Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 273 del 13/02/2025
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------
273a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2025
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Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del vice presidente RONZULLI,
del vice presidente ROSSOMANDO
e del presidente LA RUSSA
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CENTINAIO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,06).
Si dia lettura del processo verbale.
FALLUCCHI, f.f. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Svolgimento di interrogazioni (ore 10,10)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.
Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00813 su nuovi spazi per i detenuti in semilibertà presso l'istituto penale per i minorenni «Pietro Siciliani» di Bologna.
Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.
DELMASTRO DELLE VEDOVE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, ringrazio l'onorevole interrogante che offre l'occasione al Governo di ribadire ancora una volta quanto sia prioritaria per il Governo l'esigenza di elevare gli standard della giustizia anche e soprattutto nel delicato e complesso sistema detentivo minorile con interventi di natura assolutamente concreta di lungo termine. Tali interventi sono volti a rivedere l'aspetto strutturale dei nostri istituti penali minorili, ma anche le misure organizzative, operative, strutturali e di sicurezza al fine di favorire contesti formativi e di prevenire e gestire eventuali episodi di conflittualità o di sopraffazione che, purtroppo, ancora si verificano all'interno degli istituti penali minorili, come noto alle cronache.
Con specifico riferimento all'istituto penale per minorenni «Pietro Siciliani» di Bologna, è bene preliminarmente rappresentare che si costituisce di quattro sezioni per una capienza di 44 posti detentivi; in ogni sezione vi sono locali adibiti tanto alla consumazione dei pasti quanto alla socialità, come prescritto normativamente.
I lavori di ristrutturazione previsti inseriti nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari, collegato al PNRR, tendono principalmente all'efficientamento energetico e al miglioramento sismico dell'intero complesso demaniale di via del Pratello, che ospita, oltre che l'istituto penale minorile, anche il centro di prima accoglienza, l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, il centro di giustizia minorile e una delle comunità di natura ministeriale insistenti sul territorio.
I tempi del cronoprogramma, elaborato dal soggetto attuatore, il provveditorato per le opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna, sono allo stato rispettati. Successivamente, infatti, all'avvenuta stipula del contratto e alla gara di appalto integrato, il progetto esecutivo allo stato attuale è in fase di verifica da parte del competente organo tecnico. Si prevede che l'iter di approvazione, che contempla un ulteriore passaggio obbligatorio ai fini del rilascio del parere vincolante da parte del comitato tecnico amministrativo e del competente provveditorato, si concluderà presumibilmente - in ogni caso tutto è stato predisposto per quanto riguarda gli oneri a carico del Ministero - per la prima metà di marzo e che pertanto i lavori possano essere avviati a partire dal mese di aprile 2025.
Con specifico riferimento agli ambienti residenziali dell'IPM la ristrutturazione programmata prevede una riorganizzazione degli spazi detentivi esistenti, finalizzata evidentemente ad ampliare l'area destinata alla formazione dei ristretti, grazie alla messa a disposizione di aule e laboratori, all'interno dei quali i giovani ristretti potranno evidentemente svolgere tutte le attività di natura formativa, da concordare eventualmente con la Regione Emilia-Romagna, preposta alla formazione come ogni Regione.
Devo dire, su specifica richiesta degli onorevoli interroganti, che, se è pur vero che non vi è, in questo momento, una sezione destinata ai detenuti ammessi alla semilibertà in termini giuridico-formali, è altrettanto vero che la ristrutturazione sicuramente consentirebbe agevolmente di destinare ad accogliere taluni ristretti di volta in volta ammessi eventualmente alla semilibertà. Cogliamo, anzi, l'occasione dell'interrogazione come un momento di ulteriore riflessione proprio per adeguare la struttura in questo senso. Non è prevista, però, alcuna modifica redistributiva né delle sezioni, né dei posti detentivi perché - come detto - l'intervento più interno e non legato all'efficientamento energetico è, viceversa, collegato alle aree preposte e destinate al trattamento, fra cui anche le aule didattiche per la formazione.
CASINI (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASINI (PD-IDP). Signor Sottosegretario, la ringrazio della sua cortesia. Mi viene da fare una battuta. Dato che mi ha ringraziato dell'opportunità data al Governo di sollevare, rispondendo, questi temi in Aula, devo dire che avete aspettato più di un anno per rispondere a questa interrogazione, per cui avete avuto tempo per meditare bene.
Ora il punto è molto semplice e lei lo ha affrontato: ci troviamo di fronte a un sovraffollamento generale. Se mi consente, i provvedimenti del Governo, a partire dal decreto Caivano, non hanno attenuato la situazione: al contrario l'hanno assolutamente aggravata. In più, c'è un aggravamento fisiologico dovuto ai tempi che stiamo vivendo e anche alla diffusione di una delinquenza minorile assai preoccupante. Prima del 2022, avevamo 24 posti regolamentati, sia celle che spazi di attività con riempimenti quasi costanti; poi è stato aperto il secondo piano e la capienza è stata portata a 40 posti; oggi ci sono 50 ragazzi e naturalmente la situazione è emergenziale. Questo vede, da parte nostra e anche da parte delle amministrazioni locali, una grandissima preoccupazione, anche per l'area in cui è inserito l'istituto penale e - devo dire - per il rischio che riteniamo che non possa assolutamente essere corso da parte delle istituzioni. Mi riferisco al fatto di trasformare un istituto che, per eccellenza, essendo rivolto ai minori, dovrebbe costituire un'occasione di reinserimento e di rieducazione, in un ulteriore passo verso il baratro per la vita di quei ragazzi, con una totale incapacità da parte di noi che facciamo parte delle istituzioni di recuperarli.
Pertanto, diciamo con sincerità che non siamo soddisfatti dell'impegno che il Governo mette nell'ambito del mondo penitenziario, con particolare riferimento ai minori. Un elemento che lei ha affrontato, collegandolo ai lavori che il PNRR prevede, è quello della sezione che deve ospitare i detenuti in regime di semilibertà. Se la questione è drammatica in sé, per i ragazzi che sono in semilibertà e devono usufruire di spazi che li recuperano educativamente, la situazione è ancora più drammatica. Il PNRR lo prevede, le attese ci sono state, le promesse si sono seguite negli anni, ma poi tutto, per ora, rimane drammaticamente com'è. Non abbiamo, cioè, gli spazi necessari per i ragazzi che sono in regime di semilibertà.
Non voglio trasformare in elemento polemico oltre misura - anche perché il mio giudizio è già stato dato - questa occasione di incontro in un'Aula istituzionale. Bisogna fare di più, onorevole collega, e agire con uno sforzo unitario. Sappiamo che le risorse sono poche, ma dobbiamo agire di fronte alla sfida della delinquenza e anche alla sfida istituzionale del recupero dei delinquenti. Non possiamo accettare l'idea che le carceri siano un luogo dove si mette la gente e di cui si perdono le chiavi. La Costituzione ci assegna la sfida di mettere le persone in quei luoghi per cercare di recuperarle, ad esempio, insegnando ai giovani un mestiere. All'interno dell'istituto «Pietro Siciliani» vi erano degli spazi adibiti a orti, che oggi sono praticamente inutilizzati.
Dobbiamo fare di più. Facciamolo assieme. Non vogliamo essere così faziosi da non vedere che, purtroppo, questa è una questione che parte da lontano e non è nata con il Governo Meloni. Non stiamo però migliorando la situazione. Il ministro Nordio ha dato tante assicurazioni sull'impegno del Governo nei confronti degli istituti penitenziari, ma sono chiacchiere. Saranno anche buone intenzioni - non voglio discutere sul fatto che non sia in buona fede - però, di fatto, finora nulla è stato fatto di quello che si sperava e che si doveva fare. Pertanto, l'auspicio è che il Governo - e lei, in particolare, che mi ha risposto - voglia seguire la situazione del carcere minorile di Bologna, perché è un'emergenza che richiede veramente la vostra massima attenzione. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale statale «Giuseppe Armellini» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa dello svolgimento di interrogazioni (ore 10,21)
PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01453 sul potenziamento degli uffici giudiziari per tutelare le indagini relative al contrasto delle mafie.
Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.
DELMASTRO DELLE VEDOVE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, l'occasione dell'interrogazione consente al Governo non solo di ringraziare gli onorevoli interroganti, ma anche di ribadire, ancora una volta, l'impegno nella lotta alla mafia da parte dell'Esecutivo.
È con orgoglio che questo Governo, come primo provvedimento, ha inteso salvaguardare l'ergastolo ostativo nei confronti dei mafiosi dalla scure di incostituzionalità che pendeva. E, con altrettanto orgoglio, ha difeso il carcere duro come uno degli strumenti che consente che i mafiosi non interpretino più il carcere come un fatale incidente che non interrompe il loro percorso e la carriera criminale, come avvenne per Cutolo, quando riorganizzò la nuova camorra organizzata all'interno degli istituti penitenziari. Sono per noi misure assolutamente intangibili che fanno dell'operato del nostro Paese un modello nel contrasto alla criminalità organizzata, esportato in Europa e nel mondo e di cui, prendendo un aereo, andrò a discutere fra poche ore a Cadice all'interno del comitato dei volenterosi nel contrasto alla criminalità organizzata. Con fierezza possiamo dirci che, dopo aver esportato per anni mafia, oggi l'Italia esporta antimafia nel mondo.
Queste erano premesse obbligatorie per l'onore del Paese di fronte a quanto, purtroppo, è l'oggetto dell'interrogazione. Debbo dire che quantomeno condivido le preoccupazioni sottostanti all'interrogazione e anche lo sdegno nel vedere che taluni boss mafiosi sono stati scarcerati. Devo però ricordare a loro e a me stesso che uno Stato di diritto ha delle regole ben precise e invalicabili a tutela degli imputati, financo di quelli mafiosi. Un'attività ispettiva è stata immediatamente effettuata per comprendere le ragioni per cui - secondo notizie diffuse dalla stampa - taluni mafiosi avevano lasciato gli istituti penitenziari per decorrenza dei termini. Quindi, a seguito dell'attività ispettiva immediatamente predisposta, risulta che la scarcerazione del boss Corona Giuseppe è da attribuirsi non a lungaggini nella trattazione del processo, quanto piuttosto all'assoluzione del Corona stesso dal reato di estorsione pluriaggravata, configurante il capo settimo di imputazione, e quindi all'esclusione nei suoi confronti dell'aggravante di cui al comma 6 dell'articolo 416-bis. Questi esiti, che evidentemente non erano prevedibili nel corso della trattazione del processo nelle varie fasi, hanno comportato, in applicazione dei meccanismi di legge, che il termine massimo di decorso della misura custodiale fosse ridotto, perché non vi era più una specifica aggravante che allungava i termini custodiali. Ciò ha comportato, evidentemente, una riduzione da nove anni a sei anni del termine custodiale e, quindi, la fatale scarcerazione del Corona Giuseppe.
Per quanto riguarda poi i boss Accardo Nicola, La Cascia Vincenzo, Valenti Andrea, Dell'Aquila Filippo, Greco Angelo, Guarino Calogero, Tilotta Giuseppe, Triolo Antonino, Urso Raffaele bisogna tenere presente che la corte d'appello, tenuto conto dell'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione, ha escluso nei confronti degli imputati la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 6 dell'articolo 416-bis. Per tale effetto, come già visto nel caso di Corona, il termine massimo di custodia cautelare anche qui è passato da nove anni a sei anni, con l'esito fatalmente liberatorio nei confronti dei predetti boss. Quindi, la scarcerazione è certamente attribuibile non alla mala gestio dei tempi dibattimentali, né alla dotazione organica dei tribunali interessati, ma solo all'abbattimento dei termini massimi complessivi conseguenti all'esito del giudizio di appello.
Ad ogni modo, il quesito consente di rimarcare anche in questa sede il forte impegno profuso dal Ministero sul fronte del reclutamento dei magistrati ordinari, trattandosi dell'inedito, mai avvenuto, simultaneo svolgimento di ben cinque procedure concorsuali, la prima delle quali conclusasi nell'ottobre scorso con la nomina di 599 nuovi magistrati, che assumeranno le funzioni nel 2025; l'ultima bandita sul finire del 2024 per 350 posti, che consentirà, per la prima volta nella storia della Repubblica, di traguardare l'obiettivo di saturare le piante organiche dei magistrati di tutta l'Italia. Ciò permetterà, evidentemente, un ulteriore impegno non soltanto vocale, nel contrasto alla criminalità organizzata, nel contrasto alla criminalità anche comune, ma anche un intervento più complessivo nell'ambito della giustizia, anche quella di natura civile, che potrebbe finalmente diventare ancella di sviluppo e non zavorra di sviluppo, come avvenuto in tutti questi anni.
Ciò consente al Governo, evidentemente, di essere orgoglioso del massiccio piano assunzionale che consentirà per la prima volta di saturare le piante organiche del Ministero. Resta fermo, più in genere, l'impegno del Governo, del sottoscritto, a mantenere altissima l'attenzione verso il fenomeno di eventuali scarcerazioni dei boss mafiosi che non fossero determinate, come nel caso di specie, da assoluzioni o dalla decadenza di talune aggravanti, con riserva di esercizio delle prerogative di legge, tutte, quelle del Ministero, se l'istruttoria di volta in volta dovesse eventualmente far emergere - come non è emerso onestamente in questo caso - condotte disciplinarmente rilevanti.
In ultimo e più complessivamente, il Governo è impegnato in un piano di oltre 250 milioni per l'edilizia penitenziaria, per risolvere problemi anche collegati all'interrogazione del precedente onorevole interrogante. Ma, nell'ambito di tale piano di 255 milioni, con il quale è previsto il recupero di oltre 7.000 posti detentivi rispetto ai 10.000 mancanti, certamente si potrà ulteriormente dedicarsi a una edilizia penitenziaria impermeabile per quanto riguarda le persone attualmente sottoposte al regime del 41-bis o dell'alta sorveglianza, e ciò dal momento che oggi, per via della promiscuità dei circuiti, non sempre riusciamo a garantire detta impermeabilità. Si tratta evidentemente di persone che, se non rivisitano criticamente i loro agiti devianti, pur privati della libertà, continuano ad essere pericolosi per la società, altrimenti non sarebbero sottoposti a quei regimi.
RANDO (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RANDO (PD-IDP). Signor Sottosegretario, ho ascoltato con attenzione la sua risposta e in particolare sono d'accordo quando lei dice che noi abbiamo la migliore legislazione al mondo per la lotta contro le mafie. Le ricordo però che la migliore legislazione al mondo è stata scritta con il sangue di tanti che sono morti. Lo ricordo a me stessa e non solo a lei, perché la cosiddetta legge Rognoni-La Torre è la legge portante sulla lotta alla mafia. Su questo tutti dobbiamo impegnarci molto a rafforzarla e mai a indebolirla. Fa quindi bene lei, come fanno tanti di noi, ad andare nel mondo a dire che cosa significa aggredire l'organizzazione mafiosa.
Sul tema dell'interrogazione non sono, invece, pienamente soddisfatta, signor Sottosegretario. È vero quanto ha riferito, ossia che c'è stata un'indagine, che avete approfondito il tema e quindi la scarcerazione è stata data perché sono diminuiti i termini di carcerazione. Stiamo parlando di boss importanti e inoltre non c'era la contestazione; molto probabilmente, se i processi fossero stati fatti in appello e in Cassazione prima, non ci sarebbe stata la scarcerazione. Questa interrogazione non ha assolutamente fini di polemica politica, ma ci preoccupa molto, signor Sottosegretario, vedere boss che in quei territori sono riconosciuti come boss scarcerati. Un pensiero molto forte dobbiamo averlo per le vittime di mafia che vedono tornare i boss nei territori. Occorre quindi un'attenzione ancora maggiore.
Solo due giorni fa - lo sa meglio di me - c'è stata l'imponente operazione a Palermo, che ha portato all'arresto per mafia di 181 persone e abbiamo avuto conferma di questi timori. C'erano stati infatti dei boss usciti perché avevano scontato la pena e, dalla conferenza stampa del procuratore De Lucia, abbiamo appreso che proprio il lavoro di alcuni mafiosi scarcerati nel territorio aveva portato alla ricostruzione di clan di mafiosi arrestati molti anni prima.
La ricostruzione dei magistrati che hanno condotto l'operazione antimafia più imponente nella storia del nostro Paese dovrebbe essere fornita a tutti noi, a tutti i parlamentari e a tutti i membri del Governo per capire cosa sta succedendo e la complessità di quanto sta avvenendo nel nostro Paese. Si comprende con chiarezza la capacità di costruire reti criminosi anche dal carcere e su questo dobbiamo veramente prestare un'attenzione particolare. L'ossessione dei mafiosi per il rischio di essere intercettati, l'abilità nel costruire nuove forme di comunicazione attraverso chat criptate per gestire gli affari illeciti: sono cose che dice l'ordinanza di custodia cautelare che è stata fatta due giorni fa.
Si tratta di fatti che aumentano la preoccupazione davanti al tentativo chiarissimo di ricostruzione della cupola mafiosa a Palermo. Dobbiamo ascoltare la richiesta di aiuto che arriva dagli inquirenti. Troppo modifiche normative rischiano di indebolire la lotta alla mafia. Noi abbiamo - come dicevamo prima - un'ottima legislazione, quindi non la indeboliamo: penso per esempio alle leggi sulle intercettazioni e all'abolizione dell'abuso d'ufficio.
Pochi giorni fa, signor Presidente, signor Sottosegretario, un giornalista coraggioso come Salvo Palazzolo, che per il suo lavoro vive da qualche giorno sotto scorta, ha portato alla luce in un'inchiesta l'assenza di monitoraggio sui provvedimenti dei tribunali di sorveglianza relativa ai boss mafiosi. Noi non abbiamo una banca dati, il sistema non funziona e lo stesso procuratore Milillo ha chiesto al DAP una lista completa dei permessi concessi ai mafiosi per varie ragioni, ma una lista ancora non c'è. Ciò anche per dare un'idea e capire la geografia di quello che sta succedendo.
Vengo al tema della mia interrogazione. È necessario invertire con urgenza la rotta, finanziare adeguatamente il sistema della giustizia italiana e gli uffici giudiziari, a partire proprio da quelli in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata.
Secondo l'ultima relazione svolta a Palermo in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, presso la procura di Palermo mancano 13 magistrati (e questa è una delle procure in prima linea).
Con l'ultima manovra di bilancio si è registrato un taglio di 500 milioni di euro al Ministero della giustizia per il triennio 2025-2027. Non solo: sempre in queste settimane abbiamo appreso, proprio da voi, che è stato utilizzato solo il 40 per cento delle risorse disponibili nel PNRR per quanto riguarda il potenziamento degli organici. E laddove il Governo si vanta di aver speso le risorse, come per esempio nel caso della digitalizzazione, assistiamo invece ogni giorno al fallimento del processo penale telematico.
Ecco perché non possiamo essere soddisfatti, signor Sottosegretario. Il contrasto alle organizzazioni criminali e alle loro penetrazioni nei contesti economici e produttivi del Paese non può rinunciare alla sua prima arma a disposizione: il lavoro della magistratura. Stare vicino ai magistrati che lavorano ogni giorno, garantire l'efficienza degli uffici del processo e l'assunzione di personale sono la premessa imprescindibile per ridurre davvero i tempi dei processi e assicurare alla giustizia i capi mafia.
Parlavo prima dello sguardo rivolto alle vittime delle mafie e al loro dolore. Come si stanno sentendo vedendo i magistrati che nuovamente occupano quei territori e al grido di giustizia, di richiesta di giustizia e di conoscere la verità sugli omicidi dei loro cari? La ricostruzione dei clan dentro quei territori danneggia anche i cittadini e le cittadine perbene, che sono le prime vittime, perché si rompe il patto di fiducia con lo Stato. Su questo continuiamo a fare, a nostro parere, troppi passi indietro. Servirebbe invece uno scatto in avanti e non arrivare mai dopo. (Applausi).
PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01627 sul contenimento della fauna selvatica.
Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.
LA PIETRA, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste. Signor Presidente, onorevoli senatori, la questione dell'eccessiva proliferazione di ungulati selvatici è da tempo all'attenzione delle amministrazioni centrali e regionali, non solo per l'impatto economico sul comparto agricolo, sulla sicurezza e sull'incolumità delle persone, ma anche per la presenza della peste suina africana, la cui propagazione è attribuita proprio a tale fenomeno.
Per fronteggiare tali problematiche il Governo Meloni è prontamente intervenuto prevedendo, con la legge di bilancio n. 197 del 2022, l'inserimento dell'articolo 19-ter nella legge n. 157 del 1992, che ha consentito l'adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, adottato con decreto del 13 giugno 2023 dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Tale piano prevede l'attività di contenimento, abbattimento e cattura delle specie contemplate dallo stesso anche nelle aree protette e in quelle ordinariamente interdette all'esercizio venatorio. All'attuazione e al coordinamento del piano straordinario provvedono gli enti territoriali, che possono avvalersi dei cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC) o al comprensorio alpino (CA), oltre che delle guardie venatorie, degli agenti dei corpi di polizia locale e provinciale muniti di licenza per l'esercizio venatorio e dei proprietari conduttori dei fondi interessati dall'attuazione del piano, purché in possesso della citata licenza.
Alle amministrazioni regionali era dunque richiesto di adottare i piani di controllo straordinari ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 o di integrare i piani di controllo esistenti, secondo le indicazioni contenute nel citato decreto 13 giugno 2023.
Relativamente poi al rapporto che intercorre tra il piano straordinario e i piani regionali di interventi urgenti (PRIU), relativi alla gestione del cinghiale ed introdotti con il decreto legge n. 9 del 2022, convertito con la legge n. 29 del 2022, si rileva che detti PRIU costituiscono dei piani di azione e di intervento finalizzati alla gestione dei cinghiali, precipuamente nell'ottica della prevenzione della peste suina africana, fermo restando peraltro che, nei limiti della predetta competenza e salvo le diverse misure rese necessarie dal contenimento della PSA, gli stessi PRIU dovranno essere integrati con le prescrizioni del piano straordinario, ove ritenuto necessario per un'azione più efficace.
In particolare, per quanto riguarda la Regione Puglia, il piano di controllo straordinario è stato adottato con deliberazione della giunta regionale n. 934 del 4 luglio 2024.
Come ricordato dall'interrogante, nella Regione Puglia vi è effettivamente la presenza di un numero considerevole di cinghiali, fortunatamente non interessati dalla peste suina africana (PSA). I dati relativi agli abbattimenti e alle catture sono contenuti nella pertinente piattaforma dell'istituto zooprofilattico, che purtroppo non rileva dati della Regione Puglia.
Ricordo, infine, che l'intervento di revisione della legge n. 157 del 192 attribuisce allo Stato un potere esclusivamente di intervento programmatorio, ossia l'adozione del menzionato piano straordinario, senza prevedere, però, specifici poteri sostitutivi in caso di eventuale inerzia delle Regioni nella definizione e attuazione dei piani e delle azioni di loro competenza, da porre in essere in esecuzione del piano straordinario (ex articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992).
Ritengo, e concludo, che le modifiche normative introdotte abbiano reso il quadro legislativo più snello ed efficace, al fine di tutelare maggiormente la biodiversità, consentendo di intervenire in maniera più incisiva per il controllo numerico della specie faunistica. Ad ogni buon conto, assicuro l'interrogante che, in caso di future problematiche che dovessero evidenziarsi a livello locale, valuteremo con le amministrazioni competenti in materia l'esercizio di ogni utile azione di sollecitazione e impulso per superare eventuali carenze e ritardi.
FALLUCCHI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FALLUCCHI (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono soddisfatta della risposta e desidero ringraziare il Sottosegretario, che riconosce la serietà, la gravità e l'urgenza della problematica legata alla proliferazione degli ungulati selvatici, in particolare dei cinghiali.
Purtroppo sappiamo tutti che è un fenomeno che, ormai da anni, sta creando gravi danni economici agli agricoltori e alla sicurezza delle persone, ma che ha anche un impatto negativo sull'ambiente, con un serio rischio per la biodiversità e la gestione degli ecosistemi.
Constato con soddisfazione che il Governo ha adottato il piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, come previsto dall'articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992 che il Sottosegretario ha appena citato, con l'obiettivo di affrontare in modo strutturato il fenomeno. La sua implementazione, attraverso il coinvolgimento delle Regioni, degli enti locali e delle varie categorie di soggetti coinvolti, è un passo fondamentale verso la gestione di questo problema. Il fatto che il piano preveda il coinvolgimento attivo degli ambiti territoriali di caccia, dei comprensori alpini e delle guardie venatorie è una risposta importante, necessaria e tempestiva alla situazione. È cruciale che tutti questi soggetti operino in sinergia, con l'obiettivo di ridurre in maniera significativa la popolazione dei cinghiali e prevenire la diffusione della peste suina africana, che potrebbe avere effetti devastanti non solo sulla fauna, ma anche sull'agricoltura e sull'economia del Paese.
Tuttavia, come è stato giustamente sottolineato nella risposta del Sottosegretario, è fondamentale che le Regioni adottino piani regionali di controllo in tempi rapidi e che le azioni siano effettivamente realizzate sul terreno. Il piano straordinario rappresenta una valida cornice, ma è essenziale che i piani regionali siano adeguatamente attuati e monitorati, affinché le misure di contenimento risultino realmente efficaci.
A tal proposito, vorrei ribadire che la situazione in Puglia, soprattutto nella mia zona, nel Gargano, come evidenziato nella mia interrogazione, è particolarmente critica: si contano incessantemente danni enormi e soprattutto numerosissimi incidenti stradali mortali.
La Regione Puglia ad oggi ha fatto ancora molto poco, questo lo sappiamo; seppure in ritardo e nuovamente in proroga, è notizia delle ultime ore che abbia adottato il piano di controllo straordinario. È necessario che esso venga messo in atto con maggiore sollecitudine e che vengono intensificate le attività di abbattimento e di cattura, soprattutto nelle aree più colpite.
Infine, desidero sottolineare l'importanza della continua collaborazione delle istituzioni centrali con le Regioni, per garantire che, in caso di eventuali difficoltà o inerzie (e purtroppo, lo sappiamo, ci sono), si intervenga tempestivamente per superare tali ostacoli. La gestione efficace di questa emergenza è fondamentale non solo per la tutela dell'ambiente, ma anche per la sicurezza delle persone e il supporto al comparto agricolo.
Ringrazio nuovamente il Sottosegretario per la risposta e per l'impegno dimostrato e mi auguro che il Governo continui a monitorare da vicino, con molta attenzione, l'attuazione di queste misure e a intervenire con tempestività laddove sia necessario.
PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01510 sulle misure per garantire la sicurezza nel Comune di Venezia.
Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.
PRISCO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori, ringrazio innanzitutto, ovviamente, il senatore Martella per aver riproposto nuovamente questo tema, che mi sta particolarmente a cuore, come in generale le politiche della sicurezza urbana.
Va preliminarmente rilevato che la situazione della sicurezza e dell'ordine pubblico nelle aree contrassegnate da maggiore criticità di Mestre, Marghera e del centro storico di Venezia è costantemente oggetto di analisi e monitoraggio da parte del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Tale consesso, di cui fa parte anche il sindaco del Comune capoluogo, è anche sede di analisi delle specifiche tematiche inerenti la sicurezza urbana e può essere aperto alla partecipazione dei sindaci degli altri Comuni della Provincia interessati, qualora dovessero essere trattate questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.
Sulla scorta degli approfondimenti svolti nella predetta sede sono state finora adottate diverse iniziative per incrementare i livelli di sicurezza del capoluogo, grazie anche al coordinamento delle Forze di polizia effettuato dalla locale prefettura. In un'ottica di prevenzione sono regolarmente pianificati intensi controlli, con assidui servizi di vigilanza, realizzati anche in modalità interforze.
Il Governo, sin dal suo insediamento, sta affrontando con la massima attenzione le problematiche connesse alla sicurezza. Merita di essere sottolineato che, già dall'inizio del 2023, l'area metropolitana di Venezia è interessata da un piano straordinario di servizi di controllo cosiddetto ad alto impatto, vale a dire un modulo di intervento operativo basato sul concorso coordinato di personale di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, compreso quello delle rispettive specialità delle polizie locali e degli altri enti eventualmente coinvolti e interessati, quali ad esempio l'ispettorato del lavoro e le ASL.
I servizi sono rivolti a prevenire e contrastare la criminalità e l'abusivismo, mediante attività di controllo di persone, veicoli e esercizi commerciali e ricettivi. Io stesso mi sono recato, con il prefetto di Venezia pro tempore, presenti anche i rappresentanti delle Forze dell'ordine e il suo collega, senatore Speranzon, nel settembre 2023, in queste zone interessate, per incontrare i cittadini e gli operatori economici del territorio.
Dall'inizio del 2024 allo scorso 7 gennaio, nella Città metropolitana di Venezia sono stati effettuati complessivamente 118 servizi ad alto impatto, che hanno consentito di controllare 436 esercizi commerciali e circa 8.000 persone, delle quali 82 denunciate, 47 assoggettate a provvedimenti di espulsione.
Sempre nel predetto periodo di riferimento, il Ministero dell'interno ha disposto l'assegnazione alle locali autorità provinciali di pubblica sicurezza di oltre 7.000 unità di rinforzo delle forze mobili di polizia, a supporto delle varie esigenze di ordine e sicurezza pubblica del territorio.
Nell'attività di prevenzione e contrasto del crimine posta in essere nell'arco delle 24 ore dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri, secondo le previsioni del piano coordinato di controllo del territorio, si affianca la programmazione di servizi straordinari di controllo effettuati con il supporto di equipaggi del reparto prevenzione crimine, assegnati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
A testimonianza del particolare impegno profuso dalle Forze dell'ordine, a cui va il nostro sentito ringraziamento per il lavoro quotidiano che svolgono al servizio dei cittadini, segnalo che, nel 2024, nel capoluogo ed in provincia di Venezia i servizi svolti con supporto dei predetti reparti sono stati complessivamente 248 e hanno visto l'impiego di 706 equipaggi e 2.118 operatori.
A seguito degli episodi delittuosi citati nell'atto di sindacato ispettivo, rispetto ai quali le Forze di polizia hanno proceduto all'arresto di tre persone, la questura di Venezia ha provveduto a intensificare i servizi di prevenzione e controllo del territorio ed è stata elevata ulteriormente la cornice di sicurezza urbana, anche attraverso l'impegno dei militari dell'esercito italiano dell'operazione "Strade sicure".
Il piano nazionale di impiego dei militari dell'operazione Strade sicure, potenziato dal Governo con legge di bilancio 2025, prevede attualmente l'assegnazione al prefetto di Venezia di 121 militari, di cui 74 nell'ambito del contingente destinato ai servizi di vigilanza dei siti e degli obiettivi sensibili e 47 del contingente destinato alle infrastrutture ferroviarie.
Recentemente si è provveduto ad ampliare e ridefinire le aree cittadine all'interno delle quali operano le pattuglie di militari. In particolare, lo scorso 2 dicembre, un'ulteriore pattuglia di militari è stata destinata all'area di Mestre e Marghera, in affiancamento alle due già presenti, con la previsione di eventuale impegno di una ulteriore pattuglia aggiuntiva.
La prefettura di Venezia ha concentrato l'attenzione anche sulla pianificazione delle attività funzionali alla sicurezza nelle due stazioni ferroviarie di Venezia Santa Lucia e di Mestre, a seguito delle valutazioni effettuate in apposite sedute del predetto comitato provinciale, cui hanno partecipato anche i rappresentanti della Polizia ferroviaria e della Rete ferroviaria italiana.
Rimane inoltre costante da parte della prefettura l'interlocuzione con gli enti locali sui temi della sicurezza urbana e sulle iniziative da calibrare in relazione ai peculiari contesti territoriali di riferimento. Sotto questo profilo, in sinergia con i sindaci, hanno fortemente inciso sul mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica le numerose misure di prevenzione adottate quali il daspo urbano, ai fini del divieto di ingresso in determinate zone dei centri urbani, e i cosiddetti Daspo Willy, relativi al divieto di accesso negli esercizi pubblici e locali di intrattenimento, anche di recente disposti nei confronti dei componenti di una baby gang a Jesolo.
Una particolare attenzione è rivolta al potenziamento degli organici delle Forze di polizia, in linea con le politiche di sicurezza di questo Governo. Grazie al fondo per le assunzioni previsto nella legge di bilancio per il 2023 e agli stanziamenti assicurati ancora per gli anni a venire si sta adottando un'inversione di tendenza storica, aumentando la presenza delle Forze dell'ordine nelle nostre città e il ringiovanimento degli organici. Complessivamente sono state assunte a livello nazionale, negli anni 2023 e 2024, 9.642 unità di personale della Polizia di Stato e oggi destinate alla città metropolitana di Venezia circa 500 unità. In particolare, a conclusione del 227° corso allievi agenti e del 17° corso allievi vice ispettori, gli uffici della Polizia di Stato del territorio di Venezia sono stati interessati negli ultimi due mesi da un piano di mobilità del personale con l'assegnazione di 106 operatori del ruolo agenti assistenti e di 18 vice ispettori.
Il quadro delle iniziative intraprese conferma l'impegno sul piano operativo della prefettura, delle autorità di pubblica sicurezza e delle Forze dell'ordine che nella loro azione quotidiana, nel costante dialogo con le istituzioni cittadine, nell'ambito del comitato provinciale cui ho fatto cenno in premessa, come in ogni altra sede utile di confronto, prestano la massima attenzione anche alle istanze provenienti dalla società civile e dal mondo produttivo, anche grazie al ruolo di cerniera esercitato dalla locale prefettura al fine di assicurare livelli sempre più elevati di sicurezza.
Da ultimo ribadisco che sul tema della sicurezza il Governo, trattandosi di una tematica complessa, ma risalente nel tempo, non intende arretrare in alcun modo, ma anzi sta mettendo in campo sin dal suo insediamento tutte le misure utili a tutelare i cittadini, anche attraverso l'introduzione di nuove disposizioni normative, come quelle del disegno di legge sicurezza in corso di esame in questo ramo del Parlamento.
La sicurezza è un bene primario dei cittadini e resta una priorità assoluta per questo Governo.
MARTELLA (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTELLA (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo nuovamente oggi in quest'Aula per portare all'attenzione del Senato un drammatico episodio di cronaca avvenuto alla fine di novembre a Marghera, nell'area urbana di Mestre. Un episodio che purtroppo si inserisce in un quadro più ampio di insicurezza e degrado che da tempo denunciamo raccogliendo la legittima preoccupazione dei cittadini.
Mestre non è nuova a episodi di violenza e criminalità. Lo abbiamo sottolineato più volte, con forza, in occasione della tragica morte di Giacomo Gobbato, ucciso il 20 settembre scorso perché stava difendendo una donna da un'aggressione. Lo abbiamo ribadito ancor prima, portando in Parlamento le istanze delle associazioni e delle realtà civiche che proprio un anno fa, il 24 febbraio, hanno promosso una grande mobilitazione per chiedere interventi concreti ed efficaci sul tema della sicurezza.
Il 28 settembre scorso Mestre è tornata in piazza con una manifestazione partecipata e imponente per lanciare un ulteriore grido di allarme di fronte ad un fenomeno che rischia di sfuggire al controllo.
Colgo anch'io l'occasione in quest'Aula per ringraziare le Forze dell'ordine per il loro impegno quotidiano nel contrasto all'illegalità e alla criminalità. Così come voglio riconoscere il lavoro della prefettura e dei vertici delle Forze di polizia che negli ultimi mesi hanno visto un incremento delle operazioni e delle unità operative sul territorio.
Bisogna, però, dire con chiarezza che non basta il lavoro encomiabile delle Forze dell'ordine; la sicurezza è un diritto fondamentale e, quando viene meno, a pagarne il prezzo sono i più fragili, coloro che hanno meno forza, meno risorse, meno opportunità. La sicurezza non può e non deve essere solo repressione. Servono politiche di prevenzione, di integrazione, interventi sociali ed educativi, programmi di rigenerazione urbana e investimenti per la casa, perché la vera sicurezza nasce dalla giustizia sociale e proprio queste politiche sono mancate a Venezia, in modo particolare a Mestre, dove per nove anni l'amministrazione comunale ha governato la città senza una visione strategica capace di affrontare i problemi alla radice, senza una capacità progettuale che andasse al di là della propaganda. Noi, invece, crediamo che serva un lavoro continuo di confronto con le forze sociali, le categorie produttive, i cittadini associati per costruire risposte efficaci e concrete.
Al Governo voglio dire con chiarezza che per noi la sicurezza è un pilastro della coesione sociale al pari del diritto alla salute e del diritto al lavoro, ma l'approccio che voi avete scelto è sbagliato perché non basta inasprire le pene e aumentare il numero dei reati: così si riempiono le carceri, ma non si garantisce maggiore sicurezza per i cittadini. Anche le cosiddette zone rosse, così come sono state concepite, rischiano di essere un palliativo, di intercettare certo un'aspettativa, ma di non essere la soluzione del problema. Servono, invece, risposte strutturali, capaci di affrontare le cause del disagio e del degrado urbano. Per noi la sicurezza significa garantire il rispetto della legalità in ogni quartiere, scongiurando il ripetersi di episodi drammatici come quelli che oggi abbiamo denunciato e che ci sono stati nel corso di questi ultimi mesi a Mestre, ma la sicurezza non si costruisce con la demagogia. Servono misure concrete, investimenti mirati, politiche pubbliche all'altezza dei problemi e delle sfide che abbiamo di fronte e su questo - potete starne certi - continueremo a incalzare il Governo centrale e le amministrazioni, perché la sicurezza non è uno slogan, è un diritto che va garantito con serietà e responsabilità. (Applausi).
PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.
(La seduta, sospesa alle ore 10,57, è ripresa alle ore 15).
Presidenza del vice presidente RONZULLI
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento (ore 15)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto question time), ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro per la pubblica amministrazione.
Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.
Il senatore Renzi ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01685 su iniziative per sostenere la crescita e contrastare gli effetti dell'inflazione, per tre minuti.
RENZI (IV-C-RE). Signora Presidente, signor ministro Giorgetti, colleghi, nelle chat di Fratelli d'Italia lei, signor Ministro, è considerato un "lecchino" - mettiamola così - dalla Presidente del Consiglio; io, invece, non la penso così. Per me, lei è una persona seria, che quindi ci può dare una risposta seria.
Aveva detto che ci sarebbe stata una sorpresa sui dati del PIL e la sorpresa effettivamente è arrivata: doveva esserci l'aumento del PIL dell'uno per cento, ma ahimè è rimasto dello 0,5 per cento, dimezzato. Sorpresa sì, ma non positiva. La produzione industriale è in segno negativo da ventitré mesi. Avevate detto: ragazzi, aumenteremo gli stipendi. Ebbene, gli stipendi non sono aumentati, ma sono aumentate le bollette, le sigarette e le multe, cioè quegli elementi di vita quotidiana a cui un tempo eravate molto affezionati. Negli ultimi mesi siete diventati molto sensibili ai mercati finanziari (bene, benvenuti nel club), ma non vi occupate più di quello che succede nei mercati rionali, cioè ve li siete totalmente dimenticati. Le liste d'attesa non scendono, le pensioni non salgono.
Signor Ministro, capisco che non sia facile la sua vita con un Presidente del Consiglio che mentre la descrive come dicevo prima, poi scappa dal Parlamento; tuttavia, visto che lei in Parlamento c'è, le posso chiedere quali sono le sue idee concrete perché questo 2025 non ci porti a crescita zero? Lei ha interesse a seguire ciò che ha detto il capo del suo partito - definito "bimbom…" dagli "amici" - e quindi immagina di arrivare alla rottamazione delle cartelle? Vuol dire al collega Urso di svegliarsi e di arrivare sul piano Transizione 5.0 a fare quello che abbiamo fatto sul piano Impresa 4.0, sbloccando i fondi? Ha un'idea sulla diminuzione delle tasse per il ceto medio?
La verità è che noi rischiamo di fare - so che apprezzerà - la fine del suo Southampton. Lei che è un grande esperto di calcio inglese, grande tifoso, tifa per la squadra che oggi è ultima in classifica nella Premier league. Lei non è ultimo in classifica, ma le chiedo: ce la diamo una scossa, signor Ministro, o continuiamo a dire: vabbè, i mercati non ci puniscono, continuiamo pure a disinteressarci dei problemi della povera gente? (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
GIORGETTI, ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, senatore Renzi, la citazione del Southampton ricorda quella dell'Italia di qualche anno fa, da cui è uscita anche grazie ai comportamenti di questo Governo e i risultati in termini di spread e di fiducia, che registriamo quotidianamente, ci confortano. (Applausi).
Dopodiché, mi dispiace che lei (proprio lei) si diverta a fare un po' lo spione, dedicando alle chat pubblicate più o meno abusivamente un'attenzione che io non dedico, e quindi vivo meglio, molto meglio. Per quanto riguarda quello che lei ha segnalato, innanzitutto io ho sempre ribadito che la sorpresa sarebbe stata riferita ai dati di finanza pubblica. E penso che tra qualche settimana ciò troverà conforto.
Per quanto riguarda l'andamento dell'economia, abbiamo chiaramente aggiornato le previsioni, come tutte le istituzioni internazionali, che originariamente avevano fissato e avevano dato credibilità al numero dell'uno per cento, in base all'evoluzione dell'economia globale e, oserei dire, in particolare dell'economia europea, soprattutto di quella tedesca (che, ricordo, da due anni è in recessione, diversamente dall'economia italiana, che comunque fa registrare degli indici positivi).
Non voglio però sfuggire al tema che lei ha posto, che è stato affrontato dal Governo in modo strutturale con gli investimenti che passano attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel caso delle famiglie, abbiamo fatto uno sforzo molto importante per quanto riguarda il cosiddetto cuneo fiscale contributivo per dare ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi un respiro significativo che, a dati aggregati, potrebbe essere confortato dal fatto che la capacità di acquisto delle famiglie è aumentata.
Dobbiamo però dire la realtà: l'andamento dei prezzi dell'energia, in particolare delle bollette, non dipendono dal comportamento del Governo ma, al contrario, da fattori totalmente estranei, da dinamiche che talvolta hanno anche caratteristiche speculative e su cui l'attenzione dell'Esecutivo in questo momento è massima. In questo senso, nelle prossime settimane dovrà essere assunto un provvedimento con riferimento a queste dinamiche dei prezzi. Aggiungo che, probabilmente, un'onesta riflessione su cosa abbia significato il passaggio al libero mercato per gli utenti del mercato domestico dell'elettricità debba essere fatta. Ricordo che anche questo è uno degli impegni che era stato assunto non certo da questo Governo.
Al netto di ciò, questo è un elemento importante che dobbiamo tenere in considerazione. Infatti, se il Governo fa un grande sforzo per dare più soldi in busta paga ai lavoratori dipendenti con reddito medio-basso, ma poi l'aumento dei prezzi delle bollette se lo divora, questo va circoscritto e delimitato.
Per quanto riguarda l'andamento dell'economia, sono convinto che la situazione internazionale pone di fronte a noi delle grandissime sfide. Non nascondo che ci sono anche elementi di preoccupazione rispetto alle nuove dinamiche che ha assunto l'amministrazione americana e alle risposte - o non risposte - che a livello europeo si stanno studiando e verificando. Ci sono però anche delle opportunità che questo Governo è in grado di interpretare proprio grazie al nuovo standing di tipo internazionale che abbiamo meritato. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Renzi, per due minuti.
RENZI (IV-C-RE). Signor Ministro, lei fa una battuta sul Southampton, replicando alla mia e io non posso che chiosare. Si è riferito ai Governi precedenti; non so a quale dei vari Governi precedenti si riferisse. So che lei ha fatto parte di vari Governi precedenti - del Governo Draghi e del Governo Conte - perché lei sembra sempre, tutte le volte, uno che è qui per caso. Se invece si riferiva al Governo di dieci anni fa, le auguro di raggiungere presto il rapporto tra debito e PIL che c'era allora e che oggi non c'è. (Applausi). Le auguro di fare con il Piano Transizione e Industria 5.0 ciò che noi abbiamo fatto con Industria 4.0 e di poter varare una misura, come quella degli 80 euro, a sostegno delle famiglie, che invece avete penalizzato, paradossalmente, perché l'aumento del cuneo ha creato problemi a un po' di loro.
Rimaniamo però sul punto politico. Lei dice che ci sono dei fattori esogeni e ha ragione. Oggettivamente ci sono. Tuttavia a questi fattori, a cominciare dal costo del gas, il Governo, a nostro giudizio, non sta dedicando la sufficiente attenzione. Questa è la nostra posizione. Voi siete molto attenti a capire come gestire il trojan (spero non ci sia la Finanza) tra quelli che lo hanno acquistato, o sui criminali libici da rimandare indietro con i voli di Stato. Quando si arriva alla vita concreta ed economica delle famiglie non ci siete. Le do un'immagine: non è soltanto la Premier che fugge da quest'Aula, è la Premier che fugge dal summit sull'intelligenza artificiale.
Lei e io siamo convinti che l'intelligenza artificiale sia il futuro (Applausi). Nell'ultima settimana gli americani hanno messo 500 miliardi di dollari sull'intelligenza artificiale, Ursula von der Leyen ha annunciato 200 miliardi di euro sull'intelligenza artificiale, Macron ha annunciato 109 miliardi sull'intelligenza artificiale, la Meloni a Parigi non si è fatta vedere e ha mandato Urso. Con tutto il rispetto per Urso e per l'intelligenza, anche artificiale, non è un gran segnale.
In bocca al lupo, Ministro, ne abbiamo un gran bisogno. (Applausi).
PRESIDENTE. La senatrice Bevilacqua ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01682 sulle quote di partecipazione pubblica nella Rai e nelle società di infrastrutture per le comunicazioni, per tre minuti.
BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, con questa interrogazione sono qui a chiederle delucidazioni su quello che sembra un pericoloso arretramento, una ritirata da questi settori strategici, da questi asset fondamentali per la sicurezza nazionale, ma anche per lo sviluppo e la produttività del nostro Paese.
In particolare, con riferimento a Rai Way, la società partecipata e controllata da Rai SpA, apprendiamo di un memorandum che sarebbe stato sottoscritto sotto le feste di Natale in cui viene anche ventilata l'ipotesi di scendere fino al 30 per cento della partecipazione dello Stato. Le ricordo, Ministro, che lei, in audizione in Commissione di vigilanza, aveva detto che mai lo Stato sarebbe sceso al di sotto del 50 per cento. Quindi, questo ci preoccupa fortemente, come ci preoccupano e ci incuriosiscono le dichiarazioni di alcuni dirigenti di Rai Way, che avrebbero guardato al modello Starlink come a un modello fortemente interessante in riferimento a possibili collaborazioni future.
Preoccupa anche la situazione di Sparkle; il Governo - lei, Ministro - aveva annunciato di voler presidiare al 100 per cento questa importante società, ma apprendiamo che già c'è un arretramento anche qui, perché si è passati dal 100 per cento ad una compartecipazione col fondo Asterion: anche qui vediamo una svendita di partecipazioni in asset fondamentali anche per la sicurezza nazionale.
Non da ultimo, nei giorni scorsi, apprendiamo di un possibile avvicendamento all'interno di TIM di Poste rispetto a Cassa depositi e prestiti e questo preoccupa, alla luce anche del fatto che la presidente Meloni ha parlato di una possibile vendita e privatizzazione anche per quanto riguarda la partecipazione dello Stato all'interno di Poste e soprattutto dell'incontro che ci sarebbe stato al Ministero tra funzionari di Palazzo Chigi e del MEF, con il CEO di Iliad e l'amministratore delegato per l'Italia che avrebbero detto di voler consolidare il mercato italiano delle telecomunicazioni per porre fine a una guerra di prezzi che sta deprimendo ricavi, profitti e investimenti. Ma carico di chi? Dei 17.000 lavoratori di TIM e dei consumatori utenti finali che vedrebbero limitare la loro offerta a favore dei grandi colossi? (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
GIORGETTI, ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento al futuro di Rai Way, di cui Rai detiene attualmente la quota del 65 per cento del capitale e per la quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 febbraio 2022, come aggiornato il 22 maggio del 2024, ha stabilito che la partecipazione di Rai nel capitale possa scendere fino al 30 per cento del capitale, assicurando comunque la capacità di Rai Way di adempiere al suo ruolo di servizio pubblico, evidenzio che negli ultimi anni la società ha accelerato la realizzazione del proprio piano di sviluppo al fine di tenere il passo dell'evoluzione del mercato e del mutato contesto di transizione infrastrutturale digitale e ambientale.
Infatti, l'attuale piano industriale, al quale si rimanda anche per la valutazione analitica delle tecnologie funzionali alla realizzazione di obiettivi e alle connesse sinergie con i relativi operatori, amplia l'ambito di operatività della società al fine di farla diventare un operatore di infrastrutture digitali integrate e fornitore di servizi per la distribuzione di contenuti media. In tale contesto, ritenendo opportuno valutare le possibilità di un'aggregazione con la società EI Towers (controllata da F2i e MediaForEurope) che risulterebbe funzionale a creare un campione nazionale delle "torri", è stato stipulato il citato memorandum tra Rai e F2i.
In particolare, l'obiettivo è quello di avviare l'analisi relativa a un eventuale aggregazione tra Rai Way e EI Towers, finalizzata alla realizzazione di un'unica rete infrastrutturale di trasmissione a copertura nazionale sviluppando la sicurezza e l'integrità dell'infrastruttura.
Il memorandum prevede un periodo di esclusiva fino al 30 settembre 2025 e precisa i capisaldi della potenziale operazione, tra i quali anche il mantenimento della quotazione della nuova entità.
La potenziale operazione resta soggetta, tra l'altro, allo svolgimento delle attività di due diligence, alla negoziazione e sottoscrizione di accordi vincolanti e all'approvazione da parte degli organi deliberativi delle parti coinvolte, nonché all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari, tra le quali l'autorizzazione del tavolo dei poteri speciali (il cosiddetto golden power) dello Stato, sì che verrà garantito in ogni caso l'interesse nazionale e il controllo su un asset ritenuto strategico.
Per quanto riguarda, invece, Sparkle e il coinvolgimento del fondo spagnolo con una partecipazione di minoranza, evidenzio che l'operazione ha una natura prettamente industriale e non pregiudica in alcun modo le prerogative di indirizzo strategico dello Stato sull'asset. In particolare, il coinvolgimento di Retelit consente di attivare sinergie industriali importanti per Sparkle, in quanto Retelit opera nello stesso settore ed è in grado di contribuire allo sviluppo degli investimenti nella rete e all'efficientamento della gestione. Sottolineo che il controllo di Sparkle sarà del Ministero, che deterrà una quota del 70 per cento del capitale, conserverà il diritto di nominare la maggioranza del consiglio di amministrazione e avrà ampi poteri di governance e di indirizzo strategico.
Con riferimento a TIM, ricordo che al Ministero i soggetti che chiedono di parlare e presentare i propri progetti sono accolti. Quello che fa e farà sempre il Ministero, in qualsiasi partita, nell'ambito delle telecomunicazioni e in ogni settore coperto dal golden power, è tutelare l'interesse nazionale attraverso gli strumenti consentiti con il golden power. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Bevilacqua, per due minuti.
BEVILACQUA (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, è inutile che le dica che siamo profondamente insoddisfatti dalla sua risposta. A parte il fatto che non ho avuto alcun cenno rispetto al collegamento con Starlink, vengo alla sostanza: lei, al di là di quelle che sono le formali e normali giustificazioni che viene a raccontare in quest'Aula, sta solamente confermando il sostanziale arretramento degli autoproclamati sovranisti da tutti i principali asset strategici e produttivi del Paese. In poche parole, signor Ministro, state svendendo - ripeto, svendendo - pezzi importanti di infrastrutture per raccattare pochi spiccioli da sacrificare sull'altare di quel pacco-Patto di stabilità che vi siete fatti dettare senza battere ciglio. Il tutto in una situazione economica in cui le politiche di sviluppo del nostro Paese sono totalmente assenti.
Signor Ministro, siamo in una situazione ampiamente drammatica che vede l'Italia ormai relegata ad uno stato di recessione. Se non fosse per i 209 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, portato dal presidente Conte, in Italia oggi non ci sarebbe lo zero virgola, ma avremmo un meno davanti alla percentuale del PIL.
Aggiungo un'altra cosa. Voi - lo ha ripetuto anche poco fa - vi vantate di aver fatto una legge di bilancio che guarda alle imprese, alle famiglie, alle industrie. Signor Ministro, avete annunciato con il taglio del cuneo fiscale un incremento delle buste paga per 15 milioni di lavoratori. Signor Ministro, le do una notizia: quei lavoratori non solo non hanno visto crescere le loro buste paga, ma, come confermato da tutte le proiezioni, esse sono state addirittura decurtate. Quindi, signor Ministro, le ribadisco non solo la nostra insoddisfazione, ma l'insoddisfazione che conta di più, ossia quella di tutti gli italiani preoccupati per il loro futuro. Parlo di lavoratori, di pensionati, di imprese e di industrie.
Signor Ministro, io avrei voluto audirla su Rai Way in Commissione di vigilanza, ma la maggioranza sta boicottando i lavori della Commissione di vigilanza. Per poter parlare con lei ho dovuto quindi ricorrere al question time, mentre per vedere i dirigenti della Rai dobbiamo accendere la televisione e guardarci Sanremo, dove sono seduti in prima fila. (Applausi).
PRESIDENTE. La senatrice Spelgatti ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01683 sulla riorganizzazione delle corti tributarie, per tre minuti.
SPELGATTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Ministro, l'ordinamento giuridico italiano è costituito da numerosi organi giurisdizionali a livello nazionale, tra cui le corti di giustizia, le quali svolgono un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti dei cittadini e nell'amministrazione della giustizia.
La giustizia tributaria è stata interessata da un'importante riforma, che ha portato all'approvazione della legge n. 130 del 2022. Le novità più significative hanno riguardato la mutazione del giudice tributario da onorario a professionale, la quale porterà ad una riduzione da 1.648 unità (2.238 con l'appello, dato del 2023) a 448 (576 con il secondo grado) del numero dei giudici tributari. Contestualmente, si sta studiando l'accorpamento degli uffici di primo grado, prevedendo un taglio del 62 per cento dei 103 tribunali fiscali italiani. Gli accorpamenti più consistenti riguarderebbero le Regioni del Nord Italia. Ad esempio, la Valle d'Aosta perderebbe l'unico ufficio giudiziario tributario, finendo accorpata alla corte di Torino (specifico che la Valle d'Aosta è Regione a Statuto speciale). In Lombardia, invece, Milano, Cremona e Bergamo, andrebbero a incorporare Lodi, Mantova, Pavia, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese.
Nell'ipotesi di ridimensionamento delle corti tributarie si punta anche al taglio delle sedi distaccate di secondo grado. Nel piano elaborato scendono da 14 a 4, oltre ai 20 uffici d'appello presenti comunque in ogni capoluogo di Regione. Ad esempio, verranno meno le sedi distaccate di Pescara in Abruzzo e di Latina nel Lazio.
Con riguardo all'andamento del contenzioso tributario, nel 2024 sono stati presentati 224.956 ricorsi, di cui 182.124 in primo grado e 43.832 in appello. Le definizioni sono state 218.451, di cui 164.913 in primo grado e 53.538 in appello, mentre le pendenze registrate al 31 dicembre 2024 sono state pari a 259.370, di cui 175.396 in primo grado e 83.974 in appello. I dati 2023-2024 evidenziano un aumento del 30 per cento delle nuove cause; tale incremento in parte può considerarsi temporaneo, poiché influenzato dall'abrogazione dell'istituto della mediazione.
Considerato che la delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023 prevede la riorganizzazione delle corti tributarie, da attuare entro il 31 agosto 2025, la interroghiamo per sapere quali siano gli indirizzi che intenda seguire per la revisione della geografia delle corti tributarie, al fine di contemperare l'esigenza di razionalizzazione ed efficienza del sistema con la garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale tributaria dei contribuenti. (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
GIORGETTI, ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il documento in esame i senatori interroganti chiedono di conoscere quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla generale revisione delle corti tributarie.
La riforma della giustizia tributaria, in coerenza con le finalità individuate dal PNRR, ha avuto inizio con la legge n. 130 del 2022, che ha previsto l'istituzione di un nuovo ruolo della magistratura tributaria composta da giudici di ruolo, con conseguente trasformazione di quelli onorari presenti in servizio alla data del 1° gennaio 2022 in un ruolo a esaurimento.
Il processo di riforma della giustizia tributaria è proseguito con l'approvazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 220 del 2023. In tale generale contesto di riforma del contenzioso tributario il Governo, al fine di dare attuazione a quanto espressamente previsto dall'articolo 19 della legge n. 111 del 2023, ha iniziato a effettuare studi e analisi funzionali alla ridefinizione della nuova geografia giudiziaria delle corti di giustizia tributaria, valutando una serie di dati oggettivi quali il flusso medio dei ricorsi pervenuti nelle sedi giudiziarie nell'ultimo triennio 2022-2024, il numero degli enti impositori e della riscossione, l'estensione del territorio e il relativo numero di abitanti.
Nel complesso è emerso come le corti di giustizia tributaria di primo grado presentino una distribuzione estremamente disomogenea dal punto di vista dei flussi del contenzioso gestito. Alle medesime considerazioni si giunge analizzando i dati riferiti al contenzioso di appello instaurato presso le sezioni staccate delle corti di secondo grado nello stesso triennio 2022-2024.
Il riordino, d'altronde, è un processo che deve tener conto anche del dato costituito dalla dotazione organica a regime dei magistrati tributari, prevista appunto dal decreto legislativo n. 545 del 1992, all'articolo 1-bis, comma 4, oltre che dei fattori di innovazione quali la digitalizzazione dell'intero iter del processo tributario.
Fatte queste premesse, mi preme sottolineare che, allo stato, nessuna decisione risulta adottata e, in ogni caso, il riordino della geografia giudiziaria tributaria sarà oggetto di apposito provvedimento delegato, che sarà, come sempre, sottoposto al vaglio parlamentare, nella predisposizione del quale il Governo terrà conto dei dati oggettivi che ho evidenziato e delle valutazioni che verranno prese nel quadro delle relative competenze dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Borghesi, per due minuti.
BORGHESI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Ministro, mi dichiaro molto soddisfatto della risposta alla nostra interrogazione sulla riorganizzazione delle corti tributarie. Bene ha fatto, signor Ministro, a chiarire in modo inequivocabile qual è il reale stato delle cose. Questo soprattutto dopo che alcune notizie apparse sugli organi di stampa, che quindi abbiamo appreso essere fortunatamente prive di reale fondamento, avevano generato preoccupazione in diverse aree del Paese, in particolare nel bresciano.
Essendo la mia città una di quelle direttamente coinvolte, la ringrazio per la prontezza e per aver confermato che specificità territoriali come le nostre saranno tenute nella giusta considerazione. Quindi, tutti i criteri che lei ha elencato, che sono stati oggi oggetto di studi e di analisi, ma che non hanno ancora prodotto nessuna decisione, vanno incontro a quelle che sono le nostre esigenze. Rappresentano appunto delle specificità territoriali, delle quali siamo più che mai sicuri che il Governo terrà conto nei decreti delegati che poi saranno posti all'attenzione del Parlamento.
Volumi di contenzioso, quindi, posizione geografica, presenza di collegamenti infrastrutturali che facilitino l'accesso ai servizi giudiziari saranno tra questi criteri. Quindi, siamo più che mai convinti che il Governo farà una scelta giusta, che riuscirà a garantire il diritto della tutela dei contribuenti, riorganizzandola e contemperandola con l'esigenza di razionalizzare e rendere più efficiente questo sistema, che oggi forse proprio così efficiente non è. Quindi grazie ancora, signor Ministro, e buon lavoro. (Applausi).
PRESIDENTE. La senatrice Tajani ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01684 su iniziative in ambito fiscale per contrastare l'erosione dei redditi, per tre minuti.
TAJANI (PD-IDP). Signor Ministro, considerata la sua lunga esperienza, la sua formazione e i suoi studi, lei è sicuramente a conoscenza del fenomeno che gli economisti etichettano come fiscal drag, oppure drenaggio fiscale, che è un fenomeno che affligge i sistemi di tassazione progressiva nei periodi di alta inflazione.
Noi veniamo da un triennio in cui l'inflazione cumulata è stimata intorno al 17 per cento ed il drenaggio fiscale, cioè i maggiori oneri fiscali che lavoratori dipendenti e pensionati hanno pagato in ragione di questo aumento dell'inflazione e quindi dei salari e delle pensioni nominali, è stimato intorno a 25 miliardi sulle spalle di lavoratori e pensionati.
A ciò si aggiunga che i rinnovi contrattuali che si sono svolti nell'ultimo triennio non hanno raggiunto l'inflazione reale, in termini di aumenti; e si aggiunga anche il fatto che il combinato disposto di meccanismi malarticolati inseriti nella legge di bilancio del 2025, quali detrazioni, i bonus e il passaggio da taglio del cuneo contributivo a fiscale, hanno prodotto un effetto paradossale che i lavoratori hanno già sperimentato nelle buste paga di gennaio. In sostanza, invece di aumentare, il reddito disponibile è diminuito in ragione di un malpensato meccanismo introdotto dalla legge di bilancio. Le stime sono alla portata di tutti. Anche «Il Sole 24 Ore» le ha riportate recentemente: un lavoratore con un reddito di 34.000 euro l'anno scorso aveva un reddito disponibile reale di 27.000 euro, quest'anno di 26.000 euro.
Ora, in considerazione del fatto che è prevista un'ulteriore fiammata inflazionistica in ragione del costo dell'energia, che i rinnovi contrattuali in essere non raggiungono l'inflazione stimata per i prossimi anni, noi chiediamo al Ministro se il Governo stia pensando a una revisione dell'Irpef e soprattutto dei meccanismi che riguardano il taglio del cuneo che sono stati applicati nella legge di bilancio di quest'anno.
Chiediamo altresì se si stia agendo per stimolare il rinnovo dei contratti scaduti da tantissimi anni e se e in che modo il Governo pensa di restituire finalmente quel drenaggio fiscale a lavoratori e pensionati. (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro dell'economia e delle finanze, onorevole Giorgetti, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
GIORGETTI, ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il documento in esame i senatori interroganti, richiamate le disposizioni introdotte nell'ultima legge di bilancio in attuazione della delega per la riforma fiscale, lamentano l'inefficacia delle stesse alla luce della mancata riduzione della pressione fiscale in un contesto di elevata inflazione.
Ricordo che il Governo, nella sua principale azione di politica economica, ha deciso di rendere strutturale la riduzione che originariamente era temporanea delle aliquote Irpef da quattro a tre nonché di estendere ulteriormente il beneficio a tutti i lavoratori con reddito fino a 40.000 euro, riconoscendo a ulteriori 1,3 milioni di lavoratori contribuenti i vantaggi originariamente previsti. L'impegno totale è pari a circa 18 miliardi.
Le rilevanti risorse stanziate per compensare i lavoratori e le famiglie della perdita di potere d'acquisto subita negli anni testimoniano quindi l'impegno del Governo a utilizzare tutti gli spazi disponibili per il sostegno ai lavoratori, compatibilmente con le esigenze di aggiustamento di bilancio e di compliance con le nuove regole di governance europea.
Al fine di rendere strutturali le misure di azzeramento del cuneo, data l'inopportunità di continuare a operare attraverso la decontribuzione che determina gravi pregiudizi nel lungo periodo nei conti finanziari della previdenza, il Governo ha preferito operare attraverso lo strumento fiscale, assicurando per ciascun livello di retribuzione un beneficio sostanzialmente pari a quello del 2024, come risulta anche dalle analisi di osservatori esterni dell'Ufficio parlamentare di bilancio che ha sottolineato come «il profilo dei nuovi strumenti (…) riesca a replicare con buona approssimazione i benefici derivanti dalla decontribuzione netta».
Quanto alla "fiammata inflazionistica" lamentata dagli interroganti, si sottolinea che il valore registrato dall'indice dell'aumento dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati, grazie all'efficacia delle politiche adottate negli ultimi anni, si è sostanzialmente ridotto passando dall'8,1 per cento del 2022 allo 0,8 per cento del 2024.
Infine, con riguardo alla segnalata necessità di «riequilibrare il peso delle imposte tra le varie tipologie reddituali, rivedendo il complesso dei provvedimenti finora adottati in attuazione della riforma fiscale che hanno inciso profondamente sul criterio della progressività dettato dalla Costituzione», si rappresenta che, come peraltro evidenziato anche dell'Ufficio parlamentare di bilancio, il nuovo assetto dell'Irpef presenta, con l'introduzione delle misure previste dalla legge di bilancio 2025, un maggior grado di progressività e una maggiore azione redistributiva rispetto a uno scenario senza interventi. In particolare si evidenzia come l'incidenza dell'imposta si riduce del 5,7 per cento in termini di aliquota media effettiva, registrandosi al contempo un incremento della progressività dell'azione redistributiva.
Con riferimento agli aumenti e, diciamo così, ai negoziati per il rinnovo dei contratti, quello che può fare il Governo, come in particolare ha fatto e sta facendo il qui presente ministro Zangrillo, è esattamente adoperarsi nella sottoscrizione dei contratti per quanto riguarda il pubblico impiego, recuperando anche tutto l'arretrato che in qualche modo ci siamo trovati a dover gestire. Non solo, per chi non l'avesse notato, richiamo il fatto che la legge di bilancio, per la prima volta dopo decenni, non soltanto ha messo ingenti risorse per la chiusura del pregresso, ma addirittura ha stanziato risorse per gli anni a venire. Credo che di questo dobbiamo in qualche modo menare vanto. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica la senatrice Tajani, per due minuti.
TAJANI (PD-IDP). Signor Presidente, evidentemente non posso ritenermi soddisfatta perché il Ministro è stato generico sul tema centrale, su come cioè porre rimedio a quei meccanismi male articolati che sono stati inseriti nella legge di bilancio 2025 che stanno producendo l'effetto paradossale di aumentare la tassazione invece che ridurla su specifici scaglioni di reddito.
Ho letto dai Resoconti parlamentari e dalle cronache di giornali che la stessa sottosegretaria Albano, rispondendo a un'interrogazione alla Camera dei deputati, ha ammesso che qualcosa non ha funzionato nel disegno di questo meccanismo di revisione fiscale.
Mi aspettavo una risposta più precisa e più puntuale su questo punto.
Inoltre, rispetto alla restituzione fiscale a lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati, ricordo che noi oggi siamo in attesa di discutere un decreto-legge che è in ritardo rispetto al timing immaginato, perché il Ministero dell'economia e delle finanze fatica a trovare le coperture per una misura, quella della rottamazione delle cartelle, inserita all'interno di quel provvedimento. Quelle risorse si sarebbero potute utilizzare per pagare stipendi e pensioni e restituire il fiscal drag. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore Salvitti ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01679 sulla posizione italiana in merito alle strategie industriali dell'Unione europea, per tre minuti.
SALVITTI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signora Presidente, signor Ministro, premesso che il Competitiveness compass presentato dalla Commissione europea costituisce una novità rilevante nel panorama delle politiche europee, in quanto traccia una visione strategica per rafforzare la competitività dell'industria europea, in particolare in un momento storico caratterizzato da trasformazioni profonde a livello globale, il documento propone un approccio integrato e multilivello per sostenere la transizione ecologica e digitale, evidenziando l'importanza di politiche industriali coordinate e orientate all'innovazione, ma al tempo stesso richiede un'attenta valutazione delle ricadute economiche sui settori produttivi tradizionali come l'automotive, la siderurgia, la chimica e l'industria ad alta intensità energetica.
Importante in tale contesto è l'affermazione di un principio di neutralità tecnologica. Esso rappresenta uno dei princìpi fondamentali che il nostro Paese ha promosso con forza nelle discussioni europee, al fine di evitare una transizione forzata verso un unico modello tecnologico, come quello dei veicoli elettrici, che avvantaggerebbe solo l'industria extraeuropea, e garantire invece pari dignità a tutte le tecnologie in grado di contribuire alla decarbonizzazione, inclusi i biocombustibili, i carburanti sintetici e altre soluzioni innovative.
La recente apertura della Commissione europea verso un maggiore equilibrio tra diverse tecnologie costituisce un importante passo in avanti, ma richiede ora una declinazione concreta attraverso misure e strumenti specifici nel quadro del Clean industrial deal, che rappresenterà il prossimo capitolo delle politiche industriali europee. Tale accordo offrirà l'occasione di sostenere le imprese europee non solo con regole più chiare e coerenti, ma anche con l'accesso a fondi comuni europei, strumenti finanziari mirati e procedure amministrative semplificate che riducano gli ostacoli burocratici e accelerino la transizione industriale.
Un numero crescente di Stati membri, tra cui l'Italia e la Francia, sostiene la necessità di riformare il Green deal europeo, adottando un approccio più pragmatico e flessibile che garantisca al tempo stesso la competitività del sistema produttivo europeo e il raggiungimento degli obiettivi climatici. La cooperazione strategica tra Italia e Francia può svolgere un ruolo fondamentale per rafforzare la posizione europea nei settori strategici come l'automotive, le materie prime critiche e le industrie energivore, in una logica di sviluppo sostenibile e competitività globale.
Si chiede, quindi, di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere anche in sede europea per garantire che il Clean industrial deal traduca i principi del Competitiveness compass in misure concrete, assicurando neutralità tecnologica, procedure semplificate per l'accesso ai fondi comuni e il necessario sostegno all'industria europea nei settori strategici indicati. (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro delle imprese e del made in Italy, senatore Urso, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
URSO, ministro delle imprese e del made in Italy.Signora Presidente, il Competitiveness compass rappresenta una svolta per l'Europa, ma si deve tradurre subito in concrete indicazioni nel prossimo Clean industrial deal. Non servono misure tampone, ma una chiara e assertiva politica industriale che risponda pienamente ad una visione strategica, per restituire competitività al nostro Continente, tanto più a fronte della sfida degli Stati Uniti e della crisi industriale in Europa, che ha come epicentro proprio l'auto e le industrie energivore. La grande partita delle riforme europee è iniziata grazie all'Italia e l'Italia ne è la protagonista.
Neutralità tecnologica, semplificazione burocratica e accesso a strumenti finanziari adeguati sono le nostre priorità per sostenere le imprese nella transizione ecologica e digitale. La crisi dell'auto europea e, quindi, anche dell'auto italiana ha trascinato infatti con sé anche altri comparti industriali, come dimostrano i dati del 2024. Meno auto significa, infatti, meno siderurgia, meno chimica e meno chip. Per questo l'Italia ha per prima denunciato le follie del Green Deal e promosso un ampio processo di riforma delle regole europee sulle auto e sulle industrie energivore, come siderurgia, chimica e vetro, che sono proprio i settori più colpiti della nostra industria.
Abbiamo già presentato all'istituzione europea documenti strategici per restituire competitività alle nostre imprese con specifiche proposte sulla semplificazione normativa con i Paesi Bassi, sulla revisione del Sibam con la Polonia, sul settore automotive insieme alla Repubblica Ceca, sullo spazio con la Germania e sulla microelettronica nuovamente con i Paesi Bassi.
A Parigi, martedì, ho concordato un'azione comune con il Governo francese per quanto riguarda i settori strategici della siderurgia e della chimica e anche sulle auto. Abbiamo inoltre presentato con la Francia una richiesta congiunta per inserire la decisiva revisione del Sibam nell'agenda del prossimo Consiglio competitività del 6 marzo e la Presidenza polacca ha accolto la nostra richiesta. Questo consentirà di ottenere adeguata rispondenza nel Clean Industrial Deal e nei documenti di settore che saranno predisposti dalla Commissione nel prossimo mese di marzo.
Non possiamo permettere che settori strategici europei fondamentali per la nostra autonomia industriale e per la tenuta economica del Continente siano penalizzati da un sistema che soffoca le nostre imprese, da una visione folle del Green Deal. Il contesto geopolitico impone all'Europa di non dipendere da attori esterni per materiale e tecnologie essenziali. L'Italia guida il fronte della riforma che ogni giorno si allarga sempre di più.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Salvitti, per due minuti.
SALVITTI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signor Ministro, sono estremamente soddisfatto per la risposta, ma soprattutto per il lavoro che è stato fatto nei mesi precedenti a questo.
Siamo tutti a conoscenza del fatto che l'Italia è stata uno dei motori propulsori del cambio di passo rispetto alla visione industriale a livello europeo e alla volontà di non piegarsi alla follia assoluta che ha abbracciato l'Europa negli ultimi anni, ossia il perseguimento degli obiettivi sul piano ecologico senza tenere in considerazione un equilibrio sostanziale che deve esserci con l'industria e la produzione.
La ringrazio, signor Ministro, soprattutto per questo cambio di passo e per esserne stato un attore protagonista. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore Calenda ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01686 sulla tutela dei siti produttivi ex Whirpool in Italia, per tre minuti.
CALENDA (Misto-Az-RE). Signor Presidente, parto citando il Ministro. Noi siamo stati avveduti, cauti, responsabili e attenti al lavoro italiano. Noi siamo stati in condizione di fare quello che gli altri Governi europei non hanno potuto fare. È per questo che in Polonia il gruppo Beko ha già deciso la chiusura di due stabilimenti, con il licenziamento di 1.800 operai. Ed è per questo che lo stesso gruppo ha già annunciato la chiusura di uno stabilimento in Gran Bretagna, licenziando 350 operai. Questo ci ha permesso di realizzare un confronto con l'azienda che gli altri Governi europei, forse meno avveduti di noi, non sono stati in condizione di realizzare e ci ha permesso finora di mantenere gli stabilimenti e i livelli occupazionali in Italia, mentre l'azienda ha già annunciato la chiusura degli altri stabilimenti in Europa. Dicasi 15 novembre. Giorno 20 novembre, la Beko annuncia 2.000 lavoratori in esubero su 4.600. Sono passati cinque giorni. Ministro, ma una telefonata prima non gliel'hanno fatta? Non l'hanno neanche avvertita? Normalmente si fa tre, quattro mesi prima, mentre in questo caso neanche cinque giorni prima.
Si usa questo tono - noi siamo i primi, i più forti - dopo un anno di crollo di produzione industriale e crisi che si aprono. Ma c'è soprattutto un fatto gravissimo, Ministro.
Sul golden power lei ha mentito agli operai, perché nel golden power non c'è alcun obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi, come si evince non solo dall'ultimo tavolo in cui sostanzialmente si confermano i licenziamenti, ma anche dal fatto che lei non lo sta utilizzando. Questo non è possibile, Ministro. Io ho gestito tante crisi, alcune le ho risolte, altre no e un Ministro non può essere ritenuto responsabile per tutte le crisi, o in grado di risolvere tutte le crisi. Non gli può essere richiesto, perché alcune superano i mezzi che ha.
In questo caso è molto più grave, perché lei ha raccontato cose non vere. Quindi oggi vorrei sapere, in primo luogo, se il golden power garantisce effettivamente i livelli occupazionali della Beko; in secondo luogo, se è così, perché non lo ha utilizzato; in terzo luogo, che idea ha, che cosa vuole fare, qual è il pacchetto che vuole proporre e in che modo vuole andare avanti. Va benissimo rispondere ai question time, spiegando che va tutto bene, ma Transizione 5.0 è un fallimento clamoroso: sull'energia non state facendo niente, il piano automotive è morto e sulla Beko non ci sono risposte, Ministro. E lei le deve non a me, ma agli operai della Beko, e questa volta senza mentire. (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro delle imprese e del made in Italy, senatore Urso, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
URSO, ministro delle imprese e del made in Italy. L'interrogazione presentata si fonda su una mia dichiarazione che è stata volutamente distorta e falsata. È un'abitudine del senatore Calenda mentire al Parlamento, al Paese e ai lavoratori e per questo, quando si presenta ai cancelli, viene sempre respinto.
È vero che lo scorso 4 dicembre, rispondendo a un question time riguardante la Beko, ho assicurato che in Italia l'occupazione resterà inalterata, ma è stato volutamente omesso nell'interrogazione presentata il riferimento temporale per il 2025. Sulla base di questa voluta alterazione della realtà, che ovviamente è non un errore, ma una mistificazione, lo stesso interrogante costruisce le sue false accuse nei confronti del lavoro trasparente e coerente realizzato dal Ministero anche in questa vertenza. Infatti, è proprio grazie al nostro impegno che l'azienda ha confermato la produzione a Siena fino al 31 dicembre 2025, assicurando la tutela del livello occupazionale per l'anno in corso, come in tutti gli altri stabilimenti italiani.
Nessuno è stato licenziato: questo è un dato concreto che risponde esattamente a quanto dissi in quella occasione. Il senatore interrogante sceglie volutamente di travisare per alimentare una polemica del tutto inventata, oltre che palesemente strumentale. Inoltre, è strano che il senatore interrogante, già Ministro dello sviluppo economico nel periodo in cui affondano le radici di questa crisi, cioè nella cessione del gruppo Merloni alla multinazionale Whirpool, fatta - allora sì - senza alcuna garanzia - cessione che ha portato in questi anni alla chiusura di otto stabilimenti in Italia - non conosca o finga di non conoscere come funziona il golden power.
La nostra azione è stata sì tempestiva, avveduta ed efficace: il 1° maggio 2023, appena ricevuto notizia del piano, abbiamo esercitato il golden power, strumento che ci ha consentito di bloccare un progetto industriale che non rispettava le garanzie richieste, imponendo il confronto in atto, a differenza di quanto accaduto in altri Paesi europei, come il senatore Calenda cita. Negli altri Paesi europei hanno chiuso gli stabilimenti e licenziato gli operai: lo hanno già fatto.
Questa situazione e questo golden power non potranno riguardare lo stabilimento di Siena, sia perché manca il presupposto necessario per poter esercitare lo strumento, ossia quello della sovrapposizione delle produzioni con altri stabilimenti dell'Unione europea, sia perché quello stabilimento non è più di proprietà dell'azienda per una vicenda che risale all'esercizio del Monte dei Paschi di Siena, cioè quello che appare sempre più come il più grande scandalo bancario del Paese. Lo stabilimento è in affitto con un canone alto, assolutamente fuori mercato, condizione che, ove non fosse rimossa, pregiudicherebbe qualunque attività produttiva.
Per questo, come sempre, ci siamo mossi nello spirito - noi sì - di piena e leale collaborazione istituzionale con Regione Toscana e Comune di Siena, con cui ci incontreremo mercoledì prossimo per trovare una soluzione sulla disponibilità dell'immobile, senza la quale nessuna attività produttiva può essere realizzata. Nel contempo, stiamo lavorando per garantire i lavoratori di Siena per almeno tre anni, fino al 2027, così da consentire e gestire, nel frattempo, l'arrivo di nuovi investitori.
Inoltre, siamo già riusciti a ottenere che l'azienda realizzasse un significativo aumento di capitale molto ingente e prevedesse almeno 300 milioni di investimenti rispetto ai 100 del piano iniziale, quindi tre volte di più; ripeto, 300 milioni di investimenti. Questo al fine di consentire anche il mantenimento del sito di comunanza e l'ammodernamento degli altri impianti per renderli finalmente competitivi. Nelle prossime ore sarò in Turchia, in quella che spero sia la missione decisiva. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Calenda, per due minuti.
CALENDA (Misto-Az-RE). Signor Ministro, ha detto una serie di inesattezze, tra le quali il fatto che io ero Ministro quando si è ceduta Whirlpool. Neanche il suo staff ricorda questi fatti.
Aggiungo un fatto, signor Ministro. Lei sta dicendo che, quando dava queste assicurazioni, le dava per un anno ai lavoratori? Lei a novembre diceva: guardate, il vostro lavoro è salvo, abbiamo fatto un lavoro stupendo, per un anno, perché poi siete fuori. Lei pensa che i lavoratori abbiano capito questo? Io sono stato davanti ai cancelli della Beko, ho parlato con i lavoratori e non ho avuto l'impressione che abbiano capito questo. Ho l'impressione che abbiano capito che lei avesse salvaguardato, anche dicendolo in modo maschio e pomposo come fate sempre, il lavoro, e non che avevano un anno per trovarsene un altro.
Signor Ministro, la verità vera - e lo ripeto - è che lei ha mentito ai lavoratori. Un Ministro dello sviluppo economico che mente ai lavoratori, in un Paese normale, si dimette. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore Lisei ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01680 sull'andamento di diversi tavoli di crisi industriale, per tre minuti.
LISEI (FdI). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per il lavoro che sta facendo.
Signor Ministro, secondo i dati disponibili sul sito istituzionale attualmente aperto, il Ministero del made in Italy ha circa sessanta tavoli di crisi aperti, trentaquattro dei quali attivi e ventisei in fase di monitoraggio, che riguardano diversi settori industriali e soprattutto migliaia di lavoratori in ansia. Tra questi spiccano per importanza quelli del settore dell'acciaio, che è fortemente colpito dalla crisi che qualcuno dimentica essere mondiale. È una crisi industriale che colpisce gravemente non solo l'Italia, ma fortunatamente l'Italia meno di altri Paesi. Nel settore dell'acciaio cito la JSW Steel Italy di Piombino, le Acciaierie d'Italia, l'ex Ilva. A ciò si aggiungono i settori dell'automotive e del tessile, in modo particolare la moda e il calzaturiero: pensiamo a Conbipel o al gruppo La Perla.
È del gruppo La Perla che le chiedo, oltre ovviamente a una panoramica più generale sui tavoli di crisi, perché riguarda la mia città, Bologna, riguarda tanti lavoratori ed era un marchio conosciuto in tutto il mondo, di particolare pregio. Non soltanto come città bolognese, ma credo come Italia, dobbiamo spendere ovviamente il massimo sforzo per cercare di salvare quello che è possibile salvare. Lo dico in particolare perché la situazione che ha dovuto gestire il Ministero su questo tavolo è quella di uno spezzatino societario, probabilmente attuato per ragioni fiscali. C'era un'evidente necessità di coordinare diverse procedure concorsuali e c'era la necessità di numerose sessioni, che mi risulta siano state fatte al Ministero con un lavoro molto impegnato, per mediare anche particolari problematiche di problemi transfrontalieri.
Signor Ministro, le chiedo qual è in generale lo stato dei tavoli di crisi attivi e, in particolare, se ci può dare un dettaglio in più su quello che è lo stato del gruppo La Perla e dare qualche conforto in più ai tanti lavoratori che attendono e sperano nella possibilità di salvare i propri posti di lavoro. (Applausi).
PRESIDENTE. Il ministro delle imprese e del made in Italy, senatore Urso, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
URSO, ministro delle imprese e del made in Italy. Signor Presidente, come ricordato, oggi il Ministero è impegnato in una nuova politica industriale anche per quanto riguarda la gestione delle crisi aziendali, con l'obiettivo di individuare soluzioni produttive e occupazionali sostenibili nel tempo. Le crisi infatti, spesso in settori in trasformazione, possono e devono divenire opportunità di nuovo sviluppo industriale per i territori.
È quanto abbiamo dimostrato in questi due anni in varie vertenze, a Nord come a Sud: a Trieste con Wärtsilä, a Crevalcore in Emilia-Romagna con Marelli, in Toscana con Fimer, a Battipaglia con FOS-Prysmian, a Napoli con TeaTek, a Flumeri in Campania con Industria Italiana Autobus (ora Menarini), a Genova con Piaggio Aerospace. Domani sarò in fabbrica a Genova per incontrare gli operai, come faccio sempre in ogni significativa vertenza.
Abbiamo affrontato e avviato a soluzione crisi decennali - senatore Calenda - crisi del suo periodo, crisi decennali come quella siderurgica a Piombino, con dieci anni di cassa integrazione; come a Taranto, con una multinazionale svenduta senza gara competitiva; perfino a Termini Imerese, con quattordici anni di cassa integrazione.
Sulla crisi La Perla la nostra gestione è partita dall'autunno 2023. La situazione era molto complicata: la casa madre, che deteneva e detiene il marchio, è a Londra e opera al di fuori dell'Unione europea, mentre il principale sito produttivo è in Italia. Le unità del gruppo sono tutte sottoposte a diverse procedure concorsuali (quattro), italiane e britanniche, che perseguono diverse finalità: un groviglio legale, giuridico e manageriale che appariva davvero inestricabile.
Dopo mesi di intenso lavoro sotto la nostra regia, tutte le procedure concorsuali hanno raggiunto un'intesa innovativa, la prima di questo genere dopo la Brexit, finalizzata alla valorizzazione ottimale del gruppo. Le procedure hanno quindi condiviso un unico processo di vendita di tutti gli asset - quello che speravano gli operai, ma che ritenevano impossibile - compresi marchio e stabilimento produttivo. Questa è stata la chiave di volta. Sono pervenute 16 proposte di acquisizione da parte di player nazionali e internazionali e siamo ben attenti che l'operazione vada in porto nel migliore dei modi.
Intendiamo fare del caso La Perla un simbolo del rilancio della moda italiana. Lo dobbiamo, lo devo alle lavoratrici che ho incontrato a Bologna e a cui ho subito assicurato il nostro massimo impegno, garantendo innanzitutto la continuità produttiva dello stabilimento. Ho visto nei loro occhi la perseveranza, l'orgoglio di quello che avevano fatto e di quello che volevano e che intendevano continuare a fare. Ho visto nei loro occhi la speranza nell'azione dello Stato a tutela del lavoro e del loro futuro. Per questo siamo tutti impegnati, perché la loro speranza non sia affatto delusa. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Lisei, per due minuti.
LISEI (FdI). Signor Presidente, ovviamente siamo soddisfatti, perché ancora una volta il Governo Meloni dimostra e conferma nei fatti che tutela il lavoro, su cui ha puntato fortemente. Non credo siano un caso i record occupazionali che questo Governo può orgogliosamente vantare. Dimostra ancora nei fatti come è con il lavoro che si salvano i posti di lavoro. Mentre c'è una sinistra che parla di lavoro, c'è una destra al Governo che lo crea e lo salva. (Applausi). E mentre c'è una sinistra che gufa sulla crisi industriale che colpisce tutta l'Europa, c'è una destra di Governo che consente all'Italia di contenere i danni rispetto agli altri Paesi europei. Dico un'ultima cosa. Mentre c'è una sinistra che va fuori dalle aziende in crisi, facendosi i selfie e le foto, fortunatamente c'è un Ministro e c'è un Governo di destra che lavorano per salvare quei posti di lavoro.
Grazie ancora al Governo Meloni e grazie al Ministro. (Applausi).
PRESIDENTE. Il senatore Paroli ha facoltà di illustrare l'interrogazione 3-01678 sulla semplificazione delle procedure amministrative, per tre minuti.
PAROLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, il tema che oggi proponiamo, su cui presentiamo la nostra interrogazione al Ministro, è quello delle semplificazioni. Abbiamo appena sentito parlare del tema delle crisi industriali. Abbiamo una situazione, rispetto allo sviluppo industriale, che preoccupa tutti, ma sappiamo di essere in buone mani. Siamo anche certi che la riduzione dei famosi lacci e lacciuoli che frenano ogni iniziativa, oltre che essere un tema caro a Forza Italia, è un tema decisivo perché le crisi industriali siano invece occasioni di sviluppo industriale.
È fondamentale per i piccoli imprenditori e per gli artigiani. Quindi, noi le chiediamo, perché le semplificazioni delle procedure amministrative rappresentano un aspetto cruciale in cui il nostro Paese deve trovare una crescita e uno sviluppo, affinché si possano erogare servizi sempre più efficienti e sostenere il tessuto produttivo, così come Forza Italia è sempre stata impegnata a fare.
È fondamentale semplificare lungaggini burocratiche, dove il vero rischio è che ci si abitui ad esse. Le lungaggini procedurali burocratiche non devono diventare un dato di fatto. Tutte quelle fasi procedimentali purtroppo si sono stratificate nel tempo, generando evidenti complicazioni per gli utenti.
Quindi, per noi la semplificazione della procedura amministrativa, oltre a rappresentare uno strumento di tutela e rispetto dei diritti dei cittadini - i cittadini hanno diritto ad avere una risposta, così come lo hanno le imprese nel rapporto con lo Stato e le varie diramazioni dello Stato - costituisce una misura di fondamentale importanza, anche sotto il profilo sociale e organizzativo.
Sappiamo che in questi due anni di Governo è stato fatto molto, anche per agevolare l'iter degli investimenti dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che hanno riguardato la gran parte dei Comuni italiani, i quali hanno potuto realizzare nuove opere e mettere in campo nuovi servizi per i cittadini.
La ringraziamo per questo e le chiediamo quali ulteriori interventi intenda adottare, oltre a quanto fatto, per la semplificazione di quelle procedure amministrative e quindi per rendere più efficiente il rapporto tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese.
PRESIDENTE. Il ministro per la pubblica amministrazione, senatore Zangrillo, ha facoltà di rispondere all'interrogazione testé illustrata, per tre minuti.
ZANGRILLO, ministro per la pubblica amministrazione. Signor Presidente, colleghi senatori, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, attraverso gli interventi che sono previsti nella Riforma 1.9, nelle milestone M1C1-60, M1C1-61 e M1C1-63, affida al Dicastero che presiedo il compito di reingegnerizzare e digitalizzare 600 procedure entro il 30 giugno del 2026.
Sintetizzando i risultati che abbiamo conseguito in questa prima parte, quindi entro il 31 dicembre del 2024, con soddisfazione posso dirvi che abbiamo già semplificato 230 procedure amministrative, attraverso un metodo di lavoro di confronto costante con le associazioni di categoria, cittadini, imprese e tutte le amministrazioni coinvolte.
Per rafforzare questa sinergia, il Dipartimento di funzione pubblica ha promosso dieci giorni fa un'iniziativa di carattere nazionale, «La tua voce conta», che resterà aperta fino a settembre 2025, realizzata su un portale, partecipa.gov.it, dove gli utenti hanno la possibilità di compilare un questionario, attraverso il quale segnalare criticità ed eventualmente proporci soluzioni. Le idee che emergeranno saranno fondamentali nella definizione di pacchetti di proposte ulteriori di semplificazione, da istruire e discutere con le amministrazioni competenti nell'ambito del tavolo di semplificazione.
Passando brevemente in rassegna quelle più significative che abbiamo adottato, con il decreto legislativo n. 103 del luglio 2024 abbiamo garantito efficace tutela degli interessi pubblici, coniugando la necessità di verifiche efficaci con le esigenze di continuità delle attività economiche, che vanno liberate da una serie di obblighi sproporzionati ed eccessivi. Mi riferisco al provvedimento sui controlli alle imprese.
Abbiamo introdotto misure in materia di semplificazione dei regimi amministrativi per la produzione di energie da fonti rinnovabili, consentendo di razionalizzare la disciplina procedimentale, accelerando i tempi di realizzazione degli impianti, assicurando un maggior grado di certezza del diritto agli operatori di settore.
Aggiungo interventi significativi adottati rispetto a una serie di attività artigiane, per cui per l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività non sono più necessari alcun titolo abilitativo, segnalazione o comunicazione. Grazie alla semplificazione di queste procedure, abbiamo uniformato su tutto il territorio nazionale gli adempimenti, mettendo fine a quella giungla di richieste e di obblighi diversi, peraltro, da Comune a Comune.
Abbiamo adottato ulteriori misure di semplificazione nel settore delle comunicazioni elettroniche dell'ambiente e delle infrastrutture. È incardinato alla Camera dei deputati il disegno di legge n. 1640 con cui viene attribuita delega al Governo per la semplificazione, razionalizzazione e digitalizzazione di procedimenti amministrativi in materia di turismo, disabilità, in materia farmaceutica e sanitaria, di prevenzione incendi e di autorizzazione di Polizia.
Da ultimo, il disegno di legge n. 1184, all'esame del Senato, interviene in diversi settori, tra i quali le procedure di imbarco, sbarco, trasbordo di personale marittimo, scuole e medicine di prossimità.
L'impegno mio e della mia squadra sarà quello di continuare a lavorare in questa direzione con un approccio di piena condivisione con il Parlamento sulle ulteriori misure che sono già in cantiere.
PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire in replica il senatore Paroli, per due minuti.
PAROLI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, ringrazio il Ministro perché la sua è una risposta concreta e completa sulle cose fatte e su quelle da fare. È così che si deve lavorare e così che ci si deve dare gli obiettivi. Conoscendola, Ministro, non avevamo dubbi; come non ne avevamo sul fatto che il Governo, attraverso il suo lavoro, fosse focalizzato ad affrontare procedure complesse che andavano e vanno semplificate.
Reingegnerizzare e digitalizzare 600 procedure - come ci ha detto - entro il 30 giugno 26, è un'impresa ciclopica e davvero complicata. Le facciamo i nostri auguri e le daremo certamente tutto il nostro sostegno. Questo sarà fatto chiaramente con il coraggio e la capacità che lei e il Governo avete messo in campo in questi due anni. Rendiamo merito a lei e al Governo di tutto questo, soprattutto se i nuovi obiettivi si andranno ad aggiungere alle 230 semplificazioni di procedure amministrative già attuate.
È importantissimo - ed è anch'esso un riscontro positivo - un confronto costante con le associazioni di categoria, le imprese e tutte le amministrazioni coinvolte. È decisivo che sia così. Altrettanto lo è il pieno coinvolgimento dei cittadini: è essenziale dare loro voce e consentirgli di segnalare le criticità che permangono.
Semplificare e ridurre i passaggi burocratici ovunque sia possibile è un'esigenza della nostra economia, prima ancora che della politica e dell'amministrazione. L'economia deve tornare a crescere, noi siamo fiduciosi. Contiamo su questo, rilevando che la crescita è fondamentale perché può generare posti di lavoro e benessere ed è questo il nostro obiettivo e il nostro lavoro.
Va bene quindi, Ministro, continuare a lavorare in questa direzione e - come già detto - avrà tutto il nostro appoggio. (Applausi).
PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata (question time) all'ordine del giorno è così esaurito.
Comunico che, non essendosi ancora conclusi i lavori in 1a Commissione, sospendo la seduta fino alle ore 16,45.
(La seduta, sospesa alle ore 16,07, è ripresa alle ore 16,48).
Colleghi, poiché i lavori in 1a Commissione non sono ancora conclusi, sospendo nuovamente la seduta fino alle ore 17,15.
(La seduta, sospesa alle ore 16,48, è ripresa alle ore 17,21).
Discussione del disegno di legge:
(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (Relazione orale)(ore 17,21)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1337.
I relatori, senatori Della Porta, Pirovano e Occhiuto, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Della Porta.
DELLA PORTA, relatore. Signora Presidente, sarò telegrafico per consentire poi all'Assemblea di svolgere il suo lavoro nella discussione generale e nelle dichiarazioni di voto.
Intanto, vorrei ringraziare il Governo per la presenza costante in Commissione e per il grande raccordo che c'è stato con la 1a Commissione nell'esame di questo provvedimento che ci ha occupati per lungo tempo. Vorrei ringraziare altresì tutti i membri della Commissione, perché c'è stato uno spirito di collaborazione importante che ci ha consentito di lavorare in maniera sistemica e di portare a casa diversi emendamenti che toccano diversi settori che ci sono stati segnalati dalle istituzioni, dalle organizzazioni professionali e dal mondo delle aziende. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, ma ciò è stato possibile anche grazie alla coordinazione dei lavori di Commissione, presieduta dal senatore Balboni, grazie al sottosegretario Castiello che vedo davanti a me e al ministro Ciriani che non vedo qui, ma che voglio comunque ringraziare per il grande lavoro svolto.
Mi fermerei qui, rimandandovi integralmente al testo della relazione che depositeremo a breve.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Pirovano
PIROVANO, relatrice. Signora Presidente, neanch'io voglio dilungarmi e mi associo ai ringraziamenti che ha già fatto il correlatore Della Porta. Credo sia in arrivo anche l'altro correlatore, senatore Occhiuto.
È stato un bel lavoro di squadra, non facile, non senza qualche piccolo ostacolo da superare, ma l'abbiamo fatto insieme e la cosa veramente importante di questo provvedimento, oltre al grande lavoro che è stato fatto dal Governo e dalla Commissione, è stato che si poteva percepire chiaramente, sia da parte della maggioranza che delle minoranze, la voglia di aiutare i cittadini, le associazioni di categoria, i nostri Comuni e il mondo dell'impresa, come diceva bene il collega.
Quindi, visto che c'è un grande dibattito aperto sul sistema parlamentare, i poteri del Governo e il rispetto del bicameralismo, penso che questo provvedimento dimostri che quando i parlamentari lavorano per il bene del Paese e dei cittadini possono veramente migliorare i provvedimenti. Credo che sia forse arrivato anche il momento per ripartire con nuovo slancio per un migliore coordinamento dei lavori tra Governo e Parlamento, cosicché anche nei prossimi provvedimenti ci possano essere risultati ancora migliori.
Pertanto, ringrazio tutti i colleghi della Commissione che ci hanno aiutato e anche quelli delle altre Commissioni che hanno seguito i loro emendamenti.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Occhiuto.
OCCHIUTO, relatore. Signor Presidente, mi associo a quello che hanno detto prima i colleghi, rinviando alla relazione che è stata allegata. Sì, il lavoro della Commissione è stato lungo, ma ha previsto anche un confronto molto ampio e articolato con tutti i membri della Commissione. Ringrazio il Governo, il sottosegretario Castiello e il presidente Balboni, che ha diretto molto bene. C'erano tanti emendamenti, abbiamo discusso su tantissimi di essi e ne sono state approvati circa 270: questo fa capire che non sono solo quelli della maggioranza, ma anche molti della minoranza. Ciò vuol dire che c'erano molti punti e temi che potevano essere comuni. Spesso, fra l'altro gli emendamenti erano anche trasversali, quindi abbiamo visto che ci sono dei temi con delle proposte di tutti i partiti.
Come sappiamo, questo non è soltanto un provvedimento di natura tecnica, come può sembrare, ma ha un impatto concreto sulla vita dei cittadini. Abbiamo proposto alcuni temi che tra l'altro non hanno trovato capienza come emendamenti e li abbiamo inseriti come ordini del giorno. Sono temi importanti come quelli che riguardano per esempio il turnover delle Forze di polizia. Questi ordini del giorno rimandano a provvedimenti successivi che il Governo dovrà attuare attraverso il reperimento di risorse, ad esempio rispetto alla sugar tax, che può mettere in ginocchio moltissime aziende. Sono temi generali che soprattutto alcune forze politiche hanno messo in rilievo.
Penso che ci sia stato un lavoro complessivo molto importante e credo che anche la discussione evidenzierà questi temi. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Naturale. Ne ha facoltà.
NATURALE (M5S). Signor Presidente, tra le proroghe accolte in questo decreto è presente una sul Granaio Italia, che desta grande preoccupazione e non solo al mondo cerealicolo. Dal 1° marzo di quest'anno era previsto che sarebbe dovuto diventare operativo Granaio Italia: parliamo del sistema di monitoraggio del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) per le produzioni cerealicole, che consiste in un registro telematico nazionale utile per la tracciabilità ed atteso da anni dai cerealicoltori. Esso, infatti, garantisce trasparenza sulla provenienza dei grani ed è una garanzia per gli acquirenti sull'origine del prodotto, venendo scongiurati i problemi legati alle triangolazioni e alle importazioni scriteriate effettuate in periodo di raccolta, cioè quando il prodotto italiano c'è ed è assolutamente necessario evitare le speculazioni per assicurare i giusti prezzi.
Il ministro Lollobrigida, che si fregia a parole di difendere la sovranità alimentare, il made in Italy e la qualità, non si impegna a sufficienza per garantire la sostenibilità economica delle produzioni e nei fatti accoglie una proposta di Fratelli d'Italia per una proroga a luglio delle sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni della norma su Granaio Italia; sanzioni già assolutamente improponibili non essendo attiva la norma. La richiesta di proroga si spera non sottenda la volontà addirittura di affossare la creazione del portale per il registro telematico, che al momento è infatti ben lontano dall'essere strutturato. Quindi, ancora una volta, i prodotti alla base della dieta mediterranea e del nostro made in Italy sono confinati in un angolo. Parliamo di prodotti che da anni sono messi a dura prova da dinamiche inflattive e speculative a dir poco punitive, con costi alle stelle per gli agricoltori e nessuna tutela incentivante per la produzione di alta qualità italiana. Anzi, non si fa nulla per differenziarla da quella importata.
Questo Governo denota la massima disattenzione, perché di tempo se n'è avuto sia per superare le criticità tecniche, sia per comunicare e informare correttamente sugli obblighi previsti a chi di dovere. Eppure nulla, l'Esecutivo è rimasto vago, ingannando i cerealicoltori e strizzando l'occhio ai mugnai e ai pastifici, permettendo di equiparare tutte le produzioni di grani, consentendo guadagni a mugnai e pastifici ai danni dei cerealicoltori, che vedono sempre di più calare il prezzo del prodotto italiano, mischiato ed equiparato a cuor leggero a quello importato, che sappiamo bene essere lontano dalle nostre qualità in quanto all'estero si eseguono pratiche di coltivazione spesso proibite in Italia, quali l'uso del glifosate in preraccolta o l'utilizzo di conservanti dannosi per la salute.
Invece noi del MoVimento 5 Stelle consideriamo il registro di Granaio Italia una tutela per tutti: gli operatori del settore in primis, passando ovviamente per i consumatori, ai quali finalmente verrebbe garantita la tracciabilità del prodotto, dunque etichettature fedeli e sicurezza alimentare.
Quello che ne viene fuori è un'azione di maggioranza fatta solo di proclami: fare annunci roboanti per la tutela delle nostre eccellenze e poi, quando si tratta di fare davvero la differenza, tirarsi indietro con una bella proroga. Eppure le associazioni di categoria sono state chiare sul punto, CIA e Copagri in prima fila. Ma forse viene da pensare che non sono state le associazioni giuste ad alzare la voce, perché, quando si tratta di Coldiretti, il Governo sembra scattare sull'attenti. Una cosa è certa: i costi di produzione continueranno ad essere alti e il prodotto continuerà a restare senza tutele.
Il settore sta dando da mesi, da anni, tanti e molteplici segni di cedimento e la situazione sta nuovamente per esplodere. Sabato scorso ancora trattori sono arrivati nella Capitale, portando all'attenzione questioni ben note. Gli agricoltori si sentono l'anello debole della filiera e quindi danneggiati sotto la mannaia delle multinazionali che continuano a farla da padrone; burocrazia alle stelle e poche soluzioni sul dramma del cambiamento climatico, che prospetta un futuro drammatico, fra scarsità idrica e alluvioni.
L'ultima beffa, proprio in tema di alluvioni, è quella che sta riguardando gli agricoltori danneggiati dell'Appennino romagnolo, che stanno ricevendo una PEC da AgriCat (il fondo mutualistico agricolo per i danni catastrofali), con la quale si comunica il rigetto della domanda di indennizzo; questo perché il sistema di rilievo degli allagamenti di cui si avvale AgriCat è basato sull'individuazione dei ristagni d'acqua e non tiene conto delle devastazioni franose e del collasso delle strade presenti sugli Appennini. Tali devastazioni sono assolutamente da considerare e non serve un sistema di rilevazione ad hoc per rendersene conto. Insomma, è chiaro che in un quadro del genere i nostri agricoltori sono in balia della sorte. (Applausi).
Altro punto presente nel decreto in esame oggi è la xylella, batterio ormai tristemente noto, che ha già distrutto 21 milioni di alberi di olivo in Puglia. Ben venga dare margine ai proprietari dei terreni di procedere con maggiore libertà all'estirpazione degli alberi nell'area infetta, ma a patto che questo non voglia dire aprire la strada all'abbandono delle produzioni agricole. La facoltà di procedere in deroga alla disciplina vincolistica e in esenzione ai procedimenti VIA e VAS deve avere un unico obiettivo, quello di rigenerare i territori e dare nuova vita all'agricoltura. Non possiamo barattare il nostro patrimonio olivicolo con lo specchietto per le allodole di speculazioni che nulla hanno a che fare con l'agricoltura, quali il fotovoltaico selvaggio.
La Regione Puglia è leader in Italia per la produzione di energia fotovoltaica ed eolica e nel 2019 ha coperto il 52 per cento dei propri consumi elettrici con energie rinnovabili, a fronte di una media nazionale del 34 per cento. E non dimentichiamo che proprio in Puglia risiede gran parte della ricchezza olivicola nazionale: 50 milioni di alberi, distribuiti su una superficie di più di 370.000 ettari, una distesa che va tutelata e difesa da qualunque tipo di ingerenza. Cinquanta milioni di alberi che possono dirsi in buone mani, se gestiti dai nostri agricoltori, i veri custodi dell'ambiente e della sovranità alimentare, ma solo se effettivamente consapevoli di questo grande compito che è loro affidato e che nessuno deve mai dare per scontato o dimenticare.
Concludo con la triste constatazione che anche quest'anno il decreto proroga termini, che poteva essere una navicella utile per fornire qualche soluzione alle molteplici problematiche del mondo agricolo, si è rivelato l'ennesimo Titanic. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zambito. Ne ha facoltà.
ZAMBITO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, arriva oggi in Aula, in tutta fretta e con il voto di fiducia già annunciato, che cancella il confronto in quest'Aula, il decreto milleproroghe. Ancora una volta, abbiamo assistito a uno scontro tutto interno alla maggioranza, che ha tenuto bloccata per settimane la discussione in Commissione, in attesa che arrivasse un accordo tra le forze di maggioranza.
Il metro dell'azione politica della destra, come l'iter di conversione di questo decreto ci conferma palesemente, è il baratto: nessuna visione sui problemi che attraversano l'Italia, nessuna strategia per il Paese, ma il baratto tra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia per piazzare qualche bandierina e rivendicare qualche piccolo risultato.
I problemi, però, restano lì: la sanità, la scuola, il calo della produzione industriale - signor Presidente, sono ventitré mesi consecutivi che cala, questo valore -ancora, il potere di acquisto delle famiglie. Questi problemi rimangono tutti sul tavolo, senza soluzione.
Intendiamoci, sappiamo benissimo che il decreto milleproroghe ha da sempre una natura plurale, con molteplicità di norme su settori diversi. Non è questo il problema. Il problema enorme è che, dopo una finanziaria lacrime e sangue, ci aspettavamo che il Governo iniziasse davvero a dare risposte concrete sui tanti fascicoli aperti. Ancora una volta, invece, rimaniamo sbalorditi dalla vostra capacità di non far seguire gli impegni concreti alle promesse.
Vengo alla questione principale del mio intervento, quella che riguarda i problemi connessi alla sanità. Da un anno, sui quotidiani principali e in ogni televisione, non si fa altro che assistere a una discussione, alimentata dalla maggioranza, sulle liste d'attesa. È il problema del momento, non c'è dubbio, la situazione sta diventando drammatica in molte Regioni. Il diritto alle cure sancito dall'articolo 32 della Costituzione è spesso negato alle cittadine e ai cittadini italiani.
Avete approvato un decreto su questo tema appena prima delle elezioni europee: annunci tanti, risposte e soprattutto risorse zero. Sono passati mesi e siamo ancora in attesa dei primi decreti attuativi. Un decreto quello che, invece di aumentare le risorse per il Servizio sanitario nazionale e per le reti di assistenza territoriali, ha trovato una soluzione, peraltro molto limitata, aumentando le risorse per la sanità privata accreditata: solo e soltanto per questa.
Sulle liste d'attesa si è anche andati oltre, annunciando, nel disegno di legge prestazioni sanitarie, nuove soluzioni per colmare i problemi di organico nelle strutture sanitarie pubbliche. Sarà bene che ce lo diciamo con chiarezza in quest'Aula: quel provvedimento è sparito dai radar ed è fermo da tre mesi in Commissione. Il sospetto fortissimo è che sia, di fatto, superato dalle scelte adottate in legge di bilancio, perché mancano le risposte per dar corso agli impegni contenuti appunto in questo disegno di legge.
Vengo al milleproroghe, perché anche qui non è mancata una figuraccia del Governo. Tutti ricordiamo l'annuncio del sottosegretario Gemmato sulle liste di attesa e sulla possibilità, per le Regioni, di aumentare l'utilizzo dei fondi per l'abbattimento delle liste d'attesa fino allo 0,7 per cento del fondo sanitario nazionale. Un annuncio che campeggiava addirittura sul sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Una bugia, signor Presidente, perché, al momento della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, non c'era traccia di quanto annunciato. Sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri quell'annuncio è rimasto per giorni, anche dopo che era uscito in Gazzetta Ufficiale. Una brutta figura? No, una bugia.
Ma avete fatto anche peggio, perché su questo punto (che, lo ricordiamo, non richiede risorse aggiuntive per lo Stato, ma concede maggiore flessibilità di spesa alle Regioni), avete anche bocciato un nostro emendamento in Commissione, che peraltro era stato richiesto dalle Regioni al Ministero e che al Ministero della salute era stato concordato che sarebbe passato. Dove è finito? Non lo sappiamo, ma lo immaginiamo:
lo avrà cancellato qualcuno di un altro Ministero. È chiaro allora che erano solo annunci e niente di più. Sarebbe bene che il Governo smettesse di usare toni trionfalistici e senza fondamento e prendesse atto della realtà, cioè che il nostro Servizio sanitario nazionale finanziato così non ce la può fare e che 4,5 milioni di persone nel 2024 hanno rinunciato a curarsi.
Basterebbe prendere i dati della ricerca pubblicata solo ieri dalla fondazione GIMBE per rendersi conto della realtà drammatica che abbiamo davanti. La migrazione sanitaria tra le Regioni ha raggiunto la cifra record di cinque miliardi di euro. Una migrazione che spacca il Paese tra Nord e Sud e che non è più una scelta, ma una necessità proprio a causa delle diseguaglianze nell'offerta sanitaria regionale. Secondo i dati rilevati da GIMBE, il 50 per cento delle prestazioni sanitarie viene fornito dalle strutture private accreditate. Vi è il rischio - che con il vostro Governo sta diventando una realtà - di trasformare sempre più il diritto alla tutela della salute in un privilegio legato al luogo di residenza e alla condizione economica dei singoli.
Cosa altro c'è da aggiungere davanti a questi numeri? Nulla. Basterebbe ascoltare chi ha fatto della propria iniziativa una missione a difesa della sanità pubblica. Invece, in queste settimane, abbiamo assistito ad un attacco volgare da parte dei social del primo partito di maggioranza, Fratelli d'Italia, contro la fondazione GIMBE e il suo presidente, Nino Cartabellotta. (Applausi). Una vergogna! Li attaccate perché dicono la verità, sconfessando la vostra propaganda.
Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame non soddisfa neanche minimamente le tante richieste che avevamo avanzato anche attraverso i nostri emendamenti. Il nostro giudizio è fortemente critico, sebbene ci sia qualche elemento positivo che è giusto sottolineare. Lo dico perché, da proponente, ritengo davvero importante che sia stata approvata, sebbene con una forte riduzione delle risorse, la proposta sulla proroga degli screening per la prevenzione del tumore al seno. Era necessario estendere dai quarantacinque ai cinquanta anni e dai sessantanove ai settantaquattro anni la fascia di donne per cui lo screening mammario tramite mammografia risulta gratuito a livello nazionale. Le donne più giovani, infatti, colpite da tumore al seno, hanno maggiori probabilità di ricevere una diagnosi di tumore al seno aggressiva e in fase avanzata e un maggiore rischio di recidiva. È un primo passo importante per migliorare l'azione di prevenzione contro una malattia che colpisce le donne con numeri in drammatico aumento.
Vi è soddisfazione anche per un altro emendamento che in qualche modo risponde alla richiesta di assistenza sanitaria in pediatria con le modifiche proposte infatti anche ai medici iscritti al relativo corso di specializzazione; durante il percorso formativo sarà consentito di assumere incarichi provvisori di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.
È bene anche che in extremis sia stato approvato un emendamento che permette alle Regioni di mettere in bilancio le somme versate dalle aziende farmaceutiche per il payback. Non capisco perché sia necessario ogni anno approvare un milleproroghe; dovrebbe essere normale infatti che le risorse che le aziende restituiscono al sistema stiano dentro il sistema e immediatamente nella disponibilità delle Regioni per il Servizio sanitario regionale.
Questo milleproroghe rappresenta ancora una volta una promessa mancata, un dispositivo pieno di risposte parziali senza la necessaria portata. Mi sembra doveroso sottolineare la norma vergognosa con la quale cancellate le multe che erano state comminate a chi non si era vaccinato durante la pandemia. Non trovo altre parole. È una vergogna perché lo Stato avalla un comportamento egoista, irresponsabile e antiscientifico. (Applausi). Certo, non ci stupisce. I lavori della Commissione Covid, che seguo da commissario, dimostrano con chiarezza quali siano i vostri obiettivi: riscrivere quella pagina drammatica per il nostro Paese, cercando di far passare teorie antiscientifiche, usare la Commissione di inchiesta per colpire gli avversari politici. Presidente, sa come lo chiamo io questo? Sciacallaggio, da veri irresponsabili quali vi dimostrate essere cancellando le multe con questo provvedimento, come se non aveste visto l'andamento delle vaccinazioni.
Stanno crollando, perché grazie ai vostri messaggi, amplificati dai vostri quotidiani, ad esempio «La Verità», le persone hanno paura a vaccinarsi.
Concludo, signor Presidente, ribadendo il giudizio fortemente critico verso il decreto-legge milleproroghe che ci viene consegnato oggi come un pacchetto chiuso, senza confronto parlamentare sulle proposte di modifica. Probabilmente anche oggi il Governo avrà la fiducia di quest'Assemblea, ma è chiaro, anzi chiarissimo, che, continuando a impoverire i servizi ai cittadini e i loro diritti, state perdendo la fiducia del Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.
PIRRO (M5S). Signora Presidente, ci troviamo stranamente in Aula alle ore 17,46 di un giovedì pomeriggio, quando solitamente siamo tutti sulla via di casa: è anomalo che il Senato sia al lavoro in questo orario. Siamo qui oggi a quest'ora perché i lavori sul decreto-legge milleproroghe sono andati un po' più lenti - vogliamo dirlo? - di quanto era stato preventivato. Per non dire che la notte scorsa in Commissione ci sono stati dei pasticci, vogliamo dirla così? Quelli bravi, quelli preparati, i migliori di tutti quanti gli altri, ogni tanto, alla prova dei fatti si dimostrano non così infallibili come si vogliono dipingere all'esterno di quest'Aula; noi, però, lo sappiamo bene, perché non è la prima volta che assistiamo a queste scene.
In tutta questa bagarre, all'interno di questo provvedimento potpourri, che affronta mille argomenti diversi, spesso senza risolverne definitivamente nessuno, come da vostre migliori abitudini, vediamo che decidete di prorogare o di riesumare norme che avevamo varato noi durante la pandemia, per rispondere ai problemi legati all'emergenza dovuta al Covid. Così spuntano fuori gli ispettori pensionati della Motorizzazione civile, che dovrebbero stare a casa a godersi il meritato riposo dopo una vita di lavoro, invece voi non trovate di meglio da fare che richiamarli in servizio. (Applausi). Mi domando che differenza ci sia tra richiamare in servizio delle persone in quiescenza e fare un concorso assumendo dei nuovi giovani, magari in modo da aumentare in maniera positiva l'occupazione in questo Paese, dando posti di lavoro ai giovani (Applausi) che poi magari hanno la possibilità, con un lavoro a tempo indeterminato per la pubblica amministrazione, di costruirsi una famiglia e magari fare anche qualche figlio, che tanto vi piace decantare, visto che vi preoccupate così tanto della denatalità nel nostro Paese, ma poi, quando dovete fare qualcosa che la possa promuovere, inciampate, cadete e, invece di dare lavoro ai giovani, lo diamo ai pensionati, come volevate fare anche con i medici e con altre professioni. Ormai, però, va da sé, siamo abituati al vostro modo di agire.
Siamo un po' meno abituati al fatto che vogliate sempre impossessarvi delle buone idee della minoranza senza riconoscere loro il merito, come stava per accadere anche stavolta, con un emendamento a mia prima firma che riguardava la proroga del cosiddetto decreto ponti, per fare in modo che le risorse che noi (quelli incapaci) avevamo stanziato nel 2019 per mettere a posto le infrastrutture cadenti di questo Paese che per anni e anni non erano state manutenute. In quel caso vediamo che siete subito pronti a prendervi le buone idee, a riformulare rocambolescamente gli emendamenti, approvare i vostri e bocciare quelli degli altri. Meno male che stavolta questo lo abbiamo evitato e ognuno ha il riconoscimento dei propri meriti. Così, il ponte di Castiglione nel torinese e il ponte Preti nel canavese, forse stavolta riusciamo veramente a rifarli, dando un servizio indispensabile al territorio; magari li rimettiamo su, in modo che chi è costretto a passarci sopra ogni giorno per andare a lavorare non debba ogni volta incrociare le dita e sperare di non finire a bagno, come è caduto purtroppo col ponte Morandi.
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 17,50)
(Segue PIRRO). Signor Presidente, ancora una volta assistiamo a un po' di tutto. Qualcosa di positivo, come un orologio rotto che due volte al giorno segna comunque l'ora giusta, esce anche dal lavoro di questa maggioranza. Speriamo che prima o poi si abbia un lavoro più organico e utile al Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.
PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, la qualità etica e politica del provvedimento che stiamo esaminando è riassunta, a mio giudizio, in quattro esempi che rapidamente andrò a citare.
Non paghi le tasse e le sanzioni amministrative? Ti aiuterò in tutti i modi possibili: riaprirò i termini, ti verrò incontro, farò tutto il necessario perché tu possa metterti in regola. Sei un no vax e sei stato sanzionato perché non hai rispettato la legge? Cancellerò le multe che ti sono state inflitte. Sei un lavoratore di una piccola azienda del settore moda in crisi? Zero risposte, arrangiati. Questo è stato deciso in questo decreto milleproroghe. Sei figlio o nipote di una persona uccisa in un campo di concentramento, in una strage o in un eccidio? Farò di tutto - questo il messaggio del Governo - per boicottare la tua richiesta di giustizia. (Applausi).
Due pesi e due misure: un peso e una misura con gli evasori e i no vax; un peso e una misura diversi con i lavoratori delle aziende in crisi e i familiari di chi è stato ucciso dai nazifascisti in crimini terribili durante la Seconda guerra mondiale.
Sulla base di questi presupposti si è detto di no a un emendamento che proponeva la riapertura dei termini per le cause civili e per consentire, quindi, a chi non aveva fatto in tempo a fare causa entro il termine precedente di poter avviare il contenzioso previsto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, emanato dal Governo Draghi. A questo emendamento si è detto di no perché la riapertura dei termini si concede a chi non ha pagato le tasse (Applausi), il colpo di spugna sulle multe si concede ai no vax, ma nessuna pietà per chi non ha avviato la causa civile in tempo per avere risarcimenti. Così si creano vittime di stragi di serie A e vittime di stragi di serie B.
Registro che in Commissione si è determinata una spaccatura nella maggioranza e ringrazio i colleghi della maggioranza che non se la sono sentita di votare contro il mio emendamento.
Su questo argomento il problema è ben più grande di quello della riapertura dei termini che ho citato. Vorrei rivolgermi, tramite la Presidenza, al Governo e in particolare alla sottosegretaria Castiello, perché credo che sulle vostre spalle gravi un macigno morale e politico. Dovete decidere se liberarvene agendo giustamente, o se rimanerne schiacciati facendo finta di niente, come purtroppo è avvenuto fino ad oggi.
Tengo a spiegare ai colleghi cosa è avvenuto fino ad oggi. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sul problema dei risarcimenti ai familiari delle vittime di crimini nazifascisti compiuti durante la Seconda guerra mondiale, ha deciso di fare finta di niente.
Vedeva crescere un problema e lo ha ignorato.
Io ho presentato tante interrogazioni per sapere dal Governo quanti soldi servivano per dare soddisfazione a tutti quelli che ne avevano diritto. A queste interrogazioni non è mai stata data risposta. Ieri, come per miracolo, in Commissione è apparso un foglio che dice che il fondo che lo Stato ha creato è di 60 milioni e che il fabbisogno, che probabilmente ci sarà da qui ai prossimi anni, è dieci volte questa cifra.
Allora, io domando: cosa intendete fare, Sottosegretaria? Cosa intende fare il Governo? Continuare a non muovere un dito? Continuare a far finta di niente? Mi appello al Governo, perché non crei una situazione che diventerebbe moralmente insostenibile. Voi immaginate davvero di poter rispondere a più di 900 persone, che tra qualche anno avranno in mano una sentenza definitiva che dice che lo Stato li deve risarcire, che lo Stato ignorerà quella sentenza, che lo Stato non ha fatto niente per rifinanziare il fondo, prevedendo uno stanziamento da accantonare nei prossimi cinque-sei anni in misura crescente, con cifre sostenibili? Pensate davvero di poter dire a queste persone: voi avete un diritto, avete sofferto privazioni indicibili nella vostra vita, un tribunale vi ha dato ragione, ha stabilito che dovete avere un indennizzo, ma arrangiatevi perché i soldi sono finiti? Chi è arrivato prima li ha presi e chi arriva dopo non prende niente?
Vi pare una cosa moralmente sopportabile? Non lo è, per una ragione ulteriore rispetto al fatto in sé. Non lo è perché, se si è arrivati a questo squilibrio enorme tra disponibilità e fabbisogno è per colpa del Ministero dell'economia e delle finanze. Perché è per colpa del Ministero dell'economia e delle finanze? Perché scientemente il MEF ha deciso di non attivare la strada delle transazioni, che era uno dei due modi con cui si poteva creare un titolo definitivo per poter dare risarcimenti alle vittime; rifiutandosi di fare le transazioni, ha fatto esplodere le cause. Le cause si stanno concludendo, giustamente, con sentenze a favore dei ricorrenti e il Ministero dell'economia e delle finanze adesso scappa di fronte alla realtà. Ha smesso di rispondere; riceve le richieste di liquidazione delle spettanze e non fa niente.
Tutto questo è insostenibile. Io mi auguro che il Governo voglia metterci mano, che si metta una mano sulla coscienza, che trovi una soluzione sia per il problema delle vittime di serie B, che hanno magari scoperto ieri di avere un diritto e non possono esercitarlo, perché i termini non sono stati riaperti, sia soprattutto per le centinaia di persone che da qui ai prossimi anni rischiano di trovarsi di fronte a un diniego insostenibile e moralmente intollerabile da parte dello Stato. Mi auguro che questo mio appello non cada nel vuoto. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della Scuola paritaria «Sigmund Freud» di Milano, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1337 (ore 18)
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Paita. Ne ha facoltà.
PAITA (IV-C-RE). Signor Presidente, penso che questa nostra discussione avvenga in un passaggio di vita del Governo. È un passaggio di fase che ancora non si percepisce dal punto di vista del consenso. Rispetto all'onorevole Zambito, sono meno ottimista in merito al cambio immediato del consenso.
Da una lettura più profonda di quello che sta accadendo penso che la confusione che regna in questo Esecutivo in qualche modo si sia anche concretizzata nella discussione che abbiamo fatto in questi giorni nelle Commissioni e in Aula. Dico questo perché abbiamo dei dati - e i numeri sono testardi - che ci dicono delle cose molto chiare sul Paese. L'Istat, per esempio, ci dice che il quarto trimestre del 2024 ha rilevato che la crescita è pari a zero. Ci dicono i dati che c'è un aumento dell'inflazione, nonostante il fatto che gli elementi che dovrebbero determinare questo fattore non giustifichino fino in fondo quello che sta avvenendo. C'è anche una perdita del potere d'acquisto degli italiani che è rilevabile in modo chiaro, dati alla mano.
A fronte di tutto ciò, che cosa fa il Governo? Per un errore presunto o reale taglia il contributo Renzi, che è quel bonus che serviva a sostenere le famiglie che hanno redditi molto bassi, intorno agli 8.500-9.000 euro. Poi, certo, dicono: ci siamo sbagliati. Intanto però si va a toccare la carne viva delle persone. A questo dato aggiungiamo un altro numero testardo e profondamente iniquo, e cioè che il 7,6 per cento della popolazione, ossia 4,5 milioni di cittadini rinunciano a curarsi perché le liste d'attesa sono inaccettabili e perché, purtroppo, spesso curarsi è diventato alternativo ad alimentarsi. Stiamo parlando di persone che lavorano, stiamo parlando di povertà lavorativa. Se a tutto questo si aggiunge il fatto che, per fare una mammografia, ci vogliono due anni e che, per fare una visita cardiologica, ci vogliono sei mesi, ci si rende conto quanto la narrazione di un Paese che meravigliosamente ha preso il suo corso, che meravigliosamente conta nel mondo e che meravigliosamente risolve tutti i problemi, sia grottesca e irreale.
C'è poi un altro dato che voglio citare perché è estremamente importante sulla vita delle famiglie e di cui si parlava anche oggi nel question time, cioè il tema del costo dell'energia. Anche qui nessuno sta dicendo che il problema è solo ed esclusivamente per l'inefficienza del Governo italiano. Se abbiamo il 44 per cento di aumento dei prezzi sull'elettricità, possiamo anche dire che questo Governo non ha le sole responsabilità di tale dato. Ma, se non indichiamo anche che cosa si vuole fare, sono le imprese ad avere delle conseguenze drammatiche e sono i cittadini che devono pagare quelle bollette. Immaginiamo poi che cosa potrebbe accadere se la somma di tutti questi elementi fosse corroborata da una bella politica dei dazi di Trump, in cui, anziché assumere un atteggiamento di responsabilità in campo europeo, si pensa di risolvere con le buone relazioni questo problema solo per il nostro Paese. Toglietevelo dalla testa: il tema dei dazi o si affronta in un contesto generale che vede l'Europa protagonista, o saranno guai grossi per l'Europa e anche per il nostro Paese.
Uno scenario come quello che ho descritto - lo ripeto - non si sta traducendo immediatamente in dissenso per il Governo, però ci sono un cambio di fase e un irrobustimento dell'opposizione, di cui una quota parte è anche merito della forza che rappresento e del leader che abbiamo. Questo cambio di fase necessiterebbe anche di una presa di coscienza da parte della maggioranza. Invece vediamo di cosa parla il milleproroghe. Esso mette insieme, come sempre, una serie innumerevoli di argomenti, ma su cosa si concentra la discussione della maggioranza? Si concentra sull'abolizione delle sanzioni amministrative pecuniarie per quelli che hanno violato le regole Covid. Io apprezzo le parole di Licia Ronzulli e le condivido - lo dico sinceramente - però non capisco cosa ci faccia Licia Ronzulli ancora in quella maggioranza. Questo è il punto: si è deciso di togliere le sanzioni a chi aveva violato le regole in quella fase.
Un altro tema, un po' sottovalutato, riguarda l'assicurazione delle imprese per i danni catastrofali. Io capisco perfettamente che ci sia un problema di dissesto idrogeologico, che merita anche un'assicurazione ulteriore da parte delle imprese. Ma se, a fronte di tutto ciò, ci fosse stata anche una politica di contrasto al dissesto idrogeologico per quanto riguarda il Governo, tutto questo sarebbe molto più credibile e non sarebbe lasciato sulle sole spalle delle imprese o del cittadino che subiscono questo tipo di danni.
C'è poi l'immancabile riesumazione della rottamazione quater (eccetera); anche lì si è articolato un dibattito non molto gradevole all'interno della maggioranza. Poi c'è l'evergreen di tutte le discussioni che meriterebbero un po' di serietà da parte del Governo, che vede protagonista - da una parte - Lotito e - dall'altra - il resto del mondo - in questo caso la Pirovano - che si combattono per le sorti magnifiche e progressive del Paese, e cioè facciamo entrare sì o facciamo entrare no i tifosi nei consigli d'amministrazione.
Ora, se mettete insieme i quattro elementi che vi ho dato - avrei potuto andare oltre, ma non voglio infierire - vi rendete conto di quanto è irreale la discussione di questo Esecutivo e di questa maggioranza con la verità che sta nel Paese. (Applausi). Può anche darsi che immediatamente questo non significhi un calo di consenso. Ma sono pronta a scommettere che i cittadini italiani, di fronte al fatto che non c'è una soluzione per dare loro una mammografia in tempo e che invece questo Esecutivo gli propone una discussione sui tifosi nei consigli d'amministrazione, prima o poi apriranno gli occhi. E sono pronta a scommettere che sarà prima, rispetto a poi. Questo è il tema, qui siamo, questa è la verità.
L'opposizione ha svolto, come sempre, un ruolo di proposta e anche di accettazione di metodi ingiusti. Devo dire la verità, perché mi piace essere onesta intellettualmente: se in questo Governo non ci fosse il ministro Ciriani e se non ci fosse il presidente Balboni, alcune delle questioni che ho raccontato sarebbero ancora più gravi. Istituzionalmente li ringrazio, perché istituzionalmente si sono fatti carico di problemi che erano oggettivi, come per esempio quello su cui voglio chiudere il mio intervento.
Vi ho raccontato delle mammografie e vi ho raccontato di quanto in questo Paese sia drammatico il tema della prevenzione e della sicurezza, soprattutto per quanto riguarda la malattia oncologica del tumore alla mammella per le donne. Noi avevamo chiesto con una mozione, invitando istituzionalmente anche il Ministro competente, di anticipare l'età dello screening oncologico, e quindi di prevedere un periodo più lungo in cui questo screening avvenga, e di farlo con il principio della gratuità. Prevenire è un tema che deve essere profondamente legato all'accesso erga omnes, di tutti, a questo tipo di attività della sanità.
Siccome le Regioni hanno una regolamentazione differente su questo tema, non è possibile immaginare il principio che ci siano donne in sicurezza in una Regione e che invece questa sicurezza sia inferiore in un'altra Regione. C'è bisogno di un collante, che è quello contrario all'autonomia fatta con i piedi, contrario a principi di diversificazione di zone del Paese su temi così importanti dal punto di vista valoriale e della cura delle persone. Questo emendamento a mia prima firma, che ha visto una battaglia di tantissime donne, è stato condotto egregiamente dalla collega Dafne Musolino all'interno della Commissione - non solo questo, anche tanti altri temi, ma mi esprimo su questo - e ha visto poi una richiesta di sottoscrizione da parte di tante colleghe dell'opposizione e della maggioranza.
Non sono le risorse che avevamo chiesto noi, signor Presidente. Sono risorse inferiori e non è ancora il punto giusto di caduta. Però, voglio dare atto che, su un tema sollevato dalla sottoscritta e poi portato avanti da tutte le donne del Parlamento, si è arrivati ad un punto di caduta che è un segnale positivo, incoraggiante, di maggiore sicurezza per le donne italiane.
Su questo voglio anche riconoscere che il lavoro fatto dal Ministro e dal Presidente della Commissione, dal mio punto di vista, è stato prezioso. Quando si fa opposizione in modo netto e senza fare sconti, come quella che sono abituata a fare io e che è abituata a fare la mia forza politica, bisogna saper anche riconoscere quando, alla fine, un minimo di ascolto avviene.
È avvenuto. Non è sufficiente, ma voglio dire a tutte le colleghe che il tema del femminicidio e tante altre questioni che ci vedono unite non possiamo permettere che vengano derubricate in un'agenda politica governata da temi non centrali: meno tifosi nei consigli d'amministrazione e meno discussioni su questo; più discussioni sul tema della prevenzione e sul tema dell'aiuto alle donne in questo Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, io ho seguito direttamente in Commissione la discussione sul decreto milleproroghe. Ormai è diventato un fatto naturale che, dopo la legge di bilancio, tutti aspettano il milleproroghe. E aspettano il milleproroghe perché molte questioni non sono state affrontate in legge di bilancio. E su questo scatta un meccanismo davvero un po'discutibile, per la modalità e per i temi che vengono affrontati.
In sostanza, un primo elemento è che noi abbiamo discusso di questo milleproroghe quando, già all'inizio della settimana scorsa, da parte del Governo è stato detto che sarebbe stata posta la questione di fiducia. Nel momento in cui si stabilisce che sarà posta la fiducia, ovviamente ognuno di noi cerca di fare del suo meglio e riconosco, in questo caso, al Presidente della Commissione di aver almeno dato la disponibilità ad affrontare la discussione nel merito.
Vi è, però, un dato: nel momento in cui c'è la questione di fiducia, se l'opposizione forza su alcuni temi, le si dice di no, perché viene messo in votazione il testo originale, il testo base. Quindi, c'è una limitazione del diritto costituzionale dello svolgimento dell'attività parlamentare da questo punto di vista.
Il secondo elemento è che, all'interno di questa discussione, nonostante sia arrivato un decreto milleproroghe composto di ventuno articoli, alcuni dei quali trattano temi totalmente diversi, è avvenuto un patto. Ad un certo punto è arrivato un emendamento dei relatori che, oltre agli emendamenti che già presentavano delle proposte di modifica, proponeva di riaprire i termini sulla questione della rottamazione-quater e, in sostanza, di allargare e aprire i termini sul concordato preventivo e sulle modifiche.
Io capisco che la Lega sta facendo una battaglia su questo tema, tant'è che ieri il suo Ministro ha addirittura già azzoppato la misura che ci ha imposto, nel senso che ha annunciato che ci sarà la rottamazione-quinquies: quindi, ci sarà un'altra rottamazione. E perché io dovrei aderire a sistemare quello che non ho pagato? I soggetti interessati dalla rottamazione-quater, ovviamente, hanno evaso o non hanno potuto contribuire. Fatto sta, però, che l'ammontare di quella rottamazione-quater riguarda 3,5 milioni di soggetti, con 3,81 milioni di domande, per complessivi 100 miliardi. E nel tempo che c'è stato, se n'è pagato meno del 50 per cento. Questo è il dato.
Siamo di fronte al fatto che il messaggio che viene dato è che, in caso di mancato pagamento, non si viene perseguiti oppure le norme si modificano ragionando sul modo migliore per affrontare il tema. No: c'è una rottamazione totale, addirittura si parla di milioni e milioni di cartelle da rottamare.
Magari non tutti sono nella condizione di essere furbi perché vorrei sottolineare che solo un numero limitato, anche se molto alto, ha un residuo da pagare superiore ai 50.000 euro. Non si tratta di un povero cristo che non ha pagato la Tari o il bollo della patente della macchina. No, si tratta di coloro che in sostanza hanno la possibilità di evadere e vanno avanti in questa direzione. In questo Paese bisogna dirlo. Ad esempio è stata fatta una legge di bilancio in cui la questione del cuneo fiscale è stata stabilizzata, ma il cuneo fiscale è stato pagato dai dipendenti e dai pensionati, perché il loro contributo è stato di 17 miliardi in più rispetto all'anno precedente. Quindi si sono pagati loro il cuneo fiscale, non i signori che evadono. Continuiamo ad andare in questa direzione. Si prevede la riapertura dei termini e ciò non è a costo zero per lo Stato, perché il contribuente che non ha pagato è premiato in questa direzione. Come si usa dire con una battuta: se sei furbo ti premiano, se sei un povero cristo invece ti penalizzano. In sostanza questo è lo stato dell'arte.
Su questo tema abbiamo dovuto discutere parecchio perché - come si usa dire in gergo calcistico - quella era proprio un'entrata a piedi giunti. Si è trovata la soluzione di estrapolare, però - ripeto - già oggi viene annunciata un'altra cosa.
In questo caso non si sono trovate le risorse per dare risposte, ad esempio, alla strumentazione per gestire la questione delle crisi industriali. Il nostro Paese da ventitré mesi vede un segno meno, e quindi registra un calo nella produzione industriale; produzione che riguarda grandi gruppi, ma anche piccole aziende, perché molti grandi gruppi e grandi aziende, in particolare in alcune aree di sistema, hanno tanti piccoli imprenditori che sostanzialmente contribuiscono all'insieme della produzione. Non ci vogliono le chiacchiere per governare questi processi di trasformazione, ma bisogna fare in modo di avere gli strumenti per accompagnarli. È troppo facile parlare di trasformazione, di cose comuni e dire che bisogna accettare il cambiamento. Tutto vero, ma voi avete provato a fare l'operaio? Io l'ho fatto e anche mia moglie lo ha fatto per quarantuno anni. Quando una persona ha svolto sempre lo stesso lavoro, cosa succede quando poi deve cambiare lavoro perché la fabbrica è in crisi? Pensate che sia così facile cambiare dalla sera alla mattina? Ma dove state di casa? Dove andate? Bisogna che lo Stato sia in grado di accompagnare questi processi e seguire il percorso che porta alla pensione per coloro che non hanno la capacità di adattarsi rispetto a una nuova occupazione. Per tale ragione bisogna mettere in discussione la cosiddetta riforma Fornero. E allora, sì, che bisogna diminuire il numero di anni per poter andare in pensione. Avete predicato che avreste cancellato la riforma Fornero, ma tutti sanno che l'avete peggiorata, perché per andare in pensione è necessario un numero maggiore di anni.
Basta. Non siamo più in campagna elettorale. Non potete continuare a correre dietro agli evasori, da una parte, e ai no vax, dall'altra. Affrontiamo i temi e io credo che l'opposizione sia disponibile ad un confronto serio per trovare soluzioni per i lavoratori, le lavoratrici e i cittadini del nostro Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cataldi. Ne ha facoltà.
CATALDI (M5S). Signora Presidente, il provvedimento in esame ci dimostra una volta per tutte che questo Governo non è in grado di guidare il Paese, perché ha provato tutta la sua inefficienza. (Applausi). Non sto qui a raccontarvi come si sono svolti i lavori in Commissione, perché già immagino che li avrete seguiti anche voi.
Avete dato dimostrazione di riuscire a produrre un testo normativo che ha una pessima qualità della normazione; addirittura stavate per non far passare una delle correzioni che era stata presa all'unanimità nel Comitato per la legislazione: erano errori di diritto.
Avete dimostrato una grande approssimazione nell'approccio a tutte le materie trattate dal provvedimento in discussione e, come se non bastasse, non siete stati in grado di esaminare se non una minima parte di quelle proposte emendative che - attenzione - non sono dei parlamentari, ma sono la voce dei cittadini che, attraverso i parlamentari, hanno fatto delle richieste al Governo. (Applausi). Allora è bene che i cittadini sappiano che le loro proposte sono state cestinate non per il semplice fatto che c'è stata una valutazione politica o di merito, ma perché il Governo non aveva tempo di guardarle. (Applausi). Lo avrei anche capito se il Governo fosse stato alle prese con delle emergenze improrogabili: in quel caso avreste avuto una scusa. Invece no: voi non avete tempo perché state perdendo tempo dietro alle vostre misure propagandistiche, dietro a una serie di decreti-legge che non hanno nulla di urgente e vi siete ingolfati con le vostre stesse mani, costringendo il Parlamento a un lavoro superficiale, frettoloso e fatto sempre all'ultimo momento. (Applausi).
Vi rendete conto di qual è la conseguenza di questa inefficienza e di questo modo di procedere? La conseguenza è che voi avete creato una linea di confine tra i cittadini di serie A e quelli di serie B; una parte è involontaria e è dovuta all'inefficienza, perché adesso ci saranno i cittadini fortunati, quelli che hanno avuto la fortuna non dico di aver visto approvati i provvedimenti, perché quelli approvati sono stati proprio pochi, ma almeno di aver raggiunto il Governo, di avere la garanzia che il Governo li abbia letti. Vi è poi la categoria dei cittadini di serie B, che per loro sfortuna hanno degli emendamenti che sono finiti nel nulla e che il Governo non sa neppure che esistono.
Non basta, perché questa è la parte legata alla fortuna. Andiamo adesso nel merito. Ditemi voi che razza di criterio avete seguito quando avete deciso di annullare le multe per chi non si è vaccinato durante il Covid, fermo restando il fatto che voi avete minato la credibilità dello Stato, ma questo è un problema vostro. (Applausi). Mi sapete dire per quale ragione, se proprio avete deciso di voler annullare quelle multe, le state annullando solo a quelli che non le hanno pagate? E quelli che le hanno pagate? Perché non le restituite pure a loro? Che razza di giustizia è? Come pensate di condurre, di guidare un Paese con questi criteri che sono scriteriati?
Applicate la stessa logica alla rottamazione: buone dichiarazioni di principio, come l'idea di voler aiutare gli imprenditori in difficoltà. Ma quali imprenditori aiutate? State aiutando quelli che sono già stati aiutati con una rottamazione nel 2022 e che non hanno pagato neppure quella. Non avete inserito all'interno di questo provvedimento un criterio selettivo per capire una differenza fondamentale, ossia chi non ha potuto pagare e chi non ha voluto pagare. (Applausi). Questa differenza era fondamentale.
Se adesso vogliamo parlare di altri provvedimenti, non li possiamo esaminare tutti (si chiama milleproroghe), e quindi concentriamoci su poche cose. Vogliamo parlare del codice della strada? Vi siete accorti anche voi che l'avete scritto male. Avevamo chiesto una proroga per darvi tempo di correggere l'errore. Non vi siete accorti che oggi, così come avete scritto le norme, c'è una platea di cittadini che non può più mettersi alla guida dell'automobile perché sta facendo delle terapie con dei farmaci che, pur essendo psicoattivi, non li rendono idonei alla guida. E noi vi avevamo detto di correggere questo errore. Che cosa avreste dovuto fare? Prorogare l'entrata in vigore, perdere un po' di tempo e fare un elenco di quei farmaci che non possono consentire la guida. Voi direte di avere pazienza e aspettare. Cosa aspettare? C'è gente che con l'automobile lavora. Pensate ai rappresentanti, che rimarranno disoccupati e non potranno fare il loro lavoro. (Applausi). Ma che rispetto avete dei cittadini?
Siete però coerenti: non rispettate i cittadini e neppure coloro che li rappresentano in Parlamento. Infatti, ci avete fatto lavorare in condizioni disumane, tutto di corsa. Nella fretta vi siete sbagliati pure voi a votare degli emendamenti perché in Commissione non si capiva nulla, perché dovevamo finire e siamo arrivati fino a mezzanotte. Voi avete così avete compromesso la qualità del lavoro che dovevamo fare. Magari sarebbe bastato restare un giorno in più in Parlamento e avremmo lavorato con più ponderazione, piuttosto che assecondare la vostra fretta di dover arrivare oggi in Aula, piuttosto che, tranquillamente, domani.
Colleghi, così si vanno a calpestare le regole democratiche, perché alla fine avete ridotto il Parlamento a un ruolo marginale. La percentuale di emendamenti presi in considerazione è già bassa: figuriamoci quelli che avete approvato, che si contano sulla punta delle dita. Ricordatevi, però, che, quando si calpestano le regole democratiche, prima o poi si va a pagare un prezzo. E questo prezzo ve lo faranno pagare i cittadini. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manca. Ne ha facoltà.
MANCA (PD-IDP). Signor Presidente, colleghi e colleghe, voglio prima di tutto riconoscere al ministro Ciriani, al presidente Balboni, ai relatori e alla sottosegretaria Castiello di aver fatto un tentativo utile - a prescindere dal merito, sul quale dopo tornerò - che, quantitativamente, ha dato un segnale positivo. È da questo segnale che dobbiamo ripartire: la centralità del Parlamento e la volontà di accogliere e lavorare gli emendamenti che sono proposte di iniziativa parlamentare. Veniamo da anni di asfissia su questo versante. Voglio riconoscere questo passaggio, affinché sia una prima base di partenza per restituire al Parlamento il ruolo che merita e che la Costituzione e le regole gli assegnano.
Tuttavia, non posso non entrare nel merito perché il lavoro positivo fatto ha senza dubbio portato a soluzione tante questioni che il Gruppo Partito Democratico ha segnalato, in particolare sul terreno degli enti locali che - non dimentichiamolo mai - sono i pilastri essenziali per la tenuta sociale di una comunità e, dunque, dell'intero Paese.
Sono state adottate misure utili per flessibilizzare la spesa, garantire maggiori opportunità di investimento e consentire agli enti locali di concludere i tanti progetti che oggi segnano, sul piano anche economico, l'importante obiettivo della crescita legata a un aumento degli investimenti locali e territoriali.
Tuttavia, questo Governo ha introdotto temi molto divisivi. Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri ha già in pancia una sottovalutazione rispetto al Paese reale.
Noto e notiamo con sempre maggiore frequenza, su un terreno molto insidioso che io considero una dipendenza da rottamazione, come ormai questa maggioranza in ogni provvedimento introduca ravvedimenti, rottamazioni, condoni e azioni tutte unilaterali (Applausi) che - come vediamo dai dati sulla produzione industriale - sono peraltro inutili per la crescita, per stabilizzare, per garantire maggiori diritti nella qualità del lavoro e per affrontare le politiche fondamentali, che sarebbero la priorità. Una politica che vada verso un aumento dei salari e una riduzione della precarietà dovrebbe stare al passo di una politica che si impegna per aumentare la competitività e la produttività del lavoro. Qui capita l'esatto contrario. Questa dipendenza da rottamazione vi fa sempre sbandare e sbagliare strada.
Siamo di fronte a una riammissione in termini della rottamazione-quater.
E contemporaneamente abbiamo un Ministro, un illustre Ministro di questo Governo, il Vice Presidente del Consiglio, che già, insieme al Ministro dell'economia e delle finanze, annuncia la quinquies, e cioè una nuova rottamazione. Quindi, dopo dodici provvedimenti di questo Governo, che hanno in pancia l'idea stessa di rivolgersi sempre allo stesso mondo - ormai il vostro elettorato probabilmente abita nel magazzino fiscale dell'Agenzia delle entrate - (Applausi), è un qualcosa di inaccettabile culturalmente.
Al di là della banalizzazione e dello scherzo, sembrava di essere su «Scherzi a parte» con gli emendamenti addirittura pensati dai relatori, senza alcuna relazione con gli impatti finanziari. Abbiamo fatto, grazie al lavoro del collega Giorgis e di tutto il Gruppo PD in Commissione, una battaglia su questo. Ci deve essere sempre un principio al quale non possiamo non fare riferimento e non possiamo cancellare, nonostante il Governo Meloni, che è quello della trasparenza e dell'applicazione delle regole della Costituzione, che segnano nell'articolo 81 una verifica essenziale e indispensabile. (Applausi).
Dentro questo contesto, però, il messaggio culturale che date al Paese è devastante, e lo è per le future generazioni. Se ogni tre per due ci occupiamo del magazzino fiscale, anche il resto del Paese comincia a pensare che prima o poi ci sarà un atto del Governo che consentirà a chiunque decide di non pagare le imposte di avere un condono, una rottamazione o una sanatoria nel medio periodo. Su questo noi non arretreremo e chiederemo nelle prossime settimane i dati al Ministero dell'economia e delle finanze. Ci potete anche raccontare che le politiche industriali le fanno le imprese, ma le politiche economiche, fino a prova contraria, sono una competenza del Governo, l'asse portante della politica di un Governo, e sono anche la cifra attorno alla quale misureremo l'azione di questo Governo. E così finirete di limitarvi all'opposizione e al passato. Potremo cominciare a dire quello che non state facendo: voi non state facendo le politiche economiche e sociali che servono per aggredire il cambiamento.
Questa dipendenza da rottamazione lancia un messaggio devastante al Paese. Rendetevene conto e fermatevi, perché il pilastro fondamentale dell'equità fiscale, della progressività dell'applicazione delle imposte, è essenziale per la stessa economia. Non c'è crescita economica perché, se la produzione industriale è ferma da ventitré mesi, significa che le vostre azioni per sostenere la crescita sono fallite. Anziché fare una rottamazione in più, forse sarebbe stato meglio estendere una misura, ad esempio, per aiutare i comparti produttivi in difficoltà.
Abbiamo presentato proposte sul pilastro della moda, un pilastro che porta in Italia migliaia e migliaia di imprese piccole e piccolissime. Avevamo introdotto politiche di comparto settoriali per far uscire questo Paese dalla pandemia. Avevamo prodotto anche azioni utili perché la crescita è stata del 6 per cento in uscita dalla pandemia. Dunque, cosa serviva? Servivano nuovi ammortizzatori per proteggere il lavoro, servivano politiche di filiera per orientare questo settore verso l'innovazione e il futuro ed è un settore di alta competitività. Nulla; si dice che mancano le risorse. No, io non credo che mancano le risorse: mancano una politica industriale e una visione per il futuro di questo Paese. Non ci sono.
Un Governo abituato a gestire il consenso nella quotidianità e sui social non è più abituato ad affrontare le politiche sociali ed economiche e a leggere le trasformazioni che poi porterebbero qui la necessità di importanti provvedimenti. Ribadisco: provvedimenti sul lavoro per contrastare precarietà, sull'impresa per garantire competitività, impedendo che il vostro Ministro dell'economia lasci alle imprese in solitudine le politiche industriali. Tutti sanno qui dentro che, per fare politiche industriali e per attrarre investimenti in questo Paese, è necessario che il Governo crei il terreno fertile per favorirli.
C'è poco per semplificare le azioni utili e anche per adottare al meglio tutte le potenzialità che il Piano nazionale di ripresa e resilienza vi ha consegnato, perché ci sono investimenti essenziali. Questo Paese sarebbe in recessione se non ci fossero gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e nulla si fa di tutto questo all'interno di questo provvedimento.
Aggiungo, Presidente, che non si può, perché questa è veramente una beffa incomprensibile.
Questa smania della rottamazione arriva perfino a rottamare le sanzioni ai no vax (Applausi). Arriva perfino a togliere sanzioni che avevano come finalità non tanto il gettito, ma almeno il riconoscere ai medici che hanno sofferto, che hanno lavorato, alcuni dei quali sono anche morti per curare le persone (Applausi), una dignità, che voi state negando attraverso la negazione di quella fase. Rottamiamo le sanzioni ai no vax, ma con quale messaggio culturale al Paese?
La stessa questione è relativa al fisco. Si trascinano in basso e si calpestano le radici di questo Paese, dove diritti e doveri si devono tenere per mano. Voi state non solo cancellando la parola «diritti», ma state anche umiliando quella dei doveri. State cancellando l'essenza di un'idea di società e di comunità. Ma questo Paese nel medio termine così non sta insieme e rischia di perdere una delle potenzialità vere, che è quella della coesione sociale, sulla quale si innestano la crescita economica e il futuro di una comunità.
Ultima questione: occorre che il Ministro della salute torni a fare il Ministro della salute. (Applausi). Sono due anni che non vedo sulla sanità alcuna risposta e alcuna reazione. Voglio fare un esempio, ma non in polemica, perché so che anche i colleghi della maggioranza hanno lavorato su questo. Avevamo presentato proposte per riconoscere le risorse che spettano a due importanti istituti di ricerca e cura in questo Paese, il CNAO a Pavia e il Bambin Gesù a Roma. Si tratta di risorse che sono già nel bilancio dello Stato, ma su questo il Ministro della salute ha espresso parere contrario, senza voler approfondire una questione fondamentale. Al Bambin Gesù esistono le cure fondamentali per i bambini e al CNAO esiste una delle eccellenze più importanti del nostro Paese per la cura delle persone più anziane. Come si fa a non considerare, ad esempio, gli obiettivi della sanità prioritari? Abbiamo bisogno, per garantire sviluppo e futuro economico a questo Paese, di mettere in sicurezza il Sistema sanitario universale, di favorire gli investimenti nella ricerca. Nella ricerca vi sono le eccellenze del Sistema sanitario che portano il diritto universale alla salute in alto. Se fermiamo la ricerca, il diritto alla salute rimarrà sempre meno qualificato, e per di più non rimarrà nella disponibilità di coloro che non hanno le risorse economiche per curarsi a pagamento con le risorse private. Rischiate di rompere uno dei princìpi cardine dell'unità nazionale e della qualità della vita in questo Paese.
Occorre che il Ministro della salute metta in campo le riforme necessarie e si impegni in prima persona in una questione che è prioritaria. Tra tutte le proroghe che abbiamo avuto di fronte, quella del sostegno alla competitività economica e quelle che potevano prorogare le risorse per garantire migliori servizi ai cittadini sono state negate. Di qui la nostra considerazione rispetto al fatto che i nostri valori e le nostre radici abitano altrove. Vi invitiamo a cambiare strada, perché non consideriamo le risposte che state dando al Paese utili a favorire una crescita economica inclusiva, in grado di affrontare il futuro e non di inseguire sempre le responsabilità del passato. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Occhiuto.
OCCHIUTO, relatore. Signor Presidente, solo poche parole perché abbiamo un po' di tempo, giusto per precisare alcuni aspetti.
Ho visto negli interventi dei colleghi della minoranza degli attacchi - a mio avviso - ingiustificati riguardo a questo provvedimento. In Commissione c'è stato un clima anche abbastanza teso a volte, ma soprattutto perché noi relatori, anche il Governo e la maggioranza abbiamo cercato di venire incontro alle richieste degli altri partiti e di altre forze politiche. Questo in esame è un provvedimento tecnico, in cui il Governo e il Parlamento si fanno carico di esigenze reali del Paese che riguardano il pubblico impiego, riguardano la previdenza, il welfare, la sanità.
Sulla rottamazione c'è stata una discussione e noi relatori avevamo presentato un primo emendamento in cui si riaprivano, così come è stato poi riproposto con l'emendamento presentato dalla Lega (il contenuto è quello). In realtà non si amplia la platea. Il direttore dell'Agenzia delle entrate è venuto a precisare qual è la portata di quel provvedimento; i cittadini e le imprese che hanno aderito alla rottamazione qualche anno fa e che poi hanno avuto problemi a pagare una rata, che magari è stata pagata in ritardo, oggi possono rientrare. Non sono evasori, perché hanno dichiarato. In questo momento rientrano con la stessa platea: si tratta di 3,8 milioni di persone o di persone giuridiche. Parliamo di 3 milioni di cartelle, quando in Italia ci sono 3,8 milioni di partite IVA; ma quelle non sono solo partite IVA, in quanto sono cartelle che riguardano anche l'IMU o i bolli auto. Ci rendiamo conto che questo è un problema molto serio e che non possiamo parlare descrivere queste persone come se fossero evasori.
Noi ci siamo fatti carico di queste problematiche e abbiamo tenuto un atteggiamento responsabile, molte volte trascurando anche le nostre proposte e i nostri emendamenti. Abbiamo creato tensione anche all'interno della maggioranza e con il Governo per perorare cause che erano di altri partiti, quindi mi sarei aspettato un atteggiamento onestamente molto più responsabile, perché questo è un provvedimento che forse è bipartisan, perché mette insieme le esigenze reali di questo Paese. (Applausi).
PRESIDENTE. I relatori Pirovano e Della Porta, e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.
CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1337, di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, nel testo proposto dalla Commissione.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, nel testo proposto dalla Commissione.
Ricordo all'Assemblea che, come stabilito nella Conferenza dei Capigruppo, passeremo alle dichiarazioni di voto sulla fiducia.
Quindi, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, passiamo direttamente alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1337, di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
MUSOLINO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MUSOLINO (IV-C-RE). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, Governo, ministro Ciriani, sottosegretario Castiello, inizierò questo mio intervento innanzitutto ringraziando il presidente Balboni, i relatori della 1a Commissione (di cui faccio parte), tutti i colleghi della Commissione e ringraziando anche il Governo, il Ministro e il Sottosegretario. È vero che abbiamo lavorato in condizioni di difficoltà, lo dobbiamo dire onestamente; ci siamo trovati a gestire un testo corposo, peraltro eterogeneo nel suo contenuto, noi che facciamo parte della 1a Commissione affari costituzionali e che normalmente non ci occupiamo di testi che riguardano le spese o l'economia. Ma il provvedimento ci è stata assegnato e noi abbiamo assolto il nostro compito e il nostro dovere, come è giusto che fosse. Nonostante anche i tempi assolutamente ristretti, devo dire che - come ha detto prima la relatrice Pirovano e mi voglio augurare che sia così, condividendo il suo auspicio - abbiamo inaugurato un diverso modo di lavorare in Commissione e diversi rapporti tra la maggioranza e l'opposizione. C'è stato un dialogo, effettivamente, e c'è stato un confronto devo dire anche molto ascrivibile alle capacità del presidente Balboni di gestire i lavori della Commissione. Altrettanto merito devo riconoscere al ministro Ciriani per la capacità e per la resistenza con la quale è stato in Commissione e ha continuato a interloquire con i vari Ministeri per ottenere, laddove possibile, le coperture necessarie a dare delle risposte all'opposizione.
Di questo gli va dato atto e merito.
Quindi, inizio questo intervento riconoscendo ciò che è giusto, come ha detto prima la mia collega, la senatrice Paita. Fare fermamente opposizione, nettamente, in maniera chiara, vuol dire anche essere leali, e essere leali significa anche riconoscere quando le cose vanno in un determinato modo: quando finalmente c'è stata una dignità nel lavoro della Commissione e in uno svolgimento dei lavori che ha riconosciuto a ciascuna delle parti meriti e capacità.
Detto ciò, molto già ha anticipato la mia collega e quindi io voglio essere breve in questo intervento, perché tanto è stato detto e non credo che sia necessario ripetersi. Il milleproroghe è un testo col quale notoriamente - questa è la nostra storia - il Governo cerca di rimediare su tutte quelle misure che non sono entrate nella legge di bilancio.
Che sia una proroga di termini per non far entrare in vigore una determinata disposizione o al contrario che sia, come nel caso specifico, un annullamento di determinate sanzioni o una riapertura di termini, in sostanza ciò che contraddistingue il milleproroghe è una eterogeneità di disposizioni che hanno lo scopo, in qualche modo, o di evitare una spesa o, al contrario, di incrementare un'entrata che in quel momento non c'è.
Sta di fatto che il modo in cui un Governo decide di spendere, dove investire o dove tagliare è la migliore dimostrazione, la prova pratica e concreta della visione che ha quel Governo; dalle scelte che compie sul bilancio e sul milleproroghe e in generale su tutti i provvedimenti di spesa si evidenziano chiaramente la sua linea di azione, la sua prospettiva politica, la sua visione di sviluppo. Se questa è la premessa, mi dispiace, perché questo milleproroghe conferma che, purtroppo, c'è una visione miope, una visione di breve corso, una visione che potrei definire quasi sfocata, proprio in senso letterale. È come se si inseguissero obiettivi fuggevoli e non si indirizzasse l'attenzione dell'azione di Governo su un fuoco, uno, che è lo sviluppo economico ed il rilancio del Paese, che in questo momento sono fermi. (Applausi).
Abbiamo ascoltato il Governo dire che, per il 2025, si attendeva un aumento del PIL. Lo abbiamo ascoltato. Con tanta convinzione ce l'ha detto, ma il dato è stato smentito. La crescita si è fermata e, tendenzialmente, addirittura è come se fosse andata indietro. Vedremo le stime del primo trimestre del 2025.
Noi non diciamo ciò con un malcelato sentimento quasi di vittoria. Al contrario, lo diciamo con una condivisibile delusione, che però al contempo ci motiva e ci spinge a dirvi che la strada che avete intrapreso da due anni e mezzo in qua è una strada rispetto alla quale dovete cambiare rotta e direzione. Voi dovete focalizzarvi sugli obiettivi importanti del Paese, che non possono essere certamente l'annullamento delle multe ai no vax. Francamente, non è questo l'obiettivo di un Governo che deve rilanciare e spingere l'economia. (Applausi).
Questo per due motivi. Il primo è che intanto, surrettiziamente, si è deciso di introdurre una norma per annullare le sanzioni amministrative per chi non si era sottoposto all'obbligo vaccinale, violando le disposizioni in vigore al tempo. Surrettiziamente si è detto che questo non comportava nessuna spesa: non è così, perché parliamo di sanzioni già irrogate, per le quali già sono stati formati i verbali, sono stati notificati e sono pendenti procedimenti per il recupero delle somme. Ciò vuol dire che quella entrata deve essere tagliata. Ci devono essere dei provvedimenti di sgravio.
Inoltre, non voler dichiarare il gettito che era stimato che lo Stato incassasse, che verrà meno per effetto di questo annullamento, è anche un messaggio, francamente, non edificante e anche antigiuridico. Stabilire che c'era un obbligo, che chi non l'ha rispettato è stato sanzionato e poi, improvvisamente, si annulla la sanzione. La sanzione, non l'obbligo, perché qui non viene detto che non era obbligatorio vaccinarsi, ma che le multe vanno annullate.
Questo è un concetto assolutamente antigiuridico, anche perché chi non si è vaccinato, è stato multato e ha pagato la multa, che fa? E chi invece si è vaccinato, adesso cosa dovrebbe dire allo Stato? (Applausi). Allora non era obbligatorio e io mi sono vaccinato per mia scelta? Non è così.
Quando i provvedimenti sono caratterizzati da incoerenza producono incertezza nel cittadino, non danno le risposte attese e soprattutto determinano uno stato di confusione, come quella scaturita dall'emendamento con il quale si è inteso riportare in vita le norme sull'autonomia differenziata che la Carta costituzionale aveva falcidiato. Si è deciso di riportarla in vita, stabilendo che del lavoro svolto dal comitato per i LEP si farà uso ai fini della determinazione di tali livelli. Anche in tal caso non è accettabile che in un provvedimento come il milleproroghe si metta mano a una materia sulla quale si è già pronunciata la Corte costituzionale (Applausi) e si finga che quelle disposizioni siano ancora vigenti. Non è un comportamento responsabile da parte di un Governo.
Avete scelto di non dare le risorse alla sugar tax o, meglio, alla proroga della sua entrata in vigore; non è dato sapere se farete un provvedimento a parte. Nel momento in cui avete scelto di non dare risorse per questa misura e invece togliere le multe ai no vax, ci confermate nuovamente che non vi interessa il settore produttivo, né di stabilire dove volete indirizzare la vostra spesa. Avete scelto di non dare risorse al settore della moda per il quale erano stati presentati numerosi emendamenti. Avete scelto di non dare risorse al settore idroelettrico e, anche in tal caso, erano stati presentati numerosi emendamenti.
Se la crescita è ferma, se il costo della vita e l'inflazione aumentano, se le tasse che voi vi eravate impegnati ad abbassare sono aumentate, se le accise, che avevate detto avreste abbassato, sono aumentate (ricordo che avete aumentato l'accesa sul gasolio e il costo dei tabacchi), se, in generale, l'imposizione e, quindi, le imposte indirette sono aumentate, significa che quelle che vengono più colpite sono le fasce di reddito più basse. È infatti un'imposizione che colpisce in maniera indiscriminata, gravando chiaramente in misura maggiore sulle fasce di reddito che hanno più difficoltà.
Se poi per il tramite del vostro cuneo fiscale, tanto decantato come misura ormai stabile e armonizzata, avete finito per colpire esattamente le fasce più basse di reddito, alle quali sostanzialmente avete apportato la perdita dell'equivalente del bonus che il Governo Renzi aveva introdotto stabilmente con i cosiddetti 80 euro fissi al mese in busta paga, che cosa ci resta da dire su questo milleproroghe (Applausi) se non che dovete cambiare strada?
Per quanto riguarda la rottamazione o, meglio, la riammissione in termini delle domande dei soggetti che erano decaduti dalla rottamazione-quater, la questione in Commissione è stata oggetto di un ampio dibattito. Voglio dire soltanto una cosa. Dovete dire grazie a questa opposizione perché l'emendamento originariamente presentato non prevedeva neanche le coperture, come se non si prevedesse una perdita sul gettito stimato per effetto della rottamazione. Non è così, tant'è vero che nella riformulazione sono comparse magicamente le somme che prima non c'erano.
Anche quello volto a togliere ed eliminare da questo emendamento la riapertura dei termini per il concordato fiscale è stato un lavoro importante da parte delle opposizioni. Occorre che ci si metta d'accordo: o questo Governo intende puntare sulla crescita e sullo sviluppo mettendo le risorse e facendo pagare le tasse oppure continua a perdere le sue somme per cercare di accontentare quelli che non possono pagare le tasse e non investe sullo sviluppo. O l'uno o l'altro, tertium non datur. (Applausi).
Per tali ragioni il Gruppo Italia Viva - Il Centro - Renew Europe esprimerà un voto contrario sul provvedimento al nostro esame. (Applausi).
GELMINI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GELMINI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signor Presidente, cerchiamo innanzitutto di inquadrare correttamente il milleproroghe e diciamo con chiarezza che esso non è la legge di bilancio. (Applausi). Non è il luogo nel quale provare a soddisfare le legittime aspettative di tutti i partiti. È, sì, un appuntamento fisso, una sorta di protocollo dell'attività parlamentare, qualcosa a cui tutti i Governi e tutte le maggioranze ricorrono per provare a procrastinare alcune scadenze.
Preferiremmo tutti fare a meno del milleproroghe, ma ci sarà una ragione se negli ultimi vent'anni ogni Governo e ogni maggioranza hanno dovuto ricorrere a questa misura.
Più che rimpallarsi le responsabilità tra maggioranza e opposizione, forse questo dovrebbe suggerire il fatto che sono la farraginosità e il cattivo funzionamento della macchina dello Stato a determinare la necessità di inserire in un unico provvedimento la proroga di tante scadenze. Pertanto, più che richiedere soldi e risorse per soddisfare le esigenze di ogni Gruppo parlamentare, l'impegno che dovremmo assumere oggi in questa sede è quello di renderci conto che, attraverso un miglioramento della macchina dello Stato, dovremmo, da un lato, garantire la certezza del diritto, per agevolare gli investimenti e la vita degli imprenditori, di chi lavora e produce, e, dall'altro lato, accelerare le norme di attuazione. Come legislatori, dovremmo infatti renderci conto che troppe volte passa un tempo enorme tra l'approvazione di una riforma, di una legge, e la sua attuazione.
Venendo al merito del provvedimento in esame, io credo che siano tantissimi i settori toccati; vi è però un filo rosso che lega i suoi diversi punti ed è il tentativo di semplificare, di tenere insieme misure che funzionano e che non sono state del tutto attuate. Pertanto, proprio per questa ragione, per l'impronta pragmatica legata al buonsenso, all'ascolto dei ceti produttivi, come Gruppo reputiamo che questo provvedimento sia buono, utile e pragmatico. Parto dalla sanità, perché è uno degli elementi più significativi. Io credo che aver prorogato degli strumenti eccezionali, costruiti durante la stagione del Covid, e consentire alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di continuare a fruire di questi strumenti per far fronte alla carenza di personale sia un fatto positivo, che va nella direzione di salvaguardare e rafforzare il sistema sanitario nazionale alle condizioni date, con le risorse che ci sono a disposizione, provando anche a utilizzare i medici in quiescenza, a sostenere la classe medica anche attraverso dei contratti a termine di diritto privato, perché sappiamo che c'è un bisogno molto forte di medici e di operatori sanitari.
C'è anche una questione che, per onestà intellettuale, desidero affrontare in questa sede e che personalmente mi convince meno. Mi riferisco a quella delle multe ai no vax. È ormai una questione marginale, perché grazie a Dio siamo fuori dalla pandemia e siamo fuori dal Covid, ma lasciatemi dire che saremo sempre dalla parte della scienza e dei vaccini, che hanno salvato milioni e milioni di persone. (Applausi).
Accanto alla sanità, ci sono misure sul terzo settore e altre che vanno dal turismo alla sostenibilità ambientale. Mi soffermo su tre questioni che ci stanno particolarmente a cuore. La prima: consentire alle imprese, agli artigiani, alle piccole e medie imprese di assumere a tempo determinato per dodici e ventiquattro mesi. So che chi sosterrà il referendum contro il jobs act non potrà essere d'accordo con le mie parole, ma noi, da liberali, pensiamo che siano le imprese a creare posti di lavoro, quindi un minimo di discrezionalità agli imprenditori per poter decidere la durata di un contratto, se vogliamo mantenere l'occupazione, dobbiamo pur darla.
C'è poi un altro tema che ha creato grande tensione, cioè la cosiddetta rottamazione. Al riguardo vorrei usare parole chiare: i grandi evasori, per evadere ed eludere il fisco, non aspettano la rottamazione-quater o quinquies; (Applausi) semplicemente spostano le sedi delle loro società nei paradisi fiscali. Capisco che per la sinistra è difficile comprenderlo, ma in questo Paese c'è anche un'evasione di necessità, legata all'incapacità delle persone di far fronte, magari, ad una rata del fisco. Noi non vogliamo aiutare i furbetti, ma viviamo in mezzo alla gente e comprendiamo le difficoltà delle persone e delle imprese e pensiamo che ogni impresa che chiude perché non è in grado di pagare il fisco non sia un motivo di soddisfazione, ma un problema per questo Paese. Per questo abbiamo pensato queste misure. (Applausi).
Mi spiace che non sia stato sottolineato anche il lavoro fatto in Commissione. Io desidero ringraziare il presidente Balboni, il ministro Ciriani, i relatori, tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione, perché disconoscere il lavoro prezioso che, in maniera trasversale, è stato fatto in Commissione è un grave errore.
Ciò vuol dire svilire il nostro ruolo e il lavoro che stiamo facendo. Attraverso quel lavoro sono passati l'emendamento di Italia Viva sul tema della prevenzione, un emendamento di Noi Moderati sul contrasto alla povertà educativa e altri emendamenti sulle scuole e sulla ricetta elettronica. Cerchiamo di dare valore al Parlamento.
Mi avvio a concludere. Prima la collega Musolino ha parlato dei LEP. Da convinta autonomista, ritengo sia stato un errore l'approccio ideologico all'autonomia differenziata di Calderoli, ma, comunque la si pensi con riferimento all'autonomia, fare salvo il lavoro fatto dal Comitato presso il Ministero per gli affari regionali e le autonomie a favore dei LEP è sacrosanto. La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni è infatti un modo per rendere trasparente la spesa pubblica, consentire al cittadino di avere più potere quando vota e misurare i risultati ottenuti dal decisore politico. È inoltre l'unico modo per superare i divari.
Per tutte queste ragioni, il voto del nostro Gruppo sarà convintamente favorevole. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Alessano», di Alessano, in provincia di Lecce, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1337
e della questione di fiducia (ore 19,02)
MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei iniziare questo secondo intervento da dove ho finito il primo.
Si continua a sottolineare una serie di cose fatte. Certo, durante l'esame di questo decreto milleproroghe sono stati approvati una serie di emendamenti anche dell'opposizione, compresi quelli presentati da me. Il problema, però, è: qual è l'immagine che il Paese ha del milleproroghe? C'è un primo dato. Nel decreto milleproroghe sono state affrontate la questione della rottamazione delle cartelle e di premiare i no vax. Questo è il messaggio arrivato ai cittadini italiani.
Quanto agli altri temi, non si discuterà di cosa abbiamo fatto in tema di sanità perché non c'è nulla. Le liste di attesa non vengono affrontate. C'è l'attacco da parte del centrodestra a una persona straordinaria come Cartabellotta, che invece è una persona in grado di darci un contributo sulle disfunzioni della sanità. Voi continuate a dire che intervenite, ma guardiamo in faccia la realtà. Se dobbiamo richiamare le persone che sono in quiescenza è perché i giovani se ne vanno via da questo Paese. Parliamoci chiaro: molti giovani studiano e poi escono da questo Paese senza voler più ritornare per via delle condizioni economiche e sociali e perché non hanno prospettiva. Questo è il dato che abbiamo di fronte.
La sanità è al collasso. Lo diceva prima la senatrice Paita e non lo ripeto perché voglio discutere di altre cose. Le persone devono aspettare anni per fare gli esami di cui hanno bisogno. È un fatto complicato. Questo sistema non funziona da nessuna parte: non funziona al Sud (una volta si accusava il Sud), ma neanche al Nord, nemmeno in Lombardia. Funziona molto spesso il privato, ovviamente, ma non il pubblico. È sottostimata la spesa perché - è inutile girarci intorno - tutti fanno riferimento al PIL, mentre voi dite in termini nominali di aver aumentato la spesa. Ma il problema non si risolve.
Molti emendamenti hanno affrontato il tema del precariato. Quali risposte sono state date? Le persone che lavorano in particolare nel pubblico pensano e sperano di avere una carriera a scorrimento.
Sperano, dopo anni che sono precari, di poter entrare nella pubblica amministrazione. Vi sono precari su precari e, ovviamente, quando un lavoratore o una lavoratrice è precaria non si sente libera, perché non è in grado di progettare il suo futuro. La precarietà è la morte del futuro. Qui non c'è nessun intervento sulla questione delle graduatorie o della pubblica amministrazione.
Insisto: abbiamo fatto una discussione nella quale ci è stato impedito, con una dichiarazione di improponibilità, di presentare una serie di emendamenti sul terreno della moda, un settore del quale ci riempiamo la bocca quando parliamo del made in Italy. È uno tra i settori italiani più illustri e che ci viene riconosciuto nel mondo, ma tutti sappiamo che è un settore in crisi. Sappiamo anche che non solo è in crisi, ma in esso c'è addirittura il caporalato, ci sono ancora lavoratori sottopagati. Allora, perché non si affronta ad esempio la questione del salario minimo, ma la si boccia? Qual è lo strumento per garantire la gestione delle difficoltà che oggi ha quel settore?
In questo milleproroghe non c'è nulla. Non c'è stata la volontà politica di mettere a disposizione i quattrini, perché ci vogliono dei soldi in questa direzione; a parole c'era la volontà da parte di tutti, ma nei fatti non c'è stata. La conseguenza è che quel settore rimane più scoperto di altri, perché intreccia una serie di piccole e piccolissime realtà che a noi sfuggono, a tutti sfuggono, che però hanno bisogno di copertura e questa non c'è.
In sostanza, quindi, i temi della sanità, del precariato, la questione delle tutele sociali non ci sono. Se uno si chiedesse che cosa avete affrontato nel milleproroghe, quello che ricorderebbe è che avete stabilito che si premiano i no vax e si premiano quelli che non hanno pagato le tasse, anche rispetto a un concordato vantaggioso che avevano raggiunto. Questo è il messaggio che esce da questo decreto milleproroghe. Per questo la mia contestazione è nel merito del provvedimento.
In più, sul terreno degli enti locali, continuiamo a scaricare la questione sugli enti locali in difficoltà, ma questo Paese è fatto da migliaia di Comuni. Ad esempio, sui Comuni piccoli e sulla questione dei segretari comunali, tutti sappiamo che c'è carenza e che mancano, ma in qualche modo bisognerebbe trovare una risposta. Qui c'erano delle proposte per poter intervenire su questo. Non si sono trovate le risorse, allora non c'è la volontà politica di trovare le risorse. Questo è il punto.
Quelli che sto elencando sono fatti concreti che la gente vive sulla propria pelle, non fatti astratti. Sono problemi che devono essere affrontati tutti i giorni. Rispetto alla questione del PNRR, i piccoli Comuni hanno il problema, ad esempio, dell'assenza dell'Ufficio tecnico comunale e quindi il rischio è che, avendo avuto il finanziamento e magari iniziato i lavori, se non sono in grado di chiudere, perdono anche queste risorse e sono costretti ad andare avanti. Chi li paga poi? È il Comune che deve tirare fuori i soldi?
Noi continuiamo a parlare, ma io vorrei che il Parlamento si rapportasse a quello che succede quotidianamente nella società e che facesse non delle cose rivoluzionarie, ma concrete. Invece no; ci sono alcuni finanziamenti, ad esempio 120.000 euro per il Comune di Sotto il Monte o 120.000 euro per il Comune di Padre Pio, perché c'è il Giubileo. Francamente devo dire che in questo caso sono mance ed è vergognoso: lo trovo offensivo per l'intelligenza delle persone.
Però, nel milleproroghe non c'è solo questo, ci sono decine di altre cose.
Magari si pensa che il senatore o il deputato deve rapportarsi con il territorio - io non sono mai stato in maggioranza ed è la prima volta che sono in Parlamento, quindi non ho questa esperienza - e certamente deve rispondere anche in termini di relazione. Succede in Regione e dappertutto. Questo secondo me è un malcostume, una cosa sbagliata.
Non potete chiederci di essere d'accordo su questa impostazione. Per tale ragione voto e voteremo convintamente contro, perché è l'impostazione che non condividiamo, che è proprio alternativa. In sostanza, alla fine i grandi imprenditori eludono il fisco portando le proprie aziende in Olanda o in altri Stati; una serie di altri soggetti che non hanno la trattenuta diretta possono evadere o sperare che un giorno faranno loro una deroga o la rottamazione. Gli unici che continuano a pagare in questo Paese sono - lo sottolineo ancora una volta - i lavoratori dipendenti e i pensionati. Speriamo che non si incavolino e incomincino a dire che sono stufi di essere gli unici a pagare.
TERNULLO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TERNULLO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, gentili colleghi, rappresentanti del Governo, sottosegretario Castiello, intanto il mio ringraziamento va davvero a tutti noi commissari e in particolare ai tre relatori, i senatori Occhiuto, Della Porta e Pirovano. Un altro ringraziamento dovuto va all'abile direttore d'orchestra - così l'ho voluto definire -, il presidente della Commissione Balboni, perché davvero ha saputo misurare il lavoro di tutti noi e quindi dei propri orchestrali. Dico questo perché tengo davvero a sottolineare che quando si lavora per un provvedimento così corposo, come lo è appunto il decreto-legge milleproroghe, si lavora sempre per il bene del territorio. Quando si lavora per il bene del territorio non esistono steccati politici, come ho affermato oggi anche in una dichiarazione alla stampa. L'esempio che posso portare sta proprio in un emendamento che è stato accolto da questo Governo, a prima firma del senatore Nicita, che ringrazio per averlo presentato e al quale ho apposto anche la mia firma. Si tratta di un emendamento che riguarda la proroga dei lavori del tavolo tecnico sul tema del sisma del 1990. Questo è un chiaro esempio del fatto che davvero abbiamo lavorato trasversalmente.
Noi di Forza Italia abbiamo presentato tantissimi emendamenti, alcuni dei quali sono stati accolti, mentre per altri abbiamo dovuto, sia per esigenze di finanze, sia per altri problemi di inammissibilità, trasformarli in ordini del giorno. Sono state accolte anche tantissime integrazioni al testo, che provenivano, come dicevo, sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Lo spirito che ha animato le nostre proposte è stato quello della semplificazione delle procedure. Un'altra motivazione per cui davvero abbiamo lavorato è stata quella di rendere sempre più puntuale l'utilizzo dei fondi disponibili. Cito la proposta di poter non revocare i contributi pubblici dove sia già stato stipulato il contratto di affidamento dei lavori, quindi i lavori devono proseguire utilizzando al meglio le risorse.
Un nostro ordine del giorno ha chiesto lo slittamento dell'entrata in vigore della sugar tax, la famigerata tassa che colpisce purtroppo i produttori di bevande zuccherate o di prodotti dolciari; una tassa che ereditiamo dai Governi precedenti e su cui chiediamo davvero al Governo di mettere la testa e di abolirla al più presto.
Vorrei segnalare, infine, un tema che riteniamo molto importante per i cittadini e soprattutto per la sicurezza e per gli uomini in divisa. Il Governo ha ritenuto di non poter accogliere un emendamento di Forza Italia che vedeva primo firmatario il presidente Gasparri (perché appunto era un emendamento fortemente voluto da Forza Italia) e che prevedeva il ripristino del turnover al 100 per cento delle Forze dell'ordine.
Devo dire, però, che abbiamo apprezzato che il Governo abbia preso l'impegno ad affrontare la questione in un prossimo provvedimento. Comprendiamo - come ho detto pocanzi - che c'è un problema di copertura finanziaria, ma siamo convinti che la sicurezza dei cittadini, attraverso un puntuale impiego delle Forze dell'ordine sul territorio, debba essere decisamente garantita.
Fatte queste brevi considerazioni, dichiaro il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. (Applausi).
MAIORINO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAIORINO (M5S). Signor Presidente, faccio innanzitutto una premessa di metodo in merito all'approccio che il mio Gruppo, il MoVimento 5 Stelle, ha avuto rispetto a questo provvedimento, il proroga termini o milleproroghe che dir si voglia. Come Gruppo, non abbiamo voluto instaurare una lotta politica. Ho detto che non avremmo fatto una lotta politica su un provvedimento routinario e d'abitudine, che rappresenta soltanto lo spostamento dei termini e che tante categorie pubbliche e private di questo Paese aspettano, e l'ho comunicato ai colleghi di maggioranza e ai colleghi di opposizione. Dopotutto si tratta, appunto, di un provvedimento routinario. Cosa potrà mai andare storto?
Non l'avessi mai pensato. L'epopea inizia l'8 gennaio. Questo provvedimento è stato incardinato in Commissione affari costituzionali l'8 gennaio, quindi immediatamente, il primo provvedimento incardinato dopo la pausa natalizia. Il 22 gennaio scadono i termini per la presentazione degli emendamenti, cioè per la presentazione, da parte di ciascun Gruppo, delle proprie proposte di modifica o di integrazione. Ebbene, noi presentiamo 160 emendamenti; non mi sembra una cifra elevatissima. Nell'insieme gli emendamenti sono un migliaio e già il panico si comincia a diffondere nella maggioranza, mentre solo nell'ultima settimana cominciano ad arrivare alla spicciolata emendamenti dei relatori, ossia emendamenti del Governo sotto mentite spoglie, tra cui un emendamento sul quale tornerò, quello famigerato, che ha occupato giustamente tante pagine di giornale, sulla rottamazione delle cartelle e sulla seconda edizione del concordato preventivo (visto che la prima aveva avuto un grandissimo successo).
Ebbene, cosa accade? Accade che la nostra disposizione alla collaborazione rispetto a questo provvedimento rimane comunque salda. Ci viene chiesto di ridurre i nostri emendamenti a 45 e noi diligentemente riduciamo i nostri emendamenti a 45. Poco dopo, ci si dice di ridurli di un terzo. Lì c'è stata una piccola diatriba: ridurli a un terzo oppure di un terzo? Di un terzo. Bene, allora ne presentiamo 30. Poi mi arriva una telefonata: senti, ne puoi presentare cinque? Perché? Perché il MEF non riesce a presentare i pareri, non riesce a fare la relazione tecnica su 30 emendamenti. Ma ci volete prendere in giro? Il MEF, il Ministero dell'economia e delle finanze non riesce a presentare pareri e relazione tecnica.
Vi siete prodotti in una gestione circense di un provvedimento routinario. (Applausi).
Avete trasformato quest'Aula in un tendone da circo. Una piccola nota a margine sui relatori: i relatori, eccezionalmente, sono tre, e cioè uno per la Lega, uno per Forza Italia e uno per Fratelli d'Italia. Poi si è capito perché erano tre: non per equanimità, ma per controllare che uno non facesse gli sgambetti all'altro, cosa che poi invece è successa. E non è successa dietro le quinte, ma è successa alla luce del sole, all'interno della Commissione, con grida, parole grosse e panico. (Applausi).
Davvero abbiamo assistito a scene surreali, indegne della gestione di un provvedimento così importante, perché atteso da tante categorie; a colpi bassi, fino alla presentazione di un emendamento, il cosiddetto emendamento Lotito, non segnalato e messo in votazione senza che i relatori ne fossero minimamente a conoscenza. Quindi, davvero in piena notte è scoppiato il panico, perché le forze di maggioranza si sono aggredite tra loro e i relatori sono stati mandati in maniera bendata, senza pareri, in Commissione.
Signor Ministro, devo dire che io non ho mai visto una gestione di questo tipo su un provvedimento routinario e abitudinario come il decreto proroga termini che - come hanno detto anche tutti i colleghi di maggioranza o di opposizione che mi hanno preceduto - arriva tutti gli anni. È stata una gestione davvero folle.
Si diceva che noi su questo provvedimento non facciamo battaglia politica. Cosa potrà mai esserci? Anche qui, invece, siete riusciti ad infilare il vostro tratto distintivo, quello della propaganda più becera e a buon mercato. Cosa avete messo nel decreto, dunque? Partiamo dalla rottamazione delle cartelle.
Avete chiamato i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate forse per tranquillizzarci, ma non ci avete tranquillizzato per niente. I rappresentanti dell'Agenzia delle entrate ci hanno detto che si stima che l'ammanco per le cartelle non pagate ammonti a cento miliardi. Cento miliardi sono quattro finanziarie: quattro finanziarie! (Applausi).
Il superbonus l'avete ben superato, ma adesso ci arrivo a quanto avete superato il superbonus. Cento miliardi sono quattro finanziarie, ma voi, invece di preoccuparvi di curare un sistema che presenta falle da tutte le parti, ovviamente andate a favorire chi non paga. Quindi, nuovamente il Paese si divide tra i fessi, quelli che pagano, e i furbi, gli scorretti, quelli che non pagano. (Applausi).
Lo stesso comportamento avete adottato sul piano ideologico, perché avete fatto la stessa cosa con i no vax. Cancellate le sanzioni dedicate ai no vax e cancellate le sanzioni per gli esercenti che, nonostante le chiusure, hanno aperto. Quindi, il ristoratore che ha abbassato la serranda, obbedendo alla legge e rispettando le leggi, è un fesso. Invece, quello che ha aperto ed è stato sanzionato, oggi non paga più, grazie a voi. Questo è un messaggio meraviglioso che lanciate ed è propaganda a spese delle brave persone, di quelli che le tasse le pagano.
Neanche la dignità di pagarvi la propaganda politica di tasca vostra: la fate pagare alle brave persone. Così come le brave persone pagano quest'altra propaganda. Sul «Domani», oggi gli italiani vengono informati che cento lavoratori dei CPR in Albania sono stati licenziati. Quindi, il costo di oltre un miliardo, cui si aggiunge il costo della Meloni Crociere, con i migranti sbattuti a destra e sinistra per il Mediterraneo, sempre a spese di chi le tasse le paga, viene sostenuto dagli italiani, dalle brave persone.
Come ho detto, davvero noi ci eravamo posti nella postura più collaborativa. Mi viene in mente una cosa che vi avevamo chiesto.
Vi avevamo chiesto, ad esempio, visto che vi piace togliere le sanzioni, di spostare l'entrata in vigore della sanzione di quelle persone che, a causa di una condizione medica, devono assumere dei medicinali che, però, le vostre nuove paranoiche regole del codice stradale voluto da Salvini - guarda un po' - li rende inabili a guidare, o dovranno altrimenti essere multati incolpevolmente. Avete respinto l'emendamento dicendoci che state pensando a sistemare questa cosa e chiedendoci di trasformarlo in ordine del giorno; ci avete bocciato anche l'ordine del giorno. (Applausi). Ma veramente?
Sebbene le nostre disposizioni iniziali fossero - come ho detto, molto propositive e collaborative - la vostra gestione circense e indegna di quest'Aula ci costringe a dire un secco no a questo provvedimento. (Applausi).
SPELGATTI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SPELGATTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, grazie al grande lavoro del Governo, dei relatori, di tutti i Gruppi e alla proficua collaborazione con le opposizioni, si è cercato di dare le maggiori risposte possibili ai vari settori interessati.
Ringrazio il presidente della Commissione Balboni, i vari Ministri e Sottosegretari, in particolare il ministro Ciriani, perché gli emendamenti migliorativi del testo sono moltissimi, provengono da tutte le forze, sia di maggioranza che di opposizione. Raramente si erano visti approvati così tanti emendamenti di minoranza, a testimonianza della volontà di dialogo e di lavoro nell'interesse del Paese. Le disposizioni nelle materie di competenza di ogni Ministero sono moltissime e non c'è il tempo materiale per illustrarle.
Non potendo in questo momento fare altro che citare sommariamente poche misure, pongo il focus sul tema della rottamazione delle cartelle esattoriali, così fortemente voluto dalla Lega, strumentalizzato dalle opposizioni, che però in tutti i Governi a loro trazione sempre hanno dato vita a provvedimenti analoghi. (Applausi).
Capisco che l'opposizione cerchi di cavalcare argomentazioni che facciano presa sulle persone, ma così viene data prova di una profonda sottovalutazione della memoria e dell'attenzione degli italiani. La necessità di questa rottamazione deriva dal fatto che il ceto medio non riesce a uscire dai debiti pregressi e stanno subendo procedure di recupero fiscale milioni di italiani onesti che, pur avendo dichiarato regolarmente i propri redditi, non sono riusciti a far fronte agli impegni assunti. Chi dichiara redditi non è un evasore e chi ha aderito alle misure ha mostrato il desiderio di onorare i debiti e cercare di ripartire libero da pesi e lacci al collo che non permettono di andare avanti. L'enorme platea di contribuenti interessati va dai cittadini che non sono in grado di far fronte a sanzioni e imposte comunali perché non arrivano a fine mese, alle partite IVA imprese che non hanno avuto entrate sufficienti in alcune mensilità per onorare la rata, stretti tra le tantissime scadenze nuove a finanziamenti o, ad esempio, alle rate dei prestiti garantiti dallo Stato, a seguito delle chiusure da Covid e via dicendo.
Definire questi milioni di italiani evasori è un'offesa gravissima. E, se vogliamo che l'Italia riparta al meglio, dobbiamo liberare le migliori energie degli italiani tutti, permettendo di rinascere a coloro che sono schiacciati, in modo che tutti possano reinventarsi e dare espressione a quell'eccellenza che, come italiani, abbiamo sempre saputo esprimere in ogni settore e ovunque nel mondo.
La misura odierna rappresenta solo un aiuto per cercare di ridare la possibilità a chi ha saltato delle scadenze di rimettersi in pari con i pagamenti, ma non risolve ovviamente alla radice il problema di un fisco non amico e di una tassazione troppo elevata, oltre che dell'infinità di problemi di questa società complessa in un Paese in cui fare impresa è diventata un'impresa quasi impossibile. Concedetemi questo gioco di parole.
Ci vuole una visione complessiva nuova e coraggiosa, ma intanto bisogna continuare a lavorare cercando di mettere a posto anche le cose più piccole che, per la quotidianità di tanti, però sono di grande aiuto.
Citando altre tra le tantissime misure fortemente volute, in particolare dalla Lega, ma ovviamente da tutto il Governo, soffermo l'attenzione sull'emendamento che rende strutturale l'utilizzo del Taser per un'aliquota di personale dei dipendenti della polizia locale in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza.
La sicurezza dei cittadini passa anche attraverso la possibilità, data a personale qualificato, di intervenire con mezzi adeguati per la difesa della legalità, ma con il giusto contemperamento della necessità di non usare armi atte ad offendere in maniera più pesante. (Applausi).
Si interviene poi sull'abrogazione di sanzioni Covid, chiudendo finalmente un capitolo che ha lasciato ferite profonde e indelebili nella società.
Nell'ottica, poi, di promuovere le differenziazioni delle fonti energetiche, si proroga la deroga per consentire maggiore flessibilità temporale nell'uso di combustibili alternativi da parte delle imprese che operano nel settore del cemento, al fine di contrastare gli impatti della volatilità dei prezzi e le conseguenti ricadute sull'economia reale. Si individua, a partire dal gennaio 2025, MGAS, gestito dal gestore dei mercati energetici (GME) e soggetto al monitoraggio dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), quale punto di cessione del gas prodotto, incrementando così la trasparenza sulla quantità e sui prezzi con cui tale gas viene ceduto. Viene prorogata la vigenza della norma che consente alle amministrazioni di procedere ad assunzioni senza previo svolgimento delle procedure di mobilità, in caso di procedure concorsuali bandite. Vi è, poi, la proroga del ruolo di Cassa depositi e prestiti nella gestione dei fondi europei, continuando a permettere alle amministrazioni pubbliche di avvalersi dell'attività di supporto tecnico, operativo e assistenza, oltre che di gestione di fondi.
Vengono prorogati di ulteriori dodici mesi i termini scaduti per l'esercizio della delega necessaria a intervenire per ampliare e precisare le categorie di interventi e opere che non vengono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica o ad autorizzazione semplificata. Si è prorogato il termine relativo alla palinatura delle piste sci, in modo quantomeno di finire la stagione, nella speranza che si intervenga a risolvere definitivamente la problematica.
Sono state individuate le nove Province per sperimentare la riforma della disabilità nelle quali si avvierà, a partire dal 2025, la sperimentazione del nuovo sistema previsto dal decreto legislativo n. 62 del 2024, che semplifica il sistema dell'accertamento dell'invalidità civile e introduce il progetto Vita. Ringrazio il ministro Locatelli per questa visione così innovativa nella presa in carico di persone con disabilità. È una sfida che prevede il superamento delle prestazioni, estremamente frammentate tra sanità e sociale, rendendo la persona protagonista della propria vita attraverso un progetto personalizzato e partecipato, che parte dai desideri della persona e risponde ai suoi bisogni. (Applausi). Sono particolarmente felice, anche perché Aosta è stata inserita in questo elenco.
È stato poi accolto l'emendamento della Lega e presentato anche da altri Gruppi che accoglie le richieste della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA) di prorogare i termini per frequentare corsi regionali, miranti ad acquisire la qualifica attualmente mancante per diventare meccatronici, meccanici ed elettrauto. La necessità deriva dalle modifiche normative che hanno accorpato queste due ultime figure professionali in quella di meccatronico. A causa dei ritardi delle Regioni nell'attivazione dei corsi richiamati, oltre 4.000 aziende rischiavano di veder cancellata la loro iscrizione al registro delle imprese e, conseguentemente, di essere costrette a cessare la propria attività, con ripercussioni enormi sulle aziende, ma anche sull'erogazione dei relativi servizi e sul sistema economico ed occupazionale.
Un altro emendamento riguarda la proroga del regime transitorio per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, oltre a quella per la disciplina speciale dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di avvocato, anche per l'anno 2025.
Si è salvata la stagione balneare 2025 che, in mancanza di un intervento normativo, avrebbe visto la compromissione della continuità del servizio di assistenza ai bagnanti, lasciando una percentuale altissima delle coste italiane sprovvista di bagnini di salvamento.
Si è prorogata la validità degli esami universitari per gli iscritti a quei corsi di laurea per cui il titolo stesso non costituisce contestuale iscrizione all'ordine professionale di riferimento, dando così la possibilità a tante persone di poter pensare di portare a definizione un ciclo di studi iniziato ma poi sospeso, così acquisendo nuove competenze e titoli che possono aprire nuove possibilità nella vita.
Concludo il mio intervento dicendo che il lavoro nella 1a Commissione e del Governo per valutare le richieste pervenute è stato molto intenso. Tante risposte sono state date, ma è evidente che in questo provvedimento non hanno trovato posto molte istanze. Sono però fiduciosa sul fatto che le esigenze che sottendono alle richieste giunte troveranno attenzione nei vari Ministeri competenti, che interverranno successivamente con altri provvedimenti.
Per tutti questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega. (Applausi).
GIORGIS (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIORGIS (PD-IDP). Signor Presidente, «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
Pieno sviluppo della persona umana ed effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale significano, anzitutto, garantire a ogni persona l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali e, quindi, garantire il diritto alla salute e a ricevere le cure necessarie, senza che i tempi di attesa siano tali da compromettere la possibilità stessa di una cura efficace. Significa altresì garantire a ogni persona il diritto all'istruzione (quindi contrastare la povertà educativa e l'abbandono scolastico) e il diritto alla sicurezza, che vuol dire un presidio di forze di pubblica sicurezza adeguato, investimenti per il recupero e la rigenerazione urbana, presidi di comunità, relazioni sociali, risorse. Garantire i diritti fondamentali significa contrastare la povertà e valorizzare e rafforzare la pubblica amministrazione, perché senza pubblica amministrazione non c'è diritto che sia esercitabile, non ci sono sicurezza, tutela della salute, istruzione, rigenerazione urbana, contrasto alla povertà educativa, giustizia (intesa anche come amministrazione della giustizia).
Come può la Repubblica garantire questi fondamentali diritti? Lo può fare solo se richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Non è un caso che questo principio fondamentale sia scritto nello stesso articolo che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Non c'è garanzia di diritti se non c'è adempimento di doveri. (Applausi).
Se si passa da un condono a una rottamazione, a un concordato, a una riammissione in termini e, poi, a un nuovo concordato e un nuovo condono, mi chiedo come si fa a garantire allo Stato quelle risorse necessarie per rimuovere gli ostacoli che la nostra Repubblica prescrive a tutte le istituzioni di fare.
Sottovalutare l'importanza della lealtà fiscale e dell'adempimento ai doveri significa compromettere le possibilità stesse della crescita e dello sviluppo per tutti. (Applausi). Il nostro sistema produttivo è in profonda crisi, la produzione cala, il potere d'acquisto dei lavoratori e delle pensioni diminuisce. Senza investimenti pubblici e una politica industriale, ma anche senza investimenti pubblici che consentano alle nostre imprese, ad esempio, di non sostenere i costi dell'energia come oggi stanno facendo e senza investimenti in grado di sostenere innovazione, è molto difficile che il nostro sistema produttivo possa uscire dalla crisi e produrre quella ricchezza che è necessaria per garantire i diritti a ogni persona.
Per queste ragioni riteniamo gravissima l'ennesima proposta contenuta in questo decreto-legge di una rottamazione che allo Stato e alla collettività costa in termini di risorse diversi milioni di euro e, se guardiamo al pluriennale, andiamo oltre le centinaia di milioni di euro; ma soprattutto rischia di costare in termini di messaggio che si lancia i cittadini, dicendo loro che soltanto i fessi pagano le tasse. (Applausi).
Attenzione: se il nostro debito pubblico non riusciamo a ridurlo e se noi non troviamo le risorse per garantire, appunto, diritti fondamentali e sostenere il sistema produttivo, alla fine il nostro Paese non avrà futuro, e il futuro del nostro Paese passa da un patto repubblicano che chiede a tutti i cittadini di adempiere al dovere di contribuzione fiscale. Naturalmente questo renderà possibile una maggiore giustizia e anche una riduzione della contribuzione fiscale per coloro che oggi le tasse regolarmente le pagano. Chi oggi regolarmente adempie ai doveri di contribuzione fiscale chiede a gran voce che questo dovere sia adempiuto da tutti, perché così potrà essere più mite il proprio contributo, e ci potranno essere più risorse per la crescita e per lo sviluppo.
Questo è un indirizzo politico che siete riusciti a portare fin quasi alle estreme e paradossali conseguenze in questo milleproroghe, perché abolite le sanzioni per coloro che si sono sottratti a un dovere di solidarietà, non vaccinandosi. Sia chiaro: avete previsto di abolire le sanzioni non anche per coloro che le sanzioni le hanno pagate, ma solo per coloro che non le hanno pagate (Applausi). E questo - lasciatemelo dire - è perfettamente coerente con il messaggio che vuole premiare tutti coloro che delle regole se ne fanno un baffo, tutti coloro che della solidarietà non sanno che farsene (Applausi), tutti coloro che di fronte a una pandemia hanno ritenuto di beneficiare della sottoposizione al dovere di vaccinazione di tutti gli altri. Questo è il punto. E se poi qualcuno ha adempiuto alla sanzione che è stata comminata, cosa gli state dicendo? Gli dite che è stato un fesso, perché bastava sottrarsi anche a quel dovere, perché tanto poi sarebbe arrivato un condono e sarebbe stato sollevato anche da quella sanzione.
Questo è il motivo per cui noi voteremo contro, al di là della discussione che si è svolta. Tutti quelli che hanno partecipato ai lavori della Commissione sanno che, di fronte ai numerosi emendamenti sui quali i relatori alla fine, a loro malincuore - lo voglio riconoscere: a malincuore, così almeno a noi è parso - hanno espresso parere negativo e anche il Ministro, al quale do atto di essersi prodigato per cercare di trovare le risorse, che cosa hanno sentito come risposta? Abbiamo sempre sentito la stessa risposta: il MEF dice che non ci sono le risorse.
Non ci sono le risorse per ridurre le liste d'attesa; non ci sono le risorse per sostenere le imprese; non ci sono le risorse per prorogare le graduatorie della pubblica amministrazione. Non ci sono le risorse per potenziare gli istituti di cura e di ricerca scientifica; non ci sono le risorse per contrastare fino in fondo la povertà educativa. Non ci sono le risorse per garantire fondamentali diritti e sostenere il nostro sistema produttivo, perché noi abbiamo chiesto che ci fossero misure che calmieravano il costo dell'energia e garantivano l'utenza anche dal probabile rincaro delle bollette. Anche su questo la risposta è stata: il MEF, purtroppo, non ce lo consente.
Allora spero che vi rendiate conto del danno che state facendo nell'immediato a coloro che continueranno a non poter esercitare fondamentali diritti, ad accedere alle cure necessarie e a ricevere un'istruzione adeguata. Spero vi rendiate conto del danno che state facendo anche alle generazioni future: con questa prospettiva politica il nostro Paese sarà ancora più povero. (Applausi).
Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 19,43)
DE PRIAMO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PRIAMO (FdI). Signor Presidente, questo provvedimento per noi ha rappresentato una sfida importante, perché l'obiettivo del buon governo passa per la capacità di costruire un ponte tra le proprie aspirazioni fondamentali, i propri programmi e la capacità di trasformarle in realtà, di concretizzarle. E questo ponte ovviamente poggia su pilastri fondamentali, come - nel nostro caso - le riforme o le norme strutturali che stiamo portando avanti, ma anche su pilastri magari meno visibili, che sono rappresentati da provvedimenti come questo, soprattutto quando vi si lavora - come è accaduto in 1a Commissione - con abnegazione ed impegno. Da questo punto di vista, voglio ringraziare il Governo, i tre relatori che hanno fatto un lavoro straordinario, il presidente Balboni che, con la consueta maestria, ha portato a termine il provvedimento, e la Commissione tutta.
A questo proposito, mi dispiace dover rispondere - lo faccio per suo tramite, signor Presidente - alla senatrice Maiorino, che ha parlato di gestione circense rispetto a questo provvedimento. Siamo stati per molte ore in Commissione negli ultimi giorni e francamente l'abbiamo vista molto poco (Applausi). Quindi, forse, quando parla di gestione circense, si riferisce a qualche altro luogo che avrà frequentato nelle ultime ore.
Un provvedimento come questo, di proroga dei termini, per definizione rischia di essere un provvedimento burocratico, privo di contenuti essenziali. Viceversa - e noi riteniamo che sia questo il caso - può essere un provvedimento che acquisisce, sia attraverso le impostazioni che vi ha dato il Governo sia attraverso il lavoro fatto anche in condivisione in Commissione, un significato, un contenuto politico, direi un'anima. In questo caso, l'obiettivo fondamentale di un provvedimento come quello in esame è di estendere l'efficacia di norme oppure, viceversa, di sospendere l'efficacia di norme, con un filo conduttore, che è quello di una maggiore efficacia della pubblica amministrazione e di un maggior sostegno al sistema Italia nel suo complesso. Il nostro obiettivo, ampiamente suffragato dai risultati e dai dati che parlano chiaro, che sono noti e rilevati a livello internazionale, è la crescita. Non vi è crescita se non si guarda alle imprese, anche in un provvedimento come il proroga termini, evitando che scadenze e rigidità burocratiche ostacolino investimenti, riforme e interventi che sono in essere.
Vi è stato - come dicevo - un grande lavoro a monte da parte del Governo; ma vi è stato anche un grande lavoro di Commissione, con molti emendamenti approvati anche dell'opposizione. Siamo riusciti, quindi, a mettere in campo un metodo condiviso, con oltre duecento emendamenti approvati, e allo stesso tempo abbiamo evitato - come è successo invece in anni passati - che questo provvedimento si snaturasse e andasse ad approvare misure del tutto fuori contesto.
È ovviamente impossibile andare a citare ora emendamenti e norme approvati, ma qualche esempio va assolutamente fatto. Ricordo ad esempio quelli che riguardano le Forze dell'ordine, con la proroga di graduatorie riguardanti i Vigili del fuoco e l'impegno a prorogare e a lavorare su quelle della Polizia di Stato. Vi sono poi gli interventi a sostegno dei Comuni, anche in relazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza e gli interventi a sostegno del settore dell'edilizia. Molti sono gli interventi in campo sanitario - li hanno citati molti colleghi anche non di maggioranza - come quello sul rinvio dell'obbligo di fatturazione elettronica per i medici, quello sul potenziamento dello screening mammografico oncologico o quelli su progetti sperimentali a sostegno delle persone con disabilità. In campo sociale cito l'emendamento della collega Gelmini, sottoscritto da noi di Fratelli d'Italia, e i progetti contro la povertà educativa. In campo sportivo ricordo gli interventi a sostegno del professionismo femminile, con l'ironia in Commissione del Partito Democratico quando abbiamo approvato l'emendamento, segno che evidentemente la parità di genere la nomina solo a parole, ma non la concretizza. (Applausi).
Poi vi sono anche importanti norme a tutela del comparto agricolo e di quello della pesca, con due milioni messi in campo per un programma triennale su pesca e acquacoltura, e tutte quelle a tutela del sistema industriale, per consentirgli di approcciarsi a nuove normative, anche in campo ambientale, in modo adeguato e progressivo. E ancora cito norme sulle infrastrutture o per la ricostruzione post-sisma. Mi piace anche evidenziare che abbiamo respinto un emendamento che avrebbe prorogato per altri sei anni la sperimentazione sugli animali. (Applausi).
Da questo punto di vista, prima di andare a concludere, mi vorrei soffermare su due punti, sui quali si sono concentrate molte delle polemiche messe in campo dall'opposizione, che francamente ci lasciano basiti. Abbiamo sentito molto parlare della norma che prevede una riapertura dei termini per una rottamazione già avviata -quindi non parliamo di altro che di questo - e che riguarda chi aveva aderito, ma non era riuscito a pagare interamente. Davvero voi credete che combattere l'evasione fiscale sia andare a colpire chi a fatica si sta rimettendo in piedi dopo gli anni della pandemia e dopo anni di oppressione fiscale? (Applausi)? Non pensate forse che la lotta all'evasione si fa andando a colpire chi è sempre stato fuori dai radar dello Stato e che - guarda caso - mai come con questo Governo è stato individuato? Noi ovviamente siamo ben lieti di portare avanti quel provvedimento.
Ci lasciano poi a dir poco perplessi le critiche sul tema delle cosiddette multe a chi si è sottratto agli obblighi vaccinali. Ci lasciano perplessi, pur non essendo assolutamente e non essendo mai stati no vax. Però, colleghi, voi veramente pensate che tutta la vicenda pandemica e tutta la gestione della vaccinazione sia stata svolta in un modo corretto? Noi qualche dubbio ce l'abbiamo. Abbiamo costituito una Commissione, ottimamente guidata dal senatore Lisei, che farà chiarezza su questo.
PRESIDENTE. Nave, si sente male? Chiamiamo l'infermeria.
DE PRIAMO (FdI). Ma nel frattempo vi segnaliamo che eliminare quelle multe è utile anche a tutela del bilancio dello Stato, perché in molti casi vi è una soccombenza dello Stato rispetto ad esse. (Applausi).
Voi vi scandalizzate. Noi, invece, con grande soddisfazione portiamo avanti questo provvedimento e, certi di essere usciti a dare un'anima e un contenuto allo stesso, esprimiamo il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (Applausi).
Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1337, di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.
Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario, anzi dalla senatrice Segretaria dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale, avvertendo che ho dato incarico agli Uffici di farsi indicare dai Capigruppo non più di un solo nominativo per Gruppo per una pre-votazione.
(È estratto a sorte il nome del senatore Lotito).
Invito la senatrice Segretaria a procedere all'appello, iniziando dal senatore Lotito.
(Il senatore Segretario Stefani fa l'appello).
Dichiaro chiusa la votazione.
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1337, di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, nel testo proposto dalla Commissione, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:
| Senatori presenti | 155 |
| Senatori votanti | 154 |
| Maggioranza | 78 |
| Favorevoli | 97 |
| Contrari | 57 |
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 202.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di martedì 18 febbraio 2025
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 18 febbraio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 20,16).
Allegato A
INTERROGAZIONI
Interrogazione su nuovi spazi per i detenuti in semilibertà presso l'istituto penale per i minorenni "Pietro Siciliani" di Bologna
(3-00813) (05 dicembre 2023)
Casini, Bazoli, Manca, Zampa. - Al Ministro della giustizia -
Premesso che:
l'istituto penale per i minorenni "Pietro Siciliani" di Bologna, composto da una sezione unica ed esclusivamente maschile, si articola in due reparti speculari sviluppati in un unico piano e ha una presenza media giornaliera di 40 ragazzi, raggiunta a seguito della riapertura di alcuni locali danneggiati dal sisma del 2012;
attualmente, come già avvenuto in passato, nell'Istituto sono presenti alcuni ragazzi che hanno maturato i requisiti per poter essere ammessi alla misura della semilibertà, ai sensi dell'articolo 48, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario;
secondo quanto disposto dal citato articolo 48 dell'ordinamento penitenziario "Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale. I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili";
la mancanza di una sezione autonoma ha avuto negli anni pesanti ricadute sui giovani detenuti, ostacolandone nei fatti la possibilità di poter usufruire della predetta misura;
il PNC, piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, prevede lo stanziamento di 30,6 miliardi di euro per la realizzazione di 30 interventi. In particolare, per la giustizia, sono stati stanziati 132,90 milioni di euro, suddivisi in due sub-investimenti;
gli interventi del sub-investimento 2, pari a 48,9 milioni di euro, sono stati destinati, su proposta del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC), agli istituti di alcune città e riguardano l'adeguamento strutturale, l'aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici su quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni e tra questi l'istituto penale per i minorenni "Pietro Siciliani" di Bologna;
tuttavia, non si hanno ancora notizie in merito alla costruzione di un'apposita sezione da destinare ai detenuti in regime di semilibertà nell'ambito dei predetti investimenti;
la mancata costruzione di spazi dedicati ai predetti detenuti finirebbe con il contraddire nei fatti quei principi educativi e di recupero sociale dei ragazzi, cui la giustizia minorile italiana ha saputo guardare negli anni e per i quali è divenuta un modello anche tra i Paesi membri dell'UE,
si chiede di sapere quando avranno inizio nell'istituto penale per minorenni di Bologna i lavori relativi alla sezione autonoma dedicata ai giovani detenuti in regime di semilibertà, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 48 dell'ordinamento penitenziario.
Interrogazione sul potenziamento degli uffici giudiziari per tutelare le indagini relative al contrasto delle mafie
(3-01453) (06 novembre 2024)
Rando, Furlan, Nicita, Basso, Camusso, Crisanti, Franceschelli, Giacobbe, Irto, La Marca, Malpezzi, Martella, Rojc, Sensi, Tajani, Valente, Verini, Zampa. - Al Ministro della giustizia -
Premesso che:
il 23 ottobre 2024 si è appresa la notizia che il boss Giuseppe Corona, condannato a 15 anni e 2 mesi in appello e accusato di riciclaggio e intestazione fittizia e sottoposto al regime di carcere duro, di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nell'istituto penitenziario Milano Opera, è stato rimesso in libertà dopo che sono scaduti i termini massimi di custodia cautelare;
la scarcerazione di Giuseppe Corona è arrivata a distanza di pochi giorni da un'altra vicenda analoga, che ha portato alla scarcerazione di nove boss trapanesi fedelissimi di Matteo Messina Denaro. Si sono riaperte le porte del carcere per scadenza dei termini di custodia cautelare per Nicola Accardo boss di Partanna, Vincenzo La Cascia, capomafia della cosca di Campobello di Mazara, il paese scelto da Messina Denaro per l'ultimo periodo della sua latitanza, entrambi al 41-bis, Andrea Valenti, parente dei favoreggiatori storici del boss di Castelvetrano, i Bonafede, Filippo Dell'Aquila, Angelo Greco, Calogero Guarino, Giuseppe Tilotta, Antonio Triolo, Raffaele Urso;
i problemi relativi alla dotazione organica dei tribunali stanno producendo effetti sui tempi dei processi, arrivando ad esiti preoccupanti come quelli evidenziati;
in questo modo si vanificano anni di indagini e intercettazioni da parte di magistratura inquirente e forze dell'ordine, con il concreto rischio di mandare un messaggio sbagliato ai cittadini e alle vittime delle mafie,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda avviare per potenziare gli uffici giudiziari, con particolare riguardo a quelli più esposti nel contrasto delle mafie.
Interrogazione sul contenimento della fauna selvatica
(3-01627) (23 gennaio 2025) (già 4-00498) (01 giugno 2023)
Fallucchi. - Ai Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'ambiente e della sicurezza energetica -
Premesso che:
la proliferazione incontrollata in Italia della popolazione di cinghiali e di altra fauna selvatica ha determinato negli ultimi decenni gravi problematiche per la sicurezza pubblica, l'agricoltura e gli equilibri ecosistemici;
per l'invasione delle strade da parte di animali selvatici, soprattutto ungulati, nel 2022 si è registrato un incidente ogni 41 ore, con 13 vittime e 261 feriti gravi;
non meno gravi sono i danni che i cinghiali provocano agli agricoltori, i cui terreni seminativi e colture vengono devastati con perdite economiche medie annuali pari a oltre 17 milioni di euro;
la popolazione di cinghiale (Sus scrofa), secondo uno studio di ISPRA e della Coldiretti, è stimata rispettivamente da 1,5 a 2,3 milioni di capi con tendenza ad aumentare a causa della capacità di questa specie di adattarsi a diversi ambienti e della mancanza di predatori;
la Puglia è una delle regioni in cui l'emergenza è maggiore. Le stime contano 250.000 animali selvatici (una vera e propria invasione) e questo comporta non solo la peste dei cinghiali, ma il serio rischio per l'incolumità delle persone, visto che è noto che oramai i cinghiali arrivano in massa fino ai centri abitati con le aree della Murgia barese e tarantina, del Gargano e del subappennino dei monti Dauni divenute purtroppo habitat dei cinghiali;
ad oggi il piano di monitoraggio e di gestione del cinghiale disposto dalla Regione Puglia è oggettivamente insufficiente, visto che a distanza di mesi dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1526/2021 la situazione è visibilmente peggiorata;
i dati mostrano in Puglia una superficie agricola utilizzata (SAU) di circa 1.415.597 ettari, collocandosi al secondo posto, dopo la Sicilia, a livello nazionale. Quindi è palese che il Governo regionale avrebbe dovuto e dovrebbe, vista la peculiarità del territorio regionale, intervenire in modo strutturale per tutelare l'economia regionale e delle sue imprese agricole (motore economico e sociale del territorio), nonché per la sicurezza dei cittadini;
in ambito agricolo, le colture più interessate dai danni da cinghiale sono i cereali autunno-vernini, il mais, vigneti, oliveti e frutteti, dove il danno maggiore è dovuto sia all'asportazione dei prodotti di cui si nutrono che all'azione di calpestamento e grufolamento che può determinare la distruzione o l'allettamento di intere colture che non possono più essere sottoposte a raccolta meccanica;
l'impatto del cinghiale incide in primis sulla conservazione delle specie animali e vegetali;
la perdita di ricchezza e diversità di specie, e quindi l'alterazione del funzionamento di un ecosistema costituiscono la principale conseguenza dell'impatto di questa specie. È quindi paradossale come la densità del cinghiale sia particolarmente elevata proprio nelle aree protette, primariamente vocate proprio alla conservazione della biodiversità;
considerato che:
il costante aumento della popolazione di cinghiali, su scala nazionale, ed in particolar modo nel territorio pugliese, richiede l'adozione urgente di una strategia di intervento, estesa a tutto il territorio nazionale, sulla base delle più aggiornate conoscenze scientifiche, che integri interventi di prevenzione dei danni e di contenimento delle popolazioni, e che assicuri prelievi selettivi e pianificati coerentemente con l'obiettivo prioritario di riduzione dei danni sotto ogni profilo;
l'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni nelle ultime settimane rappresenta un passo fondamentale per l'adozione di un piano straordinario per la gestione e contenimento della fauna selvatica da emanare dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con quello dell'ambiente e della sicurezza energetica,
si chiede di sapere con quali tempi, anche a seguito dell'intesa raggiunta con le Regioni, saranno attuati gli interventi previsti dal piano straordinario citato, e se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno individuare ogni utile azione volta a garantire la realizzazione delle attività necessarie alla gestione del fenomeno e al contenimento in caso di eventuale inerzia delle amministrazioni regionali.
Interrogazione sulle misure per garantire la sicurezza nel Comune di Venezia
(3-01510) (27 novembre 2024)
Martella. - Al Ministro dell'interno -
Premesso che:
nella serata del 25 novembre 2024 si è registrata a Marghera, nel comune di Venezia, una rissa che ha coinvolto una decina di persone e nel corso della colluttazione una persona di 40 anni ha riportato ferite mortali;
come riferito da fonti giornalistiche, lo scontro sarebbe maturato nell'ambiente degli "scatolettisti", ovvero quegli imbonitori di strada che, collocandosi sulle calli e sui ponti veneziani, tentano di carpire la buona fede dei passanti proponendo loro il "gioco delle tre scatolette";
in questa zona, proprio a ridosso del centro di Mestre, si è spostata una parte rilevante di microcriminalità legata allo spaccio che gravitava anche su via Piave, in prossimità della stazione ferroviaria;
per tali ragioni è molto cresciuta la preoccupazione tra i cittadini residenti che di sera, dopo una certa ora, preferiscono non uscire dalle abitazioni al fine di tutelare la propria incolumità;
il 20 settembre si era verificato un altro grave episodio, con l'uccisione di Giacomo Gobbato, morto a Mestre nel tentativo di soccorrere una donna aggredita in strada;
a riprova della crescente insofferenza della cittadinanza, il 28 settembre, si è tenuta un'imponente e partecipata manifestazione di protesta civica a Mestre per chiedere maggiore sicurezza. Ciononostante, le istanze della manifestazione sono rimaste inevase e senza riscontro alcuno;
appare, pertanto, di tutta evidenza come, per quanto encomiabile, l'operato delle forze dell'ordine non basti a garantire alla cittadinanza un adeguato livello di sicurezza in ambito urbano. Al fine di ristabilire l'ordine e il decoro urbano, occorre implementare una visione d'insieme per la città di Venezia, che coordini gli sforzi dei vari enti territoriali allo scopo unico di sottrarre alla violenza e al malaffare le zone più marginali della città,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire la sicurezza dei cittadini anche mediante una maggiore presenza di presidi territoriali delle forze di pubblica sicurezza;
se non ritenga, altresì, opportuno attivare un tavolo istituzionale permanente per la sicurezza, che veda il coinvolgimento anche del tessuto sociale per il ripristino della legalità e per scongiurare il ripetersi di drammatici episodi.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 151-BIS DEL REGOLAMENTO
Interrogazione su iniziative per sostenere la crescita e contrastare gli effetti dell'inflazione
(3-01685) (12 febbraio 2025)
Enrico Borghi, Renzi, Paita, Fregolent, Musolino, Scalfarotto, Sbrollini. - Al Ministro dell'economia e delle finanze -
Premesso che:
per il nostro Paese l'anno 2024 è stato caratterizzato da estreme difficoltà, con una crescita prossima allo zero e le principali stime e previsioni dell'Esecutivo riviste al ribasso, anche per l'anno 2025;
l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche per l'Italia dell'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), pubblicato il 5 febbraio 2025, certifica una revisione al ribasso della crescita rispetto allo scenario realizzato per l'esercizio di validazione del quadro macroeconomico del piano strutturale di bilancio di medio termine: il prodotto interno lordo, infatti, si espanderebbe dello 0,8 per cento nel 2025 e dello 0,9 nel 2026, rispetto all'1 per cento prospettato in ottobre 2024 per entrambi gli anni, proseguendo il percorso di decrescita dello scorso anno;
lo scorso 14 gennaio, la Banca d'Italia ha reso pubblica l'indagine sulle aspettative di inflazione e crescita del quarto trimestre 2024, nella quale si è assunto come i giudizi delle imprese sulla situazione economica generale siano peggiorati (30 per cento in più, rispetto al 21 per cento in più dell'indagine precedente), con deterioramento dei giudizi in tutti i settori: le valutazioni sull'andamento della domanda, che erano già divenute nel complesso lievemente negative in estate, si sono ulteriormente indebolite alla fine dello scorso anno, a causa dei giudizi più cauti delle imprese dei servizi e del diffuso peggioramento di quelli sulla domanda estera;
per le imprese le prospettive sulle proprie condizioni operative a breve termine sono complessivamente sfavorevoli a causa dell'incertezza economico-politica e imperversano i timori sull'andamento dei prezzi delle materie prime energetiche e, specialmente tra le imprese esportatrici, sulle politiche circa gli scambi commerciali internazionali: un quadro ulteriormente aggravato dalla decisione dell'amministrazione americana di imporre dazi e altre barriere commerciali ai prodotti europei, da cui deriverebbero gravi danni per la stabilità e la crescita dell'economia italiana, rischiando di aprire una fase di recessione;
sempre Banca d'Italia, il 28 gennaio, ha reso pubblica l'indagine nella quale si è certificato come siano lievemente allentati i criteri di offerta sui prestiti alle imprese mentre si siano irrigiditi quelli per l'acquisto di abitazioni: inoltre per la prima volta dal terzo trimestre 2022 è in aumento la domanda di prestiti delle imprese e da parte delle famiglie per l'acquisto di abitazioni, anche se imprese e famiglie faticano ad accedere a nuova liquidità, contraendo consumi e investimenti;
secondo l'ISTAT, nel quarto trimestre 2024, si stima come il PIL, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia rimasto stazionario rispetto al trimestre precedente e sia cresciuto nel 2024 dello 0,5 percento in termini tendenziali: di fatto, una crescita congiunturale nulla, sebbene nello scorso anno sia avvenuto l'inveramento dei progetti legati al piano nazionale di ripresa e resilienza;
la prospettiva, inoltre, per il 2025 non pare in alcun modo positiva, considerando la rapida ascesa dell'inflazione, dove i prezzi al consumo crescono del 2 per cento (5,1 per cento in più nell'anno precedente), cui si aggiunge un forte aumento del prezzo dell'elettricità e del gas: in particolare questi due costi risultano in forte ascesa, causando per il 2025, secondo le ultime stime, un aumento del 30 per cento, che si traduce in un rincaro, tra luce e gas, di 272 euro a famiglia;
sul tema del caro prezzo dell'energia, come riportano i recenti i dati pubblicati in data 23 gennaio 2025 da Confcommercio, le imprese italiane hanno affrontato significativi aumenti: in particolare, nel 2024 il costo dell'energia elettrica è aumentato del 51,9 per cento rispetto al 2019, mentre quello del gas è cresciuto addirittura dell'80 per cento;
le imprese italiane affrontano costi energetici superiori del 24 per cento rispetto alla media dell'Unione europea, con un prezzo medio di 100 euro per megawattora nel 2024, rispetto ai 76 della media europea, certificando così l'evidente difficoltà dell'attività imprenditoriale nel nostro Paese;
in materia di occupazione, a testimonianza del forte clima di sfiducia degli italiani, si segnala come il calo del numero di persone in cerca di un impiego si è associato tuttavia a un aumento del numero di individui inattivi, con maggiore evidenza nella fascia più giovane e in quella centrale della popolazione (35-49 anni): i motivi della mancata ricerca di lavoro sono per la maggior parte legati allo studio, ma aumenta anche la quota di quanti adducono motivi familiari e, lievemente, anche quella degli scoraggiati;
rispetto ai salari reali, infine, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, attraverso un'indagine svolta nel 2024, ha segnalato come gli stipendi reali nel nostro Paese siano peggiorati, con un calo registrato del 6,9 per cento rispetto al 2019: l'allarme riguarda soprattutto stagnazione dei salari reali tra il 1991 e il 2023, i quali in Italia sono cresciuti solo dell'1 per cento contro il 32,5 per cento della media dei Paesi dell'OCSE,
si chiede di sapere quali misure il Governo intenda adottare per riportare l'Italia su un sentiero di crescita, aumentare la produttività delle imprese e sostenerle rispetto a dinamiche inflazionistiche sui materiali e costi di produzione, nonché salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
Interrogazione sulle quote di partecipazione pubblica nella Rai e nelle società di infrastrutture per le comunicazioni
(3-01682) (12 febbraio 2025)
Bevilacqua, Barbara Floridia, Pirro, Marton, Pirondini. - Al Ministro dell'economia e delle finanze -
Premesso che:
la società RAI Way S.p.A., controllata da RAI S.p.A., gestisce le torri e le infrastrutture di trasmissione televisiva e radiofonica, configurandosi come un asset strategico per il sistema delle comunicazioni italiane, con rilevanti implicazioni per la sicurezza nazionale e per il servizio pubblico radiotelevisivo;
Rai Way è attualmente partecipata per circa il 65 per cento dalla RAI S.p.A., con il restante capitale in mano a investitori privati, ed è soggetta a obblighi di servizio pubblico che ne definiscono il ruolo centrale nel garantire la trasmissione dei contenuti della televisione di Stato;
nel dicembre 2024, RAI Way S.p.A., EI Towers S.p.A. (società proprietaria dell'infrastruttura di rete necessaria alla trasmissione del segnale del gruppo Mediaset del quale faceva parte) e il fondo infrastrutturale F2i hanno annunciato la sottoscrizione di un memorandum di intesa volto a esplorare una fusione tra RAI Way ed EI Towers, con l'obiettivo di creare un unico grande operatore nazionale nel settore delle infrastrutture di trasmissione televisiva e radiofonica, in grado di ottimizzare le risorse e le competenze tecniche esistenti;
il Governo, sfruttando quanto stabilito dal Governo pro tempore Draghi per mezzo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2022, ha indicato la volontà di ridurre la quota di partecipazione pubblica in RAI Way dal 65 fino al 30 per cento. Tale riduzione della partecipazione pubblica rischia di compromettere il controllo diretto su un'infrastruttura strategica, aprendo la strada a potenziali interferenze da parte di soggetti privati o stranieri, con ricadute sulla tutela dell'interesse nazionale;
nello stesso contesto si inserisce la vicenda di Sparkle, società strategica del gruppo TIM, che possiede e gestisce una rete globale di oltre 600.000 chilometri di fibra ottica, comprendente dorsali terrestri e sottomarine in Europa, Nord America e Sud America. Nonostante Sparkle possa rappresentare un asset fondamentale per la sovranità digitale del Paese, il Governo ha deciso di non acquistare, come inizialmente previsto e annunciato, il 100 per cento di Sparkle, ma di presentare un'offerta assieme a un fondo spagnolo (Asterion), che andrebbe ad acquisire il 30 per cento dell'azienda, lasciandone il 70 per cento in mano pubblica;
l'acquisto solo parziale di Sparkle, insieme alla riduzione della partecipazione pubblica in RAI Way e alle implicazioni della fusione con EI Towers, sembra delineare una progressiva perdita di controllo pubblico su infrastrutture cruciali per le comunicazioni e la sicurezza nazionale;
nei giorni scorsi si è parlato di un avvicendamento su TIM con il subentro di Poste a CdP, quelle stesse Poste di cui la Presidente del Consiglio dei ministri Meloni ha già annunciato la cessione di pezzi importanti nella logica neoliberista delle privatizzazioni, mentre la realtà è che TIM rischia di andare al 50 per cento ai francesi, con un combinato disposto Iliad-Vivendi, con l'eventuale inserimento del fondo britannico Cvc, riassetto di cui si sarebbe parlato il 4 febbraio 2025 nell'incontro tra il CEO globale di Iliad, Thomas Reynaud, e l'amministratore delegato per l'Italia, Benedetto Levi, con alti dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Governo, durante il quale i due manager avrebbero rappresentato l'esigenza di consolidare il mercato italiano delle telecomunicazioni per porre fine a una guerra dei prezzi, che sta deprimendo ricavi, profitti e investimenti;
a destare ulteriori preoccupazioni sono le dichiarazioni pubbliche di alcuni dirigenti di RAI Way, che hanno espresso interesse verso il modello Starlink, sviluppato da "SpaceX" di Elon Musk, in riferimento a possibili collaborazioni per superare il divario digitale in Italia;
il modello Starlink, basato su una rete globale di satelliti in orbita bassa (LEO), è considerato rivoluzionario per la connettività in aree remote, ma presenta criticità legate alla sicurezza dei dati, al controllo pubblico delle infrastrutture e alla possibilità di una dipendenza tecnologica da un attore privato straniero, noto per le sue decisioni imprevedibili, come dimostrato in contesti geopolitici complessi;
la crescente complessità del settore e l'interesse di attori internazionali richiedono una visione chiara e condivisa delle strategie di sviluppo delle infrastrutture digitali italiane, con particolare attenzione alla sicurezza nazionale, al rispetto degli obblighi di servizio pubblico, e alla tutela del pluralismo e della concorrenza,
si chiede di sapere:
quali siano le effettive motivazioni alla base della decisione di ridurre la quota statale in RAI Way fino al 30 per cento e come tale scelta si concili con la necessità di preservare il controllo pubblico su infrastrutture strategiche;
quali siano i contenuti specifici del memorandum di fusione tra RAI Way, EI Towers e F2i, e in che modo si intenda vigilare, affinché l'operazione rispetti i principi di trasparenza, tutela della concorrenza e protezione dell'interesse nazionale;
se si intenda fornire chiarimenti circa la coerenza strategica delle dichiarazioni pubbliche dei dirigenti di RAI Way sul modello Starlink e sugli eventuali progetti di collaborazione con la società di Elon Musk, alla luce delle implicazioni economiche, industriali e di sicurezza per il Paese;
quali siano le ragioni che hanno portato il Governo a rinunciare alla completa acquisizione di Sparkle e ad accettare il coinvolgimento di un fondo spagnolo nella gestione di un asset così rilevante per la sicurezza delle comunicazioni e per la sovranità tecnologica del Paese;
quali azioni siano state previste per garantire che eventuali modifiche nella governance e nella struttura proprietaria di RAI Way non compromettano la capacità della società di adempiere al suo ruolo di servizio pubblico, né pregiudichino la sicurezza e l'integrità delle infrastrutture;
in che modo si intenda rafforzare la trasparenza nelle strategie di gestione delle infrastrutture strategiche di telecomunicazione, inclusa RAI Way, e garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento in tutte le decisioni rilevanti per la sicurezza e il futuro digitale del Paese;
in che modo si ritenga di mantenere un forte presidio nazionale nell'asset strategico delle infrastrutture digitali italiane, con particolare attenzione alla sicurezza nazionale;
in che modo si intenda intervenire per salvaguardare, con riferimento a TIM, i livelli occupazionali e della concorrenza a favore degli utenti finali.
Interrogazione sulla riorganizzazione delle corti tributarie
(3-01683) (12 febbraio 2025)
Spelgatti, Borghesi, Romeo. - Al Ministro dell'economia e delle finanze -
Premesso che:
l'ordinamento giuridico italiano è costituito da numerosi organi giurisdizionali a livello nazionale, tra cui le corti di giustizia, le quali svolgono un ruolo fondamentale nella tutela dei diritti dei cittadini e nell'amministrazione della giustizia;
la giustizia tributaria è stata interessata da un'importante riforma che ha portato all'approvazione della legge n. 130 del 2022. Le novità più significative hanno riguardato la mutazione del giudice tributario, da onorario a professionale, la quale porterà ad una riduzione da 1.648 unità (2.238 con l'appello, dato al 2023) a 448 (576 con il secondo grado) del numero dei giudici tributari;
contestualmente, si sta studiando l'accorpamento degli uffici di primo grado, prevendendo un taglio del 62 per cento dei 103 tribunali fiscali italiani. Gli accorpamenti più consistenti riguarderebbero le regioni del Nord Italia, ad esempio, la Valle d'Aosta perderebbe l'unico ufficio giudiziario tributario, finendo accorpata alla Corte di Torino; in Lombardia, invece, Milano, Cremona e Bergamo andrebbero a incorporare Lodi, Mantova, Pavia, Brescia, Como, Lecco, Sondrio e Varese;
nell'ipotesi di ridimensionamento delle corti tributarie, si punta anche al taglio delle sedi distaccate di secondo grado. Nel piano elaborato scendono da 14 a 4, oltre ai 20 uffici d'appello presenti comunque in ogni capoluogo di regione. Ad esempio verranno meno le sedi distaccate di Pescara, in Abruzzo e di Latina, nel Lazio;
con riguardo all'andamento del contenzioso tributario, nel 2024 sono stati presentati 224.956 ricorsi (di cui 182.124 in primo grado e 43.832 in appello). Le definizioni sono state 218.451 (di cui 164.913 in primo grado e 53.538 in appello), mentre le pendenze registrate al 31 dicembre 2024 sono state pari a 259.370 (di cui 175.396 in primo grado e 83.974 in appello);
i dati 2023-2024 evidenziano un aumento del 30 per cento delle nuove cause, incremento che in parte può considerarsi temporaneo, poiché influenzato dall'abrogazione dell'istituto della mediazione;
considerato che la delega fiscale, di cui alla legge n. 111 del 2023, prevede la riorganizzazione delle corti tributarie, da attuare entro il 31 agosto 2025,
si chiede di sapere quali siano gli indirizzi che il Ministro in indirizzo intenda seguire per la revisione della geografia delle corti tributarie, al fine di contemperare l'esigenza di razionalizzazione ed efficienza del sistema con la garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale tributaria dei contribuenti.
Interrogazione su iniziative in ambito fiscale per contrastare l'erosione dei redditi
(3-01684) (12 febbraio 2025)
Tajani, Boccia, Losacco. - Al Ministro dell'economia e delle finanze -
Premesso che:
la legge 9 agosto 2023, n. 111, contenente la delega al Governo per la riforma fiscale, ha avviato il processo di riforma del sistema tributario prevedendo tra gli obiettivi da perseguire quello della riduzione della pressione fiscale quale passaggio necessario per stimolare la crescita economica e la promozione della natalità fermo restando il rispetto dei principi di progressività e di equità del sistema nel suo complesso;
la legge di bilancio per il 2025 ha previsto una serie di disposizioni volte, secondo l'intenzione del Governo, ha ridurre la pressione fiscale a carico delle fasce di reddito medie e per quelle basse, attraverso un complesso di misure riguardanti il cuneo fiscale e contributivo, il sistema IRPEF e le detrazioni d'imposta;
considerato che:
come evidenziato da vari studi, nel periodo d'imposta 2022, 2023 e 2024 caratterizzati da un'elevata inflazione ha iniziato ad operare il cosiddetto fiscal drag tipico dei sistemi fiscali di tipo progressivo, ovvero l'incremento nominale del reddito complessivo e conseguentemente dell'IRPEF pagata, in particolar modo dai lavoratori dipendenti e dai titolari di redditi da pensione, senza un reale aumento del reddito;
nel triennio 2022-2024, in termini macro, l'inflazione cumulata è stata pari al 17 per cento con una stima del fiscal drag pari a ben 25 miliardi di euro, che in termini micro si traducono nel caso di un operaio metalmeccanico con redditi di 33.000 euro gravato da un'inflazione pari a 1.169 euro. A fronte di un saldo IRPEF per l'anno d'imposta 2024 pari a 6.079 euro il suddetto reddito vale il 17 per cento in meno a causa dell'aumento dei prezzi;
i rinnovi dei contratti di lavoro nel periodo 2021-2024 hanno previsto degli incrementi dei salari che non sono stati in grado di coprire l'inflazione comunicata, come più volte ricordato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha anche sottolineato che le misure introdotte negli ultimi anni per ridurre la pressione fiscale sono stati completamente azzerati dall'aumento dell'inflazione;
tenuto conto che:
i soggetti titolari di reddito da lavoro dipendente soggetti ad IRPEF hanno potuto constatare il peggioramento della loro situazione a partire dalla busta paga di gennaio 2025;
in particolare, per un contribuente con un reddito complessivo pari a 8.800 euro, se nel corso del periodo di imposta 2024 aveva un netto pari a 9.700 euro, per effetto delle disposizioni introdotte con la legge di bilancio per il 2025 si trova con un reddito disponibile ridotto a 8.500 euro; analogo effetto per un'ipotesi di reddito complessivo pari a 34.000 euro, dove il reddito disponibile si riduce dai 27.000 euro del 2024 ai 26.000 del 2025;
nessuno effetto vi è stato in termini di maggior reddito per quanto riguarda redditi complessivi pari a 36.000 euro rispetto ai quali il reddito disponibile rimane pari a 27.000 euro, nonostante le più volte dichiarate intenzioni di sostenere i redditi medi;
vi sono effetti negativi in termini di redditi disponibili per coloro che percepiscono un reddito lordo pari a 42.000 euro con retribuzione netta nel 2024 pari a 26.000 euro, valore che si riduce nel 2025 a 25.000 euro, per effetto della disarticolata operatività dei vari meccanismi di detrazioni e bonus che in fase di adozione non sono stati coordinati tra di loro;
sono drammatici gli effetti fiscali che saranno chiamati a sostenere i titolari di contratti di lavoro a tempo determinato nel corso del singolo periodo d'imposta, in quanto il meccanismo di sostituzione degli effetti della decontribuzione con i nuovi incentivi fiscali (detrazioni e somme aggiuntive) si altera pesantemente con riferimento ai lavoratori dipendenti che sono occupati solo per una parte dell'anno;
osservato che:
i principali analisti di mercato prevedono una nuova "fiammata" per i prodotti energetici a partire dal gas con conseguenze pesanti sul processo inflazionistico, in particolare le previsioni del prezzo del gas per il 2025 indicano che potrebbe superare i 50 euro al megawattora, rispetto ai 34 euro registrati nel primo trimestre del 2024. Con le attuali tariffe del gas, un utente nel mercato tutelato sosterrebbe una spesa annuale di 1.347,21 euro, con l'aumento previsto per il 2025, stimato in un 10 per cento, il costo crescerebbe di circa 134,72 euro, portando la spesa totale a circa 1.482 euro;
come rilevato dall'ISTAT e da ultimo dalla Banca d'Italia, il PIL del 2024 è stato pari allo 0,5 per cento, ben al di sotto delle stime del Governo contenute nel piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 pari all'1 per cento. I dati ISTAT su produzione e fatturato del settore manufatturiero registrano un calo da oltre 22 mesi consecutivi e i preoccupanti scenari geopolitici che si stanno manifestando a livello internazionale, ivi compresi gli annunciati dazi statunitensi, prefigurano previsioni negative per il nostro PIL anche nel 2025 con la conseguenza di andare incontro ad un periodo di bassa crescita economica e ripresa delle tensioni inflazionistiche con ulteriori effetti negativi sui redditi disponibili,
si chiede di sapere
se il Ministro in indirizzo intenda provvedere, con urgenza, a una profonda revisione degli interventi previsti nella legge di bilancio per il 2025, con l'obiettivo di migliorare il profilo della progressività dell'IRPEF e di evitare aggravi d'imposta per i contribuenti, ed in particolare per quelli con redditi bassi e medi che hanno visto ridursi la busta paga rispetto all'anno precedente;
se, alla luce dei recenti andamenti economici e delle difficoltà di molti settori produttivi, non ravvisi il rischio di un ulteriore impoverimento dei redditi disponibili in generale e, in particolare, di quelli dei lavoratori dipendenti e da pensione per effetto degli inefficaci provvedimenti di politica economica adottati con le leggi di bilancio per il 2024 e per il 2025, nonché dagli insufficienti, e talvolta mancati, rinnovi contrattuali;
se intenda adottare provvedimenti per la restituzione ai contribuenti del fiscal drag dovuto alla fiammata inflazionistica degli ultimi anni, nonché se intenda attivarsi per favorire il rinnovo dei contratti ancora non conclusi o in scadenza, al fine di riconoscere ai lavoratori dipendenti i dovuti incrementi dei salari e di sostenere i consumi;
se intenda urgentemente porre in essere misure per riequilibrare il peso delle imposte tra le varie tipologie reddituali, rivedendo il complesso dei provvedimenti finora adottati in attuazione della riforma fiscale che hanno inciso profondamente sul criterio della progressività dettato dalla Costituzione.
Interrogazione sulla posizione italiana in merito alle strategie industriali dell'Unione europea
(3-01679) (12 febbraio 2025)
Salvitti, Biancofiore. - Al Ministro delle imprese e del made in Italy -
Premesso che:
il "competitiveness compass", presentato dalla Commissione europea, costituisce una novità rilevante nel panorama delle politiche europee, in quanto traccia una visione strategica per rafforzare la competitività dell'industria europea, in particolare in un momento storico caratterizzato da trasformazioni profonde a livello globale;
il documento propone un approccio integrato e multilivello per sostenere la transizione ecologica e digitale, evidenziando l'importanza di politiche industriali coordinate e orientate all'innovazione, ma al tempo stesso richiede un'attenta valutazione delle ricadute economiche sui settori produttivi tradizionali, come l'automotive, la siderurgia, la chimica e le industrie ad alta intensità energetica;
importante in tale contesto è l'affermazione di un principio di neutralità tecnologica;
esso rappresenta uno dei principi fondamentali che il nostro Paese ha promosso con forza nelle discussioni europee, al fine di evitare una transizione forzata verso un unico modello tecnologico, come quello dei veicoli elettrici che avvantaggerebbe solo le industrie extra UE, e garantire invece pari dignità a tutte le tecnologie in grado di contribuire alla decarbonizzazione, inclusi i biocombustibili, i carburanti sintetici e altre soluzioni innovative;
la recente apertura della Commissione europea verso un maggiore equilibrio tra diverse tecnologie costituisce un passo avanti importante, ma richiede ora una declinazione concreta attraverso misure e strumenti specifici nel quadro del "clean industrial deal", che rappresenterà il prossimo capitolo delle politiche industriali europee;
tale accordo offrirà l'occasione di sostenere le imprese europee non solo con regole più chiare e coerenti, ma anche con l'accesso a fondi comuni europei, strumenti finanziari mirati e procedure amministrative semplificate, che riducano gli ostacoli burocratici e accelerino la transizione industriale;
un numero crescente di Stati membri, tra cui l'Italia e la Francia, sostiene la necessità di riformare il green deal europeo, adottando un approccio più pragmatico e flessibile, che garantisca al tempo stesso la competitività del sistema produttivo europeo e il raggiungimento degli obiettivi climatici;
la cooperazione strategica tra Italia e Francia può svolgere un ruolo fondamentale per rafforzare la posizione europea nei settori strategici come l'automotive, le materie prime critiche e le industrie energivore, in una logica di sviluppo sostenibile e competitività globale,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere, anche in sede europea, per garantire che il clean industrial deal traduca i principi del competitiveness compass in misure concrete, assicurando neutralità tecnologica, procedure semplificate per l'accesso ai fondi comuni e il necessario sostegno all'industria europea nei settori strategici indicati.
Interrogazione sulla tutela dei siti produttivi ex Whirlpool in Italia
(3-01686) (12 febbraio 2025)
Calenda. - Al Ministro delle imprese e del made in Italy -
Premesso che:
il 20 novembre 2024 i vertici della Beko comunicarono ai sindacati, nel tavolo di avvio del negoziato al Ministero delle imprese e del made in Italy, un piano che prevedeva la chiusura di due stabilimenti (Siena e Comunanza) e il licenziamento di circa 2.000 lavoratori su 4.600, malgrado il ministro Urso 5 giorni prima avesse assicurato che il golden power esercitato nei confronti dell'azienda per l'acquisizione degli stabilimenti Whirpool da parte di Arcelik contenesse la garanzia dei preesistenti livelli occupazionali;
il 4 dicembre nel rispondere a un'interrogazione del Gruppo di Azione alla Camera che ha sollecitato l'avvio di un procedimento di contestazione a Beko del mancato adempimento delle prescrizioni del golden power per l'irrogazione delle relative sanzioni, il Ministro rispose che avrebbe valutato se "esercitare e come i poteri previsti dalla normativa golden power (…) incluso, eventualmente, in extrema ratio, quello sanzionatorio";
nella stessa occasione il Ministro riferì che l'azienda aveva "assicurato che, a differenza del destino degli altri stabilimenti in Europa e dei lavoratori della Whirlpool negli altri Paesi europei, in Italia l'occupazione resterà inalterata";
il 10 febbraio 2025, in un nuovo incontro negoziale tenutosi al Ministero, Beko ha presentato un aggiornamento del piano che conferma la chiusura dello stabilimento di Siena e un numero di esuberi di poco inferiore a quello comunicato a novembre;
si tratta di una plateale smentita non solo delle assicurazioni del ministro Urso circa la tenuta dei livelli occupazionali, ma anche dell'esistenza di condizioni prescrittive per la loro salvaguardia; la mancata attivazione di un procedimento sanzionatorio rende evidente che il Ministro ha mentito sul golden power;
rimane irrisolta la questione di impedire la chiusura dell'impianto di Siena e evitare nuovi licenziamenti; a questo fine è urgente agire a due livelli: aprendo un negoziato con Beko che ponga sul piatto anche investimenti pubblici, condizionati a una vera riqualificazione dei siti produttivi in Italia e denunciando alla Commissione europea l'operazione di Arcelik, il cui acquisto degli stabilimenti Whirpool appare a questo punto unicamente finalizzata alla loro chiusura in funzione anticoncorrenziale,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda trattare direttamente con Arcelik per il destino degli stabilimenti produttivi di Beko in Italia e se intenda denunciare alla Commissione europea la natura sostanzialmente anticoncorrenziale, in base al piano oggi presentato, dell'operazione di Arcelik in Italia.
Interrogazione sull'andamento di diversi tavoli di crisi industriale
(3-01680) (12 febbraio 2025)
De Carlo, Malan, Pogliese, Amidei, Ancorotti, Fallucchi, Maffoni, Lisei. - Al Ministro delle imprese e del made in Italy -
Premesso che:
secondo i dati disponibili sul sito istituzionale, sono attualmente aperti, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, 60 tavoli di crisi aziendale (di cui 34 attivi e 26 in fase di monitoraggio), che riguardano diversi settori industriali e migliaia di lavoratori;
tra questi spiccano per importanza quelli sui settori dell'acciaio (Jsw Steel Italy di Piombino e Acciaierie d'Italia S.p.A., l'ex ILVA), dell'automotive (Lear Corporation Italia S.r.l. e Speedline) e del tessile, moda e calzaturiero (Conbipel S.p.A. e gruppo La Perla);
proprio nell'ambito del settore tessile, il Ministro in indirizzo ha recentemente comunicato che si procederà ad una vendita unica dei beni del gruppo La Perla, che tenga insieme marchio e produzione, mantenendo addirittura lo stabilimento di via Mattei a Bologna;
la pubblicazione del bando per la vendita unitaria dei beni rappresenta il punto di arrivo di un intenso lavoro e cooperazione tra diverse istituzioni e parti interessate, armonizzando quattro diverse procedure concorsuali in atto, al fine di salvaguardare non solo un brand storico, ma anche i posti di lavoro e le competenze dei lavoratori,
si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti quale sia lo stato dei tavoli di crisi attivi, quali siano le iniziative in corso a beneficio del comparto industriale italiano e, con riferimento al gruppo La Perla, quali siano gli sviluppi del percorso intrapreso per garantire continuità produttiva e occupazionale.
Interrogazione sulla semplificazione delle procedure amministrative
(3-01678) (11 febbraio 2025)
Gasparri, Paroli, Damiani, De Rosa, Fazzone, Galliani, Lotito, Occhiuto, Ronzulli, Rosso, Silvestro, Ternullo, Trevisi, Zanettin. - Al Ministro per la pubblica amministrazione -
Premesso che:
la semplificazione delle procedure amministrative rappresenta un aspetto cruciale per lo sviluppo e la crescita del Paese;
al fine di erogare servizi sempre più efficienti e sostenere il tessuto produttivo, è fondamentale semplificare le lungaggini burocratiche e tutte quelle fasi procedimentali che si sono stratificate nel tempo generando evidenti complicazioni per gli utenti;
ad avviso degli interroganti la semplificazione delle procedure amministrative, oltre a rappresentare uno strumento di tutela e rispetto dei diritti dei cittadini e delle imprese nel rapporto con lo Stato, costituisce una misura di fondamentale importanza anche sotto il profilo sociale e organizzativo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda fornire gli opportuni chiarimenti circa gli interventi adottati in merito alla semplificazione delle procedure amministrative, volti a rendere più efficiente il rapporto tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese.
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (1337)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA
Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate in favore delle università statali con decreto del Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno una validità non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente prorogate. In via transitoria, alle facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025, autorizzate o da autorizzare con il decreto di cui al primo periodo e non ancora esercitate, si provvede, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, entro il 31 dicembre 2025, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2026 e relativamente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2023, entro il 31 dicembre 2027 »;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";
b) le parole: "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni";
c) dopo le parole: "fissato al 15 gennaio 2024" sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024".
2-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "entro il 18 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024";
b) dopo le parole: "entro il 29 febbraio 2024", sono aggiunte le seguenti: "per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024" »;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: "31 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" »;
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
« 8-bis. In riferimento ai commi 7 e 8, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette entro il 30 marzo di ogni anno alle Camere una relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica nel corso dell'anno precedente »;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
« 10-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".
10-ter. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di non comprometterne il regolare svolgimento nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR mantiene l'attuale composizione per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il mandato dei componenti degli organi in scadenza è prorogato per la medesima durata.
10-quater. Al fine di garantire l'efficace, tempestiva e completa attuazione degli interventi pubblici di investimento, assicurando la massima sinergia fra i diversi strumenti di programmazione pubblica e un'efficiente capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 10, comma 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo le parole: "si applicano" sono inserite le seguenti: ", fino al 31 dicembre 2029,".
10-quinquies. Nelle more dell'attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell'incarico di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell'incarico di cui al medesimo articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. La durata dell'incarico conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo non può in ogni caso superare il 31 dicembre 2027.
10-sexies. All'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, le parole: "relazione semestrale", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "relazione annuale".
10-septies. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione".
10-octies. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: "Fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025".
10-novies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 822-bis è sostituito dal seguente:
"822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 e del rendiconto 2024 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è consentito, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del servizio sanitario regionale, anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30 per cento nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023".
10-decies. Le assunzioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono essere effettuate, fino al 31 dicembre 2026, senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-undecies. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, dopo le parole: "per l'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e 2024" ».
All'articolo 2:
al comma 1:
la lettera a) è soppressa;
alla lettera b), le parole: « al 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2026 »;
al comma 3, dopo le parole: « comma 2-ter, del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "medesima normativa" sono aggiunte le seguenti: ", fatti salvi i casi di esenzione che possono essere previsti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblicato nella Gazzetta ufficiale" »;
al comma 5:
alla lettera a), le parole: « fino al 30 giugno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 »;
alla lettera b), la parola: « contrasto » è sostituita dalle seguenti: « di contrasto » e le parole: « per il 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2025 »;
il comma 6 è soppresso;
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
« 6-bis. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni";
b) al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025" ».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
« Art. 2-bis. - (Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) - 1. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2025, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni è effettuato, limitatamente all'anno 2025, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: « commi 738 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;
al comma 2, le parole: « 30 novembre 2025 con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
al comma 4:
all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 16-sexies » il segno di interpunzione « , » è soppresso;
alla lettera a), dopo la parola: « statali, » sono inserite le seguenti: « all'alinea, »;
alla lettera b), le parole: « di AMCO » sono sostituite dalle seguenti: « della società AMCO » e le parole: « , sono apportate le seguenti modifiche » sono soppresse;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
« 5-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2026" »;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
« 6. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025" »;
al comma 9, primo periodo, alle parole: « l'adozione e l'approvazione » sono premesse le seguenti: « il termine per », le parole: « è prorogata » sono sostituite dalle seguenti: « è prorogato » e le parole: « e avviene » sono sostituite dalle seguenti: « ; l'adozione e l'approvazione dei bilanci avvengono »;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
« 10-bis. Ai fini del potenziamento della struttura amministrativa, alla regione Molise non si applica il comma 1-quinquies dell'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, fino al 30 giugno 2025 »;
al comma 11, le parole da: « All'articolo 2 » fino a: « n. 28 » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, relativo alla concessione di finanziamenti a titolo oneroso alle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A. »;
al comma 13, le parole da: « dell'articolo 2 » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « del comma 1-sexies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019 »;
al comma 14, alinea:
le parole: « n. 131, del 29 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 settembre 2023, n. 131 »;
dopo le parole: « n. 169 » sono inserite le seguenti: « , recante disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese, »;
dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
« 14-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori responsabili degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, conferiti con riferimento all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono rilasciare le predette attestazioni di conformità, purché abbiano maturato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.
14-ter. In relazione all'entrata in vigore, il 25 settembre 2024, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del citato decreto n. 254 del 2016 e la relativa disciplina attuativa con riguardo alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024.
14-quater. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".
14-quinquies. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, al gas e ai carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "negli anni 2023 e 2024", sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023, 2024 e 2025".
14-sexies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2025.
14-septies. Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società.
14-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020.
14-novies. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 14-octies, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo e al secondo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
14-decies. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 14-octies, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 14-novies, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 14-novies, secondo periodo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 14-novies, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa di cui al comma 14-octies, la percentuale è pari al 100 per cento.
4-undecies. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 maggio 2026 ».
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
« Art. 3-bis. - (Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali) - 1. Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera b), numero 2), del presente articolo.
2. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252 della legge n. 197 del 2022:
a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 può essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui al medesimo comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;
b) il pagamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:
1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data del 31 luglio 2025.
3. Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025.
4. Per l'anno 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è rinviata al 30 aprile 2025.
5. Per l'anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e quelli necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi disponibili entro il 30 aprile 2025.
6. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 4,92 milioni di euro per l'anno 2025, 32,88 milioni di euro per l'anno 2026 e 34,57 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.
7. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15,735 milioni di euro per l'anno 2025, 88,774 milioni di euro per l'anno 2026 e 92,565 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, 13,99 milioni di euro per l'anno 2028, 13,021 milioni di euro per l'anno 2029, 9,975 milioni di euro per l'anno 2030, 9,214 milioni di euro per l'anno 2031, 8,714 milioni di euro per l'anno 2032, 8,025 milioni di euro per l'anno 2033, 4,016 milioni di euro per l'anno 2034 e 1,521 milioni di euro per l'anno 2035, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,3 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede:
a) quanto a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
b) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2 ».
All'articolo 4:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2027";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati" sono inserite le seguenti: "o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli operatori socio-sanitari";
c) al secondo periodo, le parole: "dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60" sono sostituite dalle seguenti: "dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale" »;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'assolvimento degli obblighi di formazione continua in medicina, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
b) al comma 1-ter, le parole: "2014-2016 e 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022" »;
al comma 3:
alla lettera a), le parole: « le parole » sono sostituite dalle seguenti « all'alinea, le parole: » e le parole: « dalle parole » sono sostituite dalle seguenti: « dalle seguenti: »;
alla lettera b), le parole: « lett. a) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera a), »;
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "maturato al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "maturato al 31 dicembre 2025";
b) le parole: "tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025".
3-ter. All'articolo 4, comma 9-quinquiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025" »;
al comma 5, le parole: « Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza » sono sostituite dalle seguenti: « Medicina d'emergenza-urgenza »;
al comma 6, le parole: « 30 aprile 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
al comma 7:
all'alinea, dopo le parole: « All'articolo 4 » il segno di interpunzione « , » è soppresso;
alla lettera b), la parola: « recante » è sostituita dalle seguenti: « concernente l'applicazione del regolamento recante »;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
« c) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
"7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2026. Resta ferma la possibilità da parte delle regioni di accreditare nuove strutture sanitarie ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" »;
alla lettera d), le parole: « dolo e » sono soppresse;
al comma 9, lettera c), dopo la parola: « sostituzione » il segno di interpunzione « , » è soppresso;
al comma 10:
all'alinea, dopo le parole: « relativo alla possibilità » sono inserite le seguenti: « per i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale di instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale, »;
alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e le parole: "e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza" e "esclusivamente durante lo stato di emergenza" sono soppresse »;
alla lettera c), dopo le parole: « epidemiologica da COVID-19 » sono inserite le seguenti: « come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, »;
dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« c-bis) al comma 4, al primo periodo, le parole: "Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19," sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2025," e, al secondo periodo, le parole: "esclusivamente durante lo stato di emergenza" sono soppresse »;
al comma 11, quinto periodo, dopo le parole: « per l'anno 2026 » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
dopo il comma 11 è inserito il seguente:
« 11-bis. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 800.000 euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 »;
al comma 12, le parole: « con modifiche » sono sostituite dalle seguenti: « con modificazioni »;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
« 12-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge di 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
12-ter. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "e di" sono sostituite dalla seguente: ", di" e le parole: "al 2027" sono sostituite dalle seguenti: "al 2027 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028". Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
12-quater. All'articolo 1, comma 580, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla spesa farmaceutica per acquisti diretti, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta giorni".
12-quinquies. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 possono essere utilizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2024. Resta ferma la compensazione di eventuali pagamenti con riserva a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.
12-sexies. Le disposizioni di cui al comma 12-quinquies si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025 ».
All'articolo 5,
al comma 4, le parole da: « Al fine di garantire » fino a: « Scuola 4.0" » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla missione 4, componente 1, investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico" e investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" »;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
« 4-bis. La valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, è prorogata all'anno scolastico 2025/2026. Per la finalità di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
4-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";
b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027";
c) al comma 2-ter, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2027".
4-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
4-quinquies. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025.
4-sexies. Sono prorogate anche per l'anno accademico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
4-septies. Sono prorogate per l'anno scolastico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Conseguentemente, il decreto di cui all'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 71 del 2024 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le assegnazioni di cui al comma 3-quater del medesimo articolo 10 sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2025 ».
Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
« Art. 5-bis. - (Modifica all'articolo 149 del testo unico di cui al regio decreto n. 1592 del 1933, in materia di studenti fuori corso) - All'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
"La validità degli esami è prorogata ad anni dieci per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti" ».
All'articolo 6:
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025";
b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di sei, conferiti e in essere al 31 dicembre 2024, possono essere nuovamente conferiti e cessano di avere efficacia all'atto del conferimento dei corrispondenti incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, o, in ogni caso, il 31 dicembre 2025" »;
al comma 4, dopo le parole: « euro 1.000.000 » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2025 »;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
« 4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: "Entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quarantotto mesi".
4-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è prorogata di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole, di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».
All'articolo 7:
al comma 4, le parole: « Codice della strada » sono sostituite dalle seguenti: « codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » e le parole: « del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » sono sostituite dalle seguenti: « del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, »;
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
« 4-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
4-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025". Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4-quater. All'articolo 9-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 agosto 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova;
b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: "Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti di cui al presente comma sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 1";
c) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità ivi indicate".
4-quinquies. Dalle disposizioni di cui al comma 4-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4-sexies. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2025".
4-septies. All'articolo 7-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo:
1) le parole: "30 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2026";
2) le parole: ", al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizione di eccezionalità, relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate" sono soppresse;
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità, la disciplina di cui all'articolo 10, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all'articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis), del medesimo codice";
c) al comma 2-bis, le parole: "entro il 30 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025".
4-octies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4-novies. Al fine di far fronte anche per l'anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, è differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate per le quali sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi, nel rispetto dei requisiti di cui al secondo periodo del presente comma e nel limite massimo di cui al terzo periodo. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è subordinata alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da apposita istanza presentata da Rete Ferroviaria Italiana Spa entro il 31 gennaio 2026, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe della medesima società. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa, nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4-decies. Al fine di garantire continuità al servizio di assistente bagnanti per la stagione balneare 2025, i brevetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85, in corso di validità alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restano validi fino al 30 settembre 2025. I titolari dei suddetti brevetti, per poter esercitare l'attività di assistente bagnanti, devono essere in possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validità.
4-undecies. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2025, l'efficacia del requisito della maggiore età di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnante, è sospeso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 settembre 2025.
4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata dalla documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonché il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi ».
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: « con la corrispondente » sono sostituite dalle seguenti: « mediante corrispondente »;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "negli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025" ».
All'articolo 9:
al comma 1, lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:
« 2) al comma 1-bis, la parola: "m-quinquies)" è sostituita dalla seguente: "m-sexies)" »;
al comma 5, le parole: « 2027, euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2027 ed euro », dopo le parole: « si provvede » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « euro 1.205.032 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 1.205.032 », alla parola: « mediante », ovunque ricorre, è premesso il seguente segno di interpunzione: « , », le parole: « e quanto » sono sostituite dalle seguenti: « e, quanto » e le parole: « euro 3.615.095 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 3.615.095 ».
All'articolo 10:
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
« 2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "tredici anni".
2-ter. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "tredici anni" »;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
« 8-bis. All'articolo 4-quater, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024 e 2025";
b) al comma 7, le parole: "un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e" sono soppresse.
8-ter. All'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti, nelle amministrazioni pubbliche titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assunti dopo il 31 agosto 2026".
8-quater. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, il terzo periodo è soppresso.
8-quinquies. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: "che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025".
8-sexies. Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla medesima legge 15 aprile 2024, n. 55 ».
Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
« Art. 10-bis. - (Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2004) - 1. L'articolo 2, comma 1, del decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004 n. 126, si interpreta nel senso che esso si applica alle sole domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presentate dai dipendenti pubblici cessati o in quiescenza alla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato ».
All'articolo 11:
al comma 2, dopo le parole: « presente decreto » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , »;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni.
2-ter. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026.
2-quater. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
2-quinquies. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: "si applica fino al 31 dicembre 2024 e" sono soppresse.
2-sexies. Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità oppure operante presso un sistema volontario di certificazione riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea, fatta salva la possibilità di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute.
2-septies. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
2-octies. All'articolo 16, comma 5, lettera b), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2025, il punto di cessione del gas prodotto di cui al primo periodo è individuato nel mercato del gas (MGAS) gestito dal Gestore dei mercati energetici - GME S.p.A. ».
All'articolo 12:
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
« 1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2025" e le parole: "nel 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2025". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 127.248 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa ».
All'articolo 13:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura risultanti dall'accorpamento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove.
1-ter. All'articolo 178-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "entro novanta giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "entro centoventi giorni".
1-quater. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, le parole: "per gli undici anni" sono sostituite dalle seguenti: "per i dodici anni e sei mesi".
1-quinquies. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024".
1-sexies. All'articolo 23, comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: "a decorrere dal 1° aprile 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° ottobre 2025".
1-septies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al comma 451, le parole: "dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 454" e al comma 454 dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti ", da adottare entro il 30 giugno 2025," ».
All'articolo 14:
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
« 3-bis. In considerazione del maggior flusso turistico derivante dalle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, destinata al comune di Pietrelcina, è rifinanziata per l'importo di 130.000 euro per l'anno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è riconosciuto un contributo di 130.000 euro per il medesimo anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 260.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ».
All'articolo 15:
al « comma 1, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 »;
al comma 2, capoverso 2-bis, dopo le parole: « articolo 175 del » sono inserite le seguenti: « codice dei contratti pubblici, di cui al », le parole: « l'Agenzia, d'intesa con i predetti enti territoriali » sono sostituite dalle seguenti: « l'Agenzia del demanio, d'intesa con i predetti enti territoriali, »;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
« 2-bis. Per l'anno 2025, una quota sino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinate ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alle Federazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 39 del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, che hanno già deliberato il passaggio al professionismo femminile, nonché alle Federazioni che deliberano il predetto passaggio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le modalità di accesso alle risorse attribuite ai sensi del presente comma sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di cui al secondo periodo del suddetto comma 632.
2-ter. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025" ».
Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
« Art. 17-bis. - (Misure per l'innovazione digitale dell'editoria) - 1. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».
All'articolo 19:
al comma 1, alinea, dopo le parole: « All'articolo 8-ter » il segno di interpunzione « , » è soppresso e dopo le parole: « n. 44 » sono inserite le seguenti: « , relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa »;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
« 1-bis. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2025".
1-ter. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
c) alla lettera c), le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
1-quater. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 31 dicembre 2025 ».
Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
« Art. 19-bis. - (Proroga degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura) - 1. Al fine di sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attività connesse e, in particolare, gli interventi indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino, della concorrenza e della competitività delle imprese nazionali previsti dal Programma nazionale triennale di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le azioni svolte dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono prorogate al 31 dicembre 2025. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale triennale di cui al primo periodo sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Art. 19-ter. - (Proroga dei lavori del tavolo tecnico sul tema del rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990) - 1. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati fino al 30 settembre 2025. Conseguentemente, all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il tavolo potrà anche esaminare il tema relativo alle istanze presentate successivamente alla scadenza dei termini".
Art. 19-quater. - (Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità) - 1. A decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuate nel rispetto del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 del medesimo decreto, si svolgono anche nei territori, a livello provinciale, di seguito individuati:
a) Alessandria;
b) Lecce;
c) Genova;
d) Isernia;
e) Macerata;
f) Matera;
g) Palermo;
h) Teramo;
i) Vicenza;
l) Provincia autonoma di Trento;
m) Aosta.
2. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";
b) all'articolo 12, comma 1, le parole: "30 novembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2026";
c) all'articolo 33, commi 1 e 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".
d) all'articolo 35, ai commi 1, 2 e 3, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026" e, al comma 4, le parole: "1° gennaio 2026", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";
e) all'articolo 39, comma 1, alinea, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";
f) all'articolo 40, comma 2, le parole: "1°gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, nonché nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 71 del 2024, con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei princìpi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
4. Al fine di garantire il supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, sullo stato di attuazione della riforma in materia di disabilità, ivi compresa la fase sperimentale di cui al comma 1 del presente articolo, con connessa attività di affiancamento e assistenza ai territori coinvolti nell'attuazione della riforma, sull'attuazione del programma di azione triennale, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sull'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché sulla gestione dei rapporti con l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, l'operatività della Segreteria tecnica, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è fissata al 31 dicembre 2027. Per le finalità di cui al presente comma sono stanziati euro 900.000 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».
All'articolo 20:
al comma 1, le parole: « del Consiglio dell'Unione Europea n. 2024/1836 del 26 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « (UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno »;
al comma 2:
all'alinea, dopo le parole: « termine di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;
alla lettera a), le parole: « delle persone e i nuclei » sono sostituite dalle seguenti: « delle persone e dei nuclei »;
alla lettera c), le parole: « n. 872/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 872 del 4 marzo 2022 » e la parola: « competente » è soppressa;
alla lettera d), le parole: « cui sono trasferite le » sono sostituite dalle seguenti: « alle quali è trasferita la competenza per l'attuazione delle » e dopo le parole: « presente comma » il segno di interpunzione « , » è soppresso;
al comma 3, le parole: « citato decreto legislativo n. 142 del 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 »;
al comma 4, le parole: « riassegnazione in spesa a favore degli stati di previsione interessati, » sono sostituite dalle seguenti: « riassegnazione agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati ».
Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
« Art. 20-bis. - (Proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile) - 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 394:
1) al primo periodo, le parole: "e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2024, 2025, 2026 e 2027" e, al secondo periodo, le parole: "e a 25 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027,";
2) il sesto e il settimo periodo sono soppressi;
b) al comma 395 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta relativo al 2025, le Fondazioni, entro il 30 aprile dello stesso anno, trasmettono all'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a. (ACRI), le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare. Conseguentemente, l'ACRI, nei successivi venti giorni, trasmette l'elenco delle Fondazioni finanziatrici all'Agenzia delle entrate e il direttore della medesima, nei successivi trenta giorni, comunica alle Fondazioni il credito d'imposta ad esse attribuito".
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».
All'articolo 21:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, e l'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, tornano in vigore nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35 »;
al comma 4, dopo le parole: « 28 maggio » è inserita la seguente: « 2021 » e dopo le parole: « n. 76 » sono inserite le seguenti: « , relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale »;
al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: « 28 maggio » è inserita la seguente: « 2021 » e, al terzo periodo, le parole: « , aventi ad oggetto tali provvedimenti, » sono sostituite dalle seguenti: « aventi ad oggetto tali provvedimenti »;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
« 5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la lettera hh) è abrogata.
5-ter. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 7, le parole: "L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1" sono soppresse;
b) l'articolo 10 è abrogato;
c) all'articolo 23, il comma 5 è abrogato;
d) all'articolo 53, comma 1, le parole: ", nonché, con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10" sono soppresse.
5-quater. Al comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativo alla sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali, la lettera a) è abrogata.
5-quinquies. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, il comma 2 è abrogato.
5-sexies. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;
b) il comma 265 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) l'articolo 7-quater del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
d) il comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
e) l'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.
5-septies. Alla legge 15 luglio 2022, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 4, il comma 5 è abrogato;
c) all'articolo 5, il comma 6 è abrogato;
d) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;
e) all'articolo 9, comma 3, il primo periodo è soppresso.
5-octies. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 4 sono abrogati;
b) al comma 5, le parole: "e quella accessoria è applicata nella misura massima" sono soppresse;
5-novies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 2, i periodi dal quarto all'ultimo sono soppressi.
5-decies. I procedimenti amministrativi non ancora conclusi, per i profili relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono definitivamente interrotti e nei giudizi pendenti si intende cessata la materia del contendere relativamente alle domande aventi ad oggetto le sanzioni amministrative accessorie. Se l'impugnazione ha ad oggetto le sole sanzioni amministrative accessorie, il giudizio è estinto e le spese sono compensate ».
Dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:
« Art. 21-bis. - (Disposizioni in materia di eleggibilità a presidente della provincia) - 1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2025 e 2026 ».
Alla tabella 1:
dopo le parole: « Tabella 1 » sono inserite le seguenti: « (articolo 4, comma 11) » e le parole: « personale sanitario comparto » sono sostituite dalle seguenti: « personale sanitario del comparto sanità ».
ARTICOLI DA 1 A 22 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE E TABELLA 1
Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate con il decreto di cui al secondo periodo hanno una validità non superiore a tre anni. Tali facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, alla scadenza non possono essere prorogate. In via transitoria, le facoltà assunzionali non ancora esercitate relative ad annualità pregresse all'anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con il suddetto decreto, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, che giungono a scadenza alla data del 31 dicembre 2024, sono esercitate entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e non possono essere prorogate. ».
1-bis. A decorrere dall'anno 2025, le facoltà assunzionali autorizzate in favore delle università statali con decreto del Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, hanno una validità non superiore a tre anni e non possono essere ulteriormente prorogate. In via transitoria, alle facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse al 2025, autorizzate o da autorizzare con il decreto di cui al primo periodo e non ancora esercitate, si provvede, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, entro il 31 dicembre 2025, relativamente alle cessazioni verificatesi negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2026 e, relativamente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2023, entro il 31 dicembre 2027.
2. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 » e le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
2-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « Limitatamente all'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente agli anni 2023 e 2024 »;
b) le parole: « entro il 30 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre di ciascuno dei due anni »;
c) dopo le parole: « fissato al 15 gennaio 2024 » sono aggiunte le seguenti: « per l'anno 2023 e al 7 febbraio 2025 per l'anno 2024 ».
2-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « entro il 18 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 18 dicembre 2023 ed entro il 16 dicembre 2024 »;
b) dopo le parole: « entro il 29 febbraio 2024 » sono aggiunte le seguenti: « per l'anno 2023 ed entro il 28 febbraio 2025 per l'anno 2024 ».
3. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
4. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che autorizza l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
5. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, relativo alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6-bis. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, all'articolo 1, comma 148-ter, secondo periodo, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: « 31 gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2023 ».
7. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di contrasto alla crisi idrica, le parole « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 150.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8-bis. In riferimento ai commi 7 e 8, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette entro il 30 marzo di ogni anno alle Camere una relazione sulle attività svolte e sulle spese sostenute dalla Cabina di regia per la crisi idrica nel corso dell'anno precedente
9. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alla responsabilità erariale, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2025 ».
10. Al fine di consentire il completamento delle attività di collaudo, rendicontazione e chiusura della contabilità, il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2024, n. 30, prosegue le proprie attività fino al 30 giugno 2025, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario non spetta alcun compenso per le attività di cui al presente comma.
10-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».
10-ter. Al fine di garantire la continuità delle attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di non comprometterne il regolare svolgimento nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, l'ANVUR mantiene l'attuale composizione per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il mandato dei componenti degli organi in scadenza è prorogato per la medesima durata.
10-quater. Al fine di garantire l'efficace, tempestiva e completa attuazione degli interventi pubblici di investimento, assicurando la massima sinergia fra i diversi strumenti di programmazione pubblica e un'efficiente capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 10, comma 7-novies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo le parole: « si applicano » sono inserite le seguenti: « , fino al 31 dicembre 2029, ».
10-quinquies. Nelle more dell'attuazione della riforma organica del settore, il termine di durata dell'incarico di cui all'articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, o del relativo rinnovo, per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere prorogato per un periodo non superiore alla durata massima dell'incarico di cui al medesimo articolo 14-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. La durata dell'incarico conferito o rinnovato per effetto del precedente periodo non può in ogni caso superare il 31 dicembre 2027.
10-sexies. All'articolo 9, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, le parole: « relazione semestrale », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « relazione annuale ».
10-septies. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione ».
10-octies. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « Fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2025 ».
10-novies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 822-bis è sostituito dal seguente:
« 822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 e del rendiconto 2024 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è consentito, limitatamente alle risorse di parte corrente, oltre che per la copertura del disavanzo della gestione 2023 e 2024 delle aziende del servizio sanitario regionale, anche per il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, che esercitano la propria attività nei comuni, classificati come montani, della dorsale appenninica in conseguenza delle perdite subite di almeno il 30 per cento nel periodo dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 ».
10-decies. Le assunzioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 5-ter, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono essere effettuate, fino al 31 dicembre 2026, senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-undecies. All'articolo 2, comma 6-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, dopo le parole: « per l'anno 2023 » sono inserite le seguenti: « e 2024 ».
Articolo 2.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) all'articolo 46, commi 5 e 6, relativi al meccanismo di finanziamento dell'area negoziale relativa ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, le parole: « per gli anni dal 2018 al 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2018 al 2026 ».
2. I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, possono essere rinnovati, previa richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026, in attuazione della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio del 25 giugno 2024. I permessi di soggiorno di cui al primo periodo perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, al momento della richiesta di rinnovo, il permesso di soggiorno può essere convertito per lavoro, per l'attività effettivamente svolta e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « medesima normativa » sono aggiunte le seguenti: « , fatti salvi i casi di esenzione che possono essere previsti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ».
4. Al fine di assicurare le facoltà assunzionali relative a diverse qualifiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è prorogata fino al 31 dicembre 2025 la validità delle seguenti graduatorie:
a) graduatoria del concorso pubblico a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 207 del 17 aprile 2023, modificata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 381 del 19 maggio 2023;
b) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale di biologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 632 del 3 agosto 2023;
c) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale chimica, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 609 del 28 luglio 2023;
d) graduatoria del concorso pubblico a 4 posti nella qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, nell'ambito professionale psicologia, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 725 del 29 settembre 2023.
5. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 »;
b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: « negli anni 2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022, 2023, 2024 e fino al 30 aprile 2025 ». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
6-bis. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2026, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 31 dicembre 2025, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno otto delle seguenti prescrizioni »;
b) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
Articolo 2-bis.
(Riserva a favore degli idonei della graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2025, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento delle assunzioni è effettuato, limitatamente all'anno 2025, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articolo 3.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)
1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, la registrazione delle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19 con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è effettuata entro il 30 novembre 2025.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo alla sospensione della responsabilità per l'inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, sono prorogate al 31 dicembre 2025.
3. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, riguardante il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di alcuni immobili statali in gestione all'Agenzia del demanio, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
4. All'articolo 16-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni statali, all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
b) al comma 2, riguardante la disapplicazione nei confronti della società AMCO S.p.A. delle norme di contenimento della spesa a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche redatto dall'ISTAT:
1) al primo periodo le parole: « 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023, 2024 e 2025 »;
2) all'ultimo periodo, dopo le parole « della società stessa » sono aggiunte le seguenti « , nonché l'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica ».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b), pari a 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5-bis. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 1° gennaio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2026 ».
6. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: « Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 ».
7. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alla digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, le parole: « 31 dicembre 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
8. Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi, il procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguente al venir meno del volume di attività finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, è sospeso per ventiquattro mesi se il confidi interessato comunica alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione, che consenta al suo termine il rispetto del predetto volume di attività finanziaria.
9. In considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci di esercizio 2022 e 2023, riguardanti gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, il termine per l'adozione e l'approvazione dei bilanci aziendali di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativi agli anni precedenti il 2022, è prorogato al 31 marzo 2025; l'adozione e l'approvazione dei bilanci avvengono nel rispetto dei principi di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in quanto esigibili con riferimento alla situazione aziendale nota al momento dell'adozione o approvazione degli stessi. Ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, nell'esercizio delle predette attività di adozione e approvazione dei bilanci, ai fini della configurabilità di eventuali profili di responsabilità sul piano amministrativo e contabile rilevano le sole condotte poste in essere con dolo.
10. All'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026. ».
10-bis. Ai fini del potenziamento della struttura amministrativa, alla regione Molise non si applica il comma 1-quinquies dell'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, fino al 30 giugno 2025.
11. All'articolo 1, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, relativo alla concessione di finanziamenti a titolo oneroso alle società ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti siderurgici della società ILVA S.p.A., le parole: « 320 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 420 milioni di euro ».
12. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 11, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.
13. Il finanziamento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, nell'importo rideterminato, previa richiesta motivata del commissario straordinario, ai sensi del comma 11 del presente articolo, è soggetto ai medesimi oneri, termini e condizioni disciplinati in sede di attuazione del comma 1-sexies del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019.
14. All'articolo 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, recante disposizioni in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole « in quello successivo » sono sostituite dalle seguenti: « nei due esercizi successivi »;
b) al comma 2, le parole « entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2025 ».
14-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori responsabili degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, conferiti con riferimento all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono rilasciare le predette attestazioni di conformità, purché abbiano maturato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.
14-ter. In relazione all'entrata in vigore, il 25 settembre 2024, del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del citato decreto n. 254 del 2016 e la relativa disciplina attuativa con riguardo alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024.
14-quater. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».
14-quinquies. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, al gas e ai carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « negli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2023, 2024 e 2025 ».
14-sexies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2025.
14-septies. Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società.
14-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, relativo agli investimenti di cui al primo periodo è concesso nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020.
14-novies. Ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al comma 14-octies, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo e al secondo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
14-decies. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 14-octies, secondo periodo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione di cui al comma 14-novies, secondo periodo, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 14-novies, secondo periodo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni di cui al citato comma 14-novies, secondo periodo. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa di cui al comma 14-octies, la percentuale è pari al 100 per cento.
14-undecies. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 maggio 2026.
Articolo 3-bis.
(Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali)
1. Limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. Tale dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera b), numero 2), del presente articolo.
2. In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, ai sensi del comma 1, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252, della legge n. 197 del 2022:
a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 può essere integrata, relativamente ai soli debiti di cui al medesimo comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;
b) il pagamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:
1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;
2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;
c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025;
d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 243 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data del 31 luglio 2025.
3. Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025.
4. Per l'anno 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è rinviata al 30 aprile 2025.
5. Per l'anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e quelli necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi disponibili entro il 30 aprile 2025.
6. Il fondo di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 4,92 milioni di euro per l'anno 2025, 32,88 milioni di euro per l'anno 2026 e 34,57 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.
7. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15,735 milioni di euro per l'anno 2025, 88,774 milioni di euro per l'anno 2026 e 92,565 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.
8. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026, 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, 13,99 milioni di euro per l'anno 2028, 13,021 milioni di euro per l'anno 2029, 9,975 milioni di euro per l'anno 2030, 9,214 milioni di euro per l'anno 2031, 8,714 milioni di euro per l'anno 2032, 8,025 milioni di euro per l'anno 2033, 4,016 milioni di euro per l'anno 2034 e 1,521 milioni di euro per l'anno 2035, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,3 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, si provvede:
a) quanto a 32,27 milioni di euro per l'anno 2028, 30,26 milioni di euro per l'anno 2029, 23,22 milioni di euro per l'anno 2030, 21,46 milioni di euro per l'anno 2031, 20,30 milioni di euro per l'anno 2032, 18,69 milioni di euro per l'anno 2033, 9,35 milioni di euro per l'anno 2034 e 3,55 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;
b) quanto a 1,02 milioni di euro per l'anno 2025, 0,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,34 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e minori spese derivanti dai commi 1 e 2.
Articolo 4.
(Disposizioni concernenti termini in materia di salute)
1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, concernente la permanenza in carica degli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), al terzo periodo, le parole « e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 » sono soppresse.
2. All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2027 »;
b) al secondo periodo, dopo le parole: « muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati » sono inserite le seguenti: « o della documentazione da cui si evince inequivocabilmente che il soggetto è abilitato nel Paese di origine all'esercizio della professione sanitaria o all'attività riferita agli operatori socio-sanitari »;
c) al secondo periodo, le parole: « dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale ».
2-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'assolvimento degli obblighi di formazione continua in medicina, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
b) al comma 1-ter, le parole: « 2014-2016 e 2017-2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 ».
3. All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: « degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo: » sono sostituite dalle seguenti: « dalla disciplina vigente in materia: »;
b) alla lettera a), le parole: « 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023, 2024 e 2025 » e le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
3-bis. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « maturato al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « maturato al 31 dicembre 2025 »;
b) le parole: « tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025 ».
3-ter. All'articolo 4, comma 9-quinquiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
4. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, le parole: « 31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario nazionale ».
5. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo ai requisiti di partecipazione del personale medico ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del servizio sanitario nazionale nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, le parole: « alla data di pubblicazione del presente decreto » sono soppresse e le parole: « il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2024 ».
6. All'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla rilevazione del fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazioni all'immissione in commercio di farmaci, sulla base dei dati delle fatture elettroniche, le parole « 31 dicembre 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
7. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, concernente la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
b) al comma 5-bis, concernente l'applicazione del regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 »;
c) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
« 7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2026. Resta ferma la possibilità da parte delle regioni di accreditare nuove strutture sanitarie ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ».
d) al comma 8-septies, relativo alla limitazione di responsabilità penale ai casi di colpa grave a carico degli esercenti una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».
8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole « 31 dicembre 2024 » sono sostitute dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
9. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, relativo alla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole « Fino al 31 dicembre 2024, in relazione » sono sostituite dalle seguenti: « In relazione »;
b) dopo le parole « iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono » sono inserite le seguenti: « mantenere gli incarichi già assegnati ovvero »;
c) dopo le parole « partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali » sono inserite le seguenti: « , ivi inclusi quelli provvisori e di sostituzione ».
10. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla possibilità per i medici iscritti al corso di formazione in medicina generale di instaurare un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale, per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2025 »;
b) al comma 2, le parole « Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2025 » e le parole: « e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza » e « esclusivamente durante lo stato di emergenza » sono soppresse;
c) al comma 3, le parole « Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2025 »;
c-bis) al comma 4, al primo periodo, le parole: « Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, » sono sostituite dalle seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2025, » e, al secondo periodo, le parole: « esclusivamente durante lo stato di emergenza » sono soppresse.
11. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale nonché di ridurre le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2025, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, possono incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2025, la spesa per prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende nel limite degli importi lordi indicati, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella 1 allegata al presente decreto, pari complessivamente a 143.500.000 euro, di cui 101.885.000 euro per i dirigenti medici e 41.615.000 euro per il personale sanitario del comparto sanità. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui al presente comma sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 218 e 219, della citata legge n.213 del 2023 in materia di prestazioni aggiuntive. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 31.400.000 euro per l'anno 2025 e in 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 31.400.000 euro per l'anno 2025 e 3.000.000 di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
11-bis. Al fine di rafforzare le misure di prevenzione per il tumore al seno, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2025 e di 800.000 euro per l'anno 2026 per avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età 45-50 anni e 70-74 anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2025 e a 800.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
12. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale ».
12-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
12-ter. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « e di » sono sostituite dalla seguente: « , di » e le parole: « al 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2027 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 ». Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
12-quater. All'articolo 1, comma 580, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla spesa farmaceutica per acquisti diretti, le parole: « dieci giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cinquanta giorni ».
12-quinquies. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 580, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli incassi di cui al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 possono essere utilizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per assicurare l'equilibrio del settore sanitario nell'anno 2024. Resta ferma la compensazione di eventuali pagamenti con riserva a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva è definito, qualora di entità inferiore.
12-sexies. Le disposizioni di cui al comma 12-quinquies si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data del 20 marzo 2025.
Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di istruzione e merito)
1. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo ai requisiti di accesso al concorso per il reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici, le parole: « e comunque entro il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque entro il 31 dicembre 2025 ».
3. All'articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo agli incarichi dei dirigenti tecnici, le parole: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « con una durata massima fino al 31 dicembre 2025 » e le parole: « per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 ».
4. Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi alla missione 4, componente 1, investimento 2.1 « Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico » e investimento 3.2 « Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori », all'articolo 1, comma 725, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alle équipe formative territoriali, quale supporto alle azioni delle istituzioni scolastiche sulla digitalizzazione, le parole: « 2023/2024 e 2024/2025 », sono sostituite dalle seguenti: « 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 ». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.684.395 per l'anno 2025 e di euro 2.526.592 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2025 e 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
4-bis. La valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, è prorogata all'anno scolastico 2025/2026. Per la finalità di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
4-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2027 »;
b) al comma 2-bis, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2027 »;
c) al comma 2-ter, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2027 ».
4-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
4-quinquies. Il termine previsto per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici di cui all'articolo 18, comma 3.2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prorogato al 31 dicembre 2025.
4-sexies. Sono prorogate anche per l'anno accademico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
4-septies. Sono prorogate per l'anno scolastico 2025/2026 le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. Conseguentemente, il decreto di cui all'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge n. 71 del 2024 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e le assegnazioni di cui al comma 3-quater del medesimo articolo 10 sono effettuate con decorrenza dal 1° settembre 2025.
Articolo 5-bis.
(Modifica all'articolo 149 del testo unico di cui al regio decreto n. 1592 del 1933, in materia di studenti fuori corso)
1. All'articolo 149 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
« La validità degli esami è prorogata ad anni dieci per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti ».
Articolo 6.
(Proroga di termini in materia di cultura)
1. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, relativo alla possibilità per le Direzioni regionali Musei trasformate in uffici dotati di autonomia speciale di esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate in un momento successivo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
2. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: « otto anni » sono sostituite dalle seguenti: « nove anni » e le parole: « presso il Segretariato generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono sostituite dalle seguenti: « presso il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale del Ministero della cultura ».
3. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all'incremento del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole « al 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « al 2025 ».
3-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Nelle more del perfezionamento delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025 »;
b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: « In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di sei, conferiti e in essere al 31 dicembre 2024, possono essere nuovamente conferiti e cessano di avere efficacia all'atto del conferimento dei corrispondenti incarichi dirigenziali di seconda fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero della cultura in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, o, in ogni caso, il 31 dicembre 2025 ».
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, rispettivamente pari a euro 500.000 e a euro 1.000.000 per l'anno 2025, è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: « Entro ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « Entro quarantotto mesi ».
4-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è prorogata di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole, di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Articolo 7.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di politiche abitative, le parole: « 31 dicembre 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
2. All'articolo 10-septies, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo ai termini dei lavori in materia edilizia, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: « trenta mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi »;
b) alla lettera a), primo periodo, le parole: « fino al 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;
c) alla lettera b), primo periodo, le parole: « fino al 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».
3. All'articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario, al terzo periodo le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2025 ».
4. All'articolo 1, comma 497, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativo alla sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto previsto dall'articolo 195, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è adottato entro il 1° dicembre 2025 per l'aggiornamento delle sanzioni applicate a decorrere dal 1° gennaio 2026, aggiornate all'andamento inflattivo relativo al biennio 2024-2025. ».
4-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
4-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ». Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
4-quater. All'articolo 9-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 agosto 2026, il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova »;
b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti di cui al presente comma sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 1 »;
c) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità ivi indicate ».
4-quinquies. Dalle disposizioni di cui al comma 4-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4-sexies. All'articolo 103-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».
4-septies. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo:
1) le parole: « 30 marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 marzo 2026 »;
2) le parole: « , al fine di semplificare la disciplina transitoria disposta dalle linee guida, adottate con il medesimo decreto, sui trasporti in condizione di eccezionalità, relativa alle verifiche di sicurezza per il transito dei mezzi fino a 86 tonnellate » sono soppresse;
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fino alla medesima data continua ad applicarsi, ai trasporti in condizioni di eccezionalità, la disciplina di cui all'articolo 10, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché, ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva oltre le 86 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli con meno di otto assi, la disciplina transitoria sulle eventuali misure, anche di natura organizzativa o gestionale, di mitigazione del rischio applicabili di cui all'articolo 10, comma 10-bis, lettera b-bis), del medesimo codice »;
c) al comma 2-bis, le parole: « entro il 30 ottobre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2025 ».
4-octies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 150.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4-novies. Al fine di far fronte anche per l'anno 2025 ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi finanziati anche in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR, affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e in corso di esecuzione alla data del 1° giugno 2021, è differito dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, relativo alle lavorazioni eseguite o contabilizzate per le quali sono riconosciute al contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, maggiori somme a titolo di revisione dei prezzi, nel rispetto dei requisiti di cui al secondo periodo del presente comma e nel limite massimo di cui al terzo periodo. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è subordinata alla verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'effettivo fabbisogno aggiuntivo, risultante da apposita istanza presentata da Rete Ferroviaria Italiana Spa entro il 31 gennaio 2026, tenuto conto anche dell'incremento delle tariffe della medesima società. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa, nel limite di 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4-decies. Al fine di garantire continuità al servizio di assistente bagnanti per la stagione balneare 2025, i brevetti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere d), e) e f), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85, in corso di validità alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restano validi fino al 30 settembre 2025. I titolari dei suddetti brevetti, per poter esercitare l'attività di assistente bagnanti, devono essere in possesso del certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, in corso di validità.
4-undecies. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per la stagione 2025, l'efficacia del requisito della maggiore età di cui al decreto adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnante, è sospeso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 settembre 2025.
4-duodecies. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita manifestazione di interesse alla proroga dei termini di accesso al finanziamento assegnato, corredata dalla documentazione attestante lo stato di avanzamento degli interventi, il quadro economico aggiornato, incluso il dettaglio delle risorse necessarie a garantire l'integrale realizzazione dell'opera, nonché il termine finale per l'aggiudicazione dei lavori. Sulla base delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, previa ricognizione dello stato di avanzamento dell'iter approvativo dell'opera e delle relative procedure di affidamento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, secondo l'originaria graduatoria, l'elenco degli interventi che possono accedere all'erogazione delle ulteriori rate dei finanziamenti del fondo di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente, a condizione che l'aggiudicazione del relativo appalto di lavori avvenga entro e non oltre il 31 dicembre 2025. Eventuali risorse inutilizzate all'esito della ricognizione possono essere ripartite tra gli interventi individuati ai sensi del secondo periodo, secondo l'originaria graduatoria, tenuto conto di eventuali fabbisogni integrativi di finanziamento dell'intervento conseguenti a esigenze di revisione dei prezzi dell'intervento ovvero a varianti. Il medesimo decreto disciplina le modalità di monitoraggio degli interventi e dei relativi cronoprogrammi, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché le modalità di revoca delle risorse anche in caso di mancato aggiornamento dei dati contenuti nei predetti sistemi informativi.
Articolo 8.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero, le parole « e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,34 milioni di euro per l'anno 2025 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 2,34 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: « negli anni 2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 ».
Articolo 9.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni, in materia di regime transitorio del collocamento in ausiliaria:
a) all'articolo 2229, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
b) all'articolo 2230:
1) al comma 1, dopo la lettera m-quinquies), è aggiunta la seguente: « m-sexies) 2025: ufficiali: 32; marescialli: 75; totale 107. »;
2) al comma 1-bis, la parola: « m-quinquies) » è sostituita dalla seguente: « m-sexies) ».
2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernenti le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2025.
3. Allo scopo di garantire la necessaria continuità delle funzioni delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari di cui agli articoli 1475 e 1476 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino all'accertamento della rappresentatività per il triennio 2025-2027, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, alle stesse Associazioni sono riconosciuti i distacchi e i permessi retribuiti di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, secondo i criteri di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 96.
4. Ai medesimi fini di cui al comma 3, nelle more del nuovo accertamento della rappresentatività, e comunque non oltre il 30 aprile 2025, è prorogata la rappresentatività vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in euro 5.350.000 per l'anno 2026, euro 4.820.127 per l'anno 2027 ed euro 3.102.380 per l'anno 2028, si provvede, quanto a euro 1.337.500 per l'anno 2026, a euro 1.205.032 per l'anno 2027 e a euro 775.595 per l'anno 2028, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, quanto a euro 4.012.500 per l'anno 2026, a euro 3.615.095 per l'anno 2027 e a euro 2.326.785 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Articolo 10.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa di 4.103.270 euro per l'anno 2027 e di 808.624 euro per l'anno 2029, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « tredici anni ».
2-ter. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « dodici anni » sono sostituite dalle seguenti: « tredici anni ».
3. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
4. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, relativo al temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
5. Il termine di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, limitatamente alle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2026.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è autorizzata la spesa di euro 159.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
7. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, relativo alle infrastrutture per le intercettazioni, le parole: « 28 febbraio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
8. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
8-bis. All'articolo 4-quater del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023, 2024 e 2025 »;
b) al comma 7, le parole: « un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e » sono soppresse.
8-ter. All'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71, il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Le disposizioni del comma 2 si applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli incarichi ivi previsti, nelle amministrazioni pubbliche titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assunti dopo il 31 agosto 2026 ».
8-quater. All'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, il terzo periodo è soppresso.
8-quinquies. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole: « che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025 ».
8-sexies. Fino all'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla medesima legge 15 aprile 2024, n. 55.
Articolo 10-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2004)
1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, si interpreta nel senso che esso si applica alle sole domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presentate dai dipendenti pubblici cessati o in quiescenza alla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
Articolo 11.
(Disposizioni concernenti termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)
1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo all'obbligo di incremento della quota di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia, le parole: « 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ».
2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole « da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, » sono soppresse.
2-bis. Ai fini dell'operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni.
2-ter. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026.
2-quater. Gli obblighi di immissione in consumo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per i fornitori di metano e di biometano ovvero di biogas per trasporti immessi in consumo per il trasporto stradale e ferroviario si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
2-quinquies. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: « si applica fino al 31 dicembre 2024 e » sono soppresse.
2-sexies. Le modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 42, commi da 6 a 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, da parte dei produttori di energia elettrica e calore da combustibili da biomassa, escluso il biometano, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2024, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025 per i produttori che entro il 31 maggio 2025 abbiano accettato il preventivo per la certificazione della sostenibilità da parte di un organismo accreditato secondo il Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità oppure operante presso un sistema volontario di certificazione riconosciuto dalla Commissione dell'Unione europea, fatta salva la possibilità di concludere l'iter della certificazione, per il solo comparto delle biomasse solide, entro il 30 giugno 2026. A tal fine gli organismi di certificazione informano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica delle richieste ricevute.
2-septies. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
2-octies. All'articolo 16, comma 5, lettera b), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2025, il punto di cessione del gas prodotto di cui al primo periodo è individuato nel mercato del gas (MGAS) gestito dal Gestore dei mercati energetici-GME S.p.A. ».
Articolo 12.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime del 5 per mille riservato alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le parole: « quarto anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « quinto anno successivo » e le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2025 » e le parole: « nel 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2025 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 127.248 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
Articolo 13.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy)
1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativo alla stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese, le parole: « entro il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 marzo 2025 ».
1-bis. L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura risultanti dall'accorpamento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove.
1-ter. All'articolo 178-quater, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « entro novanta giorni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « entro centoventi giorni ».
1-quater. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, le parole: « per gli undici anni » sono sostituite dalle seguenti: « per i dodici anni e sei mesi ».
1-quinquies. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 ».
1-sexies. All'articolo 23, comma 3, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: « a decorrere dal 1° aprile 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° ottobre 2025 ».
1-septies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al comma 451, le parole: « dal 1° gennaio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 454 » e, al comma 454, dopo le parole: « Ministro dell'economia e delle finanze » sono inserite le seguenti: « , da adottare entro il 30 giugno 2025, ».
Articolo 14.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'utilizzo del credito di imposta per le imprese turistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2025 »;
b) al comma 2, alinea, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2025 »;
c) al comma 10, primo periodo, dopo le parole « degli investimenti di riqualificazione energetica » sono aggiunte le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».
2. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, relativo alle procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».
3. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, riguardante la disciplina dei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
3-bis. In considerazione del maggior flusso turistico derivante dalle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 14 marzo 2001, n. 80, destinata al comune di Pietrelcina, è rifinanziata per l'importo di 130.000 euro per l'anno 2025. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, al comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII è riconosciuto un contributo di 130.000 euro per il medesimo anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 260.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Articolo 15.
(Proroga di termini in materia di sport)
1. All'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, relativo all'applicazione della disposizione che prevede la costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».
2. All'articolo 31 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
« 2-bis. In ragione della necessità di garantire il completamento delle progettualità relative all'utilizzo del compendio sito in Roma, denominato "Città dello Sport", le disposizioni di cui al comma 2 sono applicabili fino al 31 dicembre 2027. Per tali finalità, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione anche per lotti funzionali e ricorrendo ad iniziative di partenariato pubblico privato, la cui valutazione è effettuata d'intesa con la Regione Lazio e il Comune di Roma Capitale, in ragione dei principi di sussidiarietà verticale ai sensi dell'articolo 175 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dei contenuti delle decisioni Eurostat. Per le medesime finalità di riqualificazione e riconversione del compendio, l'Agenzia del demanio, d'intesa con i predetti enti territoriali, può utilizzare la concessione del diritto di superficie sullo stesso o parte di esso per una durata non superiore a novanta anni ovvero ricorrere alla concessione di valorizzazione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per la medesima durata, in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa. ».
2-bis. Per l'anno 2025, una quota sino a 4 milioni di euro delle eventuali maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono destinate ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Le risorse di cui al presente comma sono destinate alle Federazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 39 del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, che hanno già deliberato il passaggio al professionismo femminile, nonché alle Federazioni che deliberano il predetto passaggio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le modalità di accesso alle risorse attribuite ai sensi del presente comma sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di cui al secondo periodo del suddetto comma 632.
2-ter. All'articolo 40, comma 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, le parole: « 31 ottobre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 ».
Articolo 16.
(Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)
1. Fatto salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e ferme restando le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, l'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Ai fini dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del contingente di personale già previsto dall'articolo 1, comma 800, della citata legge n. 197 del 2022 e al medesimo Dipartimento sono assegnate le risorse stanziate dai commi 798 e 800 del medesimo articolo 1.
Articolo 17.
(Proroga di termini in materia di editoria)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
Articolo 17-bis.
(Misure per l'innovazione digitale dell'editoria)
1. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Articolo 18.
(Proroga di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)
1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: « Fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 30 giugno 2025 ».
2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: « Fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 30 giugno 2025 ».
Articolo 19.
(Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura)
1. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: « della batteriosi, » le parole: « per un periodo di sette anni » sono soppresse;
b) il comma 2-bis è abrogato.
1-bis. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 1° marzo 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2025 ».
1-ter. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
b) alla lettera b), le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;
c) alla lettera c), le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».
1-quater. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 31 dicembre 2025.
Articolo 19-bis.
(Proroga degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)
1. Al fine di sostenere il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attività connesse e, in particolare, gli interventi indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino, della concorrenza e della competitività delle imprese nazionali previsti dal Programma nazionale triennale di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le azioni svolte dai soggetti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono prorogate al 31 dicembre 2025. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale triennale di cui al primo periodo sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Articolo 19-ter.
(Proroga dei lavori del tavolo tecnico sul tema del rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990)
1. I lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono prorogati fino al 30 settembre 2025. Conseguentemente, all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il tavolo potrà anche esaminare il tema relativo alle istanze presentate successivamente alla scadenza dei termini » .
Articolo 19-quater.
(Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità)
1. A decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuate nel rispetto del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 del medesimo decreto, si svolgono anche nei territori, a livello provinciale, di seguito individuati:
a) Alessandria;
b) Lecce;
c) Genova;
d) Isernia;
e) Macerata;
f) Matera;
g) Palermo;
h) Teramo;
i) Vicenza;
l) provincia autonoma di Trento;
m) Aosta.
2. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1, le parole: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 »;
b) all'articolo 12, comma 1, le parole: « 30 novembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2026 »;
c) all'articolo 33, commi 1 e 2, le parole: « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi »;
d) all'articolo 35, ai commi 1, 2 e 3, le parole: « 31 dicembre 2025 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 » e, al comma 4, le parole: « 1° gennaio 2026 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 »;
e) all'articolo 39, comma 1, alinea, le parole: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 »;
f) all'articolo 40, comma 2, le parole: « 1° gennaio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2027 ».
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, nonché nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 71 del 2024, con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei princìpi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
4. Al fine di garantire il supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, sullo stato di attuazione della riforma in materia di disabilità, ivi compresa la fase sperimentale di cui al comma 1 del presente articolo, con connessa attività di affiancamento e assistenza ai territori coinvolti nell'attuazione della riforma, sull'attuazione del programma di azione triennale, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sull'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché sulla gestione dei rapporti con l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, l'operatività della Segreteria tecnica, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è fissata al 31 dicembre 2027. Per le finalità di cui al presente comma sono stanziati euro 900.000 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Articolo 20.
(Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in essere a favore delle persone titolari del permesso di soggiorno per protezione temporanea rilasciato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici iniziati nel febbraio 2022 in Ucraina)
1. Tenuto conto della decisione di esecuzione (UE) 2024/1836 del Consiglio, del 25 giugno 2024, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, limitatamente ai commi 1 e 3, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, recante « misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso », continuano a produrre effetti fino al 31 dicembre 2025. È autorizzata, altresì, la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti del sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2024.
2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, con una o più ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2025 in deroga agli articoli 26 e 27, comma 5, del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sentite le Regioni e le Province Autonome e di concerto con il Ministero dell'interno, si provvede a regolare il progressivo consolidamento nelle forme ordinarie, fino al termine di cui al comma 1 del presente articolo, delle ulteriori misure di assistenza ed accoglienza straordinarie e temporanee attualmente in essere ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, e degli articoli 31, commi 1 e 2, e 31-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. Con le medesime ordinanze di cui al primo periodo si provvede, altresì:
a) al trasferimento delle stesse misure di assistenza e accoglienza straordinarie e temporanee in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti, anche prevedendo la corresponsione di un contributo una tantum, a cura del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in favore delle persone e dei nuclei familiari che dichiarino di non aver bisogno del proseguimento dell'assistenza pubblica nonché l'anticipazione, nei limiti del 50 per centro dell'onere massimo stimato, in favore degli enti firmatari delle convenzioni per l'assistenza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2022, nazionali e regionali, in essere alla data del presente decreto, disponibili, per quanto necessario, alla proroga delle stesse convenzioni per un periodo non superiore a sei mesi;
b) alla cessazione del riconoscimento del contributo di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022 per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio 2025 e alla fissazione di termini temporali perentori per la presentazione della relativa richiesta per i titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati prima del 1° febbraio 2025;
c) a regolare, in via transitoria ed eccezionale, le modalità di prosecuzione delle residue forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate, sul territorio nazionale, dalle strutture territoriali di protezione civile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, a cura delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sotto il coordinamento del Ministero dell'Interno;
d) a regolare l'assegnazione alle Amministrazioni ordinariamente competenti, alle quali è trasferita la competenza per l'attuazione delle misure di assistenza e di accoglienza di cui agli articoli 31, comma 1, e 31-bis del richiamato decreto-legge n. 21 del 2022, delle corrispondenti risorse finanziarie, allo stato disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. Le risorse eventualmente eccedenti l'attuazione di quanto previsto dal presente comma sono destinate, per l'anno 2025, all'incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
3. Le ordinanze di cui al comma 2 possono essere adottate in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e alle disposizioni dello schema di capitolato di gara di appalto approvato con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Si applicano, altresì, ove compatibili, le disposizioni derogatorie previste dagli articoli 8 e 9 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nel corso del 2025, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione agli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati delle risorse disponibili a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come indicate dalle ordinanze di cui al comma 2.
Articolo 20-bis.
(Proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 394:
1) al primo periodo, le parole: « e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2024, 2025, 2026 e 2027 » e, al secondo periodo, le parole: « e a 25 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, »;
2) il sesto e il settimo periodo sono soppressi;
b) al comma 395 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta relativo al 2025, le fondazioni, entro il 30 aprile dello stesso anno, trasmettono all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI), le delibere di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate per il sostegno dei progetti da finanziare. Conseguentemente, l'ACRI, nei successivi venti giorni, trasmette l'elenco delle fondazioni finanziatrici all'Agenzia delle entrate e il direttore della medesima Agenzia, nei successivi trenta giorni, comunica alle fondazioni il credito d'imposta ad esse attribuito ».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Articolo 21.
(Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza)
1. All'articolo 17 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, relativi al collegamento tra le banche dati delle amministrazioni pubbliche, sono abrogati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, e l'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante le dichiarazioni sostitutive dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, tornano in vigore nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 aprile 2012, n. 35.
3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i commi 31-ter e 31-quater, relativi all'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, sono abrogati.
4. L'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, relativo a sanzioni pecuniarie per inosservanza dell'obbligo vaccinale, è abrogato.
5. I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti sanzionatori annullati. I giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, la lettera hh) è abrogata.
5-ter. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 7, le parole: « L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1 » sono soppresse;
b) l'articolo 10 è abrogato;
c) all'articolo 23, il comma 5 è abrogato;
d) all'articolo 53, comma 1, le parole: « , nonché, con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all'articolo 10 » sono soppresse.
5-quater. Al comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, relativo alla sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali, la lettera a) è abrogata.
5-quinquies. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, il comma 2 è abrogato.
5-sexies. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 114;
b) il comma 265 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
c) l'articolo 7-quater del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;
d) il comma 7 dell'articolo 13 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
e) l'articolo 32 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.
5-septies. Alla legge 15 luglio 2022, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 4, il comma 5 è abrogato;
c) all'articolo 5, il comma 6 è abrogato;
d) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;
e) all'articolo 9, comma 3, il primo periodo è soppresso.
5-octies. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 4 sono abrogati;
b) al comma 5, le parole: « e quella accessoria è applicata nella misura massima » sono soppresse.
5-novies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 2, i periodi dal quarto all'ultimo sono soppressi.
5-decies. I procedimenti amministrativi non ancora conclusi, per i profili relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono definitivamente interrotti e nei giudizi pendenti si intende cessata la materia del contendere relativamente alle domande aventi ad oggetto le sanzioni amministrative accessorie. Se l'impugnazione ha ad oggetto le sole sanzioni amministrative accessorie, il giudizio è estinto e le spese sono compensate.
Articolo 21-bis.
(Disposizioni in materia di eleggibilità a presidente della provincia)
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2025 e 2026.
Articolo 22.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabella 1 (articolo 4, comma 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
1.200 (già 1.2 testo 2)
Precluso
Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. Le risorse relative all'annualità 2024 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 10.949.636,79 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nella predetta annualità, per la medesima spesa di personale nell'anno 2025. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15.138.594,73 euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021, anche ai fini dello scorrimento della graduatoria del DFP, annualità 2024. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 26.088.032 per l'anno 2025 e a 15.138. 594,73 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
1.201 (già 1.3)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1.1. Le risorse relative all'annualità 2024 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 10.949.636,79 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nella predetta annualità, per la medesima spesa di personale nell'anno 2025. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15.138.594,73 euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021, anche ai fini dello scorrimento della graduatoria del DFP, annualità 2024. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
1.5
Camusso, Zampa, Giorgis, Manca, Furlan, Parrini, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2025».
1.202 (già 1.7)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
«1.1 Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2024 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2024 sono prorogate al 31 dicembre 2025. »
1.15
Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: "per il triennio 2022-2024" sono aggiunte le seguenti: "e per il triennio 2025-2027".»
1.16
Camusso, Zampa, Giorgis, Manca, Furlan, Parrini, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
b) al comma 1, lettera c), le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"».
1.203 (già 1.17)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
«1.1. Al fine di rafforzare strutturalmente le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";
b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025";
c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".»
1.20
Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".»
1.204 (già 1.22)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
1.205 (già 1.26)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2025. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza."
1.206 (già 1.28)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1.1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali, all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025, e le parole:«29 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti «29 settembre 2025».
1.207 (già 1.33)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1.1. L'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è abrogato.»
1.34
D'Elia, Camusso, Zampa, Manca, Giorgis, Crisanti, Furlan, Parrini, Meloni, Rando, Valente, Verducci, Malpezzi, Tajani, Zambito
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 1° aprile 2025, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all' articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2025, entro il limite di spesa 8 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.».
1.38
Misiani, Manca, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2025,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al personale che cessa dal servizio, per raggiunti requisiti anagrafici, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, a decorrere dall'anno 2025.»;
b) il comma 100 è sostituito dal seguente:
«100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2025 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 28 milioni a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.41
Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. Fino al 30 giugno 2025, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano per importi a base di gara superiori a 4 milioni di euro."
1.208 (già 1.44)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
All'articolo 1, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6.1. il termine di tre mesi, previsto dal comma 7, dell'articolo 7, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, limitatamente alle elezioni svoltesi tra il 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2023, esclusivamente per i candidati che non hanno sostenuto spese, è posticipato al 30 giugno 2025. Le sanzioni nel frattempo comminate dai Collegi Regionali di Garanzia elettorale, ai sensi del comma 5, articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono sospese, e verranno successivamente revocate al momento della ricezione della dichiarazione di cui al comma 7, articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515."
1.209 (già 1.45)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
"6.1 All'art. 1, comma 136-bis della legge 145 del 2018, aggiungere in fine il seguente paragrafo: "Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 e 2023 relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori".
1.210 (già 1.47)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
"6.1. Al comma 806 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024 n.207 le parole "15 maggio 2025" sono sostituite dalle parole "15 ottobre 2025" e le parole "31 marzo 2025" sono sostituite dalle parole "31 agosto 2025".
1.48
Parrini, Zambito, Franceschelli, Martella
Precluso
Dopo il comma 8, inserire i seguenti: « 8-bis. Al fine di garantire il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale relativi all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, all'intervento agevolativo di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono assegnate, ad integrazione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 luglio 2021, risorse aggiuntive per euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
1.53
Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo le parole: "colpa grave" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli amministratori che, in assenza di dolo, abbiano adottato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato dalla Corte dei Conti".»
1.62
Meloni, Giorgis, Manca, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente
«10-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza entro il 31 dicembre 2025 o già scadute sono prorogate al 31 dicembre 2026.».
1.211 (già 1.66)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
"10-bis. I termini di validità delle graduatorie relative ai concorsi pubblici banditi dalle Università per il reclutamento di personale tecnico amministrativo e dirigenziale a tempo indeterminato in scadenza nel corso dell'anno 2025 sono prorogati al 31 dicembre 2025.
10-ter. Dall'attuazione del comma 10-bis non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
1.67
Furlan, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Parrini, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. I termini di validità delle graduatorie relative ai concorsi pubblici banditi dalle Università per il reclutamento di personale tecnico amministrativo e dirigenziale a tempo indeterminato, in scadenza nell'anno 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2025.».
1.212 (già 1.68)
Precluso
Dopo il comma 10-undecies, aggiungere il seguente: «10-duodecies.. I termini di validità delle graduatorie relative ai concorsi pubblici banditi dalle Università per il reclutamento di personale tecnico amministrativo e dirigenziale a tempo indeterminato in scadenza nell'anno 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2025».
1.213 (già 1.75)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
"10.1. Per far fronte alle esigenze assunzionali, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, possono procedere anche tramite scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Le graduatorie dei concorsi pubblici già scadute entro il 31 dicembre 2024, o quelle la cui scadenza è prevista entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogate al 31 dicembre 2026."
1.214 (già 1.76)
Precluso
Dopo il comma 10-undecies, aggiungere il seguente:
«10-duodecies. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 o di Diploma accademico di I o II Ciclo presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, ed un secondo titolo delle tipologie sopra specificate, a decorrere dall'Anno Accademico 2025/2026, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, senza limitazioni relative al reddito, all'acquisizione dei CFU o dei CFA ed a qualsiasi altra causale o condizione, ai fini dell'iscrizione ad ogni anno di un ulteriore corso di Laurea o di Laurea magistrale o di Diploma accademico di I e II Ciclo. Il beneficio di cui al presente comma dovrà essere previsto dalle Università e dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica per tutti i corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Diploma accademico di I e II Ciclo dei relativi Ordinamenti didattici ed Offerte formative.»
1.215 (già 1.77)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
"10.1. Le graduatorie delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con validità di due anni, già approvate nel corso del 2023, sono portate in scadenza, senza ulteriore possibilità di proroga, fino al 2026. Tale proroga si applica a tutte le graduatorie vigenti destinate all'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni, fatta salva la facoltà di quest'ultime di procedere al loro scorrimento per la copertura di posti vacanti e disponibili."
1.93
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "soggetti a controllo" è aggiunta la parola: "monocratico".»
1.98
Camusso, Zampa, Giorgis, Manca, Furlan, Parrini, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2025.».
1.216 (già 1.99)
Precluso
Dopo il comma 10-undecies aggiungere il seguente:
"10-duodecies. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2025.".
1.102
Camusso, Zampa, Giorgis, Manca, Furlan, Parrini, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere seguente:
«10-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026"».
1.104
Camusso, Zampa, Giorgis, Manca, Furlan, Parrini, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».
1.109
Furlan, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Parrini, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 162, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
b) al comma 495, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»."
10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.217 (già 1.111)
Precluso
Dopo il comma 10-undecies, aggiungere il seguente:
«10-duodecies. All'articolo 1, comma 495 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
1.113
Giorgis, Parrini, Manca, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "Fino 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025";
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza è fissato in trenta giorni. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea."»
1.218 (già 1.118)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
"10.1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «Fino 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: " a) Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza è fissato in trenta giorni. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute, il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea."
1.121
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. All'articolo 57, comma 14-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020 , n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica, dopo le parole: "che ha una durata minima", le parole "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "venti anni a partire dalla data di connessione dell'infrastruttura alla rete e non può essere revocato se non per pubblico interesse, con l'impegno tra le parti di individuare una nuova collocazione per le infrastrutture di ricarica tenendo conto degli oneri a carico dell'operatore CPO"».
1.125
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente: « 10-bis. All'articolo 7, comma 4, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 sostituire le parole "per la durata massima di 36 mesi" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".»
1.219 (già 1.127)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:
10.1. A decorrere dal 1° aprile 2025, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all' articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2025, entro il limite di spesa 8 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.»".
1.128
Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Le risorse relative all'annualità 2024 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 10.949.636,79 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nella predetta annualità, per la medesima spesa di personale nell'anno 2025. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15.138.594,73 euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021, anche ai fini dello scorrimento della graduatoria del DFP, annualità 2024. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».
1.130
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "quarantotto"».
1.131 (testo 2)
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei".».
1.132
Parrini, Giorgis, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n, 25, le parole: "Fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025"».
1.143
Precluso
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente: «10-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, la parola "trentasei" è sostituita dalla parola "ventiquattro".»
1.148
Precluso
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente: «10-bis. 11. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»
1.153
Furlan, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Parrini, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
"10-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 124 è abrogato.".
1.220 (già 1.154)
Precluso
Dopo il comma 10-undecies, aggiungere il seguente:
«10-duodecies. L'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 è abrogato»
1.156
Camusso, Zampa, D'Elia, Giorgis, Manca, Furlan, Parrini, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
"10-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto" sono sostituite dalle seguenti: "sono rinnovati in continuità per un periodo di diciotto mesi oltre il termine previsto"."
1.221 (già 1.157)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:
"10.1. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "possono essere rinnovati per un periodo non superiore a dodici mesi oltre il termine previsto" sono sostituite dalle seguenti: "sono rinnovati in continuità per un periodo di diciotto mesi oltre il termine previsto".
1.158
Camusso, Zampa, Giorgis, Manca, Furlan, Parrini, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. All'articolo 1, comma 162, della legge del 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di età già adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, per i quali i soggetti interessati abbiamo già formalizzato la domanda all'INPS entro il 31 dicembre 2024"».
1.0.2
Precluso
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente
«Art. 1-bis
1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, a decorrere dal rendiconto 2020, l'eventuale maggiore disavanzo rispetto all'esercizio precedente, derivante dall'appostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità, concesse per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di anni quindici, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.
2. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, derivante dall'appostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità, concesse per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali. Il fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.»
1.0.3
Precluso
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente
«Art. 1-bis
(Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria)
1. Ai comuni fino a 60.000 abitanti che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° settembre 2020 e sino al 31 maggio 2025 o in caso di mancato rispetto del piano di riequilibrio, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione a completa copertura della massa debitoria e comunque fino all'importo massimo di 150 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi.
2. L'anticipazione è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite massimo di 150 milioni di euro, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.
4. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1.0.12
Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Modifiche al Testo Unico delle Società Pubbliche di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 per chiarimenti amministrativi e semplificazione operativa)
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, al comma 5, dopo le parole "nonché alle società da esse controllate" sono inserite le seguenti parole: "e ai relativi soci pubblici, diretti e/o indiretti. Resta ferma l'applicazione delle norme del testo unico sulla finanza di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998."
b) all'articolo 2, al comma 1, lettera b), dopo le parole "il controllo può sussistere anche quando," è inserita la parola "esclusivamente" e dopo le parole "patti parasociali" è inserita la parola "scritti".»
1.0.14
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Stabilizzazione di personale nelle Pubbliche Amministrazioni)
1. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025». Alla lettera b) dello stesso comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
1.0.16
Precluso
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente
«Art. 1-bis
1. In considerazione delle difficoltà operative riscontrate dai comuni in relazione all'aggiudicazione dei lavori per gli interventi di cui ai commi 139 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativi alle annualità 2021 e 2022, il superamento dei termini di cui all'articolo 1, comma 143, lett. a), b), c) e d) della medesima legge non comporta la revoca del contributo a condizione che l'aggiudicazione dei lavori avvenga entro il 31 gennaio 2025, con riferimento all'annualità 2021, in relazione alle opere finanziate con i decreti del Ministero degli Interno del 23/2/2021 e dell'8/11/2021, ed entro il 31 marzo 2025, con riferimento all'annualità 2022, con riferimento alle opere finanziate con il decreto del Ministero degli Interni del 18/07/2022.
1.0.17 (testo 2)
Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Termini "Opere medie")
1. Al fine di evitare che ritardi di piccola entità nell'affidamento delle opere di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, producano provvedimenti di revoca del finanziamento di interventi in corso di attuazione o già completati, al comma 148-ter dell'articolo 1 della medesima legge n. 145 del 2018 sono apportate le seguenti modificazioni:
- al secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle parole: "31 marzo 2022" e le parole: "31 gennaio 2023" sono sostituite dalle parole: "30 aprile 2023";
- è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i contributi di cui al comma 139, assegnati mediante decreti del Ministero dell'interno emanati nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, i termini di cui al comma 143 sono prorogati di cinque mesi."».
1.0.23
Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
«Art. 1-bis
(Modifiche all'art. 30 del d.lgs. 201/22)
1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, le parole "o le loro eventuali forme associative" sono soppresse, dopo le parole "con popolazione superiore a 5.000 abitanti," sono inserite le seguenti "o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito," e dopo le parole "servizi pubblici locali di rilevanza economica" sono inserite le seguenti "da loro affidati";
b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
c) al comma 3, la parola "dodici" è sostituita da "ventiquattro".»
1.0.25
Precluso
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente
«Art. 1-bis
1. Al comma 3 dell'art. 11 del decreto legge n. 105 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 137 del 2023, dopo la parola "materia", aggiungere le seguenti: "nonché, fino al completamento del PNRR, ovvero al 31 dicembre 2026, agli organi di governo degli Enti Pubblici".
2.6
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2025, i richiedenti i visti nazionali per motivi di studio possono fornire gli identificatori biometrici all'atto del loro ingresso nel territorio nazionale.".
2.200 (già em. 2.7)
Precluso
Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
"3-ter. All'articolo 1, comma 888 della legge 30 dicembre 2024 , n. 207, le parole "per ciascuno degli anni 2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti "per ciascuno degli anni 2025 e 2026".
2.9 (testo 2)
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Limitatamente alle domande di visti nazionali per motivi di studio, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è differita al 1° gennaio 2026.
3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche all'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2.10 (testo 2)
Giorgis, Parrini, Alfieri, Manca, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
"4-bis. Considerata la situazione di diffuso ritardo da parte delle Questure nel procedere ai rinnovi di tutti i tipi di permessi di soggiorno scaduti al 31 dicembre 2024, per i quali sia stata presentata domanda di rinnovo, i permessi di soggiorno rilasciati ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 9, 18, 18-bis, 18-ter, 19, 20-bis, 22, comma 11, 29, 30, 31, 32, 39 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nonché i permessi rilasciati ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, conservano la loro validità fino all'effettivo rinnovo o alla revoca o al rigetto di rinnovo e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.
4-ter. Al fine di risolvere in modo strutturale le disfunzioni organizzative delle Questure, dopo l'articolo 9-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:
«Art. 9-quater
(Modulistica)
1. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche informatizzata, per la documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste dal presente testo unico e dal suo regolamento di attuazione ai fini delle richieste di proroga dei visti di ingresso, delle presentazioni della dichiarazione di presenza e delle domande di rilascio, di rinnovo e di conversione di ogni tipo di permesso di soggiorno e dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, inclusi i documenti che gli interessati devono produrre o allegare o inviare, anche telematicamente, ai competenti uffici per ognuna delle tipologie di domande. Il decreto di cui al primo periodo deve prevedere forme di semplificazione e di digitalizzazione, pur mantenendo inalterata la possibilità di rivolgersi personalmente agli Uffici competenti.»
4-quater. Ai fini della necessità di gestire in maniera efficiente, continuativa e tempestiva le procedure relative all'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro nonché per la più rapida definizione delle istanze avanzate a vario titolo da migranti, sfollati e profughi ucraini, nonché nella prospettiva della definizione di una soluzione organizzativa stabile dei relativi uffici, l'utilizzo del personale in somministrazione già impiegato nell'anno 2024 presso le questure e le prefetture ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato fino al 31 dicembre 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 44 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno."
2.13
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 287, è aggiunto il seguente: "287-bis. Al fine di garantire i servizi di protezione civile, di prevenzione e controllo del territorio, di prevenzione incendi e lotta attiva agli incendi boschivi per la regione Sardegna, il Corpo forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna e l'Agenzia regionale Fo.Re.S.T.A.S., nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, all'interno dei rispettivi PIAO, sono autorizzati a derogare ai limiti della capacità assunzionale come prevista ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e ss.mm.ii., ai limiti della spesa per il personale previsti nell'articolo 1, commi 557-557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché ai limiti delle risorse disponibili per il salario accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, a valere sulle risorse del bilancio della Regione Sardegna e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato"».
2.29
Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2025. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.»
2.201
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 30 giugno 2025, il richiedente il visto per motivi di studio può adempiere alla sottoscrizione di cui al presente comma al momento dell'ingresso nel territorio nazionale."
2.202 (già em. 2.30)
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2025. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.»
2.33
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 6, comma 1-bis del decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2021, le parole: "25 settembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "25 settembre 2026"».
2.35
Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. I termini di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono prorogati rispettivamente al 15 ottobre 2025 e al 31 agosto 2025."
2.203 (già em. 2.38)
Precluso
Dopo il comma 6-bis, aggiungere il seguente:
«6-ter. I rapporti di lavoro dei collaboratori autonomi assunti presso il Ministero della cultura negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 tramite contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga al medesimo articolo si intendono prorogati fino al 31 dicembre 2026, previo provvedimento dell'amministrazione interessata. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a un 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2.39
Rando, Bazoli, Giorgis, Mirabelli, Parrini, Meloni, Rossomando, Valente, Verini
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Fino al 31 dicembre 2025, i benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946.
6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 6-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
2.0.2
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Proroga termini di efficacia delle deliberazioni fiscali degli enti locali)
1. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle parole "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";
b) le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 30 novembre di ciascun anno";
c) le parole "15 gennaio 2024" sono modificate nelle parole "15 gennaio di ciascun anno successivo".»
2.0.3
Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Revisione obblighi di accantonamento al FAL per gli enti locali in dissesto)
1. Nelle more di una organica revisione delle norme riguardanti la disciplina delle crisi finanziarie degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 244 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché al fine di dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, gli enti locali in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del citato testo unico, non espongono, nel risultato di amministrazione, il fondo di ammontare pari all'importo complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e delle anticipazioni di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data di riferimento del rendiconto. Resta fermo l'obbligo di restituzione delle rate annuali dovute per le anticipazioni ricevute. Gli enti locali di cui al primo periodo ricostituiscono l'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto di cui sopra si riferisce.
2. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali di cui al comma 1, l'eventuale maggiore disavanzo residuo derivante dalla ricostituzione del Fondo anticipazioni di liquidità è ripianato, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione del primo conto consuntivo conseguente all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni. In ogni caso, il maggior disavanzo ripianabile, in deroga all'art. 188 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle anticipazioni di liquidità non restituite al 31 dicembre dell'esercizio antecedente all'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto delle ulteriori anticipazioni nel frattempo rimborsate o da rimborsare al 31 dicembre dell'esercizio finanziario al quale il rendiconto della gestione liquidatoria si riferisce. Anche per tali enti trova applicazione l'art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
3. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono soppressi i commi 6-ter, 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies.»
2.0.4
Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:
a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) del comma 449, art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria, nonché i trasferimenti vincolati all'effettuazione di interventi correnti e nei settori scolastico, sociale, sicurezza e di protezione civile.»
2.0.5
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 2-bis
(Fondo potenziamento iniziative minori a rischio)
1. Al fine di potenziare le attività in favore dei minori è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale dei servizi di assistenza degli enti locali, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei Comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali e destinati ai Comuni che hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica ovvero che dispongono per l'anno 2023 del bilancio stabilmente riequilibrato.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282."
2.0.7
Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 2-bis
(Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore)
1. Al fine di prorogare le modalità di conservazione delle somme iscritte nel fondo pluriennale vincolato per interventi di minore entità economica, al paragrafo 5.4.9 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ferme restando le procedure previste dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 36 del 2023 per i contratti sottosoglia, al fine di favorirne la tempestiva realizzazione, al termine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per la realizzazione di investimenti sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) sono state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento
b) è stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.".»
3.3
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "sono prorogati sino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogati sino al 31 maggio 2025"».
3.4
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. A decorrere dall'anno 2025, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 741, lettera c), numero 5), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le agevolazioni competono ai soggetti beneficiari in presenza dei requisiti sostanziali prescritti dalla legge, a prescindere dall'avvenuta esposizione nella dichiarazione IMU successiva alla prima comunicazione di spettanza dell'agevolazione».
3.200
Precluso
All'articolo 3, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
"1-ter. All'articolo 1, comma 42-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sopprimere il terzo e quarto periodo.".
3.11
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, le parole: "31 dicembre 2024", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».
3.13
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si interpreta nel senso che i termini di vigenza di quanto disposto dall'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, decorrono dalla data di messa in liquidazione delle società».
3.23
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 1, comma 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2026";
b) al secondo periodo, le parole "a decorrere dall'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2026" e le parole "esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024".».
3.32
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. In attuazione del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, dopo l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
"Art. 8-ter. - (Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni) - 1. Costituiscono operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste; b) le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a)». Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 1-quater.
2. Al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, entro il 30 aprile 2025, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea"».
3.201 (già 3.46)
Precluso
Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:
"10-ter. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° marzo 2025».".
3.47
Martella, Tajani, Franceschelli, Giacobbe
Precluso
Dopo il comma 10 inserire il seguente: «10-bis. All'articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, le parole: "dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025"».
3.52
Precluso
Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
«11-bis. Il Fondo di cui all'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è rifinanziato per ulteriori 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.
11-ter. Il Fondo di cui all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, è rifinanziato per ulteriori 250.000 euro a decorrere dall'anno 2025
11-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 11-bis e 11-ter, pari a 2,250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
3.55
Precluso
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
«13-bis. All'articolo 3 del decreto legge 18 gennaio 2024 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025";
b) al comma 2-bis, le parole: "anche per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "anche per gli anni 2024 e 2025";
c) al comma 2-ter, le parole: "per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2024 e 2025"».
3.64
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:
«14-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025," sono sostituite dalla seguenti: "per gli autoveicoli indicati nell' articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2025,".
14-ter. Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2025, resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024.
14-quater. Agli oneri derivanti dai commi 14-bis e 14-ter, pari a 12,6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 207».
3.73
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2026".»
3.75
Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ", 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2023, 2024 e 2025", e le parole: ", al sesto e al settimo anno," sono sostituite dalle seguenti: ", al sesto, al settimo e all'ottavo anno"».
3.202 (già 3.78)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
"14.1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
a) sostituire le parole ", 2023 e 2024" con le seguenti: ", 2023, 2024 e 2025";
b) sostituire le parole ", al sesto e al settimo anno, "con le seguenti: ", al sesto, al settimo e all'ottavo anno".
3.83
Manca, Parrini, Irto, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente, Basso, Fina
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 1, comma 136-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente paragrafo: "Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 e 2023 relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori".»
3.85
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. All'articolo 1, comma 932-bis, della legge 30 dicembre 2018 n.145, alla lettera a) dopo le parole: "nei confronti della Gestione Commissariale" sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per le anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale ai sensi dell'art. 16 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, e per tutte le ulteriori anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale per pagamenti di competenza della Gestione Commissariale".
14-ter. All'articolo 1, comma 932-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) sono trasferiti a Roma capitale i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, numero 133, come definito in attuazione del comma 930. I crediti così identificati, corredati da idonea documentazione, sono iscritti esclusivamente nell'attivo patrimoniale del bilancio di Roma Capitale".
14-quater. All'articolo 1, comma 932-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) è trasferita a Roma capitale la titolarità del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 13 ter e 14 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, individuati dallo stesso decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930. I debiti così identificati, corredati da idonea documentazione, sono iscritti esclusivamente nel passivo patrimoniale del bilancio di Roma Capitale."
14-quinquies. All'articolo 1, dopo il comma 932-bis, della legge 30 dicembre 2018, è inserito il seguente: "932-ter. Roma Capitale attua il Piano di cui ai commi 930 e 932-bis, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e al comma 932-quater, anche attraverso la stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nel suddetto Piano. Con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale. Le procedure esecutive eventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'Ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'Ente e per le finalità di legge. I debiti di cui al Piano non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria; ai fini dell'esecuzione delle attività di cui al presente comma, Roma Capitale fa ricorso, ove necessario, alla procedura amministrativa di cui all'art.1, comma 927, della legge 31.12.2018, n.148 nonché alla procedura semplificata di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui deroga all'art.194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».
3.203 (già 3.87)
Precluso
Dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:
«14-duodecies. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1° luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2026». Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 40,7 milioni di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro per l'anno 2028 e 9,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
3.97
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 14 inserire il seguente: «14-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024».
3.98
Tajani, Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 14 inserire il seguente
"14-bis. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024»."
3.204 (già 3.101)
Precluso
Dopo il comma 14-undecies, aggiungere, in fine, il seguente:
"14-duodecies. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2027".». Al relativo onere, pari a 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ".
3.102
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2027".». Al relativo onere, pari a 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
3.205 (già 3.103)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
"14.1. All'articolo 64, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2027".».
14.1.1. All'onere di cui al comma precedente, pari a 132,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
3.105
Precluso
Dopo il comma 14 inserire il seguente: «14-bis. All'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 le parole «esercizio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «esercizi 2020, 2021 e 2022».»
3.206 (già 3.111)
Precluso
Dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:
«14-dodicesi.. All'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "per l'anno 2022" sono inserite le seguenti: " e di 20 milioni per l'anno 2025.";
b) al comma 2, dopo le parole "5 milioni di euro per l'anno 2022" inserire le seguenti: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.";
c) al comma 5, dopo le parole " 25 milioni di euro," inserire le seguenti: "e per l'anno 2025, nel limite di spesa di 30 milioni di euro,".
d) al comma 6, le parole "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o più decreti" e le parole "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "delle presenti misure".
14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, valutati in 60 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
3.112
Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla?legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-ter, le parole "e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2024" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di approvazione del rendiconto 2025" e le parole "alla data del 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: alla data del 31 dicembre 2025";
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
c) al comma 6-quinquies, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2026» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;
d) al comma 6-sexies, sono soppresse le seguenti parole ", avvenuta entro il 31 dicembre 2024".»
3.207 (già 3.113)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14.1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla?legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)? al comma 6-ter, le parole "e che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2024" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di approvazione del rendiconto 2025" e le parole "alla data del 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: alla data del 31 dicembre 2025".
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b)? al comma 6-quinquies, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2026» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2025»;
c)? al comma 6-sexies, le parole ", avvenuta entro il 31 dicembre 2024" sono soppresse.
3.116
Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: "14-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "negli anni 2023 e 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023, 2024 e 2025".»
3.121
Manca, Parrini, Tajani, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti: «14-bis. All'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "Limitatamente all'anno 2023" sono sostituite dalle parole "Limitatamente agli anni 2023 e 2024";
b) le parole "entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle parole "entro il 30 novembre di ciascun anno"
c) le parole "fissato al 15 gennaio 2024" sono modificate nelle parole "fissato al 15 gennaio di ciascun anno successivo".
14-ter. All'articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "entro il 18 dicembre 2023", sono modificate nelle parole "entro il 18 dicembre 2023 e entro il 16 dicembre 2024";
b) le parole "entro il 29 febbraio 2024", sono modificate nelle parole "entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo".»
3.208 (già 3.123)
Precluso
Dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:
«14-dodicesi. All'articolo 10, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: "per l'esercizio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per l'esercizio 2026";
b) al comma 4 e al comma 7 sostituire ove ricorrano le parole "per l'esercizio 2025" dalle seguenti: "per l'esercizio 2026" ;
c) al comma 6 e al comma 9 le parole "all'esercizio 2025" sono sostituite dalle seguenti; "all'esercizio 2026";
d) al comma 8 le parole "31 marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti : "31 marzo 2026"»
3.124
Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole "per l'esercizio 2025" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio 2026";
b) al comma 4 e al comma 7, ovunque ricorrano, le parole "per l'esercizio 2025" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio 2026";
c) al comma 6 e al comma 9 le parole "all'esercizio 2025" sono sostituite dalle parole "all'esercizio 2026";
d) al comma 8 le parole "31 marzo 2025" sono sostituite dalle parole "31 marzo 2026".»
3.209 (già 3.127)
Precluso
Dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:
«14-dodicesi. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole "entro il 31 marzo 2025" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.";
b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto di dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e Unione delle province d'Italia (UPI), predispone un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma riguardanti gli enti locali, che viene sottoposta all'esame della Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 30 giugno 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";
c) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.";
d) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma: «11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative del Quadro concettuale e dei principi ITAS, unitamente alle relative linee guida, nonché del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al periodo precedente sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed altre eventuali incentivazioni a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione»
3.128
Giorgis, Parrini, Manca, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5, le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle parole "entro il 31 marzo 2025" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, da sancire entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e la tempistica della sperimentazione su un numero determinato di enti locali.";
b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto di ANCI e UPI, predispone, un'analisi dei costi connessi agli adeguamenti di cui al presente comma riguardanti gli enti locali, che viene sottoposta all'esame della Conferenza Stato città e autonomie locali entro il 30 giugno 2025, anche ai fini della valutazione della sostenibilità economica e delle eventuali necessità di sostegno.";
c) al comma 11 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riferimento agli enti locali i decreti di cui al periodo precedente sono emanati previa intesa presso la Conferenza Stato Città e autonomie locali.";
d) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma: "11-bis. Nel corso del 2025, con uno o più decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, sono individuati gli enti locali che, su base volontaria, aderiranno ad una sperimentazione, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze della finanza locale e ad individuare le eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia. La sperimentazione si svolgerà nel corso del biennio 2026-2027 e avrà per oggetto le modalità applicative del Quadro concettuale e dei principi ITAS, unitamente alle relative linee guida, nonché del piano dei conti. La sperimentazione sarà coordinata dall'Ispettorato IGEPA della Ragioneria Generale dello Stato e le principali questioni applicative segnalate dagli enti sperimentatori saranno discusse nella Commissione Arconet di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche in relazione alle possibili semplificazioni dell'attuale disciplina della contabilità finanziaria in connessione con l'attuazione della riforma. Con i decreti di cui al precedente periodo sono individuati, entro il 30 settembre 2025, gli enti che partecipano alla sperimentazione, sulla base di criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica, tra quelli candidati dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Con i medesimi decreti possono essere disposte semplificazioni nella tenuta della contabilità derivante dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 ed altre eventuali incentivazioni a favore degli enti che aderiranno alla sperimentazione."»
3.132
Parrini, Zambito, Franceschelli
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 16, alla lettera a), numero 1), punto 1.2), capoverso lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio"».
3.143 (testo 2)
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
« 14-bis. A decorrere dall'anno 2025, sono istituite l'imposta sul traffico internet e l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online.
14-ter. Sono soggetti passivi delle imposte di cui al comma 14-bis i soggetti esercenti attività d'impresa nel territorio dello Stato individuati ai sensi dei commi 14-quater e 14-quinquies.
14-quater. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce:
a) ai fini della determinazione dell'imposta sul traffico internet, la soglia di occupazione media del traffico annuale generato in Italia da fornitori di contenuti trasmessi tramite banda larga, rispettivamente fissa e mobile, con una maggiorazione nei confronti degli operatori che, per via di trasmissioni live streaming, causano picchi di traffico anche tramite CDN (content delivery network). La stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina, inoltre, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la soglia di traffico addizionale superata la quale i fornitori di contenuti sono tenuti al pagamento dell'imposta sul traffico internet, rispettivamente su rete fissa e su rete mobile, sui ricavi maturati dal traffico generato. Tale soglia addizionale è determinata tenendo conto degli impatti sulla concorrenza nei mercati rilevanti interessati e sulla libertà di scelta degli utenti. Identifica, altresì, i fornitori di contenuti il cui traffico di banda supera la soglia addizionale, rispettivamente, sulle reti fisse e su quelle mobili;
b) ai fini della determinazione dell'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, i ricavi annuali realizzati in Italia, nell'anno precedente, nella raccolta pubblicitaria online, dalle grandi aziende tecnologiche che gestiscono uno o più servizi di piattaforma di base (CPS) notificati come 'gatekeeper' dalla Commissione europea nell'anno precedente;
14-quinquies. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, successivamente alla pubblicazione della delibera di cui al comma 14-quater, determina, con proprio decreto, l'imposta applicabile ai soggetti di cui al precedente comma. Ove vi siano soggetti elegibili sia per l'applicazione dell'imposta sul traffico internet sia per l'imposta sulla raccolta pubblicitaria online, a tali soggetti si applica una sola delle due imposte, in base al maggior gettito generato. A tali soggetti non si applica l'imposta sui servizi digitali di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.
14-sexies. A decorrere dall'anno 2025, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale per il pluralismo online e l'innovazione digitale nel quale confluisce il gettito delle imposte di cui al comma 14-bis.
14-septies. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze definisce, con apposito decreto, previa acquisizione del parere dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, le condizioni per l'erogazione dei contributi volti al sostegno dell'editoria online, del pluralismo locale e del sostegno agli investimenti degli operatori di comunicazione elettronica in reti a banda larga e ultra larga, fisse e mobili a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 14-sexies.»
3.147
Martella, Franceschelli, Giacobbe
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: «14-bis. Al comma 858 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2026»;
b) al secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2026».».
3.151
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti: «14-bis. Al fine di procedere a una razionalizzazione dei soggetti interessati dalle misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e` sospesa fino al 31 dicembre 2026.
14-ter. Gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 846 a 849 e commi 857 e 858, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.».
3.210 (già 3.153)
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:
«14-duodecies. Al fine di procedere a una razionalizzazione dei soggetti interessati dalle misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 è sospesa fino al 31 dicembre 2026.
14-terdecies. Gli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 20217, n. 117, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all' all'articolo 1, commi 857 e 858 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207."
3.211 (già 3.155)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
"14.1. Al fine di procedere a una razionalizzazione dei soggetti interessati dalle misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 857 e 858 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e` sospesa fino al 31 dicembre 2026.
14.1.1. Gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 1, commi da 846 a 849 e commi 857 e 858 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207."
3.212 (già 3.163)
Precluso
Dopo il comma 14-undecies, aggiungere il seguente:
«14-dodicesi. Il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito in legge 12 luglio 2024, n. 63 pari a euro 90 milioni per l'anno 2024, anche dalla imprese che hanno presentato il modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate protocollo n. 387400 del 15 ottobre 2024, oltre il termine del 18 novembre 2024 e comunque entro il 31 marzo 2025»
3.164
Franceschelli, Martella, Giacobbe
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente: "14-bis. Il credito d'imposta per gli investimenti effettuati nell'anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, pari a euro 90 milioni per l'anno 2024, anche dalla imprese che hanno presentato il modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 387400 del 15 ottobre 2024, oltre il termine del 18 novembre 2024 e comunque entro il 31 marzo 2025."
3.169
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
«14-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, sono valide le domande presentate anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 31 marzo 2025».
3.174
Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
«14-bis. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali.»
3.175
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui agli articoli 18, comma 1, del decreto 11 settembre 2000, n. 289 e 12, comma, 1 lettera a), del decreto 13 aprile 2022, n. 101, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è prorogato al 31 luglio 2025. Con apposito decreto ministeriale, da emanare 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono introdotte specifiche disposizioni in materia di iscrizione all'albo dei soggetti abilitati alle attività di accertamento, di riscossione o attività di supporto alle entrate locali. A tal fine, il decreto ministeriale stabilisce, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), n. 1 e 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, che gli stessi si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento, di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo, di cui al precedente periodo, sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società».
3.177
Zambito, Parrini, Franceschelli
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
«14-bis. Il termine del 30 gennaio 2025, previsto dall'articolo 5 del decreto 30 agosto 2024, per la comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti beneficiari dell'ammontare delle spese ammissibili per l'accesso al contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 13 del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, è differito al 30 giugno 2025.»
3.213 (già 3.188)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
"14.1. Limitatamente agli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da trasferimenti a valere su fondi nazionali ed europei da impiegarsi nei settori sociale, scuola, sicurezza urbana e protezione civile, nonché nella realizzazione di investimenti locali."
3.214
Precluso
Dopo il comma 14-undecies aggiungere, infine, i seguenti:
«14-duodecies. Al fine di garantire il necessario sostegno economico e salvaguardare il patrimonio di competenze, qualità e innovazione, per le imprese delle filiere del tessile, dell'abbigliamento, delle calzature, della pelletteria e degli accessori con sede legale e operativa nel territorio dell'Emilia Romagna, che abbiano registrato nell'anno 2024 un calo del fatturato non inferiore al 30 per cento rispetto all'anno precedente, sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2025 fino al 31 agosto 2025. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. La sospensione si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al precedente periodo in qualità di sostituti d'imposta.
14-ter decies. Le disposizioni di cui al comma 14-duodecies si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
14-quater decies. Nei casi di cui ai commi 14-duodecies e 14-ter decies non si procede al rimborso di quanto già versato.
14-quindecies. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 14-duodecies e 14-ter decies sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 ottobre 2025, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 dicembre 2025. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 14-ter decies, riprendono a decorrere allo scadere del periodo di sospensione. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati entro il 30 ottobre 2025.
14-seidecies. Agli oneri derivanti dai commi da 14-duodecies a 14-quindecies, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»
3.215
Precluso
Dopo il comma 14-undecies aggiungere, infine, i seguenti:
«14-duodecies. Al fine di garantire il necessario sostegno economico e salvaguardare il patrimonio di competenze, qualità e innovazione le imprese delle filiere del tessile-abbigliamento, delle calzature, della pelletteria e degli accessori, con sede legale e operativa nel territorio dell'Emilia-Romagna possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1 gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle medesime imprese.
14-ter decies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 14-duodecies la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempiano ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 14-duodecies, primo periodo, sono sospese fino al 31 maggio 2025.
14-quater. Per le finalità di cui ai commi 14-bis e 14-ter è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»
3.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis
(Svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione del rendiconto 2024)
1. All'articolo 1, comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: " del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: " del rendiconto per gli esercizi 2022, 2023 e 2024";
2. All'articolo 1, comma 822 bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "del rendiconto 2023" sono sostituite dalle seguenti: "del rendiconto per gli esercizi 2023 e 2024"; b) le parole "disavanzo della gestione 2023" sono sostituite dalle seguenti: "disavanzo della gestione 2023 e 2024"; c) dopo le parole "servizio sanitario regionale" sono aggiunte le seguenti: "per contributi alle piccole e medie imprese finalizzati a far fronte all'incremento dei prezzi".
3.0.1000/3
Precluso
All'emendamento 3.0.1000,capoverso «Art. 3-bis», sopprimere i commi 1 e 2.
3.0.1000/5
Precluso
All'emendamento 3.0.1000,capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 4.
3.0.1000/6
Precluso
All'emendamento 3.0.1000,capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 5.
3.0.1000/7
Precluso
All'emendamento 3.0.1000,capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 6.
3.0.1000/10
Precluso
All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:"6-bis. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole «di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9 milioni di euro per l'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.0.1000/11
Precluso
All'emendamento 3.0.1000, capoverso «Art. 3-bis», dopo il comma 6, aggiungere il seguente:"6-bis. All'articolo 1, comma 678, primo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: "canoni di locazione da corrispondere all'INAIL" sono inserire le seguenti "per gli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente dall'INAIL e inseriti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri".
4.3
Pirro, Cataldi, Castellone, Mazzella
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, concernente la permanenza in carica degli organi deputati alla liquidazione coatta amministrativa dell'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), al terzo periodo, le parole «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «e, comunque, non oltre il 30 giugno 2025».
4.10
Camusso, Zampa, Giorgis, Manca, Furlan, Parrini, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
"3-bis. Ai fini della valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale alle dipendenze degli enti e delle aziende del servizio sanitario nazionale, all'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "nei limiti di spesa" sono sostituite con le seguenti "anche in deroga ai limiti di spesa";
b) alla lettera b), le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2026" e le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti "31 dicembre 2025".
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".
4.200 (già 4.12)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:
«3.1. Ai fini della valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dal personale alle dipendenze degli enti e delle aziende del servizio sanitario nazionale, all'articolo 1, comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'autorizzazione alla stabilizzazione del personale reclutato a tempo determinato alle dipendenze degli enti e delle aziende del servizio sanitario nazionale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole «nei limiti di spesa» sono sostituite con le seguenti «anche in deroga ai limiti di spesa»;
b) alla lettera b) le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2026» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2025».
4.15
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto legge 29 giugno 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole: « 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025». Per il rifinanziamento degli interventi relativi: a) alla realizzazione del Ponte sulla SP 92 tra i comuni di Castiglione Torinese e Settimo Torinese sono stanziati 12 milioni di euro per l'anno 2025; b) alla realizzazione del ponte sulla SP 122 nel Comune di Carignano sono stanziati 16,8 milioni di euro per l'anno 2025; c) alla realizzazione del ponte sulla SP 565 "Pedemontana" tra i comuni di Baldissero Canavese e Strambinello, in località "Ponte Preti" sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2025; d) alla realizzazione del ponte di Pollenzo, in provincia di Cuneo, sono stanziati 6,7 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 55,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.24
Zambito, Parrini, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Furlan, Meloni, Valente
Precluso
Al comma 7, sopprimere la lettera c).
4.45
Zambito, Parrini, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Furlan, Meloni, Valente
Precluso
Al comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
"c-bis) al comma 4, le parole «Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025»."
4.48
Zambito, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Furlan, Parrini, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
"11-bis. Nelle more dell'aggiornamento del Piano Nazionale per la Prevenzione 2020-2025, al fine di rafforzare le misure finalizzate alla prevenzione del tumore al seno e di avviare progetti di rafforzamento dell'adesione e dell'estensione mediante campagne di screening regionale per le donne nelle fasce d'età tra quarantacinque e cinquanta anni e tra settanta e settantaquattro anni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, il programma nazionale di screening mammografico è prorogato al 31 dicembre 2027. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
4.51
Zambito, Parrini, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Furlan, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
"11-bis. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2024," sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2024 e per l'anno 2025,".
4.52
Zampa, Zambito, Parrini, Giorgis, Manca, Camusso, Furlan, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
"11-bis. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, all'ottavo periodo le parole «Limitatamente all'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "Limitatamente agli anni 2024 e 2025".
4.57
Zampa, Zambito, Parrini, Giorgis, Manca, Camusso, Furlan, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
"11-bis. All'articolo 1, comma 232, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025», e dopo le parole: «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «e una quota fino allo 0,7 per cento per l'anno 2025».
4.59
Zampa, Zambito, Parrini, Giorgis, Manca, Camusso, Furlan, Meloni, Valente
Precluso
Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai predetti incarichi non si applica l'incumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26".
4.60
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
"12-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, considerate le funzioni peculiari di tale dirigenza nella gestione delle liste di attesa e la necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali relativi al triennio contrattuale 2022-2024 per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
4.201 (già 4.65)
Pirro, Cataldi, Castellone, Mazzella
Precluso
Dopo il comma 12-sexies, aggiungere, in fine il seguente:
«12-septies. L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 285, è differita per coloro che hanno assunto le sostanze di cui al comma 1 del predetto articolo a scopo terapeutico fino all'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che definisca l'elenco di farmaci e i relativi dosaggi che possono essere assunti a scopo terapeutico.»
4.202 (già 4.73)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
"12.1. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di arrestare l'esodo di tali professionalità dalle Aziende ed Enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, considerate le funzioni peculiari di tale dirigenza nella gestione delle liste di attesa e la necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato con uno stanziamento pari, inizialmente, a 50 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali relativi al triennio contrattuale 2022-2024 per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. "
4.203 (già 4.82)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
"12.1 All'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021 e, fermo restando quanto disposto con l'intesa in Conferenza Stato Regioni n. 277 del 23 dicembre 2024 per l'anno 2025, previa verifica dell'effettivo residuo delle risorse di cui al comma 3 e limitatamente ad esse, è garantito uno screening gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1948 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT), nonché' ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV)."
4.89
Precluso
Dopo il comma 12, inserire i seguenti:
"12-bis. All'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per gli incarichi di cui al comma 1, sono applicabili, compatibilmente con le normative di settore, gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Il Ministero della salute è tenuto a effettuare un monitoraggio annuale delle autorizzazioni concesse."
12-ter. Il professionista interessato, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013, deve comunicare alla struttura sanitaria di cui è dipendente, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'intenzione di avvalersi della possibilità di cui all'articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dal comma 12-bis, per l'anno successivo, al di fuori dell'orario di servizio. L'attività libero-professionale non deve in ogni caso recare oggettivo pregiudizio all'attività istituzionale. Al fine di garantire un corretto equilibrio tra l'attività istituzionale e l'attività libero-professionale, l'attività libero-professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quello garantito per i compiti istituzionali previsti dall'incarico. Dall'attuazione del comma 12-bis e del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."
4.204 (già 4.94)
Precluso
Dopo il comma 12 sexies, aggiungere il seguente:
«12-septies. Al fine di consentire l'accesso e il potenziamento dei test di Next Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrivibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivante dal presente comma, pari 1 milioni di euro per il 2025, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
4.100
Precluso
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
"12-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è inserito il seguente:
"3-bis. Il termine per i versamenti di cui al comma 3 da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici con un fatturato contabilizzato non superiore a 5 milioni di euro nell'anno di riferimento è differito al 31 dicembre 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 230 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".".
4.104
Lorenzin, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Furlan, Parrini, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
"12-bis. All'articolo 3-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2027" e le parole "abbia maturato, al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti "maturi, entro il 31 dicembre 2025";
b) al comma 2, le parole "e 2025" sono sostituite dalle seguenti "2025, 206 e 2027"."
4.109
Zambito, Zampa, Manca, Camusso, Furlan
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
"12-bis. In considerazione delle modifiche dei criteri di riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del payback farmaceutico di cui al decreto-legge 19 ottobre 2024, n.155, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2024, n. 189, le entrate di cui al payback farmaceutico per acquisti diretti relativi all'anno 2023 e agli anni precedenti, versate dalle aziende farmaceutiche entro il 30 aprile 2025, possono essere utilizzate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per assicurare l'equilibrio economico del settore sanitario dell'anno 2024."
G4.200
Pirro, Cataldi, Castellone, Mazzella, Guidolin
Precluso
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 4 reca disposizioni concernenti termini in materia di salute;
la legge 25 novembre 2024, n. 177, ha introdotto regole più stringenti con sanzioni per chi guida sotto l'effetto di alcol o droghe. In particolare, l'articolo 187, comma 1, prevede che chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno;
la disposizione anzidetta ha abrogato "lo stato di alterazione psico-fisica", pertanto, prima della riforma veniva punito chiunque guidasse in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, mentre con la nuova disposizione viene sanzionato chiunque guidi dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;
la disposizione anzidetta non tiene in conto che molte persone per motivi di salute assumono farmaci che contengono tali sostanze in quanto utilizzati nel trattamento di varie patologie per scopi terapeutici;
al fine di garantire la sicurezza della collettività e tutelare i soggetti che per motivi di salute assumono farmaci contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope, sarebbe opportuno classificare correttamente i farmaci ed evitare confusione con altre categorie di sostanze utilizzate per scopi differenti. Predisporre un elenco di farmaci e i relativi dosaggi che possono essere assunti a scopo terapeutico garantirebbe ai soggetti che sono in terapia farmacologica sotto controllo medico di essere tutelati, salvo i casi in cui il soggetto si trovi in evidente stato di alterazione psico-fisica alla guida,
impegna il Governo:
a differire l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 285, per coloro che hanno assunto farmaci a base di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo terapeutico fino all'adozione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute che definisca l'elenco di farmaci e i relativi dosaggi che possono essere assunti a scopo terapeutico.
4.0.200 (già em 4.0.4)
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente: «9-ter. Al fine di ridurre ulteriormente la pressione sulle liste di attesa, all'articolo 4, comma 4, primo periodo del decreto del Ministero della salute del 30 settembre 2022 le parole: «per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 31 dicembre 2026».»
4.0.2
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente
«Art. 4-bis
(Interpretazione autentica sui termini applicabili a farmacisti per nuova assegnazione farmacia)
1. L'articolo 12, comma 4, della legge n. 475 del 1968 va interpretato, in maniera autentica, come segue: il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia i sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non può concorrere all'assegnazione di altra farmacia se non sono trascorsi almeno 10 anni dall'atto di trasferimento. Tale preclusione non si applica ai farmacisti che abbiano ceduto quote di società, di persone o di capitali, titolari di farmacie.
4-bis.0.200 (già 4.0.1)
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 4-bis.1
(Disposizioni sulla riduzione delle emissioni di benzene e sui criteri per la concessione dei finanziamenti)
1. Al fine di ridurre il rischio cancerogeno e di assicurare la salvaguardia dell'ambiente, la concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento non può superare la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria.
2. In caso di tre superamenti nello stesso anno del limite di cui al comma 1, l'Arpa, di concerto con la ASL, compie gli accertamenti per verificare se tali superamenti siano correlabili a incrementi di emissioni di benzene dovuti alle attività produttive dello stabilimento che beneficia della proroga del finanziamento, di cui all'articolo 3, commi 11, 12, 13 del presente disegno di legge. Qualora le verifiche diano esito positivo, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede ad interrompere ogni ulteriore finanziamento. Negli anni successivi, eventuali ulteriori finanziamenti possono essere concessi unicamente previa verifica che la soglia di cui al comma 1 non sia stata superata in più di una occasione su base annuale.".
4-bis.0.201 (già 4.0.6)
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Articolo 4.bis.1 (Misure in materia di Valutazione di impatto sanitario nello stabilimento siderurgico di Taranto)
1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della Salute di una valutazione di impatto sanitario (VIS), come previsto dall'articolo 23 comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in conformità alle linee guida VIS predisposte dall'ISS, Istituto Superiore di Sanita`, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Si prevede l'applicazione dell'articolo 17-bis del D.L. 152/2021 con una proroga al 1° gennaio 2026 del termine entro il quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta i decreti ministeriali per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."
5.9
Sabrina Licheri, Ettore Antonio Licheri, Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio, Cataldi, Meloni
Precluso
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 5, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2025 n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) capoverso 83-ter, primo periodo le parole "per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio dell'anno successivo";
b) capoverso 83-ter, secondo periodo le parole "per il solo anno scolastico 2024/2025" e "per il medesimo anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026" e "per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026";
c) capoverso 83-ter, quarto periodo le parole "Per l'anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026";
d) capoverso 83-ter, quinto periodo le parole "di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025" sono sostituite dalle seguenti: "di 3,6 milioni di euro per l'anno 2024, 10,8 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 7,2 milioni di euro per l'anno 2027"».
.
5.200 (già 5.13)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
4.1. Sono prorogati per l'a.s. 2025/2026 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Può partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale assunto al 31 dicembre 2024, anche con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo.
4.1.1In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2025/2027.
5.15
D'Elia, Parrini, Giorgis, Manca, Crisanti, Malpezzi, Meloni, Rando, Valente, Verducci
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 83-ter è sostituito dal seguente:
"83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermo restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definito, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, dal citato decreto n. 127 del 2023. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo determina per l'anno scolastico 2025/2026 un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440."
5.16
D'Elia, Parrini, Giorgis, Manca, Crisanti, Malpezzi, Meloni, Rando, Valente, Verducci
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 83-ter, secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole "per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno scolastico 2026/2027";
b) le parole "per il solo anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026";
c) le parole "per il medesimo anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti "per i medesimi anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026".
5.17
Meloni, Sabrina Licheri, Ettore Antonio Licheri, Damante, Nicita
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al comma 83-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, favorendo, nell'ambito del processo di dimensionamento della rete scolastica, l'istituzione delle classi nelle isole, per le Regioni Sardegna e Sicilia l'attuazione delle disposizioni relative al dimensionamento della rete scolastica, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono differite all'anno scolastico 2026/2027. All'attuazione del presente periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»."
5.18
Meloni, Sabrina Licheri, Ettore Antonio Licheri, Damante, Nicita
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. Al fine di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, per le Regioni Sardegna e Sicilia le disposizioni di cui al comma 83-ter dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono prorogate per l'anno scolastico 2025/2026."
5.21
Rando, D'Elia, Giorgis, Manca, Crisanti, Delrio, Malpezzi, Parrini, Meloni, Valente, Verducci
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
"4-bis. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2025, 2026 e 2027.
4-ter. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025, 2026 e 2027»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «e a 25 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027».
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
5.24
Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente, Martella
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine di garantire il completamento degli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici, il termine per l'adeguamento per gli edifici scolastici, gli asili nido e i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è prorogato al 31 dicembre 2027. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il medesimo decreto sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive».
5.26
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2026.";
b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2026";
c) al comma 2-ter, dopo le parole: "per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica," sono inserite le seguenti: "nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy,".
5.31
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-bis, le parole "nove anni" sono sostituite dalle seguenti "dodici anni";
b) all'articolo 2-ter, le parole "novennio" sono sostituite dalle seguenti "dodicennio"."
5.201 (già 5.36)
Precluso
Dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:
«4-octies. Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza delle operazioni di acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, effettuate da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, l'efficacia del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è differita al 1º gennaio 2027. Prima del predetto termine si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 4».
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «in materia di», inserire le seguenti «ricerca».
5.38
Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2020, n. 41 dopo le parole "per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025" sono aggiunte le seguenti parole "e per gli anni 2025/2026 e 2026/2027".»
5.40
Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "30 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2025, e le parole:"29 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "29 settembre 2025".»
5.41
Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 12, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per consentire ai Comuni l'utilizzo effettivo delle suddette graduatorie, fino alla scadenza della loro validità, è possibile derogare alla durata massima complessiva di 36 mesi, per tutti i contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni".»
5.202 (già 5.42)
Precluso
Dopo il comma 4--septies, aggiungere il seguente: «4-octies. L'applicazione dell'articolo 1, comma 357, 357-bis, 357-ter, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è differita al 1º gennaio 2027. Prima del predetto termine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 979-980, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»
5.203 (già 5.47)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4.1. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, nell'ultimo periodo è soppressa la parola "non".
5.204 (già 5.48)
Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Cataldi
Precluso
Dopo il comma 4-septies, aggiungere in fine il seguente:
«4-octies. Le disposizioni di cui ai commi 5 e seguenti dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74, si applicano fino all'anno scolastico 2030/31 e si considerano estese anche ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il posto comune».
5.205 (già 5.49)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4.1. Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di mettere in campo interventi normativi di natura temporale al fine di consentire il raggiungimento, entro i limiti delle scadenze previste, delle milestone e dei target del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla Missione 4 - Componente 1, nonché al fine di garantire ulteriore supporto tecnico, amministrativo e ausiliario attraverso l'alleggerimento del carico di lavoro gravante sul personale delle istituzioni scolastiche titolari dei relativi progetti connessi al PNRR, le stesse istituzioni possono attivare incarichi temporanei a tempo determinato di personale amministrativo, tecnico e ausiliario attingendo dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia. Gli incarichi di cui al periodo precedente, conferiti per singolo anno scolastico e non oltre il 30 giugno 2026, sono attivati ai sensi dell'articolo 21, commi 4-bis e 4-bis.1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificati dal successivo comma 4-ter.
4.1.1. Per le finalità di cui al comma precedente, sono apportate le seguenti modificazioni normative:
al secondo periodo del comma 4-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, dopo le parole: «nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2023» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2026»;
al primo periodo del comma 4-bis.1 dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, dopo le parole: «sono autorizzate ad attivare» sono aggiunte le seguenti: «, per l'anno 2023,».
4.1.1.1. Per l'anno scolastico 2024/2025, gli incarichi di cui al precedente comma 4-bis sono conferiti a partire dal 15 marzo 2025 con scadenza contrattuale al 30 giugno 2025. Per l'anno scolastico 2025/2026, gli incarichi di cui al precedente comma 4-bis sono conferiti a partire dal 15 settembre 2025 con scadenza contrattuale al 30 giugno 2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 marzo 2025, viene determinato il fabbisogno di personale aggiuntivo per le finalità di cui al precedente comma 4-bis, l'importo massimo di rifinanziamento del fondo di cui al terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nonché la ripartizione delle risorse tra gli uffici scolastici regionali, sia per l'anno 2025 che per l'anno 2026, con distinzione delle risorse destinate all'attivazione degli incarichi per le finalità di cui al piano "Agenda Sud" ai sensi del comma 4-bis.1 dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la cui dotazione, in termini di competenza per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è quella iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione "Fondi da ripartire", Programma "Fondi da assegnare", Azione "Fondi da assegnare per esigenze di gestione", di cui alla legge 30 dicembre 2024, n. 207.»
5.50
D'Elia, Giorgis, Manca, Crisanti, Parrini, Malpezzi, Meloni, Rando, Valente, Verducci
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
"1-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
«4-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1, dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione sono riattivati fino al 30 giugno 2026.».
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 50,33 milioni di euro per il biennio 2025-2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
5.55
Zambito, Zampa, Manca, Giorgis, Camusso, Furlan, Meloni, Parrini, Valente
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, incrementate dall'articolo 9-bis del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, sono ulteriormente incrementate di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a favore dei Comuni, al fine di potenziare i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".».
5.58
Parrini, Manca, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 10, comma 2, della legge 15 aprile 2024, n. 55, le parole "che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti parole "che presenteranno domanda di iscrizione entro 30 giugno 2025".»
5.206 (già 5.61)
Barbara Floridia, Pirro, Damante, Cataldi
Precluso
Dopo il comma 4-septies, aggiungere il seguente:
"4-octies. All'articolo 29, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, le parole: "per l'anno scolastico 2024/2025" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027".
5.0.7
Precluso
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis
(Adeguamento sistema antincendio degli edifici scolastici e degli asili nido)
1. Al fine di garantire il completamento degli interventi di adeguamento antincendio degli edifici scolastici, il termine di cui all'articolo 5, comma 5, lettera a) del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, è prorogato al 31 dicembre 2027.
2.Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento. Con lo stesso decreto sono altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.
5-bis.0.200 (già 5.0.2)
Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia, Cataldi
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 5-ter
(Proroga di termini in materia di Alta Formazione artistica, musicale e coreutica)
1. All'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 3-quater, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole "fino all'anno accademico 2020/2021" sono sostituite dalle seguenti "fino all'anno accademico 2024/2025".
2. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2025 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'art. 5, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, sono eliminate le seguenti parole "per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,".
3. Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 il Ministero dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2025, il personale impegnato per almeno 2 anni entro il 31 dicembre 2024, anche non continuativi, purché includa il 2024, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione e dell'Economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento, e i termini per la presentazione delle domande.
4. Per la procedura, di cui al comma 3, sono stanziati 1,5 milioni di euro per il 2024 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2025.
5. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. All'art. 14 comma 4-ter lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il capoverso l-bis è soppresso».
6.2
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente: « 2-bis. Gli Enti beneficiari dei finanziamenti per il rinnovo del parco autobus utilizzato per i servizi di trasporto pubblico locale possono destinare fino a un massimo del 20 per cento delle risorse assegnate, per interventi di conversione di autobus dotati di motore termico, con classe emissiva non inferiore a euro 5, in autobus ad alimentazione elettrica o idrogeno.»
6.200 (già em. 6.5)
Precluso
Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:
«4-quater. I rapporti di lavoro degli assistenti amministrativi in missione presso le strutture periferiche del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno sono prorogati fino al 31 dicembre 2026, previo provvedimento dell'amministrazione interessata. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a un 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
6.6
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ed è prorogata di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."
6.7 (testo 2)
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
"4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è prorogata di 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole di cui all'articolo 1, comma 781, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Alla ripartizione, in parti eguali, dell'importo di cui al primo periodo in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197."
6.10
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche all'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
6.13
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 26, comma 13, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole "Entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro quarantotto mesi".»
7.1
Precluso
Sostituire il comma 1, con il seguente: "1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, in materia di politiche abitative, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati per ulteriori tre anni.»
b) al comma 2, le parole «31 dicembre 2024», sono sostituite dalle seguenti «ai tre anni successivi dall'entrata in vigore della presente legge»
c) il comma 4, è così sostituito: «4. Al fine di consentire la vendita degli immobili, i contratti di cui al comma 3 si intendono rinnovati sino a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai medesimi termini e alle medesime condizioni.»".
7.8
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 115 è soppresso.»
7.11
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. In considerazione dello stato di grave disagio delle tratte autostradali della regione Liguria e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza a causa dei numerosi cantieri aperti per lavori di messa in sicurezza, i transiti effettuati su tali tratte autostradali sono esonerati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal pagamento delle tariffe di pedaggio, i cui oneri restano a carico del concessionario, fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.»
7.200 (già 7.13)
Precluso
Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente: «Art. 4-terdecies. . Entro il 31 dicembre 2025 le amministrazioni comunali, individuate in data 13 dicembre 2023 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'interno dell'elenco delle aree presenti nella proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) a ospitare il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, sono tenute a inviare le osservazioni richieste dal medesimo Ministero riguardanti la suddetta Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) e la relativa procedura»
7.201 (già 7.17)
Precluso
Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente:
«4-tredecim. Per la tempestiva realizzazione degli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, il termine di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si intende applicato anche ai medesimi provvedimenti di cui sopra, comunque denominati, rilasciati o formatisi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. »
7.202 (già 7.18)
Precluso
Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente: «Art. 4-terdecies. . Il termine di cui al primo periodo dell'articolo 21, comma 4, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 294 del 7 agosto 2024, è prorogato fino ai diciotto mesi successivi all'entrata in vigore del decreto medesimo»
7.21
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'art. 1, comma 136-bis della legge 145 del 2018, aggiungere in fine il seguente paragrafo: "Non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022 e 2023 relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori"».
7.27
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. All'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: "all'adozione del decreto di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2025"."
7.203 (già 7.28)
Precluso
Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente: «Art. 4-terdecies. All'articolo 11, comma 4, lett. e), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le parole: "all'adozione del decreto di cui al presente comma, sono sostituite con le seguenti: "al 31 dicembre 2025".»
7.204 (già 7.29)
Precluso
Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente:
«4-tredecim. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026.»
7.30
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Al fine di garantire il più efficiente svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, il decreto di cui all'articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026.»
7.34
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «In caso di omessa o errata compilazione e tenuta da parte del conducente del foglio di servizio in formato elettronico, le sanzioni di cui all'articolo 11-bis, comma 1, nonché le sanzioni di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma»."
7.205 (già 7.35)
Precluso
Dopo il comma 4-duodecies è aggiunto il seguente:
«4-tredecim. All'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «In caso di omessa o errata compilazione e tenuta da parte del conducente del foglio di servizio in formato elettronico, le sanzioni di cui all'articolo 11-bis, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché le sanzioni di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma».
7.206 (già 7.38)
Precluso
Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente:
«4-tredecim. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".»
7.38
Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Per gli anni dal 2025 al 2029, non si applicano i vincoli di destinazione di cui all'articolo 208, comma 4, e all'articolo 142, comma 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché relativi ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ad eccezione delle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico."
7.41
Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'ultimo periodo è soppresso."
7.207 (già 7.46)
Precluso
Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente: «Art. 4-terdecies. All'articolo 15, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, le parole "stipulati entro il 31 maggio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "stipulati entro il 31 dicembre 1991"»
7.65
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 lugli o2020, n. 77, le parole: "per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento".»
7.208 (già 7.72)
Precluso
Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente: «Art. 4-terdecies. All'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7-bis. I cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale complementare, coincidono con il cronoprogramma finanziario e sono riferiti alla fine dell'anno solare del relativo stanziamento finanziario. Entro trenta giorni dalla data di conversione della presente legge, l'autorità nazionale competente sui relativi interventi provvede alla ridefinizione delle tempistiche degli stadi di avanzamento dei lavori intermedi.".
7.78
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole "Fino al 30 marzo 2025" con le seguenti: "Fino al 30 marzo 2026";
b) al comma 2-bis, sostituire le parole "entro il 30 ottobre 2024" con le seguenti: "entro il 30 ottobre 2025"».
7.87
Irto, Giorgis, Manca, Franceschelli, Basso, Fina, Meloni, Parrini, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita, Martella, Giacobbe
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:" 4-bis. All'articolo 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 2 è sostituito dal seguente: « Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:
a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire;
b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
7.91 (testo 2)
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
«4-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) Alla lettera a), dopo le parole: "del costo dell'opera" aggiungere le seguenti: "della fornitura o del servizio".
2) La lettera b) è abrogata.
4-ter. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.»
7.209 (già 7.92)
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole "del costo dell'opera" sono aggiunte le seguenti: "della fornitura o del servizio".
b) la lettera b) è abrogata»
7.95
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.»
7.210 (già 7.97)
Precluso
Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente:
«4-tredecim. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.»
7.211 (già 7.98)
Precluso
Dopo il comma 4-duodecies, inserire il seguente:
«4-tres decies. In relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture, la cui procedura di scelta del contraente sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2025, la soglia di attivazione delle clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.».
7.212 (già 7.99)
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2025».
7.213 (già 7.105)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
"4.1. All'articolo 11, comma 3, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, ultimo periodo, le parole "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "di adozione delle linee guida di cui al comma 1."
7.108
Franceschelli, Martella, Giacobbe
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole: "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"».
7.214 (già 7.109)
Precluso
Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente:
«4-tredecim. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»
7.121
Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 5, comma 4, primo periodo, del decreto legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, le parole "al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2025".»
7.215 (già 7.123)
Precluso
Dopo il comma 4-duodecies, inserire il seguente:
«4-tres decies. Al fine di garantire il più efficiente svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, il decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024, adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2026.».
7.216 (già 7.124)
Precluso
Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente: «Art. 4-terdecies. A decorrere dal 30 giugno 2025, l'articolo 25, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, è abrogato»
7.217 (già 7.125)
Precluso
Dopo il comma 4-duodecies, aggiungere il seguente: «Art. 4-terdecies.. All'articolo 25, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo le parole: «si applica» sono inserite le seguenti «, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,».
7.126
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. All'articolo 25, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, dopo le parole: «si applica» sono inserite le seguenti «, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,»."
G7.200
Precluso
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 1337 recante "Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi";
premesso che:
l'articolo 7 reca disposizioni concernenti termini in materia di infrastrutture e trasporti;
impegna il Governo a:
valutare, in relazione agli appalti pubblici di servizi e forniture la cui procedura di scelta sia stata avviata successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro il 31 dicembre 2025, che le clausole di revisione prezzi e la misura del riconoscimento della variazione sono le medesime di cui all'articolo 60, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
31 dicembre 2024, n. 209.».
7.0.2
Croatti, Pirro, Sironi, Cataldi
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
"Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio)
1.Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, dopo il comma 3-quinquies è aggiunto il seguente:
«3-sexies. Per l'anno 2025, per tutti gli interventi sulle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale si applica la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese di ultimazione lavori sostenute entro il 30 aprile 2025, a condizione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 2021.»;
b) all'articolo 16, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per interventi su unità immobiliari diverse dall'abitazione principale per le spese di ultimazione lavori sostenute entro il 30 aprile 2025 a condizione che i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 2021».".
8.4
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:
"1-bis. Al fine di garantire l'adeguamento delle retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto, all'articolo 1, comma 397 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: "nonché di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025«.
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
8.5
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Al fine di garantire il normale e corretto funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero-CGIE, di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, l'autorizzazione di spesa afferente al capitolo 3131 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
9.1
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite con le seguenti: «, 2021 e 2025».».
9.2
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente: « 4-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali in relazione ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga, la cui tecnologia costituisca attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, all' all'art. 1-bis del DL 15 marzo 2012, n. 21, è aggiunto, in fine, il seguente comma 10: "Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale anche i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia Low Orbit Satellite (LEO). Entro il termine del 31 marzo di ogni anno, Il Governo relaziona al Parlamento in merito all'applicazione del presente articolo".
9.0.2
Precluso
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis
1. Al fine di consentire l'adeguamento del Casellario delle Imprese tenuto dall'ANAC e quindi garantire l'effettiva possibilità per i consorzi stabili di ottenere l'attestato di qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara con le modalità di cui alla recente riformulazione dell'articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, così come modificato dall'art. 27 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, l'entrata in vigore dell'articolo 27, comma 1, lettere a), b) ed f), del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 è differita al 31 dicembre 2025.
10.2
Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
"2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni».
2-ter. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «alle sessioni da indire per gli anni 2023, 2024 e 2025».
10.4
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «tredici anni».
10.8
Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Sostituire il comma 5 con il seguente:
"5. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
10.9
Fina, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
"5-bis. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
10.17
Precluso
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2026" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2028".»
10.201 (già 10.18)
Precluso
Dopo il comma 8-sexies, inserire, in fine, il seguente comma:
«8-septies. Nelle more dell'adozione di una disciplina concernente il nuovo assetto sulla geografia giudiziaria, all'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre del 2012 n. 155, al comma 3, sostituire le parole "dal 1° gennaio 2026," con le seguenti "dal 1° gennaio 2027.
8-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis, è autorizzatala spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
10.202 (già 10.28)
Precluso
Dopo il comma 8-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:
«8-septies. All'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, relativo all'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile, la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2027»;
b) al comma 4, relativo all'ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare, la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2027».
10.203 (già 10.34)
Precluso
Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:
«8-septies. All'articolo 8-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio 2020, n. 8, le parole "31 ottobre 2025" sono sostituite dalle seguenti "31 marzo 2026"»
10.204 (già 10.36)
Bilotti, Lopreiato, Sironi, Cataldi
Precluso
Dopo il comma 8-sexies, aggiungere, in fine, il seguente:
«8-septies. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 settembre 2021, n. 134, relativo alla improcedibilità per superamento dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione, la parola: «2024» è sostituita ovunque ricorra dalla seguente: «2025».
10.205 (già 10.46)
Precluso
Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:
«8-septies. All'articolo 1, comma 812, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il numero 2), capoverso comma «3.1»., si interpreta nel senso che il personale di cancelleria non può procedere all'iscrizione a ruolo, che resta pertanto sospesa, fino a quando la parte non versi il suddetto importo»".
10.0.4
Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini
Precluso
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Proroghe in materia del personale dell'Ufficio del Processo)
1. Al decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: "avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "avente scadenza non successiva al 30 giugno 2032";
b) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:
1.1) le parole "della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile fino al 30 giugno 2032";
1.2) le parole: "4.745 unità" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 unità"
c) all'articolo 13, comma 6, le parole: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e 2032".
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a), pari a 208.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e 2032, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 208.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e 2032.
3. Ai maggiori oneri al comma 1, lettera a), pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030, 2031e 2032, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 e 2032.».
10.0.5
Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini
Precluso
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Proroghe in materia del personale dell'Ufficio del Processo)
1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: "avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "avente scadenza non successiva al 30 giugno 2031";
b) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:
1.1) le parole "della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile fino al 30 giugno 2031";
1.2) le parole: "4.745 unità" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 unità"
c) all'articolo 13, comma 6, le parole: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031".
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a), pari a 208.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 208.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
3. Ai maggiori oneri al comma 1, lettera a), pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.».
10.0.6
Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini
Precluso
Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:
«Art. 10-bis
(Proroghe in materia del personale dell'Ufficio del Processo)
1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: "avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "avente scadenza non successiva al 30 giugno 2030";
b) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:
1.1) le parole "della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile fino al 30 giugno 2030";
1.2) le parole: "4.745 unità" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 unità"
c) all'articolo 13, comma 6, le parole: "per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029 e 2030".
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera a), pari a 208.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 208.000.000 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030.
3. Ai maggiori oneri al comma 1, lettera b), pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029 e 2030, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 207.829.968 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 2028, 2029 e 2030.».
10.0.8
Precluso
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis
(Proroghe concernenti i Giudici di Pace)
1. I giudici onorari ad esaurimento, al compimento dei 70 anni di età entro il 31 dicembre del 2024, vengono confermati, su base volontaria per ulteriore tre anni.
2. Alla luce della procedura di infrazione e dei contenziosi in atto tra lo Stato Italiano e la Comunità Europea, il MEF indica in mesi tre dalla conversione del presente decreto, il tempo occorrente per la definizione della posizione previdenziale dei giudici onorari ad esaurimento.
11.10
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vi gore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».".
11.200 (già 11.12)
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
11.13
Lorefice, Naturale, Pirro, Sironi, Cataldi
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono sostituite dalle seguenti "da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2025"».
11.15
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1 quater è aggiunto il seguente "1-quater.1. In relazione ai tempi necessari ad assicurare a livello europeo parità di trattamento e uniformità in materia di produzione di energia elettrica e di assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, nonché al fine di garantire la tutela dell'indipendenza e della sovranità energetica nazionale, le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico di cui ai commi 1-bis e 1-quater, ivi incluse quelle già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono temporaneamente sospese. Fino all'assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico secondo le modalità che verranno stabilite dai singoli Stati membri in attuazione della normativa euro-unionale che sarà adottata in dipendenza di quanto previsto al precedente paragrafo, le concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico già scadute all'atto di entrata in vigore della presente norma, nonché quelle che scadranno successivamente, continuano ad essere esercite dagli attuali operatori a condizioni invariate."
11.201 (già 11.16)
Precluso
Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente: «2-novies All'articolo 12 del decreto-legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente "1-quater. 1. In relazione ai tempi necessari ad assicurare a livello europeo parità di trattamento e uniformità in materia di produzione di energia elettrica e di assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, nonché al fine di garantire la tutela dell'indipendenza e della sovranità energetica nazionale, le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico di cui ai commi 1 bis e 1 quater, ivi incluse quelle già avviate al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono temporaneamente sospese. Fino all'assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico secondo le modalità che verranno stabilite dai singoli Stati membri in attuazione della normativa euro-unionale che sarà adottata in dipendenza di quanto previsto al precedente paragrafo, le concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico già scadute all'atto di entrata in vigore della presente norma, nonché quelle che scadranno successivamente, continuano ad essere esercitate dagli attuali operatori a condizioni invariate.»
11.27
Martella, Parrini, Franceschelli, Giacobbe
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 13 è inserito il seguente: «13-bis. Le sanzioni di cui al comma 10, secondo periodo, si applicano decorsi 180 giorni dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59.».»
11.32
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 15, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Fino alla emanazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 3, per la definizione del finanziamento del Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente, le Regioni e le Provincie autonome possono provvedere al finanziamento delle Agenzie con un trasferimento a valere sulla rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale nel rispetto del principio dell'invarianza finanziaria.»
11.202 (già 11.37)
Precluso
Dopo il comma 2-octies aggiungere il seguente: «2-nonies-. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024 e 2025».
11.38
Precluso
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027".
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
11.49
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le parole: "e metano" sono soppresse. Con successivi decreti il Ministero dell'Ambiente provvede ad emanare le conseguenti disposizioni attuative.».
11.55
Manca, Boccia, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le procedure competitive di cui al comma 2, ultimo periodo, e l'assegnazione del servizio di cui al comma 2-bis, sono differite alla data del 31 Dicembre 2030.»
11.60
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n.122, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "si applica fino al 31 dicembre 2024 e" sono soppresse.».
11.63
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023, n. 59, le parole: "a decorrere dal diciottesimo mese" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal ventiduesimo mese"».
11.203 (già 11.65)
Precluso
Dopo il comma 2-octies aggiungere il seguente
«2-novies. Con decreto del ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di "sessanta giorni" di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 4 aprile 2023, n. 59, articolo 13, comma 1, lettera a), sono sostituiti in «centottanta giorni».».
11.204 (già 11.67)
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 4 aprile 2023, n. 59, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «centottanta giorni».
11.72
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68 le parole: «30 giugno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»."
11.205 (già 11.73)
Precluso
Dopo il comma 2-octies, aggiungere il seguente: "2-novies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»".
G11.200
Precluso
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi» (A.S. 1337),
premesso che:
- l'area di Taranto è stata dichiarata «ad elevato rischio di crisi ambientale» con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 30 novembre 1990. Successivamente è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) dalla legge n. 426 del 1998;
- la Commissione europea ha più volte chiesto all'Italia di dare soluzione alla grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito degli impianti siderurgici della Società Ilva S.p.A., la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento siderurgico;
- negli ultimi anni l'Arpa e l'ASL di Taranto hanno riscontrato picchi di benzene nella centralina afferente la zona di Tamburi, con un trend spesso in aumento a fronte di una produzione ai minimi storici;
- siamo ormai prossimi al raggiungimento dei limiti di legge, pari a 5 microgrammi per metro cubo;
- sono in corso verifiche da parte di Ispra: i gas di cokeria sono sicuramente una sorgente di benzene. La massima ricaduta, con venti da nord ovest, è proprio sul quartiere Tamburi dove le concentrazioni di PM10 e PM2,5 nel 2024 peraltro non sono diminuite, nonostante la riduzione della produzione;
- il benzene e il benzo(a)pirene sono entrambi classificati come «cancerogeni certi» dallo IARC;
- la pediatra Annamaria Moschetti, a nome dell'Ordine dei medici, evidenzia: "le associazioni positive tra biossido di azoto e lo sviluppo dello spettro autistico", e chiede uno stop alle emissioni per la tutela della salute mentale in quanto "i disturbi sono già dimostrati e come medici vogliamo che sia sospesa l'emissione in ambiente di sostanze neurotossiche anche alla luce del quadro epidemiologico". Anche Legambiente chiede: "la decarbonizzazione in tempi rapidi è per noi un elemento basilare. Nella vendita bisogna evitare che a prevalere sia il prezzo piuttosto che la tutela della salute";
- lo studio SENTIERI mette in luce lo stato di salute dei bambini che vivono nell'infelice SIN di Taranto documentando un eccesso di bambine e di bambini con malformazioni congenite, un eccesso di bambine ricoverate per tutti i tumori maligni e tumori del sistema nervoso e un eccesso di leucemie mieloidi e linfoidi sia tra le bambine che tra i bambini;
- documentato anche un eccesso di decessi per leucemia nelle bambine. Questi bambine e bambini tarantini si sono ammalati e sono morti mentre gli impianti, sotto sequestro della Magistratura per aver causato morte e malattia nella popolazione, funzionavano (e funzionano ancora) perché si ritenne che le nuove prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale del 2012 fossero tali da "bilanciare" le esigenze della produzione con quelle della salute e della vita e si consentì dunque la prosecuzione dell'attività produttiva. La morte e la malattia di questi bambini tarantini, eventi "sentinella" di una situazione ambientale critica, devono indurci a riflettere se quella valutazione non sia stata drammaticamente errata;
impegna il Governo:
ad integrare l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ricomprendere anche gli impianti siderurgici e industriali dichiarati di interesse strategico nazionale di cui in premessa, tra quegli impianti che devono essere obbligatoriamente sottoposti a valutazione di impatto sanitario in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute;
ad assicurare la salvaguardia dell'ambiente attraverso la riduzione della concentrazione di benzene al di fuori del perimetro dello stabilimento che non può superare la soglia di 27 microgrammi a metro cubo quale media oraria. Tale sforamento aumenta esponenzialmente il rischio di malattie neurodegenerative;
ad istituire un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy per dare operatività alla riconversione ambientale dell'area dello stabilimento strategico della Società ILVA S.p.A. e al reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica.
11.0.200 (già 11.0.2)
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 11.1
(Interventi urgenti per la bonifica ambientale e la tutela della salute e dell'occupazione degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A.)
1. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze di salute pubblica e di continuità produttiva è indispensabile procedere con le improrogabili azioni di bonifica ambientale, atte a garantire la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori e delle cittadine e dei cittadini, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali, e a preservare la funzionalità produttiva degli impianti siderurgici della Società ILVA S.p.A., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, assicurando la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Si prevede l'applicazione dell'articolo 17-bis del D.L. 152/2021 con una proroga al 1° gennaio 2026 del termine entro il quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta i decreti ministeriali per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni e mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.".
11.0.201 (già 11.0.3)
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 11.1
(Misure per la riconversione degli impianti siderurgici ILVA e per il reimpiego delle maestranze)
1. In considerazione della complessità e della gravità della perdurante crisi dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy per definire un progetto operativo di riconversione dell'area dello stabilimento strategico ILVA e di reimpiego delle maestranze in attività per la transizione ecologica, utilizzando fondi europei e fondi supplementari destinati allo sviluppo sostenibile, all'acquisto di nuovi armamenti e mediante la graduale riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi definiti nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.".
12.200 (già 12.4)
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole "31 dicembre 2025" con le seguenti "31 marzo 2026";
b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
"1.1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e di 553 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
1.2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".
12.201 (già 12.10)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 marzo 2026";
b) dopo il comma 1, inserire il seguente: "1.1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo e` sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille e` autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e di 553 milioni di euro annui a decorrere dal 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".
12.202 (già 12.27)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
"2.1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale, le parole «da adottare entro tre anni dalla data di entrata in vi gore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: "da adottare entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
12.203 (già 12.33)
Precluso
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-ter. All'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito con modificazione dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 le parole «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dall'anno 2026,»
12.204 (già 12.35)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
"2.1. All'articolo 6, comma 11 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48 convertito con la legge 3 luglio 2023, n. 85 sostituire le parole "a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2026,".
12.205 (già 12.47)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1.1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: "31 gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".
12.206 (già 12.49)
Precluso
Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-ter. Fino al 31 dicembre 2025 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporto».
12.207 (già 12.50)
Precluso
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-ter. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2025, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con rilevanza contributiva e correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo di dodici settimane.
1-quater. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al precedente comma, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.
1-quinques. L'integrazione salariale di cui al comma 1-bis è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'art. 7, comma 5 bis, del citato decreto legislativo 1 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
1-sexies. Le integrazioni al reddito di cui al comma 1-bis sono concesse nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
1-septies. L'INPS provvede alle attività di cui ai precedenti commi con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-octies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
12.208 (già 12.52)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1.1. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2025, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo di dodici settimane.
1-ter. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1-bis, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.
1-quater. L'integrazione salariale di cui al comma 1-bis è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'art. 7, comma 5 bis, del citato decreto legislativo 1 settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui al comma 1 non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
1-quinquies. Le integrazioni al reddito di cui al comma 1-bis sono concesse nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante l'annuale e progressiva eliminazione dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
12.209
Precluso
Dopo il comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:
«1-ter. Per i lavoratori impiegati nel comparto delle filiere del tessile-abbigliamento, delle calzature, della pelletteria e degli accessori, con particolare riferimento a quelli operanti in imprese situate nel territorio dell'Emilia-Romagna, per l'anno 2025, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 finalizzata all'ulteriore riconoscimento di ammortizzatori sociali anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.
1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i beneficiari e le modalità attuative di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»
12.5
Tajani, Giorgis, Manca, Meloni, Parrini, Valente, Lorenzin, Misiani, Nicita, Losacco, Malpezzi
Precluso
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 marzo 2026";
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « e di 525 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: « , di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 553 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307".
12.6
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
«a) al comma 1 sostituire le parole: "31 dicembre 2025" con le seguenti: "31 marzo 2026";
b) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il penultimo periodo e` sostituito dal seguente: «Per la liquidazione della quota del cinque per mille e` autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e di 553 milioni di euro annui a decorrere dal 2025». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
12.21
Manca, Lorenzin, Giorgis, Zampa, Parrini, Meloni, Valente, Camusso, Furlan, Zambito
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
"1-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole «ed è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti «, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 42 milioni di euro» e le parole: «per gli anni dal 2017 al 2024», sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2027»;
b) alla lettera a), le parole: «per gli anni 2023 e 2024,» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027,»
c) alla lettera b), le parole: «e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni.» sono sostituite dalle seguenti «, per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro e per gli anni 2025, 2026 e 2027, 19 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni di cui 16,33 milioni destinate centri di riferimento nazionale che praticano l'adroterapia con ioni carbonio e 2,67 milioni di euro destinate ai centri che praticano la protonterapia».
1-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 le parole: «,2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027».
1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a euro 42 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
12.26
Furlan, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Zambito
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. All'articolo 89, comma 1, primo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: «a decorrere dall'anno 2024» sono sostituire dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2026».".
12.34
Manca, Parrini, Giorgis, Lorenzin, Meloni, Misiani, Nicita, Valente
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 le parole "a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti parole: "a decorrere dall'anno 2026,".»
12.40
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, al primo periodo le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025" e al terzo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole "e di 22 milioni di euro per l'anno 2025".
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."»
12.48
Camusso, Zampa, Giorgis, Manca, Furlan, Parrini, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Al comma 162 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle domande di pensione di vecchiaia già trasmesse all'INPS entro il 31 dicembre 2024". Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati nel limite massimo di 25 milioni per l'anno 2025, di 50 milioni per l'anno 2026, di 150 milioni per l'anno 2027 e di 200 milioni a decorrere dall'anno 2028, si provvede, quanto a 25 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 50 milioni per l'anno 2026, a 150 milioni per l'anno 2027 e a 200 milioni a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"."
12.51
Parrini, Giorgis, Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
"1-bis. In deroga agli articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ed alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'Artigianato di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'anno 2025, ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo di dodici settimane.
1-ter. Ai fini del riconoscimento dell'integrazione al reddito di cui al comma 1-bis, il datore di lavoro trasmette all'INPS, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento con l'elenco nominativo dei lavoratori interessati, l'indicazione dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la dichiarazione di non poter accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale già previsti a normativa vigente.
1-quater. L'integrazione salariale di cui al presente articolo è erogata direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti alla fine di ogni periodo di paga. Il relativo importo è rimborsato dall'INPS al datore di lavoro o da quest'ultimo conguagliato, a pena di decadenza, entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il datore di lavoro, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, può richiedere all'INPS il pagamento diretto della prestazione. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini di cui all'articolo 7, comma 5 bis, del citato decreto legislativo 1° settembre 2015, n. 148. Per le prestazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies non è dovuta la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
1-quinquies. Le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e le medesime sono autorizzate dall'INPS nel rispetto del predetto limite di spesa. L'INPS, che disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa fornendo i risultati del monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
1-sexsies. L'INPS provvede alle attività di cui di cui ai commi da 1-bis a 1-quinquies con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-septies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."
12.0.200 (già 12.0.2)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 12.1
(Turn over dinamico)
1. All'articolo 3, comma 5-sexies, secondo periodo, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "per il triennio 2022-2024" sono aggiunte le seguenti: "e per il triennio 2025-2027"."
12.0.201 (già 12.0.5)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 12.1
(Deroga mobilità volontaria preventiva)
1. All'articolo 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole "fino al 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2026"."
13.1
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole "31 marzo 2025" con le parole "31 gennaio 2026".
13.200 (già 13.4)
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole «entro il 31 marzo 2025» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».
13.5 (testo 2)
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 2025» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2025», e dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. Le agevolazioni e le esenzioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia di cui all'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono prorogate per l'annualità 2025, per un importo non inferiore a quanto previsto negli anni 2021,2022, 2023 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
1-ter. Le esenzioni fiscali e contributive di cui all'articolo articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, già riconosciute alle imprese beneficiarie e non ancora interamente fruite per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 sono estese anche al periodo d'imposta 2025.»
13.8
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole "entro il 31 marzo 2025" con le seguenti "entro il 30 giugno 2025".
13.201 (già 13.9)
Musolino, Sbrollini, Fregolent
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 marzo 2025» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2025»
13.10
Furlan, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Parrini, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: "entro il 31 marzo 2025" con le seguenti: "entro il 30 giugno 2025".
13.11
Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole «31 marzo 2025» con le seguenti: «30 giugno 2025».
13.20
Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e sei mesi»."
13.202 (già 13.26)
Precluso
Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti:
«1-sexies. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di proseguire nelle attività di promozione, tutela e conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, all'articolo 1, comma 701 della legge 31 dicembre 2021, n. 234, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "per l'anno 2022" sono inserite le seguenti: "e per l'anno 2025";
b) le parole "e il Ministro dell'istruzione" sono sostituite dalle seguenti: ", il Ministro dell'istruzione e del merito e le associazioni più rappresentative del settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità".
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
13.31
Manca, Parrini, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 11, comma 3, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, le parole "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti "di adozione delle linee guida di cui al comma 1."»
13.39
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 451, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: "dal 1° gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 454".»
13.203 (già 13.42)
Precluso
Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere il seguente: «1-sexties. Il termine per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 è riaperto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data del 31 dicembre 2026»
13.204 (già 13.45)
Precluso
Dopo il comma 1-quiniquies, aggiungere il seguente: «1-sexsie. L'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi delle Camere di commercio risultanti dall'accorpamento di quattro circoscrizioni territoriali, preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015 n.124, e le giunte degli stessi enti sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Gli organi degli enti di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 in quanto aventi natura associativa restano esclusi dall'applicazione dell'articolo 5 comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135. Nelle procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle camere di commercio le organizzazioni di cui all'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale ovvero, in mancanza, quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio interessata»
13.49
Martella, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: "1-bis. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Entro il termine del 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."
13.50
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di rafforzare le iniziative di Pianificazione, gestione e regolamentazione, in ambito nazionale ed internazionale, dello spettro radio, controllo tecnico delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, è istituito un Fondo, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Una quota delle risorse del Fondo sono destinate all'attuazione del progetto per il potenziamento delle trasmissioni radiotelevisive erogate dal servizio pubblico radiotelevisivo destinate alla minoranza linguistica slovena e alla cittadinanza di lingua friulana presenti sul territorio del Friuli-Venezia Giulia e per l'attivazione dei servizi di informazione giornalistica quotidiana, principalmente territoriale, sia radiofonici che televisivi, in friulano tramite la nuova tecnologia DAB, nonché alla realizzazione di una rete di trasmissione radio DAB+ in Friuli-Venezia Giulia, da estendere, in accordo con la Slovenia e la Croazia, finalizzata a creare un MUX transfrontaliero che preveda la ritrasmissione dei programmi radiofonici, per una completa copertura delle zone dove sono presenti le minoranze linguistiche. Ai relativi maggiori oneri pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
13.205
Precluso
Dopo il comma 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-sexies. Al fine di sostenere il rilancio produttivo e occupazionale dei distretti della moda è autorizzata una spesa di 50 milioni per l'anno 2025 in favore delle imprese del comparto del tessile, dell'abbigliamento delle calzature, della pelletteria e degli accessori. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative e di riparto delle risorse di cui al presente comma. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»
13.0.200 (già em. 13.0.1)
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis
(Credito d'imposta Zone Logistiche Semplificate)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole: "fino al 15 novembre 2024" sono aggiunte le seguenti: "e dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025";
al comma 2, dopo le parole: "per l'anno 2024" sono aggiunte le seguenti: "e di 160 milioni di euro per l'anno 2025".
2. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle Entrate, dal 12 dicembre 2025 al 30 gennaio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025.
3. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
4. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificato dal presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al cento per cento.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 30 agosto 2024.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), pari a 160 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020.».
13.0.201 (già em. 13.0.3)
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis
(Misure a favore della digitalizzazione del Paese)
1. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione del Paese, accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile di nuova generazione e favorire la concorrenza, le autorizzazioni per i diritti d'uso di frequenze per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 1, commi 1026 e 1028 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, all'articolo 1, comma 568 e 569, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di frequenze assegnate per l'esercizio dell'Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) sono rinnovate a titolo non oneroso, per un periodo non superiore a venti anni, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, con decorrenza dal primo giorno successivo alla naturale scadenza delle attuali autorizzazioni nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.»
14.7
Furlan, Camusso, Zampa, Giorgis, Manca, Parrini, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Sopprimere il comma 3.
15.8
Giorgis, Meloni, Parrini, Valente, Fregolent
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, le parole: "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2025"».
15.200 (già em. 15.14)
Fregolent, Sbrollini, Musolino
Precluso
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente: «2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2025».
16.3
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 16
(Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)
1. L'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2.Al fine di garantire il rispetto dei principi indicati dalla sentenza 192 del 2024, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri procede a una revisione e conseguente riformulazione dell'attività istruttoria già in precedenza svolta sulla base dell'articolo 1, commi da 7891 a 801-bis della legge 29 dicembre 2022n n. 197.
3. Restano ferme le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
4. Ai fini dell'attività istruttoria di cui al comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale del contingente di personale già previsto dall'articolo 1, comma 800, della citata legge n. 197 del 2022 e al medesimo Dipartimento sono assegnate le risorse stanziate dai commi 798 e 800 del medesimo articolo 1.».
16.5 (testo 2)
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, in modo tale da assicurare uno standard uniforme delle stesse prestazioni in tutto il territorio nazionale, assicurando la piena osservanza di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza 3 dicembre 2024, n. 192.».
16.6
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. L'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando la piena osservanza di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza 3 dicembre 2024, n. 192.".
16.7
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: "Fatto salvo il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto sulla base dell'articolo 1, commi da 791 a 801-bis della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e ferme restando le funzioni previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, l'attività" con le parole: "In conformità a quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza 3 dicembre 2024, n. 192, l'attività".
16.9
Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: "del contingente di personale già previsto dall'articolo 1, comma 800, della citata legge n. 197 del 2022 e al medesimo Dipartimento sono assegnate le risorse stanziate dai commi 798 e 800 del medesimo articolo 1" con le parole: "delle risorse disponibili a legislazione vigente".
17.200 (già em. 17.1)
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
"1-bis. All'articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:
« e-bis) finanziamento alle attività di informazione di testate quotidiane e periodiche e di agenzie di stampa che hanno alle loro dipendenze, a tempo pieno, non meno di 5 giornalisti e 2 poligrafici ».
1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2025, con riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente".
17.3
Martella, Franceschelli, Giacobbe, Giorgis, Parrini, Meloni, Valente
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali e informative di continuare a svolgere il servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione di informazione locale, per i proventi previsti dal Decreto Presidente della Repubblica n. 146/2017, in conto capitale, incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 si applicano le disposizioni nel testo vigente anteriormente alle modifiche di cui al presente decreto.»"
19.200
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 111 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: "legge 30 dicembre 2021, n. 234", sono aggiunte le seguenti: "nonché alle imprese di pesca e di acquacoltura per le quali resta fermo quanto previsto all'articolo 14 bis del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154»
19.201 (già 19.2)
Precluso
Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: «1-quinquies. All'articolo 4, del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Le disposizioni del presente decreto sono abrogate a decorrere dal 31 dicembre 2025".»
19.3
Franceschelli, Martella, Giacobbe
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Fino al 30 giugno 2025, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate."
19.202 (già 19.4)
Precluso
Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: «1-quinquies Fino al 30 giugno 2025, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.»
19.5
Franceschelli, Martella, Giacobbe
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".»
19.203 (già 19.6)
Precluso
Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: «1-quinquies All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025"»
19.10
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 13 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "La detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento. I termini di cui al presente comma sono elevati al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri" sono soppresse;
b) il comma 5 è soppresso;
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis sono prorogate per il triennio 2025-2027.
1-quater. All'articolo 70 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, il comma 8 è soppresso. Tale disposizione è prorogata per il triennio 2025-2027.»
19.16
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2025».
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
19.204 (già 19.18)
Precluso
Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: «1-quinquies. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2025».
19.19
Franceschelli, Martella, Giacobbe
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 8-ter, comma 2-ter, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2023-2025».
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
19.23
Franceschelli, Martella, Giacobbe
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025».
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
19.205 (già 19.24)
Precluso
Dopo il comma 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente:
"1-quinquies. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, l'esonero di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica anche alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2025, a 32 milioni di euro per l'anno 2026, a 22 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.206 (già 19.28)
Precluso
Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: «1-quinquies. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2025».»
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «agricoltura», inserire le seguenti «e di pesca»
19.33
Franceschelli, Martella, Giacobbe
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 139 le parole "che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo" sono sostituite dalle seguenti: "che acquisiscono da terzi e vendono, a qualsiasi titolo";
b) al comma 142 le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre 2025"."
19.207 (già 19.34)
Precluso
Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: «1-quinquies All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 139, le parole "che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo" sono sostituite dalle seguenti: "che acquisiscono da terzi e vendono, a qualsiasi titolo";
b) al comma 142, le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° ottobre 2025".»
19.208 (già 19.35)
Precluso
Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: «1-quinquies All'articolo 1, comma 38, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024" sono aggiunte le seguenti: ", 2025".»
19.40
Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
b) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
c) alla lettera c), le parole:"31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026"».
19.44
Franceschelli, Valente, Martella, Giacobbe
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 38, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024 e 2025".
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
19.209 (già 19.51)
Precluso
Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: «1-quinquies. All'articolo 18, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per il primo trimestre solare dell'anno 2024.»
b) al comma 5, in fine, è aggiunto il seguente periodo «Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 46 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di all'articolo 14, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154»
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «agricoltura», inserire le seguenti «e di pesca»
19.210 (già 19.53)
Precluso
Dopo il comma 1-quater, aggiungere, in fine, il seguente:
"1-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 si applicano anche per il primo trimestre solare dell'anno 2025. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 46 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
19.55
Franceschelli, Martella, Giacobbe
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
19.211 (già 19.56)
Precluso
Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: «1-quinquies All'articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".»
19.59
Franceschelli, Martella, Giacobbe
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2025»
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
19.61
Franceschelli, Martella, Giacobbe
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «per il biennio 2023-2024» sono sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2025-2026».
19.212 (già 19.63)
Precluso
Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: «1-quinquies. All'articolo 1, comma 343 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "per il biennio 2023-2024" sono sostituite dalle seguenti: "per il triennio 2023-2025"»
19.66
Franceschelli, Martella, Giacobbe
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".»
19.213 (già 19.68)
Precluso
Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: «1-quinquies.. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".»
19.71
Franceschelli, Martella, Giacobbe
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2026".»
19.214 (già 19.72)
Precluso
Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:
"1-quinquies. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2026".
19.215 (già 19.74)
Precluso
Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente: "1-quinquies. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2026»".
19.79
Franceschelli, Martella, Giacobbe
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: "nell'anno 2023" sono sostituite dalle parole: "nell'anno 2024" e le parole: "in scadenza nell'anno 2024 con le parole "in scadenza nell'anno 2025";
b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni relativi agli aiuti di importo minimo".
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
19.0.2
Nicita, Damante, Meloni, Maiorino, Ternullo
Precluso
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis
(Disposizioni concernenti i termini per l'istanza di rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990)
1. A seguito del completamento del rimborso del 90% dell'importo delle imposte versate nel triennio 1990-1992, avviato dall'Agenzia delle entrate nel dicembre 2024 per ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, al fine di porre termine al diverso e discriminatorio trattamento, da ultimo riconosciuto dalla Corte Suprema di Cassazione, tra quanti hanno presentato istanza ai sensi del comma 665 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanti non si sono attivati entro i termini, questi ultimi o i loro eredi possono presentare all'Agenzia delle entrate nuova istanza, di cui al suddetto comma.
2. Il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2025. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo 2025, sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza e le procedure di informazione al pubblico.
3. L'Agenzia delle entrate, entro il 31 luglio 2025, definisce l'ammontare totale del rimborso dovuto e comunica al Ministro dell'Economia e delle Finanze l'importo da finanziare mediante le risorse da stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi nelle Leggi di Bilancio 2026-2028.
4. Dal presente articolo non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica per l'anno 2025.
19.0.3
Nicita, Damante, Meloni, Maiorino
Precluso
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis
(Disposizioni concernenti proroga dei termini per l'istanza di rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990)
1. A seguito del completamento del rimborso del 90% dell'importo delle imposte versate nel triennio 1990-1992, avviato dall'Agenzia delle entrate nel dicembre 2024 per ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, al fine di porre termine al diverso e discriminatorio trattamento, da ultimo riconosciuto dalla Corte Suprema di Cassazione, tra quanti hanno presentato istanza ai sensi del comma 665 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanti non si sono attivati entro i termini, questi ultimi o i loro eredi possono presentare all'Agenzia delle entrate nuova istanza, di cui al suddetto comma.
2. Il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni, è prorogato al 30 giugno 2025. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo 2025, sono stabilite le modalità di presentazione dell'istanza e le procedure di informazione al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede progressivamente, nel triennio 2025-2027, mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 450 milioni di euro.
19.0.4
Nicita, Damante, Meloni, Maiorino
Precluso
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis
(Proroga lavori del tavolo tecnico sul tema del rimborso delle imposte per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990)
1. A seguito del completamento del rimborso del 90% dell'importo delle imposte versate nel triennio 1990-1992, avviato dall'Agenzia delle entrate nel dicembre 2024 per ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia, al fine di porre termine al diverso e discriminatorio trattamento, da ultimo riconosciuto dalla Corte Suprema di Cassazione, tra quanti hanno presentato istanza ai sensi del comma 665 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanti non si sono attivati entro i termini, i lavori del tavolo tecnico di cui all'articolo 7-bis della Legge 8 agosto 2024 n.111 sono prorogati al 30 aprile 2025, anche al fine di valutare la riapertura dei termini di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai componenti del tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
19.0.200 (già 19.0.14)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 19.1
(Proroga termini in materia di esonero contributivo giovani agricoltori)
1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «e tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025».
2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
19.0.201 (già 19.0.17)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 19.1
(Proroga termini di misure in favore del ricambio generazionale in agricoltura)
1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2025»
2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
19.0.202 (già 19.0.20)
De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 19.1
(Proroga termini riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo)
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2025»
19-quater.0.200
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-quinquies
(Proroga dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza granchio blu)
1. Nei confronti delle imprese e dei consorzi di acquacoltura e della pesca, ivi compresi i pescatori lavoratori autonomi, che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall'emergenza legata al granchio blu (callinectes sapidus), individuati con provvedimento adottato nel corso del 2024 dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n° 102, e tuttora in corso, sono prorogati i termini dei versamenti tributari dovuti per il primo semestre del 2025. Per il medesimo periodo, sono prorogati tutti i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n° 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.
3. I versamenti i cui termini sono prorogati ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una o più soluzioni entro il 10 dicembre 2026.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro un limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n° 307»
19-quater.0.201 (già em. 19.0.5)
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 19-quinquies
(Proroga misure per zone colpite dalle alluvioni del maggio 2023)
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 15 maggio 2024 n. 63, convertito con modificazioni, con legge 12 luglio 2024 n. 101, è differita all'annualità 2025 per le cooperative agricole di cui agli articoli 1 e 2 della legge 15 giugno 1984 n. 240 e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, ubicate nelle zone di cui all'allegato 1 al decreto legge 1 giugno 2023 n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023.
2. Il pagamento dei premi e dei contributi dovuti per il proprio personale dipendente, ivi compreso quello impiegatizio, e non ancora effettuati alla data del 31 novembre 2024, dalle cooperative di cui al comma precedente per il periodo decorrente dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 sono sospesi sino al 16 dicembre 2025. Tale sospensione non comporterà l'applicazione di sanzioni civili o amministrative.
3. Agli oneri del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63, convertito con modificazioni, con legge 12 luglio 2024 n. 101.»
21.1
Camusso, Zampa, Giorgis, Manca, Furlan, Parrini, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Sopprimere i commi 1 e 2.
21.6
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il Fondo di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 è soppresso e le relative risorse affluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. »
21.7
Zambito, Zampa, Giorgis, Manca, Lorenzin, Camusso, Furlan, Parrini, Meloni, Valente
Precluso
Sopprimere i commi 4 e 5.
21.8
Mazzella, Lopreiato, Cataldi, Castellone, Guidolin, Pirro, Maiorino
Precluso
Sopprimere i commi 4 e 5.
21.18
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e s.m.i. sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono soppresse le parole da ", oppure siano stati" fino alle parole: "di cui al presente comma";
b) al comma 2, sono soppresse le parole da ", nonché a coloro che" fino alle parole "della stessa regione"».
21.30
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i commi 84 e 85 sono soppressi.»
21.31
Furlan, Zampa, Giorgis, Manca, Camusso, Parrini, Meloni, Valente, Zambito
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Il comma 180 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, è abrogato. Ai minori risparmi derivanti dal presente comma, pari a 13,3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
21.200
Precluso
Sopprimere le parole da "5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19," fino a "le spese sono compensate.".
21.201
Precluso
Sopprimere le parole: "5-quater. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, il comma 2 è abrogato.".
Allegato B
Parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge n. 1337
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Alfieri, Barachini, Berrino, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Craxi, De Poli, De Rosa, Durigon, Fazzolari, Fazzone, Galliani, Garavaglia, La Pietra, Maffoni, Marti, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Potenti, Rauti, Ronzulli, Rubbia, Segre, Sisto, Spinelli e Unterberger.
È assente per incarico avuto dal Senato la senatrice:Floridia Aurora, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Senatori Romeo Massimiliano, Marti Roberto, Paganella Andrea, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Borghesi Stefano, Borghi Claudio, Cantalamessa Gianluca, Cantu' Maria Cristina, Centinaio Gian Marco, Dreosto Marco, Garavaglia Massimo, Germana' Antonino, Minasi Tilde, Murelli Elena, Pirovano Daisy, Potenti Manfredi, Pucciarelli Stefania, Spelgatti Nicoletta, Stefani Erika, Testor Elena, Tosato Paolo
Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù (403-B)
(presentato in data 13/02/2025)
S.403 approvato dal Senato della Repubblica; C.1424 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati; (assorbe C.947, C.990);
Presidente del Consiglio dei ministri
Modifiche alla disciplina della Fondazione Ordine costantiniano di San Giorgio di Parma (1379)
(presentato in data 13/02/2025)
C.2034 approvato dalla Camera dei deputati.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Marti Roberto, Paganella Andrea, Murelli Elena, Cantu' Maria Cristina, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara, Pucciarelli Stefania, Stefani Erika
Istituzione del profilo professionale del Coordinatore di Ricerca Clinica operante nell'ambito degli studi clinici (1377)
(presentato in data 12/02/2025);
senatore Mazzella Orfeo
Disposizioni in materia di gestione dell'orario di lavoro (1378)
(presentato in data 12/02/2025);
senatori Cantu' Maria Cristina, Romeo Massimiliano, Marti Roberto
Delega al Governo per la revisione delle scuole di specializzazione veterinarie e l'evoluzione dei dipartimenti di medicina veterinaria e relativi ospedali veterinari universitari didattici in ambito sanitario (1380)
(presentato in data 13/02/2025);
senatore Iannone Antonio
Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (1381)
(presentato in data 13/02/2025).
Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli
In data 13/02/2025 la 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:"Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (1337)
(presentato in data 27/12/2024)
Governo, trasmissione di documenti
Il Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, con lettera in data 13 febbraio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, la relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi, riferita all'anno 2024.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Doc. CCVI, n. 3).
Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento
Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla modifica dei dazi doganali applicabili alle importazioni di determinate merci originarie della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da tali Paesi (COM(2025) 34 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a e alla 4a Commissione permanente.
Governo, trasmissione di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Deferimento
Il Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 12 febbraio 2025, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, chesono inviate, ai sensi dell'articolo 144-ter del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni:
Sentenza della Corte (Decima sezione) del 16 gennaio 2025, causa C-588/23, Scai Srl contro Regione Campania. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania. Recupero di un aiuto illegale e incompatibile - Regolamento (UE) 2015/1589 - Articolo 16 - Beneficiario di un aiuto individuale identificato nella decisione di recupero della Commissione europea - Esecuzione della decisione di recupero - Trasferimento dell'aiuto ad un'altra impresa successivamente alla decisione di recupero - Continuità economica - Valutazione - Autorità competente - Estensione dell'obbligo di recupero al beneficiario effettivo - Principio del contraddittorio - Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - alla 2a, alla 4a, e alla 9a Commissione permanente (Doc. XIX, n. 55);
Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 30 gennaio 2025, causa C-510/23, Trenitalia SpA contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di: Federconsumatori. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno - Direttiva 2005/29/CE - Mezzi diretti a lottare contro tali pratiche - Articoli 11 e 13 - Procedure d'infrazione alle norme del diritto del consumo - Rispetto del termine ragionevole - Normativa nazionale che prevede l'obbligo dell'autorità nazionale di procedere a una comunicazione degli addebiti entro il termine di decadenza di 90 giorni decorrente dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione - Annullamento integrale e automatico del provvedimento dell'autorità nazionale garante della concorrenza in caso di inosservanza di tale termine - Principio del ne bis in idem - Decadenza dal potere di avviare una nuova procedura d'infrazione per gli stessi fatti - Principio di effettività - Diritti della difesa delle imprese - alla 2a, alla 4a, e alla 9a Commissione permanente (Doc. XIX, n. 56);
Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 30 gennaio 2025, causa C-511/23, Caronte & Tourist SpA contro Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nei confronti di: Unione nazionale consumatori - Comitato regionale della Sicilia, Unione nazionale consumatori, e con l'intervento di: Assarmatori, Confederazione Italiana Armatori. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Articolo 102 TFUE - Abuso di posizione dominante - Conferimento alle autorità nazionali garanti della concorrenza di poteri per applicare le norme in materia di concorrenza - Direttiva (UE) 2019/1 - Indipendenza delle autorità nazionali garanti della concorrenza - Articolo 4, paragrafo 5 - Definizione dell'ordine di priorità dei procedimenti ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE - Ammende irrogate alle imprese e alle associazioni di imprese - Articolo 13 - Procedure d'infrazione alle norme del diritto in materia di concorrenza - Rispetto del termine ragionevole - Normativa nazionale che prevede l'obbligo dell'autorità nazionale di procedere a una comunicazione degli addebiti entro il termine di decadenza di 90 giorni decorrente dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione - Annullamento integrale e automatico del provvedimento dell'autorità nazionale garante della concorrenza in caso di inosservanza di tale termine - Principio del ne bis in idem - Decadenza dal potere di avviare una nuova procedura d'infrazione per gli stessi fatti - Principio di effettività - Diritti della difesa delle imprese - alla 2a, alla 4a, e alla 9a Commissione permanente (Doc. XIX, n. 57).
Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento
La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 13 febbraio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20:
la deliberazione n. 1/2025/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 665);
la deliberazione n. 2/2025/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 7a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 666);
la deliberazione n. 3/2025/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 667);
la deliberazione n. 4/2025/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 668);
la deliberazione n. 5/2025/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Piano per l'estensione del tempo pieno e mense»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 669);
la deliberazione n. 6/2025/G concernente "Rapporto inerente al piano di interventi per il PNRR: «Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 670);
la deliberazione n. 7/2025/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Atto n. 671);
la deliberazione n. 8/2025/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Agenzia della Cybersecurity nazionale»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 672);
la deliberazione n. 9/2025/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Isole minori collegate»". Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 673).
Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento
La Commissione europea ha trasmesso, in data 12 febbraio 2025, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda l'introduzione di un ciclo di regolamento più breve nell'Unione (COM(2025) 38 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 12 febbraio 2025. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4ª.
Risposte scritte ad interrogazioni
(Pervenute dal 6 al 13 febbraio 2025)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 88
CUCCHI: sulle circostanze della morte di un giovane con disturbi psichiatrici nel 2023 (4-01265) (risp. NORDIO, ministro della giustizia)
POGLIESE ed altri: sulla nomina di commissari straordinari per la gestione del gruppo Valtur (4-01779) (risp. URSO, ministro delle imprese e del made in Italy)
Interrogazioni
TURCO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
la notizia della recente riorganizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli decisa dal Ministero dell'economia e delle finanze, che declassa l'ufficio tarantino dalla prima alla quarta fascia, non può assolutamente passare in sordina, senza un'approfondita analisi delle conseguenze della scelta compiuta che finisce con il perpetrare l'ennesimo danno ad una città, come Taranto, già costretta a combattere per la diversificazione socio-economica necessaria a svincolare la sua esistenza dalla storica schiavitù della monocoltura dell'acciaio, il cui pesante costo grava quotidianamente sull'ambiente e sulla salute dei cittadini;
il declassamento dell'ufficio di Taranto costituisce l'inadeguata e ingiusta attribuzione di un livello che non corrisponde all'importanza strategica della sede ionica e alle attività svolte da coloro che quotidianamente operano nell'ufficio;
l'Ufficio delle dogane di Taranto è determinante nel settore delle energie (gas naturale, elettricità, gasolio, fonti rinnovabili), nei controlli sulle merci, sui tabacchi e sui prodotti in monopolio, nonché nel settore agroalimentare, ove opera a stretto contatto e in collaborazione con i maggiori produttori nazionali. Esso è, peraltro, preposto alla vigilanza e ai controlli aeroportuali, eroga le agevolazioni sui prodotti energetici (per gli autotrasportatori, ad esempio, che costituiscono una categoria di operatori largamente presente sul territorio) e da sempre offre i propri servizi alle più importanti società di logistica internazionale;
considerato che:
le "graduazioni" e le "pesature" adottate dal Governo per classificare gli uffici non tengono conto delle diversità esistenti, soprattutto in ambito accise, e delle diverse attività svolte, e hanno trascurato il fatto che nel territorio di Taranto insistono alcune tra le più importanti strutture industriali di calibro nazionale e internazionale, non hanno inteso valorizzare in alcun modo la circostanza secondo cui l'Ufficio delle dogane di Taranto genera un gettito erariale di oltre 1 miliardo e duecento milioni di euro l'anno;
tutto questo porterebbe, inevitabilmente, ad una concreta compromissione dell'attività del porto, che rischierebbe così di perdere capacità competitiva. Il declassamento provocherebbe conseguenze negative sull'intero sistema economico locale e sul tasso di occupazione ad esso collegato, se si tiene anche conto del ruolo centrale della stessa Authority, in tema di controllo di merci nei settori energetico e agroalimentare, oltre al prezioso contributo in termini di sicurezza ed efficienza dei servizi portuali;
l'obiettivo tanto sbandierato a livello istituzionale di rilancio del porto, dell'economia del territorio e dell'occupazione è stato ulteriormente disatteso con il declassamento operato, che dimostra, in tutta la sua gravità, come in realtà le scelte poste in essere dal Governo perseguano il sottaciuto fine di andare a vantaggio di alcuni e a sicuro nocumento di altri e, nel caso di specie, del porto di Taranto e dei suoi lavoratori tutti, dei dipendenti dell'Agenzia, degli spedizionieri e dell'indotto interessato;
ritenuto pertanto che:
il declassamento va esattamente nella direzione opposta rispetto agli sforzi messi in campo per il rilancio della realtà dello scalo portuale, fondamentale per l'economia locale, regionale e nazionale. Solo per fare un esempio concreto, quello del turismo crocieristico, se gestito con lungimiranza politica, potrebbe in futuro rappresentare uno degli elementi di rilancio dello sviluppo economico tarantino, ma la volontà di ridurre la capacità operativa dell'Ufficio delle dogane, sembra seguire tutt'altra rotta, contraddicendo e vanificando l'inizio di un percorso alternativo di crescita;
la realtà tarantina possiede, oggettivamente, un valore assolutamente strategico per l'intero Paese e non si riesce a comprendere la ragione per la quale, ancora una volta, si vuole indebolire questa città, privandola della funzionalità di un'altra infrastruttura preziosa per il suo sviluppo attuale e futuro,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda fornire delucidazioni in merito alle scelte effettuate e come intenda giustificare le negative ricadute socio-economiche sul territorio provinciale e regionale, le quali, salvo che il noto "industrialismo meloniano" non si arresti sulle sponde dello scalo ionico, attiguo ai diversi e considerevoli siti produttivi che a Taranto continuano a rappresentare una fetta fondamentale della crescita economica di questa parte di territorio, si dimostrano contrarie a qualsiasi obiettivo di rilancio economico dei territori svantaggiati che qualsiasi buon governo si prefigge di conseguire;
se intenda rivedere la scelta in questione non basata su criteri oggettivi e non giustificata da esigenze sociali o economiche.
(3-01688)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
PAITA, FREGOLENT - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
il quotidiano "La Stampa" riporta come all'interno dell'attuale maggioranza di governo vi sarebbe uno scontro sul rinnovo delle nomine dei vertici delle società partecipate previsto nella prossima primavera;
in particolare il ministro Salvini sarebbe intenzionato a proporre Giampiero Strisciuglio (attuale amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana) come amministratore delegato di Trenitalia, sebbene l'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il quale attua la direttiva 2012/34/UE, stabilisca che i soggetti che hanno avuto responsabilità di vertice nelle infrastrutture non possono ricoprire, prima di due anni dalla cessazione dell'incarico, alti incarichi di gestione di aziende ferroviarie che operano sulla relativa infrastruttura: quest'ultima prescrizione parrebbe non consentire quindi a Strisciuglio, nominato a capo di RFI nel maggio 2023, di essere nominato al vertice di Trenitalia;
i vertici di Ferrovie dello Stato hanno dichiarato di aver vagliato la fattibilità tecnico-normativa della nomina di Strisciuglio anche attraverso enti terzi, senza tuttavia specificare quali sarebbero stati i soggetti terzi coinvolti: appare opportuno quindi che i Ministri in indirizzo espongano i nominativi degli enti terzi interpellati, fornendo altresì il contenuto dei loro pareri tecnici, al fine di verificare in modo pubblico e trasparente che, in caso di nomina di Giampiero Strisciuglio come amministratore delegato di Trenitalia, non vi sarebbe alcun tipo di violazione della normativa europea;
inoltre, al fine di ottenere la massima chiarezza sulla legalità o meno della nomina, è fondamentale conoscere il parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sulla vicenda, ottenendo così un quadro giuridico di assoluta terzietà e indipendenza,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano esporre i nominativi degli enti terzi consultati da Ferrovie dello Stato in merito alla fattibilità tecnico-normativa della nomina di Giampiero Strisciuglio come amministratore delegato di Trenitalia, e se non intendano esporre i contenuti dei pareri forniti dai soggetti terzi circa la fattibilità legale della nomina;
se intendano consultare l'Autorità di regolazione dei trasporti in merito alla fattibilità legale delle nomine nel gruppo FS, al fine di ottenere un quadro tecnico-normativo di assoluta terzietà e indipendenza.
(4-01831)
FLORIDIA Aurora, DE CRISTOFARO, SIRONI - Ai Ministri dell'interno e delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
dal 2022 (12-14 febbraio) l'ente Veronafiere S.p.A. ospita nei propri padiglioni il salone espositivo EOS (European outdoor show), organizzato dal Consorzio armaioli italiani e da Pintails S.r.l.;
il contratto stipulato tra Veronafiere ed EOS è valido per 5 anni, e pertanto, il salone espositivo si terrà anche nel 2026 (14-16 marzo);
nel 2024 la fiera EOS, su esplicita richiesta delle associazioni pacifiste e del Comune di Verona (socio al 39,5 per cento di Veronafiere), si è dotata di un codice etico che, per la prima volta, ha delimitato chiaramente le armi e munizioni "alla caccia e al tiro sportivo e per il softair" cioè agli ambiti sportivo e venatorio escludendo dai settori di riferimento, come sempre, le armi ad uso militare e anche la "difesa personale";
la Questura di Verona ha emesso una disposizione che preclude ai minorenni il maneggio delle armi (anche di modesta capacità offensiva), ad eccezione di quelli iscritti alle federazioni sportive; tale divieto è stato riportato su cartelli affissi nei padiglioni e ripetuto anche tramite gli altoparlanti. Tuttavia, in assenza di un rigido controllo, anche da parte degli espositori e degli organizzatori, risulta che moltissimi minorenni anche quest'anno hanno potuto impugnare le armi e farsi fotografare dai familiari;
le associazioni pacifiste (Rete italiana pace e disarmo, Osservatorio permanente sulle armi leggere, Movimento nonviolento) hanno chiesto che sia vietato l'accesso a visitatori che non abbiano compiuto la maggiore età, anche se accompagnati da adulti, a tutte le aree in cui sono esposte armi da fuoco e che fosse concessa una deroga solo per i minorenni regolarmente iscritti a associazioni di tiro sportivo ed esclusivamente alle zone in cui sono esposte le armi che vengono utilizzate nelle discipline che praticano;
considerato che:
come documentato dalle analisi di OPAL (Osservatorio permanente sulle armi leggere) in Italia si sta assistendo a un calo della produzione nazionale di "armi comuni", come emerge dai dati resi noti dal banco di prova di Gardone Valtrompia, un comparto in netta diminuzione rispetto non solo al 2023 (20,6 per cento in meno), ma soprattutto al 2022 (28,9 per cento in meno). Si tratta di un calo che riguarda tutti i tipi di armi (da caccia, sportive, per la difesa personale), ma in particolare le pistole semiautomatiche (da 308.000 nel 2022 a 160.000 nel 2024);
per più di due terzi le armi prodotte in Italia vengono esportate negli Stati Uniti e gli annunci del Presidente americano Trump di imporre nuovi dazi nei confronti dell'Unione europea hanno già sollevato l'allarme da parte dei produttori italiani di armi;
l'interrogazione 4-00223, pubblicata il 14 febbraio 2023, chiedeva di conoscere le misure che il Ministro dell'interno intendesse attivare per tutelare i minori di 18 anni nel contesto di manifestazioni e fiere, come l'European outdoor show di Verona. Alla data odierna non è pervenuta alcuna risposta a tale richiesta,
si chiede di sapere:
quale sia la motivazione del mancato rispetto del provvedimento della Questura di Verona a tutela dei minori, a giudizio degli interroganti grave, e se non si ritenga necessario emettere un provvedimento nazionale che proibisca il loro accesso in tutto il territorio nazionale a fiere, esposizioni, iniziative, eccetera, ove siano esposte al pubblico le armi;
se non si ritenga opportuno invertire la politica industriale del comparto armi e munizioni, elaborando norme a sostegno della riconversione delle fabbriche di armi in altre attività produttive più utili, sostenibili e trainanti.
(4-01832)
SPINELLI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
il Governo italiano ha integrato e potenziato i contenuti del piano nazionale di ripresa e resilienza attraverso il piano nazionale complementare stanziando ulteriori 30,6 miliardi di euro di risorse nazionali per la realizzazione di 30 interventi: 24 finanziati in via esclusiva e dunque a carico del bilancio dello Stato e 6 cofinanziati con il PNRR; per la giustizia, il PNC prevede 132,90 milioni di euro, suddivisi in due sub investimenti: gli interventi del sub investimento 1, proposti dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per 84 milioni di euro, e gli interventi del sub investimento 2, proposti dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e che riguardano l'adeguamento strutturale, l'aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici su 4 complessi demaniali sede di istituti penali per i minorenni; in relazione al settore giustizia, il PNRR prevede risorse per 2.679.789.053,73 euro, di cui 875.721.921,24 spesi al 30 giugno 2024, per riforme e investimenti di efficienza e competitività nel sistema giustizia italiano;
la casa circondariale di Rimini, costruita nel 1950, con interventi che si sono protratti sino al 1980, ufficialmente aperta nel 1974, a maggio 2024 contava 152 persone detenute (per il 53 per cento stranieri) su una capienza regolamentare di 118 e tollerabile di 165; il numero è soggetto ad ulteriore aumento nella stagione estiva;
l'intero complesso è stato ristrutturato, ad eccezione della prima sezione che versa in condizioni inidonee per problemi di umidità, muri scrostati, celle anguste, alcune delle quali con il bagno provo di aerazione; la situazione della prima sezione determina un risarcimento ai detenuti nei termini di diminuzione di un giorno di pena su 10 scontati; tale automatismo parrebbe aver paradossalmente determinato che diversi detenuti preferiscano esservi reclusi nonostante le condizioni non confortevoli e il pessimo stato di manutenzione; a fine 2021 l'azienda USL della Romagna di Rimini ha indicato la prima sezione come pericolosa per la salute delle persone detenute e sottolinea che la situazione non è risolvibile con ordinaria manutenzione; i lavori di ristrutturazione previsti per l'allargamento dell'area trattamentale risultano al momento sospesi; gli altri spazi della casa circondariale sono decorosi e puliti;
il Governo è fortemente impegnato sugli interventi di edilizia penitenziaria, come dimostrato dallo stanziamento di oltre 250 milioni di euro per recuperare 7.000 posti detentivi attraverso ristrutturazioni di spazi esistenti e la costruzione di nuovi padiglioni;
vi è la necessità di migliorare lo stato della casa circondariale di Rimini, per ragioni di tutela della salute, della dignità delle persone, per garantire la sicurezza ed evitare disordini dovuti a questo stato di idoneità di una sua parte; vi è anche la necessità di un potenziamento dell'organico della Polizia penitenziaria che vi presta servizio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga possibile intervenire nell'anno in corso e quale ritenga che possa essere il cronoprogramma degli interventi.
(4-01833)
DE PRIAMO - Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - Premesso che:
sul litorale laziale, tra Roma e Ostia, sorge la riserva naturale statale Litorale romano, un'area naturale protetta che si estende per oltre 16.000 ettari, comprendendo un ampio territorio di interesse storico-naturalistico, tra cui la pineta di Castel Fusano e la tenuta presidenziale di Castelporziano;
la riserva è stata istituita con decreto del Ministero dell'ambiente 29 marzo 1996, ed in virtù di apposita convenzione la gestione è stata affidata congiuntamente al municipio X di Roma ed al Comune di Fiumicino per le aree di rispettiva competenza;
tra il 2018 e il 2024 circa 525 ettari della riserva, ricadenti in particolare nel perimetro della tenuta del Presidente della Repubblica di Castelporziano, sono stati oggetto di disboscamento a causa degli effetti nocivi derivanti dalla diffusione della Toumeyella parvicornis Cockerell, nota come cocciniglia tartaruga;
l'esistenza di tali insetti, già nota dal 2015, è stata trascurata dagli enti incaricati della gestione della riserva, che non hanno applicato le necessarie misure conservative per proteggere il polmone verde della tenuta presidenziale di Castelporziano, ed il disboscamento dei pini rappresenta l'evidente fallimento delle politiche di contrasto alla cocciniglia tartaruga, messe in campo con troppo ritardo;
si assiste alla lenta e inesorabile scomparsa della pineta monumentale che costituisce la tenuta, rappresentando ciò non solo un danno ambientale, ma soprattutto una grave sconfitta per la collettività,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano: svolgere verifiche ed accertamenti circa l'adozione delle misure di contrasto e quelle necessarie per il contenimento degli effetti nocivi che hanno determinato il disboscamento della tenuta, nonché verificare se siano stati concessi finanziamenti e come siano stati utilizzati dagli enti gestori della riserva naturale per l'adozione delle misure capaci di fermare i danni ambientali derivanti dalla diffusione della cocciniglia tartaruga; avviare iniziative al fine di impedire che fatti simili possano ripetersi in futuro nel medesimo contesto e per garantire la protezione di un'area di così alto valore naturalistico, incentivando la realizzazione di interventi che riportino la zona alle condizioni originarie.
(4-01834)
ALOISIO, MAZZELLA, LOPREIATO, BILOTTI, GAUDIANO, CATALDI, DI GIROLAMO, CROATTI, PIRONDINI, MARTON, SIRONI, BASSO, NAVE - Ai Ministri per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
negli ultimi dieci anni, le adozioni internazionali hanno registrato un significativo calo, un fenomeno che merita attenzione e analisi approfondita, non solo per le sue cause, ma anche per le ripercussioni sociali e umane che comporta. Secondo i dati dell'UNICEF e di altre organizzazioni internazionali, il numero di adozioni ha mostrato una flessione costante dal 2010, con un impatto diretto sul destino di molti minorenni senza famiglia;
tradizionalmente, le adozioni internazionali rappresentavano una via percorribile per molte famiglie italiane desiderose di offrire una vita migliore a bambini provenienti da contesti difficili. Recentemente, però, l'impianto normativo è diventato più restrittivo, per una serie di norme più stringenti in materia di protezione dei dati personali e sensibili, che impediscono l'attuazione delle adozioni. Il Report 2023 della Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) evidenzia che nel 2022 solo 698 minorenni stranieri sono stati adottati in Italia, segnando una riduzione drammatica del 77 per cento rispetto al 2012;
il processo di adozione internazionale si presenta oggi come un percorso complesso, lungo e costoso, che scoraggia molte famiglie dall'intraprendere questa strada. Inoltre, la crescente enfasi su politiche di adozione nazionale nei Paesi di origine ha ridotto la disponibilità di bambini adottabili a livello internazionale;
detto cambiamento ha radici profonde, legate probabilmente anche ad una maggiore sensibilizzazione riguardo all'importanza di mantenere i minori all'interno del proprio contesto culturale e sociale, però questo comporta anche il rischio di lasciare molti bambini in situazioni di vulnerabilità;
le conseguenze della tendenza descritta sono allarmanti: molti bambini, soprattutto in Africa, rimangono privi di famiglie e di opportunità di vita dignitosa. È fondamentale considerare che ogni bambino ha diritto a una famiglia e a un ambiente stabile e confortevole in cui crescere. La mancanza di tali opportunità non solo compromette il futuro di questi minori, ma riflette anche un fallimento collettivo nella tutela dei diritti umani;
gli interroganti sottolineano l'importanza di un'analisi approfondita e di un dibattito costruttivo su come garantire il benessere dei minori in difficoltà e su come sostenere le famiglie intenzionate ad adottare a livello internazionale. Pertanto, è necessario un approccio integrato che consideri le esigenze dei minori, le aspirazioni delle famiglie e le realtà normative dei Paesi coinvolti;
urge la creazione di accordi bilaterali con i Paesi di origine dei minori adottati, in particolare quelli non firmatari della Convenzione de L'Aja del 1993, passo cruciale per garantire che le adozioni avvengano nel rispetto dei diritti dei minori e delle famiglie. Tali accordi non solo stabilirebbero linee guida chiare, ma potrebbero anche facilitare la creazione di un sistema di monitoraggio e valutazione delle adozioni, garantendo così che ogni caso venga trattato con la dovuta attenzione e responsabilità;
considerato che:
la Repubblica Democratica del Congo (RDC), Stato vasto e culturalmente ricco, affronta gravi problemi acutizzati da disordini interni. Nonostante le criticità della problematica in questione, la promulgazione della riforma del Codice della famiglia nel 2016 ha aperto la strada alla creazione di accordi specifici per regolare le adozioni internazionali. La Commissione per le adozioni internazionali (CAI) ha avviato trattative per un accordo bilaterale con la RDC, attualmente in fase di valutazione;
secondo il report "Dati e prospettive nelle adozioni internazionali", pubblicato il 31 dicembre 2022 dalla CAI, l'Europa si conferma il continente con il maggior numero di adozioni, ma il calo dei numeri provenienti dall'Africa solleva interrogativi inquietanti sul futuro di molti bambini. La riduzione delle adozioni dalla RDC è un indicatore di una crisi più ampia che richiede un intervento urgente;
da ultimo, gli interroganti, a seguito di interlocuzioni con l'ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo, Dino Sorrentino, ha appreso che la diplomazia italiana in Congo si sta attivando per superare alcune criticità di carattere normativo, soprattutto in materia di tutela della privacy,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta e delle problematiche connesse al calo delle adozioni internazionali, in particolare dalla Repubblica Democratica del Congo;
quale sia l'attuale stato di avanzamento dell'accordo bilaterale riguardante le adozioni internazionali con la Repubblica Democratica del Congo e quali azioni intenda intraprendere per accelerare le procedure di adozione internazionale in Italia, assicurando il rispetto dei diritti dei minori e delle famiglie coinvolte;
se stia considerando iniziative diplomatiche o collaborazioni con le autorità congolesi per promuovere un contesto normativo più favorevole alle adozioni internazionali, contribuendo così al benessere dei minori in difficoltà e supportando le famiglie italiane disposte ad adottare;
quali strategie intenda implementare per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni riguardo all'importanza delle adozioni internazionali, affinché si possa creare un clima di maggiore apertura e sostegno verso le famiglie che decidono di intraprendere questo percorso.
(4-01835)
(già 3-01613)
MATERA - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
il settore automotive rappresenta un comparto strategico per l'industria nazionale, contribuendo in modo significativo alla produzione, all'export e all'occupazione;
negli ultimi anni, il comparto sta attraversando una profonda crisi dovuta alla transizione ecologica, alla riconversione produttiva legata all'elettrificazione del parco automobilistico e ai mutamenti della domanda globale;
il territorio della provincia di Benevento sta subendo in modo particolarmente grave gli effetti di questa crisi, con numerose aziende del settore in difficoltà e centinaia di lavoratori coinvolti nelle vertenze aperte;
tra le aziende colpite si segnalano: Hanon Systems (Benevento), che ha annunciato la chiusura dello stabilimento, con la conseguente perdita di 60 posti di lavoro diretti; Ficomirrors (Morcone), che sta attraversando una crisi prolungata con oltre 200 dipendenti coinvolti in un'incertezza occupazionale sempre più grave; Adler Pelzer Group (Airola), che ha richiesto la proroga della cassa integrazione straordinaria per altri 12 mesi, evidenziando le difficoltà del settore sul territorio; Fibro S.p.A. (Airola), realtà più piccola che impiega una ventina di lavoratori, la cui continuità produttiva è messa a rischio dalla crisi dell'indotto e dalla mancanza di un piano industriale chiaro; Dema (Paolisi, Somma Vesuviana, Brindisi): azienda del settore aeronautico, con 198 dipendenti a rischio esubero su un totale di 500 lavoratori distribuiti tra i vari stabilimenti;
considerato che:
nelle ultime settimane è emerso il preoccupante caso della Hanon Systems, che ha annunciato la chiusura definitiva dello stabilimento di Benevento, nonostante un fatturato di 19 milioni di euro;
i sindacati hanno denunciato che i nuovi proprietari hanno disconosciuto gli accordi precedentemente assunti, mettendo a rischio la stabilità occupazionale senza un piano industriale di rilancio o riconversione;
la chiusura della Hanon Systems si inserisce in un contesto più ampio di difficoltà dell'intero settore automotive nel Beneventano, evidenziando la necessità di interventi urgenti per garantire la continuità produttiva e occupazionale;
la desertificazione industriale del territorio potrebbe avere conseguenze economiche e sociali molto gravi, rendendo necessaria un'azione tempestiva per evitare il collasso del settore e il depauperamento del tessuto produttivo locale,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per fronteggiare la crisi del settore automotive nella provincia di Benevento e come si intenda rafforzare gli strumenti di tutela per le realtà produttive coinvolte e in particolare di salvaguardia dell'occupazione;
se intenda valutare l'istituzione di un tavolo di confronto per il settore automotive nel Sannio, coinvolgendo aziende, sindacati e istituzioni locali, con l'obiettivo di individuare soluzioni di rilancio e strategie per la transizione industriale;
quali azioni intenda intraprendere per verificare la situazione dello stabilimento Hanon Systems di Benevento, favorendo un dialogo costruttivo con la proprietà per valutare soluzioni alternative alla chiusura e garantire il rispetto degli impegni assunti.
(4-01836)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):
3-01688 del senatore Turco, sul declassamento dell'ufficio delle dogane di Taranto.