Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 284 del 12/03/2025

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

284a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO (*)

MERCOLEDÌ 12 MARZO 2025

_________________

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,

indi del vice presidente RONZULLI

e del presidente LA RUSSA

_________________

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 290 del 2 aprile 2025
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
_________________

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

_________________

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).

Si dia lettura del processo verbale.

TERNULLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:

(1155) Deputato SCHIFONE ed altri. - Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1155, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Sisler, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SISLER, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1155, oggi all'esame dell'Assemblea, già approvato dalla Camera dei deputati ed esaminato in sede redigente dalla Commissione giustizia del Senato, che non ha approvato modificazioni, si compone di un unico articolo, volto a sostituire integralmente l'articolo 2407 del codice civile. Dal punto di vista formale, le modifiche del citato articolo del codice civile si limitano, in realtà, alla sostituzione del secondo comma e all'aggiunta di un comma finale. Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, le modifiche incidono radicalmente sul regime di responsabilità dei sindaci delle società per azioni.

In proposito, ricordo in via preliminare che i commi dell'articolo 2407 del codice civile non modificati dalla proposta in esame, ovvero il primo ed il terzo, stabiliscono che i sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio; all'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 del codice civile, che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari.

Tornando alla proposta in esame, il secondo comma dell'articolo 2407 viene riscritto al fine di introdurre un sistema di limitazione di responsabilità dei sindaci, a fronte dell'attuale sistema, basato sulla responsabilità solidale dei sindaci, per fatti o omissioni degli amministratori. Secondo la normativa vigente, i sindaci rispondono solidalmente nel caso in cui il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato conformemente a quanto richiesto dalla carica rivestita.

Il nuovo secondo comma, nel ribadire che i sindaci che hanno agito o omesso di agire in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, ne circoscrive tuttavia l'entità ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, secondo il seguente schema che prevede tre scaglioni: fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; oltre 50.0000, dieci volte il compenso.

Infine, l'ultimo comma aggiunto dalla proposta in esame inserisce un termine di prescrizione di cinque anni per esercitare l'azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci stessi, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile.

Nel dibattito presso la Camera dei deputati e in Commissione giustizia del Senato è stata evidenziata la necessità di intervenire su uno dei punti più critici della governance delle società di capitali, ovvero la responsabilità civile dei sindaci, attualmente solidale e senza limiti con gli amministratori, per i fatti o le omissioni da essi commessi. Si è ritenuto pertanto di prevedere che i componenti del collegio sindacale siano sanzionati solo per ciò che hanno effettivamente compiuto od omesso sulla base di elementi e fatti conosciuti in quello specifico momento.

Il cosiddetto sistema del multiplo del compenso, introdotto dal provvedimento in discussione ed in uso in altri ordinamenti, ha pertanto il pregio di ancorare la responsabilità ad un parametro noto alle parti, rappresentato dal compenso e dal multiplo prescelto. Ciò consente una differenziazione in rapporto all'importanza, alla complessità e alla natura dell'incarico concretamente svolto nella società.

Come ricordato, la Commissione giustizia ha approvato il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Tuttavia, ritengo significativo ricordare che in Commissione il Governo ha accolto, tra gli altri, due identici ordini del giorno: il primo, di mia iniziativa, e l'altro di iniziativa del senatore Bazoli, con cui si impegna il Governo a valutare l'estensione ai revisori persone fisiche e alle società di revisione delle limitazioni alla responsabilità analoghe a quelle che si ipotizza di inserire nell'articolo 2407 del codice civile per i componenti del collegio sindacale (applicabili anche alla loro attività di revisione legale), attraverso l'inserimento nell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di opportune forme di limitazione delle responsabilità differenziate per i revisori persone fisiche e per le società di revisione e a seconda delle tipologie di incarico. (Applausi).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Poiché il disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si compone del solo articolo 1, passiamoalla votazione finale.

FREGOLENT (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, relatori, con il provvedimento al nostro esame si mette una parola di giustizia nei confronti dei revisori sindacali che in questi anni hanno visto a loro carico una tale responsabilità per cui, poi, i più seri professionisti finivano per non accettare gli incarichi. E ciò era un peccato, perché la funzione dei revisori è molto importante e se le persone serie non si sentono tutelate, o quanto meno serene, nel fare il proprio mestiere, si finisce poi per regalare quel posto a chi non ha nulla da perdere o non è così trasparente e cristallino.

Il nostro sarà pertanto un voto favorevole e ringrazio per questo provvedimento, con il quale si inizia ad aprire una stagione improntata alla trasparenza e alla competenza, perché non si deve aver paura di accettare gli incarichi, ma bisogna essere messi nelle condizioni di farlo.

PETRENGA (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRENGA (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signor Presidente, il disegno di legge n. 1155, recentemente approvato dalla Camera dei deputati, rappresenta un passo fondamentale nella riforma della responsabilità dei componenti del collegio sindacale.

Come molti di voi sapranno, il collegio sindacale svolge un ruolo cruciale nel controllo e nella vigilanza delle società. Tuttavia, negli ultimi anni, si è manifestata una crescente preoccupazione da parte dei professionisti riguardo ai rischi legati a queste funzioni, che spesso apparivano sproporzionati rispetto alle responsabilità effettive.

Un'altra novità importante è la limitazione della responsabilità solidale: in pratica, si mira a far sì che ciascun sindaco risponda delle proprie azioni, evitando di coinvolgere l'intero collegio per errori individuali. Questo cambiamento è essenziale per incoraggiare i professionisti qualificati ad assumere questi incarichi senza il timore di conseguenze eccessive.

Inoltre, il disegno di legge introduce un limite temporale delle responsabilità, fissando la prescrizione dell'azione a cinque anni. Questo aspetto garantisce maggior certezza e prevedibilità, creando un ambiente più stabile per l'esercizio delle funzioni di controllo.

Con l'approvazione di questo disegno di legge possiamo garantire un sistema di controllo più equo ed efficace, senza scoraggiare la partecipazione di professionisti altamente qualificati. La revisione della responsabilità dei sindaci è non solo una tutela per chi svolge questo ruolo con serietà, ma anche un passo fondamentale per rafforzare la governance delle nostre imprese e, di conseguenza, la fiducia nel nostro sistema economico.

Vi invito quindi a sostenere convintamente questa riforma, affinché il nostro ordinamento sia più giusto, equilibrato e competitivo.

CUCCHI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (Misto-AVS). Signor Presidente, il disegno di legge in esame offre una soluzione a un problema oggettivo, ponendo limiti economici massimi alla responsabilità dei sindaci; una soluzione in linea con la raccomandazione n. 473 del 2008 della Commissione europea, che invitava gli Stati membri a determinare un massimale di risarcibilità pur senza impedire alle parti lese di essere adeguatamente risarcite.

Il testo mira a sostituire l'attuale e generica forma di responsabilità solidale dei sindaci per l'operato degli amministratori con una più specifica previsione che ne limita la responsabilità, tarandola sull'entità dei compensi da essi percepiti.

Si introduce quindi un sistema di responsabilità commisurato all'entità della prestazione patrimoniale effettivamente percepita nell'espletamento della funzione di controllo, con l'importante precisazione, però, che il nesso di proporzionalità tra la responsabilità dei sindaci e il compenso da essi percepito viene meno nell'ipotesi in cui la violazione dei doveri professionali sia avvenuta con dolo.

Questo intervento normativo si rileva opportuno in quanto nel tempo la giurisprudenza ha valutato con particolare rigore la responsabilità del sindaco nell'esercizio dei poteri che gli competono. Ciò è ora aggravato dal fatto che il nuovo codice della crisi di impresa ha esteso sensibilmente l'attività di controllo in capo al collegio sindacale o al sindaco unico, facendo ricadere sul sindaco non più solo un dovere di controllo ex post, ma un vero e proprio dovere proattivo di vigilanza non solo nelle situazioni di crisi, ma anche in quelle di probabile crisi.

Pertanto, con il combinato disposto delle modifiche introdotte nel nuovo codice della crisi d'impresa e il rigoroso orientamento giurisprudenziale, la responsabilità dei sindaci finisce per coincidere sempre di più con quella degli amministratori, nonostante i sindaci non abbiano i medesimi poteri di questi ultimi, né soprattutto la medesima conoscenza della società.

Da qui, la necessità di un intervento legislativo. Si vuole in questo modo difendere il sindaco che, pur avendo agito con la massima diligenza, viene colpito da un'azione di responsabilità e deve impegnare anni per dimostrare la propria diligenza, avendo però nel frattempo sulle spalle il peso di un'azione legale.

Per questi motivi, Presidente, dichiaro il voto favorevole della componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, Forza Italia voterà convintamente a favore di questa proposta di legge già approvata dalla Camera dei deputati, che intende meglio disciplinare la responsabilità dei professionisti che svolgono la funzione di sindaci di società commerciali.

Il sistema della responsabilità civile dell'organo di controllo societario si articola in due fattispecie: quella della responsabilità esclusiva dei sindaci e quella concorrente tra sindaci ed amministratori. Tale configurazione giuridica determina diversi inconvenienti che l'odierna proposta di legge intende risolvere.

La responsabilità concorrente dei membri del collegio sindacale, così come disciplinata dal secondo comma dell'articolo 2407 del codice civile, prevede che essi siano responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi qualora il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi legati alla loro carica.

In tale eventualità l'evento dannoso, in realtà, è conseguenza anche (e soprattutto, probabilmente, aggiungo) di un comportamento doloso e colposo degli amministratori che i sindaci avrebbero potuto o dovuto prevenire o impedire nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza. Il sistema prevede dunque una pressoché totale equivalenza della responsabilità (e, quindi, della pretesa risarcitoria) tra amministratori e membri dell'organo di controllo, che non tiene conto però della diversità dei rispettivi ruoli e della diversa potenzialità di intervento sull'atto o evento dannoso.

Purtroppo, Presidente, in tante occasioni quella dei sindaci è stata considerata quasi una responsabilità oggettiva. Il necessario nesso eziologico tra condotta ed evento dannoso è stato presunto sulla base della mera attività di sorveglianza svolta. Per effetto di ciò, l'attività dei sindaci viene giudicata tra le più rischiose delle diverse categorie professionali e, di conseguenza, le polizze assicurative per la responsabilità professionale dei commercialisti sono inevitabilmente tra le più costose in considerazione di obblighi risarcitori teoricamente illimitati nell'an e nel quantum.

Inoltre, il potenziale ambito di responsabilità del sindaco nell'esercizio dei suoi poteri è stato considerevolmente ampliato in forza del nuovo codice della crisi d'impresa che ha notevolmente esteso l'attività di controllo in capo al collegio sindacale o al sindaco unico.

Sul sindaco incombono non soltanto doveri di controllo ex post, ma anche un vero e proprio dovere proattivo di vigilanza non solo nelle situazioni di crisi, ma anche in quelle di probabile o possibile crisi. Il sindaco deve infatti attivarsi per verificare che gli assetti istituiti dall'organo amministrativo della società commerciale siano configurati in modo adeguato, nonché richiedere all'organo amministrativo, in ipotesi contraria, l'adozione di azioni correttive, sulle quali ha l'obbligo di monitorare l'attuazione.

Al sindaco viene attribuito inoltre il potere di ispezione e di controllo, di convocazione dell'assemblea dei soci, di indagine sui fatti censurabili denunciati dai soci e di denuncia al tribunale in caso di fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione o di proporre istanza per la liquidazione giudiziale.

È chiaro quindi che, alla luce delle modifiche introdotte al codice della crisi di impresa, la responsabilità dei sindaci finirà di fatto per corrispondere sempre più a quella degli amministratori, nonostante i sindaci, come abbiamo già ricordato, non abbiano i medesimi poteri di questi, né soprattutto la medesima conoscenza della società.

Sottolineo tra l'altro, Presidente, l'obbligo imposto in capo ai sindaci della tempestiva segnalazione all'organo amministrativo della sussistenza delle condizioni per accedere alla composizione negoziata della crisi, qualora gli amministratori non vi abbiano provveduto.

La disposizione contenuta nel codice della crisi d'impresa si presta a dubbi interpretativi, perché appare chiaro che con l'avverbio "tempestivamente" non si identifica un preciso ambito temporale, legandolo a un dies a quo o a un dies ad quem chiaramente delineati, ma ci si riferisce piuttosto a un concetto elastico di tempestività che inizia a decorrere dal momento in cui si ravvisa il rischio della perdita della continuità aziendale.

Un simile regime di responsabilità, almeno a giudizio di chi parla, appare addirittura illegittimo e comporta conseguenze indesiderate ed eccessivamente penalizzanti per i professionisti. Va fatto rilevare, infatti, che i compensi offerti ai sindaci non sono mai adeguati o commisurati alla responsabilità che potrebbe derivare loro nell'espletamento dell'attività professionale. Ciò comporta inevitabilmente pesantissimi costi assicurativi, come abbiamo ricordato, e il rischio che i professionisti più preparati e prudenti rifiutino di assumere in molte circostanze l'incarico di sindaco, soprattutto con riferimento alle piccole e medie imprese, quelle meno patrimonializzate e strutturate, che peraltro costituiscono più del 90 per cento del tessuto produttivo del nostro Paese.

Gli effetti di queste norme sono quindi addirittura paradossali. Le aziende più piccole, in cui i compensi dei professionisti sono meno elevati, finiscono per essere danneggiate, in quanto trascurate e rifiutate dai commercialisti più attrezzati. In questi casi, oggi il rischio non vale la candela e costituisce addirittura un ostacolo a una corretta vigilanza.

La proposta che è oggi all'esame del Senato intende offrire una soluzione al problema che abbiamo descritto, ponendo limiti massimi, anche economici, alla responsabilità dei sindaci. Una simile soluzione appare peraltro conforme alla raccomandazione della Commissione europea del 5 giugno 2008, n. 473, in materia di limitazione di responsabilità dei revisori, che invitava gli Stati membri a determinare un massimale di risarcibilità, pur senza impedire alle parti lese di essere adeguatamente risarcite.

Il testo di legge che andiamo oggi ad approvare, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito od omesso di agire in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, limita però la loro responsabilità patrimoniale, circoscrivendone l'entità ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, secondo uno schema che prevede tre diversi scaglioni.

Un ulteriore e molto opportuno intervento sotto il profilo sistematico, volto a fornire elementi di certezza interpretativa con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione in materia di azione di responsabilità dei sindaci, deve individuarsi nell'introduzione del comma 4, laddove indica il dies a quo per la decorrenza di tale termine prescrizionale nel momento del deposito della relazione allegata al bilancio dell'esercizio in cui si è verificato il danno, così correttamente uniformando l'attuale impianto normativo con quanto previsto per i revisori contabili dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Questo intervento garantirà quindi certezza del diritto in una fattispecie, quale quella della responsabilità dei sindaci, che, come abbiamo sottolineato, ha presentato fino ad oggi palesi criticità. Forza Italia è da sempre un partito a fianco delle categorie dei professionisti italiani e ha dato un importante contributo anche per quanto riguarda questo disegno di legge, affinché arrivasse a positiva conclusione.

La necessità di una revisione della responsabilità professionale, però, attiene alla categoria non solo dei commercialisti, oggetto del presente testo, ma anche degli avvocati, attualmente esposti ad evoluzioni giurisprudenziali spesso ingiuste ed eccessivamente penalizzanti. Per ovviare anche a ciò, è pendente in Commissione giustizia un mio disegno di legge che sta raccogliendo un larghissimo consenso in sede di audizioni. Contiamo, signor Presidente, che anche questo testo possa giungere presto all'esame dell'Assemblea.

Confermo in conclusione il voto favorevole di Forza Italia al testo in esame. (Applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto «Brandolini-Rota» di Oderzo, in provincia di Treviso, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti. (Applausi).

Ripresa della discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1155 (ore 10,25)

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, non aggiungo altro sul provvedimento rispetto a quanto hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto e a quanto anticipato dal relatore.

Si novella l'articolo 2407 del codice civile e si lasciano invariati il primo e il terzo comma, che riguardano la responsabilità esclusiva dei sindaci. Agiamo invece sul secondo comma in quanto riteniamo che non si debba parlare di responsabilità solidale dei sindaci. Interveniamo inoltre con un altro comma sulla prescrizione.

Permettetemi di sottolineare che questo significa lavorare in condivisione. Ho apprezzato molto il fatto che ci sia stato un lavoro congiunto, anche alla Camera, dove gli ordini del giorno del MoVimento 5 Stelle sono stati accolti come raccomandazioni. Auspico sempre che vi sia unità di intenti e che si sia tutti d'accordo sul disegno di legge, perché è così che si dovrebbe lavorare all'interno della Commissione.

Proprio per questo il MoVimento 5 Stelle ha ritenuto opportuno favorire un iter molto veloce del disegno di legge e, nonostante abbia evidenziato delle criticità nel provvedimento, ha ritenuto di non dover presentare emendamenti e nemmeno ordini del giorno, riservandosi di esaminare successivamente, valutare gli effetti e capire come intervenire.

Ciò è così vero che, in sede di discussione, a nome del MoVimento 5 Stelle ho evidenziato come quantificare il risarcimento dovuto ai sindaci in proporzione ai propri emolumenti avesse sfumature su cui non concordavamo. Ho fatto anche un esempio molto pratico: se parliamo di un compenso di 50.000 euro e di una sanzione pari a dodici volte l'emolumento, si arriva ad una sanzione di 600.000 euro. Se invece un sindaco ha un compenso maggiore, ad esempio di 52.000 euro, ma lo si moltiplica per dieci, si arriva a una sanzione inferiore. Ho quindi evidenziato queste criticità.

In realtà era stato presentato anche un emendamento di Fratelli d'Italia, che però è stato ritirato. Sicuramente qualcosa in più doveva essere fatto, ma avevamo sentito gli auditi e condividevamo l'esigenza di un iter veloce. Bisogna ascoltare anche le compagini coinvolte in questo disegno di legge. Anzi, forse sarebbe stato utile ascoltare quello che dicono gli altri anche a proposito del disegno di legge sicurezza, invece di andare per un'unica strada. Io sono sempre a favore della condivisione.

Ieri, ad esempio, ero dispiaciuta, ma sapete bene quali sono i motivi per i quali non siamo intervenuti sul provvedimento in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio. Anche in quel caso c'è stato un grandissimo lavoro di collaborazione tra le forze politiche e non so se ciò sia stato evidenziato in Aula. Abbiamo fatto un corretto bilanciamento tra le esigenze investigative e i diritti dei familiari delle vittime. Inizialmente si era partiti con un provvedimento che prevedeva soltanto un intervento sul codice penale. Poi ci si è resi conto, accogliendo anche il lavoro dell'opposizione, che bisognava tener conto anche di altre sfumature e siamo così arrivati a un lavoro condiviso. Questo è ciò che si dovrebbe fare in questa Camera (Applausi): una condivisione e un confronto delle opinioni, perché sicuramente il confronto porta a un risultato che è l'optimum. Non si dovrebbe fare politica, ma bisognerebbe cercare la condivisione.

Io sono sempre a favore di parlare, manifestare il proprio pensiero e negoziare - permettetemi di dire questa parola oggi - gli interessi delle forze politiche.

Alla luce anche di quello che abbiamo fatto ieri a Strasburgo, permettetemi di dire che si negozia la pace, non si alimenta la guerra: non un euro per il riarmo. (Applausi).

STEFANI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, l'attuale sistema delle responsabilità all'interno del complesso societario prevede l'ipotesi che l'organo di controllo societario risponda non solo per la violazione dei doveri che su di esso incombono, ma anche in maniera quasi automatica per quello che invece ha compiuto l'amministratore di una società. Questa forma di solidarietà crea una parificazione tra le responsabilità degli amministratori di una società e quelle dei sindaci, cioè gli appartenenti al collegio sindacale, quindi una parificazione tra chi ha preso una decisione diretta sull'ambito societario (sulla sorte di una società, su come gestire i conti, su come fare i contratti, da chi prendere finanziamenti o come spenderli) e l'organo di controllo.

In realtà, però, quello che si è evinto da un'analisi del contesto e anche dalle numerose audizioni svolte alla Camera è che i ruoli di chi è amministratore di una società e di chi, invece, deve fare il controllo sulla società sono totalmente diversi, perché diverse sono le potenzialità dell'intervento. Chi amministra una società agisce con dei fini, come il lucro, la promozione della società, la consapevolezza di migliorarla o di raggiungere certi obiettivi, ma può anche avere la consapevolezza e l'intenzione di agire, ad esempio in danno dei creditori o dei soci.

Chi controlla, ossia l'organo del collegio sindacale, agisce con un obiettivo diverso: il suo fine non è far aumentare il lucro, promuovere la società o intervenire sul mercato, ma far bene il proprio lavoro, che è controllare, e il controllo ha un ambito di intervento.

Oggi pertanto, quasi a voler coinvolgere il collegio sindacale nell'amministrazione delle società, si dice che se sbaglia l'amministratore ne risponde anche il collegio sindacale, nel momento in cui non si è accorto.

Con il disegno di legge in esame, invece, si vuole riportare ciascuno nella propria sede. È chiaro che vengono escluse dal disegno di legge tutte le ipotesi di collusione dolosa che ci sono fra il collegio sindacale e l'amministratore. Un'operazione fuori dalle regole, oppure una decisione spavalda presa con un membro del collegio sindacale al fine di riuscire a trovare una soluzione articolata sono ipotesi chiaramente escluse e il sindaco viene chiamato a risponderne pienamente insieme all'amministratore.

Tuttavia, dall'esperienza è anche risultato che le potenzialità lesive della condotta dell'uno e dell'altro sono diverse. Pertanto, non possono essere sanzionati con la stessa misura chi agisce come amministratore e chi come organo di controllo. Quando parliamo del risarcimento del danno e di un'azione di responsabilità, è chiaro che vi è un danno che deve essere determinato nel suo ammontare in base a ciò che effettivamente viene procurato, la lesione del diritto e le perdite di denaro. Tuttavia, l'ipotesi di responsabilità non può essere totalmente slegata dal titolo di responsabilità, se non in casi particolari. La questione è che chi ha fatto risponde per ciò che ha fatto, ma le risposte per ciò che hanno fatto altri (mi riferisco alle ipotesi cosiddette di responsabilità oggettiva) non possono essere automatiche e aperte, ma devono avere alcune limitazioni.

È su questo che il disegno di legge interviene stabilendo che il collegio potrà rispondere per quel che ha fatto, per la violazione del suo dovere di svolgimento corretto e professionale del proprio lavoro. È quella l'ipotesi di responsabilità per la quale può essere chiamato, anche perché la vigilanza sugli organi di controllo prevede delle competenze professionali che non possono essere mortificate anche dallo spettro di una responsabilità oggettiva.

Il soggetto deve rispondere nel momento in cui professionalmente non ha lavorato bene o non ha rispettato le leggi, ma non dovrà rischiare di svolgere la sua attività professionale in difensiva, pensando di poter essere coinvolto in una responsabilità con gli amministratori. Questo tipo di politica amministrativa e di modo di operare in difensiva è quanto di più malsano possa esservi all'interno di un organismo societario, perché le società e le attività economiche hanno bisogno di operatività, efficienza e velocità e non certo di essere ingarbugliate magari in passaggi finalizzati ad evitare che ci sia una responsabilità.

Questo non accade solo in tema di collegio sindacale, ma vi sono tanti altri ambiti in cui la paura della responsabilità può paralizzare un'attività. Molto si è parlato della medicina difensiva e, oggi, anche del mondo dell'avvocatura, che è al di fuori di questo disegno di legge. È attualmente in discussione in Commissione giustizia un disegno di legge proprio in tema di responsabilità dell'avvocato. Bene si comprende quanto le leggi siano difficili da interpretare, ma può l'avvocato dover rispondere necessariamente nei confronti del proprio cliente anche dell'interpretazione di una norma, proprio oggi in cui vediamo che le interpretazioni possono subire variazioni a livello giurisprudenziale? Può un avvocato, nel momento in cui lavora, essere paralizzato dal pericolo che il proprio cliente possa commettere una certa azione qualora interpreti male una norma, oppure secondo la sua visione e preparazione?

È per questa ragione che noi auspichiamo che anche il disegno di legge Zanettin, attualmente in discussione, possa trovare presto un'approvazione in quest'Aula, così permettendo a queste professioni di esercitare non solo liberamente e con rigore, nel rispetto delle norme e della propria deontologia, ma anche in supporto della stessa attività economica e della società civile, senza invece effetti paralizzanti. Il professionista non deve dire al cliente, come prima cosa, che deve cercare di non compiere una determinata azione perché ha paura che succeda qualcosa. Nel momento in cui l'estrema prudenza diventa paura, ciò può impedire sviluppo e anche l'ottenimento degli stessi obiettivi richiesti.

Pertanto, questo disegno di legge, pur composto di un solo articolo, sarà di grandissimo ausilio e darà la possibilità anche ai commercialisti di mettersi a disposizione dei collegi sindacali, senza rischiare di pagare per spese e premi assicurativi più di quanto si viene remunerati. Potranno esercitare il proprio lavoro liberamente senza eccessive paure e lasciare che la responsabilità che incombe sull'amministratore tale rimarrà. Non stiamo togliendo sicuramente la possibilità di garanzie nei confronti dei soggetti che potrebbero ritenersi lesi.

Per questa ragione, il Gruppo Lega voterà convintamente a favore di questo disegno di legge, perché ne condividiamo pienamente gli obiettivi. (Applausi).

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, anche il Gruppo Partito Democratico, come ha già fatto peraltro alla Camera, voterà favorevolmente su questo disegno di legge che innova profondamente il nostro diritto commerciale, perché, come hanno già ricordato i colleghi prima di me, modifica in maniera molto significativa il regime di responsabilità di chi svolge l'attività di sindaco nelle società.

Questo disegno di legge introduce un'innovazione, cioè una limitazione della responsabilità, secondo le richieste da molto tempo fatte dai professionisti e largamente condivise dalla dottrina. Sappiamo che l'attività dei sindaci ha una duplice natura: anzitutto, essi svolgono un controllo di legalità sull'attività degli amministratori, quindi hanno il dovere di esercitare una vigilanza sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi della corretta amministrazione. In questo senso, essi svolgono un'attività che può portare a responsabilità nella cosiddetta culpa in vigilando, che di fatto è una sorta di responsabilità parallela a quella degli amministratori. I sindaci, cioè, vengono sostanzialmente caricati di una responsabilità che è del tutto analoga a quella degli amministratori, se hanno omesso di compiere quelle attività di vigilanza che avrebbero potuto evitare il compimento di atti amministrativi della società che hanno comportato danni ai soci, ai creditori o ai terzi.

La giurisprudenza si è andata allargando nella configurazione di questa responsabilità, che è quasi diventata una sorta di responsabilità oggettiva e che molto spesso è stata utilizzata, soprattutto nelle procedure concorsuali, da parte dei curatori, per andare a chiedere, soprattutto alle assicurazioni dei professionisti che hanno svolto questa attività di controllo di legalità della società, somme risarcitorie molto elevate per questa culpa in vigilando attribuita a chi svolge l'attività di sindaco.

Il punto è che i sindaci svolgono queste attività spesso anche con compensi e remunerazioni infinitamente inferiori rispetto alle responsabilità che rischiano di avere per effetto di questa estensione, che si è configurata anche nella giurisprudenza.

Ciò ha comportato una serie di problemi, portando anzitutto a un aumento enorme dei costi assicurativi per i professionisti che svolgono queste attività, ma anche a una perdita secca di attrattività dell'attività professionale di sindaco, con il rischio anche di una perdita di qualità nello svolgimento della professione.

Queste sono le ragioni per le quali già altri Paesi europei, tra i quali la Germania, l'Olanda e la Grecia, hanno introdotto forme di limitazione della responsabilità. Anche noi oggi introduciamo questa innovazione molto rilevante che, ovviamente, non elimina la responsabilità per l'attività professionale svolta dai sindaci nell'ambito della società e non pone alcuna limitazione per i casi in cui vi sia attività di natura dolosa. Pone invece un tetto basato sul multiplo dei compensi che i sindaci hanno ricevuto, per i casi di colpa, senza che vi sia stato dolo.

La norma era attesa e richiesta e penso possa favorire una maggior certezza, com'è stato detto prima dai colleghi, ma anche una più adeguata proporzione tra le attività svolte e le responsabilità dei professionisti.

Mi limito a una sola sottolineatura. Nel corso dell'attività istruttoria che abbiamo svolto in Commissione abbiamo fatto notare un'incongruenza, che peraltro è stata in qualche modo condivisa anche dalla maggioranza e dal Governo attraverso l'approvazione di un ordine del giorno, presentato dal relatore e che ha visto la condivisione anche del Governo.

Qui si introduce una limitazione di responsabilità per i sindaci che svolgono attività di controllo di legalità, ma anche l'attività di revisione legale dei conti. Ci si è però dimenticati che in moltissime società la revisione legale dei conti, sia per previsione normativa, sia per scelte aziendali, viene svolta da revisori esterni, non dal collegio sindacale. Per i revisori esterni (ossia per le società che svolgono l'attività di revisione esterna alla società) questa limitazione di responsabilità non è però stata prevista. Si pone dunque una discrasia per cui c'è una limitazione di responsabilità per i sindaci che svolgono in maniera negligente l'attività di revisione legale, ma se la stessa attività viene svolta da un revisore legale esterno, questa limitazione non c'è. Questa differenza non appare giustificata e credo dovrà essere oggetto di un ulteriore intervento normativo per armonizzare la disciplina. Penso che questo compito spetti a noi legislatori e al Governo.

Tutto ciò detto, penso che quella introdotta con il provvedimento in esame sia un'innovazione importante e significativa e quindi il Gruppo Partito Democratico voterà favorevolmente. (Applausi).

RASTRELLI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RASTRELLI (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è evidente dalle dichiarazioni di voto di tutte le forze politiche come quello oggi in discussione non sia un provvedimento divisivo; al contrario, è fortemente rivendicato da Fratelli d'Italia, prodotto dal nostro dipartimento professionale, di iniziativa del nostro Gruppo parlamentare alla Camera dei deputati, che è riuscito a convogliare su una proposta di qualità il consenso dell'intero Parlamento. Mai come in questo caso può valere il monito di Michel de Montaigne, che diceva che non vi è nulla di più inutile e dannoso di un dibattito in cui tutti siano d'accordo.

Vale tuttavia la pena spendere delle parole su questo provvedimento, in quanto incide su una norma - l'articolo 2407 del codice civile - cruciale nell'ordinamento repubblicano, che nel tempo è divenuta critica. A tale proposito, non possiamo non riflettere su quanto sia singolare che in Italia un corpus di norme come quelle contenute nel codice civile del 1942 (varate quindi nel pieno della temperie bellica e ispirate ai principi rigorosi dell'epoca) risulti tutt'oggi, nelle sue linee generali, ancora così armonico, tenace, resistente al cambiamento, attuale e sorprendente nella sua modernità anche per l'estrema qualità tecnica con la quale fu redatto.

Questo si deve certamente al lungo periodo di incubazione di quel codice, già all'indomani della Prima guerra mondiale, ma anche e soprattutto al fatto che alla sua stesura partecipò la migliore espressione del diritto nazionale in termini sia formali, sia sostanziali: da Rocco a Grandi, da Filippo Vassalli - padre di Giuliano, che sarà il padre del codice di procedura penale - fino allo stesso Calamandrei. Nella versione finale si riuscirono a neutralizzare, almeno in parte, le spinte che volevano fascistizzare in profondità quel corpus di norme.

Non deve sorprendere allora che, nonostante ottant'anni di storia repubblicana, il legislatore nazionale non abbia inteso e avuto la forza e la capacità di sostituire quel corpus con un altro analogo repubblicano, ma abbia preferito ricorrere ad attività di novellazione, miglioramento e integrazione e sia ricorso ai principi della cosiddetta legislazione speciale, affiancando quindi al codice altri sistemi di norme parallele, giungendo ad oggi a una vera e propria decodificazione del diritto privato. Ci troviamo così in presenza di una serie straordinaria di norme estranee al tessuto del codice civile.

Non è così, per la norma che ci interessa, per quanto riguarda la centralità del Libro V del codice civile dedicato al lavoro, all'impresa, alle società, alle attività professionali, agli organi di vigilanza e di controllo e alle loro responsabilità. In quel momento, infatti, nella versione attuale, che è quella originaria, l'articolo 2407 perimetrava le responsabilità dei membri del collegio sindacale perché dovevano essere anch'essi asserviti alla direzione sociale dell'attività d'impresa. In quel momento il legislatore fascista, nel perimetrare le responsabilità, introdusse due commi diversi, con due tipi di responsabilità diverse e complementari.

Il primo comma, sul quale questo disegno di legge non interviene, designa la responsabilità cosiddetta diretta ed esclusiva dei membri del collegio sindacale, su cui devono assumere la responsabilità professionale, la verità delle attestazioni, il dovere di diligenza e di professionalità, tutto quello che deve presiedere l'attività professionale.

Il secondo comma, che andava a integrare il primo, prevedeva una diversa responsabilità, la cosiddetta responsabilità concorrente e solidale, che poneva a carico dei membri del collegio sindacale l'identica responsabilità degli amministratori ogni qualvolta il danno fosse derivato dalla loro inosservanza dei doveri di controllo, quindi una vera e propria culpa in vigilando. Questa è la classica norma che nel corso del tempo ha trasfigurato il suo significato; in primo luogo, perché non più adeguata ai tempi e, in secondo luogo, perché non più adeguata al tessuto normativo, se pensiamo soltanto al ruolo proattivo indicato per i membri del collegio sindacale dal nuovo codice dell'impresa e della logica delle insolvenze. Quel tipo di responsabilità che doveva vincolare i membri del collegio sindacale si è trasformata nel tempo in una norma critica e iniqua, perché ha finito con il disegnare una vera e propria responsabilità oggettiva, quasi una responsabilità da posizione, con il paradosso che vengono imputati ai membri del collegio sindacale, in una sovrapposizione impropria, gli stessi elementi di responsabilità dei quali risponde in via diretta l'amministratore infedele.

Nonostante la legge e la giurisprudenza di legittimità impongano di verificare il nesso causale tra la condotta e l'evento del danno, nel corso del tempo si è assistito a una stratificazione e ad una sovrapposizione delle responsabilità tali per cui in tutte le procedure concorsuali la responsabilità dei membri del collegio sindacale è identica o addirittura assorbente rispetto a quella degli amministratori infedeli, anche per ragioni di ordine materiale.

Infatti, essendo titolati doverosamente ad essere assistiti da polizza assicurativa, i membri del collegio sindacale nelle procedure concorsuali sono rimasti gli unici soggetti sicuramente capienti rispetto a procedure che vedono spesso il fallimento delle società, tant'è che le stesse compagnie assicurative individuano il tasso di massimo rischio professionale proprio intorno alle figure dei membri del collegio sindacale.

Di qui, la necessità riformatrice, della quale va dato atto - lo ribadisco e lo rivendico - al nostro Gruppo parlamentare, all'allora presidente Foti e all'onorevole Schifone, che prima di altri hanno recepito questa sollecitazione, che giungeva anche dall'Europa. (Applausi). Molti degli ordinamenti nazionali hanno recepito la necessità di una nuova perimetrazione della responsabilità; di qui, gli scaglioni (il cosiddetto fattore moltiplicatore del danno risarcibile) per restituire serenità a professionisti che si vedono investiti di un ruolo non proprio, con tutte le ricadute professionali, patrimoniali e deontologiche che ne stanno minando alla fonte la possibilità di esprimere un altissimo grado di professionalità.

Questa norma corregge una distonia dell'ordinamento, introduce criteri più certi e garantiti, vincola la responsabilità del professionista alla natura e al valore dell'incarico, ancorandolo al compenso annuale lordo, dà regole certe di corporate governance e soprattutto consente all'Italia di essere nuovamente un terminale di attrattività degli investimenti e dell'internazionalizzazione dei valori, perché, con un sistema di regole certe e condivise, c'è un nuovo orizzonte che ci rende degni della codificazione dell'epoca. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Il presidente della 10a Commissione permanente, senatore Zaffini, riferisce sui lavori della Commissione in merito al disegno di legge n. 1241.

ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, informo i colleghi e la Presidenza che l'esame degli emendamenti è terminato giovedì della settimana scorsa. Come previsto dal Regolamento, l'intero fascicolo è stato trasmesso alla 5a Commissione per i prescritti pareri. La nostra Commissione è comunque riunita ancora oggi e domani mattina, all'occorrenza. Attendiamo i pareri della 5a Commissione per procedere. Com'è noto, colleghi, i pareri della 5a Commissione sono legati a una procedura complessa, che coinvolge il Ministero dell'economia e delle finanze e la Ragioneria generale dello Stato.

Signor Presidente, ritengo che difficilmente saremo in condizioni di portare il provvedimento in Aula entro questa settimana, nonostante il lavoro sia stato esaurito e compiuto nei termini prescritti. Auspico che per martedì prossimo saremo in grado di farlo.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, come lei sa, con le colleghe e i colleghi che compongono la Conferenza dei Presidenti assumiamo quasi settimanalmente l'impegno reciproco a rispettarci nei limiti del possibile - e quel possibile è il confronto democratico che avviene nelle Commissioni e in Aula - e soprattutto a trasformare quel confronto in scelte finalizzate all'interesse collettivo. Il presidente Zaffini sta dicendo all'Assemblea una parziale verità e cioè che la 10a Commissione, che presiede, si è fermata all'improvviso perché non sarebbero arrivati i pareri dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Presidente Zaffini, al netto del rapporto tra maggioranza e opposizione nella Commissione e della sua mediazione - aggiungo infelice - delle settimane scorse (ma questo è un tema che porteremo in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi), in questo momento mi preme informare l'Assemblea che la causa di questo stop non è il presunto ritardo del Ministero dell'economia e delle finanze, che normalmente è sempre in ritardo, per cui immagino che la 10a Commissione avrebbe anche considerato, in un certo senso, il ritardo possibile sulle valutazioni.

Il tema è piuttosto molto serio, colleghe e colleghi, e chiederei la vostra attenzione innanzitutto perché questa mattina i sindacati confederali tutti, unitariamente, hanno scritto al presidente La Russa e ai Presidenti di tutti i Gruppi parlamentari affermando di essere molto preoccupati per l'emendamento 13.0.400 (testo 2) presentato dalla relatrice al testo del disegno di legge n. 1241 e approvato dalla Commissione. Vediamo cosa dice questo emendamento, aggiungendo anche la nostra preoccupazione, come Gruppo Partito Democratico, rispetto all'emendamento a prima firma del senatore Zullo (che è qui in Aula e magari potrebbe illuminarci). Il suddetto emendamento dice che all'articolo 30, comma 1, della legge 27 dicembre del 1983, n. 730, le parole - che resistono dal 1983 - «Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri» - colleghe e colleghi, lo sottolineo - «delle attività di rilievo sanitario anche se connesse con quelle socio-assistenziali» verrebbero sostituite con le seguenti: «Sono a carico del fondo sanitario nazionale esclusivamente gli oneri delle attività di rilievo sanitario anche se connesse con quelle socioassistenziali». Sapete cosa significa? Significa che per la destra l'integrazione delle cure sanitarie e l'assistenza rivolta a soggetti affetti da disabilità gravi o gravissime, nonché ad anziani non autosufficienti con patologie cronico-degenerative non sono più un diritto universale. (Applausi). Questo significa.

Potrei continuare, signor Presidente, sull'emendamento della relatrice, che di fatto scarica sui pazienti, sulle famiglie e sui Comuni le responsabilità dei costi delle rette di ricovero nelle RSA: questo fa. (Applausi). Così ci capiamo perché ora non abbiamo tempo di entrare nel merito della norma. Siccome però non bastava la relatrice, ci si è messo anche il senatore Zullo, con un emendamento di tre pagine che è una riforma. Colleghe e colleghi, sapete che un emendamento di tre pagine non è un emendamento, ma la riscrittura di una norma. Questa norma di fatto ci porta a dire che l'emendamento consentirà… (Il microfono si disattiva autonomamente).

PRESIDENTE. Senatore, la lascio terminare il suo intervento, però sta entrando nell'argomento. (Commenti).

BOCCIA (PD-IDP). Noi abbiamo interrotto l'attività dell'Assemblea, presidente Centinaio, per motivi che sono stati in realtà nascosti. I motivi sono i seguenti: l'emendamento Zullo permetterà ai fondi sanitari integrativi di erogare prestazioni anche tra quelle parzialmente comprese nei livelli essenziali di assistenza. Praticamente significa la privatizzazione dei servizi che non vengono più garantiti dallo Stato e questo per noi, signor Presidente, è inaccettabile. È evidente che c'è una divisione, una distinzione, all'interno della maggioranza. Prego gli altri Gruppi di assumersi la responsabilità: non sentiamo le voci di Forza Italia e della Lega. Abbiamo la sensazione che sia un tentativo di risolvere i problemi di una Regione in particolar modo. Ne dico una a caso, signor Presidente? La Regione Lombardia. (Applausi). Speriamo che non sia così.

Concludo davvero il mio intervento, signor Presidente, ricordando ai colleghi che universalità, solidarietà, equità e prevenzione sono la base della nostra idea di sanità pubblica, che non è di destra o di sinistra, ma della nostra Costituzione. Il nostro servizio sanitario garantisce un diritto universale che è un pilastro della nostra democrazia e della nostra civiltà. Non vi consentiremo di smontarlo. (Applausi).

PRESIDENTE. Colleghi, hanno segnalato di voler intervenire la senatrice Guidolin, la senatrice Furlan e il senatore Zaffini. (Commenti). Non avevo dubbi. Fatemi sapere subito chi vuole intervenire. La prossima volta, però, vi chiedo di farmelo sapere all'inizio, perché alla Presidenza è stato comunicato che sarebbe intervenuto solo il senatore Boccia. Se non vi mettete d'accordo tra di voi, non è colpa mia.

GUIDOLIN (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDOLIN (M5S). Signor Presidente, mi unisco innanzitutto alla riflessione e a quanto denunciato dal presidente Boccia e vorrei aggiungere una cosa che per me e per tutti i miei colleghi di Commissione è importante.

Noi in 10a Commissione ci poniamo sempre in modo propositivo verso la Presidenza e verso la maggioranza, cercando di analizzare i documenti che ci arrivano, di segnalare eventuali criticità e di proporre eventualmente soluzioni che secondo noi sono a favore dei cittadini. Lo abbiamo fatto anche questa volta e devo dire che la risposta ricevuta dalla Presidenza della Commissione, nel senso di dire che ci inventiamo le cose pur di avere consenso da parte dei cittadini, mi ha fatto veramente male da un certo punto di vista. Noi, infatti, per come interpretiamo il nostro ruolo all'interno di quest'Aula, cerchiamo veramente di essere propositivi e di segnalare le criticità; a fronte di ciò considero grave che la maggioranza ci venga a dire che le nostre segnalazioni hanno unicamente lo scopo di avere consenso. (Applausi).

Entrando nel merito di quanto sollevato dal presidente Boccia sugli emendamenti critici, se c'è una cosa che abbiamo capito dalla pandemia e di cui ci saremmo anche dovuti occupare all'interno della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 è che le RSA hanno delle criticità sistemiche e l'ultima riforma è stata fatta trent'anni fa. Vorrei che mi ascoltasse anche la maggioranza, soprattutto perché questo è un ragionamento che faccio anche in loro favore. L'ultima riforma è stata fatta trent'anni fa; la Commissione parlamentare d'inchiesta cosiddetta Covid non affronta questo problema; arriva un emendamento che toglie ai malati di Alzheimer il diritto di vedersi corrisposte le prestazioni sanitarie, anche a fronte di tante sentenze che sono state pronunciate in Lombardia a favore dei familiari che hanno fatto ricorso, e cosa fa la maggioranza? Toglie la norma alla base, in modo anche retroattivo, mettendo in crisi i sistemi di gestione della malattia da parte delle famiglie con difficoltà. Io credo che questo sia inaccettabile e pretendo delle spiegazioni. Pretendo che la maggioranza si prenda in carico queste segnalazioni e cerchi di risolverle, o quantomeno ritiri questi emendamenti che vanno a peggiorare le attuali condizioni e non a migliorarle.

In questo Paese serve una riforma delle RSA e serve che maggioranza e minoranza si siedano a un tavolo e trovino delle soluzioni che possono migliorare la vita dei cittadini, in particolar modo di quelli più fragili. (Applausi).

FURLAN (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Chiedo ai colleghi però di non entrare nel merito, perché questo viene trattato in un'altra fase.

FURLAN (IV-C-RE). Signor Presidente, concordo pienamente con l'analisi che ha fatto il presidente Boccia.

Aggiungo, invece, rivolgendomi a lei, un altro aspetto: com'è possibile ritenere ammissibile un emendamento che non è cosa di poco conto, ma scardina completamente il nostro sistema universale? Si utilizza la leva degli emendamenti per scardinare un sistema che già oggi vede tante famiglie rinunciare alle cure, perché le persone non riescono più economicamente a curarsi, e tante donne dover lasciare il proprio lavoro per accudire anziani, bambini e disabili. È inimmaginabile che si renda ammissibile un emendamento che metterà in ginocchio le famiglie e i Comuni? (Applausi).

Oggi il tema è esattamente questo: non si utilizza un emendamento per scardinare l'universalità del diritto alla cura e alla salute. (Applausi).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, la ringrazio, perché di solito non do il compito ad altri di dire la mia, quindi, visto che si è aperta una discussione, ho chiesto di intervenire. Voglio precisare che questo vale adesso, ma anche dopo.

Nel merito, apprezzo se il rinvio è disposto - come spero - su questo argomento e su questo emendamento, perché un ripensamento è necessario, anzi è dovuto. La maggioranza deve farlo. Perché sia dovuto è già stato spiegato prima, ma vorrei fare solo una battuta e chiedere se qualcuno è così scientificamente bravo da distinguere dove finisce il sanitario e dove inizia l'assistenziale di fronte a un paziente delle dimensioni di un malato di Alzheimer. In caso me lo spieghi e io cercherò di imparare perché nessuno nella vita, negli ultimi cinquant'anni, è stato in grado di farlo.

Quello che è stato votato dalla maggioranza è davvero qualcosa che genera la protesta unitaria non solo dei sindacati, come abbiamo ricevuto tutti, ma dello stesso mondo che rappresentano: penso ai Comuni e alle famiglie su cui viene scaricato. Quindi, il ripensamento è dovuto e sarebbe ottima cosa: spero che si vada in questa direzione. Per questa ragione penso che sia meglio non andare avanti, riconsiderare l'esame e fare una legge che non crei problemi, ma li risolva.

Come seconda questione, c'è anche un'interferenza sulle cose che stanno avvenendo, perché come tutti sanno, su questo tema c'è anche un problema giurisprudenziale aperto e varare una legge su questo sarebbe davvero entrare a gamba tesa nella questione. (Applausi).

ZAFFINI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, intervengo solo per rispondere al collega Boccia riguardo alla correttezza delle procedure seguite in Commissione. In realtà, collega Boccia, non è una mezza verità, ma è semplicemente la verità fattuale che si riscontra con il Regolamento. Abbiamo esaurito il voto degli emendamenti, tutti: non abbiamo lasciato in sospeso nulla, non ci siamo fermati su nulla. Ci siamo fermati di fronte alla necessità, prevista dal Regolamento, di acquisire il parere della 5ª Commissione.

La 5ª Commissione sta lavorando insieme al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). È la 5ª Commissione che lavora insieme al MEF: io lavoro con i pareri della Commissione di merito, scritti nella griglia pareri, quindi io il mio lavoro l'ho fatto. La 5ª Commissione sta lavorando con i tempi necessari. Il provvedimento è molto complesso. Noi aspettiamo che arrivino i prescritti pareri della 5ª Commissione. Dopodiché, saremo nelle condizioni di licenziare il provvedimento con il mandato al relatore in una sola seduta di un'ora. Non abbiamo nessun tipo di difficoltà.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, del merito di tutto il resto che ho ascoltato immagino che parleremo nel momento in cui affronteremo la discussione generale e le dichiarazioni di voto. Lì non mancheremo certamente di rispondere alle giuste obiezioni e perplessità che sono state illustrate dai colleghi.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1294) Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1294, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Sigismondi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il passo che il Senato sta per compiere con l'approvazione definitiva della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità è di particolare importanza.

Da abruzzese, ricordo le grandi calamità che hanno colpito la mia Regione, una terra particolarmente vulnerabile. Sono dunque particolarmente onorato di essere stato il relatore di un provvedimento atteso da anni, che finalmente arriva a definire un modello unico e organico per affrontare la ricostruzione post-calamità.

Come sappiamo, l'Italia è una Nazione particolarmente esposta a calamità naturali di diverse origini: sismica, alluvionale, franosa, vulcanica. A causa dei cambiamenti climatici, eventi clamorosi stanno diventando sempre più frequenti e intensi, richiedendo strumenti normativi adeguati e tempestivi.

Mentre per la gestione dell'emergenza da parte della Protezione civile esistono protocolli ben chiari, finora mancava un quadro di riferimento stabile per la ricostruzione, ovvero per quella fase che inizia subito dopo il termine della fase emergenziale. Fino ad oggi, la gestione della ricostruzione è stata caratterizzata da norme disomogenee, spesso adottate in urgenza, che hanno comportato ritardi.

Questo disegno di legge rappresenta un cambio di paradigma, un modello unitario di ricostruzione, valido per tutte le calamità, su tutto il territorio nazionale, in grado di assicurare interventi rapidi e senza disparità territoriali. Questa proposta di legge è stata fortemente voluta dal Governo Meloni e dal ministro Musumeci, che desidero ringraziare per la determinazione con cui ha perseguito questo importantissimo obiettivo, così come ringrazio il Presidente della Commissione, senatore Fazzone, e tutti i Commissari per il loro contributo.

Con l'approvazione di questa legge l'Italia diventa uno dei pochi Paesi in Europa a dotarsi di uno strumento organico e unitario per la ricostruzione. È un passo storico, che garantirà ai cittadini colpiti dalle calamità la certezza di una ricostruzione efficace, rapida e trasparente. In passato, diverse legislature hanno provato a intervenire con provvedimenti legislativi analoghi, tentativi che ricordo sia nella XVII che nella XVIII legislatura. Tuttavia, solo oggi si compie un passo decisivo verso una normativa omogenea, che possa garantire certezza, velocità e trasparenza nei processi di ricostruzione.

Come più volte sottolineato anche dal ministro Musumeci, i tempi di ricostruzione in Italia sono eccessivamente lunghi e costosi. Questo provvedimento punta a cambiare le cose.

Il disegno di legge si compone di 28 articoli, che definiscono un quadro normativo chiaro, superando la frammentazione delle norme attuali e la loro stratificazione nel tempo.

Il cuore del provvedimento è rappresentato dall'istituzione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, previsto dall'articolo 2, deliberato dal Consiglio dei ministri nei casi in cui il danno subito renda necessario un intervento di riqualificazione urbanistica ed edilizia su larga scala.

Tale stato avrà una durata massima di cinque anni, prorogabile fino a dieci, quindi tempi certi.

Figura chiave nella normativa è il Commissario straordinario alla ricostruzione, nominato ai sensi dell'articolo 3 del testo, subito dopo la dichiarazione dello stato di ricostruzione, che avrà il compito entro i sei mesi di adottare un piano generale pluriennale di interventi riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo.

Con questa legge, i Commissari alla ricostruzione avranno anche la possibilità di autorizzare assunzioni presso gli enti locali coinvolti per garantire un'operatività efficace.

Con l'articolo 4, il provvedimento istituisce la cabina di coordinamento per la ricostruzione, presieduta dal Commissario straordinario, che riunisce i principali attori istituzionali coinvolti, garantendo una visione unitaria e una gestione coordinata degli interventi.

L'articolo 5 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri o al suo delegato il potere di adottare direttive volte ad assicurare, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione con riferimento agli stati di ricostruzione attivati nell'intero territorio nazionale.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per la ricostruzione e il Fondo per le spese di funzionamento dei commissari straordinari alla ricostruzione e disciplina la contabilità speciale.

L'articolo 7 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi i commissari straordinari alla ricostruzione. A tal fine, alla Presidenza è attribuito un contingente di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da destinare al Dipartimento Casa Italia. L'articolo in esame, inoltre, istituisce presso il Dipartimento Casa Italia la conferenza dei commissari straordinari alla ricostruzione, che opera come struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati e informazioni, e attribuisce alla cabina di regia per il codice dei contratti pubblici, in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, il compito di dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della conferenza dei commissari straordinari.

Il Capo II - dall'articolo 8 all'articolo 17 - prevede misure per la ricostruzione pubblica e privata. Il testo prevede procedure chiare per la ricostruzione degli edifici privati e pubblici, stabilendo criteri di ammissibilità ai contributi e modalità di stanziamento delle risorse economiche. In particolare, i privati danneggiati potranno accedere a contributi per la ricostruzione, riparazione o ripristino degli immobili con misure specifiche anche per contributo ai beni mobili distrutti o danneggiati. Per il patrimonio pubblico danneggiato viene attribuita al Commissario straordinario l'approvazione di piani speciali di ricostruzione per opere pubbliche e beni culturali, interventi sul dissesto idrogeologico, infrastrutture ambientali e infrastrutture statali.

Molto importanti sono le disposizioni del Capo III - dall'articolo 18 all'articolo 19 - riguardanti la tutela ambientale. La legge introduce norme per la gestione, il trasporto e il trattamento dei materiali derivanti dagli eventi calamitosi e dagli interventi di ricostruzione. Inoltre, vengono previste misure per la riqualificazione ecologica delle aree colpite da alluvioni e per la riduzione del rischio idrogeologico.

Con il Capo IV - dall'articolo 20 all'articolo 26 - la legge introduce norme rigorose in materia di controllo e trasparenza; tutti gli atti del Commissario straordinario saranno pubblicati online, garantendo accessibilità e chiarezza. Sul fronte della legalità, vengono stabiliti protocolli specifici per la gestione dei contratti e per la tutela dei lavoratori impiegati nella ricostruzione, includendovi il rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali e l'obbligo del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Evidenzio il contenuto dell'articolo 25, che prevede che una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi nel limite massimo del 4 per cento degli stanziamenti medesimi possa essere destinata nel quadro di un programma di sviluppo approvato dal Commissario straordinario a interventi volti a evitare fenomeni di spopolamento e a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti dagli eventi calamitosi.

In sintesi, questo provvedimento offre alla nostra Nazione una riforma strutturata e organica della gestione della ricostruzione post-calamità, assicurando procedure più rapide, risorse certe, coordinamento efficace tra le istituzioni e maggiore trasparenza.

È un passo necessario per garantire che i territori colpiti da calamità e da eventi calamitosi di origine naturale o antropica non siano abbandonati a percorsi ricostruttivi incerti o eccessivamente burocratici, ma possano invece ripartire con strumenti chiari e con il pieno sostegno dello Stato.

Un aspetto importante che non è stato mai affrontato è quello della prevenzione, su cui il Governo sta investendo in maniera molto chiara.

In sintesi, quindi, questo è un documento particolarmente atteso dalla nostra Nazione, che, come ho detto, fa cambiare il passo alla ricostruzione. Auspico pertanto che anche al Senato ci sia lo stesso atteggiamento tenuto alla Camera e che non siano espressi voti contrari da nessuno dei Gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Rosa. Ne ha facoltà.

ROSA (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, permettetemi anzitutto di ringraziare il ministro Musumeci per il lavoro che sta svolgendo, che trova nel provvedimento in esame oggi un momento di politica concreta e pragmatica, come concreta e pragmatica è la visione di questo Governo, che dopo trentun anni ha ricostituito un Ministero per la protezione civile.

Consentitemi altresì di complimentarmi con il collega Sigismondi per la completa ed approfondita analisi del disegno di legge sulla ricostruzione post-calamità.

La legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità rappresenta la risposta a un'esigenza non più rimandabile. È un provvedimento importante che colma un vuoto normativo incomprensibile per un Paese come il nostro che ha un territorio bellissimo, ma altrettanto fragile. Basterebbe una sola parola: Bucaletto. Per chi non conosce cosa sia Bucaletto vi dico che è solo la cittadella dei terremotati più longeva del mondo e si trova a Potenza, nella mia Basilicata. A quarantacinque anni da uno dei terremoti più feroci che hanno colpito l'Italia, noi lucani portiamo ancora il segno di quella tardiva ricostruzione, un villaggio di prefabbricati nato per essere luogo temporaneo, per sopperire all'emergenza abitativa, ma che è ancora lì.

La regolamentazione del post-emergenza con previsioni omogenee, che rendano il procedimento più spedito, non è quindi un'esigenza nata ieri. Per rispondere a chi chiede perché c'è bisogno di questa legge, è sufficiente dire che è necessaria. Le calamità naturali, dai terremoti alle frane, alle alluvioni, sono eventi tragici che devastano la vita di chi ne è coinvolto e necessitano di una pronta risposta a tutti i livelli istituzionali nell'immediatezza del fatto. In questo la nostra Protezione civile costituisce un'eccellenza nella gestione della fase emergenziale, tuttavia la medesima prontezza è necessaria nella fase successiva della ricostruzione. Se è vero, com'è vero, che è essenziale garantire il soccorso alle vite umane e approntare i primi necessari interventi per ripristinare almeno una parvenza di normalità, è altrettanto importante garantire che gli strascichi dell'evento calamitoso non si protraggano per troppi anni. Saper gestire bene e celermente la fase della ricostruzione trasforma quella parvenza di normalità in normalità vera e propria e costituisce un atto di civiltà.

Con il provvedimento al nostro esame assicuriamo tempi certi al processo di ricostruzione. Il primo passo per farlo è riconoscere autonomia a questa fase. Per questo viene istituito lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ovvero quella fase di attività di ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica, per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza e di rilievo nazionale. Dare omogeneità e organicità alla ricostruzione è un aspetto importante di questo provvedimento. In questo modo, infatti, da un lato, si mette fine alla diversità di trattamento che si veniva a creare per ogni evento calamitoso, mettendo tutti i cittadini sullo stesso piano ed evitando di creare distinzione tra figli e figliastri, tra aree particolarmente attenzionate e altre meno, dall'altro si crea certezza nelle procedure sino ad ora regolamentate da un quadro normativo disorganico e da provvedimenti ad hoc per ogni emergenza.

Si riconosce quindi un modello che garantisce certezza, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione, un modello non autoreferenziale, ma che ha la sua base nel rafforzamento degli enti locali quali soggetti attuatori della ricostruzione e nella possibilità che il commissario per la ricostruzione post-calamità sia proprio il Presidente della Regione.

Le misure di governance che la legge quadro prevede hanno il fulcro nella nomina del commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, avendo una struttura di supporto, il quale coordina e vigila l'attuazione degli interventi per la ricostruzione privata e coordina la realizzazione degli interventi per la ricostruzione pubblica. Non solo: il commissario ha la facoltà di autorizzare assunzioni negli enti locali colpiti da eventi calamitosi proprio per agevolare il processo ricostruttivo. È prevista anche la cabina di coordinamento per la ricostruzione, con funzioni di monitoraggio del processo ricostruttivo, che è uno strumento per assicurare trasparenza, pubblicità e celerità.

Inoltre la fase della ricostruzione viene innovata con la previsione di un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture. Ancora più importante è la previsione di un piano generale pluriennale di interventi riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, che tenga conto delle esigenze di sviluppo economico e di tutela ambientale dei territori colpiti.

Sono previsioni di particolare importanza, con le quali si riconosce innanzitutto un ruolo cruciale nella ricostruzione alla prevenzione di ulteriori rischi, attraverso appunto interventi di tutela ambientale per i dissesti idrogeologici.

Inoltre si dà risposta anche alla devastazione socio-economica che un evento calamitoso produce nei territori in termini di risorse personali e di capitale umano. Il disagio economico post-calamità, dovuto in parte all'evento in sé e in parte alla distruzione che ne consegue, viene tamponato nell'immediato con misure di difesa dei lavoratori e a medio e lungo termine con un piano pluriennale di sviluppo. Molte persone, infatti, si trasferiscono in altri territori a seguito della distruzione della propria casa o della propria attività, si spostano altrove perché, dopo anni passati in attesa della conclusione della ricostruzione, difficilmente rientrano, solo perché oramai si sono fatti una vita altrove o capita anche semplicemente per paura che un altro evento disastroso possa ripetersi. Lo spopolamento delle aree colpite da eventi calamitosi è conseguenza prevedibile, ma non inevitabile, se nella ricostruzione si tiene conto delle difficoltà di ripresa economica in quelle zone. Importante è quindi la scelta di destinare il 4 per cento dei fondi destinati alla ricostruzione a uno specifico programma di sviluppo. (Applausi).

Questo disegno di legge rappresenta la strada giusta per dare certezza nei processi, trasparenza nell'uso delle risorse, parità di trattamento dei territori. Con la legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, le conseguenze degli eventi calamitosi dopo la fase emergenziale saranno affrontate in un'unica ottica di pianificazione e di prevenzione del rischio; si tratta di aspetti che sono sempre stati trascurati, ma che questo provvedimento finalmente disciplina con una visione di ricostruzione ampia, non solo in termini di patrimonio immobiliare, ma anche di ricostruzione economica delle zone colpite, dimostrando ai cittadini che lo Stato esiste. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sironi. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, intervengo su questo provvedimento, che oggettivamente ha la sua utilità pratica nel tentativo di affrontare le gravi calamità in modo più organico e attento, con un minimo di programmazione e di pianificazione, quindi ben venga.

In Commissione abbiamo tuttavia rappresentato la necessità di qualche puntualizzazione. Per esempio, nell'ambito dell'articolo 3, circa il ruolo del commissario straordinario, abbiamo notato che questo disegno di legge non cita la tematica delle acque sotterranee. Abbiamo fatto anche presente che in passato, conseguentemente ad alcune calamità naturali, come ad esempio nel caso del sisma dell'Italia centrale, sono variate sensibilmente ed improvvisamente, sia in diminuzione, sia in aumento, le portate delle sorgenti d'acqua captate per usi civili.

Ritenevamo quindi utile far presente quanto fosse importante che nelle attività di ricostruzione post-calamità fossero considerate tali tematiche ed allocate risorse per far fronte all'adattamento dell'approvvigionamento idrico pubblico o per l'alluvionamento delle aree a valle. In passato è capitato proprio che non fosse presa in considerazione questa grave emergenza che si verifica contestualmente al fenomeno della calamità. Abbiamo anche fatto presente che l'aspetto relativo alle acque sorgive fosse inserito e integrato nella pianificazione.

Un altro punto importante che abbiamo sottolineato riguarda gli studi di delocalizzazione. Fondamentalmente questi studi partono con ritardo e quindi vengono programmati interventi, viene fatta attività e vengono investite risorse su un qualcosa che poi risulta inutile in quanto superato totalmente, poiché in realtà in quelle aree non si poteva ricostruire e le opere avrebbero dovuto essere delocalizzate. Iniziare prima aiuta invece ad evitare di disperdere risorse e di non arrivare in tempo ad affrontare le criticità.

In relazione all'articolo 8, in un'ottica di pianificazione e di visione a lungo termine, abbiamo suggerito che un criterio guida nella fase di valutazione dell'impatto ambientale degli interventi di ricostruzione, privata o pubblica, sia quello di prendere in considerazione come criterio di misurazione dell'impatto ambientale l'impronta di carbonio, più nota come carbon footprint. È semplicemente un andare nell'ottica di creare un parametro per la valutazione che sia univoco e universalmente riconosciuto. Questo tipo di misurazione viene notoriamente utilizzato ovunque. È vero che non riguarda il momento emergenziale, ma nella fase di ricostruzione appare importante guardare anche al futuro. Al fine di evitare altri danni in futuro, cominciamo a lavorare analizzando nella scelta degli interventi di ricostruzione un criterio di premialità per quegli interventi che hanno un impatto ambientale minore, da misurarsi appunto attraverso la carbon footprint.

All'articolo 8, comma 1, si parla di «carte del piano di assetto idrogeologico», ma sarebbe meglio parlare di mappe della pericolosità e del rischio idraulico e geologico redatte ai fini della pianificazione di bacino.

Infine, tornando al comma 1, quando parliamo di microzonazione sismica, viene previsto un adeguamento degli strumenti urbanistici esclusivamente a livello comunale. Noi abbiamo evidenziato che un evento alluvionale, come per intensità ed estensione territoriale determina l'attivazione della fase di ricostruzione, deve comportare anche la necessità di avviare tempestivamente le attività di verifica e aggiornamento della pianificazione di bacino. Ciò riguarda in particolare la perimetrazione delle aree allagabili, delle fasce fluviali e delle frane, nonché la definizione delle misure di mitigazione del rischio e delle linee di assetto e di progetto lungo le aste fluviali. Tale attività di aggiornamento, soprattutto in termini di aree allagabili, misure di mitigazione e linee di assetto, non può essere condotta semplicemente a livello comunale, ma dev'essere condotta su scala di bacino o di intera asta fluviale, ancor prima dell'aggiornamento dello strumento urbanistico. Sarà lo strumento urbanistico che dovrà adeguarsi a queste modifiche, come previsto dalla legge n. 152 del 2006. Questo mi sembra un aspetto piuttosto importante nel momento in cui si rischia di non centrare il punto.

Auspico che le nostre sollecitazioni vengano prese in considerazione dal Governo, anche perché vanno nella direzione di migliorare gli interventi, di renderli maggiormente efficaci e di rispondere alle esigenze che purtroppo sono già emerse nelle numerose esperienze passate, imparando quindi dal passato e tenendo conto di tutti i fattori. Noi come opposizione abbiamo cercato di far presente i fattori che ci sembravano trascurati, per cui auspico un accoglimento. (Applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico «Leonardo da Vinci» di Cologno Monzese, in provincia di Milano, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1294 (ore 11,40)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Farolfi. Ne ha facoltà.

FAROLFI (FdI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'Italia è da sempre un Paese fragile e vulnerabile ai rischi naturali (praticamente a tutti); in più questa condizione di fragilità oggi viene aggravata dal processo di tropicalizzazione che ha aumentato la frequenza e la portata di eventi meteo estremi, i quali spesso purtroppo lasciano dietro di sé distruzione e morte.

Non c'è dubbio sul fatto che il Governo Meloni abbia consapevolezza di questa emergenza e la stia affrontando in tutti i suoi aspetti, tanto che a un anno appena dal suo insediamento (esattamente a dicembre 2023) è stato reso operativo il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, che era fermo dal 2016. Oggi siamo qui per approvare un provvedimento che si pone l'obiettivo di accelerare e semplificare la ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di rilievo nazionale, attraverso l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia.

L'obiettivo è quello di definire un modello unico di ricostruzione atto a garantire certezza di durata, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione. Di fatto, con il provvedimento in esame colmiamo un vuoto normativo e definiamo un meccanismo che può essere applicato immediatamente allo scattare dell'emergenza, garantendo a tutto il territorio nazionale uguale efficienza nella ricostruzione. Finita la fase dell'emergenza, è importante che la macchina della ricostruzione parta immediatamente, con meccanismi collaudati, procedure ben definite e tempi ragionevoli. La priorità dev'essere la ripartenza. La priorità è riuscire a dare ai cittadini, alle famiglie e alle imprese la forza e la sicurezza di poter tornare al più presto alla normalità e di poter riprendere a costruire il futuro con serenità, una serenità che si può garantire solo con una concreta ripresa economica.

Riavviare subito le attività imprenditoriali significa lavoro, produzione e ricchezza e si traduce in fiducia del domani, che è ciò di cui hanno bisogno i cittadini subito dopo il verificarsi di una calamità. Per questo è previsto che il 4 per cento di tutti i fondi destinati alla ricostruzione confluisca in un programma di sviluppo volto alla valorizzazione delle risorse territoriali e a ricreare l'economia danneggiata, necessaria anche ad evitare lo spopolamento di aree interne e marginali.

È un disegno di legge che scende nel concreto, ha fatto tesoro di tutte le esperienze e gli insegnamenti del passato e prevede anche meccanismi di monitoraggio e valutazione costanti delle attività di ricostruzione, al fine di verificarne l'efficacia e apportare eventuali correttivi. Con questo provvedimento non dovremo più affrontare ogni emergenza con leggi ad hoc, ma avremo un sistema di intervento consolidato e pronto all'uso.

Non capisco quindi l'opposizione, che, pur riconoscendo la bontà del disegno di legge e pur ritenendolo necessario e urgente, ha deciso di astenersi in Commissione e anche alla Camera, adducendo motivazioni - a mio avviso - non condivisibili e forse anche un po' pretestuose. Qualche collega ha detto che non ci sono le risorse, ma noi non possiamo stabilire oggi quanto occorrerà per la prossima calamità, perché non ne possiamo prevedere l'entità. Comunque, il provvedimento in esame all'articolo 6 prevede l'istituzione di un apposito fondo per la ricostruzione e per il funzionamento delle strutture commissariali e ciò, fra l'altro, eviterà di correre dietro ogni volta al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Ragioneria generale dello Stato.

Per altri colleghi il problema è la legge che attua l'autonomia differenziata, ma anche questo è un falso problema, perché le dichiarazioni del ministro Musumeci non lasciano dubbi in merito.

Ho ascoltato poi altri criticare il disegno di legge perché non è previsto che i commissari siano ancorati al territorio, o perché si vorrebbe farli coincidere sempre con i Presidenti di Regione. Anche questa è una novità del momento: se non vado errata, i commissari nominati dal PD per il terremoto del 2016 erano due emiliani ed esattamente Errani e De Micheli.

Poi ho sentito altri criticare il disegno di legge perché vorrebbero sentir parlare non di ricostruzione, ma solo di prevenzione. Questo disegno di legge però si occupa della fase di ricostruzione, cioè quella che di solito avviene dopo il verificarsi di una calamità e quindi a posteriori. La prevenzione, semmai, va fatta prima, quindi addurre come motivazione l'argomento prevenzione, per giustificare l'astensione, lo trovo non pertinente.

Comunque, signor Presidente, mi permetta di aprire una parentesi a proposito di prevenzione e ricordare ai colleghi dell'opposizione, tramite lei, che, sebbene nel 2014 il Governo Renzi abbia istituito "Italia Sicura" per la lotta al dissesto idrogeologico, coperto da 7 miliardi prima, più altri 2,7 dopo, secondo l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) ne sarebbero stati spesi solo 3. E sebbene nel 2018 il Governo Conte abbia soppresso "Italia Sicura" per creare "ProteggItalia", con ben 11 miliardi da spendere in tre anni, sempre secondo ANCI, dei 3 miliardi stanziati per il 2019 sarebbero stati spesi appena 315 milioni. Dico questo non per criticare la bontà o meno delle iniziative, ma solo per dimostrare che spesso non è il denaro che manca, ma la volontà di considerare prioritari gli interventi di messa in sicurezza.

Stessa situazione, poi, dicasi per le Regioni: secondo l'Agenzia per la coesione territoriale, dal 2007 al 2020 degli 1,6 miliardi di fondi comunitari le Regioni avrebbero speso solo 320 milioni, e cioè il 20 per cento. Emblematico poi è quanto è successo nella mia provincia, Ravenna, dove la parziale o incompiuta pulizia dei fiumi, gli stessi esondati nel 2023, ha causato le esondazioni del settembre scorso, e ciò è successo nonostante la Regione Emilia-Romagna avesse a disposizione ben 540 milioni per la messa in sicurezza idraulica, avuti con le ordinanze di Figliuolo. Dei 540 milioni ne ha spesi solo 4,3 (meno del 10 per cento): non lo dico io, ma la Corte dei conti.

Se si rompono gli argini di fiumi che, come i nostri, sono pensili, la colpa può essere attribuita solo alla mancata manutenzione, non certo al cambiamento climatico. Anche questo non lo dico io, ma il presidente dei geologi dell'Emilia-Romagna, Paride Antolini. Anche questi dati ci confermano quindi che spesso è questione non di soldi, ma di volontà. La prevenzione non deve più essere considerata una libera scelta, ma deve diventare un obbligo di legge. Non dobbiamo dimenticare che il cambiamento climatico non è la sola causa che incide sull'esposizione ai rischi naturali, ma ce ne sono altre legate alla natura stessa del territorio e all'opera - o alla mancata opera - dell'uomo.

Detto questo, mi avvio alla conclusione, ringraziando il ministro Musumeci, che fin dal primo giorno del suo insediamento ha lavorato per la realizzazione di questo testo, e il relatore Sigismondi, per la sua puntuale relazione. Auspico che l'opposizione ci ripensi e voti a favore di questo disegno di legge, non solo perché è necessario e urgente, ma semplicemente perché è pragmatico, funzionale, non ideologico, esclusivamente finalizzato a ridare fiducia ai nostri cittadini colpiti da calamità e teso al raggiungimento di un futuro più sicuro e resiliente per tutti noi.

Per questo io, da romagnola alluvionata - passatemi il termine, perché abito in collina, pure franata più volte - lo voterò con convinzione. (Applausi).

MAIORINO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Le concedo la parola al termine della discussione generale. In quel momento informiamo l'Assemblea.

È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, spero non si sia trattato di un'altra notizia emergenziale. Purtroppo, questo Paese è abituato molto spesso a convivere con queste informazioni, che, grazie anche ai social, arrivano in maniera diretta e in maniera diretta arriveranno ai cittadini le notizie di questa legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. Come prima di me affermavano gli altri colleghi, è veramente un testo atteso da anni.

Voglio qui ricordare quelle che possono essere veramente le parole chiave del provvedimento: il raggiungimento di un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle poste in essere in occasione della fase emergenziale. Altre parole chiave sono riforma organica, perché è evidente come si intervenga su un complesso di materie e di argomenti diversi, che purtroppo sono oggetto delle più frequenti attività nella fase post-emergenziale di ricostruzione.

Questo è un modello unico per lo stato di ricostruzione, ovverosia un insieme di linee di continuità per la gestione post-emergenziale. È un testo che, naturalmente, valorizza la gestione commissariale. Siamo stati abituati a una figura monocratica, all'istituto del commissario, ricoperto in maniera molto egregia, ad esempio, da ufficiali superiori dell'Esercito, da persone abituate a gestire con il polso la difficoltà e l'organizzazione di un compendio di uomini che devono intervenire in maniera sinergica nel corso di emergenze.

Ebbene, per comprimere quelle esperienze e per ridurle in un testo che sarà applicato in occasione di ogni situazione emergenziale, oggi abbiamo l'opportunità di approvare questo provvedimento che dà risposte certe ai cittadini. Non è un mistero quanto questo Parlamento sia stato gravato dall'esigenza di convertire numerosi provvedimenti emergenziali, soprattutto all'inizio della legislatura, che hanno presentato una diversità di materia veramente impressionante. Siamo passati da provvedimenti che hanno dovuto dare in qualche modo sollievo ad aree colpite da terremoti a provvedimenti per territori caratterizzati da bradisismo e da attività vulcanica. Siamo dovuti intervenire nel corso di molteplici episodi di alluvioni.

Sono oggi presenti, ad assistere a questi lavori, rappresentanti della camera di commercio della Maremma e del Tirreno, che saluto. Come me, purtroppo sono ormai coinvolti nelle varie emergenze che hanno visto parte dei territori delle province di Livorno, Grosseto e Pisa colpiti lo scorso autunno da una serie ripetuta di eventi. Non posso non ricordare, ad esempio, il caso che il 23 settembre del 2024 ha visto coinvolto, nella provincia di Pisa, il comune di Montecatini Val di Cecina, dove addirittura un bambino di cinque mesi, trascinato via dalla piena del torrente Sterza, non è stato più ritrovato; un bambino che era in vacanza, con i suoi genitori e i suoi parenti, in un territorio meraviglioso.

Chi ha visto quel territorio nelle ore successive ha assistito a qualcosa di veramente unico e tragico, che può accadere purtroppo nella vita di una comunità: un territorio completamente trasformato e un fiume modesto che ha assunto le sembianze e l'ampiezza di uno quale quello che solca gran parte del territorio della Toscana, ossia l'Arno.

Di fronte a queste drammatiche situazioni, non possiamo non intervenire in maniera altrettanto decisa, con un compendio di norme autoapplicabili. Proprio sul tema idrogeologico, grazie alla Lega si è intervenuti su questo testo in maniera molto chiara, per semplificare i lavori di rimozione dei cosiddetti materiali litoidi, ovverosia la massa di materiali che viene accumulata in maniera alluvionale nei luoghi colpiti da situazioni drammatiche.

Siamo anche intervenuti, sempre come Gruppo Lega, nella fase di esame presso la Camera dei deputati, con norme che consentano in maniera chiara di garantire anche il ristoro dei danni e il loro risarcimento, agganciando a una precisa quantificazione e a un preciso impegno contrattuale assicurativo il rimborso, con un anticipo che ammonta a un 30 per cento e a un successivo importo che verrà liquidato, legandolo alle condizioni di contratto, dando così la possibilità di avere certezza anche sul punto del ristoro ai privati dei danni subiti.

Mi soffermerò molto brevemente, anche perché l'hanno già citata i colleghi, sull'importanza di aver istituito una cabina di coordinamento per la ricostruzione; di aver individuato due fondi per il finanziamento alla ricostruzione e quello per le spese di funzione dell'organo del commissario straordinario; di aver ben individuato le procedure per la ricostruzione di beni pubblici e privati e di aver istituito, per quelli pubblici, una conferenza permanente per la ricostruzione. Sono tutti momenti in cui è e sarà possibile apprezzare la capacità di coordinamento tra i vari enti e i vari soggetti responsabili di dare risposte ai territori colpiti e in primis i cosiddetti soggetti attuatori, che potranno vedere in una centrale unica di committenza la struttura alla quale potersi affidare per ricorrere alle attività in sede di appalto che porteranno prevalentemente i Comuni a operare nella ricostruzione.

Non si può non citare, poi, la tutela dell'ambiente. Sappiamo quanto impattino le quantità di rifiuti che è necessario smaltire nel post-emergenza. Ebbene, sempre grazie alla Lega, è stato inserito, in sede di esame alla Camera dei deputati, un emendamento con il quale viene ripristinato un regime di rifiuto urbano non pericoloso anche per i materiali di crollo, quindi gli enti locali e i Comuni figureranno come "soggetti produttori" e vengono addirittura riconosciuti come non rifiuti gli arbusti, gli alberi e tutti i materiali di accumulo che potranno essere trattati come biomasse, compendio delle attività agricole, utili a poter essere recuperati non come rifiuti, ma addirittura, in un contesto di economia circolare, riutilizzati immediatamente per lasciare una possibilità di produzione e arricchimento al territorio.

Il nostro voto su questo testo sarà quindi senz'altro favorevole, come verrà esplicitato in fase di dichiarazione di voto dal nostro collega. La Lega è veramente soddisfatta di un lavoro che era atteso da decenni e che finalmente darà garanzia di omogeneità e di autoapplicabilità a norme da tempo richieste e che ci auguriamo pur sempre di vedere raramente applicate ai nostri territori. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verini. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, come si sa, l'Italia è un Paese a rischio e molto spesso non per cause naturali, ma per colpe degli uomini ed anche per calamità naturali: pensiamo al rischio sismico che riguarda gran parte del nostro territorio.

Io vengo dalla terra dell'Umbria, particolarmente segnata da calamità, e proprio domenica scorsa eravamo in un luogo che si chiama Pierantonio di Umbertide, dove abbiamo ricordato con tutte le autorità, anche alla presenza del commissario Castelli, i due anni da quel sisma. Ricordo che in questo momento la mia Regione è impegnata nella ricostruzione di Norcia e della Valnerina, ma sono impegnate anche le Marche per lo stesso terremoto e il Lazio ad Amatrice.

Come dimenticare, poi, le ferite ancora aperte e i ritardi del post-terremoto che colpì L'Aquila e l'Abruzzo? Davanti ai nostri occhi, purtroppo, sono ancora vive poi le immagini e le ferite dell'alluvione nell'Emilia-Romagna. Voglio dire in questa sede senza particolare tono polemico che i ritardi e le incertezze di questo Governo in questa situazione sono stati tanti, troppi, ma oggi - come ha detto il presidente De Pascale - è il tempo della collaborazione.

Il nostro Paese nel tempo ha vissuto numerose catastrofi naturali che hanno causato lutti, devastato territori e centri abitati, danneggiando molto spesso aree interne, realtà economiche e produttive, provocando e aggravando vere e proprie desertificazioni. Queste tragedie non sono state però naturali, perché causate da una sconsiderata politica di scarso rispetto del territorio, dell'assetto idrogeologico, da una cultura della prevenzione assente. Caso simbolo fu quello del crollo della diga del Vajont, ma da allora si sono verificate troppe negligenze.

A questo proposito, senza polemica particolare, vorrei dire al ministro Musumeci, qui presente, al di là delle valutazioni sulla congruità - e, secondo me, ci sarebbe bisogno, eccome, di destinare quelle risorse altrove, magari sulle linee ferroviarie e sulla rete stradale della Sicilia e della Calabria - di riflettere anche sulla sicurezza del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Al di là di valutazioni, per noi, sull'errore di destinare quelle risorse in quel modo, un Governo serio rifletterebbe su detti rischi prima di andare avanti a testa bassa.

In questa situazione critica ci sono naturalmente anche lati positivi. Penso a un sistema moderno della protezione civile e qui c'è un merito collettivo. Il primo a dare una spinta decisiva dopo il terremoto del Friuli-Venezia Giulia nel 1976 fu il ministro Zamberletti. Ecco, su questo, su un sistema moderno di protezione civile, credo che possiamo andare a testa alta.

La gestione delle catastrofi però è diventata nel tempo sempre più complessa e spesso la macchinosità delle norme e la loro differenziazione hanno causato un allungamento dei tempi e aggravato i disagi dei cittadini.

Le questioni principali che hanno creato problemi sono tre: un aumento delle norme, quindi dei tempi della ricostruzione, e le scarse strategie condivise per politiche integrate di sviluppo, e non solo di ricostruzione. Senza un sistema consolidato e regole chiare e uniformi, le conseguenze sono state e saranno pesanti.

Per questo, come Partito Democratico, abbiamo lavorato anni per un codice della ricostruzione unitario. Ricordo l'impegno alla Camera dei deputati, nella scorsa legislatura, della parlamentare abruzzese Stefania Pezzopane; in questa legislatura è giusto citare, alla Camera, quello di Chiara Braga e, al Senato, di Michele Fina.

Abbiamo lavorato per una normativa che garantisca anche un altro aspetto da non sottovalutare: la partecipazione attiva dei cittadini, dei sindacati, delle imprese, della società e delle forze della ricerca scientifica e universitaria, oltre ovviamente al coinvolgimento pieno e attivo degli enti locali e dei sindaci dei sindaci; un codice che sia vincolato ai due obiettivi dell'uniformità delle norme e delle procedure su tutto il territorio nazionale.

Per questo codice che voi approverete, ma che noi non approveremo, abbiamo lavorato con disponibilità, favorito l'abbinamento di proposte di legge, compresa la nostra, a prima firma Braga, alla Camera. Abbiamo lavorato, ma ha pesato sulla gestazione anche la questione per la quale, per fortuna, la Corte costituzionale ha recitato il de profundis, e cioè la proposta sull'autonomia differenziata, che avrebbe rischiato drammaticamente di prevedere anche la possibilità - la dico così - di venti codici della ricostruzione per ogni Regione, aggravando gli squilibri, le diseguaglianze e dando risposte diverse a catastrofi simili, come se i cittadini fossero stati e fossero di serie A e di serie B. È sbagliato e ingiusto non pensare invece a un'uniformità di risposta.

Dotare il Paese di un codice della ricostruzione significa rispettare l'eguaglianza dei diritti di tutte le popolazioni, senza norme e normative che si prestino a deroghe e interpretazioni.

Insomma, per irrobustire le risposte a queste esigenze abbiamo presentato alcuni emendamenti, ma non ce li avete accolti. Ci sono state anche divergenze serie: avete rifiutato l'automatismo, che noi proponevamo e proponiamo, per assegnare il ruolo di commissario ai Presidenti delle Regioni. Questo per noi sarebbe stato e sarebbe un aspetto di grande funzionalità e di rispetto democratico e, se l'aveste fatto due anni fa in Emilia-Romagna, forse non ci sarebbero stati molti ritardi. (Applausi).

Infine, pensiamo alle differenze che ci sono state tra di noi nelle Commissioni. Vedete, partecipazione significa anche trasparenza e sugli appalti per le ricostruzioni c'è un rischio molto grave, quello delle infiltrazioni della criminalità organizzata, anche perché avete abbassato le soglie di prevenzione e di contrasto nel sistema degli appalti. Su questo punto non abbiate paura: più trasparenza c'è, più velocità c'è. Se ci sono trasparenza e rispetto delle regole, ci saranno anche meno ricorsi. Peccato che non abbiate accolto queste nostre proposte.

All'inizio si era avuta l'impressione della volontà di seguire un percorso comune, per dotare finalmente l'Italia di un moderno codice della ricostruzione. Pur essendo partiti da tre proposte, abbiamo trovato una convergenza su due principi inderogabili: celerità e omogeneità. Queste due esigenze ci hanno portato a condividere tale necessità, ma questo percorso, viziato evidentemente dalla proposta di autonomia differenziata, è stato deviato da un finale che avrebbe potuto essere più efficace e più robusto. Nel testo ci sono ancora richiami contraddittori a tali principi. Su questi temi, saremmo stati disponibili a compiere insieme a tutti voi un percorso comune di irrobustimento e di miglioramento, in certe parti di impostazione, ma anche su questioni specifiche.

I nostri emendamenti hanno riguardato, per esempio, la mancanza degli uffici speciali per la ricostruzione, il fatto che il ruolo delle professioni tecniche sia stato normato male e il divieto di cumulo degli incarichi. Non si assegnano ai Comuni i mezzi e il personale necessario; assegnando loro un ruolo, bisognerà anche aiutarli a svolgerlo. Non è trattata bene l'integrazione tra ricostruzione, programmazione urbanistica e tutela del territorio. (Applausi). Non è prevista, all'articolo 1, la contemporaneità di fase emergenziale e ricostruzione, che il testo distingue come consequenziali.

Ho finito, Presidente. Peccato, perché secondo noi il vostro Governo danneggia per molti versi l'Italia e gli italiani, ma, anche quando siete o sembrate animati da buone intenzioni, come in questo caso, vi perdete nel cammino e insieme perdete occasioni come questa, quella cioè di scrivere insieme un codice della ricostruzione che, come necessario, sarebbe stato più forte, più solido e più efficace. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Liris. Ne ha facoltà.

LIRIS (FdI). Signor Presidente, rivolgo un saluto ai colleghi, al Sottosegretario e in particolare al caro ministro Musumeci, perché questa è la sua giornata. Ricordo in maniera nitida quando, con il relatore, amico e collega Sigismondi - che ringrazio - venimmo da lei, signor Ministro, proponendole un testo di riferimento per quanto riguarda la ricostruzione, mettendo in evidenza il frutto dell'esperienza maturata, nostro malgrado, nei sismi del 2009 e del 2016 nella terra d'Abruzzo. Lei non ci mise alla porta (non lo avrebbe mai fatto perché è un galantuomo, ma neanche politicamente lo ha fatto): ci disse di darle il nostro lavoro perché stava lavorando su un testo molto più ampio - ricordo in maniera nitida quelle parole - su un testo unico della ricostruzione.

Alcuni passaggi, al netto di qualche polemica del collega Verini - legittima, a livello politico - li ho colti come un'apertura positiva al grande lavoro che lei sta portando avanti.

Ho vissuto sulla mia pelle quello che è successo nel 2009, quando non c'era alcuna letteratura di riferimento, era tutto estemporaneo e lasciato alla buona volontà degli amministratori, dei governatori e di coloro che in quel momento si erano imbattuti nella tragedia più grande degli ultimi decenni. Ebbene, sull'emergenza siamo sempre stati imbattibili, forse siamo una macchina che fa invidia a tutto il mondo e abbiamo dato lezioni ovunque; nell'emergenza i terremotati avevano la chiara percezione della presenza dello Stato.

Non si può però confondere la fase emergenziale con quella della ricostruzione: su questo dissento dal collega, proprio perché sono completamente differenti. La fase dell'emergenza, per definizione, va in deroga a tutto. Un Ministro che crede nelle istituzioni, nella trasparenza e nella volontà di codificare i comportamenti amministrativi e di ricostruzione, non può lasciare che si vada completamente in deroga a tutto nella fase di ricostruzione. È per questo che il codice della ricostruzione, per quanto mi riguarda, è un testo unico a cui fare riferimento, che tiene conto di tutto quello che di positivo e di negativo è accaduto negli ultimi quindici anni.

Nel 2009 sulla nostra pelle abbiamo capito che bisognava creare uffici speciali. È stata un'intuizione, poiché non c'era una letteratura di riferimento. Ci sono stati sindaci indagati sullo smaltimento dei rifiuti: i rifiuti come vengono trattati? Sono rifiuto solido urbano? Sono rifiuti speciali? Devono essere trattati? Vi sono stati quindi avvisi di garanzia a sindaci che avevano la sola colpa di non aver potuto contare su una letteratura di riferimento e di essersi trovati a combattere situazioni prive di una regolamentazione e soggette al giudizio dei tribunali.

Per quanto riguarda i piani di ricostruzione, alcuni sindaci sposavano la teoria dei piani di ricostruzione con valenza urbanistica, mentre altri non sposavano la stessa tesi. Tradotto: ricostruire tutto com'era e dov'era era la cosa giusta da fare laddove la distruzione consentiva di riprogrammare l'urbanizzazione, alla luce dei cambiamenti avvenuti nei decenni e degli sviluppi tecnologici? Invece ho visto che nel testo unico - l'ho apprezzato e stava anche in quelle suggestioni che abbiamo portato - c'è la possibilità, e non l'obbligo, di ricorrere a piani di ricostruzione e di valenza urbanistica. Dato che è tutto distrutto e che c'è la possibilità di riconcepire un territorio diverso, possibilmente in maniera più funzionale rispetto alle esigenze - magari mutate - di una popolazione, ricostruire con mutata valenza urbanistica significa fare piani regolatori nuovi, attuabili e attuati alla luce della ricostruzione (quindi, non più secondo il principio del "com'era, dov'era" semplice e molto spesso inutile e dannoso).

Cito poi il ruolo della Corte dei conti quasi in termini consultivi e l'andare a verificare le norme e la validità delle stesse anche in maniera contabile, prioritaria e prodromica: questa è un'intuizione eccezionale perché molto spesso, per intuizioni ma anche per suggestioni poco chiare, l'amministratore finiva successivamente sotto le grinfie della Corte dei conti, che certamente aveva soltanto il compito di far rispettare la legge, ma leggi che non prevedevano chiaramente l'attualizzazione dei contesti, laddove venivano affrontati nelle condizioni in cui dovevano essere affrontati.

Pertanto, come giudicare a distanza di un decennio quello che è accaduto durante un sisma, in assenza di un codice di ricostruzione? Era un'intuizione e una deduzione: non ci potevano essere le condizioni per prendere decisioni con la stessa lucidità e la stessa capacità e trasparenza amministrativa che oggi possono vantare un codice, un'amministrazione e un Governo che tengono conto del passato e di una storia maestra di vita.

Signor Ministro, vorrei rivolgere un plauso a questo Governo, e a lei in particolare, per aver capito quali fossero le best practice - come dicono oggi - ossia i punti migliori della ricostruzione del 2009 e le suggestioni positive di quella del 2016-2017 e anche degli altri sismi intervenuti; nonché per aver rifiutato le pratiche sbagliate - e ce ne sono state nel 2009 - e valorizzato quelle positive, come avvenuto anche nel terremoto del Centro Italia. E ora con il commissario Castelli abbiamo la possibilità di farlo in tempo reale anche grazie a questa letteratura di riferimento.

Tuttavia, vi è stata l'intuizione sui fondi per lo sviluppo fatta nel 2009, purtroppo successivamente, non nell'immediato, per deduzione, per intuizione e per una sorta di stimolo da parte degli amministratori e dei sindaci. Da noi quei fondi erano al 5 per cento; forse erano un po' eccessivi, poi sono passati al 4 per cento. Vedo che oggi si prevede il 4 per cento in questa normativa quadro in materia di ricostruzione post-calamità. Il 4 per cento dei fondi spesi nell'ambito della ricostruzione va cioè dedicato allo sviluppo sociale, economico e turistico di un territorio. Pertanto, parallelamente e sinergicamente si portano avanti la ricostruzione fisica e quella sociale di un territorio. Quest'intuizione è stata il frutto di un'intensa attività da parte degli amministratori degli enti locali e oggi la vediamo scritta come un mantra, un riferimento per tutti.

Ci auguriamo che in futuro non ci siano eventi distruttivi come quelli che abbiamo vissuto, ma non ne siamo certi, tutt'altro. La nostra terra è tanto bella quanto fragile; nel nostro Appennino, le aree interne in particolar modo spesso coincidono - ahimè - in termini di vulnerabilità con il territorio sismico.

Vi è poi attenzione sull'urbanizzazione e sulla microzonazione sismica, per verificare cos'è una faglia attiva e capace (FAC). Per tanti questa parola ha un altro significato, ma per un terremotato vuol dire faglia attiva e capace, laddove non si può e non si deve ricostruire, e ciò lo devono indagare soltanto i geologi che studiano un territorio per capire dov'è possibile ricostruire, come lei ha detto poco fa per un altro evento. Sarebbe bello, perché questo vuole la popolazione che ha deciso di abitare in alcuni territori spesso ostici: vuole abitare e riabitare i territori sismici. Bisogna fare di tutto perché venga esaudito il loro desiderio, perché c'è il diritto a restare (la restanza, come direbbe qualcuno), ma certamente ci devono essere le condizioni per salvaguardare l'incolumità fisica. Per questo sono decisive indagini approfondite a livello urbanistico, geologico e di ingegneria strutturale.

Inoltre - anche questo sulla nostra pelle - molto spesso il nostro Centro Italia è valorizzato da bellezze architettoniche di proprietà della Chiesa e della curia. Si tratta di beni pubblici o privati? Seguono le leggi della ricostruzione pubblica o privata? Ci sono stati momenti di stasi e buchi, attualmente ancora evidenti, nell'ambito della ricostruzione post-terremoto del 2009proprio a causa di un'interpretazione equivoca al riguardo.

Dico ciò verificando vari ambiti, perché ho visto anche la gestione del personale (questo pure è documentato) e la capacità assunzionale, cioè la capacità dei Comuni di avvalersi in fase di ricostruzione di personale straordinario in deroga alle piante organiche. Questo è assolutamente consentito. Gli uffici speciali della ricostruzione, che hanno un patrimonio di coordinamento da Palazzo Chigi, non escludono assolutamente i Presidenti di Regione, ma vengono individuati - come dev'essere - dalla Presidenza del Consiglio che mette la faccia sui processi di ricostruzione e si misura anche in termini politici e amministrativi su questo ambito. Pertanto, verifico che tante delle suggestioni, tante delle esperienze positive e tante delle best practice che abbiamo potuto mettere in campo nell'ambito della ricostruzione, ma senza un codice di riferimento, oggi diventano letteratura di riferimento per il futuro del nostro territorio tanto bello, quanto fragile.

Per quanto mi concerne, per quello che ho subito, ma anche per quello che ho potuto realizzare da assessore regionale con delega al cratere sismico, potendo mettere in campo l'esperienza del 2009 nel 2016-2017, parallelamente all'attività di tanti di noi, vedere che tante pratiche, tanto sforzo e tante suggestioni di enti locali e di governatori regionali illuminati abbiano trovato in lei una sintesi e l'ispirazione di un disegno di legge completo, strutturale… (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Liris.

LIRIS (FdI). Concludo. Un disegno di legge in grado di portare a termine la ricostruzione per me è un orgoglio, una soddisfazione e un momento di gratitudine che le rivolgo a nome di un territorio che è stato colpito. Lo ripeto: parliamo di un territorio che non aveva le gambe normative per camminare.

Altri territori, oggi e da oggi in poi, avranno le gambe per camminare, grazie a lei, a livello normativo e di ricostruzione. Lo dobbiamo a una persona illuminata, che ha saputo ascoltare il territorio e coloro che hanno subito questa tragedia. (Applausi). Preannuncio che voteremo a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore non intende intervenire in sede di replica.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MUSUMECI, ministro per la protezione civile e le politiche del mare. Signor Presidente, desidero intervenire solo per pochi minuti, perché sento il dovere morale, prima ancora che politico, di ringraziare tutti i colleghi e le colleghe per l'impegno profuso nell'esame di questo disegno di legge. Voglio ringraziarli anche per la disponibilità - come bene ha detto il senatore Verini - delle opposizioni (quella della maggioranza sarebbe fin troppo facile e scontata) nell'esaminare un articolato che, voglio ricordarlo, già nell'altro ramo del Parlamento ha visto e registrato un fattivo e positivo concorso.

Se non ci fosse l'urgenza disarmante di dotare il Paese di questo codice della ricostruzione avremmo volentieri aperto alla possibilità di emendare un testo che - mi piace ricordarlo - è stato preceduto da un confronto con soggetti pubblici e privati interni ed esterni, prima che approdasse a Montecitorio. Qui in Senato io stesso in Commissione ho avuto l'occasione di dire ai rappresentanti delle opposizioni che al primo anno di applicazione e di sperimentazione di questo codice, il Governo avrebbe aperto volentieri a un confronto finalizzato a migliorare le norme che, al verificarsi dell'atto pratico, dovessero rivelarsi insufficienti o comunque poco efficienti.

Avrei necessità di chiarire brevissimamente due osservazioni che sono venute dallo stesso senatore Verini, che ho potuto ascoltare qui per la mia presenza in Aula. Il Ponte sullo Stretto è un'infrastruttura articolata e complessa e non si può non tenere conto delle caratteristiche di sostenibilità, in questo caso di stabilità da parte della Protezione civile, che è stata interessata e impegnata sul tema, assieme all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Come bene sa il collega Verini, la politica fissa gli obiettivi; come raggiungerli non è compito della politica, ma è compito della comunità tecnica, scientifica e accademica. In questo senso, il Governo si è mosso e si sta muovendo.

Allo stesso modo, mi permetto di chiarire che l'articolato in fase di discussione prevede che il Presidente della Regione possa essere nominato Commissario straordinario. Ciò è frutto di un confronto assolutamente franco, ampio, sincero e complesso, in alcuni casi, che abbiamo avuto con la Conferenza delle Regioni.

È chiaro che non abbiamo conquistato il mondo con questo codice. Noi cerchiamo soltanto di dare all'Italia, come molti colleghi, compreso il collega Liris, hanno voluto sottolineare, una norma che possa essere omogenea, dal Nord al Sud, come oggi purtroppo non accade. Con questo codice, tentiamo di fissare tempi certi e procedure celeri.

Inutile dire che abbiamo la necessità di passare subito alla fase concreta, nella consapevolezza che la fragilità del nostro territorio inesorabilmente ci richiederà l'applicazione di questo codice anche per i cantieri che non sono stati completati e attendono risposte.

Mi permetto di ricordare che nella mia isola, nel trapanese, alcuni sindaci della valle del Belice ancora reclamano l'intervento dello Stato per la realizzazione di infrastrutture pubbliche, promesse dopo il terremoto del 1968 e non ancora realizzate, quindi le ricostruzioni in Italia possono durare dieci, venti, anche cinquanta e sessant'anni. È a questo inconveniente che intendiamo porre rimedio, con un disegno di legge che fissa tempi e obiettivi certi e procedure particolarmente accelerate.

Desidero ringraziare il relatore, senatore Sigismondi, e il sottosegretario Siracusano per l'impegno appassionato che hanno ambedue profuso (anche in prima lettura nell'altro ramo del Parlamento, per quanto riguarda il Sottosegretario). (Applausi).

Vorrei concludere esprimendo davvero la soddisfazione non mia personale, ma credo di poter dire di tutta la comunità nazionale, perché questo è il risultato non solo di una persona e di un Governo, ma di una determinazione seria e ponderata, nel rispetto dei diversi ruoli, del Parlamento italiano nella sua interezza, ricordando che ricostruire è sempre un costo, prevenire è sempre un investimento.

Speriamo che la cultura della prevenzione, più volte richiamata in quest'Aula, alla quale noi italiani non siamo assolutamente propensi, possa prevalere su logiche anche culturali che purtroppo ci hanno visto più interessati a ricostruire che a prevenire. Nell'uno e nell'altro caso, la sfida rimane aperta e questo Governo è disposto a raccoglierla per intero. (Applausi).

PRESIDENTE. Poiché non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione sugli emendamenti presentati al provvedimento in esame, sospendo la seduta, che riprenderà circa alle ore 16,30.

(La seduta, sospesa alle ore 12,28, è ripresa alle ore 16,41).

Presidenza del vice presidente RONZULLI

Sull'ordine dei lavori

MAIORINO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, per informare l'Assemblea di un fatto gravissimo accaduto questa mattina alla Camera dei deputati. Avevo chiesto infatti di poter parlare prima, ma il rispetto dei tempi evidentemente è un valore, mentre il rispetto delle regole no.

PRESIDENTE. Aspetti, su che cosa interviene? La Camera dei deputati è un altro organo costituzionale.

MAIORINO (M5S). Sulla decadenza della deputata Scutellà, che è un fatto che riguarda la democrazia e il funzionamento delle istituzioni intere in quanto tali. E quindi chiedo di intervenire.

PRESIDENTE. Senatrice Maiorino, non è possibile discutere di questo argomento, perché si tratta di atti interna corporis, cioè atti di un altro organo costituzionale, nello specifico della Camera dei deputati. L'articolo 66 della Costituzione recita: «Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità». Questa è la Costituzione. (Commenti. Proteste. Applausi). Quindi non sono interventi che possiamo trattare qui oggi e non sono assimilabili a interventi di fine lavori. (Applausi. Commenti e vivaci proteste).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1294 (ore 16,43)

PRESIDENTE. Proseguiamo la discussione del disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

Questa mattina si è conclusa la discussione generale ed ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Procediamo con le votazioni. (Vivaci proteste).

Richiamo il senatore. Sospendo l'Aula. Riprendiamo l'Aula, andiamo avanti, io procedo con i voti e invito i senatori a prendere posto. (Vivaci proteste).

Senatrice Pirro, la richiamo (e siamo a uno). Andiamo avanti. Senatrice Pirro, la richiamo per la seconda volta. (Vivaci proteste).

Per favore, chiedo ai senatori che siedono trai banchi della maggioranza di stare in silenzio, perché sono capace di gestire l'Assemblea. Senatrice Pirro, la richiamo.

Ho citato l'articolo 66 della Costituzione. La Costituzione non può valere solo quando volete. (Applausi. Commenti). Senatrice Pirro… (Commenti). Votiamo. Perderete ai voti, non è un problema. (Commenti).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico all'emendamento 1.3, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione). (Commenti).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Sull'ordine dei lavori

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa?

BAZOLI (PD-IDP). Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Sull'ordine dei lavori per cosa?

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, non credo che si possa continuare a lavorare in queste condizioni.

PRESIDENTE. Ha ragione.

BAZOLI (PD-IDP). Non è accettabile.

PRESIDENTE. Lo dica ai colleghi. Ha ragione.

BAZOLI (PD-IDP). La pregherei…

PRESIDENTE. Ho invitato i senatori a prendere posto.

BAZOLI (PD-IDP). La pregherei di sospendere la seduta e di riprenderla quando saremo in condizioni di fare un lavoro serio. In queste condizioni non si può lavorare. La pregherei di sospendere la seduta. (Commenti).

PRESIDENTE. Non può essere un ricatto, chiariamoci. (Applausi. Vivaci commenti).

Senatore Patuanelli, non può essere che, se non concedo la parola perché si tratta di un argomento che riguarda un altro organo costituzionale, voi provate ad occupare i banchi del Governo, costringendo i senatori Questori e gli assistenti a posizionarsi in questo modo perché non volete che i lavori dell'Assemblea vadano avanti. (Applausi. Vivaci commenti).

Senatore Patuanelli, la richiamo all'ordine. (Vivaci commenti). Senatore Patuanelli, la richiamo all'ordine.

PAITA (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa?

PAITA (IV-C-RE). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Su cosa?

PAITA (IV-C-RE). Signor Presidente, le spiego subito su cosa.

Premettendo che credo che lei abbia ragione a dire che non si occupano i banchi del Governo, penso altresì che, visto l'atteggiamento che c'è in Aula e le difficoltà manifestate dai colleghi, non sia il caso di andare avanti con la seduta. (Commenti). Si occupi della questione, fermi un secondo i lavori d'Aula e ripristini un minimo di civiltà qui dentro, da una parte e dall'altra. Credo che altrimenti non potremo andare avanti ad analizzare gli articoli. È suo dovere farlo; non basta urlare, bisogna anche governare la situazione. La inviterei pertanto a sospendere brevemente i lavori per provare a costruire un dialogo anche con i colleghi che hanno posto una questione. (Applausi).

PRESIDENTE. Visto che lei ha appena detto che ho ragione nel merito, non posso… (Vivaci commenti).

Sospendo la seduta per alcuni minuti per parlare con il capogruppo Patuanelli.

(La seduta, sospesa alle ore 16,48, è ripresa alle ore 16,50).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Riprendiamo i lavori.

Mi sembra che stiamo veramente facendo una tempesta in un bicchiere d'acqua.

Senatrice Pirro, da tanto tempo non era così al centro dell'attenzione. Non mi posso allontanare un attimo. Intanto ringrazio la Vice Presidente che mi ha sostituito finora, perché ha correttamente interpretato il Regolamento e le regole di buon senso (Applausi. Commenti). È un applauso superfluo.

Se volete trattare quell'argomento che non è all'ordine del giorno, come sapete, gli interventi a inizio seduta richiesti da un Capogruppo devono essere approvati dalla Presidenza e concordati prima. È stato sempre questo il modo con cui i Capigruppo si sono atteggiati. Ciò non è avvenuto questa volta; non potete sperare che io faccia una modifica (Commenti). Calma! Si accomodi e non alzi la mano. (Proteste). Guardate che sono pure con poca voce oggi, in via eccezionale, per cui questo argomento viene deferito al termine della seduta, quando potrete intervenire su questo, come su qualsiasi altro argomento.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1294 (ore 16,50)

PRESIDENTE. Adesso torniamo tranquillamente al punto all'ordine del giorno in discussione, senza creare una tempesta in un bicchiere d'acqua.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sull'emendamento 2.1. (Brusio).

PRESIDENTE. Oggi siete veramente agitati. Senatore Patuanelli, vada avanti.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, vado avanti e inizio dicendo che mi scuso per le parole che ho avuto nei confronti della presidente Ronzulli, che secondo me però ha sbagliato nella gestione precedente, perché l'articolo della Costituzione da lei citato parla di ineleggibilità e incandidabilità e non di decadenza. Non mi risulta che di una decadenza molto famosa in quest'Aula non si sia parlato alla Camera dei deputati: mi riferisco alla decadenza del senatore Berlusconi, della quale si parlò anche alla Camera dei deputati. (Applausi).

Dopodiché, signor Presidente, le ricordo, anzi la informo (perché evidentemente non è stato informato) che di questo intervento era stata avvisata la Presidenza puntualmente prima di farlo, perché noi abbiamo rispetto delle dinamiche di quest'Assemblea, della sua persona e della Presidenza. (Applausi).

PRESIDENTE. La ringrazio, allora la colpa è mia perché non lo sapevo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle a questo emendamento, voglio anche comunicare ai colleghi che quello che è successo in Aula è un furto di democrazia. Avete cambiato le regole...

PRESIDENTE. Va bene, lo ha dichiarato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

PIRRO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, ritengo l'emendamento della collega Di Girolamo molto importante, ma ancora più importante e da porre all'attenzione di tutti quanti noi è il furto di democrazia che si sta perpetrando, prima alla Camera dei deputati con il seggio dell'onorevole Scutellà e poi in quest'Aula… (Commenti).

PRESIDENTE. Senatrice Pirro, non urli, la sentiamo. Parli con il normale tono di voce perché la sentiamo.

PIRRO (M5S). Presidente, sa benissimo che questo è il mio normale tono di voce, soprattutto quando mi accaloro per la democrazia e la tutela…

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Pirro.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, fino alle parole: «le parole: "previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari".», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 2.7 a 2.9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.10.

FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, gli emendamenti in esame tendono, tra le altre cose, a porre rimedio all'impostazione tutta verticale che caratterizza il disegno di legge.

Come ampiamente contestato nel corso di tutto l'iter, maggioranza e Governo si preoccupano più di stabilire rapporti gerarchici, che non dell'allargamento della base decisionale e del coinvolgimento istituzionale. A tal proposito, basterebbe fare riferimento a quante volte viene ripetuta e chiamata in causa l'autorità politica delegata alla ricostruzione, lasciando chiaramente intendere il modello di governance per cui si lavora con questa norma.

Chiamare in causa le competenti Commissioni parlamentari rappresenta un segnale di inversione di tale impostazione e un opportuno coinvolgimento del Parlamento nella fase di concertazione tra istituzioni, Regioni e Province autonome coinvolte per la concessione di un'eventuale proroga della fase di emergenza.

BEVILACQUA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. C'è qualche furto da denunciare o è sull'argomento? Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, vorrei annunciare il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle su questi emendamenti identici.

Annuncio anche all'Assemblea e a lei, Presidente, che, in riferimento ad un intervento che era stato concordato, mi dispiace dover dire che c'è, anche in questo caso, un furto di democrazia, com'è avvenuto all'Aula della Camera. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.11, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, 2.12, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, e 2.101, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori,

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.13.

CASTELLONE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, intervengo per dire che ancora una volta questo Governo purtroppo respinge tutti gli emendamenti depositati dalle opposizioni.

Signor Presidente, quando lavoriamo preparando dei testi per migliorare una norma, noi lo facciamo sempre nell'interesse dei cittadini, quegli stessi cittadini che avevano scelto di mandare in Parlamento Elisa Scutellà (Applausi) e che invece oggi vedono cambiate le regole di elezioni passate. (Applausi).

PRESIDENTE. Comunque non è il Governo, vorrei dirle, che si è associato alla valutazione del relatore. Quindi, chi ha respinto è la Commissione, cioè il Parlamento. (Applausi). Giusto o sbagliato che sia, tecnicamente è così.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, fino alle parole «circostanziata motivazione,».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.14 e 2.102.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

MARTON (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signor Presidente, volevo annunciare ai ladri di democrazia che voteremo con un'astensione a questo emendamento (Applausi), visto che sono ovviamente non in grado di comprendere quello che è successo alla Camera. Glielo ricorderemo per ogni singolo emendamento. Tutto ciò si poteva evitare consentendo un solo minuto di intervento della senatrice Maiorino. Adesso starete qui tre ore a sentirci per ogni emendamento. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 3.1 risponde all'esigenza di rendere più orizzontale la normativa in discussione, anteponendo il coinvolgimento istituzionale e territoriale più ampio possibile ad ogni ulteriore principio di speditezza delle decisioni.

Siamo convinti che non vi sia migliore determinazione degli organi politico-amministrativi di quella frutto della concertazione e del confronto. Nel caso di più Regioni coinvolte da eventi calamitosi, un coordinamento interregionale presso l'apposita cabina di regia sarebbe la migliore soluzione per rispondere a tale esigenza.

PIRONDINI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONDINI (M5S). Signor Presidente, dichiaro il voto del MoVimento 5 Stelle rispetto a questo emendamento, che credo sarà favorevole. Dico credo, perché vorrei prima avere conferma che, da questo momento, a quando voteremo tra qualche istante, non cambierete le regole come avete fatto alla Camera per far sparire un seggio. (Applausi).

PRESIDENTE. Le posso assicurare che non le cambieremo. Stia tranquillo: non le cambieremo.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Raffaello» di Urbino, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1294 (ore 17,06)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, mi dispiace molto che la maggioranza stia dando questo spettacolo indegno di fronte a delle scolaresche, cui dimostra di non saper seguire le regole della democrazia…

PRESIDENTE. Senatrice Pirro, lei deve intervenire sull'emendamento e non su come si comportano gli altri. (Proteste della senatrice Pirro).

Non ho capito cosa sta urlando.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, non mi fa neanche terminare le frasi!

Mi ha sentito dichiarare il voto? Non mi sembra. Credo di avere almeno diritto ad almeno trenta secondi per dire che cambiate le regole della democrazia in corsa. Noi continuiamo a provare a seguire i lavori, ma è indegno quello che sta succedendo in quest'Aula!

PRESIDENTE. Adesso lo ha dichiarato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.3, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, e 3.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, fino alle parole «dell'amministrazione digitale».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.5 a 3.101.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.7, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.8, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 3.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, con questo emendamento si tocca un tema fondamentale nell'ambito della norma in discussione, e cioè la dotazione organica delle strutture dedicate ad emergenza e ricostruzione.

Signor Presidente, è vero che abbiamo acquisito detta proposta già impacchettata dalla Camera, per cui questo profluvio di emendamenti è respinto in blocco. Abbiamo però anche ascoltato in audizione la voce di coloro che si occupano concretamente di ricostruzione. Questa è davvero una questione cruciale, che riguarda anche altre parti della norma, ad esempio quella che prevede la devoluzione di specifiche competenze al dipartimento Casa Italia, ovvero ai Comuni sui territori che non potranno esercitare tali competenze in assenza di un aumento di risorse di personale. Il Presidente di Regione, una volta nominato commissario, di un tale rafforzamento di organico avrà assoluta necessità.

È un argomento persino intuitivo e banale, che non può non trovare l'accordo e il voto favorevole di tutta quest'Aula, se non ci fosse la scelta, che noi riteniamo del tutto sbagliata, di chiudere la discussione qui e di non apportare emendamenti, almeno di buon senso.

BEVILACQUA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole, ma vorrei chiederle di dare un esempio di democrazia nella sua persona e nella sua figura carismatica. Lei è il Presidente di questa Assemblea e presiede a garanzia di tutte le forze politiche.

Ebbene, siccome era stato concordato l'intervento della collega - noi le regole le rispettiamo, diversamente da chi le regole scritte le stravolge dopo, facendo perdere il seggio all'onorevole Scutellà - le chiedo cortesemente di dare ora la parola alla collega Maiorino e noi la finiremo con la richiesta incessante di democrazia in Aula.

PRESIDENTE. Senatrice, lei non si è accorta che io ho fatto uno strappo notevole. Nessuno mi ha avvisato circa l'argomento che volevate discutere. Nessun Capogruppo ha chiamato neanche il Segretario generale. (Commenti). Quello che volevate discutere è un argomento che, per sua natura, costituisce un vulnus alla separazione tra Camera e Senato e, dunque, ho fatto un'eccezione. Se ascoltaste ogni tanto, invece di urlare soltanto, lo sapreste. (Commenti). Lei forse sta ascoltando, ma guardi dietro di lei. (Commenti). Bravo, si accomodi. Forse non si è accorto che dietro stavano parlando. Se voi ascoltaste invece di urlare, vi sareste accorti che ho detto che, facendo un'eccezione a quello che gli Uffici… (Commenti). Senatrice Pirro, vuole ascoltare? Possiamo stare qui fino a stanotte, per quanto mi riguarda. Guardate quello come si agita, si accomodi, per favore. Fra l'altro, lei ha un posto assegnato, che non è quello. Prima lasci parlare me: non le do più la parola su questo argomento, perché prima deve ascoltare. Ho già fatto una notevole eccezione dicendo che questo argomento, facendo finta che non conosciamo esattamente il tenore dell'intervento - in effetti preciso che io non lo conosco e quindi non è una finta - potrà essere trattato alla fine della seduta. Se vi va bene, è così; altrimenti non c'è alcuna trattativa in corso.

MAIORINO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, intendo solo informarla, con grande rispetto, che il mio intervento sull'ordine dei lavori alla ripresa dei lavori dell'Assemblea alle ore 16,30 era stato concordato con il vice presidente Centinaio, che presiedeva nella seduta della mattina. (Applausi). Ogni procedura, quindi, era stata accortamente rispettata. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha ragione: è colpa mia, ho capito. È colpa mia, che non ho, evidentemente, chiarito bene come funziona. Gli interventi di inizio seduta devono essere concordati da un Capogruppo con il Presidente o anche con un Vice Presidente, che poi però ha il dovere di informarmi. In questo caso, con tutto il rispetto che ho nei suoi confronti, non l'hanno ancora nominata Capogruppo. (Commenti). Il senatore Patuanelli ha sempre chiamato lui, correttamente, con grande senso di responsabilità.

Riprendiamo con le votazioni.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione degli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12 e 3.102.

DI GIROLAMO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Anche in questo caso ho già dichiarato aperta la votazione e potrei non darle la parola. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (M5S). Signor Presidente, nel dichiarare il voto a favore di questo emendamento che prevede l'inserimento anche degli enti pubblici di ricerca, le vorrei ricordare che la senatrice Maiorino è la vicaria del presidente Patuanelli. (Applausi).

PRESIDENTE. Grazie, mi complimento con lei.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 3.11, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, 3.12, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, e 3.102, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.14, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

D'ELIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatrice D'Elia, sono stato troppo veloce? Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Mi scusi, Presidente… (Commenti).

PRESIDENTE. Si accomodi, si accomodi. Comunque lei, quando vuole, mi dia del tu: non mi offendo mica. (Applausi). Prego, senatrice D'Elia.

D'ELIA (PD-IDP). Presidente, vorrei segnalare che non sono riuscita a votare per due volte.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.16, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, fino alle parole «possano garantire sviluppo», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.17 a 3.103.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19.

SIRONI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 3.19 chiede che, nel caso di emergenze idrogeologiche concernenti abitati completamente in frana, gli studi di delocalizzazione abbiano un canale preferenziale e si svolgano con le risorse individuate in seguito all'analisi dei costi e dei benefici. È accaduto in eventi calamitosi che questi studi siano arrivati tardi e pertanto si siano spese risorse inutilmente.

Osservo anche che, nell'ambito di quello di cui stiamo discutendo, sia stata data risposta a tutte le regole. La richiesta è stata fatta dalla vicaria senatrice Maiorino al Vice Presidente e da lui autorizzata. Non si comprende allora perché le decisioni non vengano assunte in via consequenziale. (Applausi).

PRESIDENTE. Mi pare che abbiamo già risposto a questo.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.19, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.20.

FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, la presentazione dell'emendamento 3.20 risponde a un principio semplice: rivolgere un preciso focus della norma in discussione allo sviluppo sociale e culturale oltre che economico; un principio politico, ma anche un principio di grande concretezza. Per chi come me ha vissuto da amministratore locale un sisma e la seguente fase di ricostruzione, è ben presente l'esigenza di una ricostruzione delle comunità, oltre che una ricostruzione materiale e infrastrutturale.

Ricostruire la comunità significa avere nella dovuta considerazione un investimento su politiche di sviluppo culturale e di tenuta sociale. Scrivere e formalizzare tutto questo nella norma che abbiamo davanti, visto che è una legge quadro, un codice sulla ricostruzione, credo possa essere condivisibile e condiviso e noi per questo voteremo a favore. (Applausi).

PRESIDENTE. Ogni tanto si possono anche valutare gli interventi. Io personalmente, anche se non viene approvato, credo che il suo intervento abbia un senso.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.20, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico economico tecnologico «Antonio de Viti de Marco» di Triggiano, in provincia di Bari, che stanno assistendo ai nostri lavori. Li ringrazio molto per la visita, che spero sia utile. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1294 (ore 17,20)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.22.

MAIORINO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma a questo emendamento e la informo che lei, presidente La Russa, ha mancato di rispetto al suo vice presidente Centinaio. (Applausi).

PRESIDENTE. Va bene, questo veramente è un po' troppo. Lasci dire a Centinaio se gli ho mancato di rispetto. Non credo che lei abbia titolo per decidere se io manco di rispetto a Centinaio. (Applausi). Non esageri con i suoi compiti. Che articolo del Regolamento c'è, o della Costituzione? Lasciamo, però, perdere.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.22, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.24, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, in realtà era da un po' che agitavo il braccio, ma non è stato notato, evidentemente.

PRESIDENTE. È pericoloso alzare il braccio.

PIRRO (M5S). Forse non era teso nel modo giusto e, quindi, non è stato preso in considerazione. (Applausi).

Detto questo, mi preme, oltre ad annunciare il voto del MoVimento 5 Stelle, fare presente che, oltre al presidente Patuanelli, può parlare, a nome del Gruppo del MoVimento 5 Stelle, anche la vice presidente vicaria, senatrice Alessandra Maiorino.

PRESIDENTE. Mi pare che ne abbiamo già parlato. Non tutti gli interventi possono essere ripetitivi. (Commenti). Non si arrabbi: le sto dicendo che ne abbiamo già parlato e, quindi, non le sto togliendo la parola. (Commenti). Io non ho il pulsante per spegnere i microfoni.

PIRRO (M5S). Allora qualcuno lo fa per conto suo!

PRESIDENTE. Che cattivi! Attivate il microfono!

PIRRO (M5S). Nel momento in cui la Vice Presidente vicaria del Gruppo interloquisce con il Vice Presidente del Senato, lo fa a nome del Presidente, quindi acquisendone le prerogative. Per cui, quando lei si è rammaricato che non fosse stato Patuanelli a indicare l'intervento sull'ordine dei lavori, mi spiace, ma stava prevaricando la nostra… (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Va bene, la ringrazio. Deve intervenire sugli emendamenti, lei lo sa. C'è un articolo del Regolamento che dice anche su cosa si può intervenire. (Commenti). Non urli, per favore, senatrice Pirro: era tanto tempo che non la vedevo così agitata.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.24, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, fino alle parole «25 maggio 2017, n. 75;».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.26.

Passiamo alla votazione degli emendamenti 3.27 e 3.104.

NAVE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signor Presidente, sebbene precluso, intervengo ora sull'emendamento 3.26, con il quale noi avevamo apprezzato - in realtà, quando qualcosa di buono viene fatto, siamo i primi ad apprezzarlo - il fatto che, con il commissariamento, si davano più poteri ai Comuni. E allora, poiché il commissario interagisce con i Comuni che sono oggetto di calamità, abbiamo aggiunto la possibilità di ampliare i contratti dei dipendenti a termine, visto che dovranno poi interagire con il commissario per la ricostruzione, anche per la capacità di dare i ristori successivi.

In questo caso abbiamo proposto l'emendamento per farlo.

Quello, però, che ci ha preoccupato di più è stato non solo poter proporre emendamenti di buon senso, ma a questo punto anche il fatto che non riuscite nemmeno a rappresentare in quest'Aula i princìpi di democrazia.

Il MoVimento 5 Stelle avrebbe votato favorevolmente tale emendamento.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.27, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, identico all'emendamento 3.104, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.28, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, fino alle parole «Fascicolo virtuale dell'operatore», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.29 a 3.105.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.31.

SIRONI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, annuncerò a breve il voto del MoVimento 5 Stelle su questo emendamento. Ora, però, nel rispetto delle norme che regolano l'attività del Senato, e precisamente la norma in base alla quale i senatori possono intervenire nel dichiarare il proprio voto, così come per esempio la regola che prevede che un Capogruppo o il suo vicario possa chiedere ed essere autorizzato anche da un Vice Presidente del Senato a fare un intervento in Aula, preciso che rispetto le regole, ma non capisco perché non sia stata data la parola alla senatrice Maiorino. E ciò nel rispetto delle norme che regolano…

PRESIDENTE. L'articolo 90 del Regolamento - se proprio devo fare il maestrino, lo faccio - stabilisce: «Il Presidente invita gli oratori che si allontanino dall'argomento in discussione o che superino il limite di tempo stabilito per i loro interventi ad attenervisi». Quindi, se intervenite su un emendamento, quando vi chiedo di attenervi all'argomento trattato, non faccio altro che rispettare l'obbligo che ho in forza dell'articolo 90 del Regolamento del Senato.

Inoltre, voglio aggiungere una cosa, così spero che per oggi abbiamo finito. Senatrice Maiorino, mi segue? Senatrice, non parli con il collega che disturba. (Commento). No, così disturbate anche voi. (Commenti). Stavo per dirvi una cosa, ma lei si deve accomodare. Si accomodi. (Commenti). Va bene, ma si accomodi, perché è vergognoso anche questo. Si accomodi e la richiamo all'ordine. (Applausi. Commenti). La richiamo per la seconda volta. Dobbiamo fare la prima espulsione della serata? (Commenti). Senatore Croatti, le ricordo che lei è anche un senatore Segretario di quest'Aula. Vedo che perde il controllo di se stesso.

Senatore Patuanelli, vengo a lei. Stavo parlando io prima che il senatore Croatti ci esponesse la sua indignazione. L'argomento su cui volevate intervenire, e che potrete - l'ho detto prima - svolgere al termine della seduta, è di per sé ai limiti del tollerabile. Infatti, di che furto parliamo? (Commenti). Fatemi dire un attimo, vi sto venendo incontro e sto affrontando l'argomento. Preferite se non ne parlo? Sono tanti anni che bazzico Camera e Senato, ma non c'è mai stata una legislatura in cui qualche deputato o senatore non abbia dovuto lasciare, a seguito di un normale procedimento svolto dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il posto ad un altro collega. (Applausi).

L'ultima volta è toccato a un esponente di Fratelli d'Italia e ne abbiamo preso atto. (Commenti). Lasciatemi parlare. Ne abbiamo semplicemente preso atto.

Quello che voglio dire è che comunque, per poter protestare con veemenza, bisognerebbe avere un minimo di elementi che faccia pensare che c'è stato da parte non nostra - quindi non possiamo neanche giudicare - ma della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari della Camera un percorso irregolare, addirittura doloso. Si parla di furto, che è un reato con dolo. Credo quindi che sia opportuno un po' di buon senso su questo tema. Capisco che avete assolto a un obbligo verso un collega che deve lasciare la Camera. Ma il fatto di spingersi oltre finisce per gettare discredito su questo consesso e voi questo non lo volete. Ne sono certo.

Proseguiamo. Do la parola al senatore Patuanelli e spero che in questo modo esauriremo questo argomento fino alla fine della seduta. Poi fate come volete.

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, prenderò qualche minuto, non tanti, senza entrare sufficientemente nel merito di quanto accaduto alla Camera, su cui ricordo che c'è anche una procura che sta indagando. Peraltro, non si è trattato di un riconteggio di schede. Sappiamo benissimo che, contrariamente alle indicazioni del Ministero dell'interno, schede nulle perché prevedevano il segno sia sull'uninominale che su una lista non collegata a quell'uninominale, quindi schede per legge nulle, sono state invece contate come valide. Non è irrilevante.

Credo però di poter dire che in Conferenza dei Capigruppo, così come in quest'Aula, il lavoro che si sta facendo sui provvedimenti, al netto delle posizioni politiche che chiaramente vedono quasi sempre maggioranza e opposizione su fronti opposti, è di profondo rispetto delle istituzioni, di quest'Aula, dei Gruppi parlamentari. Non ricordo una legislatura come questa in cui mai una volta si è, ad esempio, votato il calendario. Devo infatti riconoscere che tra Presidenti di Gruppo, la Presidenza del Senato e tutte le componenti politiche si cerca di gestire nel miglior modo possibile l'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Ciò non toglie, signor Presidente, che in questa sede noi facciamo politica e ciò vale anche per un intervento che non ha un'aderenza totale al Regolamento. Lei mi sta indicando che si è trattato di un solo intervento; sì, però è stato negato. Se noi avessimo ascoltato per due minuti e mezzo la senatrice Maiorino, che aveva peraltro formalmente avvisato la Presidenza, e avessimo fatto quell'intervento, tutto questo non sarebbe accaduto. (Applausi).

Dopodiché, signor Presidente, mi consenta di dire, per il rispetto della sua figura e anche della sua persona, che alcuni motivi di tensione nascono anche dal fatto che viene tolta immediatamente la parola; che ci si rivolge in un modo forse non prettamente istituzionale ai colleghi del mio Gruppo e non a quelli di altri Gruppi; che si tollerano alcune cose da altri, ma non da noi. Io credo che oggi - lo dico per un segnale nei confronti dell'oggetto del dibattito, ma anche per tutelare l'Assemblea - sia meglio che il mio Gruppo abbandoni i lavori, perché non credo ci siano le condizioni per andare avanti. Lo dico a giovamento di tutti. Non credo sia positivo.

PRESIDENTE. Questo fa parte delle vostre prerogative. A me dispiace. Non ne vedo le ragioni, ma non posso certo obbligarvi a restare qua. (I senatori del Gruppo M5S abbandonano l'Aula).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.31, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.33.

FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento in esame è abbastanza delicato perché interviene sulla previsione che attribuisce al commissario straordinario per la ricostruzione la facoltà di adottare ordinanze anche in deroga a disposizioni di legge; ciò a condizione che sia fornita espressa motivazione e fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Per la celere realizzazione degli interventi per la ricostruzione è di fondamentale importanza semplificare le procedure che attengono alla fase di programmazione e approvazione dei relativi progetti, in modo tale da arrivare velocemente alla fase di affidamento dell'opera. La fase di affidamento deve però avvenire nel pieno rispetto delle procedure previste dal codice dei contratti, in modo tale da garantire una competizione tra gli operatori economici che sia il più possibile aperta e meritoria. Non può invece accettarsi che le deroghe si spingano fino a consentire ai commissari straordinari di derogare a tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici.

L'emendamento, quindi, è volto a evitare che vengano disattese, nella delicata fase della ricostruzione, gli obblighi di gara che il legislatore comunitario ha imposto agli Stati membri a tutela dei princìpi di massima concorrenza, trasparenza e legalità nell'affidamento dei contratti pubblici. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.33, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico all'emendamento 3.34, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Colleghi, ho appena avvisato il presidente Patuanelli che, ove l'emendamento 3.35, insieme a tutti gli altri a firma dei colleghi del MoVimento 5 Stelle, non venisse fatto proprio da alcun senatore, decadrebbe per l'assenza in Aula di tutti i firmatari.

Stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 3.35 è decaduto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.36, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, fino alle parole «di cui agli articoli».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.106 e 3.37.

Stante l'assenza dei proponenti, l'emendamento 3.38 è decaduto.

Stante l'assenza dei proponenti, l'ordine del giorno G3.100 è decaduto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Fina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 3.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento in esame dà voce ai territori. L'appello alla sua presentazione e approvazione è arrivato dalle attività produttive, dalle famiglie, dai tecnici e persino dal presidente dell'ANCE, in particolare per la Regione Abruzzo.

Basta scorrere la rassegna stampa delle settimane passate: una misura voluta e suggerita dal basso, che ha trovato d'accordo persino esponenti del centrodestra della città dell'Aquila, che hanno rivolto appelli pubblici al Governo per la sua approvazione. La misura consentirebbe di posticipare il termine per l'utilizzo della misura del 110 per cento di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 2026.

Rappresenterebbe una grande opportunità per poter continuare a utilizzare questo strumento tecnico che noi chiamiamo superbonus rafforzato, che è essenziale per portare avanti la ricostruzione, in aggiunta al contributo previsto proprio per la ricostruzione degli edifici danneggiati. Una misura, quindi, che a dispetto delle tante critiche sui bonus edilizi, ha permesso e permette di accelerare con speditezza ed efficacia la ricostruzione privata e pubblica, anche per tutto il patrimonio di edilizia residenziale che nella città dell'Aquila ha ancora bisogno di interventi consistenti, attesi da ben quindici anni dopo il sisma.

Chiedo ai colleghi di maggioranza che conoscono questa materia, come me e più di me, di votare a favore, non tanto per dare ascolto al mio appello e a quello dell'opposizione, quanto a quello degli stessi esponenti della destra locale ai loro colleghi di partito, ai rappresentanti delle attività produttive, ai tecnici e agli esperti, che hanno detto a loro, come a noi, che questo emendamento è di buon senso. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Fina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

GUIDI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signor Presidente, le chiedo scusa ma l'argomento è importante. Ringrazio gli assistenti dell'Aula, perché, in particolari condizioni di difficoltà, non solo fisica, mi hanno aiutato in maniera eccezionale. Ripeto: non solo fisicamente, Presidente, ma anche con un sostegno psicologico. Grazie a loro con tutto il cuore. (Applausi).

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 17,42)

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signora Presidente, intervengo per sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma dei vari senatori del MoVimento 5 Stelle, in modo da non farli decadere e consentire che l'Assemblea possa votarli.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.

FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signora Presidente, l'emendamento 4.4 tocca un tema centrale che il disegno di legge in discussione tratta, a nostro parere, con eccessiva superficialità: il ruolo delle professioni tecniche nella ricostruzione.

È stato già detto che non esiste ricostruzione efficiente senza professionalità capaci, coinvolte nei processi e rese protagoniste. Qualunque programmazione, destinazione di risorse e pianificazione si scontra con la realtà e la capacità realizzativa degli studi professionali impegnati sui territori. È necessario dunque coinvolgere gli ordini professionali e con loro costruire soluzioni percorribili. Ce lo insegnano le esperienze di questi anni: penso a quanto fatto a Ischia con i protocolli di intesa tra commissari e ordini, che hanno consentito trasparenza e regolamentazione dei cumuli di carico. Introdurre questa norma valorizza il valore istituzionale delle professioni e alza il livello di responsabilità pubblica cui sono chiamate. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, identico all'emendamento 4.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.6, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, identico all'emendamento 4.101, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, sostanzialmente identico agli emendamenti 4.102, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, 4.10, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, e 4.11, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.12, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 5.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, fino alle parole: «Commissioni parlamentari», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.2.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.4, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, fino alle parole: «informatica e digitale», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 5.100 e 5.5.

Chiedo al relatore di esprimere il parere sull'ordine del giorno G5.100.

SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al parere del Governo.

BARACHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Fregolent se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G5.100.

FREGOLENT (IV-C-RE). Sì, signor Presidente e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signor Presidente, il Governo ha dato parere contrario su questo ordine del giorno. Ringrazio il relatore che, in extremis, ha tentato, evidentemente, rimettendosi al Governo, un ripensamento, perché questo è il limite di questo provvedimento. Questo provvedimento parla, sì, di una univocità di interventi in caso di calamità, ma manca la prevenzione della calamità.

Dato che avete anche tagliato i fondi, nell'ultima legge di bilancio, proprio per le calamità naturali e chiedete agli imprenditori, anche alle piccole e medie imprese, di assicurarsi contro gli eventi calamitosi, almeno cercate di evitare che questi eventi calamitosi arrivino.

È per questo che noi non abbiamo presentato neanche un emendamento, ma un ordine del giorno, tal quale era stato approvato al primo decreto sul PNRR: magari il Governo non lo sapeva ed era disattento. All'epoca c'era il ministro Fitto e non vorremmo che l'unico capace di leggere gli ordini del giorno fosse andato in Europa. Egli aveva espresso parere favorevole. Quindi, non solo voi date un parere contrario, ma date un parere contrario a un ordine del giorno al quale avevate dato, non più tardi di un anno e mezzo fa, parere favorevole.

Mi sembra che vi sia forse una certa preclusione, perché l'ordine del giorno viene dall'opposizione. Io sarei un po' più attenta poiché questa opposizione, quella di Italia Viva, ha fatto anche delle cose, per carità, non straordinarie: altrimenti non avreste vinto voi.

Quelle cose lì, però, non le hanno fatte gli iscritti a Italia Viva - che sono anche pochi, direte voi - ma l'ANCE che lo ha definito come l'unico e ultimo provvedimento in cui si è speso per la questione della prevenzione dei danni e delle calamità. A dirlo è l'ANCE, che di solito invitate e con cui vi fate belli ai vostri convegni, quindi forse l'ANCE ha sempre ragione, ma non può aver ragione quando partecipa ai vostri convegni e torto quando dice che l'ultimo provvedimento in cui si è speso in questo Paese per le calamità naturali è stato del Governo Renzi.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.100, presentato dalla senatrice Fregolent.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Sugli ordini del giorno mi rimetto al Governo.

BARACHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore sugli emendamenti ed esprimo parere contrario su tutti gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 8.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, con questo emendamento si cerca di intervenire su una questione che il provvedimento in discussione lascia aperta: l'esigenza di un più efficace e concreto coordinamento delle politiche di ricostruzione, mitigazione e prevenzione territoriale. Uscendo da un modello di ricostruzione conforme al preesistente, secondo la formula burocratica, è necessaria una pianificazione integrata e non vi può essere pianificazione integrata senza tenere conto della pericolosità e del rischio idraulico e geologico nella pianificazione di bacino. Una norma di buonsenso, ancora una volta, peraltro ampiamente condivisa e sostenuta dalle autorità locali preposte.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.5, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.7, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, identico all'emendamento 8.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 8.10, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.11, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.12, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, identico all'emendamento 8.101, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.13, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.14, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.15, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Poiché i presentatori degli ordini del giorno non sono presenti in Aula, il senatore De Cristofaro ha chiesto di poter aggiungere la propria firma ed insiste per loro votazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.100, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.101, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.102, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.103, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.104, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.105, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI (FdI). Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.1, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, identico all'emendamento 8.0.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 8.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 8.0.2 punta al cuore stesso delle motivazioni che sono a fondamento delle necessità di dotare il Paese di una normativa organica in materia di emergenza e ricostruzione: serve un principio regolatore che garantisca equità tra territori e comunità colpite. Per fare questo serve una norma unica e uguale per tutti in materia di deroghe finanziarie e contabili per i Comuni.

Nel corso degli anni che abbiamo alle spalle quest'Assemblea è stata chiamata a legiferare per varie emergenze post catastrofe e più volte, purtroppo, ci siamo ritrovati a denunciare l'asimmetria delle norme che diventa poi asimmetria dei diritti. Con questo emendamento, quantomeno dal punto di vista dell'agibilità economica degli enti locali, stabiliamo una regola che aiuta sindaci e consigli comunali alle prese con una calamità in modo omogeneo e lo fa consentendo deroghe concrete e misure di effettiva utilità operativa per l'ente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.2, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico all'emendamento 8.0.3, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 9.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, con l'emendamento 9.2 sosteniamo che garantire un contributo per edifici cadenti nei centri storici di particolare valore risponde a due esigenze sperimentate anche nelle esperienze di ricostruzioni passate: evitare spopolamento e desertificazione definitiva dei centri storici e ricostruire identità e cultura dei luoghi.

Come specificato anche per emendamenti precedenti, la ricostruzione materiale deve andare di pari passo con quella culturale, che poi diventa anche sociale, economica e comunitaria. Esiste un patrimonio immobiliare di grande valore che va salvaguardato in caso di calamità e che può rappresentare, una volta riparato, un elemento di rinascita e stimolo per la ricostruzione complessiva dei luoghi. Ovviamente eventuali difformità urbanistiche, edilizie, restano escludenti dalla misura che proponiamo.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.3, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, identico all'emendamento 9.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.1, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 10, su cui è stato presentato un ordine del giorno, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al parere del Governo.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G10.100 il parere è favorevole, con una piccola riformulazione dell'impegno: «a valutare l'opportunità di, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica» (poi il resto dell'impegno rimane intatto).

PRESIDENTE. Senatore De Cristofaro, accetta la riformulazione?

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G10.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 10, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.0.1, presentato dal senatore Marton e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 11, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.3, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.4, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.5, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, 11.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 11.6, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.7, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, fino alle parole: «comma 5, nonché», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 11.8 a 11.9.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.10, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.12, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.13, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, 11.14, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, e 11.102, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.15, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 12.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.2, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.3, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.4, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, identico agli emendamenti 12.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 12.5, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Senatore De Cristofaro, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G12.100?

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G12.100, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 12, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 12.0.1.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

GUIDI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signor Presidente, nella precedente votazione non sono riuscito a votare.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto e lo facciamo presente.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.1, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13. Mi rimetto al Governo per quanto riguarda i due ordini del giorno.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore per quanto riguarda gli emendamenti. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G13.100. Sull'ordine del giorno G13.101 esprimo parere favorevole se riformulato come il precedente.

PRESIDENTE. Bene, le riformulazioni me le dirà dopo.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.2, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.3, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico agli emendamenti 13.4, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, e 13.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.5, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, identico all'emendamento 13.6, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.7, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.8, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.9, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.10, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico agli emendamenti 13.11, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, 13.101, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 13.12, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.15, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico all'emendamento 13.16, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.17, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.18, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G13.100 non verrà posto ai voti.

Senatore De Cristofaro, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G13.101?

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signora Presidente, l'accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G13.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Signora Presidente, il parere del relatore è contrario.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.2, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.3, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.4, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signora Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 16.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, fino alle parole: «con le modalità di cui all'articolo 62» su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 16.2 e 16.3.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.4, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.5, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico all'emendamento 16.6, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Il parere è contrario.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentanti sull'articolo 17 altri emendamenti oltre a quello soppressivo 17.1, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.1, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.2, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico agli emendamenti 18.3 presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, e 18.4, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.5, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.6, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.7, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.8, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.2, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 19.3, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, fino alle parole: «strumenti digitali».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 19.4.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.5, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.6, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.7, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.8, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.9, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, identico all'emendamento 19.10, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.11, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.12, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.13, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.14, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.15, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.16, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti, mentre per quanto riguarda gli ordini del giorno mi rimetto al Governo.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, anche il parere del Governo sugli emendamenti è contrario.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G21.100, mentre sull'ordine del giorno G21.101 esprimo parere favorevole con una riformulazione dell'impegno nei seguenti termini: «a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori disposizioni volte ad assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e a prevenire la corruzione e il rischio di infiltrazioni criminali in tutte le attività di ricostruzione di rilievo nazionale».

PRESIDENTE. Chiedo al senatore De Cristofaro se accetta la riformulazione proposta.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G21.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.2, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico all'emendamento 21.3, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.4, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, identico all'emendamento 21.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Chiedo al senatore De Cristofaro se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G21.100.

DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G21.100, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 21, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI (FdI). Signora Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.0.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico all'emendamento 21.0.2, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti, mentre per quanto riguarda l'ordine del giorno mi rimetto al Governo.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, anche il parere del Governo sugli emendamenti è contrario ed esprime un invito al ritiro per quanto riguarda l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Minasi se intende ritirare l'ordine del giorno G22.100.

MINASI (LSP-PSd'Az). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, identico all'emendamento 22.2, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 23, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

BARACHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.0.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 24.1.

BARACHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.1, presentato dalla senatrice Di Girolamo e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

BARACHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.1, presentato dai senatori Floridia Aurora e Spagnolli, identico all'emendamento 25.100, presentato dal senatore De Cristofaro e da altri senatori, sui quali la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.2, presentato dal senatore Fina e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.3, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 26.1.

BARACHINI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SIGISMONDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SIRACUSANO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.1, presentato dal senatore Fina e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.2, presentato dal senatore Fina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.0.1, presentato dal senatore Fina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

FREGOLENT (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, mi fa piacere l'applauso nei confronti del senatore Fina da parte delle opposizioni, che hanno cercato di ricordare a questo Parlamento e a questo Governo che c'è ancora un bicameralismo, fino a quando non ci sarà una riforma costituzionale che vieta la doppia lettura, che invece è vietata nei fatti. Ormai è già tanto se si fa una lettura vera, ovvero con emendamenti approvati, letti e capiti, ma noi ci accontentiamo anche di ordini del giorno capiti. Pensate quanto siamo democratici interiormente e anche esteriormente.

Quella a cui abbiamo assistito, invece, è una barzelletta, sia alla Camera dei deputati, dove gli emendamenti delle opposizioni sono stati pressoché del tutto ignorati, sia al Senato, dove il testo ovviamente è arrivato blindato e immagino che nei suoi propositi iniziali il provvedimento avesse una sua razionalità, cioè cercare di trovare un'unica modalità per affrontare le calamità naturali e non dovere ogni volta ripartire da zero e reinventare una procedura. Si trattava, insomma, di una partenza sicuramente interessante, anche se mi viene sempre da sorridere pensando a quello che fu detto quando approvaste il codice degli appalti Salvini, e cioè che tutti i punti non trattati in quel codice - i commissari, le leggi straordinarie - sarebbero di fatto venuti meno, perché quel codice era sufficiente per essere rapidi e veloci. Invece, la nomina costante e continua di commissari e questo stesso decreto dimostrano che così non è.

Lo diciamo immediatamente: quello in esame è un provvedimento largamente insufficiente, perché, al netto della procedura unificata, manca tutta la parte di prevenzione, che per questo Paese è importante. E lo è soprattutto dopo le continue dichiarazioni fatte durante la presentazione del decreto Campi Flegrei e ogni volta che ha avuto la possibilità di esprimersi il ministro Musumeci, che non vedo, proprio per evitare che dica le stesse cose anche in quest'Aula. E, cioè, il fatto che ormai è passato il tempo in cui lo Stato procedeva e dava risorse una volta accaduta una calamità, perché non ci sono più le risorse, dato che le calamità naturali continuano ad arrivare in maniera costante in questa nostra Penisola così fragile, probabilmente in gran parte anche a causa di uno sviluppo urbanistico eccessivamente disordinato dalle sciagurate conseguenze. Allora è il tempo in cui i privati si devono assicurare da sé, che è una cosa grave già soltanto da dire, perché si sta parlando di imprenditori e di cittadini che pagano le tasse - quelli a cui consentite di pagarle, perché a forza di condoni la fetta di contribuenti reali in questo Paese continua a diminuire - e che hanno il diritto di avere dalla loro parte lo Stato. Quantomeno, se si decide di andare in questa direzione, bisogna riflettere prima di lasciare in pasto alle assicurazioni gli imprenditori; la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) ha calcolato che, per le piccole e medie imprese, si parla di un costo approssimativo dai 12.000 euro in su, in un momento in cui ci sono il caro energia, il caro materiale e un'inflazione galoppante, per cui le imprese non hanno bisogno di ulteriori costi.

Ebbene, se si arriva ad un elemento così eccessivo rispetto all'assicurazione ai privati, forse bisognava pensare, in questo decreto, a tutta la parte relativa alla prevenzione; mi rivolgo al Governo e chiederei al collega Gasparri, che so che mi vuole bene, di lasciarlo ascoltare. Si arriva al punto di dire che i privati si devono assicurare, quando invece manca la parte di prevenzione delle calamità naturali. E abbiamo citato una unità di missione che voi avete detto che avreste ricostituito, approvando un ordine del giorno che andava in quella direzione. Ebbene, da quando l'avete approvato ad oggi sono passati due anni e mezzo e non avete ancora ricostituito un bel niente.

Addirittura noi eravamo disposti a non farla più alla Presidenza del Consiglio, anche se aveva un senso perché lì si potevano riunire tutte le cabine di regia dei vari Ministeri. Ma avremmo lasciato al ministro della protezione civile Musumeci, che sostiene che bisogna assicurare alle assicurazioni private i cittadini - quindi, forse, non ci crede tantissimo all'unità di missione - il compito di mettere in campo il provvedimento.

Qui non c'è la riapertura verso l'unità di missione. Voi citate Casa Italia, che per noi è già tanto, perché vuol dire che, nei fatti, date retta a quello che fu il Governo dei mille giorni, il Governo Renzi che, oltre a prevedere l'unità di missione e Italia Sicura, previde anche Casa Italia proprio per la ricostruzione del terremoto del Centro Italia. Indicate Casa Italia, per la parte della ricostruzione, ma non indicate la parte della prevenzione. Non la indicate neanche nella legge di bilancio, dove infatti mancano i fondi per la prevenzione.

Io insisto tantissimo sulla prevenzione perché poi, alla fine, in questi anni tutti hanno constatato che le risorse spese per i post calamità sono tre volte tanto quelle che si spenderebbero se ci fosse una prevenzione sensata, mirata e accurata. Probabilmente il terremoto non si può prevedere, ma le alluvioni attraverso un ripristino degli alvei molto di più. Anche per quanto riguarda i terremoti, soprattutto nelle zone particolarmente sismiche, avevamo previsto la possibilità di prevedere un sisma bonus sensato per la riqualificazione di interi edifici. Tant'è vero che, quando ci fu il terribile terremoto nel Centro Italia nel 2014, che colpì anche l'Umbria, che nel frattempo aveva provveduto a ricostruire in maniera antisismica i propri edifici, i danni furono minori e - per fortuna - non ci furono vittime.

Riteniamo pertanto insufficiente il provvedimento al nostro esame, perché aveva una finalità, quella della regola comune, ma manca un prerequisito che per noi risulta fondamentale per esprimere un voto favorevole nei suoi confronti. Dico pertanto alla collega del Governo e alla maggioranza che noi ci asterremo con grande dispiacere, perché in queste materie non ci si deve dividere tra centrodestra e centrosinistra. Non è una legge di bilancio dove voi garantite i soldi alle cartelle esattoriali e noi le avremmo garantite alla 18app - per fare un esempio - ai giovani, alle famiglie, al ceto medio che viene torturato e sacrificato in questo Paese. Qui si tratta del bene comune, e cioè della gestione del patrimonio naturale di questo Paese che è straordinariamente bello e complicato, anche a volte per le scelte di amministratori locali e di politiche nazionali che lo hanno reso ancora più fragile. Tombare i fiumi negli anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta era di costume; oggi se lo si proponesse, probabilmente ci sarebbe, a ragione, una sollevazione popolare.

Ci dispiace che non ci sia stata un'interlocuzione approfondita alla Camera e vi sia stata una nullità di lettura al Senato. L'assenza del presidente Fazzone, molto sensibile a dare voce anche alle opposizioni, determina un certo fastidio e, se fossi in voi, ascolterei non dico tanto le minoranze, ma forse quelli più visionari della maggioranza.

Pertanto, ci asterremo dal voto. (Applausi).

SALVITTI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVITTI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, viviamo in Italia, probabilmente una delle terre più belle al mondo, una lingua di terra nel Mediterraneo, un pontile naturale; un territorio straordinario e bellissimo, con una biodiversità incredibile e un clima straordinario probabilmente dato da una situazione geomorfologica particolarissima che se, da un lato, ci consegna dei paesaggi straordinari o delle realtà meravigliose, dall'altro lato, ci consegna delle fragilità enormi.

La storia ci dice che abbiamo un territorio fragile e una grandissima capacità di intervento per riparare il più velocemente possibile e per aggredire il problema nel momento in cui accade. Abbiamo capito che c'è una difficoltà nel momento in cui, passata la calamità, si deve cominciare a ricostruire. C'è stato, nel corso degli anni, un proliferare di norme che hanno creato un ginepraio dal punto di vista normativo e su cui andava fatto ordine.

Stiamo per approvare un provvedimento di una importanza straordinaria, che probabilmente sta passando in maniera diversa rispetto a quelli che sono effettivamente la sua portata e il suo valore. Si tratta di un provvedimento veramente fondamentale e importantissimo, (Applausi) perché va a regolare le procedure dal punto di vista tecnico-amministrativo, al fine di risolvere il più velocemente possibile i drammi e le ferite che la nostra Italia si porta ancora dietro. La nostra terra e le nostre popolazioni hanno vissuto, negli anni scorsi, delle tragedie gravissime, che stanno ancora pagando.

Noi abbiamo le persone adatte per far sì che si possa adottare un provvedimento normativo di questa portata e di tal genere, perché abbiamo persone che hanno vissuto l'amministrazione. Il ministro Nello Musumeci ha messo tutto sé stesso in questo provvedimento, sfruttando la capacità amministrativa che ha maturato nel corso degli anni, perché è stato un amministratore capace. Ha messo in campo tutta la sua esperienza e questo è il frutto di quell'esperienza maturata nel corso dei tempi. Lo abbiamo fatto anche mettendo alla prova la ricostruzione relativa al sisma del 2016, perché allo stesso modo abbiamo un amministratore che ha amministrato la società e conosce perfettamente le tecniche dell'amministrazione e quei territori. Mi riferisco al commissario Castelli, che ha avuto la capacità di mettere in campo delle nuove tecniche di amministrazione. (Applausi).

Questo in effetti è un testo unico che aiuta a districare quel ginepraio di norme esistente; adesso dobbiamo mettere in campo tutta la nostra capacità. Io comprendo gli interventi e gli emendamenti dell'opposizione, nello specifico da parte del senatore Fina; alcune cose sono anche condivisibili. Però è altrettanto vero che siamo in una fase nella quale dobbiamo fare un testo che tenti di semplificare il più possibile la moltitudine di norme che ha incagliato e rallentato i percorsi di carattere amministrativo.

Dobbiamo fare in modo che questo provvedimento sia esaltato il più possibile, sperando di non doverlo mai mettere in campo. Abbiamo dimostrato di avere la capacità di creare un testo che possa facilitare il percorso del post calamità, per riparare le ferite e ricostruire quei centri e quei borghi meravigliosi, attraverso degli investimenti anche di carattere culturale - come veniva detto prima - ma soprattutto economico, in modo da farli ricominciare e continuare a vivere. Intorno all'economia si ricrea una città, si ricrea una comunità, si ricrea uno spazio nel quale poter vivere e poter effettivamente far tornare il sorriso alle popolazioni.

Per questi motivi, noi siamo dell'idea che questo sia un provvedimento di altissimo valore e il nostro Gruppo esprimerà su di esso un voto sicuramente favorevole. (Applausi).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signora Presidente, intervengo per annunciare subito il voto del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra su questo provvedimento. Si tratta di un voto di astensione, perché con tutta evidenza siamo convinti che al Paese serva una riforma del codice di Protezione civile. Però nello stesso tempo denunciamo il fatto che, di fronte alla nostra disponibilità alla discussione in Commissione, non si è tenuto conto degli emendamenti, che sono stati tutti respinti.

Questo dimostra la poca volontà a un confronto, pur essendoci da parte delle opposizioni una disponibilità in tal senso per trovare le soluzioni migliori e andare in una certa direzione. È un dato politico che evidenzia l'atteggiamento che la maggioranza ha di solito.

Su questo terreno c'è un primo problema da affrontare: in sostanza bisogna che la maggioranza, da questo punto di vista, faccia un salto di qualità riguardo al convincimento che ci sono un cambiamento climatico e un dissesto idrogeologico da affrontare. Che serva un cambio di paradigma nei confronti dell'ambiente e del sistema in generale non è quindi l'affermazione di qualcuno. È il dato fondamentale.

Se è pur vero che un piano è stato approvato, è altrettanto vero che non avete approvato la struttura che consentirebbe a un piano nazionale di affrontare il tema, sul terreno ad esempio degli uomini, delle risorse e della convinzione che i cambiamenti climatici vadano in qualche modo prevenuti, perché ne vediamo poi le conseguenze. Legiferare, modificare e intervenire è una cosa che riteniamo positiva e per questa ragione esprimiamo un voto di astensione. Nello stesso tempo è necessario che, per l'intervento sulle questioni relative alle cause del dissesto idrogeologico e delle alluvioni, si abbia un rapporto diverso con le popolazioni e con gli enti locali, con un maggior coinvolgimento e una partecipazione che vadano in direzioni diverse. Ciò anche perché in prima fila ci sono gli enti locali, i sindaci, le amministrazioni provinciali, le Regioni: quando si verifica un'alluvione, un terremoto o un evento di dissesto, ovviamente le persone si rivolgono fondamentalmente a chi sta loro vicino e, quindi, agli enti preposti a livello territoriale. Bisogna quindi coinvolgere maggiormente e non imporre delle scelte ai soggetti istituzionali più vicini alla popolazione.

Per quanto ci riguarda, sottolineiamo il fatto che non ci sia un'idea sul cambiamento climatico. Sappiamo tutti che il punto sono le emissioni, ma dove sono i processi di decarbonizzazione, a favore della mobilità dolce, e gli interventi sui processi che riducano le emissioni? Certo, non spetta solo al nostro Paese, però tendenzialmente questo Governo si è dimostrato sempre contrario. Anche noi abbiamo criticato l'eccesso di burocrazia e le regole troppo sofisticate. Però, siete voi che chiedete di spostare in avanti di quindici anni le scadenze per non affrontare alcuni temi ambientali e sul contenimento delle emissioni nell'atmosfera. Ciò si ripercuote poi sul risultato.

Parliamoci chiaro: noi abbiamo triplicato la spesa per affrontare le alluvioni e tutte le difficoltà che sorgono dal punto di vista climatico. In questi anni sono stati triplicati i costi, perché purtroppo gli avvenimenti sono repentini e diversi rispetto a quelli del passato, quindi la loro violenza è molto più pesante. È necessario, pertanto, andare in questa direzione.

Voglio inoltre sottolineare che l'idea negazionista dei mutamenti ambientali è presente nella vostra maggioranza, non in tutti allo stesso modo, che all'interno della maggioranza ci sono posizioni che negano questo fatto. D'altronde, siete amici di Trump, il quale vuole trivellare dappertutto e nega in sostanza l'esistenza dei cambiamenti climatici.

Per tale ragione ciò è poco credibile.

Ho detto prima che i costi vanno in questa direzione, per cui è necessario reimpostare un'idea. Date segno che c'è davvero un cambiamento da questo punto di vista. Noi diciamo che serve avere un sistema di protezione. Diamo un segnale di credibilità perché esprimiamo un voto di astensione. Però, allo stesso tempo, bisogna che la maggioranza dimostri di andare veramente in questa direzione, perché le cose che fate non vanno in questo senso. Penso ad esempio alle scelte sullo Stretto di Messina: il Ponte sullo Stretto è l'esatto opposto di quello che bisognerebbe fare per intervenire mettendo in sicurezza il nostro territorio. Ho sottolineato prima le cose da fare: per evitare le emissioni bisogna favorire la mobilità dolce, invece voi non lo fate; bisogna favorire un intervento in questo senso. Lasciatemi poi dire per ultimo che bisogna fare in modo di varare una legge sullo stop al consumo di suolo, e noi di questo siamo più che convinti, nel senso che pensiamo che bisogna stoppare il consumo di suolo. Per fare tutto questo, però, occorre la volontà politica.

In conclusione, noi riteniamo di esprimere un voto di astensione su questo provvedimento, perché pensiamo che serva una protezione più generale. Ma, nello stesso tempo, sottolineiamo la necessità di dare il senso di un cambio di passo, perché fino a oggi voi avete dimostrato di essere contro le scelte di intervento sulle modifiche ambientali e quindi su questo terreno. Ribadisco, infine, il nostro voto di astensione. (Applausi).

ROSSO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (FI-BP-PPE). Signora Presidente, i fenomeni calamitosi sono molto frequenti in un Paese come l'Italia, che ha caratteristiche geomorfologiche particolari e uniche. Il nostro territorio, così fragile, è spesso vittima di alluvioni, di dissesto idrogeologico e a volte di fenomeni sismici. Rispetto ad alcuni di questi bisogna prendere atto del fatto che esiste una precisa responsabilità umana: deforestazione e urbanizzazione, ma anche mancato rispetto delle norme edilizie urbanistiche hanno contribuito a rendere il territorio ancora più fragile. Quello in esame, però, è un provvedimento che si occupa di cosa avviene dopo il disastro e noi speriamo che venga applicato il meno possibile, perché vorrebbe dire che avremo risolto i problemi dei disastri.

Colgo in alcuni interventi il richiamo ad alcune questioni e vi dico che uno dei provvedimenti su cui stiamo lavorando qui in Senato - ve lo dico perché ne sono relatore - può aiutare a ridurre l'incidenza soprattutto della parte alluvionale. Mi riferisco alla rigenerazione urbana, sulla quale stiamo lavorando in 8a Commissione per creare un'edilizia che sia sostenibile da un punto di vista ambientale, che non consumi ma anzi recuperi suolo, che immagini città vivibili e meno rischiose, più a misura d'uomo. Per queste ragioni bisogna proporre nuovi contesti urbanistici che siano attenti anche al rispetto del territorio, della sua conformazione originaria, della necessità di avere argini, torrenti, canali adatti a sostenere anche i fenomeni metereologici più avversi. Diciamolo meglio: non deve più succedere che un canale di scarico aperto che è anche di raccolta venga chiuso, tombato, come avvenne a Livorno, con gravi conseguenze alle persone e danni alle cose.

In questi ultimi anni gli eventi meteorologici eccezionali sono aumentati per frequenza e gravità. Si aggiunga pure che, in alcune zone d'Italia, il grave fenomeno dell'abusivismo edilizio ha ulteriormente peggiorato la resistenza del territorio a fenomeni atmosferici straordinari.

L'Italia spende 3,5 miliardi all'anno per riparare e risarcire i danni dovuti a disastro. Una più puntuale pianificazione urbanistica e degli interventi di messa in sicurezza del territorio costerebbe certamente meno, potrebbe essere programmata più puntualmente e non ci sarebbero danni imprevedibili a cose e persone. Ci stiamo lavorando.

Il provvedimento in esame, invece, disegna una legge quadro per coordinare le procedure e le attività di ricostruzione su base nazionale nei territori colpiti da gravi calamità. Si arriva a concepire un modello unico di ricostruzione, il cui scopo è garantire procedure omogenee più stabili e veloci. Una volta determinato lo stato di emergenza, il Consiglio dei ministri può deliberare lo stato di ricostruzione. In questo modo può essere predisposto un piano generale pluriennale di interventi sulle aree e sugli edifici colpiti dagli eventi. Con esso viene anche stabilito il fabbisogno finanziario, stimato sulla base dei danni complessivi. Il monitoraggio del piano e dei processi di costruzione verrà eseguito da un'apposita cabina di regia.

Voglio ricordare che il primo a utilizzare i famosi DPCM che contenevano poteri in deroga per la ricostruzione fu proprio il presidente Silvio Berlusconi dopo il terremoto dell'Aquila. Egli aveva compreso che quel complicato intrico di norme, vincoli e decreti, che costituisce la pachidermica legislazione italiana, avrebbe rappresentato un limite all'azione di ricostruzione. Questa legge quadro va proprio verso un'idea di semplificazione e velocizzazione delle procedure, con le necessarie garanzie di trasparenza sulle regole e sui lavori.

Si risolve anche un tema che ha bloccato in parte le ultime ricostruzioni, ossia la classificazione di quelli che oggi vengono chiamati i rifiuti e che diventeranno sottoprodotti da riutilizzare nell'ambito dell'economia circolare. Finalmente semplifichiamo, snelliamo e velocizziamo le procedure post calamità.

Per questi motivi, il Gruppo Forza Italia annuncia il voto favorevole. (Applausi).

MINASI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINASI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli, colleghi, rappresentanti del Governo, oggi in quest'Aula, grazie alla nostra maggioranza, abbiamo l'occasione di varare un'altra legge storica per il nostro Paese, che va a colmare un vuoto che si protrae da decenni.

Come tutti noi sappiamo, l'Italia, per la sua conformazione geomorfologica e le sue caratteristiche geologiche, è purtroppo soggetta da sempre a eventi drammatici catastrofici, come ad esempio i terremoti, o eventi legati a cambiamenti climatici, oggi ahimè diventati più frequenti. Nonostante tutto questo, il nostro Paese non si è mai dotato in questi anni di una normativa completa che affrontasse in maniera strutturale le conseguenze di tali eventi.

Tutti ci invidiano per i nostri interventi di protezione civile, per il modo in cui riusciamo a gestire le situazioni emergenziali con tempestività e una perfetta organizzazione capace di mettere immediatamente in sicurezza sia le persone, che i beni. Possiamo contare veramente su grandissime professionalità e su un'esperienza ultradecennale, che ci consente di intervenire rapidamente e nella maniera più corretta per soccorrere, salvare vite e dare assistenza.

Tuttavia, non abbiamo e non dimostriamo purtroppo la stessa eccellenza e capacità nella fase che segue quella emergenziale, ovvero la ricostruzione post calamità, che è sempre contrassegnata da lentezze, a volte di decenni, e disparità assolute tra i diversi territori. Finora abbiamo sempre assistito a una sorta di ciclo che si ripete in maniera uguale: chi governa, ma anche i media si dimostrano attenti e presenti nel momento dell'emergenza; ma poi, una volta superato, sembrano tutti dimenticarsi totalmente dell'accaduto, cioè di chi è rimasto senza casa e dei territori in ginocchio anche economicamente, che devono lottare per ottenere attenzione, ma anche azioni concrete, come i fondi necessari per una ripartenza, in assenza di specifiche normative che si occupino in modo sistematico di questi aspetti.

Sono state infatti fino ad oggi le Regioni a dover gestire autonomamente le ricostruzioni, con il risultato che se la Regione è economicamente più forte, se è più popolosa o ha un amministratore più capace, riesce ad avere più finanziamenti, più interventi, più risultati e comunque a garantire il raggiungimento degli obiettivi posti, a differenza invece di altri territori, magari colpiti anche più violentemente dalle calamità, ma rimasti indietro sul fronte ricostruzione, con il risultato di un'ingiusta disparità di trattamento e diverse opportunità tra cittadini della stessa Nazione. L'abbiamo visto in passato in diverse occasioni: mi viene in mente il post-sisma dell'Irpinia, che ancora oggi si porta dietro i segni e le conseguenze di un terribile terremoto di oltre quarant'anni fa, e quello del Friuli, dove invece in questi anni si è intervenuti in maniera diversa ed efficace e in tempi molto più rapidi.

Questo non è più accettabile. Noi vogliamo garantire davvero a tutti le stesse opportunità, la stessa qualità nell'assistenza e nell'intervento, cosa che può essere fatta solo attraverso una specifica normativa organica, chiara e uniforme, che assicuri uguale trattamento a tutti i cittadini attraverso una precisa e prefissata pianificazione.

Da qui il disegno di legge su cui oggi siamo chiamati ad esprimerci: un provvedimento quadro che prevede, appunto, dopo la fase emergenziale, l'apertura immediata della fase ricostruttiva, con la nomina di un commissario straordinario da parte del Governo, figura che può coincidere con il Presidente della Regione colpita, ma che, se l'evento riguarda più territori regionali, può essere designato di comune accordo tra i vari governatori, in modo da garantire una gestione comune più coordinata e più centralizzata della ricostruzione, ma anche pienamente rispondente alle esigenze specifiche delle comunità locali.

Viene infatti previsto che alla cabina di regia possano partecipare anche ANCI, UPI, Protezione civile e rappresentanti delle istituzioni locali. Anzi, viene proprio potenziato il ruolo dei sindaci per dare più voce alle comunità locali. D'altronde, ricordo che ciò che guida la nostra azione politica è, appunto, l'ascolto e la vicinanza dei territori, perché solo raccogliendo le istanze dei territori è possibile governare bene, cosa che come Lega puntualmente dimostriamo, sia a livello centrale di Governo che a livello locale degli enti che amministriamo in tutta Italia.

Con questo tipo di organizzazione, in cui esiste una cabina di regia nazionale, si possono garantire interventi più efficaci e rapidi con beneficio per le popolazioni interessate e facendo soprattutto sì che i finanziamenti che arrivano dallo Stato vadano a buon fine, siano impiegati a dovere e fino in fondo per la realizzazione degli interventi, che peraltro servono anche come prevenzione di possibili successivi disastri. Questo a differenza, ad esempio, di quanto è accaduto in Emilia-Romagna, dove i governanti negli ultimi anni hanno ricevuto corposi e copiosi finanziamenti dallo Stato per interventi di messa in sicurezza del territorio che non hanno mai realizzato, dimostrandosi così corresponsabili dei disastri che purtroppo hanno colpito la popolazione, anche di recente. Invece, con un coordinamento centrale dell'Ufficio del commissario non potranno esserci più scuse o inefficienze, né vuoti proclami da parte di governanti, ma solo una responsabilizzazione, anche della politica, che è tenuta ad amministrare con coscienza, capacità ed efficienza senza sprecare le risorse pubbliche, soprattutto quando servono a salvaguardare la vita degli abitanti.

Cadranno anche tutti gli alibi, per esempio, in tema di pulizia dei bacini idrici, dei fiumi e delle dighe, perché il provvedimento semplifica quello che è l'iter burocratico per lo smaltimento delle terre e delle rocce da scavo. Anzi, addirittura, in caso di macerie considerate materiali utili, queste potranno essere rimesse sul mercato con beneficio anche per i Comuni che poi potranno utilizzare quei proventi.

Gli emendamenti della Lega in questo caso sono stati determinanti.

Parliamo sì di beneficio economico, ma anche di beneficio ambientale, di risparmio su materie prime, che possono essere sostituite da materiali già esistenti e riciclabili.

Un altro aspetto importantissimo di questo disegno di legge è anche lo stanziamento di fondi, non solo per la ricostruzione, ma anche per il rilancio del tessuto economico, tanto da avere appunto coinvolto anche il Ministero del made in Italy con risorse specifiche. Questo è un altro punto centrale del disegno di legge, ovvero l'attenzione, finora mai avuta, non solo per la ricostruzione ma anche per la ripresa economica dei territori distrutti.

È un punto sul quale nessuno era mai intervenuto in modo strutturale. Dopo la ricostruzione, infatti, bisogna intervenire immediatamente anche sulla ricostruzione economica, offrendo nuove opportunità di ripresa delle attività, ma anche una fiscalità di vantaggio. Anche per questo è stato previsto che il 4 per cento dei fondi destinati alla ricostruzione sia inserito in un programma di sviluppo da avviare immediatamente.

Infine, voglio sottolineare come si sia posta attenzione anche alla ricostruzione pubblica. Purtroppo, abbiamo sotto gli occhi gli eventi tragici del terremoto dell'Aquila e del Centro Italia, dove la ricostruzione privata, ovviamente, procede molto più celermente di quella degli edifici pubblici, quindi delle scuole, degli ospedali, delle opere idrauliche e di difesa del suolo. Non è possibile ricostruire la vita di una comunità senza provvedere a quegli aspetti, per cui la legge quadro fornisce nuovi strumenti ai commissari, perché procedano anche con questo tipo di programmazione.

Un provvedimento, quindi, che guarda davvero al presente e al futuro del Paese e che rivolge un'attenzione concreta alla salvaguardia delle popolazioni e dei territori più a rischio; che si occupa di prevenzione, ma anche di post ricostruzione. Per tutto questo, non prima di aver ringraziato il ministro Musumeci per il suo impegno, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega. (Applausi).

FINA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINA (PD-IDP). Signor Presidente, mi rivolgo tramite lei al ministro Musumeci, che è un uomo che viene da una terra che sa cosa sono i terremoti ed i disastri. È la parte d'Italia che è stata colpita da eventi più gravi: la Sicilia orientale, nel 1693, ha visto 60.000 morti; Messina e Reggio Calabria, nel 1908, 80.000 e 120.000 morti.

Dico ciò perché ce lo siamo detti in Commissione. Anch'io vengo da una terra che, cento anni fa, è stata colpita da un terremoto terribile: 30.000 morti, che io ho conosciuto soprattutto attraverso le straordinarie pagine di Silone, in «Uscita di sicurezza», e grazie alla figura magnifica di don Orione, che lì viene raccontato come un uomo, un prete strano, che si "tuffa" soprattutto per salvare, in quel dramma, i bambini orfani in quel terremoto. E vi è un racconto bellissimo in cui Vittorio Emanuele III arriva col suo corteo di macchine dopo un po' di giorni e queste macchine vengono assaltate da don Orione e i suoi bambini, per essere utilizzate per riportarle nella sua «Piccola opera della divina provvidenza». Quindi, so esattamente di che parliamo.

D'altra parte, a me stesso è capitato di affrontare la notte del 6 aprile 2009, mentre ero a casa, in una provincia colpita dal terremoto, a pochi chilometri dal capoluogo di quella provincia che era L'Aquila. Dopo il boato, la distruzione: alle ore 3,32, partii immediatamente per raggiungere la città; ricoprire il ruolo di assessore provinciale alla Protezione civile, che era quello che facevo, richiedeva un'immediata presenza.

Cominciarono allora per me giorni di grande fatica, di dolore e poi anche di rinascita. D'altra parte, qui abbiamo discusso, in questi due anni, più volte di eventi calamitosi. Vorrei dire alla collega che mi ha preceduto che, se volessimo parlare di come si affronta un'emergenza, ad esempio di quello che è accaduto in Emilia-Romagna, bisognerebbe, per non sbagliarsi, fare esattamente il contrario di quello che ha fatto questo Governo e, a quel punto, replicarlo meglio anche dopo e altrove.

Signor Ministro, nella mia esperienza di assessore provinciale io ho avuto l'occasione di condividere la partecipazione in Giunta con una persona che purtroppo ci ha lasciato. Si chiamava Celso Cioni ed era un assessore provinciale che mi insegnò questo.

Nella vita, come nell'attività politica, esistono le cose urgenti e le cose importanti e bisogna sempre ricordarsi che vengono prima quelle importanti. Urgente significa, come sa, anche dal punto di vista etimologico, che spinge, incalza, preme; importante, invece, significa che include, raccoglie, tiene dentro. Ebbene, io penso che le cose urgenti e le cose importanti vadano insieme. Ecco perché non le nascondo - lo dico anche in riferimento a quello che diceva il senatore Salvitti - che sono amareggiato dal fatto che non siamo stati in grado di convincerla che questa norma quadro, questo codice aveva bisogno, anche alla luce di quanto abbiamo ascoltato nelle audizioni che abbiamo svolto, di essere modificato in Senato. Certo che tutto è urgente, ma una cosa è l'urgenza di una calamità che accade oggi e rispetto alla quale il Parlamento, il Governo, lo Stato devono legiferare subito per dare subito dei diritti e un'altra cosa invece è una cosa importante come quella di cui stiamo discutendo, che è anche urgente, come tutte le cose sono urgenti, ma che ha bisogno di includere, di ascoltare, di evitare di fare quello che anche lei ha detto in questo dibattito: un provvedimento che, anche se ha un'ambizione alta, sappiamo già che dovrà essere modificato e migliorato.

Ciò detto, siamo convintissimi che questo Paese abbia bisogno di una normativa organica, di una disciplina quadro in materia di ricostruzione post-calamità e d'altra parte l'abbiamo dimostrato, come sa, presentando disegni di legge anche nella precedente legislatura, con l'onorevole Pezzopane, con l'onorevole Braga, con il senatore Legnini e in questa occasione alla Camera con l'onorevole Curti e prima con quello che ha detto il senatore Verini. Noi dobbiamo purtroppo rilevare a questo punto la totale chiusura del Governo e della maggioranza alle nostre proposte. Avremmo voluto e dovuto scrivere insieme una norma tanto rilevante, aprendoci al reciproco ascolto anche in questo ramo del Parlamento. E anche a causa di tale chiusura per me è doveroso rilevare i profili di criticità, le carenze che restano evidenti in questo testo.

Dirò delle cose che aggiungono una riflessione a quella che ho già fatto in relazione agli emendamenti. La prima è che il testo sembra stabilire una consecutio tra due fasi, con una sostanziale successione cronologica che dallo stato di emergenza conduce allo stato di ricostruzione. Una scelta che abbiamo provato a scongiurare e modificare sia in Commissione, sia oggi in Aula con i nostri emendamenti. La necessaria integrazione tra la gestione della fase emergenziale e la predisposizione dell'attività ricostruttiva risponde con maggiore efficacia alla necessità di tempestività che gli eventi impongono. Lo dimostra al meglio l'esperienza che ho già richiamato del sisma del 2009, ma anche quella del terremoto del Centro Italia del 2016 e del 2017, per i quali la fase della gestione emergenziale e quella della ricostruzione sono state avviate in modo integrato e non cronologicamente consecutivo. Su questo la norma, purtroppo, è carente. Ma anche sul superamento degli uffici speciali per la ricostruzione dobbiamo registrare una grave carenza di questa legge, persino - signor Ministro, lo verificherà lei - un arretramento del modello di governance fino a oggi sperimentato e consolidato. L'abbiamo ascoltato nelle audizioni, basta chiederlo agli amministratori locali, al senatore Castelli, a chi è stato commissario, a chi sta in questi uffici: queste strutture intermedie hanno dimostrato nel corso degli anni di rappresentare un importante strumento di raccordo tecnico e istituzionale, capace di dare impulso e ordine alle attività di ricostruzione. Rinunciarvi senza avere ulteriori strutture di supporto creerà molti problemi. Se, infatti, può essere considerato positivo affidare a Casa Italia un ruolo di coordinamento centrale e ai Comuni un ruolo attuativo territoriale come la norma dispone, resta un vuoto nel modello di governance, l'assenza di un raccordo intermedio, il tutto aggravato dal fatto che il disegno di legge nulla prevede in materia di rafforzamento degli organici né di Casa Italia, né dei Comuni: un elemento di grande indeterminatezza e fragilità per il futuro. D'altra parte, l'abbiamo detto, ci siamo confrontati anche con il relatore, il senatore Sigismondi, e con il senatore Rosa in Commissione.

Va inoltre fatto notare che la discussione sulla norma organica in materia di emergenza e ricostruzione ha bisogno di ben altra attenzione soprattutto sulle professioni tecniche. Come abbiamo detto anche prima, le esperienze dimostrano che non esistono né procedure amministrative efficaci né le migliori programmazioni e pianificazioni degli interventi di ricostruzione privata, né lo stanziamento di risorse finanziarie adeguate, in assenza di una effettiva capacità degli studi professionali di progettare e realizzare con efficienza e tempestività migliaia di interventi insieme.

Signor Ministro, l'ampliamento alla più ampia platea possibile di professionalità, la formazione, la verifica graduale e periodica dello stato di completamento dei progetti e finanche la possibilità di introdurre meccanismi di sostituzione e surroga degli studi tecnici inadempienti avrebbe conferito alla legge in discussione uno strumento utilissimo e da più parti richiesto per dare certezza e stabilità alle fasi della ricostruzione, oltre che la meritata centralità al ruolo delle professioni tecniche.

Su questo punto ci corre in soccorso, ad esempio, l'esperienza concreta di Ischia dove, al fine di superare tale criticità dopo un opportuno confronto con gli ordini professionali, si è proceduto alla sottoscrizione di un accordo che prevede la predisposizione e la pubblicazione da parte degli ordini di un elenco di professionisti che hanno manifestato disponibilità a lavorare nell'ambito della ricostruzione. In tal modo si sono ottenuti due risultati; si è inteso perseguire il duplice obiettivo di ampliare la platea di professionisti disponibili ad assumere gli incarichi, rendendola pubblica e trasparente, e sono stati previsti poteri sostitutivi del commissario da attivare d'intesa con gli ordini professionali stessi; una norma più ambiziosa, inoltre, avrebbe dovuto dedicare maggiore spazio alla pianificazione urbanistica. Lo abbiamo detto prima.

Dobbiamo infine sottolineare come anche sul tema delle delocalizzazioni il testo sia piuttosto evasivo, ma anche sulla ricostruzione pubblica rispetto alla quale appare insufficiente la mera indicazione dei piani di programma per le opere pubbliche e dell'elenco dei soggetti attuatori. D'altra parte anche su questo punto l'esperienza ci conforta, ovvero ci sconforta; a L'Aquila ad oggi sono ancora circa 3.500 le studentesse e gli studenti che frequentano le scuole nei moduli a uso scolastico provvisorio. Dopo sedici anni dal sisma - sedici anni! - l'edilizia scolastica di quella città è ancora in queste condizioni e sono ben 11 su 17 le scuole sprovviste di un indice di vulnerabilità sismico adeguato. Ne abbiamo preso atto di persona alcune settimane fa in visita istituzionale con colleghi parlamentari e con la segretaria del partito Elly Schlein. È un esempio inequivocabile di come siano indietro la programmazione e la normativa sulla ricostruzione pubblica.

In conclusione, tornando all'inizio del mio intervento, il Paese ha bisogno di una normativa organica in materia di emergenza e ricostruzione post calamità e - aggiungo - ne avrebbe avuto bisogno considerato che questo testo per le osservazioni che ho provato ad argomentare e per tutte quelle sostenute dai colleghi si presenta lacunoso e non all'altezza.

Per utilizzare una formula chiara possiamo certamente dire che siamo di fronte a un'occasione sprecata per l'elaborazione di un vero e proprio codice della ricostruzione di cui l'Italia avrebbe bisogno e lo hanno dimostrato le sue parole, Ministro, in conclusione della discussione generale, evocando la possibilità, persino la probabilità, di future modifiche alle leggi che oggi approviamo.

Anche per questa ragione non voteremo a favore del provvedimento e ci asterremo dal voto. Voglio infine dire al relatore e ai colleghi della Commissione, che pure ringrazio per aver cercato di fare un confronto, che di fronte a tutti i provvedimenti urgenti (praticamente il 99 per cento) noi ci pieghiamo all'idea che queste discussioni si facciano in una sola Camera (Applausi), ma almeno di fronte a una legge quadro e a un codice potevamo incidere con le nostre idee, quelle ragionevoli e di buon senso (riconosciute tali persino dal presidente La Russa con un gesto che non credo sia stato solo di cortesia). Se almeno su questi provvedimenti noi facessimo funzionare il bicameralismo, non accetteremmo ormai di fatto che questa sia una finzione e che ormai si viva in un pieno monocameralismo anche sulle leggi quadro e che qualunque speranza di rispettare il fatto che anche noi si possa discutere delle leggi approvate nell'altro ramo del Parlamento sia perduta. (Applausi).

CASTELLI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (FdI). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, io credo che questa proposta di legge dica ed esprima molto di più di quello che recita l'oggetto (legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità). Essa è molto di più: esprime un'idea, una volontà, una componente del programma del Governo Meloni che mira ad uscire da quella che sembrava la condanna che doveva subire la nostra Italia (bellissima e fragile) in caso di evento calamitoso, con la logica del commissario del giorno dopo, il labirinto delle norme, la frustrazione dei terremotati o degli alluvionati, il patchwork di regole, regolette, ordinanze e grida manzoniane che hanno accompagnato, nel tempo e nella storia, questa nostra necessità di reagire, con il supporto pubblico, agli eventi catastrofali. Grazie di aver impresso alla capacità programmatica di questo Governo, con il suo sforzo e la sua riflessione, questo atto importante.

Dispiace che qualcuno possa dubitare dell'urgenza oggettiva e necessaria che accompagna questo provvedimento, che l'Italia aspetta da sempre. Questo provvedimento è sempre stato in itinere, ha sempre iniziato il suo cammino, ma sembrava quasi condannato a non essere mai portato avanti e concretizzato. Il senatore Fina parlava dell'urgenza e dell'importanza; è molto importante questo intervento e non abbiamo sacrificato nulla all'urgenza, se è vero che, diversamente da quello che ha fatto il precedente Governo, abbiamo scelto un disegno di legge, entrando nel campo della costruzione parlamentare di questo provvedimento. Non una legge delega, che sarebbe stata altrettanto utile e praticabile, ma che sicuramente avrebbe dato al tecnicismo la possibilità di superare la valutazione attraverso tutti i livelli istituzionali, che ha portato a ben 48 proposte che le Regioni e gli enti locali hanno avanzato, una volta licenziato questo disegno di legge in Conferenza unificata nel giugno 2023.

Ci sono stati inoltre (e non è poco) 64 emendamenti che la Commissione ambiente della Camera ha approvato, con il contributo delle opposizioni e delle minoranze, e 40 emendamenti in Aula alla Camera. Quindi qualcosa come 152 proposte che hanno migliorato, emendato, reso più plastico e modellato al meglio questo provvedimento, di cui tutto si può dire, tranne che sia stato sottratto alla possibilità di un confronto. Come ha detto oggi il nostro ministro Musumeci, è una legge quadro, non è un testo dogmatico, non è scolpito nelle tavole del Sinai. Vedremo se e come, sulla base di questo hardware normativo, sarà possibile allo stesso tempo preservare, Dio non voglia, coloro i quali dovessero servirsene dal rischio di non avere un set dispositivo utile e immediatamente attivabile e garantire la necessità (perché no?) di migliorarlo e completarlo, secondo un atteggiamento pragmatico e non ideologico che va ascritto a merito di chi ha voluto questo disegno di legge.

Si tratta di un disegno di legge coraggioso, necessario e lungamente atteso. Coraggioso perché, come sa il senatore Fina, come sappiamo noi e come so anch'io molto bene (se me lo consentite), la complessità delle ricostruzioni documenta la complessità dell'agire umano: la ricostruzione pubblica e privata, i livelli operativi, l'ANAC, la Corte dei conti, i terremotati, la necessità di dare i livelli operativi secondo i temi di danno, i livelli di danno, tutto è ricompreso in questa logica della ricostruzione che finalmente si sistematizza. Quando parlo di un provvedimento necessario, mi riferisco al tempo perso nel 2016 (noi lo possiamo dire e ne siamo stati testimoni), quando si trattava di capire chi dovesse fare cosa, quando ancora il danno era evidente e sotto gli occhi di tutti, quando ancora si doveva iniziare e ci perdevamo fra commissari e capi dipartimento, che spesso si sgambettavano o comunque certo facevano in modo che gli inciampi arricchissero il set delle cose che sarebbe stato meglio non fare.

Si tratta di un provvedimento atteso, perché è stato detto da più parti e più volte che l'Italia è bellissima, ma è fragile. Fino adesso noi abbiamo sviluppato, come sistema pubblico, una grande cultura dell'emergenza, secondo quello che fu l'insegnamento del grande Giuseppe Zamberletti, che dopo il Friuli indicò quelle che furono le matrici che consentirono alla Protezione civile nazionale di distinguersi fra le migliori del mondo.

Sulla ricostruzione però abbiamo sempre balbettato, nonostante il fatto che il 45 per cento del nostro territorio sia altamente vulnerabile dal punto di vista sismico e nonostante che, fatto cento le frane attive di tutta Europa, due terzi siano proprio collocate in Italia (678.000 frane attive), con il rischio idrogeologico ulteriormente aggravato dai temi del cambiamento climatico.

Tutto ciò rende questo un atto storico, perché dà uniformità, certezza e cura rispetto alla necessità di accelerare le tempistiche, così come è necessario e come stiamo sperimentando anche e non solo nella nostra ricostruzione. Uniformità, perché non ci possono essere terremotati di serie A e di serie B. (Applausi). Di fronte a un evento catastrofale è necessario che tutti sappiano quali sono i contorni, i perimetri, le sostanze del diritto alla ricostruzione. Certezza, perché quando si vive in un villaggio costruito con dei MUSP, c'è necessità di capire esattamente se vi sia un giudice a Berlino e dove sia il giudice a Berlino. Faccio esperienza quotidiana delle sofferenze e dell'umanità dolente che si cela dietro il danno del terremoto, che è un evento radicale perché produce lo spaesamento in senso etimologico, ovvero la distorsione del vivere, il fatto che sei sottratto e privato degli affetti e delle certezze del caso. Accelerazione, perché sappiamo che l'Italia è complicata. In un evento catastrofale come nel mio caso, il caso della ricostruzione del 2016 - mi scuso se ne parlo in questi termini, ma lo sento mio - vi assicuro che mettere insieme centotrentotto sindaci, quattro governatori e un numero svariato di Ministri e Sottosegretari è una cosa estremamente complicata, ma possibile se esiste un dispositivo che da subito, salvo miglioramenti, certo - l'ha detto lei, signor Ministro, e la ringrazio di questo -, consente però di garantire chi fa cosa, senza il rischio di sovrapposizioni.

Ringrazio il relatore Sigismondi, che questa mattina è stato molto chiaro da questo punto di vista nel dire quali sono state le cose necessarie che sono state scolpite in questa legge quadro. Stato di emergenza e stato di ricostruzione: non è vero, senatore Fina che non è stato modellato anche un sistema fluido e flessibile per passare da uno all'altro stato, ma importante è che vi fosse per la prima volta in Italia e nel nostro ordinamento lo stato di ricostruzione. Diversamente, dobbiamo ritenerci in emergenza anche dopo dieci, quindici e vent'anni, richiamando Prezzolini, secondo cui in Italia nulla è più definitivo del provvisorio. Richiamando Prezzolini e facendone tesoro, abbiamo introdotto quindi lo stato di ricostruzione e abbiamo nobilitato - lo dico anche alla collega Fregolent - quel dipartimento Casa Italia, che è il luogo, l'agenzia delle competenze spesso prelevate e formate dal basso, nei livelli territoriali. Sarà poi il dipartimento Casa Italia anche a misurarsi con i territori, a fare in modo di condividere competenze e indicazioni.

Inoltre c'è la durata, perché dobbiamo comunque porci il problema di un dies ad quem. Vedremo poi se il possibile e il desiderabile possono combaciare verso quei dieci anni; sarà un nostro preciso obiettivo farlo. Quello che mi pare utile e necessario è che, nell'arricchimento che c'è stato di questo testo, vi sia l'articolo 25, che ha fatto tesoro del principio secondo cui, quando si parla di ricostruzioni, quali che siano, è necessario pensare all'urbs, alle case e alle abitazioni, ma anche alla civitas, ovvero all'economia, alla comunità, alla socialità, a chi ha di meno, a chi si trova in una condizione di debolezza. L'articolo 25, stabilendo che il 4 per cento delle provviste finanziarie necessarie per la ricostruzione possono dedicarsi allo sviluppo economico e sociale, ha fatto una cosa - complimenti, signor Ministro - molto utile. Mi fa piacere che la ricostruzione 2016 abbia dato in prestito - guardate, questo è frutto non di Castelli o del centrodestra - delle stratificazioni che, dopo tante false partenze nel 2016 che hanno veramente fatto dannare i terremotati del centro Italia, ora abbiamo sistemato e migliorato. Alcune cose che nascono dalla nostra esperienza le consegniamo per certi versi all'Italia. La governance: un commissario, quattro governatori e la presenza dei sindaci nel decidere chi fa cosa, in una condizione in cui la decisione è confezionata e preparata prima.

Cito poi i poteri di deroga, perché senza deroghe non si va avanti, visto che la realtà è sempre più urgente e fantasiosa di qualsiasi ipotesi normativa.

Quanto ai controlli, alla prevenzione, alla volontà di tenere fuori dalla porta qualunque malintenzionato voglia entrare a bussare, andando a infiltrarsi nelle nostre case, abbiamo recentemente introdotto il badge di cantiere: da qui a qualche settimana, quindi, sapremo cosa fa e da dove viene chiunque voglia lavorare, perché noi non abbiamo bisogno di essere meno che durissimi e determinati in questo. (Applausi).

Mi rivolgo inoltre a chi parla di prevenzione, dicendo che ricostruendo bene e facendo tesoro delle buone prassi che ci consentono di ricostruire in adeguamento e miglioramento sismico, facciamo prevenzione, perché la si fa esattamente evitando di sciupare i soldi pubblici e facendo in modo di ricostruire solo dove è possibile farlo idraulicamente, altrimenti ci si delocalizza dove non ci sono faglie attive e capaci, ovvero dove la certezza della condizione e della sostanza idraulica e territoriale lo consentono. (Applausi).

Io credo che da questo punto di vista - e mi scuso per l'enfasi - questo sia veramente un provvedimento storico. Lo aspettavamo da sempre, lo aspettano non solo quei territori che sono stati danneggiati, ma anche quelli che - come lei dice sempre, è inutile fare gesti apotropaici - avranno questa sventura.

Ci lasciamo, quindi, con la certezza che tutto è migliorabile, con la convinzione di aver fatto fino in fondo il nostro dovere, ma anche con l'auspicio che questa legge non serva mai, in maniera tale che si possa magari (chi lo sa?) prevenire eventi su una realtà che, però, sappiamo essere in re ipsa bellissima e fragile, meravigliosa custode del patrimonio storico e culturale del mondo, ma ahimè tremula, perché la placca africana e quella euroasiatica continuano a fronteggiarsi, perché gli appena venti milioni di anni dei nostri Appennini ci rendono troppo giovani per poter essere sufficientemente solidi. Tuttavia, convinti di questo, sappiamo che il Governo Meloni e il Parlamento intero potranno dire di aver fatto sicuramente il proprio dovere rispetto a questa grande prospettiva. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta odierna, ha verificato non essere contestabile l'elezione della senatrice Felicia Gaudiano nella Regione Campania e, concorrendo nell'eletta le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidata tale elezione.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PELLEGRINO (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO (FdI). Signora Presidente, onorevoli colleghi, con la Giornata europea in memoria e ricordo delle vittime del terrorismo desideriamo innanzitutto rendere omaggio a chi perse la vita negli attentati di Madrid dell'11 marzo 2004.

Vent'anni fa una serie di esplosioni coordinate sui treni della capitale spagnola spezzò 193 vite innocenti e ne ferì oltre 2.000. Un attacco vile, portato nel cuore della quotidianità di studenti, lavoratori, famiglie, con l'unico scopo di seminare terrore e dolore. A quella ferita, che rimane indelebile nel cuore degli spagnoli ma anche di tutti noi, seguì testimonianza della forza di un popolo che seppe rispondere con dignità e unità. Madrid e l'Europa intera si sollevarono con un messaggio chiaro: il terrorismo non spezzerà mai i valori della nostra civiltà. Nessuna causa, nessuna ideologia, nessuna rivendicazione potrà mai giustificare la morte di innocenti. Perché il terrorismo non è la mano cieca e smisurata di una giustizia radicale, ma è il più vile dei crimini perché colpisce indiscriminatamente senza volto e soprattutto senza onore; è l'arma di chi rifiuta il dialogo, di chi teme la libertà e la democrazia e di chi vuole imporre il proprio dominio attraverso la paura. Non possiamo quindi che affermare con convinzione la nostra condanna più ferma e intransigente verso ogni sua forma.

Di fronte a questa minaccia la comunità internazionale ha il dovere di rimanere unita, rafforzare la cooperazione tra Stati e investire nella sicurezza. Cedere alla paura significherebbe darla vinta a chi vuole distruggere la nostra società.

Oggi rendiamo omaggio alle vittime e ai loro familiari, ma vogliamo anche ricordare l'eroismo dei soccorritori, dei medici e di chi in quelle ore drammatiche ha scelto di rispondere alla barbarie con il coraggio e la solidarietà. Ci auguriamo che questo anniversario sia monito e speranza: monito perché mai possiamo abbassare la guardia di fronte alla violenza cieca; speranza perché, nonostante l'odio di pochi, la civiltà continuerà a prevalere sulla paura. Ce lo auguriamo di cuore, visto che in Italia abbiamo dovuto sopportare l'oltraggio di terroristi italiani che trovavano ospitalità nelle TV e nelle università statali; li abbiamo visti rilasciare interviste e tenere lezioni.

Tutto questo non è accettabile, come non lo è il silenzio che ogni volta cade da certa parte politica su gesti violenti come bruciare in piazza un manichino raffigurante un Presidente del Consiglio. Basta con questo clima da anni di piombo e basta soprattutto con questa intolleranza esasperata. (Applausi).

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, quest'oggi vorrei condividere con i colleghi la soddisfazione per la proclamazione, avvenuta presso il Ministero della cultura, di Pordenone, la città da cui provengo, a Capitale italiana della cultura 2027.

Pordenone e il suo territorio sono per lo più conosciuti per l'importante vocazione industriale, con tanti capitani di impresa, ma anche per quella artigianale e agricola. Oggi dobbiamo dire che, grazie all'importante lavoro fatto in questi anni da enti, associazioni, Regione Friuli-Venezia Giulia (cui va un ringraziamento particolare) e ai tanti eventi che sono stati organizzati, si porta a casa un risultato importantissimo che, dopo Gorizia 2025, porta in Friuli-Venezia Giulia un altro evento di rilevanza internazionale.

Ovviamente i complimenti vanno all'amministrazione comunale di Pordenone, a tutti i Comuni limitrofi che hanno contribuito a questo risultato e, ovviamente, alla Regione Friuli-Venezia Giulia e al presidente Fedriga che hanno sempre fortemente sostenuto tutte le attività per raggiungere questo obiettivo. (Applausi).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 13 marzo 2025

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 13 marzo, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,38).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale (1155)

ARTICOLO 1 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE, IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. L'articolo 2407 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2407. - (Responsabilità) - I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

L'azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all'articolo 2429 concernente l'esercizio in cui si è verificato il danno ».

________________

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (1294)

Capo I

PRINCÌPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge. Restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

EMENDAMENTI

1.2

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

1.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 1.2

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Stato di ricostruzione di rilievo nazionale)

1. Entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, susseguente a eventi di carattere calamitoso di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, a seguito di una relazione presentata dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, anche sportive, danneggiate, degli interventi di riduzione del rischio residuo e messa in sicurezza per far fronte alle conseguenze dell'evento, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, il Consiglio dei ministri, valutata l'impossibilità di procedere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, può deliberare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. La deliberazione è adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate. La deliberazione di cui al secondo periodo può essere adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III della presente legge.

2. La deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 stabilisce la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, comunque nell'ambito dei territori per i quali è stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza, con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi calamitosi. Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, non può eccedere la durata di cinque anni ed è prorogabile fino a dieci anni. La proroga è disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora siano completate le attività di ricostruzione pubblica e privata e sussistano i presupposti per provvedere al rientro nel regime ordinario, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale può essere revocato prima della sua scadenza con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.

4. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, che si pronuncia nei quindici giorni successivi alla richiesta, adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle amministrazioni competenti in via ordinaria per il coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati e il subentro nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), fino alla conclusione degli interventi medesimi. Ferma restando in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con l'ordinanza di cui al primo periodo possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, non prorogabile, e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

EMENDAMENTI

2.1

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «anche sportive, danneggiate».

2.2

Di Girolamo, Sironi, Nave

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, e ovunque ricorrano nel testo, sopprimere le parole: «o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione»; al terzo periodo, sopprimere le parole: «o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione,».

2.3

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «può essere adottata» inserire la seguente: «anche».

2.4

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

          a) al primo periodo, sopprimere le parole: «e l'estensione territoriale» e le parole: «nell'ambito dei territori per i quali è stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza»;

          b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'estensione territoriale coincide con gli ambiti per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza»;

          c) al terzo periodo, sopprimere le parole: «o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione».

     Conseguentemente, al comma 3 sopprimere le parole: «o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione».

2.5

Di Girolamo, Sironi, Nave

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «fino a dieci anni.» con le seguenti: «per una sola volta e per un tempo non superiore a due anni.».

2.6

Fina, Irto, Basso

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».

     Conseguentemente:

          all'articolo 3, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «e alle Camere» aggiungere le seguenti: «, allo scopo di consentire lo svolgimento di attività di verifica e monitoraggio, nonché ai fini dell'espressione dei pareri di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 5, comma 1 da parte delle competenti Commissioni parlamentari,»;

          all'articolo 5, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».

2.7

Fina, Irto, Basso

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».

2.8

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.100

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari».

2.9

Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia.».

2.10

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo. 

2.11

Di Girolamo, Sironi, Nave

Id. em. 2.10

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

2.12

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Id. em. 2.10

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.101

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 2.10

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

2.13

Fina, Irto, Basso

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «connessi all'evento calamitoso,» inserire le seguenti: «ove strettamente necessario e a condizione che sia fornita espressa e circostanziata motivazione,».

     Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: «dell'Unione europea» inserire le seguenti: «e nei limiti di cui all'articolo 3, comma 7».

2.14

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «connessi all'evento calamitoso» inserire le seguenti: «ove strettamente necessario e a condizione che sia fornita espressa e circostanziata motivazione,».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.102

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «connessi all'evento calamitoso» inserire le seguenti: «ove strettamente necessario e a condizione che sia fornita espressa e circostanziata motivazione,».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Commissario straordinario alla ricostruzione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, che può essere individuato nel presidente della regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, nel presidente di una delle regioni interessate. In alternativa, con le medesime modalità previste dal primo periodo, il Commissario straordinario alla ricostruzione è individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo può essere disposta la revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Il Commissario straordinario trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione e alle Camere, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera f), del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione, di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge. La struttura di supporto di cui al primo periodo, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera f), del presente articolo, può essere articolata a livello territoriale e, sulla base di convenzioni non onerose, può fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione, disciplinate dalla presente legge.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle attività e funzioni che non saranno concluse dal commissario delegato nominato per l'emergenza e al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Alla disciplina del completamento delle attività e funzioni già avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza e non trasferite ai sensi del primo periodo al commissario straordinario si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato:

a) per un periodo non superiore a un anno, al fine di assicurarne l'immediata operatività, personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento;

b) personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti di appartenenza, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di supporto, ivi compresi quelli afferenti al trattamento di missione del personale di cui al comma 4, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi della lettera f) del comma 6 del presente articolo.

6. Il Commissario straordinario:

a) opera in stretto raccordo con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dalla presente legge con gli interventi di rispettiva competenza;

b) entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano degli interventi può prevedere altresì eventuali misure di delocalizzazione necessarie, relative esclusivamente agli edifici gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi, in alternativa e nei limiti del contributo concedibile per la ricostruzione, specificando altresì le spese connesse alla demolizione dell'immobile ovvero alla sua gestione. Nel caso di ricostruzione a seguito di gravi eventi alluvionali, il piano degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera f), può prevedere misure di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di eventuale ampliamento delle aree di esondazione. Il medesimo piano di interventi, redatto sulla base della prospettazione dei fabbisogni contenuti nella relazione del capo del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 2, è adottato dal Commissario straordinario, di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta; il piano tiene conto delle esigenze di sviluppo economico e di tutela ambientale, è commisurato alla durata della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed è attuabile progressivamente nel limite delle risorse economiche allo scopo stanziate ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1;

c) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), nei limiti di quelle finalizzate allo scopo e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera f);

d) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera f):

1) nelle more dell'adozione del piano generale pluriennale di interventi di cui alla lettera b) e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati designati ai sensi del medesimo articolo 4;

2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi compresi le infrastrutture sportive e gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e quelli di titolarità degli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, definendo una procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi, in funzione del danno e delle vulnerabilità, eventualmente anche sulla base delle schede di censimento dei danni adottate durante la fase emergenziale, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;

3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;

4) qualora necessario in relazione alla tipologia di evento calamitoso, coordina la realizzazione degli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, già previsti e finanziati a legislazione vigente, nelle aree colpite dall'evento calamitoso, ovvero compresi nel piano di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c);

5) nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi della lettera f) del presente comma, può autorizzare le regioni, le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, gli istituti e luoghi della cultura statali dotati di autonomia speciale e gli enti locali compresi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, in deroga al limite di spesa per assunzioni a tempo determinato previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo ai citati enti e amministrazioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti e le amministrazioni interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti adottati ai sensi del comma 7 del presente articolo, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le risorse destinate alle assunzioni di cui al presente numero sono utilizzabili a decorrere dall'anno finanziario in corso alla data dell'autorizzazione ad assumere;

e) informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità del relativo stato di ricostruzione di rilievo nazionale deliberato ai sensi dell'articolo 2;

g) esercita le funzioni di indirizzo e di monitoraggio su ogni altra attività prevista dalla presente legge nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4.

7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

3.1

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1 sostituire il primo, secondo e terzo periodo con i seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 2, il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata assume le funzioni di Commissario straordinario per la ricostruzione. Nel caso in cui la dichiarazione adottata ai sensi dell'articolo 2 faccia riferimento al territorio di due o più regioni, il necessario coordinamento interregionale per la corretta attuazione delle disposizioni regolate dalla presente legge è assicurato nell'ambito della Cabina di regia interregionale di cui all'articolo 4-bis».

     Conseguentemente:

          all'articolo 4, comma 1:

          al primo periodo, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione» con le seguenti: «con provvedimento del Commissario straordinario per la ricostruzione;»;

          al secondo periodo:

          sostituire le parole: «dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri» con le seguenti: «da un delegato del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, e da un delegato del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;»;

          sopprimere le parole: «dai Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate;»;

          sostituire le parole: «da un rappresentante delle province interessate, designato dall'Unione delle province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'Associazione» con le seguenti: «dai presidenti delle province interessate, dai sindaci dei comuni capoluogo interessati e da un numero di rappresentanti dei comuni interessati non superiore a cinque, in ragione dell'entità e diffusione degli effetti dell'evento sismico, designati dalla delegazione regionale dell'Associazione;»;

          dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Cabina di regia interregionale)

          1. Nel caso in cui la dichiarazione adottata ai sensi dell'articolo 2 faccia riferimento al territorio di due o più regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di regia interregionale. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dai capi dei Dipartimenti Casa Italia e Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiedono congiuntamente, dai Commissari straordinari alla ricostruzione delle regioni o province autonome interessate, da un rappresentante delle province per ciascuna regione interessata, designato dalla delegazione regionale dell'Unione delle Province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dalla delegazione regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Ai componenti della Cabina di regia interregionale di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2. La Cabina di regia interregionale di cui al comma 1 assicura il necessario raccordo e coordinamento ai fini della corretta applicazione delle disposizioni volte alla ricostruzione dei territori colpiti nelle regioni interessate, con particolare riferimento alle attività di cui all'articolo 6, comma 3.».

3.2

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che può essere individuato» con le seguenti: «individuato, di norma».

     Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «il Commissario straordinario alla ricostruzione è» con le seguenti: «è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione,».

3.3

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Id. em. 3.2

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che può essere individuato» con le seguenti: «individuato, di norma».

     Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «il commissario straordinario alla ricostruzione è» con le seguenti: «è nominato un commissario straordinario alla ricostruzione».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.100

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 3.2

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «che può essere individuato» con le seguenti: «individuato, di norma».

     Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «il commissario straordinario alla ricostruzione è» con le seguenti: «è nominato un commissario straordinario alla ricostruzione».

3.4

Fina, Irto, Basso

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Ragioneria generale dello Stato» inserire le seguenti: «e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale».

     Conseguentemente:

          al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione;»;

          al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» inserire le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

3.5

Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Ragioneria generale dello Stato» inserire le seguenti: «e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;»;

          b) al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «e dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione;».

3.6

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Precluso

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Ragioneria generale dello Stato» inserire le seguenti: «e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.101

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «Ragioneria generale dello Stato» inserire le seguenti: «e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale».

3.7

Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

         «3-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle residue competenze in materia di sospensione ed esenzione di versamenti tributari e contributivi, ivi incluse quelle afferenti alla concessione di compensazioni finanziarie agli enti locali, nonché delle relative risorse finanziarie.».

3.8

Di Girolamo, Sironi, Nave

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

          «3-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle residue competenze in materia di sospensione ed esenzione di versamenti tributari e contributivi, ivi incluse quelle afferenti alla concessione di compensazioni finanziarie agli enti locali, nonché delle relative risorse finanziarie».

3.9

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

          «a-bis) qualora sia nominato Commissario il Presidente della Regione, viene definito l'aumento della pianta organica necessario per fronteggiare l'emergenza e la durata temporale di tale aumento a seguito del quale viene riassorbito nei numeri originali della pianta organica della Regione stessa;».

3.10

Di Girolamo, Sironi, Nave

Respinto

Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «degli enti territoriali» inserire le seguenti: «o di enti pubblici di ricerca,».

3.11

Fina, Irto, Basso

Sost. id. em. 3.10

Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «degli enti territoriali,» inserire le seguenti: «o di enti pubblici di ricerca,».

3.12

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Sost. id. em. 3.10

Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali» inserire le seguenti: «o di enti pubblici di ricerca,».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.102

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sost. id. em. 3.10

Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali» inserire le seguenti: «o di enti pubblici di ricerca,».

3.13

Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

          «4-bis. Il Commissario straordinario alla ricostruzione, ai fini di cui al presente articolo, si avvale anche dei soggetti di cui all'articolo 13 comma 21 del decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018, sia a livello centrale che locale.».

3.14

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), dopo le parole: «capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «e con l'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio»;

          b) alla lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «e di eventuale ampliamento delle aree di esondazione» inserire le seguenti: «, previo parere della competente Autorità di bacino distrettuale sulla coerenza ed efficacia delle misure proposte in relazione alle misure e agli scenari di riferimento previsti dalla pianificazione distrettuale.».

3.15

Di Girolamo, Sironi, Nave

Respinto

Al comma 6, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

          «a-bis) entro sessanta giorni dalla nomina, sulla base di un monitoraggio svolto, definisce il fabbisogno di ulteriori unità di personale da assegnare secondo un piano triennale di impiego ai comuni colpiti per lo svolgimento delle ulteriori attività connesse alle misure di ricostruzione di cui al Capo II a valere sui fondi di cui all'articolo 6. A tal fine i comuni trasmettono al Commissario una relazione sullo stato degli uffici e il fabbisogno è definito in proporzione ai danni verificatisi nel comune come quantificati dalle schede di rilevazione. Con provvedimento del Commissario straordinario, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun comune è autorizzato ad assumere con contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, per le esigenze connesse alle attività di ricostruzione in aggiunta alle facoltà assunzionali, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Le assunzioni di cui ai precedenti periodi sono effettuate in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico. Il trattamento economico accessorio corrisposto al personale assunto ai sensi dei precedenti periodi non concorre al limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

          a-ter) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;».

3.16

Fina, Irto, Basso

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 6, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul lungo periodo e assicurare l'attrattività dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale.».

3.17

Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Al comma 6, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul lungo periodo e assicurare l'attrattività dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale.».

3.18

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Precluso

Al comma 6, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul medio e lungo periodo e assicurare la ricostruzione del tessuto sociale dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.103

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 6, lettera b), dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Commissario straordinario include nel piano anche gli interventi che, pur non strettamente legati alla ricostruzione di quanto preesistente, possano garantire sviluppo sul medio e lungo periodo e assicurare la ricostruzione del tessuto sociale dei territori colpiti dalla calamità, prevedendo a tal fine anche la realizzazione di centri di aggregazione sociale».

3.19

Sironi, Di Girolamo, Nave

Respinto

Al comma 6 lettera b), dopo le parole: «, specificando altresì le spese connesse alla demolizione dell'immobile ovvero alla sua gestione.» inserire le seguenti: «Nel caso di emergenze idrogeologiche che interessano abitati completamente in frana, gli studi di delocalizzazione hanno un canale preferenziale e si svolgono nei tempi, nei modi e con le risorse individuati in seguito all'analisi dei costi e dei benefici.».

3.20

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 6, lettera b), quarto periodo, dopo le parole: «esigenze di sviluppo economico» inserire le seguenti: «, sociale e culturale».

3.22

Di Girolamo, Sironi, Nave, Maiorino (*)

Respinto

Al comma 6, lettera d), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «e culturale».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.24

Fina, Irto, Basso

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 6, lettera d), numero 5), primo periodo, sostituire le parole: «contratto di lavoro a tempo determinato,» con le seguenti: «contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, anche,».

     Conseguentemente:

          al medesimo comma, lettera d), dopo il numero 5) aggiungere il seguente: «5-bis) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;»;

          all'articolo 11, comma 8, sostituire le parole: «umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «individuate a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.».

3.26

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Al comma 6, lettera d), numero 5), primo periodo, sostituire le parole: «contratto di lavoro a tempo determinato» con le seguenti: «contratti a tempo determinato di tre anni, prorogabili in coerenza con il contratto nazionale del comparto EELL, anche,»;

          al medesimo comma, lettera d), dopo il numero 5) aggiungere il seguente: «5-bis) individua, a valere sul fondo di cui all'articolo 6, le risorse da destinare al potenziamento dei servizi per la ricostruzione attraverso forme di incentivazione economica, per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale in servizio nei comuni interessati, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi. Tali risorse non concorrono al limite finanziario stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;».

3.27

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Respinto

Al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale;».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.104

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 3.27

Al comma 6, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale;».

3.28

Di Girolamo, Sironi, Nave

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

          «6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la Centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.29

Fina, Irto, Basso

Precluso

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

          «6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la Centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

3.30

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Precluso

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

          «6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dell'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti d'interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali, in relazione a procedure di rilevante valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale del contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al fascicolo virtuale dell'operatore di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza di cui al presente comma, sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la Centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.105

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

          «6-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di atti-tipo e linee guida elaborati dell'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti d'interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali, in relazione a procedure di rilevante valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale del contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al fascicolo virtuale dell'operatore di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza di cui al presente comma, sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e la Centrale unica di committenza di cui all'articolo 16. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

3.31

Di Girolamo, Sironi, Nave

Respinto

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «a condizione che» inserire le seguenti: «siano strettamente funzionali alla realizzazione di interventi basati su tecnologie e tecniche costruttive innovative ed ecosostenibili finalizzate alla prevenzione e mitigazione del rischio connesso agli eventi calamitosi, conformemente agli articoli 9 e 41 della Costituzione, e».

3.33

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei princìpi generali dell'ordinamento,» inserire le seguenti: «delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

3.34

Nave, Di Girolamo, Sironi

Id. em. 3.33

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei princìpi generali dell'ordinamento,» inserire le seguenti: «delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

3.35

Di Girolamo, Sironi, Nave

Decaduto

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» inserire le seguenti: «del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

3.36

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» inserire le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articolo 19 e 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.106

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» inserire le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articolo 19 e 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

3.37

Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» inserire le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,».

3.38

Di Girolamo, Sironi, Nave

Decaduto

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le ordinanze commissariali di cui al presente comma, nonché i pareri dei Ministri interessati sono pubblicati e aggiornati ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario di cui all'articolo 21 della presente legge.».

G3.100

Sironi, Di Girolamo, Nave

Decaduto

Il Senato,

          in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (AS 1294);

     premesso che:

          l'articolo 3 del provvedimento in esame disciplina la nomina del commissario straordinario alla ricostruzione;

          il suddetto articolo 3 prevede che entro sei mesi dalla nomina il Commissario provvede alla adozione di un piano generale pluriennale di interventi riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso,

     impegna il Governo a:

          prevedere che il citato piano di cui in premessa tenga conto: 1) della variazione sia in diminuzione che in aumento dei regimi delle sorgenti conseguenti l'evento calamitoso; 2) dell'approvvigionamento idrico pubblico o ad un alluvionamento delle aree a valle delle sorgenti; 3) opere di captazione di acque sotterranee per usi civili e loro sistema di drenaggio; 4) un piano speciale per le indagini in relazione alla variazione dei regimi delle sorgenti.

3.0.1

Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ripristino della Zona Franca Urbana per i territori del sisma 2016)

          1. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole "e per i sei anni successivi" sono sostituite dalle seguenti: "e per i dieci anni successivi" e le parole "e il 2023" sono sostituite dalle seguenti: "il 2023, il 2024, il 2025, il 2026 e il 2027".».

3.0.2

Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure relative all'operatività della misura del Superbonus per gli interventi della ricostruzione post-sisma)

           1. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2029".».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori colpiti per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2. Essa è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, che la presiede, dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropolitano, ove esistente, da un rappresentante delle province interessate, designato dall'Unione delle province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario alla ricostruzione:

a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 3, comma 3;

b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato;

c) nella definizione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b);

d) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria;

e) nella redazione dei piani speciali di ricostruzione pubblica di cui all'articolo 13, comma 2;

f) nell'integrazione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici già programmati di cui all'articolo 17.

4. Dal funzionamento della Cabina di coordinamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

4.1

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «dei comuni italiani» inserire le seguenti: «nonché da un rappresentante degli ordini e dei collegi professionali ovvero dei rispettivi Consigli e Federazioni nazionali o di loro forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee».

4.2

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, penultimo periodo, dopo le parole: «dei comuni italiani» inserire le seguenti: «e dall'Autorità di Bacino distrettuale».

4.3

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuate mediante manifestazione d'interesse.».

     Conseguentemente:

          dopo il comma 2 inserire i seguenti:

          «2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro e non oltre sessanta giorni dalla dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, sono indicati i membri della Cabina di coordinamento di cui al comma 2 del presente articolo;
2-ter. La Cabina di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno, ad intervalli non superiori di sei mesi, tenendo altresì conto, nella formulazione dell'ordine del giorno, delle proposte eventualmente avanzate dai suoi componenti;»;

          dopo il comma 3 inserire il seguente:

          «3-bis. Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione, è reso pubblico in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.».

4.4

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché le rappresentanze locali delle professioni tecniche, anche attraverso il coinvolgimento degli Ordini delle professioni tecniche delle province su cui insistono gli interventi di ricostruzione post-calamità».

4.5

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1086 territorialmente presenti e le organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuate mediante manifestazione d'interesse.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.100

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 4.5

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1086 territorialmente presenti e le organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuate mediante manifestazione d'interesse.».

4.6

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: «, nonché le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, territorialmente presenti.».

4.7

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

          «2-bis. La Cabina di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno, ad intervalli non superiori ai sei mesi, tenendo altresì conto, nella formulazione dell'ordine del giorno, delle proposte che possono venire dai suoi membri. Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione prodotti dalla Cabina viene reso pubblico in ottemperanza delle norme di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.101

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 4.7

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

          «2-bis. La Cabina di coordinamento si riunisce almeno due volte l'anno, ad intervalli non superiori ai sei mesi, tenendo altresì conto, nella formulazione dell'ordine del giorno, delle proposte che possono venire dai suoi membri. Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione prodotti dalla Cabina viene reso pubblico in ottemperanza delle norme di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.».

4.8

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

          «2-bis. Tutti gli atti, i verbali e qualsiasi altro documento, dato o informazione prodotti dalla Cabina di coordinamento viene reso pubblico, entro 30 giorni dall'ultima riunione, in ottemperanza delle norme di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.9

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Respinto

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e nella Banca dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.102

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Sost. id. em. 4.9

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e nella Banca dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.».

4.10

Fina, Irto, Basso

Sost. id. em. 4.9

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale.».

4.11

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Sost. id. em. 4.9

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici costituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.12

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

          «f-bis) nella individuazione ed effettuazione degli studi di apprendimento strumentali alla conoscenza delle condizioni post-evento calamitoso del territorio, allo scopo di assicurare un percorso di ricostruzione adeguato, informato e sicuro;».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante l'adozione di direttive, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione assicura, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione con riferimento agli stati di ricostruzione attivati nell'intero territorio nazionale.

2. Le direttive di cui al comma 1 sono adottate, su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da sancire, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.

3. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, la determinazione di procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati, anche finalizzate ad assicurare l'omogeneità nel monitoraggio dei dati sui processi di ricostruzione, in accordo con i dati desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le esigenze del Dipartimento casa Italia, e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

4. Il capo del Dipartimento Casa Italia, nei limiti e per le finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte dei Commissari straordinari.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

5.1

Fina, Irto, Basso

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.».

     Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:

          «3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una Piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC per le finalità di cui all'articolo 21.».

5.2

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto dei principi generali e dell'indirizzo unitario di cui al periodo precedente, possono essere previste, in ragione delle caratteristiche fisiche, geologiche e socio-economiche del territorio colpito dagli eventi calamitosi, nonché dell'estensione territoriale degli stessi, misure specifiche e deroghe, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.3

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

          «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un sistema informativo integrato, realizzato e gestito dal Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto a garantire la gestione unitaria e centralizzata dei dati da utilizzare nell'ambito della prevenzione, della gestione dell'emergenza e della ricostruzione successiva agli eventi di cui all'articolo 1, anche a supporto delle attività tecnico-economiche e di programmazione, prevedendo l'acquisizione dei dati già presenti nei sistemi informativi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali e definendo modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione e l'analisi informatizzata, nonché garantendone il costante aggiornamento.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.4

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

          «3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri sono definite le modalità con le quali i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale. Per le finalità di cui al presente comma è altresì istituita una piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC, per le finalità di cui all'articolo 21.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.100

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

          «3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri sono definite le modalità con le quali i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale. Per le finalità di cui al presente comma è altresì istituita una piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC, per le finalità di cui all'articolo 21.».

5.5

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Precluso

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

          «3-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di ricostruzione attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una Piattaforma unica di monitoraggio delle procedure di ricostruzione, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'ANAC per le finalità di cui all'articolo 21.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G5.100

Fregolent

Respinto

Il Senato,

     premesso che;

          l'Italia risente di una strutturale fragilità sul piano del rischio idrogeologico, che ha spesso portato il Paese a pagare il prezzo di questa fragilità in termini di vite umane e danni economici è stato sempre troppo alto perché non si è mai intervenuti in modo organico per contrastare il dissesto idrogeologico e mettere in sicurezza la nostra Penisola dalle sue conseguenze.

          Contro il dissesto il Governo Renzi nella XVII Legislatura investì 9,8 miliardi di euro (piano finanziario 2013-2015 ndr) ed istituì per la prima volta il Piano nazionale con oltre 9 mila opere in progetto;

          con il progetto Italia-sicura si scelse, per la prima volta la strada della prevenzione superando la logica delle emergenze in settori chiave per contrastare il dissesto idrogeologico;

          negli ultimi 80 anni si sono verificati in Italia più di 5.400 alluvioni e 11.000 frane e la classifica dei comuni ad altissimo rischio, secondo il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, vede al primo posto l'Umbria, seguita da Basilicata, Molise, Liguria, Val d'Aosta, Abruzzo e Lombardia;

          secondo i dati del rapporto Ecosistema Rischio 2017 di Legambiente in ben 6.633 comuni italiani sono presenti aree a rischio idrogeologico e oltre 5 milioni di cittadini si trovano ogni giorno in zone esposte al pericolo di frane o alluvioni;

          la disciplina della governance e il coordinamento e la gestione degli interventi, attraverso la struttura di missione allora istituita a Palazzo Chigi sono stati alla base per l'individuazione degli interventi e per il reperimento delle risorse necessari;

          la struttura, istituita nel maggio del 2014, impresse, infatti, una grande accelerazione all'attuazione di tutti gli interventi svolgendo una fondamentale azione di recupero dei fondi stanziati contro il dissesto idrogeologico e non spesi negli anni 2000-2014: un "tesoretto" da 2,2 miliardi che furono sbloccati anche grazie all'opera di semplificazione degli iter burocratici necessari alla cantierazione;

          i tragici eventi verificatisi nell'isola di Ischia dimostrano come sia necessaria oggi, come e più di allora, una struttura che coordini e monitori gli interventi, anche relativamente al Piano di mitigazione del rischio idrogeologico e alle nuove procedure in merito alla gestione delle risorse idriche tese al superamento delle procedure di infrazione che erano pendenti nei confronti dell'Italia,

     impegna il Governo

          ad istituire la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che operi in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza post-eventi degli Enti ed Organi preposti, nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.

ARTICOLI 6 E 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un fondo per la ricostruzione e un fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. I fondi di cui al primo periodo sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per cui è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale si provvede con l'utilizzo delle risorse del fondo per la ricostruzione, come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1. Al finanziamento del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione si provvede con successivi provvedimenti legislativi. Nel rispetto del principio di trasparenza, la pubblicità dei fondi di cui al primo periodo è assicurata mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

2. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, alla quale sono assegnate:

a) le eventuali somme residue al momento della cessazione dello stato di emergenza, disponibili presso la contabilità speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, strettamente finalizzate alla conclusione delle attività emergenziali e di assistenza della popolazione, trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge;

b) le risorse provenienti dai fondi di cui al comma 1, le risorse finanziarie statali nonché quelle derivanti dalle erogazioni liberali disciplinate sulla base di normativa statale, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi per i quali è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

3. All'assegnazione delle risorse alla contabilità speciale provvede il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta del Commissario straordinario, subordinatamente alla verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Alla rendicontazione delle risorse della contabilità speciale viene data tempestiva e adeguata pubblicità ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario di cui all'articolo 21 della presente legge.

4. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 2 del presente articolo, ultimati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate ai bilanci delle amministrazioni dalle quali provengono.

Art. 7.

Approvato

(Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Il comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è sostituito dal seguente:

« 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. In tale ambito la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione ».

2. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la coordina, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, composta da tutti i Commissari straordinari nominati per le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, la quale opera come struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Cabina di regia istituita dall'articolo 221 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Per la partecipazione alla Conferenza ai Commissari straordinari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. All'articolo 221, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione ».

4. In sede di prima applicazione del comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri è attribuito un contingente di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento Casa Italia, in numero non superiore a venticinque unità individuate, a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, tra il personale di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, e presso le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-ter, comma 6, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, nonché tra quello in servizio a tempo indeterminato di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. È conseguentemente ridotta la dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e corrispondentemente incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con contestuale trasferimento delle relative risorse. Gli oneri del differenziale retributivo derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri sono posti a valere sulle facoltà assunzionali della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri.

Capo II

MISURE PER LA RICOSTRUZIONE

Sezione I

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali)

1. Entro diciotto mesi dalla nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i comuni, ove richiesto dal Commissario straordinario medesimo in ragione della natura degli eventi calamitosi e dei conseguenti effetti, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, approvano o adeguano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione nonché l'aggiornamento degli studi specialistici, compresi quelli di microzonazione sismica e quelli per le carte del piano di assetto idrogeologico, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, ove necessari, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:

a) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per le infrastrutture strategiche, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2;

b) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive, ivi compresi le infrastrutture sportive e gli edifici degli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2;

c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione per dati.

2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i princìpi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e tengono conto dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3, comma 6, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2. Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:

a) un aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare 120 metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione effettuato dall'Istituto nazionale di statistica prima della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

b) un aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi calamitosi da cui è conseguita la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale o a valutazione d'incidenza.

3. Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini rispetto alle scelte in materia di pianificazione territoriale e alla definizione degli atti e dei provvedimenti principali del processo di ricostruzione, nel rispetto dei criteri stabiliti con le direttive di cui all'articolo 5. Qualora il Commissario straordinario preveda, ai sensi del primo periodo, forme di consultazione dei cittadini, i pareri richiesti non assumono natura vincolante e sono resi nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta.

4. Il comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti, dopo la loro adozione, sono pubblicati nell'albo pretorio dell'ente per quindici giorni, assicurandone altresì la diffusione presso le popolazioni interessate; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il comune trasmette al Commissario straordinario gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e alle opposizioni ricevute, per l'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, che è reso nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti e possono derogare allo strumento paesaggistico eventualmente vigente, a condizione che su di essi abbiano espresso il proprio assenso i rappresentanti del Ministero della cultura e della regione interessata presso la Conferenza permanente di cui all'articolo 15.

7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessati dagli eventi calamitosi nonché alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prodotta dall'interessato, con la quale si attesta la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le disposizioni di maggiore semplificazione.

8. I comuni, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dall'evento calamitoso ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresì, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento e pubblicata nel sito internet istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con la medesima deliberazione del consiglio comunale sono altresì perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le unità minime di intervento, costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.

9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario alla ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione di un numero di proprietari che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie complessiva dell'intero edificio, determinata dalla somma delle superfici complessive delle singole unità immobiliari di cui è costituito l'edificio, comprese quelle ad uso non abitativo, calcolate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, recante determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994.

10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i comuni utilizzano i contributi che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari ai sensi dell'articolo 9. In tali casi il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonché di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio.

11. Il consorzio di cui al comma 9 e i comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati sia superiore all'importo del contributo concedibile.

12. Entro ventiquattro mesi dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3, comma 6, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2, nonché degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi del comma 1 del presente articolo, ove adottati. I programmi di cui al presente comma autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso esclusi dai programmi di cui al presente comma gli interventi su costruzioni o parti di esse realizzate in assenza o in difformità dai prescritti titoli abilitativi, salve le tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le modalità di regolarizzazione previste dalla legislazione vigente già favorevolmente concluse alla data dell'evento calamitoso.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8.1

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «e quelli per le carte del piano di assetto idrogeologico,» con le seguenti: «, nel rispetto della pianificazione distrettuale di assetto idrogeologico e di gestione dal rischio alluvione vigente ovvero aggiornata dall'Autorità di bacino distrettuale in conseguenza dell'evento,».

8.2

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «carte del piano di assetto idrogeologico» con le seguenti: «mappe della pericolosità e del rischio idraulico e geologico redatte ai fini della pianificazione di bacino».

8.5

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

          «c-bis) individuazione di aree di attesa e di quelle idonee a ospitare gli eventuali moduli abitativi e, se necessario in relazione al potenziale fabbisogno, di eventuali disponibilità alloggiative alternative, secondo le direttive da emanare a cura del Dipartimento della protezione civile.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.7

Sironi, Di Girolamo, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere le seguenti parole: «Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:»;

          b) sopprimere le lettere a), b) e c).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.8

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «attuativi» inserire la seguente: «non».

     Conseguentemente, sopprimere da: «qualora non prevedano» fino alla fine del comma.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.100

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 8.8

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «attuativi» inserire la seguente: «non».

     Conseguentemente, sopprimere da: «qualora non prevedano» fino alla fine del comma.

8.9

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «VAS qualora» inserire le seguenti: «non abbiano impatti significativi sull'ambiente e il patrimonio culturale o».

8.10

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Id. em. 8.9

Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «VAS qualora» inserire le seguenti: «non abbiano impatti significativi sull'ambiente e il patrimonio culturale o».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.11

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Sopprimere il comma 6.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.12

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta comunque fermo l'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi edilizi sugli immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.101

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 8.12

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Resta comunque fermo l'obbligo dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi edilizi sugli immobili di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio.».

8.13

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli aggregati edilizi e le relative unità minime di intervento individuate ai sensi del presente comma sono recepiti dagli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1».

8.14

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 9 sostituire le parole: «dal Commissario straordinario alla ricostruzione» con le seguenti: «dal Comune competente».

8.15

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 12, quarto periodo, dopo le parole: «favorevolmente concluse» inserire le seguenti: «con il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G8.100 (già 8.3)

Sironi, Di Girolamo, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (AS 1294);

     premesso che:

          l'articolo 8 riguarda gli interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali,

     impegna il Governo a:

          valutare la possibilità di considerare le mappe della pericolosità e del rischio idraulico e geologico redatte ai fini della pianificazione di bacino in quanto, tale accezione essendo più ampia, consentirebbe di contemperare anche ai piani di gestione del rischio di alluvioni e mantenere congruità con le direttive europee (in particolare con la Dir. 2007/60/CE recepita dal DLgs 49/2010).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G8.101 (già 8.4)

Sironi, Di Girolamo, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (AS 1294);

     premesso che:

          l'articolo 8 riguarda gli interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali;

          in riferimento agli eventi sismici è stato inserito nel testo del provvedimento il riferimento all'aggiornamento degli studi specialistici per le carte del piano di assetto idrogeologico, da effettuarsi tuttavia esclusivamente a livello comunale;

          a tal riguardo, risulta però necessario evidenziare come un evento alluvionale che per intensità ed estensione territoriale determina l'attivazione della fase di ricostruzione, comporti anche la necessità di avviare tempestivamente le attività di verifica e aggiornamento della pianificazione di bacino (PAI e PGRA). Ciò riguarda, in particolare, la perimetrazione delle aree allagabili, delle fasce fluviali, delle frane nonché la definizione delle misure di mitigazione del rischio e delle linee di assetto di progetto lungo le aste fluviali. Tale attività di aggiornamento, soprattutto in termini di aree allagabili, misure di mitigazione e linee di assetto, deve essere condotta a scala di bacino o di intera asta fluviale, ancor prima dell'aggiornamento dello strumento urbanistico, che dovrà poi adeguarsi a tali modifiche, come previsto per legge (D. Lgs 152/2006).Appaino infine molto gravosi e difficilmente sostenibili, nelle scadenze temporali fissate, i compiti attribuiti alla Conferenza permanente (art. 15, comma 3) e al Commissario straordinario che la presiede, compiti relativi all'espressione di un parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi dei comuni e all'approvazione dei singoli progetti,

     impegna il Governo a:

          considerare che i piani adottati dai comuni di cui all'articolo 8 comma 1, contemplino anche la verifica e l'aggiornamento della pianificazione di bacino (pai e pgra) condotta a scala di bacino o di intera asta fluviale, in relazione alla perimetrazione delle aree allagabili, delle fasce fluviali, delle frane nonché la definizione delle misure di mitigazione del rischio e delle linee di assetto di progetto lungo le aste fluviali.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G8.102 (già 8.6)

Sironi, Di Girolamo, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (AS 1294);

     premesso che:

          l'articolo 8 riguarda gli interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali,

     impegna il Governo a:

          valutare la possibilità che il commissario straordinario sin dall'inizio della fase di ricostruzione, debba definire la tipologia ed il grado di approfondimento degli studi specialistici necessari su un determinato territorio e ne coordina la realizzazione nell'ambito della definizione del piano pluriennale generale degli interventi di cui all'articolo 3.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G8.103

Sironi, Di Girolamo, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (AS 1294);

     premesso che:

          l'articolo 8 riguarda interventi nei centri storici, in centri e nuclei urbani e rurali,

     impegna il Governo a:

          1) prevedere che, al fine di misurare l'impatto ambientale degli interventi di ricostruzione privata e pubblica, sia preso in considerazione, quale criterio per la sua valutazione, anche l'impronta di carbonio (carbon footprint), con particolare riferimento agli interventi edilizi, alle tecniche costruttive e ai materiali da costruzione

          2) definire un sistema di carbon management nel settore dell'edilizia finalizzato all'individuazione di interventi di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G8.104

Sironi, Di Girolamo, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (AS 1294);

     premesso che:

          l'articolo 8 riguarda interventi nei centri storici, in centri e nuclei urbani e rurali;

          il soddisfacimento delle esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico relativo alle aree minime d'intervento di cui all'articolo 8 comma 8 rivestono importanza fondamentale

          occorre garantire che la ricostruzione dei beni danneggiati privati, così come le infrastrutture e gli edifici pubblici siano ricostruiti rispettando i criteri più avanzati, per essere "a prova di clima e di disastro",

     impegna il Governo a:

          definire dei livelli prestazionali non inferiori a quanto stabilito dalle norme europee, e di riflesso nazionali, quali le Direttive EPBD sul rendimento energetico nell'edilizia, le fonti energetiche rinnovabili, l'efficienza energetica e il regolamento europeo 2024/1991 per il ripristino della natura.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G8.105

Sironi, Di Girolamo, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Il Senato,

          in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (AS 1294);

     premesso che:

          l'articolo 8 riguarda interventi nei centri storici, in centri e nuclei urbani e rurali;

     considerato che:

          al fine del soddisfacimento delle esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico relativo alle aree minime d'intervento di cui all'articolo 8 comma 8, nonché nell'ottica di assicurare che la ricostruzione dei beni danneggiati privati, cosi come le infrastrutture e gli edifici pubblici siano ricostruiti rispettando i criteri più avanzati, per essere "a prova di clima e di disastro",

     impegna il Governo a:

          definire dei livelli prestazionali non inferiori a quanto stabilito dalle Direttive EPBD e dalle leggi nazionali per quanto riguarda l'efficientamento energetico nell'edilizia che tenga conto delle finalità previste del regolamento europeo 2024/1991 tra cui quella di migliorare la resilienza degli ecosistemi ai cambiamenti climatici.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.0.1

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

          «Art. 8-bis.

          (Partecipazione della popolazione dei comuni interessati dagli eventi calamitosi)

          1. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia costituiti in associazioni, comitati e organismi comunque denominati, è assicurata la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività finalizzate:

          a) al superamento dell'emergenza ed avvio degli interventi di ricostruzione;

          b) alla realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali e ambientali;

          c) al recupero sociale, economico e culturale, secondo le modalità e nei limiti stabiliti da apposite ordinanze commissariali.

          2. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia in forma associata riconosciuta e non riconosciuta, ai sensi del comma 1, è sempre garantita la partecipazione a tutti quei processi di pianificazione e programmazione a livello municipale e di area vasta che determinano i futuri assetti urbanistici e territoriali, nonché alla progettazione di dettaglio per interventi di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale.

          3. Al fine di perseguire gli obiettivi del presente articolo, i comuni interessati dagli eventi calamitosi si dotano degli appositi strumenti amministrativi che consentano ai soggetti di cui al comma 1 la gestione collaborativa/operativa di beni e servizi di interesse collettivo.

          4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede attraverso le risorse assegnate al Comune interessato da evento calamitoso per il processo di ricostruzione. Per le opere di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale, i comuni hanno l'obbligo di destinare una quota percentuale per la pianificazione e la progettazione di dette opere attraverso i processi partecipativi di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

8.0.100

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 8.0.1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

          «Art. 8-bis.

          (Partecipazione della popolazione dei comuni interessati dagli eventi calamitosi)

          1. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia costituiti in associazioni, comitati e organismi comunque denominati, è assicurata la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività finalizzate:

          a) al superamento dell'emergenza ed avvio degli interventi di ricostruzione;

          b) alla realizzazione degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali e ambientali;

          c) al recupero sociale, economico e culturale, secondo le modalità e nei limiti stabiliti da apposite ordinanze commissariali.

          2. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio interessato dagli eventi calamitosi, sia in forma singola, sia in forma associata riconosciuta e non riconosciuta, ai sensi del comma 1, è sempre garantita la partecipazione a tutti quei processi di pianificazione e programmazione a livello municipale e di area vasta che determinano i futuri assetti urbanistici e territoriali, nonché alla progettazione di dettaglio per interventi di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale.

          3. Al fine di perseguire gli obiettivi del presente articolo, i comuni interessati dagli eventi calamitosi si dotano degli appositi strumenti amministrativi che consentano ai soggetti di cui al comma 1 la gestione collaborativa/operativa di beni e servizi di interesse collettivo.

          4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede attraverso le risorse assegnate al Comune interessato da evento calamitoso per il processo di ricostruzione. Per le opere di particolare impatto urbanistico, sociale, economico e ambientale, i comuni hanno l'obbligo di destinare una quota percentuale per la pianificazione e la progettazione di dette opere attraverso i processi partecipativi di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo.».

8.0.2

Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deroghe finanziarie e contabili per la ricostruzione)

          1. Per favorire l'utilizzo e la gestione contabile delle risorse statali e regionali acquisite ai fini della ricostruzione, i comuni per i quali è stato deliberato lo stato di ricostruzione di cui all'articolo 2 possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3, 4 e 4-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

8.0.3

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Id. em. 8.0.2

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deroghe finanziarie e contabili per la ricostruzione)

          1. Per favorire l'utilizzo e la gestione contabile delle risorse statali e regionali acquisite ai fini della ricostruzione, i comuni per i quali è stato deliberato lo stato di ricostruzione di cui all'articolo 2 possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3, 4 e 4-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

Sezione II

RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PRIVATI

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Ricostruzione privata)

1. Per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione sono definiti con disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2. Con le medesime disposizioni di legge sono individuati i soggetti privati legittimati ad ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e sono stanziate le risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b). Le risorse sono iscritte nel fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).

2. Ai fini dell'attribuzione dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), e nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, entro dodici mesi dalla nomina, provvede a:

a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo:

1) interventi di immediata riparazione, da realizzare con priorità, per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;

2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni gravi;

3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione.

3. Gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove prescritta.

EMENDAMENTI

9.1

Di Girolamo, Nave, Sironi, De Cristofaro (*)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

          «1-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti e unità collabenti possa rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri edifici e per favorire la rigenerazione dei tessuti storici urbani e la valorizzazione urbanistica e funzionale degli immobili ricadenti nel comune interessato dagli eventi calamitosi, la disposizione di legge di cui al comma 1, riconosce un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, nonché per gli eventuali oneri per la progettazione e per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

          1-ter. Le disposizioni del comma 1-bis si applicano agli immobili ricadenti nei centri storici e nei nuclei di antica formazione dei comuni dei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, limitatamente agli immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data dell'evento calamitoso, già oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la ricostruzione o riparazione delle stesso immobile, le cui condizioni di inagibilità, anche pregressa all'evento calamitoso, purché documentata con scheda AeDES, non garantiscono la salvaguardia della pubblica incolumità al fine della completa fruizione degli spazi pubblici e degli altri immobili riparati o agibili.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

9.2

Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Agli immobili ricadenti nei centri storici di particolare valore è riconosciuto un contributo minimo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile. Nonché per gli eventuali oneri per la progettazione per l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benedici sono applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse dal contributo le unità immobiliari costruire, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47.».

9.3

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 2, alinea, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

9.4

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «dell'autorizzazione statica o sismica, ove prescritta» con le seguenti: «delle autorizzazioni statica o sismica e paesaggistica, ove prescritte.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

9.100

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 9.4

Al comma 3 sostituire le parole: «dell'autorizzazione statica o sismica, ove prescritta» con le seguenti: «delle autorizzazioni statica o sismica e paesaggistica, ove prescritte.».

9.0.1

Di Girolamo, Nave, Sironi, De Cristofaro (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nella ricostruzione post- calamità)

          1. All'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si apportano le seguenti modificazioni:

          a) il numero 1.5.6 è sostituito dal seguente:

          "1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere dotate di meccanismi anti incastro in grado di modificare la risposta dell'infisso all'azione sismica, al fine di facilitarne l'apertura in concomitanza o a seguito di eventi calamitosi, devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. Sono fatti salvi i prescritti requisiti tecnici ai fini antincendio";

          b) il numero 1.6.15, è sostituito dal seguente:

          "1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte facilmente da chiunque anche in concomitanza o a seguito di un evento calamitoso, in ogni momento e dall'interno senza aiuto speciale".».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)

1. Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, comma 1, può essere previsto con disposizione di legge uno specifico contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli strumentali all'esercizio dei servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalità e dei relativi criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo concedibile per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso di cui all'articolo 1.

EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO

G10.100

Marton, Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

V. testo 2

Il Senato:

          nell'ambito del provvedimento riguardante la legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (A.S. 1294);

     premesso che:

          l'articolo 10 del provvedimento in esame riguarda i contributi ai privati per i beni mobili danneggiati;

     considerato che:

          attualmente, non vi è alcun riconoscimento economico a favore dei familiari deceduti per effetto diretto degli eventi sismici verificatisi nel territorio nazionale,

     impegna il Governo a:

          riconoscere, compatibilmente con gli oneri previsti dalla finanza pubblica, ai familiari delle vittime decedute per effetto diretto degli eventi sismici verificatisi nel territorio nazionale un beneficio economico nonché, l'individuazione dei soggetti a cui corrispondere il suddetto beneficio.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G10.100 (testo 2)

Marton, Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro

Accolto

Il Senato:

          nell'ambito del provvedimento riguardante la legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (A.S. 1294);

     premesso che:

          l'articolo 10 del provvedimento in esame riguarda i contributi ai privati per i beni mobili danneggiati;

     considerato che:

          attualmente, non vi è alcun riconoscimento economico a favore dei familiari deceduti per effetto diretto degli eventi sismici verificatisi nel territorio nazionale,

     impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di riconoscere ai familiari delle vittime decedute per effetto diretto degli eventi sismici verificatisi nel territorio nazionale un beneficio economico nonché, l'individuazione dei soggetti a cui corrispondere il suddetto beneficio.

10.0.1

Marton, Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni peri familiari delle vittime a seguito degli eventi sismici)

          1. Per l'anno 2025, 2026 e 2027, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro in favore dei familiari delle vittime a seguito degli eventi sismici che hanno interessato le Regioni del territorio italiano dal 1° gennaio 2000.

          2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle persone decedute di cui al comma 1, individua i rispettivi familiari e determina la somma loro spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1 prevedendo, comunque, che ai familiari di ciascuna persona deceduta sia attribuita una somma complessiva non inferiore a 110.000 euro.

          3. Il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito ai familiari delle persone decedute secondo il seguente ordine:

          a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

          b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

          c) ai genitori;

          d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

          e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

          f) al convivente more uxorio.

          4. In presenza di figli a carico della persona deceduta nati da rapporti di convivenza more uxorio, il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a).

          5. I benefìci economici di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa e sono attribuiti in aggiunta ad ogni altra agevolazione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

          6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per gli anni 2025, 2026, e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata)

1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. All'istanza sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) l'eventuale ordinanza di sgombero e l'eventuale scheda AeDES redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, ovvero altri analoghi documenti di rilevazione dei danni eventualmente redatti dall'autorità statale competente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

b) la relazione tecnica, asseverata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;

c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati di un computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. Lo stato legittimo dell'immobile è stabilito ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 12, gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo sono realizzati mediante SCIA edilizia, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni, fatta eccezione per quelle paesaggistiche ove necessarie.

3. Il comune, verificati la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprendente le spese tecniche.

4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con decreto di concessione del contributo e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.

5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede mensilmente a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e richiede la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse mediante ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1.

6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendone la dematerializzazione con l'impiego di piattaforme informatiche interconnesse con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC e tenendo conto della necessità di concludere i lavori di ricostruzione, ripristino o riparazione entro il termine di scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da allegare all'istanza di concessione del contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5. Il termine di presentazione delle istanze di concessione dei contributi non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

7. I contributi e i benefìci previsti dalla presente sezione sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità a esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito entro la data di presentazione della relativa istanza.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera d), numero 5), i comuni svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

11.1

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «al comune territorialmente competente» inserire le seguenti: «o presso gli Uffici speciali per la ricostruzione.».

11.2

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

          «a-bis) in caso di esiti discordanti o di scheda con esito "D" o "F", o di assenza di scheda, il progettista incaricato per la redazione del progetto provvede alla compilazione della scheda AeDES, il cui esito dovrà essere verificato e validato in istruttoria da parte dell'ente competente alla approvazione del contributo;».

11.3

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «senza obbligo di speciali autorizzazioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «previa acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.»

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.4

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 4, aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: «, nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.».

11.5

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Id. em. 11.4

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.100

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 11.4

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136.».

11.6

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Id. em. 11.4

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché dal codice identificativo di gara di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.7

Fina, Irto, Basso

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale» con le seguenti: «è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché».

     Conseguentemente, all'articolo 12:

          al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «è sempre obbligatorio» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile;»;

          al comma 5:

          dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;»;

          aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato.».

11.8

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Precluso

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale» con le seguenti: «è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.101

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale» con le seguenti: «è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché».

11.9

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Precluso

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale,» con le seguenti: «è soggetta a revoca, anche parziale, in caso di inadempimento degli obblighi di tracciamento finanziario di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, in caso di inadempimento degli obblighi in materia di subappalto di cui all'articolo 12, comma 5, nonché,».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.10

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 7 sostituire le parole: «di presentazione della relativa istanza.» con le seguenti: del verificarsi dell'evento calamitoso.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.12

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 8 sostituire le parole da: «con le risorse umane» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate a carico del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1 della presente legge.».

11.13

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Id. em. 11.12

Al comma 8 sostituire le parole da: «con le risorse umane» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate a carico del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.14

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Id. em. 11.12

Al comma 8 sostituire le parole da: «con le risorse umane» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate a carico del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.102

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 11.12

Al comma 8 sostituire le parole da: «con le risorse umane» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate a carico del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge».

11.15

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 8 sostituire le parole: «umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «individuate a carico del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata)

1. Nei contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dalla presente legge, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché quello di dare comunicazione al Commissario straordinario, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza, dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o subaffidatari ai medesimi obblighi.

2. Qualora sia accertato l'inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario, consistente nel mancato utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, degli operatori economici incaricati o dei professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori mediante le somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, è disposta la revoca totale del contributo erogato.

3. Qualora sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.

4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto è risolto di diritto.

5. Nei contratti fra privati è consentito il subappalto di lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione, se nota, delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso al Commissario straordinario l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni delle imprese subappaltatrici. Sono nulle le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.

6. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 1 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

7. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi per il ristoro di danni ai sensi dalla presente legge sono concessi, nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per la ricostruzione, al netto dei rimborsi assicurativi percepiti dai beneficiari.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.1

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «è sempre obbligatorio» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «la clausola di tracciabilità finanziaria costituisce parte integrante dell'atto anche ove non espressamente richiamata, anche in deroga all'articolo 1341, secondo comma, del codice civile».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.2

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire la parola: «detta» con la seguente «apposita»;

          b) sostituire le parole: «gli obblighi di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché quello» con le seguenti: «l'onere»;

          c) sostituire le parole: «ai medesimi obblighi» con le seguenti: «agli obblighi di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

12.3

Di Girolamo, Nave, Sironi, De Cristofaro (*)

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

          «3-bis. Al fine di garantire il decoro, il recupero degli aggregati dei centri storici nonché la sicurezza degli immobili anche adiacenti nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi ricadenti sia nell'area del cratere sismico sia fuori dall'area del cratere sismico, gli edifici diruti e interessati da una condizione di inagibilità documentata dalla scheda AeDES che necessitano di interventi strutturali da parte dei legittimi proprietari, i comuni, per le finalità di cui al presente comma, possono, in caso di perdurante inerzia dei legittimi proprietari, provvedere alla messa in sicurezza degli immobili anche adiacenti con diritto di rivalsa. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previsti a legislazione vigente.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.4

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Respinto

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.».

Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.100

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 12.4

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.».

Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato.».

12.5

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Id. em. 12.4

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «In ogni caso, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.»; al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora sia accertato l'inadempimento degli obblighi in materia di subappalto, è disposta la revoca del contributo pubblico erogato.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G12.100 (già 12.3)

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

nell'ambito del provvedimento riguardante la legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (A.S. 1294);

     premesso che:

          l'articolo 12 del provvedimento in esame, detta disposizioni per la ricostruzione privata,

     impegna il Governo a:

          consentire, ai comuni in caso di perdurante inerzia dei legittimi proprietari, di provvedere alla messa in sicurezza degli immobili diruti situati sia nell'area del cratere sismico sia posti fuori dall'area del cratere sismico colpiti dagli eventi calamitosi e interessati da una condizione di inagibilità documentata dalla scheda AeDES.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.0.1

Di Girolamo, Nave, Sironi, De Cristofaro (*)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Fascicolo del fabbricato)

          1. Al fine di individuare le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, oggetto degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, nonché di consentire il monitoraggio e la programmazione nel tempo degli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia dei medesimi immobili, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del Fascicolo del fabbricato, recante:

          a) la descrizione dell'intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, ivi compresa la documentazione amministrativa che ne attesti lo stato legittimo ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

          b) il complesso delle informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell'immobile sotto il profilo statico, dell'impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica, degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza.

          2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

Sezione III

RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PUBBLICI

ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Ricostruzione pubblica)

1. Con apposite disposizioni di legge, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b), e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si provvede allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonché dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi del citato articolo 2. Le risorse economiche stanziate sono iscritte nel fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f). Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 7, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, comprese le opere di miglioramento sismico, attraverso la concessione di contributi, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per i seguenti beni danneggiati:

a) immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, edilizia residenziale pubblica, opere di urbanizzazione primaria, infrastrutture sportive, strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, edifici municipali, caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, immobili in uso al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, immobili demaniali, strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica e chiese ed edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto;

b) opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione, ivi comprese le opere di riqualificazione morfologica ed ecologica dei corsi d'acqua interessati da eventi alluvionali, di rinaturalizzazione dei corpi idrici e degli argini e di ampliamento delle aree di esondazione;

c) archivi, musei e biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

d) edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, il Commissario straordinario predispone e approva:

a) un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, che quantifichi il danno e preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;

b) un piano speciale dei beni culturali, che quantifichi il danno e preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;

c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per i centri abitati e le infrastrutture;

d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dall'evento calamitoso, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree oggetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti destinati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;

e) un piano speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, per le infrastrutture statali, con l'individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, come finanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, le aree già da essi occupate devono mantenere la destinazione urbanistica ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.

4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla nomina, acquisiti l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4, e il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, in sede di Conferenza permanente di cui all'articolo 15. Con successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti negli atti di pianificazione di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.

5. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni di comuni, le unioni montane e le province interessati predispongono e inviano i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo.

7. I contributi di cui al presente articolo nonché le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sono erogati in via diretta.

8. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario trasmette i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 14 per lo svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

9. Il monitoraggio dell'utilizzazione dei contributi di cui al presente articolo è eseguito secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2.

11. Il Commissario straordinario, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza medesima. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario ad acta, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 11, è individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e ai Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nonché al commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora già nominati alla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

13.1

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché opere di captazione di acque sotterranee per usi civili e loro sistema di drenaggio;».

13.2

Sironi, Di Girolamo, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

          «d-bis) opere di captazione di acque sotterranee per usi civili e loro sistema di drenaggio.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.3

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «secondo un ordine di priorità volto al ripristino tempestivo e al corretto funzionamento delle strutture deputate a garantire i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi dei territori colpiti.».

13.4

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Id. em. 13.3

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «secondo un ordine di priorità volto al ripristino tempestivo e al corretto funzionamento delle strutture deputate a garantire i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi dei territori colpiti.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.100

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 13.3

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «secondo un ordine di priorità volto al ripristino tempestivo e al corretto funzionamento delle strutture deputate a garantire i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi dei territori colpiti.».

13.5

Sironi, Di Girolamo, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici» con le seguenti: «un piano speciale di interventi per la mitigazione del rischio idraulico e geologico».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.6

Fina, Irto, Basso

Id. em. 13.5

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «sui dissesti idrogeologici» con le seguenti: «di interventi per la mitigazione del rischio idraulico e geologico».

13.7

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici» inserire le seguenti: «, con priorità per quelli già previsti dalla pianificazione distrettuale,»;

          b) dopo le parole: «e le infrastrutture» aggiungere le seguenti: «, sentita comunque la competente Autorità di bacino distrettuale.».

13.8

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

           «c-bis) un piano speciale per le indagini in relazione alla variazione dei regimi delle sorgenti;».

13.9

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 2, lettera d), secondo periodo, sopprimere le parole: «nonché gli impianti destinati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.10

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e le opere necessarie per l'adozione delle migliori soluzioni basate sulla natura.».

13.11

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Id. em. 13.10

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine, le parole: «e le opere necessarie per l'adozione delle migliori soluzioni basate sulla natura».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.101

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 13.10

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine, le parole: «e le opere necessarie per l'adozione delle migliori soluzioni basate sulla natura».

13.12

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Id. em. 13.10

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine, le parole: «e le opere necessarie per l'adozione delle migliori soluzioni basate sulla natura.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.15

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 10 sopprimere le parole da: «, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore» fino a: «di cui al comma 1 del presente articolo,».

     Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

13.16

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Id. em. 13.15

Al comma 10 sopprimere le parole da: «, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore» fino a: «di cui al comma 1 del presente articolo»;

          al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.17

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle riunioni del Consiglio dei ministri sono invitati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali interessati».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

13.18

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I piani approvati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, possono essere integrati con ulteriori opere di competenza dei Commissari di cui al periodo precedente, previo parere della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, mediante sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario di cui all'articolo 3.».

G13.100 (già 13.14)

Sironi, Di Girolamo, Nave, De Cristofaro (*)

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (AS 1294);

     premesso che:

          l'articolo 13 introduce disposizioni in materia di ricostruzione pubblica,

     impegna il Governo a:

          valutare la possibilità che il Commissario straordinario attivi con ISPRA, o con altri enti idonei, apposite «convenzioni» con cui regolare, di volta in volta, le modalità di collaborazione più opportune per ciascuna specifica situazione.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G13.101

Sironi, Di Girolamo, Nave, De Cristofaro (*)

V. testo 2

Il Senato,

          in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (AS 1294);

     premesso che:

          l'articolo 13 comma 9 prevede che il monitoraggio dell'utilizzazione dei contributi di cui al medesimo articolo sia eseguito secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo, attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo ReNDiS, in coerenza con quanto disposto all'articolo 8 del DL 153/2024 (recentemente convertito dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191);

          tale articolo richiede a tutti i soggetti a cui è affidata l'attuazione degli interventi di difesa del suolo, a prescindere dalla fonte di finanziamento, di alimentare tempestivamente la «piattaforma ReNDiS», al fine di assicurare la completezza del quadro tecnico conoscitivo degli interventi finanziati per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale;

          il principale obiettivo del Repertorio è la formazione di un quadro unitario, sistematicamente aggiornato, delle opere e delle risorse impegnate nel campo della difesa del suolo, condiviso tra tutte le Amministrazioni che operano nella pianificazione ed attuazione degli interventi, proponendosi quindi come uno strumento conoscitivo potenzialmente in grado di migliorare il coordinamento e, quindi, l'ottimizzazione della spesa nazionale per la difesa del suolo, nonché di favorire la trasparenza e l'accesso dei cittadini alle informazioni,

     impegna il Governo a:

          valutare l'opportunità che il Commissario straordinario attivi con ISPRA apposite convenzioni con cui regolare, di volta in volta, le modalità di collaborazione più opportune per ciascuna specifica situazione.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G13.101 (testo 2)

Sironi, Di Girolamo, Nave, De Cristofaro

Accolto (*)

Il Senato,

          in sede di esame della legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (AS 1294);

     premesso che:

          l'articolo 13 introduce disposizioni in materia di ricostruzione pubblica,

     impegna il Governo a:

          valutare la possibilità che il Commissario straordinario attivi con ISPRA, o con altri enti idonei, apposite «convenzioni» con cui regolare, di volta in volta, le modalità di collaborazione più opportune per ciascuna specifica situazione.

________________

(*) Id. all'ordine del giorno G13.100

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 13, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, i soggetti attuatori sono:

a) le regioni;

b) il Ministero della cultura;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l'Agenzia del demanio;

e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

f) le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a), il Presidente della regione, con proprio provvedimento, può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere di delega da parte del Presidente della regione ai sensi del primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, individua quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1 del presente articolo lo stesso comune o ente locale titolare, salvo che questi, tenuto conto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, non siano in condizione, in ragione delle conseguenze prodotte dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1, di svolgere le funzioni di soggetto attuatore.

3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, rientranti nella competenza della società ANAS Spa, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima società provvede secondo quanto previsto nel piano speciale di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), della presente legge in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 10, della presente legge, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa ANAS Spa, delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalle finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, ovvero di ricostruzione delle medesime infrastrutture, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, l'ANAS Spa opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nel piano speciale di cui al citato articolo 13, comma 2, lettera e), ove necessario anche in ragione dell'effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalità di cui al primo periodo. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma sono reintegrate a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, come finanziato ai sensi dell'articolo 13, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si sia proposta la diocesi competente, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), del presente articolo.

5. Ai lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro si applicano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.

6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati nell'ambito della predetta convenzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata Struttura.

EMENDAMENTO

14.1

Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

          «6-bis. Il Commissario straordinario o, su sua delega, i soggetti previsti dalle disposizioni normative applicabili, adottano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposite linee guida volte a disciplinare la ricostruzione del patrimonio di interesse artistico, culturale, paesaggistico di proprietà non pubblica, prevedendo, se del caso, nuove tipologie di soggetti attuatori».

ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 15.

Approvato

(Conferenza permanente)

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione un organo a competenza intersettoriale, denominato « Conferenza permanente », presieduto dal Commissario straordinario e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché della regione o provincia autonoma, della provincia, dell'autorità di bacino distrettuale, dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del comune territorialmente competenti.

2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza almeno della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 in materia di strumento urbanistico attuativo, la cui efficacia decorre dall'approvazione comunale, la determinazione motivata di conclusione del procedimento presso la Conferenza permanente, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, compresi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono rilasciate dal rappresentante dell'ufficio territorialmente competente del Ministero della cultura nell'ambito della Conferenza permanente. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è comunque necessario ai fini dell'approvazione del piano speciale delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.

3. La Conferenza permanente, in particolare:

a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;

b) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti predisposti dai soggetti di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 1, della presente legge;

c) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa nell'ambito della Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero della cultura;

d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul piano speciale delle infrastrutture ambientali.

4. Ai componenti della Conferenza permanente di cui al presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

EMENDAMENTI

15.1

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Della Conferenza permanente fanno, altresì, parte i rappresentanti delle organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di istituzione della Conferenza permanente.».

15.2

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 2, ottavo periodo, dopo le parole: «è comunque necessario» inserire le seguenti: «e vincolante».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

15.3

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sul piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici».

15.4

Sironi, Di Girolamo, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Conferenza intersettoriale permanente».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 16.

Approvato

(Centrale unica di committenza)

1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 14, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziate per la ricostruzione.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e per i soggetti delegati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle regioni interessate, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e nelle centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa e qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), nella società Consip Spa, nei provveditorati interregionali per le opere pubbliche e nella società Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa;

c) per gli interventi in relazione ai quali l'Agenzia del demanio svolge la funzione di soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), nella medesima Agenzia, salva in ogni caso la facoltà, per la stessa Agenzia, di individuare quale centrale unica di committenza uno dei soggetti di cui alla lettera b) del presente comma.

3. Fermo restando l'obbligo della centrale unica di committenza di eseguire tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 13, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza possono essere regolati mediante convenzione. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al precedente periodo si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera f).

EMENDAMENTI

16.1

Fina, Irto, Basso

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti attuatori, che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo, provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62,comma 10, del decreto medesimo.».

     Conseguentemente, al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La deliberazione del Consiglio dei ministri con la quale è disposto lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali.».

16.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti attuatori che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgono della centrale unica di committenza di cui al primo periodo, provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto medesimo.».

16.3

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti attuatori, che siano sprovvisti di apposita qualificazione e che non si avvalgano della centrale unica di committenza di cui al primo periodo, provvedono comunque alla realizzazione degli interventi mediante stazioni appaltanti o centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e in possesso di adeguati requisiti di qualificazione in materia di ricostruzione post-emergenziale, anche al di fuori dell'ambito territoriale regionale, eventualmente rivolgendosi all'Autorità nazionale anticorruzione per l'individuazione del soggetto idoneo, con le modalità di cui all'articolo 62, comma 10, del decreto medesimo.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

16.4

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i soggetti attuatori si avvalgono di stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 26.».

16.5

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale è disposto lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali.».

16.6

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Id. em. 16.5

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La deliberazione del Consiglio dei ministri con la quale è disposto lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale determina la quota di finanziamento destinata a rafforzare le centrali di committenza regionali».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 17.

Approvato

(Opere e lavori pubblici già programmati)

1. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche ordinariamente competenti, previo parere della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, mediante la sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario, i piani approvati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, possono essere integrati con ulteriori opere da eseguire nel medesimo territorio, a condizione che tali opere non determinino un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari agli interventi regolati dalla presente legge e risultino già interamente finanziate.

2. Nei casi previsti dal comma 1, le risorse già stanziate per i lavori e le opere pubbliche delegati al Commissario straordinario sono trasferite, contestualmente alla sottoscrizione del protocollo di cui al medesimo comma 1, alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).

EMENDAMENTO

17.1

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Non posto in votazione (**)

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Approvato il mantenimento dell'articolo.

Capo III

MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE

ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Approvato

(Realizzazione degli interventi del piano speciale per le infrastrutture ambientali)

1. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), della presente legge il Commissario straordinario, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, può avvalersi delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione, dotate di specifica competenza tecnica, individuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero del turismo. Il piano speciale di cui al presente articolo è coerente con la pianificazione regionale di riferimento. I pareri, i visti e i nulla osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga; qualora non siano resi entro tale termine, si intendono acquisiti con esito favorevole. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano agli atti in materia di valutazione ambientale, paesaggistica e di prevenzione degli incendi, ove occorrenti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, ivi compresi quelli derivanti dalla stipulazione delle convenzioni con le società in house di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di parte corrente allo scopo assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), e comunque nel limite massimo del 2 per cento del quadro economico dell'intervento.

EMENDAMENTI

18.1

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei servizi pubblici del territorio nonché» inserire le seguenti: «, ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale,».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

18.2

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e con il Ministero del turismo.».

18.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 18.2

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e con il Ministero del turismo».

18.4

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Id. em. 18.2

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e con il Ministero del turismo».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

18.5

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le parole: «e con il Ministero della Cultura.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

18.6

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il piano speciale di cui al presente articolo è coerente con la pianificazione distrettuale e regionale di riferimento.».

18.7

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «con la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

18.8

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «sette» con la seguente: «quindici»; al medesimo periodo, medesimo comma, sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «trenta».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso)

1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate, nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino ai sensi della presente legge, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di:

a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione delle diverse tipologie di materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni, ivi compreso il materiale litoide eventualmente derivante dal medesimo evento a seguito di esondazione di corsi d'acqua e bacini di laminazione nel rispetto dei princìpi previsti dalla normativa europea in materia ambientale;

b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da compiere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;

c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2;

d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;

e) limitare il volume dei rifiuti da avviare a smaltimento, riutilizzando i materiali e recuperando i rifiuti che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2; tali materiali, se non riutilizzati, sono ceduti e il relativo eventuale ricavato è versato come contributo al comune da cui provengono tali materiali.

3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive e segnalare i materiali pericolosi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, da avviare a raggruppamento presso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, o direttamente agli impianti di trattamento dei rifiuti. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali di cui al presente articolo il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di materiali di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni impartite dalle competenti autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni. Non costituiscono altresì rifiuto i materiali vegetali costituiti da alberi, arbusti, piante e residui delle stesse abbattuti nel corso dell'evento calamitoso o delle successive operazioni emergenziali di messa in sicurezza del territorio, a condizione che vengano impiegati nell'agricoltura, nella silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse.

5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di trattamento rifiuti, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 76 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nelle condizioni in cui si trovano, anche all'interno dei centri di raccolta comunali o dei depositi temporanei, con oneri a proprio carico. La disposizione del terzo periodo si applica anche al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata, come disciplinato dall'articolo 9. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apposito avviso contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il comune, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali.

6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il riutilizzo dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio.

7. L'autorità competente ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti, come definiti nell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'eventuale successivo trasporto della frazione non recuperabile agli impianti di destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. I Presidenti delle regioni interessate, ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, stabiliscono le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 del presente articolo raccolti e trasportati nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo tempestivamente all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dell'autorità competente ai sensi della parte seconda o della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE, delle pile e degli accumulatori dal rifiuto tal quale, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

9. Previa verifica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, le regioni dettano criteri per l'individuazione da parte dei comuni di siti di deposito temporaneo dei materiali derivanti dagli eventi calamitosi prima che questi si verifichino. In caso di incapienza dei siti individuati, il Commissario straordinario può individuare ulteriori siti di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti ai sensi del primo periodo.

10. Nel caso in cui nel sito di deposito temporaneo debbano essere effettuate operazioni di trattamento del materiale derivante dall'evento calamitoso con l'ausilio di impianti mobili, il termine di cui all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ridotto a dieci giorni.

11. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competenti.

12. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, e il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente articolo.

13. I materiali derivanti dall'evento calamitoso nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le disposizioni del presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma devono essere delimitati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da un'impresa specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE nonché delle pile e degli accumulatori, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE nonché delle pile e degli accumulatori, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale è gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata e appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per l'esecuzione degli interventi di bonifica, le imprese autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'organo di vigilanza competente per territorio un idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro è presentato al dipartimento di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale competente, che entro ventiquattro ore lo valuta. I dipartimenti di sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle imprese e ai cittadini sugli aspetti di competenza.

14. I rifiuti urbani indifferenziati derivanti dall'evento calamitoso si considerano frazioni neutre ai fini del computo della percentuale di raccolta differenziata, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016.

15. Ad esclusione degli interventi che sono compresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, possono essere svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), o a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate a tale scopo. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

19.1

Sironi, Di Girolamo, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.» con le seguenti: «, coordinandosi con il Piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici e di infrastrutture a seguito di un evento sismico, di cui al comma 6-bis dell'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che è parte integrante del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, tenuto altresì conto dei contenuti delle "Indicazioni Operative per la Gestione delle Macerie a seguito di evento Sismico" adottate con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 4353 del 13 dicembre 2023.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

19.2

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «da avviare a» inserire le seguenti: «recupero e»;

   al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere le parole: «e recuperando i rifiuti.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

19.3

Fina, Irto, Basso

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, in seguente periodo: «Al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali.».

     Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale.».

19.4

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Precluso

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di favorire il recupero e il riutilizzo dei materiali, le attività di gestione degli stessi sono effettuate attraverso strumenti digitali.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

19.5

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «da avviare a raggruppamento presso» con le seguenti: «limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto verso.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

19.6

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 4 sopprimere il quarto periodo.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

19.7

Sironi, Di Girolamo, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «e ai siti di deposito temporaneo,» inserire le seguenti: «come disciplinati ai sensi dell'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e relative deroghe di cui ai successivi commi 8 e 10 in merito alle quantità consentite, ai tempi di deposito ed alla tipologia di gestione consentite,».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

19.8

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Respinto

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ferma restando la precedenza da assegnare alle procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

19.9

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Respinto

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale.».

19.10

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Id. em. 19.9

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la possibilità di utilizzo di procedure che assicurino un più ampio confronto concorrenziale.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

19.11

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «devono essere gestiti» inserire le seguenti: «in conformità alle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 183, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo n. 152 del 2006,»;

          al medesimo comma 7, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

19.12

Sironi, Di Girolamo, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, applicando gli strumenti già previsti dalla normativa vigente in materia di tracciabilità e rendicontazione dei rifiuti (Rentri, MUD, FIR, Registro di carico e scarico dei rifiuti).».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

19.13

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Sopprimere il comma 11.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

19.14

Sironi, Di Girolamo, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 13, dopo le parole: «I materiali derivanti dall'evento calamitoso nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto» inserire le seguenti: «sono considerati rifiuti pericolosi e sono gestiti in base alle procedure redatte in conformità alle "Indicazioni Operative per la Gestione delle Macerie a seguito di evento Sismico" adottate con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 4353 del 13 dicembre 2023»;

          b) sopprimere le parole da: «Ad essi è attribuito» fino alla fine del comma.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

19.15

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

          «14-bis. Per le finalità di cui al presente articolo è istituita una piattaforma informatica per il monitoraggio e il tracciamento dei rifiuti pericolosi, anche mediante la previsione di dispositivi elettronici sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e di un sistema di autenticazione software associato al carico.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

19.16

Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

          «15-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, il Commissario straordinario è autorizzato ad adottare ordinanze che, per le finalità strettamente necessarie, dettino deroghe e semplificazioni ulteriori rispetto ai limiti ed alle classificazioni dei rifiuti indicate nel presente articolo, anche ampliando o modificando le ipotesi di cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e al decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127.».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO, TRASPARENZA, TUTELA DEI LAVORATORI, ASSICURAZIONI PRIVATE E SISTEMA PRODUTTIVO

ARTICOLI 20 E 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Controllo della Corte dei conti)

1. I provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. Durante lo svolgimento della fase del controllo dei provvedimenti, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci nonché esecutori ed esecutivi, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La competenza per il controllo dei provvedimenti di cui al comma 1 è attribuita in ogni caso alla sezione centrale della Corte dei conti competente a esercitare il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato.

3. La Corte dei conti provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21.

Approvato

(Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti)

1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere e alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 61 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sono pubblicati e aggiornati nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione « Amministrazione trasparente », e sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 28, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

21.1

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «alla programmazione» aggiungere le seguenti: «e progettazione».

     Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di favorire il monitoraggio civico della programmazione, pianificazione e attuazione delle opere, servizi e interventi di ricostruzione sono sviluppate specifiche mappe interattive (dashboard). Le mappe interattive contengono tutti gli indicatori relativi agli interventi di programmazione, pianificazione e attuazione connessi alle ricostruzioni, divisi per i diversi ambiti territoriali competenti (nazionale, regionale, provinciale e locale);

          1-ter. Per garantire piena trasparenza e accessibilità, tutti i dati presenti e utilizzati per la costruzione delle mappe interattive (dashboard) sono estraibili, all'interno di una sessione dedicata, in formato aperto, riutilizzabile e leggibili meccanicamente (machine readable), in ottemperanza alle previsioni normative contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, e alle norme di recepimento della direttiva europea 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.».

21.2

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 61» con le seguenti: «dell'articolo 35».

     Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, tutti gli atti di cui al comma precedente sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario, in un'apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine l'Autorità nazionale anticorruzione è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.

          1-ter. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

          1-quater. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le prefetture - uffici territoriali del Governo e presso tutti i comuni interessati dalla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.».

21.3

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Id. em. 21.2

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 61» con le seguenti: «dell'articolo 35».

          b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, tutti gli atti di cui al comma precedente sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario, in un'apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine l'Autorità nazionale anticorruzione è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.

          1-ter. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

          1-quater. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le prefetture - uffici territoriali del Governo e presso tutti i comuni interessati dalla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

21.4

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisione, anche nell'ottica di favorire la partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi mirate alla tempestiva individuazione degli illeciti, irregolarità e conflitti d'interessi, tutti gli atti di cui al comma 1 sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale del Commissario straordinario, in apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario Straordinario.

          1-ter. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle relative azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di poter manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

          1-quater.  Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilevo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis per presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo e presso tutti i Comuni interessati alla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

21.100

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 21.4

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di favorire il regolare e puntuale svolgimento del processo di ricostruzione assicurando la massima trasparenza delle procedure e delle decisione, anche nell'ottica di favorire la partecipazione delle comunità colpite dall'evento calamitoso, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi mirate alla tempestiva individuazione degli illeciti, irregolarità e conflitti d'interessi, tutti gli atti di cui al comma 1 sono altresì pubblicati, anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale del Commissario straordinario, in apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio dello stato di avanzamento delle ricostruzioni, integrata all'interno della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza ulteriori richieste di dati, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario Straordinario.

          1-ter. Allo scopo di assicurare la trasparenza dello stato di avanzamento degli interventi e delle procedure finalizzate all'affidamento dei relativi contratti, il Commissario straordinario pubblica e aggiorna costantemente, con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis, un documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle relative azioni connesse. Ove ricorra, per l'affidamento di contratti pubblici, a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il Commissario straordinario pubblica appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di poter manifestare il proprio interesse ad essere invitati a presentare offerta.

          1-quater.  Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, per ogni stato di ricostruzione di rilevo nazionale è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati. Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è pubblicato con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis per presente articolo ed è altresì reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo e presso tutti i Comuni interessati alla ricostruzione. Il Commissario straordinario individua altresì, nell'ambito dei criteri di cui al secondo periodo, specifiche misure finalizzate ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovino giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.».

G21.100 (già 21.3)

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Il Senato:

          nell'ambito del provvedimento riguardante la legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (A.S. 1294);

     premesso che:

          l'articolo 21 del provvedimento in esame introduce diposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti;

          al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità degli atti,

     impegna il Governo a:

          a) prevede che tutti relativi allo stato di avanzamento delle ricostruzioni siano pubblicati in un'apposita piattaforma pubblica unica di monitoraggio integrativa della Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione, che costituisce punto di accesso unico;

          b) pubblicare e aggiornare da parte del Commissario straordinario il documento di programmazione degli interventi contenente il cronoprogramma delle linee di attività e delle azioni connesse e, per l'affidamento di contratti pubblici, a ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara e conseguente pubblicazione di appositi avvisi di indagine di mercato volti a consentire a tutti gli operatori economici del settore di manifestare il proprio interesse per presentare l'offerta;

          c) istituire, per ogni stato di ricostruzione di rilievo nazionale un elenco speciale dei professionisti abilitati.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G21.101 (già 21.0.2)

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

V. testo 2

Il Senato:

          nell'ambito del provvedimento riguardante la legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (A.S. 1294);

     premesso che:

          l'articolo 21 del provvedimento in esame introduce diposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti,

     impegna il Governo a:

          a) prevede un complesso di disposizioni volte ad assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e a prevenire la corruzione e il rischio di infiltrazioni criminali in tutte le attività di ricostruzione di rilievo nazionale;

          b)  prevede la costituzione di un elenco di fornitori con un rating specifico, vagliati in una apposita white list nazionale che ne attesti e monitori costantemente la impermeabilità al rischio di infiltrazioni mafiose, sul modello dell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189/2016 con riferimento agli interventi di ricostruzione post sisma nell'Italia centrale.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G21.101 (testo 2)

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro

Accolto

Il Senato:

          nell'ambito del provvedimento riguardante la legge quadro in materia di ricostruzione post- calamità (A.S. 1294);

     premesso che:

          l'articolo 21 del provvedimento in esame introduce diposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti,

     impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere ulteriori disposizioni volte ad assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e a prevenire la corruzione e il rischio di infiltrazioni criminali in tutte le attività di ricostruzione di rilievo nazionale.

21.0.1

Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose)

          1. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali in tutte le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative a stati di ricostruzione di rilievo nazionale.

          2. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, è istituita, con decreto del Ministero dell'interno, nell'ambito del Ministero medesimo, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura speciale per la sicurezza e la legalità nelle attività di ricostruzione», la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi di ricostruzione di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture - uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia di ricostruzione post-calamità, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del decreto medesimo. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.

          3. Nell'ambito delle ricostruzioni di rilievo nazionale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».

21.0.2

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Id. em. 21.0.1

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni mafiose)

          1. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali in tutte le attività di ricostruzione di rilievo nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative a stati di ricostruzione di rilievo nazionale.

          2. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, è istituita, con decreto del Ministero dell'interno, nell'ambito del Ministero medesimo, una apposita Struttura di missione, d'ora in avanti denominata «Struttura speciale per la sicurezza e la legalità nelle attività di ricostruzione», la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi di ricostruzione di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture - uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia di ricostruzione post-calamità, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del decreto medesimo. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.

          3. Nell'ambito delle ricostruzioni di rilievo nazionale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Tutela dei lavoratori)

1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, per i quali è concesso un contributo ai sensi della presente legge, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, è effettuata dal Commissario straordinario avvalendosi della struttura commissariale di cui all'articolo 3, comma 2, con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.

3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dall'evento calamitoso hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili provinciali o regionali costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale regolarmente operanti nelle province interessate.

4. Le imprese di cui al comma 3 sono obbligate a provvedere ad un'adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai sindaci dei comuni ove sono installati i cantieri interessati dai lavori e ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e le ulteriori informazioni ritenute utili.

5. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale presenti nel territorio possono definire i requisiti minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4.

6. Le imprese di cui al comma 3 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un tesserino, con un ologramma non riproducibile, riportante gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi, ai sensi delle leggi vigenti in materia e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u), e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

7. Presso le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo sono stipulati appositi protocolli di legalità con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente. Ai partecipanti al tavolo permanente di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

22.1

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.».

     Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le imprese affidatarie o esecutrici di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici o privati danneggiati dall'evento calamitoso che abbiano presentato o che presentino progetti specifici per la digitalizzazione del cantiere coerenti con le direttive del Commissario straordinario beneficiano dei finanziamenti e dei contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in misura maggiorata del 10 per cento.».

22.2

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Id. em. 22.1

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato.»;

          b) al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le imprese affidatarie o esecutrici di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici o privati danneggiati dall'evento calamitoso che abbiano presentato o che presentino progetti specifici per la digitalizzazione del cantiere coerenti con le direttive del Commissario straordinario beneficiano dei finanziamenti e dei contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in misura maggiorata del 10 per cento».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G22.100

Minasi, Potenti, Germanà

Ritirato

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge sulla Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità,

     premesso che:

          il disegno di legge intende disciplinare il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o antropica;

          l'articolo 22 del disegno di legge, al comma 3, prevede l'obbligo, per le imprese affidatarie o esecutrici degli interventi su immobili pubblici e privati danneggiati dall'evento calamitoso, di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili provinciali o regionali operanti nelle province interessate, costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

          le Casse edili provinciali o regionali operanti nei territori interessati, alle quali le imprese affidatarie o esecutrici devono iscriversi ed effettuare i versamenti contributivi, sono individuate ai sensi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, ossia quelle competenti in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC),

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di intervenire al fine di richiamare il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 quale norma di riferimento per l'individuazione delle Casse edili provinciali o regionali operanti nei territori interessati, alle quali devono iscriversi ed effettuare i versamenti contributivi le imprese affidatarie o esecutrici degli interventi della ricostruzione.  

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno)

1. Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta è inviata all'impresa assicurativa, all'indirizzo contrattualmente indicato, nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.

2. L'impresa assicurativa, entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.

3. Entro cinque giorni dal sopralluogo di cui al comma 2, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, l'impresa assicurativa liquida all'avente diritto un importo pari al 30 per cento del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di cui al comma 2, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto. La procedura di cui al presente articolo non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.

4. Il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, stipulati in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro.

EMENDAMENTI

23.1

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 2 premettere le seguenti parole: «Salvo cause di forza maggiore,».

     Conseguentemente, al medesimo comma 2 sostituire la parola: «quindici» con la seguente: «venti».

23.0.1

Fina, Irto, Basso

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Zone franche urbane)

          1. Nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, sono istituite zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

          2. Nelle zone franche urbane istituite ai sensi del comma 1 i benefici economici e occupazionali previsti dall'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono riconosciuti, oltre che alle imprese di nuova apertura, anche a quelle già insediate nei territori colpiti dall'evento calamitoso.».

ARTICOLO 24 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Approvato

(Interventi per il recupero del sistema produttivo)

1. Nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, il Ministro delle imprese e del made in Italy può applicare il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023.

2. Per disciplinare l'attuazione dei predetti interventi, il Ministro delle imprese e del made in Italy sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. All'attuazione delle finalità di cui al comma 1 sono destinate le risorse disponibili che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

EMENDAMENTO

24.1

Di Girolamo, Sironi, Nave, De Cristofaro (*)

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis. Ai territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale sono riconosciute le caratteristiche e le agevolazioni delle zone economiche speciali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 25 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 25.

Approvato

(Interventi per lo sviluppo)

1. Al fine di evitare fenomeni di spopolamento e di promuovere lo sviluppo economico e sociale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi, nel limite massimo del 4 per cento degli stanziamenti medesimi, può essere destinata, nel quadro di un programma di sviluppo approvato dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2 del presente articolo, alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti nonché all'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla sua nomina, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4, ed è finanziato a valere sulle risorse di cui al comma 1 e sulle ulteriori risorse eventualmente trasferite dalle regioni interessate sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario con vincolo di destinazione a finalità di sviluppo.

3. Il programma di cui al comma 1 individua le tipologie di intervento e le amministrazioni pubbliche attuatrici nonché disciplina il monitoraggio, la valutazione in itinere ed ex post degli interventi e l'eventuale revoca o la rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

EMENDAMENTI

25.1

Aurora Floridia, Spagnolli (*)

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «sviluppo economico e sociale» aggiungere le seguenti: «nonché la rigenerazione culturale e ambientale.»;

          b) dopo le parole: «occupazionali diretti e indiretti» aggiungere le seguenti: «, allo sviluppo di attività di promozione turistica, culturale, sociale ed ambientale, alla promozione di attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione, alla crescita e al consolidamento dell'associazionismo e degli enti del terzo settore, favorendo i processi partecipativi delle cittadine e dei cittadini alla programmazione e alla pianificazione degli interventi di ricostruzione.»;

          c) dopo le parole: «dell'offerta di beni e servizi» aggiungere le seguenti: «di welfare, integrati a quelli erogati dal servizio sociosanitario ed educativo pubblico,».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

25.100

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Id. em. 25.1

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «sviluppo economico e sociale» aggiungere le seguenti: «nonché la rigenerazione culturale e ambientale.»;

          b) dopo le parole: «occupazionali diretti e indiretti» aggiungere le seguenti: «, allo sviluppo di attività di promozione turistica, culturale, sociale ed ambientale, alla promozione di attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione, alla crescita e al consolidamento dell'associazionismo e degli enti del terzo settore, favorendo i processi partecipativi delle cittadine e dei cittadini alla programmazione e alla pianificazione degli interventi di ricostruzione.»;

          c) dopo le parole: «dell'offerta di beni e servizi» aggiungere le seguenti: «di welfare, integrati a quelli erogati dal servizio sociosanitario ed educativo pubblico,».

25.2

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti» inserire le seguenti: «alla realizzazione di centri di aggregazione sociale che assicurino l'attrattività dei territori,».

25.3

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «6 mesi».

ARTICOLO 26 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 26.

Approvato

(Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico applicate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;

b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo nonché l'entità dei massimali assicurativi, in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire adeguata e uniforme copertura nell'intero territorio nazionale;

c) promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi;

d) valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, a supporto del superamento dell'emergenza ad essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.

2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

EMENDAMENTO

26.1

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) raccordare l'introduzione degli schemi assicurativi di cui al presente articolo, anche ai fini della riduzione dei relativi premi, con l'adozione, da parte delle autorità competenti, di specifici piani per la riduzione dei rischi;».

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 27 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 27.

Approvato

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla data di entrata in vigore della legge medesima.

EMENDAMENTI

27.1

Fina, Irto, Basso

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole da: «non si applicano alle speciali gestioni commissariali» fino alla fine del comma con le seguenti: «si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità istituite in data successiva all'entrata in vigore della legge medesima.».

27.2

Fina

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

      «1-bis.  Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, uno o più decreti legislativi correttivi ed integrativi, finalizzati a risolvere eventuali problematiche operative sperimentate in sede di prima applicazione, nonché a rendere più efficaci le procedure e le attività di emergenza e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

      1-ter. Nell'esercizio della delega di cui al comma precedente, il Governo si attiene anche ai seguenti principi e criteri direttivi:

      a) con riferimento al coordinamento delle attività delle fasi di emergenza e di ricostruzione:

          1) ridurre il termine ordinario di durata dello stato di emergenza, ferma restando la possibilità di prevederne la proroga;

          2) introdurre la possibilità di coesistenza tra le fasi di emergenza e di ricostruzione, anche in funzione della tipologia di evento calamitoso;

          3)  assicurare, secondo modelli standardizzati, la predisposizione di formulari e modulistica da adottare per la gestione delle procedure di emergenza e ricostruzione legate ai fenomeni calamitosi, rispettivamente da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da parte del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvaguardando la conservazione degli atti tra le fasi, nonché forme di pubblicità unitaria per singolo evento calamitoso;

      b) con riferimento alla disciplina della fase di emergenza:

          1) prevedere che nella delibera con cui è dichiarato lo stato d'emergenza nei Comuni interessati da eventi calamitosi di rilievo nazionale, il Consiglio dei ministri disponga in merito alla sospensione o, a seconda dei casi, al differimento, per un periodo non superiore alla durata dello stato di emergenza, dei termini per adempimenti amministrativi, tributari, finanziari, contributivi e assistenziali;

          2) individuare ulteriori istituti di sostegno in favore di imprese, lavoratori, sia dipendenti che autonomi, e cittadini di pronta attuazione e attivabili dal Consiglio dei ministri con la delibera di dichiarazione dello stato di emergenza.

      c) con riferimento alla disciplina della fase di ricostruzione:

          1) prevedere che nella delibera con cui è dichiarato lo stato di ricostruzione il Consiglio dei ministri disponga in merito alla prosecuzione delle misure adottate in occasione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 28 e seguenti del codice di protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per un periodo non superiore alla durata dello stato di ricostruzione, selezionandone il novero e, ove necessario, rimodulandone l'intensità in funzione delle esigenze di ripartenza delle attività economiche;

          2) prevedere che il Consiglio dei ministri possa deliberare, nell'ambito della dichiarazione dello stato di ricostruzione, in merito all'adozione di eventuali ulteriori misure, rispetto a quanto previsto dal punto precedente, a supporto degli investimenti privati;

          3) prevedere che, con la dichiarazione dello stato di ricostruzione, nel territorio dei Comuni interessati da eventi calamitosi vengano istituite le zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente riconoscendo i benefici economici e occupazionali previsti da tali disposizioni, oltre che alle imprese di nuova apertura, anche a quelle già insediate nei territori colpiti dall'evento calamitoso.».

27.0.1

Fina

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

       1.  Per la gestione della fase di ricostruzione sono istituti gli Uffici speciali che, in coordinamento con le altre articolazioni e Autorità previste dalla presente legge, esercitano i seguenti compiti:

          a) fornire l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata, promuoverne la qualità, effettuare il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curare la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze;

          b) effettuare l'istruttoria dei piani di ricostruzione dei singoli Comuni negli aspetti tecnici e finanziari e ne attesta la congruità economica;

          c) supportare i Comuni del cratere in fase di attuazione dei Piani per finalità connesse al perseguimento della qualità architettonica e alla pianificazione e sviluppo strategico del Territorio;

          d) coordinare l'istruttoria delle pratiche di edilizia privata;

          e) coordinare l'istruttoria dei progetti di ricostruzione pubblica negli aspetti tecnici ed economici e attestazione della congruità;

          f) curare la finalizzazione dei processi amministrativi sia di natura tecnica che contabile e il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi.».

ARTICOLO 28 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1155

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1294 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, in relazione all'articolo 7, comma 4, del disegno di legge in esame, le risorse della Presidenza del Consiglio dei ministri siano in grado di far fronte agli oneri aggiuntivi derivanti dalla componente accessoria spettante alle ulteriori unità di personale trasferite nell'ambito del suo organico.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.103, 3.24, 3.26, 3.28, 3.29, 3.30, 3.105, 3.0.1, 3.0.2, 5.1, 5.3, 5.4, 5.100, 5.5, 8.2, 8.5, 8.0.1, 8.0.100, 8.0.2, 8.0.3, 9.1, 9.2, 9.0.1, 10.0.1, 11.1, 11.7, 11.8, 11.101, 11.9, 11.12, 11.13, 11.14, 11.102, 11.15, 12.3, 12.0.1, 13.1, 13.2, 13.8, 13.10, 13.11, 13.101, 13.12, 13.15, 13.16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 19.15, 21.0.1, 21.0.2, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.100, 22.1, 22.2, 23.0.1, 24.1, 25.1, 25.100, 25.2, 27.2 e 27.0.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1155:

sulla votazione finale, il senatore Guidi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Disegno di legge n. 1294:

sull'articolo 1, il senatore Nicita avrebbe voluto esprimere un voto contrario e il senatore Magni avrebbe voluto esprimere un voto di astensione;

sull'emendamento 3.0.2, la senatrice Cantù avrebbe voluto esprimere un voto contrario;

sull'articolo 18, il senatore Paganella avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;

sugli emendamenti identici 21.0.1 e 21.0.2, il senatore Magni avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Cantalamessa, Castelli, Cattaneo, Crisanti, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Occhiuto, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Malpezzi, Marcheschi e Mieli per attività di rappresentanza del Senato; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Floridia Aurora, Verducci e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; La Marca e Scalfarotto, per partecipare a un incontro internazionale.

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª (Aff. costituzionali) e 2ª (Giustizia)

Sen. Maiorino Alessandra ed altri

Disposizioni in materia di contrasto alla prostituzione (1395)

previ pareri delle Commissioni 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 12/03/2025);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

CNEL

Disposizioni in materia di livelli e qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini (1385)

previ pareri delle Commissioni 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 12/03/2025);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Lopreiato Ada, Sen. Pirro Elisa

Istituzione della Giornata nazionale contro il figlicidio (1401)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 12/03/2025);

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

Sen. Crisanti Andrea ed altri

Disposizioni per la celebrazione del centenario della morte di Giovanni Battista Grassi (1400)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 12/03/2025);

8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica

Dep. Pella Roberto, Dep. Tassinari Rosaria

Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada (1414)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

C.1976 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 12/03/2025).

In sede referente

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Gov. Meloni-I: Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Giorgia, Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Adolfo

Disposizioni in materia di economia dello spazio (1415)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, Commissione parlamentare questioni regionali

C.2026 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 12/03/2025).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera del 12 marzo 2025, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 - la proposta di nomina del generale di brigata Giovanni Capasso a direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi dell'Unità Grande Pompei - Grande Progetto Pompei (n. 58).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 11 e 12 marzo 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento dei seguenti incarichi:

- al dottor Davide Ciferri, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- alla dottoressa Gabriella Guasticchi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della salute.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro della Salute, con lettera in data 12 marzo 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 14 agosto 2020, n. 113, la relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nel corso dell'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Doc. CCXXII, n. 3).

Governo, trasmissione di atti concernenti procedure d'infrazione

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 10 marzo 2025, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione inerente alla procedura d'infrazione n. 2024/4012, concernente la non corretta applicazione della direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Mancata organizzazione di corsi di formazione per i revisori della sicurezza stradale.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 48/1).

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

Con lettere in data 11 marzo 2025, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2024 dai seguenti Garanti del contribuente:

per la Puglia (Atto n. 728);

per la Toscana (Atto n. 729).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 11 marzo 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, la relazione, approvata dal Collegio del controllo concomitante della Corte di conti in data 4 marzo 2025, sull'esito del controllo concomitante sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale, riferita all'anno 2024 (Doc. CCXXIV, n. 3).

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, secondo comma, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Interrogazioni

MANCA, RANDO, ZAMPA, DELRIO, CASINI - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:

l'azienda Berco S.p.A. opera nel settore della fabbricazione di componenti e sistemi sottocarro per macchine movimento terra cingolate e fa parte dal 1999 del gruppo tedesco Thyssen-Krupp;

nello stabilimento Berco di Copparo, in provincia di Ferrara, è stata avviata la procedura per il licenziamento collettivo di 247 persone;

la scelta è stata ulteriormente aggravata dalla decisione unilaterale di sospendere il contratto integrativo aziendale a far data dal 1° marzo 2025, con danni rilevanti per i salari degli oltre mille lavoratori e lavoratrici dell'azienda;

ancor prima dell'avvio della procedura e della disdetta del contratto integrativo aziendale, lo stabilimento di Copparo aveva registrato le dimissioni volontarie di 153 dipendenti;

la situazione è resa ancora più difficile dall'assenza di un adeguato confronto tra i vertici della Berco e le parti sociali, con la clamorosa assenza all'incontro che era stato indetto in data 13 febbraio 2025 presso il Ministero delle imprese e del made in Italy;

da anni il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori dello stabilimento di Copparo è oggetto di attenzione da parte delle istituzioni locali e delle forze sindacali a seguito dei costanti ridimensionamenti voluti dall'azienda;

per dimensione e storia, lo stabilimento di Copparo rappresenta un importante presidio industriale e occupazionale per la comunità locale e per il contesto produttivo regionale;

le diverse istituzioni locali, dalla Regione agli enti locali delle comunità coinvolte dalla crisi, hanno chiesto a più riprese che il Governo convochi e apra un confronto con la casa madre Thyssen-Krupp, affinché sia trovata una soluzione per la continuità produttiva di uno stabilimento fondamentale per il Paese e il mantenimento dei livelli occupazionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi tempestivamente nei confronti dei vertici della Berco S.p.A. al fine di sospendere le procedure di licenziamento in atto presso lo stabilimento di Copparo;

se intenda nuovamente convocare il Tavolo di crisi presso il Ministero al fine di avviare tempestivamente una fase di effettivo confronto tra le parti finalizzato al mantenimento delle produzioni e alla salvaguardia degli attuali livelli occupazionali nello stabilimento Berco di Copparo;

quali misure intenda adottare, nell'ambito delle proprie prerogative e competenze, al fine di favorire la valorizzazione e il rilancio produttivo ed occupazionale degli stabilimenti Berco di Copparo.

(3-01747)

PAROLI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

il 1° marzo 2025 il quotidiano "Il Foglio" ha pubblicato un articolo a firma Ermes Antonucci, nel quale si sottolinea come lo Stato avesse pagato 78 milioni di euro per le ingiuste detenzioni in Calabria;

al di là delle argomentazioni contenute nell'articolo citato e delle valutazioni introdotte dal giornalista, il dato che preme rilevare è che le ragioni che determinano questa cospicua entità di pregiudizio economico per lo Stato è riconducibile ad attività errate poste in essere nel corso di procedimenti penali;

articolo di analogo tenore, è stato pubblicato il giorno successivo, 2 marzo 2025, sul "Corriere della Sera", edizione di Napoli e Campania, a firma Antonio Polito;

anche il "Corriere della Sera" ha sottolineato l'entità delle somme che si erano spese per le ingiuste detenzioni, ponendo in evidenza il "record in Calabria", riproponendo il tema che era stato già trattato da "Il Foglio" nell'articolo del giorno precedente, ove veniva posto in evidenza che il 35 per cento dell'intero importo per il ristoro delle vittime di detenzioni ingiuste era stato versato proprio in Calabria, regione con un numero di abitanti minimo rispetto ad altre;

le argomentazioni in questione impongono l'adozione di adeguate cautele, tese ad evitare la protrazione di una situazione di enorme pregiudizio per la collettività in generale e per quella calabrese in particolare;

occorre sottolineare, inoltre, che non appare avviata alcuna iniziativa da parte della Corte dei conti, nonostante il contesto descritto riveli come errori riconducibili ad una mala gestio di pubbliche funzioni produca pregiudizi economici per l'Erario di rilevante entità;

non v'è dubbio che tale stato di cose sia riconducibile ad un uso distorto dello strumento della custodia cautelare da parte di uffici giudiziari (in particolare quelli di Reggio Calabria e Catanzaro) e che tale trend si sia mantenuto costante anche nel 2024, anno nel quale su complessivi 28.600.000 di euro, ben 8.800.000 sono stati risarciti in Calabria, regione nella quale vivono 1.800.000 abitanti,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per accertare ogni ragione utile a conoscere il motivo di questa vera e propria sciatteria giudiziaria, che si traduce in grave e oneroso pregiudizio per i cittadini e per l'economia del Paese;

se non ritenga di disporre un'adeguata ispezione per individuare se la maggiore entità di pregiudizi all'Erario sia riconducibile a soggetti che svolgono la propria complessa ed impegnativa attività con disinvoltura ed irresponsabilità, causa sostanziale di tale contesto disagevole;

se non ritenga, altresì, che nel fascicolo personale dei magistrati responsabili non debba essere introdotto il dato relativo all'eventuale errore commesso in ragione del grave danno prodotto all'economia dello Stato e alla vita dei cittadini.

(3-01748)

DE CRISTOFARO - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:

il Sito di interesse nazionale (SIN) di "Crotone - Cassano - Cerchiara" è stato incluso nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi del decreto ministeriale 26 novembre 2002; ma quella che sembrava essere una decisione cruciale per il risanamento ambientale dei luoghi e la tutela della salute della popolazione residente si è trasformata in una vicenda interminabile, caratterizzata da ritardi, progetti fallimentari e incertezze burocratiche, che hanno paralizzato ogni sviluppo del territorio;

nel corso degli anni sono stati sottoscritti tre accordi di programma quadro (2006, 2011 e 2013) e due atti integrativi (2008 e 2009). L'impatto ambientale principale è ascrivibile alle tre maggiori attività produttive (stabilimenti ex Pertusola, ex Fosfotec ed ex Agricoltura), in esercizio nell'area tra gli anni '20 e i gli anni '90;

all'interno dell'area, ENI Rewind risulta essere proprietaria di una superficie pari a 71,5 ettari, corrispondente agli stabilimenti ex Pertusola, ex Agricoltura e ex Fosfotec, successivamente dismessi: sono le aree che hanno ospitato le industrie storiche Enichem e Pertusola Sud. Parte dei residui di lavorazione prodotti dai tre stabilimenti sono stati illecitamente stoccati nelle aree adiacenti, poste lungo la fascia costiera, tanto che con la sentenza definitiva del Tribunale di Milano del 24 febbraio 2012, ENI Syndial S.p.A. (oggi ENI Rewind) venne ritenuta responsabile e quindi condannata per accertato "danno ambientale" causato dal deposito ed occultamento nel sottosuolo di materiale nocivo derivante dalle scorie delle produzioni industriali;

secondo le informazioni disponibili sull'ultimo aggiornamento dello studio "Sentieri", per il sito di Crotone-Cerchiara-Cassano "la mortalità presenta in entrambi i generi eccessi per tutte le cause e per tutti i tumori e fra le cause di interesse eziologico a priori si osserva un eccesso di malattie respiratorie nella popolazione femminile". Per le ospedalizzazioni invece vengono segnalate "eccessi delle malattie degli apparati digerente e urinario in entrambi i generi, e di malattie dell'apparato circolatorio negli uomini. Per le cause di interesse a priori si osservano nelle donne eccessi per tumore maligno del colon retto e per le malattie respiratorie". Nelle conclusioni e raccomandazioni sul sito in esame, lo studio specifica che: "Nel suolo dell'area industriale di Crotone e nelle acque sotterranee si riscontrano elevate concentrazioni di metalli pesanti, in particolare cadmio, piombo e zinco; nell'area portuale anche arsenico, mercurio, cromo e rame. Viene inoltre segnalata contaminazione da DDT2". Inoltre viene sottolineato come "La dovizia di informazioni sulla contaminazione delle diverse matrici ambientali e il riscontro di numerosi eccessi di mortalità e ospedalizzazione di patologie per le quali un ruolo eziologico degli agenti inquinanti presenti è accertato o sospettato, concorrono a indicare la necessità di un potenziamento della sorveglianza epidemiologica nell'area di Crotone";

considerato che:

il 24 ottobre 2019 è stato approvato un primo Progetto operativo di bonifica (POB Fase 2) che prevedeva, da parte di ENI, l'asporto ed il trasferimento, fuori dalla regione Calabria, di tutti i rifiuti pericolosi, tra cui NORM e TENORM con amianto;

nonostante tale accordo, ENI più di recente ha proposto di lasciare i rifiuti speciali pericolosi nel territorio di Crotone trasferendoli a distanza di pochi chilometri, in una discarica privata in località Columbra, adiacente alle zone abitate;

con una serie di provvedimenti culminati il 12 marzo 2024 con la modifica del Piano di gestione dei rifiuti regionale, e con la proposta dopo soli tre giorni, avanzata da ENI Rewind di una revisione del piano di bonifica, in evidente contrasto con gli impegni precedenti, si è stabilito che i rifiuti pericolosi sarebbero stati lasciati a Crotone, nella discarica Sovreco di Crotone;

questa proposta, che fino a pochi anni fa sarebbe stata considerata irricevibile, è stata recepita e fatta propria dal Ministero dell'ambiente, che ha approvato il progetto con proprio decreto del 1° agosto 2024,

si chiede di conoscere quali siano le determinazioni del Ministro in indirizzo con riguardo alla vicenda in premessa, in particolare quali siano le motivazioni alla base della scelta di non rispettare gli impegni presi in precedenza e trattenere nel territorio di Crotone i rifiuti inquinanti, nonostante gli allarmanti dati sulla salute delle persone residenti nei territori limitrofi alle zone industriali dismesse e mai bonificate, di proprietà di ENI.

(3-01749)

TERZI DI SANT'AGATA, MALAN, MATERA, NASTRI, PELLEGRINO, SATTA, SCURRIA - Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. - Premesso che:

il 7 febbraio 2025, nel comune di Termini Imerese (Palermo), è stata avviata la prima fase della posa del cavo sottomarino del ramo est del "Tyrrhenian Link", una delle infrastrutture strategiche previste dalla rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con l'inserimento della nuova Missione 7 RePowerEU, che sfrutta la tecnologia innovativa della corrente continua ad altissima tensione e rappresenta un passo fondamentale per la modernizzazione della rete elettrica nazionale e per l'autonomia energetica dell'Italia;

trattasi del più grande progetto di trasmissione di energia sottomarina al mondo, che collegherà Campania, Sicilia e Sardegna e che ha ottenuto, in sede di revisione del PNRR, un finanziamento di cinquecento milioni di euro;

la realizzazione di quest'opera, che si inserisce nel quadro degli obiettivi delineati dal PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima), consentirà di ottimizzare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, migliorando l'affidabilità della rete elettrica nazionale, consentendo all'Italia di proseguire sulla strada dell'indipendenza energetica e della riduzione delle emissioni;

considerato che anche la Banca europea degli investimenti ha deciso di finanziare il Tyrrhenian Link con 1,9 miliardi di euro, ovvero circa il 50 per cento del costo totale, al fine di favorire lo sviluppo energetico e soprattutto l'uso delle energie rinnovabili e l'occupazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze sull'attuazione del PNRR, intenda prevedere un monitoraggio periodico dell'avanzamento del progetto Tyrrhenian Link di cui in premessa, atteso che lo stesso rappresenta un passo decisivo per il futuro della rete elettrica italiana e attribuisce alla Nazione un ruolo rilevante nel compimento della più grande opera di trasmissione di energia sottomarina finanziata a livello europeo.

(3-01750)

SPAGNOLLI - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:

il Regolamento di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, individuando inoltre le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonché appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale;

in particolare, nell'Allegato 1 (articolo 3) al Regolamento, sono individuate le classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore, sulla base delle prestazioni emissive, di cui alla Tabella 1, che hanno come criterio di riferimento quello delle "stelle": in un range che va da 1 a 5, più una stufa è performante, più stelle ottiene all'interno della classificazione;

la classificazione ha ad oggetto differenti tipologie di generatori, tutti volti a sostituire definitivamente gli impianti obsoleti e inquinanti: caminetti aperti, camini chiusi, inserti a legna, stufe a legna, cucine a legna, stufe ad accumulo, stufe, inserti e cucine a pellet, (termostufe) e caldaie;

con particolare riferimento alle stufe ad accumulo, è opportuno fare però talune precisazioni;

per loro stessa definizione, tali generatori sono apparecchi a lento rilascio di calore, con un tempo di combustione determinato (generalmente, da due a tre ore): essi bruciano velocemente il combustibile, in modo che la massa di cui sono costituite possa assorbire il calore, per rilasciarlo poi all'ambiente, nelle successive 20-24 ore, mediante irraggiamento;

l'obiettivo di questa tipologia di generatori, generalmente prodotti nel nord Europa e ampiamente commercializzati nell'arco alpino italiano, è evidentemente quello di ridurre il consumo di combustibile, massimizzando la produzione di calore per il tempo più lungo possibile;

considerato che:

ai sensi del citato Regolamento (articolo 1, comma 3, lett. d), possono essere oggetto di certificazione ambientale, in particolare, le stufe ad accumulo conformi alla norma UNI EN 15250;

la suddetta norma tecnica, la quale non si applica agli apparecchi alimentati meccanicamente, agli apparecchi con ventilatore per l'aria comburente o ad apparecchi con caldaia, specifica i requisiti relativi alla progettazione, alla fabbricazione, alla costruzione, alla sicurezza e alle prestazioni (rendimento ed emissioni), alle istruzioni e alla marcatura, oltre ai relativi metodi e combustibili di prova per apparecchi domestici a lento rilascio di calore alimentati con combustibili solidi;

in Italia, non esistono enti qualificati per certificare secondo la richiamata norma tecnica, né tantomeno produttori industriali di stufe ad accumulo;

le emissioni e le prestazioni degli apparecchi a lento rilascio di calore sono misurate a partire dallo stato freddo, fino al completo spegnimento;

il campione di particolato viene prelevato sempre dal secondo lotto di test e la misurazione viene fatta mediante due test di prestazione separati, effettuati in giorni diversi, laddove la prestazione finale è calcolata come media dei risultati ottenuti;

considerato altresì che:

per quanto riguarda le stufe a legna, il suddetto Regolamento (articolo 1, comma 3, lett. c), fa riferimento invece alla normativa di certificazione UNI EN 13240, la quale prevede differenti modalità di prove: misurazione di soli 45 minuti di combustione, solo dopo che il generatore è stato preriscaldato, ovvero portato alle condizioni ottimali; misurazione di tre combustioni, di cui due consecutive (che possono essere anche una la sera ed una la mattina), il che fa sì che la resa sia sempre ottimale;

gli effetti prodotti dalle due differenti normative tecniche sono notevoli: mentre nel caso delle stufe ad accumulo viene misurata la durata totale della combustione, oltre che le successive ore di rilascio del calore dato dalla massa di accumulo, nel caso delle stufe a legna, è prevista invece la misura solamente dei momenti di massima efficienza;

inoltre, nell'Allegato 1 (articolo 3) al Regolamento, i valori limite di una stufa ad accumulo, che ha un tempo di combustione determinato di due o tre ore, sono addirittura imposti come inferiori rispetto a quelli di una stufa a legna, che può fare combustione invece per otto, dieci, dodici ore consecutive;

in alcune regioni, come ad esempio l'Emilia-Romagna, è stato imposto il divieto di vendita di generatori con classificazione inferiore alle "5 stelle", con l'obiettivo di ridurre gli inquinanti e le polveri fini nell'aria, senza alcuna distinzione però in merito alla tipologia di generatori di calore;

esistono, infatti, generatori classificati a "4 stelle", che hanno polveri inferiori ad altri classificati a "5 stelle", tenendo conto che spesso la classificazione massima delle "5 stelle" è raggiunta solamente in laboratorio, dopo un lavoro di assestamento millimetrico effettuato da ingegneri specializzati, il che non sempre equivale al valore reale, tenuto conto anche del tempo di funzionamento effettivo;

tale classificazione è estremamente penalizzante nei confronti di quei generatori di calore, come le stufe ad accumulo certificate EN 15250, che sono concepiti nell'ottica dell'assoluto risparmio energetico, mediante l'utilizzo di materiali naturali (ad esempio, la pietra, che riduce l'impatto per la produzione) e delle minori quantità possibili di combustibile e di emissioni;

a fronte delle disparità derivanti dal differente approccio metodologico per la certificazione dei generatori di calore, sarebbe opportuno: introdurre un coefficiente che paragoni i tempi di certificazione tra un generatore e l'altro o, in alternativa, modificare i valori di riferimento dei diversi generatori, tenendo conto del relativo tempo di funzionamento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia chiarire, con particolare riferimento alle stufe ad accumulo, sulla base di quale normativa siano stati definitivamente indicati i relativi valori limite e, in generale, quale istituto o ente abbia avallato le classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore, come da tabella allegata al Regolamento di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186.

(3-01751)

(già 4-01290)

BERGESIO, MINASI, ROMEO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

un patrimonio infrastrutturale costituito da opere pubbliche moderne e connesse porta benefici concreti a tutta la collettività ed è strategico per lo sviluppo di una mobilità di merci e persone efficace ed efficiente, che possa sostenere la crescita a lungo termine di un territorio, incrementarne l'attrattività e consolidarne le capacità competitive;

la realizzazione dell'autostrada A33 Asti-Cuneo è fondamentale per l'intero nord Italia, trattandosi di un'arteria di collegamento di un'area ad alta densità produttiva ed abitativa con le principali arterie di traffico nazionale e con le direttrici internazionali verso la Francia;

il progetto di tale importante infrastruttura stradale, il cui iter ha subito varie vicissitudini e mutamenti, che hanno anche bloccato i lavori per dodici anni, con conseguenti ritardi che si sono accumulati, si articola in 2 tronchi di complessivi 90,15 chilometri, tra loro connessi da un tratto di 20 chilometri dell'autostrada A6 Torino-Savona, compreso tra gli svincoli di Marene e Massimini;

il primo tronco è stato completamente realizzato. Per quanto riguarda il secondo tronco, la congiuntura internazionale che ha determinato un aumento dei prezzi delle materie prime, unitamente alla complessità delle procedure autorizzative e alle croniche lentezze burocratiche, ha tardato l'avvio dei lavori relativi alla realizzazione dell'ultimo lotto 6 (Roddi-diga Enel) - stralcio "A", che consentirà il collegamento da Alba a Cherasco e il completamento definitivo dell'opera;

l'autostrada in questione è una priorità per i territori interessati e per le attività produttive e il turismo delle comunità locali, che da anni versano in una condizione di sostanziale isolamento infrastrutturale; è il caso, in particolare, della provincia di Cuneo, considerata anche l'interruzione della viabilità sulla strada statale 20 del Colle di Tenda e i lavori di rifacimento dei ponti e viadotti sulla A6, che ne limitano il traffico. La città di Cuneo continua ad essere un capoluogo di provincia poco collegato dalla viabilità autostradale con il resto della pianura padana, come anche gran parte del territorio della "provincia Granda",

si chiede di sapere quali siano le tempistiche previste per la realizzazione dell'ultimo lotto dell'autostrada Asti-Cuneo e quali ulteriori iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di rendere più celeri i lavori di completamento di quest'opera strategica che porterà rilevanti benefici e ricadute socioeconomiche positive sul territorio.

(3-01752)

FREGOLENT, PAITA, BORGHI Enrico, FURLAN, MUSOLINO, RENZI, SBROLLINI, SCALFAROTTO - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:

il Governo, nei giorni scorsi, ha approvato in Consiglio dei ministri il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, recante misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale, nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza;

l'iniziativa del Governo si dimostra secondo gli interroganti del tutto tardiva e inadeguata: si prevede un contributo una tantum pari a 200 euro sulle forniture di energia elettrica per le sole famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro, senza predisporre alcuna misura di carattere strutturale volta a rispondere, in maniera non estemporanea, al caro-energia e a salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, già fortemente provato dagli ultimi due anni di inflazione, almeno su questo versante;

il decreto-legge in oggetto risulta del tutto inefficace anche per quanto riguarda le imprese, poiché se da un lato, l'articolo 3 dispone la destinazione, per l'anno 2025, di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, dall'altro sono stati esclusi da questa compensazione settori importanti della nostra economia, come ceramica, cemento, vetro, oltre ad alcuni comparti energivori appartenenti alla chimica e le fonderie;

l'impatto dell'azzeramento per un semestre della componente ASOS (la componente degli oneri generali di sistema a sostegno delle energie da fonti rinnovabili), inoltre, risulta assai modesto a fronte dell'aumento del 44 per cento dei costi energetici negli ultimi mesi, nonché dell'incremento delle bollette intorno al 35 per cento delle piccole medie imprese con potenza superiore a 16,5 kW;

inoltre, la previsione contenuta all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge citato che prevede, nell'ambito delle misure di attuazione del PSC, specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50 per cento del totale delle risorse disponibili, le quali dovrebbero confluire nel Fondo sociale per il clima a favore di famiglie e micro imprese vulnerabili (circa 3,5 miliardi), sembra divenire inefficace visti i tempi prevedibilmente lunghi per l'attuazione della misura, che non appaiono coerenti con le esigenze immediate di tutela di cui imprese e famiglie hanno immediato bisogno;

le famiglie italiane in soli quattro mesi (da ottobre 2024 a gennaio 2025) sono state chiamate a sostenere una spesa media di 777 euro per le bollette di luce e gas, di cui 280 euro per l'elettricità e 497 per il gas, con un incremento del 5,9 per cento (più 8,3 per cento per il gas, più 1,7 per cento per l'energia elettrica) rispetto al medesimo periodo degli anni 2023 e 2024;

secondo alcune associazioni di categoria, per le imprese del terziario in un anno il costo dell'energia elettrica è aumentato del 24 per cento rispetto al 2024 (più 56,5 per cento rispetto al 2019), mentre quello del gas del 27 per cento (più 90,4 per cento rispetto al 2019): in Italia, ad oggi, le imprese patirebbero costi energetici di circa il 50 per cento più alti rispetto alle omologhe francesi (42 per cento rispetto alla Spagna e 31 per cento in più rispetto alla Germania), affrontando una spesa complessiva di 12,5 miliardi di euro, che pregiudica inevitabilmente le prospettive di sostenibilità delle aziende e la loro capacità di concorrere sul mercato nazionale ed europeo;

appare quindi evidente che il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 non abbia la capacità nemmeno di mitigare i danni economici patiti dai cittadini e dalle imprese rispetto al caro-energia, dimostrandosi del tutto inadeguato rispetto all'esigenza di garantire un accesso economicamente sostenibile alle fonti di energia da parte delle famiglie e degli operatori economici,

si chiede di sapere quali misure urgenti, di carattere strutturale, il Ministro in indirizzo intenda adottare per abbassare i costi dell'energia e calmierare le bollette pagate da cittadini e imprese, abbandonando il ricorso a interventi isolati di natura estemporanea, peraltro riservati a una platea estremamente ridotta di utenti.

(3-01753)

DAMANTE, BEVILACQUA - Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. - Premesso che:

il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea con complessivi 194 miliardi di euro, rappresenta uno strumento fondamentale per rilanciare l'economia italiana post pandemia e modernizzare il Paese. L'attuazione del PNRR prevede riforme e investimenti da realizzare entro il 2026, con obiettivi vincolanti a cadenza semestrale. Tuttavia, si registrano significativi ritardi nella spesa: al 31 ottobre 2024 risultavano erogati solo 58,604 miliardi di euro, pari a circa il 30,14 per cento delle risorse totali del Piano. Questo avanzamento lento pone seri dubbi sulla possibilità di rispettare i vincoli temporali di spesa, considerato che entro giugno 2026 andrebbero spesi i rimanenti oltre 133 miliardi di euro;

in particolare per il nuovo Piano Transizione 5.0, istituito dall'art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2024, in attuazione della Misura 7 - Investimento 15 "Transizione 5.0" del PNRR, che mira a sostenere la doppia transizione ecologica e digitale delle imprese italiane attraverso incentivi significativi, si sono subiti ritardi sostanziali nell'attuazione, con il rischio concreto di non raggiungere gli obiettivi di modernizzazione industriale previsti dal Piano;

la gestione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), dedicato al riequilibrio territoriale e al cofinanziamento di progetti strategici, solleva preoccupazioni, specialmente nel contesto di rimodulazione del PNRR, che prevede il trasferimento di alcune iniziative ai fondi di coesione. Le inefficienze croniche del FSC sono evidenziate da un basso tasso di spesa;

considerato che:

sul fronte della Transizione 5.0, essenziale per la doppia transizione digitale ed ecologica delle imprese italiane, emergono criticità significative. Nonostante il PNRR abbia stanziato circa 6,23 miliardi di euro per incentivare gli investimenti in tecnologie innovative e sostenibili, l'attuazione pratica di questa misura ha subito gravi ritardi. Il decreto attuativo, necessario per l'operatività del credito d'imposta previsto dalla misura, è stato pubblicato con notevole ritardo, soltanto a fine luglio 2024, impedendo così alle imprese di beneficiare tempestivamente degli incentivi 2024: i dati mostrano che sono stati prenotati soltanto crediti d'imposta per circa 500 milioni di euro, ben al di sotto delle aspettative e delle risorse disponibili. Tale lentezza nell'esecuzione mette a serio rischio il raggiungimento degli obiettivi di Transizione 5.0, essenziali per promuovere la competitività e la sostenibilità del sistema produttivo nazionale. Si apprende, inoltre, da articoli di stampa, a conferma delle preoccupazioni esposte, che già una parte, o per meglio dire il 50 per cento dei 6,23 miliardi di euro, verrà riprogrammato;

nulla è dato sapere sulla stipula degli Accordi di coesione con le Amministrazioni centrali, la dotazione allocata e gli interventi che il Governo intende realizzare attraverso questa modalità;

le continue rimodulazioni e le difficoltà nel rispettare le scadenze potrebbero vanificare l'impiego delle somme trasferite dal PNRR, con potenziali perdite economiche significative,

si chiede di sapere:

quali e quante misure il Ministro in indirizzo intenda adottare nel breve periodo per completare l'attuazione del PNRR entro giugno 2026;

quando e come sarà prevista la rimodulazione della misura Transizione 5.0, alla luce delle dichiarazioni del Ministro in indirizzo rinvenute dagli articoli di stampa;

quando, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettere a) e c) del decreto-legge 19 settembre 2023 n. 124, verrà definita la dotazione del Fondo Sviluppo e Coesione a carico delle Amministrazioni centrali;

quando, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del decreto-legge 19 settembre 2023 n. 124, verrà definita la deliberazione CIPESS;

quando saranno stipulati gli Accordi di coesione, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera c) del decreto-legge 19 settembre 2023 n. 124.

(3-01756)

ALFIERI, BOCCIA, MANCA, MISIANI, LORENZIN, NICITA - Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. - Premesso che:

la piena attuazione del PNRR rappresenta una prova fondamentale per la credibilità e l'affidabilità dell'Italia nel contesto internazionale. Entro il 30 giugno 2026 è fissato il raggiungimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (milestones e target) obbligatori del PNRR a cui sono legate le diverse rate di erogazione delle risorse previste. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia prevede un investimento complessivo di 194,4 miliardi di euro, suddivisi tra prestiti (122,6 miliardi) e sovvenzioni (71,8 miliardi). A seguito dell'erogazione a dicembre 2024 di 8,7 miliardi di euro relativi alla sesta rata, il totale delle risorse trasferite all'Italia dall'avvio del PNRR ha raggiunto i 122 miliardi di euro, pari al 63 per cento delle risorse spettanti al nostro Paese;

le scadenze previste tra il 2025 e il 2026 sono 237, pari al 41 per cento del totale del Piano. Ad oggi, il nostro Paese non è riuscito a rispettare tutti i termini previsti, nonostante le rimodulazioni del Piano proposte dal Governo e svariati obiettivi e traguardi rischiano di non essere completati al 100 per cento. Dalla fine del 2024, mancano dati aggiornati e aggregati sullo stato di avanzamento e nessuna Relazione è stata resa pubblica o trasmessa al Parlamento;

la quantità di risorse PNRR già ricevute e l'avanzamento dell'assegnazione delle risorse ai circa 269.000 progetti registrati contrasta con il modesto progresso nel loro utilizzo in termini di spesa effettiva. Secondo quanto riportato sul sito "Italia Domani", sulla base dei dati pubblicati sulla piattaforma "ReGIS", al 13 dicembre 2024, risultavano spesi solo 58,6 miliardi di euro, pari a circa il 29 per cento del totale delle risorse a disposizione, e risultavano ancora da spendere circa 135,8 miliardi di euro entro il 2026. Sempre sulla predetta piattaforma, al 13 dicembre 2024, dei 42 miliardi di euro pianificati per il 2024 risultavano spesi solamente 13,5 miliardi di euro pari a circa il 32 per cento di quanto programmato per il 2024;

la distribuzione della spesa effettuata, fino al 13 dicembre 2024, evidenzia una notevole eterogeneità tra le missioni del PNRR. Se la Missione 3 "Infrastrutture per una mobilità sostenibile" registra il tasso di avanzamento più elevato rispetto al cronoprogramma 2020-2024 con l'86 per cento delle risorse già erogate, di cui il 91 per cento per gli investimenti nelle reti ferroviarie e sicurezza stradale, tuttavia, la spesa effettiva resta inferiore al 40 per cento delle risorse totali assegnate. Riguardo alle Missioni 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" e 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", trainate rispettivamente dagli investimenti nella digitalizzazione del sistema produttivo e dalle misure di efficienza energetica, se si escludono gli interventi relativi ai crediti d'imposta (Transizione 4.0 della missione 1 e Superbonus della missione 2), il tasso di avanzamento dell'assegnazione delle risorse scende rispettivamente al 42 e al 36 per cento. Le Missioni 4 "Istruzione e ricerca" e 6 "Salute" mostrano tassi di avanzamento sul cronoprogramma superiori al 60 per cento, ma la spesa effettiva si attesta rispettivamente al 25 e al 15 per cento del totale delle risorse disponibili. Particolarmente critico poi è lo stato della Missione 5 "Inclusione e coesione", con una percentuale di spesa del 29 per cento rispetto al cronoprogramma e appena il 12 per cento del totale delle risorse allocate. In relazione alla nuova Missione 7 su RepowerEU, dove si ha contezza di molti ostacoli all'utilizzo del nuovo credito di imposta Transizione 5.0, si stimano prenotazioni di risorse per circa 500 milioni di euro a fronte di uno stanziamento di 6 miliardi di euro e non c'é a riguardo alcun rendiconto di spesa;

tali forti ritardi nella spesa dei fondi PNRR sono stati riportati nella relazione semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR presentata, il 9 dicembre 2024, dalla Corte dei conti, che ha rilevato scostamenti dell'avanzamento finanziario del Piano rispetto al cronoprogramma. Per completare il Piano entro il 2026, sarebbe necessario, pertanto, investire circa 130 miliardi di euro entro pochi mesi, con un ritmo molto più elevato rispetto a quello attuale;

in un recente report di Banca d'Italia sugli appalti e l'attivazione dei cantieri relativi al PNRR è riportato che il 32 per cento delle opere pubbliche registra ritardi rispetto al cronoprogramma previsto. Secondo i dati dell'ANAC, il 60 per cento (98.033 su 162.480) di tutte le gare di appalto avviate nell'ambito degli investimenti PNRR tra il 2023 e il 2024 non risultano completate. Se per gli appalti avviati nel 2023 è arrivato all'affidamento il 74 per cento del valore appaltato, per quelli avviati nel 2024 solo il 5 per cento ha traguardato predetta fase e la quota degli importi economici degli appalti non ancora affidati è pari al 45 per cento del totale (35,5 su 79,2 miliardi);

come denunciato a più riprese dall'ANCI, numerosi Comuni sono stati costretti, a fronte dei forti ritardi nell'erogazione delle risorse spettanti, a bloccare i lavori o ad accedere a finanziamenti molto onerosi presso CDP o istituti bancari;

da recenti notizie emerge che il Governo stia mettendo a punto una nuova revisione del Piano da presentare nel mese di marzo 2025. Con la nuova revisione, che arriverebbe a poco più di un anno dalla precedente, il Governo intenderebbe affrontare il ritardo accumulato, anziché migliorando la capacità di spesa, riducendo gli obiettivi finali di alcune misure ed espungendone altre, giudicate irrealizzabili nei tempi, per far confluire risorse su misure con maggiore capacità di assorbimento. Le modifiche interesserebbero le misure su edilizia pubblica, studentati universitari, asili nido e scuole, e molti interventi infrastrutturali, a partire dai lavori per la galleria del Valico di Giovi o, ancora, la realizzazione del primo lotto della nuova linea dell'Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria. Nell'ambito dell'annunciata nuova revisione dovrebbe essere espunta la misura che prevede la realizzazione di 60.000 nuovi posti letto negli studentati universitari. Al 18 febbraio 2025, risultano ammessi ai finanziamenti solo 22.000 posti e da una rivelazione resa nota da "la Repubblica", il Ministro in indirizzo avrebbe comunicato al Ministro dell'università e della ricerca l'intenzione di «ridimensionare l'obiettivo dei sessantamila nuovi posti letto ed inviare alla Commissione europea una richiesta di revisione». Dalla medesima fonte, sembrerebbe, invece, che il ministro Bernini sia intenzionata a chiedere la modifica del criterio di rendicontazione e prorogare la scadenza fissata al 30 giugno 2026 o, in alternativa, ampliare il perimetro delle borse di studio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda confermare o smentire l'eventualità di una nuova revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; se intenda, in caso di conferma, fornire ulteriori informazioni con riguardo alle misure e agli interventi che potrebbero essere oggetto di revisione, rimodulazione o stralcio e se intenda fornire un quadro completo sullo stato dell'arte dell'attuazione del PNRR;

se e quali iniziative di competenza intenda promuovere per accelerare l'attuazione dei progetti e degli investimenti in ritardo, al fine di rispettare il termine del 30 giugno 2026 previsto per la conclusione del dispositivo di ripresa e resilienza; quali misure intenda adottare per migliorare i meccanismi di erogazione delle risorse del PNRR ai Comuni e favorire il completamento dei loro interventi;

se intenda fornire puntuali informazioni riguardo alle misure e agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito della riforma 1.7 sugli alloggi universitari, se siano oggetto di una nuova revisione, rimodulazione o stralcio, nonché con riguardo ad asili nido e scuole;

se intenda, altresì, attivarsi al fine di garantire l'effettiva realizzazione di molti interventi infrastrutturali, a partire dai lavori per la galleria del Valico di Giovi e per la realizzazione del primo lotto della nuova linea dell'Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, nonché degli altri investimenti infrastrutturali e di edilizia pubblica.

(3-01757)

PIRRO, DI GIROLAMO, NAVE, FLORIDIA Barbara, BEVILACQUA, SIRONI, MARTON, LICHERI Ettore Antonio - Al Ministro per la pubblica amministrazione. - Premesso che:

il rinnovo dei contratti per i dipendenti della Pubblica amministrazione (PA) rappresenta un tema di cruciale importanza per garantire la dignità, la valorizzazione e la motivazione del personale impiegato nei servizi pubblici essenziali;

un trattamento economico adeguato non solo tutela il potere d'acquisto dei lavoratori, ma è anche fondamentale per assicurare un servizio pubblico efficiente e di qualità per i cittadini;

le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori hanno denunciato la grave insufficienza delle risorse stanziate per il rinnovo dei contratti del settore pubblico, evidenziando come i lavoratori abbiano subito una perdita del potere d'acquisto superiore al 17 per cento negli ultimi anni, sia a causa dell'inflazione, che del mancato adeguamento degli stipendi;

le autonomie locali e le Regioni hanno manifestato apertura alla richiesta di maggiori fondi per il rinnovo contrattuale, mentre il Ministro per la pubblica amministrazione ha chiuso ogni discussione, ventilando la possibilità di adottare atti unilaterali;

evidenziato che:

parte delle risorse per il triennio 2022-2024 sono già in pagamento attraverso la cosiddetta "super indennità di vacanza contrattuale", ma tale misura non risulta sufficiente a colmare il gap salariale accumulato;

secondo i dati ISTAT, la pressione fiscale è in aumento, aggravando ulteriormente la condizione economica dei lavoratori pubblici senza che vi sia stato un corrispondente incremento delle retribuzioni;

la carenza di personale nella Pubblica amministrazione sta determinando un sovraccarico di lavoro per i dipendenti in servizio, con ripercussioni negative sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini;

considerato che:

la valorizzazione del personale pubblico e il riconoscimento delle loro competenze sono essenziali per garantire servizi efficienti e di qualità;

è necessario un confronto serio e rispettoso con tutte le organizzazioni sindacali per evitare soluzioni imposte in modo unilaterale;

risulta urgente superare i limiti imposti ai tetti del salario accessorio, avviare un piano straordinario di assunzioni per colmare le gravi carenze di personale e sbloccare la contrattazione decentrata per garantire la tenuta e l'efficienza del sistema pubblico,

si chiede di sapere:

quali siano le intenzioni del Ministro in indirizzo in merito alla richiesta di anticipare tutte le risorse disponibili, comprese quelle destinate ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2025-2027 e se intenda rivedere i limiti attuali al salario accessorio, al fine di garantire un adeguato riconoscimento economico al personale pubblico;

se possa fornire chiarimenti e garanzie in ordine al nuovo sistema di reclutamento, assicurando che non si traduca in un ulteriore appesantimento burocratico e in un peggioramento delle condizioni di lavoro nella Pubblica amministrazione;

quali misure intenda adottare per favorire la contrattazione decentrata e assicurare una reale valorizzazione delle professionalità presenti nella PA;

se intenda riaprire il tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali al fine di evitare decisioni imposte unilateralmente, garantendo così un percorso di dialogo e concertazione con tutte le parti sociali.

(3-01758)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CROATTI, GUIDOLIN, GAUDIANO - Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

la ex Saga Coffee, oggi Gaggio Tech, rappresenta una realtà produttiva fondamentale per il territorio di Gaggio Montano e dell'Appennino bolognese, con un organico di 131 lavoratori e lavoratrici;

il 3 marzo 2025 le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali hanno appreso, non dalla proprietà ma dai legali della società, che il socio di maggioranza di Gaggio Tech, Alessandro Triulzi, ha deciso in modo unilaterale e senza alcuna comunicazione preventiva di avviare la liquidazione volontaria dell'azienda;

questa scelta, definita dai sindacati come un "atto scellerato", rischia di avere conseguenze drammatiche per i lavoratori e per il tessuto socio-economico dell'area, già provato dalla precedente vertenza della Saga Coffee;

considerato che:

la Regione Emilia-Romagna, attraverso l'Assessore allo sviluppo economico Giovanni Paglia, è stata informata della situazione e ha convocato un incontro con i soci e il liquidatore per il 7 marzo 2025, alla presenza anche del sindaco di Gaggio Montano, Giuseppe Pucci;

i sindacati chiedono inoltre un confronto con il socio di minoranza, che sarebbe intenzionato a proseguire il progetto industriale, al fine di salvaguardare almeno una parte dell'attività produttiva e dei posti di lavoro;

la decisione del socio di maggioranza appare ancora più grave se si considera che l'acquisizione della ex Saga Coffee da parte di Gaggio Tech avvenne solo tre anni fa, con il dichiarato obiettivo di rilanciare l'azienda, grazie anche al supporto delle istituzioni locali e regionali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione in cui versa Gaggio Tech e delle sue possibili ripercussioni occupazionali e sociali;

se intendano attivarsi con urgenza, di concerto con la Regione Emilia-Romagna e le parti sociali, per favorire una soluzione che eviti la chiusura dell'azienda e garantisca la continuità occupazionale;

se intendano verificare eventuali impegni assunti dal socio di maggioranza al momento dell'acquisizione della ex Saga Coffee e se siano stati rispettati;

quali strumenti possano essere messi in campo per sostenere il territorio e i lavoratori nel caso in cui non si riesca a scongiurare la chiusura dell'azienda.

(3-01754)

CROATTI, SIRONI, SCARPINATO, BEVILACQUA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

il passaggio a livello situato in via XXX Marzo 1831, nella zona di Rivabella a Rimini, rappresenta un importante snodo viario per il collegamento tra la zona nord della città e il mare, nonché per l'accesso al polo scolastico di Viserba, il più grande della provincia;

recenti modifiche introdotte da ANSFISA hanno comportato un notevole prolungamento dei tempi di chiusura per i passaggi a livello a mezza sbarra, con conseguenti ripercussioni negative sulla viabilità cittadina;

la chiusura delle sbarre non avviene più quando il treno si ferma alla stazione di Viserba, ma solo alla stazione di Igea Marina, costringendo ad attendere il transito anche dei treni provenienti dalle stazioni di Torre Pedrera e Viserba;

tale situazione ha causato un aumento dei tempi di attesa al passaggio a livello, che sono passati mediamente da 1 a circa 7 minuti, bloccando completamente la viabilità circostante e congestionando la rotonda prospiciente con via Sacramora, con gravissimi riflessi sulla mobilità dell'intero quadrante viario;

le prolungate attese rischiano di bloccare un'ampia area della città, vanificando le misure logistiche messe a punto nel piano viabilità da Comune, Fiera e altri soggetti coinvolti, in un contesto già complesso, aggravato dagli eventi fieristici che si svolgono a Rimini;

considerato che:

anche il limitrofo passaggio a livello di via Pallotta si trova in condizioni analoghe, creando di fatto una completa inaccessibilità della zona a mare a nord di Rimini;

tale situazione, già intollerabile, diventa esplosiva nei giorni di fiera e sarà completamente ingestibile durante l'imminente stagione estiva, con gravi danni per le strutture turistiche presenti nella zona e intollerabili disagi per i turisti;

l'Amministrazione comunale ha già richiesto chiarimenti a Rete Ferroviaria Italiana riguardo ai gravi disagi creati dalle nuove tempistiche, ma ha ricevuto risposte che rimandano alle nuove direttive nazionali;

è urgente garantire la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie senza compromettere la viabilità cittadina;

è necessario trovare soluzioni tecnologiche che consentano di prevedere la chiusura delle sbarre solo quando il treno è in sosta alla stazione di Viserba, evitando inutili prolungamenti dei tempi di attesa,

si chiede di sapere:

per quale motivo un tale intervento sia stato effettuato senza un preventivo confronto con l'Amministrazione comunale;

se esistano dispositivi tecnologici che possano prevedere la chiusura delle sbarre solo quando il treno è in sosta alla stazione di Viserba e perché non sia stata predisposta contestualmente tale implementazione;

se il Ministro in indirizzo abbia intenzione di intervenire al riguardo e con quali tempistiche, al fine di evitare il protrarsi di questa situazione, che è assolutamente inaccettabile per il contesto urbano di Rimini;

se abbia in programma di promuovere un tavolo di confronto con ANSFISA, Rete Ferroviaria Italiana e l'Amministrazione comunale di Rimini per trovare soluzioni condivise che contemperino le esigenze di sicurezza ferroviaria e di viabilità cittadina.

(3-01755)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

la persistente carenza di segretari comunali comporta difficoltà talvolta insuperabili per i comuni nello svolgimento delle proprie funzioni;

nonostante l'attenzione dimostrata dal Governo, le misure già adottate al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, necessitano di una migliore declinazione, alla luce delle criticità del quadro attuale;

le maggiori complessità si manifestano nei comuni di piccole e medie dimensioni; soltanto in Veneto la segreteria è vacante in oltre 120 comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

accanto alle riforme strutturali, tra le soluzioni ragionevoli nell'immediato potrebbero essere considerate la revisione dei requisiti per l'accesso alla seconda e alla prima fascia professionale, l'introduzione di disposizioni in deroga, che consentano ai segretari di terza fascia di svolgere incarichi in sedi di segreteria convenzionate aventi una popolazione inferiore a 10.000 abitanti, purché i singoli comuni non abbiano una popolazione superiore a 5.000 abitanti, e infine, il ricorso a strumenti che consentano ai comuni di sostenere la nomina dei segretari coerentemente con le loro capacità economiche,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga opportuno assumere, nel quadro descritto, al fine di garantire la capacità amministrativa dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR;

quali ulteriori iniziative intenda promuovere, in un orizzonte di interventi strutturali, per tutelare l'efficienza e la stabilità amministrativa delle amministrazioni locali.

(4-01894)

DE CRISTOFARO - Ai Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

come è noto, nell'ambito del processo di decarbonizzazione avviato nel Paese in base agli orientamenti del Piano Energia e Clima (PNIEC), è stato programmato un graduale abbandono della generazione elettrica da carbone con chiusura dei relativi impianti termoelettrici di produzione al 31 dicembre 2025;

lo stesso PNIEC, nell'ottica di assicurare una transizione energetica equa, ha previsto di accompagnare il suddetto processo di phase out del carbone con misure a tutela dei lavoratori per lo sviluppo e la riqualificazione occupazionale, la lotta alla povertà e alle diseguaglianze, la salvaguardia dei territori di appartenenza;

tra tali misure, al fine di fronteggiare i conseguenti problemi occupazionali e di tutelare quindi i lavoratori impiegati negli impianti produttivi, il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 settembre 2019, n. 207), l'art. 13, comma 1, disponeva l'introduzione del comma 6-bis all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, con il quale si prevedeva di istituire presso l'allora Ministero dello sviluppo economico un "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone". In coerenza con le previsioni europee, tale "Fondo" si sarebbe dovuto alimentare con quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle emissioni ETS per tutto il periodo 2020-2024 fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui;

il successivo decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 all'art. 23, comma 8, assorbiva quindi le previsioni di cui al citato art. 19, comma 6-bis, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, fino allo scorso mese di settembre, allorquando il decreto legislativo 10 settembre 2024, n. 147, art. 5, comma 7, lett. e) ha di fatto abrogato le disposizioni relative al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone";

tutto ciò, senza che a livello locale fosse possibile avere riscontro circa l'effettiva disponibilità delle risorse promesse;

da notizie di stampa si è appreso che l'analisi delle rendicontazioni pubbliche presentate dall'Italia alla Commissione europea tra il 2014 e il 2024 evidenzierebbe parecchie criticità nell'utilizzo dei proventi generati dalle aste dell'EU Emissions Trading System (EU ETS). In particolare, secondo il nuovo report elaborato da ECCO, il think tank italiano per il clima, emergerebbero significative carenze nella pianificazione della spesa a breve e medio termine e nella tracciabilità dei fondi utilizzati. Risulta infatti che tra il 2012 e il 2024 le aste dell'EU ETS abbiano generato proventi per 15,6 miliardi di euro, ma dall'analisi delle rendicontazioni, l'Italia parrebbe aver speso solo il 9 per cento di questi 15,6 miliardi di euro per spese legate alla lotta ai cambiamenti climatici; ben al di sotto delle previsioni di spesa attualmente previste ex lege del 50 per cento dei proventi. Ciò significa che solo il 42 per cento dei proventi delle aste del biennio 2012-2013 è stato speso a distanza di oltre un decennio;

considerato che:

saranno prossime le chiusure delle grandi centrali a carbone italiane di Civitavecchia e Brindisi e gravi le ripercussioni che dette chiusure comporteranno per i lavoratori e le lavoratrici finora impiegati nel comparto;

in quest'ottica sarebbe utile apprendere se il "Fondo" citato sia stato realmente istituito e correttamente alimentato,

si chiede di sapere:

se il "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone" sia stato correttamente alimentato e se quelle risorse siano attualmente disponibili per le medesime finalità;

in caso negativo, quali altre iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per garantire la continuità lavorativa e la riconversione occupazionale dei lavoratori impiegati nel comparto.

(4-01895)

POTENTI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

il 27 febbraio 2025 la strada statale 68 - Località Mazzolla, nel comune di Volterra, in provincia di Pisa, è stata interessata da un cedimento dell'asfalto, che ha comportato la chiusura al traffico di un tratto della strada, in entrambe le direzioni di marcia;

si tratta di un tratto stradale di grande rilevanza, che sta causando serie difficoltà al traffico lungo un'arteria fondamentale per la Valdicecina e creando enormi disagi alla circolazione;

già a dicembre 2024, ANAS aveva realizzato una bretella provvisoria con l'obiettivo di ripristinare la circolazione a senso unico alternato dopo un primo smottamento sulla quale, a seguito delle successive piogge intense, gli stessi tecnici ANAS hanno dovuto rilevare ulteriori scivolamenti del terreno nell'area interessata dalla frana, tali da non consentire la circolazione in sicurezza;

da un recente comunicato dell'Amministrazione comunale, risulta che i tempi necessari per valutare la possibilità di una riapertura, anche solo parziale al traffico leggero e al trasporto pubblico locale (TPL), non saranno brevi;

il Sindaco inoltre, ha reso noto che il 10 marzo si è svolto un sopralluogo con i tecnici inviati da ANAS per avviare la progettazione dell'installazione di sensori e sistemi di monitoraggio continuo del fronte franoso, al fine di poter prendere una decisione in merito alla riapertura, anche parziale, del tratto interessato;

ha riferito inoltre di interlocuzioni avvenute con il Ministero dei trasporti e di una lettera con la quale la Direzione generale del Ministero avrebbe richiesto ad ANAS un aggiornamento sulla situazione;

da parte sua ANAS ha dichiarato che è in fase di progettazione un intervento più ampio di adeguamento del tracciato, già finanziato con fondi a valere sul contratto di programma stipulato da ANAS con il Ministero e che l'avvio dei lavori è previsto nel secondo semestre del 2025, previo reperimento dei necessari pareri e delle autorizzazioni;

ad oggi la situazione resta piuttosto complicata ed è necessario che ANAS predisponga, prima possibile, l'ammodernamento e la messa in sicurezza definitiva della strada e un progetto strutturale per il miglioramento della intera rete viaria della Valdicecina,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto affermato da ANAS in merito all'intervento concordato con il Ministero dei trasporti e se possa fornire informazioni aggiornate sulla situazione e sui prossimi passi, al fine di rassicurare i cittadini su una situazione grave che sta mettendo a dura prova il territorio.

(4-01896)

MUSOLINO - Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

l'Assemblea Regionale Siciliana (ARS) ha approvato nel 2024 due provvedimenti con i quali sono stati assegnati fondi pubblici ad enti e associazioni culturali sul territorio regionale per il medesimo anno, ossia la legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e la legge regionale 4 luglio 2024, n. 23;

con interrogazione 4-01582 presentata in data 19 novembre 2024 e con interrogazione 4-01874 presentata in data 4 marzo 2025, la presente firmataria ha posto all'attenzione dei Ministri della cultura e della giustizia l'avvio da parte della Corte dei conti di un'indagine in Sicilia sull'assegnazione di fondi pubblici destinati a enti e associazioni culturali dalle citate leggi regionali;

occorre ricordare che l'indagine faceva seguito alla presentazione di un esposto da parte del gruppo "Latitudini", il quale segnalava che i fondi destinati alla cultura, agli eventi e agli spettacoli sarebbero stati distribuiti dalle amministrazioni regionali in modo discrezionale, nella più totale assenza di trasparenza nella selezione dei beneficiari, denunciando inoltre l'esclusione di molte realtà culturali;

secondo Latitudini, infatti, la distribuzione dei fondi sarebbe avvenuta senza idonee specificazioni delle attività da sponsorizzare, indicate con espressioni quali "eventi culturali e promozione del territorio", "promozione di attività sportive inclusive" e simili;

si apprende da fonti stampa che nella giornata di lunedì 10 marzo il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe notificato alla Regione Siciliana dei rilievi in merito a fondi erogati direttamente a diversi enti tramite la legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3, recante "Disposizioni finanziarie varie", le cui disposizioni indicano il beneficiario, la denominazione dell'intervento e il relativo importo assegnato;

il richiamato disegno di legge prevede lo stanziamento di 61,6 milioni di euro attraverso 22 articoli che, secondo la nota del Ministero dell'economia, mancano di criteri obiettivi e trasparenti nella scelta dei beneficiari dei contributi o nella programmazione e pianificazione degli interventi di sostegno agli enti beneficiari;

la Corte costituzionale con la sentenza n. 137 del 2009, ha osservato che per le leggi a contenuto provvedimentale il legislatore deve applicare con particolare rigore il canone della ragionevolezza, affinché il ricorso a detto tipo di provvedimento non si configuri come una via per aggirare i principi di eguaglianza e imparzialità, fino a violare l'eguaglianza tra i cittadini, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione;

si apprende dalle medesime fonti di stampa che la richiamata legge regionale è attualmente in fase di valutazione da parte del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie in merito alla sussistenza dei presupposti per porre l'impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale per violazione dell'articolo 3 della Costituzione;

tali modalità di assegnazione di fondi hanno già portato all'avvio da parte della Procura di Palermo di un'indagine per verificare la regolarità nell'assegnazione, e da parte della Corte dei conti per possibili danni erariali derivanti da un uso improprio delle risorse pubbliche per l'assegnazione di finanziamenti ricevuti dall'associazione "Progetto Teatrando" e dall'ABC Produzioni S.r.l., entrambe facenti capo a un deputato dell'ARS;

in più occasioni la Corte costituzionale ha richiamato la Regione Siciliana sulla necessità di ripianamento del disavanzo sanitario, che perdura da quasi un ventennio, in ragione di quanto previsto dal Piano di rientro della Regione Siciliana in attuazione dell'accordo Stato-Regione. L'utilizzo di somme ingenti come quelle erogate direttamente agli enti dalle citate leggi regionali andrebbero dunque indirizzati a tale scopo;

le modalità riportate di gestione e assegnazione dei fondi, come segnalato dalle associazioni degli enti esclusi dai contributi stanziati dalla richiamata legge regionale, si configurano come non trasparenti, inique e in netto contrasto con i principi costituzionali. Tali modalità, per loro natura, potrebbero inoltre favorire dinamiche clientelari, fatto ancora più grave se si considera che questo avviene in una regione che necessita la maggior trasparenza e legalità da parte delle istituzioni e dei rappresentanti dei cittadini,

si chiede di sapere:

se il Ministri in indirizzo ritengano le modalità di gestione e assegnazione dei fondi regionali richiamate in premessa coerenti con le finalità previste dalla normativa vigente;

se non ritengano di adottare iniziative nei confronti della Regione Siciliana, volte a indirizzare al ripianamento del disavanzo sanitario le risorse finanziarie di cui alla nota inoltrata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Governo regionale.

(4-01897)

GASPARRI - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:

ha suscitato grande clamore mediatico quanto accaduto nella Scuola-Educandato "Agli Angeli" di Verona, dove un bambino di 13 anni sarebbe stato costretto a salire per una scala addobbata con una evidente propaganda LGBT, impedendogli di usare, come da lui richiesto, un'altra scala;

il rifiuto del bambino, che ha salito la scala arcobaleno attaccato alla ringhiera per non adeguarsi all'imposizione, risulta sia stato punito con una nota, nella quale il minore viene tacciato di comportamento omofobo;

alle proteste dei genitori, entrambi extracomunitari di religione cattolica, che evidenziavano come tale scelta fosse autonoma e non influenzata dalla famiglia, la scuola ha risposto adducendo questioni di sicurezza per tutelare l'incolumità dell'alunno, sorvolando su quanto era stato imposto al ragazzo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere un'ispezione presso l'istituto scolastico di cui in premessa, trattandosi di questione che va ben al di là dell'autonomia scolastica per sconfinare sul terreno di diritti e principi di libertà garantiti dalla Costituzione.

(4-01898)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-01593 del senatore Sigismondi.