la disciplina nazionale vigente in materia di modalità di accesso all'aborto;
la direttiva 2001/83/CE, recante il codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano titolo II, "campo di applicazione", articolo 4, comma 4, prevede che "la disciplina sovranazionale non osta all'applicazione delle disposizioni nazionali che vietano o limitano la vendita, la fornitura o l'uso di medicinali a fini contraccettivi o abortivi";
si evidenzia anche la sussistenza di pericoli per la salute delle minori, e della donna in generale, derivanti da una possibilità di abortire autogestita e clandestina e dal possibile abuso di un principio attivo (UPA) potenzialmente epatotossico;
in data 17 febbraio 2025, l'associazione scientifica SIPRe ha presentato un'istanza all'AIFA affinché ne sospenda la distribuzione sul territorio nazionale, ne modifichi la normativa di accesso assimilandola a quella del mifepristone, e affinché ridefinisca il "place in therapy", trattandosi di un farmaco antinidatorio e abortivo, incompatibile con una libera distribuzione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto rappresentato;
se ritenga che la vendita di ellaOne sia incompatibile con l'attuale disciplina nazionale di accesso all'aborto e con la tutela per la salute delle donne;
se ritenga di intraprendere ogni utile iniziativa volta a sospendere la libera distribuzione di tale farmaco;
se ritenga di adottare campagne di informazione per far comprendere le reali caratteristiche della pillola ellaOne, che sono abortive e con pesanti effetti collaterali per la salute delle donne.
(4-01993)
MUSOLINO, PAITA, BORGHI Enrico, FREGOLENT, FURLAN, RENZI, SBROLLINI, SCALFAROTTO - Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. - Premesso che:
il piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta lo strumento di rilancio e di rafforzamento dell'economia avviato dall'Unione europea in risposta alla crisi economico-sociale causata dalla pandemia da COVID-19;
le misure previste mirano a rafforzare le assi strategiche dell'economia europea. Con particolare riferimento all'Italia, il nostro Stato ha ricevuto la quota maggiore di fondi del PNRR, anche a seguito della riprogrammazione prevista a seguito dell'approvazione della missione "REpowerEU", con per un totale di 194,4 miliardi di euro tra sovvenzioni a fondo perduto e prestiti;
la Regione Siciliana figura tra le aree che dovrebbero beneficiare maggiormente del rilancio economico, con uno stanziamento complessivo di 17,6 miliardi di euro, di cui 11,7 miliardi provenienti dal PNRR e 5,8 miliardi da altre fonti, destinati alla realizzazione di 20.534 progetti sull'isola;
la realizzazione dei progetti nella regione registra, ad oggi, un grave ritardo: fonti regionali attestano che è stato liquidato circa il 28 per cento delle risorse previste, mentre fonti specializzate nel monitoraggio delle misure del PNRR segnalano una spesa attuale intorno al 13 per cento, molto inferiore alla media nazionale, pari al 29 per cento;
tale ritardo comporta il concreto rischio di perdere una consistente parte dei fondi stanziati per la Sicilia, la quale non sarebbe attualmente in grado di completare gli interventi entro le date stabilite dal cronoprogramma;
per citare alcuni esempi di ritardo nella realizzazione dei progetti, il programma GOL (garanzia di occupabilità dei lavoratori) ha previsto l'assegnazione di 200 milioni di euro alla Regione per il reinserimento lavorativo di circa 414.000 siciliani, ma attualmente soltanto una persona su quattro che aderisce all'iniziativa è riuscita a trovare un'occupazione;
la Regione è, inoltre, destinataria di circa 1,4 miliardi di euro per 929 progetti inerenti alle politiche sanitarie, che stanno procedendo a rilento, in particolare per quanto concerne i corsi di formazione in infezioni ospedaliere e l'adozione del fascicolo sanitario elettronico;
si riscontrano altresì ritardi nei progetti di competenza dell'Assessorato per le infrastrutture e la mobilità, in particolare quelli relativi al rinnovo del parco ferroviario regionale e all'acquisto di autobus, e in quelli dell'Assessorato per l'energia e i servizi di pubblica utilità, specialmente per i progetti riguardanti le infrastrutture idriche, la gestione dei rifiuti e il progetto di elettrificazione delle banchine del porto di Siracusa;
va ricordato che la Regione ha riportato carenze anche nella fase progettuale relativa alle infrastrutture idriche: su 31 progetti presentati in ambito PNRR, tutti sono stati respinti, a causa, come riportato dall'osservatorio conti pubblici della Cattolica, della debolezza dei progetti elaborati e delle carenze amministrative, che potrebbero essere conseguenza di politiche di selezione del personale poco meritocratiche;
quanto emerso risulta estremamente preoccupante, in quanto potrebbe compromettere l'attuazione del PNRR e la realizzazione dei progetti in un territorio che necessita, più di altri, del loro completamento,
si chiede di sapere quali misure di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per superare i ritardi attualmente riscontrati nella Regione Siciliana, al fine di garantire l'effettiva attuazione del PNRR e la piena valorizzazione dei fondi stanziati.
(4-01994)
SCALFAROTTO - Ai Ministri della difesa e dell'interno. - Premesso che:
il 27 marzo 2025, nel quartiere San Lorenzo, a Roma, un ragazzo è stato arrestato da tre carabinieri tramite metodi che, secondo le testimonianze, si sarebbero contraddistinti per aggressività e violenza del tutto ingiustificati alla luce del contegno dell'arrestato, dunque ricorrendo a un modus operandi del tutto inaccettabile in uno Stato di diritto;
a raccontare l'accaduto è stata una giornalista del quotidiano "il Domani" la quale, testimone oculare del fatto, ha ripreso tramite un video l'arresto del ragazzo:
dopo aver raggiunto il ragazzo, uno dei carabinieri lo avrebbe spinto con violenza, scaraventandolo fra due macchine parcheggiate: dopo averlo insultato, i carabinieri si sarebbero gettati sul corpo inerme del ragazzo e avrebbero iniziato a picchiarlo con calci e pugni;
come viene riportato dal quotidiano "il Domani", i carabinieri avrebbero smesso di percuotere il ragazzo solo nel momento in cui la giornalista, avvicinatasi a loro, ha iniziato a riprendere il fatto con il telefono: il ragazzo era bloccato a terra, schiacciato dal peso del corpo dei carabinieri. Dalla descrizione fornita dalla giornalista, il ragazzo arrestato faceva fatica a respirare, emetteva dei rantoli ed era in stato confusionale con il viso sul cemento;
durante l'ammanettamento, i carabinieri hanno chiesto alla giornalista di favorire un documento: dopo averlo preso, l'hanno minacciata dicendo che se avesse diffuso il video sarebbe stata denunciata con l'accusa di favoreggiamento poiché, a loro dire, stava intralciando un'operazione di polizia;
successivamente la giornalista è riuscita a parlare con il ragazzo, il quale le ha detto di stare male e di aver avuto bisogno di aiuto, senza tuttavia essere ascoltato dai carabinieri. Il giorno successivo, la stessa si è recata al Tribunale penale di Roma, dove avvengono le convalide degli arresti per direttissima, ovvero i procedimenti penali che si verificano quando una persona viene arrestata in flagranza di reato: in quell'occasione, oltre ad aver consegnato i filmati dell'arresto all'avvocata d'ufficio, ha appreso che il ragazzo è un migrante senza fissa dimora, arrestato in flagranza di reato dopo essere stato visto consegnare una dose di stupefacente;
le condotte descritte si contraddistinguono per una violenza inaudita e intollerabile, evidentemente ingiustificata e sproporzionata;
è di estrema urgenza che i Ministri in indirizzo si attivino al fine chiarire con estrema puntualità le dinamiche e le modalità dell'arresto, nonché di appurare le eventuali responsabilità disciplinari dei carabinieri che hanno compiuto l'arresto,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali misure intendano adottare al fine chiarire con estrema puntualità le dinamiche e le modalità dell'arresto, nonché di appurare le eventuali responsabilità disciplinari dei carabinieri che hanno compiuto l'arresto.
(4-01995)
FLORIDIA Barbara, CROATTI, LOPREIATO, SIRONI, GAUDIANO, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE - Ai Ministri dell'istruzione e del merito e per la pubblica amministrazione. - Premesso che la legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'art. 1, comma 165, stabilisce che: "Le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età";
considerato che:
l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 indica che "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI";
il suddetto art. 1, comma 165, della legge n. 207 del 2024, concernente il trattenimento in servizio del personale dipendente, va dunque applicato anche agli istituti e scuole di ogni ordine e grado;
con atto avente ad oggetto "Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207", il Ministro per la pubblica amministrazione ha chiarito alcuni aspetti circa l'applicazione della norma, senza tuttavia fornire indicazioni con riguardo alle peculiarità relative al comparto scuola;
allo stato, non si rinvengono, tra gli altri, i criteri per l'individuazione del "limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali", quelli per l'individuazione del "personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi", e non è neanche stabilito a chi competa questa individuazione,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare chiarimenti circa il ricorso al trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge n. 207 del 2024 riferiti al comparto scuola.
(4-01996)
MALPEZZI, CAMUSSO, GIACOBBE, IRTO, MANCA, MELONI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, VERDUCCI, ZAMBITO - Ai Ministri dell'istruzione e del merito e per la pubblica amministrazione. - Premesso che:
il 18 dicembre 2023, ai sensi del decreto ministeriale 13 ottobre 2022, n. 194 e del decreto del direttore generale n. 2788 del 18 dicembre 2023, è stato bandito il concorso ordinario per il reclutamento di 587 dirigenti scolastici;
sin dalla prova preselettiva sono emerse, soprattutto nella regione Campania, numerose segnalazioni di potenziali situazioni di conflitto di interesse di alcuni candidati e gravi discriminazioni nei confronti di candidati con disabilità accertata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in violazione delle regole concorsuali previste dal bando;
da testimonianze di candidati iscritte a verbale e da ricorsi presentati al TAR è emerso che, nell'ambito della prova preselettiva, nonostante gli aspiranti dirigenti scolastici abbiano domandato alla commissione esaminatrice di poter fruire di misure compensative, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera l) del bando e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e nonostante la commissione abbia concesso tali misure, i candidati non hanno potuto godere del beneficio di legge, pregiudicando la prova d'esame degli stessi e perpetrando una palese discriminazione nei loro confronti, come dimostrato dall'ordinanza n. 6083 del 2 luglio 2024 del TAR Lazio sezione terza-bis;
successivamente, anche per la prova scritta sono stati segnalati casi analoghi, oggetto di ricorsi presentati al TAR e in attesa di giudizio;
inoltre, da notizie diffuse su alcuni quotidiani, nonché da documentazione ufficiale, quali i decreti di nomina delle commissioni, sembrerebbero emergere potenziali conflitti di interesse che potrebbero inficiare il corretto svolgimento delle prove del concorso, nonché la trasparenza e la regolarità dello stesso;
sembrerebbero, inoltre, emergere irregolarità nello svolgimento della procedura concorsuale ancora in corso, che inficerebbero i principi di trasparenza e buon andamento dell'amministrazione e comprometterebbero garanzie di imparzialità ed equità di trattamento tra candidati,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative intendano intraprendere al fine di verificare eventuali irregolarità e tutelare i diritti di tutti i candidati.
(4-01997)
SCALFAROTTO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:
a partire dal gennaio 2025, il sito di informazione locale "Monterosi24.it", operante nel territorio del comune di Monterosi, in provincia di Viterbo, e diretto dal giornalista pubblicista Nicolae Galea, ha pubblicato diversi articoli di denuncia riguardanti presunte irregolarità nella gestione delle borse lavoro da parte dell'amministrazione comunale;
secondo quanto riportato dal sito "Monterosi24.it", tra il 2020 e il 2025, nel Comune di Monterosi sarebbero state assegnate 47 borse lavoro senza alcuna graduatoria, in aperta violazione del regolamento comunale vigente che prevede, invece, l'utilizzo di graduatorie trasparenti e oggettive per l'assegnazione di tali misure. Le borse lavoro, che nascono come strumento temporaneo per favorire l'inserimento lavorativo di giovani e persone in condizioni di fragilità economica e sociale, sarebbero dunque state attribuite seguendo un generico e arbitrario "criterio di rotazione", del tutto privo di valore regolamentare e giuridico;
ancora più gravi risultano le segnalazioni secondo cui alcune di queste borse lavoro sarebbero state assegnate a parenti di membri della Giunta comunale. Inoltre, l'importo mensile previsto per ciascuna borsa lavoro sarebbe stato arbitrariamente aumentato a 600 euro con una semplice delibera di Giunta comunale, diversamente da quanto richiesto dal regolamento del Comune di Monterosi, che fissava un tetto massimo di 500 euro. Diverse modifiche al regolamento sarebbero infine state apportate dalla Giunta senza il necessario passaggio consiliare, in violazione di norme fondamentali sul funzionamento degli enti locali;
nel tentativo di far luce sulla vicenda, il direttore di "Monterosi24.it", Nicolae Galea, ha inoltrato una richiesta formale di accesso agli atti al sindaco, chiedendo copia delle relazioni dei servizi sociali sui beneficiari delle borse lavoro, al fine di comprendere i criteri adottati nell'assegnazione delle borse. Alla mancata risposta del sindaco, Galea si è rivolto al Difensore civico della Regione Lazio, il quale ha dichiarato la richiesta inammissibile, richiamando aspetti formali che avrebbero impedito il suo intervento;
infine, a seguito di un intervento della Prefettura di Viterbo, il sindaco ha nelle scorse settimane risposto a Galea esponendo il punto di vista dell'amministrazione sulla vicenda. Tuttavia, tale risposta ha confermato tutte le criticità denunciate dall'inchiesta del sito "Monterosi24.it";
la mattinata di sabato 5 aprile 2025, l'Amministrazione comunale ha fatto affiggere per tutto il territorio comunale dei manifesti (realizzati a spese della stessa Amministrazione e recanti lo stemma ufficiale del Comune), in cui si attaccava il giornalista Galea per l'inammissibilità del suo ricorso al Difensore civico, con contenuti lesivi della sua dignità professionale, senza minimamente accennare alla risposta data sul merito delle borse lavoro, nella quale si confermavano tutti i contenuti dell'inchiesta;
si tratta, di fatto, di un atto grave, lesivo non solo della libertà di stampa e del diritto di cronaca, ma anche del corretto uso delle risorse pubbliche. La libertà di informazione e la tutela della professione giornalistica non possono essere oggetto di attacco così personalistico da parte delle istituzioni locali, né è accettabile che fondi pubblici vengano utilizzati per finalità di propaganda denigratoria contro singoli cittadini, che siano o meno giornalisti,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto accaduto nel Comune di Monterosi;
se ritenga compatibile con le norme vigenti e con i principi di correttezza amministrativa l'assegnazione delle borse lavoro in assenza di graduatorie ed a parenti, oltreché la modifica di un Regolamento comunale in Giunta, anziché in Consiglio;
se ritenga che l'affissione dei manifesti con l'atto di accesso del Difensore civico con l'indicazione del nome e del cognome di Galea sia una condotta lecita da parte dell'Amministrazione comunale;
se non ritenga necessario intervenire a tutela della libertà di stampa e della dignità professionale del giornalista Nicolae Galea, lesi da un uso improprio e personale dei mezzi, delle risorse e dei simboli istituzionali del Comune;
se conseguentemente non ritenga opportuno avviare un'ispezione amministrativa presso il Comune di Monterosi per verificare la regolarità della gestione delle borse lavoro.
(4-01998)
FREGOLENT, PAITA, BORGHI Enrico, SCALFAROTTO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
il trasporto ferroviario ad alta velocità è un servizio fondamentale per assicurare la mobilità dei cittadini e dei turisti nazionali ed internazionali e per mitigare le esternalità negative ambientali;
il diritto alla mobilità è un principio essenziale che garantisce inclusione e sviluppo economico, consentendo ai cittadini di muoversi agevolmente per lavoro, turismo, istruzione e verso i servizi essenziali;
Bardonecchia, comune sito in val di Susa in provincia di Torino, è un rinomato centro per gli sport invernali, che vanta i comprensori sciistici del Colomion-Les Arnauds-Melezet e dello Jafferau;
il comune, oltre ad essere considerato una delle principali località turistiche dell'arco alpino occidentale, è un centro nevralgico per l'economia della val di Susa e un importante snodo di collegamento con la Francia;
la fermata del treno Frecciarossa a Bardonecchia, dopo essere stata istituita sulla linea alta velocità Milano-Parigi, era già stata oggetto di una controversa soppressione nel recente passato, suscitando forti proteste da parte delle istituzioni locali, degli operatori economici e dei cittadini che, grazie ad una serie di mobilitazioni ed interventi istituzionali, erano riusciti nel 2022 a far ripristinare la fermata;
è, invece, notizia degli ultimi giorni che Trenitalia, nell'ambito della definizione dei nuovi orari o servizi, avrebbe nuovamente deciso di sopprimere la fermata di Bardonecchia per i treni Frecciarossa, lasciando attiva la sola fermata di Oulx-Cesana-Claviere-Sestriere;
ferma restando l'importanza della stazione di Oulx come snodo per un'ampia area turistica, la sua designazione come unica fermata dell'alta velocità in alta valle penalizzerebbe oltremodo Bardonecchia, che ha caratteristiche e bacini d'utenza distinti e ugualmente rilevanti;
qualora le indiscrezioni venissero confermate, si realizzerebbe un reale passo indietro dimostrando una mancanza di visione strategica e di attenzione non solo per le esigenze specifiche di un territorio montano di confine ma anche per la programmazione turistica ed economica generando, con i continui cambiamenti di comportamento, incertezza e sfiducia negli operatori;
la soppressione della fermata dell'alta velocità a Bardonecchia arrecherebbe un danno significativo all'industria turistica locale, proprio in un momento in cui si punta al rilancio e alla valorizzazione delle aree montane;
la val di Susa, già al centro di importanti dibattiti sulle infrastrutture di collegamento europeo (come la TAV Torino-Lione, progetto che Italia Viva ha sempre sostenuto in un'ottica di modernizzazione e sviluppo), necessita di servizi efficienti e capillari, non di tagli che ne indeboliscano l'accessibilità,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della decisione di Trenitalia di sopprimere nuovamente la fermata del servizio Frecciarossa presso la stazione di Bardonecchia;
se intenda adottare misure urgenti per chiedere un riesame della decisione;
se sia stata effettuata da Trenitalia una valutazione dell'impatto economico, turistico e sociale della fermata a Bardonecchia rispetto a quella esclusiva a Oulx, considerando i rispettivi bacini d'utenza e le specificità delle due località;
se siano state attivate forme di consultazione tra Trenitalia, Regione Piemonte, Città metropolitana di Torino, Comune di Bardonecchia e associazioni di categoria prima di ipotizzare la soppressione del servizio;
se abbia una strategia per assicurare che il servizio ferroviario sia di supporto ai territori montani e nello specifico all'area di confine della val di Susa così da valorizzarne il ruolo di cerniera tra due nazioni.
(4-01999)
DI GIROLAMO, PIRRO, LOREFICE, CROATTI - Ai Ministri per lo sport e i giovani e dell'interno. - Premesso che:
in data 5 aprile 2025, durante l'incontro di playoff under 17 tra le squadre Russo Sebastiano Calcio Riposto e Pedara, svoltosi presso lo stadio "Luigi Averna" di Torre Archirafi a Riposto (Catania), si è verificata una grave aggressione ai danni del direttore di gara, un giovane arbitro di 17 anni (come riporta "Rai News" il 6 aprile 2025);
l'impianto sportivo risultava ufficialmente chiuso al pubblico per inagibilità delle tribune; nonostante ciò, erano presenti persone che hanno partecipato attivamente all'aggressione dell'arbitro ("La Sicilia", 6 aprile 2025);
durante i tempi supplementari della partita, l'arbitro è stato accerchiato e colpito con calci e pugni da giocatori e altre persone entrate in campo, come documentato da un video diffuso sui social media e ripreso da numerose testate ("la Repubblica", "Live Sicilia", "Giornale di Sicilia", 6 aprile 2025);
l'Associazione Italiana Arbitri - sezione di Acireale (Catania) ha espresso solidarietà al giovane arbitro aggredito, definendo l'episodio "di una violenza inaudita che ci lascia inorriditi e disgustati" ("Rai News", 6 aprile 2025);
il presidente del Comitato regionale Sicilia della Lega nazionale dilettanti, Sandro Morgana, ha condannato fermamente l'accaduto, dichiarando che "la violenza che ha travolto l'arbitro, costretto a difendersi sotto una pioggia di colpi, è intollerabile" ("Giornale di Sicilia", 6 aprile 2025);
considerato che:
la violenza negli impianti sportivi, specialmente in contesti giovanili, rappresenta un grave problema che mina i valori educativi e formativi dello sport;
è fondamentale garantire la sicurezza di tutti i partecipanti alle manifestazioni sportive, con particolare attenzione ai direttori di gara, affinché possano svolgere il loro ruolo senza timori per la propria incolumità;
episodi come quello avvenuto a Riposto rischiano di dissuadere i giovani dall'intraprendere la carriera arbitrale, con conseguenze negative per l'intero movimento calcistico nazionale;
considerato infine che il 12 febbraio 2025 i Ministri dell'interno e per lo sport e i giovani hanno incontrato i presidenti di FIGC, Lega serie A, Lega nazionale professionisti serie B, Lega italiana calcio professionistico, Lega nazionale dilettanti per affrontare i temi della sicurezza negli stadi, contrasto alla criminalità e prevenzione dei comportamenti illeciti. Erano presenti anche il sottosegretario all'interno, il capo della Polizia e il presidente dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. "La riunione è stata l'occasione per proseguire il confronto già avviato su proposte e iniziative da mettere in campo congiuntamente. L'obiettivo rimane quello di tutelare le tifoserie sane e di individuare in maniera chirurgica coloro che vanno allo stadio per attuare comportamenti criminali e violenti, assicurando un ambiente più sicuro e vivibile per tutti gli appassionati" ("interno.gov.it", 12 febbraio 2025),
si chiede di sapere:
quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare per prevenire e contrastare episodi di violenza nei confronti degli arbitri e, più in generale, negli impianti sportivi, con particolare riferimento alle categorie giovanili;
se si intenda promuovere campagne di sensibilizzazione rivolte a società sportive, atleti e famiglie, al fine di diffondere una cultura del rispetto e della non violenza nello sport;
se siano allo studio provvedimenti per inasprire le sanzioni nei confronti di società e individui responsabili di atti di violenza in ambito sportivo, al fine di dissuadere comportamenti analoghi in futuro.
(4-02000)
DE CRISTOFARO - Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute e per gli affari regionali e le autonomie. - Premesso che:
il commissario straordinario Emilio Errigo ha emesso l'ordinanza n. 1/2025 in data 3 aprile 2025, con la quale ha ordinato a ENI Rewind S.p.A. e alle altre società coinvolte, tra cui Sovreco S.p.A., di procedere con la bonifica e il conferimento dei rifiuti inquinanti presso la discarica di Sovreco, situata in località Columbra a Crotone, in una posizione geografica privilegiata vicino a un mare cristallino e a terreni a vocazione agricola ed alimentare, senza attendere l'individuazione di un sito di smaltimento finale fuori regione;
l'ordinanza ha suscitato ampie preoccupazioni da parte delle istituzioni locali, tra cui il Comune di Crotone, la Provincia di Crotone e la Regione Calabria, che hanno espressamente manifestato il loro dissenso, chiedendo la rimozione del vincolo imposto dal piano di gestione dei rifiuti che impone lo smaltimento dei rifiuti fuori regione;
l'ordinanza è stata emessa per sbloccare una situazione di stallo nelle operazioni di bonifica del sito di interesse nazionale di Crotone, Cassano e Cerchiara, a seguito di un lungo iter di analisi e confronto tecnico con gli enti coinvolti, ma solleva dubbi circa la legittimità dell'azione e le implicazioni per l'ambiente e la salute dei cittadini;
considerato che l'ordinanza è contestata, a parere dell'interrogante, per la sua apparente violazione delle normative relative alla gestione dei rifiuti e per il suo impatto sul territorio, con particolare riferimento al rischio di trasformare la discarica di Sovreco in un deposito a lungo termine per rifiuti pericolosi, in contrasto con le norme di prossimità e autosufficienza nella gestione dei rifiuti, sancite dalla legislazione europea,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo ritengano che l'ordinanza n. 1/2025, emessa dal commissario Errigo, rispetti le normative europee e nazionali in materia di gestione dei rifiuti, in particolare quelle relative al principio di prossimità e autosufficienza, e se le preoccupazioni degli enti locali siano state adeguatamente considerate nel procedimento;
se sia stato valutato adeguatamente il rischio sanitario e ambientale derivante dalla scelta di destinare i rifiuti pericolosi alla discarica di Sovreco, in contrasto con l'indirizzo regionale che prevede lo smaltimento dei rifiuti fuori regione;
se sia stata realizzata una valutazione epidemiologica aggiornata sul rischio sanitario per i cittadini di Crotone, alla luce dei dati del rapporto "Sentieri 2023", che evidenziano un aumento significativo delle patologie legate all'inquinamento ambientale nella zona;
se siano stati considerati gli impatti economici e sociali di questa decisione sulla popolazione crotonese, che si trova a dover affrontare la bonifica di un sito contaminato in un contesto già gravemente danneggiato dalla crisi ambientale e sanitaria;
se siano previsti interventi alternativi per accelerare la bonifica senza compromettere la salute pubblica e l'ambiente, compreso il riesame del vincolo di cui al piano di gestione dei rifiuti da parte della Regione Calabria e la definizione di un piano più sostenibile, in linea con le normative comunitarie e nazionali;
se non vogliano valutare l'opportunità di impegnarsi per garantire che la bonifica avvenga nel pieno rispetto della salute dei cittadini e delle normative ambientali e che vengano esplorate soluzioni più adeguate per lo smaltimento dei rifiuti, compatibili con la protezione dell'ambiente e dei diritti della popolazione.
(4-02001)
Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea
L'interrogazione 3-01410 del senatore Irto ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-01816 dei senatori Turco e Croatti, sull'entità ed il recupero dei crediti fiscali non riscossi.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 285a seduta pubblica del 13 marzo 2025, a pagina 92, sotto il titolo "Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento", alla penultima riga, prima delle parole: "alla 9a Commissione permanente", aggiungere le seguenti: "alla 6a e".
Nel Resoconto stenografico della 290a seduta pubblica del 2 aprile 2025, a pagina 51, sotto il titolo "Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento", alla penultima riga, prima delle parole: "alla 9a Commissione permanente", aggiungere le seguenti: "alla 6a e".
Nel Resoconto stenografico della 291a seduta pubblica del 3 aprile 2025, a pagina 56, l'annuncio "Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni. Deferimento" si dà per non apposto.