Legislatura 19ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 252 del 11/12/2024
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------
252a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2024
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Presidenza del vice presidente RONZULLI,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del presidente LA RUSSA
e del vice presidente CENTINAIO
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente RONZULLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,05).
Si dia lettura del processo verbale.
TERNULLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(1264) Disposizioni in materia di lavoro (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 10,09)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1264, già approvato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.
BERGESIO (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, oggi continuiamo la discussione generale sul disegno di legge che contiene importanti disposizioni in materia di lavoro.
Il testo, in particolare, mira a introdurre norme di semplificazione e regolazione in materia di lavoro in più settori, dalla sicurezza sui luoghi di lavoro alla disciplina dei contratti di lavoro, fino alle politiche formative di previdenza.
Sostegno al lavoro, ma al contempo anche alle famiglie: queste sono le basi su cui si fonda il provvedimento, che si inserisce tra gli interventi che mirano a rilanciare il nostro Paese. L'impegno del Governo e del Parlamento è quanto mai condivisibile, in quanto stiamo attraversando anni particolarmente complicati, stretti tra guerre e crisi economiche, dunque il nostro compito è dare un indirizzo e mettere a punto norme che rendano meno complesso per le famiglie, ma soprattutto per le imprese superare le gravi difficoltà che caratterizzano questo momento, garantendo nel modo migliore, con tutti i mezzi a nostra disposizione, la ripresa economica, ma anche sociale del Paese.
Dobbiamo dare una speranza, alla quale poi però da parte del nostro Governo e delle istituzioni devono corrispondere risposte concrete, puntuali ed efficaci, come quelle che con il passare dei mesi dal nostro insediamento, cioè dall'ottobre 2022, stanno finalmente arrivando. I primi segnali positivi stanno infatti emergendo, come attesta l'Istat, che delinea un quadro migliore. I consumi privati delle famiglie continuano a essere sostenuti dal rafforzamento del mercato del lavoro e dall'incremento delle retribuzioni. I miglioramenti sul mercato del lavoro favorirebbero nel 2024 una forte riduzione del tasso di disoccupazione. Siamo al 6,5 per cento contro il 7,5 del 2023, cui seguirebbe un'ulteriore leggera riduzione l'anno successivo (puntiamo quasi al 6 per cento e questo è molto importante). Si tratta di segnali positivi che, a mio parere, indicano che abbiamo imboccato la strada giusta.
Molti degli interventi che ho ascoltato nella giornata di ieri mi hanno lasciato molto perplesso: stavano sicuramente parlando di un altro provvedimento e, a mio avviso, non della situazione attuale del Paese.
Il testo si apre su una materia oggi più che mai attuale: la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Esso prevede infatti che entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministro del lavoro renda comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sui programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso.
Sempre in quest'ambito, vengono apportate modifiche alle disposizioni in materia di applicazione delle tariffe e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per effettuarne una semplificazione e naturalmente per favorire un atteggiamento da parte delle imprese di grande attenzione a questa problematica.
Anche in materia di ammortizzatori sociali è prevista una riforma che contribuisce a semplificare e rendere uniforme tutta la disciplina. Positiva è la disposizione che riguarda la sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti, per parto, interruzione di gravidanza o assistenza a un figlio minorenne. La norma finalmente va nella direzione di un progressivo ampliamento delle tutele dei lavoratori autonomi e rientra tra le misure promosse dal Governo volte a colmare il divario a svantaggio delle attività libero-professionali nei confronti del lavoro dipendente e sul piano della tutela della maternità e della genitorialità.
Si interviene poi in materia di lavoro stagionale, importantissimo per molti settori; si fa chiarezza e si amplia la possibilità per la contrattazione collettiva di individuare le ipotesi di stagionalità. Il nostro ordinamento sapete bene che non ha una disciplina specifica della stagionalità: il riferimento normativo è il decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963, che fornisce l'elenco di una serie di attività per le quali è consentita l'assunzione di personale con contratto di lavoro stagionale. Al contempo, la contrattazione collettiva nazionale può individuare ulteriori tipologie di attività stagionali. Si tende perciò ad un ampliamento fondamentale e importante, introdotto dalla giurisprudenza, chiarendo che tra le ipotesi di stagionalità individuate dalla contrattazione rientrano anche le attività organizzate per far fronte all'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quando ci sono più carichi di lavoro, nonché a esigenze tecnico-produttive o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti.
Altrettanto rilevanti sono le disposizioni sulla durata del periodo di prova. È stato accennato anche ieri da alcuni colleghi di maggioranza al cosiddetto decreto trasparenza, che correttamente mira a introdurre una norma di maggiore chiarezza per il contratto a tempo determinato, rispetto al quale il decreto stesso aveva fissato il principio della proporzionalità tra durata del periodo di prova e durata del contratto di lavoro, mansioni da svolgere e natura dell'impiego. La disposizione attuale, infatti, intende dare margini entro i quali determinare il periodo di prova, disponendo che la sua durata sia di un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici di rapporto di lavoro e che, in ogni caso, la durata non possa essere inferiore a due né superiore a quindici giorni. Questo è un altro risultato importante.
Per quanto concerne poi l'apprendistato, voglio dire che si consente la trasformazione di quello di primo livello anche in uno di terzo livello, prevedendo un unico contratto di apprendistato, però duale. La disposizione può incentivare l'instaurazione e la prosecuzione senza soluzione di continuità dei percorsi duali in apprendistato - questo è fondamentale - contribuendo anche al consolidamento di una filiera della formazione professionale che integri percorsi tecnici, professionali, scolastici, la formazione professionale regionale e gli istituti tecnici, per formare le competenze legate ai profili richiesti dal mercato del lavoro. La misura diventa così un'opportunità per costruire percorsi di apprendistato di filiera e per inserire gradualmente nel mercato del lavoro giovani con competenze via via sempre maggiori, nell'interesse loro e delle imprese.
Anche sul tema delle dimissioni, cioè sull'assenza ingiustificata prolungata dal posto di lavoro, introduciamo il meccanismo della dimissione di fatto, che è importantissimo. L'articolo mira cioè ad arginare quelle pratiche che inducono i datori di lavoro a recedere dal rapporto di lavoro per ipotesi di assenza ingiustificata da parte del lavoratore, il quale lo fa semplicemente al fine di ottenere il trattamento della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI). Su questo tema è stata fatta finalmente chiarezza.
L'articolo 19 del provvedimento mira poi a risolvere il problema riscontrato nel jobs act in relazione a dimissioni per fatti concludenti, per cui a partire dal 2016 le dimissioni volontarie devono essere effettuate in modalità esclusivamente telematica. Tale norma ha provocato numerose problematiche, costringendo il datore di lavoro a licenziare il dipendente sostenendone costi e oneri. La norma ripropone invece nell'ordinamento le dimissioni per fatti concludenti, rappresentando sicuramente una risposta positiva data dal legislatore contro gli abusi e l'incertezza giuridica.
Passando poi alle criticità che ci sono nel rapporto tra fisco e mondo del lavoro, interveniamo con una norma sulla dilazione dei pagamenti dei debiti contributivi, che prevede che dal 1° gennaio 2025 INPS e INAIL possano consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge non ancora affidati per il recupero agli agenti di riscossione, fino a un numero massimo di 60 rate mensili. In questo modo diamo una risposta chiara e trasparente con una importante possibilità di dilazione di pagamento ed è fondamentale.
Il provvedimento introduce anche una misura in materia di istituzione scolastica (non dimentichiamo mai che ormai la scuola e il mondo del lavoro sono una cosa sola e devono essere sempre strettamente collegati), istituendo presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nonché l'Osservatorio nazionale per i percorsi, per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei percorsi.
Infine, per le famiglie è previsto un potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia. Il Fondo per le politiche della famiglia dovrà essere utilizzato per finanziare, tra gli altri, anche gli interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia.
Vede, Presidente - lo dico a lei, ma, per suo tramite, rivolgendomi a tutta l'Assemblea - si tratta di un provvedimento eterogeneo, che interviene su numerosi profili tecnici al fine di introdurre i correttivi a disposizione, mirati alla soluzione di problematiche operative emerse in vari ambiti dalla materia.
Roosevelt scriveva che il lavoro nobilita l'uomo e rende grandi le Nazioni: noi vogliamo un lavoro trasparente, il cui rapporto con le imprese e con il lavoratore sia chiaro, e soprattutto un lavoro sicuro. Voglio qui ringraziare il Governo, tramite il sottosegretario Claudio Durigon qui presente (Applausi), che ha la delega ai rapporti di lavoro, alle relazioni industriali e alle opposizioni, uomo forte di questo Esecutivo, che, attraverso il provvedimento al nostro esame, cerca insieme a noi di dare una soluzione ai tanti problemi del lavoro che ci sono stati negli anni in questo Paese. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Fiani - Leccisotti» di Torremaggiore, in provincia di Foggia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1264 (ore 10,20)
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Furlan. Ne ha facoltà.
FURLAN (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe senatrici e senatori, arriva in Aula un provvedimento di cui il Paese, in particolare i lavoratori e le lavoratrici, avrebbero fatto sicuramente a meno; una proposta sbagliata, che aumenta la precarietà del lavoro, con meno regole a tutela dei lavoratori e, soprattutto, meno diritti. Stiamo parlando di un disegno di legge collegato al cosiddetto decreto lavoro, approvato dal Governo il 1° maggio 2023, che è rimasto fermo per mesi nei cassetti e nei corridoi parlamentari e che portate all'approvazione un anno e mezzo dopo. Avrebbe dovuto essere il completamento delle norme contenute in quel decreto, ma alla fine, nonostante la mole voluminosa, contiene scarsi contenuti e tutti con forti accenti negativi per gli uomini e le donne del lavoro.
Proviamo a guardare i numeri del mondo del lavoro per capire come le norme che oggi venite a presentarci siano completamente disallineate rispetto alla realtà. Dietro il dato sugli occupati di cui vi vantate, si nasconde una realtà drammatica del lavoro in Italia: trend negativo per l'occupazione femminile e aumento dei giovani inattivi, cioè quelli che non hanno un'occupazione e non cercano nemmeno lavoro. Nel 2023, il numero di persone comprese nella fascia tra quindici e trentaquattro anni che lavorano è aumentato di 96.000 unità, mentre quello degli inoccupati di ben 166.000. A proposito di giovani, c'è un altro tema che si configura come emergenza: aumentano costantemente le ragazze e i ragazzi che fuggono all'estero, perché non trovano occupazione di qualità nel nostro Paese.
Il mondo del lavoro è però attraversato da una profonda diseguaglianza che le vostre proposte di legge non sembrano vedere: migliorano i contratti a fascia alta, aumentano a dismisura le partite IVA e invece i salari sono degradati sempre più in basso, in un terreno in cui il part-time involontario e la precarietà sono diventati ordinari.
L'Istat ha fotografato un aumento preoccupante dei lavoratori poveri nel nostro Paese. Un terzo delle persone che vivono in condizioni di povertà assoluta sono lavoratrici e lavoratori. È inaccettabile, perché significa che in molti casi non basta più lavorare per non essere assolutamente poveri. Sapete cosa significa? Significa che il lavoro ha perso il suo valore morale e sociale, quello impresso nell'articolo 1 della nostra Costituzione.
Signor Presidente, adesso proviamo a sovrapporre a questa desolante fotografia del mondo del lavoro, gli articoli della legge che oggi arriva al Senato. È un quadro desolante, perché sono norme che invece di risolvere i problemi, li aggirano per ampliarli. Le misure previste da questo provvedimento, in particolare quelle contenute
negli articoli 9, 10 e 11, in nessun modo andranno a risolvere gli annosi problemi che ci affliggono. Basti pensare alla liberalizzazione selvaggia della somministrazione del lavoro, che non porterà altro che ulteriori sacche di precariato; o, peggio, si pensi alla reintroduzione delle cosiddette dimissioni in bianco, mascherate da licenziamento a seguito di un tot di giorni di assenza.
Mettendo insieme tutte le novità che introducete con questo collegato lavoro, è evidente come il Governo stia promuovendo una massiccia esternalizzazione della forza lavoro temporanea, che andrà sicuramente a favore di qualche agenzia di somministrazione, ma soprattutto delle aziende utilizzatrici.
Durante il lavoro in Commissione abbiamo presentato emendamenti che avevano l'obiettivo di reintrodurre le causali dei contratti a termine, che erano state tolte con il decreto lavoro del 2023, che, come abbiamo verificato, portava il lavoro soltanto nel nome e che - come rivelano i dati che ho esposto poco fa - ha portato una serie di norme che di fatto hanno aumentato la marginalità e l'esclusione e hanno moltiplicato il lavoro povero e precario. Ovviamente le nostre proposte sono state tutte respinte, con una riduzione dei tempi di confronto che ancora una volta, come ormai è vostra pessima abitudine, ha compromesso il lavoro parlamentare.
C'è bisogno di un confronto vero, perché con questo disegno di legge non applicate solo una profonda deregolamentazione a danno dei lavoratori, ma aumentate la precarietà e riducete ancora una volta il perimetro dei diritti. Il pacchetto di norme, in alcuni punti, arriva a mettere in discussione le prerogative del contratto collettivo nazionale del lavoro, come sulle risorse del Fondo bilaterale per la formazione. A parole questa maggioranza sembra favorevole a un percorso per accrescere il valore della partecipazione, ma al momento del voto in Aula sembra invece smantellare le conquiste della contrattazione collettiva. (Applausi).
E ancora, con questo provvedimento si amplia il criterio di classificazione dei contratti stagionali, aumentando in questo modo la precarietà. Venendo meno i paletti, tutto è stagionale, con la conseguenza che si potranno aggirare i vincoli che impediscono a un contratto a termine di essere ripetuto a oltranza.
Intravediamo anche il rischio di un ritorno alle dimissioni in bianco. Con l'articolo 19 si apportano modifiche sostanziali ai rapporti di lavoro, prevedendo la risoluzione dopo cinque giorni di assenza dal lavoro per volontà del lavoratore. Sono norme che attribuiscono un potere di recesso alla parte datoriale che, così come definito, senza i tempi e le procedure necessari al reale accertamento della volontà del lavoratore assente, è semplicemente inaccettabile.
Meno diritti, come vediamo, e una trasformazione del mondo del lavoro a cui state lavorando, continuando a premiare fiscalmente le partite IVA a danno dei contratti di lavoro. Lo vediamo con la norma sui contratti misti, che rischia di allargare il bacino delle finte partite IVA nel nostro Paese, che significano meno diritti e meno tutele. (Brusio). Presidente, questo chiasso è insopportabile.
PRESIDENTE. Ha ragione e le chiedo scusa anche io, che stavo parlando e non me ne sono accorta. Prego, senatrice Furlan.
FURLAN (PD-IDP). Aggiungo che, come in ogni disegno di legge del Governo Meloni, anche questo non poteva non prevedere una norma che, ancora una volta, strizza l'occhio a chi evade gli oneri contributivi. L'allungamento dei tempi di pagamento dei contributi diluisce ulteriormente la certezza della riscossione, potenzialmente incentivando i datori di lavoro a rimandare obblighi essenziali, con possibili effetti negativi sulle risorse di INPS e INAIL.
Vengo al grande tema scomparso da questo disegno di legge. In un anno tragico per il numero di incidenti e morti sul lavoro, vi presentate in Aula con un collegato che non contiene alcuna norma migliorativa per rispondere all'esigenza di contrastare questo dramma del Paese; anzi, fate peggio, perché l'aumento della precarietà produce inevitabilmente anche un aumento dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. Secondo tutti gli studi effettuati, in Italia si continua a morire sul lavoro, con una media di tre decessi al giorno: una vera e propria strage annuale a cui non provvedete per niente. Dilungate invece i tempi di pagamento degli oneri per le imprese, senza assicurare risorse necessarie a INPS, a INAIL e all'Ispettorato del lavoro per assumere personale. La mancanza di controllo è una delle cause dei tanti morti sul lavoro.
Signor Presidente, in questo disegno di legge la maggioranza ha posto le basi per una riscrittura delle regole del lavoro, tutte indirizzate verso una flessibilità vantaggiosa per le imprese, a danno delle lavoratrici e dei lavoratori. Si tratta di un'operazione preoccupante, costruita seminando qualche aiuto agli evasori, sottraendo i vincoli sui contratti stagionali, allargando somministrazione e precarietà, con qualche regola per i sindacati più piccoli, e aggredendo invece la partecipazione e il ruolo fondamentale dei sindacati maggiormente rappresentativi: una sommatoria di norme pericolose, che rischiano di aggravare ulteriormente la condizione dei lavoratori.
La superficialità con cui avete affrontato la discussione su questo provvedimento è ancora più preoccupante dei risultati a cui si è arrivati: niente per fermare l'emorragia degli incidenti sul lavoro; niente per sanare le ferite profonde del lavoro precario. Parliamo di famiglie di lavoratori che si spaccano la schiena e non arrivano alla fine del mese, ma voi guardate da un'altra parte. Parlate di imprese, ma sostenerle ha un significato ben diverso: significa accompagnarle nel processo di transizione ecologica e digitale; significa mettere risorse sulla formazione, vera piaga del mondo del lavoro in Italia; significa lavorare a un piano industriale che ponga le basi per una vera ripartenza, cosa che ancora, dopo due anni e mezzo, continuiamo a non vedere. (Applausi).
PRESIDENTE. Invito l'Assemblea a fare silenzio quando intervengono i colleghi.
È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.
BERRINO (FdI). Signor Presidente, gentili colleghi, è inevitabile che, ogni volta che si parla di lavoro, si inizi con dati numerici, che però bisogna dare con una certa semplicità, ma anche comprensione, nonché dignità. Molti di voi si ricorderanno quando in televisione c'era l'estrazione dei numeri del lotto, che venivano dati molto seriamente, leggendoli bene e scandendoli (Applausi), affinché fosse possibile capire per tutti e non ci fosse qualcuno che pensava di aver fatto cinquina o tombola senza aver compreso bene quelli estratti.
Quello che forse vi dà fastidio sono i freddi numeri che l'Istat riporta e che son già stati enunciati, positivamente o negativamente, da alcuni colleghi: gli 809.000 occupati in più (record assoluto degli ultimi anni); il 6,5 per cento di disoccupazione, che è il dato più basso dal marzo 2008; la disoccupazione giovanile, che è scesa al 20,8 per cento, contrariamente a quanto voi dite, e che è il dato forse più importante. Naturalmente questi dati, che sono semplici e che riferiamo con serietà e anche scandendoli bene, vengono messi in dubbio con letture da televisione disturbata, come quando non si sente bene l'audio, cercando di far comprendere che questa maggioranza e questo Governo - non si sa bene il motivo - avrebbero modificato a proprio interesse e utilità il modo di conteggiarli. (Brusio).
Vi do una notizia che magari molti di voi non sanno (e che continueranno a non sapere, visto il disinteresse con cui vengo ascoltato, ma non è un mio problema): il criterio con cui vengono calcolati gli occupati è stato rinnovato nell'aprile 2021. Forse qualcuno di voi l'ha fatto nell'aprile 2021 per far sì che il Governo Meloni potesse vantarsi di dati non veri? Forse non sapete che, da sempre, anche chi lavora una sola ora è conteggiato tra gli occupati. Forse non sapete che, da sempre, chi è in cassa integrazione viene conteggiato tra gli occupati.
Dove sta, allora, la verità? Nel fatto che non volete approfondire i numeri, perché se lo faceste scoprireste che i dati che l'Istat ci dà sono in controtendenza rispetto a quello che sostenete. Voi dite che sono aumentati il lavoro precario e quello povero e che sono diminuite le ore lavorate rispetto all'aumento di occupati.
Vi do una notizia che vi farà molto dispiacere: nel 2023 l'aumento degli occupati è stato di 520.000 unità, contro le 809.000 di oggi. Gli occupati a tempo determinato (quindi quelli che voi, in un certo senso, indicate come precari) sono scesi di 57.000 unità rispetto al periodo precedente. (Applausi). Gli altri 470.000 sono quindi tutti occupati a tempo indeterminato ed è allora il contrario di quello che dite, forse perché avevate il volume del televisore basso o il canale disturbato al momento dell'estrazione dei numeri del lotto.
Vi dirò un'altra cosa. C'è chi dice che i lavoratori occupati con contratto a tempo indeterminato possono essere part-time. Sempre nel 2023, quindi su una base certa di 520.000 occupati in più rispetto agli 809.000 del 2024, i dipendenti part-time si sono ridotti di 70.000 unità, il che vuol dire che tutti gli altri sono lavoratori con contratti a tempo indeterminato, che sono aumentati di più di quelli con contratto a tempo determinato.
Inoltre, visto che ieri qualcuno ha fatto polemica, dicendo che noi sommiamo agli occupati i cassaintegrati, vi dico che, a oggi, dei cassaintegrati vengono conteggiati solo coloro che non fanno più di tre mesi di cassa integrazione e che non vengono conteggiati tra gli occupati quelli che sono a casa, ma prendono lo stipendio.
Pertanto, la vostra critica all'attività portata avanti nel campo dell'occupazione e del mondo del lavoro da parte di questo Governo e di questa maggioranza, che credono in tali provvedimenti, è falsata dai dati di partenza che date, che sono diversi da quelli dell'Istat, in cui noi crediamo.
All'interno di questo ragionamento più generale su come sta veramente il mondo del lavoro in Italia, crediamo che questo provvedimento, oltre a una serie di articoli che vanno a normare, modificare e innovare una determinata parte del mondo del lavoro, contenga una filosofia di base generale che fino a oggi ci ha dato ragione, visti i dati. Non sarà certamente l'ultimo, ce ne saranno altri, ma questo provvedimento contiene misure importanti che certamente possono avere una lettura diversa da quella che diamo noi e il Governo e in cui crediamo. Ciò questo è legittimo da parte vostra. Ripeto però che, diversamente da quanto è stato detto, il provvedimento contiene anche forti certezze per i lavoratori. Lo dico, ad esempio, sul tema del lavoro stagionale, più volte trattato, oltre che da questa maggioranza, anche dalle opposizioni, ma in maniera molto negativa. Il lavoro stagionale ha bisogno di quello che c'è scritto qua dentro. Ne ha bisogno, perché altrimenti rischiamo che le aziende non crescano, che le aziende non producano, che le aziende non vadano incontro alle esigenze di chi a loro si rivolge. Non crescendo e non dando quello che il cliente vuole, non aumentano neanche i numeri dell'occupazione.
Allora, è meglio che ci siano 100.000 lavoratori stagionali in più o che ci siano 100.000 lavoratori stagionali che rimangono a casa, perché le leggi oggi impediscono di riassumerli quando le aziende ne hanno bisogno? Io penso che sia necessario, per l'economia dello Stato e anche per i lavoratori e le lavoratrici, che ci sia la possibilità di riassumere quando ce n'è bisogno.
È impossibile l'idea che abbiamo che, se, in determinati momenti dell'anno, servono 100.000 lavoratori in più - faccio un numero a caso - alle imprese che possono assumere stagionalmente, questi debbano essere assunti tutti con contratto a tempo indeterminato. Ciò non è normale: ne va della vita delle imprese, ma ne va anche della del lavoro, della possibilità di essere occupati di lavoratrici e lavoratori che, invece, sognano quel lavoro. E se non lo sognano, è l'unico che possono avere in questo momento.
Io penso che questo decreto, in questo e in altri punti, faccia il bene dei lavoratori. È stato detto che noi amiamo di più le partite IVA rispetto ai lavoratori dipendenti. Per noi i lavoratori sono lavoratori. Esistono quelli dipendenti ed esistono quelli autonomi. Allora andiamo a innovare e a dare più garanzie anche ai lavoratori autonomi, quelli a partita IVA, con le previsioni dell'articolo 7, che penso che sia un articolo di buonsenso, oltre che di tutela di centinaia di migliaia di lavoratori e soprattutto, visto che si è parlato di norme zero a favore del lavoro femminile, di lavoratrici, che a oggi non trovano le stesse tutele che le loro corrispondenti lavoratrici dipendenti hanno.
Con l'articolo 7, quindi, elenchiamo una serie di diritti che, da oggi in poi, le lavoratrici e i lavoratori autonomi avranno, per metterle sullo stesso livello dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti, visto che il mondo del lavoro è uno e uno solo e va tutelato tutto: forse non ci avete fatto caso. Forse neanche le colleghe, signor Presidente, hanno fatto caso all'importanza di quanto è contenuto nell'articolo 7.
Invece, avrebbero dovuto, con uno sforzo molto grande, lo capisco, fare i complimenti a chi ha scritto l'articolo 7 di questo provvedimento e dire che, finalmente, anche le lavoratrici autonome hanno delle garanzie finora negate, il che impediva loro di lavorare, di continuare a fare il loro lavoro e, in alcuni casi, metteva a rischio anche gli interessi dei loro clienti.
Basta, nel 2024 questo non è più tollerabile. Così come è di grande importanza il precedente articolo 6, quello sulla compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con svolgimento di attività lavorativa. Mettiamo un punto fermo. A chi è in disoccupazione e lavora un giorno, perché è fortunato a trovare un giorno di lavoro, viene detratto solo quel giorno lì. Non salta più tutto il periodo, come succedeva prima, con tutti avevano paura di andare a lavorare perché: se lavoro un giorno, faccio un trasloco per un mio amico, mi salta tutta la disoccupazione. Forse questo punto non l'avete letto. L'avete saltato, è poco importante, ma perché non serve a far polemica. Anche questo vuol dire tutelare gli interessi dei lavoratori.
Concludo, signor Presidente, con l'articolo 1, quello iniziale, che solitamente è la chiave di lettura di tutto il provvedimento. È dedicato alla modifica della disciplina in materia di salute e sicurezza del lavoro.
È un buon provvedimento, nel quale noi crediamo tanto. (Applausi).
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 10,40)
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice.
MANCINI, relatrice. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare la Commissione per il lavoro di analisi svolto su questo provvedimento. Si tratta di un provvedimento eterogeneo, composto da 34 articoli, che fa chiarezza, semplifica, sburocratizza, offre competenze e tutele.
È stato detto di tutto, focalizzandosi solamente su un concetto, caro alla sinistra, che sottolinea sempre la precarietà, come se il lavoro fosse diverso a destra e a sinistra. Il lavoro è lavoro e i numeri che sono stati snocciolati da chi mi ha appena preceduto, il collega Berrino, ma anche da altri colleghi, dimostrano che l'operato di questo Governo, iniziato con un decreto-legge sul tema del lavoro a maggio dell'anno scorso, offre finalmente risposte concrete.
Si parte dal concetto della sicurezza, che a noi è carissimo, al di là di quanto, ancora ieri, è stato detto, purtroppo commemorando l'accaduto. È invece un tema centrale; i primi articoli sono dedicati interamente al potenziamento del decreto legislativo n. 81 del 2008, su cui più volte siamo tornati e non intendiamo fermarci. Si è potenziato anche l'apprendistato, che è l'unico contratto oggi esistente in Italia cosiddetto a causa mista, dove la formazione diventa parte principale rispetto alla retribuzione. Ancora una volta, quindi, si va a potenziare la formazione e questo non è un fatto scontato, perché si prevede una formazione continua a supporto di quella sicurezza di cui tutti tanto parliamo.
Si dà finalmente voce ai lavoratori autonomi, che per molto tempo sono stati dimenticati e che invece, in questo provvedimento, tornano a essere centrali, prevedendo le tutele che necessitano.
Infine, soprattutto in quel comparto che tutti sempre citiamo, ma che evidentemente poi dimentichiamo, che è il lavoro femminile, abbiamo affrontato le situazioni in cui le donne devono avere più tutele.
Il provvedimento in esame corregge laddove vi sono lacune e non crea precariato. Signori, siamo in una fase in cui il precariato in Italia proprio non esiste. Noi cerchiamo invece di dare risposte a un mercato del lavoro sempre più flessibile, sempre più esigente, che quindi necessita di competenza. È poi importante la chiarezza, anche in merito alla definizione dei termini. Molte volte ci si scontra sui periodi di prova legati ai tempi determinati, ma quando si danno risposte certe si evita il susseguirsi di situazioni spiacevoli. Stesso discorso vale per la semplificazione: per quanto riguarda i tempi del lavoro agile è stata ripresa la legge n. 81 del 2017. Se adesso arriviamo a mettere dei punti fermi credo che sia assolutamente di buonsenso.
Vorrei soffermarmi sull'articolo 19, citato da tutti, che riguarda le dimissioni per fatti concludenti. Nella mia esperienza ho vissuto molte di queste situazioni, ma nessuno mi può parlare di dimissioni in bianco. Il lavoro merita dignità. Quando un lavoratore non va a lavorare per oltre quindici giorni e non trova modo di comunicarlo o di giustificarlo - permettetemi - assolutamente non è in buonafede. (Applausi). Queste sono dimissioni per fatti concludenti. Il lavoro si crea, il lavoro c'è e se uno non vuole lavorare non può poi beneficiare di uno strumento che, invece, assiste quei lavoratori che vogliono lavorare ma che, per motivi a loro non imputabili, non possono farlo. Credo che questa sia veramente una norma di buonsenso, una norma che dà dignità al lavoro. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, a completamento di quanto ha detto la relatrice, desidero evidenziare che nella discussione di ieri ho udito purtroppo cose che nel mondo del lavoro non si stanno verificando. I numeri purtroppo parlano chiaro: noi abbiamo il 62,5 per cento di occupati; ricordo che dieci anni fa la percentuale degli occupati era del 55 per cento.
Si parla giustamente di salario povero. Ebbene, questo è un Governo che, quando ha presentato questo disegno di legge, ha istituito cinque punti percentuali in più di taglio del cuneo fiscale: 10 miliardi. (Applausi). Questo è il Governo che in questa legge di bilancio lo ha reso stabile e continuativo. Questo è il Governo che dà una risposta ai salari più bassi, addirittura oltre i 35.000 euro, ma potremmo arrivare anche a 40.000 euro. I numeri sono inconfondibili.
Non si può, a mio avviso, generare un'incertezza di comunicazione che è sbagliata nel mondo del lavoro. Questo disegno di legge in qualche modo va a supplire a questo, ma saremo ancora a favore del lavoro, perché creeremo i presupposti per rafforzare la contrattazione collettiva. Ciò che non si è capito oggi è che anche la contrattazione collettiva, con i salari mediani, è fondamentale per la crescita. Vent'anni di non crescita ci sono stati in Italia ed è vero; noi siamo quelli che hanno reso strutturale un taglio del cuneo di 10 miliardi annui ai lavoratori fino a 40.000 euro. Questa è l'attività che vogliamo continuare a mettere in campo.
Poi ribadisco, come ha fatto poco fa la relatrice, che la sicurezza sul lavoro sarà un tema fondamentale dei prossimi mesi. La sicurezza sul lavoro non è un tema del Governo o dell'opposizione, ma è un tema che deve accomunare tutto il Parlamento. Ringrazio entrambi i rami del Parlamento per avere istituito fin da subito le Commissioni di inchiesta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: questo sarà un tema fondamentale, secondo me, su cui dovremo insieme trovare le soluzioni affinché non vi siano più morti. (Applausi).
PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
MAZZELLA (M5S). Signora Presidente, all'articolo 1 il MoVimento 5 Stelle, con l'emendamento 1.9, chiede la soppressione, al comma 1, lettera d), del numero 1.3.
Chiediamo la soppressione di questo articolo, che riguarda la visita medica preventiva, per diversi motivi. In primo luogo, la norma stabilisce che il medico competente possa decidere se sia necessaria la visita medica prima del rientro al lavoro solo in base alla sua valutazione, senza conoscere i motivi specifici dell'assenza prolungata del lavoratore. Questo è problematico, perché il medico potrebbe non avere tutte le informazioni necessarie per fare una valutazione corretta. Senza un colloquio, o senza l'esame della documentazione che presenterebbe il lavoratore, non può sapere se ci sono motivi importanti che richiedono poi una visita.
In secondo luogo, non è chiaro il motivo per cui si voglia apportare questa modifica. Se si decide di procedere con la modifica, sarebbe fondamentale consentire al medico competente di fare una valutazione preliminare, anche solo tramite un colloquio a distanza, e non si capisce come nella norma non sia stata inserita questa possibilità per garantire, appunto, la sicurezza del lavoratore che rientrerebbe. Per questi motivi proponiamo la soppressione di questo articolo. (Applausi).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.
DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Lorenzin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, identico all'emendamento 1.11, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.13, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, e 1.14, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.
CAMUSSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei spiegare perché trovo davvero grave che sia stato dato un parere negativo a questo emendamento, e partendo esattamente dalle parole con cui ha chiuso il suo intervento il Sottosegretario: la sicurezza è un problema di tutti, queste Camere hanno eletto le Commissioni fin dall'inizio e devono essere impegnate insieme. Eppure, questo emendamento dice che quando si fanno delle attività, anche quelle temporanee dei cantieri edili in locali sotterranei o semisotterranei, si possono autorizzare solo di fronte a specifiche misure di sicurezza. Ebbene, non vorrei ricordare una delle stragi che sono avvenute in questo anno, esattamente per non aver avuto misure di sicurezza quando si è entrati in locali sotterranei e non si è guardato e saputo che cosa usciva in termini di gas da quei luoghi. Sarebbe davvero interessante se la nostra fosse una Camera in cui si discute del perché è stato detto no a questo emendamento. Temo sia semplicemente perché si vuole approvare, a prescindere, il provvedimento in certi tempi, ma per favore poi non veniteci a dire che sulla sicurezza fate tutto il possibile. Penso che sia utile che tutti riflettiate sull'utilità, invece, di essere particolarmente puntigliosi nella tutela della sicurezza. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.21.
CAMUSSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAMUSSO (PD-IDP). Signora Presidente, con l'emendamento 1.21 si prova a determinare una situazione di uguaglianza anche in questo caso per la tutela della sicurezza sul lavoro. In infinite occasioni abbiamo detto che uno dei problemi degli infortuni, spesso anche di quelli mortali, dentro i cantieri edili è che non c'è la stessa formazione, non c'è conoscenza del personale presente. Anche in questo caso vorrei ricordare purtroppo un'altra strage, quella avvenuta presso il cantiere Esselunga di Firenze, in cui, quando c'è stato l'incidente, non si sapeva chi fossero quei lavoratori, da quale appalto venissero, che relazione avessero con il resto del cantiere.
Noi abbiamo apprezzato l'affermazione per cui che dentro il cantiere edile debbano entrare con il cartellino di riconoscimento i lavoratori di aziende in regime di appalto e subappalto; sappiamo però che in un cantiere non entrano solo lavoratori in quei regimi, ma anche in altre forme di relazione con l'attività nel cantiere. Pertanto davvero non capiamo perché è stato espresso parere contrario su un emendamento che semplicemente afferma che per essere in un cantiere, qualunque sia la relazione di lavoro che si ha con quell'attività, bisogna avere un cartellino di riconoscimento. Di nuovo è incomprensibile perché, quando si arriva alla concretezza della misura sulla sicurezza sul lavoro, ci si tiri indietro e non si voglia andare fino in fondo.
Per questo penso che sia utile votare a favore dell'emendamento 1.21.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 7, che si intendono illustrati, su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.0.1, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori, fino alle parole «al comma1.».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.0.2.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.3, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.4, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.1, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.2, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, identico agli emendamenti 9.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 9.3, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.6, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.0.1, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, fino alle parole «all'articolo 51».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.0.2.
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
GUIDOLIN (M5S). Signora Presidente, vorrei velocemente spiegare per l'ennesima volta al Governo e a tutta la maggioranza perché le modifiche che vengono fatte in questo articolo sono, secondo me, gravemente dannose per i nostri lavoratori.
Innanzitutto ho sentito dire in Commissione che queste modifiche riguardano solo i contratti a tempo indeterminato. Do una notizia alla maggioranza: il fatto che un lavoro sia precario non dipende solo da queste due paroline (indeterminato o determinato), ma dipende anche dal fatto di non avere lo stesso luogo di lavoro e di dover cambiare ogni mese. Quando parliamo di contratti somministrati, infatti, parliamo di questo. La precarietà è data anche da contratti che sono notoriamente di livello più basso rispetto ai contratti normali. Questo lo trovo grave.
Poi ho sentito parlare di flessibilità. Ma di cosa state parlando? La flessibilità su questa tipologia di contratti c'era già, fino al 30 per cento, ma voi l'avete portata al 100 per cento, il che vuol dire che interi reparti ospedalieri potrebbero essere gestiti da lavoratori che sono in somministrazione. Stiamo parlando di questo. Ripensateci, perché state facendo un grave danno al Paese e a tutti i cittadini. (Applausi).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, identico agli emendamenti 10.2, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, e 10.3, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.5, presentato dal senatore Giorgis e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.6, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.8, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.9.
FURLAN (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FURLAN (PD-IDP). Signora Presidente, abbiamo presentato questo emendamento perché vediamo veramente un accanimento nei confronti di questi lavoratori e di queste lavoratrici. Negli anni passati c'erano molti pregiudizi sulla somministrazione. Noi siamo riusciti, con tanto impegno, in modo particolare da parte delle organizzazioni sindacali, ma anche delle stesse aziende somministratrici, a creare condizioni di maggiore dignità di lavoro per questi lavoratori e queste lavoratrici.
Non si capisce perché adesso volete tornare indietro. Togliere il 30 per cento significa che, alla fine, potrebbero prefigurarsi delle aziende che sono tutte rappresentate dal lavoro somministrato. In più, questi lavoratori e queste lavoratrici non potranno mai avere l'ambizione, la speranza o il desiderio di essere stabilizzati. È lo stesso criterio che avete utilizzato nell'articolo precedente per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi di formazione, che oggi sono oggetto di contrattazione (quanti a quelli a tempo determinato e quanti a quelli a tempo indeterminato), con un occhio particolare, ad esempio, verso chi ha più disagio. Perché togliete questo ai lavoratori?
I nostri emendamenti, in modo particolare quello che ho descritto, sono tesi a ricreare proprio condizioni di speranza e di lavoro dignitoso per questi lavoratori. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.9, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.12, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.13, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.14, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.15.
CAMUSSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, vorrei sottolineare le ragioni per sostenere il voto a favore di questo emendamento, di nuovo permettendomi - tramite lei, Presidente - di rivolgermi alla relatrice e al Governo, che hanno smentito l'idea che dentro questo disegno di legge ci fosse una serie di operazioni che sminuiscono e svalorizzano la contrattazione collettiva. La prova sta anche in questo emendamento, che si limita a dire che le modifiche che ci sono salvaguardano ciò che è stato definito nei contratti nazionali e nella contrattazione collettiva. Il parere negativo conferma che in realtà non c'è nessun interesse a salvaguardare la contrattazione, a difenderla e ad estenderla; la usate come alibi, magari per negare il salario minimo, ma non è mai una ragione per permettere effettivamente alla contrattazione di dispiegarsi.
So bene che non avete nessuna intenzione di intervenire su questo disegno di legge e di modificarlo. Questo però dimostra che la maggior parte delle vostre argomentazioni è del tutto strumentale, perché il rifiuto di collegare delle norme e anche delle novità, che magari potremmo non gradire, con l'esercizio effettivo della contrattazione collettiva dimostrerebbe un interesse per il lavoro e la sua qualità. In alternativa, l'operazione che state facendo è solo un'affermazione delle vostre ragioni e di un modello autoritario di governo del mondo del lavoro. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.15, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11.
DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.1, identico agli emendamenti 11.2 e 11.3.
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, intervengo per sostenere la posizione favorevole del MoVimento 5 Stelle riguardo agli emendamenti 11.1, 11.2 e 11.3 e anche per fare alcune considerazioni. Per il suo tramite, signor Presidente, vorrei dire che il senatore Berrino ha fatto un ragionamento assolutamente logico sui dati. L'Istat calcola da sempre allo stesso modo il numero di occupati; se avessimo un'occupazione con un segno meno, come opposizioni diremmo che l'Istat sta dicendo che l'occupazione cala, esattamente come oggi la maggioranza giustamente dice che l'occupazione cresce. Bisogna però non fermarsi soltanto su quei dati, ma entrare in un'analisi complessiva dell'attuale mondo del lavoro e del mercato del lavoro. Se mettessimo il dato del maggior numero di occupati assieme al dato congiunturale di calo delle ore lavorate e al dato tendenziale dell'aumento delle ore di cassa integrazione, noteremmo che nei primi otto mesi del 2024, rispetto ai primi otto mesi del 2023, vi sono più 50 milioni di ore di cassa integrazione autorizzate. Questo dimostra un impoverimento netto e matematico di chi lavora e, quindi, vi è una maggiore precarietà salariale del lavoro. Si aggiunge una maggiore precarietà strutturale, con una regressione rispetto alla contrattazione collettiva e, in generale, le norme di cosiddetta semplificazione e sburocratizzazione rendono il mercato del lavoro più flessibile. Tuttavia, dietro la parola flessibilità si nascondono il precariato e il rischio per la sicurezza sui posti di lavoro.
Capisco che è questa la visione del lavoro del centrodestra, che ne fa una bandiera e un vanto. Secondo noi, è invece il modo sbagliato per dare certezze ai lavoratori e alle lavoratrici italiane. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, identico agli emendamenti 11.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 11.3, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.4.
FURLAN (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FURLAN (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 11.4 è molto importante, perché di fatto ripristina il concetto reale di stagionalità.
I lavori stagionali ci sono già adesso, non ce li dobbiamo inventare, e sono legati alle stagioni. È ovvio che la stagionalità è fortemente utilizzata in agricoltura, ma lo è anche in molti comparti del turismo; d'inverno c'è bisogno di pochi bagnini e la raccolta si fa in periodi diversi dalla semina.
In questo modo stagionalizzate tutto e confondete la stagionalità dai necessari momenti di picchi di lavoro delle imprese, che sono da augurarsi e che hanno altri strumenti di organizzazione e flessibilità del lavoro in cui trovare una loro giusta risposta. In questo modo voi volete precarizzare ancora di più un settore di mercato del lavoro che ha già alcune criticità e difficoltà. Volete stagionalizzare tutti i lavori in tutti i settori e comparti, creando condizioni per cui il lavoro a termine sia infinito.
È per questo motivo che siamo assolutamente contrari alla misura e abbiamo presentato emendamenti per ripristinare la stagionalità, così come intesa oggi, nel lavoro.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.4, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto studenti e docenti dell'Istituto di istruzione superiore «A. Torlonia - B. Croce» di Avezzano, in provincia di L'Aquila. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1264 (ore 11,23)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.5, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.6, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.7, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.8, presentato dal senatore Sensi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 12 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 12.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 12.2, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.2.
CAMUSSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, intervengo su questo emendamento, ma la dichiarazione vale anche per gli emendamenti successivi riferiti a questo articolo.
Era stata data molta importanza, quando era stato presentato il collegato lavoro, anche se era molto tempo fa, al fatto che si sarebbe finalmente regolato il periodo di prova, che si sarebbe determinata una norma univoca e non ci sarebbero più state le interpretazioni. È sempre discutibile dire che le interpretazioni date dalla contrattazione siano un elemento negativo, ma capisco il senso dell'univocità di una sola norma.
Peccato, però, che abbiate fatto una norma che ha due metodi di calcolo differenti a seconda della tipologia di contratto. Quindi, avete realizzato non una semplificazione, ma una complicazione, anche per le imprese, e non solo per i lavoratori. Siete così abbarbicati dentro questo provvedimento che rifiutate anche una misura molto semplice, che è quella di riconoscere che, ai fini della semplificazione, serve un solo metodo di calcolo del periodo di prova.
L'ho voluto sottolineare per dimostrare che continuate ad usare degli argomenti come se qui, da questo lato del Parlamento, vi fosse l'ideologia mentre voi sareste il pragmatismo. No, mi spiace, non avete neanche il pragmatismo, perché non siete in grado di fare una norma che sia univoca e applicabile. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.4, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.5, presentato dalla senatrice Sbrollini, identico agli emendamenti 13.6, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, 13.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 13.8, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.
BEVILACQUA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BEVILACQUA (M5S). Signora Presidente, chiedo di poter aggiungere la firma all'emendamento 16.1.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Non essendo stati presentati sull'articolo 16 altri emendamenti oltre quello soppressivo 16.1, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
CAMUSSO (PD-IDP). Signora Presidente, credo che sia corretto spiegare perché abbiamo proposto di sopprimere l'articolo 17, che titolate, un po' pomposamente, «Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti». È sempre difficile avere un'univoca interpretazione di cosa siano i contratti misti, ma in questo caso potremmo ricostruire la storia contrattuale attraverso cui essi si sono determinati.
A differenza di ciò che volete fare con l'articolo in esame, questa è una storia di stabilizzazione di lavoratori. Si trattava di lavoratori che lavoravano a provvigione per i grandi istituti bancari ed assicurativi, ossia che avevano un rapporto di lavoro autonomo, ma del tutto dipendente dalle scelte che facevano le aziende. Intorno al 2011-2012, abbiamo avviato un processo di stabilizzazione, a partire da un importante accordo con Banca Intesa, che prevedeva che quei lavoratori avessero, almeno per metà della giornata, un rapporto di lavoro dipendente con la banca, continuando a fare il lavoro di vendita e di acquisizione delle provvigioni. Ciò ovviamente con lo scopo di provare a reinternalizzare lavori che erano diventati tutti apparentemente autonomi -sono tutti lavori eterodiretti - e che avevano determinato anche un peggioramento delle condizioni e delle possibilità di lavoro di quei lavoratori. Esattamente in ragione di ciò, vi era una norma che prevedeva che non vi fosse alcun beneficio fiscale nella parte autonoma di questo lavoro, perché lo scopo era quello di stabilizzarlo e di renderlo interamente un lavoro dipendente.
Voi state facendo esattamente l'operazione opposta: con una cosa che si chiama diseguaglianza sostanziale, state sistematicamente determinando un peggioramento delle condizioni fiscali dei lavoratori dipendenti - e non basta escluderne alcuni per non vedere questa diseguaglianza che cresce - a favore del lavoro autonomo. Introducete l'idea che, anche nei contratti con lo stesso datore di lavoro e per lo stesso tipo di attività, ci sia una modalità punitiva per la parte di lavoro dipendente rispetto alla modalità con cui tassate il lavoro autonomo. Cosa farebbe una qualunque azienda di fronte a queste condizioni? Deciderebbe che non serve più avere lavoratori dipendenti e che bisogna passarli tutti al lavoro autonomo, che però è assolutamente finto.
Non si tratta di difendere l'esistenza del lavoro autonomo, che sono la prima a voler difendere: qui c'è la costruzione di un finto lavoro autonomo, in cui i lavoratori hanno condizioni peggiori, rispetto al quale il fisco diventa improvvisamente generoso. Invece, se sei un lavoratore dipendente, paghi molto di più.
Mi pare di poter dire con grande serenità che votare una norma di questo tipo significa esattamente votare contro i principi dell'articolo 3 della Costituzione. È la dimostrazione che non c'è una salvaguardia del lavoro, ma c'è in realtà un ulteriore deprezzamento del valore di attività che, peraltro, si svolgono - permettetemi di dirlo - in settori che fanno ampi profitti e non hanno bisogno di queste agevolazioni.
Siete partiti che eravate per tassare gli extra profitti delle banche, siamo passati ai prestiti e ora siamo direttamente ai regali. (Applausi).
PRESIDENTE. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 17 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 17.1, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, 17.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 17.3, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 11,35)
Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.1, presentato dalla senatrice Zambito e da altri senatori, identico agli emendamenti 18.2, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, e 18.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.4, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.1, identico agli emendamenti 19.2 e 19.3.
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signora Presidente, poniamoci in una condizione concreta: cantiere di una ditta edile, gli operai non ricevono i dispositivi di protezione individuale (gli elmetti, le cinture di sicurezza, i guanti, le scarpe antinfortunistiche) e il dipendente decide, per protesta contro il datore di lavoro che non consegna i dispositivi di protezione individuale, di non andare a lavorare, perché non ha altro strumento per stimolare la consegna dei dispositivi di protezione individuale e non vuole mettere a rischio la sua vita. Dopo quindici giorni viene licenziato per giusta causa. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.1, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori, identico agli emendamenti 19.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 19.3, presentato dalla senatrice Zampa e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.4, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.6, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 19.7, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 19.8, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti:».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 19.9.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 20.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.3, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.1, presentato dal senatore Manca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.3, presentato dalle senatrici Sbrollini e Camusso.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
FURLAN (PD-IDP). Signor Presidente, noi crediamo che questo articolo vada del tutto cancellato, perché ne è evidente l'intento, e per la verità non solo in questo articolo.
È evidente che non vogliate mai citare i contratti a firma delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentati ed è evidente che vogliate cambiare i criteri della rappresentanza sindacale dei lavoratori e dei datori di lavoro in questo Paese.
Tutto ciò è parente stretto del fatto di avallare piccoli sindacatini, piccole associazioni datoriali che - ahinoi - firmano piccoli, piccolissimi contratti: quelli in cui i lavoratori e le lavoratrici sono sottopagati, quelli che non hanno la formazione; i contratti che non hanno la previdenza integrativa; guai a noi parlare di sanità integrativa e dove anche la sicurezza sul lavoro non è granché contemplata.
Dare la possibilità ai pensionati e alle pensionate di iscriversi nelle categorie degli attivi è un non senso. Quando un lavoratore o una lavoratrice vanno in pensione, non sono più legati al contratto, che è l'elemento che determina l'appartenenza a una categoria; hanno esigenze diverse, sono interessati più ai ticket sanitari, ad esempio, o a quanto l'inflazione sta erodendo la loro pensione. Lo fate solo per un motivo: per tutelare e far contare di più, anche negli ambiti istituzionali, quei tanti sindacati e sindacatini che ci sono nel nostro Paese e che hanno una caratteristica, ossia non hanno iscritti tra i lavoratori e le lavoratrici. Non è così che si comporta il Governo, una parte istituzionale che dà dignità al lavoro e alle sue rappresentanze. Non è un caso che già alla Camera hanno ricevuto le lettere di tutte le associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali che si sono espresse contro una manovra subdola, presente anche nel correttivo del codice degli appalti del ministro Salvini; anche in quel testo, infatti, volete variare la rappresentanza reale delle associazioni datoriali e sindacali di questo Paese.
Fermatevi, perché farete male al lavoro, alle lavoratrici e ai lavoratori. La storia non si riscrive e la storia della rappresentanza sindacale nel nostro Paese è la storia di un Paese democratico. (Applausi).
PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.
Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
MANCINI, relatrice. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 28 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 28.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, e 28.2, presentato dalla senatrice Furlan e da altri senatori, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Sulla scomparsa di Riccardo Bonacina
RENZI (IV-C-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RENZI (IV-C-RE). Signora Presidente, intervengo soltanto per chiedere al Senato, alla Presidenza, ai Capigruppo, convinto che vi sarà l'attenzione di tutti, di dedicare nei prossimi giorni un pensiero particolare, un momento di ricordo a una persona scomparsa proprio durante i nostri lavori e che ha vissuto con grande attenzione la vita sociale, professionale e del terzo settore di questo Paese. Qualche istante fa, infatti, ci ha lasciato Riccardo Bonacina, che è stato il padre della legge sul terzo settore, è stato il riferimento di tanti di noi, di colore politico diverso, ed è stata una persona speciale per questo Paese. Vorrei soltanto che il Senato potesse ricordarlo, come merita un grande italiano. (Applausi).
PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Renzi, per averlo ricordato. La Presidenza ovviamente si unisce al suo auspicio.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1264 (ore 11,49)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.1 (testo 2), presentato dalla senatrice D'Elia e da altri senatori, identico all'emendamento 31.2, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.0.9, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 31.0.17, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 32 altri emendamenti oltre quello soppressivo 32.1, presentato dal senatore D'Elia e da altri senatori, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.1, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, identico all'emendamento 33.2, presentato dalla senatrice Camusso.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.4, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 34, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
MANCINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 34.2, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 34.
PIRRO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIRRO (M5S). Signora Presidente, con questo articolo la maggioranza e il Governo si sono esercitati in uno dei loro sport preferiti: l'appropriazione indebita delle idee altrui. È per questo motivo che noi voteremo a favore. Questo articolo infatti riprende quasi letteralmente quello che avevo… (Brusio).
PRESIDENTE. Scusi, senatrice Pirro. Ricordo all'Assemblea che la senatrice Pirro sta intervenendo in dichiarazione di voto sull'articolo 34, che è ancora da votare.
PIRRO (M5S). Grazie, Presidente. Poi, se ogni tanto fosse possibile fare un intervento senza interruzioni, sarebbe fantastico.
Stavo dicendo che questo articolo riprende quasi alla lettera la proposta 26.0.100, a mia prima firma, presentata durante l'esame in Aula del decreto lavoro nel giugno 2023. Tale proposta fu ovviamente bocciata da questa maggioranza, che a posteriori deve averla letta e deve aver capito che era una cosa sentita e richiesta dagli appartenenti ai vertici degli ordini delle professioni sanitarie. Quindi, con solo un anno e mezzo di ritardo correte ai ripari, ma non riconoscete mai i meriti altrui. (Applausi).
In ogni caso, visto che era una cosa dovuta e richiesta, noi voteremo a favore.
Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 11,55)
PRESIDENTE. Stiamo per fare l'ultima votazione della giornata. (Commenti). Della mattinata, Zaffini è sempre attento. Avete visto come è attento il senatore Zaffini? In siciliano si dice pillichillusu, e poi ve lo traduco meglio.
Prima di passare a votare l'articolo 34, vorrei fare, a nome di tutto il Senato, gli auguri a un esponente della nostra musica italiana che abbiamo ricevuto due anni fa qui in Aula, in occasione del settantacinquesimo anniversario della prima seduta del Senato. Compie oggi ottant'anni Gianni Morandi e gli facciamo tanti auguri. (Applausi). Sembra incredibile che abbia ottant'anni. Vuol dire che diventiamo vecchi.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 34.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Un solo astenuto e tutti gli altri favorevoli.
Passiamo alla votazione finale.
SBROLLINI (IV-C-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SBROLLINI (IV-C-RE). Signor Presidente, Governo, relatrice, colleghe e colleghi, annuncio subito il voto contrario di Italia Viva a questo provvedimento e cercherò di spiegarne anche i motivi. (Brusio).
PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice. Facciamo uscire chi ha altro da fare, in modo che chi rimane possa dedicarle l'attenzione che merita.
Se vuole può riprendere, ripartendo dai dieci minuti che le spettano. Prego.
SBROLLINI (IV-C-RE). La ringrazio, Presidente.
Stavo dicendo che voteremo contro questo provvedimento, soprattutto dopo aver ascoltato la replica del Governo e della relatrice. Come è stato ben detto ieri dalle colleghe del Gruppo Italia Viva, dalla collega Fregolent prima e dalla collega Musolino durante l'illustrazione della questione pregiudiziale e poi durante la discussione generale, questo provvedimento, che avete tenuto fermo per più di un anno, va semplicemente a colpire la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.
Spiegherò il perché. Avete voluto iniziare nella giornata di ieri l'esame di questo testo; proprio nella giornata di ieri, in cui abbiamo giustamente fatto la commemorazione della tragedia di Calenzano, voi avete presentato un procedimento - a favore del quale voterete - che va nella direzione opposta, cioè quella di colpire ancora di più tutti i temi che riguardano la prevenzione, la sicurezza e la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. Complimenti davvero per questo capolavoro, anche come tempistica. (Applausi).
Perché nel merito siamo assolutamente contrari? Com'è emerso nella discussione e anche dalla bocciatura degli emendamenti che abbiamo presentato su questo testo, esaminato prima alla Camera e poi al Senato, viene fuori che l'articolo 3 della Costituzione viene assolutamente calpestato. I licenziamenti sono più facili, il lavoro somministrato e quello stagionale praticamente non sono più riconoscibili come tali, ma vengono evidentemente definiti come provvedimenti che andranno avanti senza limite, calpestando quindi il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori. Soprattutto, c'è un aumento significativo - non lo diciamo solo noi come Gruppo Italia Viva, ma basta leggere i giornali, anche quelli specializzati come «Il Sole 24 Ore» e non solo - della disoccupazione giovanile e della precarietà del lavoro: altro che il precariato non esiste più; è esattamente il contrario. Ciò vuol dire non saper leggere i numeri e non avere una fotografia reale del Paese. Aggiungo che abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa, un'inflazione altissima e soprattutto, oltre alla disoccupazione giovanile, i futuri pensionati saranno sempre più poveri.
Per tutte queste ragioni, come potete affermare che questo testo va nella direzione di aumentare la tutela e le sicurezze dei lavoratori? Fate anche di peggio: ripristinate le dimissioni in bianco con una strategia e una tecnica furbesche (Applausi), che distruggono la dignità del lavoro che avevamo fatto negli anni scorsi con i Governi precedenti. C'è un problema di parità salariale sempre più forte tra donne e uomini e in questo momento c'è solo una frammentazione del lavoro. Questo significa che si va a colpire e dividere il mondo del lavoro e ad indebolire la contrattazione collettiva, nella direzione di deregolamentare il mercato del lavoro, creando una maggiore precarizzazione.
Non solo. Siete riusciti nel capolavoro di mettere lavoratori e datori di lavoro gli uni contro gli altri. Nei Governi precedenti - penso al Governo Draghi, al Governo Renzi e a chi ha governato prima di voi - avevamo cercato di lavorare per trovare un equilibrio tra chi produce lavoro e chi fa un lavoro e deve avere un salario e una dignità, guardando soltanto ed esclusivamente all'articolo 3 della Costituzione. Niente, neanche questo. Licenziamenti più facili d'ora in poi e nessuna tutela.
Soprattutto con questo disegno di legge produrrete delle conseguenze pericolose, specie in questo momento, in cui le difficoltà sociali, economiche e di carattere geografico continuano a crescere.
Non vi è nulla sull'evasione fiscale, anzi: sostenete ancora di più chi evade le tasse, a discapito dei pilastri del welfare, su cui non mettete un euro in più (istruzione, cultura e sanità).
A questo aggiungiamo una manovra finanziaria - che in Senato esamineremo in maniera superficiale, perché, ancora una volta, arriverà un testo blindato, che non potrà essere discusso, né emendato in alcun modo - senza idee, risorse sulla crescita e investimenti.
Siete riusciti nel capolavoro di distruggere e deregolamentare il mercato del lavoro e rendere ancora più fragili i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, senza dare neanche nulla a chi produce lavoro in questo Paese. Infatti, non vi è un euro sulla crescita, se guardiamo alla manovra finanziaria.
Per tutte queste ragioni, pensiamo che si poteva fare meglio, di più e in maniera diversa. Avete avuto a disposizione un tempo molto lungo, più di un anno, perché l'iter di questo provvedimento ha avuto inizio alla fine del 2023. Guardiamo ora i risultati; spiegherete voi all'esterno, ai lavoratori e alle lavoratrici, che andate a colpire i diritti fondamentali, contribuendo a spaccare ancora di più il mondo del lavoro.
Esprimeremo un voto convintamente negativo sul provvedimento in esame, cui vanno aggiunte anche un'inflazione galoppante e una situazione internazionale che non aiuta (se guardiamo agli altri Stati vicino a noi, rimanendo in Europa, vediamo le difficoltà che pure ci sono). Non volete però parlare di questo e continuate a fare provvedimenti che sono annunci che potremmo definire dell'anno del poi, perché continuate a dire: poi faremo questo, investiremo su quest'altro e continueremo a lavorare su quest'altro ancora. No, il Paese ha bisogno di avere risposte oggi e, soprattutto, di ritrovare un'unità nazionale. Provvedimenti di questo tipo invece spaccano ulteriormente il senso di comunità e di Paese (Applausi), aumentando le diseguaglianze sociali, che già sono enormi.
Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 12,08)
(Segue SBROLLINI). Aggiungiamo poi l'autonomia differenziata, che è stata pesantemente bocciata dalla Corte costituzionale, e ancora di più vediamo che si colpiscono le aree più deboli. Il ceto più povero continua ad essere più povero, anzi, sarà ulteriormente impoverito, ma soprattutto siete riusciti a indebolire ulteriormente il ceto medio, fondamentale per la crescita e gli investimenti di questo Paese.
Non volete ascoltare, non lo avete fatto e avete bocciato tutti gli emendamenti di buonsenso delle opposizioni. Vi vorrei ricordare un numero riportato ieri dalla collega Fregolent durante la commemorazione della tragedia di Calenzano. A oggi, con l'anno che non è ancora finito, nel 2024 vi sono stati 890 morti sul lavoro e sappiamo che sono migliaia ogni giorno gli infortuni e i feriti sul posto di lavoro. (Applausi).
GUIDI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GUIDI (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP). Signor Presidente, membri del Governo, colleghe e colleghi, inizio in un modo un po' irrituale. Poche volte in tanti anni ho applaudito così convintamente un intervento del presidente La Russa (uso l'espressione "poche volte" come metafora, perché poi andiamo molto d'accordo), come quello a celebrazione degli ottant'anni di Gianni Morandi. Scusate l'irritualità un po' a gamba tesa, ma devo molto a Gianni Morandi perché circa mezzo secolo fa, a San Benedetto del Tronto, diventammo conoscenti e poi amici. Lui mi sbloccò, dicendomi: tu devi ballare. Con la tua plasticità, sei meglio di Jimi Hendrix. Quindi, ricordo Gianni e cercherò di portarlo anche in Senato.
Rispetto al provvedimento di oggi, intanto davvero con orrore - e lo sottolineo - da vecchio sindacalista sento parlare di sindacati buoni, quelli autorappresentati qua dentro, e sindacati cattivi. Ogni sindacato in realtà ha una sua storia, una sua rappresentanza e una sua specificità, che va rispettata. Quando sento ex dirigenti sindacali sputare contro sindacati attuali che, a fatica, si fanno strada per rappresentare anche momenti lavorativi di nicchia e di specificità, provo davvero un brivido di orrore.
Rispetto a questo provvedimento ho sentito parole forti, che mai vorrei sentire qua dentro, quasi con rabbia e con rammarico, perché noi della maggioranza e il Governo abbiamo preteso e portato avanti questo provvedimento, che, al di là delle specifiche realtà proposte, come dicevo adesso al presidente Zaffini, prevede prima di tutto una mentalità diversa e un rapporto diverso tra impresa, datore di lavoro e lavoratore.
Qui il conflitto di classe non c'è: ci sono il benessere del lavoratore, soprattutto valorizzando i momenti dell'apprendistato e la competenza dei medici che forniscono le loro attività, e una sburocratizzazione che, aumentando la rapidità, ma non impattando sulla qualità delle decisioni, libera e dà più democrazia al datore di lavoro e al lavoratore.
Credo che questi toni troppo alti non siano giustificabili - lo dice un anziano psichiatra - e che si riferiscano ed affondino le loro radici nella paura che noi abbiamo provveduto a mettere ordine laddove chi per anni è stato al Governo non ha provveduto (Applausi), facendo ordine sicuramente dal punto di vista dei singoli provvedimenti, ma soprattutto della mentalità complessiva. Per alcuni membri della minoranza - non tutti, per la verità - sembra che, se non c'è conflitto di classe, le cose non funzionano. Non è così: non è giusto, non è corretto e non fa bene alla salute, né dell'impresa, né del lavoratore.
Dobbiamo pensare molto alla salute del lavoratore, anche nella logica del suo benessere psicologico. In un clima di continua guerriglia non si ottiene nulla e forse, in questa situazione di confusione e di guerriglia aperta e costante, chi ci guadagna sono i più forti. Noi dobbiamo difendere le persone (non dico le più deboli, perché nessuno è debole, nemmeno le persone con disabilità, ci mancherebbe; anzi, spesso - e non mi riferisco al sottoscritto - sono un esempio). Se però il clima è chiaramente, decisamente e profondamente sereno, anche nei momenti critici si possono prendere decisioni condivise o magari a seguito di una mediazione, che portino a una scelta, che dovrebbe essere la decisione più positiva possibile, ma tenga lontana questa continua guerriglia, che purtroppo piace, come vedo dalle note di nostalgia di molti colleghi e colleghe in quest'Aula.
Credo che nella serenità, nella competenza e nella decisione rapida durante la gestione dei conflitti, che, certo, possono esistere in qualunque momento, si ottengano una maggiore democrazia nel lavoro, ma anche, se vogliamo, una maggiore redditività, sia dell'azienda sia del lavoratore. I dati, composti e scomposti, del maggior benessere del nostro Paese in quest'ultimo periodo la dicono lunga: la diminuzione della disoccupazione, la presenza di più contratti a tempo indeterminato e la possibilità per il lavoratore di compiere scelte più libere, con punti di riferimento meno conflittuali e più competenti, la dicono lunga.
Signor Presidente, termino annunciando che esprimerò il voto convinto di un vecchio esperto (mi definisco tale da solo, ma non è un autoincensamento, piuttosto un autoincoraggiamento per il futuro), mai domo. Questo è infatti un provvedimento moderno, che non fa torto a nessuno, se non a chi è affetto dalla malattia incurabile della nostalgia per un passato che spero non torni più. (Applausi).
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE CRISTOFARO (Misto-AVS). Signor Presidente, il provvedimento in esame, come abbiamo sostenuto e come ha sostenuto più volte in queste ore e in questi giorni il senatore Magni, a nome di Alleanza Verdi e Sinistra, è il gemello di quel decreto-legge che fu approvato dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2024, che era tutto all'insegna della propaganda e, dal nostro punto di vista, totalmente strumentale. Proprio come questo oggi in votazione, insomma, il cosiddetto collegato lavoro, che non ha davvero nulla che serva per migliorare la qualità del lavoro e delle lavoratrici e dei lavoratori; tutto il contrario, se possibile: ci porta diritti verso la precarietà più spinta.
Non che questa deriva sia iniziata oggi, voglio dirlo senza alcun tipo di problema: la corsa alla flessibilità più estrema è stato, purtroppo, il principale dogma liberista degli ultimi decenni, che ha coinvolto, attraverso un vero e proprio pensiero unico, molti degli schieramenti politici in campo e ha prodotto un totale disastro politico, culturale e sociale da ogni punto di vista lo si guardi. Questa maggioranza, che pure si era presentata al voto due anni fa (ve lo dico sempre e lo ripeto anche stamattina) dichiarandosi una destra sociale, ha continuato e continua invece a muoversi fino in fondo dentro questo dogma; che peraltro oggi, finalmente, in alcuni Paesi europei e del mondo viene messo in discussione e che è stato probabilmente alla radice della disastrosa condizione sociale con la quale ci confrontiamo in Italia da molti anni a questa parte.
Aggiungo anche, Presidente, ma questo non è semplicemente un problema di metodo, che è inaccettabile anche la modalità con la quale si è portato avanti l'esame di questo provvedimento: prima alla Camera, dove non sono state tenute in alcuna considerazione le osservazioni dell'opposizione; addirittura qui al Senato, come purtroppo succede spesso, una parte consistente e significativa delle nostre proposte emendative è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, si dice per mancanza di copertura, anche se le coperture c'erano. Tra l'altro, penso che questo tema, cioè l'inammissibilità degli emendamenti ai sensi dell'articolo 81, dovrebbe essere un problema di tutto il Parlamento, perché oggi tocca alle attuali forze di opposizione, domani toccherà ad altri e trovo davvero molto singolare che non si provi su questo punto così qualificante a scegliere perlomeno una strada comune. Invece, ancora una volta, su questo provvedimento avete scelto di procedere, come peraltro fate sempre, senza un serio confronto con l'opposizione e dinanzi alle nostre proposte senza nemmeno motivare fino in fondo le ragioni della vostra contrarietà.
Avete detto anche in questa sede, ma l'avete ripetuto in tutti questi mesi, colpevolmente di no al salario minimo, uno strumento che invece, come sappiamo e come cerchiamo di dire da molto tempo a questa parte, servirebbe davvero per dare una risposta concreta al tema gigantesco e drammatico dei salari poveri. Avete detto di no al ripristino di Opzione donna; avete detto di no alle nostre proposte su somministrazione e lavoro a termine e in compenso avete detto di sì - e questa è una vera indecenza - alla reintroduzione delle dimissioni in bianco. Avete detto di sì, quindi, a una vera e propria precarietà senza limiti, alla somministrazione senza freni e davvero questo colpisce molto, soprattutto perché tutti conosciamo le condizioni drammatiche nelle quali vivono oggi milioni di lavoratori.
Abbiamo imparato in tutti questi anni che il tema grande della povertà non è separato da quello del lavoro, come poteva essere una volta. In questo Paese negli anni passati chi lavorava era fuori dalla condizione di povertà e invece, purtroppo, oggi non è più così: anche se lavori e hai un salario, molto spesso si è dentro quella condizione, si fa fatica ad arrivare a fine mese e a pagare l'affitto, perché evidentemente il lavoro povero è diventato la grande, costante drammatica di questi anni che viviamo.
Il rischio che questo provvedimento allora lo paghino i lavoratori e le lavoratrici sulla propria pelle, dal nostro punto di vista, è altissimo e purtroppo drammaticamente scontato, perché per l'appunto consente di usare senza limiti e senza vincoli i contratti di somministrazione a tempo determinato e indeterminato, togliendo anche alcuni dei paletti previsti fino a questo momento, permettendo in pratica alle aziende di costruire un vero e proprio serbatoio - chiamiamolo così - di attivazioni su cui scaricare la flessibilità e la discontinuità.
Inoltre estende l'uso dei contratti stagionali, com'è stato richiamato anche nei minuti scorsi durante l'illustrazione degli emendamenti da parte dei miei colleghi dell'opposizione, allargando le deroghe ai limiti di durata, un intervento che peraltro aggira la sentenza della Corte di cassazione del 2023 e amplia il perimetro della stagionalità, consentendone il ricorso anche per l'intensificazione dell'attività lavorativa e per le esigenze tecnico-produttive. In pratica, per farlo capire anche a chi magari ci ascolta, è un contratto che può essere utilizzato in piena libertà, a partire proprio dai settori in cui la priorità è il contrasto all'irregolarità, alla bassa qualificazione e alle basse retribuzioni, o almeno così dovrebbe essere.
Ancora, il provvedimento estende la flat tax a quelli che vengono definiti i contratti misti, annullando in questo modo la clausola ostativa al regime forfettario come strumento di contrasto al ricorso al lavoro autonomo non genuino: anche da questo punto di vista, è un intervento grave che incentiva le forme ibride e indebolisce le tutele e la stabilità dei rapporti di lavoro. Il provvedimento equipara inoltre - anche questo ci sembra davvero molto grave e sbagliato - l'assenza ingiustificata del lavoratore alle dimissioni volontarie: questa norma rischia di trasformare in dimissioni automatiche anche assenze che potrebbero non essere una scelta del lavoratore.
Il provvedimento finisce poi con l'ampliare la sospensione degli adempimenti tributari per i lavoratori autonomi per malattia o per infortunio per i figli minorenni e per il parto, ma esclude i benefici dei lavoratori e delle lavoratrici autonomi non ordinati o iscritti all'albo.
Insomma, siamo di fronte a una serie di misure che ci fanno dare un giudizio molto negativo. Questo collegato lavoro non dà stabilità, né risposte ai lavoratori part-time involontari, a termine, somministrati o stagionali, né al lavoro nero o irregolare e ai bisogni dei lavoratori autonomi, con o senza partita IVA; nemmeno prevede nulla che vada verso l'eliminazione dei contratti più poveri e precari. È quindi il contrario di quello che servirebbe, ossia un lavoro dignitoso, stabile, sicuro e tutelato. Del resto, l'aumento degli occupati di cui spesso si sente parlare non corrisponde a un aumento delle ore lavorate: non aumenta cioè la massa salariale, ma soltanto i lavori poveri con salari bassi.
Per tutte queste ragioni, il mio Gruppo, Alleanza Verdi e Sinistra, voterà convintamente contro questo provvedimento. (Applausi).
SILVESTRO (FI-BP-PPE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SILVESTRO (FI-BP-PPE). Signor Presidente, rappresentante del Governo, colleghi, il testo al nostro esame contiene una serie di semplificazioni e di nuove regole in tema di lavoro e di politiche sociali. I dati rilevati sul mese di ottobre ci hanno mostrato un mercato del lavoro dinamico che è arrivato a nuovi record in termini di percentuale di occupazione, che è al 62,5 per cento, con oltre 24 milioni di lavoratori, 16,2 milioni dei quali a tempo indeterminato, ed è tornato a segnare il minimo dagli ultimi quindici anni sui valori della disoccupazione, che è al 5,8 per cento. Il tasso di occupazione è cresciuto di quasi due punti percentuali, mentre quello di disoccupazione è sceso esattamente del 2 per cento in due anni.
Tuttavia, il dato da evidenziare è che ci sono stati quasi un milione (per l'esattezza, 937.000) di posti di lavoro a tempo indeterminato in più in due anni di Governo Meloni, dall'ottobre 2022 all'ottobre 2024. Quasi un milione di posti di lavoro veri in più significa evidentemente che continua ad agire anche sul Governo Meloni lo spirito di Silvio Berlusconi. Contestare questi dati, che sono quelli ufficiali dell'Istat, è un esercizio improduttivo, proprio perché c'è stata una forte crescita di quei contratti per i quali un imprenditore, assumendo a tempo indeterminato, impegna il proprio futuro oltre a quello del lavoratore.
È ovvio che si tratta di un concorso di cause positive che marginalizzano il pur serio dato negativo di una produzione industriale ancora in stallo, soprattutto a causa di fattori esogeni che condizionano la nostra produzione. È tuttavia evidente che avere un Governo ritenuto affidabile dalla classe imprenditoriale (gli uomini del fare) costituisce un elemento di fiducia nella prospettiva di una crescita dimensionale della propria azienda.
Siamo soddisfatti, anche se di certo si può fare sempre di più. L'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro ci mostra, infatti, che molti lavoratori non vengono ancora coperti e che quindi il fabbisogno di molte imprese rimane tuttora insoddisfatto. Bisogna quindi seguire queste dinamiche con disposizioni sempre più adatte ai nuovi movimenti del mercato del lavoro. Serve una risposta sempre più puntuale alle necessità delle imprese che sono monitorate regolarmente sia dalle nostre camere di commercio sia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Saper stimare il fabbisogno dei lavoratori significa avere un indicatore importante per indirizzare e preparare i giovani, ma anche per formare nuovamente coloro che, per qualsiasi ragione, perdono il vecchio lavoro verso i mestieri e le professioni richieste.
Fino al 2029 si stimano 3,9 milioni di lavoratori in ingresso nel mondo del lavoro in Italia. Questa è una previsione positiva, ma allo stesso tempo rappresenta una sfida per la politica. Riuscire a soddisfare sempre più puntualmente l'incontro tra la domanda e l'offerta dev'essere l'obiettivo di una legislazione sempre più attenta in termini di formazione.
Accanto a questo sono necessarie integrazioni alla normativa esistente per velocizzare il mercato del lavoro, a cui vanno affiancati gli strumenti sull'assistenza sociale che ne conseguono. Per questo motivo il disegno di legge in esame intende adeguare la normativa in materia alla trasformazione del mondo del lavoro, mirando a correggere le criticità in tutti gli ambienti. Ovviamente siamo grati ai numerosi contributi ricevuti dalle categorie professionali, che abbiamo fatti nostri durante l'esame in Commissione. Tra di loro, vorrei citare quello della Federazione italiana degli agenti immobiliari professionisti (FIAIP). Lo scopo del provvedimento è quello di avere un mercato più mobile e ricettivo, nel quale chi esce dal lavoro abbia immediatamente a disposizione gli ammortizzatori, ma soprattutto sia messo in condizione di rientrare.
La parola lavoro, per noi, è un sinonimo di dignità. Certamente il segnale di un cuneo fiscale che diminuisce e la cui riduzione viene resa strutturale dalla legge di bilancio 2025 è un punto di riferimento concreto per gli imprenditori, che vedono diminuire i propri costi, e allo stesso tempo lo è per i lavoratori che vedono crescere le proprie buste paga. Pertanto, tutte le tematiche affrontate nel presente disegno di legge così bene illustrato dai relatori diventano un'attività di affinamento della nostra legislazione in materia. Tuttavia, la differenza tra avere più posti di lavoro o, al contrario, più disoccupati la fa il coraggio dei professionisti, degli artigiani e degli imprenditori, uomini e donne che decidono di far crescere la propria attività, spesso consci di andare incontro a margini di profitto che si assottigliano sempre di più a causa delle famigerate variabili esogene, prima fra tutte il costo dell'energia elettrica.
Un'ulteriore semplificazione deve puntare a un'occupazione sempre più di qualità, finalizzata all'ingresso dei giovani e delle donne nel mondo del lavoro. Pertanto è necessario proseguire con interventi per continuare a ridurre le imposte sul lavoro, come abbiamo fatto con la legge di bilancio, per agevolare fiscalmente le nuove assunzioni a tempo indeterminato e gli investimenti. Ecco lo spirito che aleggia su questa maggioranza di Governo: a me piace chiamarlo spirito di Berlusconi, ma certamente su questa coalizione aleggia un respiro liberale, quello da cui hanno preso le mosse Forza Italia e poi la coalizione di centrodestra.
Per questa ragione, il voto dei senatori di Forza Italia sul disegno di legge in esame sarà favorevole. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Eugenio Barsanti» di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1264 (ore 12,34)
MAZZELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZELLA (M5S). Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, «Michele pazientemente gli spiegò la nostra idea: - in capo a tutti c'è Dio, padrone del cielo. Questo ognuno lo sa. Poi viene il principe Torlonia, padrone della Terra. Poi vengono le guardie del principe Torlonia. Poi vengono i cani delle guardie del principe Torlonia. Poi nulla. Poi, ancora nulla. Poi, ancora nulla. Poi vengono i cafoni. Ed è finito». Questo è forse il brano più famoso di Ignazio Silone in "Fontamara", lo dico ai ragazzi che ci stanno seguendo. Questo centrodestra ha riscritto anche Silone, perché dopo i cafoni e dopo il nulla ha aggiunto altre tre categorie, che sono i lavoratori somministrati, i lavoratori svantaggiati e i lavoratori fragili. (Applausi).
Questo disegno di legge, chiamato collegato lavoro, ma che noi chiamiamo "scollegato lavoro-ammazza lavoratori precari", è un testo che, sotto la maschera di una riforma necessaria, cela un attacco frontale ai diritti dei lavoratori, un'inaccettabile precarizzazione del mercato del lavoro. Si tratta dell'ennesimo zibaldone, un progetto eterogeneo, che non presenta le caratteristiche di un intervento di riforma sistemica rispetto all'assetto vigente in materia di diritto del lavoro.
La maggioranza ha scelto di comprimere la discussione su questo disegno di legge, evitando un necessario e approfondito confronto con le organizzazioni sindacali prima e le associazioni di categoria dopo. Questo metodo di lavoro è emblematico ed esprime un approccio che è interessato più a soddisfare le richieste di Confindustria che a tutelare i diritti dei lavoratori.
È evidente che questo Governo di centrodestra, invece di perseguire una visione equa e giusta del lavoro, ha deciso di percorrere quella che si chiama in economia la via bassa della competitività, basata sulla riduzione dei costi del lavoro agendo sui lavoratori. Questa scelta non solo danneggia i lavoratori, ma compromette anche la capacità competitiva dell'intera economia nazionale. Infatti non va dimenticato, e parlo ancora una volta rivolto ai ragazzi che sono lassù, visto che ormai siamo pochi in Aula, che le regole influenzano l'organizzazione dell'impresa, quindi questa normativa, che stiamo esaminando e che probabilmente - anzi, certamente - vi accingete a votare con un'ampia maggioranza a favore, incrementa l'uso flessibile della manodopera e presenta però al tempo stesso un preoccupante rischio di agevolare le scelte imprenditoriali di ricorrere al lavoro precario, usa e getta. Il lavoratore, che voi intendete in qualche modo sostenere con queste manovre, con questa legge "ammazza-lavoratori precari", è un lavoratore usa e getta, è un pacchetto di fazzolettini usa e getta. Questo è per voi il lavoratore, senza alcuna preoccupazione per la qualità del lavoro e per la crescita dell'occupazione stabile.
In altri termini, tramite interventi legislativi come questo si continua a percorrere quella via che, lo ripeto, è definita la via bassa della competitività, fondata sulla concorrenza sui costi del lavoro, il che produce effetti perversi sul sistema, perché non stimola gli investimenti nei settori innovativi ad alto valore aggiunto, compromette nel medio e lungo periodo la stessa capacità competitiva dell'economia nazionale, nonché spinge inesorabilmente l'intero Paese a sprofondare nel declino economico, ma anche sociale. Per quale motivo diciamo questo? Perché voi, in questa visione del mercato del lavoro e dei lavoratori, avete ampliato e allargato l'utilizzo dei lavoratori in somministrazione, aumentando senza limiti quantitativi il loro utilizzo e quindi la precarizzazione. In questo modo, state favorendo un modello di business che fa leva sulla riduzione dei costi a scapito della stabilità lavorativa. Ministro, lei storce la testa, lo capisco. Però secondo noi è questo il modello che avete in mente, un modello di business che porterà ad avere delle aziende che potranno "staffarsi" (questo è un termine che ho trovato opportuno, cioè costruiranno degli staff) unicamente con lavoratori precari (perché è questo che magari vi hanno chiesto), riducendo drasticamente le opportunità di un impiego stabile e dignitoso.
Ma la pericolosità di questo disegno di legge sta anche nelle modifiche dell'articolo 31 e dell'articolo 34 del Jobs Act, che aveva ed ha, per noi del MoVimento 5 Stelle, degli enormi limiti. Facendo queste modifiche agli articoli 31 a 34 voi state abolendo e distruggendo il decreto dignità, esponendo l'Italia a procedure di infrazione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Se tradotte in leggi, queste disposizioni renderanno l'Italia passibile di procedure di infrazione dinanzi agli organi comunitari, oltre ad essere suscettibili di aprire un contenzioso assai diffuso in sede giudiziaria. Si rischia quindi di creare una giungla lavorativa in cui i diritti fondamentali dei lavoratori verranno calpestati. Il MoVimento 5 Stelle ha proposto numerosi emendamenti, tutti bocciati, molti dei quali riguardavano anche i lavoratori fragili. Abbiamo riproposto il salario minimo, la lotta al precariato, la promozione della sicurezza sul lavoro; ma non è stato accettato nulla.
Questo disegno di legge, se verrà approvato, consentirà definitivamente di impiegare lavoratori in somministrazione con contratti a tempo determinato senza che l'azienda sia obbligata a stabilizzare il lavoratore con un contratto a tempo indeterminato. La possibilità di utilizzare contratti a termine per periodi prolungati senza trasformarli in contratti stabili porterà a una precarizzazione del lavoro, che significa che i lavoratori si troveranno in situazioni di maggiore incertezza e instabilità, perché non sapranno come garantire la continuità del loro impiego.
Inoltre, non essendoci limiti quantitativi all'utilizzo della somministrazione, è chiaro che si avrà un abuso di questo strumento, a scapito della sicurezza del lavoro e della stabilità dei lavoratori. Per non parlare poi dei lavoratori svantaggiati. Lì è chiaro che i lavoratori con una condizione di svantaggio lavorativo subiranno una sorta di ricatto da parte del datore di lavoro. Voi avete condizionato anche questi lavoratori svantaggiati.
Le implicazioni non sono solo per i lavoratori svantaggiati, per i lavoratori fragili e per i lavoratori in somministrazione, ma anche per le aziende, perché queste ultime in una riforma del genere hanno dei rischi. Infatti l'eccessivo ricorso alla somministrazione potrà portare a una cultura del lavoro meno sostenibile e meno affidabile, in cui le aziende si affidano a lavoratori temporanei e invece di costruire un team stabile e motivato.
Per queste ragioni, il MoVimento 5 Stelle esprimerà un voto contrario su questo disegno di legge. Vi racconto un'altra volta che, grazie a questo disegno di legge, voi avete allungato l'elenco che Ignazio Silone faceva dei lavoratori in "Fontamara". Quelli erano i cafoni, i lavoratori agricoli del tempo. Ebbene, voi avete inserito, oltre ai cafoni e ai lavoratori agricoli di cui parlava "Fontamara", anche i lavoratori somministrati, i lavoratori svantaggiati, i lavoratori fragili. (Applausi).
MURELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MURELLI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei ringraziare la ministra Calderone che è arrivata per le dichiarazioni di voto. Ringrazio anche il sottosegretario Claudio Durigon, che ha seguito tutto l'iter del provvedimento sia alla Camera che qui al Senato. Durante la discussione generale in Senato, ma anche alla Camera, sono state dette tante fake news, che invece vorrei spiegare bene dando ai cittadini la corretta informazione. Partiamo direttamente dai dati dell'Istat sull'occupazione e sulla disoccupazione: il tasso di occupazione è pari al 62,3 per cento e il tasso di disoccupazione è sceso al 6,2 per cento; c'è un calo della disoccupazione giovanile di 1,7 punti percentuali, con una disoccupazione, seppur alta, che è scesa al 18,2 per cento. Nell'agosto 2024 si registrano 516.000 rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con un calo di quelli a tempo determinato di 144.000 unità, e un aumento dei liberi professionisti di 123.000 unità. Tali dati dimostrano che questo Governo qualcosa di buono ha fatto e sta facendo.
Ogni giorno ci scontriamo con le regole del mercato del lavoro e le criticità che arrivano da lontano, non da questo Governo. Soprattutto ci scontriamo con tutte le norme, troppe, che si occupano della materia del lavoro. Il disegno di legge che andiamo ad approvare almeno vuole semplificare e sistemare le storture. Ho anche sentito in quest'Aula parlare di agenzie interinali e di lavoro interinale, che non esistono più dal 2003. È la prima fake news, poiché le agenzie interinali non esistono più; non eravamo noi al Governo quando sono state cancellate nel 2003. Bisogna diffondere delle corrette informazioni.
Il lavoro interinale non esiste più ed è stato sostituito dal lavoro con contratto in somministrazione. È proprio sulla somministrazione che voglio spendere qualche considerazione, perché è stata al centro del dibattito politico anche nella scorsa legislatura e tutte le volte che si parla di attività stagionali e di periodi particolari delle attività produttive. A giugno 2024, i lavoratori con contratto in somministrazione erano 147.000; c'è stato un nuovo record storico di assunti a tempo indeterminato rispetto al 2023, con un calo della componente a termine diminuita del 6 per cento e un aumento del tempo indeterminato del 4,5 per cento. Non diciamo, per piacere, che creiamo precari, perché i contratti di somministrazione pesano solo il 2,7 per cento di tutti i contratti nel mercato del lavoro.
Altra fake news: i lavoratori in somministrazione guadagnano meno dei lavoratori subordinati. C'è la parità dei diritti, la parità delle tutele, la parità retributiva e vi do un importante dato: la media delle retribuzioni è di 13,2 euro e il 97,8 per cento dei somministrati percepisce 9 euro l'ora. Questo significa che non serve un salario minimo per legge. Come dice l'Europa, serve solo una specifica direttiva per andare a rafforzare, migliorare e valorizzare la contrattazione collettiva nazionale. Chi ha permesso la contrattazione e il rinnovo dei contratti di lavoro dei metronotte a 5 euro? Ce lo chiediamo? I sindacati. Non lo dico io, ma lo dice direttamente Landini, mentre dichiara che è anticostituzionale.
Un altro importante dato è quello dei lavoratori usa e getta, di cui ho sentito parlare prima nell'intervento del senatore Mazzella. I dati della somministrazione invece dicono che il 70 per cento di chi termina un contratto a tempo indeterminato in somministrazione entro un anno trova un'occupazione diretta a tempo indeterminato, in particolar modo presso le stesse aziende che ne hanno usufruito. Chiudo sulla somministrazione dicendo che alla Camera è stato approvato un emendamento della Lega che va a liberare 187 milioni di euro sul fondo bilaterale della somministrazione, mettendoli direttamente a disposizione della formazione dei lavoratori a tempo determinato. Erano tutte risorse che da anni erano inutilizzate. Questo è importante.
Altra fake news detta anche in quest'Aula: le dimissioni in bianco, come il lavoro interinale, non esistono più. In questo provvedimento si parla di dimissioni per assenza ingiustificata; le dimissioni in bianco le ha tolte direttamente la legge Fornero e questo chi l'ha detto dovrebbe saperlo, così come dovrebbe sapere che la legge Fornero non ha tutelato le donne. Ciò è stato ribadito in alcuni interventi: le donne non sono state tutelate né nello stipendio, né nella pensione. Non bastava piangere in televisione.
Le dimissioni per assenza ingiustificata presenti all'interno di questo provvedimento hanno dato lo stop ai furbetti del reddito di cittadinanza e di chi utilizza la NASPI in modo non corretto, a discapito di chi va a lavorare tutti i giorni con tanti sacrifici e, scusatemi il termine, si fa il mazzo tutti i giorni. Si è quindi voluto rispettare questi lavoratori. Abbiamo inserito questa norma per dare tutela e rispetto non solo ai lavoratori che abitualmente vanno a lavorare in modo corretto, ma anche e soprattutto alle aziende.
C'un altro emendamento della Lega, presentato alla Camera, sulla stagionalità, che è stata messa a rischio da una sentenza della Corte di cassazione. Con una norma di interpretazione autentica, andiamo a ristabilire la prassi. Vi do alcuni numeri: a luglio 2023, secondo lo studio di Federalberghi, il numero dei lavoratori dipendenti nel settore alberghiero e dei pubblici esercizi era pari a 1.667.247 dipendenti, con 466.000 persone stagionali. Un record storico per questo settore. Addirittura, se noi andiamo a vedere i dati del 2024 e, poi, quelli del 2025, ci accorgeremo che il turismo è cresciuto tantissimo (vedremo, con l'apertura del Giubileo a Roma, i numeri dell'anno prossimo).
Sono poi stati approvati due ordini del giorno in tema di stagionalità: uno, a mia prima firma, sulla stagionalità per le attività tecnico-produttive dei servizi ricorrenti per periodi dell'anno o a seconda dei mercati e l'altro, del senatore Bergesio, per la continuità dei fondi per i giovani agricoltori.
Il provvedimento contiene tanti altri articoli, come per esempio l'articolo 22, che elimina l'obbligo di evidenza pubblica dell'importo della provvigione in atto notarile. Per questo ringrazio direttamente la Federazione italiana agenti immobiliari professionali, che ha dato un importante contributo. Questo Governo ascolta direttamente le associazioni di categoria che ci portano i problemi che cerchiamo di risolvere insieme.
L'articolo 28 uniforma i tempi di presentazione delle domande di accesso all'Ape sociale, che qualcuno voleva invece sopprimere con un emendamento. Noi andiamo a uniformare su tutto il territorio nazionale questi tempi di richiesta, che attualmente sono disomogenei.
L'articolo 7 estende per i liberi professionisti la sospensione della decorrenza dei termini per adempimenti tributari nel caso di ricovero del figlio minorenne. Ciò era già possibile per ricovero in caso di parto, mentre noi abbiamo inserito anche la fattispecie del ricovero dei figli minorenni. Mi sembra una tutela importanti per i liberi professionisti.
Infine, in Senato abbiamo approvato un ordine del giorno per sostenere l'adozione di fissativi istopatologici innovativi per tutelare i lavoratori che operano nei laboratori chimici ed eliminare il rischio per la salute dei lavoratori derivante dall'uso e dalla presenza di sostanze cancerogene nei luoghi di lavoro. Questo è un importante passo a tutela della sicurezza dei lavoratori che utilizzano sostanze chimiche.
Questo provvedimento è al passo con i cambiamenti che ci richiedono il mercato, le aziende e gli stessi lavoratori. Per creare occupazione è indispensabile ascoltare le esigenze del tessuto economico e produttivo, perché sono proprio i nostri imprenditori e le nostre aziende che creano occupazione.
Il voto del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sarà pertanto favorevole. (Applausi).
CAMUSSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, il provvedimento in esame, Atto Senato 1264, fu presentato il 6 dicembre 2023. Era un collegato alla manovra di bilancio e, ovviamente, si era immaginato che dovesse essere approvato insieme alla legge di bilancio. È passato un misterioso tempo d'attesa molto lungo. In realtà, ormai avevamo quasi la convinzione che forse voi stessi non eravate così convinti della fondamentale importanza di questo provvedimento. Provvedimento che poi, improvvisamente, alla Camera si ripesca dai cassetti, si ricomincia a discutere, diventa più o meno il doppio dal punto di vista degli articoli rispetto a quello che era originariamente e voi iniziate a correre, perché bisogna assolutamente approvarlo.
L'anno passato, evidentemente, aveva portato questo consiglio o forse, più onestamente, bisognerebbe dire che vi siete accorti che una serie di norme, se non venivano approvate entro quest'anno, sarebbero decadute, perché i tempi non coincidevano più.
Se le discussioni si facessero in trasparenza, forse diverse sarebbero anche poi le relazioni che ne conseguono. La verità è che voi avete utilizzato questa occasione, per l'ennesima volta, per umiliare il Senato, rispetto alla discussione che viene fatta solo alla Camera, così come spesso umiliate la Camera per fare le discussioni solo al Senato.
Non so come bisogna spiegarvelo, ma noi continuiamo a essere un sistema bicamerale e non è possibile che si determini, invece, un sistema monocamerale semplicemente per inseguire strane tempistiche, la spiegazione delle quali l'avete solo voi.
L'ha ammesso la stessa relatrice: è un provvedimento in realtà molto eterogeneo. C'è dentro di tutto un po'. Quindi, è anche difficile capire quale sia effettivamente il filo che lo tiene. Anche qui, però, la relatrice, alla quale mi rivolgo tramite lei, signor Presidente, forse ci ha dato la chiave per leggerlo. La relatrice, a un certo punto, ha detto: il lavoro è lavoro.
Io sono lombarda e questa frase me la sono sentita dire da quando ero in fasce, più o meno. Non c'è dubbio: il lavoro è lavoro, ma il lavoro a qualunque prezzo? Il lavoro a qualunque condizione? Il lavoro schiavistico? Perché dire semplicemente che il lavoro è lavoro vuol dire non sapere cosa sta succedendo intorno a noi. Io non chiamerei mai lavoro quello che ha portato alla morte di Satnam Singh a Latina. Eppure, se diciamo che il lavoro è lavoro, stiamo dicendo questo. Stiamo dicendo che non importa in che condizioni il lavoro si svolge, non importa se rispetta la dignità delle persone, non importa se dà qualità al sistema sociale ed economico del nostro Paese.
Proviamo a cominciare a fare come fanno in Europa, a definire il lavoro in quanto lavoro dignitoso o a definire il lavoro in quanto lavoro buono. Se dobbiamo definirlo come lavoro buono, ne abbiamo già discusso durante la presentazione degli emendamenti e in Commissione: qui non ci sono contributi al lavoro buono. Ci sono contributi, che voi definite di semplificazione e di sburocratizzazione, che magari saranno visti favorevolmente da qualche impresa, ma non sono funzionali al lavoro buono.
Una delle ragioni per cui non sono funzionali al lavoro buono è perché c'è una voglia di far prevalere un modello, che è determinato dalla legge, sulla contrattazione, anche modificando e facendo arretrare ciò che la contrattazione collettiva ha determinato. Ci sarà una ragione se decenni di contrattazione collettiva determinano delle percentuali massime per le forme spurie rispetto al rapporto di lavoro a tempo indeterminato: non è che un giorno si sono svegliati e hanno detto ci piace di più. Anche perché, peraltro, vorrei ricordare a tutti noi che per prima l'Europa ci dice che il lavoro a tempo indeterminato è la forma ordinaria di lavoro e le altre sono eccezioni.
Allora capirete che è una preoccupazione rendersi conto che, invece, sarà possibile avere delle imprese dove non c'è nessun lavoratore dipendente di quelle imprese e che accresciamo le tante forme attraverso le quali si è progressivamente disperso e frantumato il sistema imprenditoriale.
Lo abbiamo visto ieri. Ieri, per fortuna, sono stati ritirati i licenziamenti di due aziende dell'indotto Stellantis. Quelle, però, sono figlie dei fenomeni di esternalizzazione e della idea che il lavoro debba sempre poter costare un po' meno. In questa infinita rincorsa, ora aggiungiamo anche il fatto che si possa avere l'insieme del personale a somministrazione.
Noi abbiamo svolto una lunga indagine sui temi del lavoro part time e soprattutto di quello indesiderato. Abbiamo anche fatto una classifica delle aziende che hanno personale solo part time. Guardate che nessuna si trova nelle vette della competitività, dell'innovazione e della qualità, perché sono tutte imprese che deprimono il nostro sistema economico, che fanno un'operazione che, innanzitutto, non è utile alla società. (Applausi).
Allora, se il lavoro deve essere buono, bisogna forse fare attenzione al fatto che non è semplice e spesso non è utile dire che si può togliere questa norma o quel vincolo e tutto andrà meglio, perché non andrà meglio. Non andrà meglio se permettiamo che si lavori nei seminterrati o nei sotterranei senza avere delle apposite prevenzioni. Non andrà meglio se non diamo un cartellino a tutti quelli che stanno dentro i cantieri edili, non andrà meglio se pensiamo che le regole sono sempre un vincolo negativo, invece che una condizione di tutela delle persone. (Applausi).
Vorrei dire - sempre tramite lei, Presidente - al senatore Berrino, che ci ha fatto una lunga lezione sui numeri dell'Istat, che forse l'ha presa dal versante sbagliato: noi non abbiamo nessuna voglia di dire che maggior occupazione va male. Quando mai? Io ho passato la mia vita a cercare di costruire più lavoro e più occupazione e non mi permetterei mai di farlo, ma anche qui, esattamente come per il lavoro, i numeri assoluti sono una bella cosa, ma se non li leggiamo rispetto a quello che succede diamo un'immagine sbagliata. Soprattutto bisogna chiedersi - questo volevo sottolineare - perché quei numeri magari cambiano positivamente. Ci sono meno contratti di lavoro part-time involontario? Io dico meno male, visto che avevamo raggiunto quasi 3 milioni di persone con un rapporto di lavoro che non permetteva loro di avere una condizione positiva di vita. Sono diminuiti molto poco, se dobbiamo anche dire cosa valgono i numeri, ma forse sono diminuiti perché la contrattazione ha determinato che, invece di subire semplicemente il part-time, ci fossero incrementi d'orario e forme di stabilizzazione.
Allora, forse, se pensiamo a queste cose, dire in tutti i capitoli che la contrattazione deve andare "alla qualunque", che non ci sono le norme per la rappresentanza, che non ci sono le tutele rispetto ai sindacati maggiormente rappresentativi non è come dice il senatore Guidi - sempre tramite lei, Presidente - che non abbiamo rispetto per il sindacato, ma è esattamente perché abbiamo rispetto per le organizzazioni sindacali che chiediamo che ci sia la rappresentanza (Applausi), perché non va bene che ci sia chi si inventa da un giorno all'altro e firma un contratto in deroga rispetto agli altri. Guardate, non lo diciamo solo noi, perché - come lei, Ministra, sa sicuramente - è arrivata una lettera delle associazioni imprenditoriali alle Commissioni industria e lavoro di queste Camere, a proposito del codice degli appalti, dove vi siete inventati - devo dire - delle rappresentanze che nessuno sa chi siano e a che cosa appartengano. Lo avete fatto su uno dei temi più delicati, visto che tutti sappiamo che la maggior parte delle condizioni di lavoro pessime e anche insicure appartengono al sistema degli appalti.
Noi vorremmo davvero avere un grande rispetto per i lavoratori che, in norma della Costituzione, liberamente scelgono di partecipare ad un'organizzazione sindacale e che poi questo corrispondesse alla rappresentanza, anche perché la rappresentanza dovrebbe essere in questo luogo un principio assolutamente fondamentale, visto che noi siamo tutti rappresentanti, siamo determinati da un voto e da un'adesione alle cose che proponiamo. Riconosciamolo anche alle organizzazioni sindacali, invece di farne un oggetto di interesse.
Mi avvio alla conclusione: volevo affrontare un'ultima cosa, che è quella che credo, almeno personalmente, ma penso per molti, rappresenti la più grande delusione di questi provvedimenti che stiamo discutendo. Vi piacciono i numeri? Guardate i numeri della cassa integrazione, guardate quanto è aumentata la cassa integrazione ordinaria in questi mesi. Oggi, per fortuna, alla Camera hanno approvato un emendamento sul comparto moda, voluto dalle opposizioni e in particolare dei parlamentari della Toscana, ma è una goccia rispetto alle cose che stanno succedendo. Pigliate gli appuntamenti che ci sono al Ministero del Made in Italy, come lo chiamate, e guardate quanti tavoli di crisi ci sono e che numeri rappresentano. Ieri siamo riusciti a vedere il ritiro di 400 licenziamenti, ma contemporaneamente la Beko ne ha annunciati 1.200 e oltre. È un conto negativo che vediamo crescere di giorno in giorno: lo dico a chi ha detto che prima non si cresceva e adesso con questo Governo è successo di tutto.
Purtroppo siamo un Paese che continua a non crescere e che sta nel mezzo di quella che è una reazione alla crisi energetica precedente, alle guerre e a tutte le cose che sono avvenute, in una grande riorganizzazione del sistema industriale in cui come Paese, avendo pochi elementi di competitività, rischiamo esattamente di essere le vittime, i perdenti di quel processo di ristrutturazione. E allora, vorrei farvi una domanda: ma siamo davvero sicuri che abbiamo bisogno di continuare a togliere delle tutele a singoli punti, in genere anche abbastanza non prevalenti, del mercato del lavoro e che non avremmo, invece, bisogno di un grande intervento che dica che il lavoro, con le sue sicurezze e le sue tutele, è una delle qualità fondamentali per un Paese competitivo e nello stesso tempo difenda i lavoratori attraverso gli strumenti necessari per affrontare il cambiamento? Detto in parole povere, ma non era meglio venire in quest'Aula a dire che avremmo proposto in Europa il prolungamento di Sure, il fondo per la transizione, e saremmo stati in grado di traguardare gli obiettivi invece di raccontare durante il giorno che è colpa dell'Europa che abbiamo la crisi e non sapere cosa fare per affrontarla? Li abbiamo presentati gli emendamenti su questi temi, così come abbiamo presentato degli emendamenti per tutelare le lavoratrici vittime di violenza e per far avere loro l'accesso alla NASPI; abbiamo provato a spiegarvi cos'è la complessità di un mercato del lavoro sottoposto alle tensioni di una crisi. Avete detto di no a tutto per dirci alla fine che, con un po' di somministrazione in più e con il lavoro supplementare che diventa la qualunque, perché qualunque esigenza tecnico-produttiva anche di due ore diventa ragione per permettere il lavoro stagionale, avete pensato di raccontarci che davate un grande contributo, ma temo che invece il grande contributo che date vada nel senso di non essere in grado di affrontare la crisi che ci aspetta e per questo, come Gruppo Partito Democratico, voteremo contro questo provvedimento. (Applausi).
ZAFFINI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, prima di cominciare il mio intervento vorrei ricordare che questo provvedimento è stato assegnato alla mia Commissione, la Commissione lavoro, il 9 ottobre al Senato ed è stato licenziato il 5 dicembre, dopo una discussione durata due mesi, una discussione che è stata normale; dopodiché, ovviamente il Governo discute, ragiona, ascolta e poi alla fine si assume le proprie responsabilità, come deve fare la maggioranza, e decide se approvare o non approvare alcuni emendamenti proposti dall'opposizione, cosa che dipende anche dal loro contenuto.
Colleghi, è evidente che in questo dibattito dobbiamo partire dalla realtà dei numeri. Nei primi due anni del Governo Meloni, alla soglia del fatidico milione in più di posti di lavoro da tanti più volte sbandierato, l'aumento degli occupati è stato complessivamente di 847.000 unità. Di questi, 672.000 sono lavoratori dipendenti, 175.000 sono lavoratori autonomi. Sul lavoro femminile in particolare, di questi 847.000 posti di lavoro in più creati 420.000 sono donne, pari quasi al 50 per cento. Dei 496.000 disoccupati in meno registrati, sempre nello stesso periodo, 274.000 sono donne, più del 55 per cento. Ebbene, sono numeri che ci lasciano costantemente sperare che i provvedimenti di questo Governo e di questo Ministro continuino in questa direzione. Possiamo affermare con soddisfazione che mai come oggi in questo Paese vi è stato così tanto lavoro a disposizione, come dimostra il tasso di occupazione, che è pari al 62,3 per cento, all'interno del quale il tasso di occupazione femminile ha raggiunto il 53,6 per cento. Credo, colleghi, che questi dati parlino chiaro: il mercato del lavoro ha ripreso a muoversi in direzione positiva, dando un grande supporto all'intero sistema economico dell'Italia, tanto che tra quelle dell'Unione europee la nostra è la Nazione con i migliori dati su occupazione e lavoro e occupazione femminile. Credo, colleghi, che di questo noi tutti dovremmo andare maggiormente fieri rispetto a quanto facciamo oggi.
Sono assolutamente consapevole - rispondo in questo senso alla senatrice Camusso, attraverso il Presidente - che questo Paese deve avviarsi ad un dibattito serio sullo sviluppo, sulla produttività e sul livello delle nostre retribuzioni. Colleghi, chiedo a me stesso: perché oggi noi registriamo in questo Paese la più bassa produttività e il più basso livello di retribuzione, pur avendo un panorama sindacale variegato e sicuramente tra i più rappresentativi nel panorama europeo? Noi oggi riceviamo un dato di fatto, che ci impone di dover partire per migliorare la produttività, perché tutto il sistema delle retribuzioni va di pari passo con la produttività.
Colleghi, io punto e ragiono molto sul fatto di ritrovare un dibattito serio intorno allo sviluppo e al mercato del lavoro. Abbiamo anche un'altra particolarità: il più grande sindacato di questo Paese si sottrae a questo dibattito serio e lo dico con dolore, anche in virtù del mio passato sindacale: non possiamo non registrare che il primo sindacato nazionale fa esclusivamente politica e ovviamente la fa con una strumentalità del tutto evidente (Commenti. Applausi). Non vi dovete agitare, è la realtà dei fatti. Lo ha fatto quasi sempre, ma oggi lo fa ancora di più e gli atteggiamenti, la capacità di accedere ai tavoli, il fatto di proclamare scioperi generali in costanza di un lavoro sul bilancio ne sono riprova. (Brusio).
PRESIDENTE. Per cortesia, chiedo a voi senatori del Partito Democratico di rispettare l'intervento del presidente Zaffini, come altri hanno rispettato il vostro.
ZAFFINI (FdI). La ringrazio, signora Presidente.
Non posso non rimarcare, colleghi, la distanza con l'altro sindacato maggioritario di questo Paese, che affronta il dibattito con un piglio diverso, con un modo diverso e con prassi diverse, pur mantenendo fermi i loro principi. L'altro sindacato ha affrontato un tema complesso qual è quello della partecipazione, qual è quello dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. È qualcosa di molto importante che dà il senso della disparità tra l'atteggiamento precostituito, evidentemente per motivi e ragionamenti più politici che di natura sindacale, e l'atteggiamento invece fermo sulle politiche sindacali, ma senza pregiudizi e senza precostituire posizioni politiche. La dice lunga il fatto che l'altro sindacato non ha aderito all'ultimo sciopero generale.
È evidente che questo provvedimento, invece, attinge ad argomenti importanti; come i colleghi hanno dettagliato diffusamente, sistema una serie di passaggi importanti che non sto a rielencare, perché adeguatamente illustrati dalla collega relatrice e dai colleghi intervenuti nel dibattito per la maggioranza. È un provvedimento lungimirante, perché rimette in movimento il mercato del lavoro superando quella staticità e quel richiamarsi continuamente a questa contrapposizione che ormai è rimasta solo nella mente di qualcuno, ma è evidente che nella società e nelle dimensioni della quotidianità non esiste più. Oggi il mercato del lavoro deve ridare fiducia alle imprese, perché creino lavoro. L'esempio plastico evidente è quello del ritiro dei licenziamenti di queste due aziende, citato anche dalla collega Camusso. Questo evento è stato oggetto di una slide della segretaria Schlein che riporta: ritirati i licenziamenti ai lavoratori di Transnova, sempre al vostro fianco, perché siamo andati davanti ai cancelli di Transnova. È stato questo che ha portato al ritiro dei licenziamenti o è stato frutto di una trattativa serrata col Governo? (Applausi).
La Commissione che presiedo si occupa di lavoro e sanità e la stessa cosa la state facendo con la sanità.
La Schlein è venuta in Umbria a fare campagna elettorale davanti agli ospedali, a raccontare che dentro quegli ospedali erano chiusi i pronto soccorso e non era vero. E allora questa narrazione menzognera, che vale per la salute e vale per il lavoro, voi pensate veramente che possa dare i frutti necessari sulla concretezza dei provvedimenti? Può dare qualche frutto utile e in Umbria è successo, perché evidentemente è stato utile andare davanti agli ospedali, visto che avete vinto. Ma pensate veramente che si possa trattare di argomenti fondamentali e seri come salute e come il lavoro con questa strumentalità e con questa disinvoltura, senza entrare nel vivo dei problemi, come invece bisogna fare?
Allora io dico, Ministro: vada avanti, vada avanti con la concretezza di questi provvedimenti, cominciando a far capire che questo è un Governo che ribalta il paradigma della lotta di classe e stabilisce invece un nuovo paradigma, che è quello di cooperare, lavoratori e datori di lavoro, al futuro dell'azienda, alle prospettive dell'azienda, perché solo attraverso i bilanci positivi dell'azienda si possono creare nuovi posti di lavoro.
Passo brevemente ai ringraziamenti, Presidente, che mi sono d'obbligo e che rivolgo a tutti i colleghi che fanno parte della Commissione. Abbiamo lavorato seriamente in questi due mesi di tempo in cui abbiamo trattato del provvedimento. Voglio ringraziare tutti i componenti della Commissione, ma in particolare la collega relatrice Mancini. Ricordo che la relatrice Mancini - collega Camusso - ha detto che il lavoro è lavoro, non è di destra, né di sinistra. Non bisogna tagliare i pezzi importanti delle affermazioni e prenderle solo per la parte che ci conviene. (Applausi). Ha detto che non è né di destra, né di sinistra. Io lo penso fermamente, ma siamo sicuri che voi pensiate questo? Siamo sicuri che entrambe le parti, parlando di lavoro, mettano da parte i pregiudizi ideologici? Io sono sicuro che avviene invece il contrario.
PRESIDENTE. Senatore Zaffini, si rivolga alla Presidenza.
ZAFFINI (FdI). Certo, Presidente.
Ringrazio evidentemente anche il ministro Calderone e tutti i colleghi deputati, perché tutto si può dire meno che non ci siano stati confronto, dibattito, dialogo e poi le scelte, che competono, come sempre, a chi ha la responsabilità democratica, cioè la maggioranza. È per questo, Presidente, che annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia al provvedimento in esame. (Applausi).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Poiché alle ore 15,10 avrà luogo, innanzi alle Camere riunite, la cerimonia in occasione della visita di Stato dei Reali di Spagna, sospendo la seduta fino alle ore 17.
(La seduta, sospesa alle ore 13,17, è ripresa alle ore 17,05).
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti e le studentesse del Liceo delle scienze umane «Francesco Angeloni» di Terni, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Discussione del disegno di legge:
(1318) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 17,05)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1318, già approvato dalla Camera dei deputati.
I relatori, senatori Potenti e Ancorotti, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Potenti.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, già approvato dalla Camera dei deputati, si articola in quattro capi. Il capo I è interamente dedicato al riordino delle concessioni autostradali. In particolare, l'articolo 1, al comma 1, individua le finalità a cui mirano le disposizioni del capo e ne definisce il campo di applicazione, precisando, al comma 2, che esse integrano la disciplina generale delle concessioni autostradali recata dal codice dei contratti pubblici. Il comma 3 fornisce le definizioni dei termini utilizzati nel capo.
L'articolo 2 dispone che, ai fini dell'affidamento delle concessioni autostradali, l'ente concedente tenga conto degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali individuate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del decreto-legge n. 201 del 2011.
L'articolo 3 stabilisce, al comma 1, che l'ente concedente aggiudichi le concessioni autostradali secondo procedure di evidenza pubblica, mentre l'affidamento diretto è consentito esclusivamente nei casi individuati dal comma 2. Il comma 3 vieta il ricorso al project financing per gli affidamenti delle concessioni scadute o in scadenza.
L'articolo 4 disciplina il contenuto dei bandi di gara e dispone che l'ente concedente pubblichi in allegato al bando la ricognizione dello stato manutentivo dell'infrastruttura ai fini della formulazione di offerte corredate di un piano di manutenzioni ordinarie e ponga a base di gara per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria almeno un progetto di fattibilità.
L'articolo 5 disciplina la procedura per l'affidamento in house.
L'articolo 6 definisce l'oggetto del contratto, prevedendo che esso includa l'attività di gestione e manutenzione ordinaria dell'infrastruttura autostradale, nonché, in relazione ai progetti posti a base di gara, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria, individuati dalla convenzione di concessione e dai relativi aggiornamenti. Lo stesso articolo dispone che sono a carico del concessionario i rischi operativi.
L'articolo 7 prevede che le attività che formano oggetto del contratto siano remunerate mediante riscossione da parte del concessionario delle tariffe di pedaggio, e reca disposizioni in merito agli oneri relativi alla progettazione e all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria.
L'articolo 8 individua i contenuti dello schema di convenzione che deve essere posto a base dell'affidamento di ogni concessione autostradale.
L'articolo 9 disciplina la predisposizione, l'approvazione e l'aggiornamento delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economico-finanziari.
L'articolo 10 prevede che la durata delle concessioni sia determinata dall'ente concedente in funzione dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario e che non possa durare più di quindici anni. Tale termine può essere derogato solo nel caso in cui il programma dei lavori da affidare non consenta il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale investito. Al termine della concessione, l'ente concedente procede ad un nuovo affidamento.
L'articolo 11 disciplina l'estinzione della concessione autostradale determinata da motivi di pubblico interesse o derivante da inadempimento del concessionario e individua la disciplina applicabile, nelle more dell'affidamento, a un nuovo concessionario.
L'articolo 12 disciplina la procedura relativa alla fissazione e all'aggiornamento delle tariffe autostradali e istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale, per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni.
L'articolo 13 prevede l'adozione del Piano nazionale degli investimenti autostradali di durata decennale, al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle nuove concessioni.
L'articolo 14 reca disposizioni applicabili alle convenzioni in essere e disciplina la procedura di aggiornamento dei PEF delle società concessionarie per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 215 del 2023, sia intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale e di quelle per cui tale scadenza intervenga a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.
L'articolo 15 conferma che alle concessioni autostradali in essere non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara di evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, si applicano le disposizioni sull'affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica di una quota tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dal concedente e dal concessionario, ai sensi dell'articolo 186 del codice dei contratti pubblici, che ha introdotto un sistema flessibile di individuazione delle quote di lavori, servizi e forniture da affidare a terzi, da stabilire all'interno di un intervallo determinato e secondo parametri legislativamente previsti.
L'articolo 16 contiene una serie di disposizioni di coordinamento normativo.
Il capo II detta disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e degli usi commerciali concernenti il settore assicurativo, i trasporti, le strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi e la concorrenza.
L'articolo 17 integra la normativa in materia di compiti e funzioni delle camere di commercio, specificando che la rilevazione dei prezzi e delle tariffe è limitata solo a determinati prodotti indicati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, attuata con modalità definite da apposite linee guida adottate dallo stesso Garante.
L'articolo 18 prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorni il regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile, al fine di introdurre modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un uso corretto delle informazioni acquisite da fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in occasione dei cambi di operatore da parte dei consumatori.
L'articolo 19 introduce al comma 1 alcune misure enforcement del divieto, per i rappresentanti di categorie aventi un diretto interesse nella materia e i cui usi sono oggetto di rilevazione, di far parte dei comitati tecnici istituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la rilevazione degli usi commerciali. L'articolo, inoltre, interviene sulle informazioni che le società di vendita al dettaglio di energia sono tenute a fornire al cliente finale su sua richiesta. In virtù della novella, il cliente finale può esercitare l'opzione di ricevere in via elettronica informazioni, non solo sulla fatturazione e sulle bollette, ma anche sul nome dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta.
L'articolo 20 reca disposizioni volte a favorire la portabilità dei dati contenuti nelle scatole nere, prevedendo un divieto di inserire clausole che impediscano o limitino all'assicurato la disinstallazione gratuita dei dispositivi elettronici alla scadenza annuale del contratto, ovvero che prevedano penali per la loro restituzione dopo tale scadenza, a pena di nullità delle stesse, un meccanismo di portabilità dei dati registrati dalle scatole nere e un meccanismo di compensazione monetaria per la messa a disposizione dei dati.
L'articolo 21 riconosce alle imprese assicurative la possibilità di istituire un sistema informativo sui rapporti assicurativi non obbligatori, volto a contrastare comportamenti fraudolenti e posto sotto la vigilanza dell'IVASS.
L'articolo 22 affida all'IVASS la gestione di un portale il cui scopo è consentire la comparazione trasparente dei contratti assicurativi stipulati a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
L'articolo 23 introduce nel codice del consumo una misura di contrasto alla pratica commerciale nota come riporzionamento, prevedendo un obbligo informativo, mediante specifica etichetta, circa la riduzione di quantità, per un periodo di sei mesi dall'immissione in commercio, del prodotto in questione.
L'articolo 24 prevede che i clienti domestici vulnerabili dell'energia elettrica possano chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele graduali, secondo modalità la cui individuazione è demandata ad ARERA.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ancorotti.
ANCOROTTI, relatore. Signor Presidente, l'articolo 25 apporta modifiche al decreto-legge n. 135 del 2018, al fine di sanzionare la mancata iscrizione nel registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente NCC.
L'articolo 26 reca una delega al Governo per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata in dehor.
L'articolo 27 reca modifiche al codice dell'ambiente, ai fini di precisare che è sempre possibile costruire sistemi autonomi per il riciclo e il recupero dei rifiuti di imballaggio che siano relativi a più filiere.
Il capo III reca disposizioni in materia di start-up e di attività di impresa. L'articolo 28 interviene sulla disciplina della start-up innovativa, dettata dallo start-up act. In particolare, il comma 1 aggiungere ulteriori requisiti qualificanti il concetto di start-up innovativa, introducendo il requisito secondo cui la start-up innovativa deve essere una micro, piccola o media impresa e specificando, nell'ambito del requisito secondo cui la start-up innovativa deve avere un oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi e innovativi ad alto valore tecnologico, che la stessa non deve svolgere attività prevalenti di agenzia e consulenza.
L'articolo in questione introduce dei requisiti specifici essenzialmente provanti la dinamicità e l'evoluzione delle imprese ai fini della permanenza della start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese dopo la conclusione del terzo anno fino ai cinque anni complessivi.
Consente di estendere il termine dei cinque anni complessivi per la permanenza della start-up innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese per un periodo di due anni sino a un massimo di quattro anni per il passaggio alla fase di scale-up, in presenza dei requisiti specifici, essenzialmente ascrivibili allo sviluppo dell'impresa. Mantiene fermo, nei casi sopra commentati, quanto disposto in materia di detrazioni fiscali previste a favore degli interventi di start-up innovative.
L'articolo 29 prevede che le start-up più innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese abbiano diritto di permanere oltre il terzo anno, a condizione che siano raggiunti, entro dodici o sei mesi, i nuovi requisiti prescritti dallo start-up act.
L'articolo 30 introduce modifiche al quadro definito degli incubatori certificati previsto dallo start-up act. In particolare, vengono incluse le attività di supporto e accelerazione in favore di start-up innovative tra i possibili requisiti ai fini della definizione di incubatore certificato.
L'articolo 31 reca modifiche alle discipline agevolative previste in favore delle start-up innovative. In particolare, viene delimitato l'ambito di applicazione degli incentivi all'investimento in start-up innovative, ivi inclusi quelli in regime di de minimis, incrementando, in tale ultimo caso, la percentuale di detrazione dal 50 al 65 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative.
Infine, viene indicato al 31 dicembre 2024 il termine ultimo ai fini della fruizione della detrazione del 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più PMI innovative.
L'articolo 32 introduce un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore degli incubatori e degli acceleratori certificati.
L'articolo 33 reca delle norme dirette a incentivare gli investimenti in start-up innovative. Nello specifico, stabilisce quali condizioni di accesso al regime di non imponibilità per redditi derivanti da investimenti qualificati in quote o azioni di fondi per il venture capital, effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria, casse di previdenza private o nella forma dei fondi di pensione.
L'articolo 34 dispone che i Comuni, entro il 25 luglio 2025, provvedano a dotarsi di componenti informatiche per il funzionario telematico dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).
L'articolo 35 modifica il Testo unico dell'immigrazione al fine di favorire l'ingresso e il soggiorno di investitori stranieri anche nel caso di investimenti nel capitale di fondi di venture capital.
L'articolo 36 è volto a sospendere l'efficacia di specifiche disposizioni in materia di accreditamento istituzionale, con particolare riferimento alla richiesta da parte di nuove strutture o all'avvio di nuove attività in strutture preesistenti e di accordi contrattuali per l'erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale.
L'articolo 37 reca disposizioni volte all'estensione del limite del 5 per cento alle commissioni a carico degli esercenti, a tutti gli accordi comunque denominati stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti.
L'articolo 38 novella la normativa vigente sulle condizioni per la stipula di convenzioni con le aziende da parte delle Regioni e delle Province autonome ai fini della lavorazione del plasma raccolto nei servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati.
Nel capo IV, l'articolo 39 reca le disposizioni finanziarie per assicurare la copertura del provvedimento.
L'articolo 40 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno seguente la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.
PIRRO (M5S). Signora Presidente, mi tocca intervenire su uno degli articoli che è stato citato molto fuggevolmente dai relatori, che è l'articolo 36, che parrebbe una mera proroga rispetto all'entrata in vigore di norme fumose, per com'è scritto, ma che in realtà è un evidente minaccia per la salute dei cittadini italiani, l'ennesimo attacco al nostro Sistema sanitario nazionale sotto mentite spoglie e l'ennesimo favore agli esercenti di quella sanità privata che evidentemente tanto stanno a cuore ai membri del Governo e di questa maggioranza.
Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del differimento dell'entrata in vigore delle norme previste dalla legge annuale della concorrenza addirittura del 2021, approvate con legge nel 2022 e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni a dicembre 2022, e quindi già con questa maggioranza. Quelle norme prevedevano cambiamenti nel regime di accreditamento delle strutture sanitarie private. Erano norme di buonsenso, soprattutto norme che erano state approvate quasi dall'intero arco parlamentare. Stiamo infatti parlando di un provvedimento varato durante il Governo Draghi, di cui facevano parte tutte le forze rappresentate in questo Parlamento, tranne Fratelli d'Italia, che evidentemente aveva particolarmente a cuore gli interessi di qualcuno e non dei cittadini italiani e, quindi, in qualche modo sta differendo l'entrata in vigore di quelle norme. L'hanno già fatto con il milleproroghe del 2023, che spostava la loro entrata in vigore a fine 2024, e di nuovo ci riprovano stavolta. Purtroppo temo che riusciranno in questo intento e sposteranno l'entrata in vigore di tali misure a fine 2026.
Di che cosa stiamo parlando? Quali sono questi nuovi criteri di accreditamento che tanto danno fastidio a qualcuno e quindi dobbiamo spostare? Diteci voi se vi sembrano delle cose così insensate da rimandare in avanti: per esempio, per l'accreditamento di nuove strutture private si deve tener conto delle attività che queste già svolgono. Quindi, non si improvvisano da domani mattina endocrinologi e cominciano a erogare visite di questo tenore, se non l'hanno mai fatto fino ad ora, e non c'è un'adeguata valutazione degli esiti. Infatti, queste norme, che a noi sembrano tutt'altro che insensate, prevedono che, per l'accreditamento, si tenga conto dell'esito dell'attività di controllo e valutazione delle attività già erogate precedentemente e che, quindi, si faccia una cosa così strana nel nostro Paese: si controlla che chi viene pagato per fare qualcosa effettivamente lo abbia fatto e lo abbia fatto bene.
Evidentemente a qualcuno ciò non piace.
Altra misura prevista dalle norme che spostiamo - lo ripeto - alla fine del 2026 è quella per cui le strutture sanitarie private, per avere l'accreditamento, debbano garantire l'alimentazione del fascicolo sanitario elettronico. Pensate un po' che assurdità che le strutture a cui ci rivolgiamo e che vengono pagate con i soldi pubblici dei cittadini italiani debbano, per poterlo avere, essere in grado di alimentare il fascicolo sanitario elettronico, quello di cui ci riempiamo la bocca da anni, quello di cui vi state fregiando perché finalmente entrerà in vigore. Recentemente avete approvato un ultimo decreto attuativo, però questo vale per tutti, tranne che per la sanità privata accreditata, perché la paghiamo per non alimentare neanche il fascicolo sanitario elettronico. Mi sembra un'ottima idea. Continuate così, perché siete proprio sulla strada giusta. (Applausi).
Questo perché, ovviamente, non ci piace tutelare la salute dei nostri concittadini. Ci piace allargare le maglie per le visite alla sanità privata. Ci piace riempirci la bocca dei miliardi che mettiamo sul recupero delle liste d'attesa e lo facciamo dando soldi alla sanità privata. Però, poi, non ci piace andare a controllare che questi soldi siano spesi bene, che sia tutelata la salute dei cittadini italiani e che quantomeno venga riportato quello che si fa nei fascicoli sanitari elettronici, in modo che poi i nostri poveri cittadini, che già devono partire da un posto e fare centinaia di chilometri per sottoporsi a una visita da un'altra parte, invece che partire con la valigia di cartone, con i foglietti di carta delle visite fatte, possano andare almeno spensierati sapendo che la loro storia sanitaria li segue via etere. Evidentemente questa cosa non va bene, dà fastidio a qualcuno o è troppo scomoda per chi non è in grado di garantire le stesse tutele del servizio sanitario pubblico, quello che affossate e che non finanziate adeguatamente.
Questo, però, non basta, perché voi continuate a respingere gli emendamenti che vi presentiamo anche su altre questioni che sarebbero talmente di buonsenso che non si capisce perché continuate ostinatamente a non leggere gli emendamenti che presenta l'opposizione, salvo poi dovervi ricredere. L'ennesima prova l'abbiamo avuta quest'oggi in Commissione bilancio, quando abbiamo avuto parere ostativo, in base all'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti relativi ai requisiti di accreditamento delle strutture sanitarie private; salvo poi alzare il dito, chiedere alla Sottosegretaria di rivedere la valutazione e scoprire che le norme non avevano alcun costo aggiuntivo; infatti, ci ritroviamo nel fascicolo per l'Assemblea gli emendamenti all'articolo 36, che son stati ripescati con una semplice clausola prudenziale di invarianza. (Applausi).
È una continua lotta contro i mulini a vento. Voi andate dritti per la vostra strada coi paraocchi. Non vi rendete conto di niente, salvo poi ogni tanto andare a leggere gli emendamenti dell'opposizione, rendervi conto che, respingendoli, avete preso una cantonata e fare come avete fatto oggi nel decreto-legge lavoro, introducendo negli articoli le proposte che vi avevamo fatto noi con emendamenti che avevate precedentemente bocciato. A questo siamo ridotti. Non avete neanche l'onestà intellettuale di riconoscere ogni tanto ai vostri colleghi che stanno dall'altra parte che vi hanno fatto una proposta di buonsenso. Andate avanti come i muli contro un muro, pur di dare sempre torto a chi sta all'opposizione. Non pensate mai al bene dei cittadini italiani. Pensate solo a preservare le vostre sacche di influenza e a chi evidentemente vi porta voti, senza ottenerne nulla di buono per il Paese. Questi sono i risultati.
Un altro esempio riguarda l'emendamento che ho presentato diverse volte sulle assicurazioni sanitarie per il rimborso indiretto a quei cittadini che non vogliono o non possono rivolgersi alle strutture convenzionate, per le cure sanitarie fornite dalle loro assicurazioni. Impedire il rimborso indiretto è una clausola vessatoria. Nessuno dice che le compagnie assicurative debbano pagare di più per una stessa prestazione, ma quantomeno che i cittadini possano scegliersi il medico curante di loro fiducia e ottenere lo stesso rimborso che si pagherebbe nel caso di una struttura convenzionata.
Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 17,30)
(Segue PIRRO). Perché vi opponete ostinatamente a questa norma di buonsenso? Evidentemente sotto c'è qualcosa di occulto che nessuno vuole svelare, ma che possiamo intuire tutti. Evidentemente le clausole aperte e in chiaro delle assicurazioni sanitarie nei confronti delle strutture convenzionate nascondono qualche clausola che permette dei ritorni economici per cui non possono permettersi di fare quell'esborso in maniera indiretta. Diciamocele le cose, perché tanto lo sappiamo che vanno così.
La stessa cosa riguarda l'RC auto e le assicurazioni auto. Infatti abbiamo presentato un emendamento anche in quella direzione per tutelare e garantire il rimborso indiretto degli assicurati, come avviene in tutta Europa tranne nel nostro Paese, dove vi piace lasciar fare a chi vuole fare, tranne quando chi vuole fare e vuole ottenere dei benefici sono semplici cittadini. Quelli no, quelli vi stanno proprio antipatici. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nave. Ne ha facoltà.
NAVE (M5S). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, approveremo la legge per la concorrenza 2023 nel dicembre 2024. Che dire? Anche quest'anno faremo meglio probabilmente la prossima volta; anzi, faremo qualcosa la prossima volta. Ritengo che anche quest'anno sia stata un'occasione persa per togliere tutti quei lacci e lacciuoli che ostacolano lo sviluppo e l'innovazione in ambito amministrativo e normativo. Lo dico perché magari avremmo potuto avere un'inversione di questi ventuno mesi di calo di produttività e di crescita stimata allo 0,5 per cento.
Il disegno di legge al nostro esame, quindi, non ci piace e non ci convince assolutamente. Ci siamo resi conti, peraltro, che non ha convinto nemmeno la maggioranza, tant'è che è stato approvato alla Camera, ma prima sono stati approvati ben 171 emendamenti della maggioranza, e cioè la maggioranza ha bocciato il suo stesso Governo.
Anche questa volta, nel disegno di legge al nostro esame è stata inserita la qualunque, dal riordino delle concessioni autostradali con nuove procedure di aggiudicazione, all'affidamento in house, all'aggiornamento delle tariffe, alla tutela dei consumatori; dalla concorrenza nel settore assicurativo e dei trasporti, fino al sostegno alle start-up e agli incubatori certificati.
Questo provvedimento, Presidente, non convinceva alcuni di voi, ma certamente non convince tutti quanti noi e non convince certamente nemmeno la Banca d'Italia. Rispetto alla disciplina delle concessioni autostradali, si è espressa certificando l'irrilevanza delle misure legislative proposte, in quanto non in grado di incidere né sulla struttura istituzionale per l'affidamento dei contratti, né sulla vigilanza e sul rispetto delle clausole convenzionali. E si è spinta fino ad affermare chiaramente che, all'opposto, la regolamentazione in termini di concessioni autostradali metterebbe a rischio la flessibilità operativa dei concessionari e che una maggiore stabilità della governance non può e non deve tradursi in una eccedenza di burocrazia, perché questo frena o ritarda investimenti e adeguamenti nello svolgimento del contratto.
Ora, un'altra disposizione che rappresenta solo un laccio per i giovani imprenditori, e per le relative difficoltà che possono gli stessi incontrare nella via dell'attività industriale, è quella relativa alle start-up innovative, Presidente. Ovviamente, loro sono solo i destinatari incolpevoli di una norma del tutto illogica e ingiustificata, la quale promuove soltanto le grandi aziende che fanno start-up con partnership forse importanti, ma che hanno già abbastanza fondi per poter continuare comunque la loro attività, dimenticandosi volontariamente dei piccoli imprenditori.
Ecco, Presidente, noi, a differenza del Governo, abbiamo sempre ritenuto strategiche per lo sviluppo sostenibile del Paese sia le start-up che il settore dell'innovazione. Sempre noi, a differenza vostra, siamo sempre stati e siamo dalla parte dei piccoli imprenditori, che vorremmo fossero finalmente posti nella condizione di istituire le loro start-up in Italia senza la necessità di farlo poi all'estero.
Ancora non capite, e forse mai capirete, che, limitando la libertà di iniziativa economica, si impedisce al Paese di crescere. Limitare la libertà di iniziativa economica significa restringere la capacità degli individui e delle imprese di innovare, investire e creare nuove opportunità.
Voi state impedendo alla nostra Italia di crescere, ma noi abbiamo ben capito che alcuni big amici non si possono toccare, come quelli dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, oltre alle banche.
Sconcertante poi, se non altro per la vostra osannata battaglia sull'autonomia differenziata, è sicuramente la delega al Governo in materia di strutture amovibili, anche per i dehor. Le abbiamo sottratte ai sindaci, che ben conoscono i territori e quindi sarebbero potuti intervenire sulla necessità o meno di queste licenze, e le abbiamo accentrate a livello governativo. Eppure vi siete battuti con le mani e con i piedi - è proprio il caso di dirlo - per maggiore libertà e potere alle Regioni. Ora, improvvisamente, volete togliere potere ai sindaci. Chi vi capisce, è bravo. (Applausi). È singolare pensare che il Governo possa decidere sul posizionamento e sulla regolamentazione dei dehor nei Comuni, quando sappiamo bene che diverse sono le città e i Comuni italiani, che oltretutto hanno le più svariate caratteristiche. Questo, insomma, è un altro caso in cui la maggioranza ha preferito il tornaconto di pochi rispetto a temi prioritari.
Parlando della qualità del Servizio sanitario, della sua operatività e del risparmio di risorse, che potevano essere piuttosto investite per ridurre le liste d'attesa e migliorare un sistema sanitario ormai al collasso, ciò è sempre a danno dei cittadini. Questa maggioranza ha scelto di posticipare di altri due anni la riforma approvata nel 2022 per il potenziamento dei servizi e l'ottenimento di corposi risparmi in ambito di sanità territoriale.
Presidente, con riferimento all'articolo 47, commi 1 e 2, della legge n. 99, non a caso il legislatore nel 2009 aveva previsto la cadenza annuale nell'adozione di questo disegno di legge, dall'importanza fondamentale per il nostro Paese, proprio con il fine ultimo di garantire l'apertura dell'intero sistema economico nazionale e di rimuovere i vincoli normativi che ostacolano immotivatamente la competitività e l'innovazione, tenendo però presente la rilevanza che riveste un sistema economico effettivamente concorrenziale e come esso rappresenti il fondamento della crescita economica del Paese. Una regolamentazione che sappia impedire la formazione di monopoli sostiene in modo diretto il benessere sociale e la similarità di risorse, salvaguardando la libertà di iniziativa economica e, al contempo, i diritti dei consumatori.
Proprio rispetto ai consumatori, parliamo di quella pratica commerciale ingannevole con la quale i brand diminuiscono la quantità di prodotto, lasciando inalterato il prezzo e la dimensione della confezione esterna, ingannando di fatto il consumatore, e della soluzione peggiorativa adottata dal Governo, con la previsione di un'etichetta da applicare sulla confezione, creando maggiore confusione nel rapporto tra produttori, grande distribuzione e consumatori finali. Saranno sempre questi ultimi, purtroppo, che continueranno ad essere ingannati, a causa di una totale mancanza di trasparenza. Aggiungendo poi un dettaglio di non poco conto, mi chiedo: se non sono i produttori che fanno il prezzo finale, ma la grande distribuzione, che senso ha aggiungere ipocritamente questa etichetta?
Il provvedimento che vi apprestate ad approvare, invece di favorire la concorrenza, non fa altro che guastare la normativa per le nostre imprese, per le start-up e le filiere produttive, che oggi come oggi avrebbero bisogno di politiche e misure risolutive, per accelerare la crescita economica del Paese. Alla fine però, Presidente, il peso maggiore della vostra incompetenza ricadrà purtroppo sempre e solo sui cittadini. (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cantalamessa. Ne ha facoltà.
CANTALAMESSA (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, nel dibattito politico sembra sempre materializzarsi l'antico vizio italiano di buttare il bambino con l'acqua sporca, riesumando schemi e categorie del passato. Prima di Tangentopoli, lo Stato onnivoro aveva il completo controllo delle infrastrutture e attraverso il sistema degli enti pubblici gestiva l'erogazione dei principali servizi, con una logica spesso assistenzialistica e clientelare, scaricando sulla collettività perdite e inefficienze gestionali. Gradualmente nei vari settori ci si è convertiti a una logica di libera concorrenza, con un mercato libero e aperto al potenziale ingresso di nuovi offerenti. Lo statalismo becero e improduttivo lentamente sta lasciando e ha lasciato il posto, almeno in parte, al pluralismo e alla sana competizione del mercato. È normale, per questo Governo e per la Lega, guardare al principio della concorrenza, che non è solo un principio economico, ma uno strumento di libertà per migliorare, direttamente o indirettamente, la qualità della vita dei cittadini.
Il disegno di legge concorrenza 2023, che ci accingiamo ad approvare nei termini previsti dalle indicazioni del PNRR, cioè entro la fine del 2024, guarda a un mercato competitivo che genera prezzi più equi, servizi più efficienti e una maggiore e più virtuosa allocazione delle risorse. Con questo provvedimento continua il nostro percorso di rimozione degli ostacoli normativi e burocratici che, di fatto, soffocano il mercato. È in quest'ottica che nel provvedimento sono stati previsti tantissimi interventi. Sono diverse le novità introdotte sulle quali, come Lega, abbiamo voluto lavorare attivamente, a cominciare dalle concessioni autostradali, delle quali parlerò anche dopo, per introdurre gare obbligatorie per i contratti di concessione con l'eliminazione dei rinnovi automatici (non è un dettaglio). Questo punto si collega all'obiettivo di rendere più trasparente e competitivo il sistema di affidamento.
Nel settore taxi e trasporti pubblici non di linea abbiamo voluto modificare le norme che regolano le licenze di taxi e di NCC, per favorire una regolamentazione meno restrittiva e più competitiva. Abbiamo lavorato alla protezione delle microimprese nei mercati pubblici. Nelle concessioni di commercio al dettaglio su aree pubbliche è stato introdotto un tetto massimo di concessioni per operatore, per tutelare le piccole realtà locali (altro punto chiave sostenuto sempre dalla Lega). Anche per i dehor e gli spazi pubblici abbiamo voluto una riforma per garantire regolamenti più chiari sull'utilizzo di spazi pubblici da parte degli esercizi commerciali, mantenendo però le regole semplificate introdotte durante la pandemia fino alla fine del 2025, nel rispetto dei tanti ristoratori e proprietari dei bar che continuiamo ad ascoltare.
Per il supporto alle imprese si introducono una semplificazione delle procedure per fusioni aziendali e start-up e una tutela per le microimprese con regolamentazioni volte a evitare abuso di dipendenza economica da grandi piattaforme digitali.
Un'altra battaglia nella quale la Lega crede molto - ci credevamo già dal 2018, perché stiamo portando avanti tutta una serie di provvedimenti e di recente anche una legge - riguarda le start-up. Con questo provvedimento, infatti, riduciamo il capitale necessario per la costituzione di una start-up, che prima era di 20.000 euro, e consentiamo la nascita di una nuova imprenditoria in settori specifici che possano dare un valore aggiunto al nostro tessuto economico, prevedendo per questo tipo di imprese anche altre semplificazioni. Puntiamo così, in altre parole, a selezionare aziende con maggiore solidità finanziaria e capacità di attrarre investitori.
Abbiamo poi lavorato alla shrinkflation e ai prezzi trasparenti, a tutela proprio dei nostri consumatori e soprattutto della parte più debole dei nostri consumatori. Quando all'interno di un prodotto vi è una riduzione della quantità, noi prevediamo che questa cosa, a parità di prodotto, venga esplicitata in maniera chiara al consumatore, in modo che lo stesso non possa essere in qualche modo tradito da eventuali pubblicità ingannevoli.
Quando la sinistra si trova a discutere di concorrenza, va sempre in scena uno strano cortocircuito. La sinistra delle strambe libertà ci dà sempre degli illiberali perché tifiamo per il libero mercato. Come dicevo in apertura, la storia del nostro Paese è puntellata di eccessive partecipazioni statali. Noi vorremmo solo intervenire e invertire la tendenza per avviarci a una fase di transizione per il nostro Paese verso una maggiore concorrenza sana. Purtroppo spesso si fa l'errore di giudicare la politica del Governo senza guardare al contesto, alla storia recente e ai problemi socioeconomici. Viviamo nella costante illusione che una teoria economica possa essere applicata perfettamente senza tener conto di quello che c'è stato prima.
Torno su uno dei cardini principali di questo provvedimento, quello delle concessioni autostradali, che riveste la massima importanza. In questo caso, introduciamo finalmente un obbligo di gara per i contratti di concessioni autostradali, ovviamente fatta eccezione per quella parte in house prevista anche dalla normativa europea. In più, con l'Autorità di regolazione dei trasporti andiamo anche a fare un calcolo preciso dei massimali tariffari secondo criteri chiari, uniformi e finalmente trasparenti. In questo provvedimento c'è anche il divieto del rinnovo automatico dei contratti di concessione, ed è una vera e propria svolta epocale. Infine, cosa storica, soprattutto negli ultimi decenni nel nostro Paese, l'introito dei pedaggi, grazie al grande lavoro svolto dal ministro delle infrastrutture Matteo Salvini (Applausi), andrà in parte a finanziare due fondi nazionali, che serviranno per nuovi investimenti nelle reti autostradali e a creare un riequilibrio economico e finanziario delle concessioni e grazie ai quali una quota relativa al pedaggio entrerà nelle casse dello Stato e consentirà di fare investimenti, ammodernamenti e nuove infrastrutture.
Grazie anche a un emendamento della Lega, abbiamo stabilito un termine secondo cui il concessionario dovrà riversare questi importi allo Stato (trenta giorni entro l'approvazione del bilancio).
Abbiamo fatto anche chiarezza su cosa si intenda per concessionario, nel senso che abbiamo esteso il termine alla fase di progettazione e realizzazione. Per quanto riguarda le fasce deboli, abbiamo previsto un intervento per il passaggio alle tutele graduali di tutti i consumatori che si approvvigionano sul mercato energetico, con la possibilità di avere riduzioni in bolletta che possono arrivare a 130-180 euro, quindi fino al 20 per cento del loro valore.
Preso atto di tutto quello che è stato fatto con questo provvedimento, non posso non ringraziare il sottosegretario Bitonci per il lavoro svolto.
Vorrei concludere con un'osservazione. Non è ricorrendo sempre alla parolina magica concorrenza che si risolve tutto; bisogna ricordarsi anche di intervenire laddove questo abuso ha contribuito alla paralisi degli appalti pubblici: troppe norme, troppi procedimenti, troppi vigilanti, troppe agenzie, troppi processi e poca discrezionalità. Non basta usare il termine concorrenza per rispettare davvero il mercato, ma noi faremo sempre in modo di rispettarlo per rendere grande, veloce e sempre più snello il Paese più bello del mondo. (Applausi).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto docenti e studenti dell'Istituto magistrale «Carlo Baudi di Vesme» di Iglesias, nella provincia del Sud Sardegna. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1318 (ore 17,45)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nicita. Ne ha facoltà.
NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, discutiamo oggi il secondo disegno di legge annuale per la concorrenza del Governo Meloni.
Anche quest'anno, Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi e colleghe, non abbiamo compreso quale sia la nozione di concorrenza, mercato e politica industriale di questo Governo.
Guardando un po' alla storia dei concetti di concorrenza (guardo anche gli studenti in Aula), possiamo distinguere tre approcci in questa maggioranza: un approccio regionalista della concorrenza, dei colleghi della Lega; un approccio che viene dalla destra sociale e che possiamo ribattezzare nazionalsovranismo (ma, come vedremo fra un minuto, è assai poco definito da parte di Fratelli d'Italia); la volontà o l'ambizione di un approccio liberale da parte dei colleghi di Forza Italia, eredi di un'idea di liberalismo che è sempre quello della concorrenza propria rispetto a quella degli altri (ricordiamoci la concorrenza nei confronti della RAI, non così forte però da avere una concorrenza anche nei confronti dei duopolisti televisivi).
Insomma, c'è un concetto di concorrenza che questo Governo e questa maggioranza non ci hanno chiarito e soprattutto non lo hanno fatto a livello europeo, nei rapporti europei. Gli alleati internazionali parlano di protezionismo. La vicenda dei balneari ha fatto sì che si rinviasse ancora di più nel corso del tempo l'appuntamento con la concorrenza. Questo disegno di legge ha grandissimi buchi nei settori bancario, energetico e dei trasporti dal punto di vista non semplicemente dell'amore per la concorrenza, ma del governo del mercato. Il mercato si governa infatti non semplicemente aderendo al principio della concorrenza, ma comprendendo dove essa è efficace, dove presenta limiti e dove occorre invece introdurre regole.
Ciò che osserviamo in questo strano disegno di legge per la concorrenza è pochissimo su tutto: pochissimo sull'innovazione, pochissimo su settori strategici. Registriamo la grande assenza del ministro Urso su questi temi dopo ventuno mesi in cui il comparto manifatturiero è fermo in questo Paese. (Applausi). Ciò significa che non c'è una dimensione di politica industriale e di politica della concorrenza.
Ebbene, noi abbiamo fatto delle proposte, che sentirete quando illustreremo gli emendamenti, le quali cercano di insistere su quello che manca, su tutti i settori che mancano: cercano di potenziare l'innovazione per le start-up e anche di affrontare un tema fondamentale sul quale adesso mi voglio concentrare, cioè il rapporto fra il nostro capitalismo e il nuovo capitalismo digitale.
Abbiamo presentato diversi emendamenti, che nel giro di qualche giorno hanno scandalizzato la stampa vicina alla maggioranza e che sono stati ribattezzati emendamenti anti-Musk, semplicemente perché abbiamo osato proporre due questioni.
La prima: vogliamo che le grandi piattaforme digitali siano messe nelle condizioni di garantire che non ci siano conflitti di interesse nei servizi di connettività, nella gestione dei dati e nel rispetto della regolazione europea sulla salvaguardia dello stato di diritto nelle piattaforme online. (Applausi).
Ebbene, su tutto questo ci è stato detto che erano emendamenti contro Musk, perché ci sarebbe antipatico, in quanto sostenitore del presidente Trump e molto amico dell'Italia. Il problema qui non è l'amicizia di Trump e tornerò tra un po' sulla nostra simpatia nei confronti di un imprenditore di grande successo; qui il tema è che, da diverse settimane, sta uscendo una notizia sulla quale siamo molto allarmati, ossia che i fondi del PNRR, che sono già stati assegnati per gare vinte, peraltro, da due imprese a partecipazione pubblica, possano essere distorti e deviati nei confronti della società Starlink per raggiungere gli obiettivi del PNRR.
Questa notizia - che non è stata contraddetta, né smentita; anzi, sono partite sperimentazioni - non è coerente dal punto di vista tecnologico, perché si tratta di un tipo di infrastruttura che non merita in sé sussidi pubblici, almeno non dal lato dell'offerta, perché non è coerente con gli standard minimi europei. Sarebbe in violazione delle gare del PNRR e creerebbe distorsioni sul mercato.
Noi ci chiediamo se sia questa la nozione di concorrenza che avete (Applausi) e se sia questa la nozione di sovranismo digitale che avete, per la quale, fino a qualche tempo fa, dichiaravate che i dati degli italiani non possono essere messi su cloud esteri per una questione di sovranità e il nostro cloud non deve essere quello delle big tech americane, per poi aggiungere che i grandi capitali dei sultani digitali devono essere tassati, salvaguardando il mercato digitale italiano.
Dov'è finito questo sovranismo? È stato sufficiente ricevere qualche visita di Elon Musk per dimenticare qualunque logica di concorrenza e iniziare a pensare che lo Stato italiano, il Governo italiano, possa decidere senza trasparenza e senza procedure pubbliche di destinare risorse pubbliche a imprese e persone che, effettivamente, forse non ne hanno così bisogno.
A parte le battute, il tema importante sulla questione che riguarda i rapporti di concorrenza col capitalismo digitale deve aprire un'altra questione. Noi, come dicevo prima, non abbiamo simpatie o antipatie, però, l'idea che grandi tycoon del capitalismo digitale e globale possano influenzare con piattaforme così importanti il dibattito pubblico e la sfera pubblica democratica pone un problema serio per la democrazia economica e per la democrazia in sé.
Ci sono diversi studi, che non citerò, ma alcuni fatti da italiani che lavorano a Cambridge, che dimostrano come queste grandi piattaforme non soltanto sottraggano risorse a un contesto competitivo e abbiano una politica non trasparente dei dati, ma possano essere manipolate con algoritmi per spingere alcune posizioni politiche rispetto ad altre.
Questa è l'accusa che viene fatta proprio a Elon Musk e alla piattaforma X, che secondo diversi studi empirici, avrebbe spinto molto di più, come si dice in questi casi, contenuti di destra vicini a Trump, ma soprattutto anche i propri contenuti. Questo, da parte del proprietario di una grande piattaforma, è un grosso problema, soprattutto se la proprietà delle piattaforme viene poi traslata a quella di piattaforme tecnologiche e servizi di connettività nei quali viaggiano i nostri dati.
Allora, la domanda sorge spontanea: non è che siamo passati da un nazionalsovranismo, che doveva rivedere i rapporti fra Stato e mercato, ad un nuovo provincialismo estremo (Applausi), per il quale basta che arriva un tycoon miliardario e siamo pronti a vendere il nostro Paese?
Voglio dire una cosa: non si difendono l'economia, la libertà economica e i diritti di ciascuno di noi con i complessi di inferiorità, ma si deve richiamare lo Stato di diritto. Noi diciamo a Musk, che simpaticamente ieri ha fatto un retweet di Salvini che accusava di ridicolo i nostri emendamenti, intanto di rispettare di più il Parlamento e i parlamentari italiani (Applausi) e, in secondo luogo, che qui da noi esiste lo Stato di diritto, che, esso sì, può disturbare le imprese e deve farlo, quando questo significa difendere le nostre libertà economiche e le nostre libertà civili. (Applausi). Quando lo Stato di diritto disturba le imprese, lo fa per salvaguardare le libertà di tutti contro l'abuso di diritto di pochi, anche se sono grandi, anche se sono miliardari e anche se hanno tanti follower. (Applausi).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Potenti.
POTENTI, relatore. Signora Presidente, rinuncio alla replica e lascio la parola al correlatore, senatore Ancorotti.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ancorotti.
ANCOROTTI, relatore. Signor Presidente, si è parlato di non avere una politica industriale. Noi stiamo cercando di farla, però io, come imprenditore, vi dico che non l'ho mai vista una politica industriale, per cui non è che siamo passati dall'averla al non averla. Noi stiamo cercando di costruirla e questo penso sia un punto fondamentale.
Sulle start-up e rispondendo alle start-up, sono misure che facilitano gli investimenti da parte dei privati e delle istituzioni, disponendo, oltre a quelli già presenti, altri benefici fiscali. In sostanza, stiamo rendendo più competitivo l'intero sistema imprenditoriale. Ridefiniamo quindi i requisiti dimensionali delle start-up innovative: potranno definirsi tali solo le micro, piccole o medie imprese (e non è - come si è detto - che noi guardiamo solo alle grandi imprese), che hanno come oggetto sociale lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Questi limiti escludono dall'ambito di applicazione della normativa favorevole alle start-up le imprese che non hanno raggiunto una dimensione considerevole solida e non necessitano più della normativa di favore, che era stata loro anche riservata. In Italia abbiamo pertanto piccole e medie imprese che contribuiscono per il valore del 63 per cento al 76 per cento per l'occupazione. I fattori che incidono sulla produttività, che per noi sono veri valori, sono la tecnologia, i talenti e il capitale.
Mi consenta una digressione, signor Presidente: Vittorio Giuseppe Valletta, amministratore delegato della FIAT, aveva uno stipendio pari a 12 volte quello di un suo operaio. Siamo passati a Marchionne, che aveva uno stipendio pari a 437 volte quello di un operaio; Tavares aveva uno stipendio pari a 758 volte, ma è arrivato anche a 1.316 volte quello di un operaio. Da imprenditore, trovo davvero irragionevole una tale mancanza di correlazione tra risultati e stipendi. (Applausi). Olivetti, che è stato il nostro più grande imprenditore, aveva fissato il valore dello stipendio di un manager: 10 volte l'ammontare del salario più basso erogato in azienda. Forse questo oggi può essere poco, ma mi sembra davvero tanto quello che hanno fatto questi manager. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, intervengo molto brevemente intanto per ringraziare i relatori, i Presidenti di Commissione e tutti quanti i senatori. Non per trovare una giustificazione, ma sapete che lo scorso anno il disegno di legge concorrenza è stato trattato direttamente dal Senato e, per alternanza, quest'anno alla Camera, dove i vostri colleghi sono intervenuti e molte cose che adesso vi elencherò sono state approvate grazie anche a emendamenti non solo della maggioranza, ma anche dell'opposizione.
Vi anticipo che - come si comprende anche dalla cadenza annuale della legge - il prossimo anno tratteremo due temi fondamentali: le professioni e la concorrenza.
Capisco le richieste che vengono dalla Camera e dal Senato, però la legge annuale ha una certa periodicità: quest'anno sono stati definiti alcuni temi, il prossimo ne verranno definiti altri. Ricordo peraltro a tutti voi che da alcuni anni non si trattava il tema della concorrenza né in quest'Aula, né alla Camera.
Sempre di derivazione europea, com'è stato ricordato durante dagli interventi (perché molti temi, ovviamente, sono di derivazione europea), è la riforma delle concessioni autostradali, che era attesa: finalmente, c'è chiarezza sulla definizione delle gare e degli affidamenti.
Sul tema delle assicurazioni - e questo vi fa capire quanto sia stato importante l'intervento delle varie associazioni dei consumatori - abbiamo trattato la portabilità delle scatole nere delle auto. Al riguardo, c'era un punto estremamente delicato di passaggio tra le varie assicurazioni. Sempre di interesse dei consumatori è il tema relativo il preventivatore per le polizze catastrofali, che sarà gestito dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), quindi poi sarà possibile confrontare le varie polizze catastrofali, sempre a favore dei consumatori. Lo stesso dicasi della norma sulla trasparenza dei prezzi e sul fenomeno definito shrinkflation, cioè sulla riduzione del contenuto, avvenuta dopo la pandemia, dei prodotti venduti presso i supermercati. C'erano varie posizioni; alla Camera abbiamo cercato di trovare una sintesi, lavorando più sulla trasparenza, pertanto sulle confezioni dovrà essere chiara la quantità e la tipologia del prodotto.
Sulle bollette energetiche è stata introdotta una norma molto importante: grazie a emendamenti della maggioranza condivisi anche dall'opposizione è stata introdotta la proroga al giugno del prossimo anno dell'accesso dei clienti domestici vulnerabili al servizio a tutele graduali. Non è una cosa da poco, perché parliamo di migliaia di famiglie. Viene anche chiarito il fatto che, nel momento in cui fosse vantaggioso tornare indietro, lo si potrà fare. Ripeto peraltro che tali misure hanno avuto il favore di maggioranza e di opposizione.
Penso che il tema dei dehor sia assolutamente condiviso e che si sia voluta rispettare anche la volontà dei sindaci, perché si dà la delega al Governo, però è anche vero che si pongono chiari vincoli di carattere paesaggistico e archeologico, su cui i sindaci possono intervenire.
Concludo il mio intervento con l'emendamento che ha raccolto tutte le misure proposte da maggioranza e opposizione in tema di start-up innovative e incubatori. Penso che sia un tema condiviso da tutto il Parlamento, che guarda ai nostri giovani e alle attività innovative; c'è stata una regolamentazione importante, perché non possiamo pensare che le attività di consulenza o agenzie siano start-up, quindi chiarire questi temi è stato assolutamente fondamentale. Abbiamo colto l'esigenza di eliminare il vincolo del capitale sociale, perché prevederne uno di 20.000 euro era esagerato per una piccola start-up che vuole iniziare la propria attività e abbiamo inserito i crediti d'imposta.
Al di là delle critiche da parte dell'opposizione, che sono ovviamente lecite, penso che il disegno di legge sulla concorrenza in esame abbia cercato di recepire alcune norme importanti dal punto di vista delle famiglie e dei consumatori.
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
FREGOLENT (IV-C-RE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FREGOLENT (IV-C-RE). Signor Presidente, mi aspettavo che fosse lei a ricordare al Sottosegretario che c'è ancora un bicameralismo in questo Stato, anche grazie al fatto che loro nel 2016 hanno contribuito alla mancata approvazione di un referendum che prevedeva la cancellazione del Senato.
Non essendo quello in esame un decreto-legge, non ha una scadenza (ma sarebbe grave anche se fosse un decreto-legge) e trattandosi di un disegno di legge, a Costituzione invariata ricordo che i testi vanno esaminati dalle due Camere. Il fatto che lei, signor Sottosegretario, dia per scontato che ci sia un monocameralismo di fatto non soltanto dimostra che nel 2016 la vostra posizione era soltanto contro un leader e non a vantaggio del Paese, ma soprattutto trovo profondamente grave averlo anche detto (come a significare: di cosa vi lamentate, lo abbiamo fatto lo scorso anno da voi, quest'anno toccava a loro). Visto che oggi c'è stato addirittura il ricevimento di un monarca, non vorrei che tornassimo a quei tempi. Arrivederci! (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del disegno legge, gli emendamenti 12.0.1, 18.0.8, 22.0.1, 24.0.2, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 33.0.1, 33.0.100, 33.0.2, 33.0.101, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.100, 35.0.10, 35.0.13, 36.0.2.
La Presidenza dichiara altresì inammissibile l'emendamento 35.0.17.
Passiamo all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.
Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Rilevo che la senatrice Bongiorno segnala di avere problemi con la sua scheda.
Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno presentati.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G1.1. Esprimo altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G1.2, previa riformulazione negli stessi termini dell'ordine del giorno G1.1.
Esprimo inoltre parere contrario sugli ordini del giorno G1.3 e G1.4.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Volevo chiedere un chiarimento al relatore riguardo il parere sull'ordine del giorno G1.1: mi interessa sapere se il parere è favorevole o favorevole con riformulazione.
POTENTI, relatore. Favorevole secco.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.1 non verrà posto ai voti.
Senatore Irto, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G1.2?
IRTO (PD-IDP). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.2 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Senatore Irto, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.3?
IRTO (PD-IDP). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.3, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Senatore Irto, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.4?
IRTO (PD-IDP). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.4, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico all'emendamento 3.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, identico all'emendamento 4.6, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, fino alle parole «evidenza pubblica».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.2.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
SIRONI (M5S). Signor Presidente, sull'articolo 6 vorrei illustrare i nostri due emendamenti, il 6.1 e il 6.2. Il primo, intervenendo sul comma 4 dell'articolo 6, chiede che le tettoie dei parcheggi siano altresì dotate di copertura con pannelli fotovoltaici, per ottimizzare gli interventi e raggiungere anche un efficientamento energetico. Con l'emendamento 6.2 introduciamo il rimboschimento delle aree ai lati delle autostrade.
Ritengo che si tratti di due emendamenti che non possono che portare vantaggi. Se il parere del Governo rimanesse contrario, chiederei la valutazione della trasformazione di entrambi gli emendamenti in ordini del giorno.
PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.
Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 6.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario.
SIRONI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SIRONI (M5S). Signor Presidente, mi scusi non ho compreso la risposta in merito alla mia proposta di trasformazione degli emendamenti in ordini del giorno.
PRESIDENTE. Il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 7.1.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
SIRONI (M5S). Signor Presidente, l'articolo 8 stabilisce che per ciascuna concessione autostradale è posto a base dell'affidamento uno schema di convenzione che definisce determinati aspetti.
Con l'emendamento 8.1 proponiamo di aggiungere al comma 1, lettera b), con riferimento all'installazione di punti di ricarica elettrica, le parole: «nonché di barriere acustiche artificiali integrate con pannelli fotovoltaici posti nei tratti della rete autostradale limitrofi a centri o aree abitate o adibite a sosta di veicoli, funzionali ad alimentare o manutenere i punti di ricarica elettrica».
Non ho ancora ascoltato il parere, ma lo immagino. Sono pertanto disponibile a prendere in considerazione un'eventuale trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.
PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.
Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
POTENTI, relatore. Il parere è contrario su tutti e due gli emendamenti e anche su un eventuale ordine del giorno.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Il parere è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Il parere è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, fino alle parole «esprimono i pareri».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.3.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 9.5, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Il parere è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.2.
BASSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, ne abbiamo parlato in Commissione, ma su questo emendamento vogliamo ancora una volta intervenire anche in Aula. È vero che alla Camera sono state accolte alcune modifiche, ma sono stati anche respinti degli emendamenti, cosa che davvero non comprendiamo. Uno di questi riguarda proprio quello che ora vado ad illustrare, l'11.2. Fra i motivi per l'estinzione di una concessione autostradale vi sono tutte motivazioni che riguardano obblighi assolutamente necessari: quelle di gestire e di mantenere l'infrastruttura, quelle relative alla progettazione, all'esecuzione dei lavori, quella relativa alla buona riuscita delle prestazioni.
Figurarsi se non sono buoni motivi, ma noi vogliamo ribadire che la priorità è la sicurezza sui luoghi di lavoro e vi abbiamo chiesto, con questo emendamento, di inserire come prima e prioritaria motivazione per estinguere una concessione il caso in cui esistano carenze di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. C'è stato risposto più volte che è un concetto assodato. Eppure, ogni giorno noi siamo qui a ricordare incidenti sui luoghi di lavoro.
Possiamo mettere nero su bianco che la prima causa per estinguere una concessione dello Stato verso un concessionario è che non siano adempiute le norme sulla sicurezza dei lavoratori?
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti ed un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G12.1.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G12.1.
IRTO (PD-IDP). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G12.1, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 12.0.1 è improponibile.
Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti ed un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti. In merito all'ordine del giorno G13.1, propongo che venga accolto come raccomandazione.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico all'emendamento 13.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.3, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G13.1.
IRTO (PD-IDP). No, signor Presidente.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G13.1 è accolto come raccomandazione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 14, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 14.1.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Esprimo parere conforme.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale è stato presentato un emendamento ed emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 15 altri emendamenti oltre l'emendamento soppressivo 15.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, identico agli emendamenti 15.0.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, e 15.0.3, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.1, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico all'emendamento 16.2, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.3, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 16.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 17, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Esprimo parere contrario.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 17.0.1, presentato dalle senatrici Naturale e Licheri Sabrina, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fino alle parole «alimentare (ISMEA)».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 17.0.2 e 17.0.3.
Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G18.1; sull'ordine del giorno G18.2, il parere favorevole è condizionato a una riformulazione tendente a espungere l'ultima premessa e a riformulare l'impegno come segue: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela dal cosiddetto "telemarketing aggressivo", attraverso azioni di contrasto ai fenomeni di spoofing.».
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G18.1.
LICHERI Sabrina (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LICHERI Sabrina (M5S). Signor Presidente, sono felice che sia stato espresso parere favorevole e vorrei condividere il contenuto dell'ordine del giorno, che sostanzialmente tratta delle pratiche nel mercato della comunicazione e dell'energia, adottate nel tentativo di avere un approccio con l'utente. Tali pratiche si stanno rivelando sempre più aggressive e sono al confine con la molestia vera e propria. L'istituzione del registro pubblico delle opposizioni effettivamente non ha avuto un risultato efficace e utile, come ci aspettavamo. Pertanto, con l'ordine del giorno G18.1 abbiamo chiesto al Governo di impegnarsi ad adottare le opportune iniziative normative, al fine di interrompere questo modus operandi e considerare queste pratiche, così come le definisce la legge n. 206 del 2005, come aggressive. Ringrazio per la per la sensibilità e spero in una concretezza dell'impegno preso.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G18.1, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Senatore Martella, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G18.2?
MARTELLA (PD-IDP). Signor Presidente, la accolgo.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G18.2 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.1, presentato dai senatori Nicita e Basso, sostanzialmente identico all'emendamento 18.0.100, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.2, presentato dai senatori Nicita e Meloni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.3.
BASSO (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BASSO (PD-IDP). Signor Presidente, ringrazio per il parere favorevole sull'ordine del giorno G18.2.
Come ha detto prima la collega Licheri Sabrina, si fa riferimento alla pratica oramai ossessiva delle chiamate che arrivano tutti i giorni sui nostri cellulari. Ci abbiamo provato in ogni modo, con il registro delle opposizioni e con mille provvedimenti, ora proponiamo una soluzione semplice: avere un prefisso che permetta a tutti di identificarlo. Io credo che se ognuno di noi qui presenti alzasse il telefono e guardasse le telefonate ricevute questa settimana, vedrebbe quante sono arrivate da parte di operatori di telemarketing. Chiediamo soltanto un prefisso che permetta a ogni cittadino di riconoscere e decidere se ricevere o no quella telefonata. (Applausi).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.3, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.4, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.5, presentato dai senatori Nicita e Basso.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.6 (testo 2), presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 18.0.7.
NICITA (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NICITA (PD-IDP). Signor Presidente, l'emendamento 18.0.7 è uno dei famosi emendamenti ribattezzati anti-Musk. Chiediamo una cosa molto semplice sulla quale crediamo che siano tutti d'accordo e anche nel rispondere negativamente in Commissione, do atto al Sottosegretario di averci dato ragione. Noi diciamo una cosa banale relativa alle risorse che sono state impiegate per le gare PNRR per le zone grigie e precedentemente per le zone bianche, che sono state vinte da società anche italiane. Si sa chi sono i vincitori, non è un segreto: FiberCop, la rete prima verticalmente integrata con Tim e Open Fiber. Queste risorse, che sono state assegnate, che fanno parte del PNRR e che hanno avuto l'ok europeo, non possono essere riallocate per tecnologie alternative, in questo caso specifichiamo tecnologie satellitari, che peraltro, dal punto di vista tecnologico, non sono confacenti ai minimi standard europei al 2030. Votare negativamente su questo divieto, apre un problema, signor Sottosegretario, conferma le preoccupazioni che abbiamo testé detto. Invitiamo quindi il Governo a ripensare il suo orientamento su questo emendamento.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.7, presentato dal senatore Nicita e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 18.0.8 è improponibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 19.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 19, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.1, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, identico agli emendamenti 19.0.100, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, e 19.0.101, presentato dalla senatrice Fregolent.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 20, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.3, presentato dalla senatrice Fregolent, sostanzialmente identico all'emendamento 20.0.4, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.5, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati un emendamento e emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 21 altri emendamenti oltre quello soppressivo 21.1, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo stesso.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.0.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 21.0.2, presentato dalla senatrice Fregolent, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 22.0.1 è improponibile.
Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
NATURALE (M5S). Signor Presidente, vorrei puntare l'attenzione su quanto accade nei prodotti con una confezione che non rispetta la quantità del contenuto e quindi del prodotto che è in vendita. Questo nel rispetto del codice del consumo, quindi del decreto-legge 6 settembre 2005, n. 206, che induce a mettere in atto tutte le azioni che non devono ingannare il consumatore. È una richiesta lecita, nel rispetto della chiarezza della vendita e a tutela dell'interesse del consumatore. Questa pratica risulta essere un abuso ed è sicuramente un modo per ingannare il consumatore. Chiediamo pertanto al Governo di mettere un freno a questa pratica. (Applausi).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.
Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G23.1.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.3, presentato dalle senatrici Naturale e Licheri Sabrina.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.4, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Senatrice Naturale, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G23.1?
NATURALE (M5S). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G23.1, presentato dalle senatrici Naturale e Licheri Sabrina.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.0.1, presentato dalla senatrice Fregolent.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
POTENTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 24. Sull'ordine del giorno G24.1 esprimo parere favorevole, a condizione dell'espunzione dalle premesse della seguente frase: «però riteniamo rischioso consentire a coloro che sono nel servizio di maggior tutela di passare al servizio a tutele graduali, senza stabilire esattamente che possono tornarvi in ogni momento». Inoltre, proponiamo una riformulazione del dispositivo dello stesso ordine del giorno, che vado a leggere: «a prevedere, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela alla platea dei clienti vulnerabili e il contenimento dei costi, anche mediante contratti a lungo termine e da fonti rinnovabili».
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, che ha già letto la parte da espungere dalle premesse dell'ordine del giorno G24.1 e la parte da riformulare del suo dispositivo.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.2, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Mi sembra di intendere che la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno sia accettata. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G24.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 24.0.1, presentato dal senatore Lorefice.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 24.0.2 è improponibile.
Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.
SIRONI (M5S). Signor Presidente, l'articolo 25 reca disposizioni in materia di trasporto pubblico. Con l'emendamento 25.27 si chiede di aggiungere un comma 3-bis, che leggo testualmente: «Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i Comuni, su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma di cui alla legge del 15 gennaio 1992, n. 21». Si dà quindi la possibilità ai conducenti di veicoli a trazione animale di fare richiesta al Comune affinché si ottenga la trasformazione della licenza per servizio con veicolo a trazione animale in licenza per lo stesso servizio su gomma.
Il parere del Governo e del relatore è contrario, così come lo è stato in Commissione. Peraltro, sia in Aula sia in Commissione, i pareri del Governo e del relatore sono stati contrari su tutti gli emendamenti, in ragione del fatto che non si vuole fare un ulteriore passaggio presso l'altro ramo del Parlamento, perché i tempi sono stretti. Dubito che Governo e maggioranza possano considerarsi detentori della verità assoluta, e sicuramente anche il punto di vista dell'opposizione qualche volta potrebbe cogliere qualche aspetto fragile o punto debole delle decisioni prese.
Invece ci ritroviamo a sparare decreti a tutto spiano, con il risultato di avere decretazione un tanto al chilo. Bene per gli italiani? Non si sa. (Applausi).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e ordini del giorno in esame.
ANCOROTTI, relatore. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti.
Sull'ordine del giorno G25.100 il parere è favorevole a condizione che venga accolta la seguente proposta di riformulazione: «a valutare l'opportunità di un intervento dopo un primo periodo di applicazione volto a chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n.136».
Il parere è contrario sugli ordini del giorno G25.1 e G25.2.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Il parere è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.1, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.2, presentato dalle senatrici Fregolent e Paita.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.3, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.4, presentato dalle senatrici Fregolent e Paita, fino alle parole: «con conducente.».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 25.5.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.6, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.7, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.8, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, fino alle parole: «a traffico limitato», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 25.9.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.10, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico agli emendamenti 25.11, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, e 25.12, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.13, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, sostanzialmente identico agli emendamenti 25.14, presentato dalle senatrici Fregolent e Paita, e 25.15, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.16, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, identico all'emendamento 25.17, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.18, presentato dalle senatrici Fregolent e Paita, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.19, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.20, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.21, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 25.22, presentato dalle senatrici Fregolent e Paita, fino alle parole: «sezione II»;».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 25.23.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.24, presentato dal senatore Irto e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.25, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, identico all'emendamento 25.26, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.27, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.28, presentato dal senatore Nave e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.29, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Chiedo al senatore Nicita se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G25.100.
NICITA (PD-IDP). Sì, signor Presidente, l'accetto.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G25.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Poiché i senatori insistono per la votazione, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G25.1, presentato dal senatore Nave e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Chiedo alle presentatrici se insistono per la votazione dell'ordine del giorno G25.2.
FREGOLENT (IV-C-RE). Sì, signor Presidente, insistiamo.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G25.2, presentato dalle senatrici Fregolent e Paita.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.1, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.2, presentato dalla senatrice Sironi e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.3, presentato dal senatore Nave da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.4, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.0.5, presentato dalle senatrici Fregolent e Paita.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25.0.6, presentato dal senatore Irto e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 25.0.7, presentato dalle senatrici Fregolent e Paita.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati emendamenti ed un ordine del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
ANCOROTTI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno G26.1.
BITONCI, sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.1, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale, sostanzialmente identico all'emendamento 26.2, presentato dalla senatrice Fregolent.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.3, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.4, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.5, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori, identico all'emendamento 26.6, presentato dalle senatrici Licheri Sabrina e Naturale.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.7, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.8, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.9, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.10, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.11, presentato dalla senatrice Floridia Aurora e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.12, presentato dal senatore Franceschelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G26.1, presentato dal senatore Martella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.0.1, presentato dai senatori Nicita e Basso.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Previo accordo con i Capigruppo, rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
SENSI (PD-IDP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SENSI (PD-IDP). Signor Presidente, poi succede che torni a casa a notte fonda, ma a casa non ci arrivi: ventiquattro anni, figlio unico di Claudio e Mila, per cui non riusciamo a pensare parole o dare un senso, perché semplicemente non c'è. Non c'è ingiustizia più bruciante su questa terra della morte di un giovane.
Davide Marinali lascia un insopportabile silenzio nella vita di ognuno di noi: casinaro, trascinatore, generoso, di una simpatia naturale, quella che unisce, scalda, e illumina; energia pura, vita. Un soldato, oggi si usa dire un militante: c'era sempre. L'altra sera a Ponte Milvio, signor Presidente, nella sezione di Enrico Berlinguer, con tutti i papaveri del partito e con lo struscio per farsi vedere, Davide stava dietro sulla griglia: niente fronzoli, c'è da accendere il fuoco, c'è da dare da mangiare alle compagne e ai compagni, cum panis. Appassionato di politica, l'ha succhiata fin da bambino in casa, e sarebbe diventato sicuramente il segretario dei Giovani Democratici del XV Municipio: sempre una riunione o un volantinaggio. L'altro giorno li hanno minacciati, ma lui sempre dritto che problema c'è? Sempre un'assemblea, un'iniziativa da mettere su, a faticare col sorriso, come fanno quelle ragazze e quei ragazzi, con un entusiasmo e una lucidità che ci ammaestrano e ci indicano una strada che regolarmente poi perdiamo o tradiamo.
Battutaro, indomito, enorme, con un'altezza da pilone. Il rugby, il pugilato alla palestra popolare di Grotta Rossa; quelle spalle, santo cielo; le braccia come due travi, lo sguardo paraculo e una serietà di percorso nitido, che lo aveva portato in giro per il mondo in Spagna, Regno Unito, a Singapore, fino alla laurea in global management. Gli mancava solo la tesi - solo la tesi - per chiudere anche la magistrale. Mi auguro davvero che il suo ateneo gli conferisca presto, honoris causa, quel diploma per il quale stava studiando così tanto.
Non sarà più lo stesso il nostro quartiere, signor Presidente. Non sarà più lo stesso per i suoi amici, per i ragazzi di AsSociata, una delle comunità con cui si impegnava di più, per i giovani democratici: una famiglia che perde una guida e una speranza non sarà più lo stesso per il Partito Democratico, che deve a persone come Davide, come suo papà Claudio, se ancora esiste e resiste, nelle sezioni aperte come devozione civile, nei banchetti e gazebo dove incontri la gente, quella vera, quella che ti manda a quel paese, che poi è quella per cui stai lì; nelle riunioni dove le persone si ostinano a venire, a chiedere, a interrogarsi, a sperare.
Come sarebbe diventato Davide? Cosa sarebbe diventato? Un manager, un professionista in giro per il mondo, un politico, il sindaco? Non possiamo saperlo. Cosa è stato, chi è stato e chi è Davide per chi lo ha amato ed ama? Questo, invece, lo sappiamo bene: un uomo. In un mondo di maschi, Davide, invece, era un uomo; un uomo probo, una forza della natura, un'ardente sicurezza; mai tiepido, mai scotto, mai stanco.
Oggi non abbiamo risposte - semmai ce ne possano essere - e anche le domande, signor Presidente, restano mute. Solo un dolore infinito, esausto, senza consolazione, che è l'unico grazie possibile, l'unica impossibile preghiera per provare a essere degni di lui, che non mollava mai. Davide non mollava.
Un giorno forse - forse - tornerà il sorriso, quello suo, chiaro, sonoro, pieno, che faceva sbocciare i fiori nei muri, ma non oggi, signor Presidente. No, non oggi. (Applausi).
PRESIDENTE. Senatore Sensi, la ringrazio. Voglia portare anche l'abbraccio della Presidenza del Senato alla comunità del Partito Democratico. (Applausi).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 12 dicembre 2024
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 12 dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 19,11).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di lavoro (1264)
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
Approvato
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, da due rappresentanti del Ministero della salute, di cui almeno uno con profilo professionale giuridico, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome, di cui almeno due con profilo professionale giuridico. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato »;
b) nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:
« Art. 14-bis. - (Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro)-1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende comunicazioni alle Camere sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti »;
c) all'articolo 38, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
« 4-bis. Il Ministero della salute, utilizzando i dati registrati nell'anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell'elenco dei medici competenti di cui al comma 4 »;
d) all'articolo 41:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: « visita medica preventiva » sono inserite le seguenti: « , anche in fase preassuntiva, »;
1.2) la lettera e-bis) è abrogata;
1.3) alla lettera e-ter), dopo le parole: « sessanta giorni continuativi, » sono inserite le seguenti: « qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica »;
2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
« 2-bis. Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva »;
3) al comma 4-bis, la parola: « 2009 » è sostituita dalla seguente: « 2024 »;
4) al comma 6-bis, le parole: « alle lettere a), b), c) e d) del » sono sostituite dalla seguente: « al »;
5) al comma 9, le parole: « all'organo di vigilanza » sono sostituite dalle seguenti: « all'azienda sanitaria locale »;
e) all'articolo 65, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
« 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, è consentito l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. Il datore di lavoro comunica tramite posta elettronica certificata al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali di cui al presente articolo allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell'INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di cui al comma 2. I locali possono essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo periodo. Qualora l'ufficio territoriale dell'INL richieda ulteriori informazioni, l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi trenta giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell'ufficio medesimo »;
f) all'articolo 304, comma 1, lettera b), le parole: « commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1, 2, 3, 4 e 5, ».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI
1.3
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso "2" con il seguente:
«2. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli, composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da due rappresentanti del Ministero della salute, e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche, la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.».
1.4
Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 14-bis", sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 marzo».
1.5
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
«b-bis) all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), dopo la parola: "individuare", sono aggiunte le seguenti: ", ove previsto in base all'organizzazione del lavoro," e dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "In assenza di tale figura, la vigilanza viene attuata direttamente da datore di lavoro o dal dirigente nell'ambito degli obblighi già previsti all'interno del presente articolo.";
b-ter) all'articolo 26, comma 8-bis, dopo le parole: "che svolge la funzione di preposto", sono aggiunte le seguenti: ", ove previsto in base all'organizzazione del lavoro".».
1.6
Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
«b-bis) all'articolo 18, comma 1, lettera p), dopo le parole: "rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza", sono aggiunte le seguenti: ", ove eletti o designati";
b-ter) all'articolo 35, comma 1, lettera d), dopo le parole: "lavoratori per la sicurezza", sono aggiunte le seguenti: ", ove eletto o designato".».
1.7
Lorenzin, Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) all'articolo 37, comma 7-ter, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Fino all'emanazione dell'Accordo di cui al comma 2 secondo periodo, trova applicazione quanto previsto all'interno degli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e 07 luglio 2016."».
1.9
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere il numero 1.3).
1.11
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Id. em. 1.10
Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 5).
1.16
Franceschelli, Manca, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «2», inserire il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano alle attività temporanee, quali quelle edili, che si svolgono in locali sotterranei o semisotterranei. Tali attività sono comunque soggette alle prescrizioni di salute e sicurezza previste dall'allegato XIII del TUSL, richiamato nel Titolo IV in relazione ai cantieri temporanei o mobili.».
1.17
Giorgis, Sensi, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «2», inserire il seguente:
«2-bis. Per le attività temporanee, quali quelle tipiche di un cantiere edile, svolte in locali sotterranei o semisotterranei che comportino l'emissione di agenti nocivi, possono essere svolte in un locale chiuso o semisotteraneo solo a seguito, da parte del datore di lavoro dell'adozione di misure specifiche basate sulla valutazione dei rischi, in conformità a quanto previsto dal Titolo IV del presente decreto».
1.18
D'Elia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «3», aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di garantire certezza applicativa, la procedura amministrativa introdotta dai commi 2 e 3 si applica esclusivamente alle lavorazioni avviate successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione.».
1.21
Malpezzi, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Gli obblighi riguardanti le tessere personali di riconoscimento si applicano anche nei casi in cui l'attività nei cantieri edili sia svolta fuori da regimi di appalto o subappalto.».
ARTICOLI DA 2 A 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 2.
Approvato
(Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)
1. L'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è sostituito dal seguente:
« Art. 1. - (Ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi)-1. Il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell'Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, riguardanti:
a) la classificazione delle lavorazioni;
b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
c) la decorrenza dell'inquadramento nelle gestioni tariffarie;
d) l'inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall'INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti ».
2. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è sostituito dal seguente:
« Art. 2. - (Ricorsi in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico) - 1. Il datore di lavoro può ricorrere alla sede territoriale dell'INAIL contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l'oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico, adottati secondo le modalità di applicazione delle tariffe dei premi approvate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
2. I ricorsi di cui al comma 1 sono decisi dai responsabili delle strutture competenti ».
3. L'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, è sostituito dal seguente:
« Art. 4. - (Modalità di presentazione dei ricorsi) - 1. I ricorsi di cui agli articoli 1 e 2 devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti ».
4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è sostituito dal seguente:
« 3. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale, alla sede regionale di Aosta, alla direzione provinciale di Trento o alla direzione provinciale di Bolzano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in relazione alla loro competenza per territorio. La struttura competente decide in via definitiva. La presentazione del ricorso comporta per il datore di lavoro l'applicazione dei benefìci previsti dall'articolo 45 del testo unico ».
5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 314, e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.
Art. 3.
Approvato
(Restituzione delle somme versate dall'INAIL per il periodo successivo alla morte degli aventi diritto)
1. All'articolo 1, comma 304, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: « dall'INPS » sono inserite le seguenti: « e dall'INAIL, direttamente o a seguito di accordi e convenzioni, »;
b) al secondo periodo, dopo le parole: « all'INPS » sono inserite le seguenti: « o all'INAIL »;
c) al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dell'INAIL »;
d) al sesto periodo, dopo le parole: « all'INPS » sono inserite le seguenti: « o all'INAIL ».
Art. 4.
Approvato
(Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici)
1. I ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono decisi dalla sede territoriale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Il termine per la presentazione del ricorso di cui al comma 1 è di sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende l'efficacia del provvedimento.
3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è abrogata.
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, recante modalità di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000, sono abrogati.
5. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.
Art. 5.
Approvato
(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di comunicazioni di decesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« A decorrere dal 1° gennaio 2025 le comunicazioni di decesso trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale dai medici necroscopi ai sensi del settimo comma sono messe a disposizione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Le modalità di messa a disposizione sono concordate tra i due Istituti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6.
Approvato
(Sospensione della prestazione di cassa integrazione)
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente:
« Art. 8. - (Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa) - 1. Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
2. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1. Le comunicazioni a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono valide al fine dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui al presente comma ».
Art. 7.
Approvato
(Sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti a carico dei liberi professionisti per parto, interruzione di gravidanza o assistenza al figlio minorenne)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 937 è sostituito dai seguenti:
« 937. In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
937-bis. Le disposizioni dei commi da 927 a 944 si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attività professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti ».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
EMENDAMENTI
7.0.1
Lopreiato, Mazzella, Guidolin, Castellone
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Equo compenso)
1. Alla legge 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai domiciliatari di cui si avvale il professionista o comunque utilizzati dalle imprese di cui al comma 1.";
b) all'articolo 2, al comma 3, il secondo e terzo periodo sono abrogati;
c) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito con il seguente:
"1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge."».
7.0.2
Lopreiato, Mazzella, Guidolin, Castellone
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
All'articolo 2 della legge 21 aprile 2023, n. 49, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai domiciliatari di cui si avvale il professionista o comunque utilizzati dalle imprese di cui al comma 1".».
7.0.3
Lopreiato, Mazzella, Guidolin, Castellone
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All'articolo 2, comma 3 della legge 21 aprile 2023, n. 49, il secondo e terzo periodo sono soppressi.»
7.0.4
Lopreiato, Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis
1. All'articolo 11 della legge 21 aprile 2023, n. 49 in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, il comma 1 è sostituito con il seguente:
"1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".»
ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 8.
Approvato
(Modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarietà bilaterali)
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
« 11-bis. Per i fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023 secondo le modalità previste dai commi da 1 a 7-bis del presente articolo, i decreti istitutivi di ciascun fondo, di cui al comma 2, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 30, comma 1-bis, determinano la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 al bilancio del nuovo fondo di solidarietà, preventivamente certificata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'ammontare delle risorse accumulate di cui al primo periodo è determinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al primo periodo, tenendo conto del patrimonio del fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi versati al fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all'intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di nuova costituzione e l'ammontare totale dei contributi versati nell'anno precedente al fondo di integrazione salariale ».
2. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 26, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
EMENDAMENTI
8.2
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il monitoraggio della sostenibilità del FIS e dei fondi di settore è obbligatorio. La creazione di nuovi fondi settoriali può avvenire esclusivamente previo accordo con i sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.».
8.3
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di garantire la sostenibilità del sistema di ammortizzatori sociali basato su fondi di solidarietà bilaterali, la costituzione di quest'ultimi è determinata esclusivamente dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».
8.0.1
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«8-bis.
(Disposizioni in materia di contributo addizionale per i contratti a tempo determinato).
1. All'articolo 2, comma 28 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi, nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese e nella misura del 7,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a una settimana."».
8.0.2
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«8-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di contratto di lavoro a termine)
1. All'articolo 24, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a) e b) sono soppresse;
b) il comma 1-quater è soppresso».
ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 9.
Approvato
(Disposizioni in materia di flessibilità nell'utilizzo delle risorse dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito nel settore della somministrazione di lavoro)
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. In considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei candidati a una missione e dei lavoratori assunti a tempo determinato o indeterminato e della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie per soddisfare i fabbisogni delle imprese e per favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 in deroga alle disposizioni del comma 3 ».
EMENDAMENTI
9.4
Zambito, Furlan, Zampa, Camusso
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. In considerazione dei rapidi cambiamenti del mercato del lavoro che richiedono il tempestivo adeguamento delle competenze dei candidati e dei lavoratori assunti sia a tempo determinato che indeterminato e della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie sia per soddisfare i fabbisogni delle imprese che per favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3, ovvero nelle modalità stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale".».
9.5
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, capoverso «3-bis», dopo la parola: «resilienza» inserire le seguenti: «, previo consenso delle parti,».
9.6
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Respinto
Al comma 1, capoverso 3-bis, sopprimere le parole: «in deroga alle disposizioni del comma 3».
9.0.1
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di contratti di lavoro a tempo determinato)
1. All'articolo 19, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le lettere a), b) e b-bis) sono sostituite dalle seguenti:
"a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;
c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51.";
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1.1 Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1.";
c) il comma 5-bis è abrogato.
2. All'articolo 21, comma 0.1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.";
b) al terzo periodo, dopo le parole: "di quanto disposto dal primo", sono aggiunte le seguenti: "e dal secondo".
3. All'articolo 24, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, il comma 1-ter è abrogato.».
9.0.2
Manca, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di contratto di lavoro a termine)
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) al comma 1, le lettere a), b), b-bis) sono sostituite dalle seguenti:
"a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;
b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51";
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1.1. Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi, di cui al comma 1 del presente articolo, può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 51, ai sensi della lettera b-bis) del medesimo comma 1, fino al 30 settembre 2022";
b) all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato," sono soppresse;
2) il terzo periodo è soppresso».
ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 10.
Approvato
(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro)
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 31:
1) al comma 1, il quinto e il sesto periodo sono soppressi;
2) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: « la somministrazione a tempo determinato di lavoratori » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 23, comma 2, nonché di lavoratori » e dopo le parole: « di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, » sono inserite le seguenti: « di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, »;
b) all'articolo 34, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, non operano in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 31, comma 2, del presente decreto ».
EMENDAMENTI
10.5
Giorgis, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Modifiche alla disciplina in materia di somministrazione di lavoro) - 1. All'articolo 31, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore," sono aggiunte le seguenti: "il contratto di somministrazione è ammesso esclusivamente per profili professionali altamente qualificati non disponibili nell'impresa utilizzatrice e, comunque".»
10.6
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di somministrazione di lavoro) - 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sopprimere le parole: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,";
b) sopprimere il terzo periodo.».
10.9
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) al comma 1, il sesto periodo e` soppresso».
10.12
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) il comma 2 è abrogato».
10.13
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera a), al numero 2), dopo le parole: «al comma 2», inserire le seguenti: «le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento" e al».
10.14
Franceschelli, Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «e dopo le parole: "di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223," sono inserite le seguenti: "di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato,"».
10.15
Manca, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:
«2-bis) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", fermo restando la salvaguardia della contrattazione."».
ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 11.
Approvato
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali)
1. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.
EMENDAMENTI
11.4
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «le attività organizzate per fare fronte» fino alla fine del comma con le seguenti: «le attività organizzate per fare fronte a esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015».
11.5
Manca, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché a esigenze tecnico produttive o».
11.6
Zambito, Camusso, Zampa, Furlan
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «nonché a esigenze tecnico-produttive» fino alla fine del comma con le seguenti: «, collegati a settori produttivi o mercati serviti dall'impresa; fatto salvo norme di miglior favore previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative.».
11.7
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole da: «secondo quanto previsto» fino alla fine del comma.
11.8
Sensi, Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge,».
ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 12.
Approvato
(Modifica all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, in materia di indennità per i dipendenti degli uffici stampa delle regioni)
1. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« 5-ter. Ai dipendenti a tempo indeterminato delle regioni, inquadrati nei profili professionali previsti dall'articolo 18-bis del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2016-2018, che hanno prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso gli uffici stampa delle medesime amministrazioni in data antecedente all'entrata in vigore del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro e ai quali risultava applicato, sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, può essere riconosciuta, in sede di contrattazione collettiva integrativa, una specifica indennità nell'ambito delle risorse annualmente disponibili nei fondi risorse decentrate delle amministrazioni medesime. La disposizione del primo periodo non si applica al personale beneficiario dell'assegno previsto dal comma 5-bis ».
EMENDAMENTI
12.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.
12.2
Zampa, Camusso, Furlan, Zambito
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.
ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 13.
Approvato
(Durata del periodo di prova)
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi ».
EMENDAMENTI
13.2
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva» con le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei Contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente maggiormente rappresentative,».
13.4
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «più favorevoli della contrattazione collettiva» con le seguenti: «più favorevoli per il lavoratore previste dalla contrattazione collettiva».
13.6
Zambito, Camusso, Zampa, Furlan
Id. em. 13.5
Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
13.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Id. em. 13.5
Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
13.8
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Id. em. 13.5
Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.
ARTICOLI DA 14 A 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 14.
Approvato
(Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile)
1. All'articolo 23, comma 1, primo periodo, della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « Con decorrenza dal 1° settembre 2022, » sono soppresse;
b) dopo le parole: « prestazioni di lavoro in modalità agile » sono inserite le seguenti: « , entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l'evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile ».
Art. 15.
Approvato
(Misure in materia di politiche formative nell'apprendistato)
1. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate alle attività di formazione promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio dell'apprendistato ai sensi del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Art. 16.
Approvato
(Incremento delle risorse destinate alle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative)
1. Le risorse destinate all'attuazione della legge 14 febbraio 1987, n. 40, sono incrementate di 5 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
EMENDAMENTO
16.1
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Bevilacqua (*)
Non posto in votazione (**)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
(**) Approvato il mantenimento dell'articolo.
ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 17.
Approvato
(Applicazione del regime forfetario nel caso di contratti misti)
1. La causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che esercitano attività libero-professionali, comprese quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo 409, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, in favore di datori di lavoro che occupano più di duecentocinquanta dipendenti, a seguito di contestuale assunzione mediante stipulazione di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato, con un orario compreso tra il 40 per cento e il 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Il numero dei dipendenti di cui al primo periodo è calcolato alla data del 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo o d'opera professionale. I lavoratori autonomi sono tenuti a eleggere un domicilio professionale distinto da quello del soggetto con cui hanno stipulato il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale.
2. Fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, in mancanza di iscrizione in albi o registri professionali la causa ostativa di cui alla lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica altresì nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previsti da specifiche intese realizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e che non si configuri, rispetto al contratto di lavoro subordinato, alcuna forma di sovrapposizione riguardo all'oggetto e alle modalità della prestazione nonché all'orario e alle giornate di lavoro.
EMENDAMENTI
17.1
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.
17.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.
17.3
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.
ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 18.
Approvato
(Unico contratto di apprendistato duale)
1. All'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 9 è sostituito dal seguente:
« 9. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005 nonché del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore è possibile la trasformazione del contratto, previo aggiornamento del piano formativo individuale, in:
a) apprendistato professionalizzante, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali. In tale caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5;
b) apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale, secondo la durata e le finalità definite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, nel rispetto dei requisiti dei titoli di studio richiesti per l'accesso ai percorsi ».
EMENDAMENTI
18.4
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, lettera b), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «e nel rispetto di quanto definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 19.
Approvato
(Norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro)
1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
« 7-bis. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza ».
EMENDAMENTI
19.4
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 19. - (Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151) - 1. All'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo le parole: "La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro", sono inserite le seguenti: "degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero di un professionista iscritto ad uno degli albi di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12".».
19.6
Furlan, Zampa, Camusso, Zambito
Respinto
Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo, dopo le parole: «contratto collettivo nazionale di lavoro» inserire le seguenti: «, sottoscritto dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».
19.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sost. id. em. 19.6
Al comma 1, capoverso «7-bis», primo periodo, dopo le parole: «contratto collettivo nazionale di lavoro» inserire le seguenti: «, sottoscritto dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».
19.8
Patuanelli, Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «novanta giorni».
19.9
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 20.
Approvato
(Disposizioni relative ai procedimenti di conciliazione in materia di lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile possono svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei procedimenti di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, i procedimenti previsti dal comma 1 continuano a svolgersi secondo le modalità vigenti.
EMENDAMENTI
20.1
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Al numero 3), comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ". Rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile e collaborazioni di cui all'art. 2222 c.c."».
20.2
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Sost. id. em. 20.1
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Al primo comma, numero 3) dell'articolo 409 del codice di procedura civile, dopo le parole: "autonomamente l'attività lavorativa" sono inserite le seguenti: ". Rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile e collaborazioni di cui all'articolo 2222 del codice civile."».
20.3
Furlan, Camusso, Zampa, Zambito
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «Ministro della giustizia», inserire le seguenti: «, sentite le parti sociali,».
20.0.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Competenza tribunale del lavoro per il lavoro autonomo)
All'articolo 409 c.p.c., comma 1, al numero 3), dopo le parole "autonomamente l'attività lavorativa", la parola: ";" è sostituita dalle seguenti: ". Rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del Codice civile e collaborazioni di cui all'art. 2222 c.c.".».
ARTICOLI DA 21 A 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 21.
Approvato
(Modifica all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità)
1. All'articolo 1, comma 446, alinea, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « Negli anni 2019-2022 » sono inserite le seguenti: « e fino al 30 dicembre 2023 ».
Art. 22.
Approvato
(Disposizioni in materia di dichiarazione della spesa sostenuta per attività di mediazione in caso di cessione di immobili)
1. All'articolo 35, comma 22, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
« d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l'importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa ».
Art. 23.
Approvato
(Dilazione del pagamento dei debiti contributivi)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
« 11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di sessanta rate mensili, nei casi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentiti l'INPS e l'INAIL, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e secondo i requisiti, i criteri e le modalità, anche di pagamento, disciplinati, con proprio atto, dal consiglio di amministrazione di ciascuno dei predetti enti, al fine di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi ».
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cessa di applicarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
EMENDAMENTI
23.2
Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Al comma 1, capoverso «11-bis», sostituire le parole: «sessanta rate mensili» con le seguenti: «trentasei rate mensili».
23.3
Respinto
Al comma 1, capoverso «11-bis», dopo le parole: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «e previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
ARTICOLI DA 24 A 28 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 24.
Approvato
(Disposizioni in materia previdenziale concernenti il personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. Ferme restando le disposizioni in materia di termini di prescrizione, l'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applica anche al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, iscritto a enti previdenziali italiani.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 25.
Approvato
(Disposizioni concernenti la notificazione delle controversie in materia contributiva)
1. Al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati »;
b) all'articolo 29, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati ».
Art. 26.
Approvato
(Attività della società INPS Servizi Spa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle sue società e degli enti da esso vigilati e in house)
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
« 7-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le sue società, gli enti da esso vigilati e le società che operano quali società in house del Ministero medesimo possono avvalersi, con oneri a proprio carico, delle prestazioni della società per attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima ».
Art. 27.
Approvato
(Apertura strutturale dei termini di adesione alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali)
1. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico della Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, nonché i dipendenti e i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta Gestione speciale di previdenza, che non risultano iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, tramite comunicazione all'INPS della volontà di adesione.
2. L'adesione alla gestione di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è irrevocabile e le relative prestazioni possono essere richieste decorso un anno dall'iscrizione.
Art. 28.
Approvato
(Disposizioni in materia di iscrizione dei dipendenti pubblici in quiescenza alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego)
1. I dipendenti pubblici in quiescenza, tramite rilascio di apposita delega all'INPS, possono iscriversi alle organizzazioni sindacali del pubblico impiego riconosciute rappresentative dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, analogamente a quanto previsto dall'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, per le organizzazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
2. Il personale in quiescenza di cui al comma 1 non è computato ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali cui è iscritto ai sensi del medesimo comma 1.
EMENDAMENTI
28.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.
28.2
Furlan, Zambito, Camusso, Zampa
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.
ARTICOLI DA 29 A 31 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 29.
Approvato
(Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso all'APE sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto)
1. Le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'indennità di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e le domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, di cui all'articolo 1, commi da 199 a 205, della medesima legge n. 232 del 2016, sono presentate entro il 31 marzo, il 15 luglio e, comunque, entro il 30 novembre di ciascun anno.
2. Le domande acquisite, di cui al comma 1, trovano accoglimento esclusivamente se, all'esito dello svolgimento delle attività di monitoraggio previste, rispettivamente, dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88, e dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 87, residuano le necessarie risorse finanziarie.
Art. 30.
Approvato
(Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610)
1. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
« Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma ».
2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2,1 milioni di euro per l'anno 2025.
3. Agli oneri derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo, valutati in 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 10,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 11,6 milioni di euro per l'anno 2027, in 13 milioni di euro per l'anno 2028, in 13,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2030, in 15,4 milioni di euro per l'anno 2031, in 14,9 milioni di euro per l'anno 2032 e in 12,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, e agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 10,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 11,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 4,6 milioni di euro per l'anno 2030, a 4,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2032 e a 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo;
b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 2,1 milioni di euro per l'anno 2025, mediante utilizzo delle minori spese derivanti dal settimo comma dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, introdotto dal comma 1 del presente articolo;
c) quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2027, a 1,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 5,2 milioni di euro per l'anno 2029, a 9,3 milioni di euro per l'anno 2030, a 10,7 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,1 milioni di euro per l'anno 2032 e a 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 31.
Approvato
(Svolgimento mediante videoconferenza o in modalità mista delle riunioni degli organi degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)
1. Al fine di contenere i costi e consentire la più ampia partecipazione dei componenti, le riunioni degli organi statutari degli enti previdenziali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono svolgersi, anche ordinariamente, mediante videoconferenza, anche soltanto per una parte dei componenti, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità, identificabilità, sicurezza delle comunicazioni e protezione dei dati personali di cui all'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1, che non prevedono nei propri ordinamenti le modalità di svolgimento delle riunioni di cui al medesimo comma 1, sono tenuti a disciplinarle nei rispettivi statuti, con deliberazione da sottoporre ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
EMENDAMENTI
31.1 (testo 2)
D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Furlan, Rando, Verducci, Zambito
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.».
31.2
Malpezzi, D'Elia, Zampa, Camusso, Crisanti, Furlan, Rando, Verducci, Zambito
Id. em. 31.1 (testo 2)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.».
31.0.9
Valente, D'Elia, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 31-bis.
(Abrogazione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)
1. Il comma 7 dell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è abrogato.».
31.0.17
Bazoli, Camusso, Zampa, Furlan, Zambito
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 31-bis.
(Disposizioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro).
1. All'articolo 26, comma 2, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, la lettera b) è soppressa.».
ARTICOLO 32 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 32.
Approvato
(Disposizioni in materia di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso le istituzioni scolastiche)
1. Dopo il comma 784-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti:
« 784-quinquies. Al fine di condividere e diffondere soluzioni organizzative ed esperienze di eccellenza, presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito l'Albo delle buone pratiche dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, nel quale sono raccolte le buone pratiche adottate dalle istituzioni scolastiche. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le modalità di costituzione e funzionamento dell'Albo.
784-sexies. Ai fini del consolidamento di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo formativo e orientativo, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio nazionale per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, con compiti di sostegno delle attività di monitoraggio e di valutazione dei medesimi percorsi. La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio sono definiti con il decreto di cui al comma 784-septies. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati.
784-septies. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite la composizione, le modalità di funzionamento e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio di cui al comma 784-sexies ».
EMENDAMENTO
32.1
D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.
ARTICOLO 33 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 33.
Approvato
(Potenziamento del ruolo dei centri per la famiglia)
1. Al fine di rafforzare le funzioni di supporto e di informazione alle famiglie svolte dai centri per la famiglia, anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), le parole: « e dei centri per la famiglia » sono soppresse;
b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
« e-bis) interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia ».
EMENDAMENTI
33.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «svolte dai centri per la famiglia» fino alla fine del comma, con le seguenti:
«anche con riferimento alle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la lettera e), del comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita dalla seguente:
"e) interventi volti a valorizzare e potenziare il ruolo dei consultori familiari uniformemente sul territorio nazionale; a tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, unitamente al Ministro della salute, in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto i criteri e le modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie".».
33.4
Mazzella, Guidolin, Castellone, Pirro
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) alla lettera e), dopo le parole: "a valorizzare" sono aggiunte le seguenti: "e potenziare" e le parole: "e dei centri per la famiglia" sono soppresse»;
2) alla lettera b), capoverso lettera e-bis), sostituire la parola: «potenziare» con la seguente: «valorizzare».
ARTICOLO 34 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 34.
Approvato
(Permessi non retribuiti)
1. I vertici elettivi degli Ordini delle professioni sanitarie e delle relative Federazioni nazionali di cui ai capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, qualora dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono usufruire di permessi non retribuiti di durata non superiore a otto ore lavorative mensili per la partecipazione ad attività istituzionali connesse all'espletamento del relativo mandato.
2. I dipendenti che intendono usufruire dei permessi di cui al comma 1 devono farne richiesta scritta e motivata all'amministrazione di appartenenza con almeno tre giorni di anticipo, salve comprovate ragioni di urgenza.
EMENDAMENTI
34.2
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «legge 17 aprile 1956, n. 561» inserire le seguenti: «nonché delle professioni socio-sanitarie di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3,».
DISEGNO DI LEGGE
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (1318)
ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Capo I
DISPOSIZIONI IN TEMA DI RIORDINO DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI
Sezione I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
Approvato
(Ambito di applicazione, finalità e definizioni)
1. Il presente capo reca disposizioni di riordino normativo in materia di affidamento delle concessioni autostradali, di semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative relative all'approvazione e alla revisione dei piani economico-finanziari e di specificazione dei criteri di risoluzione dei contratti di concessione, con l'intento di rafforzare gli strumenti di governance in capo al concedente, nel quadro di una regolamentazione orientata alla promozione di condizioni di effettiva concorrenzialità tra gli operatori del settore, alla garanzia della contendibilità delle concessioni autostradali per i mercati di riferimento, alla tutela della sostenibilità economica e finanziaria dello strumento concessorio, al potenziamento degli strumenti preventivi e successivi di incentivazione e verifica degli adempimenti e alla tutela di livelli adeguati di servizio e di investimento a favore degli utenti.
2. Alle concessioni autostradali si applicano le disposizioni del libro IV, parte II, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come integrate e specificate dalle disposizioni del presente capo, che costituiscono norme speciali di settore.
3. Ai fini del presente capo, si intende per:
a) « Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) »: l'Agenzia istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;
b) « Autorità di regolazione dei trasporti (ART) »: l'Autorità istituita ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) « Autorità nazionale anti-corruzione (ANAC) »: l'Autorità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
d) « codice dei contratti pubblici »: il codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
e) « ente concedente »: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) « concessionari »: i soggetti ai quali l'ente concedente ha affidato, tramite contratto di concessione, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle tratte autostradali nonché l'esecuzione di lavori sulle medesime;
g) « concessione autostradale »: la concessione che ha ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione e manutenzione di una o più tratte autostradali;
h) « concessioni in essere »: le concessioni che non hanno esaurito, alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di durata della concessione come disciplinato nella relativa convenzione ovvero le concessioni autostradali che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 178, comma 5, del codice dei contratti pubblici;
i) « convenzione »: il contratto di concessione stipulato tra l'ente concedente e il concessionario in coerenza con l'articolo 177 del codice dei contratti pubblici e con le disposizioni speciali del presente capo;
l) « estinzione di una concessione autostradale »: la cessazione di un rapporto concessorio in conseguenza, in particolare, di risoluzione o recesso secondo quanto previsto dall'articolo 190 del codice dei contratti pubblici;
m) « manutenzione ordinaria »: gli interventi che riguardano opere di riparazione, ripristino, rinnovamento e sostituzione di parti delle infrastrutture e gli interventi necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
n) « manutenzione straordinaria »: gli interventi di manutenzione che non rientrano tra quelli di manutenzione ordinaria, come definita alla lettera m), finalizzati anche all'innalzamento dei livelli di sicurezza dell'infrastruttura e della durabilità della stessa nel tempo;
o) « piano economico-finanziario (PEF) »: il documento annesso alla convenzione, nel quale sono rappresentati i presupposti e le condizioni per l'equilibrio economico-finanziario del rapporto concessorio;
p) « proposta di convenzione »: il documento, redatto sulla base dello schema di convenzione posto a base dell'affidamento, di cui alla lettera s), che recepisce gli esiti dell'aggiudicazione ed è soggetto al procedimento di approvazione di cui agli articoli 5 o 9;
q) « rete autostradale nazionale »: la rete costituita dal complesso delle tratte autostradali;
r) « viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale »: le tratte statali, regionali, provinciali e locali di connessione alla tratta autostradale;
s) « schema di convenzione posto a base dell'affidamento »: lo schema di convenzione redatto dall'ente concedente e posto a base della procedura di affidamento;
t) « società in house »: la società sulla quale un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, costituita nelle forme previste dall'articolo 16, comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e che soddisfa il requisito dell'attività prevalente di cui al medesimo articolo 16, comma 3;
u) « tratte autostradali »: le strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettera A, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, soggette a pedaggio;
v) « valore di subentro »: l'indennizzo a carico del nuovo concessionario subentrante per gli investimenti relativi alle opere assentite che il concessionario uscente ha già eseguito e non ancora ammortizzato alla scadenza della concessione, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati, come risultante dal bilancio di esercizio dell'anno in corso alla data in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
1.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: "di affidamento delle concessioni autostradali" inserire le seguenti: "relative a tratte autostradali di interesse nazionale."
Conseguentemente,
al medesimo comma, dopo le parole: "contendibilità delle concessioni autostradali" inserire le seguenti: "relative a tratte autostradali di interesse nazionale";
al comma 3:
alla lettera e), dopo la parola: "concedente" inserire le seguenti: "di interesse nazionale";
alla lettera t), dopo la parola: "autostradali" aggiungere le seguenti: "di interesse nazionale".
1.2
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e gli altri enti pubblici concedenti nel settore autostradale».
G1.1
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Accolto
Il Senato,
premesso che:
l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;
in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;
l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 «il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto»,
impegna il Governo:
a promuovere nei limiti dei vincoli di finanza pubblica ogni iniziativa finalizzata ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.
G1.2
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;
in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;
l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 «il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto»,
impegna il Governo:
ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.
G1.2 (testo 2)
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Accolto
Il Senato,
premesso che:
l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;
in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;
l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 convertito, con modificazioni, della legge n. 91 del 2022 è finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021;
la legge di bilancio per il 2023 e successivamente la legge di bilancio per il 2024 hanno prorogato solo fino al 31 dicembre 2024 «il meccanismo previsto dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ai lavori eseguiti o contabilizzati dal direttore dei lavori ovvero annotati, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto»,
impegna il Governo:
a promuovere nei limiti dei vincoli di finanza pubblica ogni iniziativa finalizzata ad assicurare le risorse necessarie per completare tutte le opere pubbliche con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 garantendo altresì la possibilità di affrontare gli aumenti dei costi anche per il 2025.
G1.3
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Il Senato,
premesso che:
l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;
in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;
per il secondo anno di seguito ci troviamo in presenza di un disegno di legge che è debole riguardo la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori, è insufficiente per le aspettative di famiglie e imprese ed è chiaramente poco incisivo;
pur prendendo atto delle norme concernenti le disposizioni che regolamentano la messa a gara delle concessioni autostradali, si ritiene che poco si sia fatto per garantire tariffe sostenibili per gli utenti, investimenti innovativi e sostenibili ed efficaci meccanismi concorrenziali;
risulta inoltre di fondamentale importanza garantire, anche nell'ambito delle concessioni autostradali, il rispetto da parte del concessionario di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
le modifiche proposte dal Governo nello schema di decreto correttivo del Codice appalti vanno esattamente nella direzione opposta, rischiando di indebolire fortemente la corretta applicazione dei Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) firmati dalle organizzazioni realmente rappresentative, a danno di lavoratori e imprese serie,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative volte a garantire la qualità e la difesa dei salari, dei diritti dei lavoratori, della salute e sicurezza, nell'ambito degli appalti pubblici, impedendo che vengano applicati criteri di equivalenza automatica tra CCNL, che hanno però tutele economiche e normative diverse e in molti casi inferiori, a fronte anche dello svolgimento dello stesso lavoro, che siano legittimati CCNL firmati da organizzazioni non realmente rappresentative, sottoscritti esclusivamente per garantire un risparmio di spesa e fare dumping contrattuale, nonché ad adottare le opportune iniziative per rafforzare le clausole sociali e garantire l'obbligo di applicare lo stesso CCNL tra lavoratori in appalto e lavoratori in subappalto.
G1.4
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Il Senato,
premesso che:
l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;
in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;
per il secondo anno di seguito ci troviamo in presenza di un disegno di legge che è debole riguardo la rimozione degli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori, e insufficiente per le aspettative di famiglie e imprese, nonché chiaramente poco incisivo;
pur prendendo atto delle norme concernenti le disposizioni che regolamentano la messa a gara delle concessioni autostradali, si ritiene che poco si sia fatto per garantire tariffe sostenibili per gli utenti, investimenti innovativi e sostenibili ed efficaci meccanismi concorrenziali,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative normative volte a prevedere, con riferimento alle concessioni autostradali, tra i criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa l'obbligo di attribuire premialità in relazione alle offerte che contemplino progetti che prevedano la realizzazione di impianti per la produzione e vendita di energia rinnovabile lungo le tratte autostradali, i cui proventi possano essere in parte destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale.
Sezione II
AGGIUDICAZIONE DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI
ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 2.
Approvato
(Ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali)
1. Ai fini dell'affidamento delle concessioni autostradali affidate ai sensi delle disposizioni del presente capo, l'ente concedente tiene conto degli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali individuati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotta dall'articolo 16, comma 3, lettera b), della presente legge.
Art. 3.
Approvato
(Modalità di affidamento delle concessioni autostradali)
1. L'ente concedente aggiudica le concessioni autostradali secondo procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 182 del codice dei contratti pubblici.
2. L'affidamento diretto di concessioni autostradali è consentito, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 5, esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) affidamento alla società costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
b) affidamento a una società in house, diversa dalla società di cui alla lettera a), anche appositamente costituita, secondo quanto previsto dall'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici.
3. L'ente concedente non può procedere agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici.
EMENDAMENTI
3.1
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 182» con le seguenti: «del libro IV, parte II, titolo II,».
3.2
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Id. em. 3.1
Al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 182» con le seguenti: «del libro IV, parte II, titolo II».
3.3
Respinto
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per tutta la durata della concessione».
3.4
Respinto
Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 186, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del codice dei contratti pubblici;».
3.5
Respinto
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Per l'esercizio dell'attività di gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti in house resta esclusa la partecipazione di capitali privati per tutta la durata della concessione».
3.6
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Qualora l'ente concedente proceda agli affidamenti delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle procedure di cui all'articolo 193 del codice dei contratti pubblici, non si applica il diritto di prelazione.».
ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 4.
Approvato
(Bando di gara e criteri di aggiudicazione)
1. I bandi di gara relativi agli affidamenti di cui all'articolo 3, comma 1, disciplinano, in particolare:
a) l'oggetto del contratto di concessione per i servizi di gestione e manutenzione ordinaria nonché per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dal concedente nel bando di gara, sulla base delle disposizioni dell'articolo 6;
b) i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, secondo le disposizioni del codice dei contratti pubblici;
c) le modalità di presentazione dell'offerta, che indica distintamente gli elementi qualitativi e di costo o di prezzo relativi ai servizi di gestione e manutenzione ordinaria, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, lettera a), nonché alla progettazione e all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria;
d) il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, finalizzato a garantire una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'ente concedente. I criteri di aggiudicazione indicano i maggiori punteggi da attribuire alle offerte in relazione ai livelli di servizio e alle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge e possono comprendere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali e sociali connessi all'oggetto della concessione o relativi all'innovazione;
e) la durata massima del contratto di concessione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.
2. Per l'aggiudicazione dei contratti di concessione, l'ente concedente:
a) pubblica in allegato al bando di gara la ricognizione dello stato manutentivo dell'infrastruttura, predisposta dall'ente concedente sulla base degli elementi forniti dal concessionario uscente e delle verifiche sull'infrastruttura effettuate in proprio o tramite l'ANSFISA, ai fini della formulazione di offerte corredate di un piano di manutenzioni ordinarie;
b) pone a base di gara per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati in coerenza con i criteri di cui all'articolo 13, comma 2, almeno un progetto di fattibilità redatto sulla base dell'articolo 41, comma 6, lettera a), del codice dei contratti pubblici.
EMENDAMENTI
4.1
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Respinto
Al comma 1, alinea, premettere le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'annesso allegato IV.1,».
4.2
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) la previsione di specifiche clausole sociali ai sensi dell'articolo 57 del codice dei contratti pubblici.».
4.3
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Al comma 1, lettera d), primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «; resta fermo quanto previsto dall'articolo 185 del medesimo codice dei contratti pubblici.».
Conseguentemente, al comma 1, lettera d), secondo periodo:
- sostituire le parole: «possono comprendere» con la seguente: «comprendono»;
- aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo ai progetti che prevedono la realizzazione di impianti lungo le tratte autostradali per la produzione e vendita di energia rinnovabile i cui proventi, al netto degli ammortamenti, sono destinati alla riduzione delle tariffe autostradali per gli utenti a basso reddito e ad alta frequentazione dell'infrastruttura e per il finanziamento dell'adeguamento tecnologico e digitale della rete autostradale.».
4.4
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Respinto
Al comma 1, lettera d) secondo periodo sostituire le parole: «possono comprendere» con le seguenti: «comprendono» e aggiungere in fine le parole: «secondo metodologie che favoriscano lo sviluppo e il miglioramento degli standard a supporto della mobilità sostenibile e garantiscano il contenimento dei costi per gli utenti;».
4.5
Respinto
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «degli elementi forniti dal concessionario uscente e».
4.6
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Id. em. 4.5
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «degli elementi forniti dal concessionario uscente e».
Sezione III
AFFIDAMENTI IN HOUSE
ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 5.
Approvato
(Affidamento in house delle concessioni autostradali)
1. Ai fini dell'affidamento in house di una concessione autostradale, l'ente concedente effettua preventivamente la valutazione delle ragioni che giustificano il ricorso a tale modalità di affidamento ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del codice dei contratti pubblici.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente concedente predispone una proposta di convenzione, con il relativo PEF, elaborato sulla base del modello di tariffazione predisposto dall'ART, che sottopone all'affidatario per la relativa sottoscrizione entro i successivi trenta giorni.
3. La proposta di affidamento, motivata sulla base delle valutazioni del comma 1 e corredata della proposta di convenzione e del relativo PEF, sottoscritta da entrambe le parti, è tempestivamente trasmessa dall'ente concedente all'ART e all'ANAC, che esprimono i pareri di rispettiva competenza entro i successivi trenta giorni. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo può essere differito, su richiesta dell'Autorità competente, di ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali.
4. La proposta di convenzione e il relativo PEF, adeguati alle eventuali prescrizioni contenute nei pareri espressi ai sensi del comma 3, sono tempestivamente trasmessi dall'ente concedente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) con richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta disponibile. Il CIPESS si esprime entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, prorogabile di ulteriori quindici giorni per motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma per il CIPESS la facoltà di acquisire il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità nei termini indicati al secondo periodo.
5. L'ente concedente, tenuto conto delle eventuali osservazioni contenute nel parere del CIPESS, trasmette all'affidatario, entro i successivi trenta giorni, la proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, ai fini della sua sottoscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
6. La proposta definitiva di convenzione, sottoscritta ai sensi del comma 5, è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. In caso di mancata sottoscrizione della proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, da parte dell'affidatario entro il termine di cui al comma 5, si procede a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3.
8. La proposta di convenzione di cui al comma 2 è redatta nel rispetto delle disposizioni della sezione IV, in quanto compatibili.
9. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei relativi PEF è definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisiti i pareri dell'ART e dell'ANAC ai sensi del comma 3. Alla revisione delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici.
EMENDAMENTI
5.1
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica. Il provvedimento motivato di cui al precedente periodo viene tempestivamente pubblicato dall'ente concedente, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale, sulla Piattaforma unica della trasparenza amministrativa istituita presso l'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici.».
Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ente concedente che non intenda conformarsi al parere dell'ANAC comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che può proporre ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 120, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.».
5.2
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e adotta la deliberazione di affidamento sulla base di una motivazione qualificata e rafforzata che dia espressamente conto, anche con il supporto di adeguata documentazione, delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione delle attività affidate, illustrando i benefìci per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti e alla qualità del servizio e dimostrando la maggiore convenienza dell'affidamento in house rispetto allo svolgimento della gara secondo procedure di evidenza pubblica».
5.3
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Respinto
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
«9-bis. Al soggetto affidatario resta preclusa, per l'intera durata della convenzione, la partecipazione diretta di operatori economici privati al capitale della società.».
Sezione IV
CONTRATTO DI CONCESSIONE
ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 6.
Approvato
(Oggetto del contratto di concessione)
1. Il contratto di concessione autostradale ha ad oggetto:
a) l'attività di gestione e manutenzione ordinaria dell'infrastruttura autostradale;
b) in relazione ai progetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), posti a base di gara, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, per gli aspetti di cui all'articolo 41, comma 6, lettere b), c), d), e), f) e g), del codice dei contratti pubblici, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria individuati dalla convenzione di concessione e dai relativi aggiornamenti, in coerenza con quanto previsto dallo schema di convenzione posto a base dell'affidamento.
2. In relazione alle attività di cui al comma 1, lettera a), il concessionario assicura le condizioni di sostenibilità delle aree di servizio mediante la gestione diretta dei servizi comuni condivisi, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. In relazione alle attività di cui al comma 1, sono a carico del concessionario i rischi operativi di cui all'articolo 177 del codice dei contratti pubblici.
4. Tra i lavori e le opere di cui al comma 1, lettera b), sono compresi quelli relativi alla realizzazione di aree di parcheggio e di sosta adeguate per gli operatori del trasporto di merci, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
5. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera b), il concessionario è autorizzato a espropriare in nome e per conto dell'ente concedente le aree di sedime necessarie, come individuate in sede di progettazione delle medesime opere. Le espropriazioni e le occupazioni di terreni strettamente necessari per la realizzazione delle opere sono effettuate a cura del concessionario a valere sul quadro economico dell'opera. Il rischio espropri, connesso a ritardi imputabili al concessionario o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione imputabile al concessionario, è posto a carico del concessionario.
6. Le opere realizzate ai sensi del comma 1, lettera b), sono trasferite gratuitamente, libere da gravami, in proprietà all'ente concedente con devoluzione al demanio dello Stato, ramo stradale, ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, all'esito della verifica da parte del concedente della corretta esecuzione dei lavori e del collaudo. Il trasferimento di cui al primo periodo avviene tramite sottoscrizione di apposito verbale di consegna, sottoscritto dall'ente concedente e dal concessionario, che costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale dell'opera.
EMENDAMENTI
6.1
Respinto
Al comma 4, dopo le parole: «trasporto di merci,» inserire le seguenti: «, nonché all'installazione di tettoie o pensiline ombreggiate, di altezza non inferiore a tre metri, dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia da fonte solare almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alle aree di parcheggio e di sosta,».
6.2
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché gli interventi di rimboschimento delle aree in gestione al fine di compensare l'emissione di CO2».
6.3
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «è autorizzato a» inserire le seguenti: «occupare ed».
Conseguentemente:
- al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trasferite gratuitamente» con le seguenti: «acquisite a titolo originario»;
- al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «Il trasferimento» con le seguenti: «L'acquisizione»;
- al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «voltura» con la seguente: «registrazione»;
- dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle concessioni in essere, con le modalità e le tempistiche da concordare con l'ente concedente. In caso di avvenuta consegna delle opere e degli immobili con devoluzione gratuita e automatica acquisizione in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per esso al demanio dello Stato, ramo stradale, il relativo verbale costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale delle opere.».
ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 7.
Approvato
(Criteri di remunerazione della concessione)
1. Le attività di cui all'articolo 6, comma 1, sono remunerate mediante riscossione da parte del concessionario delle tariffe di pedaggio di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a).
2. Gli oneri relativi alle attività di progettazione sono a carico del concessionario fino alla definitiva approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica da parte dell'ente concedente.
3. Gli oneri relativi all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria non sono soggetti alle clausole di revisione prezzi di cui all'articolo 60 del codice dei contratti pubblici in relazione a eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori, come individuati nella convenzione di concessione sulla base dei ribassi applicati al costo dell'opera quantificato sulla base dei prezzi rilevati al momento dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dal concedente.
EMENDAMENTO
7.1
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le previsioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai lavori oggetto di affidamento da parte del concessionario, per i quali l'articolo 60 del codice dei contratti pubblici trova applicazione.».
ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 8.
Approvato
(Schema di convenzione a base dell'affidamento)
1. Per ciascuna concessione autostradale è posto a base dell'affidamento uno schema di convenzione, che definisce:
a) con riferimento ai servizi di gestione e manutenzione dell'infrastruttura, i livelli adeguati di servizio, a tutela dei diritti degli utenti, nel rispetto delle misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) con riferimento all'installazione di punti di ricarica elettrica, le prestazioni a carico del concessionario in coerenza con le misure di regolazione adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettere a) ed e), del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
2. Lo schema di convenzione definisce, altresì:
a) i criteri per lo svolgimento delle attività di controllo e di monitoraggio dell'ente concedente nei confronti del concessionario al fine di potenziarne l'efficacia e di promuoverne la capillarità, anche avvalendosi del supporto operativo dell'ANSFISA;
b) il metodo di calcolo dell'eventuale valore di subentro, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera v), tenendo conto dell'equilibrio economico-finanziario e dell' applicazione di aliquote di ammortamento tecnico-regolatorie parametrate alla vita utile degli asset reversibili ovvero al tempo strettamente necessario per il recupero degli investimenti effettuati, se inferiore alla vita utile degli asset reversibili;
c) il metodo di calcolo degli oneri integrativi che il concessionario è tenuto a corrispondere all'ente concedente al fine di rafforzare i controlli sull'esecuzione degli interventi infrastrutturali nonché sui relativi costi di realizzazione;
d) le penali applicabili al concessionario in caso di inadempimenti relativi alle attività di manutenzione e gestione, nonché alla realizzazione degli investimenti e all'attuazione degli obblighi di manutenzione straordinaria, accertati nell'ambito delle attività di controllo e monitoraggio di cui alla lettera a), tenuto conto, altresì, dei meccanismi di penalità previsti dalle delibere dell'ART.
EMENDAMENTI
8.1
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ricarica elettrica,» inserire le seguenti: «nonché di barriere acustiche artificiali integrate con pannelli fotovoltaici posti nei tratti della rete autostradale limitrofi a centri o aree abitate o adibite a sosta di veicoli, funzionali ad alimentare o manutenere i punti di ricarica elettrica,».
8.2
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «le penali applicabili al concessionario in caso di» inserire le seguenti: «ritardi nell'esecuzione dei lavori e».
ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 9.
Approvato
(Approvazione e aggiornamento delle convenzioni di concessione e dei relativi piani economico-finanziari)
1. La stipulazione del contratto di concessione avviene mediante sottoscrizione, da parte dell'ente concedente e dell'affidatario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, di una convenzione, corredata del PEF, predisposta e approvata nel rispetto della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. All'esito dell'affidamento della concessione, l'ente concedente predispone, sulla base dello schema di convenzione posto a base dell'affidamento ai sensi dell'articolo 8, una proposta di convenzione, con il relativo PEF e, previa trasmissione all'ART, che esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni, lo sottopone all'affidatario per la relativa sottoscrizione entro i successivi trenta giorni. La proposta di convenzione e il relativo PEF, adeguato alle eventuali prescrizioni contenute nel parere di cui al primo periodo, sottoscritti da entrambe le parti, sono tempestivamente trasmessi dall'ente concedente al CIPESS con richiesta di iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta disponibile. Il CIPESS si esprime entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno, prorogabile di ulteriori quindici giorni per motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma per il CIPESS la facoltà di acquisire il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità nei termini indicati al terzo periodo. L'ente concedente, tenuto conto delle eventuali osservazioni contenute nel parere del CIPESS, trasmette all'affidatario, entro i successivi trenta giorni, la proposta definitiva di convenzione, con il relativo PEF, ai fini della sua sottoscrizione entro trenta giorni dalla ricezione della stessa.
3. La proposta definitiva di convenzione, sottoscritta ai sensi del comma 2, è approvata entro tre mesi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. In caso di mancata sottoscrizione della proposta di convenzione, con il relativo PEF, da parte dell'affidatario entro il termine di cui al comma 2, primo o quinto periodo, l'affidatario decade dall'aggiudicazione del contratto e si procede allo scorrimento della graduatoria o a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3, senza riconoscimento di alcun indennizzo o rimborso delle spese sostenute da parte dell'affidatario.
5. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei relativi PEF è definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione, approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'ART, ai sensi del comma 2, primo periodo. Alla revisione delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici; la revisione è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. I decreti di cui al comma 5 danno conto delle modalità di copertura finanziaria a valere sulle risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale, di cui all'articolo 12, comma 5. Nei casi di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 192, comma 3, del codice dei contratti pubblici.
EMENDAMENTI
9.1
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti: «L'ente concedente, concluso il procedimento relativo all'affidamento della concessione, provvede ad elaborare, una proposta di convenzione e di relativo Piano economico finanziario, in coerenza con lo schema di convenzione accluso alla documentazione di gara e posto a base dell'affidamento ai sensi dell'articolo 8. Tale schema, ricevute eventuali osservazioni da parte dell'affidatario, è trasmesso all'ART, che esprime il parere di competenza entro i successivi trenta giorni. Ottenuto il parere favorevole dell'ART, i suddetti documenti sono sottoposti all'affidatario che procede alla sottoscrizione entro i successivi trenta giorni.».
9.2
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: all'ART aggiungere le seguenti: e all'ANAC.
Conseguentemente:
- al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che esprime il parere con le seguenti: che esprimono i pareri;
- al comma 4, sostituire le parole: graduatoria o con le seguenti: graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede;
- al medesimo comma 4, sostituire le parole: , senza riconoscimento di con le seguenti: . In ogni caso non è riconosciuto.
9.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «all'ART» inserire le seguenti: «e all'ANAC».
Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «che esprime il parere» con le seguenti: «che esprimono i pareri».
9.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «graduatoria o» con le seguenti: «graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede».
Conseguentemente, al medesimo comma 4, sostituire le parole: «, senza riconoscimento di» con le seguenti: «. In ogni caso non è riconosciuto».
9.5
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Sost. id. em. 9.4
Al comma 4, sostituire le parole: «graduatoria o» con le seguenti: «graduatoria. Ove non siano presenti concorrenti collocati in posizione utile, si procede.« e le parole: «, senza riconoscimento di» con le seguenti: «. In ogni caso non è riconosciuto».
ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 10.
Approvato
(Durata delle concessioni)
1. La durata delle concessioni affidate ai sensi della presente sezione è determinata dall'ente concedente in funzione dei servizi e dei lavori richiesti al concessionario e non può superare quindici anni. Il termine di cui al primo periodo può essere derogato solo nel caso in cui il programma dei lavori da affidare in concessione non consenta il recupero degli investimenti effettuati e il ritorno del capitale investito nel termine di quindici anni, tenuto altresì conto del tempo necessario ad ammortizzare le eventuali somme corrisposte a titolo di valore di subentro, determinato secondo i parametri stabiliti dall'ART.
2. Al termine della concessione, l'ente concedente procede a un nuovo affidamento ai sensi dell'articolo 3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 178, comma 5, del codice dei contratti pubblici.
EMENDAMENTI
10.1
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Eventuali proroghe del termine di durata della concessione di cui al comma 1 sono subordinate alla preventiva valutazione di ART e ANAC, che esprimono i pareri di rispettiva competenza entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente concedente, corredata di adeguata documentazione a supporto. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo può essere differito, su richiesta dell'autorità competente, di ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie e integrazioni documentali.».
Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e a tal fine avvia con congruo anticipo le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione del nuovo concessionario.».
10.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. In nessun caso ritardi nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria imputabili al concessionario possono dare luogo ad una proroga del termine di durata della concessione di cui al comma 1.».
10.3
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Respinto
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avviando con congruo anticipo le procedure di evidenza pubblica finalizzate alla selezione del nuovo concessionario».
ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 11.
Approvato
(Estinzione del contratto di concessione)
1. Alle ipotesi di estinzione di concessioni autostradali derivante, in particolare, dall'attuazione di procedure di risoluzione o recesso della concessione si applicano le disposizioni dell'articolo 190 del codice dei contratti pubblici, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
2. Quando l'estinzione della concessione è determinata da motivi di pubblico interesse, si applica l'articolo 190, comma 4, del codice dei contratti pubblici.
3. Quando l'estinzione della concessione deriva da inadempimento del concessionario, si applica l'articolo 190, comma 4, lettera a), del codice dei contratti pubblici anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto del presente comma, alcuna risoluzione di diritto.
4. L'estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario è disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'ente concedente, nell'ipotesi di:
a) mancato assolvimento degli obblighi convenzionali relativi alla gestione e alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura che determinano seri e comprovati pericoli per la sicurezza della circolazione, per la corretta gestione del traffico e per la fruibilità autostradale o che compromettono lo stato di conservazione del patrimonio autostradale;
b) mancato assolvimento degli obblighi relativi alla progettazione o all'esecuzione dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria consistente in ritardi nella realizzazione delle predette attività per cause non imputabili al concedente;
c) qualunque altro inadempimento delle obbligazioni convenzionali da parte del concessionario che comprometta la buona riuscita delle prestazioni.
5. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 4, l'ente concedente chiede preventivamente all'ANSFISA una verifica tecnica sullo stato dell'infrastruttura autostradale oggetto di concessione e sugli eventuali danni cagionati dal concessionario. La verifica tecnica di cui al primo periodo può essere conclusa successivamente all'estinzione della concessione nelle sole ipotesi di somma urgenza e conclamato inadempimento, motivate dall'ente concedente nel decreto di cui al comma 4.
6. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale ai sensi del comma 3, l'importo di cui all'articolo 190, comma 4, lettera a), del codice dei contratti pubblici è determinato, entro dodici mesi dalla data di estinzione della concessione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica delle voci di bilancio e a seguito di asseverazione da parte di una primaria società di revisione. È fatto salvo il diritto dell'ente concedente al risarcimento dei danni cagionati dall'inadempimento del concessionario, determinati anche sulla base delle risultanze della verifica tecnica effettuata dall'ANSFISA ai sensi del comma 5.
7. In caso di estinzione di una concessione autostradale, nelle more dello svolgimento delle procedure di affidamento a un nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione si applica l'articolo 178, comma 5, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio e la possibilità per l'ente concedente di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario, previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
EMENDAMENTI
11.1
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Al comma 3 sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «si applicano».
Conseguentemente:
- al medesimo comma, dopo le parole: «del codice dei contratti pubblici» inserire le seguenti: «e le clausole elaborate dall'ANAC di cui al comma 3-bis del presente articolo»;
- dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. L'ANAC elabora apposite clausole-tipo da inserire nello schema di convenzione a base dell'affidamento di cui all'articolo 8 e, successivamente, nella proposta di convenzione di cui all'articolo 9, comma 2, recanti anche indicazioni in merito alle modalità di calcolo degli oneri derivanti dalla risoluzione del contratto da porre a carico del concessionario inadempiente»;
- dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, con il decreto di cui al comma 6, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la sospensione del concessionario risultato inadempiente dalla partecipazione alle procedure indette per l'affidamento di concessioni autostradali per un periodo da sei a ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto medesimo.».
11.2
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) gravi inadempienze contrattuali nei confronti dei lavoratori o carenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro».
11.3
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Respinto
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
«6-bis. Nei casi di estinzione di una concessione autostradale per inadempimento del concessionario, con il decreto di cui al comma 6, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone la sospensione del concessionario risultato inadempiente dalla partecipazione alle procedure indette per l'affidamento di concessioni autostradali per un periodo da sei a ventiquattro mesi decorrenti dall'adozione del decreto medesimo.».
Sezione V
TARIFFE AUTOSTRADALI E PIANO DEGLI INVESTIMENTI
ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 12.
Approvato
(Fissazione e aggiornamento delle tariffe autostradali)
1. Per le concessioni autostradali affidate ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, con delibera dell'ART, adottata ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotta dall'articolo 16, comma 3, lettera b), della presente legge, è definito, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 del presente articolo, il sistema tariffario per l'individuazione di tariffe, in base alla distanza percorsa sull'infrastruttura autostradale, ai flussi di traffico e all'indice inflativo stimato alla data di sottoscrizione o aggiornamento del PEF, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022. Il pagamento della tariffa conferisce al veicolo il diritto di percorrenza su una determinata tratta autostradale.
2. Le tariffe, riferite a ciascuna concessione autostradale, sono determinate sulla base del sistema tariffario di cui al comma 1, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche del tracciato e delle infrastrutture e dei manufatti presenti, e sono indicate nello schema di convenzione da porre a base dell'affidamento. Le tariffe determinate ai sensi del presente comma consentono l'integrale copertura dei seguenti oneri:
a) l'onere per il sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, finalizzato a recuperare i costi di costruzione, manutenzione, esercizio e sviluppo dell'infrastruttura, relativi alle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);
b) l'onere relativo al recupero dei finanziamenti pubblici concessi per la realizzazione del sistema infrastrutturale autostradale a pedaggio, nonché dei costi delle opere di adduzione, sostenuti direttamente o indirettamente dal concedente, e degli impianti finalizzati al migliore funzionamento del sistema autostradale a pedaggio ai fini del decongestionamento del traffico;
c) l'onere volto a remunerare eventuali costi esterni, come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999.
3. Sulla base del sistema tariffario definito dall'ART ai sensi del comma 1, nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento l'ente concedente indica le tariffe da applicare alla tratta autostradale e le quote relative agli oneri di cui al comma 2, secondo periodo, destinate, rispettivamente:
a) alla remunerazione delle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), tramite l'applicazione della componente tariffaria di gestione (Tg) e della componente tariffaria di costruzione (Tk), di competenza del concessionario;
b) al recupero degli oneri di cui al comma 2, lettera b), tramite l'applicazione della componente tariffaria per oneri integrativi (Toi), di competenza dell'ente concedente.
4. Le tariffe da pedaggio di cui al comma 2 sono integralmente riscosse dal concessionario. La quota delle risorse di cui al primo periodo relative alla componente tariffaria per oneri integrativi di cui al comma 3, lettera b), è accantonata annualmente nel bilancio di esercizio dei concessionari in un fondo vincolato.
5. Ogni anno con la legge di bilancio, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, è definito, sulla base della previsione delle risorse della componente tariffaria di cui al secondo periodo del comma 4 che si stima di incassare nell'anno successivo, l'importo da iscrivere, per una quota, in un fondo denominato « Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale » e, per una quota, in un fondo denominato « Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni », entrambi da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Un importo corrispondente alle somme dei predetti Fondi è iscritto nello stato di previsione dell'entrata. L'utilizzo effettivo delle somme iscritte nei Fondi è subordinato al versamento, da effettuare da parte di ciascun concessionario entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della componente tariffaria di cui al primo periodo nei limiti dell'importo versato. Qualora, nel corso dell'anno, dal monitoraggio di cui al comma 6 emerga che le somme di cui al primo periodo incassate dai concessionari possano risultare su base annua inferiori all'importo fissato nella legge di bilancio, gli stanziamenti iscritti nei Fondi di cui al presente comma sono corrispondentemente accantonati e resi indisponibili.
6. Al fine di determinare l'importo di cui al comma 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio di ogni anno, la previsione delle risorse della componente tariffaria di cui al secondo periodo del comma 4 che si stima di incassare nell'anno successivo e, in corso d'anno, su base trimestrale, le informazioni di monitoraggio degli incassi dei singoli concessionari.
7. Le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite, con decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre di ogni anno, per essere destinate prioritariamente agli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al concessionario, di cui all'articolo 192, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, nonché, per la quota residua, alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale, nel rispetto delle modalità di cui al comma 8 e dei criteri di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo. In nessun caso le risorse del Fondo possono essere ripartite in modo tale da alterare la concorrenza tra le tratte autostradali di competenza dell'ente concedente e quelle di competenza di soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I decreti di cui al primo periodo indicano la tipologia di investimento, il beneficiario e l'importo dei lavori per ciascun anno di costruzione. Con i medesimi decreti le risorse del Fondo per il riequilibrio economico-finanziario delle concessioni sono destinate al riequilibrio economico-finanziario delle concessioni affidate dall'ente concedente, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
8. I decreti annuali di riparto delle risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale di cui al comma 7 individuano, nel rispetto del criterio di destinazione prioritaria di cui al medesimo comma 7, primo periodo, gli interventi da ammettere al riparto delle risorse, nei limiti delle disponibilità del Fondo, dando evidenza per ciascun intervento delle valutazioni relative ai criteri di cui ai commi 9 e 10, compresa l'analisi costi-benefìci.
9. Per la compensazione degli eventuali maggiori costi degli investimenti rispetto alle previsioni poste a base degli affidamenti derivanti dagli eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, purché non imputabili al concessionario, di cui all'articolo 192, comma 1, primo periodo, del codice dei contratti pubblici, le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite a favore delle concessionarie nei limiti delle risorse iscritte nell'accantonamento della componente tariffaria per oneri integrativi di cui ai commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, del presente articolo, tenuto conto:
a) della rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli standard di sicurezza;
b) del rapporto costi-benefìci dell'intervento da finanziare.
10. Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale, le risorse del Fondo nazionale per gli investimenti sulla rete autostradale sono ripartite a favore delle concessionarie tenute all'accantonamento della componente tariffaria per oneri integrativi di cui ai commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, tenuto conto:
a) della rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli standard di sicurezza;
b) della rilevanza dell'intervento con riferimento alla fluidificazione e al decongestionamento della viabilità locale di adduzione alla tratta autostradale inserita nella programmazione triennale dei lavori pubblici degli enti proprietari di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici;
c) del rapporto costi-benefìci dell'intervento da finanziare.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
12.1
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo, a tal fine, una riduzione delle tariffe per i veicoli con minori emissioni di anidride carbonica.».
12.2
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Al comma 1,aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I piani economico-finanziari inerenti alle concessioni autostradali prevedono sempre che l'adeguamento tariffario, conseguente agli investimenti effettivamente realizzati dalle società concessionarie, sia commisurato alla durata media di vita dell'opera oggetto dell'investimento.».
G12.1
Franceschelli, Irto, Martella, Giacobbe, Basso, Fina, Parrini, Zambito
Respinto
Il Senato,
premesso che:
il capo I del provvedimento in esame è dedicato alle disposizioni in tema di riordino delle concessioni autostradali;
nello specifico la sezione V del Capo I interviene sulle tariffe autostradali (all'articolo 12) e la sezione VI introduce disposizioni transitorie relative alle concessioni autostradali in essere (all'articolo 15);
la messa in sicurezza della cosiddetta superstrada Tirrenica (adeguamento stradale tratto viario Tarquinia San Pietro in Palazzi) è stata oggetto di specifici interventi normativi finalizzati, tra gli altri, all'acquisto da parte della società Anas spa dei progetti elaborati dalla società autostrada Tirrenica spa relativi al predetto intervento viario;
il completamento dell'opera, stimato almeno in circa 1,5 miliardi di euro, non è stato ancora finanziato;
nelle more della definizione di tempi e modalità in merito alla realizzazione o meno del corridoio, continua a esistere, in una strada non completata, che non può essere definita autostrada, gestita da una società cui è stata revocata la concessione, il casello di Vada;
occorre rilevare, infatti, come il tratto autostradale Aurelia che va da Rosignano a San Pietro Palazzi, non possa definirsi autostrada in alcun modo, a norma del codice della strada, articoli 1 e 2, ma strada extraurbana di ampia circolazione e quindi non sottoponibile, in base alle normative vigenti, a pedaggi;
occorre anche ricordare come all'origine la creazione di un casello in quel punto fosse propedeutico al successivo investimento infrastrutturale;
nel 2014 e nel 2021 la regione Toscana ha approvato due mozioni per richiedere la soppressione del pedaggio;
numerosi enti locali territoriali hanno approvato atti per sopprimere il pedaggio;
ancora oggi, tale casello, illegittimo a fronte delle ragioni su menzionate, costringe gli automobilisti al pagamento di un pedaggio, il cui costo continua ad aumentare;
dopo gli incrementi tra il 2016 e il 2018, pari all'11,30 per cento, infatti, di recente sono stati riscontrati ulteriori aumenti;
bisogna evidenziare come tale balzello non contribuisca in alcun modo allo sviluppo ed alla crescita del territorio e crea solo un danno a chi è costretto a transitarvi e non può usufruire dell'esenzione, riconosciuta solamente agli abitanti di 10 comuni della Val di Cecina;
la soppressione del pedaggio e lo smantellamento del casello è stato richiesto da esponenti politici di maggioranza ed opposizione,
impegna il Governo:
ad adottare le iniziative di competenza affinché il pagamento del pedaggio per la tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi, citato in premessa, sia sospeso fino alla completa realizzazione della strada Tirrenica.
12.0.1
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
1. In considerazione dello stato di grave disagio delle tratte autostradali della regione Liguria, con particolare riguardo al nodo genovese, e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza a causa dei numerosi cantieri aperti per lavori di messa in sicurezza, i transiti effettuati su tali tratte autostradali sono esonerati dal pagamento delle tariffe di pedaggio, i cui oneri restano a carico del concessionario, fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.».
ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 13.
Approvato
(Pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali)
1. Al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle concessioni autostradali da affidare ai sensi del presente capo, tenuto conto delle relazioni sugli investimenti trasmesse dai concessionari uscenti al termine delle rispettive concessioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il CIPESS, è adottato il Piano nazionale degli investimenti autostradali, di durata decennale. Il Piano può essere aggiornato con le modalità di cui al primo periodo al termine di ogni biennio.
2. Sulla base del Piano di cui al comma 1, nello schema di convenzione posto a base dell'affidamento per le concessioni autostradali scadute o in scadenza è individuato l'elenco dei lavori e delle opere di manutenzione straordinaria, nel rispetto delle seguenti priorità:
a) maturità progettuale delle opere;
b) rilevanza dell'intervento con riferimento all'incremento degli standard di sicurezza;
c) incidenza sulla viabilità delle cantierizzazioni, tenuto conto dell'esigenza di assicurare volumi di traffico sostenibili per i percorsi alternativi, nel rispetto degli standard di sicurezza legati alla circolazione;
d) individuazione di aree di sosta adeguate per gli operatori del trasporto di merci.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
13.1
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «CIPESS» inserire le seguenti: «e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».
13.2
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Id. em. 13.1
Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «CIPESS» inserire le seguenti: «e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».
13.3
Respinto
Al comma 2, alla lettera c), dopo la parola: «alternativi,» inserire le seguenti: «anche in considerazione dei chilometri aggiuntivi di percorrenza;».
G13.1
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Accolto come raccomandazione
Il Senato,
premesso che:
l'adozione della legge per il mercato e la concorrenza relativa all'anno 2023 entro il 31 dicembre 2024 rientra tra gli obiettivi PNRR;
in particolare, il testo comprende alcune misure relative al settore autostradale, tra cui la previsione di un quadro normativo per le concessioni autostradali, all'interno del quale rendere obbligatorio lo svolgimento delle gare per i contratti di concessione autostradale, impedendo il rinnovo automatico;
l'articolo 13 del provvedimento in esame prevede, al fine di individuare i lavori e le opere di manutenzione straordinaria da inserire nei bandi di gara delle concessioni autostradali, l'adozione del Piano nazionale degli investimenti autostradali di durata decennale,
impegna il Governo:
a garantire il pieno coinvolgimento delle regioni in sede di definizione del Piano di cui in premessa, per consentire alle stesse di potersi esprimere sugli interventi previsti, con riferimento specifico ai lavori e alle opere ricadenti sul proprio territorio.
Sezione VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI IN ESSERE
ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 14.
Approvato
(Disposizioni applicabili alle concessioni in essere)
1. Alla procedura di aggiornamento dei PEF delle società concessionarie per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
2. Le società concessionarie per le quali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei PEF predisposti in conformità alle delibere adottate dall'ART ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge. L'aggiornamento dei PEF presentati, entro il termine del 30 marzo dell'anno di scadenza del periodo regolatorio, conformemente ai criteri di cui al primo periodo, è perfezionato entro il 31 dicembre del medesimo anno, previo recepimento nelle proposte di aggiornamento dei PEF delle rettifiche richieste dall'ente concedente all'esito delle verifiche effettuate sui piani di investimento. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al presente comma sono incrementate nella misura corrispondente all'indice di inflazione rilevato nei documenti di programmazione di finanza pubblica per il relativo anno. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei PEF.
3. L'ente concedente, in sede di istruttoria sugli aggiornamenti dei PEF presentati dai concessionari ai sensi dei commi 1 e 2, verifica l'ammontare degli investimenti da realizzare da parte del concessionario, distinguendo:
a) la quota di oneri di investimento di competenza del concessionario, secondo quanto previsto nelle convenzioni di concessione;
b) la quota di oneri di investimento da finanziare in sede di aggiornamento del PEF a valere sul gettito derivante dalle tariffe e sugli oneri di subentro;
c) la quota residua di oneri di investimento che non può essere coperta nell'ambito di quanto previsto dalle lettere a) e b).
4. Alle procedure di aggiornamento dei PEF di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 43, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 16, comma 4, della presente legge.
EMENDAMENTO
14.1
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Nell'ambito delle concessioni in essere, il concedente verifica il rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Se, all'esito della verifica, il concessionario dovesse risultare inadempiente, il concedente indica un termine per provvedere all'applicazione dei suddetti contratti trascorso il quale, ove l'inadempienza dovesse protrarsi, si configura l'ipotesi di estinzione del contratto di concessione per motivi di pubblico interesse.».
ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 15.
Approvato
(Esternalizzazione delle concessioni autostradali)
1. Alle concessioni autostradali in essere non affidate conformemente al diritto dell'Unione europea vigente al momento dell'affidamento o della proroga si applicano le disposizioni sull'affidamento mediante procedura di evidenza pubblica di una quota tra il 50 e il 60 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture stabilita convenzionalmente dall'ente concedente e dal concessionario di cui all'articolo 186, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici.
EMENDAMENTI
15.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.
15.0.1
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)
1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis) se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera g) e lettera g-bis), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».
15.0.2
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Id. em. 15.0.1
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)
1. All'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
"m-bis) se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera g) e lettera g-bis), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».
15.0.3
Id. em. 15.0.1
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Conformazione alla regolazione dell'Autorità di regolazione dei trasporti nel settore autostradale)
1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
"m-bis) Se ritiene che una pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo 37, comma 2, lettera g) e lettera g-bis), nonché della regolazione adottata in attuazione delle stesse, emette, entro sessanta giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità entro i successivi trenta giorni, può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte tramite l'Avvocatura dello Stato. Ai giudizi instaurati ai sensi della presente disposizione si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104."».
Sezione VII
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 16 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 16.
Approvato
(Disposizioni di coordinamento normativo)
1. Le disposizioni delle sezioni I, II, III, IV e V del presente capo si applicano alle procedure di affidamento avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo in ogni caso quanto specificamente disposto dai singoli articoli in merito all'applicabilità delle relative disposizioni anche alle concessioni in essere. Resta in ogni caso esclusa l'applicazione dell'articolo 10 alle concessioni in essere.
2. Le disposizioni del presente capo, ad eccezione degli articoli 3, comma 2, lettera a), 8, comma 2, lettera c), 12 e 14, commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, anche alle tratte autostradali in relazione alle quali i poteri e le funzioni di ente concedente sono attribuiti a soggetti diversi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g), le parole: « nuove concessioni » sono sostituite dalle seguenti: « concessioni affidate fino al 31 dicembre 2024 »;
b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
« g-bis) con particolare riferimento al settore autostradale, per le nuove concessioni affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025: a stabilire il sistema tariffario per la definizione delle tariffe basato sul modello del price-cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, uno schema di bando-tipo di concessione e uno schema di convenzione-tipo, anche con riferimento agli affidamenti in house; a esprimere il parere di competenza sulla proposta di affidamento in relazione agli affidamenti con gara e in house nonché sugli aggiornamenti o sulle revisioni delle convenzioni autostradali; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e di stimolare la concorrenza per confronto ».
4. All'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: « sentita l'Autorità » sono sostituite dalle seguenti: « previo adeguamento del testo convenzionale alle eventuali prescrizioni formulate dall'Autorità ».
5. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio » sono sostituite dalle seguenti: « o di autostrade non sottoposte a pedaggio »;
b) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
6. Con riferimento alle concessioni autostradali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni richiamo, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, al primo, al secondo e al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si intende riferito, rispettivamente, al primo periodo del comma 7 dell'articolo 11 della presente legge, al secondo periodo del medesimo comma 7 e al comma 3 del citato articolo 11.
7. I commi 1 e 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono abrogati. Ogni richiamo, contenuto in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti, ai commi 1 e 2 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 68 del 2022 si intende riferito all'articolo 11, commi 4 e 6, della presente legge.
8. Alla data di scadenza dell'ultima concessione in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) i commi 1, 2, 2-bis e 3 dell'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) l'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
c) i commi 82, 83 e 84 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
d) l'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
EMENDAMENTI
16.1
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Respinto
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;
2) le parole: «, sentito il NARS,» sono soppresse;
3) dopo le parole: «si pronuncia» sono aggiunte le seguenti: «sui profili di finanza pubblica»;
b) al comma 2-bis, le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;
c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali di cui ai precedenti commi devono essere perfezionati almeno 30 giorni prima dell'inizio del relativo periodo regolatorio."».
Conseguentemente, al comma 7, lettera a), le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 3 e 3-bis».
16.2
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Id. em. 16.1
Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;
2) le parole: «, sentito il NARS,» sono soppresse;
3) dopo le parole: «si pronuncia» sono aggiunte le seguenti: «sui profili di finanza pubblica»;
b) al comma 2-bis, le parole: «sentita l'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità»;
c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali di cui ai precedenti commi devono essere perfezionati almeno 30 giorni prima dell'inizio del relativo periodo regolatorio.».
Conseguentemente, al comma 7, lettera a), sostituire le parole: e 3 con le seguenti: , 3 e 3-bis.
16.3
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Al comma 3, lettera b), capoverso «lettera g-bis)», dopo le parole: «a definire, d'intesa con» aggiungere le seguenti: «l'ANAC, per quanto di competenza, con.» e sostituire le parole: «a definire gli schemi» con le seguenti: «a definire, d'intesa con l'ANAC, per quanto di competenza, gli schemi».
16.4
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Sost. id. em. 16.3
Al comma 3, lettera b), capoverso «lettera g-bis)», dopo le parole: «a definire, d'intesa con» aggiungere le seguenti: «l'ANAC, per quanto di competenza, con».
Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire le parole: «a definire gli schemi» con le seguenti: «a definire, d'intesa con l'ANAC, per quanto di competenza, gli schemi».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILEVAZIONE DEI PREZZI E DEGLI USI COMMERCIALI E CONCERNENTI IL SETTORE ASSICURATIVO, I TRASPORTI, LE STRUTTURE AMOVIBILI FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ DEI PUBBLICI ESERCIZI E LA CONCORRENZA
ARTICOLO 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 17.
Approvato
(Disposizioni in materia di rilevazione dei prezzi e delle tariffe)
1. All'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « . La rilevazione dei prezzi e delle tariffe è limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di valutazioni di necessità e proporzionalità in relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche alla luce delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 199-bis del citato articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Le modalità di rilevazione dei prezzi e delle tariffe sono definite tramite apposite linee guida adottate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi nel rispetto di una metodologia di tipo storico-statistico e garantendo l'imparzialità dei soggetti che procedono al rilevamento ».
EMENDAMENTI
17.0.1
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)
1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, ed i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di seguito denominato Osservatorio.
2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, sono propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti sleali sotto il profilo commerciale, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del settore, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.
3. Per lo svolgimento delle attività di riferimento, l'Osservatorio si avvale delle organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare, istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
4. L'Osservatorio relaziona, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio nonché su eventuali profili critici emersi.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al presente articolo.
6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
17.0.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)
1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui al comma 1 si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.
6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
17.0.3
Franceschelli, Irto, Martella, Giacobbe, Basso, Fina
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra costi medi di produzione e prezzi all'origine nel settore agricolo)
1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'Osservatorio per il monitoraggio del rapporto tra l'andamento dei costi di produzione agricola, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere o-bis) e o-ter) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, e i prezzi medi all'origine dei prodotti agricoli sulla base della metodologia elaborata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).
2. I risultati dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, saranno propedeutici all'individuazione di criticità nel comparto agricolo, eventuali eccessi di squilibrio della filiera e comportamenti commercialmente sleali, nel caso individuando e sollecitando politiche a tutela del comparto agricolo, ivi inclusi possibili strumenti di intervento e sanzioni a norma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio di cui al comma 1 si dovrà avvalere delle Organizzazioni professionali agricole e, ove possibile, del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
4. L'Osservatorio provvederà a relazionare, con cadenza trimestrale e attraverso dati e statistiche, sull'andamento dei risultati di monitoraggio di cui al secondo comma nonché sulle eventuali criticità emerse.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di natura non regolamentare, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui ai precedenti commi.
6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 18.
Approvato
(Aggiornamento del regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di portabilità dei numeri telefonici mobili)
1. All'articolo 98-duodecies, comma 1-bis, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità aggiorna il regolamento recante revisione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile, di cui alla delibera della medesima Autorità n. 147/11/CIR del 30 novembre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2012, prevedendo modalità di monitoraggio e vigilanza che garantiscano un utilizzo del database coerente con le disposizioni del primo periodo del presente comma. L'Autorità redige inoltre annualmente una relazione sugli esiti delle attività di monitoraggio e vigilanza condotte in attuazione del secondo periodo del presente comma ».
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
G18.1
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318),
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;
nell'ambito dei diversi mercati di beni e servizi, in particolare per quello della comunicazione e dell'energia, nel corso degli ultimi anni, si è rilevato da parte degli operatori un ricorso sempre più diffuso - non di rado al limite della legalità e delle zone grigie della normativa vigente - a metodi aggressivi, invasivi e scorretti attraverso telefonate con operatore;
queste modalità piuttosto aggressive hanno suscitato preoccupazioni riguardo alla tutela e alla protezione dei consumatori, bersaglio di telefonate reiterate e moleste;
considerato che:
da tempo la stessa l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha rappresentato la necessità di un intervento del legislatore al fine di contrastare efficacemente il fenomeno, ritenendo i risultati della riforma del Registro pubblico delle opposizioni, che avrebbe dovuto limitare l'invasivo modus operandi degli operatori di telemarketing, del tutto insoddisfacenti;
nella memoria del 23 maggio del 2023 alla Commissione X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei Deputati, l'Autorità ha invitato il Parlamento ad intraprendere un intervento normativo più incisivo in merito, che valga ad arginare il fenomeno e a salvaguardare la scelta dei consumatori di non essere bersaglio di sollecitazioni indesiderate;
rilevato altresì che:
l'articolo 26 del codice del consumo prevede quella che si potrebbe definire una "black list" delle pratiche commerciali considerate sempre vietate poiché valutate ex lege aggressive di per sé ovvero tali a prescindere da qualsiasi dimostrazione in ordine alla diligenza professionale o in ordine alla loro idoneità a falsare le scelte del consumatore;
per arginare il telemarketing e il teleselling aggressivo e garantire la piena, reale e concreta tutela dei consumatori risulta cruciale attribuire a queste ultime il carattere anticoncorrenziale di grave entità e di disvalore sociale in quanto configurabili come lesive della libertà del consumatore mediante l'esercizio di indebite pressioni, fisiche o psicologiche;
in particolare, sarebbe auspicabile inserire nell'elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive le sollecitazioni commerciali, effettuate per telefono o posta cartacea, volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26,
impegna il Governo:
ad adottare opportune iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze, volte ad interrompere le sollecitazioni commerciali indesiderate di cui in premessa valutando l'inserimento delle medesime nel novero delle c.d. pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, al fine di accordare una più efficace tutela ai consumatori contro tali condotte.
G18.2
Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
come è noto dal 2022 è stata completata la riforma del registro pubblico delle opposizioni - ora esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari - che consente al cittadino di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate;
tuttavia, sono milioni gli utenti che lamentano chiamate indesiderate sul proprio numero di cellulare nonostante l'avvenuta iscrizione presso il registro pubblico delle opposizioni e ancora troppi sono numeri telefonici carpiti in maniera illegittima: il RPO funziona bene verso le imprese iscritte al servizio ma ha limiti di intervento verso il cosiddetto telemarketing illegale. In particolare per le tecniche di mascheramento della numerazione (spoofing) e l'utilizzo di numerazioni virtuali attive solo per chiamate in uscita. Infatti, queste tecniche illegali riescono ad aggirare il sistema di controllo e sanzionatorio posto in essere;
il registro pubblico delle opposizioni ha rappresentato, indubbiamente, un grosso passo in avanti, ma richiede necessariamente una messa al punto sotto il profilo dell'efficacia, anche prevedendo una modalità diversa di gestione dei consensi attraverso la realizzazione di un portale unico delle opposizioni, ossia di un unico luogo virtuale nel quale i cittadini in tempo reale possano inserire i numeri dai quali sono stati impropriamente o illegittimamente chiamati o nel quale ciascun operatore potrebbe conoscere in tempo reale l'eventuale segnalazione di un numero di telefono che si appresta a chiamare;
il registro delle opposizioni dunque, anche con le modifiche introdotte recentemente, continua ad essere aggirabile mentre è necessario tutelare concretamente i consumatori;
nel provvedimento in esame, che peraltro è insufficiente sul tema generale della tutela dei consumatori, abbiamo chiesto di costringere gli operatori e le imprese ad evidenziare nel display del telefono che l'utente sta per ricevere una chiamata di natura commerciale e che tutte le tipologie di telemarketing debbano essere associate ad un prefisso unico immediatamente riconoscibile, due strumenti innovativi, oggi facilmente applicabili, che metterebbero finalmente ordine nella giungla di chiamate fastidiose, spesso aggressive e non trasparenti, che colpiscono ogni giorno milioni di cittadini,
impegna il Governo:
a prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela dal cosiddetto «Telemarketing aggressivo» attraverso azioni di contrasto ai fenomeni di «Spoofing».
G18.2 (testo 2)
Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina
Accolto
Il Senato,
premesso che:
come è noto dal 2022 è stata completata la riforma del registro pubblico delle opposizioni - ora esteso a tutti i numeri telefonici nazionali, fissi e cellulari - che consente al cittadino di opporsi alle chiamate di telemarketing indesiderate;
tuttavia, sono milioni gli utenti che lamentano chiamate indesiderate sul proprio numero di cellulare nonostante l'avvenuta iscrizione presso il registro pubblico delle opposizioni e ancora troppi sono numeri telefonici carpiti in maniera illegittima: il RPO funziona bene verso le imprese iscritte al servizio ma ha limiti di intervento verso il cosiddetto telemarketing illegale. In particolare per le tecniche di mascheramento della numerazione (spoofing) e l'utilizzo di numerazioni virtuali attive solo per chiamate in uscita. Infatti, queste tecniche illegali riescono ad aggirare il sistema di controllo e sanzionatorio posto in essere;
il registro pubblico delle opposizioni ha rappresentato, indubbiamente, un grosso passo in avanti, ma richiede necessariamente una messa al punto sotto il profilo dell'efficacia, anche prevedendo una modalità diversa di gestione dei consensi attraverso la realizzazione di un portale unico delle opposizioni, ossia di un unico luogo virtuale nel quale i cittadini in tempo reale possano inserire i numeri dai quali sono stati impropriamente o illegittimamente chiamati o nel quale ciascun operatore potrebbe conoscere in tempo reale l'eventuale segnalazione di un numero di telefono che si appresta a chiamare;
il registro delle opposizioni dunque, anche con le modifiche introdotte recentemente, continua ad essere aggirabile mentre è necessario tutelare concretamente i consumatori,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela dal cosiddetto «Telemarketing aggressivo» attraverso azioni di contrasto ai fenomeni di «Spoofing».
18.0.1
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Collegio Autorità garante della concorrenza e del mercato)
1. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il numero dei componenti effettivi dell'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287.
2. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera d) è abrogata.».
18.0.100 (già 26.0.2)
Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina
Sost. id. em. 18.0.1
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Autorità garante della concorrenza e del mercato)
1. Al fine di ripristinare il disegno istituzionale originario dell'organo decisionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, consentendone l'operatività in caso di cessazione da parte di uno o più componenti, il numero dei componenti effettivi dell'organo collegiale è costituito dal presidente e da quattro membri, secondo quanto già previsto dalla legge istitutiva 10 ottobre 1990, n. 287.
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogata.
3. La disposizione di cui al comma 1, in ragione dei meccanismi di finanziamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato introdotti dall'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
18.0.2
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis
1. All'articolo 1 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "4. Nell'applicazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata tenendo conto dell'eccezione del principio di insularità di cui all'articolo 119, comma 6 della Costituzione."».
18.0.3
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Contrasto alle azioni di spoofing telefonico)
1. Al fine di contrastare il fenomeno del cosiddetto spoofing telefonico, all'articolo 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Il provider di servizi telefonici è tenuto ad assegnare a tutti gli operatori che svolgono attività di call center di cui al comma 1, per chiamate con o senza operatore, attraverso i propri canali, specifiche numerazioni precedute da prefissi telefonici, individuati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, atte a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate effettuate da numerazioni non abilitate alla ricezione e finalizzate ad attività statistiche, al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. Le numerazioni assegnate di cui al precedente periodo devono riportare nel display del dispositivo telefonico dell'utente selezionato la finalità della chiamata qualora si tratti di divulgazione pubblicitaria o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.».
18.0.4
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di pratiche commerciali aggressive)
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) effettuare per telefono o posta cartacea sollecitazioni commerciali volte all'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale al consumatore che non abbia espresso il proprio consenso successivamente all'iscrizione della numerazione, della quale è intestatario, al Registro pubblico dei contraenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26."».
18.0.5
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)
1. L'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 è limitato esclusivamente al settore del trasporto aereo dei passeggeri. Non trova dunque applicazione il parere del 29 gennaio 2024, n. 61, il Consiglio di Stato, sezione I consultiva e ogni atto ad esso conseguente deliberato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.».
18.0.6 (testo 2)
Nicita, Basso, Martella, Furlan, Malpezzi, Rojc, D'Elia, Verini, Rossomando, Rando, Zampa, Delrio, Verducci, Tajani, Camusso, Zambito
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Divieto di reimpiego dei fondi PNRR per il finanziamento di tecnologie satellitari)
1. I soggetti che, a qualunque titolo, esercitino il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c, di una o più imprese qualificate come prestatori di servizi intermediari online e oggetto di regolazione specifica in quanto very large online platform (VLOP) o very large online Search engine (VLOSE) ai sensi del Digital Services Act, ovvero che, pur non detenendo una partecipazione maggioritaria sia in grado di esercitare un'influenza determinante su tali imprese, non possono offrire servizi di connettività all'ingrosso e al dettaglio sul territorio italiano.».
18.0.7
Nicita, Basso, Martella, Furlan, Malpezzi, Rojc, D'Elia, Verini, Rossomando, Rando, Zampa, Delrio, Verducci, Tajani, Camusso, Zambito
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Divieto di reimpiego dei fondi PNRR per il finanziamento di tecnologie satellitari)
1. Le risorse pubbliche previste dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, oggetto della missione 1.2, e in particolare destinate alle gare per la connettività a banda ultra larga delle aree grigie non possono essere riallocate per il finanziamento di servizi di connettività da tecnologie satellitari di operatori terzi.».
18.0.8
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 18-bis.
(Legge annuale per il digitale)
1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge annuale per il digitale al fine di coordinare le risorse finanziarie e i centri di spesa in materia digitale, monitorare lo stato di avanzamento e la programmazione della spesa relativa al settore digitale nelle amministrazioni pubbliche, anche al fine di razionalizzarne gli ambiti di intervento, evitare sovrapposizioni ed ottimizzare i tempi di realizzazione degli interventi.
2. Le legge annuale per il digitale è finalizzata, altresì, a:
a) rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, allo sviluppo della transizione digitale;
b) promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali;
c) garantire l'accesso e la tutela di consumatori e imprese alle reti e ai servizi digitali;
d) accrescere l'innovazione, la partecipazione e l'accesso ai servizi digitali essenziali o comunque rilevanti per i cittadini;
e) garantire uno sviluppo equo e sostenibile nell'adozione di tecnologie e servizi digitali e nell'applicazione di strumenti basati sull'intelligenza artificiale;
f) mantenere dinamiche concorrenziali sui mercati digitali;
g) promuovere il commercio elettronico equo;
h) tutelare il pluralismo e garantire i diritti fondamentali dei cittadini nel web nonché la sovranità dei dati personali dei titolari degli stessi e i diritti dei lavoratori nelle transazioni mediate da piattaforme digitali.
3. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Governo presenta alle Camere il disegno di legge annuale per il digitale, tenendo conto delle segnalazioni contenute nella relazione di cui all'articolo 3, comma 1, nonché degli obiettivi del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle raccomandazioni della Commissione europea e di ogni altra iniziativa europea connessa all'innovazione digitale e alle politiche per la transizione digitale, nonché delle previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel Documento di economia e finanza (DEF) di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, delle relative fonti di finanziamento nazionali ed europee e dello stato di attuazione e impegno delle stesse.
4. Il disegno di legge di cui al comma 3 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione al fine di rimuovere gli ostacoli all'innovazione digitale e di promuovere lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali, anche in relazione ai pareri e alle segnalazioni delle diverse autorità indipendenti e agenzie governative e alle indicazioni contenute nelle rispettive relazioni annuali;
b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, ai fini di cui alla lettera a), da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge adottata ai sensi del comma 3;
c) l'autorizzazione ad adottare atti di natura regolamentare nelle materie di cui ai commi 1 e 2;
d) disposizioni recanti i principi fondamentali che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare nell'esercizio delle proprie competenze nelle materie di cui ai commi 1 e 2;
e) norme integrative o correttive di disposizioni legislative vigenti inerenti alle materie di cui ai commi 1 e 2, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare;
f) le previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione e impegno delle stesse.
5. Il disegno di legge di cui al comma 3 è accompagnato da una relazione che evidenzi:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai princìpi del diritto europeo in materia di politiche digitali, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza e di regolazione settoriale delle industrie a rete;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle leggi nazionali vigenti, nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, i lavoratori, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) le previsioni dei conti di spesa del settore digitale per il triennio successivo incluse nel DEF, le relative fonti di finanziamento nazionali o europee e lo stato di attuazione;
d) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri delle autorità amministrative indipendenti, presentati nel corso dell'anno, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicando gli ambiti in cui non ha ritenuto opportuno intervenire.».
ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 19.
Approvato
(Disposizioni in materia di attività di rilevazione degli usi commerciali e di informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio)
1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività di rilevazione di usi commerciali, all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le commissioni provinciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, assicurano il rispetto di quanto previsto dal primo periodo. In caso di violazione, il presidente della commissione provinciale dichiara la decadenza del Comitato tecnico. Ove non provveda, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, revoca la commissione provinciale ».
2. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio, all'articolo 9, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: « informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica » sono sostituite dalle seguenti: « in via elettronica informazioni sulla fatturazione, sulle bollette e sull'identità dell'intermediario con cui è stata sottoscritta l'offerta ».
EMENDAMENTI
19.0.1
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:
"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:
a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
c) penali o rivalse di qualsiasi natura.
11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.
11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:
a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.".
b) all'articolo 149-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
"1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.
1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».
19.0.100 (già 20.0.1)
Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina
Sost. id. em. 19.0.1
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 148, dopo il comma 11-bis, sono inseriti i seguenti:
"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:
a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
c) penali o rivalse di qualsiasi natura.
11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.
11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:
a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali.";
b) all'articolo 149-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.
1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».
19.0.101 (già 20.0.2)
Sost. id. em. 19.0.1
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private)
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 148 dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:
"11-ter. A pena di nullità, è vietato alle imprese di assicurazione inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, pattuizioni contrattuali afferenti alla scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati aventi per oggetto l'introduzione di:
a) limitazioni e decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti;
b) discriminazioni nei massimali e nelle franchigie previste per una medesima garanzia;
c) penali o rivalse di qualsiasi natura.
11-quater. Il divieto di cui al comma 11-ter si applica alla materia contrattuale ed extracontrattuale, nonché alle liquidazioni di cui agli articoli 148 e 149.
11-quinquies. Le imprese di assicurazione che offrono direttamente, indirettamente o tramite convenzione, la riparazione dei veicoli hanno l'onere di comunicare preventivamente al contraente o al danneggiato:
a) se viene effettuata la riparazione o la sostituzione della parte danneggiata, oppure la ragione tecnica;
b) se la sostituzione della parte danneggiata avviene con ricambi prodotti dalla casa madre o con ricambi equivalenti;
c) la tecnica di esecuzione della riparazione nel caso di danni estetici o provocati da eventi atmosferici e naturali."
2) all'articolo 149-bis dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. La cessione del credito di cui al comma 1 non fa venir meno l'obbligo di formulare congrua e motivata offerta nei termini previsti dall'articolo 148, comma 1.
1-ter. Il cessionario del credito è legittimato, al pari del cedente, a esperire la procedura di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 146, comma 1, e a formulare reclami alle competenti autorità di vigilanza."».
ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 20.
Approvato
(Disposizioni per favorire la concorrenza nel settore assicurativo)
1. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 145-bis, commi 2 e 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e della conseguente piena interoperabilità dei meccanismi elettronici di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del medesimo codice, al fine di favorire la concorrenza in ambito assicurativo, sono vietate le clausole che impediscono o limitano il diritto dell'assicurato di disinstallare, senza costi, alla scadenza annuale del contratto, il predetto meccanismo elettronico, fermo restando il diritto dell'impresa di assicurazione di ottenerne la restituzione. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al primo periodo sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. L'assicurato può richiedere, per il tramite dell'impresa di assicurazione, al fornitore di servizi assicurativi telematici che gestisce il meccanismo elettronico di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che è stato installato su richiesta dell'impresa di assicurazione o che è presente nel veicolo quale dotazione di fabbrica, i dati relativi alla percorrenza complessiva, alla percorrenza differenziata in funzione delle diverse tipologie di strade percorse e all'orario, diurno o notturno, di percorrenza nonché agli eventi di guida ad alta velocità per tipo di strada negli ultimi dodici mesi. Tali dati sono resi accessibili all'assicurato, a titolo gratuito, in un formato strutturato, con modalità di uso comune e leggibile tramite dispositivi automatici.
3. L'impresa di assicurazione, che si avvale dei dati di cui al comma 2 per calcolare il premio del nuovo contratto stipulato con l'assicurato e che non prevede la prosecuzione del servizio da parte dello stesso fornitore di servizi assicurativi telematici, è tenuta a versare a quest'ultimo, quale presupposto per l'utilizzo dei dati, un compenso una tantum non superiore a 20 euro. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, si provvede all'eventuale aggiornamento dei dati di cui al comma 2 e dei compensi di cui al presente comma, in coerenza con i mutamenti intervenuti nelle condizioni di mercato.
EMENDAMENTI
20.0.3
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Inapplicabilità delle clausole limitative della scelta del riparatore di fiducia)
1. All'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 11-bis, è aggiunto il seguente: "11-ter. Sono nulle, non applicabili e vietate tutte le pattuizioni contrattuali nel campo della responsabilità civile auto che limitino il diritto alla libera scelta del riparatore di fiducia da parte dei soggetti danneggiati e assicurati ed aventi per oggetto l'introduzione di limitazioni o decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti o penali e rivalse di qualsiasi natura. La violazione di tali disposizioni implica una sanzione d'ufficio da parte dell'IVASS da un minimo di 10.000 euro fino, in caso di comportamenti reiterati, al ritiro della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, e la trasmissione automatica del fascicolo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato."».
20.0.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Sost. id. em. 20.0.3
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Inapplicabilità delle clausole limitative della scelta del riparatore di fiducia)
1. Dopo il comma 11-bis dell'articolo 148 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto il seguente:
"11-ter. Sono nulle, non applicabili e vietate tutte le pattuizioni contrattuali nel campo della responsabilità civile auto che limitino il diritto alla libera scelta del riparatore di fiducia da parte dei soggetti danneggiati e assicurati ed aventi per oggetto l'introduzione di limitazioni o decadenza negli indennizzi e nei risarcimenti o penali e rivalse di qualsiasi natura. La violazione di tali disposizioni implica una sanzione d'ufficio da parte dell'IVASS da un minimo di 10.000 euro fino, in caso di comportamenti reiterati, al ritiro della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, e la trasmissione automatica del fascicolo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato."».
20.0.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 20-bis.
(Adeguamento del sistema di risarcimento diretto alla Sentenza 180/2009 della Corte costituzionale)
1. All'articolo 149 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, salvo il diritto di intraprendere in qualsiasi momento la procedura prevista dall'articolo 148, nei confronti della compagnia del responsabile civile, che ha l'obbligo di darne comunicazione all'altra compagnia."».
ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 21.
Approvato
(Sistema informativo antifrode per i rapporti assicurativi non obbligatori)
1. Le imprese di assicurazione possono istituire, per il tramite della loro associazione, un sistema informativo sui rapporti assicurativi per rami diversi dalla responsabilità civile automobilistica, con la finalità di rendere più efficaci la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti. Il sistema è alimentato dai sistemi informativi delle singole imprese di assicurazione ed è sottoposto alla vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Le imprese di assicurazione possono utilizzare i dati del sistema informativo per finalità connesse con la liquidazione dei sinistri.
2. Le modalità di alimentazione e di accesso al sistema informativo di cui al comma 1 e le tipologie di dati da trattare sono definiti dall'IVASS con proprio regolamento, da adottare sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previa consultazione delle imprese di assicurazione e della loro associazione.
3. I costi della realizzazione e della gestione del sistema informativo di cui al comma 1 sono a carico delle imprese di assicurazione partecipanti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
EMENDAMENTI
21.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo.
21.0.1
Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Transazioni commerciali elettroniche)
1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 385, è aggiunto il seguente: "385-bis. Al fine di agevolare la comprensibilità e la confrontabilità di costi delle transazioni economiche di cui al precedente comma 385, il Ministero dell'economia e delle finanze individua un soggetto pubblico incaricato di istituire e gestire un portale unico che consente di comparare in modo trasparente le iniziative commerciali promosse dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e schemi di pagamento destinate alle imprese che presentino ricavi e compensi relativi all'anno di imposta precedente di ammontare pari ad almeno un milione di euro. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento possono esprimere le iniziative commerciali in funzione dei livelli di transato, liberamente individuate da ciascun soggetto, raggiungendo almeno la soglia di un milione di euro. Ciascun soggetto di cui al periodo precedente immette sul portale almeno una iniziativa commerciale, non corredata da alcun elemento accessorio, indicando le condizioni generali, le tipologie di prodotti e servizi ricompresi e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati. Il soggetto pubblico incaricato dal Ministero dell'economia e delle finanze verifica che le iniziative commerciali siano coerenti con le disposizioni di cui ai commi 385 e 386 del presente articolo."».
21.0.2
Sost. id. em. 21.0.1
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 21-bis.
(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)
1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 385 è aggiunto il seguente: "385-bis. Al fine di agevolare la comprensibilità e la confrontabilità di costi delle transazioni economiche di cui al precedente comma 385, il Ministero dell'Economia e delle Finanze individua un soggetto pubblico incaricato di istituire e gestire un portale unico che consente di comparare in modo trasparente le iniziative commerciali promosse dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e schemi di pagamento destinate alle imprese che presentino ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente di ammontare pari ad almeno un milione di euro. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di circuiti e schemi di pagamento possono esprimere le iniziative commerciali in funzione dei livelli di transato, liberamente individuate da ciascun soggetto, raggiungendo almeno la soglia di un milione di euro. Ciascun soggetto di cui al periodo precedente immette sul portale almeno una iniziativa commerciale, non corredata da alcun elemento accessorio, indicando le condizioni generali, le tipologie di prodotti e servizi ricompresi e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati. Il soggetto pubblico incaricato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze verifica che le iniziative commerciali siano coerenti con le disposizioni di cui ai commi 385 e 386 del presente articolo."».
ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 22.
Approvato
(Vigilanza sui contratti assicurativi a copertura dei danni alle imprese cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 105 è inserito il seguente:
« 105-bis. Al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all'obbligo di cui al comma 101, l'IVASS gestisce, anche attraverso la piattaforma informatica già disponibile per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, un portale informatico che consente di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione. Ciascuna impresa di assicurazione immette nel portale di cui al primo periodo il contratto assicurativo, conforme alle prescrizioni di cui ai commi da 101 a 107, indicando le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, su proposta dell'IVASS, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma ».
EMENDAMENTO
22.0.1
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 22-bis.
1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: "entro il 31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2025"».
ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 23.
Approvato
(Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati)
1. Dopo l'articolo 15 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
« Art. 15-bis. - (Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati) - 1. I produttori che immettono in commercio, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subìto una riduzione della quantità nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendenti, informano il consumatore dell'avvenuta riduzione della quantità, tramite l'apposizione, nel campo visivo principale della confezione di vendita o in un'etichetta adesiva, della seguente dicitura: "Questa confezione contiene un prodotto inferiore di X (unità di misura) rispetto alla precedente quantità".
2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 si applica per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di immissione in commercio del prodotto interessato.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° aprile 2025 ».
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
23.1
Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, dopo la parola: «confezionamento» aggiungere le seguenti: «e la precedente formulazione.».
Conseguentemente,
al medesimo comma, medesimo capoverso:
- dopo la parola: «consumatore» inserire le seguenti: «indicando il nuovo peso del prodotto, il nuovo volume e l'eventuale variazione dell'unità di prodotto»;
- sopprimere le parole: «dell'avvenuta riduzione della quantità»;
- sostituire le parole da: «, nel campo visivo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nella confezione di vendita di una specifica etichetta con apposita evidenziazione grafica.»;
dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della specifica etichetta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità della sua apposizione.»;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis Al fine di ridurre i rifiuti da imballaggi e il consumo di risorse, all'articolo 21, comma 2, del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) una qualsivoglia attività di commercializzazione o immissione nel mercato del prodotto mediante l'utilizzo di confezioni o tecniche di riempimento delle stesse tali da far apparire la presenza di una quantità di prodotto maggiore di quella effettivamente in esse contenuta"».
23.2
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 15-bis», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rivenditori e distributori espongono chiaramente a scaffale anche il prezzo unitario e al chilo/litro dei prodotti in vendita, per permettere al consumatore di paragonare i prezzi rispetto all'unità di misura e non alla confezione.».
23.3
Respinto
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: "b-ter) una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.".
1-ter. Al fine di conseguire la più ampia trasparenza dei prezzi praticati per la commercializzazione di prodotti di largo consumo in rapporto al peso, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le unità di misura consolidate per la commercializzazione dei prodotti di largo consumo.».
23.4
Respinto
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi anche in merito ai processi di produzione di beni che generano una riduzione dell'impronta idrica e contribuiscono all'abbattimento delle emissioni di CO2 derivanti dagli imballaggi, i produttori che mettono in vendita, anche per il tramite dei distributori operanti in Italia, un prodotto destinato al consumo che ha subito una riduzione del precedente confezionamento a seguito di un processo di concentrazione o disidratazione, informano il consumatore tramite apposizione nella confezione di vendita di una specifica etichetta recante l'indicazione, con apposita evidenziazione grafica, della variazione di peso e di volume del prodotto e dell'eventuale variazione dell'unità di prodotto, nonché della variazione del prezzo per unità di misura.».
G23.1
Respinto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318),
premesso che:
il provvedimento reca disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;
in particolare, l'articolo 23 introduce nel Codice di consumo una misura di contrasto al fenomeno del c.d. shrinkflation - ovvero il ridimensionamento della quantità di un prodotto all'interno della propria confezione con contestuale incremento o invarianza del prezzo- prevedendo l'imposizione di un obbligo informativo, attraverso specifica etichetta, circa la riduzione di quantità, per un periodo di sei mesi dall'immissione in commercio del prodotto in questione a decorrere dal 1° aprile 2025;
considerato che:
attraverso la succitata pratica, i produttori riescono efficacemente ad aumentare i prezzi in maniera poco trasparente e talvolta finanche ingannevole per il consumatore;
il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo) considera pratiche commerciali scorrette, e per questo vietate, le pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive;
con particolare riferimento a quelle ingannevoli, l'articolo 21 del summenzionato codice del consumo definisce tali le pratiche commerciali che contengono informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corrette, in qualsiasi modo, anche nella loro presentazione complessiva, inducono o sono idonee ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più elementi (ad esempio l'esistenza o la natura del prodotto; le caratteristiche principali del prodotto; il prezzo o il modo in cui questo è calcolato; la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione) e, in ogni caso, lo inducono o sono idonee a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
rilevato altresì che:
sebbene condivisibile nella sua ratio, la disposizione di cui all'articolo 23 del provvedimento in esame non risulta sufficiente ad arginare il fenomeno della shrinkflation considerato che non impedisce ai produttori di continuare a mettere in commercio prodotti imballati in modo tale da suggerire una quantità di prodotto superiore rispetto a quella realmente contenuta e che si limita ad obbligarli solo a menzionare sul prodotto, tramite apposizione nel campo visivo principale della confezione di vendita o di un'etichetta adesiva, una quantità (espressa in unità di misura) inferiore rispetto alla precedente;
l'inserimento del summenzionato fenomeno tra le pratiche commerciali ingannevoli contemplate dal codice del consumo non solo contribuirebbe ad arginare il fenomeno ma risolverebbe anche alcune questioni correlate al medesimo quali ad esempio il notevole impatto ambientale degli imballaggi inutilmente grandi che richiedono un maggiore consumo di risorse (carta, petrolio grezzo come materia prima per la plastica, metalli, vetro) e generano più rifiuti del necessario,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune modifiche normative volte ad annoverare tra le pratiche commerciali ingannevoli di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una qualsivoglia attività di commercializzazione che ridimensioni il peso consolidato di un prodotto ovvero che sovradimensioni l'imballaggio del medesimo prodotto e idonea ad indurre in errore il consumatore medio circa il prezzo effettivamente praticato in rapporto al peso.
23.0.1
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Liberalizzazione delle vendite promozionali)
1. Alla lettera f) dell'articolo 3 comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) sono soppresse le parole "tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti"».
ARTICOLO 24 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 24.
Approvato
(Accesso dei clienti domestici vulnerabili al servizio a tutele graduali)
1. I clienti domestici vulnerabili di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, hanno la facoltà di chiedere, entro il 30 giugno 2025, l'accesso al servizio a tutele graduali di cui alla deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) n. 362/2023/R/eel del 3 agosto 2023, fornito dall'operatore aggiudicatario dell'area ove è situato il punto di consegna interessato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle concernenti l'attestazione circa la sussistenza dei requisiti di vulnerabilità di cui al medesimo articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2021, dandone evidenza nel proprio sito internet istituzionale.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
24.1
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 24
(Misure per l'attribuzione ad Acquirente unico di funzioni a tutela dei clienti domestici vulnerabili)
1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico e per proseguire l'attuazione delle politiche di contrasto alla privazione economico-sociale, la società Acquirente Unico Spa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, può svolgere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, attività di vendita di energia elettrica al dettaglio al fine di poter servire direttamente i clienti domestici vulnerabili definiti al comma 2, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e non discriminazione, utilizzando tutte le modalità di approvvigionamento disponibili sul mercato, secondo gli indirizzi definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente.
2. Ai fini del presente articolo, sono considerati clienti domestici vulnerabili i clienti:
a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
c) che rientrano sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 legge 104/92;
d) hanno un'utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
e) hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;
f) hanno un'età superiore ai 75 anni.
3. I soggetti di cui al comma 2, hanno diritto di essere serviti direttamente da Acquirente Unico SpA; i soggetti di cui al comma 2, qualora entro la data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero, transitano automaticamente al servizio svolto da Acquirente Unico.
4. L'Arera, secondo le modalità e i termini definiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, informa periodicamente i soggetti di cui al comma 2, del diritto di poter scegliere Acquirente Unico come fornitore di energia elettrica senza applicazione di penalità contrattuali a proprio carico nonché i soggetti di cui al 3 del transito automatico al servizio svolto da parte di Acquirente Unico SpA.
5. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, le parole: «agli esercenti il servizio di vulnerabilità. Il servizio di vulnerabilità è esercito da fornitori iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica al dettaglio di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164, e individuati mediante procedure competitive svolte dalla società Acquirente unico Spa ai sensi del comma 2-bis, lettera b), del presente articolo.» sono soppresse.
6. Ai fini di cui al comma 1, nonché di conseguire una migliore efficienza gestionale e riduzione dei costi, Acquirente Unico Spa può determinare in autonomia i prezzi dell'energia elettrica per propri i clienti domestici vulnerabili secondo criteri di massima trasparenza e copertura dei costi efficienti, nonché di scegliere le modalità di approvvigionamento dell'energia che meglio garantiscano la tutela di prezzo e di fornitura dei clienti, ivi inclusi contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement), e di offrire ogni tipologia di contratto a prezzo fisso o indicizzato o da fonti esclusivamente rinnovabili. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, sentita l'Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA), stabilisce le regole e le modalità per la gestione del servizio. Con proprio provvedimento, l'ARERA definisce i livelli di qualità del servizio che Acquirente Unico è tenuto a garantire ai propri clienti.
7. Ai fini di cui al presente articolo, la società Acquirente Unico Spa, per le attività di cui al presente articolo, è sottoposta alla vigilanza e al controllo da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché agli indirizzi dell'ARERA.
8. La società Acquirente Unico Spa, è tenuta a raggiungere progressivamente, entro il 2030, l'acquisto di almeno il 65 per cento di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, in linea con quanto previsto nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, privilegiando i contratti a termine e di lunga durata di fornitura di energia rinnovabile (PPA- Power Purchase Agreement).
9. All'articolo 14 del decreto-legge 9 dicembre 2023 n. 181, i commi 3, 4 e 4-bis sono abrogati.
10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
24.2
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «facoltà di chiedere,» inserire le seguenti: «con oneri a carico del soggetto che eroga il servizio,».
Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «È comunque sempre possibile tornare al servizio di maggior tutela.».
G24.1
Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
dal 1° luglio 2024 i clienti domestici ancora serviti in maggior tutela che non hanno scelto un fornitore di energia sul mercato libero sono passati automaticamente nel servizio a tutele graduali e i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti in maggior tutela anche dopo tale scadenza. Il servizio di maggior tutela è stato quindi sostituito, temporaneamente, dal servizio a tutele graduali che ha una durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027); in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole. È da sottolineare che ARERA ha indicato che stiamo andando incontro al paradosso per cui chi era nel mercato tutelato e non essendo vulnerabile, senza fare nulla e rimanendo fermo avrà un vantaggio sulla bolletta rispetto ai clienti vulnerabili che invece ne hanno più bisogno e questo perché gli operatori si sono aggiudicati i clienti con aste al ribasso con un risparmio che può arrivare a 110 euro all'anno;
nel testo all'esame dell'Aula è stato approvato dalle Commissioni un articolo aggiuntivo che prevede una tutela rafforzata per i clienti vulnerabili del mercato dell'energia elettrica, consentendo a questi di passare al servizio a tutele graduali. Si tratta di una misura auspicabile, ma non risolutiva, stante il fatto che il servizio a tutele graduali è a tempo e che sicuramente per il momento è conveniente, visti gli esiti delle gare svolte; però riteniamo rischioso consentire a coloro che sono nel servizio di maggior tutela di passare al servizio a tutele graduali, senza stabilire esattamente che possono tornarvi in ogni momento;
sarebbe invece opportuno intervenire in maniera organica e strutturale per assicurare la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici vulnerabili, rispettando principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, permettendo a questi consumatori, di godere di termini contrattuali chiari e affidabili e di opportunità di prezzo comparabili a quelli disponibili per i consumatori di dimensioni più grandi, come del resto accaduto in passato,
impegna il Governo:
a prevedere, con il primo provvedimento utile, un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela alla platea dei clienti vulnerabili e il contenimento dei costi, privilegiando contratti a lungo termine e da fonti rinnovabili.
G24.1 (testo 2)
Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina
Accolto
Il Senato,
premesso che:
dal 1° luglio 2024 i clienti domestici ancora serviti in maggior tutela che non hanno scelto un fornitore di energia sul mercato libero sono passati automaticamente nel servizio a tutele graduali e i clienti domestici vulnerabili continuano ad essere serviti in maggior tutela anche dopo tale scadenza. Il servizio di maggior tutela è stato quindi sostituito, temporaneamente, dal servizio a tutele graduali che ha una durata di poco meno di 3 anni (fino al 31 marzo 2027); in mancanza di una scelta espressa, al termine di questo periodo il cliente sarà rifornito sempre dallo stesso venditore sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole. È da sottolineare che ARERA ha indicato che stiamo andando incontro al paradosso per cui chi era nel mercato tutelato e non essendo vulnerabile, senza fare nulla e rimanendo fermo avrà un vantaggio sulla bolletta rispetto ai clienti vulnerabili che invece ne hanno più bisogno e questo perché gli operatori si sono aggiudicati i clienti con aste al ribasso con un risparmio che può arrivare a 110 euro all'anno;
nel testo all'esame dell'Aula è stato approvato dalle Commissioni un articolo aggiuntivo che prevede una tutela rafforzata per i clienti vulnerabili del mercato dell'energia elettrica, consentendo a questi di passare al servizio a tutele graduali. Si tratta di una misura auspicabile, ma non risolutiva, stante il fatto che il servizio a tutele graduali è a tempo e che sicuramente per il momento è conveniente, visti gli esiti delle gare svolte;
sarebbe invece opportuno intervenire in maniera organica e strutturale per assicurare la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici vulnerabili, rispettando principi di efficienza, trasparenza e non discriminazione, permettendo a questi consumatori, di godere di termini contrattuali chiari e affidabili e di opportunità di prezzo comparabili a quelli disponibili per i consumatori di dimensioni più grandi, come del resto accaduto in passato,
impegna il Governo:
a prevedere un intervento definitivo e strutturale che consenta il massimo della tutela alla platea dei clienti vulnerabili e il contenimento dei costi, anche mediante contratti a lungo termine e da fonti rinnovabili.
24.0.1
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
1. Al decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, si apportano le seguenti modificazioni:
a) Al comma 59, sostituire le parole "a decorrere dal 10 gennaio 2024" con le seguenti "a decorrere dal 10 gennaio 2026";
b) b) al comma 60, sostituire le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2023" con le seguenti "a decorrere dal 1° gennaio 2026"».
24.0.2
Improponibile
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Tutela tariffaria per le utenze della Regione Siciliana a seguito della siccità)
1. Al fine di fronteggiare le conseguenze provocate dalla situazione di grave deficit idrico della Regione Siciliana, di cui alla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), con riferimento al settore idrico integrato, introduce norme per la sospensione temporanea, a decorrere dal 1 gennaio 2025 e per un periodo non inferiore a 18 mesi, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo per le utenze situate nel territorio della Regione Siciliana.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), disciplina le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi e introduce altresì agevolazioni di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei territori di cui al primo comma, individuando le modalità per la copertura delle sospensioni dei pagamenti e delle agevolazioni di cui al presente articolo attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso a strumenti di tipo perequativo.».
ARTICOLO 25 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 25.
Approvato
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)
1. All'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « In caso di mancata iscrizione nel registro di cui al presente comma, ai soggetti di cui al primo periodo si applica la sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e in caso di omessa presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati inseriti nel medesimo registro si applica la sanzione di cui all'articolo 11-bis, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 21 del 1992. I comuni accedono al registro al fine di verificare eventuali incongruenze dei dati ivi contenuti e procedono, in fase di prima applicazione del registro, alla ricognizione dei dati quantitativi relativi al numero delle licenze e delle autorizzazioni per ciascun comune, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esito della ricognizione dai medesimi effettuata. I comuni accedono al registro anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza per i quali si renda necessario l'accesso ai dati contenuti nel registro e comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati relativi agli eventuali provvedimenti di revoca o sospensione dei titoli abilitativi per il trasporto pubblico non di linea adottati. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 21 del 1992, l'accesso al registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti, è altresì consentito alle regioni, alle province e alle città metropolitane ».
2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 85:
1) il comma 4 è sostituito dal seguente:
« 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge n. 21 del 1992, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 a euro 7.249 e, se si tratta di autobus immatricolati a noleggio con conducente, da euro 1.998 a euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione »;
2) il comma 4-bis è sostituito dai seguenti:
« 4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di alcuna delle disposizioni degli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) alla prima violazione, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni relativa al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni relative al medesimo veicolo, si applicano al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.
4-ter. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4 e 4-bis, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338 »;
b) all'articolo 86, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
« 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi in violazione di quanto disposto da alcuna delle disposizioni degli articoli 2, 12, commi 1 e 2, e 13, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alle seguenti sanzioni:
a) alla prima violazione, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo di un mese, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) alla seconda violazione commessa nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) alla terza violazione commessa nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, del capo I, sezione II;
d) alle violazioni successive alla terza commesse nell'arco di cinque anni, si applicano al titolare della licenza la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 884 a euro 2.020, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.
3-bis. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, chiunque, pur essendo munito di licenza, guida un taxi senza ottemperare alle condizioni di cui alla licenza medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338 ».
3. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
4. All'articolo 14, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: « urbane e suburbane » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nelle aree extraurbane a domanda debole ai sensi del comma 4, ».
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
25.1
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «al primo periodo si applica» inserire le seguenti: «, previo perfezionamento dell'iscrizione delle imprese che in sede di prima operatività del registro abbiano trasmesso istanza di registrazione entro il 15 marzo 2025,».
25.2
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «si applica» aggiungere le seguenti: «, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,».
25.3
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Al comma 1, secondo periodo, inserire, in fine, le parole: «, anche al fine di procedere al rilascio dei necessari permessi ZTL verificando l'avvenuta iscrizione dell'operatore richiedente al registro medesimo.».
25.4
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.».
Conseguentemente:
al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) il comma 4-bis è sostituito dai seguenti:
"4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672.
4-ter. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:
a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.
4-quater. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338."».
25.5
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.»;
b) al comma 2, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) il comma 4-bis è sostituito dai seguenti: «4-bis. L'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione di quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672. 4-ter. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma: a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. 4-quater. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 4, 4-bis e 4-ter, l'utilizzo di un veicolo di cui al comma 2 destinato a noleggio con conducente in violazione delle condizioni di cui alla relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 a euro 338.»;
c) sostituire il comma 3 con il seguente: «All'articolo 5, comma 1, della legge n. 21 del 1992, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) Le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo».
25.6
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative, le università e gli istituti di ricerca hanno accesso completo ai dati contenuti nel registro, al fine di poter condurre studi e ricerche mirati alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea e per promuovere azioni volte a riequilibrare l'offerta di servizi in relazione alla domanda.».
25.7
Respinto
Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantisce l'accesso ai dati, forniti in modalità aggregata, per condurre analisi e approfondimenti statistici».
25.8
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato, a titolo non oneroso e non limitativo, per il servizio di noleggio con conducente.».
25.9
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di interoperabilità tra il Registro di cui al presente comma e le banche dati comunali, comunque denominate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'accesso nelle zone a traffico limitato per il servizio di noleggio con conducente.».
25.10
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Respinto
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente:
"5-quinquies. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni"».
25.11
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Id. em. 25.10
Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente: "5-quinquies. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni."».
25.12
Id. em. 25.10
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 5-quater, è aggiunto il seguente:
"5-quinquies. Al fine di garantire la piena integrazione del servizio nei sistemi locali di aggregazione dell'offerta di trasporto pubblico e collettivo e nella piattaforma MaaS, nonché garantire ai cittadini servizi multimodali efficienti di mobilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità e i tempi con cui i dati e le informazioni relativi alle corse esercite dai titolari di licenze, anche tramite le piattaforme di aggregazione, vengono trasferite ai comuni e/o agli enti delegati alla pianificazione della mobilità. I dati e le informazioni riguardanti i servizi svolti devono essere trasferiti in tempo reale al fine di consentire alle amministrazioni locali e ai soggetti delegati il monitoraggio della domanda e dei fabbisogni di mobilità, delle attività offerte e il rispetto delle turnazioni di servizio stabilite dalle medesime amministrazioni."».
25.13
Respinto
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei Comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.».
25.14
Sost. id. em. 25.13
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), istituita dall'art. 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei Comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero dei Trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.».
25.15
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Sost. id. em. 25.13
Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Il comparto Noleggio con Conducente (NCC) viene incluso tra le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), istituita dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'attività di pianificazione del trasporto pubblico locale non di linea e il rilascio di nuove autorizzazioni a seguito di bando pubblico dei comuni è sottoposto al parere consultivo obbligatorio, ma non vincolante, da parte dell'ART. L'ART è incaricata di vigilare sulla corretta applicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 20 aprile 1993, che regola la determinazione delle tariffe minime e massime per i servizi NCC.».
25.16
Respinto
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante la disciplina del Registro informatico pubblico nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.».
25.17
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Id. em. 25.16
Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi nove mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante la disciplina del Registro informatico pubblico nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.».
25.18
Respinto
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. I Comuni sono obbligati a utilizzare i dati contenuti nel Registro Informatico Nazionale dei Titolari di Licenza per il Servizio Taxi e Noleggio con Conducente (RENT) per la creazione delle whitelist relative agli accessi nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL). Prima di elevare una sanzione per violazione di accesso alla ZTL a un'impresa taxi o NCC, i Comuni sono tenuti a verificare la targa dell'autoveicolo nel RENT per accertarsi della regolarità dell'autorizzazione ovvero della licenza. I Comuni possono altresì utilizzare i dati del RENT per monitorare gli accessi alle proprie ZTL e contrastare fenomeni di uso improprio dei titoli autorizzativi.».
25.19
Respinto
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, le regioni e le città metropolitane hanno accesso completo ai dati contenuti nel Registro informatico nazionale dei titolari di licenza per il servizio taxi e noleggio con conducente (RENT), al fine di poter condurre studi e ricerche mirati alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea e per promuovere azioni volte a riequilibrare l'offerta di servizi in relazione alla domanda.».
25.20
Respinto
Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso «comma 4-bis», alinea, sostituire le parole da: «da alcuna delle disposizioni» fino alla fine del capoverso 4-bis, con le seguenti: «dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 178 a euro 672»; alla medesima lettera, medesimo numero, dopo il capoverso «comma 4-bis», aggiungere il seguente: «4-bis.1. Quando lo stesso soggetto titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è incorso, in un periodo di tre anni, nella violazione di cui al presente comma:
a) per almeno due volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 264 a euro 1.010, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da uno a due mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
b) per almeno tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 356 a euro 1.344, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a quattro mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II;
c) per oltre tre volte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 528 a euro 2.020, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da quattro a otto mesi, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II.».
d) al capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: «4-bis» con le seguenti: «4-bis e 4-bis.1».
25.21
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma 4-bis, alinea, dopo le parole: «e 11» inserire le seguenti: «limitatamente agli obblighi previsti per le azioni direttamente compiute dal titolare dell'autorizzazione.».
25.22
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), numero 2), capoverso "4-bis" apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» alle: «capo I, sezione II»;
2) alla lettera b), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» alle: «capo I, sezione II»;
b) alla lettera b), capoverso «comma 3», apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» alle: «capo I, sezione II»;
2) alla lettera b), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» alle: «capo I, sezione II».
25.23
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Precluso
Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma «4-bis», alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché la sanzione» fino a: «sezione II».
Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), capoverso comma «3», alla lettera a), sopprimere le parole da: «, nonché» fino a: «sezione II».
25.24
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge del 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: "motocarrozzetta", è aggiunta la seguente: ", motociclo";
b) alla, lettera b), dopo la parola: "motocarrozzetta", sono aggiunte le seguenti: ", motociclo con o senza sidecar, triciclo, quadriciclo"».
25.25
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo"».
25.26
Id. em. 25.25
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo la lettera d) aggiungere la seguente: "d-bis) le modalità di utilizzo e di autorizzazione temporanea di un veicolo sostitutivo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nel caso in cui il veicolo cui è riferita l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 2, primo periodo, fosse indisponibile. Il veicolo sostitutivo di cui al periodo precedente non può eccedere nelle emissioni inquinanti il veicolo sostituito. Il trasferimento della autorizzazione di cui al primo periodo è temporaneo e non può eccedere il periodo di indisponibilità del veicolo"».
25.27
Sironi, Maiorino, Nave, Di Girolamo
Respinto
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Al fine di potenziare il servizio di trasporto e di tutelare il benessere degli equidi, i comuni, su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma di cui alla legge del 15 gennaio 1992, n. 21.».
25.28
Respinto
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis.Al fine di garantire un supporto efficace ai comuni in tema di trasporto pubblico non di linea, all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera m) aggiungere la seguente: "m-bis) con particolare riferimento al servizio noleggio con conducente a monitorare e verificare l'offerta del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti"».
25.29
Respinto
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è soppresso.».
G25.100
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318)
Premesso che,
l'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se in esito ad un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza;
successivamente, al medesimo articolo 1, comma 5, prevede al secondo periodo che al suddetto fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorità può considerare una serie di elementi tra cui la struttura di mercato e le modalità di definizione dei prezzi;
la formulazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, rischia di produrre effetti interpretativi che estendono l'ambito di applicazione della norma ben al di là dell'intenzione del legislatore;
Tutto ciò premesso,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di un intervento volto a chiarire che l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 è limitato esclusivamente al settore del trasporto aereo dei passeggeri, non trovando dunque applicazione il parere del 29 gennaio 2024, n. 61, del Consiglio di Stato, sez. I consultiva e ogni atto ad esso conseguente deliberato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
G25.100 (testo 2)
Accolto
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (A.S. 1318)
Premesso che,
l'articolo 1, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se in esito ad un'indagine conoscitiva condotta ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, riscontra problemi concorrenziali che ostacolano o distorcono il corretto funzionamento del mercato con conseguente pregiudizio per i consumatori, essa può imporre alle imprese interessate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e previa consultazione del mercato, ogni misura strutturale o comportamentale necessaria e proporzionata, al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza;
successivamente, al medesimo articolo 1, comma 5, prevede al secondo periodo che al suddetto fine, sui mercati del trasporto aereo di passeggeri, l'Autorità può considerare una serie di elementi tra cui la struttura di mercato e le modalità di definizione dei prezzi;
la formulazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, rischia di produrre effetti interpretativi che estendono l'ambito di applicazione della norma ben al di là dell'intenzione del legislatore;
tutto ciò premesso,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di un intervento, dopo un primo periodo di applicazione, volto a chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, come convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
G25.1
Respinto
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 25 del provvedimento in esame reca "disposizioni in materia di trasporto pubblico introducendo disposizioni urgenti per rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;
con il decreto ministeriale n. 203 del 02 luglio 2024 è stato istituito il Registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (NCC) effettuati con autovettura, motocarrozzetta e natante a motore, con lo scopo di realizzare un quadro complessivo delle licenze taxi e delle autorizzazioni NCC sull'intero territorio, dopo anni dalla sua approvazione attraverso il decreto-legge n. 135 del 2018, fortemente voluta per avere una base dati su cui fare proposte nell'ambito della programmazione dei trasporti pubblici non di linea;
il provvedimento in esame all'articolo 25 apporta modifiche al decreto-legge n. 135 del 2018, al fine di sanzionare la mancata iscrizione al registro informatico delle imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico non di linea da parte di chi svolge il servizio di taxi o di noleggio con conducente (NCC), nonché in caso di mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento dei dati ivi inseriti, e di conferire ai Comuni competenze in materia di accesso al registro e di verifica delle eventuali incongruenze dei dati contenuti nello stesso. La disposizione riforma, altresì, l'apparato sanzionatorio definito agli articoli 85 e 86 del Codice della strada che disciplinano il servizio di taxi e NCC;
durante i lavori delle commissioni referenti è stato specificato che l'accesso al registro, al fine di consultare i dati in esso contenuti, è altresì consentito alle regioni, alle province e alle città metropolitane, tuttavia è stata persa l'occasione di rendere fruibile la piattaforma - in forma aggregata - anche per associazioni, università, mondo della ricerca nonché ai cittadini tutti;
questa occasione mancata, preclude dunque studi e ricerche di settore, in quanto i dati avrebbero potuto essere utilizzati per condurre analisi mirate alla programmazione territoriale del trasporto pubblico non di linea,
impegna il Governo a:
a) estendere, al fine di favorire lo sviluppo di studi e ricerche di settore e al fine di favorire la conoscibilità dei dati sul trasporti pubblico locale non di linea, l'accesso ai dati del RENT in forma aggregata e anonima a tutti i cittadini;
b) prevedere che i comuni utilizzino i dati del RENT per la creazione di whitelist, con particolare riguardo al monitoraggio degli accessi alle ZTL.
G25.2
Respinto
Il Senato,
premesso che:
la Legge annuale per il mercato e la concorrenza ha lo scopo di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;
il provvedimento in commento risulta caratterizzato da misure poco incisive per quel che riguarda il trasporto pubblico locale non di linea, non prevedendo alcuna misura utile a rendere più efficace per i cittadini un servizio importante quale è quello di noleggio con conducente (NCC);
nello specifico non si interviene sull'obbligo di attesa di 20 minuti, per gli NCC, tra una corsa e l'altra là dove la partenza avvenga da un luogo diverso dalla rimessa, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto interministeriale n. 226 del 2024, che va in controtendenza con quanto accade in Europa e che ha ripristinato di fatto un obbligo di rientro in rimessa, nonostante la Corte costituzionale si sia espressa in senso sfavorevole a tale obbligo dal 2020;
il mantenimento di una tale previsione determina un grave danno non solo agli operatori ma anche nei confronti degli utenti che hanno diritto ad ottenere un servizio che risponda efficacemente alle esigenze di mobilità;
sin dal 2009 a tutt'oggi molteplici sono stati gli interventi, sempre inascoltati, sia dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) che dell'AGCM volti a segnalare le ingiustificate distorsioni connesse alla regolamentazione dell'attività degli esercenti il servizio di NCC che hanno l'effetto di ridurre l'offerta dei servizi di trasporto pubblico non di linea, a danno degli utenti,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, in vista dell'anno giubilare e dell'incremento esponenziale di turisti e pellegrini, di sospendere per un anno l'efficacia giuridica del decreto interministeriale n. 226 del 26 ottobre 2024, per sopperire alle criticità citate in premessa.
25.0.1
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di licenze taxi)
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, al primo periodo, le parole da: "in misura" fino a: "rilasciate" sono soppresse.».
25.0.2
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è soppresso.».
25.0.3
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge del 9 ottobre 2023, n. 136, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «I proventi derivanti dal rilascio delle licenze aggiuntive confluiscono in un fondo costituito presso ogni singolo comune e sono destinati in misura non inferiore all'80 per cento a compensare i soggetti titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi alla data di pubblicazione del bando. La restante parte è utilizzata dai comuni per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.».
25.0.4
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina del trasporto pubblico non di linea)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per una riforma complessiva della disciplina del trasporto pubblico non di linea sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione di una disciplina che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini previsto dalla Costituzione;
b) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea;
c) introduzione di misure idonee a prevenire, contrastare e sanzionare il fenomeno dell'esercizio abusivo del servizio;
d) adeguamento della normativa alla giurisprudenza della Corte costituzionale;
e) tutela dell'utenza e promozione della concorrenza, nonché individuazione di processi idonei a garantire incrementi tempestivi delle licenze e delle autorizzazioni qualora ritenuto necessario dalle amministrazioni competenti;
f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;
g) conferimento, all'Autorità di regolazione dei trasporti, di competenze in materia di noleggio con conducente e individuazione di misure idonee a garantire l'effettivo recepimento delle pronunce dell'Autorità;
h) revisione della disciplina relativa all'operatività territoriale del servizio di noleggio con conducente, prevedendo delle limitazioni solamente nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, terzo periodo della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
i) salvaguardia della libertà di impresa degli esercenti il servizio di noleggio con conducente attraverso la sottoscrizione di contratti a tempo e di durata ovvero la partecipazione a bandi di gara o licitazioni private per l'affidamento di servizi di noleggio con conducente, indipendentemente dalla localizzazione del soggetto appaltante.».
25.0.5
Sost. id. em. 25.0.4
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina del trasporto pubblico non di linea)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per una riforma complessiva della disciplina del trasporto pubblico non di linea sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione di una disciplina che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini previsto dalla Costituzione;
b) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea;
c) introduzione di misure idonee a prevenire, contrastare e sanzionare il fenomeno dell'esercizio abusivo del servizio;
d) adeguamento della normativa alla giurisprudenza della Corte costituzionale;
e) tutela dell'utenza e promozione della concorrenza, nonché individuazione di processi idonei a garantire incrementi tempestivi delle licenze e delle autorizzazioni qualora ritenuto necessario dalle Amministrazioni competenti;
f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;
g) conferimento, all'Autorità di Regolazione dei Trasporti, di competenze in materia di noleggio con conducente e individuazione di misure idonee a garantire l'effettivo recepimento delle pronunce dell'Autorità;
h) revisione della disciplina relativa all'operatività territoriale del servizio di noleggio con conducente, prevedendo delle limitazioni solamente nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, terzo periodo della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dall'articolo 14, comma 4 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
i) salvaguardare la libertà di impresa degli esercenti il servizio di noleggio con conducente attraverso la sottoscrizione di contratti a tempo e di durata ovvero la partecipazione a bandi di gara o licitazioni private per l'affidamento di servizi di noleggio con conducente, indipendentemente dalla localizzazione del soggetto appaltante.».
25.0.6
Irto, Franceschelli, Basso, Fina, Martella, Giacobbe
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole: «cooperative o consorzi di autotrasportatori» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati».
25.0.7
Sost. id. em. 25.0.6
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole "cooperative o consorzi di autotrasportatori" sono inserite le seguenti: "ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati"».
ARTICOLO 26 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 26.
Approvato
(Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, secondo i princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) fermi restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, esclusione delle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la posa in opera di elementi o strutture amovibili nei luoghi di cui all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo decreto legislativo, fatta eccezione per le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi aperti urbani strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale;
b) definizione delle modalità di individuazione dei siti archeologici e degli altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);
c) introduzione dell'istituto del silenzio assenso per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a);
d) individuazione dei criteri finalizzati a valutare la compatibilità degli interventi sottoposti ad autorizzazione, di cui alla lettera a), con la tutela dell'interesse culturale e paesaggistico sulla base dei seguenti parametri di riferimento: mantenimento della fruibilità del patrimonio culturale; progettazione integrata con lo spazio circostante; decoro e omogeneità degli elementi di arredo; chiare delimitazione e perimetrazione degli elementi e delle strutture amovibili;
e) previsione che il diniego dell'autorizzazione di cui alla lettera a) possa essere opposto solo quando non sia possibile dettare specifiche prescrizioni di armonizzazione che ne consentano la compatibilità;
f) previsione, per le aree strettamente prospicienti i siti archeologici o altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale di cui alla lettera a), di misure di semplificazione delle procedure amministrative, anche prescindendo dall'autorizzazione nel caso in cui l'elemento o la struttura amovibile sia conforme ad accordi, protocolli, regolamenti o altre intese in materia di occupazione di suolo pubblico, elaborati con gli uffici territorialmente competenti del Ministero della cultura;
g) previsione di procedure omogenee nell'intero territorio nazionale, secondo princìpi di massima semplificazione dei procedimenti edilizi e di riduzione degli adempimenti;
h) previsione di un regime sanzionatorio adeguato in caso di violazioni;
i) previsione che le disposizioni attuative dei criteri di cui alle lettere da a) a g) si applichino anche alle strutture amovibili che hanno fruito delle deroghe di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. In tale caso l'istanza è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1;
l) individuazione di criteri uniformi cui i comuni devono adeguare i propri regolamenti, al fine di garantire sempre il passaggio dei mezzi di soccorso nonché di garantire zone adeguate per il passaggio dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria, nel caso di occupazione di marciapiedi.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.
4. Le autorizzazioni e le concessioni per l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
26.1
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «pubblico esercizio» inserire le seguenti: «e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dei trasporti,» inserire le seguenti: «acquisito il parere delle associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e».
26.2
Sost. id. em. 26.1
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «di pubblico esercizio» inserire le seguenti «e alle imprese artigiane di produzione alimentare che consentono il consumo sul posto dei prodotti senza somministrazione assistita»;
b) al comma 3, dopo le parole «delle infrastrutture e dei trasporti,» inserire le seguenti «acquisito il parere delle associazioni comparativamente più rappresentative delle imprese di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443,».
26.3
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Respinto
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) ferma restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio, concessione degli spazi per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata, nel rispetto della tutela dei beni culturali e in coerenza con il tessuto urbano e le aree a maggior rilievo storico-architettonico, nonché con l'interesse paesaggistico e il governo del territorio degli enti locali;».
26.4
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Respinto
Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: «eccezionale».
Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettere b), c) ed f), sopprimere la parola: «eccezionale».
26.7
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Respinto
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «a valutare» con le seguenti: «a garantire"»
26.9
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Respinto
Al comma 2 sostituire la lettera g) con la seguente: «g) previsione di procedure omogenee nell'intero territorio nazionale;».
26.10
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
«l-bis) previsione di adeguati livelli di trasparenza amministrativa in relazione ai provvedimenti adottati, alle motivazioni ad essi sottese e agli ulteriori elementi informativi e documentali sui quali si fonda la decisione assunta, attraverso l'introduzione di specifici obblighi di pubblicità da assolvere mediante utilizzo della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La piattaforma di cui al precedente periodo raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui alla presente lettera.».
26.11
Aurora Floridia, Cucchi, De Cristofaro, Magni
Respinto
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «previa acquisizione del parere» con le seguenti: «previo parere favorevole».
G26.1
Martella, Irto, Franceschelli, Giacobbe, Basso, Fina
Respinto
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 (cosiddetto «decreto Ristori»), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha stabilito che «Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;
l'articolo 26 del provvedimento in esame delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili (cosiddetti dehors) funzionali all'attività esercitata, previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), con specifico riferimento agli interventi soggetti ad autorizzazione, controllo e gestione dei beni soggetti a tutela e all'uso dei beni culturali interessati del decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere;
in particolare, nei criteri di delega, ferma restando la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l'acquisizione del relativo titolo autorizzatorio - inciso inserito in sede referente - si prevede la liberalizzazione della procedura - escludendo l'applicazione delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali - per l'apposizione di dehors su spazi parti urbani di interesse artistico e storico, l'applicazione del cosiddetto silenzio-assenso per l'autorizzazione all'installazione di dehors in aree vicine a siti archeologici o ai suddetti beni culturali di interesse eccezionale e si interviene per definire i criteri per valutare la compatibilità con la tutela culturale e paesaggistica di quegli interventi di installazione dei dehors che rimangono sottoposti ad autorizzazione (quelli cioè che insistono su aree vicine a siti archeologici o ai suddetti beni culturali di interesse eccezionale);
inoltre si interviene per la semplificazione delle procedure amministrative per aree vicine a siti archeologici o beni culturali di interesse eccezionale, anche prescindendo da regimi autorizzatori disciplinati da accordi, regolamenti o intese in materia di occupazione del suolo pubblico applicabili a livello territoriale e si prevede l'adozione di procedure edilizie omogenee e semplificate su tutto il territorio nazionale e, secondo quanto inserito in sede referente, riduzione degli adempimenti;
ai sensi del comma 3, la delega deve essere esercitata su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema delle deroghe e consentire ai comuni una corretta programmazione che sia in grado di considerare anche ogni singola realtà sulla base delle caratteristiche storiche urbanistiche e sociali di ogni territorio;
vista la particolare ampiezza dei principi e dei criteri direttivi e il fatto che le disposizioni in esame impattano decisamente sul decoro e sul tessuto commerciale delle nostre città e sulla qualità della vita e della mobilità dei cittadini, sarebbe opportuno rafforzare sensibilmente la partecipazione del sistema delle autonomie locali e delle associazioni di categoria, alla definizione degli stessi,
impegna il Governo:
a prevedere, per agevolare il percorso di esercizio della delega, l'istituzione di un tavolo permanente al Ministero dell'impresa e del made in Italy che, insieme agli altri soggetti previsti dalla norma in esame preveda un forte coinvolgimento delle autonomie locali e delle associazioni di categoria più rappresentative.
26.0.1
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Delega al Governo in materia di rimozione delle asimmetrie regolatorie nel settore digitale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti il settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi digitali, al fine di rimuovere le asimmetrie regolatorie esistenti, in medesimi mercati rilevanti, tra operatori di servizi di comunicazione elettronica e prestatori di servizi intermediari online, ripristinando condizioni concorrenziali paritarie nell'offerta di servizi considerati sostituibili dagli utenti finali.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi direttivi:
a) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, inviano al Governo una dettagliata proposta di riforma della disciplina in materia di comunicazioni elettroniche e tutela dei dati personali finalizzata a rimuovere le asimmetrie regolatorie esistenti, in medesimi mercati rilevanti, tra operatori di servizi di comunicazione elettronica e prestatori di servizi intermediari online, ripristinando condizioni concorrenziali paritarie nell'offerta di servizi considerati sostituibili dagli utenti finali, anche in attuazione delle prerogative derivanti dai regolamenti Digital Markets Act, Digital Services Act e Regolamento generale per la protezione dei dati personali;
b) la rimozione delle asimmetrie regolatorie individuate di cui al comma 1 possono riguardare sia l'eliminazione di oneri esistenti in capo agli operatori di comunicazione elettroniche, sia l'introduzione di nuovi oneri per i prestatori di servizi intermediari online che offrano servizi sostituibili in diretta concorrenza con quelli offerti dai suddetti operatori.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro per le imprese e il made in Italy. Lo schema del decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e profili finanziari, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione.».
Allegato B
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1264 e sui relativi emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1318 e sui relativi emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.3, 12.0.1, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 16.1, 16.2, 17.0.1, 17.0.2, 17.0.3, 18.0.1, 18.0.8, 21.0.1, 21.0.2, 24.1, 24.2, 24.0.2, 25.7, 25.8, 25.9, 25.13, 25.14, 25.15, 25.18, 25.28, 25.0.2, 25.0.3, 26.10, 26.0.2, 28.1, 28.2, 28.3, 28.5, 28.7, 28.8, 28.9, 30.1, 30.2, 30.3, 31.1, 31.2, 31.3, 31.0.1, 31.0.2, 31.0.3, 31.0.4, 33.3, 33.0.1, 33.0.100 (già 34.0.1), 34.0.2, 34.0.3, 34.0.100 (già 35.0.16), 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 35.10, 35.11, 35.12, 35.0.1, 35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.5, 35.0.6, 35.0.7, 35.0.8, 35.0.9, 35.0.10, 35.0.11, 35.0.12, 35.0.13, 35.0.14, 35.0.15, 35.0.17, 35.0.18, 38.0.1, 38.0.2, 38.0.3 e 38.0.5.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 36.3, 36.4, 36.6, 36.7 e 36.8, il cui esito resta sospeso.
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti
al disegno di legge n. 1318
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 36.3, 36.4, 36.6, 36.7 e 36,8, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria del seguente tenore: "Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.".
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1264:
sull'articolo 9, il senatore De Cristofaro avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 21, la senatrice Pellegrino avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 23, la senatrice Mancini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 31, il senatore Sensi avrebbe voluto esprimere un voto contrario.
Disegno di legge n. 1318:
sull'articolo 16, il senatore Sensi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 1.2, 9.1, 23.1 e sull'ordine del giorno G1.4, la senatrice Bongiorno avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 2, la senatrice Bongiorno avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Bucalo, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Nastri, Ostellari, Pera, Rando, Rauti, Rubbia, Segre, Silvestroni, Sisto, Speranzon e Valente.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cataldi, per attività della 1ª Commissione permanente; Dreosto, Floridia Aurora e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Castellone, Losacco, Malpezzi, Marcheschi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.
Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cataldi, per attività della 1ª Commissione permanente; Pellegrino, per attività della 4ª Commissione permanente; Dreosto, Floridia Aurora e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Castellone, Losacco, Malpezzi, Marcheschi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.
Disegni di legge, assegnazione
In sede redigente
2ª Commissione permanente Giustizia
Gov. Meloni-I: Ministro della giustizia Nordio Carlo
Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria (1322)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
C.1950 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 11/12/2024);
6ª (Finanze) e 10ª (Sanità e lavoro)
Sen. Silvestroni Marco
Incentivi e agevolazioni fiscali e contributive per favorire la partecipazione dei lavoratori al capitale delle imprese in crisi o ai fondi di investimento che finanziano operazioni di risanamento al fine di garantire la continuità aziendale (1303)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 11/12/2024).
In sede referente
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024 (1319)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 11/12/2024);
3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa
Gov. Meloni-I: Ministro della difesa Crosetto Guido, Ministro della salute Schillaci Orazio
Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate nonché delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate (1320)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 11/12/2024);
9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
Sen. Matera Domenico
Disposizioni in materia di attività funebre e delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni di settore (1306)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 11/12/2024).
Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento
Il Ministro della difesa, con lettera del 9 dicembre 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2024, relativo al processo di acquisizione di n. 24 velivoli F-2000 e al supporto tecnico-logistico dell'intera flotta (n. 238).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 3ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 3ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.
Governo, trasmissione di atti e documenti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 dicembre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Enrico Martino, nell'ambito del Ministero del turismo.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Ministero della salute, in data 10 dicembre 2024, ha trasmesso un'integrazione della relazione del Ministro della salute sullo stato di attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza, riferita all'anno 2022 (Doc. XXXVII, n. 2).
La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 10a Commissione permanente.
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 dicembre 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO), per l'esercizio 2022.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XV, n. 321).
Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento
Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera inviata il 6 dicembre 2024, ha inviato il testo di 4 documenti, approvati dal Parlamento stesso nella tornata dal 13 al 14 novembre 2024, deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia:
Risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (Doc. XII, n. 551);
risoluzione sul progetto di direttiva del Consiglio relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso, alla 4a e alla 6a Commissione permanente (Doc. XII, n. 552);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio concernente la modifica dello statuto della BEI, alla 4a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Doc. XII, n. 553);
risoluzione sulla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2024 a Baku, Azerbaigian (COP29), alla 3a, alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XII, n. 554).
Interrogazioni
CANTALAMESSA - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
il 17 maggio 2022 è stata costituita la Solitek industry S.r.l. con lo scopo di realizzare una nuova unità produttiva in Italia destinata alla fabbricazione di innovativi pannelli fotovoltaici, batterie di accumulo di energia e trattamento e recupero per il riciclaggio delle batterie;
la società, di cui partner industriale è il gruppo lituano Bod, leader nella produzione fotovoltaica nel nord Europa, dopo una serie di valutazioni ha scelto di localizzare la nuova unità produttiva in Campania, a Benevento, sottoscrivendo un compromesso di compravendita immobiliare con la Dueffe S.r.l. per l'acquisto di un compendio industriale ubicato nella zona ASI Ponte Valentino nel comune di Benevento;
in data 26 maggio 2023, è stato sottoscritto al Ministero delle imprese e del made in Italy, alla presenza del ministro Adolfo Urso, dell'amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella e del sindaco di Benevento Clemente Mastella, il primo contratto di sviluppo per Solitek industry a sostegno di un investimento di 48 milioni di euro, con agevolazioni per 31 milioni, destinato alla realizzazione del nuovo stabilimento nella zona industriale ASI di Benevento;
il progetto è a sostegno della produzione di pannelli fotovoltaici innovativi e batterie di accumulo e ha un rilevante impatto occupazionale: a regime è stimata la creazione di 327 nuovi posti di lavoro;
il 1° dicembre 2023 il commissario unico per la ZES Campania, Giosy Romano, ha rilasciato l'autorizzazione unica (n. 75) all'azienda per "l'adeguamento funzionale ed ampliamento del complesso industriale per la produzione di pannelli fotovoltaici, batterie di accumulo e loro riciclo" nella zona ASI di Ponte Valentino ricadente in area ZES Campania;
a un anno di distanza dall'autorizzazione unica, nonostante il contratto di sviluppo approvato e, dunque, le risorse pubbliche disponibili, i lavori non sono stati avviati;
la Solitek industry aveva concordato, così come risulta dagli organi di stampa, la stipula dell'atto notarile con la Dueffe il 25 novembre 2024 e all'ultimo momento ha disdetto e chiesto un rinvio;
la Solitek industry non ha rispettato i tempi per l'acquisto del compendio industriale, previsti per il 31 dicembre 2023, e ad oggi l'atto notarile di trasferimento non è stato effettuato;
ad oggi il compendio immobiliare è ancora di proprietà e in possesso della Dueffe, per cui la Solitek industry non può procedere ad alcuna attività per l'avvio dei lavori finalizzati alla realizzazione dell'attività produttiva;
nonostante l'evidente situazione di stallo, il sito web della Solitek industry risulta attivo e sono aperte le posizioni per lo stabilimento di Benevento;
da notizie di stampa circola da tempo l'indiscrezione di un gruppo cinese interessato ad acquistare la Solitek industry,
si chiede di sapere:
se e quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare con riguardo alle vicende esposte e, in particolare, se voglia farsi promotore dell'istituzione di un tavolo, cui partecipino tutti i soggetti interessati, al fine di poter apprendere quali siano le strategie della società in merito allo stabilimento di Benevento, per il quale ha assunto un importante impegno di investimento, e di individuare eventuali alternative che salvaguardino l'investimento approvato;
se sia conoscenza di un'eventuale trattativa avviata dalla società con altri gruppi interessati ad acquistare la Solitek industry.
(3-01544)
MISIANI, TAJANI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
la legge 5 marzo 2024, n. 21, reca una serie di interventi finalizzati, nelle intenzioni del Governo, a sostenere la competitività dei capitali e stimolare la crescita del mercato dei capitali e una delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti;
l'obiettivo dichiarato della "legge capitali" era quello di introdurre misure finalizzate a migliorare la competitività del mercato dei capitali italiano, fondamentale per accompagnare e sostenere la ripresa che si è andata consolidando in questi ultimi anni e affrontare le sfide della transizione che attendono il nostro Paese. L'esito finale è risultato molto distante dagli obiettivi prefissati, tanto che ampie parti del provvedimento sono state da subito oggetto di forti perplessità da parte di buona parte delle società quotate, degli azionisti, degli investitori nazionali ed internazionali e degli analisti dei mercati di capitale, in ragione del loro potenziale effetto negativo sulla competitività del mercato italiano nel panorama internazionale;
importanti criticità sono emerse in relazione all'articolo 12, in tema di lista del consiglio, che limitano e complicano la capacità del consiglio di amministrazione uscente di proporre una nuova lista, i complicati meccanismi previsti per l'elezione del consiglio di amministrazione, nonché riguardo al sistema previsto per i diritti di voto e al ruolo e agli interessi degli azionisti di minoranza;
la legge conferisce, altresì, una delega al Governo per la riforma del testo unico della finanza e delle disposizioni contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, consentendo al Governo di modificare in modo significativo la disciplina delle società quotate e di quelle non quotate;
al fine di procedere alla riforma del testo unico della finanza, è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un comitato di coordinamento e due gruppi di lavoro tecnici, di cui uno dedicato agli emittenti e l'altro alle questioni dei mercati. Il comitato ha il compito di predisporre gli schemi di decreto attuativi della delega di riforma del testo unico;
sul sito del Ministero, alla pagina dedicata al comitato non è riportata alcuna notizia sulla composizione e sullo stato di avanzamento dei lavori. I decreti di nomina dei componenti non sono stati resi pubblici sul sito;
da notizie pervenute, il decreto di nomina, in contrasto con gli obiettivi di trasparenza della pubblica amministrazione, sembra che preveda, in relazione ai temi trattati, che i membri della commissione e dei gruppi di lavoro abbiano l'obbligo di astenersi da qualsiasi dichiarazione sul contenuto e sull'andamento dei lavori in corso,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda rendere noti i decreti di nomina relativi al comitato di cui in premessa e quale sia l'attuale composizione del comitato di coordinamento e dei gruppi di lavoro per la riforma del testo unico della finanza;
se intenda chiarire quali siano i tempi previsti per la conclusione dei lavori assegnati al comitato e in quali tempi saranno adottati gli schemi di decreto attuativi;
se intenda procedere, e con quali tempi e modalità, ad una consultazione pubblica sui temi trattati dal comitato e come intenda garantire la trasparenza dei lavori del comitato e dei gruppi, anche con riguardo alle occasioni in cui uno o più fra i loro membri si siano o si saranno astenuti dalle votazioni per conflitto d'interessi;
quali misure abbia adottato o intenda adottare in relazione ai potenziali rischi emergenti dall'applicazione concreta dell'articolo 12 della legge n. 21 del 2024, espressi dalle società interessate, dagli azionisti, dagli investitori e dagli analisti di mercato dei capitali e in relazione al potenziale effetto negativo di tali disposizioni sulla competitività del mercato italiano nel panorama internazionale;
se, a tal fine, intenda attivarsi tempestivamente allo scopo di rivedere le disposizioni dell'articolo 12 prima della loro effettiva applicazione prevista per il 1° gennaio 2025 e se intenda favorire la discussione in Parlamento di una condivisa riforma organica in materia di mercato dei capitali.
(3-01545)
GASPARRI, TREVISI, DAMIANI, DE ROSA, FAZZONE, GALLIANI, LOTITO, PAROLI, OCCHIUTO, RONZULLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, ZANETTIN - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. - Premesso che:
la misura sulle comunità energetiche, misura ideata dai precedenti Governi, si sta rivelando un flop e si rischia di perdere parte dei 2,2 miliardi di euro stanziati nel PNRR per sostenere la formazione di queste aggregazioni in comuni con meno di 5.000 abitanti. Le comunità energetiche così come introdotte mancano dei presupposti tecnici per funzionare. Al momento ci sono infatti due generi di problemi. La prima criticità ruota sul fatto che una cifra così considerevole è destinata solo ai comuni sotto i 5.000 abitanti che, in genere, non hanno le risorse per gestire e progettare interventi di questo tipo; la seconda criticità ruota attorno al fatto che l'associazione in partecipazione è impossibile da finanziare da parte dalle banche, visto che spesso non si è in grado di fornire sufficienti garanzie per poter poi ricevere fondi. L'ideale sarebbe prevedere un sistema in cui lo Stato possa semplificare la costituzione delle CER (comunità energetiche rinnovabili), prevedendo una procedura semplificata e adeguate garanzie o in alternativa costituire una grande comunità energetica nazionale per utilizzare i fondi del PNRR, prima che vadano perduti;
il reddito energetico nazionale è uno strumento fondamentale affinché l'elettrificazione dei consumi finali sia realmente sostenibile. Questa misura, che utilizza le superfici private dei cittadini per realizzare impianti fotovoltaici finanziati a fondo perduto, è davvero "win-win". Se da un lato, infatti, i cittadini possono beneficiare dell'autoconsumo, dall'altro l'energia in eccedenza viene valorizzata dallo Stato. La misura è stata dunque un successo grazie al lavoro del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sebbene ci sia qualche aspetto tecnico che merita un approfondimento. In particolare, i requisiti assicurativi eccessivamente stringenti rendono complesso per gli installatori trovare polizze per assicurare l'impianto. Il costo della polizza, infatti, è spesso addirittura superiore a quello dell'impianto stesso. Andrebbe individuata una soluzione per ridimensionare le clausole assicurative, in modo da evitare che il costo della polizza assicurativa sia superiore a quella degli impianti installati. Purtroppo questa criticità sta al momento bloccando un gran numero di installatori,
si chiede di sapere quale sia la posizione e le soluzioni del Ministro in indirizzo rispetto alle due tematiche evidenziate.
(3-01546)
BORGHI Claudio, PUCCIARELLI, ROMEO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
i XXV giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 rappresentano una grande opportunità per l'Italia intera non solo in termini di visibilità internazionale, ma anche per lo sviluppo economico e infrastrutturale del territorio;
le opere connesse ai giochi, tra cui strade, ferrovie e impianti sportivi, sono cruciali non solo per il successo dei giochi, ma anche per il miglioramento della mobilità e della qualità della vita nelle aree interessate;
al fine di consentire la realizzazione delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle olimpiadi, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, ha autorizzato la costituzione della Società infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. (SIMICO);
in considerazione dei ritardi maturati negli anni precedenti, questo Governo è tempestivamente intervenuto con il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, con l'obiettivo di assicurare la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento delle olimpiadi in tempi rapidi e compatibili con la data di svolgimento dell'evento;
in particolare, sono stati potenziati i ruoli di ANAS e RFI in qualità di soggetti attuatori, in virtù del rispettivo know how e delle competenze tecniche specifiche in materia di infrastrutture stradali e ferroviarie;
insieme alla diversificazione dei soggetti attuatori, sono state introdotte alcune innovazioni al suddetto decreto-legge n. 16 in merito al regime di funzionamento e di composizione del consiglio di amministrazione della SIMICO: in particolare, dei 3 membri designati, si prevede che uno assuma le funzioni di presidente, uno le funzioni di amministratore delegato e uno quelle di consigliere. All'amministratore delegato della società restano attribuite, inoltre, le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di alcuni degli interventi stradali previsti;
la realizzazione delle opere olimpiche nei tempi previsti, attraverso una gestione efficiente ed efficace degli interventi e delle attività connesse, è un obiettivo dell'intero Paese,
si chiede di sapere quali siano i tempi di realizzazione delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, anche alla luce delle citate iniziative.
(3-01547)
SENSI, ALFIERI, CASINI, DELRIO, LA MARCA, VALENTE, FURLAN, ZAMPA, BAZOLI, TAJANI, ROJC, ROSSOMANDO, IRTO, MALPEZZI, FRANCESCHELLI, NICITA - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. - Premesso che:
negli ultimi mesi la democrazia in Georgia è stata messa a dura prova, con significativi attacchi alla società civile e ai media indipendenti, repressioni violente delle continue manifestazioni pacifiche di piazza, a seguito dell'adozione di leggi antidemocratiche e filorusse stigmatizzate dalle Nazioni Unite, dalla "Commissione di Venezia" e dall'Unione europea;
la Georgia, come firmataria della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e membro del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, si è impegnata a rispettare i principi della democrazia, lo Stato di diritto, nonché le libertà e i diritti umani fondamentali;
lo scorso 28 maggio 2024 il Parlamento georgiano ha adottato la cosiddetta legge sulla trasparenza delle influenze straniere, ignorando il veto posto dalla presidente Salomé Zourabishvili e le proteste e le manifestazioni massicce da parte dei cittadini georgiani e i ripetuti inviti dei partner europei della Georgia a ritirare il progetto di legge che, nello spirito e nei contenuti, è in contrasto con le norme e i valori della UE;
l'adozione della legge ha effettivamente bloccato il processo di adesione della Georgia e ha portato alla sospensione dell'assistenza finanziaria della UE alla Georgia;
la legge è stata adottata nell'ambito di una procedura che, secondo la Commissione di Venezia, non ha lasciato spazio a una discussione e ad una consultazione significativa, ignorando le preoccupazioni di gran parte della popolazione e dell'opinione pubblica georgiana;
le restrizioni imposte dalla legge sulla trasparenza delle influenze straniere sono incompatibili con i rigorosi criteri previsti sia dalla CEDU che dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e non soddisfano i requisiti di legalità, legittimità, necessità e proporzionalità propri di una società democratica, oltre ad essere del tutto incompatibili con il principio di non discriminazione di cui all'articolo 14 della CEDU;
si aggiunga che nella primavera 2024 il Governo georgiano ha approntato una legislazione fortemente repressiva, nel complesso molto simile a quella già adottata in Russia, che restringe fortemente gli spazi di cittadinanza delle persone LGBTQ+;
le ultime elezioni politiche, svoltesi nell'ottobre 2024, sono state contrassegnate da un clima di campagna elettorale fortemente condizionato dalla propaganda del Governo guidato dal partito "Sogno georgiano" e da minacce e intimidazioni nei confronti dei partiti di opposizione; il 28 agosto, in occasione dell'inaugurazione della campagna elettorale del suo partito, il leader di Sogno georgiano, Bidzina Ivanishvili, ha reso nota la sua intenzione di vietare i partiti democratici di opposizione; questa dichiarazione è riecheggiata in quelle del primo ministro Irakli Kobakhidze, il quale ha affermato che, se il partito avesse ottenuto la maggioranza in seno al Parlamento georgiano, avrebbe vietato alcuni partiti di opposizione e ha definito l'opposizione una "forza politica criminale";
gli osservatori OSCE che hanno seguito lo svolgimento delle operazioni di voto in Georgia hanno dichiarato che il processo elettorale ha suscitato preoccupazioni sia prima che durante le elezioni, denunciando un ambiente teso e sotto pressione prima delle elezioni, nonché diversi casi di intimidazione e di incoerenze procedurali durante la giornata elettorale;
la retorica antioccidentale e ostile di Sogno georgiano, il partito di governo, nei confronti dei partner democratici della Georgia è in aumento esponenziale, come anche la promozione della disinformazione, della manipolazione e delle teorie complottiste russe;
da diversi giorni davanti al Parlamento, a Tbilisi, si tengono grandi manifestazioni di protesta contro il partito di governo filorusso, che ha annunciato di avere posticipato il processo di adesione all'Unione europea, riavvicinando nei fatti la Georgia alla Russia di Vladimir Putin. Tali manifestazioni vengono represse con enorme durezza, con brutali aggressioni contro giornalisti indipendenti e l'incarcerazione di centinaia di cittadini,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda chiarire quale sia la sua posizione sull'attuale situazione del processo di adesione all'Unione europea della Georgia;
se non intenda porre, in ogni sede, all'attenzione dei partner internazionali la drammatica situazione in cui versa la democrazia in Georgia, provata dalle violenze e dalla dilagante propaganda e disinformazione filorussa, ricordando al Governo georgiano gli impegni che ha assunto nonché i valori e i principi cui ha aderito quando ha presentato la domanda di adesione alla UE;
se non ritenga, infine, opportuno adoperarsi in sede europea affinché si proceda ad imporre sanzioni personali nei confronti dei responsabili del regresso democratico in Georgia e delle azioni di repressione e violenza nei confronti degli oppositori, ivi incluso il premier Kobakhidze, e se non ritenga, altresì, opportuno procedere, come già fatto da Estonia, Lettonia e Lituania, con l'adozione di sanzioni nazionali.
(3-01548)
BORGHI Enrico, PAITA, RENZI, FREGOLENT, MUSOLINO, SBROLLINI, SCALFAROTTO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
a più di due anni dalla nomina l'attività del Ministro in indirizzo si caratterizza ad avviso degli interroganti per proclami, carenze e inerzie, che stanno minando e rendendo fortemente inefficiente tutto il sistema dei trasporti pubblici del nostro Paese, come purtroppo constatano quotidianamente i cittadini e i turisti alle prese con ritardi ferroviari, disagi negli aeroporti, carenza del servizio taxi e scarsità qualitativa e quantitativa del servizio di trasporto pubblico di linea;
rispetto ai profili di criticità evidenziati con l'interrogazione a risposta immediata 3-01483 dello scorso 20 novembre, sono emersi ulteriori elementi peggiorativi del quadro trasportistico ed infrastrutturale;
un recente report pubblicato sul quotidiano "la Stampa" descrive come ad ottobre 2024, su 7.931 treni veloci, ben 6.159 hanno accumulato ritardi, segnalando come il ritardo accumulato dai Frecciarossa sia stato pari al 77 per cento, dei Frecciargento del 83 per cento e dei Frecciabianca del 78 per cento: dall'indagine pubblicata è emerso inoltre come le ore accumulate di ritardi arrivino a 1.881 e si verifichino principalmente nei giorni feriali, denunciando altresì come tali disagi non siano causati da meri fatti eccezionali, bensì dalla sistematica e strutturale carenza delle linee ferroviarie dovute al sovraccarico;
come si è già ricordato in occasione del question time del 21 novembre scorso, la disfunzionalità del trasporto ferroviario non si ha solo nei ritardi e nelle soppressioni, dal momento che l'8 novembre 2024, alla stazione Termini di Roma, il Frecciargento Roma-Genova 8556, programmato con partenza alle ore 16.20, è partito con 50 minuti di anticipo rispetto all'orario previsto, mentre il 2 ottobre, a causa di un guasto alla rete (secondo il Ministro in indirizzo dovuto "a un chiodo"), per più di due ore la circolazione dei treni nelle stazioni di Roma Termini e Tiburtina ha subito gravi ripercussioni, con la cancellazione o la modifica di più di 100 corse tra alta velocità, intercity e regionali;
nella recente riforma del codice della strada (di cui alla legge n. 177 del 2024) e nel "decreto concorrenza 2023" (di cui al decreto-legge n. 215 del 2023), inoltre, le scelte del Ministro in indirizzo hanno danneggiato il trasporto pubblico non di linea in riferimento al noleggio con conducenti (NCC), promuovendo, secondo gli interroganti, una politica vessatoria e introducendo vincoli e sanzioni del tutto sproporzionate ed eccessive, volta indirettamente a favorire la categoria dei tassisti: in materia di noleggio con conducenti, si deve inoltre citare il recente decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024, il quale con l'introduzione della compilazione del foglio di servizio elettronico avanza gravosi vincoli per i conducenti e per i viaggiatori e prevede altresì l'inaccettabile pausa obbligatoria di 20 minuti tra una corsa e quella successiva, qualora la partenza del viaggio non avvenga presso la rimessa;
in materia di trasporti pubblici non di linea, inoltre, si deve rappresentare la disastrosa situazione dovuta alla mancanza dei servizi taxi, una carenza denunciata da anni e che pregiudica viabilità e benessere cittadino, con tempi di attesa indegni per delle grandi città: in vista dell'anno giubilare e dell'incremento esponenziale di turisti e pellegrini, la situazione per il trasporto pubblico, soprattutto a Roma, appare in prospettiva drammatica, frutto soprattutto di decisioni assunte in questi due anni dal Ministro;
l'azione del Ministro in materia di infrastrutture non pare migliore, anzi anch'essa presenta evidenti note negative che stanno bloccando lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, come plasticamente raccontano i ritardi e l'evidente rallentamento, prossimo, ormai, all'immobilismo, dell'attuazione e della messa a terra di importanti opere infrastrutturali previste del PNRR, come si evidenzia dai ritardi di diversi cantieri, su tutto il territorio nazionale, rispetto alle aperture previste;
il Governo e il dicastero, ormai da mesi, continuano ad annunciare la legge delega di riforma del sistema portuale, ma in due anni, oltre ai comunicati stampa e agli annunci durante gli eventi, non è stata avanzata alcuna proposta in concreto, lasciando la portualità italiana in uno stato di perenne incertezza: invece di una riforma del sistema portuale, la quale non pare agli interroganti necessaria, sarebbe opportuno risolvere il problema delle diverse autorità portuali commissariate, nominando i rispettivi presidenti;
gravi lentezze si segnalano anche nell'avvio o nella conclusione dei lavori, con un ulteriore aggravamento, deficit e ritardi infrastrutturali nell'esecuzione delle grandi opere, come, ad esempio, nel caso della gronda di Genova, per la quale, sebbene sia stato inaugurato il cantiere, la mancanza di fondi non sta permettendo la conclusione dei lavori;
emblematico, infine, è il caso del progetto per la costruzione del ponte sullo stretto, un'opera di importanza strategica per il Paese, dove per consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro quest'anno, con un emendamento alla legge di bilancio per il 2025, a prima firma Molinari, si chiede l'autorizzazione a una spesa complessiva di circa 14,7 miliardi di euro fino al 2032, dove la metà di questi, in particolare (7,7 miliardi), vengono presi delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027;
i pessimi risultati finora raggiunti e i peggioramenti dei trasporti pubblici registrati negli ultimi due anni suggeriscono maggiore attenzione verso soluzioni atte a fornire ai cittadini un servizio infrastrutturale e dei trasporti più efficace, invece che rilasciare dichiarazioni tutt'altro che suffragate dai fatti e volte a deresponsabilizzare chi, da più di due anni, è al vertice di un dicastero fondamentale per lo sviluppo e la crescita del Paese e il benessere dei cittadini,
si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda compiere per risolvere gli evidenti problemi strutturali del servizio di trasporto pubblico, di linea e non, e ferroviario, al fine di fornire, nel suo complesso, un servizio efficiente, puntuale e preciso ai cittadini e ai viaggiatori.
(3-01549)
IRTO, BOCCIA, BASSO, FINA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
la sicurezza sismica rappresenta uno degli aspetti più critici per l'infrastruttura del ponte sullo stretto di Messina, data la sua ubicazione in una delle aree a più alto rischio sismico del continente europeo, soggetta a terremoti storicamente devastanti: su tutti, il terremoto di Messina del 1908. Il progetto del ponte sullo stretto, per la sua complessità ingegneristica e l'elevato impatto ambientale, richiede pertanto approfondite analisi tecniche, tra cui una rigorosa valutazione del rischio sismico, considerata la posizione in cui deve sorgere l'opera;
nei documenti allegati dalla Stretto di Messina S.p.A. alla commissione VIA relativi al progetto, è stata inserita una relazione sismica riguardante il ponte attribuita all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
in merito alla relazione, il 13 novembre 2024, sul sito dell'INGV, è stato pubblicato un comunicato che recita: "Con riferimento alle notizie di stampa diffuse in questi giorni in merito alla 'Realizzazione di attività di studio e ricerca volte alla predisposizione di risposte alle Richieste di integrazione istruttorie e documentali VIA83 e VIA84 formulate dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)', l'Istituto chiarisce che il 26 settembre 2024 è stato stipulato con 'Sapienza' università di Roma, per il tramite del Dipartimento di scienze della terra, un 'accordo di collaborazione scientifica ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.', il cui allegato tecnico specifica chiaramente che le relazioni tecnico-scientifiche prodotte a valle dell'accordo sono di esclusiva responsabilità degli autori, ancorché dipendenti dell'INGV, con esclusione di qualsivoglia responsabilità dell'Istituto sul loro contenuto e utilizzo". Pertanto, l'Istituto si dichiara totalmente estraneo a qualsivoglia relazione che, eventualmente firmata da personale dell'INGV, rappresenta solo il pensiero scientifico degli autori, così come disposto dall'accordo;
l'INGV è l'ente pubblico di riferimento in Italia per lo studio dei fenomeni geofisici, vulcanologici e sismici, e dispone delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per sviluppare approfondite attività di studio e ricerca per opere di tale rilevanza. Il coinvolgimento formale e istituzionale dell'INGV nella redazione di una relazione sismica sull'opera garantirebbe rigore scientifico, imparzialità e trasparenza al procedimento, evitando fraintendimenti ed utilizzi impropri di lavori non ufficiali. L'assenza di un mandato formale e trasparente all'INGV per svolgere una valutazione istituzionale sul rischio sismico del ponte sullo stretto solleva interrogativi sull'effettiva affidabilità delle analisi finora presentate e rischia di compromettere la credibilità complessiva del processo decisionale in atto;
nei mesi scorsi sono stati sollevati, a più riprese, numerosi aspetti critici in merito alla realizzazione dell'opera. Il comitato tecnico-scientifico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale organismo indipendente chiamato a valutare il progetto, ha presentato una relazione contenente 68 raccomandazioni attinenti ai dubbi emersi nel corso dell'esame, tra cui la richiesta di un aggiornamento della "zonizzazione microsismica". I tecnici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica hanno chiesto 239 integrazioni documentali alla società Stretto di Messina, nell'ambito della valutazione del progetto, enucleando tutti gli interrogativi che circondano il possibile impatto dell'opera, tra i quali viene in risalto la richiesta di un quadro aggiornato delle "condizioni di pericolosità da maremoto". Ad aggravare i rilievi operati dal comitato e dal Ministero dell'ambiente intervengono, altresì, quelli elaborati dalla commissione tecnica per la microzonazione sismica sulla base delle "linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da faglie attive e capaci", messe a disposizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel 2015, che il progetto del ponte non rispetta. I punti di ancoraggio, il pilone, il pontile e gli svincoli sul versante calabrese ricadrebbero in un'area soggetta a un regime di limitazione di edificabilità assoluta secondo quanto emerge dal "catalogo delle faglie capaci" (ITHACA) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, in quanto posta su una nuova faglia finora mai rilevata dagli studi effettuati. L'ISPRA riporta la mancanza di un intervento del legislatore per la previsione di strumenti finalizzati a regolamentare la pianificazione territoriale in prossimità delle faglie capaci o a introdurre vincoli di edificabilità, in quanto il problema della fagliazione superficiale è stato fino ad ora considerato solo da documenti che costituiscono indirizzi non vincolanti da un punto di vista normativo;
la commissione VIA ha approvato il progetto definitivo del ponte, previa ottemperanza di 62 prescrizioni fra le quali figura, al n. 34, quella che prevede che il proponente deve presentare uno studio in cui siano maggiormente approfonditi i rilevamenti geologici e geomorfologici, le indagini geofisiche, sismologiche e paleosismologiche, e la caratterizzazione delle faglie, con particolare riferimento alle faglie capaci e che possono essere ritenute ancora attive;
come evidenziato sul sito Stretto di Messina.it, nella pagina dedicata al progetto definitivo è riportato che il ponte e i collegamenti a terra sono in grado di resistere a sisma di magnitudo 7,1 della scala Richter. Tuttavia, è noto che lo stretto può essere un'area epicentrale per eventi sismici anche di magnitudo ben superiore, e quindi con accelerazioni attese sul suolo (PGA) superiori ad 1g e fino a 2g, ossia ben superiori a quelle registrate per il terremoto de L'Aquila (0,66g) e di Amatrice e Norcia (rispettivamente 0,86 e 0,95g). Dalla documentazione disponibile, come riferimento di terremoto di progetto per il ponte, l'accelerazione utilizzata è di soli 0,58g,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le valutazioni in merito al deposito di una relazione sismica sul ponte sullo stretto di Messina attribuita in modo non corrispondente al vero all'INGV e che ha costretto l'Istituto a diramare un comunicato stampa per denunciare la sua totale estraneità alla suddetta relazione;
se intenda attivarsi, per quanto di competenza, affinché sia conferito un mandato ufficiale all'INGV affinché svolga un'approfondita indagine relativa al rischio sismico in merito alla realizzazione del ponte, nel rispetto delle procedure accurate previste dall'istituto per tale importante attività, del rigore scientifico, dell'imparzialità e della trasparenza che caratterizzano i lavori dell'INGV;
se non ritenga opportuno sospendere l'iter relativo alla realizzazione del ponte nell'attesa degli studi e degli approfondimenti, da parte dell'INGV, di natura geologica, geomorfologica, geofisica, sismologica e paleosismologica, oltre alla caratterizzazione delle faglie, con particolare riferimento alle faglie capaci e che possono essere ritenute ancora attive;
se non ritenga opportuno, alla luce dell'elevata sismicità dello stretto di Messina anche per terremoti di magnitudo ben superiore a 7, e quindi con accelerazioni attese sul suolo (PGA) superiori ad 1g e fino a 2g, che alla documentazione relativa all'opera siano allegati studi scientifici ufficiali che abbiano come riferimento di terremoto per il progetto l'utilizzo di accelerazioni attese al suolo fino a 2g e non come attualmente previsto di soli 0,58g e, quindi, una resistenza delle strutture del ponte ad eventi di magnitudo ben superiore a 7,1 della scala Richter;
se non ritenga opportuno, per quanto di competenza, attivarsi affinché sia regolamentata la pianificazione territoriale in prossimità delle faglie capaci e siano introdotti rigorosi vincoli di inedificabilità in tali aree, come evidenziato a più riprese dall'ISPRA.
(3-01550)
MIELI, LEONARDI, LIRIS, SPINELLI, SALLEMI, AMIDEI, SIGISMONDI, IANNONE, MANCINI, ANCOROTTI, DE CARLO, SISLER, BARCAIUOLO, ROSA, SATTA, MATERA, MELCHIORRE, MAFFONI, SALVITTI, GELMETTI, RUSSO, TUBETTI, DE PRIAMO, PETRUCCI, SCURRIA, FALLUCCHI, DELLA PORTA, RAPANI, MENIA, CAMPIONE, PETRENGA, AMBROGIO - Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. - Premesso che:
la valorizzazione del contributo delle donne allo sviluppo della nazione e dei territori e alla crescita della società è stata fin dall'inizio al centro dell'attenzione del Governo, sia con riguardo al riconoscimento delle esperienze che le donne del passato (come quelle menzionate dal Presidente del Consiglio Meloni nel suo discorso di insediamento) hanno lasciato in eredità, sia sul fronte della promozione di pari opportunità per il presente e per il futuro;
le politiche messe in campo sono premiate da risultati importanti, come quello riferito all'incremento record dell'occupazione femminile;
il Parlamento è impegnato nella medesima direzione, come dimostra ad esempio l'iniziativa legislativa promossa da Fratelli d'Italia che ha portato alla legge sull'istituzione della settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (le cosiddette STEM), che tra l'altro incrementa il fondo per i diritti e le pari opportunità istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, proprio al fine di promuovere gli studi scientifici presso le giovani generazioni e in particolare di contribuire a colmare il divario di genere che ancora si registra fortemente in questo ambito;
per perseguire efficacemente le suddette finalità è importante vi sia una sinergia tra le istituzioni, i territori, il mondo della scuola e della formazione universitaria, il mondo del lavoro e dell'impresa, per un'azione integrata,
si chiede di sapere quali iniziative di competenza la Ministra in indirizzo abbia intrapreso o intenda intraprendere per valorizzare il ruolo delle donne nella storia della nazione e promuovere la presenza femminile negli ambiti, come quello delle STEM, in cui è oggi sottorappresentata.
(3-01551)
BASSO, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI - Al Ministro della cultura. - Premesso che:
il complesso dell'ex ospedale psichiatrico di Pratozanino, situato a Cogoleto (Genova), è stato riconosciuto di rilevante interesse storico e artistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
tale complesso, costruito tra il 1907 e il 1931 come "città manicomiale", comprende numerosi edifici sottoposti a vincoli di tutela, tra cui il nucleo centrale, che include una chiesa e un padiglione con un "presepe" polimaterico realizzato dai pazienti, dichiarato di interesse artistico ed etnoantropologico;
con l'entrata in vigore della "legge Basaglia" nel 1978, che sancì la chiusura dei manicomi, il complesso ha visto una progressiva dismissione delle sue funzioni originarie, fino alla chiusura definitiva nel 1998;
attualmente, parte dell'area è di proprietà della Cassa depositi e prestiti attraverso la sua controllata CDP Immobiliare S.r.l., che, secondo fonti di stampa, avrebbe avviato un piano di riqualificazione urbanistica per il recupero funzionale del sito, con l'integrazione di spazi residenziali, produttivi e destinati a parco tematico;
considerato che:
l'immobile vincolato e il suo patrimonio artistico e culturale necessitano di interventi costanti di manutenzione e messa in sicurezza, in particolare per quanto riguarda la chiesa e il "presepe", che costituiscono testimonianze uniche della storia del complesso e delle esperienze dei pazienti che vi erano ricoverati;
negli ultimi anni, sono state intraprese iniziative per la conservazione e la valorizzazione di questo patrimonio artistico. Nel 2014, il Comune di Cogoleto, in collaborazione con enti locali e nazionali, ha ottenuto un finanziamento dalla Compagnia di San Paolo di Torino per il progetto "Percorsi tra le storie di Cogoleto", un progetto che ha incluso interventi nella chiesa di Santa Maria addolorata, mirati al monitoraggio ambientale, al rilievo dei materiali e alla messa in sicurezza dei dipinti murali;
sono emerse segnalazioni riguardanti ritardi e difficoltà nell'attuazione dei piani di recupero, mentre mancano informazioni aggiornate, da parte della proprietà, sulle iniziative intraprese per garantire la tutela e la valorizzazione del bene vincolato;
il Comune di Cogoleto, in occasione del centenario della nascita di Franco Basaglia, ha organizzato la rassegna "Effebicento", con eventi culturali dedicati alla memoria del grande psichiatra, che hanno coinvolto direttamente l'ex manicomio di Pratozanino. Tra questi, la presentazione del libro "Il presepio dei folli" di Cosimo Schinaia, una mostra sull'artista Gino Grimaldi e lo spettacolo teatrale "Storie oltre il cancello", che hanno contribuito a valorizzare il patrimonio culturale e a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla storia della struttura,
si chiede di sapere:
quali siano le iniziative intraprese dal Ministro in indirizzo, in collaborazione con Cassa depositi e prestiti, per garantire la messa in sicurezza e la valorizzazione degli edifici vincolati del complesso di Pratozanino, con particolare riferimento alla chiesa, ai dipinti e al "presepe";
se siano stati programmati interventi specifici per assicurare la tutela e la fruizione pubblica del patrimonio artistico e architettonico del complesso anche in prospettiva futura, in considerazione dei vincoli di tutela esistenti;
se intenda promuovere iniziative culturali o commemorative in occasione dell'anniversario della nascita di Franco Basaglia, coinvolgendo il complesso di Pratozanino come esempio di recupero e valorizzazione della memoria storica degli ex ospedali psichiatrici;
se siano state effettuate verifiche recenti sullo stato di conservazione delle opere d'arte e dei beni vincolati, e quali misure siano state adottate per garantirne la sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria.
(3-01552)
BASSO, FURLAN, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI - Al Ministro della cultura. - Premesso che:
l'archivio di Stato di Genova custodisce un patrimonio documentario unico, testimonianza della sua storia come potenza marittima e commerciale nel Mediterraneo. Tra le raccolte più significative si annoverano: a) documenti della Repubblica di Genova: atti ufficiali, trattati e corrispondenze che illustrano le relazioni diplomatiche e commerciali della Repubblica con altre nazioni e città stato; b) registri delle compagnie commerciali: documentazione delle attività mercantili e delle rotte commerciali che collegavano Genova a porti del Mediterraneo e del mar Nero; c) carte nautiche e mappe antiche, rappresentazioni geografiche che riflettono la conoscenza e l'esplorazione dei mari da parte dei navigatori genovesi; d) archivi delle famiglie nobili genovesi, documenti che offrono uno spaccato della vita politica, economica e sociale delle principali famiglie della città;
queste collezioni sono fondamentali per comprendere il ruolo di Genova come "Superba" e "regina del mare", evidenziando la sua influenza nel Medioevo come crocevia tra Oriente e Occidente;
come evidenziato anche da recenti articoli di stampa, l'archivio di Stato di Genova è stato oggetto di un declassamento nell'ambito della riforma ministeriale promossa dall'allora Ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. L'articolo 10 del decreto ministeriale 5 settembre 2024, n. 270, ne toglie infatti l'autonomia dirigenziale, attraverso l'accorpamento con la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria. Questo declassamento è un caso unico tra gli archivi di Stato italiani, sollevando interrogativi e preoccupazioni sulla gestione e valorizzazione dell'istituto;
considerato che:
la riforma che ha portato a questa decisione si basa su criteri non trasparenti e che non tengono adeguatamente conto della rilevanza storica, culturale e strategica dell'archivio di Stato di Genova;
il declassamento rischia di compromettere la capacità dell'istituto di mantenere il suo ruolo di presidio culturale, con possibili ripercussioni negative sulla conservazione, l'accessibilità e la fruizione del patrimonio documentario;
la decisione ha suscitato preoccupazioni tra studiosi, cittadini e operatori culturali, che vedono minacciata la salvaguardia di un'istituzione chiave per la memoria storica;
non sono stati adeguatamente comunicati i criteri e le motivazioni specifiche che hanno portato al declassamento, né eventuali progetti volti a garantire il futuro dell'archivio e il suo rilancio,
si chiede di sapere:
quali siano i criteri e le motivazioni specifiche che hanno portato al declassamento dell'archivio di Stato di Genova nell'ambito della recente riforma del Ministero della cultura;
se il Ministro in indirizzo intenda rivedere tale decisione, alla luce del valore storico e culturale unico rappresentato dall'archivio di Stato di Genova;
quali misure intenda adottare per garantire la piena valorizzazione, la tutela e la promozione dell'archivio di Stato di Genova, preservandone il ruolo centrale per la città e per il Paese;
se sia previsto un piano per potenziare le risorse economiche, umane e tecnologiche dell'archivio, al fine di migliorarne le attività di conservazione, ricerca e divulgazione.
(3-01553)
ZAMBITO, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, DELRIO, ALFIERI, BASSO, D'ELIA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, MALPEZZI, MANCA, NICITA, RANDO, ROJC, SENSI, TAJANI, VERDUCCI - Al Ministro della salute. - Premesso che:
il 3 maggio 2022, l'ufficio regionale europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità ha presentato e pubblicato il rapporto 2022 sull'obesità in Europa, che evidenzia tassi di sovrappeso e obesità che hanno raggiunto proporzioni epidemiche;
dal documento emerge infatti che il 59 per cento degli adulti europei e quasi un bambino su 3 (29 per cento dei maschi e 27 per cento delle femmine) è in sovrappeso o è affetto dall'obesità, ormai considerata una vera e propria malattia;
volgendo lo sguardo all'Italia, i dati appaiono tutt'altro che incoraggianti. Si stima infatti che il 10 per cento della popolazione adulta conviva con l'obesità, che in molte realtà non viene ancora percepita e trattata come una malattia;
sotto il profilo dell'impatto economico, l'incidenza crescente dell'obesità nella popolazione italiana comporta costi elevati a carico del sistema sanitario nazionale. Basti pensare che nel solo anno 2020, le spese relative al trattamento di patologie legate all'obesità hanno raggiunto 13,34 miliardi di euro, ovvero lo 0,8 per cento del PIL e il 4,8 per cento della spesa sanitaria complessiva;
considerato che:
nell'aggiornamento dell'anno 2024 del piano nazionale delle cronicità del Ministero della salute, l'obesità rientra nel novero delle patologie oggetto di monitoraggio e, al fine di contrastarne la diffusione, è prevista la continuità assistenziale attraverso l'attivazione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali condivisi, nonché l'adozione di un approccio "globale, integrato e personalizzato", volto a raccordare cure primarie e centri specialistici;
ciononostante, nella bozza del piano risultano ancora assenti fonti di finanziamento specifiche. In assenza di risorse finanziarie affidabili, il rischio è che quanto previsto resti lettera morta;
in particolare, tra le priorità figurano l'implementazione di centri specialistici di secondo e terzo livello collegati alle unità operative di chirurgia bariatrica, la definizione di criteri di accreditamento per la chirurgia bariatrica e il miglioramento dell'accesso a percorsi di cura e follow up multidisciplinari,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare di garantire la piena attuazione degli obiettivi previsti dal piano nazionale delle cronicità per quanto riguarda la patologia dell'obesità.
(3-01554)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
PAITA - Al Ministro dell'istruzione e del merito. - Premesso che:
l'anno scolastico 2024/2025, come quelli passati, è segnato purtroppo dal continuo cambio di docenti ad anno inoltrato, fenomeno che non consente di garantire alle alunne e agli alunni la continuità e la qualità educativa di cui necessitano nel proprio percorso di apprendimento e di crescita: la causa pare essere il ritardo con il quale il Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato le graduatorie dell'ultimo concorso, causando, di fatto, la sostituzione dei supplenti con gli insegnanti vincitori di concorsi, ormai ad anno scolastico inoltrato e con parte del programma didattico compiuto;
sebbene sia assolutamente corretto che i vincitori del concorso ottengano la cattedra di ruolo, è doveroso interrogarsi sulle modalità di assegnazione delle cattedre e soprattutto sulle tempistiche, affinché si possa mettere un limite al costante cambio di insegnanti ad anno scolastico inoltrato, il quale compromette la crescita formativa degli studenti;
pare pertanto doveroso che il Ministro in indirizzo si attivi con il fine di riconsiderare le procedure di assegnazione delle cattedre ai vincitori dei concorsi scolastici, affinché avvengano prima dell'inizio dell'anno scolastico, garantendo così continuità didattica agli studenti ed evitando il succedersi di docenti ad anno scolastico inoltrato,
si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché l'assegnazione delle cattedre ai vincitori dei concorsi avvenga prima dell'inizio dell'anno scolastico, così da garantire la continuità didattica necessaria agli studenti ed evitando il succedersi di docenti ad anno scolastico inoltrato.
(4-01666)
GASPARRI - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:
in data 23 aprile 2024 l'interrogante, a seguito dell'istanza di audizione avanzata dall'UTIG (Unione traduttori e interpreti giudiziari) per la rideterminazione della misura degli onorari fissi, variabili e a tempo degli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, ha presentato un atto di sindacato ispettivo (4-01166) per avere aggiornamenti sullo stato dei lavori della commissione all'uopo istituita presso il Ministero della giustizia con decreto ministeriale 4 dicembre 2023;
nella risposta scritta fornita dal Ministro in indirizzo, pubblicata il 15 maggio 2024, si è reso noto che, trattandosi di un lavoro complesso e delicato, che passa necessariamente attraverso la preventiva consultazione di tutte le categorie professionali che nella prassi giudiziaria svolgono funzioni di ausiliario del magistrato, nonché attraverso una ponderata riflessione sull'impatto economico dell'intervento, "la commissione ha avviato la necessaria istruttoria, le cui risultanze costituiranno un'importante base di lavoro per la rideterminazione, laddove necessario, dei criteri di liquidazione dei compensi spettanti ai professionisti incaricati di svolgere quell'irrinunciabile attività di consulenza che viene erogata nell'interesse della giustizia. L'obiettivo è quello di rendere tali criteri il più possibile esaustivi e coerenti con le specificità delle singole prestazioni, facendo tesoro delle carenze e criticità mostrate dalle tabelle attualmente vigenti";
occorre ricordare che la categoria degli interpreti e dei traduttori giudiziari continua ad essere retribuita sulla base del sistema della vacazione, risalente a una legge del 1924, che, come riferito dal presidente dell'UTIG, Beglari Tavartkiladze, è la prestazione di un perito su richiesta dell'autorità giudiziaria, ed è commisurata a un periodo di tempo prestabilito pari a 8,15 euro lordi per due ore;
inoltre, nonostante la legge preveda l'aggiornamento ISTAT ogni tre anni, nel caso degli interpreti l'ultimo risale al 1982;
un'ulteriore criticità è rappresentata dai ritardi nei pagamenti;
la situazione scoraggia l'ingresso di personale qualificato, causando enormi disagi nei tribunali,
si chiede di sapere se la citata commissione abbia concluso i lavori e, in caso affermativo, quali siano le risultanze.
(4-01667)
PARRINI, FINA - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
l'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha istituito il fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945; mediante tale fondo lo Stato italiano ha deciso di assumersi l'onere economico dei ristori residui conseguenti ai crimini di guerra commessi dalle forze del Terzo Reich;
al fondo hanno accesso coloro che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato sia a seguito di azioni risarcitorie già avviate alla data di entrata in vigore del richiamato decreto-legge sia a seguito di azioni avviate successivamente, entro il 31 dicembre 2023;
la dotazione del fondo è di 20.000.000 euro per l'anno 2023 e di 13.655.467 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;
in data 5 dicembre 2024 è stata diffusa la notizia che è stata accreditata, a valere sul fondo, la somma di 800.000 euro a titolo di risarcimento, come riconosciuta dalla sentenza di condanna a carico della Repubblica federale di Germania, a favore degli eredi di Metello Ricciarini, una delle 244 vittime della strage nazista di Civitella in val di Chiana del 29 giugno 1944; si tratta di uno dei primi casi in Italia, e del primo in Toscana;
l'avvio, tardivo, anche a causa degli inconvenienti più volte segnalati dal primo firmatario della presente interrogazione (negli atti 3-00294, 3-00828, 3-01194, tutti rimasti peraltro senza risposta), delle procedure di liquidazione delle somme agli aventi diritto, a valere sul fondo, rende urgente conoscere quale sia al momento la sua effettiva consistenza, atteso che i pagamenti avvengono secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande di accesso al fondo e fino a concorrenza della capienza complessiva;
in particolare, considerato che nell'anno 2023 non si sono avute liquidazioni a carico del fondo, appare fondamentale sapere se i 20.000.000 euro già stanziati per il 2023 siano ancora nella disponibilità del fondo, così sommandosi, in termini di capienza, alle somme stanziate per il 2024 e per gli anni successivi o se, invece, il mancato utilizzo abbia determinato la loro riacquisizione al bilancio generale dello Stato;
in ogni caso, in previsione del probabile aumento delle domande di liquidazione, appare necessario e urgente porre in essere ogni adempimento necessario ad assicurare l'effettiva idoneità del fondo a soddisfare, in termini di capienza, i legittimi interessi degli aventi diritto alla liquidazione,
si chiede di sapere:
quale sia l'effettiva capienza del fondo di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 e, in particolare, quale sia allo stato attuale la sorte dei 20.000.000 euro stanziati dalla disposizione richiamata per l'anno 2023;
quali iniziative intenda intraprendere il Ministro in indirizzo per assicurare l'effettiva idoneità del fondo a soddisfare, in termini di capienza, i legittimi interessi degli aventi diritto alla liquidazione delle somme riconosciute a titolo di risarcimento.
(4-01668)
DI GIROLAMO, LICHERI Sabrina, NATURALE, BEVILACQUA, SIRONI - Al Ministro delle imprese e del made in Italy. - Premesso che:
in Abruzzo il settore automotive rappresenta una rilevante risorsa economica e occupazionale, con i suoi 25.000 addetti, 8 miliardi di euro di fatturato e oltre il 15 per cento del PIL industriale;
a Sulmona (L'Aquila) l'azienda più importante, in termini di occupazione, è la Marelli, produttrice di sistemi di sospensione, che attualmente conta circa 460 dipendenti più l'indotto, e il suo maggior cliente, che copre l'80 per cento della produzione, è l'ex Sevel di Atessa (ora Stellantis);
in risposta all'interrogazione 3-00603, presentata dalla prima firmataria del presente atto sullo stesso argomento, il Governo, nella seduta del 12 ottobre 2023, ha fornito rassicurazioni circa la salvaguardia dei livelli produttivi e occupazionali della fabbrica, grazie anche al recupero dei volumi di produzione dei furgoni Ducato da parte del principale cliente Stellantis Europe S.p.A., cioè lo stabilimento di Atessa (Chieti);
all'incertezza sul proprio futuro lavorativo, si aggiungono per gli operai le precarie condizioni in cui sono chiamati ad operare, tanto che nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali hanno indetto uno sciopero, revocato in seguito alle misure adottate dall'azienda, per le proibitive condizioni di lavoro nella fabbrica Marelli di Sulmona, dovute al forte abbassamento delle temperature e alla mancanza di adeguati sistemi di riscaldamento;
in occasione dell'incontro avuto con le forze sindacali il 28 novembre 2024, l'azienda ha annunciato per il 2025 un ulteriore scarico produttivo per lo stabilimento della valle peligna, con conseguente aumento degli esuberi, che passeranno dagli attuali 85 a 147;
nel corso dello stesso incontro è stato inoltre comunicato che è in atto un processo di insourcing da parte del cliente quasi esclusivo (l'ex Sevel di Atessa), a fronte del quale la Marelli di Sulmona si vedrà sottratte, a partire da inizio 2025, le produzioni e il relativo fatturato dei semicorner (gruppi molla ammortizzatore anteriori),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e urgente l'attivazione di un tavolo istituzionale di crisi per la fabbrica Marelli di Sulmona;
quali siano state in questi mesi le azioni messe in campo per tutelare i livelli produttivi e occupazionali della fabbrica e quali, ove presenti, le rassicurazioni fornite in tal senso dall'azienda;
se non ritenga opportuno attivarsi con l'azienda per assicurare agli operai della Marelli di Sulmona condizioni lavorative adeguate e scongiurare il ripetersi di situazioni come quella esposta, con gli addetti costretti a indire uno sciopero per mancanza o malfunzionamento del sistema di riscaldamento nelle ore lavorative.
(4-01669)
ALOISIO, CASTIELLO, PIRONDINI, CROATTI, LOPREIATO, BILOTTI, SCARPINATO, BEVILACQUA, MAZZELLA, MAIORINO - Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. - Premesso che:
la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, pubblicata in data 3 dicembre 2024, rappresenta un momento cruciale nel dibattito giuridico e politico italiano relativamente alla legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione), che definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, e per la modifica e la revoca, nonché delle modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione;
in particolare, la sentenza solleva questioni fondamentali sulla compatibilità di tale progetto con i principi costituzionali, attraverso un'analisi dettagliata di ben 166 pagine, che ha messo in discussione la legittimità di alcuni aspetti della Carta costituzionale;
la Corte costituzionale, nel suo pronunciamento, ha ribadito con fermezza che "il popolo e la nazione sono unità non frammentabili", aspetto cruciale per la comprensione della posizione della Consulta nei confronti dell'autonomia regionale, che ha ulteriormente chiarito che la differenziazione delle politiche regionali non deve compromettere l'unità giuridica ed economica della Repubblica. In tal senso, si afferma che la costruzione di "popoli regionali" titolari di sovranità limitata è inaccettabile all'interno del contesto costituzionale italiano, il quale prevede una nazione coesa e indivisibile;
uno degli aspetti più significativi della sentenza riguarda l'identificazione delle materie difficilmente trasferibili. La Corte ha elencato settori cruciali come l'istruzione, l'energia, l'ambiente, il commercio estero e le infrastrutture strategiche, affermando che tali competenze non possono essere delegate alle Regioni senza compromettere l'uguaglianza dei cittadini e i diritti civili e sociali. In particolare, la Corte ha dichiarato: "vi sono delle materie, cui pure si riferisce l'art. 116, terzo comma, Cost., alle quali afferiscono funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà";
la Corte, inoltre, ha enfatizzato l'importanza di garantire i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, sottolineando che la loro definizione non può avvenire mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ma deve essere riservata al Parlamento. Questo aspetto è cruciale in quanto i LEP rappresentano un fondamentale strumento di garanzia dei diritti sociali e civili, esplicitando la necessità di standard uniformi di servizio che possano garantire equità e giustizia sociale;
inoltre, nella sentenza si afferma che la determinazione dei LEP rappresenta il necessario contrappeso della differenziazione, una "rete di protezione" che salvaguarda condizioni di vita omogenee sul territorio nazionale. La Corte ha richiamato il principio di sussidiarietà, evidenziando che la richiesta di autonomia deve essere accompagnata da una "ragionevole giustificazione" e da un'adeguata istruttoria. Questo principio deve essere applicato con cautela, e non può costituire un pretesto per trasferire funzioni essenziali a livello regionale senza considerare le implicazioni giuridiche e sociali;
più specificamente, ha chiarito che: "L'adeguatezza dell'attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo va valutata con riguardo ai criteri di efficacia ed efficienza, di equità e di responsabilità dell'autorità pubblica". Un ulteriore elemento di complicazione per l'autonomia differenziata è rappresentato dalla necessità di rispettare le regolamentazioni dell'Unione europea. La Corte ha messo in evidenza che per molte delle materie in discussione esistono normative europee che limitano la possibilità di un intervento regionale. Questa osservazione è particolarmente rilevante per settori come il commercio estero, la tutela dell'ambiente e la produzione e distribuzione dell'energia, dove la disciplina comunitaria è prevalente. Tale contesto normativo richiede un approccio unitario, che non può essere garantito da politiche regionali autonome;
la Corte, pur riconoscendo che l'autonomia è un principio costituzionale, ha sottolineato che essa deve essere esercitata nel rispetto della solidarietà tra le Regioni e lo Stato, nonché dell'uguaglianza dei cittadini. In un contesto in cui le disparità regionali possono amplificarsi, la centralità del Parlamento nel definire e garantire i LEP diventa, dunque, un elemento imprescindibile per evitare che l'autonomia si traduca in una frammentazione del sistema sociale ed economico italiano. Come evidenziato, l'indebolimento della coesione sociale e dell'unità nazionale "può sfociare nella stessa crisi della democrazia". Pertanto, è fondamentale che il processo di autonomia differenziata si basi su principi chiari e rigorosi, evitando derive che possano compromettere la stabilità del sistema democratico italiano;
in conclusione, la Corte costituzionale ha tracciato un solco profondo nella discussione sull'autonomia differenziata, ponendo in primo piano il tema dell'unità nazionale e della solidarietà, pertanto la salvaguardia dei diritti civili e sociali, la garanzia dei LEP e il rispetto delle normative europee costituiscono il fondamento su cui deve poggiare qualsiasi futuro progetto di autonomia, affinché non si traduca in una mera opportunità di frammentazione e disuguaglianza,
si chiede di sapere:
quali siano le modalità attraverso cui il Ministro in indirizzo intenda garantire una governance centralizzata nelle materie strategiche evidenziate dalla Consulta, garantendo che tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza, possano godere degli stessi diritti e opportunità;
quali misure si intenda adottare per evitare che l'autonomia si traduca in una frammentazione del nostro sistema giuridico ed economico;
come si intenda garantire che i livelli essenziali delle prestazioni vengano definiti in modo equo e uniforme su tutto il territorio nazionale, evitando disparità regionali, e le tempistiche entro cui si preveda che possano essere finanziati;
quali iniziative si intenda assumere per garantire un approccio unitario che rispetti le norme europee, impedendo conflitti tra legislazione europea, nazionale e regionale;
quali strategie si intenda attuare per rafforzare la coesione sociale e l'uguaglianza tra i cittadini, nel rispetto dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(4-01670)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-01552 e 3-01553 del senatore Basso ed altri, rispettivamente sulla valorizzazione dell'ex ospedale psichiatrico di Pratozanino, nel comune di Cogoleto (Genova), e sul declassamento dell'archivio di Stato di Genova;
9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare):
3-01544 del senatore Cantalamessa, sul nuovo stabilimento di Benevento della Solitek industry S.r.l.;
10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-01554 della senatrice Zambito ed altri, sull'attuazione degli interventi per la cura dell'obesità.