Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 278 del 26/02/2025

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

278a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 2025

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Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,

indi del vice presidente CASTELLONE

e del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,05).

Si dia lettura del processo verbale.

CROATTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1384) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Approvato dalla Camera dei deputati)(ore 10,08)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1384, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il vice presidente Rosa ha riferito sui lavori dell'8a Commissione e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Cosenza. Ne ha facoltà.

COSENZA (FdI). Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il decreto-legge che oggi convertiamo in legge rappresenta una risposta articolata, ma concreta, a diverse emergenze in atto nel nostro Paese. Infatti, si occupa di dare risposte a tante situazioni incancrenite da decenni e le misure rispondono alle esigenze di territori e comunità che per troppo tempo si sono sentiti abbandonati. Noi vogliamo che lo Stato sia al loro fianco e che dia loro una prospettiva di soluzione.

Non intendo soffermarmi sulle rappresentazioni evidentemente pretestuose che ho ascoltato in discussione generale, perché è evidente che l'opposizione allestisce una rappresentazione teatrale che vuole negare la realtà. Oggi l'Italia è più solida e prospera, ha ripreso a credere collettivamente in se stessa, ha una crescita economica e lavorativa rilanciata, un tessuto produttivo e industriale protetto. Ha acquistato una nuova centralità internazionale con una leadership personale di Giorgia Meloni, riconosciuta a livello mondiale. (Applausi).

Del resto gli italiani lo capiscono, così come capiscono che chi dice di no a questo provvedimento dice di no ai loro bisogni. Il Governo, d'altronde, ha già dato prova di una straordinaria e concreta capacità di azione a Caivano, dove è stata riportata la presenza dello Stato, dove famiglie e minori che sono stati abbandonati ad abusi e atrocità e in balia della delinquenza hanno ritrovato una luce di speranza. Caivano è diventato un modello che tanti avrebbero potuto realizzare prima, ma nessuno lo ha fatto e questo è un dato di fatto rispetto al quale nessuna negazione può reggere.

Con il provvedimento in discussione il Governo continua ad occuparsi di periferie in altre aree ad alta vulnerabilità sociale e disagio giovanile, perché vogliamo dare opportunità, vogliamo che la rabbia dei giovani delle periferie si trasformi in ambizione e orgoglio di farcela. Tra queste aree figurano i quartieri di Scampia e Secondigliano di Napoli, Orta Nova in provincia di Foggia, Rosarno e San Ferdinando a Reggio Calabria, il quartiere San Cristoforo di Catania, il Borgo Nuovo a Palermo, Rozzano a Milano, il quartiere Alessandrino Quarticciolo di Roma.

Ulteriori misure di questo provvedimento riguardano l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di contrastare la scarsità dell'acqua, migliorando la gestione e la distribuzione. In particolare, si interviene per fronteggiare la crisi idrica in Sicilia, che abbiamo visto la scorsa estate in una condizione di grande difficoltà. Si attribuisce al commissario straordinario il potere di realizzare impianti dissalatori anche mobili nei Comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Sono previste anche disposizioni di rafforzamento delle capacità operative della Protezione civile sia in occasione del Giubileo, sia per garantire una risposta sempre tempestiva alle emergenze. Si introducono misure volte a sostenere l'occupazione e a tutelare i lavoratori nelle aree colpite da situazioni di crisi. Ancora, sono previste disposizioni urgenti per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine di promuovere il loro utilizzo per fini sociali. Con tutte queste misure si agisce per dare risposte e darle velocemente, per affermare la presenza dello Stato nei territori colpiti dalla criminalità, per trasformare i simboli di illegalità in risorse per tutta la comunità.

Il piano, in maniera trasversale e con tanti interventi concreti, parte con uno stanziamento di 180 milioni per gli anni 2025-2027 ed è caratterizzato dalla nomina dei commissari, che costituisce una grande opportunità per l'Italia, che non deve essere più il Paese delle opere infinite con tempi biblici di realizzazione. Si scommette per un Paese più veloce, con più sì e meno no, per superare quei veti e quegli steccati ideologici che hanno rallentato e impedito lo sviluppo pieno del Paese, per dare sostegno alle imprese e al Paese fattivo che vuole rompere le catene dell'assistenzialismo, che vuole essere protagonista del proprio destino. (Applausi).

Proprio questi sono i motivi che mi portano a concludere dicendo che questo provvedimento non è solo una risposta ad alcune emergenze, ma è parte di un piano strategico di rilancio di tutta l'Italia. Intervenire sulle periferie, proteggere la Laguna di Venezia, sostenere il porto di Genova, migliorare le infrastrutture idriche (dai dissalatori in Sicilia alla diga di Vetto in Emilia Romagna), riattivare i beni confiscati alla criminalità: sono solo tasselli di un progetto più ampio che vuole guardare al futuro dell'Italia con coraggio e ambizione. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1384, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 208, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Previ accordi tra i Gruppi, passiamo direttamente alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1384, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

PAITA (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (IV-C-RE). Signora Presidente, sono lontani i tempi in cui il Governo veniva in quest'Aula a sostenere che l'impostazione del precedente, il Governo Draghi, quello cioè che ha reso orgoglioso il Paese in Europa e nel mondo, era stata sbagliata e da rivedere, che c'erano opere che avrebbero dovuto essere cambiate e interventi che non avevano il diritto di stare dentro tale prestigioso elenco e che ci sarebbe stata una strategia totalmente diversa da parte dell'Esecutivo per affermare la necessità che la più straordinaria occasione di intervento pubblico che l'Europa abbia affidato al nostro Paese, ma non solo, l'unica vera occasione di cambiamento radicale dell'impostazione europea rispetto alla strategia di rilancio nella fase post-Covid del nostro Paese fosse adeguata e modificata.

Erano i tempi in cui questo Governo muoveva i primi passi, aveva ovviamente tutta una logica di insegnamento prezioso per il futuro del Paese, godeva del massimo dell'autorevolezza comunicativa e del massimo dei risultati in termini di sondaggi e quindi si poteva permettere di sostenere che alcune cose che erano state impostate in realtà dovessero essere profondamente cambiate.

Il Gruppo che rappresento oggi non ha mai sostenuto che non ci fosse un'esigenza di cambiamento di singoli progetti. È la logica a dirlo: se un progetto non va avanti (e possono essercene, in un calderone molto grande come quello del PNRR), è ovvio che logica ed intelligenza vogliano che quel progetto venga cambiato, per non sprecare le risorse e per andare avanti. Noi non abbiamo mai avuto una logica ideologica - scusate il bisticcio di parole - sul tema del PNRR, ma abbiamo avuto una logica fattiva e riscontrante nei contenuti. Ci siamo approcciati, come penso una forza politica debba fare, con serietà.

Guardiamo, però, ai risultati veri. Siamo arrivati a un passo dal 2026 e le opere più importanti, soprattutto nel campo energetico e infrastrutturale, sono tutte in ritardo. Non mi stancherò mai di ricordare che la ragione profonda per la quale uno dei principali problemi dei trasporti nel nostro Paese è il rallentamento continuo del traffico sull'alta velocità risiede anche nell'incapacità di andare avanti velocemente sulle opere del PNRR. Purtroppo c'è da dire, nero su bianco, che gran parte di questi lavori e di questi interventi sono in ritardo.

Noi ci saremmo attesi che il Governo facesse degli interventi in termini normativi, in termini di burocrazia, in termini di lotta ai lacci che non consentono a questo Paese di andare veloce e di cogliere delle opportunità; invece, ci ritroviamo e ci siamo ritrovati, già in passato, con singoli provvedimenti sul PNRR che sono diventati - scusate l'accostamento dal punto di vista metaforico - tutti interventi omnibus.

Dentro a questo provvedimento c'è infatti veramente di tutto: dalla questione di Caivano a quella dei commissari su Trapani e Gela, al tema delle autorità di bacino distrettuale, per arrivare poi al sito di Bagnoli e al Giubileo di Roma. Direte che sono tutte cose utili; ci mancherebbe altro, è certo che intervenire con risorse su singole questioni che riguardano una periferia o un intervento culturale in una zona del Paese risulta comunque di per sé utile. Il problema è che manca completamente il filo conduttore di questo ragionamento. (Applausi). Manca la logica di sistema. Qual è il modello culturale verso cui si intende traguardare? Che tipo di infrastrutture si vogliono potenziare? Perché si vuole intervenire su una periferia invece che su un'altra?

Il tanto vituperato Governo Renzi - che continuo a ritenere uno dei Governi migliori del Paese - quando ha pensato il Piano periferie lo ha fatto per le periferie e non guardando settorialmente un problema o una specificità. È evidente, infatti, che da una capacità di ricostruzione urbanistica di un contesto sociale passa anche il riscatto sociale di una comunità, così come il tema della sicurezza. (Applausi). Andando invece a guardare le singole vicende, prendendole una per una, anche se non si può certo dire che siano sbagliate, non si ritrova un'idea complessiva di Paese o di intervento.

Penso poi che la vicenda dei commissari abbia rappresentato un importante passo in avanti nel Paese e, vivendo in una Regione che ha una città che ha goduto dei benefici di una visione commissariale molto spinta e in grado di alleggerire le procedure come quella, per esempio, di ricostruzione del ponte di Genova da parte del commissario Bucci, posso dire che va tutto benissimo. Mi spiegate però per quale motivo c'è bisogno di un commissario speciale sul Nodo ferroviario di Genova e lo stesso bisogno non c'è in un'altra realtà del territorio? Io non contesto il fatto che si intervenga su Genova, al contrario, vi dico "bravi, andate avanti!", ma per quale motivo nel nostro Paese devono continuare a esserci modalità di approccio alle regole, alle procedure di affidamento e di appalto diversificate da opere in opera? Qualcuno può teorizzare che la TAV sia un'opera che non merita di avere un commissario speciale, mentre il Valico merita di averlo? Qualcuno può dire e sostenere che c'è una gerarchia, in questo Paese, tra l'importanza di un investimento infrastrutturale e un altro? Io non posso dirlo. Io che sono per la semplificazione del Paese, per la lotta alla burocrazia e anche per la realizzazione delle infrastrutture, vi dico di prendere il coraggio a due mani e fare un intervento degno di questo nome (Applausi) sul tema della semplificazione che non sia un pot-pourri di interventi a seconda della logica che vi sta bene o del territorio che volete premiare. Per voi infatti c'è sempre un'Italia di serie A e un'Italia di serie B. (Applausi). Questo è il punto! C'è un'Italia che merita regole semplificate e una che non le merita. Un'Italia per la quale si può andare avanti con il codice di Salvini, che è la più grande bufala della storia. Il codice di Salvini, spacciato per un intervento che avrebbe semplificato il Paese, si è rivelato l'operazione che più lo complica.

E allora, anziché fare i conti con questo, cioè con l'incapacità di fare norme uguali per tutti e soprattutto di monitorarne il funzionamento, voi di volta in volta intervenite su singole questioni ampliando o diminuendo i poteri di chi interviene. Si spiega così una sorta di intervento sull'attuazione del PNRR che ha dentro tutto e il contrario di tutto, ma non affronta organicamente le questioni.

Per esempio, io sono rimasta molto colpita dal fatto che, finalmente, parlate di siccità. Bravi, fate bene, perché in Sicilia la vostra autorevolezza sul tema della siccità è pari a zero, perché avete portato al collasso una Regione! (Applausi. Commenti). Sì, lo ripeto: avete portato al collasso una Regione e vi dovreste vergognare per non aver saputo cercare di evitare, in questi anni, l'immagine gravissima che della Sicilia è stata data al mondo. Questo è il punto.

Invece che intervenire organicamente, per esempio, sulla politica dei dissalatori, decidete di mettere qualche risorsa qua e là. Vi do una notizia: l'anno prossimo ci ritroveremo esattamente nella stessa situazione. (Applausi). Per intervenire veramente sul tema della siccità, infatti, bisogna fare una politica di canalizzazione delle acque e di intervento sistematico sulle infrastrutture che riguardi anche le società presenti su quel territorio e quindi anche l'impianto che governa quel territorio. (Applausi).

Invece voi, per non scontentare nessuno, ma soprattutto per accontentare i potentati locali, continuate a fregarvene del tema della siccità e portate qui un decreto per il quale vi abbiamo dato tanto beneficio di inventario, lavorando con voi perché il Paese evitasse una brutta figura in Europa. Ora ve lo dico nero su bianco: la brutta figura ve la intestate voi, perché questa è la dimostrazione che il Governo, dopo le parole di Fitto e di tanti Ministri, non è stato in grado di portare avanti altro che una logica parcellizzata e assolutamente non organica dei problemi infrastrutturali, energetici e anche di carattere culturale. Questo Paese meritava altro.

Penso che l'Europa farà i conti, prima o poi, con un Paese che ha sprecato la più grande occasione di rilancio della propria economia, ma anche la più grande occasione di cambiamento e di svolta dell'Europa che noi avevamo a disposizione. (Applausi).

DE POLI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signor Presidente, ci apprestiamo oggi a esprimere il nostro voto sul decreto-legge n. 208 del 2024 per fronteggiare situazioni di particolare emergenza e l'attuazione del PNRR. Un provvedimento che rappresenta una risposta concreta e tempestiva alle molteplici criticità che il nostro Paese sta affrontando, con particolare attenzione alle emergenze infrastrutturali, sociali e ambientali.

Al tempo stesso, questo decreto si inserisce nella cornice più ampia dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con interventi mirati a rafforzare il nostro tessuto economico e sociale nell'ottica di una crescita sostenibile e inclusiva. Non è un caso che il provvedimento in esame sia stato sostenuto con forza da questa maggioranza, che ha riconosciuto l'urgenza di rispondere con misure concrete alle situazioni di emergenza in corso e di proseguire con determinazione nella realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR, confermando l'Italia come Paese capofila di questa importante stagione di investimenti e riforme.

Questo decreto si articola in due grandi ambiti di intervento: da un lato, le misure emergenziali necessarie per affrontare crisi ambientali, infrastrutturali e sociali; dall'altro, le disposizioni essenziali per garantire il rispetto delle scadenze e degli obiettivi strategici, appunto, del PNRR.

Una parte fondamentale del decreto riguarda gli interventi per rispondere a situazioni di emergenza che vanno dal degrado urbano alla vulnerabilità sociale e al disagio giovanile. L'articolo 1 prevede un piano straordinario di riqualificazione delle aree metropolitane più esposte a fenomeni di marginalizzazione sociale, attraverso investimenti infrastrutturali mirati e azioni di contrasto alla povertà educativa.

È una misura che risponde a reali necessità dei cittadini e che ha l'ambizione di ridurre il divario tra i territori, favorendo una maggiore coesione sociale. Si tratta di un passaggio fondamentale per far diminuire le diseguaglianze e contemporaneamente ridurre le sacche di marginalità che sono alla base di molte forme di criminalità.

È un punto che il Governo di centrodestra ha portato avanti fin dal suo insediamento: sicurezza e riqualificazione attraverso investimenti ed educazione.

Il provvedimento è molto eterogeneo per la varietà delle tematiche che abbraccia e si occupa di intervenire anche sulla gestione delle emergenze idriche e idrogeologiche. L'articolo 2 introduce misure urgenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, con stanziamenti mirati al contrasto della scarsità d'acqua, al miglioramento delle reti di distribuzione e alla tutela degli ecosistemi naturali. Il cambiamento climatico è certamente un fattore che, soprattutto lo scorso anno, ha messo a dura prova vaste aree del nostro Paese. Da qui l'esigenza di intervenire con forza sulle infrastrutture che da anni sono parti importanti del problema e che con questo provvedimento saranno finalmente potenziate e rinnovate.

Un elemento di particolare rilievo riguarda poi l'articolo 5, che prevede specifiche misure per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia. Questo intervento risponde a una necessità urgente di protezione del nostro patrimonio naturale e culturale, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità ambientale e la sicurezza idraulica di un ecosistema unico al mondo.

Sento poi particolarmente forte la responsabilità di portare all'attenzione di quest'Assemblea le problematiche legate, appunto, a Venezia e alla sua Laguna. Venezia è da sempre un simbolo dell'eccellenza italiana, ma anche un territorio fragile, che necessita di interventi concreti e strutturali. Il Governo ha dato a Venezia l'importanza necessaria che deve essere riconosciuta a un patrimonio straordinario non solo per l'Italia, ma per il mondo intero. Questi interventi sono fondamentali non solo per la protezione ambientale, ma anche per la tutela dell'economia locale, che dipende fortemente dal turismo e dalle attività legate alla pesca e alla navigazione. La salvaguardia di Venezia è una responsabilità collettiva.

Oltre alle misure emergenziali, il decreto introduce disposizioni fondamentali per garantire l'attuazione efficace del PNRR. L'articolo 8 disciplina l'attuazione della riforma n. 4 del capitolo REPowerEU del PNRR, con un intervento essenziale per il rafforzamento delle infrastrutture energetiche e la transizione ecologica del nostro Paese. L'obiettivo è quello di accelerare la realizzazione di impianti di energia rinnovabile, semplificare le procedure autorizzative e garantire la sicurezza della rete energetica nazionale.

Un altro punto chiave è rappresentato dall'articolo 9, che introduce disposizioni urgenti per la riforma degli istituti tecnici e professionali. Questa misura si colloca in un quadro più ampio di rafforzamento del sistema educativo, con l'obiettivo di migliorare l'integrazione tra scuola e mondo del lavoro e garantire ai giovani una formazione più adeguata alle esigenze del mercato. La qualità del capitale umano è un elemento essenziale per la competitività del nostro Paese e per la realizzazione degli obiettivi del PNRR. È fondamentale sottolineare come l'implementazione di queste riforme e di questi investimenti sia non solo un'opportunità per rafforzare la resilienza del nostro sistema economico e sociale, ma anche un dovere nei confronti delle generazioni future. Dobbiamo garantire che le risorse stanziate vengano utilizzate in modo efficace, senza sprechi e con il massimo impatto possibile. Solo così sarà possibile costruire un'Italia più moderna, equa e competitiva a livello europeo.

Le misure previste sono necessarie per affrontare le emergenze e garantire lo sviluppo del nostro territorio, sostenendo la crescita economica e la sicurezza nel nostro Paese. L'approvazione di questo decreto rafforza la nostra capacità di gestione delle crisi e dimostra la volontà politica di non lasciare alcun territorio indietro. Gli interventi previsti (dalle infrastrutture idriche alla protezione ambientale, alla formazione e ai piani di rigenerazione urbana) rappresentano un tassello fondamentale per la costruzione di un'Italia più resiliente e pronta alle sfide del futuro.

Per queste ragioni, a nome del Gruppo Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare, annuncio il voto favorevole. (Applausi).

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, onorevoli colleghi, riprendo quanto detto ieri in discussione generale, a partire dal fatto che è stata posta, ancora una volta, la fiducia.

Siamo all'ottantunesima fiducia in due anni e mezzo, un decreto-legge ogni settimana. Vorrei sottolineare questo fatto perché la maggioranza che abbiamo di fronte ha sempre rivendicato con orgoglio di essere politica, ma una maggioranza politica dovrebbe essere in grado di affrontare la discussione a viso aperto. Non dico che si debbano mischiare maggioranza e opposizione, ma occorre il confronto e una maggioranza politica è capace di fare sintesi.

La verità è che voi emanate decreti-legge e ponete la fiducia perché siete divisi al vostro interno, non per il rischio di mettere in discussione il rapporto tra maggioranza e opposizione. Voi fate i decreti-legge perché, una volta decisi in una stanza dal Consiglio dei ministri, i testi non possono più essere toccati, ledendo ancora una volta la funzione del Parlamento, nonostante la nostra sia una Repubblica parlamentare e non presidenziale. Questo è un dato che va sempre sottolineato e io lo sottolineerò continuamente, perché viene messa in discussione la democrazia di questo Paese.

Passiamo al merito. Il PNRR era ed è una delle occasioni maggiori. L'Unione europea, che è stata sempre austera, addirittura restrittiva, dopo la vicenda del Covid-19 ha scelto di allargare le maglie; addirittura una parte di questa maggioranza aveva criticato il fatto che si fossero presi tutti i soldi a disposizione, compresi quelli in prestito che devono essere restituiti. Tra le diverse impostazioni io, ad esempio, avrei preferito quella in cui si superava il patto di stabilità, ma il problema vero è che all'Italia venivano dati più soldi perché avremmo dovuto - e sottolineo avremmo dovuto - affrontare la questione in modo migliore, per recuperare le disuguaglianze del nostro Paese. Le disuguaglianze esistono in tutti i Paesi, ma nel nostro Paese è storicamente riconosciuto che c'è una disuguaglianza tra Nord e Sud.

Allora fateci capire, ad esempio sul terreno dei trasporti pubblici, qual è la politica di questo Governo. Oppure ci limitiamo a pensare che l'unico intervento pubblico che faremo sarà il Ponte sullo Stretto di Messina? Per affrontare la questione della congestione delle città, per affrontare il problema dell'inquinamento nei grandi centri urbani, per affrontare il problema della mobilità in modo veloce, bisogna ridurre le auto e aumentare il servizio pubblico, le metropolitane, le tranvie, la mobilità collettiva. Questo è ciò che bisogna fare e, in particolare, queste politiche dovrebbero essere maggiormente sviluppate nel Mezzogiorno, anziché al Nord. Se siete in grado di dirmi qual è l'indirizzo di questo Governo vi ringrazio, perché io non l'ho capito. Non ho capito quali sono i collegamenti in campo.

Avremmo potuto migliorare anche il settore dell'istruzione, investendo ad esempio sull'assunzione dei docenti e di personale o mettendo in sicurezza le strutture e affrontando il problema, da una parte, del contenimento energetico, dall'altra, della sicurezza. Invece non c'è niente per il settore infrastrutturale scolastico.

Avremmo dovuto migliorare le condizioni del servizio sanitario nazionale, a partire dalla riduzione delle liste d'attesa, invece cos'abbiamo di fronte (e non è una cosa di cui sia contento di parlare a proposito del mio territorio)?

Ieri, ad esempio, un professore, medico, denunciava il fatto che si sta smantellando un'unità sanitaria locale e ha lanciato un grido d'allarme, perché a maggio andranno via quattro infermieri e già lavorano con poco personale.

Qual è l'indirizzo? Lo scenario che abbiamo di fronte è che la sanità pubblica sta andando a rotoli, viene messa in discussione, così come viene messo in discussione il diritto dei cittadini e delle cittadine a fruire di un sistema gratuito e funzionante e a non dover aspettare tre mesi, se non anni, per fare un esame. In particolare, occorre affrontare la questione del rapporto tra Nord e Sud del Paese e la politica dei servizi nelle aree svantaggiate. Ho già citato la questione degli asili nido: ne abbiamo ridotto il numero, perché non siamo in grado di realizzarli, principalmente al Sud.

Quindi, alla fine, con questo PNRR, in cui doveva esserci un'inversione di tendenza, ci fate capire dove stiamo andando? Gli interventi spot, fatti in questo modo, non ci danno l'orientamento della direzione in cui stiamo andando.

Questo piano avrebbe dovuto servire anche ad affrontare una serie di temi, ad esempio delle famiglie e dei giovani. Vorrei ricordare che questo Governo ha dimezzato le risorse del PNRR destinate ai servizi per l'infanzia. Ora, va bene che siamo un Paese dove c'è un inverno demografico, ma, se riduciamo del 50 per cento i servizi all'infanzia, perché poi vi sciacquate la bocca dicendo di voler affrontare il problema della natalità? Bisogna offrire i servizi - come ho detto prima - e realizzare gli asili nido: tutte queste cose vanno fatte. Il problema è che voi davvero dite una cosa, ma poi ne fate un'altra.

Vado avanti. La questione delle residenze universitarie è stata posta da un movimento di ragazzi in tutto il Paese. Avevate detto che ne avreste discusso; c'è una lite all'interno del Governo con la ministra Bernini che giustamente vorrebbe mantenere gli impegni, ma il Ministro dell'economia e delle finanze le risponde che non è possibile. In sostanza, siete contro la politica nei confronti delle giovani generazioni. Anzi, l'unica cosa che avete in mente è un'azione securitaria, quella di penalizzare i comportamenti dei giovani. L'unica soluzione che si prospetta è aumentare le pene, anziché affrontare i temi delle nuove generazioni, che sono prima di tutto la libertà di espressione o le condizioni in cui vivono. Sulla questione universitaria, significa permettere a tutti, anche a quelli che provengono come me da un ceto operaio, di seguire gli studi universitari e di vivere in condizioni decenti. Invece no: se non si fa una politica sulle residenze studentesche, possono studiare solo quelli di un ceto elevato e ciò aumenta le disuguaglianze in termini di classe.

Voi avete fatto un altro decreto omnibus in cui c'è tutto e il contrario di tutto. L'unica cosa certa che metterete in campo è estendere un'esperienza, come quella di Caivano, in modo sicuritario e mettendo in discussione il ruolo degli enti locali, tranne poi chiedere agli stessi di farsi carico dei problemi dei cittadini e del loro territorio. Mettetevi d'accordo.

In sostanza, questa politica dei commissari a nostro avviso è sbagliata. Bisogna coinvolgere in modo collettivo le popolazioni e gli enti locali hanno il compito di essere i veri protagonisti del coinvolgimento delle persone e non in modo autoritario, e cioè commissariando la loro partecipazione. (Applausi).

ROSSO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, con il provvedimento in discussione siamo in presenza di misure che affrontano e risolvono problemi del territorio italiano, da una parte, occupandosi dei temi legati alle emergenze e, dall'altra, mettendo a punto la macchina del PNRR per dare piena attuazione alle misure previste dal Piano.

Nel provvedimento mettiamo in campo un piano straordinario di interventi sulle infrastrutture, di riqualificazione urbana, sociale e ambientale. Esso riguarderà anche alcuni quartieri degradati delle grandi nostre città, con investimenti di 180 milioni di euro. Sono poi previsti interventi per potenziare gli impianti idrici di diverse realtà italiane che si sono trovate in difficoltà rispetto all'approvvigionamento idrico, a partire dagli impianti di dissalazione in Sicilia. Sono poi state introdotte misure per consentire il diritto di prelazione sulle aree e sugli immobili che sono stati oggetto di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e che l'Agenzia del demanio vuole alienare. Si consente di cedere la proprietà agli enti che poi avranno cura del proprio territorio.

Ci sono norme per definire un migliore utilizzo dei beni confiscati alla mafia e interventi per il risanamento nell'area marino-costiera di Bagnoli, dove ci sono i sedimenti di un'attività industriale altamente inquinante, che va bonificata e risanata da un punto di vista ambientale. Abbiamo anche previsto un supporto da parte delle strutture di Protezione civile al commissario per il Giubileo della Chiesa a Roma. Si introducono nuove disposizioni per la progettazione che riguarda i processi di ricostruzione nei territori dell'Umbria e delle Marche colpiti dal sisma del 2022 e 2023, e per nuovi interventi nell'isola di Ischia, colpita da fenomeni alluvionali nel 2017 e 2022, nonché nuovi interventi per i Campi Flegrei, che necessitano di nuovi urgenti investimenti pubblici in tema di trasporto.

Viene inoltre prevista una proroga di due anni per l'operatività delle agenzie di somministrazione del lavoro portuale. In tema di lavoro, abbiamo implementato disposizioni per l'accesso alla garanzia di occupabilità dei lavoratori per determinate categorie, così come le assunzioni di lavoratori con disabilità da parte degli enti del Terzo settore. Poi ci sono nuove misure per sostenere la laguna di Venezia, che va tutelata e salvaguardata. Viene modificata la disciplina per la destinazione della quota dell'otto per mille alla categoria del recupero delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche.

Oltre a questi interventi importanti per il territorio, per il lavoro, per i più deboli, in questo provvedimento c'è tutto un Capo relativo alle disposizioni per attuare ancora più puntualmente il PNRR, senza perdere nemmeno un centesimo. Va ricordato che l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza procede spedita: sono stati incassati 122 miliardi dalla Commissione europea; è stata richiesta la settima rata di 18,3 miliardi, che presto porterà il totale a più di 140 miliardi (su 194 complessivi); sono stati attivati investimenti per 165 miliardi; sono stati conseguiti 337 traguardi e obiettivi al 31 dicembre 2024. Siamo quindi di fronte a un decreto-legge utile e concreto, un provvedimento che combatte il degrado, aiuta i più fragili, pensa al territorio, investe nel lavoro, affronta le emergenze e implementa il PNRR.

Come sempre, in sintesi, Forza Italia e il centrodestra sono al lavoro per migliorare il nostro Paese. È per questo che annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. (Applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti e le studentesse del Liceo classico «Ludovico Pepe-Antonio Calamo» di Ostuni, in provincia di Brindisi, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1384
e della questione di fiducia (ore 10,49)

NAVE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVE (M5S). Signora Presidente, Governo, colleghi, siamo all'ennesimo decreto-legge omnibus del mese di febbraio - omnibus perché in realtà all'interno ci abbiamo messo, anzi ci avete messo di tutto e di più - un decreto che doveva parlare di emergenza. Ebbene, abbiamo scoperto invece, sia con il passaggio alla Camera, ma anche qui al Senato in Commissione, che il concetto di emergenza del Governo è completamente differente non solo dal nostro e da quello dell'opposizione, ma anche da quello dei cittadini italiani. Per questo Governo l'emergenza, Presidente, è mettere su un aereo Almasri il prima possibile, per mandare a casa uno stupratore, mentre per gli italiani è poter pagare una bolletta. Ecco la differenza sostanziale. (Applausi).

L'emergenza, per questo Governo di destra, è spendere centinaia di milioni per un canile d'oro in Albania, dove poter mettere gli extracomunitari, mentre per noi è dare ai nostri concittadini l'opportunità di un salario minimo e di vivere dignitosamente. Ecco ancora una volta il divario tra i diversi concetti di emergenza.

Ebbene, Presidente, noi abbiamo provato in tutti i modi ad allargare la visione di questo Governo e di questa maggioranza. L'abbiamo fatto con centinaia di emendamenti e lo abbiamo fatto perché siamo convinti di una cosa e l'abbiamo visto nel tempo, man mano che si va avanti con le procedure e con i decreti d'urgenza: questo Governo, nel momento in cui approccia determinati problemi, lo fa seguendo quella che comunemente viene definita "euristica della disponibilità". Questo però genera errori sistemici, dei bias riconosciuti e studiati, perché si ricorre a supplire a problemi difficili con quello che in realtà arriva alla mente, e cioè con quello che abbiamo a conoscenza, ma una cerchia ristretta, incapace di vedere i problemi reali.

Noi allora veniamo incontro e lo facciamo riproponendo continuamente emendamenti utili alla cittadinanza. L'abbiamo fatto, Presidente, sulle vere emergenze. Abbiamo parlato di Pozzuoli, dei Campi flegrei. Abbiamo detto di provare a disporre dei soldi per mettere in sicurezza gli stabili, perché i cittadini di Pozzuoli e dei Campi flegrei vivono momenti tragici. Diamo sicurezza, non attendiamo; sono passati due decreti d'emergenza, Presidente, eppure i decreti attuativi tardano ad arrivare.

Abbiamo proposto emendamenti per dare aiuto a chi, dopo il dissesto idrogeologico di Ischia, ancora non vede arrivare un sostegno per la ricostruzione.

In questo decreto si è parlato della riqualificazione delle periferie, con il modello Caivano. Ebbene, Presidente, anche qui le emergenze si confondono, perché l'emergenza di una riqualificazione della periferia, soprattutto per combattere i fenomeni di dispersione scolastica e di povertà educativa, per noi, a differenza vostra, consisteva nel non eliminare in legge di bilancio il fondo per la povertà educativa (invece è stato completamente eliminato). Non si può pensare di riqualificare una periferia in questo modo. (Applausi).

Attenzione, Presidente, noi abbiamo votato i due decreti, perché c'era la necessità di intervenire; ma non è quello il modello, non può essere solo una ricostruzione oppure inasprire le pene per i minorenni - abbiamo riempito le carceri - o per i genitori che non mandano i figli a scuola. Non è così che si combatte la dispersione scolastica. Per noi l'emergenza è una politica giovanile che non esiste in questo Paese. Siamo i più grandi teorici del mondo per quanto riguarda la dispersione, ma siamo i meno pratici nell'applicazione del raccordo anulare, Presidente. Questa è la verità dei fatti.

Presidente, ritorno ancora sulla nostra intenzione e sui nostri emendamenti, sui cento e più emendamenti che abbiamo proposto e che sono stati bocciati, non solo alla Camera, ma anche qui al Senato. Sui Campi flegrei abbiamo evidenziato la necessità di fare dei controlli. Abbiamo affrontato la questione di Caivano e delle politiche giovanili, su cui avete nicchiato e ci avete bocciato tutto. Ci siamo occupati dell'emergenza siccità, un fenomeno che attanaglia metà penisola; eppure la soluzione di questo Governo è stata quella di tre dissalatori. Anche lì, Presidente, abbiamo avanzato delle proposte, ad esempio quella di introdurre la salamoia che si produce con i dissalatori all'interno di un processo produttivo; ma anche l'emendamento relativo è stato bocciato.

Non solo non bastano i dissalatori per la questione della siccità, ma non basta nemmeno l'intervento su quello che in realtà si poteva fare con il residuo.

Presidente, sul PNRR è il momento di incalzare, c'è la necessità di mettere a terra questo Piano. Ciò non è dovuto al fatto che - come si dice - ce lo chiede l'Europa, ma perché nei fatti al Sud non si è dato ancora avvio al 48 per cento delle opere. E allora ci chiediamo che fine hanno fatto tutti i fondi che erano destinati effettivamente al Sud. Verranno successivamente riutilizzati per cosa? Forse, probabilmente - e tolgo il probabilmente - come ricordava la collega Damante, la speranza è che i soldi non vengano spesi perché poi verranno tradotti in commesse per le armi? È questa la volontà. Se infatti i fondi non si spendono, dovranno essere riutilizzati per altro.

Presidente, abbiamo chiesto l'istituzione di una Commissione di vigilanza sui fondi perché vanno spesi. Ricordo che mancano meno di diciotto mesi alla scadenza ed è stato utilizzato solo il 30 per cento dei fondi disponibili. Eppure, Presidente, senza il PNRR in questo Paese la recessione sarebbe stata ancora peggiore, perché quel poco di flusso di cassa arriva ancora dalle spese di quel 30 per cento.

Credo, in conclusione, che siano evidenti la carenza di programmazione e la mancanza di pianificazione strutturale di questo Governo. Ricordo - e questa è una chicca che ci è stata ricordata dal ministro Lollobrigida - che bere molta acqua fa male. Ecco, quella è un'emergenza, ma non certo quella di sviluppare piani strategici a lungo termine e la malagestione delle risorse.

Voglio solo ricordare che i 209 miliardi portati dal presidente Conte servono all'Italia per crescere, però, senza impegno e sacrificio nell'ottenere le cose, le stesse si sprecano. (Applausi).

MINASI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINASI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, è con grande senso di responsabilità e attento impegno che il Governo ha voluto varare il decreto-legge di cui oggi trattiamo ed è con lo stesso senso di responsabilità e lo stesso impegno che noi oggi lo sosteniamo. Il decreto emergenza e attuazione del PNRR è infatti il frutto di un lavoro intenso di ascolto e confronto volto a rispondere alle reali esigenze della nostra società, in linea con l'azione politica di questa maggioranza. Il nostro obiettivo è sempre stato chiaro: costruire un'Italia più giusta, più sicura e più moderna; un'Italia che sappia coniugare il rigore istituzionale con il sostegno ai cittadini, la crescita economica con la tutela dei diritti, la sicurezza con la libertà e che abbia cura dei territori e delle persone. Noi a differenza di altri, infatti, viviamo i territori e sappiamo dare risposte alle esigenze dei cittadini. Per questo con il provvedimento affrontiamo problemi che si presentano in forma straordinaria: il disagio sociale, le emergenze idriche, il dissesto idrogeologico e via dicendo, mirando a trasformare le risposte in misure ordinarie e stabili.

Voglio partire da un aspetto che mi sta particolarmente a cuore anche per la mia personale storia politica incentrata sulle politiche sociali, e cioè l'attenzione che rivolgiamo alle aree urbane ad alta vulnerabilità sociale, prevedendo un ingentissimo finanziamento per la predisposizione di un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione in specifici Comuni o aree metropolitane che vanno da Nord a Sud, dalle grandi città, compresa la Capitale, a città più piccole, passando anche per la concessione di immobili pubblici a enti del terzo settore, attivi in campo artistico, culturale, sociosanitario e sportivo, per contrastare la povertà e sostenere i giovani.

Voglio sottolineare, grazie a un emendamento della Lega, uno speciale impegno alle persone con disabilità e under 35, rifinanziando con 15 milioni di euro aggiuntivi per il 2025 il fondo che assegna un contributo agli enti del Terzo settore, alle organizzazioni di volontariato e a quelle di promozione di utilità sociale, che valorizzino le competenze di chi è stato assunto a tempo indeterminato. Prevediamo ancora, dal 2027, che una parte dell'8 per mille possa essere destinata al recupero delle tossicodipendenze e di altre dipendenze patologiche.

Quindi, sono tutti interventi che, con fondi appositamente dedicati e con il coinvolgimento del Terzo settore, agiscono concretamente per contrastare il disagio e la marginalità, soprattutto giovanile, che è quella che ci sta più a cuore, e per garantire l'inclusione dei soggetti più deboli, dando peraltro un fortissimo segnale che rappresenta un cambio di passo rispetto al passato: lo Stato c'è e torna a farsi sentire proprio là dove c'è più bisogno.

Ci soffermiamo poi sulla mitigazione del rischio idrogeologico, sull'emergenza idrica e sulla tutela ambientale, settori sui quali il Governo, già in questi due anni, ha impegnato risorse milionarie e sui quali torna ora a investire per garantire la sicurezza dei cittadini e la ripresa delle Regioni più colpite.

Nel caso della crisi idrica, per esempio, in Sicilia, autorizziamo la realizzazione urgente di impianti di dissalazione. Poi approviamo proroghe, indispensabili per il settore agricolo e la gestione idrica, come in tema di riutilizzo delle acque reflue depurate in agricoltura per consentire la continuità produttiva. Vogliamo quindi superare l'emergenza per costruire un sistema idrico più strutturale, che garantisca il rifornimento stabile in futuro.

Sempre in tema di territori, torniamo a varare norme per agevolare la ripartenza di Ischia dopo il terremoto e discipliniamo la delocalizzazione degli immobili a rischio idrogeologico, semplificando alcuni passaggi amministrativi. Ci occupiamo anche di scuola, anche qui con un emendamento della Lega che ottimizza i risparmi e migliora l'efficienza della rete scolastica, fondata su una necessaria razionalizzazione già in atto, ma con un occhio attento a tutelare le aree più interne e a rischio di dispersione. Tutti, infatti, hanno il diritto di formarsi adeguatamente, ovunque vivano, sia dal punto di vista dell'istruzione sia da quello della crescita personale.

A proposito sempre di formazione, potenziamo la riforma degli istituti tecnici previsti dal PNRR, che sono fondamentali per preparare i ragazzi al mondo del lavoro.

Il decreto si occupa anche di lavoro, infatti, che è il cuore pulsante della nostra società, del suo sviluppo e della sua stabilità, ma anche della vita quotidiana dei cittadini che, senza lavoro, vedono intaccate la loro dignità, la loro sicurezza e purtroppo anche la loro realizzazione personale.

Prevediamo quindi misure più generiche, come l'estensione della possibilità di accedere al programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), finanziato con fondi PNRR anche per chi ha contratti di solidarietà. Possiamo così garantire l'opportunità di una formazione mirata per chi purtroppo perde il lavoro, ma, allo stesso tempo, di un reinserimento concreto nel mercato, quindi non sussidi fini a sé stessi, utili solamente a fini propagandistici, ma politiche attive ed efficaci.

Grazie anche a un altro emendamento, sempre della Lega, si consente di ampliare le modalità con cui le imprese possano formare i propri lavoratori in modo che possano riqualificarsi e stare al passo con l'evoluzione rapidissima della società e del mercato del lavoro.

Prevediamo anche misure più specifiche per chi lavora nei porti italiani: da un lato, prorogando l'operatività delle agenzie per la somministrazione del lavoro nei porti di Gioia Tauro, Cagliari e Taranto, evitando così i licenziamenti e, dall'altro lato, con programmi di riqualificazione professionale, sempre per i lavoratori portuali, che avranno così nuove competenze e opportunità.

Da ultimo, cito gli interventi nel campo della Protezione civile, delle infrastrutture e dell'energia. Quanto al primo campo, questo è l'anno del Giubileo. Abbiamo quindi ritenuto indispensabile fornire un maggiore supporto al commissario straordinario, dandogli la possibilità di chiedere l'aiuto della Protezione civile affinché l'evento si svolga nella più totale sicurezza.

Quanto al secondo punto, sappiamo quanto il ministro Salvini sia impegnato nel potenziamento delle infrastrutture in tutta Italia, in quanto vero motore per il Paese, quindi sono state introdotte disposizioni fondamentali per sbloccare grandi opere tra Veneto e Liguria.

Infine, in tema di energia, investiamo sul futuro sostenendo ancora una volta le energie rinnovabili e incentivando nella giusta maniera e con buonsenso la transizione ecologica.

Concludo con un'osservazione. Siamo di fronte a un decreto eterogeneo e ricco di misure, che non è però solo un insieme di norme, ma è anche capace di ridurre i divari territoriali, di favorire la ripresa delle zone più difficili e fragili o colpite da calamità, di incentivare l'occupazione, di aiutare la formazione, di spingere l'attuazione del PNRR, soprattutto in un ambito vitale come quello scolastico, e di guardare al futuro delle persone e del Paese nel suo complesso.

Il provvedimento riesce a dare risposte a più esigenze e, pertanto, non può che incontrare il convinto sostegno e il voto favorevole del Gruppo Lega. (Applausi).

LORENZIN (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, discutiamo oggi un decreto-legge che dovrebbe affrontare con serietà le emergenze del nostro Paese, ma nelle Aule delle istituzioni, ridotte ad anticamere della peggiore propaganda politica, il vuoto delle proposte del Governo alimenta quel senso di vertigine che ogni persona di responsabilità prova di fronte all'enormità dei cambiamenti in atto negli asset globali che stanno ridefinendo il nostro orizzonte e le certezze che abbiamo avuto negli ultimi ottant'anni.

Il mondo sta cambiando sotto i nostri piedi e non ce ne stiamo accorgendo abbastanza. L'aggettivo "storico", abusato per tentare di mascherare il quasi nulla di ogni provvedimento, dovrebbe invece indurre a un senso di concretezza e a promuovere misure che aiutino davvero i cittadini, le piccole e medie imprese - spina dorsale del nostro Paese - la grande industria, i servizi essenziali e soprattutto quel grande collante sociale che è sempre stato il nostro Servizio sanitario nazionale.

Al contrario, mentre con ogni evidenza e fuori da ogni retorica ci troviamo di fronte a un appuntamento davvero storico, perché a rischio ci sono l'ordine e la sicurezza dell'intero pianeta, siamo trascinati in un dibattito farsesco da componenti del Governo che a dir poco ci mettono in imbarazzo.

Mentre fuori da quest'Aula le persone affrontano le fatiche quotidiane e oltre i confini si decidono gli assetti dei prossimi decenni, qui siamo inchiodati a comparse in commedie da B movie, come quella a cui abbiamo assistito ieri alla Camera, dove si è discusso sui tacchi 12 della ministra Santanché, all'analfabetismo istituzionale del sottosegretario Delmastro e all'indefinibile vicenda Almasri, in cui le parti in commedia sono precipitate in contraddizioni che perfino i protagonisti non hanno più saputo coprire.

Parliamo di questo mentre i leader del nuovo ordine mondiale ridisegnano i confini e programmano l'economia senza una visione che includa non solo gran parte dei Paesi del mondo, ma, senza farci illusioni, neppure l'Italia. Stiamo soffocando nelle nostre provinciali beghe determinate dall'incapacità di esponenti del Governo, mentre il dibattito richiederebbe ben altre ambizioni.

Dovremmo discutere delle grandi sfide industriali e di come trovare e valorizzare il capitale umano senza il quale non c'è futuro per il nostro Paese. Occorrono investimenti sull'istruzione, sulla ricerca, sugli stipendi e sulla qualità professionale che rendano attrattiva l'Italia rispetto ai nostri giovani (ma anche a quelli di altri Paesi) per poter realizzare l'innovazione e lo sviluppo che ci servono nel prossimo futuro. Con tale tasso di denatalità (se questi rimangono i dati), tra venticinque anni avremo in Italia 40.000 persone laureate in tutte le materie. Mi dovete dire dove andiamo con 40.000 laureati l'anno. Occorre liberare il Paese da queste tagliole energetiche che di fatto ci stanno soffocando e generare sviluppo e sostenere il welfare.

E questo significa guardare alle zone più fragili, dove le persone lontano dai social soffrono davvero. Volete parlare di tacco 12, com'è stato fatto ieri, e ignorare il cambiamento climatico? Accomodatevi, ma non potete ignorare gli effetti di ciò che sta accadendo sul terreno, dove anche le nostre scarpe sono costrette a camminare.

Il 2024 ha visto ben 3.773 eventi estremi tra nubifragi, grandinate, tornado e tempeste di vento, con un aumento del 9 per cento rispetto al 2023. Se consideriamo come riferimento il 2014, nel giro di un decennio gli eventi estremi si sono praticamente quadruplicati. Il 2024 è stato l'anno più caldo di sempre, il 2025 è previsto ancora più caldo e gli scienziati ci dicono che sarà così ogni anno per decenni. A fine febbraio facciamo i conti con scarse nevicate e previsioni tutt'altro che rosee per l'agricoltura.

Il caro bollette, poi, era ampiamente previsto - proviamo a fare un dibattito in quest'Aula ormai da un anno - così come l'impatto della nuova austerity preannunciata sui bilanci, già stremati, dei Comuni e delle famiglie, piegate da un'inflazione le cui cifre vengono trattate da questo Governo come semplici numeri da banco del lotto, ma che purtroppo hanno conseguenze enormi sul carrello della spesa di chi deve comprare da mangiare e sulla vita di chi deve far quadrare i bilanci familiari ogni giorno.

Da mesi questa opposizione chiede un intervento per arginare il caro energia e l'aumento delle tariffe dei servizi locali, che nelle previsioni autunnali prometteva già una morsa da circa 700 euro per famiglia; energia che grava in modo implacabile sulle spese delle strutture di ricezione del turismo, sulle nostre piccole e medie imprese, sui nostri ospedali, sull'industria, condizionando ogni ipotesi non solo di sviluppo, ma anche di resistenza alla furiosa ondata di aumenti. È questa una delle ragioni più rilevanti del freno al nostro sistema industriale e produttivo, fermo da ventitré mesi.

L'Italia non cresce e la nostra Nazione - come ama definirla il Governo - continua a pagare l'energia più cara rispetto a quella francese e tedesca. Il rapporto Svimez presentato nei giorni scorsi ci richiama al rischio congiunto dell'austerità e della fine degli effetti del PNRR sul Sud. Attenzione ai fondi di coesione, che non possiamo permetterci di perdere, perché è in gioco la tenuta sociale del nostro Paese.

Relativamente al PNRR, è ormai scritto sulla pietra - lo hanno detto tutti i colleghi che mi hanno preceduto - che senza questa leva, senza questi soldi saremmo già in recessione. A dirla tutta sembra che, da quando il ministro Fitto è in Europa, l'attenzione mediatica sullo stato di attuazione sia scemata, come se ci fosse una sorta di rassegnazione generale, puntando tutto sull'ottenimento dell'agognato rinvio delle scadenze, senza il quale mai riusciremmo a portare a casa l'obiettivo. È un vero e proprio delitto nei confronti del Paese, un delitto enorme, che verrebbe consumato sulle nuove generazioni, alle quali questi fondi devono garantire sviluppo e benessere, non un debito da ripagare.

Immagino che in futuro il Governo sarà poi bravo a dare la colpa a qualcun altro, a trovare un tacco 12, 15 o 18 per distrarre l'attenzione dal disastro. Occorre invece mettere in campo una serie di provvedimenti oggi, senza indugi, che sicuramente non troviamo in questo decreto-legge emergenze che - com'è stato già detto - è una specie di macedonia di piccoli provvedimenti, uno spezzatino che non affronta e non aggredisce in modo organico e strutturale i problemi di questo Paese, né oggi, né domani.

In Toscana, ad esempio, l'alluvione del 2023 ha causato danni per 2,7 miliardi di euro. Tuttavia, il Governo ha stanziato solo 122 milioni dei 138 richiesti dal commissario e, grazie all'Unione europea, ha ottenuto ulteriori 67 milioni di euro: un intervento insufficiente rispetto alle necessità del territorio. A Porto Ferraio, in Maremma, a Campi Bisenzio, a Pistoia, nella provincia di Firenze cittadini e imprese sono stati lasciati soli a spalare il fango e ora si stanno risollevando, da soli.

La situazione idrica in Sicilia - come detto - è molto grave. L'emergenza siccità richiederebbe almeno 800 milioni di euro per interventi strutturali. Il Governo, invece, ha deciso di finanziare con appena 100 milioni tre mini-dissalatori: un intervento palliativo che non risolverà la crisi.

Nel Nord Italia le nevicate sono diminuite del 40 per cento rispetto all'anno scorso, preannunciando una primavera con scarse risorse idriche.

Al Sud la situazione è drammatica. In Sicilia e in Sardegna gli agricoltori sono stati avvisati che la stagione irrigua potrebbe non partire affatto.

Di fronte a queste emergenze, il Governo continua a non agire, mentre destina miliardi di euro al Ponte sullo Stretto, un'opera irrealizzabile che non ha neppure ricevuto notifiche ufficiali dall'Italia all'Unione europea. Se poi vediamo i decreti che ci vengono presentati con risorse su provvedimenti oggettivamente spot, c'è da farsi venire i brividi: qui non assistiamo ad alcun intervento di pianificazione strutturale sulle emergenze che si ripeteranno ogni anno e che quindi saranno non più emergenze, ma un dato endemico della nostra situazione, della nostra industria, della nostra agricoltura e della nostra salute.

Il PIL poi non promette bene - questa purtroppo è una realtà - e la produzione, come dicevamo, è in calo da ventitré mesi consecutivi. Il PNRR che dovrebbe rappresentare una spinta per la crescita viene gestito con approssimazione e ritardi, quel PNRR che è e continua a essere uno strumento indispensabile per la crescita di questo Paese, di cui invece vediamo un'attuazione assolutamente rallentata. Anche in questo provvedimento si annaspa.

Signora Presidente, finisco il mio intervento parlando del tema del sociale, uno dei temi che questo decreto-legge doveva affrontare, ispirandosi al modello del decreto Caivano. Per carità, meglio qualche intervento nelle città che nulla, ma non è questo il modo di affrontare la questione delle nostre periferie, del disagio dei giovani e della situazione di degrado. Abbiamo bisogno di un intervento quadro, che ci permetta di arrivare in ogni singola città, in ogni singola periferia, ad ogni singola famiglia, da quei giovani che sono soli e abbandonati nei nostri territori e sono così pochi e così preziosi che dovremmo prenderci cura di ognuno di loro, pensando al futuro che hanno in mano, cioè l'Italia. Invece, di giovani, di istruzione e di scuola non si parla; vi è soltanto un intervento in cui si nominano dei commissari, con cui si agirà su qualche città, sperando di coprire con i fondi di coesione quello che manca, ma non è così che un Paese si presta ad affrontare una stagione tanto difficile, strutturalmente e storicamente complessa.

Avremmo bisogno che questo Parlamento fosse ingaggiato giorno per giorno. Dovremmo essere qui tutti, maggioranza e opposizione, ogni momento della settimana, a discutere di come uscire da questa profonda crisi in cui ci troviamo, trovare le risorse e ottimizzarle. Invece, purtroppo, stiamo perdendo anche quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che era il nostro vero Piano Marshall per un nuovo sviluppo e una nuova fase del nostro Paese.

Non possiamo che votare no alla fiducia al Governo su questo decreto-legge e lo facciamo convintamente, ma ci piacerebbe anche poter discutere dei temi che stanno a cuore alla nostra Italia e agli italiani, invece che perdere purtroppo sessioni intere a discutere di questioni lontanissime dalla vita quotidiana e dal futuro del nostro Paese. (Applausi).

PELLEGRINO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO (FdI). Signora Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il decreto-legge che oggi siamo chiamati a convertire in legge rappresenta una risposta concreta, immediata e imprescindibile alle diverse emergenze del nostro Paese: da una parte, il disagio giovanile, la prevenzione delle dipendenze patologiche e la crisi idrica in Sicilia; dall'altra, la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR.

È stata contestata più volte l'eterogeneità del provvedimento, fino a chiamarlo impropriamente omnibus, ma quello che non si vuole comprendere è che noi stiamo affrontando tutta una serie di crescenti emergenze, dando risposte che coloro che sono qui e sono stati per molto più tempo al Governo semplicemente non hanno saputo dare, nonostante in quest'Aula ci facciano la morale sull'esigenza di interventi più alti.

Cominciamo dall'emergenza idrica: negli ultimi anni abbiamo assistito a fenomeni di siccità che hanno messo in crisi il nostro sistema agricolo e commerciale e con le misure che introduciamo oggi attribuiamo al commissario straordinario il potere di realizzare impianti di dissalazione nei Comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela.

Ricordo che, proprio a causa della crisi idrica in Sicilia, l'anno scorso fu dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Consentire pertanto la realizzazione di dissalatori e conseguentemente alle aree costiere di avere acqua a sufficienza senza dover drenare risorse dalle aree interne è un obiettivo che questo Parlamento si deve porre? Secondo me sì, e penso che bisogni lavorare sulla prevenzione delle crisi e che occorra usare tutti gli strumenti che si possono mettere in campo. Per questo è necessario andare, ad esempio, nella direzione opposta rispetto a quella della cosiddetta legge salva mare voluta dal MoVimento 5 Stelle, che in un articolo aveva di fatto bloccato la realizzazione degli impianti di desalinizzazione annoverandoli solo in casi eccezionali.

Credo anche che tutelare i lavoratori sia un altro obiettivo da perseguire. Pertanto ben venga in questo testo la proroga di ulteriori due anni per l'operatività delle agenzie per il lavoro (APL) dei porti di Cagliari, Gioia Tauro e Taranto, salvando i 700 lavoratori portuali che rischiavano di essere dimenticati e che, grazie all'impegno di questo Governo, intanto lavoreranno ancora per ventiquattro mesi.

Ancora, l'Italia ha o no un'emergenza energetica? Disaccoppiare il costo del gas da quello delle fonti energetiche rinnovabili (FER) è improrogabile, innanzitutto per le aziende energivore che, con gli alti costi delle bollette, rischiano banalmente di dover fermare le produzioni. Con l'assunzione poi da parte del gestore dei servizi energetici (GSE) del ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti power purchase agreement (PPA) mitighiamo il rischio finanziario dei contratti di compravendita, attuiamo quanto previsto dalla riforma 4 del capitolo Repower del PNRR e soprattutto cerchiamo di contenere i costi del gas per l'Italia.

A proposito di PNRR, è chiaro che questo Piano non è più soltanto un insieme di progetti da realizzare grazie all'impiego delle risorse del Recovery Fund, ma un documento a tutti gli effetti programmatico per far ripartire sì la macchina economica, ma anche per l'avvio di un nuovo ciclo economico per il nostro Paese, dove Stato, imprese e società collaborano per lo sviluppo dell'innovazione. Sul PNRR ci sono dati di fatto e numeri che non possono essere confutati né da sterili polemiche né dalla tanto compiaciuta disinformazione creata ad arte dall'opposizione. Il Governo Meloni ha rimodulato il Piano e ha investito ulteriori risorse che incideranno progressivamente sulla crescita, sulle imprese e sugli investimenti. Siamo scesi nel concreto, abbiamo verificato le criticità e le abbiamo superate, facendo in modo che tutti i soldi del PNRR venissero spesi nei tempi.

Va pertanto riconosciuto senza alcun dubbio che la gestione Fitto, dopo aver ottenuto l'assenso alla revisione del Piano nella sua interezza, ha permesso al nostro Paese di proseguire speditamente nell'investimento dei fondi europei. Lo voglio ricordare: il Piano è stato modificato al fine di garantire progetti realistici e attuabili, a differenza delle opere inserite dai Governi precedenti, che in molti casi risultavano irrealizzabili, non rendicontabili o già in fase di stallo da ben prima che vi fossero incluse.

Ad esempio, degli iniziali 6 miliardi di euro previsti per i piccoli e medi Comuni, 1 miliardo era per la viabilità, che è noto non essere finanziata dal PNRR. I rimanenti 5 miliardi contenevano per il 75 per cento investimenti sotto al miliardo, quindi lontanissimi dal piano di rendicontazione (alcuni addirittura di 1.500 euro). Eppure, la stessa parte politica che commise questi errori ha avuto ieri il coraggio di definire il Governo Meloni - shakespearianamente, forse - come «un idiota che grida, che urla, che strepita e che è pieno di furore». La verità è che noi saremmo stati pazzi e incauti se avessimo voluto mantenere quell'impostazione superficiale, se non ignorante, della materia, con il rischio di perdere buona parte delle opportunità e dei finanziamenti. Inoltre, finora è stato fatto uno sforzo immane della macchina dello Stato e sarà necessario d'ora in poi mettere in atto ulteriori sforzi, avendo come obiettivo quello di andare celermente verso il raggiungimento dei prossimi obiettivi.

Questi sforzi sinora sono stati ben ripagati dall'essere la prima Nazione europea in linea con i tempi per la spesa e l'attuazione del PNRR, con 120 miliardi incassati sui 194 stanziati. Tutto ciò è l'esempio plastico di una realtà ben diversa da quella dei gufi della sinistra, che paventano un'Italia isolata a livello europeo e internazionale, tentando di raccogliere in modo patetico consensi elettorali; un modo molto semplicemente sconfessato dai numeri, ma soprattutto dalle parole e dalle azioni della Commissione UE, che danno loro torto.

Significa anche che questo Governo non è isolato internamente al Paese. Infatti, pur essendo l'Italia una Nazione che non era avvezza a una spesa annua di questa portata, abbiamo saputo sviluppare una grande capacità di collaborazione, che ha messo insieme tutta l'architettura costituzionale: le Regioni, le Province e i Comuni (notoriamente non tutti di destra, tanto per essere chiari) e tutti gli interlocutori che oggi possono portare un contributo importante per la ripresa economica del nostro Paese.

Tale ripresa passa anche da una strategia per le periferie. Qui voglio ricordare l'eco delle tante sirene della sinistra, che ci accusavano di approvare un decreto specifico solo su Caivano, dimenticando tutte le altre Caivano d'Italia. Oggi noi sconfessiamo anche questo: stiamo lavorando perché a Milano, Roma, Foggia, Reggio Calabria, Catania e Palermo l'incubo del degrado non lasci più spazio alla solitudine, né a una percezione di distanza delle istituzioni dai cittadini, con un piano straordinario di opere infrastrutturali e di riqualificazione sociale e una dotazione finanziaria importante (180 milioni nel prossimo triennio). Caivano vuol essere un modello e ha già dimostrato di essere un modello vincente, con cui impedire l'insistere di zone franche al di fuori della legge e dello Stato e dove riportare i sogni ingenui e generosi dei bambini a diventare realtà.

Continueremo ad affiancare questi interventi mirati al lavoro importante della Commissione parlamentare d'inchiesta per le periferie, voluta fortemente dal Governo Meloni e già avviata prima del decreto Caivano. Questo sta a significare, ancora una volta, che non parliamo di interventi spot, ma di una strategia di lungo termine per ridare dignità all'Italia.

Colgo questa occasione per ringraziare le Forze dell'ordine per la maxioperazione svolta ieri mattina al Quarticciolo, proprio una delle periferie di Roma oggetto degli interventi di oggi; tale operazione ha ribadito il principio sacrosanto che non esistono zone franche in cui lo Stato possa cedere il controllo del territorio alla criminalità.

Concludo, Presidente, citando proprio Giorgia Meloni, e non a caso. Stiamo lavorando senza sosta per restituire all'Italia il posto che merita. Ce lo confermano i numeri: occupazione ai massimi storici, crescita economica positiva, riduzione del 60 per cento dell'immigrazione clandestina, stabilità fiscale. Ebbene, di fronte all'evidenza dei numeri, che non hanno colore politico, ma restituiscono semplicemente la foto della realtà, come Gruppo Fratelli d'Italia non possiamo che esprimere la nostra convinta e totale fiducia nell'azione di Governo e un voto favorevole al provvedimento in esame. (Applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti, gli studenti e le studentesse del Liceo scientifico «Sandro Pertini» di Ladispoli, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1384
e della questione di fiducia (ore 11,28)

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1384, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Cantalamessa).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Cantalamessa.

(Il senatore Segretario Croatti fa l'appello).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1384, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti

171

Senatori votanti

170

Maggioranza

85

Favorevoli

105

Contrari

64

Astenuti

1

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 208.

Sulla scomparsa di Giovanni Scambia

CASTELLONE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi per aver voluto questo momento in ricordo del professor Giovanni Scambia. Il 20 febbraio ci ha lasciato una delle personalità scientifiche più importanti di questo Paese, un professore ordinario di ginecologia che è stato in realtà un pioniere della chirurgia ginecologica e laparoscopica.

Giovanni Scambia è stato colui che ha dato la vita a donne che, per molti altri luminari, non avevano alcuna possibilità di salvezza; un uomo coraggioso, che ha salvato migliaia di vite. Fino all'ultimo, nonostante sapesse della gravità della sua malattia, che è stata purtroppo fulminante, ha continuato a salvare vite.

Qualche settimana prima di morire ha lasciato un testamento, in realtà un video - il professor Scambia era anche il direttore scientifico del Policlinico Gemelli - una sorta di testamento che ha voluto dedicare soprattutto ai giovani, ai suoi allievi e a tutto il personale sanitario che l'ha affiancato nella sua lunga e meravigliosa carriera. Il professor Scambia ha detto di non smettere mai di meravigliarsi, perché, quando ha cominciato a operare, quarant'anni fa, non aveva immaginato di potere dire a una donna con un tumore ovarico che avrebbe potuto avere dei figli dopo la guarigione.

Oggi questo è possibile, così come è possibile, grazie all'intelligenza artificiale, predire la risposta ai farmaci oncologici.

Con questa perdita, la nostra comunità scientifica e tutto il Paese perdono un pezzo importantissimo, ma è anche in memoria del professor Scambia che noi, anche in quest'Aula, dobbiamo continuare a credere nella scienza e a credere che il futuro, soprattutto in ambito scientifico, si costruisce grazie alla scienza, ai talenti e alle eccellenze che abbiamo nel nostro Paese. (Applausi).

LORENZIN (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, con grande commozione prendo la parola oggi in Aula.

Giovanni Scambia - com'è stato ricordato poc'anzi - è stato un grandissimo scienziato, un ricercatore, un chirurgo sopraffino, un medico, ma è stato soprattutto una persona straordinaria, di quelle che fanno la differenza. La vita è uguale per tutti. La vita umana ha un valore incredibile.

In questi momenti ci si chiede, però, quale sia il valore di una vita che salva vite. Giovanni ha salvato migliaia di donne e le ha prese per mano, instancabile (la sua camera operatoria era sempre attiva). Quando non riusciva a curarle, aveva un tratto di umanità straordinario che chi l'ha conosciuto leggeva nei suoi occhi dolcissimi e nella sua forza di carattere, una grande fortezza e un'energia mentale straordinaria.

Il vuoto che lascia nella ginecologia non solo a Roma, ma in Italia è incolmabile. Egli racchiudeva, insieme a incredibili qualità umane e scientifiche, una capacità organizzativa straordinaria. Quando venne a propormi di fare l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) al Gemelli, una cosa totalmente innovativa e nuova, aveva già ideato e pensato l'ospedale della donna con dipartimenti all'interno che in un'organizzazione tradizionale non lavoravano insieme, ma che dessero l'idea a chi entrava di essere in un luogo in cui la donna viene accompagnata dal momento della nascita fino all'ultimo. Era un grande azzardo; nel giro di tre anni quel centro è diventato terzo nel ranking e la sua struttura quarta a livello mondiale.

È una delle figure italiane che hanno dato e danno tuttora una luce alla ginecologia e all'oncologia nel mondo. Giovanni Scambia era conosciuto da tutti: in qualsiasi luogo e in qualsiasi consesso internazionale era una voce dell'oncologia e delle pazienti.

Lascia la sua famiglia meravigliosa che lo ha sostenuto sempre, ma non lascia il suo lavoro, che deve continuare: un lavoro di ricerca straordinaria che fa e continuerà a fare, attraverso i suoi allievi, la differenza per questa città e il Centro-Sud Italia e - speriamo - anche a livello mondiale.

Giovanni ci lascia soprattutto un grande insegnamento: con la forza delle idee e le visioni si può arrivare dove nessuno pensa che sia possibile. La scienza ci dà un orizzonte alto per curare milioni di persone. Questo è il lavoro che abbiamo come Parlamento: portare avanti l'insegnamento, le idee e la visione di uomini come lui. (Applausi).

MINASI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINASI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono onorata di poter essere io, qui oggi, a ricordare in quest'Aula il professor Scambia, luminare della medicina a livello mondiale, anzitutto per l'immensa eredità di conoscenza, umanità e professionalità che ha lasciato nel momento in cui purtroppo è scomparso e anche per una ragione di affetto e orgoglio campanilistico, essendo originario della mia terra, la Calabria.

La sorte non è stata certo tenera con lui. Ad averlo ucciso prematuramente è stato purtroppo un tumore al pancreas, proprio lui che contro il cancro ogni giorno lottava tra le corsie d'ospedale per le sue pazienti. A soli sessantacinque anni la sua morte rappresenta una perdita incolmabile, come già hanno sostenuto tutti, e non è una frase fatta. Ne risentirà la scienza, a cui ha dato un enorme, preziosissimo e forse insostituibile contributo tra i massimi esperti in ginecologia e oncologia al mondo e ne risentiranno tutte le sue pazienti che, con tanto amore e dedizione, curava.

Tu non hai mai speculato sulle speranze e sulla disperazione delle persone malate, ma hai sempre saputo dare risposte concrete ed efficaci: questo ha detto nell'omelia monsignor Claudio Giuliodori e credo siano davvero le parole migliori con cui ricordarlo, doverosamente, qui oggi.

Oggi ci stringiamo alla famiglia, nella consapevolezza di aver perso un medico di straordinario valore, un illuminato scienziato e un uomo di grande umanità. (Applausi).

FREGOLENT (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signora Presidente, è doveroso ricordare qui la figura di un uomo straordinario non soltanto per la medicina, ma anche per la divulgazione. Ancora oggi sul tumore in generale, ma soprattutto sul tumore delle donne, si fa una cattiva divulgazione. Era importante avere una persona che, anche attraverso i mezzi di informazione più comuni, quelli che raggiungono le famiglie, le ragazze, parlasse di un tema come quello del tumore ovarico, che è raro, difficile da scoprire e curare. Il fatto che egli rappresentasse un'eccellenza nell'ambito di un tumore così raro ha fatto sì che il nostro Paese fosse individuato come uno di quelli all'avanguardia per la cura e la prevenzione di questa malattia, che non lascia purtroppo scampo a molte giovani donne.

La figura di un medico così importante ci deve far ricordare quanto importante sia la ricerca in questo Paese e quanto importanti siano le persone che mettono anima, corpo, cuore e intelligenza in una missione, quella di salvare vite umane, ma soprattutto nel rendere la sanità pubblica un'eccellenza di cui essere orgogliosi.

Per questo la perdita di una persona così straordinaria è doppiamente grave per un Paese che ha sempre bisogno di ricordare le proprie eccellenze e per le pazienti che hanno conosciuto la speranza di sopravvivenza grazie alla sua opera.

Ringrazio tutte le colleghe per il ricordo commosso. Già soltanto questo dà la cifra della straordinarietà della persona. Come Italia Viva ci stringiamo alla famiglia, che in questo momento sarà sicuramente addolorata per la perdita, ma sarà anche certa di aver dato alla comunità italiana l'intelligenza e l'opera di una persona straordinaria. (Applausi).

RONZULLI (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, oggi onoriamo la memoria di un grande uomo, il professor Giovanni Scambia. La sua scomparsa lo scorso 20 febbraio ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della ginecologia oncologica, nel mondo della ricerca, nel mondo accademico.

Il professor Scambia non era solo un illustre docente e un ricercatore di fama mondiale, ma era anche un medico visionario, che ha dedicato la sua vita alla salute e al benessere delle donne. Il suo impegno nella ginecologia e nell'ostetricia ha avuto un impatto duraturo, non solo nel nostro Paese, ma in tutto il mondo. Sotto la sua guida il Policlinico Gemelli è diventato un centro di eccellenza, riconosciuto a livello internazionale per la ricerca e la cura in questo campo così delicato e fondamentale.

Ricordiamo le sue parole, che ha già citato la senatrice Castellone, con cui rifletteva sul suo percorso professionale: parlava con entusiasmo della possibilità di dire a una donna in età fertile, colpita da un tumore, che dopo la guarigione avrebbe potuto avere un bambino. Quest'affermazione è un segno non solo dei progressi scientifici che ha contribuito a realizzare, ma anche della sua profonda umanità e della sua capacità di infondere speranza nelle sue pazienti.

Il professor Scambia ha formato generazioni di ginecologi e ginecologhe, molti dei quali oggi sono tra i più preparati e talentuosi nel campo della ricerca, e ha condiviso la sua passione, la sua conoscenza con tutti noi, instillando il valore della curiosità e dell'innovazione. La sua dedizione alla formazione e alla crescita dei suoi allievi ha creato un'eredità che continuerà a vivere nel lavoro di coloro che ha ispirato.

Era un uomo che univa competenza scientifica e grande umanità. Le sue pazienti lo ricordano come un medico che non solo conosceva le migliori terapie disponibili, ma che con empatia e con comprensione si prendeva anche cura di loro in ogni aspetto del loro percorso.

Oggi, mentre ci prendiamo un momento per riflettere sulla sua vita e sulle sue conquiste, ricordiamo anche il suo messaggio di speranza, continuando a portare avanti la sua visione, la sua passione per la ricerca e il suo impegno verso le donne e la loro salute. (Applausi).

SATTA (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SATTA (FdI). Signora Presidente, anche noi ci associamo al lutto per la scomparsa del professor Giovanni Scambia. Ci ha lasciato a sessantacinque anni, lavorando fino all'ultimo giorno, consapevole del fatto che la prognosi era infausta. Questo già denota lo spessore dell'uomo.

Era nato a Catanzaro nel 1959, allievo del professor Salvatore Mancuso, nella scuola di ginecologia e ostetricia del Policlinico Gemelli, una scuola importante e già rinomata. Direttore ordinario di ostetricia e ginecologia del Policlinico Gemelli, direttore scientifico della Fondazione IRCCS, è stato uno dei più stimati medici nelle cure delle neoplasie femminili a livello europeo e mondiale. Ha portato avanti la scuola del suo maestro e ha lasciato una scuola importante, fatta di allievi convinti e di un'innovazione tecnologica continua.

Nel ritratto pubblicato dal sito del Policlinico Gemelli è ricordato come un uomo visionario e concreto, amato da tutte le sue pazienti. A quelle malate di tumore ha sempre offerto il meglio delle terapie possibili, sempre con grande umanità. Io ho la testimonianza diretta di mia sorella, che ha lavorato con lui per anni. Il suo tratto umano era una delle caratteristiche più nobili del suo lavoro. Quando ha iniziato il suo percorso per diventare ginecologo - com'è stato ricordato - non avrebbe mai pensato di poter dire a una donna malata di neoplasia che, una volta guarita, avrebbe potuto avere un figlio.

Il cordoglio va alla moglie Emma e alla figlia Luisa. Mi piace ricordare anche le parole della figlia Luisa, che ha pronunciato al suo funerale: ho sempre saputo che le tue assenze erano un piccolo prezzo da pagare per il tuo impegno di medico.

Un pensiero commosso va anche ai suoi allievi, per una scuola che proseguirà il suo percorso, garantendo alle donne malate di neoplasie di poter vedere il futuro con speranza, quello che lui ha sempre fatto. Per questo rimarrà sempre con noi. (Applausi).

PRESIDENTE. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi). La Presidenza si unisce al cordoglio per la scomparsa del professor Scambia.

La scienza, la medicina in questo caso, perde un fuoriclasse che l'ha portata ai massimi livelli. Sono stata testimone diretta del suo coraggio, della sua umanità, della sua straordinaria competenza e del suo senso di abnegazione, che l'ha portato a operare fino all'ultimo istante che ha preceduto la sua dipartita.

Il professore c'era sempre per tutte e per tutti. Era straordinario vedere la sala d'aspetto, anche nel suo studio, dove riceveva dopo magari dodici-tredici ore di sala operatoria: lì era rappresentata tutta la sua umanità. Soprattutto - come avete tutti e tutte ricordato - nel suo operato trasmetteva una grande e incommensurabile fiducia nella scienza, fiducia che per chi è paziente e magari soffre di una malattia il cui futuro può essere particolarmente infausto vuol dire speranza; speranza in quella cura dell'umanità che è esattamente quello che ha reso grande lui, ma che rende grandi anche tutti noi quando riponiamo fiducia nella scienza e nella medicina.

Vi invito a osservare un minuto di silenzio. (L'Assemblea osserva un minuto di silenzio). (Applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Alessandro Volta» di Colle di Val d'Elsa, in provincia di Siena, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Colleghi, come da accordi, sospendiamo i lavori, che riprenderanno alle ore 16,15 con la discussione del disegno di legge di delegazione europea 2024.

(La seduta, sospesa alle ore 12,30, è ripresa alle ore 16,19).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

La seduta è ripresa.

Per un'informativa urgente del Governo sullo stato delle relazioni internazionali

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signora Presidente, Governo, colleghi, stiamo vivendo un momento di tensione internazionale, direi forse il più importante della storia recente. È di tutta evidenza, rispetto ai conflitti in atto, al ruolo dell'Europa, alle posizioni della nuova amministrazione Trump, a ciò che accade nell'ambito del conflitto russo-ucraino e del conflitto nella Striscia di Gaza, che stiamo vivendo una situazione in cui l'Europa può e deve avere un ruolo, ma non è chiaro quale sia il ruolo che vuole giocare.

In questo contesto, vorremmo anche capire qual è il ruolo che l'Italia vuole giocare nei consessi internazionali, nei confronti dell'Unione europea e della Commissione europea e nei confronti degli altri partner. Il 6 marzo abbiamo in vista un Consiglio straordinario fondamentale e il Parlamento è totalmente tagliato fuori da ogni dibattito sul mandato che il Governo avrà in quel consesso. (Applausi). È una scelta della Presidenza del Consiglio dei ministri e della presidente Meloni quella di non venire a rendere comunicazioni in vista di un Consiglio straordinario.

Non è un obbligo, lo sappiamo bene. Mentre c'è un obbligo in occasione dei Consigli ordinari - cosa che accadrà il 18 marzo in vista del Consiglio del 20 e 21 marzo - in vista del Consiglio europeo del 6 marzo non c'è un obbligo. Ma quale può essere un momento più opportuno di questo per venire in Aula a ricevere un mandato forte del Parlamento? Ci scontreremo politicamente, ma credo non si possa tagliare fuori l'Assemblea dal dibattito su ciò che accadrà il 6 marzo. (Applausi).

Abbiamo preso atto, anche con comunicazioni informali, del fatto che la presidente Meloni verrà il 18 marzo e poi addirittura il 23 aprile, rispetto a una richiesta fatta dal mio Gruppo e da me in Conferenza dei Capigruppo. È da marzo dell'anno scorso che chiediamo la presenza del presidente Meloni al question time. Verrà con un anno di ritardo, ben venga; però credo che l'emergenza sia oggi e che attendere il 23 aprile o il 18 marzo sia un po' troppo tardi. Non capisco come mai c'è una tale reticenza del Presidente del Consiglio a venire in Parlamento a riferire su ciò che accade nel mondo. (Applausi).

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, vorrei aggiungere la mia voce a quella del collega Patuanelli, perché dalla lettura dei giornali noi veniamo informati che la nostra politica estera sta subendo un cambiamento.

Con una certa coerenza, noi abbiamo ascoltato e appoggiato le posizioni del Governo sulla guerra in Ucraina fino ad oggi, ma dal dibattito che c'è sui giornali si apprende che la Presidente del Consiglio sta "surfando". Tecnicamente pare che abbia detto che lei sta facendo del surf, perché il presidente degli Stati Uniti Trump ha scaricato il presidente ucraino Zelensky, dicendogli delle cose orribili, tra l'altro, tramite social media, e abbiamo già notato il fatto che la Presidente del Consiglio, nel comunicato steso sull'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, non ha mai nominato il Presidente dell'Ucraina.

Sappiamo che si è aggiunta alla videoconference del G7 all'ultimo momento, perché aveva accampato ragioni di agenda che le impedivano di essere presente. Per esempio, a me piacerebbe poter chiedere in Aula rassicurazioni alla Presidente del Consiglio sul fatto che la linea dell'Italia della fermezza e della vicinanza all'Ucraina non stia cambiando.

Purtroppo ci dobbiamo accontentare di leggere i fondi di caffè, in assenza di prese di posizione ufficiali da parte del Governo. Il Ministro degli affari esteri la sua politica estera la fa tra Ariccia e Marino, non esce dalla provincia di Roma, perché la sua concezione di esteri è molto compatta. La Presidente del Consiglio non si vede e, quindi, noi siamo costretti a vedere se quello è stato nominato, se lei ha detto agli amici che fa il surf.

Sarebbe bene invece che venisse qui a dire in Aula, davanti al Senato della Repubblica, se noi siamo ancora completamente da parte della resistenza ucraina e quindi intendiamo continuare a mandare aiuti militari e sostenere l'indipendenza e l'integrità territoriale di quel Paese o se per cercare di essere più vicini al presidente Trump che, come sappiamo, sta ricattando gli ucraini con una sorta di estorsione - non so come chiamarla - sulle terre rare, dato che vuole 500 miliardi di dollari, la Presidente del Consiglio abbia cambiato o no opinione. Io non lo so. Tramite lei, Presidente, chiedo di sapere se la Presidente del Consiglio è dell'idea di Starmer, di Macron, di Merz, di tenere l'Europa indipendente e capace di difendersi o se, invece, è passata con un salto della quaglia abbastanza clamoroso dalla parte di chi vuole costruire i grattacieli a Gaza e vuole prendere per il collo l'Ucraina, chiedendogli cinque volte i soldi che gli ha dato. Vorrei che venisse a dirlo al popolo che rappresentiamo. (Applausi).

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo per associarmi a nome del nostro Gruppo alla richiesta formulata dal senatore Patuanelli di avere qui la Presidente del Consiglio per una discussione sulla condizione del nostro Paese nella situazione di tensione che oggi si respira in campo internazionale. Credo infatti che abbiamo bisogno di avere rassicurazioni sulla collocazione del nostro Paese in questo momento di tensione e di cambio della strategia di un nostro principale partner come gli Stati Uniti.

Credo non sia sufficiente aspettare il 18 marzo. Sappiamo che il 18 marzo è previsto che la Presidente venga in Aula, ma riteniamo opportuno e doveroso che il suo approdo qui avvenga prima perché c'è bisogno di una discussione, di confrontarsi e di sapere oggi da che parte sta l'Italia, da che parte sta il nostro Governo a fronte di questi cambiamenti geopolitici che stanno avvenendo repentinamente sotto i nostri occhi, e che credo stiano preoccupando la stragrande maggioranza degli italiani.

Ci associamo volentieri alla richiesta di avere qui presto la nostra Presidente del Consiglio. (Applausi).

TERZI DI SANT'AGATA (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA (FdI). Signor Presidente, in queste brevi battute sono state dette delle cose inesatte, utilizzando un eufemismo, perché alcune di esse erano ridicole. (Commenti). Ridicole! Sono state dette delle cose ridicole!

PRESIDENTE. Senatore, si rivolga alla Presidenza.

TERZI DI SANT'AGATA (FdI). …nell'affermare che alcuni componenti del Governo, come il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è impiegato ad Ariccia o non so dove, per i piatti prelibati di questo territorio. C'è un impegno del Governo, come vediamo sui giornali, ma non dobbiamo rimanere fermi alla lettura dei giornali, ma anche capire vedendo l'insieme delle situazioni che si stanno snodando con estrema tensione e difficoltà nel contesto internazionale, con persone che soffrono, popoli martoriati, distrutti e aggrediti. Di fronte a questo non possiamo scendere nei cavilli delle strategie e della definizione della politica estera nei rapporti e nei lavori del Parlamento su questi temi. Per cavilli intendo che quando si convoca un Consiglio europeo straordinario o informale, lo si fa perché esistono motivi di urgenza, di riservatezza e di continuità, che non consentono l'ubiquità o il lavoro, altrettanto necessario e serio, che richiede la preparazione per una partecipazione parlamentare su questi temi.

Noi ci troviamo in una situazione di guerra in Europa, contro l'Europa, abbiamo visto delle evoluzioni estremamente rapide sui due lati dell'oceano, anzi, da Washington a Mosca, a Pechino, nelle capitali europee ed è in atto, come si vede e come sa chiunque abbia contatti fra i membri di Governo italiani e stranieri, un'attività riservata e discreta.

Tale attività è forse condotta, da alcuni dei giganti geopolitici, con grande clamore, ma che può essere un clamore strategico, un clamore tattico.

Per parte europea, vi è un'azione che può apparire forse lenta. È una lentezza che soffriamo da vent'anni, ma è un'azione sicuramente discreta, di nervi saldi, di nuove situazioni politiche importanti, che si sono sviluppate nella direzione politica molto chiara, di voler dare identità, forza e determinazione al futuro dell'Europa.

L'Europa, in questo momento, è in una condizione oggettivamente difficile. Ci stiamo muovendo, nella maggioranza, con grande senso di responsabilità. Quindi, in questo momento trovo ancor di più che tale atteggiamento non sia particolarmente utile all'immagine di determinazione, di unità e di coesione di tutte le forze politiche nell'affrontare quello che abbiamo davanti, a meno che non abbiamo ancora capito che cosa abbiamo davanti. Per molti mesi, infatti, per tutti gli anni dell'aggressione criminale della Russia contro l'Ucraina, abbiamo sentito che la pace si raggiunge soltanto gridando "pace, pace" e maledetti guerrafondai che vogliono difendere l'Ucraina con i sistemi, le forze e le capacità necessari per affrontare l'aggressore! (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della richiesta dei Gruppi di opposizione, che trasmetterà al Governo. Certamente questo tema potrà essere approfondito nella prossima Conferenza dei Capigruppo.

Discussione congiunta del disegno di legge:

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024 (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

e del documento:

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Anno 2024) (ore 16,32)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 1258 e del documento LXXXVI, n. 2.

Il relatore sul disegno di legge n. 1258, senatore Scurria, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Signor Presidente, mi permetta, innanzitutto, di ringraziare tutti i colleghi che hanno contribuito a questo testo che oggi discuteremo, esamineremo e poi voteremo, a cominciare ovviamente dai colleghi della 4ª Commissione e dal suo Presidente, senatore Terzi di Sant'Agata, per il lavoro svolto. Voglio anche ringraziare il Governo, in particolare la sottosegretaria Castiello, che oggi è qui con noi, insieme al ministro Foti, ed i suoi uffici.

Come sapete, questo è un provvedimento complesso, perché prevede una serie di direttive europee da recepire insieme ad altri regolamenti. Quindi, sono stati tanti anche i soggetti che hanno preso parte alla composizione di questo provvedimento; tanti i Ministeri che hanno dovuto dare un parere sui vari emendamenti che sono stati prodotti dai vari membri della 4ª Commissione in particolare e da altri parlamentari; un provvedimento che è stato anche arricchito, come proveremo a raccontare, da emendamenti e ordini del giorno, che hanno reso il testo sicuramente migliore e pronto a svolgere i suoi effetti nella nostra società.

Il disegno di legge si compone di 28 articoli, suddivisi in tre capi. Nell'ambito del primo capo, l'articolo 1 reca la delega generale al Governo per dare attuazione agli atti contenuti nei diversi articoli e nell'allegato, nel rispetto ovviamente delle procedure e dei criteri dettati dalla legge.

L'articolo 2 del disegno di legge prevede la consueta delega legislativa per l'adozione, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, delle disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di regolamenti o direttive attuati in via amministrativa.

L'articolo 3 detta i princìpi e i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori e a maggiore tutela degli stessi. Grazie a un emendamento del Parlamento sono stati esclusi i contratti di credito di entità trascurabile.

L'articolo 4, che abbiamo introdotto noi in Commissione, detta i criteri specifici per il recepimento della direttiva relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive di natura finanziaria, commerciale o personale, posti in essere dall'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune.

L'articolo 5 reca i criteri specifici per il recepimento della direttiva che semplifica la normativa esistente in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, aumentando la protezione dei consumatori e creando condizioni di parità per i servizi finanziari conclusi on line, via telefono o mediante altre forme di marketing a distanza.

L'articolo 6 detta i criteri specifici per il recepimento della direttiva recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali.

L'articolo 7 riguarda la materia dei rifiuti quali apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso il riordino della disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita. In Commissione sono stati approvati due importanti emendamenti volti a non prevedere oneri sproporzionati sui produttori.

L'articolo 8, introdotto in Commissione, reca i criteri specifici per il recepimento della direttiva sulla tutela penale dell'ambiente.

L'articolo 9, sempre introdotto in Commissione, detta i criteri specifici per il recepimento della direttiva sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento industriale e sulle discariche dei rifiuti.

L'articolo 10, sempre grazie all'attività svolta in Commissione, detta criteri specifici per il recepimento della direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.

L'articolo 11, introdotto sempre grazie al nostro lavoro, detta i criteri specifici per il recepimento della direttiva relativa alla qualità dell'aria e dell'ambiente, per un'aria più pulita in Europa, prevedendo anche la previsione di una prima disciplina sulla tutela della qualità dell'aria indoor.

L'articolo 12, introdotto sempre grazie alla nostra Commissione, contiene delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di vari regolamenti e direttive finalizzate a rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.

L'articolo 13, grazie sempre alla nostra Commissione, detta i criteri specifici per il recepimento della direttiva su taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.

L'articolo 14, introdotto sempre in Commissione, detta i criteri sui poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di Paesi terzi e rischi ambientali, sociali e di governance nell'ambito della vigilanza prudenziale sugli enti creditizi.

L'articolo 15, introdotto sempre dalla Commissione, delega il Governo e detta criteri specifici per l'adeguamento della normativa nazionale, entro sei mesi, al regolamento sul ripristino della natura.

L'articolo 16, che è stato modificato in Commissione, delega il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale, entro quattro mesi, alle disposizioni del regolamento relativo agli ordini europei di produzione e conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali.

L'articolo 17, sempre introdotto dal Parlamento, delega il Governo e detta criteri specifici per l'adeguamento, entro diciotto mesi, al regolamento che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada.

L'articolo 18 reca delega al Governo e detta criteri specifici per l'adeguamento, entro otto mesi, al regolamento sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le organizzazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità.

L'articolo 19 delega il Governo e detta criteri specifici per l'adeguamento della normativa nazionale, entro dodici mesi, a disposizioni di un regolamento europeo e al recepimento di una direttiva in materia di punto di accesso unico europeo alle informazioni disponibili al pubblico in materia di servizi finanziari, mercati dei capitali e sostenibilità.

L'articolo 20 delega il Governo a intervenire sulla disciplina relativa al regolamento delle transazioni dei titoli finanziari, alla prestazione di servizi transfrontalieri, alla cooperazione in materia di vigilanza, alla prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi, per ridurre gli oneri amministrativi nella gestione dell'infrastruttura che consente il regolamento titoli.

L'articolo 21 delega il Governo e detta criteri relativamente alla sicurezza generale dei prodotti per assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e condizioni di parità per le imprese, al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno dell'Unione europea.

L'articolo 22 delega il Governo e detta criteri specifici relativi alla prestazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali.

L'articolo 23 delega il Governo per l'adeguamento alla normativa nazionale, entro sei mesi, al regolamento europeo che mira a frenare nell'Unione europea la deforestazione e il degrado forestale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici. La normativa si applica ai prodotti interessati derivanti dalle materie prime indicati nell'allegato, che sono i bovini, il cacao, il caffè, l'olio di palma, la gomma, la soia e il legno. I criteri sono stati integrati in Commissione con il principio del minore aggravio sul soggetto controllato, assicurando tempi procedurali adeguati, nonché il rispetto del contraddittorio.

L'articolo 24 fa riferimento ai materiali in plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

L'articolo 25 dispone una delega al Governo perché in dodici mesi possa disporre il regolamento relativo all'esecuzione dei controlli ufficiali nel settore della sicurezza alimentare e dei mangimi e del regolamento europeo relativo ai controlli sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e relativi piani di controllo nazionali pluriennali. In Commissione è stato aggiunto un criterio molto importante, che è quello volto ad assicurare adeguati controlli alle frontiere, al fine sia di tutelare la salute e il benessere dei consumatori, sia di garantire, per la prima volta, il rispetto del principio di reciprocità per tutelare i produttori agricoli dalla concorrenza sleale di Paesi terzi in cui è consentito l'utilizzo di prodotti vietati nell'Unione europea.

L'articolo 26 è relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie; il regolamento persegue la riduzione dell'impatto ambientale e la maggiore sicurezza degli approvvigionamenti di materie prime ed energia al fine di aumentare l'autonomia e la competitività dell'Unione europea. In Commissione è stato rafforzato il criterio volto a facilitare il rispetto degli obblighi previsti, prevedendo anche strumenti di supporto quali guide pratiche che favoriscono la trasparenza e un approccio proporzionato agli obblighi, tenendo conto della dimensione aziendale.

Infine, la Commissione ha affrontato il problema della delega al Governo tesa ad adottare entro sei mesi un decreto legislativo per la costituzione di un tavolo tecnico avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla remunerazione dei medici specializzandi.

L'allegato A al disegno di legge contiene, poi, ben 22 direttive, che non elenco per ragioni di tempo; la Commissione ne ha espunte alcune e sono state inserite 12 nuove direttive sulla base dei criteri della delega.

Quello che ho appena sintetizzato è dunque il testo sul quale ci siamo mossi e di cui chiediamo l'approvazione del Senato, perché possa, dopo il passaggio alla Camera dei deputati, servire finalmente a far confluire una serie di direttive e regolamenti europei in un quadro normativo italiano con cui il Parlamento italiano intende misurarsi per far sì che questo recepimento non sia semplicemente un atto formale, ma possa tradursi in una misura che consenta a cittadini e imprese di vivere e lavorare meglio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta il senatore Zanettin, relatore sul documento LXXXVI, n. 2. Ne ha facoltà.

ZANETTIN, relatore sul documento LXXXVI, n. 2. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024 è stata presentata al Parlamento il 26 luglio scorso, in base a quanto prescritto dall'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Essa rappresenta la visione generale del Governo sulle prospettive future dell'Unione europea e indica le intenzioni politiche dell'Esecutivo relativamente ai singoli dossier europei sulla base del programma di lavoro della Commissione europea per l'anno 2024 e delle sei priorità della Commissione europea per il periodo 2019-2024.

Il testo della Relazione è strutturato in quattro parti, in cui le singole tematiche sono sviluppate nella forma di schede, ognuna delle quali riporta una sintetica descrizione del dossier in questione, seguita dalle azioni che il Governo intende porre in essere e dalle indicazioni dei risultati attesi dall'azione che intende intraprendere. All'interno di ciascuna scheda si fa, inoltre, spesso riferimento alle singole proposte legislative europee di negoziazione in fase ascendente e alla posizione che il Governo intende assumere a riguardo.

La prima parte, che si intitola «Sviluppo del processo di integrazione europea», è dedicata alle politiche e alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia istituzionale che economico. Riguardo alle questioni istituzionali, a valle delle elezioni per il Parlamento europeo svoltesi nello scorso giugno 2024 e del rinnovo dei vertici istituzionali dell'Unione europea, particolare attenzione è riservata dal Governo alla definizione dell'Agenda strategica 2024-2029, nell'intenzione di promuovere le seguenti priorità: la prima, dell'allargamento e della preparazione all'allargamento; la seconda, della sicurezza economica e di difesa; la terza, dei flussi migratori.

In merito ai profili economico-finanziari, la Relazione si sofferma, oltre che sui documenti di bilancio del semestre europeo, anche sul quadro finanziario pluriennale, sulla nuova governance economica europea del patto di stabilità e crescita, sulla riforma delle risorse proprie dell'Unione europea e sulle iniziative dell'euro digitale e della trasparenza dei dati finanziari.

La seconda parte, che si intitola «Le politiche strategiche», è la parte più corposa. Essa sviluppa cinque dei sei obiettivi strategici del programma di lavoro della Commissione per il 2024, ovvero: il Green Deal europeo; un'Europa pronta per l'era digitale; un'economia al servizio delle persone; la promozione dello stile di vita europeo; un nuovo slancio alla democrazia europea. Il sesto obiettivo, quello di un'Europa più forte nel mondo, è trattato invece nella parte terza della Relazione.

Nell'ambito del Green Deal europeo, figurano numerose iniziative che spaziano dall'aggiornamento degli obiettivi climatici per il 2040, di cui alla legge dell'Unione europea sul clima, alla proposta di regolamento Net-zero industry act, finalizzata a rafforzare la resilienza e la competitività delle tecnologie energetiche a zero emissioni nette dell'Unione europea, nonché alle iniziative sui rifiuti e quelle sui trasporti.

Con riferimento alla transizione digitale, figura innanzitutto l'entrata in vigore dell'AI act sull'intelligenza artificiale, che richiede ora l'adozione di atti delegati di esecuzione da parte della Commissione europea. Parimenti strategica sarà la futura proposta di regolamento sulle reti digitali, volte a creare uno spazio unico delle comunicazioni elettroniche, promuovendo l'utilizzo di SIM europee e la libera fruizione dei contenuti digitali in tutta l'Unione europea.

Figurano anche alcuni dossier strategici per il completamento del mercato interno, tra cui l'istituzione dello strumento per le emergenze nel mercato unico, concepito per fronteggiare gli ostacoli alla libera circolazione dei beni, servizi e persone e i problemi di approvvigionamento, nonché la proposta di regolamento sulle materie prime critiche, diretta a rafforzare la catena degli approvvigionamenti dell'Unione europea, riducendo le dipendenze strategiche e promuovendo la sostenibilità.

Infine, figura in questa sezione anche la proposta di regolamento relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, su cui proseguirà l'azione volta a mantenere il termine massimo di sessanta giorni per le transazioni con la pubblica amministrazione.

Riguardo alle iniziative volte a creare «un'economia al servizio delle persone», tra gli interventi di rilievo spicca la revisione del codice doganale dell'Unione europea, che mira a semplificare, modernizzare e digitalizzare le procedure doganali. Un'altra area di intervento prioritaria è quella della tassazione delle criptovalute e degli NFT (non fungible token), in relazione alla quale il Governo italiano sarà impegnato all'implementazione delle linee guida europee in materia di tassazione IVA sulle criptovalute e, in sede europea, a fornire il supporto tecnico per l'elaborazione delle linee guida sul trattamento IVA sugli NFT. Ampio spazio inoltre è riservato iniziative intraprese a favore dei sistemi di sicurezza sociale, con particolare attenzione al fenomeno della disoccupazione dei lavoratori frontalieri e transfrontalieri.

La sezione sulla «promozione dello stile di vita europeo» comprende l'insieme delle iniziative volte a promuovere gli interessi e i valori europei, la difesa, la salute e la sicurezza dei cittadini, la tutela delle minoranze, delle persone più vulnerabili, l'innalzamento della qualità e inclusività dei sistemi educativi nonché la lotta contro lo sfruttamento del lavoro coatto e contro il traffico di migranti.

Nell'ambito della sicurezza interna, il Governo fornirà un proprio contributo su tutti i principali ambiti che vanno dall'aggressione della Russia all'Ucraina, alla crisi in Medio Oriente, al contrasto del traffico dei migranti e alla lotta all'abuso sessuale sui minori. In particolare, per quanto concerne l'approvazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, giunto ormai alla fase conclusiva di confronto tra i co-legislatori, si continueranno a valorizzare le istanze sostenute nel corso dei negoziati, cercando di preservare, anche nella fase del trilogo con il Parlamento europeo, i risultati e i compromessi raggiunti in sede di Consiglio, per mantenere il giusto equilibrio tra forme di responsabilità e meccanismi di solidarietà. Verranno anche intraprese iniziative volte all'irrobustimento del quadro normativo europeo sui percorsi legali verso l'Europa, mediante la revisione della direttiva sul permesso unico e della direttiva sul soggiorno di lungo periodo, al fine di armonizzare le procedure di ingresso e rafforzare la mobilità interna all'Unione europea.

Chiude la seconda parte l'insieme delle azioni volte a imprimere «un nuovo slancio alla democrazia europea», con iniziative volte al rafforzamento e alla protezione dei valori democratici in Europa.

La terza parte, intitolata «Un'Europa più forte nel mondo: la dimensione esterna dell'UE» riguarda la partecipazione dell'Italia alle iniziative connesse all'obiettivo strategico europeo per un'Europa capace di contribuire in maniera significativa all'affermazione di un ordine mondiale nel quale l'Unione europea possa assumere un ruolo più attivo e avere una voce più forte, specie in un momento come quello attuale in cui il panorama internazionale si presenta in termini di crescente complessità. Le crisi esogene dimostrano, infatti, che non sono più consentite debolezze e dipendenze e che sarà indispensabile guadagnare un'autonomia strategica dell'Unione europea, attraverso un significativo miglioramento degli strumenti di gestione delle crisi, unitamente a un ulteriore rafforzamento delle capacità civili e strategico-militari, anche con riferimento al sostegno all'Ucraina e agli orientamenti delle politiche relative ai quattro settori prioritari della dimensione esterna dell'Unione europea: in particolare politica estera e di sicurezza comune, politica di sicurezza e di difesa comune, politica commerciale, proiezione esterna della politica industriale, proiezione esterna delle politiche digitali e di connettività.

Con particolare riguardo ai Paesi dell'Africa subsahariana e della sponda Sud del Mediterraneo, visto il costante aumento dei flussi migratori verso l'Europa, su cui le crisi in Ucraina e in Medio Oriente non possono che avere un effetto negativo, occorrerà assicurare lo sviluppo della dimensione esterna della politica migratoria europea, al fine di gestire al meglio i flussi e affrontare le cause profonde del fenomeno, prevenire le partenze irregolari, rafforzare le frontiere esterne, combattere i trafficanti, migliorare il sistema dei rimpatri e ampliare i canali di migrazione legale. In tal senso, il memorandum di intesa tra Unione europea e Tunisia, firmato a luglio 2023, può costituire un valido esempio da seguire.

Il Governo opererà inoltre nell'approfondimento del confronto con il continente africano, nel quadro del partenariato rafforzato tra Unione europea e Unione africana.

Chiude la relazione la parte quarta sul «Coordinamento nazionale delle politiche europee», in cui è anzitutto descritto l'impegno del Governo nell'ambito della lotta alle frodi nei confronti degli interessi finanziari dell'Unione europea, compresi i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Segue poi la parte relativa alla prevenzione e alla risoluzione delle procedure di infrazione, in cui la relazione insiste sulla necessità di assicurare sempre il pieno rispetto delle tempistiche previste dalla legge n. 234 del 2012 per l'approvazione senza ritardi della legge di delegazione europea e della legge europea, avendo il Governo l'obiettivo della riduzione del numero di infrazioni pendenti per allinearlo alla media europea.

Particolare attenzione verrà data alle procedure di infrazione che hanno riflessi sugli impegni assunti con il PNRR e a quelle oggetto di sanzioni pecuniarie o a concreto rischio di sanzione.

Infine, la parte quarta tratta anche delle politiche di coesione, con particolare riguardo al pieno utilizzo delle risorse della programmazione 2014-2020 e delle risorse supplementari relative all'iniziativa React-EU e con riguardo all'attuazione della programmazione 2021-2027, divenuta - a seguito del processo di revisione del PNRR - un obiettivo dello stesso, secondo una logica di complementarietà da perseguire soprattutto in settori strategici come quello idrico, dei rifiuti, dei trasporti e dell'energia.

PRESIDENTE. Avverto che le proposte di risoluzione alla relazione programmatica potranno essere presentate prima della conclusione della discussione generale congiunta.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto omnicomprensivo «Carlo Pisacane» di Padula, in provincia di Salerno, che sono presenti nelle tribune di primo ordine, e i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Alife» di Alife, in provincia di Caserta, presenti nelle tribune di secondo ordine. (Applausi).

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n.
1258 e del documento LXXXVI, n. 2(ore 16,57)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signora Presidente, come diceva il relatore alla legge di delegazione europea, si tratta di un provvedimento complicato dalla complessità di materie differenti che tratta, in ragione delle direttive, dei regolamenti e dell'intensa attività europea. Si potrebbe anche dire che però la maggioranza o il Governo - dipende da quali sono i proponenti - hanno anche scelto di complicarsi la vita più di quel che fosse necessario. Mi riferisco in particolare al recepimento della direttiva europea n. 2831 del 2024 sulle condizioni dei lavoratori delle piattaforme. Da un lato, è una buona notizia, perché il tempo per il recepimento della direttiva arriva alla fine del 2026, quindi si potrebbe dire che è una scelta di anticipazione, una scelta premurosa dal punto di vista dell'applicazione e dell'assunzione di quella piattaforma, cosa di cui avremmo sicuramente bisogno visto che le poche tutele che esistevano per i lavoratori impiegati nei sistemi digitali automatizzati, a partire da quelli di informazione, sono state man mano modificate da interventi legislativi di questa maggioranza che li hanno ampiamente ridotti.

Detto che è una buona notizia, rimangono però delle domande. La prima domanda è legata al fatto che questa è una delle poche direttive che risponde al comma 4 dell'articolo 29, che prevede il fatto che le direttive possono essere poi attuate nei Paesi dell'Unione europea dalle parti sociali; è un trattamento che viene legato esclusivamente a quelle materie che ovviamente hanno a che fare con le condizioni di lavoro e l'applicazione del lavoro. Invece vedo che in tutta questa discussione non se ne fa cenno e non ci si riferisce a una possibile attuazione da parte delle parti sociali neanche nelle indicazioni che l'emendamento del relatore che introduce questa direttiva attribuisce al Governo.

La seconda è perché si tratta di una direttiva che per le sue caratteristiche, oltre che per il suo lungo percorso di definizione, ha bisogno di particolari prescrizioni dal punto di vista della sua applicazione. Leggendo le prescrizioni che vengono date, si capisce qual è il segno con il quale si intende interpretare questa direttiva. Ricordiamo che la direttiva, secondo quanto dice l'articolo 1, ha lo scopo di migliorare le condizioni di lavoro e le protezioni dei dati personali nel lavoro mediante piattaforme digitali. Questo è il cuore di una attività lavorativa che sempre più si svolge; crescono le persone che lavorano direttamente o indirettamente per sistemi digitalizzati e crescono le persone che hanno una relazione solo attraverso strumenti digitali. Quindi il primo problema che bisogna porsi è come garantire la privacy e la protezione dei dati, sapendo che l'Europa si è dotata a un regolamento che prevede che, senza consenso, non ci possa essere alcun trattamento dei dati.

È evidente che si pone il problema per i lavoratori delle piattaforme, perché la possibilità di dare effettivamente un consenso senza mettere in discussione il rapporto di lavoro in qualche caso a loro non è data. Questa è esattamente la ragione per cui si è costruita una piattaforma e per cui è assolutamente insufficiente dire, come fa l'emendamento del relatore, che c'è solo il problema di definire delle procedure adeguate, soprattutto se alla definizione di procedure adeguate poi segue un'ambigua affermazione rispetto ai soggetti con cui si instaura il rapporto lavorativo.

Noi sappiamo bene, perché l'abbiamo già sperimentato (non sono lavoratori che arriveranno, ma sono lavoratori che già lavorano nel rapporto con le piattaforme), che non esiste in quei luoghi una relazione umana. Allora c'è un problema: da un lato c'è la necessità di avere il consenso e l'approvazione dei lavoratori, perché non hanno meno diritti di un cittadino (se un cittadino può negare il consenso, anche il lavoratore deve essere nelle condizioni di governare davvero quali sono i dati che vengono elaborati), dall'altro, in una normale relazione di lavoro, di fronte ai provvedimenti, alle decisioni e alle scelte, c'è la possibilità di relazionarsi con un soggetto. Questo non è dato, in quanto il lavoro per piattaforme avviene solo attraverso la relazione con le comunicazioni digitali.

Ricordiamo tutti il drammatico caso di un lavoratore delle consegne (un rider), che è morto durante il suo lavoro a causa di un incidente e poi i familiari hanno ricevuto la lettera di licenziamento, perché il fatto che lui non fosse più connesso alla piattaforma aveva determinato l'interruzione del rapporto di lavoro. Avrei delle opinioni rispetto all'attenzione di questa azienda sulla sorte dei suoi lavoratori; però questo è un esempio illuminante, da questo punto di vista, del perché ci vuole anche una supervisione degli umani e una relazione umana che permetta di discutere dei provvedimenti, delle scelte e delle modalità con cui si attuano (Applausi), sia esso un lavoro solo dentro la piattaforma digitale o sia esso un'azienda dove si utilizzano i sistemi digitali. Mentre il testo della direttiva è assolutamente molto chiaro, le indicazioni che vengono date sono invece in parte ambigue e in alcune parti assolutamente incomprensibili.

Ma non sono finite qui le stranezze o le cose che non tornano rispetto alle indicazioni che vengono date per il recepimento di questa piattaforma. Credo che voi sappiate che il trattato europeo determina il fatto che la Commissione e la normativa europea non possono mai agire sui trattamenti previdenziali dei lavoratori, così come non possono agire nella definizione delle masse salariali.

Si ritiene infatti che queste siano tutte politiche che deve fare il singolo Stato e che possono avere dall'Europa solo delle indicazioni che in genere sono rivolte all'equità e alla dignità dei lavoratori. Eppure noi ci troviamo di fronte a indicazioni che parlano di sistema previdenziale. Un tema non trattato in alcun aspetto della direttiva, né poteva esserlo, e di cui non si capisce la ratio. La direttiva infatti dice esplicitamente che definire qual è il rapporto di lavoro tra lavoro subordinato e lavoro autonomo è uno dei compiti che derivano dall'applicazione della direttiva, ma corrisponde a un ordinamento esistente. Noi abbiamo un sistema previdenziale per il lavoro subordinato, così come abbiamo un sistema previdenziale per i lavoratori autonomi. Perché dovremmo ridefinire un sistema previdenziale? Perché dovremmo, come dice testualmente il testo, «modulare le tutele»? Ciò vuol dire che non applichiamo le tutele esistenti perché se devo modularle non sono quelle in essere, ma costruire degli adattamenti normativi.

A me non è mai capitato di vedere che improvvisamente su un tema come il sistema pensionistico dei lavoratori ci fosse una delega in bianco, senza criteri, che utilizza una direttiva europea per essere prodotta. È davvero incomprensibile, così come è incomprensibile la modalità attuata. Ha inoltre la caratteristica di tutti i provvedimenti che continuiamo a vedere da parte di questo Governo e cioè che comunque l'applicazione non deve comportare alcun onere finanziario.

In sostanza si sta dicendo che riduciamo un po' le tutele che sono previste dalla direttiva stessa rispetto alla possibilità del lavoratore di difendersi e di essere protetto, interveniamo sul sistema previdenziale e lo facciamo senza risorse.

Non si capisce perché lo si voglia fare in questo modo e perché la notizia positiva del recepimento della direttiva viene modificata in questo modo. Sarebbe stato molto più semplice affidarla alle parti sociali o introdurla nell'allegato a) e nell'elenco delle direttive da recepire. Credo che invece qui ci sia il segno, ancora una volta, di una domanda che ho già rivolto in quest'Aula; cosa vi hanno fatto i lavoratori per cui qualunque provvedimento invece di aumentare le tutele cerca di ridurle e di peggiorare le condizioni? (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Satta. Ne ha facoltà.

SATTA (FdI). Signor Presidente, colleghi, Governo, permettetemi in primo luogo un ringraziamento al presidente Terzi di Sant'Agata, ai relatori Scurria e Zanettin, al ministro Foti, al sottosegretario Castiello e a tutti i colleghi della 4a Commissione per il lavoro svolto in sede referente.

La legge di delegazione europea, unitamente alla legge europea rappresentano lo strumento essenziale con cui l'ordinamento italiano recepisce e si adegua alle norme dell'Unione europea. Il disegno di legge di delegazione europea, oggi in discussione, è il risultato di un proficuo lavoro di confronto svolto in Commissione a seguito di un ampio ciclo di audizioni, dove sono stati esaminati 195 emendamenti, di cui 39 approvati, e 16 ordini del giorno, di cui 14 approvati o accolti dal Governo.

La finalità, come noto, è quella di conformarsi al dettato costituzionale e al diritto dell'Unione limitando il rischio di incorrere in costose procedure di infrazione che, alla data del 10 gennaio 2025, ammontavano a 64, risultando in costante diminuzione rispetto alle 83 dell'aprile 2023.

L'esame e l'approvazione della legge europea e di delegazione europea, introdotte con la legge n. 234 del 2012, rappresentano quindi il momento in cui il Parlamento si trova a compiere una verifica complessiva dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea da parte dell'Italia. La contestuale relazione presentata annualmente dal Governo al Parlamento definisce invece gli obiettivi prioritari perseguiti a livello europeo, nonché le azioni da intraprendere e le risorse per la loro realizzazione.

Nella relazione di quest'anno del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione per il 2024, nonché sulle priorità politiche del ciclo istituzionale dell'Unione del 2024-2029, approvata dal Consiglio dei ministri il 26 luglio scorso, i nodi strategici vengono individuati principalmente nella transizione verde e digitale, nel rafforzamento della competitività del mercato unico, con il rilancio delle politiche di coesione, nell'allargamento dell'Unione, nell'autonomia strategica europea, nel potenziamento dell'industria europea, in particolare nel settore della difesa e nel rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione, specie in rapporto alla questione migratoria.

La legge di delegazione europea è quindi finalizzata a inserire nel nostro ordinamento norme attuative di nuove direttive e regolamenti dell'Unione e reca la delega al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione. A tal proposito va precisato come, nel corso dell'esame in Commissione, gli articoli che conferiscono delega al Governo sono aumentati a ventisette, cui vanno aggiunti le ventidue direttive contenute nell'allegato.

Entrando nello specifico di alcuni provvedimenti contenuti, voglio segnalare la direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori, con i princìpi e i criteri della delega al Governo per il recepimento, apportando modificazioni, integrazioni e abrogazioni alla normativa vigente, ma tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità del contesto e dell'obiettivo di garantire un elevato grado di protezione dei consumatori, di salvaguardare la competitività del mercato italiano del credito, con riguardo alle peculiarità del contesto nazionale. (Applausi).

Segnalo poi la direttiva che semplifica la normativa esistente in materia di contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, prevedendo criteri direttivi specifici per il Governo, con lo scopo di aumentare la protezione dei consumatori e creare condizioni di parità per i servizi finanziari conclusi on line, via telefono o mediante altre forme di marketing a distanza; il recepimento della direttiva recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali, con la delega al Governo a prevedere sanzioni effettive dissuasive e proporzionate in caso di divulgazione.

Vanno citate poi la direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che individua i princìpi e criteri direttivi specifici da rispettare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva in materia di rifiuti RAEE. Riordina la disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita, provenienti sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai domestici; la delega al Governo per l'adeguamento al regolamento in tema di controlli all'uso delle sostanze farmacologicamente attive, autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi. In Commissione è stato aggiunto un criterio a tutela della salute dei consumatori e a contrasto della concorrenza sleale di Paesi terzi, dove è consentito l'utilizzo di prodotti vietati nell'Unione. (Applausi).

Altre e numerose sono le deleghe al Governo per il ricevimento di direttive e regolamenti su temi importanti di politiche ambientali, sanitarie, agricole e forestali.

Colleghi, è evidente che stiamo attraversando un momento cruciale per gli equilibri geopolitici globali, fortemente segnati dall'esplosione del conflitto russo ucraino, dalla crisi in Medio Oriente e più recentemente, a seguito delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, con la nuova politica dell'amministrazione del nostro storico alleato transatlantico.

Tutto ciò ha reso ancora più evidente la necessità di un rapido ripensamento strategico della governance e delle politiche europee in chiave di efficacia e resilienza. Vi sono dei nodi strategici sui quali l'Unione europea deve agire e agire rapidamente e sui quali l'Italia deve continuare a dare il proprio contributo costruttivo. Tra questi, cito principalmente la transizione verde e digitale, ma con un green deal che deve uscire da una visione ideologica, che penalizza il sistema produttivo; il rafforzamento della competitività del mercato unico e l'allargamento dell'Unione.

Va poi ripensata l'autonomia strategica europea, specie nel settore energetico, come pure nel settore dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale. Sono inoltre prioritari il potenziamento dell'industria europea, in particolare della difesa, e il rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione, specie in rapporto alla questione migratoria.

Il Governo Meloni sta affrontando queste sfide, riportando l'Italia al ruolo che le compete come grande Paese fondatore. (Applausi). A dimostrazione di ciò, risultato significativo è stata la nomina di un italiano, Raffaele Fitto, alla nuova Commissione, nel ruolo di Vice Presidente esecutivo con il cruciale portafoglio alla coesione e alle riforme.

L'Italia è poi tra i principali promotori della politica di allargamento dell'Unione europea, in particolare verso i Balcani occidentali. Sulle politiche migratorie si è costituito un saldo rapporto di collaborazione, in particolare con il Presidente della Commissione, che è centrato non più sulla redistribuzione interna dei migranti, ma sulla gestione esterna; un approccio che si è concretizzato in una serie di accordi con Paesi terzi, ma anche nel protocollo bilaterale fra Italia e Albania in materia migratoria, che ha suscitato notevole interesse a livello dell'Unione.

L'azione del Governo Meloni ha al centro la coesione fra tutti i partner europei e transatlantici. L'Italia non si limita a seguire le direttive comunitarie, ma svolge un ruolo attivo nella definizione delle nuove strategie di sviluppo e sicurezza europea e globale. (Applausi).

Oggi l'Europa si trova ad affrontare una fase di grande incertezza, un passaggio epocale: da un lato, la guerra in Ucraina impone scelte cruciali in materia di sicurezza e difesa; dall'altro, assistiamo a una crescente competizione fra blocchi economici e politici che richiede un rafforzamento delle capacità strategiche del continente europeo.

In questo scenario il Governo italiano si pone come un interlocutore di primo piano, stabile, autorevole e concreto, con l'obiettivo di bilanciare i legittimi interessi nazionali con le necessità dell'appartenenza all'Alleanza atlantica e per il rilancio del progetto europeo, per riscoprire il sogno di un'Europa forte e prospera che ritrovi la sua centralità nel mondo, nel rispetto dei suoi valori di civiltà e democrazia. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Murelli. Ne ha facoltà.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi senatori, colleghe senatrici, intervengo per sottolineare il lavoro svolto in Commissione politiche dell'Unione europea sul disegno di legge di delegazione europea per evidenziare alcuni importanti interventi migliorativi promossi dal Gruppo Lega, in particolare sul regolamento UE 2023/1115. Esso che stabilisce norme per la messa a disposizione sul mercato e l'esportazione di determinate materie prime e prodotti associati alla deforestazione e il degrado forestale, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità ambientale e la protezione delle foreste. L'impatto sulle piccole e medie imprese industriali riguarda vari aspetti, tra cui l'adeguamento alle norme di due diligence per le catene di approvvigionamento e l'obbligo di dimostrare che i prodotti non contribuiscano alla deforestazione.

La recente proposta di posticipare l'applicazione di tale regolamento di dodici mesi per le grandi imprese e di ventiquattro mesi per le piccole e medie imprese, anche se sarà adottata, non risolverà queste criticità. Gli oneri per le piccole e medie imprese, in particolare quelle dell'agroindustria, del legno arredo e della chimica, saranno assolutamente pesanti, soprattutto per quelle che lavorano la gomma naturale. Si applica, infatti, il regolamento a prodotti derivanti da materie prime quali cacao, caffè, olio di palma, gomma, cuoio e pelli conciate, carta e legno; prodotti che, per essere commercializzati nell'Unione europea, dovranno rispettare criteri di deforestazione zero, garantendo che la loro produzione non contribuisca alla deforestazione e al degrado forestale.

Entrando nel dettaglio degli oneri cui sono sottoposte le piccole e medie imprese industriali, esse devono rispettare, ai sensi dell'articolo 10, gli obblighi di due diligence. In base a tali obblighi, devono andare a sottoporre e raccogliere una mole importante di informazioni. Questi obblighi sono semplificati per le imprese che agiscono come commercianti, ma non per le aziende che operano prevalentemente nel processo produttivo della trasformazione.

Tuttavia, le misure previste rischiano di minare in maniera importante la competitività delle piccole e medie imprese industriali italiane, leader a livello internazionale nei settori di interesse del regolamento. Il problema è non solo avere più tempo per adeguarsi alla normativa, ma direttamente rispettare queste norme. Quindi, è necessario andare a sistemare questo regolamento per renderlo a dimensione delle piccole e medie imprese industriali, che si trovano soggette a un doppio costo che incide anche in termini di competitività: gli oneri di conformità, per essere in linea con le disposizioni previste dal regolamento, e le sanzioni cui possono essere sottoposte se non conformi.

Per aiutare le piccole e medie imprese nell'adempimento di questi obblighi di due diligence, proprio in relazione a questo regolamento abbiamo presentato l'emendamento 13.8 (testo 2), che è stato approvato, il quale introduce la possibilità che l'assistenza tecnica alle piccole e medie imprese venga fornita non solo da soggetti privati, ma anche dalle loro stesse associazioni di rappresentanza, rafforzando così un meccanismo di supporto mirato e meno oneroso. Questa scelta si muove nella direzione di un equilibrio tra il necessario rispetto della normativa europea e la tutela della competitività delle nostre imprese, evitando che siano gravate da oneri eccessivi. Inoltre, il coinvolgimento delle associazioni sarà strategico per il monitoraggio dell'impatto della normativa e l'individuazione di misure di semplificazione delle procedure e di accesso agli strumenti di supporto.

Un ulteriore valore aggiunto sarà la possibilità di fare affidamento su dichiarazioni rilasciate da terzi qualificati, evitando l'obbligo di verifica diretta da parte delle imprese e, quindi, garantendo un processo più agile ed efficiente.

Un'altra nostra significativa integrazione al disegno di legge europea è l'emendamento 1.300/1, con il quale abbiamo inserito, tra le direttive da recepire, quella che istituisce la Carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Questa misura rappresenta un passo concreto verso l'inclusione e la mobilità equa all'interno dell'Unione europea. La carta europea della disabilità consentirà ai suoi titolari di beneficiare degli stessi sconti, agevolazioni e diritti nello Stato ospitante, mentre il contrassegno unico faciliterà il diritto al parcheggio in tutti gli Stati membri. Si tratta di una norma di civiltà che garantisce maggiore autonomia e dignità ai cittadini europei con disabilità, abbattendo le barriere che purtroppo ancora oggi limitano la loro piena partecipazione alla vita sociale ed economica.

Un altro punto di fondamentale rilevanza è l'approvazione dell'ordine del giorno G1258/2/4, con il quale abbiamo chiesto al Governo di intervenire per agevolare le procedure di autorizzazione all'esportazione per le aziende italiane interessate dalle deroghe delle sanzioni nei confronti della Russia e della Bielorussia. Riteniamo necessario affrontare con pragmatismo un problema che sta mettendo in difficoltà molte imprese esportatrici, con un impatto significativo sul fatturato e sull'occupazione. Le aziende interessate operano nel pieno rispetto della normativa vigente e delle deroghe previste dai regolamenti europei 2024/1745 e 2024/1865. Il nostro obiettivo è rendere più fluida ed efficace l'azione dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, eliminando ostacoli burocratici che rischiano di far perdere le quote di mercato alle imprese italiane a vantaggio dei competitor di Paesi terzi. Si tratta non di un'operazione per favorire l'export verso la Russia, ma piuttosto di una richiesta di maggiore chiarezza e rapidità nei processi autorizzativi, nell'ambito delle deroghe già riconosciute dall'Europa. Serve una risposta pratica e tempestiva per non penalizzare ulteriormente il nostro tessuto produttivo.

Esprimo, inoltre, soddisfazione per l'approvazione dell'ordine del giorno G1258/9/4, relativo ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Si tratta di un settore strategico sia per la tutela ambientale, sia per la crescita di un'economia circolare efficiente e sostenibile. Infatti, all'interno della legge di delegazione europea, c'è il recepimento di questa direttiva che prevede che i produttori debbano sostenere i costi relativi ai RAEE provenienti da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, mentre i costi dei rifiuti storici derivanti dalla sostituzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche con prodotti equivalenti possono essere parzialmente o totalmente a carico degli utilizzatori non domestici, secondo quanto stabilito dagli Stati membri. Questo potrebbe rappresentare un ulteriore onere per le piccole e medie imprese, con possibili ricadute in termini di costi di gestione e conformità.

Come ben si evince, il recepimento di questa direttiva richiede una particolare attenzione per evitare che l'onere regolatorio aggiuntivo comprometta la competitività delle piccole e medie imprese industriali, seppure ben organizzate e supportate dai consorzi (Sistemi collettivi), garantendo al contempo la sostenibilità ambientale. In tale contesto, c'è la necessità di assicurare che gli obblighi siano proporzionali alla capacità delle piccole e medie imprese, con un'attuazione flessibile che riduca al minimo gli oneri burocratici e promuova una gestione efficiente e sostenibile dei RAEE. Lo stesso limite di rappresentatività di un sistema collettivo, oggi espresso solo in termini di valore di immesso sul mercato per raggruppamenti di RAEE e non in termini di diffusione territoriale delle piccole e medie imprese produttrici, non è proporzionale e rappresentativo del mondo delle piccole e medie imprese. Tra l'altro, si segnala che l'Italia è l'unico Paese europeo in cui sono state disposte soglie minime di mercato per poter operare nel settore. Abbiamo quindi chiesto al Governo di riordinare la disciplina del Centro di coordinamento RAEE attivando un meccanismo di consultazione periodica tra amministrazione centrale e rappresentanti delle piccole e medie imprese; in particolare, è stato richiesto di prevedere una tracciabilità specifica per i RAEE da pannelli fotovoltaici, garantendo maggiore trasparenza sull'intero ciclo di vita di ogni pannello immesso sul mercato. Si tratta di un intervento necessario per coniugare semplificazione normativa e sostenibilità ambientale, a vantaggio delle aziende e della collettività.

In conclusione, signor Presidente, questo provvedimento rappresenta solo il primo tempo di una partita più lunga. Il nostro impegno sarà quello di garantire che l'attuazione sia all'altezza degli obiettivi condivisi. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sensi. Ne ha facoltà.

SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, signor Sottosegretario, tra i pochissimi strumenti che ci sono rimasti - parlo della Commissione affari europei, alla quale mi onoro di appartenere - la legge di delegazione tardi e male forse è rimasto addirittura l'ultimo, visto che gli altri sono stati uno a uno spazzati via da questo Governo, con un evidente - direi solito - disprezzo nei confronti del Parlamento e dei suoi organismi.

Basterebbe, d'altronde, dare un'occhiata alle cosiddette riforme sulle quali si fonda lo scambio politico tra le tre forze principali di maggioranza - premierato, autonomia differenziata e giustizia - per avere immediatamente un'idea assai precisa del riguardo nel quale vengono tenuti dall'attuale maggioranza di Governo la Costituzione, il Parlamento e l'impianto intero del nostro sistema democratico.

Se penso che il Ministro che doveva sedere qui davanti - ringrazio, e sono grato per la sua presenza assidua, la sottosegretaria Castiello - nella sua vita precedente è stato il proponente di un disegno di legge di riforma della Corte dei conti, che fa strame dell'operatività, dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura contabile, in linea con il regolamento di conti - questi sì - nel quale il Governo si è ingarellato vivendo la magistratura come un avversario politico da terminare, e non come uno dei poteri su cui si fonda il patto fondamentale di uno Stato liberale; se penso che il ministro Foti è quello del disegno di legge Foti, capisco bene perché in questa legge di delegazione non si sia voluto far toccare palla né all'opposizione - per carità, è comprensibile, sebbene si tratti di leggi che dovrebbero essere di tutti e non di una parte politica - ma neanche alla maggioranza parlamentare, con i senatori della destra invitati caldamente a ritirare una montagna di loro emendamenti come un insopportabile fastidio per il Governo. Basta giocare, le vostre proposte ve le scambiate come figurine, ma il testo è quello che abbiamo deciso noi altri a Palazzo Chigi.

Una volta la Lega ha provato a opporre una flebile resistenza su un emendamento che noi non avremmo sostenuto e che è stato fatto a pezzi, tanto che i proponenti, tra i quali un galantuomo come il senatore Garavaglia, presidente della Commissione finanze a Palazzo Madama - una persona che rispetto molto - lo hanno dovuto a malincuore ritirare. Un'altra volta ci ha provato Forza Italia, che in qualche occasione ha chiesto il voto, tanto per mettere a verbale quantomeno una sua esistenza in vita. Perfino Fratelli d'Italia lo ha fatto, e penso al volto sconsolato e ironico di una delle persone che più apprezzo della maggioranza di fronte all'implacabile ghigliottina del suo collega di partito, nostro di Commissione, il senatore Scurria. Egli, come Carlo Conti a Sanremo, andava di gran carriera, presto, per chiudere un provvedimento che in realtà era blindato, nonostante il Ministro in occasione del suo primo incontro con la Commissione avesse fatto generosa mostra di disponibilità e dialogo, perfino con l'opposizione. Questa cortesia e il garbo, signora Presidente, alla prova dei fatti si sono mostrati per quello che solo è: teatro.

Se poi dovessi giudicare i primi passi del Ministro, qui degnamente rappresentato dalla Sottosegretaria, stando alle interviste date in queste settimane, mi pare a malincuore che non abbia smesso i panni del Capogruppo di maggioranza, parlando da uomo di parte e di partito, più che da rappresentante del Governo che ancora dovrebbe essere di tutti e non solo della destra.

Del suo predecessore almeno si poteva apprezzare il silenzio; nessuno ha mai capito bene cosa facesse Fitto, visto che in Commissione l'abbiamo visto meno dei rappresentanti delle istituzioni azere. Tuttavia, ho capito che quel silenzio deve essere stato un elemento chiave per la sua resistibile ascesa al ruolo di commissario europeo. Oggi che a Bruxelles rappresenta tutti noi, come europei, prima ancora che come italiani, osservo che il suo altissimo Dicastero, quello per la politica regionale e la coesione, lo sta servendo con lo stesso silenzio con cui ha fatto evidentemente bene visto il suo personale risultato. Chissà che, zitto zitto, anzi fitto fitto, non possa fare ulteriore carriera. Ovviamente glielo auguriamo di cuore. (Applausi).

Foti, invece - spero di non essere indelicato - parla eccome: attacca l'opposizione, elogia Giorgia Meloni, uno stile diverso da quello di Fitto. Per gli italiani temo ci sia sempre poco o niente, come in questa legge di delegazione, ma magari un giorno, chissà, anche lui potrà ambire al decisivo e prestigioso incarico di commissario alle politiche regionali e alla coesione, in passato ricoperto da autorevolissimi esponenti di Paesi amici come Romania, Austria e Portogallo, che tanto lustro ha portato e sta portando all'Italia, tanta influenza e autorevolezza della quale sono ancora sgomento, Presidente, e grato come italiano e come europeo.

Se e quando sarà commissario, come il suo predecessore, al Ministro avrei rivolto un auspicio apotropaico. Non è che però poi al posto suo metterete il suo successore alla Camera Bignami? La mascherina «boia chi molla», ancora ancora, diciamo che rientra nelle goliardate; ma la camicia bruna con quel simbolo sanscrito al braccio davvero mi parrebbe troppo come affari europei; ci siamo già passati. Se poi invece la destra promuovesse - la sparo grossa - un uomo del calibro di Delmastro Delle Vedove o spostate l'inamovibile Santanchè, sono convinto che tutto il Paese andrebbe in visibilio. (Applausi).

Rientriamo tuttavia sul provvedimento, Presidente, che, come tutti gli omnibus, contiene di tutto un po': norme ambientali, contabilità, vigilanza, lavoro (con le contraddizioni delle quali ha parlato con maggior competenza e cognizione di me la senatrice Camusso), energia.

Avevamo azzardato un emendamento contro le querele temerarie che tengono sotto scacco l'informazione: in Commissione è stato respinto, come gli altri. D'altra parte, in un Paese che tiene sotto controllo il telefono di un sacerdote - nientemeno - o di un direttore di giornale, ai quali va la nostra solidarietà (Applausi) - don Mattia e Cancellato, coraggio - cosa ci potevamo aspettare? Nel Paese della legge bavaglio e delle conferenze stampa a ogni cambio di stagione - siamo ai primi caldi, chissà che dopo quella di fine anno non ce ne possa essere un'altra, magari in primavera o comunque prima dell'estate - l'Italia non teme Paragon, paragoni - scusate - con i Paesi che rispettano il lavoro e il ruolo della stampa.

Signor Presidente, è un ordine del giorno ciò che mi ha colpito particolarmente, approvato a poche ore dall'anniversario dei tre anni dalla criminale invasione russa dell'Ucraina e nelle ore degli attacchi violenti di una portavoce del Cremlino al nostro Capo dello Stato, il presidente Mattarella, al quale vanno la nostra riconoscenza sempiterna e la nostra totale solidarietà. (Applausi). In questo clima e in coerenza con la linea che ha tenuto il Governo negli ultimi mesi e in questi anni sull'Ucraina, ho strabuzzato gli occhi quando ho letto un ordine del giorno della Lega - e te pareva - che in sostanza allentava unilateralmente le sanzioni nei confronti di Russia e Bielorussia per le esportazioni di tubi e condotte di rame. Sulla carta, un favore a non so quali aziende - questa la scusa pelosa, altro che pragmatismo, collega Murelli - ma nella sostanza un robusto segnale dello scivolamento che l'elezione di Trump alla Casa Bianca sta portando nel nostro Governo e nella maggioranza; una impazienza a tornare a fare affari con Putin - rivelata peraltro candidamente dal ministro Pichetto Fratin, che l'altro giorno, in un'intervista, sembrava non vedere l'ora di tornare a importare gas russo "a tutta callara", come ai tempi belli di Savoini - che non è solo della Lega, il cui zelo pacifista è noto, ma evidentemente contagia pure i Fratelli, fin qui turboatlantici ed europeissimi, anche se un filino ricostruiti, mi permetterete - ma oggi di nuovo in bilico a causa della competizione a destra che Salvini, vestito con la cravatta rossa come un cosplayer del Presidente americano (visto che il chiodo gli sta male), sta imprimendo alla coalizione di destra; lui che, più che di Trump dovrebbe occuparsi di Trump, ma questo è un altro discorso.

La Meloni è costretta a riaffermare la sua posizione sull'Ucraina alla sagra del trumpismo - quella che perfino Bardella, non proprio un "democristo", ha schifato - ma, ahimè, in collegamento solo con la bandiera italiana: c'erano la Meloni e la bandiera italiana, senza quella europea sullo sfondo. Hai visto mai che ai sovranisti d'oltreoceano pareva brutto quel richiamo all'Unione europea? La Presidente del Consiglio spera e confida di riuscire a barcamenarsi tra Trump e von der Leyen, Vannacci e Tajani, Russia e Ucraina, Merz e Weidel, Bannon e Musk, Nordio e Piantedosi, "Al" e "masri", "Al" e "bania", bau e miao, Pichetto e Fratin, Delmastro e Delle Vedove (Applausi), Garnero e Santanchè. Auguri a lei, soprattutto all'Italia che governa e a tutti noi.

Nell'ambiguità si può avere una consumata destrezza - uso questo termine non a caso - ma i partner internazionali e soprattutto i nostri cittadini, quelli ai quali si promettevano tagli con la scure alle accise (e invece…), bollette più leggere (e invece…), stipendi più alti (e invece…), inflazione più bassa (e invece…), produzione industriale al top (e invece…), il fantasy del signore degli anelli al naso non se lo comprano.

Dicevo e concludo: in questo provvedimento è stato votato all'unanimità dall'intera maggioranza quell'ordine del giorno a vantaggio non delle imprese - avrebbero bisogno di ben altro che di un gargarismo a «valutare l'opportunità di», ma di concretezza e pragmatismo - ma di Russia e Bielorussia, che bombardano, uccidono, stuprano, sterminano, sequestrano, imprigionano, torturano gli ucraini, per i quali il Governo colora di giallo e di azzurro la facciata - appunto, la facciata - di Palazzo Chigi. Questo ci addolora profondamente e ci dice molto di quello che ci aspetta, delle giravolte, dell'incoerenza, dell'opportunismo, di un europeismo à la carte che somiglia al fritto misto di questo provvedimento più che a una scelta di campo; una fisarmonica che consente di tenere assieme, purché sia, Rotondi e Claudio Borghi, Francia o Spagna, e continuate voi. Non c'era bisogno - e concludo, signor Presidente - dell'undercover di Fanpage nella gioventù Meloni o delle chat dell'ottimo lavoro giornalistico di Giacomo Salvini per capire quanto arda ancora la fiamma e quanto ancora ci si scaldino in maggioranza. Prendiamo atto - lo dico in contumacia - al ministro Foti che il gigante era Di Maio e che elogiava non la buonanima ma la famigerata ars oratoria dei 5 Stelle, notoriamente apprezzata dal Ministro. Come si dice, signor Presidente: siamo fuori come un balcone. Bastava un ordine del giorno, un semplice ordine del giorno, per farcelo capire meglio. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Matera. Ne ha facoltà.

MATERA (FdI). Signor Presidente, Sottosegretario, colleghi, anche oggi ci troviamo in Aula per approvare un disegno di legge con cui adeguiamo l'ordinamento interno alla normativa europea e recepiamo le direttive europee. La legge di delegazione europea è un provvedimento molto importante, ma non dobbiamo considerarlo solo un mero atto burocratico. Dietro ogni direttiva ci sono un lavoro politico, una visione strategica, un'azione diplomatica che può fare la differenza per l'Italia. È qui che si vede il grande lavoro portato avanti dal Governo Meloni, che ha riportato il nostro Paese al centro delle decisioni europee e internazionali, con un approccio concreto che mira esclusivamente all'interesse nazionale. (Applausi).

È infatti quest'oggi in esame il terzo provvedimento dall'inizio della legislatura con cui si fornisce attuazione alla normativa europea. Sui temi europei che fanno parte della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione, anch'essa al nostro esame oggi, dobbiamo sottolineare sicuramente l'impatto a lungo termine del conflitto in Ucraina.

C'è poi, connesso al conflitto, il tema del caro energia. Il Governo sta approvando - probabilmente lo farà nel prossimo Consiglio dei ministri di venerdì - ulteriori misure per far fronte alle necessità di famiglie e imprese; ma occorre una soluzione strutturale e a lungo termine. C'è un divario di costo per le imprese europee rispetto ad altri Paesi, pure nostri alleati. I prezzi del gas naturale in Europa hanno raggiunto i massimi da oltre due anni, sospinti dalle condizioni climatiche particolarmente rigide e da una produzione minore di energia rinnovabile. Si sta discutendo - e sarebbe molto utile - l'introduzione di un tetto temporaneo ai prezzi del gas, per consentire all'industria europea di competere con efficacia. (Applausi). Sono sfide che richiedono la nostra massima attenzione e il Governo Meloni ha dimostrato di essere in grado di fare la sua parte.

Questa legge riflette il lavoro che il Governo ha svolto in Europa per garantire che le direttive rispondessero anche alle esigenze italiane. Grazie a un'azione politica attenta e determinata l'Italia ha saputo far sentire la propria voce nei tavoli decisionali, ottenendo risultati importanti in settori cruciali. Oggi non ci limitiamo a recepire passivamente, ma interveniamo nelle sedi opportune affinché le regole europee siano equilibrate e non penalizzino il nostro sistema economico e produttivo. Mentre in passato l'Italia accettava passivamente qualunque cosa arrivasse da Bruxelles, oggi negoziamo e otteniamo risultati. (Applausi).

Da questo punto di vista, le ultime elezioni europee del 2024 hanno confermato che gli italiani vogliono un'Italia forte e autorevole in Europa, non più spettatrice, ma protagonista. Hanno bocciato la politica arrendevole del passato e premiato un Governo che difende le imprese, i lavoratori e le famiglie, contrastando le imposizioni ideologiche e promuovendo scelte di buon senso. Questa centralità ritrovata si vede nei dossier strategici e la vediamo soprattutto nella capacità di questo Governo di costruire relazioni internazionali che portano benefici concreti al nostro Paese.

Voglio ringraziare, a tal proposito, il presidente Meloni e tutto il Governo per aver portato a casa 40 accordi strategici con gli Emirati Arabi Uniti, per un valore complessivo di 40 miliardi di euro. (Applausi). È un risultato di portata storica, frutto di un lavoro silenzioso ma concreto, che rafforza il nostro sistema industriale e apre nuove opportunità per le imprese italiane. Mentre le opposizioni gridano e si oppongono a tutto, noi creiamo sviluppo e investimenti per il futuro dell'Italia. I settori coinvolti, dall'energia alle infrastrutture, dall'innovazione alla difesa, vedranno protagoniste aziende italiane con ricadute dirette sull'occupazione e sulla competitività del nostro sistema economico.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 17,35)

(Segue MATERA). In ambito economico l'attenzione è focalizzata anche sulla riforma della governance economica europea, il Patto di stabilità e crescita, le risorse proprie dell'Unione e l'euro digitale. Un'altra importante sfida è quella di rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, riducendo dipendenze critiche e rafforzando la capacità di gestione delle crisi.

Resta prioritaria per noi la gestione dei flussi migratori, cercando un equilibrio tra responsabilità e solidarietà tra gli Stati membri. (Applausi). L'Italia sarà protagonista nel processo di allargamento dell'Unione a Est e, al contempo, ci sarà un impegno per migliorare le relazioni con il Sud e l'Africa attraverso la cooperazione con i Paesi del Mediterraneo, anche grazie al Piano Mattei. (Applausi).

La legge contiene anche molte disposizioni di grande rilievo per il nostro ordinamento, molte delle quali introdotte durante l'esame della Commissione; ad esempio, si introduce una maggiore tutela per i consumatori, con il rafforzamento delle garanzie per chi accede al credito. Vanno citate altresì la direttiva sul recupero e la confisca dei beni e la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente. Sempre sul fronte ambientale la Commissione ha rafforzato i criteri per l'adeguamento al regolamento sulle obbligazioni verdi europee, garantendo che i fondi raccolti siano destinati solo a progetti e attività economiche in linea con la classificazione dell'Unione europea della sostenibilità dal punto di vista ambientale.

È importante anche il rafforzamento delle norme sui materiali plastici riciclati a contatto con gli alimenti e sui controlli ufficiali del settore della sicurezza alimentare.

Il Governo e la maggioranza sono quindi pienamente impegnati a garantire il rispetto della normativa europea e con l'approvazione di questi provvedimenti ne diamo conferma ulteriore anche oggi. Noi non permetteremo più che l'Italia sia trattata come un semplice esecutore delle decisioni altrui. (Applausi). Questo Governo ha cambiato passo: lavoriamo, incidiamo e portiamo a casa risultati concreti.

L'Italia non è più spettatrice, ma protagonista; non subisce le decisioni, ma le indirizza. Con questa consapevolezza confermiamo il nostro pieno sostegno alla legge di delegazione europea e all'azione del Governo, certi che l'Italia continuerà a crescere e a consolidare il proprio ruolo in Europa e nel mondo. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il senatore Scurria, relatore sul disegno di legge n. 1258.

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Signor Presidente, visto che sono stato evocato come Carlo Conti, non potevo esimermi non dico dal cantare o presentare, ma dal raccontare che siamo andati veloci in Commissione. Effettivamente sì: siamo andati veloci riempiendo il provvedimento al nostro esame di contenuti. Se alcuni emendamenti, come sempre accade, non sono passati, ricordo però che in questo provvedimento, che si compone di 28 articoli, 13 sono stati posti dal lavoro della Commissione parlamentare. Oltretutto, rispetto a questi 13 articoli, altri cinque sono stati profondamente modificati dagli emendamenti, soprattutto da quelli della maggioranza.

Penso che sia stato un buon lavoro, abbiamo toccato palla, cari colleghi. Abbiamo toccato palla, eccome, come parlamentari e con grande orgoglio. Siamo andati veloce perché abbiamo fretta di cambiare l'Italia e di dare senso ai provvedimenti che vengono espressi in questo Parlamento. Non so se abbiamo fatto come Carlo Conti. Lo spero, perché il successo che ha avuto il Festival di Sanremo è anche nuovo rispetto a quello che è accaduto. Quando infatti si fa musica e si riempie di contenuti, si fanno anche cose differenti rispetto ai festival precedenti. E noi stiamo facendo cose differenti anche rispetto alla maggioranza e ai Governi precedenti. Stiamo riempiendo di contenuti i provvedimenti legislativi perché - come qualcuno ha successo su un palco - si ha successo quando si fanno esattamente le cose che stiamo facendo.

Poi, capisco che alcuni comincino a peregrinare fuori dai confini di ciò di cui si parla, per cui potrei parlare anche io per lungo tempo degli accordi internazionali, della centralità dell'Italia e del successo della presidente Meloni e di tutto il Governo. Lo ricordava prima un collega: i 40 miliardi di euro che arrivano sono un fatto storico. Per questo, oltre alle chiacchiere e alle canzoni di Sanremo, finalmente questa maggioranza e questo Governo per l'Italia fanno anche i fatti. (Applausi).

PRESIDENTE. Il relatore sul documento LXXXVI, n. 2, senatore Zanettin, non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Avverto che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di risoluzione, i cui testi sono in distribuzione: n. 1, a firma dei senatori Borghi Enrico e Scalfarotto, n. 2, a firma della senatrice Rojc ed altri, n. 3, a firma dei senatori Lorefice e Bevilacqua, e n. 4, a firma dei senatori Zanettin, Terzi di Sant'Agata, Murelli e Biancofiore.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo altresì di indicare quale, tra le proposte di risoluzione presentate, il Governo intenda accettare.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, intervengo brevemente per ringraziare anche io il Presidente della Commissione, il senatore Terzi di Sant'Agata, i relatori, senatori Scurria e Zanettin, e i membri della Commissione parlamentare di maggioranza e opposizione per lo spirito di abnegazione e per il lavoro che è stato svolto in Commissione.

Sono stati presentati tantissimi emendamenti, tutti importanti, alcuni dei quali hanno trovato accoglimento in questo testo: un lavoro che ha reso ancora più efficace questo provvedimento, che rappresenta uno strumento di confronto parlamentare efficace non solo per i contenuti che sono presenti in esso, per i temi che sono stati trattati, ma anche per l'azione di questo Governo, per far sì che l'adeguamento dell'ordinamento italiano agli obblighi dell'Unione europea possa essere vero e molto più rapido di un passato dove, purtroppo, la velocità non la si conosceva. E questo proprio per cercare di prevenire procedure di infrazione a carico del nostro Paese, pur avendo la consapevolezza che, purtroppo, da questo punto di vista l'Italia ha ancora molta strada da fare.

Voglio ribadire in quest'Aula l'impegno del Governo: l'impegno prima del ministro Fitto, visto che è stato evocato, ma anche l'impegno del ministro Foti, che va in tale direzione. Lo dimostrano i tanti atti, i tanti decreti, i tanti provvedimenti che stiamo portando avanti durante i primi anni di legislatura.

Il primo atto che voglio ricordare, il primo decreto-legge approvato, è quello relativo all'adeguamento degli obblighi derivanti dall'Unione europea che, appunto, va in questa direzione. È un impegno che il Governo sta portando avanti, che cerca di assolvere in un rapporto di diretta, costante, costruttiva ed efficace collaborazione con le istituzioni europee: ovviamente, una tra tutte la Commissione europea.

Si tratta di un impegno concreto, che portiamo avanti attraverso una serie di atti importanti. Primo fra tutti, voglio ricordare il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che forse nessuno si aspettava.

Detto questo, ringrazio ovviamente la Commissione e mi auguro che il provvedimento venga approvato. La velocità con la quale questo Governo si sta confrontando con l'Europa e con le istituzioni europee serve ed è importante, proprio per fare in modo che l'Italia possa essere sempre in prima linea.

Detto questo, signor Presidente, accetto la risoluzione n. 4, a firma dei senatori Zanettin, Terzi di Sant'Agata, Murelli e Biancofiore.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 7, del Regolamento, a fronte di più proposte di risoluzione, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti.

Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 4, decorre da questo momento il termine di trenta minuti per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti.

Il voto finale sul disegno di legge di delegazione europea, la votazione degli eventuali emendamenti presentati alla proposta di risoluzione n. 4, nonché il voto finale sulla proposta di risoluzione stessa avranno luogo al termine delle dichiarazioni di voto finale congiunte.

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Giovanni Antonio Remondini» di Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Sansovino-Obici» di Oderzo, in provincia di Treviso, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Sospendo la seduta per quindici minuti per la trascrizione del parere della 5a Commissione.

(La seduta, sospesa alle ore 17,47, è ripresa alle ore 18,02).

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n.
1258 e del documento LXXXVI, n. 2(ore 18,02)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1258, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.250 e 1.252 e invito a ritirare l'emendamento 1.251. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.500, presentato dal sottoscritto, relatore, che ottempera a una condizione posta dalla 5a Commissione, e su tutti gli ordini del giorno.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.250, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Sull'emendamento 1.251 c'è un invito al ritiro. Senatore Garavaglia, accoglie l'invito?

GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az). Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.252, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

SENSI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 1.252 riguarda le cosiddette querele temerarie, che è uno dei modi attraverso i quali la politica cerca di tenere sotto schiaffo la libera informazione: se scrivi ti querelo, ti faccio una bella azione giudiziaria chiedendoti milioni di danni in modo tale da mettere te, giornalista, nella condizione di doverti difendere, di subire lunghi procedimenti, di spendere soldi per gli avvocati, di stare in campana, insomma, con l'idea che la prossima volta ci pensi due volte. Questo riguarda soprattutto i colleghi più esposti, quelli che non hanno contratti stabili.

Ebbene, signor Presidente, questo modo di ragionare e di agire non ha nulla a che vedere con il garantismo e con la richiesta e la ricerca di un'informazione corretta, verificata e accurata. Si tratta, piuttosto, di un atteggiamento protervo, intimidatorio, minaccioso e intollerante di una stampa libera, curiosa, attenta ed esigente, come si conviene in una salubre democrazia liberale.

Il Presidente del Parlamento europeo si è già pronunciato su questo, contro le azioni giudiziarie intimidatorie, con un voto trasversale a tutti i Gruppi parlamentari e corale. Davvero non riesco a capire come mai qui da noi il Governo intenda bocciarlo, perché si tratta semplicemente di un allineamento con quanto già votato a Strasburgo da tutti. Il fatto è che quando si parla di informazione, la maggioranza fatica, con un'insofferenza nei confronti della stampa, quella non allineata e coperta, che non si era mai registrata in precedenza: querele annunciate ai giornalisti dalle più alte cariche dell'Esecutivo, conferenze stampa col contagocce, la legge bavaglio, la minaccia del penale per i giornalisti, la guerra guerreggiata da alcune testate ad alcune firme, verso le quali si usa con noncuranza il manganello dei social.

È un clima avvelenato e torvo che inquina l'informazione, con giornalisti che vengono spiati, con un rimpallo di responsabilità ai Ministri che fanno gli gnorri e su cui bisognerà fare piena luce: tutto davvero avvilente, come questo no del Governo, comprensibile, purtroppo, alla luce delle considerazioni fin qui svolte e perfino rivelatore, ma profondamente sbagliato per chi come noi sta dalla parte della libertà di informazione come ossigeno della democrazia. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.252, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.500, presentato dal relatore, che ottempera ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.1, G1.2 e G1.3 non verranno posti ai voti.

SENSI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SENSI (PD-IDP). Sarei voluto intervenire in dichiarazione di voto sugli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Sono stati tutti accolti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Ritiro l'emendamento 2.0.1.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Sull'emendamento 2.0.250 la 5a Commissione ha espresso parere favorevole condizionato ad una riformulazione. Chiedo al senatore Zanettin se l'accoglie.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Accolgo la riformulazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale riformulazione.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere favorevole

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.250 (testo 2), presentato dal senatore Zanettin e da altri senatori, formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5a Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10 (testo 2), presentato dal senatore Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.14, presentato dal senatore Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.250, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 3.251, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

LOMBARDO (Misto-Az-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (Misto-Az-RE). Signor Presidente, vorrei attirare l'attenzione dell'Assemblea su questo emendamento proposto che prevede l'implementazione di un sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo. Questo sistema, basato sulla rimodulazione dell'archivio centralizzato esistente, include la creazione di un registro nazionale sulle procedure di sovraindebitamento gestito dall'OAM. L'obiettivo di questo registro è consentire ai finanziatori e agli intermediari del credito di verificare, in modo tempestivo e su base nazionale, se un consumatore che richiede un prestito abbia già fatto ricorso a strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dalla normativa vigente. L'introduzione di questo sistema risponde a diverse esigenze: proteggere i consumatori da scelte di indebitamento inconsapevoli che potrebbero esporli a rischi economici e legali, fornire uno strumento conoscitivo utile a ridurre il contenzioso civile e penale, permettere alle autorità di vigilanza di monitorare l'evoluzione del fenomeno del sovraindebitamento.

Perché richiedere la gestione di questo registro all'OAM? Perché nel contesto della direttiva l'OAM è stato designato come autorità di vigilanza per l'attuazione delle disposizioni del CCD II (direttiva sul credito al consumo). Il suo ruolo, dunque, non va minimamente ad intaccare le prerogative della Banca centrale o di altri organi, ma serve a promuovere l'equilibrio tra la tutela dei consumatori e lo sviluppo del mercato. La creazione del registro nazionale delle procedure di sovraindebitamento affidata all'OAM potrebbe rafforzare la capacità dell'organismo di vigilare sul mercato e di prevenire fenomeni di illegalità.

Chiedo al Parlamento, visto che abbiamo discusso di questo emendamento in Commissione e so che c'è un parere contrario, di valutare davvero questo emendamento nel merito e provare a votare per approvarlo.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.251, presentato dal senatore Lombardo.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.250, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.250, presentato dal senatore Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 6 sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.11, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.4, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.7, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.8, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.10, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.250, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.17, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.251, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.252, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.253, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.24, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.254, presentato dai senatori Bevilacqua e Lorefice su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 7 sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e parere favorevole su tutti gli ordini del giorno.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.250, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.251, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.252, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.253, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.254, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.255, presentato dal senatore Lombardo, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.256, presentato dalla senatrice Rojc.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.257, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.258, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.259, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.260, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.261, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.262, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.263, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G7.100, G7.101, G7.1 e G7.2 non verranno posti ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.250, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.251, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.250, presentato dai senatori Rojc e Sensi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.251, presentato dai senatori Rojc e Sensi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.252, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.253, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «sopprimere le lettere b),».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 9.254 e 9.255.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.256, presentato dai senatori Rojc e Sensi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.257, presentato dai senatori Rojc e Sensi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.258, presentato dai senatori Rojc e Sensi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.259, presentato dalla senatrice Rojc.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 9.260, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signora Presidente, quelli che abbiamo votato anche poco fa sono tutti emendamenti ad un articolo che è figlio, in realtà, di un emendamento del relatore che noi abbiamo provato a subemendare. Di per sé, l'emendamento del relatore ha un suo senso. Esso riprende chiaramente una direttiva estremamente significativa, che riguarda le emissioni industriali, per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Perché noi abbiamo presentato tutta una serie di emendamenti? Perché siamo un po' preoccupati dall'impostazione di emendamento del relatore, e quindi dell'articolo di cui noi stiamo parlando. Siamo preoccupati perché nell'impostazione che il relatore ha dato a questo emendamento, molto lungo e molto articolato, ci sono delle parti che ci preoccupano. Infatti non si va ad intervenire per fare in modo che davvero ci possa essere un controllo con interventi chiari rispetto alle emissioni industriali (il che non significherebbe cancellare l'industrializzazione nei nostri territori).

Signora Presidente, lei che è lombarda come me sa benissimo che cosa stiamo vivendo noi in Lombardia. Lo dico a tutti i colleghi del Nord che da ben cinque giorni in tutta la Pianura Padana abbiamo superato il valore limite del PM10: cinque giorni consecutivi.

Ebbene, mentre il Piemonte, il Veneto e l'Emilia-Romagna hanno immediatamente messo in atto le misure di prima allerta per poter intervenire, la Lombardia è rimasta ferma, perché sperava nella pioggia. Noi, dunque, confidiamo che la pioggia risolva i problemi. Cosa c'entra questo emendamento che noi abbiamo presentato con la pioggia e con la Lombardia? Questo emendamento mira a limitare quanto previsto dall'emendamento del relatore che abbiamo appunto subemendato. Mi dispiace utilizzare questo linguaggio tecnico, ma così è: l'emendamento del relatore altro non fa che togliere qualsiasi forma di controllo ed evitare che ci possano essere interventi che vadano a mitigare le situazioni che stiamo vivendo, tanto che noi proviamo a reinserirli con l'emendamento 9.260.

Abbiamo proposto la seguente sostituzione: «garantire la piena congruenza della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali con la normativa eurounitaria ed il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati» che, invece, dall'emendamento del relatore vengono tolti «ivi comprese le istanze territoriali, ambientali e sanitarie, e la partecipazione pubblica;».

Altrimenti, noi gridiamo "al lupo al lupo", sul fatto che la qualità dell'aria in alcune zone d'Italia sia pessima, ma quando abbiamo l'opportunità di mettere in atto misure, che anche dall'Europa ci dicono che possono essere messe in atto, il relatore e quindi il Governo preferiscono ridurre la possibilità di intervento a favore dei cittadini e di tutte le persone coinvolte e lasciare la scelta, come in questo caso, all'eventuale pioggia lombarda.

Noi vorremmo poter respirare e vorremmo poter dire a tutti i nostri governatori di mettere in atto quelle misure che una legislazione seria consentirebbe di disporre. (Applausi).

SIRONI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, chiedo anzitutto di aggiungere la mia firma all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

SIRONI (M5S). È ormai abbastanza noto che da lombarda - e da milanese, in particolare - non perdo ogni occasione utile a far presente la situazione drammatica e disastrosa della Lombardia e della Pianura Padana, dove ogni anno muoiono oltre 30.000 persone a causa dell'inquinamento.

Questo Governo non ha mai colto tutte le mie alzate di palla per inserire in ogni provvedimento utile una normativa che salvaguardasse le vite di coloro che abitano in queste aree, che tra l'altro sono le più produttive del Paese e sostengono il PIL di cui godono tutti gli italiani. Essi non possono però pagare tutto ciò con la vita.

Ringrazio per l'emendamento e invito il Governo a prestare attenzione a queste istanze che sono di importanza vitale.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare la senatrice Malpezzi, che ha posto l'attenzione su una tematica da noi assolutamente molto sentita.

La verità è che il famoso bacino padano è un'area geografica che, per sua conformazione, ha delle peculiarità tali per cui diventa difficile intervenire con delle misure di emergenza che alla fine rischiano di essere solo palliative. Pertanto, bisognerebbe forse avere la forza, una volta per tutte, di far riconoscere dall'Unione europea la specificità di questo bacino.

Se vogliamo risolvere il problema della qualità dell'aria, l'Europa, anziché investire migliaia e migliaia di euro in misure che poi alla fine non producono effettivamente il risultato, dovrebbe prevedere un piano straordinario di interventi. Date le specificità del bacino padano, occorre infatti evitare di adottare misure che sembrano perlopiù finalizzate ad evitare che qualcuno sia oggetto di denuncia perché non ha fatto abbastanza per mitigare la questione legata all'inquinamento. Sappiamo che si tratta di misure che non producono assolutamente alcun effetto e non intervengono in maniera determinante. Riconoscendo questa specificità, occorre investire per cambiare radicalmente la situazione, con un forte piano ambientale e sanitario su tutto il bacino, che quindi riguardi non solo la Lombardia, ma anche altre Regioni, compresa l'Emilia-Romagna, tanto cara alla senatrice Malpezzi. L'operazione riguarda tutti quanti.

Visto e considerato che c'è chi detiene un po' la governance europea da anni, ci saremmo aspettati che questa battaglia europea producesse degli effetti concreti. (Applausi). Sono invece passati tantissimi anni e siamo qui a parlare degli stessi problemi, cercando di accusarci l'uno con l'altro (ho fatto meglio io in Lombardia; no, l'hai fatto tu in Emilia-Romagna; no, in Liguria, in Piemonte; siete voi bravi e noi cattivi).

Lei sa benissimo, senatrice, che il riconoscimento della specificità deve avvenire con investimenti e un piano ad hoc, recepiti anche dal Governo, che sicuramente può intervenire e impostare anch'esso il lavoro visto che abbiamo anche uno dei Vice Presidenti in Europa. In questo modo si può arrivare a una soluzione con interventi chiari. Chiedo alla Presidenza di far sistemare il mio microfono perché ormai sono mesi che ha delle difficoltà. Occorrono interventi chiari e decisi e un piano di investimenti per consentire davvero a tutti di cambiare le auto, intervenire sulle caldaie e fare tutti i lavori di efficientamento energetico necessari, anziché le chiacchiere del green deal.

PRESIDENTE. Senatore Romeo, passo dopo con la cassetta degli attrezzi per l'efficientamento del suo microfono.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.260, presentato dalle senatrici Rojc e Sironi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.261, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.262, presentato dai senatori Rojc e Sensi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.250, presentato dalle senatrici Camusso e Rojc.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.251, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.252, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.253.

CAMUSSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, al di là della incomprensibilità del diniego del Governo e della maggioranza a valutare alcuno di questi emendamenti che, per la precisione, non comportano neanche oneri e quindi mantengono l'impegno a non determinare costi aggiuntivi, vorrei richiamare l'attenzione sull'emendamento 10.253. Esso chiede di sopprimere - per chi non avesse presente il testo - l'idea che attraverso il recepimento della direttiva sulle piattaforme si debba cambiare il sistema previdenziale. Insisto che in realtà ciò non ha alcuna attinenza con la direttiva stessa, che vi invito a leggere per intera, compresi tutti i considerando: non c'è alcun punto in cui questo si definisca, ma in realtà si determina semplicemente un grande allarme per le persone. Come sempre, quando si dice che c'è una delega a rimodulare il sistema e a trovare articolazioni differenti, le persone capiscono che la loro situazione previdenziale non è più determinata.

Non c'è davvero alcuna ragione per cui nel recepimento di questa direttiva ci sia quel comma. Ribadisco l'invito al Governo a valutare se sia proprio necessario costruire una situazione di allarme, annunciando delle necessità che non sono vere, in quanto il nostro ordinamento è già assolutamente in grado di dare risposte previdenziali sia ai lavoratori dipendenti, sia ai lavoratori autonomi.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.253, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.254, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.255, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.256, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.257, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.258, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello de relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.250, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 11.251, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

LOREFICE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signora Presidente, riprendiamo un tema che poco fa è stato affrontato da diversi colleghi. Parliamo di qualità dell'aria, una direttiva importantissima. Ricordo ai colleghi dell'Assemblea, per suo tramite, Presidente, che in Italia muoiono 50.000 persone l'anno per la cattiva qualità dell'aria di alcune aree, che non sono solo quelle della Pianura padana; quest'ultima ha il primato europeo per la cattiva qualità dell'aria, ma in altre parti d'Italia, in particolari siti industriali di interesse nazionale per le bonifiche, le situazioni non sono migliori.

Gli emendamenti proposti vanno nella direzione di aiutare l'attuale Esecutivo a mettere le mani a una normativa interna che non è adeguata. Pertanto, mi chiedo e chiedo, sempre per suo tramite, Presidente, anche al relatore e al rappresentante del Governo perché si è contrari a rendere più efficaci ed efficienti le azioni sostitutive da parte del Ministero competente, o perché siamo contrari a inserire una parte relativa alla qualità dell'aria indoor. Questa normativa, infatti, finalmente mette mani anche a questo.

La normativa vigente e la precedente direttiva parlavano genericamente di qualità dell'aria e anche le misurazioni erano relative all'aria aperta. Ora viene inserita anche la qualità dell'aria indoor, perché la sua importanza è stata dimostrata con studi. Di qui il riferimento nell'emendamento 11.251 all'OMS; capisco che una parte politica ora è contro la Corte penale internazionale (Applausi), e contro l'OMS. E non si capisce perché un giorno è a favore dell'Europa, l'altro giorno è contro. In questo caso, però, parliamo di salute pubblica. Parliamo di 50.000 morti l'anno che tutti noi, se non interveniamo in maniera rapida, efficace, efficiente, avremo in parte sulla coscienza.

Pertanto, gli emendamenti proposti, oltre a essere di buon senso, possono fornire strumenti utili al raggiungimento di quegli obiettivi. Se posso, Presidente, faccio una dichiarazione unitaria anche sull'emendamento successivo, l'11.252, relativo alle emissioni odorigine.

PRESIDENTE. Prego, senatore Lorefice.

LOREFICE (M5S). Anche su questo, non c'è una normativa nazionale unitaria. Ogni ARPA (Agenzia regionale per la protezione ambientale), ogni soggetto regionale o locale si dota di uno strumento che non ha uno standard unico a livello nazionale. Perché non cogliere questa occasione e utilizzare anche le grandi esperienze del CNR nazionale? Noi abbiamo delle sezioni specifiche che, da oltre dieci anni, fanno approfondimenti precisi su questo. Ci sono anche delle applicazioni locali, fatte anche nella mia Regione, come l'applicativo Nose (network for odour sensitivity).

Pertanto, l'invito caloroso è a ripensarci. Lo chiedo, per suo tramite, al relatore e anche al Governo. Non perdiamo l'occasione per dare spinta e sentirci un po' meno colpevoli - ribadisco - dei 50.000 morti l'anno che abbiamo in Italia. (Applausi).

SIRONI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 11.251 e ribadisco il fatto che su quei 50.000...

PRESIDENTE. Scusi, senatrice, ma è già intervenuto qualcuno per il suo Gruppo.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, io aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

SIRONI (M5S). Signor Presidente, vorrei motivare la ragione per cui aggiungo la mia firma. È vero che la Pianura padana ha una specificità, ma proprio in ragione di tale specificità bisogna intervenire. Ci sono quasi venti termovalorizzatori che inquinano, gli allevamenti intensivi, il riscaldamento. Se non proviamo a metterci una toppa, anche solo per cinismo, avremo…

PRESIDENTE. Grazie, senatrice, ma non può costituire un precedente.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico economico «Raffaele Piria-Ferraris-Da Empoli» di Reggio Calabria, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n.
1258 e del documento LXXXVI, n. 2(ore 18,46)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.251, presentato dal senatore Lorefice e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.252, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sull'emendamento 12.0.250 la 5a Commissione ha espresso parere condizionato ad una riformulazione. Chiedo al senatore Garavaglia se l'accoglie.

GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 12.0.250 (testo 2).

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.0.250 (testo 2).

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.0.250 (testo 2), presentato dal senatore Garavaglia.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 13.250.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.250, presentato dalla senatrice Rojc.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 14.250 e 14.251.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.250, presentato dalla senatrice Rojc, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.251, presentato dalla senatrice Rojc, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sull'emendamento 14.0.250 la 5a Commissione ha espresso parere condizionato alla riformulazione del testo.

MALPEZZI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD-IDP). Signora Presidente, non vorrei essermi persa qualcosa. La riformulazione che ha annunciato il relatore è già presente all'interno del fascicolo?

PRESIDENTE. È un aggiuntivo.

MALPEZZI (PD-IDP). No, l'aggiuntivo ce l'ho. Era l'emendamento presentato…

PRESIDENTE. Condizionato dal parere della 5a Commissione.

MALPEZZI (PD-IDP). Non ho sentito, Presidente, mi scusi.

PRESIDENTE. Condizionato dal parere della 5a Commissione.

MALPEZZI (PD-IDP). Ce lo potete dire?

La mia domanda non è ostruzionistica, ma questo Parlamento ha votato all'unanimità su questo tema, legato più che altro alla situazione italiana, un ordine del giorno al codice della strada e una mozione a prima firma della senatrice Ambrogio, non più tardi di due settimane fa. Vorrei solo capire come si integrano queste cose con l'emendamento, che chiaramente per noi è favorevole. Ma abbiamo bisogno di capire.

PRESIDENTE. Guardi, siccome sto andando molto veloce, sospendo i lavori per un minuto per darle la possibilità di leggerlo.

MALPEZZI (PD-IDP). No, l'emendamento l'ho letto.

PRESIDENTE. La riformulazione.

Sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,52, è ripresa alle ore 18,54).

Senatrice Malpezzi, l'ha letto?

MALPEZZI (PD-IDP). Presidente, io l'ho letto. Si trattava del condizionamento della 5a Commissione, per cui eravate già stati chiari prima. Purtroppo la mia domanda non trova risposta, perché io chiedo almeno al Governo in che modo quegli altri due elementi importanti che questo Parlamento ha votato all'unanimità vengono integrati.

Non siamo contrari a questo emendamento, ma ci sono due percorsi che abbiamo deciso di intraprendere, uno con un ordine del giorno e l'altro con una mozione. Era questa la mia osservazione sull'argomento. Non so se il relatore o il rappresentante del Governo possono aiutarci a capire. Ripeto: non c'è alcun spirito ostruzionistico, ma solo di comprensione.

PRESIDENTE. Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire.

Chiedo alla senatrice Murelli se accetta la riformulazione dell'emendamento 14.0.250 richiesta dalla 5a Commissione.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, accetto la riformulazione proposta dalla 5a Commissione sull'emendamento 14.0.250.

Vorrei spiegare l'emendamento ai colleghi, auspicando in una sottoscrizione all'unanimità. La riformulazione che è stata proposta in Commissione bilancio fa riferimento solo alla parte dei fondi. Invece, per quanto riguarda la proposta che abbiamo presentato, essa mira direttamente a recepire la direttiva europea che introduce la carta europea e il contrassegno, che sono stati oggetto sia di un ordine del giorno sia della mozione della collega Ambrogio per persone con disabilità. Sono strumenti essenziali per garantire diritti e pari opportunità.

Il recepimento di questa direttiva comporta attraverso questo emendamento l'adeguamento della normativa nazionale, con l'abrogazione delle disposizioni ormai superate e la definizione di un quadro chiaro e coerente con il rilascio del rinnovo e l'utilizzo della carta europea della disabilità e del contrassegno. In particolare, con l'emendamento si individuano con precisione le autorità competenti, prevedendo un ruolo centrale del Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità per i Comuni responsabili che garantiscono direttamente l'applicazione su tutto il territorio nazionale. Inoltre, per garantire la trasparenza e l'accessibilità, verranno resi pubblici sui siti istituzionali tutti i dettagli relativi alle condizioni di utilizzo di tali strumenti.

Inoltre, all'interno dell'emendamento c'è la validità decennale dalla carta del contrassegno e, oltre al contrassegno fisico e alla carta fisica, c'è anche la parte della digitalizzazione, che è un passo avanti per le persone che hanno problemi, prevenendo abusi e contraffazione.

Un altro aspetto importante è relativo alle persone della famiglia che possono direttamente usufruire degli stessi strumenti. Questo è quello che contiene direttamente l'emendamento, cui si aggiunge la gestione del monitoraggio continuo dell'applicazione attraverso un osservatorio.

Tutto ciò va a integrare direttamente l'ordine del giorno e la mozione che sono stati presentati, recepisce la direttiva e dà indicazioni per gestire il quadro nazionale. (Applausi).

LOMBARDO (Misto-Az-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (Misto-Az-RE). Signor Presidente, chiedo ai proponenti, per suo tramite, di poter aggiungere la firma all'emendamento 14.0.250 (testo 2), considerandolo un'integrazione della mozione che abbiamo votato.

PRESIDENTE. Anche le senatrici Malpezzi, Rojc e Versace chiedono di aggiungere la firma all'emendamento 14.0.250 (testo 2).

La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.250 (testo 2), presentato dal senatore Centinaio e da altri senatori, formulazione che recepisce le condizioni poste dalla 5a Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 17.250.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.250, presentato dai senatori Rojc e Sensi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 19.250.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.250, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 21.250.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.250, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.250.

RENZI (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI (IV-C-RE). Signor Presidente, nell'anticipare l'astensione dal voto sull'articolo 22, vorremmo ricordare ai sovranisti vicini e lontani della maggioranza, ai sovranisti educati e a quelli che interrompono, ai sovranisti che fanno facili ironie, che l'articolo 22 - come è noto - istituisce una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti.

Signor Presidente, diciotto minuti fa, il quarantacinquesimo e quarantasettesimo Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald J. Trump, ha rilasciato la seguente dichiarazione. Lo dico perché è il vostro alleato, è quello che si veste come Salvini: poi, secondo me è Salvini che si veste come lui, ma è un'altra storia.

Donald J. Trump, insomma, quello lì, ha appena detto che hanno deciso di imporre all'Unione europea dazi al 25 per cento. E lo annunceranno a breve: anche sulle auto, perché l'Unione europea è stata formata per fregare gli Stati Uniti.

Io vorrei segnalare questo, a tutti voi che in questi due mesi vi siete spellati le mani perché ha vinto Trump e che vi accingete a dare la delega al Governo con l'approvazione dell'articolo 22, e per tante altre cose. Sappiate che il Presidente degli Stati Uniti sta per mettere i dazi al 25 per cento su quelle realtà con l'indicazione geografica tipica, auto e prodotti del made in Italy, che voi avevate promesso che avreste difeso.

Quindi ricordatevi, cari sovranisti, che a fare i sovranisti si trova sempre uno più sovranista di voi che vi sovrasta e alla fine vi frega. In bocca al lupo. (Applausi).

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.250, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.251, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.252, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti e favorevole sui due ordini del giorno G23.1 e G23.2.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.250, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.251, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.252, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.253, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.254, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.255, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico agli emendamenti 23.256, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, e 23.257, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.258, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, sostanzialmente identico all'emendamento 23.259, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.260, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua, identico agli emendamenti 23.261, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, e 23.262, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.263, presentato dai senatori Lorefice e Bevilacqua.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 23.264, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole: «le associazioni ambientaliste».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 23.265 e 23.266.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.267, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.268, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.269, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 23.270 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.271, presentato dai senatori Bevilacqua e Lorefice.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 23.272 e 23.273 sono stati ritirati.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G23.1 e G23.2 non verranno posti ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e favorevole sull'ordine del giorno.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.250, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.251, presentato dalla senatrice Rojc e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G24.1 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale è stato presentato un ordine del giorno, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno.

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G25.1 non verrà posto ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SCURRIA, relatore sul disegno di legge n. 1258. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento

CASTIELLO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.250, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Rinvio il seguito della discussione congiunta del disegno di legge e del documento in titolo ad altra seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Avverto che, previa intesa tra i Gruppi, il calendario della prossima settimana è integrato con i disegni di legge di ratifica di trattati internazionali.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LICHERI Sabrina (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina (M5S). Signora Presidente, questa sera intervengo sulla candidatura italiana per il progetto Einstein Telescope con il sito di Sos Enattos, a Lula, in provincia di Nuoro.

Recentemente, qualche settimana fa, si è compiuto un passo importante (Brusio). C'è un po' di chiasso, ma pazienza.

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di lasciare l'Aula in silenzio per dare la possibilità alla senatrice Licheri di svolgere il suo intervento di fine seduta.

LICHERI Sabrina (M5S). Come dicevo, nelle scorse settimane è stato compiuto un passo molto importante nell'iter che sta caratterizzando questo processo. Infatti, è stato nominato un gruppo di trenta esperti di ottica, di isolamento sismico, di tecnologie del vuoto e infrastrutture per aggiornare la configurazione di questo grande rilevatore. La task force internazionale è stata istituita dall'Einstein telescope organization per valutare i costi e tutti i rischi tecnici, dalla costruzione del grande rilevatore di onde gravitazionali di terza generazione, e confrontarsi con esperti del settore.

Questa importantissima commissione si è riunita per la prima volta nei giorni scorsi, tra il 18 e il 20 febbraio, all'Università di Pisa. Non esagero se dico che questo progetto rappresenta una sfida sia per l'Italia che per la Sardegna epocale. Ecco perché ho ritenuto doveroso intervenire per richiamare e invitare la politica tutta ad un'azione di responsabilità nel mantenere alta la tensione su questo progetto, che è strategico sì per il nostro Paese, per la ricerca scientifica e per il prestigio internazionale, ma soprattutto per le ricadute economiche che avrebbe in Italia e per la Sardegna. Dico avrebbe perché non è scontato che il progetto si realizzi in Sardegna.

Infatti, insieme alla nostra candidatura, ce n'è un'altra altrettanto importante, ma speriamo che la nostra risulti essere più importante, ossia quella dell'euroregione Mosa-Reno, tra i Paesi Bassi, il Belgio e la Germania. Addirittura, c'è una terza candidatura che è sotto osservazione. Dico avrebbe, perché appunto non c'è certezza in questo senso, però c'è da dire che la Sardegna, insieme al Governo, si sta impegnando veramente tanto affinché questo progetto si realizzi a Lula. Il Governo ha già stanziato 1,3 miliardi, 350 milioni dei quali li ha messi a disposizione la Regione Sardegna. La Sardegna, nel corso dell'anno 2024, soprattutto negli ultimi mesi dello scorso anno, ha realizzato una serie di eventi proprio a supporto di tale iniziativa. Inoltre, è attivo un comitato per la promozione, composto dalla Regione Sardegna, dall'Università di Sassari, Università di Cagliari, e da istituti importanti come quello di fisica nucleare, quello di astrofisica, di geofisica e vulcanologia.

La Regione Sardegna, quindi, si sta impegnando veramente tanto, sta impegnando tante risorse e tante energie. Tra l'altro si sta muovendo come capofila nel coinvolgimento di tutti i territori coinvolti, tra l'altro promuovendo una mobilitazione di circa quaranta sindaci, con l'obiettivo di sostenere fortemente questa iniziativa, nell'ottica - come ha detto bene l'assessore Spanedda - di «trasformare la scarsità di popolazione e di attività produttive tradizionalmente legate alla marginalità economica in elemento di forza determinante». Insomma, tra le tante cose, questo progetto avrebbe l'effetto di ribaltare la marginalità in risorsa.

Quindi, ritenevo importante richiamare la vostra attenzione e chiedere un contributo di tutta la politica, affinché l'attenzione su questo progetto, dando nulla per scontato, rimanga alta, vigile e costante. (Applausi).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 27 febbraio 2025

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 27 febbraio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,21).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (1384)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 16 gennaio 2025, n. 1, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 1 del 2025.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Per l'Allegato recante le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, si rinvia all'Atto Senato 1384 (pagg. 4-18). Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 277.

ARTICOLI DA 1 A 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PARTICOLARE EMERGENZA

Articolo 1.

(Interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile)

1. Fermo restando quanto previsto dal piano straordinario di interventi infrastrutturali o di riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano, approvato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2024, al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, è demandato il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (MI), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (FG), Rosarno-San Ferdinando (RC), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo - Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti negli ambiti artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, nel contrasto della povertà educativa e per l'integrazione. Il piano straordinario è predisposto dal Commissario straordinario entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i comuni interessati e con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è approvato con delibera del Consiglio dei ministri. Per la realizzazione del piano è autorizzata la spesa complessiva nel triennio 2025-2027 di 180 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020 come determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera adottata ai sensi del citato articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), nella seduta del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo sport e i giovani. Con la delibera di approvazione del piano sono assegnate le risorse di cui al terzo periodo e stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle stesse. L'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione di cui all'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020 dà evidenza delle risorse di cui al citato terzo periodo destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano. Per la realizzazione degli interventi inseriti nel piano possono essere, altresì, utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni e da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.

2. Per la realizzazione degli interventi approvati ai sensi del comma 1 si provvede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In relazione agli interventi inseriti nel piano di cui al comma 1, il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A. ovvero della Società Sport e Salute Spa, che svolgono altresì le funzioni di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento previsto dal comma 1, comunque nel limite massimo del due per cento delle risorse destinate.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera fino al 31 dicembre 2027 e si avvale della struttura di supporto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, posta alle sue dirette dipendenze, il cui contingente massimo di personale è incrementato di ulteriori ventisette unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, quattro di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti locali o territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al primo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante modifica del provvedimento istitutivo della struttura di supporto, sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al primo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

4. Per l'attuazione del piano straordinario approvato ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario nomina sei subcommissari di cui si avvale e ai quali delega le attività e le funzioni proprie. I subcommissari sono scelti dal Commissario straordinario tra soggetti in possesso di specifica professionalità ed esperienza in relazione ai compiti da svolgere. La remunerazione dei subcommissari è stabilita nell'atto di conferimento dell'incarico entro la misura massima, per ciascun subcommissario, prevista al quinto periodo del presente comma. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di due esperti di comprovata qualificazione professionale, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, il compenso del Commissario straordinario e dei subcommissari è determinato con oneri a carico delle risorse di cui al comma 6 fino al raggiungimento del limite previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, comunque, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nel piano straordinario di cui al comma 1 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.

6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a complessivi euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le parole: « resta in carico un anno, prorogabile di un ulteriore anno, » sono sostituite dalle seguenti: « resta in carica fino al 31 dicembre 2027 ».

8. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di competenza delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, anche relativamente ai compiti di monitoraggio e supporto dell'attuazione degli interventi del PNRR, all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In ragione della specificità ed unitarietà della carriera ed al fine di garantire la continuità dei servizi, negli uffici individuati ai sensi del presente comma, i funzionari della carriera prefettizia assicurano la provvisoria sostituzione del titolare in caso di assenza o di impedimento e, qualora il posto di funzione risulti vacante, possono essere destinatari di provvedimenti di temporanea attribuzione di un incarico ulteriore o diverso per un periodo massimo di un anno, prorogabile per un eguale periodo, anche più volte, entro il successivo biennio. ».

Articolo 2.

(Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché per il ciclo delle acque negli impianti industriali e in quelli oggetto di ammodernamento)

1. Il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, provvede, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, avvalendosi della società Siciliacque SpA quale soggetto attuatore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di 100 milioni di euro, si provvede:

a) quanto a 90 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, assegnate con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n. 41 del 9 luglio 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2024, per la rifunzionalizzazione degli impianti di dissalazione ad osmosi inversa a Gela, Trapani e Porto Empedocle, di cui all'Allegato A1 dell'Accordo per la coesione stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Regione siciliana in data 27 maggio 2024. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a trasferire, d'intesa con la Regione siciliana, le relative risorse sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, secondo le modalità di cui al comma 4 del presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento della delibera del CIPESS n. 41 del 9 luglio 2024 al fine di dare autonoma evidenza alle risorse di cui al primo periodo e al loro utilizzo secondo le modalità stabilite dal presente articolo;

b) quanto a 10 milioni di euro, a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione siciliana nell'ambito del proprio bilancio.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, nelle more del trasferimento delle risorse di cui al comma 2, è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione, le risorse sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 39 del 2023, destinate alla realizzazione delle opere già individuate agli allegati I e II del medesimo decreto, nei limiti delle risorse ivi disponibili e salvo immediato reintegro al momento del trasferimento delle somme di cui al comma 2.

4. Al fine di assicurare la liquidità necessaria per i pagamenti di competenza del soggetto attuatore di cui al comma 1 e fatte salve le soglie massime previste per i trasferimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. Il soggetto attuatore di cui al comma 1, in qualità di soggetto gestore degli schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile, opera in qualità di stazione appaltante di cui all'articolo 141, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, applicando, salve le eventuali deroghe disposte dal Commissario nel rispetto dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, la disciplina di cui al libro III del medesimo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4-bis. Al fine di garantire un'immediata risoluzione della fase critica per l'idrologia del lago Trasimeno e di ripristinare i normali livelli di sostenibilità ambientale e sociale del medesimo lago, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, da destinare al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, per la realizzazione, con le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo 3, di interventi di manutenzione straordinaria volti al ripristino dell'officiosità idraulica.

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 39 del 2023.

5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

6. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: « 30 giugno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 ».

6-bis. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole: « , ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi » sono sostituite dalle seguenti: « . Entro sessanta giorni dal collaudo definitivo delle opere, il Commissario unico provvede al trasferimento delle stesse ».

6-ter. All'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La durata delle convenzioni di cui al presente comma non può eccedere il termine di novanta giorni dalla scadenza del mandato del Commissario unico. Nelle more della stipulazione delle nuove convenzioni, il Commissario subentrante ha la facoltà di prorogare la durata delle convenzioni in essere per un massimo di sei mesi dalla data della sua nomina ».

6-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-ter, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

b) dopo il comma 11-quater è aggiunto il seguente:

« 11-quinquies. In caso di mancata conclusione, entro i termini previsti dal presente articolo, dei procedimenti per il rilascio dei pareri e degli atti di assenso in materia ambientale, ivi compresi quelli di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, o relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro della cultura per gli atti e i provvedimenti di competenza, assegna all'autorità competente un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'autorità competente, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti e i provvedimenti necessari, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Può essere nominato commissario ad acta il Commissario unico di cui al comma 1. Al commissario ad acta non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ».

6-quinquies. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione efficiente delle risorse idriche, gli impianti industriali o quelli oggetto di ammodernamento presenti nella Regione siciliana che prevedono l'utilizzo di acque nei processi industriali o di raffreddamento possono dotarsi di ogni sistema idoneo a chiudere il ciclo delle acque interne, anche mediante la realizzazione di reti duali per il riutilizzo interno delle acque.

6-sexies. All'articolo 1, comma 289, della legge 31 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: « sistema acquedottistico del Peschiera" » sono inserite le seguenti: « , del commissario straordinario dell'opera "Invaso di Campolattaro" ».

6-septies. Al fine di procedere celermente al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva della diga di Vetto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto di nomina di cui al primo periodo. Al Commissario straordinario spetta un compenso determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 99.525 euro per l'anno 2025, a 132.700 euro per l'anno 2026 e a 33.175 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 2-bis.

(Misure urgenti per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico)

1. All'articolo 1, comma 438, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: « Relativamente agli immobili di cui al comma 436 » sono inserite le seguenti: « , fermo restando quanto previsto dal comma 437, » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Relativamente agli immobili oggetto di alienazione ai sensi del comma 436 è altresì riconosciuto il diritto di prelazione in favore dei soggetti che dimostrino, mediante apposita attestazione della regione o degli enti regionali competenti, di aver realizzato sugli immobili medesimi, con proprie risorse economiche, rilevanti opere di pubblico interesse dirette alla mitigazione del rischio idrogeologico, favorendo lo sviluppo e la valorizzazione del territorio. Fatto salvo quanto previsto dal comma 437, tale diritto di prelazione prevale, a parità di condizioni, su quello degli altri soggetti indicati nel presente comma ».

Articolo 2-ter.

(Disposizioni urgenti in materia di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è inserito il seguente:

« 1-bis. Tra le attribuzioni del Commissario straordinario è compresa l'adozione di tutti gli atti o provvedimenti necessari al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, compresi quelli inerenti ai procedimenti relativi alle funzioni di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, limitatamente agli interventi di cui al presente articolo ».

Articolo 2-quater.

(Interventi di risanamento dell'area marino-costiera di Coroglio-Bagnoli)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, dopo il comma 14-bis è aggiunto il seguente:

« 14-ter. Per la definizione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera di cui al comma 14 del presente articolo, si applica la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, secondo criteri e metodi scientifici definiti in ambito nazionale e internazionale, basata anche sulla determinazione dei valori di fondo dei sedimenti. Per lo svolgimento delle attività di cui al primo periodo, il Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 11-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Istituto superiore di sanità nonché, mediante la stipulazione di apposita convenzione ai sensi del quattordicesimo periodo del medesimo comma 11-bis, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ».

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti in materia di protezione civile)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 489 è inserito il seguente:

« 489-bis. In relazione ad eventi celebrativi del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e nella regione Umbria aventi carattere di particolare rilevanza e impatto, il supporto delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impiegate anche ai sensi del comma 489 nonché delle strutture operative di protezione civile ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, può essere chiesto anche dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2022. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse assegnate, ai sensi del comma 490, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024, recante l'approvazione della proposta di piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica dell'anno 2025 ».

1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 677, primo periodo, dopo le parole: « avviare i processi di ricostruzione » è inserita la seguente: « pubblica »;

b) al comma 678:

1) al primo periodo, dopo la parola: « ricostruzione » sono inserite le seguenti: « pubblica e privata in relazione agli eventi sismici di cui al comma 677 »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede agli interventi necessari a tali fini, nell'osservanza delle procedure, nell'ambito dei mezzi e nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 2, 3, 4, da 5 a 18, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025 e a 60 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ».

2. A decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, prorogato, da ultimo, fino al 31 dicembre 2024 dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, il soggetto subentrante cui sono trasferite le attività di assistenza alla popolazione e il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziate e disponibili, in conseguenza dei citati eccezionali eventi meteorologici, è autorizzato a rimodulare, fino al termine massimo del 31 dicembre 2025, le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico previste dagli articoli 3, 5 e 6, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 951 dell'11 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2022, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 954 del 24 dicembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2022.

2-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 12, terzo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 »;

b) al comma 13, lettera b), dopo le parole: « degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente » sono inserite le seguenti: « dal Commissario straordinario di cui al comma 1, ».

2-ter. Al medesimo articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai provvedimenti del Commissario straordinario aventi natura regolatoria e organizzativa, esclusi quelli di natura gestionale, si applica quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 può coordinare l'attuazione degli interventi pubblici complementari a quelli inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), a condizione c he si tratti di interventi già programmati da pubbliche amministrazioni, da società in house dello Stato o della regione Campania o da società partecipate a controllo statale nonché interamente finanziati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In tali casi, ferma restando la competenza attuativa spettante ai soggetti titolari degli interventi pubblici complementari, i medesimi interventi sono individuati sulla base di convenzioni non onerose sottoscritte con i soggetti titolari e il Commissario straordinario può, con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6, stabilire le misure amministrative di accelerazione e semplificazione, procedurali e gestionali, con cui il soggetto titolare dell'intervento può provvedere alla realizzazione delle opere e dei lavori. Agli interventi di cui al presente comma si applica l'articolo 9-quater »;

c) al comma 10, lettera b), le parole: « inseriti nel primo piano di interventi urgenti » sono soppresse;

d) al comma 13, lettera a):

1) al primo periodo, dopo le parole: « nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo » sono aggiunte le seguenti: « , ivi comprese, nel limite di 80 milioni di euro complessivi, quelle di cui al comma 10, lettera b) »;

2) al secondo periodo, le parole da: « anche gli interventi oggetto di affidamento » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « gli interventi, ivi compresi quelli oggetto di affidamento a concessionari o a contraenti generali da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, per i quali non ricorrono le condizioni di cui alla lettera b) del presente comma ».

2-quater. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, e il secondo periodo del comma 698 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, si interpretano nel senso che, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, la presenza nell'edificio anche soltanto di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa, consente la concessione del contributo anche in favore dei soggetti titolari delle altre unità immobiliari componenti il medesimo edificio, ancorché adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il soggetto subentrante individuato ai sensi del comma 2 provvede, entro il 31 gennaio 2025, alla ricognizione dei relativi fabbisogni per l'anno 2025, comunque entro il limite massimo del 40 per cento degli oneri attualmente pianificati per l'anno 2024 e in ogni caso nel limite massimo di 775.500 euro per l'anno 2025, alla quantificazione delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e all'adozione della propria ordinanza per la rimodulazione delle predette misure, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3-bis. Le disposizioni dell'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo del presente comma, a immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico, come individuati dal piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del citato decreto-legge n. 109 del 2018, integrato dal piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico per l'isola di Ischia previsto dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Per gli edifici a rischio non danneggiati dagli eventi calamitosi del 2017 e del 2022 di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di lavoro)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « a novanta mesi » sono sostituite dalle seguenti: « a centoquattordici mesi »;

b) al comma 7, dopo le parole: « per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 » sono aggiunte le seguenti: « , 7.276.600 euro per l'anno 2025 e 7.417.100 euro per l'anno 2026 ».

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 997, secondo periodo, le parole « i trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « i cinquantaquattro mesi »;

b) al comma 998, dopo le parole « nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 » sono aggiunte le seguenti: « , di euro 2.664.300 per l'anno 2025 e di euro 2.715.400 per l'anno 2026 ».

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a 9.940.900 euro per l'anno 2025 e 10.132.500 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. All'articolo 25-ter, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n 148, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che li mette a disposizione delle regioni interessate. ».

5. Al fine di proseguire nell'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi in materia di lavoro e politiche sociali previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di continuare a fornire supporto all'unità di missione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, è autorizzata la spesa di 562.277 euro annui.

6. Al fine di garantire l'attuazione delle attività connesse al processo di riorganizzazione in atto nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto anche delle nuove competenze attribuite in conseguenza della soppressione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e del trasferimento delle funzioni dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di 461.247 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 1.023.524 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di parte corrente iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7-bis. Il fondo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono trasferiti all'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, di cui all'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, unitamente alle risorse finanziarie eventualmente disponibili. L'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque provvede allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, cessa le proprie funzioni. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, trasmette all'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza, gli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, nonché la ricognizione delle risorse di cui al primo periodo.

2. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque, istituita dall'articolo 95 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, il Presidente della suddetta Autorità è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020, con una percentuale del 50 per cento, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. All'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis:

1) al primo periodo, le parole: « per un periodo massimo di ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo massimo di quarantotto mesi »;

2) al secondo periodo le parole: « non oltre il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 7-quinquies:

1) all'alinea le parole: « e di euro 5.600.000 a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , di euro 5.600.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 »;

2) alla lettera b) le parole « a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2023 e 2024 »;

3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) quanto a euro 4.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tranvie extraurbane, funivie e ascensori in servizio pubblico e autolinee non di competenza delle regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 ».

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i compiti e le funzioni del Commissario straordinario di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono trasferiti al Presidente della Regione Liguria, unitamente alle risorse di cui al comma 7-quinquies dell'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Per le finalità di cui al primo periodo, il Presidente della Regione Liguria, in qualità di Commissario straordinario, opera con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e può nominare un subcommissario. Il compenso del subcommissario di cui al secondo periodo può essere fissato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e i relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui al comma 5 del presente articolo, nel limite di 75.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione. L'incarico del subcommissario di cui al secondo periodo cessa alla scadenza delle funzioni del Commissario straordinario di cui al primo periodo del presente comma. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale cessa dalle funzioni di Commissario straordinario di cui all'articolo 94-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 75.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

5-bis. Il Commissario straordinario per il completamento dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è autorizzato a conferire incarichi di consulenza, fino al numero massimo di quattro, di durata non superiore al 31 dicembre 2027, a esperti di elevata qualificazione in materia tecnica, amministrativa, giuridica e di comunicazione nel settore delle infrastrutture, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il relativo trattamento economico è stabilito con il provvedimento di conferimento dell'incarico, nel limite massimo di euro 60.000 annui per ciascun esperto, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 240.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione delle tossicodipendenze e delle altre dipendenze patologiche)

1. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, terzo comma, la parola « cinque » è soppressa;

b) all'articolo 48 dopo le parole: « adibiti all'istruzione scolastica nonché » sono inserite le seguenti: « prevenzione e ».

Articolo 6-bis.

(Attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori)

1. All'articolo 1, comma 197, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « le risorse assegnate alle regioni, nell'ambito di tale programma, » sono inserite le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, »;

b) le parole: « le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori » sono sostituite dalle seguenti: « le attività di formazione a iniziativa aziendale a favore dei lavoratori ».

Articolo 6-ter.

(Disposizioni in materia di efficacia dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico)

1. All'articolo 1, comma 367, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: « già adottati » sono inserite le seguenti: « o il cui procedimento di adozione risulti già avviato ».

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, si interpretano nel senso che gli stessi non si applicano agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti pubblici di cui al primo periodo adottano ogni atto necessario all'indizione di nuove elezioni in conformità alle disposizioni del presente articolo. Decorso il termine di cui al secondo periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro i quindici giorni successivi, si provvede alla nomina di un commissario straordinario per l'indizione di nuove elezioni. Ai commissari eventualmente nominati può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina ai sensi di legge, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico degli enti pubblici commissariati. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

Articolo 8.

(Misure urgenti per l'attuazione della riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Ai fini dello sviluppo dei contratti di lungo termine attraverso la piattaforma di mercato organizzato di cui al comma 2, primo periodo, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni in base alle quali il GSE assume, nei limiti di cui al comma 2-ter, il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte nei contratti di lungo termine da fonti rinnovabili, secondo criteri di mercato e di contenimento dei rischi di inadempimento e in coerenza con il sistema di garanzie definito ai sensi del secondo periodo del presente comma, nonché le modalità di funzionamento del meccanismo previsto, ivi incluse le procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla garanzia anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 2-ter. I requisiti e gli obblighi di garanzia per i contraenti, anche attraverso gli strumenti utilizzati nel mercato elettrico, e le misure disciplinari in caso di inadempimento dei contraenti medesimi sono definiti con il decreto di cui al comma 2, secondo periodo, che è conseguentemente aggiornato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ARERA. L'ARERA definisce il corrispettivo a carico dei contraenti per l'accesso alla garanzia di ultima istanza di cui al primo periodo. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; a tale fine, il GSE e l'ARERA svolgono le attività di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, nel limite di 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste, relative ai medesimi anni, delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine il GSE trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti proventi, incassati negli anni 2025, 2026 e 2027, sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo computo nei decreti di riparto da emanare rispettivamente entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47. ».

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 degli istituti tecnici - M4C1 PNRR)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2025/2026, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono individuate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le misure necessarie per l'applicazione dei criteri indicati al comma 2, lettere a), numero 1), numero 1-bis) e numero 2), primo periodo, b), c), d), e) e f), nel rispetto dei principi del potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della maggiore flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa. ».

Articolo 9-bis.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 1.3 « Riorganizzazione del sistema scolastico » della Missione 4 - Componente 1 del PNRR)

1. Al fine di garantire l'attuazione della riforma 1.3 « Riorganizzazione del sistema scolastico » della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dopo il comma 83-quater dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono inseriti i seguenti:

« 83-quinquies. Al fine di sostenere il processo di dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 "Riorganizzazione del sistema scolastico" della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per l'anno scolastico 2025/2026, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato entro il 30 dicembre 2024 la deliberazione di dimensionamento ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono messe a disposizione ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento di cui al comma 83-quater del presente articolo, nel limite di spesa di 3.597.000 euro per l'anno 2025 e di 5.395.000 euro per l'anno 2026, ferma restando la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, con esclusione del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi, in misura non inferiore a quella prevista per l'anno scolastico 2024/2025. Per le finalità di cui al presente comma, il decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater è aggiornato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine di ridurre i divari territoriali e degli apprendimenti favorendo, nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l'istituzione delle classi nelle aree interne, montane, isolane o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica, per l'anno scolastico 2025/2026 i dirigenti degli uffici scolastici regionali delle regioni di cui al primo periodo possono derogare al numero minimo di alunni per classe previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato a livello regionale. All'attuazione del terzo periodo del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

83-sexies. Le regioni che non hanno provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, adottano la deliberazione di dimensionamento, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, per la definizione del contingente dell'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni relativamente all'anno scolastico 2026/2027, le regioni di cui al primo periodo del presente comma, per il solo anno scolastico 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal citato decreto e comunque non superiore al contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/2025, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. In caso di dimensionamento ai sensi del presente comma senza attivazione di ulteriori autonomie scolastiche rispetto al contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, dal citato decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, alla regione si applica il comma 83-quinquies del presente articolo e le corrispondenti economie di spesa accrescono il limite di spesa di cui al medesimo comma 83-quinquies. In ogni regione, il numero delle autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi.

83-septies. Per l'attuazione dei commi 83-quinquies e 83-sexies del presente articolo è autorizzata la spesa di 5.370.000 euro per l'anno 2025 e di 8.798.000 euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

83-octies. La regione Friuli Venezia Giulia può attivare, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, in deroga ai contingenti definiti per le scuole di lingua slovena dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. Per l'attuazione del primo periodo è autorizzata la spesa di 43.121 euro per l'anno 2025, di 150.923 euro per l'anno 2026 e di 129.363 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito ».

2. All'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « entro il 30 novembre » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 ottobre »;

b) al quarto periodo, le parole: « Con deliberazione motivata della regione » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito ».

3. Al fine di garantire il proseguimento delle attività amministrative e gestionali di competenza dell'Ufficio scolastico regionale, per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale di tali uffici in scadenza entro il 30 giugno 2025 possono essere prorogati, con il provvedimento da emanare ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale connesso alla riorganizzazione prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185.

Articolo 9-ter.

(Disposizioni in materia di risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica)

1. Al fine di rendere più efficace l'utilizzo dei risparmi di spesa conseguenti al dimensionamento della rete scolastica previsto dalla riforma 1.3 « Riorganizzazione del sistema scolastico » della Missione 4-Componente 1 del PNRR, all'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « I risparmi » sono sostituite dalle seguenti: « Gli eventuali risparmi »;

b) le parole da: « possono essere » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « sono destinati a incrementare il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica e il fondo integrativo di istituto, con riferimento alle indennità destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi ».

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

Aurora Floridia

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Sopprimere l'articolo.

1.3

Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Sostituire i commi da 1 a 6 con il seguente:

          1.In sinergia con la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, e ad integrazione delle misure di cui al presente articolo volte a fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile, entro il 30 giugno 2025 il Ministro dell'interno, unitamente agli altri Ministri competenti o interessati, previa intesa in sede di Conferenza unificata, presenta alle Camere, ai fini dell'acquisizione di un atto di indirizzo deliberato con le modalità di cui ai rispettivi regolamenti, un Piano per la riqualificazione delle periferie urbane e delle aree del territorio nazionale interessate da maggior degrado, escluse dalle opere finanziate dal Piano di ripresa e resilienza, corredato delle azioni e delle misure da attivare, delle amministrazioni responsabili della loro attuazione e delle fonti di finanziamento per farvi fronte, con l'obiettivo di incrementare i servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività, migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali dei loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, volte a favorire la rinascita delle medesime periferie e aree a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione sociale e dalla riqualificazione sociale in termini di occupazione, istruzione, servizi, mobilità, con il coinvolgimento delle collettività interessate, a tal fine acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, a tal fine, le amministrazioni competenti procedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1.4

Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) Sostituire il comma 1 con il seguente: «Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della cultura e il Ministro per lo sport e per i giovani, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito un programma straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale, diretti al potenziamento dei servizi e delle prestazioni urbane che favoriscano l'inclusione giovanile, la solidarietà sociale e il contrasto alla povertà educativa, con priorità per gli interventi attuati mediante il riuso e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e del patrimonio edilizio esistente, secondo il principio di consumo di suolo zero o a saldo positivo, sulla base di criteri definiti dal medesimo decreto. Per la realizzazione del piano di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro per l'anno 2027. Al riparto delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del programma di cui al presente comma, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronoprogrammi di spesa. Il medesimo decreto provvede altresì a stabilire l'entità massima del contributo riconoscibile ai comuni e alle città metropolitane richiedenti e le procedure di monitoraggio e di revoca delle risorse. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026 e 150 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

          b) sopprimere i commi da 2 a 7.

1.5

Irto, Basso, Fina

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nelle zone d'Italia ad alta vulnerabilità sociale, i sindaci di Rozzano (Milano), Roma Capitale, Napoli, Orta Nova (Foggia), Rosarno (Reggio Calabria), San Ferdinando (Reggio Calabria), Catania e Palermo sono nominati, fino al 31 dicembre 2027, Commissari straordinari con decreto del Presidente della Repubblica, con il compito di predisporre e attuare piani straordinari di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale, funzionali ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale di Rozzano (Milano), Roma Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, Napoli Quartiere Scampia-Secondigliano, Orta Nova (Foggia), Rosarno-San Ferdinando (Reggio Calabria), Catania Quartiere San Cristoforo, Palermo-Borgo Nuovo, prevedendo, laddove occorra, anche una semplificazione per le procedure di concessione di immobili pubblici per fini sociali, con particolare riferimento al sostegno a enti del terzo settore operanti in ambito artistico e culturale, sociosanitario, sportivo, di contrasto alla povertà educativa e per l'integrazione. I piani straordinari sono predisposti dai commissari, con il coinvolgimento dei presidenti delle circoscrizioni di decentramento comunale laddove istituite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono approvati con delibera del Consiglio dei ministri. Per la realizzazione dei piani è autorizzata la spesa complessiva nel triennio 2025-2027 di 194.390.048 euro, di cui 104.370.368 euro per l'anno 2025, 55.009.840 euro per l'anno 2026 e 35.009.840 euro per l'anno 2027, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della medesima legge n. 178 del 2020, come determinata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con la delibera adottata ai sensi del citato articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, nella seduta del 29 novembre 2024, per la parte relativa al Ministro per lo sport e i giovani. Con la delibera di approvazione dei piani sono assegnate le risorse di cui al terzo periodo e stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle stesse. L'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per lo sport e i giovani e il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020, dà evidenza delle risorse di cui al citato terzo periodo e destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani. Per la realizzazione degli interventi inseriti nei piani possono essere, altresì, utilizzate ulteriori risorse messe a disposizione dalle regioni, dai comuni, da altri enti o istituzioni locali e nazionali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.».

     Conseguentemente:

          al comma 2, sostituire le parole: «il commissario straordinario può avvalersi» con le seguenti: «i commissari straordinari possono avvalersi»;

          sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i commissari straordinari possono avvalersi delle strutture degli enti territoriali, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato.»;

          sopprimere il comma 4;

          al comma 5, sostituire le parole: «Al commissario straordinario» con le seguenti: «A ciascun commissario straordinario»;

          sopprimere il comma 6

1.6

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Al comma 1, apportare le modificazioni seguenti:

          a) al primo periodo:

          1) sostituire le parole: «è demandato il compito di predisporre ed attuare» con le seguenti: «è demandato il compito di predisporre»;

          2) dopo le parole: «un piano straordinario di interventi infrastrutturali» inserire le seguenti: «volti anche all'attuazione di politiche urbane integrate atte a promuovere la coesione e l'inclusione sociale, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, favorendo il riuso edilizio di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, incentivando la riqualificazione edilizia secondo i principi di ecosostenibilità nonché il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo anche ridefinendo e valorizzando le aree verdi,»

          b) al secondo periodo:

          1) sostituire le parole: «d'intesa con i comuni interessati» con le seguenti: «d'intesa con le amministrazioni locali e regionali interessate»

          2) aggiungere, in fine, le parole seguenti: «previa acquisizione di un atto di indirizzo delle Camere, deliberato con le modalità di cui ai rispettivi regolamenti.»

          c) al quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata».

1.7

Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «un piano straordinario di interventi infrastrutturali» inserire le seguenti: «volti a favorire, nell'ambito della rigenerazione urbana, l'edilizia ecosostenibile secondo i principi della sostenibilità ambientale»

1.8

Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «, Palermo-Borgo Nuovo,» aggiungere le seguenti: «la cui individuazione deve essere preceduta da un confronto con gli enti locali e con le rappresentanze della società civile coinvolte,».

1.9

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «,Palermo-Borgo Nuovo,» aggiungere le seguenti: «, la cui definizione deve avvenire previo coinvolgimento dei sindaci e delle comunità locali interessate,».

1.10

Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «negli ambiti artistico e culturale,» aggiungere le seguenti: «ambientale e di sviluppo sostenibile,».

1.11

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «negli ambiti artistico e culturale» aggiungere le seguenti: «, ambientale».

1.12

Sironi, Di Girolamo, Nave

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sportivo,", inserire le seguenti: ", a tal fine coinvolgendo anche le associazioni sportive dilettantistiche del territorio al fine di promuovere attività ludico-sportive di inclusione sociale,"

1.13

Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nel contrasto della povertà educativa» aggiungere le seguenti:  «, della criminalità, in particolare di quella minorile,».

1.14

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «nel contrasto della povertà educativa» aggiungere le seguenti: «e della criminalità». 

1.15

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nel contrasto della povertà educativa e per l'integrazione» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa pubblicazione sul sito internet istituzionale del Commissario straordinario di adeguata motivazione circa le ragioni di necessità e i criteri adottati.».

     Conseguentemente:

          al comma 2:

          al primo periodo, sostituire le parole: «si provvede» con le seguenti: «, in caso di motivata necessità, si può provvedere» e dopo le parole: «decreto legislativo 6 settembre 2071, n. 159,» aggiungere le seguenti: «delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,»;

          dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «In ogni caso il commissario straordinario si avvale di stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»;

          dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          «2-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità delle aree metropolitane e dei comuni interessati, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il commissario straordinario di cui al comma 1 e la relativa struttura di supporto si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del commissario straordinario.

          2-ter. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'ANAC, da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il presidente dell'ANAC, il commissario straordinario e le centrali di committenza di cui al comma 2. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.16

Di Girolamo, Nave, Sironi

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nel contrasto della povertà educativa e per l'integrazione» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa pubblicazione sul sito internet istituzionale del Commissario straordinario di adeguata motivazione circa le ragioni di necessità e i criteri adottati».

1.19

Pirondini, Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguent: «Il piano straordinario di cui al primo periodo è altresì, finalizzato alla realizzazione di idonee strutture per garantire una diffusione capillare dell'educazione musicale e di programmi educativi che valorizzino la pratica musicale orchestrale come mezzo per raggiungere obiettivi di carattere sociale, coinvolgendo tutte le fasce di età, inclusa quella prescolare, prevedendo - nello specifico, attraverso l'istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale - attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi, gli strumenti musicali, il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale.».

1.17

Pirondini, Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Il piano straordinario di cui al primo periodo è altresì finalizzato a potenziare l'offerta culturale anche attraverso la promozione di biblioteche di quartiere, teatri e sale cinematografiche in stato di abbandono e disuso, quali spazi di aggregazione sociale e presidi culturali per la legalità, da recuperare e rilanciare anche al fine di contrastare il disagio giovanile.».

1.18

Di Girolamo, Nave, Sironi

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

          «Al fine di ridurre la marginalizzazione e il degrado sociale, incrementando i valori della convivenza, l'integrazione, il rispetto dell'altro, la crescita armoniosa, lo spirito di collaborazione e di squadra nonché l'educazione alla cittadinanza attraverso la promozione dell'attività sportiva, il Commissario, nel limite di spesa di cui al comma 1, favorisce il restauro e la messa in sicurezza di spazi adibiti a palestre, piscine, campi da gioco e impianti sportivi.»

1.20

Aloisio, Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: « Il piano straordinario prevede per l'incremento dei posti per la prima infanzia nella fascia di età 0-2 anni, il riutilizzo di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, così da ridurre il consumo di suolo e incentivando la riqualificazione edilizia, nel rispetto della sostenibilità ambientale e del decoro urbano e architettonico complessivo».

1.21

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il piano straordinario è predisposto dal commissario straordinario, sulla base degli interventi indicati dai comuni interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed è approvato con delibera del Consiglio dei ministri.».

1.22

Fregolent

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dal Commissario straordinario" sono inserite le seguenti: «, assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore presenti sul territorio attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

1.23

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dal commissario straordinario» aggiungere le seguenti: «, assicurando il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore presenti sul territorio attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,».

1.24

Nave, Sironi, Di Girolamo

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «, d'intesa con i comuni interessati» inserire le seguenti:

          «, favorendo la partecipazione e la consultazione delle collettività alla definizione degli interventi e dei progetti di cui al precedente periodo, a tal fine anche acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, di migranti, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive,»

1.25

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Nella predisposizione e attuazione del piano di cui al precedente periodo, il Commissario straordinario assicura il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore presenti sul territorio attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

1.26

Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nella predisposizione ed attuazione del piano di cui al precedente periodo, il Commissario straordinario assicura il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore presenti sul territorio attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

1.27

Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Alle cittadine e ai cittadini che risiedono o esercitano attività, a qualsiasi titolo, nelle aree caratterizzate da elevata vulnerabilità sociale, come definite al comma 1, sia singolarmente sia organizzate in associazioni, comitati, enti del terzo settore, comunità educanti e altre realtà della cittadinanza attiva, è garantito il coinvolgimento nei processi di definizione e realizzazione del piano straordinario. Tale piano prevede sia interventi per il potenziamento delle infrastrutture e il rafforzamento della coesione sociale, sia azioni mirate alla tutela ambientale e alla promozione di modelli di sviluppo sostenibile. A tal fine, il Commissario straordinario adotta gli strumenti amministrativi necessari a favorire percorsi di partecipazione e inclusione.».

1.28

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Alle persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo nelle aree ad alta vulnerabilità sociale come definite al comma 1, sia in forma singola che costituiti in associazioni, comitati e organizzazioni della società civile e della cittadinanza attiva, comunità educanti ed enti del Terzo settore, è assicurata la partecipazione e il coinvolgimento nelle attività di predisposizione e attuazione del piano straordinario degli interventi infrastrutturali e dei progetti di riqualificazione sociale. A tal fine il Commissario straordinario si dota dei necessari strumenti amministrativi che consentano e favoriscano i processi partecipativi».

1.29

Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

          .

1.30

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 2 sopprimere il primo periodo.

1.31

Nave, Sironi, Di Girolamo

Precluso

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire le parole "si provvede" con le seguenti ", in caso di motivata necessità, si provvede"

          b) dopo le parole "decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159," inserire le seguenti: "delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36".

1.32

Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole "6 settembre 2011, n. 159," aggiungere le seguenti "delle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,"

1.33

Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «In ogni caso il Commissario straordinario si avvale di stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

1.34

Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

          «2-bis.Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, anche nell'ottica della partecipazione delle comunità delle aree metropolitane e dei comuni interessati, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il Commissario straordinario di cui al comma 1 e la relativa struttura di supporto si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, liberamente accessibile e consultabile, che costituisce punto di accesso unico per i dati corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. A tal fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione ''Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione ''Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.».

1.35

Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario e le centrali di committenza di cui al comma 2. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

1.36

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

          a) sostituire, ovunque ricorrano, le parole "fino al 31 dicembre 2027" con le seguenti "fino al 30 giugno 2026, senza ulteriore possibilità di proroga,"

          b) al comma 6, sostituire le parole ", euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027," con le seguenti "e euro 2.504.920 per l'anno 2026".

1.37

Sironi, Di Girolamo, Nave

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da "ventisette unità" a "ventidue unità" con le seguenti "dieci unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e una di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e otto unità",

          b) Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "sei subcommissari" con le seguenti "due subcommissari"

          c) al comma 6, sostituire le parole "euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027" con le seguenti "euro 2.069.795 per l'anno 2025, euro 2.709.265 per l'anno 2026 ed euro 2.709.265 per l'anno 2027"

1.38

Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis."Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile nei territori di cui al comma 1, ciascun Comune di riferimento istituisce un'equipe di professionisti, composta da psicologi, educatori professionali e assistenti sociali, con il compito di organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del predetto territorio. A tal fine ciascun Comune, a decorrere dall'anno 2025, è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo nonché a qualsiasi limite vigente relativo all'assunzione di personale, 15 unità di personale non dirigenziale tra psicologi, assistenti sociali e educatori professionali."».

1.40

Nave, Sironi, Di Girolamo

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis.: Al fine di fronteggiare le situazioni di degrado e disagio giovanile, nei territori di cui al comma 1 ciascun Comune di riferimento, nell'ambito del piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale di cui al medesimo comma, provvede a realizzare il potenziamento delle strutture consultoriali al fine di garantire alla popolazione residente tutti i servizi dei consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405 con un rapporto, rispetto alla popolazione dei predetti territori, che non sia inferiore ad un consultorio per 15.000 abitanti.»

1.39

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione e degrado sociale, nei territori di cui al comma 1 ciascun Comune di riferimento è autorizzato ad utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dal comma 791, della legge 30 dicembre 2020 , n. 178 per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

1.41

Nave, Sironi, Di Girolamo

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          "3-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione e degrado sociale, nei territori di cui al comma 1 ciascun Comune di riferimento, nell'ambito del piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale di cui al comma 1, realizza il potenziamento degli asili nido e dei servizi per l'infanzia anche avvalendosi delle risorse del PNRR di cui alla misura del M4C1-1.1, relativamente al "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", al fine di garantire alla popolazione residente il pieno soddisfacimento del fabbisogno di asili nido e servizi per l'infanzia con un rapporto, rispetto alla popolazione dei predetti territori, che non sia inferiore al 70 per cento."

1.42

Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali e contrastare i processi di emarginazione e degrado sociale, nei territori di cui al comma 1 ciascun Comune di riferimento, nell'ambito del piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale di cui al comma 1, in accordo con le aziende, gli enti del terzo settore e i servizi sociali del territorio, definisce percorsi di inserimento lavorativo e professionale per i nuclei familiari più vulnerabili e segnalati dai servizi sociali del territorio medesimo.».

1.43

Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere il comma 4.

          b) al comma 6, sostituire le parole "euro 4.370.368 per l'anno 2025, euro 5.009.840 per l'anno 2026 ed euro 5.009.840 per l'anno 2027" con le seguenti "euro 3.574.167,62 per l'anno 2025, euro 4.213.639,81 per l'anno 2026 ed euro 4.213.639,81 per l'anno 2027"

1.44

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 4, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «Per l'attuazione del piano straordinario, il sindaco di ciascuna delle aree di cui al comma 1 indica un subcommissario, scelto tra soggetti in possesso di specifica professionalità ed esperienza in relazione ai compiti da svolgere, cui il commissario straordinario delega le attività e le funzioni proprie.».

1.45

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 settembre 2024, in materia di gratuità dell'incarico in considerazione dell'onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale.».

1.46

Aurora Floridia

Precluso

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo:  «Il Commissario straordinario è responsabile della gestione della contabilità speciale appositamente istituita e provvede a garantire una tempestiva e adeguata pubblicazione delle relative informazioni, in conformità con le disposizioni previste dall'articolo 42, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».

1.47

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole:  «Il Commissario straordinario gestisce la contabilità speciale appositamente aperta e ne dà tempestiva e adeguata pubblicità, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

1.48

Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

          «5-bis. Le nomine e le designazioni, nonché gli atti adottati dal Commissario straordinario relativi alla selezione di esperti e consulenti, e le procedure per l'affidamento di contratti pubblici per servizi, forniture, lavori, opere e concessioni di beni immobili pubblici destinati a fini sociali e ambientali, salvo che non siano classificati come riservati ai sensi dell'articolo 61 del codice dei contratti pubblici , di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o secretati ai sensi dell'articolo 139 dello stesso codice, sono pubblicati e aggiornati regolarmente nel sito istituzionale del Commissario, nella sezione «Amministrazione trasparente», e sono soggetti alla disciplina prevista dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».

1.49

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

          «5-bis. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di esperti e consulenti, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, nonché di concessione di immobili pubblici per fini sociali ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 61 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sono pubblicati e aggiornati nel sito internet istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», e sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

1.50

Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

          «7-bis. Al fine di sostenere l'azione delle amministrazioni locali di contrasto alle condizioni di vulnerabilità sociale, al disagio e alla devianza dei minori e dei giovani, anche stranieri, nonché in favore delle politiche di inclusione, in considerazione dell'afflusso migratorio verso i comuni costieri e di frontiera, tra i quali sono da considerarsi inclusi Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli Venezia Giulia è concesso, ai medesimi, un contributo nel limite massimo di spesa di cui al successivo comma.

          7-ter. Per le finalità di cui al comma 7-bis, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, da ripartirsi secondo i criteri e le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

          7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7-bis e 7-ter, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.51

Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

          «7-bis. "Al fine di sostenere le amministrazioni locali in condizione di difficoltà finanziaria nel garantire ai bambini della scuola dell'infanzia, agli alunni della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo grado con accertata condizione di disabilità ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, la necessaria assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, in adesione ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità in relazione all'inclusione scolastica è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027.

          7-ter. Con decreto dei Ministri dell'istruzione e del merito e per le disabilità, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della conversione in legge del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle misure di assistenza eventualmente già attivate, del numero di bambini e alunni con disabilità accertata iscritti presso ciascuna istituzione scolastica.

          7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".».

1.52

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

          «7-bis. Ai fini del finanziamento delle proposte di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 7 ottobre 2021, n. 383, ritenute ammissibili per l'inserimento nel Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA) di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, mediante lo scorrimento delle graduatorie, nonché per il finanziamento di ulteriori interventi, all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "95,04 milioni di euro per l'anno 2025, 93,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 48,36 milioni di euro per l'anno 2028, 53,04 milioni di euro per l'anno 2029, 54,60 milioni di euro per l'anno 2030, 54,64 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032" sono sostituite dalle seguenti: "580,04 milioni di euro per l'anno 2025, 1011,29 milioni di euro per l'anno 2026, 47,15 milioni di euro per l'anno 2027, 978,36 milioni di euro per l'anno 2028, 1453,04 milioni di euro per l'anno 2029, 956,6 milioni di euro per l'anno 2030, 1514,64 milioni di euro per l'anno 2031 e 314,64 milioni di euro per l'anno 2032".

          7-ter. L'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogato.».

1.53

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

          «7-bis. Al fine di fronteggiare il disagio giovanile e contrastare la povertà educativa minorile, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato in misura pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

          7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.54

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

          «7-bis. All'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034" sono sostituite dalle seguenti: "1.185 milioni di euro per l'anno 2025, 1.618 milioni di euro per l'anno 2026, 700 milioni di euro per l'anno 2027, 1.630 milioni di euro per l'anno 2028, 2.100 milioni di euro per l'anno 2029, 1.602 milioni di euro 2030, 2.160 milioni di euro per l'anno 2031, 960 milioni di euro per l'anno 2032 e 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034".

          7-ter. L'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogato.».

1.55

Nave, Sironi, Di Girolamo

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

          «7-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei Comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.».

1.56

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

          «7-bis. Al nucleo familiare che vive in territori ad alta vulnerabilità sociale e in situazioni di rilevante degrado e disagio giovanile, al quale è riconosciuto il diritto all'Assegno di inclusione ovvero altre forme di sostegno al reddito e nel quale vi siano componenti minorenni o giovani adulti a rischio di dispersione scolastica o disagio giovanile, è affiancata un'equipe di sostegno socio-educativo, composta da assistenti sociali ed educatori professionali, con il compito di sostenere il nucleo familiare nel percorso educativo e genitoriale dei minori.».

1.57

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

          «7-bis. Nei territori ove sia certificata una mancata o incompleta o irregolare fruizione dei servizi dell'istruzione da parte di ragazzi e giovani in età scolare, il Ministero dell'istruzione e del merito interviene con propri ispettori, ne verifica le cause e, in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni istituisce, istituisce dei presidi di supporto socio-educativo per intercettare le famiglie dei giovani coinvolti e organizzare e gestire progetti e servizi educativi e riabilitativi all'interno del territorio di riferimento».

1.58

Nave, Sironi, Di Girolamo

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          «7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, le vigenti risorse sono incrementate di 28,5 milioni euro per l'anno 2025 ed è autorizzata una spesa di euro 40 milioni per l'anno 2026.»

1.59

Nave, Sironi, Di Girolamo

Precluso

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Al fine di rafforzare gli interventi degli assistenti sociali nel contrasto alla dispersione scolastica e ai processi di emarginazione sociale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale degli ordini degli assistenti sociali stipulano un protocollo d'intesa per consentire agli assistenti sociali di intervenire con più efficacia nei contesti di emarginazione sociale.»

1.60

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

          «7-bis. Ai fini di cui al presente articolo, in attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla povertà educativa, onde promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, presso ogni Prefettura è istituito un "Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile" al quale partecipano rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell'università, delle forze dell'ordine, dell'Azienda Sanitaria Provinciale, delle Direzioni Provinciali dell'INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell'avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica, le amministrazioni procedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

1.61

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

          «8-bis. Al fine di garantire il finanziamento di progetti nei comuni ad alta vulnerabilità sociale, individuati tra quelli con valore più elevato degli indici di deprivazione definiti dall'ISTAT, volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale e relativi all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, all'intervento agevolativo di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono assegnate, a integrazione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 luglio 2021, risorse aggiuntive pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

          8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.62

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

          «8-bis. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono soppresse.».

G1.1

Sironi, Di Girolamo, Nave

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (A.S.1384);

     premesso che:

          l'articolo 1 del provvedimento in esame disciplina interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti al fine di fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile;

          in particolare, viene demandato al Commissario straordinario nominato per il Comune di Caivano il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale funzionali ai seguenti comuni o aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale: 1. Rozzano (MI), 2. Roma -Quartiere Alessandrino-Quarticciolo, 3. Napoli - Quartiere Scampia-Secondigliano, 4. Orta Nova (FG), 5. Rosarno-San Ferdinando (RC), 6. Catania Quartiere San Cristoforo, 7. Palermo - Borgo Nuovo;

     considerato che:

          i comuni e le aree metropolitane elencate all'articolo 1 rappresentano una parte del tutto esigua delle realtà territoriali interessate da situazioni di disagio giovanile, povertà educativa, degrado urbano e criminalità, ma sono rappresentative dell'urgenza di provvedere alla definizione di un programma nazionale straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale esteso ai comuni o alle aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale del Paese, accompagnato da adeguate risorse finanziare;

          progetti virtuosi posti in essere da alcuni Comuni, volti a colmare le fragilità e i bisogni che caratterizzano particolari periferie e contesti urbani caratterizzati da degrado e vulnerabilità sociale, mediante la ridefinizione degli spazi e dei servizi pubblici, hanno messo in luce l'importanza di un approccio integrato con le esigenze della comunità locali, che garantisca il pieno coinvolgimento delle associazioni e delle organizzazioni dei cittadini, degli enti del Terzo settore, della popolazione giovanile, dei migranti, delle parti sociali e delle categorie produttive, nella consapevolezza che i processi di risanamento e riqualificazione del tessuto sociale in ambito urbano richiedano tempi lunghi e non possano esaurirsi nella realizzazione di specifici e contingenti progetti e infrastrutture,

     impegna il Governo,

          nell'ambito del Piano straordinario di interventi infrastrutturale o di riqualificazione funzionale del territorio del Comune di Rozzano (MI), di cui all'articolo 1 del provvedimento in titolo,  ad assumere ogni iniziativa di propria competenza al fine di:

          a) assicurare la partecipazione e la consultazione delle comunità interessate dal Piano degli interventi, con il coinvolgimento attivo degli organismi sociali, delle associazioni e dei comitati locali di cittadini, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione degli interventi, anche avvalendosi dei dati dell'Osservatorio sulle periferie di cui all'articolo 3-bis, del decreto-legge 15 settembre 2023. n. 123;

          b) promuovere le necessarie sinergie tra le istituzioni competenti al fine di agevolare una pianificazione di lungo periodo, che tenga conto delle evoluzioni del contesto sociale ed economico di riferimento e dei fabbisogni espressi dalla popolazione;

          c) rafforzare i presìdi di legalità e trasparenza nei contesti dove è più alta l'esposizione al rischio di infiltrazioni criminali, promuovendo misure di contrasto alla criminalità e il coinvolgimento di una cittadinanza attiva e monitorante;

          d) adottare tutte le iniziative necessarie per promuovere azioni e strategie finalizzate al riuso, anche temporaneo, degli spazi pubblici in stato di abbandono o dismessi, secondo i principi della sostenibilità ambientale, senza consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo e con l'obiettivo di riconvertirli per finalità culturali, sociali, ricreative e sportive, anche tramite il coinvolgimento degli enti del Terzo settore e delle associazioni sportive dilettantistiche;

          e) favorire l'immediata acquisizione al patrimonio pubblico dei beni confiscati alle organizzazioni criminali e la loro tempestiva assegnazione per il riutilizzo ai fini sociali;

          f) ridurre le situazioni di marginalizzazione e degrado sociale promuovendo percorsi di inserimento lavorativo e professionale per i nuclei familiari più vulnerabili e segnalati dai servizi sociali del territorio medesimo;

          g) stanziare adeguate risorse per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi;

          h) riferire alle Camere in ordine alle specifiche misure disposte, alle modalità di attuazione e ai risultati attesi.

G1.2

Sironi, Di Girolamo, Nave

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del ddl n. 1384 di conversione in legge, con modificazioni, del d-l 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR;

     premesso che:

          l'articolo 1 comma 1 demanda al Commissario straordinario nominato ai sensi del l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, il compito di predisporre ed attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di progetti di riqualificazione sociale e ambientale, funzionali  a sette zone d'Italia individuate tra i comuni o le aree metropolitane ad alta vulnerabilità sociale al fine di fronteggiare le relative situazioni di degrado e disagio giovanile;

     considerato che:

          le sette zone d'Italia individuate quali luoghi di attuazione di queste misure emergenziali purtroppo non esauriscono il lungo elenco di tutte le criticità analoghe presenti sul territorio nazionale;

          le periferie urbane sono tra i luoghi ove si addensano gran parte delle fragilità e dei bisogni a cui questo decreto vuole dare risposta disciplinando interventi urgenti di carattere infrastrutturale e di riqualificazione,

     impegna il Governo:

          a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'inserimento di prescrizioni volte al raggiungimento su tutto il territorio nazionale dei medesimi obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge mediante l'attuazione di politiche urbane integrate volte a: 1) potenziare i servizi e le prestazioni urbane che favoriscano la coesione, la solidarietà e l'inclusione sociale giovanile e il contrasto alla povertà educativa, sportiva, culturale e artistica, creando spazi di sana aggregazione sociale e presidi culturali per la legalità; 2) promuovere, nell'ambito della rigenerazione urbana, il riuso edilizio di edifici pubblici o privati in stato di degrado o di abbandono, dismessi o inutilizzati o in via di dismissione, incentivando la riqualificazione edilizia secondo i principi di ecosostenibilità ambientale, senza consumo o impermeabilizzazione di nuovo suolo,  favorendo il miglioramento del decoro urbano e architettonico complessivo, tutelando e valorizzando i contesti di valore culturale, architettonico paesaggistico e ambientale, tutelando ed incrementando le aree a verde naturale e profondo.

G1.100

Sironi, Di Girolamo, Nave

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (AS 1384);

     premesso che:

          l'articolo 1 introduce misure finalizzate ad interventi infrastrutturali e di riqualificazione urgenti per fronteggiare situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e disagio giovanile;

     considerato che:

          lo scorso 12 aprile, è stata approvata la revisione della direttiva europea sulle performance energetiche degli edifici (Epbd- Case green);

          secondo la nota informativa dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA), esposizione agli inquinanti atmosferici è causa di morti premature e anni quantificabili, in riferimento ai dati del 2021, in quasi 26.000 decessi per le sole regioni della pianura padana a causa della esposizione all'eccesso di polveri sottili (PM 2,5) e più di 5.000 in riferimento al biossido di azoto, per un totale di ben 31.000 decessi ogni anno nella sole regioni del nord a causa dell'inquinamento atmosferico;

          il 22 aprile scorso, in occasione della giornata della terra i sindaci delle città di Milano, Bologna, Torino, Venezia e Treviso hanno sottoscritto il "Patto dei Sindaci per una Pianura Padana che respiri, le città cambiano aria, prendendo atto della drammatica situazione in cui versano le città del bacino padano e chiedendo al governo "fondi straordinari per i piani di sostituzione delle caldaie obsolete e, più in generale, per l'efficientamento energetico degli edifici e la riforestazione urbana, in tempi rapidi e con un sistema di erogazione agile ed efficiente";

          fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di contenere il numero dei decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO2) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 e coinvolte nell'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020 (per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione) e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO2), nonché al fine di contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazioni 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO2);

     considerato, altresì, che:

          la coibentazione degli edifici riduce il fabbisogno energetico del riscaldamento domestico e con l'efficientamento energetico si riduce la quantità di emissioni inquinanti,

     impegna il Governo a:

          valutare l'opportunità di introdurre, in vista del recepimento della direttiva case green, anche in via sperimentale e in anticipo rispetto ai termini indicati dalla stessa direttiva, misure mirate che diano una priorità di intervento, anche attraverso l'introduzione di incentivi di maggior favore, per gli immobili privati ricadenti nei territori del bacino padano e nelle regioni sotto infrazione da parte dell'Unione europea per il superamento dei limiti di inquinamento dell'aria, al fine di promuovere interventi in materia di efficientamento energetico in edilizia attingendo, nei limiti di finanza pubblica, da fondi e risorse statali destinate alle regioni.

1.0.1

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Rifinanziamento del fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA)

          1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 278, le parole «annui a decorrere dall'anno 2024», sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»;

          b) dopo il comma 278, è aggiunto il seguente:

          "278-bis. Al fine di far fronte all'elevato numero di istanze ammissibili presentate nell'anno 2024 per l'accesso al Fondo istituito ai sensi dell'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo ILVA, una quota della dotazione prevista per l'anno 2025 del suddetto fondo, pari a 7,5 milioni di euro, è destinata ad integrare gli indennizzi riconosciuti per l'annualità 2024.".

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 19,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.».

2.1

Fregolent

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il comma 1 con il seguente:

          «1. A seguito di ricognizione del fabbisogno idrico della Regione Siciliana, il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 provvede alla progettazione nella regione, di impianti di dissalazione, anche mobili, opere di  rifacimento ed efficientamento della rete infrastrutturale idrica, dighe e invasi necessari all'efficientamento della risorsa idrica, nelle more dell'avvio della realizzazione dei lavori nei termini di cui al successivo comma 2-bis.»;

          b) sostituire il comma 2, con il seguente:

          «2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui, si provvede per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028:

          1) quanto a 180 milioni di euro, mediante la corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          2) quanto a 20 milioni di euro a valere sulle risorse rese disponibili dalla Regione Siciliana nell'ambito del proprio bilancio.»;

          c) dopo il comma 2, inserire il seguente:

          «2-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2, volte alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono concesse annualmente a decorrere dall'approvazione da parte della della Regione Siciliana:

          a) della riorganizzazione territoriale del servizio idrico integrato, volto alla delimitazione di un Ambito Territoriale Unico comprendente l'intero territorio regionale;

          b) della concessione della gestione del servizio idrico integrato ad un unico soggetto industriale, nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo  31 marzo 2023, n. 36;

          c) dell'adozione di una tariffa regionale unica.»

2.2

Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «anche mobili» aggiungere le seguenti: «a basso consumo energetico e alimentati prioritariamente da fonte eolica o solare, escludendo l'utilizzo di fonti energetiche climalteranti,».

2.3

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Trapani e Gela» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto del principio "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.»

2.4

Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis»;

          b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 101, comma 6, primo periodo, le di parole: « o in accordo con fattore concentrazione tipico degli scarichi derivanti dagli impianti di desalinizzazione» sono soppresse; b) al numero 12) dell'Allegato II alla Parte seconda è aggiunta, in fine, la seguente voce: «impianti di desalinizzazione»; c) all'Allegato IV alla Parte seconda, al numero 8), la lettera s-bis) è soppressa; d) all'Allegato 5, alla Parte terza, alla voce 1.2.3-bis, "Specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione": 1) al numero (2), le parole: «a esclusione di cloruri e solfati,» sono soppresse; 2) al numero (3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione delle aree sensibili di cui all'articolo 91 e le aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali»; 3)il numero (3-bis) è soppresso.»

2.5

Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Si apportano le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, secondo periodo, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis».

          b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, nelle more della definizione dei criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati al processo di desalinizzazione di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 17 maggio 2022, n. 60, tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il presente comma si applica anche ai procedimenti autorizzatori già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 12, comma 1 della legge 17 maggio 2022, n. 60.»

2.6

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «opera» con le seguenti: «può operare, in caso di motivata necessità,» e dopo le parole: «decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39», aggiungere le seguenti: «fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

     Conseguentemente:

          dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il Commissario straordinario e il soggetto attuatore di cui al comma 1 si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC. A tale fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al presente comma si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.

         1-ter. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario e il soggetto attuatore di cui al comma 1. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

          al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2023» con le seguenti: «del comma 1, secondo periodo, del presente articolo».

2.7

Nave, Sironi, Di Girolamo

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire la parola «opera» con le seguenti: «può operare, in caso di motivata necessità,»;

          b) dopo le parole «decreto legge 14 aprile 2023, n. 39», inserire le seguenti: «fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

2.8

Sironi, Di Girolamo, Nave

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", fatta salva la revoca dell'incarico e l'obbligo per il soggetto attuatore di restituire le somme percepite in caso di inadempimento."

2.9

Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo "Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo il soggetto attuatore provvede prioritariamente alla realizzazione degli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche in misura pari ad almeno il 60 per cento entro un termine fissato dal Commissario ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, comunque non superiore a un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

2.10

Lorefice, Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli scarichi degli impianti di dissalazione di cui al presente comma, devono situarsi ad una distanza non inferiore a 200 metri dalla linea di costa laddove sia la profondità del fondo marino non inferiore a 10 metri sia il ricambio di acqua consentano la dispersione dei reflui prodotti dal processo di dissalazione al fine di evitare impatti negativi ambientali sugli ecosistemi marini e marino- costieri».

2.11

Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il Commissario straordinario e il soggetto attuatore di cui al comma 1 si avvalgono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC. A tal fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione ''Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione ''Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.».

2.12

Nave, Sironi, Di Girolamo

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Al fine di tutelare l'ambiente marino e gli ecosistemi, il Commissario straordinario provvede ad adottare tutte le soluzioni utili al riutilizzo della salamoia a fini produttivi«.

2.13

Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Il Commissario straordinario prevede la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) in conformità con le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per assicurare la sostenibilità ambientale nella realizzazione degli impianti di dissalazione, di cui al comma 1.».

2.14

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. Al fine di garantire la compatibilità ambientale, il Commissario straordinario sottopone gli interventi di cui al comma 1 alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) secondo le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Norme in materia ambientale).».

2.15

Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, il Commissario e il soggetto attuatore di cui al comma 1. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2.16

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

     Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          «b-bis) quanto a 50 milioni di euro, finalizzati all'acquisto di una nave dissalatore funzionale anche alle necessità di approvvigionamento idrico delle piccole isole, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.17

Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Al comma 2, lettera a), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché degli impianti per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue per usi industriali e agricoli.».

2.18

Nave, Sironi, Di Girolamo

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, una quota non inferiore al dieci per cento degli stanziamenti previsti dal comma 2 è riservata alle attività di monitoraggio dello stato dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici nelle aree interessate dai dissalatori«.

2.19

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

          4-bis. Al fine di garantire un'immediata risoluzione alla fase critica per l'idrologia lacustre e ripristinare la normale situazione di sostenibilità ambientale e sociale del lago Trasimeno, il Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, provvede, in via di somma urgenza, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria volti al ripristino dell'officiosità idraulica e di altri interventi ritenuti necessari, individuati d'intesa con la regione Umbria e i comuni interessati. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario opera ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.

          4-ter. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita una Cabina di regia, composta dal Commissario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, da rappresentanti della regione Umbria, dei comuni interessati, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute, e integrata, su richiesta dei componenti, da rappresentanti della comunità tecnico-scientifica, per l'individuazione e gestione di un piano di interventi volti a stabilizzare il livello del lago Trasimeno, ad approfondire lo studio dei comportamenti del materiale solido depositato sul fondo del lago medesimo, a definire modalità e tecniche di dragaggio e impatti ambientali del materiale dragato, nonché a definire progetti volti prevedere una gestione virtuosa dei sedimenti mediante la possibilità di riuso.
4-quater. Per le finalità di cui al comma 4-bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione Umbria, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, nelle acque del lago Trasimeno, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lacustre. Il decreto di cui al primo periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attività di controllo e monitoraggio.
4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le risorse di cui al primo periodo confluiscono nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 39 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.
4-sexies. Per la realizzazione degli interventi individuati ai sensi del comma 4-ter è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 a favore della regione Umbria. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.20

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          4-bis. Al fine di potenziare la rete idrica lucana e di avviare improcrastinabili opere urgenti per ampliare la capacità di raccolta degli invasi presenti sul territorio della regione Basilicata, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 a favore della medesima regione Basilicata. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.21

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

          4-bis. Per ristorare le famiglie e le attività economiche commerciali residenti nell'ambito dei comuni serviti dal bacino idrico della Camastra e colpite dall'emergenza idrica, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Alla definizione delle modalità di erogazione delle risorse di cui al primo periodo si provvede mediante apposito decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la regione Basilicata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.22

Fregolent

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2025» con le seguenti: «30 giugno 2026».

2.23

Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole «31 dicembre 2025» con le seguenti: «30 giugno 2026»

2.24

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: «31 dicembre 2025» con le seguenti: «30 giugno 2026».

2.25

Fregolent

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 2, capoverso «1-bis", del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

           «c-bis) opere infrastrutturali volte a garantire la sicurezza idrica.».

2.26

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          5-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, della legge 13 dicembre 2024, n. 191, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

          «c-bis) opere infrastrutturali volte a garantire la sicurezza idrica».

2.27

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          5-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, le parole: «la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie» sono sostituite dalle seguenti: «la legittima disponibilità della superficie derivante dalla titolarità di un diritto di proprietà o di godimento o di altro diritto reale».

2.28

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

          6.1. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche della Regione Siciliana, della regione Sardegna e dell'Italia meridionale, è autorizzata la spesa complessiva di 1.700 milioni di di euro, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2028, 2029, 2030 e 2031 e di 100 milioni di euro per l'anno 2032, da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto delle autorità di bacino distrettuali della Sicilia, della Sardegna e dell'Appennino meridionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 6-ter.

          6.2. Il comma 272, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente:

          «272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 5.262 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 385 milioni di euro per l'anno 2025, 618 milioni di euro per l'anno 2026, 630 milioni di euro per l'anno 2028, 1.100 milioni di euro per l'anno 2029, 602 milioni di euro per l'anno 2030, 1.160 milioni di euro per l'anno 2031 e 160 milioni di euro per l'anno 2032».

2.29

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

          «6.1. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche della Regione Sardegna è autorizzata la spesa complessiva di 310 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2028 e 2029, da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto dell'autorità di bacino distrettuale della Sardegna. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 6-ter.

          6.2. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente:

          "272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 6.652 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 475 milioni di euro per l'anno 2025, 818 milioni di euro per l'anno 2026, 830 milioni di euro per l'anno 2028, 1.300 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032"».
 

2.30

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

          «6.1. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche dell'Italia Meridionale è autorizzata la spesa complessiva di 525 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2028, 2029, 2030 e 2031, da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 6-ter.
6.2. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente:

          "272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 6.437 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 460 milioni di euro per l'anno 2025, 818 milioni di euro per l'anno 2026, 830 milioni di euro per l'anno 2028, 1.300 milioni di euro per l'anno 2029, 802 milioni di euro per l'anno 2030, 1.360 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032"».
 

2.31

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

          «6.1. Al fine di assicurare i necessari investimenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche della Regione Siciliana, è autorizzata la spesa complessiva di 830 milioni di euro, di cui 30 milioni per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030 e 100 milioni di euro per l'anno 2031, da destinare alla realizzazione delle opere valutate come prioritarie nella prima proposta d'azione alla Cabina di regia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, elaborate con il supporto dell'autorità di bacino distrettuale della Sicilia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi del comma 6-ter.

          6.2. Il comma 272 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è sostituito dal seguente:

          "272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 6.132 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 455 milioni di euro per l'anno 2025, 818 milioni di euro per l'anno 2026, 730 milioni di euro per l'anno 2028, 1.200 milioni di euro per l'anno 2029, 702 milioni di euro per l'anno 2030, 1.360 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032"».
 

2.32

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

          «6.1. Al fine di contrastare gli effetti dei danni connessi al fenomeno della scarsità idrica, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro il 30 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione Toscana, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree marine ubicate all'interno della laguna di Orbetello, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attività di controllo e monitoraggio.».

2.33

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

          «6.1. Al fine di contrastare la grave crisi idrica e l'emergenza siccità nelle zone montane della Sicilia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sentito il Presidente della Regione Siciliana».

2.34

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

          «6.1. All'Allegato 1 al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

TOSCANA

Interventi per la riduzione del rischio idraulico afferente al fiume Albegna, nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

TOSCANA

Mitigazione del pericolo idraulico sul torrente Marinella di Travalle tra gli attraversamenti ferroviario e autostradale nel comune di Calenzano (provincia di Firenze);

TOSCANA

Adeguamento del manufatto di sottopasso del colatore sinistro di acque basse presso la Fattoria Flori in località Il Valico nel comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze);

TOSCANA

Rifacimento dei manufatti di immissione nel Fiume Bisenzio del Canale Macinante e del canale Vecchio Gavine in località il Valico nel Comune di Campi Bisenzio (provincia di Firenze);

TOSCANA

Realizzazione di cassa di espansione sul Torrente Stella a valle della confluenza con il Torrente Falchereto nel comune di Quarrata (provincia di Pistoia);

TOSCANA

Sistemazione idraulica del rio San Bartolomeo, nel comune di San Miniato (provincia di Pisa) con adeguamento strutturale degli argini nel tratto.

          »

2.35

Lorefice, Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

          «6-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione e una gestione efficiente delle risorse idriche, gli impianti industriali o quelli oggetto di revamping presenti nella regione Sicilia che prevedono l'utilizzo di acque nei processi industriali o di raffreddamento, devono dotarsi di ogni sistema idoneo a chiudere il ciclo delle acque interne anche mediante la realizzazione di reti duali per il riutilizzo interno delle acque.

     Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli impianti industriali e per quelli oggetto di revamping».».

2.36

Lorefice, Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Dopo il comma 6, inserire, infine, i seguenti:

          «6-bis. Al fine di fronteggiare le conseguenze provocate dalla situazione di grave deficit idrico della Regione Sicilia, di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), con riferimento al settore idrico integrato, può disporre la sospensione temporanea, a decorrere dal 1 gennaio 2025 e per un periodo non inferiore a 18 mesi, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo interessato dall'emergenza per le utenze situate nel territorio della Regione Siciliana.

          6-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), disciplina le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introduce altresì agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei territori di cui al comma 6-bis, individuando le modalità per la copertura delle sospensioni dei pagamenti e delle agevolazioni di cui al presente articolo attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso a strumenti di tipo perequativo.».

     Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «infrastrutture idriche,» aggiungere le seguenti «nonché della tutela tariffaria per le utenze della Regione Sicilia».

2.37

Lorefice, Nave, Sironi, Di Girolamo

Precluso

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

          «6-bis. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione delle risorse idriche e per contenere gli sprechi, ogni immobile pubblico e privato presente nella regione Sicilia e oggetto di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria deve prevedere ogni "best practice" finalizzata a ridurre lo spreco idrico».

2.38

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 6-sexies, dopo le parole: «Invaso di Campolattaro» aggiungere le seguenti: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse a copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento relativo all'"Invaso di Campolattaro" sono utilizzate dal Commissario straordinario d'intesa con la regione Campania, quale soggetto attuatore dell'intervento.».

2.39

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 6-septies, primo periodo, sostituire le parole da: «Al fine di procedere celermente» fino a: «delle strutture delle amministrazioni territoriali interessate» con le seguenti: «Al fine di garantire il proseguimento delle attività in essere riguardanti lo studio sulla risorsa idrica in Val D'Enza, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 a favore dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.»

2.40

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 6-septies, primo periodo, sostituire le parole: «Al fine di procedere celermente al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva della diga di Vetto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare» con le seguenti: «Al fine di procedere celermente con l'implementazione dello studio e conseguente realizzazione delle opere ritenute necessarie per contemperare la disponibilità naturale di risorsa idrica, la domanda di risorsa idrica e il raggiungimento degli obiettivi ambientali in Val d'Enza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa con la regione Emilia-Romagna,».

2.41

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 6-septies, primo periodo, sostituire le parole: «Al fine di procedere celermente al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva della diga di Vetto» con le seguenti: «Al fine di procedere celermente con l'implementazione dello studio e conseguente realizzazione delle opere ritenute necessarie per contemperare la disponibilità naturale di risorsa idrica, la domanda di risorsa idrica e il raggiungimento degli obiettivi ambientali in Val d'Enza».

     Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo è assicurato il pieno coinvolgimento degli enti territoriali interessati e del Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale e del Consorzio della bonifica parmense.»

2.42

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 6-septies, primo periodo, sostituire le parole: «Al fine di procedere celermente al completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica e della progettazione esecutiva della diga di Vetto» con le seguenti: «Al fine di procedere celermente con l'implementazione dello studio e conseguente realizzazione delle opere ritenute necessarie per contemperare la disponibilità naturale di risorsa idrica, la domanda di risorsa idrica e il raggiungimento degli obiettivi ambientali in Val d'Enza».

     Conseguentemente, al medesimo comma 6-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 a favore del soggetto attuatore per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico economico, da effettuarsi ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle opere ritenute necessarie per mitigare la crisi idrica in Val D'Enza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.43

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Dopo il comma 6-septies aggiungere i seguenti:

          «6-octies. Al fine di ridurre gli effetti della grave crisi idrica che ha colpito negli ultimi anni la Regione Siciliana e contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici agli impatti dei cambiamenti climatici è istituito nell'ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali e per la Sicurezza del Settore Idrico (PNIISSI) un Programma Straordinario di Interventi dell'importo complessivo di 4.115 milioni di euro, ripartito nelle seguenti annualità: 1.035 milioni di euro per l'anno 2025, 1.300 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.780 milioni di euro per l'anno 2027.

          6-novies. Le risorse di cui al comma 6-octies. sono destinate al finanziamento di interventi di manutenzione ed ammodernamento della rete idrica Siciliana, al consolidamento, sfangamento e messa in sicurezza delle dighe siciliane, nonché alla messa a norma dei depuratori delle acque reflue e il recupero delle acque depurate per usi agricoli, zootecnici e industriali.

          6-decies. Con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e d'intesa con la Regione Siciliana, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari oggetto di finanziamento anche al fine di intervenire nelle aree del territorio a maggiore vulnerabilità.

          6-undecies. Agli oneri derivanti dal comma 6-octies. si provvede mediante riduzione di pari importi agli stanziamenti di cui al Programma 11, della Missione 14, dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e trasporti relativi alla Realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.».

G2.1

Sironi, Di Girolamo, Nave

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (A.S.1384);

     premesso che:

          l'articolo 2 contiene disposizioni volte al contrasto della scarsità idrica e al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche;

          come noto, il cambiamento climatico si ripercuote sulla disponibilità di acqua, in quantità e qualità; le risorse idriche disponibili vanno tutelate, in primis, attraverso un loro uso più consapevole non solo nel comparto agricolo ma anche in quello industriale sul quale, fino ad oggi, è stata riposta poca attenzione sull'uso efficiente dell'acqua;

          in un Paese come il nostro caratterizzato da fenomeni estremi quali siccità e alluvioni, il risparmio idrico costituisce la chiave di volta per affrontare tanto i temi ecologici quanto quelli economici legati ai processi produttivi delle imprese;

          l'adozione di meccanismi di incentivazione ad hoc capaci di promuovere le necessarie azioni di risparmio, riuso e riutilizzo dell'acqua negli ambiti produttivi, attraverso interventi di "efficienza idrica", sulla falsariga dei c.d. Certificati Bianchi per l'efficienza energetica, consentirebbe non solo di ridurre notevolmente l'utilizzo di questa risorsa nel comparto industriale ma altresì di abbattere la percentuale dei costi economici legati allo spreco idrico sui costi totali aziendali, costi spesso ritenuti marginali o non affatto considerati dalle medesime imprese;

     considerato che:

          l'introduzione di un meccanismo regolamentato di mercato come quello dei Certificati blu, basati sulla remunerazione ai soggetti che, attraverso interventi di "efficienza idrica", siano in grado di raggiungere obiettivi prestabiliti di risparmio dell'acqua utilizzata nel processo produttivo, si andrebbero a premiare quelle realtà produttive con un certificato che riconosce loro il risparmio nell'uso finale di acqua e, correlando questo risparmio anche ad interventi quali innovazioni di prodotto o di processo che riducano il consumo di acqua come input produttivo, si favorirebbe la riduzione dei consumi di acqua in un comparto water intensive come quello industriale,

     impegna il Governo a:

          adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte ad introdurre un meccanismo regolamentato di mercato destinato a riconoscere e valorizzare il risparmio nell'uso finale di acqua nei settori produttivi, anche attraverso l'introduzione di meccanismi premiali correlati ad interventi quali innovazioni di prodotto o di processo che permettano di ridurre il consumo di acqua come input produttivo, al fine di contribuire in modo decisivo alla salvaguardia della risorsa idrica nel nostro Paese.

G2.2

Sironi, Di Girolamo, Nave

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (A.S.1384);

     premesso che:

          l'articolo 2 introduce misure urgenti per il contrasto alla scarsità idrica;

          la promozione di politiche pubbliche volte alla gestione efficiente e sostenibile della risorsa idrica è prioritaria per assicurare la tutela ambientale e lo sviluppo economico del Paese;

          l'introduzione di un'etichettatura ambientale che comunichi l'impronta idrica dei prodotti consentirebbe ai consumatori di esercitare scelte d'acquisto più consapevoli, premiando le aziende che adottano pratiche produttive sostenibili e contribuendo così a ridurre la pressione sulle risorse idriche;

          l'integrazione dell'impronta idrica all'interno dei Criteri Ambientali Minimi permetterebbe di valorizzare ulteriormente la dimensione ambientale degli acquisti pubblici, promuovendo l'adozione di soluzioni che minimizzino il consumo di acqua e gli impatti correlati;

          la definizione di politiche e normative che promuovano la ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di strumenti per la valutazione dell'impronta idrica rappresenta un elemento fondamentale per indirizzare le imprese verso una maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale;

          l'istituzione di un credito d'imposta dedicato agli investimenti sostenibili contribuirebbe a modernizzare il tessuto produttivo nazionale, promuovendo l'innovazione tecnologica e lo sviluppo di nuove filiere industriali,

     impegna il Governo a:

          a) intraprendere iniziative legislative per introdurre un sistema di etichettatura ambientale che indichi l'impronta idrica dei prodotti;

          b) aggiornare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli appalti pubblici includendo tale parametro, promuovere strumenti di misurazione standardizzati a livello internazionale;

          c) incentivare economicamente le imprese che investono in sistemi di etichettatura e sensibilizzazione dei consumatori, definendo nel contempo le modalità di concessione e monitoraggio degli incentivi nel rispetto degli standard ISO 14046 in materia di impronta idrica e ISO 46001 in materia di efficienza idrica.

G2.3

Sironi, Di Girolamo, Nave

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (A.S.1384);

     premesso che:

          l'articolo 2 del provvedimento in esame, prevede che il Commissario straordinario nazionale per la scarsità idrica provveda, in via d'urgenza, alla realizzazione di impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, avvalendosi della società Siciliacque S.p.A. quale soggetto attuatore;

          il carattere di estrema urgenza delle richiamate disposizioni è dettato dalla grave condizione di crisi idrica del territorio siciliano;

     considerato che:

          la definizione di una strategia di contrasto alla scarsità idrica richiede un approccio sistemico e sostenibile, che consenta di dare attuazione ad un complesso di misure che contemplino, in primis, la riduzione degli sprechi, mediante l'efficientamento delle reti di adduzione dell'acqua potabile e la riduzione delle perdite che ancora si attestano su valori troppo elevati;

          secondo il rapporto Istat sull'acqua, In Sicilia, nel 2022, la perdita idrica nella fase di immissione in rete dell'acqua per usi autorizzati è stata del 51,6%, per un volume di 339,7 milioni di metri cubi, il che significa che quasi la metà dell'acqua immessa negli acquedotti non raggiunge i cittadini e le imprese;

          in un momento storico in cui la sostenibilità è un tema centrale, diventa prioritario investire sulla manutenzione e modernizzazione delle infrastrutture idriche, rendendole più resilienti e pronte ad affrontare le sfide del cambiamento climatico, in linea con le misure previste dal PNRR e dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici,

     impegna il Governo a:

          adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché la riduzione delle perdite idriche e l'efficientamento delle reti di adduzione dell'acqua siano considerati interventi prioritari nella strategia volta ad affrontare la grave crisi idrica nel territorio della Regione siciliana, mediante la previsione di un termine certo per la realizzazione degli interventi e lo stanziamento di adeguate risorse economiche

G2.4

Sironi, Di Girolamo, Nave

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (A.S.1384);

     premesso che:

          nel contesto attuale stiamo vivendo una situazione drammatica a causa del cambiamento climatico, con conseguenze quali la siccità, l'innalzamento vertiginoso delle temperature, l'inquinamento ambientale, la scarsa quantità della risorsa idrica;

          l'acqua è una risorsa essenziale per la vita e per lo sviluppo delle attività umane, con l'agricoltura che rappresenta uno dei settori a maggiore consumo idrico;

          in un contesto di crescente scarsità d'acqua, il recupero e il riutilizzo delle acque reflue provenienti dagli impianti di depurazione costituiscono un'opportunità strategica per garantire la sostenibilità dell'agricoltura e la tutela delle risorse idriche;

          l'agricoltura è il principale utilizzatore di risorse idriche a livello globale, con prelievi che superano il 70% dell'acqua dolce disponibile;

          il riutilizzo delle acque reflue depurate permette di: ridurre la pressione sulle risorse idriche naturali, diminuendo il prelievo da falde e corsi d'acqua; garantire un apporto idrico costante alle coltivazioni, indipendentemente dalla stagionalità delle precipitazioni; fornire un contributo di nutrienti (come azoto, fosforo e potassio), riducendo il ricorso a fertilizzanti chimici;

          secondo le stime di Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche) il riuso delle acque reflue depurate in agricoltura ha un potenziale enorme (9 miliardi di metri cubi all'anno, è il volume di acqua che esce dai depuratori), ma tuttavia in Italia viene sfruttato solo per il 5 per cento (475 milioni di metri cubi);

          il riutilizzo delle acque reflue in agricoltura comporta innumerevoli vantaggi, tra cui il risparmio idrico ed energetico. Infatti consente di risparmiare acqua potabile che può essere utilizzata per altri scopi, come il consumo umano, ma anche di ridurre i costi in termini energetici del trasporto di acqua potabile per l'irrigazione; inoltre, l'utilizzo di acque reflue trattate invece che di acqua potabile per l'irrigazione può altresì comportare un beneficio in termini di impatto ambientale mediante la riduzione della quantità di acque reflue che devono essere trattate e scaricate in ambienti naturali; così come può contribuire a mantenere il livello di umidità del suolo e a migliorare la sua fertilizzazione;

          sempre secondo le stime recentemente elaborate da Utilitalia, in Italia sono attivi 18.140 impianti di depurazione, di cui 7.781 dotati di un trattamento secondario/avanzato, che si potrebbero potenziare per renderli idonei alla produzione di acqua per il riuso;

          è altresì particolarmente importante favorire il ciclo naturale dell'acqua nei territori urbanizzati imprimendo un cambiamento di rotta nella gestione delle acque meteoriche: superare la tradizionale canalizzazione dei deflussi meteorici e favorire la "ripermeabilizzazione" del suolo, l'infiltrazione delle acque meteoriche o il loro recupero per l'utilizzazione;

          l'immissione rilevante e repentina di acque meteoriche convogliate tramite fognature comporta modificazioni all'andamento naturale delle portate nei corsi d'acqua; soprattutto in zone urbanizzate a elevato grado di impermeabilizzazione, piccoli corsi d'acqua possono trasformarsi rapidamente in torrenti in piena;

          è quanto mai necessario contrastare l'attuale crisi climatica attraverso l'implementazione di misure di efficienza idrica tra cui il riutilizzo delle acque reflue in agricoltura, che può rappresentare una strategia importante per prevenire e gestire la scarsità idrica, purché avvenga in condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza e delle regole di buona prassi industriale e agricola, così come previsto dal decreto 12 giugno 2003, n. 185, Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

          l'incentivazione di adeguati sistemi di recupero e di riutilizzo delle acque meteoriche - oltre a consentire di gestire in modo oculato la risorsa più preziosa per la nostra vita, l'acqua potabile e a contribuire, insieme alle misure necessarie alla riqualificazione energetica, a rendere i nostri edifici e le nostre vite più sostenibili avrebbe effetti positivi anche sotto il profilo economico-finanziario, poiché ridurrebbe i costi dell'approvvigionamento idrico,

      impegna il Governo a:

          a)  valutare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, la possibilità di prevedere l'inserimento, nell'ambito delle attività di competenza del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, di misure finalizzate, anche attraverso il ricorso a misure incentivanti, ad incrementare l'utilizzo dell'acqua reflua in agricoltura, nonché alla realizzazione di opere certificate finalizzate al recupero e al riutilizzo delle acque meteoriche, come definite ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quali misure efficienti per contrastare il cambiamento climatico, per prevenire e gestire la scarsità idrica, nonché per garantire la sicurezza e la sostenibilità della risorsa agricola, nell'ottica di un sistema di economia circolare;

          b) avviare una campagna informativa - che si avvalga di un impegno congiunto tra istituzioni, imprese e cittadini - per promuovere una cultura del riuso responsabile della risorsa idrica.

G2.5

Sironi, Di Girolamo, Nave

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (A.S.1384);

     premesso che:

          le alterazioni del sistema climatico inducono significative variazioni nei regimi idrologici, con ripercussioni dirette sulla quantità e sulla qualità delle risorse idriche disponibili, compromettendo la sicurezza idrica a scala locale e globale;

          il contesto geografico e climatico dell'Italia la rende particolarmente suscettibile agli impatti dei cambiamenti climatici in atto, i quali si manifestano attraverso una marcata variabilità dei regimi idrologici, con alternanza di periodi di prolungata siccità e di eventi precipitativi intensi, compromettendo la sicurezza idrica del Paese e mettendo a rischio la sostenibilità dei sistemi socioeconomici;

          il PNRR individua un quadro di interventi prioritari volti a migliorare la gestione integrata delle risorse idriche, con l'obiettivo di rafforzare la resilienza del sistema idrico nazionale di fronte agli impatti dei cambiamenti climatici e di promuovere un utilizzo efficiente e sostenibile della risorsa idrica;

          la gestione efficiente e sostenibile delle risorse idriche è fondamentale per garantire l'approvvigionamento idrico per tutti gli usi, compresi l'agricoltura, l'industria e l'uso domestico, nonché per preservare gli ecosistemi acquatici;

     considerato che:

          l'istituzione di un meccanismo finanziario dedicato, quale il "Blue Deal Italiano", si configura come uno strumento essenziale per sostenere economicamente gli interventi previsti dal PNRR, favorendo l'adozione di soluzioni tecnologiche all'avanguardia e promuovendo una gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche;

          tale fondo è destinato a finanziare interventi di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture idriche, progetti di raccolta e stoccaggio delle acque piovane, attività di ricerca e sviluppo nel settore idrico e iniziative per una gestione sostenibile delle risorse idriche nelle aree urbane;

          la dotazione finanziaria del fondo dovrà essere dimensionata in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di generare effetti positivi di lungo periodo,

     impegna il Governo a:

          a) valutare l'opportunità di istituire il Fondo "Blue Deal Italiano", con l'obiettivo di sostenere finanziariamente gli interventi previsti dal PNRR nel settore idrico e promuovere progetti innovativi per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse idriche;

          b) definire criteri chiari e trasparenti per l'accesso al fondo e per la selezione dei progetti da finanziare, al fine di garantire un utilizzo efficiente e mirato delle risorse.

G2.6

Sironi, Di Girolamo, Nave

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (A.S.1384);

     premesso che:

          il provvedimento in esame reca misure per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, anche sottoposte o da sottoporre a gestione commissariale, riguardo a situazioni di degrado di varia natura, ambientale, sociale nonché infrastrutturale;

          nell'ambito delle situazioni che presentano una certa criticità, merita un intervento urgente di bonifica e di riqualificazione ambientale una parte di territorio siciliano noto come "fascia trasformata" che comprende le coste delle province di Agrigento, Caltanissetta Ragusa e Siracusa;

          la zona descritta risulta sommersa da "dune" di rifiuti derivanti soprattutto dalle attività sericole composti da fusti, contenitori di pesticidi, manufatti in cemento, polistirolo, piante estirpate e plastica, che vengono quotidianamente bruciati dando luogo al fenomeno delle "fumarole" con l'immissione nell'aria di diossina e di altri agenti altamente inquinanti e pericolosi per la salute umana;

          questa discarica abusiva, la cui estensione coinvolge una fetta di territorio siciliano sempre più esteso e il cui materiale nocivo si riversa in mare a causa dell'enorme quantitativo che si va ad accumulare sulla costa, è oggetto di indagine della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. I componenti di quest'organo, apprezzata la gravità del fenomeno de quo, hanno voluto effettuare dei sopralluoghi e svolgere delle audizioni in Prefettura, interloquendo con il procuratore di Gela, il procuratore facente funzione di Catania Agata Santonocito e il responsabile dell'Osservatorio Zoomafie della Lav;

          la questione ha assunto un tale interesse che il 6 febbraio un componente della Commissione ecomafie, senatore del collegio della zona in esame, ha tenuto nella sala Nassirya del Senato, una conferenza stampa durante la quale è stato proiettato un docufilm, realizzato da un Organizzazione non governativa di Cooperazione Internazionale del Sud (CISS), che riporta la grave condizione ambientale di quel territorio. Grazie a questa incisiva testimonianza video e dal successivo dibattito, a cui ha partecipato il Presidente della Commissione ecomafia, sono emerse delle proposte per affrontare alcuni aspetti della questione, quali ad esempio, l'opportunità di incentivare le bioplastiche in agricoltura, scoraggiando l'uso del più inquinante materiale politene di cui si fa un largo impiego nelle serre,

     impegna il Governo a:

          favorire gli interventi citati dall'articolo 2 del provvedimento in esame per fronteggiare situazioni di particolare emergenza e a tutela dell'ambiente, con ulteriori iniziative poste all'adozione, con l'urgenza richiesta dal caso, di adeguate misure per intervenire sulla grave situazione ambientale e sanitaria rappresentata in premessa afferente alla cosiddetta "fascia trasformata", valutando altresì l'opportunità di nominare un commissario straordinario al fine di garantire, in tempi determinati, la bonifica e la riqualificazione dell'area e l'individuazione di soluzioni idonee per lo smaltimento dei rifiuti generati dall'attività sericola, nonché la promozione di incentivi statali per favorire in agricoltura l'uso delle bioplastiche.

2.0.1

Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per il potenziamento e il monitoraggio delle infrastrutture idriche)

          1. Al fine di ridurre le perdite idriche e in coerenza con le direttive (UE) 2020/2184 in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano e 2000/60/CE recante istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, i metodi più efficaci per la valutazione e la riduzione delle perdite di acqua, al fine di migliorare l'infrastruttura di distribuzione idrica e minimizzare gli sprechi.

          2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo con una dotazione annua di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, con lo scopo di supportare investimenti in infrastrutture idriche e in tecnologie avanzate di monitoraggio, con l'obiettivo di garantire un'efficiente gestione e distribuzione dell'acqua potabile.

          3. L'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) provvede a monitorare il valore attuale delle perdite idriche per chilometro di rete e la percentuale di perdita complessiva fornendo indicazioni alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

          4. Il sistema di monitoraggio delle perdite idriche, gestito dall'ARERA, è finalizzato a prevedere le perdite future fino al 2030 attraverso l'uso di simulazioni avanzate e tecnologie innovative, al fine di pianificare gli interventi in modo tempestivo ed efficace. A tale scopo, l'ARERA, con cadenza annuale, elabora una proiezione a cinque anni del valore delle perdite idriche a livello nazionale, basata su serie storiche degli indicatori e sugli interventi previsti nei Piani d'ambito. I dati forniti dall'ARERA sono resi pubblici.

          5. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce linee guida nazionali per la riduzione delle perdite idriche e per la gestione ottimale delle reti idriche, stabilendo criteri operativi e standard tecnici per gli interventi sul territorio con l'obiettivo di garantire la riduzione media delle perdite del 12 per cento per l'indicatore delle perdite lineari e del 4,4 per cento per la percentuale complessiva rispetto al livello registrato nel 2016.

          6. L'ARERA trasmette annualmente alle Camere una relazione specifica sulla situazione delle perdite idriche in Italia, comprensiva di analisi, proposte di intervento e valutazione dell'efficacia delle misure implementate nel corso dell'anno.».

2.0.2

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2.1

(Fondo per interventi strutturali di contrasto alla siccità «Nature based»)

          1. Al fine di contrastare la siccità attraverso l'aumento della resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e la riduzione delle dispersioni di risorse idriche mediante l'implementazione di interventi strutturali di ingegneria naturalistica di soluzioni basate sulla natura (nature based solutions) quali, ad esempio, interventi di riforestazione, per una naturale conservazione idrica, e il ripristino dei bacini idrografici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un Fondo con dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite l'ISPRA e le Autorità di bacino interessate, si provvede ad individuare i criteri di accesso al Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 

2.0.3

Lorefice, Sironi, Di Girolamo, Nave

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura)

          1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato «Fondo per l'utilizzo delle acque reflue in agricoltura», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse del fondo sono erogate a favore degli impianti di depurazione per l'effettuazione dell'affinamento terziario delle acque reflue al fine del loro utilizzo in agricoltura, con priorità nell'assegnazione alle Regioni che si trovano in emergenza idrica.

          2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

2.0.4

Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del Fondo "Blue Deal Italiano)

          1. Al fine di incentivare gli interventi strategici e innovativi previsti dal Piano Nazionale per la tutela e l'uso sostenibile delle risorse idriche, nonché per affrontare le sfide del cambiamento climatico e garantire un uso sostenibile delle risorse idriche, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato "Blue Deal Italiano", con una dotazione annuale di 20 milioni di euro, a decorrere dal 2025, da destinare a progetti di adattamento climatico, sviluppo di infrastrutture idriche e promozione di tecnologie innovative.

          2. Le risorse del "Blue Deal Italiano" sono destinate, in particolare, a finanziare:

          a) interventi di manutenzione, ammodernamento e rifacimento delle infrastrutture idriche, con l'obiettivo di ridurre le perdite e garantire una distribuzione efficiente della risorsa idrica;

          b) progetti di raccolta e stoccaggio delle acque piovane, anche attraverso la costruzione di invasi e altre infrastrutture per il contenimento e il recupero delle acque meteoriche;

          c) attività di ricerca e sviluppo nel campo delle tecnologie per il risparmio e il recupero delle acque, al fine di favorire l'innovazione e l'efficienza nella gestione della risorsa idrica;

          d) interventi e progetti per la gestione sostenibile delle acque piovane nelle aree urbane volti a promuovere una maggiore resilienza delle infrastrutture urbane;

          e) interventi di ammodernamento e rifacimento delle reti di drenaggio urbano esistenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e ridurre il rischio di allagamenti;

          f) studi e ricerche sulla gestione sostenibile delle acque piovane e sulla loro integrazione nei piani urbanistici e di sviluppo territoriale;

          3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di accesso al fondo, i criteri di priorità per la selezione dei progetti e le modalità di rendicontazione delle risorse utilizzate.».

2.0.5

Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione di un Fondo per la Gestione del Drenaggio Urbano delle Acque Piovane)

          1. Al fine di migliorare la gestione delle acque piovane e promuovere una maggiore resilienza delle infrastrutture urbane, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato "Fondo per la Gestione del Drenaggio Urbano delle Acque Piovane,", con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2026, destinato a finanziare interventi e progetti per la gestione sostenibile delle acque piovane nelle aree urbane.

          2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, in particolare, alla realizzazione di: a) progetti di infrastrutture verdi, quali giardini rain-garden, tetti verdi e sistemi di drenaggio naturale, per la raccolta e la gestione delle acque piovane; b) interventi di ammodernamento e rifacimento delle reti di drenaggio urbano esistenti, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e ridurre il rischio di allagamenti; c) studi e ricerche sulla gestione sostenibile delle acque piovane e sulla loro integrazione nei piani urbanistici e di sviluppo territoriale.

          3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri di accesso e le modalità di erogazione delle risorse del fondo, nonché le linee guida per la progettazione e la realizzazione degli interventi.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.6

Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito d'imposta per la Gestione Sostenibile delle Risorse Idriche e l'Introduzione dell'Etichettatura Ambientale dell'Impronta Idrica water footprint)

          1. Al fine di promuovere una gestione sostenibile delle risorse idriche e sensibilizzare i consumatori sull'impatto ambientale dei prodotti, è introdotto un sistema di etichettatura ambientale che prevede l'indicazione dell'impronta idrica "water footprint", per i prodotti commercializzati sul territorio nazionale. Tale sistema è finalizzato ad identificare e a rendere noto ai consumatori il consumo di acqua legato alla produzione, distribuzione e smaltimento dei prodotti, favorendo così una scelta informata e sostenibile.

          2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aggiorna i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli acquisti pubblici di cui all'articolo 57 del Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36, includendo l'impronta idrica al fine di contribuire a monitorare e ridurre gli impatti idrici legati alle forniture, in linea con gli obiettivi nazionali di sostenibilità ambientale. Con il medesimo decreto di cui al presente comma sono definiti i requisiti tecnici per la misurazione e la dichiarazione dell'impronta idrica e le modalità di accesso alle risorse del fondo per le imprese interessate.

          3. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, alle imprese è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento, a partire dall'anno 2026, per le spese sostenute finalizzate a:

          a) realizzare studi sull'impronta idrica dei propri prodotti, anche mediante l'adozione di strumenti di misurazione standardizzati e riconosciuti a livello internazionale;

          b) sviluppare e implementare il sistema di etichettatura ambientale, compresa la creazione di piattaforme digitali per la raccolta e la verifica dei dati relativi all'impronta idrica dei prodotti;

          c) sensibilizzare e informare i consumatori sui temi della sostenibilità idrica e dell'impatto ambientale delle produzioni.

          4. I criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 3, finalizzati anche a prevedere il monitoraggio dello stesso credito d'imposta e il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5, nonché le spese ammissibili, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dall'avvio del sistema di etichettatura di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua altresì, come requisiti necessari per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 3, il rispetto degli standard ISO 14046 in materia di impronta idrica (water footprint) e ISO 46001 in materia di efficienza idrica (water efficiency).

          5. Per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.7

Nave, Sironi, Di Girolamo

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di sicurezza e resilienza delle risorse idriche)

          1. Al fine di garantire la sicurezza e la resilienza della filiera acquedottistica, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) promuove un'azione coordinata tra i diversi livelli di pianificazione, volta alla definizione di output che riflettano l'effettiva disponibilità delle fonti di approvvigionamento per ciascun utilizzo cui sono destinate, con l'obiettivo di evidenziare i contesti maggiormente vulnerabili e di intervenire tempestivamente per assicurare la sicurezza dell'intero sistema acquedottistico.

          2. In particolare, l'Autorità di regolazione prevede l'introduzione di un macro-indicatore, denominato M0 - Resilienza idrica, finalizzato a misurare la capacità di resilienza del sistema di approvvigionamento idrico. Questo indicatore, aggiornato con cadenza semestrale, dovrà rappresentare uno strumento di monitoraggio continuo per identificare criticità strutturali e operativi, in modo da intervenire per migliorare la gestione e l'affidabilità delle risorse idriche.

          3. Nello sviluppo delle attività di gestione e potenziamento degli impianti acquedottistici, si dovrà considerare la configurazione della filiera di approvvigionamento, il livello di infrastrutturazione dei singoli ambiti territoriali, e la situazione di governance regionale, con particolare attenzione alle aree che beneficiano della disponibilità idrica proveniente dai dissalatori.».

2.0.8

Lorefice, Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

          (Modifica alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)

          1. Alla legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis.

(Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione)

          1. al fine di contrastare il fenomeno della scarsità idrica tutelando gli ecosistemi e di garantire una maggiore organicità nella costruzione e gestione degli invasi e degli impianti di desalinizzazione, è istituito il Piano nazionale degli impianti di desalinizzazione, di seguito "il Piano". Il Piano è definito dall'Osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici e disciplina:

          a) il censimento degli impianti di desalinizzazione di rilievo nazionale e regionale, completo di tutte le informazioni in merito alle condizioni strutturali degli impianti di desalinizzazione esistenti, in termini di sicurezza, stato di vetustà delle strutture;

          b) le migliori pratiche per la costruzione e la gestione degli impianti, aggiornate con cadenza quinquennale»;

          b) all'articolo 12, comma 3:

          1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque solo in seguito agli interventi sulla rete idrica che dimostrino una riduzione delle perdite per almeno il 40 per cento»;

          2) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

          «a-bis) tutti gli impianti di desalinizzazione devono avere, già in sede progettuale, caratteristiche tecniche tali da conseguire la neutralità energetica»;

          a-ter) gli impianti di desalinizzazione in esercizio che vanno adeguati, entro il 2040, mediante processi di ristrutturazione e modernizzazione al fine di ottimizzare la produzione e l'efficienza energetica;

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificato in 20 milioni di euro per l'ano 2025, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.9

Naturale, Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni sui costi del servizio idrico e incentivi per il risparmio idrico nei settori produttivi attraverso l'istituzione di certificati blue)

          1. In attuazione dell'art. 9 della Direttiva 2000/60/CE, i costi del servizio idrico sono commisurati alla reale misura dei prelievi idrici, nel rispetto dei principi europei del «recupero integrale dei costi», compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, e «chi inquina paga», ai sensi degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 9 della Direttiva 2000/60/CE, assicurando una gestione omogenea e sostenibile della risorsa idrica.

          2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta norme in materia di promozione del risparmio idrico mediante l'adozione di un sistema denominato "Certificati Blu" per incentivare il risparmio idrico e il riuso dell'acqua in tutti gli ambiti produttivi. Il sistema è finalizzato a riconoscere e incentivare gli interventi di efficientamento idrico che portino a una riduzione dell'uso dell'acqua, tramite l'emissione di certificati in funzione della quantità di acqua risparmiata. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì stabiliti i parametri finalizzati al calcolo del risparmio idrico conseguito.

          3. Per il triennio 2026-2028, l'assegnazione dei Certificati Blu è effettuata a titolo premiale e senza obiettivi vincolanti, con lo scopo di incentivare l'adozione di pratiche di risparmio idrico da parte degli operatori. Per il finanziamento dei certificati assegnati a titolo premiale nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Gli incentivi sono assegnati sulla base della riduzione documentata dei consumi di acqua, calcolati rispetto ai valori medi di settore, con l'obiettivo di premiare le aziende che riducono significativamente l'utilizzo della risorsa idrica.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

2.0.10

Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure a sostegno dei servizi antincendio e di soccorso tecnico nei comuni delle isole minori della Regione Siciliana)

          1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, dell'articolo 12, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata ai comuni delle isole minori della Regione siciliana, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate agli enti delle predette isole minori è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

2.0.11

Naturale, Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti per il rilancio delle imprese olivicole - Istituzione della Zona agricola speciale - ZAS)

          1. Al fine di contribuire al risanamento del tessuto economico delle aree interessate, nonché di rilanciare la produttività agricola e la competitività territoriale, è istituita la Zona agricola speciale (ZAS) nelle aree colpite da Xylella fastidiosa, in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

          2. Le imprese olivicole situate nella Zona agricola speciale (ZAS) di cui al comma 1 godono di uno o più dei seguenti benefici:

          a) l'accesso, in deroga alla legislazione vigente, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della dotazione finanziaria ordinaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 5;

          b) la concessione di un contributo a fondo perduto commisurato al valore di produzione registrato nell'anno precedente;

          c) la concessione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali da destinare a progetti di ammodernamento tecnologico;

          d) la concessione di un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2025 sui mutui bancari contratti entro la data del 31 dicembre 2024;

          e) la sospensione, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo riconoscimento del debito, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, tasse e sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

          3. I benefici di cui al comma 2 sono determinati nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

          4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.».

2.0.12

Naturale, Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti per il settore olivicolo- Rifinanziamento del fondo per la rigenerazione olivicola)

          1. Il Fondo di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025e 2026.

          2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e

          le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da Xylella fastidiosa.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

G2-bis.1

Bizzotto

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

     premesso che:

          il provvedimento reca diverse misure urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, fra cui, tra le altre, disposizioni urgenti in materia di infrastrutture;

          in particolare, l'articolo 2-bis, come introdotto dalla Camera, introduce specifiche misure urgenti per fronteggiare situazioni di rischio idrogeologico,

     impegna il Governo:

          a destinare, all'interno degli stanziamenti disponibili e non impegnati del fondo di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al Comune di Marostica (VI), un contributo di euro 400.000 per l'anno 2025 per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza per dissesto idrogeologico del Viadotto San Luca e opere connesse, attraverso le modalità già previste per la gestione del fondo.

2-quater.0.1

Fregolent

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 2-quinquies.

(Fondo per il contrasto alle emergenze idriche)

          1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il Fondo per il contrasto alla crisi idrica, con una dotazione iniziale pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Alle risorse del fondo di cui al periodo precedente possono accedere le regioni che provvedono alla riorganizzazione territoriale del servizio idrico, delimitandolo a un Ambito Territoriale Unico comprendente l'intera Regione, alla concessione della gestione del servizio idrico integrato ad un unico soggetto industriale, nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo  31 marzo 2023, n. 36, nonché all'adozione di una tariffa regionale unica, al fine di garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti idrici

          2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, ferma l'assegnazione prioritaria delle risorse sulla base delle condizioni delle infrastrutture e dell'approvvigionamento idrici di ciascuna regione.

          3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutate in 600 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente articolo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.».

3.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

          «1.1.  I poteri del Commissario straordinario di cui al comma 1 sono revocati per l'esecuzione dei progetti del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, il cui completamento dei lavori e delle opere relativi agli interventi sia previsto successivamente alla data del 6 gennaio 2026. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 424 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Commissario straordinario verifica il grado di attuazione degli interventi e del relativo cronoprogramma procedurale, anche ai fini della verifica della cessazione dei poteri commissariali per effetto della presente disposizione.

          1.1.1 Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 13 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91 al Commissario straordinario, di cui al comma 1, sono altresì revocati i poteri commissariale per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, la cui entrata in esercizio è prevista successivamente alla data di cui al comma 1.1.».

3.2

Cataldi, Nave, Sironi, Di Girolamo

Precluso

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

          «1-bis. Per le esigenze di soccorso pubblico, connesse all'imminente svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250 unità, per l'anno 2025 a valere sulle facoltà assunzionali a legislazione vigente nonché, per i posti residui, mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità

          1-ter. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2025 ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente ai ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

          1-quater. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.3

Maiorino, Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

       «1-bis.Per l'implementazione della raccolta differenziata e della raccolta porta a porta funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3.4

Verducci

Precluso

Al comma 1-bis, lettera b), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: « dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232» con le seguenti: « delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.5

Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 1-bis inserire i seguenti:

          «1-ter. I poteri del Commissario straordinario, di cui al comma 1, sono revocati per l'esecuzione dei progetti del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, il cui completamento dei lavori e delle opere relativi agli interventi sia previsto successivamente alla data del 6 gennaio 2026. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 424 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Commissario straordinario verifica lo stato di attuazione degli interventi e del relativo cronoprogramma procedurale, anche ai fini della verifica della cessazione dei poteri commissariali per effetto della presente disposizione.

          1-quater. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 13 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91 al Commissario straordinario, di cui al comma 1, sono altresì revocati i poteri commissariale per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, la cui entrata in esercizio è prevista successivamente alla data di cui al comma 1-ter.».

3.6

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico con seguenti: le misure di supporto operativo, ivi comprese quelle di pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico,.

3.7

Nave, Sironi, Di Girolamo

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: "le misure di supporto operativo alla pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico" con le seguenti: «le misure di supporto operativo, ivi comprese quelle di pianificazione comunale di protezione civile per il rischio idraulico e idrogeologico,".

3.8

Irto, Basso, Fina

Precluso

Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

          2-bis. Al fine di consentire la conclusione dell'istruttoria riguardante la relazione della regione Campania di cui all'articolo 9-ter, comma 12, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, contenente un dettagliato e documentato report sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico, approvato dalla regione Campania, e della conseguente necessità di completare la richiamata attività istruttoria, il termine di cui all'articolo 9-ter, comma 12, terzo periodo, del medesimo decreto è prorogato al 30 giugno 2025. Fino a tale termine la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con il personale ad essa assegnato alla data del 3 luglio 2024 e nei limiti delle risorse utilizzabili allo scopo, assicura la gestione stralcio della gestione commissariale, ai sensi della medesima legge n. 887 del 1984, garantendo lo svolgimento delle attività necessarie e urgenti correlate agli interventi in corso, con particolare riferimento alle opere o ai lavori già eseguiti o in fase di collaudo. Il responsabile della struttura di supporto opera nella qualità di responsabile (Commissario) per la gestione stralcio. Per le attività di cui al periodo precedente, la struttura di supporto può avvalersi anche dell'Unità Tecnica-Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, funzionalmente ed organizzativamente disciplinata dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014 e 1° dicembre 2017. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 76 del 2024. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000,00 euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.9

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

          3-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, allo scopo di consentire la prosecuzione della ricostruzione privata e pubblica sull'isola di Ischia, la spesa di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 150 milioni di euro per l'anno 2027.
3-ter. Per gli interventi previsti dall'articolo 5-ter, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per l'anno 2027.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter, si provvede, quanto a 133 milioni di euro per l'anno 2025 e a 133 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

3.10

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

          «3-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, allo scopo di consentire la prosecuzione della ricostruzione privata e pubblica sull'isola di Ischia, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

          3-ter. Per gli interventi previsti dall'articolo 5-ter, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

          3-quater. Per le finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter, per l'anno 2027 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro il limite di 200 milioni di euro.»

3.11

Nave, Sironi, Di Girolamo

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

          «3-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 682, della legge di bilancio per l'anno 2025, allo scopo di consentire la prosecuzione della ricostruzione privata e pubblica sull'Isola di Ischia, la spesa di cui all'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata, per gli anni 2025 e 2026, di euro 100 milioni per ciascuna annualità.

         3-ter. Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo capoverso, dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'Isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026.

       3-quater. Per le finalità di cui ai precedenti commi 3-bis e 3-ter, per l'annualità 2027, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 entro il limite di euro 200.000.000,00.».

3.12

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

          «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano a tutti gli immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico, come individuati dal piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del citato decreto-legge n. 109 del 2018, integrato dal piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico previsto dall'articolo 5-quater del citato decreto-legge n. 186 del 2022.

         3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, relativi agli edifici a rischio non danneggiati dagli eventi catastrofici del 2017 e del 2022, da delocalizzare obbligatoriamente, pari a 50 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

3.14

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano a tutti gli immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico, come individuati dal piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018, integrato dal piano commissariale di interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e dall'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico previsto dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Agli oneri aggiuntivi relativi agli edifici a rischio non danneggiati dagli eventi catastrofici del 2017 e del 2022, da delocalizzare obbligatoriamente, si provvede mediante lo stanziamento di 50 milioni di euro a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.»

3.13

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

       «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano a tutti gli immobili da delocalizzare a causa dell'elevato e non mitigabile rischio idrogeologico, come individuati dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018 integrato dal Piano degli interventi urgenti previsto dall'art. 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 e dall'aggiornamento del PAI previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Agli oneri aggiuntivi relativi agli edifici a rischio non danneggiati dagli eventi catastrofici del 2017 e del 2022, da delocalizzare obbligatoriamente, si provvede mediante lo stanziamento di euro 50.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

3.15

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis. Al fine di supportare il sistema di protezione civile della regione Sardegna, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 287 è aggiunto il seguente:

          "287-bis. Al fine di garantire i servizi di protezione civile, di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi per la regione Sardegna, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione Sardegna e l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna, sono autorizzati, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, all'interno dei rispettivi Piani integrati di attività e organizzazione (PIAO), a derogare ai limiti alla capacità assunzionale previsti dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai limiti alla spesa per il personale previsti dall'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché ai limiti alle risorse disponibili per il salario accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, a valere sulle risorse del bilancio della regione Sardegna e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato."».
 

3.16

Nave, Sironi, Di Girolamo

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis. Alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 694, primo periodo, le parole: "20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 40 milioni dal 2027 al 2029" e, al secondo periodo, le parole: "di maggiore vulnerabilità sismica" sono sostituite dalle seguenti: "sismicamente vulnerabile";

          b) al comma 695, ultimo periodo, la parola: "50" è sostituita dalla seguente: "100";

          c) al comma 700, le parole: "al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e di eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi, e sono" sono sostituite dalla seguente: "e";

          d) al comma 701, alinea, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "sessanta";

          e) al comma 702, le parole: "pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 100 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 40 milioni dal 2027 al 2029" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per la quota parte di risorse eventualmente non disponibile nello stato di previsione di cui al periodo precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione, in ogni caso nel limite di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.17

Nave, Sironi, Di Girolamo

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

       «3-bis. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento sismico del 20 maggio 2024 che ha colpito i Campi Flegrei, costituendo causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile, i soggetti titolari di mutui la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata danneggiata con inagibilità parziale o sgomberata per inagibilità hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.».

3.18

Nave, Sironi, Di Girolamo

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

      «3-bis. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, ai datori di lavoro di aziende situate nell'area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, nella misura del 100 per cento fino al 30 giugno 2025, nei limiti di 30 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.19

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          «3-bis. Al comma 2, lettera a), numero 2), dell'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 dopo le parole: "finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto" sono inserite le seguenti: ", compresa quella portuale,".»

3.23

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

          "2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.

          2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.

          2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

3.20

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

     «3-bis. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

          "2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate "zona di intervento" delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".»

3.21

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

       «3-bis. All'articolo 9-septies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          "1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 150 milioni di euro per il 2025 e 150 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo".»

3.22

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis. All'articolo 9-septies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          "1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la detrazione del 110 per cento di cui al- l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 150 milioni di euro per il 2025 e 150 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

3.24

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis. All'articolo 9-septies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

          "1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, che, a valle dell'analisi dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023, dovessero risultare a media e alta vulnerabilità sismica, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 100 milioni di euro per il 2025 e 100 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo"».

3.25

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis. All'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole "e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti: "e di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026",

          b) al comma 4, lettera c) le parole: "il nesso di causalità" sono sostituite dalle con le seguenti: "la compatibilità";

          c) Al comma 9, lettera b) le parole: "quanto a 15.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 40.000.000"».

3.26

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 9-novies, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111,è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contributo di cui al presente comma spetta anche ai nuclei familiari individuati ai sensi del primo e del secondo periodo che abbiano già effettuato, ricevendo relativa revoca dell'ordinanza di sgombero, o stiano effettuando, con spese a proprio carico, interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2."

3.27

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente

          «3-bis. Al fine di fronteggiare l'emergenza dovuta all'erosione della costa jonica nel tratto lucano compreso tra Metaponto e Scanzano Jonico, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 in favore della regione Basilicata. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

G3.1

Nicita, Basso

Precluso

Il Senato,

     premesso che:

          il provvedimento in esame reca misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

          l'articolo 3, ai commi 2 e 3, dispone misure relative allo stato di emergenza dichiarato per fronteggiare gli eventi meteorologici verificatisi nel novembre 2022, misure di supporto per il rischio idraulico e idrogeologico;

          nel 1990 anche il territorio delle province di Catania, Ragusa e Siracusa è stato colpito da un evento naturale eccezionale, ovvero da un sisma, per il quale sono state emanate ordinanze per la sospensione degli obblighi tributari; l'articolo 9, comma 17, legge n. 289 del 2002, ha stabilito che i contribuenti interessati da tali eventi sismici che colpirono le tre province siciliane potessero definire la loro posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, 1992 con il versamento del 10 per cento di quanto dovuto;

          ai fini dell'esecuzione dei rimborsi delle imposte versate per il triennio 1990-1992 dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, gli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti verificano, in base all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le istanze di rimborso, a condizione che le stesse fossero presentate entro il 1° marzo 2010, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e determinano le somme dovute;

          dopo diversi interventi normativi, l'articolo 7-bis del decreto legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, introdotto da un emendamento approvato in Senato, ha istituito un tavolo tecnico a fini ricognitivi, anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso, composto da un rappresentante dell'Agenzia delle entrate, un rappresentante della città metropolitana di Catania, un rappresentante del libero consorzio comunale di Siracusa e un rappresentante del libero consorzio comunale di Ragusa. Anche grazie a questa iniziativa, a partire da dicembre 2024 l'Agenzia delle entrate ha avviato l'erogazione dei suddetti rimborsi, i contribuenti aventi diritto hanno iniziato a ricevere, con l'aggiunta degli interessi, le somme spettanti, anche con riguardo al contenzioso in essere e a quello già concluso;

          l'articolo 19-ter del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, il cosiddetto "Mille Proroghe" per il 2025, ha ultimamente ampliato l'attività del tavolo tecnico, di cui al citato articolo 7-bis, all'esame del tema relativo a istanze di rimborso successive ai temini di legge;

          numerose sentenze della Corte Suprema di Cassazione hanno riconosciuto, nell'ambito del contenzioso, l'esistenza di un diritto al rimborso non prescrivibile; molti contribuenti, sebbene non abbiano avanzato richiesta di definizione entro il termine previsto del 1° marzo 2010, richiedono di vedersi corrispondere parimenti i relativi rimborsi,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di prevedere a valle dei lavori ricognitivi del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, le risorse necessarie per corrispondere i rimborsi anche nei confronti di quei contribuenti, residenti nei territori delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dal sisma del 1990, che non hanno fatto istanza entro il 1° marzo 2010, e, laddove possibile, provvedere anche mediante compensazione pluriennale delle imposte all'erario, se dovute.

3.0.1

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per la tutela del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei)

          1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, con particolare riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024, sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

          2. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 20 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni per l'anno 2026 destinati ad opere e di 1 milione di euro per il 2025 destinato all'analisi di vulnerabilità e al rafforzamento del monitoraggio conservativo. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

          3. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, le strutture periferiche del Ministero della Cultura, di cui all'articolo 33, comma 3, numero 38), e all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2025 e 200.000 euro per il 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

          «1-bis. La proroga di cui al precedente comma 1, lettera a) non costituisce causa ostativa al percorso di formale autorizzazione a costituire, anche in via anticipata rispetto alla scadenza, l'impresa portuale.».

4.2

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

          «3-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i commi 3-septies, 3-octies e 3-novies sono sostituiti dai seguenti:

          "3-septies. Le Autorità di sistema portuale, successivamente all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2023 e non oltre quarantacinque giorni dalla data di costituzione del fondo speciale di cui al successivo comma 3-novies, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, conferiscono allo stesso fondo una quota pari alla somma dell'1 per cento delle entrate proprie derivanti dal gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, già destinata al finanziamento di misure di incentivazione al pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti da imprese titolari di autorizzazione o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti allo sbarco e imbarco di persone, titolari di concessioni ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché per i dipendenti delle medesime Autorità di sistema portuale, che applichino il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti.

          3-octies. A decorrere dall'anno 2024, le risorse, pari all'1 per cento delle entrate proprie di ciascuna Autorità di sistema portuale derivanti dalle tasse richiamate al precedente comma, compatibilmente con le disponibilità del bilancio, sono versate dalle stesse Autorità di sistema portuale al Fondo speciale di cui al comma 3-novies successivamente all'approvazione del conto consuntivo.
        3-novies. Il Fondo di cui ai precedenti commi 3-septies e 3-octies è costituito presso l'INPS con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e considerato l'Accordo dalle stesse stipulato, nonché sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Con il medesimo decreto sono determinati, altresì, i criteri e le modalità di gestione, le prestazioni erogate dal citato Fondo e le risorse finanziarie affluenti al medesimo, nonché quant'altro connesso all'attuazione delle misure di incentivazione al prepensionamento di cui al comma 3-septies del presente articolo."».

4.3

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

          «3-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "collettivo" sono aggiunte le seguenti: "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

          b) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

          "d-bis) lavoratori portuali svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente.";

          c) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";

          d) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

          e) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".

          3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.4

Irto, Basso, Fina

Precluso

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

4.5

Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

4.6

Fregolent

Precluso

Sopprimere il comma 6.

4.7

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

          «7-bis. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, alle imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007 che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nell'ultimo semestre intercorrente tra il 1° giugno 2024 e il 31 dicembre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023, sono sospesi sino al 31 dicembre 2025 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

          a) alle imposte dirette;

          b) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

          c) all'imposta sul valore aggiunto.

          7-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 7-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2026 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2026. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.».

4.8

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

          «7-bis. Al fine di mitigare la crisi economica del settore della moda conseguente al calo degli ordinativi derivante dalla situazione congiunturale internazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2025, volto a promuovere le aggregazioni delle piccole e medie imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 dei codici ATECO 2007.

          7-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, le condizioni e le modalità di cui al comma 7-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

         7-quater. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.9

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

          «7-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e per favorire i processi di ristrutturazione o riconversione industriale, all'articolo 1, comma 419, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni".

          7-ter. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.10

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

          «7-bis. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "per il biennio 2023-2024" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2023-2025"».

4.11

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

         «7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: "pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "pari a trentaquattro settimane fino al 30 giugno 2025".

           7-ter. Le integrazioni al reddito di cui al comma 7-bis, relative al periodo dal mese di febbraio 2025 al mese di giugno 2025, sono concesse nel limite di spesa di 184 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

            7-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a 184 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

4.12

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

          «7-bis. L'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzato a istituire forme pensionistiche complementari anche per la categoria degli operai agricoli e per i lavoratori autonomi del settore agricolo iscritti nella relativa gestione INPS, sulla base di accordi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.».

4.13

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

          «7-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, in via sperimentale, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2025, volto a erogare contributi a fondo perduto a favore di privati a parziale o totale ristoro del calo degli ordinativi, a seguito della crisi economica del settore tessile, della moda e degli accessori di cui alle divisioni 13 e 14 dei Codici ATECO 2007, che hanno registrato un calo di fatturato o dei corrispettivi di almeno il 25 per cento nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023.

          7-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione, nonché le modalità di presentazione delle domande di agevolazione di cui al comma 7-bis, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziate.

         7-quater. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.1

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Decontribuzione zone alluvionate)

          1. Al fine di ottenere l'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le modalità operative per l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024 n. 101, sono differite all'annualità 2025 per le cooperative agricole di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ubicate nelle zone di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

        2. Il pagamento dei premi e dei contributi dovuti per il proprio personale dipendente, ivi compreso quello impiegatizio, e non ancora effettuati alla data del 30 novembre 2024, dalle cooperative di cui al comma precedente, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, sono sospesi sino al 16 dicembre 2025. Tale sospensione non comporta l'applicazione di sanzioni civili o amministrative.

        3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, con legge 12 luglio 2024, n. 101.».

4.0.2

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Esonero contributivo giovani agricoltori)

          1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di iscrizione, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».»

4.0.3

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme in materia di previdenza integrativa)

          1. L'articolo 18, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si interpreta nel senso che, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, continuano a non essere soggetti alla copertura integrativa di cui al presente comma i soggetti iscritti presso la Gestione separata dell'INPS lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.».

4.0.4

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rifinanziamento del Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

          1. Il Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato in misura pari a 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2025 e 2026.

          2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.5

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disciplina dell'attività di Consulente chimico di porto)

          1. Al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo l'articolo 116 è aggiunto il seguente:

"Art. 116-bis.

(Consulente Chimico di porto)

          1. L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto nonché alla tutela dell'incolumità pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attività attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere.

          2. L'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto è consentito ai professionisti in possesso di tutti i seguenti requisiti:

          a) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;

          b) iscrizione all'albo professionale dei chimici e fisici, nella sezione A settore chimica, o all'albo professionale degli ingegneri, nella sezione A settore industriale;

          c) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici ed al Consiglio nazionale degli ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale.

          3. I consulenti chimici di porto di cui al comma 1 sono iscritti in appositi registri tenuti dalle Capitanerie di porto.

          4. Gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'Autorità marittima e, nei casi previsti, anche all'Autorità di sistema portuale, al datore di lavoro e alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri, perizie in materia di chimica pura e applicata, nonché certificazioni analitiche deve essere effettuato da un professionista Chimico, iscritto all'Albo dei chimici e dei fisici.

          5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce con uno o più decreti le attività e i servizi svolti dal consulente chimico di porto di cui al comma 1, ivi incluse quelle già previste dalla legislazione vigente, le modalità di svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera c), le caratteristiche dei registri di cui al comma 3 e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri.

          6. I professionisti che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, risultino già iscritti in qualità di "consulente chimico di porto" nei registri di cui all'articolo 68 del presente regio decreto, sono iscritti di diritto nei registri di cui al comma 3. Con le modalità di cui al comma 5 sono indicate le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 3 e di estinzione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68 del codice della navigazione.

          7. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 5 e comunque non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono sospese le nuove iscrizioni ai registri di cui al comma 3.

          8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero della salute, entro ventiquattro mesi dall'approvazione dei decreti di cui al comma 5 può, con proprio decreto, apportare ulteriori disposizioni correttive in materia di attività e servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a chiarire il contenuto delle predette disposizioni e a garantire il più efficace funzionamento."».

5.1

Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «all'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque», aggiungere le seguenti:  «, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 95, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ».

5.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «L'autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque» aggiungere le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,».

5.3

Di Girolamo, Nave, Sironi

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 95, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'Autorità per la laguna di Venezia - Nuovo Magistrato delle Acque si attiene ai seguenti principi generali:

          a) rafforzare la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema lagunare nonché la valorizzazione del paesaggio lagunare, degli abitanti e delle attività economiche tradizionali attualmente presenti;

          b) promuovere, ai sensi dell'articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, uno sviluppo sostenibile che tenga conto della specificità dei luoghi e delle interazioni tra attività umane e ambiente naturale, prevedendo anche idonee misure di salvaguardia socio-culturale;

          c) adottare misure volte alla salvaguardia fisica e ambientale della Laguna di Venezia e delle città lagunari, prevedendo idonee misure per contrastare e prevenire l'inquinamento;

          d) adottare misure volte alla riqualificazione ambientale del sito di Porto Marghera, attraverso il completamento delle attività di bonifica del suolo e delle acque di falda contaminate e la qualificazione del medesimo quale zona ad economia speciale, nel rispetto del principio di precauzione al fine di garantire la compatibilità con l'ecosistema lagunare e con la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori;

          e) promuovere elevati livelli di tutela delle città storiche della Laguna di Venezia a salvaguardia dell'integrità storico-culturale e delle popolazioni ivi residenti, attraverso l'adozione di una disciplina conservativa del patrimonio edilizio pubblico e privato che preveda i divieti di demolizione e ricostruzione, nonché di trasformazione dei caratteri tipologici e morfologici degli organismi edilizi e dei luoghi aperti, il divieto di modificazione della trama viaria storica e dei relativi elementi costitutivi e il divieto di nuova edificazione anche degli spazi rimasti liberi.».

5.4

Aurora Floridia

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020» aggiungere le seguenti:  «a personalità di elevata e consolidata competenza professionale, con una comprovata esperienza in ambito professionale, culturale e scientifico, acquisita attraverso percorsi formativi universitari, postuniversitari e con contributi scientifici pubblicati, tenendo conto anche dei principi di indipendenza, pari opportunità di genere e dei requisiti di esperienza e competenza in materia ambientale.».

5.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 2, dopo le parole: «previsti dall'articolo 95, comma 10, del decreto-legge n. 104 del 2020» aggiungere le seguenti: «a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria, postuniversitaria e da pubblicazioni scientifiche,».

5.6

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «opera» con le seguenti: «può operare, in caso di motivata necessità,».

     Conseguentemente:

          al medesimo comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,» aggiungere le seguenti: «fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,»;

          dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

          «4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, primo periodo, allo scopo di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, nonché al fine di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il presidente della regione Liguria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). A tale fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al presente comma si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione «Amministrazione trasparente» del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.

          4-ter. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il commissario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il presidente dell'ANAC e il presidente della regione Liguria. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

          4-quater. All'articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli da 1 a 12, 16 e 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

5.7

Sironi, Di Girolamo, Nave

Precluso

Al comma 4, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire la parola: «opera» con le seguenti: «può operare, in caso di motivata necessità,»;

          b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» inserire le seguenti: «fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

5.8

Di Girolamo, Nave, Sironi

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

          «4-bis. Al fine di accelerare le procedure di affidamento e di ridurre il rischio di contenziosi giurisdizionali, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario si avvale della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione, da svolgere anche attraverso la predisposizione di atti-tipo e linee guida elaborati dall'Autorità medesima. Per la prevenzione e l'individuazione di conflitti di interessi, frodi, accordi illeciti tra operatori economici e infiltrazioni criminali in relazione a procedure di rilevanti valore e complessità, si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando la possibilità di utilizzare, per le verifiche connesse a procedure di minore importo e complessità, strumenti digitali, con particolare riferimento alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e al Fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le modalità e gli interventi oggetto delle attività di vigilanza e delle verifiche di cui ai precedenti periodi sono disciplinati con accordo tra il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e il Presidente della Regione Liguria. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

5.9

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

          «4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, primo periodo, allo scopo di assicurare la massima trasparenza delle procedure e delle decisioni, nonché allo scopo di favorire e semplificare le attività di verifica, controllo e analisi volte alla tempestiva individuazione di illeciti, irregolarità e conflitti di interessi, il Presidente della regione Liguria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di piattaforme informatiche e strumenti digitali interconnessi con la Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC. A tal fine l'ANAC è autorizzata a pubblicare e a diffondere tutti i dati e le informazioni di cui al primo periodo anche tramite collegamento informatico con la sezione ''Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario straordinario. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con la sezione ''Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Commissario straordinario.».

5.10

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del Lotto 1B Nuova linea Vigna Clara-Tor di Quinto (Chiusura anello ferroviario di Roma) per un importo pari a 175 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 95 milioni di euro per l'anno 2028.».

5.11

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del Nodo di Novara 1a fase per un importo pari a 77 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.».

5.12

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma e secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento, al finanziamento dei seguenti contratti:

          a) lotto 1B Nuova linea Vigna Clara-Tor di Quinto (Chiusura anello ferroviario di Roma);

          b) raddoppio della linea Roma-Viterbo - tratto Cesano-Vigna di Valle;

          c) raddoppio Lunghezza-Guidonia 2° fase (Bagni di Tivoli-Guidonia).».

5.13

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del completamento dell'elettrificazione jonica tratta Catanzaro Lido-Reggio Calabria per un importo pari a 40 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.».

5.14

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del Raddoppio Lunghezza-Guidonia 2a fase (Bagni di Tivoli - Guidonia) per un importo pari a 76 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.».

5.15

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto di Guasticce (By-pass di Pisa) per un importo pari a 299 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.».

5.16

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del Raddoppio Maerne-Castelfranco Veneto 1a fase per un importo pari a 250 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.».

5.17

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del Nuovo collegamento PM228 - Castelplanio Lotto 3 (Serra San Quirico - Castelplanio) per un importo pari a 326 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.».

5.18

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento della Roma-Pescara, Raddoppio tratte Sulmona-Pratola Peligna e Tagliacozzo Avezzano e Raddoppio tratte Interporto d'Abruzzo- Chieti-Pescara per un importo pari a 845 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.».

5.19

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. L'incremento dell'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria italiana - RFI S.p.a. di cui all'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è prioritariamente destinato, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma, al finanziamento del raddoppio della linea Roma-Viterbo - tratto Cesano-Vigna di Valle per un importo pari a 234 milioni di euro, da ripartire secondo le disponibilità previste per ciascuna annualità di riferimento.».

5.20

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

          «5-bis. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 25 milioni di euro per l'anno 2025 a favore di Rete Ferroviaria Italiana Spa, da destinare alla progettazione dell'Alta capacità ferroviaria nella tratta Genova-Roma della dorsale tirrenica.
         5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.21

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

          «5-bis. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale, è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2025 a favore della provincia di Grosseto, da destinare alla progettazione di nuove linee di trasporto rapido di massa per i collegamenti verso le località balneari e turistiche.
        5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.22

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

          «5-bis. Al fine di rilanciare la competitività dei porti italiani e la sostenibilità degli impianti portuali, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025 e 69,5 milioni di euro per l'anno 2026, destinata alle opere di accesso agli impianti portuali di cui all'articolo 1, comma 153 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di 14,5 milioni di euro per l'anno 2025, destinata alla competitività dei porti e all'efficienza del trasferimento ferroviario all'interno dei sistemi portuali di cui all'articolo 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

          5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 74,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 69,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.23

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

         «5-bis. Al fine di sostenere interventi di esecuzione di opere per la riqualificazione, il rinnovo e il potenziamento degli impianti sciistici a fune adibiti al trasporto di persone ubicati nella regione Toscana, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo sperimentale con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.

          5-ter. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al comma 5-bis.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.24

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. All'Allegato I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (Articoli da 41 a 44), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, l'articolo 4-bis è sostituito con il seguente:

"Art. 4-bis.

(Progettazione di servizi e forniture)

          1. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da una relazione generale illustrativa, da capitolato tecnico e da documento di stima economica secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del Codice.
2. La progettazione di servizi e forniture nei casi riguardanti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione descritte dalle destinazioni funzionali T.01, T.02 e T.03 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, essendo ad elevato contenuto tecnologico, elevata complessità e innovazione, richiedente competenze specifiche e altamente specializzate, È articolata in un unico livello ed è di norma predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. Nei casi in cui all'interno della stazione appaltante non vi siano dipendenti con competenze del settore, la progettazione è affidata a tecnici abilitati, esterni all'ente, aventi competenze specifiche nel settore. I contenuti minimi del progetto sono costituiti almeno da: una relazione generale illustrativa, una relazione tecnica, schemi logico funzionali, un capitolato tecnico prestazionale, un elenco prezzi unitari, da un computo metrico estimativo e da uno schema di contratto, secondo le previsioni di cui all'articolo 41, commi 13 e 14, del Codice."».

5.25

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

          «5-bis. All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026"».

5.26

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

          «5-bis. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Trieste," è inserita la seguente: "Grottaglie,".

          5-ter. Per la compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Grottaglie, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali, assegnati ai vettori selezionati mediante gara di appalto europea ai sensi degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli enti territoriali possono concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi, finalizzata a individuare altresì, sulla base delle risorse individuate ai sensi del presente comma, il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre ai collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Grottaglie, in ottemperanza e nei limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1008/2008.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.27

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

          «5-bis. Allo scopo di potenziare i percorsi di collegamento urbano destinati alla mobilità ciclistica, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 27 milioni di euro per l'anno 2026, destinata al Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

          5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025 e a 27 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.28

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          «5-bis. Per gli interventi di messa in sicurezza e ammodernamento della SS 407 Basentana, nonché per le opere complementari che interessano il tratto compreso tra Pisticci e Bernalda, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a favore di ANAS spa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.29

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

          «5-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità sostenibile è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2025, destinata al rinnovo del materiale rotabile e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

           5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.30

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

          «5-bis. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al primo periodo, le parole: "applicando, in aumento o in diminuzione" sono sostituite dalle seguenti: "applicando in aumento, ovvero in diminuzione per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025,";

          b) al secondo periodo, dopo le parole: "I maggiori" sono aggiunte le seguenti: "o minori"».

5.31

Di Girolamo, Nave, Sironi

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

          «5-bis. All'articolo 26, comma 6-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al primo periodo, le parole "applicando, in aumento o in diminuzione" sono sostituite dalle seguenti: "applicando in aumento, ovvero in diminuzione per le sole lavorazioni eseguite o contabilizzate nell'anno 2025,";

          b) al secondo periodo, dopo le parole "I maggiori" sono aggiunte le seguenti: "o minori"».

5.32

Fregolent

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

          «5-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, è soppresso l'articolo 41, comma 1, lettera f), e, conseguentemente, l'articolo 91, comma 1, lettera d).».

5.33

Di Girolamo, Sironi, Nave

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

          «5-bis. Al fine di uniformare il meccanismo revisionale dei prezzi per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

          a) al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 60, comma 2, le parole "al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa" sono sostituite dalle seguenti: "al 2 per cento dell'importo complessivo e nella misura del 90 per cento dell'intera variazione";

          b) al decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 23, comma 1, la lettera b) è soppressa;

          b) all'articolo 86, Allegato II.2-bis: 1) all'articolo 3, comma 2, le parole "rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la soglia del 2 per cento"; 2) all'articolo 3, comma 3, le parole "del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire" sono sostituite dalla seguenti: "del 2 per cento dell'importo complessivo e nella misura del 90 per cento dell'intera variazione"; 3) all'articolo 12, comma 1, le parole «e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti «e il corrispondente valore alla data di sottoscrizione del contratto ovvero al centottantesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, se il contratto è sottoscritto dopo tale termine»;

          4) all'articolo 13, comma 1, lettera d) e lettera e), le parole "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "2 per cento"».

5.34

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:

          «5-ter. Al fine di consentire l'esecuzione delle opere complementari alla realizzazione dell'opera Terzo Valico dei Giovi, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2025 a favore del progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario «Potenziamento Genova - Campasso» ricompreso nel progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova.

          5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.35

Aurora Floridia

Precluso

Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:

          «5-ter. Al fine di garantire il diritto alla mobilità elettrica e territoriale è assegnato un contributo di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026 in favore della regione Veneto e della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano, da destinare alla realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica.

          5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.36

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

          «5-ter. Al fine di consentire l'adeguamento del Casellario delle imprese tenuto dall'ANAC e garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara con le modalità di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 1, lettere a), b) e f), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, è differita al 31 dicembre 2025.».

5.37

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

          «5-ter. Al fine di consentire la manutenzione straordinaria, nonché l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dal fenomeno della subsidenza, in particolare nei territori del delta del Po, e alla difesa dalle acque dei territori subsidenti compresi nelle province di Ferrara, Ravenna e Rovigo, all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.38

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:

          «5-ter. Al fine di garantire il diritto alla mobilità territoriale è assegnato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026 in favore del comune di Bergamo, da destinare al completamento dell'intervento di realizzazione della nuova linea tranviaria Bergamo-Villa d'Almè.

          5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.39

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

          «5-ter. Al fine di garantire l'operatività della Funivia di Erice (TP) e la verifica dei tempi e delle risorse previsti per la manutenzione straordinaria, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il presidente della Regione Siciliana, istituisce entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo tecnico di monitoraggio, la cui istruttoria viene completata entro i due mesi successivi, dandone comunicazione al Parlamento.».

5.40

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:

          «5-ter. Al fine di potenziare il fondo per la realizzazione di tralicci di proprietà pubblica destinati alla copertura delle aree montane del Paese, comprese le infrastrutture per la telefonia 5G, il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

          5-quater. In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è consentita la realizzazione dei tralicci in aree montane, con priorità per i crinali e le aree sommitali che garantiscono un'ampia visibilità di irradiazione del segnale, allo scopo di assicurare la copertura di aree geografiche attualmente prive di servizio di telefonia mobile.

          5-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

5.41

Fregolent

Precluso

Dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

          «5-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

          "1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

          1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

          1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

          1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

          1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

          1-bis.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter.".

          2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-Regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999 è posticipato è posticipato al 31 dicembre 2025.».

5.42

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 5-bis aggiungere i seguenti:

          «5-ter. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

          "1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

          1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

          1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, deve prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

         1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui i territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

          1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome, per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Costituisce condizione per la riassegnazione della concessione l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.

          1-bis.6. Le regioni e le province autonome, qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5, adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5.".

          5-quater. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente comma e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di 24 mesi.».

5.0.1

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Revisione prezzi negli appalti di servizi e forniture)

          1. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 60, comma 2:

          1) alla lettera a), dopo le parole: "del costo dell'opera" sono aggiunte le seguenti: ", della fornitura o del servizio";

          2) la lettera b) è soppressa;

          b) all'Allegato II.2-bis:

          1) all'articolo 3, comma 2, le parole: "rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la soglia del 3 per cento";

          2) all'articolo 3, comma 3, le parole: "per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e le forniture" sono soppresse;

          3) all'articolo 13, comma 1, lettera d), le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento";

          4) all'articolo 13, comma 1, lettera e), le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "3 per cento"».

6.1

Mazzella, Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Al comma 1, lettera b, sostituire le parole: «prevenzione e» con le seguenti: «prevenzione primaria delle malattie rare, prevenzione e».

6-ter.1

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «, garantendo la continuità dei programmi già finanziati nel 2024».

7.1

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e con il coinvolgimento di tutte le parti interessate per garantire efficacia e rappresentatività delle elezioni stesse».

7.0.1

Patuanelli, Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori misure in materia di riforma ACCRUAL)

          1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché gli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103."».

8.1

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 1 premettere il seguente:

          «01. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono aggiunte, in fine, le seguenti: "entro il 1° giugno 2025"».

8.2

Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 2-bis., dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti:  «, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

8.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso «2-bis.», dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.4

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 2-bis, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.5

Aurora Floridia

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso comma 2-ter aggiungere il seguente:

          «2-quater. Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori del mercato al nuovo sistema di garanzie di cui al comma 2-bis il GSE e il GME forniscono opportuna assistenza e formazione, anche tramite la realizzazione di linee guida operative per l'accesso al sistema di garanzie, attraverso modelli standardizzati sui requisiti documentali e contrattuali per l'accesso alla piattaforma di cui al comma 2.».

8.6

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1 dopo il capoverso «2-ter» aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

          «2-quater. Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori del mercato al nuovo sistema di garanzie di cui al comma 2-bis il GSE e il GSM forniscono opportuna assistenza e formazione, anche tramite la realizzazione di linee guida operative per l'accesso al sistema di garanzie, attraverso modelli standardizzati sui requisiti documentali e contrattuali per l'accesso alla piattaforma di cui al comma 2.».

8.7

Fregolent

Precluso

Al comma 1,  dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

          «2-quater. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al Decreto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto al GSE. Tale disposizione si applica per l'intera durata di apertura del bando».

8.8

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 1,  dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

          «2-quater. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e), del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto al GSE. Tale disposizione si applica per l'intera durata di apertura del bando.».

8.9

Fregolent

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

          «2-quater. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche di cui al Decreto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 436 del 21 dicembre 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del medesimo decreto, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, può essere presentato entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto al GSE. Tale disposizione si applica per l'intera durata di apertura del bando.»

8.10

Fregolent

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso «2-ter» aggiungere il seguente:

          «2-quater. All'articolo 11,  comma 2-sexies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: ", fatta salva la possibilità di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide entro il 30 giugno 2026." sono soppresse;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il solo comparto delle biomasse solide i termini di cui sopra sono prorogati di sei mesi."»

8.11

Fregolent

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso «2-ter» aggiungere il seguente:

          «2-quater. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.».

8.13

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso «2-ter» aggiungere il seguente::

          «2-quater. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione relative ad impianti fotovoltaici di potenza fino ad 1 MW, per i quali è stata accolta la richiesta di finanziamento mediante le misure Parco Agrisolare, Sviluppo Agrivoltaico ed Autoconsumo diffuso del PNRR, saranno gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.».

8.12

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo il comma 1,aggiungere i seguenti:

          «1-bis. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico e per proseguire l'attuazione delle politiche di contrasto alla privazione economico-sociale, in particolare per quanto attiene alla povertà energetica ed ai clienti vulnerabili del mercato elettrico, e per lo sviluppo dei contratti di compravendita a lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili, in attuazione del quadro normativo europeo sui PPA, che prevede l'individuazione di un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di venditore ovvero di acquirente di ultima istanza, la società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, svolge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili definiti al comma 2, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA).

           1-ter. Sono considerati clienti domestici vulnerabili i clienti:

          a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

          b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

          c) che sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

          d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

          e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;

          f) hanno un'età superiore ai 75 anni.

          1-quater. I soggetti di cui al comma 1-ter, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico SpA e, qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.

          1-quinquies. L'Autorità per energia, reti e ambiente, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 1-ter, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico nonché i soggetti di cui al comma 1-quater, del transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico SpA.

          1-sexies. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole da: «agli esercenti il servizio di vulnerabilità» fino alla fine del comma, sono soppresse.

          1-septies. Ai fini del comma 1-bis, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA - Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'ARERA, stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'ARERA definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.

          1-octies. Ai fini di cui ai commi da 1-bis a 1-decies, la società Acquirente Unico Spa è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'ARERA.

          1-novies. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA - Power Purchase Agreement).

          1-decies. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.

          1-undecies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 1-bis a 1-decies, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. A tal fine, il GSE trattiene tale quota non trasferendo i corrispondenti proventi, incassati a partire dal 2025, sull'apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo computo nei decreti di riparto da effettuarsi rispettivamente entro il 31 maggio di ciascuno degli anni a partire dal 2026, ai sensi e per gli effetti del comma 4 del citato articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.».

G8.1

Sironi, Di Girolamo, Nave

Precluso

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR (A.S.1384);

     premesso che:

          l'articolo 8 reca misure urgenti per l'attuazione delal riforma numero 4 del capitolo Repower del PNRR;

          il provvedimento de quo reca misure destinate a rispondere a crisi contingenti e ad implementare l'esecuzione degli obiettivi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ("PNRR"); tra le già menzionate misure, l'articolo 8 è dedicato alla mitigazione dei rischi finanziari connessi agli accordi di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili, anche noti come Power Purchase Agreements ("PPA"), in attuazione della riforma n. 4 del capitolo RepowerEU del PNRR, approvato con decisione del Consiglio dell'UE dell'8 dicembre 2023;

          in particolare, la disposizione mira a rafforzare la sicurezza e l'attrattività dei PPA intervenendo sull'articolo 28 del Decreto legislativo n. 199/2021 e rimuovendo alcuni degli ostacoli di tipo normativo, amministrativo e finanziario alla loro diffusione, al precipuo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite l'utilizzo di energia da fonte rinnovabile;

          i PPA presentano diversi vantaggi, tra cui l'accesso a tariffe energetiche più competitive rispetto a quelle offerte dal mercato tradizionale grazie alla stabilizzazione dei prezzi dell'energia per un lungo periodo di tempo;

     considerato che:

          i costi dei beni energetici regolamentati continuano la loro corsa al rialzo. Secondo i dati diffusi dall'ARERA, nel primo trimestre del 2025, la bolletta elettrica per il 'cliente tipo' vulnerabile servito in Maggior Tutela aumenterà del 18,2 per cento, penalizzando di fatto proprio i clienti più fragili che avrebbero dovuto essere maggiormente tutelati nel delicato passaggio dal mercato tutelato a quello libero;

          in linea con quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 193/24 (Legge Concorrenza2024), l'ARERA con delibera 10/2025/R/EEL ha definito le modalità attuative per consentire ai clienti domestici vulnerabili di accedere al Servizio a Tutele Graduali (STG);

          la permanenza nel citato servizio cesserà il 31 marzo 2027 e per quella data i clienti vulnerabili in STG non torneranno automaticamente nel Servizio di vulnerabilità ma verranno trasferiti di default sul libero mercato con il rischio che vengano rapidamente esposti a tariffe non convenienti così vanificando i risparmi economici ottenuti in precedenza;

          nella categoria dei vulnerabili sono ricomprese circa 11,8 milioni di persone appartenenti a categorie svantaggiate: persone con disabilità, percettori dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico o utilizzatori di macchinari salvavita alimentati dall'energia elettrica, i residenti in strutture abitative di emergenza a causa di calamità e gli anziani over 75;

    rilevato altresì che:

          la possibilità prevista per i clienti vulnerabili di passare al sistema a tutele graduali non risolve, se non temporaneamente, il problema del caro energia e dell'esposizione alla fluttuazione dei prezzi dei predetti soggetti;

          occorre un meccanismo strutturale che ponga al centro la tutela dei consumatori e, allo stesso tempo, favorisca l'utilizzo delle rinnovabili quale ad esempio la conversione in "chilowattora verdi", da detrarre al proprio consumo e pari all'importo riconosciuto come bonus sociale ai clienti domestici economicamente svantaggiati;

          quanto sopra, non solo generebbe un risparmio indiretto per la collettività - per la quale si riduce nel tempo la voce di spesa della bolletta che finanzia il bonus elettrico destinato agli utenti vulnerabili - ma si supererebbe l'attuale modello di compensazione economica della spesa per la fornitura di elettricità con un sistema basato su procedure competitive per la selezione di nuovi impianti rinnovabili con cui Acquirente unico negozia contratti di lungo termine al fine di contenere i costi e mitigare la volatilità dei prezzi; Acquirente unico, infatti, quale soggetto pubblico con funzione di aggregatore centrale, attingendo dalle attuali risorse del bonus, potrebbe fornire una quota di energia alle famiglie in condizione di vulnerabilità o di disagio economico tramite la stipula di contratti PPA con produttori FER o mediante la realizzazione di CER-,

     impegna il Governo a:

           adottare, con il primo provvedimento utile, le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a:

          a) modificare l'equivalente dell'importo riconosciuto automaticamente come compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (c.d. bonus sociale elettrico) a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, in quota parte di energia rinnovabile;

          b)  adoperarsi affinché ai clienti in condizione di vulnerabilità o di disagio economico sia fornito, attraverso il ricorso ad un operatore pubblico di comprovata esperienza nell'attività di acquisto, l'equivalente in kWh verdi del bonus concesso tramite la stipula di contratti PPA con impianti FER di nuova costruzione o la realizzazione di Comunità energetiche rinnovabili

8.0.1

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione del rendiconto 2024)

          1. All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, al primo periodo, le parole: «del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli esercizi 2022, 2023 e 2024»;

          2. All'articolo 1, comma 822-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «del rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli esercizi 2023 e 2024»;

          b) le parole: «disavanzo della gestione 2023» sono sostituite dalle seguenti: «disavanzo della gestione 2023 e 2024»;

          c) dopo le parole: «servizio sanitario regionale» sono aggiunte le seguenti: «per contributi alle piccole e medie imprese finalizzati a far fronte all'incremento dei prezzi».
 

9.1

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 4-bis», sostituire le parole: «per l'anno scolastico 2025/2026» con le seguenti: «per l'anno scolastico 2026/2027».

9.2

Di Girolamo, Nave, Sironi

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 4-bis», dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito» aggiungere le seguenti: «da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

9.3

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 4-bis», sopprimere le parole: «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

     Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere, i seguenti:

          «1-bis. A sostegno dell'istruzione tecnica e professionale, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

          1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.4

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

          «1-bis. Entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e con il Ministro della famiglia, avvia una ricognizione sullo stato di realizzazione della misura del M4C1-1.1 relativamente al "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", al fine di realizzare entro il 2030, anche rivedendo i criteri allocativi delle risorse, la piena copertura al fabbisogno di asili nido per una percentuale che non sia inferiore al 45 per cento in ciascuna regione e nell'intero territorio nazionale.».

9.5

Nave, Di Girolamo, Sironi

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione (MIM) e con il Ministro della famiglia, avvia una ricognizione sullo stato di realizzazione della misura del M4C1-1.1 relativamente al "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", anche rivedendo i criteri allocativi delle risorse, al fine di dare piena realizzazione al predetto Piano, accelerare lo stato di avanzamento dei progetti e dare piena copertura al fabbisogno di asili nido in quei territori in cui il servizio è assente o molto limitato, riducendo il divario tra le Regioni e all'interno delle Regioni stesse, per una percentuale che non sia inferiore al 33 per cento in ciascuna regione.».

9.0.1

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

          1. Con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito sono individuate le attività finanziate dal Ministero medesimo, in materia di edilizia scolastica, oggetto di controlli a campione.».

9.0.2

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti di semplificazione per l'attuazione dell'Investimento 3 «Connessioni internet veloci - banda ultra-larga e 5G» - M1C2 PNRR)

          1. In deroga all'articolo 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di regolamentazione della circolazione stradale e all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, che comportino uno scavo di lunghezza massima di 40 metri:

          a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale ovvero totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Dopo l'invio della predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'operatore provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, apposita istanza per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale, allegando i relativi schemi di cantierizzazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002. Tali provvedimenti dovranno essere rilasciati dagli enti preposti entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, decorsi inutilmente i quali, l'operatore può dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione;

          b) nei casi in cui esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non preveda una chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete si limita a comunicare, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore può dare avvio ai lavori.

          2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ente gestore o titolare della strada può concordare con l'operatore accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori.».

9.0.9

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti di semplificazione per l'attuazione dell'Investimento 3 «Connessioni internet veloci - banda ultra-larga e 5G» - Missione 1, Componente 2 del PNRR)

          1. In deroga all'articolo 49 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di regolamentazione della circolazione stradale e all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché ai regolamenti adottati dagli enti locali, esclusivamente per gli interventi di allaccio delle utenze relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, che comportino uno scavo di lunghezza massima di 40 metri:

          a) nei casi in cui l'esecuzione dei lavori richieda la chiusura parziale ovvero totale della carreggiata, l'operatore di rete comunica, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Dopo l'invio della predetta comunicazione e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'operatore provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, mediante posta elettronica certificata, apposita istanza per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale, allegando i relativi schemi di cantierizzazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002. Tali provvedimenti dovranno essere rilasciati dagli enti preposti entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione dell'istanza, decorsi inutilmente i quali, l'operatore può dare avvio ai lavori nel rispetto dei predetti schemi di cantierizzazione;

          b) nei casi in cui esecuzione dei lavori non interessi la sede stradale ovvero non preveda una chiusura parziale o totale della carreggiata, l'operatore di rete si limita a comunicare, mediante posta elettronica certificata e con un preavviso di almeno otto giorni, l'inizio dei lavori all'ente gestore o titolare della strada, allegando la documentazione tecnica indicata nel Modello C di cui all'Allegato 12-bis al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259. Decorso inutilmente il termine di otto giorni dall'invio della comunicazione, l'operatore può dare avvio ai lavori.

          2. Per gli interventi di cui al comma 1, l'ente gestore o titolare della strada, può concordare con l'operatore accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura di rete al solo scopo di garantire le condizioni di sicurezza dell'infrastruttura stradale, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondità stabilite dall'operatore stesso in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga e nel rispetto del termine di otto giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio dei lavori.

          3. Per la tempestiva realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, il termine di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si intende applicato anche ai medesimi provvedimenti di cui sopra, comunque denominati, rilasciati o formatisi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.

               4. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo periodo, dopo le parole: «ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle» è inserita la seguente: «sole»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.».

          5. All'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, alla lettera A.8, dopo le parole: «di altezza non superiori a centimetri 50» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e gli armadi stradali delle dimensioni massime di centimetri 130 di altezza, centimetri 75 di larghezza e centimetri 25 di profondità».
6. Fino al 31 dicembre 2026, per l'occupazione di marciapiedi nei centri abitati con armadi stradali funzionali all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra-larga, delle dimensioni massime di centimetri 130 di altezza, centimetri 75 di larghezza e centimetri 25 di profondità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non è necessario garantire una zona per la circolazione dei pedoni di larghezza pari a 2 metri, purché le installazioni avvengano in continuità con le strutture preesistenti, garantendo gli spazi minimi di utilizzo del marciapiede già esistenti.».

9.0.3

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti di semplificazione per l'attuazione dell'Investimento 3 «Connessioni internet veloci - banda ultra-larga e 5G» - M1C2 PNRR)

          1. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo periodo, dopo le parole: «ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle» è aggiunta la seguente: «sole»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.».

9.0.4

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti di semplificazione per l'attuazione dell'Investimento 3 «Connessioni internet veloci - banda ultra-larga e 5G» - M1C2 PNRR)

          1. Per la tempestiva realizzazione degli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, il termine di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si intende applicato anche ai medesimi provvedimenti di cui sopra, comunque denominati, rilasciati o formatisi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.».

9.0.5

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione delle misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Missione 2, Componente 4, Sub-Investimento 2.1b del PNRR)

          1. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: "all'articolo 22, comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e comma 1-ter"».

9.0.6

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'Investimento 1.4 M3C1 - PNRR - Sviluppo del Sistema Europeo di gestione del traffico ferroviario ERTMS)

          1. Al fine di ottimizzare e rendere più sicuro l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e per lo sviluppo del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERMTS), di cui alla Missione 3 - Componente 1, investimento 1.4 del PNRR, è autorizzata la spesa di 504 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 204 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025 e a 204 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.12

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'Investimento 1.4 M3C1 - PNRR - Sviluppo del Sistema Europeo di gestione del traffico ferroviario ERTMS)

          1. Al fine di ottimizzare e rendere più sicuro l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e per lo sviluppo del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERMTS) di cui alla Missione 3 - Componente 1, investimento 1.4 del PNRR, è autorizzata la spesa di 504 milioni di euro, di cui 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 252 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 252 milioni di euro per l'anno 2025 e a 252 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.7

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni per varianti e utilizzo delle economie negli interventi PNRR)

          1. Per tutti gli interventi finanziati in tutto o in parte dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, e per gli interventi rientranti in investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e di cui siano soggetti attuatori gli enti locali, le varianti progettuali e l'utilizzo delle economie di gara di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono comunicate dai soggetti attuatori alle amministrazioni titolari e non sono soggette ad autorizzazione da parte di queste ultime.

9.0.8

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti di semplificazione per l'attuazione dell'Investimento 3 «Connessioni internet veloci - banda ultra-larga e 5G» - M1C2 PNRR)

          1. All'Allegato A di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, alla lettera A.8, dopo le parole: «di altezza non superiori a centimetri 50» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e gli armadi stradali delle dimensioni massime di centimetri 130 di altezza, centimetri 75 di larghezza e centimetri 25 di profondità».

          2. Fino al 31 dicembre 2026, per l'occupazione di marciapiedi nei centri abitati con armadi stradali funzionali all'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultra-larga, delle dimensioni massime di centimetri 130 di altezza, centimetri 75 di larghezza e centimetri 25 di profondità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non è necessario garantire una zona per la circolazione dei pedoni di larghezza pari a 2 metri purché le installazioni avvengano in continuità con le strutture preesistenti, garantendo gli spazi minimi di utilizzo del marciapiede già esistenti.».

9.0.10

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti in materia di conferenza di servizi)

          1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026"».

9.0.200 (già 9-ter.0.1)

Fregolent

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-quater

(Disposizioni urgenti in materia di conferenza di servizi)

          1. All'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026".».

9.0.11

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'Investimento 1.2.b9 M3C1-I - PNRR - nodo di Genova e terzo valico dei Giovi)

          1. Al fine di consentire l'esecuzione delle opere complementari alla realizzazione dell'opera Terzo Valico dei Giovi, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2025 a favore del «Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana» delle aree del comune di Genova interessate dal progetto ferroviario «Potenziamento Genova-Campasso», ricompreso nel Progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.13

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'Investimento 4.2: Sviluppo del trasporto rapido di massa (M2C2-I.4.2-25-26) - PNRR)

          1. Per il finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati per la realizzazione dei sistemi di trasporto Rapido di Massa (TRM) di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e a valere sulle risorse assegnate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 448 del 16 novembre 2021 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 345 del 22 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Con propri decreti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla attribuzione dei suddetti finanziamenti alle amministrazioni locali titolari di progetti di interventi di sistemi di Trasporto Rapido di Massa in corso di realizzazione di cui al primo periodo.

          2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.14

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Fondo per la qualificazione della domanda pubblica)

          1. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale degli interventi complementari al PNRR, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo, denominato Fondo per la qualificazione della domanda pubblica, con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da ripartire a favore delle regioni per l'avvio di un piano straordinario di assunzioni di personale delle stazioni appaltanti, per fare fronte agli eccezionali aumenti dei prezzi risultanti dagli indici ufficiali di riferimento e mantenere invariati gli equilibri dei contratti pubblici di servizi e forniture in corso aventi carattere periodico e continuativo, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi.

          2. Con decreto della Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione tra le regioni e di accesso all'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e il rifinanziamento del medesimo attraverso una quota parte del contributo di ogni singolo bando delle stazioni appaltanti.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

          4. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), dopo le parole: "del costo dell'opera," sono aggiunte le seguenti: "della fornitura o del servizio,";

          b) la lettera b) è soppressa.».

9.0.15

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Interventi a sostegno delle istituzioni scolastiche)

          1. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis.2, è inserito il seguente:

          "4-bis.3. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono riattivati fino al 30 giugno 2026.".

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50,33 milioni di euro per il biennio 2025-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.16

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Interventi a sostegno delle istituzioni scolastiche)

          1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-ter è sostituito dal seguente:

          "83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definito, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 giugno 2023, n. 127, le Regioni, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, dal citato decreto n. 127 del 2023. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,99 per cento di cui al secondo periodo determina per l'anno scolastico 2025/2026 un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.".

          2. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:

          "5-quinquies. Dall'anno scolastico 2026/2027, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 700 e non superiore 800, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Al fine di garantire una graduale attuazione del presente articolo, si applica un correttivo incrementale corrispondente al 10 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato."».

9.0.17

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Misure urgenti in materia di attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

          1. Al fine di garantire la completa attuazione della Missione 2 - Componente 3, Investimento 1.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato al completamento degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di sostituzione edilizia di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

          2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1 le amministrazioni dei comuni con popolazione inferiore a 20 mila abitanti, che hanno registrato ritardi e conseguentemente perso la possibilità di utilizzare i finanziamenti europei, a seguito di comprovate cause non imputabili alla stazione appaltante.
3. Con apposito regolamento ministeriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di richiesta e di erogazione dei contributi da parte delle amministrazioni comunali interessate.

          4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.18

Damante, Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti in materia di PNRR)

          1. All'articolo 11 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

          "1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR sono tenute al monitoraggio dei dati relativi allo stato di realizzazione degli interventi di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento degli obiettivi previsti. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi".».

9.0.19

Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti in materia di rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti sul PNRR)

          1. Dopo l'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis

(Rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti)

          1. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.».

9.0.20

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-quater.

(Misure urgenti per l'attuazione degli interventi di bonifica dei siti orfani - M2C4 PNRR)

          1. Al fine di provvedere all'avvio degli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito orfano denominato "Santa Apollonia", sito nel territorio del comune di Aprilia (LT) e ricompreso nell'elenco dei siti orfani e dei relativi interventi finanziati nell'ambito della misura M2C4, investimento 3.4 del PNRR, di cui al Piano d'azione adottato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024, stante la mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei relativi progetti secondo il cronoprogramma procedurale previsto dall'accordo del 25 gennaio 2024 sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Regione Lazio, il Comune di Aprilia, il Comune di Graffignano e il Comune di Arpino, il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, entro 60 giorni all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  nomina su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, un commissario ad acta ai quali attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli interventi ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi di bonifica del sito orfano di "Santa Apollonia", del Comune di Aprilia (LT). 

          2. Il Commissario ad acta di cui al comma 1, assicura il coordinamento operativo tra le diverse amministrazioni, enti e soggetti privati diversamente coinvolti nell'attuazione degli interventi di bonifica.».

9.0.201 (già 9-ter.0.2)

Aurora Floridia

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

(Misure urgenti per l'attuazione degli interventi di bonifica dei siti orfani - Missione 2 Componente 4 del PNRR)

          1. Al fine di provvedere all'avvio degli interventi di bonifica e ripristino ambientale del sito orfano denominato "Santa Apollonia", sito nel territorio del comune di Aprilia (LT) e ricompreso nell'elenco dei siti orfani e dei relativi interventi finanziati nell'ambito della misura M2C4, investimento 3.4 del PNRR, di cui al Piano d'azione adottato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 maggio 2024, stante la mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei relativi progetti secondo il cronoprogramma procedurale previsto dall'accordo del 25 gennaio 2024 sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Regione Lazio, il Comune di Aprilia, il Comune di Graffignano e il Comune di Arpino, il Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n.108, entro 60 giorni all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  nomina su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, un commissario ad acta ai quali attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli interventi ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi di bonifica del sito orfano di "Santa Apollonia", del Comune di Aprilia (LT). 

          2. Il Commissario ad acta di cui al comma 1, assicura il coordinamento operativo tra le diverse amministrazioni, enti e soggetti privati diversamente coinvolti nell'attuazione degli interventi di bonifica.».

9.0.21

Pirro, Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti per l'attuazione della Missione Salute-M6C1)

          1. L'articolo 44-quinquies del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è abrogato.».

9.0.22

Irto, Basso, Fina

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9.1.

          1. Al fine di garantire il corretto proseguimento delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «per la durata massima di 36 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».
 

9.0.23

Sironi, Nave, Di Girolamo

Precluso

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR)

          1. Al fine di accelerare e semplificare il raggiungimento dei target previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito delle misure dirette all'attuazione del PNRR di cui al presente decreto, nonché di rafforzare gli strumenti di prevenzione alla corruzione e promuovere la trasparenza e la verifica dell'aderenza dei progetti, delle misure e delle riforme previste per l'attuazione del PNRR agli obiettivi europei, a garanzia della massimizzazione dei benefici del suddetto Piano, è istituita, per la durata della XIX legislatura, la Commissione parlamentare per l'indirizzo, la vigilanza e il controllo dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementare al PNRR (PNC), di seguito denominata « Commissione ».

          2. La Commissione svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo dello stato di attuazione del PNRR e del PNC, in coerenza con le priorità e le strategie dell'Unione europea nonché nel rispetto della legislazione vigente.

          3. Gli atti del Governo connessi ai progetti, alle misure e alle riforme previsti nelle aree di intervento per l'attuazione degli interventi del PNRR e del PNC nonché la necessaria documentazione relativa al conseguimento dei degli obiettivi intermedi e finali contenuti nei Piani sono trasmessi alla Commissione.

          4. La Commissione: a) può svolgere audizioni di rappresentanti di organi istituzionali e di categorie professionali e produttive interessati dalle riforme e dai progetti di investimento connessi all'utilizzo delle risorse del PNRR e del PNC, nonché di esperti delle pertinenti materie; b) può svolgere audizioni di ogni altro soggetto in grado di fornire elementi di informazione o di valutazione ritenuti utili ai fini dell'esercizio del controllo parlamentare sul PNRR e sul PNC; c) può compiere, a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite ritenuti utili per lo svolgimento della propria attività di vigilanza e controllo; d) verifica il rispetto sia degli obiettivi stabiliti sia dei tempi di realizzazione della strategia complessiva di riforma e di politica economica del PNRR e del PNC; e) monitora l'attuazione del PNRR e del PNC, con riguardo all'accesso e all'utilizzo delle risorse, ai singoli progetti di investimento e di riforma nonché all'effetto degli interventi adottati, tenendo conto delle indicazioni e degli orientamenti della Commissione europea; f) può chiedere al Governo, alle regioni e agli enti locali e ai soggetti attuatori a trasmissione di informazioni, atti e documenti attinenti agli oggetti attribuiti alla sua competenza; g) formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento del PNRR e del PNC, tenendo conto del cronoprogramma.

          5. La Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, ha facoltà di avvalersi della collaborazione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per le valutazioni sugli aspetti di legittimità e di regolarità contabile riguardanti gli oggetti attribuiti alla sua competenza.

          6. La Commissione riferisce semestralmente, con singole relazioni o con relazioni generali, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati. Sono ammesse relazioni di minoranza.

          7. La Commissione è composta da dodici senatori e da dodici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

          8. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 7 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

          9. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

          10. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più giovane di età. Il Presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione.

          11. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 10.

          12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche per le elezioni suppletive.

          13. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.

          14. Per lo svolgimento dei suoi compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

          15. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro per l'anno 2024 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

          16. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

9-bis.1

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9-bis.2

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 83-quinquies», primo periodo, sopprimere le parole da: «delle regioni» fino a: «legge 15 luglio 2011, n. 111».

     Conseguentemente:

          a) sopprimere il capoverso comma 83-sexies;

          b) al capoverso comma 83-septies, sostituire le parole: «dei commi 83-quinquies e 83-sexies» con le seguenti: «del comma 83-quinquies»;

          c) sostituire il comma 2 con i seguenti:

          «2. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5-quater, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione dei dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato e dei direttori dei servizi generali e amministrativi alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 400 unità ovvero fino a 200 unità per le istituzioni scolastiche situate nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche";

          b) al comma 5-quinquies:

          1) al primo periodo, le parole: ", non inferiore a 900 e non superiore a 1000," e le parole: "e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo" sono soppresse;

          2) il secondo periodo è soppresso;

          c) al comma 5-sexies, il primo e il secondo periodo sono soppressi.

          2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2025, in 24 milioni di euro per l'anno 2026, in 36 milioni di euro per l'anno 2027, in 49 milioni di euro per l'anno 2028, in 57 milioni di euro per l'anno 2029, in 67 milioni di euro per l'anno 2030, in 76 milioni di euro per l'anno 2031 e in 92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9-bis.3

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 83-quinquies», primo periodo, sopprimere le parole da: «delle regioni» fino a: «legge 15 luglio 2011, n. 111».

     Conseguentemente, sopprimere il capoverso comma 83-sexies e al capoverso comma 83-septies, sostituire le parole: «dei commi 83-quinquies e 83-sexies» con le seguenti: «del comma 83-quinquies».

9-bis.4

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 83-quinquies», terzo periodo, sostituire le parole: «nelle aree interne, montane, isolane o, comunque, caratterizzate da maggiori livelli di dispersione scolastica,» con le seguenti: «delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che nelle aree interne e in quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti,».

9-bis.5

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 83-quinquies», al terzo periodo, sopprimere le parole: «delle regioni di cui al primo periodo».

9-bis.6

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 83-quinquies», sopprimere l'ultimo periodo.

9-bis.7

De Cristofaro, Cucchi, Magni

Precluso

Al comma 1, dopo il capoverso «comma 83-sexies», aggiungere il seguente:

          «83-sexies.1. Per l'attuazione dei commi 83-quinquies e 83-sexies, la determinazione del contingente delle autonomie scolastiche per l'anno scolastico 2025/2026 e per gli anni scolastici successivi è determinata in funzione del numero reale degli studenti per ciascun anno scolastico e non in funzione della stima, come previsto per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, in attuazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 19, comma 5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

9-bis.8

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro il 31 ottobre» con le seguenti: «entro il 20 novembre».

9-bis.9

Irto, Basso, Fina

Precluso

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

DOCUMENTO

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024 (Doc. LXXXVI, n. 2)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1, 2, 3 E 4

(6-00136) n. 1 (26 febbraio 2025)

Enrico Borghi, Scalfarotto.

Il Senato,

        premesso che:

            le attuali crisi globali, come l'invasione russa in Ucraina, la situazione umanitaria nel Medio Oriente, nonché la possibile sfida causata dall'introduzione dei dazi americani sui prodotti europei stanno dimostrando come l'azione dell'Unione europea appaia profondamente priva di strumenti in grado di incidere sul corso degli eventi, nonché sulle sfide di primordine che è tenuta ad affrontare: emblematica, in tal senso, è la netta mancanza di una politica estera comune ed europea, la quale sta rendendo la diplomazia europea del tutto disorganica, assente e priva di un indirizzo unitario in grado di garantire credibilità e incisività al nostro continente;

            in questo contesto l'azione del Governo appare del tutto antitetica rispetto a ogni tentativo di adottare iniziative che possano rendere maggiormente coesa l'azione europea e a superare il meccanismo dell'unanimità, il quale permetterebbe di dare vigore e intraprendenza a un serio progetto di integrazione europea, secondo il modello degli Stati Uniti d'Europa;

            data la difficoltà europea nell'individuare un indirizzo comune, pare indispensabile per l'Italia avviare iniziative di dialogo con gli storici alleati europei come Francia e Germania, come avvenuto nel 2016 a Ventotene, con l'obiettivo di costruire un nucleo europeo ristretto che possa adottare una linea unica e comune per affrontare le principali sfide europee;

            l'ambiguità dell'attuale Governo rispetto al percorso di integrazione europea si è rivelata utile esclusivamente a rinfocolare inutili e antistorici sovranismi che, al di là delle dirette social, ha relegato l'Italia a un ruolo del tutto marginale su tutti i principali dossier, posto che i nostri partner storici non ritengono più il nostro Paese un alleato affidabile rispetto alla costituzione di una via europea;

            la presidente del Consiglio Meloni risulta ormai esclusa da ogni iniziativa comune europea e rivendica una posizione a latere e autonoma persino nei rapporti con gli storici alleati statunitensi, collocando il nostro Paese su un pericoloso crinale di autoisolamento tra due continenti che stanno ricalibrando, proprio in questo periodo, i propri approcci ed equilibri;

            da ultimo, la decisione della Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, di non recarsi in Ucraina alla commemorazione dei tre anni dall'invasione russa pare un netto passo indietro del Governo rispetto al necessario sostegno per Kiev: tale decisione sembra esclusivamente guidata dalle recenti dichiarazioni e dalla posizione del presidente degli Stati Uniti Trump in merito all'invasione russa, il che rappresenta come l'azione italiana in politica europea non sia guidata da profondi principi europei, bensì dalla convenienza rispetto alle posizioni indicate dai propri partner politici internazionali, spesso anche dettata dalla connivenza rispetto a soggetti privati che si distingono per rievocare l'ideologia nazista e xenofoba, come Bannon e Musk;

            l'allarmante politica aggressiva della Federazione Russa, che attacca il Capo dello Stato e ricorre a hacker per compromettere il perimetro di sicurezza cibernetica del Paese, dovrebbe spingere gli Stati membri ad implementare il proprio sistema difensivo tramite politiche comuni e integrate, avanzando verso una propria e vera integrazione militare. Una soluzione decisiva e rapida potrebbe risultare l'impegno da parte del Governo italiano nel ratificare a livello parlamentare gli Accordi per la Comunità europea di difesa, firmati a Parigi il 27 maggio 1952: si ricorda, infatti, come dei sei Paesi allora fondatori, quattro (Germania, Olanda, Belgio e Lussemburgo) ratificano gli accordi siglati il 27 maggio 1952, mentre sono venute a mancare le ratifiche francesi e italiane; pertanto, sia l'Italia che la Francia astrattamente potrebbero riprendere l'iter parlamentare di ratifica, consentendo così l'istituzione della Comunità europea di difesa (CED);

            sul piano economico è noto come il 9 settembre 2024 a Bruxelles sia stato presentato il cosiddetto rapporto Draghi, intitolato «Il futuro della competitività europea» alla presenza del Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: nel rapporto si evidenzia come l'Europa nei prossimi anni dovrà affrontare sfide esistenziali per il proprio sviluppo socio-economico, evidenziando altresì come la causa del rallentamento della crescita economica dell'Unione sia da individuare nella bassa produttività, rappresentando infine una serie di proposte di politiche comuni - come l'emissione di debito pubblico europeo e la realizzazione di una politica industriale comune - che gli Stati membri dovrebbero attuare per recuperare il gap di competitività rispetto ai principali partner e competitor internazionali;

            per raggiungere tali obiettivi, in particolare, il documento individua 170 proposte da realizzare entro il 2030 divise in dieci ambiti di politiche settoriali e cinque ambiti di politiche orizzontali: gli Stati membri sono evidentemente chiamati a dare nuovo impulso alle politiche di integrazione europea in materia industriale, definendo una politica comune volta a migliorare la competitività e la produttività delle aziende europee, come indicato dal suddetto rapporto;

            nei giorni scorsi, sempre l'ex Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, davanti al Parlamento europeo, ha mosso dure critiche ai parlamentari sulla loro inattività e mancanza di cooperazione, affermando come vi sia una forte ritrosia nel favorire l'integrazione europea in materia di debito comune europeo, mercato unico e unione dei mercati capitali, sostenendo come tale atteggiamento sia lontano dai valori fondamentali sui quali si è basata la creazione della stessa Unione: su questi aspetti il Governo non risulta essere minimamente interessato, preferendo una visione sovranista degli Stati europei, la quale risulta del tutto inadeguata rispetto alle sfide globali poste dagli Stati Uniti d'America, dalla Russia e dalla Cina;

            l'Italia, quale Paese fondatore di quella che oggi conosciamo come Unione europea, dovrebbe rendersi protagonista di una politica europea comune che metta a sistema la politica estera, la difesa comune, le politiche industriali e il modello sociale europeo, anziché collocarsi al di fuori dell'integrazione europea per ricercare l'appoggio di una destra internazionale xenofoba, estremista e sovversiva dei valori costituzionali ed europei;

            in questo senso appare emblematico come, in materia di spazio e di infrastrutture satellitari, la Commissione europea lavori da anni allo sviluppo e realizzazione di un sistema satellitare "a rete", chiamato GOVSATCOM, finalizzato ad assicurare una infrastruttura di comunicazione europea sicura, condivisa e al riparo di ingerenze esterne, al fine di esporre l'autonoma strategia dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a infrastrutture di telecomunicazioni totalmente private: in questo contesto il Governo italiano pare intenzionato a stipulare un contratto con Elon Musk per l'utilizzo della rete satellitare Starlink con l'idea presunta di delegare a quest'ultima rete la gestione delle infrastrutture di connessione e telecomunicazione delle sedi diplomatiche italiane, oltre che le stazioni mobili delle navi militare italiane;

            il nostro Governo dovrebbe appoggiare in modo decisivo il progetto europeo GOVSATCOM, fornendo sostegno economico, tecnico e scientifico, affinché lo sviluppo del sistema satellitare "a rete" europeo possa essere il più rapido possibile, con l'obiettivo di fornire agli Stati membri un sistema satellitare sicuro ed efficiente: allo stesso tempo, il Governo italiano dovrebbe abbandonare le presunte trattative volte ad affidare la nostra sicurezza satellitare a soggetti stranieri, concentrando gli sforzi economici esclusivamente verso il progetto europeo;

            lo scorso 11 febbraio 2024, a Parigi, si è svolto il vertice mondiale sull'intelligenza artificiale, co-presieduto da Emmanuel Macron per la Francia e dal premier indiano Narendra Modi: alla conclusione del vertice, 61 Paesi hanno firmato la dichiarazione per un'intelligenza artificiale "aperta", "inclusiva" ed "etica", ad eccezione di Stati Uniti d'America e Gran Bretagna;

            la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Layer, ha annunciato l'iniziativa di "InvestAI" che mira a mobilitare 200 miliardi di euro per investimenti nel settore, con un nuovo fondo europeo di 20 miliardi di euro per le "gigafactory" di intelligenza artificiale: oltre agli investimenti europei nel settore, sono già stati annunciati quelli americani, quantificati in 500 miliardi e quelli della Francia, pari a 109 miliardi;

            nonostante l'assoluta importanza del vertice in questione, che ha radunato i più importanti leader mondiali, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha preferito non parteciparvi: lo sviluppo dell'intelligenza artificiale risulta una delle sfide più complesse e decisive che caratterizzeranno il prossimo avvenire europeo e mondiale, pertanto, il nostro Governo è chiamato a fornire il massimo della collaborazione (economica, strumentale, tecnologica e di conoscenze) al progetto europeo "InvestAI", affinché l'Italia non sia esclusa dallo sviluppo di tale tecnologia,

        impegna il Governo:

            1) a favorire in sede europea la modifica dei Trattati al fine di superare il diritto di veto in materia di politica estera, così da consentire all'Unione europea di affrontare in maniera unitaria e coordinata le sfide globali e il nuovo scenario internazionale;

            2) a promuovere la realizzazione di un'Unione europea che superi il meccanismo dell'umanità, laddove sia previsto, nonchè a favorire il funzionamento istituzionale europeo secondo il modello degli Stati Uniti d'Europa, con l'elezione diretta del Presidente della Commissione europea e il rafforzamento delle prerogative del Parlamento europeo;

            3) a instaurare con gli alleati storici europei, come Francia e Germania, un dialogo finalizzato a costruire un nucleo europeo ristretto che possa unirsi per affrontare le principali sfide europee;

            4) a garantire all'Ucraina, anche attraverso la nomina di un inviato speciale per la pace, ogni supporto politico, economico, umanitario, diplomatico, al fine di ripristinare la stabilità e la sicurezza della regione e del continente, rafforzando il percorso di allargamento dell'Unione europea, confermando il supporto logistico e di approvvigionamenti all'esercito ucraino;

            5) a favorire l'iter parlamentare volto alla ratifica e l'esecuzione degli accordi per la Comunità europea di difesa, firmati a Parigi il 27 maggio 1952, al fine di avviare quanto prima il percorso di costituzione dell'esercito unico europeo quale elemento indispensabile per la definizione di una strategia europea nello scenario globale;

            6) a dare impulso alle politiche industriali di integrazione europea, definendo con gli altri Stati membri una politica comune volta a migliorare la competitività e la produttività delle aziende europee, come indicato dal Rapporto Draghi;

            7) a sostenere in sede europea il rafforzamento del dialogo tra gli Stati membri al fine di fornire un appropriato coordinamento tra politiche industriali, energetiche e di sicurezza, nonché una semplificazione delle procedure decisionali in tali ambiti;

            8) a sostenere, in ogni sede europea, la necessità di introdurre strumenti finanziari innovativi volti al rafforzamento dell'integrazione europea in materia di debito comune europeo, mercato unico e unione dei mercati capitali;

            9) ad appoggiare in modo decisivo il progetto europeo GOVSATCOM, fornendo sostegno economico, tecnico e scientifico, affinché lo sviluppo del sistema satellitare "a rete" europeo possa essere il più rapido possibile e, allo stesso tempo, ad abbandonare le presunte trattative volte ad affidare la nostra sicurezza satellitare a soggetti stranieri come Starlink, concentrando gli sforzi economici esclusivamente verso il progetto europeo;

            10) a promuovere, a livello europeo, una normativa volta a implementare all'interno degli Stati membri delle autorità indipendenti per il contrasto alla disinformazione, così da salvaguardare le libertà democratiche e contrastare ogni tentativo di ingerenza esterna e di falsificazione, anche da parte dei soggetti politici e istituzionali interni;

            11) ad aderire senza riserve, prestando il massimo della collaborazione (economica, strumentale, tecnologica e di conoscenze), al progetto europeo "InvestAI", affinché l'Italia non sia esclusa dallo sviluppo europeo dell'intelligenza artificiale.

(6-00137) n. 2 (26 febbraio 2025)

Rojc, Franceschini, Malpezzi, Sensi.

Il Senato,

            esaminata la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2024 (Doc. LXXXVI, n. 2);

        premesso che:

            la Relazione programmatica annuale rappresenta, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un rilevante strumento per la partecipazione del Parlamento alla definizione della posizione italiana nelle sedi decisionali dell'Unione europea; l'esame del documento, che dovrebbe avvenire nel rispetto delle tempistiche dettate dalla legge n. 234 del 2012, dovrebbe consentire al Parlamento di esercitare la propria funzione di indirizzo, attraverso una vera e propria sessione parlamentare europea di fase ascendente, e di fornire un contributo, attraverso una riflessione più ampia e complessiva, alla definizione di un quadro organico e coerente della politica europea del nostro Paese, articolata intorno a grandi obiettivi e linee d'intervento prioritarie, che tenga conto della valutazione e del confronto con le priorità delle istituzioni europee;

            la Relazione programmatica riferita all'anno 2024 è stata trasmessa dal Governo con grave ritardo rispetto al termine di presentazione del 31 dicembre fissato dall'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012, come d'altronde era già avvenuto per la Relazione programmatica per il 2023, tanto da giungere all'esame dell'Aula all'inizio del 2025, quando dovrebbe essere in esame la Relazione programmatica di quest'anno. Il Parlamento è, dunque, costretto ad esaminare e ad esprimersi su orientamenti e priorità politiche relative ad un anno già trascorso, non aggiornati ad una realtà europea ed internazionale profondamente mutata. Il 2024 è stato per di più un anno denso di avvenimenti che hanno profondamente innovato il quadro europeo e mondiale: le elezioni europee, la formazione della nuova Commissione, la nuova Agenda strategica, ma anche le elezioni americane e la nuova presidenza Trump, che stanno scuotendo le relazioni transatlantiche e richiedono un rafforzamento delle istituzioni europee cui l'Italia dovrebbe dare un contributo rilevante;

        considerato che:

            l'inadeguatezza della Relazione programmatica presentata dal Governo rispetto alle sfide e alla nuova realtà appare così in piena evidenza; la Relazione è obsoleta, i suoi contenuti non aggiornati, e il Parlamento non è messo in condizione di esercitare la propria funzione come dovrebbe; la stessa disamina dei suoi contenuti diventa inutile, considerata l'asincronia rispetto alla realtà europea e mondiale;

            la compressione del ruolo del Parlamento nella formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea è completata dalla mancata presentazione del disegno di legge europea per due anni consecutivi e dalla tardiva presentazione del disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2024, con l'aggravante che il Governo ha per ben due volte, nel 2023 e nel 2024, sostituito gli strumenti ordinari di recepimento con decreti-legge "salva infrazioni", che comprimono i tempi di esame, sviliscono le prerogative parlamentari e trasformano l'ordinato e tempestivo recepimento del diritto unionale in un processo confuso e di rincorsa "emergenziale";

        tutto ciò considerato, impegna il Governo:

            a presentare urgentemente al Parlamento la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2025 e, più in generale, a presentare alle Camere le Relazioni programmatica e consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel rispetto dei termini previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché a garantire la presentazione annuale o semestrale dei disegni di legge europea e di delegazione europea, al fine del rispetto delle prerogative parlamentari e del coinvolgimento pieno delle Camere nella formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

(6-00138) n. 3 (26 febbraio 2025)

Lorefice, Bevilacqua.

Il Senato,

            esaminata la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2024 (Doc. LXXXVI, n. 2);

        premesso che:

            la Relazione programmatica annuale rappresenta, insieme alla Relazione consuntiva ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il principale strumento per l'esercizio della funzione di partecipazione del Parlamento alla funzione di governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea, essa contiene infatti gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea e deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno;

            la Relazione programmatica riferita al 2024 è stata trasmessa dal Governo con un ritardo di sette mesi rispetto al termine di presentazione del 31 dicembre previsto dall'articolo 13, comma 1 della richiamata legge n. 234 del 2012, con la conseguenza che il Parlamento si ritrova ora a esaminare e a esprimersi su orientamenti e priorità politiche relative non all'anno successivo, ma a quello ormai concluso;

            è di tutta evidenza che un tale ritardo, attribuibile in primo luogo alla mancata presentazione nei tempi della Relazione programmatica da parte del Governo, impedisca di fatto di svolgere, nell'ambito dell'esame parlamentare, considerazioni di carattere generale sulle strategie politiche dell'Unione europea e sulle priorità del nostro Paese al riguardo e svuoti in gran parte di significato gli obiettivi che il Governo aveva indicato come prioritari, nonché le azioni volte a perseguirli;

            in questa fase il Parlamento dovrebbe trovarsi a esaminare la Relazione programmatica per il 2025, che sarà evidentemente presentata per la terza volta in ritardo, e la Relazione consuntiva per il 2024;

            è quanto mai necessario il rispetto delle tempistiche di presentazione della Relazione programmatica - nel più ampio contesto di un sistematico e tempestivo adempimento, da parte del Governo, degli obblighi informativi nei confronti del Parlamento, previsti dalla legge n. 234 del 2012 - e delle prerogative parlamentari;

            il mancato rispetto delle tempistiche previste dalla legge n. 234 impedisce un esame regolare e appropriato, da parte degli organi parlamentari competenti, dei progetti di atti e documenti dell'UE di volta in volta in discussione in sede europea, limitando il contributo alla definizione delle politiche da parte dell'Italia nelle sedi decisionali dell'Unione europea e minando il miglioramento del processo di partecipazione democratica all'Unione;

            nonostante la breve analisi, contenuta nella Relazione programmatica, sulla necessità di adeguare periodicamente il diritto interno a quello unionale e ridurre le procedure di infrazione, con l'impegno proferito dal Governo di assicurare tale adeguamento periodico attraverso i disegni di legge europea e di delegazione europea, l'Esecutivo ha presentato alle Camere il disegno di legge di delegazione europea 2024, che ci apprestiamo ad approvare in prima lettura, con notevole ritardo rispetto alla tempistica dettata dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, impedendo di fatto il regolare e tempestivo esame parlamentare del suddetto disegno di legge;

            ulteriormente svilente per le prerogative parlamentari è la previsione da parte del Governo di avvalersi per due volte di quanto previsto dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, con la possibilità di adottare atti urgenti legislativi in fase discendente sull'applicazione della normativa europea e la riduzione del numero delle procedure di infrazione, come già fatto lo scorso anno, con il decreto-legge n. 69 del 2023 e come reiterato con il decreto-legge n. 131 del 2024, dimenticando che in caso di necessità di ulteriori adempimenti europei ai sensi dell'articolo 29 della stessa legge è possibile presentare disegni di legge europea e di delegazione europea di carattere semestrale;

       tutto ciò considerato,

            respinge il contenuto del documento in esame e impegna il Governo a presentare al Parlamento le Relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, sia consuntiva che programmatica, le annuali o semestrali leggi europea e di delegazione europea nel rispetto dei termini previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine del rispetto delle prerogative parlamentari.

(6-00139) n. 4 (26 febbraio 2025)

Zanettin, Terzi Di Sant'Agata, Murelli, Biancofiore.

Il Senato,

            esaminata la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024 (Doc. LXXXVI, n. 2);

            considerato che essa presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

        approva il contenuto della Relazione.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024 (1258)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO A

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 26 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 10, comma 2, 11, comma 3, 12, comma 17, 13, comma 2, 14, comma 2, 15, comma 4, 17, comma 3, 18, comma 3, 19, comma 3, 20, comma 3, 21, comma 3, 24, comma 3, 25, comma 3, e 26, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Allegato A

(di cui all'articolo 1, comma 1)

1) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture;

2) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

3) direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

4) direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio;

5) direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro;

6) direttiva (UE) 2024/505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (Testo rilevante ai fini del SEE);

7) direttiva delegata (UE) 2024/782 della Commissione, del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista;

8) direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE);

9) direttiva delegata (UE) 2024/846 della Commissione, del 14 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada;

10) direttiva (UE) 2024/1233 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (rifusione);

11) direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni;

12) direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali;

13) direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri.

14) direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;

15) direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

16) direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE;

17) direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE;

18) direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione;

19) direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime;

20) direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno, che modifica la direttiva (UE) 2023/1791 e che abroga la direttiva 2009/73/CE (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

21) direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

22) direttiva (UE) 2024/3017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.250 (già 1.100/2)

Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Al comma 1, all'Allegato A, dopo il numero 22), aggiungere i seguenti:

          «22-ter Direttiva (UE) 2024/3101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni (Testo rilevante ai fini del SEE);

          22-quater Direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (Testo rilevante ai fini del SEE)».

1.251

Garavaglia

Ritirato

Al comma 1, Allegato A, dopo il numero 22), aggiungere il seguente:

          "22-bis) direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849, e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1624 e al regolamento (UE) 2024/1620."

1.252 (già 1.100/1)

Sensi, Verini, Rojc, Bazoli, Malpezzi, Lombardo

Respinto

Al comma 1, Allegato A, aggiungere in fine il seguente numero:  

          «22-bis) direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi ("azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica").»

1.500

Il Relatore

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole da: «Fermo restando» fino a: «26, comma 4,» con le seguenti: «Fermo restando quanto previsto agli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 9, comma 4, 10, comma 2, 11, comma 3, 12, comma 17, 13, comma 2, 14, comma 2, 15, comma 4, 16, comma 5, 17, comma 3, 18, comma 3, 19, comma 3, 20, comma 3, 21, comma 3, 23, comma 5, 24, comma 3, 25, comma 3 e 26, comma 4,».

G1.1

La Commissione

Accolto

Il Senato,

         in sede di esame del disegno di legge n. 1258 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

    premesso che:

         la direttiva europea 2020/2184, entrata in vigore il 12 gennaio 2021 e recepita in Italia con il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, stabilisce norme armonizzate per la qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di garantire standard uniformi di sicurezza e protezione della salute pubblica su scala europea. La normativa impone un approccio basato sul rischio per la gestione delle forniture idriche e richiede l'adozione di misure specifiche per il controllo di materiali e prodotti che entrano in contatto con l'acqua potabile;

         la direttiva (UE) 2020/2184 aggiorna e sostituisce la precedente direttiva 98/83/CE, ponendo maggiore enfasi sulla qualità dei materiali utilizzati nella produzione di componenti per il settore idrico e sulle misure di tutela della salute pubblica;

         tra gli strumenti introdotti dalla direttiva si evidenzia l'istituzione di "Liste Positive Europee" che stabiliscono quali materiali possono essere utilizzati in conformità ai nuovi requisiti normativi, con particolare riferimento a metalli, leghe e altre sostanze chimiche;

         a partire dal 2027, entreranno in vigore restrizioni più severe sull'utilizzo di leghe metalliche contenenti piombo, con un abbassamento del limite di concentrazione ammissibile a 5 μg/l al rubinetto, rispetto all'attuale valore di 10 μg/l, che rimane valido fino al 2036;

     considerato che:

         il decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, attua la direttiva (UE) 2020/2184 nel contesto italiano, stabilendo un quadro di regole per il controllo della qualità delle acque potabili, la conformità dei materiali e la sicurezza delle forniture idriche;

         tuttavia, il recepimento normativo deve essere completato attraverso la definizione di un periodo transitorio adeguato, che consenta alle imprese italiane del settore idrico e sanitario di adattarsi progressivamente ai nuovi standard senza compromettere la competitività o causare discontinuità produttive; 

         in Italia, il settore delle valvole e della rubinetteria rappresenta un'eccellenza industriale con una forte incidenza economica e occupazionale. La produzione di leghe di rame e ottone è particolarmente diffusa, con un significativo impatto nei distretti industriali di Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna;

         l'introduzione delle nuove restrizioni impone alle imprese di individuare alternative tecnologiche alle leghe di rame contenenti piombo. Tuttavia, le soluzioni attualmente disponibili non garantiscono le stesse prestazioni tecniche e potrebbero incrementare l'impatto ambientale e i costi produttivi, compromettendo la sostenibilità dell'intera filiera;

     considerato che:

         la Commissione europea ha previsto la possibilità di adottare periodi transitori fino al 31 dicembre 2032 per i prodotti conformi ai requisiti nazionali in vigore fino al 31 dicembre 2026;

         è indispensabile che anche l'Italia stabilisca un periodo transitorio che tenga conto delle peculiarità del contesto industriale nazionale, 

      impegna il Governo:

         ad agire in conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, delle composizioni e dei costituenti, anche tramite modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 1.

G1.2

La Commissione

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1258 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024;

     premesso che:

          il regolamento (UE) 2024/1745 del Consiglio, del 24 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, ha introdotto alcune deroghe riguardo all'esportazione di prodotti verso la Federazione Russa;

          tale regolamento specifica che le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione degli oggetti di rubinetteria che rientrano nel codice NC 8481 80 progettati per impianti sanitari, di riscaldamento, di ventilazione o di condizionamento d'aria, i beni che rientrano nel codice NC 8417 20, ovvero tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm, dopo aver accertato che tali beni o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per l'uso personale o domestico da parte delle persone fisiche in Russia;

          lo stesso tema si pone per le esportazioni in Bielorussia; il regolamento (UE) 2024/1865 del Consiglio, del 29 giugno 2024, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa contro l'Ucraina, permette la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, tra gli altri, beni che rientrano nel codice NC 8417 20, ovvero per tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm;

          per usufruire di tali deroghe, le aziende esportatrici italiane devono munirsi di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA), istituita presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

          secondo la normativa vigente, disciplinata dal decreto legislativo 5 dicembre 2017, n. 221, l'UAMA in applicazione delle deroghe contemplate dalle misure restrittive unionali, ai sensi dell'articolo 8 comma 3, una sola tipologia autorizzazione; tale autorizzazione, denominata Autorizzazione specifica individuale, non risulta però idonea a essere utilizzata per le esportazioni dei beni sopracitati; nelle more di questa tipologia di autorizzazione è prevista l'individuazione dell'utilizzatore finale del bene, pratica impossibile per gli operatori del settore sopracitato, in quanto operano in un contesto di commercio interaziendale ("Business-to-business");

          le concrete difficoltà incontrate nell'iter per il rilascio dell'autorizzazione all'esportazione stanno comportando la perdita di quote di mercato in favore di operatori di Paesi terzi,

     impegna il Governo:

          a valutare, per quanto riguarda i prodotti a uso non duale oggetto di deroga dalle sanzioni nazionali, europee ed internazionali, le opportune iniziative volte ad agevolare le procedure di autorizzazione.

G1.3

La Commissione

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

     premesso che:

          l'articolo 1 del disegno di legge delega il Governo all'attuazione anche delle direttive elencate nell'Allegato A, tra le quali, al punto 15, figura la direttiva delegata (UE) 2024/1262 della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2010/63/UE per quanto riguarda i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali e per quanto riguarda i metodi di soppressione degli animali;

          la direttiva delegata (UE) 2024/1262 modifica gli allegati III e IV della direttiva 2010/63/UE al fine di rendere i requisiti per gli stabilimenti e per la cura e la sistemazione degli animali più sopportabili e meno coercitivi, per quanto questo possa migliorare il benessere degli animali;

          la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;

          in 10 anni la ricerca scientifica nel campo dei metodi alternativi ha apportato nuovi ed importanti passi avanti nell'utilizzo di metodi che non prevedono l'uso di animali vivi a fini sperimentali;

          sempre di più vengono validati metodi alternativi che possono sostituire la sperimentazione sugli animali, ma nonostante i forti limiti della ricerca con gli animali e le comprovate evidenze scientifiche di metodi che li possono sostituire, ancora oggi vengono utilizzati gli animali in particolare nella ricerca di nuove sostanze;

          dai dati della Farmaceutical Research and Manufacturers of America, riportati anche dalla FDA (Food and Drug Administration), che solo 5 su 5.000 composti che entrano nei test preclinici vengono poi avviati a quelli clinici sull'uomo (quindi il 99,9 per cento delle sostanze, che entrano nella fase preclinica, non arrivano alla fase clinica) e solo 1 su 5 può essere abbastanza sicuro ed efficace da arrivare sui banchi delle farmacie (cioè dello 0,1 per cento rimante, solo il 20 per cento viene immesso in commercio) e anche dopo che i farmaci rimasti vengono immessi in commercio, il 51 per cento di questi viene ritirato per gravi reazioni avverse che non si erano verificati prima,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di introdurre modifiche migliorative al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, per rendere obbligatorio l'uso dei metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali quando questi possono sostituire gli studi in vivo e al contempo stabilire controlli regolari annuali negli stabilimenti che detengono e utilizzano animali a fini sperimentali e sanzioni severe per chi non rispetta la direttiva;

          a migliorare la didattica universitaria, non solo per aumentare la conoscenza dei nuovi approcci metodologici senza animali, ma anche per la valutazione critica dei risultati ottenuti dagli esperimenti fatti con animali per verificare se davvero sono stati utili al progresso scientifico, al di là della pubblicazione su rivista scientifica, in attuazione della direttiva 2010/63/UE.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

EMENDAMENTI

2.0.1 (testo 3)

Zanettin, Ternullo, Damiani

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Delega al Governo per l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-590/20 del 3 marzo 2022)

          1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero della salute, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un decreto legislativo per la costituzione di un tavolo tecnico avente ad oggetto l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20.

          2. Il tavolo tecnico istituito con il decreto di cui al comma 1 è composto da un rappresentante del Ministero della Salute, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca ed è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) ricognizione dei destinatari della sentenza in oggetto ed esclusione di coloro che abbiano presentato domanda sulla base della tardiva attuazione delle direttive comunitarie fondata sull'assunto della equipollenza di fatto;

          b) affidamento della tenuta dei dati al Ministero della salute;

          c) previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati raccolti, anche in modalità telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

          2. Il documento conclusivo di cui al comma 2 è inviato alle rispettive competenti commissioni parlamentari entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

          3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

2.0.250

Zanettin, Ternullo, Damiani

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

      1. È istituito presso il Ministero della Salute un tavolo tecnico avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20.

      2. Il tavolo tecnico istituito con il decreto di cui al comma 3-bis è composto da un rappresentante del Ministero della Salute, un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca ed è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) ricognizione dei destinatari della sentenza in oggetto ed esclusione di coloro che abbiano presentato domanda sulla base della tardiva attuazione delle direttive comunitarie fondata sull'assunto della equipollenza di fatto;

          b) affidamento della tenuta dei dati al Ministero della Salute;

          c) previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati raccolti, anche in modalità telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

      3. Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 3-ter è inviato alle rispettive competenti commissioni parlamentari entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

      4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. I componenti del tavolo tecnico, cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, si avvalgono del personale già assunto alla data di entrata in vigore del presente provvedimento presso il Ministero della Salute, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.»

2.0.250 (testo 2)

Zanettin, Ternullo, Damiani

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Delega al Governo per l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-590/20 del 3 marzo 2022)

      1.È istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20 composto da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca. Le attività di supporto al tavolo sono svolte da personale in servizio del Ministero della salute individuato dal medesimo Ministero.

      2. Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1, è inviato alle rispettive competenti Commissioni parlamentari entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

      3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e strumentali esistenti a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

Capo II

DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, ivi inclusi il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2225. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni, il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee e assicura la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori;

b) designare la Banca d'Italia e l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi quali autorità competenti, secondo le rispettive attribuzioni e competenze indicate dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2023/2225, attribuendo agli stessi i poteri di indagine e di controllo previsti dalla medesima direttiva, anche tenuto conto di quanto previsto alla lettera h);

c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dalla direttiva (UE) 2023/2225;

d) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2023/2225, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire un alto grado di protezione e tutela dei consumatori e di assicurare il buon funzionamento del mercato del credito al consumo italiano;

e) prevedere, in conformità con l'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2023/2225, che l'articolo 8, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafo 3, della medesima direttiva non si applicano ai seguenti contratti di credito:

1) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 euro;

2) contratti di credito in cui il credito è senza interessi e senza altre spese;

3) contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile;

f) valutare l'introduzione di una disciplina relativa alle dilazioni di pagamento in cui il credito è acquistato da un terzo, anche in casi esclusi dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera h), della direttiva (UE) 2023/2225, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un elevato grado di protezione dei consumatori, di salvaguardare la competitività del mercato italiano del credito al consumo e avuto riguardo alle peculiarità del contesto nazionale;

g) individuare i soggetti che possono prestare i servizi di consulenza sul debito previsti dall'articolo 36 della direttiva (UE) 2023/2225, definendo le caratteristiche, le modalità di prestazione di tali servizi e le eventuali spese limitate a carico dei consumatori, tenendo conto, in particolare, dell'obiettivo di assicurare un servizio indipendente e di elevata qualità;

h) nell'attuazione dell'articolo 37 della direttiva (UE) 2023/2225, incluso l'eventuale esercizio dell'opzione normativa ivi prevista, definire le caratteristiche del sistema di abilitazione, registrazione e vigilanza degli enti non creditizi e degli istituti non di pagamento, anche valutando l'opportunità di attribuire compiti di controllo ad autorità dotate di indipendenza e competenti a esercitare le attività di vigilanza, nonché valutando l'adeguatezza del perimetro dell'attività riservata agli intermediari del credito e delle relative esenzioni, al fine di garantire idonei livelli di professionalità dei soggetti che entrano in contatto con il pubblico, e assicurare la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di protezione dei consumatori, l'efficiente funzionamento del mercato e la proporzionalità degli oneri per gli operatori;

i) conformemente all'articolo 44 della direttiva (UE) 2023/2225, valutare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni di cui ai titoli VI-bis e VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in modo da prevedere sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2023/2225 e dalle relative disposizioni nazionali di attuazione, ivi comprese le modalità di riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 128-duodecies, comma 1, lettera a-bis), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 285 del 1993;

l) prevedere le opportune disposizioni transitorie, in linea con quanto previsto dall'articolo 47 della direttiva (UE) 2023/2225;

m) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, ivi compreso, se del caso, il codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

3.10 (testo 2)

Lorefice

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

 "d-bis) al fine di garantire le libertà di scelta del consumatore e la concorrenza, nell'attuazione dell'articolo 14 della direttiva (UE) 2023/2225, prevedere il divieto di pratiche di commercializzazione abbinata relativamente all'apertura o tenuta di un conto di pagamento o di risparmio al fine dell'istruttoria e della gestione del credito e la sottoscrizione di una polizza assicurativa collegata al contratto di credito, non esercitando le opzioni di deroga di cui ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo;".

3.12

Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

          "e-bis) nell'attuazione dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2023/2225, mantenere l'impostazione della disciplina vigente sulla valutazione del merito del credito in relazione alla disciplina di vigilanza prudenziale al fine di assicurare la riduzione del livello di insolvenza e, al contempo, la crescita del mercato dei prestiti al consumo, tenendo conto altresì delle caratteristiche e delle peculiarità di alcune tipologie di crediti, come il BNPL;".

3.13

Lorefice, Bevilacqua, Turco

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

          "e-bis) valutare l'introduzione di una disciplina specifica per il rilascio della licenza ai fornitori dei sistemi di pagamento "Buy Now Pay Later" (BNPL), al fine di favorire l'innovazione e lo sviluppo del mercato di servizi finanziari innovativi e digitali, garantendo la tutela dei consumatori e prevedendo idonee modalità per prevenire il rischio di sovraindebitamento;

3.14

Lorefice

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

          "e-bis) al fine di una sempre maggiore tutela del consumatore, adottare le necessarie misure per prevenire gli abusi e l'applicazione di tassi debitori, tassi annui effettivi globali e costi totali del credito eccessivamente elevati, rafforzando le disposizioni nazionali previste dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108;".

3.250 (già 3.11)

Turco, Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la riconducibilità dei fornitori dei sistemi di pagamento "Buy Now Pay Later" (BNPL), alla normativa relativa ai fornitori di credito iscritti nel registro degli istituti finanziari non bancari»

3.251 ([già 3.15 (testo 2)])

Lombardo

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

                    «g-bis) implementare il Sistema pubblico di prevenzione delle frodi, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, con anche la finalità di prevenire ulteriori frodi nel credito al consumo, rimodulando la struttura dell'archivio centralizzato di cui all'articolo 30-quater del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,  e prevedendo l'istituzione di un Registro nazionale delle procedure di sovraindebitamento gestito dall'OAM - Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, per consentire di evadere le richieste di verifica dei dati anagrafici dei consumatori richiedenti prestiti i quali abbiano presentato domanda di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. L'accesso a tali informazioni è consentito, in qualità di aderenti, oltre che ai finanziatori anche agli intermediari del credito iscritti negli Elenchi OAM.»

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere per le persone fisiche sanzioni penali, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere per le persone giuridiche sanzioni o misure penali o non penali, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1226, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

c) individuare, tra le autorità competenti, un'unità o un organo per garantire il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità incaricate dell'attuazione delle misure restrittive dell'Unione, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1226;

d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2024/1226, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

4.250 (già 3.0.100/1)

Rojc, Bazoli, Sensi

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «sanzioni penali» inserire le seguenti: «e misure penali o non penali accessorie».

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2011/83/UE per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la direttiva 2002/65/CE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2023/2673;

b) coordinare le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 con le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni e di servizi bancari e finanziari e, in particolare, con le disposizioni, rispettivamente, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché con la disciplina in materia di servizi di investimento e di previdenza complementare;

c) confermare l'attribuzione alle autorità di vigilanza dei settori bancario, finanziario, assicurativo e della previdenza complementare, ciascuna per le rispettive competenze, dei poteri di controllo e sanzionatori volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni introdotte in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673;

d) esercitare, al fine di una maggior tutela per il consumatore, l'opzione di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 9, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, che consente di adottare o mantenere disposizioni più rigorose in materia di informazioni precontrattuali, anche in considerazione della diversa tipologia di servizi finanziari offerti;

e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 16 quater, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, ai sensi del quale gli Stati membri possono prevedere che i consumatori non siano tenuti a pagare alcun importo allorché recedano da un contratto di assicurazione;

f) esercitare l'opzione di cui all'articolo 16 quinquies, paragrafo 2, della direttiva 2011/83/UE, introdotto dalla direttiva (UE) 2023/2673, ai sensi del quale gli Stati membri possono precisare modalità e portata della comunicazione delle spiegazioni adeguate, adattandole al contesto, al destinatario e alla natura del servizio finanziario offerto;

g) assicurare il coordinamento tra l'articolo 144-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, e le disposizioni adottate per il recepimento delle direttive (UE) 2023/2225 e 2023/2673, nonché con le disposizioni del regolamento (UE) 2017/2394;

h) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni necessarie alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 nonché a ogni altra disposizione vigente, anche di derivazione europea o di natura secondaria, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

5.250 (già 4.1)

Lorefice

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

          "g-bis) prevedere, nel caso in cui i contratti abbiano a oggetto la fornitura di servizi legati alla fornitura di energia elettrica o di gas, la possibilità di stipulare contratti che prevedano per i consumatori tutele graduali e misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura, secondo le disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA);".

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate nell'articolo 5 della direttiva (UE) 2023/1544, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) individuare una o più autorità centrali, ai fini e per gli effetti dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2023/1544;

c) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1544;

d) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva (UE) 2023/1544, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con essa incompatibili.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

6.5

Rojc, Malpezzi, Sensi

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: "salvaguardando e rafforzando l'attuale sistema di finanziamento tramite trust".

6.11

Rojc, Malpezzi, Sensi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: "a-bis) istituire, in linea con quanto disposto dall'articolo 1, punto 1), paragrafo 2) della direttiva (UE) 2024/884, una nuova categoria di AEE relativa ai "pannelli fotovoltaici domestici", al fine di separare i pannelli fotovoltaici di natura esclusivamente domestica dalla categoria 4 di AEE, garantendo così un regime di finanziamento esclusivo;"

6.0.2

Camusso, Rojc, Malpezzi, Sensi

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea)

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più criteri legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.

          2. Nell'esercizio della delega, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e definisce:

          a) le misure specifiche finalizzate a garantire lo sviluppo di strumenti efficaci di misurazione e raccolta dei dati e degli indicatori per monitorare la copertura della contrattazione collettiva, anche ai fini individuati dall'articolo 4 della direttiva (UE) 2022/2041;

          b) gli strumenti per garantire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2022/2041, in merito agli obblighi di comunicazione alla Commissione dei dati e delle informazioni relativi al tasso e allo sviluppo della copertura della contrattazione collettiva, e a tale fine a istituire un Osservatorio sulla contrattazione collettiva, anche ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva medesima.»

6.0.4

Malpezzi, Rojc, Sensi

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955)

          1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti criteri direttivi specifici:

          a) assicurare, nella valutazione di efficienza di un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento, ai gestori la facoltà di optare alternativamente per la metodologia comune, sulla base della quota di energia rinnovabile, calore di scarto e cogenerazione (ad alto rendimento) ai sensi dell'articolo 26 paragrafo 1 della direttiva (UE) 2023/1791, o per la metodologia alternativa, secondo criteri basati sulla quantità di emissioni di gas a effetto serra per unità di calore o di freddo fornita ai clienti, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 26, paragrafi 2 e 3, della medesima direttiva, ivi compresa la notifica alla Commissione europea.»

     Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere il numero 1).

6.0.7

Rojc, Malpezzi, Sensi

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) definire un approccio che valorizzi le diverse tecnologie sulla base del loro apporto in termini di efficienza energetica e maggior contributo all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, realmente premiante per le pompe di calore elettriche;

          b) definire un chiaro cronoprogramma di interventi fino al 2050, con obiettivi intermedi che incentivino l'integrazione graduale dei gas rinnovabili nelle reti esistenti.»

     Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere la seguente voce:

          "3) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio."

6.0.8

Rojc, Malpezzi, Sensi

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

          2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) istituire un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti. Prevedere modalità affinché gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite punti di ricarica pubblici ricevano crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possano vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma. È facoltà del regolatore includere i punti di ricarica privati in tale meccanismo, a condizione che sia possibile dimostrare che l'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tali punti di ricarica è fornita esclusivamente ai veicoli elettrici.

          3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

     Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere la seguente voce:

          «3) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.»

6.0.10

Rojc, Malpezzi, Sensi

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.

          2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) potenziare le strutture della pubblica amministrazione deputate alla valutazione dei progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile;

          b) prevedere il punto unico di contatto per le autorizzazioni riguardanti progetti comuni di produzione di energia rinnovabile offshore di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) della direttiva (UE) 2023/2413;

          c) al fine di potenziare le reti intelligenti per l'equilibrio della rete elettrica consentire alle piccole batterie e ai veicoli elettrici di partecipare al mercato dell'energia di cui all'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2023/2413, attuare un quadro normativo che promuova i servizi di demand-response, delle piccole batterie e dei servizi "vehicle to grid", la standardizzazione della tecnologia utilizzata per l'aggregazione delle unità."

          3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

     Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere la seguente voce:

          "3) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio."

6.0.250 ([già 6.0.13 (testo 2)])

Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) potenziare le strutture della pubblica amministrazione deputate alla valutazione dei progetti di impianti a fonte energetica rinnovabile;

          b) prevedere per le c.d. aree di accelerazione la procedura di Autorizzazione Unica (AU) al fine di evitare sovrapposizioni normative con la disciplina relativa alle c.d. aree idonee;

          c) permettere di unificare i diversi soggetti sotto una pluralità di cabine primarie al fine di sviluppare la potenzialità delle Comunità di energia rinnovabile (CER) e dell'autoconsumo di energia rinnovabile;

          d) prevedere un punto unico di contatto per le autorizzazioni riguardanti progetti comuni di produzione di energia rinnovabile offshore di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) della direttiva (UE) 2023/2413;

          e) prevedere che le piccole batterie e i veicoli elettrici possano partecipare al mercato dell'energia di cui all'articolo 1, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2023/2413 al fine di potenziare le reti intelligenti per l'equilibrio della rete elettrica;

          f) prevedere forme di promozione dei servizi di "demand-response", delle piccole batterie e dei servizi "vehicle to grid" e la standardizzazione della tecnologia utilizzata per l'aggregazione delle unità;

          g) assegnare le necessarie competenze in materia di infrastrutture di ricarica pubbliche e private in capo all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), già identificata quale autorità competente di settore ai sensi della direttiva (UE) 2019/944, con particolare riferimento al monitoraggio, alla trasparenza e alla modalità di aggiornamento dei prezzi e alla qualità del servizio.».

     Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 4).

6.0.17

Rojc, Malpezzi, Sensi

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE).

          2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) sostenere l'introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza e controllo, che possano monitorare e verificare le pratiche di marketing legate alla sostenibilità;

          b) garantire l'indipendenza dei certificatori de marchi di sostenibilità;

          c) definire misure volte al contrasto delle pratiche di greenwashing, vietando asserzioni ambientali generiche o non verificabili e sostenendo l'obbligo di accompagnare tali dichiarazioni con evidenze oggettive, pubblicamente accessibili e verificabili da soggetti terzi indipendenti;

          d) promuovere programmi di educazione ambientale per i consumatori, per aiutarli a riconoscere e a comprendere le vere pratiche sostenibili e a evitare truffe ed affermazioni ingannevoli;

          e) sostenere l'uso di tecnologie digitali per fornire informazioni ambientali dettagliate;

          f) prevedere forme di verifica relative ai venditori delle piattaforme di e-commerce affinché rispettino gli standard di veridicità e chiarezza nelle loro dichiarazioni ambientali;

          g) promuovere la cooperazione tra Stati membri al fine di una armonizzazione delle sanzioni per il greenwashing e per garantire una vigilanza efficace a livello transnazionale;

          h) definire un quadro regolatorio di sostegno all'impegno verso la sostenibilità, con un focus particolare su pratiche ecologiche che siano accessibili alle PMI;

          i) prevedere adeguati meccanismi di vigilanza e controllo;

          j) prevedere l'obbligo per gli operatori economici di fornire informazioni precontrattuali chiare sui livelli di durabilità e riparabilità dei prodotti, compresi gli aggiornamenti software necessari per mantenere la conformità dei beni comprendenti elementi digitali.

          3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

     Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, Allegato A, sopprimere la seguente voce:

          "6) Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE)."

6.0.251 (già 6.0.14)

Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (Ue) 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) prevedere per le c.d. aree di accelerazione la procedura di Autorizzazione Unica (AU) al fine di evitare sovrapposizioni normative con la disciplina relativa alle c.d. aree idonee;

          b) potenziare le strutture amministrative pubbliche preposte al rilascio delle autorizzazioni al fine di velocizzare i procedimenti autorizzativi;

          c) implementare l'infrastruttura informatica di gestione delle domande di autorizzazione in modo da avere un portale unico per tutti i procedimenti autorizzativi nazionali, regionali e comunali (AU - PAS - edilizia libera) per permettere un monitoraggio completo di tutte le procedure attive;

          d) incentivare la creazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nei comuni sotto i 5 mila abitanti estendendo le aree idonee per gli impianti di energia rinnovabile anche alle aree commerciali e industriali;

          e) promuovere la partecipazione degli autoconsumatori e delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) ai mercati dell'energia elettrica offrendo servizi di flessibilità attraverso la gestione della domanda e lo stoccaggio con batterie e veicoli elettrici;

          f) promuovere l'uso di energia rinnovabile nel riscaldamento e raffrescamento attraverso forme di incentivazioni continuative per i consumatori al fine di favorire lo sviluppo delle filiere di settore e delle imprese nazionali e per garantire il raggiungimento dei target europei.».

     Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 4).

6.0.252 (già 6.0.21)

Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) sostenere l'introduzione di adeguati meccanismi di vigilanza e controllo, che possano monitorare e verificare le pratiche di marketing legate alla sostenibilità;

          b) promuovere programmi di educazione ambientale per i consumatori, per supportarli a riconoscere e a comprendere le vere pratiche sostenibili e a evitare truffe o affermazioni ingannevoli;

          c) sostenere l'uso di tecnologie digitali per fornire informazioni ambientali dettagliate;

          d) garantire che nell'e-commerce i venditori rispettino gli standard di veridicità e chiarezza nelle loro dichiarazioni ambientali;

          e) definire un quadro regolatorio premiale verso l'impegno autentico verso la sostenibilità, con un focus particolare su pratiche ecologiche che siano accessibili alle piccole e medie imprese.»

     Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 8).

6.0.253 (già 6.0.22)

Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) incentivare la formazione in tema ambientale degli operatori economici;

          b) prevedere che eventuali marchi nazionali e regionali relativi alla qualità ecologica di tipo I siamo conformi alla norma EN ISO 14024, in ottemperanza delle migliori pratiche ambientali, attraverso l'attestazione di un prestatore indipendente che rispetti i necessari requisiti di vigilanza e di deontologia professionale;

          c) prevedere che le informazioni rese al consumatore e ai soggetti interessati siano relativamente alla presenza o all'assenza di specifiche sostanze chimiche siano trasparenti, precise e facilmente comprensibili.».

     Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 8).

6.0.24

Rojc, Tajani, Malpezzi, Sensi

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE), e del Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini (Testo rilevante ai fini del SEE))   

          1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, e del Regolamento (UE) 2024/791, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024.

          2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare il corretto recepimento della direttiva (UE) 2024/790 e la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/791;

          a) garantire alla Banca d'Italia e alla Consob i poteri necessari per l'esercizio delle funzioni loro attribuite in coerenza con il riparto di competenze attualmente previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»

6.0.254 (già 6.0.30)

Bevilacqua, Lorefice

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta contro la violenza contro le donne e alla violenza domestica)

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) apportare alla normativa vigente, ivi comprese le disposizioni del codice penale, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1385;

          b) integrare nel nostro ordinamento penale la definizione di «vittima» ai sensi dell'articolo 2, lettera c) della direttiva (UE) 2024/1385;

          c) prevenire i fenomeni di vittimizzazione secondaria, attraverso l'adeguata formazione professionale di tutti i professionisti coinvolti nei livelli di supporto alle vittime, in particolare nelle fasi processuali attraverso l'adozione delle migliori pratiche disponibili;

          d) adottare le necessarie misure ai fini di prevenire forme di ritorsione nei confronti delle vittime sia nelle fasi processuali che post processuali al fine di prevenire fenomeni quali lo stalking carcerario;

          e) implementare la normativa nazionale in materia di molestie sul luogo di lavoro prevedendo servizi di consulenza interna o esterna sia alle vittime che ai datori di lavoro e adeguati mezzi di ricorso a disposizione per allontanare l'autore del reato dal luogo di lavoro;

          f) integrare le disposizioni del codice penale di cui all'articolo 612-ter, al fine di includere quali reati la minaccia di diffusione di materiale intimo, lo stalking e le molestie on line e normare il fenomeno di invio di materiale fotografico intimo senza consenso (cosiddetto "cyber flashing");

          g) implementare i servizi di assistenza psicologica attraverso adeguata refertazione e personale specializzato per le donne e per i minori, anche vittime di violenza assistita, al fine di prevenire le conseguenze della sindrome post-traumatica.»

     Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il punto 14).

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche-RAEE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare la disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita provenienti dai nuclei domestici e dagli utilizzatori diversi dai nuclei domestici adeguandola alla direttiva (UE) 2024/884, anche in relazione alle disposizioni sul finanziamento della gestione dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici, di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884;

b) adeguare la disciplina relativa al finanziamento della gestione dei rifiuti originati da apparecchiature elettriche ed elettroniche diverse dai pannelli fotovoltaici alle disposizioni di cui all'articolo 1, punti 2) e 3), della direttiva (UE) 2024/884, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

c) adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dall'articolo 1, punti 4) e 5), della direttiva (UE) 2024/884, relativi agli obblighi di informazione diretta sia agli utilizzatori, sia agli operatori degli impianti di trattamento, senza prevedere oneri sproporzionati sui produttori, incluse le piccole e medie imprese, e nel rispetto dei princìpi di semplificazione e digitalizzazione degli obblighi informativi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

7.250 (già 6.7)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "(UE) 2024/884", aggiungere le seguenti: ", salvaguardando e rafforzando l'attuale sistema di finanziamento tramite trust".

7.251 (già 6.6)

Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "salvaguardando e rafforzando l'attuale sistema di finanziamento tramite trust".

7.252 (già 6.12)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

          "a-bis) istituire, in linea con quanto disposto dall'articolo 1, punto 1), paragrafo 2) della Direttiva (UE) 2024/884, una nuova categoria di AEE denominata "pannelli fotovoltaici domestici", al fine di separare i pannelli fotovoltaici di natura esclusivamente domestica dalla categoria 4 di AEE, garantendo cosi` un regime di finanziamento esclusivo;"

7.253 (già 6.15)

Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

          "a-bis) riordinare la disciplina relativa al ruolo e alle competenze del Centro di coordinamento Raee (CDC), attribuendo al medesimo il controllo e la responsabilità dell'intera gestione della filiera dei RAEE congiuntamente a un Sistema Collettivo di produttori di AEE professionali, al fine di implementare la tracciatura di tutte le fasi di raccolta e smaltimento e il raggiungimento degli obiettivi europei;".

7.254 (già 6.13)

Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          "a-bis) istituire, in linea con quanto disposto dall'articolo 1, punto 1), paragrafo 2) della Direttiva (UE) 2024/884, una nuova categoria di AEE denominata "pannelli fotovoltaici domestici", al fine di separare i pannelli fotovoltaici di natura esclusivamente domestica dalla categoria 4 di AEE, garantendo così un regime di finanziamento esclusivo;".

7.255

Lombardo

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «(UE) 2024/884», aggiungere le seguenti: «, salvaguardando e rafforzando l'attuale sistema di finanziamento tramite trust».

7.256

Rojc

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: "c-bis) sviluppare, nell'ambito della responsabilità estesa del produttore, attività di comunicazione e di informazione sulle modalità di raccolta dei RAEE, originati da nuclei domestici, al fine di garantire che i costi di gestione non siano trasferiti in misura sproporzionata sui consumatori o sui cittadini;"

7.257 (già 6.32)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

          «c-bis) introdurre un meccanismo finalizzato alla sorveglianza del mercato sul raggiungimento del tasso di raccolta differenziata dei RAEE, come previsto dagli articoli 14, 19 e 41 del decreto legislativo 14 marzo 2024, n. 49.».

7.258 (già 6.30)

Rojc, Malpezzi, Sensi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) rafforzare il sistema di controlli sulle attività dei Sistemi collettivi istituiti prevedendo l'introduzione di una certificazione di parte terza qualificata al fine di garantire la congruità delle attività degli stessi in merito alle attività finanziarie del trust e alla gestione finanziaria dei trust

7.259 (già 6.27)

Rojc, Malpezzi, Sensi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) prevedere azioni di sorveglianza lungo tutta la filiera, con controlli capillari e sistematici a garanzia del rispetto della legge e dell'ambiente, anche al fine di rendicontare tutti i flussi ed intercettare i flussi illegali di RAEE.»

7.260 (già 6.24)

Rojc, Malpezzi, Sensi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

          «c-bis) semplificare i requisiti di etichettatura e tracciabilità prevedendo l'introduzione di standard di etichettatura e tracciabilità specifici per le PMI meno onerosi, mantenendo in ogni caso il rispetto degli obiettivi ambientali;

          c-ter) prevedere un meccanismo di consultazione periodica tra il Governo e le associazioni maggiormente rappresentative delle PMI al fine di monitorare l'applicazione della direttiva e valutarne l'impatto al fine di eventuali correttivi.»

7.261 (già 6.31)

Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          "c-bis) rafforzare il sistema di controlli sulle attività dei Sistemi collettivi istituiti prevedendo l'introduzione di una certificazione di parte terza qualificata al fine di garantire la congruità delle attività degli stessi in merito alle attività finanziarie del trust e alla gestione finanziaria dei trust.".

7.262 (già 6.17)

Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          "c-bis) definire, nell'ambito della filiera del recupero dei RAEE, il ruolo dei rivenditori, distinguendo tra distributori esclusivi in Italia di beni prodotti all'estero che svolgono anche il ruolo di importatori e imprese che svolgono la sola attività di vendita al dettaglio verso i consumatori;".

7.263 (già 6.28)

Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

          "c-bis) prevedere azioni di sorveglianza lungo tutta la filiera e sul territorio, con controlli capillari e sistematici da parte del Comitato di Vigilanza e Controllo a garanzia del rispetto della legge e dell'ambiente, anche al fine di rendicontare tutti i flussi ed intercettare i flussi illegali di RAEE.".

G7.100

Liris, Satta

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1258 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

     premesso che:

         i farmaci senza obbligo di prescrizione medica sono destinati al trattamento di disturbi comuni e non gravano sul Servizio Sanitario Nazionale;

         attualmente, la normativa italiana vieta la cosiddetta "pubblicità ricordo" per i medicinali, ossia quella forma di comunicazione che si limita a riportare la sola denominazione del farmaco con il solo scopo di rammentarla al pubblico;

         tale divieto non trova giustificazione considerato che la pubblicità ricordo non induce ad acquisti irrazionali o confusione tra prodotti;

         la pubblicità ricordo è ammessa in diversi Paesi europei, tra cui Spagna, Germania, Olanda e Belgio, e le direttive dell'Unione europea la includono tra le forme di pubblicità consentite;

     considerato che:

         la possibilità di reintrodurre la pubblicità ricordo rappresenterebbe un adeguamento della normativa italiana agli standard europei, garantendo pari condizioni competitive alle aziende farmaceutiche operanti in Italia rispetto a quelle di altri Stati membri;

         il ripristino di tale forma di pubblicità non comporterebbe alcun rischio per la salute pubblica, dal momento che si limiterebbe a rafforzare la riconoscibilità di farmaci già disponibili senza obbligo di prescrizione,

     impegna il Governo:

         a valutare l'opportunità di reintrodurre, nel quadro normativo italiano, la possibilità di utilizzare la pubblicità ricordo per i farmaci senza obbligo di ricetta, nel rispetto delle disposizioni europee in materia.

G7.101

Murelli, Centinaio, Claudio Borghi

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

     premesso che:

          I farmaci senza bisogno di ricetta medica sono i medicinali indicati per il trattamento dei più comuni e lievi disturbi di salute e non sono a carico del Servizio sanitario nazionale;

          questi medicinali possono fare pubblicità al pubblico, secondo quanto stabilito nel decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, ma non quel particolare tipo di pubblicità denominata "pubblicità ricordo", cioè, quella forma di comunicazione rivolta al pubblico che si limita a riportare la sola denominazione del medicinale, allo scopo esclusivo di rammentarla;

          si tratta, in buona sostanza, di quel tipo di pubblicità che scorre ad esempio a bordocampo negli stadi - ma non in Italia - e dove viene indicato, appunto, il solo nome del prodotto, al fine di ricordarlo al pubblico;

          la pubblicità ricordo era prevista dal nostro ordinamento fino al 2006, quando, con l'emanazione del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, tale forma pubblicitaria non è stata più consentita, in totale assenza di motivazioni - né di tipo sostanziale, né di tipo formale - e, soprattutto, senza che nulla sia cambiato a livello di normative europee, le cui direttive di riferimento la includono tra le forme di pubblicità al pubblico riconosciute e consentite;

          la pubblicità ricordo non espone a rischi di induzione ad acquisti ingiustificati o d'impulso, né si ravvisano elementi di possibile confusione tra medicinali, laddove la pubblicità ricordo venisse applicata ai medicinali generici;

          una panoramica, infine, nei principali Paesi europei (tra cui Spagna, Germania, Olanda, Belgio) ha evidenziato che la pubblicità ricordo è espressamente prevista e consentita,

     impegna il Governo:

          ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a reintrodurre nell'ordinamento italiano la pubblicità ricordo per i medicinali non soggetti a ricetta medica.

G7.1

La Commissione

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

     premesso che:

          l'articolo 7 detta criteri specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), compreso il riordino della disciplina nazionale relativa ai pannelli fotovoltaici a fine vita;

          l'applicazione del cosiddetto Test PMI, più volte richiamato nei documenti europei rispetto all'analisi di impatto della regolamentazione, è rimasto, spesso, una mera dichiarazione di principio,

     impegna il Governo:

          a monitorare, mediante il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 49 del 2014, l'applicazione della direttiva e valutarne l'impatto, in modo da poter avere elementi utili da presentare in sede europea, per l'eventuale riesame della direttiva - previsto entro il 31 dicembre 2026 - da parte della Commissione europea.

G7.2

La Commissione

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

     premesso che:

          l'articolo 7 detta principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/884, in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), compreso il riordino della disciplina nazionale relativa al fine vita dei pannelli fotovoltaici; 

          la specificità dei pannelli fotovoltaici rende necessario mettere in atto adeguate misure di semplificazione della disciplina nazionale vigente, in linea con le previsioni della Direttiva, specificatamente ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche derivanti dai pannelli fotovoltaici per poter tenere in considerazione le loro caratteristiche peculiari di gestione e trattamento;

          a causa dei diversi regimi intervenuti nel corso degli anni, la disciplina sui rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici si presenta oggi non sempre di facile interpretazione, soprattutto per gli operatori del settore creando inevitabili inefficienze nella gestione di tali rifiuti, con ripercussioni sul conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei pannelli fotovoltaici a fine-vita nonché inutili aggravi per le imprese;

          alla luce di quanto sopra, si rende necessario semplificare il quadro normativo relativo alla gestione del fine-vita dei pannelli fotovoltaici, e rinforzare la governance sulla tracciabilità delle varie fasi di gestione dei RAEE, tra cui raccolta, smaltimento e recupero di rifiuti elettrici, nonché di attivare un meccanismo di consultazione periodica con le associazioni delle piccole e medie imprese, al fine di rinforzare il meccanismo di monitoraggio dell'applicazione delle norme,

     impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

          attivare un meccanismo di consultazione e di indirizzo per i RAEE da pannelli fotovoltaici, anche al fine di considerare la definizione di un raggruppamento autonomo RAEE specifico, che assicuri la completa tracciabilità dell'intero ciclo di vita di ogni pannello immesso sul mercato, consentendo in tal modo di tenere traccia dei rifiuti prodotti e dei relativi trattamenti;

          rafforzare i criteri di garanzia relativi al funzionamento dei trust istituiti per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati e valutare anche per i moduli non incentivati l'applicazione di un modello di finanziamento più equo e trasparente, in linea con quanto previsto per le altre AEE e con i pertinenti standard europei;

          riordinare la disciplina relativa al ruolo e alle competenze del Centro di coordinamento RAEE, al fine di rafforzarne il ruolo sulla tracciabilità in tutte le fasi di raccolta, smaltimento e recupero di rifiuti elettrici ed elettronici e per verificare il raggiungimento degli obiettivi europei, nonché di attivare un meccanismo di consultazione periodica tra l'amministrazione centrale pertinente e le associazioni maggiormente rappresentatici delle piccole e medie imprese, al fine di garantire il monitoraggio dell'applicazione della normativa europea e valutarne il relativo impatto.

7.0.250 (già 6.0.1)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Delega al Governo per l'adeguamento alla normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021)

          1. Il Governo è delegato a adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti attuazione delle disposizioni previste al punto 3) dell'annesso allegato A della presente legge, ai fini dell'individuazione di misure volte ad azzerare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050.

          2. I decreti legislativi, di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

          3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della delega, di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni e  mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

7.0.251 (già 6.0.23)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione (Testo rilevante ai fini del SEE))

          1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) promuovere programmi di educazione ambientale per i consumatori, per supportarli a riconoscere e a comprendere le vere pratiche sostenibili e a evitare truffe o affermazioni ingannevoli;

          b) sostenere l'uso di tecnologie digitali per fornire informazioni ambientali dettagliate;

          c) garantire che nell'e-commerce i venditori rispettino gli standard di veridicità e chiarezza nelle loro dichiarazioni ambientali;

          d) definire un quadro regolatorio premiale verso l'impegno autentico verso la sostenibilità, con un focus particolare su pratiche ecologiche che siano accessibili alle piccole e medie imprese.»

     Conseguentemente, all'Allegato A, sopprimere il numero 6).

ARTICOLI 8 E 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, e in particolare al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e alla legislazione speciale in materia ambientale, le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2024/1203, con particolare riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti, e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in relazione ai predetti reati, in conformità ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1203 e conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure penali o non penali, effettive, dissuasive e proporzionate in relazione alla responsabilità di cui all'articolo 6 della medesima direttiva, anche apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

c) apportare alla normativa nazionale vigente, sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad assicurare la conformità alle previsioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 20 della direttiva (UE) 2024/1203, in materia di congelamento e confisca, di termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della medesima direttiva;

d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti a livello nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203;

e) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 della direttiva (UE) 2024/1203, in relazione all'elaborazione e alla pubblicazione, entro il 21 maggio 2027, della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali e in relazione al sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva medesima;

f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la disciplina di cui alla direttiva (UE) 2024/1203, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità della direttiva medesima, anche in relazione agli scopi di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della stessa, in materia di pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia, di prevenzione, di risorse e di formazione.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) attribuire alla competenza regionale la definizione delle modalità con le quali condurre i procedimenti di autorizzazione o di registrazione degli impianti di allevamento nonché la definizione delle connesse tariffe istruttorie e dei controlli, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e fermi restando gli obblighi di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, assicurando nelle more un regime transitorio che garantisca il rispetto dei requisiti minimi richiesti dall'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785;

b) introdurre, sia per gli allevamenti, sia per altre categorie di installazioni, la possibilità, prevista dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di emanare requisiti generali vincolanti, in modo da sostituire i procedimenti di rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con una presa d'atto di conformità, modificando e integrando a tal fine le vigenti disposizioni in materia, ferma restando la disciplina riguardante le procedure di riesame e di controllo;

c) assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia alle attività di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attività del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), previsto dall'articolo 27 bis della direttiva 2010/75/UE;

d) assicurare che la singola autorizzazione contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso a scala comunitaria, anche nel caso in cui non possa da sola garantire il suo conseguimento a scala locale, individuando a tal fine le procedure e gli strumenti, per quanto possibile valorizzando quelli già esistenti, nonché le eventuali risorse finanziarie occorrenti, da porre a carico dei gestori mediante le previste tariffe, attraverso le quali le autorità sanitarie possono contribuire efficacemente all'individuazione delle migliori tecniche disponibili e, sia in fase previsionale, sia in fase di controllo, delle eventuali criticità sanitarie che rendono necessario, in particolari contesti, condizionare l'esercizio al raggiungimento di prestazioni ambientali particolarmente ambiziose;

e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la definizione o l'aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall'autorizzazione;

f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina dell'Unione europea, chiarendo altresì quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte a evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso;

g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di riferimento, nonché le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpello ambientale;

h) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1785, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

i) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c), pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h) e i), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

9.250 (già 6.0.100/1)

Rojc, Sensi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

9.251 (già 6.0.100/2)

Rojc, Sensi

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) prevedere modalità di autorizzazione e registrazione degli impianti di allevamento che garantiscano il pieno rispetto della disciplina eurounitaria, nonché definire le connesse tariffe istruttorie e i relativi controlli;».

9.252 (già 6.0.100/3)

Naturale, Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «alla competenza regionale» con le seguenti: «allo Stato, alle Regioni e Province autonome, ciascuno per i propri ambiti di competenza,».

9.253 (già 6.0.100/4)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sopprimere le lettere b), e) e i).

         Conseguentemente, al comma 4:

                    1) sopprimere le seguenti parole: «b)» ed «e)»;

                    2) sostituire le parole: «h) e i)», con le seguenti: «e h)».

9.254 (già 6.0.100/5)

Lorefice, Bevilacqua

Precluso

Al comma 1 sopprimere la lettera b)

9.255 (già 6.0.100/6)

Rojc, Sensi

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

9.256 (già 6.0.100/7)

Rojc, Sensi

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da «prevista dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE» fino alle parole: «in materia» con le seguenti: «di stabilire requisiti generali vincolanti».

9.257 (già 6.0.100/8)

Rojc, Sensi

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «nel loro complesso» fino alle parole: «a scala locale»

9.258 (già 6.0.100/9)

Rojc, Sensi

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «valorizzando quelli già esistenti» con le parole: «favorendo le migliori tecniche disponibili» e sopprimere le parole da: «che rendono necessario» fino alla fine della lettera.

9.259

Rojc

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

9.260

Rojc, Sironi (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: "e) garantire la piena congruenza della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali con la normativa eurounitaria ed il pieno coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, ivi comprese le istanze territoriali, ambientali e sanitarie, e la partecipazione pubblica;".

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

9.261 (già 6.0.100/10)

Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: "in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti", con le seguenti: "garantendo le fasi di consultazione pubblica e di partecipazione dei portatori di interesse e prevedendo il coinvolgimento limitatamente nella fase decisoria dei soli soggetti".

9.262 (già 6.0.100/11)

Rojc, Sensi

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «siano applicabili» inserire la seguente: «anche» e sopprimere le parole da: «e introducendo» fino alla fine della lettera.

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al capo V-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/2831;

b) adeguare la definizione di « piattaforma di lavoro digitale » contenuta nella normativa vigente alle definizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/2831;

c) individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;

d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di lavoro digitali;

e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi;

f) stabilire le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali informano le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;

g) definire le modalità di controllo e monitoraggio per verificare l'avvenuta valutazione dell'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nonché il riesame umano delle decisioni;

h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le modifiche e le integrazioni necessarie per la tutela in materia di sicurezza e salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione contro la violenza e le molestie tramite canali di segnalazione efficaci;

i) individuare e regolamentare le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali, eventualmente anche tramite l'osservatorio di cui all'articolo 47-octies del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

10.250

Camusso, Rojc

Respinto

Sopprimere l'articolo.

     Conseguentemente, all'Allegato A aggiungere in fine la seguente voce: "22-bis) Direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (Testo rilevante ai fini del SEE)"

10.251 (già 6.0.300/1)

Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: "mediante piattaforme digitali", inserire le seguenti: ", a esclusione delle attività rientranti nelle vendite dirette a domicilio di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 173 e di agente di commercio di cui alla legge 3 giugno 1985, n. 204".

10.252 (già 6.0.300/3)

Camusso, Rojc, Sensi

Respinto

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «definire le procedure» inserire le seguenti: «di autorizzazione da parte dei lavoratori al trattamento dei dati personali nonché quelle»;

          b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, nel pieno rispetto di quanto previsto agli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2024/2831»;

10.253 (già 6.0.300/4)

Camusso, Rojc, Sensi

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

10.254 (già 6.0.300/5)

Camusso, Rojc, Sensi

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) prevedere una tutela previdenziale coerente alla situazione occupazionale prevista dalla normativa vigente;»

10.255 (già 6.0.300/6)

Camusso, Rojc, Sensi

Respinto

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «, che deve in ogni caso rispettare quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300».

10.256 (già 6.0.300/7)

Camusso, Rojc, Sensi

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) garantire che vi sia un adeguato controllo e monitoraggio sulle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, nonché che le medesime decisioni possano essere contestate e riesaminate, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 10 e 11 della direttiva (UE) 2024/2831;»

10.257 (già 6.0.300/8)

Camusso, Rojc, Sensi

Respinto

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «, ai sensi degli articoli 10 e 11 della direttiva (UE) 2024/2831».

10.258 (già 6.0.300/9)

Camusso, Rojc, Sensi

Respinto

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «misure di prevenzione» inserire le seguenti: «delle malattie professionali, dello stress da lavoro correlato e».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) assicurare la sinergia tra le azioni relative al risanamento della qualità dell'aria ambiente e le azioni relative ai settori che interessano le più importanti fonti emissive, prevedendo le necessarie misure di integrazione e di coordinamento tra gli atti di pianificazione e di programmazione in materia di qualità dell'aria e quelli in materia di trasporti, mobilità, energia, industria, efficienza energetica e agricoltura, nonché prevedendo sedi e procedure istituzionali per l'impulso e il coordinamento di un'azione condivisa, a livello territoriale e a livello nazionale, tra le autorità competenti per la qualità dell'aria e le autorità competenti per tali settori;

b) assicurare la sinergia tra le misure di risanamento della qualità dell'aria ambiente adottate in via ordinaria dalle autorità regionali e locali e in via complementare dalle autorità statali, prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere il raggiungimento dei valori di qualità dell'aria in aree influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni non hanno competenza amministrativa e legislativa o, anche in assenza di tale condizione, qualora i contenuti delle misure siano definiti in accordi sottoscritti dalle autorità regionali interessate e da tutte le autorità statali aventi competenza sui pertinenti settori emissivi;

c) assegnare all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), le funzioni relative all'attuazione, sotto la supervisione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, degli obblighi della direttiva (UE) 2024/2881 in materia di preparazione e trasmissione periodica di dati e informazioni alla Commissione europea;

d) introdurre misure di semplificazione, nella misura ammessa dalla pertinente normativa dell'Unione europea, in relazione alle procedure amministrative propedeutiche alla predisposizione e all'adozione dei piani regionali di risanamento della qualità dell'aria;

e) prevedere, a integrazione della disciplina sulla tutela della qualità dell'aria ambiente, una prima disciplina sulla tutela della qualità dell'aria indoor, limitatamente all'introduzione di disposizioni di dettaglio e di specificazione relative a fattispecie in cui la tutela della qualità dell'aria indoor è già oggetto di procedure e di obblighi nella vigente normativa.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

11.250 (già 6.0.400/2)

Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: "prevedendo la competenza dello Stato ad adottare misure nazionali qualora i piani regionali non possano permettere" con le seguenti: "prevedendo il tempestivo esercizio del potere sostitutivo dello Stato qualora le Regioni e le Province autonome non adottino o aggiornino i piani regionali e non permettano".

11.251 (già 6.0.400/3)

Lorefice, Bevilacqua, Sironi (*)

Respinto

Al comma, 1, lettera e) dopo le parole: "nella vigente normativa" inserire le seguenti: ", facendo seguito a quanto evidenziato nell'"Air Pollution Strategy" relativa all'Italia, pubblicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2017 e ripresa dal Rapporto ISTISAN 20/3 (documento dell'ISS - GdS, gruppo di studio nazionale inquinamento indoor)".

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.252

Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

          "e-bis) prevedere una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale per il controllo delle emissioni odorigene moleste prodotte da diverse e diffuse attività umane dal trattamento delle acque reflue, agli allevamenti intensivi, impianti industriali e di trattamento dei rifiuti, tenendo conto delle migliori pratiche in materia e delle tecnologie strumentali più avanzate al fine di garantire in modo omogeneo l'attività degli enti controllori, valutando, altresì, l'inserimento di sistemi di tracciamento delle sorgenti odorigene collegati alle segnalazioni georeferenziate di miasmi da parte dei cittadini mediante apposite applicazioni.".

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un sistema multilaterale di negoziazione, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le imprese e per facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali, e che abroga la direttiva 2001/34/CE, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini, per il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2009/138/CE, per quanto concerne la proporzionalità, la qualità della vigilanza, l'informativa, le misure relative alle garanzie a lungo termine, gli strumenti macroprudenziali, i rischi di sostenibilità e la vigilanza transfrontaliera e di gruppo, e le direttive 2002/87/CE e 2013/34/UE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2809, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con la disciplina generale dell'appello al pubblico risparmio e con le ulteriori disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale;

b) coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di poteri di vigilanza, di indagine, di intervento e di sanzioni amministrative, irrogabili dalla CONSOB in coerenza con quanto già previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, tenendo conto delle circostanze, dei limiti e dei criteri di alternatività previsti dall'articolo 2, punti 14) e 15), del regolamento (UE) 2024/2809;

c) attribuire alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2809, prevedendo che la CONSOB stessa adotti tale disciplina entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1;

d) non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2809, che consente agli Stati membri di esentare un'offerta pubblica di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 3, a condizione che il corrispettivo aggregato totale nell'Unione dei titoli offerti sia inferiore a 5.000.000 di euro per emittente o offerente, calcolato su un periodo di dodici mesi;

e) stabilire gli eventuali obblighi informativi per le offerte pubbliche di titoli in esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 quinquies, del regolamento (UE) 2017/1129, come introdotto dall'articolo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2024/2809, avendo comunque riguardo al controvalore di tali offerte;

f) confermare l'attribuzione alla CONSOB del potere di stabilire in via regolamentare le disposizioni in materia di regime linguistico del prospetto di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/1129;

g) attribuire alla CONSOB il potere di disporre in via regolamentare le modalità e i termini di trasmissione della documentazione comprovante l'assolvimento delle condizioni previste per il ritardo della comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 6), lettera c), del regolamento (UE) 2024/2809;

h) attribuire alla CONSOB la facoltà di partecipare al dispositivo istituito ai sensi dell'articolo 25 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, come introdotto dall'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2024/2809, anche qualora nessuna delle sedi di negoziazione sotto la vigilanza di detta autorità abbia una dimensione transfrontaliera significativa.

3. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2810 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2810, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

b) al fine di garantire un'adeguata tutela degli interessi degli azionisti che non detengono azioni a voto plurimo, valutare, ove opportuno, l'adozione delle misure previste dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/2810;

c) prevedere misure di trasparenza in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/2810;

d) prevedere la possibilità di estendere le disposizioni dell'articolo 127-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle società emittenti azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione;

e) attribuire alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alla stessa spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2024/2810, prevedendo che la CONSOB adotti tale disciplina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 3.

5. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2811 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2811, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

b) mantenere, nell'ambito degli interventi necessari per dare attuazione alla direttiva (UE) 2024/2811, il riferimento all'ammissione a quotazione attualmente contenuto nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le finalità ivi previste;

c) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria da parte della CONSOB, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al comma 5, attribuendo alla medesima potere di:

1) ricorrere alla disciplina secondaria per assicurare l'obbligo previsto dall'articolo 24, paragrafo 3 quater, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come modificato dall'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2024/2811, che impone agli Stati membri di provvedere affinché le imprese di investimento che producono o distribuiscono ricerca sponsorizzata dall'emittente mettano in atto disposizioni organizzative per assicurare che tale ricerca sia prodotta nel rispetto del codice di condotta dell'Unione europea, elaborato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e adottato dalla Commissione europea con norme tecniche di regolamentazione ai sensi del medesimo articolo 24 della direttiva 2014/65/UE;

2) prevedere, in via regolamentare, che i mercati regolamentati prescrivano che al momento dell'ammissione alla negoziazione almeno il 10 per cento del capitale sottoscritto rappresentato dalla categoria di azioni oggetto della domanda di ammissione alla negoziazione sia detenuto dal pubblico, ovvero in alternativa che i suddetti mercati regolamentati stabiliscano al momento dell'ammissione almeno uno dei requisiti per la domanda di ammissione alla negoziazione di azioni previsti dall'articolo 51 bis, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 4), della direttiva (UE) 2024/2811.

7. La CONSOB emana, con regolamento, la disciplina secondaria di cui al comma 6, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 5 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.

8. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.

9. Nell'esercizio della delega di cui al comma 8, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2987, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione, che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri e garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dal medesimo regolamento;

b) attribuire:

1) alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio delle proprie funzioni nei confronti delle controparti finanziarie e non finanziarie, in coerenza con quanto già previsto dal riparto di competenze recato dall'articolo 4-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

2) alla CONSOB i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio:

2.1) delle proprie funzioni nei confronti dei partecipanti alle controparti centrali o dei clienti di questi ultimi, in coerenza con quanto già previsto dall'articolo 79-octies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

2.2) delle funzioni previste dagli articoli 7 bis e 7 ter del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2987;

3) alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza necessari per l'esercizio:

3.1) delle proprie funzioni nei confronti delle controparti centrali, in coerenza con quanto già previsto dal riparto di competenze recato dagli articoli 79-quinquies e 79-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

3.2) delle funzioni previste dall'articolo 4 ter del regolamento (UE) n. 648/2012, come introdotto dal regolamento (UE) 2024/2987, in base alle rispettive competenze;

c) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per attribuire alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare sanzioni:

1) per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2987;

2) per le violazioni delle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2024/2994, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogare le sanzioni;

d) attribuire alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2024/2987 e dalla direttiva (UE) 2024/2994, prevedendo che tale disciplina sia adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 8 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.

10. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024.

11. Nell'esercizio della delega di cui al comma 10, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/790 e del regolamento (UE) 2024/791, nonché dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dalle anzidette normative dell'Unione europea;

b) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia i poteri di vigilanza, indagine, intervento e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze già previsto nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tra le predette autorità;

c) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2024/790 e dal regolamento (UE) 2024/791, prevedendo che la Banca d'Italia e la CONSOB adottino tale disciplina entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 10;

d) non avvalersi della facoltà, di cui all'articolo 39 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, come introdotto dall'articolo 1, punto 44), del regolamento (UE) 2024/791, che consente agli Stati membri di esentare, fino al 30 giugno 2026, le imprese di investimento soggette alla propria giurisdizione dal divieto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 39 bis, qualora tali imprese di investimento prestino servizi di investimento a clienti domiciliati o stabiliti in tale Stato membro.

12. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/927 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024.

13. Nell'esercizio della delega di cui al comma 12, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare la normativa nazionale e apportare al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927 nonché dei pertinenti atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di implementazione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri, garantendo il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale;

b) integrare, ove opportuno, le attività esercitabili dai gestori di fondi di investimento alternativi e dai gestori di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari con le ulteriori attività previste dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, come modificato dall'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2024/927, e dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, come modificato dall'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2024/927, apportando le opportune modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria di cui alla lettera e) del presente comma;

c) non avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21, paragrafo 5 bis, della direttiva 2011/61/UE, come introdotto dall'articolo 1, punto 10), lettera a), della direttiva (UE) 2024/927, che consente agli Stati membri di origine di un FIA di prevedere che le proprie autorità competenti autorizzino il GEFIA a nominare un depositario stabilito in un altro Stato membro, nei limiti e alle condizioni di quanto previsto dal medesimo articolo 21 della direttiva 2011/61/UE, come modificato dall'articolo 1, punto 10), della direttiva (UE) 2024/927;

d) non avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 15, paragrafo 4 octies, della direttiva 2011/61/UE come introdotto dall'articolo 1, punto 7), lettera b), della direttiva (UE) 2024/927, che consente agli Stati membri di vietare ai FIA che concedono prestiti di concedere prestiti nel loro territorio ai consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, e di vietare ai FIA di esercitare attività di gestione dei crediti concessi a tali consumatori nel loro territorio;

e) attribuire alla CONSOB e alla Banca d'Italia il potere di ricorrere, ove opportuno, alla disciplina secondaria, in coerenza con il riparto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità di cui alla direttiva (UE) 2024/927; nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, la Banca d'Italia e la CONSOB tengono conto delle norme tecniche di cui alla lettera a) del presente comma;

f) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza, di indagine, ispettivi e di intervento necessari per l'esercizio delle loro funzioni, in coerenza con il riparto di competenze già previsto nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/927 nonché dei pertinenti atti delegati;

g) attribuire alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, nel rispetto del riparto previsto del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la facoltà di introdurre strumenti di gestione della liquidità ulteriori rispetto a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2024/927;

h) apportare le opportune modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui alla parte V, titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di applicare le sanzioni ivi previste per le violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/927 nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni della parte V, titolo II, del medesimo testo unico che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogare le sanzioni.

14. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento della direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.

15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 14, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi, di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che anche per le imprese di assicurazione, per le imprese di riassicurazione classificate come imprese piccole e non complesse, per le imprese di assicurazione captive e per le imprese di riassicurazione captive, lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità con l'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, o lo stato patrimoniale presentato nel contesto della relazione unica relativa alla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria in conformità con l'articolo 256, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2, sia sottoposto a revisione;

b) estendere l'ambito di applicazione dell'obbligo di revisione ad ulteriori elementi della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 bis, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2;

c) prevedere che l'utilizzo dell'aggiustamento per la volatilità possa essere subordinato anche a condizioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dall'articolo 77 quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2025/2;

d) prevedere che le imprese di assicurazione o di riassicurazione considerino gli effetti delle oscillazioni dello spread di credito in relazione all'aggiustamento per la volatilità nei casi previsti dall'articolo 122, paragrafo 5, della direttiva 2009/138/CE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2025/2;

e) apportare alla normativa vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/2, nonché dei pertinenti atti delegati o di esecuzione che richiedono un intervento normativo da parte degli Stati membri;

f) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria dell'IVASS, secondo le sue competenze e in ogni caso entro l'ambito di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/2.

16. L'IVASS emana la disciplina secondaria di cui al comma 15 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 14 o, se successiva, dalla data di emanazione degli atti delegati da parte della Commissione europea.

17. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

12.0.250

Garavaglia

V. testo 2

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1624 e al regolamento (UE) 2024/1620)

      1. Il Governo è delegato ad adottare, anche in considerazione delle attribuzioni previste per le autorità di vigilanza per effetto di quanto stabilito agli articoli 12 e 14 della presente legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi:

          a) per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849;

          b) per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni:

          1) del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

          2) del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

       a) riordinare e aggiornare le disposizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, ivi inclusi il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e il decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109,apportando tutte le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della richiamata direttiva (UE) 2024/1640 nell'ordinamento nazionale e all'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1624 e 2024/1620, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le altre disposizioni settoriali vigenti; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto anche degli orientamenti delle autorità europee e delle raccomandazioni del GAFI in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa; in tale ambito si valuterà tra l'altro:

          1) l'aggiornamento delle disposizioni nazionali con particolare riguardo agli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati, sulla base dei principi di proporzionalità e approccio in base al rischio nonché, ove possibile, in un'ottica di semplificazione degli oneri e di efficacia della gestione dei rischi più elevati;

          2) l'adeguamento delle misure di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla luce dell'evoluzione tecnologica, soprattutto in materia di sistemi e strumenti di pagamento;

          3) il rafforzamento dei presidi a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento a quelle attinenti alla segnalazione di operazioni sospette;

          b) individuare, nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le autorità competenti a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva e dei regolamenti di cui al comma 1, attribuendo alle stesse i poteri di indagine, di controllo, ispettivi e sanzionatori previsti dalla medesima direttiva e dai regolamenti citati. In particolare, tenuto conto della ripartizione di competenze di cui al Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e coerentemente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186:

          1) confermare le attribuzioni e le competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria;

          2) definire il sistema di supervisione delle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1624 attribuendo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, eventualmente anche congiuntamente ad altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i relativi poteri di supervisione e controllo, valutando altresì l'opportunità di attribuire agli organismi di autoregolamentazione i compiti di supervisione sui soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1624 iscritti nei propri albi o elenchi, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1640;

          3) confermare l'attribuzione alle Autorità di vigilanza di settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ciascuna per le rispettive competenze, delle attuali funzioni di vigilanza e di controllo per le finalità di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, attribuendo alle stesse altresì tutti i poteri e le competenze necessari a garantire il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e l'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e prevedendo, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, il ricorso a disposizioni secondarie emanate dalle stesse;

          4) confermare l'attribuzione alla UIF della funzione di unità di informazione finanziaria per l'Italia (FIU), attribuendole altresì tutti i poteri e le competenze necessarie a garantire l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620;

          5) confermare le attribuzioni e i poteri della Guardia di Finanza, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione investigativa antimafia in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186;

          6) ove la supervisione su una categoria di soggetti obbligati sia affidata a più autorità, garantire la coerenza e l'efficacia dell'attività nominando, secondo un approccio basato sul rischio, un'autorità capofila fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2024/1640;

          c) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2024/1640 e dal regolamento (UE) 2024/1624, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni. In particolare, valutare:

          1) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità, l'adeguatezza del perimetro dei soggetti obbligati a livello nazionale al rispetto della direttiva (UE) 2024/1640 e del regolamento (UE) 2024/1624, eventualmente prevedendo anche la possibilità di applicare tutto o parte del predetto regolamento anche a soggetti esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo operanti in settori diversi da quelli indicati nel regolamento medesimo, ivi compresi a quelli già destinatari degli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e nel rispetto delle procedure stabilite dalla citata direttiva;

          2) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità delle misure di vigilanza adottate, l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 sulle persone esposte politicamente;

          3) l'adeguamento ovvero l'estensione dell'obbligo di istituzione di un punto di contatto centrale per l'assolvimento degli obblighi di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo da parte degli emittenti di moneta elettronica, dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attività che operano stabilmente nel territorio nazionale o tramite agenti o distributori o altri tipi di infrastrutture in regime di libera prestazione di servizi;

          4) l'esercizio della discrezionalità prevista dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1640 in materia di sospensione o rifiuto del consenso della FIU;

          5) nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta agli Stati membri dall'articolo 80 del regolamento (UE) 2024/1624, l'adeguatezza dei limiti ai pagamenti in contanti previsti dalla legislazione vigente, tenuto conto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e di evasione fiscale connessi all'utilizzo del contante;

          6) l'attribuzione alle autorità competenti del potere di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 e l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 77, paragrafo 4, del medesimo regolamento in materia di conservazione dei dati;

          d) predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza della titolarità effettiva, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica;

          e) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e della direttiva (UE) 2024/1640, con previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nonché nel rispetto dei criteri di irrogazione e dei massimi edittali di cui alla citata direttiva; in tale quadro andrà valutata, in particolare, l'adeguatezza delle disposizioni nazionali vigenti, ivi incluse quelle di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in un'ottica di efficacia, proporzionalità e semplificazione, intervenendo sulla qualificazione delle violazioni, sull'imputazione delle responsabilità nei confronti di persone fisiche e giuridiche nonché sul vigente assetto delle competenze e delle procedure sanzionatorie, anche alla luce della sopra indicata individuazione di una o più autorità di supervisione delle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1624;

          f) predisporre gli opportuni interventi normativi per garantire il pieno rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e garantire, nei casi previsti da queste disposizioni, la più ampia collaborazione, a livello nazionale, tra le autorità competenti nonché la cooperazione tra queste e le omologhe autorità europee, le altre agenzie europee rilevanti e l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo istituita ai sensi del citato regolamento (UE) 2024/162, assicurando la coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186.

      3. I criteri di delega di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

12.0.250 (testo 2)

Garavaglia

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1624 e al regolamento (UE) 2024/1620)

      1. Il Governo è delegato ad adottare, anche in considerazione delle attribuzioni previste per le autorità di vigilanza per effetto di quanto stabilito agli articoli 12 e 14 della presente legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi:

          a) per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849;

          b) per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni:

          1) del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

          2) del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

       a) riordinare e aggiornare le disposizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, ivi inclusi il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e il decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109, apportando tutte le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della richiamata direttiva (UE) 2024/1640 nell'ordinamento nazionale e all'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1624 e 2024/1620, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le altre disposizioni settoriali vigenti; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto anche degli orientamenti delle autorità europee e delle raccomandazioni del GAFI in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa; in tale ambito si valuterà tra l'altro:

          1) l'aggiornamento delle disposizioni nazionali con particolare riguardo agli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati, sulla base dei principi di proporzionalità e approccio in base al rischio nonché, ove possibile, in un'ottica di semplificazione degli oneri e di efficacia della gestione dei rischi più elevati;

          2) l'adeguamento delle misure di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla luce dell'evoluzione tecnologica, soprattutto in materia di sistemi e strumenti di pagamento;

          3) il rafforzamento dei presidi a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento a quelle attinenti alla segnalazione di operazioni sospette;

          b) individuare, nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le autorità competenti a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva e dei regolamenti di cui al comma 1, attribuendo alle stesse i poteri di indagine, di controllo, ispettivi e sanzionatori previsti dalla medesima direttiva e dai regolamenti citati. In particolare, tenuto conto della ripartizione di competenze di cui al Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e coerentemente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186:

          1) confermare le attribuzioni e le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria;

          2) definire il sistema di supervisione delle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1624 attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze, eventualmente anche congiuntamente ad altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i relativi poteri di supervisione e controllo, valutando altresì l'opportunità di attribuire agli organismi di autoregolamentazione i compiti di supervisione sui soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1624 iscritti nei propri albi o elenchi, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1640;

          3) confermare l'attribuzione alle Autorità di vigilanza di settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ciascuna per le rispettive competenze, delle attuali funzioni di vigilanza e di controllo per le finalità di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, attribuendo alle stesse altresì tutti i poteri e le competenze necessari a garantire il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e l'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e prevedendo, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, il ricorso a disposizioni secondarie emanate dalle stesse;

          4) confermare l'attribuzione alla UIF della funzione di unità di informazione finanziaria per l'Italia (FIU), attribuendole altresì tutti i poteri e le competenze necessarie a garantire l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620;

          5) confermare le attribuzioni e i poteri della Guardia di finanza, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione investigativa antimafia in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186;

          6) ove la supervisione su una categoria di soggetti obbligati sia affidata a più autorità, garantire la coerenza e l'efficacia dell'attività nominando, secondo un approccio basato sul rischio, un'autorità capofila fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2024/1640;

          c) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2024/1640 e dal regolamento (UE) 2024/1624, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni. In particolare, valutare:

          1) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità, l'adeguatezza del perimetro dei soggetti obbligati a livello nazionale al rispetto della direttiva (UE) 2024/1640 e del regolamento (UE) 2024/1624, eventualmente prevedendo anche la possibilità di applicare tutto o parte del predetto regolamento anche a soggetti esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo operanti in settori diversi da quelli indicati nel regolamento medesimo, ivi compresi a quelli già destinatari degli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e nel rispetto delle procedure stabilite dalla citata direttiva;

          2) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità delle misure di vigilanza adottate, l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 sulle persone esposte politicamente;

          3) l'adeguamento ovvero l'estensione dell'obbligo di istituzione di un punto di contatto centrale per l'assolvimento degli obblighi di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo da parte degli emittenti di moneta elettronica, dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attività che operano stabilmente nel territorio nazionale o tramite agenti o distributori o altri tipi di infrastrutture in regime di libera prestazione di servizi;

          4) l'esercizio della discrezionalità prevista dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1640 in materia di sospensione o rifiuto del consenso della FIU;

          5) l'attribuzione alle autorità competenti del potere di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 e l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 77, paragrafo 4, del medesimo regolamento in materia di conservazione dei dati;

          d) predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza della titolarità effettiva, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica;

          e) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e della direttiva (UE) 2024/1640, con previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nonché nel rispetto dei criteri di irrogazione e dei massimi edittali di cui alla citata direttiva;

          f) predisporre gli opportuni interventi normativi per garantire il pieno rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e garantire, nei casi previsti da queste disposizioni, la più ampia collaborazione, a livello nazionale, tra le autorità competenti nonché la cooperazione tra queste e le omologhe autorità europee, le altre agenzie europee rilevanti e l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo istituita ai sensi del citato regolamento (UE) 2024/162, assicurando la coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186.

      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1174 nonché delle pertinenti norme tecniche di attuazione;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia, che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle pertinenti norme tecniche di attuazione;

c) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VII del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1174 e delle disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti a irrogare le sanzioni;

d) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

13.250

Rojc

Respinto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: "del presente articolo" con le parole: "della direttiva (UE) 2024/1174"

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e alla legge 28 dicembre 2005, n. 262, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1619 e all'attuazione del regolamento (UE) 2024/ 1623, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva e del regolamento, tenendo conto degli orientamenti emanati dalle autorità europee di vigilanza;

b) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia che, nell'esercizio dei propri poteri regolamentari, tiene anch'essa conto delle norme tecniche e degli orientamenti di cui alla lettera a), anche allo scopo di definire, tra l'altro, la nozione di fatturato rilevante ai sensi delle lettere g) e h);

c) prevedere che:

1) la valutazione da parte dei competenti organi aziendali dei requisiti e dei criteri di idoneità degli esponenti aziendali sia condotta dopo l'assunzione della carica, nei casi previsti dall'articolo 91, paragrafo 1 bis, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619, disponendo le modifiche e integrazioni di coordinamento con la disciplina in materia di governo societario e di procedura di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti e valutando, ove opportuno, l'estensione a intermediari ulteriori rispetto alle banche delle disposizioni di recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, e dell'articolo 91 bis della direttiva 2013/36/UE, come introdotto dalla direttiva (UE) 2024/1619;

2) l'output floor sia applicato su base esclusivamente consolidata nei casi previsti all'articolo 92, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623;

d) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera c), confermare l'individuazione della Banca d'Italia quale autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva (UE) 2024/1619 e il regolamento (UE) 2024/1623 attribuiscono agli Stati membri, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

e) attribuire alla Banca d'Italia, quale autorità designata ai sensi dell'articolo 53-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i poteri previsti dall'articolo 124, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623;

f) estendere la disciplina di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle violazioni delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva (UE) 2024/1619, o emanate in attuazione del presente articolo, nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti;

g) apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative di cui al titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche necessarie al recepimento delle disposizioni recate dagli articoli 65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619, nel rispetto, ove compatibili, dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità competenti;

h) prevedere che le penalità di mora disciplinate agli articoli 65, 66 e 67 della direttiva 2013/36/UE, come modificati dalla direttiva (UE) 2024/1619, possano essere applicate su base giornaliera, settimanale o mensile e prevedere per le penalità di mora applicate su base giornaliera i seguenti limiti edittali, applicabili proporzionalmente anche in caso di loro applicazione su base settimanale o mensile:

1) per le persone fisiche, da euro 1.000 a euro 50.000;

2) per le persone giuridiche, da euro 2.000 a euro 50.000 ovvero al 5 per cento del fatturato giornaliero, quando il fatturato giornaliero è disponibile e determinabile ed è superiore a euro 50.000;

i) disciplinare, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il procedimento amministrativo per l'imposizione delle penalità di mora di cui alla lettera h) e la relativa procedura di opposizione innanzi alla corte d'appello;

l) assicurare il corretto e integrale recepimento delle disposizioni recate dall'articolo 70 della direttiva 2013/36/UE, come modificato dalla direttiva (UE) 2024/1619, disciplinando la concorrenza di sanzioni penali e amministrative relative al medesimo fatto, al fine di prevedere l'applicazione del cumulo quando strettamente necessario a tutelare obiettivi di interesse generale diversi e complementari, ferma l'esigenza di proporzionalità complessiva dell'intervento sanzionatorio, e disciplinando le comunicazioni tra autorità competenti e autorità giudiziaria necessarie a raccordare i rispettivi interventi, anche valutando l'estensione della disciplina del cumulo ai diversi casi rispetto ai quali si pongono analoghe situazioni di concorrenza di sanzioni relative alla medesima condotta, in particolare per la disciplina applicabile agli intermediari diversi dalle banche, ai loro partecipanti ed esponenti, al loro personale e ai soggetti che le banche hanno incaricato della revisione legale dei conti o ai quali hanno esternalizzato funzioni aziendali;

m) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;

n) apportare alla disciplina degli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria della Banca d'Italia, al fine di assicurare, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle attività svolte dagli intermediari finanziari, un opportuno allineamento tra la disciplina applicabile a tali intermediari e quella applicabile alle banche.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

14.250

Rojc

Respinto

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: "al fine di prevedere l'applicazione" fino alla fine della lettera con le seguenti: "ivi compresa l'applicazione del cumulo"

14.251

Rojc

Respinto

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: "del presente articolo" con le seguenti: "della direttiva (UE) 2024/1619 e del regolamento (UE) 2024/1623"

14.0.250

Centinaio, Murelli, Claudio Borghi, Stefani

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità)

          1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

          2. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) adeguare e coordinare le disposizioni vigenti in materia al fine del corretto e integrale recepimento della direttiva di cui al presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili e, in particolare dell'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

          b) introduzione della disciplina volta ad individuare le autorità competenti a livello centrale e territoriale per l'attuazione della direttiva di cui al presente articolo, ivi comprese le funzioni di rilascio e rinnovo a titolo gratuito, anche in caso di rinnovo per smarrimento o danneggiamento, della Carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

          c) introduzione di una disciplina che, ai sensi degli articoli 11 e 12 della direttiva, individui il Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità e i Comuni, quali autorità competenti a svolgere i compiti ivi previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorità;

          d) prevedere che le autorità competenti di cui alla lettera b) si avvalgano della società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per la realizzazione e la gestione della produzione e della stampa della Carta e del contrassegno, anche nella versione digitale, di cui alla medesima lettera con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, comunque con l'impiego del codice QR di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva di cui al comma 1;

          e) fissazione in dieci anni del termine di validità della carta europea della disabilità e dieci anni del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

          f) previsione delle modalità tecniche che consentano l'adozione della versione digitale della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nel rispetto delle specifiche tecniche che la Commissione adotterà, nell'ambito dell'EU Digital Identity Wallet;

          g) garantire, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della direttiva, la parità di trattamento ai cittadini dell'Unione titolari di carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, quando si trovano in viaggio o in visita in Italia rispetto ai titolari di carta europea della disabilità residenti in Italia, prevedendo nel contempo che, nel caso in cui le condizioni speciali e favorevoli previste per la persona con disabilità includano condizioni favorevoli anche per le persone che accompagnano o assistono la persona con disabilità, le stesse siano garantite anche a queste ultime;

          i) previsione di procedure volte a garantire la sostituzione dei contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità già esistenti a livello nazionale, che si deve concludere entro la data del 5 dicembre 2029;

          l) disciplinare la responsabilità del trattamento dei dati personali necessari al rilascio, al rinnovo e alla stampa della carta e del contrassegno di cui alla lettera b), nonché le modalità con le quali i soggetti responsabili garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai presenti fini;

          m) disciplinare le modalità con cui le autorità di cui alla lett. b) secondo le rispettive competenze, rendono disponibili sui siti istituzionali le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale o ancora sulle condizioni e strutture di parcheggio da destinare alle persone con disabilità, nonché le informazioni generali sull'uso della carta europea e del contrassegno europeo di parcheggio delle persone con disabilità;

          n) garantire mediante l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le modalità di consultazione attiva e di coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione della carta e del contrassegno di cui alla lettera b);

          o) individuare il sistema di tutela anche ai sensi dell'articolo 16 e 17 della direttiva e definire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2841 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, prevedendo che il relativo gettito sia versato al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità.

          3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lett. b), d) ed f) quantificati in 14,06 milioni di euro per il 2026, in 10,06 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e in 7,285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.»

     Conseguentemente:

          all'Allegato A, sopprimere il numero 21).

14.0.250 (testo 2)

Centinaio, Murelli, Claudio Borghi, Stefani (*)

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità)

          1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

          2. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

          a) adeguare e coordinare le disposizioni vigenti in materia al fine del corretto e integrale recepimento della direttiva di cui al presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili e, in particolare dell'articolo 1, comma 563, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

          b) introduzione della disciplina volta ad individuare le autorità competenti a livello centrale e territoriale per l'attuazione della direttiva di cui al presente articolo, ivi comprese le funzioni di rilascio e rinnovo a titolo gratuito, anche in caso di rinnovo per smarrimento o danneggiamento, della Carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

          c) introduzione di una disciplina che, ai sensi degli articoli 11 e 12 della direttiva, individui il Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità e i Comuni, quali autorità competenti a svolgere i compiti ivi previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorità;

          d) prevedere che le autorità competenti di cui alla lettera b) si avvalgano della società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per la realizzazione e la gestione della produzione e della stampa della Carta e del contrassegno, anche nella versione digitale, di cui alla medesima lettera con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, comunque con l'impiego del codice QR di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva di cui al comma 1;

          e) fissazione in dieci anni del termine di validità della carta europea della disabilità e dieci anni del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

          f) previsione delle modalità tecniche che consentano l'adozione della versione digitale della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nel rispetto delle specifiche tecniche che la Commissione adotterà, nell'ambito dell'EU Digital Identity Wallet;

          g) garantire, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della direttiva, la parità di trattamento ai cittadini dell'Unione titolari di carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, quando si trovano in viaggio o in visita in Italia rispetto ai titolari di carta europea della disabilità residenti in Italia, prevedendo nel contempo che, nel caso in cui le condizioni speciali e favorevoli previste per la persona con disabilità includano condizioni favorevoli anche per le persone che accompagnano o assistono la persona con disabilità, le stesse siano garantite anche a queste ultime;

          i) previsione di procedure volte a garantire la sostituzione dei contrassegni di parcheggio per le persone con disabilità già esistenti a livello nazionale, che si deve concludere entro la data del 5 dicembre 2029;

          l) disciplinare la responsabilità del trattamento dei dati personali necessari al rilascio, al rinnovo e alla stampa della carta e del contrassegno di cui alla lettera b), nonché le modalità con le quali i soggetti responsabili garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati personali raccolti e conservati ai presenti fini;

          m) disciplinare le modalità con cui le autorità di cui alla lett. b) secondo le rispettive competenze, rendono disponibili sui siti istituzionali le informazioni sulle condizioni speciali o sul trattamento preferenziale o ancora sulle condizioni e strutture di parcheggio da destinare alle persone con disabilità, nonché le informazioni generali sull'uso della carta europea e del contrassegno europeo di parcheggio delle persone con disabilità;

          n) garantire mediante l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le modalità di consultazione attiva e di coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nello sviluppo, nell'attuazione e nella valutazione della carta e del contrassegno di cui alla lettera b);

          o) individuare il sistema di tutela anche ai sensi dell'articolo 16 e 17 della direttiva e definire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2841 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, prevedendo che il relativo gettito sia versato al bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità.

          3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

          4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere b), d) ed f) pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 10,56 milioni di euro per l'anno 2026, 9,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e in 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. L'Amministrazione individuata ai sensi del comma 2, lettera b), provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere b), d) ed f). In caso di scostamento dall'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.»

     Conseguentemente:

          all'Allegato A, sopprimere il numero 21).

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Lombardo, Malpezzi, Rojc e Versace.

Capo III

DELEGHE AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI EUROPEI

ARTICOLI DA 15 A 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 15.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) individuare nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 e nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 5, 10, 11, 12 e 13 del medesimo regolamento, definendo le rispettive competenze per gli articoli condivisi;

b) individuare le amministrazioni competenti per l'attuazione del piano nazionale di ripristino previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1991.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini indicati al comma 3 del presente articolo, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) individuare le autorità competenti e le procedure per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1543;

b) ferme le disposizioni sulla direzione delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero, coordinare le disposizioni nazionali alle previsioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1, lettera b), 3, lettera b), e 5, del regolamento (UE) 2023/1543, al fine di consentire agli organi di polizia giudiziaria, nei casi di emergenza di cui all'articolo 3, punto 18), del medesimo regolamento, di emettere un ordine europeo di produzione, per i dati relativi agli abbonati, o un ordine europeo di conservazione;

c) prevedere che, nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1543, quando ne faccia richiesta un'autorità competente ai sensi del medesimo regolamento, il Ministero della giustizia proceda alla trasmissione amministrativa dei certificati di ordine europeo di produzione (EPOC) e dei certificati di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR), degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione, nonché agli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento;

d) prevedere che, in ogni caso, a fini di coordinamento investigativo, copia dei certificati sia trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

e) individuare le autorità giudiziarie competenti per la ricezione di un ordine europeo di produzione e di un EPOC o di un ordine europeo di conservazione e di un EPOC-PR trasmessi dall'autorità di emissione ai fini della notifica o dell'esecuzione in conformità al regolamento (UE) 2023/1543;

f) disciplinare le modalità di informazione dell'interessato, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2023/1543, definendo altresì i casi in cui l'autorità di emissione può ritardare od omettere detta informazione;

g) prevedere sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate per la violazione delle disposizioni indicate all'articolo 15 del regolamento (UE) 2023/1543, conformemente ai criteri ivi indicati, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

h) individuare le procedure e, fuori dei casi di cui all'articolo 16, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2023/1543, le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla lettera g) del presente comma, prevedendo un ricorso giurisdizionale effettivo, a tutela dei destinatari della sanzione;

i) individuare le autorità giudiziarie competenti e le procedure per l'esecuzione, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/1543, degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione, per conto di un altro Stato membro;

l) individuare le autorità giudiziarie competenti e le procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/1543;

m) prevedere, in conformità all'articolo 18 del regolamento (UE) 2023/1543, mezzi di impugnazione effettivi a tutela della persona, i cui dati sono stati richiesti tramite un ordine europeo di produzione;

n) provvedere, anche attraverso la previsione di regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e completo adempimento degli obblighi di cui al capo V del regolamento (UE) 2023/1543, in relazione al funzionamento e all'adattamento del sistema informatico nazionale e alla creazione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato, assicurando l'adozione di adeguate misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali;

o) prevedere la lingua o le lingue accettate per la notifica e la trasmissione di un EPOC, un EPOC-PR, un ordine europeo di produzione o un ordine europeo di conservazione, in caso di esecuzione, in conformità all'articolo 27 del regolamento (UE) 2023/1543;

p) prevedere che le autorità nazionali competenti trasmettano al Ministero della giustizia periodicamente, a fini statistici, i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543;

q) prevedere la competenza del Ministero della giustizia per la registrazione, l'elaborazione delle statistiche contenenti i dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1543 e per la trasmissione di esse alla Commissione europea, nonché per l'effettuazione delle notifiche di cui agli articoli 31, paragrafo 1, e 32, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

r) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità del regolamento (UE) 2023/1543, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili.

3. Il Governo esercita la delega di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, eccezion fatta per l'individuazione delle autorità competenti indicate alle lettere a), e), i) e l) del comma 2 e per la previsione della lingua o delle lingue accettate ai sensi della lettera o) del medesimo comma 2, a cui provvede entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera n), è autorizzata la spesa di euro 2.145.412 per l'anno 2025 e di euro 225.840 annui a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, dall'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, nonché alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del trasporto su strada)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, e del regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione dei regolamenti di cui al comma 1 nonché a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare;

b) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, con particolare riferimento all'accertamento della sussistenza e alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

17.250 (già 7.0.100/1)

Rojc, Sensi

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: «con particolare riferimento» fino alla fine della lettera con le seguenti: «garantendo in ogni caso il rispetto di quanto previsto in materia di accertamento e verifica dei requisiti e delle condizioni previste dai regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (UE) n. 2020/1055 per l'esercizio della professione di trasportatore su strada».

ARTICOLI 18 E 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2023/2631 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative all'offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita di prodotti finanziari e alle operazioni di cartolarizzazione;

b) attribuire alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 44, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/2631, i poteri di vigilanza, di indagine e cautelari previsti dagli articoli 18, paragrafo 4, 45 e 48 del medesimo regolamento, tenuto conto dei poteri di cui essa già dispone ai sensi della legislazione vigente;

c) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/2631:

1) attribuire alla CONSOB il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative previste dall'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 per le violazioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo;

2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) 2023/2631 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori ad euro 5.000;

3) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/2631, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento con quelle nazionali vigenti;

d) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB, la Banca d'Italia, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, anche ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle competenze ad essa spettanti, nell'ambito e per le finalità previste dal regolamento (UE) 2023/2631 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche al fine di stabilire le modalità procedurali della notifica da parte dell'emittente, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/2631.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, e del regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, e nel regolamento (UE) 2023/2869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, nonché per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e in particolare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/2864 e l'attuazione del regolamento (UE) 2023/2859 e del regolamento (UE) 2023/2869, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare;

b) designare gli organismi di raccolta, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2023/2859, per lo svolgimento dei compiti previsti dagli articoli 3 e 5 del medesimo regolamento e dalle discipline dell'Unione europea richiamate dalla direttiva (UE) 2023/2864 e dal regolamento (UE) 2023/2869, tenendo conto delle funzioni attualmente spettanti alle diverse autorità competenti nei settori interessati e assicurare che gli stessi organismi dispongano dei poteri e degli strumenti necessari a garantire il rispetto delle disposizioni europee di cui al presente articolo;

c) esercitare, ove ritenuto opportuno, l'opzione normativa in materia di formato elettronico dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/2859, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi, della necessità di garantire la competitività del quadro normativo nazionale e la tutela dei destinatari di tali informazioni finanziarie e non finanziarie, nonché l'integrità e la qualità dei servizi offerti dal punto di accesso unico europeo;

d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità interessate, secondo le rispettive competenze;

e) disciplinare, ove occorrenti, forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la CONSOB, la Banca d'Italia, l'IVASS e la COVIP, ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

19.250 (già 9.1)

Rojc, Malpezzi, Sensi

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) prevedere una completa e rapida mappatura dei flussi informativi che a livello nazionale devono confluire nell'ambito dell'ESAP, nonché del perimetro dei soggetti che sono attualmente coinvolti nella produzione e nella raccolta delle informazioni, anche per consentire la definizione degli organismi di raccolta nazionali che invieranno le informazioni all'ESAP;»

ARTICOLI 20 E 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014, per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e che modifica il regolamento (UE) n. 236/2012)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche, le abrogazioni e le integrazioni necessarie per dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845 e garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti dell'ordinamento nazionale per i settori interessati dal predetto regolamento;

b) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza previsti dal regolamento (UE) 2023/2845, secondo quanto previsto dal titolo II-bis della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di riparto di funzioni tra le predette autorità;

c) individuare la CONSOB quale autorità competente a istituire e presiedere il collegio di cui all'articolo 24 bis del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, introdotto dall'articolo 1, punto 12), del regolamento (UE) 2023/2845, qualora ricorrano le condizioni che ne comportano l'obbligo di costituzione;

d) individuare la CONSOB quale autorità competente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, di cui all'articolo 49 del regolamento (UE) n. 909/2014, come modificato dall'articolo 1, punto 23), del regolamento (UE) 2023/2845;

e) prevedere che gli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata possano essere esclusi dal sistema, nel caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa a carico dell'emittente, apportando le necessarie modifiche alla legislazione vigente e attribuendo alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di emanare disposizioni attuative ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, salvaguardando altresì la posizione del titolare dello strumento finanziario;

f) apportare alla disciplina della crisi dei depositari centrali le modifiche necessarie al fine di:

1) assicurare il tempestivo e ordinato trasferimento a un altro depositario centrale delle attività dei clienti, in caso di apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

2) garantire il coordinamento con le norme in materia di crisi delle controparti centrali previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;

g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni, apportare le necessarie modifiche di coordinamento al testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, al fine di renderlo coerente con le disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2023/2845;

h) prevedere che la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, adotti la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 21.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del regolamento (UE) 2023/988 ed effettuare il coordinamento delle residue disposizioni anche con riferimento al sistema RAPEX/Safety Gate e al Safety Business Gateway ferme restando le competenze per categoria di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti, di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

c) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza generale dei prodotti e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/988, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, anche in relazione alle diverse fasi della filiera commerciale e ai soggetti coinvolti, ferme restando le competenze per categorie di prodotti, non coperti dalle norme armonizzate, in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato, così come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché garantire la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;

d) individuare, nelle ipotesi di prodotti forniti online o attraverso altri mezzi di vendite a distanza, i soggetti responsabili della catena di fornitura nei confronti dei quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni commesse;

e) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024, conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001;

f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c), agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato. Per le autorità di vigilanza che non sono Amministrazioni centrali la riassegnazione avviene in capo all'Amministrazione centrale titolare delle attività di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorità.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

21.250 (già 11.1)

Rojc, Malpezzi, Sensi

Respinto

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera c), dopo le parole: «relative violazioni», inserire le seguenti: «nonché alla dimensione dell'impresa coinvolta, che tengano altresì conto, in termini di premialità, dell'esistenza di certificazioni del processo aziendale e di prodotto volontarie o di misure atte a garantire la sicurezza dei prodotti,»;

          b) alla lettera e), inserire in fine il seguente periodo: «, prevedendo un periodo transitorio di almeno un anno e un piano di adeguamento specifico per le PMI in modo da garantire le condizioni di commerciabilità dei prodotti e il tempo necessario per adeguarsi ai nuovi obblighi.»;

          c) dopo la lettera f), aggiungere la seguente: «f-bis) prevedere strumenti di supporto quali guide pratiche, consulenza tecnica agevolata e piattaforme digitali che favoriscano la trasparenza e garantisca un approccio proporzionato agli obblighi tenendo conto della necessità di semplificare e limitare gli oneri amministrativi, affinché micro, piccole e medie imprese, siano in grado di adempiere ai nuovi obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2023/988.».

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) individuare il Ministero delle imprese e del made in Italy quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2023/2411, assicurando che alla stessa siano attribuite le relative funzioni nel rispetto degli articoli 13, 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2023/2411;

b) definire procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2023/2411;

c) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, con previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse;

d) designare una o più autorità competenti obiettive e imparziali, responsabili dei controlli di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2023/2411, che agiscano in modo trasparente;

e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2023/2411, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento di un dirigente non generale e dieci unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali-Triennio 2019-2021, nonché con la possibilità di assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche nelle more delle procedure del predetto reclutamento.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), quantificati in euro 964.158 per l'anno 2025 e in euro 664.158 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

EMENDAMENTI

22.250 (già 12.1)

Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Al comma 2 dopo la lettera a) inserire le seguenti:

          "a-bis) garantire il necessario coordinamento con le disposizioni della legge 27 dicembre 2023, n. 206 e del Regolamento (UE) 2023/2411;

          a-ter) a prevedere la possibilità di richiedere la registrazione di un'indicazione geografica anche da parte di un singolo produttore ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2023/2411;".

22.251 (già 12.3)

Rojc, Malpezzi, Sensi

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

          «b-bis) prevedere che la domanda di registrazione possa essere presentata, oltre che da un'associazione di produttori, anche da un singolo produttore richiedente, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2411;

          b-ter) prevedere il coordinamento con le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2023, n. 206, e al decreto ministeriale 11 giugno 2024, recante Modalità di erogazione del contributo per la predisposizione del disciplinare dei prodotti industriali ed artigianali tipici, apportandovi ove necessario le opportune modifiche;»

22.252 (già 12.5)

Rojc, Malpezzi, Sensi

Respinto

Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, prevedendo l'eventuale adeguamento delle relative strutture organizzative mediante reclutamento o assegnazione temporanea di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, per assicurare lo svolgimento delle attività previste dal medesimo regolamento».

     Conseguentemente, sopprimere la lettera e).

ARTICOLO 23 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (European Deforestation-free products Regulation - EUDR).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) individuare nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, che si avvale, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi, anche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e, per gli aspetti riguardanti le importazioni e le esportazioni delle materie prime e dei prodotti da sottoporre a controllo, della Guardia di finanza;

b) definire, per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione, le modalità di cooperazione con le autorità doganali secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115;

c) definire i servizi di assistenza tecnica e gli strumenti di carattere informativo previsti dall'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115 e le modalità di affidamento anche a soggetti privati, anche in forma associata, con acclarata esperienza in attività di dovuta diligenza ai sensi dell'articolo 8 del medesimo regolamento per il contenimento dei fenomeni di deforestazione, nonché nelle catene di valore dei prodotti di cui al medesimo regolamento;

d) prevedere, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2023/1115, ivi comprese sanzioni pecuniarie, commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante, nonché sanzioni interdittive;

e) prevedere misure provvisorie ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1115, per impedire che i prodotti interessati, oggetto di indagine, siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, nonché la possibilità per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive;

f) tenere conto, nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori e dei commercianti non PMI e di controllo dei commercianti PMI, di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (UE) 2023/1115, in ragione della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto controllato, assicurando tempi procedurali adeguati, nonché il rispetto del contraddittorio, e prevedere la definizione, mediante un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti, di un elenco di strumenti di verifica e di controllo;

g) individuare, in attuazione dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2023/1115, misure correttive adeguate e proporzionate, che l'autorità competente può imporre agli operatori per i casi di non conformità, nonché i termini entro i quali gli operatori devono adottarle e le modalità di applicazione forzosa dell'azione correttiva, nel caso di omessa adozione da parte degli operatori ovvero di non conformità persistente;

h) individuare le opportune forme e sedi di coordinamento, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1115, tra i soggetti istituzionali, che devono collaborare ai fini dell'attuazione del medesimo regolamento e in continuità con la Consulta FLEGT - regolamento legno, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, e i portatori di interesse delle associazioni e delle filiere delle materie prime oggetto del richiamato regolamento (UE) 2023/1115;

i) prevedere, in attuazione dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115, l'adeguamento della struttura organizzativa delle unità individuate quali autorità competenti, attraverso l'istituzione di due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il conseguente reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021;

l) prevedere che l'autorità competente possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività, in presenza di casi di non conformità, comprendendo anche i costi per la realizzazione di prove, di magazzinaggio e delle attività di verifica o di analisi dei prodotti interessati risultati non conformi e oggetto di misure correttive, prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato o esportazione;

m) individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e a ricevere il rapporto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689;

n) prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini, al fine di verificare il rispetto del regolamento da parte degli operatori o dei commercianti;

o) predisporre, per il previsto periodo transitorio, forme di coordinamento tra le disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115, (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005, nonché disporre la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021, per il settore del legno, anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera i), quantificati in euro 2.501.662 per l'anno 2025 e in euro 2.201.662 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

5. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), n) e o), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

23.250 (già 13.1)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «entro sei mesi», con le seguenti: «entro tre mesi».

23.251 (già 13.2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole «entro sei mesi», con le seguenti: «entro quattro mesi».

23.252 (già 13.3)

Rojc, Malpezzi, Sensi

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234», inserire le seguenti: «su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica,»

23.253 (già 13.4)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

          "1-bis. I decreti delegati di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, di concerto con il Ministro delle Imprese e il Made in Italy, il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della Giustizia, previo il parere dei competenti organi parlamentari,".

23.254 (già 13.9)

Rojc, Malpezzi, Sensi

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «, in deroga» fino alla parola «effettive» con le seguenti: «sanzioni effettive».

23.255 (già 13.12)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "al valore delle materie prime o dei prodotti interessati", inserire le seguenti: "e al profitto illecito".

23.256 (già 13.10)

Rojc, Malpezzi, Sensi

Id. em. 23.255

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «al valore delle materie prime o dei prodotti interessati», inserire le seguenti: «e al profitto illecito».

23.257 (già 13.11)

Lorefice, Bevilacqua

Id. em. 23.255

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "al valore delle materie prime o dei prodotti interessati", inserire le seguenti: "e al profitto illecito".

23.258 (già 13.13)

Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

          "d-bis) prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, ivi comprese una pena massima di almeno 5 anni di reclusione ai sensi dell'art. 5 della direttiva UE 2024/2013 e le relative circostanze aggravanti indicate all'art. 8 della medesima direttiva.".

23.259 (già 13.14)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sost. id. em. 23.258

Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:

          "d-bis) prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, ivi comprese una pena massima di almeno 5 anni di reclusione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva UE 2024/1203 e le relative circostanze aggravanti indicate all'articolo 8 della medesima direttiva."

23.260 (già 13.15)

Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", nonché la possibilità per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive".

23.261 (già 13.16)

Rojc, Malpezzi, Sensi

Id. em. 23.260

Al comma 2, lettera e) sopprimere le seguenti parole: «, nonché la possibilità per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive».

23.262 (già 13.17)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Id. em. 23.260

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: ", nonché la possibilità per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive".

23.263 (già 13.23)

Lorefice, Bevilacqua

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

          "g-bis) individuare le forme più idonee per mettere a disposizione del pubblico e della Commissione le informazioni sull'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 ai sensi dell'art. 25 dello stesso regolamento".

23.264 (già 13.18)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: "n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178", inserire le seguenti: "le associazioni ambientaliste, le associazioni di categoria, le Ong competenti sulla materia, i rappresentanti dei Paesi produttori".

23.265 (già 13.19)

Lorefice, Bevilacqua

Precluso

Al comma 2, lettera h) dopo le parole: "del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178", inserire le seguenti: "le associazioni ambientaliste".

23.266 (già 13.20)

Rojc, Malpezzi, Sensi

Precluso

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, nonché dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178», inserire le seguenti: «le associazioni ambientaliste».

23.267 (già 13.21)

Rojc, Malpezzi, Sensi

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente: «h-bis) individuare le forme più idonee per mettere a disposizione del pubblico e della Commissione le informazioni sull'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115 ai sensi dell'articolo 25 dello stesso regolamento;».

23.268 (già 13.22)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

          "h-bis) individuare le forme più idonee per mettere a disposizione del pubblico e della Commissione le informazioni sull'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, ai sensi dell'articolo 25 dello stesso regolamento".

23.269 (già 13.24)

Rojc, Malpezzi, Sensi

Respinto

Al comma 2, sopprimere le lettere i) e m).

23.270 (già 13.25)

Durnwalder, Patton, Spagnolli

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera o).

23.271 (già 13.26)

Bevilacqua, Lorefice

Respinto

Al comma 2 sostituire la lettera o) con la seguente:

          "o) predisporre, per il previsto periodo transitorio, forme di coordinamento tra le disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115, (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005;".

23.272 (già 13.28)

Durnwalder, Patton, Spagnolli

Ritirato

Al comma 2, lettera o), sopprimere le parole da: «nonché disporre» a fino a: «regolamento (UE) n. 995/2010».

23.273 (già 13.30)

Durnwalder, Patton, Spagnolli

Ritirato

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: «la conservazione» con le seguenti: «l'abolizione» e, conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «, per il settore del legno, anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010.».

G23.1

La Commissione

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

     premesso che:

          l'articolo 23 detta criteri specifici, per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 6 mesi, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 (European Deforestation-free products Regulation - EUDR), che mira a frenare la deforestazione e il degrado forestale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici;

          la normativa si applica ai "prodotti interessati", derivanti dalle materie prime indicate nell'allegato: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, che per poter essere immessi sul mercato dell'Unione devono essere a deforestazione zero, ovvero che non contengono materie prime prodotte su terreni oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020;

     considerato che:

          è indispensabile che a partire dall'anno prossimo siano funzionanti le autorità nazionali competenti e i sistemi previsti dal regolamento EUDR,

     impegna il Governo:

          a valutare il coinvolgimento dei Paesi terzi, produttori delle materie prime interessate dal regolamento EUDR, in coordinamento con le politiche commerciali e le politiche di cooperazione allo sviluppo, anche al fine di sostenere i piccoli produttori che devono adeguarsi ai nuovi standard posti dal regolamento.

G23.2

La Commissione

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

     premesso che:

          l'articolo 23 detta criteri specifici, per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 6 mesi, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 (European Deforestation-free products Regulation - EUDR), che mira a frenare la deforestazione e il degrado forestale, proteggendo così la biodiversità e mitigando i cambiamenti climatici;

          la normativa si applica ai "prodotti interessati", derivanti dalle materie prime indicate nell'allegato: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia e legno, che per poter essere immessi sul mercato dell'Unione devono essere a deforestazione zero, ovvero che non contengono materie prime prodotte su terreni oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020;

          l'articolo 29 del Regolamento EUDR prevede l'istituzione, entro il 30 dicembre 2024, di un sistema a tre livelli per la valutazione dei Paesi o parti di essi, sia europei, sia Paesi terzi, come rientranti in una delle tre categorie di rischio alto, basso o standard, di produrre materie prime interessate non a deforestazione zero;

          da tale classificazione discendono obblighi di due diligence per le imprese, che potrebbero mettere a rischio la competitività dei settori agroalimentare e forestale dell'Unione, rischiando di aumentare oneri amministrativi e costi per gli operatori;

          molti Paesi, fra cui numerosi Stati membri dell'Unione dispongono di superfici forestali stabili o in crescita, nonché, di leggi severe in materia di deforestazione, che vengono fatte rispettare rigorosamente, al fine di ridurre al minimo gli obblighi di due diligence previsti,

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adoperarsi in sede europea affinché sia valutata l'introduzione, nella classificazione dei Paesi produttori di materie prime, di una quarta categoria di Paesi "a rischio zero"-

ARTICOLO 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022.

2. Il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2021, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) semplificare e migliorare le modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616 e del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004;

b) istituire un sistema di banca di dati nazionale, da adeguare ai sistemi informatici previsti a livello europeo;

c) determinare tariffe, per l'attività di controllo ufficiale, relative a materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ivi comprese le attività necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli, nonché ai compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616;

d) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

e) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

24.250 (già 14.1)

Rojc, Malpezzi, Sensi

Respinto

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

          a) dopo la parola: «controllo» inserire le seguenti: «e sorveglianza»;

          b) aggiungere in fine il seguente periodo: «garantendo in ogni caso qualità, efficienza e trasparenza delle procedure nonché il rispetto di parametri adeguati alla tutela della sicurezza alimentare e dell'igiene degli alimenti;»

24.251 (già 14.2)

Rojc, Malpezzi, Sensi

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, prevendendo inoltre specifiche misure di semplificazione per le PMI improntate al principio della proporzionalità, al fine di ridurre gli oneri e i costi amministrativi.»;

          b) alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, che risulti interoperabile con il Registro di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/1616 relativamente alla registrazione degli impianti di riciclaggio e all'adozione di sistemi di tracciabilità per monitorare il ciclo di vita dei materiali riciclati.»;

          c) alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, prevedendo contestualmente la proporzionalità per le PMI, anche in considerazione a quanto già previsto dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/1616 relativamente ai sistemi di tracciabilità per monitorare il ciclo di vita dei materiali riciclati.»

          d) alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «e alla dimensione dell'impresa.»

G24.1

La Commissione

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

     premesso che:

          l'articolo 24 detta criteri specifici per l'adeguamento della normativa nazionale, entro 12 mesi, alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616, relativo ai materiali in plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA);

          la delega legislativa mira a semplificare le procedure previste, a livello europeo, in materia di autorizzazione degli stabilimenti di riciclo, al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e la trasparenza delle procedure legate agli impianti di riciclo, con particolare riferimento alla semplificazione e al miglioramento delle modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo;

          per molti alimenti, i confezionamenti e gli imballaggi in polimeri tradizionali rappresentano ancora l'unica certezza scientificamente provata di garantire parametri di igiene, sicurezza alimentare e conservazione;

          l'introduzione di polimeri di diversa natura potrebbe determinare esternalità negative sia per la salute dei consumatori, sia rispetto a una contrazione della capacità dell'alimento di conservarsi e, pertanto, causando una contrazione della shelf life del prodotto, con conseguente aumento degli sprechi alimentari;

     impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di verificare l'impatto reale del regolamento relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, in termini di salute dei consumatori, di sprechi alimentari e di competitività del settore dei prodotti alimentari.

ARTICOLO 25 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022, relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione, del 7 luglio 2022, e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione, del 23 settembre 2022.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti in materia di controlli, sia sull'uso di sostanze farmacologicamente attive nelle produzioni animali, sia dei residui delle medesime sostanze negli alimenti, alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e mediante coordinamento e riordino di quelle residue;

b) assicurare adeguati controlli alle frontiere al fine sia di tutelare la salute e il benessere dei consumatori, sia di garantire il rispetto del principio di reciprocità per tutelare i produttori agricoli dalla concorrenza sleale di Paesi terzi in cui è consentito l'utilizzo di prodotti vietati nell'Unione europea.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ORDINE DEL GIORNO

G25.1

La Commissione

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge n. 1258, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024,

      premesso che:

          l'articolo 25, della legge 6 agosto 2013, n. 97, detta i criteri per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 528/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 in materia di biocidi;

          il Ministero della salute è designato quale autorità competente, ai sensi dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 528/2012, a provvedere agli adempimenti previsti dallo stesso al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico;

      impegna il Governo:

          a valutare l'opportunità di adottare un decreto ministeriale, ad integrazione del precedente decreto del Ministro della salute del 10 febbraio 2015, per individuare gli enti pubblici che, per ciascuna delle tipologie di prodotti "biocidi", rilascino il parere obbligatorio di approvazione del principio attivo.

ARTICOLO 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 26.

Approvato

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) ridefinire gli obiettivi di raccolta, riciclo e recupero dei rifiuti di batterie, sulla base della nuova classificazione prevista dal regolamento (UE) 2023/1542;

b) adeguare lo schema di responsabilità estesa del produttore alle nuove disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, disciplinando i sistemi collettivi e individuali di gestione dei rifiuti di pile e batterie, attraverso la definizione di uno statuto tipo e delle modalità di riconoscimento degli stessi;

c) prevedere forme di garanzia finanziaria per la gestione del fine vita dei prodotti;

d) regolamentare le attività di gestione del prodotto, prevedendo modalità per il corretto riutilizzo, il cambio di destinazione e la rifabbricazione delle batterie, nonché le attività di gestione dei relativi rifiuti;

e) prevedere modalità per il conferimento dei rifiuti di batterie, nonché per le relative operazioni di raccolta;

f) individuare un'autorità competente, responsabile del rispetto degli obblighi di cui al capo VIII del regolamento (UE) 2023/1542, e definire le modalità organizzative e di funzionamento della stessa, anche al fine di razionalizzare e rendere efficienti i sistemi di coordinamento esistenti;

g) adeguare la disciplina relativa al registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori alle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2023/1542, con particolare riferimento agli obblighi inerenti alla responsabilità estesa del produttore;

h) individuare gli organismi di valutazione della conformità e la relativa autorità di notifica, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1542, nel rispetto della competenza esclusiva in materia di prevenzione incendi del Ministero dell'interno, per il tramite del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

i) apportare le modifiche necessarie al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, in considerazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e al relativo decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157;

l) prevedere misure volte ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di dovere di diligenza, per assicurare l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei rischi effettivi e potenziali legati all'approvvigionamento, alla lavorazione e all'immissione in commercio delle batterie, includendo strumenti di supporto, quali guide pratiche, che favoriscano la trasparenza e garantiscano un approccio proporzionato agli obblighi, che tenga conto della dimensione aziendale;

m) adeguare il sistema sanzionatorio vigente, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542;

n) prevedere criteri di aggiudicazione per gli acquisti pubblici verdi di batterie o prodotti in cui sono incorporate batterie, per garantire che gli stessi abbiano un impatto ambientale minimo durante il loro ciclo di vita;

o) prevedere disposizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all'attuazione del regolamento (UE) 2023/1542, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, nonché dei termini e delle modalità di versamento delle medesime ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione;

p) aggiornare gli allegati al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, al fine di tenere conto delle competenze in materia di vigilanza del mercato previste dal regolamento.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

26.250 (già 16.2)

Magni, De Cristofaro, Cucchi

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera p), inserire le seguenti:

          «p-bis) introdurre disposizioni finalizzate al monitoraggio dei tempi di recepimento delle norme previste dal regolamento (UE) 2023/1542, alla sorveglianza dell'attuazione degli obblighi comunitari, di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2023/1542;

          p-ter) apportare le modifiche necessarie per prevenire l'esportazione di batterie, celle, apparecchiature elettriche ed elettroniche, inclusi i dispositivi portatili e le schede elettroniche, sia nella forma di rifiuti, sia come beni classificati in riparazione, secondo uso o riutilizzo, verso paesi extra-UE, al fine di tutelare le risorse strategiche e promuovere l'economia circolare;

          p-quater) prevedere misure per garantire che i materiali critici contenuti nei rifiuti elettronici e nelle apparecchiature giunte a fine vita, come litio, cobalto, nichel, manganese e molibdeno, siano recuperati attraverso processi di riciclo in ambito comunitario;

          p-quinquies) adeguare il sistema dei controlli doganali e di tracciabilità per impedire l'elusione della normativa sui rifiuti tramite dichiarazioni di esportazione errate o ingannevoli, e per evitare la dispersione di risorse scarse e non facilmente reperibili nell'Unione europea e di materie prime secondarie strategiche.».

 

Allegato B

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 1384

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1258 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, in relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 1, comma 3, delle parole da: "Fermo restando" fino a: "26, comma 4," con le seguenti: "Fermo restando quanto previsto agli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 2, 9, comma 4, 10, comma 2, 11, comma 3, 12, comma 17, 13, comma 2, 14, comma 2, 15, comma 4, 16, comma 5, 17, comma 3, 18, comma 3, 19, comma 3, 20, comma 3, 21, comma 3, 23, comma 5, 24, comma 3, 25, comma 3 e 26, comma 4,".

In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.250 (già 1.100/2), 1.252 (già 1.100/1), 2.0.1 (testo 3), 3.251 (già 3.15 (testo 2)), 6.5, 6.11, 6.0.4, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.10, 6.0.250 (già 6.0.13 (testo 2)), 6.0.251 (già 6.0.14), 6.0.17, 6.0.252 (già 6.0.21), 6.0.253 (già 6.0.22), 6.0.254 (già 6.0.30), 6.0.2, 7.250 (già 6.7), 7.251 (già 6.6), 7.252 (già 6.12), 7.253 (già 6.15), 7.254 (già 6.13), 7.255, 7.257 (già 6.32), 7.258 (già 6.30), 7.259 (già 6.27), 7.261 (già 6.31), 7.262 (già 6.17), 7.263 (già 6.28), 7.0.251 (già 6.0.23), 7.0.250 (già 6.0.1), 9.260, 10.254 (già 6.0.300/5), 10.258 (già 6.0.300/9), 11.250 (già 6.0.400/2), 11.251 (già 6.0.400/3), 11.252, 13.250, 14.250, 14.251, 19.250 (già 9.1), 21.250 (già 11.1), 22.250 (già 12.1), 22.251 (già 12.3), 22.252 (già 12.5), 24.250 (già 14,1) e 26.250 (già 16.2).

Sull'emendamento 2.0.250 il parere è non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia

dell'Unione europea C-590/20 del 3 marzo 2022)

"1. È istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico a fini ricognitivi avente ad oggetto la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 marzo 2022, nella causa C-590/20 composto da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero dell'Università e della Ricerca. Le attività di supporto al tavolo sono svolte da personale in servizio del Ministero della salute individuato dal medesimo Ministero.

2. Il documento conclusivo dei lavori del tavolo tecnico di cui al comma 1, è inviato alle rispettive competenti commissioni parlamentari entro il termine di trenta giorni dalla conclusione dei lavori.

3. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane e strumentali esistenti a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»".

Sull'emendamento 12.0.250, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: "Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UP 2024/1624 e al regolamento (UE) 2024/1620)

1. Il Governo è delegato ad adottare, anche in considerazione delle attribuzioni previste per le autorità di vigilanza per effetto di quanto stabilito agli articoli 12 e 14 della presente legge, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi:

a) per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849;

b) per adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni:

1) del regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;

2) del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare e aggiornare le disposizioni nazionali vigenti in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, ivi inclusi il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e il decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109, apportando tutte le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della richiamata direttiva (UE) 2024/1640 nell'ordinamento nazionale e all'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1624 e 2024/1620, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le altre disposizioni settoriali vigenti; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto anche degli orientamenti delle autorità europee e delle raccomandazioni del GAFI in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle anni di distruzione di massa;

in tale ambito si valuterà tra l'altro:

1) l'aggiornamento delle disposizioni nazionali con particolare riguardo agli adempimenti richiesti ai soggetti obbligati, sulla base dei principi di proporzionalità e approccio in base al rischio nonché, ove possibile, in un'ottica di semplificazione degli oneri e di efficacia della gestione dei rischi più elevati;

2) l'adeguamento delle misure di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo alla luce dell'evoluzione tecnologica, soprattutto in materia di sistemi e strumenti di pagamento;

3) il rafforzamento dei presidi a tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni, con particolare riferimento a quelle attinenti alla segnalazione di operazioni sospette;

b) individuare, nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione e contrasto dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, le autorità competenti a garantire l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva e dei regolamenti di cui al comma 1, attribuendo alle stesse i poteri di indagine, di controllo, ispettivi e sanzionatori previsti dalla medesima direttiva e dai regolamenti citati. In particolare, tenuto conto della ripartizione di competenze di cui al Titolo 1, Capo II, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n, 231 e coerentemente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186:

1) confermare le attribuzioni e le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del Comitato di sicurezza finanziaria;

2) definire il sistema di supervisione delle persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2024/1624 attribuendo al Ministero dell'economia e delle finanze, eventualmente anche congiuntamente ad altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i relativi poteri di supervisione e controllo, valutando altresì l'opportunità di attribuire agli organismi di autoregolamentazione i compiti di supervisione sui soggetti obbligati di cui all'articolo 3, punto 3), lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1624 iscritti nei propri albi o elenchi, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1640;

3) confermare l'attribuzione alle Autorità di vigilanza di settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ciascuna per le rispettive competenze, delle attuali funzioni di vigilanza e di controllo per le finalità di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, attribuendo alle stesse altresì tutti i poteri e le competenze necessari a garantire il recepimento della direttiva (UE) 2024/1640 e l'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e prevedendo, ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, il ricorso a disposizioni secondarie emanate dalle stesse;

4) confermare l'attribuzione alla UIF della funzione di unità di informazione finanziaria per l'Italia (FIU), attribuendole altresì tutti i poteri e le competenze necessarie a garantire l'attuazione della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620;

5) confermare le attribuzioni e i poteri della Guardia di finanza, della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Direzione investigativa antimafia in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186;

6) ove la supervisione su una categoria di soggetti obbligati sia affidata a più. autorità, garantire la coerenza e l'efficacia dell'attività nominando, secondo un approccio basato sul rischio, un'autorità capofila fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva (UE) 2024/1640;

e) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2024/1640 e dal regolamento (UE) 2024/1624, tenendo conto delle caratteristiche e peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni. In particolare, valutare:

1) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità, l'adeguatezza del perimetro dei soggetti obbligati a livello nazionale al rispetto della direttiva (UE) 2024/1640 e del regolamento (UE) 2024/1624, eventualmente prevedendo anche la possibilità di applicare tutto o parte del predetto regolamento anche a soggetti esposti a rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo operanti in settori diversi da quelli indicati nel regolamento medesimo, ivi compresi a quelli già destinatati degli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e nel rispetto delle procedure stabilite dalla citata direttiva;

2) sulla base di un approccio basato sul rischio e nel rispetto del principio di proporzionalità delle misure di vigilanza adottate, l'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 sulle persone esposte politicamente;

3) l'adeguamento ovvero l'estensione dell'obbligo di istituzione di un punto di contatto centrale per l'assolvimento degli obblighi di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo da parte degli emittenti di moneta elettronica, dei prestatori di servizi di pagamento e dei prestatori di servizi per le cripto-attività che operano stabilmente nel territorio nazionale o tramite agenti o distributori o altri tipi di infrastrutture in regime di libera prestazione di servizi;

4) l'esercizio della discrezionalità prevista dall'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1640 in materia di sospensione o rifiuto del consenso della FIU;

5) l'attribuzione alle autorità competenti del potere di cui all'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1624 e l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 77, paragrafo 4, del medesimo regolamento in materia di conservazione dei dati;

d) predisporre i necessari adeguamenti, integrazioni e modifiche della normativa vigente in materia di trasparenza della titolarità effettiva, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche, degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust e di prevenire e contrastare fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commessi o comunque agevolati ricorrendo strumentalmente alla costituzione ovvero all'utilizzo di società, di amministrazioni fiduciarie, di altri istituti affini o di atti e negozi giuridici idonei a costituire autonomi centri di imputazione giuridica;

e) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 e della direttiva (UE) 2024/1640, con previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nonché nel rispetto dei criteri di irrogazione e dei massimi edittali di cui alla citata direttiva;

f) predisporre gli opportuni interventi normativi per garantire il pieno rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/1640 e dei regolamenti (UE) 2024/1624 e (UE) 2024/1620 e garantire, nei casi previsti da queste disposizioni, la più ampia collaborazione, a livello nazionale, tra le autorità competenti nonché la cooperazione tra queste e le omologhe autorità europee, le altre agenzie europee rilevanti e l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo istituita ai sensi del citato regolamento (UE) 2024/162, assicurando la coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 186.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»".

Sull'emendamento 14.0.250, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 4 con il seguente: "4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere b), d) ed f) pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 e valutati in 10,56 milioni di euro per l'anno 2026, 9,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e in 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. L'Amministrazione individuata ai sensi del comma 2, lettera b), provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di cui al comma 2, lettere b), d) ed f). In caso di scostamento dall'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.".

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Ancorotti, Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calandrini, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, Guidi, Irto, La Pietra, Meloni, Mennuni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Occhiuto, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre e Sisto.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Valente, per partecipare a un incontro istituzionale.

Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo la senatrice Erika Stefani in sostituzione del senatore Giorgio Maria Bergesio, dimissionario.

Commissioni permanenti, presentazione di relazioni

A nome della 4a Commissione permanente, in data 25 febbraio 2024, il senatore Zanettin ha presentato la relazione concernente la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2024 (Doc. LXXXVI, n. 2-A).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

7ª (Cultura, istruzione) e 10ª (Sanità e lavoro)

Sen. Cantu' Maria Cristina ed altri

Delega al Governo per la revisione delle scuole di specializzazione veterinarie e per l'evoluzione dei dipartimenti di medicina veterinaria e dei relativi ospedali veterinari universitari didattici in ambito sanitario (1380)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/02/2025).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere pervenute in data 24 febbraio 2025, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Arcisate (Varese) e Castelnuovo di Conza (Salerno).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 18 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la relazione - per la parte di sua competenza - sull'attività della Banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati, relativa all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Doc. CLXI, n. 3).

Il Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con lettera in data 13 febbraio 2025, ha inviato la relazione sull'attività svolta nell'anno 2024 dall'Ufficio del Commissario e dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Atto n. 716).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale (COM(2025) 46 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea sulla valutazione intermedia del programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma "Pericles IV") (COM(2025) 54 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Garante del contribuente, trasmissione di atti. Deferimento

In data 18 febbraio 2025 è pervenuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2024 dal Garante del contribuente per il Piemonte.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 717).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 febbraio 2025, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria di ENIT - Agenzia nazionale del turismo, per l'esercizio 2023.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9a Commissione permanente (Doc. XV, n. 347).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Pirondini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01566 della senatrice Castellone.

Il senatore Scarpinato ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01708 della senatrice Naturale ed altri.

Mozioni

SILVESTRONI, BERRINO, RASTRELLI, CAMPIONE, SISLER, RAPANI, SALLEMI, PETRENGA - Il Senato,

premesso che:

la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata ufficialmente a Nizza il 7 dicembre 2000, riconosce e rispetta, all'articolo 25, il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale;

la popolazione anziana è in costante aumento, determinando conseguentemente una crescita delle esigenze legate alla salute, all'assistenza e al benessere;

stando alle previsioni demografiche, entro il 2050 l'Europa registrerà un forte aumento della popolazione ultrasessantacinquenne (stimato a 58 milioni, pari al 77 per cento); a registrare il maggiore incremento saranno le fasce di età più elevate (ottantenni e ultraottantenni) e questa tendenza influirà su diversi aspetti della vita quotidiana e potrebbe accrescere lo stato di insicurezza per queste persone;

l'evoluzione demografica e l'aumento di fenomeni di violenza (intesi anche come atti di aggressione, lesioni, furti, scippi commessi nei luoghi pubblici o mezzi di trasporto) su tutto il territorio nazionale sono fattori che richiedono, con maggiore urgenza, sia l'introduzione di misure finalizzate all'inasprimento delle pene per chi commette questi atti vili, sia la creazione di una "rete di protezione" che segua i medesimi principi del "codice rosso", che rafforza la tutela prevista per chiunque sia vittima di violenze, atti persecutori e maltrattamenti;

considerato che:

in Italia, la legge che riguarda le violenze commesse contro gli anziani è stata aggiornata dal decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, che introduce disposizioni specifiche per la protezione degli anziani, promuovendo la dignità, l'autonomia e l'inclusione sociale, oltre a misure preventive contro la fragilità e l'isolamento della popolazione anziana, attraverso l'accesso alla valutazione multidimensionale unificata, a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio. In particolare la normativa reca, altresì, disposizioni volte a contrastare l'isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva, promuovendo nel contempo la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e la coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento, nonché misure volte a semplificare e rendere più efficaci le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, assicurando la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura e assistenza a lungo termine;

è stato approvato in prima lettura in Senato nella XIX Legislatura e adesso al vaglio dell'altro ramo del Parlamento un disegno di legge (AS 586) recante "Modifica al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane", che prevede pene più severe per chi abusa della vulnerabilità delle persone anziane; la proposta normativa, in particolare, modifica l'articolo 643 del codice penale ed inasprisce le pene già previste, disponendo la reclusione dai 2 ai 6 anni per chi commette tali reati, e ripropone il contenuto dell'AS 980, già presentato e approvato dal Senato in prima lettura, nel corso della XVIII Legislatura, e ripresentato ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento. Il disegno di legge introduce inoltre la fattispecie di abuso delle condizioni di vulnerabilità della persona, anche a causa dell'età avanzata, nel reato di circonvenzione d'incapace. In questo caso la pena prevista dall'articolo 643 del codice penale va dai 2 ai 6 anni, rispetto a quella prevista per il reato di truffa che arriva ad un massimo di 3 anni senza circostanze aggravanti,

impegna il Governo:

1) a intervenire sulla disciplina in materia di percosse, lesioni personali, rapina e circonvenzione di incapace, prevista agli articoli 581, 582, 628, e 643 del codice penale, inasprendo le pene già stabilite qualora questi reati siano commessi nei confronti di persone che abbiano compiuto i 70 anni di età;

2) ad istituire un "codice rosso per gli anziani", che dia priorità alle denunce ed alle indagini riguardanti casi di violenza commessi nei confronti delle persone anziane;

3) a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto contro gli abusi fisici, psicologici ed economici ai danni degli anziani, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e il potenziamento degli strumenti di denuncia.

(1-00129)

Interrogazioni

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

a due mesi dalle dimissioni di Giovanni Russo da capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), non è ancora stato nominato formalmente il suo sostituto;

come riportato da fonti giornalistiche, sulla scorta di quanto affermato da fonti vicine al Ministero della giustizia, l'incarico dovrebbe passare alla vice di Russo, Lina Di Domenico, già in passato numero due al dipartimento con Francesco Basentini, sebbene la nomina non sia ancora stata formalizzata;

a quanto risulta agli interroganti il nominativo della sostituta sarebbe stato annunciato senza rispettare la prassi istituzionale, per cui ne viene data comunicazione al Presidente della Repubblica, che, in quanto capo delle forze armate, è tenuto a firmare il decreto di nomina;

ai sensi dell'articolo 30 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è infatti "nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia";

la mancata nomina rifletterebbe quindi uno stallo dovuto a uno sgarbo istituzionale, di cui sarebbero responsabili il Ministero della giustizia e, in particolare, il sottosegretario per la giustizia, che ricopre l'incarico con delega all'amministrazione penitenziaria;

la figura del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è fondamentale, in quanto si occupa della gestione amministrativa del personale, dei beni dell'amministrazione penitenziaria, di svolgere compiti relativi all'esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentiva, nonché al trattamento dei detenuti e degli internati;

considerato inoltre che:

l'assenza di un incarico formale a chi dovrebbe occuparsi dell'amministrazione degli istituti di pena aggrava ulteriormente la situazione drammatica in cui versa il sistema penitenziario del nostro Paese;

il sovraffollamento, la mancanza di servizi essenziali, la carenza di personale, l'insufficienza e l'inadeguatezza delle strutture, le criticità nell'assistenza sanitaria, il numero record di 89 suicidi nel solo 2024 rischiano seriamente di mettere in discussione i diritti fondamentali della persona e di compromettere la funzione di reinserimento sociale che la Costituzione indica come coessenziale all'esecuzione delle pene;

a ciò si aggiunge la mancanza di direttori in numerosi istituti penitenziari, fattore che non solo impedisce di far fronte alle emergenze, ma incide anche sulla gestione dell'amministrazione penitenziaria ordinaria;

a esasperare il sistema è la politica panpenalistica del Governo, che sembra voler consapevolmente ridurre il carcere a esclusivo luogo di pena e sceglie nei fatti di abbandonare l'amministrazione delle carceri,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che stanno comportando un tale ritardo nella nomina del nuovo capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

entro quali tempi il Ministro in indirizzo intenda procedere alla nomina del nuovo capo del DAP nel rigoroso rispetto di tutti i passaggi istituzionali che tale nomina comporta.

(3-01714)

MISIANI, BOCCIA, LORENZIN, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, BASSO, CAMUSSO, DELRIO, FINA, FRANCESCHELLI, GIORGIS, IRTO, MALPEZZI, MARTELLA, MELONI, NICITA, PARRINI, ROJC, TAJANI, VERINI, VERDUCCI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

l'articolo 12-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, reca disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale;

il comma 2, al secondo periodo, prevede che la retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up a vocazione sociale non concorra alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi; l'attuazione di questa disposizione è demandata a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;

inoltre, il comma 3 stabilisce che gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale non siano imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività;

l'efficacia delle suddette misure è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro, autorizzazione che ad oggi non è stata ancora concessa, motivo per cui il decreto interministeriale non è stato ancora emanato e le norme in esame sono rimaste "lettera morta";

allo stesso modo non è stata data attuazione da parte del Ministero del lavoro al comma 5 dell'articolo 12-quinquies che prevede che "Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014", ai datori di lavoro sia concesso a domanda un incentivo, per un periodo di 36 mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

considerato che le disposizioni citate rappresentano o meglio rappresenterebbero, qualora attuate, un'importante occasione di inserimento lavorativo delle persone con disturbo dello spettro autistico,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che ostano all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro ai sensi del comma 4 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146;

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia adottato e intenda adottare al fine di rendere finalmente attive le disposizioni, a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale.

(3-01715)

DE CRISTOFARO - Ai Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'interno. - Premesso che:

l'isola di Stromboli, parte integrante del patrimonio dell'umanità UNESCO, è stata gravemente colpita da un incendio devastante nel maggio 2022, presumibilmente causato durante le riprese a cura di una ditta esterna di una fiction RAI. L'incendio ha distrutto oltre 242 ettari di macchia mediterranea, arrecando danni irreparabili all'ecosistema e compromettendo la stabilità del terreno vulcanico;

la mancanza di vegetazione, bruciata dall'incendio, ha aggravato il rischio idrogeologico, causando fenomeni di frane e smottamenti durante piogge anche di breve intensità;

il vulcano Stromboli è caratterizzato da un'attività vulcanica persistente, con un cono vulcanico che si innalza per oltre 920 metri sopra il livello del mare e si estende per altri 2.000 metri sotto il livello del mare, rendendo l'isola particolarmente vulnerabile agli eventi calamitosi;

considerato che:

nel 2022 e negli anni successivi (fino al 2024), si sono verificati fenomeni vulcanici intensi, accompagnati da ripetute colate di fango e detriti che hanno interessato i centri abitati, le vie di comunicazione, i terreni privati e le spiagge dell'isola;

a luglio 2024, ripetute esplosioni parossistiche del vulcano hanno causato il deposito di ceneri fini di colore ocra su ampie aree dell'isola. Le ceneri, successivamente solidificatesi, hanno creato una superficie impermeabile che ha favorito lo scorrimento superficiale di acque meteoriche e detriti verso i centri abitati;

da agosto a novembre 2024 si sono registrati quattro episodi di colate di fango, detriti e rocce, anche di grosse dimensioni, che hanno minacciato il centro abitato di Stromboli e Ginostra, causando ulteriori danni e incrementando il rischio per la sicurezza degli abitanti;

recentemente, a ottobre, un evento di pioggia ha provocato per la prima volta una colata di fango e detriti che ha invaso il villaggio di Ginostra insabbiando anche il piccolo storico porticciolo, causando interruzioni nella fornitura di energia elettrica e una situazione di grande pericolo per gli abitanti;

visto che, nonostante la fragilità del territorio e la presenza di un vulcano attivo, sull'isola di Stromboli non è presente una postazione fissa dei Vigili del fuoco, né risulta essere stato predisposto un piano concreto di riforestazione per mitigare il rischio idrogeologico,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione e quali azioni abbiano intrapreso per accertare le responsabilità dell'incendio del 2022 e per garantire i risarcimenti ai cittadini e alla comunità locale per i danni subiti;

quali misure concrete si intenda adottare, a breve e lungo termine, per mettere in sicurezza l'isola e i suoi abitanti, inclusa la costruzione di opere idrauliche o strutturali in montagna e a valle, come muri di contenimento lungo i torrenti, al fine di deviare le acque meteoriche verso il mare e non verso i centri abitati;

quali analisi siano state condotte sui fenomeni di solidificazione e impermeabilizzazione delle ceneri vulcaniche depositatesi a luglio 2024 e sul loro contributo all'aggravamento del rischio idrogeologico;

quali analisi siano state compiute per la valutazione del rischio idrologico attuale dei versanti della montagna interessati da recenti franamenti dei terreni sciolti nelle alte quote;

quali interventi siano stati progettati e realizzati negli ultimi due anni per fronteggiare l'emergenza idrogeologica sull'isola, e quali ulteriori opere siano previste per la messa in sicurezza e per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;

quali informazioni e conoscenze siano state comunicate alla comunità sullo stato delle criticità determinatesi dopo il mese di luglio 2024;

se non si ritenga infine necessario istituire una postazione fissa dei Vigili del fuoco e di protezione civile sull'isola di Stromboli per affrontare le emergenze possibili e predisporre un piano completo di interventi per la mitigazione ed eliminazione dei rischi, nonché opere di riforestazione per ripristinare la vegetazione distrutta dagli incendi del 2019 e del 2022, come misura per contenere il rischio idrogeologico e preservare l'ecosistema unico dell'isola.

(3-01716)

(già 4-01639)

GASPARRI, CRAXI, DAMIANI, DE ROSA, FAZZONE, GALLIANI, LOTITO, PAROLI, RONZULLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, TREVISI, ZANETTIN - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

il Governo italiano è, fin dall'inizio del conflitto, in prima linea nell'assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza;

attraverso l'iniziativa "Food for Gaza", nata su impulso del ministro Tajani, sono stati stanziati 30 milioni di euro e consegnate nella Striscia di Gaza oltre 110 tonnellate di aiuti umanitari, con il coinvolgimento di FAO, Programma alimentare mondiale e Croce rossa internazionale e con il pieno sostegno sia di Israele che dell'Autorità nazionale palestinese;

nell'ambito di questa iniziativa sono state inoltre portate a termine, a partire dal 2024, alcune evacuazioni sanitarie a favore di minori palestinesi, presi in cura in diversi ospedali italiani;

il raggiungimento di un cessate il fuoco permette di ragionare concretamente sulla ricostruzione di Gaza, ambito in cui l'Italia si è profilata già a partire dalla Riunione ministeriale Sviluppo del G7, tenutasi a Pescara dal 22 al 24 ottobre 2024;

come dichiarato dal ministro Tajani in audizione alle Commissioni congiunte Esteri di Senato e Camera lo scorso 5 febbraio, "l'Italia vuole essere protagonista di questo processo di pacificazione e di ricostruzione. Per questo il Governo ha deciso di rafforzare e ampliare l'iniziativa 'Food for Gaza'";

la diplomazia umanitaria portata avanti dal Governo rappresenta un importante tassello verso la ripresa di un negoziato politico tra le parti per il raggiungimento di una soluzione "due popoli, due Stati",

si chiede di sapere con quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda rafforzare il sostegno umanitario a favore di Gaza, per alleviare le sofferenze della popolazione civile, a partire dai minori, e porre le basi per la ricostruzione sociale e materiale della Striscia.

(3-01717)

MARCHESCHI, MALAN, COSENZA, BUCALO, FALLUCCHI, IANNONE, SPERANZON - Al Ministro della cultura. - Premesso che:

il 19 febbraio 2025 il Senato ha approvato, in via definitiva, la conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, cosiddetto decreto cultura, che stanzia 44 milioni di euro per lo sviluppo delle biblioteche, librerie ed editoria;

uno dei pilastri del provvedimento è il "Piano Olivetti per la cultura", ispirato alla visione di Adriano Olivetti, che mira a rendere la cultura accessibile e diffusa, con un'attenzione particolare alle periferie e alle aree interne della nazione;

l'iniziativa mira a combattere la marginalizzazione sociale attraverso la riqualificazione di spazi culturali e biblioteche quali mezzo di educazione intellettuale e civica, di socialità e di connessione con il tessuto sociale e promuove la filiera dell'editoria anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione e da interesse storico-artistico e alle librerie di prossimità;

in via sperimentale, il piano introduce un nuovo investimento per l'anno 2025 al fine di ampliare l'offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate alla cultura, allo spettacolo e al settore audiovisivo;

considerato che

le biblioteche sono l'infrastruttura culturale più diffusa della nazione e rappresentano uno straordinario capitale sociale per la loro capacità di inclusione a beneficio di tutti, in particolare dei giovani e dei meno abbienti;

le nuove disposizioni introdotte ampliano le possibilità di conoscenza e contribuiscono alla crescita intellettuale, sociale e civile delle persone, determinando altresì una maggiore partecipazione dei cittadini al godimento della cultura in tutte le sue forme,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per promuovere il "Piano Olivetti per la cultura" in tutto il territorio nazionale al fine di rafforzare il ruolo della cultura come elemento centrale per il benessere delle comunità e per la coesione sociale.

(3-01718)

ROMEO, PIROVANO, SPELGATTI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

in seguito alla direttiva del Ministro dell'interno che prevede il ricorso alle cosiddette "zone rosse", dopo Firenze, Bologna, Milano e Napoli, nelle ultime settimane molti prefetti si stanno muovendo per individuare, con apposite ordinanze, aree urbane dove vietare la presenza di soggetti pericolosi con precedenti penali e poterne quindi disporre l'allontanamento, al fine di garantire la tutela della sicurezza urbana e la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini;

tali ordinanze, particolarmente utili in contesti caratterizzati da fenomeni di criminalità diffusa e situazioni di degrado, possono essere applicate anche in altre aree urbane in periodi specifici, in cui si prevede un'elevata concentrazione di persone e attività commerciali e dove si registrano spesso episodi di microcriminalità come furti e rapine, o episodi di violenza come risse e aggressioni, nonché atti di vandalismo, abuso di alcol e degrado;

così è stato per il periodo di capodanno a Milano, in cui sono stati rafforzati i controlli nelle aree di maggiore affluenza, anche in occasione dei numerosi spettacoli e manifestazioni previste, così ha previsto il prefetto di Venezia per il periodo di carnevale, dove ha inibito la presenza in alcune aree del centro storico e della terraferma a soggetti che ne impediscono la fruizione in sicurezza e così anche per Catania in previsione dei festeggiamenti di Sant'Agata e delle festività pasquali, in occasione dei quali si intensificherà sensibilmente la presenza di cittadini e turisti nelle aree del centro storico e in cui sarà allontanato chi assume atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti;

è fondamentale restituire ai cittadini una percezione di sicurezza nelle proprie città e, per raggiungere questo obiettivo, è necessario creare le condizioni affinché non venga turbato l'ordine pubblico e la civile convivenza attraverso comportamenti, che, ancorché non costituenti violazioni di legge, siano da ostacolo al pieno godimento delle aree cittadine, da parte di soggetti o gruppi di persone, già denunciati per attività illegali o violente,

si chiede di sapere quali siano i dati relativi ai controlli e ai provvedimenti di allontanamento nelle aree individuate come "zone rosse" dalle prefetture e se, alla luce di tali dati, si ritenga che queste iniziative possano essere uno strumento concreto, da un lato per diminuire la microcriminalità e fungere da deterrente e, dall'altro, per restituire sicurezza ai cittadini e la piena fruibilità degli spazi pubblici.

(3-01719)

MISIANI, IRTO, RANDO, TAJANI, CAMUSSO, ROJC, ALFIERI, MANCA, VALENTE - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

FiberCop è una società italiana fornitrice di servizi di connettività end-to-end su tutto il territorio nazionale e, a luglio 2024, a seguito di una maxi operazione da 22 miliardi di euro, è controllata per circa il 37,8 per cento dal fondo statunitense Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP (KKR), dal Ministero dell'economia e delle finanze del Governo italiano con il 16 per cento, dal fondo pensione canadese Canada Cpp col 17,5, dal fondo sovrano di Abu Dhabi Adia col 17,5 per cento e dal fondo infrastrutturale italiano F2i con l'11,2 per cento. In FiberCop sono confluite la rete secondaria di TIM e la rete in fibra ottica sviluppata da FlashFiber;

in data 19 febbraio 2025 è emersa nei quotidiani nazionali una preoccupante notizia, pubblicata anche sul "Financial Times", secondo la quale il fondo di private equity americano KKR si sarebbe scontrato con il management di FiberCop in ragione di una forte caduta dei ricavi rispetto a quelli previsti pari a circa 449 milioni di euro per il 2025, e avrebbe minacciato di far fallire i piani per la società di telecomunicazioni italiana acquistata nel più grande accordo di private equity mai realizzato in Europa;

a gennaio 2025, il management della FiberCop aveva presentato previsioni sugli utili che mettono a repentaglio miliardi di euro nella prospettiva di futuri dividendi. Nella riunione svoltasi in data 16 gennaio, il CFO di FiberCop avrebbe riferito agli investitori che il management prevedeva un EBITDA inferiore di 449 milioni di euro nel 2025 rispetto a quanto KKR avesse stimato in un precedente piano aziendale concordato con gli azionisti della società e che "il deficit di EBITDA cumulativo su cinque anni sia pari a 2 miliardi di euro rispetto al piano aziendale originale di KKR";

nell'ambito di tale incontro, la dirigenza di FiberCop avrebbe reso noto che "il previsto deficit di utili si sarebbe tradotto in un taglio dei miliardi di euro di dividendi previsti dall'accordo tra azionisti da pagare nei prossimi cinque anni, altrimenti la società avrebbe dovuto aumentare ulteriormente il debito pubblico e rischiare un declassamento del rating";

sempre il Financial Times ha riferito anche di alcune delle reazioni degli investitori presenti all'incontro come quella del responsabile delle infrastrutture digitali di Adia, Mamoun Jamai, che sarebbe rimasto incredulo che "dopo solo pochi mesi da una solida due diligence i numeri siano scesi del 20%". Altri investitori hanno riferito al quotidiano britannico che la presentazione era semplicemente una "bozza" e che tali discussioni costituivano una parte standard del "ciclo di pianificazione";

a fine gennaio l'amministratore delegato di FiberCop, Luigi Ferraris, si è dimesso e ora, secondo una nota interna visionata dal quotidiano finanziario britannico, "tutte le decisioni significative del suo successore richiedono la previa approvazione da parte di uno dei due dirigenti scelti da KKR";

considerato che FiberCop, in una nota diffusa nel pomeriggio del 19 febbraio, ha riferito che "in merito alle ricostruzioni riportate dalla stampa odierna sulle proiezioni finanziarie della società, FiberCop informa che i dati previsionali relativi all'esercizio 2024 ed i dati relativi al budget 2025, che verranno presentati al Cda convocato per il prossimo 25 febbraio 2025, sono in linea con il piano pluriennale redatto ed approvato da tutti gli azionisti al momento del closing dell'operazione di scorporo della rete di Tim" e che "sono destituite di fondamento le notizie relative a presunti contrasti tra i soci, incluse le dichiarazioni attribuite ad alcuni consiglieri";

tenuto conto che:

ad ottobre 2024 l'allora CEO Luigi Ferraris aveva dichiarato che FiberCop stava "lavorando a un piano quinquennale che include investimenti per circa 12 miliardi di euro" da approvare a dicembre 2024; proprio lo scorso dicembre FiberCop ha pubblicato per la prima volta i risultati pro forma stand-alone al 30 settembre 2024, con ricavi per 2,9 miliardi di euro, mentre l'EBITDA normalizzato e l'EBITDA normalizzato dopo il leasing ("EBITDAaL") si attestano rispettivamente a 1,6 e 1,4 miliardi di euro; a gennaio 2025 il CEO Ferraris ha presentato le proprie dimissioni;

il mercato della telefonia fissa italiano è e resta in sofferenza. Secondo gli analisti, nel 2024, Telecom Italia, che è il principale cliente della sua ex rete, ha perso 330.000 linee fisse passando dai 7,49 milioni a fine 2023 a 7,16 lo scorso 31 dicembre, e quest'anno rischia di scendere ancora a quota 6,86 milioni;

per FiberCop investire nella conversione del rame in fibra, con ricavi in calo, è un problema che andrà gestito tagliando i costi perché gli investimenti non sono procrastinabili;

il Governo Meloni ha più volte sottolineato la volontà di creare un unico operatore di rete nazionale unificato tra FiberCop e Open Fiber;

a quanto risulta a "Il Sole-24 ore", FiberCop starebbe anche ragionando su un piano di uscite che potrebbero arrivare a 6.000 in un triennio rispetto ai poco meno di 20.000 dipendenti attuali. Nei mesi scorsi, FiberCop ha già raggiunto un accordo con i sindacati fino a 1.800 uscite volontarie,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia già adottato o intenda adottare affinché FiberCop mantenga l'impegno ad investire risorse nella manutenzione e nell'ammodernamento dell'infrastruttura di rete, rendendola quanto più efficiente in tutto il territorio nazionale e capace di produrre ricavi e solidità economica e finanziaria all'azienda;

quali siano le valutazioni del Governo in merito alle dichiarazioni del socio KKR rilasciate a seguito della recente caduta dei ricavi di FiberCop e con le quali si minaccia di far fallire i piani per la società di telecomunicazioni italiana e per tale via di mettere a repentaglio la funzionalità della nostra infrastruttura di rete;

quali iniziative intenda assumere nei confronti di FiberCop affinché sia garantito nei prossimi anni il mantenimento dei livelli occupazionali e affinché sia evitato il licenziamento di migliaia di dipendenti;

quali misure intenda adottare affinché il costo degli investimenti per l'ammodernamento dell'infrastruttura di rete non ricada, oltre che sui lavoratori, su operatori e cittadini in termini di incremento dei prezzi per l'utilizzo dei servizi di rete e telefonia;

quale sia la posizione del Governo in merito al progetto di fusione tra FiberCop e Open Fiber e se ritenga opportuno che tale fusione sia effettivamente realizzata ed in che tempi e modalità.

(3-01720)

MARTELLA - Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

l'azienda Berco S.p.A. opera nel settore della fabbricazione di componenti e sistemi sottocarro per macchine per il movimento terra cingolate e fa parte dal 1999 del gruppo tedesco Thyssen-Krupp;

nel sito produttivo della Berco presso Castelfranco Veneto (Treviso) sono occupati 150 dipendenti, attualmente in cassa integrazione ordinaria in scadenza il prossimo 5 maggio;

il sito non rientra nella procedura di licenziamento collettivo attivata unilateralmente dalla Berco S.p.A. per la sola sede di Copparo (Ferrara), che coinvolge molti lavoratori residenti nel rodigino;

l'attuale situazione di incertezza preoccupa molto i lavoratori di Castelfranco Veneto, perché nell'ambito del piano industriale presentato dalla Berco ai sindacati, in data 9 gennaio 2025, non è stata fatta menzione circa il futuro dello stabilimento;

la situazione presenta preoccupanti aspetti di incertezza per i lavoratori coinvolti, in quanto al momento della scadenza della cassa integrazione ordinaria non è dato sapere quello che sarà il loro destino;

lo stabilimento di Castelfranco Veneto, per dimensione e storia, rappresenta un importante presidio industriale e occupazionale per la comunità locale e per il contesto produttivo del territorio;

in assenza di novità, si prospetta una crisi comprensoriale ad alto impatto sociale con il rischio di perdere centinaia di posti di lavoro diretti e indiretti,

si chiede di sapere quali tempestive iniziative i Ministri in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, intendano assumere al fine di scongiurare la chiusura dell'impianto Berco di Castelfranco Veneto e se intendano attivarsi al fine di aprire un tavolo di confronto con la proprietà e le organizzazioni sindacali, al fine di rilanciare il sito produttivo e salvaguardare i livelli occupazionali.

(3-01721)

LOMBARDO - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

le elezioni parlamentari georgiane del 26 ottobre 2024 sono state contrassegnate da interferenze straniere, irregolarità e brogli documentati dagli osservatori internazionali;

larga parte del popolo georgiano continua a manifestare, subendo gravi repressioni e violenze, per chiedere l'annullamento delle elezioni per le gravi violazioni dell'integrità del processo elettorale, la convocazione di nuove elezioni regolari e democratiche e la prosecuzione del negoziato di adesione della Georgia all'Unione europea;

l'Unione europea non solo non ha riconosciuto formalmente il Governo di Irakli Kobakhidze, ma ha iniziato a discutere, malgrado le resistenze ungheresi e slovacche, di un sistema di sanzioni sui leader del partito "Sogno georgiano" coinvolti nelle frodi elettorali e nella repressione delle proteste;

il 3 febbraio 2025 sul profilo del social network "X" dell'ambasciata d'Italia a Tbilisi è stato pubblicato un post, corredato da foto, in cui si comunicava che l'ambasciatore Massimiliano D'Antuono aveva incontrato Maka Botchorishvili, Ministro degli esteri del Governo di Kobakhidze, per discutere "le relazioni bilaterali, l'importanza della collaborazione nei forum internazionali, gli sviluppi nazionali, le sfide regionali e globali" con "particolare attenzione alle relazioni tra Georgia e Ue, alle prospettive future e alla cooperazione con gli stati membri dell'Ue";

qualche giorno dopo, il 13 febbraio, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione, con i voti di tutti i gruppi che sostengono la Commissione, compreso il Partito Popolare, in cui "condanna le autorità di Sogno georgiano e le esorta a porre immediatamente fine alla repressione violenta" e ribadisce di non riconoscere "le autorità autoproclamate del partito Sogno georgiano insediatesi a seguito delle elezioni irregolari del 26 ottobre 2024";

nessun Governo europeo riconosce e sostiene l'attuale Esecutivo di Sogno georgiano, a parte quelli di Ungheria e Slovacchia, che in sede di Consiglio europeo hanno posto il veto alla proposta di imporre sanzioni individuali contro specifici funzionari georgiani, per cui occorreva l'unanimità,

si chiede di sapere se la posizione del Governo italiano rispetto alla situazione in Georgia sia sempre conforme alle posizioni assunte dalle istituzioni europee e sia in linea con i contenuti della risoluzione approvata dal Parlamento europeo in data 13 febbraio 2025.

(3-01722)

RENZI, BORGHI Enrico - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

la microcriminalità, l'indice di delittuosità e il numero di reati giovanili aumentano in tutta Italia, soprattutto nelle grandi città;

le lesioni dolose sono aumentate di più del 2 per cento, le rapine dell'8 per cento, la violenza sessuale dell'8,5 per cento, l'estorsione ha raggiunto picchi del 75 per cento (in particolare a Milano);

a titolo di esempio, si evidenzia che nei giorni scorsi sono stati presentati i dati interforze di Firenze e provincia per il 2023-2024, relativi alle violenze commesse e subite dai minori: secondo le statistiche i minorenni denunciati nel 2024 ammontano a 594 (più di una denuncia al giorno), mentre gli arresti per i vari reati sono stati in totale 55, riscontrando una forte crescita dei fenomeni di violenza dei minori;

nel report viene segnalato come sia stato registrato un raddoppio del numero di vittime e un numero superiore di diciottenni che compiono violenze, in particolar modo verso i propri coetanei: tra i reati più in crescita vi sono le truffe, le frodi informatiche, mentre seguono i reati sessuali, resistenza a pubblico ufficiale e furti;

significativi risultano, altresì, i reati subiti da minorenni, ambito in cui, sempre a Firenze e provincia, si è registrato un aumento, passando da 1.126 minori che hanno subito reati nel 2023 a 1.155 nel 2024: inoltre, come segnalato durante l'iniziativa per la presentazione dei dati, oltre il 50 per cento dei fatti, dai quali poi sono scaturiti esiti drammatici, nascono da liti estemporanee, ad esempio fuori dalle discoteche;

la consapevolezza del Governo del forte aumento della criminalità giovanile registratosi negli ultimi due anni è confermata dalle operazioni condotte in questi giorni dalle forze dell'ordine, che hanno portato a 73 arresti in tutta Italia;

i dati sulla criminalità minorile rappresentano un fatto grave e in costante aumento, segno tangibile di un disagio psicologico e sociale, che sta investendo una parte delle nuove generazioni: le politiche di repressione messe in atto dal Governo in ambito minorile, come più volte ravvisato, si stanno dimostrando, secondo gli interroganti, del tutto controproducenti e sbagliate, perché non si preoccupano di risolvere all'origine i problemi legati alla criminalità giovanile, bensì ritengono in modo profondamente errato che l'aumento delle pene per i reati commessi dai minori possa risolvere le ragioni che si celano dietro tali reati;

le decisioni del Governo Meloni sono del tutto antitetiche: l'eliminazione della "18App", cioè il bonus di 500 euro da spendere in cultura destinato a tutti i neo 18enni, introdotta nella legge di stabilità per il 2016 e presa a modello da diversi Stati dell'Unione europea, che ha consentito ai tutti i neomaggiorenni (senza distinzioni sulla base del calcolo ISEE o del voto di maturità, come invece previsto dalle ultime modifiche del Governo in materia), rappresenta un chiaro ostacolo, per decine di migliaia di giovani, alla possibilità di accedere alle attività culturali;

la decisione di non rifinanziare il Fondo per il contrasto alla povertà educativa, istituito durante il Governo Renzi con la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi 392-394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), del pari, dimostra la totale indifferenza rispetto all'aumento del disagio giovanile che in alcuni casi rischia di sfociare in episodi criminali;

il Governo, anziché investire in cultura e sicurezza (secondo il modello "un euro per un euro") immobilizza preziose risorse finanziarie e personale delle forze dell'ordine nell'attuazione del "protocollo Albania", nonostante lo stesso si sia rivelato del tutto inutile, inefficace e dispendioso;

al di là dei meri proclami e delle misure di facciata, il Governo non ha predisposto alcun piano per garantire sicurezza e attività culturali nelle periferie, limitando la propria azione a singoli quartieri e senza alcuna visione organica che garantisca l'incolumità dei cittadini su tutto il territorio nazionale;

occorre, ad avviso degli interroganti, riprendere il percorso avviato nel 2016 col "Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia": un programma volto a stanziare più di 2,1 miliardi di euro di risorse pubbliche e 4 miliardi di euro di risorse private per i Comuni capoluogo e le Città metropolitane, con 120 progetti approvati di riqualificazione delle periferie urbane;

è urgente adottare iniziative di prevenzione che possano diminuire in modo sostanziale la criminalità giovanile, andando a individuare i fenomeni e le ragioni dai quali scaturiscono i reati di stampo minorile: è necessario un piano di prevenzione e d'intervento che tramite strumenti quali la scuola, l'educazione culturale, lo sport e le aggregazioni giovanili possano creare alternative e percorsi di crescita per i minorenni,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché venga promosso un piano di interventi volto a risolvere alle radici il problema legato all'aumento dei reati di criminalità giovanile, considerando come le politiche repressive in materia di criminalità minorile messe in atto dal Governo e le decisioni di eliminare la misura "18App" e di non rifinanziare il Fondo per il contrasto alla povertà educativa, come prevedibile, non stanno in alcun modo risolvendo il problema.

(3-01723)

ALFIERI, BOCCIA, DELRIO, LA MARCA - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

a poco più di un mese dall'avvio della nuova presidenza Trump, il mondo occidentale si trova a vivere un rovesciamento dell'ordine su cui poggiava dalla fine della seconda guerra mondiale, fondato sui comuni valori liberali della democrazia, dello stato di diritto, del pluralismo politico, economico e sociale. Le scelte adottate sin da subito dal Presidente statunitense appaiono, invece, tutte tese a destabilizzare gli equilibri internazionali. Il nuovo corso della politica estera americana promette di seguire la filosofia "America first", puntando a rinegoziare gli impegni internazionali e a ridefinire il ruolo degli USA nelle organizzazioni globali;

l'attacco frontale ad ogni forma di multilateralismo e la costante delegittimazione delle sedi internazionali ha caratterizzato gli ordini esecutivi firmati da Donald Trump, in tal senso si pensi al ritiro degli Stati Uniti dall'accordo di Parigi sul clima, dal Global compact on migration, dal Consiglio ONU per i diritti umani fino ad arrivare all'ordine di esecuzione che autorizza sanzioni economiche aggressive contro la Corte penale internazionale, accusata di "azioni illegittime e senza fondamento" oltre che di una "condotta maligna", sanzioni prontamente condannate in una dichiarazione congiunta da 79 Paesi membri delle Nazioni Unite, tra cui figurano diversi Paesi europei, ma non l'Italia;

la scelta di ricorrere a relazioni bilaterali, per lo più basate su un rapporto di forza volto a subordinare il mondo ad una leadership americana, mette chiaramente a dura prova il vincolo transatlantico tra Stati Uniti e Europa;

per il Presidente Trump l'Unione europea non è più da considerare un interlocutore privilegiato e la riprova si è avuta nella gestione del dossier ucraino, rispetto al quale l'Europa è stata platealmente tagliata fuori e non considerata in alcun modo un attore essenziale del processo di pace;

di fronte alle nuove politiche statunitensi i partner europei si sono mossi da subito cercando di mantenere un'unità e un'azione coordinata, pur nelle difficoltà e nelle differenze. Ai due vertici di Parigi convocati dal Presidente francese, Emmanuel Macron, e alle dure condanne espresse nei confronti delle sanzioni adottate contro la Corte penale internazionale, sono seguite azioni a sostegno del Presidente Zelensky, accusato da Donald Trump di essere il responsabile dell'aggressione russa, e l'adozione da parte del Consiglio UE del sedicesimo pacchetto di sanzioni contro la Federazione russa;

l'amministrazione statunitense, tuttavia, non pare minimamente intenzionata a rivedere le aperture nei confronti del Presidente russo, Vladimir Putin, in tal senso basti pensare che il 24 febbraio si è schierata per ben due volte con la Russia in due diverse votazioni all'ONU: prima nel voto di una risoluzione non vincolante all'Assemblea generale redatta dall'Ucraina e dall'Unione europea che condannava la Russia, definendola uno Stato aggressore e chiedendone il ritiro delle truppe, cui hanno votato contro, e, successivamente, nel voto di un'altra risoluzione al Consiglio di sicurezza, presentata proprio dagli Stati Uniti, in cui si richiede una pace immediata in Ucraina, senza menzionare l'invasione russa o attribuirle alcuna colpa;

in questo contesto il Governo italiano, nonostante l'ambizione della Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, a fare "da ponte" tra USA e Unione europea, non pare esercitare alcun ruolo decisivo e si attesta su una politica ambigua, tacendo sugli attacchi alla Corte penale internazionale e in generale ai diversi organismi internazionali, senza rivendicare apertamente la presenza dell'Europa nei negoziati di pace per l'Ucraina e condannare la politica dei dazi nei confronti dei Paesi UE annunciata dal presidente Trump,

si chiede di sapere quale sia la posizione del Governo italiano rispetto alle politiche aggressive condotte dal Presidente Trump nei confronti dell'Europa e in quali modi intenda adoperarsi in difesa del multilateralismo e delle sedi internazionali, nonché affinché i negoziati di pace avviati con il Presidente russo vedano pienamente coinvolta l'Unione europea, oltre all'Ucraina, per il raggiungimento di una pace giusta e duratura.

(3-01724)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CAMUSSO, DELRIO, RANDO, TAJANI, FURLAN, FRANCESCHELLI, ZAMBITO, D'ELIA, ROJC, MARTELLA, BASSO, ROSSOMANDO, VERDUCCI, VALENTE - Ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie. - Premesso che, in data 25 ottobre 2024, Giorgio Magliocca ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di sindaco di Pignataro Maggiore (Caserta) e di presidente della Provincia di Caserta, le quali sono divenute efficaci e irrevocabili, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del testo unico degli enti locali, in data 15 novembre 2024;

considerato che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56, "il presidente della provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco";

ai sensi dell'articolo 1, comma 79, lettera b), è previsto che le elezioni provinciali debbano essere indette e svolte "entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali";

rilevato che:

alla data del 14 febbraio 2025 risultano trascorsi i 90 giorni previsti dalla normativa per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni per la carica di presidente della Provincia di Caserta, senza che esse siano ancora state convocate;

questo ritardo crea un pericoloso vuoto istituzionale a scapito dell'amministrazione del territorio e della rappresentanza democratica,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare per garantire il tempestivo e regolare svolgimento delle elezioni per la presidenza della Provincia di Caserta, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

(3-01713)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DAMANTE, LICHERI Sabrina, BILOTTI - Al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione. - Premesso che il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) costituisce la spina dorsale della strategia italiana per la ripresa economica e lo sviluppo sostenibile post pandemia, con un investimento totale previsto di 194,4 miliardi di euro. Questo piano ambizioso mira a trasformare l'infrastruttura italiana, potenziare l'innovazione tecnologica, migliorare la sostenibilità ambientale e rafforzare il tessuto sociale ed economico del Paese;

considerato che:

le discrepanze regionali nella realizzazione dei progetti PNRR sono significative e preoccupanti, con il Nordest che ha completato il 26 per cento dei bandi, il Nordovest il 24 per cento, mentre il Centro-Sud e le isole hanno completato solo il 21 per cento dei progetti. Questi dati evidenziano una problematica distribuzione e gestione delle risorse che favorisce alcune regioni a scapito di altre, in particolare quelle del Mezzogiorno;

secondo l'analisi dell'esperto di Banca d'Italia, Sauro Mocetti, dei 194,4 miliardi di euro di dotazione sono stati assegnati 152 miliardi, di cui 104,1 alle amministrazioni pubbliche, 44,2 ai soggetti privati e 3,7 alle riforme, mentre non risultano assegnati 42,4 miliardi, risorse per le quali non risulta ancora identificato un soggetto attuatore;

inoltre, l'avanzamento medio dei lavori nei bandi di grande entità (superiori ai 5 milioni di euro) è incrementato dal 15 al 39 per cento. Tuttavia, nel Mezzogiorno, la situazione è allarmante: il 48 per cento delle opere pubbliche non è stato neppure avviato, il 21 per cento è in ritardo, e solo il 21 per cento è stato completato. Ciò dimostra una grave inerzia che minaccia di lasciare indietro il Sud in termini di sviluppo e coesione sociale;

Svimez evidenzia che il Sud Italia detiene una quota maggiore di risorse PNRR per opere pubbliche (26,2 miliardi di euro su 65 miliardi totali), i ritardi sono più ampi nelle Regioni rispetto ai Comuni. Infatti, al Sud, il 33 per cento di questi fondi è gestito dai Comuni e il 15 per cento dalle Regioni. A fine dicembre 2024, i Comuni avevano avviato lavori per 5,6 miliardi di euro, mentre le Regioni solo per 1,9 miliardi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto, in particolare dei significativi ritardi nel Mezzogiorno rispetto ad altre aree del Paese, e quali fattori contribuiscano a questa disparità di realizzazione;

alla luce dei persistenti ritardi nei progetti del PNRR, specialmente nel Mezzogiorno, e considerando l'importanza vitale di ogni euro stanziato dal piano per lo sviluppo equo delle regioni, quali azioni precise e immediate abbia intrapreso o stia programmando di intraprendere per assicurare che tutti i fondi del PNRR siano completamente ed efficacemente utilizzati nei tempi previsti;

quali iniziative intenda adottare per prevenire qualsiasi riduzione o riallocazione delle risorse che potrebbe compromettere ulteriormente gli obiettivi di sviluppo delle regioni.

(4-01861)

SCALFAROTTO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

organi di stampa riportano come l'istituto a custodia attenuata di detenute madri (ICAM) di Lauro, in provincia di Avellino, l'unico in tutto il Sud Italia, sia prossimo alla chiusura: attualmente non si conoscono ancora le motivazioni dietro a tale decisione, la quale appare secondo l'interrogante del tutto errata, dannosa e assunta con un tempismo del tutto inappropriato;

dalla sua apertura, nel 2017, quello di Lauro è stato quasi sempre l'ICAM più affollato d'Italia, da un lato perché lì venivano convogliate tutte le detenute madri con figli piccoli presenti da Roma in giù, dall'altro perché è l'istituto con la capienza maggiore: attualmente sono detenute due madri con due bambini, i quali frequentano la seconda elementare e l'asilo nido;

la chiusura dell'ICAM di Lauro rischia di precludere alle donne provenienti dal Sud Italia il rispetto della territorialità della pena, nonché di rendere estremamente difficile il reinserimento nel territorio e la conservazione delle relazioni dirette con i propri familiari;

l'errata decisione si aggiunge alla disposizione (articolo 15, comma 1) del "disegno di legge sicurezza", attualmente in seconda lettura al Senato, la quale modifica gli articoli 146 e 147 del codice penale, rendendo facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell'esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno e disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri;

se dovesse essere approvata la citata disposizione, con ogni probabilità vi sarebbe una maggiore affluenza di madri detenute negli istituti a custodia attenuata per detenute madri: la decisione di chiudere l'ICAM di Lauro appare quindi in totale contrasto con tale ipotesi, poiché a causa della carenza di tali istituti sul territorio nazionale, nonché della loro totale assenza al Sud, si rischierebbe di aggravare ulteriormente l'esecuzione penale nei confronti delle detenute madri, a pregiudizio dei minori;

è urgente che il Ministro in indirizzo esponga le motivazioni della dannosa chiusura dell'ICAM di Lauro e si attivi affinché tale decisione possa essere revocata; allo stesso tempo sono necessarie misure urgenti volte all'istituzione di ulteriori strutture di detenzione per detenuti madri nel Sud Italia, affinché sia certo il rispetto della territorialità della pena e si possa favorire il reinserimento nel territorio, nonché per tutelare il rapporto con i parenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda esporre le motivazioni che hanno portato alla chiusura dell'ICAM di Lauro (Avellino) che all'interrogante appare come dannosa ed errata e quali misure urgenti intenda adottare affinché siano aperti ulteriori strutture di detenzione per detenuti madri nel Sud Italia.

(4-01862)

CUCCHI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che il Ministero della giustizia avrebbe emesso un provvedimento per trasferire 50 giovani adulti dalle carceri minorili di tutta Italia al carcere per adulti "Dozza" a Bologna;

uno dei principi fondamentali dell'ordinamento penitenziario minorile è garantire ai minori che compiono crimini e che vengono condannati a un periodo di detenzione il diritto di rimanere negli istituti penali per minorenni fino ai 25 anni per non entrare in contatto con i detenuti adulti. La normativa che dà attuazione al principio è stata parzialmente modificata dal "decreto Caivano";

il carcere scelto per il trasferimento dei giovani adulti è un istituto che ha un tasso di sovraffollamento del 175 per cento. Sono infatti presenti 853 detenuti su una capienza massima di 483;

l'arrivo di giovani adulti trasferiti dalle carceri minorili comprometterebbe equilibri già precari dovuti al sovraffollamento. Inoltre i ragazzi che stanno frequentando dei corsi rieducativi negli istituti per minorenni vedrebbero il loro percorso interrotto drasticamente, mentre nel carcere di Bologna si ridurrebbero le possibilità rieducative per tutti i detenuti: sarà infatti più difficile frequentare scuola e corsi di formazione. È presumibile che, in seguito all'arrivo dei nuovi detenuti, sarà necessario effettuare numerosi spostamenti fra i quelli già presenti nella struttura detentiva e questo provocherà inevitabilmente nuove dinamiche che dovranno essere gestite da personale penitenziario già in sottorganico;

considerato che:

sembra che il motivo del trasferimento sia dovuto al sovraffollamento degli istituti penitenziari minorili, causato anche dall'inasprimento delle pene attuate da questo Governo e in particolare a seguito del decreto Caivano che ha ridotto la possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione e ha aumentato il numero di reati per i quali si può ricorrere alla detenzione;

i giovani adulti che abbiano commesso reati da minorenni hanno il diritto di scontare la loro pena negli istituti penitenziari minorili fino al compimento del 25° anno di età e spostarli nel carcere per adulti creerebbe un precedente preoccupante, perché in questo modo tutti i ragazzi considerati problematici potrebbero essere trasferiti delle carceri per adulti con il solo scopo punitivo, interrompendo, tra l'altro, gli eventuali percorsi rieducativi intrapresi;

i giovani dei quali è stato disposto il trasferimento dovrebbero arrivare da tutta Italia e non è chiaro perché vengano spostati solo nel carcere di Bologna, quando potrebbero essere trasferiti in istituti più vicini al luogo di detenzione attuale o comunque in strutture meno affollate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa confermare la decisione di trasferire 50 detenuti minori presso l'istituto penitenziario per adulti Dozza di Bologna e quali siano le motivazioni alla base di tale determinazione del dicastero;

se non ritenga opportuno e preferibile attuare una soluzione alternativa che garantisca la prossimità dei ragazzi ai loro luoghi di residenza e la prosecuzione dei percorsi di rieducazione già iniziati;

quali iniziative intenda intraprendere per contrastare il sovraffollamento delle carceri minorili senza aggravare ulteriormente il sistema carcerario per adulti, già prossimo al collasso.

(4-01863)

NAVE, PIRRO, ALOISIO, PIRONDINI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

FiberCop S.p.A. è un'azienda italiana che opera nel settore delle infrastrutture di rete e fornisce agli operatori autorizzati servizi di accesso alla propria rete secondaria passiva;

all'interno di FiberCop, operativa dal 1° aprile 2021, sono confluite la rete secondaria di TIM e la rete in fibra ottica sviluppata da "FlashFiber";

nel luglio 2022, il gruppo TIM ha previsto di separare gli asset infrastrutturali della rete fissa (NetCo) da quelli dei servizi (ServCo) e in seguito il fondo di investimento americano KKR ha presentato un'offerta formale di acquisizione per NetCo;

ad agosto 2023, il Ministero dell'economia e delle finanze ha siglato un memorandum d'intesa con KKR. L'accordo prevede la formulazione di un'offerta vincolante che stabilisce l'ingresso del Ministero nella NetCo;

ad ottobre 2023 il gruppo TIM ha comunicato di aver ricevuto dal fondo d'investimento americano KKR un'offerta vincolante su NetCo, relativa alle attività di rete fissa di TIM, inclusa FiberCop;

sempre nel 2023, precisamente a novembre, con l'obiettivo di semplificare e accelerare il processo di vendita della NetCo, è stato sottoscritto un accordo di transazione per conferire a FiberCop il ramo d'azienda comprendente le attività della rete primaria e di wholesale, oltre all'intera partecipazione nella controllata Telenergia e, contemporaneamente, il gruppo TIM ha ceduto la propria partecipazione in FiberCop alla società Optics BidCo, controllata da KKR;

a giugno 2024, anche Fastweb ha dichiarato di aver raggiunto un accordo per la cessione della sua quota a Optics BidCo, rendendo temporaneamente KKR unico azionista di FiberCop;

a luglio 2024, la "nuova" FiberCop è diventata operativa, fornendo servizi di connettività end-to-end su tutto il territorio nazionale. La società è interamente controllata da un gruppo di investitori guidati dal fondo KKR con il 37,8 per cento del capitale, dal fondo sovrano di Abu Dhabi con il 17,5 per cento del capitale e dal fondo pensione canadese CPP con un altro 17,5 per cento. Nella compagine è entrato anche il Ministero dell'economia, con una quota di minoranza del 16 per cento;

considerato che:

la posizione del Ministero nel capitale di FiberCop è di netta minoranza;

dopo pochi mesi dalla nomina, si è dimesso l'amministratore delegato di FiberCop, Luigi Ferraris;

il "Financial Times" ha riportato che, in una riunione di induction del 16 gennaio 2025, il CFO di FiberCop ha informato gli investitori che il management prevedeva un EBITDA (margine operativo lordo) inferiore a 449 milioni di euro di KKR contenuto nel piano aziendale concordato con gli azionisti. Inoltre, si stima che il deficit cumulativo di EBITDA su cinque anni ammonti a 2 miliardi di euro rispetto al piano originale di KKR;

le tensioni tra il fondo americano KKR e il management della società riguardo al deficit di ricavi previsti di 449 milioni di euro hanno portato dimissioni e cambiamenti nella gestione della società;

considerato infine che:

sembra prevalere una proposta minimalista da parte del fondo, con l'obiettivo di concentrarsi unicamente sulla stesura della fibra, ridurre il debito residuo e creare le condizioni per un'uscita redditizia dall'investimento nel più breve tempo possibile e questo a danno di un qualsiasi piano di innovazione e implementazione dell'intelligenza della rete; notizia rassicurante per KKR e per i soci futuri, ma non di certo per l'occupazione del Paese;

con questa pianificazione, la società si ridurrebbe a gestire la manutenzione dell'infrastruttura e a stipulare buoni accordi di interconnessione senza il bisogno di molti degli attuali dipendenti, forse nemmeno la metà,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per garantire un vero e necessario sviluppo della rete nell'interesse del Paese, evitando che questo sia ostacolato dall'"impazienza" dei fondi esteri presenti nel capitale, più interessati a estrarre valore che a creare valore;

quali iniziative intenda adottare per evitare che a fare le spese di certe scelte di breve termine dei fondi esteri siano i circa 20.000 dipendenti di FiberCop S.p.A.;

se intenda aumentare la presenza del Ministero nel capitale di FiberCop per fissare un presidio più incisivo contro le pretese dei fondi esteri;

se si stia attivando per favorire un'integrazione tra FiberCop e Open Fiber e quale peso ritenga di dover assegnare al Ministero stesso, per il tramite di Cassa depositi e prestiti o di altri soggetti pubblici, all'interno dell'entità che ne deriverebbe.

(4-01864)

UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, FLORIDIA Aurora - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 100 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, gli autoveicoli, i motoveicoli, i rimorchi e i carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione (commi 1, 2, 3 e 4) e con caratteristiche rifrangenti (comma 5);

alla consegna delle targhe, le cui caratteristiche costruttive, dimensionali, cromatiche e di leggibilità sono stabilite con apposito regolamento, provvede direttamente l'Istituto poligrafico dello Stato;

i dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili e quando, a causa del deterioramento, non lo sono più, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una nuova immatricolazione del veicolo (articolo 102, comma 4), con le procedure indicate nell'articolo 93 del codice della strada per la prima immatricolazione;

per la violazione degli obblighi sulla regolarità della targa, infatti, sono previste sanzioni che vanno dal pagamento di una somma da 42 a 173 euro, in caso di circolazione con una targa non chiaramente e integralmente leggibile (articolo 102, comma 7) e, da 26 a 102 euro, quando la targa è deteriorata al punto da perdere le caratteristiche di rifrangenza, cui si aggiunge, in questo caso, la sanzione accessoria del ritiro della targa (articolo 100, commi 13 e 15) e il conseguente fermo amministrativo del veicolo (articolo 216, comma 1);

considerato che:

spesso accade, a seguito di un incidente o soprattutto in sede di revisione dei veicoli, che emerga la necessità di sostituire le targhe a causa o della scarsa leggibilità dei dati alfanumerici relativi all'immatricolazione o del precoce deterioramento delle caratteristiche di rifrangenza anche di una sola delle targhe;

l'ispezione relativa al deterioramento delle targhe viene effettuata mediante un controllo meramente visivo e non è standardizzata da una procedura di misurazione tecnica, il che non consente agli operatori di avere dei parametri uniformi, che dovrebbero invece essere stabiliti con apposito regolamento ministeriale e applicati su tutto il territorio nazionale;

di conseguenza, per non incorrere nelle sanzioni, i proprietari dei veicoli si vedono costretti a richiedere una reimmatricolazione, al solo fine di ottenere nuove targhe leggibili e quindi regolari ai sensi delle disposizioni di legge, con la conseguenza di dover poi modificare anche la carta di circolazione e il contratto relativo alla polizza assicurativa;

peraltro, i costi amministrativi totali attualmente previsti per una nuova immatricolazione, tenuto conto degli emolumenti e dei diritti relativi alla registrazione presso la motorizzazione civile e il pubblico registro automobilistico, delle imposte di bollo e del costo delle targhe, a seconda delle caratteristiche dimensionali relative alla tipologia di veicolo, ammontano a 140 euro circa, cui si aggiungono eventuali costi per il servizio di intermediazione qualora il proprietario dovesse rivolgersi a uno sportello telematico dell'automobilista dell'ACI o a un'agenzia di pratiche auto per il disbrigo delle procedure;

la previsione di un obbligo di reimmatricolazione del veicolo a causa di un mero deterioramento anche di una sola delle targhe, con conseguente carico di tutti i costi relativi, è un inutile aggravio non solo procedurale, sebbene i procedimenti siano ormai espletabili per via telematica, ma soprattutto economico per i cittadini;

sarebbe sufficiente, infatti, prevedere la possibilità di richiedere un semplice duplicato di entrambe o anche di una sola delle targhe eventualmente deteriorate o non più rifrangenti, in modo da ridurre i costi amministrativi sostenuti dagli utenti, cosa che peraltro già avviene in altri Paesi europei, come la Germania, dove le procedure sono notevolmente più semplici e gli oneri significativamente più bassi;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno uniformare le procedure di controllo delle targhe in sede di revisione dei veicoli e introdurre nel codice della strada un'apposita disposizione normativa che consenta ai proprietari dei veicoli, per i casi di targhe non più leggibili, a causa del deterioramento o della perdita delle caratteristiche di rifrangenza, di richiedere un semplice duplicato, senza dover sostenere gli oneri procedurali e soprattutto amministrativi, dovuti all'obbligo di reimmatricolazione dei veicoli, sui quali peraltro attualmente gravano, per i casi di violazione, anche pesanti sanzioni.

(4-01865)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-01287 del senatore Nicita, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-01715 del senatore Misiani ed altri, sulle misure a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in start-up a vocazione sociale.