Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 262 del 15/01/2025

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

262a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 2025

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Presidenza del vice presidente CASTELLONE,

indi del vice presidente RONZULLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,33).

Si dia lettura del processo verbale.

LOMBARDO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Presidenza avverte che, ai sensi dell'articolo 84, comma 5 del Regolamento, i senatori sono invitati a informare per iscritto direttamente il Presidente del Senato per intervenire su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. È prassi che queste richieste siano inoltrate con congruo anticipo e non nell'imminenza dell'apertura dei lavori al Presidente del Senato direttamente e per il tramite dei Presidenti di Gruppo, affinché tutti i Gruppi possano per tempo esserne informati.

Resta inteso, pertanto, che la richiesta odierna del senatore Verini, pervenuta non secondo Regolamento e prassi, è accolta dalla Presidenza senza che possa rappresentare, però, un precedente. Inoltre, avverto che la questione sarà ulteriormente trattata in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

Do quindi la parola al senatore Verini.

Sulla scomparsa di Furio Colombo

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, mi scuso se involontariamente ho creato qualche problema all'ordine dei lavori, ma credo che sia doveroso questo momento. Ieri, come sapete, se n'è andato Furio Colombo, questo pomeriggio al Cimitero acattolico a Roma gli sarà dato l'ultimo saluto. Questa Assemblea, come quella della Camera, l'ha visto portare il suo contributo di parlamentare, prima nell'Ulivo, poi nei DS e infine nel Partito Democratico, ma è stato una personalità che appartiene al Paese. Da giornalista, ha vissuto e raccontato il mondo, con lo sguardo nel futuro, l'America e l'altra America, il sogno kennediano poi finito, spezzato e la fine di questo suo sogno, Martin Luther King e tanto altro. Ha raccontato i suoi viaggi in macchina con Che Guevara e poi i viaggi con i Beatles, sull'Himalaya. L'ultima intervista a Pier Paolo Pasolini prima dell'omicidio dello scrittore e regista porta la sua firma. «La Repubblica» e «La Stampa» lo hanno visto tra i collaboratori più autorevoli, come il «New York Times». «Il Fatto Quotidiano» lo ha visto tra i fondatori, dell'«Unità», con Antonio Padellaro, è stato direttore per una stagione molto stimolante. È stato una delle colonne della RAI, del servizio pubblico radiotelevisivo; quando venne assunto, negli anni Sessanta, insieme a lui c'erano persone come Umberto Eco, Guglielmi, Francesca Sanvitale, Fabiano Fabiani, Liliana Cavani, Vattimo, Piero Angela, per dire il livello. È stato direttore dell'Istituto italiano di cultura di New York, ha lavorato per la FIAT, aveva un legame molto stretto con Gianni Agnelli, è stato uno degli animatori del Gruppo 63, una delle esperienze culturali più innovative del Novecento italiano.

Infine, è giusto anche ricordarlo per la sua laicità, per il suo radicale e liberale rispetto dei diritti individuali e collettivi. Ma se anche Furio Colombo non fosse stato tutto questo - e lo è stato - tutti noi gli dovremmo un tributo. La legge che ha istituito il Giorno della memoria, che cade il 27 gennaio, in ricordo della liberazione di Auschwitz e dell'orrore della Shoah porta la sua firma di parlamentare. Basterebbe questo per dire grazie. Grazie, Furio Colombo. (Applausi).

PIRRO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (M5S). Signora Presidente, come detto magistralmente dal collega che mi ha preceduto, anche noi ci uniamo al cordoglio per la morte di Furio Colombo e manifesto, a nome del MoVimento 5 Stelle, le condoglianze ai suoi cari e ai suoi familiari. Sicuramente è stato una figura importantissima per il nostro Paese, per il panorama sia culturale che politico e, in particolare, per la mia Torino.

Come ha rammentato il collega, dal punto di vista parlamentare lo ricordiamo in particolare per la legge di istituzione del Giorno della memoria, ma non solo per questo. Penso che tutti ricordiamo i suoi interventi di corrispondente da New York nel passato e la sua grande attività giornalistica, prima che politica. Scompare una figura molto importante, che ha sempre dato particolare rilievo alla propria onestà intellettuale, anche manifestandolo, durante l'attività parlamentare, con voti ribelli. Se ne va un grande giornalista, un politico di rilievo, che sicuramente mancherà al nostro Paese. (Applausi).

FREGOLENT (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (IV-C-RE). Signora Presidente, condensare in pochi minuti il ricordo di un intellettuale come Furio Colombo diventa molto complicato. Ognuno ha un ricordo particolare. Noi di Torino lo ricordiamo in quanto intriso della cultura torinese, non soltanto perché lì si è laureato, ma anche perché a Torino ha lavorato per «La Stampa», per la Fondazione Olivetti, per il mondo Fiat, per unire quella che all'epoca era la Torino dell'industria e dell'innovazione con quel mondo americano progressista, dai Kennedy e non solo, che fa parte di un panorama culturale che al centrosinistra è caro e appartiene.

Furio Colombo fu quello che istituì il Giorno della memoria e ci tenne a farlo in quanto considerò il ritorno all'antisemitismo (lui era di origine ebrea), già in periodi in cui non se ne parlava e non era un argomento di portata nazionale e internazionale, un pericolo per le democrazie occidentali. Per questo lottò fortemente affinché si ricordasse il momento della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, il 27 gennaio, e la Shoah subita dal popolo ebraico durante la Seconda guerra mondiale.

Personalmente ho un ricordo della sua prima campagna elettorale con l'Ulivo, nel PDS, a Torino nel 1996; all'epoca, non da militante di un partito, ma semplicemente come chi voleva che il centrosinistra vincesse, partecipai alla sua campagna elettorale e ricordo la gioia della vittoria del 1996, quasi pari al 40 per cento che poi fu di un altro leader, a me ugualmente caro.

Per questo ricordiamo la figura di un intellettuale onesto, che non ha mai mandato a dire quello che pensava e che ha riassunto, sia nella sua attività di giornalismo che nella sua attività politica, un'onestà intellettuale a cui oggi questa Camera deve dare merito. (Applausi).

MALAN (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FdI). Signor Presidente, esprimendo i sentimenti di tutti i Gruppi del centrodestra, ci associamo al cordoglio per la dipartita di Furio Colombo, che alcuni di noi hanno avuto come collega al Senato nella XV legislatura, altri alla Camera nelle legislature in cui lui ne è stato parte.

Nel suo lungo impegno politico ha avuto cento occasioni di scontro o di forte contrasto con la coalizione di cui facciamo parte, ma possiamo sicuramente dargli atto di un impegno appassionato molto forte. Voglio anch'io ricordare la pagina che certamente ha unito tutti quanti, cioè il lavoro fatto da Furio Colombo per l'approvazione della legge per il Giorno della memoria, istituito per il 27 gennaio.

Lui avrebbe voluto - l'ha detto in molte occasioni - che questa giornata si tenesse il 16 ottobre, in ricordo del 16 ottobre del 1943, quando ci fu un rastrellamento nell'ambito della comunità ebraica di Roma, dopo il quale furono deportati più di 1.000 ebrei e pochissimi tornarono. Anche su questo c'è stato certamente un momento di unità fra tutti e credo che sia giusto tributare l'omaggio ad un impegno lungo, che ci ha trovato molto spesso in disaccordo, ma certamente appassionato. Penso che in questo dobbiamo riconoscerci tutti. (Applausi).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa al cordoglio espresso da tutti voi, al ricordo del senatore Furio Colombo ed esprime vicinanza alla famiglia.

Vi invito ad osservare un minuto di silenzio. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio). (Applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico per le relazioni internazionali «Luigi Einaudi» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1315) Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia (Relazione orale)(ore 10,46)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1315.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3, 4.0.200, 5.200, 6.1, 6.0.2, 6.0.200, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.13, 6.0.201, 6.0.24, 6.0.28, 6.0.31, 6.0.35, 6.0.40, 6.0.41, 6.0.42, 6.0.202, 6.0.203, 6.0.204, 6.0.205, 6.0.206, 6.0.207, 6.0.208, 6.0.209, 6.0.210, 6.0.211, 6.0.212, 6.0.213, 6.0.79, 6.0.80, 6.0.81, 6.0.82, 6.0.83, 7.201, 7.0.200, 7.0.10, 7.0.201, 9.0.200 e 9.0.201.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

RASTRELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G6.200 e G6.201, di contenuto sostanzialmente identico. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G7.200.

DELMASTRO DELLE VEDOVE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signora Presidente, intervengo perché sono abbastanza stupito dal parere contrario che è stato espresso su un ordine del giorno di cui avevamo discusso in Commissione e sul quale c'era stata un'apertura da parte della maggioranza, anche perché riguarda un argomento molto importante del quale abbiamo discusso, ossia la disciplina dell'utilizzo dei braccialetti elettronici. Ho avuto interlocuzioni informali, oltre che con la maggioranza, anche con il Governo e precisamente con il sottosegretario Delmastro Delle Vedove, e mi pareva che ci fosse un piccolo problema legato ad alcune tempistiche previste in questo ordine del giorno sull'impegno delle Forze di polizia per l'utilizzo dei braccialetti elettronici.

Inviterei, prima di arrivare al voto di questo ordine del giorno, a un supplemento di riflessione da parte della maggioranza e del Governo per verificare la possibilità di accoglierlo, nell'interesse di tutti, perché penso che la questione dei braccialetti elettronici sia importante. Non so se sia possibile cambiare il parere in corso d'opera; in alternativa, chiedo un eventuale accantonamento dell'ordine del giorno, affinché si possa tentare di arrivare a una risposta diversa rispetto a tale ordine del giorno. (Applausi).

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se intendono intervenire su questo punto.

RASTRELLI, relatore. Signor Presidente, il collega Bazoli ha ragione sulla circostanza che, in sede di discussione in Commissione, la maggioranza aveva preso l'impegno di accogliere un ordine del giorno basato sugli emendamenti presentati su tale tema che è di chiara ed evidente rilevanza. L'ordine del giorno in oggetto presenta delle sfumature e dei contenuti che, allo stato, non sono accoglibili; mi riferisco in modo particolare ad alcuni passaggi delle lettere e) ed f) dell'ordine del giorno a firma del senatore Bazoli, e alla circostanza che i tempi in esso indicati potrebbero essere incompatibili con profili indicati dal Ministero dell'interno per la piena tutela legata all'utilizzo del braccialetto elettronico. Comunque, stante la possibilità di rifinire l'ordine del giorno su alcuni passaggi, c'è disponibilità a rivedere il parere espresso.

DELMASTRO DELLE VEDOVE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, confermo che vi sono state interlocuzioni con l'onorevole Bazoli e confermo che, per quanto ci riguarda, con l'espunzione delle lettere e) ed f) dall'ordine del giorno in oggetto, il parere potrebbe essere favorevole. Siamo in attesa di un ultimo perfezionamento con il Ministero dell'interno, dunque chiedo per il momento di accantonarlo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G7.200 è quindi accantonato.

Gli emendamenti da 3.0.2 a 6.1 sono improponibili.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.6, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.7, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.8, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti, e 6.9, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.10, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.11, presentato dal senatore Verini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.12, presentato dalle senatrici Lopreiato e Bilotti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.13, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.14.

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signora Presidente, vorrei intervenire al netto delle considerazioni che devono essere fatte in quest'Aula in merito alla non proponibilità degli altri emendamenti presentati al disegno di legge in esame. La descrizione dell'articolo 6 fa riferimento a disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario; reputo pertanto che tutti gli emendamenti presentati l'articolo 6 siano assolutamente attinenti all'argomento e che di certo non c'erano i presupposti per poterli dichiarare improponibili, perché assolutamente rispettosi di quanto previsto all'articolo 97 del Regolamento: infatti non si possono considerare estranei alla materia e sicuramente non vengono mai formulati in termini sconvenienti.

Al netto di questo, quindi ponendo l'attenzione all'emendamento 6.14, che ha ricevuto parere contrario del relatore e del Governo, ribadisco quanto già detto in Commissione: con il citato emendamento semplicemente chiediamo al commissario di relazionare alle Camere. Invito cioè a non svilire il Parlamento, quindi non si capisce per quale motivo non si debba onerare il commissario di questo ulteriore adempimento. Invito pertanto a votare a favore dell'emendamento 6.14. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.14, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.15, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.16, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 6.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signora Presidente, visti e considerati gli ampi poteri dati al commissario, questo emendamento intende sopprimere la possibilità del commissario di agire in deroga. Non si capisce, per esempio, perché il commissario dovrebbe agire in deroga al codice degli appalti.

Anche con riferimento a questo emendamento invitiamo a una maggiore riflessione. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.17, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.18, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 6.800 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.19, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.20, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.21, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 6.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signora Presidente, anche in questo caso diamo un suggerimento.

Con il decreto in esame si attinge al fondo destinato alla giustizia riparativa. L'aver istituito tale fondo è una cosa buona e bisogna cercare di preservarlo. Pertanto indichiamo gli altri fondi dai quali attingere per evitare che questo sia toccato.

Questo emendamento e quello successivo vanno nella direzione di preservare il fondo destinato alla giustizia riparativa, la cui importanza è basilare. (Applausi).

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signora Presidente, l'emendamento precedente, che è già stato votato e mi è sfuggito, verteva sullo stesso argomento.

Tengo anche io a sottolineare che il problema è che, per far fronte agli impegni di spesa del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, il Governo ha deciso di utilizzare dei fondi destinati a capitoli di spesa che noi riteniamo invece non debbano essere toccati. Uno è il fondo per il funzionamento della giustizia riparativa, che noi consideriamo un istituto da valorizzare secondo le linee della riforma che abbiamo approvato nella passata legislatura; un altro è il fondo che riguarda la copertura delle spese degli imputati assolti nel processo penale.

È un fondo che è stato istituito nella passata legislatura, che noi riteniamo non debba essere toccato perché va a coprire le spese delle persone che sono state accusate ingiustamente, che hanno speso dei soldi per la difesa e che poi vengono assolte. Perché volete andare a toccare questo fondo che è importante mantenere integro? È un errore.

Il terzo capitolo di spesa che andate a toccare è poi quello che riguarda il funzionamento della giustizia onoraria, che sappiamo essere in questo momento in grandissima sofferenza. Chiunque conosca il funzionamento degli uffici giudiziari sa perfettamente che i giudici di pace e tutti gli uffici della magistratura onoraria sono in enorme difficoltà. Perché andate a toccare i fondi di questi capitoli di spesa che riguardano il funzionamento della giustizia, che sono così importanti? In Commissione abbiamo chiesto di fare uno sforzo di fantasia, andando a trovare altri capitoli di spesa, senza toccare quelli che riguardano il funzionamento della giustizia. (Applausi). È un grave errore che avete ancora la possibilità di correggere, fatelo perché - ripeto -state facendo un grave errore. (Applausi).

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto favorevole, ma anche per dire che questo emendamento e il parere contrario del Governo e del relatore su di esso, è proprio uno di quei casi nei quali si dice che il diavolo si mostra nei dettagli. È infatti davvero paradossale che un Governo che ci ha detto dall'inizio della legislatura che arrivava al potere con un voto politico e che avrebbe avuto un'agenda garantista, tanto che ha scelto come ministro Carlo Nordio, arrivi in Assemblea con questo decreto-legge, nelle cui pieghe si scopre che per costruire nuove carceri si va a tagliare il fondo per le spese degli imputati assolti. È una cosa vergognosa, ma anche rivelatrice della natura delle politiche di giustizia di questo Governo, che sono lontanissime da quanto avemmo occasione di ascoltare dal ministro Nordio quando venne a parlarci del suo programma di Governo in Commissione giustizia. Infatti, con buona pace della presunzione di innocenza, del diritto alla riservatezza della corrispondenza e quant'altro, non soltanto voi, con questo decreto-legge, non fate l'unica cosa che dovreste fare, e cioè trovare delle misure deflattive per una situazione carceraria che ormai mette questo nostro Paese in una posizione che io credo sia di imbarazzo a livello internazionale, considerando che ormai stiamo andando rapidamente verso i 65.000 detenuti per 48.000 posti nelle nostre carceri, ma non riconoscete nemmeno il fatto che moltissime di quelle persone che sono nelle carceri sono in attesa di giudizio e, quindi, sono ancora tecnicamente innocenti, e spesso sono innocenti anche sostanzialmente. Noi dovremmo avere come obiettivo prioritario quello di risarcire queste persone per quanto possibile, visto che la perdita della libertà personale e della propria reputazione non potrà mai ottenere un risarcimento vero, (Applausi) e dunque dovremmo avere quanto meno la decenza, come Paese, di risarcire il danno subito da queste persone in modo economico e monetario.

Voi arrivate qui non solo privi di un provvedimento deflattivo serio, come per esempio la proposta del nostro collega Roberto Giachetti sulla liberazione anticipata, non solo venite a parlarci di futuribili carceri che saranno un giorno costruite, ma venite anche a dirci che finanziate queste carceri, che un giorno forse vedremo, con le risorse stanziate per il risarcimento per le persone che hanno subito un errore giudiziario. C'è veramente da avere la faccia tosta - diciamo così - per venire in quest'Aula a portare questa norma piegata abilmente dentro l'ennesimo decreto-legge in materia di giustizia.

Per fortuna, almeno i decreti-legge, devono arrivare in quest'Aula e possiamo denunciare davanti a tutto il Paese questo tipo di norme che davvero non fanno purtroppo onore all'intero Paese, perché, ahimè, siete il Governo della Repubblica. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.22, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.23, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.24, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.200, identico all'ordine del giorno G6.201, non verrà posti ai voti.

Gli emendamenti da 6.0.2 a 6.0.83 sono improponibili.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dalle senatrici Bilotti e Lopreiato, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.2, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.200, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

GUIDI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signor Presidente, non sono riuscito a votare nella precedente votazione dell'emendamento 7.200.

PRESIDENTE. Annullo la votazione e ne dispongo la ripetizione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.200, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.11, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 7.201 è improponibile.

Sull'ordine del giorno G7.200 do la parola al relatore.

RASTRELLI, relatore. Signor Presidente, d'intesa con il Governo, è stata presentata una riformulazione dell'ordine del giorno G7.200 che ne consente l'accoglimento. Il testo condiviso è nelle mani del Governo.

PRESIDENTE. Chiedo al Sottosegretario se per favore può leggere il testo condiviso.

DELMASTRO DELLE VEDOVE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, per quanto riguarda le premesse, nel penultimo capoverso si chiede di espungere la parola «plurime» e le parole «che assumono rilievo per il loro preoccupante incremento». L'ultimo capoverso delle premesse si intende interamente espunto.

Per quanto riguarda gli impegni, nel primo impegno, al posto di «ad introdurre una puntuale ed aggiornata disciplina che tenga conto delle criticità emerse, prevedendo» (che viene tutto espunto), si introduce «ad emanare atti di indirizzo attuativi della disciplina in esame, volti a prevedere». La lettera a) si mantiene sino alle parole "di procedura penale"; dalla parola "analizzando" sino alla parola "imputato" viene tutto espunto.

Al posto di questa espunzione, vi è il seguente testo: «precisando gli ambiti di competenza della polizia giudiziaria e le attività di supporto tecnico del personale della società incaricata di fornire i servizi relativi ai braccialetti elettronici». Per quanto riguarda la lettera b), deve essere espunta la frase «con cadenza almeno mensile», mentre la lettera c) viene così riformulata integralmente: «le modalità di informazione delle persone interessate dal provvedimento sui comportamenti da tenere per garantire il corretto funzionamento e l'efficacia dei dispositivi, anche mediante la consegna di adeguate istruzioni». La lettera d) rimane identica, le lettere e) ed f) si intendono espunte, mentre alla lettera g) bisogna aggiungere, dopo le parole «Ministro dell'interno» le parole «e del Ministero della giustizia» e dopo la parola «relazione» la parola «congiunta».

PRESIDENTE. Senatore Bazoli, accetta la riformulazione proposta dal Sottosegretario?

BAZOLI (PD-IDP). Signora Presidente, ringrazio il relatore e il Governo e accetto la riformulazione dell'ordine del giorno che modifica la forma di alcune espressioni, ma mantiene sostanzialmente inalterato l'impianto degli impegni contenuti nell'ordine del giorno, i quali - voglio ribadirlo - sono tutti volti a migliorare l'utilizzo di uno strumento fondamentale come il braccialetto elettronico, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione delle violenze di genere. Il contenuto di questo ordine del giorno riflette le cose che ci hanno detto in particolare alcuni auditi, sulle quali c'era stata una grande condivisione in Commissione, che noi avremmo preferito onestamente si trasformassero in emendamenti al testo del decreto-legge, ma in assenza di questa disponibilità da parte della maggioranza e del Governo accettiamo comunque un impegno da parte del Governo, su indicazione del Parlamento, con questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

CUCCHI (Misto-AVS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (Misto-AVS). Signora Presidente, se il senatore Bazoli è d'accordo, vorrei aggiungere la mia firma a questo ordine del giorno, che ritengo di enorme importanza.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, per la stessa ragione vorrei aggiungere anche la mia firma.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1.

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signora Presidente, questo è un emendamento talmente importante che veramente non è dato capire il parere contrario né del relatore, né del Governo. A dire il vero mi fa un po' rabbia, ma l'importante è che sia fatto un bel lavoro e che a questo punto il Governo si appropri di questo lavoro, come nel caso della tagliola di 45 giorni per le intercettazioni in caso di violenza sulle donne.

In questo caso, parliamo del caso del reato di maltrattamento e di stalking, andando a toccare gli articoli 572 e 612-bis del codice penale e prevediamo un iter molto più spedito e veloce con il quale il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato, la provvisoria sospensione della pena sostitutiva. In pratica, andiamo a eliminare l'udienza partecipata, prevedendo un iter molto più veloce per la tutela delle donne, come ho sottolineato più volte in Commissione e sottolineo nuovamente qui in Aula, con la viva speranza che questo lavoro sia accolto, non per il bene del MoVimento 5 Stelle o perché venga accolto un lavoro dell'opposizione, né tantomeno mi interessa che la prima firma di questo emendamento sia la mia, ma proprio perché va a favore della tutela delle donne. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.1, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.2, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.3, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.4, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti da 7.0.200 a 7.0.201 sono improponibili.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti da 8.0.800/200 a 9.0.201 sono improponibili.

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signora Presidente, parto dalla fine, annunciando il nostro voto di astensione, che le dico è abbastanza… (Brusio).

PRESIDENTE. Senatore Scalfarotto, le chiedo un attimo di tempo per dare modo a chi vuole lasciare l'Aula di farlo, possibilmente in silenzio.

Prego, senatore Scalfarotto.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Dicevo che parto dalla fine dell'intervento, preannunciando un voto di astensione su un disegno di legge di conversione di un decreto-legge che in gran parte ha a che fare con materia ordinamentale, molto tecnica e poco politica.

Tuttavia, mi viene da dire che il primo interrogativo che si pone il parlamentare, che si trova a valutare questo provvedimento e a dover stabilire come votarlo e come avvicinarsi ad esso, è proprio di tipo metodologico. Viene infatti da chiedersi per quale motivo, per stabilire queste norme, che - ripeto - sono in gran parte ordinamentali, sia necessario un decreto-legge, un provvedimento di urgenza. (Brusio).

Presidente, io vedo anche il Sottosegretario e il banco del Governo…

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di prestare attenzione o quantomeno di permettere al senatore Scalfarotto di parlare, senza disturbare il rappresentante del Governo che deve ascoltare le dichiarazioni di voto.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Grazie, Presidente. (Commenti). Ma ha un solo cervello! (Proteste).

PRESIDENTE. Presidente Zaffini, la prego. (Commenti).

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Presidente, è vero che il Sottosegretario ha due orecchie - come mi è stato detto - ma ha un solo cervello in mezzo e io vorrei che mi fosse dedicato, altrimenti è inutile che il rappresentante del Governo resti in Aula. Se il Governo deve fare presenza, ci mettiamo un cartonato del sottosegretario Delmastro Delle Vedove ed è uguale. Invece, se mi ascolta, lo ringrazio.

Dicevo che la prima domanda è la seguente: per quale diavolo di motivo c'è bisogno di fare un decreto-legge? Rendiamoci conto che c'è proprio un certo atteggiamento del Governo, in particolare - ripeto - in materia di giustizia. Io ieri ho tentato di alzare una palla a questa Assemblea - e sono molto dispiaciuto che anche i colleghi del centrosinistra non l'abbiano raccolta - presentando un emendamento che prevedeva, per esempio, che per decreto-legge non si possano introdurre nuovi reati o nuove pene. In un Paese civile, infatti, funziona così: queste materie richiedono normalmente il passaggio parlamentare, soprattutto quando hanno a che vedere con le questioni legate alla libertà dei cittadini.

Aggiungo - e mi permetto di dirlo, per suo tramite, alla presidente Bongiorno, che è qui presente - che ieri mattina è stato dato il mandato al relatore nella fase nella quale si stava votando per i giudici della Corte costituzionale. Mi è stato detto che i senatori votavano dopo i deputati e noi ci siamo riuniti quando stavano votando i deputati. Peccato che i senatori non cominciassero a votare in un momento certo, nel senso che non c'era una convocazione alle ore 14 per i senatori, ma si diceva che i senatori cominciavano dopo i deputati. Allora, noi non sapevamo esattamente quanto tempo i deputati avrebbero impiegato, per cui convocare una riunione della Commissione per votare il mandato al relatore alle ore 13,30, quando alle ore 13 si era cominciato a votare, magari nei termini di Regolamento si può fare. Però, mi si deve spiegare qual è la fretta. Per quale motivo bisogna tirare per la giacca i Regolamenti (Applausi) per andare a votare un mandato al relatore di un provvedimento che andava in Aula nel pomeriggio e chiamare il voto a tale mandato, mentre il seggio elettorale alla Camera dei deputati del Parlamento riunito in seduta comune è convocato ed è aperto? Proprio non lo capisco e non capisco quale sia la visione politica, che cosa si voglia ottenere. Tra l'altro, la presidente Bongiorno - lo dico sempre per suo tramite, Presidente - è sempre assolutamente ligia e precisissima; però in questo caso, pur riconoscendo l'usuale precisione della Presidente, sono stupefatto, anche perché non capisco che ragioni ci siano.

Dopodiché, l'unico rilievo politico che si può fare in una dichiarazione di voto rispetto a questo provvedimento è lo stesso che abbiamo formulato sul decreto-legge carceri della scorsa estate. Un Governo che abbia un minimo di decenza, che si riunisce per prendere la decisione di emettere un provvedimento avente immediatamente forza di legge, nel quale ci sono norme sulle carceri, dovrebbe fare solo una cosa: prendere atto che siamo già a un numero di suicidi che potrebbe portarci, se lo stesso ritmo si mantiene - è stata fatta una proiezione funesta - a più di 150 suicidi alla fine dell'anno. Con le vostre politiche di aumento delle pene e dei reati e con la politica di far finire in galera tutte le marginalità del Paese, con la gente che è lì magari perché non ha un domicilio dove scontare gli arresti domiciliari; con la gente che è lì perché è tossicodipendente e dovrebbe stare in comunità; con la gente che è lì e magari ha problemi psichiatrici e dovrebbe stare in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) che non ci sono, si determina il sovraffollamento.

Voglio ricordare che nel 2013 il presidente Napolitano fece un messaggio alle Camere, l'unico del suo novennato, proprio per metterci davanti agli occhi la famosa sentenza Torreggiani. Ora siamo in una situazione peggiore di quella della sentenza Torreggiani e il Governo che cosa fa? Non assume dei provvedimenti di buon senso, come la liberazione anticipata, che è la proposta passata alla storia giustamente col nome del mio collega e amico Roberto Giachetti. È una proposta quella di sano buonsenso, perché la liberazione anticipata è un istituto già conosciuto dal nostro ordinamento. Non è niente di straordinario: prevede, appunto, che ogni sei mesi di carcere effettivamente svolto ci sia uno sconto rispetto alla pena, sempre a condizione che la persona si sia comportata in modo da meritarlo. È un aggiustamento quantitativo, non l'introduzione di una cosa sconosciuta all'ordinamento. Io non voglio parlare di indulto, amnistie o cose che si facevano nel secolo scorso in modo abbastanza ordinario quasi ogni legislatura e che ormai - l'ultimo indulto è del 2006 - appartengono a un'altra epoca storica. Sembra di parlare di qualcosa di cui la Costituzione non tratta, mentre sono istituti esistenti per qualche ragione: se il Costituente della Costituzione più bella del mondo li ha messi lì dentro, una ragione ci sarà. Non vogliamo parlare di questo, però almeno parliamo di liberazione anticipata per poter fare qualcosa di concreto.

È inutile che voi prevediate un commissario straordinario. Guardate che noi non abbiamo niente contro i commissari straordinari; oggi abbiamo votato contro gli emendamenti che impediscono di agire in deroga alle leggi. Se penso a come ha lavorato il commissario Bucci a Genova, in certi casi ritengo che quella sia la ricetta giusta. Quindi, quando i colleghi del MoVimento 5 Stelle hanno introdotto questi emendamenti, noi abbiamo votato contro. Non possiamo però pensare che la soluzione del problema carcerario in questo Paese sia la futuribile costruzione di carceri, che chissà quando arriveranno, o l'uso delle caserme di cui spesso ha parlato il ministro Nordio. Lo dico perché intanto la gente muore, le persone muoiono.

Mi dispiace che il sottosegretario Delmastro Delle Vedove sia andato via. Quando il Sottosegretario dice ai giornali - come è successo quest'estate - "noi siamo per la pena sicura, noi siamo quelli della legalità", vorrei ricordare al sottosegretario Delmastro Delle Vedove e a tutto il Governo che, se siete quelli della legalità, dovete prendere atto della illegalità con la quale fate scontare le pene ai nostri detenuti. (Applausi). Non è che la legalità si applica a corrente alternata. Se vogliamo essere un Paese che rispetta la legge, si rispetta anche la legge che dice che i detenuti sono privati della libertà personale e non della dignità, non del senso di umanità. La Costituzione ci dice che la pena deve essere sempre ispirata a un senso di umanità.

Sappiamo che il sottosegretario Delmastro Delle Vedove non va nella Mecca delle carceri, come ci ha detto. Non sono mai stato alla Mecca, ma io che vado spesso nelle carceri posso dire che non c'è niente che ricordi qualcosa di religioso o attragga dei fedeli. Le carceri sono dei luoghi che ricordano più l'inferno che la religione. Quello che dovremmo fare è agire subito, non un domani.

Pertanto - come ho già detto - noi ci asterremo perché c'è una serie di norme che - come anche alcuni auditi hanno sostenuto, e penso al presidente del tribunale di Milano - ha garantito per certi aspetti il funzionamento della macchina della giustizia. Certamente però non si può esprimere un voto favorevole, perché a una forza politica come la nostra che ha a cuore questo Paese, di fronte all'idea di essere cittadini di una Repubblica che tradisce quotidianamente il proprio giuramento a sé stessa di essere un Paese democratico e civile, non potete chiedere di votare a favore, perché davvero non è possibile. (Applausi).

PETRENGA (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRENGA (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi votiamo un provvedimento tecnico con interventi urgenti per migliorare l'amministrazione della giustizia. L'obiettivo del Governo Meloni è garantire il buon funzionamento del sistema giudiziario. L'articolo 1 armonizza la scadenza dei consigli giudiziari con la data elettorale prevista per aprile, assicurandone la piena operatività negli ultimi mesi dell'anno. L'articolo 5 riduce di un anno il periodo di applicazione dei giudici onorari di pace, rispondendo alla carenza di organico attraverso una più rapida immissione in servizio.

Il fulcro del decreto-legge in esame è l'articolo 6, che mira a migliorare le condizioni dei detenuti e superare l'emergenza carceraria, dopo la nomina di un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Il decreto stabilisce interventi per ristrutturare, ampliare e costruire nuove strutture, oltre a realizzare alloggi per la Polizia penitenziaria, il cui impegno è fondamentale.

La politica degli svuotacarceri ha fallito, come dimostrano numeri e sovraffollamento. Il Governo Meloni ha già sbloccato 250 milioni di euro, inclusi 85 milioni del PNRR, per costituire nuovi padiglioni e recuperare 7.300 posti detentivi. Non servono indulti o cancellazione di reati: lo Stato deve garantire la certezza della pena e non arretrare. Il Governo ha saturato la pianta organica degli educatori e sta intervenendo per colmare le carenze della Polizia penitenziaria.

Le misure alternative alla detenzione funzionano e con l'articolo 7 si rafforzano i controlli elettronici a tutela delle vittime di violenza. Chi trasgredisce le misure cautelari rischia la revoca della misura e la custodia cautelare in carcere. La sicurezza delle vittime e il rispetto della Convenzione di Istanbul sono priorità assolute per questa maggioranza.

Per questi motivi, a nome del Gruppo che rappresento, dichiaro il voto favorevole al provvedimento in esame. (Applausi).

CUCCHI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (Misto-AVS). Signor Presidente, il decreto-legge in conversione parte da una necessità condivisa, quella di intervenire sul sistema carcerario che - come sappiamo - è prossimo al collasso e di introdurre modifiche anche su altre questioni che riteniamo molto importanti, come la risoluzione delle problematiche tecniche che si sono verificate nell'impiego del braccialetto elettronico, nell'ambito del contrasto alla violenza di genere. Il problema è che gli interventi proposti non solo non sono risolutivi delle questioni poste, ma non contribuiscono neanche in maniera decisiva alla soluzione delle stesse questioni. Il provvedimento in esame è poco più di un pugno di mosche, come dire che ci siamo fatti le domande giuste, ma le risposte date sono assolutamente sbagliate.

Parlo prima di tutto del nuovo piano carceri, come hanno già accennato i miei colleghi, e della nomina del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria. Queste sono indicate fra le misure necessarie e urgenti per fronteggiare l'emergenza del sovraffollamento carcerario. Sappiamo che - secondo le rilevazioni statistiche del Ministero della giustizia - a fine anno il numero di detenuti presenti nelle carceri italiane era di circa 62.000. Se anche nei prossimi tre anni il Governo riuscisse a dotare la capienza delle carceri di 7.000 nuovi posti - come dichiarato in qualche occasione dalla presidente del Consiglio Meloni - avremmo comunque ad oggi almeno altre 8.000 persone detenute senza un posto regolamentare. A questo si deve anche aggiungere che le persone detenute sono aumentate di oltre 2.000 unità nell'ultimo anno e di oltre 5.000 unità dal 2022. Se il tasso di crescita fosse questo anche nei prossimi tre anni, è prevedibile che i 7.000 nuovi posti andranno ad assorbire i nuovi ingressi, lasciando dunque il sistema penitenziario in una condizione di affollamento cronico e drammatico, come quella che si registra oggi, nulla di invariato, con circa 15.000 persone in più rispetto alla capacità del sistema stesso.

Inoltre, signor Presidente, vorrei ricordare che un carcere non è solo mura e sbarre, ma è fatto innanzitutto di persone che a vario titolo vivono nelle carceri: detenuti da un lato e agenti e operatori dall'altro. È ovvio e mi sembra abbastanza sottointeso che il problema carceri riguarda tutti.

Ad oggi tutte le figure professionali sono fortemente sotto organico, oltre che - a mio parere - anche molto spesso assolutamente impreparate a gestire situazioni di vera e propria emergenza. Gli stessi sindacati di Polizia penitenziaria lamentano l'assenza di oltre 15.000 agenti. Come certifica ogni anno il report dell'associazione Antigone, in molte carceri manca la copertura medica per la maggior parte della giornata e il numero di psicologi e psichiatri è irrisorio rispetto alle necessità. A tal proposito, faccio presente che nelle nostre carceri c'è un numero estremamente elevato di detenuti affetti da problemi di tipo psichiatrico. Nonostante le recenti assunzioni di direttori, in molte carceri questa figura manca, così come mancano anche gli educatori, gli assistenti sociali e i mediatori culturali. Un altro numero molto elevato di detenuti è costituito, a tal proposito, da persone di nazionalità straniera.

Se si vuole contrastare realmente il sovraffollamento, gli interventi da fare sono ben altri. Basti ricordare che l'Italia è tra i Paesi europei con il più alto numero di persone detenute per reati legati agli stupefacenti, con una media detentiva ben superiore a quella dell'Unione europea, con un tasso molto alto di custodia cautelare, anche in questo caso superiore alla media europea. Si potrebbe iniziare, per esempio, ad intervenire su questi temi per diminuire la pressione sulle carceri e garantire che queste siano nella piena legalità, come accennava il collega Scalfarotto - cosa che ad oggi invece non avviene - nonché sull'offrire attività fondamentali per il reinserimento sociale, come quelle lavorative, che oggi vedono impegnata una parte minima della popolazione detenuta, incidendo così sulla riduzione della recidiva che in Italia si aggira - ed è un dato estremamente significativo - attorno al 70 per cento. Questo è un discorso che faccio sempre, anche volendo fare il più egoistico dei ragionamenti invito tutti i colleghi a riflettere sul fatto che, vi piaccia o meno, prima o poi i detenuti dovranno rientrare a far parte della nostra società.

In questa situazione è del tutto evidente che la realizzazione di nuove carceri - sempre che ciò possa avvenire in soli due anni, cosa che ritengo alquanto improbabile - non costituisce una misura efficace rispetto all'obiettivo della riduzione del tasso di sovraffollamento. Appare invece necessaria e improcrastinabile l'adozione di ben altre misure.

Le nostre proposte emendative che miravano a estendere la libertà anticipata e la detenzione domiciliare sono state bocciate. Allo stesso modo, sono state bocciate tutte quelle proposte che miravano a rendere il carcere un luogo meno afflittivo e a dare un senso a questo provvedimento, come quelle indirizzate alla realizzazione dei luoghi dedicati alle relazioni affettive, in coerenza con quanto stabilito dalla sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale. D'altra parte, se abbiamo di fronte persone secondo le quali il detenuto deve soffrire e anche in futuro stare zitto, vedo ben poche prospettive. Sono state bocciate anche le proposte relative agli interventi di edilizia penitenziaria necessari a realizzare circuiti penali differenziati.

Uno dei problemi maggiori, Presidente, è che le carceri sono quasi sempre dei grandi contenitori in cui l'assegnazione delle persone alla sezione persegue esclusivamente logiche legate alla sicurezza e non alle condizioni dei detenuti e ai loro bisogni di cure e trattamentali. Eppure, sappiamo quanto è alto il numero di detenuti tossicodipendenti, dei soggetti con patologie psichiatriche - lo accennavo - e di quelli in doppia diagnosi.

Inoltre - come sottolineato efficacemente da alcuni magistrati intervenuti in audizione in merito all'apertura di nuove carceri - oltre a non essere chiaro se e in quale misura vi sia copertura finanziaria, non si tiene conto in alcun modo di un aspetto fondamentale rappresentato dalle dotazioni di personale di Polizia penitenziaria e dal ruolo di direttori, educatori, assistenti sociali ed esperti psicologi, figure già oggi gravemente carenti e indispensabili per aprire nuove carceri. Raccogliamo, a tal proposito, anche gli appelli che quotidianamente ci vengono rivolti dai rappresentanti di quei settori. Lo scorrimento delle graduatorie per i soli direttori, già previsto dal decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, basterà forse a colmare i vuoti in organico già oggi esistenti. Il contingente di 1.000 unità di agenti di Polizia penitenziaria, tenuto conto degli attuali scoperti della Polizia, saranno forse sufficienti a compensare i pensionamenti, ma non certo a consentire l'apertura di nuove carceri.

Ma c'è di più, Presidente. Sorvolo sul silenzio assenso e sulla contrazione dei tempi per le procedure autorizzatorie per la tutela dei beni di rilievo ambientale, come pure sulla sospensione delle intese per i Presidenti delle Regioni, che si espone a rilievi di incostituzionalità. Ci sembra però davvero del tutto esorbitante il potere conferito al commissario di agire in deroga, con la sola esclusione delle norme penali, antimafia, anticorruzione, costituzionali e convenzionali.

In ultimo, manca uno stanziamento di risorse aggiuntive, oltre quelle previste per gli stanziamenti annualmente disponibili per l'edilizia penitenziaria. Senza soldi di che piano carceri stiamo parlando?

Con le altre opposizioni abbiamo fatto un buon lavoro emendativo - ritengo ottimo - nella speranza di correggere le storture di questo decreto e poterlo così votare. Ci sembra un decreto abbastanza vuoto. Le nostre proposte sono state bocciate - come ormai avviene sempre - e l'impianto è rimasto immutato. Così come è, il provvedimento ci appare piuttosto inadeguato.

Per questo, signor Presidente, dichiaro il voto di astensione della componente Alleanza Verdi e Sinistra del Gruppo Misto. (Applausi).

Saluto alla rappresentanza di un'associazione

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto una rappresentanza dell'associazione "Il Vate" di Pescara, presente in tribuna. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1315 (ore 11,44)

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (FI-BP-PPE). Signor Presidente, ministro Calderoli, onorevoli colleghe e colleghi, viene all'esame del Senato questo provvedimento che introduce diverse e significative innovazioni normative in materia di giustizia.

Anzitutto richiamo le elezioni dei componenti dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, differite ad aprile 2025 in luogo di dicembre 2024. Era stato già previsto il differimento delle elezioni per l'anno 2024 dal mese di aprile al mese di dicembre, specificando che, finché non saranno insediati gli organi eletti - secondo quanto previsto dal primo periodo - continueranno a funzionare quelli precedenti. L'intervento correttivo è volto a riallineare la data delle elezioni per il rinnovo dei predetti organi con le altre disposizioni che fissano al mese di aprile il periodo elettorale.

Si interviene inoltre sulla disciplina della legittimazione al concorso per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità. In tema di limiti di età per il conferimento di funzioni direttive, si prevede infatti che il requisito dei quattro anni di servizio residui, prima della data di collocamento a riposo, non si applichi più per il conferimento degli incarichi riguardanti funzioni direttive giudicanti e requirenti di legittimità e funzioni direttive superiori giudicanti e requirenti di legittimità.

La norma parifica a quelle direttive apicali della Corte di cassazione tutte le altre funzioni direttive e semidirettive superiori giudicanti e requirenti di legittimità, prevedendo per tutti i casi che il candidato debba garantire un lasso di tempo di almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. Il magistrato che ha svolto funzioni direttive o semidirettive non può presentare domanda per il conferimento di un nuovo incarico se non siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui ha assunto le predette funzioni. Nella formulazione previgente l'unica eccezione ammessa a tale regola era il concorso per le posizioni apicali della Cassazione.

Il decreto-legge amplia quindi l'eccezione, equiparando a quelle direttive apicali della Cassazione, tutte le altre funzioni direttive e semidirettive superiori giudicanti e requirenti.

Viene inoltre modificata la cosiddetta riforma Cartabia del processo civile; ai giudici assegnati in via esclusiva o prevalente alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia non si applica il limite di permanenza dell'incarico presso lo stesso ufficio. Le disposizioni relative al tribunale per le persone e le famiglie hanno effetto da ottobre 2025.

La durata della proroga è collegata al termine per l'effettiva istituzione del tribunale delle persone, dei minorenni e della famiglia, prevista per il mese di ottobre 2025; l'intervento è volto a incentivare l'assegnazione allo stesso tribunale di magistrati che già si occupano di diritto di famiglia. È prevista una deroga alle disposizioni che prevede un periodo di due anni, nel corso del quale i giudici onorari di pace sono assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti. In particolare è ridotto a dodici mesi successivi al conferimento dell'incarico il periodo in cui giudici di pace, nominati fino al 31 dicembre 2026, sono chiamati a prestare servizio presso l'ufficio del processo.

Presidente, queste sono tutte norme di carattere ordinamentale dell'ordinamento giudiziario molto tecniche, delle quali magari ai più sfugge l'importanza. In realtà, sono norme che sono state molto apprezzate all'interno della magistratura perché aiutano a svolgere meglio il lavoro, semplificano anche il lavoro del Consiglio superiore della magistratura e, quindi, una volta tanto - se vogliamo - in un momento di grande contrasto tra magistratura e politica, sicuramente tutte le diverse componenti e correnti della magistratura hanno espresso su questo tema una generale condivisione.

Poi vi sono disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria. Viene in primo luogo limitata la competenza del commissario straordinario, estendendola rispetto agli interventi per i quali alla data del 1° dicembre 2024 risulti già affidato l'incarico di progettazione. Nell'ottica di valorizzazione del ruolo del commissario straordinario si prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il programma degli interventi sia adottato su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

È inoltre modificata la durata della gestione commissariale, che viene prolungata al 31 dicembre 2026, per consentire la completa attuazione del piano straordinario di interventi in materia edilizia penitenziaria anche in ragione dell'ampliamento delle competenze dei poteri allo stesso affidati con le modifiche sin qui descritte.

È poi inserita la possibilità per il commissario di stipulare protocolli a titolo gratuito per avvalersi delle stazioni appaltanti qualificate, nonché di richiedere la vigilanza collaborativa dell'autorità nazionale anticorruzione. Si prevede la possibilità per il commissario straordinario di avvalersi di personale qualificato in posizione di distacco o di temporanea assegnazione ad altri enti, amministrazioni pubbliche o società partecipate, i cui oneri restano a carico delle amministrazioni di provenienza.

Tali interventi sono necessari per favorire un nuovo piano carceri assolutamente necessario, considerato lo stato spesso fatiscente dei nostri penitenziari, afflitti da un inaccettabile sovraffollamento. In questo senso vado a sottolineare come il Governo sulla questione di nuove carceri fa veramente un passo avanti creando delle condizioni utili affinché nuovi istituti di pena vengano collocati nel nostro territorio.

Si interviene anche in materia di procedure di controllo con il braccialetto elettronico. La Commissione femminicidio, ma anche la stampa hanno evidenziato tutta una serie di criticità riguardanti l'utilizzo del braccialetto elettronico. Sono stati segnalati dei disservizi, tant''è che, come Commissione giustizia, abbiamo anche attivato un'indagine conoscitiva da questo punto di vista. E, nell'ambito di tale indagine conoscitiva, è emerso che molte di quelle che sui giornali, sulla stampa e sui media vengono considerate inefficienze in realtà nascono da alterazioni del meccanismo operate dal soggetto destinatario del provvedimento.

In tal senso, una novella prevede che, in aggiunta alla condotta di manomissione dei cosiddetti braccialetti elettronici, anche in caso di realizzazione di una o più condotte gravi e reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi e degli strumenti anzidetti, il giudice debba disporre la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere. Viene in tal modo ampliato il novero delle trasgressioni alle prescrizioni inerenti gli arresti domiciliari, l'ordine di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, che hanno come conseguenza l'applicazione della custodia cautelare in carcere, rendendo ulteriormente più severo il complesso meccanismo diretto a soddisfare, nel rispetto delle garanzie formali e sostanziali, le esigenze cautelari.

La Polizia giudiziaria, anche coadiuvata per gli aspetti di competenza da personale della società incaricata in via contrattuale di fornire i relativi servizi di monitoraggio elettronico, deve procedere senza ritardo e comunque entro quarantotto ore a verificare l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei braccialetti elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione, i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione e la gestione dei predetti mezzi o strumenti, nonché ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte. La Polizia giudiziaria deve quindi trasmettere, senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore, all'autorità giudiziaria che procede uno specifico rapporto che accerti o escluda la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

Il testo di legge, Presidente, è stato migliorato a seguito di emendamenti a mia prima firma approvati in Commissione con il consenso del Governo. Il primo emendamento ha ampliato i poteri degli avvocati nei consigli giudiziari, relativamente alle delibere che riguardino le incompatibilità dei magistrati. Come Forza Italia, da sempre abbiamo insistito affinché il ruolo degli avvocati nei consigli giudiziari venga valorizzato, con la finalità di ridurre l'autoreferenzialità della magistratura e migliorare la trasparenza delle decisioni.

Con un secondo emendamento si è prorogata la disciplina del termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti che non svolgono funzioni direttive o semidirettive presso gli uffici giudiziari, disposta in funzione del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Come è noto, la maggiore efficienza degli uffici giudiziari e la stabilità degli incarichi passano anche attraverso norme di natura ordinamentale, come quella che abbiamo introdotto, che migliorano e semplificano il lavoro di magistrati e Consiglio superiore della magistratura.

Per tutti gli elementi che abbiamo esposto in questo nostro intervento, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia al decreto-legge in esame. (Applausi).

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, sembrerebbe vivere nell'età dell'oro della giustizia in Italia, se ci limitassimo a valutare solamente le disposizioni previste dal presente decreto, piuttosto che guardare - purtroppo, ahimè - in faccia a quella che è la cruda realtà. Indifferibilità, straordinaria urgenza e necessità sono i requisiti per la presentazione di un decreto-legge. Orbene, oggi parliamo di emergenza nelle carceri dettata da un sovraffollamento ai livelli della sentenza Torreggiani - come testé richiamato dal senatore Scalfarotto - suicidi all'ordine del giorno, processo penale telematico che stenta a funzionare, sentenza della Corte di cassazione che inquadra come diritto e non come legittima aspettativa l'affettività nelle carceri. Sul punto abbiamo presentato un emendamento a prima firma del senatore Scarpinato, che purtroppo è stato dichiarato improponibile. Ci saremmo aspettati l'inserimento nel decreto di alcune delle disposizioni che ho ora enunciato, ma nulla di tutto ciò.

Per carità, è giusta la previsione relativa ai braccialetti, seppure poteva essere migliorata tenendo in considerazione gli emendamenti presentati dall'opposizione; un po' meno lo è l'estensione dei poteri del commissario straordinario delle carceri, nonché sulla sua squadra il relativo finanziamento a gravare - come ho detto anche in sede di dichiarazioni di voto sugli emendamenti - sul fondo avente ad oggetto la giustizia riparativa. Anche qui abbiamo presentato emendamenti in merito correttivi di tutti gli aspetti di maggiore criticità, che purtroppo non sono stati accolti. Sono state avanzate timide richieste di trasformazione in ordini del giorno, ma chiaramente non ho accettato, con la speranza che, nel termine che avevamo per il deposito di emendamenti in Aula, in qualche modo ci sarebbe stata una riflessione maggiore da parte del relatore, nonché del Governo, ma purtroppo così non è stato. Spero che in futuro vi sia una maggiore collaborazione in Commissione, anche alla luce del modus operandi nella Commissione stessa tenuto da me e dal MoVimento 5 Stelle, sempre solo ed esclusivamente volto a migliorare il testo.

A sentire il Ministero, la straordinarietà e l'urgenza andavano limitate alle questioni toccate dal decreto. Purtroppo, sono diverse le criticità verso le quali il decreto avrebbe potuto rivolgersi. Al fine di comprimere il dibattito parlamentare in questo frangente, è intervenuta in Commissione, per di più, la mannaia della declaratoria di improponibilità. Devo dire che avevamo presentato 44 emendamenti e ben 31 sono stati dichiarati improponibili per estraneità di materia. Tali emendamenti si ponevano in assoluta continuità rispetto ai criteri di straordinarietà e urgenza e avevano a oggetto altresì materie strettamente connesse o collegate con l'oggetto del decreto. Ricordo, ancora una volta, che il titolo del decreto è "Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia", nonché, nello specifico, che quanto disposto all'articolo 6 è rubricato come "Disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario". Infatti, le previsioni degli emendamenti aggiuntivi al predetto articolo avevano ad oggetto variegate ipotesi volte a rendere maggiormente conforme alla Costituzione vivente la permanenza nel circuito penitenziario dei condannati: case di comunità, reinserimento sociale, diritto all'affettività e case famiglia protette, giusto per fare qualche esempio, perché gli emendamenti erano tantissimi. Non sarebbero questi emendamenti attinenti a materie connesse a quanto disposto all'articolo 6 relativo all'edilizia penitenziaria o, più in generale, all'oggetto del decreto, ovvero misure urgenti in materia di giustizia? Assolutamente sì. Non si ravvede un nesso tra la rubrica dell'articolo 6 e la straordinarietà e urgenza di rispondere a livello legislativo al monito della Corte di cassazione che, con sentenza n. 8 del 2025, riprende il principio fissato dalla Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 2024, sul diritto all'affettività nelle carceri? Assolutamente sì. Se è pur vero che la decisione presidenziale sulla improponibilità è inappellabile, allo stesso tempo, però, la stessa può essere oggetto di valutazione dello stesso Presidente. Ricordo a me stessa che la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, è prevista nei casi in cui l'emendamento proposto sia estraneo all'oggetto della discussione o formulato in termini sconvenienti. Orbene, mi permetta, signor Presidente, il tenore degli emendamenti da noi presentati rispondeva assolutamente ai requisiti dettati - come ho detto prima - dal Regolamento e sicuramente non erano né estranei alla materia, né assolutamente formulati in termini sconvenienti.

A questo punto, colgo l'occasione anche per proporre una riflessione a questa Assemblea circa sia la proponibilità degli emendamenti in Commissione, sia i criteri della valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti anche fra Camera e Senato, per cui si potrebbe verificare il caso che emendamenti giudicati improponibili da un ramo del Parlamento siano poi approvati dall'altro o viceversa, e in caso di una valutazione differente all'interno della stessa Camera in merito alla resipiscenza da parte del Presidente di Commissione in ordine alla declaratoria di improponibilità. Sul punto, forse, sarebbe opportuna la richiesta di una convocazione della Giunta per il Regolamento affinché si cristallizzi la prassi relativa alla revoca della improponibilità da parte della Presidenza di Commissione. Infatti, se è indubitabile che si tratta di prerogativa inappellabile e strettamente presidenziale, è pur vero che essa deve essere esercitata in maniera equivalente ed omogenea dai vari Presidenti di Commissione. (Applausi).

Ricordo anche che, in occasione dell'esame del disegno di legge sulla sicurezza, il Presidente della 1a Commissione… (Brusio).

Presidente, mi scusi, io ho difficoltà.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego veramente di ridurre il brusio, perché è complicato per chi parla.

LOPREIATO (M5S). Il Presidente della 1a Commissione ha riconsiderato la proponibilità di soli sette emendamenti sui duecento dichiarati improponibili. Presidente, le chiedo la gentilezza di riportare quanto sto dicendo al presidente La Russa, in quanto la circostanza verificatasi in 1a Commissione era stata già posta all'attenzione del Presidente stesso con una lettera ad hoc, ma ad oggi non abbiamo avuto riscontro.

Noi siamo ben consapevoli che l'eccessiva dilatazione del contenuto del decreto-legge, a causa degli emendamenti approvati in Commissione durante l'iter di conversione, porrebbe il rischio di contrasti con la Presidenza della Repubblica, la quale potrebbe ritenere eluso il vaglio preventivo spettante al Capo dello Stato in sede di emanazione del decreto-legge stesso e dunque esercitare il potere di rinvio, ex articolo 74 della Costituzione, rendendo possibile la decadenza del provvedimento. Tuttavia, obiettivamente non sembra questo il caso.

Tutto questo, chiaramente, al netto di quanto è successo ieri in Commissione, dove - ho già fatto le mie rimostranze in quella sede - non mi è stato permesso di votare il mandato al relatore, perché ero impegnata nella votazione alla Camera, come anticipato da altri miei colleghi. Lasciamo stare, poi, il fatto che è stata data un'ora per l'esame degli emendamenti in Assemblea; poi è stato depositato un emendamento del Governo, che non era assolutamente attinente al testo del decreto-legge, quindi sono stati concessi altri trenta minuti per subemendare questo emendamento, che poi è stato ritirato. Tutto questo a discapito di un ottimale lavoro in Aula e dell'ottimo provvedimento che potrebbe scaturirne.

Le disposizioni previste dal presente decreto-legge - ahimè - non spostano di un millimetro i problemi relativi alla giustizia. Speriamo - dubitandone - che il commissario straordinario e il suo entourage riescano a risolvere i problemi relativi al sovraffollamento, al fine di rendere costituzionalmente compatibile l'espiazione della pena, che credo sia il fine cui devono tendere tutte le forze politiche.

Speriamo anche - dubitandone - che una siffatta disposizione relativa ai braccialetti renda più sicura la vita delle donne vittime di violenza. Sul punto devo fare un'obiezione, in quanto non si comprendono le ragioni alla base della richiesta di trasformazione in ordine del giorno - in luogo di un'approvazione sic et sempliciter - dell'emendamento che prevede, nei casi di stalking e maltrattamenti in famiglia, la provvisoria sospensione della pena sostitutiva e, di conseguenza, l'accompagnamento immediato in istituto del trasgressore, a seguito di decreto motivato del giudice di sorveglianza. Veramente non si capisce.

Il MoVimento 5 Stelle procederà ad un voto di astensione, facendo presente, per l'ennesima volta, la collaborazione con la quale ha affrontato i lavori parlamentari, purtroppo mortificata dalla ritrosia del relatore, del Governo e stavolta anche della Presidenza della Commissione. Mi dispiace, ma devo usare queste parole in quest'Aula. Si auspica quindi, per l'ultima volta, un maggior coinvolgimento delle opposizioni affinché si arrivi, soprattutto relativamente a provvedimenti di così scarso impatto, a testi deliberati non dico all'unanimità, ma con almeno maggiore collaborazione.

Per tutte queste ragioni, dichiaro il voto di astensione del MoVimento 5 Stelle. (Applausi).

STEFANI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi e colleghe, la giustizia, come penso abbiamo capito tutti, è un sistema articolato e complesso, che non si regge soltanto sulle norme penali e sulle norme che regolano i processi, ma anche su un sistema organizzativo.

Questo decreto-legge, che può sembrare ad alcuni un po' noioso per la parte tecnica, in realtà inserisce un tassello importantissimo nel sistema della giustizia. Ringraziamo il Governo per quanto sta facendo per migliorare non solo la risposta che la giustizia sta dando ai cittadini, ma l'organizzazione stessa della giustizia.

A qualcuno potrebbe non interessare la proroga del termine per l'elezione dei consigli giudiziari, ma in questa norma i provvedimenti che sono presi per garantire la permanenza nell'incarico di alcuni magistrati - stiamo parlando, per esempio, del tema della famiglia - permette di approfondire alcuni temi ed è un veicolo per far sì che il magistrato elabori una vera e propria competenza sulle materie. È capitato a molti di noi di sentirsi chiedere come faccia il magistrato a conoscere questa o quell'altra materia, se non ha la possibilità di approfondirla.

Questo è un grande tema che dovremmo affrontare: un'eventuale riforma della geografia giudiziaria, con nuovi tribunali, magari di dimensioni inferiori. Dovremmo avere magistrati in grado di trattare anche materie molto complesse.

Parliamo per esempio di uno dei grandi temi, quello dei giudici di pace, cui questo provvedimento dà una risposta: è stata aumentata la loro competenza, per dare una risposta al carico giudiziario del tribunale ordinario della magistratura onoraria. Occorre anche qui fare le debite valutazioni; di certo in questo provvedimento si è fatto in modo che nuovi "giudici di pace" possano essere inseriti e possano trattare le cause, perché se aumenti la competenza significa che avrai più cause per questi giudici di pace. Questo serve a dire, su questo provvedimento, che stiamo cercando di dar riscontro - e questo Governo lo sta facendo - all'esigenza di efficienza dei tribunali. Si è sempre pensato al sistema del tribunale ancorato a figure di magistrati che decidono, studiano e stanno nel loro ufficio a guardare i codici. In realtà, il sistema del tribunale è complesso ed è fatto anche di lavoro e della sua organizzazione: quello che stiamo facendo anche in questo provvedimento è far sì che questo lavoro venga svolto con efficienza.

In questo decreto vi è anche un'altra parte, che qui dobbiamo veramente sottolineare, perché è un passaggio importante: è una risposta vera a una problematica che riguarda il sistema carcerario. Dinanzi alla polemica che è sorta ed è stata alimentata, non voglio dire per obiettivi meramente strumentali e politici, noi dobbiamo riconoscere che questo Governo finalmente, dopo anni, ha preso in mano il tema delle carceri e sta dando una risposta seria. Questo non si fa solamente con provvedimenti che sono volti a liberazioni o scarcerazioni. Qui c'è chi pretende di risolvere un tema, quello del numero dei carcerati negli istituti penitenziari, che non voglio neanche chiamare sovraffollamento, perché è dal 2010 che parliamo di tale emergenza, ma se dura da quindici anni, significa che stiamo parlando di una questione strutturale. L'abbiamo visto perché nel corso della XVII legislatura, a fronte della famosa sentenza Torreggiani che diceva che c'erano troppi carcerati all'interno degli istituti penitenziari, il Governo di centrosinistra di allora adottò una serie di provvedimenti volti alla scarcerazione. Il risultato è che siamo nella stessa situazione di partenza. La scarcerazione non serve: c'è bisogno di strutturare il nostro sistema penale e di procedura penale e di esecuzione della pena in modo equilibrato, ma non dobbiamo risolvere un problema dicendo che, poiché ci sono troppi carcerati, facciamo in modo di averne di meno. Ci sono troppi fallimenti? Facciamo fallire meno ditte. Non è questa la soluzione, però.

Questo Governo - osservate questo provvedimento - ha compiuto una scelta chiara. Viene prevista la figura del commissario, che avrà un compito anche molto gravoso, ossia realizzare nuove infrastrutture, riqualificare e ristrutturare le strutture esistenti - c'è scritto testualmente - per aumentare la capienza e per garantire una migliore condizione di vita dei detenuti. Penso che non stiamo parlando di mere chiacchiere, anche perché dal momento della nomina il commissario avrà centoventi giorni per predisporre un programma dettagliato di quello che dovrà fare.

Vi sono anche delle norme speciali, perché costruire nuove carceri e ristrutturare le carceri non è cosa da poco, è un lavoro complesso, ed è per questo che viene istituita la figura del commissario. Ci sarà anche il problema di localizzare le strutture, di fare delle espropriazioni, e anche a questo proposito sarà previsto un sistema che possa essere più snello. Purtroppo, come sappiamo bene, in Italia abbiamo un sistema normativo, soprattutto nella realizzazione delle grandi opere, molto articolato; non dico fumoso ma a volte è troppo articolato. Ricordo l'importantissimo ordine del giorno del senatore Garavaglia, che è stato accolto, e che prevede che ci sia una forma di collaborazione interistituzionale per evitare che la mano destra non sappia cosa fa la mano sinistra e far sì che si collabori per realizzare delle carceri.

Passo al punto finale del mio intervento, che non vuole essere una mera elencazione di quello che è contenuto in questo provvedimento che ha ben illustrato il relatore, senatore Rastrelli, che vogliamo davvero ringraziare per il lavoro svolto. Mi soffermo dunque sui braccialetti elettronici, rispetto ai quali si è stati costretti con decreto-legge ad inserire una norma che può apparire banale, ma che in realtà va a risolvere delle problematiche e ad evitare delle conseguenze anche disastrose sul malfunzionamento dei braccialetti elettronici. Il braccialetto elettronico è uno strumento straordinario che, se ben installato e ben monitorato, può veramente evitare che si producano delle conseguenze drammatiche nelle condotte che possono avere alcuni soggetti. È chiaro che il braccialetto elettronico può diventare anche una trappola, nel momento in cui non dovesse funzionare. Il braccialetto elettronico può essere disposto, ad esempio, per tutelare l'incolumità di una persona che confida nel fatto che esista questo dispositivo. Pensiamo a un divieto di avvicinamento o all'allontanamento dalla casa familiare per gravi reati; stiamo parlando di maltrattamenti, di violenza sessuale, non di qualcosa di banale. Confidando che il braccialetto funzioni, un soggetto da tutelare vive con serenità e magari abbassa la guardia; pertanto il malfunzionamento può creare veramente una conseguenza disastrosa. Nel momento in cui deve essere disposto l'uso del braccialetto elettronico, se ne deve verificare non solo la fattibilità tecnica, ma anche quella operativa: il braccialetto deve funzionare. Nel caso in cui venga alterato da parte del soggetto che lo indossa, dobbiamo considerare le estreme conseguenze: se si cerca di alterarlo e di non farlo funzionare, la misura che ha comunque dei benefici viene revocata, e si ritorna in carcere, se il tipo di reato prevede la custodia cautelare in carcere.

Concludo, signor Presidente. Questo decreto-legge è un altro tassello. Questo Governo sta lavorando e noi del Gruppo Lega siamo tutti convinti che questo Governo sul tema della giustizia stia lavorando tanto e stia dando delle risposte. Per questa ragione continueremo a dare supporto al Ministro e a tutto il Governo. In particolare, su questo provvedimento esprimiamo fin da subito voto favorevole. (Applausi).

VERINI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (PD-IDP). Signor Presidente, questo provvedimento non passerà alla storia della giustizia italiana. Il titolo promette, ma è comunicazione più che sostanza. Eppure, avrebbe potuto esserci la possibilità di un salto di qualità nel confronto, vista la disponibilità di tutte le opposizioni, anche la nostra del PD, a dare un contributo; anche il voto di astensione ha questo significato. Si tratta però di un provvedimento evasivo, che non coglie il cuore dei problemi, che sono tanti e in molti casi drammatici.

Lo abbiamo detto più volte, in Commissione e anche in Aula: lo hanno fatto il collega Alfredo Bazoli e ieri in discussione generale la collega Rossomando; alcuni interventi derogatori di perfezionamento delle norme in vigore ci stanno, vanno bene, ma quando con le opposizioni abbiamo proposto emendamenti di miglioramento e di riempimento dei troppi vuoti, essi sono stati respinti. Ben altro approccio avrebbe dovuto e deve esserci.

Con la recente legge di bilancio il comparto giustizia ha subito riduzioni e tagli per più di 500 milioni. Eppure, come sappiamo e come sapete, servirebbero investimenti significativi, in quanto le carceri sono al collasso, il numero dei detenuti ormai è pari a 63.000, i suicidi sono stati 90 e in questi primi giorni di gennaio sono già sei: con questa progressione, Dio non voglia, arriveremo a 158 a fine anno. L'edilizia carceraria è in emergenza permanente, come la carenza di servizi educativi di riabilitazione. Il programma dell'amministrazione penitenziaria gestito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) ha subito un decremento di oltre 50 milioni, soprattutto nell'azione di potenziamento e ristrutturazione dell'edilizia carceraria. È così per l'accoglienza, per il trattamento penitenziario e per le politiche di reinserimento; è così per la giustizia civile e penale, con un taglio di oltre 166 milioni, che va a colpire il funzionamento degli uffici. Potremmo continuare, cito solo i titoli, come i tagli alla giustizia minorile e di comunità.

Il decreto-legge in esame, insomma, avrebbe potuto essere un segno di resipiscenza e di responsabilità e l'atteggiamento costruttivo delle opposizioni e del PD lo avrebbe certamente consentito.

Anche nel merito del provvedimento, però, ci sarebbe voluta più attenzione, ascoltando non tanto noi, quanto gli auditi per esempio. Sono stati citati anche prima la questione del braccialetto elettronico, le considerazioni fatte dal presidente del tribunale di Tivoli ed altre personalità audite e il tema dell'edilizia carceraria. Ascoltiamo cosa ci hanno detto i presidenti dei tribunali di sorveglianza. A proposito, è notizia di oggi che ieri a Como due ragazzi in carcere, ma per i quali è stata stabilita la revoca della permanenza in carcere e la detenzione ai domiciliari con braccialetto, sono dovuti rimanere in carcere perché mancavano i braccialetti. Questa è la realtà quotidiana.

Non di minore rilievo è il tema delle risorse destinate al commissario per l'edilizia: lo avete nominato l'estate scorsa, ma sono mesi che non dà segni di vita. Aspettiamo ancora un programma; l'unica cosa certa che avete affermato nel provvedimento in esame è l'aumento dell'indennità per una struttura che ancora non ha dato segni di vita. Io do un consiglio a questo commissario, signor Presidente. Sabato sono tornato assieme ad altri al carcere Le Sughere di Livorno; ebbene, ci sono tantissime situazioni drammatiche dal punto di vista strutturale nelle carceri italiane, ma quella visita mi ha scioccato, perché la situazione è drammatica: ci sono detenuti nella media sicurezza che vivono in mezzo a muffa, umidità e acqua. È una situazione oltre i limiti della dignità e della vivibilità e lì la cosa fa rabbia. Non do la colpa a questo Governo, ma bisognava intervenire ormai da due anni. So che il sottosegretario Ostellari è stato lì e anche lui è rimasto: ci sono due padiglioni nuovi, non consegnati e non collaudati, che potrebbero dare una risposta, se immediatamente presi in carico, magari con le necessarie modifiche da fare, perché probabilmente ci sono stati errori nell'esecuzione dei lavori da parte di chi li ha realizzati. Mi chiedo quindi cosa faccia questo commissario, cosa faccia il Ministro: vada a Livorno. (Applausi). L'Italia naturalmente non è solo Livorno, ma quella è davvero una situazione emblematica.

Noi abbiamo chiesto sommessamente, con emendamenti, nel dibattito pubblico in Commissione e anche in Aula, insieme ad altri parlamentari dell'opposizione, di intervenire su problemi urgenti. Anche in questo caso cito solo i titoli: salute mentale, giustizia minorile, risorse per il personale e funzionamento della giustizia penale e civile.

Abbiamo, anzi, avete fatto registrare anche il flop nell'applicazione per il processo telematico penale. Ancora, occorrono provvedimenti e risorse per la magistratura onoraria, i giudici di pace, la stabilizzazione e l'ottimizzazione dell'ufficio del processo, il fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di mafia, usura ed estorsione e crimini domestici, come si dice. Ancora, bisognerebbe poi intervenire per gli uffici e le strutture dell'esecuzione penale esterna e il lavoro e la formazione dei detenuti, per nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) che devono esserci in tutte le Regioni. Vi è poi necessità di incentivi al personale medico, sanitario e psichiatrico, visto il dramma dei troppi detenuti che soffrono di patologie psichiatriche nelle nostre carceri. Occorre eliminare vergogne come le madri detenute in carcere con i figli minori. Penso anche a interventi straordinari sull'architettura penitenziaria. Vanno bene nuove carceri, ma progettiamole in modo che il trattamento sia umano e riabilitativo e non soltanto punitivo, come vorrebbero alcuni membri del Governo, che ogni giorno ci fanno allibire per certe dichiarazioni che sono contro la dignità delle persone. (Applausi).

La pena, in questo Paese democratico, non è vendetta. Lo Stato non si vendica, ma cerca di punire quando c'è da punire e di far pagare il debito a chi ha commesso errori; cerca poi di rieducare umanamente chi ha sbagliato, perché quella persona, una volta riabilitata, se trattata con umanità, quando esce non torna a delinquere.

Penso poi agli spazi per l'affettività. Dobbiamo aspettare ulteriori sentenze della Corte costituzionale? Non ne basta una per garantire il diritto all'affettività?

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Di tutto questo avremmo voluto e potuto trattare anche in questo provvedimento, ma non l'avete permesso, concentrati come siete su provvedimenti autoritari che colpiscono libertà individuali. Vorremmo che parlaste anche voi di queste cose, insieme a noi, ma in un clima diverso: uscite dalla bolla della propaganda sulla paura.

La sicurezza è un tema serio e un bisogno delle società contemporanee. Non si possono dare a questo bisogno e a questo diritto dei cittadini risposte solo repressive, a volte fondate sui fatti del giorno e sul palinsesto televisivo. Noi ci battiamo e ci batteremo per il diritto costituzionale a garantire libertà di espressione e manifestazione e di protesta e dissenso. Voi temete queste cose e vorreste che tanti giovani, invece di battersi per il proprio futuro, stessero chiusi a casa, ma questo è inaccettabile. Non si può impedire ai giovani di battersi per il proprio futuro. (Applausi).

Detto questo, ribadiamo di essere radicalmente contrari a ogni forma di violenza e devastazione, come quelle che hanno caratterizzato alcune manifestazioni a Bologna, Torino e Roma. Chi esercita violenza colpisce anzitutto questo diritto di libertà. Noi esprimiamo solidarietà a quelle comunità, ai sindaci e alle Forze dell'ordine e della sicurezza. Siamo dalla loro parte.

Voglio citare, in conclusione, la lettera che il Capo della Polizia, ma anche il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri hanno rivolto ai propri uomini in un momento difficile. È una lettera di grande coraggio e solidarietà ai propri uomini, ma il Capo della Polizia, oltre a dire che va garantita la libertà di manifestare e che occorre contrastare comportamenti violenti e illegali, dice che la compostezza e l'equilibrio delle loro condotte è l'esempio concreto della nostra civiltà giuridica. Compostezza ed equilibrio, non risposte emotive o di propaganda, che ledono il principio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, come le fantasticherie sugli scudi penali contro i quali evidentemente non solo noi, ma tanti si battono e si batteranno. Secondo noi, ci sono tanti motivi per contrastare e combattere le vostre politiche della giustizia.

Il provvedimento che votiamo oggi non è neanche un brodino, è una nuova occasione mancata, che non fa danni per quello che c'è, ma per quello che continuate a non vedere e a non fare. (Applausi).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto superiore «Il Pontormo» di Empoli, provincia di Firenze, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti in Aula (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1315 (ore 12,26)

BERRINO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERRINO (FdI). Signor Presidente, Governo, rivolgo anzitutto i ringraziamenti al relatore, che ha condotto, prima in Commissione, poi in Aula, il provvedimento fino alla votazione attuale, su cui premetto già che il Gruppo Fratelli d'Italia esprimerà un voto favorevole.

Spiace che in un provvedimento che è stato dichiarato più tecnico che politico si sia cercato da parte di tutti i Gruppi dell'opposizione qualcosa per non esprimere su di esso un voto favorevole. Non potendo dire no per il contenuto, con la motivazione che non passerà alla storia, insieme a molte altre, allora si cerca tutto quello che in questo provvedimento non c'è. Per poter dire questo, però, avremmo dovuto fare tale premessa: questo è l'ultimo provvedimento sulla giustizia - che sia un decreto-legge o un disegno di legge - che la maggioranza porta avanti nell'attuale legislatura. E allora direi che avete ragione, perché tantissime delle cose che avete detto in questo provvedimento non ci sono. Non essendo però l'ultimo né il primo, non essendoci scritto che non si tornerà più a parlare di determinati argomenti che avete trattato, che motivo c'è di non esprimere un parere favorevole su questo decreto-legge che, per vostra stessa ammissione, è più tecnico che politico?

Che motivo c'è di dire che l'urgenza di questi provvedimenti non serve al nostro sistema giustizia? Che motivo c'è di non votare a favore del fatto che i magistrati possano rimanere a disposizione delle sezioni della famiglia nei nostri tribunali, invece che essere mandati altrove, quando sappiamo che la famiglia è uno dei punti critici e sensibili della nostra giustizia? Che motivo c'è di non dire sì al fatto che i giudici di pace debbano permanere sei mesi e non due anni dentro gli uffici per il processo e quindi non possano intervenire un anno e mezzo prima nel garantire giustizia penale e civile ai nostri concittadini? Che motivo c'è di non dire sì a quel commissario per le carceri a cui vengono dati poteri? Ricordo che con un ordine del giorno presentato dal senatore Sisler, quindi dal Gruppo Fratelli d'Italia, invitiamo il Governo a far sì che tale commissario possa avere un'attività interistituzionale maggiore, sempre a costo zero, per arrivare prima a determinati obiettivi.

E allora si dice che noi in Commissione abbiamo fatto sì che gli emendamenti non venissero tenuti in considerazione. Ricordo solo che proprio questa mattina la Commissione bilancio ha espresso parere contrario su 43 emendamenti proposti dall'opposizione perché non c'era copertura finanziaria. È facile legiferare senza preoccuparsi delle coperture finanziarie necessarie. È proprio facile dire che si vorrebbe fare questo o quello, ma senza soldi? (Applausi). Senza soldi - detto così, in termini che tutti possano capire - non si fa nulla; si fa solo fantasia, e con la fantasia non si governa. Con la fantasia si racconta a un popolo quello che si vorrebbe fare, senza che lo si possa effettivamente fare. Non siamo noi che non abbiamo accettato, siete voi che avete presentato emendamenti che non erano proponibili per mancanza di copertura finanziaria.

E poi che dire? Questo decreto-legge, per piccolo che sia (detto da voi), fa parte di un sistema di cambiamento della nostra legislatura sulla giustizia, per far sì che essa sia più efficiente e migliore e che i nostri concittadini abbiano un'idea migliore di come viene amministrata in Italia. Voi ci dite che, siccome il decreto sulle carceri non ha funzionato, oggi modifichiamo i poteri del commissario, ma non è così. Dite che il nostro unico modo per intervenire è quello di costruire più carceri, quando proprio voi dite che in carcere c'è troppa gente e quindi c'è sovraffollamento. I casi sono due: se vogliamo che i cittadini che hanno sbagliato possano scontare la pena in condizioni migliori, bisogna allargare gli spazi, quindi è necessaria l'edilizia carceraria. È necessaria negli interessi di chi deve espiare la pena, ma anche di tutti i nostri concittadini che si aspettano che chi ha sbagliato espii la propria pena. Penso che questa sia una cosa su cui tutti dobbiamo convenire.

Potete astenervi e quindi non dire sì al fatto che sul braccialetto elettronico vengano fatti controlli ulteriori rispetto agli attuali. Io penso e noi pensiamo, come Gruppo Fratelli d'Italia, che il voto di astensione sia solo un modo per non dire che anche voi vorreste dire sì a questo decreto-legge, che - come avete detto - è più tecnico che politico, e sappiamo che la tecnica è trasversale, perché non ce n'è una di destra, una di sinistra e una di centro.

Allo stesso tempo, chiedete perché un provvedimento tecnico sia stato emanato sotto forma di decreto-legge. È stato fatto perché c'è l'urgenza di intervenire: c'è l'urgenza dei giudici di pace (come abbiamo visto); c'è l'urgenza dei magistrati che attualmente sono affidati alle sezioni della famiglia; c'è l'urgenza di portare a termine il lavoro del commissario per l'edilizia carceraria e di spostarne il termine al 2026; c'è l'urgenza di migliorare la normativa sul braccialetto elettronico; c'è l'urgenza contenuta negli articoli di questo decreto-legge, su cui orgogliosamente votiamo a favore, ben sapendo che non sarà l'ultimo e che non copre e non pone rimedio a tutte le esigenze della giustizia in questo momento, ma avendo la certezza che è più che positivo per il sistema della giustizia italiana.

Per questo motivo, voteremo a favore. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Come da accordo tra i Presidenti di Gruppo, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 16, con il prossimo punto all'ordine del giorno.

(La seduta, sospesa alle ore 12,33, è ripresa alle ore 16,09).

Presidenza del vice presidente RONZULLI

Discussione del disegno di legge:

(404) STEFANI ed altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci (Relazione orale)(ore 16,09)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Modifiche al codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 404.

La relatrice, senatrice Campione, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

CAMPIONE, relatrice. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, di iniziativa dei senatori Stefani, Potenti ed altri, approvato con modifiche in sede referente dalla Commissione giustizia, si propone di assicurare una tutela penale più efficace al minorenne o all'infermo di mente che vengano sottratti al genitore affidatario, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia.

Nel merito il provvedimento, come approvato dalla Commissione giustizia, si compone di tre articoli.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione degli articoli 574 e 574-bis del codice penale. Nel corso dell'esame in Commissione è stata inserita una ulteriore modifica volta a incidere sull'articolo 573 del codice penale. Attraverso una riscrittura del comma 2 dell'articolo 573 del codice penale, sono state previste due diverse aggravanti: quando la sottrazione consensuale di minore è commessa al fine di compiere atti sessuali, la pena è aumentata fino a un terzo; quando la sottrazione è commessa conducendo o trattenendo il minore all'estero, è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

L'articolo 2, come modificato dalla Commissione, introduce nel codice penale due nuovi articoli. Il nuovo articolo 605-bis del codice penale punisce il reato di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci. La nuova fattispecie punisce con la reclusione da due a cinque anni chiunque sottrae un minore di quattordici anni o un incapace al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene contro la volontà dei medesimi. Lo stesso articolo, al comma 2, punisce con la pena della reclusione da tre a sei anni chi sottrae un minore di quattordici anni al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà di questi ultimi, impedendo in tutto o in parte l'esercizio della responsabilità genitoriale ovvero l'esercizio di poteri analoghi da parte dell'affidatario. Anche in tal caso il reato è procedibile a querela. A chiunque commette i fatti di cui ai commi 1 e 2 in danno di un minore che abbia compiuto quattordici anni senza il suo consenso si applicano le pene rispettivamente ivi previste. La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi se il reo si adopera prima del giudizio efficacemente affinché il minore possa rientrare nel territorio dello Stato. Se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi da colui che esercita la responsabilità genitoriale sul minore, il giudice può disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

Il nuovo articolo 605-ter del codice penale prevede che, se i fatti previsti dall'articolo 605-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite in misura non eccedente i due terzi.

L'articolo 3, infine, dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Potenti. Ne ha facoltà.

POTENTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, anche la scarna partecipazione a una discussione generale come quella su un'importante proposta di modifica normativa che riguarda dei minori la dice lunga sul fatto che in questo Paese si stia scontando un inverno demografico tra i più terribili di quelli esistenti, forse, in ambito europeo e che questo Governo stia cercando, con la maggioranza che lo sostiene, di ricorrere a ogni tipo di soluzione per cercare di ovviare a un problema che purtroppo si concreta anche nell'ambito di intervento di questo testo di legge.

In questo senso non posso che fare i complimenti alla collega Stefani, che ha avuto il coraggio di porre all'attenzione del Parlamento un argomento così importante, che probabilmente non ha stimolato il dibattito che, invece, si doveva accendere su un argomento che a volte vede i minori trattati da sconsiderati genitori come dei sacchi di patate, come un peso, un orpello utilizzato per ricattare l'altro genitore, spesso non considerando la ricaduta psichica, psicologica e a livello formativo e scolastico degli atti di vera e propria violenza che si pongono in essere nel trasferimento. Parlo di violenza, naturalmente, da un punto di vista giuridico, ma purtroppo si tratta spesso e volentieri di psicodrammi a livello familiare, ed è un peccato che questo Parlamento sottovaluti questo argomento, desertificando la discussione sul presente disegno di legge.

La Lega, invece, non si tira indietro e su questo argomento ha molto da dire. Diremo molto proprio per il fatto che spesso e sempre di più, a causa del naturale aumento dei rapporti tra cittadini di diversi Paesi, il fenomeno dello spostamento delle persone abbia avuto un grande effetto anche sulla sottrazione e sul trattenimento dei minori anche all'estero. Tali casi aumentano e, fortunatamente, normative di carattere internazionale, come la Convenzione dell'Aja, hanno certamente posto molti genitori nella condizione di ricorrere a strumenti sempre più efficaci.

Tuttavia, la rivoluzione copernicana operata dal testo in esame sta certamente nel fatto di porre attenzione al bene giuridico tutelato che, fino ad ora, era la lesione del diritto del genitore che esercitava la responsabilità genitoriale, e non tanto quella del minore che veniva menomato dei suoi diritti a poter vivere nell'ambiente dove è cresciuto e di poter mantenere quelle relazioni affettive e amicali con l'ambiente domestico e nella comunità nella quale è cresciuto. Evidentemente per noi sono principi irrinunciabili nella crescita e nella solidità caratteriale di un minore e anche per garantire la forza e l'integrità in una comunità, perché i minori, i giovani, i ragazzi per noi sono l'elemento costitutivo di una società.

Occorre quindi rendere onore al testo proposto e ringrazio tutti quei colleghi che lo sosterranno con il loro voto. Ringrazio veramente anche i colleghi che in Commissione giustizia hanno approfondito e hanno voluto migliorare il testo e siamo certi in questo modo di responsabilizzare, con pene più incisive, rispetto all'attuazione di atti delittuosi per cui i minori vengono trattati come fossero degli oggetti o, peggio ancora, degli strumenti di ricatto nella risoluzione di affari familiari. Con noi questo tipo di condotte non passa. Noi saremo sempre dalla parte dei giovani e dei minori, perché questo Paese ha sempre più bisogno di minori e di giovani. (Applausi).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

CAMPIONE, relatrice. Signora Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, sui quali sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, farò un'illustrazione completa anche perché, alla fine, abbiamo presentato soltanto cinque emendamenti visto che c'è stato un lavoro abbastanza condiviso in Commissione.

Il disegno di legge presentato introduceva una nuova forma di reato, superando una visione adultocentrica, ponendo quindi il minore al centro del diritto. Purtroppo si parlava di procedibilità di ufficio e, come al solito, di sanzioni aumentate.

Alla luce delle audizioni svolte è stata posta in essere un'attività emendativa e io ho presentato un emendamento molto simile a quello della Lega. Ahimè, come da prassi in Commissione, si è preferito riformulare l'emendamento della Lega, piuttosto che il mio. Ad ogni modo, erano lavori abbastanza paralleli e condivisi.

Sulla scorta del nuovo testo che ha riscritto un po' il disegno di legge, abbiamo svolto un'attività emendativa volta a migliorare ulteriormente, se possibile, il testo. In particolare, abbiamo presentato un emendamento volto a sopprimere l'articolo 573 del codice penale per un'esigenza di coordinamento normativo, ritenendo che tale articolo, che era stato omesso nel disegno di legge, dovesse essere meglio collocato all'articolo 2. Nella prima parte abbiamo novellato l'articolo 573, riferendoci all'articolo 605-bis, relativo alla sottrazione consensuale di minorenni (parliamo di minori di età superiore ai quattordici anni). Nella seconda parte abbiamo novellato gli articoli 574 e 574-bis, con riferimento agli articoli 605-ter e 605-quater, e quindi al minore di anni quattordici e infermo di mente, nonché al maggiore di anni quattordici senza il consenso dello stesso. L'articolo 574-bis riguarda la sottrazione e il trattenimento del minore all'estero; si parla anche di perdita automatica della potestà genitoriale.

Nell'emendamento all'articolo 2 abbiamo previsto una nuova fattispecie (sottrazione di un minore, che abbia compiuto quattordici anni, con il suo consenso) e previsto un ravvedimento operoso, quantificandolo dalla metà a due terzi della sanzione. Abbiamo svolto un'attività emendativa successiva che riduce le sanzioni.

Il risultato dell'attività emendativa in Commissione ci piace e ci convince ed è utile intervenire in tal senso, però si sarebbe potuto assolutamente fare meglio con un'attività di "ricamo", per rendere il provvedimento più organico e strutturato. (Applausi).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno presentati.

CAMPIONE, relatrice. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati agli articoli 1 e 2 e all'ordine del giorno.

DELMASTRO DELLE VEDOVE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere è conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Essendone stata avanzata richiesta, passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.100.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, soltanto per esprimere la nostra preoccupazione sul fatto che il nuovo articolo 605-bis possa scoraggiare chi sottrae un minore per portarlo all'estero dall'assumere un atteggiamento collaborativo; se infatti noi prevediamo una pena, la persona che magari volesse restituire il minore, nel timore di incorrere nella sanzione, potrebbe decidere di non farlo, di non cooperare. Posto allora che la Convenzione dell'Aja stabilisce un obbligo per il giudice del Paese nel quale il minore sia arrivato di restituirlo, proponiamo innanzitutto di non toccare la stessa Convenzione dell'Aja e, poi, nel caso in cui ci sia una cooperazione e, quindi, il minore sia restituito, che si utilizzi lo strumento della messa alla prova, si cancelli cioè quel potenziale disincentivo costituito dalla sanzione penale che potrebbe frenare la persona dal restituire il minore.

Questo è il senso dell'ordine del giorno G1.100 e anche dell'emendamento che segue, sul quale quindi non interverrò. Esprimiamo un voto favorevole.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dal senatore Scalfarotto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10 (testo 2), presentato dal senatore Scalfarotto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.103, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.23 (testo 2), presentato dal senatore Scalfarotto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.104, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.105, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, intervengo pochi secondi per chiederci se gli editori del «Guinness dei primati» ci stanno seguendo, perché anche oggi abbiamo un nuovo reato e nuove pene. Mi piacerebbe arrivare alla fine della legislatura almeno avendo i nostri nomi nel prestigioso libro dei record del mondo. Spero che almeno questa legislatura avrà questo significato, non avendone molti altri.

Aggiorniamo quindi il contatore con un nuovo reato e nuove pene, risistemiamo una fattispecie penale che - secondo me - non aveva particolare urgenza di essere risistemata. Si tratta anche in alcuni casi di questioni nominalistiche, gli atti di libidine diventano atti sessuali, ma, insomma, gira e volta, siamo lì. La Commissione giustizia si candida naturalmente per un premio produttività, visto che non facciamo altro che intervenire su tali questioni.

Noi ci asterremo, perché oggettivamente non c'è niente di male da dire su questa norma. Ma, se dicessi che fosse una norma necessaria, che fosse qualcosa di cui si sentiva l'urgenza, che fosse un nuovo reato di cui proprio non riuscivamo a fare a meno, direi una bugia. Prendo atto dell'ulteriore reato e delle ulteriori pene e segnalo che ci asterremo. Però facciamo il tifo perché a fine legislatura possiamo appunto stappare una bottiglia per aver battuto il record del mondo di nuovi reati e nuove pene nel tempo di cinque anni. (Applausi).

CUCCHI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (Misto-AVS). Signora Presidente, inizio dicendo che riteniamo un dato positivo il trasferimento della fattispecie di reato dal Titolo XI («Dei delitti contro la famiglia») al Titolo XII («Dei delitti contro la persona»), e più nello specifico al Capo III, in cui si tratta dei delitti contro la libertà personale, spostamento che segna una diversa visione.

Il bene giuridico tutelato deve essere giustamente il minore o l'incapace e non il genitore o chi esercita la tutela. Riteniamo quindi condivisibile l'abbandono della visione adultocentrica e la qualificazione della fattispecie come reato contro la libertà personale del minore. Tuttavia, riteniamo anche che l'approccio scelto per intervenire sul fenomeno della sottrazione dei minori - come sappiamo, è in crescita - sia sbagliato.

Queste vicende, Presidente, sono in grandissima parte collegate a situazioni di conflitto familiare e si inseriscono in un contesto normativo internazionale complesso, dal quale non si può prescindere. Ebbene, proprio a livello internazionale la Convenzione dell'Aja del 1980 e quella successiva del 1996 vanno coordinate con il Regolamento Bruxelles II ter e tale interazione è spesso molto complessa. Un aspetto è chiaro: l'obiettivo primario, laddove non entri in gioco la violenza endofamiliare - in quel caso, come sappiamo, l'obiettivo primario è garantire immediata sicurezza al minore - deve essere il rientro del minore nella residenza abituale e il ripristino dei rapporti genitoriali con entrambi i genitori, avendo riguardo al benessere e alla serenità del minore stesso.

Avendo riguardo a questi obiettivi, pensiamo che sarebbe stato preferibile intervenire in ambito civilistico, sviluppando modalità alternative di risoluzione delle controversie ed evitando di ricorrere anche stavolta al solito strumento dell'aggravamento delle pene. Pensiamo infatti che pene più gravi non sempre siano utili per ottenere l'obiettivo desiderato e che anzi spesso criminalizzare e punire il fatto compiuto non solo non aiutino a riportare indietro il minore e a ricucire il rapporto tra il minore e i suoi genitori, ma anzi rischino di compromettere definitivamente le relazioni con i genitori e il suo stesso sviluppo emotivo.

Non possiamo dimenticare che la sottrazione di minori, soprattutto all'estero, è un fenomeno grave, frequentemente l'apice del conflitto tra i genitori, titolari della responsabilità genitoriale, ed episodio tra i più traumatici per le persone minorenni coinvolte. I dati parlano di un fenomeno in progressivo aumento, che va di pari passo con l'internazionalizzazione dei rapporti familiari. La normativa internazionale rafforza il principio di reciproca fiducia tra Stati membri, facendo richiamo, in relazione all'assistenza tra autorità, alle forme di cooperazione già operanti nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e alla rete internazionale dei giudici dell'Aja. Essa promuove inoltre la mediazione familiare a carattere transfrontaliero in tutte le cause riguardanti un minorenne.

Di conseguenza, ai fini di una corretta attuazione di queste norme in Italia, lo strumento su cui occorre investire (già implicitamente contemplato nella Convenzione dell'Aja del 1980, agli articoli 7 e 10, che premono sulla "composizione amichevole" e sulla "riconsegna volontaria") è la mediazione familiare. Per contro, l'inasprimento della pena nel senso indicato dalla proposta di legge potrebbe indurre le autorità dello "Stato rifugio" a negare il rimpatrio del minorenne per impossibilità del genitore che ne ha la custodia effettiva di far rientro nel Paese di residenza abituale (l'Italia) insieme al figlio.

La prassi dimostra inoltre che, in presenza del rischio dell'avvio del procedimento penale o a maggior ragione in pendenza di un procedimento penale, il genitore sottraente non fa ritorno in Italia con il minore, impedendo così la buona riuscita della procedura di rientro, che è l'obiettivo al quale mira invece la normativa internazionale.

Signor Presidente, si noti che il fatto di aver sottratto il minore dallo Stato di residenza abituale e/o di averlo trattenuto in un altro Stato non esclude che il minore possa comunque essere affidato al genitore sottraente, ove questo corrisponda all'interesse del minore. Dall'altro lato, qualora lo Stato nel quale il minore è trattenuto illecitamente neghi il ritorno del minore, il provvedimento penale italiano non sarà riconosciuto e non realizzerà dunque l'obiettivo del legislatore italiano di tutelare il minore e di punire il genitore sottraente.

Di conseguenza, la fattispecie proposta con il disegno di legge, che propende per un inevitabile inasprimento del conflitto, non sembra del tutto in linea con l'obiettivo cui tendono tutti gli strumenti internazionali in caso di sottrazione di minore, che - come detto - è sempre quello del suo rientro in funzione del superiore interesse dello stesso, anche evitando l'irrogazione di una sanzione penale nell'ipotesi in cui l'imputato, in particolare il genitore, si adoperi concretamente affinché il minorenne faccia rientro.

Per questo motivo, annuncio il voto di astensione di Alleanza Verdi e Sinistra. (Applausi).

TERNULLO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, intanto mi preme segnalare da subito due cose: una è che abbiamo davanti un disegno di legge di iniziativa parlamentare. Quindi, davvero devo fare in particolar modo i complimenti alla capacità della senatrice Stefani per aver individuato questo argomento, perché è proprio degno di essere un tema meritevole di iniziativa parlamentare.

La seconda è che si affronta, appunto, un tema molto importante, quello di dare una tutela più adeguata ai minori e agli incapaci sottratti al genitore oppure a coloro che ne hanno la responsabilità legata proprio al minore stesso. Per farlo, si modifica il codice penale, introducendo sempre un apparato sanzionatorio proporzionato e adeguato, ma anche, a questo punto, un percorso premiale nei confronti di chi, dopo aver sottratto il minore, si adoperi per farlo rientrare in Italia dall'estero.

In Commissione giustizia, puntualmente sono stati auditi e ascoltati tutti gli esperti, le associazioni, l'Autorità garante per l'infanzia. Ne abbiamo recepito anche le indicazioni e possiamo dire che il testo all'esame dell'Aula tiene conto di tutte quelle proposte che sono finalizzate a migliorare l'impatto delle disposizioni rispetto al fatto auspicato, che sarebbe appunto fare in modo che il minore rientri e si riduca il contenzioso tra le parti, anche perché sappiamo benissimo che non sarebbe a favore del minore, piuttosto il contrario.

Va sempre cercata la mediazione tra le parti - spesso i due genitori sono in conflitto tra loro - e portarla invece a un accordo che va nell'esclusivo interesse del minore. Secondo me, è giusto, fisiologico e anche naturale che il minore debba mantenere sempre le relazioni e i rapporti con entrambi i genitori. Questo è l'obiettivo e deve essere sempre affiancato a quello, appunto, di facilitarne il ritorno in Italia.

Ufficialmente risultano circa 300 casi di minori sottratti a uno dei genitori ogni anno, ma in realtà potrebbero essere anche molti di più, anche perché parecchi contenziosi non finiscono sotto la lente del Ministero degli affari esteri. Abbiamo matrimoni misti tra un cittadino italiano e una cittadina straniera e viceversa.

Oggi poniamo in essere un intervento normativo che è molto importante, ma che sicuramente non risolverà tutti i problemi in campo.

Possiamo parlare anche di casi di coppie non sposate, un altro tema che complica il quadro del contenzioso giuridico. Quel che si può dire, quindi, è semplicemente che questo testo è certamente un passo avanti per dare maggiore tutela ai soggetti più deboli, che sono inconsapevole oggetto di disputa tra i genitori.

Noi senatori di Forza Italia voteremo senz'altro a favore del disegno di legge, ma allo stesso tempo invitiamo tutti ad affrontare altri ostacoli che emergono dal complesso della normativa in materia, oltre a quella penale. (Applausi).

LOPREIATO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge che l'Assemblea si appresta ad approvare avrebbe potuto rappresentare l'occasione perfetta per compiere finalmente un lavoro condiviso tra maggioranza e opposizione. Un tema così poco controverso, ma allo stesso tempo importante qual è la sottrazione o il trattenimento anche all'estero di minori e incapaci avrebbe potuto rappresentare il primo tassello verso una ricomposizione dei rapporti tra il Governo e la maggioranza parlamentare da un lato e l'opposizione dall'altro.

In Commissione giustizia anche questa volta, purtroppo - lo dico veramente con profondo rammarico - si assiste a una totale chiusura verso le proposte presentate dalle opposizioni: lavori, questi, mai ostruzionistici e sempre improntati al miglioramento dei testi, ma purtroppo, allo stesso tempo, troppo spesso mortificati da pareri del relatore e del Governo sempre contrari. (Applausi).

Anche in tale frangente la ritrosia degli uni verso gli altri non ha portato ai risultati auspicabili per questo disegno di legge di cui - ripeto - si apprezza assolutamente la ratio. Un siffatto atteggiamento da parte della maggioranza parlamentare non potrà fare altro che esacerbare ancora di più gli animi in Commissione. Il fatto di non prendere in considerazione gli emendamenti dell'opposizione non rafforza l'operato del Governo - questo non so più quante volte dirlo in Commissione per ogni disegno di legge, ormai sono due anni che lo ripeto - e, di converso, non fa altro che dimostrare la palese debolezza e inadeguatezza dell'attuale maggioranza che, paralizzata dalla paura, decide di optare per un atteggiamento di totale chiusura verso i lavori dell'opposizione. E non sto parlando in astratto, ma carte alla mano vi illustro quanto segue.

La struttura del neo-introdotto articolo 605-bis del codice penale rappresenta il risultato dell'approvazione di un emendamento presentato dalla maggioranza così come riformulato in virtù della richiesta del Governo. Se confrontato con il complesso degli emendamenti presentati dal Gruppo che ho l'onore di rappresentare, se ne evince una sovrapposizione quasi perfetta con i singoli temi proposti. Solo per fare qualche esempio, la clausola di riserva è prevista da emendamenti presentati solo dalle opposizioni; la procedibilità a querela di parte piuttosto che d'ufficio è presente, anche questa, nei tentativi di riforma del testo, al fine di incentivare la mediazione o la ricomposizione del conflitto di cui spesso i minori rappresentano l'oggetto privilegiato tra i coniugi in lite; il ridimensionamento delle pene, nell'ottica di non danneggiare gli interessi del minore e di non impedire la riconsegna del medesimo, rappresenta l'oggetto di emendamenti; la necessità di riconsiderare l'età del minore, precedentemente prevista a diciotto anni e successivamente abbassata a quattordici anni, raffigura un altro ennesimo esempio. Il fatto che il testo sia stato effettivamente migliorato dall'esame parlamentare dovrebbe far propendere le opposizioni a valutare positivamente il lavoro svolto e far prendere in considerazione il cosiddetto bicchiere mezzo pieno. Purtroppo, signora Presidente, sta avvenendo troppo spesso che il lavoro delle opposizioni sia mortificato, venendo ripreso e fatto proprio dalla maggioranza. (Applausi). Troppe volte, infatti, il Ministero ha calpestato il lavoro parlamentare, andando addirittura anche a stravolgere, con proposte di riformulazione, gli emendamenti dei relatori.

In questo frangente, invece, ha agito utilizzando la carta carbone sugli emendamenti dell'opposizione, al fine di partorire una riformulazione onnicomprensiva di quasi tutto il lavoro svolto dalle opposizioni, volta a correggere le storture del testo originariamente proposto.

Venendo al merito del provvedimento, così come approvato dalla Commissione giustizia e prendendo in considerazione solo il bicchiere mezzo pieno, questo risulta abbastanza bilanciato, avendo provveduto a una corretta determinazione della fattispecie, in primis collocandolo all'interno dei delitti contro la libertà personale, al precipuo fine di dare maggiore enfasi alla tutela del diritto del minore e della persona incapace, piuttosto che al diritto del genitore esercente la responsabilità genitoriale. Viene quindi finalmente superata quella visione adultocentrica - come riferivo anche in sede di illustrazione degli emendamenti - e la qualificazione della fattispecie come reato contro la libertà personale del minore e dell'incapace.

La finalità della norma avrà quindi a oggetto il perseguimento del superiore interesse del minore mediante un pronto rientro nella famiglia del cui affetto è stato indebitamente e temporaneamente privato. Mettiamo quindi al centro il minore. Tale ultimo aspetto potrebbe però essere mortificato dal seguente aspetto: vi è infatti un problema di fondo che appare con evidenza, analizzando il modus operandi della maggioranza in materia di giustizia. È una questione che si trascina dall'inizio di questa legislatura: il solo pensare di riuscire a contrastare efficacemente la criminalità attraverso un generale inasprimento sanzionatorio, oppure mediante la predisposizione di aggravanti ad hoc, appare un evidente controsenso giuridico e certamente un mezzo inadeguato ad abbattere i tassi di criminalità. In dottrina, infatti, è assolutamente assodato che un aumento irragionevole del trattamento sanzionatorio non ha - e sottolineo non ha - effetti nel ridurre la commissione di reati. Anzi, non fa altro che produrre uno scollamento del sistema penale rispetto alla società civile, la quale, inevitabilmente, vedrà come ingiustificato e sproporzionato - quindi eccessivamente punitivo - il sistema sanzionatorio, con effetti devastanti in termini di recidiva. Avrà cioè l'effetto contrario rispetto a quello che noi speriamo.

Relativamente al delitto de quo, un inasprimento sanzionatorio creerebbe un effetto diverso e ulteriore, ovvero quello di contrastare il pronto rientro del minore all'interno della famiglia, in ragione delle rigide sanzioni alle quali sarebbe sottoposto colui che compie l'azione criminosa. L'allargamento della forbice edittale, quindi, per vie traverse, si porrebbe in tensione rispetto al perseguimento del superiore diritto del minore. Questo - non so quante volte gli auditi lo hanno anche detto durante le audizioni - rappresenta sicuramente la macchia di questo intervento legislativo, che però avrebbe potuto essere corretta mediante l'approvazione degli emendamenti presentati dalle opposizioni. Purtroppo ciò non è accaduto - chissà come mai - e quindi non possiamo fare altro che tenerci il bicchiere mezzo pieno e astenerci dal votare a favore del provvedimento. Sarebbe bastato veramente poco a questo provvedimento per colmare il benedetto bicchiere e far approvare finalmente all'unanimità un provvedimento relativo alla Commissione giustizia, cosa che veramente auspico che avvenga prima o poi (Applausi), così come auspico che venga maggiormente apprezzato il lavoro delle opposizioni, mai - ripeto - ostruzionistico.

Per queste ragioni - ahimè - dichiaro il voto di astensione del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (Applausi).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico e musicale «Annibale Mariotti» di Perugia e dell'Istituto professionale agrario «Cesare Arzelà» di Sarzana, in provincia di La Spezia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 404 (ore 16,49)

STEFANI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi, ma in particolare tutto il Gruppo Lega che ha accolto il disegno di legge che ho presentato su questa materia. In realtà, si tratta di un provvedimento che nasce nella XVII legislatura, ma che non ha mai trovato ascolto nel Governo. Oggi ci troviamo invece con un Governo che non solo ha accolto un dibattito su questa problematica, ma ha anche aiutato a migliorare il testo iniziale trovando dei punti di equilibrio.

Mi duole sentire dei colleghi che parlano dell'introduzione di nuove fattispecie di reato. Noi stiamo parlando semplicemente di fattispecie di reato già esistenti nel nostro ordinamento; semplicemente, con questo disegno di legge si è inteso riordinare la materia, eliminare degli incisi un po' vetusti nel concetto, adattandoli ai fatti d'attualità, ma soprattutto spostando due di queste fattispecie di reato dai delitti contro l'assistenza familiare ai delitti contro la persona. Questo perché il disegno di legge in esame interviene per disincentivare e avere un effetto deterrente su un certo tipo di fenomeno che non è sconosciuto, che non ha numeri scarsi e che anzi talvolta non sono chiari. Si tratta, purtroppo, della sorte che hanno molti bambini in virtù dello scioglimento di matrimoni, di fronte a separazioni e a crisi coniugali. Purtroppo una malapianta esiste nelle crisi di famiglia ed è quella di riversare la sofferenza e le conseguenze delle proprie decisioni sui figli.

Noi siamo convinti - e penso che insieme a noi lo siano anche molti non solo in quest'Aula, ma anche fuori - che un bambino abbia diritto di avere rapporti con i propri genitori (Applausi), perché il rapporto con i genitori accresce la propria personalità, crea anche una situazione emotiva stabile, fa crescere e maturare anche i sentimenti. A volte, per determinate esigenze, magari anche con il vero e proprio intento di fare del male, quindi con operazioni anche preordinate, i figli vengono letteralmente sottratti a uno dei genitori. Tale sottrazione, che viene presa in considerazione da queste fattispecie, non è la mera sottrazione che si verifica quando, ad esempio, si porta il bambino a scuola e dopo lo si tiene a casa, senza farlo vedere all'altro genitore per alcuni giorni. Stiamo parlando di recisione e di distruzione dei rapporti parentali con l'altro genitore. Questo può accadere all'interno del territorio italiano, ma può accadere anche sottraendo i bambini e i ragazzi e trattenendoli all'estero. Capite bene che, nel momento in cui vi è questo allontanamento, che non è supportato dalla salvaguardia del rapporto con l'altro genitore, si va a tagliare completamente tale rapporto. Se questa condizione si prolunga nel tempo, si creano veramente dei disastri nella costruzione della personalità del ragazzo. Infatti, in queste situazioni, vi può essere non solo la sofferenza del genitore che non ha più la possibilità di sapere che cosa succede al proprio figlio, di sapere come sta e come vive, di conoscere il suo stato di salute, ma anche il dolore del bambino, un dolore che non riesce a capire e che probabilmente capirà troppo tardi; un dolore che potrà essere trasformato in altri sentimenti, perché può essere assimilato a un abbandono, al pensiero che l'altro genitore lo abbia abbandonato; e può accadere che il bambino si senta lasciato a sé, magari in un contesto familiare completamente diverso, se non addirittura straniero.

Oppure può anche elaborare quel dolore, immaginando e idealizzando una figura genitoriale che non esiste, pensando sempre a un'idea, magari a una specie di fuga. In entrambi i casi, in un verso o nell'altro, si creano degli squilibri emotivi e anche un'alterazione nel processo di maturazione della personalità.

Tuttavia, non vogliamo solo realizzare una tutela dei sentimenti, perché stiamo parlando di responsabilità genitoriale e anche di vera e propria giustizia, che questi genitori richiedono e che a volte non riescono ad avere. È giustizia perché ogni figlio ha diritto ad avere rapporti con i propri genitori e i genitori hanno il diritto e il dovere di poter essere genitori nei confronti dei propri figli. Questo emerge nei processi per separazione e per divorzio, in tutti i processi di diritto di famiglia, ma anche nei rapporti che si vengono a instaurare dopo che si verificano delle crisi.

Il disegno di legge in esame, in realtà, aumenta le pene - questo è vero - ma permette anche lo svolgimento di indagini: nel momento in cui, ad esempio, un minore viene sottratto, viene portato all'estero o resta in Italia ma non se ne conosce la destinazione, non si sa dove è ubicato, dobbiamo avere la possibilità di svolgere delle indagini. Questo è sostanzialmente il contenuto del provvedimento in esame. È proprio grazie all'interlocuzione con il Governo che abbiamo graduato questo tipo di pene, perché c'è una differenza: se il caso riguarda un minorenne con più di quattrodici anni che presta il consenso, si ha un tipo di pena; la pena, invece, è diversa nel momento in cui viene sottratto o trattenuto un minore di anni quattrodici che, per sua natura, difficilmente può essere consapevole di ciò che sta accadendo (soprattutto quando sono piccolissimi). Soprattutto quando si sta parlando di minori di anni diciotto, che vengono sottratti o trattenuti contro il loro consenso, non possiamo non pensare che sia una lesione di un diritto della persona, che non è soltanto quello di essere sé stessi, ma anche quello di vivere all'interno di un nucleo familiare. Per questa ragione noi abbiamo proposto il disegno di legge in esame, che ha avuto accoglimento all'interno della Commissione.

Per quanto riguarda le Convenzioni dell'Aja, è chiaro che esistono e sono ben due, ma esse hanno una finalità che è nobilissima e su cui non potremo mai andare a incidere, quella cioè di favorire il rientro del bambino. Questo perché il rientro significa permettere a quel bambino di rinsaldare il rapporto familiare, di ritornare nel suo contesto alla possibilità di crescere. Tuttavia, è bene che voi sappiate, perché penso che tutti dobbiamo avere tale informazione, che nel momento in cui decorre più di un anno dall'inizio del trattenimento all'estero, secondo la normativa internazionale, quasi non si deve procedere, per il timore che possa crearsi nel ragazzino, nel bambino, un ulteriore squilibrio, un ulteriore cambiamento, quindi quasi per salvaguardare degli status quo. Le Convenzioni vanno rispettate e si applicano, ma chiaramente ciò vale per chi le ha sottoscritte, perché vi sono anche gli Stati che non le hanno ratificate, ma vi sono anche degli Stati per i quali è sempre più articolato e laborioso poter fare questo lavoro.

Il disegno di legge in esame è un punto di partenza e spero che possa essere approvato anche alla Camera in tempi relativamente veloci. È un primo passo perché il processo per il rientro è articolato e richiede una cooperazione internazionale e da parte delle Forze dell'ordine non di poco conto. Io spero che anche il Governo possa accogliere la nostra istanza, affinché tutte dette questioni vengano trattate con equilibrio e determinazione.

Per questa ragione, quindi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (Applausi).

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto sarà piuttosto breve.

Come ha onestamente ricordato adesso la senatrice Stefani, che è la proponente del disegno di legge in esame, esso non innova il nostro ordinamento giuridico in tema di sanzioni per le sottrazioni di minori, se non per un aspetto: si limita a inasprire le sanzioni già previste per fattispecie già previste dal nostro codice penale, con un effetto - e probabilmente un obiettivo - che è quello di consentire che, per le fattispecie più gravi, cioè la sottrazione di minori che vengono portati all'estero, si possa accedere a mezzi di indagine che oggi, essendo le pene sotto la soglia, non possono essere utilizzati (in particolare le intercettazioni).

Penso che, per conseguire questo risultato - sul quale probabilmente saremmo stati d'accordo tutti - anziché fare tutto questo grande disegno di legge che abbiamo dovuto correggere in maniera piuttosto rilevante in Commissione, sarebbe stato sufficiente introdurre nel codice penale un'ulteriore eccezione, tra le tante che ci sono, alla soglia di pena prevista per la fattispecie di sottrazione di minore all'estero in caso di intercettazioni. Sarebbe bastato inserire nell'articolo che riguarda le intercettazioni, tra i reati esclusi dalla soglia di pena prevista, anche la sottrazione di minori all'estero. Si sarebbe così conseguito, di fatto, lo stesso risultato senza inasprire, per l'ennesima volta, le pene di fattispecie di reato già previste, nell'illusione - io continuo a ribadire, cari colleghi di maggioranza, che la vostra è un'illusione - che questo basti, serva e sia sufficiente e necessario per prevenire quelle condotte e quei fenomeni.

Non è così, cari colleghi. Non è sufficiente, non serve a nulla inasprire le pene. Se l'obiettivo era quello di consentire le intercettazioni per i fenomeni più gravi, bastava lavorare sulla norma che riguarda le intercettazioni e non era necessario inasprire, per l'ennesima volta, le pene.

Se non altro - e questa è la ragione per la quale ci asterremo nel voto finale - una norma che era entrata in Commissione e che è stata pesantemente criticata da molti degli auditi, perché rischiava di mettere a repentaglio gli obiettivi delle fattispecie di reato che puniscono la sottrazione di minore - non è tanto la punizione di chi sottrae il minore, quanto il favorire il rientro del minore in Italia e presso i suoi affetti - è stata migliorata. La norma iniziale rischiava infatti di minare questo obiettivo, perché inizialmente non era previsti neanche sconti di pena, che poi invece sono stati inseriti. Pertanto, la fattispecie è stata migliorata.

Grazie al nostro intervento, abbiamo anche contribuito a evitare - e mi dispiace che non ce ne sia stato dato atto - che dalla Commissione uscisse una norma che si dimentica, nella riorganizzazione di queste fattispecie, di una particolare condotta che oggi è prevista come reato. Se non ce ne fossimo accorti noi, sarebbe completamente uscita dalle fattispecie punite oggi dall'ordinamento. Mi riferisco alla sottrazione dei minori che hanno più di quattordici anni, non all'estero, ma in Italia. Grazie a noi si è riusciti a evitare questo errore fatto dall'ufficio legislativo del Ministero, e del quale la maggioranza e la relatrice non si erano accorti. Si è così riusciti a migliorare una fattispecie che - secondo noi - rimane inutile, nel senso che è inutile questo provvedimento che inasprisce le pene; se non altro, però, non fa i danni che inizialmente erano stati paventati.

Questa è la ragione per cui ci asterremo, anche se non possiamo non sottolineare questo continuo utilizzo spregiudicato e sbagliato dell'inasprimento delle pene come messaggio che si lancia all'opinione pubblica, con l'illusione di combattere i fenomeni che si vogliono contrastare.

Non è certo questo lo strumento o il modo per affrontare i problemi del nostro Paese. Per tali ragioni ci asterremo. (Applausi).

PELLEGRINO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO (FdI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, dal sito del commissario straordinario per il Governo relativo alle persone scomparse, si apprende che mediamente 50 minori all'anno sono dichiarati scomparsi per causa imputabile a sottrazione da coniuge o altro congiunto.

Ce lo raccontano bene le cronache sui giornali. Ivan Marino sposa nel 2014 una donna armena a Yerevan e al figlio che nasce, consensualmente, viene data solo la cittadinanza italiana. Nel 2018 la signora lo porta via dalla Toscana, con la scusa di una breve vacanza in Armenia, atto che condurrà alla sentenza di separazione con il collocamento del minore a Siena presso il padre, affidamento esclusivo a lui e visite protette consentite alla madre. L'ex moglie, invece, non è mai tornata, è rimasta con il figlio all'estero, non gli permette tutt'oggi di vederlo, assecondata anche dai provvedimenti restrittivi decretati dal giudice armeno e non riconosce i diritti paterni, anzi vengono presi in considerazione soltanto i doveri economici a carico di Ivan Marino, che di fatto è escluso da ogni decisione riguardante la vita del figlio. Inoltre, al bambino è stata attribuita la cittadinanza armena senza che lui venisse interpellato; ma Marino non può recarsi in Armenia per vedere il figlio perché lì rischierebbe l'arresto, a causa di un presunto inadempimento con cifre dichiarate, ma mai dimostrate dalla madre.

In Armenia il padre non ha sostanzialmente diritti; nonostante l'ex moglie abbia conservato la cittadinanza italiana, notificare degli atti giudiziari è diventato impossibile. In conclusione, il bambino ha dieci anni e da sei non vede più il papà.

Nel 2018 Mirko Cappelli sposa una cittadina ucraina, che qualche anno dopo, senza il benestare del padre, porta il loro figlio con sé nel suo Paese d'origine. Nonostante le sentenze a favore del padre, il bimbo resta ancora con la madre all'estero. Dapprima anche il tribunale ucraino, investito per la Convenzione dell'Aja, ordina il rientro in Italia del piccolo; poi con il Covid e la guerra la giustizia ucraina cambia posizione. Mentre il tribunale penale di Napoli condanna la donna a tre anni di reclusione per sottrazione internazionale, le sospende la potestà genitoriale e le decreta un mandato di arresto internazionale, che a tutt'oggi non è stato mai eseguito. Di fatto il bambino ha sei anni e da quattro non vede il suo papà.

Nel 2020 Rubens Gardelli si sposa in Guatemala e, dopo poche ore, i novelli coniugi si trasferiscono a Forlì. Dopo due anni nasce Brando, ma la coppia non va più d'accordo; lei scappa in Guatemala, portando via il figlio con sé. Ad oggi Rubens non vede più suo figlio neanche in videochiamata.

Queste sono alcune tra le storie crudelmente vere che toccano il cuore e di fronte alle quali non possiamo chiudere gli occhi. Molte volte le sentenze della magistratura, esecutive e passate in giudicato, semplicemente sono inapplicabili in molti Paesi che, di fatto, non rispondono agli appelli dei nostri avvocati né tantomeno alle ambasciate in loco. A ciò si aggiunge che, dal punto di vista giuridico, il bene della responsabilità genitoriale non è riconosciuto nei sistemi di tutti i Paesi del mondo.

La protezione dei minori e la lotta contro la loro sottrazione illecita sono però non solo un problema giuridico, ma anche un dramma umano che colpisce famiglie e individui, privando i minori della loro stabilità affettiva e della sicurezza di cui hanno diritto. Non possiamo ignorare che questo sradicamento di parte degli affetti, perpetrato subdolamente e consapevolmente (Applausi) in contesti di conflitto familiare, ha conseguenze devastanti non solo sul piano legale, ma anche su quello emotivo e psicologico dei bambini coinvolti. I figli diventano semplicemente una cosa da usare contro una persona che non si ama più e che viene usata a sua volta solo per percepire l'assegno di mantenimento o soddisfare il proprio ego, trascinando il bambino nella rivalità, nell'odio, nella guerra contro l'altro genitore. Vengono così celebrati lunghi ed estenuanti processi con costi rilevanti e con esiti contraddittori, che ottengono l'unico scopo di prolungare l'agonia affettiva e consolidare il distacco.

Nel frattempo il minore viene manipolato e indotto a credere che sia il padre a non volerlo, viene invitato subdolamente a troncare i rapporti con i parenti italiani e convinto a snaturare la propria nazionalità. Ne conseguiranno danni psichici non facilmente riparabili, che non vengono mai soppesati e messi in conto dal rapitore nel suo gioco crudele. Chi paga il prezzo più alto è sempre il figlio. È nostro dovere quindi, come legislatori, garantire che i diritti dei più vulnerabili siano sempre tutelati e rispettati.

Sui trasferimenti arbitrari all'estero, perpetrati con l'inganno, è intervenuta in primis più volte l'Europa, ad esempio con la direttiva europea n. 36 del 2011 e poi con il Regolamento n. 1111 del 2019, prevedendo disposizioni specifiche da applicare congiuntamente alla Convenzione dell'Aja per quanto attiene il rientro di un minore di età inferiore ai sedici anni. Anche la CEDU è intervenuta più volte, da ultimo con la sentenza del 16 febbraio 2023, che voglio citare qui non per il risultato ottenuto, ma come simbolo della via crucis a cui i figli sottratti sono sottoposti a colpi di sentenze.

Il problema dei minori contesi, tuttavia, rimane grave e di difficile soluzione. Oggi si assiste a un crescente aumento delle sottrazioni illecite. La verità è che l'egoismo di qualcuno si fa beffa del diritto irrinunciabile di un essere umano ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e lascia ferite indelebili nell'infanzia dei figli, condannandoli a volte a non rivedere più un pezzo importante della propria famiglia, a cancellare parte della propria vita e degli insostituibili legami di sangue. Far recidere in modo drastico e definitivo uno dei rami genitoriali arreca un danno evolutivo importante, che causa un arresto nello sviluppo del minore e incide in modo significativo sulle sue capacità relazionali.

Pertanto oggi, con la decisione di abrogare previsioni obsolete del codice penale e di introdurre il nuovo articolo 605-bis, non solo portiamo a termine un aggiornamento normativo, ma compiamo anche un passo necessario per garantire che il nostro ordinamento giuridico possa cercare di rispondere in modo più efficace a comportamenti che ledono la dignità dei minori.

Su questo disegno di legge, proposto saggiamente della collega Stefani, la Commissione giustizia, alla quale vanno il mio plauso e il mio ringraziamento, ha condotto un lavoro approfondito e meticoloso, con un lungo confronto, cercando di elaborare un testo che risponda in modo adeguato a una realtà complessa, soprattutto con l'obiettivo di consentire in ogni modo il rientro dei figli e la ripresa del rapporto interrotto con l'altro genitore, in ragione della tutela del diritto alla bigenitorialità e del diritto a favorirne la serena crescita psicofisica, anche in osservanza della Convenzione ONU del 1989. Vedete: punire severamente chi si macchia di reati così esecrabili è giusto, ma è anche opportuno dare spazio ad ogni possibilità perché il legame interrotto dal rapimento venga finalmente recuperato.

Voglio comunque ringraziare le associazioni che, durante le audizioni, hanno contribuito in maniera preziosa e a volte anche critica al dibattito. Voglio ringraziarle ulteriormente per l'enorme sostegno che riescono sempre a dare ai genitori vittime di tanto dolore.

Ribadisco che, con l'introduzione del nuovo articolo 605-bis, andiamo a punire in modo specifico la sottrazione e il trattenimento di minori, creando così un contesto normativo più coerente e perseguendo la necessità di proteggerli da situazioni di abuso e di violazione dei diritti. Con le aggravanti dichiariamo un messaggio forte e inequivocabile: non tollereremo comportamenti che mettano a rischio la sicurezza dei nostri giovani, in particolare quando la sottrazione è motivata da finalità sessuali. Dall'altro lato, un elemento cruciale di questo disegno di legge è la decisione di configurare la nuova fattispecie di reato come procedibile a querela. Con questo miriamo non solo a tutelare l'interesse superiore del minore, ma anche a incoraggiare la cooperazione delle parti coinvolte.

Infine, mi sento di rivolgere un appello a chi compie tali reati, dispiaciuta nel constatare che nella stragrande maggioranza dei casi sono - ahimè - le donne a compierli. Lo dico da donna alle donne. Noi nasciamo per dare la vita, per esserne naturalmente custodi. Abbiamo un ruolo fondamentale di guida nelle relazioni di coppia, di guida nelle relazioni per i nostri bambini. Donne, non cancelliamo questo compito, questa vera e propria missione, che non ha prezzo, per i nostri figli, solo per avidità ed egoismo. Una storia d'amore può finire, ma non per questo può trasformarci in crudeli ricattatrici e aguzzine. Ogni figlio ha bisogno di una mamma e di un papà e ogni papà e ogni mamma hanno diritto a mantenere un rapporto duraturo nel tempo con i propri figli.

Concludendo, ritengo sia importante sostenere con determinazione questo provvedimento, affinché possiamo impegnarci, insieme, a porre il minore al centro del diritto e a garantire a ogni bambino di sentirsi protetto e amato da entrambi i genitori. Annuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (Applausi).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione, con il seguente titolo: «Modifiche al codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

LORENZIN (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZIN (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli senatori, è una buona notizia di pochi giorni fa l'infusione del trattamento CAR-T sulla prima paziente adulta con una malattia reumatologica, affetta da sclerosi sistemica, sclerodermia refrattaria ai trattamenti, nell'ambito di uno studio di frontiera, promosso da Fondazione Policlinico Gemelli e cofinanziato dal Ministero della salute.

È solo l'ultimo dei successi che si stanno registrando dall'uso delle CAR-T, come ad esempio gli ottimi risultati presentati, sempre dall'ospedale Bambin Gesù, nel trattamento del neuroblastoma, il tumore solido più frequente in età pediatrica; o lo studio CAR-T-SIE sull'efficacia sui linfomi più aggressivi.

Si apre, quindi, una nuova era anche per i pazienti affetti da malattie reumatologiche autoimmuni sistemiche: LES, sclerosi sistemiche, dermatomiosite e polimiosite, confermando le CAR-T quali terapie innovative ad altissimo impatto clinico, non solo in campo oncologico.

Riconoscendo la portata scientifica del trattamento CAR-T, il Parlamento italiano nel 2019 si fece protagonista, promuovendo il progetto CAR-T Italia allo scopo di sviluppare una rete nazionale in grado di effettuare attività di ricerca e produzione di CAR-T. Fu un bel momento della storia del Parlamento italiano, in cui tutti fummo protagonisti di un'azione altamente innovativa nel nostro Paese.

Negli anni successivi il CIPE ha stanziato importanti risorse al fine di sostenere in Italia investimenti infrastrutturali finalizzati alla realizzazione e alla gestione di officine farmaceutiche dedicate alla produzione e ricerca di tali trattamenti all'interno del Sistema sanitario nazionale. In particolare, con una delibera del luglio 2019 sono stati accantonati 60 milioni per coprire le spese di investimento correlate alla realizzazione di sei centri di eccellenza per lo sviluppo di una rete nazionale in grado di effettuare attività di ricerca, produzione e trattamento del paziente affetto da patologie tumorali eleggibili a terapia genica CAR-T-Cell, da assegnare con specifico provvedimento del Ministero della salute, previa acquisizione della prevista intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni.

Signor Presidente, le Regioni, negli scorsi anni, hanno formulato proprie candidature di centri per la produzione e somministrazione della terapia CAR-T. Il Ministero della salute ha quindi insediato una commissione tecnica allo scopo di individuare i centri cui destinare le risorse. Però, tale procedura non risulta mai conclusasi e queste risorse, cioè 60 milioni, non sono state assegnate. Per fortuna, le cell factory, che sono partite, lo hanno fatto con proprie risorse o con alcuni fondi del PNRR. Diciamo che ognuno ha fatto quello che poteva, a modo proprio.

Nell'interesse dei pazienti che possono essere curati con le terapie a base di cellule CAR-T del sistema scientifico italiano, spero che il Governo riprenda in mano in tempi rapidi il progetto CAR-T Italia; verifichi lo stato dell'arte dell'iter avviato; sblocchi i fondi stanziati dal CIPE e sostenga i centri di ricerca nazionale impegnati nella ricerca e nella cura, con una visione complessiva e unitaria sul territorio nazionale, che ne governi e sviluppi le applicazioni e soprattutto il sostegno economico, per rendere veramente accessibile alla nostra ricerca le potenzialità enormi che vengono da questa terapia avanzata. (Applausi).

CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo per richiamare l'attenzione dell'Assemblea su dei dati che ha comunicato il Ministero dell'interno.

Il numero di manifestazioni che ci sono state nel corso del 2024 è di 12.286, il 10 per cento in più rispetto al 2023; il numero delle donne e degli uomini delle Forze dell'ordine feriti nel 2024 è di 266, cioè il 122 per cento in più. Insomma, mentre le manifestazioni, in gran parte con episodi di violenza, sono cresciute del 10 per cento, gli attacchi ai poliziotti e al personale delle Forze dell'ordine sono aumentati del 122 per cento: di fatto, è partita una caccia alle donne e agli uomini in divisa durante le manifestazioni ed è un dato inaccettabile. (Applausi).

Aggiungo che, oltre a questo, spesso sta accadendo anche un'altra cosa, ovvero che, oltre alla caccia, si dà la colpa. Per carità, se un poliziotto sbaglia, è giusto che paghi, come è giusto che paghino se sbagliano un politico, un imprenditore o - ci auguriamo - un magistrato. Ma di qui a far passare un senso di colpa strisciante nelle Forze dell'ordine che le porta ad aver paura di intervenire ce ne passa e trovo che sia un'altra cosa inconcepibile, perché mette in discussione la sicurezza di tutti i nostri cittadini. (Applausi).

Il Gruppo Lega alla Camera ha presentato il disegno di legge a prima firma dell'onorevole Molinari, che prevede il gratuito patrocinio per tutte le Forze dell'ordine e anche per le vittime degli infortuni sul lavoro. È inaccettabile e inconcepibile il silenzio della sinistra dopo le manifestazioni di Milano, di Bologna e di Torino e ricordo che esponenti del PD hanno commentato e attaccato il calendario della Polizia di Stato perché vi sono raffigurati i fucili e le tenute antisommossa. Vorrei capire se la Polizia deve garantire l'ordine con le forchette e i cucchiai. (Applausi. Commenti).

PRESIDENTE. Il Partito Democratico faccia a meno di fare del tifo. Chi voleva intervenire si sarebbe potuto iscrivere nell'elenco delle richieste di intervento su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

GUIDI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, sarà poco usuale, ma devo ringraziare la Presidenza perché a qualche mia difficoltà di voto, spero non dovuta a motivi corticali, ma meccanici periferici - almeno credo - è stato risposto con cortesia veramente straordinaria e con pazienza. In un mondo importante come quello della Camera alta, che qualche volta esaspera i difetti, devo dire che mi sento molto accettato nelle mie difficoltà nel votare, che - insisto - spero siano meccaniche. Se due o tre volte ho "toppato" il voto, è stata subito permessa la ripetizione della votazione o la considerazione successiva alla mia residuale difficoltà.

Dico quindi veramente grazie con il cuore. (Applausi).

PRESIDENTE. Grazie a lei, senatore.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 16 gennaio 2025

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 16 gennaio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 17,24).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia (1315)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dopo le parole: "comma 1, lettera b)," sono inserite le seguenti: "del presente decreto, agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160," ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: « all'articolo 46-terdecies, » sono inserite le seguenti: « comma 1, ».

All'articolo 3:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, è prorogato fino a tale data »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari ».

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), capoverso Art. 26-bis, comma 1, le parole: « cui sono conferiti » sono sostituite dalle seguenti: « ai quali sono conferiti » e le parole: « dati statistici, » sono sostituite dalle seguenti: « dati statistici e »;

al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) al comma 7, la lettera n) è abrogata ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il termine di cui al comma 4 è ridotto a dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto a sei mesi »;

al comma 2, dopo le parole: « la spesa » sono inserite le seguenti: « di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e » e le parole: « cui si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « a cui si provvede ».

All'articolo 6:

al comma 1, lettera i), capoverso 11, dopo le parole: « di cui al comma 2 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo »;

al comma 3, le parole: « intercettazioni, di cui al » sono sostituite dalle seguenti: « intercettazioni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al »;

al comma 4, lettere a), b) e c), alla parola: « mediante » è premesso il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 7:

al comma 2, capoverso Art. 97-ter, comma 2, dopo la parola: « trasmette » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , ».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: « L'articolo 56, comma 4, » sono sostituite dalle seguenti: « Il comma 4 dell'articolo 56 »;

alla rubrica, dopo la parola: « autentica » sono inserite le seguenti: « del comma 4 ».

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: « derivanti dal comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, ».

ARTICOLI DA 1 A 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

(Proroga del termine per le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione)

1. All'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, previste per l'anno 2024, sono differite al mese di aprile 2025. ».

1-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, dopo le parole: « comma 1, lettera b), » sono inserite le seguenti: « del presente decreto, agli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ».

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di funzioni direttive di legittimità)

1. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « commi da 10 a 15 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 10 a 13 »;

2) al secondo periodo, le parole: « comma 16 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 14 a 16 »;

b) all'articolo 46-terdecies, comma 1, le parole: « e di procuratore generale presso la Corte di cassazione » sono sostituite dalle seguenti: « , di procuratore generale presso la Corte di cassazione, di presidente aggiunto della Corte di cassazione, di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione ».

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di magistrati assegnati ai procedimenti in materia di famiglia e sul termine di permanenza dei magistrati giudicanti presso gli uffici giudiziari)

1. Fino al decorso del termine previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ai giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia non si applica il limite di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il termine massimo di permanenza dei magistrati giudicanti, che non svolgono funzioni direttive e semidirettive, presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, che scade in data antecedente al 30 giugno 2026, è prorogato fino a tale data.

EMENDAMENTI

3.0.2

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

         «Art. 3-bis

(Sostegno del patrocinio gratuito delle donne vittime di violenza)

          1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-quinquies. Anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, le donne vittime che siano parti di giudizi - civili o penali - nei quali vi siano allegazioni di violenza di genere e/o di violenza domestica. A tal fine è richiesta la presentazione di denuncia o querela per i reati di genere o satellite."»

3.0.3

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Formazione in materia di contrasto alla violenza contro le donne)

          1. Al fine di garantire un'efficace e tempestiva azione volta al contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, l'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione degli operatori di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, è svolta con carattere obbligatorio, continuo e permanente.

          2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma, l'attività di formazione è inserita nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con particolare riguardo alla prevenzione del rischio di intimidazione e di vittimizzazione secondaria, ed è altresì coordinata e integrata attraverso la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi.

          3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di corsi di formazione per incarichi direttivi e semidirettivi)

1. Al titolo III, capo II-bis, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 26-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 26-bis (Oggetto). - 1. I magistrati giudicanti e requirenti ai quali sono conferiti o confermati incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado devono, entro sei mesi dal conferimento o dalla conferma, frequentare un corso mirato all'approfondimento della materia ordinamentale e dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse nonché al miglioramento delle competenze riguardanti la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici e la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

2. I corsi di formazione di cui al comma 1 hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e si concludono con lo svolgimento di una prova finale consistente in una esercitazione pratica.

3. Sono esonerati dalla partecipazione al corso di formazione di cui al comma 1 i magistrati che abbiano frequentato un corso analogo a quello di cui al comma 1 nei cinque anni antecedenti al conferimento o alla conferma dell'incarico. »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Corsi di formazione a seguito del conferimento e della conferma degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado ».

2. All'articolo 46-octies del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le attitudini consistono nelle competenze organizzative, anche in chiave prognostica, nelle capacità direttive e nelle conoscenze ordinamentali maturate nello svolgimento dell'attività giudiziaria e, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 46-nonies, anche al di fuori dell'attività giudiziaria stessa. »;

b) al comma 7, la lettera n) è abrogata.

EMENDAMENTO

4.0.200 (già 4.0.1)

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

          1. Per far fronte alle sempre più gravose attività connesse al conseguimento degli obiettivi del PNRR relativamente allo smaltimento dell'arretrato nel settore civile e penale, a decorrere dal 1° luglio 2025, il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla legge di conversione del presente decreto.

          2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2025.

          3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034. Ai relativi oneri si provvede mediante si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».

          Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)

          «Tabella B
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione

1

B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

 

Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione

1

Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche

1

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

65

E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione

442

F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo

1

G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti

53

I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

314

L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati

10.241

M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

180

N. Magistrati ordinari in tirocinio

(numero pari a quello dei posti
vacanti nell'organico)

TOTALE

11.353

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 5.

(Disposizioni in materia di funzioni e compiti dei giudici onorari di pace)

1. Per i giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, è ridotto a sei mesi successivi al conferimento dell'incarico.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.380.484 per l'anno 2025 e di euro 2.760.968 per l'anno 2026, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge del 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

EMENDAMENTO

5.200

Lopreiato

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

          «2-bis. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) l'articolo 28 è abrogato;

          b) all'articolo 32, il comma 4 è abrogato.».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 6.

(Disposizioni urgenti in materia di edilizia penitenziaria e per la funzionalità del sistema giudiziario)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al secondo periodo, le parole « entro centoventi giorni dalla nomina » sono sostituite dalle seguenti: « entro centoventi giorni dalla registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti »;

2) al quinto periodo, le parole « su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze »;

b) al comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il commissario straordinario assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio dei lavori o per la prosecuzione di quelli in corso, anche sospesi, adottando la soluzione più vantaggiosa rispetto agli interessi perseguiti; a tal fine, può stipulare protocolli per avvalersi, a titolo gratuito, delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e del supporto di società partecipate dallo Stato e può avvalersi della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 222 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. »;

2) al secondo periodo, le parole « , d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, » sono soppresse;

c) al comma 5, al primo periodo, le parole « , sin dal momento della nomina, » sono sostituite dalle seguenti: « , sin dalla data di registrazione del decreto di nomina da parte della Corte dei conti, »;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il commissario straordinario resta in carica sino al 31 dicembre 2026. Entro il 30 giugno di ogni anno il commissario straordinario trasmette al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 2 ed entro novanta giorni dalla data di cessazione dall'incarico trasmette ai medesimi Ministri una relazione finale sull'attività compiuta e sulle risorse impiegate. Le relazioni sono predisposte anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. »;

e) al comma 7:

1) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « Con proprio provvedimento adottato d'intesa con il Ministro della giustizia, il commissario straordinario disciplina il funzionamento della struttura di supporto, composta fino ad un massimo di cinque esperti scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina. Agli esperti, fermo restando quanto previsto dal comma 11 in materia di limiti di spesa, spettano compensi onnicomprensivi di importo annuo lordo pro capite non superiore a euro 80.000, nell'ambito di un importo complessivo lordo non superiore a euro 400.000 annui. »;

2) dopo il terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: « Nell'ambito della predetta struttura, il commissario straordinario può avvalersi di personale in posizione di distacco o di temporanea assegnazione da enti, amministrazioni pubbliche e società partecipate fino ad un massimo di cinque unità, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. »;

f) al comma 8, dopo le parole « iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono aggiunte le seguenti: « per i quali risulta affidato l'incarico di progettazione alla data del 1° dicembre 2024 »;

g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Al commissario straordinario, in ragione della particolare complessità dell'incarico, è attribuito un compenso, determinato con il decreto di cui al comma 1, in misura non superiore al doppio, sia della parte fissa che della parte variabile, di quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 10 del presente articolo. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. »;

h) al comma 10 le parole: « di euro 812.700 per l'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 995.400 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 »;

i) il comma 11 è sostituito dal seguente:

« 11. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità all'edilizia penitenziaria e, nel rispetto di quanto previsto al comma 8, alle infrastrutture carcerarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi comprese le risorse di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per la sola quota finalizzata agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inclusi nel decreto di cui al comma 2 del presente articolo, per i quali resta ferma l'applicazione della procedura di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Nella contabilità speciale di cui al primo periodo possono confluire altresì ulteriori risorse, da destinare all'edilizia penitenziaria, erogate da istituzioni pubbliche, fondazioni, enti e organismi, anche internazionali. ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera h) pari a euro 182.700 per l'anno 2025 e a euro 995.400 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Al fine di assicurare la funzionalità del sistema giudiziario e dei relativi servizi istituzionali, le risorse di bilancio del Ministero della giustizia destinate alle spese di giustizia e per intercettazioni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono incrementate di euro 95.724.000 per l'anno 2024.

4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 73.521.500, mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni dell'importo di euro 142.760.195, del fondo di cui all'articolo 1, comma 370, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

b) quanto a euro 13.236.000, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1020, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

c) quanto a euro 8.966.500, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.1

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Improponibile

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 6

(Assegnazione dei detenuti alle case di comunità di reinserimento sociale)

          1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 47-bis è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.1.

(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)

          1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, e i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale»;

          b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».

Art. 6-bis

(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)

          1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale di capienza compresa tra cinque e quindici persone.

          2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

          3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.

          4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.

          5. Per l'individuazione delle case di comunità da destinare al reinserimento sociale, di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia può avvalersi di strutture residenziali già esistenti, previo accreditamento presso il ministero della giustizia e verifica dei requisiti necessari per l'esecuzione della pena secondo le modalità disciplinate dal presente articolo, da individuare nel decreto ministeriale di cui al comma 2.

          6. Agli oneri di cui al presente articolo pari ad euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.».

«Art. 6-ter

(Procedura)

          1. I condannati e gli internati sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

          2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.

          3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.

          4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.

          5. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.

          6. Ai fini dell'esecuzione della pena, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 8-quater e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.

Art. 6-quater

(Preclusioni)

          1. Sono esclusi dall'esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale:

          a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572, 609-bis e 612-bis del codice penale;

          b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

          c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

          d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

          e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse;

Art. 6-quinquies

(Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)

          1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al Consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.

          2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

          3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.

          4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.

          5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario.».

6.2

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) inserire il seguente:

         «1-bis) dopo le parole: "al fine di aumentarne la capienza e di garantire una migliore condizione di vita dei detenuti." è aggiunto il seguente periodo: "Il commissario straordinario provvede inoltre a individuare: a) la realizzazione di luoghi nei quali il detenuto possa coltivare in modo riservato le relazioni affettive in coerenza con quanto stabilito dalla sentenza n. 10/2024 della Corte Costituzionale;  b) gli interventi di edilizia penitenziaria necessari a realizzare circuiti penali differenziati, come previsto dall'ordinamento penitenziario, e quindi, prevedere l'apertura di Ser.D interni e Articolazioni di tutela della salute mentale in un numero adeguato e proporzionato alla effettiva popolazione carceraria; c) gli interventi diretti a ampliare gli spazi destinati alle attività trattamentali quali lavoro, istruzione formazione, cultura, ricreazione".»

6.3

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          «a-bis) al comma 3, lettera a), dopo la parola "interventi" sono inserite le seguenti: "in via prioritaria".».

6.4

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

          «a-bis) al comma 3 dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: " d-bis) realizzazione di luoghi nei quali il detenuto possa coltivare in modo riservato relazioni affettive; d-ter) interventi di edilizia penitenziaria necessari a realizzare circuiti penali differenziati sulla base delle diverse esigenze trattamentali e di cura dei detenuti;  d-quater) ampliamento degli spazi destinati alle attività trattamentali quali lavoro, istruzione, formazione, cultura, ricreazione".».

6.5

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.6

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

6.7

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

6.8

Lopreiato, Bilotti

Id. em. 6.7

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

6.9

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Id. em. 6.7

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

6.10

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

         «2) sopprimere le seguenti parole: "L'approvazione dei progetti da parte del commissario straordinario sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori. Per i procedimenti autorizzatori in materia di tutela ambientale i termini sono dimezzati. Per i procedimenti autorizzatori relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici il termine per l'adozione di autorizzazioni, pareri, visti e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorsi i quali, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati. Se le autorità competenti richiedono chiarimenti o elementi integrativi, i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino al ricevimento di quanto richiesto. Se sorge l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al commissario straordinario e i termini di cui al terzo e al quarto periodo sono sospesi fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali prosegue comunque il procedimento autorizzatorio."»

6.11

Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente: «2) al secondo periodo, dopo le parole "Commissario straordinario" sono inserite le seguenti: ", d'intesa con i Presidenti delle Regioni territorialmente competenti, i Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale territorialmente competenti, nonché con i rappresentanti territorialmente competenti della Conferenza nazionale del volontariato della giustizia,"».

6.12

Lopreiato, Bilotti

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «e il secondo periodo è soppresso.».

6.13

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

          «c-bis) al comma 5 sopprimere le seguenti parole: "Il commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea."».

6.14

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La relazione finale è altresì trasmessa alle Camere entro il medesimo termine.».

6.15

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e)

6.16

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

6.17

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere il secondo periodo.

     Conseguentemente sopprimere la lettera h).

6.18

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 1), secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire le parole: «euro 80.000» con le seguenti: « euro 60.000»;

        b) sostituire le parole: «euro 400.00» con le seguenti: «euro 300.00».

6.800

Il Governo

Ritirato

Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «società partecipate» inserire le seguenti: «, secondo i rispettivi ordinamenti,».

6.19

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6.20

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, lettera g), capoverso «9.», primo periodo, sopprimere le parole: «al doppio».

6.21

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

      a) al comma 3 sostituire la parola: «2024» con la seguente: «2025»;

      b) sostituire il comma 4 con il seguente:

          «4. All'onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2025, si provvede:

          a) quanto a euro 73.521.500 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

          b) quanto a euro 22.202.500 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.22

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente: «All'onere derivante dal comma 3, pari a 95.724.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per l'anno 2024.».

6.23

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) quanto a euro 8.996.500 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.24

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 67, comma 1 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

G6.200

Sisler

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del decreto-legge n. 178 del 29 novembre 2024, recante misure urgenti in materia di giustizia (AS 1315),

     premesso che:

          il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, ha introdotto la figura del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, con l'obiettivo di affrontare il grave problema del sovraffollamento carcerario attraverso interventi infrastrutturali mirati;

          l'articolo 6, del decreto-legge n. 178 del 2024, in corso di esame al Senato per la conversione in legge, rafforza il ruolo del Commissario straordinario, dotandolo di strumenti operativi per identificare e attuare gli interventi necessari, con particolare attenzione alla realizzazione tempestiva di opere infrastrutturali;

          tra le nuove disposizioni, si prevede la possibilità per il Commissario di stipulare protocolli a titolo gratuito con stazioni appaltanti qualificate, con società partecipate dallo Stato e di richiedere la vigilanza collaborativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, garantendo trasparenza ed efficienza nei processi,

          la sinergia tra il Commissario straordinario e altre Amministrazioni pubbliche, nell'ambito di accordi di collaborazione, rappresenta un elemento chiave per il successo delle iniziative, senza gravare ulteriormente sul bilancio dello Stato,

     impegna il Governo:

          ad adottare ogni iniziativa di carattere interpretativo ed attuativo per garantire che, per la realizzazione delle incombenze alle quali è preposto, il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria possa procedere promuovendo un'efficace cooperazione interistituzionale attraverso accordi di collaborazione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ovvero attraverso gli analoghi protocolli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) numero 1) del decreto, che non richiedono il perseguimento di un obiettivo di lucro nei partecipanti.

G6.201

Garavaglia

Accolto (*)

Il Senato,

          in sede di esame del decreto-legge n. 178 del 29 novembre 2024, recante misure urgenti in materia di giustizia (AS 1315),

     premesso che:

          il decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, ha introdotto la figura del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, con l'obiettivo di affrontare il grave problema del sovraffollamento carcerario attraverso interventi infrastrutturali mirati;

          l'articolo 6, del decreto-legge n. 178 del 2024, in corso di esame al Senato per la conversione in legge, rafforza il ruolo del Commissario straordinario, dotandolo di strumenti operativi per identificare e attuare gli interventi necessari, con particolare attenzione alla realizzazione tempestiva di opere infrastrutturali;

          tra le nuove disposizioni, si prevede la possibilità per il Commissario di stipulare protocolli a titolo gratuito con stazioni appaltanti qualificate, con società partecipate dallo Stato e di richiedere la vigilanza collaborativa dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, garantendo trasparenza ed efficienza nei processi;

          la sinergia tra il Commissario straordinario e altre Amministrazioni pubbliche, nell'ambito di accordi di collaborazione, rappresenta un elemento chiave per il successo delle iniziative, senza gravare ulteriormente sul bilancio dello Stato,

     impegna il Governo:

          ad adottare ogni iniziativa di carattere interpretativo ed attuativo per garantire che, per la realizzazione delle incombenze alle quali è preposto, il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria possa procedere promuovendo un'efficace cooperazione interistituzionale attraverso accordi di collaborazione di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ovvero attraverso gli analoghi protocolli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) numero 1) del decreto, che non richiedono il perseguimento di un obiettivo di lucro nei partecipanti.

________________

(*) Id. ordine del giorno G6.200

6.0.2

Lopreiato, Bilotti, Maiorino

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche in materia di processo penale a carico di imputati minorenni)

          1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 18-bis, comma 1, le parole: «a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a quattro anni»;

          b) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1. al comma 1, primo periodo la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «nove»;

          2. al comma 1, secondo periodo sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 5»;

          3. al comma 3 le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «della metà» e le parole: «della metà» sono sostituite dalle seguenti: «di due terzi».

6.0.200 (già 6.0.4)

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti, Maiorino

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche in materia di colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente)

          1. All'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

          "3-bis) In deroga a quanto previsto dal comma 3, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con la quale stabilmente convive, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e i precedenti disciplinari. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata una spesa pari ad euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

          3-ter) I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.

          3-quater) Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza.".

          2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 37, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, della legge 26 luglio 1975 n. 354»;

          b) all'articolo 61, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quanto stabilito dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater del medesimo articolo».

          3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

          4. Per far fronte alle finalità di cui al comma 1, pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

6.0.6

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)

       1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «I detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».

       2. Al fine di garantire il diritto alle visite affettive di cui al precedente comma in tutti gli istituti penitenziari presenti nel territorio nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri:

          a) all'articolo 37:

          1) al comma 5, prevedere che per i detenuti con figli minori di quattordici anni i colloqui devono svolgersi in locali distinti, dotati preferibilmente di spazi all'aperto e con possibilità di attività ludiche e ricreative, a sostegno dell'infanzia e dell'accoglienza dei minori;

          2) al comma 8, sopprimere il secondo periodo;

          3) al comma 9, innalzare l'età della prole da dieci a quattordici anni e prevedere che i colloqui si svolgano in locali distinti, adeguatamente allestiti, preferibilmente con un'area verde attrezzata, dotati di spazi all'aperto, con possibilità di consumazione di un pasto;

          4) dopo il comma 13, prevedere che ferme restando le modalità previste dall'articolo 18, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per le persone ammesse ai colloqui, sia consentito ai detenuti e agli internati effettuare una volta al mese, con priorità per le famiglie con i figli minori di quattordici anni, nei giorni festivi, un colloquio di durata non inferiore a tre ore, in locali appositi o all'aperto, per consumare un pasto o effettuare un'attività all'aperto con i propri figli e familiari;

          b) all'articolo 39:

          1) al comma 2, prevedere il riferimento alla corrispondenza telefonica quotidiana e sopprimere il riferimento a una volta alla settimana e il secondo periodo;

          2) al comma 6, innalzare la durata massima di ciascuna conversazione telefonica a venti minuti;

          c) all'articolo 61, comma 2, promuovere progetti interistituzionali e protocolli d'intesa volti alla creazione di «sportelli della famiglia» per il ripristino e il rinforzo delle funzioni genitoriali e il superamento delle situazioni di disagio familiare.»

6.0.7

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)

  • All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

         "Ai detenuti e agli internati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime previsto dall'art. 41 bis, co. II O.P., sono consentiti incontri periodici di durata non inferiore alle 6 ore consecutive e non superiori alle 24 ore con il coniuge, con la parte dell'unione civile, con il convivente e con persone legate da continuativi rapporti affettivi desumibili anche dai colloqui e dalla corrispondenza, senza controllo visivo e auditivo, in locali idonei a consentire relazioni intime. L'autorizzazione agli incontri è concessa dal direttore, su richiesta dell'interessato, acquisite le necessarie informazioni e, per gli imputati, il nulla osta del giudice individuato ai sensi dell'art. 11 c. II. È data la precedenza a coloro che non possono coltivare la relazione affettiva in ambiente esterno. Possono autorizzarsi incontri con frequenza ravvicinata per coloro che, a causa della distanza o delle condizioni soggettive della persona a loro affettivamente legata, non possano fruirne con cadenza regolare. L'autorizzazione è negata quando l'interessato ha tenuto una condotta tale da far temere comportamenti prevaricatori o violenti ovvero quando sussistono elementi concreti per ritenere che la richiesta abbia finalità diverse dal coltivare le relazioni affettive. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari, con percorsi dedicati ed esterni alle sezioni, senza controlli visivi e auditivi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vi­gore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a introdurre le modalità attuative per garantire il rispetto del diritto all'affettività e alla sessualità dei detenuti e degli internati.".»

6.0.10

Bilotti, Lopreiato

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di colloqui telefonici)

          1. All'articolo 39 del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 le parole: «una volta alla settimana» sono sostituite dalle seguenti: «sei volte al mese» e le parole: «due al mese» sono sostituite dalle seguenti: «quattro al mese»;

          b) il comma 3 è soppresso;

          c) al comma 6 le parole: «di dieci minuti» sono sostituite dalle seguenti: «di quindici minuti»

          2. I colloqui previsti dall'articolo 18, comma 6, della legge 26 giugno 1975, n.354, possono essere autorizzati oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n.230 del 2000.».

6.0.11

Bilotti, Lopreiato

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di colloqui telefonici)

          1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2-quinquies del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,».

          2. All'articolo 2-quinquies, comma 1, terzo periodo, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354» sono inserite le seguenti: «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto,».».

6.0.13

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112)

      1. All'articolo 6 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, il comma 1 è sostituito con il seguente:

        "1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, le modifiche necessarie a garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, anche me­diante i seguenti interventi:

          a) all'articolo 39, prevedendo le modalità attraverso cui consentire ad ogni detenuto almeno una videochiamata al giorno per la durata massima di trenta minuti.

          b) all'articolo 61, comma 2 lettera a) secondo periodo, inserimento del riferimento all'articolo 39."»

6.0.201 (già 6.0.14)

Bilotti, Lopreiato

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di video-colloqui)

          1. Al fine di garantire la prosecuzione dei rapporti personali e familiari dei detenuti, nonché la sicurezza delle strutture attraverso il contenimento del rischio di introduzione dall'esterno di strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi, negli istituti penitenziari che, a seguito dei lavori infrastrutturali promossi dalla Direzione generale dei Sistemi Informativi Automatizzati, sono stati raggiunti dalla fibra ottica e che hanno effettuato gli interventi di implementazione della LAN, deve essere favorita, a cura delle Direzioni, la realizzazione di apposite salette che, attraverso la installazione di apparecchiature dedicate, possano consentire la realizzazione di una pluralità di video-colloqui, con il controllo visivo del Personale addetto alla vigilanza, il quale, da appositi schermi, potrà effettuare, contestualmente, le necessarie verifiche circa la correttezza della modalità di svolgimento degli stessi. Negli altri istituti penitenziari in attesa del completamento dei programmati interventi infrastrutturali di cui al periodo precedente, i video-colloqui potranno continuare a essere effettuati con le modalità già sperimentate, utilizzando gli apparecchi telefonici all'uopo messi a disposizione dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Tali forme di comunicazione possono essere autorizzate oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 500.000 euro per l'anno 2025 e 1 milione per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.0.24

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354)

    1. All'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1-bis le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"»

6.0.28

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

          1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in considerazione della situazione straordinaria di sovraffollamento carcerario e ferme le ulteriori disposizioni di cui all'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52.

          2. In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 luglio 2026, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.»

6.0.31

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione anticipata)

  1. All'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, il comma 1 è sostituito dal seguente:

      "1. Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare."».

6.0.35

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Liberazione anticipata speciale)

          1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

          2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° agosto 2024, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

          3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1° agosto 2024.

          4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.»

6.0.40

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza
e il reinserimento sociale dei detenuti)

     1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, dopo le parole: "persone detenute adulte" sono inserite le seguenti: "che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena,"».

6.0.41

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di sicurezza degli istituti penali per minorenni)

     1. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, al comma 1, dopo le parole: "Il direttore dell'istituto penale per i minorenni" sono inserite le seguenti: ", tenuto conto delle finalità rieducative ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto,".»

6.0.42

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifica dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria)

     1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1-bis le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;

          b) dopo il comma 1-bis) sono inseriti i seguenti: «1-ter) Nel caso in cui la durata minima del corso è stabilita in sei mesi il contingenti di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti per adulti devono, entro l'anno successivo all'assegnazione della prima sede, frequentare presso una scuola di formazione e aggiornamento, di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 , un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.;

          1-quater) La formazione sulla tutela dei diritti fondamentali non deve essere in nessun modo compressa e i contenuti didattici dovranno prevedere un focus relativo alle situazioni ad elevato livello di criticità attraverso l'acquisizione e l'utilizzo di tecniche di de-escalation finalizzate a depotenziare atteggiamenti violenti o aggressivi. I corsi devono, altresì, garantire un adeguato e continuo spazio di riflessione e confronto sulla prevenzione del rischio suicidario approfondendo le procedure da seguire e fornendo informazioni sanitarie psicologiche e trattamentali per le strategie di prevenzione.».»

6.0.202 (già 6.0.46)

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

          1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

          2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

          3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

          4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2025.».

          5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50.500.000 per l'anno 2025 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede, mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

6.0.203 (già 6.0.47)

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

          1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell'aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

          2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2025-2027» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

          3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

          4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede, mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

6.0.204 (già 6.0.53)

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento delle risorse per l'edilizia penitenziaria)

          1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l'adeguamento funzionale degli istituti penitenziari di adulti e minori è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.

          2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 2026 e 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».

6.0.205 (già 6.0.54)

Lopreiato, Bilotti, Maiorino

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Finanziamento degli ICATT e delle Se.A.T.T.)

          1. Al fine di dare compiuta attuazione a quanto disposto dall'articolo 96, commi 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, e di implementare le reti di presidi sanitari interni agli istituti penitenziari ed esterni adeguati ai bisogni di salute dei detenuti, per rendere concreta e puntuale la capacità complessiva del sistema istituzionale di presa in carico della persona detenuta, soprattutto quando affetta da stati patologici, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 volta alla creazione di "I.C.A.T.T." - Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti - e di "Se.A.T.T." - Sezioni Attenuate per il Trattamento dei Tossicodipendenti -.

          2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».

6.0.206 (già 6.0.55)

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Implementazione istituti di custodia attenuata per detenute madri)

          1. Al fine di realizzare in modo capillare sull'intero territorio nazionale ulteriori istituti a custodia attenuata per detenute madri e dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l'anno 2025 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri.

          2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 58,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.207 (già 6.0.57)

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Norme in materia di residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

          1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e` incrementata di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

          2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

6.0.208 (già 6.0.63)

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato a progetti volti al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati)

          1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza, ad iniziative educative, culturali e ricreative, dei detenuti, internati e delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 38 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.0.209 (già 6.0.64)

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

          1. Al fine di garantire la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

          2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

6.0.210 (già 6.0.68)

Maiorino, Lopreiato, Bilotti

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza)

          1. La dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementata di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare alle finalità di cui alla lettera d), comma 2, articolo 5, del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n.93.

          2. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 6 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.0.211 (già 6.0.69)

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)

          1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025.

          2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.0.212 (già 6.0.71)

Lopreiato, Bilotti, Aloisio, Pirondini

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)

      1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, nonché prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà e facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

      2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

          a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

          b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

          c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

          d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.

      4. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

6.0.213 (già 6.0.72)

Pirondini, Bilotti, Lopreiato

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari)

          1. Allo scopo di promuovere la salute e il benessere psico-fisico, facilitando il recupero dei detenuti e minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali in area penale esterna attraverso lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, presso il Ministro per lo Sport e i Giovani, è istituito un fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari per adulti, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

          2. Per la progettazione e la costruzione dei relativi impianti è competente il Dipartimento per lo Sport, realizzato da Sport e Salute in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.

          3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

6.0.79

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Improponibile

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

«Art. 6-bis

(Oggetto)

          1.Il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare in servizio di ordine pubblico, nonché durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

Art. 6-ter.

(Disposizioni in materia di codici di identificazione alfanumerici)

          1. Al fine di consentire l'identificazione del personale di cui all'articolo 21-bis, ogni operatore è dotato di un codice individuale identificativo alfanumerico.

          2. Il codice di cui al comma 1 è composto da due lettere e tre numeri ed è impresso su un materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 10 metri e in condizioni di scarsa illuminazione.

          3. Il codice di cui al comma 1 è riportato sulla parte frontale, sui due lati e sulla parte posteriore del casco di protezione in dotazione a ogni operatore. Il medesimo codice deve essere presente anche sull'uniforme di servizio, sia sul petto che sul dorso, nonché sul corpetto protettivo.

          4. È fatto divieto di utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.

          5. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il codice.

          6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del registro di cui al comma 5.

Art. 6-quater

(Disposizioni in materia di microtelecamere)

          1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impiegato nei servizi di cui all'articolo 1 sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate «bodycam», per la ripresa di quanto avviene in tutti i servizi di ordine pubblico in cui l'operatore viene impiegato, fermo restando il divieto di utilizzarle a scopi di identificazione univoca o di riconoscimento facciale, in assenza di notizia di reato.

          2. Le bodycam sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia per la durata di tutto il servizio. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le registrazioni ai tecnici preposti, che provvedono al loro salvataggio su appositi supporti informatici.

          3. Le registrazioni effettuate dalle bodycam sono conservate per ventiquattro mesi al termine dei quali, qualora non si ravvisi notizia di reato, sono automaticamente cancellate. All'atto della iscrizione della notizia di reato il pubblico ministero acquisisce immediatamente i video relativi agli operatori e alle operazioni cui il fatto si riferisce.

Art. 6-quinquies

(Sanzioni amministrative in caso di violazioni)

          1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 21-bis e 21-ter, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

          2. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 21-bis e 21-ter, la struttura periferica dell'autorità in cui è incardinato l'operatore è sottoposta a immediata ispezione da parte del Ministero competente, al fine di verificare il grado di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e l'uso che viene fatto delle dotazioni previste dalla medesima legge. I risultati dell'ispezione sono trasmessi immediatamente alla Commissione giustizia di Camera e Senato.

Art. 6-sexies

(Copertura finanziaria)

          1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

6.0.80

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di identificazione delle forze dell'ordine)

          1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto ad indossare l'uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.

          2. Il casco di protezione indossato dal personale delle forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

          3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.

          4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore.

          5. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, oppure equipaggiamento d'ordinanza modificato.

          6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è aumentata nei casi previsti dal comma 5.»

6.0.81

Lopreiato, Bilotti

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

 (Modifiche all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

          1. All'articolo 73, comma 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a quattro anni».».

6.0.82

Lopreiato, Bilotti, Maiorino

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche al codice della strada in materia di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti)

      1. All'articolo 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «Chiunque guida» sono inserite le seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica»;

          b) al comma 1-bis, dopo le parole: «Se il conducente» sono inserite le seguenti: «in stato di alterazione psico-fisica»;

          c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Guida in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti».»

6.0.83

Lopreiato, Bilotti

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni in materia di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa)

          1. All'articolo 60, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo le parole: «all'articolo 59, comma 9» sono  inserite le seguenti: «o al possesso dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati di cui agli articoli 4, 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 44, rilasciato da un'Associazione Professionale di categoria iscritta al Ministero delle imprese e del made in Italy da almeno cinque anni e che da almeno due anni abbia attivo un protocollo di intesa a valenza riparativa sottoscritto con i servizi minorili della giustizia o gli uffici di esecuzione penale esterna».»

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 7.

(Disposizioni urgenti in materia di procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-bis, comma 1, dopo le parole « fattibilità tecnica » sono inserite le seguenti: « , ivi inclusa quella operativa, »;

b) all'articolo 276, comma 1-ter, dopo le parole « in caso di manomissione » sono inserite le seguenti: « ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento »;

c) all'articolo 282-bis, comma 6, quarto periodo, dopo le parole « non fattibilità tecnica » sono inserite le seguenti: « , ivi inclusa quella operativa, »;

d) all'articolo 282-ter, comma 1, quarto periodo, dopo le parole « non fattibilità tecnica » sono inserite le seguenti: « , ivi inclusa quella operativa, ».

2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 97-bis è inserito il seguente:

« Art. 97-ter (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice). - 1. Quando svolge l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice, preliminare alla prescrizione delle particolari modalità di controllo da parte del giudice, la polizia giudiziaria, anche coadiuvata da operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, verifica senza ritardo e comunque entro quarantotto ore l'attivabilità, l'operatività e la funzionalità dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici negli specifici casi e contesti applicativi, analizzando le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

2. La polizia giudiziaria trasmette, senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore all'autorità giudiziaria che procede, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalità di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi. »

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

7.1

Bilotti, Lopreiato

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

        «a) all'articolo 275-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) dopo le parole: «fattibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusa quella operativa»;

          2) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, su richiesta della persona offesa o del suo difensore, previa verifica della fattibilità tecnica, dispone la possibilità di informare tempestivamente la persona offesa, attraverso strumenti idonei, della posizione o degli spostamenti dell'indagato o imputato, al fine di tutelarne la sicurezza e l'incolumità personale».»

7.2

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: "fattibilità tecnica" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusa quella operativa";

          b) dopo le parole: "In caso di manomissione" sono inserite le seguenti: "ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento"».

7.5

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Al comma 2, sostituire il capoverso «Art. 97-ter» con il seguente:

          «Art. 97-ter - (Modalità di accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle particolari modalità di controllo di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice).

          1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e col Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite:

          a) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 282 -bis e 282 -ter del codice, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;

          b) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

          c)le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, in particolare quando previsto dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice, ivi compresa l'illustrazione all'imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

          d) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che vigilanza.

          2. Nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegue immediatamente la misura cautelare ai sensi dell'articolo 293, comma 3, del codice; successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore verifica la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, attestandola con rapporto, e applica il dispositivo.

          3. La polizia giudiziaria, qualora accerti la non fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, lo comunica con rapporto immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

          4. Nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice la polizia giudiziaria procede, con le modalità di cui al decreto del comma 1, alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede per l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.»

7.6

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Respinto

Al comma 2, capoverso «Art. 97-ter» sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti: «1. Nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice, la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegue immediatamente la misura cautelare ai sensi dell'articolo 293, comma 3, del codice. Successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, verifica la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici e applica il dispositivo. La polizia giudiziaria, qualora accerti la non fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, lo comunica immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.

          2. Nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice, la polizia giudiziaria procede alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede per l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi.».

7.200 (già 7.10)

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) al capoverso «Art.97-ter», dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. L'accertamento di cui al comma 1, è affidato prioritariamente alla Polizia Penitenziaria.»;

          b) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti: «2-bis. Al fine di adeguare l'organico alle accresciute competenze in materia di accertamenti della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° febbraio 2025, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

          2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata una spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

          2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-ter pari a euro 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

7.11

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

          «2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e col Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono stabilite:

          1) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;

          2) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

          3) le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, ivi compresa l'illustrazione all'imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

          4) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che vigilanza.

          2-ter. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese.».

7.201 (già 7.12)

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti: «2-bis. Anche al fine di adeguare l'organico alle accresciute competenze in materia di accertamenti della fattibilità operativa di cui agli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° febbraio 2025, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivisi: 600 nella Polizia di Stato, 400 nell'Arma dei carabinieri e 300 nel Corpo della Guardia di finanza.

          2-ter. Alle assunzioni di cui al comma 2-bis, pari a 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, fatta eccezione per il gasolio agricolo e per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, dei sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, individuati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy.».

G7.200

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

V. testo 2

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia, A.S. 1315-A;

     premesso che:

          la Corte costituzionale, con la sentenza n. 173 del 2024, ha sottolineato come il braccialetto elettronico sia un importante dispositivo funzionale alla tutela delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere, e che la distanza minima di 500 metri corrisponde alla finalità pratica del tracciamento di prossimità, ovvero quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla persona minacciata per trovare sicuro riparo e alle forze dell'ordine per intervenire in soccorso. Secondo il giudice delle leggi, infatti, «Ad un sacrificio relativamente sostenibile per l'indagato si contrappone l'impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall'imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue»;

          negli ultimi mesi si sono rilevate plurime criticità relative ai braccialetti antistalking che assumono rilievo per il loro preoccupante incremento;

          a quanto detto si aggiunga come il numero di 1.200 apparecchi mensili sia insufficiente e i tempi di attesa, anche di 30 giorni, incompatibili con l'importanza dell'applicazione tempestiva per il rischio per la parte offesa in quanto la misura del divieto di avvicinamento è operativa immediatamente ma manca il controllo,

     impegna il Governo:

          ad introdurre una puntuale ed aggiornata disciplina che tenga conto delle criticità emerse, prevedendo:

          a) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis , 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, analizzando, anche negli specifici casi e contesti applicativi, le caratteristiche dei luoghi, le distanze, la copertura di rete, la qualità della connessione e i tempi di trasmissione dei segnali elettronici del luogo o dell'area di installazione, la gestione dei predetti mezzi o strumenti e ogni altra circostanza rilevante in concreto ai fini della valutazione dell'efficacia del controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato;

          b) le modalità di verifica periodica, con cadenza almeno mensile, della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

          c) le modalità di applicazione degli strumenti elettronici di controllo, ivi compresa l'illustrazione all'imputato e alla persona offesa delle modalità di funzionamento dei dispositivi da parte di personale specificamente formato sulla violenza nei confronti delle donne e domestica, con consegna di apposite istruzioni;

          d) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che le istruzioni operative per gli interventi di competenza della polizia giudiziaria delegata per la vigilanza;

          e) che nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale la polizia giudiziaria, acquisito il consenso dell'imputato all'applicazione dello strumento elettronico di controllo, esegua immediatamente la misura cautelare ai sensi dell'articolo 293, comma 3, del medesimo codice. Successivamente, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, verifichi la fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, coadiuvata dagli operatori della società incaricata di fornire i relativi servizi elettronici o tecnici, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede al fine dell'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi;

          f) che nei casi previsti dagli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale la polizia giudiziaria proceda alla verifica della persistente fattibilità tecnica, anche operativa, comunicandola immediatamente al pubblico ministero e al giudice che procede per l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi;

          g) la presentazione semestrale al Parlamento da parte del Ministro dell'interno di una relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese.

G7.200 (testo 2)

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Cucchi (*), Scalfarotto (*)

Accolto

Il Senato,

          in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante misure urgenti in materia di giustizia, A.S. 1315-A;

     premesso che:

          la Corte costituzionale, con la sentenza n. 173 del 2024, ha sottolineato come il braccialetto elettronico sia un importante dispositivo funzionale alla tutela delle persone vulnerabili rispetto ai reati di genere, e che la distanza minima di 500 metri corrisponde alla finalità pratica del tracciamento di prossimità, ovvero quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla persona minacciata per trovare sicuro riparo e alle forze dell'ordine per intervenire in soccorso. Secondo il giudice delle leggi, infatti, «Ad un sacrificio relativamente sostenibile per l'indagato si contrappone l'impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall'imponderabile e non rara progressione dal reato-spia (tipicamente lo stalking) al delitto di sangue»;

          negli ultimi mesi si sono rilevate criticità relative ai braccialetti antistalking,

     impegna il Governo:

          ad emanare atti di indirizzo attuativi della disciplina in esame volti a prevedere:

          a) le modalità per l'accertamento della fattibilità tecnica, ivi inclusa quella operativa, di cui agli articoli 275-bis , 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale, precisando gli ambiti di competenza della polizia giudiziaria e le attività di supporto tecnico del personale della società incaricata di fornire i servizi relativi ai braccialetti elettronici;

          b) le modalità di verifica periodica della fattibilità tecnica, ivi compresa quella operativa, tenuto conto anche del concreto funzionamento degli strumenti elettronici di controllo;

          c) le modalità di informazione delle persone interessate dal provvedimento sui comportamenti da tenere per garantire il corretto funzionamento e l'efficacia dei dispositivi anche mediante la consegna di adeguate istruzioni;

          d) le modalità di rilevazione e gestione degli allarmi generati dai dispositivi elettronici di controllo, anche attraverso un unico centro elettronico di monitoraggio nazionale, oltre che le istruzioni operative per gli interventi di competenza della polizia giudiziaria delegata per la vigilanza;

          e) la presentazione semestrale al Parlamento da parte del Ministro dell'interno e del Ministero della giustizia di una relazione congiunta sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.0.1

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche all'articolo 66 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

          1. All'articolo 66, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Nelle ipotesi di cui al comma 1, limitatamente ai casi di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della pena sostitutiva e ordinare l'accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione resta valido fino all'udienza in camera di consiglio di cui al terzo comma.».

7.0.2

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istruzioni sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159)

          1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Interno pubblica con proprio provvedimento le istruzioni operative centrali sulle modalità di installazione e di verifica della fattibilità tecnica degli strumenti elettronici previsti dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159; sulle modalità di gestione degli allarmi; sulle modalità di segnalazione degli allarmi generati e dell'eventuale sopravvenuta non fattibilità tecnica; sulle modalità di gestione dei malfunzionamenti tecnici; sulle istruzioni da impartire da personale con competenza specifica in materia di violenza ai danni delle donne e domestica, all'indagato, all'imputato e persona offesa su come gestire e manutenere gli apparati.»

7.0.3

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159)

          1. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento, ogni sei mesi, una relazione sull'applicazione dello strumento elettronico previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159, con specifico riferimento alla efficace tutela delle persone offese.»

7.0.4

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Incremento della disponibilità degli strumenti elettronici previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159)

          1. Al fine di ovviare alle carenze di disponibilità degli strumenti elettronici previsto dagli articoli 275-bis, 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale e dall'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, numero 159 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2025 e 10 milioni di euro per il 2026.

          2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

7.0.200 (già 7.0.5)

Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni relative all'Osservatorio sul Fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica)

          1. All'Osservatorio sul Fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito con Decreto Ministeriale del 12 aprile 2022, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:

          a) raccolta dei dati in merito all'esito dei procedimenti giudiziari per i delitti indicati all'articolo 1 della legge 19 luglio 2019, n.69, catalogando i vari provvedimenti conclusivi delle diverse fasi e gradi del procedimento;

          b) promozione della raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle donne vittime dei su indicati delitti, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

          c) monitoraggio dell'evoluzione degli esiti dei giudizi, anche in relazione alle evidenze sociali del fenomeno della violenza di genere, al fine di offrire uno strumento di analisi e di supporto al Parlamento per la predisposizione di eventuali proposte legislative.

          2. Al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle ulteriori funzioni attribuite all'Osservatorio di cui al comma 189-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

          3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

7.0.10

Scalfarotto, Fregolent

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113)

     1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, il comma 3 è abrogato.»

7.0.201 (già 7.0.6)

Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)

          1. Ai fini di dare concreta attuazione all'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, e` autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente articolo sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.

          2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 8.

(Norma di interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136)

1. Il comma 4 dell'articolo 56 del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati.

EMENDAMENTI

8.1

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ai procedimenti di esdebitazione», inserire le seguenti: «, ai piani attestati di risanamento, alle procedure di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa, alle procedure di amministrazione straordinaria».

8.0.800/200

Musolino

Ritirato

All'emendamento 8.0.800, capoverso «Art. 8-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa concessione di un termine di 60 giorni per il deposito di memorie integrative del medesimo ricorso».

8.0.800

Il Governo

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di decisione accelerata dei ricorsi per cassazione inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati)

          1. In deroga all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 2024, n. 164, l'articolo 380-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 3, comma 4, lettera n), del predetto decreto legislativo, si applica anche ai procedimenti introdotti prima del 28 febbraio 2023.

          2. Le richieste di decisione depositate ai sensi del secondo comma dell'articolo 380-bis del codice di procedura civile, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2024 e quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono esaminate anche in mancanza della nuova procura speciale prevista dal secondo comma dell'articolo 380-bis del codice di procedura civile, nel testo introdotto dall'articolo 3, comma 28, lettera g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, vigente fino al 25 novembre 2024.»

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 9.

(Misure in materia di copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità)

1. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « dell'articolo 168-bis del codice penale » sono inserite le seguenti: « nonché in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a euro 43.650 per l'anno 2024 e a euro 523.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

EMENDAMENTI

9.0.200 (già 9.0.2)

Maiorino, Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di congedo per le lavoratrici dipendenti e autonome vittime di violenza di genere)

          1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

          b) al comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

          2. All'articolo 1, comma 241, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

          3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massino di 20 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.201 (già 9.0.3)

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis

(Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti)

     1. All'articolo 3, della Legge 22 giugno 2000 n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole: «settecento euro» sono sostituite dalle seguenti: «ottocentocinquanta euro»;

          b) al comma 2 le parole: «trecentocinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «quattrocentocinquanta».

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

     3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massino di 2 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

ARTICOLI 10 E 11 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Articolo 10.

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 9, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci (404)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Modifica all'articolo 573 e abrogazione degli articoli 574 e 574-bis del codice penale)

1. All'articolo 573 del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di compiere atti sessuali.

Se il fatto è commesso conducendo o trattenendo il minore all'estero si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni ».

2. Gli articoli 574 e 574-bis del codice penale sono abrogati.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.100

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 573 e abrogazione degli articoli 574 e 574-bis del codice penale)

    1. All'articolo 573 del codice penale, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

          "Se il fatto è commesso conducendo o trattenendo il minore all'estero si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

          La pena è aumentata se i fatti di cui al presente articolo sono commessi al fine di compiere atti sessuali."».

1.101

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Respinto

Sopprimere il comma 1.

1.102

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Gli articoli» inserire la seguente: «573,».

G1.100

Scalfarotto

Respinto

Il Senato,

     premesso che:

          l'Atto Senato n. 404  avente ad oggetto disposizioni in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci dispone all'articolo 1 l'abrogazione degli articoli 574 e 574-bis del codice penale mentre all'articolo 2 introduce nel codice penale il nuovo articolo 605-bis, il quale punisce il reato di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci;

          il fenomeno della sottrazione internazionale dei minori, evento traumatico non solo per il minore ma per tutte le parti coinvolte, è indubbiamente un fenomeno in crescita che richiede l'attenzione del legislatore: tuttavia criminalizzare e punire il fatto compiuto, non solo non aiuta a riportare indietro il minore e a ricucire il rapporto tra il minore e i suoi genitori, ma anzi rischia di comprometterne definitivamente le relazioni con i genitori e il suo stesso sviluppo emotivo;

          la Convenzione dell'Aja del 1980 sulla sottrazione internazionale di minori, convenzione di grande successo oggi in vigore tra 105 Stati, obbliga lo Stato di 'rifugio' - ovvero quello in cui il genitore sottraente ha condotto il minore - a ordinare l'immediato ritorno del minore nello Stato di sua residenza, salvo che dal ritorno non derivi un rischio grave per la sicurezza fisica o psichica del minore;

          il meccanismo convenzionale oggi in vigore sul piano internazionale infatti è funzionale a realizzare nel più breve tempo possibile il ritorno del minore allo Stato di sua residenza e tale meccanismo sarebbe pregiudicato dall'applicazione della norma penale: la legge può invece realizzare il suo obiettivo deterrente quando non vi sia altro strumento di cooperazione internazionale che realizzi una deterrenza e riparazione dell'illecito,

     impegna il Governo:

          a prevedere che il presente disegno di legge si applichi esclusivamente nei casi non coperti dalla Convenzione dell'Aja del 1980, ratificata con la legge 15 gennaio 1994 n. 64 e a prevedere l'applicazione della sospensione con messa alla prova di cui all'art 464-bis codice di procedura penale nel caso di sottrazione e/o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Introduzione degli articoli 605-bis e 605-ter del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci)

1. Dopo l'articolo 605 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« Art. 605-bis. - (Sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore degli anni quattordici o un incapace al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore o a chiunque ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela di questi, con la reclusione da due a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore degli anni quattordici al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà di questi ultimi, impedendo in tutto o in parte l'esercizio della responsabilità genitoriale ovvero l'esercizio di poteri analoghi da parte dell'affidatario, è punito, a querela degli stessi, con la reclusione da tre a sei anni.

A chiunque commette i fatti di cui al primo e al secondo comma in danno di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il suo consenso, si applicano le pene ivi rispettivamente previste.

La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi se il reo si adopera prima del giudizio efficacemente affinché il minore possa rientrare nel territorio dello Stato.

Se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi da colui che esercita la responsabilità genitoriale sul minore, il giudice può disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

Art. 605-ter. - (Particolare tenuità) - Se i fatti previsti dall'articolo 605-bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite in misura non eccedente i due terzi ».

EMENDAMENTI

2.100

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Disposizioni in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di minorenni o persone incapaci)

    1. Dopo l'articolo 605 del codice penale, sono inseriti i seguenti:

          "Art. 605-bis. - (Sottrazione consensuale di minorenni) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela degli stessi, con la reclusione da sei mesi a due anni e sei mesi.

          La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di compiere atti sessuali.

          Art. 605-ter. - (Sottrazione di minorenni e persone incapaci) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore o a chi ne abbia vigilanza o la custodia, ovvero lo trattiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela degli stessi, con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

          Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o trattiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso.

          Art. 605-quater. - (Sottrazione e mantenimento di minorenni e persone incapaci all'estero) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore, o un infermo di mente, al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà dei medesimi, impedendo in tutto o in parte al genitore l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito, a querela degli stessi, con la reclusione da due a cinque anni.

          Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

          Art. 605-quinquies. - (Ravvedimento operoso) - Le pene previste per i delitti di cui agli articoli 605-bis, 605-ter e 605-quater, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera affinché vi sia il ricongiungimento del minore con taluno dei soggetti di cui ai citati articoli, ovvero si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori.

          Art. 605-sexies. - (Sanzioni accessorie) - Se i fatti di cui agli articoli 605-ter e 605-quater sono commessi da colui che esercita la responsabilità genitoriale sul minore il giudice può disporre la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale."».

2.10 (testo 2)

Scalfarotto

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 605-bis», al primo comma premettere le seguenti parole: «Salvo i casi in cui si applica la Convenzione dell'Aja del 1980, ratificata con la legge 15 gennaio 1994 n. 64, e».

2.101

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 605-bis», apportare le seguenti modificazioni:

      a) al primo comma sostituire le parole: «da due a cinque anni» con le seguenti: «da uno a quattro»;

      b) al secondo comma sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».

2.102

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 605-bis» apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma sostituire le parole: «da due a cinque anni» con le seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni»;

          b) al secondo comma sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».

2.103

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, capoverso «Art. 605-bis», secondo comma, sostituire le parole: «da tre a sei anni» con le seguenti: «da due a cinque anni»;

          b) dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 266 del codice di procedura penale, comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente: "f-sexies) delitto previsto dall'articolo 605-bis del codice penale, primo e secondo comma."».

2.23 (testo 2)

Scalfarotto

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 605-bis», al primo comma, dopo il primo periodo inserire, in fine, il seguente: «E' disposta in ogni caso la sospensione con messa alla prova di cui all'articolo 464-bis del codice di procedura penale».

2.104

Lopreiato, Scarpinato, Bilotti

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 605-bis», secondo comma, dopo le parole: «minore degli anni quattordici» inserire le seguenti: «, o un infermo di mente,».

2.105

Lopreiato, Bazoli, Cucchi, Scalfarotto

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 605-bis», sostituire il quarto comma con il seguente: «La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui l'autore del reato si adoperi efficacemente o favorisca il ritorno del minore.».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1315 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.0.2, 3.0.3, 4.0.200 (già 4.0.1), 6.1, 6.2, 6.4, 6.17, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.0.200 (già 6.0.4), 6.0.6, 6.0.7, 6.0.11, 6.0.13, 6.0.201 (già 6.0.14), 6.0.42, 6.0.202 (già 6.0.46), 6.0.203 (già 6.0.47), 6,0.204 (già 6.0.53), 6.0.205 (già 6.0.54), 6.0.206 (già 6.0.55), 6.0.207 (già. 6.0.57), 6.0.208 (già 6.0.63), 6.0.209 (già 6.0.64), 6.0.210 (già 6.0.68), 6.0.211 (già 6.0.69), 6.0.212 (già 6.0.71), 6.0.213 (già 6.0.72), 6.0.79, 6.0.80, 7.1, 7.5, 7.6, 7.200 (già 7.10), 7.201 (già 7.12), 7.11, 7.0.4, 7.0.200 (già 7.0.5), 7.0.201 (già 7.0.6), 9.0.200 (già 9.0.2) e 9.0.201 (già 9.0.3).

Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 404 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 404:

sull'emendamento 2.101, il senatore Guidi avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Camusso, Castelli, Cattaneo, De Poli, De Rosa, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Pera, Rando, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto e Unterberger.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Nave Luigi, Mazzella Orfeo, Di Girolamo Gabriella, Naturale Gisella, Lorefice Pietro, Castellone Maria Domenica, Sironi Elena, Aloisio Vincenza, Gaudiano Felicia, Guidolin Barbara, Damante Concetta, Lopreiato Ada, Bevilacqua Dolores, Marton Bruno, Floridia Barbara, Bilotti Anna, Cataldi Roberto, Croatti Marco

Norme in materia di verifiche periodiche di macchine e impianti elettrici nei settori sanitario, ambientale e in luoghi con rischio di esplosione, e disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro (1347)

(presentato in data 15/01/2025);

senatrice Gelmini Mariastella

Disposizioni in materia di turno annuale e ordinario per le elezioni comunali, provinciali, regionali e i referendum (1348)

(presentato in data 15/01/2025);

senatori Sironi Elena, Pirro Elisa, Patuanelli Stefano, Mazzella Orfeo, Cataldi Roberto, Lorefice Pietro, Gaudiano Felicia, Aloisio Vincenza, Pirondini Luca, Turco Mario, Di Girolamo Gabriella, Marton Bruno, Naturale Gisella, Bilotti Anna, Lopreiato Ada, Bevilacqua Dolores, Nave Luigi, Damante Concetta

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate dalle singole regioni e province autonome per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (1349)

(presentato in data 15/01/2025);

senatori Minasi Tilde, Cantalamessa Gianluca

Modifiche agli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, in recepimento dei più recenti orientamenti del Consiglio di Stato (1350)

(presentato in data 15/01/2025).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 10 gennaio 2025, ha trasmesso il documento approvato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nella seduta dell'8 gennaio 2025, concernente la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (COM(2023) 787 final) (Doc. XVIII, n. 22) (Atto n. 629).

Detto documento è depositato presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli Onorevoli senatori.

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2025, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione indiretta, da parte di una società controllata da fondi e/o veicoli di investimento gestiti da Elliott Investment Management L.P., di una partecipazione del 24,94%, in Ephios Holdco S.à.r.l., che controlla indirettamente Synlab AG.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 633).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 14 gennaio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2025, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla costituzione, da parte di Prunus Europe AG, della società Prunus Italy S.r.l.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 632).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 gennaio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate dall'Austria ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2015/1535, in ordine alla notifica 2024/0560/IT, relativa al provvedimento recante lo "Schema di disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, rubricato "Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206" e riguardante l'introduzione nel Codice del Consumo dell'art. 15-bis (Misure di contrasto alle prassi commerciali di riporzionamento dei prodotti preconfezionati».

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 630).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 13 gennaio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate dalla Svezia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2015/1535, in ordine alla notifica 2024/0560/IT, relativa al provvedimento recante lo "Schema di disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, rubricato "Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206" e riguardante l'introduzione nel Codice del Consumo dell'art. 15-bis (Misure di contrasto alle prassi commerciali di riporzionamento dei prodotti preconfezionati».

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 631).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 15 gennaio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni d'inchiesta relative ai seguenti incidenti aerei:

incidente occorso all'elicottero Robinson R44 II, marche I-OLLI, in località Breuil-Cervinia (AO), in data 25 ottobre 2020 (Atto n. 634);

incidente occorso all'aliante Grob G103 Twin Astir, marche di immatricolazione I-IAVS, presso l'aeroporto di Verona Boscomantico, in data 1° maggio 2019 (Atto n. 635);

incidente occorso all'aeromobile Tecnam P2002S, marche di immatricolazione I-7731, in località Rubbiano di Solignano (PR), in data 2 marzo 2019 (Atto n. 636).

La predetta documentazione è trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 14 gennaio 2025, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, la relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi relativi all'adeguamento delle gallerie stradali della rete transeuropea, aggiornata al 30 giugno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XCIII, n. 2).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 gennaio 2025, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della deliberazione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 9 gennaio 2025, per la concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del signor Antonino Guccione, fotografo.

Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Con lettere in data 14 gennaio 2025, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Casabona (Crotone) e Pignataro Maggiore (Caserta).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazioni per affrontare gli ambiti comuni da migliorare risultanti dalla valutazione tematica Schengen del 2024 "Colmare le lacune nazionali: verso un efficace sistema di rimpatrio dell'UE attraverso soluzioni comuni e pratiche innovative" (COM(2024) 589 definitivo), alla 1a Commissione permanente e, per il parere, alla 4a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 15 gennaio 2025, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Doc. XV, n. 333);

di SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A., per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Doc. XV, n. 334);

dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA S.p.A.), per l'esercizio 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente (Doc. XV, n. 335);

della Scuola Archeologica Italiana di Atene (SAIA), per gli esercizi 2021 e 2022. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 336).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti. Deferimento

Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 3 gennaio 2025, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, la relazione concernente le operazioni riguardanti le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, riferita all'anno 2024.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Doc. CXL, n. 3).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Sironi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01586 della senatrice Naturale ed altri.

Interrogazioni

SENSI, ZAMPA, ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, ALFIERI, BASSO, D'ELIA, DELRIO, FINA, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MISIANI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, TAJANI, VALENTE - Al Ministro della salute. - Premesso che:

con decreto ministeriale 27 aprile 2023 è stato istituito il nuovo tavolo tecnico per la salute mentale con l'obiettivo specifico di migliorare la qualità dei percorsi di prevenzione, trattamento e riabilitazione a favore delle persone con disagio psichico, in tutte le fasce di età, e i loro familiari, "attraverso una verifica della loro appropriatezza e congruenza, in collaborazione con le istituzioni, gli enti preposti, le società scientifiche, le agenzie regolatrici, le associazioni dei familiari, del volontariato e del terzo settore";

la tutela della salute mentale costituisce uno degli obiettivi primari del servizio sanitario nazionale e il fine principale di un moderno ed efficace sistema sanitario è quello di individuare metodologie e strumenti il più possibile efficienti al raggiungimento di tale scopo;

la corretta gestione dei disturbi mentali si traduce in una sostanziale riduzione dell'onere sociale ed economico che tali disturbi apportano a livello di sistema;

secondo quanto emerge dalla quarta edizione del "Mind health report", l'indagine condotta da IPSOS per AXA sui temi del benessere mentale in 16 Paesi del mondo e pubblicata nel 2024, in Italia, negli ultimi 12 mesi, il 28 per cento degli italiani ha sofferto di una qualche forma di malessere o disturbo mentale (percentuale in aumento di ben 6 punti rispetto allo scorso anno), il 14 per cento di ansia e il 12 per cento di depressione;

nel 2023, il 60 per cento degli italiani ha dichiarato di aver affrontato almeno una difficoltà personale, in particolare le donne e i giovani: un problema di consapevolezza che incide sulle scelte sia in termini di diagnosi che di cura;

nove italiani su dieci (l'88 per cento) valutano la propria condizione mentale come buona o media, mentre un quarto della popolazione italiana (il 26 per cento), ad esempio, manifesta sintomi riconducibili a depressione, ansia o stress in forma grave o molto grave;

rispetto al 2022, il numero di diagnosi effettuate da professionisti è in calo, mentre salgono significativamente le diagnosi fatte in autonomia o su internet (8 per cento in più);

sul fronte della gestione e della cura, il 44 per cento degli italiani ha scelto di autogestire disturbi relativi al benessere mentale, un trend in aumento di 7 punti rispetto al 2022 e più diffuso rispetto al resto del mondo (40 per cento). Un terzo degli italiani sospettati di soffrire di depressione, ansia o stress (33 per cento), inoltre, non ha visto un medico quest'anno;

in particolare, i dati emersi sulla salute mentale dei giovani nel periodo successivo alla pandemia hanno suscitato un allarme condiviso tra professionisti e istituzioni. Secondo l'UNICEF, oggi oltre 12 milioni di bambini e adolescenti nell'Unione europea soffrono di disturbi psichici. Secondo gli stessi dati, l'8 per cento dei giovani tra i 15 e i 19 anni ha sperimentato un episodio di ansia, mentre il 4 per cento ha vissuto un periodo di depressione;

a fronte di questi dati allarmanti il tavolo sta lavorando da oltre un anno e mezzo per rinnovare il piano di azione nazionale sulla salute mentale (PANSM) e creare, tra l'altro, nuove linee guida per la gestione della depressione con l'obiettivo di migliorare la qualità dei percorsi di prevenzione, trattamento e riabilitazione a favore delle persone con disagio psichico a livello nazionale;

a tutt'oggi, però, dopo oltre un anno e mezzo, non si hanno informazioni ufficiali e trasparenti circa le attività del tavolo che, a quanto è dato sapere, avrebbe svolto audizioni che, secondo dichiarazioni rese alla stampa dal ministro Schillaci lo scorso dicembre, dovrebbero portare alla presentazione del piano "entro i primi mesi del nuovo anno",

si chiede di sapere quali siano il percorso e gli esiti dell'analisi effettuata dal tavolo tecnico per la salute mentale istituto nel maggio 2023 e quando esattamente il piano di azione nazionale sulla salute mentale (PANSM) e le linee guida frutto di tale lavoro saranno rese pubbliche.

(3-01596)

MARTELLA - Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

la Peg Perego è una storica azienda italiana leader nel settore degli articoli per la puericoltura e per la prima infanzia, con particolare riguardo alla produzione di passeggini, seggioloni e giocattoli;

nel 2023, sulla base del report ISTAT del 21 ottobre 2024, le nascite della popolazione residente in Italia sono state 379.890, 13.000 in meno rispetto al 2022 (3,4 per cento in meno). Per ogni 1.000 residenti in Italia sono nati poco più di 6 bambini. Questa diminuzione, che comporta un nuovo superamento al ribasso del record di denatalità, si inserisce in un trend ormai di lungo corso. Rispetto al 2008, anno in cui il numero dei nati vivi superava le 576.000 unità, rappresentando il più alto valore dall'inizio degli anni duemila, si riscontra una perdita complessiva di 197.000 unità (34,1 per cento in meno). La sistematica riduzione rilevata in tale periodo è stata annualmente di circa 13.000 unità, corrispondente a un tasso di variazione medio annuo del 2,7 per mille. Il calo delle nascite prosegue anche nel 2024: in base ai dati provvisori relativi al periodo gennaio-luglio 2024 le nascite sono 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023;

il progressivo calo delle nascite, come evidenziato dai dati ISTAT, si riflette pesantemente sul fatturato delle aziende del settore degli articoli per la puericoltura e la prima infanzia, coinvolgendo a partire dal 2018 anche la Peg Perego con conseguente prospettato ridimensionamento della capacità produttiva;

considerato che:

la CGIL Lombardia già nel corso dell'estate 2024 aveva evidenziato l'intenzione della Peg Perego di procedere al taglio, nella sede brianzola, di 104 lavoratori su un totale di 263;

la Peg Perego ha un'importante sede operativa anche in Veneto, a San Donà di Piave. L'azienda, nel corso del 2024, in concertazione con le rappresentanze sociali, ha attivato il contratto di solidarietà per 130 dipendenti;

secondo fonti sindacali la previsione è che per l'imminente primavera siano previste in uscita circa 60 unità, pari al 46 per cento del totale dei dipendenti, e che per i restanti lavoratori non vi siano garanzie rispetto alle 40 ore settimanali di lavoro;

il personale in esubero della sede di San Donà di Piave risulta essere prevalentemente composto da lavoratrici, con qualifiche professionali non elevate, in taluni casi monoreddito e con figli o famiglia a carico;

ad oggi, alla luce anche della situazione dell'andamento in diminuzione delle nascite e dell'accresciuta concorrenza sul fronte delle vendite di articoli per la puericoltura e per la prima infanzia, non sembrano esservi le condizioni per un rilancio produttivo dello storico marchio anche per quanto riguarda la sede veneta,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda assumere il Governo per fronteggiare la situazione del settore degli articoli per la puericoltura e per la prima infanzia, duramente colpito dall'andamento delle nascite in costante diminuzione e che rischia di compromettere la continuità operativa di prestigiose e storiche aziende del settore come la Peg Perego;

se i Ministri in indirizzo intendano tempestivamente convocare un tavolo di confronto con i vertici dell'azienda e i sindacati per valutare le migliori soluzioni e gli strumenti più adatti per la prosecuzione delle attività e il rilancio produttivo della Peg Perego e la conseguente salvaguardia dei livelli occupazionali nella sede brianzola e in quella di San Donà di Piave.

(3-01597)

CASTELLONE - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

circa un anno fa, tramite il progetto europeo CERV ("Cittadini, uguaglianza, diritti e valori") della durata di 7 anni (2021-2027), che mira a sostenere e sviluppare società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive, fondate sullo Stato di diritto, le associazioni "Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica", "Eumans" e "Prossima democrazia" hanno organizzato, con il patrocinio del Comune di Milano e presso l'università Statale di Milano, un'assemblea civica estratta a sorte sulla genitorialità sociale;

l'assemblea ha visto la partecipazione di 152 cittadini e cittadine, di cui 7 provenienti da Paesi europei, per parlare di genitorialità non biologica, dunque adozioni, fecondazione assistita e status dei minori;

a seguito dell'assemblea i cittadini hanno votato delle raccomandazioni, grazie all'aiuto di esperti e la facilitazione di professionisti, al fine di sottoporre alle istituzioni proposte di riforma o di intervento nelle questioni oggetto dell'assemblea. Relativamente al tema delle adozioni, l'assemblea si è concentrata su determinati aspetti che ancora rappresentano delle criticità relativamente all'attuazione di norme già esistenti;

grazie al contributo di Monya Ferritti, presidente del coordinamento CARE, sono state infatti evidenziate alcune criticità. In particolare, il riferimento è alla legge n. 149 del 2001, che interviene nell'ordinamento giuridico a modificare la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, peraltro già innovata con la legge n. 476 del 1998, che istituisce la Commissione per le adozioni internazionali e gli enti autorizzati per le adozioni internazionali, adeguando la disciplina italiana al dettato della convenzione de L'Aja;

la novella del 2001 riguarda in particolare l'affidamento dei minori, l'adozione (i requisiti per l'adozione, la procedura per la dichiarazione di adottabilità, l'affidamento preadottivo, la dichiarazione di adozione), l'adozione in casi particolari e le modifiche al titolo VIII del libro I del codice civile;

il comma 1 dell'articolo 40 della legge n. 149 istituisce, presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili (BDA), nonché ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui all'articolo 44 della legge n. 184 del 1983, come sostituito dall'articolo 25 della legge n. 149 del 2001. Il comma 2 stabilisce che la banca dati sia resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e che debba essere aggiornata con cadenza trimestrale. Il comma 3 prevede che, con regolamento del Ministro della giustizia, siano disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati;

il funzionamento della BDA è regolamentato dai decreti del Ministero della giustizia 24 febbraio 2004, 14 luglio 2004 e 15 febbraio 2013;

la piena efficienza della BDA è stata condizionata dal completamento dei processi di informatizzazione dei tribunali per i minorenni, i quali consentono il caricamento automatico dei dati e la loro elaborazione ai fini previsti dalla legge n. 149 La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero ha ultimato, nell'ottobre 2016, le operazioni di diffusione a tutte le sedi dei tribunali per i minorenni del sistema informatico SIGMA;

a seguito dell'intesa raggiunta il 29 gennaio 2019 tra le articolazioni dipartimentali del Ministero corresponsabili del funzionamento della banca dati (ufficio di gabinetto del Ministro, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati e la Direzione generale di statistica), sono state avviate le operazioni di revisione dei parametri di censimento degli elementi procedurali acquisiti dalla BDA al fine di migliorarne la funzionalità;

per consentire la verifica, in sede di consultazione centralizzata, del numero effettivo di "minorenni adottabili", corredato dall'indicazione degli eventuali "bisogni speciali", e di "coppie o persone singole aspiranti all'adozione", è stato concordato di uniformare, su scala nazionale, i codici differenziati già applicati dai singoli tribunali nella catalogazione dei provvedimenti rilevanti, affinché i dati significativi di riferimento possano confluire nella banca dati secondo un metodo innovativo di estrazione ordinato per "soggetti" e non più per tipologia di provvedimento;

restano però da portare a compimento gli interventi, curati dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, di adeguamento del software della BDA al flusso dei dati archiviati nei registri informatici dei tribunali;

la normativa avrebbe dovuto stimolare azioni dirette a rendere maggiormente snelle e trasparenti le procedure in tema di adozione attraverso l'intensificazione della collaborazione interistituzionale e la creazione di un più ampio raccordo tra autorità giudiziaria, enti locali ed enti autorizzati (per le adozioni internazionali). Nella pratica, però, non sempre è dato sufficiente spazio al raccordo interistituzionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda fornire chiarimenti in merito allo stato di attuazione dell'articolo 40 della legge n. 149 del 2001, affinché la banca dati istituita sia resa operativa ovvero utilizzata da tutti i tribunali per i minorenni e che i dati contenuti possano essere elaborati per indirizzare le politiche dell'accoglienza dei bambini nei sistemi di protezione, con particolare attenzione ai bambini e alle bambine con bisogni speciali.

(3-01599)

POTENTI, ROMEO - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti è l'ufficio presente presso i tribunali ordinari italiani all'interno del quale prestano servizio, tra gli altri, gli ufficiali giudiziari. La struttura è competente per le notifiche e gli adempimenti procedurali previsti per l'esecuzione forzata e le notifiche relative ai protesti;

la grave carenza di organico presso gli UNEP sta pregiudicando il funzionamento di questi uffici e, di immediato riflesso, la garanzia di celerità di molte procedure giudiziarie. In particolare, per la figura dei funzionari l'ultimo concorso è stato bandito nel 2002, senza che da allora siano più state attuate delle assunzioni;

in particolare, cessazioni a vario titolo, tra cui pensionamenti, hanno costretto gli uffici a lavorare con punte di scoperto in organico di addirittura del 90 per cento, portando alcune corti di appello a ricorrere all'istituto dell'applicazione, misura temporanea e straordinaria,

si chiede di sapere di quali iniziative possa riferire il Ministro in indirizzo utili a mitigare le gravissime scoperture di organico esistenti negli uffici UNEP.

(3-01600)

NAVE, DI GIROLAMO, DAMANTE - Al Ministro per le disabilità. - Premesso che:

la disabilità è la condizione di chi, in seguito ad una o più menomazioni, ha ridotta capacità di interazione con l'ambiente sociale rispetto a ciò che è considerato la norma. La disabilità è, quindi, qualsiasi tipo di carenza, di perdita o di variazione inattesa a livello psicologico, fisiologico o anatomico;

quando questa carenza non viene sanata per mancanze della società, come spesso accade, qualsiasi soggetto con disabilità si ritrova con una condizione negativa cui la società lo costringe, non attuando le misure necessarie per consentirgli di vivere una vita piena;

considerato che:

il decreto legislativo recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato", approvato definitivamente il 15 aprile 2024, è entrato in vigore il 30 giugno 2024, ma le disposizioni sono tutte diventate efficaci a partire dal 10 gennaio 2025. Il decreto legislativo modifica diverse normative nazionali riguardanti la disabilità, le prestazioni sociali e normative per l'assistenza e l'integrazione sociale delle persone con disabilità;

un regime di semplificazione è stato previsto per le visite a cui, periodicamente, sono chiamati a sottoporsi i soggetti che beneficiano delle prestazioni assistenziali collegate all'invalidità civile, per la verifica della permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario di accertamento dell'invalidità civile. Al riguardo, si ricorda che, ad oggi, sulla base dell'articolo 29-ter del decreto-legge n. 76 del 2020 ("Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap") le commissioni mediche INPS preposte all'accertamento delle minorazioni civili sono autorizzate a redigere verbali, sia di prima istanza-aggravamento (là dove operano e sono attive le convenzioni con le Regioni) che di revisione, anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato unitamente alla produzione di documentazione sanitaria adeguata. Le commissioni INPS di accertamento valutano la documentazione sanitaria pervenuta e trasmessa dal cittadino e, nei casi in cui la ritengano non sufficiente per una valutazione obiettiva, l'interessato sarà convocato a visita diretta;

il legislatore delegato prevede ora l'eliminazione delle visite di revisione, cioè le visite che servono ad accertare proprio il mantenimento dei requisiti sanitari che danno diritto allo stato di invalido civile e alla fruizione dei benefici riconosciuti;

considerato, inoltre, che:

il decreto prevede un periodo di sperimentazione per tutto il 2025 durante il quale le disposizioni saranno applicate a campione per valutare l'efficacia delle nuove procedure di valutazione della disabilità;

doveva trattarsi, secondo il Ministro per le disabilità, testualmente "di una rivoluzione culturale e civile, che sviluppa un nuovo paradigma nella presa in carico della persona con disabilità, eliminando le estreme frammentazioni tra le prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali";

sempre secondo il Ministro per le disabilità, sia per le persone disabili che per le famiglie, umiliante sarebbe stato ancora sottoporsi alla valutazione della commissione medica dopo anni e con una disabilità accertata;

vi sono segnalazioni per cui le commissioni continuano a rinviare a visita, per diverse volte e anche di anno in anno, le persone disabili pur con patologie gravi e violando, non di rado, anche le disposizioni di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2007, che individua proprio voci relative (precisamente dodici) a condizioni patologiche per le quali non saranno più necessari esami di controllo e di verifica per continuare a usufruire del riconoscimento dello stato di invalidità, basando l'individuazione su due elementi: la gravità della condizione e l'impossibilità di miglioramento,

si chiede di sapere:

se e quali misure intenda adottare il Ministro in indirizzo per superare queste situazioni di criticità;

se e quali azioni di competenza stia mettendo in atto per assicurare adeguate risorse per rendere operativo il contenuto del decreto;

se ritenga opportuno incrementare il fondo per l'assegno di cura, le cui esigue risorse oggi obbligano a fare ricorso alla penosa distinzione tra disabili gravi e gravissimi prevedendo risorse, nemmeno sufficienti, solo per questi ultimi.

(3-01601)

BORGHI Enrico, RENZI, SCALFAROTTO, PAITA, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

l'azione del Ministero della giustizia continua, ad avviso degli interroganti, a certificare una profonda divergenza rispetto alle esternazioni assunte in passato dal Ministro in indirizzo, del tutto condivisibili sia a livello dottrinale che di pensiero, che però ha promosso azioni del tutto diverse rispetto a quanto professato prima di assumere l'incarico;

l'affermazione della necessità di una forte depenalizzazione all'interno dell'ordinamento penale ha ceduto il passo all'introduzione, in soli due anni, di 48 nuovi reati e svariati aumenti di pena per un totale di circa 417 anni reclusione in più nel nostro ordinamento, senza contare il "disegno di legge sicurezza", approvato in prima lettura e ora all'esame del Senato (AS 1236) che introduce decine di nuovi reati e aumenti di pena;

al netto della necessità di garantire la semplificazione dei processi, molti tribunali italiani, oggi, dopo appena qualche giorno dalla sua introduzione, hanno denunciato il malfunzionamento dell'applicazione informatica del Ministero per il processo penale telematico: a decorrere dal 1° gennaio 2025, infatti, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto ministeriale dicembre 2023, n. 217, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni (magistrati e personale amministrativo) ed esterni (difensori e periti) ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nelle fasi dell'udienza preliminare, dei riti speciali (giudizio immediato, abbreviato, patteggiamento e decreto penale di condanna) e del dibattimento;

il malfunzionamento ha costretto ben 84 tribunali a sospendere l'utilizzo dell'applicazione, al fine di evitare la paralisi dell'attività giudiziaria: organi di stampa riportano inoltre come l'investimento per la creazione e la gestione dell'applicazione sia pari a 25 milioni di euro, una cifra a giudizio degli interroganti spropositata visti i pessimi risultati raggiunti, uno spreco, visti i risultati, che certifica la totale noncuranza nella gestione delle attività ordinarie dei tribunali italiani;

per quanto riguarda il garantismo, la dignità del condannato e la riaffermazione dei principi liberali, nei giorni scorsi il Garante nazionale delle persone private della libertà, con dati aggiornati al 10 gennaio 2025, ha denunciato come nelle carceri italiane vi sono 61.852 detenuti, a fronte di 46.839 posti disponibili, rilevando come a livello nazionale l'indice di sovraffollamento è pari al 132,05 per cento: si conferma quindi, come era ampiamente pronosticabile, il "fallimento" del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, promosso dal Ministro, che non ha in minima parte risolto il problema del sovraffollamento carcerario, arrivato a un livello profondamente lesivo della dignità dei detenuti e fortemente in contrasto con i principi costituzionali di rieducazione del reo;

tra le promesse del Ministro non rispettate, una delle più significative riguarda il numero dei magistrati ordinari fuori ruolo, per il quali lo stesso Ministro aveva sostenuto in passato come fosse necessario portarne il numero a sole 20 unità: con rammarico si segnala come il decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, all'articolo 13, comma 1, lettera a), abbia abbassato il numero del magistrati ordinari fuori ruolo di sole 20 unità, passando da un totale di 200 a 180 magistrati, in totale discrepanza rispetto alla dichiarazioni fatte in precedenza, certificando il sostanziale fallimento dell'arresto delle "porte girevoli";

sul piano della responsabilità civile dei magistrati, al netto, anche qui, delle dichiarazioni del Ministro, non è stata adottata (né predisposta) alcuna riforma che porti a rendere i magistrati realmente responsabili per il danno cagionato a coloro che si sono rivolti, oppure abbiano subito, una funzione giurisdizionale palesemente illegittima o inefficiente. Dal 1991 al 2024, tra ingiusta detenzione ed errori giudiziari si contano poco meno di 65.000 casi, con un onere per lo Stato pari a circa 1,8 miliardi di euro di indennizzi: errori e patimenti della cui responsabilità i magistrati non sono mai chiamati a rispondere,

si chiede di sapere per quale ragione si verifichi quello che secondo gli interroganti costituisce un rapporto di totale incoerenza tra le dichiarazioni del Ministro in indirizzo e l'azione del suo dicastero.

(3-01602)

BAZOLI, BOCCIA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

secondo quanto rilevato dal report (con dati aggiornati al 10 gennaio 2025) del Garante nazionale delle persone private della libertà, l'indice di sovraffollamento carcerario nel nostro Paese è del 132,05 per cento;

i detenuti nelle carceri italiane sono 61.852, a fronte di 46.839 posti disponibili, con un divario di 4.473 posti rispetto alla capienza regolamentare di 51.312, legato, tra le altre cose, anche all'attuale inagibilità di diverse camere di pernottamento e, in alcuni casi, di intere sezioni detentive;

il sistema penitenziario del nostro Paese vive una gravissima crisi, aggravata ed esasperata dalla politica panpenalistica del Governo; il sovraffollamento, la mancanza di servizi essenziali, la carenza di personale, l'insufficienza e l'inadeguatezza delle strutture, le criticità nell'assistenza sanitaria rischiano di porre in discussione i diritti fondamentali della persona e di compromettere la funzione di reinserimento sociale che la Costituzione indica come coessenziale all'esecuzione delle pene;

il numero dei detenuti suicidi ha toccato nel solo 2024 il numero record di 89. Un'emergenza che coinvolge anche il personale della Polizia penitenziaria, che si trova a vivere e lavorare in un contesto drammatico che ha già procurato diversi suicidi tra gli stessi agenti;

inoltre, ad un comparto fragile, rispetto al quale servirebbero investimenti massicci, non sono arrivate risorse neanche in sede di legge di bilancio per il 2025, che anzi ha ulteriormente e gravemente disatteso qualunque aspettativa con il sostanziale disinvestimento nel sistema dell'esecuzione della pena;

è una manovra di finanza pubblica che non ha previsto alcuna misura relativa al comparto penitenziario, con colpevole noncuranza delle sorti della giustizia minorile ormai al collasso, a causa degli effetti combinati di tagli e del "decreto Caivano";

vale la pena evidenziare come, secondo quanto emerso dal dossier dell'associazione Antigone "A un anno dal decreto Caivano" presentato il 2 ottobre 2024, nei ventidue mesi successivi all'insediamento del Governo Meloni i giovani detenuti siano cresciuti del 48 per cento e l'impennata più importante sia stata data proprio dall'approvazione del decreto Caivano; negli undici mesi successivi all'approvazione del decreto, infatti, l'aumento è stato di 129 minorenni, "più del doppio";

nel sistema dell'esecuzione penale il personale, tra cui la Polizia penitenziaria, è sotto organico e provato dalla sfida della gestione della popolazione carceraria;

la presenza di persone in condizioni psichiatriche difficili tra i detenuti è molto alta, così come quella di persone in stato di depressione o di dipendenza da sostanze stupefacenti: sono individui per i quali il carcere non è il luogo adatto; la presenza di psicologi, psichiatri, personale sanitario è modestissima, e le REMS, destinate a soggetti psichiatrici pericolosi, non sono sufficienti per distribuzione e posti per l'accoglienza;

di particolare gravità appare, inoltre, la norma introdotta dall'articolo 15 del disegno di legge recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario" (Atto Senato 1236), approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato, in materia di detenzione della donna in stato di gravidanza o la madre con il figlio neonato al seguito minore di un anno;

la disposizione peraltro non appare sorretta da nessun principio di ragionevolezza né di proporzionalità rispetto agli interessi in gioco, alla luce del fatto che, come sottolineato anche durante le diverse audizioni presso i due rami del Parlamento, la criminalità femminile in Italia è caratterizzata da un'offensività nettamente inferiore rispetto a quella maschile e in ogni caso per contrastare il fenomeno, qualora sussista, dell'abituale frequenza criminale in una donna in stato di gravidanza o madre di un neonato, spesso peraltro sottoposta a sfruttamento da parte di terzi, certamente lo strumento non è il carcere, ma la destinazione di tale persona nella casa famiglia protetta, unico luogo nel quale può essere realmente reciso il legame con il contesto criminale;

da ultimo non si può tacere come, con il citato Atto Senato 1236 ora all'esame del Senato, secondo gli interroganti si segni un ulteriore passaggio di grado delle politiche criminogene del Governo. I reati che si vogliono punire non sono, infatti, reati maturati in contesti di criminalità, ma in contesti di disagio sociale, familiare e minorile. Nonostante nel nostro Paese si registri una riduzione del numero dei reati commessi, mai un pacchetto sicurezza aveva introdotto nel suo insieme un numero così spropositato di aumenti di pena e di aggravanti, con norme così manifestamente in contrasto con tutti i principi costituzionali che dovrebbero governare il diritto penale: proporzionalità, eguaglianza, offensività, determinatezza e soprattutto ragionevolezza della pena,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di ricondurre l'esecuzione della pena a un livello adeguato agli standard dei Paesi democratici, nel rispetto dei principi costituzionali volti al pieno recupero e reinserimento sociale del condannato.

(3-01603)

MALAN, BALBONI, BERRINO, LISEI, CAMPIONE, RAPANI, RASTRELLI, SALLEMI, SILVESTRONI, SISLER, DE PRIAMO, DELLA PORTA, PERA, SPINELLI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

sono frequenti gli episodi di violenza che vedono tra le vittime uomini e donne delle forze dell'ordine;

oltre ai recentissimi casi di manifestazioni sfociate in guerriglia urbana che hanno tristemente inaugurato il nuovo anno, l'analisi della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica in Italia, emersa nel corso della riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, lo scorso dicembre, ha evidenziato un aumento del 195 per cento di episodi in cui sono rimasti feriti operatori delle forze dell'ordine nel 2024 rispetto all'anno precedente (260 negli 11 mesi dell'anno);

le aggressioni contro gli operatori del comparto sicurezza accendono i riflettori sui rischi che vivono questi servitori dello Stato per mantenere l'ordine pubblico e il controllo del territorio;

è doveroso garantire il sostegno agli agenti della Polizia dello Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza per il grande impegno che dimostrano quotidianamente durante i controlli, gli eventi sportivi e la gestione degli eventi di piazza, evidenziando la professionalità e l'equilibrio che sempre li contraddistingue in scenari delicati e complessi;

come ha affermato il Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, in occasione della citata riunione di dicembre del Comitato di sicurezza, "è necessaria una risposta immediata e ferma che ripristini l'autorevolezza delle nostre istituzioni, salvaguardandole nell'esercizio del delicato compito che la nostra carta costituzionale assegna loro, facendo comprendere che chi viola le regole della civile convivenza non ha nessuna giustificazione";

sono frequenti i casi di agenti delle forze dell'ordine sottoposti ad indagine per comportamenti posti in essere durante l'esercizio delle loro funzioni con conseguenze negative sulla loro reputazione e sulla loro attività di servizio, anche quando non emerge alcuna responsabilità a loro carico,

si chiede di sapere quali iniziative di propria specifica competenza siano allo studio del Ministro in indirizzo a tutela delle forze dell'ordine.

(3-01604)

FINA, VALENTE - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:

l'articolo 1, commi 1116 e 1117, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto l'istituzione del parco nazionale del Matese, e finanziato il primo avviamento; a distanza di 7 anni, tuttavia, nonostante continue interlocuzioni e discussioni in merito, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica non ha ancora provveduto alla perimetrazione e zonizzazione del parco, ad emanare il decreto istitutivo e individuare l'ente gestore dell'area protetta, a causa dei ritardi e della mancata condivisione definitiva da parte delle Regioni interessate;

l'area, di particolare pregio naturalistico, include due versanti del massiccio matesino, a cavallo di 4 province tra Molise e Campania, e interessa anche siti ricompresi nella rete europea "Natura 2000" in Molise;

in questi anni, a causa dei ritardi, l'area del parco, che dovrebbe interessare 53 comuni e quasi 100.000 ettari di territorio, ha perso notevoli risorse che vi sarebbero state utilmente investite: dai 2 milioni di euro destinati annualmente al funzionamento del parco, a tre annualità del programma "Parchi per il clima" del Ministero per finanziare progetti sul territorio, ad ulteriori opportunità derivanti da fondi ministeriali;

la Direzione generale della tutela della biodiversità e del mare del Ministero ha affidato ad ISPRA la definizione del perimetro e la zonizzazione del parco nazionale. Con comunicazione prot. PNM n. 108403 e n. 108404 del 12 giugno 2024, ISPRA ha, secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, trasmesso alle Regioni Campania e Molise e agli enti locali interessati la proposta di perimetrazione, le misure di salvaguardia da applicare alle diverse zone dell'istituendo parco e la relativa cartografia;

considerato che:

a seguito di ricorso presentato dall'associazione "Italia nostra", il TAR Lazio, con sentenza del n. 18581/2024 del 24 ottobre 2024, ha intimato al Ministero di "provvedere (...) nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, alla delimitazione provvisoria, nonché all'adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi", disponendo altresì che "In caso di ulteriore inerzia nel provvedere entro il detto termine, sarà nominato un Commissario ad acta";

con comunicazione della Direzione generale della tutela della biodiversità e del mare, il Ministero ha provveduto ad accogliere parzialmente alcune istanze di riperimetrazione e ha invece rigettato le proposte presentate dai Comuni interessati e dalla Regione Campania ritenute "non accoglibili" relative alle misure di salvaguardia,

si chiede di sapere:

quali urgenti misure intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di provvedere a dare attuazione a quanto prescritto nella sentenza del TAR Lazio n. 18581/2024;

quali iniziative di propria competenza intenda porre in essere, in tempi congrui, così da garantire il superamento dei residui ostacoli, degli eventuali limiti procedurali e delle divergenze con enti locali e Regioni che tuttora impediscono la concreta istituzione del parco nazionale del Matese.

(3-01605)

IRTO, BASSO, FINA, SENSI, ROJC, VALENTE, CAMUSSO, MISIANI, ZAMBITO, LA MARCA, GIACOBBE, RANDO, BAZOLI, MARTELLA, FURLAN, FRANCESCHELLI, MELONI, NICITA, D'ELIA, TAJANI, ZAMPA, MANCA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

una preoccupante sequenza di guasti e interruzioni del servizio ferroviario si è registrata nei giorni 12, 13 e 14 gennaio 2025, interessando gran parte del territorio del Paese. Il 12 gennaio, un problema tecnico alla linea elettrica che ha interessato i binari della stazione di Milano centrale ha bloccato per alcune ore la circolazione sul nodo ferroviario di Milano e, a causa di rallentamenti e cancellazioni, altre importanti stazioni ferroviarie del Paese, creando disagi a migliaia di passeggeri. I disagi ferroviari hanno avuto ripercussioni significative anche su Genova e la Liguria, aggravando una situazione già critica per il trasporto regionale. In particolare, gli interventi infrastrutturali nel nodo di Genova hanno comportato la sospensione della circolazione tra Cogoleto e Genova Sestri Ponente, determinando cancellazioni e variazioni di orario per i treni Intercity e regionali. Il giorno successivo, i problemi tecnici alla linea elettrica nel nodo di Milano hanno causato ritardi e soppressioni anche sulla linea Milano-Genova, con deviazioni di percorso e cancellazioni parziali che hanno coinvolto, tra gli altri, il treno Frecciarossa 9710 da Genova Brignole a Venezia Santa Lucia, che non ha effettuato la fermata a Milano centrale. Questi episodi si inseriscono in un quadro più ampio di interruzioni programmate e impreviste che hanno interessato la Liguria nei primi giorni di gennaio 2025, evidenziando la necessità di una gestione più efficiente delle infrastrutture ferroviarie e di una pianificazione più attenta per ridurre l'impatto sui viaggiatori. Il giorno successivo, la circolazione dei treni dell'alta velocità è stata sospesa sulla tratta Roma-Napoli a causa di un inconveniente tecnico creatosi in prossimità di Gracignano, mentre ritardi si sono registrati in Veneto per guasti sulla linea Peschiera del Garda-Verona e in Lombardia sul tratto Milano-Piacenza. Il 14 gennaio si sono registrati guasti sull'alta velocità Firenze-Roma, mentre forti disagi si sono registrati in Calabria. Sulla linea Salerno-Reggio Calabria, per interventi tecnici causati da maltempo sono stati soppressi nove treni tra AV e Intercity. La sospensione della circolazione dei treni ha riguardato anche la linea Sapri-Lamezia Terme;

quelli descritti sono soltanto gli ultimi fatti di una lunga sequenza di interruzioni di servizio concentrati negli ultimi mesi che non ha precedenti nella storia delle infrastrutture ferroviarie del nostro Paese. Tra i più evidenti, lo scorso 22 luglio, in seguito allo sviamento di alcuni carri di un treno merci nei pressi di Centola, Trenitalia ha sospeso la circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia-Sapri. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di ripristino dell'infrastruttura, è risultato necessario tagliare in due l'Italia, interrompendo per 4 giorni il collegamento ferroviario tra la Calabria, la Sicilia e il resto del Paese. L'8 agosto, alcuni roghi divampati a ridosso dei binari nei pressi di Anagni hanno determinato l'interruzione della linea ad alta velocità Roma-Napoli, con interruzione del servizio e pesanti ricadute sui tempi di percorrenza di alcune direttrici regionali e interregionali. Nel mese di agosto, per far fronte all'esigenza di completare i lavori di potenziamento strutturale della rete in attuazione del PNRR, è stata autorizzata l'apertura contestuale di numerosi cantieri che ha causato numerosi disagi a pendolari e turisti su tutto il territorio nazionale. Il 15 settembre si sono registrati forti rallentamenti sulla linea ad alta velocità Milano-Bologna-Firenze dovuti ad un guasto tecnico verificatosi in prossimità di Piacenza. Come comunicato successivamente da Ferrovie dello Stato, l'interruzione della circolazione è stata causata da complicazioni tecniche emerse nell'ambito dei lavori di ammodernamento tecnologico della tratta interessata. In data 2 ottobre, una serie di "guasti tecnici" su diverse linee ferroviarie del Paese hanno causato forti ritardi, cancellazioni e blocchi alla circolazione dei treni. Dalle ore 6.30 la circolazione tra le due stazioni principali di Roma, Termini e Tiburtina, si è bloccata con ripercussioni sull'intera rete nazionale. La causa del grave guasto, dovuta ad un errore umano di un operaio di una ditta in subappalto, in realtà ha fatto emergere ingiustificati problemi di comunicazione nel sistema di sicurezza delle ferrovie che hanno impedito la rapida soluzione del problema. I disagi per i viaggiatori sono arrivati anche da altri guasti verificatisi sulle linee adriatica e tirrenica: sulla Bologna-Ancona la circolazione è stata rallentata in direzione Ancona per un guasto alla linea a Villa Selva e i treni alta velocità, Intercity e regionali hanno fatto registrare forti ritardi. La circolazione sulla linea Pisa-Roma è stata rallentata per un guasto alla linea con conseguenti forti ritardi e disagi per gli utenti. Il 15 novembre, si sono registrati ulteriori disagi per migliaia di passeggeri a causa di cancellazioni di corse e ritardi su numerose tratte ferroviarie del Paese. In particolare, i treni diretti al Nord, verso Milano, Torino e Venezia per un guasto a un treno sulla linea ad alta velocità Bologna-Firenze, hanno registrato ritardi cumulati fino a 150 minuti e deviazioni di corse su linee secondarie. Nel mese di dicembre 2024, ripetuti guasti su diverse tratte hanno portato a ritardi e cancellazioni di corse, con particolare gravità per quelle registratesi durante le festività natalizie sulla tratta adriatica dell'alta velocità tra Bari e Pescara;

l'Autorità di regolazione dei trasporti, il 18 settembre 2024, durante la presentazione della relazione annuale, ha evidenziato che ogni anno si contano nel settore ferroviario circa "10.000 interruzioni di linea". In media, ogni giorno sono oltre 27 le interruzioni di linea. Nel corso degli ultimi anni, la durata delle interruzioni di servizio ha registrato un notevole incremento dal momento che "nel primo semestre 2022 le interruzioni si sono prolungate per 17.913 ore, nel primo semestre 2023 per 19.978 ore e nel primo semestre 2024 per ben 22.904 ore". Per l'Autorità, occorre "un significativo cambio di rotta gestionale e industriale" per evitare "il collasso di singole modalità". La situazione che si è determinata impone ormai una profonda riflessione sulle politiche di gestione delle infrastrutture ferroviarie. La manifesta incapacità di far fronte a incidenti e contrattempi, sommata alla totale assenza di visione strategica e di attenzione ai viaggiatori, certifica l'approccio di corto respiro del Governo rispetto alle sfide del trasporto su ferro. Nessuna risposta, nonostante i ripetuti richiami anche nelle sedi parlamentari, è stata finora data per affrontare la situazione. A seguito degli ultimi fatti, il Ministro in indirizzo avrebbe individuato nel taglio del 15 per cento delle corse ferroviarie la soluzione per risolvere i problemi che affliggono i collegamenti ferroviari e l'infrastruttura ferroviaria nazionale,

si chiede di sapere:

quali misure urgenti il Ministro in indirizzo abbia adottato o intenda adottare al fine di risolvere tempestivamente la problematica dei "guasti" e delle interruzioni di servizio sull'intera rete ferroviaria nazionale, che hanno raggiunto una frequenza molto elevata nel corso degli ultimi mesi e quali misure abbia richiesto a RFI a garanzia del buon funzionamento dell'infrastruttura ferroviaria e per rafforzare la capacità di pronto intervento in caso di guasti ed interruzioni del servizio;

se intenda effettivamente procedere al taglio del 15 per cento delle corse ferroviarie quale soluzione per risolvere i problemi che affliggono l'infrastruttura e il servizio ferroviario nazionale e se abbia attentamente valutato le ricadute negative di tale soluzione sulla mobilità dei cittadini e sulla tenuta dei bilanci delle imprese di trasporto ferroviario;

quali misure abbia richiesto a Trenitalia, ad Italo e agli altri operatori del servizio di trasporto ferroviario sul territorio nazionale per garantire il buon funzionamento dei treni, una maggiore puntualità del servizio e per evitare i disagi sull'intera rete del trasporto ferroviario per effetto di guasti e malfunzionamenti; se siano state previste misure compensative in favore degli utenti che hanno subito ritardi o cancellazioni di corse ferroviarie nel corso degli ultimi mesi;

quali misure abbia adottato o intenda adottare per migliorare la gestione finora approssimativa degli interventi di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria legata al PNRR, anche al fine di limitare nei prossimi mesi i disagi alla mobilità sull'intero territorio nazionale;

se intenda attivarsi per garantire un adeguato finanziamento del fondo nazionale trasporti, la cui attuale dotazione risulta allo stato attuale del tutto insufficiente;

se intenda, altresì, attivarsi per dare avvio ad una vera e propria "cura del ferro", con investimenti mirati a potenziare il trasporto pubblico su rotaia, su treni moderni, raddoppi di linee, passanti ferroviari, potenziamenti, velocizzazioni, nuove stazioni, elettrificazione, infrastrutture efficienti e mobilità sostenibile, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini, e in particolare dei pendolari.

(3-01606)

ZAMPA, MALPEZZI, RANDO, SENSI, LA MARCA, ROSSOMANDO, GIACOBBE, FURLAN, TAJANI, IRTO, ALFIERI, MANCA, DELRIO, ZAMBITO, PARRINI, VALENTE, ROJC, VERINI - Ai Ministri della giustizia e dell'interno. - Premesso che:

in sede di disciplina della protezione dei minori stranieri non accompagnati, la legge 7 aprile 2017, n. 47, introduce la figura del tutore volontario; in particolare, l'articolo 11 dispone che presso ogni tribunale per i minorenni sia costituito un elenco di tutori volontari, "a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati (...) disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni";

il tutore volontario è figura fondamentale per favorire e guidare l'inserimento del minore nel contesto sociale di arrivo, sopperendo alle molte fragilità e criticità del sistema di accoglienza; come rilevato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, da ultimo nella relazione presentata al Parlamento per il 2023, la nomina tempestiva del tutore volontario è essenziale per garantire i diritti del minore straniero non accompagnato; secondo l'autorità garante, infatti, "il tutore non è soltanto un rappresentante legale ma anche e soprattutto un intermediario tra il minore e il contesto circostante e il promotore dell'affermazione dei suoi diritti e dei suoi bisogni specifici";

secondo gli ultimi dati censiti dalla stessa autorità, risalenti ormai al 2022, il numero dei tutori volontari iscritti negli elenchi istituiti presso i tribunali per i minorenni al 31 dicembre 2022 è pari a 3.783 (così il rapporto di monitoraggio pubblicato nel 2023), mentre i minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale, al 30 novembre 2024, sono 19.228; la proporzione è pari, all'incirca, a un tutore potenzialmente disponibile ogni 5 minori stranieri non accompagnati e dunque superiore a quella prefigurata dall'articolo 11 della legge n. 47 del 2017; si tratta di un numero assolutamente insufficiente a far fronte alle esigenze dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale;

considerato che:

si riscontrano significative criticità nella gestione dell'iter che conduce all'inserimento dei tutori volontari negli elenchi, nelle fasi di nomina e, successivamente, anche nel concreto espletamento delle funzioni e dei compiti del tutore, specie con riguardo alle necessarie interlocuzioni con i competenti tribunali per i minorenni e, più in generale, all'effettività delle sinergie tra tutori e sistema di accoglienza;

numerosi tribunali per i minorenni sono in una situazione di oggettiva sofferenza nella tenuta degli elenchi e nella gestione dei procedimenti di nomina dei tutori volontari per insufficienza degli organici; ciò impedisce, in particolare, di costituire moduli organizzativi dedicati alla gestione dei procedimenti di nomina e all'assistenza ai tutori volontari, una volta nominati; al fine di ovviare a simili criticità, il Garante per l'infanzia e per l'adolescenza ha provveduto periodicamente ad avviare progetti, nell'ambito del fondo asilo e migrazioni (FAMI), finalizzati a supportare i tribunali per i minorenni per una più efficace gestione delle nomine dei tutori volontari; si tratta tuttavia di iniziative che, sebbene lodevoli e proficue negli esiti, mantengono un carattere di occasionalità e discontinuità e, dunque, non configurano interventi di carattere strutturale;

ulteriori criticità si registrano in relazione ai criteri di nomina dei tutori, specie sotto il profilo del loro abbinamento al minore: si tratta, in particolare, di criteri non omogenei e talora poco sensibili alla prossimità geografica e alla valutazione di competenze specifiche del tutore (linguistiche, professionali, umane) che potrebbero invece rivelarsi utili e decisive nella buona riuscita dell'esperienza di tutela; come segnalato dalle associazioni di tutori, accade che ad alcuni tutori vengano proposte nomine a ripetizione ed in numero superiore alla proporzione prevista dall'articolo 11, mentre altri non vengano presi in considerazione per periodi anche molto lunghi, con conseguente rischio di disaffezione rispetto alla permanenza negli elenchi; ancora, spesso molto lunghi sono i tempi dei procedimenti di nomina, con conseguenze molto gravi e pregiudizievoli sui minori già prossimi al raggiungimento della maggiore età (quasi il 70 per cento sul totale) che si vedono sostanzialmente privati della possibilità di costruire un rapporto proficuo con il tutore; si aggiungano le notevoli discrasie nell'applicazione del prosieguo amministrativo e, quindi, nella possibilità di consolidare il rapporto con il tutore volontario anche dopo il raggiungimento della maggiore età;

criticità di questo tipo sono molto frequenti, secondo quanto risulta agli interroganti e dai dati forniti dalle associazioni di tutori operanti sul territorio, in relazione al Tribunale per i minorenni di Bologna e, dunque, in Emilia-Romagna, dove nei primi 8 mesi del 2024 su 149 richieste di apertura di tutela ne risultano riscontrate solo 10 e, nello stesso periodo, su 315 presenze complessive si riscontrano ben 213 minori stranieri in attesa di tutela; egualmente critico il numero di neomaggiorenni che escono dal sistema di protezione senza aver mai avuto accesso alla tutela volontaria, così come l'incidenza del fenomeno di tutori plurinominati a fronte di soggetti mai considerati per la nomina o ancora l'abbinamento del tutore a minori lontani dal luogo di residenza;

notevoli difficoltà investono, inoltre, l'organizzazione della formazione dei tutori volontari; tra gli episodi più gravi si segnala, ad esempio, la vicenda del corso di formazione per tutori volontari per i minori stranieri non accompagnati presenti nel Lazio, bandito dal Consiglio regionale del Lazio con determinazione 23 maggio 2022 (n. A00429) e i cui termini sono stati riaperti con comunicazione dell'11 ottobre 2023; il corso, svolto in collaborazione con l'istituto di studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo", si è concluso il 3 luglio 2024 con lo svolgimento delle prove finali; ad oggi, oltre 6 mesi dopo lo svolgimento delle prove finali, gli oltre 50 partecipanti al corso non sono stati inseriti nell'elenco tenuto dal Tribunale per i minorenni di Roma;

la situazione è infine aggravata dalla difficoltà nell'accesso ai dati relativi al numero e alla distribuzione territoriale dei tutori volontari e al numero delle tutele avviate; i dati, raccolti dai garanti regionali per l'infanzia e, più di rado, dai tribunali per i minorenni, non sono oggetto di monitoraggio, aggregazione ed elaborazione; ciò rappresenterebbe invece uno strumento utile per indirizzare le relative politiche pubbliche a risolvere le criticità riscontrate; come ricordato, l'ultimo monitoraggio è fermo al 31 dicembre 2022 e solo alla fine del 2024 è stato avviato dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, nell'ambito del fondo asilo e migrazioni un nuovo progetto per la raccolta e l'elaborazione dei dati ("progetto tutela");

considerato altresì che le misure sin qui poste in essere, ivi compreso l'avvio del progetto tutela, che pure mette in campo iniziative fondamentali per ovviare alle difficoltà, non presentano il carattere stabile, definitivo e strutturale che appare necessario a rendere pienamente effettivo e rispondente ai suoi scopi l'istituto della tutela volontaria, chiave di volta dell'intero sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati delineato dalla legge n. 47 del 2017 e dispositivo fondamentale per garantire l'inclusione dei minori, garantendo loro adeguata qualità di vita e pieno godimento dei diritti civili e sociali,

si chiede di sapere quali iniziative intendano porre in essere i Ministri in indirizzo per fare fronte alle criticità descritte al fine di assicurare, attraverso interventi di carattere strutturale, l'effettività dell'istituto della tutela volontaria, così garantendo ai minori stranieri non accompagnati adeguate condizioni di vita e il pieno godimento dei diritti civili e sociali.

(3-01607)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

MARTELLA, ALFIERI, DELRIO, CASINI, LA MARCA - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

il 15 novembre 2024, Alberto Trentini, un operatore umanitario italiano che collabora in Venezuela con l'organizzazione non governativa francese "Humanity e inclusion", mentre si recava in missione da Caracas a Guasdalito, è stato fermato ad un posto di blocco;

il giorno successivo, l'organizzazione ha appreso che Trentini sarebbe sotto la custodia della Direzione generale di controspionaggio militare e che la destinazione finale della sua custodia sarebbe un luogo non precisato a Caracas. Dal 16 novembre 2024 non si ha più alcuna notizia del cooperante;

sul luogo sono stati inviati, da parte dell'organizzazione Humanity e inclusion, degli operatori umanitari per prendere contatto con le autorità locali dell'accaduto e per informarle che Trentini disponeva di un "nullaosta" ufficiale rilasciato dall'autorità militare venezuelana che gestisce le operazioni di sicurezza in aree sensibili come quella di Apure, dove si è verificato il fermo. Il nullaosta è essenziale per operare legalmente nella regione e avrebbe dovuto garantire la protezione e la legittimità delle attività dell'organizzazione non governativa, evitando accuse di attività illegali o sovversive;

il 15 novembre Trentini, che si trovava nello stato di Amazonas, su richiesta della sua organizzazione, ha raggiunto in aereo lo stato di Apure, un'area al confine con la Colombia nota per essere ad alta tensione a causa della presenza di gruppi armati e del traffico di droga. Ed è lì che è stato poi fermato;

l'uomo è affetto da ipertensione, condizione che richiede cure mediche regolari, ma non ci sono garanzie che stia ricevendo le necessarie attenzioni, né che abbia mai ricevuto alcun genere di prima necessità;

secondo diverse notizie di stampa, lo Stato di Apure sarebbe diventato il centro di detenzione di cittadini stranieri che lavorano per organizzazioni non governative e vengono solitamente accusati di spionaggio, mercenariato e reati simili. Negli ultimi mesi, numerosi cittadini sono stati arrestati con l'accusa di spionaggio o attività sovversive;

il Ministro dell'interno e della giustizia venezuelano Diosdado Cabello si era espresso su questi arresti collegandoli a un presunto piano "contro il presidente Nicolás Maduro", ma, a quanto risulta, nessuna accusa è mai stata formalizzata nei confronti di Trentini, che ad oggi non ha potuto conferire con un legale, né con nessun rappresentante diplomatico italiano, né ha mai potuto comunicare con la famiglia o i colleghi;

il caso del connazionale Trentini è stato oggetto di una risoluzione urgente emessa il 7 gennaio dalla Commissione interamericana dei diritti umani, nella quale si chiede al Venezuela di fornire informazioni immediate sulle sue condizioni di detenzione,

si chiede di sapere quali notizie abbia il Ministro in indirizzo riguardo al caso del nostro connazionale e quali iniziative necessarie e urgenti stia intraprendendo al fine di garantire che tutti i diritti processuali e di detenzione siano garantiti a Trentini, a partire dalla formulazione dell'accusa e dalla possibilità di comunicare con un legale, con la propria ambasciata e con i propri familiari, possibilità ad oggi negate, nonché per garantire il suo immediato rientro in Italia.

(3-01598)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLORIDIA Aurora, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON - Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e della cultura. - Premesso che:

punta San Vigilio, rinomata località del comune di Garda, sull'omonimo lago, è riconosciuta come un sito di straordinario interesse storico, artistico e architettonico, incluso in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004) e inserito nella rete "Natura 2000" come sito di importanza comunitaria con codice IT3210004 e zona di protezione speciale, inclusi il litorale e le sue rive;

il sito è dotato di vincolo monumentale, ovvero il più forte vincolo paesaggistico e inserito nella carta dei vincoli archeologici, vincoli tutti finalizzati a salvaguardare la sua integrità ambientale e storico-culturale;

secondo quanto riportato dalla stampa locale e nazionale nei mesi scorsi e dalla trasmissione "Report" nella puntata del 5 gennaio 2025, una porzione di punta San Vigilio sarebbe stata acquisita dalla società Soledad S.r.l., che risulterebbe essere in parte di proprietà dei soci del pastificio di Giovanni Rana e in parte riconducibile a una fiduciaria, con il dichiarato intento di realizzare infrastrutture di lusso, quali un resort con spiaggia privata, un ristorante stellato, una terrazza sul lago e una serie di suite, attraverso il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati minori, un tempo a servizio della villa padronale;

il vincolo monumentale richiede il parere della Soprintendenza per il cambio di destinazione d'uso;

il vincolo archeologico richiede la nomina e la presenza di un archeologo durante gli scavi;

la normativa vigente consente alle Regioni di delegare ai Comuni e alle Province funzioni amministrative di vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del decreto legislativo n. 42 del 2004, ma tali deleghe richiedono un'adeguata competenza tecnico-scientifica, una chiara distinzione organizzativa tra tutela paesaggistica e attività urbanistico-edilizie e la verifica dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, ai sensi dell'art. 159, comma 1;

il caso ha suscitato preoccupazioni circa la gestione delle deleghe paesaggistiche e l'accumulo di poteri discrezionali nel Comune di Garda su un'area di tale pregio;

è stato presentato un esposto alla Procura di Verona, per chiedere se siano stati adottati gli strumenti urbanistici più idonei a tutelare un sito rinascimentale quale San Vigilio e se sia stata corretta l'attività di sorveglianza sui lavori, depositato da alcuni ambientalisti e da alcuni appartenenti dell'osservatorio "Verona Polis", che risulta ancora essere pendente;

è stata presentata una segnalazione al comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Roma e Venezia;

considerato che:

l'effettivo esercizio delle funzioni amministrative delegate richiede una vigilanza attenta e rigorosa da parte degli enti preposti, per evitare possibili errori, abusi o lacune nel controllo;

la questione di punta San Vigilio sembra rappresentare un esempio emblematico delle difficoltà nell'applicazione dei vincoli di tutela paesaggistica e monumentale, in particolare in contesti amministrativi caratterizzati da risorse limitate e competenze tecniche insufficienti;

in assenza di un sistema efficace di monitoraggio e verifica, le deleghe paesaggistiche ai Comuni rischiano di compromettere gli obiettivi di salvaguardia previsti dalla normativa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo abbiano verificato se le Regioni abbiano ottemperato agli obblighi previsti dall'art. 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, in relazione alla verifica di sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica nei soggetti delegati alla funzione autorizzativa in materia di paesaggio, soprattutto nei Comuni piccoli come quelli del lago di Garda (inferiori a 5.000 abitanti), e quali azioni ritengano opportuno intraprendere in caso di mancato adempimento;

quali azioni siano previste per assicurare che gli enti destinatari delle deleghe dispongano all'interno dei loro uffici di strutture adeguate e di personale sufficientemente formato e preparato per garantire la necessaria distinzione organizzativa tra attività di tutela paesaggistica e funzioni urbanistico-edilizie;

quali iniziative intendano adottare per assicurare controlli più rigorosi sui beni vincolati e prevenire conflitti di interesse e carenze nel rispetto dei vincoli paesaggistici e monumentali;

se non ravvisino la necessità di applicare un diverso iter autorizzativo per luoghi particolarmente sensibili e di alto pregio paesaggistico e monumentale, per impedire con fermezza l'abuso dell'utilizzo del silenzio assenso, introdotto dalla legge n. 164 del 2014, per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

quali misure siano programmate per rafforzare la trasparenza e la partecipazione pubblica nei processi decisionali relativi ai beni di interesse storico, paesaggistico e culturale, in particolare nei Comuni con risorse amministrative limitate.

(4-01732)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, FLORIDIA Aurora, MAGNI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che nella giornata del 13 gennaio 2025 una quarantina di attivisti dei movimenti di "Extinction rebellion", "Palestina libera" e "Ultima generazione" hanno bloccato l'ingresso della Leonardo S.p.A. a Brescia per chiedere allo Stato italiano e alla società produttrice di armamenti di interrompere "la complicità nel genocidio palestinese e nei crimini di guerra e contro l'umanità che si stanno consumando a Gaza";

Leonardo, società a controllo pubblico attiva nei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, è la prima produttrice bellica europea e contribuisce alla vendita di armi nell'ambito degli attuali scenari bellici, in particolare in Palestina;

nonostante il presidio fosse svolto in maniera pacifica, senza che fossero arrecati danni a persone e cose, sono stati sottoposti allo stato di fermo, presso la Questura di Brescia, 23 militanti;

alle persone fermate sono stati contestati diversi reati, dall'"adunata sediziosa" (articolo 655 del codice penale), alle "accensioni ed esplosioni pericolose" (articolo 703), all'"imbrattamento" (articolo 639), con l'aggravante dell'associazione per delinquere;

alcune sono state denunciate, inoltre, per "manifestazione non preavvisata" (articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), poiché, a quanto pare, avrebbero interloquito con le forze dell'ordine per evitare tensioni, venendo perciò arbitrariamente individuate quali "promotrici della manifestazione";

nei confronti di 17 manifestanti è inoltre stata adottata la misura cautelare del foglio di via obbligatorio;

le 23 persone sono state condotte in Questura e trattenute in stato di fermo, asseritamente giustificato con riferimento ai reati di resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337), oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-bis) e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale (articolo 651 del codice penale), benché, secondo le testimonianze e i video girati dai manifestanti, nessuno abbia rifiutato di identificarsi o abbia opposto resistenza;

ciò che in particolare inquieta gravemente, è che le manifestanti di sesso femminile hanno denunciato tramite i loro social network di essere state costrette a spogliarsi di tutti i vestiti e di tutta la biancheria intima e costrette ad eseguire piegamenti sulle gambe "squat", trattamento altamente degradante non riservato ai loro compagni di sesso maschile;

considerato che:

l'agenzia "Adnkronos" riporta le dichiarazioni della Questura sull'accaduto, contenenti la rassicurazione che tutte le norme sarebbero state rispettate e che le perquisizioni personali sarebbero state effettuate "tenuto conto delle azioni poste in essere dai manifestanti e per salvaguardare l'incolumità degli operatori di Polizia" e che "nel corso delle singole perquisizioni, svolte da personale femminile per le donne, è stato chiesto di effettuare piegamenti sulle gambe al fine di rinvenire eventuali oggetti pericolosi. In ogni momento è stata salvaguardata la riservatezza e la dignità delle persone e sono state seguite le corrette procedure operative";

la Questura dunque non smentisce di aver sottoposto le persone di sesso femminile fermate alle descritte procedure di perquisizione personale ma ne rivendica la correttezza sul piano procedurale e la necessità in relazione alla causa del fermo stesso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda descritta;

quali iniziative intenda adottare per verificare la legittimità e la correttezza del comportamento e dell'operato tenuto dalle forze di polizia verso tutte e tutti i partecipanti alla pacifica manifestazione del 13 gennaio 2025 a Brescia davanti alla sede della Leonardo S.p.A.;

se ritenga le descritte modalità routinarie e comunque conformi ai principi costituzionali di cui agli articoli 17, 21 e 27, soprattutto con riguardo alle perquisizioni personali svolte nei confronti delle fermate di sesso femminile giustificate dalla Questura "tenuto conto delle azioni poste in essere dai manifestanti e per salvaguardare l'incolumità degli operatori di Polizia";

quali norme nello specifico autorizzino le forze dell'ordine ad effettuare perquisizioni personali corporee analoghe a quelle cui sarebbero state sottoposte le manifestanti;

se non ritenga infine opportuno adoperarsi per introdurre l'uso delle bodycam, utili per tutelare sia i cittadini e le cittadine da abusi di potere, sia le forze dell'ordine in caso di eventuali false accuse promosse da parte delle persone poste in fermo.

(4-01733)

DAMANTE, NATURALE, GUIDOLIN, SIRONI - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che il 13 settembre 2024, la Federazione lavoratori della conoscenza (FLC CGIL) ha inviato una comunicazione alla Commissione europea evidenziando la grave situazione di precariato tra i docenti in Italia, aggravata dalle politiche di reclutamento riformate dal piano nazionale di ripresa e resilienza, specificamente la misura 4, componente 1, riforma 2.1. Questa misura prevede il rafforzamento dell'offerta formativa e il miglioramento dei processi di reclutamento e di formazione degli insegnanti, mirando all'assunzione a tempo indeterminato di almeno 70.000 docenti entro il 2026 attraverso il sistema riformato di reclutamento;

considerato che:

annualmente, la scuola statale italiana si appoggia sul lavoro di oltre 200.000 docenti impiegati con contratti a termine, che "scadono" tipicamente il 30 giugno o il 31 agosto di ogni anno. Questa situazione di instabilità lavorativa cronica è principalmente il risultato di una storica dipendenza del sistema educativo italiano da contratti a breve termine, utilizzati per coprire fabbisogni temporanei ma ricorrenti, senza una reale prospettiva di stabilizzazione per i docenti coinvolti;

le nuove politiche di reclutamento, pur avendo introdotto concorsi per l'assunzione di nuovi docenti, non hanno risolto il problema degli idonei dei concorsi del 2020 e 2023. Questi docenti, pur avendo superato le prove concorsuali, e quindi dimostrato la loro competenza e idoneità, non sono stati inclusi nei posti disponibili a causa delle rigide priorità di assunzione stabilite che favoriscono i nuovi vincitori. Questa pratica ha introdotto una disparità significativa e una contraddizione tra gli obiettivi dichiarati di stabilizzazione e la realtà del crescente precariato, marginalizzando ulteriormente i docenti già idonei che rimangono in una sorta di limbo professionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle problematiche descritte nella comunicazione della FLC CGIL alla Commissione europea e quali azioni specifiche intenda intraprendere per risolvere il conflitto tra gli obiettivi di stabilizzazione del personale docente delineati dal PNRR e la realtà del crescente precariato tra i docenti in Italia;

quali misure immediate preveda di adottare per riformare il sistema di reclutamento, al fine di garantire equità e giustizia per i docenti idonei dei concorsi 2020 e 2023, evitando ulteriori pregiudizi e la crescita esponenziale di ricorsi legali dovuti alle politiche attuali.

(4-01734)

BORGHESE - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:

il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale gestisce e coordina l'attività delle scuole italiane paritarie all'estero, con finanziamenti a valere sul capitolo 2619 p.g.1;

al fine di ottenere il finanziamento, le scuole italiane paritarie debbono ottenere l'accreditamento presso il Ministero;

con decreto direttoriale n. 4815/1212 sono stati determinati "criteri e parametri per l'assegnazione dei contribuiti alle scuole italiane paritarie all'estero";

nel merito, con decreto n. 0825/2023 è stato ripartito l'ultimo fondo a valere sul capitolo 2619/1 alle diverse scuole paritarie accreditate;

come si evince da numerose fonti, il numero delle scuole partitarie accreditate sta aumentando nel corso del tempo: nel merito, ad esempio, con decreto MAECI-MIM n. 4815/0631 è stato riconosciuto come accreditato l'istituto italiano "Dante Alighieri" di Campana, Buenos Aires (Argentina);

tenuto conto che, almeno allo stato, all'aumentare del numero delle scuole accreditate non è previsto un aumento di fondi a valere sul relativo capitolo di spesa,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere per evitare una proporzionale riduzione dei finanziamenti alle scuole paritarie come conseguenza dell'aumento del loro numero.

(4-01735)

BEVILACQUA, MAIORINO, PATUANELLI, PIRRO, BILOTTI, ALOISIO, CASTELLONE, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DI GIROLAMO, FLORIDIA Barbara, GAUDIANO, GUIDOLIN, LICHERI Ettore Antonio, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, LOREFICE, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, NAVE, PIRONDINI, SCARPINATO, SIRONI, TURCO - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

si apprende da fonti di stampa che il 13 gennaio 2025 a Brescia si è svolta una manifestazione pacifica organizzata dai movimenti "Extinction rebellion", "Palestina libera" e "Ultima generazione" presso la sede della Leonardo S.p.A., azienda partecipata dallo Stato;

la manifestazione, avente carattere non violento, ha visto la partecipazione di cittadini e cittadine che hanno esercitato il diritto costituzionalmente tutelato di manifestazione del pensiero (art. 21 della Costituzione);

le forze dell'ordine hanno proceduto al fermo di 23 persone, le quali sono state trattenute in Questura per oltre 7 ore, nonostante avessero fornito regolarmente i propri documenti di identificazione. È stato contestato ai manifestanti il configurarsi di "concorso morale" per i reati di "radunata sediziosa" (art. 655 del codice penale), "accensioni ed esplosioni pericolose" (art. 703) e "imbrattamento" (art. 639), aggravati dall'art. 112 del codice, oltre alla contestazione di "manifestazione non preavvisata" ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

alcuni manifestanti sono stati oggetto di provvedimenti di foglio di via obbligatorio, misure di prevenzione generalmente associate al contrasto della criminalità organizzata;

durante la permanenza in Questura, è stato segnalato che alcune persone identificate come donne sarebbero state costrette a spogliarsi e a compiere esercizi fisici (piegamenti sulle gambe), sollevando seri dubbi sulla legittimità delle procedure adottate;

l'art. 349 del codice di procedura penale stabilisce che il trasferimento in questura può avvenire solo in caso di impossibilità di identificazione sul posto, circostanza non sussistente nel caso di specie,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni ufficiali poste alla base del fermo dei manifestanti e della contestazione dei reati indicati;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover avviare un'indagine per verificare eventuali violazioni dei diritti fondamentali dei manifestanti durante la permanenza in Questura;

quali misure siano state adottate per garantire il rispetto delle normative vigenti e dei protocolli sulle modalità di trattamento delle persone fermate, con particolare riferimento al divieto di trattamenti discriminatori o degradanti;

quali provvedimenti intenda assumere per garantire che il diritto costituzionale di manifestazione pacifica sia effettivamente tutelato e non ostacolato da pratiche sproporzionate o arbitrarie da parte delle forze dell'ordine;

se non ritenga opportuno un riesame delle modalità di applicazione delle misure preventive, quali i fogli di via, affinché non vengano utilizzate per reprimere il dissenso pacifico e legittimo.

(4-01736)

DE CRISTOFARO - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:

la concessione demaniale marittima n. 6424 del 2 febbraio 2010, rilasciata dalla Regione Lazio alla società IP S.r.l., è stata successivamente trasferita alla società Fiumicino Waterfront S.r.l., legata al gruppo Royal Caribbean, per la realizzazione di un porto turistico a Fiumicino;

il progetto originario è stato modificato per includere un attracco crocieristico, configurandosi come un nuovo progetto, come attestato dal parere n. 3220 del 13 dicembre 2019 del Ministero dell'ambiente;

l'inserimento del progetto tra le opere essenziali del giubileo 2025 ha comportato l'applicazione di procedure semplificate e derogatorie, nonostante il progetto non sembri, da notizie riportate dagli organi di stampa, rispettare i requisiti di trasparenza e legalità previsti dalla normativa vigente;

la cittadinanza e i comitati locali hanno espresso preoccupazione per l'impatto ambientale e paesaggistico del progetto, in particolare per le discrepanze tra i documenti presentati nella procedura di valutazione di impatto ambientale e le successive modifiche progettuali;

sono emersi ritardi e presunte irregolarità nella consegna della documentazione integrativa richiesta dai Ministeri competenti, in violazione dei termini perentori previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

considerato che:

il progetto sembra, a parere dell'interrogante, aver "bypassato" il dibattito pubblico obbligatorio previsto per opere di tale rilevanza, in contrasto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 76 del 2018;

la gestione del progetto potrebbe configurare una violazione delle normative sulla portualità commerciale e crocieristica, come previsto dalla legge n. 84 del 1994;

la presenza di un rappresentante del Comune di Fiumicino nel consiglio di amministrazione della Fiumicino Waterfront S.r.l. solleva dubbi su possibili conflitti di interessi,

si chiede di sapere:

quali verifiche i Ministri in indirizzo intendano attuare per accertare la legittimità delle procedure seguite nella concessione e modifica del progetto del porto di Fiumicino, con particolare riferimento all'inserimento della funzione crocieristica;

se non ritengano necessario intervenire per garantire il rispetto delle normative ambientali, urbanistiche e di trasparenza, anche in relazione al dibattito pubblico obbligatorio;

quali azioni intendano intraprendere per tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico dell'area, assicurando che le opere siano conformi agli standard richiesti dalla normativa nazionale e sovranazionale;

se non ritengano opportuno sospendere l'inserimento del progetto tra le opere essenziali del giubileo 2025.

(4-01737)

BORGHI Enrico - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del turismo. - Premesso che:

nei giorni scorsi organi di stampa hanno riportato come la tratta ferroviaria tra Domodossola e Milano sarà completamente chiusa al traffico dall'8 giugno al 27 luglio e dal 31 agosto al 12 settembre 2025, come peraltro accaduto nei medesimi periodi dell'anno 2024;

se la chiusura dovesse essere confermata, la sospensione causerà la soppressione di tutti i treni Eurocity tra Domodossola e Milano, generando notevoli disagi ai pendolari, ai turisti e a tutto il tessuto economico del territorio: appare evidente, infatti, come la chiusura delle suddette linee ferroviarie durante i mesi estivi comporterà un profondo danno per il territorio e per il turismo (causando così un grave danno economico alla zona) oltre a recare disagio a tutti i pendolari e cittadini;

in data 14 gennaio 2025, il sindaco di Baveno, Alessandro Monti, ha inviato una lettera ai Ministri in indirizzo e al presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, per ravvisare come ancora una volta la notizia della possibile chiusura delle tratte ferroviarie tra Domodossola e Milano sia giunta agli enti locali dai mezzi di informazione senza previa comunicazione istituzionale in merito;

inoltre, si fa presente la necessità di instaurare con Rete ferroviaria italiana e la Regione Piemonte un tavolo tecnico istituzionale permanente di confronto con gli amministratori locali e le categorie economiche e sociali interessate del territorio, affinché vi sia un coordinamento e si possano avanzare proposte su come ridurre al minimo i disagi, sottolineando infatti come il tavolo non sarebbe finalizzato all'opposizione dei necessari investimenti, bensì a trovare una soluzione tra i diversi soggetti interessati;

come evidenziato dal sindaco di Baveno, l'annunciata chiusura della linea ferroviaria si somma anche gli incessanti lavori sulla tratta autostradale A26 tra Arona e Gravellona Toce e sulla superstrada del Sempione, i quali rendono difficile raggiungere alcuni territori della provincia del Verbano Cusio Ossola come il lago Maggiore, seconda meta turistica più raggiunta del Piemonte;

sebbene appaia evidente come nel nostro Paese siano necessari ingenti interventi infrastrutturali, come l'ammodernamento delle linee ferroviarie, non è accettabile la mancanza di comunicazione istituzionale alle zone interessate dai lavori, testimoniando ancora una volta la scarsa attenzione verso le comunità montane del nostro Paese: se la chiusura della linea ferroviaria dovesse essere confermata, appare urgente l'istituzione di un tavolo tecnico volto ad ascoltare le istanze delle zone colpite dalla chiusura, con l'obiettivo di promuovere soluzioni che possano ridurre i disagi per le zone coinvolte e allo stesso tempo consentire l'avanzamento dei lavori,

si chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo risulti che corrisponda al vero la chiusura della tratta ferroviaria tra Domodossola e Milano dall'8 giugno al 27 luglio e dal 31 agosto al 12 settembre 2025, come riportato dai siti di informazione, e quali azioni intendano adottare affinché venga istituito un tavolo tecnico istituzionale con i dicasteri, con RFI, con la Regione Piemonte, con gli amministratori locali e con le categorie economiche e sociali del territorio, al fine di individuare soluzioni per ridurre al minimo i disagi derivanti dalla chiusura.

(4-01738)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-01596 del senatore Sensi ed altri, sulle iniziative per tutelare la salute mentale delle persone affette da disagio psichico.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-01595 del senatore Irto ed altri.